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Procedura : 2013/2130(INI)
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Ciclo del documento : A7-0120/2014

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A7-0120/2014

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Giovedì 13 marzo 2014 - Strasburgo
Applicazione del trattato di Lisbona per quanto riguarda il Parlamento europeo
P7_TA(2014)0249A7-0120/2014

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2014 sull'applicazione del trattato di Lisbona per quanto riguarda il Parlamento europeo (2013/2130(INI))

Il Parlamento europeo,

–  visti il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  vista la sua decisione del 20 ottobre 2010 sulla revisione dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea(1),

–  viste le sue risoluzioni del 22 novembre 2012 sulle elezioni del Parlamento europeo nel 2014(2) e del 4 luglio 2013 sul miglioramento delle modalità pratiche per lo svolgimento delle elezioni europee del 2014(3),

–  visto l'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea(4),

–  visti i negoziati in corso sulla revisione dell'Accordo interistituzionale del 20 novembre 2002 tra il Parlamento europeo e il Consiglio relativo all'accesso da parte del Parlamento europeo alle informazioni sensibili del Consiglio nel settore della politica di sicurezza e di difesa(5),

–  vista la sua risoluzione del 7 maggio 2009 sulle nuove competenze e prerogative del Parlamento nell'applicazione del trattato di Lisbona(6),

–  visto l'articolo 48 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e i pareri della commissione per il commercio internazionale, della commissione giuridica e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0120/2014),

A.  considerando che il trattato di Lisbona approfondisce la legittimità democratica dell'Unione europea rafforzando il ruolo del Parlamento europeo nella procedura che porta all'elezione del presidente della Commissione europea e all'investitura di tale Istituzione;

B.  considerando che, conformemente alla nuova procedura prevista dal trattato di Lisbona per l'elezione del presidente della Commissione europea, il Parlamento elegge quest'ultimo a maggioranza dei membri che lo compongono;

C.  considerando che il trattato di Lisbona stabilisce che il Consiglio europeo deve tenere conto del risultato delle elezioni al Parlamento europeo e che è tenuto a consultare il nuovo Parlamento prima di proporre un candidato alla carica di presidente della Commissione europea;

D.  considerando che tutti i principali partiti politici europei hanno avviato il processo di nomina del rispettivo candidato alla carica di presidente della Commissione;

E.  considerando che il presidente eletto della nuova Commissione dovrebbe fare pienamente uso delle prerogative conferitegli dal trattato di Lisbona e compiere tutti i passi necessari per garantire l'efficiente funzionamento della sua Istituzione nonostante le dimensioni di quest'ultima che, come deciso dal Consiglio europeo, non diminuiranno come previsto nel trattato di Lisbona;

F.  considerando che la responsabilità della Commissione nei confronti del Parlamento dovrebbe essere rafforzata attraverso la programmazione annuale e pluriennale dell'Unione, nonché attraverso la creazione di simmetria tra le maggioranze richieste per l'elezione del presidente della Commissione e per la mozione di censura;

G.  considerando che il ruolo del Parlamento quale autore dell'agenda legislativa deve essere rafforzato e che il principio secondo cui il Parlamento e il Consiglio agiscono su un piano di parità in materia legislativa, sancito dal trattato di Lisbona, deve essere attuato pienamente;

H.  considerando che, in occasione dell'investitura della nuova Commissione, gli accordi interistituzionali esistenti dovrebbero essere rivisti e migliorati;

I.   considerando che l'articolo 36 del trattato sull'Unione europea (TUE) stabilisce che l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (alto rappresentante) consulti regolarmente il Parlamento europeo sui principali aspetti e sulle scelte fondamentali della politica estera e di sicurezza comune e della politica di sicurezza e di difesa comune, e che lo informi dell'evoluzione di tali politiche; che l'alto rappresentante deve provvedere affinché le opinioni del Parlamento europeo siano debitamente prese in considerazione;

J.  considerando che la dichiarazione dell'alto rappresentante sulla responsabilità politica(7), formulata all'atto dell'adozione della decisione del Consiglio che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), stabilisce che l'alto rappresentante proceda alla revisione e, qualora necessario, proponga l'adeguamento delle disposizioni vigenti(8) sull'accesso dei deputati al Parlamento europeo a informazioni e documenti classificati nel settore della sicurezza e della difesa;

K.   considerando che l'articolo 218, paragrafo 10, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce che il Parlamento europeo sia immediatamente e pienamente informato in tutte le fasi della procedura per la negoziazione e la conclusione di accordi internazionali, e che tale disposizione si applica anche agli accordi relativi alla politica estera e di sicurezza comune;

Legittimità e responsabilità politica della Commissione

(Investitura e rimozione della Commissione)

1.  sottolinea la necessità di rafforzare la legittimità democratica, l'indipendenza e il ruolo politico della Commissione; afferma che la nuova procedura secondo cui il presidente della Commissione è eletto dal Parlamento rafforzerà la legittimità e il ruolo politico della Commissione e accrescerà l'importanza delle elezioni europee legando più direttamente la scelta effettuata dai votanti nell'elezione del Parlamento europeo a quella del presidente della Commissione;

2.  sottolinea che le potenzialità offerte dal trattato di Lisbona ai fini di un rafforzamento della legittimità democratica dell'Unione europea dovrebbero essere sfruttate appieno mediante, tra l'altro, la designazione dei candidati alla carica di presidente della Commissione da parte dei partiti politici europei, in modo da conferire una nuova dimensione politica alle elezioni europee e stabilire un nesso maggiore tra il voto dei cittadini e l'elezione del presidente della Commissione da parte del Parlamento europeo;

3.  esorta la prossima Convenzione a considerare il modo in cui la Commissione viene formata, allo scopo di rafforzare la legittimità democratica di tale Istituzione; sollecita il prossimo presidente della Commissione a valutare in che modo la composizione, la struttura e le priorità politiche della Commissione rafforzeranno una politica di vicinanza ai cittadini;

4.  ribadisce che tutti i partiti politici europei dovrebbero nominare i loro candidati alla carica di presidente della Commissione con sufficiente anticipo rispetto alla data prevista per le elezioni europee;

5.  si aspetta che i candidati alla carica di presidente della Commissione svolgano un ruolo significativo nella campagna per le elezioni europee, divulgando e promuovendo in tutti gli Stati membri il programma politico del rispettivo partito politico europeo;

6.  rinnova al Consiglio europeo il proprio invito a chiarire, con tempestività e prima delle elezioni, il modo in cui intende tenere conto delle elezioni al Parlamento europeo e onorare la scelta dei cittadini all'atto di proporre un candidato alla carica di presidente della Commissione, nel quadro delle consultazioni cui il Parlamento e il Consiglio europeo dovranno procedere in conformità della dichiarazione n. 11 allegata al trattato di Lisbona; rinnova in tale contesto al Consiglio europeo il proprio invito a concordare con il Parlamento europeo le modalità delle consultazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 7 del TUE e a garantire il buon funzionamento del processo che porta all'elezione del presidente della Commissione europea, quale previsto nella dichiarazione n. 11 relativa all'articolo 17, paragrafi 6 e 7 del trattato sull'Unione europea;

7.  chiede che il maggior numero possibile di membri della prossima Commissione sia scelto fra i deputati neoeletti al Parlamento europeo;

8.  è del parere che il presidente eletto della Commissione debba agire con maggiore autonomia nel processo di selezione degli altri membri della Commissione; invita i governi degli Stati membri a proporre candidati tenendo conto dell'equilibrio di genere; esorta il presidente neoeletto della Commissione a insistere con i governi degli Stati membri sul fatto che l'elenco dei candidati alla carica di commissario deve consentirgli di comporre un collegio equilibrato sotto il profilo del genere e di respingere eventuali candidati proposti che non siano in grado di dimostrare competenze generali, un impegno europeo o un'incontestabile indipendenza;

9.  ritiene che, oltre all'intesa politica raggiunta in occasione della riunione del Consiglio europeo dell'11 e del 12 dicembre 2008 e a seguito della decisione del Consiglio europeo del 22 maggio 2013 concernente il numero dei membri della Commissione europea, debbano essere previste, per un funzionamento più efficace della Commissione, misure supplementari quali la nomina di commissari senza portafoglio o l'istituzione di un sistema di vicepresidenti della Commissione con responsabilità attinenti ai principali nuclei tematici e con competenze di coordinamento dei lavori della Commissione nei settori corrispondenti, fatti salvi il diritto di nominare un commissario per Stato membro e il diritto di voto per tutti i commissari;

10.  invita la prossima Convenzione a riesaminare la questione delle dimensioni della Commissione, così come quella della sua organizzazione e del suo funzionamento;

11.  ritiene che la composizione della Commissione europea debba garantire stabilità a livello del numero e del contenuto dei portafogli e nel contempo assicurare un processo decisionale equilibrato;

12.  sottolinea che, come indicato al punto 2 dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea, prima che il Parlamento elegga il candidato proposto alla presidenza della Commissione, si dovrebbe chiedere al candidato stesso di presentare al Parlamento europeo, dopo essere stato designato dal Consiglio europeo, gli orientamenti politici per il suo mandato, cui dovrebbe fare seguito un ampio scambio di opinioni;

13.  esorta il futuro presidente designato della Commissione a tenere debitamente conto delle proposte e raccomandazioni per la legislazione dell'Unione europea formulate in precedenza dal Parlamento sulla base di relazioni d'iniziativa o di risoluzioni sostenute da una larga maggioranza di deputati al Parlamento europeo, alle quali la precedente Commissione non aveva dato seguito in modo soddisfacente entro la fine del suo mandato;

14.  ritiene che, in occasione di una futura revisione dei trattati, la maggioranza attualmente richiesta a norma dell'articolo 234 del TFUE per una mozione di censura nei confronti della Commissione debba essere abbassata di modo che sia richiesta solo la maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento europeo, senza mettere in pericolo il funzionamento delle istituzioni;

15.  è del parere che, nonostante la responsabilità collettiva del collegio per l'operato della Commissione, i singoli commissari possono essere ritenuti responsabili per l'operato delle loro direzioni generali;

Iniziativa e attività legislativa

(Competenza e controllo parlamentare)

16.  sottolinea che il trattato di Lisbona era inteso come un passo in avanti compiuto in vista di procedure decisionali più trasparenti e più democratiche, che rispecchiassero l'impegno del trattato stesso per un'unione più stretta tra i popoli dell'Europa, in cui le decisioni fossero prese nel modo più trasparente possibile e il più vicino possibile ai cittadini, rafforzando il ruolo del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali e offrendo così procedure più democratiche e trasparenti per l'adozione degli atti dell'Unione, procedure che sono essenziali alla luce delle ripercussioni che detti atti hanno su cittadini e imprese; rileva tuttavia che la realizzazione di tale finalità democratica risulta compromessa se le istituzioni dell'UE non rispettano reciprocamente le rispettive competenze, le procedure stabilite nei trattati e il principio di leale cooperazione;

17.  sottolinea la necessità di una cooperazione leale tra le istituzioni che partecipano alla procedura legislativa per quanto riguarda lo scambio di documenti quali i pareri giuridici, onde permettere un dialogo costruttivo, franco e giuridicamente valido tra le istituzioni;

18.  osserva che, dopo l'entrata in vigore del TFUE, il Parlamento ha dimostrato di essere un colegislatore impegnato e responsabile, e che l'interazione fra il Parlamento e la Commissione è stata, in generale, positiva e fondata su una comunicazione fluida e un approccio cooperativo;

19.  è dell'avviso che, sebbene la valutazione globale delle relazioni interistituzionali tra il Parlamento e la Commissione sia positiva, esiste ancora una serie di problemi e carenze che richiedono un'attenzione e un'azione maggiori;

20.  sottolinea che la ricerca dell'efficienza non deve significare una più scarsa qualità della legislazione o una rinuncia agli obiettivi propri del Parlamento; è del parere che, accanto a tale ricerca dell'efficienza, il Parlamento debba mantenere adeguati standard legislativi e continuare a perseguire i propri obiettivi, garantendo nel contempo che la normativa sia ben concepita, risponda a necessità chiaramente individuate e rispetti il principio di sussidiarietà;

21.  sottolinea che la sfida della trasparenza è sempre presente e comune a tutte le istituzioni, innanzitutto negli accordi in prima lettura; osserva che il Parlamento ha risposto in maniera adeguata a questa sfida con l'approvazione dei nuovi articoli 70 e 70 bis del suo regolamento;

22.  è preoccupato in relazione ai problemi che ancora sussistono nell'applicazione della procedura legislativa ordinaria, in particolare nel quadro della politica agricola comune (PAC), della politica comune della pesca (PCP) e dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia ("programma di Stoccolma"), così come nell'allineamento degli atti dell'ex terzo pilastro alla gerarchia delle norme del trattato di Lisbona e, in generale, per quanto riguarda la continua "asimmetria" relativa alla trasparenza della partecipazione della Commissione ai lavori preparatori dei due rami dell'autorità legislativa; sottolinea a tale riguardo l'importanza che riveste un adeguamento dei metodi di lavoro del Consiglio tale da consentire ai rappresentanti del Parlamento di partecipare ad alcune delle sue riunioni quando debitamente giustificato, in virtù del principio di leale cooperazione tra le istituzioni;

23.  mette in evidenza che la scelta della corretta base giuridica, come confermato dalla Corte di giustizia, è una questione di natura costituzionale, in quanto determina l'esistenza e la portata della competenza dell'UE, le procedure da seguire e le rispettive competenze degli attori istituzionali che partecipano all'adozione di un atto; si rammarica pertanto del fatto che il Parlamento europeo abbia più volte dovuto, a causa della scelta della base giuridica, intentare azioni dinanzi alla Corte di giustizia per l'annullamento di atti adottati dal Consiglio, tra cui due atti adottati nel quadro dell'obsoleto "terzo pilastro" molto tempo dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona(9);

24.  mette in guardia contro la possibilità di aggirare il diritto del Parlamento a legiferare inserendo disposizioni che dovrebbero essere soggette alla procedura legislativa ordinaria nelle proposte di atti del Consiglio, utilizzando semplici orientamenti della Commissione o atti di esecuzione o delegati non applicabili, oppure omettendo di proporre la legislazione necessaria all'attuazione della politica commerciale comune o degli accordi commerciali e di investimento internazionali;

25.  chiede alla Commissione di usare meglio la fase prelegislativa, in particolare il prezioso contributo raccolto sulla base dei Libri verdi e bianchi, e di informare regolarmente il Parlamento europeo circa i lavori preparatori svolti dai suoi servizi, in condizioni di parità con il Consiglio;

26.  ritiene che il Parlamento debba sviluppare ulteriormente e utilizzare appieno la sua struttura autonoma per valutare l'impatto di eventuali cambiamenti o modifiche sostanziali alla proposta originaria presentata dalla Commissione;

27.  sottolinea il fatto che il Parlamento europeo dovrebbe altresì rafforzare la sua valutazione autonoma dell'impatto sui diritti fondamentali delle proposte legislative e degli emendamenti in esame come parte del processo legislativo, e prevedere meccanismi di sorveglianza delle violazioni dei diritti umani;

28.  si rammarica del fatto che, sebbene adempia formalmente alle proprie responsabilità rispondendo entro tre mesi alle richieste del Parlamento riguardo alle iniziative legislative, non sempre la Commissione ha proposto un seguito effettivo e sostanziale;

29.  chiede che, in occasione della prossima revisione dei trattati, il diritto di iniziativa legislativa del Parlamento sia pienamente riconosciuto imponendo alla Commissione di dare un seguito a tutte le richieste presentate dal Parlamento a norma dell'articolo 225 del TFUE sottoponendo una proposta legislativa entro un termine adeguato;

30.  ritiene che, in occasione della prossima revisione dei trattati, il potere della Commissione di ritirare le proposte legislative debba essere limitato ai casi in cui, dopo l'adozione della posizione del Parlamento in prima lettura, quest'ultima Istituzione concordi che la proposta non è più giustificata a causa di mutate circostanze;

31.  ricorda che, in linea di principio, il Parlamento ha accolto favorevolmente l'introduzione degli atti delegati all'articolo 290 del TFUE in quanto essi offrono un maggiore spazio per il controllo, ma sottolinea che il conferimento di tali poteri delegati o delle competenze di esecuzione a norma dell'articolo 291 non è mai un obbligo; riconosce che il ricorso agli atti delegati andrebbe preso in considerazione quando si richiedono una flessibilità e un'efficienza che non possono essere ottenute mediante la procedura legislativa ordinaria, purché l'obiettivo, il contenuto, la portata e la durata della delega siano esplicitamente delimitati e le condizioni cui essa è soggetta siano chiaramente fissate nell'atto di base; esprime preoccupazione quanto alla tendenza del Consiglio a insistere sul ricorso ad atti di esecuzione per disposizioni per le quali dovrebbero essere utilizzati solo l'atto di base o atti delegati; sottolinea che il legislatore può decidere di consentire l'uso di atti di esecuzione solo per l'adozione di elementi che non comportano un ulteriore orientamento politico; riconosce che l'articolo 290 limita espressamente il campo di applicazione degli atti delegati agli elementi non essenziali di un atto legislativo e che pertanto non si può ricorrere a tali atti in relazione a norme che sono essenziali per la materia oggetto della legislazione in questione;

32.  richiama l'attenzione sulla necessità di distinguere correttamente tra gli elementi essenziali di un atto legislativo, che possono essere decisi unicamente dall'autorità legislativa nell'atto legislativo stesso, e gli elementi non essenziali, che possono essere integrati o modificati mediante atti delegati;

33.  ritiene che gli atti delegati possano essere uno strumento flessibile ed efficace; sottolinea l'importanza della scelta tra atti delegati e atti di esecuzione dal punto di vista del rispetto delle disposizioni del trattato e, allo stesso tempo, della tutela delle prerogative normative del Parlamento; ribadisce la sua richiesta alla Commissione e al Consiglio di concordare con il Parlamento l'applicazione dei criteri per il ricorso agli articoli 290 e 291 del TFUE, in modo che gli atti di esecuzione non siano utilizzati come un sostituto degli atti delegati;

34.  esorta la Commissione a coinvolgere adeguatamente il Parlamento nella fase preparatoria degli atti delegati e a fornire ai suoi membri tutte le informazioni pertinenti, a norma del punto 15 dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea;

35.  chiede alla Commissione di rispettare l'accordo quadro riguardante l'accesso per gli esperti del Parlamento alle riunioni di esperti della Commissione, impedendo che siano considerate come riunioni dei comitati di "comitatologia" fintanto che trattano questioni diverse dalle misure di esecuzione ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011;

36.  pone l'accento sul particolare significato e sulle conseguenze dell'inclusione della Carta dei diritti fondamentali nel trattato di Lisbona; fa rilevare che la Carta è divenuta giuridicamente vincolante per le istituzioni dell'UE e per gli Stati membri in sede di attuazione della legislazione dell'Unione, trasformando pertanto i valori di base in diritti concreti;

37.  ricorda che il trattato di Lisbona ha introdotto il nuovo diritto a lanciare l'Iniziativa dei cittadini europei (ICE); sottolinea la necessità di eliminare tutti gli ostacoli tecnici e burocratici che continuano a impedire il ricorso efficace all'ICE e incoraggia la partecipazione attiva dei cittadini alla definizione delle politiche dell'UE;

38.  mette in risalto il maggiore ruolo attribuito ai parlamenti nazionali nel trattato di Lisbona e sottolinea come, oltre al ruolo che svolgono nel monitorare il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, essi possano offrire e offrano contributi positivi nel quadro del dialogo politico; ritiene che il ruolo attivo che i parlamenti nazionali possono svolgere dando orientamenti ai membri del Consiglio dei ministri, unitamente a una buona cooperazione fra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali, possano contribuire a creare un salutare contrappeso parlamentare all'esercizio del potere esecutivo nel funzionamento dell'UE; si richiama altresì ai pareri motivati trasmessi dai parlamenti nazionali di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del protocollo n. 2, secondo cui l'ampia portata di una delega a norma dell'articolo 290 del TFUE in un atto proposto non permette di valutare se la concreta realtà legislativa sarà o meno conforme al principio di sussidiarietà;

Relazioni internazionali

(competenza e controllo parlamentare)

39.  ricorda che il trattato di Lisbona ha ampliato il ruolo e i poteri del Parlamento europeo nel campo degli accordi internazionali e osserva come tali accordi riguardino ora in misura crescente settori che interessano la vita quotidiana dei cittadini e che tradizionalmente – e secondo il diritto primario dell'UE – rientrano nell'ambito di applicazione della procedura legislativa ordinaria; considera imperativo che la disposizione dell'articolo 218, paragrafo 10, del TFUE, che prescrive che il Parlamento europeo sia immediatamente e pienamente informato in tutte le fasi della procedura che porta alla conclusione degli accordi internazionali, sia applicata in maniera compatibile con l'articolo 10 del TUE, che afferma che il funzionamento dell'Unione si fonda sulla democrazia rappresentativa, la quale esige trasparenza e dibattiti democratici sulle questioni da decidere;

40.  osserva che il rifiuto dell'accordo SWIFT e dell'accordo ACTA sono state dimostrazioni di come il Parlamento si sia avvalso delle prerogative recentemente acquisite;

41.  sottolinea, conformemente all'articolo 18 del TUE, la responsabilità dell'HR/VP di garantire la coerenza dell'azione esterna dell'UE; sottolinea inoltre che l'HR/VP, ai sensi dell'articolo 17 e dell'articolo 36 del TUE, è responsabile e ha obblighi previsti dal trattato nei confronti del Parlamento;

42.  rammenta, per quanto concerne gli accordi internazionali, la prerogativa del Parlamento di chiedere al Consiglio di non autorizzare l'apertura dei negoziati fino a che il Parlamento non abbia espresso la propria posizione su un mandato negoziale proposto; ritiene, inoltre, che sia opportuno valutare un accordo quadro con il Consiglio;

43.  sottolinea la necessità di garantire che il Parlamento sia informato preventivamente dalla Commissione sulle sue intenzioni di avviare una trattativa internazionale, che abbia realmente l'opportunità di esprimere un parere informato sui mandati negoziali e che la sua opinione sia tenuta in considerazione; insiste sul fatto che gli accordi internazionali dovrebbero includere le condizionalità appropriate per essere conformi all'articolo 21 del TUE;

44.  attribuisce grande importanza all'inserimento delle clausole in materia di diritti umani negli accordi internazionali e dei capitoli relativi allo sviluppo sostenibile negli accordi commerciali e di investimento; esprime soddisfazione per le iniziative prese dal Parlamento in vista dell'adozione di tabelle di marcia riguardanti condizionalità chiave; rammenta alla Commissione la necessità di tenere conto delle opinioni e delle risoluzioni del Parlamento, nonché di fornire un feedback sul modo in cui esse sono state integrate nei negoziati sugli accordi internazionali e nei progetti legislativi; auspica che gli strumenti necessari per sviluppare la politica di investimento dell'UE diventino operativi a tempo debito;

45.  chiede, conformemente all'articolo 218, paragrafo 10, del TFUE, che il Parlamento sia immediatamente, pienamente e accuratamente informato in tutte le fasi delle procedure per la conclusione di accordi internazionali, compresi gli accordi conclusi nell'ambito della PESC, e che abbia accesso ai testi negoziali dell'Unione, conformemente alle procedure e alle condizioni adeguate, in modo da garantire che l'istituzione possa prendere la sua decisione definitiva con esaustiva cognizione dei fatti di causa; sottolinea che, per far sì che questa disposizione sia efficace, i membri delle commissioni interessate dovrebbero poter accedere ai mandati e agli altri documenti negoziali pertinenti;

46.  segnala, nel rispetto del principio secondo cui il consenso del Parlamento per accordi internazionali non può essere soggetto a condizioni, che l'istituzione ha il diritto di formulare raccomandazioni per l'effettiva applicazione degli accordi; chiede a tal fine alla Commissione di presentare al Parlamento relazioni periodiche sull'attuazione degli accordi internazionali, che includano i diritti umani e altre condizioni degli accordi stessi;

47.  rammenta la necessità di evitare l'applicazione provvisoria degli accordi internazionali prima del consenso del Parlamento, a meno che l'istituzione non si impegni a fare un'eccezione; sottolinea che le norme necessarie per l'applicazione interna degli accordi internazionali non possono essere adottate dal solo Consiglio nella sua decisione sulla conclusione dell'accordo e che le procedure legislative adeguate ai sensi dei trattati devono essere pienamente rispettate;

48.  ribadisce la necessità che il Parlamento adotti le misure necessarie al fine di monitorare l'attuazione degli accordi internazionali;

49.  insiste sul fatto che il Parlamento dovrebbe avere voce in capitolo sulle decisioni riguardanti la sospensione o la cessazione degli accordi internazionali per la cui conclusione è stato necessario il consenso dell'istituzione;

50.  invita l'HR/VP a migliorare, in linea con la dichiarazione sulla responsabilità politica, la consultazione sistematica ex ante con il Parlamento sui nuovi documenti strategici, sui documenti politici e sui mandati;

51.  chiede, in linea con l'impegno assunto dall'HR/VP nella dichiarazione sulla responsabilità politica, l'urgente conclusione dei negoziati per un accordo interistituzionale fra il Parlamento europeo, il Consiglio e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza in materia di accesso, da parte del Parlamento europeo, alle informazioni classificate in possesso del Consiglio e del Servizio europeo per l'azione esterna nel campo della politica estera e di sicurezza comune;

52.  ribadisce la propria richiesta volta ad assicurare la rendicontazione politica delle delegazioni dell'UE ai dirigenti del Parlamento europeo con accesso regolato;

53.  chiede l'adozione di un memorandum d'intesa quadripartito fra il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione e il SEAE sulla fornitura coerente ed efficace di informazioni nel settore delle relazioni esterne;

54.  ricorda che il Parlamento europeo è ora un attore istituzionale a pieno titolo nell'ambito delle politiche di sicurezza e ha quindi il diritto di partecipare attivamente alla determinazione delle caratteristiche e delle priorità di dette politiche e alla valutazione degli strumenti in detto settore, un processo che deve essere attuato congiuntamente dal Parlamento europeo, dai parlamenti nazionali e dal Consiglio; ritiene che il Parlamento europeo dovrebbe svolgere un ruolo cruciale nella valutazione e definizione delle politiche di sicurezza interna in quanto esse hanno un profondo impatto sui diritti fondamentali di tutti coloro che vivono nell'UE; sottolinea, pertanto, la necessità di garantire che tali politiche rientrino nella sfera di competenza della sola istituzione europea eletta direttamente per quanto riguarda il controllo e la supervisione democratica;

55.  sottolinea che il TFUE ha esteso l'ambito delle competenze esclusive dell'Unione nel settore della politica commerciale comune (PCC), che include ora non solo tutti gli aspetti del commercio, ma anche gli investimenti esteri diretti; evidenzia il fatto che il Parlamento ha ormai piena competenza per decidere, unitamente al Consiglio, in merito alla legislazione e all'approvazione di accordi commerciali e di investimento;

56.  mette in luce l'importanza di una cooperazione leale ed efficace fra le istituzioni dell'UE, entro i limiti delle rispettive competenze, al momento di esaminare la legislazione e gli accordi internazionali, al fine di anticipare le tendenze commerciali ed economiche, individuare le priorità e le opzioni, stabilire strategie a medio e a lungo termine, stabilire mandati per gli accordi internazionali, analizzare/formulare la legislazione e adottarla, nonché monitorare l'attuazione degli accordi commerciali e di investimento e le iniziative a lungo termine nel settore della PCC;

57.  sottolinea l'importanza di proseguire nello sviluppo di capacità efficaci, compresa l'assegnazione delle risorse necessarie in termini finanziari e di personale, al fine di definire attivamente e conseguire gli obiettivi politici nel settore del commercio e degli investimenti, assicurando nel contempo la certezza del diritto, l'efficacia dell'azione esterna dell'UE e il rispetto dei principi e degli obiettivi sanciti dai trattati;

58.  pone l'accento sulla necessità di assicurare un flusso continuo di informazioni tempestive, accurate, esaurienti e imparziali che consentano di procedere a un'analisi di elevata qualità necessaria per potenziare le capacità e il senso di titolarità dei responsabili politici del Parlamento e per rafforzare le sinergie interistituzionali in relazione alla PCC, garantendo al contempo che il Parlamento sia pienamente e accuratamente informato in tutte le fasi, anche potendo accedere ai testi negoziali dell'Unione mediante procedure e a condizioni adeguate, con una Commissione proattiva e disposta a fare il possibile per garantire un flusso di informazioni di questo tipo; sottolinea inoltre l'importanza di fornire informazioni al Parlamento allo scopo di evitare situazioni indesiderate che potrebbero creare equivoci fra le istituzioni e, a tale proposito, accoglie favorevolmente le riunioni informative tecniche organizzate regolarmente dalla Commissione su un certo numero di argomenti; si rammarica che, in svariate occasioni, le informazioni pertinenti siano pervenute al Parlamento non dalla Commissione, bensì attraverso canali alternativi;

59.  ribadisce la necessità che le istituzioni cooperino nell'applicazione dei trattati, del diritto secondario e dell'accordo quadro e che la Commissione operi in modo indipendente e trasparente nel corso della preparazione, dell'adozione e dell'applicazione della legislazione nel settore della PCC; reputa, inoltre, che essa rivesta un ruolo chiave lungo tutto il processo;

Dinamica costituzionale

(relazioni interistituzionali e accordi interistituzionali)

60.  sottolinea che, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del TUE, la Commissione è tenuta a prendere iniziative al fine di giungere ad accordi interistituzionali sulla programmazione annuale e pluriennale dell'Unione; richiama l'attenzione sulla necessità di coinvolgere, in una fase precedente, non solo il Parlamento, ma anche il Consiglio nella preparazione del programma di lavoro annuale della Commissione e sottolinea l'importanza di garantire una programmazione realistica e affidabile che possa essere attuata efficacemente e fornisca la base per la pianificazione interistituzionale; reputa che, onde aumentare la responsabilità politica della Commissione nei confronti del Parlamento, potrebbe essere prevista una revisione intermedia per valutare la realizzazione complessiva, da parte della Commissione, del mandato annunciato;

61.  sottolinea che l'articolo 17, paragrafo 8, del TUE sancisce espressamente il principio di responsabilizzazione politica della Commissione dinanzi al Parlamento europeo, il che è fondamentale per il corretto funzionamento del sistema politico dell'UE;

62.  sottolinea che, ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 2, del TUE il Parlamento dispone della competenza di avviare le modifiche del trattato e che farà uso del diritto a presentare nuove idee per il futuro dell'Europa e del quadro istituzionale dell'UE;

63.  ritiene che l'accordo quadro concluso tra il Parlamento e la Commissione, così come i suoi aggiornamenti regolari, siano essenziali per rafforzare e sviluppare una cooperazione strutturata tra le due istituzioni;

64.  si compiace del fatto che l'accordo quadro adottato nel 2010 abbia rafforzato considerevolmente la responsabilità politica della Commissione nei confronti del Parlamento;

65.  sottolinea che le norme in materia di dialogo e di accesso alle informazioni consentono un controllo parlamentare più completo delle attività della Commissione, contribuendo così alla parità di trattamento del Parlamento e del Consiglio da parte della Commissione;

66.  rileva che talune disposizioni del vigente accordo quadro devono ancora essere applicate e sviluppate; suggerisce che il Parlamento uscente adotti le linee generali di tale miglioramento in modo che il Parlamento entrante possa valutare proposte adeguate;

67.  invita la Commissione a riflettere in modo costruttivo, insieme al Parlamento, sull'accordo quadro in essere e sulla sua attuazione, prestando particolare attenzione alla negoziazione, all'adozione e all'attuazione degli accordi internazionali;

68.  ritiene che tale mandato dovrebbe valutare a fondo le possibilità previste dai trattati attuali per rafforzare la responsabilità politica dell'esecutivo e snellire le disposizioni esistenti in materia di cooperazione legislativa e politica;

69.  ricorda che una serie di questioni, come gli atti delegati, le misure di esecuzione, le valutazioni d'impatto, il trattamento delle iniziative legislative e le interrogazioni parlamentari, necessitano di un aggiornamento alla luce dell'esperienza acquisita durante questa legislatura;

70.  deplora che le sue ripetute richieste di rinegoziazione dell'accordo interistituzionale del 2003 "Legiferare meglio", con lo scopo di tener conto del nuovo ambiente legislativo che il trattato di Lisbona ha generato, di consolidare le migliori prassi attuali e di aggiornare l'accordo conformemente al programma per una normativa intelligente, non abbiano ricevuto risposta;

71.  invita il Consiglio dei ministri a esprimere la sua posizione sulla possibilità di partecipare a un accordo trilaterale con il Parlamento e la Commissione al fine di compiere ulteriori progressi sulle questioni già riferite nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio";

72.  ritiene che le questioni esclusivamente legate alle relazioni tra il Parlamento e la Commissione dovrebbero continuare a essere oggetto di un accordo quadro bilaterale; sottolinea che il Parlamento non si accontenterà di risultati inferiori rispetto a quanto conseguito con l'accordo quadro attuale;

73.  ritiene che una delle principali sfide per il quadro costituzionale del trattato di Lisbona sia il rischio che l'approccio intergovernativo comprometta il "metodo comunitario", indebolendo così il ruolo del Parlamento e della Commissione a favore delle istituzioni che rappresentano i governi degli Stati membri;

74.  fa presente che l'articolo 2 del TUE contiene l'elenco dei valori comuni sui quali si fonda l'Unione; ritiene che il rispetto di tali valori debba essere debitamente assicurato tanto dall'Unione quanto dagli Stati membri; sottolinea che occorre stabilire un sistema legislativo e istituzionale adeguato onde tutelare i valori dell'Unione;

75.  invita tutte le istituzioni dell'UE, nonché i governi e i parlamenti degli Stati membri, a basarsi sul nuovo quadro istituzionale e giuridico creato dal trattato di Lisbona in modo da definire una politica interna organica in materia di diritti umani per l'Unione, che preveda efficaci meccanismi di responsabilità, sia a livello nazionale che a livello di Unione, per far fronte alle violazioni dei diritti umani;

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76.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU C 70 E dell'8.3.2012, pag. 98.
(2) Testi approvati, P7_TA(2012)0462.
(3) Testi approvati, P7_TA(2013)0323.
(4) GU L 304 del 20.11.2010, pag. 47.
(5) GU C 298 del 30.11.2002, pag.1.
(6) GU C 212 E del 5.8.2010, pag. 37.
(7) GU C 210 del 3.8.2010, pag. 1.
(8) Accordo interistituzionale del 20 novembre 2002 tra il Parlamento europeo e il Consiglio relativo all'accesso da parte del Parlamento europeo alle informazioni sensibili del Consiglio nel settore della politica di sicurezza e di difesa (GU C 298 del 30.11.2002, pag.1).
(9)Cfr.la decisione 2013/129/UE del Consiglio, del 7 marzo 2013, che sottopone a misure di controllo la 4-metilanfetamina, e la decisione di esecuzione 2013/496/UE del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che sottopone a misure di controllo il 5-(2-amminopropil)indolo.

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