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Procedura : 2013/0265(COD)
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Ciclo del documento : A7-0167/2014

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A7-0167/2014

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PV 02/04/2014 - 26
CRE 02/04/2014 - 26

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PV 03/04/2014 - 7.3
CRE 03/04/2014 - 7.3
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P7_TA(2014)0279

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Giovedì 3 aprile 2014 - Bruxelles
Commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento tramite carta ***I
P7_TA(2014)0279A7-0167/2014

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 3 aprile 2014, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento tramite carta (COM(2013)0550 – C7-0241/2013 – 2013/0265(COD))(1)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Testo della Commissione   Emendamento
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 7
(7)   In diversi Stati membri21 è in corso l'elaborazione di disposizioni di legge di disciplina delle commissioni interbancarie, che coprono una serie di aspetti, compresi massimali di vario livello alle commissioni interbancarie, le commissioni applicate agli esercenti, l'obbligo di onorare tutte le carte di un circuito o misure in materia di orientamento dei clienti. Le decisioni amministrative in vigore in alcuni Stati membri variano in modo significativo tra di loro. In considerazione del pregiudizio che le commissioni interbancarie arrecano ai dettaglianti e ai consumatori è anche in programma l'introduzione di misure di regolamentazione a livello nazionale riguardanti il livello o la divergenza delle commissioni. Le misure nazionali rischiano di creare ostacoli significativi al completamento del mercato interno nel settore dei pagamenti tramite carta e dei pagamenti tramite internet e dispositivi mobili basati su carta e quindi di ostacolare la libertà di prestazione di servizi.
(7)   In diversi Stati membri21 è in corso, o si è già conclusa, l'elaborazione di disposizioni di legge di disciplina delle commissioni interbancarie, che coprono una serie di aspetti, compresi massimali di vario livello alle commissioni interbancarie, le commissioni applicate agli esercenti, l'obbligo di onorare tutte le carte di un circuito o misure in materia di orientamento dei clienti. Le decisioni amministrative in vigore in alcuni Stati membri variano in modo significativo tra di loro. Per livellare maggiormente le commissioni interbancarie è anche in programma l'introduzione di misure di regolamentazione a livello nazionale riguardanti l'entità o il differenziale fra le commissioni. Le misure nazionali rischiano di creare ostacoli significativi al completamento del mercato interno nel settore dei pagamenti tramite carta e dei pagamenti tramite internet e dispositivi mobili basati su carta e quindi di ostacolare la libertà di prestazione di servizi.
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21 Italia, Ungheria, Polonia e Regno Unito.
21 Italia, Ungheria, Polonia e Regno Unito.
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 8
(8)   Le carte di pagamento sono gli strumenti di pagamento elettronico più comunemente usati per gli acquisti al dettaglio. Tuttavia, l'integrazione del mercato delle carte di pagamento dell'Unione è lungi dall'essere completa perché molte soluzioni di pagamento non possono svilupparsi oltre i confini nazionali o perché ai nuovi prestatori paneuropei viene impedito di entrare nel mercato. Attualmente per i consumatori e i dettaglianti la mancanza di integrazione del mercato si traduce in prezzi più elevati e minore scelta di servizi di pagamento, e in minori opportunità di sfruttare i vantaggi del mercato interno. Vi è pertanto la necessità di rimuovere gli ostacoli al funzionamento efficiente del mercato delle carte di pagamento, compresi i pagamenti mediante internet e dispositivi mobili basati su operazioni tramite carta, sul quale sussistono ancora barriere alla realizzazione di un mercato pienamente integrato.
(8)   Le carte di pagamento sono gli strumenti di pagamento elettronico più comunemente usati per gli acquisti al dettaglio. Tuttavia, l'integrazione del mercato delle carte di pagamento dell'Unione è lungi dall'essere completa perché molte soluzioni di pagamento non possono svilupparsi oltre i confini nazionali o perché ai nuovi prestatori paneuropei viene impedito di entrare nel mercato. Per sfruttare pienamente i vantaggi del mercato interno, vi è la necessità di rimuovere gli ostacoli all'integrazione delle nuove soluzioni di pagamento tramite carta, compresi i pagamenti mediante internet e dispositivi mobili basati su operazioni tramite carta.
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 9
(9)   Affinché il mercato interno possa funzionare in modo efficace, occorre promuovere e agevolare l'uso dei pagamenti elettronici a vantaggio di dettaglianti e consumatori. I pagamenti tramite carta e gli altri pagamenti elettronici presentano una maggiore flessibilità di utilizzo, compresa la possibilità di pagare on-line per sfruttare i vantaggi del mercato interno e del commercio elettronico, oltre a offrire ai dettaglianti la possibilità di pagamenti potenzialmente sicuri. I pagamenti tramite carta e i pagamenti basati su carta, in sostituzione del contante, potrebbero pertanto apportare benefici per i dettaglianti e i consumatori, purché le commissioni pagate per l'utilizzo dei sistemi di pagamento siano fissate ad un livello economicamente efficiente, e potrebbero allo stesso tempo favorire l'innovazione e consentire l'entrata nel mercato di nuovi operatori.
(9)   Affinché il mercato interno possa funzionare in modo efficace, occorre promuovere e agevolare l'uso dei pagamenti elettronici a vantaggio di dettaglianti e consumatori. I pagamenti tramite carta e gli altri pagamenti elettronici presentano una maggiore flessibilità di utilizzo, compresa la possibilità di pagare on-line per sfruttare i vantaggi del mercato interno e del commercio elettronico, oltre a offrire ai dettaglianti la possibilità di pagamenti potenzialmente sicuri. I pagamenti tramite carta e i pagamenti basati su carta, in sostituzione del contante, potrebbero pertanto apportare benefici per i dettaglianti e i consumatori, purché le commissioni pagate per l'utilizzo dei sistemi di pagamento siano fissate ad un livello economicamente efficiente, e potrebbero allo stesso tempo favorire l'equa concorrenza e l'innovazione e consentire l'entrata nel mercato di nuovi operatori.
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 10
(10)   Una delle principali pratiche che ostacolano il funzionamento del mercato interno dei pagamenti tramite carta e dei pagamenti basati su carta è l'esistenza di commissioni interbancarie, non soggette a regolamentazione nella maggior parte degli Stati membri. Si tratta di commissioni interbancarie applicate di norma tra i prestatori di servizi di pagamento convenzionatori e i prestatori di servizi di pagamento emittenti della carta appartenenti ad un dato circuito di carte. Le commissioni interbancarie costituiscono la componente più importante delle commissioni applicate agli esercenti da parte dei prestatori di servizi di pagamento convenzionatori per ogni operazione tramite carta. Gli esercenti a loro volta incorporano questi costi della carta nei prezzi dei beni e dei servizi. La concorrenza tra i circuiti di carte di pagamento, in pratica, sembra essere in larga misura mirata a convincere il maggior numero possibile di prestatori di servizi di pagamento emittenti (ad esempio le banche) di emettere le loro carte, il che determina di solito un aumento e non una riduzione delle commissioni, in contrasto con il normale effetto di disciplina dei prezzi che la concorrenza ha in un'economia di mercato. Con la regolamentazione delle commissioni interbancarie si migliorerebbe il funzionamento del mercato interno.
(10)   Nella maggior parte degli Stati membri le commissioni interbancarie non sono oggetto di disposizioni legislative ma di decisioni delle autorità nazionali di concorrenza. Le commissioni interbancarie sono quelle che di norma sono trasferite dai prestatori di servizi di pagamento convenzionatori ai prestatori di servizi di pagamento emittenti della carta appartenenti a un dato circuito. Le commissioni interbancarie costituiscono la componente più importante delle commissioni applicate agli esercenti da parte dei prestatori di servizi di pagamento convenzionatori per ogni operazione tramite carta. Gli esercenti a loro volta incorporano questi costi della carta, al pari di tutti gli altri costi, nei prezzi dei beni e dei servizi. Un'applicazione coerente delle regole di concorrenza alle commissioni interbancarie ridurrebbe i costi delle operazioni per i consumatori e migliorerebbe così il funzionamento del mercato interno.
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 11
(11)   L'attuale ampia varietà di commissioni interbancarie e il loro livello ostacola l'affermarsi di "nuovi" operatori paneuropei sulla base di modelli commerciali che prevedano commissioni interbancarie più basse, a scapito di potenziali economie di scala e di scopo e degli incrementi di efficienza che consentirebbero. Questa situazione ha conseguenze negative per i dettaglianti e i consumatori e ostacola l'innovazione. Il fatto che gli operatori paneuropei debbano offrire alle banche emittenti come minimo il livello massimo della commissione interbancaria prevalente sul mercato in cui intendono entrare ha anche come conseguenza di favorire il persistere della frammentazione del mercato. I circuiti nazionali esistenti che non applicano commissioni interbancarie o che applicano commissioni di livello basso possono essere costretti a uscire dal mercato, a causa della pressione esercitata dalle banche per ottenere ricavi più elevati dalle commissioni interbancarie. Di conseguenza, i consumatori e gli esercenti devono far fronte ad una possibilità di scelta ristretta, a prezzi più elevati e a servizi di pagamento di minore qualità, e la loro capacità di utilizzare soluzioni di pagamento paneuropee è limitata. Inoltre, i dettaglianti non possono superare le differenze di commissioni servendosi dei servizi di accettazione delle carte offerti da banche di altri Stati membri. Regole specifiche applicate dai circuiti di carte di pagamento prescrivono l'applicazione della commissione interbancaria del "punto vendita" (paese del dettagliante) per ogni operazione di pagamento. Questa situazione impedisce alle banche convenzionatrici di offrire i loro servizi a livello transfrontaliero. Impedisce inoltre ai dettaglianti di ridurre, a vantaggio dei consumatori, i costi sostenuti per i pagamenti.
(11)   L'attuale ampia varietà di commissioni interbancarie e il loro livello ostacola l'affermarsi di "nuovi" operatori paneuropei sulla base di modelli commerciali che prevedano commissioni interbancarie più basse o nulle, a scapito di potenziali economie di scala e di scopo e degli incrementi di efficienza che consentirebbero. Questa situazione ha conseguenze negative per i dettaglianti e i consumatori e ostacola l'innovazione. Il fatto che gli operatori paneuropei debbano offrire alle banche emittenti come minimo il livello massimo della commissione interbancaria prevalente sul mercato in cui intendono entrare ha anche come conseguenza di favorire il persistere della frammentazione del mercato. I circuiti nazionali esistenti che non applicano commissioni interbancarie o che applicano commissioni di livello basso possono essere costretti a uscire dal mercato, a causa della pressione esercitata dalle banche per ottenere ricavi più elevati dalle commissioni interbancarie. Di conseguenza, i consumatori e gli esercenti devono far fronte ad una possibilità di scelta ristretta, a prezzi più elevati e a servizi di pagamento di minore qualità, e la loro capacità di utilizzare soluzioni di pagamento paneuropee è limitata. Inoltre, i dettaglianti non possono superare le differenze di commissioni servendosi dei servizi di accettazione delle carte offerti da banche di altri Stati membri. Regole specifiche applicate dai circuiti internazionali di carte di pagamento in base alla politica seguita in materia di licenze territoriali, prescrivono l'applicazione della commissione interbancaria del "punto vendita" (paese del dettagliante) per ogni operazione di pagamento. Questa situazione impedisce ai soggetti convenzionatori di offrire i loro servizi a livello transfrontaliero. Può inoltre impedire ai dettaglianti di ridurre, a vantaggio dei consumatori, i costi sostenuti per i pagamenti.
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 15
(15)   Il presente regolamento segue un approccio graduale. Come primo passo, è necessario adottare misure per facilitare l'emissione e il convenzionamento transfrontaliero di operazioni di pagamento tramite carta. Consentendo agli esercenti di scegliere un soggetto convenzionatore (acquirer) al di fuori del proprio Stato membro ("convenzionamento transfrontaliero") e imponendo un limite massimo alle commissioni interbancarie transfrontaliere per le operazioni con convenzionamento transfrontaliero sarebbe possibile creare la necessaria chiarezza giuridica. Inoltre, occorre che le licenze di emissione o di convenzionamento relative a strumenti di pagamento siano valide ovunque nell'Unione, senza restrizioni geografiche. Tali misure consentirebbero il corretto funzionamento del mercato interno dei pagamenti tramite carte, internet e dispositivi mobili, a vantaggio dei consumatori e dei dettaglianti.
(15)   Per favorire l'ordinato funzionamento del mercato interno dei pagamenti tramite carte, internet e dispositivi mobili, a vantaggio dei consumatori e dei dettaglianti, il presente regolamento si applica all'emissione e al convenzionamento transfrontaliero e nazionale di operazioni di pagamento tramite carta. Se gli esercenti saranno posti in grado di scegliere un soggetto convenzionatore (acquirer) al di fuori del proprio Stato membro ("convenzionamento transfrontaliero"), possibilità che sarà favorita dall'imposizione del medesimo limite massimo alle commissioni interbancarie sia nazionali che transfrontaliere per le operazioni con convenzionamento transfrontaliero, e dal divieto di licenza territoriale, dovrebbe essere possibile creare la necessaria chiarezza giuridica ed evitare distorsioni di concorrenza fra i circuiti di carte di pagamento.
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 16
(16)   A seguito degli impegni unilaterali assunti nel quadro dei procedimenti in materia di concorrenza, nell'Unione molte operazioni transfrontaliere di pagamento tramite carta vengono già effettuate nel rispetto del massimale delle commissioni interbancarie applicabile nella prima fase di applicazione del presente regolamento. Pertanto, occorre che le disposizioni relative a dette operazioni entrino in vigore in tempi brevi, in modo da offrire ai dettaglianti l'opportunità di cercare servizi di convenzionamento transfrontaliero meno costosi e da incentivare i settori bancari o i circuiti nazionali a ridurre le commissioni di convenzionamento da essi applicate.
(16)   A seguito degli impegni unilaterali assunti nel quadro dei procedimenti in materia di concorrenza, nell'Unione molte operazioni transfrontaliere di pagamento tramite carta vengono già effettuate nel rispetto del massimale delle commissioni interbancarie. Al fine di garantire equa concorrenza sul mercato dei servizi di convenzionamento occorre che le disposizioni relative a operazioni transfrontaliere e nazionali si applichino simultaneamente ed entro un ragionevole periodo dall'entrata in vigore del presente regolamento, tenuto conto della difficoltà e complessità di migrazione che il presente regolamento impone ai circuiti di carte di pagamento.
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 17
(17)   Per le operazioni nazionali, è necessario un periodo transitorio per lasciare ai prestatori di servizi di pagamento e ai circuiti il tempo necessario per adeguarsi ai nuovi requisiti. Pertanto, per garantire il completamento del mercato interno dei pagamenti basati su carta, occorre che a decorrere da due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento i massimali sulle commissioni interbancarie per le operazioni tramite carta ad uso dei consumatori siano estesi a tutti i pagamenti, sia transfrontalieri che nazionali.
(17)   Ènecessario tuttavia un periodo transitorio per lasciare ai prestatori di servizi di pagamento e ai circuiti il tempo di adeguarsi ai nuovi obblighi. Pertanto, per garantire il completamento del mercato interno dei pagamenti basati su carta, occorre che trascorso un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento i massimali sulle commissioni interbancarie per le operazioni tramite carta ad uso dei consumatori siano estesi a tutti i pagamenti, sia transfrontalieri che nazionali.
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 18
(18)   Per facilitare il convenzionamento transfrontaliero occorre che su tutte le operazioni (transfrontaliere e nazionali) tramite carta di debito ad uso dei consumatori e su tutte le operazioni di pagamento basate su tali carte sia applicata una commissione interbancaria massima pari allo 0,20% e a tutte le operazioni (transfrontaliere e nazionali) tramite carta di credito ad uso dei consumatori e a tutte le operazioni di pagamento basate su tali carte sia applicata una commissione interbancaria massima pari allo 0,30%.
(18)   Occorre che su tutte le operazioni tramite carta di debito e su tutte le operazioni di pagamento basate su tali carte sia applicata una commissione interbancaria massima pari allo 0,2% e a tutte le operazioni tramite carta di credito e a tutte le operazioni di pagamento basate su tali carte sia applicata una commissione interbancaria massima pari allo 0,3%.
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)

(18 bis)  La valutazione d'impatto dimostra che un divieto delle commissioni interbancarie per le operazioni con carte di debito sarebbe vantaggioso ai fini della loro accettazione, del loro utilizzo e dello sviluppo del mercato unico e genererebbe per esercenti e consumatori maggiori benefici rispetto alla fissazione di qualunque massimale. Ciò varrebbe anche ad evitare gli effetti negativi che il massimale produrrebbe sui circuiti nazionali che applicano commissioni interbancarie molto basse o nulle sulle operazioni di debito, effetti conseguenti all'espansione transfrontaliera o all'aumento dei livelli delle commissioni fino al massimale consentito da parte di nuovi operatori. Il divieto delle commissioni interbancarie sulle operazioni con carta di debito servirebbe anche a neutralizzare il rischio che tale modello commissionale sia trasferito a servizi di pagamento nuovi e innovativi come quelli online e tramite dispositivi mobili.
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 19 bis (nuovo)

(19 bis)  Conformemente ai principi fondanti del mercato interno i soggetti convenzionatori dovrebbero poter fornire servizi agli esercenti dell'intera Unione applicando le commissioni interbancarie multilaterali da essi praticate sul mercato nazionale, senza maggiorarle per le operazioni transfrontaliere.
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 22
(22)   Le operazioni di pagamento tramite carta sono di norma eseguite sulla base di due principali modelli commerciali: i cosiddetti circuiti di carta di pagamento a tre parti (titolare di carta, circuito di convenzionamento e di emissione, esercente) e circuiti di carta di pagamento a quattro parti (titolare della carta, banca emittente, banca convenzionatrice, esercente). Molti circuiti a quattro parti applicano una commissione interbancaria esplicita, nella maggior parte dei casi multilaterale. Le commissioni interbancarie (ossia le commissioni pagate dalle banche convenzionatrici per incentivare l'emissione e l'uso delle carte) sono invece implicite nei circuiti a tre parti. Per riconoscere l'esistenza di commissioni interbancarie implicite e contribuire alla creazione di condizioni di parità, occorre considerare i circuiti a tre parti che utilizzano i prestatori di servizi di pagamento come soggetto emittente e soggetto convenzionatore alla stregua dei circuiti a quattro parti e assoggettarli alle stesse norme, nonché applicare a tutti i prestatori le norme in materia di trasparenza e le altre misure relative alle regole commerciali.
(22)   Le operazioni di pagamento tramite carta sono di norma eseguite sulla base di due principali modelli commerciali: i cosiddetti circuiti di carta di pagamento a tre parti (titolare di carta, circuito di convenzionamento e di emissione, esercente) e circuiti di carta di pagamento a quattro parti (titolare della carta, banca emittente, banca convenzionatrice, esercente). Molti circuiti a quattro parti applicano una commissione interbancaria esplicita, nella maggior parte dei casi multilaterale. Le commissioni interbancarie (ossia le commissioni pagate dalle banche convenzionatrici per incentivare l'emissione e l'uso delle carte) sono invece implicite nei circuiti a tre parti. Per riconoscere l'esistenza di commissioni interbancarie implicite e contribuire alla creazione di condizioni di parità, occorre considerare i circuiti a tre parti che utilizzano i prestatori di servizi di pagamento come soggetto emittente e soggetto convenzionatore alla stregua dei circuiti a quattro parti e assoggettarli alle stesse norme, nonché applicare a tutti i prestatori le norme in materia di trasparenza e le altre misure relative alle regole commerciali. I circuiti a tre parti devono accettare le operazioni effettuate con le loro carte da qualunque soggetto convenzionatore, sulla base degli standard generali per le operazioni tramite carta e di norme di convenzionamento comparabili a quelle dei circuiti tripartiti per gli esercenti e con commissioni interbancarie massime conformi al presente regolamento.
Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 23
(23)   È importante assicurare che le disposizioni concernenti le commissioni interbancarie pagate o riscosse dai prestatori di servizi di pagamento non siano eluse mediante il ricorso a flussi alternativi di commissioni ai prestatori di servizi di pagamento. Per evitare l'elusione, occorre considerare alla stregua di commissione interbancaria la "compensazione netta" delle commissioni pagate dal prestatore di servizi di pagamento emittente al circuito di carte di pagamento e delle commissioni riscosse dallo stesso prestatore al circuito. Nel calcolare la commissione interbancaria, al fine di stabilire se vi è stata elusione, occorre tener conto dell'importo totale dei pagamenti o degli incentivi ricevuti dal prestatore di servizi di pagamento emittente da un circuito di carte di pagamento in relazione alle operazioni regolamentate meno la commissione pagata dal prestatore di servizi di pagamento emittente al circuito. I pagamenti, gli incentivi e le commissioni prese in considerazione possono essere diretti (ossia basati sul volume o specifici per ogni operazione) o indirette (tra cui incentivi di marketing, premi, sconti per determinati volumi di operazioni).
(23)   È importante assicurare che le disposizioni concernenti le commissioni interbancarie pagate o riscosse dai prestatori di servizi di pagamento non siano eluse mediante il ricorso a flussi alternativi di commissioni ai prestatori di servizi di pagamento. Per evitare l'elusione, occorre considerare alla stregua di commissione interbancaria la "compensazione netta" delle commissioni pagate dal prestatore di servizi di pagamento emittente al circuito di carte di pagamento, ivi comprese eventuali spese di autorizzazione. Nel calcolare la commissione interbancaria, al fine di stabilire se vi è stata elusione, occorre tener conto dell'importo totale dei pagamenti o degli incentivi ricevuti dal prestatore di servizi di pagamento emittente da un circuito di carte di pagamento in relazione alle operazioni regolamentate, meno la commissione pagata dal prestatore di servizi di pagamento emittente al circuito, nonché degli incentivi monetari o assimilabili che il titolare della carta ha ricevuto dal circuito di carte di pagamento. Devono essere presi in considerazione a tal fine tutti i pagamenti, gli incentivi e le commissioni sia diretti (ossia basati sul volume o specifici per ogni operazione) che indiretti (tra cui incentivi di marketing, premi, sconti per determinati volumi di operazioni). Al momento di verificare se non vi sia elusione delle disposizioni del presente regolamento relative al massimale sulle commissioni interbancarie, occorre in particolare tener conto degli utili realizzati dagli emittenti di carte grazie a programmi speciali condotti congiuntamente da emittenti e circuiti di carte di pagamento nonché del reddito che le società di carte di pagamento traggono da servizi di trattamento, licenze e altri compensi.
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 30
(30)   Affinché i limiti all'obbligo di onorare tutte le carte di un circuito possano funzionare efficacemente sono indispensabili determinate informazioni. Innanzitutto, i beneficiari devono disporre dei mezzi per identificare le diverse categorie di carte. Pertanto, le varie categorie devono essere identificabili in modo visibile e per via elettronica sul dispositivo. In secondo luogo, anche il pagatore deve essere informato dell'accettazione del suo strumento di pagamento presso un dato punto vendita. È necessario che le eventuali limitazioni all'uso di un determinato marchio siano rese note dal beneficiario al pagatore contemporaneamente e secondo le stesse modalità previste per comunicare l'accettazione di un determinato marchio.
(30)   I beneficiari e i pagatori devono disporre dei mezzi per identificare le diverse categorie di carte. Pertanto, le varie categorie devono essere identificabili elettronicamente e, per gli strumenti di pagamento di nuova emissione basati su carta, visibilmente identificabili sul dispositivo oppure sul terminale di pagamento. In secondo luogo, anche il pagatore deve essere informato dell'accettazione del suo strumento di pagamento presso un dato punto vendita.
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 30 bis (nuovo)

(30 bis)  Il pagamento è un accordo fra pagatore e beneficiario. Ai fini di un'efficace concorrenza fra marchi è importante che la scelta dell'applicazione di pagamento sia fatta dagli utenti e non imposta a monte dal mercato (circuiti di carte di pagamento, prestatori di servizi di pagamento o incaricati del trattamento). Ciò non osta a che i pagatori e i beneficiari impostino, se tecnicamente fattibile, una selezione predefinita dell'applicazione a condizione che la selezione sia modificabile per ciascuna operazione. Se il beneficiario seleziona un'applicazione supportata da entrambi, l'utente deve essere in grado di rifiutarla e di optare per un'altra applicazione.
Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 31
(31)   Per garantire la possibilità di ricorso nei casi in cui il presente regolamento non sia applicato correttamente, o qualora sorgano controversie tra utilizzatori dei servizi di pagamento e prestatori dei servizi di pagamento occorre che gli Stati membri istituiscano procedure extragiudiziali di reclamo e di ricorso adeguate ed efficaci. È necessario che gli Stati membri stabiliscano norme riguardanti le sanzioni applicabili alle violazioni del presente regolamento e assicurino che dette sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive e che siano applicate.
(31)   Per garantire la possibilità di ricorso nei casi in cui il presente regolamento non sia applicato correttamente, o qualora sorgano controversie tra utilizzatori dei servizi di pagamento e prestatori dei servizi di pagamento occorre che gli Stati membri istituiscano procedure extragiudiziali di reclamo e di ricorso adeguate ed efficaci. È necessario che gli Stati membri, seguendo le direttive dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) (“ABE”), istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio1bis stabiliscano norme riguardanti le sanzioni applicabili alle violazioni del presente regolamento e assicurino che dette sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive e che siano applicate.

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1 bis Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1
1.   Il presente regolamento stabilisce requisiti tecnici e commerciali uniformi per le operazioni di pagamento tramite carta eseguite nell'Unione, quando sia il prestatore di servizi di pagamento del pagatore che il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sono stabiliti nell'Unione.
1.   Il presente regolamento stabilisce requisiti tecnici e commerciali uniformi per le operazioni di pagamento basate su carta eseguite nell'Unione, quando sia il prestatore di servizi di pagamento del pagatore che il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sono stabiliti nell'Unione.
Emendamento 18
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2
2.   Il presente regolamento non si applica agli strumenti di pagamento che possono essere utilizzati unicamente nell'ambito di una rete limitata pensata per rispondere a esigenze precise mediante strumenti di pagamento da utilizzare in maniera limitata, perché permettono al detentore dello specifico strumento di acquistare beni o servizi soltanto nella sede dell'emittente, nell'ambito di una rete limitata di prestatori di servizi direttamente vincolati da un accordo commerciale ad un'emittente professionale, o perché possono essere utilizzati unicamente per acquistare una gamma limitata di beni o servizi.
2.   Il presente regolamento non si applica agli strumenti di pagamento che possono essere utilizzati unicamente nell'ambito di una rete limitata pensata per rispondere a esigenze precise mediante strumenti di pagamento da utilizzare in maniera limitata, perché permettono al detentore dello specifico strumento di acquistare beni o servizi soltanto nella sede dell'emittente, nell'ambito di una rete limitata di prestatori di servizi direttamente vincolati da un accordo commerciale ad un'emittente professionale, o perché possono essere utilizzati unicamente per acquistare una gamma estremamente limitata di beni o servizi.
Emendamento 19
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera a
a)  alle operazioni tramite carte aziendali,
soppresso
Emendamento 20
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera b
b)   ai prelievi presso i distributori automatici per il prelievo di contante (ATM) e
b)   ai prelievi o alle operazioni diverse dalla vendita di beni o servizi effettuate presso i distributori automatici per il prelievo di contante (ATM) e ai prelievi di contante effettuati direttamente allo sportello presso i locali dei prestatori di servizi di pagamento e
Emendamento 21
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera c
c)   alle operazioni tramite carte emesse da circuiti di carte di pagamento a tre parti.
c)   alle operazioni tramite carte emesse da circuiti di carte di pagamento a tre parti, se il loro volume non supera una soglia stabilita dalla Commissione.
Emendamento 22
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis.  Gli articoli 6 e 7 non si applicano ai circuiti di carte di debito nazionali che operano secondo un modello che prevede una commissione interbancaria media o una compensazione netta dimostrabilmente inferiore al valore di soglia di cui agli articoli 3 e 4.
Emendamento 23
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 4
(4)   "operazione tramite carta di debito": operazione di pagamento tramite carta, ivi comprese operazioni tramite carte prepagate collegate ad un conto corrente o ad un conto di deposito, in cui l'operazione è addebitata entro un termine pari o inferiore a 48 ore dopo l'autorizzazione/l'ordine dell'operazione;
(4)   "operazione di addebito basata su carta": operazione di pagamento basata su carta collegata ad un conto corrente o ad un conto di deposito, in cui l'operazione è addebitata immediatamente dopo la sua compensazione, oppure operazione tramite carta prepagata;
Emendamento 24
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5
(5)   "operazione tramite carta di credito": operazione di pagamento tramite carta in cui l'operazione è regolata entro un termine superiore alle 48 ore dopo l'autorizzazione/l'ordine dell'operazione;
(5)   "operazione di credito tramite carta": operazione di pagamento basata su carta in cui l'addebito avviene non prima di due giorni lavorativi dopo l'autorizzazione/l'ordine dell'operazione.
Emendamento 25
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 8
(8)   "operazione di pagamento transfrontaliera": operazione di pagamento tramite carta o operazione di pagamento basata su carta disposta dal pagatore o dal beneficiario, quando il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sono stabiliti in Stati membri diversi o quando la carta di pagamento è emessa da un prestatore di servizi di pagamento emittente stabilito in uno Stato membro diverso da quello del punto vendita;
(8)   "operazione di pagamento transfrontaliera": operazione di pagamento tramite carta o operazione di pagamento basata su carta disposta dal pagatore o dal beneficiario, quando il prestatore di servizi di pagamento del pagatore o il punto di vendita è stabilito in uno Stato membro diverso dal prestatore di servizi di pagamento del beneficiario o quando la carta di pagamento è emessa da un prestatore di servizi di pagamento emittente stabilito in uno Stato membro diverso da quello del punto vendita, compreso il caso in cui il beneficiario utilizza i servizi di un soggetto convenzionatore residente in un altro Stato membro;
Emendamento 26
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 12 bis (nuovo)

(12 bis)  "carta di pagamento": carta di debito o di credito che autorizza il titolare della stessa ad accedere ai propri fondi o gli permette di eseguire un pagamento con l'intermediazione di un soggetto convenzionatore e che viene accettata dal beneficiario per il trattamento dell'operazione;
Emendamento 27
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 13
(13)   "circuito di carte di pagamento": insieme unico di norme, prassi, standard e/o linee guida di attuazione per l'esecuzione di operazioni di pagamento nell'Unione e negli Stati membri, separato da qualsiasi infrastruttura o sistema di pagamento che ne sostenga le operazioni;
(13)   "circuito di pagamento": insieme unico di norme, prassi, standard e/o linee guida di attuazione per l'esecuzione di operazioni di pagamento nell'Unione e negli Stati membri, separato da qualsiasi infrastruttura o sistema di pagamento che ne sostenga le operazioni;
Emendamento 28
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 15
(15)   "circuito di carte di pagamento a tre parti": circuito di carte di pagamento in cui i pagamenti sono effettuati da un conto di pagamento detenuto dal circuito per conto del titolare della carta verso un conto di pagamento detenuto dal circuito per conto del beneficiario, e operazioni basate su carta aventi la stessa struttura. Il circuito di carte di pagamento a tre parti che concede ad altri prestatori di servizi di pagamento la licenza di emissione e/o di convenzionamento delle carte di pagamento, è considerato un circuito di carte di pagamento a quattro parti;
(15)   "circuito di carte di pagamento a tre parti": circuito di carte di pagamento in cui i pagamenti sono effettuati da un conto di pagamento detenuto dal circuito per conto del pagatore verso un conto di pagamento detenuto dal circuito per conto del beneficiario, e operazioni basate su carta aventi la stessa struttura. Il circuito di carte di pagamento a tre parti che concede ad altri prestatori di servizi di pagamento la licenza di emissione e/o di convenzionamento delle carte di pagamento, o che emette carte di pagamento con un partner di carta multimarchio o tramite un agente, è considerato un circuito di carte di pagamento a quattro parti;
Emendamento 29
Proposta di regolamento
Articolo 3 – titolo
Commissioni interbancarie per le operazioni transfrontaliere tramite carta di debito o carta di credito ad uso dei consumatori
Commissioni interbancarie per le operazioni di pagamento basate su carta di debito o carta di credito ad uso dei consumatori
Emendamento 30
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1
1.   Con effetto a decorrere da due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, i prestatori di servizi di pagamento non offrono né chiedono per le operazioni transfrontaliere tramite carta di debito una commissione interbancaria per ogni operazione, o altra remunerazione concordata avente oggetto o effetto equivalente, superiore a 0,2% del valore dell'operazione.
1.   Con effetto … *, i prestatori di servizi di pagamento non offrono né chiedono per le operazioni di debito tramite carta una commissione interbancaria per ogni operazione, o altra remunerazione concordata avente oggetto o effetto equivalente, superiore all'importo di 7 centesimi di EUR, o, se inferiore, allo 0,2% del valore dell'operazione.

____________

* Un anno dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.
Emendamento 31
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2
2.   Con effetto a decorrere da due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, i prestatori di servizi di pagamento non offrono né chiedono per le operazioni transfrontaliere tramite carta di credito una commissione interbancaria per ogni operazione, o altra remunerazione concordata avente oggetto o effetto equivalente, superiore a 0,3% del valore dell'operazione.
2.   Con effetto … *, i prestatori di servizi di pagamento non offrono né chiedono per le operazioni di credito tramite carta una commissione interbancaria per ogni operazione, o altra remunerazione concordata avente oggetto o effetto equivalente, superiore a 0,3% del valore dell'operazione.

____________

* Un anno dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.
Emendamento 32
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis.  gli Stati membri hanno facoltà di mantenere o introdurre massimali inferiori o misure aventi oggetto o effetto equivalente medianti disposizioni nazionali di legge.
Emendamento 33
Proposta di regolamento
Articolo 4
Articolo 4
soppresso
Commissioni interbancarie per tutte le operazioni transfrontaliere tramite carta di debito o carta di credito ad uso dei consumatori

1.  Con effetto a decorrere da due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, i prestatori di servizi di pagamento non offrono né chiedono per le operazioni basate su carte di debito una commissione interbancaria per ogni operazione, o altra remunerazione concordata avente oggetto o effetto equivalente, superiore a 0,2% del valore dell'operazione.

2.  Con effetto a decorrere da due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, i prestatori di servizi di pagamento non offrono né chiedono per le operazioni basate su carte di credito una commissione interbancaria per ogni operazione, o altra remunerazione concordata avente oggetto o effetto equivalente, superiore a 0,3% del valore dell'operazione.

Emendamento 34
Proposta di regolamento
Articolo 5
5.  Ai fini dell'applicazione dei massimali di cui all'articolo 3 e all'articolo 4, le compensazioni nette che una banca emittente riceve da un circuito di carte di pagamento in relazione alle operazioni di pagamento o ad attività correlate sono considerate parte della commissione interbancaria.
Ai fini dell'applicazione dei massimali di cui all'articolo 3, le compensazioni nette che un prestatore di servizi di pagamento emittente riceve in relazione alle operazioni di pagamento sono considerate parte della commissione interbancaria.

Le autorità competenti si adoperano per impedire che i prestatori di servizi di pagamento possano tentare di aggirare il presente regolamento, tra cui l'emissione di carte di pagamento in paesi terzi.
Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis.  È vietata qualsiasi restrizione alla fornitura di servizi di pagamento nell'ambito delle norme sui circuiti di carte di pagamento, a meno che non sia non discriminatoria e oggettivamente necessaria per l'operatività dei circuiti di pagamento.
Emendamento 36
Proposta di regolamento
Articolo 6 bis (nuovo)

Articolo 6 bis

Operazioni transfrontaliere

Alle operazioni transfrontaliere si applicano le commissioni interbancarie del paese del soggetto convenzionatore.
Emendamento 37
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2
2.   I circuiti di carte di pagamento prevedono la possibilità che i messaggi di autorizzazione e di compensazione relativi alle singole operazioni tramite carta siano separati e trattati da diversi soggetti incaricati del trattamento.
2.   I circuiti e gli emittenti di carte di pagamento prevedono la possibilità che i messaggi di autorizzazione e di compensazione relativi alle singole operazioni tramite carta siano separati e trattati da diversi soggetti incaricati del trattamento. Sono vietate le regole dei circuiti e le clausole dei contratti di licenza o di altri contratti che portino a limitazioni della libertà di scegliere i soggetti incaricati del trattamento delle operazioni.
Emendamento 38
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4
4.   I soggetti incaricati del trattamento delle operazioni nell'Unione assicurano l'interoperabilità tecnica del loro sistema con altri sistemi di soggetti incaricati del trattamento nell'Unione mediante l'uso di standard sviluppati da organismi internazionali o europei di standardizzazione. Inoltre, detti soggetti non adottano né applicano regole commerciali che limitano l'interoperabilità con altri sistemi di trattamento nell'Unione.
4.   Entro il …* i soggetti incaricati del trattamento delle operazioni nell'Unione assicurano l'interoperabilità tecnica del loro sistema con altri sistemi di soggetti incaricati del trattamento nell'Unione mediante l'uso di standard sviluppati da organismi internazionali o europei di standardizzazione. Inoltre, detti soggetti non adottano né applicano regole commerciali che limitano l'interoperabilità con altri sistemi di trattamento nell'Unione.

4 bis.  Per assicurare un'armonizzazione coerente del presente articolo, l'ABE, sentito un comitato consultivo ex articolo 41 del regolamento (UE) n. 1093/2010, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per stabilire i requisiti cui i sistemi di pagamento, i circuiti di pagamento e i soggetti incaricati del trattamento sono tenuti a conformarsi per garantire un mercato del trattamento delle carte completamente aperto e competitivo.

L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro ...**

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

I requisiti di cui al primo comma entrano in vigore entro il …*** e sono se del caso aggiornati periodicamente.

________________

* Un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

** Data ...

*** Due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
Emendamento 39
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 ter (nuovo)

4 ter.  Gli Stati membri, previa consultazione della Commissione, possono esonerare per un periodo limitato dal presente articolo i nuovi circuiti di pagamento basati su carta, prevedendo una deroga agli articoli da 1 a 4 ter.
Emendamento 40
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1
1.   Sono vietate le regole del circuito e le clausole dei contratti di licenza che impediscono ad un emittente di riunire uno o più marchi di strumenti di pagamento su una carta o un dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico, o che creano ostacoli in tal senso.
1.   Sono vietate le regole del circuito, le clausole dei contratti di licenza o le misure di effetto equivalente che impediscono ad un emittente di riunire uno o più marchi di strumenti di pagamento su una carta o un dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico, o che creano ostacoli in tal senso.
Emendamento 41
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis.  Quando stipula un contratto con un prestatore di servizi di pagamento, il consumatore ha la possibilità di decidere di avere due o più marchi di strumenti di pagamento diversi sulla propria carta di pagamento e sul proprio dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico. Prima della firma del contratto, il prestatore di servizi di pagamento fornisce in tempo utile al consumatore informazioni chiare e obiettive su tutti i marchi di pagamento disponibili e sulle loro caratteristiche, compresi funzionalità, costi e sicurezza.
Emendamento 42
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2
2.   Il diverso trattamento dei soggetti emittenti e dei soggetti convenzionatori nelle regole del circuito e nelle clausole dei contratti di licenza per quanto riguarda la possibilità di riunire diversi marchi su una carta o un dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico è giustificato da ragioni oggettive e non discriminatorie.
2.   Il diverso trattamento dei soggetti emittenti e dei soggetti convenzionatori nelle regole del circuito e nelle clausole dei contratti di licenza in relazione all'abbinamento (co-badging) o alla coesistenza a titolo equivalente di più marchi o applicazioni su una carta o su un dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico è giustificato da ragioni oggettive e non discriminatorie.
Emendamento 43
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3
3.   I circuiti di carte di pagamento non impongono obblighi di segnalazione, obblighi di pagare commissioni o altri obblighi aventi lo stesso oggetto o effetto a carico dei prestatori di servizi di pagamento emittenti e convenzionatori per le operazioni effettuate con qualsiasi dispositivo sul quale sia presente il loro marchio in relazione alle operazioni per le quali il circuito non è utilizzato.
3.   I circuiti di carte di pagamento non impongono obblighi di segnalazione, obblighi di pagare commissioni o obblighi analoghi aventi lo stesso oggetto o effetto a carico dei prestatori di servizi di pagamento emittenti e convenzionatori per le operazioni effettuate con qualsiasi dispositivo sul quale sia presente il loro marchio in relazione alle operazioni per le quali il circuito non è utilizzato.
Emendamento 44
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4
4.   I principi di indirizzamento intesi a dirigere le operazioni attraverso uno specifico canale o processo e le norme e i requisiti tecnici e di sicurezza relativi al trattamento di più di un marchio di carta di pagamento su una carta o su un dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico devono essere non discriminatori e applicati in modo non discriminatorio.
4.   I principi di indirizzamento o analoghe misure intese a dirigere le operazioni attraverso uno specifico canale o processo e le norme e i requisiti tecnici e di sicurezza relativi al trattamento di più di un marchio di carta di pagamento - o equivalente - su una carta o su un dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico devono essere non discriminatori e applicati in modo non discriminatorio.
Emendamento 45
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 6
6.   I circuiti di carte di pagamento, i soggetti emittenti, i soggetti convenzionatori e i gestori di infrastrutture per il trattamento delle carte di pagamento non inseriscono sullo strumento di pagamento o nei dispositivi utilizzati presso il punto vendita meccanismi, software o dispositivi automatici che limitano la scelta dell'applicazione da parte del pagatore che utilizza uno strumento di pagamento multimarchio.
6.   I circuiti di carte di pagamento, i soggetti emittenti, i soggetti convenzionatori e i gestori di infrastrutture per il trattamento delle carte di pagamento non inseriscono sullo strumento di pagamento o nei dispositivi utilizzati presso il punto vendita meccanismi, software o dispositivi automatici che limitano la scelta dell'applicazione da parte del pagatore e del beneficiario che utilizza uno strumento di pagamento multimarchio. I beneficiari si riservano la facoltà di installare meccanismi automatici nei dispositivi utilizzati presso i punti vendita al fine di effettuare una selezione prioritaria di un particolare marchio o applicazione. Tuttavia, i beneficiari non impediscono al pagatore, per le categorie di carte o connessi strumenti di pagamento accettati dal beneficiario, di modificare una selezione prioritaria automatica preimpostata dal beneficiario nel suo dispositivo.
Emendamento 46
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1
1.   I soggetti convenzionatori offrono e applicano ai beneficiari commissioni per i servizi all'esercente differenziate per le diverse categorie e i diversi marchi di carte di pagamento, a meno che gli esercenti chiedano per iscritto ai prestatori di servizi di pagamento convenzionatori di applicare commissioni non differenziate.
1.   I soggetti convenzionatori offrono e applicano ai beneficiari commissioni per i servizi all'esercente differenziate per le diverse categorie e i diversi marchi di carte di pagamento e con differenti commissioni interbancarie, a meno che gli esercenti non chiedano per iscritto ai prestatori di servizi di pagamento convenzionatori di applicare commissioni non differenziate.
Emendamento 47
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1
1.   I circuiti di pagamento e i prestatori di servizi di pagamento non applicano regole che possano obbligare i beneficiari che accettano le carte e gli altri strumenti di pagamento emessi dal prestatore di servizi di pagamento emittente nell'ambito di un circuito di strumenti di pagamento ad accettare anche altri strumenti di pagamento dello stesso marchio e/o della stessa categoria emessi da altri prestatori di servizi di pagamento emittenti nel quadro del medesimo circuito, a meno che a detti strumenti non si applichi la stessa commissione interbancaria regolamentata.
1.   I circuiti di pagamento e i prestatori di servizi di pagamento non applicano regole che possano obbligare i beneficiari che accettano le carte e gli altri strumenti di pagamento emessi dal prestatore di servizi di pagamento emittente nell'ambito di un circuito di strumenti di pagamento ad accettare anche altri strumenti di pagamento dello stesso marchio e/o della stessa categoria emessi da altri prestatori di servizi di pagamento emittenti nel quadro del medesimo circuito, a meno che a detti strumenti non si applichi la stessa commissione interbancaria, la quale dovrà essere conforme ai massimali stabiliti nel presente regolamento.
Emendamento 48
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4
4.   I prestatori di servizi di pagamento emittenti assicurano che i loro strumenti di pagamento siano identificabili in modo visibile e per via elettronica, in modo da consentire al beneficiario di individuare in maniera inequivocabile il marchio e la categoria di carta prepagata, di carta di debito, di carta di credito o di carta aziendale o di pagamento basato sulle predette carte scelti dal pagatore.
4.   Entro …* i prestatori di servizi di pagamento emittenti assicurano che i loro strumenti di pagamento siano identificabili elettronicamente e, per gli strumenti di pagamento di nuova emissione basati su carta, anche visibilmente identificabili, in modo da consentire al beneficiario e al pagatore di individuare in maniera inequivocabile il marchio e la categoria di carta prepagata, di carta di debito, di carta di credito o di carta aziendale o di pagamento basato sulle predette carte scelti dal pagatore.

________________

* Dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Emendamento 49
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3
3.   I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicate le norme in materia di spese, riduzioni o altre forme di orientamento di cui all'articolo 55 della proposta COM(2013) 547 e all'articolo 19 della direttiva 2011/83/UE22.
3.   I paragrafi 1 e 2 del presente articolo lasciano impregiudicate le norme in materia di spese, riduzioni o altre forme di orientamento di cui all'articolo 55 della direttiva 2014/…/UE [PSD] e all'articolo 19 della direttiva 2011/83/UE22
__________________
__________________
22 Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori.
22 Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
Emendamento 50
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis.  Quando stipula un contratto con un prestatore di servizi di pagamento, il consumatore riceve anche periodicamente informazioni chiare e obiettive sulle caratteristiche e sulle commissioni applicate alle operazioni di pagamento.
Emendamento 51
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1
1.   Gli Stati membri stabiliscono norme in materia di sanzioni in caso di violazione del presente regolamento e prendono tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
1.   Gli Stati membri stabiliscono il regime sanzionatorio applicabile alle violazioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'effettiva applicazione. L'ABE può emanare orientamenti ex articolo 16 del regolamento(UE) n. 1093/2010 per assicurare che dette sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive.
Emendamento 52
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1
1.   Gli Stati membri istituiscono procedure extragiudiziali di reclamo e di ricorso adeguate ed efficaci per la risoluzione delle controversie relative al presente regolamento che insorgano tra i beneficiari e i loro prestatori di servizi di pagamento. A tal fine gli Stati membri designano organismi esistenti, se del caso, o istituiscono nuovi organismi.
1.   Gli Stati membri istituiscono procedure extragiudiziali di reclamo e di ricorso indipendenti, adeguate ed efficaci per la risoluzione delle controversie relative al presente regolamento che insorgano tra i beneficiari e i loro prestatori di servizi di pagamento. A tal fine gli Stati membri designano organismi esistenti, se del caso, o istituiscono nuovi organismi. I prestatori di servizi di pagamento aderiscono ad almeno uno degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie.
Emendamento 53
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2
2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome di tali organismi entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Essi informano immediatamente la Commissione di ogni successivo cambiamento relativo a tali organismi.
2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome di tali organismi entro … *. Essi informano immediatamente la Commissione di ogni successivo cambiamento relativo a tali organismi.

____________

* Due mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento
Emendamento 54
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis.  Gli Stati membri provvedono a che i prestatori di servizi di pagamento partecipino alle procedure di reclamo ex paragrafo 1.
Emendamento 55
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1
Quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla sua applicazione. La relazione della Commissione valuta in particolare l'adeguatezza dei livelli delle commissioni interbancarie e dei meccanismi di orientamento, quali le spese, tenendo conto dell'uso e dei costi dei vari mezzi di pagamento e del livello di ingresso sul mercato di nuovi operatori e di nuove tecnologie.
Entro …*, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento. La relazione della Commissione valuta in particolare l'adeguatezza dei livelli delle commissioni interbancarie e dei meccanismi di orientamento, quali le spese, tenendo conto dell'uso e dei costi dei vari mezzi di pagamento e del livello di ingresso sul mercato di nuovi operatori, di nuove tecnologie e di business model innovativi. La valutazione esamina in particolare:

a)  gli sviluppi in ordine alle commissioni dei titolari di carte;

b)  il livello di concorrenza tra i prestatori e i circuiti di carte di pagamento;

c)  gli effetti sui costi per il pagatore e il beneficiario;

d)  la misura in cui gli esercenti hanno trasferito il beneficio della riduzione delle commissioni interbancarie;

e)  i requisiti tecnici e le relative implicazioni per tutti i soggetti coinvolti;

f)  gli effetti delle carte multimarchio sulla facilità di utilizzo, in particolare per le persone più anziane e gli altri utenti vulnerabili.

La relazione della Commissione è accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa che potrà contenere una proposta di modifica del massimale sulle commissioni interbancarie.

_______________

* Due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all’articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A7-0167/2014).

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