Risoluzione del Parlamento europeo del 3 aprile 2014 sulle relazioni speciali della Corte dei conti nel contesto del discarico alla Commissione per l'esercizio 2012 (2013/2260(DEC))
Il Parlamento europeo,
– visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2012(1),
– viste la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2012, corredata delle risposte delle istituzioni(3), e le sue relazioni speciali,
– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti(4) nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2012, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– viste la sua decisione del 3 aprile 2014 sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2012, sezione III – Commissione(5) e la sua risoluzione recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione,
– viste le relazioni speciali della Corte dei conti elaborate a norma dell'articolo 287, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 sul discarico da dare alla Commissione per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2012 (05848/2014 – C7-0048/2014),
– visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(6), in particolare gli articoli 55, 145, 146 e 147,
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(7), in particolare gli articoli 62, 164, 165 e 166,
– viste le sue precedenti decisioni e risoluzioni di discarico,
– visti l'articolo 76 e l'allegato VI del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0222/2014),
A. considerando che, in base all'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, la Commissione dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi e che, in applicazione dell'articolo 317 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, procede all'esecuzione del bilancio in cooperazione con gli Stati membri, sotto la propria responsabilità, in conformità del principio della buona gestione finanziaria;
B. considerando che le relazioni speciali della Corte dei conti forniscono informazioni su questioni d'interesse per l'esecuzione dei fondi e sono pertanto utili al Parlamento nell'esercizio del suo ruolo di autorità di discarico;
C. considerando che le sue osservazioni sulle relazioni speciali della Corte dei conti costituiscono parte integrante della sua decisione del 3 aprile 2014 sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2012, sezione III – Commissione;
Parte I - Relazione speciale n. 8/2012 della Corte dei conti europea intitolata "Aiuti mirati all'ammodernamento delle aziende agricole"
1. accoglie con favore la relazione speciale della Corte dei conti europea relativa agli aiuti mirati all'ammodernamento delle aziende agricole e appoggia essenzialmente le raccomandazioni da essa formulate;
2. rammenta che la misura specifica 121, che sovvenziona progetti di investimento volti a modernizzare le aziende agricole, dispone di un importo complessivo pari a 11,1 miliardi di EUR finanziato attraverso il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (dati finanziari al gennaio 2012, comprendenti 630 milioni di EUR provenienti dalla "valutazione dello stato di salute" e dal Piano europeo di ripresa economica (EERP), e che ciò rappresenta, nell'arco dell'intero periodo di programmazione, circa l'11 % di tutta la spesa dell'Unione prevista per lo sviluppo rurale nell'Unione; constata che tutti gli Stati membri si sono valsi della misura 121;
3. invita la Commissione a migliorare il Quadro comune per il monitoraggio e la valutazione (QCMV) onde ottenere uno strumento efficace a disposizione degli Stati membri e della Commissione che generi dati pertinenti da usare per monitorare i risultati ottenuti con i fondi spesi per la misura 121; insiste sulla necessità di elaborare indicatori affidabili che consentano di procedere a confronti fra Stati membri (e/o regioni) e di monitorare la realizzazione delle priorità dell'Unione;
4. ritiene che gli Stati membri necessitino di un sistema comune di monitoraggio e valutazione onde permettere alla Commissione di analizzare l'entità dei progressi e il conseguimento degli obiettivi prefissati, il relativo impatto e l'efficacia a livello di Unione;
5. osserva che la fornitura di aiuti per l'ammodernamento delle aziende agricole deve essere caratterizzata da una certa omogeneità nei diversi territori ed è pertanto necessario evitare dispersioni nei settori della regolamentazione, dell'applicazione e del bilancio, nonché conferire uniformità al modo in cui la misura è attuata dagli Stati membri;
6. sottolinea l'importanza di rafforzare le misure strutturali relative alle aziende agricole, soprattutto quelle finalizzate all'ammodernamento che sono essenziali ai fini di una maggiore efficienza e competitività; osserva che, in questo contesto, è necessario mettere a disposizione delle aziende agricole una dotazione sufficiente in considerazione del notevole disavanzo attuale e tenendo conto dell'elevata concorrenza nel settore agricolo dell'Unione nonché della progressiva liberalizzazione dei mercati globali e del commercio;
7. prende atto che due dei dieci Programmi di sviluppo rurale (PSR) esaminati contenevano chiari elementi che attestavano un buon livello di focalizzazione degli interventi a titolo della misura 121 (Italia (Veneto) e Ungheria); osserva che sei altri PSR contenevano pochi elementi che attestassero la focalizzazione auspicata (Belgio (Vallonia), Germania (Baden-Württemberg), Spagna (Catalogna), Francia, Romania (14) e Portogallo); rileva che due PSR (Lussemburgo e Polonia) non contenevano elementi sufficienti che provassero la focalizzazione degli interventi a titolo della misura 121; constata che tutti e dieci i PSR sono stati comunque approvati dalla Commissione;
8. rileva che per il prossimo periodo di programmazione la Commissione ha proposto che si considerino ammissibili soltanto le spese sostenute e approvate dall'autorità competente;
9. è del parere che, tenendo conto della complessità e della diversità delle varie strutture agricole all'interno dell'Unione, sia necessario mantenere un sostegno specifico a favore dell'ammodernamento dei sistemi operativi associativi a fini agricoli, dal momento che è stata oggettivamente dimostrata la loro capacità di risolvere i problemi legati alla dimensione economica insufficiente e/o al ricambio generazionale;
10. invita la Corte dei conti europea a fornire i criteri in termini di costi/benefici su cui ha basato le proprie raccomandazioni nonché i criteri concreti necessari per la misurazione dell'innovazione;
Parte II - Relazione speciale n. 11/2012 della Corte dei conti europea intitolata "Aiuti diretti per le vacche nutrici, le pecore e le capre erogati nel quadro della parziale applicazione delle disposizioni sull'RPU"
11. chiede alla Commissione di aggiungere un requisito "di destinazione" per i regimi di aiuto diretto accoppiato: osserva che le modalità di esecuzione emanate dalla Commissione dovrebbero imporre agli Stati membri di individuare e giustificare le zone agricole in cui i premi accoppiati per animale potrebbero avere un effetto benefico dimostrabile e in cui sono assenti vere alternative valide;
12. invita la Commissione, in coordinamento con gli Stati membri, a chiarire quali tipologie di attività agricole specifiche sono più indicate per preservare la produzione agricola e sostenere l'attività economica nelle regioni con scarse alternative economiche nonché per produrre benefici ambientali, e a concentrare il sostegno sulle aziende e sulle attività agricole specifiche nelle regioni svantaggiate che devono far fronte a rischi ambientali, sociali ed economici;
13. chiede alla Commissione di specificare i requisiti e i dispositivi di monitoraggio attesi dagli Stati membri per i regimi di aiuto relativi ai settori zootecnici, includendoli in uno strumento giuridico che imponga agli Stati membri di utilizzare indicatori di performance appropriati e dati aggiornati esattamente corrispondenti ai risultati previsti per i regimi di aiuto per animali; è del parere che la Commissione dovrebbe attuare un dispositivo di monitoraggio permanente, che indichi tutti gli aiuti diretti versati a sostegno dei settori zootecnici negli Stati membri, compresi gli aiuti nazionali e il sostegno a titolo del secondo pilastro;
14. esige che la Commissione proceda, in maniera coordinata con gli Stati membri, a una valutazione globale dell'impatto dei diversi regimi di sostegno e, ove opportuno, valuti l'impatto di misure alternative per migliorare la qualità della produzione e la competitività, ad esempio incoraggiando miglioramenti a livello delle mandrie;
Parte III - Relazione speciale n. 13/2012 della Corte dei conti europea intitolata "Assistenza dell'Unione europea allo sviluppo in materia di approvvigionamento di acqua potabile e impianti igienico-sanitari di base nei paesi dell'Africa subsahariana"
15. rileva che l'accesso all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari di base è stato riconosciuto come un diritto umano universale ed è di fondamentale importanza per la salute(8) e il benessere degli esseri umani; prende nota inoltre del fatto che la relazione speciale in parola contiene osservazioni circa la riuscita del progetto "Ridurre il divario" (Closing the Gap) in piccole città nel nord della Nigeria;
16. si rammarica per le conclusioni della Corte dei conti secondo le quali meno di metà dei 23 progetti da essa sottoposti ad audit ha prodotto risultati in grado di soddisfare le esigenze dei beneficiari e, nella maggioranza di tali progetti, i risultati non sembrano sostenibili, spesso a causa dell'assenza di adeguati dispositivi per la copertura dei costi di funzionamento delle apparecchiature installate;
17. sottoscrive la raccomandazione della Corte dei conti secondo cui, per massimizzare i benefici della spesa dell'Unione per lo sviluppo nell'area e nel settore in causa, la Commissione dovrebbe garantire l'adeguata applicazione delle sue procedure in fase di valutazione del progetto, in particolare per quanto riguarda i punti seguenti:
a)
la definizione di obiettivi espliciti (quantità, tipi di attrezzature, ubicazione, beneficiari diretti e indiretti);
b)
la descrizione e la motivazione delle soluzioni tecniche proposte (se del caso facendo riferimento alle opzioni alternative) nonché,
c)
la definizione di indicatori di progresso oggettivi e verificabili, valori di base e obiettivi quantificati per i risultati del progetto;
18. sostiene la conclusione della Corte dei conti europea secondo la quale la Commissione dovrebbe analizzare sufficientemente gli aspetti economici e finanziari del progetto per agevolare l'identificazione delle fonti di finanziamento attese per il futuro (indicando anche la dimensione e la tempistica dei contributi stimati), onde garantire la sostenibilità sia per la componente relativa all'approvvigionamento idrico che per quella igienico-sanitaria, in termini finanziari e tecnici;
19. sottolinea l'importanza di stabilire la percentuale del sistema di approvvigionamento idrico utilizzata dalle singole famiglie e dai servizi pubblici della comunità, quali scuole e istituti di assistenza sanitaria, nonché la percentuale impiegata da e per le attività industriali o agricole, al fine di distribuire in modo appropriato i costi di funzionamento;
20. ammette che laddove il funzionamento dei progetti dipende da finanziamenti, assistenza tecnica e altri interventi di governi e autorità locali dei paesi partner, l'impegno di tali istituzioni è necessario ai fini della sostenibilità; esprime preoccupazione per il fatto che nei tre progetti in cui i governi partner avevano assunto impegni formali, detti impegni non sono stati rispettati e nessun impegno ufficiale era stato assunto per gli altri 20 progetti;
21. accoglie con favore la raccomandazione della Corte dei conti che invita la Commissione ad accertare, prima dell'approvazione del progetto, se sussistano le condizioni necessarie a garantirne il successo, tra cui l'impegno dei paesi partner;
22. invita la Commissione a integrare la gestione delle acque reflue in tutti i progetti futuri che promuovono l'uso, il trattamento e lo smaltimento efficace e responsabile delle acque, nonché a incoraggiare la tutela e la conservazione dei bacini idrografici dell'Africa subsahariana;
Parte IV - Relazione speciale n. 14/2012 della Corte dei conti europea intitolata "Applicazione della normativa dell'UE in materia di igiene nei macelli dei paesi che hanno aderito all'UE a partire dal 2004"
23. pone in rilievo l'importanza fondamentale di garantire la sicurezza degli alimenti e dei mangimi nonché la salvaguardia della salute pubblica di tutti i cittadini dell'Unione;
24. prende atto della relazione speciale della Corte dei conti sull'attuazione della normativa dell'Unione in materia di igiene nei macelli dei paesi che hanno aderito all'Unione a partire dal 2004, e delle sue raccomandazioni;
25. è preoccupato per il numero considerevole di carenze segnalate dalla Corte dei conti:
Debolezze rilevate dalla Corte
Commissione
SM
Stabilimenti
N
%
N
%
Supervisione
Attuazione della normativa
Revisione parziale
PCNP
3/5
60%
Controlli veterinari
4/5
80%
A livello di macelli
Requisiti di attuazione
3/5
60%
9/25
36%
HACCP
5/25
20%
Programma di controllo interno degli OSA
3/5
60%
5/25
20%
Tracciabilità
6/25
24%
Formazione
BTSF
Quadro e monitoraggio
Orientamento e prassi corrette
3/5
60%
Erogazione dei finanziamenti UE
Periodo minimo quinquennale
5/5
100%
2/25
8%
Criteri di aggiudicazione
1/5
20%
2/25
8%
26. invita gli Stati membri a prendere conoscenza delle constatazioni e delle raccomandazioni della Corte dei conti; incoraggia gli Stati membri a migliorare i propri piani di controllo nazionale pluriennali, a svolgere efficacemente i propri controlli veterinari, a elaborare manuali nazionali che possano contribuire a prevenire le carenze individuate dall'audit della Corte dei conti, nonché a migliorare gli orientamenti e la formazione per gli operatori del settore alimentare;
27. esprime rammarico per l'esiguità delle risposte da parte degli Stati membri in merito a quanto emerso dall'audit della Corte dei conti; si rammarica, per esempio, che a seguito delle carenze rilevate nel settore fondamentale dei controlli veterinari, solo uno dei quattro Stati membri interessati abbia risposto dichiarandosi disposto a provvedere in merito;
28. incoraggia vivamente la Commissione a migliorare la propria supervisione dei controlli ufficiali nel settore degli alimenti e dei mangimi e ritiene che il regolamento (CE) n. 882/2004(9) sui controlli ufficiali in materia di mangimi e di alimenti sia un passo nella giusta direzione;
29. sollecita inoltre la Commissione a completare senza ulteriori indugi il seguito dato alle sue precedenti raccomandazioni agli Stati membri, scaturite dalla revisione dell'attuazione del "pacchetto igiene" del 2004; invita la Commissione a migliorare i propri orientamenti e la propria supervisione per quanto concerne la preparazione e l'attuazione dei Piani di controllo nazionali pluriennali (PNCP) degli Stati membri, e di intervenire al fine di migliorare le proprie attività di formazione;
30. deplora fortemente il fatto che, a causa della struttura di gestione decentrata, non siano disponibili informazioni sui numeri e sulle percentuali delle attività di macellazione presso i macelli conformemente alla normativa dell'Unione in materia di igiene prima che vengano erogati i finanziamenti Sapard, e sulle attività di macellazione dopo l'attuazione dei progetti finanziati dal Sapard, rendendo in tal modo impossibile una piena valutazione dell'efficacia centrale dei progetti o dei contributi e dei risultati;
31. nota che uno studio di sintesi delle valutazioni ex post del Sapard finanziato dalla Commissione e realizzato da KPMG (Ungheria) conclude che in termini di sostegno per il raggiungimento del rispetto delle norme dell'Unione e dell'acquis comunitario, i risultati più significativi sono stati raggiunti in materia di igiene, condizioni sanitarie e veterinarie, e ambiente; osserva altresì che tale studio si basa, tuttavia, su un sondaggio dei beneficiari e che l'impatto del Sapard nell'ambito della misura II (Miglioramento della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli e della pesca) risulta essere notevolmente superiore quando il sostegno persegue l'obiettivo del rispetto delle norme ambientali dell'Unione (il 97% dei beneficiari riferisce un "certo impatto"), rispetto a un impatto riferito solamente dal 46% dei beneficiari quando il sostegno mira a conseguire la piena conformità con (tutte) le norme pertinenti dell'Unione, comprese quelle in materia di igiene;
32. si rammarica che l'approccio scelto dalla Commissione per la valutazione dei programmi Sapard negli Stati membri non abbia consentito di ottenere valutazioni né quantitative né qualitative per la misurazione dell'efficacia dei finanziamenti dell'Unione, e abbia inoltre limitato le opzioni di valutazione a livello di programma alla sola valutazione qualitativa; deplora l'assenza di criteri chiari e specifici nei regolamenti Sapard per il sostegno ai macelli; invita la Commissione a seguire metodi che consentano obiettivi quantificabili a livello sia di programma che di misura;
Parte V - Relazione speciale n. 15/2012 della Corte dei conti europea intitolata "La gestione del conflitto di interessi in quattro Agenzie UE"
33. si compiace della relazione speciale della Corte dei conti su quattro agenzie dell'UE selezionate in quanto più esposte al rischio di una mancanza di imparzialità per via dei loro estesi poteri decisionali in settori che rivestono un'importanza cruciale per la sanità e la sicurezza dei consumatori; osserva che tale relazione è il risultato della richiesta avanzata dal Parlamento alla Corte dei conti di realizzare un'analisi globale degli approcci adottati dalle agenzie per gestire le situazioni di conflitti di interessi potenziali; approva tutte le raccomandazioni della Corte dei conti;
34. ricorda che le agenzie adempiono a funzioni di ordine tecnico, operativo e normativo e svolgono un ruolo molto importante nell'attuazione delle politiche dell'Unione e della loro visibilità e insiste sull'importanza della loro autonomia e indipendenza;
35. osserva che tutte quante le istituzioni dell'Unione, agenzie o imprese comuni sono esposte senza eccezione al rischio di conflitto di interesse; sottolinea tuttavia le specifiche esigenze nel settore della gestione dei conflitti di interesse delle agenzie decentrate per via della grande diversità degli attori associati ai loro lavori;
36. ricorda che una cattiva gestione dei conflitti d'interesse può degradare profondamente e durevolmente l'immagine delle istituzioni dell'Unione e la fiducia dei cittadini nelle loro capacità di servire gli interessi della società;
37. rammenta che il Parlamento europeo ha rinviato la sua approvazione dei conti 2010 dell'agenzia europea per la sicurezza alimentare (EFSA)(10) e dell'agenzia europea per i medicinali (EMA)(11), in parte perché considera insoddisfacente la gestione dei conflitti di interesse;
38. deplora che attualmente non vi sia alcun quadro normativo esaustivo dell'Unione riservato ai conflitti di interesse che consenta di imporre requisiti di base comparabili in materia di indipendenza e di trasparenza, applicabili a tutte quante le agenzie dell'Unione;
39. riconosce l'utilità delle linee direttrici dell'OCSE ai fini della gestione dei conflitti di interesse, che offrono un quadro di riferimento internazionale in materia; sottolinea tuttavia che, sebbene gli orientamenti dell'OCSE rappresentino un parametro di riferimento internazionale in materia, gli stessi riguardano fondamentalmente il conflitto di interessi nell'ambito dei dipendenti pubblici e non possono dunque rappresentare la base adeguata per una risposta efficace per trattare i possibili conflitti di interesse tra organi direttivi e altri organi coinvolti nelle attività delle agenzie, come i consigli di amministrazione e i comitati di esperti; riconosce nondimeno l'utilità del "libretto di istruzioni" dell'OCSE, in particolare la lista di controllo di doni, vantaggi, ecc., nonché le raccomandazioni relative alle sanzioni, alla necessità di verificare l'integrità e il contenuto delle dichiarazioni di interesse, oltre all'obbligo di ricorrere a una consulenza per individuare i rischi di conflitto di interessi;
40. ricorda che dopo tre anni di analisi e di negoziati, la Commissione, il Consiglio e il Parlamento europeo hanno finalmente approvato, nel luglio 2012, l'"approccio comune", vale a dire un accordo politico sul futuro e sulla riforma delle agenzie decentrate; si compiace del fatto che la Commissione abbia adottato rapidamente una tabella di marcia per l'applicazione di detto "approccio comune"; osserva che la prevenzione e la gestione dei conflitti di interessi nelle agenzie ha costituito una delle azioni prioritarie della Commissione per il 2013, mentre deplora il fatto che quest'ultima ha intenzione di assumersi da sola la realizzazione e l'attuazione di tale azione;
41. richiama l'attenzione della Commissione sulla necessità di un quadro normativo comune in materia; sottolinea l'importanza che si tratti di un'azione concertata e chiede che il Parlamento europeo vi sia strettamente associato; chiede alla Commissione di attenersi alla scadenza proposta per l'attuazione di tale azione e di informare l'autorità di discarico dei suoi risultati entro maggio 2014, allegando alla sua relazione le proposte legislative pertinenti;
42. invita la Commissione a tener a mente la necessità di mantenere l'equilibrio tra i rischi e i benefici, in particolare per quanto riguarda la gestione dei conflitti di interesse, da una parte, e l'obiettivo di ottenere i migliori pareri scientifici possibili, dall'altra; constata peraltro con preoccupazione che l'adozione di norme, codici e linee direttrici di carattere etico non garantisce l'assenza di conflitti di interessi; osserva che ciò richiede piuttosto l'attuazione di norme semplici e applicabili, unitamente a efficaci e regolari controlli ex ante ed ex post e a precise sanzioni, il tutto dovendo iscriversi in una cultura di onestà, integrità e trasparenza;
43. constata che la Corte dei conti ha individuato anche svariate lacune importanti riguardanti i problemi che vengono posti dopo la cessazione delle funzioni ("porte girevoli" e "informazioni privilegiate"); sottolinea che tale questione non attiene unicamente alle agenzie; osserva che, alla luce del suo impatto sulla propria immagine e sulla fiducia dei cittadini dell'Unione, la Commissione deve farsi carico senza indugio di tali problemi nell'ambito delle azioni da intraprendere sia a livello di agenzie sia a livello di tutte le istituzioni dell'Unione;
44. si compiace della decisione del Mediatore europeo di effettuare un'indagine di propria iniziativa sui casi di conflitti di interesse rientranti nell'ambito della "porta girevole" in vari casi denunciati di recente alla Commissione; ribadisce la messa in guardia del Mediatore, secondo cui, anche se la gestione corretta dei conflitti di interesse è essenziale al buon governo e a un comportamento eticamente corretto, tutti i problemi di governance e di etica non implicano necessariamente conflitto di interessi, donde la necessità di circoscrivere esattamente i conflitti di interessi e incoraggiare le strategie in materia di formazione e prevenzione di detti conflitti nelle istituzioni dell'Unione;
45. esprime la sua preoccupazione per il fatto che, al momento dell'analisi della Corte dei conti, nessuna delle quattro agenzie selezionate avesse gestito i conflitti di interesse in modo del tutto soddisfacente;
46. ritiene che il principale valore aggiunto della relazione speciale n. 15/2012 della Corte dei conti risieda nel regolare monitoraggio dei progressi compiuti dalle agenzie riguardo alla gestione e prevenzione dei conflitti di interesse; si compiace del fatto che, a seguito degli audit della Corte nonché delle procedure di esame e di approvazione del discarico per l'esercizio 2010 e 2011 da parte del Parlamento europeo, siano già stati conseguiti miglioramenti importanti da parte delle agenzie interessate;
47. invita la Corte dei conti a continuare a monitorare le misure attuate dalle agenzie per dar seguito alle proprie raccomandazioni, estendendo altresì il campo del proprio audit alle altre agenzie, e a presentare nel prossimo futuro le sue osservazioni in una relazione speciale in materia; invita insistentemente le agenzie a continuare a riferire all'autorità di discarico in merito ai progressi conseguiti in questo settore;
48. ricorda l'importanza del coordinamento, dello scambio di informazioni e delle buone prassi tra le agenzie dell'Unione; ribadisce l'importanza che la rete delle agenzie riveste nel coordinare gli scambi di informazioni, sia tra le agenzie stesse sia tra di esse e la Commissione, la Corte dei conti e il Parlamento;
49. pone in rilievo l'importanza di determinare quali sono le agenzie e i rispettivi settori d'intervento per i quali maggiori sono i rischi di conflitti di interessi; in questo contesto si compiace della revisione del registro di trasparenza relativo ai rappresentanti dei gruppi di interesse presso le istituzioni dell'Unione ed esorta la Commissione e le agenzie ad applicare le misure che ne discendono per quanto riguarda eventuali conflitti di interessi;
50. ricorda che un elevato livello di trasparenza è essenziale per ridurre il rischio di conflitto di interessi; invita tutte quante le agenzie a pubblicare sui rispettivi siti web l'elenco dei membri dei rispettivi consigli d'amministrazione, del personale dirigente e degli esperti esterni e interni nonché le rispettive dichiarazioni di interessi e i curricula vitae; suggerisce altresì di pubblicare sistematicamente i processi verbali delle riunioni dei consigli di amministrazione;
51. osserva che, a causa delle politiche di austerità attualmente poste in essere, la riduzione degli effettivi nelle amministrazioni pubbliche e l'esternalizzazione dei compiti verso il settore privato aumentano fortemente il rischio di conflitto di interesse; rivendica un rafforzamento della funzione pubblica europea;
52. approva la raccomandazione della Corte dei conti che invita tutte quante le istituzioni e gli organismi decentrati dell'Unione a valutare se le raccomandazioni contenute nella relazione speciale n. 15/2012 sono pertinenti e applicabili nel loro ambito;
Parte VI - Relazione speciale n. 16/2012 della Corte dei conti europea intitolata "L'efficacia del regime di pagamento unico per superficie quale sistema transitorio di sostegno agli agricoltori nei nuovi Stati membri"
53. accoglie con favore la relazione speciale della Corte dei conti sull'efficacia del regime di pagamento unico per superficie quale sistema transitorio di sostegno agli agricoltori dei nuovi Stati membri, e ne approva le raccomandazioni;
54. ritiene che, in futuro, il sostegno al reddito vada destinato agli agricoltori attivi dediti ad attività agricole; reputa in particolare che andrebbero esclusi dal sostegno al reddito a titolo del Regime di pagamento unico per superficie (SAPS) gli enti pubblici che gestiscono terreni di proprietà statale e che non svolgono alcuna attività agricola; constata, in prospettiva della nuova PAC, che gli Stati membri dovrebbero garantire che l'aiuto sia erogato soltanto agli agricoltori attivi e che non siano applicate deroghe a tale principio; è del parere che la Commissione dovrebbe assicurare un'applicazione coerente delle regole tra gli Stati membri, al fine di garantire, ad esempio, che le stesse categorie di beneficiari siano escluse in tutti gli Stati membri;
55. sottolinea che l'ammissibilità dei terreni agli aiuti dovrebbe essere definita in modo chiaro e limitata alle particelle per le quali le norme in materia di buone condizioni agricole e ambientali (BCAA) richiedono lo svolgimento di attività agricole; osserva, in prospettiva della nuova PAC, che occorre definire chiaramente l'ammissibilità dei terreni in modo da escludere quelli che non contribuiscono attivamente all'incremento della produttività agricola o alla conservazione del valore ambientale del terreno; ritiene, inoltre, che l'aiuto dovrebbe essere riservato esclusivamente ai terreni sui quali si svolgono attività ben definite e regolari;
56. appoggia la raccomandazione della Corte dei conti e la proposta della Commissione per una ripartizione più equilibrata degli aiuti attraverso diverse misure quali la riduzione progressiva e il livellamento dei pagamenti diretti e l'allocazione regionale di massimali nazionali;
57. invita la Commissione a esaminare in che misura l'efficacia e l'efficienza dei pagamenti diretti è inficiata da debolezze strutturali e dal prezzo dei terreni; ritiene che, sulla base di questa analisi, la Commissione debba adottare misure complementari per ristrutturare il settore e renderlo più competitivo;
58. invita gli Stati membri a consultarsi con la Commissione durante la preparazione all'introduzione di un futuro regime basato sui diritti; ritiene, in particolare, che gli Stati membri potrebbero avvalersi dell'assistenza della Commissione per l'individuazione di requisiti fondamentali per le amministrazioni nazionali e gli agricoltori;
59. deplora il fatto che la nuova PAC, in particolare il pilastro relativo ai pagamenti diretti, non preveda obiettivi specifici, traguardi o previsioni dei risultati; osserva che ciò significa che la voce più importante del bilancio dell'Unione viene erogata senza obiettivi chiari né previsioni dei risultati;
Parte VII - Relazione speciale n. 17/2012 della Corte dei conti europea intitolata "Il contributo del Fondo europeo di sviluppo (FES) per una rete stradale sostenibile nell'Africa subsahariana"
60. si compiace del fatto che in molti paesi partner visitati la cooperazione tecnica abbia anche contribuito all'elaborazione di strategie per il settore stradale e migliorato il controllo della manutenzione stradale, che le attività formative siano state ben organizzate ed efficaci, e che gli studi tecnici in numerosi settori abbiano fornito informazioni utili alla politica decisionale;
61. si rammarica che, in generale, il sostegno fornito dalla Commissione non sia del tutto efficace nel promuovere l'adozione e l'attuazione delle riforme politiche necessarie ad abbattere le attuali barriere che ostacolano lo sviluppo di una rete stradale sostenibile nell'Africa subsahariana;
62. rileva che i paesi partner non fanno abbastanza per garantire la sostenibilità delle infrastrutture stradali e che le strade presentano, in misura diversa, segni di deterioramento precoce; riconosce i progressi significativi compiuti dalla maggior parte dei paesi partner in materia di manutenzione stradale ma li ritiene insufficienti e ritiene che la manutenzione venga spesso effettuata tardivamente o in modo incompleto; rileva altresì che i progressi nel contrastare il sovraccarico dei veicoli, che si ripercuote pesantemente sull'aspettativa di vita delle strade e sui costi di manutenzione, sono insoddisfacenti nella maggior parte dei paesi partner;
63. è del parere che, se esternalizzati e affidati ad aziende private-appaltatori, gli interventi di manutenzione stradale debbano essere effettuati di preferenza su base locale, sostenendo in tal modo le piccole imprese e le comunità locali e, pertanto, assicurando la creazione di manodopera competente;
64. invita la Commissione ad associare condizioni obbligatorie al suo sostegno finanziario e a reagire in maniera opportuna qualora i paesi partner non tengano fede agli impegni assunti; sollecita la Commissione a sfruttare pienamente il dialogo politico; prende atto che tale dialogo è stato determinante nel promuovere il progresso in alcuni ambiti, in particolare per quanto riguarda il quadro istituzionale e i finanziamenti per la manutenzione stradale; è dell'avviso che i progetti finanziati possano essere approvati solo se le attrezzature tecniche necessarie per la manutenzione stradale sono disponibili anzitempo o possono essere garantite in caso di necessità;
65. sottoscrive la raccomandazione della Corte dei conti secondo cui la Commissione dovrebbe orientare i finanziamenti del FES nel settore stradale verso ambiti in cui si possano ottenere i massimi benefici i) concentrando le risorse nel settore stradale dei paesi partner che attuano politiche settoriali adeguate, ii) concentrando le risorse del FES nei paesi in cui il FES ha finanziato cospicui investimenti nelle infrastrutture stradali in passato, nonché iii) potenziando l'effetto leva delle risorse del FES associando queste sovvenzioni a prestiti e promuovendo la partecipazione del settore privato ai finanziamenti per la modernizzazione e l'espansione della rete stradale;
66. sottoscrive pienamente la raccomandazione della Corte dei conti secondo cui la Commissione dovrebbe definire condizioni formali chiare, misurabili e con scadenze precise in merito alle principali riforme strategiche necessarie per la manutenzione stradale e per il problema del sovraccarico dei veicoli e condurre analisi periodiche e strutturate sul rispetto delle condizioni, nonché valutazioni periodiche sul settore stradale del paese e valutazioni di progetto ex-post;
67. invita la Commissione a presentare, entro sei mesi, una relazione su come la politica definita dalla Commissione in materia di infrastrutture stradali tenga conto della tutela ambientale e della promozione della sicurezza stradale; osserva a questo proposito che la rete stradale nell'Africa subsahariana è utilizzata per tutti i tipi di attività di transito, a traffico lento e veloce, comprese le strade frequentate da studenti a piedi, e che pertanto il tema della sicurezza riveste un'importanza primaria; desidera inoltre essere informato su come i progetti finanziati dell'Unione vengano coordinati con altri donatori e organizzazioni, non solo nel campo della costruzione stradale, ma anche in materia di pianificazione e di manutenzione;
68. raccomanda alla Commissione di reagire in modo fermo, conforme e tempestivo qualora i governi dimostrino un impegno insoddisfacente nell'affrontare le tematiche sollevate e le raccomandazioni, eventualmente sospendendo o cancellando i finanziamenti del FES a singoli programmi o al settore stradale nel suo insieme;
69. sostiene la proposta della Corte dei conti secondo cui la Commissione dovrebbe cercare di garantire un credibile coinvolgimento del governo per le attività pianificate, dedicarsi maggiormente alle cause alla radice del sovraccarico dei veicoli e sostenere i paesi partner aiutandoli a svolgere una valida analisi economica per stabilire un equilibrio ottimale fra la manutenzione e l'ampliamento della propria rete stradale, considerando tutti i criteri pertinenti di ordine economico, sociale, ambientale, finanziario, tecnico e operativo;
Parte VIII - Relazione speciale n. 18/2012 della Corte dei conti europea intitolata "Assistenza dell'Unione europea al Kosovo in relazione allo stato di diritto"
70. accoglie con favore le conclusioni e le raccomandazioni contenute nella relazione speciale della Corte dei Conti relativa all'assistenza dell'Unione europea al Kosovo in relazione allo stato di diritto;
71. osserva che l'Unione fornisce una cospicua assistenza allo Stato di diritto in Kosovo, che è il maggiore beneficiario pro capite degli aiuti finanziari dell'Unione a livello mondiale;
72. accoglie con favore le conclusioni della Corte dei conti, secondo la quale l'assistenza dell'Unione ha contribuito alla realizzazione di progressi nel settore dello sviluppo delle capacità delle dogane del Kosovo; osserva tuttavia con preoccupazione che occorre ancora compiere notevoli progressi al fine di combattere la criminalità organizzata, migliorare le capacità delle forze di polizia del Kosovo ed estirpare la corruzione; invita pertanto le autorità kosovare a continuare a investire le risorse dell'assistenza preadesione dell'Unione in programmi e progetti volti a rafforzare la riforma del sistema giudiziario, a combattere la corruzione e a garantire lo Stato di diritto;
73. osserva con preoccupazione gli ostacoli che riguardano l'Unione europea, in particolare per quanto attiene al coordinamento e al ruolo della Commissione europea e della missione dell'Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo (EULEX) relativamente alla valutazione e ai parametri di riferimento relativi alle loro attività di rafforzamento delle capacità;
74. ritiene sia motivo di rammarico il fatto che l'efficienza e l'efficacia di EULEX abbiano subito limitazioni legate alle risorse, causate da una capacità operativa ridotta dovuta a difficoltà nel reclutamento di personale competente e specializzato, in particolare proveniente dagli Stati membri; esorta pertanto la Commissione e gli Stati membri ad affrontare questa problematica del personale e a creare incentivi adeguati per incoraggiare ed attirare candidati altamente qualificati;
75. invita la Commissione e gli Stati membri a rivedere le norme che disciplinano la durata dei distaccamenti nell'ambito di EULEX; ritiene che periodi più lunghi potrebbero costituire un ulteriore incentivo per attirare candidati qualificati ed incrementare l'efficacia delle attività di guida, controllo e consulenza;
76. riconosce che i progressi modesti e la ridotta efficacia dell'assistenza dell'Unione al Kosovo si possono in parte ricondurre all'interferenza politica delle autorità del Kosovo nonché a una mancanza di trasparenza e volontà politica, all'insufficiente capacità finanziaria e alla limitata influenza sulla società civile;
77. riconosce la disparità geografica nell'ambito dell'instaurazione dello Stato di diritto in Kosovo, in particolare in ragione della mancanza di controllo da parte delle autorità kosovare di stanza a Pristina sulla zona settentrionale del territorio; esorta la Commissione a tener conto, in sede di programmazione dell'assistenza, delle sfide particolari che il Kosovo settentrionale si trova ad affrontare;
78. riconosce che è necessario migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'assistenza dell'Unione; chiede pertanto che siano profusi sforzi per semplificare la presenza dell'Unione nel paese, che dovrà essere potenziata attraverso un migliore coordinamento e l'integrazione tra le istituzioni dell'Unione e le autorità del Kosovo;
79. accoglie con favore l'accordo firmato il 19 aprile 2013 tra il Kosovo e la Serbia, al fine di normalizzare le relazioni tra i due paesi; esorta entrambe le parti a proseguire con lo stesso approccio costruttivo per l'attuazione dell'accordo e per un miglioramento visibile e sostenibile delle relazioni;
80. concorda con la Corte dei conti sul fatto che, in mancanza di una posizione comune dell'Unione sul riconoscimento del Kosovo, l'importante incentivo dell'adesione all'Unione risulta compromesso; rinvia, a tale proposito, alla risoluzione del Parlamento europeo sul processo di integrazione europea del Kosovo, del 18 aprile 2013(12), che incoraggia i rimanenti cinque Stati membri a procedere al riconoscimento del Kosovo e li invita ad adoperarsi al massimo per facilitare le relazioni economiche, sociali e politiche tra i loro cittadini e i cittadini del Kosovo;
81. condivide il parere della Corte dei conti secondo la quale gli incentivi e la condizionalità utilizzati dalla Commissione e dal Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) si sono finora rivelati poco utili per facilitare progressi sulle questioni relative allo Stato di diritto in Kosovo; chiede pertanto alla Commissione, al SEAE e agli Stati membri di garantire che il rispettivo dialogo politico con il Kosovo, in particolare per il rafforzamento dello Stato di diritto, sia collegato a incentivi e condizioni prioritarie;
Parte IX - Relazione speciale n. 20/2012 della Corte dei conti europea intitolata "Il finanziamento attraverso misure strutturali di progetti di infrastrutture per la gestione dei rifiuti urbani contribuisce efficacemente al conseguimento, da parte degli Stati membri, degli obiettivi della politica dell'UE in materia di rifiuti?"
82. accoglie con favore la relazione speciale della Corte dei conti dal titolo "Il finanziamento attraverso misure strutturali di progetti di infrastrutture per la gestione dei rifiuti urbani contribuisce efficacemente al conseguimento, da parte degli Stati membri, degli obiettivi della politica dell'UE in materia di rifiuti?" e ne approva le raccomandazioni;
83. sottolinea che le conclusioni della Corte dei conti evidenziano un rendimento vario e talvolta basso relativamente ai progetti che hanno beneficiato del sostegno finanziario dell'Unione per le infrastrutture nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani attraverso il Fondo europeo di sviluppo regionale e il Fondo di coesione, in particolare:
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dei sette impianti di trattamento meccanico biologico controllati soltanto uno contribuiva alla ricerca di alternative alle discariche e uno presentava un livello misto di rendimento, mentre quattro impianti non hanno ridotto la quantità di rifiuti conferiti in discarica e un impianto non era operativo,
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in quattro dei setti impianti di compostaggio controllati, la quantità di compost prodotta era inferiore agli obiettivi previsti in fase di progettazione,
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nelle otto regioni selezionate la quantità di rifiuti biodegradabili conferita in discarica variava dal 31% al 55%, data la mancanza di un trattamento preliminare efficace,
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in nessuna delle otto regioni selezionate le autorità competenti hanno misurato il successo delle campagne di informazione da esse intraprese, né sono stati fissati obiettivi misurabili;
84. rileva con preoccupazione che le conclusioni della Corte dei conti mettono in dubbio l'efficacia della gestione delle risorse pubbliche da parte della Commissione e invita quest'ultima a illustrare all'autorità di discarico quali sono le ragioni di una siffatta situazione e quali strumenti utilizza e/o prevede di introdurre per prevenire queste e altre carenze simili;
85. ricorda alla Commissione che si dovrebbe concentrare non soltanto sulla legalità e regolarità della spesa dell'Unione ma anche sui risultati, essendo questi il suo principale obiettivo; plaude in tal senso al lavoro di audit della Corte dei conti, in particolare alle sue relazioni speciali, che rivolgono l'attenzione all'efficienza ed efficacia di spesa dell'Unione;
86. ritiene che il sostegno finanziario dell'Unione debba essere correlato al raggiungimento degli obiettivi della politica unionale in materia di rifiuti; invita gli Stati membri a istituire banche dati affidabili sulla gestione dei rifiuti, sia per monitorare i progressi verso il raggiungimento degli obiettivi della politica dell'Unione in questo campo, sia per comprovare i dati trasmessi alla Commissione; invita la Commissione a valutare l'affidabilità dei dati ricevuti dagli Stati membri;
87. esorta la Commissione, relativamente al principio "chi inquina paga", a imporre agli Stati membri l'applicazione di tassi di partecipazione ridotti quando le tariffe pagate dalle utenze domestiche non coprono i costi di funzionamento e i costi di ammortamento della gestione dei rifiuti urbani e ad applicare essa stessa tale principio in sede di approvazione dei grandi progetti;
88. ribadisce l'importanza dell'attuazione della raccolta differenziata, anche dei rifiuti biodegradabili, al fine di massimizzare il rendimento delle infrastrutture di gestione dei rifiuti e di compiere progressi verso il conseguimento degli obiettivi della politica dell'Unione in materia di rifiuti; incoraggia gli Stati membri a introdurre strumenti economici nella gestione dei rifiuti per promuovere la prevenzione e il riciclo, in particolare attraverso una tassa sullo smaltimento dei rifiuti, regimi "paghi quanto butti" e altri incentivi nelle tariffe pagate dalle utenze domestiche;
89. invita gli Stati membri a concentrarsi sulle infrastrutture per la gestione dei rifiuti che trattano rifiuti precedentemente sottoposti a cernita alla fonte e fare in modo che le discariche procedano al trattamento dei rifiuti prima dello smaltimento; sottolinea che le discariche devono disporre di una garanzia finanziaria a copertura dei costi di chiusura e di gestione successiva alla chiusura, per un periodo di almeno 30 anni, il cui importo deve essere calcolato secondo una metodologia adeguata;
90. invita gli Stati membri a promuovere la sensibilizzazione dell'opinione pubblica e il coinvolgimento dei cittadini ai regimi di gestione dei rifiuti, specie per quanto concerne la separazione dei rifiuti alla fonte da parte delle utenze domestiche, e a misurare sistematicamente i risultati ottenuti mediante le campagne di sensibilizzazione e le strategie educative;
Parte X - Relazione speciale n. 21/2012 della Corte dei conti europea intitolata "Efficacia in termini di costi/benefici degli investimenti della politica di coesione nel campo dell'efficienza energetica"
91. sottolinea l'importanza dell'efficienza energetica in ragione della carenza di combustibili fossili e del danno ambientale causato dalle emissioni di biossido di carbonio; di conseguenza, sostiene pienamente il fatto che l'efficienza energetica rientri nell'agenda UE 2020;
92. accoglie con favore la relazione speciale della Corte dei conti sull'efficacia in termini di costi/benefici degli investimenti della politica di coesione nel campo dell'efficienza energetica, quale esempio recente di audit di gestione;
93. osserva che l'audit è stato svolto in Repubblica ceca, Italia e Lituania, i paesi che avevano ricevuto i contributi più consistenti in termini assoluti dal Fondo di coesione e dal Fondo europeo di sviluppo regionale per le misure di efficienza energetica nel periodo di programmazione 2007- 2013 e che avevano anche stanziato gli importi più elevati per i progetti entro il 2009; constata che l'audit ha incluso un esame di quattro programmi operativi e un campione di 24 progetti di investimento per l'efficienza energetica nell'edilizia pubblica; riconosce che gli stanziamenti destinati all'efficienza energetica a titolo di questi programmi rappresentavano circa il 28% dei fondi da stanziare per l'efficienza energetica nel periodo 2000-2013;
94. sottolinea i principi di economia, efficienza ed efficacia fissati nel regolamento finanziario; concorda con la Corte dei conti sul fatto che le considerazioni costi/efficacia devono costituire un fattore determinante fondamentale delle decisioni in materia di spesa pubblica adottate nell'ambito della gestione condivisa;
95. concorda sul fatto che la base degli investimenti deve essere un'adeguata valutazione del fabbisogno; ritiene che le priorità a livello di Unione debbano trovare riscontro anche nei piani nazionali e subnazionali per l'efficienza energetica;
96. sostiene l'idea secondo la quale l'attuazione dell'assistenza finanziaria dell'Unione deve basarsi su indicatori di performance, quali il costo per unità di energia risparmiata, il periodo di rimborso dell'investimento previsto e conseguito dal programma operativo e il risparmio energetico generato, e detti indicatori devono essere monitorati regolarmente; è favorevole all'idea che gli indicatori di performance debbano prevedere un livello di comparabilità tra gli Stati membri, utilizzando, fra l'altro, una unità di misura ed una metodologia unificata;
97. apprezza l'auspicio della Corte dei conti di fissare costi di investimento standard per unità di energia da risparmiare a livello nazionale e nei vari settori in cui l'energia è consumata; prende atto della preoccupazione della Commissione, secondo la quale i costi variano notevolmente tra i paesi a causa dei diversi prezzi delle attrezzature e del diverso ammontare dei risparmi già attuati; ritiene che sia necessario esaminare in modo più approfondito tale idea;
98. ritiene che periodi di rimborso eccessivamente lunghi per i progetti, in media 50 anni e in alcuni casi fino a 150 anni, non siano accettabili né conformi ai principi di economia, efficienza ed efficacia;
99. prende atto del parere della Commissione secondo la quale, nel caso degli investimenti per l'efficienza energetica nel settore dell'edilizia pubblica, è importante adottare un approccio integrato ed evitare interventi isolati per migliorare l'efficienza energetica, ma considerarli piuttosto parte di una ristrutturazione generale finalizzata al miglioramento complessivo di un determinato edificio;
100. sottolinea che una politica completa in materia di efficienza energetica è stata sviluppata pienamente soltanto dopo il completamento della stesura, dei negoziati e l'approvazione dei programmi per il periodo 2007-2013;
101. sostiene, oltre agli indicatori di performance proposti in precedenza, essenziali per misurare l'efficacia degli investimenti in efficienza energetica, anche le proposte della Commissione di indicatori di realizzazione comuni relativi alle priorità in materia di investimenti nel settore dell'energia e del cambiamento climatico introdotti nei regolamenti quadro(13) e settoriali per il prossimo periodo di programmazione 2014-2020; è del parere che predette misure rafforzeranno il principio costi/efficacia nel contesto dell'approccio integrato della politica di coesione;
102. sottolinea l'importanza che il Parlamento attribuisce al contenuto, come documentato nella risoluzione del 25 novembre 2010 "Verso una nuova strategia energetica per l'Europa 2011-2020" (14) e nella risoluzione del 15 dicembre 2010 sulla revisione del Piano d'azione per l'efficienza energetica(15);
103. sottolinea l'importanza della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica(16) , le cui disposizioni entreranno in vigore il 5 giugno 2014;
104. è favorevole all'idea di eseguire audit energetici quale strumento adeguato per ottenere risparmi energetici, in particolare nel settore dell'edilizia e dell'industria; osserva che gli audit energetici nel settore pubblico non sono obbligatori e sono stati introdotti soltanto da alcuni Stati membri; chiede alla Commissione di presentare proposte relative ad audit energetici obbligatori nel settore pubblico, quale requisito indispensabile per il cofinanziamento dei progetti a carico del bilancio dell'Unione;
105. sottolinea che è necessario che gli esperti in materia di audit energetico applichino il principio dell'efficacia in termini di costi/benefici quando formulano raccomandazioni volte al risparmio energetico;
106. esorta gli Stati membri ad assicurare la trasparenza dei criteri di selezione dei progetti e ad allinearli ai requisiti in materia di efficienza energetica; sottolinea l'importanza degli appalti pubblici, in particolare quelli elettronici (e-procurement), per assicurare la trasparenza dei criteri di selezione dei progetti e la loro efficacia in termini di costi/benefici;
Parte XI - Relazione speciale n. 22/2012 della Corte dei conti europea intitolata "Il Fondo europeo per l'integrazione e il Fondo europeo per i rifugiati contribuiscono efficacemente all'integrazione dei cittadini di paesi terzi?"
107. sottolinea l'importanza fondamentale di garantire una gestione efficace dei flussi migratori e di accogliere i rifugiati e gli sfollati; sostiene l'equo trattamento dei cittadini di paesi terzi e la loro integrazione sociale, civica e culturale;
108. prende atto della relazione speciale della Corte dei conti intitolata "Il Fondo europeo per l'integrazione e il Fondo europeo per i rifugiati contribuiscono efficacemente all'integrazione dei cittadini di paesi terzi?", nonché delle sue raccomandazioni;
109. è preoccupato per il numero significativo di carenze riscontrate dalla Corte dei conti durante l'espletamento dell'audit, in particolare:
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la tardiva adozione della normativa, la tardiva trasmissione delle modalità di esecuzione e degli orientamenti chiave da parte della Commissione;
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l'efficacia dei Fondi non può essere misurata in quanto gli Stati membri non hanno istituito efficaci sistemi di monitoraggio e di valutazione per riferire in merito ai risultati conseguiti dai programmi;
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gli Stati membri controllati non hanno definito obiettivi o indicatori adeguati nei loro programmi annuali, impedendo in tal modo una corretta valutazione del contributo dei Fondi all'integrazione;
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le debolezze e le carenze persistenti presso le autorità di certificazione e di audit; debolezze nella fase di approvazione della Commissione riguardanti i sistemi di gestione e controllo degli Stati membri;
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l'efficacia dei Fondi è stata ostacolata dalla concezione del programma SOLID (programma quadro sulla solidarietà e gestione dei flussi migratori per il periodo 2007-2013), che risulta essere frammentario e non adeguatamente coordinato con altri fondi UE;
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l'esperienza acquisita nell'ambito dei Fondi strutturali non è stata presa in considerazione durante l'elaborazione del Fondo europeo per i rifugiati e del Fondo europeo per l'integrazione;
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la relazione intermedia della Commissione, basata sulla relazione degli Stati membri, è stata presentata con ritardo e non contiene i risultati quantitativi dei programmi, a parte il numero di progetti finanziati in ciascuno Stato membro, e si fonda su previsioni piuttosto che sull'attuazione effettiva; essa non include alcuna indicazione degli importi spesi;
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una lunga serie di controlli da parte delle tre autorità, il che rappresenta un onere amministrativo eccessivo, sproporzionato rispetto all'entità dei Fondi in questione;
110. plaude alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo Asilo e migrazione(17) e alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Asilo e migrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi(18);
111. si compiace che la Commissione abbia accolto una serie di raccomandazioni della Corte dei conti, includendo disposizioni corrispondenti nelle sue nuove proposte riguardanti il Fondo Asilo e migrazione e invita il Consiglio a sostenere tali disposizioni;
112. accoglie con favore la proposta della Commissione riguardante la creazione di un insieme obbligatorio di indicatori comuni dall'inizio del nuovo programma per il periodo 2014-2020 e il riferimento esplicito ai sistemi informatici per l'archiviazione e la trasmissione di dati sugli indicatori;
113. ritiene che ciò sia fondamentale per consentire agli Stati membri di raccogliere dati nell'intero arco del periodo di programmazione;
114. esorta pertanto gli Stati membri a fissare corrispondenti indicatori propri a livello nazionale, così come valori-obiettivo per i programmi nazionali, nonché a presentare per tempo le relazioni di valutazione nazionali;
115. chiede alla Commissione di dare un seguito alle relazioni di valutazione nazionali presentate entro il 31 ottobre 2012;
116. rileva con preoccupazione il fatto che l'audit della Corte dei conti per il periodo 2007-2013 non abbia avuto riscontri di eventuali consultazioni con le parti in alcuni Stati membri; è preoccupato a causa dell'assenza di un partenariato, particolarmente evidente in relazione alle autorità dell'FSE, che ha generato sovrapposizioni e occasioni mancate di sinergie;
117. in questo contesto, accoglie con favore le disposizioni rafforzate della proposta per il periodo 2014-2020, secondo le quali il partenariato deve comprendere autorità regionali, locali, urbane competenti e altre autorità pubbliche;
118. accoglie con soddisfazione l'istituzione di comitati di monitoraggio "per supportare l'esecuzione dei programmi nazionali"; suggerisce di trarre insegnamenti dall'esperienza acquisita con l'utilizzo dello stesso meccanismo nell'ambito dei Fondi strutturali;
119. rileva con preoccupazione che il sistema di programmazione annuale comporta eccessivi oneri amministrativi sia per gli Stati membri che per la Commissione; plaude alla nuova proposta che intende abolire i programmi annuali in favore di programmi nazionali a copertura del periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020;
120. appoggia la proposta della Commissione di istituire una rete di monitoraggio e valutazione composta dagli Stati membri e dalla Commissione, al fine di agevolare lo scambio di buone pratiche in materia di monitoraggio e valutazione;
121. accoglie favorevolmente l'abolizione dell'autorità di certificazione e ritiene che una struttura a due livelli (autorità responsabile, autorità di audit) potrà ottenere maggiori risultati in termini di efficienza e semplificazione dei controlli;
122. esorta la Commissione ad avviare discussioni con gli Stati membri e ad adottare linee guida per l'esecuzione del nuovo Fondo quanto prima, tenendo debitamente conto del calendario di adozione del nuovo Fondo;
123. sottolinea l'importanza dei controlli in loco senza preavviso;
124. ritiene che gli Stati membri non debbano essere sollevati dalle loro responsabilità; opina pertanto che la proposta della Commissione riguardo al pagamento fino al 100% in caso di aiuti d'urgenza debba essere ridotta a "più del 90%";
125. appoggia la proposta della Commissione che prevede un contributo ai programmi nazionali fino al 75% su base regolare; ritiene che sia necessario definire adeguatamente e rigorosamente il contesto di "circostanze debitamente giustificate" che introduce la possibilità di un contributo del 90% a carico del bilancio dell'Unione;
126. ritiene che, oltre al prefinanziamento iniziale del 4% per l'intero periodo di programmazione, occorra aggiungere un prefinanziamento annuale del 2,5% anche per ridurre i problemi di liquidità;
127. prende atto della sovrapposizione tra le priorità strategiche del Fondo Asilo e migrazione e dell'FSE in materia di integrazione dei cittadini di paesi terzi e accoglie con favore l'intenzione della Commissione di esaminare "la complementarità tra le azioni attuate nell'ambito dei regolamenti specifici e quelle concernenti altre politiche, strumenti e iniziative pertinenti dell'Unione"(19);
128. crede, tuttavia, che sia opportuno, nonché in linea con il principio di sussidiarietà, fornire la possibilità agli Stati membri che lo desiderano di prevedere nei loro programmi nazionali il livello e il grado di sinergia e complementarità tra i due Fondi in questione; a tale proposito, invita la Commissione a prestare adeguata considerazione e a perseguire la possibilità di una sinergia rafforzata tra i due Fondi nell'ambito di accordi di partenariato con gli Stati membri;
129. invita la Commissione a incoraggiare gli Stati membri a fornire informazioni più dettagliate sulla coerenza e sulla complementarità tra i fondi dell'Unione;
130. elogia il progresso dei lavori per garantire un sistema informatico comune tra i Fondi strutturali e i Fondi di investimento;
Parte XII - Relazione speciale n. 23/2012 della Corte dei conti europea intitolata "Le misure strutturali dell'UE hanno sostenuto con successo la riqualificazione dei siti industriali e militari dismessi?"
131. sottolinea il ruolo essenziale della riqualificazione di siti industriali e militari o di siti dismessi, da considerarsi un primo passo per accrescere l'attrattiva di una regione, presupposto per lo sviluppo di attività destinate alla creazione di posti di lavoro, di spazi pubblici, ecc.;
132. prende atto della relazione speciale della Corte dei conti dal titolo "Le misure strutturali dell'UE hanno sostenuto con successo la riqualificazione dei siti industriali e militari dismessi?" e delle raccomandazioni ivi contenute;
133. accoglie con favore il fatto che tutti i progetti presentano caratteristiche chiave che influiscono positivamente sulla sostenibilità degli stessi e che dei 22 progetti completati, 18 hanno pienamente raggiunto i propri valori-obiettivo in termini di realizzazioni fisiche e quattro hanno conseguito tra il 90% e il 100% delle realizzazioni fisiche attese;
134. sottolinea l'esigenza di attribuire priorità a opere di riconversione che diano la possibilità di sviluppare attività economiche, come la creazione di posti di lavoro, e ritiene che il concetto di destinazione d'uso finale debba rappresentare il punto centrale delle spese dell'Unione; sottolinea che i siti dismessi devono essere riqualificati e che il ricorso a siti in aree a verde deve essere contemplato come ultima risorsa, solo in presenza di gravi necessità economiche;
135. pone in evidenza la necessità di dati affidabili ai fini della valutazione dell'efficacia e dei risultati e invita la Commissione ad adottare misure affinché tali dati siano raccolti (inventario, livello di contaminazione, ecc.); invita gli Stati membri a predisporre inventari dei siti dimessi e a raccogliere informazioni sulle condizioni di ognuno di essi (livello di contaminazione) in modo da consentire di stabilire un ordine di priorità dei finanziamenti dell'Unione;
136. invita la Commissione e gli Stati membri ad applicare la clausola di rimborso in ciascuna convenzione di sovvenzione; ritiene che la clausola di rimborso debba rispondere a un approccio di ampio respiro/basato sul ciclo di vita e che la rideterminazione debba tenere conto di un arco di tempo di 15 anni, periodo in cui un progetto di riqualificazione dovrebbe maturare e generare entrate;
137. deplora il fatto che nonostante le autorità siano a conoscenza del principio "chi inquina paga", in nessuno dei casi oggetto della verifica i responsabili dell'inquinamento hanno sostenuto il costo totale della decontaminazione; riconosce che l'applicazione pratica del principio "chi inquina paga" costituisce una sfida complessa; invita nondimeno gli Stati membri ad adottare misure per superare le difficoltà di individuazione del responsabile dell'inquinamento ed esorta la Commissione a imporre l'attuazione del principio "chi inquina paga" quale condizione per la concessione dei finanziamenti dell'Unione;
138. accoglie con favore la proposta di direttiva quadro della Commissione per la protezione del suolo (COM(2006)0232) contenente disposizioni che affrontano una serie di questioni individuate dalla Corte dei conti e nelle sue raccomandazioni ed esorta il Consiglio a sostenere la proposta della Commissione;
Parte XIII - Relazione speciale n. 24/2012 della Corte dei conti europea intitolata "La risposta del Fondo di solidarietà dell'Unione europea al terremoto del 2009 in Abruzzo: pertinenza e costo delle operazioni."
139. plaude alla relazione speciale della Corte dei conti n. 24/2012(20), nonostante il ritardo di oltre un anno; constata che, con tale relazione, un'istituzione dell'Unione fornisce finalmente al Parlamento europeo e ai contribuenti dell'Unione le risposte ad alcune delle domande che riguardano la gestione dei fondi unionali in Abruzzo dopo il terremoto del 2009;
140. si congratula con la Corte dei conti per aver salvaguardato il regolamento che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) (regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio(21)) riguardo al tipo di alloggio che può essere fornito ai sensi del regolamento;
141. concorda pienamente con la dichiarazione della Corte dei conti, secondo cui "circa il 30 % (144 milioni di euro) del contributo dell’FSUE è stato destinato ad interventi sotto ogni profilo ammissibili ai sensi del regolamento istitutivo dell'FSUE; invece, il progetto CASE ("complessi antisismici sostenibili ed ecocompatibili"), sebbene rispondente alle effettive necessità, non ha rispettato le specifiche disposizioni del regolamento FSUE; questo perché tramite il progetto sono stati costruiti edifici permanenti invece di case provvisorie; il progetto CASE ha assorbito il 70% del finanziamento – 350 milioni di euro; la strategia prescelta per il progetto CASE ha soddisfatto le necessità abitative di 15 000 delle persone colpite dal sisma, ma non ha risposto in modo tempestivo e con sufficiente capacità agli effettivi bisogni della popolazione; gli edifici costruiti nell'ambito del progetto CASE sono stati molto più cari rispetto a quelli costruiti in situazioni normali"(22); rileva che tale circostanza è stata motivata da condizioni di emergenza;
142. osserva che il decreto del prefetto Gabrielli n. 1462 del 3 aprile 2012 conferma la valutazione della Corte dei conti, dal momento che trasferisce la proprietà dei moduli abitativi del progetto CASE al Comune di L'Aquila e definisce tali alloggi, all'articolo 1, come "moduli abitativi destinati ad una durevole utilizzazione"(23);
143. prende atto delle irregolarità rilevate dalla Commissione nella relazione di revisione contabile del 2012; lamenta il fatto che la relazione preliminare di revisione contabile interna della Commissione sia riservata, il che vuol dire che i cittadini europei non hanno accesso alle informazioni relative a come viene speso il loro denaro; prende atto del fatto che la versione italiana definitiva della relazione può essere divulgata nel rispetto delle norme in vigore sulla protezione dei dati personali;
144. invita la Commissione a chiarire perché i) nonostante sia stata informata in merito alle inchieste del procuratore dell'Aquila, si sia sempre rifiutata di indagare sull'eventualità che i fondi dell'Unione siano stati versati a operatori economici legati alle organizzazioni della criminalità; ii) nonostante fosse stata avvisata in merito ai possibili problemi connessi al costo del progetto CASE, essa non abbia dato un seguito alla questione;
145. rileva che più del 42% degli alloggi del progetto CASE è stato costruito con il denaro dei contribuenti dell'Unione;
146. si rammarica che il Parlamento europeo sia ancora in attesa di informazioni da parte dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) circa l'eventuale presenza o meno di irregolarità e l'eventuale richiesta di un ulteriore follow-up;
147. è preoccupato per il fatto che otto persone siano state arrestate dalla Polizia italiana, sospettate di aver manipolato le licenze edilizie per i lavori di ricostruzione nella regione Abruzzo e nella città dell'Aquila; chiede alla Commissione di monitorare gli sviluppi della situazione e di riferire al Parlamento in merito, anche per quanto concerne le cause penali;
148. accoglie favorevolmente il dibattito sulla revisione del regolamento FSUE, che si avvale delle "esperienze acquisite" a seguito del terremoto in Abruzzo;
Parte XIV - Relazione speciale n. 25/2012 della Corte dei conti europea intitolata "Esistono strumenti per monitorare l'efficacia della spesa del Fondo sociale europeo a favore dei lavoratori anziani?"
149. accoglie con favore la relazione speciale della Corte dei conti dal titolo "Esistono strumenti per monitorare l'efficacia della spesa del Fondo sociale europeo a favore dei lavoratori anziani?" e presenta i seguenti commenti in merito alle sue raccomandazioni;
150. si compiace che alcune delle questioni sollevate dalla Corte dei conti, tra cui una maggiore enfasi sulla performance, siano state affrontate dalle proposte di regolamenti della Commissione per il nuovo periodo di programmazione 2014-2020 e incoraggia gli Stati membri a sostenere la linea adottata dalla Commissione;
151. sottolinea il fatto che sebbene sia essenziale ridurre al minimo il tasso di errore, questo a volte va a discapito della performance complessiva di un programma o di un progetto; osserva che prestare maggiore attenzione alla regolarità e alla legalità, anziché incoraggiare una migliore performance, porta a usi meno innovativi del Fondo sociale europeo;
152. rileva che la maggiore enfasi sulla performance e sui risultati non si traduce nella volontà da parte degli Stati membri di contribuire a una riserva di efficacia ed efficienza, che non costituisce una soluzione adatta in questo periodo di incertezza economica;
153. invita gli Stati membri a progettare i propri programmi operativi in modo che la performance dell'FSE possa essere misurata, in particolare, invita a definire obiettivi e indicatori operativi quantificati per misurare le realizzazioni, i risultati e l'impatto specifico, nonché a definire tappe intermedie e a stabilire una gerarchia dei valori obiettivo, a integrare il risultato del programma operativo e gli specifici obiettivi sull'impatto a livello di progetto, consentendo così di vincolare i pagamenti alla performance;
154. invita gli Stati membri a progettare i propri sistemi di monitoraggio e valutazione in modo che il progresso verso tutti i valori obiettivo definiti possa essere misurato in modo tempestivo e comprensibile, nonché a intervalli adeguati, consentendo così di adottare azioni correttive e di apprendere dalle azioni passate per il processo decisionale futuro, nonché ad assicurare la raccolta tempestiva di informazioni pertinenti e verificabili, valutazioni costanti e la misurazione degli effetti netti sull'occupazione ottenuti dalle azioni dell'FSE volte ad aumentare l'occupazione;
155. chiede alla Commissione di promuovere queste raccomandazioni nei negoziati sui programmi operativi; invita la Commissione a fornire informazioni adeguate sugli strumenti mobilizzati e sui risultati ottenuti dall'FSE per assicurare che gli Stati membri presentino informazioni coerenti e affidabili, tra l'altro, fornendo indicatori comuni che gli Stati membri devono integrare nei propri programmi operativi; chiede alla Commissione di analizzare dettagliatamente le questioni relative alla performance nella valutazione dei sistemi di gestione e controllo;
Parte XV - Relazione speciale n. 1/2013 della Corte dei conti europea intitolata "Il sostegno finanziario dell'UE all'industria di trasformazione alimentare è stato efficace ed efficiente nell'aggiungere valore ai prodotti agricoli?"
156. prende atto della relazione speciale della Corte dei conti intitolata: "Il sostegno finanziario dell'UE all'industria di trasformazione alimentare è stato efficace ed efficiente nell'aggiungere valore ai prodotti agricoli?", e delle raccomandazioni ivi contenute;
157. è preoccupato per il numero significativo di carenze riscontrate dalla Corte dei conti durante l'espletamento dell'audit, in particolare per il fatto che la concezione e la programmazione della misura rendano difficoltoso per gli Stati membri evitare i rischi e garantire l'efficacia e l'efficienza all'atto di selezionare i singoli progetti da sostenere, e che i meccanismi di monitoraggio e valutazione non consentano di raccogliere informazioni sul valore aggiunto o sugli effetti per la competitività del settore agricolo; osserva che, di conseguenza, non esiste una base soddisfacente per il monitoraggio e la valutazione, né ai fini dell'obbligo di rendiconto;
158. deplora il fatto che la limitazione al minimo delle regole e la semplificazione abbiano dato luogo a una misura dal valore aggiunto altamente discutibile; si rammarica, in particolare, del fatto che la legislazione, di per sé, non precisi il valore aggiunto auspicato, né chi ne dovrebbe beneficiare;
159. ritiene eccessivo l'attuale livello di flessibilità, in quanto la misura ha perduto la sua finalità per diventare un sussidio generico, il quale rischia di tramutarsi in un semplice sostegno alle imprese del settore della trasformazione alimentare;
160. rileva con preoccupazione che, dei 24 progetti controllati dalla Corte dei conti, soltanto sei hanno chiaramente avuto un effetto in termini di aggiunta di valore e sono stati classificati come "ad alto valore aggiunto", mentre altri 12 sono stati valutati dalla Corte come "medi", e i rimanenti sei hanno avuto come risultato un incremento modesto o nullo del valore dei prodotti agricoli;
161. è del parere che, nell'ambito dei relativi programmi di sviluppo rurale (PSR), gli Stati membri dovrebbero individuare chiaramente dove e perché sia necessario l'intervento pubblico per aumentare il valore aggiunto dei prodotti agricoli e quindi la competitività dell'agricoltura; ritiene che i PSR dovrebbero fissare obiettivi specifici e misurabili in relazione a tali bisogni; esorta la Commissione ad approvare soltanto i PSR che presentano strategie fondate e complete, con una chiara spiegazione logica che dimostri in che modo il sostegno finanziario dell'industria alimentare possa migliorare la competitività del settore agricolo;
162. invita gli Stati membri a definire e applicare criteri che assicurino la selezione di progetti efficaci e sostenibili in riferimento agli obiettivi specifici degli Stati membri; chiede alla Commissione di far sì che questi criteri siano applicati in modo corretto e costante e accoglie con favore la proposta della Commissione per il prossimo periodo di programmazione di stabilire dei criteri di selezione per le operazioni nell'ambito di tutte le misure;
163. ribadisce la convinzione che la Commissione e gli Stati membri debbano promuovere l'adozione delle migliori pratiche concernenti la mitigazione dei rischi di effetto inerziale e di spiazzamento; invita gli Stati membri a tener conto dei rischi di effetto inerziale e di spiazzamento sia quando redigono i loro PSR sia nella fase di selezione dei progetti, nonché a indirizzare l'aiuto a progetti per i quali vi è un comprovabile bisogno di sostegno pubblico e che apportano valore aggiunto; chiede che la Commissione riferisca all'autorità di discarico sui progressi compiuti nello scambio delle migliori pratiche concernenti la mitigazione dei rischi di effetto inerziale e di spiazzamento;
164. appoggia le raccomandazioni della Corte dei conti secondo cui, nel nuovo periodo di programmazione, la Commissione dovrebbe migliorare il Quadro comune per il monitoraggio e la valutazione (QCMV) affinché fornisca informazioni utili in merito ai risultati dei progetti e delle misure finanziate, il che comporta il rafforzamento delle attività di valutazione in corso; ritiene che l'attuale metodologia, basata su lunghe relazioni di valutazione intermedia, si sia dimostrata inadeguata;
165. accoglie con favore le proposte della Commissione per il sistema di monitoraggio e di valutazione per il periodo 2014-2020, che comportano la sostituzione del requisito relativo alla valutazione intermedia con relazioni annuali di esecuzione dettagliate (nel 2017 e nel 2019), che dovranno valutare i progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi del programma, e la disposizione secondo cui gli Stati membri sono tenuti ad effettuare valutazioni durante il periodo di programmazione in base a un piano di valutazione; ricorda alla Commissione che la raccolta di dati dettagliati nell'ambito delle misure è indispensabile per consentire al QCMV di fornire informazioni esaurienti in merito al successo delle misure;
Parte XVI - Relazione speciale n. 2/2013 della Corte dei conti europea intitolata "La Commissione ha assicurato un'attuazione efficiente del Settimo programma quadro per la ricerca?"
Semplificazione
166. condivide la valutazione complessiva della Corte dei conti secondo cui "la Commissione ha adottato una serie di misure per semplificare le regole di partecipazione" introducendo una serie di semplificazioni amministrative e finanziarie per le regole di partecipazione concernenti il 7° PQ, il che riduce l'onere amministrativo che grava sui beneficiari e agevola l'accesso di questi ultimi al programma; è tuttavia del parere che si potrebbero ridurre ulteriormente i tempi grazie a un miglioramento della comunicazione interna e alla condivisione delle migliori prassi tra le DG, nonché all'introduzione tempestiva di nuovi ed efficienti strumenti informatici;
167. plaude all'applicazione sempre più frequente di tassi forfettari per i costi diretti e indiretti, in particolare all'introduzione di costi medi del personale; evidenzia al contempo la necessità di continuare a compiere sforzi volti a una standardizzazione delle pratiche di rimborso;
168. esprime preoccupazione per gli sforzi profusi senza successo al fine di istituire un meccanismo di certificazione per l'approvazione delle metodologie di determinazione dei costi, che darebbe garanzie ai beneficiari circa le loro metodologie; ritiene che l'applicazione assai diffusa di tassi forfettari per i costi indiretti nel quadro di Orizzonte 2020 contribuirà ulteriormente a prevenire eventuali abusi finanziari e a ridurre i tassi di errore, recando in tal modo beneficio alle piccole e medie imprese (PMI) e facilitando la partecipazione di potenziali beneficiari provenienti dai 12 nuovi Stati membri dell'UE;
169. conviene con la Corte dei conti sull'efficacia dei nuovi strumenti informatici di front-office introdotti dalla Commissione, strumenti che hanno rafforzato notevolmente l'interazione con i beneficiari, comportato un minore onere amministrativo per entrambe le parti e contribuito ad evitare il rischio di potenziali finanziamenti doppi; teme tuttavia che permanga una sfida importante, ovvero l'ottimizzazione degli strumenti informatici di back-office, che garantisce un'ulteriore riduzione dell'onere amministrativo nonché un'efficace interconnessione tra i moduli utilizzati dalle diverse DG; plaude ai lavori svolti per lo strumento informatico comune di back-office (SYGMA) e per lo strumento elettronico comune per il flusso di lavoro (Compass), che sono iniziati con grande anticipo e dovrebbero assicurare la disponibilità di tali strumenti nel quadro di Orizzonte 2020;
Controllo finanziario
170. sottolinea che occorre trovare il giusto equilibrio tra un onere amministrativo ridotto e un controllo finanziario efficace; osserva che, in ragione del carattere specifico del campo di ricerca, è opportuno incentivare un approccio aperto ai rischi e basato sulla scienza, in modo da raggiungere un'eccellenza nel campo della ricerca e da accrescere l'impatto dei progetti; ritiene che detto approccio consentirà alla Commissione di mantenere un equilibrio tra fiducia e controllo;
171. incoraggia la Commissione a seguire le raccomandazioni della Corte dei conti, secondo cui è opportuno concentrare i controlli ex ante sui beneficiari più rischiosi attraverso l'introduzione del profilo di rischio del beneficiario, sulla base dei risultati ottenuti dai controlli ex post e dei risultati di performance;
Efficienza ed efficacia
172. ritiene necessario porre maggiore accento sull'efficacia, elemento essenziale per garantire una ricerca di alta qualità in Europa, senza sottovalutare l'ottimizzazione delle pratiche e procedure amministrative e finanziarie, la quale costituisce un aspetto fondamentale per attuare in modo efficace il 7° PQ; è del parere che la realizzazione dello Spazio europeo della ricerca sia un elemento chiave per la prosperità economica e la competitività dell'Unione nel lungo termine e che sia collegata al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati previsti nell'ambito del 7° PQ; plaude, a tale riguardo, all'introduzione di indicatori di performance nel quadro di Orizzonte 2020, i quali misureranno l'esecuzione del programma in termini di realizzazioni, risultati e impatti specifici, senza tuttavia dimenticare gli obiettivi del programma;
173. invita a orientare i risultati della ricerca verso iniziative che abbiano effetti positivi concreti sulla vita quotidiana dei cittadini, ad esempio iniziative che si inseriscano nel concetto di città intelligenti e che evitino lo sviluppo di attività di ricerca fini a se stesse; ritiene che la sicurezza e la difesa costituiscano un potenziale campo di innovazione e sviluppo della base industriale e tecnologica; incoraggia pertanto l'ulteriore progresso delle attività di ricerca in detto settore, nell'ottica di sfruttare le opportunità rappresentate dalle tecnologie a duplice impiego e dal trasferimento di know-how al settore civile, in modo da affrontare meglio le sfide poste dalla società;
174. esorta la Commissione, riconoscendo il persistente divario tra i risultati della ricerca e l'efficace realizzazione di prodotti sul mercato, a promuovere ulteriormente il collegamento tra ricerca, innovazione e mercato, al fine di accrescere la relativa competitività economica dell'Unione su scala globale;
175. osserva che l'Unione dovrebbe riconoscere nei settori di punta della ricerca il suo vantaggio concorrenziale, nonché adoperarsi per incoraggiare i giovani ricercatori a sviluppare in Europa una ricerca di livello mondiale; è dell'avviso che l'introduzione di un'uniforme ed esauriente definizione di innovazione agevolerebbe la procedura di domanda e renderebbe più attraente il programma agli occhi dei beneficiari, specialmente delle PMI che presentano capacità amministrative limitate;
Nuovi strumenti
176. accoglie favorevolmente l'attuazione di nuove forme di strumenti di capitale di rischio per i partenariati pubblico-privato nell'ambito del 7° PQ – Iniziative tecnologiche congiunte (ITC) e meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi (RSFF), come pure i risultati ottenuti grazie a tali strumenti, i quali hanno infatti garantito finanziamenti a favore di investimenti industriali a lungo termine e promosso investimenti privati nella ricerca;
177. riconosce che talune ITC sono riuscite a coinvolgere in modo particolare le PMI nei loro progetti e che in media il 21% dei finanziamenti erogati dalle ITC è stato destinato a PMI; osserva che il funzionamento delle ITC è stato inficiato da un quadro giuridico eccessivamente complesso e dal divieto di attuare servizi comuni, e che, di conseguenza, il 52% in media del personale si è dedicato a svolgere mansioni amministrative;
178. ritiene che l'approccio più cauto adottato dalla Commissione nei primi anni di attuazione dell'RSFF sia stato ragionevole e conforme alle condizioni economiche in Europa; raccomanda tuttavia di verificare con certezza il fatto che lo strumento venga impiegato come strumento efficace per progetti di ricerca più rischiosi, i quali non riceverebbero altrimenti il sostegno di banche commerciali ma potrebbero portare a nuove scoperte di rilievo nel campo dell'innovazione; è del parere che un passo nella giusta direzione sia costituito dalla creazione dello strumento di condivisione dei rischi (RSI), che va a integrare l'RSFF esistente, garantendo in tal modo la partecipazione di PMI orientate alla ricerca;
Sinergia
179. osserva che occorre compiere ulteriori sforzi per permettere alla Commissione di individuare in modo efficace le pratiche divergenti in sede di attuazione dei progetti e di garantire che tutti i beneficiari ricevano un trattamento coerente e uniforme da parte delle diverse DG della Commissione e di altri enti incaricati dell'attuazione del progetto, al fine di alleviare l'onere amministrativo che grava su di essi; rileva la necessità di assicurare che il servizio informazioni sulla ricerca e il comitato di chiarimento per la ricerca, già esistenti, assolvano i compiti dello sportello unico originariamente previsto;
180. riconosce la complessità nel promuovere maggiori sinergie tra il 7° PQ e i fondi strutturali e ritiene che la Commissione potrebbe intensificare le sue attività di comunicazione con gli Stati membri mettendo a punto determinate prassi di eccellenza al fine di garantire che i fondi strutturali siano impiegati in modo efficace onde agevolare l'approccio sinergico a monte (preparazione del progetto, sviluppo di capacità) e quello a valle (azioni di dimostrazione su ampia scala, realizzazione sul mercato); ritiene pertanto che si potrebbe potenziare la dimensione regionale della ricerca e dell'innovazione promuovendo innovazione, ricerca e istruzione (il cosiddetto "triangolo della conoscenza") nonché incentivando la creazione di "nicchie di eccellenza" e cluster regionali, ampliando in tal modo la portata geografica del 7° PQ ai fini di una distribuzione efficiente ed efficace dei progetti tra tutti gli Stati membri; riconosce la necessità di accrescere il coordinamento per quanto concerne gli stanziamenti a titolo dei fondi strutturali destinati allo sviluppo di infrastrutture di ricerca e i successivi finanziamenti a favore delle attività di ricerca nell'ambito dei programmi quadro;
Parte XVII - Relazione speciale n. 3/2013 della Corte dei conti europea intitolata "I programmi Marco Polo sono stati efficaci nel trasferire il traffico merci su strada verso altre modalità di trasporto?"
181. accoglie con favore la relazione speciale della Corte dei conti "I programmi Marco Polo sono stati efficaci nel trasferire il traffico merci su strada verso altre modalità di trasporto?" e approva le sue raccomandazioni;
182. ritiene che gli obiettivi dei programmi Marco Polo di trasferire il traffico su strada verso modalità di trasporto più rispettose dell'ambiente siano ancora validi e rappresentino un aspetto fondamentale della politica dei trasporti dell'Unione, pienamente condiviso dal Parlamento europeo;
183. è del parere che le idee alla base della realizzazione del programma siano ancora innovative e in grado di generare servizi di trasporto merci efficienti e sostenibili; ritiene tuttavia che, dal punto di vista operativo, lo strumento e la metodologia utilizzati non fossero adeguati per la buona riuscita del programma;
184. è dell'avviso che i risultati debbano essere valutati anche alla luce delle evoluzioni del mercato e delle sfide poste dalla crisi economica; crede, tuttavia, che la crisi economica non possa servire come alibi per i risultati inferiori alle attese ottenuti dal programma; esorta, in tal senso, la Commissione a trarre conclusioni dai risultati dei programmi Marco Polo (in corso) e ad adottare le buone prassi, ma anche a trarre insegnamenti dagli errori nella progettazione e nell'attuazione per la programmazione futura;
185. prende atto che per Marco Polo III nessun regolamento di finanziamento dedicato è stato proposto per il periodo di programmazione 2014-2020 e che già nel 2011 un quadro generale di sostegno per i servizi di trasporto merci è incluso nelle proposte della Commissione per la nuova rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) e il meccanismo per collegare l'Europa (CEF);
186. rileva che la Commissione ha appena proposto NAIADES II(24), un nuovo programma rivisto per il settore delle vie d'acqua interne;
187. rammenta che il Libro bianco della Commissione "Tabella di marcia verso uno spazio unico dei trasporti – Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile", in tema di infrastrutture, mira a stabilire entro il 2030 una "rete centrale" TEN-T multimodale a livello di Unione pienamente funzionale e interoperabile e che mira inoltre a ottimizzare le prestazioni delle catene logistiche multimodali, anche intensificando l'uso di modalità di trasporto più efficienti in termini di energia;
188. sottolinea che, nella sua risoluzione del 15 dicembre 2011 intitolata "Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti – Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile"(25), il Parlamento ha chiesto l'estensione oltre il 2013 del programma Marco Polo, al fine di sfruttare in modo efficiente le potenzialità della navigazione, ma ha anche sottolineato la necessità di semplificare e migliorare il programma;
189. prende atto che durante le consultazioni a tre del nuovo quadro giuridico(26), il Parlamento e il Consiglio hanno convenuto di rendere i servizi di trasporto merci ammissibili ai finanziamenti del meccanismo per collegare l'Europa (CEF) e che un esplicito riferimento ai servizi di trasporto merci sostenibili è stato concordato sulla nuova rete transeuropea dei trasporti, con particolare riferimento alle "autostrade del mare" (articolo 38);
190. condivide il punto di vista della Commissione secondo il quale il contributo del programma Marco Polo volto a modificare l'equilibrio delle modalità non può che essere modesto dato che anche le risorse assegnate erano limitate;
191. ritiene che i cambiamenti riguardanti la ripartizione modale debbano essere ricondotti non solo all'esito dei programmi Marco Polo, ma anche tenendo conto di altre misure; considera che i risultati attesi dei programmi futuri debbano essere ponderati con le risorse finanziarie stanziate e il volume del settore interessato;
192. è del parere che, nonostante le risorse limitate a disposizione, i programmi Marco Polo siano stati adottati in vista di possibili effetti di ricadute e dimostrativi che potrebbero dar luogo a effetti di più ampia portata rispetto a quelli inizialmente previsti;
193. condivide il punto di vista della Corte dei conti secondo cui le migliori pratiche derivanti dalle esperienze nazionali avrebbero dovuto essere utilizzate per migliorare la gestione e la definizione dei programmi;
194. sottolinea, tuttavia, che non tutte le esperienze nazionali possono essere utilizzate a livello di Unione, poiché il settore unionale dei trasporti opera in un ambiente più complesso e multimodale; è consapevole di far fronte a vincoli significativi (interoperabilità, normative nazionali diverse, settori aperti alla concorrenza in modo diverso) che necessitano di ulteriori misure oltre al sostegno finanziario (volontà normativa, politica, corretta attuazione e applicazione);
195. ricorda, in tal senso, la sua risoluzione del 15 dicembre 2011 su uno spazio unico europeo dei trasporti, rilevando che il trasferimento modale non può essere conseguito mediante la normativa, ma solo utilizzando infrastrutture funzionanti, vantaggi e punti di forza intrinseci e incentivi;
196. è del parere che l'esistenza di un numero ridotto di operatori multimodali (obiettivo principale dei beneficiari) potrebbe aver contribuito allo scarso numero di progetti presentati agli inviti; ritiene che questo possa essere il risultato di un comportamento intrinseco degli operatori dei trasporti, i quali tendono a operare in un'unica modalità; invita la Commissione a cercare di migliorare la partecipazione degli operatori che si avvalgono di un'unica modalità, che potrebbero anche beneficiare di iniziative future; prende atto, tuttavia, dell'osservazione della Corte dei conti sulla complessità del programma, come sottolineato dai beneficiari, che potrebbe aver scoraggiato altri soggetti potenzialmente interessati;
197. ritiene che un quadro normativo poco adatto e la mancanza di una corretta informazione e comunicazione dei programmi siano altri elementi da prendere in considerazione al momento di analizzare le debolezze dei programmi; invita la Commissione a cercare soluzioni per migliorare e ampliare il numero dei potenziali beneficiari, riducendo la complessità e gli oneri amministrativi, nonché a migliorare la comunicazione delle azioni future;
198. ribadisce la peculiarità di Marco Polo, un programma basato sulle prestazioni in cui l'erogazione dei finanziamenti è subordinata ai risultati; osserva che tale carattere unico, positivo in termini di gestione dei fondi dell'Unione, unitamente alla complessità del settore e alla crisi economica, ha fatto sì che il programma ottenesse risultati inferiori alle attese;
199. sottolinea, tuttavia, che la Commissione avrebbe dovuto essere particolarmente attenta nel misurare i risultati dei beneficiari; fa notare che la Commissione ha di fatto migliorato il controllo dei risultati;
200. pone in evidenza la necessità di programmi basati sui risultati al fine di disporre di una metodologia solida per misurare il raggiungimento degli obiettivi; condivide, in tal senso, l'osservazione formulata dalla Corte dei conti, secondo cui la metodologia del calcolo delle prestazioni deve essere aggiornata e precisa;
201. ritiene che lo sviluppo di una metodologia solida possa servire anche a fornire informazioni ai potenziali operatori eventualmente interessati al trasferimento modale, in particolare le PMI prive di risorse per sviluppare tali strumenti;
202. rammenta che i progetti Marco Polo sono stati particolarmente sensibili alla crisi economica e che ciò ha provocato una riduzione dei progetti sovvenzionati dal programma rispetto alle previsioni; osserva che, essendo i progetti Marco Polo orientati ai risultati, il decremento del trasporto ha influito anche sul numero effettivo di merci trasferite verso altre modalità;
203. ritiene che un'analisi sufficiente delle esigenze del mercato, considerata dalla Corte dei conti una debolezza, non fosse garanzia di risultati migliori in relazione all'efficacia dei programmi Marco Polo; esorta la Commissione a fornire un'analisi più profonda per i programmi futuri che coinvolgono il trasferimento modale;
204. ritiene, tuttavia, che una domanda di mercato inesistente non possa essere considerata un impedimento per l'azione politica, poiché uno degli obiettivi della politica dei trasporti dell'Unione è quello di cercare di risolvere lo squilibrio della ripartizione modale e creare incentivi per la ripresa del mercato; invita la Commissione a prendere in considerazione i maggiori rischi coinvolti, e a trarre insegnamento dalle esperienze negative e associare gli incentivi finanziari, eventualmente includendo anche gli aiuti finanziari per le infrastrutture, come rilevato dalla Corte dei conti, ad altre misure di regolamentazione;
205. è preoccupato in merito all'osservazione della Corte dei conti su possibili situazioni di "trasferimento modale inverso", quale effetto indiretto dell'adozione di una nuova normativa ambientale (ad esempio norme in materia di zolfo); invita la Commissione ad analizzare le evoluzioni nelle modalità di trasferimento eventualmente inverse, a trovare soluzioni e cooperare strettamente con le direzioni coinvolte, al fine di elaborare un approccio sistemico in sede di elaborazione della normativa e di concezione di nuovi programmi di sostegno finanziario;
206. si rammarica che gli Stati membri orientali non siano stati coinvolti nei progetti sin dall'inizio ed evidenzia la mancanza di incentivi in tali paesi, dal momento che questi preferiscono in genere richiedere fondi regionali o di coesione che prevedono tassi di cofinanziamento più elevati e oneri amministrativi meno significativi; accoglie con favore, in tal senso, l'accordo tra i legislatori del CEF, poiché i paesi beneficiari del Fondo di coesione potranno richiedere i finanziamenti dell'Unione sui servizi di trasporto merci alle stesse condizioni previste dal Fondo di coesione;
Parte XVIII - Relazione speciale n. 4/2013 della Corte dei conti europea intitolata "La cooperazione UE con l'Egitto in materia di governance"
207. accoglie con soddisfazione la relazione speciale della Corte dei conti "La cooperazione UE con l'Egitto in materia di governance" e formula le osservazioni e le raccomandazioni riportate in appresso;
208. osserva che, per quanto riguarda le riforme relative alla gestione delle finanze pubbliche, un programma di sostegno di 4 milioni di EUR, finanziato da Unione, Francia e Romania, è stato messo in atto per contrastare la corruzione, il riciclaggio di denaro e promuovere il recupero dei beni in Egitto; constata che la fase di attuazione di questo programma è iniziata nel luglio 2011, proseguirà fino al luglio 2014 e che una proroga sarà richiesta all'Unione in qualità di donatore principale; osserva che, complessivamente, 166 professionisti fra magistrati, agenti delle forze dell'ordine e personale addetto all'informazione finanziaria hanno ricevuto una formazione approfondita; riconosce che nel dicembre 2012 il programma ha ricevuto un riscontro positivo da una relazione di controllo indipendente;
209. riconosce che, per il periodo 2007-2013, l'Egitto ha ricevuto circa 1 000 milioni di EUR quale sostegno da parte dell'Unione: il 60% attraverso il sostegno al bilancio settoriale (SBS) destinato al governo egiziano e la restante percentuale attraverso progetti convenuti con le autorità egiziane; rileva che il sostegno al bilancio costituisce il principale meccanismo della Commissione per l'attuazione dell'assistenza all'Egitto; conclude tuttavia che, nel complesso, il SEAE e la Commissione non sono stati in grado di gestire e controllare in maniera efficace il sostegno dell'Unione volto a migliorare la governance in Egitto;
210. nota che, con l'amministrazione Morsi, il recupero dei beni è diventato una priorità e che questo ha comportato notevoli progressi; osserva che il recupero dei beni richiede sforzi giudiziari di alta qualità in conformità con gli standard internazionali e che si traducono in miglioramenti delle procedure e della gestione finanziaria; constata che l'Egitto si colloca ancora in basso nell'elenco relativo all'indice di corruzione, ma gli sforzi non sono stati vanificati e i progressi sono visibili; riconosce che, grazie all'assistenza dell'Unione, un progetto di legge sulla protezione dei testimoni è stato portato a termine di recente ed è pronto per l'adozione, così come altre due leggi, una sui conflitti di interesse e l'altra sull'accesso ai documenti;
211. rileva che l'Unione e l'USAID sono i coordinatori dei donatori per quanto concerne i programmi di gestione delle finanze pubbliche in Egitto; osserva che l'Unione sta inoltre coordinando la cooperazione tra l'Egitto e gli Stati membri sul recupero dei beni e che, in tutto il mondo, è stato congelato un patrimonio pari a 1,2 miliardi di EUR;
212. reputa che il monitoraggio dei programmi attraverso l'SBS sia importante e che sia altrettanto importante continuare a insistere sul miglioramento della responsabilità e della trasparenza nel dialogo con le autorità egiziane, all'interno del quadro internazionale sulla responsabilità finanziaria e spesa pubblica (PEFA); è del parere che la possibilità di sospendere i programmi SBS sia uno strumento utile e necessario a questo obiettivo;
Conclusioni
213. rileva che la relazione speciale della Corte dei conti sulla cooperazione dell'UE con l'Egitto in materia di governance contiene molte osservazioni rilevanti, e che è importante che la Corte dei conti non solo valuti la qualità della gestione finanziaria, ma che esamini anche le prestazioni ottenute con i programmi dell'Unione; invita pertanto la Commissione a valutare periodicamente i risultati conseguiti;
214. osserva che il Parlamento dovrà investire di più nella sua responsabilità politica per seguire da vicino l'attuazione di politiche analoghe e di altro tipo;
Parte XIX - Relazione speciale n. 5/2013 della Corte dei conti europea intitolata "I fondi erogati per le strade nell'ambito della politica di coesione sono ben utilizzati?"
215. plaude alle conclusioni della Corte dei conti, che confermano un considerevole miglioramento della sicurezza stradale e una sostanziale diminuzione dei tassi di mortalità (in alcuni casi pari a zero); constata inoltre che i miglioramenti stradali si sono generalmente tradotti in una riduzione dei tempi di percorrenza;
216. prende atto delle raccomandazioni della Corte dei conti accettando, al contempo, alcune spiegazioni fornite dalla Commissione;
217. rileva che, sebbene siano stati fissati obiettivi per i progetti stradali, non è stato possibile valutare l'impatto di tali progetti sullo sviluppo economico per assenza di indicatori appropriati; nel contesto del nuovo periodo di programmazione, invita la Commissione e gli Stati membri a stabilire un insieme affidabile e misurabile di indicatori per risolvere tale criticità;
218. rileva le differenze esistenti tra gli Stati membri oggetto dell'audit relativamente alle loro procedure per gli appalti pubblici; sostiene che la direttiva europea sugli appalti pubblici deve essere applicata rigorosamente in tutti gli Stati membri, onde raggiungere il miglior rapporto costi-benefici e la massima efficienza; ritiene inoltre che il futuro cofinanziamento di progetti stradali debba essere subordinato a iniziative adottate dagli Stati membri e volte a garantire la concorrenza sui mercati delle costruzioni, concentrandosi sui sistemi di appalto, affinché consentano il miglior rapporto qualità/prezzo, eliminando al contempo gli ostacoli all'ingresso;
219. invita la Commissione a continuare ad aggiornare e adeguare la sua guida all'analisi costi-benefici per i progetti di investimento, applicabile a tutti i progetti, e a fornire orientamenti sulla realizzazione delle previsioni del traffico;
220. invita la Commissione a facilitare uno scambio di migliori pratiche tra Stati membri per quanto riguarda, da un lato, la creazione di un sistema affidabile di previsioni del traffico e, dall'altro, il calcolo del possibile impatto economico delle costruzioni del piano stradale;
221. è del parere che i costi delle costruzioni stradali dipendano anche dalla morfologia del terreno, dal rischio sismico, dai limiti ambientali, archeologici, culturali e di altro tipo, nonché dal numero di opere di ingegneria richieste (come ponti e gallerie); ritiene inoltre che tali variabili debbano essere prese in considerazione dall'audit della Corte dei conti;
222. chiede alla Commissione e alla Corte dei conti di fornire maggiori informazioni sull'eventuale creazione di una banca dati informativa, a livello dell'Unione, sui costi unitari ad uso degli ingegneri incaricati di elaborare preventivi per i nuovi progetti, affinché i beneficiari possano abbassare i prezzi delle offerte;
Parte XX - Relazione speciale n. 6/2013 della Corte dei conti europea intitolata "Misure per la diversificazione dell'economia rurale: gli Stati membri e la Commissione hanno conseguito un rapporto costi-benefici ottimale?"
Osservazioni generali
223. è preoccupato per il fatto che la buona gestione dei programmi e delle iniziative finanziati a livello europeo sia compromessa quando i tagli al settore pubblico incidono sul personale delle amministrazioni pertinenti;
224. è preoccupato per il fatto che gli Stati membri attuino le misure in vario modo e che i commenti della Corte dei conti siano, in molti casi, indirizzati a loro;
225. segnala che occorre porre l'accento su necessità chiare o su obiettivi specifici e sulla capacità di aiutare i settori che ne hanno bisogno;
226. segnala la necessità di una politica agricola comune più rispettosa dell'ambiente, più equa e pienamente legittimata, che rappresenti il principio della "spesa pubblica per beni pubblici"; ritiene che un uso sempre più sociopolitico dei fondi per lo sviluppo rurale porterà a uno stimolo per la crescita e l'occupazione nelle zone rurali;
227. segnala il fatto che opportuni progetti di diversificazione devono mirare a sviluppare l'infrastruttura locale e i servizi di base locali nelle zone rurali al fine di prevenire le tendenze allo spopolamento; ritiene che i progetti debbano inoltre prefiggersi di rendere le zone rurali più attraenti per i giovani nonché generare nuove opportunità di lavoro soddisfacenti e ben retribuite;
Relativamente all'approccio della Corte dei conti
228. osserva che la relazione speciale in esame è focalizzata sull'obiettivo di diversificazione nell'ambito dell'asse 3 e che sarebbe utile valutare l'obiettivo del miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali e della diversificazione dell'attività economica;
229. prende atto del fatto che le misure oggetto dell'audit sono concepite per incidere più dell'occupazione e del reddito e che sono intese a contribuire alla sostenibilità delle zone rurali;
Sviluppi futuri
230. accoglie con favore il fatto che, per il prossimo periodo di programmazione, la Commissione abbia proposto una serie di migliorie che dovrebbero riguardare alcuni degli elementi di preoccupazione segnalati dalla Corte dei conti, in particolare:
a)
un più rigoroso quadro di riferimento giuridico con una completa descrizione della strategia e una valutazione ex ante,
b)
una misura unica, anziché tre, con una maggiore attenzione, condizioni di ammissibilità (corredate di orientamenti) e norme per i pagamenti più chiare, e l'uso dei costi semplificati,
c)
una migliore definizione dei criteri di selezione, il cui utilizzo dovrebbe diventare obbligatorio,
d)
scambio delle migliori pratiche sulla mitigazione dell'effetto inerziale e dello spiazzamento,
e)
indicatori di risultato nell'ambito della valutazione del programma di sviluppo rurale (PSR),
f)
un quadro comune per il monitoraggio e la valutazione per utilizzare indicatori obiettivo definiti in comune per la valutazione;
231. invita gli Stati membri a individuare chiaramente nei loro PSR dove l'intervento pubblico a favore degli investimenti in attività non agricole possa contribuire a correggere, ad esempio, le disfunzioni del mercato relative agli ostacoli all'occupazione e alla crescita; reputa che gli Stati membri dovrebbero quindi stabilire obiettivi specifici e misurabili in relazione a tali esigenze e che la Commissione dovrebbe approvare solo PSR che presentino strategie motivate ed esaurienti, con una chiara logica d'intervento che mostri in che modo la politica contribuirà agli obiettivi strategici intesi a creare condizioni di crescita e opportunità occupazionali nonché a contrastare lo spopolamento rurale;
232. invita gli Stati membri a stabilire e ad applicare in modo coerente criteri volti a garantire la selezione dei progetti più efficaci e sostenibili a fronte degli obiettivi specifici degli Stati membri; è del parere che la Commissione dovrebbe far sì che tali criteri siano applicati in modo corretto e costante, e non solo in casi di scarsità di fondi disponibili;
233. chiede alla Commissione e agli Stati membri di procedere a uno scambio di migliori prassi in relazione al contenimento dei rischi di effetto inerziale e di spiazzamento e di promuoverne l'adozione;
234. chiede alla Commissione di incoraggiare gli Stati membri ad adottare una prassi che renda ammissibile la spesa per gli investimenti solo dalla data di approvazione della sovvenzione;
235. invita la Commissione a garantire che gli Stati membri dispongano di sistemi efficaci per effettuare controlli sulla ragionevolezza dei costi;
236. invita la Commissione e gli Stati membri a intensificare i loro sforzi per ridurre l'onere amministrativo e garantire che i pagamenti siano corrisposti in un lasso di tempo ragionevole;
237. chiede alla Commissione e agli Stati membri di garantire che, per il prossimo periodo di programmazione 2014-2020, si ottengano informazioni pertinenti e affidabili per facilitare la gestione e il monitoraggio delle misure e per dimostrare in che misura gli aiuti concessi contribuiscano al raggiungimento delle priorità assolute dell'Unione; reputa che gli obiettivi in materia di creazione di posti di lavoro dovrebbero essere realistici e che il numero dei posti di lavoro creati andrebbe monitorato con precisione; è del parere che le misure andrebbero gestite meglio per tutto il periodo di programmazione e, in particolare, nel caso in cui risulti evidente che non si centreranno gli obiettivi;
Parte XXI - Relazione speciale n. 7/2013 della Corte dei conti europea intitolata "Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ha fornito un valore aggiunto UE nel reinserimento dei lavoratori in esubero?"
238. evidenzia l'importanza che esso attribuisce agli audit sul rendimento in aggiunta ai controlli sulla legittimità e la regolarità e accoglie pertanto con favore la relazione speciale della Corte dei conti che indica aspetti positivi e negativi del rendimento, fornendo in questo modo un punto di vista equilibrato;
239. riconosce tuttavia che il rendimento può essere valutato soltanto se nel regolamento di riferimento sono stati stabiliti gli obiettivi e gli indicatori; invita pertanto la Commissione a tenere conto delle considerazioni del Parlamento europeo in materia di audit sul rendimento in sede di elaborazione di nuove proposte legislative;
240. accoglie favorevolmente il fatto che a gran parte dei lavoratori interessati da licenziamenti collettivi in conseguenza della globalizzazione e della crisi e destinatari di misure Fondo europeo per l'adeguamento alla globalizzazione (FEG) siano state offerte misure personalizzate e ben coordinate;
241. osserva con soddisfazione che le misure FEG erano generalmente ben coordinate con i provvedimenti nazionali e le misure dell'FSE;
242. prende estremamente sul serio i seguenti argomenti forniti dagli Stati membri che non hanno voluto ricorrere al FEG:
–
il più alto tasso di cofinanziamento dell'FSE (in alcuni casi fino all'85 %) rispetto al FEG (fino al 65 %) è un disincentivo per la presentazione di una domanda di assistenza a titolo del FEG; plaude pertanto alla rivalutazione da parte della Commissione dei tassi di cofinanziamento per il prossimo periodo FEG;
–
l'FSE può essere attuato più rapidamente del FEG, oppure le amministrazioni nazionali hanno più dimestichezza con l'FSE;
–
l'assenza di prefinanziamento nel FEG;
–
le condizioni più restrittive per il FEG, in particolare il criterio sugli scambi commerciali quale principale criterio di intervento per le domande basate sulla globalizzazione;
–
la durata della procedura per l'approvazione delle domande concernenti il FEG;
243. ribadisce tuttavia il fatto che il FEG e l'FSE possono essere considerati strumenti complementari; chiede tuttavia alla Commissione di precisare il criterio per tenere separato il FEG dall'FSE, considerando che in alcuni casi l'FSE appare più idoneo per fornire un esito tempestivo e dispone talvolta di migliori tassi di cofinanziamento e prefinanziamento; constata inoltre che in alcuni Stati membri l'FSE è più conosciuto tra i cittadini europei rispetto al FEG(27);
244. evidenzia che è nell'interesse di una sana gestione finanziaria far sì che possa essere determinato in modo affidabile il reinserimento dei disoccupati nel mercato del lavoro dopo una loro partecipazione alle misure del FEG; ritiene pertanto che il regolamento FEG (regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio(28)) debba incoraggiare gli Stati membri a misurare il reinserimento dopo la fine del periodo di attuazione e, inoltre, che tali dati dovrebbero essere confrontabili ed essere preferibilmente collegati agli obiettivi quantitativi;
245. accoglie positivamente, nel contesto del nuovo regolamento FEG per il periodo di programmazione 2014-2020 (regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio(29)), il fatto che la Commissione abbia proposto un obiettivo di reinserimento del 50% della forza lavoro licenziata, dopo un periodo di attuazione di 12 mesi, ma chiede tuttavia quale sia il criterio su cui si basa tale dato;
246. ritiene fermamente che l'assistenza FEG debba essere utilizzata innanzitutto per attività di riqualificazione e qualificazione e per altre misure attive destinate al mercato del lavoro, e non come sostegno al reddito che verrebbe corrisposto comunque dai regimi nazionali contro la disoccupazione; chiede pertanto che il sostegno al reddito sia limitato al 25% relativamente alle misure del FEG;
247. sottolinea il fatto che l'assistenza finanziaria dell'Unione dovrebbe creare un valore aggiunto europeo; chiede pertanto che il valore aggiunto unionale delle misure del FEG, quale confrontato con il valore aggiunto unionale delle misure dell'FSE, sia considerato in termini sia quantitativi che qualitativi, nell'ambito della procedura annuale sul discarico, onde garantire strategie di misurazione di massima efficacia, oppure fornire le ragioni per la mancata inclusione di tali dati; condivide il parere della Corte dei conti secondo cui un periodo di 41 settimane tra la presentazione della domanda per l'assistenza del FEG e i pagamenti è inaccettabilmente elevato e che tale durata scoraggia i paesi richiedenti che si trovano in difficoltà e necessitano pertanto della solidarietà dell'Unione; prende atto tuttavia delle informazioni fornite dalla Commissione nelle sue risposte; rammenta a tutti i soggetti interessati la decisione delle autorità di bilancio dell'Unione di non integrare il FEG nel quadro finanziario pluriennale (QFP), il che significa che tutte le domande devono essere vagliate nell'ambito di una procedura di bilancio specifica; invita tutte le parti interessate, nonostante le precisazioni di cui sopra, ad adottare il formato elettronico per le domande e a limitare a casi eccezionali la richiesta di informazioni supplementari dopo la presentazione della domanda, e comunque senza oltrepassare i tre mesi dalla domanda originaria;
248. ritiene tuttavia che un tale importante strumento strategico debba essere esaminato in modo approfondito e propone pertanto di collegare il riesame del FEG 2014-2020 al riesame intermedio proposto del QFP 2014-2020;
Parte XXII - Relazione speciale n. 8/2013 della Corte dei conti europea intitolata "Sostegno per l'accrescimento del valore economico delle foreste da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale"
249. constata che la Commissione dovrebbe:
a)
definire e valutare le esigenze dell'Unione in materia di accrescimento del valore economico delle foreste e, a tale riguardo, integrare gli sforzi e le conoscenze degli ambiti strategici connessi;
b)
definire in modo chiaro gli elementi chiave volti a garantire che il sostegno dell'UE sia finalizzato a rispondere a tali esigenze e quindi a creare un valore aggiunto per l'Unione;
250. constata che gli Stati membri dovrebbero:
a)
descrivere in modo adeguato nei loro PSR le specifiche esigenze e opportunità economiche dei diversi tipi di aree forestali e di beneficiari;
b)
migliorare la gestione forestale elaborando piani di gestione per la maggior parte delle aziende forestali e promuovendo la certificazione delle aree forestali;
251. constata che gli Stati membri dovrebbero:
a)
stabilire requisiti adeguati per garantire che il sostegno alla silvicoltura nel quadro della politica di sviluppo rurale sia coerente, in linea con le disposizioni in materia di aiuti di Stato e quelle relative ad altri settori di intervento, massimizzandone in questo modo l'efficacia;
b)
porre in essere procedure adeguate per garantire che il sostegno sia efficace, in modo da accrescere realmente il valore economico delle aree forestali in cui sono stati realizzati gli investimenti;
252. osserva che la Commissione dovrebbe migliorare il controllo della misura al fine di garantire che l'attuazione da parte degli Stati membri sia in linea con gli obiettivi specifici indicati nonché di ottenere una sostenibilità a breve e lungo termine; constata che, in termini concreti, gli Stati membri dovrebbero imporre ai beneficiari di fornire i dettagli del valore delle aree forestali prima e dopo gli investimenti sovvenzionati e gli organi di gestione dovrebbero essere tenuti a convalidare tali valori;
Parte XXIII - Relazione speciale n. 9/2013 della Corte dei conti europea intitolata "Il sostegno dell'UE alla governance nella Repubblica democratica del Congo"
253. ritiene che, coordinandosi strettamente con le autorità nazionali e gli altri partner di sviluppo, soprattutto gli Stati membri dell'UE, la Commissione e il SEAE dovrebbero:
a)
in previsione della programmazione dell'11° FES e della concezione dei futuri programmi dell'Unione, i) prestare maggiore attenzione a garantire un equilibrio ottimale degli aiuti tra tutte le province, in particolare le più povere, nell'ottica di evitare le disparità geografiche per quanto concerne la distribuzione degli aiuti allo sviluppo, tenendo conto nel contempo dell'importanza di stabilizzare l'intera regione dei Grandi Laghi; ii) combinare gli aiuti a livello centrale con programmi a livello provinciale che abbinino il decentramento politico e territoriale a strategie avanzate di gestione delle risorse naturali e al ripristino e allo sviluppo delle infrastrutture; iii) riesaminare il sostegno dell'Unione a una migliore gestione delle risorse naturali in base a un'approfondita valutazione dei bisogni;
b)
nel dialogo con la Repubblica democratica del Congo (RDC), sottolineare maggiormente che le elezioni democratiche sono un elemento essenziale della governance; valutare attentamente tutti i rischi per garantire che i programmi dell'Unione in questo settore non favoriscano un arroccamento del regime;
c)
promuovere una maggiore responsabilità democratica del governo congolese prendendo in considerazione un più ampio sostegno al rafforzamento della capacità delle istituzioni nazionali di vigilanza, con particolare riferimento alle commissioni specializzate dell'Assemblea nazionale e all'istituzione superiore di controllo;
d)
in tutti i campi della governance coperti dalla strategia di cooperazione dell'Unione, includere sistematicamente la necessità di sostenere la lotta alla frode e alla corruzione, come pure la riforma del sistema giudiziario;
254. constata che la Commissione dovrebbe:
a)
all'avvio dei programmi e a intervalli regolari nella fase di attuazione, valutare la probabilità e il potenziale impatto dei principali rischi per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi programmatici; osserva che ciò comporterà i) la valutazione della pertinenza e della credibilità delle politiche e dei piani d'azione del paese volti a migliorare la governance in relazione alle risorse istituzionali e finanziarie a disposizione; ii) il monitoraggio dei progressi a fronte degli impegni assunti dalle autorità della Repubblica democratica del Congo;
b)
fissare misure per prevenire o attenuare i rischi e definire chiaramente la procedura da seguire al verificarsi di tali rischi, senza dimenticare in particolare i rischi di frode e corruzione;
255. constata che la Commissione dovrebbe:
a)
concentrare gli obiettivi su un numero limitato di priorità;
b)
definire tempistiche più confacenti al contesto in cui si svolgono i programmi, prevedendo procedure di valutazione periodica;
c)
prevedere una certa flessibilità nella fase di attuazione dei programmi per consentire, ove necessario, una revisione tempestiva degli obiettivi;
256. constata che la Commissione e il SEAE dovrebbero:
a)
rafforzare il loro dialogo strutturato, a livello politico e strategico, con il paese; osserva che ciò comporterà, nel pieno rispetto delle disposizioni dell'accordo di Cotonou (in particolare dell'articolo 96), i) la definizione di obiettivi chiari, pertinenti, realistici e corredati di un termine, stabiliti di comune accordo con le autorità nazionali; ii) la valutazione periodica del rispetto degli obiettivi concordati quale parte del regolare dialogo politico con il governo; iii) in caso di un impegno insufficiente da parte del governo congolese in relazione alla conformità, la possibilità, dopo deliberazioni approfondite, di adeguare o, in casi eccezionali, di sospendere o chiudere il programma;
b)
esortare il governo della RDC ad adottare le misure necessarie per migliorare, se del caso, il funzionamento dei gruppi di lavoro tematici e monitorare l'attuazione di tali misure;
c)
assumere un ruolo di guida più attivo nei confronti degli Stati membri dell'Unione allo scopo di incoraggiare un dialogo politico coordinato ed esercitare una maggiore influenza sul governo della RDC;
257. constata che la Commissione dovrebbe:
a)
fornire al Parlamento, entro maggio 2014, un quadro dello stato attuale dei progetti esaminati dalla Corte dei conti, nonché
b)
fornire al Parlamento, entro giugno 2014, un quadro di tutti i progetti in corso nella RDC e informarlo in merito all'ammontare dei finanziamenti che saranno ancora disponibili e ai fondi di provenienza di tali finanziamenti;
Parte XXIV - Relazione speciale n. 10/2013 della Corte dei conti europea intitolata "Politica agricola comune: il sostegno specifico previsto in base all’articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio è ben concepito e attuato in modo soddisfacente?"
258. è del parere che il sostegno specifico ad alcune attività agricole dovrebbe essere basato su un'interpretazione rigorosa delle disposizioni dell'articolo 68 e i nuovi atti delegati dovrebbero esigere che la concessione di tale sostegno accoppiato sia adeguatamente giustificata alla Commissione e controllata dalla medesima; osserva che, al fine di assumersi la propria responsabilità ultima nell'ambito del regime di gestione condivisa, la Commissione dovrebbe svolgere un ruolo più attivo nella definizione dei criteri che disciplinano l'attuazione delle misure e nella valutazione comparativa delle misure onde evitare variazioni dei prezzi inspiegabili ed estreme, come quelle individuate negli esempi relativi ai caprini nella relazione speciale in esame; rileva che gli strumenti giuridici a tal fine dovrebbero essere stabiliti nei nuovi atti delegati; rileva che gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a dimostrare, nei nuovi atti delegati, che ciascuna misura di sostegno specifico che intendono introdurre è necessaria (in termini di necessità e valore aggiunto di un approccio basato su deroghe), pertinente (in termini di modalità di attuazione, criteri di concessione e il livello degli aiuti), e che soddisfa i criteri di sana gestione finanziaria; in particolare e in risposta al punto formulato dalla Corte dei Conti, stando al quale "casi definiti chiaramente" non erano chiaramente definiti, l'applicazione del nuovo regolamento (UE) n. 1307/2013(30) dovrebbe ovviare ai problemi individuati dagli Stati membri:
a)
stabilendo obiettivi ben definiti (in base al regolamento finanziario (UE, Euratom) n. 966/2012);
b)
creando sistemi di monitoraggio sistematici per tutte le misure adottate ai sensi dei nuovi articoli da 52 a 55 del regolamento (UE) n.1307/2013;
c)
rispettando l'uniformità nell'applicazione in tutta l'Unione in modo che i sistemi di gestione e di controllo possano essere ottimizzati, semplici e comparabili;
d)
assicurando la documentazione di tutte le misure/sottomisure e l'uso di informazioni aggiornate del sistema integrato di gestione e di controllo, se del caso;
e)
stabilendo controlli rigorosi in loco, a livello nazionale e regionale;
259. osserva che, tenuto conto della varietà delle misure possibili, dovrebbe essere istituito un adeguato sistema di monitoraggio per facilitare la successiva valutazione;
260. ritiene che, una volta introdotte le misure, gli Stati membri dovrebbero istituire adeguati sistemi globali di gestione e controllo per garantire che tutti i requisiti del regolamento (UE) n. 1307/2013 possano essere soddisfatti; rileva che, onde evitare di generare costi sproporzionati nell'ambito limitato di una misura di sostegno specifico, occorre tenere conto del requisito relativo ai controlli già durante la fase di progettazione della misura (semplicità di esecuzione, capacità di verifica dei criteri, ecc.) o, eventualmente, anche nella decisione sull'opportunità o meno di introdurre una determinata misura;
Parte XXV - Relazione speciale n. 12/2013 della Corte dei conti europeaintitolata "La Commissione e gli Stati membri possono dimostrare che le risorse finanziarie dell'UE destinate alla politica di sviluppo rurale sono ben spese?"
261. plaude alla relazione speciale della Corte dei conti intitolata "La Commissione e gli Stati membri possono dimostrare che le risorse finanziarie dell'UE destinate alla politica di sviluppo rurale sono ben spese?", e approva in linea di principio le sue raccomandazioni;
262. rileva la necessità di una politica agricola comune più verde, più equa e pienamente legittima, in grado di rispecchiare il principio della "spesa pubblica per il bene pubblico", rappresentando così un significativo passo in avanti nell'evoluzione e nell'ammodernamento della PAC; rammenta che la politica agricola dell'Unione deve portare vantaggi per il pubblico in generale e non soltanto per gli agricoltori;
263. sottolinea che i programmi per lo sviluppo rurale sono strumenti importanti per la creazione di posti di lavoro e per la promozione della crescita, per rafforzare la competitività dell'agricoltura e per migliorare l'ambiente; dal momento che la spesa per lo sviluppo rurale copre misure a sostegno delle aziende agricole, delle piccole imprese e delle comunità nelle aree rurali, ritiene necessario che tali misure tengano conto delle necessità di un bacino di beneficiari tanto variegato e che, pertanto, raggiungano obiettivi altrettanto diversificati; rileva che il monitoraggio e la valutazione sono in tal senso essenziali, e ritiene importante che il Parlamento e il pubblico sappiano se il denaro dell'Unione è stato speso al meglio;
264. invita gli Stati membri a stabilire obiettivi specifici e misurabili nell'ambito dei rispettivi PSR, con un'attenzione particolare alla finalità prevista della spesa per lo sviluppo rurale; ritiene che la Commissione debba assicurare, prima della loro approvazione, che i PSR degli Stati membri presentino obiettivi chiari e piani di valutazione che forniranno informazioni sui risultati raggiunti grazie alle azioni pianificate, secondo gli obiettivi concordati e in tempo debito per incidere sulle decisioni politiche relative al prossimo periodo di programmazione;
265. è preoccupato per il fatto che la Corte dei conti ha riscontrato che le attuali misure di monitoraggio e valutazione non sono state in grado di fornire informazioni per dimostrare che le misure sono mirate al raggiungimento degli obiettivi politici nel modo più efficace; chiede che il Parlamento sia chiaramente informato sui risultati raggiunti dalla spesa per lo sviluppo rurale;
266. per quanto riguarda la consistente somma di quasi 100 miliardi di EUR stanziati per gli obiettivi di sviluppo rurale nel periodo 2007-2013, nonché i 58 miliardi di EUR provenienti dalle risorse proprie degli Stati membri, conviene con la Corte dei conti sulla necessità di migliorare il monitoraggio e la valutazione per la restante parte dell'attuale periodo di spesa (fine del 2015), onde garantire che il bilancio dell'Unione sia eseguito al meglio;
267. invita gli Stati membri a utilizzare immediatamente il monitoraggio e la valutazione per rafforzare l'accento sui risultati, e raccomanda che la Commissione e gli Stati membri migliorino la valutazione dei risultati dei PSR nell'attuale periodo di finanziamento, utilizzando inoltre i riscontri per migliorare i PSR per il periodo di finanziamento 2014-2020;
268. invita la Commissione a migliorare il Quadro comune per il monitoraggio e la valutazione (QCMV) per il periodo 2014-2020 onde ottenere uno strumento efficace a disposizione degli Stati membri e della Commissione che generi dati pertinenti da usare ai fini del monitoraggio e della valutazione; insiste sulla necessità di mettere a punto indicatori affidabili che consentano di mettere a confronto gli Stati membri (e/o le regioni) e di monitorare i risultati delle diverse misure di sviluppo rurale nonché il loro contributo al raggiungimento delle priorità dell'Unione;
269. ritiene che gli Stati membri debbano dotarsi di un sistema comune di monitoraggio e valutazione per garantire che la Commissione possa analizzare la portata dei progressi raggiunti e del raggiungimento degli obiettivi definiti nonché il loro impatto e l'efficacia a livello dell'Unione; si compiace del lavoro attualmente intrapreso dalla Commissione e dagli Stati membri per definire indicatori obbligatori comuni per il quadro per il monitoraggio e la valutazione 2014-2020 relativo alla PAC e ai PSR, e li invita a garantire che tali programmi siano corredati di requisiti chiari quanto all'uso di tali indicatori;
270. osserva che l'applicazione di un obiettivo specifico deve essere caratterizzata da una certa omogeneità nei diversi territori ed è pertanto necessario evitare dispersioni nei settori della regolamentazione, dell'applicazione e del bilancio, nonché conferire uniformità al modo in cui la misura è attuata dagli Stati membri;
271. invita la Commissione a garantire che il Parlamento riceva tempestivamente le relazioni annuali di attuazione previste per il 2017 e 2019, così che possa anche valutare gli indicatori di risultato e l'impatto dei PSR;
Parte XXVI- Relazione speciale n. 14/2013 della Corte dei conti europea intitolata "Il sostegno finanziario diretto dell'Unione europea all'Autorità palestinese"
272. accoglie con favore la relazione speciale sul sostegno finanziario diretto dell'Unione all'Autorità palestinese quale importante contributo al dibattito politico e finanziario generale sull'impegno dell'Unione nei confronti dell'Autorità palestinese al fine di sostenere i progressi verso la soluzione a due Stati, conformemente al principio del rispetto della sovranità e dell'integrità territoriale del territorio amministrato dall'Autorità palestinese e dello Stato di Israele; prende atto dei rilievi, delle conclusioni e delle raccomandazioni e presenta qui di seguito le proprie osservazioni e raccomandazioni;
Osservazioni generali
273. valuta positivamente i rilievi formulati nella relazione, che confermano alcune importanti realizzazioni come pure la necessità di apportare miglioramenti all'attuale meccanismo Pegase (Meccanismo euro-palestinese di gestione dell'aiuto socio-economico), indicando in particolare che:
a)
la Commissione ha definito apposite procedure di verifica ben concepite per garantire che i fondi siano utilizzati esclusivamente per pagare i beneficiari che rispondono a specifici criteri di ammissibilità;
b)
i controlli per verificare l'ammissibilità sono validi e la Commissione ha riconosciuto la necessità di un'ulteriore semplificazione;
c)
il sostegno finanziario diretto ha contribuito ad alcuni importanti miglioramenti nella gestione delle finanze pubbliche dell'Autorità palestinese;
d)
un nuovo progetto dell'Unione di assistenza tecnica per la ristrutturazione del settore elettrico in Cisgiordania e a Gaza è stato ben studiato per apportare, a medio termine, risultati più sostenibili;
e)
il sostegno finanziario diretto Pegase ha raggiunto i beneficiari ammissibili e il finanziamento ha svolto un ruolo importante nel dare sostegno alle famiglie vulnerabili, contribuendo inoltre al processo di riforma del sistema di assistenza sociale;
f)
il sostegno finanziario diretto Pegase ha contribuito in maniera significativa alla fornitura di servizi pubblici essenziali, come l'istruzione e l'assistenza sanitaria;
274. esprime forte preoccupazione per il persistere di una serie di carenze nella gestione del meccanismo Pegase da parte della Commissione, tra cui quanto segue:
a)
la Commissione non applica al programma annuale del sostegno finanziario diretto Pegase le proprie procedure interne standard di esame della qualità, il che le impedisce di valutarne a fondo l'efficienza e l'efficacia rispetto ad altri programmi di aiuti dell'Unione;
b)
nelle convenzioni di finanziamento non sono stati inclusi indicatori di performance e ciò rende più difficile la valutazione dei risultati concreti dell'assistenza, soprattutto per quanto concerne la percentuale dei fondi del programma spesi per i costi amministrativi rispetto alla percentuale dei fondi erogati ai beneficiari ammissibili;
c)
la Commissione non ha predisposto una valutazione del rischio che tratti questioni quali la corruzione a Gaza in relazione al sistema di retribuzione del personale, il che solleva inoltre preoccupazioni circa il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
d)
permangono ancora carenze significative nella gestione delle finanze pubbliche dell'Autorità palestinese, quali l'inadeguato esame del bilancio e delle relazioni di audit esterno da parte delle autorità legislative o la mancanza di controlli adeguati sugli appalti pubblici e sugli impegni;
275. esorta la Commissione e il SEAE a porre rimedio senza indugio a tali problemi e ad agire di concerto con l'Autorità palestinese, nonché a informare tempestivamente il Parlamento e il Consiglio in merito ai progressi compiuti;
276. accoglie positivamente il fatto che la Commissione abbia tenuto conto delle preoccupazioni espresse dalla Corte dei conti riguardo al ricorso a procedure negoziate dirette e all'applicazione di procedure di gara d'appalto maggiormente concorrenziali; condivide il parere della Corte dei conti secondo cui gare d'appalto concorrenziali sarebbero più vantaggiose nel caso dei contratti per i servizi di gestione e di audit; incoraggia la Commissione a rendere obbligatoria l'applicazione di procedure di gara d'appalto concorrenziali al fine di ottimizzare il rapporto costi-benefici e garantire una parità di condizioni per tutti gli operatori di mercato, consentendo deroghe in situazioni di crisi;
277. esprime preoccupazione per il continuo declino dei finanziamenti dei donatori a favore dell'Autorità palestinese sia da parte degli Stati membri che dei paesi terzi; prende inoltre atto con preoccupazione del rilievo mosso dalla Corte dei conti, secondo cui la Commissione e il SEAE non hanno definito una chiara strategia per ridurre la dipendenza dell'Autorità palestinese dall'assistenza finanziaria dell'Unione; prende atto degli impedimenti politici che rendono estremamente difficile ridurre effettivamente la dipendenza palestinese dagli aiuti esterni; incoraggia la Commissione e il SEAE a proseguire gli sforzi volti a incrementare l'indipendenza finanziaria dell'Autorità palestinese dall'esterno;
278. esorta la Commissione e il SEAE a tenere pienamente presente il rilievo della Corte dei conti per quanto riguarda la mancanza di criteri di condizionalità per il sostegno finanziario diretto dell'Unione all'Autorità palestinese, che ha l'effetto di ridurre il potenziale effetto leva nelle mani della Commissione e del SEAE per il conseguimento di maggiori riforme; rileva che la mancanza di criteri di condizionalità rappresenta una scelta politica da parte della Commissione, del SEAE e degli Stati membri in linea con gli obiettivi politici da questi perseguiti nell'ambito del processo di pace in Medio Oriente; ritiene tuttavia che potrebbe essere opportuno riesaminare tale circostanza nell'ottica di rendere più efficace l'attuazione degli aiuti dell'Unione nella regione;
279. invita pertanto la Commissione e il SEAE a valutare la possibilità di applicare il principio "più progressi, più aiuti" per quanto concerne l'attuazione del meccanismo Pegase, nonché a monitorare da vicino l'erogazione dei fondi di tale meccanismo; si attende di essere informato circa gli eventuali progressi realizzati;
280. esprime preoccupazione per i rilievi formulati dalla Corte dei conti sugli scarsi progressi compiuti dall'Autorità palestinese per quel che riguarda la riforma della funzione pubblica e del sistema pensionistico al fine di ridurre l'impatto di bilancio dovuto a un numero crescente di dipendenti e pensionati; invita la Commissione e il SEAE a impegnarsi senza indugio al fianco dell'Autorità palestinese per risolvere questi problemi strutturali, nonché a riferire periodicamente al Parlamento e al Consiglio in merito alla situazione;
281. si rammarica, conformemente alle conclusioni della Corte dei conti, del fatto che la Commissione e il SEAE non abbiano prestato sufficiente attenzione alla fungibilità del finanziamento Pegase; esprime preoccupazione per il rischio, altresì menzionato dalla Corte dei conti, che il sostegno finanziario diretto Pegase possa essere utilizzato dall'Autorità palestinese in sostituzione del proprio bilancio per sostenere la componente CSP (sostegno ai pubblici dipendenti e ai pensionati) delle sue politiche, compresi eventuali finanziamenti destinati al personale di polizia e di sicurezza che non sono ammissibili al sostegno finanziario diretto Pegase; chiede che la Commissione assicuri la disponibilità dei finanziamenti unicamente sulla base dei beneficiari finali presenti sugli elenchi di persone concordati;
282. chiede che si effettui, entro la fine del 2014, un audit forense per quanto concerne l'erogazione del sostegno finanziario diretto Pegase al fine di assicurare che nessun finanziamento Pegase venga erogato o destinato in modo illecito a gruppi inammissibili ed esorta la Commissione e il SEAE a chiedere la piena cooperazione dell'Autorità palestinese, onde prevenire un'eventuale distrazione del finanziamento Pegase; invita la Corte dei conti a fornire assistenza relativamente all'impiego di una corretta metodologia di audit;
283. è altresì preoccupato per i rilievi della Corte dei conti per quanto riguarda il crescente numero di dipendenti pubblici dell'Autorità palestinese a Gaza che riceve lo stipendio dal sostegno finanziario diretto Pegase pur non recandosi al lavoro; plaude ad una modifica di questi programmi, volta a conseguire una prospettiva di impego sostenibile e un progresso amministrativo;
284. esorta la Commissione e il SEAE a sollevare senza indugio presso l'Autorità palestinese la questione relativa alla necessità di istituire un solido meccanismo di controllo interno al fine di prevenire possibili distrazioni di qualsiasi finanziamento pubblico a titolo del proprio bilancio o del sostegno finanziario diretto Pegase a favore di eventuali persone fisiche o giuridiche che rappresentano o sono collegate con Hamas, classificata dall'Unione come un'organizzazione terroristica dal 2003;
285. riconosce i vincoli imposti all'Autorità palestinese dal governo israeliano, fra l'altro attraverso:
a)
le sporadiche sospensioni dei trasferimenti delle entrate doganali da parte del governo israeliano, che sono tasse indirette riscosse da Israele per conto dell'Autorità palestinese sui beni importati e che costituiscono circa il 70% del bilancio della suddetta Autorità;
b)
la mancanza di trasparenza per quel che riguarda l'ammontare dei diritti dedotti da Israele per i beni e servizi forniti all'Autorità palestinese;
c)
il fatto che Israele continui a controllare l'"area C" in Cisgiordania, il che rappresenta un grave ostacolo allo sviluppo sostenibile e duraturo dell'Autorità palestinese;
d)
le restrizioni imposte dal governo israeliano alle aziende palestinesi descritte nella relazione di audit della Corte dei conti;
286. invita la Commissione e il SEAE a portare avanti l'impegno assunto al fianco del governo israeliano su queste tematiche e a continuare a ricordare a Israele i propri obblighi in quanto potenza occupante, in conformità del diritto internazionale;
287. invita la Commissione e il SEAE a tenere pienamente conto dei rilievi e delle conclusioni della Corte dei conti e ad attuare integralmente le relative raccomandazioni in sede di futura revisione del meccanismo del sostegno finanziario diretto Pegase;
Sviluppi futuri
288. sulla base delle opportunità offerte dal nuovo periodo di programmazione 2014-2020 e da un nuovo piano d'azione UE-Autorità palestinese, la Corte dei conti raccomanda che il SEAE e la Commissione europea intraprendano un'approfondita revisione del programma Pegase tenendo conto dei punti riportati nei seguenti paragrafi;
289. osserva che il SEAE e la Commissione dovrebbero rafforzare la programmazione del futuro sostegno finanziario diretto Pegase, in particolare:
a)
collegandola più strettamente al nuovo piano d'azione UE-Autorità palestinese;
b)
pianificando gli stanziamenti su una base pluriennale;
c)
definendo indicatori di performance, in particolare nei settori della sanità, dell'istruzione e della gestione finanziaria pubblica, per valutare e dimostrare meglio i risultati ottenuti;
d)
sviluppando un solido meccanismo di controllo interno al fine assicurare il rispetto dei criteri per l'esborso e di prevenire un'eventuale distrazione dei finanziamenti tramite il sostegno finanziario diretto Pegase;
290. ritiene che la Commissione debba ridurre, come segue, i costi di amministrazione del sostegno finanziario diretto Pegase:
a)
ricorrendo ogni qualvolta possibile alle gare d'appalto per i contratti relativi alla gestione e al controllo del sostegno finanziario diretto Pegase;
b)
semplificando il sistema di gestione del sostegno finanziario diretto Pegase, dando alla rappresentanza dell'Unione in Palestina la responsabilità di amministrare la banca dati Pegase e recuperando alcuni dei controlli attualmente esternalizzati;
o o o
291. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alla Corte dei conti e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) stima che il 6,3% delle morti su scala mondiale (l'8% se si considerano solo i paesi in via di sviluppo) potrebbe essere evitato migliorando la qualità dell'approvvigionamento idrico e dei servizi igienico-sanitari. Tali morti evitabili riguardano prevalentemente la popolazione infantile dei paesi in via di sviluppo.
Art.I. I moduli abitativi destinati ad una durevole utilizzazione di cui all'articolo 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazione dalla legge 24 giugno 2009, n.77, identificati dalle corrispondenti unità immobiliari riepilogate nell'allegato n. 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, sono assegnati in proprietà a titolo gratuito al Comune di L'Aquila. La Commissione è del parere che la traduzione inglese "permanent" del termine italiano "durabile" non sia corretta; andrebbe utilizzato l'aggettivo "lasting".
Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1).
Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 , recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347, del 20.12.2013, pag. 608).