Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (rifusione) (COM(2012)0403 – C7-0197/2012 – 2012/0196(COD))
(Procedura legislativa ordinaria – rifusione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0403),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0197/2012),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 novembre 2012(1),
– previa consultazione del Comitato delle regioni,
– visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi(2),
– vista la lettera in data 11 novembre 2013 della commissione giuridica alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, del suo regolamento,
– visti gli articoli 87 e 55 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0087/2014),
A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta della Commissione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali;
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (rifusione)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1 ,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione della proposta ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando conformemente alla procedura legislativa ordinaria(2),
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CEE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio(3), ha subito diverse e sostanziali modificazioni(4). Tale regolamento deve ora essere nuovamente modificato ed è quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione.
(2) L'obiettivo del presente regolamento è quello di assicurare la protezione delle specie di flora e di fauna selvatiche che sono o che rischiano di essere minacciate dal commercio.
(3) Le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano le misure più rigorose che possono essere adottate o mantenute in vigore dagli Stati membri, nel rispetto del trattato, segnatamente per quanto riguarda la detenzione di esemplari di specie contemplate dal presente regolamento.
(4) È necessario definire criteri oggettivi per l'inclusione delle specie di flora e di fauna selvatiche negli allegati al presente regolamento.
(5) L'applicazione del presente regolamento richiede condizioni comuni per il rilascio, l'uso e la presentazione dei documenti riguardanti l'autorizzazione all'introduzione nell'Unione, all'esportazione o alla riesportazione dall'Unione di esemplari delle specie contemplate dal presente regolamento. È necessario adottare disposizioni specifiche sul transito di esemplari attraverso l'Unione.
(6) Spetta ad un organo di gestione dello Stato membro di destinazione, assistito dall'autorità scientifica di tale Stato membro, decidere sulle domande di introduzione degli esemplari nell'Unione, prendendo in considerazione qualsiasi parere del Gruppo di consulenza scientifica.
(7) È necessario prevedere una procedura di consultazione nel quadro delle disposizioni in materia di riesportazione, al fine di limitare il rischio di infrazioni.
(8) Per garantire un'efficace protezione delle specie selvatiche della flora e della fauna, la Commissione deve poter imporre restrizioni supplementari all'introduzione di tali specie nell'Unione e all'esportazione dalla stessa. Tali restrizioni possono essere completate a livello comunitario, per gli esemplari vivi, da restrizioni riguardanti la loro detenzione o spostamento nell'Unione.
(9) È altresì necessario contemplare disposizioni specifiche riguardanti gli esemplari di flora e fauna selvatiche nati o allevati in cattività o riprodotti artificialmente, gli esemplari che sono di proprietà personale o domestica e i prestiti, le donazioni e gli scambi di natura non commerciale fra scienziati e istituzioni scientifiche registrati.
(10) Per garantire una protezione più completa delle specie contemplate dal presente regolamento, è necessario prevedere disposizioni volte a controllare nell'Unione il commercio e lo spostamento, nonché le condizioni di sistemazione, degli esemplari in questione. È necessario che i certificati rilasciati ai sensi del presente regolamento, che concorrono al controllo di queste attività, siano disciplinati da norme comuni in materia di rilascio, validità e utilizzazione.
(11) Occorre adottare le misure necessarie per minimizzare eventuali effetti negativi sugli esemplari vivi del trasporto a destinazione, in provenienza o all'interno dell'Unione.
(12) Per assicurare controlli efficaci e agevolare le procedure doganali, si dovrebbero designare uffici doganali con personale qualificato incaricati di espletare le formalità necessarie e le verifiche corrispondenti all'atto dell'introduzione nell'Unione degli esemplari in questione, al fine di attribuire loro un regime o una destinazione doganale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio(5), ovvero all'atto dell'esportazione o della riesportazione dall'Unione. Occorre inoltre disporre di attrezzature che consentano di garantire che gli esemplari vivi vengano conservati e trattati con cura.
(13) L'applicazione del presente regolamento richiede altresì la designazione di organi di gestione e di autorità scientifiche da parte degli Stati membri.
(14) L'informazione e la sensibilizzazione del pubblico, in particolare ai punti di transito alla frontiera, circa le disposizioni del presente regolamento è atta ad agevolarne l'osservanza.
(15) Per assicurare l'efficace applicazione del presente regolamento, gli Stati membri debbono sorvegliare attentamente l'osservanza delle disposizioni in esso contenute e a tal fine cooperare strettamente tra di loro e con la Commissione. Ciò richiede altresì una comunicazione delle informazioni relative all'applicazione del presente regolamento.
(16) La sorveglianza del volume degli scambi delle specie di flora e di fauna selvatiche di cui al presente regolamento è di importanza cruciale per accertare gli effetti del commercio sullo stato di conservazione delle specie. Rapporti annuali dettagliati dovrebbero essere redatti con una veste uniforme.
(17) Per assicurare l'osservanza del presente regolamento, è importante che gli Stati membri impongano sanzioni per le infrazioni adeguate e appropriate rispetto alla loro natura e gravità.
(18) La molteplicità dei fattori biologici ed ecologici di cui tenere conto in sede di attuazione del presente regolamento richiede l'istituzione di un gruppo di consulenza scientifica i cui pareri saranno comunicati dalla Commissione al comitato e agli organi di gestione degli Stati membri allo scopo di assisterli nel prendere le loro decisioni.
(19) Al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo a talune misure di controllo del commercio delle specie di flora e di fauna selvatiche, talune modifiche degli allegati del presente regolamento e ulteriori misure intese ad attuare risoluzioni della conferenza delle parti della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) (in prosieguo "la Convenzione"), decisioni o raccomandazioni del comitato permanente della convenzione e raccomandazioni del segretariato della convenzione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
(20) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, occorre attribuiredovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione in particolare in materia di definizione della struttura, del modello e del formato di taluni documenti. Tali competenze devonodovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione(6), [Em. 1]
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Obiettivo
L'obiettivo del presente regolamento è proteggere le specie della fauna e della flora selvatiche nonché assicurare la loro conservazione controllandone il commercio secondo le disposizioni stabilite agli articoli da 2 a 22 e agli allegati da A a D conformemente all'allegato I, in prosieguo "allegato A", "allegato B", "allegato C" e "allegato D".
Il presente regolamento si applica nel rispetto degli obiettivi, dei principi e delle disposizioni della Convenzione definita all'articolo 2, lettera b).
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, si intende per:
a) "comitato", il comitato di cui all'articolo 21, paragrafo 1;
b) "Convenzione", la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES);
c) "paese di origine", il paese in cui un esemplare è stato catturato o prelevato dall'ambiente naturale, allevato in cattività o riprodotto artificialmente;
d) "notifica d'importazione", la notifica data dall'importatore o da un suo agente o rappresentante, al momento dell'introduzione nell'Unione di un esemplare appartenente a una delle specie incluse negli allegati C o D sul formularionel formato di cui all'articolo 19 10, paragrafo 2 1 quinquies; [Em. 2]
e) "introduzione dal mare", l'introduzione di un esemplare nell'Unione direttamente dall'ambiente marino da cui è stato prelevato, non soggetto alla giurisdizione di alcuno Stato, ivi compreso lo spazio aereo sovrastante, il fondo marino e il relativo sottosuolo;
f) "rilascio", l'espletamento di tutte le procedure connesse alla preparazione e al perfezionamento di una licenza o di un certificato e la sua consegna al richiedente;
g) "organo di gestione", un organo di gestione nazionale designato da uno Stato membro secondo l'articolo 13, paragrafo 1, o, nel caso di Stato terzo parte contraente della Convenzione, in conformità dell'articolo IX della Convenzione stessa;
h) "Stato membro di destinazione", lo Stato membro di destinazione menzionato nel documento utilizzato per esportare o riesportare un esemplare; nel caso di introduzione dal mare, lo Stato membro responsabile del luogo di destinazione di un esemplare;
i) "offerta in vendita", l'offerta in vendita e qualsiasi atto ragionevolmente interpretabile come tale, comprese le offerte al pubblico o gli atti aventi il medesimo effetto, nonché l'invito a trattare;
j) "oggetti personali o domestici", esemplari morti, parti e prodotti derivati, che appartengano a un privato e che facciano parte o siano destinati a far parte normalmente dei suoi beni ed effetti personali;
k) "luogo di destinazione", il luogo normalmente destinato alla custodia degli esemplari, al momento della loro introduzione nell'Unione; nel caso di esemplari vivi, esso è il primo luogo nel quale si intendono custodire gli esemplari, dopo l'eventuale periodo di quarantena o di isolamento per esami e controlli sanitari;
l) "popolazione", un numero totale di esemplari biologicamente o geograficamente distinto;
m) "fini prevalentemente commerciali", i fini i cui aspetti non commerciali non predominano in modo manifesto;
n) "riesportazione dall'Unione ", l'esportazione dal territorio della Comunità di un esemplare precedentemente introdottovi;
o) "reintroduzione nell'Unione ", l'introduzione nel territorio dell'Unione di un esemplare precedentemente esportato o riesportato;
p) "alienazione", qualsiasi forma di alienazione. Ai fini del presente regolamento la locazione, la permuta o lo scambio sono assimilati all'alienazione; espressioni affini sono interpretate nello stesso senso;
q) "autorità scientifica", un'autorità scientifica designata da uno Stato membro secondo l'articolo 13, paragrafo 2, o, nel caso di un paese terzo che sia parte della Convenzione, in base all'articolo IX della Convenzione;
r) "gruppo di consulenza scientifica", organo consultivo istituito in base all'articolo 17;
s) "specie", una specie, sottospecie o una loro popolazione;
t) "esemplare", qualsiasi pianta o animale, vivo o morto, delle specie elencate negli allegati da A a D; qualsiasi parte o prodotto che da essi derivi, contenuto o meno in altre merci, nonché qualsiasi altra merce, se da un documento di accompagnamento, ovvero dall'imballaggio, dal marchio, dall'etichetta o da ogni altra circostanza, risulti trattarsi di parti o di prodotti derivati da animali o da piante appartenenti a queste specie, salvo esplicita esclusione di tali parti o prodotti dall'applicazione delle disposizioni del presente regolamento o di quelle correlate all'allegato ove è elencata la relativa specie, in base ad una indicazione in tal senso contenuta nei rispettivi allegati.
Si considera appartenente ad una delle specie elencate negli allegati da A a D l'esemplare, animale o pianta, di cui almeno un "genitore" appartenga a una specie ivi elencata, o che di tale animale o pianta sia parte o prodotto. Qualora i "genitori" di tale animale o pianta siano di specie elencate in allegati diversi, ovvero di specie una sola delle quali vi figuri, si applicano le disposizioni dell'allegato più restrittivo. Tuttavia, se uno solo dei "genitori" di un esemplare di pianta ibrida è di una specie inserita nell'allegato A, le disposizioni dell'allegato più restrittivo si applicano soltanto se tale specie è indicata a tal fine nell'allegato;
u) "commercio", l'introduzione nell'Unione, compresa l'introduzione dal mare, e l'esportazione e riesportazione dall'Unione, nonché l'uso, lo spostamento e il trasferimento del possesso all'interno dell'Unione e dunque anche all'interno di uno Stato membro, di esemplari soggetti alle disposizioni del presente regolamento;
v) "transito", il trasporto di esemplari fra due punti all'esterno dell'Unione passando attraverso il territorio dell'Unione stessa, spediti a un destinatario nominalmente individuato e durante il quale qualsiasi interruzione della circolazione sia resa necessaria esclusivamente dalle modalità inerenti a questo tipo di traffico;
w) "esemplari lavorati acquisiti da oltre cinquant'anni", esemplari che hanno subito una significativa alterazione rispetto al loro naturale stato grezzo per uso nella gioielleria, ornamentale, artistico, pratico o nel settore degli strumenti musicali, prima del 3 marzo 1947 e che sono stati acquisiti in tali condizioni a giudizio dell'organo di gestione dello Stato membro interessato. Tali esemplari sono considerati come lavorati soltanto se riconducibili univocamente a una delle categorie sopramenzionate e se non richiedano ulteriori interventi di taglio, lavorazione o manifattura per servire ai relativi scopi;
x) "verifiche all'introduzione, esportazione, riesportazione e al transito", il controllo documentale relativo ai certificati, alle licenze e alle notifiche previsti dal presente regolamento e, qualora disposizioni dell'Unione lo prevedano o in altri casi mediante sondaggio rappresentativo delle spedizioni, l'esame degli esemplari corredato da un eventuale prelievo di campioni per un'analisi o un controllo approfondito.
Articolo 3
Ambito di applicazione
1. L'allegato A comprende:
a) le specie che figurano nell'appendice I della Convenzione e per le quali gli Stati membri non hanno avanzato riserve;
b) qualsiasi specie che:
i) sia o possa essere oggetto di una richiesta di utilizzazione nell'Unione o di commercio internazionale e che sia in via di estinzione ovvero talmente rara che qualsiasi volume di scambi potrebbe metterne in pericolo la sopravvivenza;
oppure
ii) appartenga a un genere o sia un genere di cui la maggior parte delle specie o sottospecie figurino nell'allegato A, in base ai criteri di cui alle lettere a) o b), punto i) e la cui inserzione in tale allegato sia fondamentale per l'efficace protezione dei relativi taxa.
2. L'allegato B comprende:
a) le specie che figurano nell'appendice II della Convenzione, salvo quelle elencate nell'allegato A e per le quali gli Stati membri non hanno avanzato riserve;
b) le specie che figurano nell'appendice I della Convenzione per le quali è stata avanzata una riserva;
c) ogni altra specie non compresa nelle appendici I e II della Convenzione;
i) oggetto di un volume di scambi internazionali che potrebbe essere incompatibile:
– con la sua sopravvivenza o con la sopravvivenza di popolazioni viventi in certi paesi, o
– con il mantenimento della popolazione totale a un livello corrispondente al ruolo della specie negli ecosistemi in cui essa è presente;
ovvero
ii) la cui inserzione nell'appendice sia fondamentale per garantire l'efficacia dei controlli del commercio degli esemplari che appartengono a queste specie a causa della loro somiglianza con altre specie che figurano negli allegati A o B;
d) le specie per le quali si è stabilito che l'inserzione di specie vive nell'ambiente naturale dell'Unione costituisce un pericolo ecologico per alcune specie di fauna e di flora selvatiche indigene dell'Unione .
3. L'allegato C comprende:
a) le specie elencate nell'appendice III della Convenzione diverse da quelle elencate negli allegati A o B e per le quali gli Stati membri non hanno formulato riserve;
b) le specie elencate nell'appendice II della Convenzione per le quali è stata avanzata una riserva.
4. L'allegato D comprende:
a) alcune specie non elencate negli allegati A, B e C di cui l'importanza del volume delle importazioni dell'Unione giustifica una vigilanza;
b) le specie elencate nell'appendice III della Convenzione per le quali è stata avanzata una riserva.
5. Qualora lo stato di conservazione di specie soggette al presente regolamento esiga la loro inclusione in una delle appendici della Convenzione, gli Stati membri contribuiranno alle necessarie modifiche.
Articolo 4
Introduzione nell'Unione
1. L'introduzione nell'Unione di esemplari di specie di cui all'allegato A del presente regolamento è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale frontaliero di introduzione, di una licenza di importazione rilasciata da un organo di gestione dello Stato membro di destinazione.
Tale licenza di importazione è rilasciata soltanto con l'osservanza delle restrizioni stabilite in base al paragrafo 6 e qualora ricorrano i seguenti presupposti:
a) l'autorità scientifica competente, tenendo conto di ogni parere del gruppo di consulenza scientifica, ha espresso il parere che l'introduzione nell'Unione :
i) non avrà effetti negativi sullo stato di conservazione della specie o sull'estensione del territorio occupato dalla popolazione della specie interessata;
ii) avverrà:
– per uno degli scopi di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettere e), f) e g), ovvero
– per altri fini non pregiudizievoli per la sopravvivenza della specie interessata;
b) i) il richiedente fornisce la prova documentale che gli esemplari sono stati ottenuti nell'osservanza della legislazione sulla protezione della relativa specie; nel caso di importazione da un paese terzo di esemplari di specie elencate nelle appendici della Convenzione, detta prova è costituita da una licenza di esportazione o da un certificato di riesportazione, ovvero da una copia degli stessi, rilasciati in conformità della Convenzione da un'autorità competente del paese da cui è avvenuta l'esportazione o riesportazione;
ii) tuttavia il rilascio di licenze di importazione per le specie elencate nell'allegato A secondo l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), non richiede la suddetta prova documentale; l'originale di tali licenze di importazione è però trattenuto dalle autorità in attesa della presentazione della licenza di esportazione o del certificato di riesportazione da parte del richiedente;
c) l'autorità scientifica ha accertato che la sistemazione prevista nel luogo di destinazione per l'esemplare vivo è attrezzata adeguatamente per conservarlo e trattarlo con cura;
d) l'organo di gestione ha accertato che l'esemplare non verrà impiegato per scopi prevalentemente commerciali;
e) l'organo di gestione ha accertato, previa consultazione della competente autorità scientifica, l'inesistenza di altri fattori relativi alla conservazione della specie che ostino al rilascio della licenza di importazione; e
f) nel caso di introduzione dal mare, l'organo di gestione ha accertato che ogni esemplare vivo sarà preparato e spedito in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni, danno alla salute o maltrattamento.
2. L'introduzione nell'Unione di esemplari di specie elencate nell'allegato B del presente regolamento è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale frontaliero d'introduzione, di una licenza d'importazione rilasciata da un organo di gestione dello Stato membro di destinazione.
Tale licenza di importazione è rilasciata soltanto nell'osservanza delle restrizioni imposte ai sensi del paragrafo 6 e nel rispetto dei seguenti presupposti:
a) l'autorità scientifica competente, previo esame dei dati disponibili e tenendo conto di ogni parere del gruppo di consulenza scientifica, è del parere che non vi siano indicazioni che l'introduzione nell'Unione non abbia effetti negativi sullo stato di conservazione della specie o sull'estensione del territorio occupato dalla popolazione della specie interessata, dato il livello attuale o previsto del commercio. Tale parere rimane valido per le importazioni ulteriori finché i suddetti elementi non siano variati in modo significativo;
b) il richiedente fornisce la prova documentale che la sistemazione prevista nel luogo di destinazione di un esemplare vivo è attrezzata adeguatamente per conservarlo e trattarlo con cura;
c) ricorrono i presupposti di cui al paragrafo 1, lettera b), punto i), e lettere e) e f).
3. L'introduzione nell'Unione di esemplari delle specie elencate nell'allegato C è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale frontaliero di introduzione, di una notifica d'importazione e:
a) in caso di esportazione da un paese menzionato in relazione alle specie previste nell'allegato C, alla prova documentale fornita dal richiedente, per mezzo di una licenza di esportazione rilasciata in conformità della Convenzione da un'autorità di quel paese competente a tal fine, che gli esemplari sono stati ottenuti nell'osservanza della legislazione nazionale sulla conservazione delle specie interessate; ovvero
b) in caso di esportazione da un paese non menzionato in relazione alle specie previste nell'allegato C, o di riesportazione da qualsiasi paese, alla presentazione da parte del richiedente di una licenza di esportazione, di un certificato di riesportazione o di un certificato di origine rilasciati in conformità della Convenzione da un'autorità del paese esportatore o riesportatore competente a tal fine.
4. L'introduzione nell'Unione di esemplari delle specie elencate nell'allegato D del presente regolamento è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale frontaliero di introduzione, di una notifica di importazione.
5. I presupposti per il rilascio di una licenza di importazione di cui al paragrafo 1, lettere a) e d), e al paragrafo 2, lettere a), b) e c), non si applicano agli esemplari per i quali il richiedente fornisca la prova documentale:
a) che sono stati in precedenza legalmente introdotti o acquisiti nell'Unione e che vi vengono reintrodotti, con o senza modifiche; ovvero
b) che si tratta di esemplari lavorati, legalmente acquisiti da più di cinquanta anni.
6. InPrevia consultazione con i paesi di origine interessati, nonché tenendo conto del parere del gruppo di consulenza scientifica, laalla Commissione può, medianteè conferito il potere di adottare atti di esecuzionedelegati conformemente all'articolo 20 per stabilire restrizioni, sia generali sia riguardanti alcuni paesi di origine, all'introduzione nell'Unione: [Em. 3]
a) in base ai presupposti di cui al paragrafo 1, lettere a), punto i), o e), di esemplari delle specie comprese nell'allegato A;
b) in base ai presupposti di cui al paragrafo 1, lettera e), o al paragrafo 2, lettera a), di esemplari delle specie comprese nell'allegato B; e
c) di esemplari vivi di specie comprese nell'allegato B che presentano un tasso elevato di mortalità al momento del trasporto o per le quali si è stabilito che hanno poche probabilità di sopravvivere allo stato di cattività per una parte considerevole della loro potenziale durata di vita; ovvero
d) di esemplari vivi di specie per le quali si è stabilito che l'introduzione nell'ambiente naturale dell'Unione costituisce una minaccia ecologica per alcune specie di fauna e di flora selvatiche indigene dell'Unione .
Gli atti di esecuzione di cui al primo comma sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2. [Em. 4]
La Commissione pubblica trimestralmente un elenco delle eventuali restrizioni di cui al primo comma nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
7. In casi particolari di trasbordo marittimo, trasferimento aereo o trasporto ferroviario al momento dell'introduzione nell'Unione , alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità con l'articolo 20 per stabilire deroghe all'attuazione delle verifiche e alla presentazione dei documenti di importazione presso l'ufficio doganale frontaliero di introduzione, quali previste ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo , per autorizzare l'esecuzione di tali verifiche e la presentazione presso un altro ufficio doganale designato in conformità dell'articolo 12, paragrafo 1.
Articolo 5
Esportazione o riesportazione dall'Unione
1. L'esportazione o riesportazione dall'Unione di esemplari delle specie inserite nell'allegato A è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale in cui vengono assolte le formalità di esportazione, di una licenza di esportazione o di un certificato di riesportazione rilasciati dall'organo di gestione dello Stato membro nel cui territorio si trovano gli esemplari.
2. Una licenza di esportazione per gli esemplari delle specie elencate all'allegato A è rilasciata soltanto qualora ricorrano i seguenti presupposti:
a) l'autorità scientifica competente ha espresso per iscritto l'opinione che la cattura o la raccolta di esemplari in natura o la loro esportazione non avrà un effetto pregiudizievole sullo stato di conservazione della specie o sull'estensione del territorio occupato dalla relativa popolazione;
b) il richiedente fornisce la prova documentale che gli esemplari sono stati ottenuti in osservanza della legislazione in vigore sulla protezione della specie interessata; ove la domanda sia presentata a uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine, tale prova documentale è costituita da un certificato che attesti che l'esemplare è stato prelevato dall'ambiente naturale in osservanza della legislazione in vigore sul proprio territorio;
c) l'organo di gestione ha accertato che:
i) ogni esemplare vivo sarà preparato e spedito in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni, danno alla salute o maltrattamento e
ii) – gli esemplari delle specie non elencati nell'appendice I della Convenzione non saranno utilizzati per scopi prevalentemente commerciali, o
– nel caso di esportazione di esemplari delle specie di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) del presente regolamento in uno Stato parte contraente della Convenzione, è stata rilasciata una licenza di importazione;
e
d) l'organo di gestione dello Stato membro ha accertato, previa consultazione della competente autorità scientifica, l'insussistenza di altri fattori relativi alla conservazione della specie che ostino al rilascio della licenza di esportazione.
3. Il certificato di riesportazione è rilasciato soltanto qualora ricorrano i presupposti di cui al paragrafo 2, lettere c) e d), e qualora il richiedente fornisca la prova documentale che gli esemplari:
a) sono stati introdotti nell'Unione in conformità del presente regolamento, o
b) se introdotti nell'Unione prima del 3 marzo 1997, lo siano stati a norma del regolamento (CEE) n. 3626/82(7) del Consiglio, oppure se introdotti nell'Unione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, ma successivamente al 3 marzo 1997, lo siano stati a norma del regolamento (CE) n. 338/97, oppure
c) se introdotti nell'Unione prima del 1984, siano stati immessi sul mercato internazionale in conformità della Convenzione, oppure
d) sono stati legalmente introdotti nel territorio di uno Stato membro prima che le disposizioni dei regolamenti di cui alle lettere a) e b) o della Convenzione siano divenute ad essi applicabili o siano divenute tali in detto Stato membro.
4. L'esportazione o riesportazione dall'Unione di esemplari delle specie inserite negli allegati B e C è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale in cui vengono assolte le formalità doganali, di una licenza di esportazione o di un certificato di riesportazione rilasciati dall'organo di gestione dello Stato membro nel cui territorio gli esemplari si trovano.
La licenza di esportazione è rilasciata soltanto qualora ricorrano i presupposti di cui al paragrafo 2, lettere a), b), c), punto i), e d).
Il certificato di riesportazione è rilasciato soltanto qualora ricorrano i presupposti di cui al paragrafo 2, lettere c), punto i) e d), e di cui al paragrafo 3, lettere da a) a d).
5. Nel caso in cui la domanda di certificato di riesportazione riguardi esemplari introdotti nell'Unione tramite una licenza d'importazione rilasciata da un altro Stato membro, l'organo di gestione deve consultare preliminarmente l'organo di gestione che ha emesso la licenza d'importazione. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità con l'articolo 20 per stabilire le procedure di consultazione e i casi in cui tale consultazione è necessaria.
6. I presupposti per il rilascio di una licenza di esportazione o di un certificato di riesportazione di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), punto ii) non si applicano a:
a) esemplari lavorati acquisiti da più di cinquant'anni, oppure
b) esemplari morti, parti e prodotti derivati dagli stessi, in relazione ai quali il richiedente esibisca la prova documentale della loro legale acquisizione prima che fossero loro applicabili il presente regolamento, il regolamento (CE) n. 338/97, il regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio, o la Convenzione.
7. La competente autorità scientifica di ogni Stato membro controlla le licenze di esportazione rilasciate dallo Stato membro stesso per gli esemplari delle specie comprese nell'allegato B e l'effettiva esportazione di tali esemplari. Qualora la suddetta autorità scientifica abbia stabilito che l'esportazione di esemplari appartenenti a una di tali specie deve essere limitata per mantenere la specie in tutta la sua area di distribuzione a un livello adeguato al ruolo che essa svolge nel suo ecosistema, e ben al di sopra del livello in ragione del quale la specie potrebbe essere inserita nell'allegato A, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) o b), punto i), l'autorità scientifica informa per iscritto il competente organo di gestione delle misure idonee al fine di limitare la concessione di licenze di esportazione per esemplari di tali specie.
L'organo di gestione cui siano state comunicate le misure di cui alla lettera a) ne informa la Commissione trasmettendo le proprie osservazioni; ove necessario, la Commissione raccomanda , con atti di esecuzione, restrizioni alle esportazioni delle specie interessate . Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2.
Articolo 6
Rigetto delle domande di licenze e certificati di cui agli articoli 4, 5 e 10
1. Quando uno Stato membro rigetta una domanda di licenza o certificato e questo rappresenta un caso rilevante per quanto riguarda gli obiettivi del presente regolamento, ne informa immediatamente la Commissione precisando i motivi del rigetto.
2. La Commissione comunica agli altri Stati membri le informazioni ricevute a norma del paragrafo 1 per assicurare un'applicazione uniforme del presente regolamento.
3. All'atto della presentazione di una domanda di licenza o di certificato relativa ad esemplari per i quali una precedente domanda sia stata rigettata, il richiedente informa del rigetto l'organo di gestione cui sottopone la domanda.
4. Gli Stati membri riconoscono la decisione di rigetto di una domanda emessa dalle competenti autorità degli altri Stati membri, quando tali rigetti sono motivati dalle disposizioni del presente regolamento.
Il primo comma è tuttavia derogabile in presenza di circostanze notevolmente mutate o quando siano emersi nuovi elementi probatori a sostegno di una domanda. In questi casi, l'organo di gestione che rilascia una licenza o un certificato ne informa la Commissione precisandone i motivi.
Articolo 7
Deroghe
1. Esemplari nati e allevati in cattività o riprodotti artificialmente
Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 8, gli esemplari delle specie elencate nell'allegato A, che sono nati e allevati in cattività o riprodotti artificialmente, sono soggetti alla disciplina riguardante gli esemplari delle specie elencate nell'allegato B.
Nel caso di piante riprodotte artificialmente, le disposizioni degli articoli 4 e 5 sono derogabili nel rispetto di norme speciali
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 20 per stabilire:
a) i criteri per determinare se un esemplare sia nato e sia stato allevato in cattività o sia stato riprodotto artificialmente e se gli scopi perseguiti siano di tipo commerciale;
b) il contenuto delle norme speciali di cui al secondo comma del presente paragrafo riguardanti:
i) l'uso di certificati fitosanitari;
ii) il commercio da parte di commercianti registrati e delle Istituzioni scientifiche di cui al paragrafo 4 del presente articolo; e
iii) il commercio di ibridi.
2. Transito
In deroga all'articolo 4, per gli esemplari in transito nell'Unione non sono richieste la verifica e la presentazione all'ufficio doganale frontaliero d'introduzione delle licenze, notifiche e certificati prescritti.
Per le specie elencate negli allegati del presente regolamento ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettere a) e b), la deroga di cui al primo comma del presente paragrafo si applica soltanto qualora le competenti autorità dello Stato terzo da cui avviene l'esportazione o riesportazione abbiano rilasciato un documento valido di esportazione o riesportazione, previsto dalla Convenzione, che corrisponda agli esemplari che esso accompagna e che specifichi la destinazione dell'esemplare.
Se il documento di cui al secondo comma non è stato rilasciato prima dell'esportazione o della riesportazione, l'esemplare è sequestrato e può essere eventualmente confiscato, a meno che il documento sia presentato a posteriori alle condizioni speciali.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 20 riguardanti condizioni speciali per presentare a posteriori un documento di esportazione o di riesportazione.
3. Oggetti personali e domestici
Le disposizioni degli articoli 4 e 5 non si applicano agli esemplari morti, alle parti o ai prodotti derivati dalle specie elencate negli allegati da A a D che siano oggetti personali o domestici introdotti nell'Unione , ovvero esportati o riesportati dalla stessa, in osservanza di norme speciali. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 20 relativi a norme speciali sull'introduzione, esportazione o riesportazione di oggetti personali o domestici.
4. Istituzioni scientifiche
I documenti di cui agli articoli 4, 5, 8 e 9 non sono richiesti per gli esemplari da erbario e da museo conservati, essiccati o in inclusione, né per le piante vive recanti un'etichetta il cui modello sia stato fissato in conformità del secondo comma del presente paragrafo , ovvero un'etichetta analoga rilasciata o approvata da un organo di gestione di un paese terzo, quando si tratti di prestiti non commerciali, donazioni e scambi tra scienziati ed istituzioni scientifiche registrati da un organo di gestione dello Stato in cui si trovano.
La Commissione fissa, con atti di esecuzione, un modello di etichetta per piante vive. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2.
Articolo 8
Disposizioni relative al controllo delle attività commerciali
1. Sono vietati l'acquisto, l'offerta di acquisto, l'acquisizione in qualunque forma a fini commerciali, l'esposizione in pubblico per fini commerciali, l'uso a scopo di lucro e l'alienazione, nonché la detenzione, l'offerta o il trasporto a fini di alienazione, di esemplari delle specie elencate nell'allegato A.
2. Gli Stati membri possono vietare la detenzione di esemplari in particolare di animali vivi appartenenti a specie dell'allegato A.
3. Un'esenzione dai divieti di cui al paragrafo 1 può essere decisa, nel rispetto dei requisiti o altre normative dell'Unione sulla conservazione della flora e della fauna selvatiche, con il rilascio di un certificato in tal senso da parte dell'organo di gestione dello Stato membro in cui gli esemplari si trovano, qualora gli esemplari:
a) siano stati acquisiti o introdotti nell'Unione prima che le disposizioni relative alle specie elencate nell'appendice I della Convenzione o nell'allegato C1 del regolamento (CEE) n. 3626/82, ovvero nell'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97 o del presente regolamento, siano divenute applicabili a tali esemplari; ovvero
b) siano esemplari lavorati e acquisiti da più di cinquant'anni; ovvero
c) siano stati introdotti nell'Unione in conformità del regolamento (CE) n. 338/97 o del presente regolamento e debbano essere utilizzati per fini che non pregiudicano la sopravvivenza della specie interessata; ovvero
d) siano esemplari nati e allevati in cattività di una specie animale o esemplari riprodotti artificialmente di una specie vegetale ovvero parti o prodotti derivati da tali esemplari; ovvero
e) siano necessari, in circostanze eccezionali, per il progresso della scienza o per essenziali finalità biomediche nel rispetto della direttiva 86/609/CEE del Consiglio(8), ove la specie in questione risulti essere l'unica adatta a tali fini e non si disponga di esemplari di tale specie nati e allevati in cattività; ovvero
f) siano destinati a scopi di allevamento o riproduzione, dai quali la conservazione della specie in questione trarrà beneficio; ovvero
g) siano destinati a ricerca o istruzione finalizzate alla preservazione o conservazione della specie; ovvero
h) abbiano origine in uno Stato membro e siano stati rimossi dal loro habitat naturale di origine in conformità della legislazione in vigore in tale Stato membro.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 20 relativi a deroghe generali ai divieti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, sulla base delle condizioni di cui al paragrafo 3, nonché deroghe generali relative a specie comprese nell'allegato A, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto ii). Tali deroghe devono rispettare i requisiti di altre normative dell'Unione sulla conservazione della fauna e della flora selvatiche.
5. I divieti di cui al paragrafo 1 si applicano altresì agli esemplari delle specie elencate nell'allegato B, salvo che all'autorità competente dello Stato membro interessato sia prodotta una prova sufficiente della loro acquisizione e, ove abbiano origine al di fuori dell'Unione, della loro introduzione in conformità della legislazione vigente in materia di conservazione della flora e fauna selvatiche.
6. Le autorità competenti degli Stati membri possono alienare a loro discrezione gli esemplari delle specie elencate negli allegati B, C e D che siano stati sequestrati in base al presente regolamento, a condizione che non vengano restituiti direttamente alla persona fisica o giuridica cui sono stati sequestrati o che ha partecipato all'infrazione. Tali esemplari sono equiparati a tutti gli effetti agli esemplari oggetto di acquisizione legale.
Articolo 9
Spostamento degli esemplari vivi
1. Qualsiasi spostamento all'interno dell'Unione di un esemplare vivo di una delle specie inserite nell'allegato A dalla località indicata nella licenza d'importazione o in un certificato rilasciato in conformità del presente regolamento, è soggetto alla previa autorizzazione di un organo di gestione dello Stato membro in cui l'esemplare si trova. Negli altri casi di spostamento, il responsabile dello spostamento dell'esemplare dovrà, se del caso, poter fornire la prova dell'origine legale dell'esemplare.
2. Tale autorizzazione:
a) può essere concessa soltanto qualora l'autorità scientifica competente di tale Stato membro o, in caso di spostamento verso un altro Stato membro, l'autorità scientifica competente di quest'ultimo, si sia assicurata che la sistemazione prevista nel luogo di destinazione dell'esemplare vivo è adeguatamente attrezzata per conservarlo e trattarlo con cura;
b) è attestata dal rilascio del certificato; e
c) se del caso, è immediatamente comunicata a un organo di gestione dello Stato membro nel quale l'esemplare deve essere collocato.
3. Tale autorizzazione non è tuttavia necessaria se un animale vivo deve essere spostato per un urgente trattamento veterinario ed è riportato direttamente nella località per esso autorizzata.
4. In caso di spostamento all'interno dell'Unione di un esemplare vivo di una delle specie elencate nell'allegato B, il detentore può abbandonare l'esemplare se il destinatario previsto sia adeguatamente informato della sistemazione, delle attrezzature e delle operazioni richieste per garantirne una corretta assistenza.
5. Qualsiasi esemplare vivo che sia trasportato nella, dalla ovvero all'interno dell'Unione, o vi sia trattenuto in periodi di transito o trasbordo, viene preparato, spostato e assistito in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni, danni alla salute o maltrattamento e, nel caso di animali, in conformità della legislazione dell'Unione sulla protezione degli animali durante il trasporto.
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 20 riguardanti restrizioni alla detenzione o allo spostamento di esemplari vivi di tali specie in relazione alle quali siano state previste restrizioni all'introduzione nell'Unione in conformità dell'articolo 4, paragrafo 6.
Articolo 10
Licenze, notifiche e certificati [Em. 5]
1. Quando un organo di gestione di uno Stato membro riceve dalla persona interessata una domanda corredata di tutti i prescritti documenti giustificativi e purché ricorrano i presupposti relativi al loro rilascio, può rilasciare un certificato ai fini di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), all'articolo 5, paragrafi 3 e 4, all'articolo 8, paragrafo 3, e all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b).
1 bis. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono la struttura dei certificati di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2. [Em. 6]
1 ter. Quando l'organo di gestione di uno Stato membro riceve dalla persona interessata una domanda corredata dei documenti giustificativi prescritti e purché tutti gli obblighi relativi al loro rilascio siano stati rispettati, può rilasciare una licenza ai fini di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 5, paragrafi 1 e 4. [Em. 7]
1 quater. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono la struttura delle licenze di cui al paragrafo 1 ter. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2. [Em. 8]
1 quinquies. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono la struttura della notifica d'importazione di cui all'articolo 4, paragrafi 3 e 4. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2. [Em. 9]
Articolo 11
Validità delle licenze e dei certificati e condizioni speciali di rilascio
1. Fatte salve misure più rigorose che gli Stati membri possono adottare o mantenere, le licenze e i certificati rilasciati dalle competenti autorità degli Stati membri in conformità del presente regolamento sono validi in tutta l'Unione .
2. Le licenze e i certificati, nonché i documenti rilasciati in base ad essi, non sono considerati validi qualora un'autorità competente ovvero la Commissione, in consultazione con l'organo che ha provveduto al rilascio dei suddetti documenti, dimostri che il rilascio è avvenuto sulla base dell'erronea considerazione che ricorressero tutti i presupposti richiesti.
Gli esemplari che si trovino nel territorio di uno Stato membro e ai quali si riferisca tale documentazione sono sequestrati dalle competenti autorità dello Stato membro e possono essere confiscati.
3. L'autorità che rilascia una licenza o un certificato in conformità del presente regolamento può ivi prevedere condizioni e requisiti finalizzati all'osservanza del regolamento medesimo. Qualora fosse necessario incorporare tali condizioni o requisiti nel modello delle licenze o dei certificati, gli Stati membri ne informano la Commissione.
4. Qualsiasi licenza di importazione rilasciata sulla base di una copia della corrispondente licenza di esportazione o del certificato di riesportazione è valida ai fini dell'introduzione degli esemplari nell'Unione soltanto se accompagnata dall'originale della licenza di esportazione o del certificato di riesportazione validi.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 20 riguardanti i termini per il rilascio di licenze e certificati.
Articolo 12
Luoghi di introduzione nella Comunità e di esportazione dalla medesima
1. Gli Stati membri designano gli uffici doganali che espletano le verifiche e formalità per l'introduzione nell'Unione di esemplari di specie previste dal presente regolamento ai fini della loro destinazione doganale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92 e per la loro esportazione dall'Unione , precisando quelli specificamente incaricati degli esemplari vivi.
2. Tutti gli uffici designati ai sensi del paragrafo 1 sono dotati di personale sufficiente e opportunamente formato. Gli Stati membri si accertano dell'esistenza di strutture di accoglienza conformi alle disposizioni della legislazione unionale pertinente, per quanto riguarda il trasporto e l'accoglienza degli animali vivi, e provvedono, se necessario, affinché siano prese disposizioni adeguate per le piante vive.
3. Tutti gli uffici designati ai sensi del paragrafo 1 sono notificati alla Commissione, che ne pubblica un elenco nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
4. In casi eccezionali e conformemente a speciali criteri , un organo di gestione può autorizzare l'introduzione nell'Unione ovvero l'esportazione o riesportazione dalla stessa presso un ufficio doganale diverso da quelli designati in conformità del paragrafo 1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 20 relativi ai criteri speciali in conformità dei quali può essere autoriazzata l'introduzione, l'esportazione o la riesportazione presso un ufficio doganale diverso.
5. Gli Stati membri hanno cura che il pubblico sia informato, ai posti di frontiera, delle disposizioni adottate in virtù del presente regolamento.
Articolo 13
Organi di gestione, autorità scientifiche e altri organi competenti
1. Ogni Stato membro designa un organo di gestione responsabile in via principale dell'esecuzione del presente regolamento e delle comunicazioni con la Commissione.
Ogni Stato membro può inoltre designare ulteriori organi di gestione e altri organi competenti incaricati di cooperare nell'applicazione del regolamento; in tal caso l'organo di gestione principale ha il compito di fornire agli organi aggiuntivi tutte le informazioni necessarie alla corretta applicazione del regolamento.
2. Ogni Stato membro designa una o più autorità scientifiche, opportunamente qualificate e aventi funzioni distinte da quelle di tutti gli organi di gestione designati.
3. Gli Stati membri trasmettono, al più tardi il 3 marzo 1997 , denominazioni e indirizzi degli organi di gestione, degli altri organi cui è attribuita la competenza di rilasciare licenze e certificati e delle autorità scientifiche alla Commissione, che pubblica queste informazioni nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Ciascun organo di gestione di cui al paragrafo 1, primo comma, su richiesta in tal senso della Commissione, trasmette a quest'ultima entro due mesi i nomi e i modelli delle firme delle persone autorizzate a sottoscrivere licenze o certificati, nonché esemplari di timbri, sigilli o altri strumenti utilizzati per l'autenticazione delle licenze o certificati.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione qualsiasi modificazione delle informazioni precedentemente trasmesse, entro due mesi dalla data in cui essa è intervenuta.
Articolo 14
Controllo dell'osservanza del regolamento e indagini sulle violazioni
1. Le autorità competenti degli Stati membri controllano l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento.
Le autorità competenti che, in qualsiasi momento, abbiano motivo di ritenere violate le presenti disposizioni, adottano le iniziative appropriate per assicurarne l'osservanza o per esperire azioni giudiziarie.
Gli Stati membri informano la Commissione, nonché il segretariato della Convenzione, per le specie elencate negli allegati di quest'ultima, di tutte le misure adottate dalle autorità competenti in relazione a violazioni significative del presente regolamento, compresi i sequestri e le confische.
2. La Commissione segnala alle autorità competenti degli Stati membri le materie per le quali ritiene necessarie indagini in base al presente regolamento. Gli Stati membri informano del risultato di tali indagini la Commissione, nonché, per quanto concerne le specie elencate nelle appendici della Convenzione, il segretariato di quest'ultima.
3. È istituito un gruppo "Esecuzione" composto di rappresentanti delle autorità di ciascuno Stato membro con la responsabilità di assicurare l'attuazione delle disposizioni del presente regolamento. Il gruppo è presieduto dal rappresentante della Commissione.
Il gruppo "Esecuzione" studia le questioni tecniche relative all'applicazione del presente regolamento presentate dal presidente di propria iniziativa oppure su richiesta dei membri del gruppo del comitato.
La Commissione trasmette al comitato i pareri espressi in sede di gruppo "Esecuzione".
Articolo 15
Comunicazione delle informazioni
1. Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente le informazioni necessarie all'applicazione del presente regolamento.
Gli Stati membri e la Commissione adottano tutte le misure per sensibilizzare e informare il pubblico sulle disposizioni di applicazione della Convenzione e del presente regolamento e delle misure adottate in virtù di quest'ultimo.
2. La Commissione si tiene in comunicazione con il segretariato della Convenzione al fine di assicurare l'efficace attuazione di questa in tutto il territorio in cui si applica il presente regolamento.
3. La Commissione comunica immediatamente ogni parere del gruppo di consulenza scientifica agli organi di gestione degli Stati membri interessati.
4. Prima del 15 giugno di ciascun anno, gli organi di gestione degli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni relative all'anno precedente richieste per la stesura dei rapporti di cui all'articolo VIII, paragrafo 7, lettera a) della Convenzione, nonché le informazioni equivalenti sul commercio internazionale di tutti gli esemplari delle specie elencate negli allegati A, B e C e sull'introduzione nell'Unione di esemplari delle specie elencate nell'allegato D. La Commissione specifica, con atti di esecuzione, le informazioni da comunicare e la forma della loro presentazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2.
In base alle informazioni di cui al primo comma, la Commissione pubblica annualmente anteriormente al 31 ottobre un rapporto statistico sull'introduzione nell'Unione, nonché sull'esportazione e riesportazione dalla stessa, degli esemplari delle specie cui si applica il presente regolamento e trasmette al segretariato della Convenzione le informazioni relative alle specie contemplate da quest'ultima.
Fatto salvo l'articolo 22, ogni due anni, entro il 15 giugno, e per la prima volta nel 1999, gli organi di gestione degli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni relative al biennio precedente richieste per la stesura dei rapporti di cui all'articolo VIII, paragrafo 7, lettera b) della Convenzione, nonché le informazioni equivalenti sulle disposizioni del presente regolamento che esulano dal campo di applicazione della convenzione. La Commissione specifica, con atti di esecuzione, le informazioni da comunicare e la forma della loro presentazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2.
In base alle informazioni di cui al terzo comma, la Commissione pubblica ogni due anni entro il 31 ottobre, e per la prima volta nel 1999, un rapporto sull'applicazione e sul rispetto del presente regolamento.
5. Ai fini della preparazione delle modifiche agli allegati, le autorità competenti degli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni pertinenti. La Commissione specifica, con atti di esecuzione, le informazioni richieste. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2.
6. Senza pregiudizio della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(9), la Commissione adotta le misure adeguate per tutelare il carattere riservato delle informazioni ottenute in applicazione del presente regolamento.
Articolo 16
Sanzioni
1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti adeguati per garantire che siano irrogate sanzioni almeno per le seguenti violazioni del presente regolamento:
a) introduzione di esemplari nell'Unione ovvero esportazione o riesportazione dalla stessa, senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza l'autorizzazione dell'organo che li ha rilasciati;
b) inosservanza delle prescrizioni specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità del presente regolamento;
c) falsa dichiarazione oppure comunicazione di informazioni scientemente false al fine di conseguire una licenza o un certificato;
d) uso di una licenza o certificato falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza autorizzazione, come mezzo per conseguire una licenza o un certificato dell'Unione ovvero per qualsiasi altro scopo rilevante ai sensi del presente regolamento;
e) omessa o falsa notifica all'importazione;
f) il trasporto di esemplari vivi non correttamente preparati in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni, danno alla salute o maltrattamenti;
g) uso di esemplari delle specie elencate nell'allegato A difforme dall'autorizzazione concessa all'atto del rilascio della licenza di importazione o successivamente;
h) commercio di piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma;
i) il trasporto di esemplari nell'Unione o dall'Unione ovvero transito attraverso la stessa senza la licenza o il certificato prescritti rilasciati in conformità del regolamento e, nel caso di esportazione o riesportazione da un paese terzo parte contraente della Convenzione, in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
j) acquisto, o offerta di acquisto, acquisizione a fini commerciali, uso a scopo di lucro, esposizione al pubblico per fini commerciali, alienazione nonché detenzione, offerta o trasporto a fini di alienazione, di esemplari in violazione dell'articolo 8;
k) uso di una licenza o di un certificato per un esemplare diverso da quello per il quale sono stati rilasciati;
l) falsificazione o alterazione di qualsiasi licenza o certificato rilasciati in conformità del presente regolamento;
m) omessa comunicazione del rigetto di una domanda di licenza o certificato, in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3.
2. I provvedimenti di cui al paragrafo 1 debbono essere commisurati alla natura e alla gravità delle violazioni e contemplare norme sul sequestro e, se del caso, sulla confisca degli esemplari.
3. L'esemplare confiscato è affidato all'organo di gestione dello Stato membro in cui è avvenuta la confisca, il quale:
a) previa consultazione dell'autorità scientifica di tale Stato membro, colloca o comunque cede l'esemplare alle condizioni che ritenga appropriato e secondo gli obiettivi e le disposizioni della Convenzione e del presente regolamento; e
b) nel caso di un esemplare vivo introdotto nell'Unione , può, previa consultazione con lo Stato da cui esso è stato esportato, restituire l'esemplare a tale Stato a spese della persona che ha commesso l'infrazione.
4. Se un esemplare vivo di una specie elencato negli allegati B o C giunge, in provenienza da un paese terzo, a un luogo di introduzione senza la prescritta licenza o certificato validi, l'esemplare può essere sequestrato e confiscato oppure, ove il destinatario rifiuti di riconoscere l'esemplare, le autorità competenti dello Stato membro responsabili del luogo di introduzione possono, se del caso, respingere la spedizione e imporre al vettore di rinviare l'esemplare al luogo di partenza.
Articolo 17
Gruppo di consulenza scientifica
1. È istituito un gruppo di consulenza scientifica composto dai rappresentanti della o delle autorità scientifiche di ogni Stato membro e presieduto dal rappresentante della Commissione.
2. Il gruppo di consulenza scientifica esamina qualsiasi questione scientifica, relativa all'applicazione del presente regolamento — in particolare quelle concernenti l'articolo 4, paragrafi 1 a), 2 a) e 6 — sollevata dal presidente di propria iniziativa ovvero su richiesta di un suo componente o del comitato.
3. La Commissione comunica al comitato i pareri del gruppo di consulenza scientifica.
Articolo 18
Ulteriori deleghe di potere
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 20 relativi a condizioni e criteri uniformi per quanto riguarda:
a) il rilascio, la validità e l'uso dei documenti di cui agli articoli 4 e 5, all'articolo 7, paragrafo 4, e all'articolo 10;
b) l'uso di certificati fitosanitari di cui all'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, punto a);
c) la definizione, se necessario, di procedure di marcatura degli esemplari per facilitarne l'identificazione e garantire l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare se necessario, atti delegati ai sensi dell'articolo 20 relativi a ulteriori misure intese ad attuare risoluzioni della conferenza delle parti della convenzione, decisioni o raccomandazioni del comitato permanente della convenzione e raccomandazioni del segretariato della convenzione. .
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 20 relativi alla modifica degli allegati da A a D, ad eccezione delle modifiche dell'allegato A che non risultano da decisioni della conferenza delle parti della convenzione.
Articolo 19
Ulteriori competenze di esecuzione
1. La Commissione stabilisce , con atti di esecuzione, il formato dei documenti di cui all'articolo 4, all'articolo 5, all'articolo 7, paragrafo 4, e all'articolo 10. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2.
2. La Commissione stabilisce , con atti di esecuzione, il formato per la presentazione della notifica di importazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2. [Em. 10]
Articolo 20
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafoparagrafi 6 e 7, all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3, all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 9, paragrafo 6, all'articolo 11, paragrafo 5, all'articolo 12, paragrafo 4, e all'articolo 18, paragrafi 1, 2 e 3, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da [data di entrata in vigore dell'atto legislativo di base o altra data stabilita dal legislatore]. [Em. 11]
3. aLa delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafoparagrafi 6 e 7, all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3, all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 9, paragrafo 6, all'articolo 11, paragrafo 5, all'articolo 12, paragrafo 4, e all'articolo 18, paragrafi 1, 2 e 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata nella decisione stessa. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta fficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata nella decisione stessa. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. [Em. 12]
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafoparagrafi6 e 7, all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3, all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 9, paragrafo 6, all'articolo 11, paragrafo 5, all'articolo 12, paragrafo 4, e all'articolo 18, paragrafi 1, 2 e 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di [due mesi] su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. [Em. 13]
Articolo 21
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato denominato "comitato per il commercio della flora e della fauna selvatiche". Questo ha la qualità di comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 22
Disposizioni finali
Ogni Stato membro notifica alla Commissione e al segretariato della Convenzione le disposizioni specificamente emanate ai fini dell'applicazione del presente regolamento, nonché tutti gli strumenti giuridici e le azioni intraprese per la sua applicazione ed esecuzione.
La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri.
Articolo 23
Abrogazione
Il regolamento (CE) n. 338/97 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.
Articolo 24
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a …, il
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il presidente Il presidente
ALLEGATO I
Note sull'interpretazione degli allegati A, B, C e D
1. Le specie che figurano negli allegati A, B, C e D sono indicate:
(a) secondo il nome delle specie; o
(b) secondo l'insieme delle specie appartenenti a un taxon superiore o a una parte designata di detto taxon.
2. L'abbreviazione "spp.” designa tutte le specie di un taxon superiore.
3. Altri riferimenti a taxa superiori alla specie rispondono unicamente a fini di informazione o classificazione.
4. Le specie figuranti in grassetto nell'allegato A sono ivi incluse conformemente alla protezione disposta dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(10) o dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio(11).
5. Le seguenti abbreviazioni designano taxa vegetali di livello inferiore alla specie:
(a) "ssp.” designa le sottospecie;
(b) "var(s).” designa la/le varietà; e
(c) "fa” designa le forme.
6. I simboli "(I)”, "(II)” e "(III)” posti dopo il nome di una specie o di un taxon superiore si riferiscono alle appendici della Convenzione nelle quali sono elencate le specie in questione, conformemente alle note da 7 a 9. L'assenza di questi richiami significa che le specie in questione non figurano nelle appendici della Convenzione.
7. Il simbolo (I) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice I della Convenzione.
8. Il simbolo (II) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice II della Convenzione.
9. Il simbolo (III) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice III della Convenzione. In questo caso è altresì indicato il paese in relazione al quale la specie o il taxon superiore figurano nell'appendice III.
10. Secondo la definizione fornita nell'ottava edizione nel Codice internazionale per la nomenclatura delle piante coltivate, per "cultivar” si intende un insieme di piante che (a) è stato selezionato in funzione di un carattere particolare o un insieme di caratteri particolari, (b) è distinto, uniforme e stabile per quanto riguarda tali caratteri e (c) quando propagato in modo adeguato mantiene tali caratteri. Un nuovo taxon di un cultivar non può essere considerato tale fino a quando il nome della sua categoria e la sua delimitazione non sono stati pubblicati nell'edizione più recente del Codice internazionale per la nomenclatura delle piante coltivate.
11. Gli ibridi possono essere espressamente inclusi nelle appendici, ma soltanto se formano popolazioni distinte e stabili in natura. Gli animali ibridi che nelle precedenti quattro generazioni della loro ascendenza hanno uno o più esemplari di specie incluse negli allegati A o B sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento come se fossero una specie completa, anche se l'ibrido in questione non è espressamente incluso negli allegati.
12. Se una specie è compresa nell'allegato A, B o C, tutte le parti e i prodotti da essa derivati sono compresi nello stesso allegato, salvo se tale specie reca un'annotazione indicante che sono inclusi soltanto parti e prodotti specifici. Ai sensi dell'articolo 2, lettera t), del presente regolamento, il simbolo "#”, seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore iscritto nell'allegato B o C serve ad indicare parti o prodotti derivati specificati come segue, agli effetti del regolamento:
#1
Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:
a) semi, spore e polline (masse polliniche comprese);
b) colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;
c) fiori recisi di piante propagate artificialmente; e
d) frutti, parti e prodotti derivati da piante del genere Vanilla propagate artificialmente.
#2
Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:
a) semi e polline; e
b) prodotti finiti imballati e pronti per la vendita al dettaglio.
#3
Serve a designare radici intere o tranciate e parti di radici.
#4
Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:
a) semi (comprese capsule di Orchidaceae), spore e polline (masse polliniche comprese). La deroga non riguarda i semi di Cactaceae spp. esportati dal Messico e i semi di Beccariophoenix madagascariensis e Neodypsis decaryi esportati dal Madagascar;
b) colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;
c) fiori recisi di piante propagate artificialmente;
d) frutti, parti e prodotti derivati da piante del genere Vanilla (Orchidaceae) e della famiglia delle Cactaceae acclimatate o propagate artificialmente;
e) fusti, fiori nonché parti e prodotti derivati di piante dei generi Opuntia, sottogenere Opuntia, e Selenicereus (Cactaceae) acclimatate o propagate artificialmente; e
f) prodotti finiti di Euphorbia antisyphilitica imballati e pronti per la vendita al dettaglio.
#5
Serve a designare tronchi, legname segato e fogli da impiallacciatura.
#6
Serve a designare tronchi, legname segato, fogli da impiallacciatura e compensato.
#7
Serve a designare tronchi, polveri ed estratti.
#8
Serve a designare parti sotterranee (ossia radici e rizomi): intere, parti e in polvere.
#9
Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto quelli recanti l'etichetta "Produced from Hoodia spp. material obtained through controlled harvesting and production in collaboration with the CITES Management Authorities of Botswana/Namibia/South Africa under agreement no. BW/NA/ZA xxxxxx”.
#10
Serve a designare tronchi, legname segato e fogli da impiallacciatura, compresi articoli in legno non finiti utilizzati per la fabbricazione di archi per strumenti musicali a corde.
#11
Serve a designare tronchi, legname segato, fogli da impiallacciatura, compensato, polveri ed estratti.
#12
Serve a designare tronchi, legname segato, fogli da impiallacciatura, compensato e oli essenziali, esclusi i prodotti finiti imballati e pronti per la vendita al dettaglio.
#13
Designa la polpa (nota anche come "endosperma” o "copra”) e tutti i prodotti che ne sono derivati.
13. Nessuna delle specie o dei taxa superiori di FLORA inclusi nell'allegato A è annotata in modo che i suoi ibridi siano trattati in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento. Pertanto gli ibridi propagati artificialmente, prodotti da una o più di tali specie o taxa, possono essere commercializzati con un certificato di propagazione artificiale. Inoltre i semi e il polline (masse polliniche comprese), i fiori recisi e le colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili, provenienti da questi ibridi non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento.
14. L'urina, le feci e l'ambra grigia che costituiscono rifiuti ottenuti senza manipolazione dall'animale in questione non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento.
15. Per quanto riguarda le specie della fauna elencate nell'allegato D, le disposizioni si applicano solo agli esemplari vivi interi o sostanzialmente interi, agli esemplari morti ad eccezione dei taxa annotati come segue per indicare che esse si applicano anche ad altre parti e prodotti derivati:
§ 1
Le pelli, intere o sostanzialmente intere, grezze o conciate.
§ 2
Le penne o le pelli o altre parti recanti penne.
16. Per quanto riguarda le specie della flora elencate nell'allegato D, le disposizioni si applicano solo agli esemplari vivi ad eccezione dei taxa annotati come segue per indicare che esse si applicano anche ad altre parti e prodotti derivati:
§ 3
Piante secche e fresche compresi, ove del caso: foglie, radici/rizomi, fusti, semi/spore, corteccia e frutti.
§ 4
Tronchi, legname segato e fogli da impiallacciatura.
Allegato A
Allegato B
Allegato C
Nome comune
FAUNA
CHORDATA (CORDATI)
MAMMALIA
Mammiferi
ARTIODACTYLA
Antilocapridae
Antilocapra
Antilocapra americana (I) (Solo la popolazione del Messico; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento)
Antilocapra
Bovidae
Antilopi, bovini, cefalofi, gazzelle, capre, pecore, ecc.
Addax nasomaculatus (I)
Antilope addax
Ammotragus lervia (II)
Pecora crinita o ammotrago
Antilope cervicapra (III Nepal)
Antilope cervicapra
Bison bison athabascae (II)
Bisonte dei boschi
Bos gaurus (I) (Esclude la forma addomesticata di Bos frontalis, che non è soggetta alle disposizioni del presente regolamento)
Gaur
Bos mutus (I) (Esclude la forma addomesticata di Bos grunniens, che non è soggetta alle disposizioni del presente regolamento)
Yak selvatico
Bos sauveli (I)
Couprey
Bubalus arnee (III Nepal) (Esclude la forma addomesticata di Bubalus bubalis, che non è soggetta alle disposizioni del presente regolamento)
Bufalo indiano
Bubalus depressicornis (I)
Anoa o bufalo pigmeo di pianura
Bubalus mindorensis (I)
Bufalo di Mindoro o Tamaru
Bubalus quarlesi (I)
Anoa di montagna
Budorcas taxicolor (II)
Takin
Capra falconeri (I)
Markor o capra di Falconer
Capricornis milneedwardsii (I)
Capricorno cinese
Capricornis rubidus (I)
Capricorno rosso
Capricornis sumatraensis (I)
Capricorno di Sumatra o Seran
Capricornis thar (I)
Capricorno dell'Himalaya
Cephalophus brookei (II)
Cephalophus dorsalis (II)
Cefalofo dalla schiena nera
Cephalophus jentinki (I)
Cefalofo di Jentink
Cephalophus ogilbyi (II)
Cefalofo di Fernando Poo
Cephalophus silvicultor (II)
Cefalofo dei boschi o dalla schiena nera
Cephalophus zebra (II)
Cefalofo zebra
Damaliscus pygargus pygargus (II)
Bontebok
Gazella cuvieri (I)
Gazzella di Cuvier
Gazella dorcas (III Algeria / Tunisia)
Gazzella dorcade
Gazella leptoceros (I)
Gazzella bianca
Hippotragus niger variani (I)
Antilope nera gigante
Kobus leche (II)
Cobo lichi
Naemorhedus baileyi (I)
Goral cinese
Naemorhedus caudatus (I)
Goral rosso
Naemorhedus goral (I)
Goral grigio
Naemorhedus griseus (I)
Nanger dama (I)
Gazzella dama
Oryx dammah (I)
Orice dalle corna a sciabola
Oryx leucoryx (I)
Orice bianco o d'Arabia
Ovis ammon (II) (Ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato A)
Argali o muflone asiatico
Ovis ammon hodgsonii (I)
Muflone dell'Himalaya
Ovis ammon nigrimontana (I)
Argali dei Kara Tau
Ovis canadensis (II) (Solo la popolazione del Messico; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento)
Pecora delle Montagne Rocciose
Ovis orientalis ophion (I)
Muflone di Cipro
Ovis vignei (II) (Ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato A)
Pecora della steppa
Ovis vignei vignei (I)
Muflone del Kashmir o Urial
Pantholops hodgsonii (I)
Antilope tibetana o Chiru
Philantomba monticola (II)
Cefalofo azzurro
Pseudoryx nghetinhensis (I)
Antilope del Vu Quang
Rupicapra pyrenaica ornata (I)
Camoscio d'Abruzzo
Saiga borealis (II)
Saiga della Mongolia
Saiga tatarica (II)
Saiga della steppa
Tetracerus quadricornis (III Nepal)
Antilope quadricorne
Camelidae
Cammelli, guanaco, vigogna
Lama guanicoe (II)
Guanaco
Vicugna vicugna (I) (Ad eccezione delle seguenti popolazioni: Argentina [le popolazioni delle province Jujuy e Catamarca e le popolazioni in semicattività delle province Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja e San Juan], Bolivia [l'intera popolazione], Cile [popolazione della Primera Región] e Perù [l'intera popolazione], che figurano nell'allegato B)
Vicugna vicugna (II) (Solo le popolazioni dell'Argentina(12) [le popolazioni delle province Jujuy e Catamarca e le popolazioni in semicattività delle province Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja e San Juan], della Bolivia(13) [l'intera popolazione], del Cile(14) [popolazione della Primera Región], del Perù(15) [l'intera popolazione]; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato A)
Vigogna
Cervidae
Cervi, huemul, muntjak, pudu
Axis calamianensis (I)
Cervo porcino di Calamian
Axis kuhlii (I)
Cervo porcino di Bawean o Kuhl
Axis porcinus annamiticus (I)
Cervo porcino dell'Indocina
Blastocerus dichotomus (I)
Cervo delle paludi
Cervus elaphus bactrianus (II)
Cervo di Bukara o del Turkestan
Cervus elaphus barbarus (III Algeria / Tunisia)
Cervo berbero
Cervus elaphus hanglu (I)
Hangul o Cervo del Kashmir
Dama dama mesopotamica (I)
Daino della Mesopotamia
Hippocamelus spp. (I)
Huemul
Mazama temama cerasina (III Guatemala)
Mazama grande
Muntiacus crinifrons (I)
Muntjak nero
Muntiacus vuquangensis (I)
Muntjak gigante
Odocoileus virginianus mayensis (III Guatemala)
Cervo coda bianca del Guatemala
Ozotoceros bezoarticus (I)
Cervo delle Pampas
Pudu mephistophiles (II)
Pudu mefistofele o del Nord
Pudu puda (I)
Pudu comune o del Sud
Rucervus duvaucelii (I)
Barasinga o Cervo di Duvaucel
Rucervus eldii (I)
Tameng o Cervo di Eld
Hippopotamidae
Ippopotami
Hexaprotodon liberiensis (II)
Ippopotamo pigmeo
Hippopotamus amphibius (II)
Ippopotamo
Moschidae
Cervo muschiato
Moschus spp. (I) (Solo le popolazioni di Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal e Pakistan; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B)
Moschus spp. (II) (Ad eccezione delle popolazioni di Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal e Pakistan, che sono incluse nell'allega-to A)
Cervo muschiato o Moschi
Suidae
Babirussa, cinghiali, maiali
Babyrousa babyrussa (I)
Babirussa
Babyrousa bolabatuensis (I)
Babirussa di Buru
Babyrousa celebensis (I)
Babirussa del Nord Sulawesi
Babyrousa togeanensis (I)
Babirussa di Togia
Sus salvanius (I)
Cinghiale nano
Tayassuidae
Pecari
Tayassuidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A ed escluse le popolazioni di Pecari tajacu del Messico e degli Stati Uniti che non sono incluse negli allegati del presente regolamento)
Pecari
Catagonus wagneri (I)
Pecari gigante
CARNIVORA
Ailuridae
Ailuridi
Ailurus fulgens (I)
Panda minore o rosso
Canidae
Cani, volpi, lupi
Canis aureus (III India)
Sciacallo dorato
Canis lupus (I/II)
(Tutte le popolazioni ad eccezione di quelle della Spagna a nord del Duero e della Grecia a nord del 39° parallelo. Le popolazioni di Bhutan, India, Nepal e Pakistan figurano nell'appendice I; tutte le altre popolazioni figurano nell'appendice II. Esclude la forma addomesticata e il dingo, denominati Canis lupus familiaris e Canis lupus dingo)
Canis lupus (II) (Popolazioni della Spagna a nord del Duero e della Grecia a nord del 39° parallelo. Esclude la forma addomesticata e il dingo, denominati Canis lupus familiaris e Canis lupus dingo)
Lupo comune
Canis simensis
Lupo del Simien o di Etiopia
Cerdocyon thous (II)
Cerdocione
Chrysocyon brachyurus (II)
Crisocione
Cuon alpinus (II)
Cuon Alpino
Lycalopex culpaeus (II)
Volpe delle Ande
Lycalopex fulvipes (II)
Volpe di Darwin
Lycalopex griseus (II)
Volpe grigia dell'Argentina
Lycalopex gymnocercus (II)
Volpe grigia della Pampa
Speothos venaticus (I)
Speoto o Itticione
Vulpes bengalensis (III India)
Volpe del Bengala
Vulpes cana (II)
Volpe di Blanford
Vulpes zerda (II)
Fennec
Eupleridae
Eupleridi
Cryptoprocta ferox (II)
Fossa
Eupleres goudotii (II)
Eupleride di Goudot
Fossa fossana (II)
Civetta del Madagascar o Fanaloka
Felidae
Felidi, ghepardi, leopardi, leoni, tigri, ecc.
Felidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allega-to A. Gli esemplari delle forme addomesticate non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento)
Felidi
Acinonyx jubatus (I) (Quote annue di esportazione per gli esemplari vivi e i trofei di caccia: Botswana: 5; Namibia: 150; Zimbabwe: 50. Il commercio di tali esemplari è soggetto alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento.)
Ghepardo
Caracal caracal (I) (Solo la popolazione dell'Asia; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B)
Caracal o Lince africana o del deserto
Catopuma temminckii (I)
Gatto dorato asiatico
Felis nigripes (I)
Gatto dai piedi neri
Felis silvestris (II)
Gatto selvatico
Leopardus geoffroyi (I)
Gatto di Geoffroy
Leopardus jacobitus (I)
Gatto delle Ande
Leopardus pardalis (I)
Ocelot
Leopardus tigrinus (I)
Gatto tigre o Oncilla
Leopardus wiedii (I)
Margay
Lynx lynx (II)
Lince
Lynx pardinus (I)
Lince pardina
Neofelis nebulosa (I)
Leopardo nebuloso o pantera nebulosa
Panthera leo persica (I)
Leone asiatico
Panthera onca (I)
Giaguaro
Panthera pardus (I)
Leopardo o Pantera
Panthera tigris (I)
Tigre
Pardofelis marmorata (I)
Gatto marmorato
Prionailurus bengalensis bengalensis (I) (Solo le popolazioni di Bangladesh, India e Thailandia; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B)
Gatto leopardo del Bengala
Prionailurus iriomotensis (II)
Gatto di Iriomote
Prionailurus planiceps (I)
Gatto dalla testa piatta
Prionailurus rubiginosus (I) (Solo la popolazione dell'India; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B)
Gatto rugginoso
Puma concolor coryi (I)
Puma della Florida
Puma concolor costaricensis (I)
Puma dell'America centrale
Puma concolor couguar (I)
Puma orientale
Puma yagouaroundi (I) (Solo la popolazione del Centro e del Nord America; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B)
Jaguarondi
Uncia uncia (I)
Leopardo delle nevi
Herpestidae
Manguste
Herpestes fuscus (III India)
Mangusta a coda corta indiana
Herpestes edwardsi (III India)
Mangusta grigia indiana
Herpestes javanicus auropunctatus (III India)
Mangusta di Giava
Herpestes smithii (III India)
Mangusta rossiccia o di Smith
Herpestes urva (III India)
Mangusta cancrivora
Herpestes vitticollis (III India)
Mangusta a collo striato
Hyaenidae
Proteli, iene
Proteles cristata (III Botswana)
Protele crestato
Mephitidae
Moffette
Conepatus humboldtii (II)
Moffetta della Patagonia
Mustelidae
Tassi, martore, donnole, ecc.
Lutrinae
Lontre
Lutrinae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allega-to A)
Lontre
Aonyx capensis microdon (I) (Solo le popolazioni del Camerun e della Nigeria; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B)
Lontra dalle guance bianche del Camerun
Enhydra lutris nereis (I)
Lontra di mare meridionale
Lontra felina (I)
Lontra marina
Lontra longicaudis (I)
Lontra a coda lunga del Centro e del Sud America
Lontra provocax (I)
Lontra di fiume meridionale
Lutra lutra (I)
Lontra comune
Lutra nippon (I)
Lontra del Giappone
Pteronura brasiliensis (I)
Lontra gigante del Brasile o Arirai
Mustelinae
Grigioni, martore, taira, donnole
Eira barbara (III Honduras)
Taira
Galictis vittata (III Costa Rica)
Grigione maggiore
Martes flavigula (III India)
Martora dalla gola gialla
Martes foina intermedia (III India)
Martes gwatkinsii (III India)
Martora del Nilgiri
Mellivora capensis (III Botswana)
Tasso del miele
Mustela nigripes (I)
Puzzola dai piedi neri
Odobenidae
Trichechi
Odobenus rosmarus (III Canada)
Tricheco
Otariidae
Arctocefali, leoni marini
Arctocephalus spp. (I) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allega-to A)
Arctocefali
Arctocephalus philippii (II)
Arctocefalo di Juan Fernandez
Arctocephalus townsendi (I)
Arctocefalo della Guadalupa
Phocidae
Foche
Mirounga leonina (II)
Elefante marino
Monachus spp. (I)
Foche monache
Procyonidae
Coati, bassaricione
Bassaricyon gabbii (III Costa Rica)
Bassaricione di Gabb
Bassariscus sumichrasti (III Costa Rica)
Bassarisco del Centro America
Nasua narica (III Honduras)
Nasua dal naso bianco
Nasua nasua solitaria (III Uruguay)
Nasua o Coati rosso
Potos flavus (III Honduras)
Cercoletto
Ursidae
Orsi
Ursidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allega-to A)
Orsi
Ailuropoda melanoleuca (I)
Panda gigante
Helarctos malayanus (I)
Orso malese o Biruang
Melursus ursinus (I)
Orso labiato
Tremarctos ornatus (I)
Orso dagli occhiali
Ursus arctos (I/II)
(Solo le popolazioni di Bhutan, Cina, Messico e Mongolia e le sottospecie Ursus arctos isabellinus figurano nell'appendice I; le altre popolazioni e sottospecie figurano nell'appendice II)
Acerodon spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)
Volpi volanti
Acerodon jubatus (I)
Pteropus spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)
Volpi volanti o Pteropi
Pteropus insularis (I)
Pteropo delle isole Truk
Pteropus livingstonii (II)
Pteropo di Livingstone
Pteropus loochoensis (I)
Pteropo del Giappone
Pteropus mariannus (I)
Pteropo delle Marianne
Pteropus molossinus (I)
Pteropo di Ponape (isola)
Pteropus pelewensis (I)
Pteropo di Pelew
Pteropus pilosus (I)
Pteropo di Palau
Pteropus rodricensis (II)
Pteropo di Rodrigues
Pteropus samoensis (I)
Pteropo delle Samoa
Pteropus tonganus (I)
Pteropo insulare
Pteropus ualanus (I)
Pteropo di Kosrae
Pteropus voeltzkowi (II)
Pteropo di Pemba
Pteropus yapensis (I)
Pteropo di Yap
CINGULATA
Dasypodidae
Armadilli
Cabassous centralis (III Costa Rica)
Armadillo dalla coda nuda settentrionale
Cabassous tatouay (III Uruguay)
Armadillo dalla coda nuda maggiore
Chaetophractus nationi (II) (È stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero. Tutti gli esemplari devono appartenere a specie inserite nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme)
Armadillo villoso
Priodontes maximus (I)
Armadillo gigante o Tatù
DASYUROMORPHIA
Dasyuridae
Topi marsupiali
Sminthopsis longicaudata (I)
Topo marsupiale dalla coda lunga
Sminthopsis psammophila (I)
Topo marsupiale delle sabbie
Thylacinidae
Lupo marsupiale, tilacino
Thylacinus cynocephalus (forse estinto) (I)
Lupo marsupiale, tilacino
DIPROTODONTIA
Macropodidae
Canguri, uallabi
Dendrolagus inustus (II)
Canguro arboricolo grigio
Dendrolagus ursinus (II)
Canguro arboricolo orsino o nero
Lagorchestes hirsutus (I)
Canguro lepre occidentale
Lagostrophus fasciatus (I)
Canguro striato
Onychogalea fraenata (I)
Uallabi dalle briglie
Onychogalea lunata (I)
Uallabi dall'unghia lunata
Phalangeridae
Cuschi
Phalanger intercastellanus (II)
Cusco orientale
Phalanger mimicus (II)
Cusco meridionale o grigio
Phalanger orientalis (II)
Falangero lanoso
Spilocuscus kraemeri (II)
Cusco dell'Isola dell'Ammiraglio
Spilocuscus maculatus (II)
Falangero o cusco macchiato
Spilocuscus papuensis (II)
Cusco di Waigeou
Potoroidae
Ratti canguro
Bettongia spp. (I)
Bettonge
Caloprymnus campestris (forse estinto) (I)
Ratto canguro campestre
Vombatidae
Vombati
Lasiorhinus krefftii (I)
Vombato dal naso peloso del Queensland
LAGOMORPHA
Leporidae
Lepri, conigli
Caprolagus hispidus (I)
Caprolago ispido
Romerolagus diazi (I)
Coniglio dei vulcani
MONOTREMATA
Tachyglossidae
Echidne
Zaglossus spp. (II)
Zaglossi o Echidne della Nuova Guinea
PERAMELEMORPHIA
Chaeropodidae
Bandicoot
Chaeropus ecaudatus (forse estinto) (I)
Peramele o Bandicoot a piede di porco
Peramelidae
Peramele
Perameles bougainville (I)
Peramele nasuto di Bougainville
Thylacomyidae
Bilbi
Macrotis lagotis (I)
Bandicoot-coniglio (Bilbi)
Macrotis leucura (I)
Bandicoot-coniglio dalla coda bianca (Bilbi)
PERISSODACTYLA
Equidae
Cavalli, asini selvatici, zebre
Equus africanus (I) (Esclude la forma addomesticata di Equus asinus, che non è soggetta alle disposizioni del presente regolamento)
Asino selvatico africano
Equus grevyi (I)
Zebra di Grevy
Equus hemionus (I/II) (La specie è elencata nell'appendice II ma le sottospecie Equus hemionus hemionus e Equus hemionus khur figurano nell'appendi-ce I)
Asino selvatico asiatico o Emione
Equus kiang (II)
Kiang
Equus przewalskii (I)
Cavallo di Przewalski
Equus zebra hartmannae (II)
Zebra di Hartmann
Equus zebra zebra (I)
Zebra di montagna del Capo
Rhinocerotidae
Rinoceronti
Rhinocerotidae spp. (I) (Ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato B)
Rinoceronti
Ceratotherium simum simum (II) (Solo le popolazioni del Sudafrica e dello Swaziland; tutte le altre popolazioni sono incluse nell'allegato A. Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di animali vivi verso destinazioni adeguate e accettabili e il commercio di trofei di caccia. Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie inserite nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme)
Rinoceronte bianco del sud
Tapiridae
Tapiri
Tapiridae spp. (I) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato B)
Tapiri
Tapirus terrestris (II)
Tapiro comune
PHOLIDOTA
Manidae
Pangolini
Manis spp. (II)
(È stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari di Manis crassicaudata, Manis culionensis, Manis javanica e Manis pentadactyla prelevati dall'ambiente selvatico per fini prevalentemente commerciali)
Pangolini
PILOSA
Bradypodidae
Bradipi tridattili
Bradypus variegatus (II)
Bradipo boliviano
Megalonychidae
Bradipi didattili
Choloepus hoffmanni (III Costa Rica)
Bradipo didattilo
Myrmecophagidae
Mirmecofagidi
Myrmecophaga tridactyla (II)
Formichiere gigante
Tamandua mexicana (III Guatemala)
Tamandua del Messico
PRIMATES
Primati (scimmie antropomorfe e scimmie)
PRIMATES spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)
Primati
Atelidae
Scimmie del nuovo mondo (scimmie urlatrici, scimmie ragno)
Alouatta coibensis (I)
Aluatta dell'isola di Coiba
Alouatta palliata (I)
Aluatta dal mantello
Alouatta pigra (I)
Aluatta del Guatemala
Ateles geoffroyi frontatus (I)
Atele di Geoffroy
Ateles geoffroyi panamensis (I)
Atele di Panama
Brachyteles arachnoides (I)
Muriquì meridionale
Brachyteles hypoxanthus (I)
Muriquì settentrionale
Oreonax flavicauda (I)
Lagotrice dalla coda gialla
Cebidae
Uistiti, tamarindi, scimmie del nuovo mondo
Callimico goeldii (I)
Callimico di Goeldi
Callithrix aurita (I)
Uistiti dalle orecchie bianche
Callithrix flaviceps (I)
Uistiti dalla testa gialla
Leontopithecus spp. (I)
Scimmie leonine o Leontocebi
Saguinus bicolor (I)
Tamarino calvo o Marikina
Saguinus geoffroyi (I)
Tamarino di Geoffroy
Saguinus leucopus (I)
Tamarino dai piedi bianchi
Saguinus martinsi (I)
Saguinus oedipus (I)
Tamarino edipo
Saimiri oerstedii (I)
Saimiri del Centro America
Cercopithecidae
Scimmie del vecchio mondo
Cercocebus galeritus (I)
Cercocebo dal berretto
Cercopithecus diana (I)
Cercopiteco Diana
Cercopithecus roloway (I)
Cercopiteco di Roloway
Cercopithecus solatus (II)
Cercopiteco dalla coda dorata
Colobus satanas (II)
Colobo nero
Macaca silenus (I)
Sileno
Mandrillus leucophaeus (I)
Drillo
Mandrillus sphinx (I)
Mandrillo
Nasalis larvatus (I)
Nasica
Piliocolobus foai (II)
Piliocolobus gordonorum (II)
Colobo rosso di Uzungwa
Piliocolobus kirkii (I)
Colobo rosso di Zanzibar
Piliocolobus pennantii (II)
Colobo rosso di Pennant
Piliocolobus preussi (II)
Colobo rosso di Preuss
Piliocolobus rufomitratus (I)
Colobo rosso del Fiume Tana
Piliocolobus tephrosceles (II)
Piliocolobus tholloni (II)
Presbytis potenziani (I)
Presbite delle Mentawai
Pygathrix spp. (I)
Langur o rinopitechi
Rhinopithecus spp. (I)
Rinopitechi
Semnopithecus ajax (I)
Entello del Kashmir
Semnopithecus dussumieri (I)
Semnopithecus entellus (I)
Entello
Semnopithecus hector (I)
Semnopithecus hypoleucos (I)
Semnopithecus priam (I)
Semnopithecus schistaceus (I)
Simias concolor (I)
Simakobou
Trachypithecus delacouri (II)
Trachypithecus francoisi (II)
Presbite del Tonchino
Trachypithecus geei (I)
Presbite dorato
Trachypithecus hatinhensis (II)
Trachypithecus johnii (II)
Presbite dei Nilgiri
Trachypithecus laotum (II)
Entello del Laos
Trachypithecus pileatus (I)
Presbite dal ciuffo
Trachypithecus poliocephalus (II)
Entello testa bianca
Trachypithecus shortridgei (I)
Cheirogaleidae
Chirogalei
Cheirogaleidae spp. (I)
Chirogalei
Daubentoniidae
Aye-aye
Daubentonia madagascariensis (I)
Aye-aye
Hominidae
Scimpanzé, gorilla, orangutan
Gorilla beringei (I)
Gorilla di montagna
Gorilla gorilla (I)
Gorilla
Pan spp. (I)
Scimpanzé e Bonobo
Pongo abelii (I)
Orangutan di Sumatra
Pongo pygmaeus (I)
Orangutan
Hylobatidae
Gibboni
Hylobatidae spp. (I)
Gibboni
Indriidae
Indridi
Indriidae spp. (I)
Indridi
Lemuridae
Lemuri
Lemuridae spp. (I)
Lemuri
Lepilemuridae
Lepilemuri
Lepilemuridae spp. (I)
Lepilemuri
Lorisidae
Lori
Nycticebus spp. (I)
Lori lenti
Pitheciidae
Uacari, callicebi, chiropoti
Cacajao spp. (I)
Uacari
Callicebus barbarabrownae (II)
Callicebo di Barbara Brown
Callicebus melanochir (II)
Callicebo costiero
Callicebus nigrifrons (II)
Callicebo dalla fronte nera
Callicebus personatus (II)
Callicebo mascherato
Chiropotes albinasus (I)
Chiropote dal naso bianco
Tarsiidae
Tarsi
Tarsius spp. (II)
Tarsi
PROBOSCIDEA
Elephantidae
Elefanti
Elephas maximus (I)
Elefante indiano o asiatico
Loxodonta africana (I) (Ad eccezione delle popolazioni di Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe, che sono incluse nell'allegato B)
Loxodonta africana (II)
(Solo le popolazioni di Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe(17); le altre popolazioni sono incluse nell'allegato A)
Elefante africano
RODENTIA
Chinchillidae
Cincillà
Chinchilla spp. (I) (Gli esemplari delle forme addomesticate non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento)
Cincillà
Cuniculidae
Paca
Cuniculus paca (III Honduras)
Paca
Dasyproctidae
Aguti punteggiato
Dasyprocta punctata (III Honduras)
Aguti punteggiato
Erethizontidae
Istrici del nuovo mondo
Sphiggurus mexicanus (III Honduras)
Coendu messicano
Sphiggurus spinosus (III Uruguay)
Coendu spinoso
Hystricidae
Istrici del vecchio mondo
Hystrix cristata
Istrice crestata del Nord Africa
Muridae
Topi, ratti
Leporillus conditor (I)
Leporillo costruttore
Pseudomys fieldi praeconis (I)
Falso topo della baia di Shark
Xeromys myoides (I)
Falso ratto di acqua
Zyzomys pedunculatus (I)
Ratto di roccia dalla coda grossa
Sciuridae
Scoiattoli terricoli, scoiattoli arboricoli
Cynomys mexicanus (I)
Cane di prateria del Messico
Marmota caudata (III India)
Marmotta dalla coda lunga
Marmota himalayana (III India)
Marmotta dell'Himalaya
Ratufa spp. (II)
Scoiattoli giganti
Callosciurus erythraeus
Sciurus carolinensis
Sciurus deppei (III Costa Rica)
Scoiattolo di Depp
Sciurus niger
SCANDENTIA
SCANDENTIA spp. (II)
Tupaie
SIRENIA
Dugongidae
Dugonghi
Dugong dugon (I)
Dugongo
Trichechidae
Manati o Lamantini
Trichechidae spp. (I/II) (Trichechus inunguis e Trichechus manatus figurano nell'appendice I. Trichechus senegalensis figura nell'appendice II)
Manati o Lamantini
AVES
Uccelli
ANSERIFORMES
Anatidae
Anatre, oche, cigni, ecc.
Anas aucklandica (I)
Anatra delle Auckland
Anas bernieri (II)
Anatra di Bernier del Madagascar
Anas chlorotis (I)
Alzavola bruna
Anas formosa (II)
Alzavola asiatica
Anas laysanensis (I)
Germano di Laysan
Anas nesiotis (I)
Anatra dell'Isola di Campbell
Anas querquedula
Marzaiola
Asarcornis scutulata (I)
Anatra della Malesia
Aythya innotata
Moriglione del Madagascar
Aythya nyroca
Moretta tabaccata
Branta canadensis leucopareia (I)
Oca delle Aleutine
Branta ruficollis (II)
Oca dal collo rosso
Branta sandvicensis (I)
Oca delle Hawaii
Cairina moschata (III Honduras)
Anatra muta
Coscoroba coscoroba (II)
Cigno coscoroba
Cygnus melancoryphus (II)
Cigno dal collo nero
Dendrocygna arborea (II)
Dendrocigna di Cuba
Dendrocygna autumnalis (III Honduras)
Dendrocigna autunnale
Dendrocygna bicolor (III Honduras)
Dendrocigna fulva
Mergus octosetaceus
Smergo del Brasile
Oxyura jamaicensis
Gobbo della Giamaica
Oxyura leucocephala (II)
Gobbo rugginoso
Rhodonessa caryophyllacea (forse estinto) (I)
Anatra dalla testa rosa
Sarkidiornis melanotos (II)
Anatra dal corno
Tadorna cristata
Casarca crestata
APODIFORMES
Trochilidae
Uccelli mosca o colibrì
Trochilidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)
Uccelli mosca o colibrì
Glaucis dohrnii (I)
Eremita becco a uncino
CHARADRIIFORMES
Burhinidae
Occhioni
Burhinus bistriatus (III Guatemala)
Occhione americano
Laridae
Gabbiani, sterne
Larus relictus (I)
Gabbiano della Mongolia
Scolopacidae
Chiurli, pantane
Numenius borealis (I)
Chiurlo boreale
Numenius tenuirostris (I)
Chiurlottello
Tringa guttifer (I)
Pantana macchiata
CICONIIFORMES
Ardeidae
Garzette, aironi
Ardea alba
Airone bianco maggiore
Bubulcus ibis
Airone guardabuoi
Egretta garzetta
Garzetta
Balaenicipitidae
Becco a scarpa
Balaeniceps rex (II)
Becco a scarpa
Ciconiidae
Cicogne
Ciconia boyciana (I)
Cicogna dal becco nero
Ciconia nigra (II)
Cicogna nera
Ciconia stormi
Cicogna di Storm
Jabiru mycteria (I)
Jabiru
Leptoptilos dubius
Marabù maggiore asiatico
Mycteria cinerea (I)
Tantalo cinereo
Phoenicopteridae
Fenicotteri
Phoenicopteridae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)
Fenicotteri
Phoenicopterus ruber (II)
Fenicottero rosa
Threskiornithidae
Ibis, spatole
Eudocimus ruber (II)
Ibis rosso
Geronticus calvus (II)
Ibis calvo
Geronticus eremita (I)
Ibis eremita
Nipponia nippon (I)
Ibis del Giappone
Platalea leucorodia (II)
Spatola
Pseudibis gigantea
Ibis gigante
COLUMBIFORMES
Columbidae
Colombi, piccioni
Caloenas nicobarica (I)
Colomba delle Nicobare
Claravis godefrida
Tortora barrata di porpora
Columba livia
Piccione selvatico
Ducula mindorensis (I)
Colomba imperiale di Mindoro
Gallicolumba luzonica (II)
Colomba pugnalata
Goura spp. (II)
Colombe coronate
Leptotila wellsi
Tortora di Granada
Nesoenas mayeri (III Mauritius)
Colombo rosa di Maurizio
Streptopelia turtur
Tortora selvatica
CORACIIFORMES
Bucerotidae
Buceri
Aceros spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)
Buceri
Aceros nipalensis (I)
Bucero collorossiccio
Anorrhinus spp. (II)
Buceri
Anthracoceros spp. (II)
Buceri
Berenicornis spp. (II)
Buceri
Buceros spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)
Buceri
Buceros bicornis (I)
Calao o bucero bicorne del Nord
Penelopides spp. (II)
Buceri
Rhinoplax vigil (I)
Calao o bucero dall'elmo
Rhyticeros spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)
Buceri
Rhyticeros subruficollis (I)
Bucero birmano
CUCULIFORMES
Musophagidae
Turachi
Tauraco spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)
Turachi
Tauraco bannermani (II)
Turaco di Bannerman
FALCONIFORMES
Rapaci diurni (aquile, falconi, falchi, avvoltoi)
FALCONIFORMES spp. (II)
(Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A e di una specie della famiglia Cathartidae inclusa nell'allegato C; le altre specie di tale famiglia non sono incluse negli allegati del presente regolamento)
Rapaci diurni
Accipitridae
Falchi, aquile
Accipiter brevipes (II)
Sparviere levantino
Accipiter gentilis (II)
Astore
Accipiter nisus (II)
Sparviere
Aegypius monachus (II)
Avvoltoio monaco
Aquila adalberti (I)
Aquila imperiale spagnola
Aquila chrysaetos (II)
Aquila reale
Aquila clanga (II)
Aquila anatraia maggiore
Aquila heliaca (I)
Aquila imperiale
Aquila pomarina (II)
Aquila anatraia minore
Buteo buteo (II)
Poiana
Buteo lagopus (II)
Poiana calzata
Buteo rufinus (II)
Poiana codabianca
Chondrohierax uncinatus wilsonii (I)
Nibbio di Wilson o di Cuba
Circaetus gallicus (II)
Biancone
Circus aeruginosus (II)
Falco di palude
Circus cyaneus (II)
Albanella reale
Circus macrourus (II)
Albanella pallida
Circus pygargus (II)
Albanella minore
Elanus caeruleus (II)
Nibbio bianco
Eutriorchis astur (II)
Aquila serpentaria del Madagascar
Gypaetus barbatus (II)
Gipeto
Gyps fulvus (II)
Grifone
Haliaeetus spp. (I/II) (Haliaeetus albicilla è elencata nell'appendice I; le altre specie figurano nell'appendice II)
Aquile di mare
Harpia harpyja (I)
Arpia
Hieraaetus fasciatus (II)
Aquila del Bonelli
Hieraaetus pennatus (II)
Aquila minore
Leucopternis occidentalis (II)
Poiana dorsogrigio
Milvus migrans (II) (Ad eccezione di Milvus migrans lineatus che figura nell'allegato B)
Nibbio bruno
Milvus milvus (II)
Nibbio reale
Neophron percnopterus (II)
Capovaccaio
Pernis apivorus (II)
Falco pecchiaiolo
Pithecophaga jefferyi (I)
Aquila delle Filippine
Cathartidae
Avvoltoi del nuovo mondo
Gymnogyps californianus (I)
Condor della California
Sarcoramphus papa (III Honduras)
Avvoltoio papa
Vultur gryphus (I)
Condor delle Ande
Falconidae
Falchi
Falco araeus (I)
Gheppio delle Seychelles
Falco biarmicus (II)
Lanario
Falco cherrug (II)
Falco sacro
Falco columbarius (II)
Smeriglio
Falco eleonorae (II)
Falco della regina
Falco jugger (I)
Falco laggar
Falco naumanni (II)
Falco grillaio
Falco newtoni (I) (Solo la popolazione delle Seicelle)
Gheppio dell'isola Aldabra
Falco pelegrinoides (I)
Falcone di Barberia
Falco peregrinus (I)
Falco pellegrino
Falco punctatus (I)
Gheppio delle Mauritius
Falco rusticolus (I)
Girfalco
Falco subbuteo (II)
Lodolaio
Falco tinnunculus (II)
Gheppio
Falco vespertinus (II)
Falco cuculo
Pandionidae
Falchi pescatori
Pandion haliaetus (II)
Falco pescatore
GALLIFORMES
Cracidae
Crax alberti (III Colombia)
Hocco dal becco blu
Crax blumenbachii (I)
Hocco dal becco rosso
Crax daubentoni (III Colombia)
Hocco dal becco giallo
Crax fasciolata
Hocco faccianuda
Crax globulosa (III Colombia)
Hocco dai bargigli
Crax rubra (III Colombia, Costa Rica, Guatemala e Honduras)
Gruidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)
Gru
Grus americana (I)
Gru americana
Grus canadensis (I/II) (La specie figura nell'appendice II ma le sottospecie Grus canadensis nesiotes e Grus canadensis pulla figurano nell'appendi-ce I)
Gru canadese
Grus grus (II)
Gru comune
Grus japonensis (I)
Gru della Manciuria o del Giappone
Grus leucogeranus (I)
Gru bianca asiatica
Grus monacha (I)
Gru monaca
Grus nigricollis (I)
Gru dal collo nero
Grus vipio (I)
Gru dal collo bianco
Otididae
Otarde
Otididae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)
(Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A e ad eccezione di Agapornis roseicollis, Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus e Psittacula krameri, che non figurano negli allegati del presente regolamento)
Pappagalli
Cacatuidae
Cacatua
Cacatua goffiniana (I)
Cacatua di Goffin
Cacatua haematuropygia (I)
Cacatua ventre rosso
Cacatua moluccensis (I)
Cacatua delle Molucche
Cacatua sulphurea (I)
Cacatua ciuffogiallo
Probosciger aterrimus (I)
Cacatua delle palme
Loriidae
Lori, lorichetti
Eos histrio (I)
Lori rosso e blu
Vini spp. (I/II) (Vini ultramarina figura nell'appendice I, le altre specie figurano nell'appendice II)
Lorichetti d'oltremare
Psittacidae
Amazzoni, are, parrocchetti, pappagalli
Amazona arausiaca (I)
Amazzone dal collo rosso
Amazona auropalliata (I)
Amazzone corona gialla
Amazona barbadensis (I)
Amazzone a spalle gialle
Amazona brasiliensis (I)
Amazzone dalla coda rossa
Amazona finschi (I)
Amazzone di Finsch
Amazona guildingii (I)
Amazzone di Guilding o di Saint Vincent
Amazona imperialis (I)
Amazzone imperiale
Amazona leucocephala (I)
Amazzone di Cuba o dalla testa bianca
Amazona oratrix (I)
Amazzone testa gialla
Amazona pretrei (I)
Amazzone dalla fronte rossa
Amazona rhodocorytha (I)
Amazzone a corona rossa
Amazona tucumana (I)
Amazzone di Tucuman
Amazona versicolor (I)
Amazzone variopinta o di Santa Lucia
Amazona vinacea (I)
Amazzone vinacea
Amazona viridigenalis (I)
Amazzone guance verdi
Amazona vittata (I)
Amazzone di Porto Rico
Anodorhynchus spp. (I)
Ara giacinto, Ara glauca e Ara di Lear
Ara ambiguus (I)
Ara di Buffon
Ara glaucogularis (I)
Ara di Wagler o caninde
Ara macao (I)
Ara macao
Ara militaris (I)
Ara militare
Ara rubrogenys (I)
Ara a fronte rossa
Cyanopsitta spixii (I)
Ara di Spix
Cyanoramphus cookii (I)
Parrocchetto di Norfolk
Cyanoramphus forbesi (I)
Kakariki a pileo giallo
Cyanoramphus novaezelandiae (I)
Kakariki a fronte rossa
Cyanoramphus saisseti (I)
Kakariki della Nuova Caledonia
Cyclopsitta diophthalma coxeni (I)
Pappagallo dei fichi di Coxen
Eunymphicus cornutus (I)
Parrocchetto cornuto
Guarouba guarouba (I)
Conuro guarouba
Neophema chrysogaster (I)
Parrocchetto ventrearancio
Ognorhynchus icterotis (I)
Conuro a orecchie gialle
Pezoporus occidentalis (forse estinto) (I)
Pappagallo notturno
Pezoporus wallicus (I)
Parrocchetto terragnolo
Pionopsitta pileata (I)
Pappagallo pileato
Primolius couloni (I)
Ara testablu
Primolius maracana (I)
Ara di Illiger
Psephotus chrysopterygius (I)
Parrocchetto aligialle
Psephotus dissimilis (I)
Pappagallo dal cappuccio
Psephotus pulcherrimus (forse estinto) (I)
Parrocchetto del paradiso
Psittacula echo (I)
Parrocchetto dal collare di Mauritius
Pyrrhura cruentata (I)
Conuro a gola azzurra
Rhynchopsitta spp. (I)
Parrocchetti a becco grosso
Strigops habroptilus (I)
Kakapo
RHEIFORMES
Rheidae
Nandù
Pterocnemia pennata (I) (Ad eccezione di Pterocnemia pennata pennata che figura nell'allegato B)
Nandù di Darwin
Pterocnemia pennata pennata (II)
Nandù di Darwin
Rhea americana (II)
Nandù comune
SPHENISCIFORMES
Spheniscidae
Pinguini
Spheniscus demersus (II)
Pinguino del Capo
Spheniscus humboldti (I)
Pinguino di Humboldt
STRIGIFORMES
Rapaci notturni
STRIGIFORMES spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)
Rapaci notturni
Strigidae
Gufi, civette
Aegolius funereus (II)
Civetta capogrosso
Asio flammeus (II)
Gufo di palude
Asio otus (II)
Gufo comune
Athene noctua (II)
Civetta
Bubo bubo (II) (Ad eccezione di Bubo bubo bengalensis che figura nell'allegato B)
Gufo reale
Glaucidium passerinum (II)
Civetta nana
Heteroglaux blewitti (I)
Civetta di foresta
Mimizuku gurneyi (I)
Assiolo gigante
Ninox natalis (I)
Ulula delle Isole Christmas
Ninox novaeseelandiae undulata (I)
Ulula australiana
Nyctea scandiaca (II)
Civetta delle nevi
Otus ireneae (II)
Assiolo di Sokoke
Otus scops (II)
Assiolo
Strix aluco (II)
Allocco
Strix nebulosa (II)
Allocco di Lapponia
Strix uralensis (II) (Ad eccezione di Strix uralensis davidi che figura nell'allegato B)
Allocco degli Urali
Surnia ulula (II)
Ulula
Tytonidae
Barbagianni
Tyto alba (II)
Barbagianni
Tyto soumagnei (I)
Barbagianni del Madagascar
STRUTHIONIFORMES
Struthionidae
Struzzi
Struthio camelus (I) (Solo le popolazioni di Algeria, Burkina Faso, Camerun, Repubblica centraficana, Ciad, Mali, Mauritania, Marocco, Niger, Nigeria, Senegal e Sudan; tutte le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento)
Struzzo del Nord Africa
TINAMIFORMES
Tinamidae
Tinami
Tinamus solitarius (I)
Tinamo solitario
TROGONIFORMES
Trogonidae
Quetzal
Pharomachrus mocinno (I)
Quetzal splendente
REPTILIA
Rettili
CROCODYLIA
Alligatori, caimani, coccodrilli
CROCODYLIA spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)
Alligatori, caimani, coccodrilli
Alligatoridae
Alligatori, caimani
Alligator sinensis (I)
Alligatore della Cina
Caiman crocodilus apaporiensis (I)
Caimano del Rio Apaporis
Caiman latirostris (I) (Ad eccezione della popolazione dell'Argentina, che è inclusa nell'allegato B)
Jacaré o Caimano dal muso largo
Melanosuchus niger (I) (Ad eccezione della popolazione del Brasile, che è inclusa nell'allegato B, e della popolazione dell'Ecuador, che è inclusa nell'allegato B ed è soggetta a una quota annua di esportazione pari a zero fino a quando il segretariato della CITES e il gruppo specifico sui coccodrilli UICN/SSC non avranno fissato una quota annua di esportazione)
Caimano nero o Melanosuco
Crocodylidae
Coccodrilli
Crocodylus acutus (I) (Ad eccezione della popolazione di Cuba, che è inclusa nell'allegato B)
Coccodrillo americano o acuto
Crocodylus cataphractus (I)
Coccodrillo catafratto
Crocodylus intermedius (I)
Coccodrillo intermedio o dell'Orinoco
Crocodylus mindorensis (I)
Coccodrillo di Mindoro
Crocodylus moreletii (I) (Ad eccezione delle popolazioni del Belize e del Messico, che figurano nell'allegato B, con quota zero per gli esemplari selvatici scambiati a fini commerciali)
Coccodrillo di Morelet
Crocodylus niloticus (I) (Ad eccezione delle popolazioni di Botswana, Egitto [soggette a quota zero per gli esemplari selvatici scambiati a fini commerciali], Etiopia, Kenya, Madagascar, Malawi, Mozambico, Namibia, Sudafrica, Uganda, Repubblica unita di Tanzania [soggetta a quota annua di esportazione di non oltre 1600 esemplari selvatici compresi trofei di caccia, oltre agli esemplari allevati], Zambia e Zimbabwe; queste popolazioni sono incluse nell'allegato B)
Coccodrillo del Nilo
Crocodylus palustris (I)
Coccodrillo di palude
Crocodylus porosus (I) (Ad eccezione delle popolazioni di Australia, Indonesia e Papua Nuova Guinea, che sono incluse nell'allegato B)
Coccodrillo marino
Crocodylus rhombifer (I)
Coccodrillo di Cuba o rombifero
Crocodylus siamensis (I)
Coccodrillo siamese
Osteolaemus tetraspis (I)
Osteolemo
Tomistoma schlegelii (I)
Falso gaviale o Tomistoma
Gavialidae
Gaviali
Gavialis gangeticus (I)
Gaviale del Gange
RHYNCHOCEPHALIA
Sphenodontidae
Sfenodonti o tuatara
Sphenodon spp. (I)
Sfenodonte o tuatara
SAURIA
Agamidae
Agamidi
Uromastyx spp. (II)
Uromastici
Chamaeleonidae
Camaleonti
Bradypodion spp. (II)
Camaleonti nani
Brookesia spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)
Camaleonti nani
Brookesia perarmata (I)
Calumma spp. (II)
Chamaeleo spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)
Camaleonti
Chamaeleo chamaeleon (II)
Camaleonte comune
Furcifer spp. (II)
Kinyongia spp. (II)
Camaleonti nani
Nadzikambia spp. (II)
Camaleonti nani
Cordylidae
Cordilidi
Cordylus spp. (II)
Cordilidi
Gekkonidae
Gechi
Cyrtodactylus serpensinsula (II)
Geco dell'Isola Serpente
Hoplodactylus spp. (III Nuova Zelanda)
Naultinus spp. (III Nuova Zelanda)
Phelsuma spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)
Gechi diurni o Felsume
Phelsuma guentheri (II)
Uroplatus spp. (II)
Gechi coda a foglia
Helodermatidae
Elodermi
Heloderma spp. (II) (Ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato A)
Elodermi
Heloderma horridum charlesbogerti (I)
Eloderma orrido del Guatemala
Iguanidae
Iguane
Amblyrhynchus cristatus (II)
Iguana marina
Brachylophus spp. (I)
Brachilofi
Conolophus spp. (II)
Iguane terrestri
Ctenosaura bakeri (II)
Ctenosaura oedirhina (II)
Ctenosaura melanosterna (II)
Ctenosaura palearis (II)
Cyclura spp. (I)
Iguane cornute
Iguana spp. (II)
Iguane
Phrynosoma blainvillii (II)
Phrynosoma cerroense (II)
Phrynosoma coronatum (II)
Lucertola cornuta
Phrynosoma wigginsi (II)
Sauromalus varius (I)
Chuchwalla dell'Isola di San Esteban
Lacertidae
Lucertole
Gallotia simonyi (I)
Lucertola gigante di Hierro
Podarcis lilfordi (II)
Lucertola delle Baleari
Podarcis pityusensis (II)
Lucertola di Ibiza
Scincidae
Scinchi
Corucia zebrata (II)
Scinco gigante delle Salomone
Teiidae
Lucertole caimano, tegu
Crocodilurus amazonicus (II)
Tegu coccodrillo
Dracaena spp. (II)
Lucertole caimano
Tupinambis spp.(II)
Tegu
Varanidae
Varani
Varanus spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)
Varani
Varanus bengalensis (I)
Varano del Bengala
Varanus flavescens (I)
Varano giallo
Varanus griseus (I)
Varano del deserto
Varanus komodoensis (I)
Drago o varano di Komodo
Varanus nebulosus (I)
Varanus olivaceus (II)
Xenosauridae
Shinisaurus crocodilurus (II)
SERPENTES
Serpenti
Boidae
Boidi
Boidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)
Boidi
Acrantophis spp. (I)
Boa del Madagascar
Boa constrictor occidentalis (I)
Boa costrittore dell'Argentina
Epicrates inornatus (I)
Boa di Porto Rico
Epicrates monensis (I)
Boa di Mona
Epicrates subflavus (I)
Boa della Giamaica
Eryx jaculus (II)
Erice jaculo
Sanzinia madagascariensis (I)
Boa arboreo del Madagascar
Bolyeriidae
Boa di Round
Bolyeriidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)
Boa di Round
Bolyeria multocarinata (I)
Boa di Round
Casarea dussumieri (I)
Boa di Dussumier
Colubridae
Colubridi
Atretium schistosum (III India)
Ericope schistoso
Cerberus rynchops (III India)
Serpente d'acqua dal muso di cane
Clelia clelia (II)
Mussurana
Cyclagras gigas (II)
Falso cobra
Elachistodon westermanni (II)
Mangiatore di uova indiano
Ptyas mucosus (II)
Serpente dei ratti indiano
Xenochrophis piscator (III India)
Natrice pescatrice
Elapidae
Cobra, serpenti corallo
Hoplocephalus bungaroides (II)
Micrurus diastema (III Honduras)
Serpente corallo
Micrurus nigrocinctus (III Honduras)
Serpente corallo nigro fasciato
Naja atra (II)
Naja kaouthia (II)
Naja mandalayensis (II)
Naja naja (II)
Cobra o serpente dagli occhiali
Naja oxiana (II)
Naja philippinensis (II)
Naja sagittifera (II)
Naja samarensis (II)
Naja siamensis (II)
Naja sputatrix (II)
Naja sumatrana (II)
Ophiophagus hannah (II)
Cobra reale
Loxocemidae
Loxocemidae spp. (II)
Pythonidae
Pitoni
Pythonidae spp. (II) (Ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato A)
Pitoni
Python molurus molurus (I)
Pitone dell'India
Tropidophiidae
Tropidophiidae spp. (II)
Viperidae
Vipere
Crotalus durissus (III Honduras)
Cascavel
Crotalus durissus unicolor
Crotalo di Aruba
Daboia russelii (III India)
Vipera di Russel
Vipera latifii
Vipera ursinii (I) (solo la popolazione dell'Europa, ad eccezione dei territori che in passato costituivano l'URSS; queste popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento)
Vipera di Orsini
Vipera wagneri (II)
TESTUDINES
Carettochelyidae
Tartarughe naso di porco
Carettochelys insculpta (II)
Tartaruga naso di porco
Chelidae
Chelodina mccordi (II)
Pseudemydura umbrina (I)
Tartaruga dal collo corto
Cheloniidae
Tartarughe di mare
Cheloniidae spp. (I)
Tartarughe di mare
Chelydridae
Tartarughe azzannatrici
Macrochelys temminckii (III Stati Uniti d'America)
Tartaruga alligatore
Dermatemydidae
Dermatemide
Dermatemys mawii (II)
Dermatemide
Dermochelyidae
Dermochelide coriacea
Dermochelys coriacea (I)
Dermochelide coriacea
Emydidae
Tartarughe scatola, tartarughe acquatiche
Chrysemys picta
Testuggine palustre dipinta
Glyptemys insculpta (II)
Testuggine palustre scolpita
Glyptemys muhlenbergii (I)
Clemmide di Muhlenberg
Graptemys spp. (III Stati Uniti d'America)
Tartarughe carta geografica
Terrapene spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)
Tartarughe scatola
Terrapene coahuila (I)
Tartaruga-botte acquatica
Trachemys scripta elegans
Tartaruga dalle guance rosse
Geoemydidae
Batagur affinis (I)
Batagur baska (I)
Tartaruga fluviale indiana
Batagur spp. (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)
Cuora spp. (II)
Tartarughe scatola asiatiche
Geoclemys hamiltonii (I)
Tartaruga di Hamilton
Geoemyda spengleri (III Cina)
Tartaruga foglia a petto nero
Heosemys annandalii (II)
Heosemys depressa (II)
Heosemys grandis (II)
Tartaruga palustre asiatica gigante
Heosemys spinosa (II)
Tartaruga spinosa
Leucocephalon yuwonoi (II)
Malayemys macrocephala (II)
Malayemys subtrijuga (II)
Tartaruga malese
Mauremys annamensis (II)
Mauremys iversoni (III Cina)
Mauremys megalocephala (III Cina)
Testugine palustre cinese a capo grosso
Mauremys mutica (II)
Testuggine palustre asiatica gialla
Mauremys nigricans (III Cina)
Mauremys pritchardi (III Cina)
Mauremys reevesii (III Cina)
Testugine cinese palustre
Mauremys sinensis (III Cina)
Testugine cinese a collo striato
Melanochelys tricarinata (I)
Tartaruga tricarinata
Morenia ocellata (I)
Tartaruga della Birmania
Notochelys platynota (II)
Ocadia glyphistoma (III Cina)
Ocadia philippeni (III Cina)
Orlitia borneensis (II)
Tartaruga gigante della Malesia
Pangshura spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)
Pangshura tecta (I)
Tartaruga a tetto dell'India
Sacalia bealei (III Cina)
Sacalia pseudocellata (III Cina)
Sacalia quadriocellata (III Cina)
Tartaruga quattr'occhi
Siebenrockiella crassicollis (II)
Siebenrockiella leytensis (II)
Platysternidae
Platisterno capogrosso
Platysternon megacephalum (II)
Platisterno capogrosso
Podocnemididae
Pelomeduse
Erymnochelys madagascariensis (II)
Podocnemide del Madagascar
Peltocephalus dumerilianus (II)
Tartaruga capo grosso
Podocnemis spp. (II)
Testudinidae
Testuggini
Testudinidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A; è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari di Geochelone sulcata prelevati dall'ambiente selvatico per fini prevalentemente commerciali)
Testuggini
Astrochelys radiata (I)
Testuggine radiata
Astrochelys yniphora (I)
Testuggine a sperone del Madagascar
Chelonoidis nigra (I)
Testuggine gigante delle Galapagos
Gopherus flavomarginatus (I)
Testuggine dal bordo giallo
Malacochersus tornieri (II)
Testuggine focaccia africana
Psammobates geometricus (I)
Testuggine geometrica
Pyxis arachnoides (I)
Testuggine aracnoide comune
Pyxis planicauda (I)
Testuggine aracnoide a guscio piatto
Testudo graeca (II)
Testuggine greca
Testudo hermanni (II)
Testuggine di Hermann o comune
Testudo kleinmanni (I)
Testuggine egiziana
Testudo marginata (II)
Testuggine marginata
Trionychidae
Trionichidi o Tartarughe dal guscio molle
Amyda cartilaginea (II)
Tartaruga dal guscio molle asiatica
Apalone spinifera atra (I)
Tartaruga dal guscio molle nera
Aspideretes gangeticus (I)
Tartaruga dal guscio molle del Gange
Aspideretes hurum (I)
Trionice pavone
Aspideretes nigricans (I)
Tartaruga a guscio molle scura
Chitra spp. (II)
Lissemys punctata (II)
Tartaruga alata indiana
Lissemys scutata (II)
Palea steindachneri (III Cina)
Pelochelys spp. (II)
Tartarughe giganti a guscio molle
Pelodiscus axenaria (III Cina)
Pelodiscus maackii (III Cina)
Pelodiscus parviformis (III Cina)
Rafetus swinhoei (III Cina)
AMPHIBIA
Anfibi
ANURA
Rane e rospi
Bufonidae
Rospi
Altiphrynoides spp. (I)
Atelopus zeteki (I)
Rospo dorato di Zetek
Bufo periglenes (I)
Rospo dorato
Bufo superciliaris (I)
Rospo del Camerun
Nectophrynoides spp. (I)
Rospi vivipari africani
Nimbaphrynoides spp. (I)
Spinophrynoides spp. (I)
Calyptocephalellidae
Calyptocephalella gayi (III Cile)
Dendrobatidae
Dendrobatidi
Allobates femoralis (II)
Allobates zaparo (II)
Cryptophyllobates azureiventris (II)
Dendrobates spp. (II)
Dendrobatidi
Epipedobates spp. (II)
Phyllobates spp. (II)
Fillobati
Hylidae
Agalychnis spp. (II)
Mantellidae
Mantella
Mantella spp. (II)
Mantella
Microhylidae
Rane pomodoro
Dyscophus antongilii (I)
Scaphiophryne gottlebei (II)
Ranidae
Rane
Conraua goliath
Rana Golia
Euphlyctis hexadactylus (II)
Hoplobatrachus tigerinus (II)
Rana catesbeiana
Rana toro
Rheobatrachidae
Rane ornitorinco
Rheobatrachus spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)
Pristidae spp. (I) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato B)
Pesci sega
Pristis microdon (II) (Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di animali vivi destinati ad acquari adeguati e accettabili, essenzialmente a fini di conservazione. Tutti gli altri esemplari sono considerati esemplari di specie comprese nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme)
ACTINOPTERYGII
Pesci
ACIPENSERIFORMES
ACIPENSERIFORMES spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)
Storioni e Pesci spatola
Acipenseridae
Storioni
Acipenser brevirostrum (I)
Storione dal rostro breve
Acipenser sturio (I)
Storione comune
ANGUILLIFORMES
Anguillidae
Anguille
Anguilla anguilla (II)
Anguilla europea
CYPRINIFORMES
Catostomidae
Cui-ui
Chasmistes cujus (I)
Cui-ui
Cyprinidae
Ciprinidi
Caecobarbus geertsi (II)
Barbo ceco del Congo
Probarbus jullieni (I)
Barbo dalle sette linee
OSTEOGLOSSIFORMES
Osteoglossidae
Arapaimas, bonytongues
Arapaima gigas (II)
Arapaima
Scleropages formosus (I)
Scleropage asiatico
PERCIFORMES
Labridae
Labridi
Cheilinus undulatus (II)
Pesce Napoleone
Sciaenidae
Totoaba
Totoaba macdonaldi (I)
Totoaba o acupa di Macdonald
SILURIFORMES
Pangasiidae
Pangasianodon gigas (I)
Siluro gigante
SYNGNATHIFORMES
Syngnathidae
Pesci ago, cavallucci marini
Hippocampus spp. (II)
Cavallucci marini
SARCOPTERYGII
Dipnoi o pesci polmonati
CERATODONTIFORMES
Ceratodontidae
Ceratodontidi
Neoceratodus forsteri (II)
Pesce polmonato o Dipnoo australiano
COELACANTHIFORMES
Latimeriidae
Celacanti
Latimeria spp. (I)
Celacanti
ECHINODERMATA (STELLE DI MARE, OFIURE, RICCI DI MARE E OLOTURIE)
HOLOTHUROIDEA
Oloturie
ASPIDOCHIROTIDA
Stichopodidae
Oloturie
Isostichopus fuscus (III Ecuador)
Oloturia bruna
ARTHROPODA (ARTROPODI)
ARACHNIDA
Ragni e scorpioni
ARANEAE
Theraphosidae
Tarantole
Aphonopelma albiceps (II)
Aphonopelma pallidum (II)
Brachypelma spp. (II)
SCORPIONES
Scorpionidae
Scorpioni
Pandinus dictator (II)
Scorpione dittatore
Pandinus gambiensis (II)
Scorpione del Gambia
Pandinus imperator (II)
Scorpione imperatore
INSECTA
Insetti
COLEOPTERA
Coleotteri
Lucanidae
Lucanidi o Cervi volanti
Colophon spp. (III Sudafrica)
Scarabaeidae
Scarabei
Dynastes satanas (II)
Scarabeo rinoceronte
LEPIDOPTERA
Farfalle
Nymphalidae
Agrias amydon boliviensis (III Bolivia)
Morpho godartii lachaumei (III Bolivia)
Prepona praeneste buckleyana (III Bolivia)
Papilionidae
Ornitottere e Papilionidi
Atrophaneura jophon (II)
Atrophaneura palu
Atrophaneura pandiyana (II)
Bhutanitis spp. (II)
Papilioni del Bhutan
Graphium sandawanum
Graphium stresemanni
Ornithoptera spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)
Ornitottere
Ornithoptera alexandrae (I)
Ornitottera della Regina Alessandra
Papilio benguetanus
Papilio chikae (I)
Macaone di Luzon
Papilio esperanza
Papilio homerus (I)
Papilio di Omero
Papilio hospiton (I)
Macaone di Sardegna
Papilio morondavana
Papilio neumoegeni
Parides ascanius
Parides hahneli
Parnassius apollo (II)
Apollo
Teinopalpus spp. (II)
Papilioni imperiali
Trogonoptera spp. (II)
Ornitottere
Troides spp. (II)
Ornitottere
ANNELIDA (VERMI SEGMENTATI E SANGUISUGHE)
HIRUDINOIDEA
Sanguisughe
ARHYNCHOBDELLIDA
Hirudinidae
Sanguisughe
Hirudo medicinalis (II)
Sanguisuga medicinale
Hirudo verbana (II)
MOLLUSCA (MOLLUSCHI)
BIVALVIA
Molluschi bivalvi (vongole, mitili, ecc.)
MYTILOIDA
Mytilidae
Mitilidi
Lithophaga lithophaga (II)
Dattero di mare
UNIONOIDA
Unionidae
Mitili d'acqua dolce
Conradilla caelata (I)
Cyprogenia aberti (II)
Dromus dromas (I)
Epioblasma curtisii (I)
Epioblasma florentina (I)
Epioblasma sampsonii (I)
Epioblasma sulcata perobliqua (I)
Epioblasma torulosa gubernaculum (I)
Epioblasma torulosa rangiana (II)
Epioblasma torulosa torulosa (I)
Epioblasma turgidula (I)
Epioblasma walkeri (I)
Fusconaia cuneolus (I)
Fusconaia edgariana (I)
Lampsilis higginsii (I)
Lampsilis orbiculata orbiculata (I)
Lampsilis satur (I)
Lampsilis virescens (I)
Plethobasus cicatricosus (I)
Plethobasus cooperianus (I)
Pleurobema clava (II)
Pleurobema plenum (I)
Potamilus capax (I)
Quadrula intermedia (I)
Quadrula sparsa (I)
Toxolasma cylindrella (I)
Unio nickliniana (I)
Unio tampicoensis tecomatensis (I)
Villosa trabalis (I)
VENEROIDA
Tridacnidae
Tridacne
Tridacnidae spp. (II)
Tridacne giganti
GASTROPODA
Limacce, lumache e strombi
MESOGASTROPODA
Strombidae
Strombi
Strombus gigas (II)
Strombo gigante
STYLOMMATOPHORA
Achatinellidae
Achatinella spp. (I)
Lumaca piccola agata di Oahu
Camaenidae
Papustyla pulcherrima (II)
Chiocciola verde dell'Isola di Manus
CNIDARIA (CORALLI, CORALLI DI FUOCO, ANEMONI)
ANTHOZOA
Coralli, anemoni di mare
ANTIPATHARIA
ANTIPATHARIA spp. (II)
Antipatari o Coralli neri
GORGONACEAE
Coralliidae
Corallium elatius (III Cina)
Corallium japonicum (III Cina)
Corallium konjoi (III Cina)
Corallium secundum (III Cina)
HELIOPORACEA
Helioporidae
Corallo blu
Helioporidae spp. (II) (Comprende unicamente la specie Heliopora coerulea)(19)
CACTACEAE spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A e di Pereskia spp., Pereskiopsis spp. e Quiabentia spp.)(25) #4
Cactus
Ariocarpus spp. (I)
Cactus pietra vivente
Astrophytum asterias (I)
Cactus riccio di mare
Aztekium ritteri (I)
Cactus azteco
Coryphantha werdermannii (I)
Cactus a cuscino spinoso
Discocactus spp. (I)
Discocactus
Echinocereus ferreirianus ssp. lindsayi (I)
Cactus spinoso di Lindsay
Echinocereus schmollii (I)
Escobaria minima (I)
Cactus a cuscino spinoso
Escobaria sneedii (I)
Cactus a cuscino spinoso
Mammillaria pectinifera (I)
Mamillaria a pettine
Mammillaria solisioides (I)
Pitayta
Melocactus conoideus (I)
Melocactus deinacanthus (I)
Melocactus glaucescens (I)
Melocactus paucispinus (I)
Obregonia denegrii (I)
Cactus a carciofo
Pachycereus militaris (I)
Pediocactus bradyi (I)
Cactus del Marble Canyon
Pediocactus knowltonii (I)
Cactus di montagna di Knowlton
Pediocactus paradinei (I)
Cactus di Paradina
Pediocactus peeblesianus (I)
Cactus Navajo di Peeble
Pediocactus sileri (I)
Cactus a cuscino spinoso
Pelecyphora spp. (I)
Cactus ad ascia
Sclerocactus brevihamatus ssp. tobuschii (I)
Sclerocactus erectocentrus (I)
Sclerocactus glaucus (I)
Cactus con le spine ad uncino
Sclerocactus mariposensis (I)
Sclerocactus mesae-verdae (I)
Cactus della Mesa verde
Sclerocactus nyensis (I)
Sclerocactus papyracanthus (I)
Sclerocactus pubispinus (I)
Cactus con le spine ad uncino
Sclerocactus wrightiae (I)
Cactus con le spine ad uncino
Strombocactus spp. (I)
Cactus appiattito
Turbinicarpus spp. (I)
Cactus spiralati
Uebelmannia spp. (I)
CARYOCARACEAE
Caryocar costaricense (II) #4
Noce del Costa Rica
COMPOSITAE (ASTERACEAE)
Asteracee
Saussurea costus (I) (nota anche come S. lappa, Aucklandia lappa o A. costus)
Lappa Bardana
CRASSULACEAE
Dudleya stolonifera (II)
Dudleya traskiae (II)
CUCURBITACEAE
Zygosicyos pubescens (II) (nota anche come Xerosicyos pubescens)
Zygosicyos tripartitus (II)
CUPRESSACEAE
Cipressi
Fitzroya cupressoides (I)
Alerce
Pilgerodendron uviferum (I)
CYATHEACEAE
Felci arboree
Cyathea spp. (II) #4
Felci arboree
CYCADACEAE
Cicadi
CYCADACEAE spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #4
Cicadi
Cycas beddomei (I)
Cicas di Beddome
DICKSONIACEAE
Felci arboree
Cibotium barometz (II) #4
Dicksonia spp. (II) (Solo le popolazioni delle Americhe; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento. Sono comprese: Dicksonia berteriana, D. externa, D. sellowiana e D. stuebelii) #4
Felci arboree
DIDIEREACEAE
DIDIEREACEAE spp. (II) #4
Discoria o Yam della Cina
DIOSCOREACEAE
Ignami
Dioscorea deltoidea (II) #4
DROSERACEAE
Drosere
Dionaea muscipula (II) #4
Venere acchiappamosche
EUPHORBIACEAE
Euforbie
Euphorbia spp. (II) #4
(Solo le specie succulente, ad eccezione di:
1) Euphorbia misera;
2 esemplari propagati artificialmente di cultivar di Euphorbia trigona;
3) esemplari propagati artificialmente di Euphorbia lactea, innestati su portainnesti propagati artificialmente di Euphorbia neriifolia, se sono:
– crestati, oppure
– a ventaglio, oppure
– cangianti;
4) esemplari propagati artificialmente di cultivar di Euphorbia «Milii», se sono:
– facilmente identificabili come esemplari propagati artificialmen-te, e
– introdotti nell'Unione o (ri)esportati dall'Unione in partite di 100 o più piante;
– che non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento, e
5) gli esemplari inclusi nell'allegato A)
Euforbie succulente
Euphorbia ambovombensis (I)
Euphorbia capsaintemariensis (I)
Euphorbia cremersii (I) (Comprende la forma viridifolia e la var. rakotozafyi)
Euphorbia cylindrifolia (I) (Comprende la ssp. tuberifera)
Euphorbia decaryi (I) (Comprende le vars. ampanihyensis, robinsonii e sprirosticha)
Euphorbia francoisii (I)
Euphorbia handiensis (II)
Euphorbia lambii (II)
Euphorbia moratii (I) (Comprende le vars. antsingiensis, bemarahensis e multiflora)
Euphorbia parvicyathophora (I)
Euphorbia quartziticola (I)
Euphorbia stygiana (II)
Euphorbia tulearensis (I)
FOUQUIERIACEAE
Fouquieria columnaris (II) #4
Fouquieria fasciculata (I)
Fouquieria purpusii (I)
GNETACEAE
Joint firs
Gnetum montanum (III Nepal) #1
JUGLANDACEAE
Oreomunnea pterocarpa (II) #4
LAURACEAE
Aniba rosaeodora (II) (noto anche come A. duckei) #12
Legno di rosa del Brasile
LEGUMINOSAE
(FABACEAE)
Leguminose
Caesalpinia echinata (II) #10
Pernambuco
Dalbergia nigra (I)
Palissandro brasiliano
Dalbergia retusa (III Guatemala) (Solo la popolazione del Guatemala; tutte le altre popolazioni sono incluse nell'allega-to D) #5
Cocobolo
Dalbergia stevensonii (III Guatemala) (Solo la popolazione del Guatemala; tutte le altre popolazioni sono incluse nell'allega-to D) #5
Palissandro dell'Honduras
Dipteryx panamensis (III Costa Rica/Nicaragua)
Almendro
Pericopsis elata (II) #5
Afrormosia
Platymiscium pleiostachyum (II) #4
Macacauba
Pterocarpus santalinus (II) #7
Sandalo rosso
LILIACEAE
Liliacee
Aloe spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A e dell'Aloe vera, conosciuta anche come Aloe barbadensis, che non figura negli allegati del presente regolamento) #4
Aloe
Aloe albida (I)
Aloe albiflora (I)
Aloe alfredii (I)
Aloe bakeri (I)
Aloe bellatula (I)
Aloe calcairophila (I)
Aloe compressa (I) (Comprende le vars. paucituberculata, rugosquamosa e schistophila)
Aloe delphinensis (I)
Aloe descoingsii (I)
Aloe fragilis (I)
Aloe haworthioides (I) (Comprende la var. aurantiaca)
Aloe helenae (I)
Aloe laeta (I) (Comprende la var. maniaensis)
Aloe parallelifolia (I)
Aloe parvula (I)
Aloe pillansii (I)
Aloe polyphylla (I)
Aloe rauhii (I)
Aloe suzannae (I)
Aloe versicolor (I)
Aloe vossii (I)
MAGNOLIACEAE
Magnolie
Magnolia liliifera var. obovata (III Nepal) #1
Magnolia Taungme
MELIACEAE
Mogani, cedri
Cedrela fissilis (III Bolivia) (Solo la popolazione della Bolivia; tutte le altre popolazioni sono incluse nell'allega-to D) #5
Cedrela lilloi (III Bolivia) (Solo la popolazione della Bolivia; tutte le altre popolazioni sono incluse nell'allega-to D) #5
Cedrela odorata (III Bolivia / Brasile / Colombia / Guatemala / Perù) (Solo le popolazioni dei paesi che hanno elencato la specie nell'appendice III; tutte le altre popolazioni sono incluse nell'allega-to D) #5
Cedro spagnolo
Swietenia humilis (II) #4
Mogano messicano
Swietenia macrophylla (II) (Popolazione neotropicale – comprende America centromeridionale e Caraibi) #6
Mogano grandi foglie
Swietenia mahagoni (II) #5
Mogano americano
NEPENTHACEAE
Nepente o piante carnivore con ascidio
Nepenthes spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #4
Nepente o piante carnivore con ascidio
Nepenthes khasiana (I)
Nepente indiana
Nepenthes rajah (I)
Nepente o pianta da broche della Malesia
ORCHIDACEAE
Orchidee
ORCHIDACEAE spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)(26) #4
Orchidee
Per tutte le seguenti specie di orchidee di cui all'allegato A, le colture di piantine o di tessuti non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento se:
– sono ottenute in vitro, in mezzi solidi o liquidi, e
– gli esemplari sono conformi alla definizione di "riprodotti artificialmente” ai sensi dell'articolo 56 del regolamento (CE) n. 865/2006, e
– quando sono introdotte nell'Unione o (ri)esportate dall'Unione, sono trasportate in contenitori sterili.
–
–
–
Aerangis ellisii (I)
Cephalanthera cucullata (II)
Cypripedium calceolus (II)
Dendrobium cruentum (I)
Goodyera macrophylla (II)
Laelia jongheana (I)
Laelia lobata (I)
Liparis loeselii (II)
Ophrys argolica (II)
Ophrys lunulata (II)
Orchis scopulorum (II)
Paphiopedilum spp. (I)
Scarpette di Venere dell'Asia
Peristeria elata (I)
Fiore dello Spirito Santo
Phragmipedium spp. (I)
Scarpette di venere del Centro e Sud America tropicale
Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio,del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione(GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
Regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativo all'applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (GU L 384 del 31.12.1982, pag. 1).
Direttiva 86/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1986, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (GU L 358 del 18.12.1986, pag. 1).
Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).
Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).
Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).
Popolazione dell'Argentina (inclusa nell'allegato B): Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di lana tosata da vigogne vive delle popolazioni incluse nell'allegato B, nonché di tessuti e di articoli fabbricati con tali tessuti, compresi oggetti artigianali. Il rovescio del tessuto deve recare il logotipo adottato dagli Stati di origine della specie che sono firmatari del "Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña” e le cimose devono recare le parole "VICUÑA - ARGENTINA”. Gli altri prodotti devono recare un'etichetta con il logotipo e la dicitura "VICUÑA - ARGENTINA - ARTESANÍA”. Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie comprese nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.
Popolazione della Bolivia (inclusa nell'allegato B): Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di lana tosata da vigogne vive nonché di tessuti e di articoli fabbricati con tali tessuti, compresi oggetti artigianali di lusso e articoli lavorati a maglia. Il rovescio del tessuto deve recare il logotipo adottato dagli Stati di origine della specie che sono firmatari del "Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña” e le cimose devono recare le parole "VICUÑA - BOLIVIA”. Gli altri prodotti devono recare un'etichetta con il logotipo e la dicitura "VICUÑA – BOLIVIA - ARTESANÍA”. Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie inserite nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.
Popolazione del Cile (inclusa nell'allegato B): Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di lana tosata da vigogne vive delle popolazioni incluse nell'allegato B, nonché di tessuti e di articoli fabbricati con tali tessuti, compresi oggetti artigianali di lusso e articoli lavorati a maglia. Il rovescio del tessuto deve recare il logotipo adottato dagli Stati di origine della specie che sono firmatari del "Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña” e le cimose devono recare le parole "VICUÑA - CHILE”. Gli altri prodotti devono recare un'etichetta con il logotipo e la dicitura "VICUÑA - CHILE - ARTESANÍA”. Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie incluse nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.
Popolazione del Perù (inclusa nell'allegato B): Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di lana tosata da vigogne vive e della scorta esistente in Perù all'epoca della nona conferenza delle parti (novembre 1994) pari a 3249 kg di lana, nonché di tessuti e di articoli fabbricati con tali tessuti, compresi oggetti artigianali di lusso e articoli lavorati a maglia. Il rovescio del tessuto deve recare il logotipo adottato dagli Stati di origine della specie che sono firmatari del "Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña” e le cimose devono recare le parole "VICUÑA - PERÚ”. Gli altri prodotti devono recare un'etichetta con il logotipo e la dicitura "VICUÑA – PERU - ARTESANÍA”. Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie incluse nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.
Tutte le specie sono comprese nell'appendice II, ad eccezione di Balaena mysticetus, Eubalaena spp., Balaenoptera acutorostrata (tranne la popolazione della Groenlandia occidentale), Balaenoptera bonaerensis, Balaenoptera borealis, Balaenoptera edeni, Balaenoptera musculus, Balaenoptera omurai, Balaenoptera physalus, Megaptera novaeangliae, Orcaella brevirostris, Orcaella heinsohni, Sotalia spp., Sousa spp., Eschrichtius robustus, Lipotes vexillifer, Caperea marginata, Neophocaena phocaenoides, Phocoena sinus, Physeter macrocephalus, Platanista spp., Berardius spp., Hyperoodon spp., che figurano nell'appendice I. Gli esemplari delle specie che figurano nell'appendice II della Convenzione, compresi prodotti e derivati diversi dai prodotti a base di carne a fini commerciali, prelevati da cittadini groenlandesi a titolo di una licenza concessa dalle autorità competenti, sono considerati come figuranti nell'allegato B. È stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari vivi della popolazione del Mar Nero di Tursiops truncatus prelevati dall'ambiente selvatico per fini prevalentemente commerciali.
Popolazioni di Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe (incluse nell'allegato B):Al fine esclusivo di permettere: a) il commercio di trofei di caccia a scopo non commerciale; b) il commercio di animali vivi verso destinazioni adeguate e accettabili secondo la definizione della Ris. Conf. 11.20 per Botswana e Zimbabwe e per programmi di conservazione in situ per Namibia e Sudafrica; c) il commercio di pelli; d) il commercio di pelame; e) il commercio di oggetti in pelle a scopo commerciale o non commerciale per Botswana, Namibia e Sudafrica e a scopo non commerciale per lo Zimbabwe; f) il commercio di "Ekipas” singolarmente contrassegnati e certificati, inseriti in gioielli finiti, a scopo non commerciale per la Namibia e di sculture in avorio a scopo non commerciale per lo Zimbabwe; g) il commercio di avorio grezzo registrato (per Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe zanne intere e parti d'avorio), alle seguenti condizioni: i) solo le scorte registrate di proprietà del governo, originarie dello Stato (tranne l'avorio confiscato e l'avorio di origine sconosciuta); ii) solo a partner commerciali per i quali il Segretariato, in consultazione con il comitato permanente, abbia accertato l'esistenza di una normativa nazionale e di controlli sul commercio interno sufficienti ad assicurare che l'avorio importato non sarà riesportato e sarà gestito nel rispetto di tutti i requisiti della Ris. Conf. 10.10 (Rev. CoP14) relativamente alla lavorazione e al commercio interno; iii) non prima che il Segretariato abbia verificato i paesi importatori previsti e le scorte registrate di proprietà del governo; iv) avorio grezzo soggetto alla vendita condizionale delle scorte registrate di proprietà del governo concordate alla CoP12, che ammontano a 20000 kg (Botswana), 10000 kg (Namibia), 30000 kg (Sudafrica); v) oltre ai quantitativi concordati alla CoP12, l'avorio di proprietà del governo di Botswana, Zimbabwe, Namibia e Sudafrica, registrato al 31 gennaio 2007 e verificato dal Segretariato, può essere commercializzato e inviato, insieme all'avorio di cui al punto g) iv), un'unica volta per destinazione sotto la stretta sorveglianza del Segretariato; vi) i proventi del commercio sono esclusivamente destinati alla conservazione degli elefanti e ai programmi comunitari di conservazione e sviluppo nell'areale di distribuzione degli elefanti o nelle zone adiacenti; e vii) la commercializzazione dei quantitativi supplementari specificati al punto g) v) non può avvenire prima che il comitato permanente abbia confermato il rispetto delle condizioni di cui sopra; h) per il periodo compreso tra la CoP14 e lo scadere del nono anno dalla vendita unica dell'avorio che avrà luogo in conformità delle disposizioni stabilite ai punti g) i), g) ii), g) iii), g) vi) e g) vii), non saranno presentate alla Conferenza delle Parti ulteriori proposte volte ad autorizzare il commercio di avorio di elefanti provenienti da popolazioni già incluse nell'allegato B. Le ulteriori proposte saranno inoltre trattate in conformità delle decisioni 14.77 e 14.78. Su proposta del Segretariato, il comitato permanente può decidere di far cessare, parzialmente o interamente, il commercio in questione in caso di inadempienza dei paesi esportatori o importatori o qualora vengano accertati impatti negativi del commercio su altre popolazioni di elefanti. Tutti gli altri esemplari sono considerati esemplari di specie comprese nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.
L'inclusione del Lamna nasus nell'allegato C si applica a partire dal momento in cui prende effetto l'inclusione della specie nell'appendice III della convenzione, ossia 90 giorni dopo che il segretariato della convenzione comunica a tutte le parti che la specie è inclusa nell'appendice III della convenzione.
Non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento:Fossili;Sabbie coralline ovvero materiale consistente in tutto o in parte in frammenti finemente triturati di corallo morto di diametro non superiore ai 2 mm e che può tra l'altro contenere resti di Foraminifera, conchiglie di molluschi e crostacei e alghe coralline;Frammenti di corallo (compresi frantumi e pietrisco), ovvero frammenti incoerenti di corallo morto spezzati o a forma di dita e di altro materiale compresi tra i 2 e i 30 mm misurati in qualsiasi direzione.
Non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento:Fossili;Sabbie coralline ovvero materiale consistente in tutto o in parte in frammenti finemente triturati di corallo morto di diametro non superiore ai 2 mm e che può tra l'altro contenere resti di Foraminifera, conchiglie di molluschi e crostacei e alghe coralline;Frammenti di corallo (compresi frantumi e pietrisco), ovvero frammenti incoerenti di corallo morto spezzati o a forma di dita e di altro materiale compresi tra i 2 e i 30 mm misurati in qualsiasi direzione.
Non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento:Fossili;Sabbie coralline ovvero materiale consistente in tutto o in parte in frammenti finemente triturati di corallo morto di diametro non superiore ai 2 mm e che può tra l'altro contenere resti di Foraminifera, conchiglie di molluschi e crostacei e alghe coralline;Frammenti di corallo (compresi frantumi e pietrisco), ovvero frammenti incoerenti di corallo morto spezzati o a forma di dita e di altro materiale compresi tra i 2 e i 30 mm misurati in qualsiasi direzione.
Non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento: Fossili; Sabbie coralline ovvero materiale consistente in tutto o in parte in frammenti finemente triturati di corallo morto di diametro non superiore ai 2 mm e che può tra l'altro contenere resti di Foraminifera, conchiglie di molluschi e crostacei e alghe coralline; Frammenti di corallo (compresi frantumi e pietrisco), ovvero frammenti incoerenti di corallo morto spezzati o a forma di dita e di altro materiale compresi tra i 2 e i 30 mm misurati in qualsiasi direzione.
Non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento: Fossili; Sabbie coralline ovvero materiale consistente in tutto o in parte in frammenti finemente triturati di corallo morto di diametro non superiore ai 2 mm e che può tra l'altro contenere resti di Foraminifera, conchiglie di molluschi e crostacei e alghe coralline; Frammenti di corallo (compresi frantumi e pietrisco), ovvero frammenti incoerenti di corallo morto spezzati o a forma di dita e di altro materiale compresi tra i 2 e i 30 mm misurati in qualsiasi direzione.
Gli esemplari propagati artificialmente dei seguenti ibridi e/o cultivar non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento: Hatiora x graeseri Schlumbergera x buckleyi Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata Schlumbergera truncata (cultivar) Cactaceae spp. cangianti colore innestate nelle seguenti piante da innesto: Harrisia "Jusbertii”, Hylocereus trigonus o Hylocereus undatus Opuntia microdasys (cultivar)
a)b)Gli ibridi propagati artificialmente di Cymbidium, Dendrobium, Phalaenopsis e Vanda non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento se gli esemplari sono facilmente riconoscibili come esemplari propagati artificialmente e non presentano segni indicanti che sono stati prelevati dall'ambiente selvatico, quali danni meccanici o grave disidratazione provocati dalla raccolta, crescita irregolare ed eterogeneità di forma e dimensioni all'interno di uno stesso taxon o di una stessa partita, alghe o altri organismi epifillici sulle foglie o lesioni provocate da insetti o altri parassiti, ese spediti in assenza di fioritura, gli esemplari devono essere commercializzati in partite composte da singoli contenitori (quali cartoni, scatole o casse individuali di contenitori CC), contenenti 20 o più piante dello stesso ibrido; le piante all'interno di ciascun contenitore devono presentare un grado elevato di uniformità e salute e la spedizione deve essere accompagnata da documenti, quali fatture, in cui sia chiaramente riportato il numero di piante di ciascun ibrido; oppurese spediti in fase di fioritura, vale a dire con almeno un fiore sbocciato per esemplare, non è richiesto un numero minimo di esemplari per spedizione; tuttavia gli esemplari devono essere trattati in maniera professionale per la vendita al dettaglio, ossia etichettati con etichette stampate o contenuti in imballaggi stampati recanti il nome dell'ibrido e il paese della lavorazione finale. Tali indicazioni devono essere chiaramente visibili e facilmente verificabili.Le piante che non possiedono chiaramente i requisiti per la deroga devono essere accompagnate da adeguati documenti CITES.
Gli esemplari propagati artificialmente di cultivar di Cyclamen persicum non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento. Tuttavia tale deroga non riguarda gli esemplari commercializzati come tuberi dormienti.
Gli ibridi e i cultivar di Taxus cuspidata propagati artificialmente, vivi, in vasi o in altri piccoli contenitori (ogni spedizione deve essere accompagnata da un'etichetta o da un documento che indichi il nome del taxon o dei taxa e rechi la dicitura "propagato artificialmente”), non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento.