Decisione del Parlamento europeo del 2 aprile 2014 sulla richiesta di difesa dell'immunità e dei privilegi di Mario Borghezio (2013/2279(IMM))
Il Parlamento europeo,
– vista la richiesta presentata il 21 novembre 2013 da Mario Borghezio in difesa della sua immunità, nel quadro delle indagini svolte contro di lui dal Tribunale di Milano (riferimento 47917/13), e comunicata in Aula il 21 novembre 2013,
– avendo ascoltato Carlo Casini, che rappresentava Mario Borghezio a norma dell'articolo 7, paragrafo 5, del suo regolamento, nonché Mario Borghezio stesso,
– visti gli articoli 1, 11 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
– visto l'articolo 153 del suo regolamento,
– visti l'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,
– viste le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 12 maggio 1964, del 10 luglio 1986, del 15 e del 21 ottobre 2008, del 19 marzo 2010 e del 6 settembre 2011(1),
– visto il codice penale italiano,
– visto l'articolo 5, paragrafo 2, e gli articoli 6 bis e 7 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A7-0245/2014),
A. considerando che un membro del Parlamento europeo, Mario Borghezio, ha chiesto la difesa della sua immunità parlamentare nel quadro di un procedimento dinanzi un tribunale italiano;
B. considerando che, a norma dell'articolo 8 del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, i membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni;
C. considerando che lo scopo di questa disposizione è garantire, per principio, la libertà di parola dei membri del Parlamento europeo, ma che questo diritto alla libertà di parola non autorizza la calunnia, la diffamazione, l'istigazione all'odio, il mettere in dubbio l'onore di altri o asserzioni in contrasto con l'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
D. considerando che la richiesta di Mario Borghezio si riferisce alle indagini penali in corso di svolgimento nei suoi confronti da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano in relazione a dichiarazioni che egli è accusato di aver fatto in un'intervista radiofonica dell'8 aprile 2013;
E. considerando che all'epoca dell'intervista Mario Borghezio era membro del Parlamento europeo;
F. considerando che, secondo la comunicazione notificata dalla Procura della Repubblica, le dichiarazioni in questione sono punibili ai sensi degli articoli 81, primo comma, e 595, primo comma, del codice penale italiano, dell'articolo 3, paragrafo 1, della legge 205/1993 e dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 654/1975, vale a dire per ripetuta diffamazione pubblica e diffusione di idee discriminatorie fondate sulla superiorità o sull'odio razziale;
G. considerando che le dichiarazioni rilasciate riguardano presunte caratteristiche dell'etnia rom;
H. considerando che le attività parlamentari di Mario Borghezio figuranti agli atti mostrano che egli ha manifestato interesse per le questioni concernenti i rom, ma che i fatti del caso di specie, quali risultano dalla comunicazione della Procura della Repubblica e dall'audizione in sede di commissione giuridica, indicano che le dichiarazioni da lui fatte nell'intervista non hanno alcun nesso diretto ed evidente con tali attività parlamentari;
I. considerando che le dichiarazioni che sarebbero state fatte vanno al di là del tono che generalmente si riscontra nel dibattito politico e sono, inoltre, di natura profondamente inadeguata alla dignità del Parlamento; che esse sono in contrasto con l'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e che non possono pertanto essere considerate come fatte nell'esercizio delle funzioni di membro del Parlamento europeo;
J. considerando che, se fatte in una seduta del Parlamento, affermazioni come quelle formulate da Mario Borghezio avrebbero potuto comportare sanzioni ai sensi dell'articolo 153 del regolamento; che pertanto non è opportuno che l'immunità parlamentare copra siffatte dichiarazioni quando sono rilasciate al di fuori del Parlamento;
K. considerando che non si può pertanto ritenere che Mario Borghezio abbia agito nell'esercizio delle sue funzioni di membro del Parlamento europeo;
1. decide di non difendere l'immunità e i privilegi di Mario Borghezio;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente alle autorità competenti della Repubblica italiana e a Mario Borghezio.
Causa 101/63, Wagner/Fohrmann e Krier (Raccolta 1964, pag. 195), causa 149/85, Wybot/Faure e altri (Raccolta 1986, pag. 2391), causa T-345/05, Mote/Parlamento (Raccolta 2008, pag. II-2849), cause riunite C-200/07 e C-201/07, Marra/De Gregorio e Clemente (Raccolta 2008, pag. I-7929), causa T-42/06, Gollnisch /Parlamento (Raccolta 2010, pag. II-1135) e causa C-163/10, Patriciello (Raccolta 2011, pag. I-07565).