Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 2 aprile 2014 sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/96/UE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (COM(2013)0814 – C7-0464/2013 – 2013/0400(CNS))
(Procedura legislativa speciale – consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2013)0814),
– visto l'articolo 115 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0464/2013),
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione giuridica (A7-0243/2014),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
3. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Testo della Commissione
Emendamento
Emendamento 1 Proposta di direttiva Considerando -1 (nuovo)
(-1) Si stima che ogni anno nell'Unione vadano perduti – a causa della frode, dell'evasione e dell'elusione fiscale nonché della pianificazione fiscale aggressiva – mille miliardi di EUR di potenziale gettito fiscale, il che rappresenta un costo annuo di circa 2 000 EUR per ogni cittadino dell'Unione. È pertanto essenziale adottare misure appropriate contro la frode fiscale e modificare la direttiva 2011/96/UE1 bis del Consiglio al fine di garantire che l'applicazione della direttiva stessa non precluda un'azione efficace contro la doppia non imposizione nell'ambito delle strutture di finanziamento ibrido.
______________
1 bis Direttiva 2011/96/CEE del Consiglio, del 30 novembre 2011, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (GU L 345 del 29.12.2011, pag. 8).
Emendamento 2 Proposta di direttiva Considerando -1 bis (nuovo)
(-1a) La comunicazione della Commissione del 6 dicembre 2012 intitolata "Piano d'azione per rafforzare la lotta alla frode fiscale e all'evasione fiscale" identifica la lotta alle incongruenze tra i sistemi fiscali come una delle azioni da intraprendere a breve termine e comprende una modifica della direttiva 2011/96/UE intesa a garantire che l'applicazione di tale direttiva non precluda involontariamente un'azione efficace contro la doppia non imposizione nell'ambito delle strutture di finanziamento ibrido. Il piano d'azione annunciava inoltre una revisione delle disposizioni antiabuso nelle direttive relative all'imposta sulle società, compresa la direttiva 2011/96/UE, al fine di attuare i principi sottesi alla raccomandazione della Commissione del 6 dicembre 2012 sulla pianificazione fiscale aggressiva. Nella sua risoluzione del 21 maggio 2013 sulla lotta contro la frode fiscale, l'evasione fiscale e i paradisi fiscali, il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a presentare nel 2013 una proposta di modifica della direttiva 2011/96/UE al fine di rivedere le disposizioni antiabuso ed eliminare il problema della doppia non imposizione agevolata da entità e strumenti finanziari ibridi nell'Unione.
Emendamento 3 Proposta di direttiva Considerando 2
(2) I benefici della direttiva 2011/96/UE non dovrebbero portare a situazioni di doppia non imposizione e pertanto generare vantaggi fiscali involontari per i gruppi di società madri e figlie di Stati membri diversi rispetto ai gruppi di società di uno stesso Stato membro.
(2) I benefici della direttiva 2011/96/UE non dovrebbero portare a situazioni di doppia non imposizione o a forme estreme di ridotta imposizione e pertanto generare vantaggi fiscali involontari per i gruppi di società madri e figlie di Stati membri diversi rispetto ai gruppi di società di uno stesso Stato membro.
Emendamento 4 Proposta di direttiva Considerando 4
(4) Al fine di evitare l'elusione e gli abusi fiscali tramite costruzioni artificiose è necessario inserire una disposizione antiabuso comune adeguata alla finalità e agli obiettivi della direttiva 2011/96/UE.
(4) Al fine di evitare l'elusione e gli abusi fiscali tramite costruzioni artificiose è necessario inserire una disposizione antiabuso comune obbligatoria adeguata alla finalità e agli obiettivi della direttiva 2011/96/UE.
Emendamento 5 Proposta di direttiva Considerando 5
(5) Occorre garantire che la presente direttiva non osti all'applicazione di disposizioni nazionali o convenzionali necessarie per la prevenzione dell'evasione fiscale.
(5) Occorre garantire che la presente direttiva non osti all'applicazione di disposizioni nazionali o convenzionali necessarie per la prevenzione dell'evasione fiscale, purché compatibili con la stessa.
Emendamento 6 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 1 Direttiva 2011/96/UE Articolo 1 – paragrafo 2
2. La presente direttiva non pregiudica l'applicazione di disposizioni nazionali o convenzionali necessarie per evitare l'evasione fiscale.
2. La presente direttiva non pregiudica l'applicazione di disposizioni nazionali o convenzionali necessarie al fine di evitare l'evasione fiscale o permettere la tassazione delle attività sul luogo di produzione o di consumo, purché compatibili con la stessa.
Emendamento 7 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 2 Direttiva 2011/96/UE Articolo 1 bis – paragrafo 1
1. Gli Stati membri revocano il beneficio della presente direttiva nel caso di una costruzione di puro artificio o di una serie artificiosa di costruzioni che sia stata posta in essere essenzialmente allo scopo di ottenere un indebito vantaggio fiscale ai sensi della presente direttiva e che sia in contrasto con l'oggetto, lo spirito e la finalità delle disposizioni fiscali invocate.
1. Gli Stati membri revocano il beneficio della presente direttiva nel caso di una costruzione di puro artificio o di una serie artificiosa di costruzioni che sia stata posta in essere allo scopo di ottenere un indebito vantaggio fiscale ai sensi della presente direttiva e che sia in contrasto con l'oggetto, lo spirito e la finalità delle disposizioni fiscali invocate.
Emendamento 8 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 2 – parte introduttiva Direttiva 2011/96/UE Articolo 1 bis – paragrafo 2 – comma 2
Per determinare se una costruzione o una serie di costruzioni è artificiosa, gli Stati membri valutano, in particolare, se ricorrono una o più delle seguenti situazioni:
Per determinare se una costruzione o una serie di costruzioni è artificiosa, gli Stati membri valutano, in particolare, ma non esclusivamente, se ricorrono una o più delle seguenti situazioni:
Emendamento 9 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo) Direttiva 2011/96/UE Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a
2 bis. All'articolo 3, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
a) di sostituire, mediante accordo bilaterale, il criterio di partecipazione al capitale con quello dei diritti di voto;
"a) di aggiungere, mediante accordo bilaterale, il criterio di partecipazione al capitale con quello dei diritti di voto;"
Emendamento 11 Proposta di direttiva Articolo 1 bis (nuovo)
Articolo 1 bis
Clausola di revisione
Entro il 31 dicembre 2016, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che riesamina le modifiche alla direttiva 2011/96/UE introdotte dalla presente direttiva e, in particolare, la sua efficacia nel prevenire l'elusione e gli abusi fiscali.
Tale relazione è corredata, se del caso, da una proposta legislativa.
Emendamento 12 Proposta di direttiva Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essa è pubblicata in forma consolidata con la direttiva che essa modifica entro tre mesi dalla sua pubblicazione.