Indice 
 Precedente 
 Seguente 
 Testo integrale 
Procedura : 2013/0445(NLE)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A7-0259/2014

Testi presentati :

A7-0259/2014

Discussioni :

Votazioni :

PV 15/04/2014 - 8.7
Dichiarazioni di voto

Testi approvati :

P7_TA(2014)0347

Testi approvati
PDF 437kWORD 198k
Martedì 15 aprile 2014 - Strasburgo
Impresa comune "Shift2Rail" *
P7_TA(2014)0347A7-0259/2014

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce l'impresa comune Shift2Rail (COM(2013)0922 – C7-0034/2014 – 2013/0445(NLE))

(Consultazione)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2013)0922),

–  visti l'articolo 187 e l'articolo 188, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C7-0034/2014),

–  visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A7-0259/2014),

1.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.  invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

3.  invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.  chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione   Emendamento
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 3
(3)  Il regolamento (UE) n. /2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del … 2013 che istituisce Orizzonte 2020 – il programma quadro per la ricerca e l’innovazione per il periodo 2014-2020 (il “Programma quadro Orizzonte 2020”)12 ha l’obiettivo di esercitare un impatto maggiore sulla ricerca e l’innovazione, combinando i fondi UE e del settore privato in partenariati pubblico-privato in settori nei quali la ricerca e l’innovazione possono contribuire in generale agli obiettivi più ampi di competitività dell’Unione e ad affrontare le sfide sociali. La partecipazione dell’Unione a tali partenariati può assumere la forma di contributi finanziari alle imprese comuni istituite sulla base dell’articolo 187 del trattato.
(3)  Il regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio12 (il Programma quadro “Orizzonte 2020”) ha l'obiettivo di esercitare un impatto maggiore sulla ricerca e sull'innovazione combinando i fondi del programma quadro Orizzonte 2020 e del settore privato in partenariati pubblico-privato in settori chiave nei quali la ricerca e l'innovazione possono contribuire in generale agli obiettivi più ampi di competitività dell'Unione, a promuovere in maniera più efficace gli investimenti privati e ad affrontare le sfide sociali. Tali partenariati dovrebbero fondarsi su un impegno a lungo termine, includendo un contributo equilibrato di tutti i partner, dovrebbero rendere conto del conseguimento dei loro obiettivi ed essere allineati agli obiettivi strategici dell'Unione in materia di ricerca, sviluppo e innovazione. La governance e il funzionamento di tali partenariati dovrebbero essere aperti, trasparenti, efficaci ed efficienti e offrire la possibilità a un'ampia gamma di parti interessate attive nei rispettivi settori specifici di partecipare sulla base di un impegno a lungo termine. La partecipazione dell’Unione a tali partenariati può assumere la forma di contributi finanziari alle imprese comuni istituite sulla base dell’articolo 187 del trattato ai sensi della decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio12bis ("il settimo programma quadro").
__________________
__________________
12 GU… [PQ Orizzonte 2020].
12 Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e abroga la decisione 1982/2006/CE (GU L 347, del 20.12.2013, pag. 104).
12 bis Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 4
(4)  In conformità alla decisione …/ 2013/UE del Consiglio, del… 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione di Orizzonte 2020 (2014-2020)13 è possibile accordare un sostegno alle iniziative congiunte create dal programma quadro Orizzonte 2020 alle condizioni specificate da tale decisione.
(4)  In conformità al regolamento (UE) n. 1291/2013 e alla decisione 2013/743/UE13 del Consiglio è possibile accordare un sostegno alle iniziative congiunte create dal programma quadro Orizzonte 2020 alle condizioni specificate da tale decisione.
__________________
__________________
13 GU … [PS Orizzonte 2020].
13 Decisione del Consiglio 2013/743/UE, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, p. 965).
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 7
(7)  L’impresa comune Shift2Rail (di seguito “impresa comune S2R”) dovrebbe assumere la forma di partenariato pubblico-privato finalizzato a stimolare e meglio coordinare gli investimenti dell’Unione nella ricerca e innovazione nel settore ferroviario con l’obiettivo di agevolare e accelerare la transizione verso un mercato ferroviario dell’Unione più integrato, efficiente, sostenibile e attraente, in linea con le esigenze commerciali del settore ferroviario e con l’obiettivo generale di creare uno spazio ferroviario europeo unico. In particolare, l’impresa comune S2R dovrebbe contribuire agli obiettivi specifici definiti nel Libro bianco del 2011 e nel quarto pacchetto ferroviario oltre a migliorare l’efficienza del settore ferroviario con benefici per le finanze pubbliche; conseguire una notevole espansione o miglioramento della capacità della rete ferroviaria per consentire al settore ferroviario di competere in modo efficace e di trasportare una quota significativamente superiore di passeggeri e merci; migliorare la qualità dei servizi ferroviari, tenendo conto delle esigenze dei passeggeri e degli spedizionieri; rimuovere gli ostacoli tecnici che frenano l’interoperabilità del sistema ferroviario; e ridurre le esternalità negative connesse con il settore ferroviario. È opportuno che i progressi compiuti dall’impresa comune S2R nel conseguimento di questi obiettivi sia misurato sulla base di indicatori fondamentali di prestazione.
(7)  L'impresa comune Shift2Rail (di seguito "impresa comune S2R") dovrebbe assumere la forma di partenariato pubblico-privato finalizzato a stimolare e meglio coordinare gli investimenti dell'Unione nella ricerca e innovazione nel settore ferroviario creando al tempo stesso nuove possibilità d'occupazione, con l'obiettivo di agevolare e accelerare la transizione verso un mercato ferroviario dell'Unione più integrato, efficiente, di facile uso, sostenibile e attraente, in linea con le esigenze commerciali del settore ferroviario e con l'obiettivo generale di creare uno spazio ferroviario europeo unico. In particolare, l’impresa comune S2R dovrebbe contribuire agli obiettivi specifici definiti nel Libro bianco del 2011 e nel quarto pacchetto ferroviario oltre a migliorare l’efficienza del settore ferroviario con benefici per le finanze pubbliche; conseguire una notevole espansione o miglioramento della capacità della rete ferroviaria per consentire al settore ferroviario di competere in modo efficace e di trasportare una quota significativamente superiore di passeggeri e merci; migliorare la qualità dei servizi ferroviari, tenendo conto delle esigenze dei passeggeri e degli spedizionieri; rimuovere gli ostacoli tecnici che frenano l’interoperabilità del sistema ferroviario; e ridurre le esternalità negative connesse con il settore ferroviario. È opportuno che i progressi compiuti dall’impresa comune S2R nel conseguimento di questi obiettivi sia misurato sulla base di indicatori fondamentali di prestazione.
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)
(7 bis)  È auspicabile che l'impresa comune S2R operi in modo aperto e trasparente, fornendo tempestivamente tutte le informazioni pertinenti ai suoi organismi competenti, nonché promuovendo le proprie attività, incluse le attività di informazione e di divulgazione al grande pubblico. Il regolamento interno degli organi dell'impresa comune S2R dovrebbe essere reso pubblico.
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)
(11 bis)  Il programma Orizzonte 2020 dovrebbe contribuire a colmare il divario fra ricerca e innovazione all'interno dell'Unione promuovendo sinergie con i fondi strutturali e di investimento europei (ESIF). L'impresa comune S2R dovrebbe, pertanto, adoperarsi al fine di sviluppare strette interazioni con gli ESIF, che possono contribuire nello specifico a rafforzare le capacità di ricerca e innovazione a livello locale, regionale e nazionale nel settore dell'impresa comune S2R e a sostenere gli sforzi di specializzazione intelligente.
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 12
(12)  Per conseguire i propri obiettivi è necessario che l’impresa comune S2R garantisca un sostegno finanziario, soprattutto in forma di sovvenzioni ai propri membri e mediante le misure più adeguate, quali appalti o concessione di sovvenzioni a seguito di inviti a presentare proposte.
(12)  Per conseguire i propri obiettivi, garantire l'equa partecipazione di altre imprese, in particolare delle piccole e medie imprese (PMI), di altri investitori, e favorire la modernizzazione di un settore ferroviario europeo integrato, è necessario che l'impresa comune S2R garantisca il contributo dell'Unione alle azioni mediante procedure aperte e trasparenti, soprattutto in forma di sovvenzioni ai propri membri, quali appalti o concessione di sovvenzioni a seguito di inviti a presentare proposte aperti e trasparenti.
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)
(12 bis)  In considerazione dell'obiettivo generale del programma quadro Orizzonte 2020 di conseguire una maggiore semplificazione e armonizzazione del panorama di finanziamento della ricerca e dell'innovazione a livello europeo, le imprese comuni dovrebbero istituire modelli di governance semplici ed evitare pacchetti di norme che differiscono da quelle del programma quadro Orizzonte 2020.
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 13
(13)  È opportuno che l’impresa comune S2R operi in modo trasparente, fornendo ai propri organismi tutte le informazioni pertinenti disponibili e promuovendo su tale base le proprie attività.
(13)  È opportuno che l'impresa comune S2R operi in modo aperto e trasparente e istituisca un meccanismo di consultazione con tutti gli attori interessati che utilizzano i beni e i servizi del settore ferroviario, fornendo ai propri organismi tutte le informazioni pertinenti disponibili e promuovendo su tale base le proprie attività.
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)
(13 bis)  L'impresa comune S2R dovrebbe inoltre utilizzare mezzi elettronici gestiti dalla Commissione per garantire l'apertura e la trasparenza e agevolare la partecipazione. Pertanto è altresì opportuno che gli inviti a presentare proposte indetti dall'impresa comune S2R siano pubblicati sul portale unico per i partecipanti, nonché mediante altri strumenti elettronici di divulgazione nell'ambito di Orizzonte 2020 gestiti dalla Commissione. Inoltre, i dati pertinenti concernenti tra l'altro le proposte, i candidati, le sovvenzioni e i partecipanti dovrebbero essere messi a disposizione dall'impresa comune S2R per essere inclusi nei sistemi elettronici di divulgazione e comunicazione di Orizzonte 2020 gestiti dalla Commissione, in un formato adeguato e con la stessa periodicità degli obblighi di comunicazione della Commissione.
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)
(14 bis)  Fatta salva la valutazione intermedia di cui all'articolo 11 e in conformità all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1291/2013 e nell'ambito della valutazione intermedia del programma quadro Orizzonte 2020, le imprese comuni, in quanto strumento di finanziamento particolare del programma quadro Orizzonte 2020, dovrebbero essere oggetto di una valutazione approfondita, che analizzi, fra le altre cose, l'apertura, la trasparenza e l'efficienza dei partenariati pubblico-privato basati sull'articolo 187 del TFUE.  
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 16
(16)  La partecipazione ad azioni indirette finanziate dall’impresa comune S2R dovrebbe essere conforme alle disposizioni del regolamento (UE) n/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del... 2013, che stabilisce le regole di partecipazione e diffusione nell’ambito del programma quadro di ricerca e di innovazione “Orizzonte 2020” (2014-2020)16.
(16)  La partecipazione ad azioni indirette finanziate dall’impresa comune S2R dovrebbe essere conforme alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio16. È, inoltre, auspicabile che l'impresa comune S2R garantisca l'applicazione coerente di tali regole sulla base delle misure pertinenti adottate dalla Commissione.
__________________
__________________
16 GU… [PQ Orizzonte 2020].
16 Regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (OJ L 347 del 20.12.2013, p. 81).
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)
(16 bis)  Nella classificazione delle attività di ricerca tecnologica, sviluppo dei prodotti e dimostrazione, è auspicabile che l'impresa comune S2R tenga conto delle definizioni OCSE relative al livello di maturità tecnologica.
Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 20 bis (nuovo)
(20 bis)  In considerazione dell'obiettivo generale del programma quadro Orizzonte 2020 di conseguire una maggiore semplificazione e coerenza, tutti gli inviti a presentare proposte nell'ambito dell'impresa comune S2R dovrebbero tenere conto della durata del programma quadro Orizzonte 2020.
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 21
(21)  Ai sensi dell’articolo 287, paragrafo 1, del trattato, l’atto costitutivo di organismi, uffici o agenzie istituiti dall’Unione europea può escludere la possibilità di esaminare i conti di tutte le entrate e le spese di tali organismi, uffici o agenzie da parte della Corte dei conti. Ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, i conti degli organismi di cui all’articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 sono soggetti all’esame di un organismo di revisione contabile indipendente che è tenuto a esprimere un parere, inter alia, sull’affidabilità dei conti e sulla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti. Per evitare la duplicazione del controllo dei conti è giustificato prevedere che i conti dell’impresa comune S2R non siano soggetti all’esame della Corte dei conti.
(21)  Alla luce della natura specifica e dello status attuale delle imprese comuni, e al fine di garantire continuità con il settimo programma quadro, le imprese comuni dovrebbero continuare a essere oggetto di una distinta procedura di discarico. In deroga all'articolo 60, paragrafo 7, e 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, il discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune S2R dovrebbe pertanto essere dato dal Parlamento europeo su raccomandazione del Consiglio. Di conseguenza, gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 60, paragrafo 5, non si dovrebbero applicare al contributo dell'Unione destinato all'impresa comune S2R ma dovrebbero essere allineati per quanto possibile a quelli previsti per gli organismi di cui all'articolo 208 del citato regolamento. La revisione contabile e l'esame della legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti dovrebbero essere effettuati dalla Corte dei conti.
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)
(23 bis)  Data l'importanza dell'innovazione continua per la competitività del settore dei trasporti dell'Unione e il numero di imprese comuni in tale ambito, è opportuno effettuare un'analisi tempestiva, segnatamente alla luce della valutazione intermedia del programma quadro Orizzonte 2020, sull'adeguatezza degli sforzi nella ricerca collaborativa nel settore dei trasporti.
Emendamento 16
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1
1.  Al fine di coordinare e gestire gli investimenti dell’Unione nella ricerca e innovazione nel settore ferroviario, è istituita, fino al 31 dicembre 2024, un’impresa comune (“impresa comune Shift2Rail” o “impresa comune S2R”) a norma dell’articolo 187 del trattato.
1.  Al fine di coordinare e gestire gli investimenti dell'Unione nella ricerca e innovazione nel settore ferroviario, è istituita, fino al 31 dicembre 2024, un'impresa comune ("impresa comune Shift2Rail" o "impresa comune S2R") a norma dell'articolo 187 del trattato. Per tenere conto della durata del programma quadro Orizzonte 2020, gli inviti a presentare proposte nell'ambito dell'impresa comune S2R sono presentati al più tardi entro il 31 dicembre 2020. In casi debitamente giustificati, gli inviti a presentare proposte possono essere indetti fino al 31 dicembre 2021.
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b
b)   contribuire alla realizzazione dello spazio ferroviario europeo unico, a una transizione più rapida ed economica verso un sistema ferroviario europeo più attraente, competitivo, efficiente e sostenibile e al trasferimento modale dal trasporto stradale e aereo a quello ferroviario, mediante un approccio organico e coordinato che tenga conto delle necessità di ricerca e innovazione del sistema ferroviario e dei suoi utenti. Questo approccio riguarda il materiale rotabile, la gestione dell’infrastruttura e del traffico per i segmenti di mercato del trasporto merci e del trasporto passeggeri di lunga distanza e a livello regionale, locale e urbano, come pure i collegamenti intermodali tra la ferrovia e altri modi di trasporto, al fine di garantire agli utenti una soluzione completa e integrata per le loro necessità di trasporto in generale e per ferrovia - da un sostegno per le transazioni all’assistenza in viaggio;
b)   contribuire alla realizzazione dello spazio ferroviario europeo unico, a una transizione più rapida ed economica verso un sistema ferroviario europeo più attraente, di facile uso (anche per le persone a mobilità ridotta), competitivo, efficiente e sostenibile, al trasferimento modale dal trasporto stradale e aereo a quello ferroviario e allo sviluppo di un settore ferroviario europeo forte e competitivo, mediante un approccio organico e coordinato che tenga conto delle necessità di ricerca e innovazione del sistema ferroviario e dei suoi utenti. Questo approccio riguarda il materiale rotabile, la gestione dell’infrastruttura e del traffico per i segmenti di mercato del trasporto merci e del trasporto passeggeri di lunga distanza e a livello regionale, locale e urbano, come pure i collegamenti intermodali tra la ferrovia e altri modi di trasporto, al fine di garantire agli utenti una soluzione completa e integrata per le loro necessità di trasporto in generale e per ferrovia - da un sostegno per le transazioni all’assistenza in viaggio;
Emendamento 18
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera d
d)   agire come punto di riferimento principale per le azioni di ricerca e innovazione in campo ferroviario finanziate a livello dell’Unione, garantendo il coordinamento tra i progetti e fornendo informazioni pertinenti a tutti i soggetti interessati;
d)   svolgere un ruolo centrale nell'ambito delle azioni di ricerca e innovazione in campo ferroviario finanziate a livello dell’Unione, garantendo il coordinamento tra i progetti e fornendo informazioni pertinenti a tutti i soggetti interessati;
Emendamento 19
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera e
e)   promuovere attivamente la partecipazione e il pieno coinvolgimento di tutti i soggetti interessati sia all’interno dell’intera catena di valore del settore ferroviario sia all’esterno dell’industria ferroviaria tradizionale. In particolare, i fabbricanti di attrezzature ferroviarie (sia materiale rotabile sia sistemi di controllo dei treni) e la loro catena di approvvigionamento, i gestori dellinfrastruttura, gli operatori ferroviari (sia passeggeri che merci), le società di leasing di vetture ferroviarie, gli organismi di certificazione, le associazioni del personale e degli utenti (sia passeggeri che merci) come pure la comunità scientifica e le sue istituzioni. Viene incoraggiata la partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI), quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione20.
e)   promuovere attivamente la partecipazione e il pieno coinvolgimento di tutti i soggetti interessati sia all’interno dell’intera catena di valore del settore ferroviario sia all’esterno dell’industria ferroviaria tradizionale. In particolare, i fabbricanti di attrezzature ferroviarie (sia materiale rotabile sia sistemi di controllo dei treni e di gestione del traffico) e la loro catena di approvvigionamento, i gestori dell'infrastruttura, gli operatori ferroviari (sia passeggeri che merci), le società di leasing di vetture ferroviarie, gli organismi di certificazione, le associazioni del personale e degli utenti (sia passeggeri che merci) come pure la comunità scientifica e le sue istituzioni. Viene incoraggiata la partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI), quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione20.
__________________
__________________
20 Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).
20 Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).
Emendamento 20
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)
e bis) attuare misure intese a promuovere la partecipazione delle PMI, delle università e dei centri di ricerca. In questo contesto è necessario individuare e affrontare gli ostacoli che impediscono la partecipazione di nuovi soggetti all'Impresa comune S2R.
Emendamento 21
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera e ter (nuova)
e ter) ricercare una complementarità e strette sinergie con i fondi strutturali e di investimento europei (ESIF) al fine di contribuire a colmare il divario fra ricerca e innovazione in Europa; laddove possibile, promuovere l'interoperabilità tra il programma quadro Orizzonte 2020 e tali fondi e promuovere il finanziamento cumulativo o combinato. In tale contesto, gli interventi mirano a sfruttare appieno le potenzialità dell'ingegno europeo, ottimizzando così l'impatto economico e sociale della ricerca e dell'innovazione, anche se rispetto alle politiche e alle azioni degli ESIF gli interventi sono distinti e nel contempo complementari.
Emendamento 22
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – parte introduttiva
1.   Il contributo finanziario massimo dellUnione alliniziativa Shift2Rail, pari a 450 milioni di EUR compresi i contributi EFTA, proviene dagli stanziamenti del bilancio generale dellUnione europea assegnato al programma specificoOrizzonte 2020 recante attuazione del programma quadroOrizzonte 2020, conformemente alle disposizioni dellarticolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto iv), e degli articoli 60 e 61 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 per gli organismi di cui allarticolo 209 di detto regolamento. In tale importo rientrano:
1.   Il contributo finanziario massimo dell'Unione all'iniziativa Shift2Rail, pari a 450 milioni di EUR compresi i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), proviene dagli stanziamenti del bilancio generale dell'Unione europea assegnato al programma specifico "Orizzonte 2020" recante attuazione del programma quadro "Orizzonte 2020", conformemente alle disposizioni dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto iv), e degli articoli 60 e 61 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 per gli organismi di cui all'articolo 209 di detto regolamento. In tale importo rientrano:
Emendamento 23
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2
2.   Fondi supplementari a complemento del contributo di cui al paragrafo 1 possono essere prelevati da altri strumenti dellUnione per finanziare le azioni mirate alla diffusione dei risultati maturi scaturiti dallimpresa comune S2R.
2.   Fondi supplementari a complemento del contributo di cui al paragrafo 1 possono essere prelevati da altri strumenti dell'Unione per finanziare le azioni mirate alla diffusione dei risultati innovativi e maturi scaturiti dall'impresa comune S2R.
Emendamento 24
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – lettere d e d bis (nuova)
d)  le disposizioni concernenti la messa a disposizione di dati necessari per consentire alla Commissione di elaborare la propria politica di ricerca e innovazione e di far fronte ai propri obblighi di diffusione e comunicazione;
d)  le disposizioni concernenti la messa a disposizione di dati necessari per consentire alla Commissione di far fronte ai propri obblighi di diffusione e comunicazione; anche nell'ambito del portale unico per i partecipanti e attraverso altri mezzi elettronici di diffusione di Orizzonte 2020 gestiti dalla Commissione.
d bis) le disposizioni concernenti la pubblicazione degli inviti a presentare proposte dell'impresa comune S2R anche nel portale unico per i partecipanti, nonché mediante altri strumenti elettronici di divulgazione nell'ambito di Orizzonte 2020 gestiti dalla Commissione.
Emendamento 25
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4
4.   Al fine di valutare i contributi in natura di cui al paragrafo 2, lettera b), e al punto 15, paragrafo 3, lettera b), dello statuto, di cui allallegato I, i costi sono determinati secondo le consuete pratiche contabili dei soggetti interessati, i principi contabili applicabili del paese in cui ciascuna entità è stabilita e i vigenti principi contabili internazionali/principi internazionali di informativa finanziaria. I costi vengono certificati da un revisore indipendente esterno nominato dal soggetto interessato. La valutazione dei contributi è verificata dall’impresa comune S2R. Qualora permangano incertezze sulla valutazione, l’impresa comune S2R può procedere a una revisione contabile, come previsto dal punto 20 dello statuto.
4.   Al fine di valutare i contributi di cui al paragrafo 2, lettera b), e al punto 15, paragrafo 3, lettera b), dello statuto, di cui all'allegato I, i costi sono determinati secondo le consuete pratiche contabili dei soggetti interessati, i principi contabili applicabili del paese in cui ciascuna entità è stabilita e i vigenti principi contabili internazionali/principi internazionali di informativa finanziaria. I costi vengono certificati da un revisore indipendente esterno nominato dal soggetto interessato. Il metodo di valutazione può essere verificato dall'impresa comune S2R qualora la certificazione dia adito a incertezze. Ai fini del presente regolamento, i costi sostenuti per l'attuazione di attività supplementari non sono sottoposti a revisione contabile da parte dell'impresa comune S2R o di qualsiasi organismo dell'Unione.
Emendamento 26
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 6
6.   In aggiunta a quanto sancito al paragrafo 5, la Commissione può sopprimere, ridurre parzialmente o sospendere il contributo finanziario dell’Unione all’impresa comune S2R o avviare la procedura di liquidazione di cui al punto 23, paragrafo 2, dello statuto di cui all’allegato I, se tali membri o le loro entità affiliate non mettono a disposizione i contributi di cui al paragrafo 2 o li forniscono parzialmente o in ritardo.
6.   In aggiunta a quanto sancito al paragrafo 5, la Commissione può sopprimere, ridurre parzialmente o sospendere il contributo finanziario dell’Unione all’impresa comune S2R o avviare la procedura di liquidazione di cui al punto 23, paragrafo 2, dello statuto di cui all’allegato I, se tali membri o le loro entità affiliate non mettono a disposizione i contributi di cui al paragrafo 2 o li forniscono parzialmente o in ritardo. La decisione della Commissione non ostacola il rimborso dei costi ammissibili già sostenuti o imputati da parte dei membri dell'impresa comune S2R al momento della notifica della summenzionata decisione all'impresa comune S2R.
Emendamento 27
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1
L’impresa comune S2R adotta il proprio regolamento finanziario specifico a norma dell’articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e del regolamento (UE) n. … [regolamento delegato sul regolamento finanziario tipo per gli organismi di cui all’articolo 209 del regolamento finanziario].
Fatto salvo l'articolo 12, l'impresa comune S2R adotta il proprio regolamento finanziario specifico a norma dell'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e del regolamento (UE) n. ... [regolamento delegato sul regolamento finanziario tipo per i PPP].
Emendamento 28
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2
Il consiglio di direzione adotta, in conformità allarticolo 110 dello statuto dei funzionari, una decisione basata sullarticolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sullarticolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, con cui delega al direttore esecutivo i poteri pertinenti di autorità che ha il potere di nomina e definisce le condizioni di sospensione della delega di poteri. Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali poteri.
Il consiglio di direzione adotta, in conformità all'articolo 110 dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull'articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull'articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, con cui delega al direttore esecutivo i poteri pertinenti di autorità che ha il potere di nomina e definisce le condizioni di sospensione della delega di poteri. Il direttore esecutivo riferisce al consiglio di direzione in merito ai poteri delegati ed è autorizzato a subdelegare tali poteri.
Emendamento 29
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2
2.   In materia di responsabilità extracontrattuale, limpresa comune S2R risarcisce, conformemente ai principi generali comuni alle leggi degli Stati membri, i danni causati dal personale nellesercizio delle sue funzioni.
2.   In materia di responsabilità extracontrattuale, l'impresa comune S2R risarcisce, conformemente ai principi generali comuni alle leggi degli Stati membri, i danni causati dal personale o dai membri del consiglio di direzione nell'esercizio delle sue funzioni.
Emendamento 30
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1
1.  Entro il 31 dicembre 2017 la Commissione esegue una valutazione intermedia dell’impresa comune S2R. La Commissione comunica le conclusioni della valutazione e le sue osservazioni al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 30 giugno 2018.
1.  Entro il 30 giugno 2017 la Commissione esegue, con l'ausilio di dipendenti esperti, una valutazione intermedia dell'impresa comune S2R, ivi inclusa una valutazione della partecipazione e dell'apertura alle piccole e medie imprese, nonché del funzionamento amministrativo dell'impresa comune S2R, con particolare enfasi sulle sfide o sugli oneri amministrativi. La Commissione redige una relazione su tale valutazione che include le conclusioni della stessa e le osservazioni della Commissione. La Commissione trasmette la relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 dicembre 2017. La valutazione approfondita e la valutazione intermedia di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1291/2013 tengono conto dei risultati della valutazione intermedia di S2R.
Emendamento 31
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1
1.   Il discarico per lesecuzione del bilancio riguardo al contributo dell’Unione all’impresa comune S2R fa parte del discarico dato alla Commissione dal Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, secondo la procedura prevista dall’articolo 319 del trattato.
1.   In deroga agli articoli 60, paragrafo 7, e 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, il discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune S2R viene dato dal Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, secondo la procedura prevista dal regolamento finanziario dell'impresa comune S2R.
Emendamento 32
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2
2.  L’impresa comune S2R collabora pienamente con le istituzioni che intervengono nella procedura di discarico e fornisce, se del caso, ogni altra informazione necessaria. In tale contesto, può essere invitata a farsi rappresentare in riunioni con le istituzioni o gli organismi competenti e ad assistere l’ordinatore delegato della Commissione.
soppresso
Emendamento 33
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1
1.   Fatto salvo il punto 19, paragrafo 4, dello statuto, di cui all'allegato I, l'impresa comune S2R concede al personale della Commissione o ad altre persone autorizzate dalla stessa impresa comune, o dalla Commissione, oltre che alla Corte dei conti, l'accesso ai propri siti e locali nonché a tutte le informazioni, incluse quelle in formato elettronico, necessarie per lo svolgimento delle revisioni contabili.
1.   L'impresa comune S2R concede al personale della Commissione o ad altre persone autorizzate dalla stessa impresa comune, o dalla Commissione, oltre che alla Corte dei conti, l'accesso ai propri siti e locali nonché a tutte le informazioni, incluse quelle in formato elettronico, necessarie per lo svolgimento delle revisioni contabili.
Emendamento 34
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5 bis (nuovo)
5 bis.  Il personale dell'impresa comune, il direttore esecutivo e i membri del consiglio di direzione comunicano all'OLAF, senza indugio e senza che la loro responsabilità possa essere chiamata in causa, le frodi di cui siano venuti eventualmente a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni o del loro mandato.
Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 bis (nuovo)
In considerazione dell'obiettivo generale del programma quadro Orizzonte 2020 di conseguire maggiore semplificazione e armonizzazione del panorama di finanziamento della ricerca e dell'innovazione a livello europeo, le imprese comuni evitano insiemi di norme diverse da quelle del programma quadro Orizzonte 2020.
Emendamento 36
Proposta di regolamento
Allegato 1 – punto 1 – paragrafo 1
1.   "Membro associato", un soggetto giuridico, oppure un raggruppamento o un consorzio di soggetti giuridici, stabilito in uno Stato membro o in un paese associato al programma quadro Orizzonte 2020, che è stato selezionato in base alla procedura di cui al punto 4, paragrafo 2, che soddisfa le condizioni di cui al punto 4, paragrafi 3 e 4, e che ha accettato il presente statuto, firmando una lettera di approvazione;
1.   "Membro associato", un soggetto giuridico, oppure un raggruppamento o un consorzio di soggetti giuridici, stabilito in uno Stato membro o in un paese associato al programma quadro Orizzonte 2020, che è stato selezionato in base alla procedura di cui al punto 4, paragrafo 2, che soddisfa le condizioni di cui al punto 4, paragrafi 3 e 4, e che ha accettato il presente statuto, firmando una lettera di approvazione a seguito di una decisione adottata dall'organismo responsabile della sua governance;
Emendamento 37
Proposta di regolamento
Allegato 1 – punto 1 – paragrafo 2
2.   "membro fondatore diverso dall'Unione", i contribuenti elencati nell'allegato II che si sono impegnati singolarmente a versare un contributo di almeno 30 milioni di EUR per tutta la durata dell'impresa comune S2R e hanno accettato il presente statuto, firmando una lettera di approvazione;
2.   "membro fondatore diverso dall'Unione", i soggetti giuridici individuali che si sono impegnati singolarmente a versare un contributo di almeno 30 milioni di EUR per tutta la durata dell'impresa comune S2R, sulla base di una visione condivisa, e hanno accettato il presente statuto, firmando una lettera di approvazione a seguito di una decisione adottata dall'organismo responsabile della loro governance. I membri fondatori sono elencati nell'allegato II;
Emendamento 38
Proposta di regolamento
Allegato 1 – punto 1 – paragrafo 3 – parte introduttiva
3.   "programmi di innovazione" o "PI", le aree tematiche attorno alle quali è strutturato il piano generale di S2R, di cui al paragrafo 4. I programmi di innovazione sono selezionati in base alla loro capacità di generare risultati ottimali in termini di benefici delle prestazioni per uno o più ambienti operativi e di riflettere un approccio del sistema ferroviario. Fatta salva un'eventuale decisione del consiglio di direzione intesa a modificare questa struttura, il piano generale di S2R dovrebbe prevedere almeno la creazione dei cinque programmi di innovazione seguenti:
3.   "programmi di innovazione" o "PI", le aree tematiche attorno alle quali è strutturato il piano generale di S2R, di cui al paragrafo 4. I programmi di innovazione sono selezionati in base alla loro capacità di generare risultati ottimali in termini di benefici delle prestazioni per uno o più ambienti operativi e di riflettere un approccio del sistema ferroviario orientato al cliente. La loro definizione consente altresì di elaborare e analizzare idee pionieristiche innovative. Fatta salva un'eventuale decisione del consiglio di direzione intesa a modificare questa struttura, il piano generale di S2R dovrebbe prevedere almeno la creazione dei cinque programmi di innovazione seguenti:
Emendamento 39
Proposta di regolamento
Allegato 1 – punto 1 – paragrafo 3 – lettera a
a)   treni ad alta capacità affidabili ed efficienti in termini di costi;
a)   treni affidabili ed efficienti in termini di costi, inclusi i treni ad alta capacità e ad alta velocità;
Emendamento 40
Proposta di regolamento
Allegato 1 – punto 1 – paragrafo 3 – lettera c
c)   infrastrutture ad alta capacità affidabili ed efficienti sotto il profilo dei costi;
c)   infrastrutture ad alta capacità affidabili, sostenibili ed efficienti sotto il profilo dei costi;
Emendamento 41
Proposta di regolamento
Allegato 1 – punto 2 – lettera h
h)   riunire le esigenze degli utilizzatori e definire le norme di interoperabilità per orientare gli investimenti destinati alla ricerca e all'innovazione verso soluzioni operative e commercializzabili;
h)   riunire le esigenze degli utilizzatori e definire le specifiche e le norme tecniche di interoperabilità per orientare gli investimenti destinati alla ricerca e all'innovazione verso soluzioni operative e commercializzabili;
Emendamento 42
Proposta di regolamento
Allegato 1 – punto 2 – lettera j
j)   istituire e sviluppare una stretta collaborazione a lungo termine tra l'Unione, l'industria ferroviaria e gli altri portatori d'interessi cui viene richiesto di sviluppare innovazioni all'avanguardia e garantire una solida commercializzazione di soluzioni innovative, compresi i fornitori di servizi ferroviari e gli altri portatori d'interessi del settore, nonché gli attori esterni al settore ferroviario tradizionale;
j)   istituire e sviluppare una stretta collaborazione a lungo termine tra l'Unione, l'industria ferroviaria e gli altri portatori d'interessi cui viene richiesto di sviluppare innovazioni all'avanguardia e garantire una solida commercializzazione di soluzioni innovative, comprese le organizzazioni di rappresentanza dei consumatori, i fornitori di servizi ferroviari e gli altri portatori d'interessi del settore pubblici e privati, anche a livello regionale, nonché gli attori esterni al settore ferroviario tradizionale;
Emendamento 44
Proposta di regolamento
Allegato 1 – punto 2 – lettera k bis (nuova)
k bis) assicurare il collegamento con un'ampia gamma di portatori d'interessi, inclusi gli organismi di ricerca e le università;
Emendamento 45
Proposta di regolamento
Allegato 1 – punto 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.  Se uno dei membri dell'impresa comune S2R non adempie ai suoi impegni riguardo al contributo finanziario concordato, il direttore esecutivo lo mette per iscritto e fissa un termine ragionevole entro il quale ovviare all'inadempienza. Se l'interessato non vi pone rimedio entro il termine stabilito, il direttore esecutivo convoca una riunione del consiglio di direzione per decidere se escludere il membro inadempiente o applicare qualsiasi altra misura fino a quando il membro non adempierà ai suoi obblighi. Il consiglio di direzione può sospendere in un primo tempo il diritto di voto di qualsiasi membro che non adempie ai propri obblighi, dopo aver ascoltato tale membro e avergli dato la possibilità di regolarizzare la sua posizione.
Emendamento 46
Proposta di regolamento
Allegato 1 – punto 4 – paragrafo 2
2.   I membri associati dell'impresa comune S2R devono essere selezionati mediante un invito aperto, non discriminatorio e competitivo. Il primo invito per i membri associati deve essere presentato entro tre mesi dalla costituzione dell'impresa comune S2R. Eventuali altri inviti devono essere giustificati dalla necessità di capacità fondamentali per l'attuazione del piano generale di S2R. Tutti gli inviti devono essere pubblicati sul sito internet di S2R e comunicati attraverso il gruppo di rappresentanti degli Stati e altri canali, al fine di garantire la partecipazione più ampia possibile nell'interesse del conseguimento degli obiettivi del piano generale di S2R. L'impresa comune S2R incoraggia la partecipazione delle PMI e di attori provenienti da tutta la catena di valore ferroviaria, nonché da ambiti diversi dal settore ferroviario tradizionale.
2.   I membri associati dell'impresa comune S2R devono essere selezionati mediante un invito aperto, non discriminatorio e competitivo indetto dalla Commissione e soggetto alla valutazione trasparente del consiglio di direzione. La valutazione e la selezione tengono conto, tra l'altro, della pertinenza e del potenziale valore aggiunto del candidato per il conseguimento degli obiettivi dell'impresa comune S2R, della solidità finanziaria del candidato, nonché di ogni potenziale conflitto di interesse relativamente agli obiettivi dell'impresa comune S2R.
Emendamento 47
Proposta di regolamento
Allegato 1 – punto 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.  Tenendo conto dei risultati della valutazione, la Commissione prende la decisione finale relativa alla selezione dei membri associati al fine di assicurare l'equilibrio geografico, nonché una partecipazione equilibrata delle PMI, della comunità di ricerca e degli attori dell'intera catena di valore ferroviaria, inclusi quelli esterni al tradizionale settore ferroviario.
Emendamento 48
Proposta di regolamento
Allegato 1 – punto 4 – paragrafo 5
5.   Qualsiasi membro può porre fine alla sua partecipazione all'impresa comune S2R. La risoluzione acquista efficacia e diventa irrevocabile sei mesi dopo la notifica agli altri membri. Allo scadere di questo termine l'ex membro è esonerato da qualsiasi obbligo diverso da quelli approvati o assunti dall'impresa comune S2R prima del recesso.
5.   Qualsiasi membro può porre fine alla sua partecipazione all'impresa comune S2R. La risoluzione acquista efficacia e diventa irrevocabile sei mesi dopo la notifica agli altri membri. Allo scadere di questo termine l'ex membro è esonerato da qualsiasi obbligo diverso da quelli approvati o assunti dall'impresa comune S2R prima del recesso. In caso di recesso, viene aperto un conto per il regolamento degli obblighi finanziari fra il membro che recede e l'impresa comune S2R.
Emendamento 49
Proposta di regolamento
Allegato 1 – punto 4 – paragrafo 6
6.   La qualità di membro dell'impresa comune S2R non può essere ceduta a un terzo senza il previo e unanime assenso del consiglio di direzione.
6.   La qualità di membro dell'impresa comune S2R non può essere ceduta a un terzo senza il previo e unanime assenso del consiglio di direzione. L'assenso è notificato alla Commissione, che ha il diritto di opporsi.
Emendamento 50
Proposta di regolamento
Allegato 1 – punto 6 – lettera c
c)   almeno un rappresentante dei membri associati per programma di innovazione, di cui al punto 1, paragrafo 3. Tali rappresentanti saranno nominati dal consiglio di direzione dell'impresa comune S2R, al fine di garantire una rappresentanza equilibrata fra i protagonisti dell'intera catena di valore ferroviaria e quelli provenienti da ambiti diversi rispetto al tradizionale settore ferroviario.
c)   almeno un rappresentante dei membri associati per programma di innovazione, di cui al punto 1, paragrafo 3. Il membro associato che soddisfa, in qualità di soggetto giuridico individuale, i criteri di cui al punto 1, paragrafo 2, [ovvero che versa un contributo proprio di almeno 30 milioni] e che contribuisce al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a), b) e c), è rappresentato in seno al consiglio di direzione. Gli altri rappresentanti saranno nominati dal consiglio di direzione dell'impresa comune S2R, al fine di garantire una rappresentanza equilibrata dei protagonisti, a livello territoriale, e la rappresentanza dell'intera catena di valore ferroviaria come pure di coloro che provengono da ambiti diversi rispetto al tradizionale settore ferroviario. Almeno due di essi dovrebbero essere rappresentanti delle imprese ferroviarie.
Emendamento 51
Proposta di regolamento
Allegato 1 – punto 7 – paragrafo 5 – comma 5
Un rappresentante dell'Agenzia ferroviaria europea e il presidente o il vicepresidente del gruppo di rappresentanti degli Stati partecipano alle riunioni del consiglio di direzione in qualità di osservatori.
Un rappresentante dell'Agenzia ferroviaria europea partecipa alle riunioni del consiglio di direzione in qualità di osservatore.
Emendamento 52
Proposta di regolamento
Allegato 1 – punto 7 – paragrafo 5 – comma 5 bis (nuovo)
Il presidente o il vicepresidente del gruppo di rappresentanti degli Stati hanno il diritto di partecipare alle riunioni del consiglio di direzione in qualità di osservatori e di prendere parte alle delibere, ma non hanno diritto di voto.
Emendamento 53
Proposta di regolamento
Allegato 1 – punto 7 – paragrafo 5 – comma 5 ter (nuovo)
Il presidente del comitato scientifico ha diritto, ogniqualvolta si discutono questioni che rientrano nei compiti del comitato stesso, di partecipare alle riunioni del consiglio di direzione in qualità di osservatore e di partecipare alle deliberazioni, ma non ha diritto di voto.
Emendamento 54
Proposta di regolamento
Allegato 1 – punto 8 – paragrafo -1 (nuovo)
La Commissione, nell'ambito del ruolo da essa svolto all'interno del consiglio di direzione, si adopera al fine di garantire il coordinamento tra le attività dell'impresa comune S2R e le pertinenti attività del programma quadro Orizzonte 2020, nell'ottica di promuovere sinergie in fase di individuazione delle priorità contemplate dalla ricerca collaborativa.
Emendamento 55
Proposta di regolamento
Allegato 1 – punto 8 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)
c bis) decidere in merito alla composizione definitiva del consiglio di direzione, in particolare selezionando i rappresentanti dei membri associati, diversi da quelli che soddisfano i criteri di cui al punto 1, paragrafo 2. La selezione finale dovrebbe garantire una partecipazione equilibrata di PMI e di protagonisti dell'intera catena di valore ferroviaria, inclusi quelli provenienti da ambiti diversi rispetto al tradizionale settore ferroviario;
Emendamento 56
Proposta di regolamento
Allegato 1 – punto 8 – paragrafo 1 – lettera n bis (nuova)
n bis) garantire la trasparenza della decisione su ogni contratto di subfornitura che possa essere concluso nell'ambito del presente regolamento;
Emendamento 57
Proposta di regolamento
Allegato 1 – punto 9 – paragrafo 1
1.   Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di direzione da un elenco di candidati proposti dalla Commissione in seguito a una procedura di selezione aperta e trasparente.
1.   Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di direzione in base al merito e a comprovate capacità amministrative e gestionali, nonché alla competenza e all'esperienza in materia, sulla base di un elenco di candidati proposti dalla Commissione in esito a una procedura di gara aperta e trasparente, previa pubblicazione di un invito a manifestare interesse nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e su altri organi d'informazione. Il Parlamento europeo ha il diritto di opporsi.
Prima di essere nominato, il candidato selezionato dal consiglio di direzione risponde alle domande poste dai membri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento europeo.
Emendamento 58
Proposta di regolamento
Allegato 1 – punto 10 – paragrafo 4 – lettera g bis (nuova)
g bis) informa regolarmente il gruppo di rappresentanti degli Stati e il comitato scientifico di tutte le questioni afferenti al loro ruolo consultivo;
Emendamento 59
Proposta di regolamento
Allegato 1 – punto 11 – parte introduttiva
L'Agenzia ferroviaria europea svolge il compito di osservatore nel consiglio di direzione e contribuisce alla definizione e all'attuazione del piano generale di S2R, in particolare mediante l'esercizio delle seguenti funzioni di consulenza:
L'Agenzia ferroviaria europea contribuisce alla definizione e all'attuazione del piano generale di S2R, in particolare mediante l'esercizio delle seguenti funzioni di consulenza:
Emendamento 60
Proposta di regolamento
Allegato 1 – punto 11 – lettera a
a)   proporre eventuali modifiche al piano generale di S2R e ai programmi di lavoro annuali, in particolare per garantire che siano soddisfatte le esigenze di ricerca riguardanti la realizzazione dello spazio ferroviario europeo unico;
a)   proporre eventuali modifiche al piano generale di S2R e ai programmi di lavoro annuali, in particolare per garantire che siano soddisfatte le esigenze di ricerca riguardanti la realizzazione dello spazio ferroviario europeo unico e accertarsi della loro pertinenza rispetto agli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 2;
Emendamento 61
Proposta di regolamento
Allegato 1 – punto 11 – lettera b
b)   proporre, previa consultazione con i portatori di interessi, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), del presente regolamento, norme tecniche per le attività di ricerca, sviluppo e convalida, al fine di garantire l'interoperabilità e la sicurezza dei risultati;
b)   proporre, previa consultazione con i portatori di interessi, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), del presente regolamento, linee guida per le attività di ricerca e sviluppo che danno origine a norme tecniche, al fine di garantire l'interoperabilità e la sicurezza dei risultati;
Emendamento 62
Proposta di regolamento
Allegato 1 – punto 13 – paragrafo 5 – lettera a
a)   stato di avanzamento dei pertinenti programmi nazionali o regionali di ricerca e innovazione e individuazione dei potenziali settori di cooperazione, in particolare diffusione delle relative tecnologie;
a)   stato di avanzamento dei pertinenti programmi nazionali o regionali di ricerca e innovazione e individuazione dei potenziali settori di cooperazione, in particolare diffusione delle relative tecnologie per trarre vantaggio dalle sinergie;
Emendamento 63
Proposta di regolamento
Allegato 1 – punto 13 – paragrafo 5 bis (nuovo)
5 bis.  Il gruppo di rappresentanti degli Stati riceve regolarmente informazioni, anche riguardo alla partecipazione ad azioni finanziate dall'impresa comune S2R, all'esito di ciascun bando e di ciascuna attuazione dei progetti, alle sinergie con altri programmi pertinenti dell'Unione e all'esecuzione del bilancio dell'impresa comune S2R.
Emendamento 64
Proposta di regolamento
Allegato 1 – punto 13 – paragrafo 6
6.   Il gruppo di rappresentanti degli Stati può presentare, di propria iniziativa, raccomandazioni all'impresa comune S2R su questioni tecniche, gestionali e finanziarie, in particolare quando queste riguardano interessi nazionali o regionali. L'impresa comune S2R informa il gruppo di rappresentanti degli Stati del seguito dato a tali raccomandazioni.
6.   Il gruppo di rappresentanti degli Stati può presentare, di propria iniziativa, raccomandazioni al consiglio di direzione su questioni tecniche, gestionali e finanziarie, in particolare quando queste riguardano interessi nazionali o regionali. Il consiglio di direzione informa il gruppo di rappresentanti degli Stati del seguito dato a tali raccomandazioni.
Emendamento 65
Proposta di regolamento
Allegato 1 – punto 14 – paragrafo 1
1.   Per l'esecuzione dei compiti di cui al punto 2, l'impresa comune S2R può istituire un numero limitato di gruppi di lavoro per svolgere le attività a essa delegate dal consiglio di direzione. I gruppi devono essere composti da professionisti e operano in modo trasparente.
1.   Per l'esecuzione dei compiti di cui al punto 2, l'impresa comune S2R può istituire un numero limitato di gruppi di lavoro per svolgere le attività a essa delegate dal consiglio di direzione. I gruppi sono composti da professionisti con competenze pertinenti, provenienti anche da organismi di ricerca, PMI e operatori ferroviari, e operano in modo trasparente.
Emendamento 66
Proposta di regolamento
Allegato 1 – punto 15 – paragrafo 3 – lettera b
b)   contributi in natura dei membri diversi dall'Unione, o delle loro entità costitutive, che consistono nei costi da essi sostenuti per l'attuazione di azioni indirette previa deduzione del contributo dell'impresa comune e di qualunque altro contributo dell'Unione a tali costi.
b)   contributi in natura o in denaro dei membri diversi dall'Unione, o delle loro entità costitutive, che consistono nei costi da essi sostenuti per l'attuazione di azioni indirette previa deduzione del contributo dell'impresa comune e di qualunque altro contributo dell'Unione a tali costi.
Emendamento 67
Proposta di regolamento
Allegato 1 – punto 19
1.   Il direttore esecutivo riferisce ogni anno al consiglio di direzione in merito al proprio operato, conformemente al regolamento finanziario dell'impresa comune S2R.
1.   Il direttore esecutivo riferisce ogni anno al consiglio di direzione in merito al proprio operato, conformemente al regolamento finanziario dell' impresa comune S2R.
2.   Entro il 15 febbraio di ogni anno, il direttore esecutivo sottopone all'approvazione del consiglio di direzione una relazione annuale di attività sui progressi effettuati dall'impresa comune S2R nell'anno civile precedente, in particolare in riferimento al piano di lavoro annuale relativo a quell'anno. La relazione comprende tra l'altro le informazioni sui seguenti aspetti:
2.   Entro due mesi dalla chiusura di ogni esercizio finanziario, il direttore esecutivo sottopone all'approvazione del consiglio di direzione una relazione annuale di attività sui progressi effettuati dall'impresa comune S2R nell'anno civile precedente, in particolare in riferimento al piano di lavoro annuale relativo a quell'anno. La relazione comprende tra l'altro le informazioni sui seguenti aspetti:
a)  ricerca, innovazione e altre azioni condotte, nonché le spese corrispondenti;
a)  ricerca, innovazione e altre azioni condotte, nonché le spese corrispondenti;
b)  le azioni presentate, suddivise per tipo di partecipante, comprese le PMI, e per paese;
b)  le azioni presentate, suddivise per tipo di partecipante, comprese le PMI, e per paese;
c)   le azioni selezionate per finanziamento, suddivise per tipo di partecipante, comprese le PMI, e per paese, con l'indicazione del contributo erogato dall'impresa comune S2R ai singoli partecipanti e alle singole azioni.
c)   le azioni selezionate per finanziamento, suddivise per tipo di partecipante, comprese le PMI, e per paese, con l'indicazione del contributo erogato dall'impresa comune S2R ai singoli partecipanti e alle singole azioni.
Una volta approvato dal consiglio di direzione, il rapporto annuale di attività è trasmesso al gruppo dei rappresentanti degli Stati e reso pubblico.
Una volta approvato dal consiglio di direzione, il rapporto annuale di attività è trasmesso al gruppo dei rappresentanti degli Stati e reso pubblico.
3.  L'impresa comune S2R riferisce annualmente alla Commissione a norma dell'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
3.   Entro il 1º marzo dell'esercizio successivo, il contabile dell'impresa comune S2R comunica i conti provvisori al contabile della Commissione e alla Corte dei conti.
4.  A norma dell'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, i conti dell'impresa comune S2R sono esaminati da un organismo di revisione contabile indipendente.
I conti dell'impresa comune S2R non sono soggetti all'esame della Corte dei conti.
Entro il 31 marzo dell'esercizio successivo, l'impresa comune S2R trasmette la relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti.
Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti in merito ai conti provvisori dell'impresa comune S2R, ai sensi dell'articolo 148 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, il contabile redige i conti definitivi dell'impresa comune S2R e il direttore esecutivo li trasmette per parere al consiglio di direzione.
Il consiglio di direzione esprime un parere sui conti definitivi dell'impresa comune S2R.
Entro il 1° luglio successivo a ciascun esercizio finanziario, il direttore esecutivo trasmette i conti definitivi corredati del parere del consiglio di direzione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.
I conti definitivi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro il 15 novembre dell'anno successivo.
Il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti entro il 30 settembre una risposta alle osservazioni da essa formulate nel quadro della sua relazione annuale. Il direttore esecutivo trasmette tale risposta anche al consiglio di direzione.
Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta dello stesso e a norma dell'articolo 165, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, tutte le informazioni necessarie per il corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio in oggetto.
Note legali - Informativa sulla privacy