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Procedura : 2013/0340(NLE)
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A7-0252/2014

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PV 02/04/2014 - 18.19
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P7_TA(2014)0274

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Mercoledì 2 aprile 2014 - Bruxelles
Quadro comunitario per la sicurezza nucleare degi impianti nucleari *
P7_TA(2014)0274A7-0252/2014

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 2 aprile 2014 sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2009/71/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (COM(2013)0715 – C7-0385/2013 – 2013/0340(NLE))

(Consultazione)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2013)0715),

–  visti gli articoli 31 e 32 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C7–0385/2013),

–  visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

–  visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A7-0252/2014),

1.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.  invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica;

3.  invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.  chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione   Emendamento
Emendamento 1
Proposta di direttiva
Visto 4 bis (nuovo)

vista la convenzione di Århus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata dalla Comunità europea e da tutti gli Stati membri dell'UE nel 1998,
Emendamento 2
Proposta di direttiva
Visto 4 ter (nuovo)

vista l'attuazione della convenzione di Århus nel contesto della sicurezza nucleare avviata dall'iniziativa "Århus Convention and Nuclear"(ACN), in virtù della quale gli Stati membri sono tenuti a pubblicare le informazioni essenziali in materia di sicurezza nucleare e a coinvolgere l'opinione pubblica nel processo decisionale,
Emendamento 3
Proposta di direttiva
Considerando 6
(6)  La direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi33, impone agli Stati membri l'obbligo di istituire e mantenere un quadro nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.
(6)  La direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi33, impone agli Stati membri l'obbligo di istituire e mantenere un quadro nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi. Nella sua risoluzione del 14 marzo 2013 sulle valutazioni dei rischi e della sicurezza ("prove di stress") delle centrali nucleari nell'Unione europea e attività collegate33 bis il Parlamento europeo ha segnalato che i rischi dei rifiuti nucleari sono stati messi in evidenza di nuovo dall'incidente nucleare di Fukushima.
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33 GU L 199 del 2.8.2011, pag. 48.
33 GU L 199 del 2.8.2011, pag. 48.

33 bis P7_TA(2013)0089.
Emendamento 4
Proposta di direttiva
Considerando 7
(7)  Le conclusioni del Consiglio dell'8 maggio 2007 sulla sicurezza nucleare e sulla gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi34 hanno sottolineato che "la sicurezza nucleare è di competenza nazionale, esercitata se del caso in ambito UE. Le decisioni riguardanti le azioni in materia di sicurezza e la supervisione degli impianti nucleari spettano esclusivamente agli operatori e alle autorità nazionali".
(7)  Le conclusioni del Consiglio dell'8 maggio 2007 sulla sicurezza nucleare e sulla gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi34 hanno sottolineato che "la sicurezza nucleare è di competenza nazionale, esercitata se del caso in ambito UE. Le decisioni riguardanti le azioni in materia di sicurezza e la supervisione degli impianti nucleari spettano esclusivamente agli operatori e alle autorità nazionali". Nella sua risoluzione del 14 marzo 2013 sulle valutazioni dei rischi e della sicurezza («prove di stress») delle centrali nucleari nell'Unione europea e attività collegate, il Parlamento europeo prende atto, tuttavia, della rilevanza transfrontaliera della sicurezza nucleare, ad esempio raccomandando che le analisi periodiche di sicurezza si fondino su norme di sicurezza comuni o che siano garantite la sicurezza e la vigilanza a livello transfrontaliero. La risoluzione auspicava la definizione e l'attuazione di norme vincolanti in materia di sicurezza nucleare.
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34 Adottate dal Coreper il 25 aprile 2007 (doc. 8784/07) e dal Consiglio Affari economici e finanziari l'8 maggio 2007.
34 Adottate dal Coreper il 25 aprile 2007 (doc. 8784/07) e dal Consiglio Affari economici e finanziari l'8 maggio 2007.
Emendamento 5
Proposta di direttiva
Considerando 15
(15)  Un'autorità di regolamentazione competente, forte e indipendente è una condizione fondamentale del quadro normativo europeo in materia di sicurezza nucleare. La sua indipendenza e l'esercizio imparziale e trasparente dei suoi poteri sono fattori determinanti al fine di garantire un livello elevato di sicurezza nucleare. Decisioni obiettive in materia di regolamentazione e di esecuzione devono essere adottate senza indebite influenze esterne che potrebbero compromettere la sicurezza, ad esempio le pressioni conseguenti a mutate condizioni politiche, economiche e sociali, o pressioni esercitate da servizi governativi o da altri soggetti pubblici o privati. Le conseguenze negative della mancanza di indipendenza sono apparse evidenti in occasione dell'incidente di Fukushima. Occorre rafforzare le disposizioni della direttiva 2009/71/Euratom sulla separazione funzionale delle autorità di regolamentazione competenti per garantire l'effettiva indipendenza di tali autorità e garantire loro la disponibilità di adeguate risorse e competenze per svolgere correttamente i compiti loro assegnati. In particolare, l'autorità nazionale di regolamentazione deve disporre di competenze giuridiche, personale e risorse finanziarie sufficienti per svolgere efficacemente i propri compiti. Il rafforzamento dei requisiti volti ad assicurare l'indipendenza nell'esercizio delle funzioni di regolamentazione non deve tuttavia pregiudicare la stretta cooperazione, se del caso, con altre autorità nazionali competenti, o gli orientamenti di politica generale elaborati dal governo, non connessi con i poteri e gli obblighi di regolamentazione.
(15)  Un'autorità di regolamentazione competente, forte e indipendente è una condizione fondamentale del quadro normativo europeo in materia di sicurezza nucleare. La sua indipendenza giuridica e l'esercizio imparziale e trasparente dei suoi poteri sono fattori determinanti al fine di garantire un livello elevato di sicurezza nucleare. Decisioni obiettive in materia di regolamentazione e di esecuzione devono essere adottate senza indebite influenze esterne che potrebbero compromettere la sicurezza, ad esempio le pressioni conseguenti a mutate condizioni politiche, economiche e sociali, o pressioni esercitate da servizi governativi o da altri soggetti pubblici o privati. Le conseguenze negative della mancanza di indipendenza sono apparse evidenti in occasione dell'incidente di Fukushima. Occorre rafforzare le disposizioni della direttiva 2009/71/Euratom sulla separazione funzionale delle autorità di regolamentazione competenti per garantire l'effettiva indipendenza di tali autorità e garantire loro la disponibilità di adeguate risorse e competenze per svolgere correttamente i compiti loro assegnati. In particolare, l'autorità nazionale di regolamentazione deve disporre di competenze giuridiche, personale e risorse finanziarie sufficienti per svolgere efficacemente i propri compiti. Il rafforzamento dei requisiti volti ad assicurare l'indipendenza nell'esercizio delle funzioni di regolamentazione non dovrebbe tuttavia pregiudicare la stretta cooperazione, se del caso, con altre autorità nazionali competenti e la Commissione, o gli orientamenti di politica generale elaborati dal governo che non compromettono i poteri e gli obblighi di regolamentazione dell'autorità nazionale.
Emendamento 6
Proposta di direttiva
Considerando 22
(22)  Al fine di assicurare che siano acquisite le adeguate capacità e che siano raggiunti e mantenuti adeguati livelli di competenza, tutte le parti devono garantire che l'intero personale (compresi i subappaltatori) con responsabilità nel settore della sicurezza degli impianti nucleari e nel settore della preparazione e risposta alle emergenze sul sito seguano un processo costante di apprendimento. Tale obiettivo può essere conseguito attraverso l'elaborazione di programmi e di piani di formazione, procedure di revisione periodica e l'aggiornamento dei programmi di formazione nonché adeguate risorse finanziarie destinate alla formazione.
(22)  Al fine di assicurare che siano acquisite le adeguate capacità e che siano raggiunti e mantenuti adeguati livelli di competenza, tutte le parti devono garantire che l'intero personale (compresi i subappaltatori) con responsabilità nel settore della sicurezza degli impianti nucleari e nel settore della preparazione e risposta alle emergenze sul sito seguano un processo costante di apprendimento. Tale obiettivo può essere conseguito attraverso l'elaborazione di programmi e di piani di formazione, procedure di revisione periodica e l'aggiornamento dei programmi di formazione attraverso lo scambio di know-how tra paesi, anche esterni all'Unione europea, nonché adeguate risorse finanziarie destinate alla formazione.
Emendamento 7
Proposta di direttiva
Considerando 23
(23)  Un altro dei principali insegnamenti tratti dall'incidente nucleare di Fukushima è l'importanza della trasparenza sulle questioni di sicurezza nucleare. La trasparenza è anche uno strumento importante per promuovere l'indipendenza del processo decisionale nell'ambito della regolamentazione. Pertanto, è opportuno che le attuali disposizioni della direttiva 2009/71/Euratom concernenti le informazioni alla popolazione siano chiarite per quanto riguarda il tipo di informazioni minime che l'autorità di regolamentazione competente e il titolare della licenza devono fornire, nonché le scadenze applicabili. A tal fine, ad esempio, si dovrà indicare il tipo di informazioni minime che devono essere fornite dall'autorità di regolamentazione competente e dal titolare della licenza nell'ambito delle loro più ampie strategie generali di trasparenza. Le informazioni dovrebbero essere rese disponibili tempestivamente, in particolare nel caso di eventi anomali e incidenti. È necessario che siano resi noti anche i risultati delle verifiche periodiche in materia di sicurezza e delle revisioni internazionali tra pari.
(23)  Un altro dei principali insegnamenti tratti dall'incidente nucleare di Fukushima è l'importanza della trasparenza sulle questioni di sicurezza nucleare. La trasparenza è anche uno strumento importante per promuovere l'indipendenza del processo decisionale nell'ambito della regolamentazione. Pertanto, è opportuno che le attuali disposizioni della direttiva 2009/71/Euratom concernenti le informazioni alla popolazione siano chiarite per quanto riguarda il tipo di informazioni minime che l'autorità di regolamentazione competente e il titolare della licenza devono fornire, nonché le scadenze applicabili. A tal fine, ad esempio, si dovrà indicare il tipo di informazioni minime che devono essere fornite dall'autorità di regolamentazione competente e dal titolare della licenza nell'ambito delle loro più ampie strategie generali di trasparenza. Le informazioni dovrebbero essere rese disponibili tempestivamente, in particolare nel caso di inconvenienti e incidenti. È necessario che siano resi noti anche i risultati delle verifiche periodiche in materia di sicurezza e delle revisioni internazionali tra pari. Nella sua risoluzione del 14 marzo 2013 sulle valutazioni dei rischi e della sicurezza ("prove di stress") delle centrali nucleari nell'Unione europea e attività collegate, il Parlamento europeo ha chiesto che i cittadini dell'UE siano pienamente informati e consultati in merito alla sicurezza nucleare nell'Unione europea.
Emendamento 8
Proposta di direttiva
Considerando 24
(24)  I requisiti della presente direttiva in materia di trasparenza sono complementari a quelli dell'attuale normativa Euratom. La decisione 87/600/Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 1987, concernente le modalità comunitarie di uno scambio rapido d'informazioni in caso di emergenza radioattiva42 fa obbligo agli Stati membri di notificare e fornire informazioni alla Commissione e agli altri Stati membri in caso di emergenza radiologica sul proprio territorio, mentre la direttiva 89/618/Euratom del Consiglio43, del 27 novembre 1989, impone agli Stati membri di informare la popolazione sui provvedimenti di protezione sanitaria applicabili e sul comportamento da adottare in caso di emergenza radioattiva, e fornire un informazioni preliminari e continue alle persone che potrebbero essere colpite dall'emergenza radioattiva. Tuttavia, oltre alle informazioni da fornire in tal caso, gli Stati membri dovrebbero, in applicazione della presente direttiva, provvedere ad adottare idonee disposizioni sulla trasparenza, che prevedano la comunicazione tempestiva e periodica di informazioni aggiornate intese a garantire che i lavoratori e la popolazione siano tenuti informati su tutti i fatti rilevanti per la sicurezza nucleare, compresi eventi anomali o incidentali. Inoltre, è opportuno che il pubblico possa partecipare effettivamente al processo di autorizzazione degli impianti nucleari e che l'autorità di regolamentazione competente fornisca tutte le informazioni inerenti alla sicurezza in totale indipendenza, senza dover chiedere il consenso di alcun altro soggetto pubblico o privato.
(24)  I requisiti della presente direttiva in materia di trasparenza sono complementari a quelli dell'attuale normativa Euratom. La decisione 87/600/Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 1987, concernente le modalità comunitarie di uno scambio rapido d'informazioni in caso di emergenza radioattiva42 fa obbligo agli Stati membri di notificare e fornire informazioni alla Commissione e agli altri Stati membri in caso di emergenza radiologica sul proprio territorio, mentre la direttiva 89/618/Euratom del Consiglio43, del 27 novembre 1989, impone agli Stati membri di informare la popolazione sui provvedimenti di protezione sanitaria applicabili e sul comportamento da adottare in caso di emergenza radioattiva, e fornire un informazioni preliminari e continue alle persone che potrebbero essere colpite dall'emergenza radioattiva. Tuttavia, oltre alle informazioni da fornire in tal caso, gli Stati membri dovrebbero, in applicazione della presente direttiva, provvedere ad adottare idonee disposizioni sulla trasparenza, che prevedano la comunicazione tempestiva e periodica di informazioni aggiornate intese a garantire che i lavoratori e la popolazione siano tenuti informati su tutti i fatti rilevanti per la sicurezza nucleare, compresi inconvenienti o situazioni incidentali.
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42 GU L 371 del 30.12.1987, pag. 76.
42 GU L 371 del 30.12.1987, pag. 76.
43 GU L 357 del 7.12.1989, pag. 31.
43 GU L 357 del 7.12.1989, pag. 31.
Emendamento 9
Proposta di direttiva
Considerando 25
(25)   La direttiva 2009/71/Euratom istituisce un quadro comunitario giuridicamente vincolante sul quale si basa un sistema legislativo, amministrativo e organizzativo in materia di sicurezza nucleare. Essa non prevede requisiti specifici per gli impianti nucleari. Tenuto conto dei progressi tecnici compiuti dall'AIEA, dell'associazione delle autorità di regolamentazione nucleare dell'Europa occidentale (WENRA) e altre fonti di conoscenze, compresi gli insegnamenti tratti dai test di resistenza e le indagini relative all'incidente nucleare di Fukushima, è opportuno modificare la direttiva 2009/71/Euratom in modo da includere obiettivi comunitari di sicurezza nucleare in tutte le fasi del ciclo di vita degli impianti nucleari (scelta del sito, progettazione, costruzione, messa in funzione, esercizio e disattivazione degli impianti nucleari).
(25)   La direttiva 2009/71/Euratom istituisce un quadro comunitario giuridicamente vincolante sul quale si basa un sistema legislativo, amministrativo e organizzativo in materia di sicurezza nucleare. Essa non prevede requisiti specifici per gli impianti nucleari. Tenuto conto dei progressi tecnici compiuti dall'AIEA, dell'associazione delle autorità di regolamentazione nucleare dell'Europa occidentale (WENRA) e altre fonti di conoscenze, compresi gli insegnamenti tratti dai test di resistenza e le indagini relative all'incidente nucleare di Fukushima, è opportuno modificare la direttiva 2009/71/Euratom in modo da includere obiettivi comunitari di sicurezza nucleare giuridicamente vincolanti in tutte le fasi del ciclo di vita degli impianti nucleari (scelta del sito, progettazione, costruzione, messa in funzione, esercizio e disattivazione degli impianti nucleari).
Emendamento 10
Proposta di direttiva
Considerando 28
(28)   Nel caso della progettazione di nuovi reattori, è ovviamente presumibile che nella concezione originaria del progetto si tenga conto di aspetti che non erano prevedibili all'epoca della progettazione delle precedenti generazioni di reattori. Le condizioni di estensione del progetto sono le condizioni incidentali che non sono prese in considerazione tra gli incidenti di riferimento di progetto, ma che lo sono nel processo di progettazione dell'impianto conformemente al metodo della migliore stima, e nelle quali le fuoriuscite di emissioni radioattive sono mantenute entro limiti accettabili. Le condizioni di estensione del progetto possono contemplare condizioni incidentali gravi.
(28)   Nel caso della progettazione di nuovi reattori, è ovviamente presumibile che nella concezione originaria del progetto si tenga conto di aspetti che non erano prevedibili all'epoca della progettazione delle precedenti generazioni di reattori. Le condizioni di estensione del progetto sono le condizioni incidentali che non sono prese in considerazione tra gli incidenti di riferimento di progetto, ma che lo sono nel processo di progettazione dell'impianto conformemente al metodo della migliore stima, e nelle quali le fuoriuscite di emissioni radioattive sono mantenute entro limiti accettabili. Le condizioni di estensione del progetto dovrebbero contemplare condizioni incidentali gravi.
Emendamento 11
Proposta di direttiva
Considerando 29
(29)   L'applicazione del concetto di "difesa in profondità" nelle attività organizzative, comportamentali o progettuali relative alla sicurezza di un impianto nucleare garantisce che tali attività siano soggette a livelli indipendenti di disposizioni, in modo che, se dovesse verificarsi un guasto, esso sarebbe individuato e compensato da misure adeguate. L'efficacia indipendente dei diversi livelli di protezione è un elemento essenziale della "difesa in profondità" per prevenire gli incidenti e attenuare eventuali conseguenze.
(29)   L'applicazione del concetto di "difesa in profondità" nelle attività organizzative, comportamentali o progettuali relative alla sicurezza di un impianto nucleare garantisce che tali attività siano soggette a livelli indipendenti di disposizioni, in modo che, se dovesse verificarsi un guasto, esso sarebbe individuato e compensato o corretto da misure adeguate. L'efficacia indipendente dei diversi livelli di protezione è un elemento essenziale della "difesa in profondità" per prevenire gli incidenti, individuare e controllare le deviazioni e attenuare eventuali conseguenze.
Emendamento 12
Proposta di direttiva
Considerando 33
(33)  La presente direttiva introduce nuove disposizioni relative alle autovalutazioni e revisioni tra pari degli impianti nucleari sulla base di determinati temi di sicurezza nucleare riguardanti il loro intero ciclo di vita. A livello internazionale, è già stata acquisita una solida esperienza nella conduzione di tali revisioni tra pari sulle centrali nucleari. A livello dell'UE, l'esperienza acquisita in occasione dei test di resistenza dimostra il valore di un esercizio coordinato volto a valutare e riesaminare la sicurezza delle centrali nucleari dell'UE. Un meccanismo analogo, basato sulla cooperazione tra le autorità di regolamentazione degli Stati membri e la Commissione, dovrebbe essere attuato anche in questo caso. Pertanto, le autorità di regolamentazione competenti che si coordinano nell'ambito dei gruppi di esperti come l'ENSREG potrebbero contribuire, con la loro esperienza, ad individuare i temi di sicurezza pertinenti e ad effettuare tali revisioni tra pari. Qualora gli Stati membri non riescano ad individuare congiuntamente nemmeno un tema, la Commissione dovrebbe selezionare uno o più temi da sottoporre a revisione tra pari. La partecipazione di altre parti interessate, come gli organismi di supporto tecnico, gli osservatori internazionali o organizzazioni non governative potrebbe apportare un valore aggiunto alle revisioni tra pari.
(33)  La presente direttiva introduce nuove disposizioni relative alle autovalutazioni e revisioni tra pari degli impianti nucleari sulla base di determinati temi di sicurezza nucleare riguardanti il loro intero ciclo di vita. A livello internazionale, è già stata acquisita una solida esperienza nella conduzione di tali revisioni tra pari sulle centrali nucleari. A livello dell'UE, l'esperienza acquisita in occasione dei test di resistenza dimostra il valore di un esercizio coordinato volto a valutare e riesaminare la sicurezza delle centrali nucleari dell'UE. Un meccanismo analogo, basato sulla cooperazione tra le autorità di regolamentazione degli Stati membri e la Commissione nel quadro dell'ENSREG, dovrebbe essere attuato anche in questo caso. Pertanto, le autorità di regolamentazione competenti che si coordinano nell'ambito dei gruppi di esperti come l'ENSREG potrebbero contribuire, con la loro esperienza, ad individuare i temi di sicurezza pertinenti e ad effettuare tali revisioni tra pari. Qualora gli Stati membri non riescano ad individuare congiuntamente nemmeno un tema, la Commissione dovrebbe selezionare uno o più temi da sottoporre a revisione tra pari. La partecipazione di altre parti interessate, come gli organismi di supporto tecnico, gli osservatori internazionali o organizzazioni non governative potrebbe apportare un valore aggiunto alle revisioni tra pari.
Emendamento 13
Proposta di direttiva
Considerando 33 bis (nuovo)

(33 bis)  Alla luce del rischio di duplicazione dei processi di revisione tra pari esistenti a livello internazionale nonché di quello di interferenza con i lavori delle autorità nazionali di regolamentazione indipendenti, le revisioni tematiche tra pari dovrebbero essere basate sull'esperienza raccolta da ENSREG e WENRA in occasione delle nuove valutazioni europee della sicurezza effettuate dopo Fukushima. Gli Stati membri dovrebbero affidare a ENSREG la scelta dei temi, l'organizzazione delle revisioni tematiche tra pari, la relativa attuazione e le misure da intraprendere a seguito delle stesse.
Emendamento 14
Proposta di direttiva
Considerando 35
(35)   Occorre istituire un adeguato meccanismo di controllo per garantire che i risultati di tali revisioni tra pari siano attuati correttamente. Le revisioni tra pari dovrebbero contribuire a migliorare la sicurezza di ciascun impianto così come a formulare raccomandazioni e linee guida tecniche generali di sicurezza, valide in tutta l'Unione.
(35)   Occorre istituire un adeguato meccanismo di controllo per garantire che i risultati di tali revisioni tra pari siano attuati correttamente. Le revisioni tra pari dovrebbero contribuire a migliorare la sicurezza di ciascun impianto nel contesto delle diverse applicazioni così come a formulare raccomandazioni e linee guida tecniche generali di sicurezza, valide in tutta l'Unione.
Emendamento 15
Proposta di direttiva
Considerando 36
(36)  Qualora constati deviazioni sostanziali e ritardi nell'applicazione delle raccomandazioni tecniche formulate nell'esercizio di revisione tra pari, la Commissione deve invitare le competenti autorità di regolamentazione degli Stati membri che non sono coinvolti ad organizzare e condurre una missione di verifica al fine di ottenere un quadro completo della situazione e di informare se del caso lo Stato membro interessato delle possibili misure per correggere le carenze riscontrate.
(36)  Qualora constati deviazioni sostanziali e ritardi nell'applicazione delle raccomandazioni tecniche formulate nell'esercizio di revisione tra pari, la Commissione, in stretta cooperazione con l'ENSREG, deve invitare le competenti autorità di regolamentazione degli Stati membri che non sono coinvolti ad organizzare e condurre una missione di verifica al fine di ottenere un quadro completo della situazione e di informare se del caso lo Stato membro interessato delle possibili misure per correggere le carenze riscontrate.
Emendamento 16
Proposta di direttiva
Considerando 42 bis (nuovo)

(42 bis)  L'ENSREG, che vanta l'esperienza maturata con l'esercizio delle prove di stress ed è composto da tutte le autorità di regolamentazione dell'Unione in materia di sicurezza nucleare e dalla Commissione, dovrebbe essere strettamente associato alla selezione degli argomenti oggetto di periodiche revisioni tra pari, all'organizzazione di tali revisioni tematiche tra pari e al relativo monitoraggio, in particolare per quanto riguarda l'attuazione delle raccomandazioni.
Emendamento 17
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 1 – lettera c
c)   assicurare che gli Stati membri adottino adeguati provvedimenti in ambito nazionale atti a garantire che gli impianti nucleari siano progettati, ubicati, costruiti, messi in esercizio, utilizzati o disattivati in modo da evitare fuoriuscite radioattive non autorizzate.
c)   assicurare che gli Stati membri adottino adeguati provvedimenti in ambito nazionale atti a garantire che gli impianti nucleari siano progettati, ubicati, costruiti, messi in esercizio, utilizzati o disattivati in modo da limitare al minimo le fuoriuscite radioattive non autorizzate.
Emendamento 18
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 1 – lettera d (nuovo)

(2 bis)  All'articolo 1 è aggiunta la lettera seguente:

"d) promuovere e rafforzare una cultura della sicurezza nucleare.";
Emendamento 19
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 3 – punto 7
7.  "evento anomalo": qualsiasi avvenimento non intenzionale le cui conseguenze o potenziali conseguenze non sono trascurabili dal punto di vista della protezione e della sicurezza nucleare;
soppresso
Emendamento 20
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 3 – punto 7 bis (nuovo)

7 bis.  "inconveniente": qualsiasi evento involontario, tra cui errori operativi, guasti delle apparecchiature, eventi scatenanti, fattori precursori di incidenti, episodi di sfiorato incidente o altre anomalie o azioni non autorizzate, dolose o meno, le cui conseguenze o potenziali conseguenze non sono trascurabili dal punto di vista della protezione e della sicurezza;
Emendamento 21
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 3 – punto 8
8.   "incidente": qualsiasi avvenimento non programmato, tra cui errori operativi, guasti delle apparecchiature ed altre anomalie, le cui conseguenze o potenziali conseguenze non sono trascurabili dal punto di vista della protezione e della sicurezza nucleare;
8.   "incidente": qualsiasi avvenimento involontario, tra cui errori operativi, guasti delle apparecchiature ed altre anomalie, le cui conseguenze o potenziali conseguenze non sono trascurabili dal punto di vista della protezione e della sicurezza nucleare;
Emendamento 22
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 3 – punto 8 bis (nuovo)

8 bis.  "condizioni incidentali": deviazioni dal funzionamento normale che hanno carattere di minore frequenza e maggiore gravità rispetto alle anomalie di funzionamento precedentemente contemplate e che comprendono gli incidenti di riferimento di progetto e le condizioni di estensione del progetto;
Emendamento 23
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 3 – punto 12
12.  "ragionevolmente ottenibile": significa che, oltre al rispetto delle buone pratiche ingegneristiche, nella progettazione, nella messa in esercizio, nell'esercizio o nella disattivazione di un impianto nucleare devono essere previste ed attuate altre misure volte ad assicurare la sicurezza o ridurre i rischi, a meno che non si possa dimostrare che esse sono manifestamente sproporzionate rispetto ai vantaggi che apporterebbero in termini di sicurezza;
12.  "ragionevolmente possibile": significa che, oltre al rispetto delle buone pratiche ingegneristiche, nella progettazione, nella messa in esercizio, nell'esercizio o nella disattivazione di un impianto nucleare devono essere previste ed attuate altre misure volte ad assicurare la sicurezza o ridurre i rischi, a meno che le autorità nazionali di regolamentazione non riconoscano il fatto che esse si dimostrino manifestamente sproporzionate rispetto ai vantaggi che apporterebbero in termini di sicurezza;

(Il presente emendamento inteso a rettificare i termini "ragionevolmente ottenibile" in "ragionevolmente possibile" si applica all'intero testo; l’approvazione dell’emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo).
Emendamento 24
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 3 – punto 13
13.  «base di progetto»: l'insieme delle condizioni e degli eventi presi esplicitamente in considerazione nella progettazione di un impianto, secondo criteri stabiliti, di modo che l'impianto sia in grado di resistervi senza superare i limiti autorizzati dal corretto funzionamento dei sistemi di sicurezza;
13.  «base di progetto»: l'insieme e l'effetto cumulativo delle condizioni e degli eventi presi esplicitamente in considerazione nella progettazione di un impianto, secondo criteri stabiliti, di modo che l'impianto sia in grado di resistervi senza superare i limiti autorizzati dal corretto funzionamento dei sistemi di sicurezza;
Emendamento 25
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 3 – punto 14
14.   "incidente di riferimento di progetto": le condizioni incidentali prese in considerazione nella progettazione di un impianto, secondo criteri stabiliti, al verificarsi delle quali i danni al combustibile e la fuoriuscita di materie radioattive sono mantenuti entro i limiti autorizzati;
14.   "incidente di riferimento di progetto": un incidente che determina condizioni incidentali nelle quali una struttura è progettata conformemente ai criteri di progettazione stabiliti e alla metodologia di conservazione e al verificarsi delle quali le fuoriuscite di materie radioattive sono mantenute entro limiti accettabili;
Emendamento 26
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 3 – punto 15
15.  «incidente non considerato in fase di progetto»: un incidente ipotizzabile, ma che non è stato pienamente considerato in fase di progettazione in quanto ritenuto estremamente improbabile;
soppresso
Emendamento 27
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 3 – punto 16 bis (nuovo)

16 bis.  "condizioni di estensione del progetto": le condizioni incidentali che non sono prese in considerazione tra gli incidenti di riferimento di progetto, ma che lo sono nel processo di progettazione dell'impianto conformemente al metodo della migliore stima, e nelle quali le fuoriuscite di emissioni radioattive sono mantenute entro limiti accettabili. Le condizioni di estensione del progetto possono contemplare condizioni incidentali gravi.
Emendamento 28
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 3 – punto 17 bis (nuovo)

17 bis.  "verifica": procedimento di indagine volto a garantire che i prodotti nella fase di sistema, componente di sistema, metodo, strumento di calcolo, programma informatico, sviluppo e produzione soddisfino tutti i requisiti della fase precedente.
Emendamento 29
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 3 – punto 17 ter (nuovo)

17 ter.  «incidente grave»: condizioni incidentali più gravi rispetto a quelle di un incidente di riferimento di progetto, che comportano una degradazione importante del nocciolo.
Emendamento 30
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 – lettera a
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 4 – paragrafo 1
1.   Gli Stati membri istituiscono e mantengono un quadro legislativo, normativo e organizzativo nazionale ("quadro nazionale") per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari che attribuisce le responsabilità e prevede il coordinamento tra gli organismi statali competenti. Il quadro nazionale prevede in particolare:
1.   Gli Stati membri istituiscono e mantengono un quadro legislativo, normativo, amministrativo e organizzativo nazionale ("quadro nazionale") per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari che attribuisce le responsabilità e prevede il coordinamento tra gli organismi statali competenti. Il quadro nazionale prevede in particolare:
Emendamento 31
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a
a)   sia funzionalmente separata da ogni altro organismo pubblico o privato coinvolto nella promozione o nell'utilizzazione dell'energia nucleare o nella produzione di energia elettrica;
a)   sia giuridicamente separata da ogni altro organismo pubblico o privato coinvolto nella promozione o nell'utilizzazione dell'energia nucleare o nella produzione di energia elettrica;
Emendamento 32
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera c
c)   basi le sue decisioni in materia di regolamentazione su criteri di sicurezza oggettivi e verificabili;
c)   istituisca un processo decisionale, in materia di regolamentazione, trasparente e basato su criteri di sicurezza oggettivi e verificabili;
Emendamento 33
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera d
d)   disponga di propri stanziamenti di bilancio adeguati nonché della necessaria autonomia di esecuzione della dotazione finanziaria assegnata. Il quadro nazionale definisce chiaramente il meccanismo di finanziamento e il processo di allocazione della dotazione finanziaria;
d)   disponga di propri stanziamenti di bilancio adeguati nonché della necessaria autonomia di esecuzione della dotazione finanziaria assegnata. Il quadro nazionale definisce chiaramente il meccanismo di finanziamento e il processo di allocazione della dotazione finanziaria e contempla disposizioni per l'opportuna creazione di nuove conoscenze, esperienze e competenze e per la gestione di quelle esistenti;
Emendamento 34
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera e
e)  impieghi un numero adeguato di personale in possesso delle qualifiche, dell'esperienza e della competenza necessarie;
e)  impieghi un numero adeguato di personale, con particolare riferimento ai membri del consiglio di amministrazione di designazione politica, in possesso delle qualifiche, dell'esperienza e della competenza necessarie ad adempiere ai suoi obblighi e che abbia accesso a risorse scientifiche e tecniche esterne e competenze di supporto, nella misura ritenuta necessaria, a sostegno delle sue funzioni di regolamentazione e conformemente ai principi di trasparenza, indipendenza e integrità dei processi di regolamentazione;
Emendamento 35
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis.  Le persone che ricoprono incarichi esecutivi all'interno dell'autorità di regolamentazione competente sono nominate in base a procedure e criteri di nomina chiaramente definiti e possono essere sollevate dall'incarico durante il mandato, specialmente se non soddisfano i criteri di indipendenza enunciati al presente articolo o se hanno commesso gravi irregolarità a norma del diritto nazionale. È definito un adeguato periodo di riflessione per gli incarichi che presentano un potenziale conflitto di interessi.
Emendamento 36
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera e
e)   attuare misure esecutive, compresa la sospensione dell'esercizio di un impianto nucleare in conformità delle condizioni definite nel quadro nazionale di cui all'articolo 4, paragrafo 1.
e)   attuare misure esecutive, comprese le sanzioni di cui all'articolo 9 bis e la sospensione dell'esercizio di un impianto nucleare in conformità delle condizioni definite nel quadro nazionale di cui all'articolo 4, paragrafo 1;
Emendamento 37
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera f (nuova)

f)  predisporre le condizioni opportune per lo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo necessarie a sviluppare la base di conoscenze richieste e a sostenere la gestione delle competenze ai fini del processo di regolamentazione.
Emendamento 64
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8 – lettera a
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 6 – paragrafo 1
1.  Gli Stati membri provvedono affinché il quadro nazionale disponga che la responsabilità primaria per la sicurezza degli impianti nucleari resti in capo ai titolari delle licenze. Tale responsabilità non può essere delegata.
1.  Gli Stati membri provvedono affinché il quadro nazionale disponga che l'unica responsabilità per la sicurezza degli impianti nucleari resti in capo ai titolari delle licenze. Tale responsabilità non può essere delegata. Gli operatori nucleari e i titolari di licenze di trattamento dei residui nucleari sono coperti interamente da assicurazione e tutti i costi assicurativi, come pure le responsabilità e i costi per il risarcimento dei danni arrecati alle persone e all'ambiente in caso di incidenti sono integralmente coperti dagli operatori e dai titolari delle licenze.
Emendamento 65
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8 – lettera b
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 6 – paragrafo 2
2.  Gli Stati membri provvedono affinché il quadro nazionale imponga ai titolari delle licenze, sotto la supervisione dell'autorità di regolamentazione competente, di valutare e verificare periodicamente nonché di migliorare costantemente, nella misura ragionevolmente ottenibile, la sicurezza nucleare dei loro impianti nucleari in modo sistematico e verificabile.
2.  Gli Stati membri provvedono affinché il quadro nazionale imponga ai titolari delle licenze, sotto la supervisione dell'autorità di regolamentazione competente, di valutare e verificare periodicamente nonché di migliorare costantemente la sicurezza nucleare dei loro impianti nucleari in modo sistematico e verificabile.
Emendamento 38
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8 – lettera d
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 6 – paragrafo 4
4.  Gli Stati membri provvedono affinché il quadro nazionale imponga ai titolari delle licenze di istituire e attuare sistemi di gestione che attribuiscano la dovuta priorità alla sicurezza nucleare e che siano periodicamente controllati dall'autorità di regolamentazione competente.
4.  Gli Stati membri provvedono affinché il quadro nazionale imponga ai titolari delle licenze di istituire e attuare sistemi di gestione che attribuiscano la dovuta priorità alla sicurezza nucleare, compresi la promozione e il rafforzamento di una cultura della sicurezza nucleare, e che siano periodicamente controllati dall'autorità di regolamentazione competente.
Emendamento 39
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8 – lettera f
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 6 – paragrafo 5
5.   Gli Stati membri provvedono affinché il quadro nazionale imponga ai titolari di licenza di prevedere e mantenere adeguate risorse finanziarie e umane in possesso delle qualifiche, dell'esperienza e delle competenze necessarie per adempiere ai loro obblighi attinenti alla sicurezza nucleare di un impianto nucleare, come stabilito ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo e agli articoli da 8 bis a 8 quinquies della presente direttiva. Tali obblighi si estendono anche ai lavoratori in subappalto.
5.   Gli Stati membri provvedono affinché il quadro nazionale imponga ai titolari di licenza di prevedere e mantenere adeguate risorse finanziarie e umane in possesso delle qualifiche, dell'esperienza e delle competenze necessarie per adempiere ai loro obblighi attinenti alla sicurezza nucleare di un impianto nucleare, come stabilito ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo e agli articoli da 8 bis a 8 quinquies della presente direttiva, anche durante e dopo la sua disattivazione. Tali obblighi si estendono anche ai lavoratori in subappalto.
Emendamento 40
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 7
Gli Stati membri provvedono affinché il quadro nazionale imponga a tutte le parti di prendere misure concernenti l'istruzione, la formazione e l'esercitazione del personale che ha responsabilità in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari così come misure per la preparazione e la risposta all'emergenza sul sito, al fine di acquisire, mantenere e sviluppare competenze e capacità aggiornate e reciprocamente riconosciute in materia di sicurezza nucleare.
Gli Stati membri provvedono affinché il quadro nazionale imponga a tutte le parti di prendere misure concernenti l'istruzione, la formazione permanente e l'esercitazione del personale che ha responsabilità in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari così come misure per la preparazione e la risposta all'emergenza sul sito, al fine di acquisire, mantenere e sviluppare competenze e capacità aggiornate e reciprocamente riconosciute in materia di sicurezza nucleare.
Emendamento 41
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 8
Trasparenza
Trasparenza
1.  Gli Stati membri assicurano che informazioni aggiornate sulla sicurezza nucleare degli impianti nucleari e sui relativi rischi siano rese tempestivamente disponibili ai lavoratori e alla popolazione, prestando particolare attenzione alle persone che vivono in prossimità di un impianto nucleare.
1.  Gli Stati membri assicurano che informazioni aggiornate sulla sicurezza nucleare degli impianti nucleari e sui relativi rischi siano rese disponibili senza indugio ai lavoratori e alla popolazione, prestando particolare attenzione alle persone che vivono in prossimità di un impianto nucleare. È garantito un processo di comunicazione diffuso e trasparente, anche, se del caso, mediante la regolare informazione e consultazione dei cittadini.
La disposizione di cui al primo comma include l'obbligo per l'autorità di regolamentazione competente e i titolari di licenza, nei rispettivi settori di competenza, di elaborare, pubblicare o attuare una strategia di trasparenza comprendente, tra l'altro, informazioni sulle normali condizioni di esercizio degli impianti nucleari, consultazioni facoltative dei lavoratori e della popolazione e comunicazioni in caso di eventi anomali e di incidenti.
La disposizione di cui al primo comma include l'obbligo per l'autorità di regolamentazione competente e i titolari di licenza, nei rispettivi settori di competenza, di elaborare, pubblicare o attuare una strategia di trasparenza comprendente, tra l'altro, informazioni sulle normali condizioni di esercizio degli impianti nucleari, consultazioni dei lavoratori e, se del caso, della popolazione, e comunicazioni immediate in caso di inconvenienti e di incidenti. Tale strategia contiene inoltre informazioni significative quali la localizzazione, la costruzione, l'estensione, la messa in servizio, l'esercizio, l'esercizio oltre il ciclo di vita, la chiusura definitiva e la disattivazione.
2.  Le informazioni sono rese accessibili al pubblico conformemente alle vigenti legislazioni nazionali e dell'Unione e agli obblighi internazionali, purché ciò non pregiudichi altri interessi superiori, quali la sicurezza, riconosciuti dalla legislazione nazionale o da obblighi internazionali.
2.  Le informazioni sono rese accessibili al pubblico conformemente alle vigenti legislazioni nazionali e dell'Unione e agli obblighi internazionali, purché ciò non pregiudichi altri interessi superiori, quali la sicurezza, riconosciuti dalla legislazione nazionale o da obblighi internazionali.
3.  Gli Stati membri provvedono affinché la popolazione abbia l'opportunità, tempestivamente ed effettivamente, di partecipare al processo autorizzativo degli impianti nucleari, in base alla legislazione nazionale e dell'Unione e agli obblighi internazionali vigenti in materia.
3.  Gli Stati membri provvedono affinché la popolazione abbia l'opportunità, tempestivamente ed effettivamente, di partecipare alla valutazione dell'impatto ambientale degli impianti nucleari, in base alla legislazione nazionale e dell'Unione e agli obblighi internazionali vigenti in materia, in particolare la convenzione di Århus.
Emendamento 42
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 10
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 8 bis
Obiettivo di sicurezza degli impianti nucleari
Obiettivo di sicurezza degli impianti nucleari
1.  Gli Stati membri provvedono affinché il quadro nazionale imponga che gli impianti nucleari siano progettati, ubicati, costruiti, messi in esercizio, utilizzati e disattivati con l'obiettivo di evitare potenziali rilasci radioattivi:
1.  Gli Stati membri provvedono affinché il quadro nazionale imponga che gli impianti nucleari siano progettati, ubicati, costruiti, messi in esercizio, utilizzati e disattivati con l'obiettivo di impedire incidenti e fuoriuscite radioattive e, in caso di incidente, di attenuarne gli effetti e di evitare rilasci radioattivi e contaminazioni estese, durature e all'esterno del sito:
a)  escludendo in pratica il verificarsi di tutte le sequenze incidentali che porterebbero a rilasci iniziali o a grandi rilasci;
a)  escludendo in pratica il verificarsi di tutte le sequenze incidentali che porterebbero a rilasci iniziali o a grandi rilasci al livello più basso ragionevolmente possibile;
b)  adottando, nei confronti degli eventi incidentali che non sono stati esclusi in pratica, misure di progettazione, in modo che si rendano necessarie per la popolazione solo misure di protezione limitate nel tempo e nello spazio, vi sia il tempo sufficiente per attuarle e che la frequenza di tali incidenti sia ridotta al minimo.
b)   adottando, in caso di incidente, misure di progettazione, in modo che si rendano necessarie per la popolazione solo misure di protezione limitate nel tempo e nello spazio, vi sia il tempo sufficiente per attuarle e che la frequenza di tali incidenti sia ridotta al minimo.
2.  Gli Stati membri provvedono affinché il quadro nazionale vigente imponga che l'obiettivo di cui al paragrafo 1 si applichi agli impianti nucleari esistenti per quanto ragionevolmente ottenibile.
2.  Gli Stati membri provvedono affinché il quadro nazionale vigente imponga che l'obiettivo di cui al paragrafo 1 si applichi integralmente agli impianti nucleari ai quali la licenza di costruzione sia concessa per la prima volta dopo il …+ e agli impianti nucleari esistenti per quanto ragionevolmente possibile.

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+ Data di entrata in vigore della presente direttiva.
Emendamento 43
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 10
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 8 ter
Conseguimento dell'obiettivo di sicurezza degli impianti nucleari
Conseguimento dell'obiettivo di sicurezza degli impianti nucleari
Al fine di conseguire l'obiettivo di sicurezza di cui all'articolo 8 bis, gli Stati membri provvedono affinché il quadro nazionale vigente imponga che gli impianti nucleari siano:
Al fine di conseguire l'obiettivo di sicurezza di cui all'articolo 8 bis, gli Stati membri provvedono affinché il quadro nazionale vigente imponga che gli impianti nucleari siano:
a)   ubicati in modo da evitare, per quanto possibile, i rischi esterni di origine naturale o umana e da ridurne al minimo l'impatto;
a)   ubicati in modo da prevenire i rischi esterni di origine naturale o umana e da ridurne al minimo l'impatto;
b)   progettati, costruiti, messi in esercizio, utilizzati e disattivati nel rispetto del principio della "difesa in profondità" di modo che:
b)   progettati, costruiti, messi in esercizio, utilizzati e disattivati nel rispetto del principio della "difesa in profondità" di modo che:
i)   le dosi di radiazioni ricevute dai lavoratori e dalla popolazione non superino i limiti prescritti e siano mantenute al livello più basso ragionevolmente ottenibile;
i)   le dosi di radiazioni ricevute dai lavoratori e dalla popolazione non superino i limiti autorizzati e siano mantenute al livello più basso ragionevolmente possibile;
ii)   il verificarsi di eventi anomali sia minimizzato;
ii)   il verificarsi di inconvenienti sia minimizzato;
iii)   sia ridotto il potenziale di intensificazione fino al verificarsi di situazioni incidentali migliorando la capacità degli impianti nucleari di gestire e controllare efficacemente gli eventi anomali;
iii)sia ridotto il potenziale di intensificazione fino al verificarsi di situazioni incidentali migliorando la capacità degli impianti nucleari di gestire e controllare efficacemente gli inconvenienti, qualora dovessero comunque verificarsi;
iv)   le conseguenze negative di eventi anomali e di incidenti di riferimento di progetto, qualora essi si verifichino, siano attenuate in modo da assicurare che non inducano alcun impatto radiologico all'esterno del sito o abbiano soltanto un impatto radiologico minore;
iv)   le conseguenze negative di inconvenienti e di incidenti di riferimento di progetto, qualora essi si verifichino ugualmente, siano attenuate in modo da assicurare che non inducano alcun impatto radiologico all'esterno del sito o abbiano soltanto un impatto radiologico minore;
v)   i rischi esterni di origine naturale e umana siano per quanto possibile evitati e il loro impatto ridotto al minimo.
v)   la frequenza dei rischi esterni di origine naturale e umana sia ridotta al minimo e il loro impatto sia del livello più basso ragionevolmente possibile.
Emendamento 44
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 10
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 8 quater
Metodologia per la scelta del sito, la progettazione, la costruzione, la messa in esercizio, l'esercizio e la disattivazione degli impianti nucleari
Metodologia per la scelta del sito, la progettazione, la costruzione, la messa in esercizio, l'esercizio e la disattivazione degli impianti nucleari
1.   Gli Stati membri provvedono affinché il quadro nazionale imponga che il titolare della licenza, sotto la supervisione dell'autorità di regolamentazione competente:
1.   Gli Stati membri provvedono affinché il quadro nazionale imponga che il titolare della licenza, sotto la supervisione dell'autorità di regolamentazione competente:
a)   valuti periodicamente l'impatto radiologico di un impianto nucleare per i lavoratori, la popolazione così come per l'aria, l'acqua e il suolo, nelle normali condizioni di esercizio e in condizioni incidentali;
a)   valuti periodicamente l'impatto radiologico di un impianto nucleare per i lavoratori, la popolazione così come per l'aria, l'acqua e il suolo, nelle normali condizioni di esercizio e in condizioni incidentali;
b)   definisca, documenti e riesamini periodicamente, e almeno ogni dieci anni, la base di progetto degli impianti nucleari, nell'ambito di una revisione periodica della sicurezza, e la integri con un'analisi di estensione del progetto, per assicurare che siano attuate tutte le misure di miglioramento ragionevolmente realizzabili;
b)   definisca, documenti e riesamini periodicamente, e almeno ogni otto anni, la base di progetto degli impianti nucleari, nell'ambito di una revisione periodica della sicurezza, e la integri con un'analisi di estensione del progetto, per assicurare che siano attuate tutte le misure di miglioramento ragionevolmente realizzabili;
c)   assicuri che l'analisi di estensione del progetto contempli tutti gli incidenti, gli eventi e la combinazione di eventi, compresi i rischi interni ed esterni, di origine naturale o umana, e gli incidenti gravi, che portano a condizioni non incluse negli incidenti di riferimento di progetto;
c)   assicuri che l'analisi di estensione del progetto contempli tutti gli incidenti, gli eventi e la combinazione di eventi, compresi i rischi interni ed esterni, di origine naturale o umana, e gli incidenti gravi, che portano a condizioni non incluse negli incidenti di riferimento di progetto;
d)   stabilisca e applichi strategie per attenuare sia gli incidenti di riferimento di progetto sia gli incidenti non considerati in fase di progetto;
d)   stabilisca e applichi strategie per attenuare sia gli incidenti di riferimento di progetto sia gli incidenti non considerati in fase di progetto;
e)   attui linee guida per la gestione degli incidenti gravi per tutte le centrali nucleari e, se del caso, altri impianti nucleari, che coprano tutte le condizioni operative, incidenti gravi in piscine per il combustibile esaurito e gli eventi di lunga durata;
e)   attui linee guida per la gestione degli incidenti gravi per tutte le centrali nucleari e, se del caso, altri impianti nucleari, che coprano tutte le condizioni operative, incidenti gravi in piscine per il combustibile esaurito e gli eventi di lunga durata;
f)   effettui una specifica valutazione della sicurezza degli impianti nucleari che l'autorità di regolamentazione competente considera prossimi ai valori limite previsti in origine per il loro ciclo di vita operativa e per le quali è richiesta un'estensione della durata di vita.
f)   effettui una specifica valutazione della sicurezza degli impianti nucleari che l'autorità di regolamentazione competente considera prossimi ai valori limite previsti in origine per il loro ciclo di vita operativa e per le quali è richiesta un'estensione della durata di vita. Sono attuate eventuali misure imposte dall'autorità di regolamentazione onde prevenire incidenti non considerati in fase di progetto prima che sia autorizzata l'estensione della durata di vita.
2.   Gli Stati membri provvedono affinché il quadro nazionale imponga che la concessione o la revisione di un'autorizzazione per costruire e/o gestire un impianto nucleare sia basata su un'adeguata valutazione della sicurezza specifica per il sito e per l'impianto.
2.   Gli Stati membri provvedono affinché il quadro nazionale imponga che la concessione o la revisione di un'autorizzazione per costruire e/o gestire un impianto nucleare sia basata su un'adeguata valutazione della sicurezza specifica per il sito e per l'impianto, incluse ispezioni in loco da parte dell'autorità nazionale.
3.   Gli Stati membri provvedono affinché il quadro nazionale imponga, nel caso di centrali nucleari e, se del caso, di reattori di ricerca per i quali è chiesta per la prima volta una domanda di autorizzazione a costruire, che l'autorità di regolamentazione competente obblighi il richiedente a dimostrare che la progettazione limita in pratica all'interno dell'involucro di contenimento gli effetti di un danneggiamento del nocciolo.
3.   Gli Stati membri provvedono affinché il quadro nazionale imponga, nel caso di centrali nucleari e, se del caso, di reattori di ricerca per i quali è chiesta per la prima volta una domanda di autorizzazione a costruire, che l'autorità di regolamentazione competente obblighi il richiedente a dimostrare che la progettazione limita in pratica all'interno dell'involucro di contenimento gli effetti di un danneggiamento del nocciolo.
Emendamento 45
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 10
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 8 quinquies
Preparazione e risposta alle emergenze sul sito
Preparazione e risposta alle emergenze sul sito
Gli Stati membri provvedono affinché il quadro nazionale imponga che il titolare della licenza, sotto la supervisione dell'autorità di regolamentazione competente:
Gli Stati membri provvedono affinché il quadro nazionale imponga che il titolare della licenza, sotto la supervisione dell'autorità di regolamentazione competente:
a)  elabori e aggiorni regolarmente un piano di emergenza interna che:
a)  elabori e aggiorni regolarmente, almeno ogni otto anni, un piano di emergenza interna che:
i)  sia basato su una valutazione di eventi e di situazioni che potrebbero richiedere misure di protezione all'interno o all'esterno del sito;
i)  sia basato su una valutazione di eventi e di situazioni che potrebbero richiedere misure di protezione all'interno o all'esterno del sito;
ii)  sia coordinato con tutti gli altri organismi coinvolti e si basi sull'esperienza acquisita in occasione di incidenti gravi, qualora si verificassero;
ii)  sia coordinato con tutti gli altri organismi coinvolti e si basi sull'esperienza acquisita in occasione di incidenti gravi, qualora si verificassero;
iii)  affronti, in particolare, eventi che possono avere effetti su più unità di un impianto nucleare;
iii)  affronti, in particolare, eventi che possono avere effetti su più unità di un impianto nucleare;

iii bis) prenda in considerazione i rischi cumulativi associati alla presenza di altri impianti industriali pericolosi nelle vicinanze (tipo Seveso III);
b)  definisca la struttura organizzativa necessaria ai fini di una chiara ripartizione delle responsabilità e garantisca la disponibilità delle risorse e degli attivi necessari;
b)  definisca la struttura organizzativa necessaria ai fini di una chiara ripartizione delle responsabilità e garantisca la disponibilità delle risorse e degli attivi necessari;
c)  attui misure per coordinare attività in loco e collaborare con le autorità e agenzie responsabili degli interventi urgenti in tutte le fasi di una situazione di emergenza, con esercitazioni periodiche;
c)  attui misure per coordinare attività in loco e collaborare con le autorità e agenzie responsabili degli interventi urgenti in tutte le fasi di una situazione di emergenza, con esercitazioni periodiche;
d)  preveda misure di preparazione per i lavoratori sul sito per quanto riguarda potenziali eventi anomali e incidenti;
d)  preveda misure di preparazione per i lavoratori sul sito per quanto riguarda potenziali inconvenienti e incidenti;
e)  preveda dispositivi di cooperazione transfrontaliera e internazionale, comprese misure predefinite per ricevere assistenza esterna in loco, se necessario;
e)  preveda dispositivi di cooperazione transfrontaliera e internazionale, comprese misure predefinite per ricevere assistenza esterna in loco, se necessario;
f)  istituisca un Centro di risposta alle emergenze in loco, sufficientemente protetto contro i rischi naturali e la radioattività per garantirne l'abitabilità;
f)  istituisca un Centro di risposta alle emergenze in loco, sufficientemente protetto contro i rischi naturali e la radioattività per garantirne l'abitabilità in caso e nel corso di potenziali situazioni di gestione delle crisi;
g)  adotti misure di protezione in caso di emergenza al fine di attenuare le possibili conseguenze per la salute umana e per l'aria, l'acqua e il suolo.
g)  adotti misure di protezione in caso di emergenza al fine di attenuare le possibili conseguenze per la salute umana e per l'aria, l'acqua e il suolo.
Emendamento 46
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 11
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 8 sexies
Revisioni tra pari
Revisioni tra pari
1.   Gli Stati membri dispongono, almeno ogni dieci anni, autovalutazioni periodiche del loro quadro nazionale e delle loro autorità di regolamentazione competenti e sollecitano una revisione internazionale tra pari dei pertinenti segmenti del loro quadro nazionale e delle loro autorità di regolamentazione competenti al fine di migliorare continuamente la sicurezza nucleare. I risultati delle revisioni tra pari, ove disponibili, sono trasmessi agli Stati membri e alla Commissione.
1.   Gli Stati membri dispongono, almeno ogni otto anni, autovalutazioni periodiche del loro quadro nazionale e delle loro autorità di regolamentazione competenti e sollecitano una revisione internazionale tra pari dei pertinenti segmenti del loro quadro nazionale e delle loro autorità di regolamentazione competenti al fine di migliorare continuamente la sicurezza nucleare. I risultati delle revisioni tra pari, ove disponibili, sono trasmessi agli Stati membri e alla Commissione. Il Parlamento europeo è informato periodicamente dei risultati delle revisioni tra pari nonché delle misure e dei piani correlati.
2.   Gli Stati membri, con il sostegno delle autorità di regolamentazione competenti, organizzano periodicamente e, almeno ogni sei anni, un sistema di revisioni tematiche tra pari e concordano un calendario e le relative modalità di attuazione. A tal fine, gli Stati membri:
2.   Gli Stati membri, con il sostegno delle autorità di regolamentazione competenti, organizzano periodicamente e, almeno ogni sei anni, un sistema di revisioni tematiche tra pari e concordano un calendario e le relative modalità di attuazione. A tal fine, nell'ambito dell'ENSREG), gli Stati membri:
a)   selezionano congiuntamente e in stretta collaborazione con la Commissione, uno o più temi specifici legati alla sicurezza nucleare degli impianti nucleari. Qualora gli Stati membri non riescano a selezionare congiuntamente almeno un argomento entro i termini specificati nel presente paragrafo, la Commissione sceglie i temi che formeranno oggetto di revisione tra pari;
a)   selezionano congiuntamente uno o più temi specifici legati alla sicurezza nucleare degli impianti nucleari. Qualora gli Stati membri non riescano a selezionare congiuntamente almeno un argomento entro i termini specificati nel presente paragrafo, la Commissione sceglie i temi che formeranno oggetto di revisione tra pari;
b)   sulla base di questi temi, effettuano, in stretta collaborazione con i titolari di licenza, valutazioni nazionali e ne pubblicano i risultati;
b)   valutano in quale misura questi temi sono stati affrontati e, se necessario, effettuano, in stretta collaborazione con i titolari di licenza, valutazioni nazionali degli impianti, che l'autorità di regolamentazione competente deve giudicare, e ne pubblicano i risultati
c)   definiscono congiuntamente una metodologia, predispongono ed effettuano una revisione tra pari dei risultati delle valutazioni nazionali di cui alla lettera b), alla quale la Commissione è invitata a partecipare;
c)   definiscono congiuntamente una metodologia, predispongono ed effettuano una revisione tra pari dei risultati delle valutazioni nazionali di cui alla lettera b);
d)   pubblicano i risultati delle revisioni tra pari di cui alla lettera c).
d)   pubblicano i risultati delle revisioni tra pari di cui alla lettera c).

2 bis.  L'argomento della prima revisione tematica tra pari è deciso entro ...+.
3.   Ciascuno Stato membro, a seguito della revisione tra pari di cui al paragrafo 2, provvede alla programmazione e alle modalità di attuazione sul suo territorio, delle pertinenti raccomandazioni tecniche risultanti dal processo di revisione tra pari e ne informano la Commissione.
3.   Ciascuno Stato membro, a seguito delle revisioni tra pari di cui al paragrafo 2, informa tutti gli Stati membri e la Commissione dei risultati e provvede alla programmazione e alle modalità di attuazione sul suo territorio delle pertinenti raccomandazioni tecniche risultanti dal processo di revisione tra pari, oltre a pubblicare un piano d'azione che rispecchi i provvedimenti adottati.
4.   Qualora constati deviazioni sostanziali o ritardi nell'applicazione delle raccomandazioni tecniche formulate a seguito dell'esercizio di revisione tra pari, la Commissione invita le competenti autorità di regolamentazione degli Stati membri non coinvolti a organizzare e condurre una missione di verifica al fine di ottenere un quadro completo della situazione e informare lo Stato membro interessato delle possibili misure per correggere le carenze riscontrate.
4.   La Commissione, qualora individui, in stretta collaborazione con l'ENSREG, deviazioni sostanziali o ritardi nell'applicazione delle raccomandazioni tecniche formulate a seguito dell'esercizio di revisione tra pari, invita le competenti autorità di regolamentazione degli Stati membri non coinvolti a organizzare e condurre una missione di verifica al fine di ottenere un quadro completo della situazione e informare lo Stato membro interessato delle possibili misure per correggere le carenze riscontrate.
5.   In caso di incidenti che portino a rilasci iniziali o a grandi rilasci o se si verifica un evento anomalo all'origine di situazioni che richiedono misure di emergenza all'esterno degli impianti o misure di protezione della popolazione, lo Stato membro interessato organizza entro sei mesi una revisione tra pari dell'impianto interessato conformemente al paragrafo 2, al quale la Commissione è invitata a partecipare.
5.   In caso di incidenti o inconvenienti che portino a situazioni che richiedono misure di emergenza all'esterno degli impianti o misure di protezione della popolazione, lo Stato membro interessato organizza entro sei mesi una revisione tra pari dell'impianto interessato conformemente al paragrafo 2, al quale la Commissione è invitata a partecipare.

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+ Tre anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.
Emendamento 47
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 11
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 8 septies
Sulla base dei risultati delle revisioni tra pari effettuate a norma dell'articolo 8 sexies, paragrafo 2, e delle conseguenti raccomandazioni tecniche, nel rispetto dei principi di trasparenza e di continuo miglioramento della sicurezza nucleare, gli Stati membri, con il sostegno delle autorità di regolamentazione competenti, elaborano e stabiliscono congiuntamente linee guida sui temi specifici di cui all'articolo 8 sexies, paragrafo 2, lettera a).
Sulla base dei risultati delle revisioni tra pari effettuate a norma dell'articolo 8 sexies, paragrafo 2, e delle conseguenti raccomandazioni tecniche, nel rispetto dei principi di trasparenza e di continuo miglioramento della sicurezza nucleare, gli Stati membri, con il sostegno delle autorità di regolamentazione competenti, elaborano e stabiliscono congiuntamente linee guida sui temi specifici di cui all'articolo 8 sexies, paragrafo 2, lettera a).

I risultati della revisione tematica tra pari sono utilizzati per favorire le discussioni nell'ambito della comunità nucleare che possano portare in futuro allo sviluppo di una serie di criteri comunitari armonizzati in materia di sicurezza.
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