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 Testo integrale 
Procedura : 2012/0359(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A7-0308/2013

Testi presentati :

A7-0308/2013

Discussioni :

PV 21/10/2013 - 12
CRE 21/10/2013 - 12

Votazioni :

PV 23/10/2013 - 11.4
CRE 23/10/2013 - 11.4
Dichiarazioni di voto
PV 02/04/2014 - 18.9
Dichiarazioni di voto

Testi approvati :

P7_TA(2013)0439
P7_TA(2014)0264

Testi approvati
PDF 201kWORD 42k
Mercoledì 2 aprile 2014 - Bruxelles
Applicazione e rispetto delle norme commerciali internazionali ***I
P7_TA(2014)0264A7-0308/2013
Risoluzione
 Testo
 Allegato

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 2 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'esercizio dei diritti dell'Unione per l'applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali (COM(2012)0773 – C7-0415/2012 – 2012/0359(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0773),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0415/2012),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 5 febbraio 2014, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A7-0308/2013),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso(1);

2.  prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione;

3.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

4.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1) La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 23 ottobre 2013 (Testi approvati, P7_TA(2013)0439).


Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 2 aprile 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'esercizio dei diritti dell'Unione per l'applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali e recante modifica del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio
P7_TC1-COD(2012)0359

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 654/2014)


ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

La Commissione plaude all'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'esercizio dei diritti dell'Unione per l'applicazione e il rispetto delle norme internazionali del commercio e che modifica il regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio.

Ai sensi del regolamento, la Commissione ha il potere di adottare atti di esecuzione, in talune situazioni specifiche, sulla base di criteri oggettivi e fatto salvo il controllo da parte degli Stati membri. Nell'esercizio di tale potere, la Commissione intende agire in conformità con la presente dichiarazione.

Nel preparare i progetti di atti di esecuzione, la Commissione procederà ad ampie consultazioni al fine di garantire che tutti gli interessi coinvolti siano debitamente presi in considerazione. Attraverso tali consultazioni, la Commissione si attende di ricevere i contributi dei privati interessati da provvedimenti adottati da paesi terzi o da eventuali misure di politica commerciale che devono essere adottate dall'Unione. Analogamente, la Commissione si aspetta di ricevere informazioni dalle autorità pubbliche che possono essere coinvolte nell'attuazione di eventuali misure di politica commerciale da adottarsi ad opera dell'Unione. In caso di misure nel settore degli appalti pubblici, nell'elaborazione dei progetti di atti di esecuzione saranno debitamente presi in considerazione in particolare i contributi delle autorità pubbliche degli Stati membri.

La Commissione riconosce l'importanza di trasmettere tempestivamente le informazioni agli Stati membri quando essa contempla l'adozione di atti di esecuzione ai sensi del presente regolamento, in modo da consentire loro di contribuire a decisioni pienamente informate, e agirà per conseguire tale obiettivo.

La Commissione conferma che essa trasmetterà tempestivamente al Parlamento europeo e al Consiglio i progetti di atti di esecuzione che essa sottopone al comitato degli Stati membri. Analogamente, trasmetterà tempestivamente al Parlamento europeo e al Consiglio i progetti di atti di esecuzione definitivi appena ricevuti i pareri del comitato.

La Commissione terrà regolarmente informati il Parlamento ed il Consiglio degli sviluppi internazionali che possono portare a situazioni che richiedono l'adozione di misure a norma del regolamento. Ciò avverrà per il tramite delle commissioni competenti in sede di Consiglio e in seno al Parlamento.

La Commissione accoglie con favore l'intenzione del Parlamento di promuovere un dialogo strutturato in materia di risoluzione delle controversie e di rispetto delle norme e si impegnerà pienamente nella partecipazione a sessioni apposite con la commissione parlamentare responsabile per uno scambio di opinioni sulle controversie in materia di scambi commerciali e sulle azioni per assicurare il rispetto delle norme, anche per quanto riguarda gli effetti sulle industrie dell'Unione.

Infine, la Commissione conferma che attribuisce grande importanza al fatto di assicurare che il regolamento costituisca uno strumento efficace ed efficiente per assicurare il rispetto dei diritti dell'Unione nell'ambito degli accordi commerciali internazionali, compresso nel settore degli scambi di servizi. Pertanto la Commissione, in conformità alle disposizioni del regolamento, riesaminerà il campo di applicazione dell'articolo 5 al fine di estendere ulteriori misure di politica commerciale relative agli scambi di servizi non appena si realizzeranno le condizioni per garantire la fattibilità e l'efficacia di tali misure.

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