1.Decisione del Parlamento europeo del 3 aprile 2014 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Impresa comune Artemis per l'esercizio 2012 (C7-0338/2013 – 2013/2250(DEC))
Il Parlamento europeo,
– visti i conti annuali definitivi dell'Impresa comune Artemis relativi all'esercizio 2012,
– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Impresa comune Artemis relativi all'esercizio 2012, corredata delle risposte dell'Impresa comune(1),
– vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 (05851/2014 – C7‑0053/2014),
– visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(2), in particolare l'articolo 185,
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002(3), del Consiglio, in particolare l'articolo 208,
– visto il regolamento (CE) n. 74/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, relativo alla costituzione dell'«Impresa comune Artemis» per l'attuazione di una iniziativa tecnologica congiunta in materia di sistemi informatici incorporati(4), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(5),
– visto il regolamento (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio(6), in particolare l'articolo 108,
– visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0203/2014),
1. concede il discarico al direttore esecutivo dell'Impresa comune Artemis sull'esecuzione del bilancio dell'Impresa comune per l'esercizio 2012;
2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante, al direttore esecutivo dell'Impresa comune Artemis, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
2.Decisione del Parlamento europeo del 3 aprile 2014 sulla chiusura dei conti dell'Impresa comune Artemis per l'esercizio 2012 (C7‑0338/2013 – 2013/2250(DEC))
Il Parlamento europeo,
– visti i conti annuali definitivi dell'Impresa comune Artemis relativi all'esercizio 2012,
– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Impresa comune Artemis relativi all'esercizio 2012, corredata delle risposte dell'Impresa comune(1),
– vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 (05851/2014 – C7‑0053/2014),
– visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(2), in particolare l'articolo 185,
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002(3), del Consiglio, in particolare l'articolo 208,
– visto il regolamento (CE) n. 74/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, relativo alla costituzione dell'«Impresa comune Artemis» per l'attuazione di una iniziativa tecnologica congiunta in materia di sistemi informatici incorporati(4), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(5),
– visto il regolamento (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio(6), in particolare l'articolo 108,
– visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0203/2014),
1. approva la chiusura dei conti dell'Impresa comune Artemis per l'esercizio 2012;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo dell'Impresa comune Artemis, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
3.Risoluzione del Parlamento europeo del 3 aprile 2014 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Impresa comune Artemis per l'esercizio 2012 (C7‑0338/2013 – 2013/2250(DEC))
Il Parlamento europeo,
– visti i conti annuali definitivi dell'Impresa comune Artemis relativi all'esercizio 2012,
– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Impresa comune Artemis relativi all'esercizio 2012, corredata delle risposte dell'Impresa comune(1),
– vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 (05851/2014 – C7‑0053/2014),
– visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(2), in particolare l'articolo 185,
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002(3), del Consiglio, in particolare l'articolo 208,
– visto il regolamento (CE) n. 74/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, relativo alla costituzione dell'«Impresa comune Artemis» per l'attuazione di una iniziativa tecnologica congiunta in materia di sistemi informatici incorporati(4), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(5),
– visto il regolamento (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio(6), in particolare l'articolo 108,
– viste le sue precedenti decisioni e risoluzioni di discarico,
– visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0203/2014),
A. considerando che l'Impresa comune Artemis (in appresso, "l'Impresa comune") è stata istituita nel dicembre 2007 per un periodo di 10 anni al fine di definire e attuare un'"agenda di ricerca" per lo sviluppo di tecnologie essenziali per i sistemi informatici incorporati in vari settori d'applicazione, al fine di rafforzare la competitività europea e la sostenibilità e permettere l'emergere di nuovi mercati e di nuove applicazioni sociali;
B. considerando che l'Impresa comune ha iniziato a lavorare autonomamente nell'ottobre 2009;
C. considerando che il contributo massimo dell'Unione all'Impresa comune per il decennio in questione è pari a 420 000 000 di EUR ed è imputato al bilancio del Settimo programma quadro di ricerca;
Gestione finanziaria e di bilancio
1. rileva che la Corte ha affermato che i conti annuali dell'Impresa comune presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la sua posizione finanziaria al 31 dicembre 2012, nonché i risultati delle sue operazioni e i flussi di cassa per l'esercizio chiuso in tale data, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario;
2. esprime preoccupazione per il fatto che, per il secondo anno consecutivo, l'Impresa comune ha ricevuto un giudizio con rilievi dalla Corte dei conti circa la legittimità e la regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti in quanto l'Impresa comune non è stata in grado di valutare se la strategia di audit ex post fornisca una garanzia sufficiente in merito alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti;
3. prende atto che la Corte dei conti ritiene che le informazioni disponibili sull'applicazione della strategia di audit ex post dell'Impresa comune non siano sufficienti affinché la Corte possa stabilire se questo strumento chiave di controllo funzioni efficacemente; reitera il proprio appello alla Corte dei conti affinché fornisca all'autorità di discarico, attraverso i suoi audit indipendenti, il proprio giudizio sulla legittimità e la regolarità delle operazioni su cui si basano i conti annuali dell'Impresa comune;
4. ricorda che, nel 2010, l'Impresa comune ha adottato una strategia di audit ex post la cui attuazione è iniziata nel 2011; rileva che l'audit delle dichiarazioni di spesa relative ai progetti è stato delegato alle autorità di finanziamento nazionali (AFN) degli Stati membri e che gli accordi amministrativi stipulati con dette autorità non specificano le modalità pratiche per gli audit ex post;
5. sottolinea che, secondo la relazione di audit della Corte dei conti, i pagamenti eseguiti nel 2012 relativamente ai certificati di accettazione dei costi rilasciati dalle autorità di finanziamento nazionali (AFN) degli Stati membri sono ammontati a 7,3 milioni di euro, corrispondenti al 43 % dei pagamenti operativi totali; è preoccupato per il fatto che, stando alla medesima relazione, l'Impresa comune ha ricevuto dalle AFN relazioni di audit che coprono circa il 45 % dei costi relativi ai progetti completati, che l'Impresa comune non ha valutato la qualità di questi audit, che, a fine aprile 2013, l'Impresa comune non aveva ricevuto informazioni sulle strategie di audit di tutte le AFN e che, di conseguenza, non era in grado di valutare se gli audit ex-post fornissero garanzie sufficienti riguardo alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti;
6. invita l'Impresa comune a presentare al Parlamento europeo una relazione sugli elementi negativi individuati dalla Corte dei conti; chiede che tale relazione sia sottoposta al Parlamento corredata da una valutazione della Corte dei conti;
7. ribadisce che l'Impresa comune dovrebbe potenziare quanto prima la qualità dei suoi controlli ex ante ed ex post; chiede che l'autorità di discarico sia informata dei risultati dei successivi processi di audit ex post; rileva, inoltre, che l'Impresa comune è impegnata in un processo continuo volto ad affrontare tali questioni assieme alla Corte dei conti e si attende un esito positivo negli anni a venire;
8. rileva che il bilancio iniziale dell'Impresa comune comprendeva stanziamenti d'impegno operativi per un importo di 55,1 milioni di EUR e che alla fine dell'esercizio il Consiglio di direzione ha deciso di ridurre gli stanziamenti operativi a 39,5 milioni di EUR; deplora che, ciononostante, il tasso di utilizzo degli stanziamenti di pagamento operativi abbia raggiunto soltanto il 62%; osserva che tale situazione non è in linea con il principio del pareggio di bilancio; ricorda all'Impresa comune la necessità di attuare misure concrete volte a raggiungere il pareggio di bilancio, conformemente alle pertinenti procedure operative degli Stati membri partecipanti;
9. esprime preoccupazione per lo scarso tasso di esecuzione del bilancio nonché per le attività sottostanti dell'Impresa comune; sottolinea che i depositi dei conti bancari alla fine del 2012 ammontavano a 17 230 100 EUR il che rappresenta il 57% degli stanziamenti di pagamento autorizzati (30 132 752 EUR);
10. rileva dalla relazione della Corte dei conti che, sebbene il regolamento del Consiglio che istituisce l'Impresa comune prevedesse un bilancio totale massimo di 410 milioni di EUR destinato a coprire le spese operative, l'effettivo tasso di esecuzione sommato al previsto valore degli inviti a presentare proposte ammonta a 206 milioni ovvero soltanto il 50,2% del bilancio totale; osserva che le cifre suddette denotano un basso tasso di esecuzione del bilancio, dovuto principalmente alla complessità del procedimento finanziario per la chiusura dei progetti; ricorda che il tasso di esecuzione del bilancio è collegato in modo pienamente complementare agli impegni nazionali degli Stati membri;
Sistemi di controllo interno
11. prende atto che, secondo la Corte dei conti, nel corso del 2012 l'Impresa comune ha intensificato i suoi sforzi intesi a stabilire e attuare efficaci procedure finanziarie, contabili e di controllo della gestione; sottolinea che occorre ancora lavorare, in particolare per quanto riguarda la verifica finanziaria delle dichiarazioni dei costi e le norme sul controllo interno;
12. prende debitamente atto che la dichiarazione di affidabilità del direttore esecutivo del 2012 esprime una riserva in merito alla strategia di audit ex post, ma che le informazioni figuranti nella riserva non sono sufficienti per quanto riguarda la sua attuazione; invita l'Impresa comune a ottenere l'affidabilità richiesta prevista dai certificati delle autorità nazionali e dalla strategia di audit ex post;
13. si rammarica che i curricula vitae dei membri del consiglio di amministrazione e del direttore esecutivo non siano pubblicamente disponibili; invita l'Impresa comune a porre urgentemente rimedio a tale situazione; esorta l'Impresa comune, nel quadro della futura impresa comune ECSEL, a sviluppare e adottare una politica globale di prevenzione e gestione dei conflitti di interessi;
14. ritiene che un elevato livello di trasparenza sia un elemento fondamentale per ridurre il rischio di conflitti di interessi; invita pertanto l'Impresa comune a rendere disponibili sul suo sito web la sua politica e/o le sue modalità di prevenzione e gestione dei conflitti di interessi e le relative norme di attuazione, nonché l'elenco dei membri dei consigli di direzione e i curricula vitae;
15. invita la Corte dei conti a monitorare le politiche dell'Impresa comune per quanto riguarda la gestione e la prevenzione dei conflitti di interessi redigendo una relazione speciale sull'argomento in tempo utile per la prossima procedura di discarico;
Impresa comune "Componenti e sistemi elettronici per la leadership europea" (ECSEL)
16. ricorda che le Imprese comuni Artemis ed ENIAC sono state istituite nel dicembre 2007 nell'ambito del Settimo programma quadro per un periodo di 10 anni, rispettivamente, per lo sviluppo di competenze essenziali per la nanoelettronica e per lo sviluppo di tecnologie essenziali per i sistemi informatici incorporati; rileva che Artemis ha iniziato a lavorare autonomamente nell'ottobre 2009 ed ENIAC ha ottenuto la sua autonomia finanziaria nel luglio 2010;
17. ricorda le continue preoccupazioni dell'autorità di discarico in merito agli scarsi tassi di esecuzione del loro bilancio e, inoltre, alle attività sottostanti delle Imprese comuni associate a saldi di cassa cospicui; ricorda che esse hanno cercato di accrescere e di utilizzare come leva finanziaria investimenti pubblici e privati nella ricerca e l'innovazione in due settori complementari di grande importanza per il tessuto industriale in Europa;
18. rileva che la Commissione ha presentato una proposta (COM(2013)0501), nell'ambito dell'attuazione di Orizzonte 2020, volta ad abbinare i sistemi informatici incorporati (Artemis) e la nanoelettronica (ENIAC) in un'unica iniziativa, chiudendo pertanto le Imprese comuni Artemis e ENIAC prima del loro termine previsto per il 31 dicembre 2017; osserva che la nuova impresa comune nel campo delle componenti e dei sistemi elettronici, denominata ECSEL ("Componenti e sistemi elettronici per la leadership europea"), assumerà la forma di un partenariato istituzionale pubblico-privato tripartito (PPP) dotato di una specifica entità giuridica con la partecipazione del settore privato e delle autorità nazionali ed europee;
19. rileva che questa nuova entità giuridica ai sensi dell'articolo 187 del TFUE seguirà il regolamento finanziario tipo per gli organismi PPP di cui all'articolo 209 del regolamento finanziario, e sarà responsabile della gestione indiretta e si farà carico di tutti gli obblighi e i diritti delle attuali Imprese comuni Artemis e ENIAC; si aspetta che la Corte dei conti eseguirà valutazioni finanziarie complete e appropriate degli obblighi e dei diritti di ciascuna entità; ricorda, a tale proposito, la dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sul discarico distinto per le Imprese comuni conformemente all'articolo 209 del regolamento finanziario;
20. si sorprende del fatto che, in tempi così brevi e senza una valutazione definitiva dei risultati ottenuti da tali Imprese comuni, la Commissione abbia deciso di modificare in modo sostanziale la strategia di attuazione dell'Unione per lo sviluppo di competenze essenziali per la nanoelettronica e per lo sviluppo di tecnologie essenziali per i sistemi informatici incorporati; ricorda che il Parlamento ha chiesto un'analisi costi-benefici di una fusione che ne evidenzi i possibili vantaggi e svantaggi;
21. osserva che le valutazioni interlocutorie hanno raccomandato l'attuazione della futura iniziativa tecnologica congiunta (ITC) secondo una base giuridica più in sintonia con le specificità dei partenariati pubblico-privati, con spese amministrative inferiori, una maggiore flessibilità e minori oneri amministrativi al fine di attirare la partecipazione di rappresentanti di alto livello del settore;
22. rileva, inoltre, che per realizzare tali obiettivi, l'iniziativa congiunta ECSEL dovrebbe offrire un aiuto finanziario principalmente sotto forma di sovvenzioni ai partecipanti a seguito di inviti aperti e competitivi a presentare proposte finalizzati a risolvere le inefficienze accertate del mercato;
23. deplora che la proposta della Commissione escluda l'esame dei conti e delle entrate e delle spese dell'Impresa comune ECSEL svolto dalla Corte dei conti e indichi che i conti di tale impresa comune saranno esaminati ogni anno da un organismo di audit indipendente; invita la Commissione a chiarire quale sia il valore aggiunto di tale proposta; sottolinea che dal 2002 la Corte dei conti è il revisore contabile esclusivo per le Imprese comuni istituite a norma dell'articolo 187 del TFUE e che pertanto ha acquisito una vasta competenza in merito a tali organismi che non dovrebbe andare perduta;
Aspetti orizzontali delle Imprese comuni europee nel settore della ricerca
24. constata che l'approccio di audit adottato dalla Corte include procedure analitiche di audit, una valutazione dei controlli chiave dei sistemi di vigilanza e controllo e verifiche delle operazioni a livello dell'Impresa comune ma non a livello dei membri o dei beneficiari ultimi dell'Impresa comune;
25. rileva che le verifiche a livello dei membri o dei beneficiari ultimi sono effettuate dall'Impresa comune o da società di audit esterne ingaggiate e controllate dall'Impresa comune;
26. accoglie positivamente la relazione speciale della Corte dei conti n. 2/2013 intitolata: "La Commissione ha assicurato un'attuazione efficiente del Settimo programma quadro per la ricerca?", in cui la Corte ha valutato se la Commissione abbia garantito un'attuazione efficiente del settimo programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico (7PQ);
27. constata che l'audit ha riguardato anche la costituzione delle iniziative tecnologiche congiunte (ITC);
28. condivide la conclusione della Corte dei conti secondo cui le ITC sono state create per promuovere gli investimenti industriali a lungo termine in particolari settori della ricerca; rileva, tuttavia, che ci sono voluti in media due anni per concedere l'autonomia finanziaria a una ITC e che la Commissione rimane solitamente responsabile per un terzo della durata operativa prevista delle ITC;
29. rileva inoltre che, secondo la Corte dei conti, alcune ITC hanno conseguito risultati particolarmente positivi nel coinvolgere nei loro progetti le piccole e medie imprese (PMI) e che queste ultime hanno beneficiato di circa il 21% dei finanziamenti erogati dalle ITC;
30. richiama l'attenzione sul fatto che le risorse totali indicative ritenute necessarie per le sette Imprese comuni europee di ricerca istituite ad oggi dalla Commissione a norma dell'articolo 187 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea – con la significativa eccezione dell'Impresa comune Galileo – ammontano per la loro durata a 21 739 000 000 EUR;
31. rileva che le entrate preventivate totali delle imprese comuni per il 2012 ammontavano a circa 2,5 miliardi di EUR, vale a dire circa l'1,8% del bilancio generale dell'Unione per il medesimo esercizio, mentre approssimativamente 618 milioni di EUR provenivano dal bilancio generale (contributi in contanti della Commissione) e circa 134 milioni di EUR sono stati messi a disposizione dai partner industriali e dai membri delle Imprese comuni;
32. constata che le Imprese comuni hanno un organico di 409 agenti permanenti e temporanei, pari a meno dell'1% di tutti i funzionari dell'Unione autorizzati nel bilancio generale della stessa (tabella dell'organico);
33. rammenta che il contributo complessivo dell'Unione ritenuto necessario alle Imprese comuni per la loro durata è pari a 11 489 000 000 EUR;
34. invita la Corte dei conti a procedere ad un'analisi esauriente delle ITC e delle altre Imprese comuni in una relazione distinta tenuto conto degli ingenti importi in gioco e dei rischi – in particolare di immagine – che comportano; ricorda che in passato il Parlamento ha chiesto che la Corte dei conti elaborasse una relazione speciale sulla capacità delle Imprese comuni, unitamente ai loro partner privati, di garantire un valore aggiunto e un'esecuzione efficiente dei programmi dell'Unione in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione; afferma che tale valutazione ha un carattere urgente per quanto riguarda le Imprese comuni ENIAC e Artemis.