Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: Fondo di aiuti europei agli indigenti
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Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 13 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2014 relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (C(2014)1627 – 2014/2676(DEA))
– visto il regolamento delegato C(2014)1627 della Commissione,
– vista la lettera in data 13 marzo 2014 della Commissione con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non solleverà obiezioni al regolamento delegato,
– vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione, del 18 marzo 2014,
– visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (UE) n. 223/2014 (1), in particolare l'articolo 32, paragrafi 8 e 9, l'articolo 34, paragrafi 7 e 8, l'articolo 55, paragrafo 4), e l’articolo 62, paragrafo 4,
– visto l'articolo 87 bis, paragrafo 6, del suo regolamento,
– visto che non è stata sollevata alcuna obiezione nel termine previsto all'articolo 87 bis, paragrafo 6, terzo e quarto trattino, del suo regolamento, che arrivava a scadenza il 3 aprile 2014,
A. considerando che ha ripetutamente sottolineato che è essenziale rendere rapidamente operativo il Fondo di aiuti europei agli indigenti;
1. dichiara di non sollevare obiezioni al regolamento delegato;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.
Norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese d'investimento nel quadro del meccanismo unico di risoluzione e del Fondo unico di risoluzione bancaria ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo unico di risoluzione e del Fondo unico di risoluzione bancaria e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (COM(2013)0520 – C7-0223/2013 – 2013/0253(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0520),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0223/2013),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere motivato presentato, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, dal parlamento svedese, ove si afferma che il progetto di atto legislativo non è conforme al principio di sussidiarietà,
– visto il parere della Banca centrale europea del 6 novembre 2013(1),
– visto il parere del Comitato economico e sociale del 17 ottobre 2013(2),
– visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 27 marzo 2014, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della commissione giuridica e della commissione per gli affari costituzionali (A7-0478/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso(3);
2. prende atto della dichiarazione del Consiglio allegata alla presente risoluzione;
3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 aprile 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 806/2014.)
ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA
Dichiarazione del Consiglio
I firmatari dell'accordo intergovernativo sul trasferimento e la messa in comune dei contributi al Fondo di risoluzione unico dichiarano che si adopereranno per completarne il processo di ratifica conformemente alle rispettive norme nazionali in tempo utile così da consentire al meccanismo di risoluzione unico di essere pienamente operativo entro il 1º gennaio 2016.
La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 6 febbraio 2014 (Testi approvati, P7_TA(2014)0095).
Protezione dei consumatori nei servizi di pubblica utilità
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Risoluzione del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla protezione dei consumatori - Protezione dei consumatori per quanto concerne l'erogazione di servizi (2013/2153(INI))
– vista la sua risoluzione del 22 maggio 2012 su una strategia per rafforzare i diritti dei consumatori vulnerabili(1),
– vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2011 sulla mobilità e l'inclusione delle persone con disabilità e la strategia europea in materia di disabilità 2010-2020(2),
– vista la sua risoluzione dell'11 giugno 2013 su una nuova agenda per la politica europea dei consumatori(3),
– vista la sua risoluzione, del 15 novembre 2011, sulla riforma delle norme UE in materia di aiuti di Stato relativamente ai servizi di interesse economico generale(4),
– vista la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno ("direttiva sulle pratiche commerciali sleali"),
– vista la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
– vista la direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura(5),
– vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2013, che stabilisce misure riguardanti il mercato unico europeo delle comunicazioni elettroniche e per realizzare un continente connesso, recante modifica delle direttive 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE e dei regolamenti (CE) n. 1211/2009 e (UE) n. 531/2012 (COM(2013)0627),
– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 15 novembre 2012, intitolata "Rendere efficace il mercato interno dell'energia" (COM(2012)0663),
– vista la direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari,
– vista la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("direttiva sul commercio elettronico"),
– vista la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, e che abroga la direttiva 2003/54/CE,
– vista la comunicazione della Commissione intitolata "Verso una Carta europea dei diritti dei consumatori d'energia" (COM(2007)0386),
– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, quale recepita nei trattati mediante l'articolo 6 del trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare l'articolo 8 (protezione dei dati personali), l'articolo 11 (libertà di espressione e d'informazione), l'articolo 21 (non discriminazione), l'articolo 23 (uguaglianza di genere), l'articolo 25 (diritti degli anziani), l'articolo 26 (integrazione delle persone con disabilità), l'articolo 34 (sicurezza sociale e assistenza sociale), l'articolo 36 (accesso ai servizi d'interesse economico generale), l'articolo 37 (tutela dell'ambiente) e l'articolo 38 (protezione dei consumatori),
– visto l'articolo 12 TUE,
– visti l'articolo 14 TUE e il protocollo n. 26 allegato al predetto trattato,
– visto l'articolo 48 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0163/2014),
A. considerando che una migliore informazione dei consumatori in merito ai servizi di pubblica utilità riveste particolare importanza, e che è necessario garantire ai consumatori l'accesso a tali servizi e agli Stati membri la necessaria flessibilità per tenere conto dei consumatori vulnerabili;
B. considerando che è in vigore una legislazione settoriale, la quale ha già migliorato la protezione dei consumatori, ma che occorre ricordare agli Stati membri la necessità di provvedere anche a una corretta attuazione e applicazione;
C. considerando che, per i servizi di pubblica utilità, le competenze nazionali e il diritto all'autonomia comunale devono essere rispettati e che le disposizioni settoriali costituiscono un quadro giuridico sufficiente per i servizi di pubblica utilità;
Aspetti generali
1. osserva che alcuni aspetti dei diritti fondamentali dei consumatori sono già contemplati dalla direttiva 2011/83/UE e che le caratteristiche comuni dei servizi di pubblica utilità sono definite nella pertinente legislazione settoriale;
2. rammenta agli Stati membri che la direttiva sui diritti dei consumatori doveva essere recepita entro metà dicembre 2013 e sarà applicabile a tutti i contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014;
3. osserva che la protezione dei consumatori risulta efficace soltanto se i diritti dei consumatori sono applicabili; invita, pertanto, gli Stati membri a dare piena attuazione alle disposizioni della direttiva relativa alle pratiche commerciali sleali (2005/29/CE), della direttiva concernente la pubblicità ingannevole e comparativa (2006/114/CE) e della direttiva sui diritti dei consumatori (2011/83/UE); sottolinea, in tale contesto, l'importanza dei sistemi di risoluzione alternativa delle controversie (ADR), quali meccanismi efficienti e convenienti per la risoluzione di conflitti sia tra i consumatori che tra i fornitori di servizi di pubblica utilità; invita pertanto gli Stati membri a dare attuazione alla direttiva, recentemente convenuta, sull'ADR (2013/11/UE) e al regolamento (UE) n. 524/2013 relativo alla risoluzione delle controversie online (regolamento sull'ODR);
4. evidenzia che la sensibilizzazione dei consumatori quanto ai loro diritti svolge un ruolo chiave nell'ottenimento di un elevato livello di protezione dei consumatori, ma sottolinea altresì il ruolo fondamentale del servizio clienti per conto dei fornitori di servizi di pubblica utilità; sottolinea la necessità che i soggetti responsabili dei contatti con la clientela siano formati e consapevoli dei diritti dei consumatori; incoraggia pertanto i fornitori di servizi di pubblica utilità a formare di conseguenza il loro personale e a garantire che tutti i consumatori abbiano facilmente accesso a un'assistenza personalizzata in ogni momento;
5. sottolinea la necessità che i consumatori godano dell'accesso a servizi di pubblica utilità economicamente accessibili e di elevata qualità in tutta l'UE, dal momento che tali servizi sono essenziali per garantire la coesione sociale e territoriale e contribuiscono nel contempo alla competitività economica europea;
6. sostiene l'esistenza di organizzazioni dei consumatori forti e indipendenti per facilitare la protezione globale dei consumatori, ma sottolinea l'importanza di trovare un equilibrio adeguato tra le esigenze dei consumatori e quelle di fornitori;
7. sottolinea che l'accesso ai servizi di pubblica utilità dovrebbe essere agevolato per tutti i consumatori, a prescindere dalla loro situazione finanziaria; sottolinea inoltre che, in circostanze specifiche, gli Stati membri potrebbero ritenere che i "consumatori vulnerabili" necessitino di disposizioni adeguate;
8. invita la Commissione e gli Stati membri a prestare maggiore attenzione all'informazione dei consumatori e alle campagne formative nel contesto dei servizi di pubblica utilità, affinché si inviino i messaggi corretti all'opportuna fascia di consumatori, nonché ad incrementare gli investimenti a riguardo;
Energia
9. ritiene che un mercato interno dell'energia aperto, trasparente e integrato sia necessario per ottenere prezzi competitivi dell'energia, sicurezza di approvvigionamento, sostenibilità e un efficiente dispiegamento su larga scala delle energie rinnovabili, e invita gli Stati membri a recepire, ad applicare e a monitorare meglio il terzo pacchetto sul mercato interno dell'energia; indica la necessità di una maggiore informazione dei consumatori, in particolare al fine di migliorare i servizi offerti e di consentire la comparabilità e la trasparenza delle tariffe, ottenendo in tal modo prezzi non discriminatori;
10. sottolinea l'importanza cruciale di un'attuazione completa, corretta e tempestiva della legislazione esistente, compresa l'attività normativa richiesta nel terzo pacchetto sul mercato interno dell'energia, al fine di conseguire un mercato interno dell'energia europeo integrato e competitivo entro il 2014;
11. accoglie con favore le attività del gruppo di lavoro sui consumatori vulnerabili nel quadro del forum dei cittadini per l'energia nonché la comunicazione della Commissione del 22 gennaio 2014 intitolata "Costi e prezzi dell'energia in Europa" (COM(2014)0021) e la relazione allegata, che analizzano l'impatto e il nesso dei prezzi e dei costi energetici negli Stati membri; sottolinea che spetta inoltre agli Stati membri reagire ai fattori e alle situazioni differenti riguardanti l'energia e i consumatori vulnerabili;
12. osserva che la disdetta di contratti per la fornitura di energia comporta spesso condizioni restrittive e procedure complesse che rendono difficile cambiare fornitore; invita a sveltire e a semplificare le procedure per cambiare fornitore; constata che i criteri di valutazione esistenti del pacchetto sul mercato interno dell'energia sono completi nelle rispettive direttive riguardanti energia elettrica e gas del terzo pacchetto sul mercato interno dell'energia; sottolinea l'importanza di relazioni periodiche della Commissione riguardanti l'applicazione del mercato interno dell'energia;
13. pone l'accento sulla necessità che la Commissione presenti le sue conclusioni sulla fatturazione elettronica, poiché riguarda la gestione online dei conti energetici dei consumatori;
14. deplora che gli attuali prezzi dell'energia non includano necessariamente i costi esterni, vale a dire i danni all'ambiente associati a una determinata fonte di energia o a un dato metodo di produzione, i quali tuttavia possono ricadere sull'intera società nel lungo termine; chiede in quest'ambito misure volte a incoraggiare una maggiore trasparenza dei prezzi per i consumatori;
15. reputa che le imprese dovrebbero pubblicare le informazioni riguardanti i prezzi e le variazioni degli stessi, nonché le modifiche ai contratti, in modo facilmente comprensibile; ricorda agli Stati membri che il terzo pacchetto sul mercato interno dell'energia prevede già tale obbligo; invita gli Stati membri e le imprese interessate ad adottare provvedimenti adeguati per garantire che i consumatori abbiano accesso a informazioni chiare, comprensibili e raffrontabili sulle tariffe, sulle condizioni e sulle vie di ricorso;
16. ricorda che il terzo pacchetto sul mercato interno dell'energia invita gli Stati membri a effettuare un'analisi dei costi e dei benefici prima di avviare l'introduzione dei contatori intelligenti; sottolinea che le reti intelligenti consentono ai consumatori di osservare e adattare il loro consumo energetico, ma fa notare che alcune analisi dei costi e dei benefici condotte dagli Stati membri non indicano risparmi sostanziali sui costi per i consumatori; sottolinea che si devono rispettare tanto le norme in materia di protezione dei consumatori quanto le norme sulla protezione dei dati, e sottolinea che l'utilizzo di contatori intelligenti deve rimanere una scelta del consumatore;
Telecomunicazioni
17. sottolinea che nel mercato unico digitale e nel settore delle comunicazioni elettroniche la dimensione relativa ai consumatori è di importanza estrema, e osserva i considerevoli miglioramenti nella protezione dei consumatori introdotti in seguito all'attuazione del pacchetto sulle telecomunicazioni del 2009 (direttive 2009/136/CE e 2009/140/CE); sottolinea gli importanti aggiornamenti e miglioramenti nella protezione e nella responsabilizzazione dei consumatori attualmente oggetto di proposte del Parlamento; evidenzia l'importanza del fatto che tutti i consumatori abbiano accesso a servizi di comunicazione elettronica di qualità elevata nonché l'importanza di ricorrere a nuove infrastrutture per ridurre il divario digitale;
18. ribadisce le sue proposte volte a facilitare ai consumatori il passaggio a un altro fornitore di servizi di comunicazione elettronica senza costi aggiuntivi oltre all'effettivo costo del cambiamento, senza perdita di dati e riducendo al minimo le formalità, al fine di incoraggiare i consumatori ad avvalersi di tale possibilità; sostiene altresì le proposte volte a promuovere informazioni indipendenti in materia di prezzi, fatturazione e qualità del servizio, anche per quanto riguarda la velocità di trasmissione dei dati;
Servizi postali
19. osserva che i consumatori traggono vantaggio da un servizio più orientato alla qualità nel settore dei servizi postali e dai risparmi derivanti dalle riduzioni dei costi; sottolinea che maggiori opzioni di consegna nonché un miglioramento della trasparenza, dell'informazione e dei prezzi sono un prerequisito per accrescere la fiducia dei consumatori nel mercato delle consegne; osserva che la direttiva 97/67/CE, quale modificata dalle direttive 2002/39/CE e 2008/6/CE, garantisce i servizi postali come servizio universale; ricorda alla Commissione di esaminare, nella sua relazione di attuazione, se tale garanzia sia rispettata dagli Stati membri; invita la Commissione a incoraggiare gli operatori del settore dei servizi postali a migliorare l'interoperabilità e a velocizzare l'introduzione di processi ottimizzati tesi a ridurre i costi nonché aumentare la disponibilità e la qualità dei servizi di consegna;
20. sottolinea l'importanza di fornire servizi capillari di consegna di pacchi in tutta l'Unione; sottolinea che è di fondamentale importanza che i servizi di consegna di pacchi forniti sia dalle poste che da operatori privati siano rapidi ed affidabili, non da ultimo per soddisfare anche le esigenze dei consumatori che ordinano online; ribadisce quanto proposto nella sua risoluzione del 4 febbraio 2014 in materia di consegna dei pacchi(6) per quanto concerne la necessità di contribuire al miglioramento del servizio e di ridurre i costi;
21. accoglie con favore tutti gli sforzi già profusi dagli operatori del mercato delle consegne per soddisfare meglio le esigenze dei consumatori e dei venditori online, ad esempio l'introduzione di opzioni flessibili di consegna e di reso; sottolinea nel contempo che sono auspicabili ulteriori incentivi al fine di migliorare l'interoperabilità e la qualità dei servizi;
Trasporti pubblici
22. riconosce che mediante misure settoriali sono stati rafforzati, negli ultimi anni, i diritti dei consumatori nel settore dei trasporti;
23. sottolinea che occorre mirare a consumatori con accesso ad efficienti trasporti pubblici locali, indipendentemente dal fatto che risiedano in zone in cui tali servizi sarebbero meno redditizi; riconosce la responsabilità degli Stati membri al riguardo e li invita a prendere adeguati provvedimenti;
24. rammenta che, in futuro, a causa dell'invecchiamento della popolazione, aumenterà l'importanza di un efficiente servizio di trasporto pubblico e che esso è essenziale anche per il raggiungimento degli obiettivi climatici nel quadro della strategia Europa 2020; chiede lo sviluppo di strumenti comuni per garantire la multimodalità ottimizzata nei servizi di trasporto pubblico efficienti e di elevata qualità, al fine di garantire sia la libera circolazione delle persone che la competitività di tali servizi;
25. chiede un approccio olistico per quanto concerne gli anziani e le persone a mobilità ridotta; ritiene che l'intera catena del trasporto pubblico vada presa in considerazione, incluso l'accesso agli snodi del trasporto pubblico; auspica che sia affrontata l'esigenza di un sistema coerente di punti focali per aiutare le persone a mobilità ridotta;
o o o
26. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2013)0622 – C7-0266/2013 – 2013/0302(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0622),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 91, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0266/2013),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 21 gennaio 2014(1),
– visto il parere del Comitato delle regioni del 31 gennaio 2014(2),
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0145/2014),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 aprile 2014 in vista dell'adozione della direttiva 2014/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 2006/87/CE
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(5),
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(6) fissa condizioni armonizzate per il rilascio di certificati tecnici per le navi della navigazione interna sull’intera rete di vie navigabili interne dell’Unione.
(2) I requisiti tecnici per le navi che navigano sul Reno sono stabiliti dalla Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR).
(3) I requisiti tecnici di cui agli allegati della direttiva 2006/87/CE comprendono essenzialmente le disposizioni dei regolamenti di ispezione delle navi del Reno, nella versione approvata nel 2004 dalla CCNR. Le condizioni e i requisiti tecnici applicabili al rilascio di certificati per le navi della navigazione interna ai sensi dell’articolo 22 della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno sono aggiornati periodicamente e riflettono i più recenti sviluppi tecnologici.
(4) Il mantenimento di due serie diverse di norme, quelle relative al rilascio deiData la diversità dei quadri giuridici e dei calendari per le procedure decisionali, è difficile mantenere l'equivalenza tra i certificati dell'Unione per la navigazione interna rilasciati a norma della direttiva 2006/87/CE e i certificati rilasciati a norma dell’articolo 22 della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno e quelle relative certificato dell’Unione per la navigazione interna, non garantisce la sicurezza e la certezza del diritto non è pertanto garantita, e ciò ha un impatto potenzialmente negativo sulla sicurezza della navigazione. [Em. 1]
(5) Per conseguire l’armonizzazione a livello dell’Unione ed evitare distorsioni della concorrenza e livelli diversi di sicurezza, è necessario applicare e aggiornare regolarmente gli stessi requisiti tecnici per l’intera rete delle vie navigabili interne dell’Unione.
(6) Poiché la CCNR ha acquisito competenze significative nello sviluppo e nell'aggiornamento dei requisiti tecnici per le navi della navigazione interna, è opportuno che tali competenze siano pienamente utilizzate per le vie navigabili all'interno dell'Unione. Nel 2013, i servizi della Commissione e la CCNR hanno firmato un accordo amministrativo per rafforzare la loro cooperazione, specialmente per quanto riguarda lo sviluppo di requisiti tecnici per le navi della navigazione interna. In questo ambito, si è convenuto di istituire un comitato (il comitato per l'elaborazione di norme tecniche europee, CESTE) che avrà il compito di elaborare norme tecniche in materia di navigazione interna alle quali potranno fare riferimento l'Unione e la CCNR nelle rispettive normative. [Em. 2]
(7) I certificati dell’Unione per la navigazione interna, attestanti la piena conformità delle navi ai requisiti tecnici, dovrebbero essere validi in tutte le vie navigabili interne dell’Unione.
(8) È opportuno armonizzare maggiormente le condizioni per il rilascio di certificati supplementari dell’Unione per la navigazione interna da parte degli Stati membri per attività nelle vie navigabili delle zone 1 e 2 (estuari) e della zona 4.
(9) Per ragioni di sicurezza, è opportuno che le norme siano armonizzate a un livello elevato e in modo tale da non ridurre i livelli di sicurezza sulle vie navigabili interne dell’Unione. Tuttavia, è opportuno autorizzare gli Stati membri, previa consultazione della Commissione, a stabilire disposizioni specifiche in materia di requisiti tecnici complementari o ridotti per talune zone, a condizione che tali misure siano limitate agli aspetti specifici di cui agli allegati III e IV.
(10) Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di derogare alle disposizioni della presente direttiva in alcuni casi concernenti le vie navigabili non collegate alle vie navigabili di altri Stati membri o per imbarcazioni che operano esclusivamente su una rete navigabile nazionale.
(11) È opportuno inoltre che gli Stati membri, previa autorizzazione della Commissione, possano derogare alle disposizioni della presente direttiva in relazione a imbarcazioni specifiche per seguire approcci alternativi, promuovere l’innovazione o evitare costi sproporzionatamente elevati.
(12) È opportuno rilasciare il certificato dell’Unione per la navigazione interna alle imbarcazioni che superino un’ispezione tecnica effettuata prima della loro messa in servizio e atta a verificare la conformità dell’imbarcazione ai requisiti tecnici di cui alla presente direttiva. È opportuno che Le autorità competenti degli Stati membri sianosaranno abilitate a effettuare in qualsiasi momento ispezioni supplementari per verificare che lo stato dell’imbarcazione sia conforme ai requisiti dei certificati dell’Unione per le navi della navigazione interna. [Em. 3]
(13) È opportuno, entro certi limiti temporali e a seconda della categoria di imbarcazioni interessate, fissare il periodo di validità dei certificati dell’Unione per la navigazione interna in ciascun caso specifico.
(14) È necessario definire, entro certi limiti, disposizioni specifiche relative alla sostituzione, al rinnovo, alla proroga di validità e al rilascio dei certificati dell’Unione per le navi della navigazione interna, al fine di mantenere un livello elevato di sicurezza nella navigazione interna.
(15) È opportuno che le misure di cui alla direttiva 2009/100/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(7) rimangano in vigore per le navi non contemplate dalla presente direttiva.
(16) È opportuno applicare un regime transitorio per le navi in servizio non ancora munite di certificato dell’Unione per la navigazione interna quando vengono sottoposte alla prima ispezione tecnica conformemente ai requisiti tecnici riveduti stabiliti dalla presente direttiva.
(17) È necessario rilasciare istruzioni amministrative vincolanti ai fini dell’elaborazione di regole dettagliate per applicare i requisiti tecnici in modo armonizzato.
(18) Per motivigarantire un livello elevato di sicurezza ed efficienza della navigazione interna e di mantenere l'equivalenza dei certificati di navigazione interna, è necessarioopportuno tenere aggiornati i requisiti tecnici stabiliti negli allegati della presente direttiva onde tenere conto del progresso scientifico e tecnologico e delle modifiche apportate ai requisiti tecnicinorme tecniche in materia di navigazione interna. A tal fine è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea per adeguare gliquanto riguarda l'adeguamento degli allegati della presente direttiva al progresso scientifico e tecnologico o agli sviluppi e agli aggiornamenti delle norme tecniche intervenuti nel settore grazie all’operato di altre organizzazioni internazionali, in particolare la CCNR. È particolarmente importante che Durante i lavori preparatori la Commissione svolgadovrebbe svolgere, in maniera aperta e trasparente, adeguate consultazioni con tutti i pertinenti soggetti interessati, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione deve provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. [Em. 4]
(18 bis) La Commissione dovrebbe adottare in particolare atti delegati al fine di introdurre requisiti tecnici per le navi alimentate a gas naturale liquefatto (GNL) onde consentire una circolazione efficiente e sicura di tali navi sulle vie navigabili interne. [Em. 5]
(19) Al fine di poter integrare approcci alternativi, favorire l’innovazione, evitare costi sproporzionati, garantire procedure efficienti per il rilascio dei certificati o tenere conto di circostanze regionali, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto concerne l’autorizzazione di talune deroghe ai requisiti tecnici per imbarcazioni specifiche, l’approvazione degli organismi di classificazione e di requisiti tecnici complementari o ridotti per le imbarcazioni operanti in alcune zone non collegate alle vie navigabili interne di un altro Stato membro. È opportuno che tali poteri siano esercitati in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio(8).
(19 bis) Al fine di garantire un quadro adeguato per il coordinamento e la cooperazione con le organizzazioni internazionali competenti per la navigazione interna, in particolare la CCNR, nonché lo sviluppo di norme tecniche uniformi per la navigazione interna a cui l'Unione e le organizzazioni internazionali possano fare riferimento, la presente direttiva dovrebbe essere soggetta a riesame, specialmente per quanto riguarda l'efficacia delle misure da essa introdotte e i meccanismi di cooperazione con le organizzazioni internazionali competenti per la navigazione interna, così da pervenire a un corpus unico e uniforme di norme tecniche. [Em. 6]
(20) È opportuno pertanto abrogare la direttiva 2006/87/CE,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Classificazione delle vie navigabili
Ai fini della presente direttiva, le vie navigabili interne dell’Unione sono così classificate:
a) Zone 1, 2, 3 e 4:
i) Zone 1 e 2: le vie navigabili comprese nell’elenco di cui all’allegato I, capo 1,
ii) Zona 3: le vie navigabili comprese nell’elenco di cui all’allegato I, capo 2,
iii) Zona 4: le altre vie navigabili comprese nell’elenco di cui all’allegato I, capo 3.
b) Zona R: le vie navigabili di cui alla lettera a), per le quali deve essere rilasciato un certificato conformemente all’articolo 22 della Convenzione riveduta per la navigazione sul Reno, quale è formulato al momento dell’entrata in vigore della presente direttiva.
Articolo 2
Definizioni e campo di applicazione
1. Ai fini della presente direttiva si intende per:
a) “imbarcazione”: qualsiasi nave o galleggiante speciale;
b) “nave”: qualsiasi nave destinata alla navigazione interna o alla navigazione marittima;
c) “rimorchiatore”: una nave appositamente costruita per le operazioni di rimorchio;
d) “spintore”: una nave appositamente costruita per provvedere alla propulsione a spinta di un convoglio;
e) “nave da passeggeri”: una nave per escursioni giornaliere o nave cabinata costruita ed attrezzata per portare più di dodici passeggeri;
f) “galleggiante speciale”: un’unità galleggiante provvista di impianti adibiti a lavori, ad esempio gru, attrezzature per il dragaggio, battipali, elevatori;
g) “imbarcazione da diporto”: una nave diversa da una nave da passeggeri, destinata allo sport o allo svago;
h) “volume d’immersione”: il volume immerso della nave in m³;
i) “lunghezza (L)”: la lunghezza massima dello scafo in m, esclusi il timone e il bompresso;
j) “larghezza (B)”: la larghezza massima dello scafo in metri, misurata esternamente al fasciame (esclusi ruote a pale, parabordi fissi, e simili);
k) “immersione (T)”: la distanza verticale (in m) fra il punto più basso dello scafo, esclusa la chiglia o altri attacchi fissi, e la linea di massima immersione;
l) “organismo di classificazione”: un organismo di classificazione che è stato autorizzato in conformità ai criteri e alle procedure di cui all’articolo 9;
m) “certificato dell’Unione per la navigazione interna”: un certificato rilasciato a una nave per la navigazione interna dall’autorità competente che attesta la conformità ai requisiti tecnici stabiliti dalla presente direttiva.
2. La presente direttiva si applica alle seguenti imbarcazioni:
a) alle navi di lunghezza (L) pari o superiore a 20 metri;
b) alle navi per le quali il prodotto fra lunghezza L, larghezza B e immersione T è pari o superiore in volume a 100 m3.
3. La presente direttiva si applica inoltre alle seguenti imbarcazioni:
a) ai rimorchiatori e agli spintori destinati a rimorchiare o a spingere oppure alla propulsione in formazione di coppia delle imbarcazioni di cui al paragrafo 1 o dei galleggianti speciali;
b) alle navi da passeggeri destinate al trasporto di più di 12 passeggeri oltre all’equipaggio;
c) ai galleggianti speciali.
4. La presente direttiva non si applica alle seguenti imbarcazioni:
a) alle navi traghetto;
b) alle navi da guerra;
c) alle navi della navigazione marittima, compresi i rimorchiatori e gli spintori che
i) navigano o si trovano nelle acque fluviomarittime;
ii) navigano temporaneamente nelle acque interne, purché provvisti di:
– un certificato attestante la conformità alla convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) del 1974 o uno strumento equivalente, un certificato attestante la conformità alla convenzione internazionale sulla linea di massimo carico del 1966 o uno strumento equivalente, e un certificato internazionale per la prevenzione dell’inquinamento da olio minerale (IOPP) che attesti la conformità alla convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi (MARPOL) del 1973; oppure
– per le navi passeggeri, cui non si applicano tutte le convenzioni di cui al primo trattino, un certificato sulle disposizioni e norme di sicurezza rilasciato in conformità della direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(9); oppure
– per le imbarcazioni da diporto cui non si applicano tutte le convenzioni di cui al primo trattino, un certificato dello Stato di bandiera.
Articolo 3
Obbligo di certificato
1. Le imbarcazioni che navigano sulle vie navigabili interne dell’Unione elencate all’articolo 1 devono essere munite:
a) sulle vie navigabili della zona R:
– di un certificato rilasciato a norma dell’articolo 22 della convenzione riveduta per la navigazione del Reno. oppure
– di un certificato dell’Unione per la navigazione interna che attesti la piena conformità dell’imbarcazione, fatte salve le disposizioni transitorie dell’allegato II, ai requisiti tecnici di cui all’allegato II per cui è stata stabilita l’equivalenza con i requisiti tecnici previsti in applicazione della convenzione riveduta per la navigazione del Reno secondo le norme e procedure applicabili;
b) sulle altre vie navigabili, di un certificato dell’Unione per la navigazione interna, comprese, se del caso, le specifiche tecniche di cui all’articolo 5.
2. Il certificato dell’Unione per la navigazione interna è redatto secondo il modello di cui alla parte I dell’allegato V e rilasciato conformemente alle disposizioni della presente direttiva. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell’articolo 24 per modificare detto modello qualora ciò risulti necessario al fine di tener conto del progresso scientifico e tecnologico, per semplificare i requisiti amministrativi o per tenere conto degli sviluppi registrati in questo settore grazie all’attività svolta da altre organizzazioni internazionali, in particolare dalla Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR).
Articolo 4
Certificati supplementari dell’Unione per la navigazione interna
1. Le imbarcazioni munite di un certificato valido rilasciato ai sensi dell’articolo 22 della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno possono, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 5, della presente direttiva, navigare sulle vie navigabili dell’Unione qualora provviste di questo solo certificato.
2. Tuttavia tutte le imbarcazioni munite del certificato di cui al paragrafo 1 devono essere provviste anche del certificato supplementare dell’Unione per la navigazione interna:
a) per la navigazione sulle vie navigabili delle zone 3 e 4, se vogliono beneficiare delle riduzioni dei requisiti tecnici su tali vie navigabili;
b) per la navigazione sulle vie navigabili delle zone 1 e 2 o, per quanto riguarda le navi passeggeri, per la navigazione sulle vie navigabili della zona 3 non collegate alle vie navigabili interne di un altro Stato membro, se lo Stato membro interessato ha fissato requisiti tecnici complementari per tali vie navigabili conformemente all’articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3.
3. Il certificato supplementare dell’Unione per la navigazione interna è redatto secondo il modello di cui alla parte II dell’allegato V ed è rilasciato dalle autorità competenti su presentazione del certificato di cui al paragrafo 1 e alle condizioni previste dalle autorità competenti per le vie navigabili in questione. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per modificare detto modello qualora ciò risulti necessario al fine di tener conto del progresso scientifico e tecnologico, per semplificare i requisiti amministrativi o per tenere conto degli sviluppi registrati in questo settore grazie all’attività svolta da altre organizzazioni internazionali, in particolare dalla Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR).
Articolo 5
Requisiti tecnici complementari o ridotti per determinate zone
1. Gli Stati membri, dopo aver consultato la Commissione e laddove opportuno, fatte salve le disposizioni della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno, possono adottare requisiti complementari a quelli dell’allegato II per le imbarcazioni che navigano sulle vie navigabili delle zone 1 e 2 situate nel loro territorio.
2. In relazione alle navi passeggeri che navigano sulle vie navigabili della zona 3 situate nel suo territorio, e non collegate alle vie navigabili interne di un altro Stato membro, ciascuno Stato membro può mantenere requisiti tecnici complementari a quelli di cui all’allegato II. Gli Stati membri possono adottare requisiti tecnici complementari applicando la procedura di cui al paragrafo 3. I requisiti complementari possono riguardare esclusivamente gli elementi elencati nell’allegato III.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i requisiti tecnici complementari proposti almeno sei mesi prima della loro entrata in vigore e ne informano gli altri Stati membri.
La Commissione approva i requisiti tecnici complementari mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 25, paragrafo 2.
4. La conformità ai suddetti requisiti complementari è attestata dal certificato dell’Unione per la navigazione interna di cui all’articolo 3 o, qualora si applichi l’articolo 4, paragrafo 2, dal certificato supplementare dell’Unione per la navigazione interna. Tale attestato di conformità è riconosciuto sulle vie navigabili dell’Unione della zona corrispondente.
5. Qualora l’applicazione delle disposizioni transitorie di cui al capo 24 bis dell’allegato II comporti una riduzione delle norme di sicurezza nazionali vigenti, uno Stato membro può non applicare tali disposizioni transitorie alle navi passeggeri che navigano sulle sue vie navigabili interne non collegate alle vie navigabili interne navigabili di un altro Stato membro. In tali circostanze, lo Stato membro può esigere che tali navi, che navigano sulle sue vie navigabili interne non collegate soddisfino pienamente i requisiti tecnici di cui all’allegato II a decorrere dal 30 dicembre 2008.
Uno Stato membro che si avvale della possibilità di cui al primo comma informa la Commissione e gli altri Stati membri della sua decisione e comunica alla Commissione i dettagli delle norme nazionali pertinenti che si applicano alle navi passeggeri operanti sulle sue vie navigabili interne.
La conformità ai requisiti di uno Stato membro per la navigazione sulle sue vie navigabili non collegate è attestata dal certificato dell’Unione per la navigazione interna di cui all’articolo 3 o, qualora si applichi l’articolo 4, paragrafo 2, dal certificato supplementare dell’Unione per la navigazione interna.
6. Le imbarcazioni che navigano soltanto sulle vie navigabili della zona 4 sono ammesse ai requisiti ridotti, come specificato all’allegato II, su tutte le vie navigabili di detta zona. La conformità a tali requisiti ridotti è attestata dal certificato dell’Unione per la navigazione interna di cui all’articolo 3.
7. Gli Stati membri, previa consultazione della Commissione, possono ammettere un’applicazione parziale dei requisiti tecnici o fissare requisiti tecnici meno rigorosi di quelli dell’allegato II per le imbarcazioni che navigano esclusivamente sulle vie navigabili delle zone 3 e 4 situate nel loro territorio.
L’applicazione parziale o meno rigorosa dei requisiti tecnici può riguardare esclusivamente gli elementi di cui all’allegato IV. Se le caratteristiche tecniche di un’imbarcazione soddisfano requisiti tecnici meno rigorosi, o applicati solo parzialmente, occorre che ciò sia attestato nel certificato dell’Unione per la navigazione interna o, qualora si applichi l’articolo 4, paragrafo 2, nel certificato supplementare dell’Unione per la navigazione interna.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione l’applicazione parziale o meno rigorosa dei requisiti tecnici dell’allegato II almeno sei mesi prima della loro entrata in vigore e ne informano gli altri Stati membri.
Articolo 6
Deroghe
1. Gli Stati membri possono autorizzare deroghe totali o parziali della presente direttiva per
a) le navi, i rimorchiatori, gli spintori e i galleggianti speciali che navighino su vie navigabili non collegate, per via navigabile interna, alla rete navigabile degli altri Stati membri;
b) le imbarcazioni di portata lorda non superiore a 350 tonnellate o le imbarcazioni non destinate al trasporto merci con dislocamento inferiore a 100 m3 la cui chiglia sia stata impostata anteriormente al 1° gennaio 1950 che navighino esclusivamente su una rete nazionale navigabile.
2. Nell’ambito della navigazione interna sulle vie navigabili nazionali gli Stati membri possono autorizzare deroghe a una o più disposizioni della presente direttiva per percorsi entro una zona geografica limitata o in zone portuali. Tali deroghe, nonché i percorsi o la zona per i quali esse sono valide, sono indicati nel certificato dell’imbarcazione.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le deroghe autorizzate ai sensi dei paragrafi 1 e 2 e ne informano gli altri Stati membri.
4. Lo Stato membro che, in virtù delle deroghe autorizzate ai sensi dei paragrafi 1 e 2, non ha imbarcazioni che operano sulle sue vie navigabili soggette alle disposizioni della presente direttiva, non è tenuto a conformarsi agli articoli 8, 9 e 11.
Articolo 7
Rilascio dei certificati dell’Unione per la navigazione interna
1. Il certificato dell’Unione per la navigazione interna è rilasciato all’imbarcazione la cui chiglia è stata impostata a decorrere dal [data di recepimento della direttiva] in seguito a un’ispezione tecnica effettuata prima dell’entrata in servizio dell’imbarcazione e intesa a verificare che la stessa unità sia conforme ai requisiti dell’allegato II.
2. Il certificato dell’Unione per la navigazione interna è rilasciato alle imbarcazioni che sono escluse dal campo d’applicazione della direttiva 82/714/CEE del Consiglio(10) ma che rientrano in quello della presente direttiva in conformità all’articolo 2, paragrafi 2 e 3 a seguito di un’ispezione tecnica da effettuarsi alla scadenza dell’attuale certificato dell’imbarcazione, ma comunque entro il 30 dicembre 2018, per verificare la conformità dell’imbarcazione ai requisiti tecnici di cui all’allegato II.
La mancata rispondenza ai requisiti tecnici dell’allegato II è specificata nel certificato dell’Unione per la navigazione interna. Qualora le autorità competenti ritengano che tali lacune non costituiscano un pericolo palese, l’imbarcazione di cui al primo comma del presente articolo può continuare a operare fino a quando i componenti o le parti della stessa, di cui è stata certificata la non rispondenza ai requisiti, non siano sostituiti o modificati; dopo di che tali componenti o parti devono soddisfare i requisiti tecnici dell’allegato II.
3. Un pericolo palese, ai sensi del presente articolo, sussiste in particolare qualora risultino intaccati i requisiti in materia di robustezza strutturale della costruzione, navigabilità e manovrabilità o le caratteristiche specifiche dell’imbarcazione in conformità ai requisiti tecnici dell’allegato II. Le deroghe previste nei requisiti tecnici dell’allegato II non sono considerate come lacune che costituiscano un pericolo palese.
La sostituzione delle parti esistenti con parti identiche o parti di tecnologia e costruzione equivalente nel corso di interventi di riparazione e di manutenzione periodici non è considerata una sostituzione ai sensi del presente articolo.
4. Se del caso, la conformità dell’imbarcazione ai requisiti complementari di cui all’articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3, è verificata in occasione delle ispezioni tecniche di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo o nel corso di un’ispezione tecnica effettuata su richiesta del proprietario dell’imbarcazione.
Articolo 8
Autorità competenti
1. I certificati dell’Unione per la navigazione interna possono esseresono rilasciati dalle competenti autorità degli Stati membri. [Em. 7]
2. Ogni Stato membro stabilisce l’elenco delle sue autorità competenti per il rilascio dei certificati per la navigazione interna e lo comunica alla Commissione e agli altri Stati membri.
3. Le autorità competenti tengono un registro di tutti i certificati dell’Unione per la navigazione interna da esse rilasciati conformemente al modello di cui all’allegato VI. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell’articolo 24 per modificare detto modello al fine di tener conto del progresso scientifico e tecnologico, per semplificare i requisiti amministrativi o per tenere conto degli sviluppi registrati in questo settore grazie all’attività svolta da altre organizzazioni internazionali, in particolare dalla Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR).
Articolo 9
Conduzione delle ispezioni tecniche
1. Le ispezioni tecniche di cui all’articolo 7 sono effettuate dalle autorità competenti, che possono esentare, totalmente o parzialmente, le imbarcazioni dall’ispezione tecnica se da un attestato valido, rilasciato da un organismo di classificazione autorizzato, risulta che l’imbarcazione soddisfa, in parte o in toto, i requisiti tecnici di cui all’allegato II.
2. La Commissione adotta atti di esecuzione al fine di approvare un organismo di classificazione che soddisfa i criteri di cui all’allegato VII, o di revocare l’approvazione, in conformità alla procedura di cui ai paragrafi 3 e 4. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 25, paragrafo 2.
3. La domanda di approvazione è presentata alla Commissione dallo Stato membro nel quale è stabilita la sede principale dell’organismo di classificazione o di una sua filiale autorizzata a certificare che l’imbarcazione è conforme ai requisiti di cui all’allegato II conformemente alla presente direttiva. La domanda è corredata di tutte le informazioni e la documentazione necessarie a verificare l’osservanza dei criteri fissati per l’approvazione.
Ogni Stato membro può chiedere che venga tenuta un’audizione o che siano fornite ulteriori informazioni o documentazione.
4. Ogni Stato membro può presentare alla Commissione una domanda di revoca dell’approvazione se ritiene che un organismo di classificazione non soddisfi più i criteri di cui all’allegato VII. La richiesta di revoca deve essere corredata di prove documentali.
5. Fino alla loro approvazione a norma della presente direttiva, gli organismi di classificazione riconosciuti, approvati e autorizzati da uno Stato membro in conformità alla direttiva 94/57/CE del Consiglio(11), sono da ritenersi approvati soltanto per le navi che operano esclusivamente sulle vie navigabili di tale Stato membro.
6. La Commissione pubblica per la prima volta entro il …(12), e aggiorna, l'elenco degli organismi di classificazione approvati conformemente alle disposizioni del presente articolo. [Em. 8]
7. Ogni Stato membro stabilisce l’elenco delle sue autorità competenti per l’esecuzione delle ispezioni tecniche e lo comunica alla Commissione e agli altri Stati membri.
8. Ogni Stato membro si conforma ai requisiti specifici in materia di organismi di controllo e di richieste di ispezioni di cui all’allegato II.
Articolo 10
Validità dei certificati dell’Unione per la navigazione interna
1. Il periodo di validità del certificato dell’Unione per la navigazione interna rilasciato alle navi di nuova fabbricazione in conformità alle disposizioni della presente direttiva è stabilito dall’autorità competente entro i limiti massimi seguenti:
a) cinque anni per le navi da passeggeri;
b) dieci anni per tutti gli altri tipi di imbarcazione.
Il periodo di validità è annotato sul certificato dell’Unione per la navigazione interna.
2. Per navi già in servizio prima dell’ispezione tecnica il periodo di validità del certificato dell’Unione per la navigazione interna viene stabilito caso per caso dall’autorità competente in base ai risultati dell’ispezione stessa. La sua durata non può in ogni caso essere superiore ai periodi indicati al paragrafo 1.
3. Ciascuno Stato membro può, nei casi specificati nell’allegato II, rilasciare certificati provvisori dell’Unione per la navigazione interna. I certificati provvisori dell’Unione per la navigazione interna sono redatti sulla base del modello di cui all’allegato V, parte III. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell’articolo 24 per modificare detto modello al fine di tener conto del progresso scientifico e tecnologico, per semplificare i requisiti amministrativi o per tenere conto degli sviluppi registrati in questo settore grazie all’attività svolta da altre organizzazioni internazionali, in particolare dalla Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR).
Articolo 11
Sostituzione dei certificati dell’Unione per la navigazione interna
Ogni Stato membro stabilisce le condizioni per la sostituzione di un certificato dell’Unione per la navigazione interna in corso di validità, qualora lo stesso venga smarrito o danneggiato.
Articolo 12
Rinnovo dei certificati dell’Unione per la navigazione interna
1. Il certificato dell’Unione per la navigazione interna è rinnovato alla scadenza del periodo di validità, alle condizioni stabilite nell’articolo 7.
2. Ai fini del rinnovo dei certificati dell’Unione per la navigazione interna si applicano all’imbarcazione le disposizioni transitorie di cui ai capi 24 e 24 bis dell’allegato II, alle condizioni ivi specificate.
Articolo 13
Proroga dei certificati dell’Unione per la navigazione interna
In via eccezionale, la validità del certificato dell’Unione per la navigazione interna può essere prorogata dall’autorità che l’ha rilasciato o rinnovato senza effettuare l’ispezione tecnica di cui all’allegato II. La proroga della validità deve figurare sul certificato.
Articolo 14
Rilascio di un nuovo certificato dell’Unione per la navigazione interna
In caso di modifiche o riparazioni di rilievo che intacchino l’integrità strutturale della nave, la navigabilità o la manovrabilità o le caratteristiche specifiche dell’imbarcazione conformemente all’allegato II, questa è sottoposta nuovamente, prima di un nuovo viaggio, all’ispezione tecnica di cui all’articolo 7. In seguito a detta ispezione è rilasciato un nuovo certificato dell’Unione per la navigazione interna indicante le caratteristiche tecniche dell’imbarcazione, oppure il certificato esistente è modificato di conseguenza. Se il certificato è rilasciato in uno Stato membro diverso da quello che aveva rilasciato o rinnovato il certificato iniziale, l’autorità competente che aveva rilasciato o rinnovato il certificato ne è informata entro un mese.
Articolo 15
Rifiuto di rilascio o rinnovo e revoca del certificato dell’Unione per la navigazione interna
1. Qualsiasi decisione di rifiuto di rilasciare o rinnovare il certificato dell’Unione per la navigazione interna deve essere opportunamente motivata. Essa è notificata al proprietario dell’imbarcazione con l’indicazione delle modalità e dei termini di ricorso nello Stato membro.
2. Ogni certificato dell’Unione per la navigazione interna in corso di validità può essere revocato dall’autorità competente che l’ha rilasciato o rinnovato, quando l’imbarcazione non è più conforme ai requisiti tecnici specificati nel certificato.
Articolo 16
Ispezioni complementari
1. Le autorità competenti di uno Stato membro possono accertare in qualsiasi momento se l’imbarcazione detiene un valido certificato ai sensi della presente direttiva e la conformità dell’imbarcazione a quanto in esso dichiarato. Esse possono altresì accertare se la nave rappresenti un pericolo palese per le persone a bordo, l’ambiente o la navigazione. Le autorità competenti adottano le misure necessarie conformemente ai paragrafi da 2 a 5.
2. Se nel corso di un’ispezione le autorità competenti rilevano che il certificato non è presente a bordo dell’imbarcazione, o che non è valido, o che l’imbarcazione non soddisfa i requisiti stabiliti nel certificato, ma che la non validità o la non conformità ai requisiti non comporta alcun pericolo manifesto, il proprietario dell’imbarcazione, o un suo rappresentante, adotta tutte le misure necessarie per porre rimedio alla situazione. L’autorità che ha rilasciato o, da ultimo, rinnovato il certificato è informata entro 7 giorni.
3. Se, a seguito dell’ispezione, le autorità constatano che l’imbarcazione rappresenta un pericolo palese per le persone a bordo, l’ambiente o la sicurezza della navigazione, possono vietare all’imbarcazione di proseguire il viaggio finché non siano state prese le misure necessarie per porre rimedio alla situazione.
Le autorità possono inoltre imporre l’adozione di misure che permettano all’imbarcazione, se del caso una volta portato a termine il trasporto, di raggiungere senza rischi un determinato luogo ove verranno effettuati ispezioni o riparazioni. L’autorità che ha rilasciato o, da ultimo, rinnovato il certificato è informata entro 7 giorni.
4. Lo Stato membro che impedisce a un’imbarcazione di proseguire il viaggio, o che notifica al proprietario la sua intenzione di intervenire in tal senso se non è posto rimedio alle mancanze riscontrate, informa entro 7 giorni l’autorità dello Stato membro che ha rilasciato o, da ultimo, rinnovato il certificato in merito alla decisione adottata o che intende adottare.
5. Tutte le decisioni che, in applicazione della presente direttiva, hanno per effetto di impedire a un’imbarcazione di proseguire il viaggio, indicano nei dettagli le ragioni su cui si fondano. Tali decisioni sono immediatamente notificate alla parte interessata, che è nel contempo informata delle possibilità di ricorso previste dalle legislazioni vigenti negli Stati membri e dei relativi termini di presentazione.
Articolo 17
Numero unico europeo di identificazione delle navi
L’autorità competente che ha rilasciato un certificato dell’Unione per la navigazione interna include nel certificato il numero unico europeo di identificazione delle navi in conformità al capo 2 dell’allegato II.
Articolo 18
Equivalenze e deroghe
1. Gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di adottare atti di esecuzione per consentire deroghe o il riconoscimento dell’equivalenza di specifiche tecniche di una particolare imbarcazione per quanto riguarda:
a) l’uso, o la presenza, a bordo di un’imbarcazione di altri materiali, impianti o attrezzature, o l’adozione di altri aspetti di progettazione o di qualsiasi altra disposizione diversa da quelle di cui all’allegato II;
b) il rilascio, per un periodo limitato, di un certificato dell’Unione per la navigazione interna per scopi sperimentali comprendente nuove specifiche tecniche in deroga ai requisiti della parte II dell’allegato II, a condizione che tali specifiche garantiscano un livello di sicurezza equivalente;
c) la concessione, da parte degli organismi di controllo, di deroghe relative a una nave passeggeri per quanto riguarda le zone destinate all’uso da parte di persone a mobilità ridotta, laddove l’applicazione dei requisiti specifici previsti al capo 15 dell’allegato II sia considerata di difficile applicazione pratica o comporti costi sproporzionatamente elevati;
d) l’uso di agenti estinguenti diversi da quelli di cui al capo 10 dell’allegato II;
e) l’uso di sistemi antincendio fissi per la protezione degli oggetti;
f) l’applicazione del capo 24 dell’allegato II a imbarcazioni modificate in modo tale che la loro lunghezza risulti superiore a 110 m;
g) le deroghe ai requisiti di cui ai capi 24 e 24 bis dell’allegato II dopo la scadenza delle disposizioni transitorie, qualora tali requisiti siano tecnicamente difficili da applicare o la loro applicazione posta comportare costi sproporzionati;
h) il riconoscimento di norme concernenti i sistemi che spruzzano quantitativi d’acqua inferiori a quelli di cui al capo 10 dell’allegato II.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 25, paragrafo 2.
2. Le autorità competenti degli Stati membri riportano le equivalenze e le deroghe di cui alle lettere da a) a g) del paragrafo 1 nel certificato dell’Unione per la navigazione interna. La Commissione e gli altri Stati membri ne sono sollecitamente informati.
3. In attesa dell’adozione degli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1, lettera a), l’autorità competente può rilasciare un certificato dell’Unione per la navigazione interna in conformità all’articolo 10, paragrafo 2.
In tal caso, le autorità competenti, entro un mese dal rilascio del certificato provvisorio dell’Unione per la navigazione interna, comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri il nome e il numero europeo di identificazione dell’imbarcazione, la natura della deroga e lo Stato nel quale la nave è registrata o ha il suo porto di armamento.
4. La Commissione pubblica un registro degli impianti di navigazione radar e degli indicatori della velocità di accostata autorizzati conformemente alle disposizioni dell’allegato II.
Articolo 19
Riconoscimento di certificati di navigabilità di imbarcazioni emessi da paesi terzi
L’Unione avvia negoziati con paesi terzi al fine di assicurare il riconoscimento reciproco dei certificati di navigabilità tra l’Unione e tali paesi.
In attesa della conclusione di tali accordi, le autorità competenti di uno Stato membro possono riconoscere i certificati delle imbarcazioni di paesi terzi per la navigazione sulle vie navigabili dello Stato membro in questione.
I certificati dell’Unione per la navigazione interna sono rilasciati alle imbarcazioni di paesi terzi conformemente all’articolo 7, paragrafo 1.
Articolo 20
Applicabilità della direttiva 2009/100/CE
Alle imbarcazioni escluse dal campo di applicazione dell’articolo 2, paragrafi 2 e 3, della presente direttiva, che tuttavia rientrano in quello dell’articolo 1 bis della direttiva 2009/100/CE, si applicano le disposizioni di quest’ultima.
Articolo 21
Disposizioni transitorie relative all’uso di documenti
I documenti che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, e che sono stati rilasciati dalle autorità competenti degli Stati membri a norma della direttiva 2006/87/CE prima dell’entrata in vigore della presente direttiva, restano validi fino alla loro scadenza.
Articolo 22
Adeguamento degli allegati
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 24 per quanto riguarda l’adeguamento degli allegati I, II, III, IV e VII al progresso tecnico e scientifico o per tenere conto degli sviluppi registrati in questo settore grazie all’attività svolta da organizzazioni internazionali, in particolare dalla Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR). al fine di garantire che i due certificati di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), siano rilasciati sulla base di requisiti tecnici che garantiscono un livello di sicurezza equivalente o per tenere conto dei casi di cui all’articolo 5.
La Commissione adotta, entro il 31 dicembre 2017, atti delegati conformemente all'articolo 24 concernenti l'introduzione, al capo 19 ter bis dell'allegato II, di disposizioni particolari per le navi alimentate a gas naturale liquefatto (GNL). [Em. 9]
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 24 in relazione a istruzioni amministrative vincolanti per quanto riguarda le modalità di applicazione dei requisiti tecnici di cui all’allegato II, al fine di garantire un’interpretazione armonizzata di tali requisiti o prendere in considerazione le migliori pratiche sviluppate a livello dell’Unione o scaturite dalle attività di organizzazioni internazionali, in particolare la CCNR.
Nell’adottare tali atti delegati, la Commissione si assicura che i requisiti tecnici per il rilascio del certificato dell’Unione per la navigazione interna riconosciuto per la navigazione sul Reno garantiscano un livello di sicurezza equivalente a quello richiesto per il rilascio del certificato di cui all’articolo 22 della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 24 per allineare i riferimenti contenuti nella presente direttiva a talune disposizioni dell’allegato II al fine di tenere conto delle modifiche apportate al presente allegato.
Articolo 23
Requisiti temporanei
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 24 per definire requisiti tecnici temporanei per le imbarcazioni al fine di consentire l’esecuzione di prove atte a incentivare l’innovazione e il progresso tecnico. Detti requisiti hanno una validità massima di tre anni.
Articolo 24
Delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. La delegaIl potere di potere diadottare atti delegati di cui agli articoli 3, 4, 8, 10, 22 e 23 è conferitaconferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminatocinque anni a decorrere dal [data dell’entrata in vigoreda...(13). La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della direttiva]scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 10]
3. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono revocare la delega di potere di cui agli articoli 3, 4, 8, 10, 22 e 23 in qualsiasi momento. Una decisione di revoca pone fine alla delega di potere specificata nella stessa. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. Un atto delegato adottato ai sensi degli articoli 3, 4, 8, 10, 22 e 23 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio sollevano hanno sollevato obiezioni entro il terminedi due mesi dalla notifica dell’atto trasmessa loro dalla Commissione. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono prorogare tale termine di due mesidalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. [Em. 12]
Articolo 25
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 7 della direttiva 91/672/CEE del Consiglio(14) (di seguito denominato “il comitato”). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011. Se il parere del comitato deve essere ottenuto tramite procedura scritta, il suo presidente può decidere di porre fine alla stessa senza esito entro il termine per la presentazione del parere.
Articolo 26
Sanzioni
Gli Stati membri stabiliscono le norme riguardanti le sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni di diritto interno adottate a norma della presente direttiva e prendono tute le misure necessarie per garantirne l’applicazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.
Articolo 26 bis
Riesame
La Commissione presenta, entro il ...(15) e, successivamente, ogni tre anni una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sul riesame dell'efficacia delle misure introdotte dalla presente direttiva, in particolare per quanto riguarda l'armonizzazione dei requisiti tecnici e lo sviluppo di norme tecniche per la navigazione interna. La relazione riesamina inoltre i meccanismi di cooperazione con le organizzazioni internazionali competenti per la navigazione interna. Ove opportuno, la relazione è accompagnata da una proposta legislativa volta a semplificare ulteriormente la cooperazione e il coordinamento nella definizione di norme alle quali possano fare riferimento gli atti giuridici dell'Unione. [Em. 13]
Articolo 27
Recepimento
1. Gli Stati membri aventi vie navigabili interne di cui all’articolo 1 mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva con effetto dal 1° gennaio 2015. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 28
Abrogazione
La direttiva 2006/87/CE è abrogata con effetto dal 1° gennaio 2015.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva.
Articolo 29
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 30
Destinatari
Gli Stati membri aventi vie navigabili interne di cui all’articolo 1 sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a …, il
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il Presidente Il Presidente
ELENCO DEGLI ALLEGATI
Allegato I Elenco delle vie navigabili interne dell’Unione suddivise geograficamente nelle zone 1, 2, 3 e 4
Allegato II Requisiti tecnici minimi applicabili alle imbarcazioni sulle vie navigabili interne delle zone 1, 2, 3 e 4
All'allegato II è inserito il capo seguente:
"CAPO 19 ter bis
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE NAVI ALIMENTATE A GAS NATURALE LIQUEFATTO (GNL) (Senza oggetto)" [Em. 14]
Allegato III Materie per le quali possono essere adottati requisiti tecnici complementari applicabili alle imbarcazioni sulle vie navigabili interne delle zone 1 e 2
Allegato IV Materie per le quali possono essere adottati requisiti tecnici ridotti applicabili alle imbarcazioni sulle vie navigabili interne delle zone 3 e 4
Allegato V Modelli di certificato dell’Unione per la navigazione interna
Allegato VI Modello di registro dei certificati dell’Unione per la navigazione interna
Allegato VII Organismi di classificazione
In questo testo consolidato gli allegati non sono riprodotti integralmente. Si prega di consultare le parti 2 e 3 della proposta della Commissione COM(2013)0622.
Direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE del Consiglio (GU L 389 del 30.12.2006, pag. 1):
Direttiva 2009/100/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sul reciproco riconoscimento degli attestati di navigabilità rilasciati per le navi della navigazione interna (GU L 259 del 2.10.2009, pag. 8).
Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
Direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (GU L 163 del 25.6.2009, pag. 1).
Direttiva 82/714/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1982, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna (GU L 301 del 28.10.1982, pag. 1) (Direttiva abrogata dalla direttiva 2006/87/CE).
Direttiva 94/57/CE del Consiglio, del 22 novembre 1994, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (GU L 319 del 12.12.1994, pag. 20).
Direttiva 91/672/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, sul riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nel settore della navigazione interna (GU L 373 del 31.12.1991, pag. 29).
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio del 13 marzo 1997 relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (COM(2013)0796 – C7-0421/2013 – 2013/0410(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0796),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 33 e 325 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0421/2013),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere della Corte dei conti del 25 febbraio 2014(1),
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0241/2014),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 aprile 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(3),
considerando quanto segue:
(1) Per garantire che il regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio(4) contempli tutti i possibili movimenti di merci in relazione al territorio doganale dell’Unione, è opportuno precisare la definizione di regolamentazione doganale per quanto riguarda i concetti di entrata e di uscita delle merci.
(2) Nell’intento di migliorare ulteriormente le procedure amministrative e penali da seguire in caso di irregolarità, occorre garantire che gli elementi di prova ottenuti nell’ambito della mutua assistenza possano essere ritenuti ammissibili nei procedimenti dinanzi alle autorità amministrative e giudiziarie dello Stato membro dell’autorità richiedente.
(3) La comunicazione della Commissione dell'8 gennaio 2013 sulla gestione dei rischi doganali e la sicurezza della catena di approvvigionamento riconosce l’impellente necessità di migliorare la qualità e la disponibilità dei dati da utilizzare nell’analisi dei rischi prima dell’arrivo, in particolare per individuare e ridurre efficacemente i rischi per la sicurezza a livello nazionale e di Unione, nell’ambito del quadro comune in materia di gestione dei rischi di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio(5). L’integrazione dei dati relativi ai movimenti dei container nell’ambito della gestione dei rischi prima dell’arrivo migliorerà notevolmente la visibilità della catena di approvvigionamento e rafforzerà sensibilmente la capacità dell’Unione e degli Stati membri di concentrare i controlli sulle spedizioni ad alto rischio, agevolando nel contempo il flusso degli scambi legittimi.
(4) Per garantire maggior chiarezza, coerenza, efficacia, congruenza e trasparenza, occorre definire più concretamente le autorità che devono avere accesso ai repertori istituiti sulla base del regolamento (CE) n. 515/97; a tal fine, sarà stabilito un riferimento uniforme alle autorità competenti. [Em. 1]
(5) I dati relativi ai movimenti dei container consentono di determinare le tendenze in materia di frodi e di rischi per quanto riguarda le merci introdotte nel territorio doganale dell’Unione e quelle in uscita. Tali dati aiutano a prevenire, esaminare e perseguire le operazioni che costituiscono o sembrano costituire una violazione della legislazione doganale, nonché ad assistere le autorità competenti nella gestione dei rischi doganali di cui all’articolo 4, punto 25, del regolamento (CEE) n. 2913/92. Onde poter raccogliere e utilizzare una serie di dati il più completa possibile, evitando nel contempo potenziali ripercussioni negative sulle piccole e medie imprese del settore del trasporto merci, bisogna che i prestatori di servizi, pubblici o privati, le cui attività sono collegate alla catena di approvvigionamento internazionale trasmettano alla Commissione i dati relativi ai movimenti dei container, purché essi raccolgano tali dati in formato elettronico tramite i loro sistemi di rilevamento delle apparecchiature o abbiano accesso a tali dati.
(5 bis) considerando che le informazioni ottenute con la valutazione d'impatto della Commissione del 25 novembre 2013 sulla modifica del regolamento (CE) n. 515/97 per quanto riguarda l'entità del problema dimostrano che le frodi legate alla falsa dichiarazione di origine possono rappresentare da sole una perdita annua di 100 milioni di euro per l'UE-27. Nel 2011, gli Stati membri hanno segnalato 1 905 casi constatati di frodi e altre irregolarità legate a una designazione inesatta delle merci, pari a un danno di 107,7 milioni di EUR. Tale cifra che indica soltanto il danno accertato dagli Stati membri e dalla Commissione. La reale entità del problema è quindi ben più vasta, visto che non sono disponibili informazioni su circa 30 000 casi di possibile frode. [Em. 2]
(5 ter) L'Unione ha il dovere di combattere le frodi doganali e, quindi, di contribuire all'obiettivo del mercato interno di avere prodotti sicuri con certificati di origine autentici al fine di assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori. [Em. 3]
(6) Data l'aumentata incidenza delle frodi doganali è essenziale migliorarne l'individuazione e prevenzione simultaneamente a livello nazionale e unionale. L’individuazione delle frodi, la determinazione delle tendenze in materia di rischi e l’attuazione di procedure efficaci di gestione dei rischi dipendono in larga misura dall’identificazione e dall’analisi incrociata di serie di dati operativi pertinenti. Occorre pertanto istituire, a livello di Unione europea, un repertorio contenente dati relativi alle importazioni, alle esportazioni e al transito delle merci, compresi il transito all’interno degli Stati membri e le esportazioni dirette. A tal fine, gli Stati membri devono consentire la duplicazione sistematica dei dati sulle importazioni, le esportazioni e il transito delle merci provenienti dai sistemi gestiti dalla Commissione e comunicare quanto prima a quest’ultima dati relativi al transito di merci all’interno di uno Stato membro e alle esportazioni dirette. La Commissione dovrebbe presentare ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio i risultati ottenuti grazie a tale repertorio. Entro ...(6) la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione al fine di verificare la fattibilità di ampliare i dati contenuti nel repertorio inserendovi dati sulle importazioni e sul transito di beni in ambito terrestre e aereo nonché l'opportunità di ampliare i dati contenuti nel repertorio inserendovi dati sulle esportazioni. [Em. 4]
(7) Ai fini dell’attuazione dell’articolo 18 ter, la Commissione ha predisposto una serie di sistemi tecnici che consentono di mettere a disposizione degli Stati membri assistenza tecnica, azioni di formazione o di comunicazione e altre attività operative. Questi sistemi tecnici devono essere espressamente menzionati nel presente regolamento ed essere oggetto di requisiti in materia di protezione dei dati.
(8) L'introduzione, nel 2011, della dogana elettronica, nel cui ambito i documenti giustificativi delle importazioni e delle esportazioni non vengono più conservati dalle amministrazioni doganali ma dagli operatori economici, ha comportato ritardi nelle indagini svolte nel settore doganale dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), dato che quest'ultimo deve ricorrere a tali amministrazioni per ottenere i suddetti documenti. Inoltre, il termine di prescrizione di tre anni applicabile ai documenti doganali detenuti dall'amministrazione ostacola ulteriormente la riuscita delle indagini. Per accelerare lo svolgimento delle indagini nel settore doganale, la Commissione dovrebbe pertanto, in determinate circostanze e previa comunicazione formale agli Stati membri, poter richiedere direttamente agli operatori economici interessati i documenti giustificativi che accompagnano le dichiarazioni d'importazione e di esportazione. Agli operatori economici dovrebbe anche essere chiarito di che procedura si tratti. Gli operatori economici dovrebbero essere tenuti a fornire alla Commissione i documenti richiesti a tempo debito e previa notifica della Commissione agli Stati membri. [Em. 5]
(9) Onde garantire la riservatezza e rafforzare la sicurezza dei dati inseriti, è opportuno limitare l'accesso a tali dati soltanto a determinati utilizzatori e per finalità prestabilite. [Em. 6]
(10) Al fine di garantire l’aggiornamento delle informazioni e tutelare il diritto degli interessati alla trasparenza e all’informazione conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio(7) e alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(8), è opportuno prevedere la possibilità di pubblicare su internet l’aggiornamento degli elenchi delle autorità competenti designate dagli Stati membri e di concedere ai servizi della Commissione l’accesso al sistema d’informazione doganale (SID).
(11) Il regolamento (CE) n. 45/2001 si applica al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione.
(12) Affinché il controllo della protezione dei dati risulti più coerente, il garante europeo della protezione dei dati deve collaborare in stretto contatto con l’autorità comune di controllo istituita dalla decisione 2009/917/GAI del Consiglio(9), al fine di coordinare gli audit del SID.
(13) Le disposizioni che disciplinano le modalità di memorizzazione dei dati nel SID provocano spesso un'ingiustificabile perdita di informazioni perché gli Stati membri non eseguono sistematicamente i riesami annuali a causa dell'onere amministrativo che questo comporta e della indisponibilità delle risorse necessarie , in particolare le risorse umane. Occorre pertanto semplificare la procedura che disciplina la conservazione dei dati nel SID, abolendo l'obbligo di riesaminare ogni anno i dati e stabilendo un periodo massimo di conservazione di dieci anni, che corrisponde ai periodi previsti per i repertori stabiliti a norma del presente regolamento. Tuttavia essa non si applica al periodo di cui all'articolo 221, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2913/92. Tale durata di conservazione è giustificata dalla lunghezza delle procedure di trattamento delle irregolarità e dal fatto che i dati sono indispensabili per effettuare operazioni doganali congiunte e svolgere indagini. Inoltre, per salvaguardare le norme che disciplinano la protezione dei dati, il garante europeo della protezione dei dati dovrebbe essere informato dei casi in cui i dati personali sono memorizzati nel SID per più di cinque anni. [Em. 7]
(14) Per migliorare ulteriormente le possibilità di analisi delle frodi e agevolare lo svolgimento delle indagini, è opportuno che i dati relativi a fascicoli di indagini in corso conservati nell’archivio d’identificazione dei fascicoli a fini doganali (FIDE) siano resi anonimi un anno dopo l’ultima constatazione e conservati in una forma che non consenta più di identificare la persona interessata.
(15) Poiché gli obiettivi quali il miglioramento della gestione dei rischi doganali di cui all’articolo 4, punti 25 e 26, e all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92 non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti , possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(16) È opportuno che i prestatori di servizi, pubblici o privati, le cui attività sono collegate alla catena di approvvigionamento internazionale, i quali, al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento, sono vincolati da obblighi derivanti da contratti di diritto privato per quanto riguarda la comunicazione di dati sui movimenti dei container, possano beneficiare di un’applicazione differita dell’articolo 18 quater per poter rinegoziare i loro contratti e garantire che quelli stipulati in futuro siano compatibili con l’obbligo di fornire dati alla Commissione.
(17) Il regolamento (CE) n. 515/97 conferisce alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda alcune disposizioni del regolamento stesso. In seguito all’entrata in vigore del trattato di Lisbona, le competenze conferite alla Commissione a norma di tale regolamento devono essere allineate a quanto previsto dagli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
(18) Al fine di integrare alcuni elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 515/97, in particolare per creare un repertorio semplificato e strutturato di CSM, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell’articolo 290 TFUE per quanto riguarda i casi per i quali i CSM devono essere notificati, i dati minimi che devono figurare nei CSM e la frequenza delle segnalazioni.
(19) Al fine di integrare alcuni elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 515/97, in particolare per specificare le informazioni da inserire nel SID, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell’articolo 290 TFUE per quanto concerne la determinazione delle operazioni legate all’applicazione della legislazione agricola per le quali occorre inserire informazioni nella base di dati centrale del SID.
(20) È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione deve provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
(21) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del regolamento (CE) n. 515/97, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda il formato dei dati e il metodo di trasmissione dei CSM. Tali competenze devono essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio(10). È opportuno ricorrere alla procedura d’esame per l’adozione degli atti di esecuzione.
(22) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del regolamento (CE) n. 515/97, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda gli elementi specifici da introdurre nel SID nell’ambito di ciascuna delle categorie di cui alle lettere da a) ad h) dell’articolo 24. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011. È opportuno ricorrere alla procedura d’esame per l’adozione degli atti di esecuzione. Gli elementi specifici da introdurre nel SID si baseranno su quelli elencati nell’allegato del regolamento (CE) n. 696/98 della Commissione(11).
(23) Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso un parere l'11 marzo 2014,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 515/97 è così modificato:
1) all’articolo 2, il paragrafo 1 è così modificato:
a) il primo trattino è sostituito dal seguente:"
“ ― “regolamentazione doganale”, l’insieme delle disposizioni dell’Unione e dei relativi atti delegati e di esecuzione che disciplinano l’entrata, l’uscita, l’importazione, l’esportazione, il transito ed il soggiorno delle merci oggetto di scambi tra gli Stati membri e i paesi terzi, nonché tra gli Stati membri per quanto riguarda le merci che non hanno lo status dell’Unione (UE) ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) o per le quali le condizioni di acquisizione dello status UE costituiscono oggetto di controlli o di indagini complementari;”;
"
b) è aggiunto il trattino seguente:"
"― "prestatori di servizi pubblici o privati le cui attività sono collegate alla catena di approvvigionamento internazionale": proprietari, caricatori, consegnatari, spedizionieri, vettori, produttori e altri soggetti o intermediari o personeinteressati che intervengono nella catena di approvvigionamento internazionale."; [Em. 8]
"
2) l’articolo 12 è sostituito dal seguente:"
“I documenti, le copie conformi di documenti, gli attestati, tutti gli atti ufficiali o le decisioni delle autorità amministrative, le relazioni e tutte le altre informazioni ottenute dagli agenti dell'autorità interpellata e trasmessi all'autorità richiedente nei casi di assistenza di cui agli articoli da 4 a 11 possono costituire elementi di prova ammissibili nei procedimenti amministrativi e giudiziari dello Stato membro richiedente alla stessa stregua di quelli ottenuti nello Stato membro in cui si svolge il procedimento.”; [Em. 9]
"
2 bis) è inserito il seguente articolo:"
"Articolo 16 bis
I documenti, le copie conformi di documenti, gli attestati, tutti gli atti o le decisioni delle autorità amministrative, le relazioni e tutte le altre informazioni ottenute dagli agenti di uno Stato membro e trasmessi a un altro Stato nei casi di assistenza di cui da 13 a 15 possono costituire elementi di prova ammissibili nei procedimenti amministrativi e giudiziari dello Stato membro destinatario di tali informazioni alla stessa stregua di quelli ottenuti nello Stato membro in cui si svolge il procedimento.";[Em. 10]
"
2 ter) all'articolo 18, paragrafo 1, primo comma, viene aggiunto il trattino seguente:"
“– qualora esse superino una soglia fissata dalla Commissione.”; [Em. 11]
"
2 quater) all'articolo 18, paragrafo 1, primo comma, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:"
“dette autorità comunicano al più presto possibile - e comunque entro tre settimane - alla Commissione, di propria iniziativa o su richiesta motivata della Commissione stessa, qualsiasi opportuna informazione, se del caso sotto forma di documenti o di copie o estratti di documenti, occorrente per la conoscenza dei fatti ai fini del coordinamento, ad opera della Commissione, delle azioni svolte dagli Stati membri.”; [Em. 12]
"
2 quinquies) all'articolo 18, paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:"
"4. Quando la Commissione ritiene che siano state commesse irregolarità in uno o più Stati membri, essa ne informa lo (gli) Stato(i) membro(i) interessato(i) e questo(i) effettua(no) quanto prima, e comunque entro tre settimane dal ricevimento delle informazioni, un'indagine amministrativa cui possono assistere, alle condizioni enunciate dall'articolo 9, paragrafo 2 e dall'articolo 11 del presente regolamento, agenti della Commissione."; [Em. 13]
"
3) l’articolo 18 bis è così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:"
“1. Fatte salve le competenze degli Stati membri, ai fini della gestione dei rischi di cui all’articolo 4, punti 25 e 26, e all’articolo 13, paragrafo, 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92, e al fine di assistere le autorità di cui all’articolo 29 a individuare le spedizioni di merci che possano far parte di operazioni contrarie alle regolamentazioni doganale e agricola, nonché i mezzi di trasporto, inclusi i container, utilizzati a tale scopo, la Commissione istituisce e gestisce un repertorio di dati provenienti dai prestatori di servizi, pubblici o privati, le cui attività sono collegate alla catena di approvvigionamento internazionale. Tale repertorio è direttamente accessibile a tali autorità. Esse assicurano che le informazioni contenute nel repertorio che attengono agli interessi dei prestatori di servizi degli Stati membri siano utilizzate unicamente ai fini del presente regolamento.”; [Em. 14]
"
b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"
“2. Nella gestione di tale repertorio, la Commissione è autorizzata:
a)
ad accedere al contenuto dei dati, o ad estrarlo e memorizzarlo, con qualunque mezzo o in qualsiasi forma, ed a utilizzare i dati ai fini di un procedimento amministrativo o giudiziario nel rispetto delle disposizioni di legge relative ai diritti di proprietà intellettuale. La Commissione predispone adeguate salvaguardie contro un’interferenza arbitraria da parte di pubbliche autorità, comprese misure tecniche ed organizzative e obblighi di trasparenza nei confronti delle persone interessate. Queste hanno il diritto di accesso e di rettifica per quanto riguarda i dati trattati a tale scopo; [Em. 15]
b)
a stabilire un raffronto tra i dati resi accessibili nel repertorio o estratti da esso, a compilarne un indice, ad integrarli mediante altre fonti di dati e ad analizzarli nel rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio*;
c)
a mettere i dati di tale repertorio a disposizione delle autorità di cui all’articolo 29, mediante tecniche di trattamento elettronico dei dati. "
"
_______________________________
* Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).;
c) sono aggiunti i seguenti paragrafi 5 e 6:è aggiunto il paragrafo seguente:"
“5. Il garante europeo della protezione dei dati controlla la conformità del repertorio con le disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001.
La Commissione mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per proteggere i dati personali dalla distruzione accidentale o illegale, dalla perdita accidentale, dalla comunicazione, modifica e accesso non autorizzati e da qualsiasi altra forma di trattamento non autorizzato. [Em. 16]
6. Fatto salvo il regolamento (CE) n. 45/2001, laLa Commissione può trasferire, previo accordo dei prestatori di servizi, pubblici o privati, le cui attività sono collegate alla catena di approvvigionamento internazionale, dati di cui all’articolo 18 bis, paragrafo 3, ad organizzazioni internazionali e/o istituzioni/organi dell’UEcome l'Organizzazione mondiale delle dogane, l'Organizzazione marittima internazionale, l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile e l'Associazione internazionale del trasporto aereo, nonché Europol che contribuiscono alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione e alla corretta applicazione della legislazione doganale, con cui la Commissione ha stipulato un accordo pertinente o un memorandum di intesa. [Em. 17]
I dati sono trasferiti a norma del presente paragrafo solo ai fini generali del presente regolamento, compresache includono la tutela degli interessi finanziari dell’Unione, e/o ai fini della gestione dei rischi di cui all’articolo 4, punti 25 e 26, e all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio*. [Em. 18]
L’accordo o il memorandum di intesa sulla cui base può essere effettuato ilIl trasferimento dei dati a norma del presente paragrafo comprendono, tra l’altro,rispettai principi in materia di protezione dei dati, quali la possibilità degli interessati di far valere i propri diritti di accesso e di rettifica, nonché di ricorso in sede amministrativa e giudiziaria, come pure un meccanismo di controllo indipendente per assicurare la conformità alle garanzie in materia di protezione dei dati. [Em. 19]
I dati inviati dai prestatori di servizi, pubblici o privati, le cui attività sono collegate alla catena di approvvigionamento internazionale sono conservati soltanto per il periodo necessario al conseguimento dell’obiettivo per il quale sono stati introdotti e non possono essere conservati per più di dieci anni. Se dati personali vengono memorizzati per un periodo superiore a cinque anni, il garante europeo della protezione dei dati ne viene informato.
La Commissione ha la prerogativa di adottare atti delegati ex articolo 43 per modificare l'elenco delle organizzazioni internazionali e/o istituzioni/organi dell'UE che contribuiscono alla tutela de finanziari dell'Unione e alla corretta applicazione della legislazione doganale. [Em. 20]
Per la definizione degli atti delegati di cui al presente paragrafo, la Commissione si consulta con i rappresentanti dell'industria. [Em. 21]
___________________
* Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).";
"
4) l’articolo 18 ter è così modificato:
a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"
"2. La Commissione può mettere a disposizione degligarantisce agli Stati membri perizia, assistenza tecnica o logistica, un’azione di formazione o di comunicazione od ogni altro sostegno operativo sia per conseguire gli obiettivi del presente regolamento sia per l’esercizio delle funzioni degli Stati membri nell’ambito dell’attuazione della cooperazione doganale di cui all’articolo 87 TFUE. La Commissione istituisce adeguati sistemi tecnici a tal fine.”; [Em. 22]
"
b) è aggiunto il seguente paragrafo 3:"
“3. Il garante europeo della protezione dei dati controlla la conformità di tutti i sistemi tecnici di cui al presente articolo con le disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001.” [Em. 23]
"
5) sono inseriti gli articoli seguenti:"
"Articolo 18 quater
1. I prestatori di servizi, pubblici o privati, le cui attività sono collegate alla catena di approvvigionamento internazionale di cui all’articolo 18 bis, paragrafo 1,vettori marittimi che conservano i dati sui movimenti e sullo status dei container o hanno accesso a tali dati notificano alla Commissione i messaggi sullo status dei container (Container Status Messages: “CSM”). [Em. 24]
2. I CSM richiesti sono notificati nelle due situazioni seguenti:per i container trasportati su navi, provenienti da un paese terzo e destinati al territorio doganale dell'Unione.
a)
container che giungono a bordo di una nave nel territorio doganale dell’Unione in provenienza da un paese terzo; [Em. 25]
b)
container che escono a bordo di una nave dal territorio doganale dell’Unione a destinazione di un paese terzo. [Em. 26]
3. I CSM richiesti segnalano gli eventi di cui all’articolo 18 septies nella misura in cui siano noti al prestatore di servizi, pubblico o privato, le cui attività sono collegate alla catena di approvvigionamento internazionale, che effettua la notificae quelli per i quali i dati sono stati generati o raccolti nel sistema elettronico di tracciamento dei container. [Em. 27]
4. La Commissione predispone e gestisce un repertorio dei CSM notificati, il “repertorio dei CSM). Il repertorio dei CSM fa parte del repertorio di cui all'articolo 18 bis e non contiene dati personali. [Em. 28]
Article 18 quinquies
1. Quando un container, compresi i container che non devono essere scaricati nell’Unione, giunge a bordo di una nave nel territorio doganale dell’Unione in provenienza da un paese terzo, i prestatori di servizi, pubblici o privati, che sono soggetti all’obbligo di cui all’articolo 18 quater, paragrafo 1, notificano i CSM per tutti gli eventi che si succedono dal momento in cui il container è stato segnalato come vuoto prima di essere introdotto nel territorio doganale dell’Unione fino al momento in cui viene nuovamente segnalato come vuoto.
2. Nei casi in cui i CSM specifici necessari per identificare gli eventi relativi al container vuoto pertinenti non sono disponibili nei registri elettronici del prestatore di servizi, quest’ultimo notifica i CSM corrispondenti agli eventi che si sono succeduti almeno tre mesi prima dell’arrivo materiale del container nel territorio doganale dell’Unione fino a un mese dopo il suo arrivo nel territorio doganale dell’Unione o, se precedente, fino al momento del suo arrivo a destinazione fuori del territorio doganale dell’Unione.
Articolo 18 sexies
1. Quando un container lascia il territorio doganale dell’Unione a bordo di una nave a destinazione di un paese terzo, i prestatori di servizi, pubblici o privati, che sono soggetti all’obbligo di cui all’articolo 18 quater, paragrafo 1, notificano i CSM per tutti gli eventi che si sono succeduti dal momento in cui il container è stato segnalato come vuoto nel territorio doganale dell’Unione fino al momento in cui esso viene segnalato come vuoto al di fuori del territorio doganale dell’Unione.
2. Nei casi in cui i CSM specifici necessari per identificare gli eventi relativi al container vuoto pertinenti non sono disponibili nei registri elettronici del prestatore di servizi, quest’ultimo può notificare i CSM corrispondenti agli eventi che si sono succeduti per almeno tre mesi dopo l’uscita dal territorio doganale dell’Unione.
Articolo 18 septies
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell’articolo 43, per quanto riguarda la determinazione degli eventi relativi allo status del container che devono essere oggetto di una notifica di CSM a norma dell’articolo 18 quater, i dati minimi da indicare nei CSM e la frequenza delle notifiche.
2. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, disposizioni relative al formato dei dati da inserire nei CSM e al metodo di trasmissione dei CSM come pure disposizioni sugli obblighi relativi ai container che arrivano nell'Unione per effetto di deviazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 43 bis, paragrafo 2. [Em. 29]
2 bis. Conformemente all'articolo 18 bis, paragrafo 1, la Commissione stabilisce mediante atto di esecuzione le modalità mediante le quali ottenere l'accordo dei prestatori di servizi prima di trasferire CSM in loro possesso ad altre organizzazioni o organi. [Em. 30]
2 ter.Per la definizione degli atti delegati e di esecuzione di cui al presente articolo la Commissione procede a strette consultazioni con i rappresentanti del settore delle navi portacontainer di linea, che potranno essere invitati a partecipare alle riunioni di comitato e ai gruppi di esperti deputati all'elaborazione di tali atti. [Em. 31]
Articolo 18 octies
1. La Commissione istituisce e gestisce un repertorio contenente dati relativi all’importazione, all’esportazione e al transito delle merci, compreso il transito all’interno di uno Stato membro, come specificato negli allegati 37 e 38 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione*(il “repertorio importazioni, esportazioni e transito”). Gli Stati membri autorizzano la Commissione a duplicare sistematicamente i dati relativi all’importazione, all’esportazione e al transito provenienti dalle fonti gestite dalla Commissione in applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92. Gli Stati membri forniscono alla Commissione, in tempi quanto più possibile brevi, i dati riguardanti il transito di merci in uno Stato membro e l’esportazione diretta. I dati forniti su persone fisiche e giuridiche sono utilizzati unicamente ai fini di cui al presente regolamento. [Em. 32]
2. Il repertorio è utilizzato per aiutare a prevenire, esaminare e perseguire le operazioni che costituiscono, o sembrano costituire, violazioni della legislazione doganale e ai fini della gestione dei rischi, compresi i controlli doganali basati sui rischi quali definiti all’articolo 4, punti 25 e 26, e all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
3. Il repertorio è accessibile esclusivamente ai servizi della Commissione e alle autorità nazionali di cui all’articolo 29. All’interno della Commissione e delle autorità nazionali, soltanto gli analisti cui è affidato tale incarico sono autorizzati al trattamento dei dati personali contenuti nel repertorio.
Fatto salvo il regolamento (CE) n. 45/2001 e previoPrevio accordo dello Stato membro che li ha trasmessi, la Commissione può trasferire determinati dati ottenuti conformemente alla procedura di cui al paragrafo 1, ad organizzazioni internazionali e/o ad istituzioni/organi dell’UEinternazionali, tra cui l'Organizzazionemondiale delle dogane, all'Organizzazione marittima internazionale, l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile e l'Associazione internazionale del trasporto aereo nonché Europol che contribuiscono alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione e alla corretta applicazione della regolamentazione doganale con cui la Commissione ha stipulato un accordo o un memorandum di intesa a tal fine. [Em. 33]
I dati sono trasferiti a norma del presente paragrafo solo ai fini generali del presente regolamento, compresa la tutela degli interessi finanziari dell’Unione, e/o ai fini della gestione dei rischi di cui all’articolo 4, punti 25 e 26, e all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
L’accordo o il memorandum di intesa sulla cui base può essere effettuato il trasferimento dei dati a norma del presente paragrafo comprendono, tra l’altro, principi in materia di protezione dei dati quali la possibilità degli interessati di far valere i propri diritti di accesso e di rettifica, nonché di ricorso in sede amministrativa e giudiziaria, come pure un meccanismo di controllo indipendente per assicurare la conformità alle garanzie in materia di protezione dei dati.
3 bis. La Commissione presenta ogni anno i risultati ottenuti da tale repertorio al Parlamento europeo e al Consiglio, conformemente all'articolo 51 bis. [Em. 34]
4. Il regolamento (CE) n. 45/2001 si applica al trattamento dei dati personali da parte della Commissione per quanto concerne i dati contenuti nel repertorio. [Em. 35]
La Commissione è considerata l’organismo responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 45/2001.
Il repertorio importazioni, esportazioni e transito è soggetto a controllo preventivo da parte del garante europeo della protezione dei dati in conformità dell’articolo 27 del regolamento (CE) n. 45/2001. [Em. 36]
I dati contenuti nel repertorio importazioni, esportazioni e transito sono conservati soltanto per il periodo necessario al conseguimento dell’obiettivo per il quale sono stati introdotti e non possono essere conservati per più di dieci anni. Se i dati personali vengono conservati per un periodo superiore a cinque anni, il garante europeo della protezione dei dati ne viene informato.
5. Il repertorio importazioni, esportazioni e transito non comprende le categorie particolari di dati ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 45/2001.
La Commissione mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per proteggere i dati personali dalla distruzione accidentale o illegale, dalla perdita accidentale, dalla comunicazione, modifica e accesso non autorizzati e da qualsiasi altra forma di trattamento non autorizzato. [Em. 37]
Articolo 18 nonies
1. La Su richiesta di uno Stato membro di cui al paragrafo 1 bis del presente articolo e a norma dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2913/92, la Commissione può ottenere direttamente dagli operatori economici documenti che accompagnano le dichiarazioni d’importazione e di esportazionetransito e per i quali gli operatori economici hanno predisposto o raccolto la relativa documentazione a supporto ai fini delle indagini connesse con l’attuazione della regolamentazione doganale quale definita all’articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento con autorizzazione esplicita di uno Stato membro o con l'autorizzazione tacita di cui all'articolo 18 nonies, paragrafo 1 ter, del presente regolamento. Nell'effettuare la richiesta, la Commissione provvede contestualmente a notificarla a tutti gli Stati membri che potrebbero essere coinvolti in una successiva indagine e a fornirne copia allo Stato membro in cui ha sede l'operatore economico. La Commissione fornisce copia della risposta dell'operatore economico allo Stato membro in cui l'operatore è stabilito entro una settimana dal ricevimento della risposta. [Em. 38]
1 bis. A seguito di una richiesta di fornire documentazione a supporto di una dichiarazione di importazione o di transito rivolta dalla Commissione a uno Stato membro, a norma dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2913/92, quest'ultimo ha tre settimane di tempo per:
–
rispondere e fornire la documentazione richiesta;
–
comunicare formalmente alla Commissione che ha richiesto la documentazione all'operatore economico;
–
richiedere per ragioni operative due settimane in più per soddisfare la richiesta, o
–
declinare la richiesta e notificare alla Commissione che la richiesta non poteva essere soddisfatta con l'obbligo di diligenza, per esempio perché l'operatore economico non è stato in grado di fornire le informazioni richieste oppure in seguito a una decisione avversa di un organo giudiziario di uno Stato membro di cui all'articolo 3 del presente regolamento. [Em. 39]
1 ter. Se lo Stato membro
–
non risponde con i documenti richiesti;
–
non comunica formalmente alla Commissione che ha richiesto i documenti all'operatore economico;
–
non richiede per ragioni operative due settimane in più per soddisfare la richiesta, o
–
non declina la richiesta,
entro il termine iniziale di tre settimane, si presume che abbia tacitamente acconsentito a che la Commissione richieda la documentazione a supporto della dichiarazione di importazione o transito direttamente all'operatore economico. [Em. 40]
2. Entro i termini durante i quali sono obbligati a conservare la documentazione pertinente, gli operatori economici forniscono alla Commissione, su richiesta, le informazioni di cui al paragrafo 1 entro tre settimane. [Em. 41]
_______________________
* Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).";
"
5 bis) all'articolo 21, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:"
"1. Le constatazioni effettuate e le informazioni ottenute nel quadro delle missioni comunitarie di cui all'articolo 20, segnatamente sotto forma di documenti comunicati dalle autorità competenti dei paesi terzi interessati, come pure le informazioni ottenute nel corso di un'indagine amministrativa, anche dei servizi della Commissione, sono trattate a norma dell'articolo 45."; [Em. 42]
"
6) all’articolo 23, il paragrafo 4 è così modificato:"
“4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all’articolo 43, per quanto concerne la determinazione delle operazioni riguardanti l’applicazione della regolamentazione agricola per le quali si devono inserire informazioni nel SID.”;
"
7) all’articolo 25, il paragrafo 1 è così modificato:"
“1. La Commissione adotta, mediante atti d’esecuzione, disposizioni relative agli elementi da inserire nel SID per ciascuna categoria di cui alle lettere da a) ad h) dell’articolo 24, nella misura in cui ciò risulti necessario per conseguire gli obiettivi del sistema. Nella categoria di cui all’articolo 24, lettera e), non devono figurare dati personali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 43 bis, paragrafo 2.”;
"
8) l’articolo 29 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:"
“1. L’accesso ai dati del SID è riservato unicamente alle autorità nazionali designate da ciascuno Stato membro e ai servizi designati dalla Commissione. Tali autorità nazionali sono le amministrazioni doganali, ma possono comprendere anche altre autorità competenti, in base alle leggi, ai regolamenti ed alle procedure dello Stato membro in questione, ad agire per raggiungere lo scopo previsto all’articolo 23, paragrafo 2. [Em. 43]
Il partner del SID che ha fornito i dati ha il diritto di determinare quali delle suddette autorità nazionali possono accedere ai dati che ha inserito nel SID.”;
"
b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"
“2. Ciascuno Stato membro invia alla Commissione l’elenco delle autorità nazionali competenti designate che sono autorizzate ad accedere al SID e precisa, per ciascuna autorità, a quali dati può avere accesso e per quali scopi.
La Commissione ne informa gli altri Stati membri. Essa verifica altresì che l’elenco delle autorità nazionali designate non comporti designazioni sproporzionate e comunica a tutti gli Stati membri le precisazioni corrispondenti riguardanti i propri servizi autorizzati ad accedere al SID.
L’elenco delle autorità nazionali e dei servizi della Commissione designati a tale scopo è pubblicato dalla Commissione, per informazione, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e successivi aggiornamenti dell’elenco sono pubblicati su internet dalla Commissione.”;
"
9) all’articolo 30, paragrafo 3, il terzo comma è sostituito dal seguente:"
“L’elenco delle autorità o dei servizi designati a tale scopo è pubblicato su internet dalla Commissione.”;
"
9 bis) all'articolo 30, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:"
"4. I dati ottenuti dal SID possono, previa autorizzazione dello Stato membro che li ha inseriti nel sistema e subordinatamente alle condizioni da esso stabilite, essere comunicati ad autorità nazionali diverse dalle autorità o servizi di cui al paragrafo 2, a paesi terzi ed a organizzazioni internazionali o regionali e/o ad agenzie UE che contribuiscono alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione e alla corretta applicazione della legislazione doganale. Ciascuno Stato membro adotta speciali misure per garantire la sicurezza dei dati trasmessi o forniti a servizi situati al di fuori del suo territorio.
Le disposizioni di cui al primo comma si applicano, mutatis mutandis, nei confronti della Commissione qualora i dati siano stati inseriti nel sistema da quest'ultima."; [Em. 44]
"
10) il titolo del capitolo 4 è sostituito dal seguente:"
“Capitolo 4
Memorizzazione dei dati”;
"
11) l’articolo 33 è sostituito dal seguente:"
"Articolo 33
I dati inseriti nel SID sono memorizzati soltanto per il periodo necessario al raggiungimento dello scopo per cui sono stati inseriti. e non possono essere conservati per più di dieci anni. Se dati personali vengono memorizzati per un periodo superiore a cinque anni, il garante europeo della protezione dei dati ne viene informato.”; [Em. 45]
"
12) l’articolo 37 è così modificato:
a) il paragrafo 3 bis è sostituito dal seguente:"
“3 bis. Il presente regolamento specifica e integra il regolamento (CE) n. 45/2001.
Il garante europeo della protezione dei dati controlla la conformità del SID con le disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001.”;
"
b) è aggiunto il seguente paragrafo:"
“5. Il garante europeo della protezione dei dati e l’autorità comune di controllo, istituita dalla decisione 2009/917/GAI del Consiglio*, ciascuno agendo nell’ambito delle rispettive competenze, collaborano per coordinare il controllo e gli audit del SID.
______________________
* Decisione 2009/917/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sull’uso dell’informatica nel settore doganale (GU L 323 de 10.12.2009, pag. 20).";
"
13) l’articolo 38 è così modificato:
a) al paragrafo 1, la lettera b) è soppressa.
b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"
“2. In particolare, gli Stati membri e la Commissione adottano misure intese a:
a)
impedire a qualsiasi persona non autorizzata di accedere alle installazioni utilizzate per l’elaborazione dei dati;
b)
impedire che i dati e i relativi supporti siano letti, duplicati, modificati o ritirati da persone non autorizzate;
c)
impedire l’introduzione non autorizzata di dati e qualsiasi consultazione, modifica o cancellazione di dati non autorizzata;
d)
impedire che persone non autorizzate possano accedere ai dati del SID mediante dispositivi per la trasmissione dei dati;
e)
garantire, per quanto riguarda l’utilizzazione del SID, che le persone autorizzate possano accedere soltanto ai dati di loro competenza;
f)
garantire che sia possibile verificare e stabilire a quali autorità si possano trasmettere i dati mediante i dispositivi di trasmissione;
g)
garantire che sia possibile verificare e stabilire a posteriori quali dati siano stati inseriti nel SID, quando e da chi, e verificare le consultazioni;
h)
impedire qualsiasi lettura, duplicazione, modifica o cancellazione non autorizzata di dati durante la trasmissione degli stessi o il trasporto dei relativi supporti.”;
"
c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:"
“3. La Commissione verifica che le ricerche effettuate fossero consentite e siano state svolte da utenti autorizzati. Almeno l’1% di tutte leIl livello della verifica dipende dall'entità del settore da verificare, dalla gravità della violazione e dall'entità prevista delle entrate interessate, ma è sempre uguale o superiore all'1% delle consultazioni costituisce oggetto di controlloeffettuate. Nel sistema è introdotto un estratto di tali consultazioni e controlli, utilizzato esclusivamente per dette verifiche. Esso è cancellato dopo sei mesi.”; [Em. 46]
"
14) l’articolo 41 quinquies è così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:"
“1. Il periodo in cui i dati possono essere conservati dipende dalle leggi, dai regolamenti e dalle procedure dello Stato membro che li fornisce. La necessità di conservarli è riesaminata dallo Stato membro che li ha forniti. Non si possono superare le durate massime e non cumulative indicate qui di seguito, calcolate con decorrenza dalla data di immissione dei dati nel fascicolo istruito ai fini dell'indagine: [Em. 47]
a)
i dati dei fascicoli delle indagini in corso non possono essere conservati per più di tre anni se in tale periodo non è stata constatata nessuna operazione contraria alla regolamentazione doganale o agricola. I dati devono essere resi anonimi prima di tale termine se è trascorso un anno dopo l’ultima constatazione;
b)
i dati dei fascicoli riguardanti indagini amministrative o penali che hanno dato luogo alla constatazione di un’operazione contraria alla regolamentazione doganale o agricola ma non hanno portato a una decisione amministrativa, a una sentenza di condanna, all’irrogazione di un’ammenda penale o all’applicazione di una sanzione amministrativa non possono essere conservati per più di sei anni;
c)
i dati dei fascicoli riguardanti indagini amministrative o penali che hanno portato a una decisione amministrativa, a una sentenza di condanna, all’irrogazione di un’ammenda penale o all’applicazione di una sanzione amministrativa non possono essere conservati per più di dieci anni.”;
"
b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:"
“3. La Commissione rende anonimi o cancella i dati non appena risulta superato il termine massimo di conservazione di cui al paragrafo 1.”; [Em. 48]
"
15) l’articolo 43 è sostituito dal seguente:"
“1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. IlAlla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati di cui 18 bis, paragrafo 6, all’articolo 18 septies, paragrafo 1, all'articolo 18 octies, paragrafo 3 e all’articolo 23, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dal [gg/mm/aaaa] [inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento]…(12). [Em. 49]
3. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 18 bis, paragrafo 6, all'articolo 18 septies, paragrafo 1, all'articolo 18 octies, paragrafo 3 e all'articolo 23, paragrafo 4, può essere revocato in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. [Em. 50]
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 18 bis, paragrafo 6, dell'articolo 18 septies, paragrafo 1, dell'articolo 18 octies, paragrafo 3 e dell'articolo 23, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.”; [Em. 51]
"
16) è inserito il seguente articolo:"
“Articolo 43 bis
1. La Commissione è assistita da un comitato. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio*.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
__________________________
* Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).".
"
Articolo 1 bis
Entro il ...(13), la Commissione procede a verificare:
– la necessità di estendere i dati contenuti nel repertorio di cui all'articolo 18 bis del regolamento (CE) n. 515/97 per includervi i dati sull'esportazione, nonché
– la fattibilità di estendere i dati contenuti nel repertorio di cui all'articolo 18 bis del regolamento (CE) n. 515/97 per includervi i dati sull'importazione e il transito di beni per via terrestre o aerea. [Em. 52]
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Per i prestatori di servizi pubblici o privati i quali, al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento, siano vincolati da contratti di diritto privato che impediscono loro di adempiere l’obbligo previsto dall’articolo 18 quater, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 515/97, quest'ultimo ha effetto non prima che sia trascorso un anno dopo la sua entratadall'entrata in vigore dei prescritti atti delegati e di esecuzione di cui all'articolo 18 septies, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 515/97. [Em. 53]
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1).
Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).
Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).
Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
Regolamento (CE) n. 696/98 della Commissione, del 27 marzo 1998, recante applicazione del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (GU L 96 del 28.3.1998, pag. 22).
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (testo codificato) (COM(2013)0932 – C7-0006/2014 – 2010/0095(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0179) e la proposta modificata (COM(2013)0932,
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 114, 337 e 43 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0006/2014),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visti i pareri del Comitato economico e sociale europeo(1),
– visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi(2),
– visti gli articoli 86 e 55 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A7-0247/2014),
A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali;
1. adotta la sua posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 aprile 2014 in vista dell'adozione della direttiva 2014/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (codificazione)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare gli articoli 114 , 337 e 43,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(3),
deliberando conformemente alla procedura legislativa ordinaria(4),
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(5) è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese(6). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva.
(2) Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne entro cui sia garantita la libera circolazione dei beni, delle persone, dei servizi e dei capitali. Dunque il divieto di restrizioni quantitative nonché di misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative per gli scambi di merci costituisce uno dei fondamenti dell'Unione.
(3) Per assicurare il buon funzionamento del mercato interno, è opportuno garantire la massima trasparenza delle iniziative nazionali intese a introdurre regolamenti tecnici.
(4) Gli ostacoli agli scambi dei prodotti, derivanti dalle regolamentazioni tecniche relative agli stessi, sono ammissibili soltanto se sono necessari per soddisfare esigenze imperative e se perseguono un obbiettivo di interesse generale di cui costituiscono la garanzia basilare.
(5) È indispensabile che la Commissione disponga, prima dell'adozione delle disposizioni tecniche, delle necessarie informazioni. Gli Stati membri, che in forza dell'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE) debbono agevolare lo svolgimento dei suoi compiti, devono pertanto notificarle i loro progetti nel settore delle regolamentazioni tecniche.
(6) Tutti gli Stati membri debbono essere altresì informati delle regolamentazioni tecniche progettate da uno di essi.
(7) Il mercato interno ha lo scopo di assicurare un contesto favorevole alla competitività delle imprese. Un migliore sfruttamento da parte delle imprese dei vantaggi inerenti a detto mercato esige, in particolare, una maggiore informazione. Di conseguenza, occorre prevedere la possibilità per gli operatori economici di far conoscere la loro valutazione sull'incidenza delle regolamentazioni tecniche nazionali progettate dagli altri Stati membri mediante la regolare pubblicazione dei titoli dei progetti notificati e mediante le disposizioni relative alla riservatezza di detti progetti.
(8) Pertanto è opportuno, ai fini della certezza giuridica, che gli Stati membri rendano pubblico che una regola tecnica nazionale è stata adottata nel rispetto delle formalità della presente direttiva.
(9) Per quanto riguarda le regolamentazioni tecniche relative ai prodotti, le misure destinate ad assicurare il buon funzionamento del mercato o a proseguirne il compimento implicano, in particolare, una maggiore trasparenza dei progetti nazionali nonché un'estensione dei motivi e delle condizioni di valutazione delle possibili conseguenze sul mercato dei regolamenti progettati.
(10) In questa prospettiva è necessario valutare l'insieme delle prescrizioni imposte per il prodotto e tener conto dell'evoluzione delle prassi nazionali in materia di regolamentazione dei prodotti.
(11) I requisiti diversi dalle specificazioni tecniche che riguardano il ciclo di vita del prodotto dopo la sua commercializzazione possono pregiudicare la libera circolazione dello stesso o creare degli ostacoli al corretto funzionamento del mercato interno.
(12) È necessario chiarire la nozione di regola tecnica de facto. In particolare, le disposizioni con le quali l'autorità pubblica si riferisce a dette specificazioni tecniche o ad altri requisiti o promuove la loro osservanza nonché le disposizioni concernenti prodotti alle quali l'autorità pubblica è associata, al fine dell'interesse pubblico, hanno l'effetto di conferire all'osservanza di tali requisiti o specificazioni una forza vincolante maggiore di quella derivante, di norma, dalla loro origine.
(13) La Commissione e gli Stati membri debbono inoltre poter disporre del termine necessario per proporre modifiche della misura progettata, al fine di eliminare o ridurre gli ostacoli alla libera circolazione delle merci che possono derivarne.
(14) Lo Stato membro interessato deve tener conto di queste proposte di modifica nella stesura del testo definitivo della misura progettata.
(15) Il mercato interno implica, in particolare nel caso in cui sia impossibile attuare il principio del reciproco riconoscimento da parte degli Stati membri, che la Commissione adotti o proponga l'adozione di atti vincolanti. Un termine di differimento specifico è stato introdotto per evitare che l'adozione di misure nazionali comprometta l'adozione di atti vincolanti del Parlamento europeo e del Consiglio o della Commissione nello stesso settore.
(16) Lo Stato membro di cui trattasi deve, in virtù degli obblighi generali derivanti dall'articolo 4, paragrafo 3, TUE, soprassedere all'attuazione della misura progettata durante un termine sufficientemente lungo per permettere l'esame in comune delle modifiche proposte oppure l'elaborazione della proposta di un atto legislativo o l'adozione di un atto vincolante della Commissione.
(17) Con la finalità di facilitare l'adozione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio delle misure, è opportuno che gli Stati membri si astengano dall'adottare una regola tecnica quando il Consiglio ha adottato una posizione in prima lettura su una proposta della Commissione, relativa alla stessa materia.
(18) È opportuno prevedere un comitato permanente, i cui membri sono designati dagli Stati membri, incaricato di coadiuvare gli sforzi della Commissione per ovviare agli eventuali inconvenienti per la libera circolazione dei prodotti.
(19) La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno delle direttive di cui all'allegato III, parte B,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
1. Ai sensi della presente direttiva si intende per:
a) «prodotto»: i prodotti di fabbricazione industriale e i prodotti agricoli, compresi i prodotti della pesca;
b) «servizio»: qualsiasi servizio della società dell'informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi;
ai fini della presente definizione si intende:
i) «a distanza»: un servizio fornito senza la presenza simultanea delle parti;
ii) «per via elettronica»: un servizio inviato all'origine e ricevuto a destinazione mediante attrezzature elettroniche di trattamento (compresa la compressione digitale) e di memorizzazione di dati, e che è interamente trasmesso, inoltrato e ricevuto mediante fili, radio, mezzi ottici od altri mezzi elettromagnetici;
iii) «a richiesta individuale di un destinatario di servizi»: un servizio fornito mediante trasmissione di dati su richiesta individuale;
nell'allegato I figura un elenco indicativo di servizi non contemplati da tale definizione;
c) «specificazione tecnica»: una specificazione che figura in un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto, quali i livelli di qualità o di proprietà di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, nonché le procedure di valutazione della conformità;
il termine «specificazione tecnica» comprende anche i metodi e i procedimenti di produzione relativi ai prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, secondo comma, del TFUE, ai prodotti destinati all'alimentazione umana e animale, nonché ai medicinali definiti all'articolo 1 della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(7) , così come i metodi e i procedimenti di produzione relativi agli altri prodotti, quando abbiano un'incidenza sulle caratteristiche di questi ultimi;
d) «altro requisito»: un requisito diverso da una specificazione tecnica, prescritto per un prodotto per motivi di tutela, in particolare dei consumatori o dell'ambiente, e concernente il suo ciclo di vita dopo la commercializzazione, quali le sue condizioni di utilizzazione, di riciclaggio, di reimpiego o di eliminazione qualora tali condizioni possano influenzare in modo significativo la composizione o la natura del prodotto o la sua commercializzazione;
e) «regola relativa ai servizi»: un requisito di natura generale relativo all'accesso alle attività di servizio di cui alla lettera b) e al loro esercizio, in particolare le disposizioni relative al prestatore di servizi, ai servizi e al destinatario di servizi, ad esclusione delle regole che non riguardino specificamente i servizi ivi definiti;
ai fini della presente definizione:
i) una regola si considera riguardante specificamente i servizi della società dell'informazione quando, alla luce della sua motivazione e del testo del relativo dispositivo, essa si pone come finalità e obiettivo specifici, nel suo insieme o in alcune disposizioni puntuali, di disciplinare in modo esplicito e mirato tali servizi;
ii) una regola non si considera riguardante specificamente i servizi della società dell'informazione se essa riguarda tali servizi solo in modo implicito o incidentale;
f) «regola tecnica»: una specificazione tecnica o altro requisito o una regola relativa ai servizi, comprese le disposizioni amministrative che ad esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria, de jure o de facto, per la commercializzazione, la prestazione di servizi, lo stabilimento di un fornitore di servizi o l'utilizzo degli stessi in uno Stato membro o in una parte importante di esso, nonché, fatte salve quelle di cui all'articolo 7, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che vietano la fabbricazione, l'importazione, la commercializzazione o l'utilizzo di un prodotto oppure la prestazione o l'utilizzo di un servizio o lo stabilimento come fornitore di servizi.
Costituiscono in particolare regole tecniche de facto:
i) le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro che fanno riferimento o a specificazioni tecniche o ad altri requisiti o a regole relative ai servizi, o a codici professionali o di buona prassi che si riferiscono a loro volta a specificazioni tecniche o ad altri requisiti ovvero a regole relative ai servizi e la cui osservanza conferisce una presunzione di conformità alle prescrizioni fissate dalle suddette disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;
ii) gli accordi facoltativi dei quali l'autorità pubblica è parte contraente e che, nell'interesse generale mirano al rispetto di specificazioni tecniche o di altri requisiti, o di regole relative ai servizi, ad eccezione del capitolato degli appalti pubblici;
iii) le specificazioni tecniche o altri requisiti o le regole relative ai servizi connessi con misure di carattere fiscale o finanziario che influenzano il consumo di prodotti o di servizi promuovendo l'osservanza di tali specificazioni tecniche o altri requisiti o regole relative ai servizi; non sono contemplati le specificazioni tecniche, o altri requisiti o le regole relative ai servizi connessi con i regimi nazionali di sicurezza sociale.
Si tratta delle regole tecniche stabilite dalle autorità designate dagli Stati membri e che figurano in un elenco stabilito e aggiornato, all'occorrenza da parte della Commissione nell'ambito del comitato di cui all'articolo 2.
Tale elenco è modificato secondo questa stessa procedura;
g) «progetto di regola tecnica»: il testo di una specificazione tecnica o di un altro requisito o di una regola relativa ai servizi, comprendente anche disposizioni amministrative, elaborato per adottarlo o farlo adottare come regola tecnica e che si trovi in una fase preparatoria in cui sia ancora possibile apportarvi emendamenti sostanziali.
2. La presente direttiva non si applica:
a) ai servizi di radiodiffusione sonora;
b) ai servizi di radiodiffusione televisiva di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (8) .
3. La presente direttiva non si applica a regole concernenti questioni che costituiscono oggetto di una normativa dell'Unione in materia di servizi di telecomunicazione, di cui alla direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9).
4. La presente direttiva non si applica a regole concernenti questioni che costituiscono oggetto di una normativa dell'Unione in materia di servizi finanziari, quali elencati in modo non esauriente nell'allegato II della presente direttiva.
5. Ad eccezione dell'articolo 5, paragrafo 3, la presente direttiva non si applica alle regole emanate dai o per i mercati regolamentati a norma della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(10), da o per altri mercati o organi che effettuano operazioni di compensazione o di pagamento su tali mercati.
6. La presente direttiva non si applica alle misure che gli Stati membri ritengono necessarie nel contesto dei trattati per garantire la protezione delle persone, e segnatamente dei lavoratori, in occasione dell'impiego di prodotti, a condizione che tali misure non influiscano sui prodotti stessi.
Articolo 2
È istituito un comitato permanente composto di rappresentanti designati dagli Stati membri che possono farsi assistere da esperti o consulenti e presieduto da un rappresentante della Commissione.
Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.
Articolo 3
1. Il comitato si riunisce almeno due volte l'anno.
Il comitato si riunisce in una composizione specifica per esaminare le questioni relative ai servizi della società dell'informazione.
2. La Commissione presenta al comitato una relazione sulla realizzazione e l'applicazione delle procedure previste dalla presente direttiva e proposte per eliminare gli ostacoli agli scambi, esistenti o prevedibili.
3. Il comitato prende posizione sulle comunicazioni e sulle proposte di cui al paragrafo 2 e al riguardo può in particolare chiedere alla Commissione:
a) di far sì che, se necessario, allo scopo di evitare ostacoli agli scambi, gli Stati membri interessati decidano, in un primo tempo tra di essi, le misure appropriate;
b) di prendere qualsiasi disposizione necessaria;
c) di individuare i settori per i quali risulta necessaria un'armonizzazione e di avviare, eventualmente, gli opportuni lavori di armonizzazione in un settore determinato.
4. La Commissione deve consultare il comitato:
a) al momento della scelta del sistema pratico da applicare per lo scambio di informazioni previsto dalla presente direttiva e delle eventuali modifiche da apportarvi;
b) al momento del riesame del funzionamento del sistema istituito dalla presente direttiva.
5. Il comitato può essere consultato dalla Commissione su qualsiasi progetto preliminare di regola tecnica da essa ricevuto.
6. Dietro richiesta del presidente o di uno Stato membro, può essere sottoposto al comitato qualsiasi problema relativo all'applicazione della presente direttiva.
7. I lavori del comitato e le informazioni da sottoporgli hanno carattere riservato.
Tuttavia, prendendo le necessarie precauzioni, il comitato e le amministrazioni nazionali possono consultare persone fisiche o giuridiche anche appartenenti al settore privato.
8. Per quanto riguarda le regole relative ai servizi, la Commissione e il comitato possono consultare persone fisiche o giuridiche provenienti dal settore industriale o dal mondo accademico e, ove possibile, organismi rappresentativi in grado di fornire una consulenza qualificata sugli obiettivi e le conseguenze a livello sociale e di società di qualsiasi progetto di regola relativa ai servizi e prendere atto della loro opinione ogniqualvolta ne sia fatta richiesta.
Articolo 4
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, tutte le richieste presentate agli organismi di normazione volte a elaborare specifiche tecniche o una norma per prodotti specifici, in previsione dell’elaborazione di una regola tecnica per tali prodotti come progetto di regola tecnica e indicano i motivi che ne giustificano la formulazione.
Articolo 5
1. Fatto salvo l'articolo 7, gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione ogni progetto di regola tecnica, salvo che si tratti del semplice recepimento integrale di una norma internazionale e europea, nel qual caso è sufficiente una semplice informazione sulla norma stessa. Essi le comunicano brevemente anche i motivi che rendono necessario adottare tale regola tecnica a meno che non risultino già dal progetto.
All'occorrenza, e a meno che non sia già stato trasmesso in relazione con una comunicazione precedente, gli Stati membri comunicano contemporaneamente il testo delle disposizioni legislative e regolamentari fondamentali, essenzialmente e direttamente in questione, qualora la conoscenza di detto testo sia necessaria per valutare la portata del progetto di regola tecnica.
Gli Stati membri procedono ad una nuova comunicazione secondo le modalità summenzionate al primo e secondo comma del presente paragrafo essi apportino al progetto di regola tecnica modifiche importanti che ne alterino il campo di applicazione, ne abbrevino il calendario di applicazione inizialmente previsto, aggiungano o rendano più rigorosi le specificazioni o i requisiti.
Salva l’applicazione delle disposizioni del titolo VIII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio(11), quando il progetto di regola tecnica mira in particolare a limitare la commercializzazione o l'utilizzazione di una sostanza, di un preparato o di un prodotto chimico, segnatamente per motivi di salute pubblica o di tutela dei consumatori o dell'ambiente, gli Stati membri comunicano anche un riassunto oppure gli estremi dei dati pertinenti relativi alla sostanza, al preparato o al prodotto in questione e di quelli relativi ai prodotti di sostituzione conosciuti e disponibili, se tali informazioni sono disponibili, nonché le conseguenze previste delle misure per quanto riguarda la salute pubblica o la tutela del consumatore e dell'ambiente, con un'analisi dei rischi effettuata, all'occorrenza, secondo i principi previste nella parte corrispondente della sezione II.3 dell’allegato XV del regolamento (CE) n. 1907/2006 .
La Commissione comunica senza indugio agli altri Stati membri il progetto di regola tecnica e tutti i documenti che le sono stati trasmessi. Essa può anche sottoporre il progetto al parere del comitato di cui all'articolo 2 e, se del caso, del comitato competente del settore in questione.
Per quanto concerne le specificazioni tecniche o altri requisiti o le regole relative ai servizi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera f), secondo comma, punto iii), le osservazioni o i pareri circostanziati della Commissione o degli Stati membri possono basarsi unicamente sugli aspetti che costituiscano eventualmente ostacoli agli scambi o, per le regole relative ai servizi, alla libera circolazione dei servizi o alla libertà di stabilimento dell'operatore di servizi, e non sugli elementi fiscali o finanziari della misura.
2. La Commissione e gli Stati membri possono inviare allo Stato membro che ha presentato il progetto di regola tecnica osservazioni di cui lo Stato membro terrà conto, per quanto possibile, nella stesura definitiva della regola tecnica.
3. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione il testo definitivo della regola tecnica.
4. Le informazioni fornite ai sensi del presente articolo non sono considerate riservate, a meno che lo Stato membro autore della notifica ne presenti richiesta esplicita. Qualsiasi richiesta in tal senso deve essere motivata.
In caso di simile richiesta, il comitato di cui all'articolo 2 e le amministrazioni nazionali, prese le debite precauzioni, hanno la facoltà di consultare, ai fini di una perizia, persone fisiche o giuridiche che possono appartenere al settore privato.
5. Se un progetto di regola tecnica fa parte di una misura la cui comunicazione in fase di progetto è prevista da un altro atto dell'Unione, gli Stati membri possono effettuare la comunicazione di cui al paragrafo 1 in forza di quest'altro atto, a condizione di indicare formalmente che essa vale anche ai fini della presente direttiva.
La mancanza di reazione della Commissione nel quadro della presente direttiva in merito ad un progetto di regola tecnica non pregiudica la decisione che potrebbe essere presa nel quadro di altri atti dell'Unione.
Articolo 6
1. Gli Stati membri rinviano l'adozione di un progetto di regola tecnica di tre mesi a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1.
2. Gli Stati membri rinviano:
– di quattro mesi l'adozione di un progetto di regola tecnica avente forma di accordo facoltativo a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera f), secondo comma, punto ii),
– fatti salvi i paragrafi 3, 4 e 5, di sei mesi l'adozione di qualsiasi altro progetto di regola tecnica (esclusi i progetti relativi ai servizi),
a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, se essa o un altro Stato membro emette, nei tre mesi successivi a tale data, un parere circostanziato secondo il quale la misura proposta presenta aspetti che possono eventualmente creare ostacoli alla libera circolazione delle merci nell'ambito del mercato interno,
– fatti salvi i paragrafi 4 e 5, di quattro mesi l'adozione di un progetto di regola relativa ai servizi, a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, se essa o un altro Stato membro emette, nei tre mesi successivi a tale data, un parere circostanziato secondo il quale la misura proposta presenta aspetti che possono eventualmente creare ostacoli alla libera circolazione dei servizi o alla libertà di stabilimento degli operatori di servizi nell'ambito del mercato interno.
Per quanto riguarda i progetti di regole relative ai servizi, i pareri circostanziati della Commissione o degli Stati membri non possono pregiudicare misure di politica culturale, in particolare nel settore audiovisivo, che gli Stati potrebbero adottare secondo il diritto dell'Unione, tenendo conto della loro diversità linguistica, delle specificità nazionali e regionali, nonché dei loro patrimoni culturali.
Lo Stato membro interessato riferisce alla Commissione sul seguito che esso intende dare a tali pareri circostanziati. La Commissione commenta tale reazione.
Per quanto riguarda le regole relative ai servizi, lo Stato membro interessato indica, se del caso, i motivi per i quali non sia possibile tenere conto dei pareri circostanziati.
3. Gli Stati membri rinviano l'adozione di un progetto di regola tecnica, esclusi i progetti di regole relative ai servizi, di dodici mesi a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, se la Commissione, nei tre mesi successivi a tale data, comunica la sua intenzione di proporre o di adottare una direttiva, un regolamento o una decisione in materia a norma dell'articolo 288 TFUE.
4. Gli Stati membri rinviano l'adozione di un progetto di regola tecnica di dodici mesi a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1 se, nei tre mesi successivi a tale data, la Commissione comunica la constatazione che il progetto di regola tecnica concerne una materia oggetto di una proposta di direttiva, di regolamento o di decisione presentata al Parlamento europeo e del Consiglio conformemente all'articolo 249 del trattato.
5. Se il Consiglio adotta una posizione in prima lettura durante il termine di differimento di cui ai paragrafi 3 e 4, tale periodo viene esteso a diciotto mesi fatte salve le disposizioni del paragrafo 6.
6. Gli obblighi di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 cessano:
a) se la Commissione informa gli Stati membri che essa rinuncia alla sua intenzione di proporre o di adottare un atto vincolante;
b) se la Commissione informa gli Stati membri del ritiro della sua proposta o del suo progetto oppure;
c) all'adozione di un atto vincolante da parte del Parlamento europeo e del Consiglio o della Commissione.
7. I paragrafi da 1 a 5 non sono applicabili allorché uno Stato membro:
a) per motivi urgenti giustificati da una situazione grave e imprevedibile inerente alla tutela della salute delle persone e degli animali, alla preservazione dei vegetali o alla sicurezza e, per le regole relative ai servizi, giustificati anche da motivi di ordine pubblico, in particolare in materia di tutela dei minori, si trovi nella necessità di elaborare in tempi brevissimi regole tecniche da adottare e mettere in vigore con effetto immediato, senza alcuna possibilità di consultazione oppure
b) per motivi urgenti giustificati da una situazione grave inerente alla tutela della sicurezza e integrità del sistema finanziario e in particolare ai fini della tutela dei depositanti, degli investitori e degli assicurati, si trovi nella necessità di adottare e mettere in vigore in tempi brevissimi regole relative ai servizi finanziari.
Lo Stato membro indica, nella comunicazione di cui all'articolo 5, i motivi che giustificano l'urgenza delle misure in questione. La Commissione si pronuncia su tale comunicazione nel più breve tempo possibile. Essa prende le misure opportune in caso di ricorso abusivo a questa procedura. Il Parlamento europeo è tenuto informato dalla Commissione.
Articolo 7
1. Gli articoli 5 e 6 non si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative o agli accordi facoltativi con i quali gli Stati membri:
a) si conformano agli atti vincolanti dell'Unione che danno luogo all'adozione di specificazioni tecniche o di regole relative ai servizi;
b) soddisfano gli impegni derivanti da un accordo internazionale, che danno luogo all'adozione di specificazioni tecniche o di regole comuni relative ai servizi comuni nell'Unione;
c) fanno uso di clausole di salvaguardia previste in atti vincolanti dell'Unione;
d) applicano l’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(12) ;
e) si limitano ad eseguire una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea ;
f) si limitano a modificare una regola tecnica a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera f) in conformità con una domanda della Commissione diretta ad eliminare un ostacolo agli scambi o, per le regole relative ai servizi, alla libera circolazione dei servizi o alla libertà di stabilimento dell'operatore di servizi.
2. L'articolo 6 non si applica alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri recanti divieti di fabbricazione, nella misura in cui esse non ostacolino la libera circolazione dei prodotti.
3. L'articolo 6, paragrafi da 3 a6, non si applica agli accordi facoltativi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera f), secondo comma, punto ii).
4. L'articolo 6 non si applica alle specificazioni tecniche o ad altri requisiti o alle regole relative ai servizi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera f, secondo comma, punto iii).
Articolo 8
La Commissione riferisce ogni due anni al Parlamento europeo, al Consiglio ed al Comitato economico e sociale europeo sui risultati dell'applicazione della presente direttiva.
La Commissione pubblica statistiche annuali sulle notifiche ricevute nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 9
Quando gli Stati membri adottano una regola tecnica, questa contiene un riferimento alla presente direttiva o è corredata di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
Articolo 10
La direttiva 98/34/CE, modificata dalle direttive di cui all'allegato III, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno delle direttive di cui all'allegato III, parte B della direttiva abrogata e all'allegato III, parte B della presente direttiva.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IV.
Articolo 11
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 12
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a …, il
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il presidente Il presidente
ALLEGATO I
Elenco indicativo dei servizi non contemplati dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera, b), secondo comma
1. SERVIZI NON FORNITI «A DISTANZA»
Servizi forniti in presenza del prestatario e del destinatario, anche se mediante dispositivi elettronici:
a) esame o trattamento in un gabinetto medico mediante attrezzature elettroniche, ma con la presenza del paziente;
b) consultazione di un catalogo elettronico in un negozio in presenza del cliente;
c) prenotazione di biglietti aerei attraverso una rete informatica in un'agenzia viaggi in presenza del cliente;
d) giochi elettronici messi a disposizione di un giocatore presente in una sala giochi.
2. SERVIZI NON FORNITI «PER VIA ELETTRONICA»
– Servizi a contenuto materiale anche se implicano l'utilizzazione di dispositivi elettronici:
a) distributori automatici di biglietti (banconote, biglietti ferroviari);
b) accesso a reti stradali, parcheggi, ecc. a pagamento, anche se all'entrata e/o all'uscita intervengono dispositivi elettronici per controllare l'accesso e/o garantire il corretto pagamento.
– Servizi non in linea: distribuzione di cd-rom e di software su dischetti
– Servizi non forniti attraverso sistemi elettronici di archiviazione/trattamento di dati:
a) servizi di telefonia vocale;
b) servizi telefax/telex;
c) servizi forniti mediante telefonia vocale o telefax;
d) consulto medico per telefono/telefax;
e) consulenza legale per telefono /telefax;
f) marketing diretto per telefono/telefax.
3. SERVIZI NON FORNITI «A RICHIESTA INDIVIDUALE DI UN DESTINATARIO DI SERVIZI»
Servizi forniti mediante invio di dati senza una richiesta individuale e destinati alla ricezione simultanea da parte di un numero illimitato di destinatari (trasmissione da punto a multipunto):
a) servizi di radiodiffusione televisiva (compresi i servizi near-video on-demand (N-Vod)] di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera e) della direttiva 2010/13/UE;
b) servizi di radiodiffusione sonora;
c) teletesto (televisivo).
_____________
ALLEGATO II
Elenco indicativo dei servizi finanziari di cui all'articolo 1, paragrafo 4
– Servizi d'investimento
– Operazioni di assicurazione e riassicurazione
– Servizi bancari
– Operazioni relative ai fondi di pensione
– Servizi concernenti operazioni a termine o in opzione
Tali servizi comprendono in particolare:
a) i servizi di investimento di cui all'allegato della direttiva 2004/39/CE, i servizi di organismi di investimento collettivo;
b) i servizi concernenti attività che beneficiano del riconoscimento reciproco, di cui all'allegato I della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio(13);
c) le operazioni che riguardano attività di assicurazione e riassicurazione di cui alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(14).
_____________
ALLEGATO III
Parte A
Direttiva abrogata con l'elenco delle sue modificazioni successive
(di cui all'articolo 10)
Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37)
Direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18)
Allegato II, parte 1, titolo H, all'atto di adesione del 2004 (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 68)
Limitatamente ai riferimenti, di cui al paragrafo 2, della direttiva 98/34/CE
Direttiva 2006/96/CE del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 81)
Limitatamente ai riferimenti, di cui al paragrafo 1, della direttiva 98/34/CE
Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12)
Limitatamente all'articolo 26, paragrafo 2
Parte B
Elenco dei termini di attuazione in diritto interno
(di cui all'articolo 10)
Direttiva
Termine di applicazione
98/34/CE
-
98/48/CE
5 agosto 1999
2006/96/CE
1 gennaio 2007
_____________
ALLEGATO IV
tavola di concordanza
Direttiva 98/34/CE
Presente direttiva
Articolo 1, primo comma, parte introduttiva
Articolo 1, paragrafo 1, parte introduttiva
Articolo 1, primo comma, punto 1),
Articolo 1, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 1, primo comma, punto 2), primo comma
Articolo 1, paragrafo 1, lettera b), primo comma
Articolo 1, primo comma, punto 2), secondo comma, primo trattino
Articolo 1, paragrafo 1, lettera b), secondo comma, punto i)
Articolo 1, primo comma, punto 2), secondo comma, secondo trattino
Articolo 1, paragrafo 1, lettera b), secondo comma, punto ii)
Articolo 1, primo comma, punto 2), secondo comma, terzo trattino
Articolo 1, paragrafo 1, lettera b), secondo comma, punto iii)
Articolo 1, primo comma, punto 2), terzo comma
Articolo 1, paragrafo 1, lettera b), terzo comma
Articolo 1, primo comma, punto 2), quarto comma, parte introduttiva
Articolo 1, paragrafo 2,parte introduttiva
Articolo 1, primo comma, punto 2), fourth comma, primo trattino
Articolo 1, paragrafo 2, lettera a)
Articolo 1, primo comma, punto 2), quarto comma, secondo trattino
Articolo 1, paragrafo 2, lettera b)
Articolo 1, primo comma, punto 3)
Articolo 1, paragrafo 1, lettera c)
Articolo 1, primo comma, punto 4)
Articolo 1, paragrafo 1, lettera d)
Articolo 1, primo comma, punto 5), primo comma
Articolo 1, paragrafo 1, lettera e), primo comma
Articolo 1, primo comma, punto 5), secondo comma
Articolo 1, paragrafo 3
Articolo 1, primo comma, punto 5), terzo comma
Articolo 1, paragrafo 4
Articolo 1, primo comma, punto 5), quarto comma
Articolo 1, paragrafo 5
Articolo 1, primo comma, punto 5), quinto comma, frase introduttiva
Articolo 1, paragrafo 1, lettera e) secondo comma, frase introduttiva
Articolo 1, primo comma, punto 5), quinto comma, primo trattino
Articolo 1, paragrafo 1, lettera e), secondo comma, punto i)
Articolo 1, primo comma, punto 5), quinto comma, secondo trattino
Articolo 1, paragrafo 1, lettera e), secondo comma, punto ii)
Articolo 1, primo comma, punto 11), primo comma
Articolo 1, paragrafo 1, lettera f), primo comma
Articolo 1, primo comma, punto 11), primo comma
Articolo 1, paragrafo 1, lettera f), primo comma,
Articolo 1, primo comma, punto 11), secondo comma, frase introduttiva
Articolo 1, paragrafo 1, lettera f ), secondo comma, frase introduttiva
Articolo 1, primo comma, punto 11), secondo comma, primo trattino
Articolo 1, paragrafo 1, lettera f ), secondo comma, punto i)
Articolo 1, primo comma, punto 11), secondo comma secondo trattino
Articolo 1, paragrafo 1, lettera f ), secondo comma punto ii)
Articolo 1, primo comma, punto 11), secondo comma terzo trattino
Articolo 1, paragrafo 1, lettera f ), secondo comma, punto iii)
Articolo 1, primo comma, punto 11), terzo comma
Articolo 1, paragrafo 1, lettera f ), terzo comma
Articolo 1, primo comma, punto 11), quarto comma
Articolo 1, paragrafo 1, lettera f ), quarto comma
Articolo 1, primo comma, punto 12),
Articolo 1, paragrafo 1, lettera g)
Articolo 1, secondo comma
Articolo 1, paragrafo 6
Articolo 5
Articolo 2
Articolo 6, paragrafi 1 e 2
Articolo 3, paragrafi 1 e 2
Articolo 6, paragrafo 3, parte introduttiva
Articolo 3, paragrafo 3, parte introduttiva
Articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino
Articolo 3, paragrafo 3, lettera a)
Articolo 6, paragrafo 3, terzo trattino
Articolo 3, paragrafo 3, lettera b)
Articolo 6, paragrafo 3, quarto trattino
Articolo 3, paragrafo 3, lettera c)
Articolo 6, paragrafo 4, parte introduttiva
Articolo 3, paragrafo 4, parte introduttiva
Articolo 6, paragrafo 4, lettera c)
Articolo 3, paragrafo 4, lettera a)
Articolo 6, paragrafo 4, lettera d)
Articolo3, paragrafo 4, lettera b)
Articolo 6, paragrafi da 5 a 8
Articolo 3, paragrafi da 5 a 8
Articolo 7
Articolo 4
Articolo 8
Articolo 5
Articolo 9, paragrafi da 1 a 5
Articolo 6, paragrafi da 1 a 5
Articolo 9, paragrafo 6, parte introduttiva
Articolo 6, paragrafo 6, parte introduttiva
Articolo 9, paragrafo 6, primo trattino
Articolo 6, paragrafo 6, lettera a)
Articolo 9, paragrafo 6, secondo trattino
Articolo 6, paragrafo 6, lettera b)
Articolo 9, paragrafo 6, terzo trattino
Articolo 6, paragrafo 6, lettera c)
Articolo 9, paragrafo 7, primo comma, parte introduttiva
Articolo 6, paragrafo 7, primo comma, parte introduttiva
Articolo 9, paragrafo 7, primo comma, primo trattino
Articolo 6, paragrafo 7, primo comma, lettera a)
Articolo 9, paragrafo 7, primo comma, secondo trattino
Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37).
Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).
Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).
Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33) .
Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).
Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4).
Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).
Adesione della Croazia alla convenzione del 1990 relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni *
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla raccomandazione di decisione del Consiglio concernente l'adesione della Croazia alla convenzione del 23 luglio 1990 relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate (COM(2013)0586 – C7-0381/2013 – 2013/0308(CNS))
– vista la raccomandazione della Commissione al Consiglio (COM(2013)0586),
– visto l'articolo 3, paragrafi 4 e 5, dell'atto di adesione della Croazia a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0381/2013),
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0214/2014),
1. approva la raccomandazione della Commissione quale emendata;
2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. invita il Consiglio, in sede di decisione della data di applicazione della convenzione del 23 luglio 1990 relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, a tener conto delle preoccupazioni del Parlamento per quanto riguarda la necessità di ridurre al minimo l'onere fiscale per i contribuenti;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la raccomandazione della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti nazionali della Croazia e degli altri Stati membri.
Testo della Commissione
Emendamento
Emendamento 1 Proposta di decisione Articolo 3
La convenzione sull'arbitrato, quale modificata dal protocollo del 25 maggio 1999, dalle convenzioni del 21 dicembre 1995 e dell'8 dicembre 2004, dalla decisione 2008/492/CE e dalla presente decisione, entra in vigore il XXX[data] tra la Croazia e ciascuno degli altri Stati membri dell'Unione europea.
La convenzione sull'arbitrato, quale modificata dal protocollo del 25 maggio 1999, dalle convenzioni del 21 dicembre 1995 e dell'8 dicembre 2004, dalla decisione 2008/492/CE e dalla presente decisione, entra in vigore il ...* tra la Croazia e ciascuno degli altri Stati membri dell'Unione europea.
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* Giorno successivo alla pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Impresa comune "Shift2Rail" *
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce l'impresa comune Shift2Rail (COM(2013)0922 – C7-0034/2014 – 2013/0445(NLE))
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2013)0922),
– visti l'articolo 187 e l'articolo 188, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C7-0034/2014),
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A7-0259/2014),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
3. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Testo della Commissione
Emendamento
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 3
(3) Il regolamento (UE) n. …/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del … 2013 che istituisceOrizzonte 2020 – il programma quadro per la ricerca e l’innovazione per il periodo 2014-2020 (il “Programma quadro Orizzonte 2020”)12 ha l’obiettivo di esercitare un impatto maggiore sulla ricerca e l’innovazione, combinando i fondi UE e del settore privato in partenariati pubblico-privato in settori nei quali la ricerca e l’innovazione possono contribuire in generale agli obiettivi più ampi di competitività dell’Unione e ad affrontare le sfide sociali. La partecipazione dell’Unione a tali partenariati può assumere la forma di contributi finanziari alle imprese comuni istituite sulla base dell’articolo 187 del trattato.
(3) Il regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio12 (il Programma quadro “Orizzonte 2020”) ha l'obiettivo di esercitare un impatto maggiore sulla ricerca e sull'innovazione combinando i fondi del programma quadro Orizzonte 2020 e del settore privato in partenariati pubblico-privato in settori chiave nei quali la ricerca e l'innovazione possono contribuire in generale agli obiettivi più ampi di competitività dell'Unione, a promuovere in maniera più efficace gli investimenti privati e ad affrontare le sfide sociali. Tali partenariati dovrebbero fondarsi su un impegno a lungo termine, includendo un contributo equilibrato di tutti i partner, dovrebbero rendere conto del conseguimento dei loro obiettivi ed essere allineati agli obiettivi strategici dell'Unione in materia di ricerca, sviluppo e innovazione. La governance e il funzionamento di tali partenariati dovrebbero essere aperti, trasparenti, efficaci ed efficienti e offrire la possibilità a un'ampia gamma di parti interessate attive nei rispettivi settori specifici di partecipare sulla base di un impegno a lungo termine. La partecipazione dell’Unione a tali partenariati può assumere la forma di contributi finanziari alle imprese comuni istituite sulla base dell’articolo 187 del trattato ai sensi della decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio12bis ("il settimo programma quadro").
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12 GU… [PQOrizzonte 2020].
12 Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e abroga la decisione 1982/2006/CE (GU L 347, del 20.12.2013, pag. 104).
12 bis Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 4
(4) In conformità alla decisione …/ 2013/UE del Consiglio, del… 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione di Orizzonte 2020 (2014-2020)13 è possibile accordare un sostegno alle iniziative congiunte create dal programma quadro Orizzonte 2020 alle condizioni specificate da tale decisione.
(4) In conformità al regolamento(UE) n. 1291/2013 e alla decisione 2013/743/UE13 del Consiglio è possibile accordare un sostegno alle iniziative congiunte create dal programma quadro Orizzonte 2020 alle condizioni specificate da tale decisione.
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13GU … [PS Orizzonte 2020].
13 Decisione del Consiglio 2013/743/UE, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, p. 965).
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 7
(7) L’impresa comune Shift2Rail (di seguito “impresa comune S2R”) dovrebbe assumere la forma di partenariato pubblico-privato finalizzato a stimolare e meglio coordinare gli investimenti dell’Unione nella ricerca e innovazione nel settore ferroviario con l’obiettivo di agevolare e accelerare la transizione verso un mercato ferroviario dell’Unione più integrato, efficiente, sostenibile e attraente, in linea con le esigenze commerciali del settore ferroviario e con l’obiettivo generale di creare uno spazio ferroviario europeo unico. In particolare, l’impresa comune S2R dovrebbe contribuire agli obiettivi specifici definiti nel Libro bianco del 2011 e nel quarto pacchetto ferroviario oltre a migliorare l’efficienza del settore ferroviario con benefici per le finanze pubbliche; conseguire una notevole espansione o miglioramento della capacità della rete ferroviaria per consentire al settore ferroviario di competere in modo efficace e di trasportare una quota significativamente superiore di passeggeri e merci; migliorare la qualità dei servizi ferroviari, tenendo conto delle esigenze dei passeggeri e degli spedizionieri; rimuovere gli ostacoli tecnici che frenano l’interoperabilità del sistema ferroviario; e ridurre le esternalità negative connesse con il settore ferroviario. È opportuno che i progressi compiuti dall’impresa comune S2R nel conseguimento di questi obiettivi sia misurato sulla base di indicatori fondamentali di prestazione.
(7) L'impresa comune Shift2Rail (di seguito "impresa comune S2R") dovrebbe assumere la forma di partenariato pubblico-privato finalizzato a stimolare e meglio coordinare gli investimenti dell'Unione nella ricerca e innovazione nel settore ferroviario creando al tempo stesso nuove possibilità d'occupazione, con l'obiettivo di agevolare e accelerare la transizione verso un mercato ferroviario dell'Unione più integrato, efficiente, di facile uso, sostenibile e attraente, in linea con le esigenze commerciali del settore ferroviario e con l'obiettivo generale di creare uno spazio ferroviario europeo unico. In particolare, l’impresa comune S2R dovrebbe contribuire agli obiettivi specifici definiti nel Libro bianco del 2011 e nel quarto pacchetto ferroviario oltre a migliorare l’efficienza del settore ferroviario con benefici per le finanze pubbliche; conseguire una notevole espansione o miglioramento della capacità della rete ferroviaria per consentire al settore ferroviario di competere in modo efficace e di trasportare una quota significativamente superiore di passeggeri e merci; migliorare la qualità dei servizi ferroviari, tenendo conto delle esigenze dei passeggeri e degli spedizionieri; rimuovere gli ostacoli tecnici che frenano l’interoperabilità del sistema ferroviario; e ridurre le esternalità negative connesse con il settore ferroviario. È opportuno che i progressi compiuti dall’impresa comune S2R nel conseguimento di questi obiettivi sia misurato sulla base di indicatori fondamentali di prestazione.
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 7 bis (nuovo)
(7 bis) È auspicabile che l'impresa comune S2R operi in modo aperto e trasparente, fornendo tempestivamente tutte le informazioni pertinenti ai suoi organismi competenti, nonché promuovendo le proprie attività, incluse le attività di informazione e di divulgazione al grande pubblico. Il regolamento interno degli organi dell'impresa comune S2R dovrebbe essere reso pubblico.
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 11 bis (nuovo)
(11 bis) Il programma Orizzonte 2020 dovrebbe contribuire a colmare il divario fra ricerca e innovazione all'interno dell'Unione promuovendo sinergie con i fondi strutturali e di investimento europei (ESIF). L'impresa comune S2R dovrebbe, pertanto, adoperarsi al fine di sviluppare strette interazioni con gli ESIF, che possono contribuire nello specifico a rafforzare le capacità di ricerca e innovazione a livello locale, regionale e nazionale nel settore dell'impresa comune S2R e a sostenere gli sforzi di specializzazione intelligente.
Emendamento 6 Proposta di regolamento Considerando 12
(12) Per conseguire i propri obiettivi è necessario che l’impresa comune S2R garantisca un sostegno finanziario, soprattutto in forma di sovvenzioni ai propri membri e mediante le misure più adeguate, quali appalti o concessione di sovvenzioni a seguito di inviti a presentare proposte.
(12) Per conseguire i propri obiettivi, garantire l'equa partecipazione di altre imprese, in particolare delle piccole e medie imprese (PMI), di altri investitori, e favorire la modernizzazione di un settore ferroviario europeo integrato, è necessario che l'impresa comune S2R garantisca il contributo dell'Unione alle azioni mediante procedure aperte e trasparenti, soprattutto in forma di sovvenzioni ai propri membri, quali appalti o concessione di sovvenzioni a seguito di inviti a presentare proposte aperti e trasparenti.
Emendamento 7 Proposta di regolamento Considerando 12 bis (nuovo)
(12 bis) In considerazione dell'obiettivo generale del programma quadro Orizzonte 2020 di conseguire una maggiore semplificazione e armonizzazione del panorama di finanziamento della ricerca e dell'innovazione a livello europeo, le imprese comuni dovrebbero istituire modelli di governance semplici ed evitare pacchetti di norme che differiscono da quelle del programma quadro Orizzonte 2020.
Emendamento 8 Proposta di regolamento Considerando 13
(13) È opportuno che l’impresa comune S2R operi in modo trasparente, fornendo ai propri organismi tutte le informazioni pertinenti disponibili e promuovendo su tale base le proprie attività.
(13) È opportuno che l'impresa comune S2R operi in modo aperto e trasparente e istituisca un meccanismo di consultazione con tutti gli attori interessati che utilizzano i beni e i servizi del settore ferroviario, fornendo ai propri organismi tutte le informazioni pertinenti disponibili e promuovendo su tale base le proprie attività.
Emendamento 9 Proposta di regolamento Considerando 13 bis (nuovo)
(13 bis) L'impresa comune S2R dovrebbe inoltre utilizzare mezzi elettronici gestiti dalla Commissione per garantire l'apertura e la trasparenza e agevolare la partecipazione. Pertanto è altresì opportuno che gli inviti a presentare proposte indetti dall'impresa comune S2R siano pubblicati sul portale unico per i partecipanti, nonché mediante altri strumenti elettronici di divulgazione nell'ambito di Orizzonte 2020 gestiti dalla Commissione. Inoltre, i dati pertinenti concernenti tra l'altro le proposte, i candidati, le sovvenzioni e i partecipanti dovrebbero essere messi a disposizione dall'impresa comune S2R per essere inclusi nei sistemi elettronici di divulgazione e comunicazione di Orizzonte 2020 gestiti dalla Commissione, in un formato adeguato e con la stessa periodicità degli obblighi di comunicazione della Commissione.
Emendamento 10 Proposta di regolamento Considerando 14 bis (nuovo)
(14 bis) Fatta salva la valutazione intermedia di cui all'articolo 11 e in conformità all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1291/2013 e nell'ambito della valutazione intermedia del programma quadro Orizzonte 2020, le imprese comuni, in quanto strumento di finanziamento particolare del programma quadro Orizzonte 2020, dovrebbero essere oggetto di una valutazione approfondita, che analizzi, fra le altre cose, l'apertura, la trasparenza e l'efficienza dei partenariati pubblico-privato basati sull'articolo 187 del TFUE.
Emendamento 11 Proposta di regolamento Considerando 16
(16) La partecipazione ad azioni indirette finanziate dall’impresa comune S2R dovrebbe essere conforme alle disposizioni del regolamento (UE) n…/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del... 2013, che stabilisce le regole di partecipazione e diffusione nell’ambito del programma quadro di ricerca e di innovazione “Orizzonte 2020” (2014-2020)16.
(16) La partecipazione ad azioni indirette finanziate dall’impresa comune S2R dovrebbe essere conforme alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio16. È, inoltre, auspicabile che l'impresa comune S2R garantisca l'applicazione coerente di tali regole sulla base delle misure pertinenti adottate dalla Commissione.
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16GU… [PQ Orizzonte 2020].
16Regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (OJ L 347 del 20.12.2013, p. 81).
Emendamento 12 Proposta di regolamento Considerando 16 bis (nuovo)
(16 bis) Nella classificazione delle attività di ricerca tecnologica, sviluppo dei prodotti e dimostrazione, è auspicabile che l'impresa comune S2R tenga conto delle definizioni OCSE relative al livello di maturità tecnologica.
Emendamento 13 Proposta di regolamento Considerando 20 bis (nuovo)
(20 bis) In considerazione dell'obiettivo generale del programma quadro Orizzonte 2020 di conseguire una maggiore semplificazione e coerenza, tutti gli inviti a presentare proposte nell'ambito dell'impresa comune S2R dovrebbero tenere conto della durata del programma quadro Orizzonte 2020.
Emendamento 14 Proposta di regolamento Considerando 21
(21) Ai sensi dell’articolo 287, paragrafo 1, del trattato, l’atto costitutivo di organismi, uffici o agenzie istituiti dall’Unione europea può escludere la possibilità di esaminare i conti di tutte le entrate e le spese di tali organismi, uffici o agenzie da parte della Corte dei conti. Ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, i conti degli organismi di cui all’articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 sono soggetti all’esame di un organismo di revisione contabile indipendente che è tenuto a esprimere un parere, inter alia, sull’affidabilità dei conti e sulla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti. Per evitare la duplicazione del controllo dei conti è giustificato prevedere che i conti dell’impresa comune S2R non siano soggetti all’esame della Corte dei conti.
(21) Alla luce della natura specifica e dello status attuale delle imprese comuni, e al fine di garantire continuità con il settimo programma quadro, le imprese comuni dovrebbero continuare a essere oggetto di una distinta procedura di discarico. In deroga all'articolo 60, paragrafo 7, e 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, il discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune S2R dovrebbe pertanto essere dato dal Parlamento europeo su raccomandazione del Consiglio. Di conseguenza, gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 60, paragrafo 5, non si dovrebbero applicare al contributo dell'Unione destinato all'impresa comune S2R ma dovrebbero essere allineati per quanto possibile a quelli previsti per gli organismi di cui all'articolo 208 del citato regolamento. La revisione contabile e l'esame della legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti dovrebbero essere effettuati dalla Corte dei conti.
Emendamento 15 Proposta di regolamento Considerando 23 bis (nuovo)
(23 bis) Data l'importanza dell'innovazione continua per la competitività del settore dei trasporti dell'Unione e il numero di imprese comuni in tale ambito, è opportuno effettuare un'analisi tempestiva, segnatamente alla luce della valutazione intermedia del programma quadro Orizzonte 2020, sull'adeguatezza degli sforzi nella ricerca collaborativa nel settore dei trasporti.
Emendamento 16 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1
1. Al fine di coordinare e gestire gli investimenti dell’Unione nella ricerca e innovazione nel settore ferroviario, è istituita, fino al 31 dicembre 2024, un’impresa comune (“impresa comune Shift2Rail” o “impresa comune S2R”) a norma dell’articolo 187 del trattato.
1. Al fine di coordinare e gestire gli investimenti dell'Unione nella ricerca e innovazione nel settore ferroviario, è istituita, fino al 31 dicembre 2024, un'impresa comune ("impresa comune Shift2Rail" o "impresa comune S2R") a norma dell'articolo 187 del trattato. Per tenere conto della durata del programma quadro Orizzonte 2020, gli inviti a presentare proposte nell'ambito dell'impresa comune S2R sono presentati al più tardi entro il 31 dicembre 2020. In casi debitamente giustificati, gli inviti a presentare proposte possono essere indetti fino al 31 dicembre 2021.
Emendamento 17 Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b
b) contribuire alla realizzazione dello spazio ferroviario europeo unico, a una transizione più rapida ed economica verso un sistema ferroviario europeo più attraente, competitivo, efficiente e sostenibile e al trasferimento modale dal trasporto stradale e aereo a quello ferroviario, mediante un approccio organico e coordinato che tenga conto delle necessità di ricerca e innovazione del sistema ferroviario e dei suoi utenti. Questo approccio riguarda il materiale rotabile, la gestione dell’infrastruttura e del traffico per i segmenti di mercato del trasporto merci e del trasporto passeggeri di lunga distanza e a livello regionale, locale e urbano, come pure i collegamenti intermodali tra la ferrovia e altri modi di trasporto, al fine di garantire agli utenti una soluzione completa e integrata per le loro necessità di trasporto in generale e per ferrovia - da un sostegno per le transazioni all’assistenza in viaggio;
b) contribuire alla realizzazione dello spazio ferroviario europeo unico, a una transizione più rapida ed economica verso un sistema ferroviario europeo più attraente, di facile uso (anche per le persone a mobilità ridotta), competitivo, efficiente e sostenibile, al trasferimento modale dal trasporto stradale e aereo a quello ferroviario e allo sviluppo di un settore ferroviario europeo forte e competitivo, mediante un approccio organico e coordinato che tenga conto delle necessità di ricerca e innovazione del sistema ferroviario e dei suoi utenti. Questo approccio riguarda il materiale rotabile, la gestione dell’infrastruttura e del traffico per i segmenti di mercato del trasporto merci e del trasporto passeggeri di lunga distanza e a livello regionale, locale e urbano, come pure i collegamenti intermodali tra la ferrovia e altri modi di trasporto, al fine di garantire agli utenti una soluzione completa e integrata per le loro necessità di trasporto in generale e per ferrovia - da un sostegno per le transazioni all’assistenza in viaggio;
Emendamento 18 Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera d
d) agire come punto di riferimento principale per le azioni di ricerca e innovazione in campo ferroviario finanziate a livello dell’Unione, garantendo il coordinamento tra i progetti e fornendo informazioni pertinenti a tutti i soggetti interessati;
d) svolgere un ruolo centrale nell'ambito delle azioni di ricerca e innovazione in campo ferroviario finanziate a livello dell’Unione, garantendo il coordinamento tra i progetti e fornendo informazioni pertinenti a tutti i soggetti interessati;
Emendamento 19 Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera e
e) promuovere attivamente la partecipazione e il pieno coinvolgimento di tutti i soggetti interessati sia all’interno dell’intera catena di valore del settore ferroviario sia all’esterno dell’industria ferroviaria tradizionale. In particolare, i fabbricanti di attrezzature ferroviarie (sia materiale rotabile sia sistemi di controllo dei treni) e la loro catena di approvvigionamento, i gestori dell’infrastruttura, gli operatori ferroviari (sia passeggeri che merci), le società di leasing di vetture ferroviarie, gli organismi di certificazione, le associazioni del personale e degli utenti (sia passeggeri che merci) come pure la comunità scientifica e le sue istituzioni. Viene incoraggiata la partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI), quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione20.
e) promuovere attivamente la partecipazione e il pieno coinvolgimento di tutti i soggetti interessati sia all’interno dell’intera catena di valore del settore ferroviario sia all’esterno dell’industria ferroviaria tradizionale. In particolare, i fabbricanti di attrezzature ferroviarie (sia materiale rotabile sia sistemi di controllo dei treni e di gestione del traffico) e la loro catena di approvvigionamento, i gestori dell'infrastruttura, gli operatori ferroviari (sia passeggeri che merci), le società di leasing di vetture ferroviarie, gli organismi di certificazione, le associazioni del personale e degli utenti (sia passeggeri che merci) come pure la comunità scientifica e le sue istituzioni. Viene incoraggiata la partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI), quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione20.
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20 Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).
20 Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).
Emendamento 20 Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)
e bis) attuare misure intese a promuovere la partecipazione delle PMI, delle università e dei centri di ricerca. In questo contesto è necessario individuare e affrontare gli ostacoli che impediscono la partecipazione di nuovi soggetti all'Impresa comune S2R.
Emendamento 21 Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera e ter (nuova)
e ter) ricercare una complementarità e strette sinergie con i fondi strutturali e di investimento europei (ESIF) al fine di contribuire a colmare il divario fra ricerca e innovazione in Europa; laddove possibile, promuovere l'interoperabilità tra il programma quadro Orizzonte 2020 e tali fondi e promuovere il finanziamento cumulativo o combinato. In tale contesto, gli interventi mirano a sfruttare appieno le potenzialità dell'ingegno europeo, ottimizzando così l'impatto economico e sociale della ricerca e dell'innovazione, anche se rispetto alle politiche e alle azioni degli ESIF gli interventi sono distinti e nel contempo complementari.
Emendamento 22 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1 – parte introduttiva
1. Il contributo finanziario massimo dell’Unione all’iniziativa Shift2Rail, pari a 450 milioni di EUR compresi i contributi EFTA, proviene dagli stanziamenti del bilancio generale dell’Unione europea assegnato al programma specifico “Orizzonte 2020” recante attuazione del programma quadro “Orizzonte 2020”, conformemente alle disposizioni dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto iv), e degli articoli 60 e 61 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 per gli organismi di cui all’articolo 209 di detto regolamento. In tale importo rientrano:
1. Il contributo finanziario massimo dell'Unione all'iniziativa Shift2Rail, pari a 450 milioni di EUR compresi i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), proviene dagli stanziamenti del bilancio generale dell'Unione europea assegnato al programma specifico "Orizzonte 2020" recante attuazione del programma quadro "Orizzonte 2020", conformemente alle disposizioni dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto iv), e degli articoli 60 e 61 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 per gli organismi di cui all'articolo 209 di detto regolamento. In tale importo rientrano:
Emendamento 23 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2
2. Fondi supplementari a complemento del contributo di cui al paragrafo 1 possono essere prelevati da altri strumenti dell’Unione per finanziare le azioni mirate alla diffusione dei risultati maturi scaturiti dall’impresa comune S2R.
2. Fondi supplementari a complemento del contributo di cui al paragrafo 1 possono essere prelevati da altri strumenti dell'Unione per finanziare le azioni mirate alla diffusione dei risultati innovativi e maturi scaturiti dall'impresa comune S2R.
Emendamento 24 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 4 – lettere d e d bis (nuova)
d) le disposizioni concernenti la messa a disposizione di dati necessari per consentire alla Commissione di elaborare la propria politica di ricerca e innovazione e di far fronte ai propri obblighi di diffusione e comunicazione;
d) le disposizioni concernenti la messa a disposizione di dati necessari per consentire alla Commissione di far fronte ai propri obblighi di diffusione e comunicazione; anche nell'ambito del portale unico per i partecipanti e attraverso altri mezzi elettronici di diffusione di Orizzonte 2020 gestiti dalla Commissione.
d bis) le disposizioni concernenti la pubblicazione degli inviti a presentare proposte dell'impresa comune S2R anche nel portale unico per i partecipanti, nonché mediante altri strumenti elettronici di divulgazione nell'ambito di Orizzonte 2020 gestiti dalla Commissione.
Emendamento 25 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 4
4. Al fine di valutare i contributi in natura di cui al paragrafo 2, lettera b), e al punto 15, paragrafo 3, lettera b), dello statuto, di cui all’allegato I, i costi sono determinati secondo le consuete pratiche contabili dei soggetti interessati, i principi contabili applicabili del paese in cui ciascuna entità è stabilita e i vigenti principi contabili internazionali/principi internazionali di informativa finanziaria. I costi vengono certificati da un revisore indipendente esterno nominato dal soggetto interessato. La valutazione dei contributi è verificata dall’impresa comune S2R. Qualora permangano incertezze sulla valutazione, l’impresa comune S2R può procedere a una revisione contabile, come previsto dal punto 20 dello statuto.
4. Al fine di valutare i contributi di cui al paragrafo 2, lettera b), e al punto 15, paragrafo 3, lettera b), dello statuto, di cui all'allegato I, i costi sono determinati secondo le consuete pratiche contabili dei soggetti interessati, i principi contabili applicabili del paese in cui ciascuna entità è stabilita e i vigenti principi contabili internazionali/principi internazionali di informativa finanziaria. I costi vengono certificati da un revisore indipendente esterno nominato dal soggetto interessato. Il metodo di valutazione può essere verificato dall'impresa comune S2R qualora la certificazione dia adito a incertezze. Ai fini del presente regolamento, i costi sostenuti per l'attuazione di attività supplementari non sono sottoposti a revisione contabile da parte dell'impresa comune S2R o di qualsiasi organismo dell'Unione.
Emendamento 26 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 6
6. In aggiunta a quanto sancito al paragrafo 5, la Commissione può sopprimere, ridurre parzialmente o sospendere il contributo finanziario dell’Unione all’impresa comune S2R o avviare la procedura di liquidazione di cui al punto 23, paragrafo 2, dello statuto di cui all’allegato I, se tali membri o le loro entità affiliate non mettono a disposizione i contributi di cui al paragrafo 2 o li forniscono parzialmente o in ritardo.
6. In aggiunta a quanto sancito al paragrafo 5, la Commissione può sopprimere, ridurre parzialmente o sospendere il contributo finanziario dell’Unione all’impresa comune S2R o avviare la procedura di liquidazione di cui al punto 23, paragrafo 2, dello statuto di cui all’allegato I, se tali membri o le loro entità affiliate non mettono a disposizione i contributi di cui al paragrafo 2 o li forniscono parzialmente o in ritardo. La decisione della Commissione non ostacola il rimborso dei costi ammissibili già sostenuti o imputati da parte dei membri dell'impresa comune S2R al momento della notifica della summenzionata decisione all'impresa comune S2R.
Emendamento 27 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1
L’impresa comune S2R adotta il proprio regolamento finanziario specifico a norma dell’articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e del regolamento (UE) n. … [regolamento delegato sul regolamento finanziario tipo per gli organismi di cui all’articolo 209 del regolamento finanziario].
Fatto salvo l'articolo 12, l'impresa comune S2R adotta il proprio regolamento finanziario specifico a norma dell'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e del regolamento (UE) n. ... [regolamento delegato sul regolamento finanziario tipo per iPPP].
Il consiglio di direzione adotta, in conformità all’articolo 110 dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull’articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull’articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, con cui delega al direttore esecutivo i poteri pertinenti di autorità che ha il potere di nomina e definisce le condizioni di sospensione della delega di poteri. Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali poteri.
Il consiglio di direzione adotta, in conformità all'articolo 110 dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull'articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull'articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, con cui delega al direttore esecutivo i poteri pertinenti di autorità che ha il potere di nomina e definisce le condizioni di sospensione della delega di poteri. Il direttore esecutivo riferisce al consiglio di direzione in merito ai poteri delegati ed è autorizzato a subdelegare tali poteri.
Emendamento 29 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2
2. In materia di responsabilità extracontrattuale, l’impresa comune S2R risarcisce, conformemente ai principi generali comuni alle leggi degli Stati membri, i danni causati dal personale nell’esercizio delle sue funzioni.
2. In materia di responsabilità extracontrattuale, l'impresa comune S2R risarcisce, conformemente ai principi generali comuni alle leggi degli Stati membri, i danni causati dal personale o dai membri del consiglio di direzione nell'esercizio delle sue funzioni.
Emendamento 30 Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1
1. Entro il 31 dicembre 2017 la Commissione esegue una valutazione intermedia dell’impresa comune S2R. La Commissione comunica le conclusioni della valutazione e le sue osservazioni al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 30 giugno 2018.
1. Entro il 30 giugno 2017 la Commissione esegue, con l'ausilio di dipendenti esperti, una valutazione intermedia dell'impresa comune S2R, ivi inclusa una valutazione della partecipazione e dell'apertura alle piccole e medie imprese, nonché del funzionamento amministrativo dell'impresa comune S2R, con particolare enfasi sulle sfide o sugli oneri amministrativi. La Commissione redige una relazione su tale valutazione che include le conclusioni della stessa e le osservazioni della Commissione. La Commissione trasmette la relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 dicembre 2017. La valutazione approfondita e la valutazione intermedia di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1291/2013 tengono conto dei risultati della valutazione intermedia di S2R.
Emendamento 31 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1
1. Il discarico per l’esecuzione del bilancio riguardo al contributodell’Unione all’impresa comune S2R fa parte del discarico dato alla Commissione dal Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, secondo la procedura prevista dall’articolo 319 del trattato.
1. In deroga agli articoli 60, paragrafo 7, e 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, il discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune S2R viene dato dal Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, secondo la procedura prevista dal regolamento finanziario dell'impresa comune S2R.
Emendamento 32 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 2
2. L’impresa comune S2R collabora pienamente con le istituzioni che intervengono nella procedura di discarico e fornisce, se del caso, ogni altra informazione necessaria. In tale contesto, può essere invitata a farsi rappresentare in riunioni con le istituzioni o gli organismi competenti e ad assistere l’ordinatore delegato della Commissione.
soppresso
Emendamento 33 Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 1
1. Fatto salvo il punto 19, paragrafo 4, dello statuto, di cui all'allegato I, l'impresa comune S2R concede al personale della Commissione o ad altre persone autorizzate dalla stessa impresa comune, o dalla Commissione, oltre che alla Corte dei conti, l'accesso ai propri siti e locali nonché a tutte le informazioni, incluse quelle in formato elettronico, necessarie per lo svolgimento delle revisioni contabili.
1. L'impresa comune S2R concede al personale della Commissione o ad altre persone autorizzate dalla stessa impresa comune, o dalla Commissione, oltre che alla Corte dei conti, l'accesso ai propri siti e locali nonché a tutte le informazioni, incluse quelle in formato elettronico, necessarie per lo svolgimento delle revisioni contabili.
Emendamento 34 Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 5 bis (nuovo)
5 bis. Il personale dell'impresa comune, il direttore esecutivo e i membri del consiglio di direzione comunicano all'OLAF, senza indugio e senza che la loro responsabilità possa essere chiamata in causa, le frodi di cui siano venuti eventualmente a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni o del loro mandato.
Emendamento 35 Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 1 bis (nuovo)
In considerazione dell'obiettivo generale del programma quadro Orizzonte 2020 di conseguire maggiore semplificazione e armonizzazione del panorama di finanziamento della ricerca e dell'innovazione a livello europeo, le imprese comuni evitano insiemi di norme diverse da quelle del programma quadro Orizzonte 2020.
Emendamento 36 Proposta di regolamento Allegato 1 – punto 1 – paragrafo 1
1. "Membro associato", un soggetto giuridico, oppure un raggruppamento o un consorzio di soggetti giuridici, stabilito in uno Stato membro o in un paese associato al programma quadro Orizzonte 2020, che è stato selezionato in base alla procedura di cui al punto 4, paragrafo 2, che soddisfa le condizioni di cui al punto 4, paragrafi 3 e 4, e che ha accettato il presente statuto, firmando una lettera di approvazione;
1. "Membro associato", un soggetto giuridico, oppure un raggruppamento o un consorzio di soggetti giuridici, stabilito in uno Stato membro o in un paese associato al programma quadro Orizzonte 2020, che è stato selezionato in base alla procedura di cui al punto 4, paragrafo 2, che soddisfa le condizioni di cui al punto 4, paragrafi 3 e 4, e che ha accettato il presente statuto, firmando una lettera di approvazione a seguito di una decisione adottata dall'organismo responsabile della sua governance;
Emendamento 37 Proposta di regolamento Allegato 1 – punto 1 – paragrafo 2
2. "membro fondatore diverso dall'Unione", i contribuenti elencati nell'allegato II che si sono impegnati singolarmente a versare un contributo di almeno 30 milioni di EUR per tutta la durata dell'impresa comune S2R e hanno accettato il presente statuto, firmando una lettera di approvazione;
2. "membro fondatore diverso dall'Unione", i soggetti giuridici individuali che si sono impegnati singolarmente a versare un contributo di almeno 30 milioni di EUR per tutta la durata dell'impresa comune S2R, sulla base di una visione condivisa, e hanno accettato il presente statuto, firmando una lettera di approvazione a seguito di una decisione adottata dall'organismo responsabile della loro governance. I membri fondatori sono elencati nell'allegato II;
Emendamento 38 Proposta di regolamento Allegato 1 – punto 1 – paragrafo 3 – parte introduttiva
3. "programmi di innovazione" o "PI", le aree tematiche attorno alle quali è strutturato il piano generale di S2R, di cui al paragrafo 4. I programmi di innovazione sono selezionati in base alla loro capacità di generare risultati ottimali in termini di benefici delle prestazioni per uno o più ambienti operativi e di riflettere un approccio del sistema ferroviario. Fatta salva un'eventuale decisione del consiglio di direzione intesa a modificare questa struttura, il piano generale di S2R dovrebbe prevedere almeno la creazione dei cinque programmi di innovazione seguenti:
3. "programmi di innovazione" o "PI", le aree tematiche attorno alle quali è strutturato il piano generale di S2R, di cui al paragrafo 4. I programmi di innovazione sono selezionati in base alla loro capacità di generare risultati ottimali in termini di benefici delle prestazioni per uno o più ambienti operativi e di riflettere un approccio del sistema ferroviario orientato al cliente. La loro definizione consente altresì di elaborare e analizzare idee pionieristiche innovative. Fatta salva un'eventuale decisione del consiglio di direzione intesa a modificare questa struttura, il piano generale di S2R dovrebbe prevedere almeno la creazione dei cinque programmi di innovazione seguenti:
Emendamento 39 Proposta di regolamento Allegato 1 – punto 1 – paragrafo 3 – lettera a
a) treni ad alta capacità affidabili ed efficienti in termini di costi;
a) treni affidabili ed efficienti in termini di costi, inclusi i treni ad alta capacità e ad alta velocità;
Emendamento 40 Proposta di regolamento Allegato 1 – punto 1 – paragrafo 3 – lettera c
c) infrastrutture ad alta capacità affidabili ed efficienti sotto il profilo dei costi;
c) infrastrutture ad alta capacità affidabili, sostenibili ed efficienti sotto il profilo dei costi;
Emendamento 41 Proposta di regolamento Allegato 1 – punto 2 – lettera h
h) riunire le esigenze degli utilizzatori e definire le norme di interoperabilità per orientare gli investimenti destinati alla ricerca e all'innovazione verso soluzioni operative e commercializzabili;
h) riunire le esigenze degli utilizzatori e definire le specifiche e le norme tecniche di interoperabilità per orientare gli investimenti destinati alla ricerca e all'innovazione verso soluzioni operative e commercializzabili;
Emendamento 42 Proposta di regolamento Allegato 1 – punto 2 – lettera j
j) istituire e sviluppare una stretta collaborazione a lungo termine tra l'Unione, l'industria ferroviaria e gli altri portatori d'interessi cui viene richiesto di sviluppare innovazioni all'avanguardia e garantire una solida commercializzazione di soluzioni innovative, compresi i fornitori di servizi ferroviari e gli altri portatori d'interessi del settore, nonché gli attori esterni al settore ferroviario tradizionale;
j) istituire e sviluppare una stretta collaborazione a lungo termine tra l'Unione, l'industria ferroviaria e gli altri portatori d'interessi cui viene richiesto di sviluppare innovazioni all'avanguardia e garantire una solida commercializzazione di soluzioni innovative, comprese le organizzazioni di rappresentanza dei consumatori, i fornitori di servizi ferroviari e gli altri portatori d'interessi del settore pubblici e privati, anche a livello regionale, nonché gli attori esterni al settore ferroviario tradizionale;
Emendamento 44 Proposta di regolamento Allegato 1 – punto 2 – lettera k bis (nuova)
k bis) assicurare il collegamento con un'ampia gamma di portatori d'interessi, inclusi gli organismi di ricerca e le università;
Emendamento 45 Proposta di regolamento Allegato 1 – punto 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. Se uno dei membri dell'impresa comune S2R non adempie ai suoi impegni riguardo al contributo finanziario concordato, il direttore esecutivo lo mette per iscritto e fissa un termine ragionevole entro il quale ovviare all'inadempienza. Se l'interessato non vi pone rimedio entro il termine stabilito, il direttore esecutivo convoca una riunione del consiglio di direzione per decidere se escludere il membro inadempiente o applicare qualsiasi altra misura fino a quando il membro non adempierà ai suoi obblighi. Il consiglio di direzione può sospendere in un primo tempo il diritto di voto di qualsiasi membro che non adempie ai propri obblighi, dopo aver ascoltato tale membro e avergli dato la possibilità di regolarizzare la sua posizione.
Emendamento 46 Proposta di regolamento Allegato 1 – punto 4 – paragrafo 2
2. I membri associati dell'impresa comune S2R devono essere selezionati mediante un invito aperto, non discriminatorio e competitivo. Il primo invito per i membri associati deve essere presentato entro tre mesi dalla costituzione dell'impresa comune S2R. Eventuali altri inviti devono essere giustificati dalla necessità di capacità fondamentali per l'attuazione del piano generale di S2R. Tutti gli inviti devono essere pubblicati sul sito internet di S2R e comunicati attraverso il gruppo di rappresentanti degli Stati e altri canali, al fine di garantire la partecipazione più ampia possibile nell'interesse del conseguimento degli obiettivi del piano generale di S2R. L'impresa comune S2R incoraggia la partecipazione delle PMI e di attori provenienti da tutta la catena di valore ferroviaria, nonché da ambiti diversi dal settore ferroviario tradizionale.
2. I membri associati dell'impresa comune S2R devono essere selezionati mediante un invito aperto, non discriminatorio e competitivo indetto dalla Commissione e soggetto alla valutazione trasparente del consiglio di direzione. La valutazione e la selezione tengono conto, tra l'altro, della pertinenza e del potenziale valore aggiunto del candidato per il conseguimento degli obiettivi dell'impresa comune S2R, della solidità finanziaria del candidato, nonché di ogni potenziale conflitto di interesse relativamente agli obiettivi dell'impresa comune S2R.
Emendamento 47 Proposta di regolamento Allegato 1 – punto 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. Tenendo conto dei risultati della valutazione, la Commissione prende la decisione finale relativa alla selezione dei membri associati al fine di assicurare l'equilibrio geografico, nonché una partecipazione equilibrata delle PMI, della comunità di ricerca e degli attori dell'intera catena di valore ferroviaria, inclusi quelli esterni al tradizionale settore ferroviario.
Emendamento 48 Proposta di regolamento Allegato 1 – punto 4 – paragrafo 5
5. Qualsiasi membro può porre fine alla sua partecipazione all'impresa comune S2R. La risoluzione acquista efficacia e diventa irrevocabile sei mesi dopo la notifica agli altri membri. Allo scadere di questo termine l'ex membro è esonerato da qualsiasi obbligo diverso da quelli approvati o assunti dall'impresa comune S2R prima del recesso.
5. Qualsiasi membro può porre fine alla sua partecipazione all'impresa comune S2R. La risoluzione acquista efficacia e diventa irrevocabile sei mesi dopo la notifica agli altri membri. Allo scadere di questo termine l'ex membro è esonerato da qualsiasi obbligo diverso da quelli approvati o assunti dall'impresa comune S2R prima del recesso. In caso di recesso, viene aperto un conto per il regolamento degli obblighi finanziari fra il membro che recede e l'impresa comune S2R.
Emendamento 49 Proposta di regolamento Allegato 1 – punto 4 – paragrafo 6
6. La qualità di membro dell'impresa comune S2R non può essere ceduta a un terzo senza il previo e unanime assenso del consiglio di direzione.
6. La qualità di membro dell'impresa comune S2R non può essere ceduta a un terzo senza il previo e unanime assenso del consiglio di direzione. L'assenso è notificato alla Commissione, che ha il diritto di opporsi.
Emendamento 50 Proposta di regolamento Allegato 1 – punto 6 – lettera c
c) almeno un rappresentante dei membri associati per programma di innovazione, di cui al punto 1, paragrafo 3. Tali rappresentanti saranno nominati dal consiglio di direzione dell'impresa comune S2R, al fine di garantire una rappresentanza equilibrata fra i protagonisti dell'intera catena di valore ferroviaria e quelli provenienti da ambiti diversi rispetto al tradizionale settore ferroviario.
c) almeno un rappresentante dei membri associati per programma di innovazione, di cui al punto 1, paragrafo 3. Il membro associato che soddisfa, in qualità di soggetto giuridico individuale, i criteri di cui al punto 1, paragrafo 2, [ovvero che versa un contributo proprio di almeno 30 milioni] e che contribuisce al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a), b) e c), è rappresentato in seno al consiglio di direzione. Gli altri rappresentanti saranno nominati dal consiglio di direzione dell'impresa comune S2R, al fine di garantire una rappresentanza equilibrata dei protagonisti, a livello territoriale, e la rappresentanza dell'intera catena di valore ferroviaria come pure di coloro che provengono da ambiti diversi rispetto al tradizionale settore ferroviario. Almeno due di essi dovrebbero essere rappresentanti delle imprese ferroviarie.
Emendamento 51 Proposta di regolamento Allegato 1 – punto 7 – paragrafo 5 – comma 5
Un rappresentante dell'Agenzia ferroviaria europea e il presidente o il vicepresidente del gruppo di rappresentanti degli Stati partecipano alle riunioni del consiglio di direzione in qualità di osservatori.
Un rappresentante dell'Agenzia ferroviaria europea partecipa alle riunioni del consiglio di direzione in qualità di osservatore.
Emendamento 52 Proposta di regolamento Allegato 1 – punto 7 – paragrafo 5 – comma 5 bis (nuovo)
Il presidente o il vicepresidente del gruppo di rappresentanti degli Stati hanno il diritto di partecipare alle riunioni del consiglio di direzione in qualità di osservatori e di prendere parte alle delibere, ma non hanno diritto di voto.
Emendamento 53 Proposta di regolamento Allegato 1 – punto 7 – paragrafo 5 – comma 5 ter (nuovo)
Il presidente del comitato scientifico ha diritto, ogniqualvolta si discutono questioni che rientrano nei compiti del comitato stesso, di partecipare alle riunioni del consiglio di direzione in qualità di osservatore e di partecipare alle deliberazioni, ma non ha diritto di voto.
Emendamento 54 Proposta di regolamento Allegato 1 – punto 8 – paragrafo -1 (nuovo)
La Commissione, nell'ambito del ruolo da essa svolto all'interno del consiglio di direzione, si adopera al fine di garantire il coordinamento tra le attività dell'impresa comune S2R e le pertinenti attività del programma quadro Orizzonte 2020, nell'ottica di promuovere sinergie in fase di individuazione delle priorità contemplate dalla ricerca collaborativa.
Emendamento 55 Proposta di regolamento Allegato 1 – punto 8 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)
c bis) decidere in merito alla composizione definitiva del consiglio di direzione, in particolare selezionando i rappresentanti dei membri associati, diversi da quelli che soddisfano i criteri di cui al punto 1, paragrafo 2. La selezione finale dovrebbe garantire una partecipazione equilibrata di PMI e di protagonisti dell'intera catena di valore ferroviaria, inclusi quelli provenienti da ambiti diversi rispetto al tradizionale settore ferroviario;
Emendamento 56 Proposta di regolamento Allegato 1 – punto 8 – paragrafo 1 – lettera n bis (nuova)
n bis) garantire la trasparenza della decisione su ogni contratto di subfornitura che possa essere concluso nell'ambito del presente regolamento;
Emendamento 57 Proposta di regolamento Allegato 1 – punto 9 – paragrafo 1
1. Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di direzione da un elenco di candidati proposti dalla Commissione in seguito a una procedura di selezione aperta e trasparente.
1. Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di direzione in base al merito e a comprovate capacità amministrative e gestionali, nonché alla competenza e all'esperienza in materia, sulla base di un elenco di candidati proposti dalla Commissione in esito a una procedura di gara aperta e trasparente, previa pubblicazione di un invito a manifestare interesse nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e su altri organi d'informazione. Il Parlamento europeo ha il diritto di opporsi.
Prima di essere nominato, il candidato selezionato dal consiglio di direzione risponde alle domande poste dai membri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento europeo.
Emendamento 58 Proposta di regolamento Allegato 1 – punto 10 – paragrafo 4 – lettera g bis (nuova)
g bis) informa regolarmente il gruppo di rappresentanti degli Stati e il comitato scientifico di tutte le questioni afferenti al loro ruolo consultivo;
Emendamento 59 Proposta di regolamento Allegato 1 – punto 11 – parte introduttiva
L'Agenzia ferroviaria europea svolge il compito di osservatore nel consiglio di direzione e contribuisce alla definizione e all'attuazione del piano generale di S2R, in particolare mediante l'esercizio delle seguenti funzioni di consulenza:
L'Agenzia ferroviaria europea contribuisce alla definizione e all'attuazione del piano generale di S2R, in particolare mediante l'esercizio delle seguenti funzioni di consulenza:
Emendamento 60 Proposta di regolamento Allegato 1 – punto 11 – lettera a
a) proporre eventuali modifiche al piano generale di S2R e ai programmi di lavoro annuali, in particolare per garantire che siano soddisfatte le esigenze di ricerca riguardanti la realizzazione dello spazio ferroviario europeo unico;
a) proporre eventuali modifiche al piano generale di S2R e ai programmi di lavoro annuali, in particolare per garantire che siano soddisfatte le esigenze di ricerca riguardanti la realizzazione dello spazio ferroviario europeo unico e accertarsi della loro pertinenza rispetto agli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 2;
Emendamento 61 Proposta di regolamento Allegato 1 – punto 11 – lettera b
b) proporre, previa consultazione con i portatori di interessi, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), del presente regolamento, norme tecniche per le attività di ricerca, sviluppo e convalida, al fine di garantire l'interoperabilità e la sicurezza dei risultati;
b) proporre, previa consultazione con i portatori di interessi, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), del presente regolamento, linee guida per le attività di ricerca e sviluppo che danno origine a norme tecniche, al fine di garantire l'interoperabilità e la sicurezza dei risultati;
Emendamento 62 Proposta di regolamento Allegato 1 – punto 13 – paragrafo 5 – lettera a
a) stato di avanzamento dei pertinenti programmi nazionali o regionali di ricerca e innovazione e individuazione dei potenziali settori di cooperazione, in particolare diffusione delle relative tecnologie;
a) stato di avanzamento dei pertinenti programmi nazionali o regionali di ricerca e innovazione e individuazione dei potenziali settori di cooperazione, in particolare diffusione delle relative tecnologie per trarre vantaggio dalle sinergie;
Emendamento 63 Proposta di regolamento Allegato 1 – punto 13 – paragrafo 5 bis (nuovo)
5 bis. Il gruppo di rappresentanti degli Stati riceve regolarmente informazioni, anche riguardo alla partecipazione ad azioni finanziate dall'impresa comune S2R, all'esito di ciascun bando e di ciascuna attuazione dei progetti, alle sinergie con altri programmi pertinenti dell'Unione e all'esecuzione del bilancio dell'impresa comune S2R.
Emendamento 64 Proposta di regolamento Allegato 1 – punto 13 – paragrafo 6
6. Il gruppo di rappresentanti degli Stati può presentare, di propria iniziativa, raccomandazioni all'impresa comune S2R su questioni tecniche, gestionali e finanziarie, in particolare quando queste riguardano interessi nazionali o regionali. L'impresa comune S2R informa il gruppo di rappresentanti degli Stati del seguito dato a tali raccomandazioni.
6. Il gruppo di rappresentanti degli Stati può presentare, di propria iniziativa, raccomandazioni al consiglio di direzione su questioni tecniche, gestionali e finanziarie, in particolare quando queste riguardano interessi nazionali o regionali. Il consiglio di direzione informa il gruppo di rappresentanti degli Stati del seguito dato a tali raccomandazioni.
Emendamento 65 Proposta di regolamento Allegato 1 – punto 14 – paragrafo 1
1. Per l'esecuzione dei compiti di cui al punto 2, l'impresa comune S2R può istituire un numero limitato di gruppi di lavoro per svolgere le attività a essa delegate dal consiglio di direzione. I gruppi devono essere composti da professionisti e operano in modo trasparente.
1. Per l'esecuzione dei compiti di cui al punto 2, l'impresa comune S2R può istituire un numero limitato di gruppi di lavoro per svolgere le attività a essa delegate dal consiglio di direzione. I gruppi sono composti da professionisti con competenze pertinenti, provenienti anche da organismi di ricerca, PMIe operatori ferroviari, e operano in modo trasparente.
Emendamento 66 Proposta di regolamento Allegato 1 – punto 15 – paragrafo 3 – lettera b
b) contributi in natura dei membri diversi dall'Unione, o delle loro entità costitutive, che consistono nei costi da essi sostenuti per l'attuazione di azioni indirette previa deduzione del contributo dell'impresa comune e di qualunque altro contributo dell'Unione a tali costi.
b) contributi in natura o in denaro dei membri diversi dall'Unione, o delle loro entità costitutive, che consistono nei costi da essi sostenuti per l'attuazione di azioni indirette previa deduzione del contributo dell'impresa comune e di qualunque altro contributo dell'Unione a tali costi.
Emendamento 67 Proposta di regolamento Allegato 1 – punto 19
1. Il direttore esecutivo riferisce ogni anno al consiglio di direzione in merito al proprio operato, conformemente al regolamento finanziario dell'impresa comune S2R.
1. Il direttore esecutivo riferisce ogni anno al consiglio di direzione in merito al proprio operato, conformemente al regolamento finanziario dell' impresa comune S2R.
2. Entro il 15 febbraio di ogni anno, il direttore esecutivo sottopone all'approvazione del consiglio di direzione una relazione annuale di attività sui progressi effettuati dall'impresa comune S2R nell'anno civile precedente, in particolare in riferimento al piano di lavoro annuale relativo a quell'anno. La relazione comprende tra l'altro le informazioni sui seguenti aspetti:
2. Entro due mesi dalla chiusura di ogni esercizio finanziario, il direttore esecutivo sottopone all'approvazione del consiglio di direzione una relazione annuale di attività sui progressi effettuati dall'impresa comune S2R nell'anno civile precedente, in particolare in riferimento al piano di lavoro annuale relativo a quell'anno. La relazione comprende tra l'altro le informazioni sui seguenti aspetti:
a) ricerca, innovazione e altre azioni condotte, nonché le spese corrispondenti;
a) ricerca, innovazione e altre azioni condotte, nonché le spese corrispondenti;
b) le azioni presentate, suddivise per tipo di partecipante, comprese le PMI, e per paese;
b) le azioni presentate, suddivise per tipo di partecipante, comprese le PMI, e per paese;
c) le azioni selezionate per finanziamento, suddivise per tipo di partecipante, comprese le PMI, e per paese, con l'indicazione del contributo erogato dall'impresa comune S2R ai singoli partecipanti e alle singole azioni.
c) le azioni selezionate per finanziamento, suddivise per tipo di partecipante, comprese le PMI, e per paese, con l'indicazione del contributo erogato dall'impresa comune S2R ai singoli partecipanti e alle singole azioni.
Una volta approvato dal consiglio di direzione, il rapporto annuale di attività è trasmesso al gruppo dei rappresentanti degli Stati e reso pubblico.
Una volta approvato dal consiglio di direzione, il rapporto annuale di attività è trasmesso al gruppo dei rappresentanti degli Stati e reso pubblico.
3. L'impresa comune S2R riferisce annualmente alla Commissione a norma dell'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
3. Entro il 1º marzo dell'esercizio successivo, il contabile dell'impresa comune S2R comunica i conti provvisori al contabile della Commissione e alla Corte dei conti.
4. A norma dell'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, i conti dell'impresa comune S2R sono esaminati da un organismo di revisione contabile indipendente.
I conti dell'impresa comune S2R non sono soggetti all'esame della Corte dei conti.
Entro il 31 marzo dell'esercizio successivo, l'impresa comune S2R trasmette la relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti.
Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti in merito ai conti provvisori dell'impresa comune S2R, ai sensi dell'articolo 148 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, il contabile redige i conti definitivi dell'impresa comune S2R e il direttore esecutivo li trasmette per parere al consiglio di direzione.
Il consiglio di direzione esprime un parere sui conti definitivi dell'impresa comune S2R.
Entro il 1° luglio successivo a ciascun esercizio finanziario, il direttore esecutivo trasmette i conti definitivi corredati del parere del consiglio di direzione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.
I conti definitivi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro il 15 novembre dell'anno successivo.
Il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti entro il 30 settembre una risposta alle osservazioni da essa formulate nel quadro della sua relazione annuale. Il direttore esecutivo trasmette tale risposta anche al consiglio di direzione.
Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta dello stesso e a norma dell'articolo 165, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, tutte le informazioni necessarie per il corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio in oggetto.
Richiesta di difesa dell'immunità parlamentare di Alexander Mirsky
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Decisione del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di Alexander Mirsky (2014/2026(IMM))
– vista la richiesta presentata il 14 febbraio 2014 da Alexander Mirsky in difesa dei suoi privilegi e delle sue immunità, nel quadro del procedimento civile pendente davanti alla Sezione civile del Senato della Corte suprema della Repubblica di Lettonia (in appresso "la Corte suprema") (rif. C17129611), e comunicata in Aula il 24 febbraio 2014,
– visto l'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,
– viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea del 12 maggio 1964, 10 luglio 1986, 15 e 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010 e 6 settembre 2011(1),
– visto il resoconto integrale delle discussioni della seduta plenaria del 4 aprile 2011,
– visti l'articolo 5, paragrafo 2, e gli articoli 6 bis e 7 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A7-0273/2014),
A. considerando che il deputato al Parlamento europeo Alexander Mirsky ha richiesto la difesa della sue immunità parlamentari nel quadro del procedimento civile pendente davanti alla Corte suprema della Repubblica di Lettonia; che il procedimento in questione è connesso alla decisione della Sezione civile del Tribunale distrettuale di Riga (in appresso "il Tribunale distrettuale di Riga) di richiedere ad Alexander Mirsky di ritrattare la dichiarazione effettuata durante l'intervento pronunciato al Parlamento europeo il 4 aprile 2011 e di pagare una multa di 1 000 LVL in risarcimento del danno morale a vantaggio delle presunte parti lese;
B. considerando che, a norma dell'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, i membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni;
C. considerando che nell'esercizio dei suoi poteri in materia di privilegi e immunità, il Parlamento opera al fine di mantenere la propria integrità di assemblea legislativa democratica e di garantire l'indipendenza dei suoi membri nell'esercizio delle loro funzioni;
D. considerando che la Corte di giustizia ha specificato che l'articolo 8 del protocollo, vista la sua finalità di protezione della libertà di espressione e dell'indipendenza dei deputati europei, e considerato il suo tenore letterale, che fa espresso riferimento, oltre che alle opinioni, anche ai voti espressi dai deputati europei, è essenzialmente destinato ad applicarsi alle dichiarazioni effettuate da questi ultimi nelle aule stesse del Parlamento europeo(2);
E. considerando che l'immunità a norma dell'articolo 8 del protocollo dev'essere considerata, in quanto intesa a tutelare la libertà di espressione e l'indipendenza dei deputati europei, come un'immunità assoluta che osta a qualunque procedimento giudiziario che sia fondato su un'opinione espressa o un voto emesso nell'esercizio delle funzioni parlamentari(3);
F. considerando che l'immunità dai procedimenti giudiziari di cui godono i deputati al Parlamento europeo si estende altresì ai procedimenti civili;
G. considerando che la richiesta presentata da Alexander Mirsky è connessa al procedimento giudiziario istruito a suo carico in riferimento alle dichiarazioni rilasciate durante un intervento di un minuto alla seduta plenaria del 4 aprile 2011; che è incontestato che Alexander Mirsky fosse un deputato al Parlamento europeo al momento delle dichiarazioni in questione;
H. considerando che il Tribunale di Jurmala ha correttamente riconosciuto che Alexander Mirsky godeva delle immunità concesse ai deputati al Parlamento europeo in virtù dell'articolo 8 del protocollo e ha pertanto respinto la domanda dei ricorrenti; che, al contrario, il Tribunale distrettuale di Riga ha completamente ignorato l'applicabilità della predetta disposizione; che un tribunale nazionale è tenuto ad applicare il diritto primario dell'Unione europea;
I. considerando che il procedimento giudiziario istruito a carico di Alexander Mirsky è tuttora pendente davanti alla Corte suprema della Repubblica di Lettonia e che la sentenza finale potrebbe essere a suo favore; che, tuttavia, qualora la sentenza del Tribunale distrettuale di Riga fosse confermata dalla Corte suprema, si configurerebbe una violazione del diritto primario dell'UE da parte delle autorità lettoni;
J. considerando che, a seguito della sentenza del Tribunale distrettuale di Riga, si è in effetti verificata una violazione dei privilegi e delle immunità di Alexander Mirsky; che, in particolare, le circostanze del caso in questione costituiscono una restrizione di un'opinione espressa nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari;
1. decide di difendere i privilegi e le immunità di Alexander Mirsky;
2. invita la Commissione a intervenire presso le autorità lettoni ai fini dell'applicazione del diritto primario dell'UE, nello specifico dell'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, e, se del caso, ad avviare un procedimento d'infrazione del diritto dell'Unione a norma dell'articolo 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente alle autorità competenti della Repubblica di Lettonia e ad Alexander Mirsky.
Sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 1964, Wagner/Fohrmann e Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sentenza della Corte di giustizia del 10 luglio 1986, Wybot/Faure e altri, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2008, Mote/Parlamento, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C-200/07 e C-201/07 ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
Risoluzione del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione in conformità del punto 13 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, la cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2012/007 IT/VDC Technologies, , presentata dall'Italia) (COM(2014)0119 – C7-0089/2014 – 2014/2025(BUD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2014)0119 – C7-0089/2014),
– visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione(1),
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020(2), in particolare l'articolo 12,
– visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria(3) (AII del 2 dicembre 2013), in particolare il punto 13,
– vista la procedura di trilogo prevista al punto 13 dell'AII del 2 dicembre 2013,
– vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,
– vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0261/2014),
A. considerando che l'Unione europea ha predisposto appositi strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali e per agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro;
B. considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori in esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel rispetto dell'AII del 2 dicembre 2013 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del FEG;
C. considerando che l'Italia ha presentato la domanda EGF/2012/007 IT/VDC Technologies per richiedere un contributo finanziario del FEG in relazione a 1 164 lavoratori in esubero della società VDC Technologies SpA e di un fornitore, identificati come beneficiari di misure cofinanziate dal FEG, durante il periodo di riferimento dal 26 febbraio al 25 giugno 2012;
D. considerando che la domanda di assistenza soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento FEG;
1. concorda con la Commissione che le condizioni di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento FEG sono soddisfatte e che, di conseguenza, l'Italia ha diritto a un contributo finanziario a norma di tale regolamento;
2. constata che le autorità italiane hanno trasmesso la richiesta di contributo finanziario del FEG il 31 agosto 2012 e constata con rammarico che la Commissione europea ha comunicato la sua valutazione solo il 5 marzo 2014; deplora che per la valutazione siano occorsi ben 19 mesi e ritiene che tale ritardo sia incompatibile con la finalità del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, che è di fornire rapida assistenza ai lavoratori dichiarati in esubero;
3. ritiene che gli esuberi presso la VDC Technologies SpA e presso un suo fornitore (che operano nel settore della fabbricazione di televisori, monitor, display e impianti di climatizzazione) siano legati a importanti mutamenti strutturali dei flussi commerciali mondiali dovuti alla globalizzazione, riferibili ai gravi danni economici arrecati al settore dell'impiantistica elettrica dall'intensificarsi della concorrenza ad opera di paesi terzi, in particolare la Cina;
4. riconosce la necessità di trarre gli opportuni insegnamenti dalle numerose domande FEG basate sul criterio "globalizzazione" provenienti da un dato settore, ai fini della riforma della politica commerciale dell'Unione in termini sia di liberalizzazione che di strumenti di difesa commerciale;
5. nota che i 1 164 esuberi, unitamente ai 54 riconducibili alle stesse cause nel periodo precedente e successivo al quadrimestre di riferimento, hanno un forte impatto negativo sul mercato del lavoro e sulla situazione economica nell'area colpita della regione di livello NUTS 3 ITI45 Frosinone e della regione di livello NUTS 2 ITI4 Lazio;
6. valuta positivamente il fatto che, al fine di fornire un'assistenza tempestiva ai lavoratori, il 30 novembre 2012, ossia nove mesi prima che fosse presentata la domanda FEG e con largo anticipo rispetto alla decisione definitiva in merito alla concessione del sostegno del FEG per il pacchetto coordinato proposto, le autorità italiane abbiano deciso di erogare i servizi personalizzati ai lavoratori interessati;
7. nota che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati da cofinanziare comprende misure per il reinserimento al lavoro di 1 146 lavoratori in esubero, quali orientamento professionale e valutazione delle competenze, formazione, servizi ai singoli, sostegno all'imprenditoria, bonus assunzione, indennità di partecipazione;
8. nota che quasi il 40% dei lavoratori licenziati hanno un'età superiore ai 55 anni; si rammarica che il pacchetto non contenga alcun intervento specifico per i lavoratori più anziani;
9. rileva che il pacchetto contiene diversi tipi di indennità: indennità per lavoratori che vivono con persone bisognose di assistenza, bonus per la mobilità e indennità di partecipazione; constata il livello relativamente elevato del bonus assunzione (EUR 6 000 per lavoratore) ma accoglie con favore il fatto che tale misura sia subordinata all'offerta di un contratto a tempo indeterminato o di un contratto a termine di almeno 24 mesi;
10. si compiace del fatto che il pacchetto coordinato di servizi alla persona sia stato oggetto di consultazioni con le parti sociali (CGIL USB, CISAL, CISL, UIL, UGL), che sia stata attivata una rete di sostegno locale cui hanno partecipato vari interlocutori locali e che durante le varie fasi di attuazione del FEG e nell'accesso al medesimo saranno applicati una politica di parità tra donne e uomini e il principio di non discriminazione;
11. ricorda l'importanza di migliorare le possibilità di impiego di tutti lavoratori attraverso una formazione adeguata e il riconoscimento delle capacità e delle competenze acquisite durante la carriera professionale del lavoratore; si attende che la formazione offerta nell'ambito del pacchetto coordinato sia adattata non solo alle esigenze dei lavoratori licenziati ma anche all'effettivo contesto imprenditoriale;
12. si compiace del fatto che siano previsti corsi di formazione per tutti i lavoratori destinatari del pacchetto FEG; rileva peraltro con rammarico che la proposta della Commissione non indichi le aree e i settori interessati dall'offerta di formazione;
13. osserva che le informazioni fornite sul pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare a titolo del FEG includono informazioni sulla complementarità con azioni finanziate dai Fondi strutturali; sottolinea che le autorità italiane hanno confermato che le azioni ammissibili non ricevono aiuti da altri strumenti finanziari dell'Unione; ribadisce la sua richiesta alla Commissione affinché presenti, nelle sue relazioni annuali, una valutazione comparata di tali dati, onde assicurare il pieno rispetto dei regolamenti esistenti ed evitare che si verifichino duplicazioni relativamente ai servizi finanziati dall'Unione;
14. sottolinea che, in conformità dell'articolo 6 del regolamento FEG, occorre garantire che il Fondo sostenga il reinserimento stabile nel mercato del lavoro dei singoli lavoratori in esubero; sottolinea inoltre che l'assistenza del FEG può cofinanziare solo misure attive del mercato del lavoro che portino a un'occupazione stabile e a lungo termine; ribadisce che l'assistenza del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in virtù del diritto nazionale o di contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori;
15. accoglie con favore l'accordo raggiunto tra il Parlamento europeo e il Consiglio in merito al nuovo regolamento FEG, per il periodo 2014-2020, concernente la reintroduzione del criterio di mobilitazione a seguito della crisi, l'aumento del contributo finanziario dell'Unione al 60% dei costi totali stimati delle misure proposte, l'incremento dell'efficienza del trattamento delle domande d'intervento del FEG in seno alla Commissione e da parte del Parlamento europeo e del Consiglio ottenuto con la riduzione dei tempi per la valutazione e l'approvazione, l'estensione delle azioni e dei beneficiari ammissibili ai lavoratori autonomi e ai giovani, nonché il finanziamento di incentivi per la creazione di imprese proprie;
16. approva la decisione allegata alla presente risoluzione;
17. incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
18. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.
ALLEGATO
DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione in conformità del punto 13 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, la cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2012/007 IT/VDC Technologies, presentata dall'Italia)
(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione 2014/254/UE.)
Risoluzione del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione in conformità del punto 13 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (domanda EGF/2012/004 ES/Grupo Santana, , presentata dalla Spagna) (COM(2014)0116 – C7-0101/2014 – 2014/2027(BUD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2014)0116 – C7-0101/2014),
– visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione(1) (regolamento FEG),
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020(2), in particolare l'articolo 12,
– visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria(3) (AII del 2 dicembre 2013), in particolare il punto 13,
– vista la procedura di trilogo prevista al punto 13 dell'AII del 2 dicembre 2013,
– vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,
– vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0260/2014),
A. considerando che l'Unione europea ha predisposto strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali e per agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro;
B. considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori in esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel rispetto dell'AII del 2 dicembre 2013 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del FEG;
C. considerando che la Spagna ha presentato la domanda EGF/2012/004 ES/Grupo Santana(4) al fine di ottenere un contributo finanziario dal FEG in seguito ai 330 licenziamenti effettuati presso il Grupo Santana e i suoi 15 fornitori e produttori a valle, con 285 lavoratori destinatari di misure cofinanziate dal FEG durante il periodo di riferimento compreso tra il 15 novembre 2011 e il 15 marzo 2012;
D. considerando che la domanda di assistenza soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento FEG;
1. conviene con la Commissione che le condizioni stabilite all'articolo 2, lettera c), del regolamento FEG sono soddisfatte e che, di conseguenza, la Spagna ha diritto a un contributo finanziario a norma del regolamento in parola;
2. nota che la spiegazione della Commissione secondo cui i 330 lavoratori dichiarati in esubero nel periodo di riferimento e gli ulteriori 689 esuberi sono legati alla stessa operazione di licenziamento collettivo e che i licenziamenti uniti all'estrema fragilità della situazione economica e sociale della regione soddisfano il requisito di eccezionalità ex articolo 2, lettera c), del regolamento FEG;
3. rileva che le autorità spagnole hanno presentato la domanda relativa al contributo finanziario del FEG il 16 maggio 2012 e constata con rammarico che la Commissione europea ha comunicato la sua valutazione solo il 5 marzo 2014; deplora che per la valutazione siano occorsi ben 22 mesi e ritiene che tale ritardo sia incompatibile con la finalità del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, che è di fornire rapida assistenza ai lavoratori dichiarati in esubero;
4. ritiene che gli esuberi presso il Grupo Santana e 15 fornitori e produttori a valle siano legati a trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, con particolare riferimento alla riduzione della quota di mercato dell'Unione nella produzione mondiale di veicoli a motore e alla rapida crescita dei mercati asiatici, della quale i produttori dell'Unione non sono pienamente in grado di beneficiare;
5. rileva che i 330 esuberi in questione, insieme ai 689 esuberi dovuti alla stessa causa prima e dopo il periodo di riferimento di quattro mesi, hanno un'incidenza molto grave sull'occupazione e sull'economia a livello locale e NUTS III, il che peggiora la già fragile situazione economica in cui versa il territorio interessato;
6. osserva che quella in esame è un'ulteriore richiesta di intervento del FEG per far fronte a licenziamenti nel settore automobilistico e che quest'ultimo ha generato il maggior numero di richieste (17) in relazione sia ai criteri legati alla crisi che a quelli connessi alla globalizzazione; rileva che questo nuovo caso nell'industria automobilistica, che dimostra la necessità di una strategia industriale dell'Unione, illustra come il FEG assista i lavoratori nel processo di ristrutturazione;
7. osserva con favore itto che a far ricorso al FEG sia ancora una volta la regione dell'Andalusia, dove il tasso di disoccupazione è molto più elevato della media nazionale e dell'Unione; rileva che il FEG ha già prestato assistenza a lavoratori della Delphi in Andalusia (EGF/2008/002 ES/Delphi);
8. valuta positivamente il fatto che, al fine di fornire un'assistenza tempestiva ai lavoratori, le autorità spagnole abbiano deciso di avviare l'attuazione dei servizi personalizzati a favore dei lavoratori colpiti già il 1° agosto 2011, dieci mesi prima della presentazione della domanda d'intervento del FEG e con largo anticipo rispetto alla decisione definitiva in merito alla concessione del sostegno del FEG al pacchetto coordinato proposto;
9. osserva che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati da cofinanziare comprende misure per il reinserimento professionale di 285 lavoratori in esubero, quali, ad esempio, formazione professionale sul lavoro, consulenza per progetti imprenditoriali, assistenza attiva a chi cerca lavoro e adeguamento dell'offerta alla domanda di lavoro;
10. rileva con favore che i corsi di formazione offerti sono di notevole durata e sono integrati da attività sul lavoro; si compiace anche del fatto che i corsi verteranno sulle competenze e qualifiche necessarie alle imprese che si insediano nel polo industriale, la cui riqualificazione fa parte degli interventi previsti in aggiunta al pacchetto finanziato dal FEG;
11. in tale ambito si compiace del fatto che la città di Linares, che è stata pesantemente colpita dalla chiusura di Santana (e dei suoi fornitori) e che era il più importante datore di lavoro di questo comune, abbia adottato un approccio organico che si riflette nella strategia di riqualificazione del polo industriale del gruppo Santana mirante ad attrarre nuovi investitori; ritiene che l'aver la città di Linares deciso di migliorare l'ambiente operativo delle imprese potenzierà notevolmente gli effetti degli interventi FEG a favore dei lavoratori;
12. si compiace del fatto che la città di Linares sul pacchetto abbia consulto le parti sociali (sindacati MCA-UGT Andalucía e Federación de la industria de CCOO-Andalucía), che le parti sociali stiano controllando l'attuazione delle misure e che durante le varie fasi di attuazione del FEG e nell'accesso al medesimo saranno applicati una politica di parità tra donne e uomini e il principio di non discriminazione;
13. ricorda l'importanza di migliorare le possibilità di impiego di tutti lavoratori attraverso una formazione adeguata e il riconoscimento delle capacità e delle competenze acquisite durante la carriera professionale del lavoratore; si attende che la formazione offerta nell'ambito del pacchetto coordinato sia adattata non solo alle esigenze dei lavoratori licenziati ma anche all'effettivo contesto imprenditoriale;
14. rileva che il FEG assicurerà un "salario di formazione" pari al 150% del salario minimo spagnolo; prende atto peraltro con soddisfazione della conferma da parte della Commissione che tale indennità non sostituisce quella di disoccupazione ma sarà corrisposta in aggiunta all'indennità di disoccupazione prevista dalla normativa nazionale; sottolinea al riguardo che il nuovo regolamento FEG per il periodo 2014-2020 limiterà l’inclusione di indennità finanziarie nel pacchetto a un massimo del 35% del costo delle misure e che, di conseguenza, la percentuale delle indennità del pacchetto coordinato per la presente domanda non sarà ripresa nel nuovo regolamento.
15. accoglie favorevolmente l'iniziativa delle autorità regionali spagnole e di quelle locali di Linares volta a investire negli impianti industriali e nella promozione del rinnovamento dell'area industriale al fine di attrarre nuove aziende e diversificare la relativa struttura industriale, piuttosto che concentrarsi sul settore automobilistico; sottolinea che tali sforzi non sono oggetto del cofinanziamento del FEG e sono finanziati a titolo dei bilanci regionali e locali sottoposti a vincoli rigorosi a seguito della perdita di gettito fiscale dovuta alla chiusura dello stabilimento;
16. osserva che le informazioni fornite sul pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare a titolo del FEG includono informazioni sulla complementarità con azioni finanziate dai Fondi strutturali; sottolinea che le autorità spagnole confermano che le azioni ammissibili non ricevono aiuti da altri strumenti finanziari dell'Unione; ribadisce la sua richiesta alla Commissione affinché presenti, nelle sue relazioni annuali, una valutazione comparativa di tali dati, onde assicurare il pieno rispetto dei regolamenti esistenti ed evitare che si verifichino duplicazioni relativamente ai servizi finanziati dall'Unione;
17. sottolinea che, in conformità dell'articolo 6 del regolamento FEG, occorre garantire che il Fondo sostenga il reinserimento stabile nel mercato del lavoro dei singoli lavoratori in esubero; sottolinea inoltre che l'assistenza del FEG può cofinanziare solo misure attive del mercato del lavoro che portino a un'occupazione duratura e a lungo termine; ribadisce che l'assistenza del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in virtù della legislazione nazionale o di contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori;
18. accoglie con favore l'accordo raggiunto tra il Parlamento europeo e il Consiglio in merito al nuovo regolamento FEG, per il periodo 2014-2020, concernente la reintroduzione del criterio di mobilitazione relativo alla crisi, l'aumento del contributo finanziario dell'Unione al 60% dei costi totali stimati delle misure proposte, l'incremento dell'efficienza del trattamento delle domande d'intervento del FEG in seno alla Commissione e da parte del Parlamento europeo e del Consiglio attraverso la riduzione dei tempi per la valutazione e l'approvazione, l'estensione delle azioni e dei beneficiari ammissibili ai lavoratori autonomi e ai giovani, nonché il finanziamento di incentivi per la creazione di imprese proprie;
19. approva la decisione allegata alla presente risoluzione;
20. incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
21. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.
ALLEGATO
DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione in conformità del punto 13 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (domanda EGF/2012/004 ES/Grupo Santana, , presentata dalla Spagna)
(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione 2014/253/UE.)
Santana Motor S.A.U.; Santana Motor Andalucía S.L.U. e Santana Militar S.L.U.
Sistemi di garanzia dei depositi ***II
187k
34k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (rifusione) (05199/1/2014 – C7-0094/2014 – 2010/0207(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la posizione del Consiglio in prima lettura (05199/1/2014 – C7-0094/2014),
– visti i pareri motivati inviati dal Parlamento danese, dal Bundestag tedesco, dal Bundesrat tedesco e dal Parlamento svedese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
– visto il parere della Banca centrale europea del 16 febbraio 2011(1),
– vista la sua posizione in prima lettura(2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0368),
– visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 72 del suo regolamento,
– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0216/2014),
1. approva la posizione del Consiglio in prima lettura;
2. constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;
3. incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
4. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (COM(2013)0018 – C7-0022/2013 – 2013/0012(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0018),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 91 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0022/2013),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 22 maggio 2013(1),
– visto il parere del Comitato delle regioni del 4 luglio 2013(2),
– visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 26 marzo 2014, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e il parere della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A7-0444/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 aprile 2014 in vista dell'adozione della direttiva 2014/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 96/53/CE, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (COM(2013)0195 – C7-0102/2013 – 2013/0105(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0195),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 91 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0102/2013),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'11 luglio 2013(1),
– previa consultazione del Comitato delle regioni,
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0256/2014),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 aprile 2014 in vista dell'adozione della direttiva 2014/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 96/53/CE del Consiglio che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale
P7_TC1-COD(2013)0105
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(2),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(3),
considerando quanto segue:
(1) Il Libro bianco “Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti – Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile” pubblicato nel 2011, sottolinea la necessità di ridurre le emissioni di gas a effetto serra, in particolare quelle di biossido di carbonio (CO2), del 60% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2050 e del 20% entro il 2020. [Em. 1]
(1 bis) Poiché attualmente non vi sono politiche atte ad affrontare le crescenti emissioni di CO2 dei veicoli pesanti, la Commissione deve valutare l'introduzione di norme sull'efficienza energetica per tali veicoli, estendendo ulteriormente il proprio approccio legislativo in relazione ad autovetture e furgoni. [Em. 2]
(2) In tale contesto, il Libro bianco prevede di adeguare la direttiva 96/53/CE del Consiglio(4)al fine di ridurre il consumo energetico e le emissioni di gas a effetto serra, al fine di adeguare la normativa all’evoluzione delle tecnologie e alle nuove esigenze del mercato e per facilitare il trasporto intermodale.
(3) Gli sviluppi tecnologici offrono la possibilità di aggiungere dei dispositivi aerodinamici a scomparsa o pieghevoli all'estremità posteriore dei veicoli, principalmente rimorchi o semirimorchi, ma che superano le lunghezze massime ammesse a norma della direttiva 96/53/CE. L'installazione di tali apparecchiature può essere effettuata immediatamente dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, in quanto tali prodotti sono disponibili sul mercato e sono già utilizzati in altri continenti. Lo stesso vale per i dispositivi aerodinamici e di protezione anti-incastro ad assorbimento di energia, installati lateralmente all'altezza delle ruote e posteriormente sotto i semirimorchi, altri rimorchi e veicoli. Tali dispositivi consentono non soltanto di migliorare l'efficienza energetica del veicolo, ma anche di ridurre il pericolo di lesioni a danno degli altri utenti della strada. La presente direttiva dovrebbe altresì incoraggiare e facilitare l'innovazione nella concezione dei veicoli e delle unità di trasporto. [Em. 3]
(3 bis) La Commissione dovrebbe sviluppare un approccio volto a ridurre i percorsi a vuoto nel trasporto merci su strada nel quadro delle misure su "pesi e dimensioni", nonché norme minime di armonizzazione per il cabotaggio stradale al fine di evitare pratiche di dumping. Inoltre la revisione della direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(5)(direttiva "eurobollo") dovrebbe essere utilizzata per riflettere i progressi nella stima dei costi esterni e per imporre l'internalizzazione di tali costi per i veicoli pesanti. La Commissione dovrebbe presentare, entro il 1° gennaio 2015, una proposta intesa a modificare la direttiva "eurobollo". [Em. 4]
(4) I veicoli pesanti provocano circa il 26% delle emissioni di CO2 nel trasporto stradale in Europa e negli ultimi vent'anni la loro efficienza energetica è migliorata in modo impercettibile. IlIl miglioramento dell’aerodinamica della cabina dei veicoli a motore consentirebbe inoltre di ottenere notevoli vantaggi sulle prestazioni energetiche dei veicoli, in aggiunta ai dispositivi di cui al considerando 3 supra ed è urgentemente necessario affinché si produca una riduzione sensibile delle emissioni dei veicoli nel settore del trasporto merci su strada. Tuttavia tale miglioramento è impossibile nell’ambito degli attuali limiti di lunghezza stabiliti dalla direttiva 96/53/CE, senza ridurre la capacità di carico dei veicoli, il che metterebbe in pericolo l’equilibrio economico del settore. È pertanto opportuno prevedere una deroga su tale lunghezza massima. Eventuali deroghe non devono essere usate per aumentare il carico utile del veicolo. [Em. 5]
(5) La Commissione, nei suoi “Orientamenti 2011-2020 per la sicurezza stradale” prevede azioni volte a rendere i veicoli più sicuri e a migliorare la protezione degli utenti vulnerabili. L’importanza del raggio di visibilità dei conducenti di veicoli è stata anche sottolineata dalla relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’attuazione della direttiva 2007/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(6). Una nuova profilatura delle cabine contribuirà inoltre a migliorare la sicurezza stradale riducendo l’angolo morto di visibilità per i conducenti, in particolare sotto il parabrezza e sul lato del veicolo, consentendo così di salvare molte vite di utenti vulnerabili, come i pedoni o i ciclisti. La nuova profilatura delle cabine dovrebbe pertanto diventare obbligatoria dopo un adeguato periodo transitorio. Tale nuova profilatura permetteràdovrebbe anche di prevedere delle strutture di assorbimento di energia in caso di collisione. Il guadagno potenziale di volume della cabina permetterà inoltre di migliorare il comfort e la sicurezza del conducente. [Em. 6]
(6) I dispositivi aerodinamici e la loro installazione sui veicoli devono essere collaudati ai sensi delle procedure di collaudo sulla misurazione delle prestazioni aerodinamiche che la Commissione sta sviluppando, prima di essere immessi in commercio. A questo fine, gli Stati membri rilasceranno dei certificati che saranno riconosciuti dagli altri Stati membri. La Commissione dovrebbe definire orientamenti tecnici dettagliati sulle modalità di richiesta e i requisiti sui certificati. [Em. 7]
(6 bis) Il Libro bianco del 2011 sui trasporti prevede che il 30% del trasporto di merci su strada trasportato su percorrenze superiori a 300 km dovrebbe essere trasferito verso altri modi, quali la ferrovia o le vie navigabili, entro il 2030 e che, entro il 2050, questa percentuale dovrebbe passare al 50% grazie a corridoi merci efficienti ed ecologici. Per conseguire tale obiettivo sarà necessario sviluppare un'infrastruttura adeguata. Tale obiettivo è stato approvato dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del 15 dicembre 2011 sulla "Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti – Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile"(7). [Em. 8]
(6 ter) Per conseguire gli obiettivi del Libro bianco del 2011 sui trasporti, la revisione della direttiva 96/53/CE rappresenta un'opportunità per migliorare la sicurezza e il comfort dei conducenti, tenendo conto degli obblighi previsti dalla direttiva 89/391/CEE(8) del Consiglio (concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro). [Em. 9]
(7) I veicoli più lunghi possono essere utilizzati per il trasporto transfrontaliero se i due Stati membri interessati già lo permettono e se le condizioni di deroga ai sensi dell’articolo 4, paragrafi 3, 4 o 5 della direttiva sono soddisfatte. La Commissione europea ha già fornito orientamenti relativi all’applicazione dell’articolo 4 della direttiva. Le operazioni di trasporto di cui all’articolo 4, paragrafo 4, non pregiudicano in modo significativo la concorrenza internazionale se l’utilizzo transfrontaliero resta limitato a due Stati membri e se le infrastrutture esistenti e i requisiti di sicurezza stradale lo permettono. In questo modo si raggiunge un equilibrio tra, da un lato, il diritto degli Stati membri, in virtù del principio di sussidiarietà, di decidere su soluzioni di trasporto appropriate alle loro circostanze specifiche e, dall’altro, la necessità che tali politiche non falsino il mercato interno. Le disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 4, sono chiarite in questo senso. [Em. 10]
(8) L'impiego di motorizzazioni alternative che non utilizzano più solo l'energia fossile, e che sono quindi non inquinanti o meno inquinanti, come le motorizzazioni elettrica o ibrida per i veicoli pesanti o per gli autobus (principalmente in ambiente urbano o in periferia), comporta un sovrappeso che non deve essere contabilizzato a scapito del carico utile del veicolo, per non penalizzare dal punto di vista economico il settore del trasporto stradale. I veicoli dotati di tecnologie a bassa produzione di carbonio dovrebbero poter superare il peso massimo consentito di una tonnellata, a seconda del peso che la tecnologia richiede. Il sovrappeso non dovrebbe tuttavia comportare un aumento del volume di carico del veicolo. Il principio di neutralità tecnologica dovrebbe essere mantenuto. [Em. 11]
(9) Il Libro bianco sui trasporti insiste inoltre sulla necessità di monitorare gli sviluppi del trasporto intermodale, in particolare per quanto concerne la containerizzazione, nella quale sono sempre più utilizzati i container da 45 piedi che vengono trasportati per ferrovia o per via navigabile. Tuttavia attualmente le componenti stradali dei tragitti intermodali possono essere effettuate solo previe procedure amministrative vincolanti sia per gli Stati membri che per i vettori o se tali container sono dotati di angoli smussati brevettati il cui costo è proibitivo. Un allungamento di 15 cm dei veicoli che li trasportano può esentare i vettori dall’espletamento di procedure amministrative, facilitando il trasporto intermodale, senza rischi né pregiudizio per gli altri utenti della strada o per l’infrastruttura. La modesta aggiunta rappresentata da questi 15 cm rispetto alla lunghezza dei veicoli pesanti articolati (16,50 m) non costituisce in effetti un rischio supplementare per la sicurezza stradale. Nella linea politica del Libro bianco sui trasporti, tale aumento tuttavia è autorizzato solo per il trasporto intermodale, nel quale la componente stradale non supera 300 km per le operazioni che comportano una componente ferroviaria, fluviale o marittima. Tale distanza appare sufficiente per collegare un sito industriale o commerciale ad uno scalo ferroviario di merci o ad un porto fluviale. Al fine di collegare un porto marittimo e sostenere lo sviluppo delle autostrade del mare, è possibile prevedere una distanza più lunga per un’operazione di trasporto marittimo a corto raggio all’interno dell’UE. [Em. 12]
(10) Per continuare a promuovere il trasporto intermodale e al fine di tener conto del peso a vuoto dei container di 45 piedi, appare necessario estendere la disposizione che autorizza la circolazione a 44 tonnellate dei veicoli combinati a 5 o 6 assi che trasportano, nel trasporto intermodale, container di 40 piedi, anche a quelli che trasportano container di 45 piedi.
(11) Dall’adozione della direttiva 96/53/CE, il peso medio dei passeggeri di autobus e del loro bagaglio, ha subito un notevole aumento, il che ha portato ad una graduale riduzione del numero di passeggeri trasportati, tenuto conto dei limiti di peso imposti dalla direttiva. La necessità di privilegiare il trasporto collettivo rispetto al trasporto individuale ai fini di una maggiore efficienza energetica, impone di ripristinare il numero precedente di passeggeri per autobus tenendo conto dell’aumento del loro peso e di quello del loro bagaglio. Questo risultato può essere ottenuto con un aumento del peso ammissibile di autobus a due assi, entro limiti che consentano tuttavia di evitare danni alle infrastrutture provocati da un’usura più rapida.
(12) Le autorità incaricate di far osservare le disposizioni relative al trasporto stradale constatano un numero elevato di infrazioni, talvolta gravi, in particolare relative al peso dei veicoli di trasporto. Questa situazione deriva dal numero insufficiente di controlli effettuati ai sensi della direttiva 96/53/CE, o della loro scarsa efficacia. Inoltre, le procedure e norme di controllo sono diverse tra Stati membri, creando situazioni di incertezza del diritto per i conducenti dei veicoli che circolano in diversi Stati membri dell'Unione. Inoltre i vettori che non rispettano le norme relative godono di un vantaggio competitivo significativo rispetto ai loro concorrenti che ottemperano alla normativa, ma anche rispetto agli altri modi di trasporto. Tale situazione costituisce un ostacolo al corretto funzionamento del mercato interno e un rischio per la sicurezza stradale. È quindi necessario che gli Stati membri intensifichino il ritmo e l'efficienza dei controlli effettuati, sia per quanto riguarda i controlli manuali che le preselezioni in vista di tali controlli in base a un sistema per la valutazione dei rischi. [Em. 13]
(13) In effetti sono ormai disponibili soluzioni tecnologiche semplici, fisse o mobili, che permettono di preselezionare, senza fermarli, i veicoli che potrebbero essere in infrazione; queste soluzioni incidono meno sulla fluidità del traffico, sono meno onerose e garantiscono condizioni di sicurezza ottimali. Alcuni dispositivi possono essere installati a bordo dei veicoli pesanti e fornire al conducente un mezzo di autocontrollo che gli consente di rendersi conto se rispetta la normativa. Tali dispositivi di bordo possono anche comunicare i dati senza che sia necessario fermare il veicolo, ad agenti o a sistemi automatici di controllo collocati a bordo della strada, utilizzando un’interfaccia di comunicazione a microonde. In fase di preselezione, una soglia minima di pesatura per 2 000 veicoli/kilometro risulta adeguata per garantire l’efficacia del controllo su strada sul territorio dell’Unione, in quanto permette di monitorare ogni veicolo in media statistica ogni tre giorni.
(14) Il numero elevato di infrazioni rilevate alle disposizioni della direttiva 96/53/CE è ampiamente riconducibile al livello non sufficientemente dissuasivo delle sanzioni previste dalla legislazione degli Stati membri per la violazione di tali norme, o all'assenza di sanzioni. Tale carenza è ulteriormente aggravata dalla notevole diversità di livelli di sanzioni amministrative vigenti nei vari Stati membri. Per ovviare a queste carenze è necessario procedere ad un ravvicinamento a livello dell'Unione, dei livelli e delle categorie di sanzioni amministrative per le violazioni della direttiva 96/53/CE. Tali sanzioni amministrative devono essere effettive, proporzionate, dissuasive e non discriminatorie. [Em. 14]
(15) Le autorità di controllo degli Stati membri devono poter scambiare informazioni per rendere più efficaci i controlli sul peso dei veicoli o degli autotreni a livello internazionale, nonché per facilitare il buon svolgimento di tali controlli, in particolare l’identificazione dei contravventori, la descrizione delle infrazioni e delle sanzioni applicate, e lo stato di onorabilità dell’impresa interessata. Il punto di contatto designato a norma dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio(9), potrebbe fungere da intermediario per lo scambio di tali informazioni.
(16) È importante che il Parlamento europeo e il Consiglio siano regolarmente informati circa i controlli effettuati dagli Stati membri sul traffico stradale. Queste informazioni, fornite dagli Stati membri attraverso i rispettivi punti di contatto, consentiranno alla Commissione di verificare il rispetto della presente direttiva da parte dei vettori, e stabilire se devono eventualmente essere adottate misure coercitive supplementari. [Em. 15]
(16 bis) La Commissione dovrebbe rivedere l'allegato I alla direttiva 96/53/CE e riferire in merito alla sua attuazione, tenendo conto, tra l'altro, del suo impatto sulla concorrenza internazionale, la suddivisione modale, i costi di adeguamento dell'infrastruttura e gli obiettivi di sicurezza dell'Unione europea quali indicati nel Libro bianco del 2011 sui trasporti. [Em. 16]
(17) La Commissione devedovrebbe essere autorizzata ad adottare atti delegati, a norma dell’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, per definire i requisiti imposti a nuovi dispositivi aerodinamici e di protezione anti-incastro posti lateralmente e all’estremità posteriore dei veicoli o alla progettazione di nuovi veicoli a motore, per rivedere le procedure di omologazione europee previste ai sensi della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(10) nel quadro delle normative UNECE, nonché le specifiche tecniche che permettano di assicurare la completa interoperabilità dei dispositivi di pesatura di bordo, e gli orientamenti sulle procedure di controllo del peso dei veicoli in circolazione. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, la Commissione deve anche garantire la corretta e tempestiva trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.Le consultazioni dovrebbero includere le parti interessate tra cui costruttori, conducenti, associazioni per la sicurezza stradale, motorizzazioni civili e centri di formazione. La Commissione pubblica una relazione sugli esiti della consultazione. Alle parti interessate dovrebbe essere lasciato un tempo sufficiente per ottemperare a tali obblighi. [Em. 17]
(18) Poiché gli obiettivi della presente direttiva non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell’azione, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. In conformità al principio di proporzionalità sancito dallo stesso articolo, la presente direttiva si limita a quanto necessario per il conseguimento di quell’obiettivo.
(19) La direttiva 96/53/CE deve essere pertanto modificata in conseguenza,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La direttiva 96/53/CE è così modificata:
1) i riferimenti alla direttiva 70/156/CEE del Consiglio sono sostituiti da un riferimento alla direttiva 2007/46/CE;
2) all’articolo 2, primo comma, sono aggiunte le seguenti definizioni:
– "veicolo a propulsione ibrida": un veicolo ai sensi della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli(11), munito di uno o più motori di trazione funzionanti a energia elettrica e non collegati"tecnologia a bassa produzione di carbonio": una tecnologia che non si basa del tutto sulle fonti di petrolio fossile nella fornitura di energia per il trasporto e che contribuisce in modo permanentesignificativo alla rete e uno o più motori di trazione a combustione interna;decarbonizzazione dei trasporti. Tali fonti includono:
– elettricità,
– idrogeno,
– combustibili sintetici,
– biocarburanti avanzati,
– gas naturale, compreso il biometano, in forma gassosa (gas naturale compresso - GNC) e liquefatta (gas naturale liquefatto - GNL), e
– calore di scarto. [Em. 18]
– "veicolo elettrico": un veicolo ai sensi della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli(12), munito di uno o più motori di trazione funzionanti a energia elettrica e non collegati in modo permanente alla rete; [Em. 19]
– "unità di trasportocarico intermodale": unità che può rientrare in una delle seguenti categorie: container, cassa mobile, semirimorchio; [Em. 20. Tale modifica si applica all'intero testo]
a) Il termine "nazionale" è soppresso alle lettere a) e b) del paragrafo 1. [Em. 21]
b) La prima frase del secondo comma dell’articolo 4, paragrafo 4, è sostituita dalla seguente:"
"Le attività di trasporto sono considerate come non pregiudicanti in modo significativo la concorrenza internazionale nel settore dei trasporti, se esse si svolgono sul territorio di uno Stato membro o, nel caso di un’operazione transfrontaliera, se si svolgono solo tra due Stati membri limitrofi ognuno dei quali ha adottato misure in applicazione del presente paragrafo, e in presenza di una o l’altra delle condizioni previste alle lettere a) e b):" [Em. 22]
"
3) l'articolo 4, paragrafo 6, è soppresso.
4) l’articolo 5 è così modificato:
a) la frase "Fatto salvo il disposto dell’articolo 4, paragrafo 6: " è soppressa;
b) la lettera b) è soppressa;
6) l’articolo 8 è sostituito dal seguente:"
"Articolo 8
1. Al fine di migliorare le prestazioni aerodinamiche dei veicoli o degli autotreni, le lunghezze massime previste all’allegato I, punto 1.1, possono essere superate fino a 500 mm per i veicoli o i veicoli combinati equipaggiati di dispositivi che rispondono ai requisiti precisati nel testo che segue. Tali superamenti hanno il solo scopo di permettere l’installazione sulla parte posteriore dei veicoli o dei veicoli combinati, di dispositivi in grado di migliorare le loro caratteristiche aerodinamiche. [Em. 23]
2. I dispositivi menzionati al primo paragrafo devono rispondere ai seguenti requisiti di prestazione e di sicurezza:
– il miglioramento significativo delle prestazioni aerodinamiche dei veicoli,
– sotto il profilo della sicurezza stradale e della sicurezza del trasporto intermodale, in particolare:
i) l’installazione e la conservazione nel tempo dei dispositivi al fine di limitareprevenire in qualsiasi caso il rischio di distacco, [Em. 24]
ii) una segnaletica diurna e notturna conforme alle condizioni di omologazione per quanto concerne l'installazione dei dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa, efficace in condizioni meteorologiche degradate, che permetta di distinguere le dimensioni esterne del veicolo da parte degli altri utenti della strada, [Em. 25]
iii) una progettazione che limiti i rischi per gli altri veicoli e i loro passeggeri in caso di collisione,
iv) il dispositivo non deve far aumentare in modo significativo i rischi di ribaltamento a causa di venti laterali;
iv bis) una progettazione che non riduca la visibilità del conducente della parte posteriore del veicolo; [Em. 26]
– l’inserimento nelle reti esistenti, in particolare:
i) il mantenimento della manovrabilità dei veicoli o dei veicoli combinati sulle infrastrutture stradali, urbane e interurbane,
ii) per i rimorchi e semirimorchi interessati, l’inserimento nelle unità ferroviarie, marittime e fluviali nel corso di operazioni di trasporto intermodale,
iii) tali dispositivi sono a scomparsa o facilmente pieghevoli o amovibili da parte del conducente. [Em. 27]
I superamenti delle lunghezze massime non comportano un aumento della capacità di carico dei veicoli o dei veicoli combinati.
3. Prima della loro immissione sul mercato i dispositivi aerodinamici aggiunti e la loro installazione sui veicoli sono autorizzati dagli Stati membri chenel quadro della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio*. Gli Stati membri rilasciano a tal fine un certificato., cheQuest’ultimo attesta il rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2 supra, e indica che il dispositivo contribuisce in modo significativo al miglioramento delle prestazioni aerodinamiche. I certificati di autorizzazione rilasciati in uno Stato membro sono riconosciuti dagli altri Stati membri. [Em. 29]
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 16, per integrare i requisiti di cui al paragrafo 2. Essi consistono in caratteristiche tecniche, livelli minimi di prestazioni, vincoli di progettazione, e procedure finalizzate all'emissione del certificato di collaudo di cui al paragrafo 3. Gli atti delegati sono adottati per la prima volta entro e non oltre 2 anni dalla pubblicazione della presente direttiva. [Em. 30]
Nell'esercizio dei suoi poteri, la Commissione garantisce la coerenza con gli atti giuridici dell'Unione in materia di omologazione.; [Em. 31]
5. In attesa dell’adozione degli atti delegati, i veicoli o i veicoli combinati dotati di dispositivi aerodinamici all’estremità posteriore, che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 2 e sono collaudati conformemente al paragrafo 3, possono circolare se la loro lunghezza supera al massimo di due metri la lunghezza stabilita all’allegato I, punto 1.1. Questa misura transitoria si applica dalla data di entrata in vigore della presente direttiva. [Em. 32]
___________________
* Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1)."
"
6) l'articolo 8 bis è soppresso;
7) l’articolo 9 è sostituito dal testo seguente:"
"Articolo 9
1. Al fine di migliorare le prestazioni aerodinamiche e di sicurezza stradale dei veicoli e dei veicoli combinati, le lunghezze massime previste all'allegato I, punto 1.1, possono essere superate nel caso di veicoli o di veicoli combinati che rispondono ai requisiti precisati al paragrafo 2 che segue. Tali superamenti hanno come obiettivo principale quello di consentire la costruzione di cabine di motrici in grado di migliorare le caratteristiche aerodinamiche dei veicoli o dei veicoli combinati e di migliorare la sicurezza stradale sia degli utenti della strada vulnerabili, sia per i veicoli in caso di tamponamenti. [Em. 33]
2. I requisiti di prestazioni e di sicurezza ai quali le cabine menzionate al primo paragrafo devono rispondere sono i seguenti:
– il miglioramento significativo delle prestazioni aerodinamiche dei veicoli,
– il rafforzamento della sicurezza stradale e della sicurezza nel trasporto intermodale, in particolare per garantire che la forma anteriore della cabina
i) migliori la visibilità deglivisione diretta in modo da rendere gli utenti vulnerabili da parte delpiù visibili per il conducente, in particolare mediante una riduzione dell’angolo morto di visibilità situatodegli angoli ciechi situati sotto il parabrezza anterioree tutto intorno alla cabina, e, ove necessario, installando dotazioni aggiuntive, come specchietti e sistemi di telecamere, [Em. 34]
ii) limiti i danni in caso di collisione con altri veicoli e migliori le prestazioni di assorbimento di energia mediante l'installazione di un sistema di assorbimento dell'energia in caso di urto, [Em. 35]
ii bis) migliori la protezione dei pedoni mediante l'adeguamento della progettazione della parte anteriore, al fine di ridurre al minimo il rischio di urto in caso di collisione con utenti della strada vulnerabili, favorendo l'espulsione degli utenti vulnerabili ai lati, [Em. 36]
– la manovrabilità dei veicoli o dei veicoli combinati sulle infrastrutture e senza imporre restrizioni all’uso dei veicoli nei terminali intermodali,
– il comfort in relazione al miglioramento della qualità del luogo di lavoro e la sicurezza dei conducenti. [Em. 37]
I superamenti della lunghezza massima non comportano un aumento della capacità di carico dei veicoli o dei veicoli combinati.
2 bis. Al fine di migliorare la sicurezza e il comfort del conducente e, in ultima analisi, per garantire il miglioramento della sicurezza stradale dei veicoli che rientrano nel campo d'azione della presente direttiva, i requisiti su sicurezza e comfort di cui all'articolo 9, paragrafo 2, che devono essere rispettati per le cabine del conducente sono i seguenti:
– il rispetto dei requisiti stabiliti dalla direttiva 89/391/CEE del Consiglio*("direttiva quadro sulla sicurezza e la salute dei lavoratori"), con la gerarchia di prevenzione, che prevede il quadro per eliminare alla fonte le vibrazioni corporee e le cause di patologie muscoloscheletriche;
– la predisposizione della cabina del conducente con caratteristiche di sicurezza a partire dalla via di fuga antincendio sicura;
– l'aumento delle dimensioni della cabina del conducente per adeguarsi ai requisiti di sicurezza e di comfort per il sedile del conducente e la cuccetta, tenendo conto delle situazione di emergenza. [Em. 38]
3. Prima dell’immissione sul mercato, le prestazioni aerodinamiche e di sicurezza dei nuovi progetti di veicoli a motore sono collaudate nel quadro della direttiva 2007/46/CE dagli Stati membri che rilasciano a questo fine un certificato. Quest’ultimo attesta il rispetto dei requisiti di cui al precedente paragrafo 2. Il collaudo delle prestazioni aerodinamiche di questi veicoli è in linea con le norme applicabili sulla misurazione delle prestazioni aerodinamiche elaborate dalla Commissione. I certificati di collaudo rilasciati in uno Stato membro sono riconosciuti dagli altri Stati membri. [Em. 39]
3 bis. I nuovi veicoli N2 ed N3 e una combinazione di veicoli utilizzano cabine motrici conformi con i requisiti in materia di sicurezza di cui all'articolo 9, paragrafo 2, da [sette anni dall'entrata in vigore della presente direttiva]. [Em. 40]
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità all’articolo 16 e in linea con i regolamenti UN-ECE esistenti, per completare i requisiti che le nuove cabine di motrice devono rispettare e che sono indicati al paragrafo 2. Essi consistono in caratteristiche tecniche, livelli minimi di prestazioni di sicurezza e aerodinamiche, vincoli di progettazione, e procedure finalizzate all'emissione del certificato di collaudo di cui al paragrafo 3. Gli atti delegati sono adottati per la prima volta entro e non oltre 2 anni dalla pubblicazione della presente direttiva. [Em. 41]
______________________
* Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 26.9.1989, pag. 1).";
"
8) all’articolo 10 i termini "alla data di cui all’articolo 11" sono sostituiti da "in data 17 settembre 1997".
9) l’articolo 10 bis è sostituito dal seguente:"
"Articolo 10 bis
I pesi massimi dei veicoli a propulsione ibrida o a propulsione interamente elettricadotati di tecnologie a bassa produzione di carbonio sono quelli indicati all’allegato I, punto 2.3.1 2.3.4. [Em. 42]
I veicoli a propulsione ibrida o elettricadotati di tecnologie a bassa produzione di carbonio devono tuttavia rispettare i limiti indicati all’allegato I, punto 3: peso massimo autorizzato per asse."; [Em. 43]
"
10) l’articolo 11 è sostituito dal seguente:"
"Articolo 11
Le dimensioni massime di cui all’allegato I, punti 1.1 e 1.6, possono essere superate di 15 cm per i veicoli o i veicoli combinati che effettuano un trasporto di container o di casse mobili di 45 piedi, qualora il trasporto stradale del container o della cassa mobile rientri in un’operazione di trasporto intermodalecombinato. [Em. 44]
Ai fini del presente articolo e del punto 2.2.2, lettera c), dell’allegato I, l’operazione di trasporto intermodale utilizza almeno la ferrovia, il trasporto fluviale o il trasporto marittimo. Essa comporta anche una parte stradale per il suo percorso iniziale e/o terminale. Ciascuna di tali parti stradali è inferiore a 300 km nel territorio dell’Unione europea o fino ai terminali più vicini tra i quali esiste un servizio regolare. Un’operazione di trasporto è parimenti considerata come trasporto intermodale se utilizza un trasporto marittimo a corto raggio intraeuropeo, quali che siano le lunghezze dei percorsi iniziali e terminali stradali. Il percorso iniziale e il percorso terminale stradale per un’operazione che utilizza il trasporto marittimo a corto raggio all’interno dell’UE si estende dal punto di carico della merce al porto marittimo appropriato più vicino per il tragitto iniziale e/o, se del caso, tra il porto marittimo appropriato più vicino e il punto di scarico della merce per il tragitto terminale.Entro il 2017 la Commissione, se del caso, presenta una proposta legislativa intesa a modificare la direttiva 92/106/CEE del Consiglio* e, in particolare, la definizione esistente di trasporto combinato, al fine di tenere conto dello sviluppo della containerizzazione e in vista di facilitare lo sviluppo di un trasporto intermodale efficiente. [Em. 45]
______________________
* Direttiva 92/106/CEE del Consiglio, del 7 dicembre 1992, relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri (GU L 368 del 17.12.1992, pag. 38).";
"
11) l’articolo 12 è sostituito dal testo seguente:"
"Articolo 12
1. Gli Stati membri istituiscono un dispositivo di preselezione, di controllo mirato e della relativa effettuazione dei veicoli o dei veicoli combinati in circolazione, al fine di garantire il rispetto dei requisiti della presente direttiva. [Em. 46]
Gli Stati membri garantiscono che le informazioni concernenti il numero e la gravità di eventuali infrazioni della presente direttiva commesse dalle singole imprese siano inserite nel sistema di valutazione del rischio stabilito all'articolo 9 della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio*. [Em. 47]
Nell'identificare i veicoli da sottoporre a un controllo, gli Stati membri possono selezionare in via prioritaria i veicoli gestiti da imprese aventi un profilo di rischio elevato ai sensi della direttiva 2006/22/CE. I veicoli possono altresì essere selezionati a caso per i controlli. [Em. 48]
2. Dopo la scadenza del termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri procedono a pesature dei veicoli o dei veicoli combinati in circolazione. Tali misure di preselezione mirano ad aumentare l'efficienza dei controlli e ad identificare i veicoli che possono aver commesso un’infrazione e che devono essere controllati manualmente. Esse possono consistere in sistemi automatici collocati sulle infrastrutture, o sistemi installati a bordo dei veicoli ai sensi del paragrafo 6 seguente. I sistemi automatici dovranno consentire l'identificazione dei veicoli che si sospetta superino i pesi massimi autorizzati. Dato che tali sistemi automatici sono utilizzati unicamente per una preselezione, e non per determinare un'infrazione, non ne è obbligatoria la certificazione da parte degli Stati membri. Il sistema di bordo può essere integrato con tachigrafi digitali installati sui veicoli in linea con il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio**. [Em. 49]
3. Gli Stati membri procedono a un certo numero di misure di preselezione che rappresentino almeno una pesatura per 2 000 veicoli/chilometro in media annua.
4. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti si scambino le informazioni necessarie per rendere più efficaci tali controlli a livello dell’Unione, e per facilitare il loro svolgimento, in particolare attraverso il punto di contatto nazionale incaricato dello scambio di informazioni con gli altri Stati membri. Tali informazioni necessarie comprendono in particolare l’identificazione dei contravventori, la descrizione delle violazioni commesse e delle sanzioni applicate, e lo stato di onorabilità dell’impresa interessata. Il punto di contatto è designato in conformità all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio***.
5. I veicoli sospettati di violazione dei limiti di peso in seguito alla preselezione effettuata in conformità al paragrafo 2, sono sottoposti ad almeno una delle seguenti misure:
i) il controllo su strada con un apparecchio di misura omologato dopo l’intercettazione del veicolo,
ii) l’invio all’impresa di trasporto delle informazioni sui sospetti di sovraccarico del veicolo,
iii) il controllo dell’impresa di trasporto nei suoi locali, in particolare in caso di recidiva dopo l’invio dell’informazione di cui al punto ii).
6. In conformità del paragrafo 1, gli Stati membri promuovono l’equipaggiamento deii nuovi veicoli N2 ed N3 e deii veicoli combinati, con dispositivisono dotati di sistemi di bordo di pesatura (peso totale e peso per asse) che permettano di comunicare in qualsiasi momento i dati di pesatura, a partire da un veicolo in movimento, ad un’autorità che effettua dei controlli lungo la strada o con compiti di regolamentazione del trasporto di merci a decorrere dal [cinque anni dall'entrata in vigore della presente direttiva]. La comunicazione si effettua attraverso l’interfaccia definita dalle norme CEN DSRC**** EN 12253, EN 12795, EN 12834, EN 13372 e ISO 14906. Le informazioni sono altresì accessibili per il conducente. [Em. 50]
7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all’articolo 16, per quanto riguarda
– le specifiche tecniche complementari per l’interoperabilità completa a livello dell’Unione delle apparecchiature di bordo di pesatura, di cui al paragrafo 6, supra, in modo che le autorità di ogni Stato membro possano comunicare con le stesse modalità con i veicoli o i veicoli combinati immatricolati in qualsiasi Stato membro e, se del caso, scambiare le informazioni ricevute con le autorità di altri Stati membri;
– le procedure dei controlli di preselezione cui al paragrafo 2 del presente articolo, le specifiche tecniche dei mezzi materiali utilizzati per tali controlli di preselezione, i requisiti di precisione e le regole di utilizzo di tali mezzi materiali. Tali procedure, specifiche e regole di utilizzo hanno l’obiettivo di assicurare che i controlli siano effettuati in modo simile in tutti gli Stati membri, garantendo in tal modo la parità di trattamento di tutti i vettori su tutto il territorio dell’Unione;
– le procedure comuni e le specifiche volte a conseguire un livello sufficiente di affidabilità che consenta di utilizzare i sistemi di bordo per l'attuazione delle disposizioni della presente direttiva, in particolare dell'articolo 13. [Em. 51]
7 bis. La Commissione valuta se i sistemi di bordo, interconnessi al tachigrafo digitale, possono essere utili per dare attuazione ad altre normative in materia di trasporto su strada. La Commissione, se del caso, presenta le pertinenti proposte legislative. [Em. 52]
______________________________
* Direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 35).
** Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014. relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1).
*** Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51).
**** DSRC: Dedicated Short Range Communications.";
"
12) l’articolo 13 è sostituito dal seguente:"
"Articolo 13
1. Le violazioni della presente direttiva vengono classificate in varie categorie secondo la loro gravità.
2. Un sovraccarico inferiore al 5%2% del peso massimo autorizzato ai punti 2, 3, 4.1 e 4.3 dell’allegato 1 dà luogo ad un avvertimento scritto all’impresa di trasporto, che può comportare una sanzione, se la legislazione nazionale prevede questo tipo di sanzione. [Em. 53]
3. Un sovraccarico compreso tra il 52 e il 1015% del peso massimo autorizzato ai punti 2, 3, 4.1 e 4.3 dell’allegato 1 è considerato un’infrazione minore ai sensi della presente direttiva, e comporta una sanzione pecuniaria. Le autorità di controllo possono anche immobilizzare il veicolo per lo scarico fino a raggiungere il peso massimo autorizzato. [Em. 54]
4. Un sovraccarico compreso tra il 10 e il 20%15% del peso massimo autorizzato ai punti 2, 3, 4.1 e 4.3 dell’allegato 1 è considerato un’infrazione grave ai sensi della presente direttiva. Essa dà luogo a una sanzione pecuniaria e all’immobilizzo immediato del veicolo per lo scarico sino a raggiungere il peso massimo autorizzato. [Em. 55]
5. Un sovraccarico superiore al 20%15% del peso massimo autorizzato ai punti 2, 3, 4.1 e 4.3 dell’allegato 1 è considerato un’infrazione molto grave ai sensi della presente direttiva, a causa dei rischi maggiori per gli altri utenti della strada. Essa dà luogo a una sanzione pecuniaria e all’immobilizzo immediato del veicolo per lo scarico sino a raggiungere il peso massimo autorizzato. La procedura di perdita dell’onorabilità dell’impresa di trasporto è attuata in conformità all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1071/2009(13). [Em. 56]
6. Un superamento della lunghezza, dell'altezza o della larghezza inferiore al 2%all'1% delle dimensioni massime indicate al punto 1 dell’allegato 1 dà luogo ad un avvertimento scritto all’impresa di trasporto, che può comportare una sanzione, se la legislazione nazionale lo prevede. [Em. 57]
7. Un superamento della lunghezza, dell'altezza o della larghezza dal 2 al 20%dall'1 al 10% delle dimensioni massime indicate al punto 1 dell’allegato 1, dovuto al carico o al veicolo stesso, comporta una sanzione pecuniariaper l'impresa di trasporto. Le autorità di controllo immobilizzano il veicolo fino allo scarico se il superamento della lunghezza o della larghezza proviene dal carico, o fino all’ottenimento di un permesso speciale dall’impresa di trasporto, in conformità all’articolo 4, paragrafo 3. [Em. 58]
8. Un superamento della lunghezza, dell'altezza o della larghezza del carico o del veicolo superiore al 20%10% delle dimensioni massime indicate al punto 1 dell’allegato 1 è considerato una violazione molto grave ai sensi della presente direttiva, a causa dei rischi maggiori che ciò comporta per gli altri utenti della strada. Essa dà luogo a una sanzione pecuniariaper l'impresa di trasporto, e all’immobilizzo immediato del veicolo da parte delle autorità di controllo, fino allo scarico o fino a quando l’impresa di trasporto abbia ottenuto un permesso speciale in conformità all’articolo 4, paragrafo 3, se il superamento della lunghezza o della larghezza è dovuto al carico. La procedura di perdita dell’onorabilità dell’impresa di trasporto è attuata in conformità all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1071/2009. [Em. 59]
9. Le sanzioni di cui ai paragrafi 3, 4, 5, 7 e 8 sono effettive, proporzionate e dissuasive.";
"
13) è aggiunto l'articolo seguente:"
"Articolo 14
Per i trasporti di container, lo spedizioniere consegna al vettore a cui esso affida il trasporto di un container, prima delle operazioni di carico, una dichiarazione scritta indicante il peso lordo del container trasportato. Tale dichiarazione può essere trasmessa anche per via elettronica. A prescindere dalla sua forma, il documento attestante il peso lordo del container è firmato da una persona debitamente autorizzata dallo spedizioniere. Se le informazioni relative al peso lordo del container mancano o sono errate, la responsabilità dello spedizioniere è impegnata alla stessa stregua del vettore in caso di sovraccarico del veicolo. [Em. 60]
Nelle operazioni di trasporto intermodale, le informazioni relative al peso lordo di un container imballato sono fornite alla parte successiva che si prende carico del container."; [Em. 61]
"
14) è aggiunto l'articolo seguente:"
"Articolo 15
Gli Stati membri ogni due anni presentano alla Commissione, nel primo trimestre dell’anno civile, una relazione sui controlli effettuati durante i due anni civili precedenti, i risultati di tali controlli e le sanzioni inflitte ai contravventori. La Commissione redige un’analisi di tali relazioni e la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio nel secondo trimestre dell’anno civile.";
"
15) è aggiunto l'articolo seguente:"
"Articolo 16
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati previsto dall’articolo 8, paragrafo 4, dall’articolo 9, paragrafo 5, e dall’articolo 12, paragrafo 7, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminatodi cinque anni a decorrere da [data di entrata in vigore della presente direttiva]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 62]
3. La delega di potere di cui all’articolo 8, paragrafo 4, all’articolo 9, paragrafo 5, e all’articolo 12, paragrafo 7, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di poteri ivi specificata. Essa ha effetto il giorno successivo a quello in cui la decisione viene pubblicata nella Gazzetta ufficialedell'Unione europea o a una data successiva in essa precisata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. Un atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, dell’articolo 9, paragrafo 5, e dell’articolo 12, paragrafo 7, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato, o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.";
"
15 bis) è aggiunto l'articolo seguente:"
"Articolo 16 bis
Entro il 2016 la Commissione rivede l'allegato I della direttiva 96/53/CE e presenta una relazione sulla sua attuazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Sulla base di tale relazione la Commissione, se del caso, presenta una proposta legislativa debitamente accompagnata da una valutazione di impatto. La relazione è pubblicata almeno 6 mesi prima di qualsiasi proposta legislativa."; [Em. 63]
"
15 ter) è aggiunto l'articolo seguente:"
"Articolo 16 ter
Entro il 1° gennaio 2016 la Commissione rivede la presente direttiva ed eventualmente, sulla base di tale revisione e della relativa valutazione di impatto, presenta una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 1° gennaio 2017 sull'imposizione dei requisiti di sicurezza previsti all'articolo 9, paragrafo 2, per tutti i veicoli M2 e M3."; [Em. 64]
"
16) l’allegato I è così modificato:
—a) al punto 1.1 è aggiunto il seguente trattino: "
"– trasportatori di veicoli caricati: 20,75 m" [Em. 65]
"
a) il punto 1.2, lettera b), è sostituito dal seguente:"
" b) sovrastrutture dei veicoli condizionati o che trasportano unità di carico intermodale condizionate: 2,60 m"
"
a bis) il punto 1.4 è sostituito dal seguente:"
"1.4 Sono compresi nei valori di cui ai punti 1.1, 1.2, 1.3 , 1.6 , 1.7, 1.8 e 4.4 le sovrastrutture amovibili e gli elementi standardizzati di carico quali i container. In ragione della natura indivisibile dei veicoli finiti, come le autovetture nuove caricate su trasportatori specializzati, i trasportatori carichi possono superare le dimensioni di cui al punto 1.1 nella misura consentita dalla legislazione nazionale e a seconda delle condizioni delle infrastrutture e finché tali trasportatori di veicoli, vuoti, rispettano pienamente i punti sopra indicati." [Em. 66]
"
b) il punto 2.2.2, lettera c), è sostituito dal testo seguente:"
"c) Veicolo a motore a due o tre assi con semirimorchio a 2 o 3 assi destinato al trasporto, nel trasporto intermodale, di una o più unità di carico intermodale, per una lunghezza totale massima di 40 o 45 piedi: 44 tonnellate." [Em. 70]
"
c) il punto 2.3.1 è sostituito dal testo seguente:"
"a) Veicoli a motore a due assi diversi dagli autobus: 18 tonnellate."
“Veicoli a motore a due assi diversi dagli autobus e a propulsione ibrida o elettrica: 19 tonnellate” [Em. 67]
"b) Autobus di linea a due assi: 1919,5 tonnellate" [Em. 68]
"
c bis) è inserito il punto seguente:"
"2.3.4 Veicoli dotati di tecnologie a bassa produzione di carbonio:
Il peso massimo è quello indicato ai punti 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 o 2.4 aumentato del peso aggiuntivo necessario per il modo a propulsione alternativa, con un massimo di 1 tonnellata. Tale peso aggiuntivo è indicato nei documenti ufficiali di registrazione del veicolo a motore emessi dallo Stato membro in cui il veicolo è registrato. Nei casi in cui manchino tali informazioni, si applicano i valori di cui ai punti 2.3.1., 2.3.2, 2.3.3 o 2.4.". [Em. 69]
"
Articolo 2
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva non oltre 18 mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59).
Direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture (GU L 187 del 20.7.1999, pag. 42).
Direttiva 2007/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, concernente l’installazione a posteriori di specchi sui veicoli commerciali pesanti immatricolati nella Comunità (GU L 184 del 14.7.2007, pag. 25).
Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 26.9.1989, pag. 1).
Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51).
Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica le direttive del Consiglio 77/91/CEE e 82/891/CEE, le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE e 2011/35/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010 (COM(2012)0280 – C7-0136/2012 – 2012/0150(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0280),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0136/2012),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere della Banca centrale europea del 29 novembre 2012(1),
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 12 dicembre 2012(2),
– visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 20 dicembre 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– visti, la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione giuridica (A7-0196/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 aprile 2014 in vista dell'adozione della direttiva 2014/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 concernente la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni (COM(2012)0350 – C7-0178/2012 – 2012/0168(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0350),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 53, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0178/2012),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere della Banca centrale europea dell’11 gennaio 2013(1),
– visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 19 marzo 2014, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A7‑0125/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso(2);
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 aprile 2014 in vista dell’adozione della direttiva 2014/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (COM(2013)0266 – C7-0125/2013 – 2013/0139(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0266),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0125/2013),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere della Banca centrale europea del 19 novembre 2013(1),
– visto il parere del Comitato economico e sociale del 18 settembre 2013(2),
– visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 4 aprile 2014, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione giuridica (A7-0398/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso(3);
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 aprile 2014 in vista dell'adozione della direttiva 2014/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento (COM(2012)0352 – C7-0179/2012 – 2012/0169(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0352),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0179/2012),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere della Banca centrale europea dell'11 dicembre 2012(1),
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 novembre 2012(2),
– visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 4 aprile 2014, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0368/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso(3);
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 aprile 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 1286/2014.)
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sul progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea aumentando il numero dei giudici del Tribunale (02074/2011 – C7-0126/2012 – 2011/0901B(COD))
– vista la richiesta della Corte di giustizia sottoposta al Parlamento europeo e al Consiglio (02074/2011),
– visti l'articolo 254, paragrafo 1, e l'articolo 281, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali il progetto di atto gli è stato sottoposto (C7-0126/2012),
– visto l'articolo 294, paragrafi 3 e 15, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere della Commissione (COM(2011)0596),
– vista la lettera della Corte di giustizia dell'8 maggio 2012,
– vista la lettera della Commissione del 30 maggio 2012,
– visti i paragrafi 2 e 3 della sua risoluzione legislativa del 5 luglio 2012 sul progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea e l'allegato I al medesimo(1),
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A7-0252/2013),
1. adotta come posizione in prima lettura il testo approvato il 12 dicembre 2013(2);
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Corte di giustizia e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 aprile 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il Protocollo dello statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea aumentando il numero di giudici presso il Tribunale [Emendamento n. 1]
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea e, in particolare, l’articolo 19, paragrafo 2, secondo comma, di quest’ultimo,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 254, primo comma e l'articolo 281, secondo comma,
Visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica e, segnatamente, l’articolo 106 bis, paragrafo 1, del medesimo,
vista la richiesta della Corte di giustizia,
visto il parere della Commissione,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(3),
considerando quanto segue:
▌
(5) In seguito al progressivo ampliamento delle sue competenze sin dalla sua istituzione, il Tribunale è investito, al giorno d’oggi, di un numero di cause in costante aumento.
(6) Il numero di cause proposte dinanzi a quest'organo giurisdizionale continua ad aumentare col passare degli anni, il che a lungo termine comporta un aumento del numero di cause pendenti dinanzi ad esso e un allungamento della durata dei procedimenti.
(7) Questo allungamento appare difficilmente accettabile da parte dei cittadini, in particolare alla luce dei principi enunciati sia dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, sia dall’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
(8) La situazione in cui si trova il Tribunale dipende da cause strutturali, che traggono origine tanto dall’intensificazione e diversificazione dell’attività legislativa e regolamentare delle istituzioni, organi e organismi dell’Unione, quanto dal volume e dalla complessità dei fascicoli di cui il Tribunale è investito, particolarmente in materia di concorrenza e di aiuti di Stato.
(9) Di conseguenza, occorre adottare le misure necessarie per far fronte a questa situazione e la facoltà, prevista dai trattati, di aumentare il numero di giudici del Tribunale è tale da consentire di ridurre, in breve tempo, sia il volume di cause pendenti, sia l’eccessiva durata dei procedimenti dinanzi a quest’organo giurisdizionale.
(9 bis) Tali misure dovrebbero includere altresì una normativa che preveda una soluzione duratura del problema della provenienza dei giudici, dal momento che l'attuale ripartizione dei posti di giudice tra gli Stati membri non è applicabile a una situazione in cui il numero dei giudici è superiore a quello degli Stati membri.
(9 ter) Ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, il Tribunale è composto da almeno un giudice per Stato membro. Poiché questo già garantisce un adeguato equilibrio geografico ed una rappresentanza dei sistemi giuridici nazionali, giudici supplementari dovrebbero essere nominati esclusivamente sulla base della loro idoneità professionale e personale, tenendo conto della loro conoscenza dei sistemi giuridici dell'Unione europea e degli Stati membri. Tuttavia, non vi dovrebbero essere più di due giudici per ogni Stato membro,
▌
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea è cosi modificato:
▌
6a) all'articolo 47, il primo comma è sostituito dal seguente:"
“Gli articoli 9 bis, 14 e 15, l’articolo 17, primo, secondo, quarto e quinto comma, e l’articolo 18 si applicano al Tribunale e ai suoi membri.”;
"
7) l'articolo 48 ▌ è sostituito dal seguente:"
"In Tribunale, vi sarà un giudice per Stato membro e 12 giudici supplementari. Non vi saranno più di due giudici per ogni Stato membro.
Tutti i giudici hanno la stessa posizione e gli stessi diritti e doveri.
Il rinnovo parziale dei giudici, che ha luogo ogni tre anni, riguarda alternatamente una metà di essi, se vi è un numero pari di giudici; alternativamente, se vi è un numero dispari di giudici, sono sostituiti un numero pari di giudici e un numero dispari di giudici, cioè quel numero meno uno.";
"
7 bis) 7 bis)è inserito l'articolo seguente:"
"Articolo 48 bis
Per quanto riguarda i giudici da nominare per ogni Stato membro, il diritto di nomina spetta al governo dello Stato membro in questione.";
"
7 ter) è inserito l'articolo seguente:"
"Articolo 48 ter
1. I giudici supplementari sono nominati a prescindere dallo Stato membro di origine del candidato.
2. Nell'ambito di una procedura di nomina di uno o più dei 12 giudici supplementari, tutti i governi degli Stati membri possono presentare candidature. Inoltre, gli stessi giudici uscenti del Tribunale possono comunicare per iscritto la propria candidatura al presidente del comitato di cui all'articolo 255 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
3. Nell'ambito di una procedura di nomina di uno o più dei 12 giudici supplementari, il comitato di cui all'articolo 255 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea fornisce un parere sull'idoneità dei candidati all'esercizio delle funzioni di giudice del Tribunale. Il comitato integra il parere con un elenco di candidati che possiedono un'esperienza di alto livello adeguata alla funzione in ordine di merito. In tale elenco figurano i nomi di almeno il doppio dei candidati rispetto al numero di giudici che dovranno essere nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri, a condizione che vi sia un numero sufficiente di candidati idonei.".
"
▌
▌
Articolo 3
1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. I 12 giudici supplementari nominati in virtù e in seguito all'entrata in vigore del presente regolamento entrano in funzione immediatamente dopo la prestazione del giuramento.
Il mandato di sei di loro, scelti per sorteggio, termina sei anni dopo il primo rinnovo parziale del Tribunale successivo all'entrata in vigore del presente regolamento. Il mandato degli altri sei giudici termina sei anni dopo il secondo rinnovo parziale del Tribunale successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla diffusione in tutto il territorio dell'Unione europea di un servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile (COM(2013)0315 – C7-0173/2013 – 2013/0166(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0315),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 91 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0173/2013),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 19 settembre 2013(1),
– previa consultazione del Comitato delle regioni,
– visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 19 marzo 2014, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0482/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 aprile 2014 in vista dell'adozione della decisione n. ..../2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla diffusione in tutto il territorio dell'Unione europea di un servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità (COM(2013)0147 – C7-0082/2013 – 2013/0080(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0147),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0082/2013),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visti i pareri motivati inviati dalla seconda Camera dei Paesi Bassi, dalla Camera dei deputati romena, dal Parlamento svedese e dalla Camera dei Comuni, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 10 luglio 2013(1),
– visto il parere del Comitato delle regioni del 3 luglio 2013(2),
– visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 28 febbraio 2014, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A7-0455/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 aprile 2014 in vista dell'adozione della direttiva 2014/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 718/1999 del Consiglio per quanto riguarda una politica di capacità della flotta al fine di promuovere il trasporto per via navigabile (COM(2013)0621 – C7-0265/2013 – 2013/0303(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0621),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 91, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0265/2013),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 21 gennaio 2014(1),
– visto il parere del Comitato delle regioni del 31 gennaio 2014(2),
– visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 7 marzo 2014, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0142/2014),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 aprile 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 718/1999 del Consiglio, relativo ad una politica di regolazione delle capacità delle flotte comunitarie nella navigazione interna, al fine di promuovere il trasporto per via navigabile
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 546/2014.)
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi (COM(2013)0812 – C7-0416/2013 – 2013/0398(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0812),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 42 e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0416/2013),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,
– visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 2 aprile 2014, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7-0217/2014),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 aprile 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 1144/2014.)
Programma di ricerca e sviluppo a sostegno di una vita attiva e autonoma ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla partecipazione dell'Unione al programma di ricerca e sviluppo a sostegno di una vita attiva e autonoma avviato congiuntamente da più Stati membri (COM(2013)0500 – C7-0219/2013 – 2013/0233(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0500),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 185 e l'articolo 188, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0219/2013),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 10 dicembre 2013(1),
– visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 26 febbraio 2014, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-0076/2014),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 aprile 2014 in vista dell'adozione della decisione n. ..../2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla partecipazione dell'Unione al programma di ricerca e sviluppo a sostegno di una vita attiva e autonoma avviato congiuntamente da più Stati membri
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla partecipazione dell'Unione a un programma di ricerca e sviluppo avviato da vari Stati membri a sostegno delle piccole e medie imprese che effettuano attività di ricerca (COM(2013)0493 – C7-0220/2013 – 2013/0232(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0493),
– visti l'articolo 249, paragrafo 2, l'articolo 185 e l'articolo 188, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0220/2013),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 10 dicembre 2013(1),
– visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 26 febbraio 2014, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A7-0077/2014),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 aprile 2014 in vista dell'adozione della decisione n. ..../2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla partecipazione dell'Unione a un programma di ricerca e sviluppo avviato congiuntamente da più Stati membri a sostegno delle piccole e medie imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla partecipazione dell'Unione europea al Programma metrologico europeo di ricerca e innovazione avviato congiuntamente da più Stati membri (COM(2013)0497 – C7-0221/2013 – 2013/0242(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0497),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 185 e l'articolo 188, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0221/2013),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 10 dicembre 2013(1),
– visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 26 febbraio 2014, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A7-0063/2014),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 aprile 2014 in vista dell'adozione della decisione n. ..../2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla partecipazione dell’Unione al programma metrologico europeo di innovazione
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla partecipazione dell'Unione a un secondo programma di partenariato Europa-paesi in via di sviluppo per gli studi clinici avviato congiuntamente da più Stati membri (COM(2013)0498 – C7-0222/2013 – 2013/0243(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0498),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 185 e l'articolo 188, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0222/2013),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 10 dicembre 2013(1),
– visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 26 febbraio 2014, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della commissione per lo sviluppo (A7-0064/2014),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 aprile 2014 in vista dell'adozione della decisione n. ..../2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla partecipazione dell'Unione a un secondo programma di partenariato Europa-paesi in via di sviluppo per gli studi clinici (EDCTP2) avviato congiuntamente da più Stati membri
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari per facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale (COM(2011)0445 – C7-0211/2011 – 2011/0204(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0445),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 81, paragrafo 2, lettere a), e) e f) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0211/2011),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 26 aprile 2012(1),
– visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 6 febbraio 2014, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0227/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 aprile 2014 in vista dell’adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 655/2014.)
Comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune società e di taluni gruppi di grandi dimensioni ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune società e di taluni gruppi di grandi dimensioni (COM(2013)0207 – C7-0103/2013 – 2013/0110(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0207),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 50, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0103/2013),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere motivato inviato dal Parlamento estone, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'11 luglio 2013(1),
– visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 26 febbraio 2014, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-0006/2014),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 aprile 2014 in vista dell'adozione della direttiva 2014/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intrasocietari (COM(2010)0378 – C7-0179/2010 – 2010/0209(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0378),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 79, paragrafo 2, lettere a) e b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0179/2010),
– visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 4 maggio 2011(1),
– visto il parere del Comitato delle regioni del 31 marzo 2011(2),
– visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 27 febbraio 2014, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visti gli articoli 55 e 37 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0170/2014),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. approva la dichiarazione comune del Parlamento, del Consiglio e della Commissione allegata alla presente risoluzione;
3. prende atto delle dichiarazioni della Commissione allegate alla presente risoluzione;
4. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 aprile 2014 in vista dell’adozione della direttiva 2014/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2014/66/UE.)
ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA
DICHIARAZIONE CONGIUNTA DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE
La presente direttiva istituisce un programma di mobilità autonomo che prevede norme specifiche, adottate in base all'articolo 79, paragrafo 2, lettere a) e b), TFUE, per quanto concerne le condizioni di ingresso, soggiorno e libertà di circolazione a fini lavorativi di un cittadino di un paese terzo come lavoratore trasferito all'interno della società in Stati membri diversi da quello che ha rilasciato il permesso di trasferimento intrasocietario, le quali norme devono essere considerate lex specialis in relazione all'acquis di Schengen.
Il Parlamento europeo e il Consiglio prendono atto dell'intenzione della Commissione di valutare la necessità di intraprendere eventuali azioni volte a rafforzare la certezza del diritto per quanto riguarda l'interazione tra i due regimi giuridici, e di valutare in particolare la necessità di aggiornare il manuale Schengen.
DICHIARAZIONI DELLA COMMISSIONE
1) Dichiarazione sulla definizione di "specialista":
La Commissione ritiene che la definizione di "specialista" di cui all’articolo 3, lettera f), della presente direttiva sia in linea con l’equivalente definizione ("persona in possesso di conoscenze non comuni") di cui all’elenco degli impegni specifici assunti dall’Unione nell'ambito dell'accordo generale dell’OMC sugli scambi di servizi (GATS). L’uso del termine "specialistiche" anziché "non comuni" non implica in alcun modo una modifica né un'estensione della definizione del GATS ed è un mero adattamento al linguaggio corrente.
2) Dichiarazione sugli accordi bilaterali di cui all’articolo 18, paragrafo 2, lettere c) e d):
La Commissione sorveglierà l’attuazione dell’articolo 18, paragrafo 2, lettere c) e d), della presente direttiva, al fine di valutare l'eventuale impatto degli accordi bilaterali di cui al medesimo articolo sul trattamento dei lavoratori trasferiti all’interno della società e sull’applicazione del regolamento (UE) n. 1231/2010, e adotterà opportune misure ove necessario.
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'impresa comune Clean Sky 2 (COM(2013)0505 – C7-0255/2013 – 2013/0244(NLE))
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2013)0505),
– visti gli articoli 187 e 188, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C7-0255/2013),
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A7-0083/2014),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione del Parlamento europeo definita il 15 aprile 2014 in vista dell’adozione del regolamento (UE) n. …/2014 del Consiglio che istituisce l’impresa comune Clean Sky 2
P7_TC1-NLE(2013)0244
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 558/2014 del Consiglio.)
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Consiglio sull'impresa comune Bioindustrie (COM(2013)0496 – C7-0257/2013 – 2013/0241(NLE))
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2013)0496),
– visti l'articolo 187 e l'articolo 188, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C7-0257/2013),
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della commissione per lo sviluppo regionale (A7-0092/2014),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione del Parlamento europeo definita il 15 aprile 2014 in vista dell’adozione del regolamento (UE) n. …/2014 del Consiglio che istituisce l'impresa comune Bioindustrie
P7_TC1-NLE(2013)0241
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 560/2014 del Consiglio.)
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 219/2007 relativo alla costituzione di un'impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR) per quanto riguarda la proroga dell'impresa comune fino al 2024 (COM(2013)0503 – C7-0254/2013 – 2013/0237(NLE))
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2013)0503),
– visti gli articoli 187 e 188 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C7-0254/2013),
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0062/2014),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione del Parlamento europeo definita il 15 aprile 2014 in vista dell’adozione del regolamento (UE) n. …/2014 del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 219/2007 relativo alla costituzione di un’impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR) per quanto riguarda la proroga dell’impresa comune fino al 2024
P7_TC1-NLE(2013)0237
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 721/2014 del Consiglio)
Impresa comune per l'iniziativa in materia di medicinali innovativi 2 *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'impresa comune per l'iniziativa in materia di medicinali innovativi 2 (COM(2013)0495 – C7-0259/2013 – 2013/0240(NLE))
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2013)0495),
– visti l'articolo 187 e l'articolo 188, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C7-0259/2013),
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A7-0105/2014),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione del Parlamento europeo definita il 15 aprile 2014 in vista dell’adozione del regolamento del Consiglio che istituisce l'impresa comune per l'iniziativa in materia di medicinali innovativi 2
P7_TC1-NLE(2013)0240
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 557/2014 del Consiglio)
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'impresa comune ECSEL (COM(2013)0501 – C7-0258/2013 – 2013/0234(NLE))
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2013)0501),
– visti l'articolo 187 e l'articolo 188, primo paragrafo, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0258/2013),
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0074/2014),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
3. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione del Parlamento europeo definita il 15 aprile 2014 in vista dell’adozione del regolamento (UE) n. …/2014 del Consiglio che istituisce l'impresa comune ECSEL
P7_TC1-NLE(2013)0234
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 561/2014 del Consiglio)
Impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno 2" *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Consiglio sull'impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno 2" (COM(2013)0506 – C7-0256/2013 – 2013/0245(NLE))
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2013)0506),
– visti l'articolo 187 e l'articolo 188, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C7-0256/2013),
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A7-0094/2014),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione del Parlamento europeo definita il 15 aprile 2014 in vista dell’adozione del regolamento (UE) n. …/2014 del Consiglio che istituisce l'impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno 2"
P7_TC1-NLE(2013)0245
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 559/2014 del Consiglio)
Accordo interistituzionale sul registro per la trasparenza
– vista la riunione dell'Ufficio di presidenza del 13 gennaio 2014, nella quale il medesimo ha approvato le raccomandazioni adottate il 12 dicembre 2013 dal gruppo di lavoro interistituzionale ad alto livello per la revisione del registro per la trasparenza,
– visto il progetto di accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo e la Commissione europea sul registro per la trasparenza delle organizzazioni e dei liberi professionisti che svolgono attività di concorso all'elaborazione e attuazione delle politiche dell'Unione europea ( l'"accordo modificato"),
– visto l'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del trattato sull'Unione europea (TUE),
– visto l'articolo 295 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
– vista la sua decisione dell'11 maggio 2011 sulla conclusione di un accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo e la Commissione su un registro comune per la trasparenza(1),
– visto l'accordo interistituzionale del 23 giugno 2011 tra il Parlamento europeo e la Commissione europea sull'istituzione di un registro per la trasparenza per le organizzazioni, le persone giuridiche e i lavoratori autonomi impegnati nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione ( l'"accordo del 23 giugno 2011")(2),
– visto l'articolo 127, paragrafo 1, del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A7-0258/2014),
A. considerando che l'articolo 11, paragrafo 2 TUE recita: "Le istituzioni mantengono un dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni rappresentative e la società civile.";
B. considerando che la trasparenza di tale dialogo richiede il buon funzionamento di un registro comune delle organizzazioni e delle persone che cercano di influenzare i processi di elaborazione e di attuazione delle politiche dell'Unione europea;
C. considerando che la sua risoluzione dell'8 maggio 2008 sull'elaborazione di un quadro per le attività dei rappresentanti di interessi (lobbisti) presso le istituzioni europee(3) stabiliva i principi sulla base dei quali il Parlamento europeo ha avviato con la Commissione i negoziati relativi a un registro comune per la trasparenza;
D. considerando che la succitata decisione dell'11 maggio 2011 approvava le norme e il quadro del registro per la trasparenza per le organizzazioni, le persone giuridiche e i lavoratori autonomi impegnati nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione europea;
E. considerando che un lobbismo non regolamentato e non trasparente costituisce una minaccia rilevante per l'elaborazione delle politiche e per l'interesse pubblico;
1. deplora il fatto che la proposta di modifica dell'accordo del 23 giugno 2011 non porti all'istituzione di un registro per la trasparenza obbligatorio; ribadisce pertanto la richiesta di una registrazione obbligatoria in ordine allo svolgimento di attività lobbistiche presso le istituzioni dell'UE, come già indicato nella sua succitata risoluzione dell'8 maggio 2008 e nella sua summenzionata decisione dell'11 maggio 2011;
2. ritiene che la proposta di modifica dell'accordo del 23 giugno 2011 rappresenti un parziale passo in avanti nella fase attuale;
3. invita la Commissione a presentare, entro la fine del 2016, una proposta legislativa per l'istituzione di un registro obbligatorio sulla base dell'articolo 352 TFUE;
4. chiede alla Commissione di includere, nell'ambito di eventuali future proposte concernenti una riforma globale dei trattati, una proposta relativa a una modifica dell'articolo 298 TFUE oppure a una base giuridica specifica adeguata che consenta l'istituzione di un registro obbligatorio conformemente alla procedura legislativa ordinaria;
5. ritiene che le future revisioni del registro per la trasparenza dovrebbero essere il più trasparenti e inclusive possibile e dovrebbero prevedere il pieno coinvolgimento della sua commissione competente nonché consentire una forte partecipazione della società civile;
6. insiste affinché la prossima revisione del registro per la trasparenza sia accompagnata da una consultazione pubblica;
7. ritiene che, in ogni caso, un'ulteriore valutazione del registro per la trasparenza dovrebbe essere completata al più tardi entro la fine del 2017;
8. riconosce il ruolo svolto dal Consiglio sin dall'istituzione del registro per la trasparenza e si compiace del fatto che il Consiglio abbia partecipato, in qualità di osservatore, al processo di riesame dell'accordo del 23 giugno 2011; rinnova tuttavia il proprio appello al Consiglio affinché aderisca quanto prima al registro per la trasparenza, al fine di garantire la trasparenza in tutte le fasi del processo legislativo a livello dell'Unione;
9. accoglie con favore la specificazione più precisa delle informazioni da fornire a norma dell'accordo modificato, che dovrebbe essere attuato insistendo sull'indicazione dell'identità di tutti i clienti rappresentati dalle organizzazioni, dalle persone giuridiche e dai lavoratori autonomi impegnati nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione, e collegando chiaramente ai clienti in questione tutte le attività rientranti nell'ambito di applicazione del registro per la trasparenza;
10. ritiene che, nell'interpretare il concetto di "comportamento scorretto" ai sensi della lettera b) del Codice di condotta allegato all'accordo modificato – oltre ai principi generalmente accettati enunciati nel Codice, in particolare alle lettere c), f) e g) – si debba intendere tale concetto come comprendente:
11. ritiene che il Codice di condotta allegato all'accordo del 23 giugno 2011 e il Codice di condotta dei deputati al Parlamento europeo in materia di interessi finanziari e conflitti di interessi dovrebbero essere modificati al fine di garantire che i deputati non sottoscrivano alcun tipo di accordo o rapporto contrattuale con un organismo esterno in vista del finanziamento o dell'assunzione diretta di persone appartenenti al personale di un deputato;
12. si compiace delle definizioni volte a illustrare più chiaramente quali attività degli studi legali costituiscono eccezioni all'ambito di applicazione del registro per la trasparenza;
13. auspica che tali definizioni più chiare contribuiscano a incentivare un maggior numero di iscrizioni nel registro e a consentire una migliore comprensione di quali siano le attività degli studi legali che rientrano nell'ambito di applicazione del registro per la trasparenza, affinché questi ultimi possano beneficiare degli incentivi offerti dal registro nonché partecipare in modo trasparente al processo decisionale;
14. insiste affinché gli studi legali registrati dichiarino nel registro per la trasparenza tutti i clienti per conto dei quali svolgono attività che rientrano nell'ambito di applicazione del registro per la trasparenza;
15. incoraggia la Commissione a mostrarsi parimenti ambiziosa al momento di introdurre misure di incentivazione per i soggetti che intendono registrarsi, al fine di rafforzare la partecipazione al registro per la trasparenza; ritiene che tali incentivi potrebbero includere:
16. plaude alle decisioni recentemente adottate dagli Ordini degli avvocati di Bruxelles e di Parigi volte a riconoscere le differenze tra le attività degli avvocati connesse al patrocinio legale, e altre attività da loro svolte che invece rientrano nel campo di applicazione del registro per la trasparenza; invita inoltre il Consiglio degli Ordini forensi europei a incoraggiare i propri membri ad adottare misure analoghe;
17. rileva che in alcuni Stati membri esistono disposizioni di legge relative alle norme che disciplinano l'esercizio delle professioni, le quali, in particolare, impediscono oggettivamente agli studi legali di iscriversi in quanto tali nel registro per la trasparenza e di rivelare, nel processo, le informazioni sui propri clienti che il registro richiede; ravvisa, tuttavia, anche un notevole rischio di possibili abusi di tali disposizioni di legge al fine di omettere la pubblicazione delle informazioni richieste per una corretta iscrizione nel registro; si compiace, a tale proposito, della palese disponibilità delle organizzazioni professionali ad operare in uno spirito collaborativo onde garantire che, nell'interesse della professione, tale omissione di informazioni sia limitata esclusivamente a quanto oggettivamente consentito dalla legislazione; invita la Commissione e il Presidente del Parlamento europeo a garantire che tale disponibilità si traduca in un risultato pratico e a sancirne quanto prima l'esito nell'accordo modificato;
18. accoglie con favore l'intenzione del suo Ufficio di presidenza di introdurre un numero significativo di misure di incentivazione al fine di incrementare la partecipazione al registro per la trasparenza;
19. invita il suo Ufficio di presidenza, ai fini della piena attuazione di tali misure, a prendere in considerazione la possibilità di includere le seguenti proposte concrete nelle pertinenti decisioni dell'Ufficio di presidenza:
20. chiede all'Ufficio di presidenza di mettere a punto un modulo standard che consenta ai relatori di pubblicare, su base volontaria, un'"impronta legislativa". Un'impronta legislativa è un modulo allegato alle relazioni elaborate dai deputati nel quale figurano tutti i lobbisti con cui i relatori incaricati di un determinato fascicolo hanno avuto contatti durante la fase di elaborazione della relazione, qualora ciò abbia avuto un impatto sostanziale sulla relazione stessa.
21. chiede agli ex deputati al Parlamento europeo di rispettare le disposizioni pertinenti(4) quando svolgono attività che rientrano nel campo di applicazione del registro per la trasparenza; è convinto che, nello svolgimento di tali attività, gli ex deputati non dovrebbero usare il loro tesserino di deputati per accedere ai locali del Parlamento europeo; chiede all'Ufficio di presidenza di sottoporre alla Conferenza dei presidenti una proposta in vista di misure adeguate intese ad evitare l'uso indebito dei privilegi che spettano agli ex deputati;
22. chiede che il Segretariato congiunto del registro per la trasparenza elabori ad intervalli regolari una relazione sul funzionamento del sistema degli incentivi, con l'obiettivo ultimo di istituire un registro obbligatorio;
23. sottolinea che le organizzazioni o le persone non registrate, che sono ammissibili alla registrazione o di cui ci si attenda la registrazione, anche se la condizione di non essere registrate è solo temporanea, non avranno accesso ai nuovi incentivi e vantaggi legati alla registrazione;
24. loda e incoraggia il ruolo svolto dagli organismi di sorveglianza non istituzionali nel monitoraggio della trasparenza delle istituzioni dell'Unione europea;
25. ritiene che la struttura e l'organico del Segretariato congiunto del registro per la trasparenza debbano essere rafforzati allo scopo di attuare le nuove disposizioni dell'accordo modificato, di espletare le procedure di trattamento delle segnalazioni e di indagine e trattamento dei reclami, e di migliorare le procedure per la verifica dell'attendibilità delle informazioni fornite dai soggetti che effettuano la registrazione;
26. si attende che la relazione annuale sul funzionamento del registro comune per la trasparenza comprenda un'analisi dei progressi compiuti a livello di copertura e di qualità delle iscrizioni;
27. esorta la Commissione, nell'esercizio della funzione di coordinamento del registro per la trasparenza, a monitorare attentamente la corretta attuazione dell'accordo modificato;
28. approva l'accordo modificato figurante in appresso e decide di allegarlo al suo regolamento;
29. incarica il suo Presidente di firmare l'accordo modificato con il Presidente della Commissione europea e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
30. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti degli Stati membri.
ALLEGATO
ACCORDO TRA IL PARLAMENTO EUROPEO E LA COMMISSIONE EUROPEA SUL REGISTRO PER LA TRASPARENZA DELLE ORGANIZZAZIONI E DEI LIBERI PROFESSIONISTI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI CONCORSO ALL'ELABORAZIONE E ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA
Il Parlamento europeo e la Commissione europea (le "Parti"),
visti il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 11, paragrafi 1 e 2, il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 295, nonché il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (i "trattati"),
considerando che i responsabili politici europei non agiscono in maniera avulsa dalla società civile, bensì mantengono un dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni rappresentative e la società civile,
considerando che le Parti hanno sottoposto a riesame il registro per la trasparenza (il "registro") istituito dall'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo e la Commissione europea del 23 giugno 2011 sull'istituzione di un registro per la trasparenza per le organizzazioni, le persone giuridiche e i lavoratori autonomi impegnati nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione(5), a norma del paragrafo 30 di tale accordo,
CONVENGONO QUANTO SEGUE:
I. Principi del registro
1. L'istituzione e la gestione del registro lasciano impregiudicati gli obiettivi del Parlamento europeo ai sensi della risoluzione dell'8 maggio 2008 sull'elaborazione di un quadro per le attività dei rappresentanti di interessi (lobbisti) presso le istituzioni europee(6) e della sua decisione dell'11 maggio 2011 sulla conclusione di un accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo e la Commissione su un registro comune per la trasparenza(7).
2. La gestione del registro si svolge nel rispetto dei principi generali del diritto dell'Unione, e in particolare dei principi di proporzionalità e di non discriminazione.
3. La gestione del registro si svolge nel rispetto del diritto dei deputati al Parlamento europeo di esercitare il loro mandato parlamentare senza restrizioni.
4. La gestione del registro non incide sulle competenze o prerogative delle Parti né condiziona i loro rispettivi poteri organizzativi.
5. Le Parti si adoperano per trattare in maniera analoga tutti gli operatori che esercitano attività analoghe e per garantire condizioni paritarie nella registrazione di organizzazioni e liberi professionisti svolgenti attività di concorso all'elaborazione ed attuazione delle politiche dell'Unione.
II. Struttura del registro
6. Il registro è strutturato nel modo seguente:
a) disposizioni sull'ambito di applicazione del registro, sulle attività contemplate dal registro, sulle definizioni, sugli incentivi e sulle esenzioni;
b) categorie di registrazione (allegato 1);
c) informazioni richieste a coloro che intendono registrarsi, compresi gli obblighi in materia di informazione finanziaria (allegato 2);
d) codice di condotta (allegato 3);
e) meccanismi di segnalazione e reclamo e provvedimenti applicabili in caso di inosservanza del codice di condotta, comprese le procedure relative alle segnalazioni e all'istruzione e al trattamento dei reclami (allegato 4);
f) orientamenti in materia di attuazione recanti informazioni pratiche per coloro che intendono registrarsi.
III. Ambito di applicazione del registro
Attività che rientrano nell'ambito di applicazione del registro
7. Rientrano nell'ambito di applicazione del registro tutte le attività, diverse da quelle di cui ai paragrafi 10, 11 e 12, svolte allo scopo di influenzare direttamente o indirettamente l'elaborazione o l'attuazione delle politiche e i processi decisionali delle istituzioni dell'Unione, a prescindere dal luogo in cui sono condotte e dai canali o mezzi di comunicazione impiegati – ad esempio l'esternalizzazione, i media, i contratti con intermediari specializzati, i centri studi (think-tanks), le piattaforme, i forum, le campagne e le iniziative adottate a livello locale.
Ai fini del presente accordo, per "influenza diretta" si intende l'influenza esercitata mediante contatto diretto o comunicazione diretta con le istituzioni dell'Unione o altra azione che faccia seguito a tali attività, mentre per "influenza indiretta" si intende l'influenza mediante il ricorso a vettori intermedi come i media, l'opinione pubblica, oppure conferenze o avvenimenti sociali mirati alle istituzioni dell'Unione.
In particolare, dette attività comprendono:
– i contatti con i membri e i loro assistenti, i funzionari e gli altri agenti delle istituzioni dell'Unione;
– la preparazione, la divulgazione e la trasmissione di lettere, materiale informativo o documenti di dibattito e di sintesi;
– l'organizzazione di manifestazioni, riunioni, attività promozionali, conferenze o avvenimenti sociali, cui siano stati invitati membri e loro assistenti, funzionari o altri agenti delle istituzioni dell'Unione; nonché
– i contributi volontari e la partecipazione a consultazioni o audizioni formali su futuri atti legislativi o altri atti giuridici dell'Unione ovvero ad altre consultazioni pubbliche .
8. Sono chiamati a registrarsi, a prescindere dal loro stato giuridico, tutte le organizzazioni e i liberi professionisti che svolgano attività rientranti nell'ambito di applicazione del registro, siano esse in corso o in preparazione.
Qualsiasi attività rientrante nell'ambito di applicazione del registro e svolta a contratto da un intermediario che fornisca consulenza legale o altra consulenza professionale comporta l'ammissibilità alla registrazione sia per l'intermediario sia per il suo cliente. L'intermediario deve dichiarare tutti i clienti vincolati da tali contratti, nonché le entrate relative a ciascun cliente derivanti da attività di rappresentanza quali definite all'allegato 2, punto II.C.2.B. L'adempimento di tale obbligo non esonera i clienti dal registrarsi e dall'includere nei propri preventivi di spesa il costo di eventuali attività subappaltate a intermediari.
Attività che non rientrano nell'ambito di applicazione del registro
9. Le organizzazioni sono ammissibili alla registrazione soltanto se svolgono attività rientranti nell'ambito di applicazione del registro, che si traducano in una comunicazione diretta o indiretta con le istituzioni dell'Unione. Le organizzazioni inammissibili possono essere radiate dal registro.
10. Le attività concernenti la prestazione di consulenza legale o altra consulenza professionale di altra natura non rientrano nell'ambito di applicazione del registro se:
– consistono in attività di consulenza e relazioni con enti pubblici destinate a informare più dettagliatamente i clienti in merito a una situazione giuridica generale o alla loro situazione giuridica specifica, ovvero a consigliarli in ordine all'opportunità o all'ammissibilità di un'azione legale o amministrativa nel quadro legislativo e regolamentare vigente;
– consistono in consulenze fornite ai clienti al fine di consentire loro di esercitare le proprie attività nel rispetto del diritto pertinente;
– consistono in analisi e studi, elaborati per i clienti, sui potenziali effetti di eventuali modifiche legislative o regolamentari sulla loro situazione giuridica o sul loro settore di attività;
– consistono nella rappresentanza in procedimenti di conciliazione o mediazione volti a prevenire il contenzioso dinanzi a organi giudiziari o amministrativi; oppure
– si riferiscono all'esercizio del diritto fondamentale del cliente a un processo equo, compreso il diritto alla difesa nei procedimenti amministrativi, come le attività esercitate da avvocati o altri professionisti.
Le attività che sono direttamente collegate ad uno specifico procedimento giurisdizionale o amministrativo di cui siano parti un'impresa e i suoi consulenti, e che non siano di per sé intese a modificare il quadro giuridico vigente, esulano dall'ambito di applicazione del registro. Il presente comma si applica a tutti i settori di attività presenti nell'Unione europea.
Tuttavia, le seguenti attività concernenti la prestazione di consulenza legale o altra consulenza professionale rientrano nell'ambito di applicazione del registro quando sono intese a influenzare le istituzioni dell'Unione, i loro membri e i rispettivi assistenti, o i loro funzionari o altri agenti:
– la prestazione di assistenza tramite rappresentanza o mediazione, o la fornitura di materiale promozionale, comprese l'argomentazione e la redazione; e
– la prestazione di consulenza tattica o strategica, in particolare il sollevamento di questioni per il loro contenuto o i tempi della loro comunicazione sono intese a influenzare le istituzioni dell'Unione, i loro membri e i rispettivi assistenti o i loro funzionari o altri agenti.
11. Le attività delle parti sociali in quanto attori del dialogo sociale (sindacati, associazioni di datori di lavoro, ecc.) non rientrano nell'ambito di applicazione del registro quando dette parti sociali esercitano il ruolo loro conferito dai trattati. Il presente paragrafo si applica, mutatis mutandis, a qualsiasi ente specificamente designato dai trattati a svolgere un ruolo istituzionale.
12. Le attività rispondenti a richieste dirette e individuali delle istituzioni dell'Unione o di deputati al Parlamento europeo, come le richieste specifiche o periodiche di informazioni concrete, dati o consulenze, non rientrano nell'ambito di applicazione del registro.
Disposizioni specifiche
13. Il registro non si applica alle chiese e alle comunità religiose. Tuttavia, gli uffici di rappresentanza o le persone giuridiche, gli uffici e le reti istituiti per rappresentare chiese e comunità religiose nelle loro relazioni con le istituzioni dell'Unione, come pure le loro associazioni, sono chiamati a registrarsi.
14. Il registro non si applica ai partiti politici. Tuttavia, qualsiasi organizzazione da essi istituita o sostenuta, che svolga attività rientranti nell'ambito di applicazione del registro, è chiamata a registrarsi.
15. Il registro non si applica ai servizi governativi degli Stati membri, ai governi di paesi terzi, alle organizzazioni intergovernative internazionali e alle loro missioni diplomatiche.
16. Le autorità pubbliche regionali e i loro uffici di rappresentanza non sono chiamati a registrarsi, ma possono farlo se lo desiderano. Ogni associazione o rete creata per rappresentare collettivamente le regioni è chiamata a registrarsi.
17. Tutte le autorità pubbliche subnazionali diverse da quelle di cui al paragrafo 16 (come le amministrazioni locali e comunali o le città o i loro uffici di rappresentanza o le loro associazioni o reti) sono chiamate a registrarsi.
18. Le reti, le piattaforme o le altre forme di attività collettiva prive di stato giuridico o di personalità giuridica, ma che costituiscono di fatto una fonte organizzata di persuasione e che svolgono attività rientranti nell'ambito di applicazione del registro sono chiamate a registrarsi. I membri di tali forme di attività collettiva designano un rappresentante che agisca quale persona di contatto, responsabile delle relazioni con il Segretariato congiunto del registro per la trasparenza (SCRT).
19. Le attività da prendere in considerazione ai fini della valutazione dell'ammissibilità alla registrazione sono quelle mirate (direttamente o indirettamente) alle istituzioni, alle agenzie e agli organismi dell'Unione, nonché ai loro membri e ai rispettivi assistenti e ai loro funzionari e altri agenti. Non figurano tra tali attività quelle rivolte agli Stati membri, in particolare quelle dirette alle loro rappresentanze permanenti presso l'Unione europea.
20. Le reti, federazioni, associazioni o piattaforme europee sono incoraggiate a elaborare orientamenti comuni e trasparenti affinché i loro membri possano individuare le attività rientranti nell'ambito di applicazione del registro. Esse sono altresì chiamate a rendere pubblici tali orientamenti.
IV. Norme applicabili a coloro che effettuano la registrazione
21. Mediante la registrazione, le organizzazioni e le persone fisiche e giuridiche interessate:
— consentono che le informazioni da loro fornite ai fini della registrazione diventino di pubblico dominio;
— si impegnano ad agire in conformità del codice di condotta di cui all'allegato 3 e, se del caso, a trasmettere il testo di eventuali codici deontologici cui siano vincolate(8);
— garantiscono la correttezza delle informazioni fornite e s'impegnano ad ottemperare alle richieste amministrative di informazioni aggiuntive e di aggiornamenti;
— consentono che le segnalazioni o i reclami che li riguardano siano trattati in base alle disposizioni del codice di condotta di cui all'allegato 3;
— consentono ad essere soggette ai provvedimenti applicabili in caso di inosservanza del codice di condotta di cui all'allegato 3 e riconoscono che i provvedimenti di cui all'allegato 4 possono essere loro applicati in caso di inosservanza del codice di condotta;
— prendono atto che le Parti possono, su richiesta e fatte salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio(9), essere tenute a rendere noti la corrispondenza e altri documenti relativi alle attività dei soggetti registrati.
V. Attuazione
22. I Segretari generali del Parlamento europeo e della Commissione europea sono responsabili della vigilanza sul sistema e di tutti i principali aspetti operativi e adottano di comune intesa le misure necessarie per dare attuazione al presente accordo.
23. Sebbene il sistema sia gestito congiuntamente, le Parti conservano la facoltà di utilizzare il registro in maniera indipendente per i propri specifici obiettivi.
24. Ai fini dell'attuazione del sistema, i servizi del Parlamento europeo e della Commissione europea mantengono una struttura operativa comune, denominata "Segretariato congiunto del registro per la trasparenza (SCRT)". L'SCRT è composto da un gruppo di funzionari del Parlamento europeo e della Commissione europea, secondo modalità concordate dai servizi competenti. L'SCRT è coordinato da un capo unità presso il Segretariato generale della Commissione europea. I compiti dell'SCRT comprendono l'elaborazione di orientamenti attuativi rientranti nei limiti del presente accordo ed atti a facilitare l'interpretazione coerente delle norme da parte di coloro che effettuano la registrazione e il controllo della qualità del contenuto del registro. L'SCRT si avvale delle risorse amministrative disponibili per verificare la qualità del contenuto del registro, fermo restando, tuttavia, che i soggetti che si registrano sono i responsabili finali delle informazioni fornite.
25. Le Parti organizzano attività di formazione appropriate e progetti di comunicazione interna adeguati per promuovere la conoscenza del registro e delle procedure di segnalazione e di reclamo presso i propri membri e il proprio personale.
26. Le Parti adottano le misure appropriate per promuovere all'esterno la conoscenza del registro e il suo utilizzo.
27. Una serie di statistiche di base, estratte dalla banca dati del registro, è regolarmente pubblicata sul sito web del registro per la trasparenza contenuto nel portale Europa ed è accessibile mediante un motore di ricerca di facile utilizzo. Il contenuto pubblico di tale banca dati è disponibile in formati elettronici a lettura ottica.
28. Una relazione annuale sulla gestione del registro è presentata dai Segretari generali del Parlamento europeo e della Commissione europea rispettivamente al Vicepresidente competente del Parlamento europeo e al Vicepresidente competente della Commissione europea. La relazione annuale fornisce informazioni concrete sul registro, sul suo contenuto e sul sua andamento ed è pubblicata ogni anno per l'anno civile precedente.
VI. Provvedimenti applicabili ai soggetti registrati adempienti
29. I titoli di accesso al Parlamento europeo sono rilasciati alle persone che rappresentano o lavorano per organizzazioni rientranti nell'ambito di applicazione del registro unicamente qualora tali organizzazioni o persone siano registrate. La registrazione, tuttavia, non conferisce automaticamente il diritto al rilascio di tali titoli di accesso. Il rilascio e il controllo dei titoli di accesso di lunga durata ai locali del Parlamento europeo restano procedimenti interni di competenza di tale Istituzione.
30. Le Parti offrono incentivi, nell'ambito dei loro poteri amministrativi, al fine di incoraggiare la registrazione nel quadro istituito dal presente accordo.
Tra gli incentivi offerti dal Parlamento europeo a coloro che intendono registrarsi possono figurare i seguenti:
— un'ulteriore agevolazione dell'accesso ai locali del Parlamento europeo, ai deputati e ai rispettivi assistenti, nonché ai funzionari e agli altri agenti dell'Istituzione;
— l'autorizzazione a organizzare o co-ospitare manifestazioni nei locali del Parlamento europeo;
— la trasmissione agevolata di informazioni, in particolare medianti indirizzari ("mailing list") specifici;
— la partecipazione in qualità di intervenienti alle audizioni delle commissioni;
— il patrocinio del Parlamento europeo.
Tra gli incentivi offerti dalla Commissione europea a coloro che intendono registrarsi possono figurare:
— provvedimenti relativi alla trasmissione di informazioni ai soggetti registrati in occasione di consultazioni pubbliche;
— provvedimenti relativi ai gruppi di esperti e ad altri organi consultivi;
— indirizzari ("mailing list") specifici;
— il patrocinio della Commissione europea.
Le Parti comunicano a coloro che effettuano la registrazione gli incentivi specifici di cui possono beneficiare.
VII. Provvedimenti applicabili in caso di inosservanza del codice di condotta
31. Chiunque, utilizzando il modulo di comunicazione disponibile sul sito web del registro, può effettuare segnalazioni e presentare reclami concernenti eventuali inosservanze del codice di condotta di cui all'allegato 3. Le segnalazioni e i reclami sono trattati secondo le procedure previste all'allegato 4.
32. Il sistema della segnalazione è uno strumento inteso a integrare i controlli di qualità svolti dal SCRT conformemente al paragrafo 24. Chiunque può effettuare una segnalazione in merito a errori di fatto relativi alle informazioni fornite dai soggetti registrati. Possono essere effettuate anche segnalazioni in merito alle registrazioni inammissibili.
33. Chiunque può presentare un reclamo formale qualora presuma un'inosservanza del codice di condotta, diversa da un errore di fatto, da parte di un soggetto registrato. I reclami sono fondati su fatti concreti riguardanti la presunta inosservanza del codice di condotta.
L'SCRT indaga sulla presunta inosservanza, nel debito rispetto dei principi di proporzionalità e di buona amministrazione. L'inosservanza intenzionale del codice di condotta da parte di soggetti registrati o di loro rappresentanti determina l'applicazione dei provvedimenti di cui all'allegato 4.
34. Qualora l'SCRT, nell'ambito delle procedure di cui ai paragrafi da 31a 33, constati ripetuti episodi di mancata cooperazione o comportamento scorretto oppure un'inosservanza grave del codice di condotta, il soggetto registrato di cui trattasi è radiato dal registro per un periodo di uno o due anni, con menzione pubblica del provvedimento nel registro ai sensi dell'allegato 4.
VIII. Partecipazione di altre istituzioni e organi
35. Il Consiglio europeo e il Consiglio sono invitati ad aderire al registro. Le altre istituzioni e agenzie e gli altri organismi dell'Unione sono incoraggiati a utilizzare il quadro istituito dal presente accordo come strumento di riferimento per le loro interazioni con le organizzazioni e i liberi professionisti svolgenti attività di concorso all'elaborazione ed attuazione delle politiche dell'Unione.
IX. Disposizioni finali
36. Il presente accordo sostituisce l'accordo tra il Parlamento europeo e la Commissione europea del 23 giugno 2011, i cui effetti cessano alla data di applicazione del presente accordo.
37. Il registro è sottoposto a riesame nel 2017.
38. Il presente accordo entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal … (10) o dal 1° gennaio 2015, a seconda di quale data sia precedente.
I soggetti già registrati alla data di applicazione del presente accordo modificano la loro registrazione al fine di conformarsi alle nuove norme previste dal presente accordo entro il termine di tre mesi a decorrere da tale data.
Fatto a ..., il
Per il Parlamento europeo Per la Commissione europea
Il Presidente Il Presidente
Allegato 1
"Registro per la trasparenza"
Organizzazioni e liberi professionisti svolgenti attività di concorso all'elaborazione e attuazione delle politiche dell'Unione europea
Categorie
Caratteristiche/osservazioni
I — Società di consulenza specializzate, studi legali e consulenti indipendenti
Sottocategoria
Società di consulenza specializzate
Società che svolgono, per conto di clienti, attività di sostegno, lobbismo, promozione, rappresentanza di interessi particolari e di relazione con i pubblici poteri.
Sottocategoria
Studi legali
Studi legali che svolgono, per conto di clienti, attività di sostegno, lobbismo, promozione, rappresentanza di interessi particolari e di relazione con i pubblici poteri.
Sottocategoria
Consulenti indipendenti
Consulenti o avvocati indipendenti che svolgono, per conto di clienti, attività di sostegno, lobbismo, promozione, rappresentanza di interessi particolari e di relazione con i pubblici poteri. Questa sottocategoria è destinata alla registrazione di organismi formati da una sola persona.
II - Lobbisti interni e associazioni di categoria, commerciali e professionali
Sottocategoria
Imprese e gruppi
Imprese o gruppi di imprese (con o senza personalità giuridica) che svolgono, per conto proprio, attività interne di sostegno, lobbismo, promozione, rappresentanza di interessi particolari e di relazione con i pubblici poteri.
Sottocategoria
Associazioni commerciali e di categoria
Organizzazioni (con o senza scopo di lucro in quanto tali) che rappresentano gruppi misti o società con scopo di lucro e piattaforme.
Sottocategoria
Sindacati e associazioni professionali
Rappresentanza di interessi di lavoratori, impiegati, attività commerciali o professioni.
Sottocategoria
Altre organizzazioni, tra cui:
– enti che organizzano eventi (con o senza scopo di lucro);
– organi di informazione legati a gruppi d'interesse ed enti orientati alla ricerca legati a interessi privati con scopo di lucro;
– coalizioni ad hoc e strutture temporanee (con membri operanti a scopo di lucro).
III - Organizzazioni non governative
Sottocategoria
Organizzazioni, piattaforme, reti, coalizioni ad hoc, strutture temporanee non governative e altre organizzazioni analoghe
Organizzazioni senza scopo di lucro (con o senza personalità giuridica) che sono indipendenti dai pubblici poteri e dalle organizzazioni di categoria. Sono incluse le fondazioni, gli istituti di beneficenza, ecc.
Tutti gli enti siffatti che comprendono elementi con scopo di lucro tra i loro membri devono registrarsi nella categoria II.
IV — Centri studi (think-tanks), istituti di ricerca e istituti accademici
Sottocategoria
Centri studi (think-tanks) e istituti di ricerca
Centri studi (think-tamks) e istituti di ricerca specializzati che si occupano delle attività e delle politiche dell'Unione europea.
Sottocategoria
Istituti accademici
Istituti il cui obiettivo principale è l'istruzione, ma che si occupano anche delle attività e delle politiche dell'Unione europea.
V — Organizzazioni rappresentative di chiese e comunità religiose
Sottocategoria
Organizzazioni rappresentative di chiese e comunità religiose
Persone giuridiche, uffici, reti o associazioni istituiti per attività di rappresentanza.
VI — Organizzazioni rappresentative di amministrazioni locali, regionali e comunali e altri enti pubblici o misti, ecc.
Sottocategoria
Strutture regionali
Le regioni in quanto tali e i loro uffici di rappresentanza non sono chiamati a registrarsi, ma possono farlo se lo desiderano. Le associazioni o reti create per rappresentare collettivamente le regioni sono chiamate a registrarsi.
Sottocategoria
Altre autorità pubbliche subnazionali
Tutte le altre autorità pubbliche subnazionali, come le città, le amministrazioni locali e comunali o i loro uffici di rappresentanza, e le associazioni o reti nazionali, sono chiamate a registrarsi.
Sottocategoria
Associazioni e reti transnazionali di autorità pubbliche regionali o di altre autorità pubbliche subnazionali
Sottocategoria
Altri enti pubblici o misti istituiti per legge, il cui scopo è di agire nell'interesse pubblico
Questa sottocategoria include altre organizzazioni a statuto pubblico o misto (pubblico/privato).
Allegato 2
Informazioni da fornire al momento della registrazione
I. INFORMAZIONI GENERALI E DI BASE
a) La denominazione, l'indirizzo della sede e, se del caso, dell'ufficio di Bruxelles, Lussemburgo o Strasburgo, nonché il numero di telefono, l'indirizzo e-mail e il sito web dell'organizzazione;
b) i nominativi della persona legalmente responsabile dell'organizzazione e del direttore organizzativo o del responsabile della gestione o, se del caso, del principale punto di contatto per le attività rientranti nell'ambito di applicazione del registro (ad esempio, capo dipartimento "Affari UE"); i nominativi delle persone autorizzate ad accedere ai locali del Parlamento europeo(11);
c) il numero delle persone (membri, personale, ecc.) che partecipano ad attività rientranti nell'ambito di applicazione del registro e delle persone che fruiscono di un titolo di accesso ai locali del Parlamento europeo, nonché il tempo dedicato da ciascuna persona a tali attività secondo le seguenti percentuali rispetto all'attività a tempo pieno: 25%, 50%, 75% o 100%;
d) le finalità / il mandato – i settori di interesse – le attività – i paesi di esercizio delle attività – le affiliazioni a reti – le informazioni generali rientranti nell'ambito di applicazione del registro;
e) i membri e, se del caso, il numero degli stessi (persone fisiche e giuridiche e organizzazioni).
II. INFORMAZIONI SPECIFICHE
A. ATTIVITÀ CHE RIENTRANO NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGISTRO
Devono essere forniti dettagli specifici sulle principali proposte legislative o politiche obiettivo delle attività di coloro che effettuano la registrazione e rientranti nell'ambito di applicazione del registro. È possibile fare riferimento ad altre attività specifiche, quali ad esempio avvenimenti o pubblicazioni.
B. LEGAMI CON LE ISTITUZIONI DELL'UNIONE
a) Appartenenza a gruppi di alto livello, comitati consultivi, gruppi di esperti, altre strutture e piattaforme beneficiarie del sostegno dell'Unione europea, ecc.
b) Appartenenza o partecipazione a intergruppi del Parlamento europeo o a fora settoriali, ecc.
C. INFORMAZIONI FINANZIARIE RELATIVE ALLE ATTIVITÀ CHE RIENTRANO NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGISTRO
1. Tutti coloro che intendono registrarsi forniscono:
a) Una stima dei costi annui relativi alle attività che rientrano nell'ambito di applicazione del registro. I dati finanziari dovrebbero riguardare un intero anno di attività e fare riferimento all'ultimo esercizio finanziario concluso alla data della registrazione o dell'aggiornamento annuale dei dati di registrazione.
b) L'importo e la fonte dei finanziamenti ricevuti da istituzioni dell'Unione nell'ultimo esercizio finanziario concluso alla data della registrazione o dell'aggiornamento annuale dei dati di registrazione. Tali informazioni corrispondono a quelle fornite dal Sistema europeo di trasparenza finanziaria(12).
2. Le società di consulenza specializzate, gli studi legali e i consulenti indipendenti (allegato 1, categoria I) forniscono inoltre:
a) L'indicazione del fatturato imputabile alle attività rientranti nell'ambito di applicazione del registro secondo la tabella seguente:
Fatturato annuo per attività di rappresentanza in euro
0 – 99 999
100 000– 499 999
500 000 – 1 000 000
> 1 000 000
b) Un elenco di tutti i clienti per conto dei quali sono svolte attività rientranti nell'ambito di applicazione del registro. Le entrate provenienti dai clienti per attività di rappresentanza sono elencate secondo la tabella seguente:
Fasce di attività di rappresentanza per cliente all'anno in euro
0 – 9 999
10 000 – 24 999
25 000 – 49 999
50 000 – 99 999
100 000 – 199 999
200 000 – 299 999
300 000 – 399 999
400 000 – 499 999
500 000 – 599 999
600 000 – 699 999
700 000 – 799 999
800 000 – 899 999
900 000 – 1 000 000
> 1 000 000
c) Anche i clienti sono chiamati a registrarsi. La dichiarazione finanziaria resa da società di consulenza specializzate, studi legali o consulenti indipendenti riguardo ai propri clienti (elenco e tabella) non esonera tali clienti dall'obbligo di includere le attività in subappalto nelle loro proprie dichiarazioni, onde evitare che la loro spesa finanziaria dichiarata sia sottostimata.
3. I lobbisti interni e le associazioni di categoria, commerciali e professionali (allegato 1, categoria II) forniscono inoltre:
l'indicazione del fatturato imputabile alle attività rientranti nell'ambito di applicazione del registro, anche per importi inferiori a 10 000 euro.
4. Le organizzazioni non governative, i centri studi (think-tanks), gli istituti di ricerca e gli istituti accademici, le organizzazioni rappresentative di chiese e comunità religiose, le organizzazioni rappresentative di amministrazioni locali, regionali e comunali e altri enti pubblici o misti, ecc. (allegato 1, categorie da III a VI) forniscono inoltre:
a) il bilancio totale dell'organizzazione;
b) una ripartizione dei principali importi e delle principali fonti di finanziamento.
Allegato 3
Codice di condotta
Le Parti considerano che tutti i rappresentanti di interessi che interagiscono con esse – sia che fungano da rappresentanti un'unica volta o più volte, e siano essi registrati o meno – debbano comportarsi in conformità del presente codice di condotta.
Nelle loro relazioni con le istituzioni dell'Unione, i loro membri e i loro funzionari e altri agenti, i rappresentanti di interessi:
a) si identificano sempre con il proprio nome e, se del caso, con il proprio numero di registrazione, facendo riferimento all'ente o agli enti per cui lavorano o che rappresentano; dichiarano gli interessi, gli obiettivi e le finalità che promuovono e, se del caso, specificano i clienti o i membri che essi rappresentano;
b) evitano di ottenere o cercare di ottenere informazioni o decisioni in maniera disonesta oppure mediante pressioni indebite o comportamenti scorretti;
c) non vantano alcuna relazione ufficiale con l'Unione europea o con una delle sue istituzioni nei loro rapporti con terzi, né travisano gli effetti della registrazione in maniera da ingannare i terzi o i funzionari o gli altri agenti dell'Unione europea, né utilizzano i loghi delle istituzioni dell'Unione senza espressa autorizzazione;
d) garantiscono che, per quanto a loro conoscenza, le informazioni da loro fornite al momento della registrazione e successivamente nell'esercizio delle attività rientranti nell'ambito di applicazione del registro sono complete, aggiornate e non fuorvianti; consentono che tutte le informazioni fornite siano oggetto di revisione e s'impegnano ad ottemperare alle richieste amministrative di informazioni aggiuntive e di aggiornamenti;
e) si astengono dal vendere a terzi copie di documenti ricevuti dalle istituzione dell'Unione europea;
f) rispettano in generale tutti i codici, tutte le norme e tutte le prassi di buona amministrazione stabiliti dalle istituzioni dell'Unione e si astengono dall'ostacolarne l'attuazione e l'applicazione;
g) non inducono i membri, i funzionari e gli altri agenti delle istituzioni dell'Unione, né gli assistenti o tirocinanti di detti membri, a contravvenire alle disposizioni e alle norme di comportamento ad essi applicabili;
h) qualora impieghino ex funzionari o altri agenti dell'Unione europea ovvero ex assistenti o ex tirocinanti di membri delle istituzioni dell'Unione, rispettano l'obbligo di tali dipendenti di conformarsi alle norme e agli obblighi in materia di riservatezza ad essi applicabili;
i) ottengono il consenso preliminare del deputato o dei deputati al Parlamento europeo interessati per quanto riguarda la stipula di qualsiasi rapporto contrattuale con una persona appartenente allo specifica cerchia del deputato o dei deputati in questione o la sua assunzione;
j) si attengono alle disposizioni riguardanti i diritti e i doveri degli ex deputati al Parlamento europeo e degli ex membri della Commissione europea;
k) informano ogni persona o organizzazione che essi rappresentano in merito ai loro obblighi nei confronti delle istituzioni dell'Unione europea.
Le persone fisiche che si sono registrate presso il Parlamento europeo per ottenere il rilascio del titolo di accesso personale e non trasferibile ai locali del Parlamento europeo:
l) si accertano di portare sempre il titolo di accesso in maniera visibile nei locali del Parlamento europeo;
m) osservano rigorosamente le disposizioni pertinenti del regolamento del Parlamento europeo;
n) riconoscono che qualsiasi decisione sulle richieste di accesso ai locali del Parlamento europeo è una prerogativa esclusiva del Parlamento europeo e che la registrazione non conferisce automaticamente il diritto al rilascio di un titolo di accesso.
Allegato 4
Procedure relative alle segnalazioni e all'istruzione e trattamento dei reclami
I. SEGNALAZIONI
Chiunque può inviare una segnalazione all'SCRT compilando il modulo di comunicazione disponibile sul sito web del registro, in merito alle informazioni contenute nel registro e alle registrazioni inammissibili.
Le segnalazioni presentate in merito a informazioni contenute nel registro sono trattate come denunce di inosservanza della lettera d) del codice di condotta di cui all'allegato 3(13). Il soggetto registrato in questione è invitato ad aggiornare le informazioni o a indicare al SCRT le ragioni per le quali ritiene che l'aggiornamento delle stesse non sia necessario. Se il soggetto registrato si rifiuta di cooperare, possono essere applicati i provvedimenti indicati nella tabella in appresso (righe 2, 3 e 4).
II. RECLAMI
Prima fase: Presentazione del reclamo
1. Chiunque può presentare un reclamo all'SCRT compilando il modulo disponibile sul sito web del registro. Il modulo contiene le seguenti informazioni:
a) il soggetto registrato cui si riferisce il reclamo;
b) il nome e l'indirizzo del reclamante;
c) i particolari della pretesa inosservanza del codice di condotta, compresi eventuali documenti o altro materiale a sostegno del reclamo, l'indicazione dell'eventuale danno arrecato al reclamante e i motivi per i quali deve presumersi la natura intenzionale dell'inosservanza .
I reclami anonimi non sono presi in esame.
2. Il reclamo indica le norme del codice di condotta che secondo il reclamante non sono state rispettate. Qualunque reclamo concernente un'inosservanza che il SCRT considera fin dall'inizio manifestamente non intenzionale, può essere riclassificato come "segnalazione".
3. Il codice di condotta si applica esclusivamente ai rapporti tra i rappresentanti di interessi e le istituzioni dell'Unione e non può essere utilizzato per disciplinare i rapporti tra terzi o tra soggetti registrati.
Seconda fase: Ammissibilità
4. Una volta ricevuto il reclamo, l'SCRT:
a) accusa al reclamante ricevuta del reclamo entro cinque giorni lavorativi;
b) determina se il reclamo rientra nell'ambito di applicazione del registro per la trasparenza, come specificato nel codice di condotta di cui all'allegato 3 e nella prima fase;
c) verifica gli eventuali elementi di prova addotti a sostegno del reclamo, siano essi sotto forma di documenti, altro materiale o dichiarazioni personali; in linea di principio le eventuali prove concrete devono provenire dal soggetto registrato , da documenti rilasciati da terzi o da fonti pubblicamente accessibili; non possono essere considerati elementi di prova i semplici giudizi di valore espressi dal reclamante;
d) decide, sulla base delle analisi di cui alle lettere b) e c), in merito all'ammissibilità del reclamo.
5. Se il reclamo è giudicato inammissibile, l'SCRT informa il reclamante per iscritto indicando i motivi della decisione.
6. Se il reclamo è giudicato ammissibile, il reclamante e il soggetto registrato sono entrambi informati dal SCRT della decisione e della procedura da seguire quale indicata in appresso.
Terza fase: Trattamento del reclamo ammissibile – esame e provvedimenti provvisori
7. Il soggetto registrato interessato è informato dall'SCRT del contenuto del reclamo e della norma o delle norme assertivamente violate ed è altresì invitato a presentare osservazioni sul reclamo entro 20 giorni lavorativi. A sostegno di tali osservazioni ed entro il medesimo termine, il soggetto registrato può presentare anche una nota redatta da un'organizzazione professionale rappresentativa, in particolare nel caso di organizzazioni e le professioni regolamentate soggette a un codice deontologico.
8. Il mancato rispetto del termine indicato al paragrafo 7 comporta la sospensione temporanea dal registro del soggetto registrato, fino alla ripresa della cooperazione.
9. Il SCRT esamina tutte le informazioni raccolte durante l'indagine e può decidere di ascoltare il soggetto registrato in questione oppure il reclamante, o entrambi.
10. Se l'esame del materiale fornito dimostra l'infondatezza del reclamo, il SCRT notifica al soggetto registrato interessato e al reclamante la decisione adottata in tal senso, indicandone i motivi.
11. Se il reclamo è accolto, il soggetto registrato interessato è temporaneamente sospeso dal registro nelle more dell'adozione dei provvedimenti necessari a risolvere le relative questioni (si veda la quarta fase) e può essere soggetto a una serie di provvedimenti aggiuntivi, tra cui la radiazione dal registro e, se del caso, la revoca di tutti i titoli di accesso ai locali del Parlamento europeo secondo le procedure interne di tale Istituzione (si veda la quinta fase e le righe da 2 a 4 della tabella dei provvedimenti), segnatamente nei casi di mancata cooperazione.
Quarta fase: Trattamento del reclamo ammissibile – risoluzione
12. Se il reclamo è accolto e si individuano aspetti problematici, l'SCRT adotta, in collaborazione con il soggetto registrato interessato, tutti i provvedimenti necessari per esaminare e risolvere le questioni di cui trattasi.
13. Se il soggetto registrato interessato collabora, l'SCRT indica un termine congruo, stabilito caso per caso, per la soluzione delle questioni di cui trattasi.
14. Ove sia stata individuata una possibile soluzione e il soggetto registrato interessato collabori alla sua applicazione, la registrazione relativa a tale soggetto è ripristinata e il procedimento di reclamo è chiuso. L'SCRT comunica sia al soggetto registrato sia al reclamante la decisione adottata in tal senso, indicandone i motivi.
15. Ove sia stata individuata una possibile soluzione e il soggetto registrato interessato non cooperi alla sua applicazione, la registrazione relativa a tale soggetto registrato è soppressa (si vedano le righe 2 e 3 della tabella dei provvedimenti). L'SCRT comunica sia al soggetto registrato interessato sia al reclamante la decisione adottata in tale senso, indicandone i motivi .
16. Ove la soluzione richieda una decisione da parte di terzi, in particolare di un'autorità di uno Stato membro, la decisione definitiva dell'SCRT è sospesa fintantoché non sia stata adottata tale decisione.
17. Se il soggetto registrato non coopera entro 40 giorni lavorativi dalla notifica del reclamo a norma del paragrafo 7, si applicano provvedimenti previsti in caso di inosservanza del codice di condotta (si vedano i paragrafi da 19 a 22 della quinta fase e le righe da 2 a 4 della tabella dei provvedimenti).
Quinta fase: Trattamento del reclamo ammissibile– provvedimenti applicabili in caso di inosservanza del codice di condotta
18. Qualora siano stati compiuti immediatamente atti correttivi da parte del soggetto registrato interessato, quest'ultimo e il reclamante ricevono entrambi dall'SCRT un'attestazione scritta dei fatti e degli atti correttivi (si veda la prima riga della tabella dei provvedimenti in appresso).
19. La mancata reazione da parte del soggetto registrato entro il termine di 40 giorni di cui al paragrafo 17 comporta la radiazione dal registro (si veda la riga 2 della tabella dei provvedimenti in appresso) e la perdita dell'accesso agli eventuali incentivi connessi alla registrazione.
20. Ove si accerti un comportamento scorretto, il soggetto registrato interessato è radiato del registro (si veda la riga 3 della tabella dei provvedimenti in appresso) e perde gli eventuali incentivi connessi alla registrazione.
21. Nei casi di cui ai paragrafi 19 e 20, il soggetto registrato interessato può iscriversi nuovamente nel registro se è stato posto rimedio ai fatti che ne hanno determinato la radiazione.
22. Ove la mancata cooperazione o il comportamento scorretto siano reiterati e intenzionali, o in caso di inosservanza grave (si veda la riga 4 della tabella dei provvedimenti in appresso), il SCRT adotta una decisione intesa a vietare la reiscrizione nel registro per un periodo di uno o due anni (in funzione della gravità dei fatti).
23. Gli eventuali provvedimenti adottati a norma dei paragrafi da 18 a 22 o delle righe da 1 a 4 della tabella dei provvedimenti sono notificati dall'SCRT al soggetto registrato interessato e al reclamante.
24. Qualora i provvedimenti adottati dall'SCRT comportino la radiazione di lunga durata dal registro (si veda la riga 4 della tabella dei provvedimenti), il soggetto registrato può, entro 20 giorni lavorativi dalla notifica del provvedimento, presentare una richiesta motivata di riesame del provvedimento ai Segretari generali del Parlamento europeo e della Commissione europea.
25. Alla scadenza del termine di 20 giorni o in seguito all'adozione di una decisione definitiva da parte dei Segretari generali, il Vicepresidente competente del Parlamento europeo e il Vicepresidente competente della Commissione europea vengono informati e il provvedimento è menzionato pubblicamente nel registro.
26. Qualora la decisione di vietare la reiscrizione nel registro per un determinato periodo comporti la revoca della facoltà di chiedere l'autorizzazione di accesso ai locali del Parlamento europeo in qualità di rappresentante di interessi, il Segretario generale del Parlamento europeo presenta una proposta al Collegio dei Questori affinché autorizzi la revoca della autorizzazione di accesso rilasciata alla persona o alle persone interessate per il periodo in questione.
27. Nelle sue decisioni sui provvedimenti applicabili a norma del presente allegato, l'SCRT tiene debitamente conto dei principi di proporzionalità e di buona amministrazione. L'SCRT agisce sotto il coordinamento di un capo unità presso il Segretariato generale della Commissione europea, e sotto l'autorità dei Segretari generali del Parlamento europeo e della Commissione europea, che sono tenuti debitamente informati.
Tabella dei provvedimenti applicabili in caso di inosservanza del codice di condotta
Tipo di inosservanza (i numeri si riferiscono ai precedenti paragrafi)
Provvedimento
Pubblicazione del provvedimento nel registro
Decisione formale di revoca dell'autorizzazione di accesso ai locali del Parlamento europeo
1
Inosservanza immediatamente rettificata (18)
Notifica scritta del riconoscimento dei fatti e della loro rettifica.
No
No
2
Mancata cooperazione con il SCRT (19 e 21)
Radiazione dal registro, revoca dell'autorizzazione di accesso ai locali del Parlamento europeo e perdita di altri incentivi.
No
No
3
Comportamento scorretto (20 e 21)
Radiazione dal registro, revoca dell'autorizzazione di accesso ai locali del Parlamento europeo e perdita di altri incentivi.
No
No
4
Mancata cooperazione reiterata e intenzionale o comportamento scorretto reiterato (22) e/o inosservanza grave
a) Radiazione dal registro per un anno e revoca formale dell'autorizzazione di accesso ai locali del Parlamento europeo (in qualità di rappresentante accreditato di un gruppo d'interesse).
b) Radiazione dal registro per due anni e revoca formale dell'autorizzazione di accesso ai locali del Parlamento europeo (in qualità di rappresentante accreditato di un gruppo d'interesse).
Sì, con decisione dei Segretari generali del Parlamento europeo e della Commissione europea.
Il codice deontologico cui un soggetto registrato è vincolato può imporre obblighi più rigorosi di quanto lo siano i requisiti previsti dal codice di condotta di cui all'allegato 3.
Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
Coloro che intendono registrarsi possono chiedere l'autorizzazione ad accedere ai locali del Parlamento europeo al termine del procedimento di registrazione. I nominativi delle persone che ricevono titoli di accesso ai locali del Parlamento europeo sono inseriti nel registro. La registrazione non conferisce automaticamente il diritto al rilascio di tale titolo di accesso.
La lettera d) prevede che i rappresentanti, nei loro rapporti con le istituzioni dell'Unione come pure con i loro membri, funzionari e altri agenti, "garantiscono che, per quanto a loro conoscenza, le informazioni fornite al momento della registrazione e successivamente nell'esercizio delle loro attività rientranti nell'ambito di applicazione del registro sono complete, aggiornate e non fuorvianti" e "consentono che tutte le informazioni fornite siano oggetto di revisione e s'impegnano ad ottemperare alle richieste amministrative di informazioni aggiuntive e di aggiornamenti".
Vertice sociale trilaterale per la crescita e l'occupazione
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Risoluzione del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di decisione del Consiglio sul vertice sociale trilaterale per la crescita e l'occupazione (COM(2013)0740 – 2013/0361(APP))
– vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2013)0740),
– visto l'articolo 81, paragrafo 3, del suo regolamento,
– vista la relazione interlocutoria della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0136/2014),
1. chiede al Consiglio di tenere conto delle modifiche in appresso:
La proposta di decisione del Consiglio dovrebbe essere modificata come segue:
Testo della Commissione
Modifica
Modifica 1 Proposta di decisione del Consiglio Considerando 8
(8) Nelle conclusioni del 28 giugno 2013 il Consiglio europeo ha rilevato che la dimensione sociale dell'UEM dovrebbe essere rafforzata e ha sottolineato in questo contesto il ruolo fondamentale delle parti sociali e del dialogo sociale. Di conseguenza, la Commissione, nella sua comunicazione COM(2013)690, del 2 ottobre 2013, sulla dimensione sociale dell'UEM, ha affrontato la questione della promozione del dialogo sociale a livello nazionale e dell'Unione europea e ha annunciato una proposta di revisione della decisione del Consiglio del 2003.
(8) Nelle conclusioni del 28 giugno 2013 il Consiglio europeo ha rilevato che la dimensione sociale dell'UEM dovrebbe essere rafforzata e ha sottolineato in questo contesto il ruolo fondamentale delle parti sociali e del dialogo sociale. Di conseguenza, la Commissione, nella sua comunicazione COM(2013)690, del 2 ottobre 2013, sulla dimensione sociale dell'UEM, ha affrontato la questione della promozione del dialogo sociale a livello nazionale e dell'Unione europea e ha annunciato una proposta di revisione della decisione del Consiglio del 2003, riferendosi al vertice sociale trilaterale quale opportunità chiave per coinvolgere le parti sociali nel processo del semestre europeo.
Modifica 2 Proposta di decisione del Consiglio Considerando 9 bis (nuovo)
(9 bis) Nella dichiarazione delle parti sociali europee sul coinvolgimento delle parti sociali nella governance economica europea, adottata il 24 ottobre 2013, le parti sociali dell'UE hanno confermato il loro sostegno al vertice sociale trilaterale per la crescita e l'occupazione e hanno chiesto un processo coerente di consultazione delle parti sociali nell'ambito del semestre europeo.
Modifica 3 Proposta di decisione del Consiglio Articolo 1
Il vertice trilaterale per la crescita e l'occupazione assicura, in conformità al trattato e nel rispetto dei poteri delle istituzioni e degli organi dell'Unione, la concertazione continua tra il Consiglio, la Commissione e le parti sociali. Esso consentirà alle parti sociali a livello europeo di contribuire, nell'ambito del dialogo sociale, ai vari aspetti della strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione. A tal fine, esso si basa sui lavori e le discussioni fra il Consiglio, la Commissione e le parti sociali che si tengono a monte nelle diverse sedi della concertazione sulle questioni economiche, sociali e relative all'occupazione.
Il vertice trilaterale per la crescita e l'occupazione assicura, in conformità al trattato e nel rispetto dei poteri delle istituzioni e degli organi dell'Unione, la concertazione continua tra il Consiglio, la Commissione e le parti sociali, nonché il coordinamento delle loro strategie per un elevato livello di occupazione di qualità e sostenibile. Esso consentirà alle parti sociali a livello europeo di contribuire, nell'ambito del dialogo sociale e delle loro competenze, ai vari aspetti della strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione. A tal fine, esso si basa sui lavori e le discussioni fra il Consiglio, la Commissione e le parti sociali che si tengono a monte nelle diverse sedi della concertazione sulle questioni economiche, sociali e relative all'occupazione.
Modifica 4 Proposta di decisione del Consiglio Articolo 2 – paragrafo 1
1. Il vertice è composto dal presidente del Consiglio europeo, dalla presidenza del Consiglio e dalle due presidenze successive, dalla Commissione e dalle parti sociali, rappresentate al più alto livello. Sono presenti i ministri delle tre presidenze e il commissario responsabili per il Lavoro e gli Affari sociali. In funzione dell'ordine del giorno potranno essere invitati a partecipare altri ministri delle tre presidenze e altri commissari.
1. Il vertice è composto dal presidente del Consiglio europeo, dalla presidenza del Consiglio e dalle due presidenze successive, dalla Commissione e dalle parti sociali, rappresentate al più alto livello. Sono presenti i ministri delle tre presidenze e il commissario responsabili per il Lavoro e gli Affari sociali. In funzione dell'ordine del giorno potranno essere invitati a partecipare altri ministri delle tre presidenze, altri commissari e il presidente della commissione per l'occupazione e gli affari sociali del Parlamento europeo.
Modifica 5 Proposta di decisione del Consiglio Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 1
Ciascuna delegazione è composta di rappresentanti delle organizzazioni interprofessionali europee che rappresentano interessi generali o interessi più specifici del personale direttivo e manageriale e delle piccole e medie imprese a livello europeo.
Ciascuna delegazione è composta di rappresentanti delle organizzazioni interprofessionali europee che rappresentano interessi generali o interessi più specifici del personale direttivo e manageriale nonché delle microimprese e delle piccole e medie imprese a livello europeo.
Modifica 6 Proposta di decisione del Consiglio Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 2
Il coordinamento tecnico della delegazione dei lavoratori è garantito dalla Confederazione europea dei sindacati (CES), e quello della delegazione dei datori di lavoro dalla Confederazione delle imprese europee (BUSINESSEUROPE). La CES e BUSINESSEUROPE vigilano affinché nei loro contributi siano tenuti in debito conto i pareri delle organizzazioni specifiche e settoriali e, ove opportuno, includono rappresentanti di talune di queste organizzazioni nelle loro delegazioni.
Il coordinamento tecnico della delegazione dei lavoratori è garantito dalla Confederazione europea dei sindacati (CES), e quello della delegazione dei datori di lavoro dalla Confederazione delle imprese europee (BUSINESSEUROPE). La CES e BUSINESSEUROPE vigilano affinché nei loro contributi siano tenuti in debito conto i pareri delle organizzazioni specifiche e settoriali e, ove opportuno, includono rappresentanti di talune di queste organizzazioni autorizzati a pronunciarsi nelle loro delegazioni.
Modifica 7 Proposta di decisione del Consiglio Articolo 3 – paragrafo 1
1. L'ordine del giorno del vertice è definito congiuntamente dal Consiglio, dalla Commissione e dalle organizzazioni interprofessionali dei lavoratori e dei datori di lavoro che partecipano ai lavori. A questo fine si svolgono riunioni preparatorie tra i servizi del Consiglio, la Commissione, la CES e BUSINESSEUROPE.
1. L'ordine del giorno del vertice è definito congiuntamente dal Consiglio, dalla Commissione e dalle organizzazioni interprofessionali dei lavoratori e dei datori di lavoro che partecipano ai lavori, ed è basato sul partenariato in condizioni di parità fra di essi. A questo fine si svolgono riunioni preparatorie tra i servizi del Consiglio, la Commissione, la CES e BUSINESSEUROPE.
Modifica 8 Proposta di decisione del Consiglio Articolo 3 – paragrafo 2
2. I temi all'ordine del giorno formano oggetto di uno scambio di opinioni in sede di Consiglio nella configurazione "Occupazione, politica sociale, salute e consumatori".
2. I temi all'ordine del giorno formano oggetto di uno scambio di opinioni in sede di Consiglio nella configurazione "Occupazione, politica sociale, salute e consumatori" sulla base, se del caso, di un contributo di tutti i suoi organi preparatori.
Modifica 9 Proposta di decisione del Consiglio Articolo 4 – paragrafo 1
1. Il vertice si riunisce almeno due volte all'anno. Le riunioni si tengono prima delle riunioni di primavera e d'autunno del Consiglio europeo.
1. Il vertice si riunisce almeno due volte all'anno. Le riunioni si tengono prima delle riunioni di primavera e d'autunno del Consiglio europeo e l'esito del vertice è presentato in occasione del Consiglio europeo successivo per essere sottoposto a decisione.
Modifica 10 Proposta di decisione del Consiglio Articolo 5
2.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
I copresidenti elaborano una sintesi delle discussioni del vertice per informare le pertinenti configurazioni del Consiglio e il pubblico.
I copresidenti elaborano una sintesi delle discussioni del vertice per informare le pertinenti configurazioni del Consiglio, il Parlamento europeo e il pubblico.
Negoziati sul QFP 2014-2020: insegnamenti da trarre e prospettive future
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Risoluzione del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sui negoziati sul QFP 2014-2020: insegnamenti da trarre e prospettive per il futuro (2014/2005(INI))
— visti la proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2014-2020 (COM(2011)0398), modificata il 6 luglio 2012 (COM(2012)0388), e il progetto di accordo interistituzionale (AII) tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria (COM(2011)0403),
— vista la propria approvazione, il 19 novembre 2013, del regolamento sul QFP(1), a norma dell’articolo 312 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e la propria approvazione, nella stessa data, della conclusione dell’AII(2);
— visti il QFP e l’AII, adottati in via definitiva il 2 dicembre 2013 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale il 20 dicembre 2013,
— vista la sua risoluzione dell'8 giugno 2011 dal titolo: "Investire nel futuro: un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa competitiva, sostenibile e inclusiva"(3),
— vista la sua risoluzione del 23 ottobre 2012 intesa a favorire il buon esito della procedura di approvazione del quadro finanziario pluriennale 2014-2020(4),
— vista la sua risoluzione del 13 marzo 2013 sulle conclusioni del Consiglio europeo del 7 e 8 febbraio 2013 relative al quadro finanziario pluriennale(5),
— vista la sua risoluzione del 3 luglio 2013 sull'accordo politico relativo al quadro finanziario pluriennale 2014-2020(6),
— vista la sua risoluzione del 12 dicembre 2013 sulle relazioni tra il Parlamento europeo e le istituzioni che rappresentano i governi nazionali(7),
— visto l'articolo 48 del suo regolamento,
— visti la relazione della commissione per i bilanci e i pareri della commissione per gli affari costituzionali, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per lo sviluppo regionale e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0254/2014),
A. considerando che l'accordo sul QFP 2014-2020 è il risultato di negoziati lunghi e ardui, durati due anni e mezzo; e che è stato possibile giungere ad un accordo politico definitivo soltanto al più alto livello politico tra i tre presidenti (Parlamento, Presidenza del Consiglio e Commissione), conformemente all'articolo 324 del TFUE;
B. considerando che il livello generale del prossimo QFP (960 miliardi di euro in impegni, 908 miliardi di euro in pagamenti a prezzi 2011), stabilito dal Consiglio europeo e, successivamente, approvato dal Parlamento, rappresenta un taglio del 3,5% negli impegni e del 3,7% nei pagamenti rispetto al il quadro finanziario 2007-2013, nonostante le accresciute competenze dell'UE in seguito all’entrata in vigore del trattato di Lisbona e all'allargamento dell'Unione a 28 Stati membri; e che tale livello non è sufficiente per conseguire gli obiettivi e gli impegni politici dell'UE, in particolare in relazione alla strategia Europa 2020;
C. considerando che il bilancio annuale dell'UE continuerà a rappresentare circa l'1% dell'RNL dell'UE nei prossimi anni, attestandosi ad un livello già raggiunto nei primi anni '90, e ben al di sotto del massimale delle risorse proprie, pari all'1,29% dell’RNL UE per gli impegni e all'1,23% dell'RNL UE per i pagamenti, come inizialmente stabilito nel 1992 e riconfermato nel 2010;
D. considerando che, di fronte all'impossibilità politica di cambiare le cifre complessive del QFP stabilite dal Consiglio europeo, il Parlamento si è concentrato sul miglioramento dell'esecuzione del QFP negoziando con successo l'inclusione di nuove disposizioni che contribuiranno a rendere il nuovo quadro finanziario e il nuovo bilancio annuale dell'UE più operativi, coerenti, trasparenti e rispondenti alle esigenze dei cittadini europei e consentiranno di ottimizzare l’utilizzo dei massimali del QFP; e che tali disposizioni riguardano, in particolare, le nuove modalità relative alla revisione del QFP, alla flessibilità, nonché all'unità e alla trasparenza del bilancio dell'UE, unitamente a un ulteriore impegno a riformare il finanziamento del bilancio dell’UE (dichiarazione comune sulle risorse proprie);
E. considerando che, conformemente al principio guida secondo cui "non c'è accordo su nulla finché non c'è accordo su tutto", il Parlamento ha dato la sua approvazione al nuovo regolamento QFP e approvato il nuovo accordo interistituzionale del 19 novembre 2013, avendo il Consiglio rispettato le condizioni stabilite nella risoluzione del Parlamento europeo del 3 luglio 2013, compresa l'adozione di ulteriori 11,2 miliardi di euro in pagamenti per il 2013;
F. considerando che il Consiglio non ha compiuto alcun progresso per quanto riguarda la tanto necessaria riforma dell'attuale sistema di finanziamento del bilancio UE, nonostante le ambiziose proposte presentate dalla Commissione, volte non solo a superare la situazione di stallo causata dalla mancanza di un vero e proprio sistema di risorse proprie, ma anche a rendere il sistema di finanziamento del bilancio dell'UE più semplice, equo e trasparente per i cittadini dell'UE;
G. considerando che, in seguito all'accordo sul QFP 2014-2020, il QFP continua a non coincidere con i mandati del Parlamento e della Commissione che avranno inizio nel 2014;
H. considerando che le possibilità offerte dal trattato di Lisbona per quanto riguarda la modifica delle procedure decisionali per il QFP e le decisioni sulle risorse proprie non sono state sfruttate;
1. deplora vivamente il fatto che sia la procedura che ha condotto all'accordo sul QFP 2014-2020, sia il dibattito politico che ha accompagnato questi negoziati, abbiano dimostrato la palese mancanza di una visione comune per quanto riguarda il bilancio e le priorità politiche dell'UE, abbiano evidenziato che vi sono approcci molto divergenti tra le istituzioni dell’UE e si siano rivelati insufficienti a fronte del ruolo accresciuto e delle maggiori prerogative del Parlamento in seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona; ritiene pertanto della massima importanza che la presente relazione tragga le lezioni politiche e istituzionali necessarie, che possono servire da base per la preparazione di futuri negoziati, in particolare in relazione alla revisione post-elettorale del QFP, il cui avvio da parte della Commissione è previsto entro e non oltre la fine del 2016;
Considerazioni politiche
2. riconosce che il risanamento di bilancio attualmente in corso negli Stati membri ha reso impraticabile il raggiungimento di un accordo più ambizioso sul QFP 2014-2020; deplora tuttavia profondamente il fatto che il ruolo del bilancio dell'UE quale importante strumento politico comune volto a superare l'attuale crisi economica e sociale non sia stato debitamente riconosciuto; rammenta che il bilancio dell’UE è soprattutto un bilancio di investimenti, che fornisce un quadro unico entro il quale coordinare e potenziare gli sforzi nazionali per rilanciare la crescita, stimolare la competitività e creare occupazione in tutta l'UE;
3. è profondamente preoccupato per il fatto che, da anni, le discussioni di bilancio in seno al Consiglio siano avvelenate dalla logica del "giusto ritorno", anziché essere improntate alla logica del valore aggiunto europeo; ritiene che, se questa controversia esisteva già prima dell'introduzione delle risorse basate sull'RNL, la situazione si sia decisamente aggravata a motivo dell’attuale sistema di finanziamento dell’UE, in virtù del quale circa il 74% delle entrate deriva da contributi nazionali basati sull'RNL, anziché da reali risorse proprie, come previsto dal Trattato di Roma e da tutti i trattati successivi; e considera che tale sistema ponga un'enfasi eccessiva sui saldi netti tra gli Stati membri e che abbia condotto alla progressiva introduzione di sconti complessi e poco chiari e ad altri meccanismi di correzione relativi al finanziamento del bilancio dell'UE;
4. ritiene che questa logica sia prevalsa anche nella conclusione dell'accordo sul QFP al Consiglio europeo dell'8 febbraio 2013; si rammarica che essa si sia tradotta nella determinazione delle dotazioni nazionali al momento dell’accordo, segnatamente per i due maggiori settori di spesa del bilancio dell’UE, vale a dire la politica agricola e la politica di coesione; critica, in particolare, l'aumento nel numero delle assegnazioni e "donazioni" speciali concesse nel corso dei negoziati tra i capi di Stato e di governo, che non si basano su criteri oggettivi e verificabili, bensì riflettono il potere contrattuale degli Stati membri, i quali cercano di garantire i propri interessi nazionali e massimizzare i propri profitti netti; denuncia la mancanza di trasparenza che ha caratterizzato la conclusione di questo accordo e la riluttanza del Consiglio e della Commissione a fornire al Parlamento tutta la documentazione pertinente; evidenzia che il valore aggiunto europeo deve prevalere sugli interessi nazionali;
5. respinge fermamente questa visione puramente contabile del bilancio dell'UE, che non tiene conto del valore aggiunto europeo, contraddice il principio di solidarietà dell'UE e sottovaluta il ruolo attuale e potenziale del bilancio dell'UE ai fini del rafforzamento della governance economica; sottolinea che il bilancio dell'UE è prevalentemente un bilancio di investimenti con un forte effetto leva che rende possibili numerosi progetti altrimenti difficili o impossibili da realizzare e che funge da catalizzatore per la crescita, la competitività e l'occupazione in tutta l'Unione nonché da potente veicolo di riforma; deplora quindi profondamente il fatto che alcuni Stati membri sembrino considerare i contributi nazionali al bilancio dell'UE un semplice costo da minimizzare;
6. si rammarica che il Consiglio europeo abbia adottato un approccio dall’alto verso il basso per decidere l’entità complessiva del QFP 2014-2020, il che dimostra una preoccupante discrepanza tra gli impegni politici dell'UE adottati dal Consiglio europeo e la riluttanza di quest’ultimo a finanziarli adeguatamente; ritiene invece che tale decisione dovrebbe essere basata su un approccio dal basso verso l’alto, risultante da una valutazione approfondita delle esigenze finanziarie dell'Unione e degli obiettivi politici enunciati nei programmi e nelle politiche pluriennali dell'UE stabiliti dall’autorità legislativa;
7. è pertanto convinto che qualsiasi decisione sul quadro finanziario dovrebbe essere preceduta da – e basata su – un reale dibattito politico sul ruolo, la funzione e il valore aggiunto del bilancio dell'UE e sulla sua compatibilità con la strategia politica adottata dall'Unione e con gli obiettivi e le priorità operativi attribuiti all'Unione; ritiene che, al fine di colmare il divario tra le visioni divergenti su ciò che il bilancio dell'UE rappresenta e su ciò che può conseguire, questo dibattito dovrebbe essere organizzato a tempo debito e vedere la partecipazione delle tre istituzioni dell'UE e di tutti i parlamenti nazionali, coinvolgendo altresì i più alti livelli politici degli Stati membri;
8. è inoltre convinto che si possano compiere progressi tangibili soltanto grazie ad una riforma approfondita del finanziamento del bilancio dell'UE che dovrebbe rispettare la lettera e lo spirito del trattato, facendo ritorno a un sistema di risorse proprie genuino, chiaro, semplice ed equo; sottolinea che l'introduzione di una o più nuove risorse proprie contribuirà a ridurre al minimo la quota dei contributi al bilancio dell'UE basati sull'RNL e, di conseguenza, a ridurre l'onere a carico degli erari nazionali; ribadisce il suo forte impegno verso qualsiasi processo che conduca alla riforma del sistema delle risorse proprie, attualmente caratterizzato da complessità, opacità e scarso rendimento; si rammarica che l'accordo definitivo del Consiglio sul sistema delle risorse proprie sia ancor più complesso del precedente poiché ha introdotto nuove compensazioni ed eccezioni;
Considerazioni istituzionali
9. ricorda che, con la relazione della sua commissione speciale SURE del giugno 2011, il Parlamento è stato la prima istituzione dell'UE a presentare la propria visione del QFP 2014-2020 e a sottolineare la necessità di riformare il finanziamento del bilancio dell'UE; ritiene che questa preparazione tempestiva abbia aiutato il Parlamento a stabilire un ampio consenso sulle priorità politiche e a rimanere unito durante il successivo processo negoziale; reputa altresì che tale relazione abbia fornito orientamenti alla Commissione per la stesura delle sue proposte sul QFP e sulle risorse proprie e apprezza il dialogo politico regolare instauratosi tra le due istituzioni in tutte le fasi della preparazione di questa relazione; è del parere che tale pratica debba essere ulteriormente sviluppata, trasformandola in un dialogo più strutturato tra le due istituzioni in vista della presentazione delle proposte nell'ambito del QFP;
10. ricorda che, a norma dell'articolo 312 del TFUE, il Consiglio adotta all'unanimità il regolamento sul QFP, previa approvazione del Parlamento, mentre le tre istituzioni dell'UE "adottano ogni misura necessaria a facilitare l'adozione stessa"; rileva pertanto che il trattato non stabilisce alcuna procedura concreta relativa alla partecipazione del Parlamento ai negoziati sul QFP e che queste modalità sono state successivamente determinate nella pratica attraverso una serie di accordi ad hoc concordati a livello politico su iniziativa del Parlamento;
11. deplora che, prima dell'accordo del Consiglio europeo sul QFP, dell'8 febbraio 2013, non si siano avuti negoziati significativi il Parlamento e il Consiglio; ritiene che le numerose riunioni tenutesi tra il suo gruppo negoziale e le successive presidenze del Consiglio, a margine delle relative riunioni del Consiglio Affari generali, e la sua partecipazione alle riunioni informali del Consiglio sul QFP, abbiano soltanto reso possibile una condivisione parziale delle informazioni tra il Consiglio e il Parlamento; reputa pertanto necessario che il Parlamento si basi ulteriormente sull’esperienza acquisita e si adoperi con tutti i mezzi a sua disposizione per rafforzare la sua influenza sullo spirito, sul calendario e sul contenuto dei negoziati con il Consiglio, facendo in modo che quest’ultimo tenga maggiormente conto dei suoi argomenti e delle sue posizioni;
12. deplora il fatto che, nonostante le forti opposizioni del Parlamento, tutti i successivi "schemi di negoziato" presentati dalle diverse presidenze del Consiglio e, in definitiva, l'accordo sul QFP del Consiglio europeo dell'8 febbraio 2013, contenessero un numero significativo di elementi legislativi che avrebbero dovuto essere stabiliti nell'ambito della procedura legislativa ordinaria; sottolinea che non si è potuta raggiungere l'unanimità necessaria a livello giuridico in seno al Consiglio sul regolamento QFP se non anticipando talune modifiche politiche importanti nelle politiche settoriali dell’UE, ostacolando in tal modo l’esercizio delle prerogative del Parlamento nell’ambito della co-decisione e, in particolare, il suo diritto a proporre modifiche al pari del Consiglio, e ciò in netta contraddizione con i trattati;
13. rileva che i negoziati veri e propri sul regolamento QFP e sull'AII sono stati avviati soltanto a maggio 2013, senza che i negoziatori del Consiglio avessero un mandato negoziale ufficiale e considerando invece l'accordo sul QFP del Consiglio europeo come unico punto di riferimento, senza alcun margine di discussione; sottolinea che questo atteggiamento ha portato non solo ad una inutile perdita di tempo, ma anche al tentativo, inaccettabile, da parte del Consiglio, di escludere determinati argomenti dai negoziati, costringendo il Parlamento a lottare, anche al più alto livello politico, al fine di avviare negoziati su ogni articolo del regolamento QFP e/o dell'AII;
14. ricorda che, in virtù del trattato, il Consiglio europeo non esercita funzioni legislative; insiste pertanto sul fatto che le conclusioni del Consiglio europeo vadano considerate un mandato negoziale per il Consiglio e che tale mandato non costituisce in nessun caso un limite che non può essere negoziato con il Parlamento; chiede che nelle conclusioni del Consiglio europeo sia inclusa una formula standard che richiami le disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 1, del TFUE;
15. si rammarica profondamente del fatto che lo stesso problema abbia caratterizzato i negoziati sui programmi pluriennali dell'Unione, in particolare nel settore della politica agricola e della politica di coesione; rileva che il Consiglio ha rifiutato in molti casi persino di fare riferimento agli "aspetti correlati al QFP" di tali basi giuridiche; sottolinea il notevole sforzo e il tempo che sono stati necessari al Parlamento per garantire che tutti i punti delle basi giuridiche stabilite in codecisione tra il Consiglio e il Parlamento restassero aperti alla negoziazione; rileva con soddisfazione che i negoziatori del Parlamento sono riusciti in ultima analisi a impugnare alcune parti dell'accordo del Consiglio europeo;
16. rileva di non aver contestato alla fin fine gli importi del QFP (livello complessivo e ripartizione per rubrica) stabiliti dal Consiglio europeo, riconoscendo la congiuntura economica e finanziaria particolarmente difficile al momento dell'adozione di questa decisione; sottolinea, tuttavia, come ciò non debba in alcun modo essere considerato un precedente e ribadisce la propria posizione secondo cui gli importi del QFP, come pure ogni altra parte del relativo accordo politico del Consiglio europeo, devono essere negoziati con il Parlamento;
17. sottolinea la necessità di migliorare in modo sostanziale le modalità di eventuali futuri negoziati sul QFP, al fine di evitare situazioni di stallo e risparmiare tempo e risorse preziose nel corso dei negoziati; ritiene che tali modalità debbano essere ufficializzate in un accordo ai massimi livelli politici, che dovrebbe tener conto delle carenze dei recenti negoziati, salvaguardando pienamente il ruolo e le prerogative del Parlamento, come sancito dal trattato UE; è del parere che tale procedura debba quindi essere sancita dallo stesso AII, come avviene per la procedura di bilancio;
18. osserva l'immenso lavoro di scambio di informazioni e di coordinamento necessario in seno al Parlamento per garantire la coerenza dei negoziati paralleli sul QFP e tra le basi giuridiche di oltre 60 programmi pluriennali; sottolinea l'estrema importanza di distinguere i dossier da adottare nell'ambito della procedura di codecisione e di deferire quanto più possibile alle rispettive commissioni competenti; propone che, nell'ambito dei prossimi negoziati sul QFP, il Parlamento europeo esamini le proposte legislative in parallelo e le approvi successivamente in un unico pacchetto, applicando quanto più possibile il principio secondo cui nessun accordo è acquisito finché non vi è accordo su tutti gli elementi;
19. è convinto che, in ragione della regola dell'unanimità in seno al Consiglio, l'accordo rappresenti il minimo comun denominatore, data la necessità di evitare il veto di un singolo Stato membro; sottolinea che il passaggio al voto a maggioranza qualificata per il regolamento QFP sarebbe in linea non solo con la procedura legislativa ordinaria, utilizzata per l'adozione di pressoché tutti i programmi pluriennali dell'Unione europea, ma anche con la procedura annuale di adozione del bilancio dell'UE;
20. rileva la possibilità che il Consiglio europeo ricorra alla clausola passerella generale (articolo 48, paragrafo 7, del TUE) per applicare il voto a maggioranza qualificata e la procedura legislativa ordinaria alle decisioni sulle risorse proprie e sul QFP; ricorda, inoltre, che l'articolo 312, paragrafo 2, del TFUE consente in ogni caso il ricorso al voto a maggioranza qualificata per il QFP; esorta il Consiglio europeo a utilizzare entrambe le passerelle ai fini previsti in modo da snellire il processo decisionale in seno al Consiglio e limitare la misura in cui la politica del "juste retour" nazionale prevale sull'articolazione dell'interesse comune dell'Unione nel suo complesso;
QFP 2014-2020: prospettive per il futuro
21. dichiara la propria intenzione di garantire che tutte le nuove disposizioni incorporate con successo nel regolamento QFP e nell'AII siano pienamente utilizzate nella procedura di bilancio annuale; si attende che il Consiglio non tenti di imporre interpretazioni restrittive di tali disposizioni, in particolare sulla natura e la portata di tutti gli strumenti speciali, ma che agisca invece responsabilmente e approvi i necessari stanziamenti per far fronte sia agli impegni pregressi, sia alle spese impreviste, anche se fosse necessario di conseguenza sforare i massimali annuali del QFP; ricorda, a tale proposito, che i massimali del QFP 2014-2020 sono stati fissati ben al di sotto dei massimali delle risorse proprie;
22. insiste particolarmente sulle nuove regole in materia di flessibilità che dovrebbero consentire di utilizzare al massimo i rispettivi massimali fissati dal QFP per gli impegni e i pagamenti; sottolinea che la prassi dei precedenti quadri finanziari, in cui il bilancio annuale dell'Unione era ben inferiore ai massimali del QFP, in particolare per quanto riguarda gli stanziamenti di pagamento, non è più sostenibile;
23. sottolinea al riguardo che i RAL accumulati hanno raggiunto un livello critico che potrebbe in futuro determinare un deficit strutturale del bilancio dell'UE, il che violerebbe naturalmente le disposizioni del trattato (articoli 310 e 323 del TFUE); esprime profonda preoccupazione per la costante crescita del numero di fatture non saldate a fine anno dal 2011 (23,4 miliardi di EUR alla fine del 2013 per la sola politica di coesione) il che graverà pesantemente sui massimali di pagamento del QFP 2014-2020; sottolinea la necessità di fissare con precisione i massimali annuali dei pagamenti del QFP, tenendo debitamente conto anche delle dinamiche della politica di coesione, tra cui i tempi di programmazione, di attuazione, di conclusione definitiva dei programmi e di disimpegno;
24. sottolinea che il margine globale per gli impegni è finalizzato a sostenere gli investimenti per la crescita e l'occupazione in Europa, in particolare quella giovanile; ricorda che tale strumento rappresenta un'iniziativa del Parlamento europeo;
25. ricorda che la prossima Commissione, che entrerà in carica dopo le elezioni europee del 2014, dovrà avviare un riesame obbligatorio e una successiva revisione del QFP 2014-2020 entro la fine del 2016; sottolinea che tale clausola di riesame/revisione post-elettorale è stata una delle principali richieste del Parlamento durante i negoziati sul QFP, ed è dettata dalla necessità di consentire alla prossima Commissione e al prossimo Parlamento di riesaminare le priorità politiche dell'Unione, conferendo in tal modo al QFP una rinnovata legittimità democratica; sottolinea la notevole contrazione del livello degli investimenti cui si è assistito tra il 2008 e il 2012 a seguito della crisi economica e rammenta che, in base ad alcune stime(8), ciò costerà all'Europa 540 miliardi di EUR in mancata redditività entro il 2020;
26. sottolinea la necessità che, in vista del riesame/revisione postelettorale del QFP, il prossimo Parlamento rifletta con largo anticipo sulle priorità politiche, individuando cioè gli ambiti per i quali risulteranno necessari maggiori investimenti nella seconda metà del QFP 2014-2020; invita a tal fine la prossima Commissione e il prossimo Parlamento europeo a esaminare attentamente i risultati raggiunti nel perseguimento degli obiettivi dalla strategia Europa 2020, in particolare in termini di occupazione e lotta alla crisi economica, nonché i risultati di programmi chiave dell'Unione, come ad esempio Orizzonte 2020, al fine di concentrarsi sui settori di comprovato valore aggiunto della spesa dell'Unione e per i quali si imporranno ulteriori risorse finanziarie;
27. chiede che il riesame a medio termine del QFP prepari una successiva riduzione della durata del prossimo QFP, in modo da garantire la sua successiva rinegoziazione durante ciascun mandato del Parlamento e della Commissione, assicurando così la piena legittimità democratica delle decisioni regolari sulle prospettive finanziarie dell'Unione e adottando, nel contempo, misure per far fronte alla necessità di stabilità dei cicli di programmazione e di prevedibilità degli investimenti; è fermamente convinto che un QFP quinquennale rafforzerebbe la legittimità democratica, migliorerebbe la determinazione dell'ordine di priorità delle risorse di bilancio e potrebbe essere considerato una premessa per ampliare il dibattito politico;
28. sottolinea che le proposte della Commissione sulla revisione del QFP dovrebbero tenere pienamente conto delle ultime proiezioni macroeconomiche e includere una valutazione approfondita del funzionamento di tutti gli strumenti speciali, in particolare i margini globali in materia di impegni e pagamenti; ricorda che tale processo non comporterà un effetto degressivo su eventuali dotazioni nazionali preassegnate, tra cui la quota del Fondo sociale europeo di tali dotazioni nazionali; si attende, in tale contesto, che la Commissione fornisca al Parlamento e al Consiglio informazioni identiche e coerenti sugli importi e le stime, al fine di evitare incomprensioni durante i negoziati in merito alle basi della discussione;
29. sottolinea la necessità di incoraggiare un'ampia discussione aperta sui risultati raggiunti dai programmi di finanziamento dell'Unione e, in particolare, una valutazione della misura in cui tali programmi contribuiscono al conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020;
30. sottolinea che gli strumenti finanziari innovativi, quali i "project bonds" europei, possono svolgere un ruolo assai importante, se concepiti correttamente, nel promuovere investimenti quanto mai necessari; esorta la Commissione, a tal proposito, a fare un uso ottimale della prossima valutazione anche nel contesto del riesame/revisione del QFP 2014-2020;
31. plaude alla dichiarazione comune delle tre istituzioni approvata nel quadro degli accordi sul QFP, secondo la quale le procedure di bilancio annuali integreranno, ove opportuno, elementi relativi alla dimensione di genere, prendendo in considerazione le modalità con cui il quadro finanziario complessivo dell'Unione contribuisce a una maggiore parità di genere (e garantisce il mainstreaming di genere); sottolinea che tali principi dovrebbero essere integrati nelle proposte della Commissione sulla revisione del QFP;
32. ribadisce la propria intenzione di fare della revisione obbligatoria del QFP un requisito essenziale per l'investitura della prossima Commissione; invita pertanto il prossimo Parlamento europeo a subordinare l'elezione del candidato proposto alla Presidenza della Commissione a un impegno forte e inequivocabile a favore dell'attuazione della clausola di riesame/revisione postelettorale e alla partecipazione a un dialogo politico autentico e approfondito sul suo contenuto;
33. rileva che al prossimo ciclo negoziale si applicheranno i nuovi articoli 70 e 70 bis del regolamento del Parlamento (negoziati interistituzionali nelle procedure legislative); raccomanda che, all'inizio del prossimo mandato del Parlamento, la commissione competente per il regolamento sia invitata a procedere a una razionalizzazione di tali articoli con l'articolo 75 (QFP), l'articolo 75 quater (trilogo finanziario) e l'articolo 81, paragrafo 3 (procedura di approvazione), al fine di elaborare un unico articolo coerente, espressamente destinato alle procedure legislative speciali di cui agli articoli 311 e 312 del TFUE relative alla determinazione del mandato, allo svolgimento dei triloghi (compreso il ruolo del Presidente) e al controllo da parte dell'Aula;
34. ritiene che, in sede di prossima revisione dei trattati, la Convenzione dovrebbe formulare proposte in merito a un sistema di autentica codecisione tra il Consiglio e il Parlamento sull'approvazione delle decisioni relative al QFP e alle risorse proprie;
35. è fermamente convinto che il gruppo ad alto livello sulle risorse proprie rappresenti un'occasione unica per superare la situazione di stallo che si è venuta a creare sulla riforma dell'attuale sistema delle risorse proprie; si attende che esso contribuisca in modo significativo alla comprensione delle carenze del sistema attuale e dei benefici che possono derivare da una riforma globale e approfondita nonché dall'introduzione di risorse proprie nuove ed effettive, che riducano in modo significativo la quota del contribuito al bilancio dell'UE a carico dell'RNL;
36. rammenta che il gruppo ad alto livello ha il compito di esaminare tutti gli aspetti della riforma del sistema delle risorse proprie; esprime la ferma volontà di lavorare intensamente, mediante i suoi tre rappresentanti, in tutte le fasi di questo processo e a condurlo in porto; conta su una titolarità a pari merito del Consiglio e sull'impegno di quest'ultimo; sottolinea la necessità di sensibilizzare i parlamenti nazionali sulle problematiche in gioco; sottolinea che i risultati e le conclusioni del gruppo ad alto livello dovrebbero essere pronti in tempo utile affinché possano essere esaminati in sede di riesame/revisione del QFP nel 2016, in modo tale da introdurre eventuali riforme fin dal prossimo quadro finanziario pluriennale;
37. esprime la ferma convinzione che qualsiasi nuova capacità finanziaria o qualsiasi nuovo bilancio appositamente creato per gli Stati membri della zona euro le cui funzioni di finanza pubblica non rientrano nel QFP debba essere istituita nel quadro dell'Unione ed essere assoggettata a un opportuno controllo e rendicontabilità democratici mediante le istituzioni esistenti;
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38. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione, nonché ai parlamenti nazionali.
Allocuzione del Presidente del Consiglio dei governatori della BEI in occasione della Settimana interparlamentare europea, 21 gennaio 2014.
Accrescere la mobilità dei lavoratori migliorando l'acquisizione e la salvaguardia di diritti pensionistici complementari ***II
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai requisiti minimi per accrescere la mobilità dei lavoratori tra Stati membri migliorando l'acquisizione e la salvaguardia di diritti pensionistici complementari (17612/1/2013 – C7-0059/2014 – 2005/0214(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la posizione del Consiglio in prima lettura (17612/1/2013 – C7-0059/2014),
– vista la sua posizione in prima lettura(1) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2005)0507),
– vista la proposta modificata della Commissione (COM(2007)0603),
– visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 72 del suo regolamento,
– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0188/2014),
1. approva la posizione del Consiglio in prima lettura;
2. constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;
3. incarica il suo Presidente di firmare l'atto, congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
4. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Legislazione sugli alimenti e sui mangimi, sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante, sul materiale riproduttivo vegetale, sui prodotti fitosanitari ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante, sul materiale riproduttivo vegetale, sui prodotti fitosanitari e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, dei regolamenti (UE) 1151/2012, […]/2013, e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE e 2009/128/CE (regolamento sui controlli ufficiali) (COM(2013)0265 – C7-0123/2013 – 2013/0140(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0265),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 114 e l'articolo 168, paragrafo 4, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0123/2013),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere motivato inviato dalla Camera dei deputati lussemburghese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà;
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 16 ottobre 2013(1),
– visto il parere del Comitato delle regioni del 29 novembre 2013(2),
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7-0162/2014),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 aprile 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante, sul materiale riproduttivo vegetale, sui prodotti fitosanitari e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, dei regolamenti (UE) 1151/2012, …(3)/2013, e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE e 2009/128/CE (regolamento sui controlli ufficiali) [Em. 1]
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 114 e l'articolo 168, paragrafo 4, lettera b),
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(4),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(6),
considerando quanto segue:
(1) Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("trattato") stabilisce che nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche e le attività dell'Unione sia garantito un elevato livello di protezione della salute umana. È opportuno perseguire tale obiettivo anche attraverso misure nei settori veterinario e fitosanitario direttamente finalizzate alla protezione della salute umana.
(2) Il trattato prevede inoltre che l'Unione contribuisca al conseguimento di un livello elevato di protezione dei consumatori mediante le misure che essa adotta nel contesto della realizzazione del mercato interno.
(3) La legislazione dell'Unione prevede norme armonizzate per garantire che gli alimenti e i mangimi siano sicuri e sani e che le attività che potrebbero avere un impatto sulla sicurezza della filiera alimentare o sulla tutela degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e alle informazioni sugli alimenti siano svolte nel rispetto di prescrizioni specifiche. La normativa dell'Unione si propone inoltre di garantire un elevato livello di sanità umana,e animale e vegetale, nonché di benessere degli animali nella filiera alimentare e in tutti i settori di attività che hanno come obiettivo fondamentale la lotta alla possibile diffusione delle malattie degli animali (in alcuni casi trasmissibili all'uomo) o degli organismi nocivi per le piante o per i prodotti vegetali, nonché per garantire la tutela dell'ambiente dai rischi derivanti da organismi geneticamente modificati (OGM) e da prodotti fitosanitari. Norme a livello di Unione garantiscono altresì l'identità e la qualità del materiale riproduttivo vegetale. L'applicazione corretta di tale normativa, indicata qui collettivamente come "legislazione dell'Unione in materia di filiera agroalimentare", contribuisce al funzionamento del mercato interno. [Em. 2]
(4) Gli elementi fondamentali della normativa dell'Unione sui mangimi e sugli alimenti sono contenuti nel regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio(7). Oltre a queste disposizioni, una normativa più specifica in materia di alimenti e mangimi comprende diversi settori quali l'alimentazione degli animali (compresi i mangimi medicati), l'igiene degli alimenti e dei mangimi, le zoonosi, i sottoprodotti di origine animale, i residui dei medicinali veterinari, i contaminanti, la lotta a malattie degli animali aventi un impatto sulla sanità umana e la loro eradicazione, l'etichettatura dei mangimi e degli alimenti, i prodotti fitosanitari, gli additivi per mangimi e alimenti, le vitamine, i sali minerali, gli oligoelementi ed altri additivi, i materiali a contatto con gli alimenti, i requisiti di qualità e composizione, l'acqua potabile, la ionizzazione, i nuovi alimenti e gli OGM.
(5) La legislazione dell'Unione in materia di sanità animale ha l'obiettivo di garantire un elevato livello di sanità umana e animale nell'Unione, lo sviluppo razionale dell'agricoltura e dell'acquacoltura e l'incremento della produttività. Tale legislazione costituisce un contributo indispensabile alla realizzazione del mercato interno per gli animali e i prodotti di origine animale e alla prevenzione della diffusione di malattie infettive nei casi di pertinenza dell'Unione. Essa copre settori quali gli scambi all'interno dell'Unione, l'ingresso nell'Unione, l'eradicazione delle malattie, i controlli veterinari e la notifica delle malattie, contribuendo inoltre alla sicurezza degli alimenti e dei mangimi.
(6) L'articolo 13 del trattato riconosce che gli animali sono esseri senzienti. La legislazione dell'Unione in materia di benessere degli animali impone a proprietari e detentori di animali e alle autorità competenti di riservare loro un trattamento umano ed evitare loro dolore e sofferenze inutili. Tali norme sono basate su prove scientifiche e possono indirettamente migliorare la qualità e la sicurezza degli alimenti e dei mangimi.
(7) La legislazione dell'Unione in materia di sanità delle piante disciplina l'immissione, l'insediamento e la diffusione di organismi nocivi per le piante che non sono presenti nell'Unione o presenti in misura modesta. Essa persegue l'obiettivo di proteggere la sanità delle colture, degli spazi verdi pubblici e privati, nonché delle foreste dell'Unione, salvaguardando al contempo la biodiversità e l'ambiente e assicurando la qualità e la sicurezza degli alimenti e dei mangimi prodotti a partire dalle piante.
(8) La legislazione dell'Unione in tema di materiale riproduttivo vegetale disciplina la produzione per metterli a disposizione sul mercato, e la messa a disposizione stessa, del materiale riproduttivo di specie agricole, orticole, forestali, fruttifere ed ornamentali e della vite. L'obiettivo perseguito è garantire agli utilizzatori l'identità, la sanità e la qualità del materiale riproduttivo vegetale, nonché la produttività, la diversità, la sanità e la qualità della filiera agroalimentare oltre a contribuire alla protezione della biodiversità e dell'ambiente. [Em. 3]
(9) La legislazione dell'Unione sulla produzione biologica e sull'etichettatura dei prodotti biologici fornisce una base per lo sviluppo sostenibile della produzione biologica e mira a contribuire alla tutela delle risorse naturali, della biodiversità e del benessere degli animali nonché allo sviluppo delle zone rurali.
(10) La legislazione dell'Unione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari identifica i prodotti agricoli e alimentari coltivati e ottenuti secondo precisi disciplinari, incoraggiando al contempo la diversificazione della produzione agricola, proteggendo le denominazioni dei prodotti e informando i consumatori sulle specificità dei prodotti agricoli e alimentari.
(11) La legislazione dell'Unione sulla filiera agroalimentare si basa sul principio secondo cui gli operatori sono responsabili in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di assicurare il rispetto, nelle aziende sotto il loro controllo, di tutte le prescrizioni pertinenti alle loro attività stabilite dalla legislazione dell'Unione sulla filiera agroalimentare.
(12) La responsabilità di far rispettare la legislazione dell'Unione sulla filiera agroalimentare incombe agli Stati membri, le cui autorità competenti provvedono a monitorare e verificare, predisponendo controlli ufficiali, che le pertinenti prescrizioni dell'Unione siano effettivamente rispettate e fatte rispettare.
(13) Il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio(8), ha istituito un quadro normativo unico sull'organizzazione dei controlli ufficiali. Tale quadro normativo ha migliorato in modo significativo l'efficacia dei controlli ufficiali, l'attuazione della legislazione dell'Unione sulla filiera agroalimentare e il livello di protezione dai rischi sanitari per l'uomo, per gli animali e per le piante e per il benessere degli animali nell'Unione, come anche il livello di protezione dell'ambiente dai rischi derivanti da OGM e prodotti fitosanitari. Esso ha anche fornito un quadro giuridico consolidato a supporto di un approccio integrato finalizzato all'esecuzione dei controlli ufficiali nella filiera agroalimentare.
(14) Esistono nella legislazione dell'Unione sulla filiera agroalimentare varie disposizioni la cui verifica dell'esecuzione non è disciplinata dal regolamento (CE) n. 882/2004 o lo è solo parzialmente. In particolare sono state mantenute in vigore norme specifiche in materia di controlli ufficiali nella normativa dell'Unione relativa al materiale riproduttivo vegetale e nel regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002(9). Anche la sanità delle piante resta in larga misura al di fuori del campo di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004, in quanto determinate norme in materia di controlli ufficiali sono state emanate nella direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità(10). [Em. 4]
(15) Anche la direttiva 96/23/CE del Consiglio(11), detta norme molto dettagliate, che stabiliscono tra l'altro la frequenza minima dei controlli ufficiali e i provvedimenti specifici da adottare in caso di non conformità.
(16) Al fine di razionalizzare e di semplificare il quadro normativo globale, perseguendo contestualmente l'obiettivo di legiferare meglio, le norme relative ai controlli ufficiali in settori specifici vannodovrebbero esseremaggiormente integrate in un unico quadro normativo relativo ai controlli ufficialiladdove perseguano le medesime finalità in relazione alle attività di controllo. A tal fine il regolamento (CE) n. 882/2004 e gli altri atti che attualmente disciplinano i controlli ufficiali in settori specifici vannodovrebbero essere abrogati e sostituiti dal presente regolamento. [Em. 5]
(17) Il presente regolamento mira a stabilire un quadro normativo armonizzato a livello dell'Unione per l'organizzazione di controlli ufficiali, e di attività ufficiali diverse dai controlli ufficiali, nell'intera filiera agroalimentare, tenendo conto delle norme sui controlli ufficiali di cui al regolamento (CE) n. 882/2004 e alla pertinente legislazione settoriale, e dell'esperienza acquisita con la loro applicazione.
(18) Per la verifica della conformità alle norme sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli quali seminativi, vino, olio d'oliva, ortofrutta, luppolo, latte e prodotti a base di latte, carne di manzo e di vitello, carni ovine e caprine e miele esiste già un sistema collaudato e specifico di controlli. Il presente regolamento non devedovrebbe quindi applicarsi alla verifica della conformità a quanto prescritto dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio(12)ad eccezione della parte II, titolo II, capo I di tale regolamento. [Em. 6]
(19) Alcune definizioni attualmente contenute nel regolamento (CE) n. 882/2004 dovrebbero essere adattate per tenere conto dell'ampliamento dell'ambito di applicazione del presente regolamento, per assicurarne la coerenza con quelle contenute in altri atti dell'Unione e per chiarire, o se opportuno sostituire, i termini che rivestono significati diversi in settori diversi.
(20) La legislazione dell'Unione sulla filiera agroalimentare affida alle autorità competenti degli Stati membri compiti specializzati, non ultimo a fini di tutela della sanità animale, della sanità delle piante e del benessere degli animali, di protezione dell'ambiente in rapporto a OGM e prodotti fitosanitari e per garantire l'identità e l'alta qualità del materiale riproduttivo vegetale. Tali compiti costituiscono attività di interesse pubblico che le autorità competenti degli Stati membri devono svolgere al fine di eliminare, contenere o ridurre eventuali rischi di ordine sanitario per l'uomo, per gli animali o per le piante, per il benessere degli animali e per l'ambiente. Tali attività, che comprendono l'approvazione, la rilevazione, la sorveglianza e il monitoraggio, anche a scopi epidemiologici, dei prodotti, come anche l'eradicazione ed il contenimento delle malattie, nonché altri compiti di lotta alle malattie, sono disciplinate dalle stesse norme settoriali la cui attuazione è verificata mediante i controlli ufficiali. [Em. 7]
(21) Occorre che gli Stati membri designino autorità competenti in tutti i settori che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Gli Stati membri sono nella posizione migliore per decidere quali autorità competenti designare per ogni settore, e a quale livello dell'amministrazione; essi sono altresì tenuti a designare un'autorità unica che garantisca in ogni settore comunicazioni debitamente coordinate con le autorità competenti degli altri Stati membri e con la Commissione.
(22) È opportuno autorizzare gli Stati membri a conferire alle autorità competenti designate la responsabilità dei controlli ufficiali di cui alla normativa dell'Unione eccettuato quanto rientra nella sfera di competenza del presente regolamento, e anche in materia di specie esotiche che possono nuocere alla produzione agricola o all'ambiente per la propria invasività.
(23) Per l'esecuzione dei controlli ufficiali volti a verificare la corretta applicazione della legislazione dell'Unione sulla filiera agroalimentare, nonché delle altre attività ufficiali affidate alle autorità degli Stati membri dalla stessa legislazione, gli Stati membri devonodovrebbero designare autorità pubbliche competenti che agiscano nel pubblico interesse,e garantiscanola qualità, la coerenza e l'efficacia dei controlli ufficiali. È opportuno che l'autorità o le autorità competenti designate siano adeguatamente finanziate e attrezzate e offrano garanzie die che gli Stati membri siano in grado di garantire la loro imparzialità e professionalità. Le autorità competenti sono tenute a garantire la qualità, la coerenza e l'efficacia dei controlli ufficialiassicurandone indipendenza da qualsiasi operatore attivo nella filiera agroalimentare. [Em. 8]
(24) La corretta applicazione e la verifica dell'attuazione della normativa di cui al presente regolamento richiedono una conoscenza adeguata sia della normativa sulla materia sia delle norme del presente regolamento. È quindi importante che il personale addetto ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali riceva regolarmente formazione sulla legislazione applicabile, nel suo specifico ambito di competenza professionale, oltre che in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento.
(24 bis) Gli audit effettuati dalle autorità competenti, o eseguiti su loro richiesta, al fine di garantire il rispetto del presente regolamento possono essere basati su norme internazionali, qualora i requisiti previsti da tali norme corrispondano a quelli di cui al presente regolamento. [Em. 9]
(25) Agli operatori vadovrebbe essere riconosciuto il diritto di impugnare le decisioni prese dalle autorità competenti ed essi devono essere informati, le quali devono informare gli operatori di tale diritto. [Em. 10]
(26) Le autorità competenti devonodovrebbero assicurare che il personale responsabile dei controlli ufficiali, fatti salvi gli obblighi di informazione interni, non divulghi le informazioni coperte dal segreto professionale ottenute durante l'esecuzione di tali controlli. Se non sussiste un interesse prevalente che giustifichi la divulgazione, il segreto professionale deve comprendere le informazioni tali da porre a rischio gli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di audit, nonché la tutela degli interessi commerciali, delle procedure giurisdizionali e dei pareri legali. Il segreto professionale non deve tuttavia impedire alle autorità competenti di divulgareLaddove si sospetti l'esistenza di rischi per la salute umana o animale ovvero di altre gravi violazioni della legislazione sugli alimenti, le autorità competenti dovrebbero adottare le misure necessarie per informare il pubblico, garantendo la proporzionalità delle misure adottate rispetto alla portata della violazione, in particolare nel momento in cui vengono divulgati i nomi dei prodotti o delle aziende interessati. Informazioni fattuali sull'esito dei controlli ufficiali relatividi un controllo ufficiale relativo a singoli operatori possono essere pubblicate, se all'operatore in questione è stata data la possibilità di presentare le proprie osservazioni al riguardo prima della divulgazione e se tali osservazioni sono state prese in considerazione oe al contempo pubblicate in concomitanza con le informazioni divulgate dalle autorità competenti. La necessità di rispettare il segreto professionale non deve inoltre pregiudicare l'obbligo di informare il grande pubblico qualora vi siano ragionevoli motivi per sospettare che alimenti o mangimi costituiscano un rischio sanitario conformemente all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 178/2002. Il presente regolamento non modifica l'obbligo delle autorità competenti di informare il grande pubblico quando vi sono ragionevoli motivi di sospettare che un alimento o un mangime possa costituire un rischio sanitario per l'uomo o gli animali, conformemente all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 178/2002, né il diritto dei singoli alla tutela dei dati personali di cui alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(13). [Em. 11]
(27) Le autorità competenti dovrebbero effettuare controlli ufficiali a intervalli regolari in tutti i settori e in merito a tutti gli operatori, le attività, gli animali e le merci disciplinati dalla legislazione sulla filiera agroalimentare dell'Unione. La frequenza dei controlli ufficiali dovrebber essere stabilita dalle autorità competenti tenendo conto della necessità che l'impegno nei controlli sia proporzionato al rischio e al livello di conformità previsto nelle diverse situazioni. In alcuni casi tuttavia la legislazione dell'Unione sulla filiera agroalimentare impone di effettuare i controlli ufficiali indipendentemente dal livello di rischio o di non conformità previsto, ai fini del rilascio di un certificato o attestato ufficiale che costituisce un requisito preliminare per l'immissione in commercio o per gli spostamenti di animali o merci. In tali casi la frequenza dei controlli ufficiali è dettata dalla necessità di certificazione o attestazione.
(28) Al fine di salvaguardare l'efficacia dei controlli ufficiali in sede di verifica della conformità non sono previsti preavvisi prima di eseguire controlli, a meno che la natura delle attività ufficiali di controllo non lo richieda, come è il caso in particolare delle attività di audit.
(29) I controlli ufficiali dovrebbero essere completi ed efficaci e garantire che la normativa dell'Unione sia applicata correttamente. Poiché i controlli ufficiali possono rappresentare un onere per gli operatori, le autorità competenti dovrebbero organizzare e svolgere le attività ufficiali di controllo tenendo conto degli interessi degli operatori e limitando tale onere a quanto necessario per eseguire controlli ufficiali efficienti ed efficaci.
(29 bis) I controlli ufficiali dovrebbero essere eseguiti da personale esente da conflitti di interesse di qualsivoglia genere e in particolare non impegnato, direttamente o attraverso il coniuge, in attività economiche soggette ai controlli ufficiali previsti. [Em. 12]
(30) I controlli ufficiali dovrebbero essere effettuati dalle autorità competenti dello Stato membro con lo stesso livello di accuratezza a prescindere dal fatto che le norme di cui si controlla l'esecuzione riguardino solo attività pertinenti al territorio di tale Stato membro o che si tratti di attività tali da avere un impatto sulla conformità alla legislazione dell'Unione di animali e merci destinati a essere spostati o immessi in commercio in un altro Stato membro o esportati al di fuori dell'Unione. In quest'ultimo caso le autorità competenti possono anche essere tenute, conformemente alla normativa dell'Unione, a verificare la conformità degli animali e delle merci a quanto prescritto dal paese terzo destinatario di tali animali o merci.
(31) Per garantire la corretta attuazione delle norme dell'Unione sulla filiera agroalimentare le autorità competenti dovrebbero poter eseguire controlli ufficiali in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di animali e merci interessati da tali disposizioni. Per garantire che i controlli ufficiali siano effettuati in modo esauriente ed efficace le autorità competenti devono anche poter effettuare controlli ufficiali in tutte le fasi della produzione e della distribuzione di merci, sostanze, materiali o oggetti non soggetti alla normativa sulla filiera agroalimentare (ad esempio di medicinali veterinari), se e in quanto necessario per indagare in modo approfondito su eventuali violazioni della normativa in questione e individuare le cause di tale violazione.
(32) Le autorità competenti agiscono nell'interesse degli operatori e del grande pubblico in quanto, esperendo le opportune azioni di verifica, garantiscono il mantenimento degli elevati livelli di protezione stabiliti dalla legislazione dell'Unione sulla filiera agroalimentare e assicurano che l'osservanza della normativa sia accertata in tutta la filiera agroalimentare a mezzo dei controlli ufficiali. Le autorità competenti dovrebbero quindi essere responsabili nei confronti degli operatori e del grande pubblico dell'efficienza e dell'efficacia dei controlli ufficiali da esse svolti. Esse dovrebbero garantire l'accesso alle informazioni riguardanti l'organizzazione e l'esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali e pubblicare regolarmente informazioni sui controlli ufficiali e sui relativi risultati. Alle autorità competenti dovrebbe altresì, a determinate condizioni, essere riconosciuto il diritto di pubblicare o rendere disponibili le informazioni relative al rating dei singoli operatori in base ai risultati dei controlli ufficiali.
(33) È della massima importanza che le autorità competenti garantiscano e verifichino l'efficacia e la coerenza dei controlli ufficiali che svolgono. A tal fine esse dovrebbero seguire procedure documentate per iscritto e fornire informazioni e istruzioni dettagliate al personale che esegue i controlli ufficiali. È opportuno che esse dispongano altresì dei meccanismi e delle procedure appropriati per verificare continuamente che la loro azione sia efficace e coerente e prendere provvedimenti correttivi quando si riscontrano carenze.
(34) Per facilitare l'individuazione dei casi di non conformità e ottimizzare l'adozione di provvedimenti correttivi da parte dell'operatore interessato, i risultati dei controlli ufficiali vannodurante i quali sono state riscontrate violazioni delle disposizioni vigentidovrebbero essere registrati in una relazione, una copia della quale vadi quest'ultimadovrebbe essere altresì rilasciata all'operatore. Se i controlli ufficiali impongono la presenza continua o regolare del personale delle autorità competenti al fine di monitorare l'attività dell'operatore, non è opportuno redigere una relazione su ogni singola ispezione o visita presso la sede dell'operatore. In tali casi le relazioni vannodovrebbero essere redatte con una frequenza che consenta alle autorità competenti e all'operatore di essere regolarmente informati del livello di conformità e di ricevere immediatamente notizia di eventuali carenze individuate. Onde ridurre gli oneri amministrativi, dovrebbe essere altresì sufficiente che i risultati dei controlli ufficiali effettuati ai posti di controllo frontalieri siano riportati nel documento sanitario comune di entrata. [Em. 13]
(35) È opportuno che gli operatori collaborino pienamente con le autorità competenti e gli organismi delegati al fine di garantire il buon svolgimento dei controlli ufficiali e di consentire alle autorità competenti di svolgere le altre attività ufficiali.
(36) Il presente regolamento stabilisce un quadro normativo unico per l'organizzazione dei controlli ufficiali al fine di verificare la conformità alla legislazione sulla filiera agroalimentare in tutti i settori disciplinati. In alcuni di questi settori la legislazione dell'Unione stabilisce prescrizioni dettagliate da rispettare, che richiedono competenze speciali e strumenti specifici per l'esecuzione dei controlli ufficiali. Al fine di evitare pratiche diverse nell'attuazione della normativa, che potrebbero generare incongruenze nella protezione della sanità umana, animale e vegetale, del benessere degli animali e nella protezione dell'ambiente in rapporto a OGM e prodotti fitosanitari, turbare il funzionamento del mercato interno di animali e merci di pertinenza del presente regolamento e falsare la concorrenza, la Commissione dovrebbe poter integrare le norme di cui al presente regolamento attraverso l'adozione di apposite norme sui controlli ufficiali tali da rispondere alle esigenze di controllo dei settori suddetti.
In particolare, tali norme dovrebbero stabilire: prescrizioni specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali e la frequenza minima di tali controlli; provvedimenti specifici o aggiuntivi a quelli di cui al presente regolamento, che le autorità competenti dovrebbero adottare nei casi di non conformità; responsabilità e compiti specifici delle competenti autorità oltre a quanto previsto dal presente regolamento e criteri specifici per attivare i meccanismi di assistenza amministrativa stabiliti dal presente regolamento. In altri casi, tali norme aggiuntive possono risultare indispensabili per porre in atto un quadro normativo più dettagliato per l'esecuzione di controlli ufficiali su alimenti e mangimi qualora emergano nuovi elementi riguardo ai rischi sanitari per l'uomo e per gli animali, o, relativamente a OGM e prodotti fitosanitari, rischi per l'ambiente, se tali elementi indicano che in assenza di specifiche comuni per l'esecuzione dei controlli ufficiali negli Stati membri i detti controlli non garantirebbero il livello di protezione da tali rischi richiesto dalla legislazione dell'Unione sulla filiera agroalimentare.
(37) Le autorità competenti dovrebbero avere la facoltà di delegare parte dei loro compiti ad altri organismi. È opportuno stabilire condizioni appropriate per garantire l'imparzialità, la qualità e la coerenza dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali. Ogni organismo delegato, in particolare, dovrebbe essere accreditato a norma ISO per lo svolgimento delle ispezioni.
(38) Per garantire l'affidabilità e la coerenza dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali in tutta l'Unione, i metodi utilizzati per campionamento, analisi, prove e diagnosi di laboratorio dovrebbero rispondere agli standard scientifici più avanzati e soddisfare le specifiche necessità del laboratorio interessato in fatto di analisi, prove e diagnosi, permettendo di giungere a risultati solidi e affidabili. È opportuno istituire norme univoche per la scelta del metodo da utilizzare quando esistano diversi metodi raccomandati da varie fonti, quali ad esempio l'Organizzazione internazionale per la normalizzazione (ISO), l'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (OEPP), la Convenzione internazionale per la protezione delle piante (IPPC), l'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE), i laboratori di riferimento a livello di Unione e nazionale, o norme nazionali.
(39) Gli operatori i cui animali o le cui merci sono sottoposti a campionamento, analisi, prove o diagnosi nel contesto di controlli ufficiali dovrebbero avere il diritto di chiedere una controperizia, che dovrebbe comprendere il prelievo di un secondo campione a fini di analisi, prove o diagnosi in contraddittorio, a meno che tale secondo prelievo sia tecnicamente impossibile o irrilevante. Ciò si verifica ad esempio quando la prevalenza del pericolo è particolarmente bassa per l'animale o merce in questione, o la sua distribuzione particolarmente scarsa o discontinua. Per tale motivo l'IPPC non approva l'impiego di campioni per controperizia al fine di valutare la presenza di organismi nocivi soggetti a quarantena in piante o prodotti vegetali.
(40) Per eseguire controlli ufficiali sul commercio tramite internet o altre modalità a distanza, le autorità competenti dovrebbero poter ottenere campioni mediante ordini collocati in modo anonimo, noti anche come "acquisto con clienti civetta" da sottoporre successivamente ad analisi, prove o verifica della conformità. Le autorità competenti sono tenute ad adottare tutte le misure necessarie per tutelare i diritti degli operatori ad una controperizia.
(41) I laboratori designati dalle autorità competenti per effettuare analisi, prove e diagnosi a partire da campioni prelevati nel contesto di controlli ufficiali e di altre attività ufficiali dovrebbero possedere competenze, attrezzature, infrastrutture e personale adeguati per eseguire questi compiti nel rispetto degli standard più elevati. Per garantire risultati solidi e affidabili tali laboratori dovrebbero essere accreditati per l'utilizzo di questi metodi secondo la norma EN ISO/IEC 17025 "Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura". L'accreditamento dovrebbe essere emesso da un organismo di accreditamento nazionale operante in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio(14).
(42) L'accreditamento, se da un lato costituisce lo strumento d'elezione per garantire che i laboratori ufficiali agiscano in conformità agli standard più avanzati, costituisce altresì un processo complesso e costoso, tale da comportare un onere sproporzionato per il laboratorio qualora il metodo di analisi, prova o diagnosi sia particolarmente semplice da eseguire e non richieda procedure o apparecchiature specializzate, come avviene per l'individuazione di Trichine in sede di ispezione, qualora le analisi o prove effettuate riguardino solo aspetti qualitativi del materiale riproduttivo vegetale, e, a certe condizioni, qualora il laboratorio svolga analisi, prove e diagnosi unicamente nel contesto di altre attività ufficiali ma non di controlli ufficiali.
(43) Per assicurare un approccio flessibile e proporzionato, in particolare per i laboratori che accertano la sanità di animali o piante, si dovrebbe prevedere l'adozione di deroghe al fine di consentire che alcuni laboratori non siano accreditati per tutti i metodi che essi utilizzano. L'accreditamento di un laboratorio per tutti i metodi da esso utilizzati a titolo di laboratorio ufficiale potrebbe inoltre non essere immediatamente ottenibile qualora si debba ricorrere a metodi nuovi o modificati di recente e nel caso di rischi emergenti o in situazioni di emergenza. I laboratori ufficiali dovrebbero pertanto essere autorizzati in determinate circostanze ad effettuare analisi, prove e diagnosi per le autorità competenti prima di ottenere il relativo certificato di accreditamento.
(44) I controlli ufficiali eseguiti su animali e merci che entrano nell'Unione da paesi terzi sono di importanza fondamentale per garantire che quanto importato sia conforme alla legislazione applicabile all'interno dell'Unione e in particolare alle norme stabilite per tutelare in tutta l'Unione la sanità umana, animale e vegetale, il benessere degli animali, nonché l'ambiente dai rischi derivanti da OGM e prodotti fitosanitari. Tali controlli ufficiali dovrebbero venire effettuati, a seconda dei casi, prima o dopo che animali o merci siano immessi in libera pratica all'interno dell'Unione. La frequenza dei controlli ufficiali dovrebbe essere proporzionata ai possibili rischi di ordine sanitario, o concernenti il benessere degli animali, e per l'ambiente, costituiti da animali e merci che entrano nell'Unione, tenendo in considerazione i precedenti di conformità a quanto disposto dalla legislazione dell'Unione sulla filiera agroalimentare, i controlli già effettuati su tali animali e merci nel paese terzo interessato e le garanzie fornite da tale paese terzo che animali e merci esportati nell'Unione rispettano le prescrizioni della normativa dell'Unione.
(45) In considerazione dei possibili rischi di ordine sanitario per l'uomo, per gli animali o per le piante, per il benessere degli animali o per l'ambiente, costituiti da certi animali o merci, tali animali e merci dovrebbero essere oggetto di controlli specifici al loro ingresso nell'Unione. La normativa vigente dell'Unione impone di eseguire controlli ufficiali alle frontiere dell'Unione al fine di verificare che siano soddisfatti i requisiti in materia di sanità umana e salute e benessere degli animali applicabili ad animali, prodotti di origine animale, materiale germinale e sottoprodotti di origine animale, come anche che piante e prodotti vegetali rispettino le prescrizioni fitosanitarie. All'ingresso nell'Unione vengono inoltre effettuati controlli con maggiore frequenza su certe altre merci quando ciò si impone a causa di rischi emergenti o noti. Tali controlli sono attualmente disciplinati dalle disposizioni della direttiva 97/78/CE del Consiglio(15), della direttiva 91/496/CEE del Consiglio(16), della direttiva 2000/29/CE del Consiglio(17) e del regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione(18); il presente regolamento si propone di uniformare la materia.
(46) Al fine di migliorare l'efficienza del sistema dei controlli ufficiali dell'Unione, di garantire una distribuzione ottimale delle risorse per i controlli ufficiali assegnate ai controlli alle frontiere e di facilitare la verifica dell'attuazione della legislazione dell'Unione in materia di filiera agroalimentare è opportuno istituire, in sostituzione dell'attuale quadro normativo frammentato relativo ai controlli, un sistema comune integrato di controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri in modo da gestire tutte le partite che, dato il rischio che possono comportare, dovrebbero essere controllate al loro ingresso nell'Unione.
(47) I controlli ufficiali effettuati ai posti di controllo frontalieri dovrebbero comprendere controlli documentali e di identità su tutte le partite e controlli fisici effettuati con una frequenza che dipende dal rischio presentato da ciascuna partita di animali o merci.
(48) La frequenza dei controlli fisici dovrebbe essere definita e modificata in base ai rischi sanitari per l'uomo, per gli animali e per le piante, ai rischi per il benessere degli animali o, relativamente a OGM e prodotti fitosanitari, ai rischi per l'ambiente. Questo approccio dovrebbe consentire alle autorità competenti di attribuire risorse per i controlli alle situazioni in cui il rischio è più elevato. È del pari necessario ridurre la frequenza dei controlli di identità, o limitare il controllo alla verifica del sigillo ufficiale della partita, ove ciò sia giustificato dal basso livello di rischio costituito dalle partite in entrata nell'Unione. Tale approccio di proporzionalità al rischio per i controlli di identità e fisici dovrebbe essere perseguito avvalendosi pienamente delle serie di dati e delle informazioni disponibili, nonché dei sistemi informatici per la raccolta e il trattamento dei dati.
(49) In alcuni casi, e a condizione che siano garantiti elevati livelli di sanità umana, animale e vegetale, di benessere degli animali e di protezione dell'ambiente in relazione a OGM e prodotti fitosanitari, i controlli ufficiali normalmente svolti dalle autorità competenti ai posti di controllo frontalieri possono essere effettuati in altri posti di controllo o da altre autorità.
(50) Al fine di organizzare un sistema efficiente di controlli ufficiali, le partite provenienti da paesi terzi per le quali si impongono controlli all'ingresso nell'Unione dovrebbero essere accompagnate da un documento sanitario comune di entrata (DSCE) da utilizzare per la notifica preventiva dell'arrivo delle partite ai posti di controllo frontalieri e per registrare l'esito dei controlli ufficiali eseguiti e delle decisioni prese dalle autorità competenti in merito alla partita a cui sono allegati. Lo stesso documento dovrebbe essere utilizzato dall'operatore per lo sdoganamento dopo che sono stati effettuati tutti i controlli ufficiali.
(51) I controlli ufficiali su animali e merci che entrano nell'Unione da paesi terzi dovrebbero essere effettuati ai posti di controllo frontalieri designati dagli Stati membri in conformità ad una serie di requisiti minimi. Tali posti di controllo, una volta designati, sono soggetti a revoca o sospensione se non rispondono più ai predetti requisiti o quando la loro attività può presentare un rischio di ordine sanitario per l'uomo, per gli animali o per le piante, per il benessere degli animali o, relativamente a OGM e prodotti fitosanitari, un rischio per l'ambiente.
(52) Al fine di garantire l'applicazione uniforme delle norme sui controlli ufficiali sulle partite provenienti da paesi terzi, dovrebbero essere stabilite norme comuni per determinare gli interventi che le autorità competenti e gli operatori dovrebbero effettuare in caso di sospetta non conformità, nei confronti di partite non conformi e di partite che potrebbero comportare un rischio di ordine sanitario per l'uomo, per gli animali o per le piante, per il benessere degli animali o, relativamente a OGM e prodotti fitosanitari, un rischio per l'ambiente.
(53) Al fine di evitare incoerenze e duplicazioni dei controlli ufficiali, di poter individuare tempestivamente le partite che sono soggette a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e di garantire che i controlli siano effettuati in modo efficiente, è opportuno assicurare la collaborazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti, le autorità doganali e le altre autorità preposte a gestire partite provenienti da paesi terzi.
(54) Gli Stati membri dovrebbero a garantire la costante disponibilità di adeguate risorse finanziarie per dotare congruamente di personale e attrezzature le autorità competenti che effettuano i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali. Sebbene la responsabilità principale di assicurare nella loro attività il rispetto della legislazione dell'Unione in materia di filiera agroalimentare ricada sugli operatori, il sistema di controlli attuati dagli operatori stessi a tal fine va integrato, per garantire un'efficace sorveglianza dei mercati nella filiera alimentare, da un apposito sistema dei controlli ufficiali gestito da ciascuno Stato membro. Un tale sistema è intrinsecamente complesso, richiede ingenti risorse e devedovrebbe essere dotato di uno stabile afflusso di risorse per i controlli ufficiali, in misura congrua in qualsiasi momento ai bisogni operativi. Per ridurre la dipendenza del sistema dei controlli ufficiali dalle finanze pubbliche, le autorità competenti devonodovrebberopoter riscuotere tariffe o contributi a copertura dei costi da esse sostenuti per effettuare i controlli ufficiali su certi operatori, nonché per certe attività per le quali la legislazione dell'Unione sulla filiera agroalimentare impone una registrazione o autorizzazione in conformità alla normativa dell'Unione in materia di igiene degli alimenti e dei mangimi o alla normativa sulla sanità delle piante e sul materiale riproduttivo vegetale. Vanno Dovrebbero essere altresì incassateincassati tariffe o contributi a carico degli operatori per compensare i costi dei controlli ufficiali svolti ai fini del rilascio di un certificato o attestato ufficiale e i costi dei controlli ufficiali effettuati dalle autorità competenti nei posti di controllo frontalieri. [Em. 14]
(55) Le tariffe dovrebbero coprire, ma non superare, i costi sostenuti dalle autorità competenti per eseguire i controlli ufficiali. Tali costi dovrebbero essere calcolati in base ad ogni singolo controllo ufficiale individuale oppure in base a tutti i controlli ufficiali effettuati in un determinato periodo di tempo. Se le tariffe sono applicate in base al costo effettivo di controlli ufficiali individuali, gli operatori con buoni precedenti di conformità dovrebbero versare tariffe nel complesso inferiori a quelle imposte agli operatori non conformi, in quanto i primi dovrebbero essere soggetti a controlli ufficiali con frequenza minore. Al fine di promuovere il rispetto della legislazione dell'Unione da parte di tutti gli operatori, indipendentemente dal metodo che verrà scelto da ogni Stato per calcolare le tariffe, in base ai costi effettivi o come importi fissi, qualora queste vengano calcolate in base ai costi complessivi sostenuti dalle autorità competenti in un determinato arco di tempo ed imposte a tutti gli operatori, indipendentemente dal fatto che questi siano sottoposti o no ad un controllo ufficiale durante il periodo di riferimento, tali tariffe dovrebbero essere calcolate in modo da premiare gli operatori i cui precedenti indicano una costante conformità alla legislazione dell'Unione sulla filiera agroalimentare.
(56) Il rimborso diretto o indiretto delle tariffe riscosse dalle autorità competenti dovrebbe essere vietato in quanto esso porrebbe in posizione di svantaggio gli operatori che non beneficiano del rimborso e darebbe adito a potenziali distorsioni della concorrenza. Al fine tuttavia di offrire sostegno alle microimprese è opportuno che esse siano esentate dal versamento delle tariffe stabilite a norma del presente regolamento.
(57) Il finanziamento dei controlli ufficiali mediante le tariffe riscosse a carico degli operatori dovrebbe svolgersi all'insegna della massima trasparenza, in modo da consentire ai cittadini e alle imprese di comprendere il metodo e i dati utilizzati per stabilire le tariffe e di essere informati sull'uso del relativo gettito.
(58) La legislazione dell'Unione sulla filiera agroalimentare stabilisce i casi in cui l'immissione in commercio o lo spostamento di certi animali o merci dovrebbere essere accompagnati da un certificato ufficiale firmato dal certificatore. È opportuno stabilire un complesso di norme comuni che definiscano gli obblighi delle autorità competenti e dei certificatori in merito al rilascio di certificati ufficiali nonché le caratteristiche che i certificati ufficiali dovrebbero possedere affinché la loro affidabilità sia garantita.
(59) In altri casi, le norme attinenti di cui al presente regolamento prevedono che l'immissione in commercio o lo spostamento di certi animali o merci dovrebbe essere corredata di un'etichetta ufficiale, di un marchio ufficiale o di altro attestato ufficiale, emesso dagli operatori sotto la sorveglianza ufficiale delle autorità competenti o dalle stesse autorità competenti. È opportuno stabilire un complesso minimo di norme al fine di garantire che anche il rilascio di attestati ufficiali preveda adeguate garanzie di affidabilità.
(60) I controlli ufficiali e le altre attività ufficiali dovrebbero avvalersi di metodi analitici, di prova e diagnostici conformi ai più avanzati standard scientifici e tali da garantire risultati solidi, affidabili e comparabili in tutta l'Unione. I metodi utilizzati dai laboratori ufficiali, come anche la qualità e l'uniformità dei dati analitici, di prova e diagnostici generati, dovrebbeo pertanto essere migliorati continuamente. A tal fine la Commissione dovrebbe poter designare laboratori di riferimento dell'Unione europea, e poter contare sulla loro assistenza specialistica, per tutti i settori della filiera agroalimentare ove esiste necessità di risultati analitici, di prova e diagnostici precisi e affidabili. I laboratori di riferimento dell'Unione europea dovrebbero segnatamente garantire che i laboratori nazionali di riferimento e i laboratori ufficiali dispongano di informazioni aggiornate sui metodi disponibili, organizzare o partecipare attivamente alle prove comparative interlaboratorio e offrire corsi di formazione per i laboratori nazionali di riferimento o i laboratori ufficiali.
(60 bis) I regolamenti (CE) nn. 1829/2003(19) e 1831/2003(20) del Parlamento europeo e del Consiglio conferiscono, rispettivamente al laboratorio di riferimento dell'Unione europea per gli alimenti geneticamente modificati e per i mangimi e al laboratorio di riferimento dell'Unione europea per gli additivi nei mangimi, specifici compiti nell'ambito della procedura di autorizzazione di alimenti o mangimi geneticamente modificati o di additivi nei mangimi, in particolare la verifica, la valutazione e la convalida del metodo di rilevamento o di analisi proposto dal richiedente. L'esperienza dimostra che la conoscenza e la competenza nella verifica, la valutazione e la convalida dei metodi nel contesto delle procedure di autorizzazione sono cruciali nell'assicurare un contributo di alto livello e all'avanguardia per quanto riguarda l'efficienza dei controlli ufficiali. I laboratori designati a norma dei regolamenti (CE) n. 1829/2003 e 1831/2003 dovrebbero quindi agire come laboratori europei di riferimento dell'Unione europea ai fini del presente regolamento. [Em. 16]
(61) Per l'esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali sulla produzione e sulla messa a disposizione sul mercato del materiale riproduttivo vegetale, e in materia di benessere animale, le autorità competenti devonodovrebbero avere accesso a dati tecnici aggiornati, affidabili e coerenti, a risultati della ricerca, a nuove tecniche e competenze necessarie per la corretta applicazione della pertinente normativa dell'Unione. A tal fine è opportuno che la Commissione possa designare centri di riferimento dell'Unione europea per il materiale riproduttivo vegetale e per il benessere degli animali e contare sulla loro assistenza tecnica. [Em. 17]
(62) Per conseguire gli obiettivi del presente regolamento e contribuire al buon funzionamento del mercato interno, garantendo la fiducia dei consumatori, vannodovrebbero essere perseguiti in modo efficiente e coerente i casi di non conformità alla legislazione dell'Unione in materia di filiera agroalimentare che impongono interventi in più di uno Stato membro. È già attivo il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF), istituito dal regolamento (CE) n. 178/2002, che permette alle autorità competenti di scambiarsi rapidamente e diffondere informazioni in caso di gravi rischi sanitari diretti o indiretti per l'uomo connessi ad alimenti o mangimi, o di gravi rischi sanitari per l'uomo, per gli animali o per l'ambiente connessi ai mangimi, , o in caso di frodi alimentari, al fine di consentire l'adozione rapida di misure per contrastare tali rischi. Tale strumento tuttavia, pur consentendo un'azione tempestiva in tutti gli Stati membri interessati per contrastare alcuni gravi rischi nella filiera alimentare, non è in grado di consentire un'efficace assistenza e collaborazione transfrontaliera tra le autorità competenti in modo da garantire che i casi di non conformità alla legislazione dell'Unione in materia di filiera alimentare aventi una dimensione transfrontaliera siano effettivamente perseguiti non solo nello Stato membro in cui il caso di non conformità viene rilevato, ma anche nello Stato membro ove esso ha avuto origine. In particolare, l'assistenza amministrativa e la collaborazione devonodovrebbero consentire alle autorità competenti di condividere informazioni, individuare, indagare e agire in maniera efficace e proporzionata per perseguire le violazioni transfrontaliere della legislazione in materia di filiera agroalimentare. [Em. 18]
(63) Alle richieste di assistenza amministrativa e a tutte le notifiche dovrebbe essere dato il debito seguito. Per agevolare l'assistenza amministrativa e la collaborazione, è opportuno che gli Stati membri designino uno o più organi di collegamento che curino e coordinino i flussi di comunicazione tra le autorità competenti dei vari Stati membri. Al fine di razionalizzare e semplificare la collaborazione tra gli Stati membri, la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione per stabilire le specifiche degli strumenti tecnici da utilizzare, le procedure di comunicazione tra gli organismi di collegamento e il formato standard per richieste di assistenza, notifiche e risposte.
(64) Ogni Stato membro dovrebbe essere tenuto a elaborare e aggiornare regolarmente un piano di controllo nazionale pluriennale (PCNP) che copra tutti i settori disciplinati dalla legislazione dell'Unione sulla filiera agroalimentare e contenga informazioni sulla struttura e l'organizzazione del proprio sistema di controlli ufficiali. Tali PCNP sono lo strumento con cui ciascuno Stato membro dovrebbe garantire che i controlli ufficiali siano effettuati in misura proporzionata al rischio ed efficacemente nel suo territorio e in tutta la filiera agroalimentare, nonché nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento.
(65) Al fine di garantire la coerenza e la completezza dei piani di controllo nazionali pluriennali, gli Stati membri devono designare un'autorità unica responsabile di elaborarli ed eseguirli in maniera coordinata. Al fine di promuovere un approccio coerente, uniforme e integrato ai controlli ufficiali va conferito alla Commissione il potere di adottare norme in materia di piani di controllo nazionali pluriennali in modo da individuare le priorità per i controlli ufficiali, procedure efficaci per lo svolgimento dei controlli, criteri per la classificazione dei rischi e indicatori di risultato per la valutazione dei piani di controllo nazionali pluriennali.
(66) Gli Stati membri sono tenuti a presentare alla Commissione una relazione annuale contenente informazioni sulle attività di controllo e sull'attuazione dei piani di controllo nazionali pluriennali. Per agevolare la raccolta e la trasmissione di dati comparabili, il successivo inserimento di tali dati nelle statistiche dell'Unione e la preparazione di relazioni della Commissione sul funzionamento dei controlli ufficiali nell'Unione, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione per quanto riguarda l'adozione di modelli standard di formulari per le relazioni annuali.
(67) Gli esperti della Commissione dovrebbero poter effettuare controlli negli Stati membri per verificare l'applicazione della legislazione dell'Unione e il funzionamento dei sistemi di controllo nazionali e delle autorità competenti. I controlli da parte della Commissione dovrebbero inoltre servire a studiare le pratiche di verifica dell'attuazione o eventuali problemi, emergenze e nuovi sviluppi negli Stati membri, raccogliendo informazioni in merito.
(68) Animali e merci provenienti da paesi terzi dovrebbero rispettare le stesse prescrizioni che si applicano ad animali e merci dell'Unione, o norme riconosciute almeno equivalenti in relazione agli obiettivi perseguiti dalla legislazione dell'Unione sulla filiera agroalimentare. Questo principio è sancito dal regolamento (CE) n. 178/2002, a norma del quale alimenti e mangimi importati nell'Unione rispettano le pertinenti disposizioni della legislazione alimentare dell'Unione o condizioni riconosciute almeno equivalenti. Specifiche prescrizioni di applicazione di tale principio sono contenute nella normativa dell'Unione concernente le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che vietano l'introduzione nell'Unione di determinati organismi nocivi che non vi sono presenti (o lo sono solo in misura limitata); nella normativa dell'Unione in materia di sanità animale, che permette l'ingresso nell'Unione di animali e di certi prodotti di origine animale solo se provenienti dai paesi terzi che figurano in un elenco creato a tale scopo; e nella normativa sull'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, che prevede anch'essa la redazione di un elenco di paesi terzi dai quali detti prodotti possono essere introdotti nell'Unione. In merito al materiale riproduttivo vegetale, è in vigore un sistema di equivalenza che prevede l'autorizzazione e l'inserimento in un elenco dei paesi terzi da cui può essere importato materiale riproduttivo vegetale.
(69) Al fine di garantire che gli animali e le merci che entrano nell'Unione da paesi terzi siano conformi a tutte le prescrizioni della legislazione dell'Unione sulla filiera agroalimentare o a prescrizioni riconosciute equivalenti, in aggiunta alle prescrizioni stabilite dalla normativa dell'Unione sulle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, dalla normativa dell'Unione in materia di sanità animale, e dalla normativa dell'Unione che stabilisce norme igieniche specifiche per gli alimenti di origine animale, onde garantire il rispetto delle prescrizioni veterinarie e fitosanitarie stabilite nella legislazione dell'Unione in materia di filiera agroalimentare, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di stabilire le condizioni relative all'ingresso di animali e merci nell'Unione nella misura necessaria a garantire che tali animali e merci rispettino tutte le prescrizioni pertinenti della legislazione dell'Unione in materia di filiera agroalimentare o prescrizioni equivalenti. Tali prescrizioni si dovrebbero applicare ad animali o merci o categorie di animali o merci provenienti da tutti i paesi terzi o da taluni paesi terzi o regioni degli stessi.
(70) Se, in casi specifici, sussistono indizi che determinati animali o merci provenienti da un paese terzo, da un gruppo o da regioni di paesi terzi, diano adito a rischi sanitari per l'uomo, per gli animali o per le piante, o a rischi per l'ambiente derivanti da OGM e prodotti fitosanitari, o quando sussistono indizi di grave e diffusa non conformità alla normativa dell'Unione sulla filiera agroalimentare, la Commissione dovrebbe poter adottare misure volte a contenere tali rischi.
(71) La possibilità di eseguire con efficacia ed efficienza i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, e da ultimo la sicurezza e la sanità umana, animale e vegetale e la tutela dell'ambiente, dipendono anche dal fatto che le autorità di controllo dispongano di personale adeguatamente formato, in possesso di un'idonea conoscenza di tutto quanto rilevante per la corretta applicazione della normativa dell'Unione. La Commissione deve erogare formazione idonea e specifica al fine di promuovere un approccio uniforme ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali delle autorità competenti. Al fine di promuovere la conoscenza della legislazione dell'Unione sulla filiera agroalimentare e delle pertinenti prescrizioni nei paesi terzi, tale formazione deve essere offerta anche al personale delle autorità competenti nei paesi terzi.
(72) Al fine di promuovere la condivisione di esperienze e pratiche esemplari tra le autorità competenti, la Commissione dovrebbe inoltre poter organizzare, in collaborazione con gli Stati membri, programmi di scambio del personale addetto ai controlli ufficiali o ad altre attività ufficiali.
(73) Per poter eseguire controlli ufficiali e altre attività ufficiali in modo efficace è importante che le autorità competenti degli Stati membri, la Commissione e, se del caso, gli operatori possano scambiarsi dati e informazioni relativi ai controlli ufficiali o ai loro risultati in maniera rapida ed efficace. Diversi sistemi di informazione sono stati istituiti dalla legislazione dell'Unione e sono gestiti dalla Commissione per elaborare e trattare tali dati e informazioni in tutta l'Unione attraverso strumenti informatici basati su internet. Un sistema dedicato alla registrazione e al monitoraggio dei risultati dei controlli ufficiali è rappresentato da TRACES (Trade Control and Expert System), istituito con decisione 2003/24/CE della Commissione(21); esso è attualmente utilizzato per il trattamento di dati e informazioni su animali e prodotti di origine animale e sui controlli ufficiali in merito. Tale sistema vaandrebbe perfezionato e adattato in modo da consentirne l'uso per tutte le merci per le quali la legislazione dell'Unione sulla filiera agroalimentare stabilisce specifiche prescrizioni o modalità dei controlli ufficiali. Esistono anche sistemi informatici dedicati per lo scambio rapido di informazioni fra gli Stati membri e con la Commissione in merito ai rischi che possono manifestarsi nella filiera alimentare o ai rischi sanitari per animali e piante. Il regolamento (CE) n. 178/2002 stabilisce il sistema RASFF, il regolamento (UE) n. …/…(22) istituisce un sistema di notifica e comunicazione sulle misure di lotta alle malattie elencate e alle frodi alimentari, e il regolamento (UE) n.. …/…(23)+ mette in opera un sistema di notifica della presenza di organismi nocivi e dei casi di non conformità. Tutti i suddetti sistemi devonodovrebbero interfacciarsi armoniosamente e con coerenza in modo che se ne possano sfruttare le sinergie, evitando duplicazioni, semplificando l'operatività e incrementando l'efficienza. [Em. 19]
(74) A sostegno di una gestione più efficace dei controlli ufficiali dovrebbe essere istituito dalla Commissione un sistema informatico per il trattamento delle informazioni che permetta di integrare e migliorare secondo necessità tutti i pertinenti sistemi informatici esistenti, in modo da consentire l'uso di strumenti avanzati di comunicazione e di certificazione e l'uso più efficiente possibile dei dati e delle informazioni relativi ai controlli ufficiali. Al fine di evitare inutili duplicazioni dei requisiti in materia di informazione, il progetto di tale sistema informatico dovrebbe prendere in considerazione la necessità di assicurare, ogni qualvolta sia necessaria, la compatibilità di tale sistema con gli altri sistemi informatici per lo scambio o la pubblicazione di dati pertinenti gestiti dalle autorità pubbliche. Va altresì prevista, coerentemente con l'agenda digitale per l'Europa, la possibilità di utilizzare le firme elettroniche ai sensi della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(24).
(74 bis) Al fine di ridurre al minimo gli oneri amministrativi e i costi dei controlli nonché di consentire all'Unione e ai suoi Stati membri di comunicare efficacemente su supporto elettronico nelle relazioni commerciali con i paesi terzi, è necessario che in caso di scambio di certificati elettronici o altri dati elettronici la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri, oltre a utilizzare un linguaggio standardizzato a livello internazionale nonché una struttura dei messaggi e protocolli di scambio basati sugli orientamenti per la certificazione elettronica negli schemi XML (Extensible Markup Language) standardizzati del W3C (World Wide Web Consortium), garantiscano meccanismi di scambio tra le autorità competenti che siano sicuri, come previsto dal Centro delle Nazioni Unite per l'agevolazione degli scambi commerciali e del commercio elettronico (UN Centre for Trade Facilitation and Electronic Business – UN/CEFACT). [Em. 20]
(75) Le autorità competenti devono indagare sui casi di sospetta non conformità alla legislazione agroalimentare dell'Unione e, qualora si accerti un caso di non conformità, determinarne l'origine e la portata nonché le responsabilità degli operatori. Esse devono inoltre adottare i provvedimenti opportuni per garantire che gli operatori in questione pongano rimedio alla situazione e per prevenire ulteriori casi di non conformità.
(76) La verifica del rispetto della legislazione sulla filiera agroalimentare mediante controlli ufficiali è di fondamentale importanza per garantire che gli obiettivi di tale legislazione siano effettivamente conseguiti in tutta l'Unione. Carenze nei sistemi di controllo di uno Stato membro possono in certi casi ostacolare fortemente la realizzazione di tali obiettivi e causare l'insorgenza di rischi sanitari per l'uomo, per gli animali e per le piante, per il benessere degli animali e, relativamente a OGM e prodotti fitosanitari, rischi per l'ambiente, indipendentemente dal coinvolgimento o dalla responsabilità degli operatori o di altre parti coinvolte, oppure comportare situazioni di grave e diffusa non conformità alle norme in materia di filiera alimentare. La Commissione deve quindi essere in grado di far fronte a gravi carenze nel sistema di controllo di uno Stato membro mediante l'adozione di misure dirette a contenere o eliminare tali rischi dalla filiera alimentare fino a quando lo Stato membro in questione non metta in atto quanto necessario a porre rimedio alle carenze del sistema dei controlli.
(77) Le infrazioni vannodovrebbero essere punite con sanzioni a livello nazionale efficaci, dissuasive e proporzionate in tutta l'Unione. Affinché le sanzioni pecuniarie applicabili alle violazioni intenzionali risultino sufficientemente dissuasive, esse vannodovrebbero essere fissate a un livello tale da controbilanciare ilalmeno doppio rispetto al vantaggio economico perseguito dall'autore attraverso la violazione. Gli Stati membri sono inoltre tenuti ad applicare adeguate sanzioni penali o amministrative, o di entrami i tipi, nei casi in cui gli operatori rifiutino di collaborare durante un controllo ufficiale. [Em. 21]
(77 bis) È opportuno tenere conto delle esigenze specifiche dei paesi in via di sviluppo, soprattutto di quelli meno sviluppati, e sostenerli nell'organizzazione dei controlli ufficiali, onde consentire loro di soddisfare le condizioni per l'importazione di animali e merci nell'Unione. [Em. 22]
(78) Il presente regolamento riguarda settori già interessati da alcuni atti attualmente in vigore. Al fine di evitare duplicazioni e di istituire un quadro normativo coerente, gli atti indicati in appresso vannodovrebbero essere abrogati e sostituiti dalle disposizioni del presente regolamento: direttiva 89/608/CEE del Consiglio(25); direttiva 89/662/CEE del Consiglio(26); direttiva 90/425/CEE del Consiglio(27); direttiva 91/496/CEE del Consiglio, decisione 92/438/CEE del Consiglio(28); direttiva 96/23/CE del Consiglio, direttiva 96/93/CE del Consiglio(29), direttiva 97/78/CE del Consiglio e regolamento (CE) n. 882/2004; e Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano(30). [Em. 23]
(79) Per assicurare coerenza normativa vannodovrebbero essere apportate modifiche anche ai seguenti atti: regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio(31), regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio(32), regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio(33), regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio(34), regolamento (CE) n. 1069/2009; regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio(35), regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio(36), [Em. 24] regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(37), direttiva 98/58/CE del Consiglioi(38), direttiva 1999/74/CE del Consiglio(39), regolamento (CE) n. 1829/2003, regolamento (CE) n. 1831/2003, direttiva 2007/43/CE del Consiglio(40), direttiva 2008/119/CE del Consiglio(41), direttiva 2008/120/CE del Consiglio(42), direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(43).
(80) Il regolamento (UE) n. .../…(44) fornisce un quadro normativo per i finanziamenti a carico dell'Unione di azioni e di misure per i predetti settori in tutta la filiera agroalimentare nel contesto del quadro finanziario pluriennale 2014-2020. Alcune di tali azioni e misure perseguono l'obiettivo di migliorare l'esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali in tutta l'Unione. Il regolamento (UE) n. …/…(45)+ va modificato per tenere conto dei cambiamenti introdotti dal presente regolamento al regolamento (CE) n. 882/2004.
(81) Al fine di modificare i riferimenti alle norme europee e gli allegati II e III del presente regolamento per tenere conto delle innovazioni legislative e dei nuovi sviluppi tecnici e scientifici, nonché di completare il presente regolamento con norme specifiche che disciplinano i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nei settori di competenza, anche in materia di qualificazione e formazione del personale, di responsabilità e compiti supplementari delle autorità competenti, di casi in cui non è obbligatorio l'accreditamento dei laboratori, di alcune esenzioni dai controlli ufficiali alle frontiere, di criteri da utilizzare per determinare la frequenza dei controlli di identità e fisici, di definizione delle condizioni che devono rispettare determinati animali o merci che entrano nell'Unione da paesi terzi, di requisiti e compiti aggiuntivi dei laboratori e centri di riferimento dell'Unione europea, di requisiti aggiuntivi per i laboratori nazionali di riferimento, di criteri di categorizzazione dei rischi e di indicatori di risultato per i piani di controllo nazionali pluriennali, e di piani di gestione delle crisi riguardanti la sicurezza degli alimenti e dei mangimi di cui al regolamento (CE) n. 178/2002, va delegato alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Durante la preparazione e l'elaborazione degli atti delegati la Commissione deve provvedere alla trasmissione contestuale, tempestiva e opportuna dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
(82) Alla Commissione dovrebbero essere attribuite competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento in merito alla designazione dei laboratori di riferimento dell'Unione europea e dei centri di riferimento dell'Unione europea per il materiale riproduttivo vegetale e per il benessere degli animali, all'adozione del programma di controlli della Commissione negli Stati membri e all'esecuzione di controlli ufficiali incrementati nel caso di violazioni della normativa sulla filiera agroalimentare tali da imporre un coordinamento dell'assistenza e il follow-up a cura della Commissione.
(83) Al fine di garantire condizioni uniformi di implementazione del presente regolamento, compresi, tra l'altro, le norme e le modalità di audit, il formato di certificati e di altri documenti, l'istituzione di sistemi informatici di trattamento delle informazioni, la collaborazione tra gli operatori e le autorità competenti e tra le autorità competenti, le autorità doganali e le altre autorità, i metodi di campionamento, analisi, prova e diagnosi di laboratorio nonché la loro convalida e interpretazione, la tracciabilità, l'inserimento in elenco di prodotti o di merci soggetti a controlli e l'elenco di paesi o regioni che possono esportare determinati animali e merci verso l'Unione, la notifica preventiva delle partite, gli scambi di informazioni, i posti di controllo frontalieri, l'isolamento e la quarantena, l'approvazione dei controlli pre-esportazione effettuati da paesi terzi, le misure volte a contenere un rischio o a far cessare casi diffusi e gravi di non conformità relativi a determinati animali o merci originari di un paese terzo o di una regione degli stessi, il riconoscimento e la revoca dei paesi terzi o delle regioni che presentano garanzie equivalenti a quelle applicate nell'Unione, le attività di formazione e i programmi di scambio di personale tra gli Stati membri, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione. Il loro esercizio avviene in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio(46).
(84) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, ossia assicurare un approccio armonizzato in materia di controlli ufficiali e di altre attività ufficiali effettuati al fine di garantire l'applicazione della legislazione dell'Unione sulla filiera agroalimentare, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può quindi, a motivo dei suoi effetti, complessità, carattere transfrontaliero e internazionale, essere conseguito meglio a livello di Unione, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Titolo I
Oggetto, ambito di applicazione e definizioni
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina:
a) l'esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuate dalle autorità competenti degli Stati membri;
b) il finanziamento dei controlli ufficiali;
c) l'assistenza amministrativa e la collaborazione tra gli Stati membri al fine della corretta applicazione delle norme di cui al paragrafo 2;
d) l'esecuzione dei controlli della Commissione negli Stati membri e nei paesi terzi;
e) l'adozione delle condizioni che devono soddisfare animali e merci che entrano nell'Unione da un paese terzo;
f) l'istituzione di un sistema informatico per il trattamento delle informazioni e dei dati relativi ai controlli ufficiali.
2. Il presente regolamento si applica ai controlli ufficiali effettuati per verificare la conformità alla normativa di cui appresso, a prescindere dal fatto che essa sia stata emanata dall'Unione o dagli Stati membri in applicazione della legislazione dell'Unione nei settori indicati:
a) che disciplina gli alimenti, la sicurezza alimentare, la qualità e la salubrità degli alimenti in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare gli interessi e l'informazione dei consumatori, la fabbricazione e l'uso di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti;
b) che disciplina l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e il loro impiego confinato;
c) che disciplina i mangimi e la sicurezza dei mangimi in tutte le fasi della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dell'uso di mangimi, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare la salute, gli interessi e l'informazione dei consumatori;
d) che stabilisce prescrizioni in materia di sanità animale;
e) finalizzata a prevenire e ridurre al minimo i rischi di ordine sanitario per l'uomo e per gli animali derivanti da sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati;
e bis) che mira a prevenire e a ridurre al minimo la resistenza antimicrobica negli animali e negli esseri umani nonché nell'ambiente;
f) che stabilisce le prescrizioni in materia di benessere degli animali;
g) concernente le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;
h) concernente la produzione al fine di immissione in commercio, e l'immissione in commercio stessa, di materiale riproduttivo vegetale;
i) che stabilisce le prescrizioni per l'immissione in commercio e l'uso di prodotti fitosanitari e l'utilizzo sostenibile dei pesticidi;
j) che disciplina la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici;
k) concernente l'uso e l'etichettatura delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite;
k bis) che stabilisce le norme per il controllo di determinate sostanze e dei loro residui negli animali vivi e nei prodotti di origine animale. [Emm. 25, 26 e 27]
3. Il presente regolamento si applica anche ai controlli ufficiali eseguiti per verificare la conformità a quanto prescritto dalla normativa di cui al paragrafo 2 applicabile ad animali e merci:
a) che entrano nell'Unione da paesi terzi;
b) destinati all'esportazione verso paesi terzi.
4. Il presente regolamento non si applica ai controlli ufficiali per la verifica della conformità:
a) al regolamento (CE) n. 1234/2007 in settori diversi da quelli di cui alla parte II, titolo II, capo I di tale regolamento.Tuttavia, il presente regolamento si applica ai controlli ufficiali delle denominazioni di origine protetta e delle indicazioni geografiche protette vinicole; [Em. 28]
b) alla direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio(47);
b bis) alla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(48). [Em. 29]
5. Gli articoli da 3 a 5, l'articolo 7, l'articolo 11, paragrafi 2 e 3, l'articolo 14, gli articoli da 30 a 33, da 36 a 41, l'articolo 76, i titoli III e IV, l'articolo 129 e l'articolo 136 del presente regolamento si applicano anche alle altre attività ufficiali effettuate dalle autorità competenti in conformità al presente regolamento o alla normativa di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) "controllo ufficiale": qualsiasi forma di controllo eseguita, incluso il controllo dei requisiti applicabili ad animali e merci provenienti da paesi terzi e destinati all'esportazione verso paesi terzi,eseguito dalle autorità competenti per la verifica della conformità: [Em. 30]
a) al presente regolamento;
b) alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2;
2) "altre attività ufficiali": ogni attività, ad eccezione di un controllo ufficiale, eseguita dalle autorità competenti in conformità:
a) al presente regolamento;
b) alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, ad eccezione della lettera g), al fine di garantire l'applicazione della normativa stessa; [Em. 31]
3) "legislazione alimentare": legislazione alimentare così come definita all'articolo 3, punto 1, del regolamento (CE) n. 178/2002;
4) "legislazione in materia di mangimi": disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano i mangimi in generale e la sicurezza dei mangimi in particolare, a livello dell'Unione o nazionale; essa copre tutte le fasi della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dell'uso dei mangimi;
5) "autorità competenti":
a) le autorità centrali di uno Stato membro responsabili di organizzaredell'organizzazionee dell'attuazione di controlli ufficiali e altre attività ufficiali, in conformitàquali ad esempio il rilascio di certificati o attestati, la nomina di laboratori, lo scambio di informazioni nell'ambito della collaborazione fra autorità e la decisione in merito alle misure da adottare per porre rimedio alle non conformità al presente regolamento e alle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2; [Em. 32]
b) qualsiasi altra autorità cui è conferita tale competenza;
c) secondo i casi, le autorità corrispondenti di un paese terzo;
6) "animali": animali così comequali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. …/…(49)ad eccezione degli "animali da compagnia"; [Em. 33]
7) "merci": qualsiasi bene assoggettato ad una o più norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2, esclusi gli animali;
8) "alimento": alimento così come definito all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002;
9) "mangime": mangime così come definito all'articolo 3, punto 4, del regolamento (CE) n. 178/2002;
10) "sottoprodotti di origine animale": sottoprodotti di origine animale così come definiti all'articolo 3, punto 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009;
11) "prodotti derivati": prodotti derivati così come definiti all'articolo 3, punto 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009;
12) "organismi nocivi": organismi nocivi così come definiti all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. …/…(50) ;
13) "piante": piante così come definite all'articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) n. …/…(51) ;
14. "materiale riproduttivo vegetale": materiale riproduttivo vegetale così come definito all'articolo 3, punto 2, del regolamento (UE) n. XXX/XXXX [numero, data, titolo e nota a piè di pagina con gli estremi di pubblicazione del regolamento relativo alla produzione e alla messa a disposizione sul mercato di materiale riproduttivo vegetale]; [Em. 34]
15) "prodotti fitosanitari": i prodotti fitosanitari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009; ai fini del presente regolamento per "prodotti fitosanitari" si intendono anche le sostanze attive di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009 e le altre sostanze o i preparati di cui all'articolo 2, paragrafo 3, di tale regolamento; [Em. 35]
16. "specie esotica": una specie, sottospecie o taxon inferiore, introdotta al di fuori della sua zona di distribuzione naturale passata o presente, compresi parti, gameti, semi, uova o propaguli di tali specie, nonché qualsiasi ibrido, varietà o razza, in grado di sopravvivere e successivamente riprodursi; [Em. 36]
17) "prodotti di origine animale": prodotti di origine animale così come definiti al punto 8.1 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio(52);
18) "materiale germinale": materiale germinale così come definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 25, del regolamento (UE) n. …/…(53) ;
19) "prodotti vegetali": prodotti vegetali così come definiti all'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) n. …/…(54) ;
20) "altri oggetti": altri oggetti così come definiti all'articolo 2, punto 4, del regolamento (UE) n. …/…(55);
21) "valutazione del rischio": valutazione del rischio così come definita all'articolo 3, punto 11, del regolamento (CE) n. 178/2002;
22) "certificatore":
a) qualsiasi funzionario, appartenente ad un'autorità competente, autorizzato dalla stessa a firmare certificati ufficiali;
b) ove previsto dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, qualsiasi altra persona autorizzata dalle autorità competenti a firmare certificati ufficiali;
23) "certificato ufficiale": qualsiasi documento in forma cartacea o elettronica, firmato dal funzionario autorizzato, che garantisce la conformità ad una o più prescrizioni previste dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2;
24) "non conformità": la mancata conformità:
a) al presente regolamento;
b) alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2;
25) "attestato ufficiale": qualsiasi etichetta, marchio o altra forma di attestato rilasciato dagli operatori sotto la supervisione, esperita attraverso appositi controlli ufficiali, delle autorità competenti, o rilasciato dalle autorità competenti medesime, che garantisce la conformità ad una o più prescrizioni previste dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2; [Em. 37]
26) "operatore": qualsiasi persona fisica o giuridica soggetta ad uno o più obblighi previsti dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, tranne le autorità competenti e gli altri organismi responsabili dei controlli ufficiali e di altre attività ufficiali;
27) "partita": un numero di animali o un quantitativo di merce di identico tipo, classe o descrizione, inserito nello stesso certificato ufficiale, attestato o altro documento ufficiale, viaggiante con lo stesso mezzo di trasporto e avente la stessa origine; essa può comprendere uno o più lotti;
28) "ispezione": una forma di controllo ufficiale che comporta l'esame:
a) di animali o merci;
b) delle attività sotto il controllo degli operatori che rientrano nell'ambito di applicazione della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, nonché delle apparecchiature, dei mezzi di trasporto, delle sostanze, dei materiali, dei prodotti fitosanitarie delle misure precauzionali utilizzati per svolgere tali attività; [Em. 38]
c) dei luoghi in cui gli operatori svolgono la loro attività;
c bis) della documentazione di cui alle lettere a), b) e c); [Em. 39]
29) "posto di controllo frontaliero": un luogoposto di ispezione, nonché le strutture ad esso pertinenti, designato da uno Stato membro per effettuare i controlli ufficiali di cui all'articolo 45, paragrafo 1; [Em. 40]
30) "audit": un esame sistematico e indipendente per accertare se determinate attività e i risultati di tali attività sono conformi alle disposizioni previste e se tali disposizioni sono applicate efficacemente e sono idonee a conseguire gli obiettivi;
31) "rating": una classificazione degli operatori fondata sulla valutazione della loro corrispondenza ai criteri di rating;
32) "veterinario ufficiale": un veterinario designato dalle autorità competenti e adeguatamente qualificato a svolgere i controlli ufficiali e altre attività ufficiali in conformità:
a) al presente regolamento;
b) alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2;
33) "pericolo": qualsiasi agente o condizione avente potenziali effetti nocivi sulla sanità umana, animale o vegetale, sul benessere degli animali o sull'ambiente;
34) "materiale specifico a rischio": tessuti così come definiti all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 999/2001;
35) "lungo viaggio": un viaggio così come definito all'articolo 2, lettera m), del regolamento (CE) n. 1/2005;
36) "punto di uscita": un posto di controllo frontaliero, o qualsiasi altro luogo designato da uno Stato membro, attraverso il quale gli animali di cui al regolamento (CE) n. 1/2005 escono dal territorio doganale dell'Unione;
37) "attrezzatura per l'applicazione di pesticidi": qualsiasi dispositivo così come definito all'articolo 3, punto 4, della direttiva 2009/128/CE;
38) "organismo delegato": una terza parte indipendente alla quale le autorità competenti hanno delegato compiti specifici riguardanti i controlli ufficiali e altre attività ufficiali; [Em. 43]
39) "autorità di controllo competente per i prodotti biologicila produzione biologica": un organismo pubblico di uno Stato membro cui le autorità competenti hanno conferito, in tutto o in parte, le proprie competenze in materia di ispezioni e certificazione nel settore della produzione biologica, in relazione al al regolamento (CE) n. 834/2007, inclusa, se del caso, l'autorità corrispondente di un paese terzo od operante in un paese terzo; [Em. 44]
40) "procedure di verifica dei controlli": disposizioni prese e azioni poste in essere dalle autorità competenti al fine di garantire che i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali siano coerenti ed efficaci;
41) "screening": una forma di controllo ufficiale effettuato realizzando una sequenza predefinita di osservazioni o misure al fine di ottenere un quadro d'insieme della conformità al presente regolamento e alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2;
42) "screening mirato": una forma di controllo ufficiale che prevede l'osservazione di uno o più operatori o delle loro attività;
43) "sistema di controllo": un sistema comprendente le autorità competenti e le risorse, le strutture, le disposizioni e le procedure predisposte in uno Stato membro al fine di garantire che i controlli ufficiali siano effettuati in conformità al presente regolamento e alle norme di cui agli articoli da 15 a 24;
44) per "equivalenza" o "equivalenti" si intendono sistemi che sono generalmente uguali e raggiungono gli stessi obiettivi; [Em. 45]
a) la capacità di sistemi o misure diversi di raggiungere gli stessi obiettivi; [Em. 46]
b) sistemi o misure diversi in grado di raggiungere gli stessi obiettivi; [Em. 47]
45) "ingresso nell'Unione europea": l'atto di portare animali e merci in uno dei territori elencati nell'Allegato I;
46) "controllo documentale": la verifica dei certificati ufficiali, degli attestati e degli altri documenti ufficiali, compresi i documenti di natura commerciale, che devono accompagnare la partita, come previsto dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, all'articolo 54, paragrafo 1, o da atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 75, paragrafo 3, dell'articolo 125, paragrafo 4, dell'articolo 127, paragrafo 1, e dell'articolo 128, paragrafo 1;
47) "controllo di identità": un esame visivo per verificare che il contenuto e l'etichettatura di una partita, inclusi i marchi sugli animali, i sigilli e i mezzi di trasporto, corrispondano alle informazioni contenute nei certificati ufficiali, negli attestati e negli altri documenti ufficiali di accompagnamento;
48) "controllo fisico": un controllo di animali o merci e, se del caso, controlli degli imballaggi, dei mezzi di trasporto, dell'etichettatura e della temperatura, campionamento a fini di analisi, prova e diagnosi e qualsiasi altro controllo necessario a verificare la conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2;
49) "operazione di trasbordo": lo spostamento di merci soggetteo animali soggetti a controlli ufficiali di cui all'articolo 45, paragrafo 1, che arrivano via mare o per via aerea da un paese terzo a mezzo nave o aeromobile e sono trasportate in regime di sorveglianza doganale su altra nave o altro aeromobile nello stesso porto o aeroporto per il proseguimento del viaggio; [Em. 48]
50) "transito": lo spostamento da un paese terzo verso un altro paese terzo che comporta il passaggio, in regime di sorveglianza doganale, attraverso uno dei territori elencati nell'allegato I, oppure da uno dei territori elencati nell'allegato I ad un altro territorio figurante nello stesso allegato con l'attraversamento del territorio di un paese terzo;
51) "vigilanza dell'autorità doganale": ogni provvedimento così come definito all'articolo 4, punto 13, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio(56);
52) "controlli doganali": i controlli doganali così come definiti all'articolo 4, punto 14, del regolamento (CEE) n. 2913/92;
53) "blocco ufficiale": la procedura mediante la quale le autorità competenti fanno sì che gli animali e le merci soggetti a controlli ufficiali non siano rimossi o manomessi in attesa di una decisione sulla loro destinazione; comprende il magazzinaggio da parte degli operatori secondo le istruzioni e sotto il controllo delle autorità competenti; [Em. 49]
54) "controlli ufficiali supplementari": i controlli che non erano previsti inizialmente e che sono stati decisi in base alle risultanze di precedenti controlli ufficiali o di altre attività ufficiali;
55) "certificazione ufficiale": la procedura con cui le autorità competenti garantiscono il rispetto di una o più prescrizioni previste dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2;
56) "piano di controllo": una descrizione elaborata dalle autorità competenti contenente informazioni sulla struttura e sull'organizzazione del sistema dei controlli ufficiali e del suo funzionamento e la pianificazione dettagliata dei controlli ufficiali da effettuare nel corso di un determinato lasso temporale in ciascuno dei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2;
57) "giornale di viaggio": il documento di cui ai punti da 1 a 5 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio;
57 bis) "assistente specializzato ufficiale": persona qualificata, ai sensi del presente regolamento, allegato III bis, ad assumere tale funzione, nominata dall'autorità competente e operante sotto l'autorità e la responsabilità di un veterinario ufficiale. [Em. 50]
Titolo II
Controlli ufficiali e altre attività ufficiali negli Stati membri
Capo I
Autorità competenti
Articolo 3
Designazione delle autorità competenti
1. Per ciascuno dei settori disciplinati dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, gli Stati membri designano ledispongono di una o più autorità competenti a cui essi conferiscono la responsabilitàresponsabili di pianificare, organizzare e, se del caso, di effettuare controlli ufficiali e altre attività ufficiali. [Em. 51]
2. Se uno Stato membro conferisce la responsabilità di effettuare controlli ufficiali o altre attività ufficiali per lo stesso settore adispone di più di una autorità competente, a livello nazionale, regionale o locale, o quando le autorità competenti designate ai sensi del paragrafo 1 sono autorizzate in virtù di tale designazione a trasferire competenze specifiche in materia di controlli ufficiali o di altre attività ufficiali ad altre autorità pubbliche, lo Stato membrosi garantisce che: [Em. 52]
a) istituiscesiano istituite procedure per garantire un coordinamento efficiente ed efficace tra tutte le autorità coinvolte e la coerenza e l'efficacia dei controlli ufficiali o delle altre attività ufficiali in tutto il suo territorio; [Em. 53]
b) designasia designata un'autorità unica per coordinare la collaborazione e i contatti con la Commissione e con gli altri Stati membri in relazione ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati in tale settoreognuno dei settori definiti dallo Stato membro, in modo da coprire tutti i settori contemplati all'articolo 1, paragrafo 2. [Em. 54]
3. Le autorità competenti responsabili di verificare la conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, punto j), possono affidare compiti specifici in materia di controlli ufficiali ad una o più autorità di controllo preposte ai prodotti biologiciallaproduzione biologica. In tal caso, si attribuisce un numero di codice a ciascuna autorità delegata. [Em. 55]
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri i recapiti, e tutte le eventuali modifiche:
a) delle autorità competenti designate a norma del paragrafo 1;
b) dell'autorità unica designata a norma del paragrafo 2, lettera b);
c) delle autorità di controllo preposte ai prodotti biologici di cui al paragrafo 3;
d) degli organismi delegati di cui all'articolo 25, paragrafo 1.
Le informazioni di cui al primo comma vanno inoltre messe a disposizione del pubblico.
5. Gli Stati membri possono conferire alle autorità competenti di cui al paragrafo 1 la responsabilità di effettuare controlli per la verifica della conformità a normative diverse da quella di cui all'articolo 1, paragrafo 2, o della relativa applicazione, e anche in materia di norme che disciplinano eventuali rischi specifici dovuti alla presenza nell'Unione di specie esotiche. [Em. 56]
6. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, in quali modi le informazioni di cui al paragrafo 4 vanno messe a disposizione del pubblico. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 141, paragrafo 2. I modi nei quali le informazioni di cui al paragrafo 4 vanno messe a disposizione del pubblico comprendono in ogni caso la pubblicazione su internet. [Em. 57]
Articolo 4
Obblighi generali delle autorità competenti
1. Le autorità competenti:
a) dispongono di procedure e soluzioni atte a garantire l'efficacia e l'adeguatezza dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali;
b) dispongono di soluzioni atte a garantire l'imparzialità, l'indipendenza, la qualità, la coerenza e l'uniformità degli obiettivi dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali a tutti i livelli; non sono in alcun modo connesse all'operatore soggetto ai controlli o dipendenti da quest'ultimo;
c) dispongono di soluzioni atte a garantire che il personale addetto ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali sia imparziale, non presenti alcun conflitto di interessi e non abbia alcun legame improprio grazie al quale realizza un profitto economico o che possa pregiudicare la sua imparzialità;
d) dispongono di adeguate strutture di laboratorio per eseguire analisi, prove e diagnosi, o vi hanno accesso;
e) dispongono di un numero sufficiente di addetti indipendenti, adeguatamente qualificati ed esperti (riguardo ai requisiti di controllo di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2) per eseguire i controlli ufficiali e le altre attività in modo completo, efficiente ed efficace, o vi hanno accesso;
f) dispongono di strutture e attrezzature idonee e in adeguato stato di manutenzione per garantire che il personale possa eseguire i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali in modo efficiente ed efficace;
g) sono legittimate ad effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali e ad adottare le misure previste dal presente regolamento e dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2;
h) dispongono di procedure giuridiche tali da garantire al loro personale l'accesso ai locali degli operatori, e alla documentazione tenuta da questi, così da poter svolgere adeguatamente i propri compiti;
i) dispongono di piani di emergenza e sono preparate a gestire questi piani in caso di emergenza e a seconda dei casi in conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2.
2. Il personale che esegue i controlli ufficiali e altre attività ufficiali:
-a) è costituito da funzionari assunti dalle autorità competenti o da un organismo pubblico indipendente delegato dall'autorità competente a effettuare controlli ufficiali o altre attività ufficiali;
a) riceve, per il proprio ambito di competenza, una formazione adeguata che gli consente di svolgere i propri compiti con competenza e di effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali in modo coerente;
b) si mantiene aggiornato nel proprio ambito di competenza e riceve, se del caso, ulteriore formazione su base regolare;
c) riceve formazione sui temi di cui al capo I dell'allegato II e sugli obblighi inerenti alle autorità competenti in forza del presente regolamento.
Le autorità competenti elaborano e attuano programmi di formazione al fine di garantire che il personale che esegue controlli ufficiali e attività ufficiali riceva la formazione di cui al primo comma, lettere a), b) e c).
3. Al fine di garantire che il personale delle autorità competenti di cui al paragrafo 1, lettera e), e al paragrafo 2, possieda le necessarie qualifiche, competenze e conoscenze, alla Commissione è conferito il potere di adottare ex articolo 139 atti delegati relativi alle norme materia di qualifiche specifiche e di formazione di tale personale, tenendo conto delle conoscenze scientifiche e tecniche necessarie per eseguire i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali in ciascuno dei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2.
4. Se tra i servizile attività di un'autorità competente esiste più di un'unità preposta ad eseguire i controlli ufficiali o le altre attività ufficiali, vanno garantiti coordinamento e collaborazione efficienti ed efficaci tra le varie unità. [Emm. 58 e 341]
Articolo 5
Audit delle autorità competenti
1. Le autorità competenti procedono ad audit interni o possono far eseguire audit esterni e prendono le misure appropriate alla luce dei relativi risultati per garantire di essere conformi al presente regolamento.
Tali audit devono essere:
a) soggetti ad un esame indipendente;
b) svolti in modo trasparente.
2. Su richiesta motivata, le autorità competenti mettono a disposizione della Commissione i risultati degli audit di cui al paragrafo 1. [Em. 59]
3. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, le modalità di svolgimento degli audit di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 141, paragrafo 2.
Articolo 6
Decisioni delle autorità competenti relative alle persone fisiche e giuridiche
Contro le decisioni adottate dalle autorità competenti in conformità all'articolo 53, all'articolo 64, paragrafi 3 e 5, all'articolo 65, all'articolo 134, paragrafo 2, e all'articolo 135, paragrafi 1 e 2, riguardanti le persone fisiche o giuridiche, è sempre ammesso il ricorso da parte di queste ultime secondo le modalità prescritte dalla legislazione nazionale.
Articolo 7
Obblighi di riservatezza del personale delle autorità competenti
1. Le autorità competenti impongono al proprio personale di non divulgare, fatto salvo il paragrafo 2al di fuori dell'autorità competente, le informazioni, tutelate per la loro stessa natura dal segreto professionale, ottenute nell'adempimento dei loro doveri in occasione di controlli ufficiali e di altre attività ufficiali.
2. Salvo che esista un interesse pubblico prevalente alla loro divulgazione, o la divulgazione sia prescritta da un altro atto legislativo dell'Unione, le informazioni coperte dal segreto professionale di cui al paragrafo 1 comprendono le informazioni la cui divulgazione arrecherebbe pregiudizio:
a) agli obiettivi delle attività ispettive, di indagine o audit;
b) alla tutela degli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica;
c) alla tutela dellealle procedure giurisdizionali in corso e dellaalla consulenza giuridicalegale.,
c bis) al processo decisionale delle autorità competenti.
2 bis. Le autorità competenti, nel determinare se vi sia un interesse pubblico prevalente al divulgare, tengono conto tra l'altro dei seguenti elementi:
a) i possibili rischi per la salute umana, degli animali o delle piante o per l'ambiente;
b) la natura, la gravità e la portata di tali rischi, al fine di garantire che la divulgazione sia proporzionata alla situazione;
3. fatti salvi i paragrafi 1 e 2 non impediscono alle, le autorità competenti di pubblicarepubblicano o rendererendono altrimenti disponibili al pubblico informazioni in merito ai risultati dei controlli ufficiali su singoli operatori, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) all'operatore interessato è data la possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni che l'autorità competente intende pubblicare o rendere altrimenti disponibili al pubblico prima della loro divulgazione;
b) le informazioni pubblicate o altrimenti rese disponibili al pubblico tengono conto delle osservazioni espresse dall'operatore interessato o sono pubblicate contemporaneamente e unitamente a tali osservazioni.
3 bis. Le autorità competenti garantiscono che le eventuali informazioni pubblicate o altrimenti rese disponibili al pubblico a norma del presente articolo siano esatte e, qualora si dimostrino inesatte, provvedono a rettificarle. [Em. 60]
Capo II
Controlli ufficiali
Articolo 8
Norme generali in materia di controlli ufficiali
1. Le autorità competenti effettuano periodicamente controlli ufficiali su tutti gli operatoritutte le imprese in misura proporzionata al rischio e con frequenza adeguata, in considerazione: [Em. 61]
a) dei rischi identificati associati:
i) ad animali e merci;
ii) alle attività e alle misure precauzionali sotto il controllo degli operatori; [Em. 62]
iii) al luogo delle attività o delle operazioni degli operatori;
iv) all'impiego di prodotti, processi, materiali, additivi per mangimi o sostanze che possono influire sulla sicurezza e sulla salubrità degli alimenti e dei, sulla sicurezza mangimi, sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante o sull'identità e sulla qualità del materiale riproduttivo vegetale o, nel caso di OGM e prodotti fitosanitari, possono avere un impatto negativo sull'ambiente; [Em. 63]
iv bis) alla possibilità che i consumatori siano ingannati riguardo alla natura, alla qualità o al contenuto di un prodotto o alla possibilità che i consumatori subiscano perdite finanziarie per avere ricevuto informazioni ingannevoli dall'operatore; [Em. 64]
iv ter) ai requisiti di processo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera j). [Em. 65]
b) dei precedenti degli operatoridell'impresa in merito ai risultati dei controlli ufficiali effettuati su di essi e alla loro conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2; [Em. 66]
c) dell'affidabilità e dei risultati dei controlli effettuati dagli operatori stessi, o da terzi su loro richiesta, al fine di accertare la conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2. Il trasferimento di informazioni su tali controlli effettuati dagli operatori stessi viene utilizzato nella massima misura possibile, in modo da ridurre al minimo gli oneri per gli operatori; [Em. 67]
c bis) delle aspettative dei consumatori riguardo alla natura, qualità e composizione degli alimenti e dei beni; [Em. 68]
d) di qualsiasi informazione che possa indicare un'eventuale non conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2;
d bis) di regimi di certificazione di qualità privati attuati dagli operatori, certificati e verificati da organismi di certificazione indipendenti e riconosciuti. [Em. 69]
2. Le autorità competenti effettuano periodicamente controlli ufficiali con frequenza adeguata per individuare eventuali violazioni intenzionali della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, per verificare il rispetto dei requisiti e dei criteri di processo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera j), tenendo conto, oltre che dei criteri di cui al paragrafo 1, di informazioni in merito a tali possibili violazioni intenzionali condivise attraverso i meccanismi di assistenza amministrativa di cui al titolo IV e di qualsiasi altra informazione che indichi la possibilità di tali violazioni. [Em. 70]
2 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 139 riguardo alla definizione di una frequenza minima uniforme per effettuare i controlli di cui ai paragrafi 1 e 2. Ove necessario, tale frequenza minima, basata sul rischio, è stabilita in modo differenziato per ciascun prodotto, processo o attività soggetta a controlli ufficiali a norma del presente regolamento. [Em. 71]
3. I controlli ufficiali eseguiti prima dell'immissione in commercio o dello spostamento di determinati animali e merci in vista del rilascio di certificati o attestazioni ufficiali prescritti dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, come condizione per l'immissione in commercio o per lo spostamento di animali o merci, vengono effettuati in conformità:
a) alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2;
b) agli atti delegati adottati dalla Commissione conformemente alle disposizioni degli articoli da 15 a 24.
4. I controlli ufficiali sono eseguiti senza preavviso, tranne nel caso in cui:
a) sia necessaria una notifica preventiva dell'operatore; [Em. 72]
b) l'operatore abbia richiesto tali controlli ufficiali. I controlli annunciati non sostituiscono i controlli standard senza preavviso. [Em. 73]
b bis) sono effettuati audit per la verifica dei requisiti a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera j). [Em. 74]
5. I controlli ufficiali vengono effettuati, per quanto possibile, in modo da ridurre al minimo necessario gli oneri amministrativie le limitazioni delle attività operative per gli operatori, ma senza influire negativamente sulla qualità del controllo. A tal fine, laddove lo stesso operatore è sottoposto nello stesso periodo a differenti controlli ufficiali, l'autorità competente provvede ad aggregarli. Qualora siano applicati agli operatori diversi controlli ufficiali, gli Stati membri assicurano un approccio coordinato con l'obiettivo di coniugare le misure di controllo esistenti. [Em. 75]
6. Le autorità competenti effettuano i controlli ufficiali con la stessa accuratezza a prescindere dal fatto che essi riguardino animali e merci:
a) disponibili sul mercato dell'Unione, indipendentemente dal fatto che provengano dallo Stato membro in cui si effettuano i controlli ufficiali o da un altro Stato membro;
b) destinati ad essere esportati fuori dall'Unione;
c) in arrivo nell'Unione da paesi terzi.
7. Entro i limiti di quanto strettamente necessario per l'organizzazione dei controlli ufficiali, gli Stati membri di destinazione possono chiederechiedono agli operatori cui sono consegnati animali o merci provenienti da un altro Stato membro di segnalare l'arrivo di detti animali o merci. [Em. 76]
Articolo 9
Persone, processi e, attività nonché metodi e tecniche soggetti a controlli ufficiali [Em. 77]
Entro i limiti di quanto necessario per verificare la conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, le autorità competenti effettuano controlli ufficiali:
a) su animali e merci in tutte le fasi della produzione, della trasformazione, della commercializzazione e della distribuzione; [Em. 78]
b) su sostanze, materiali o altri oggetti che possono avere un impatto sulle caratteristiche o la salute degli animali e delle merci in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione; [Em. 79]
c) sugli operatori, sulle attività e sulle operazioni sotto il loro controllo, sui loro locali, sui terreni, sulle coltivazioni e sui processi impiegati, sul magazzinaggio, sul trasporto e sull'utilizzo delle merci e sulla detenzione degli animali; [Em. 80]
c bis) su qualsiasi documento, anche in formato elettronico, relativo all'attività svolta o alle operazioni effettuate, compreso il trasporto. [Em. 81]
Articolo 10
Trasparenza dei controlli ufficiali
1. Le autorità competenti effettuano i controlli ufficiali con un livello elevato di trasparenza e mettono a disposizione del pubblico le informazioni pertinenti concernenti l'organizzazione e lo svolgimento dei controlli ufficiali.
Esse garantiscono inoltre la pubblicazione a cadenza regolare e tempestiva, almeno annuale, di informazioni concernenti:
a) il tipo, il numero e i risultati finali dei controlli ufficiali;
b) il tipo e il numero dei casi di non conformità rilevati;
c) iil tipo e il numero dei casi in cui le autorità competenti hanno adottato i provvedimenti di cui all'articolo 135;
d) iil tipo e il numero dei casi in cui sono state inflitte le sanzioni di cui all'articolo 136. [Em. 82]
2. Per garantire l'applicazione uniforme di quanto stabilito al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione fornisce agli Stati membri adeguati documenti orientativi, tra cui la proposta di un formato standard per la comunicazione, che in ogni caso deve prevedere anche la pubblicazione su internet di tali documenti orientativi. [Em. 83]
3. Le autorità competenti sono autorizzate a pubblicare o rendere altrimenti disponibili al pubblico informazioni circa il rating dei singoli operatori in base ai risultati deidegli ultimi quattro controlli ufficiali, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) i criteri di rating sono oggettivi, trasparenti e pubblici;
b) esistono procedure atte a garantire la coerenza e la trasparenza del processo di attribuzione del rating;
b bis) in caso di esito negativo, vengono effettuati controlli successivi a breve distanza di tempo. [Em. 84]
3 bis) Al fine di consentire la comparabilità dei sistemi di attribuzione del rating tra gli Stati membri, la Commissione stabilisce, mediante atti delegati e in consultazione con i soggetti interessati, orientamenti per la definizione di criteri obiettivi che saranno messi a disposizione degli Stati membri, i quali potranno applicarli su base volontaria. [Em. 85]
Articolo 11
Procedure documentate di controllo e verifica dei controlli
1. I controlli ufficiali ad opera delle autorità competenti sono eseguiti secondo procedure documentate.
Tali procedure riguardano le aree tematiche delle procedure di controllo di cui al capo II dell'allegato II e contengono istruzioni particolareggiate per il personale addetto ai controlli ufficiali.
2. Le autorità competenti dispongono di procedure per verificare la coerenza e l'efficacia dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali da esse svolte.
3. Le autorità competenti:
a) adottano azioni correttive in tutti i casi in cui le procedure di cui al paragrafo 2 rilevano carenze in fatto di coerenza o di efficacia dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali;
b) aggiornano secondo necessità le procedure documentate di cui al paragrafo 1.
Articolo 12
Raccolta e stesura di relazioni sui controlli ufficiali [Em. 86]
1. Le autorità competenti elaborano relazioni suconservano la documentazione di tutti i controlli ufficiali da esse effettuati. Esse elaborano relazioni sui controlli effettuati, nell'ambito dei quali sia stata constatata una violazione del presente regolamento o delle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2. [Em. 87]
Tali relazioni comprendono:
a) una descrizione degli obiettivi dei controlli ufficiali;
b) i metodi di controllo applicati;
c) i risultati dei controlli ufficiali;
d) se opportuno, l'indicazione dei provvedimenti che le autorità competenti impongono di adottare all'operatore interessato a seguito dei controlli ufficiali.
2. Le autorità competenti rilasciano all'operatore sottoposto a un controllo ufficiale una copia della relazione di cui al paragrafo 1.
3. Se i controlli ufficiali richiedono la presenza continua o periodica di personale o di rappresentanti delle autorità competenti presso i locali dell'operatore, le relazioni di cui al paragrafo 1 vengono elaborate con una frequenza che consenta alle autorità competenti e all'operatore:
a) di essere regolarmente informati del livello di conformità;
b) di ricevere immediatamente notizia di qualsiasi carenza o non conformità individuata mediante i controlli ufficiali.
3 bis. I risultati dei controlli ufficiali effettuati ai posti di controllo frontalieri sono documentati, conformemente all'articolo 54, paragrafo 2, lettera b), nel documento sanitario comune di entrata. [Em. 88]
Articolo 13
Metodi e tecniche dei controlli ufficiali
1. Le autorità competenti effettuano controlli ufficiali usando a seconda dei casi metodi e tecniche di controllo che comprendono screening, screening mirato, verifiche, ispezioni, audit, campionamento, analisi, diagnosi e prove.
2. I controlli ufficiali comprendono, a seconda dei casi: [Em. 89]
a) l'esame dei sistemi di controllo applicati dagli operatori e dei risultati così ottenuti;
b) l'ispezione:
i) degli impianti dei produttori primari e di altre imprese, compresi adiacenze, locali, uffici, attrezzature, installazioni e macchinari, trasporti e animali e merci;
ii) di materie prime, ingredienti, coadiuvanti tecnologici e altri prodotti utilizzati per la preparazione e la produzione di merci o per l'alimentazione o l'accudimento degli animali;
ii bis) di materiali destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari; [Em. 90]
iii) di prodotti semilavorati;
iv) di prodotti e procedimenti di pulizia e di manutenzione, di prodotti fitosanitari;
v) dell'etichettatura, della presentazione e della pubblicità;
c) controlli delle condizioni igieniche nei locali degli operatori;
d) la valutazione delle procedure in materia di buone prassi di fabbricazione (GMP), di buone prassi igieniche (GHP), di corrette prassi agricole e di analisi dei rischi e dei punti critici di controllo (HACCP);
e) l'esame di documenti, documentazione scritta di tracciabilità e altri dati che possano essere pertinenti per la valutazione della conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2; [Em. 91]
f) interviste con gli operatori e con il loro personale;
g) la lettura dei valori registrati dagli strumenti di misurazione degli operatori;
h) controlli effettuati dalle autorità competenti con i propri strumenti per verificare le misure rilevate dagli operatori;
i) qualsiasi altra attività necessaria per rilevare casi di non conformità.
2 bis. Norme specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali tengono sempre conto non solo dei potenziali rischi per la salute, ma anche delle aspettative dei consumatori per quanto riguarda la composizione degli alimenti e il rischio di pratiche fraudolente. [Em. 326]
Articolo 14
Obblighi degli operatori
1. Entro i limiti di quanto necessario per l'esecuzione di controlli ufficiali o di altre attività ufficiali, gli operatori, su richiesta delle autorità competenti, concedono al personale delle autorità competenti e al personale degli organismi delegati, in caso di delega di compiti specifici riguardanti i controlli ufficiali secondo quanto stabilito dall'articolo 25, l'accesso: [Em. 92]
a) ai propri locali;
b) ai propri sistemi informatici di trattamento delle informazioni;
c) ai propri animali e alle proprie merci;
d) ai propri documenti pertinenti e a tutte le altre informazioni pertinenti,compresi i risultati di possibili prove in proprio, che siano pertinenti ai fini dell'esecuzione di tali controlli o attività nonché agli elementi oggetto di controllo menzionati all'articolo 13, paragrafo 2. Ogni operatore deve poter indicare almeno ciascun operatore da cui è rifornito e ciascun operatore che rifornisce. [Em. 93]
2. Durante i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, gli operatori forniscono assistenza al personale delle autorità competenti e degli organismi delegati, secondo quanto stabilito dall'articolo 25, nell'adempimento dei suoi compiti di controllo. Gli operatori mettono gratuitamente a disposizione delle autorità competenti una quantità di campioni sufficiente. [Em. 94]
3. L'operatore responsabile della partita:
a) collabora pienamente con le autorità competenti garantendo che i controlli ufficiali o le altre attività ufficiali siano effettuati in modo efficiente;
b) rende disponibili senza indugio tutte le informazioni richieste concernenti la partita su supporto cartaceo o elettronico. [Em. 95]
4. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione:
a) le modalità di accesso da parte delle autorità competenti e degli organismi delegati, secondo quanto stabilito dall'articolo 25, ai sistemi informatici di trattamento delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera b); [Em. 96]
b) le modalità di collaborazione tra gli operatori e le autorità competenti di cui al paragrafo 3.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 141, paragrafo 2.
Articolo 15
Norme specifiche sui controlli ufficiali e sui provvedimenti delle autorità competenti in merito alla produzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano
-1. I controlli ufficiali effettuati per verificare il rispetto delle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2, in relazione ai prodotti di origine animale destinati al consumo umano comprendono sempre la verifica della conformità ai regolamenti (CE) nn. 852/2004(57), 853/2004 e 1069/2009, a seconda dei casi, e almeno di quanto segue, ove opportuno:
a) concezione e manutenzione dei locali e delle attrezzature;
b) igiene personale;
c) procedure basate sull'HACCP;
d) procedure dei propri controlli;
e) verifica del rispetto dei requisiti applicabili da parte del personale;
f) verifica dei dati dell'operatore e dei documenti di accompagnamento degli alimenti, dei mangimi e di qualsiasi sostanza o materiale che entra o esce dallo stabilimento;
g) valutazione di eventuali prove della presenza di pratiche fraudolente;
1. I controlli ufficiali sulladi cui al paragrafo 1 effettuati in relazione alla produzione delle carni comprendono:
a) la verifica, eseguita da un veterinario ufficiale o da un assistente specializzato ufficiale operante sotto la sua responsabilità, della salute e del benessere degli animali prima della macellazionedi un veterinario ufficiale;
b) controlli ufficiali effettuati da un veterinario ufficiale o da un assistente specializzato ufficiale operante sotto la sua responsabilità di un veterinario ufficiale presso macelli, laboratori di sezionamento e trasformazione e stabilimenti per la lavorazione della selvaggina, per verificare la conformità a quanto prescritto in materia di:
i) igiene della produzione delle carni;
ii) presenza di residui di medicinali veterinari nei prodotti di origine animale destinati al consumo umano;
iii) trattamento e smaltimento di sottoprodotti di origine animale e di materiale specifico a rischio;
iv) salute e benessere degli animali.
1 bis. Ai fini dei controlli ufficiali di cui al paragrafo 2:
a) almeno un veterinario ufficiale è presente durante l'ispezione ante-mortem e post-mortem oppure, nel caso di stabilimenti per la lavorazione della selvaggina, durante l'ispezione post-mortem;
b) un veterinario ufficiale o un assistente specializzato ufficiale è presente nei laboratori di sezionamento durante la lavorazione della carne con una frequenza adeguata a garantire il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente regolamento.
1 ter. In seguito ai controlli ufficiali di cui al paragrafo 2, il veterinario ufficiale o un altro soggetto sotto la sua responsabilità adotta provvedimenti e misure conformemente all'articolo 135 in relazione agli animali, al loro benessere e alla destinazione della carne.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare ex articolo 139 atti delegati recanti norme specifiche per l'esecuzione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano e norme sugli animali destinati alla produzione di tali prodotti intesi a verificare la conformità a quanto prescritto al riguardo dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), c), d) ed e), nonché indicanti gli interventi che le autorità competenti sono tenute a prendere in seguito ai controlli ufficiali. Tali atti delegati stabiliscono:
a) le responsabilità e i compiti specifici delle autorità competenti, oltre a quanto prescritto dal paragrafo 1 e dall'articolo 4, dagli articoli 8 e 9, dall'articolo 10, paragrafo 1, dagli articoli da 11 a 13, dall'articolo 34, paragrafi 1 e 2, e dall'articolo 36;
b) le prescrizioni specifiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali e la frequenza minima uniforme dei controlli ufficiali tenendo conto, oltre che dei criteri di cui all'articolo 8, paragrafo 1, degli specifici pericoli e rischi relativi ad ogni prodotto di origine animale e dei diversi trattamenti cui esso è sottoposto;
c) in quali casi e a quali condizioni il personale dei macelli può essere coinvolto nei controlli ufficiali, adeguatamente qualificato e formato, nonché impiegato sotto il controllo del veterinario ufficiale in un'unità separata e indipendente dalle unità di produzione dello stabilimento, può coadiuvare il veterinario ufficiale nello svolgimento dei controlli ufficiali di cui al paragrafo 2 in relazione alla produzioni di carni di pollame e di lagomorfi, e l'elaborazione e l'esecuzione di prove per valutarne le prestazioni;
d) in quali circostanze le autorità competenti, in relazione a specifici casi di non conformità, devono adottare uno o più provvedimenti tra quelli stabiliti all'articolo 135, paragrafo 2, o provvedimenti aggiuntivi oltre a quelli previsti in tale paragrafo;
e) i criteri per determinare in quali casi, in base all'analisi dei rischi, non è obbligatoria la presenza delle condizioni e la frequenza dei compiti riguardanti i controlli ufficiali che il veterinario ufficiale deve effettuare nei macelli dalla capacità limitata e negli stabilimenti per la lavorazione della selvaggina durante i controlli ufficiali, nel rispetto dei requisiti minimi di cui al paragrafo 1 bis, lettera a).
Qualora imperativi motivi di urgenza lo richiedano, in presenza di rischi che non possono essere gestiti in maniera efficace senza specifiche comuni sui controlli ufficiali o sugli interventi che le autorità competenti sono tenute a prendere in seguito ai controlli ufficiali, agli atti delegati adottati a norma del presente paragrafo si applica la procedura di cui all'articolo 140.
3. Nell'adottare atti delegati ai sensi del paragrafo 2 la Commissione prende in considerazione:
a) l'esperienza acquisita dalle autorità competenti e dagli operatori del settore alimentare nell'applicare le procedure di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004;
b) i progressi scientifici e tecnologici;
c) le aspettative dei consumatori in materia di composizione degli alimenti e i cambiamenti nei modelli di consumo degli alimenti;
d) i rischi di ordine sanitario per l'uomo e per gli animali connessi con la carne e con gli altri prodotti di origine animale destinati al consumo umano;
d bis) la valutazione di eventuali prove della presenza di pratiche fraudolente;
4. Compatibilmente con il conseguimento dell'obiettivo di tutelare la sanità umana e animale perseguito dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), c), d) ed e), sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano e sugli animali destinati alla produzione di tali prodotti, nell'adottare gli atti delegati di cui al paragrafo 2 la Commissione prende in considerazione anche i seguenti elementi:
a) la necessità di rendere agevole l'applicazione deglicommisuraregli atti delegati nellealla natura e alla dimensionedelle piccole imprese per garantire un'applicazione efficace;
b) la necessità di permettere che si continuino ad utilizzare metodi tradizionali in tutte le fasi della produzione, della trasformazione o della distribuzione degli alimenti; o
c) le esigenze delle imprese del settore alimentare situate in regioni soggette a particolari vincoli geografici. [Em. 97]
Articolo 16
Norme specifiche sui controlli ufficiali e sui provvedimenti delle autorità competenti in merito a residui di determinate sostanze negli alimenti e nei mangimi
Alla Commissione è conferito il potere di adottare ex articolo 139 atti delegatiproposte legislative recanti norme sui controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), in merito a determinate sostanze il cui impiego su colture o in animali, o per produrre o trasformare alimenti o mangimi, possa dar luogo a residui di tali sostanze negli alimenti o nei mangimi, e norme sugli interventi delle autorità competenti in seguito ai controlli ufficiali. Tali atti delegatiproposte legislative prendono in considerazione la necessità di assicurare un livello minimo di controlli ufficiali per impedire l'uso di tali sostanze in violazione dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) e stabiliscono: [Em. 327]
a) prescrizioni specifiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali e frequenza minima uniforme di tali controlli ufficiali tenendo conto, oltre che dei criteri di cui all'articolo 8, paragrafo 1, degli specifici pericoli e rischi derivanti da sostanze non autorizzate e dall'uso illecito di sostanze autorizzate;
b) criteri e contenuti specifici aggiuntivi oltre a quanto previsto dall'articolo 108 per l'elaborazione delle parti pertinenti del piano di controllo nazionale pluriennale di cui all'articolo 107, paragrafo 1;
c) in quali condizioni le autorità competenti, in relazione a specifici casi di non conformità, devono adottare uno o più provvedimenti tra quelli stabiliti all'articolo 135, paragrafo 2, o provvedimenti aggiuntivi oltre a quelli previsti in tale paragrafo.
Articolo 17
Norme specifiche sui controlli ufficiali e sui provvedimenti delle autorità competenti in merito ad animali, prodotti di origine animale,e materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati [Em. 98]
1. I controlli ufficiali in merito agli animali comprendono:
a) la verifica dei provvedimenti per la protezione contro i pericoli biologici e chimici per la salute umana e animale;
b) la verifica dei provvedimenti per la tutela del benessere degli animali, fatto salvo l'articolo 18;
c) la verifica dei provvedimenti per la lotta contro le malattie e la loro eradicazione. [Em. 99]
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare ex articolo 139 atti delegatiproposte legislative recanti norme per l'esecuzione dei controlli ufficiali su animali, su prodotti di origine animale, su materiale germinale, su sottoprodotti di origine animale e su prodotti derivati intesi a verificare la conformità alla normativa dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere d) ed e) e norme sugli interventi delle autorità competenti in seguito ai controlli ufficiali. Tali atti delegatiproposte legislative tengono conto dei rischi di ordine sanitario per gli animali derivanti da animali, prodotti di origine animale e materiale germinale, e dei rischi di ordine sanitario per l'uomo e per gli animali derivanti da sottoprodotti di origine animale e da prodotti derivati e stabiliscono: [Em. 100]
a) le responsabilità e i compiti specifici delle autorità competenti, oltre a quelli di cui agli articoli 4, 8, 9, all'articolo 10, paragrafo 1, agli articoli 11,e 12, 13,nonché all'articolo 34, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 36; [Em. 101]
b) prescrizioni specifiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali e frequenza minima uniforme dei controlli ufficiali tenendo conto, oltre che dei criteri di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della necessità di far fronte a specifici pericoli e rischi per la sanità animale mediante controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle misure di prevenzione delle malattie e di lotta contro le stesse stabilite nel rispetto della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera d);
c) in quali condizioni le autorità competenti, in relazione a specifici casi di non conformità, devono adottare uno o più provvedimenti tra quelli stabiliti all'articolo 135, paragrafo 2, o provvedimenti aggiuntivi oltre a quelli previsti in tale paragrafo.
Articolo 18
Norme specifiche sui controlli ufficiali e sui provvedimenti delle autorità competenti in merito alle prescrizioni in materia di benessere degli animali
1. IOltre alla verifica della conformità con le norme generali in materia di controlli ufficiali di cui all'articolo 8, i controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle prescrizioni in materia di benessere degli animali in caso di trasporto comprendono: [Em. 102]
a) in caso di lunghi viaggi tra Stati membri, e in paesi terzi, i controlli ufficiali eseguiti prima del carico per verificare l'idoneità degli animali al trasporto;
b) in caso di lunghi viaggi tra Stati membri, e in paesi terzi, di equidi domestici diversi dagli equidi registrati e di animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina, prima del viaggio:
i) controlli ufficiali sul giornale di viaggio per verificare che il documento in questione sia realistico e che esso indichi la conformità al regolamento (CE) n. 1/2005;
ii) controlli ufficiali per verificare che il trasportatore indicato nel giornale di viaggio sia in possesso di una valida autorizzazione del trasportatore, di certificato di omologazione del mezzo di trasporto per lunghi viaggi e di certificati di idoneità per i conducenti e i guardiani;
c) ai posti di controllo frontalieri di cui all'articolo 57, paragrafo 1, e ai punti di uscita:
i) controlli ufficiali dell'idoneità degli animali trasportati e dei mezzi di trasporto, al fine di verificare la conformità con l'allegato I, capo II, e, se del caso, capo VI, del regolamento (CE) n. 1/2005; [Em. 103]
ii) controlli ufficiali per verificare che i trasportatori rispettino gli accordi internazionali applicabili, ivi compresa la Convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali, e siano in possesso di valide autorizzazioni del trasportatore e di certificati di idoneità per i conducenti e i guardiani; [Em. 104]
iii) controlli ufficiali per verificare se equidi domestici e animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina siano stati o debbano essere sottoposti a lunghi viaggi;
iii bis) in seguito ai controlli ufficiali di cui alla lettera c), punto i) del presente paragrafo, se le autorità competenti ritengono che gli animali non sono idonei al trasporto, questi dovranno essere scaricati, abbeverati, nutriti e fatti riposare, ricorrendo, se necessario, ad assistenza veterinaria, fino a che non siano in grado di continuare il viaggio. [Em. 105]
c bis) in caso di lunghi viaggi tra Stati membri e da o verso paesi terzi, i controlli ufficiali effettuati in qualsiasi momento del lungo viaggio, estemporanei o mirati, per verificare che i tempi di viaggio dichiarati siano realistici e che il viaggio sia conforme al regolamento (CE) n. 1/2005, in particolare che i tempi di viaggio e i periodi di riposo siano conformi ai limiti di cui all'allegato I, capo V, del regolamento in questione. [Em. 106]
2. Quando la normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera f), impone di rispettare determinati standard non quantificabili di benessere degli animali, o quando essa richiede l'adozione di determinate pratiche il cui rispetto non può essere adeguatamente verificato mediante il solo uso dei metodi e delle tecniche dei controlli ufficiali di cui all'articolo 13, i controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa possono prevedere l'uso di specifici indicatori di benessere degli animali, nei casi e alle condizioni da stabilire in conformità al paragrafo 3, lettera f).
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare ex articolo 139 atti delegatiproposte legislative recanti norme sull'esecuzione dei controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera f). Tali atti delegatiproposte legislative prendono in considerazione il rischio per il benessere degli animali connesso alle attività agricole e al trasporto, alla macellazione e all'abbattimento degli animali, e stabiliscono: [Em. 107]
a) le responsabilità e i compiti specifici delle autorità competenti, oltre a quelli di cui al paragrafo 1 e all'articolo 4,agli articoli 8 e 9, all'articolo 10, paragrafo 1, e agli articoli da 11 a 13, all'articolo 34, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 36; [Em. 108]
b) prescrizioni specifiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali e frequenza minima uniforme dei controlli ufficiali tenendo conto, oltre che dei criteri di cui all'articolo 8, paragrafo 1, dei rischi associati a diverse specie animali e a diversi mezzi di trasporto, e della necessità di prevenire pratiche non conformi e di limitare le sofferenze degli animali;
c) in quali condizioni le autorità competenti, in relazione a specifici casi di non conformità, devono adottare uno o più provvedimenti tra quelli stabiliti all'articolo 135, paragrafo 2, o provvedimenti aggiuntivi oltre a quelli previsti in tale paragrafo;
d) la verifica delle prescrizioni in materia di benessere degli animali ai posti di controllo frontalieri e ai punti di uscita e i requisiti minimi applicabili a tali punti di uscita;
e) criteri e condizioni specifici per l'attivazione dei meccanismi di assistenza amministrativa di cui al titolo IV;
f) in quali casi e a quali condizioni i controlli ufficiali intesi a verificare il rispetto delle prescrizioni in materia di benessere degli animali possono includereincludono l'uso di specifici indicatori di benessere degli animali basati su criteri misurabili di risultato, e l'elaborazione di tali indicatori in base alle conoscenze scientifiche e tecniche. [Em. 109]
Articolo 19
Norme specifiche sui controlli ufficiali e sui provvedimenti delle autorità competenti in materia di sanità delle piante
Alla Commissione è conferito il potere di adottare ex articolo 139 atti delegatiproposte legislative recanti norme per l'esecuzione di controlli ufficiali su piante, prodotti vegetali e altri oggetti al fine di verificare la conformità alla normativa dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera g), applicabile a tali merci e norme sui provvedimenti che le autorità competenti sono tenute a prendere in seguito ai controlli ufficiali. Tali atti delegatiproposte legislative prendono in considerazione i rischi sanitari per le piante associati a piante, prodotti vegetali e altri oggetti, a specifici organismi nocivi per le piante o a specifici operatori e stabiliscono: [Em. 328]
a) le responsabilità e i compiti specifici delle autorità competenti, oltre a quelli di cui all'articolo 4, agli articoli 8 e 9, all'articolo 10, paragrafo 1, agli articoli da 11 a 13, all'articolo 34, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 36;
b) prescrizioni specifiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sull'introduzione nell'Unione, e lo spostamento al suo interno, di determinate piante, prodotti vegetali e altri oggetti soggetti alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera g), e la frequenza minima uniforme dei controlli ufficiali tenendo conto, oltre che dei criteri di cui all'articolo 8, paragrafo 1, degli specifici pericoli e rischi per la sanità delle piante associati a determinate piante, prodotti vegetali e altri oggetti aventi particolare origine o provenienza;
c) frequenze uniformi dei controlli ufficiali effettuati dalle autorità competenti sugli operatori autorizzati ad emettere passaporti delle piante ai sensi dell'articolo 79, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. …/…(58) ; tale frequenza viene definita, oltre che in base ai criteri di cui all'articolo 8, paragrafo 1, in funzione del fatto che gli operatori abbiano o meno implementato un piano di gestione del rischio fitosanitario ai sensi dell'articolo 86 del regolamento (UE) n. …/…(59) per le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti da essi prodotti;
d) in quali casi le autorità competenti, in relazione a specifici casi di non conformità, devono adottare uno o più provvedimenti di cui all'articolo 135, paragrafo 2, o provvedimenti aggiuntivi oltre a quelli previsti in tale paragrafo.
Articolo 20
Norme specifiche sui controlli ufficiali e sui provvedimenti delle autorità competenti in merito al materiale riproduttivo vegetale
Alla Commissione è conferito il potere di adottare ex articolo 139 atti delegati recanti norme per l'esecuzione dei controlli ufficiali sul materiale riproduttivo vegetale al fine di verificare la conformità alla normativa dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera h), applicabile a tali merci e norme sugli interventi che le autorità competenti sono tenute a prendere in seguito ai controlli ufficiali. Tali atti delegati stabiliscono:
a) le responsabilità e i compiti specifici delle autorità competenti, oltre a quelli di cui agli articoli 4, 8, 9, all'articolo 10, paragrafo 1, agli articoli 11, 12, 13, all'articolo 34, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 36;
b) prescrizioni specifiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali tenendo conto, oltre che dei criteri di cui all'articolo 8, paragrafo 1, dei rischi per la sanità, l'identità, la qualità e la tracciabilità di certe categorie di materiale riproduttivo vegetale o di specifici generi o specie;
c) criteri e condizioni specifici per l'attivazione dei meccanismi di assistenza amministrativa di cui al titolo IV;
d) in quali condizioni le autorità competenti, in relazione a specifici casi di non conformità, devono adottare uno o più provvedimenti tra quelli stabiliti all'articolo 135, paragrafo 2, o provvedimenti aggiuntivi oltre a quelli previsti in tale paragrafo.[Em. 110]
Articolo 21
Norme specifiche sui controlli ufficiali e sui provvedimenti delle autorità competenti in merito a OGM e ad alimenti e a mangimi geneticamente modificati
Alla Commissione è conferito il potere di adottare ex articolo 139 atti delegatiproposte legislative recanti norme per l'esecuzione di controlli ufficiali su OGM e su alimenti e mangimi geneticamente modificati per verificare la conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), b) e c), e norme sui provvedimenti che le autorità competenti sono tenute a prendere in seguito ai controlli ufficiali. Tali atti delegatiproposte legislative tengono in considerazione la necessità di assicurare un livello minimo di controlli ufficiali per impedire pratiche che violino tale normativa e stabiliscono: [Em. 111]
a) le responsabilità e i compiti specifici delle autorità competenti, oltre a quelli di cui all'articolo 4, agli articoli 8 e 9, all'articolo 10, paragrafo 1, agli articoli da 11 a 13, all'articolo 34, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 36;
b) prescrizioni specifiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali e la frequenza minima uniforme dei controlli ufficiali:
i) sulla presenza sul mercato di OGM e di alimenti e mangimi geneticamente modificati che non sono stati autorizzati in conformità alla direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(60), o al regolamento (CE) n. 1829/2003;
ii) sulla coltivazione di OGM e sulla corretta applicazione del piano di monitoraggio di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2001/18/CE e all'articolo 5, paragrafo 5, e all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1829/2003, ivi comprese misure minime per il monitoraggio e la sorveglianza dei potenziali effetti sulla salute, la salute animale e l'ambiente; [Em. 112]
iii) sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati;
iii bis) sulle misure minime in materia di controlli e rendicontazione, al fine di evitare la presenza involontaria di OGM, conformemente all'articolo 26 bis della direttiva 2001/18/CE; [Em. 113]
c) in quali circostanze le autorità competenti, in relazione a specifici casi di non conformità, devono adottare uno o più provvedimenti di cui all'articolo 135, paragrafo 2, o provvedimenti aggiuntivi oltre a quelli previsti in tale paragrafo.
Articolo 22
Norme specifiche sui controlli ufficiali e sugli interventi delle autorità competenti in merito a prodotti fitosanitari
Alla Commissione è conferito il potere di adottare ex articolo 139 atti delegatiproposte legislative recanti norme sull'esecuzione dei controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera i). [Em. 114]
Tali atti delegatiproposte legislative prendono in considerazione i rischi sanitari che i prodotti fitosanitari possono presentare per l'uomo, per gli animali o per l'ambiente e stabiliscono: [Em. 115]
a) le responsabilità e i compiti specifici delle autorità competenti, oltre a quelli di cui all'articolo 4,agli articoli 8 e 9, all'articolo 10, paragrafo 1, agli articoli da 11 a 13, all'articolo 34, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 36;
b) prescrizioni specifiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali e frequenza minima uniforme dei controlli ufficiali relativi alla fabbricazione, all'immissione in commercio, all'ingresso nell'Unione, all'etichettatura, all'imballaggio, al trasporto, al magazzinaggio, al commercio parallelo e all'uso di prodotti fitosanitari, tenendo conto, oltre che dei criteri di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della necessità di assicurare l'uso sicuro e sostenibile dei prodotti fitosanitari e di combattere il commercio illegale di tali prodotti; [Em. 116]
c) prescrizioni specifiche uniformi in materia di ispezioni dell'attrezzatura per l'applicazione di pesticidi e la frequenza minima uniforme dei controlli;
c bis) prescrizioni specifiche uniformi per la creazione di un registro o di una banca dati in materia di produzione, imballaggio e strutture di stoccaggio; [Em. 117]
d) in quali condizioni le autorità competenti, in relazione a specifici casi di non conformità, devono adottare uno o più provvedimenti tra quelli stabiliti all'articolo 135, paragrafo 2, o provvedimenti aggiuntivi oltre a quelli previsti in tale paragrafo;
e) l'elaborazione di sistemi di certificazione per assistere le autorità competenti nell'ispezione delle attrezzature per l'applicazione di pesticidi;
f) la raccolta di informazioni, il monitoraggio e la presentazione di relazioni su casi di sospetto avvelenamento da prodotti fitosanitari;
g) la raccolta di informazioni, il monitoraggio e la presentazione di relazioni sulla contraffazione di prodotti fitosanitari e sul commercio illegale dei prodotti fitosanitari.
Articolo 23
Norme specifiche sui controlli ufficiali e sugli interventi delle autorità competenti in materia di prodotti biologici e di denominazioni di origine protette, di indicazioni geografiche protette e di specialità tradizionali garantite
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare ex articolo 139 atti delegati recanti norme sull'esecuzione dei controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere j) e k), e norme sui provvedimenti che le autorità competenti sono tenute a prendere in seguito ai controlli ufficiali.
2. In merito allaAlla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007, al fine di verificare la conformità con la normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera j), gli atti delegati di cui al paragrafo 1e i provvedimenti che le autorità competenti sono tenute ad adottare in seguito ai controlli ufficiali. Tali atti delegati stabiliscono: [Em. 118]
a) le responsabilità e i compiti specifici degli operatori, delle autorità competenti, degli organismi delegati ad assicurare l'ottemperanza alle disposizioni del regolamento (CE) n. 834/2007, oltre a quelli di cui all'articolo 4, agli articoli 8 e 9, all'articolo 10, paragrafo 1, agli articoli da 11 a 13, all'articolo 34, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 36, nonché agli articoli 25, 29, 30 e 32 relativamente all'approvazione e alla supervisione degli organismi delegati; [Em. 119]
b) prescrizioni aggiuntive, oltre a quelle di cui all'articolo 8, paragrafo 1, sulla valutazione del rischio e sulla definizione della frequenza dei controlli ufficiali, nonché del campionamento ove opportuno, tenendo conto del rischio che si verifichino casi di non conformità;
c) la frequenza minima dei controlli ufficiali sugli operatori così come definiti all'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 834/2007 nonché in quali casi e a quali condizioni determinati operatori vanno esentati da alcuni controlli ufficiali;
d) metodi e tecniche di controlli ufficiali aggiuntivi, oltre a quelli di cui all'articolo 13 e all'articolo 33, paragrafi da 1 a 5, e prescrizioni specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali intesi a garantire la tracciabilità dei prodotti biologici in tutte le fasi della produzione, della preparazione e della distribuzione, nonché a fornire garanzie di conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera j);
e) criteri aggiuntivi, oltre a quelli di cui all'articolo 135, paragrafo 1, e all'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007, sui provvedimenti da adottare nei casi di non conformità, e provvedimenti aggiuntivi, oltre a quelli stabiliti all'articolo 135, paragrafo 2;
f) prescrizioni aggiuntive oltre a quelle di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), in relazione alle strutture e alle attrezzature necessarie per eseguire i controlli ufficiali, nonché ulteriori condizioni e obblighi oltre a quelli di cui agli articoli da 25 a 30, e all'articolo 32, sulla delega dei compiti riguardanti i controlli ufficiali;
g) obblighi aggiuntivi in materia di stesura di relazioni oltre a quelli di cui agli articoli 12 e 31 in capo alle autorità competenti, alle autorità di controllo preposte ai prodotti biologici, nonché agli organismi delegati incaricati dei controlli ufficiali;
h) criteri e condizioni specifici per l'attivazione dei meccanismi di assistenza amministrativa di cui al titolo IV.
3. In merito alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera k), gli atti delegati di cui al paragrafo 1 stabiliscono:
a) prescrizioni, metodi e tecniche aggiuntivi, oltre a quelli di cui agli articoli 11 e 13, per i controlli ufficiali intesi a verificare la conformità ai disciplinari e ai requisiti di etichettatura;
b) metodi e tecniche aggiuntivi, oltre a quelli di cui all'articolo 13, per l'esecuzione dei controlli ufficiali intesi a garantire in tutte le fasi della produzione, della preparazione e della distribuzione la tracciabilità dei prodotti soggetti alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera k), nonché a fornire garanzie di conformità alla normativa;
c) criteri specifici aggiuntivi e contenuti specifici aggiuntivi, oltre a quelli di cui all'articolo 108, per l'elaborazione delle parti pertinenti del piano di controllo nazionale pluriennale di cui all'articolo 107, paragrafo 1, e contenuti specifici aggiuntivi per la relazione di cui all'articolo 112;
d) criteri e condizioni specifici per l'attivazione dei meccanismi di assistenza amministrativa di cui al titolo IV;
e) provvedimenti specifici da adottare, oltre a quelli di cui all'articolo 135, paragrafo 2, in caso di non conformità e di non conformità grave o ricorrente.
4. Se del caso, gli atti delegati di cui ai paragrafi 2 e 3 possono derogare alle disposizioni del presente regolamento indicate negli stessi paragrafi. [Em. 120]
Articolo 24
Norme specifiche sui controlli ufficiali e sugli interventi delle autorità competenti in merito a rischi recentemente individuati relativi ad alimenti e a mangimi
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare ex articolo 139 atti delegatiproposte legislative recanti norme specifiche sull'esecuzione dei controlli ufficiali effettuati su certe categorie di alimenti o mangimi al fine di verificare la conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a e), e norme sui provvedimenti che le autorità competenti sono tenute a prendere in seguito ai controlli ufficiali. Tali atti delegatiproposte legislative affrontano il tema dei possibili rischi recentemente individuati per la sanità umana e animale veicolati da alimenti o mangimi, o, relativamente a OGM e prodotti fitosanitari, dei rischi per l'ambiente o di tutti i rischi che derivano da nuovi modelli di produzione o di consumo di alimenti o mangimi, o che non possono essere gestiti in maniera efficace in assenza di specifiche comuni sui controlli ufficiali e sui provvedimenti che le autorità competenti sono tenute a prendere in seguito ai controlli ufficiali; essi stabiliscono: [Em. 121]
a) le responsabilità e i compiti specifici delle autorità competenti, oltre a quelli di cui all'articolo 4,agli articoli 8 e 9, all'articolo 10, paragrafo 1, agli articoli da 11 a 13, all'articolo 34, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 36;
b) prescrizioni specifiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali e frequenza minima uniforme dei controlli ufficiali tenendo conto, oltre che dei criteri di cui all'articolo 8, paragrafo 1, degli specifici pericoli e rischi che esistono in relazione ad ogni categoria di alimenti e mangimi e ai diversi trattamenti a cui sono sottoposti;
c) in quali condizioni le autorità competenti, in relazione a specifici casi di non conformità, devono adottare uno o più provvedimenti tra quelli stabiliti all'articolo 135, paragrafo 2, o provvedimenti aggiuntivi oltre a quelli previsti in tale paragrafo.
2. Qualora, in caso di grave rischio sanitario per l'uomo o per gli animali o per l'ambiente, imperativi motivi di urgenza lo richiedano, agli atti delegati adottati ai sensi del paragrafo 1 si applica la procedura di cui all'articolo 140.
Articolo 24 bis
Norme specifiche sui controlli ufficiali e sui provvedimenti delle autorità competenti in merito a materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti.
Alla Commissione può essere conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 139 riguardo alle norme relative all'applicazione dei controlli ufficiali e ai provvedimenti delle autorità competenti in merito ai materiali e agli oggetti destinati a venire a contatto con alimenti. [Em. 122]
Capo III
Delega di compiti specifici delle autorità competenti
Articolo 25
Delega da parte delle autorità competenti di compiti specifici riguardanti i controlli ufficiali
1. Le autorità competenti possono delegare compiti specifici riguardanti i controlli ufficiali ad uno o più organismi delegati o persone fisiche nell'osservanza delle condizioni di cui rispettivamente agli articoli 26 e 27. Le autorità competenti non delegano compiti specifici riguardanti i controlli ufficiali a persone fisiche, per quanto riguarda i controlli ufficiali svolti per verificare l'ottemperanza alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera j). [Em. 123]
2. Le autorità competenti non possono delegare la decisione in merito ai provvedimenti di cui all'articolo 135, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 135, paragrafi 2 e 3.
Quanto prescritto dal primo comma non si applica ai provvedimenti da prendere ai sensi dell'articolo 135 o della normativa di cui all'articolo 23, paragrafo 2, lettera e), in seguito a controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera j). [Em. 124]
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare ex articolo 139 atti delegati che stabiliscono compiti specifici riguardanti i controlli ufficiali per i quali non è ammessa la delega, al fine di preservare l'indipendenza o le funzioni essenziali delle autorità competenti.
4. Quando le autorità competenti delegano compiti specifici riguardanti i controlli ufficiali intesi a verificare il rispetto della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera j) ad uno o più organismi delegati, esse attribuiscono un numero di codice a ciascun organismo delegato e designano le autorità responsabili dell'approvazione e della supervisione di tali organismi delegati.
Articolo 26
Condizioni per la delega di compiti specifici riguardanti i controlli ufficiali ad organismi delegati
La delega di compiti specifici riguardanti i controlli ufficiali a un organismo delegato di cui all'articolo 25, paragrafo 1, avviene in forma scritta e soddisfa le seguenti condizioni:
a) la delega contiene una descrizione dettagliata:
i) dei compiti specifici riguardanti i controlli ufficiali che l'organismo delegato può eseguire;
ii) delle condizioni a cui esso può eseguire tali compiti;
b) l'organismo delegato:
i) possiede l'esperienza, le attrezzature e le infrastrutture necessarie per eseguire i compiti specifici riguardanti i controlli ufficiali che gli sono stati delegati;
ii) dispone di un numero sufficiente di addetti adeguatamente qualificati ed esperti;
iii) è imparziale, indipendente, non è assunto né direttamente, né indirettamente dall'operatore a carico del quale svolge attività di controllo ed altrimenti esente da qualsiasi conflitto di interessi per quanto riguarda l'adempimento dei compiti specifici riguardanti i controlli ufficiali che gli sono stati delegati; [Em. 125]
iv) opera ed è accreditato conformemente alla norma EN ISO/IEC 17020 "Requisiti per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione" o ad un'altra norma se più pertinente ai compiti che gli sono stati delegati;
iv bis) dispone dei poteri sufficienti a svolgere i controlli ufficiali che gli sono stati delegati; [Em. 126]
c) esistono procedure atte a garantire un coordinamento efficiente ed efficace tra l'autorità competente che delega e l'organismo delegato.
Articolo 27
Condizioni per la delega a persone fisiche di compiti specifici riguardanti i controlli ufficiali
Le autorità competenti possono delegare compiti specifici riguardanti i controlli ufficiali ad una o più persone fisiche qualora le norme di cui agli articoli da 15 a 24 lo consentano. Tale delega avviene in forma scritta.
L'articolo 26 si applica alla delega a persone fisiche di compiti specifici riguardanti i controlli ufficiali con l'eccezione di quanto alla lettera b), punti ii) e iv).
Articolo 28
Obblighi dell'organismo delegato e della persona fisica delegata cui sono delegati compiti specifici riguardanti i controlli ufficiali
Gli organismi delegati o le persone fisiche cui sono stati delegati compiti specifici riguardanti i controlli ufficiali a norma dell'articolo 25, paragrafo 1:
a) comunicano i risultati dei controlli ufficiali da essi effettuati alle autorità competenti che hanno loro delegato compiti specifici, con regolarità e in qualsiasi momento le autorità ne facciano richiesta;
b) informano immediatamente le autorità competenti che hanno loro delegato compiti specifici riguardanti i controlli ufficiali ogni volta che i risultati dei controlli ufficiali rivelano una non conformità o sollevano il sospetto della stessa.
Articolo 29
Obblighi delle autorità competenti che delegano compiti specifici riguardanti i controlli ufficiali
Le autorità competenti che hanno delegato compiti specifici riguardanti i controlli ufficiali ad organismi delegati o persone fisiche a norma dell'articolo 25, paragrafo 1:
a) organizzano audit periodici e a sorpresa o ispezioni di tali organismi o persone a seconda delle necessità; [Em. 127]
b) revocano interamente o parzialmente la delega senza indugio se:
i) a seguito di un audit o di un'ispezione di cui alla lettera a), è comprovato che tali organismi o persone fisiche delegati non eseguono adeguatamente i compiti riguardanti i controlli ufficiali loro delegati;
ii) gli organismi o le persone fisiche delegati non adottano misure adeguate e tempestive per porre rimedio alle carenze individuate durante gli audit e le ispezioni di cui alla lettera a);
ii bis) è stato dimostrato che l'indipendenza o imparzialità degli organismi o delle persone fisiche delegate sono state compromesse. [Em. 128]
Articolo 30
Condizioni per la delega di compiti specifici riguardanti altre attività ufficiali
1. Le autorità competenti possono delegare compiti specifici riguardanti altre attività ufficiali a uno o più organismi delegati, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
a) la normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, non proibisce tale delega;
b) sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 26, ad eccezione della lettera b), punto iv).
2. Le autorità competenti possono delegare compiti specifici riguardanti altre attività ufficiali a una o più persone fisiche, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
a) tale deroga è consentita dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2;
b) sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 26, ad eccezione della lettera b), punti ii) e iv).
Articolo 31
Obblighi dell'organismo delegato e della persona fisica delegata cui sono delegati compiti specifici riguardanti altre attività ufficiali
L'organismo delegato o la persona fisica delegata cui sono stati delegati compiti specifici riguardanti altre attività ufficiali ai sensi dell'articolo 30:
a) comunicano i risultati delle altre attività ufficiali da essi effettuate alle autorità competenti che hanno delegato loro compiti specifici riguardanti altre attività ufficiali con regolarità e in qualsiasi momento le autorità ne facciano richiesta;
b) informano immediatamente le autorità competenti che hanno loro delegato compiti specifici riguardanti altre attività ufficiali ogni volta che i risultati di tali altre attività ufficiali rivelano una non conformità o sollevano il sospetto della stessa.
Articolo 32
Obblighi delle autorità competenti che delegano compiti specifici riguardanti altre attività ufficiali
Le autorità competenti che hanno delegato compiti specifici riguardanti altre attività ufficiali ad organismi o persone fisiche delegati a norma dell'articolo 30:
a) organizzano audit o ispezioni di tali organismi o persone a seconda delle necessità; [Em. 129]
b) revocano interamente o parzialmente la delega senza indugio se:
i) a seguito di un audit o di un'ispezione di cui alla lettera a), è comprovato che tali organismi delegati o persone fisiche non eseguono adeguatamente i compiti riguardanti le altre attività ufficiali loro delegati;
ii) gli organismi o le persone fisiche delegati on adottano misure adeguate e tempestive per porre rimedio alle carenze individuate durante gli audit e le ispezioni di cui alla lettera a).
Capo IV
Campionamento, analisi, prove e diagnosi
Articolo 33
Metodi di campionamento, analisi, prova e diagnosi
1. I metodi di campionamento e di analisi, prova e diagnosi di laboratorio utilizzati nel contesto dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali sono conformi alle norme dell'Unione che stabiliscono tali metodi o ai relativi criteri di efficienza.
2. In assenza di norme dell'Unione di cui al paragrafo 1, nel contesto dei controlli ufficiali, i laboratori ufficiali applicano i metodi più avanzati per soddisfare le esigenze specifiche di analisi, prova e diagnosi, prendendo in considerazione, nell'ordine seguente: [Em. 130]
a) i più recenti metodi disponibili conformi a pertinenti norme o protocolli riconosciuti internazionalmente, compresi quelli accettati dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN);
b) in assenza di norme o protocolli di cui alla lettera a), metodi pertinenti sviluppati o raccomandati dai laboratori di riferimento dell'Unione europea e convalidati in base a protocolli scientifici accettati internazionalmente;
c) in assenza di norme o protocolli di cui alla lettera a) e di metodi di cui alla lettera b), metodi conformi alle norme pertinenti definite a livello nazionale;
d) in assenza di norme o protocolli di cui alla lettera a), di metodi di cui alla lettera b) e di norme nazionali di cui alla lettera c), metodi pertinenti sviluppati o raccomandati dai laboratori nazionali di riferimento e convalidati in base a protocolli scientifici accettati internazionalmente; o
e) in assenza di norme o protocolli di cui alla lettera a), di metodi di cui alla lettera b), di norme nazionali di cui alla lettera c), e di metodi di cui alla lettera d), metodi pertinenti convalidati in base a protocolli scientifici accettati internazionalmente.
3. In deroga al paragrafo 2, nel contesto delle attività di screening, screening mirato e altre attività ufficiali, in assenza di norme dell'Unione di cui al paragrafo 1, si può utilizzare uno dei metodi di cui al paragrafo 2. La stessa norma si applica alle altre attività ufficiali. [Em. 131]
4. Qualora vi sia urgenza di eseguire analisi, prove o diagnosi di laboratorio, in casi eccezionali a causa dell'insorgere di una situazione d'emergenza, e non esista nessuno dei metodi di cui ai paragrafi 1 e 2, il pertinente laboratorio nazionale di riferimento oppure, se non esiste un laboratorio nazionale di riferimento, qualsiasi altro laboratorio designato in conformità all'articolo 36, paragrafo 1, può utilizzare metodi diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo in attesa della convalida di un metodo appropriato in base a protocolli scientifici accettati internazionalmente. [Em. 132]
5. I metodi di analisi devono essere caratterizzati, quando possibile, dai criteri opportuni stabiliti nell'allegato III.
6. I campioni vanno prelevati, manipolati ed etichettati in modo tale da garantirne il valore legale e la validità scientifica e tecnica. La dimensione del campione prelevato deve essere tale da permettere, se del caso, una controperizia qualora l'operatore ne faccia richiesta a norma dell'articolo 34. [Em. 133]
6 bis. Per quanto riguarda i prodotti di origine animale, devono essere sviluppati e definiti obbligatoriamente metodi volti a individuare e tracciare materiale riproduttivo proveniente da animali clonati, nonché dalla progenie di animali clonati e relativi prodotti derivati. [Em. 134]
7. La Commissione, laddove tali aspetti non siano già regolamentati in altra sede, può stabilire, mediante atti di esecuzione: [Em. 135]
a) i metodi di campionamento e di analisi, prova e diagnosi di laboratorio;
b) criteri di efficienza, parametri di analisi, prova o diagnosi, specifica della tolleranza e procedure di convalida di tali metodi;
c) L'interpretazione dei risultati di analisi, prove e diagnosi.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 141, paragrafo 2.
Articolo 34
Controperizia
1. Le autorità competenti provvedono a che gli operatori i cui animali o merci sono soggetti a campionamento, analisi, prova o diagnosi nel contesto dei controlli ufficiali abbiano il diritto di chiedere, ove pertinente e tecnicamente fattibile, una controperizia. I costi di tale controperizia sono a carico dell'operatore richiedente. [Em. 136]
In base a tale diritto:
a) l'operatore può sempre chiedere un esame documentale del campionamento, dell'analisi, della prova o della diagnosi a cura di un altro perito nominato dal laboratorio di riferimento o, se non è possibile, da un altro laboratorio ufficiale di livello almeno equivalente; [Em. 137]
b) se del caso e tecnicamente fattibile, in particolare in considerazione della diffusione e della distribuzione del rischio negli animali o nelle merci, della deperibilità dei campioni o delle merci e del quantitativo di substrato disponibile, l'operatore può chiedere e le autorità competenti hanno l'obbligo di assicurare: [Em. 138]
i) il prelievo di un numero sufficiente di altri campioni perdivisi in tre esemplari al fine di effettuare un'analisi iniziale e, se del caso, una controperizia su richiesta dell'operatore e poi un'altra analisi risolutiva, qualora vi sia una discrepanza tra le due precedenti; o [Em. 139]
ii) se non è possibile prelevare un numero sufficiente di campioni di cui alla lettera i), che sia ripetuta da un perito indipendente l'analisi o la prova o la diagnosi sul campione.
1 bis. I campioni vanno manipolati ed etichettati in modo tale da garantirne il valore legale e la validità analitica. [Em. 140]
2. La richiesta di una controperizia da parte dell'operatore in conformità al paragrafo 1 non pregiudica l'obbligo delle autorità competenti di intervenire rapidamente per eliminare o limitare i rischi sanitari per l'uomo, per gli animali e per le piante, o i rischi per il benessere degli animali o, relativamente a OGM e prodotti fitosanitari, i rischi per l'ambiente in conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e al presente regolamento.
3. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, procedure per l'applicazione uniforme delle norme di cui al paragrafo 1 e per la presentazione e il trattamento delle richieste di controperizia. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 141, paragrafo 2.
Articolo 35
Operazioni di campionamento su animali e merci messi in vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza
1. Nel caso di animali e merci messi in vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, si possono impiegare ai fini di un controllo ufficiale campioni che le autorità competenti ordinano dagli operatori senza svelare la propria identità.
2. Le autorità competenti, una volta in possesso dei campioni, adottano tutte le misure necessarie affinché gli operatori dai quali vengono ordinati detti campioni in conformità al paragrafo 1: [Em. 141]
a) siano informati del fatto che i campioni vengono prelevati nel contesto di un controllo ufficiale e, a seconda dei casi, analizzati o sottoposti a prove al fine di eseguire tale controllo ufficiale; e
b) se i campioni di cui al paragrafo 1 sono analizzati o sottoposti a prove, possano esercitare il diritto di chiedere una controperizia come previsto all'articolo 34, paragrafo 1.
Articolo 36
Designazione dei laboratori ufficiali
1. Le autorità competenti designano laboratori ufficiali, nello Stato membro nel cui territorio operano tali autorità competenti o in un altro Stato membro, cui far effettuare analisi, prove e diagnosi di laboratorio a partire dai campioni prelevati durante i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali.
2. Le autorità competenti possono designare come laboratorio ufficiale un laboratorio situato in un altro Stato membro, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
a) esistono disposizioni che le autorizzano a svolgere gli audit e le ispezioni di cui all'articolo 38, paragrafo 1, o a delegare l'esecuzione degli audit e delle ispezioni alle autorità competenti dello Stato membro in cui il laboratorio è ubicato;
b) tale laboratorio è già designato come laboratorio ufficiale dalle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio esso è situato.
3. La designazione avviene in forma scritta e contiene una descrizione dettagliata:
a) dei compiti che il laboratorio svolge in qualità laboratorio ufficiale;
b) delle condizioni alle quali esso svolge tali compiti;
c) delle soluzioni necessarie per assicurare coordinamento e collaborazione in modo efficiente ed efficace tra i laboratori e le autorità competenti.
4. Le autorità competenti possono designare come laboratorio ufficiale un laboratorio:
a) che possiede l'esperienza, le attrezzature e le infrastrutture necessarie per effettuare analisi, prove o diagnosi sui campioni;
b) che dispone di un numero sufficiente di addetti adeguatamente qualificati ed esperti;
c) che è indipendente, imparziale e non presenta alcun conflitto di interessi per quanto riguarda l'adempimento dei compiti in qualità di laboratorio ufficiale; [Em. 142]
d) che è in grado di fornire tempestivamente i risultati delle analisi, prove o diagnosi effettuate sui campioni prelevati durante i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali;
e) che opera secondo la norma EN ISO/IEC 17025 "Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura" ed è stato valutato e accreditato secondo tale norma da un organismo nazionale di accreditamento operante in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008. [Em. 143]
5. La valutazione e L'accreditamento di un laboratorio ufficiale di cui al paragrafo 4, lettera e): [Em. 144]
a) devono includere tutti i metodi di analisi, prova o diagnosi di laboratorio che il laboratorio deve utilizzare per le analisi, prove o diagnosi quando esso opera in qualità di laboratorio ufficiale;
b) possono comprendere uno o più metodi di analisi, prova o diagnosi di laboratorio, o gruppi di metodi;
c) possono essere definiti in maniera flessibile, in modo da consentire di integrare l'accreditamento per comprendere versioni modificate dei metodi impiegati dal laboratorio all'epoca dell'accreditamento, o nuovi metodi supplementari, sulla base delle convalide effettuate dal laboratorio stesso senza una valutazione preliminare dell'organismo nazionale di accreditamento prima dell'impiego di tali metodi modificati o nuovi.
Nel caso in cui nessun laboratorio ufficiale designato nell'Unione ex paragrafo 1 disponga delle competenze, attrezzature, infrastrutture e personale necessari per eseguire analisi, prove o diagnosi di laboratorio nuove o particolarmente rare, le autorità competenti possono incaricare un laboratorio o centro di diagnosi che non soddisfa uno o più requisiti di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo di effettuare tali analisi, prove e diagnosi.
Articolo 37
Obblighi dei laboratori ufficiali
1. I laboratori ufficiali informano immediatamente le autorità competenti quando i risultati di analisi, prove o diagnosi effettuate sui campioni rivelano un caso di non conformità o di probabile non conformità in capo ad un operatore.
2. Su richiesta di un laboratorio di riferimento dell'Unione europea o di un laboratorio nazionale di riferimento, i laboratori ufficiali partecipano alle prove comparative interlaboratorio organizzate in merito alle analisi, prove e diagnosi che essi effettuano in qualità di laboratori ufficiali.
3. I laboratori ufficiali rendono disponibile al pubblico l'elenco dei metodi impiegati per le analisi, prove e diagnosi eseguite nel contesto dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali.
Articolo 38
Audit e ispezioni dei laboratori ufficiali
1. Le autorità competenti organizzano audit o ispezioni dei laboratori ufficiali da esse designati in conformità all'articolo 36, paragrafo 1:
a) con regolarità;
b) in qualsiasi momento esse ritengano necessario eseguire un audit o un'ispezione.
2. Le autorità competenti revocano immediatamente la designazione di un laboratorio ufficiale, in tutto o per determinati compiti, se esso omette di adottare correttivi appropriati e tempestivi dopo che un audit o un'ispezione di cui al paragrafo 1 ha rilevato:
a) che esso non soddisfa più le condizioni di cui all'articolo 36, paragrafi 4 e 5;
b) che esso non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 37;
c) che esso si colloca al di sotto della media nelle prove comparative interlaboratorio di cui all'articolo 37, paragrafo 2.
Articolo 39
Deroghe all'obbligo di valutazione e accreditamento per alcuni laboratori ufficiali [Em. 145]
1. In deroga all'articolo 36, paragrafo 4, lettera e), le autorità competenti possono designare in qualità di laboratori ufficiali, anche se non soddisfano la condizione ivi specificata:
a) laboratori
i) la cui unica attività è la ricerca di Trichine nelle carni;
ii) che impiegano per l'individuazione di Trichine unicamente i metodi di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2075/2005 della Commissione(61);
iii) che effettuano l'individuazione di Trichine sotto la supervisione delle autorità competenti o di un laboratorio ufficiale designato in conformità all'articolo 36, paragrafo 1, e valutato e accreditato secondo la norma EN ISO/IEC 17025 "Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura" per l'utilizzo dei metodi di cui alla lettera a), punto ii), del presente paragrafo; [Em. 146]
b) laboratori che effettuano analisi o prove per verificare la conformità alla normativa sul materiale riproduttivo vegetale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera h); [Em. 147]
c) laboratori che eseguono unicamente analisi, prove o diagnosi nel contesto di altre attività ufficiali, purché essi:
i) impieghino unicamente i metodi di analisi, prove e diagnosi di laboratorio di cui all'articolo 33, paragrafo 1, e all'articolo 33, paragrafo 2, lettere a), b) e c);
ii) eseguano analisi, prove o diagnosi sotto la supervisione delle autorità competenti o dei laboratori nazionali di riferimento per i metodi impiegati;
iii) partecipino regolarmente alle prove comparative interlaboratorio organizzate dai laboratori nazionali di riferimento per i metodi impiegati;
iv) applichino un sistema della qualità per assicurare che i metodi di analisi, prove e diagnosi di laboratorio utilizzati portino a risultati solidi e attendibili.
2. Se i metodi usati dai laboratori di cui al paragrafo 1, lettera c), richiedono una conferma dei risultati delle analisi, prove o diagnosi di laboratorio, le necessarie analisi, prove o diagnosi di conferma sono effettuate da un laboratorio ufficiale che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 36, paragrafo 4, lettera e).
3. I laboratori ufficiali designati a norma delle lettere a) e c) del paragrafo 1 sono situati negli Stati membri nel cui territorio si trovano le autorità competenti che li hanno designati.
Articolo 40
Facoltà di statuire deroghe all'obbligo di valutazione obbligatoria e accreditamento per tutti i metodi di analisi, prova e diagnosi di laboratorio utilizzati dai laboratori ufficiali [Em. 148]
Alla Commissione è conferito il potere di adottare ex articolo 139 atti delegati che determinano in quali casi e a quali condizioni le autorità competenti possono designare come laboratori ufficiali in conformità all'articolo 36, paragrafo 1, laboratori che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 36, paragrafo 4, lettera e), per tutti i metodi da essi impiegati, a condizione che tali laboratori soddisfino le seguenti condizioni:
a) essi operano e sono valutati e accreditati secondo la norma EN ISO/IEC 17025 per l'impiego di uno o più metodi che siano simili agli altri metodi da essi utilizzati e rappresentativi di questi ultimi;
b) essi impiegano in modo continuativo e significativo i metodi per cui hanno ottenuto l'accreditamento di cui alla lettera a).
Articolo 41
Deroghe temporanee all'obbligo di valutazione e accreditamento dei laboratori ufficiali [Em. 149]
1. In deroga all'articolo 36, paragrafo 5, lettera a), le autorità competenti possono designare temporaneamente un laboratorio ufficiale esistente in qualità di laboratorio ufficiale ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, per l'utilizzo di un metodo di analisi, prova o diagnosi di laboratorio per il quale esso non ha ottenuto l'accreditamento di cui all'articolo 36, paragrafo 4, lettera e):
a) se l'obbligo di utilizzo di tale metodo è stato introdotto di recente nella normativa dell'Unione;
b) quando le modifiche del metodo in vigore richiedono un nuovo accreditamento o un'integrazione dell'accreditamento ottenuto dal laboratorio ufficiale;
c) quando l'utilizzo di tale metodo sia imposto da una situazione di emergenza o da un rischio sanitario emergente per l'uomo, per gli animali o per le piante, per il benessere degli animali o, relativamente a OGM e prodotti fitosanitari, per l'ambiente; o
c bis) in attesa della valutazione e della decisione da parte dell'organismo di accreditamento. [Em. 150]
2. La designazione temporanea di cui al paragrafo 1 è soggetta alle seguenti condizioni:
a) il laboratorio ufficiale è già accreditato in conformità alla norma EN ISO/IEC 17025 per l'utilizzo di un metodo simile a quello per il quale non è accreditato;
b) il laboratorio ufficiale applica un sistema della qualità per assicurare risultati solidi e attendibili dall'utilizzo del metodo per il quale non è attualmente accreditato;
c) le analisi, prove o diagnosi sono effettuate sotto la supervisione delle autorità competenti o del laboratorio nazionale di riferimento per tale metodo.
3. La designazione temporanea di cui al paragrafo 1 non supera la durata di un anno ed è rinnovabile una sola volta per un ulteriore periodo di un anno.
4. I laboratori ufficiali designati a norma del paragrafo 1 del presente articolo sono situati negli Stati membri nel cui territorio si trovano le autorità competenti che li designano.
Articolo 41 bis
I controlli ufficiali sugli animali e sulle merci in entrata nell'Unione sono organizzati in base al rischio e possono essere condotti ai posti di controllo frontalieri, conformemente alla sezione II del presente capo, al fine di accertare la conformità alle norme specifiche applicabili a determinati animali o a determinate merci, ovvero in un posto adeguato, conformemente alla sezione I del presente capo. [Em. 151]
Capo V
Controlli ufficiali sugli animali e sulle merci in entrata nell'Unione
Sezione I
Animali e merci non soggetti a specifici controlli ufficiali alle frontiere
Articolo 42
Controlli ufficiali sugli animali e sulle merci non soggetti a specifici controlli ufficiali alle frontiere
1. Le autorità competenti effettuano controlli ufficiali periodici sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione al fine di verificare la conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2.
Sugli animali e sulle merci cui non si applica l'articolo 45 tali controlli ufficiali vanno effettuati con la frequenza adeguata, prendendo in considerazione:
a) i rischi sanitari per l'uomo, per gli animali e per le piante o i rischi per il benessere degli animali o, relativamente a OGM e prodotti fitosanitari, i rischi per l'ambiente connessi con i diversi tipi di animali e merci;
a bis) la probabilità di pratiche fraudolente che potrebbero deludere le aspettative dei consumatori rispetto alla natura, alla qualità e alla composizione di alimenti e merci; [Em. 152]
b) i precedenti di conformità a quanto prescritto dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, relativamente agli animali o alle merci in questione:
i) del paese terzo e dello stabilimento di origine;
ii) dell'esportatore;
iii) dell'operatore responsabile della partita;
c) i controlli già eseguiti sugli animali e sulle merci in questione;
d) le garanzie fornite dalle autorità competenti del paese terzo di origine in merito alla conformità degli animali e delle merci a quanto prescritto dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, o a prescrizioni riconosciute come almeno equivalenti.
2. I controlli ufficiali di cui al paragrafo 1 sono effettuati in un luogo adeguato all'interno del territorio doganale dell'Unione, quale:
a) il punto di entrata nell'Unione;
b) un posto di controllo frontaliero;
c) il punto di immissione in libera pratica nell'Unione;
d) i depositi e i locali dell'operatore responsabile della partita.
3. Le autorità competenti presso i posti di controllo frontalieri e gli altri punti di entrata nell'Unione effettuano controlli ufficiali sulle categorie indicate più oltre ogni qual volta vi sia motivo di ritenere che la loro entrata nell'Unione possa comportare un rischio sanitario per l'uomo, per gli animali e per le piante o un rischio per il benessere degli animali o, relativamente a OGM e prodotti fitosanitari, per l'ambiente:
a) i mezzi di trasporto, anche vuoti;
b) gli imballaggi.
4. Le autorità competenti possono anche effettuare controlli ufficiali su merci che sono vincolate ad uno dei regimi doganali di cui all'articolo 4, paragrafo 16, lettere da a) a g), del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Articolo 43
Tipi di controlli ufficiali sugli animali e sulle merci non soggetti a specifici controlli ufficiali alle frontiere
1. I controlli ufficiali di cui all'articolo 42, paragrafo 1:
a) comprendono sempre un controllo documentale;
b) comprendono controlli di identità e fisici in funzione dei rischi sanitari per l'uomo, per gli animali e per le piante, dei rischi per il benessere degli animali o, relativamente a OGM e prodotti fitosanitari, per l'ambiente.
2. Le autorità competenti effettuano i controlli fisici di cui al paragrafo 1, lettera b), in condizioni idonee a consentire di svolgere adeguatamente le indagini.
3. Se i controlli documentali, di identità e fisici di cui al paragrafo 1 dimostrano che gli animali e le merci non sono conformi alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, si applicano l'articolo 64, paragrafi 1, 3, 4 e 5, gli articoli da 65 a 67, l'articolo 69, paragrafi 1 e 2, e l'articolo 70, paragrafi 1 e 2.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare ex articolo 139 atti delegati che determinano in quali casi e a quali condizioni le autorità competenti possono chiedere agli operatori di notificare l'arrivo di talune merci in entrata nell'Unione.
Articolo 44
Campioni prelevati da animali e merci non soggetti a specifici controlli ufficiali alle frontiere
1. In caso di prelievo di campioni degli animali e delle merci le autorità competenti:
a) informano le autorità doganali e gli operatori interessati;
b) decidono se gli animali o le merci possono essere rilasciati prima che siano disponibili i risultati delle analisi, prove o diagnosi effettuate sui campioni, purché sia garantita la rintracciabilità degli animali o delle merci.
2. La Commissione, mediante atti di esecuzione:
a) stabilisce i meccanismi necessari per garantire la rintracciabilità degli animali o delle merci di cui al paragrafo 1, lettera b);
b) indica i documenti che devono accompagnare gli animali o le merci di cui al paragrafo 1 se sono stati prelevati campioni dalle autorità competenti.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 141, paragrafo 2.
Sezione II
Controlli ufficiali su animali e merci ai posti di controllo frontalieri
Articolo 45
Animali e prodotti soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri
1. Al fine di accertare la conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, le autorità competenti effettuano i controlli ufficiali presso il posto di controllo frontaliero di primo ingresso nell'Unione su ciascuna partita delle seguenti categorie di animali e merci che entrano nell'Unione da paesi terzi:
a) animali;
b) prodotti di origine animale, alimenti che contengono prodotti di origine animale, materiale germinale e sottoprodotti di origine animale; [Em. 153]
c) piante, prodotti vegetali e altri oggetti passibili di contenere o diffondere organismi nocivi per le piante di cui agli elenchi stabiliti a norma dell'articolo 68, paragrafo 1, e dell'articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (EU) n. …/…(62) ;
d) merci provenienti da alcuni paesi terzi per i quali la Commissione ha adottato, mediante gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 2, lettera b), un provvedimento che impone un incremento temporaneo dei controlli ufficiali alla loro entrata a causa di un rischio noto o emergente o in quanto si ha motivo di temere che siano in atto casi gravi e diffusi di non conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2;
e) animali e merci che sono oggetto di una misura di emergenza prevista da un atto adottato ex articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002, ex articolo 249 del regolamento (EU) n. …/…(63) , o ex articolo 27, paragrafo 1, ex articolo 29, paragrafo 1, ex articolo 40, paragrafo 2, ex articolo 41, paragrafo 2, ex articolo 47, paragrafo 1, ex articolo 49, paragrafo 2, e ex articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (EU) n. …/…(64)+ che impone di sottoporre a controlli ufficiali, al loro ingresso nell'Unione, le partite di tali animali o merci, identificati mediante i loro codici della Nomenclatura Combinata;
f) animali e merci in relazione alla cui entrata nell'Unione sono state stabilite, con atti adottati ex articoli 125 o 127, o in base alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, condizioni o misure che impongono di accertare, all'entrata degli animali o delle merci nell'Unione, la conformità alle condizioni o misure di cui sopra.
2. La Commissione, mediante atti di esecuzione:
a) stabilisce elenchi che specificano gli animali e le merci appartenenti alle categorie di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), precisando i loro codici nella Nomenclatura Combinata;
b) definisce l'elenco delle merci appartenenti alla categoria di cui al paragrafo 1, lettera d), indicando i loro codici nella Nomenclatura Combinata e lo aggiorna secondo necessità in relazione ai rischi di cui al suddetto punto.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 141, paragrafo 2.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare ex articolo 139 atti delegati recanti modifiche delle categorie di partite di cui al paragrafo 1, al fine di includere altri prodotti che possono provocare rischi sanitari per l'uomo, per gli animali e per le piante, rischi per il benessere degli animali o, relativamente a OGM e prodotti fitosanitari, per l'ambiente.
4. Se non diversamente disposto dagli atti che istituiscono le misure o condizioni di cui alle lettere d), e) ed f) del paragrafo 1, il presente articolo si applica anche alle partite di animali e merci delle categorie di cui alle lettere a), b) e c) del paragrafo 1 quando sono di natura non commerciale.
Articolo 46
Animali e prodotti esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri
Alla Commissione è conferito il potere di adottare ex articolo 139 atti delegati per stabilire in quali casi e in quali condizioni le seguenti categorie di animali e di merci sono esenti dall'articolo 45:
a) merci spedite come campioni commerciali o per esposizione in fiere, non destinate all'immissione in commercio; [Em. 154]
b) animali e merci destinati a scopi scientifici; [Em. 155]
c) merci che sono a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali, che non vengono scaricate e sono destinate al consumo dell'equipaggio e dei passeggeri;
d) merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori e destinate al loro consumo personale;
e) piccole partite di merci spedite a persone fisiche, non destinate all'immissione in commercio;
f) animali da compagnia così come definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 10, del regolamento (UE) n. XXX/XXXX [numero del regolamento relativo alla salute degli animali]; [Em. 156]
g) merci che sono state sottoposte a un trattamento termico e non superano le quantità che saranno definite in tali atti delegati;
h) tutte le altre categorie di animali o di merci per le quali non sono necessari controlli ai posti di controllo frontalieri in considerazione dei rischi rappresentati.
Articolo 47
Controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri
1. Le autorità competenti effettuano controlli ufficiali sulle partite di animali e merci appartenenti alle categorie di cui all'articolo 45, paragrafo 1, all'arrivo della partita al posto di controllo frontaliero. Tali controlli ufficiali comprendono controlli documentali, controlli di identità e controlli fisici.
2. Tutte le partite di animali e merci appartenenti alle categorie di cui all'articolo 45, paragrafo 1, sono soggette a controlli documentali e di identità.
3. Tutte le partite di animali e merci appartenenti alle categorie di cui all'articolo 45, paragrafo 1, vengono sottoposte a controlli fisici con una frequenza che dipende dal rischio costituito da ciascun animale, merce o categoria di animali o merci: rischi sanitari per l'uomo, per gli animali e per le piante, rischi per il benessere degli animali o, relativamente a OGM e prodotti fitosanitari, per l'ambiente.
4. I controlli fisici per verificare la conformità alle prescrizioni in materia di salute e benessere degli animali o di sanità delle piante, stabiliti dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, sono eseguiti da personale in possesso di adeguate qualifiche in ambito veterinario o fitosanitario secondo il caso, designato dalle autorità competenti a tal fine, o sotto la supervisione di tale personale.
Quando tali controlli sono eseguiti su animali o su prodotti di origine animale, sono effettuati da un veterinario ufficiale o sotto la sua supervisione, il quale può farsi assistere da personale ausiliario appositamente formato, mantenendo tuttavia la responsabilità dei controlli effettuati. [Em. 157]
5. Le autorità competenti ai posti di controllo frontalieri effettuano sistematicamente controlli ufficiali sulle partite di animali trasportati e sui mezzi di trasporto per verificare il rispetto delle prescrizioni in materia di benessere degli animali stabilite dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2. Le autorità competenti provvedono affinché sia concessa priorità ai controlli ufficiali sugli animali trasportati e siano abbreviati i tempi di tali controlli.
6. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, le modalità di presentazione di partite di merci delle categorie di cui all'articolo 45, paragrafo 1, o di sottoinsiemi di tali partite, ognuno dei quali può costituire una partita singola, regolamentando il numero massimo dei sottoinsiemi in ogni partita; nell'emanare tali atti si prende in considerazione la necessità di garantire una movimentazione rapida ed efficiente delle partite a pari titolo dell'esigenza di far effettuare i controlli ufficiali alle autorità competenti.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 141, paragrafo 2.
Articolo 48
Certificati e documenti che accompagnano le partite e le partite frazionate
1. I certificati o documenti ufficiali, o equivalenti elettronici, che in forza della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, devono accompagnare partite di animali e merci appartenenti alle categorie di cui all'articolo 45, paragrafo 1, sono presentati in originale alle autorità competenti del posto di controllo frontaliero e da queste trattenuti.
2. Le autorità competenti del posto di controllo frontaliero rilasciano all'operatore responsabile della partita una copia autenticata in formato cartaceo o elettronico dei certificati o documenti ufficiali di cui al paragrafo 1 o, in caso di partita frazionata, più copie in formato cartaceo o elettronico, ognuna autenticata individualmente, dei certificati o documenti.
3. Le partite non vanno frazionate fino a dopo che siano stati effettuati i controlli ufficiali e che il documento sanitario comune di entrata (DSCE) di cui all'articolo 54 sia stato finalizzato a norma dell'articolo 54, paragrafo 4, e dell'articolo 55, paragrafo 1.
Articolo 49
Norme specifiche per i controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri
Alla Commissione è conferito il potere di adottare ex articolo 139 atti delegati al fine di regolamentare:
a) in quali casi e a quali condizioni le autorità competenti di un posto di controllo frontaliero possono autorizzare il proseguimento verso il luogo di destinazione finale di partite di animali e merci appartenenti alle categorie di cui all'articolo 45, paragrafo 1, prima che siano disponibili i risultati dei controlli fisici, ove questi siano richiesti;
b) i limiti temporali e le modalità di esecuzione dei controlli documentali, di identità e fisici sulle partite trasbordate di animali e merci appartenenti alle categorie di cui all'articolo 45, paragrafo 1;
c) in quali casi e a quali condizioni i controlli di identità e fisici delle partite trasbordate, e di partite di animali trasportati per via aerea o marittima che proseguono il viaggio con lo stesso mezzo di trasporto, possono essere effettuati ad un posto di controllo frontaliero diverso da quello del primo arrivo nell'Unione;
d) in quali casi e a quali condizioni può essere autorizzato il transito di partite di animali e merci appartenenti alle categorie di cui all'articolo 45, paragrafo 1, e quali specifici controlli ufficiali vanno effettuati ai posti di controllo frontalieri su tali partite, inclusi i casi e le condizioni del loro magazzinaggio in depositi doganali o depositi franchi riconosciuti per questo scopo.
Articolo 50
Dettagli dei controlli documentali, di identità e fisici
Al fine di garantire l'applicazione uniforme di quanto disposto dagli articoli 47, 48 e 49, la Commissione stabilisce mediante atti di esecuzione le modalità delle operazioni da svolgere durante e dopo i controlli documentali, di identità e fisici di cui agli articoli predetti, per garantire l'efficiente svolgimento dei controlli ufficiali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 141, paragrafo 2.
Articolo 51
Controlli ufficiali non effettuati al posto di controllo frontaliero di primo arrivo
1. Le autorità competenti possono svolgere i controlli di identità e i controlli fisici degli animali e delle merci in entrata nell'Unione dai paesi terzi di cui all'articolo 45, paragrafo 1, in punti di controllo diversi dai posti di controllo frontalieri, a condizione che soddisfino i requisiti stabiliti all'articolo 62, paragrafo 3, e negli atti di esecuzione adottati conformemente all'articolo 62, paragrafo 4. [Em. 158]
Alla Commissione è conferito il potere di adottare ex articolo 139 atti delegati che stabiliscono in quali casi e a quali condizioni:
a) i controlli di identità e fisici sulle partite di animali e merci appartenenti alle categorie di cui all'articolo 45, paragrafo 1, possono essere effettuati dalle autorità competenti in punti di controllo diversi dai posti di controllo frontalieri, purché tali punti di controllo possiedano i requisiti di cui all'articolo 62, paragrafo 3, e agli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 62, paragrafo 4; [Em. 159]
b) per le partite che sono state sottoposte a controlli documentali e di identità nei posti d'ispezione frontalieri di primo arrivo i controlli fisici possono essere effettuati in un altro posto di controllo frontaliero in un diverso Stato membro;
c) le autorità competenti possono attribuire alle autorità doganali o ad altre autorità pubbliche compiti specifici di controllo relativi:
i) alle partite di cui all'articolo 63, paragrafo 2;
ii) al bagaglio personale dei passeggeri;
iii) a merci ordinate mediante venditapiccole partite spedite a persone fisiche o acquistate a distanza per telefono, posta o internet. [Em. 160]
iii bis) agli animali da compagnia che rispondono alle condizioni stabilite dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio(65). [Em. 161]
2. Ai punti di controllo di cui al paragrafo 1, lettera a), si applica quanto disposto dall'articolo 54, paragrafo 2, lettera b), dall'articolo 55, paragrafo 2, lettera a), dagli articoli 57 e 58, dagli articoli 60 e 61, e dall'articolo 62, paragrafi 3 e 4.
Articolo 52
Frequenza dei controlli di identità e fisici
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare ex articolo 139 atti delegati che stabiliscono per quali categorie di animali e merci e a quali condizioni, in deroga all'articolo 47, paragrafo 2, e tenuto conto del rischio ridotto, i controlli di identità sulle partite di animali e merci di cui all'articolo 45, paragrafo 1:
a) sono effettuati con frequenza ridotta;
b) si limitano alla verifica del sigillo ufficiale della partita, se presente.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare ex articolo 139 atti delegati che stabiliscono:
a) i criteri e le procedure per determinare e modificare la frequenza minima dei controlli fisici da effettuare sulle partite di animali e merci appartenenti alle categorie di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettere a), b) e c), in modo da adeguarla al livello di rischio associato a queste categorie, prendendo in considerazione: [Em. 162]
i) le informazioni raccolte dalla Commissione ai sensi dell'articolo 124, paragrafo 1;
ii) il risultato dei controlli effettuati dagli esperti della Commissione ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 1;
iii) i precedenti degli operatori per quanto riguarda la conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2;
iv) i dati e le informazioni raccolti mediante i sistemi di trattamento delle informazioni di cui all'articolo 130;
v) le valutazioni scientifiche disponibili; e
vi) qualsiasi altra informazione relativa ai rischi associati alle categorie di animali e di merci;
b) le condizioni alle quali gli Stati membri possono aumentare la frequenza dei controlli fisici stabilita a norma della lettera a), per tenere conto dei fattori di rischio locali;
c) le procedure atte a garantire che la frequenza minima dei controlli fisici, determinata come alla lettera a), sia applicata in modo tempestivo ed in maniera uniforme. [Em. 163]
3. La Commissione stabilisce mediante atti di esecuzione:
a) la frequenza minima dei controlli fisici per le categorie di merci di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera d); [Em. 164]
b) la frequenza minima dei controlli fisici per le categorie di animali e merci di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettere e) ed f), se non già prescritta negli atti ivi specificati. [Em. 165]
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 141, paragrafo 2.
Articolo 53
Decisioni relative alle partite
1. In merito a ciascuna partita di animali e merci appartenenti alle categorie di cui all'articolo 45, paragrafo 1, dopo l'esecuzione dei controlli ufficiali le autorità competenti prendono una decisione indicando se la partita è conforme alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e, se pertinente, il regime doganale applicabile.
2. Le decisioni adottate in seguito a un controllo fisico per verificare la conformità alle prescrizioni in materia di salute e benessere degli animali o di sanità delle piante sono prese da personale in possesso di adeguate qualifiche in ambito veterinario o fitosanitario a seconda dei casi, designato dalle autorità competenti a tal fine.
Le decisioni relative a partite di animali e prodotti di origine animale sono prese da un veterinario ufficiale o sotto la sua supervisione, il quale può farsi assistere da personale ausiliario appositamente formato, mantenendo tuttavia la responsabilità dei controlli effettuati. [Em. 166]
2 bis. Tali decisioni relative a partite di animali e prodotti di origine animale sono riportate nel DSCE. [Em. 167]
Articolo 54
Uso del documento sanitario comune di entrata da parte dell'operatore e delle autorità competenti
1. Per ciascuna partita di animali e merci appartenenti alle categorie di cui all'articolo 45, paragrafo 1, l'operatore responsabile della partita compila un DSCE fornendo le informazioni necessarie per l'identificazione immediata e completa della partita e della sua destinazione.
2. Il DSCE viene usato:
a) dagli operatori responsabili delle partite di animali e merci appartenenti alle categorie di cui all'articolo 45, paragrafo 1, al fine di effettuare la notifica preventiva alle autorità competenti del posto di controllo frontaliero dell'arrivo di tali partite;
b) dalle autorità competenti del posto di controllo frontaliero, al fine di:
i) registrare i risultati dei controlli ufficiali effettuati e delle eventuali decisioni prese di conseguenza, compresa la decisione di respingere una partita;
ii) comunicare le informazioni di cui al punto i) mediante o tramite scambio elettronico con il sistema di informazione TRACES. [Em. 168]
2 bis. Per l'invio dei dati al sistema TRACES, gli operatori e le autorità competenti di cui al paragrafo2 possono anche utilizzare un sistema d'informazione nazionale. [Em. 169]
3. Gli operatori effettuano la notifica preventiva a norma del paragrafo 2, lettera a), compilando e inserendo la parte pertinente del DSCE nel sistema TRACES per la trasmissione alle autorità competenti del posto di controllo frontaliero prima dell'arrivo fisico della partita nell'Unione.
4. Le autorità competenti del posto di controllo frontaliero finalizzano il DSCEregistrano nel documento sanitario comune di entrata la decisione sulla partita non appena siano stati effettuati tutti i controlli ufficiali necessari ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 1:.
a) sono stati effettuati tutti i controlli ufficiali di cui all'articolo 47, paragrafo 1;
b) sono disponibili i risultati dei controlli fisici, ove questi siano richiesti;
c) è stata adottata e registrata nel DSCE la decisione relativa alla partita ai sensi dell'articolo 53. [Em. 170]
Articolo 55
Uso del documento sanitario comune di entrata ad opera delle autorità doganali
1. L'assoggettamento a vigilanza doganale o controllo doganale delle partite di animali e merci appartenenti alle categorie di cui all'articolo 45, paragrafo 1, compresi l'ingresso o la movimentazione in zone franche o depositi doganali, è subordinato alla presentazione alle autorità doganali da parte dell'operatore del DSCE, o del suo equivalente elettronico, debitamente finalizzato nel sistema TRACES dalle autorità competenti del posto di controllo frontaliero.
2. Le autorità doganali:
a) non consentono l'assoggettamento della partita ad un regime doganale diverso da quello indicato dalle autorità competenti del posto di controllo frontaliero;
b) consentono l'immissione in libera pratica di una partita unicamente dietro presentazione di un DSCE debitamente compilato ove si confermi che la partita è conforme alle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2.
3. Se viene fatta una dichiarazione doganale relativa a una partita di animali e merci appartenenti alle categorie di cui all'articolo 45, paragrafo 1, senza presentazione del DSCE, l'autorità doganale trattiene la partita e ne dà immediatamente comunicazione alle autorità competenti del posto di controllo frontaliero. Le autorità competenti adottano le misure necessarie conformemente all'articolo 64, paragrafo 5.
Articolo 56
Formato, termini e norme specifiche per l'uso del documento sanitario comune di entrata
1. La Commissione stabilisce mediante atti di esecuzione:
a) il formato del DSCE e le istruzioni per il suo inserimento e il suo uso;
b) i termini minimi di notifica preliminare delle partite da parte degli operatori, come previsto all'articolo 54, paragrafo 2, lettera a), al fine di consentire alle autorità competenti del posto di controllo frontaliero di eseguire i controlli ufficiali in modo tempestivo ed efficace.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 141, paragrafo 2.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare ex articolo 139 atti delegati che stabiliscono in quali casi e a quali condizioni è obbligatorio che il DSCE accompagni le partite di animali e merci appartenenti alle categorie di cui all'articolo 45, paragrafo 1, fino al luogo di destinazione. In ogni caso, una copia del DSCE accompagna fino al luogo di destinazione le partite delle categorie di animali e merci di cui all'articolo 45, paragrafo 1. [Em. 171]
Articolo 57
Designazione dei posti di controllo frontalieri
1. Gli Stati membri designano i posti di controllo frontalieri preposti ad eseguire i controlli ufficiali su una o più categorie di animali e merci di cui all'articolo 45, paragrafo 1.
2. Gli Stati membri notificano alla Commissione la designazione di un posto di controllo frontaliero con almeno tre mesi di preavviso. Tale notifica contiene tutte le informazioni necessarie per consentire alla Commissione di verificare che il posto di controllo frontaliero proposto possieda i requisiti minimi di cui all'articolo 62.
3. Entro tre mesi dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 2, la Commissione comunica allo Stato membro:
a) se la designazione del posto di controllo frontaliero proposto è subordinata all'esito favorevole di un controllo eseguito da esperti della Commissione conformemente all'articolo 115, al fine di verificare la conformità ai requisiti minimi di cui all'articolo 62;
b) la data di tale controllo.
4. Lo Stato membro non procede alla designazione del posto di controllo frontaliero fino a quando non riceve comunicazione dalla Commissione dell'esito positivo del controllo.
Articolo 58
Inserimento in elenco dei posti di controllo frontalieri
1. Ciascuno Stato membro mette a disposizione su internet elenchi aggiornati dei posti di controllo frontalieri sul suo territorio con le seguenti informazioni per ciascuno di tali posti:
a) recapiti e ore di apertura;
b) l'esatta ubicazione e la precisazione se il punto di entrata sia sito in un porto, in un aeroporto, su ferrovia o su strada;
c) le categorie di animali e merci di cui all'articolo 45, paragrafo 1, per le quali esso è stato designato;
d) le attrezzature e i locali disponibili per l'esecuzione di controlli ufficiali su ciascuna delle categorie di animali e di merci per le quali è stato designato;
e) il volume di animali e merci trattato per anno civile per ciascuna delle categorie di animali e le merci di cui all'articolo 45, paragrafo 1, per le quali è stato designato.
2. La Commissione stabilisce mediante atti di esecuzione il formato, le categorie, le abbreviazioni identificative delle designazioni e le altre informazioni che gli Stati membri devono utilizzare negli elenchi dei posti di controllo frontalieri.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 141, paragrafo 2.
Articolo 59
Revoca delle approvazioni dei punti di controllo attuali e nuova designazione delle strutture
1. Viene revocato il riconoscimento dei posti d'ispezione frontalieri di cui all'articolo 6 della direttiva 97/78/CE e all'articolo 6 della direttiva 91/496/CEE, unitamente alla designazione dei punti di entrata di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 669/2009 e all'articolo 13 quater, paragrafo 4, della direttiva 2000/29/CE.
2. Gli Stati membri possono designare nuovamente i posti d'ispezione frontalieri, i punti di entrata designati e i punti di entrata di cui al paragrafo 1 in qualità di posti di controllo frontalieri di cui all'articolo 57, paragrafo 1, purché siano soddisfatti i requisiti minimi di cui all'articolo 62.
3. Alla nuova designazione di cui al paragrafo 2 non si applica l'articolo 57, paragrafi 2 e 3.
Articolo 60
Revoca della designazione dei posti di controllo frontalieri
1. Qualora un posto di controllo frontaliero cessi di possedere i requisiti di cui all'articolo 62, lo Stato membro:
a) revoca la designazione di cui all'articolo 57, paragrafo 1, per tutte le categorie di animali e merci comprese nella designazione, o per alcune di esse;
b) cancella il posto di controllo dagli elenchi di cui all'articolo 58, paragrafo 1, relativamente alle categorie di animali e merci per le quali la designazione viene revocata.
2. Lo Stato membro informa la Commissione e gli altri Stati membri della revoca della designazione di un posto di controllo frontaliero di cui al paragrafo 1 e dei motivi della revoca.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare ex articolo 139 atti delegati concernenti i casi, con le pertinenti procedure, in cui un posto di controllo frontaliero, la cui designazione è stata revocata solo parzialmente in applicazione del paragrafo 1, lettera a), può essere designato nuovamente in deroga all'articolo 57.
Articolo 61
Sospensione della designazione dei posti di controllo frontalieri
1. Uno Stato membro sospende immediatamente la designazione di un posto di controllo frontaliero e ordina il fermo delle attività, per tutte o per alcune delle categorie di animali e merci per le quali era avvenuta la designazione, nei casi in cui tali attività possono comportare rischi sanitari per l'uomo, per gli animali e per le piante, o rischi per il benessere degli animali o, relativamente a OGM e prodotti fitosanitari,e per l'ambiente. [Em. 172]
2. Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri di qualsiasi sospensione della designazione di un posto di controllo frontaliero e dei motivi della sospensione.
3. Lo Stato membro indica la sospensione della designazione di un posto di controllo frontaliero negli elenchi di cui all'articolo 58, paragrafo 1.
4. Lo Stato membro revoca la sospensione di cui al paragrafo 1 non appena:
a) le autorità competenti hanno accertato che il rischio di cui al paragrafo 1 ha cessato di esistere;
b) le stesse hanno comunicato alla Commissione e agli altri Stati membri le informazioni in base alle quali viene revocata la sospensione.
5. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, le procedure per lo scambio di informazioni e di comunicazioni di cui al paragrafo 2 e al paragrafo 4, lettera b).
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 141, paragrafo 2.
Articolo 62
Requisiti minimi dei posti di controllo frontalieri
1. I posti di controllo frontalieri sono situati nelle immediate vicinanze del punto di entrata nell'Unione e in un luogo debitamente attrezzato per essere designato dalle autorità doganali in conformità all'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92. [Em. 173]
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare ex articolo 139 atti delegati concernenti i casi in cui e le condizioni alle quali un posto di controllo frontaliero può essere situato ad una certa distanza dal punto di entrata nell'Unione a causa di specifici vincoli geografici.
3. I posti di controllo frontalieri dispongono:
a) di un numero sufficiente di addetti adeguatamente qualificati;
b) di locali adeguati alla natura e al volume delle categorie di animali e merci trattate;
c) di attrezzature e locali idonei a consentire l'esecuzione dei controlli ufficiali per ciascuna delle categorie di animali e merci per le quali il posto di controllo frontaliero è stato designato;
d) di soluzioni per garantire l'accesso a qualsiasi altro tipo di materiale, locale e servizio, a seconda dei casi, necessario per applicare i provvedimenti adottati a norma degli articoli 63, 64 e 65 in caso di sospetta non conformità, partite non conformi o partite che comportano un rischio;
e) di soluzioni da adottare in caso di emergenza per garantire il buon funzionamento dei controlli ufficiali e l'effettiva applicazione dei provvedimenti adottati a norma degli articoli 63, 64 e 65 in caso di situazioni o eventi inattesi e imprevedibili;
f) della tecnologia e delle attrezzature necessarie per il funzionamento efficiente del sistema TRACES e, se del caso, di altri sistemi informatici di trattamento delle informazioni necessari per il trattamento e lo scambio dei dati e delle informazioni;
g) dell'accesso ai servizi di laboratori ufficiali che siano in grado di fornire risultati di analisi, prove e diagnosi entro i termini appropriati e siano dotati degli strumenti informatici necessari a garantire che i risultati delle analisi, prove o diagnosi effettuate siano inseriti nel sistema TRACES;
h) di soluzioni adeguate per trattare correttamente le diverse categorie di animali e merci e per prevenire gli eventuali rischi da contaminazione incrociata;
i) di soluzioni per rispettare le pertinenti norme di biosicurezza al fine di prevenire la diffusione di malattie nell'Unione.
4. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, precisare i requisiti di cui al paragrafo 3 per prendere in considerazione aspetti specifici e necessità logistiche connessi all'esecuzione dei controlli ufficiali e all'applicazione dei provvedimenti adottati a norma dell'articolo 64, paragrafi 3 e 5, e dell'articolo 65, in ordine alle varie categorie di animali e merci di cui all'articolo 45, paragrafo 1.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 141, paragrafo 2.
Sezione III
Provvedimenti in caso di sospetta non conformità e di non conformità di animali e merci provenienti da paesi terzi
Articolo 63
Sospetta non conformità e intensificazione dei controlli ufficiali
1. In caso di sospetta non conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, di partite di animali e merci appartenenti alle categorie di cui all'articolo 45, paragrafo 1, le autorità competenti effettuano controlli ufficiali, o delegano la responsabilità ad altre autorità competenti, per confermare il sospetto o dimostrarne l'infondatezza. [Em. 174]
2. Le partite di animali e merci che gli operatori hanno dichiarato non appartenere alle categorie di cui all'articolo 45, paragrafo 1, sono soggette a controlli ufficiali da parte delle autorità competenti qualora vi sia motivo di ritenere che tali categorie di animali o merci sono presenti nella partita.
3. Le autorità competenti dispongono il blocco ufficiale delle partite di cui ai paragrafi 1 e 2 fino a quando ricevono i risultati dei controlli ufficiali di cui ai suddetti paragrafi.
Tali partite vanno sottoposte ove del caso a isolamento o quarantena e si provvede a che gli animali siano riparati, abbeverati, nutriti e accuditi in attesa dei risultati dei controlli ufficiali.
4. Se le autorità competenti hanno motivo di sospettare una condotta fraudolenta da parte di un operatore o se i controlli ufficiali inducono a ritenere che la normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, sia stata violata gravemente o ripetutamente, le stesse autorità, ove opportuno, e in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 64, paragrafo 3, intensificano i controlli ufficiali sulle partite aventi la stessa origine o impiego. [Em. 175]
5. Le autorità competenti notificano alla Commissione e agli Stati membri mediante il sistema TRACES la propria decisione di intensificare l'esecuzione dei controlli ufficiali di cui al paragrafo 4, indicando la presunta condotta fraudolenta o le gravi o ripetute violazioni.
6. La Commissione mediante atti di esecuzione stabilisce procedure per l'esecuzione coordinata ad opera delle autorità competenti dei controlli ufficiali in forma intensificata di cui ai paragrafi 4 e 5.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 141, paragrafo 2.
Articolo 64
Provvedimenti da adottare in caso di partite non conformi in arrivo nell'Unione da paesi terzi
1. Le autorità competenti dispongono il blocco ufficiale di qualsiasi partitaQuando, in seguito ai controlli ufficiali effettuati presso i posti di controllo frontalieri ai sensi dell'articolo 45, l'autorità competente rileva che le partite di animali oe merci in arrivo nell'Unione da paesi terzi che sia non conforme alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, enon rispettano i requisiti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, essa adotta un parere o una decisione di "partita non conforme" o "controllo negativo", che vengono riportati nel DSCE. Inoltre, le autorità competenti sottopongono tale partita di animali o di merci a blocco ufficiale e le negano l'ingresso nell'Unione. [Em. 176]
Tali partite o parti di esse vanno sottoposte a seconda dei casi a isolamento o quarantena e gli animali che ne facciano parte vanno tenuti e accuditi in condizioni adeguate in attesa dei risultati dei controlli ufficiali. Analogamente, vanno tenute in considerazione le necessità speciali di altre merci. [Em. 177]
2. La Commissione stabilisce mediante atti di esecuzione le modalità di isolamento e quarantena di cui al paragrafo 1, secondo comma.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 141, paragrafo 2.
3. Consultato, se possibile,Le autorità competenti consultano l'operatore responsabile della partita, . Le autorità competenti possono essere dispensate dal farlo qualora occorra prendere una decisione immediata per motivi di pericolo imminente o di interesse pubblico. Le autorità competenti ordinano all'operatore senza indugio: [Em. 178]
a) di distruggere la partita o parte di essa, evitando quanto più possibile di causare sofferenze, in caso di animali vivi, se del caso, in conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2; o [Em. 179]
b) di rinviare la partita o parte di essa al di fuori dell'Unione in applicazione dell'articolo 70, paragrafi 1 e 2; o [Em. 180]
c) di sottoporre la partita o parte di essa ad un trattamento speciale ai sensi dell'articolo 69, paragrafi 1 e 2, o a qualsiasi altra misura necessaria per garantire la conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e, ove opportuno, di modificare la destinazione della partita per adibirla ad usi diversi da quelli previsti originariamente. [Em. 181]
4. Le autorità competenti notificano immediatamente qualsiasi decisione di negare l'ingresso ad una partita come disposto al paragrafo 1, e qualsiasi ordine emanato ai sensi dei paragrafi 3 e 5 e dell'articolo 65:
a) alla Commissione;
b) alle autorità competenti degli altri Stati membri;
c) alle autorità doganali;
d) alle autorità competenti del paese terzo di origine;
e) all'operatore responsabile della partita.
Tale notifica si effettua mediante il sistema informatico di trattamento delle informazioni di cui all'articolo 130, paragrafo 1.
5. Se una partita di animali e merci appartenenti alle categorie di cui all'articolo 45, paragrafo 1, non viene presentata per i controlli ufficiali di cui allo stesso articolo, o non viene presentata come prescritto dagli articoli 48, paragrafi 1 e 3, e dall'articolo 54, paragrafi 1, 2 e 3, o conformemente a quanto disposto dall'articolo 46, dall'articolo 47, paragrafo 6, dall'articolo 49, dall'articolo 51, paragrafo 1, e dall'articolo 56, le autorità competenti ne ordinano il trattenimento o richiamo e ne dispongono il blocco ufficiale senza indugio.
A tali partite si applicano i paragrafi 1, 3 e 4 del presente articolo.
Articolo 65
Provvedimenti da adottare in relazione ad animali o merci che entranocaso di tentata introduzione nell'Unione di partite non conformi provenienti da paesi terzi che presentano un rischio [Em. 182]
Se i controlli ufficiali indicano che una partita di animali o merci presenta rischi sanitari per l'uomo,o per gli animali e, per le piante, rischi per il benessere degli animali o, relativamente a OGM e prodotti fitosanitari, per l'ambiente, tale partita viene sottoposta a isolamento o quarantena e gli animali che ne fanno parte vanno tenuti e accuditi in condizioni adeguate in attesa di ulteriore decisione. [Em. 183]
Le autorità competenti trattengono la partita in questione imponendo il blocco ufficiale e, senza indugio:
a) ordinano che l'operatore distrugga la partita, evitando quanto più possibile di causare sofferenze, in caso di animali vivi, in conformità, se del caso, alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, prendendo tutti i provvedimenti necessari a proteggere la sanità umana, animale e vegetale, il benessere degli animali o l'ambiente; o [Em. 184]
b) sottopongono la partita ad un trattamento speciale in applicazione dell'articolo 69, paragrafi 1 e 2.
Articolo 66
Seguito delle decisioni adottate in relazione a partite non conformi che entrano nell'Unione da paesi terzi
1. Le autorità competenti:
a) annullano i certificati ufficiali e gli altri documenti di accompagnamento delle partite che sono state oggetto di provvedimenti ai sensi dell'articolo 64, paragrafi 3 e 5, e dell'articolo 65;
b) collaborano conformemente al titolo IV per adottare gli ulteriori provvedimenti necessari a garantire che non sia possibile reintrodurre nell'Unione le partite cui sia stato negato l'ingresso in conformità all'articolo 64, paragrafo 1.
2. Le autorità competenti dello Stato membro in cui sono stati effettuati i controlli ufficiali sorvegliano l'applicazione dei provvedimenti disposti a norma dell'articolo 64, paragrafi 3 e 5, e dell'articolo 65, al fine di garantire che la partita non provochi effetti nocivi per la sanità umana, animale o vegetale, il benessere degli animali o l'ambiente, durante l'applicazione di tali provvedimenti o fino a tale applicazione. [Em. 185]
Ove opportuno i provvedimenti vengono applicati sotto la supervisione delle autorità competenti di un altro Stato membro.
Articolo 67
Inadempienza dell'operatore nell'applicare i provvedimenti imposti dalle autorità competenti
1. L'operatore adotta tutti i provvedimenti imposti dalle autorità competenti in conformità all'articolo 64, paragrafi 3 e 5, e all'articolo 65, senza indugio e, comunque, nel caso di prodotti, entro sessanta giorni dalla data in cui le autorità competenti hanno comunicato all'operatore la propria decisione a norma dell'articolo 64, paragrafo 4. [Em. 186]
2. Se allo scadere del periodo di 60 giorni l'operatore non ha preso alcun provvedimento, le autorità competenti impongono:
a) che la partita sia distrutta o soggetta a qualsiasi altro intervento adeguato;
b) nei casi di cui all'articolo 65, che la partita sia distrutta presso strutture adeguate site il più vicino possibile al posto di controllo frontaliero, prendendo tutti i provvedimenti necessari a proteggere la sanità umana, animale e vegetale, il benessere degli animali o l'ambiente.
3. Le autorità competenti possono prorogare il periodo di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo per il tempo necessario a ottenere i risultati della controperizia di cui all'articolo 34, purché ciò non abbia effetti nocivi per la sanità umana, animale e vegetale, per il benessere degli animali o, relativamente a OGM e prodotti fitosanitari, per l'ambiente.
Articolo 68
Uniformità di applicazione degli articoli 64 e 65
La Commissione stabilisce mediante atti di esecuzione norme atte a garantire la coerenza in tutti i posti di controllo frontalieri di cui all'articolo 57, paragrafo 1, e in tutti i punti di controllo di cui all'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni e dei provvedimenti adottati, e degli ordini emanati dalle autorità competenti a norma degli articoli 64 e 65, sotto forma di istruzioni a cui le autorità competenti si attengono nel far fronte a situazioni comuni o ricorrenti di non conformità o di rischio.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 141, paragrafo 2.
Articolo 69
Trattamenti speciali delle partite
1. Il trattamento speciale delle partite di cui all'articolo 64, paragrafo 3, lettera c), e all'articolo 65, lettera b), comprende, a seconda dei casi:
a) il trattamento o la lavorazione, compresa la decontaminazione, se del caso, ma esclusa la diluizione, affinché la partita risulti conforme a quanto prescritto dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, o alla normativa di un eventuale paese terzo di rinvio;
b) il trattamento in qualsiasi altro modo adeguato a garantire la sicurezza per il consumo animale o umano o per scopi diversi dal consumo animale o umano.
2. Il trattamento speciale di cui al paragrafo 1:
a) viene effettuato in modo efficiente e garantisce l'eliminazione di qualsiasi rischio sanitario per l'uomo, per gli animali e per le piante, rischio per il benessere degli animali o, relativamente a OGM e prodotti fitosanitari, per l'ambiente;
b) viene documentato ed eseguito sotto il controllo delle autorità competenti;
c) è conforme alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare ex articolo 139 atti delegati recanti le prescrizioni e le condizioni in base alle quali viene effettuato il trattamento speciale di cui al paragrafo 1.
In assenza di norme adottate mediante atto delegato, il trattamento speciale viene eseguite in conformità alle norme nazionali.
Articolo 70
Rinvio di partite
1. Le autorità competenti autorizzano il rinvio delle partite purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) la destinazione è stata convenuta con l'operatore responsabile della partita;
b) l'operatore responsabile della partita ha informato preventivamente le autorità competenti del paese terzo di origine o del paese terzo di destinazione, se diverso, dei motivi e delle circostanze per cui è stato negato l'ingresso nell'Unione alla partita di animali o merci in questione;
c) se il paese terzo di destinazione non è il paese terzo di origine, le autorità competenti del paese terzo di destinazione hanno notificato alle autorità competenti dello Stato membro la propria disponibilità ad accettare la partita;
d) nel caso di partite di animali, il rinvio è conforme alla normativa in materia di benessere degli animali.
2. Le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), non si applicano alle partite di merci appartenenti alle categorie di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera c).
3. La Commissione specifica mediante atti di esecuzione le procedure per gli scambi di informazioni e notifiche di cui al paragrafo 1.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 141, paragrafo 2.
3 bis. Gli Stati membri che ricevono importazioni autorizzate da controlli pre-esportazione, verificano regolarmente se le importazioni adempiono i requisiti dell'Unione. [Em. 187]
Articolo 71
Approvazione dei controlli pre-esportazione ad opera dei paesi terzi
1. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, approvare i controlli specifici pre-esportazione che un paese terzo effettua su partite di animali e merci prima della loro esportazione verso l'Unione al fine di verificare che le partite esportate siano conformi a quanto prescritto dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2. L'approvazione si applica solo alle partite provenienti dal paese terzo in questione e può essere concessa per una o più categorie di animali o merci.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 141, paragrafo 2.
2. L'approvazione di cui al paragrafo 1 specifica:
a) la frequenza massima dei controlli ufficiali che vanno effettuati dalle autorità competenti degli Stati membri all'ingresso delle partite nell'Unione, se non si ha motivo di sospettare casi di non conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, o condotte fraudolente;
b) i certificati ufficiali che devono accompagnare le partite in entrata nell'Unione;
c) un modello per tali certificati;
d) le autorità competenti del paese terzo sotto la cui responsabilità vanno effettuati i controlli pre-esportazione;
e) se del caso, qualsiasi eventuale organismo delegato cui tali autorità competenti possono delegare alcuni compiti. Tale delega può essere approvata unicamente se sono soddisfatti i criteri di cui agli articoli da 25 a 32 o condizioni equivalenti.
3. L'approvazione di cui al paragrafo 1 può essere concessa a un paese terzo unicamente se gli elementi di prova disponibili e, se del caso, un controllo della Commissione effettuato in conformità all'articolo 119, dimostrano che il sistema dei controlli ufficiali in tale paese terzo è idoneo a garantire:
a) che le partite di animali o di merci esportate verso l'Unione siano conformi a quanto prescritto dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, o a prescrizioni equivalenti;
b) che i controlli effettuati nel paese terzo prima dell'invio nell'Unione siano sufficientemente efficaci da sostituire i controlli documentali, di identità e fisici stabiliti dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, o da permettere di ridurne la frequenza.
4. Le autorità competenti o un organismo delegato specificato nel testo dell'approvazione:
a) sono responsabili dei contatti con l'Unione;
b) garantiscono che i certificati ufficiali di cui al paragrafo 2, lettera b), accompagnino ciascuna partita controllata.
5. La Commissione stabilisce mediante atti di esecuzione le norme particolareggiate e i criteri per l'approvazione dei controlli pre-esportazione effettuati da paesi terzi di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 141, paragrafo 2.
Articolo 72
Casi di non conformità successivi ai controlli pre-esportazione effettuati da paesi terzi e revoca dell'approvazione
1. Quando i controlli ufficiali effettuati su partite di categorie di animali e merci per le quali sono stati approvati controlli specifici pre-esportazione in conformità all'articolo 71, paragrafo 1, mettono in luce casi gravi e ricorrenti di non conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, gli Stati membri:
a) lo notificano immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri e agli operatori interessati mediante il sistema TRACES, congiuntamente alle misure da applicare, oltre a richiedere assistenza amministrativa in conformità alle procedure stabilite al titolo IV; [Em. 188]
b) aumentano immediatamente il numero di controlli ufficiali effettuati sulle partite originarie del paese in questione e, ove necessario per consentire un adeguato esame analitico della situazione, conservano un numero ragionevole di campioni in condizioni di magazzinaggio appropriate.
2. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, revocare l'approvazione di cui all'articolo 71, paragrafo 1, se, in seguito ai controlli ufficiali di cui al paragrafo 1, risulta che le prescrizioni di cui all'articolo 71, paragrafi 3 e 4, non sono più rispettate.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 141, paragrafo 2.
Articolo 73
Collaborazione tra le autorità in merito a partite che entrano nell'Unione da paesi terzi
1. Le autorità competenti, le autorità doganali e le altre autorità degli Stati membri collaborano strettamente per garantire che i controlli ufficiali effettuati sulle partite di animali e merci che entrano nell'Unione siano effettuati secondo quanto prescritto dal presente regolamento.
A tal fine, le autorità competenti, le autorità doganali e le altre autorità:
a) si assicurano reciprocamente l'accesso a informazioni pertinenti all'organizzazione e allo svolgimento delle rispettive attività in relazione agli animali e alle merci che entrano nell'Unione;
b) garantiscono il tempestivo scambio di tali informazioni, anche per via elettronica.
1 bis. Le autorità doganali sdoganano solamente le partite di animali e merci di cui all'articolo 45 per le quali l'autorità competente del posto di controllo frontaliero abbia effettuato i controlli ufficiali di cui all'articolo 47 e abbia adottato una decisione riportata nel DCSE. [Em. 189]
2. La Commissione adotta mediante atti di esecuzione norme uniformi in merito ai meccanismi di collaborazione che le autorità competenti, le autorità doganali e le altre autorità di cui al paragrafo 1 sono tenute a predisporre per garantire:
a) l'accesso delle autorità competenti alle informazioni necessarie per l'identificazione immediata e completa delle partite di animali e merci in ingresso nell'Unione che sono soggette a controlli ufficiali presso i posti di controllo frontalieri ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1;
b) l'aggiornamento reciproco, mediante scambi di informazioni o sincronizzazione delle pertinenti banche dati, delle informazioni raccolte dalle autorità competenti, dalle autorità doganali e da altre autorità sulle partite di animali e di merci che entrano nell'Unione;
c) la rapida comunicazione delle decisioni prese da tali autorità sulla base delle informazioni di cui alle lettere a) e b).
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 141, paragrafo 2.
Articolo 74
Collaborazione tra le autorità in merito a partite non soggette a controlli specifici alle frontiere
1. Alle partite di animali e merci diverse da quelle assoggettate a controlli all'ingresso nell'Unione di cui all'articolo 45, paragrafo 1, per le quali sia stata presentata una dichiarazione doganale ai fini dell'immissione in libera pratica in conformità all'articolo 4, paragrafo 17, e agli articoli da 59 a 83 del regolamento (CE) n. 2913/92, si applicano i paragrafi 2, 3 e 4.
2. Le autorità doganali sospendono l'immissione in libera pratica quando hanno motivo di ritenere che la partita possa comportare rischi sanitari per l'uomo, per gli animali e per le piante, rischi per il benessere degli animali o, relativamente a OGM e prodotti fitosanitari, per l'ambiente, e informano immediatamente le autorità competenti di tale sospensione.
3. Una partita la cui immissione in libera pratica è stata sospesa ai sensi del paragrafo 2 viene svincolata se, entro un termine di tre giorni lavorativi dalla sospensione, le autorità competenti non hanno richiesto alle autorità doganali di prorogare la sospensione o se hanno informato le autorità doganali che non vi sono rischi.
4. Se le autorità competenti ritengono che sia presente un rischio sanitario per l'uomo, per gli animali e per le piante, un rischio per il benessere degli animali o, relativamente a OGM e prodotti fitosanitari, un rischio per l'ambiente:
a) danno istruzioni alle autorità doganali di non svincolare la partita per l'immissione in libera pratica e di inserire la seguente dicitura nella fattura commerciale che accompagna la partita e in qualsiasi altro documento di accompagnamento:"
"Il prodotto presenta un rischio — immissione in libera pratica non autorizzata — Regolamento (UE) n. …/…(66) ";
"
b) nessun'altra procedura doganale è permessa senza il consenso delle autorità competenti;
c) si applicano l'articolo 64, paragrafi 1, 3, 4 e 5, gli articoli da 65 a 67, l'articolo 69, paragrafi 1 e 2, e l'articolo 70, paragrafi 1 e 2.
5. Nel caso di partite di animali e merci diverse da quelle assoggettate a controlli all'ingresso nell'Unione di cui all'articolo 45, paragrafo 1, per le quali non sia stata presentata una dichiarazione doganale ai fini dell'immissione in libera pratica, le autorità doganali, quando hanno motivo di ritenere che la spedizione possa costituire un rischio sanitario per l'uomo, per gli animali e per le piante, un rischio per il benessere degli animali o, relativamente a OGM e prodotti fitosanitari, un rischio per l'ambiente, trasmettono tutte le informazioni pertinenti alle autorità doganali degli Stati membri di destinazione finale.
Articolo 75
Norme in merito a controlli ufficiali specifici e ai provvedimenti da adottare in seguito all'esecuzione di tali controlli
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare ex articolo 139 atti delegati recanti norme per l'esecuzione di controlli ufficiali specifici e per l'adozione di provvedimenti in caso di non conformità, al fine di tener conto delle specificità delle seguenti categorie di animali e merci o delle relative modalità e mezzi di trasporto:
a) partite di prodotti freschi della pesca sbarcate da pescherecci di paesi terzi direttamente nei porti designati dagli Stati membri conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008(67);
b) partite di selvaggina di pelo con la pelle;
c) partite di merci appartenenti alle categorie di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), consegnate, con o senza magazzinaggio in un deposito franco o in un deposito doganale riconosciuto per tale scopo, alle navi in uscita dal territorio dell'Unione e destinate all'approvvigionamento delle navi o al consumo del personale e dei passeggeri;
d) materiale da imballaggio in legno; [Em. 190]
e) mangimi e alimenti che accompagnano gli animali e destinati all'alimentazione di tali animali;
f) animali e merci ordinati mediante vendite a distanza e consegnati da un paese terzo a un indirizzo nell'Unione, nonché i necessari obblighi di notifica per consentire la corretta esecuzione dei controlli ufficiali;
g) prodotti vegetali che, in considerazione della loro successiva destinazione, possono comportare il rischio di diffusione di malattie infettive o contagiose degli animali;
h) partite di animali e merci di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettere a), b) e c), che siano originarie dell'Unione e vi facciano ritorno in quanto non ammesse in un paese terzo;
i) merci sfuse che entrano nell'Unione da un paese terzo, indipendentemente dal fatto che siano tutte originarie di tale paese terzo;
j) partite di merci di cui all'articolo 45, paragrafo 1, provenienti dal territorio della Croazia, che transitano attraverso il territorio della Bosnia-Erzegovina a Neum ("corridoio di Neum") prima di rientrare nel territorio della Croazia attraverso i punti di entrata di Klek o Zaton Doli;
k) animali e merci esenti dalle disposizioni dell'articolo 45 in conformità all'articolo 46.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare ex articolo 139 atti delegati relativi alle condizioni di controllo del trasporto e dell'arrivo di partite di taluni animali e merci dal posto di controllo frontaliero d'arrivo fino allo stabilimento nel luogo di destinazione nell'Unione o al posto di controllo frontaliero di uscita.
3. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione:
a) i modelli di certificati ufficiali e le norme per il loro rilascio;
b) il formato dei documenti che devono accompagnare le categorie di animali o merci di cui al paragrafo 1.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 141, paragrafo 2.
Capo VI
Finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali
Articolo 76
Norme generali
1. Gli Stati membri provvedono a che siano disponibili risorse finanziarie adeguate per fornire il personale e le altre risorse necessarie alle autorità competenti per effettuare controlli ufficiali e altre attività ufficiali. A tale riguardo possono riscuotere tariffe o contributi alle spese o predisporre risorse derivanti da una tassazione generale.
2. Oltre alle tariffe riscosse conformemente all'articolo 77, gli Stati membri possono imporre tariffe a copertura dei costi sostenuti per i controlli ufficiali diverse da quelle di cui all'articolo 77, paragrafi 1 e 2.
3. Il presente capo si applica anche in caso di delega di compiti specifici riguardanti i controlli ufficiali conformemente all'articolo 25.
4. Gli Stati membri consultano gli operatori interessati sui metodi utilizzati per calcolare le tariffe di cui all'articolo 77o contributi alle spese. [Em. 191]
Articolo 77
Tariffe obbligatorie
1. Al fine di garantire che le autorità competenti siano dotate di risorse sufficienti per lo svolgimento dei controlli ufficiali, le autorità competenti riscuotono possono riscuotere tariffe per recuperare i costi sostenuti in relazione a:
a) i controlli ufficiali intesi a verificare che i seguenti operatori rispettino le norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2:
i) gli operatori del settore alimentare di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 178/2002, che sono registrati o riconosciuti o registrati e riconosciuti, in conformità all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 852/2004;
ii) gli operatori del settore dei mangimi di cui all'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 178/2002, registrati o riconosciuti a norma degli articoli 9 e 10 del regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio(68);
iii) gli operatori professionali come definiti all'articolo 2, punto 7, del regolamento (UE) n. …/…(69) ;
iv) gli operatori professionali come definiti all'articolo 3, punto 6, del regolamento (UE) n. XXX/XXXX [numero del regolamento relativo alla produzione e alla messa a disposizione sul mercato di materiale riproduttivo vegetale];
b) i controlli ufficiali eseguiti in vista del rilascio di certificati ufficiali o della supervisione del rilascio di attestati ufficiali;
c) i controlli ufficiali intesi a verificare che le condizioni siano soddisfatte:
i) per ottenere e mantenere il riconoscimento di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 852/2004 o agli articoli 9 e 10 del regolamento (CE) n. 183/2005;
ii) per ottenere e mantenere l'autorizzazione di cui agli articoli 84, 92 e 93 del regolamento (UE) n. …/…(70) ;
iii) per ottenere e mantenere l'autorizzazione di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) n. XXX/XXXX [numero del regolamento relativo alla produzione e alla messa a disposizione sul mercato di materiale riproduttivo vegetale];
d) i controlli ufficiali effettuati dalle autorità competenti nei posti di controllo frontalieri o ai punti di controllo di cui all'articolo 51, paragrafo 1, lettera a).
2. Ai fini del paragrafo 1, i controlli ufficiali di cui alla lettera a) di detto paragrafo includono quelli eseguiti per verificare la conformità alle misure adottate dalla Commissione nel rispetto dell'articolo 137 del presente regolamento, dell'articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002, dell'articolo 27, paragrafo 1, dell'articolo 29, paragrafo 1, dell'articolo 40, paragrafo 2, dell'articolo 41, paragrafo 2, dell'articolo 47, paragrafo 1, dell'articolo 49, paragrafo 2, e dell'articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. …/…(71), degli articoli41 e 144 del regolamento (UE) n. XXX/XXXX [numero del regolamento relativo alla produzione e alla messa a disposizione sul mercato di materiale riproduttivo vegetale] e della Parte VI del regolamento (UE) n. …/…(72)+ , salvo se diversamente prescritto dalla decisione che stabilisce tali misure.
3. Ai fini del paragrafo 1:
a) i controlli ufficiali di cui alla lettera a) di detto paragrafo non includono quelli eseguiti per verificare la conformità a limitazioni temporanee, prescrizioni o altre misure di lotta contro le malattie adottate dalle autorità competenti in conformità all'articolo 55, paragrafo 1, all'articolo 56, agli articoli 61 e 62, agli articoli 64 e 65, all'articolo 68, paragrafo 1, e all'articolo 69, e alle norme adottate in conformità all'articolo 55, paragrafo 2, agli articoli 63 e 67 e all'articolo 68, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. …/…(73) e all'articolo 16 del regolamento (UE) n. …/…(74)+ ;
a bis) i controlli ufficiali di cui alla lettera a) di detto paragrafo non includono quelli eseguiti a livello di produzione primaria ai sensi dell'articolo 3, punto 17, del regolamento (CE) n. 178/2002, compresi quelli sulla trasformazione in azienda. Essi includono i controlli eseguiti per verificare il rispetto dei criteri di gestione obbligatoria nei settori della sanità pubblica, della salute delle piante e degli animali nonché del benessere degli animali a norma dell'articolo 93 del regolamento (UE) n. 1306/2013; [Emm. 192, 343, 314 e 316]
b) i controlli ufficiali di cui alle lettere a) e b) di tale paragrafo non includono quelli eseguiti per verificare la conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere j) e k).
Articolo 78
Costi
1. Le autorità competenti riscuotonosono autorizzate a considerare nel calcolo delle tariffe o dei contributi alle spese i seguenti criteri conformemente all'articolo 77 al fine di recuperare i costi seguenti:
a) gli stipendi del personale, ivi compresi il personale ausiliario, coinvolto nell'esecuzionepurché corrispondenti alle spese effettive dei controlli ufficiali, anche per quanto riguarda laconformemente all'articolo 79, paragrafo 1, lettera b), escludendone la spese legate alla sicurezza sociale, lealle pensioni e lealle assicurazioni;
b) il costo degli impianti e delle attrezzature, inclusa la manutenzione e gli oneri assicurativi;
c) il costo dei materiali di consumo, dei servizi e degli strumenti;
d) il costo della formazione del personale di cui alla lettera a), ad esclusione della formazione richiesta per ottenere le qualifiche necessarie per essere impiegati dalle autorità competenti;
e) le spese di viaggio del personale per l'esecuzione dei controlli ufficiali di cui alla lettera a), nonché le relative spese di soggiorno, calcolate a norma dell'articolo 79, paragrafo 2;
f) il costo del campionamento e delle analisi, prove e diagnosi di laboratorio.
2. Se le autorità competenti che riscuotono tariffe obbligatorie o contributi alle spese a norma dell'articolo 77 svolgono anche altre attività, ai fini del calcolo delle tariffe obbligatorie o dei contributi alle spese si considera solo la frazione degli elementi di costo di cui al paragrafo 1 del presente articolo relativa ai controlli ufficiali di cui all'articolo 77, paragrafo 1. [Em. 193]
Articolo 79
Calcolo delle tariffe obbligatorieo dei contributi alle spese
1. Le tariffe riscosseo i contributi alle speseriscossi a norma dell'articolo 77 sono:
a) stabilite forfettariamente sulla base dei costi complessivi dei controlli ufficiali sostenuti dalle autorità competenti in un determinato arco di tempo e applicate a tutti gli operatori, indipendentemente dal fatto che siano stati eseguiti o no controlli ufficiali nel corso del periodo di riferimento in relazione a ciascun operatore soggetto alla tariffa; nello stabilire il livello delle tariffe da riscuotere per ciascun settore, attività e categoria di operatori, le autorità competenti prendono in considerazione l'impatto che il tipo e le dimensioni dell'attività in questione e i relativi fattori di rischio hanno sulla distribuzione dei costi complessivi di tali controlli ufficiali; o
b) calcolate sulla base dei costi reali di ogni singolo controllo ufficiale e applicate agli operatori soggetti a tale controllo ufficiale; tali tariffe non possono essere superiori ai costi reali dei controlli ufficiali eseguiti e possono essere, in parte o completamente, espresse in funzione del tempo impiegato dal personale delle autorità competenti per eseguire tali controlli.
2. Per il calcolo delle tariffe o dei contributi alle spese di cui all'articolo 77, paragrafo 1, le spese di viaggio di cui all'articolo 78, paragrafo 1, lettera e), vanno prese in considerazione in modo tale da non discriminare gli operatori in base alla distanza dei loro locali dalla sede delle autorità competenti.
3. Se le tariffe o contributi alle spese sono calcolatecalcolati conformemente al paragrafo 1, lettera a), le tariffe riscosseo i contributi alle speseriscossi dalle autorità competenti conformemente all'articolo 77 non superano i costi complessivi sostenuti per i controlli ufficiali effettuati durante il periodo di tempo di cui al paragrafo 1, lettera a). [Em. 194]
Articolo 80
Riduzione delle tariffe o dei contributi alle spese per gli operatori costantemente conformi
Laddove le tariffe o i contributi alle spese sono stabilitestabiliti in conformità dell'articolo 79, paragrafo 1, lettera a), l'importo da applicare a ciascun operatore è determinato tenendo conto dei precedenti di conformità dello stesso alle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2, così come verificati mediante controlli ufficiali, in modo che le tariffe applicate agli operatori che rispettano costantemente le normative siano inferiori a quelle applicate agli altri operatori. [Em. 195]
Articolo 81
Applicazione delle obbligatorie o dei contributi alle spese
1. Gli operatori ricevono prova del pagamento delle tariffe o dei contributi alle spese di cui all'articolo 77, paragrafo 1.
2. Le tariffe riscosseo dei contributi alle spese riscossi conformemente all'articolo 77, paragrafo 1, lettera d), sono pagate dall'operatore responsabile della partita o dal suo rappresentante. [Em. 196]
Articolo 82
Rimborso delle tariffe ed esenzione per le microimprese
1. Le tariffe di cui all'articolo 77 non vengono rimborsate, direttamente o indirettamente, a meno che non siano state indebitamente riscosse.
2. Le imprese con meno di 10 dipendenti e con un fatturato o bilancio annuale che non eccede i 2 milioni di EUR sono esentate dal pagamento delle tariffe di cui all'articolo 77
3. I costi di cui agli articoli 77, 78 e 79 non includono quelli sostenuti per l'effettuazione dei controlli ufficiali sulle imprese di cui al paragrafo 2.
Gli Stati membri possono esentare le piccole e medie imprese che soddisfano determinati criteri oggettivi e non discriminatori dal pagamento delle tariffe o dei contributi alle spese di cui all'articolo 77.[Emm. 197, 315 e 348]
Articolo 83
Trasparenza
1. Le autorità competenti assicurano il massimo grado di trasparenza:
a) del metodo e dei dati utilizzati per stabilire le tariffe o i contributi alle spese di cui all'articolo 77, paragrafo 1;
b) dell'utilizzo delle risorse raccolte tramite tali tariffe o contributi alle spese, incluso il numero di controlli effettuati;
c) delle soluzioni poste in essere per garantire un uso efficiente e parsimonioso delle risorse raccolte tramite tali tariffe o contributi alle spese.
2. Ciascuna autorità competente rende disponibili al pubblico le seguenti informazioni per ciascun periodo di riferimento:
a) i costi dell'autorità competente per cui è dovuta una tariffa a norma dell'articolo 77, paragrafo 1, indicando la composizione di tali costi in base alle attività di cui all'articolo 77, paragrafo 1, e agli elementi di costo di cui all'articolo 78, paragrafo 1;
b) l'importo delle tariffe o dei contributi alle spese di cui all'articolo 77, paragrafo 1, per ogni categoria di operatori e per ciascuna categoria di controlli ufficiali;
c) il metodo utilizzato per stabilire le tariffe o i contributi alle spese di cui all'articolo 77, paragrafo 1, ivi compresi dati e stime utilizzati per la definizione delle tariffe forfettarie o dei contributi alle spese di cui all'articolo 79, paragrafo 1, lettera a bis) (nuova);
d) quando si applica l'articolo 79, paragrafo 1, lettera a), il metodo utilizzato per adeguare il livello delle tariffe o dei contributi alle spese in conformità all'articolo 80;
e) l'importo complessivo delle tariffe o dei contributi alle spese corrispondente all'esenzione di cui all'articolo 82, paragrafo 2. [Em. 198]
Articolo 84
Spese derivanti da controlli ufficiali supplementari e dalle misure di esecuzione
Le autorità competenti impongono tariffe o contributi alle spesedestinati a coprire i costi supplementari sostenuti per i motivi di seguito elencati: [Em. 199]
a) controlli ufficiali supplementari:
i) che si sono resi necessari in seguito all'individuazione di una non conformità nel corso di un controllo ufficiale effettuato a norma del presente regolamento;
ii) eseguiti per valutare la portata e le conseguenze della non conformità o per verificare che essa sia stata sanata;
b) controlli ufficiali eseguiti su richiesta dell'operatore;
c) azioni correttive intraprese dalle autorità competenti, o da terzi su richiesta delle autorità competenti, se un operatore ha omesso di eseguire le azioni correttive ordinate da tali autorità, conformemente all'articolo 135, per ovviare alla non conformità;
d) controlli ufficiali eseguiti e azioni intraprese dalle autorità competenti ai sensi degli articoli da 64 a 67, 69 e 70, e azioni correttive intraprese da terzi su richiesta delle autorità competenti, nei casi in cui l'operatore abbia omesso di eseguire le azioni correttive ordinate da tali autorità conformemente agli articoli 64, paragrafi 3 e 5, e agli articoli 65 e 67.
Capo VII
Certificazione ufficiale
Articolo 85
Prescrizioni generali relative alla certificazione ufficiale
1. In conformità alle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2, la certificazione ufficiale assume la forma di:
a) certificati ufficiali; o
b) attestati ufficiali.
b bis) attestati sanitari ufficiali. [Em. 200]
2. Laddove le autorità competenti delegano compiti specifici connessi al rilascio di certificati o attestati ufficiali, o alla supervisione ufficiale di cui all'articolo 90, paragrafo 1, tale delega è conforme agli articoli da 25 a 32.
Articolo 86
Certificati ufficiali
1. Quando le norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2, prescrivono il rilascio di un certificato ufficiale, si applicano gli articoli 87, 88 e 89.
2. Gli articoli da 87 a 89 si applicano anche ai certificati ufficiali necessari ai fini dell'esportazione di partite di animali e di merci in paesi terzi.
2 bis. Per quanto concerne il rilascio di un certificato ufficiale per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera j), in aggiunta al rispetto dell'articolo 85, paragrafo 2, l'organismo delegato funziona ed è accreditato in conformità della norma EN ISO/IEC 17065: 2012. [Em. 201]
Articolo 87
Firma e rilascio di certificati ufficiali
1. I certificati ufficiali sono rilasciati dalle autorità competenti o da organismi delegati in conformità delle disposizioni degli articoli da 25 a 32. [Em. 202]
2. Le autorità competenti designano i certificatori autorizzati a firmare certificati ufficiali. I certificatori:
a) sono esenti da conflitti di interessi in relazione a quanto oggetto della certificazione e agiscono in modo indipendentee imparziale; [Em. 203]
b) ricevono adeguata formazione sulla normativa la conformità alla quale è attestata dal certificato ufficiale e sulle disposizioni del presente capitolo.
3. I certificati ufficiali sono firmati dal certificatore e rilasciati in base a uno dei seguenti motivi:
a) conoscenza diretta del certificatore dei fatti e dei dati pertinenti per la certificazione, acquisita tramite:
i) un controllo ufficiale; o
ii) l'acquisizione di un altro certificato ufficiale rilasciato dalle autorità competenti;
b) fatti e dati pertinenti per la certificazione, la cui conoscenza è stata accertata da un'altra persona autorizzata a tal fine dalle autorità competenti e operante sotto il loro controllo, a condizione che il certificatore possa verificare l'esattezza di tali fatti e dati;
c) fatti e dati pertinenti per la certificazione ottenuti dai sistemi di controllo interni degli operatori, integrati e confermati dai risultati dei controlli ufficiali regolari, così che il certificatore abbia accertato che le condizioni per il rilascio del certificato ufficiale sono soddisfatte.
4. I certificati ufficiali sono firmati dal certificatore e rilasciati solo sulla base del paragrafo 3, lettera a), quando la normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lo richieda.
Articolo 88
Garanzie di affidabilità per i certificati ufficiali
1. I certificati ufficiali:
a) non sono firmati dal certificatore se sono vuoti o incompleti;
b) sono redatti in una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea che sia compresa dal certificatore e, se del caso, in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione;
c) sono autentici ed esatti;
d) consentono l'identificazione della persona che li ha firmati e della data di rilascio; [Em. 204]
e) consentono di verificare facilmente il collegamento tra il certificato, l'autorità che lo ha rilasciato e la partita, il lotto o il singolo animale o la singola merce coperti dal certificato. [Em. 205]
2. Le autorità competenti adottano tutti i provvedimenti necessari per impedire e punire il rilascio di certificati ufficiali falsi o ingannevoli e l'uso improprio di certificati ufficiali. Tali misure includono, se del caso:
a) la sospensione temporanea del certificatore dalle sue funzioni;
b) la revoca dell'autorizzazione a firmare certificati ufficiali;
c) qualsiasi altra misura necessaria volta ad evitare che venga ripetuto il reato di cui alla prima frase del presente paragrafo.
Articolo 89
Competenze di esecuzione per i certificati ufficiali
La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire le norme atte a garantire l'applicazione uniforme degli articoli 87 e 88 relativamente a:
a) i modelli di certificati ufficiali e le norme per il loro rilascio;
b) i meccanismi e le disposizioni tecniche e giuridiche per garantire il rilascio di certificati ufficiali esatti e affidabili e prevenire i rischi di frode;
c) procedure da seguire in caso di ritiro dei certificati ufficiali e per il rilascio di certificati di sostituzione;
d) le norme per il rilascio di copie autenticate dei certificati ufficiali;
e) il formato dei documenti che devono accompagnare animali e merci dopo l'effettuazione dei controlli ufficiali;
f) le norme per il rilascio di certificati elettronici e per l'uso di firme elettroniche.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 141, paragrafo 2.
Articolo 90
Attestati ufficiali
1. Quando le norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2, prescrivono il rilascio di attestati ufficiali da parte degli operatori sotto la supervisione ufficiale delle autorità competenti, o da parte delle autorità stesse, si applicano i paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.
2. Gli attestati ufficiali:
a) sono autentici ed esatti;
b) sono redatti in una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea o in una delle lingue ufficiali di uno Stato membro; [Em. 206]
c) se riguardano una partita o un lotto, consentono la verifica del collegamento tra l'attestato ufficiale e tale partita o lotto.
3. Le autorità competenti assicurano che il personale che esegue i controlli ufficiali per supervisionare la procedura di certificazione o, nel caso in cui gli attestati siano rilasciati dalle autorità competenti, il personale coinvolto nel rilascio di tali attestati ufficiali:
a) sia indipendente, imparziale e libero da qualsiasi conflitto di interessi rispetto a quanto viene certificato dall'attestato ufficiale; [Em. 207]
b) riceva una formazione adeguata sui seguenti aspetti:
i) le norme la conformità alle quali è certificata dall'attestato ufficiale;
ii) le norme figuranti nel presente regolamento.
4. Le autorità competenti effettuano controlli ufficiali regolari per verificare che:
a) gli operatori che rilasciano gli attestati si conformino alle condizioni stabilite nelle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2;
b) l'attestato sia rilasciato sulla base di fatti e dati pertinenti, corretti e verificabili.
Titolo III
Laboratori e centri di riferimento
Articolo 91
Designazione dei laboratori di riferimento dell'Unione europea
1. La Commissione può designaredesigna, mediante atti di esecuzione, laboratori di riferimento dell'Unione europea nei settori disciplinati dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, nei casi in cui l'efficacia dei controlli ufficiali dipenda anche dalla qualità, dall'omogeneità e dall'affidabilità: [Em. 208]
a) dei metodi di analisi, prova e diagnosi impiegati dai laboratori ufficiali designati conformemente all'articolo 36, paragrafo 1;
b) dei risultati delle analisi, prove e diagnosi eseguite da tali laboratori ufficiali.
2. Le designazioni di cui al paragrafo 1:
a) seguono una procedura di selezione pubblica;
b) vengono riesaminate a intervalli regolari ogni cinque anni. [Em. 209]
b bis) sono eseguite unicamente da laboratori che dispongono di una lettera di sostegno dell'autorità competente per la materia in questione. [Em. 317]
2 bis. La Commissione, qualora lo ritenga opportuno, designa più laboratori di riferimento per la stessa patologia e, analogamente, promuove la rotazione degli stessi tra i laboratori nazionali che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 3 del presente articolo. [Em. 210]
3. I laboratori di riferimento dell'Unione europea:
a) operano secondo la norma EN ISO/IEC 17025 "Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura" e sono valutati e accreditati in conformità a tale norma da un organismo nazionale di accreditamento operante in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008;
b) sono indipendenti, imparziali ed esenti da conflitti di interesse per quanto riguarda l'esecuzione dei loro compiti in quanto laboratori di riferimento dell'Unione europea; [Em. 211]
c) dispongono di personale adeguatamente qualificato e formato alle tecniche di analisi, prova e diagnosi applicate nel loro ambito di competenze, e di personale di sostegno ove necessario;
d) possiedono o hanno accesso all'infrastruttura, alle attrezzature e ai prodotti necessari per svolgere i compiti loro assegnati;
e) garantiscono che il personale abbia una buona conoscenza delle norme e prassi internazionali e che nel corso delle attività di lavoro siano presi in considerazione i più recenti sviluppi nel campo della ricerca a livello nazionale, dell'Unione e internazionale;
f) dispongono degli strumenti per svolgere i loro compiti in situazioni di emergenza;
g) se del caso, dispongono degli strumenti per rispettare le norme di biosicurezza.
g bis) se del caso collaborano con i centri di ricerca dell'Unione e con i servizi della Commissione per lo sviluppo di alti standard di metodi di analisi, prova e diagnosi. [Em. 212]
g ter) possono ricevere un contributo finanziario dell'Unione a norma della decisione 90/424/CEE del Consiglio(75). [Em. 213]
g quater) garantiscono che il personale rispetti il carattere riservato di certe tematiche, risultati o comunicazioni. [Em. 214]
3 bis. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, i laboratori di riferimento di cui all’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1829/2003 e all’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003, costituiscono laboratori di riferimento dell’Unione europea con i compiti e le responsabilità di cui all’articolo 92 del presente regolamento, rispettivamente per quanto riguarda:
a) gli OGM e il cibo e i mangimi geneticamente modificati;
b) gli additivi dei mangimi. [Em. 215]
Articolo 92
Responsabilità e compiti dei laboratori di riferimento dell'Unione europea
1. I laboratori di riferimento dell'Unione europea contribuiscono al miglioramento e all'armonizzazione dei metodi di analisi, prova o diagnosi da utilizzare nei laboratori ufficiali designati ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, e dei dati relativi alle analisi, prove e diagnosi da essi generati.
2. I laboratori di riferimento dell'Unione europea sono responsabili, in conformità ai programmi di lavoro annuali o pluriennali approvati dalla Commissione, dei seguenti compiti:
a) fornire ai laboratori nazionali di riferimento i dettagli dei metodi di analisi, prova o diagnosi di laboratorio, compresi i metodi di riferimento;
a bis) fornire materiale di riferimento gratuitamente e senza limitazioni d'uso (nel caso della sanità animale, ceppi e sieri) ai laboratori nazionali di riferimento per agevolare la messa a punto e l'armonizzazione dei metodi di analisi, prova e diagnosi; [Em. 216]
b) coordinare l'applicazione ad opera dei laboratori nazionali di riferimento e, se necessario, di altri laboratori ufficiali, dei metodi di cui alla lettera a), in particolare organizzando periodicamente prove comparative interlaboratorio e assicurando di dare debito seguito a queste ultime conformemente a protocolli internazionalmente accettati, se disponibili; informare le autorità competenti del seguito e dei risultati di tali prove comparative interlaboratorio; [Em. 217]
c) coordinare le soluzioni pratiche necessarie per applicare nuovi metodi di analisi, prova o diagnosi di laboratorio e informare i laboratori nazionali di riferimento dei progressi in tale ambito;
d) condurre corsi di formazione a carattere gratuito per il personale dei laboratori nazionali di riferimento e,. Se necessario, condurre corsi di formazione per il personale di altri laboratori ufficiali, nonché di esperti provenienti da paesi terzi; [Em. 218]
e) fornire assistenza scientifica e tecnica alla Commissione nell'ambito della loro missione;
f) fornire ai laboratori nazionali di riferimento informazioni sulle pertinenti attività di ricerca nazionali, dell'Unione e internazionali;
g) collaborare nell'ambito della loro missione con i laboratori di paesi terzi e con l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, l'Agenzia europea per i medicinali e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie;
h) assistere attivamente nella diagnosi dei focolai di malattie di origine alimentare, zoonotica e animale negli Stati membri, o di organismi nocivi per le piante, effettuando diagnosi di conferma e studi di caratterizzazione, tassonomici o epizooziologici su agenti patogeni isolati o esemplari di organismi nocivi; [Em. 219]
i) coordinare o eseguire prove per la verifica della qualità dei reagenti usati per la diagnosi delle malattie animali, zoonotiche o di origine alimentare;
j) ove pertinente per il loro ambito di competenza, stabilire e mantenere:
i) collezioni di riferimento di organismi nocivi per le piante o di ceppi di riferimento di agenti patogeni; [Em. 220]
ii) collezioni di riferimento di materiali destinati ad entrare in contatto con prodotti alimentari, utilizzati per calibrare apparecchiature di analisi e fornire campioni ai laboratori nazionali di riferimento;
iii) elenchi aggiornati di sostanze e reagenti di riferimento disponibili e dei fabbricanti e fornitori di tali sostanze e reagenti.
2 bis. I paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano fatti salvi l’articolo 32, primo comma, del regolamento (CE) n. 1829/2003 e le norme adottate sulla base dell’articolo 32, paragrafi 4 e 5, di detto regolamento, nonché l’articolo 21, primo paragrafo, del regolamento (CE) n. 1831/2003 e le norme adottate in base all’articolo 21, paragrafi 3 e 4, di detto regolamento. [Em. 221]
3. I laboratori di riferimento dell'Unione europea pubblicano l'elenco dei laboratori nazionali di riferimento designati dagli Stati membri in conformità all'articolo 98, paragrafo 1.
Articolo 92 bis
1. La Commissione, mediante atti delegati, designa un laboratorio di riferimento dell'Unione per l'autenticità dei prodotti alimentari.
2. Gli Stati membri possono designare laboratori di riferimento nazionali nell'ambito di una rete di laboratori che operano all'interno dell'Unione. [Em. 222]
Articolo 93
Designazione dei centri di riferimento dell'Unione europea per il materiale riproduttivo vegetale
1. La Commissione può designare, mediante atti di esecuzione, i centri di riferimento dell'Unione europea che sostengono le attività svolte dalla Commissione, dagli Stati membri e dall'Agenzia europea delle varietà vegetali (EPVA), in relazione all'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera h).
2. Le designazioni di cui al paragrafo 1:
a) seguono una procedura di selezione pubblica;
b) vengono riesaminate a intervalli regolari.
3. I centri di riferimento dell'Unione europea per il materiale riproduttivo vegetale:
a) possiedono un elevato livello di competenza scientifica e tecnica nelle attività di ispezione, campionamento e analisi del materiale riproduttivo vegetale;
b) dispongono di personale debitamente qualificato con una formazione adeguata nei settori di cui alla lettera a) e di personale di sostegno ove necessario;
c) possiedono o hanno accesso all'infrastruttura, alle attrezzature e ai prodotti necessari per svolgere i compiti loro assegnati;
d) garantiscono che il personale abbia una buona conoscenza delle norme e prassi internazionali nei settori di cui alla lettera a) e che nel corso delle attività di lavoro siano presi in considerazione i più recenti sviluppi nel campo della ricerca a livello nazionale, dell'Unione e internazionale. [Em. 223]
Articolo 94
Responsabilità e compiti dei centri di riferimento dell'Unione europea per il materiale riproduttivo vegetale
I centri di riferimento dell'Unione europea designati a norma dell'articolo 93, paragrafo 1, sono responsabili, in conformità ai programmi di lavoro annuali o pluriennali approvati dalla Commissione, dei seguenti compiti:
a) fornire competenza scientifica e tecnica, nell'ambito della loro missione, su:
i) ispezioni sul campo, campionamenti e analisi effettuati per la certificazione del materiale riproduttivo vegetale;
ii) analisi successive alla certificazione del materiale riproduttivo vegetale;
iii) prove su categorie di materiale standard per quanto riguarda il materiale riproduttivo vegetale;
b) organizzare prove comparative e prove sul campo sul materiale riproduttivo vegetale;
c) svolgere corsi di formazione destinati al personale delle autorità competenti e a esperti dei paesi terzi;
d) contribuire allo sviluppo di protocolli di analisi ai fini di certificazione e successive alla certificazione per quanto riguarda il materiale riproduttivo vegetale e di indicatori di risultato per la certificazione di tale materiale;
e) diffondere i risultati delle ricerche e le innovazioni tecniche nei settori che rientrano nell'ambito della loro missione. [Em. 224]
Articolo 95
Designazione dei centri di riferimento dell'Unione europea per il benessere degli animali
1. La Commissione può designaredesigna, mediante atti di esecuzione, i centri di riferimento dell'Unione europea che sostengono le attività svolte dalla Commissione e dagli Stati membri in relazione all'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera f). [Em. 225]
2. Le designazioni di cui al paragrafo 1:
a) seguono una procedura di selezione pubblica;
b) vengono riesaminate a intervalli regolari.
3. I centri di riferimento dell'Unione europea per il benessere degli animali:
a) possiedonodispongono di personale adeguatamente qualificato con un elevato livello di competenza scientifica e tecnica su rapporto uomo-animale, comportamento animale, fisiologia animale, salute e nutrizione animale in relazione al benessere degli animali, e aspetti di tale benessere connessi all'impiego commerciale e scientifico degli animali nel rispetto di criteri etici; [Em. 226]
b) dispongono di personale debitamente qualificato con una formazione adeguata nei settori di cui alla lettera a) e nelle questioni etiche relative agli animali, e di personale di sostegno ove necessario; [Em. 227]
c) possiedono o hanno accesso all'infrastruttura, alle attrezzature e ai prodotti necessari per svolgere i compiti loro assegnati;
d) garantiscono che il personale abbia una buona conoscenza delle norme e prassi internazionali nei settori di cui alla lettera a) e che nel corso delle attività di lavoro siano presi in considerazione i più recenti sviluppi nel campo della ricerca a livello nazionale, dell'Unione e internazionale.
Articolo 96
Responsabilità e compiti dei centri di riferimento dell'Unione europea per il benessere degli animali
I centri di riferimento dell'Unione europea designati a norma dell'articolo 95, paragrafo 1, sono responsabili, in conformità ai programmi di lavoro annuali o pluriennali approvati dalla Commissione, dei seguenti compiti:
a) fornire assistenza scientifica e tecnica nell'ambito della loro missione alle reti od organismi nazionali di sostegno scientifico di cui all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1099/2009;
b) fornire competenze scientifiche e tecniche per lo sviluppo e l'applicazione degli indicatori di benessere degli animali di cui all'articolo 18, paragrafo 3, lettera f);
b bis) coordinare una rete di istituti con competenze riconosciute nel campo del benessere degli animali che potrebbe assistere le autorità competenti e le parti interessate nell'attuazione della legislazione dell'Unione pertinente; [Em. 228]
c) sviluppare o coordinare locontribuire allo sviluppo e al coordinamento di metodi per la valutazione del livello di benessere degli animali e di metodi per migliorarlo; [Em. 229]
d) effettuarecoordinare l'esecuzione di studi scientifici e tecnici sul benessere degli animali utilizzati per scopi commerciali o scientifici; [Em. 230]
e) svolgere corsi di formazione per il personale delle reti e organismi nazionali di supporto nazionali di sostegno scientifico di cui alla lettera a), per il personale delle autorità competenti e per esperti dei paesi terzi;
f) diffondere i risultati delle ricerche e le innovazioni tecniche e collaborare con gli enti di ricerca dell'Unione nei settori che rientrano nell'ambito della loro missione.
Articolo 96 bis
Designazione dei centri dell'Unione europea di riferimento per l'autenticità e l'integrità della catena agroalimentare
1. La Commissione può designare, mediante atti di esecuzione, i centri di riferimento dell'Unione che sostengono le attività della Commissione e degli Stati membri per prevenire, individuare e contrastare le violazioni intenzionali delle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2.
2. Le designazioni di cui al paragrafo 1 seguono una procedura di selezione pubblica e sono riesaminate a intervalli regolari.
3. I centri di riferimento dell'Unione europea per l'autenticità e l'integrità della filiera agroalimentare:
a) possiedono un elevato livello di competenza scientifica e tecnica nei settori disciplinati dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2) e nella scienza forense applicata in quei settori, con la conseguente capacità di svolgere o coordinare ricerca ai livelli più avanzati in materia di autenticità e integrità delle merci e di sviluppare, applicare e validare i metodi da utilizzare per la rilevazione di violazioni intenzionali delle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2);
b) dispongono di personale debitamente qualificato con una formazione adeguata nei settori di cui alla lettera a) e del personale di sostegno necessario;
c) possiedono o hanno accesso all'infrastruttura, alle attrezzature e ai prodotti necessari per svolgere i compiti loro assegnati;
d) garantiscono che il personale abbia una buona conoscenza delle norme e prassi internazionali nelle materie di cui alla lettera a) e che nel corso delle attività di lavoro siano presi in considerazione i più recenti sviluppi della ricerca a livello nazionale, dell'Unione e internazionale in quei settori. [Em. 231]
Articolo 96 ter
Responsabilità e compiti dei centri dell'Unione europea di riferimento per l'autenticità e l'integrità della catena agroalimentare
I centri di riferimento dell'Unione designati ai sensi dell'articolo 96 bis, paragrafo 1, sono responsabili, conformemente ai programmi di lavoro annuali o pluriennali approvati dalla Commissione, per le seguenti attività:
a) fornire conoscenze specifiche in materia di autenticità e integrità delle merci e di metodi per rilevare le violazioni intenzionali delle norme di cui all'articolo 1, paragrafo), in relazione alle scienze forensi applicate ai settori disciplinati da tali norme;
b) fornire analisi specifiche volte a individuare i segmenti della filiera agroalimentare potenzialmente soggette a violazioni intenzionali e motivate da ragioni economiche, della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e a prestare assistenza nell'elaborazione di tecniche di controlli ufficiali specifici e di protocolli;
c) ove necessario, svolgere i compiti di cui all'articolo 92, 2, lettere da a) a g);
d) ove necessario, stabilire e conservare collezioni o banche dati di materiali di riferimento autenticati, da utilizzarsi per la verifica dell'autenticità o dell'integrità delle merci;
e) diffondere i risultati della ricerca e le innovazioni tecniche nei settori rientranti nell'ambito delle loro missioni [Em. 232]
Articolo 97
Obblighi della Commissione
1. La Commissione pubblica e aggiorna, ogni volta che è necessario, l'elenco:
a) dei laboratori di riferimento dell'Unione europea di cui all'articolo 91;
b) dei centri di riferimento dell'Unione europea per il materiale riproduttivo vegetale di cui all'articolo 93; [Em. 233]
c) dei centri di riferimento dell'Unione europea per il benessere degli animali di cui all'articolo 95.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ex articolo 139 per quanto riguarda la fissazione di requisiti, responsabilità e compiti dei laboratori di riferimento dell'Unione europea, dei centri di riferimento dell'Unione europea per il materiale riproduttivo vegetale e dei centri di riferimento dell'Unione europea per il benessere degli animali in aggiunta a quelli stabiliti nell'articolo 91, paragrafo 3, nell'articolo 92, nell'articolo 93, paragrafo 3, nell'articolo 95, paragrafo 3, e nell'articolo 96. [Em. 234]
3. I laboratori di riferimento e i centri di riferimento dell'Unione europea sono soggetti a controlli della Commissione per verificare la conformità alle prescrizioni dell'articolo 91, paragrafo 3, dell'articolo 92, dell'articolo 93, paragrafo 3, dell'articolo 95, paragrafo 3, e dell'articolo 96. [Em. 235]
4. Se i controlli della Commissione di cui al paragrafo 3 dimostrano la non conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 91, paragrafo 3, all'articolo 92, all'articolo 95, paragrafo 3, e all'articolo 96, la Commissione, dopo aver ricevuto le osservazioni del laboratorio di riferimento o del centro di riferimento dell'Unione europea:
a) revoca la designazione di tale laboratorio o centro; o
b) adotta ogni altra misura adeguata.
Articolo 98
Designazione dei laboratori nazionali di riferimento
1. Gli Stati membri designano uno o più laboratori nazionali di riferimento per ogni laboratorio di riferimento dell'Unione europea designato a norma dell'articolo 91, paragrafo 1.
Uno Stato membro può designare un laboratorio situato in un altro Stato membro o in un paese terzo che sia parte contraente dell'Associazione europea di libero scambio.
Un singolo laboratorio può essere designato come laboratorio nazionale di riferimento di più di uno Stato membro.
2. Le prescrizioni di cui all'articolo 36, paragrafo 4, lettera e), all'articolo 36, paragrafo 5, all'articolo 38, all'articolo 41, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettere a) e b), e all'articolo 41, paragrafo 3, si applicano ai laboratori nazionali di riferimento.
3. I laboratori nazionali di riferimento
a) sono indipendenti, imparziali ed esenti da conflitti di interesse per quanto riguarda l'esecuzione dei loro compiti in quanto laboratori di riferimento nazionali; [Em. 236]
b) dispongono di personale adeguatamente qualificato e formato alle tecniche di analisi, prova e diagnosi applicate nel loro ambito di competenze, e di personale di sostegno ove necessario;
c) possiedono o hanno accesso all'infrastruttura, alle attrezzature e ai prodotti necessari per svolgere i compiti loro assegnati;
d) garantiscono che il personale abbia una buona conoscenza delle norme e prassi internazionali e che nel corso delle attività di lavoro siano presi in considerazione i più recenti sviluppi nel campo della ricerca a livello nazionale, dell'Unione e internazionale;
e) dispongono degli strumenti per svolgere i loro compiti in situazioni di emergenza;
f) se del caso, dispongono degli strumenti per rispettare le norme di biosicurezza.
4. Gli Stati membri:
a) comunicano la denominazione e l'indirizzo di ciascun laboratorio nazionale di riferimento alla Commissione, al pertinente laboratorio di riferimento dell'Unione e agli altri Stati membri;
b) rendono tali informazioni disponibili al pubblico;
c) aggiornano tali informazioni ogniqualvolta ciò risulti necessario.
5. Gli Stati membri che hanno più di un laboratorio nazionale di riferimento per laboratorio di riferimento dell'Unione garantiscono che questi laboratori operino in stretta collaborazione in modo da assicurare un efficiente coordinamento tra di loro, con gli altri laboratori nazionali e con il laboratorio di riferimento dell'Unione.
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ex articolo 139 per quanto riguarda l'introduzione di prescrizioni per i laboratori nazionali di riferimento in aggiunta a quelle di cui ai paragrafi 2 e 3.
6 bis. Il presente articolo si applica fatti salvi l’articolo 32, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1829/2003 e le norme adottate sulla base dell’articolo 32, paragrafi 4 e 5, di detto regolamento, nonché l’allegato II del regolamento (CE) n. 1831/2003 e le norme adottate sulla base dell’articolo 21, paragrafi 3 e 4 di detto regolamento. [Em. 237]
Articolo 99
Responsabilità e compiti dei laboratori nazionali di riferimento
1. I laboratori nazionali di riferimento, nell'area di loro competenza:
a) collaborano con i laboratori di riferimento dell'Unione europea e partecipano a corsi di formazione e a prove comparative interlaboratorio da essi organizzati;
b) coordinano le attività dei laboratori ufficiali designati ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, al fine di armonizzare e migliorare i metodi di analisi di laboratorio, prova o diagnosi e il loro impiego;
c) se del caso, organizzano prove comparative interlaboratorio tra laboratori ufficiali, assicurano un debito follow-up di tali prove e comunicano alle autorità competenti i relativi risultati e follow-up;
d) assicurano la trasmissione alle autorità competenti e ai laboratori ufficiali delle informazioni fornite dai laboratori di riferimento dell'Unione europea;
e) offrono, nell'ambito della loro missione, assistenza scientifica e tecnica alle autorità competenti per l'attuazione di piani di controllo coordinati adottati a norma dell'articolo 111;
f) se del caso, istituiscono e mantengono elenchi aggiornati delle sostanze e dei reagenti di riferimento disponibili e dei fabbricanti e fornitori di tali sostanze e reagenti.
f bis) assistono attivamente nella diagnosi dei focolai di malattie di origine alimentare, zoonotica o animale nel territorio nazionale, effettuando diagnosi di conferma e studi di caratterizzazione, tassonomici o epizooziologici su agenti patogeni isolati o esemplari di organismi nocivi, come previsto per i laboratori nazionali di riferimento dell'Unione all'articolo 92, paragrafo 2, lettera h). [Em. 238]
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ex articolo 139 per quanto riguarda la definizione di responsabilità e compiti dei laboratori nazionali di riferimento in aggiunta a quelli di cui al paragrafo 1.
2 bis. Il presente articolo si applica fatti salvi l’articolo 32, secondo paragrafo, del regolamento (CE) n. 1829/2003 e le norme adottate sulla base dell’articolo 32, paragrafi 4 e 5, di detto regolamento, nonché l’allegato II del regolamento (CE) n. 1831/2003 e le norme adottate sulla base dell’articolo 21, paragrafi 3 e 4 di detto regolamento. [Em. 239]
Titolo IV
Assistenza amministrativa e collaborazione
Articolo 100
Norme generali
1. Le autorità competenti degli Stati membri interessati si prestano reciprocamente assistenza amministrativa in conformità agli articoli da 102 a 105, al fine di garantire la corretta applicazione della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, nei casi che presentano rilevanza in più di uno Stato membro.
2. L'assistenza amministrativa comprende, se del caso, la partecipazione delle autorità competenti di uno Stato membro ai controlli ufficiali in loco svolti dalle autorità competenti di un altro Stato membro. [Em. 240]
3. Le disposizioni del presente titolo non pregiudicano le norme nazionali:
a) applicabili al rilascio di documenti che sono oggetto di procedimenti giudiziari, o ad essi collegati;
b) volte a garantire la protezione degli interessi commerciali di persone fisiche o giuridiche.
4. Tutte le comunicazioni tra le autorità competenti ai sensi degli articoli da 102 a 105 avvengono per iscritto.
5. Al fine di razionalizzare e semplificare gli scambi di comunicazione, la Commissione, mediante atti di esecuzione, stabilisce un formato standard per:
a) le richieste di assistenza di cui all'articolo 102, paragrafo 1;
b) la comunicazione di notifiche e risposte comuni e ricorrenti.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 141, paragrafo 2. [Em. 241]
5 bis. Le comunicazioni tra autorità competenti effettuate in conformità del presente titolo si svolgono fatto salvo il regolamento (UE) n. 16/2011 della Commissione(76) per le comunicazioni che devono essere effettuate mediante il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi. [Em. 242]
Articolo 101
Organi di collegamento
1. Ogni Stato membro designa uno o più organi di collegamento responsabili dello scambio di comunicazioni tra le autorità competenti ai sensi degli articoli da 102 a 105.
2. La designazione di organi di collegamento non preclude contatti diretti, scambi di informazioni o collaborazione tra il personale delle autorità competenti nei vari Stati membri.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ex articolo 139 per quanto riguarda l'introduzione di condizioni minime che gli organi di collegamento designati a norma del paragrafo 1 sono tenuti a rispettare.
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri i dati concernenti i propri organi di collegamento designati a norma del paragrafo 1, e ogni ulteriore modifica di tali dati.
5. La Commissione pubblica e aggiorna sul proprio sito web l'elenco degli organi di collegamento comunicati dagli Stati membri in conformità del paragrafo 4.
6. Tutte le richieste di assistenza ai sensi dell'articolo 102, paragrafo 1, e le notifiche e le comunicazioni ai sensi degli articoli 103, 104 e 105, sono trasmesse da un organo di collegamento al suo equivalente nello Stato membro destinatario della domanda o della notifica.
7. La Commissione, mediante atti di esecuzione, stabilisce le specifiche degli strumenti tecnici e le procedure di comunicazione tra gli organi di collegamento designati a norma del paragrafo 1.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 141, paragrafo 2. [Em. 243]
Articolo 102
Assistenza su richiesta
1. Se le autorità competenti di uno Stato membro ritengono che, per l'esecuzione di controlli ufficiali o per dar efficacemente seguito a tali controlli nel loro territorio, esse necessitino di dati e informazioni da parte delle autorità competenti di un altro Stato membro, esse presentano una richiesta motivata di assistenza amministrativa alle autorità competenti di detto Stato membro. Le autorità competenti destinatarie della richiesta:
a) accusano la ricezione della richiesta senza indugio;
b) indicano, entro dieciquindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta, il tempo necessario per fornire una risposta informata; [Em. 244]
c) eseguono i controlli ufficiali o le indagini necessarie per fornire senza indugio alle autorità competenti richiedenti tutte le informazioni e i documenti necessari al fine di consentire loro di adottare decisioni informate e verificare la conformità alle norme dell'Unione nel territorio soggetto alla loro giurisdizione.
2. I documenti possono essere trasmessi in originale o in copia.
3. Previo accordo tra le autorità competenti richiedenti e le destinatarie della richiesta, il personale designato dalle prime può presenziare ai controlli ufficiali e alle indagini di cui al paragrafo 1, lettera c), effettuati dalle autorità competenti destinatarie della richiesta.
In tali casi il personale delle autorità competenti richiedenti:
a) è in grado di produrre, in qualsiasi momento, un mandato scritto in cui siano indicate l'identità e le qualifiche ufficiali;
b) ha accesso agli stessi locali e agli stessi documenti del personale delle autorità competenti destinatarie della richiesta, per il loro tramite e ai soli fini dell'indagine amministrativa in corso;
c) non può, di propria iniziativa, esercitare i poteri di indagine conferiti ai funzionari delle autorità destinatarie della richiesta.
Articolo 103
Assistenza spontanea
1. Quando le autorità competenti di uno Stato membro vengono a conoscenza di un caso di non conformità che potrebbe avere conseguenze per un altro Stato membro, esse comunicano dette informazioni alle autorità competenti di tale altro Stato membro senza averne ricevuto esplicita richiesta e senza indugio.
2. Le autorità competenti che ricevono la notifica a norma del paragrafo 1:
a) accusano senza indugio la ricezione della notifica;
b) indicano entro dieciquindici giorni lavorativi dalla data di ricevimento della notifica: [Em. 245]
i) quali indagini intendono svolgere; o
ii) le ragioni per le quali ritengono che non siano necessarie indagini;
c) quando le indagini di cui alla lettera b) sono considerate necessarie, esse esaminano la questione e informano senza indugio le autorità competenti che le hanno interpellate dei risultati e, se del caso, delle misure adottate.
Articolo 104
Assistenza in caso di non conformità
1. Qualora, durante i controlli ufficiali eseguiti su animali o merci originari di un altro Stato membro, le autorità competenti constatino che tali animali o merci non sono conformi alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, al punto da costituire un rischio per la sanità umana, animale o vegetale, per il benessere degli animali o, per quanto riguarda gli OGM e i prodotti fitosanitari, per l'ambiente, o da rappresentare una grave violazione di tali norme, esse informano senza indugio le autorità competenti dello Stato membro di spedizione e di ogni altro Stato membro interessato al fine di consentire loro di intraprendere opportune indagini.
1 bis. Gli altri Stati membri interessati di cui al paragrafo 1 comprendono, in caso di violazione al regolamento (CE) n. 1/2005:
a) lo Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione al trasportatore;
b) qualora una carenza del mezzo di trasporto sia coinvolta nell'inosservanza delle disposizioni del regolamento, lo Stato membro che ha rilasciato il certificato di omologazione del mezzo di trasporto;
c) qualora il conducente sia coinvolto nell'inosservanza delle disposizioni di tale regolamento, lo Stato membro che ha rilasciato il certificato di idoneità del conducente; [Em. 246]
2. Le autorità competenti notificate, senza indugio:
a) accusano la ricezione della notifica;
b) indicano le indagini che intendono svolgere;
c) indagano in merito, prendono tutti i provvedimenti necessari e comunicano alle autorità competenti notificanti la natura delle indagini e dei controlli ufficiali effettuati, le decisioni prese e le relative motivazioni.
c bis) informano tutte le parti interessate, come specificato nei piani di emergenza nazionali per la sicurezza alimentare. [Em. 247]
3. Se le autorità competenti notificanti hanno motivo di credere che le indagini eseguite o i provvedimenti adottati dalle autorità competenti destinatarie della notifica non siano adeguate a far fronte al caso accertato di non conformità, esse richiedono alle autorità competenti destinatarie della notifica di integrare tali controlli ufficiali o provvedimenti. In tal caso:
a) le autorità competenti dei due Stati membri cercano un approccio comune al fine di far fronte in maniera adeguata al caso di non conformità, anche tramite indagini e controlli ufficiali congiunti effettuati in conformità all'articolo 102, paragrafo 3;
b) informano la Commissione senza indugio se non sono in grado di concordare provvedimenti appropriati.
4. Nel caso in cui i controlli ufficiali eseguiti su animali o merci originari di un altro Stato membro mostrino ripetuti casi di non conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, le autorità competenti dello Stato membro di destinazione informano la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri senza indugio.
Articolo 105
Assistenza da parte di paesi terzi
1. Quando le autorità competenti ricevono informazioni da un paese terzo indicanti una non conformità o un rischio per la sanità umana, animale o vegetale, per il benessere degli animali o, per quanto riguarda gli OGM e i prodotti fitosanitari, per l'ambiente, esse, senza indugio:
a) notificano tali informazioni alle autorità competenti degli altri Stati membri interessati;
b) comunicano tali informazioni alla Commissione se sono, o possono essere, rilevanti a livello dell'Unione.
2. Le informazioni ottenute attraverso indagini e controlli ufficiali effettuati conformemente al presente regolamento possono essere comunicate al paese terzo di cui al paragrafo 1, a condizione che:
a) le autorità competenti che hanno fornito le informazioni diano il loro assenso alla comunicazione;
b) il paese terzo si sia impegnato a fornire l'assistenza necessaria per raccogliere gli elementi comprovanti le pratiche che sono o sembrano essere in contrasto con le norme dell'Unione o che costituiscono un rischio per l'uomo, per gli animali o per le piante o per l'ambiente;
c) le pertinenti norme nazionali e dell'Unione applicabili alla comunicazione di dati personali a paesi terzi siano rispettate.
Articolo 106
Assistenza coordinata e follow-up della Commissione
1. La Commissione coordina senza indugio i provvedimenti e le azioni intrapresi dalle autorità competenti in conformità al presente titolo nei seguenti casi:
a) le informazioni disponibili alla Commissione riportano attività che sono o sembrano essere non conformi alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e hanno o possono avere ramificazioni in più Stati membri; o
b) le informazioni a disposizione della Commissione indicano che è possibile che le stesse attività, o attività simili, che sono o sembrano essere non conformi alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, stiano avendo luogo in più Stati membri; e
c) le autorità competenti degli Stati membri interessati non sono in grado di concordare azioni appropriate per contrastare la non conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2.
2. Nei casi di cui al paragrafo 1, la Commissione può:
a) in collaborazione con lo Stato membro interessato, inviare un gruppo di ispettori per effettuare un controllo ufficiale in loco;
b) richiedere, mediante atti di esecuzione, che le autorità competenti dello Stato membro di spedizione e, se del caso, di altri Stati membri interessati, intensifichino opportunamente i controlli ufficiali e riferiscano alla Commissione riguardo ai provvedimenti da esse adottati;
c) adottare ogni altro provvedimento opportuno in conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ex articolo 139 per stabilire norme per lo scambio rapido di informazioni nei casi di cui al paragrafo 1.
Titolo V
Programmazione e relazioni
Articolo 107
Piani di controllo nazionali pluriennali (PCNP) e autorità unica ad essi preposta
1. Gli Stati membri assicurano che i controlli ufficiali disciplinati dal presente regolamento siano eseguiti dalle autorità competenti sulla base di un piano di controllo nazionale pluriennale, la cui elaborazione e attuazione sono coordinate in tutto il loro territorio.
2. Gli Stati membri designano un' l'autorità unica competenteo le autorità competenti per: [Em. 248]
a) coordinare la preparazione del piano di cui al paragrafo 1 fra tutte le autorità competenti responsabili dei controlli ufficiali;
b) garantire che tale piano sia coerente e applicato in modo uniforme.
Articolo 108
Contenuto dei piani di controllo nazionali pluriennali
1. I piani di controllo nazionali pluriennali sono preparati in modo da garantire che:
a) siano programmati controlli ufficiali in tutti i settori disciplinati dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e in conformità ai criteri fissati all'articolo 8 e alle norme di cui agli articoli da 15 a 24;
b) le priorità dei controlli ufficiali siano stabilite in maniera efficiente e sia presente un'efficiente allocazione delle risorse assegnate ai controlli.
2. I piani di controllo nazionali pluriennali contengono informazioni generali sulla struttura e sull'organizzazione dei sistemi di controllo ufficiale nello Stato membro interessato per ciascuno dei settori in questione, e almeno le seguenti informazioni: [Em. 249]
a) gli obiettivi strategici del piano di controllo nazionale pluriennale e il modo in cui le priorità dei controlli e l'allocazione delle risorse rispecchiano tali obiettivi;
b) la classificazione dei controlli ufficiali in base al rischio ;
c) la designazione delle autorità competenti e dei loro compiti a livello centrale, regionale e locale, nonché le risorse di cui esse dispongono;
d) se del caso, la delega di compiti agli organismi delegati;
e) l'organizzazione e la gestione generali dei controlli ufficiali a livello nazionale, regionale e locale, compresi i controlli ufficiali in singoli stabilimenti;
f) i sistemi di controllo applicati ai diversi settori e il coordinamento tra i diversi servizi delle autorità competenti incaricati dei controlli ufficiali in tali settori;
g) le procedure e soluzioni in opera per garantire la conformità agli obblighi delle autorità competenti di cui all'articolo 4, paragrafo 1;
h) la formazione del personale delle autorità competenti;
i) le procedure documentate di cui all'articolo 11, paragrafo 1;
j) l'organizzazione e il funzionamento dei piani di emergenza in conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2;
k) l'organizzazione della collaborazione e dell'assistenza reciproca tra le autorità competenti degli Stati membri.
Articolo 109
Preparazione e attuazione dei piani di controllo nazionali pluriennali
1. Gli Stati membri provvedono affinché il piano di controllo nazionale pluriennale di cui all'articolo 107, paragrafo 1, sia messo a disposizione del pubblico, ad eccezione delle parti del piano la cui divulgazione potrebbe compromettere l'efficacia dei controlli ufficiali.
1 bis. I piani di controllo nazionali pluriennali possono essere elaborati consultando gli operatori pertinenti al fine di garantire un approccio basato sul rischio per i controlli ufficiali. [Em. 250]
2. Il piano di controllo nazionale pluriennale viene aggiornato ogni volta che è necessario adeguarlo alle modifiche della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, ed è riesaminato a scadenze regolari per tener conto almeno dei seguenti fattori:
a) il manifestarsi di nuove malattie, nuovi organismi nocivi per le piante o altri rischi sanitari per l'uomo, per gli animali o per le piante, per il benessere degli animali o, nel caso di OGM e prodotti fitosanitari, per l'ambiente; [Em. 251]
b) cambiamenti significativi nella struttura, nella gestione o nel funzionamento delle autorità competenti dello Stato membro;
c) risultati dei controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri;
d) risultati dei controlli della Commissione effettuati nello Stato membro in conformità all'articolo 115, paragrafo 1;
e) risultati scientifici;
f) risultati dei controlli ufficiali eseguiti dalle autorità competenti del paese terzo in uno Stato membro.
3. Su richiesta, gli Stati membri forniscono alla Commissione una versione aggiornata del proprio piano di controllo nazionale pluriennale.
Articolo 110
Poteri delegati per i piani di controllo nazionali pluriennali
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ex articolo 139 per quanto riguarda i piani di controllo nazionali pluriennali di cui all'articolo 107, paragrafo 1.
Tali atti delegati stabiliscono:
a) i criteri per la classificazione del rischio delle attività degli operatori;
b) le priorità per i controlli ufficiali sulla base dei criteri di cui all'articolo 8 e alle norme di cui agli articoli da 15 a 24;
c) le procedure atte a massimizzare l'efficacia dei controlli ufficiali;
d) i principali indicatori di risultato che le autorità competenti saranno tenute ad applicare nel valutare il piano di controllo nazionale pluriennale e la sua attuazione. [Em. 252]
Articolo 111
Piani di controllo coordinati e raccolta di dati e informazioni
Allo scopo di effettuare una valutazione su vasta scala a livello dell'Unione europea del grado di applicazione della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, o di stabilire la prevalenza di alcuni pericoli sull'intero territorio dell'Unione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ex articolo 139 riguardanti:
a) la preparazione, l'organizzazione e l'attuazione di piani di controllo coordinati di durata limitata in uno dei settori disciplinati dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2; [Em. 253]
b) l'organizzazione ad hoc della raccolta di dati e informazioni riguardanti l'applicazione di uno specifico insieme delle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2, o riguardanti la prevalenza di determinati pericoli. [Em. 254]
b bis) il ruolo delle parti interessate nell'elaborazione e nell'attuazione dei piani di controllo coordinati. [Em. 255]
Articolo 112
Relazioni annuali degli Stati membri
1. Entro il 30 giugno di ogni anno ciascuno Stato membro presenta alla Commissione una relazione contenente:
a) eventuali modifiche al suo piano di controllo nazionale pluriennale per tener conto dei fattori di cui all'articolo 109, paragrafo 2;
b) i risultati dei controlli ufficiali effettuati nell'anno precedente nell'ambito del suo piano di controllo nazionale pluriennale;
c) il tipo e il numero di casi di non conformità alle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2, rilevati nel corso dell'anno precedente dalle autorità competenti, ripartiti per settore e con un adeguato livello di precisione; [Em. 256]
d) i provvedimenti adottati per assicurare il funzionamento efficace del piano di controllo nazionale pluriennale, comprese le azioni di verifica dell'attuazione e i risultati di tali provvedimenti.
d bis) informazioni relative all'applicazione delle tariffe di cui all'articolo 83, paragrafo 2, sulla trasparenza; [Em. 257]
2. Per garantire una presentazione uniforme delle relazioni annuali di cui al paragrafo 1, la Commissione stabilisce mediante atti di esecuzione e aggiorna ove necessario i modelli standard dei formulari per la presentazione delle informazioni e dei dati di cui al paragrafo 1.
Tali atti di esecuzione permettono, quando possibile, l'uso del modello standard di formulario adottato dalla Commissione per la presentazione di altre relazioni sui controlli ufficiali che le autorità competenti sono tenute a presentare alla Commissione in conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 141, paragrafo 2.
Articolo 113
Relazioni annuali della Commissione
1. La Commissione, ogni due anni entro il 31 dicembre dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, mette a disposizione del pubblico una relazione annuale sul funzionamento dei controlli ufficiali negli Stati membri, tenendo conto: [Em. 258]
a) delle relazioni annuali presentate dagli Stati membri a norma dell'articolo 112, incluse le informazioni relative all'applicazione delle tariffe di cui all'articolo 83, paragrafo 2, sulla trasparenza; [Em. 259]
b) dei risultati dei controlli della Commissione effettuati in conformità all'articolo 115, paragrafo 1;
c) di ogni altra informazione utile.
2. La relazione annuale di cui al paragrafo 1 può, se del caso, comprenderecomprende raccomandazioni su eventuali miglioramenti ai sistemi dei controlli ufficiali negli Stati membri e su controlli ufficiali specifici in determinati settori. [Em. 260]
Articolo 114
Piani di emergenza per i mangimi e gli alimenti
1. Per l'applicazione del piano generale per la gestione delle crisi di cui all'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002, gli Stati membri elaborano piani operativi di emergenza per i mangimi e gli alimenti in cui si stabiliscono i provvedimenti da applicare senza indugio allorché risulti che mangimi o alimenti presentano un serio rischio per la sanità umana o animale, direttamente o tramite l'ambiente.
2. I piani di emergenza per gli alimenti e i mangimi di cui al paragrafo 1 indicano:
a) le autorità competenti da interpellare;
b) i poteri e le responsabilità delle autorità di cui alla lettera a);
c) i canali e le procedure di condivisione delle informazioni tra le autorità competenti e le altre parti interessate, a seconda dei casi.
3. Gli Stati membri rivedono periodicamente i loro piani di emergenza per gli alimenti e i mangimi per tener conto dei cambiamenti nell'organizzazione delle autorità competenti e dell'esperienza acquisita con l'attuazione del piano e degli esercizi di simulazione.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ex articolo 139 per quanto riguarda:
a) le norme per la definizione dei piani di emergenza di cui al paragrafo 1, nella misura necessaria ad assicurare l'uso coerente ed efficiente del piano generale per la gestione delle crisi di cui all'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002;
b) il ruolo degli stakeholder nell'elaborazione e gestione dei piani di emergenza.
Titolo VI
Attività dell'Unione
Capo I
Controlli della Commissione
Articolo 115
Controlli della Commissione negli Stati membri
1. Esperti della Commissione eseguono controlli in ciascuno Stato membro al fine di:
a) verificare l'applicazione della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e di quanto previsto dal presente regolamento;
b) verificare il funzionamento dei sistemi nazionali di controllo e delle autorità competenti che li attuano;
c) indagare e raccogliere informazioni:
i) sui controlli ufficiali e le pratiche di verifica dell'attuazione;
ii) su problemi importanti o ricorrenti nell'applicazione o verifica dell'attuazione della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2;
iii) in relazione a situazioni di emergenza, problemi emergenti o nuovi sviluppi negli Stati membri.
2. I controlli di cui al paragrafo 1 sono organizzati in collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri e vengono effettuati a intervalli regolari.
3. I controlli di cui al paragrafo 1 possono includere verifiche in loco. Esperti della Commissione possono accompagnare il personale delle autorità competenti che effettua i controlli ufficiali.
4. Esperti degli Stati membri possono assistere gli esperti della Commissione. Gli esperti nazionali che accompagnano gli esperti della Commissione hanno i loro stessi diritti di accesso.
Articolo 116
Relazioni della Commissione sui controlli eseguiti dai suoi esperti negli Stati membri
1. La Commissione:
a) elabora un progetto di relazione sui risultati dei controlli effettuati conformemente all'articolo 115, paragrafo 1;
b) invia allo Stato membro in cui tali controlli sono stati effettuati una copia del progetto di relazione di cui alla lettera a) perché presenti le sue osservazioni;
c) tiene in considerazione le osservazioni dello Stato membro di cui alla lettera b) per l'elaborazione della relazione finale sui risultati dei controlli eseguiti dai suoi esperti negli Stati membri, a norma dell'articolo 115, paragrafo 1;
d) rende disponibile al pubblico la relazione finale di cui alla lettera c) e le osservazioni dello Stato membro di cui alla lettera b).
2. Se del caso, nelle sue relazioni finali di cui al paragrafo 1 la Commissione può raccomandare che gli Stati membri intraprendano azioni correttive o preventive per affrontare le carenze specifiche o di sistema individuate dai suoi esperti durante i controlli effettuati ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 1.
Articolo 117
Programma dei controlli della Commissione negli Stati membri
1. La Commissione, mediante atti di esecuzione:
a) istituisce un programma di controllo annuale o pluriennale per i controlli da far eseguire ai suoi esperti negli Stati membri a norma dell'articolo 115, paragrafo 1;
b) entro la fine di ogni anno comunica agli Stati membri il programma di controllo annuale o qualunque aggiornamento del programma pluriennale di controllo per l'anno successivo.
2. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, modificare il proprio programma di controllo per tenere conto degli sviluppi nei settori disciplinati dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2. Qualsiasi modifica è comunicata agli Stati membri con il dovuto anticipo. [Em. 261]
Articolo 118
Obblighi degli Stati membri in materia di controlli della Commissione
Gli Stati membri:
a) adottano opportune misure di follow-up per porre rimedio alle carenze specifiche o di sistema individuate dai suoi esperti durante i controlli effettuati ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 1;
b) forniscono tutta l'assistenza necessaria e tutta la documentazione e ogni altro sostegno tecnico richiesto dagli esperti della Commissione per consentire loro di eseguire i controlli in modo efficiente ed efficace;
c) assicurano che gli esperti della Commissione abbiano accesso a tutti i locali o parti di locali, animali e merci, e alle informazioni, compresi i sistemi informatici, pertinenti per l'esecuzione dei loro compiti.
Articolo 119
Controlli della Commissione in paesi terzi
1. Gli esperti della Commissione possono eseguire controlli in paesi terzi, al fine di:
a) verificare la conformità o l'equivalenza della legislazione e dei sistemi del paese terzo, compresa la certificazione ufficiale e il rilascio di certificati ufficiali, etichette ufficiali, marchi ufficiali e altri attestati ufficiali, a quanto prescritto dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2;
b) verificare la capacità del sistema di controllo del paese terzo di garantire che le partite di animali e merci esportate nell'Unione siano conformi a quanto prescritto dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, o a prescrizioni riconosciute come almeno equivalenti;
c) raccogliere informazioni e dati per chiarire le cause di problemi ricorrenti o emergenti in relazione alle esportazioni di animali e di merci da un paese terzo.
2. I controlli di cui al paragrafo 1 tengono conto in particolare:
a) della legislazione del paese terzo;
b) dell'organizzazione delle autorità competenti del paese terzo, dei poteri di cui dispongono e del loro livello di indipendenza, della vigilanza cui sono sottoposte nonché dell'autorità di cui godono per verificare efficacemente l'attuazione della legislazione pertinente;
c) della formazione del personale per l'esecuzione dei controlli ufficiali;
d) delle risorse di cui dispongono le autorità competenti, comprese le strutture di analisi, prova e diagnosi;
e) dell'esistenza e del funzionamento di procedure di controllo documentate e di sistemi di controllo basati su priorità;
f) se del caso, della situazione riguardante la sanità degli animali,e le zoonosi e la sanità delle piante, nonché delle procedure di notifica alla Commissione e agli organismi internazionali pertinenti in caso di insorgenza di malattie degli animali e di organismi nocivi per le piante; [Em. 263]
g) dell'entità e del funzionamento dei controlli ufficiali eseguiti su animali, piante e loro prodotti provenienti da altri paesi terzi;
h) delle assicurazioni che il paese terzo può fornire in materia di conformità o di equivalenza a quanto prescritto dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2.
3. Al fine di promuovere l'efficienza e l'efficacia dei controlli di cui al paragrafo 1, la Commissione può, prima di eseguire tali controlli, richiedere che il paese terzo interessato presenti:
a) le informazioni di cui all'articolo 124, paragrafo 1;
b) se del caso, la documentazione scritta relativa ai controlli ufficiali da esso eseguiti.
4. La Commissione può nominare esperti degli Stati membri che assistano i propri esperti durante i controlli di cui al paragrafo 1.
Articolo 120
Frequenza dei controlli della Commissione in paesi terzi
La frequenza dei controlli effettuati dalla Commissione in paesi terzi è determinata in base ai seguenti elementi:
a) una valutazione dei rischi relativi ad animali e merci da essi esportati nell'Unione;
b) la normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2;
c) il volume e la natura degli animali e delle merci che entrano nell'Unione dal paese terzo interessato;
d) i risultati dei controlli già effettuati dagli esperti della Commissione o da altri organi ispettivi;
e) i risultati dei controlli ufficiali su animali e merci che entrano nell'Unione dal paese terzo e di ogni altro controllo ufficiale eseguito dalle autorità competenti degli Stati membri;
f) le informazioni ricevute dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare o da organismi analoghi;
g) le informazioni ricevute da organismi internazionalmente riconosciuti, come ad esempio:
i) l'Organizzazione Mondiale della Sanità;
ii) la commissione del Codex Alimentarius;
iii) l'Ufficio internazionale delle epizoozie;
iv) l'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante;
v) il segretariato della Convenzione internazionale per la protezione delle piante;
vi) l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico;
vii) la Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite;
viii) il segretariato del protocollo di Cartagena sulla prevenzione dei rischi biotecnologici relativo alla convenzione sulla diversità biologica;
h) prove della comparsa di situazioni di malattia o di altre circostanze che possono dar luogo all'entrata nell'Unione da un paese terzo di animali e merci che presentano rischi per la salute o per l'ambiente;
h bis) la probabilità di pratiche fraudolente che potrebbero deludere le aspettative dei consumatori rispetto alla natura, alla qualità e alla composizione di alimenti e merci; [Em. 264]
i) la necessità di indagare o reagire riguardo a situazioni di emergenza in singoli paesi terzi.
Articolo 121
Relazioni della Commissione sui controlli dei suoi esperti in paesi terzi
La Commissione riferisce sui risultati di ciascun controllo effettuato ai sensi degli articoli 119 e 120.
Se del caso la relazione contiene raccomandazioni.
La Commissione mette le relazioni a disposizione del pubblico.
Articolo 122
Programma dei controlli della Commissione in paesi terzi
La Commissione comunica anticipatamente agli Stati membri il suo programma dei controlli in paesi terzi e riferisce sui risultati. La Commissione può modificare tale programma per tenere conto degli sviluppi nei settori disciplinati dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2. Qualsiasi modifica è comunicata agli Stati membri.
Articolo 123
Controlli dei paesi terzi negli Stati membri
1. Gli Stati membri informano la Commissione circa:
a) i controlli programmati nel loro territorio dalle autorità competenti di paesi terzi;
b) il calendario previsto e la portata di tali controlli.
2. Gli esperti della Commissione possono partecipare ai controlli di cui al paragrafo 1, su richiesta di una delle parti seguenti:
a) le autorità competenti degli Stati membri in cui tali controlli sono effettuati;
b) le autorità competenti del paese terzo che effettua tali controlli.
La partecipazione di esperti della Commissione, nonché il calendario definitivo e la portata dei controlli di cui al paragrafo 1, sono organizzati in stretta cooperazione tra la Commissione e le autorità competenti dello Stato membro in cui sono effettuati detti controlli.
3. La partecipazione di esperti della Commissione ai controlli di cui al paragrafo 1 ha in particolare lo scopo di:
a) fornire consulenza riguardo alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2;
b) fornire informazioni e dati disponibili a livello dell'Unione che possano essere utili per il controllo effettuato dalle autorità competenti del paese terzo;
c) assicurare l'uniformità per quanto concerne i controlli effettuati dalle autorità competenti di paesi terzi.
Capo II
Condizioni per l'entrata nell'Unione di animali e merci
Articolo 124
Informazioni sui sistemi dei controlli di paesi terzi
1. La Commissione chiede ai paesi terzi che intendono esportare animali e merci nell'Unione di fornire le seguenti informazioni accurate e aggiornate sull'organizzazione e sulla gestione generali dei sistemi dei controlli sanitari e fitosanitari all'interno del loro territorio:
a) la normativa di ordine sanitario o fitosanitario adottata o proposta sul loro territorio;
b) le procedure di valutazione del rischio e i fattori di cui si tiene conto per tale valutazione nonché per la determinazione del livello adeguato di protezione sanitaria o fitosanitaria;
c) le procedure e i meccanismi di controllo e d'ispezione, ivi compresi, se del caso, quelli sugli animali o sulle merci provenienti da altri paesi terzi;
d) i meccanismi di certificazione ufficiale;
e) se del caso, tutte le misure eventualmente adottate a seguito delle raccomandazioni di cui all'articolo 121, secondo paragrafo;
f) se del caso, i risultati dei controlli ufficiali effettuati sugli animali e le merci destinati ad essere esportati nell'Unione;
g) se del caso, le informazioni sulle modifiche apportate alla struttura e al funzionamento dei sistemi dei controlli adottati per soddisfare le prescrizioni sanitarie o fitosanitarie dell'Unione o le raccomandazioni di cui all'articolo 121, secondo paragrafo.
2. La richiesta di informazioni di cui al paragrafo 1 è proporzionata e tiene conto della natura degli animali e delle merci destinati a essere esportati nell'Unione e della situazione e struttura specifiche del paese terzo.
Articolo 125
Definizione di condizioni aggiuntive per l'entrata nell'Unione di animali e merci
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ex articolo 139 per quanto riguarda le condizioni che devono essere rispettate da animali e merci che entrano nell'Unione da paesi terzi quando queste risultino necessarie per garantire che gli animali e le merci siano conformi a quanto prescritto dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, ad esclusione delle lettere d), e), g) e h) del suddetto articolo, e dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 853/2004, o a prescrizioni riconosciute come almeno equivalenti.
2. Le condizioni di cui al paragrafo 1 identificano gli animali e le merci facendo riferimento ai loro codici della nomenclatura combinata, e possono prescrivere:
a) che determinati animali e merci entrino nell'Unione esclusivamente da un paese terzo o da una regione di un paese terzo che figura in un elenco compilato dalla Commissione a tale scopo;
b) che le partite di determinati animali e merci provenienti da paesi terzi siano ottenute o preparate in stabilimenti conformi alle prescrizioni di cui al paragrafo 1 o a prescrizioni riconosciute come almeno equivalenti, e spedite da tali stabilimenti;
c) che le partite di determinati animali e merci siano accompagnate da un certificato ufficiale, un attestato ufficiale, o qualsiasi altra prova che le partite siano conformi alle prescrizioni pertinenti di cui al paragrafo 1 o a prescrizioni riconosciute come almeno equivalenti;
d) che le prove di cui alla lettera c) vengano fornite con l'uso di un formato specifico;
e) che sia soddisfatta ogni altra prescrizione necessaria a garantire che determinati animali e merci offrano un livello di protezione della salute, nonché, per quanto riguarda gli OGM e prodotti fitosanitari, dell'ambiente, equivalente a quello garantito dalleottemperino alle prescrizioni di cui al paragrafo 1. [Em. 266]
3. Qualora imperativi motivi di urgenza lo richiedano, in presenza di rischi sanitari per l'uomo, per gli animali o, per quanto riguarda gli OGM e prodotti fitosanitari, per l'ambiente, derivanti da animali e merci che entrano nell'Unione da paesi terzi, agli atti delegati adottati a norma del paragrafo 1 si applica la procedura di cui all'articolo 140.
4. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire il formato e il tipo di certificati ufficiali, attestati ufficiali o documenti di prova richiesti in applicazione di quanto prescritto dal paragrafo 2, lettera c).
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 141, paragrafo 2.
Articolo 126
Inclusione nell'elenco di paesi terzi di cui all'articolo 125, paragrafo 2, lettera a)
1. L'inclusione di un paese terzo o di una sua regione nell'elenco di cui all'articolo 125, paragrafo 2, lettera a), è effettuata in conformità ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
2. La Commissione approva, mediante atti di esecuzione, la richiesta ricevuta a tal fine da parte del paese terzo in questione, accompagnata da adeguati documenti di prova e garanzie che gli animali e le merci in questione, provenienti da tale paese terzo, siano conformi a quanto prescritto dall'articolo 125, paragrafo 1, o a prescrizioni equivalenti. Tali atti di esecuzione sono adottati e aggiornati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 141, paragrafo 2.
3. La Commissione decide in merito alla richiesta di cui al paragrafo 2 tenendo conto, a seconda dei casi:
a) della legislazione del paese terzo nel settore in questione;
b) della struttura e dell'organizzazione delle autorità competenti del paese terzo e dei suoi servizi di controllo, dei poteri di cui dispongono, delle garanzie che possono essere fornite per quanto concerne l'applicazione e la verifica dell'attuazione della legislazione del paese terzo applicabile al settore interessato, e dell'affidabilità delle procedure di certificazione ufficiale;
c) dell'effettuazione da parte delle autorità competenti del paese terzo di adeguati controlli ufficiali e di altre attività per valutare la presenza di pericoli sanitari per l'uomo, per gli animali o per le piante, per il benessere degli animali o per l'ambiente in relazione agli OGM e ai prodotti fitosanitari;
d) della regolarità e della rapidità delle informazioni fornite dal paese terzo sulla presenza di potenziali pericoli sanitari per l'uomo, per gli animali o per le piante, per il benessere degli animali o per l'ambiente in relazione agli OGM e ai prodotti fitosanitari;
e) delle garanzie fornite da un paese terzo che:
i) le condizioni applicate agli stabilimenti da cui gli animali o le merci esportati verso l'Unione siano conformi a prescrizioni equivalenti a quelle di cui all'articolo 125, paragrafo 1;
ii) venga redatto e aggiornato un elenco degli stabilimenti di cui al punto i);
iii) l'elenco degli stabilimenti di cui al punto i) e le sue versioni aggiornate siano comunicati alla Commissione senza indugio;
iv) gli stabilimenti di cui al punto i) siano oggetto di controlli regolari ed efficaci da parte delle autorità competenti del paese terzo;
f) di qualsiasi altra informazione o dato sulla capacità del paese terzo di garantire che entrino nell'Unione solo animali o merci che offrono lo stesso livello di protezione di quello assicurato dalle prescrizioni pertinenti di cui all'articolo 125, paragrafo 1, o un livello equivalente.
Articolo 127
Istituzione di misure speciali relative all'entrata nell'Unione di determinati animali e merci
1. Qualora, in casi diversi da quelli di cui all'articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002, all'articolo 249 del regolamento (UE) n. …/…(77) , all'articolo 27, paragrafo 1, all'articolo 29, paragrafo 1, all'articolo 40, paragrafo 2, all'articolo 41, paragrafo 2, all'articolo 47, paragrafo 1, all'articolo 49, paragrafo 2, e all'articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. …/…(78)+ , si abbia motivo di temere che l'ingresso nell'Unione di determinati animali o merci originari di un paese terzo, di una sua regione o di un gruppo di paesi terzi, possa presentare rischi sanitari per l'uomo, per gli animali o per le piante, o, in relazione agli OGM e ai prodotti fitosanitari, per l'ambiente, o qualora si abbia motivo di temere che siano in atto casi gravi e diffusi di non conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, la Commissione adotta, mediante atti di esecuzionedelegati conformemente all'articolo 139, i provvedimenti necessari a contenere tale rischio o a far cessare i casi di non conformità. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 141, paragrafo 2. [Em. 267]
2. I provvedimenti di cui al paragrafo 1 identificano gli animali e le merci facendo riferimento ai loro codici della nomenclatura combinata, e possono prevedere:
a) il divieto di ingresso nell'Unione degli animali e delle merci di cui al paragrafo 1 originari o spediti dai paesi terzi interessati o da loro regioni;
b) che gli animali e le merci di cui al paragrafo 1. originari o spediti da determinati paesi terzi o loro regioni, siano soggetti, prima dell'invio, a un trattamento o a controlli specifici;
c) che gli animali e le merci di cui al paragrafo 1 originari o spediti da determinati paesi terzi o da loro regioni siano soggetti, all'ingresso nell'Unione, a un trattamento o a controlli specifici;
d) che le partite degli animali e merci di cui al paragrafo 1 originarie o spedite da determinati paesi terzi o da loro regioni siano accompagnate da un certificato ufficiale, un attestato ufficiale, o qualsiasi altra prova che le partite siano conformi alle prescrizioni di cui al paragrafo 1 o a prescrizioni riconosciute come almeno equivalenti;
e) che le prove di cui alla lettera d) vengano fornite con l'uso di un formato specifico;
f) altre misure necessarie per contenere i rischi.
3. Nell'adottare i provvedimenti di cui al paragrafo 2 si deve tener conto:
a) delle informazioni raccolte in conformità all'articolo 124;
b) di eventuali altre informazioni presentate dai paesi terzi interessati;
c) se necessario, dei risultati dei controlli di cui all'articolo 119, paragrafo 1.
4. Per motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati connessi alla sanità umana e animale o, per quanto riguarda gli OGM e i prodotti fitosanitari, alla protezione dell'ambiente, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all'articolo 141, paragrafo 3.
Articolo 128
Equivalenza
1. Nei settori disciplinati dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, ad esclusione delle lettere d), e), g) e h) del suddetto articolo, la Commissione può, mediante atti di esecuzione, riconoscere che le misure applicate in un paese terzo o una delle sue regioni sono equivalenti alle prescrizioni delle norme suddette, sulla base dei seguenti elementi:
a) un esame approfondito delle informazioni e dei dati forniti dal paese terzo in questione a norma dell'articolo 124, paragrafo 1;
b) se del caso, il risultato soddisfacente di un controllo eseguito conformemente all'articolo 119, paragrafo 1.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 141, paragrafo 2.
2. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 stabiliscono le modalità che disciplinano l'ingresso di animali e merci nell'Unione dal paese terzo interessato o da una sua regione, e possono comprendere:
a) la natura e il contenuto dei certificati o attestati ufficiali che devono accompagnare gli animali o le merci;
b) le prescrizioni specifiche applicabili all'ingresso nell'Unione degli animali o delle merci, nonché i controlli ufficiali da eseguire all'ingresso nell'Unione;
c) ove necessario, le procedure per la compilazione e la modifica degli elenchi di regioni o di stabilimenti nel paese terzo interessato dai quali è consentito l'ingresso di animali e merci nell'Unione.
3. La Commissione, mediante atti di esecuzione, revoca senza indugio gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 se una qualsiasi delle condizioni per il riconoscimento dell'equivalenza cessa di essere soddisfatta.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 141, paragrafo 2.
Articolo 128 bis
Sostegno ai paesi in via di sviluppo
1. Onde provvedere a che i paesi in via di sviluppo possano osservare il presente regolamento, è possibile adottare misure da mantenere in vigore fino a quando ne sia provata l'efficacia, per sostenere le seguenti attività:
— rispetto delle condizioni per l'ingresso nell'Unione di animali e merci;
— elaborazione di orientamenti concernenti l'organizzazione di controlli ufficiali dei prodotti da esportare nell'Unione;
— invio di esperti dell'Unione europea o degli Stati membri nei paesi in via di sviluppo per coadiuvare l'organizzazione di controlli ufficiali;
— partecipazione di personale di controllo dei paesi in via di sviluppo a formazioni e corsi di specializzazione.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati secondo l'articolo 139 riguardo alla definizione di disposizioni sulle forme di sostegno a favore dei paesi in via di sviluppo di cui al paragrafo 1. [Em. 268]
Capo III
Formazione del personale delle autorità competenti
Articolo 129
Formazione e scambio del personale delle autorità competenti
1. La Commissione può organizzareorganizza attività di formazione per il personale delle autorità competenti e, se del caso, per il personale di altre autorità degli Stati membri coinvolte nelle indagini sulla possibile violazione delle disposizioni del presente regolamento e della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2. [Em. 269]
La Commissione può organizzareorganizza tali attività in collaborazione con gli Stati membri. [Em. 270]
2. Le attività di formazione di cui al paragrafo 1 agevolano lo sviluppo di un approccio armonizzato ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali negli Stati membri. Esse comprendono, ove opportuno, una formazione:
a) sul presente regolamento e sulla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2;
b) sui metodi e le tecniche di controllo pertinenti per i controlli ufficiali e per le altre attività ufficiali delle autorità competenti;
c) su metodi e tecniche di produzione, trasformazione e commercializzazione.
3. Le attività di formazione di cui al paragrafo 1 possono essere aperte al personale delle autorità competenti di paesi terzi e possono essere organizzate al di fuori dell'Unione.
4. Le autorità competenti assicurano che le conoscenze acquisite tramite le attività di formazione di cui al paragrafo 1 siano diffuse secondo necessità e adeguatamente utilizzate in attività di formazione del personale di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 3.
Nei programmi di formazione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, sono incluse attività di formazione volte alla diffusione di tali conoscenze.
5. La Commissione può organizzare, in collaborazione con gli Stati membri, programmi per lo scambio tra due o più Stati membri di personale delle autorità competenti che esegue controlli ufficiali o altre attività ufficiali.
Tale scambio può avvenire attraverso il distaccamento temporaneo di personale delle autorità competenti da uno Stato membro all'altro, oppure attraverso lo scambio di personale tra le autorità competenti interessate.
6. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme riguardanti l'organizzazione delle attività di formazione di cui al paragrafo 1 e dei programmi di cui al paragrafo 5.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 141, paragrafo 2.
Capo IV
Sistemi per il trattamento delle informazioni
Articolo 130
Sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC)
1. La Commissione istituisce e gestisce un sistema informatico per il trattamento delle informazioni dedicato al funzionamento integrato dei meccanismi e degli strumenti attraverso i quali vengono elaborati e trattati i dati, le informazioni e i documenti relativi ai controlli ufficiali vengono automaticamente trasmessi dalle banche dati degli Stati membri, nonché elaborati, trattati e scambiati in modo automatico ("IMSOC"), tenendo conto dei sistemi nazionali esistenti. [Em. 271]
1 bis. Per la trasmissione di certificati elettronici o di altri documenti in formato elettronico, la Commissione e gli Stati membri si avvalgono di linguaggi di programmazione, strutture di messaggio e protocolli di trasmissione standardizzati a livello internazionale nonché di procedure sicure di trasmissione. [Em. 272]
2. Il sistema IMSOC:
a) integra pienamente e fornisce i necessari aggiornamenti al sistema TRACES istituito con decisione 2003/24/CE;
b) integra pienamente e fornisce i necessari aggiornamenti agli attuali sistemi informatici gestiti dalla Commissione e utilizzati per lo scambio rapido di dati, informazioni e documenti concernenti i rischi per la sanità umana, per la salute e il benessere degli animali e per la sanità delle piante di cui all'articolo 50 del regolamento (CE) n. 178/2002, all'articolo 20 del regolamento (UE) n. …/…(79) e all'articolo 97 del regolamento (UE) n. …/…(80)+ ;
c) fornisce gli opportuni collegamenti tra il sistema TRACES e i sistemi di cui alla lettera b) per consentire, se necessario, un efficiente scambio e aggiornamento di dati tra tali sistemi nonché tra essi e il sistema TRACES.
2 bis. Nello scambio di dati elettronici, come i certificati elettronici, la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri utilizzano un linguaggio, una struttura di messaggi e protocolli di scambio standardizzati a livello internazionale. [Em. 273]
Articolo 131
Funzioni generali di IMSOC
Il sistema IMSOC:
a) consente il trattamento e lo scambio con ausili informatici delle informazioni, dei dati e dei documenti necessari per eseguire i controlli ufficiali, derivanti dall'esecuzione di controlli ufficiali o dalla registrazione dell'effettuazione o dai risultati dei controlli ufficiali in tutti i casi in cui la normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e gli atti delegati di cui agli articoli da 15 a 24 prevedono lo scambio tra le autorità competenti, tra le autorità competenti e la Commissione e, se del caso, con altre autorità e operatori, di tali informazioni, dati e documenti;
b) fornisce un meccanismo per lo scambio di dati e informazioni in conformità al titolo IV;
c) fornisce uno strumento che consente di raccogliere e gestire le relazioni sui controlli ufficiali trasmesse dagli Stati membri alla Commissione;
d) permette l'elaborazione, il trattamento e la trasmissione, anche in forma elettronica, del giornale di viaggio di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2005, delle registrazioni ottenute dal sistema di navigazione di cui all'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1/2005, di certificati ufficiali e del documento sanitario comune di entrata di cui all'articolo 54 del presente regolamento.
Articolo 132
Uso del sistema IMSOC nel caso di animali e merci soggetti a specifici controlli ufficiali
1. Nel caso di animali o merci i cui spostamenti all'interno dell'Unione o la cui immissione in commercio siano soggetti a specifici prescrizioni o procedure stabiliti dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, IMSOC consente alle autorità competenti del luogo di spedizione e alle altre autorità competenti responsabili dell'esecuzione dei controlli ufficiali su tali animali o merci di scambiarsi in tempo reale dati, informazioni e documenti relativi ad animali o merci trasferiti da uno Stato membro ad un altro e ai controlli ufficiali eseguiti.
Il primo comma non si applica alle merci soggette alle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere g) e h).
Tuttavia, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ex articolo 139, per quanto concerne il momento e la misura in cui si applica il primo comma alle merci di cui al secondo comma.
2. Nel caso di animali e merci esportati ai quali si applicano le norme dell'Unione in materia di rilascio di titoli d'esportazione, IMSOC consente alle autorità competenti del luogo di spedizione e alle altre autorità competenti responsabili dell'esecuzione dei controlli ufficiali di scambiarsi in tempo reale dati, informazioni e documenti riguardanti tali animali e merci e il risultato dei controlli effettuati su di essi.
3. Nel caso di animali o merci soggetti ai controlli ufficiali di cui al titolo II, capo V, sezioni I e II, IMSOC:
a) consente alle autorità competenti ai posti di controllo frontalieri e alle altre autorità competenti responsabili dell'esecuzione dei controlli ufficiali su tali animali o merci di scambiarsi in tempo reale dati, informazioni e documenti riguardanti tali animali e merci e i controlli effettuati su tali animali o merci;
b) consente alle autorità competenti ai posti di controllo frontalieri di condividere e scambiare dati, informazioni e documenti pertinenti con le autorità doganali e le altre autorità responsabili dell'esecuzione di controlli su animali o merci che entrano nell'Unione da paesi terzi, e con gli operatori che intervengono nelle procedure d'ingresso, in conformità alle norme adottate ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 4, e dell'articolo 73, paragrafo 2, e di altre norme dell'Unione in materia;
c) integra ed esegue le procedure di cui all'articolo 52, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 63, paragrafo 6.
Articolo 133
Conferimento di poteri per l'adozione di norme per il funzionamento di IMSOC
È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati ex articolo 139 al fine di stabilire:
a) le specifiche tecniche e le norme specifiche di funzionamento di IMSOC e dei suoi elementi;
b) le soluzioni di emergenza da applicare in caso di indisponibilità di una delle funzioni di IMSOC;
c) in quali casi e a quali condizioni può essere concesso a organizzazioni internazionali e paesi terzi interessati un accesso parziale alle funzioni di IMSOC, e le modalità di tale accesso;
d) in quali casi e a quali condizioni agli utilizzatori occasionali possono essere concesse esenzioni dall'utilizzo del sistema TRACES;
e) le norme relative a un sistema elettronico per l'approvazione, ad opera delle autorità competenti, di certificati elettronici rilasciati da autorità competenti dei paesi terzi.
Titolo VII
Azioni esecutive
Capo I
Azioni delle autorità competenti e sanzioni
Articolo 134
Obblighi generali delle autorità competenti per quanto concerne la verifica dell'attuazione
1. Quando agiscono in conformità al presente capo, le autorità competenti danno la priorità alle azioni da adottare per eliminare o contenere i rischi per la sanità umana, animale e vegetale, per il benessere degli animali e, per quanto riguarda gli OGM e prodotti fitosanitari, per l'ambiente. Alla luce dell'aumento della frequenza delle frodi nel settore alimentare, occorre porre maggiormente l'accento sulla lotta contro le pratiche che traggono in inganno i consumatori rispetto alla natura o alla qualità dei prodotti alimentari che acquistano e consumano. [Em. 336]
2. In caso di sospetta non conformità, le autorità competenti svolgono un'indagine per confermare o eliminare tale sospetto.
3. Se necessario per le sue finalità, l'indagine di cui al paragrafo 2 comprende:
a) un'intensificazione dei controlli ufficiali su animali, merci e operatori per un periodo di tempo opportuno in funzione della natura del rischio; [Em. 274]
b) il fermo ufficiale di animali e merci e di eventuali sostanze o prodotti non autorizzati, a seconda del caso.
Articolo 135
Indagini e misure in caso di accertata non conformità
1. Se il caso di non conformità è accertato, le autorità competenti:
a) svolgono ogni altra indagine necessaria al fine di determinare l'origine e l'entità della non conformità e per stabilire le responsabilità dell'operatore;
b) adottano i provvedimenti opportuni per assicurare che l'operatore ponga rimedio ai casi di non conformità e ne impedisca il ripetersistabilisca sistemi per evitare che essi si ripresentino. [Em. 275]
Nel decidere i provvedimenti da adottare, le autorità competenti tengono conto della natura della non conformità e dei precedenti dell'operatore per quanto riguarda la conformità.
2. Quando agiscono conformemente al paragrafo 1, le autorità competenti, a seconda dei casi:
a) dispongono o eseguono trattamenti su animali;
a bis) qualora il risultato dei controlli ufficiali sui giornali di viaggio di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), punto i), non sia soddisfacente, chiedono all'organizzatore di modificare le modalità del lungo viaggio previsto in modo da renderlo conforme al regolamento (CE) n. 1/2005; [Em. 276]
b) dispongono lo scarico, il trasbordo su un altro mezzo di trasporto, la detenzionel'adeguata sistemazione e cura, i periodi di quarantena, il rinvio dell'abbattimento degli animali, ricorrendo, se necessario, ad assistenza veterinaria; [Em. 277]
c) dispongono i trattamenti sulle merci, la modifica delle etichette o le informazioni correttive da fornire ai consumatori;
d) limitano o vietano l'immissione in commercio, lo spostamento, l'ingresso nell'Unione o l'esportazione di animali e di merci, ne vietano o ne ordinano il ritorno nello Stato membro di spedizione;
e) dispongono che l'operatore aumenti la frequenza dei propri controlli;
e bis) richiedono agli operatori che effettuano l'abbattimento degli animali o le eventuali operazioni correlate disciplinate dal regolamento (CE) n. 1099/2009 di modificare le loro procedure operative standard e in particolare di rallentare o interrompere la produzione; [Em. 278]
f) dispongono che determinate attività dell'operatore interessato siano soggette a controlli ufficiali più numerosi o sistematici;
g) dispongono il richiamo, il ritiro, la rimozione e la distruzione di merci, autorizzando se del caso il loro impiego per fini diversi da quelli originariamente previsti;
h) dispongono l'isolamento o la chiusura, per un periodo di tempo appropriato, della totalità o di una parte delle attività dell'operatore interessato o dei suoi stabilimenti, sedi o altri locali;
i) dispongono la cessazione per un periodo di tempo appropriato della totalità o di una parte delle attività dell'operatore interessato e, se del caso, dei siti internet che gestisce o utilizza;
j) dispongono la sospensione o il ritiro dell'autorizzazione dello stabilimento, impianto, sede, locale o mezzo di trasporto interessato, o dell'autorizzazione del trasportatore o del certificato di idoneità del conducente; [Em. 279]
k) dispongono la macellazione o l'abbattimento di animali, a condizione che si tratti della misura più appropriata ai fini della tutela della sanità umana e della salute e del benessere degli animali;
l) adottano qualsiasi altra misura che le autorità competenti ritengono opportuna per garantire la conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2.
3. Le autorità competenti trasmettono all'operatore interessato o a un suo rappresentante:
a) notifica scritta della loro decisione concernente l'azione o il provvedimento da adottare a norma dei paragrafi 1 e 2, unitamente alle relative motivazioni; e
b) informazioni sui diritti di ricorso contro tali decisioni e sulla procedura e sui termini applicabili.
4. Tutti i costi sostenuti a norma del presente articolo sono a carico degli operatori responsabili.
Articolo 136
Sanzioni
1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie ad assicurare la loro applicazione. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali norme alla Commissione entro la data di cui all'articolo 162, paragrafo 1, secondo comma, e provvedono a notificare immediatamente alla stessa ogni successiva modifica.
Indipendentemente dai vantaggi economici perseguiti, le sanzioni sono inoltre commisurate ai rischi per la salute dei consumatori. [Em. 280]
2. Gli Stati membri provvedono affinché le sanzioni pecuniarie applicabili alle violazioni intenzionali del presente regolamento e della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, siano fissate a un valore almeno tali da controbilanciare ildoppio del vantaggio economico perseguito attraverso la violazione. [Em. 281]
3. Gli Stati membri provvedono in particolare affinché siano previste sanzioni nei seguenti casi:
a) laddove gli operatori manchino di cooperare durante i controlli ufficiali o altre attività ufficiali;
b) quando venga fornita una certificazione ufficiale falsa o fuorviantevengano fornite certificazioni o dichiarazioni ufficiali false o fuorvianti; [Em. 282]
c) quando vi siano produzione o uso fraudolenti di certificati ufficiali, etichette ufficiali, marchi ufficiali e altri attestati ufficiali.
c bis) quando la salute dei consumatori è compromessa. [Em. 283]
Articolo 136 bis
Segnalazione delle violazioni
1. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti mettano in atto meccanismi efficaci e affidabili per incoraggiare la segnalazione alle autorità competenti di violazioni, potenziali o effettive, del presente regolamento e delle misure nazionali ad esso relative.
2. I meccanismi di cui al paragrafo 1 includono almeno:
a) le procedure specifiche per il ricevimento delle segnalazioni di violazioni e per il relativo seguito;
b) la protezione adeguata dei dipendenti degli enti che segnalano violazioni commesse all'interno dell'ente perlomeno riguardo a ritorsioni, discriminazioni o altri tipi di trattamento iniquo;
c) la protezione dei dati personali concernenti sia la persona che segnala le violazioni sia la persona fisica sospettata di essere responsabile della violazione, conformemente alla direttiva 95/46/CE;
d) norme chiare che garantiscano riservatezza in tutti i casi con riguardo alla persona che segnala le violazioni commesse all'interno dell'ente, salvo che la comunicazione di tali informazioni non sia richiesta dalla normativa nazionale nel contesto di ulteriori indagini o successivi procedimenti giudiziari.
3. Gli Stati membri impongono agli enti di disporre di procedure adeguate affinché i propri dipendenti possano segnalare violazioni a livello interno avvalendosi di un canale specifico, indipendente e autonomo. Tale canale può essere fornito anche mediante dispositivi previsti dalle parti sociali. Si applica la medesima protezione di quella prevista al paragrafo 2, lettere b), c) e d). [Em. 284]
Capo II
Misure di verifica dell'attuazione dell'Unione
Articolo 137
Gravi carenze del sistema di controllo di uno Stato membro
1. Se la Commissione dispone di prove di gravi carenze del sistema dei controlli di uno Stato membro e se tali carenze possono costituire un rischio sanitario eventuale e diffuso per l'uomo, per gli animali o per le piante, per il benessere degli animali o, per quanto riguarda gli OGM e i prodotti fitosanitari, per l'ambiente, o comportare una diffusa violazione della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, essa adotta mediante atti di esecuzione uno o più tra i seguenti provvedimenti, da applicare finché tali carenze non vengano eliminate:
a) il divieto di mettere a disposizione sul mercato o trasportare, spostare o altrimenti movimentare determinati animali o merci a cui sono attinenti le carenze del sistema dei controlli ufficiali;
b) condizioni particolari per le attività, gli animali o le merci di cui alla lettera a);
c) la sospensione dello svolgimento dei controlli ufficiali nei posti di controllo frontalieri o in altri punti di controllo interessati dalle carenze del sistema dei controlli ufficiali, o la revoca di tali posti di controllo frontalieri o punti di controllo;
d) altre misure temporanee necessarie per contenere tale rischio finché le carenze non vengano eliminate.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 141, paragrafo 2.
2. I provvedimenti di cui al paragrafo 1 sono adottati solo dopo che lo Stato membro interessato ha mancato di porre rimedio alla situazione su richiesta della Commissione ed entro i termini da essa stabiliti.
3. Per motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati connessi alla sanità umana e animale o, per quanto riguarda gli OGM e i prodotti fitosanitari, alla protezione dell'ambiente, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all'articolo 141, paragrafo 3.
Titolo VIII
Disposizioni comuni
Capo I
Disposizioni procedurali
Articolo 138
Modifica degli allegati e riferimenti a norme europee
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ex articolo 139, per quanto riguarda le modifiche degli allegati II e III del presente regolamento, al fine di tener conto dei cambiamenti alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del progresso tecnico e degli sviluppi scientifici.
2. Per assicurare il costante aggiornamento dei riferimenti alle norme europee di cui all'articolo 26, lettera b), punto iv), all'articolo 36, paragrafo 4, lettera e) e all'articolo 91, paragrafo 3, lettera a), alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati che modificano tali riferimenti nel caso in cui il CEN modifichi le norme.
Articolo 139
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. La delega di poteri di cui all'articolo 15, paragrafo 2, all'articolo 17, all'articolo 23, paragrafo 1, all'articolo 23, paragrafo 2, all'articolo 24 bis, all'articolo 25, paragrafo 3, all'articolo 40, all'articolo 43, paragrafo 4, all'articolo 45, paragrafo 3, agli articoli 46 e 49, all'articolo 51, paragrafo 1, all'articolo 52, paragrafi 1 e 2, all'articolo 56, paragrafo 2, all'articolo 60, paragrafo 3, all'articolo 62, paragrafo 2, all'articolo 69, paragrafo 3, all'articolo 75, paragrafi 1 e 2, all'articolo 97, paragrafo 2, all'articolo 98, paragrafo 6, all'articolo 99, paragrafo 2, all'articolo 101, paragrafo 3, all'articolo 106, paragrafo 3, all'articolo 111, all'articolo 114, paragrafo 4, all'articolo 125, paragrafo 1, all'articolo 127, paragrafo 1, all'articolo 128 bis, paragrafo 2, all'articolo 132, paragrafo 1, terzo comma, all'articolo 133, all'articolo 138, paragrafi 1 e 2, all'articolo 143, paragrafo 2, all'articolo 144, paragrafo 3, e all'articolo 153, paragrafo 3, è conferita alla Commissione per un periodo di tempo indeterminatocinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamentoda …(81). La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano alla proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 285]
2 bis. Nell'esercizio della delega, è di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. [Em. 286]
3. La delega di poteri di cui all'articolo 15, paragrafo 2, all'articolo 17, all'articolo 23, paragrafo 1, all'articolo 23, paragrafo 2, all'articolo 24 bis, all'articolo 25, paragrafo 3, all'articolo 40, all'articolo 43, paragrafo 4, all'articolo 45, paragrafo 3, all'articolo 46, all'articolo 49, all'articolo 51, paragrafo 1, all'articolo 52, paragrafi 1 e 2, all'articolo 56, paragrafo 2, all'articolo 60, paragrafo 3, all'articolo 62, paragrafo 2, all'articolo 69, paragrafo 3, all'articolo 75, paragrafi 1 e 2, all'articolo 97, paragrafo 2, all'articolo 98, paragrafo 6, all'articolo 99, paragrafo 2, all'articolo 101, paragrafo 3, all'articolo 106, paragrafo 3, all'articolo 111, all'articolo 114, paragrafo 4, all'articolo 125, paragrafo 1, all'articolo 127, paragrafo 1, all'articolo 128 bis, paragrago 2, all'articolo 132, paragrafo 1, terzo comma, all'articolo 133, all'articolo 138, paragrafi 1 e 2, all'articolo 143, paragrafo 2, all'articolo 144, paragrafo 3 e all'articolo 153, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. Un atto delegato adottato a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, dell'articolo 17, dell'articolo 23, paragrafo 1, dell'articolo 23, paragrafo 2, dell'articolo 24 bis, dell'articolo 25, paragrafo 3, dell'articolo 40, dell'articolo 43, paragrafo 4, dell'articolo 45, paragrafo 3, dell'articolo 46, dell'articolo 49, dell'articolo 51, paragrafo 1, dell'articolo 52, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 56, paragrafo 2, dell'articolo 60, paragrafo 3, dell'articolo 62, paragrafo 2, dell'articolo 69, paragrafo 3, dell'articolo 75, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 97, paragrafo 2, dell'articolo 98, paragrafo 6, dell'articolo 99, paragrafo 2, dell'articolo 101, paragrafo 3, dell'articolo 106, paragrafo 3, dell'articolo 111, dell'articolo 114, paragrafo 4 e dell'articolo 125, paragrafo 1, dell'articolo 127, paragrafo 1, dell'articolo 128 bis, paragrafo 2, dell'articolo 132, paragrafo 1, terzo comma, dell'articolo 133, dell'articolo 138, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 143, paragrafo 2, dell'articolo 144, paragrafo 3, e dell'articolo 153, paragrafo 3, entra in vigore solo se nessuna obiezione è stata espressa dal Parlamento europeo o dal Consiglio entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica dell'atto al Parlamento europeo e al Consiglio stesso o se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 140
Procedura d'urgenza
1. Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano a condizione che non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.
2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 139, paragrafo 5. In tal caso, la Commissione abroga immediatamente l'atto a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.
Articolo 141
Comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per i vegetali, gli animali, gli alimenti e i mangimi istituito dall'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. Tale disposizione si applica ad eccezione dei casi previsti dall'articolo 23, ai sensi del quale la Commissione è assistita dai comitati istituiti a norma del regolamento (CE) n. 834/2007, del regolamento (UE) n. 1151/2012 sulle denominazioni DOP, indicazioni geografiche protette ("IGP") e specialità tradizionali garantite ("STG"), del regolamento (CE) n. 1234/2007 sulle DOP e IGP vinicole e del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio(82) sulle indicazioni geografiche delle bevande spiritose. [Em. 287]
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Se il parere del comitato deve essere ottenuto tramite procedura scritta, la procedura si conclude senza esito qualora, entro il termine per la presentazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o lo richieda la maggioranza semplice dei membri del comitato.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 5 dello stesso.
Capo II
Disposizioni transitorie e finali
Articolo 142
Abrogazioni
1. Il regolamento (CE) n. 882/2004, le direttive 89/608/CEE e 96/93/CE e la decisione 92/438/CEE sono abrogati a decorrere da …(83) .
Tuttavia, gli articoli da 14 a 17 e da 26 a 29 del regolamento (CE) n. 882/2004 si applicano fino a …(84)+.
La designazione di ciascun laboratorio di riferimento dell'Unione europea di cui all'allegato VII del Regolamento (CE) n. 882/2004 continua ad applicarsi fino alla designazione, in ciascuna delle aree interessate, di un laboratorio di riferimento dell'Unione europea a norma dell'articolo 91, paragrafo 2, del presente regolamento. [Em. 288]
1 bis. La designazione di ciascun laboratorio di riferimento dell'Unione europea di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 continua ad applicarsi fino alla designazione, in ciascuna delle aree interessate, di un laboratorio di riferimento dell'Unione europea a norma dell'articolo 91, paragrafo 2, del presente regolamento, fatto salvo l'articolo 91, paragrafo 3 bis. [Em. 289]
2. Il regolamento (CE) n. 854/2004 e Le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE e 97/78/CEE sono abrogati abrogate a decorrere da …(85) .[Em. 290]
3. I riferimenti agli atti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IV.
Articolo 143
Misure transitorie relative all'abrogazione delle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE
1. Le disposizioni pertinenti delle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE che disciplinano questioni di cui all'articolo 45, paragrafo 2, all'articolo 46, all'articolo 49, lettere b), c) e d), all'articolo 52, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 56, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento continuano ad applicarsi fino alla data fissata nell'atto delegato adottato ai sensi del paragrafo 2.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 139, riguardo alla data alla quale cessano di applicarsi le disposizioni di cui al paragrafo 1. Tale data è la data di applicazione delle corrispondenti norme da stabilirsi in conformità agli atti delegati o di esecuzione di cui all'articolo 45, paragrafo 2, all'articolo 46, all'articolo 49, lettere b), c) e d), all'articolo 52, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 56, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento.
Articolo 144
Misure transitorie concernenti l'abrogazione della direttiva 96/23/CE
1. Le autorità competenti continuano a svolgere i controlli ufficiali necessari per individuare la presenza delle sostanze e gruppi di residui di cui all'allegato I della direttiva 96/23/CE, in applicazione degli allegati II, III e IV di tale direttiva fino alla data da fissare nell'atto delegato adottato in conformità al paragrafo 3.
2. L'articolo 29, paragrafi 1 e 2, della direttiva 96/23/CE, continua ad applicarsi fino alla data fissata nell'atto delegato adottato in conformità al paragrafo 3.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 139 per quanto riguarda la data alla quale le autorità competenti cessano di svolgere controlli ufficiali conformemente al paragrafo 1, e alla quale non è più applicabile l'articolo 29, paragrafi 1 e 2, della direttiva 96/23/CE. Tale data è la data di applicazione delle norme corrispondenti da stabilirsi in conformità agli atti delegati o di esecuzione di cui agli articoli 16 e 111 del presente regolamento.
Articolo 145
Modifiche della direttiva 98/58/CE
La direttiva 98/58/CE è modificata come segue:
a) l'articolo 2 è così modificato:
i) il punto 3 è soppresso;
ii) è aggiunto il seguente secondo comma:"
"Si applica inoltre la definizione di "autorità competenti" di cui all'articolo 2, punto 5, del regolamento (UE) N. …/…(86) .";
"
b) l'articolo 6 è così modificato:
i) il paragrafo 1 è soppresso;
ii) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"
"2. Gli Stati membri presentano alla Commissione entro il 30 giugno di ogni anno una relazione annuale per l'anno precedente per quanto concerne le ispezioni eseguite dall'autorità competente per verificare la conformità ai requisiti della presente direttiva. Tale relazione è corredata di un'analisi dei casi più gravi di non conformità rilevati, nonché da un piano d'azione nazionale inteso a prevenire o ridurre il verificarsi di questi casi negli anni successivi. La Commissione presenta una sintesi di tali relazioni agli Stati membri.";
"
c) il paragrafo 3, lettera a) è soppresso;
d) l'articolo 7 è soppresso.
Articolo 146
Modifiche della direttiva 1999/74/CE
La direttiva 1999/74/CE è modificata come segue:
a) l'articolo 8 è così modificato:
i) il paragrafo 1 è soppresso;
ii) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"
"Gli Stati membri presentano alla Commissione entro il 30 giugno di ogni anno una relazione annuale per l'anno precedente per quanto concerne le ispezioni eseguite dall'autorità competente per verificare la conformità ai requisiti della presente direttiva. Tale relazione è corredata di un'analisi dei casi più gravi di non conformità rilevati, nonché da un piano d'azione nazionale per prevenire o ridurre il verificarsi di questi casi negli anni successivi. La Commissione presenta una sintesi di tali relazioni agli Stati membri.";
"
iii) il paragrafo 3, lettera a) è soppresso;
b) l'articolo 9 è soppresso.
Articolo 147
Modifiche del regolamento (CE) n. 999/2001
Il regolamento (CE) n. 999/2001 è così modificato:
a) gli articoli 19 e 21 sono soppressi;
b) i capitoli A e B dell'allegato X sono soppressi.
Articolo 148
Modifiche del regolamento (CE) n. 1829/2003
Il regolamento (CE) n. 1829/2003 è così modificato:
a) l'articolo 32 è così modificato:
i) il primo e il secondo comma sono soppressi;
ii) il terzo comma è sostituito dal seguente:"
"I richiedenti l'autorizzazione per alimenti o mangimi geneticamente modificati contribuiscono a sostenere i costi delle mansioni del laboratorio di riferimento dell'Unione europea e dei laboratori nazionali di riferimento designati in conformità all'articolo 91, paragrafo 1, e all'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. XXX/XXXX [numero del presente regolamento] per quel settore.";
"
iii) al quinto comma, le parole "e l'allegato" sono soppresse;
iv) al sesto comma, le parole "e che adeguano l'allegato" sono soppresse;
b) l'allegato è soppresso. [Em. 291]
Articolo 149
Modifiche del regolamento (CE) n. 1831/2003
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 è così modificato:
a) all'articolo 7, paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dal testo seguente :"
"una dichiarazione scritta attestante che il richiedente ha inviato tre campioni dell'additivo per mangimi direttamente al laboratorio di riferimento dell'Unione europea di cui all'articolo 21.";
"
b) l'articolo 21 è così modificato:
i) il primo, terzo e quarto comma sono soppressi;
ii) il secondo comma è sostituito dal seguente:"
"I richiedenti l'autorizzazione per gli additivi contribuiscono a sostenere i costi inerenti alle mansioni del laboratorio di riferimento dell'Unione europea e dei laboratori di riferimento nazionali designati in conformità all'articolo 91, paragrafo 1, e all'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. XXX/XXXX [numero del presente regolamento] per quel settore.";
"
c) l'allegato II è soppresso. [Em. 292]
Articolo 150
Modifiche del regolamento (CE) n. 1/2005
Il regolamento (CE) n. 1/2005 è così modificato:
a) l'articolo 2 è così modificato:
i) le lettere d), f), i) e p) sono soppresse;
ii) è aggiunto il seguente secondo comma:"
"Si applicano inoltre le definizioni di "autorità competenti", "posti di controllo frontalieri", "veterinario ufficiale" e "punto di uscita" di cui all'articolo 2, punto 5, del regolamento (UE) n. …/…(87)*.
_________________
* GU L del …, pag. …";
"
b) gli articoli da 14 a 16, l'articolo 21, l'articolo 22, paragrafo 2, gli articoli 23 e 24 e l'articolo 26 continuano ad applicarsi fino a quando non sono soppressiformulate le proposte legislative di cui all'articolo 18; [Em. 293]
c) l'articolo 27 è così modificato:
i) il paragrafo 1 è soppresso;
ii) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"
"2. Gli Stati membri presentano alla Commissione entro il 30 giugno di ogni anno una relazione annuale per l'anno precedente per quanto concerne le ispezioni eseguite dall'autorità competente per verificare la conformità ai requisiti del presente regolamento. La relazione è corredata di un'analisi delle principali irregolarità riscontrate e di un piano d'azione per porvi rimedio.";
"
d) l'articolo 28 è soppresso.
Articolo 151
Modifiche del regolamento (CE) n. 396/2005 e relative misure transitorie
1. Il regolamento (CE) n. 396/2005 è così modificato:
a) gli articoli 26 e 27, l'articolo 28, paragrafi 1 e 2, e l'articolo 30 sono soppressi;
b) all'articolo 31, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:"
"1. Ogni Stato membro trasmette alla Commissione, all'Autorità e agli altri Stati membri, entro il 30 giugno di ogni anno, le seguenti informazioni relative al precedente anno civile:";
"
2. l'articolo 26, l'articolo 27, paragrafo 1, e l'articolo 30 del regolamento (CE) n. 396/2005 continuano ad applicarsi fino alla data da stabilire nell'atto delegato adottatodi applicazione delle corrispondenti norme da stabilirsi in conformità al paragrafo 3alle proposte legislative di cui all'articolo 16 del presente regolamento; [Em. 294]
3. alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ex articolo 139, riguardo alla data alla quale cessano di applicarsi l'articolo 26, l'articolo 27, paragrafo 1, e l'articolo 30, di cui al paragrafo 2. Tale data è la data di applicazione delle norme corrispondenti da stabilirsi in conformità agli atti delegati di cui all'articolo 16 del presente regolamento. [Em. 295]
Articolo 152
Modifiche della direttiva 2007/43/CE
La direttiva 2007/43/CE è così modificata:
a) l'articolo 2 è così modificato:
i) al paragrafo 1 sono soppresse le lettere c) e d);
ii) è aggiunto il seguente paragrafo 3:"
"3. Si applicano inoltre le definizioni di "autorità competenti" e di "veterinario ufficiale" di cui all'articolo 2, punti 5 e 32, del regolamento (UE) n. …/…(88)*.
_________________
* GU L del …, pag. …";
"
b) l'articolo 7 è così modificato:
i) il paragrafo 1 è soppresso;
ii) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"
"2. Gli Stati membri presentano alla Commissione entro il 30 giugno di ogni anno una relazione annuale per l'anno precedente per quanto concerne le ispezioni eseguite dall'autorità competente per verificare la conformità ai requisiti della presente direttiva. Tale relazione è corredata di un'analisi dei casi più gravi di mancata conformità rilevati, nonché di un piano d'azione nazionale inteso a prevenire o ridurre il verificarsi di casi di questo tipo negli anni successivi. La Commissione presenta una sintesi di tali relazioni agli Stati membri.".
"
Articolo 153
Modifiche del regolamento (CE) n. 834/2007 e relative misure transitorie
1. Il regolamento (CE) n. 834/2007 è così modificato:
a) l'articolo 2 è così modificato:
i) la lettera n) è sostituita dalla seguente:"
"n) "autorità competenti": le autorità competenti ai sensi dell'articolo 2, punto 5, del regolamento (UE) n. …/…(89)*.
_________________
* GU L del …, pag. …";
"
ii) la lettera o) è soppressa;
iii) la lettera p) è sostituita dalla seguente:"
"p) "organismo di controllo": un organismo delegato ai sensi dell'articolo 2, punto 38, del regolamento (UE) n. …/…(90) ";
"
b) all'articolo 24, paragrafo 1, lettera a), "all'articolo 27, paragrafo 10" è sostituito da "all'articolo 3, paragrafo 3, e all'articolo 25, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. …/…(91) ";
c) l'articolo 27 è così modificato:
i) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:"
"1. I controlli ufficiali effettuati per verificare la conformità al presente regolamento sono svolti conformemente al regolamento (CE) n. 882/2004.";
"
ii) i paragrafi da 23 a 6 e da 8 a 14 sono soppressi; [Em. 296]
d) all'articolo 29, paragrafo 1, "all'articolo 27, paragrafo 4" è sostituito da "all'articolo 3, paragrafo 3, e all'articolo 25, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. …/...(92) ";
e) all'articolo 30, il paragrafo 2 è soppresso;
2. l' i paragrafi da 3 a 14 dell'articolo 27 e l' il paragrafo 2 dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 continuano ad applicarsi fino alla data da stabilire nell'atto delegato adottato in conformità al paragrafo 3; [Emm. 297 e 298]
3. alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ex articolo 139, riguardo alla data alla quale cessano di applicarsi le disposizioni di cui al paragrafo 2. Tale data è la data di applicazione delle norme corrispondenti da stabilirsi in conformità agli atti delegati di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del presente regolamento.
Articolo 154
Modifiche della direttiva 2008/119/CE
La direttiva 2008/119/CE è modificata come segue:
a) l'articolo 2 è così modificato:
i) il punto 2 è soppresso;
ii) è aggiunto il secondo comma seguente:"
"Si applica inoltre la definizione di "autorità competenti" di cui all'articolo 2, punto 5, del regolamento (UE) n. …/…(93)*.
_________________
* GU L del …, pag. …";
"
b) l'articolo 7 è così modificato:
i) i paragrafi 1 e 2 sono soppressi;
ii) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:"
"3. Gli Stati membri presentano alla Commissione entro il 30 giugno di ogni anno una relazione annuale per l'anno precedente per quanto concerne le ispezioni eseguite dall'autorità competente per verificare la conformità ai requisiti della presente direttiva. Tale relazione è corredata di un'analisi dei casi più gravi di mancata conformità rilevati, nonché di un piano d'azione nazionale per prevenire o ridurre il verificarsi di casi di questo tipo negli anni successivi. La Commissione presenta una sintesi di tali relazioni agli Stati membri.";
"
c) l'articolo 9 è soppresso.
Articolo 155
Modifiche della direttiva 2008/120/CE
La direttiva 2008/120/CE è così modificata:
a) l'articolo 2 è così modificato:
i) il punto 10 è soppresso;
ii) è aggiunto il secondo comma seguente:"
"Si applica inoltre la definizione di "autorità competenti" di cui all'articolo 2, punto 5, del regolamento (UE) n. …/…(94) "*.
_________________
* GU L del …, pag. …";
"
b) l'articolo 8 è così modificato:
i) i paragrafi 1 e 2 sono soppressi;
ii) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:"
"Gli Stati membri presentano alla Commissione entro il 30 giugno di ogni anno una relazione annuale per l'anno precedente per quanto concerne le ispezioni eseguite dall'autorità competente per verificare la conformità ai requisiti della presente direttiva. Tale relazione è corredata di un'analisi dei casi più gravi di mancata conformità rilevati, nonché di un piano d'azione nazionale inteso a prevenire o ridurre il verificarsi di casi di questo tipo negli anni successivi. La Commissione presenta una sintesi di tali relazioni agli Stati membri.";
"
c) l'articolo 10 è soppresso.
Articolo 156
Modifiche del regolamento (CE) n. 1099/2009
Il regolamento (CE) n. 1099/2009 è così modificato:
a) l'articolo 2 è così modificato:
i) la lettera q) è soppressa;
ii) è aggiunto il secondo comma seguente:"
"In aggiunta alle definizioni di cui al primo comma, si applica inoltre la definizione di "autorità competenti" di cui all'articolo 2, punto 5, del regolamento (UE) n. …/…(95) "*.
_________________
* GU L del …, pag. …";
"
b) l'articolo 22 è soppresso.
Articolo 157
Modifiche del regolamento (CE) n. 1069/2009
Il regolamento (CE) n. 1069/2009 è così modificato:
a) l'articolo 3 è così modificato:
i) i punti 10 e 15 sono soppressi;
ii) è aggiunto il secondo comma seguente:"
"Si applica inoltre la definizione di "autorità competenti" e "transito" di cui all'articolo 2, punti 5 e 50, del regolamento (UE) n. …/…(96)*.
_________________
* GU L del …, pag. …";
"
b) gli articoli 45, 49 e 50 sono soppressi.
Articolo 158
Modifiche del regolamento (CE) n. 1107/2009
L'articolo 68 del regolamento (CE) n. 1107/2009 è così modificato:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:"
"Gli Stati membri elaborano e comunicano alla Commissione, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sulla portata e sui risultati dei controlli ufficiali effettuati per verificare la conformità al presente regolamento.";
"
b) il secondo e il terzo comma sono soppressi.
Articolo 159
Modifiche alla direttiva 2009/128/CE e relative misure transitorie
1. La direttiva 2009/128/CE è così modificata:
a) all'articolo 8, il paragrafo 1, il paragrafo 2, secondo comma, e i paragrafi 3, 4, 6 e 7 sono soppressi;
b) l'allegato II è soppresso;
2. il paragrafo 1, il paragrafo 2, secondo comma, e i paragrafi 3, 4 e 6 dell'articolo 8, nonché l'allegato II della direttiva 2009/128/CE, continuano ad applicarsi fino alla data da stabilire nell'atto delegato da adottare a norma del paragrafo 3di applicazione delle corrispondenti norme da stabilirsi in conformità alle proposte legislative di cui all'articolo 22 del presente regolamento; [Em. 299]
3. alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ex articolo 139, riguardo alla data alla quale cessano di applicarsi le disposizioni di cui al paragrafo 2. Tale data è la data di applicazione delle norme corrispondenti da stabilirsi in conformità degli atti delegati di cui all'articolo 22 del presente regolamento. [Em. 300]
Articolo 160
Modifiche del regolamento (UE) n. 1151/2012
Il regolamento (UE) n. 1151/2012 è così modificato:
a) l'articolo 36 è così modificato:
i) il titolo è sostituito dal seguente: "Contenuto dei controlli ufficiali";
ii) i paragrafi 1 e 2 sono soppressi;
iii) al paragrafo 3 la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:"
"3. i controlli ufficiali svolti in conformità del regolamento (UE) n. …/…(97)* comprendono:
_________________
* GU L del …, pag. …";
"
b) l'articolo 37 è così modificato:
i) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:"
"1. Per quanto riguarda le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite che designano prodotti originari dell'Unione, la verifica della conformità al disciplinare è effettuata, anteriormente all'immissione in commercio del prodotto, da:
a)
le autorità competenti designate in conformità all'articolo 3 del regolamento (UE) n. …/…(98) ; o
b)
gli organismi delegati ai sensi dell'articolo 2, punto 38, del regolamento (UE) n. …/…(99).";
"
ii) al paragrafo 3, il primo comma è soppresso;
iii) al paragrafo 4, le parole "ai paragrafi 1 e 2" sono sostituite da: "al paragrafo 2";
Il regolamento (UE) n. .../2013(101) è così modificato:
a) l'articolo 29 è così modificato:
i) il titolo è sostituito dal seguente:"
"Laboratori e centri di riferimento dell'Unione europea";
"
ii) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:"
"1. Al fine di coprire i costi da essi sostenuti per attuare i programmi di lavoro approvati dalla Commissione, possono essere concesse sovvenzioni a:
a)
i laboratori di riferimento dell'Unione europea di cui all'articolo 91 del regolamento (UE) n. …/…(102)+ *;
b)
i centri di riferimento dell'Unione europea per il materiale riproduttivo vegetale di cui all'articolo 93 dello stesso regolamento; [Em. 301]
c)
i centri di riferimento dell'Unione europea per il benessere degli animali di cui all'articolo 95 dello stesso regolamento.
c bis)
i centri di riferimento dell'Unione europea per l'autenticità e l'integrità della filiera agroalimentare. [Em. 302]
_________________
* GU L del …, pag. …";
"
iii) al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:"
"a) costi del personale, di qualsivoglia status, direttamente coinvolto nelle attività dei laboratori o centri da questi svolte in quanto laboratori o centri di riferimento dell'Unione;";
"
b) è aggiunto il seguente articolo 29 bis:"
"Articolo 29 bis
Accreditamento dei laboratori nazionali di riferimento per la sanità delle piante
1. Possono essere concesse sovvenzioni ai laboratori nazionali di riferimento di cui all'articolo 98 del regolamento (UE) n. …/…(103) per i costi sostenuti per ottenere l'accreditamento secondo la norma EN ISO/IEC 17025 per l'uso di metodi di analisi, prova e diagnosi di laboratorio al fine di verificare la conformità alle norme in materia di misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante.
2. Le sovvenzioni di cui al paragrafo 1 possono essere concesse a un unico laboratorio nazionale di riferimento in ogni Stato membro per ogni laboratorio di riferimento dell'Unione europea per la sanità delle piante, fino a tre anni dopo la designazione del laboratorio di riferimento dell'Unione europea.". [Em. 303]
"
Articolo 162
Entrata in vigore e applicazione
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Salvo diversamente disposto nei paragrafi da 2 a 5, esso si applica a decorrere da …(104).
Entro un anno al più tardi dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta un esauriente documento d'orientamento per aiutare gli operatori e le autorità nazionali a dare effettiva attuazione al presente regolamento. [Em. 304]
1 bis. Entro cinque anni al più tardi dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio per illustrare l'esperienza acquisita in seguito all'applicazione del presente regolamento, valutando il modo particolare la riduzione degli oneri amministrativi per il settore privato e l'efficacia ed efficienza dei controlli effettuati dalle autorità competenti. [Em. 305]
2. Nel settore disciplinato dalle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2, punto g), il presente regolamento si applica dal …(105), con le seguenti eccezioni:
a) gli articoli 91 e 92 e gli articoli da 97 a 99 si applicano conformemente al paragrafo 1;
b) l'articolo 33, paragrafi 1, 2, 3 e 4, l'articolo 36, paragrafo 4, lettera e), e l'articolo 36, paragrafo 5, si applicano da …(106)+.
3. Nel settore disciplinato dalle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2, punto h), il presente regolamento si applica dal [data di applicazione del regolamento relativo alla produzione e alla messa a disposizione sul mercato di materiale riproduttivo vegetale], con le seguenti eccezioni:
a) gli articoli 93, 94 e 97 si applicano conformemente al paragrafo 1;
b) l'articolo 33, paragrafi 1, 2, 3 e 4, si applica dal [data di entrata in vigore del presente regolamento + 5 anni]. [Em. 306]
4. L'articolo 15, paragrafo 1, l'articolo 18, paragrafo 1, gli articoli da 45 a 62 e da 76 a 84, l'articolo 150, lettera152, lettere b), l'articolo 152, lettera be c), punto i), l'articolo 154, lettera b), punto i),e l'articolo 155, lettera b), punto i), e l'articolo 156, lettera b), si applicano a decorrere da …(107). L'articolo 150, lettera b), e l'articolo 156, lettera b), non si applicano fino a quando non saranno in vigore gli atti delegati che li sostituiscono. [Em. 307]
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a …, il
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il presidente Il presidente
ALLEGATO I
TERRITORI DI CUI AL PUNTO 45 DELL'ARTICOLO 2
1. Il territorio del Regno del Belgio.
2. Il territorio della Repubblica di Bulgaria
3. Il territorio della Repubblica ceca
4. Il territorio del Regno di Danimarca, ad eccezione delle Isole Færøer e della Groenlandia
5. Il territorio della Repubblica federale di Germania
6. Il territorio della Repubblica di Estonia
7. Il territorio dell'Irlanda
8. Il territorio della Repubblica ellenica
9. Il territorio del Regno di Spagna, ad eccezione di Ceuta e Melilla
10. Il territorio della Repubblica francese
11. Il territorio della Repubblica italiana
12. Il territorio della Repubblica di Cipro
13. Il territorio della Repubblica di Lettonia
14. Il territorio della Repubblica di Lituania
15. Il territorio del Granducato di Lussemburgo
16. Il territorio dell'Ungheria
17. Il territorio della Repubblica di Malta
18. Il territorio del Regno dei Paesi Bassi in Europa
19. Il territorio della Repubblica d'Austria
20. Il territorio della Repubblica di Polonia
21. Il territorio della Repubblica portoghese
22. Il territorio della Romania
23. Il territorio della Repubblica di Slovenia
24. Il territorio della Repubblica slovacca
25. Il territorio della Repubblica di Finlandia.
26. Il territorio del Regno di Svezia
27. Il territorio del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
Ai fini dei controlli ufficiali eseguiti dalle autorità competenti per verificare la conformità alle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera g), e di altre attività ufficiali effettuate in relazione all'articolo 1, paragrafo 2, lettera g), i riferimenti a paesi terzi sono intesi come riferimenti ai paesi terzi e ai territori di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. …/…(109), e i riferimenti al territorio dell'Unione sono intesi come riferimenti al territorio dell'Unione esclusi i territori elencati nell'allegato.
ALLEGATO II
FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI
Capo I: Temi per la formazione del personale che esegue i controlli ufficiali e altre attività ufficiali
1. Differenti metodi e tecniche di controllo, quali ispezione, verifica, screening, screening mirato, campionamento, e analisi, diagnosi e prove di laboratorio
2. Procedure di controllo
3. Normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2
4. Valutazione della non conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2
5. Pericoli nel settore della produzione, trasformazione e distribuzione di animali e merci
5 bis. Rischi sanitari per l'uomo e per gli animali derivanti dalla resistenza antimicrobica [Em. 309]
6. Diverse fasi della produzione, trasformazione e distribuzione e possibili rischi sanitari per l'uomo e, ove del caso, per gli animali o per le piante, possibili rischi per il benessere degli animali,e per l'ambiente, nonché per l'identità e la qualità del materiale riproduttivo vegetale [Em. 310]
7. Valutazione dell'applicazione delle procedure HACCP e delle buone pratiche agricole
8. Sistemi di gestione, quali i programmi di garanzia della qualità che gli operatori gestiscono e loro valutazione degli stessi nella misura pertinente alle prescrizioni fissate nella normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2
9. Sistemi ufficiali di certificazione
10. Provvedimenti da adottare in caso di emergenza, compresa le comunicazioni tra Stati membri e Commissione
11. Procedimenti giudiziari e implicazioni dei controlli ufficiali
12. Esame di materiale scritto, documenti e altre registrazioni, compresi quelli legati a prove comparative interlaboratorio, accreditamento e valutazione del rischio, che possono essere pertinenti per la valutazione della conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2; ciò può comprendere aspetti finanziari e commerciali
13. Procedure di controllo e requisiti per l'ingresso nell'Unione di animali e merci provenienti da paesi terzi
14. Qualsiasi altro settore necessario al fine di garantire che i controlli ufficiali siano effettuati conformemente al presente regolamento
Capo II: Aree tematiche per le procedure di controllo
1. Organizzazione delle autorità competenti e relazione tra autorità competenti centrali e autorità cui esse hanno conferito il compito di eseguire i controlli ufficiali o altre attività ufficiali
2. Relazione tra le autorità competenti e gli organismi delegati o persone fisiche cui esse hanno delegato compiti connessi ai controlli ufficiali o ad altre attività ufficiali
3. Dichiarazione sugli obiettivi da raggiungere
4. Compiti, responsabilità e obblighi del personale
5. Procedure di campionamento, metodi e tecniche di controllo comprese analisi, prove e diagnosi di laboratorio, interpretazione dei risultati e successive decisioni
6. Programmi di screening e screening mirato
7. Assistenza reciproca qualora i controlli ufficiali richiedano l'intervento di più di uno Stato membro
8. Provvedimenti da adottare a seguito dei controlli ufficiali
9. Collaborazione con altri servizi e dipartimenti che possano avere responsabilità in materia o con operatori
10. Verifica dell'adeguatezza dei metodi di campionamento e di analisi, prova e diagnosi di laboratorio
11. Qualsiasi altra attività o informazione necessaria per il buon funzionamento dei controlli ufficiali
ALLEGATO II bis
ASSISTENTI SPECIALIZZATI UFFICIALI
1. L'autorità competente può nominare assistenti specializzati ufficiali soltanto persone che hanno seguito una formazione e hanno superato un esame conformemente ai requisiti in appresso.
2. L'autorità deve provvedere ad organizzare tali esami. Per essere ammessi a sostenere detti esami i candidati devono dimostrare di avere ricevuto:
a) almeno 500 ore di formazione teorica e almeno 400 ore di formazione pratica, che vertano su settori specificati al punto 5, nonché
b) la formazione complementare necessaria per poter espletare con competenza i compiti di assistente specializzato ufficiale.
3. La formazione pratica di cui al punto 2, lettera a), si svolge presso macelli, laboratori di sezionamento, sotto la supervisione di un veterinario ufficiale, aziende e altri stabilimenti appropriati.
4. La formazione e gli esami riguardano principalmente le carni rosse o il pollame. Tuttavia, coloro che hanno seguito la formazione per una delle due categorie, superando il relativo esame, devono frequentare solo una formazione abbreviata per presentarsi all'esame riguardante l'altra categoria. La formazione e gli esami dovrebbero riguardare la selvaggina in libertà, la selvaggina d'allevamento e i lagomorfi, secondo il caso.
5. La formazione per gli assistenti specializzati ufficiali verte sulle seguenti materie, la cui conoscenza è confermata da esami:
– conoscenze di base delle malattie, in particolare delle zoonosi - virus, batteri, parassiti, ecc.,
– monitoraggio delle malattie e utilizzazione di medicinali e vaccini, controllo dei residui,
– ispezione igienica e sanitaria,
– benessere degli animali nell'allevamento e durante il trasporto,
– requisiti ambientali - negli edifici, negli allevamenti e in generale,
– leggi, regolamenti e disposizioni amministrative nel settore,
– preoccupazioni dei consumatori e controllo della qualità;
ii) parte pratica:
– visite ad aziende di vario tipo che praticano diversi metodi di allevamento,
– visite agli stabilimenti di produzione,
– osservazione del carico e dello scarico di animali,
– esercitazioni di laboratorio,
– controlli veterinari,
– documentazione;
b) in relazione al macello e al laboratorio di sezionamento:
i) parte teorica:
– nozioni generali sull'industria delle carni - organizzazione, metodi di produzione, commercio internazionale e tecnologia della macellazione e del sezionamento,
– conoscenze di base in materia di igiene e buone prassi igieniche, in particolare igiene occupazionale, igiene in fase di macellazione, sezionamento e magazzinaggio, nonché igiene del lavoro,
– HACCP e audit delle procedure basate sull'HACCP,
– benessere degli animali al momento dello scarico dopo il trasporto e al macello,
– conoscenze di base di anatomia e fisiologia degli animali macellati,
– conoscenze di base di patologia degli animali macellati,
– conoscenze di base di anatomia patologica degli animali macellati,
– conoscenza sufficiente delle TSE e di altre importanti zoonosi e agenti zoonotici,
– conoscenza dei metodi e dei procedimenti di macellazione, ispezione, preparazione, confezionamento, imballaggio e trasporto delle carni fresche,
– conoscenze di base di microbiologia,
– ispezione ante mortem,
– esame per l'individuazione della trichinosi,
– ispezione post mortem,
– lavori tecnico-amministrativi,
– conoscenza delle leggi, regolamenti e disposizioni amministrative nel settore,
– procedura di campionamento,
– aspetti legati alle frodi;
ii) parte pratica:
– identificazione degli animali,
– controllo dell'età,
– ispezione e valutazione degli animali macellati,
– ispezione post mortem presso il macello,
– esame per l'individuazione della trichinosi,
– identificazione della specie animale mediante esame delle parti tipiche dell'animale,
– identificazione e relativo commento delle parti di animali macellati che presentano alterazioni,
– controllo igienico, compreso l'audit delle buone prassi igieniche e delle procedure basate sull'HACCP,
– registrazione dei risultati dell'ispezione ante mortem,
– campionamento,
– rintracciabilità delle carni,
– documentazione.
6. Gli assistenti specializzati ufficiali si tengono aggiornati e restano attenti ai nuovi sviluppi mediante attività regolari di formazione continua e mediante le pubblicazioni specializzate. Gli assistenti specializzati ufficiali partecipano, laddove possibile, ad attività annuali di formazione continua.
7. Le persone che sono già state nominate assistenti specializzati ufficiali devono avere conoscenze adeguate riguardo agli argomenti di cui al punto 5. Se necessario, devono acquisire tali conoscenze tramite attività di formazione continua. L'autorità competente adotta a tal fine i provvedimenti adeguati.
8. Tuttavia, quando gli assistenti specializzati ufficiali svolgono soltanto campionamento e analisi in relazione all'individuazione della trichinosi, l'autorità competente deve accertarsi unicamente che essi abbiano ricevuto l'idonea formazione per detti compiti. [Em. 311]
ALLEGATO III ALLEGATO III
CARATTERIZZAZIONE DEI METODI DI ANALISI
1. I metodi di analisi e i risultati delle misurazioni devono essere caratterizzati dai seguenti criteri:
a) accuratezza (esattezza e precisione);
b) applicabilità (matrice e gamma di concentrazione);
c) limite di rilevazione;
d) limite di quantificazione,
e) precisione;
f) ripetibilità;
g) riproducibilità;
h) recupero;
i) selettività;
j) sensibilità;
k) linearità;
l) incertezza delle misurazioni;
m) altri criteri a scelta.
2. I valori di precisione di cui al paragrafo 1, lettera e), sono ottenuti in seguito a una prova interlaboratorio condotta conformemente a un protocollo internazionalmente riconosciuto sulle prove interlaboratorio (ad esempio ISO 5725 "Accuratezza (esattezza e precisione) dei risultati e dei metodi di misurazione") oppure, qualora si siano stabiliti criteri di risultato per i metodi analitici, sono basati su prove di conformità ai criteri. I valori di ripetibilità e riproducibilità sono espressi in forma internazionalmente riconosciuta (ad esempio con intervalli di confidenza del 95 % secondo quanto definito dalla norma ISO 5725 "Accuratezza (esattezza e precisione) dei risultati e dei metodi di misurazione"). I risultati della prova interlaboratorio sono pubblicati o disponibili senza restrizioni.
3. Occorre dare la preferenza a metodi di analisi uniformemente applicabili a più categorie di prodotti, rispetto a quelli che si applicano soltanto a singoli prodotti.
4. Nel caso in cui i metodi di analisi possano essere convalidati soltanto nell'ambito di un singolo laboratorio, essi devono essere convalidati conformemente a orientamenti o protocolli scientifici accettati internazionalmente, oppure, qualora si siano stabiliti criteri di risultato per i metodi analitici, sulla base di prove di conformità ai criteri.
5. I metodi di analisi adottati ai sensi del presente regolamento vanno enunciati secondo la presentazione standard dei metodi di analisi raccomandata dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO).
ALLEGATO IV ALLEGATO IV
TAVOLA DI CONCORDANZA DI CUI ALL'ARTICOLO 142, PARAGRAFO 3
Numero del regolamento che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare e alla salute e al benessere degli animali nonché relative alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale.
Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).
Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di alimenti e mangimi e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).
Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).
Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).
Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).
Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda l'immissione in commercio dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).
Direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono da paesi terzi (GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9).
Direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono da paesi terzi e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56).
Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1).
Regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE (GU L 194 del 25.7.2009, pag. 11).
Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1).
Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29).
Decisione 2003/24/CE della Commissione, del 30 dicembre 2002, relativa alla creazione di un sistema informatico veterinario integrato (GU L 8 del 14.1.2003, pag. 44).
+ Numero, data, titolo e nota a piè di pagina con gli estremi di pubblicazione del regolamento sulle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante.
Direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche (GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12).
Direttiva 89/608/CEE del Consiglio, del 21 novembre 1989, relativa alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati Membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle legislazioni veterinaria e zootecnica (GU L 351 del 21.12.1989, pag. 34).
Direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13).
Direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29).
Decisione 92/438/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, relativa all'informatizzazione delle procedure veterinarie per l'importazione (progetto Shift) e recante modifica delle direttive 90/675/CEE, 91/496/CEE e 91/628/CEE e della decisione 90/424/CEE, nonché abrogazione della decisione 88/192/CEE (GU L 243 del 25.8.1992, pag. 27).
Direttiva 96/93/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1996, relativa alla certificazione di animali e di prodotti di origine animale (GU L 13 del 16.1.1997, pag. 28).
Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).
Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1).
Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).
Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1).
Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento (GU L 303 del 18.11.2009, pag. 1).
Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).
Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).
Direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole (GU L 203 del 3.8.1999, pag. 53).
Direttiva 2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne (GU L 182 del 12.7.2007, pag. 19).
Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7).
Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71).
Numero, data, titolo e nota a piè di pagina con gli estremi di pubblicazione del regolamento che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare e alla salute e al benessere degli animali nonché relative alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale.
+ Numero del regolamento che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare e alla salute e al benessere degli animali nonché relative alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale.
Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
Direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 33).
Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1).
Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).
Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).
Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1).
Regolamento (CE) n. 2075/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 60).
Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1).
Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).
Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (GU L 35 dell'8.2.2005, pag. 1).
Regolamento (UE) n. 16/2011 della Commissione, del 10 gennaio 2011, recante disposizioni di applicazione relative al sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (GU L 6 dell'11.1.2011, pag. 7).
Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16).
Numero del regolamento che fissa le disposizioni per la gestione delle spese dell'Unione relative alla filiera alimentare e alla salute e al benessere degli animali nonché relative alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale.
Numero del regolamento che fissa le disposizioni per la gestione delle spese dell'Unione relative alla filiera alimentare e alla salute e al benessere degli animali nonché relative alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale.
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla sanità animale (COM(2013)0260 – C7-0124/2013 – 2013/0136(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0260),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 114, paragrafo 3 e l'articolo 168, paragrafo 4, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0124/2013),
– visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere motivato inviato dal Consiglio federale austriaco, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 10 dicembre 2013(1),
– previa consultazione del Comitato delle regioni,
– visti gli articoli 55 e 37 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per la pesca (A7-0129/2014),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 aprile 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla sanità animaleprevenzione e al controllo delle malattie degli animali trasmissibili tra animali o agli uomini [Em. 1]
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 114, paragrafo 3, e l'articolo 168, paragrafo 4, lettera b),
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(2),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(3),
considerando quanto segue:
(1) L'impatto delle malattie degli animali trasmissibili e delle misure necessarie a combatterle può essere devastante per i singoli animali, le popolazioni animali, i detentori di animali e l'economia e può avere ripercussioni notevoli sulla salute pubblica e sulla sicurezza alimentare. [Em. 2]
(2) Come dimostrato dalle recenti esperienze, le malattie animali trasmissibili possono avere un impatto significativo anche sulla sanità pubblica e sulla sicurezza alimentare, come ad esempio nel caso dell'influenza aviaria e della salmonella. [Em. 3]
(3) Inoltre, si possono osservare effetti interattivi negativi in relazione alla biodiversità, ai cambiamenti climatici e ad altri aspetti ambientali. I cambiamenti climatici possono influenzare la comparsa di nuove malattie, la prevalenza delle malattie esistenti e la distribuzione geografica degli agenti e dei vettori patogeni, compresi quelli che interessano la fauna selvatica.
(3 bis) Un adeguato controllo delle malattie infettive degli animali, comprese le zoonosi, è un prerequisito per un mercato unico funzionante per il commercio di animali vivi, prodotti di origine animale e alimenti. [Em. 4]
(4) Al fine di assicurare livelli elevati di sanità animale e pubblica nell'Unione, lo sviluppo razionale del settore agricolo e dell'acquacoltura e di aumentare la produttività, è opportuno stabilire norme di sanità animale a livello di Unione. Tali norme sono indispensabili, tra l'altro, per contribuire al completamento del mercato interno e per evitare la diffusione delle malattie infettive.
(4 bis) L'articolo 13 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) riconosce che gli animali sono esseri senzienti. La normativa dell'Unione in materia di benessere degli animali impone a proprietari e detentori di animali e alle autorità competenti di rispettare gli obblighi in materia di benessere animale garantendo che non vengano inflitti dolore e sofferenze inutili. Tali norme si basano su prove scientifiche e possono contribuire a migliorare la salute degli animali. [Em. 5]
(5) L'attuale normativa dell'Unione in materia di sanità animale si compone di una serie di atti di base collegati e interdipendenti che definiscono le norme di sanità animale applicabili al commercio all'interno dell'Unione, all'ingresso nell'Unione di animali e prodotti, all'eradicazione delle malattie, ai controlli veterinari, alla notifica delle malattie e al sostegno finanziario in relazione alle diverse specie animali, ma manca un quadro giuridico generale che sancisca principi armonizzati per tutto il settore.
(5 bis) È necessario, per garantire la migliore leggibilità della normativa unionale in materia di salute degli animali, e dunque anche la sua corretta e piena applicazione, individuare un criterio e un principio di organizzazione degli atti delegati e di esecuzione che saranno adottati in attuazione del presente regolamento. [Em. 6]
(6) La strategia per la salute degli animali nell'Unione europea (2007-2013) "Prevenire è meglio che curare" è stata adottata dalla Commissione nella sua comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 19 settembre 2007(4). Essa mira a concentrarsipromuovere la sanità animale concentrandosi maggiormente sulle misure preventive, sulla sorveglianza delle malattie, sulla lotta alle malattie e sulla ricerca, al fine di ridurre l'incidenza delle malattie degli animali e di minimizzare l'impatto dell'insorgenza dei focolai. Propone l'adozione di un quadro normativo unico e semplificato in materia di sanità animale, assicurando la convergenza con le norme internazionali e un risoluto impegno a favore di criteri rigorosi nel campo della sanità animale. [Em. 7]
(7) L'obiettivo del presente regolamento è onorare gli impegni e realizzare le idee della strategia per la salute degli animali, compreso il principio "One health" e consolidare il quadro giuridico per una politica comune dell'Unione in materia di sanità animale attraverso un unico quadro normativo semplificato e flessibile in questo campo.
(7 bis) La comunicazione della Commissione su una nuova strategia per la salute degli animali nell'Unione europea sottolinea che in relazione agli agenti patogeni contagiosi, che possono facilmente diffondersi da un'azienda a un'altra, è opportuno adottare un metodo congiunto riguardo alle misure relative alla prevenzione e alla bioprotezione. [Em. 8]
(8) Gli animali possono soffrire di una vasta gamma di malattie infettive o non infettive. Molte malattie possono essere curate, avere un impatto soltanto sul singolo animale colpito o non essere trasmesse ad altri animali o all'uomo. Le malattie trasmissibili invece possono avere un impatto più generale sulla sanità pubblica o animale, con effetti a livello di popolazione. Le norme di sanità animale di cui al presente regolamento devono limitarsi a queste ultime.
(9) Nel definire tali norme di sanità animale è essenziale tener conto del legame tra sanità animale e sanità pubblica, ambiente, sicurezza degli alimenti e dei mangimi, benessere degli animali, sicurezza dell'approvvigionamento alimentare, aspetti economici, sociali, culturali e culturali, specialmente, benessere degli animali, vista l'interdipendenza tra il benessere degli animali e la sanità animale. [Em. 9]
(10) La decisione 94/800/CE del Consiglio(5), ha approvato a nome della Comunità europea, per quanto riguarda la parte di tali questioni rientrante nella sua sfera di competenze, l'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), nonché gli accordi di cui agli allegati 1, 2 e 3 di tale accordo, che comprendono l'accordo sull'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie (accordo SPS). L'accordo SPS disciplina l'uso delle misure necessarie a proteggere la vita o la salute dell'uomo, degli animali o delle piante, in modo da evitare discriminazioni arbitrarie o ingiustificate tra i membri dell'OMC. In presenza di norme internazionali, esse devono essere utilizzate come base. Tuttavia, i membri hanno il diritto di stabilire proprie norme pertinenti, a condizione che tali norme siano basate su prove scientifiche.
(11) In materia di sanità animale, l'accordo SPS fa riferimento alle norme dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) riguardanti le condizioni di sanità animale per gli scambi internazionali. Al fine di ridurre il rischio di perturbazione degli scambi, le misure dell'UE in materia di sanità animale devono mirare ad un livello di convergenza appropriato con le norme dell'OIE.
(12) In determinate circostanze in cui sussiste un rischio significativo per la sanità pubblica o animale, ma persiste l'incertezza scientifica, l'articolo 5, paragrafo 7, dell'accordo SPS, che è stato interpretato per l'Unione nella comunicazione della Commissione, del 2 febbraio 2000, sul principio di precauzione, consente ad un membro di tale accordo di adottare misure provvisorie sulla base delle informazioni pertinenti disponibili. In tali circostanze, il membro dell'OMC deve ottenere le informazioni supplementari necessarie a una valutazione più obiettiva del rischio e riesaminare la misura di conseguenza entro un periodo di tempo ragionevole.
(13) La valutazione del rischio sulla base della quale sono prese le misure di cui al presente regolamento, dovrebbe basarsi sulle prove scientifiche disponibili ed essere condotta in modo indipendente, obiettivo e trasparente. È anche opportuno tenere debitamente conto dei pareri dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, istituita dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio(6).
(14) Il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio(7) stabilisce norme in materia di sanità sia pubblica che animale per alcuni sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati al fine di prevenire o di ridurre al minimo i rischi per la sanità pubblica e animale derivanti da tali prodotti, e in particolare per tutelare la sicurezza della catena alimentare e dei mangimi. Al fine di evitare qualsiasi sovrapposizione della normativa dell'Unione, il presente regolamento deve quindi applicarsi solo ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati nei casi in cui non sono previste norme specifiche nel regolamento (CE) n. 1069/2009 e dove sussiste un rischio per la sanità animale. Ad esempio, il regolamento (CE) n. 1069/2009 non disciplina le modalità di manipolazione dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati nell'ambito di misure di lotta alle malattie, quindi tali questioni sono opportunamente coperte dal presente regolamento.
(15) Inoltre, norme specifiche sulle malattie degli animali trasmissibili comprese quelle trasmissibili all'uomo ("zoonosi") sono già stabilite nel regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio(8), nella direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(9) e nel regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio(10), e per quanto concerne le malattie trasmissibili all'uomo nella decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(11) e che resterebbe in vigore dopo l'adozione del presente regolamento. È opportuno che tali atti restino in vigore dopo l'adozione del presente regolamento. Pertanto, al fine di evitare qualsiasi sovrapposizione della normativa dell'Unione, il presente regolamento deve applicarsi alle zoonosi solo nella misura in cui norme specifiche non sono già contenute nei sopraccitati atti dell'Unione.
(16) Le malattie che colpiscono le popolazioni di animali selvatici possono avere un effetto negativo sui settori dell'agricoltura e dell'acquacoltura, sulla sanità pubblica, sull'ambiente e sulla biodiversità. È pertanto opportuno che l'ambito di applicazione del presente regolamento, in tali casi, copra gli animali selvatici, sia come potenziali vittime che come vettori di tali malattie.
(17) Le malattie degli animali non sono trasmesse solo per contatto diretto tra gli animali o tra gli animali e l'uomo. Sono anche trasportate più lontano attraverso i sistemi idrico e aereo, vettori quali gli insetti, o lo sperma, gli ovuli e gli embrioni utilizzati per l'inseminazione artificiale, la donazione di ovuli o il trasferimento di embrioni. Agenti patogeni possono anche essere contenuti nei prodotti alimentari e in altri prodotti di origine animale quali cuoio, pelliccia, piume, corna e altri materiali derivati dal corpo di un animale. Inoltre vari altri oggetti quali i veicoli di trasporto, le attrezzature, il foraggio e fieno e paglia possono diffondere gli agenti patogeni. Pertanto, norme di sanità animale efficaci devono coprire tutte le vie di infezione e tutti i materiali coinvolti.
(18) Le malattie degli animali possono avere ripercussioni negative sulla distribuzione delle specie animali selvatiche e quindi influire sulla biodiversità. I microrganismi responsabili delle malattie degli animali possono quindi rientrare nella definizione di specie esotiche invasive della convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica. Le misure di cui al presente regolamento tengono anche conto della biodiversità, pertanto il presente regolamento deve coprire le specie animali e gli agenti patogeni, inclusi quelli definiti come specie animali invasive, che svolgono un ruolo nella trasmissione o sono colpiti dalle malattie oggetto del medesimo.
(19) La normativa dell'Unione adottata prima del presente regolamento stabilisce norme di sanità animale distinte per gli animali terrestri e acquatici. La direttiva 2006/88/CE del Consiglio(12) stabilisce norme specifiche per gli animali acquatici. Nella maggior parte dei casi tuttavia i principi fondamentali di buona governance in materia di sanità animale e di buone prassi di allevamento si applicano ad entrambi i gruppi di specie animali. Di conseguenza campol'ambito di applicazione del presente regolamento deve copriredovrebbeincludere gli animali sia terresti che acquatici e allineare tali norme di sanità animale, ove opportuno. Tuttavia, per certi aspetti, in particolare la registrazione e il riconoscimento degli stabilimenti e la tracciabilità e gli spostamenti degli animali nell'Unione, il presente regolamento è coerente con l'approccio adottato in passato, che consisteva nel definire gruppi diversi di norme di sanità animale per gli animali terresti e acquatici, in virtù della diversità del loro ambiente, e prescrizioni diverse in materia di protezione della salute. [Em. 10]
(20) Anche la normativa dell'Unione adottata prima del presente regolamento, in particolare la direttiva 92/65/CEE del Consiglio(13) stabilisce norme di sanità animale di base per altre specie animali non disciplinate in altri atti dell'Unione, quali i rettili, gli anfibi, i mammiferi marini, e altre diverse dagli animali acquatici o terrestri come definiti nel presente regolamento. Generalmente, tali specie non costituiscono un rischio sanitario significativo per l'uomo o gli altri animali, pertanto ad esse si applica solo un numero ridotto di norme di sanità animale. Al fine di evitare oneri amministrativi e costi inutili, il presente regolamento deve essere coerente con l'approccio adottato in passato, che consiste nel fornire il quadro giuridico per la definizione di norme di sanità animale dettagliate per gli spostamenti di tali animali e dei loro prodotti qualora i rischi connessi lo richiedano.
(21) Gli animali da compagnia, compresi gli animali acquatici ornamentali tenuti in abitazioni private e in acquari ornamentali non commerciali, sia all'interno che all'esterno, generalmente costituiscono un rischio sanitario minore rispetto ad altre modalità di detenzione o di trasferimento di animali su più vasta scala, come quelle comuni in agricoltura. Non è quindi opportuno che le prescrizioni generali riguardanti la registrazione, la conservazione della documentazione e gli spostamenti nell'Unione si applichino a tali animali, giacché ciò costituirebbe un onere amministrativo e un costo ingiustificati. Le prescrizioni riguardanti la registrazione e la conservazione della documentazione non devono quindi applicarsi ai detentori di animali da compagnia. Inoltre, occorre stabilire norme specifiche per gli spostamenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia nell'Unione.
(22) Alcuni gruppi definiti di animali, per i quali il presente regolamento prevede norme di sanità animale speciali, devono essere elencati come specie in un allegato, vista l'ampia portata del gruppo. È questo il caso del gruppo di mammiferi artiodattili classificati come ungulati. Questo elenco potrebbe dover essere modificato in futuro a seguito di una modifica della tassonomia, di sviluppi scientifici o di aggiornamenti tecnici giustificati dalla scienza. Analogamente, l'elenco delle specie di animali da compagnia potrebbe dover essere adeguato in seguito a cambiamenti sociali o a mutate abitudini relative alla detenzione degli animali da compagnia, in particolare nel caso in cui tali animali trasmettano malattie. Pertanto, al fine di tener conto di tali cambiamenti, il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE dovrebbe essere conferito alla Commissione riguardo agli elenchi degli animali da compagnia e degli ungulati di cui agli allegati I e II del presente regolamento.
(23) Non tutte le malattie animali trasmissibili possono o devono essere prevenute e combattute con misure normative, ad esempio, se la malattia è troppo diffusa, se non sono disponibili strumenti diagnostici o se il settore privato può adottare misure di lotta alle malattie in autonomia. Misure normative di prevenzione e lotta alle malattie animali trasmissibili possono avere conseguenze economiche rilevanti per i settori interessati e perturbare gli scambi. È pertanto essenziale che tali misure siano applicate soltanto se proporzionate e necessarie, ad esempio quando una malattia presenta o si sospetta che presenti un rischio significativo per la sanità pubblica o animale.
(24) Inoltre, le misure di prevenzione e lotta a ciascuna malattia animale trasmissibile devonodovrebbero essere "su misura" per adattarsi al suo particolare profilo epidemiologico unico e fronteggiare le sue conseguenze. Ciò significa che le norme di prevenzione e lotta devonodovrebbero essere specifiche per ciascuna malattia trasmissibile e che dovrebbe essere prestata massima attenzione alle diverse condizioni regionali. [Em. 11]
(25) Nel caso delle malattie animali trasmissibili, la comparsa della malattia è generalmente associata a manifestazioni cliniche o patologiche dell'infezione. Tuttavia, ai fini del presente regolamento, che mira a lottare contro la diffusione di alcune malattie animali trasmissibili e ad eradicarle, la definizione dovrebbe essere più ampia in modo da comprendere altri vettori dell'agente patogeno.
(26) Alcune malattie animali trasmissibili non si trasmettono facilmente ad altri animali o all'uomo e quindi non provocano danni economici o alla biodiversità su vasta scala. Pertanto, esse non costituiscono una minaccia grave per la sanità animale o pubblica nell'Unione e possono dunque essere oggetto, se del caso, di norme nazionali.
(27) Per le malattie animali trasmissibili che non sono oggetto di misure stabilite a livello di Unione, ma che rivestono una certa importanza economica per il settore privato a livello locale, quest'ultimo, con l'assistenza delle autorità competenti degli Stati membri, deve realizzare azioni volte a prevenire o a lottare contro tali malattie, per esempio tramite misure di autoregolamentazione o l'elaborazione di codici di condotta.
(28) Contrariamente alle malattie animali trasmissibili descritte ai considerando 26 e 27, le malattie animali altamente trasmissibili possono facilmente diffondersi oltre frontiera e, qualora siano anche zoonosi, possono anche avere un impatto sulla sanità pubblica e sulla sicurezza degli alimenti. Di conseguenza le malattie animali altamente trasmissibili e le zoonosi dovrebbero essere coperte dal presente regolamento.
(29) L'azione n. 5 della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Piano d'azione di lotta ai crescenti rischi di resistenza antimicrobica sottolinea il ruolo preventivo del presente regolamento e la conseguente riduzione prevista dell'uso di antibiotici negli animali. La resistenza dei microrganismi agli antimicrobici a cui erano precedentemente sensibili è in aumento. Tale resistenza complica il trattamento delle malattie infettive nell'uomo e negli animali. Di conseguenza, i microrganismi che sono diventati resistenti agli antimicrobici devono essere trattati come se fossero malattie trasmissibili e rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento.
(30) Nuovi pericoli associati a determinate malattie o specie possono emergere in particolare in seguito a cambiamenti ambientali, climatici, delle prassi di allevamento, delle tradizioni agricole, ma anche a mutamenti socialie a cambiamenti nei rapporti economici e di scambio commerciale all'interno e all'esterno dell'Unione. Talune malattie oggi diffuse in zone territorialmente limitate, se non eradicate totalmente, potrebbero espandersi e causare danni all'economia di aree più vaste. Inoltre, il progresso scientifico può anche portare a nuove conoscenze e a una maggiore consapevolezza delle malattie esistenti. InoltreD'altro canto, malattie e specie che attualmente sono importanti potrebbero diventare marginali in futuro. Pertanto l'ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbe essere ampio e le norme stabilite dovrebbero concentrarsi sulle malattie che hanno grande rilevanza pubblica. L'OIE, con il sostegno della Commissione europea, ha sviluppato un sistema di messa in ordine di priorità e di classificazione delle malattie e ha pubblicato uno studio sull'"elencazione e la classificazione delle malattie degli animali prioritarie, comprese quelle trasmissibili all'uomo" e sviluppato uno strumento per tale esercizio. È opportuno che il presente regolamento introduca tale approccio nella normativa dell'Unione. [Em. 12]
(31) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento in relazione alle malattie animali trasmissibili a livello di Unione, È necessario redigere un elenco armonizzato delle malattie animali trasmissibili ("malattie elencate"), che figuri in una tabella allegata al presente regolamento. In conformità dell'articolo 290 TFUE, è quindi opportuno conferire alla Commissione competenzeil potere di esecuzione per la redazioneadottare leggi a modifica o a integrazione di tale elenco. [Em. 13]
(32) In futuro è possibile che compaiano malattie emergenti che potrebbero comportare gravi rischi per la sanità pubblica o animale e avere gravi impatti sulla salute, sull'economia o sull'ambiente. Successivamente alla valutazione di tali malattie e all'adozione di misure di emergenza provvisorie, ove opportuno, potrebbe essere necessario reagire tempestivamente e inserire tali malattie nell'elenco delle malattie elencate. Pertanto è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti conformemente alla procedura di urgenza in questi casi debitamente giustificati di rischio per la sanità pubblica o animale.
(33) Le malattie elencate richiederanno approcci gestionali diversi. Alcune malattie altamente contagiose attualmente non presenti nell'Unione richiedono misure rigorose per eradicarle immediatamente non appena compaiono. Per altre malattie che potrebbero già essere presenti in alcune parti dell'Unione è richiesta l'eradicazione obbligatoria o volontaria. In entrambi i casi è opportuno introdurre restrizioni ai trasferimenti di animali e prodotti, come un divieto dei trasferimenti da e verso le regioni colpite o semplicemente l'obbligo di effettuare prove prima della consegna. In altri casi, potrebbe essere opportuno limitarsi a sorvegliare la distribuzione della malattia, senza adottare ulteriori misure. Sarebbe questo il caso, in particolare, nell'eventualità di una malattia emergente sulla quale le informazioni disponibili sono limitate.
(34) È opportuno stabilire criteri per garantire che tutti gli aspetti pertinenti siano considerati all'atto di determinare quali malattie animali trasmissibili dovrebbero essere elencate ai fini del presente regolamento e per stabilire l'applicabilità delle norme di prevenzione e lotta alle malattie del regolamento alle diverse malattie elencate al fine di garantire coerenza e uniformità. Per garantire che il progresso tecnico e scientifico e l'elaborazione di norme internazionali pertinenti siano presi in considerazione, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti, conformemente all'articolo 290 TFUE, riguardo alle eventuali modifiche di tali criteri.
(35) Le norme del presente regolamento di prevenzione e lotta a una malattia animale trasmissibile specifica devono applicarsi alle specie animali che possono trasmettere la malattia in questione, in quanto passibili di contrarla o in qualità di vettori. Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, È pertanto necessario redigere un elenco armonizzato delle specie cui vanno applicate a livello di Unione le misure relative a malattie elencate specifiche ("specie elencate") ede che dovrebbero figurare in una tabella allegata al presente regolamento. In conformità dell'articolo 290 TFUE, è opportuno conferire alla Commissione le competenze di esecuzione per redigereil potere di adottare leggi a modifica o a integrazione di tale elenco. [Em. 14]
(36) In base all'importanza e all'impatto di una malattia elencata, alla sua distribuzione, prevalenza e incidenza nell'Unione, al suo rischio di propagazione e alla disponibilità di misure di prevenzione e lotta a tale malattia elencata, una categoria diversa di norme specifiche di prevenzione e lotta alle malattie di cui al presente regolamento dovrebbe applicarsi in modo coerente e uniforme a ciascuna malattia elencata. [Em. 15]
(37) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento in relazione alle misure di prevenzione e lotta alle malattie applicabili alle malattie elencate, È necessario determinare, e formulare in un elenco, l'applicabilità a livello di Unione delle norme di cui al presente regolamento alle malattie elencate. Tale elenco dovrebbe essere tenuto e aggiornato in una tabella figurante in un allegato al presente regolamento. In conformità dell'articolo 290 TFUE, è quindi opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per la determinazione di quali malattie elencate devono essere oggetto di quali normeil potere di adottare leggi a modifica o a integrazione di tale elenco. [Em. 16]
(38) Gli operatori, i professionisti degli animali e i detentori di animali da compagnia che lavorano con gli animali sono nella posizione migliore per osservare e garantire la salute degli animali e dei prodotti sotto la loro responsabilità. Dovrebbero pertanto essere i principali responsabili dell'attuazione di misure di prevenzione e lotta alla diffusione di malattie tra gli animali e i prodotti sotto la loro responsabilità e contribuire, a livello individuale e collettivo, allo sviluppo delle migliori prassi in materia di sanità animale. [Em. 17]
(39) La bioprotezione è uno dei principali strumenti di prevenzione a disposizione degli operatori e delle altre persone che lavorano con gli animali per prevenire l'introduzione, lo sviluppo e la diffusione di malattie animali trasmissibili da e all'interno di una popolazione animale. Il ruolo della bioprotezione è anche riconosciuto nella valutazione d'impatto per l'adozione della normativa dell'UE in materia di sanità animale e i possibili impatti sono specificamente valutati. Al fine di garantire che le misure di bioprotezione applicate dagli operatori, dai professionisti degli animali e dai detentori di animali da compagnia siano sufficientemente flessibili, che siano adeguate al tipo di produzione e alle specie o alle categorie di animali interessati e che tengano conto delle circostanze locali e degli sviluppi tecnici, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alle prescrizioni di bioprotezione supplementari e più dettagliate.
(40) I biocidi, quali i disinfettanti per l'igiene veterinaria o per le zone in cui sono presenti alimenti e mangimi, gli insetticidi, i repellenti o i rodenticidi svolgono un ruolo importante nelle strategie di bioprotezione, sia a livello di aziende agricole che durante il trasporto degli animali. Per questo motivo vanno considerati parte della bioprotezione.
(41) Le conoscenze in materia di sanità animale, compresi i sintomi e le conseguenze delle malattie, e i possibili mezzi di prevenzione, inclusi la bioprotezione, il trattamento e la lotta, sono un presupposto per una gestione efficiente della sanità animale e indispensabili per assicurare la diagnosi precoce delle malattie degli animali. Gli operatori e gli altri professionisti degli animali devonodovrebbero dunque acquisire tali conoscenze ove opportuno. Esse possono essere acquisite in vari modi, per esempio con l'istruzione formale, ma anche attraverso il sistema di consulenza aziendale esistente nel settore agricolo o tramite la formazione informale, alla quale le organizzazioni degli agricoltori e altri organismi nazionali ed europei possono dare un contributo prezioso. Il presente regolamento devedovrebbe riconoscere anche queste modalità alternative di acquisizione di tali conoscenze. Analogamente, ma tenendo delle posizioni diverse e dei diversi livelli di responsabilità, può dirsi per i detentori di animali da compagnia. [Em. 18]
(42) I veterinari e i professionisti della sanità degli animali acquatici svolgono un ruolo fondamentale in tutti gli aspetti della gestione della sanità animale ed è opportuno che il presente regolamento stabilisca norme generali concernenti il loro ruolo e le loro responsabilità.
(43) L'istruzione e le qualifiche professionali dei veterinari garantiscono che essi siano in possesso delle conoscenze, delle capacità e delle competenze necessarie, tra l'altro, a diagnosticare le malattie e a curare gli animali. Inoltre, in alcuni Stati membri, per ragioni storiche o a causa della mancanza di veterinari che si occupano delle malattie che colpiscono gli animali acquatici, esiste una professione specializzata chiamata "professionisti della sanità degli animali acquatici". Questi professionisti tradizionalmente non sono veterinari, ma praticano la medicina sugli animali acquatici. Il presente regolamento deve dunque rispettare la decisione di quegli Stati membri che riconoscono tale professione. In tali casi, i professionisti della sanità degli animali acquatici devono avere le stesse responsabilità e gli stessi obblighi dei veterinari nel proprio ambito di lavoro specifico. Questo approccio è in linea con il codice sanitario per gli animali acquatici dell'OIE.
(44) Al fine di garantire che i veterinari e i professionisti della sanità degli animali acquatici che svolgono attività che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento siano adeguatamente qualificati e ricevano una formazione appropriata, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti, conformemente all'articolo 290 TFUE, riguardo alla loro qualificazione e formazione.
(45) Gli Stati membri e in particolare l'autorità nazionale competente in materia di sanità animale figurano tra i protagonisti della prevenzione e della lotta alle malattie animali trasmissibili. L'autorità competente in materia di sanità animale svolge un ruolo importante per quanto riguarda la sorveglianza, l'eradicazione, le misure di lotta alle malattie, la pianificazione di contingenza, la sensibilizzazione alle malattie, nonché l'agevolazione dei trasferimenti di animali e gli scambi internazionali, tramite il rilascio di certificati sanitari. Per poter svolgere i propri compiti a norma del presente regolamento, gli Stati membri devono avere accesso a risorse finanziarie, infrastrutturali e umane adeguate in tutto il loro territorio, compresi laboratori e conoscenze scientifiche e in altri ambiti pertinenti.
(46) A causa delle risorse limitate, l'autorità competente non sempre riesce a svolgere tutte le attività che è tenuta a svolgere a norma del presente regolamento. Per questo motivo è necessario fornire una base giuridica che la autorizzi a delegare lo svolgimento di tali attività ai veterinari o ad altri professionisti qualificati. Per lo stesso motivo è di fondamentale importanza che questi veterinari e professionisti siano estranei a qualsiasi conflitto di interesse. Al fine di garantire che siano stabilite le condizioni necessarie per l'applicazione generale delle misure di prevenzione e lotta alle malattie in tutta l'Unione, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti, conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europeaTFUE, riguardo alla delega dello svolgimento di queste attività ai veterinari e all'opportuna formazione di questi ultimi. [Em. 19]
(47) Una gestione ottimale della sanità animale può essere conseguita soltanto in cooperazione con i detentori di animali, gli operatori, i veterinari, i professionisti della sanità animale, le altre parti interessate e i partner commerciali. Per garantirsi il loro sostegno, è necessario organizzare le procedure decisionali e l'applicazione delle misure di cui al presente regolamento in modo chiaro e trasparente. L'autorità competente devedovrebbe dunque fare quanto opportuno per mantenere il pubblico informato, soprattutto quando vi sono ragionevoli motivi per sospettare che gli animali o i prodotti possano costituire un rischio per la sanità pubblica o animale, la sicurezza alimentare o l'ambiente, e quando un caso è di interesse pubblico. [Em. 20]
(48) Per evitare che agenti patogeni si diffondano da laboratori, istituti e altri impianti di manipolazione dei medesimi è essenziale che tali strutture adottino misure appropriate di bioprotezione, biosicurezza e biocontenimento. Il presente regolamento deve pertanto prevedere misure di sicurezza da rispettare durante la manipolazione o il trasporto di tali agenti patogeni, vaccini e altri prodotti biologici. Tale obbligo deve applicarsi anche a qualsiasi persona fisica o giuridica coinvolta in tali attività. Al fine di garantire il rispetto delle norme di sicurezza durante la manipolazione di agenti biologici, vaccini e altri prodotti biologici altamente contagiosi, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti, conformemente all'articolo 290 TFUE, riguardo alle misure di sicurezza in tali laboratori, istituti ed impianti e durante gli spostamenti di agenti patogeni.
(49) La diagnosi precoce e una catena chiara di notifica e di comunicazione delle malattie sono fondamentali per una lotta efficace alle malattie. Al fine di garantire una risposta efficace e rapida ogni sospetto o conferma di focolaio di determinate malattie elencate va immediatamente notificato all'autorità competenteai veterinari o ai professionisti della sanità degli animali acquatici. Allo stesso tempo è necessario garantire che un approccio professionale alla notifica e alla comunicazione eviti di creare allarmi sanitari infondati. Tali obblighi di notifica devono applicarsi a qualsiasi persona fisica o giuridica, per garantire che nessun focolaio passi inosservatotutti gli operatori, i professionisti degli animali e i detentori di animali da compagnia. [Em. 21]
(50) I veterinari svolgono un ruolo fondamentale nello studio delle malattie e sono un collegamento importante tra gli operatori e l'autorità competente. Di conseguenza, nei casi di mortalità anomale, di altri problemi gravi di natura patologica o di diminuzione significativa dei tassi di produzione senza una causa determinata, l'operatore deve informare il veterinario.
(51) Al fine di garantire la notifica efficace ed efficiente e di chiarire le diverse circostanze connesse alle mortalità anomale e agli altri sintomi di malattie gravi, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti, conformemente all'articolo 290 TFUE, riguardo ai criteri per determinare in quali circostanze è necessaria la notifica e alle regole sulle eventuali ulteriori indagini da condurre, ove opportuno.
(52) Per alcune malattie elencate è fondamentale notificare immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri. Tale notifica nell'Unione consentirà agli Stati membri confinanti o agli altri Stati membri interessati di adottare misure precauzionali. Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione di tale notifica nell'Unione, è opportuno conferire competenze di esecuzione alla Commissione.
(53) Per alcune malattie invece non è necessario notificare e agire immediatamente. In tali casi la raccolta di informazioni e la comunicazione dell'insorgenza di tali malattie sono essenziali per controllare la situazione epidemiologica e, se necessario, per prendere misure di prevenzione e lotta alle malattie. Tale obbligo di comunicazione può applicarsi anche alle malattie per le quali è prevista la notifica nell'Unione, laddove siano necessarie informazioni supplementari per l'attuazione di misure efficaci di prevenzione e lotta alle malattie. Per garantire che le informazioni e i dati corretti, necessari a prevenire la diffusione o a lottare contro ogni malattia specifica, siano raccolti nei tempi giusti, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti, conformemente all'articolo 290 TFUE, in relazione al contenuto delle comunicazioni.
(54) Un obiettivo fondamentale della notifica e della comunicazione delle malattie consiste nel generare dati epidemiologici affidabili, trasparenti e accessibili. È opportuno istituire a livello di Unione un sistema informatico per il trattamento delle informazioni per la raccolta e la gestione efficaci dei dati della sorveglianza per le malattie elencate e, se del caso, per le malattie emergenti o gli organismi patogeni resistenti agli antimicrobici. Tale sistema deve promuovere la disponibilità ottimale dei dati, agevolare lo scambio di dati e ridurre l'onere amministrativo per le autorità competenti degli Stati membri grazie alla fusione della notifica e della comunicazione delle malattie nell'Unione e a livello internazionale in un unico processo (che è la base dati WAHIS/WAHID dell'OIE). È anche opportuno garantire la coerenza con lo scambio di informazioni a norma della direttiva 2003/99/CE.
(55) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione delle norme dell'Unione in materia di notifica e comunicazione delle malattie, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per la redazione di un elenco di malattie cui si applicano le norme sulla notifica nell'Unione e sulla comunicazione nell'Unione di cui al presente regolamento e per stabilire le procedure, i formati e gli scambi di dati e informazioni necessari relativi alla notifica e alla comunicazione delle malattie.
(56) La sorveglianza è un elemento chiave della politica di lotta alle malattie. Essa deve garantire l'individuazione precoce delle malattie degli animali trasmissibili e la notifica efficace, consentendo così al settore e all'autorità competente di attuare, ove possibile, misure tempestive di prevenzione e lotta alle malattie e l'eradicazione di una malattia. Inoltre, deve fornire informazioni sullo stato sanitario degli animali di ciascuno Stato membro e dell'Unione, comprovando così lo status di indenne da malattia e agevolando gli scambi con i paesi terzi.
(57) Gli operatori osservano regolarmente i loro animali e sono nella posizione migliore per individuare le mortalità anomale o altri sintomi di malattie gravi. Essi sono quindi fondamentali per qualsiasi sorveglianza ed indispensabili per la sorveglianza realizzata dall'autorità competente. Nel contesto del presente regolamento e per quanto riguarda gli animali selvatici, anche il ruolo dei cacciatori dovrebbe essere riconosciuto come fondamentale nel monitoraggio delle malattie grazie alla loro esperienza e conoscenza delle malattie che colpiscono gli animali selvatici.Allo stesso modo anche le associazioni venatorie e i titolari dei diritti di caccia potrebbero integrare il lavoro di osservazione degli animali selvatici svolto dagli operatori. [Em. 22]
(58) Per assicurare una stretta collaborazione e lo scambio di informazioni tra gli operatori e i veterinari o i professionisti della sanità degli animali acquatici e integrare la sorveglianza effettuata dagli operatori, gli stabilimenti devono, in funzione del tipo di produzione e di altri fattori pertinenti, essere sottoposti a visite di sanità animale. Al fine di garantire un livello di sorveglianza proporzionato ai rischi presenti nei diversi tipi di stabilimenti, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti, conformemente all'articolo 290 TFUE, riguardo ai criteri e al contenuto di tali visite di sanità animale nei diversi tipi di stabilimenti.
(59) È essenziale che l'autorità competente disponga di un sistema di sorveglianza per le malattie elencate oggetto di sorveglianza. Esso deve applicarsi anche alle malattie emergenti, per le quali vanno valutati i rischi sanitari potenziali costituiti dalla malattia e vanno raccolti dati epidemiologici per tale valutazione. Per garantire un uso ottimale delle risorse le informazioni devono essere raccolte, condivise e utilizzate nel modo più efficace ed efficiente possibile.
(60) La metodologia, la frequenza e l'intensità della sorveglianza devono essere adattate a ciascuna malattia specifica e tenere conto del fine specifico della sorveglianza, dello stato sanitario degli animali della regione interessata e di qualsiasi ulteriore sorveglianza condotta dagli operatori.
(61) In alcuni casi e secondo il profilo epidemiologico di una malattia e i relativi fattori di rischio, potrebbe essere necessario predisporre un programma di sorveglianza strutturato. In tal caso è opportuno che gli Stati membri elaborino programmi di sorveglianza basati sull'epidemiologia. È opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti, conformemente all'articolo 290 TFUE, riguardo alla struttura della sorveglianza, ai criteri per la conferma ufficiale dei focolai e alle definizioni dei casi di tali malattie nonché alle prescrizioni riguardanti il contenuto, le informazioni da includere e il periodo di applicazione dei programmi di sorveglianza.
(62) Al fine di promuovere il coordinamento tra gli Stati membri e di garantire che tali programmi di sorveglianza siano coerenti con gli obiettivi dell'Unione, essi vanno trasmessi alla Commissione e agli altri Stati membri per informazione. Inoltre, lo Stato membro che attua il programma di sorveglianza deve presentare relazioni periodiche alla Commissione sui risultati di tale programma. Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione dei programmi di sorveglianza, è opportuno conferire competenze di esecuzione alla Commissione riguardo alla redazione di un elenco delle malattie oggetto dei programmi di sorveglianza e all'istituzione di procedure, formati e di uno scambio di informazioni e dati armonizzati.
(63) Gli Stati membri non indenni o non notoriamente indenni dalle malattie elencate oggetto di misure di eradicazione a norma del presente regolamento devono essere tenuti a elaborare programmi di eradicazione obbligatoria per eradicare tali malattie nel caso in cui l'eradicazione sia obbligatoria nell'Unione o avere la possibilità di elaborare programmi di eradicazione volontaria per eradicare tali malattie nel caso in cui l'eradicazione sia prevista, ma non obbligatoria, nell'Unione. Per garantire condizioni uniformi di applicazione generale in tutta l'Unione, è necessario stabilire prescrizioni armonizzate per tali programmi di eradicazione obbligatoria o volontaria. Al fine di garantire un'eradicazione efficace delle malattie, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti, conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, riguardo agli obiettivi delle strategie di lotta alle malattie, alle misure di lotta alle malattie nel quadro dei programmi di eradicazione obbligatoria o volontaria e alle prescrizioni di tali programmi. [Em. 23]
(63 bis) Vi sono d'altro canto malattie che preoccupano l'Unione ma per le quali non è necessario imporre agli Stati membri l'eradicazione. Gli Stati membri hanno la possibilità di istituire programmi volontari di eradicazione di queste malattie qualora ritengano importante agire in tal senso. Tali programmi volontari di eradicazione sarebbero riconosciuti a livello dell'Unione e comporterebbero l'attuazione di pertinenti misure di controllo delle malattie. Possono inoltre consentire allo Stato membro, previa approvazione della Commissione, di esigere determinate garanzie in caso di ingresso di animali provenienti da altri Stati membri o da paesi terzi, come ulteriori analisi per rilevare la presenza di tali malattie e garanzie circa i risultati di tali analisi in un certificato di circolazione. I loro programmi possono anche essere ammissibili a un contributo finanziario dell'Unione se la malattia figura nell'elenco del regolamento (UE) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(14) e previa presentazione di domanda di finanziamento. [Em. 24]
(63 ter) Per garantire condizioni uniformi di applicazione generale in tutta l'Unione, è necessario stabilire prescrizioni armonizzate per tali programmi di eradicazione obbligatoria o volontaria. Al fine di garantire un'effettiva eradicazione delle malattie, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto riguarda gli obiettivi delle strategie di lotta alle malattie, le misure di lotta alle malattie nell'ambito dei programmi di eradicazione obbligatoria o volontaria e le prescrizioni di tali programmi. [Em. 25]
(64) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione dei programmi di eradicazione delle malattie, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione riguardo alla definizione delle procedure di presentazione di tali programmi, degli indicatori di risultato e delle modalità di comunicazione.
(65) Inoltre, gli Stati membri devono avere la possibilità di dichiarare la totalità dei loro territori, determinate zone o compartimenti indenni da una o più malattie elencate oggetto di norme in materia di programmi di eradicazione obbligatoria o volontaria, al fine di essere protetti dall'introduzione di tali malattie elencate da altre parti dell'Unione o da paesi o territori terzi. È opportuno stabilire a tal fine una procedura armonizzata chiara, compresi i criteri da soddisfare per ottenere lo status di indenne da malattia. Al fine di garantire condizioni di attuazione uniformi nell'Unione per quanto concerne il riconoscimento dello status di indenne da malattia, è necessario che tale status sia ufficialmente riconosciuto e a tal fine è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione riguardo al suo riconoscimento.
(66) L'OIE ha introdotto il concetto di compartimentazione nell'ambito del codice sanitario per gli animali terrestri e acquatici (il codice dell'OIE). Nella normativa dell'Unione adottata prima del presente regolamento, tale concetto è riconosciuto soltanto per determinate specie e per determinate malattie degli animali, definite in normative dell'Unione specifiche, in particolare per l'influenza aviaria e per le malattie degli animali acquatici. Il presente regolamento deve prevedere la possibilità di utilizzare il sistema di compartimentazione per altre specie e altre malattie degli animali. Al fine di stabilire le condizioni dettagliate e le norme per il riconoscimento dei compartimenti nonché le prescrizioni che i compartimenti devono rispettare, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE.
(67) Gli Stati membri devono rendere noti i loro territori, le loro zone e i loro compartimenti indenni da malattia al fine di informare i partner commerciali e di agevolare gli scambi.
(68) Al fine di stabilire le condizioni dettagliate per il riconoscimento dello status di indenne da malattia, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti, conformemente all'articolo 290 TFUE, riguardo ai criteri per l'ottenimento di tale status, alle prove necessarie per comprovare l'indennità da malattia, alle misure speciali di prevenzione e lotta alle malattie, alle restrizioni, alle informazioni da fornire, alle deroghe e alle condizioni per il mantenimento, la sospensione, il ritiro o il ripristino dello status di indenne da malattia.
(69) Al fine di assicurare condizioni uniformi di attuazione delle procedure per l'ottenimento dello status di indenne da malattia, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione riguardo alla redazione dell'elenco delle malattie elencate che possono essere oggetto di compartimentazione e delle prescrizioni dettagliate sui formati per la presentazione delle domande e lo scambio di informazioni.
(70) La presenza di una popolazione di animali interamente non immune, sensibile a determinate malattie elencate, richiede una sensibilizzazione alle malattie e una capacità di farvi fronte permanenti. In passato i piani di emergenza si sono dimostrati uno strumento fondamentale per il controllo efficace delle emergenze riguardanti le malattie. Al fine di disporre di un tale strumento efficace ed efficiente per la lotta alle emergenze riguardanti le malattie, che sia flessibile per adeguarsi alle situazioni di emergenza, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti, conformemente all'articolo 290 TFUE, riguardo alle prescrizioni e alle condizioni dettagliate per i piani di emergenza.
(71) Le crisi di sanità animale passate hanno dimostrato i benefici di disporre di procedure di gestione specifiche, dettagliate e rapide per le emergenze riguardanti le malattie. Tali procedure organizzative devono garantire una risposta rapida ed efficace e migliorare il coordinamento degli sforzi di tutte le parti coinvolte, in particolare delle autorità competenti e dei soggetti interessati.
(72) Per garantire l'applicabilità dei piani di emergenza in situazioni di emergenza reali, è essenziale effettuare simulazioni e comprovare che i sistemi funzionino. A tal fine le autorità competenti degli Stati membri devono effettuare esercizi di simulazione, in collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri confinanti e con i paesi e i territori terzi, ove possibile e pertinente.
(73) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione dei piani di emergenza e degli esercizi di simulazione, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione riguardo alle norme per l'attuazione pratica di tali piani ed esercizi.
(74) I medicinali veterinari come i vaccini, i sieri iperimmuni e gli antimicrobici svolgono un ruolo importante nella prevenzione e nella lotta alle malattie animali trasmissibili. La valutazione d'impatto per l'adozione della normativa dell'UE in materia di sanità animale sottolinea in particolare l'importanza dei vaccini come strumento per la prevenzione, la lotta e l'eradicazione delle malattie degli animali.
(75) Tuttavia, le strategie di lotta ad alcune malattie animali trasmissibili richiedono il divieto o la restrizione dell'uso di alcuni medicinali veterinari, poiché il loro impiego ne ridurrebbe l'efficacia. Ad esempio, i sieri iperimmuni o gli agenti antimicrobici possono mascherare il manifestarsi di una malattia, rendere impossibile l'identificazione di un agente patogeno o rendere difficile una diagnosi rapida e differenziale e mettere così a rischio la corretta individuazione della malattia, esponendo a un rischio considerevole la salute pubblica e animale. [Em. 26]
(76) Tuttavia, queste strategie di lotta possono variare notevolmente tra le diverse malattie elencate. Di conseguenza, il presente regolamento deve stabilire norme relative all'uso dei medicinali veterinari per la prevenzione e la lotta allea determinate malattie elencate e criteri armonizzati da considerare nel determinare se utilizzare o meno e le modalità di utilizzo dei vaccini, dei sieri iperimmuni e degli antimicrobici. Al fine di garantire un approccio flessibile e di tener conto delle specificità delle diverse malattie elencate e della disponibilità di cure efficaci, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti, conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europeaTFUE, riguardo alle restrizioni, ai divieti o agli obblighi di utilizzare determinati medicinali veterinari nell'ambito della lotta ad alcune malattie elencate. In caso di urgenza e per affrontare rischi emergenti dalle possibili conseguenze devastanti per la sanità pubblica o animale, l'economia, la società o l'ambiente, è opportuno consentire l'adozione di tali misure tramite procedura d'urgenza. [Em. 27]
(77) Secondo le conclusioni della perizia sulle banche dei vaccini e/o dei reagenti diagnostici per le principali malattie degli animali(15), deve inoltre essere consentita all'Unione e agli Stati membri la costituzione di riserve di antigeni, vaccini e reagenti diagnostici per le malattie elencate che costituiscono una grave minaccia per la sanità animale o pubblica. L'istituzione di una banca degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnostici dell'Unione promuoverebbe gli obiettivi dell'Unione in materia di sanità animale consentendo una risposta rapida ed efficace laddove sono richieste le sue risorse e consente un uso efficiente di risorse limitate.
(78) Al fine di garantire tale risposta rapida ed efficace, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti, conformemente all'articolo 290 TFUE, riguardo all'istituzione e alla gestione di tali banche e alle norme e alle prescrizioni di sicurezza per il loro funzionamento. Tuttavia, il presente regolamento non deve stabilire le norme sul finanziamento delle misure di prevenzione e lotta alle malattie, compresa la vaccinazione.
(79) È opportuno stabilire criteri per l'accesso prioritario alle risorse delle banche degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnostici dell'Unione per garantire la loro effettiva distribuzione nelle emergenze. Allo stesso modo, per quegli Stati membri che non abbiano stabilito banche nazionali degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnostici o che riscontrino una disponibilità limitata delle scorte presso le banche dell'Unione, è opportuno stabilire criteri per l'accesso alle risorse degli altri Stati membri. [Em. 28]
(80) Per ragioni di sicurezza connesse al bioterrorismo e all'agroterrorismo, alcune informazioni dettagliate relative alle banche degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnostici dell'Unione vanno trattate come informazioni classificate e la loro pubblicazione va vietata.
(81) Al fine di garantire condizioni uniformi di gestione delle banche degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnostici dell'Unione, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per stabilire: norme dettagliate sulla selezione dei prodotti biologici da includere in tali banche e per quali malattie; norme dettagliate riguardanti l'approvvigionamento, le quantità, lo stoccaggio e la consegna di vaccini, antigeni e reagenti diagnostici, nonché le relative prescrizioni procedurali e tecniche; e la frequenza e il tipo di informazioni da trasmettere alla Commissione.
(82) In caso di focolaio di una malattia elencata considerata costituire un alto rischio per la sanità animale o pubblica nell'Unione, è necessario adottare immediatamente misure di lotta alle malattie per eradicare tale malattia elencata in modo da proteggere la sanità animale e pubblica e i settori interessati.
(83) Gli operatori, i professionisti degli animali e i detentori di animali da compagnia devono essere i principali responsabili della lotta e della prevenzione della diffusione delle malattie animali trasmissibili. Essi devono agire immediatamente in caso di sospetto o di conferma di malattie altamente contagiose.
(84) L'autorità competente deve essere responsabile dell'avvio delle prime indagini per confermare o escludere un focolaio di una malattia elencata altamente contagiosa considerata costituire un alto rischio per la sanità animale o pubblica nell'Unione.
(85) L'autorità competente deve realizzare misure preliminari di lotta alle malattie per prevenire la possibile diffusione della malattia elencata e condurre un'indagine epidemiologica.
(85 bis) A norma della direttiva 2003/99/CE, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione annuale sulle tendenze e sulle fonti delle zoonosi, degli agenti zoonotici e della resistenza agli antimicrobici. Allo stesso modo, nell'ambito dei piani e del programma di controllo di cui al regolamento (UE) n. …./… (regolamento sui controlli ufficiali)(16)(17) e al regolamento (CE) n. 2160/2003 sulle zoonosi, gli Stati membri dovrebbero adottare misure strategiche per monitorare, prevenire e controllare altre malattie animali infettive, comprese quelle non elencate nell'allegato al presente regolamento. Tali misure dovrebbero includere una strategia di buona prassi zootecnica e di utilizzo responsabile dei medicinali veterinari. [Em. 29]
(86) Non appena una delle malattie elencate è confermata, l'autorità competente deve adottare le necessarie misure di lotta alle malattie, se necessario anche istituendo zone soggette a restrizioni, al fine di eliminarla e di prevenirne l'ulteriore diffusione.
(86 bis) Le misure di lotta alle malattie che si rendono necessarie nel caso di focolaio di una malattia possono avere ripercussioni negative sulla biodiversità e sulla conservazione delle risorse genetiche degli animali da allevamento. Nel rispetto della convenzione sulla diversità biologica e della strategia dell'UE per la biodiversità, l'autorità competente dovrebbe prendere in considerazione l'impatto sulla biodiversità e sulle risorse genetiche degli animali da allevamento all'atto di definire l'applicazione di misure di lotta alle malattie. [Em. 30]
(87) La presenza di una delle malattie elencate nella fauna selvatica può costituire un rischio per la sanità pubblica e per la salute degli animali detenuti, o viceversa. Vanno pertanto stabilite norme speciali per le misure di lotta e di eradicazione delle malattie nelladella fauna selvatica, ove necessario, o degli animali detenuti. [Em. 31]
(88) Per le malattie elencate che non sono così altamente contagiose e che sono oggetto di eradicazione obbligatoria, vanno attuate misure di lotta alle malattie per prevenire la diffusione di tali malattie elencate in particolare alle zone non infette. Tali misure possono tuttavia essere più limitate o diverse rispetto a quelle applicabili alle malattie elencate più pericolose. Il presente regolamento devedovrebbe quindi recare norme speciali per tali malattie. Gli Stati membri che hanno avviato un programma di eradicazione volontaria devonodovrebbero anche attuare tali misure di lotta alle malattie. Tuttavia, il livello e l'intensità delle misure di lotta alle malattie devonodovrebbero essere proporzionati e tener conto delle caratteristiche della malattia elencata in questione, della sua distribuzione e della sua importanza per lo Stato membro interessato o la regione interessata e per l'Unione nel suo complesso. [Em. 32]
(89) Al fine di garantire l'effettiva applicazione delle misure di lotta alle malattie di cui al presente regolamento da parte degli operatori, dei detentori di animali da compagnia e delle autorità competenti e tenendo conto delle specificità delle misure di lotta alle malattie relative a determinate malattie elencate e dei fattori di rischio coinvolti, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti, conformemente all'articolo 290 TFUE, riguardo alle misure dettagliate di lotta alle malattie in caso di sospetto o di conferma di una malattia elencata in stabilimenti, altri luoghi e nelle zone soggette a restrizioni.
(90) Al fine di prevedere la possibilità per la Commissione di adottare misure speciali di lotta alle malattie, a titolo temporaneo, nel caso in cui le misure di lotta alle malattie di cui al presente regolamento non fossero sufficienti o adeguate ad affrontare tale rischio, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione riguardo all'elaborazione di misure speciali di lotta alle malattie per un periodo di tempo limitato.
(91) La registrazione di taluni trasportatori e stabilimenti che detengono animali terrestri o manipolano materiale germinale o trasportano animali terrestri o materiale germinale è necessaria per consentire alle autorità competenti di effettuare una sorveglianza adeguata e di prevenire, combattere ed eradicare le malattie animali trasmissibili.
(92) Qualora costituisca un rischio particolare per la sanità animale un determinato tipo di stabilimento dove sono detenuti animali terrestri o è manipolato o immagazzinato materiale germinale, esso deve essere riconosciuto dall'autorità competente.
(93) Per evitare oneri e costi amministrativi ingiustificati, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI), occorre consentire agli Stati membri la flessibilità di adeguare il sistema di registrazione e riconoscimento alle condizioni locali e regionali e ai modelli di produzione.
(94) Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, la registrazione e i riconoscimenti vanno integrati, se possibile, in eventuali sistemi di registrazione o di riconoscimento già istituiti dallo Stato membro per altri scopi.
(95) Gli operatori hanno una conoscenza diretta degli animali di cui si occupano e quindi devono conservare e aggiornare le informazioni pertinenti per la valutazione dello stato sanitario degli animali, per la tracciabilità e per eventuali indagini epidemiologiche in caso di insorgenza di una delle malattie elencate. Tali informazioni devono essere facilmente accessibili all'autorità competente.
(96) Al fine di garantire la disponibilità al pubblico di informazioni aggiornate sugli stabilimenti registrati e sui trasportatori e gli stabilimenti riconosciuti, l'autorità competente deve istituire e conservare un registro di tali stabilimenti e trasportatori. È opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti, conformemente all'articolo 290 TFUE, riguardo alle informazioni da riportare nel registro degli stabilimenti e dei trasportatori e alle prescrizioni relative alla conservazione della documentazione, per quanto concerne le informazioni da annotare, le deroghe alle prescrizioni riguardanti la conservazione della documentazione e le prescrizioni supplementari specifiche per il materiale germinale.
(97) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione dei requisiti di cui al presente regolamento sulla registrazione e il riconoscimento degli stabilimenti e sulla conservazione della documentazione e i registri, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione riguardo alla definizione delle norme relative agli obblighi di informazione, alle esenzioni e alle altre norme, nonché ai formati e alle specifiche operative dei registri e delle informazioni da conservare.
(98) Una tracciabilità efficiente è un elemento essenziale della politica di lotta alle malattie. Vanno elaborate prescrizioni specifiche per l'identificazione e la registrazione delle diverse specie di animali terrestri e di materiale germinale detenuti al fine di facilitare l'attuazione efficace delle norme di prevenzione e lotta alle malattie di cui al presente regolamento. Inoltre, è importante prevedere la possibilità di istituire un sistema di identificazione e registrazione delle specie per le quali tali disposizioni non esistono o laddove un cambiamento delle circostanze e dei rischi lo giustifichino.
(99) Al fine di garantire il buon funzionamento del sistema di identificazione e registrazione e la tracciabilità, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti, conformemente all'articolo 290 TFUE, riguardo agli obblighi relativi alle basi dati, alla designazione dell'autorità competente, ai requisiti dettagliati di identificazione e registrazione per le diverse specie di animali e ai documenti.
(100) È opportuno ridurre gli oneri e i costi amministrativi e garantire la flessibilità del sistema nei casi in cui i requisiti di tracciabilità possono essere soddisfatti con mezzi diversi da quelli di cui al presente regolamento. È dunque opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 290 TFUE, riguardo alle deroghe alle prescrizioni in materia di identificazione e registrazione.
(101) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del sistema di identificazione e registrazione e della tracciabilità, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione riguardo alla definizione delle norme relative alle specifiche tecniche per le basi dati, ai mezzi di identificazione, ai documenti e ai formati, alle scadenze e ai criteri per le deroghe a tali sistemi.
(102) Uno strumento importante per prevenire l'introduzione e la diffusione di una malattia animale trasmissibile è l'uso di restrizioni degli spostamenti degli animali e dei prodotti che potrebbero trasmetterla. Tuttavia, la restrizione degli spostamenti di animali e prodotti può avere un impatto economico considerevole e interferire con il funzionamento del mercato interno. Tali restrizioni vanno pertanto applicate soltanto se necessarie e proporzionate ai rischi connessi. Tale approccio è in linea con i principi stabiliti nell'accordo SPS e con le norme internazionali dell'OIE.
(103) Le prescrizioni generali di cui al presente regolamento vanno applicate a tutti gli spostamenti di animali, come il divieto di spostare animali da uno stabilimento nel quale si sono verificate mortalità anomale o altri sintomi di malattie la cui causa è indeterminata o prescrizioni relative alla prevenzione delle malattie durante il trasporto.
(104) Il quadro giuridico, delineato nella normativa dell'Unione vigente, che disciplina lo spostamento degli animali terrestri stabilisce norme armonizzate essenzialmente per lo spostamento di animali terrestri e prodotti tra gli Stati membri e lascia a questi ultimi l'elaborazione delle necessarie prescrizioni relative allo spostamento nel loro territorio. Un raffronto esaustivo tra la situazione attuale e un'alternativa in cui anche le norme sugli spostamenti all'interno degli Stati membri sarebbero armonizzate a livello di Unione è contenuto nella valutazione d'impatto sulla normativa dell'UE in materia di sanità animale. La conclusione è che è opportuno mantenere l'approccio attuale, poiché un'armonizzazione completa di tutti gli spostamenti sarebbe molto complessa e i benefici in termini di agevolazione degli spostamenti tra Stati membri non supererebbero l'impatto negativo che essa potrebbe avere sulla capacità di lotta alle malattie.
(105) Una serie di prescrizioni di base in materia di sanità animale si applicano agli animali trasferiti tra Stati membri. In particolare, gli animali non possono essere trasferiti da stabilimenti dove si sono verificati mortalità anomale o sintomi di malattie le cui cause non sono conosciute. Tuttavia le mortalità, anche anomale, connesse a procedure scientifiche autorizzate a norma della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio(18) e che non sono di origine infettiva connessa a malattie elencate, non devonodovrebbero costituire motivo per impedire gli spostamenti di animali intesi per scopi scientifici. Queste mortalità dovrebbero tuttavia essere registrate dall'autorità competente. [Em. 33]
(106) Ciononostante, il presente regolamento deve garantire flessibilità per agevolare lo spostamento di specie e categorie di animali terrestri che costituiscono un rischio ridotto di diffusione delle malattie elencate tra gli Stati membri. Inoltre, si devono prevedere ulteriori possibilità di deroga nei casi in cui gli Stati membri o gli operatori attuino con successo misure alternative di riduzione dei rischi, quali livelli elevati di bioprotezione e sistemi di sorveglianza efficaci.
(107) Gli ungulati e il pollame sono gruppi di specie animali di grande rilevanza economica e il loro spostamento è oggetto di prescrizioni specifiche ai sensi della normativa dell'Unione adottata prima del presente regolamento, in particolare la direttiva 64/432/CEE del Consiglio(19) la direttiva 91/68/CEE del Consiglio(20), la direttiva 2009/156/CE del Consiglio(21), la direttiva 2009/158/CE del Consiglio(22) e parzialmente la direttiva 92/65/CEE. Le norme fondamentali sullo spostamento di tali specie dovrebbero essere stabilite nel presente regolamento. Le prescrizioni specifiche, che dipendono in larga misura dalle malattie che possono essere trasmesse da specie o categorie di animali diverse, devono essere stabilite in atti successivi della Commissione, tenendo conto delle specificità delle malattie, delle specie e delle categorie di animali in questione.
(108) Poiché le operazioni di spostamento e di raggruppamento degli ungulati e del pollame costituiscono un rischio particolarmente elevato di malattia, è opportuno elaborare norme specifiche nel presente regolamento per proteggere la salute degli animali coinvolti e prevenire la diffusione delle malattie animali trasmissibili. [Em. 34]
(109) A seconda delle malattie elencate e delle specie elencate, è necessario stabilire prescrizioni di sanità animale specifiche per determinate specie animali diverse dagli ungulati e dal pollame detenuti. Anche il quadro giuridico applicabile prima del presente regolamento, e in particolare la direttiva 92/65/CEE, prevedeva norme per queste specie. Tale direttiva stabilisce norme specifiche per lo spostamento di alcune specie animali, comprese le api, i bombi, le scimmie, i cani e i gatti, ecc. e il presente regolamento deve dunque fornire una base giuridica per l'adozione di atti delegati e di esecuzione recanti norme specifiche in materia di spostamenti per tali specie animali.
(110) Gli stabilimenti confinati, solitamente utilizzati per tenervi animali da laboratorio o animali degli zoo, in genere hanno un livello elevato di bioprotezione, uno stato sanitario favorevole e ben controllato e sono interessati da un numero ridotto di spostamenti o da spostamenti unicamente all'interno dei loro circuiti chiusi. Lo status di stabilimento confinato, che gli operatori possono richiedere su base volontaria, è stato introdotto per la prima volta nella direttiva 92/65/CEE, che stabilisce norme e prescrizioni per il riconoscimento e prescrizioni relative agli spostamenti per gli enti, gli istituti e i centri riconosciuti. Tale sistema consente a tali stabilimenti di scambiarsi animali rispettando un numero ridotto di prescrizioni sullo spostamento, ma al tempo stesso fornendo garanzie sanitarie all'interno del circuito di stabilimenti confinati. Pertanto, è stato ampiamente accettato dagli operatori e utilizzato come opzione volontaria. È quindi opportuno che il presente regolamento mantenga lo status di stabilimento confinato e anche che definisca norme sullo spostamento tra questi stabilimenti.
(111) Per finalità scientifiche, quali la ricerca o scopi diagnostici, in particolare quelle autorizzate a norma della direttiva 2010/63/UE, può essere necessario spostare animali che non soddisfano le prescrizioni generali in materia di sanità animale di cui al presente regolamento e che costituiscono un rischio maggiore per la sanità animale. Tali tipi di spostamenti non devonodovrebbero essere vietati o indebitamente limitati dalle disposizioni del presente regolamento, in quanto ciò potrebbe ostacolare attività di ricerca altrimenti autorizzate e ritardare i progressi scientifici. Tuttavia, è essenziale stabilire norme nel presente regolamento per garantire che gli spostamenti di tali animali avvengano in modo sicuro e siano registrati dall'autorità competente. [Em. 35]
(112) Le modalità di spostamento degli animali da circo, degli animali tenuti negli zoo, degli animali da esposizione e di alcuni altri animali spesso differiscono dalle modalità di spostamento di altre specie detenute. È opportuno fare considerazioni specifiche all'atto di adeguare la normativa dell'Unione sugli spostamenti a tali animali, considerando i rischi specifici e misure alternative di riduzione dei rischi.
(113) Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di cui ai considerando da 102 a 112 del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti, conformemente all'articolo 290 dTFUE, riguardo alle misure di prevenzione delle malattie durante il trasporto, alle norme specifiche sullo spostamento di determinate specie animali e alle circostanze particolari, come le operazioni di raggruppamento o le partite rifiutate, e alle prescrizioni speciali o alle deroghe per altri tipi di spostamenti, come lo spostamento a fini scientifici.
(114) Al fine di garantire la possibilità di adottare norme speciali sugli spostamenti, laddove le norme esistenti non siano sufficienti o adeguate a limitare la diffusione di una determinata malattia, è opportuno conferire competenze di esecuzione alla Commissione riguardo a norme speciali sugli spostamenti per un periodo di tempo limitato.
(115) Gli animali terrestri detenuti che sono trasferiti tra Stati membri devono soddisfare le prescrizioni di tali spostamenti. Nel caso di specie che presentano un rischio sanitario e che rivestono un'importanza economica maggiore, vanno accompagnate da un certificato sanitario rilasciato dall'autorità competente.
(116) Nella misura del possibile, da un punto di vista tecnico, pratico e finanziario, gli sviluppi tecnologici devono essere sfruttati per ridurre gli oneri amministrativi gravanti sugli operatori e sull'autorità competente in relazione alla certificazione e alla notifica, utilizzando la tecnologia dell'informazione per sostituire la documentazione cartacea e facilitare le procedure di notifica e, per quanto possibile, per molteplici scopi.
(117) Nei casi in cui non è richiesto un certificato sanitario rilasciato dall'autorità competente, un operatore che trasferisce animali in un altro Stato membro deve redigere un'autodichiarazione, che attesti che gli animali soddisfano le prescrizioni sullo spostamento di cui al presente regolamento.
(118) Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di cui ai considerando 115, 116 e 117 del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti, conformemente all'articolo 290 TFUE, riguardo alle norme sul contenuto, sugli obblighi di informazione e sulle deroghe alle prescrizioni in materia di certificazione sanitaria, alle norme specifiche in materia di certificazione e agli obblighi dei veterinari ufficiali di effettuare opportuni controlli prima di firmare il certificato sanitario.
(119) La notifica degli spostamenti di animali e di materiale germinale tra Stati membri e in alcuni casi entro i territori nazionali degli Stati membri è essenziale per garantire la tracciabilità degli animali e di tale materiale germinale, laddove tali spostamenti possono essere associati ad un rischio di diffusione delle malattie animali trasmissibili. Pertanto, tali spostamenti vanno notificati e registrati. Il sistema IMSOC di cui all'articolo 130, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. xxxx/xxxx(23) (regolamento sui controlli ufficiali) va utilizzato a tal fine.
(120) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione delle norme di cui al presente regolamento sulla certificazione sanitaria e la notifica degli spostamenti, è opportuno conferire competenze di esecuzione alla Commissione riguardo alla definizione delle norme sui modelli di certificati sanitari, sulle autodichiarazioni, sui formati e sui termini per la notifica degli spostamenti degli animali sia terrestri che acquatici, del materiale germinale e, ove pertinente, dei prodotti di origine animale.
(121) La natura specifica degli spostamenti degli animali da compagnia costituisce un rischio per la sanità animale che si discosta notevolmente da quello degli altri animali detenuti. Il presente regolamento deve pertanto stabilire norme specifiche relative a Tali spostamenti dovrebbero pertanto continuare a essere disciplinati dalle disposizioni già adottate. Ciò consentirà. Al fine di garantire che gli animali da compagnia non costituiscano un rischio significativo di diffusione delle malattie animali trasmissibili, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti, conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, riguardo alle norme dettagliate sugli spostamenti di questi animali. Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione delle prescrizioni in materia di sanità animale di cui al presente regolamento riguardanti gli spostamenti degli animali da compagnia, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione riguardo alla definizione di norme sulle misure di prevenzione e lotta alle malattie da adottare intraprendere per tali spostamenti conformemente all'articolo 290 TFUE, fatte salve le disposizioni del regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio(24). [Em. 36]
(122) Gli animali selvatici possono, per vari motivi, costituire un rischio per la sanità pubblica e animale, per esempio, se sono trasferiti in uno stabilimento o da un ambiente ad un altro ambiente. Potrebbe essere necessario adottare misure preventive appropriate relative allo spostamento di tali animali per evitare il diffondersi di malattie animali trasmissibili. Al fine di garantire che gli animali selvatici non costituiscano un rischio significativo di diffusione delle malattie animali trasmissibili, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti, conformemente all'articolo 290 TFUE, riguardo alle prescrizioni supplementari relative agli spostamenti degli animali selvatici terrestri.
(123) Il materiale germinale può costituire un rischio analogo di diffusione delle malattie animali trasmissibili agli animali vivi. Inoltre, alcune specificità della sua produzione, connesse a requisiti sanitari elevati per gli animali da riproduzione, richiedono prescrizioni in materia di sanità animale più rigorose o particolari riguardo agli animali donatori. Al fine di garantire spostamenti sicuri del materiale germinale, il suo previsto elevato standard sanitario e di tener conto di alcuni usi specifici, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti, conformemente all'articolo 290 TFUE, riguardo alle prescrizioni dettagliate sugli spostamenti del materiale germinale di determinate specie animali, alle prescrizioni speciali, quali per esempio il loro spostamento per fini scientifici, e alle deroghe all'obbligo di certificazione sanitaria.
(124) I prodotti di origine animale possono costituire un rischio di diffusione delle malattie animali trasmissibili. Le prescrizioni in materia di sicurezza alimentare per i prodotti di origine animale contenute nella normativa dell'Unione garantiscono buone prassi igieniche e riducono i rischi per la sanità animale costituiti da tali prodotti. Tuttavia, in alcuni casi, è opportuno che il presente regolamento stabilisca misure di sanità animale specifiche, quali misure di lotta alle malattie e misure di emergenza, per garantire che i prodotti di origine animale non diffondano malattie degli animali. Al fine di garantire il trasferimento sicuro dei prodotti di origine animale in questi casi particolari, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti, conformemente all'articolo 290 TFUE, riguardo alle norme dettagliate sui trasferimenti dei prodotti di origine animale in relazione alle misure di lotta alle malattie adottate, sugli obblighi di certificazione sanitaria e sulle deroghe a tali norme se il rischio connesso a tali spostamenti e le misure di riduzione dei rischi messe in atto lo consentono.
(125) Quando gli Stati membri adottano misure nazionali concernenti gli spostamenti di animali e materiale germinale o decidono di adottare misure nazionali per limitare l'impatto delle malattie animali trasmissibili diverse dalle malattie elencate nel loro territorio, tali misure nazionali non devonopossono interferire con le norme sul mercato interno stabilite nella normativa dell'Unione solo quando ciò sia scientificamente giustificato da ragioni di lotta alle malattie infettive e commisurato al rischio. È quindi opportuno stabilire il quadro per tali misure nazionali e garantire che rimangano entro i limiti consentiti nella legislazione dell'Unione. [Em. 37]
(126) La registrazione e il riconoscimento degli stabilimenti di acquacoltura sono necessari per consentire alle autorità competenti di effettuare una sorveglianza adeguata e di prevenire, combattere ed eradicare le malattie animali trasmissibili. A norma della direttiva 2006/88/CE, tutti gli stabilimenti che trasferiscono animali acquatici devono essere autorizzati. Tale sistema di autorizzazione va mantenuto a norma del presente regolamento, indipendentemente dal fatto che in alcune lingue ufficiali si usino termini diversi in riferimento a questo sistema di autorizzazioni nel presente regolamento rispetto alla direttiva 2006/88/CE.
(127) L'abbattimento e la trasformazione degli animali di acquacoltura oggetto di misure di lotta alle malattie possono diffondere le malattie animali trasmissibili, per esempio perché effluenti contenenti agenti patogeni sono scaricati dagli stabilimenti di trasformazione. È quindi necessario riconoscere gli stabilimenti di trasformazione che soddisfano le necessarie misure di riduzione dei rischi per operare tali abbattimenti e trasformazioni. Il presente regolamento deve pertanto prevedere il riconoscimento degli stabilimenti di alimenti di origine acquatica autorizzati a lottare contro le malattie.
(128) Al fine di garantire che informazioni aggiornate sugli stabilimenti registrati e riconosciuti siano disponibili al pubblico, l'autorità competente deve istituire e conservare un apposito registro. È opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti, conformemente all'articolo 290 TFUE, riguardo alle informazioni da riportare nei registri degli stabilimenti di acquacoltura e alle prescrizioni relative alla conservazione della documentazione per gli stabilimenti di acquacoltura e i trasportatori.
(129) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione delle norme di cui al presente regolamento per la registrazione e il riconoscimento degli stabilimenti di acquacoltura e degli stabilimenti di alimenti di origine acquatica autorizzati a lottare contro le malattie, la conservazione della documentazione e i registri degli stabilimenti, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione riguardo alla definizione delle norme relative agli obblighi di informazione, alle deroghe e alle altre norme di applicazione e ai formati e alle specifiche operative dei registri e della documentazione da conservare.
(130) Poiché nella maggior parte dei casi non è possibile identificare singolarmente gli animali acquatici, la conservazione della documentazione presso gli stabilimenti di acquacoltura, gli stabilimenti di alimenti di origine acquatica autorizzati a lottare contro le malattie e i trasportatori è uno strumento essenziale per garantire la tracciabilità degli animali acquatici. Tale documentazione è importante anche per la sorveglianza della situazione sanitaria degli stabilimenti.
(131) Analogamente agli animali terrestri, è necessario stabilire norme armonizzate sui trasferimenti degli animali acquatici, comprese norme sulla certificazione sanitaria e la notifica degli spostamenti.
(132) La direttiva 2006/88/CE stabilisce norme per gli spostamenti degli animali acquatici applicabili agli spostamenti sia a livello nazionale che tra Stati membri. Il fattore determinante per le norme sugli spostamenti degli animali acquatici è lo stato sanitario relativamente alle malattie elencate dello Stato membro, delle zone e dei compartimenti di destinazione.
(133) Lo stesso sistema va previsto anche nel presente regolamento. Tuttavia, per incoraggiare gli Stati membri a migliorare lo stato sanitario delle proprie popolazioni acquatiche, si devono introdurre alcuni adeguamenti e una maggiore flessibilità.
(134) Al fine di garantire il controllo degli spostamenti degli animali acquatici, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti, conformemente all'articolo 290 TFUE, riguardo alle misure di prevenzione delle malattie applicabili ai trasporti, alle norme specifiche sugli spostamenti di alcune categorie di animali acquatici per fini vari, alle prescrizioni o alle deroghe specifiche per alcuni tipi di spostamenti, come gli spostamenti a fini scientifici, e alle prescrizioni supplementari per lo spostamento degli animali acquatici selvatici.
(135) Al fine di garantire la possibilità di deroghe temporanee e prescrizioni speciali sugli spostamenti degli animali acquatici, laddove le norme sugli spostamenti di cui al presente regolamento non siano sufficienti o adeguate a limitare la diffusione di una determinata malattia elencata, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione riguardo all'elaborazione di norme speciali sugli spostamenti o deroghe per un periodo di tempo limitato.
(136) L'acquacoltura nell'Unione è estremamente diversificata sotto il profilo delle specie e dei sistemi di produzione e tale diversificazione è in rapido aumento. Ciò può giustificare l'adozione a livello di Stati membri di provvedimenti nazionali relativi alle malattie diverse da quelle considerate come malattie elencate a norma del presente regolamento. Tuttavia, tali provvedimenti nazionali devono essere giustificati, necessari e proporzionati agli obiettivi da raggiungere. Inoltre, non devono riguardare gli spostamenti tra Stati membri, a meno che ciò non sia necessario per prevenire l'introduzione della malattia o per lottare contro la sua diffusione. I provvedimenti nazionali che incidono sugli scambi tra Stati membri devono essere approvati e periodicamente riesaminati a livello di Unione.
(137) Attualmente, le malattie elencate riguardano solo in misura molto limitata specie animali diverse da quelle definite come terrestri e acquatiche nel presente regolamento, quali rettili, anfibi, insetti e altre. Non è pertanto opportuno esigere che tutte le disposizioni del presente regolamento si applichino a tali animali. Tuttavia, qualora una malattia che riguarda specie diverse da quelle terrestri e acquatiche fosse inserita nell'elenco, le prescrizioni di sanità animale pertinenti del presente regolamento devono applicarsi a tali specie per garantire che sia possibile adottare misure adeguate e proporzionate di prevenzione e lotta alle malattie.
(138) Al fine di garantire la possibilità di stabilire norme sugli spostamenti per quegli animali che non sono definiti come animali terrestri e acquatici nel presente regolamento e per il materiale germinale e i prodotti di origine animale ottenuti da tali animali, quando un rischio lo giustifichi, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti, conformemente all'articolo 290 TFUE, riguardo alla registrazione e al riconoscimento degli stabilimenti, alla conservazione della documentazione e ai registri, alle prescrizioni riguardanti l'identificazione, la registrazione e la tracciabilità degli spostamenti, alla certificazione sanitaria e all'autodichiarazione e agli obblighi di notifica degli spostamenti per gli animali, il materiale germinale e i prodotti di origine animale di tali specie.
(139) Ove necessario, per garantire condizioni uniformi di attuazione delle prescrizioni in materia di sanità animale per tali altre specie animali e per il materiale germinale e i prodotti di origine animale da esse ottenuti, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione riguardo all'elaborazione di norme dettagliate relative a tali prescrizioni.
(140) Per prevenire l'introduzione delle malattie elencate e delle malattie emergenti nell'Unione, è necessario disporre di norme efficienti sull'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che potrebbero trasmettere tali malattie.
(141) Le prescrizioni relative all'ingresso di animali e prodotti nell'Unione devono riflettere le prescrizioni riguardanti gli spostamenti di animali e prodotti della stessa categoria, della stessa specie e aventi la stessa destinazione d'uso nell'Unione.
(142) Per garantire che gli animali, il materiale germinale e i prodotti di origine animale da paesi o territori terzi soddisfino le prescrizioni in materia di sanità animale che forniscono garanzie in merito alla loro equivalenza alle prescrizioni contenute nella normativa dell'Unione, è essenziale che siano oggetto di opportuni controlli da parte dell'autorità competente dei paesi o dei territori terzi che esportano verso l'Unione. Se del caso, lo stato sanitario di un paese o di un territorio d'origine terzo deve essere verificato prima di consentire l'ingresso di tali animali, materiale germinale e prodotti di origine animale. Di conseguenza, solo i paesi e i territori terzi in grado di dimostrare che soddisfano le norme in materia di sanità animale per l'ingresso di animali e prodotti nell'Unione vanno autorizzati ad esportarli nell'Unione e figurare in un apposito elenco.
(143) Per alcune specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale gli elenchi dell'Unione dei paesi e dei territori terzi dai quali l'ingresso nell'Unione è consentito non sono stati stabiliti negli atti dell'Unione adottati prima della data di adozione del presente regolamento. In tali casi e in attesa dell'adozione di norme in conformità del regolamento, va consentito agli Stati membri di determinare i paesi e i territori dai quali è autorizzato l'ingresso nel loro territorio di tali animali, materiale germinale e prodotti di origine animale. Nel farlo, gli Stati membri devono tener conto dei criteri di cui al presente regolamento per gli elenchi dell'Unione dei paesi e dei territori terzi.
(144) Per garantire che le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di cui al presente regolamento siano rispettate e siano in linea con i principi dei codici sanitari dell'OIE, tutti gli animali, il materiale germinale e i prodotti di origine animale che entrano nell'Unione devono essere accompagnati da un certificato sanitario rilasciato dall'autorità competente del paese o del territorio terzo di origine attestante che tutte le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione sono rispettate. Tuttavia, si devono consentire deroghe a questa norma per i prodotti che presentano un rischio basso per la sanità animale.
(145) I certificati sanitari possono essere documenti a se stanti, ma la certificazione è spesso richiesta nella normativa dell'Unione per altri scopi, ad esempio per certificare che sono state rispettate le prescrizioni in materia di sanità pubblica o di benessere animale applicabili agli animali o ai prodotti. Di questo occorre tener conto. Al fine di ridurre al minimo gli oneri e i costi amministrativi, occorre consentire l'inclusione in tali certificati sanitari delle informazioni richieste in base ad altra normativa dell'Unione in materia di sicurezza degli alimenti e dei mangimi.
(146) La diffusione delle malattie può avvenire tramite mezzi diversi dagli animali, dal materiale germinale, dai prodotti di origine animale, dai sottoprodotti di origine animale e dai prodotti derivati. Ad esempio, anche i veicoli, i container, il fieno, la paglia, i prodotti vegetali, i materiali che possono essere venuti a contatto con animali e attrezzature infette possono diffondere le malattie. Se del caso, vanno adottate misure per impedire la trasmissione delle malattie attraverso tali mezzi.
(147) Al fine di garantire il grado di dettaglio appropriato delle prescrizioni riguardanti l'ingresso nell'Unione, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti, conformemente all'articolo 290 TFUE, riguardo all'integrazione e alla modifica dei criteri per la redazione dell'elenco dei paesi e dei territori terzi, ai criteri per la sospensione o la cancellazione da tale elenco, all'integrazione delle norme per il riconoscimento degli stabilimenti nei paesi e nei territori terzi e alle deroghe, alle prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di partite da paesi e territori terzi, al contenuto dei certificati sanitari e alle prescrizioni in materia di sanità animale per gli agenti patogeni, gli altri materiali, i mezzi di trasporto e le attrezzature che possono trasmettere malattie degli animali.
(148) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione delle prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione riguardo alla definizione delle norme concernenti, tra l'altro, l'elenco dei paesi e dei territori terzi da cui è consentito l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale e i modelli di certificati sanitari.
(149) L'esperienza passata ha dimostrato che, quando si verifica un focolaio di una malattia grave negli Stati membri o nei paesi o nei territori terzi da cui animali o prodotti entrano nell'Unione, le misure di prevenzione e lotta alle malattie devono essere adottate immediatamente per limitare l'introduzione e la diffusione delle stesse. Queste emergenze possono riguardare le malattie elencate, le malattie emergenti o altri pericoli per la sanità animale. In tale contesto, occorre precisare quali gruppi di misure di prevenzione e lotta alle malattie di cui al presente regolamento possono essere utilizzati in caso di comparsa di una malattia elencata, di una malattia emergente o del pericolo di tali malattie. In tutti questi casi è essenziale che le misure possano essere adottate in tempi brevissimi e senza ritardi. Poiché tali misure limiterebbero gli spostamenti all'interno dell'Unione o verso l'Unione, devono essere attuate a livello di Unione ogniqualvolta possibile.
(150) Al fine di garantire una reazione efficace e tempestiva ai rischi emergenti, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione riguardo all'elaborazione di misure di emergenza.
(151) È opportuno che la Commissione adotti atti di esecuzione immediatamente applicabili in casi debitamente giustificati riguardanti tra l'altro la redazione degli elenchi delle malattie e delle specie, le malattie elencate che devono essere oggetto delle serie di norme di prevenzione e lotta alle malattie, la costituzione di scorte, la fornitura, l'immagazzinamento, la consegna e le altre procedure relative alle banche degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnostici dell'Unione, l'elaborazione di misure speciali di lotta alle malattie e di deroghe per un periodo di tempo limitato, le norme speciali sugli spostamenti degli animali terrestri ed acquatici per un periodo di tempo limitato, le misure di emergenza e la redazione degli elenchi dei paesi e dei territori terzi per l'ingresso nell'Unione.
(152) Il presente regolamento stabilisce le norme generali e specifiche per la prevenzione e la lotta alle malattie trasmissibili degli animali e garantisce un approccio armonizzato alla sanità animale in tutta l'Unione. In alcuni ambiti, quali le responsabilità generali per la sanità animale, la notifica, la sorveglianza, la registrazione e il riconoscimento o la tracciabilità, gli Stati membri devono essere autorizzati o incoraggiati ad applicare misure nazionali supplementari o più rigorose. Tuttavia, tali misure nazionali vanno consentite esclusivamente se non compromettono gli obiettivi in materia di sanità animale del presente regolamento e se non sono in contraddizione con le norme in esso stabilite e purché non ostacolino gli spostamenti di animali e prodotti tra Stati membri, a meno che ciò non sia necessario per prevenire l'introduzione della malattia o per combatterne la diffusione.
(153) Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, le misure nazionali di cui al considerando 152 devono essere oggetto di una procedura di notifica semplificata. L'esperienza ha dimostrato che la procedura generale di notifica di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(25), si è rivelata uno strumento importante per guidare e migliorare la qualità delle regolamentazioni tecniche nazionali, in termini di maggiore trasparenza, leggibilità ed efficacia, nei settori non armonizzati o parzialmente armonizzati. È quindi opportuno che si applichi questa procedura generale di notifica di cui alla direttiva 98/34/CE.
(154) Attualmente, le norme dell'Unione in materia di sanità animale sono stabilite nei seguenti atti del Parlamento europeo e del Consiglio e nei successivi atti della Commissione adottati in conformità degli stessi:
regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio(41), [Em. 38]
regolamento (UE) n. XXX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica il regolamento (CE) n. 998/2003 [Publication office](46), [Em. 39]
(155) Le norme stabilite negli atti legislativi di cui al considerando 154 devono essere sostituite dal presente regolamento e dagli atti successivi della Commissione da adottare a norma del presente regolamento. Tali atti legislativi vanno pertanto abrogati. Tuttavia, per garantire la chiarezza giuridica ed evitare un vuoto giuridico, l'abrogazione deve avere effetto solo quando i pertinenti atti delegati e di esecuzione sono adottati a norma del presente regolamento. È pertanto necessario attribuire alla Commissione la facoltà di stabilire le date in cui l'abrogazione di tali atti legislativi deve prendere effetto.
(156) I seguenti atti del Consiglio nel settore della sanità animale sono obsoleti ed è opportuno abrogarli espressamente ai fini della chiarezza della normativa dell'Unione: la decisione 78/642/CEE del Consiglio(51); la direttiva 79/110/CEE del Consiglio(52); la direttiva 81/6/CEE del Consiglio(53); la decisione 89/455/CEE del Consiglio(54); la direttiva 90/423/CEE del Consiglio(55); la decisione 90/678/CEE del Consiglio(56).
(157) Le prescrizioni del presente regolamento non sono applicabili finché tutti gli atti delegati e di esecuzione che la Commissione deve adottare a norma del presente regolamento non sono entrati in vigore. È opportuno prevedere almeno 36 mesi tra l'entrata in vigore del presente regolamento e la data di applicazione delle nuove norme, per dare agli operatori interessati il tempo necessario ad adeguarsi.
(158) Al fine di garantire certezza giuridica per quanto concerne l'applicazione delle norme per l'identificazione e la registrazione degli animali,e le misuramisure di lotta alle malattie per alcune zoonosi e gli spostamenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti, conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europeaTFUE, riguardo alla data in cui i regolamenti (CE) n. 1760/2000, (UE) n. XXX/XXXX [Ex-998/2003] e (CE) n. 21/2004 e le direttive 92/66/CEE, 2000/75/CE, 2001/89/CE, 2002/60/CE, 2003/85/CE,e 2005/94/CE e 2008/71/CE cessano di applicarsi. [Em. 40]
(159) Le competenze di esecuzione di cui al presente regolamento vanno esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio(57).
(160) È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni con le parti interessate, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. [Em. 41]
(161) Il presente regolamento non deve creare oneri amministrativi sproporzionati e non deve avere un impatto economico sulle piccole e medie imprese. Nell'ambito del presente regolamento, sulla base delle consultazioni delle parti interessate, la situazione particolare delle piccole e medie imprese è stata presa in considerazione. Una deroga potenziale universale alle prescrizioni del presente regolamento per tali imprese non è stata considerata, visti gli obiettivi di politica pubblica di protezione della sanità animale e pubblica. Tuttavia, vanno previste alcune deroghe per tali imprese in relazione alle diverse prescrizioni del presente regolamento, tenendo conto dei rischi connessi.
(162) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, nello specifico stabilire norme di sanità animale per gli animali, il materiale germinale, i prodotti di origine animale, i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati, nella misura in cui non sono coperti da norme specifiche contenute in altra normativa dell'Unione, e altri materiali che possono essere coinvolti nella diffusione delle malattie animali trasmissibili, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione tramite un quadro giuridico comune e coordinato per la sanità animale, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
PARTE I
NORME GENERALI
Capo 1
Oggetto, ambito di applicazione e definizioni
Articolo 1
Oggetto
1. Il presente regolamento fissa:
a) le norme per la prevenzione e la lotta alle malattie degli animali, che sono trasmissibili agli animali o all'uomo;
b) gli strumenti e i meccanismi per procedere alla dichiarazione di zone e territori indenni da malattia;
c) l'assegnazione di priorità alle azioni; e
d) la divisione delle responsabilità in materia di salute degli animali. [Em. 42]
Tali norme prescrivono:
a) la messa in ordine di priorità e la classificazione delle malattie che suscitano preoccupazione a livello di Unione e l'attribuzione delle responsabilità in materia di sanità animale, nella parte I;
b) l'identificazione precoce, la notifica e la comunicazione delle malattie, dei programmi di sorveglianza e di eradicazione e dello status di indenne da malattia, nella parte II;
c) la sensibilizzazione, la preparazione e la lotta alle malattie, nella parte III;
d) la registrazione e il riconoscimento degli stabilimenti e dei trasportatori, gli spostamenti e la tracciabilità delle partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale nell'Unione, nella parte IV;
e) l'ingresso di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale nell'Unione e le esportazioni di tali partite dall'Unione, nella parte V;
f) le misure di emergenza da prendere in caso di una situazione di emergenza riguardante una malattia, nella parte VI.
2. Le norme di cui al paragrafo 1:
a) garantiscono:
i) una produzione agricola e un'acquacoltura sostenibili nell'Unione;
ii) il funzionamento efficace del mercato interno e la sicurezza degli alimenti e dei mangimi; [Em. 43]
iii) una riduzione degli effetti negativi sulla sanità animale, sulla sanità pubblica e sull'ambiente: [Em. 44]
– di alcune malattie e dei fattori di rischio che ne sono responsabili; [Em. 45]
– delle misure adottate per prevenire e lottare contro le malattie;
b) considerano:
i) il rapporto tra la sanità animale e:
– la sanità pubblica;
– l'ambiente e le ripercussioni dei cambiamenti climatici;
– la biodiversità; [Em. 46]
– la sicurezza degli alimenti e dei mangimi;
– il benessere degli animali;
– la resistenza antimicrobica; [Em. 47]
– la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare;
– la necessità di proteggere e conservare razze animali rare e di preservare la diversità genetica; [Em. 48]
ii) le conseguenze economiche, sociali, culturali e ambientali dell'applicazione delle misure di prevenzione e lotta alle malattie.
Articolo 2
Ambito di applicazione del presente regolamento
1. Il presente regolamento si applica:
a) agli animali detenuti, non detenuti e selvatici; [Em. 49]
b) al materiale germinale;
c) ai prodotti di origine animale;
d) ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati, fatte salve le norme di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009;
e) alle strutture, ai mezzi di trasporto, alle attrezzature e a tutte le altre vie di infezione e al materiale coinvolto o potenzialmente coinvolto nella diffusione delle malattie animali trasmissibili.
2. Il presente regolamento si applica alle malattie trasmissibili, comprese le zoonosi, fatte salve le disposizioni di cui:
a) alla decisione n. 2119/98/CE;
b) al regolamento (CE) n. 999/2001;
c) alla direttiva 2003/99/CE;
d) al regolamento (CE) n. 2160/2003.
Articolo 3
Ambito di applicazione della parte IV sulla registrazione, il riconoscimento, la tracciabilità e gli spostamenti
1. Il titolo I della parte IV si applica:
a) agli animali terrestri e agli animali che non sono animali terrestri, ma che possono trasmettere malattie che colpiscono gli animali terrestri;
b) al materiale germinale di animali terrestri;
c) ai prodotti di origine animale ottenuti da animali terrestri.
2. Il titolo II della parte IV si applica:
a) agli animali acquatici e agli animali che non sono animali acquatici, ma che possono trasmettere malattie che colpiscono gli animali acquatici;
b) ai prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici.
3. Il titolo III della parte IV si applica:
a) agli animali diversi da quelli definiti come animali terrestri e animali acquatici all'articolo 4, paragrafo 1, punto 4;
b) al materiale germinale e ai prodotti di origine animale ottenuti dagli altri animali di cui alla lettera a).
4. I capi 1 e 3 del titolo I e i capi 1 e 2 del titolo II della parte IV non si applicano agli animali da compagnia.
Articolo 4
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) "animali": animali vertebrati e invertebrati;
2) "animali terrestri": volatili, mammiferi terrestri, api e calabroni;
3) "animali acquatici": animali delle seguenti specie, in tutte le fasi della vita, compresi uova, spermatozoi e gameti:
i) pesci appartenenti alla superclasse Agnatha e alle classi Chondrichthyes, Sarcopterygii e Actinopterygii;
ii) molluschi acquatici appartenenti al phylum Mollusca;
iii) crostacei acquatici appartenenti al subphylum Crustacea;
4) "altri animali": animali di specie diverse da quelle definite come animali terrestri e acquatici;
5) "animali detenuti": animali viventi tenuti dall'uomo; nel caso degli animali acquatici, gli animali di acquacoltura; nel caso degli animali acquatici, gli animali di acquacoltura;[Em. 50]
5 bis) "animali non detenuti appartenenti a specie domestiche": animali che non sono o che non sono più affidati alle cure dell'uomo; [Em. 51]
6) "acquacoltura": l'allevamento di animali acquatici mediante l'impiego di tecniche finalizzate ad aumentarne la resa al di là delle capacità naturali dell'ambiente; questi animali rimangono di proprietà di una o più persone fisiche o giuridiche durante tutta la fase di allevamento o di coltura, fino alla raccolta compresa, esclusa la raccolta o la cattura ai fini del consumo umano di animali acquatici selvatici che sono in seguito tenuti temporaneamente senza essere nutriti in attesa di essere abbattuti;
7) "animali di acquacoltura": animali acquatici oggetto di acquacolturatecniche finalizzate ad aumentarne la resa al di sopra delle capacità naturali dell'ambiente; [Em. 52]
8) "animali selvatici": animali diversi dagli animali detenuti o dagli animali non detenuti appartenenti alle specie domestiche; [Em. 53]
9) "pollame": volatili allevati o tenuti in cattività per:
a) la produzione di:
i) carni;
ii) uova per il consumo;
iii) altri prodotti;
b) il ripopolamento di selvaggina da penna;
c) le finalità della riproduzione dei volatili utilizzata per i tipi di produzione di cui alla lettera a);
10) "volatili in cattività": i volatili diversi dal pollame tenuti in cattività per qualsiasi ragione diversa da quelle di cui al punto 9, compresi quelli tenuti per mostre, gare, esposizioni, competizioni, riproduzione o vendita;
11) "animale da compagnia": un animale delle specie elencate nell'allegato I, che:
a) è tenuto in una famiglia, o nel caso di animali acquatici, in acquari di tipo ornamentale, non commerciale;
b) durante gli spostamenti, accompagna, ai fini di un spostamento a carattere non commerciale, il detentore o una persona fisica che agisce per conto e d'accordo con il detentore, e rimane sotto la responsabilità del detentore o di detta persona fisica per tutta la durata dello spostamento a carattere non commerciale;
12) "detentore di animali da compagnia": una persona fisica che detiene un animale da compagnia;
13) "spostamento a carattere non commerciale": qualsiasi spostamento di animali da compagnia che non implica o ha come scopo, direttamente o indirettamente, un guadagno finanziario o un passaggio di proprietàa fini non commerciali di cui all'articolo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 576/2013; [Em. 54]
14) "malattia": la presenza di infezioni e infestazioni negli animali, con o senza manifestazioni cliniche o patologiche, causata da uno o più agenti patogeni trasmissibili agli animali o all'uomo;
16) "malattia emergente": una malattia diversa dalle malattie elencate, che potrebbe soddisfare i criteri per le malattie elencate di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), in virtù del fatto che:
a) è una malattia nuova risultante dall'evoluzione o dalla modifica di un agente patogeno esistente;
b) è una malattia nota che si diffonde ad una zona geografica nuova o a una popolazione nuova; o
c) è un agente patogeno o una malattia, non riconosciuto in precedenza, diagnosticato per la prima volta;
17) "profilo della malattia": i criteri di una malattia di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a);
18) "specie elencate": specie animali o gruppo di specie animali elencati in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, o, nel caso di malattie emergenti, specie animali o gruppo di specie animali che soddisfano i criteri per le specie elencate di cui all'articolo 7, paragrafo 2;
19) "pericolo": un agente patogeno in un animale o un prodotto o una condizione di un animale o un prodotto che potrebbe avere un effetto nocivo sulla salute umana o animale;
20) "rischio": la probabilità dell'insorgenza scientificamente dimostrata o dimostrabile e la probabile entità delle conseguenze biologiche ed economiche di un effetto nocivo per la sanità animale o pubblica scientificamente provata o provabile; [Em. 56]
21) "bioprotezione": l'insieme delle misure gestionali e fisiche volte a ridurre il rischio di introduzione, sviluppo e diffusione delle malattie o dei microrganismi che sono diventati resistenti agli antimicrobici a, da o in: [Em. 57]
a) una popolazione animale o
b) uno stabilimento, una zona, un compartimento, un mezzo di trasporto o qualsiasi altra struttura;
22) "operatore": una persona fisica o giuridica responsabile di animali e prodotti, compresi i detentori e i trasportatori di animali, ma esclusi i detentori di animali da compagnia e i veterinari;
23) "professionista degli animali": una persona fisica o giuridica che di professione si occupa di animali o di prodotti, diversa dagli operatori o dai veterinari;
24) "stabilimento": i locali e le strutture di qualsiasi tipo o qualsiasi ambiente in cui sono tenuti animali o materiale germinale, esclusi:
a) le abitazioni in cui sono tenuti animali da compagnia;
b) gli acquari non commerciali dove sono tenuti animali acquatici;
c) gli ambulatori o le cliniche veterinarie;
25) "materiale germinale":
a) spermatozoi, sperma, ovociti ed embrioni destinati alla riproduzione artificiale;
b) uova da cova;
26) "prodotti di origine animale":
a) alimenti di origine animale, compresi miele e sangue,
b) molluschi bivalvi vivi, echinodermi vivi, tunicati vivi e gasteropodi marini vivi destinati al consumo umano, e
c) animali diversi da quelli di cui alla lettera b) destinati ad essere forniti vivi al consumatore finale, che vanno trattati conformemente a tale utilizzo;
27) "sottoprodotti di origine animale": corpi interi o parti di animali, prodotti di origine animale o altri prodotti ottenuti dagli animali, che non sono destinati al consumo umano, escluso il materiale germinale;
28) "prodotti derivati": prodotti ottenuti attraverso uno o più trattamenti, trasformazioni o fasi della lavorazione dei sottoprodotti di origine animale;
29) "prodotti":
a) materiale germinale;
b) prodotti di origine animale;
c) sottoprodotti e prodotti derivati di origine animale;
30) "controllo ufficiale": un controllo ufficiale come definito all'articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) n. XXX/XXX(58), [regolamento sui controlli ufficiali];
31) "stato sanitario": lo stato rispetto a tutte le malattie elencate per una determinata specie elencata:
a) di un animale;
b) degli animali in:
i) uno stabilimento;
ii) un compartimento;
iii) una zona;
iv) uno Stato membro;
v) un paese o un territorio terzo;
32) "zona":
a) per gli animali terrestri, una parte chiaramente definita di uno Stato membro, di un paese o di un territorio terzo, che ospita una sottopopolazione animale caratterizzata da un proprio stato sanitario rispetto a una o più malattie specifiche oggetto di adeguate misure di sorveglianza, lotta alle malattie e bioprotezione;
b) per gli animali acquatici, un sistema idrologico contiguo, caratterizzato da un proprio stato sanitario rispetto a una o più malattie specifiche, che forma un'area come descritta in una delle lettere a seguire:
i) un intero bacino idrografico dalla sorgente di un corso d'acqua all'estuario o lago;
ii) più di un bacino idrografico;
iii) parte di un bacino idrografico dalla sorgente di un corso d'acqua ad una barriera che impedisce l'introduzione di una o più malattie specifiche;
iv) parte di una zona costiera con una delimitazione geografica precisa;
v) un estuario con una delimitazione geografica precisa;
33) "bacino idrografico": un territorio o un bacino delimitato da elementi naturali quali colline o montagne, in cui scorre tutta l'acqua di dilavamento;
34) "compartimento": una sottopopolazione animale ospitata in uno o più stabilimenti e, nel caso degli animali acquatici, in uno o più impianti di acquacoltura, con un sistema comune di gestione della bioprotezione, e caratterizzata da un proprio stato sanitario rispetto a una o più malattie specifiche, oggetto di adeguate misure di sorveglianza, lotta alle malattie e bioprotezione;
35) "quarantena": il mantenimento di animali in isolamento sotto il controllo dell'autorità competente senza contatto diretto o indiretto con altri animali, ai fini di impedire la diffusione della malattia mentre gli animali sono tenuti sotto osservazione per un periodo definito e, se del caso, sottoposti a prove e oggetto di cure;
36) "unità epidemiologica": un gruppo di animali con la stessa probabilità di esposizione ad un agente patogeno;
37) "focolaio": uno o più casi di malattia in uno stabilimento, in un'abitazione o in un altro luogo in cui sono tenuti o si trovano animali; [Em. 59]
38) "caso": la conferma ufficiale della presenza di una malattia elencata o di una malattia emergente in un animale vivo o morto;
39) "zona soggetta a restrizioni": una zona in cui si applicano restrizioni ai movimenti di taluni animali o prodotti e altre misure di lotta alle malattie, al fine di prevenire la diffusione di una malattia particolare ad aree cui non si applicano restrizioni; una zona soggetta a restrizioni può, se del caso, comprendere zone di protezione e di sorveglianza;
40) "zona di protezione": una zona interessata da uno o più casi di una malattia, istituita dopo la conferma ufficiale di un focolaio e in cui si applicano misure di lotta volte ad impedire la diffusione della malattia al di là della stessa;
41) "zona di sorveglianza": una zona, istituita dopo la conferma ufficiale di un focolaio e situata attorno alla zona di protezione, dove si applicano misure di lotta volte ad impedire la diffusione della malattia al di là della stessa e della zona di protezione;
42) "uova da cova": le uova, deposte dal pollame, destinate all'incubazione;
43) "ungulati": gli animali di cui all'allegato II;
44) "stabilimento di materiale germinale":
a) uno stabilimento di raccolta, produzione, trasformazione e magazzinaggio di materiale germinale;
b) un incubatoio;
45) "incubatoio": uno stabilimento la cui attività consiste nella raccolta, nel magazzinaggio, nell'incubazione e nella schiusa di uova per la fornitura di:
a) uova destinate all'incubazione;
b) pulcini o neonati di altre specie di un giorno;
46) "trasportatore": un operatore che trasporta animali per proprio conto o per conto terzi;
47) "stabilimento confinato": qualsiasi stabilimento permanente, situato in una zona geografica circoscritta, creato su base volontaria e riconosciuto al fine degli spostamenti, in cui gli animali sono:
a) tenuti o allevati ai fini della partecipazione a mostre, per scopi educativi, di conservazione della specie o di ricerca;
b) confinati e separati dall'ambiente circostante;
c) oggetto di sorveglianza sanitaria rigorosa e di misure di bioprotezione;
48) "operazione di raggruppamento": il raggruppamento di animali terrestri detenuti da più di uno stabilimento per un periodo più breve del periodo di permanenza richiesto per tale specie animale;
49) "periodo di permanenza": il periodo minimo in cui un animale deve rimanere in uno stabilimento prima di essere trasferito;
50) "IMSOC": il sistema informatico per il trattamento delle informazioni di cui all'articolo 130, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. XXX/XXX(59), [regolamento sui controlli ufficiali];
50 bis) "stabilimento di trasformazione": un'impresa alimentare approvata conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio(60); [Em. 60]
50 ter) "stabilimento di alimenti di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie": un'impresa alimentare riconosciuta conformemente articolo 177 e al titolo II della parte IV; [Em. 61]
51) "stabilimento di alimenti di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie": un'impresa alimentare riconosciuta conformemente alle seguenti disposizioni:
a) articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004, per la trasformazione di animali d'acquacoltura per scopi alimentari;
b) articolo 177 del presente regolamento per la macellazione di animali acquatici a fini di lotta alle malattie conformemente al titolo II della parte III. [Em. 62]
51 bis) "veterinario": un professionista con una formazione scientifica completa e facoltà giuridica per occuparsi, in modo indipendente, etico e personalmente responsabile, di tutti gli aspetti della medicina veterinaria, nell'interesse degli animali, del cliente e della società; [Em. 63]
51 ter) "veterinario ufficiale": un veterinario nominato dalle autorità competenti e adeguatamente qualificato per eseguire i controlli ufficiali e altre attività ufficiali conformemente alle disposizioni di cui alla proposta di regolamento (UE) …/... relativo ai controlli ufficiali. [Em. 64]
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alle modifiche dell'elenco:
a) degli animali da compagnia di cui all'allegato I;
b) degli ungulati di cui all'allegato II.
Capo 2
Malattie elencate e malattie emergenti e specie elencate
Articolo 5
Redazione di un elenco delle malattie
1. Le norme specifiche per la prevenzione e la lotta alle malattie di cui al presente regolamento si applicano:
a) alle malattie elencate nell'allegato -I; [Em. 65]
b) alle malattie emergenti.
2. La Commissione, mediante atti di esecuzione, redige un elenco delle malattie elencate di cuiUna tabella delle malattie elencate al paragrafo 1, lettera a), figura nell'allegato -I. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, tenendo debitamente conto dei pareri dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare e previa debita consultazione pubblica con le parti interessate e gli esperti, a norma dell'articolo 253, riguardo alle modifiche delle malattie elencate di cui al presente allegato per tener conto del progresso tecnico e scientifico, degli sviluppi delle pertinenti norme internazionali e delle mutate circostanze in materia di salute pubblica e degli animali. [Em. 66]
Tale elenco comprendetabellacontempla le malattie che soddisfano le condizioni di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo, tenendo conto della valutazione dei criteri per la redazione degli elenchi delle malattie di cui all'articolo 6: [Em. 67]
a) malattie che potrebbero presumibilmente avere un significativo impatto su almeno uno dei seguenti:
i) sulla sanità pubblica;
ii) sulla produzione agricola o l'acquacoltura o i settori connessi dell'economia;
iii) sulla società negli Stati membri e nelle regioni ed eventualmente in paesi o territori terzi; [Em. 68]
iv) sull'ambiente;
iv bis) sul benessere e sulla sanità degli animali; [Em. 69]
b) malattie per le quali sono disponibili o si possono elaborare misure di riduzione dei rischi proporzionate ai rischi che esse comportano.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2. [Em. 70]
Per motivi di urgenza imperativi e debitamente giustificati relativi adNel caso di una malattia che costituisce un rischio emergente con un impatto molto forte, qualora necessario per motivi imperativi d'urgenza,agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo si applica la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili conformemente alla procedura di cui all'articolo 255, paragrafo 3254. [Em. 71]
Articolo 6
Criteri per la redazione dell'elenco delle malattie
1. Nel modificare l'elenco delle malattie a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, la Commissione tiene conto dei seguenti criteri nello stabilire se una malattia soddisfa le condizioni per essere inserita nell'elenco conformemente all'articolo 5, paragrafo 2: [Em. 72]
a) il profilo della malattia, comprendente i seguenti elementi:
i) la specie animale interessata dalla malattia;
ii) i tassi di morbilità e di mortalità della malattia nelle popolazioni animali;
iii) il carattere zoonotico della malattia;
iv) la capacità degli agenti patogeni di sviluppare resistenza ai trattamenti, con particolare attenzione alla resistenza antimicrobica; [Em. 73]
v) la persistenza della malattia in una popolazione animale o nell'ambiente;
vi) le vie e la velocità di trasmissione della malattia tra gli animali e, ove rilevante, tra gli animali e l'uomo;
vii) l'assenza o la presenza e la distribuzione della malattia nell'Unione e, se la malattia non è presente nell'Unione, il rischio di introduzione della stessa nell'Unione;
viii) l'esistenza di strumenti diagnostici e di lotta alle malattie;
b) l'impatto della malattia su:
i) la produzione agricola e l'acquacoltura e altri ambiti dell'economia:
– il grado di presenza della malattia nell'Unione;
– la perdita di produzione dovuta alla malattia;
– altre perdite;
ii) la salute umana:
– la trasmissibilità tra gli animali e l'uomo;
– la trasmissibilità tra esseri umani;
– la gravità delle forme della malattia che colpiscono l'uomo;
– la disponibilità di una prevenzione efficace o di cure mediche per l'uomo;
iii) il benessere degli animali;
iv) la biodiversità e l'inquinamento ambientale;
c) il suo potenziale di generare una situazione di crisi e il suo uso potenziale da parte di bioterroristi;
d) la fattibilità, la disponibilità e l'efficacia delle seguenti misure di prevenzione e lotta alle malattie:
i) strumenti e capacità diagnostici;
ii) vaccinazione;
iii) cure mediche;
iv) misure di bioprotezione;
v) restrizioni degli spostamenti di animali e prodotti;
vi) abbattimento e eliminazione degli animali;
e) l'incidenza delle misure di prevenzione e lotta alle malattie per quanto riguarda:
i) i costi diretti e indiretti per i settori interessati e per l'economia nel suo insieme;
ii) la loro accettazione da parte della società;
iii) il benessere delle sottopopolazioni colpite di animali detenuti, non detenuti appartenenti a specie domestiche e la salute degli animali selvatici; [Em. 74]
iv) l'ambiente e la biodiversità.
2. Alla Commissione è conferito il potere, previa debita consultazione delle parti interessate e degli esperti, di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253, per quanto riguarda le modifiche dei criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo per tenere conto dei progressi tecnici e scientifici e dell'elaborazione di norme internazionali pertinenti. [Em. 75]
Articolo 7
Redazione di un elenco delle specie
1. Le norme specifiche per ciascuna malattia per le malattie elencate di cui al presente regolamento e le norme adottate conformemente al presente regolamento si applicano alle specie elencate all'allegato ‑ I. [Em. 76]
2. LaAlla Commissione, medianteè conferito il potere di adottare atti di esecuzione, redige undelegati conformemente all'articolo 253 riguardo alle modifiche dell'elenco delle specie di cui al paragrafo 1 figurante in una tabella all'allegato -I, per tener conto dei progressi tecnici e scientifici e del mutamento di circostanze a livello di sanità pubblica e di sanità animale, previa debita consultazione pubblica con le parti interessate e gli esperti e tenendo debitamente conto dei pareri dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare. [Em. 77]
Tale elenco comprendecontempla le specie animali o i gruppi di specie animali che comportano un rischio elevato di diffusione di malattie elencate specifiche, tenendo conto dei seguenti criteri: [Em. 78]
a) la suscettibilità della popolazione animale a rischio;
b) la durata del periodo di incubazione e del periodo di infettività per gli animali;
c) la capacità di tali animali di essere vettori di tali malattie specifiche;
c bis) l'utilizzo di tali animali a fini di allevamento, produzione o macellazione. [Em. 79]
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2. [Em. 80]
Per motivi di urgenza imperativi e debitamente giustificati relativi adNel caso di una malattia che costituisce un rischio emergente con un impatto molto forte, qualora necessario per motivi imperativi d'urgenza,agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo si applica la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili conformemente alla procedura di cui all'articolo 255, paragrafo 3254. [Em. 81]
Articolo 8
Applicazione alle malattie elencate di norme di prevenzione e lotta alle malattie
1. LaAlla Commissione, medianteè conferito il potere di adottare atti di esecuzione, stabiliscedelegaticonformemente all'articolo 253, tenendo debitamente conto dei pareri dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare e previa debita consultazione pubblica delle parti interessate e degli esperti, per modificare l'applicazione alle malattie elencate delle norme di prevenzione e lotta alle malattie di cui alle seguenti lettere: [Em. 82]
a) malattie elencate che, non appena individuate, richiedono l'adozione immediata di misure di eradicazione oggetto di norme in materia di: [Em. 83]
i) sensibilizzazione e preparazione alle malattie, di cui al titolo I della parte III e misure di lotta alle malattie di cui al capo 1 del titolo II della parte III;
ii) compartimentazione di cui all'articolo 37, paragrafo 1;
b) malattie elencate che dovrebbero essere controllate in tutti gli Stati membri con l'obiettivo a lungo termine del loro debellamento in tutta l'Unione, oggetto delle norme di prevenzione e lotta alle malattie in materia di: [Em. 84]
i) programmi di eradicazione obbligatoria di cui all'articolo 30, paragrafo 1;
ii) Stati membri e zone indenni da malattia di cui all'articolo 36;
iii) compartimentazione di cui all'articolo 37, paragrafo 2;
iv) misure di lotta alle malattie di cui al capo 2 del titolo II della parte III;
c) malattie elencate che interessano taluni Stati membri, per le quali si rendono necessarie misure per prevenirne la diffusione in zone dell'Unione ufficialmente indenni o dotate di programmi di eradicazione, oggetto delle norme di prevenzione e lotta alle malattie in materia di: [Em. 85]
i) eradicazione volontaria di cui all'articolo 30, paragrafo 2;
ii) Stati membri e zone indenni da malattia di cui all'articolo 36;
iii) compartimentazione di cui all'articolo 37, paragrafo 2;
iv) misure di lotta alle malattie di cui al capo 2 del titolo II della parte III;
d) malattie elencate soggette alle disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) e altre malattie per le quali è necessaria l'adozione di misure onde impedirne la diffusione in caso di introduzione nell'Unione o di spostamenti tra gli Stati membri, e che sono oggetto delle norme di prevenzione e lotta alle malattie in materia di: [Em. 86]
i) spostamenti nell'Unione, di cui ai capi da 3 a 7 del titolo I e ai capi 2, 3 e 4 del titolo II della parte IV;
ii) ingresso nell'Unione e esportazione dall'Unione di cui alla parte V;
e) malattie elencate soggette alle disposizioni di cui alle lettere a) e b) e altre malattie che rendono necessario un monitoraggio all'interno dell'Unione e che sono oggetto delle norme di prevenzione e lotta alle malattie in materia di: [Em. 87]
i) notifica e comunicazione di cui al capo 1 della parte II;
ii) sorveglianza di cui al capo 2 della parte II.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2. [Em. 88]
Per motivi di urgenza imperativi e debitamente giustificati relativi adQualora, nel caso di una malattia che costituisce un rischio emergente con un impatto molto forte, motivi imperativi d'urgenza lo richiedano, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili conformemente alla procedura di cui all'articolo 255, paragrafo 3254 si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo. [Em. 89]
2. Nell'adottare gli atti di esecuzionedelegati di cui al paragrafo 1 la Commissione tiene conto dei seguenti criteri: [Em. 90]
a) l'impatto della malattia sulla sanità animale e pubblica, sul benessere degli animali e sull'economia;
b) la prevalenza, l'incidenza e la distribuzione della malattia nell'Unione;
c) la disponibilità, l'attuabilità e l'efficacia dei diversi pacchetti di misure di prevenzione e lotta alle malattie di cui al presente regolamento per la malattia in questione, prestando la massima attenzione alle condizioni regionali prevalenti. [Em. 91]
Capo 3
Responsabilità per la sanità animale
Sezione 1
Operatori, professionisti degli animali e detentori di animali da compagnia
Articolo 9
Responsabilità per la sanità animale e le misure di bioprotezione
1. Gli operatori, i professionisti degli animali e i detentori di animali da compagnia:
a) sono responsabili della sanità degli animali detenuti e dei prodotti sotto la loro responsabilità;
b) adottano opportune misure di bioprotezione, assistiti da guide professionali alle buone prassi, applicando in particolare buone prassi in materia di microbiologia, e tengono conto dei rischi connessi per garantire la sanità di tali animali detenuti e prodotti e per prevenire l'introduzione, lo sviluppo e la moltiplicazione delle malattie tra gli animali detenuti e i prodotti e la loro diffusione tra e da tali animali detenuti e prodotti sotto la loro responsabilità, salvo che ciò sia espressamente autorizzato a fini scientifici, secondo i casi, per: [Em. 92]
i) le categorie e le specie di animali detenuti e prodotti;
ii) il tipo di produzione.
b bis) osservano il principio della buona prassi zootecnica; [Em. 93]
b ter) assicurano l'utilizzo controllato di medicinali veterinari. [Em. 94]
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 per quanto riguarda le misure di bioprotezione che integrano le norme di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo.
Articolo 10
Conoscenze di base in materia di sanità animale
1. Gli operatori e, i professionisti degli animali e i detentori di animali da compagnia acquisiscono conoscenze in materia di: [Em. 95]
a) malattie degli animali, comprese quelle trasmissibili all'uomo;
b) principi di bioprotezione, buona prassi zootecnica e utilizzo responsabile di medicinali veterinari; [Em. 96]
c) interazione tra sanità animale, benessere degli animali e salute umana.
2. Il contenuto e il livello delle conoscenze richieste in conformità del paragrafo 1 dipende da:
a) le categorie e le specie di animali detenuti o prodotti sotto la loro responsabilità;
b) il tipo di produzione;
c) le mansioni eseguite.
3. Le conoscenze di cui al paragrafo 1 sono acquisite in uno dei seguenti modi:mediante esperienza o formazione professionalein conformità dei requisiti previsti nel rispettivo Stato membro. Tale formazione può essere fornita anche da organizzazioni professionali.
a) esperienza o formazione professionale;
b) programmi esistenti nei settori agricolo o dell'acquacoltura pertinenti per la sanità animale;
c) istruzione formale. [Em. 97]
Sezione 2
Veterinari E Professionisti Della Sanità Degli Animali Acquatici
Articolo 11
Responsabilità dei veterinari e dei professionisti della sanità degli animali acquatici
1. Nell'esercizio delle loro attività rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento i veterinari:
a) adottano tutte le misure opportune per prevenire l'introduzione, lo sviluppo e la diffusione delle malattie;
a bis) forniscono consulenza agli operatori sulle misure atte a ridurre al minimo il rischio di zoonosi, sostanze patogene di origine alimentare, residui e contaminanti al fine di garantire alimenti sicuri; [Em. 98]
b) garantiscono la tempestiva individuazione delle malattie attraverso una diagnosi corretta e una diagnosi differenziale per escludere o confermare una malattia prima dell'inizio della terapia sintomatica;
c) svolgono un ruolo attivo nei seguenti ambiti:
i) sensibilizzazione nei confronti della sanità animalee del benessere degli animali; [Em. 99]
ii) prevenzione delle malattie;
iii) individuazione precoce e risposta rapida alle malattie;
iii bis) formazione continua in materia di prevenzione, diagnosi precoce e lotta contro le malattie; [Em. 100]
iii ter) sensibilizzazione sulla resistenza antimicrobica e sulle possibili implicazioni; [Em. 101]
d) cooperano con l'autorità competente, gli operatori, i professionisti degli animali e i detentori di animali da compagnia all'attuazione delle misure di prevenzione e lotta alle malattie di cui al presente regolamento.
d bis) offrono consulenza agli operatori e ai professionisti degli animali sulla base delle più recenti conoscenze disponibili in materia di protezione dai rischi biologici e altri aspetti di sanità animale che si rivelano importanti per il tipo di stabilimento e le categorie e specie di animali in esso detenuti. [Em. 102]
2. I professionisti della sanità degli animali acquatici possono realizzare attività attribuite ai veterinari a norma del presente regolamento in relazione agli animali acquatici, a condizione che siano autorizzati a farlo ai sensi della normativa nazionale. In questo caso, il paragrafo 1 si applica a tali professionisti della sanità degli animali acquatici.
2 bis. I professionisti della salute delle api possono svolgere attività attribuite ai veterinari a norma del presente regolamento in relazione alle api e ai bombi, a condizione che siano autorizzati a farlo ai sensi della normativa nazionale. In questo caso, il paragrafo 1 si applica a tali professionisti della sanità delle api. [Em. 103]
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 per quanto riguarda le qualifiche dei veterinari, conformemente alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(61), e dei professionisti della sanità degli animali acquatici che svolgono attività che rientrano del camponell'ambito di applicazione del presente regolamento. [Em. 104]
Sezione 3
Stati membri
Articolo 12
Responsabilità degli Stati membri
1. Al fine di garantire che l'autorità competente in materia di sanità animale abbia la capacità di adottare le misure necessarie e appropriate e di realizzare le attività richieste dal presente regolamento, gli Stati membri assicurano che disponga di:
a) personale qualificato, strutture, attrezzature, risorse finanziarie e un'organizzazione efficace che copra l'intero territorio dello Stato membro;
b) accesso a laboratori con personale qualificato, strutture, attrezzature e risorse finanziarie per garantire la diagnosi rapida e precisa e la diagnosi differenziale delle malattie elencate e delle malattie emergenti;
c) veterinari opportunamente formati coinvolti nella realizzazione delle attività di cui all'articolo 11 che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento.
2. Gli Stati membri sostengono gli operatori e i professionisti degli animali nell'acquisizione, nel mantenimento e nello sviluppo delle conoscenze di base in materia di sanità animale di cui all'articolo 10 mediante programmi ad hoc nei settori agricolo o dell'acquacoltura o tramite l'istruzione formale e assicurano il conseguimento del necessario livello di conoscenza. [Em. 105]
2 bis. Gli Stati membri definiscono le condizioni in base alle quali possono essere garantiti l'acquisizione, il mantenimento e lo sviluppo delle conoscenze di base in materia di sanità animale, di cui all'articolo 10, da parte degli operatori, dei professionisti degli animali e dei detentori di animali da compagnia. [Em. 106]
Articolo 12 bis
Misure strategiche per le malattie elencate
Gli Stati membri adottano misure strategiche per il monitoraggio, la prevenzione e la lotta alle malattie animali infettive, comprese quelle non elencate nell'allegato del presente regolamento, anche con l'obiettivo di ridurre il rischio di sviluppo di resistenza antimicrobica. Tali misure sono adottate nell'ambito dei piani di controllo nazionali e del programma di controllo previsto all'articolo X del regolamento (UE)…./…. (regolamento sui controlli ufficiali) o all'articolo 5 del regolamento (CE) 2160/2003. [Em. 107]
Articolo 12 ter
Controlli alle frontiere
Gli Stati membri, assistiti sotto il profilo tecnico a livello dell'Unione in relazione alle malattie animali elencate nell'allegato -I del presente regolamento, assicurano che lungo i propri confini esterni siano applicate opportune misure preventive di bioprotezione basate sul rischio, in collaborazione con le autorità competenti dei paesi terzi interessati. [Em. 108]
Articolo 13
Delega di altre attività ufficiali da parte dell'autorità competente
1. L'autorità competente può delegare una o più delle seguenti attività ai veterinari o alle organizzazioni professionali qualificate: [Em. 109]
a) attività relative alla notifica e alla comunicazione di cui al capo 1 della parte II e alla sorveglianza di cui al capo 2 della parte II;
b) attività riguardanti:
i) la sensibilizzazione, la preparazione e la lotta alle malattie di cui alla parte III;
ii) la registrazione, il riconoscimento, la tracciabilità e gli spostamenti di cui alla parte IV;
iii) le misure di emergenza di cui alla parte VI.
1 bis. L'autorità competente può delegare una o più delle attività di cui al paragrafo 1 ai professionisti della sanità delle api. [Em. 110]
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo a:
a) le circostanze e le condizioni per la delega delle attività di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 1 bis. [Em. 111]
b) quali altre attività possono essere delegate ai veterinari oltre a quelle di cui al paragrafo 1 del presente articolo, in quali circostanze e a quali condizioni;
c) le prescrizioni minime per la formazione dei veterinari di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), conformemente alla direttiva 2005/36/CE. [Em. 112]
Nell'adottare tali atti delegati, la Commissione tiene conto della natura di tali compiti e degli obblighi internazionali dell'Unione e degli Stati membri.
Articolo 14
Informazione dei cittadini
Laddove vi siano ragionevoli motivi di sospettare che animali o prodotti possano costituire un rischiorichieste misure in risposta al probabile focolaio di una malattia, l'autorità competente adotta i provvedimenti opportuni per informare i cittadini sulla natura del rischio e sulle misure prese o previste per prevenirlo o combatterlo, tenendo conto della naturanecessità di evitare la diffusione di panico immotivato, della gravità e della portata di tale rischio e dell'interesse del pubblico ad essere informato. [Em. 113]
L'autorità competente adotta tutte le misure necessarie per informare i cittadini sui principi di base da rispettare per prevenire l'insorgere e il diffondersi delle malattie animali, ponendo un accento particolare sul rischio di introduzione di agenti patogeni nell'Unione da parte delle persone che si recano al di fuori del territorio dell'Unione. [Em. 114]
Sezione 4
Laboratori, strutture e altre persone fisiche e giuridiche che manipolano agenti patogeni, vaccini e altri prodotti biologici
Articolo 15
Obblighi dei laboratori, delle strutture e delle altre persone fisiche e giuridiche che manipolano agenti patogeni, vaccini e altri prodotti biologici
1. Tenendo conto delle eventuali norme internazionali, i laboratori, le strutture e le altre persone fisiche o giuridiche che manipolano agenti patogeni a scopo di ricerca, pedagogico, di diagnosi o di produzione di vaccini e altri prodotti biologici:
a) adottano opportune misure di bioprotezione, biosicurezza e biocontenimento per prevenire la fuga degli agenti patogeni e il loro successivo contatto con animali al di fuori del laboratorio o di ogni altra struttura che manipola agenti patogeni a scopo di ricerca;
b) garantiscono che gli spostamenti degli agenti patogeni, dei vaccini e degli altri prodotti biologici tra laboratori o altre strutture non diano origine ad un rischio di diffusione delle malattie elencate e di quelle emergenti.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 per quanto riguarda le misure di sicurezza dei laboratori, delle strutture e delle altre persone fisiche o giuridiche che manipolano agenti patogeni, vaccini e altri prodotti biologici in relazione a:
a) le misure di bioprotezione, biosicurezza e biocontenimento;
b) le prescrizioni riguardanti gli spostamenti degli agenti patogeni, dei vaccini e degli altri prodotti biologici.
PARTE II
NOTIFICA E COMUNICAZIONE DELLA MALATTIA, SORVEGLIANZA, PROGRAMMI DI ERADICAZIONE, STATUS DI INDENNE DA MALATTIA
Capo 1
Notifica e comunicazione della malattia
Articolo 16
Notifica all'interno degli Stati membri
1. Le persone fisiche e giuridicheGli operatori, i professionisti degli animali e i detentori di animali da compagnia notificano immediatamente: [Em. 115]
a) l'autorità competente in caso di focolaio o di sospetto di focolaio di una delle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera e); [Em. 116]
b) un veterinario o un professionista della sanità degli animali acquatici in caso di mortalità anomale e di altri sintomi di malattie trasmissibili gravi o di una riduzione significativa dei tassi di produzione per cause indeterminate negli animali, affinché compia ulteriori indagini, compreso il campionamento per effettuare esami di laboratorio laddove la situazione lo giustifichi. [Em. 117]
1 bis. I veterinari o i professionisti della sanità degli animali acquatici informano immediatamente l'autorità competente in caso di focolaio o di sospetto di focolaio di una delle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera e). [Em. 118]
1 ter. I medici informano immediatamente l'autorità competente in merito a qualsiasi sintomo di malattia zoonotica. [Em. 119]
2. Gli Stati membri possono decidere che le notifiche di cui al paragrafo 1, lettera b) siano trasmesse all'autorità competente.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo a:
a) i criteri per determinare se si è in presenza delle circostanze che richiedono la notifica, descritte al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo;
b) le norme dettagliate per le ulteriori indagini di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo.
Articolo 17
Notifica nell'Unione
1. Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri i focolai delle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera e) per i quali è richiesta una notifica immediata per assicurare la tempestiva attuazione delle necessarie misure di gestione dei rischi, tenendo conto del profilo della malattia.
2. La notifica di cui al paragrafo 1 reca le seguenti informazioni concernenti il focolaio:
a) l'agente patogeno e, se del caso, il sottotipo;
b) le date del sospetto e della conferma del focolaio;
c) l'ubicazione del focolaio;
d) gli eventuali focolai correlati;
e) gli animali colpiti dal focolaio;
f) le eventuali misure di lotta alle malattie adottate in relazione al focolaio;
g) l'origine possibile o conosciuta della malattia elencata;
h) i metodi diagnostici utilizzati.
3. LaAlla Commissione, medianteè conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 al fine di esecuzione, stabiliscestabilire quali delle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera e), sono oggetto di notifica immediata da parte degli Stati membri in conformità del paragrafo 1 del presente articolo. [Em. 120]
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2. [Em. 121]
Articolo 18
Comunicazione nell'Unione
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri le informazioni sulle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera e), per le quali:
a) una notifica immediata dei focolai non è prescritta a norma dell'articolo 17, paragrafo 1;
b) una notifica immediata del focolaio è prescritta a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, ma è necessario fornire ulteriori informazioni alla Commissione e agli altri Stati membri su:
i) la sorveglianza in conformità delle norme di cui ad un atto di esecuzione adottato ai sensi dell'articolo 29;
ii) un programma di eradicazione in conformità delle norme di cui ad un atto di esecuzione adottato ai sensi dell'articolo 35.
2. Le comunicazioni di cui al paragrafo 1 recano informazioni su:
a) l'individuazione delle malattie elencate di cui al paragrafo 1;
b) i risultati della sorveglianza ove prescritta conformemente alle norme adottate ai sensi dell'articolo 29, lettera b), punto ii);
c) i risultati dei programmi di sorveglianza ove prescritti conformemente all'articolo 27, paragrafo 3, e alle norme adottate ai sensi dell'articolo 29, lettera b), punto ii);
d) i programmi di eradicazione ove prescritti conformemente all'articolo 33 e alle norme di cui ad un atto di esecuzione adottato ai sensi dell'articolo 35.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 per quanto riguarda la modifica e l'integrazione delle prescrizioni del paragrafo 2 del presente articolo e le comunicazioni su altre questioni, ove necessarie per garantire un'applicazione efficiente delle norme in materia di prevenzione e lotta alle malattie del presente regolamento. [Em. 122]
Articolo 19
Norme comuni per la notifica nell'Unione e la comunicazione nell'Unione
1. La notifica nell'Unione e la comunicazione nell'Unione di cui all'articolo 17, paragrafo 1, e all'articolo 18, paragrafo 1, avvengono in momenti e ad intervalli che garantiscono la trasparenza e la tempestiva attuazione delle necessarie misure di gestione dei rischi, tenendo conto:
a) del profilo della malattia;
b) del tipo di focolaio.
2. Gli Stati membri definiscono regioni di notifica e di comunicazione ai fini della notifica nell'Unione e della comunicazione nell'Unione di cui all'articolo 17, paragrafo 1, e all'articolo 18, paragrafo 1.
Articolo 20
Sistema informatico per il trattamento delle informazioni per la notifica nell'Unione e la comunicazione nell'Unione delle malattie
La Commissione istituisce e gestisce un sistema informatico per il trattamento delle informazioni destinato all'applicazione dei meccanismi e degli strumenti previsti nelle prescrizioni relative alla notifica nell'Unione e alla comunicazione nell'Unione di cui agli articoli 17, 18 e 19.
Articolo 21
Competenze di esecuzione in merito alla notifica nell'Unione, alla comunicazione nell'Unione e al sistema informatico per il trattamento delle informazioni
La Commissione, mediante atti di esecuzione, stabilisce le norme sulle prescrizioni relative alla notifica nell'Unione e alla comunicazione nell'Unione e sul sistema informatico per il trattamento delle informazioni di cui agli articoli da 17 a 20 per quanto riguarda:
a) le informazioni che gli Stati membri devono fornire nella notifica nell'Unione e nella comunicazione nell'Unione di cui all'articolo 17, paragrafo 1, e all'articolo 18, paragrafo 1;
b) le procedure per l'istituzione e l'uso del sistema informatico per il trattamento delle informazioni di cui all'articolo 20 e misure transitorie per la migrazione dei dati e delle informazioni dal sistema esistente al nuovo sistema e per la sua piena operatività;
c) il formato e la struttura dei dati da inserire nel sistema informatico per il trattamento delle informazioni di cui all'articolo 20;
d) i termini e la frequenza delle notifiche all'Unione e delle comunicazioni all'Unione di cui di cui all'articolo 17, paragrafo 1, e all'articolo 18, paragrafo 1;
e) le regioni di notifica nell'Unione e di comunicazione nell'Unione di cui all'articolo 19, paragrafo 2.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2.
Capo 2
Sorveglianza
Articolo 22
Obbligo di sorveglianza degli operatori
Al fine di individuare la presenza di malattie elencate e di malattie emergenti, gli operatori:
a) osservano la salute e il comportamentobenessere degli animali sotto la loro responsabilità; [Em. 123]
a bis) osservano le eventuali modifiche nei prodotti animali sotto la loro responsabilità che possono far sorgere il sospetto di essere causate da una malattia elencata o da una malattia emergente; [Em. 124]
b) osservano le eventuali modifiche dei parametri di produzione normali negli stabilimenti, negli animali o nel materiale germinale sotto la loro responsabilità, che possono far sorgere un sospetto di essere causate da una malattia elencata o da una malattia emergente;
c) cercano di individuare le mortalità anomale e altri sintomi di malattie trasmissibili gravi negli animali sotto la loro responsabilità. [Em. 125]
c bis) acconsentono alle visite di sanità animale da parte di un veterinario al fine di prevenire l'insorgere delle malattie elencate e delle malattie emergenti, in base ai criteri di cui all'articolo 23; tali visite rappresentano altresì uno strumento per fornire consulenza all'operatore in materia di bioprotezione. [Em. 126]
Gli operatori possono partecipare a eventuali azioni collettive a carattere volontario per la sorveglianza delle malattie animali. [Em. 127]
Articolo 23
Visite di sanità animale
1. Gli operatori assicurano che gli stabilimenti sotto la loro responsabilità ricevano visite di sanità animale condotte da un veterinario o da altri professionisti qualificati, ove opportuno, in ragione dei rischi rappresentati dallo stabilimento, tenendo conto: [Em. 128]
a) del tipo di stabilimento;
b) delle categorie e delle specie di animali tenuti nello stabilimento;
b bis) della situazione epidemiologica esistente nella zona o nella regione; [Em. 129]
c) di qualsiasi altra sorveglianza, dei sistemi di garanzia della qualità o dei controlli ufficiali pertinenti cui sono oggetto gli animali detenuti e il tipo di stabilimento.
Tali visite di sanità animale sono effettuate ad intervalli che garantiscono una soddisfacente prevenzione delle malattie degli animali e che sono proporzionati ai rischi rappresentati dallo stabilimento. L'autorità competente stabilisce regole dettagliate per quanto riguarda il contenuto e la frequenza delle visite di sanità animale per i diversi tipi di rischio posti dai diversi tipi di stabilimento. [Em. 130]
Possono essere combinate a visite condotte per altri scopi.
2. Le visite di sanità animale di cui al paragrafo 1 sono finalizzate a:
a) identificare iinformare in merito ai sintomi che indicano l'insorgenza di malattie elencate o di malattie emergenti; [Em. 131]
b) fornire consulenza all'operatore sulla bioprotezione e su altre questioni di sanità animale pertinenti secondo il tipo di stabilimento e le categorie e le specie di animali tenuti nello stesso;
b bis) fornire informazioni all'autorità competente a complemento della sorveglianza di cui all'articolo 25. [Em. 132]
Articolo 24
Delega di potere in materia di visite di sanità animale
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo a:
a) l'integrazione:
i) dei criteri di cui all'articolo 23, paragrafo 1, da considerare per determinare:
– il tipo di stabilimenti che deve essere oggetto di visite di sanità animale;
– la frequenza di tali visite di sanità animale;
ii) delle prescrizioni di cui all'articolo 23, paragrafo 2, per quanto concerne il contenuto e la frequenza delle visite di sanità animale per i diversi tipi di stabilimenti, per assicurare che gli obiettivi delle visite di sanità animale siano raggiunti;
b) la determinazione dei tipi di stabilimenti sottoposti a visite di sanità animale. [Em. 133]
Articolo 25
Obbligo di sorveglianza dell'autorità competente
1. L'autorità competente si occupa della sorveglianza della presenza delle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera e) e delle malattie emergenti.
2. La sorveglianza è organizzata in modo da garantire la tempestiva individuazione della presenza delle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera e), e delle malattie emergenti, mediante la raccolta, il raffronto e l'analisi delle informazioni pertinenti relative alla situazione epidemiologica. Detta sorveglianza integra e si basa sulla sorveglianza eseguita dagli operatori sia singolarmente che nell'ambito di programmi collettivi volontari. [Em. 134]
3. L'autorità competente assicura che le informazioni ricavate dalla sorveglianza di cui al paragrafo 1 siano raccolte e utilizzate in modo efficace ed efficiente.
Articolo 26
Metodologia, frequenza e intensità della sorveglianza
L'organizzazione, i mezzi, i metodi diagnostici, la frequenza, l'intensità, la popolazione animale interessata e i modelli di campionamento della sorveglianza di cui all'articolo 25, paragrafo 1, sono adeguati e proporzionati agli obiettivi della sorveglianza, tenendo conto:
a) del profilo della malattia;
b) dei fattori di rischio coinvolti;
c) dello stato sanitario:
i) nello Stato membro, nella zona o nel compartimento dello stesso oggetto della sorveglianza;
ii) negli Stati membri e nei paesi o territori terzi confinanti con tale Stato membro, zona o compartimento dello stesso o dai quali animali e prodotti entrano in tale Stato membro, zona o compartimento dello stesso;
d) della sorveglianza condotta dagli operatori, a norma dell'articolo 22, o da altre autorità pubbliche.
Articolo 27
Programmi di sorveglianza
1. L'autorità competente effettua la sorveglianza di cui all'articolo 25, paragrafo 1, nell'ambito di un programma di sorveglianza, quando è necessaria una sorveglianza strutturata considerati:
a) il profilo della malattia;
b) i fattori di rischio coinvolti;
b bis) gli antecedenti dello Stato membro, della zona o del compartimento in termini di malattie. [Em. 135]
2. Lo Stato membro che stabilisce un programma di sorveglianza in conformità del paragrafo 1 ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.
3. Lo Stato membro che adotta un programma di sorveglianza a norma del paragrafo 1 presenta relazioni periodiche alla Commissione in merito ai risultati di tale programma di sorveglianza.
Articolo 28
Delega di potere
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo a:
a) l'organizzazione, i mezzi, i metodi diagnostici, la frequenza, l'intensità, la popolazione animale interessata e i modelli di campionamento della sorveglianza di cui all'articolo 26;
b) i criteri per la conferma ufficiale e le definizioni dei casi delle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera e) e delle malattie emergenti, se del caso;
b bis) quali delle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera e), devono essere oggetto di programmi di sorveglianza; [Em. 136]
c) le prescrizioni relative ai programmi di sorveglianza di cui all'articolo 27, paragrafo 1, per quanto concerne:
i) il contenuto dei programmi di sorveglianza;
ii) le informazioni da includere nella presentazione dei programmi di sorveglianza in conformità dell'articolo 27, paragrafo 2, e nelle relazioni periodiche in conformità dell'articolo 27, paragrafo 3;
iii) il periodo di applicazione dei programmi di sorveglianza.
Articolo 29
Competenze di esecuzione
La Commissione, mediante atti di esecuzione, stabilisce le prescrizioni in materia di sorveglianza e di programmi di sorveglianza di cui agli articoli 26 e 27 e le norme adottate in conformità dell'articolo 28 su:
a) quali delle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera e), devono essere oggetto di programmi di sorveglianza; [Em. 137]
b) il formato e la procedura:
i) di presentazione dei programmi di sorveglianza per informazione alla Commissione e agli altri Stati membri; [Em. 138]
ii) della comunicazione alla Commissione dei risultati della sorveglianza;
ii bis) degli strumenti di valutazione dei programmi utilizzati dalla Commissione e dagli Stati membri. [Em. 139]
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2.
Capo 3
Programmi di eradicazione
Articolo 30
Programmi di eradicazione obbligatoria e volontaria
1. Gli Stati membri che non sono indenni o non sono notoriamente indenni da una o più delle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), in tutto il loro territorio o in zone o compartimenti dello stesso:
a) istituiscono un programma di eradicazione o comprovante l'indennità da tale malattia elencata, da realizzarsi nelle popolazioni animali interessate da tale malattia e riguardante le parti del loro territorio o le zone o i compartimenti interessati ("programma di eradicazione obbligatoria");
b) presentano il progetto di programma di eradicazione obbligatoria alla Commissione per approvazione.
2. Gli Stati membri che non sono indenni o che non sono notoriamente indenni da una o più delle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), e che decidono di istituire un programma per l'eradicazione di tale malattia elencata da attuare nelle popolazioni animali interessate e nelle parti del loro territorio o nelle zone o nei compartimenti interessati del medesimo ("programma di eradicazione volontaria"), lo presentano alla Commissione per approvazione, qualora:
a) lo Stato membro chieda il riconoscimento delle garanzie in materia di sanità animale all'interno dell'Unione per quanto riguarda gli spostamenti degli animali o dei prodotti per tale malattia; oppure
b) il programma di eradicazione volontaria sia oggetto di una richiesta di contributo finanziario dell'Unione. [Em. 140]
3. La Commissione, mediante atti di esecuzione, approva:
a) i progetti di programmi di eradicazione obbligatoria presentati per approvazione a norma del paragrafo 1;
b) i progetti di programmi di eradicazione volontaria presentati per approvazione a norma del paragrafo 2.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2.
Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati relativi a una malattia elencata che potrebbe avere un impatto molto forte, la Commissione adotta gli atti di esecuzione immediatamente applicabili di cui alla lettera a) del presente paragrafo, secondo la procedura di cui all'articolo 255, paragrafo 3.
La Commissione, mediante atti di esecuzione, può richiedere agli Stati membri di modificare o disporre la chiusura, ove necessario, dei programmi di eradicazione approvati in conformità delle lettere a) e b). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2. [Em. 141]
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo a:
a) le finalità, le strategie di lotta alle malattie e gli obiettivi intermedi dei programmi di eradicazione obbligatoria e volontaria;
b) le deroghe alla prescrizione di presentare per approvazione i programmi di eradicazione obbligatoria e i programmi di eradicazione volontaria, in conformità del paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 2 del presente articolo, qualora tale approvazione non sia necessaria giacché sono state adottate norme riguardanti tali programmi conformemente all'articolo 31, paragrafo 2, all'articolo 34, paragrafo 2, e all'articolo 35;
c) le informazioni che gli Stati membri devono fornire alla Commissione e agli altri Stati membri in merito alle deroghe all'obbligo di approvazione dei programmi di eradicazione obbligatoria e dei programmi di eradicazione volontaria di cui alla lettera b).
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alla modifica o all'abolizione delle norme adottate in conformità della lettera b) del presente paragrafo.
Articolo 31
Misure nell'ambito dei programmi di eradicazione obbligatoria e volontaria
1. I programmi di eradicazione obbligatoria e i programmi di eradicazione volontaria comprendono almeno le seguenti misure:
a) misure di lotta alle malattie per eradicare l'agente patogeno dagli stabilimenti, dai compartimenti e dalle zone in cui si sviluppa la malattia e prevenire la reinfezione;
b) sorveglianza realizzata conformemente alle norme di cui agli articoli da 26 a 29 per dimostrare:
i) l'efficacia delle misure di lotta alle malattie di cui alla lettera a);
ii) l'indennità dalla malattia elencata;
c) misure di lotta alle malattie da adottare in caso di risultati della sorveglianza positivi.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo a:
a) le misure di lotta alle malattie di cui al paragrafo 1, lettera a);
b) le misure di lotta alle malattie da adottare per evitare il ripetersi delle infezioni della malattia in questione nella popolazione animale bersaglio negli stabilimenti, nelle zone e nei compartimenti;
c) l'organizzazione della sorveglianza, i mezzi, i metodi diagnostici, la frequenza, l'intensità, la popolazione animale interessata e i modelli di campionamento di cui all'articolo 26;
d) le misure di lotta alle malattie da adottare in caso di risultati positivi della presenza della malattia elencata, conformemente al paragrafo 1, lettera c);
e) la vaccinazione.
Articolo 32
Contenuto delle domande di approvazione dei programmi di eradicazione obbligatoria e volontaria
Gli Stati membri forniscono le seguenti informazioni nelle domande presentate alla Commissione per ottenere l'approvazione dei programmi di eradicazione obbligatoria e volontaria conformemente all'articolo 30, paragrafi 1 e 2:
a) una descrizione della situazione epidemiologica della malattia elencata oggetto del programma di eradicazione volontaria o obbligatoria;
b) una descrizione e la delimitazione della zona geografica e amministrativa coperta dal programma di eradicazione obbligatoria o volontaria;
c) una descrizione delle misure di lotta alle malattie previste nel programma di eradicazione obbligatoria o volontaria di cui all'articolo 31, paragrafo 1, e delle norme adottate in conformità dell'articolo 31, paragrafo 2;
d) la durata prevista del programma di eradicazione obbligatoria o volontaria;
e) gli obiettivi intermedi e le strategie di lotta alle malattie per la realizzazione del programma di eradicazione obbligatoria o volontaria;
f) un'analisi dei costi e dei benefici previsti del programma di eradicazione obbligatoria o volontaria;
f bis) un'indicazione precisa delle diverse autorità pubbliche e/o dei soggetti privati coinvolti a vario titolo nei programmi nonché chiare informazioni in merito ai loro rispettivi ruoli e alle loro responsabilità nell'attuazione dei programmi stessi. [Em. 142]
Articolo 33
Presentazione di relazioni
Lo Stato membro che adotta il programma di eradicazione obbligatoria o volontaria presenta alla Commissione:
a) relazioni intermedie periodiche per controllare il raggiungimento degli obiettivi intermedi di cui all'articolo 32, lettera e), dei programmi obbligatori o volontari in atto;
b) una relazione finale a conclusione del programma.
Articolo 34
Periodo di applicazione dei programmi di eradicazione
1. I programmi di eradicazione obbligatoria e volontaria si applicano:
a) finché non sono soddisfatte le condizioni per poter chiedere il riconoscimento dello status di indenne da malattia del territorio o di una zona dello Stato membro, conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, o di un compartimento, conformemente all'articolo 37, paragrafo 1; o
b) nel caso dei programmi di eradicazione volontaria, finché non è possibile soddisfare le condizioni per chiedere il riconoscimento dello status di indenne da malattia e fino a quando il programma non soddisfa più il suo obiettivo. In quel caso esso è ritirato dall'autorità competente o dalla Commissione secondo la procedura con la quale era stato istituito.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 per quanto riguarda l'integrazione e la modifica delle prescrizioni, di cui al paragrafo 1 del presente articolo, relative al periodo di applicazione dei programmi di eradicazione obbligatoria e volontaria.
Articolo 35
Competenze di esecuzione e delega di potere relativamente agli indicatori di risultato [Em. 143]
La Commissione, mediante atti di esecuzione, stabilisce le informazioni, il formato e i requisiti procedurali concernenti le norme di cui agli articoli da 30 a 33:
a) sulla presentazione per approvazione dei progetti di programmi di eradicazione obbligatoria e volontaria ;
b) sugli indicatori di risultato; [Em. 144]
c) sulla comunicazione alla Commissione e agli altri Stati membri dei risultati dell'attuazione dei programmi di eradicazione obbligatoria o volontaria.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alla definizione di indicatori di misurazione del risultato dei programmi di eradicazione obbligatoria o volontaria di cui agli articoli 30, 31 e 32. [Em. 145]
Capo 4
Status di indenne da malattia
Articolo 36
Stati membri e zone indenni da malattia
1. Uno Stato membro può chiedere alla Commissione il riconoscimento dello status di indenne da malattia per una o più malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere b) e c), per tutto il suo territorio o per una o più zone, purché siano soddisfatte una o più delle seguenti condizioni:
a) nessuna delle specie elencate per la malattia oggetto della domanda di riconoscimento dello status di indenne da malattia è presente in tutto il territorio dello Stato membro o nella zona o nelle zone oggetto della domanda;
b) l'agente patogeno è notoriamente non in grado di sopravvivere in tutto il territorio dello Stato membro o nella zona o nelle zone oggetto della domanda;
c) nel caso di malattie elencate trasmesse esclusivamente da vettori, nessuno dei vettori è presente o nessuno di loro è notoriamente in grado di sopravvivere in tutto il territorio dello Stato membro o nella zona o nelle zone oggetto della domanda;
d) lo status di indenne dalla malattia elencata è stato dimostrato tramite:
i) un programma di eradicazione conforme alle norme di cui all'articolo 31, paragrafo 1, e alle norme adottate ai sensi del paragrafo 2 del medesimo articolo; o
ii) dati storici e dati relativi alla sorveglianza.
2. Le domande presentate dagli Stati membri per il riconoscimento dello status di indenne da malattia comprendono elementi di prova attestanti che le condizioni per il riconoscimento dello status di indenne da malattia di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte.
3. La Commissione, mediante un atto di esecuzione, approva, previe eventuali modifiche ove necessario, le domande degli Stati membri di riconoscimento dello status di indenne da malattia, quando le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono soddisfatte.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2.
Articolo 37
Compartimenti
1. Uno Stato membro può chiedere alla Commissione il riconoscimento dello status di indenne da malattia di determinati compartimenti per le malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e la protezione di tale status di indenne da malattia di tali compartimenti in caso di focolai di una o più di tali malattie elencate nel suo territorio purché:
a) l'introduzione della/e malattia/e elencata/e oggetto di tale domanda possa essere efficacemente prevenuta a livello di compartimento, tenendo conto del profilo della malattia;
b) il compartimento oggetto della domanda rientri in un sistema comune di gestione della bioprotezione unico, per garantire lo status di indenne da malattia di tutti gli stabilimenti che ne fanno parte;
c) il compartimento oggetto della domanda sia stato riconosciuto dall'autorità competente ai fini dello spostamento di animali e loro prodotti conformemente a:
i) gli articoli 94 e 95 per i compartimenti che detengono animali terrestri e loro prodotti;
ii) gli articoli 181 e 182 per i compartimenti che detengono animali di acquacoltura e loro prodotti;
2. Uno Stato membro può chiedere alla Commissione il riconoscimento dello status di indenne da malattia di determinati compartimenti relativamente ad una o più delle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere b) e c), purché:
a) l'introduzione della/e malattia/e elencata/e oggetto di tale domanda possa essere efficacemente prevenuta a livello di compartimento, tenendo conto del profilo della malattia;
b) una o più delle seguenti condizioni siano soddisfatte:
i) le condizioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere da a) a d);
ii) gli stabilimenti del compartimento inizino o riprendano le loro attività e abbiano istituito un sistema comune di gestione della bioprotezione per garantire lo status di indenne da malattia del compartimento;
c) gli operatori che esercitano il controllo sugli stabilimenti del compartimento abbiano un sistema comune di gestione della bioprotezione per garantire lo status di indenne da malattia del compartimento;
d) il compartimento oggetto della domanda sia stato riconosciuto dall'autorità competente ai fini dello spostamento di animali e loro prodotti in conformità de:
i) gli articoli 94 e 95 per i compartimenti che detengono animali terrestri e loro prodotti;
ii) gli articoli 181 e 182 per i compartimenti che detengono animali di acquacoltura e loro prodotti.
3. Le domande presentate dagli Stati membri per il riconoscimento dello status di indenne da malattia di determinati compartimenti in conformità dei paragrafi 1 e 2 includono elementi di prova attestanti che le condizioni di cui a tali paragrafi sono soddisfatte.
4. La Commissione, mediante atti di esecuzione, riconosce, previe eventuali modifiche ove necessario, lo status di indenne da malattia dei compartimenti, quando le condizioni di cui ai paragrafi 1 o 2 e 3 sono soddisfatte.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo a:
a) le prescrizioni per il riconoscimento dello status di indenne da malattia dei compartimenti, conformemente ai paragrafo 1 e 2 del presente articolo, tenendo conto del profilo delle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere a), b) e c), per quanto riguarda almeno:
i) la sorveglianza e gli altri elementi di prova necessari a dimostrare lo status di indenne da malattia;
ii) le misure di bioprotezione;
b) le norme dettagliate per il riconoscimento da parte dell'autorità competente dello status di indenne da malattia dei compartimenti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo;
c) i compartimenti che si trovano nel territorio di più Stati membri.
Articolo 38
Elenchi delle zone o dei compartimenti indenni da malattia
Ciascuno Stato membro redige e tiene aggiornato un elenco:
a) del territorio o delle zone indenni da malattia conformemente all'articolo 36, paragrafo 1;
b) dei compartimenti indenni da malattia conformemente all'articolo 37, paragrafi 1 e 2.
Gli Stati membri mettono tali elenchi a disposizione del pubblico.
Articolo 39
Delega di potere per quanto riguarda lo status di indenne da malattia di Stati membri e zone
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo a:
a) le norme dettagliate per lo status di indenne da malattia degli Stati membri e di zone dei medesimi, tenendo conto dei diversi profili della malattia per quanto concerne:
i) i criteri da utilizzare per dimostrare la veridicità delle affermazioni degli Stati membri che nessuna specie elencata è presente o è in grado di sopravvivere e le prove a sostegno di tali affermazioni, conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera a);
ii) i criteri da utilizzare per dimostrare che un agente patogeno o un vettore della malattia non è in grado di sopravvivere e le prove a sostegno di tali affermazioni, conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettere b) e c);
iii) i criteri da utilizzare per determinare lo status di indenne da malattia, conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera d);
iv) la sorveglianza e gli altri elementi di prova necessari a dimostrare lo status di indenne da malattia;
v) le misure di bioprotezione;
vi) le restrizioni e le condizioni per la vaccinazione negli Stati membri e nelle zone dei medesimi indenni da malattia;
vii) la delimitazione delle zone che separano le zone indenni da malattia o le zone oggetto del programma di eradicazione dalle zone soggette a restrizioni ("zone cuscinetto");
viii) le zone che si estendono sul territorio di più Stati membri;
b) le deroghe al requisito di riconoscimento da parte della Commissione dello status di indenne da malattia per una o più delle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere b) e c), in conformità dell'articolo 36, paragrafo 1, quando tale riconoscimento non è necessario poiché prescrizioni dettagliate per lo status di indenne da malattia sono state stabilite in norme adottate ai sensi della lettera a) del presente articolo;
c) le informazioni che gli Stati membri devono fornire alla Commissione e agli altri Stati membri a sostegno delle dichiarazioni di status di indenne da malattia, senza l'adozione di un atto di esecuzione in conformità dell'articolo 36, paragrafo 3, a norma della lettera b) del presente articolo.
Articolo 40
Competenze di esecuzione
La Commissione, mediante atti di esecuzione, stabilisce le prescrizioni per il riconoscimento dello status di indenne da malattia dei territori, delle zone e dei compartimenti, per quanto concerne le norme di cui agli articoli 36, 37 e 38, e le norme contenute in atti delegati adottati in conformità dell'articolo 39, riguardo a:
a) i criteri per determinare per quali delle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere a), b) e c), è possibile stabilire compartimenti indenni da malattia a norma dell'articolo 37;
b) le prescrizioni riguardanti le informazioni da presentare, il formato e le procedure per:
i) le domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia di tutto il territorio dello Stato membro o di zone e compartimenti del medesimo;
ii) lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione sugli Stati membri, le zone e i compartimenti dei medesimi indenni da malattia.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2.
Articolo 41
Mantenimento dello status di indenne da malattia
1. Gli Stati membri mantengono lo status di indenne da malattia dei loro territori o delle zone o dei compartimenti dei medesimi finché:
a) le condizioni per il riconoscimento dello status di indenne da malattia di cui all'articolo 36, paragrafo 1, e all'articolo 37, paragrafi 1 e 2, e le norme stabilite in conformità del paragrafo 3 del presente articolo e all'articolo 39 sono soddisfatte;
b) la sorveglianza, tenuto conto delle prescrizioni di cui all'articolo 26, è realizzata per verificare che il territorio, la zona o il compartimento resti indenne dalla malattia elencata per la quale aveva ottenuto il riconoscimento dello status di indenne da malattia;
c) si applicano restrizioni agli spostamenti di animali e, ove opportuno, dei loro prodotti, delle specie elencate per la malattia elencata per la quale è stato ottenuto lo status di indenne da malattia, nel territorio, nella zona o nel compartimento, in conformità delle norme di cui alle parti IV e V;
d) si applicano altre misure di bioprotezione per prevenire l'introduzione della malattia elencata per la quale è stato ottenuto lo status di indenne da malattia.
2. Uno Stato membro informa immediatamente la Commissione, se le condizioni di cui al paragrafo 1 per il mantenimento dello status di indenne da malattia non sono più applicabili.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alle seguenti condizioni per il mantenimento dello status di indenne da malattia:
a) sorveglianza a norma del paragrafo 1, lettera b);
b) misure di bioprotezione a norma del paragrafo 1, lettera c).
Articolo 42
Sospensione, ritiro e ripristino dello status di indenne da malattia
1. Se uno Stato membro ha motivo di ritenere, o è avvertito mediante una notifica della Commissione, che una qualsiasi delle condizioni per il mantenimento dello status di indenne da malattia del suo territorio o di una zona o di un compartimento del medesimo non è soddisfatta, immediatamente: [Em. 146]
a) sospendeadotta le misure appropriate in funzione del rischio che gli spostamenti delle specie elencate per le malattie elencate per le quali aveva ottenuto lo status di indenne dadegli animali potrebbero comportare per la malattia, verso gli altri Stati membri, le zone o i compartimenti con uno stato sanitario migliore per quanto riguarda tale malattia elencatain questione; [Em. 147]
b) ove opportuno per prevenire la diffusione di una malattia elencata per la quale aveva ottenuto lo status di indenne da malattia, applica le misure di lotta alle malattie di cui al titolo II della parte III.
2. Le misure di cui al paragrafo 1 sono revocate se ulteriori indagini confermano che:
a) la sospetta violazione non ha avuto luogo; o
b) la sospetta violazione non ha avuto un impatto significativo e lo Stato membro può fornire assicurazioni che le condizioni per il mantenimento dello status di indenne da malattia sono nuovamente soddisfatte.
3. Qualora ulteriori indagini condotte dallo Stato membro confermino l'esistenza di una forte probabilità di comparsa della malattia elencata per la quale ha ottenuto lo status di indenne da malattia o che si siano verificate altre gravi violazioni delle condizioni per il mantenimento dello status di indenne da malattia, esso informa immediatamente la Commissione.
4. La Commissione, mediante atti di esecuzione, ritira quindi immediatamente lo status di indenne da malattia di uno Stato membro o di una zona, riconosciuto a norma dell'articolo 36, paragrafo 3, o lo status di indenne da malattia di un compartimento, riconosciuto a norma dell'articolo 37, paragrafo 4, dopo aver ottenuto dallo Stato membro le informazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo secondo cui le condizioni per il mantenimento dello status di indenne da malattia non sono più soddisfatte. [Em. 148]
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2.
Per motivi imperativi debitamente giustificati di urgenza estrema, quando la malattia elencata di cui al paragrafo 3 del presente articolo si diffonde rapidamente con il rischio di avere un impatto molto significativo sulla sanità animale o pubblica, sull'economia o sulla società, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili conformemente alla procedura di cui all'articolo 255, paragrafo 3.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alle norme relative alla sospensione, al ritiro e al ripristinomisure da adottare e alle indagini da condurre da parte dello status di indenne da malattia di cuiStato membro interessato conformemente ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. [Em. 149]
Capo 4 bis
Laboratori ufficiali per la sanità animale [Em. 150]
Articolo 42 bis
Rete europea di laboratori ufficiali per la sanità animale
1. La rete europea di laboratori è composta dai laboratori di riferimento dell'Unione, dai laboratori di riferimento nazionali e dai laboratori ufficiali per la sanità animale.
2. I laboratori della rete europea, nell'esercizio dei loro compiti e delle loro responsabilità, cooperano affinché la sorveglianza delle malattie degli animali e i programmi di lotta ed eradicazione previsti dal presente regolamento si basino sulle norme scientifiche più avanzate e su diagnosi solide e attendibili. [Em. 151]
Articolo 42 ter
Laboratori di riferimento dell'Unione
1. La Commissione designa laboratori di riferimento dell'Unione per le malattie la cui incidenza sanitaria o economica lo renda necessario ai fini del conseguimento degli obiettivi del presente regolamento.
2. Tali designazioni sono effettuate mediante una procedura di selezione pubblica e sono sottoposte a revisione periodica.
3. I laboratori di riferimento dell'Unione:
a) operano secondo la norma EN ISO/IEC 17025 "Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura" e sono valutati e accreditati in conformità di tale norma da un organismo nazionale di accreditamento operante conformemente al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio(62);
b) sono imparziali ed esenti da conflitti di interesse per quanto riguarda l'esecuzione dei loro compiti in qualità di laboratori di riferimento dell'Unione;
c) dispongono di personale opportunamente qualificato e adeguatamente formato alle tecniche di analisi, prova e diagnosi applicate nel loro ambito di competenze, nonché di personale di sostegno ove necessario;
d) possiedono o hanno accesso alle infrastrutture, alle attrezzature e ai prodotti necessari per svolgere i compiti loro assegnati;
e) garantiscono che il personale abbia una buona conoscenza delle norme e prassi internazionali e che nelle attività di lavoro si tenga conto dei più recenti sviluppi nel campo della ricerca a livello nazionale, dell'Unione e internazionale;
f) dispongono degli strumenti per svolgere i loro compiti in situazioni di emergenza;
g) se del caso, dispongono degli strumenti necessari per il rispetto delle norme di biosicurezza applicabili alle loro attività e tengono conto dei più recenti sviluppi nel campo della ricerca a livello nazionale, dell'Unione e internazionale; dispongono degli strumenti per svolgere i loro compiti in situazioni di emergenza; se del caso, dispongono degli strumenti per rispettare le pertinenti norme di biosicurezza.
4. Spetta alla Commissione stabilire, mediante atti di esecuzione, i compiti e le responsabilità specifici dei laboratori di riferimento dell'Unione e, se del caso, i requisiti minimi in termini di strutture, strumenti e personale necessari. [Em. 152]
Articolo 42 quater
Laboratori nazionali di riferimento
1. Gli Stati membri designano uno o più laboratori nazionali di riferimento per ogni laboratorio di riferimento dell'Unione designato a norma dell'articolo 42 ter, paragrafo 1.
2. I laboratori nazionali di riferimento devono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 42 ter, paragrafo 2.
3. Spetta alla Commissione stabilire, mediante atti esecuzione, i compiti e le responsabilità specifici dei laboratori di riferimento nazionali e, se del caso, i requisiti minimi in termini di strutture, strumenti e personale necessari. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2. [Em. 153]
Articolo 42 quinquies
Coordinamento generale dei laboratori
1. Nell'ambito delle loro competenze, i laboratori di riferimento dell'Unione e i laboratori di riferimento nazionali:
i. garantiscono che i laboratori ufficiali per la sanità animale previsti all'articolo 42 sexies ricevano informazioni aggiornate sui metodi disponibili;
ii. organizzano prove comparative tra laboratori e sostengono la partecipazione attiva degli stessi;
iii. identificano e soddisfano le esigenze di formazione del personale dei laboratori;
iv. valutano la qualità e l'idoneità dei reagenti e dei kit utilizzati nelle diagnosi di laboratorio e producono e distribuiscono materiale di riferimento.
2. I laboratori di riferimento dell'Unione e i laboratori di riferimento nazionali sono responsabili del coordinamento generale della rete di laboratori per la sanità animale che rientrano nell'ambito della loro competenza territoriale. [Em. 154]
Articolo 42 sexies
Laboratori ufficiali per la sanità animale
1. Le autorità competenti designano laboratori ufficiali per effettuare le analisi di laboratorio e le diagnosi relative alle malattie degli animali.
2. Le autorità competenti possono designare come laboratorio ufficiale un laboratorio che:
a) possiede le competenze, le attrezzature e le infrastrutture necessarie per effettuare analisi, prove o diagnosi sui campioni;
b) dispone di un numero sufficiente di addetti adeguatamente qualificati, formati ed esperti;
c) è imparziale ed esente da qualsiasi conflitto di interessi per quanto riguarda l'espletamento dei compiti ad esso affidati in qualità di laboratorio ufficiale;
d) è in grado di consegnare in tempo i risultati di analisi, prove o diagnosi;
e) applica un sistema di garanzia della qualità per assicurare che i metodi di analisi e diagnosi di laboratorio utilizzati portino a risultati solidi e attendibili.
3. I laboratori ufficiali per la sanità animale cooperano con i laboratori di riferimento nazionali degli Stati membri al fine di garantire che i loro compiti e responsabilità siano svolti conformemente alle norme scientifiche e agli standard di qualità più avanzati. [Em. 155]
PARTE III
SENSIBILIZZAZIONE, PREPARAZIONE E LOTTA ALLE MALATTIE
TITOLO I
Sensibilizzazione e preparazione alle malattie
Capo 1
Piani di emergenza e esercizi di simulazione
Articolo 43
Piani di emergenza
1. Gli Stati membri elaborano e tengono aggiornati piani di emergenza e, se necessario, manuali di istruzioni dettagliati, recanti le misure da prendere nello Stato membro qualora si verifichi un caso o un focolaio di una malattia elencata di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), o di una malattia emergente, al fine di garantire un livello elevato di sensibilizzazione, preparazione e reazione rapida alle malattie.
2. I piani di emergenza e, se del caso, i manuali d'istruzioni dettagliati coprono almeno quanto segue:
a) la definizione di un ordine gerarchico in seno all'autorità competente e con le altre autorità pubbliche per garantire un processo decisionale rapido e efficace a livello di Stato membro, regionale e locale;
b) il quadro per la cooperazione tra le autorità competenti e le altre autorità pubbliche coinvolte per assicurare che le azioni siano adottate in modo coerente e coordinato;
c) l'accesso a:
i) le strutture;
ii) i laboratori;
iii) le attrezzature;
iv) il personale;
v) i fondi di emergenzabilancio e, ove necessario, la creazione di fondi speciali; [Em. 156]
vi) tutti gli altri materiali e risorse idonei necessari per l'eradicazione rapida ed efficace delle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), o delle malattie emergenti;
d) la disponibilità dei seguenti centri e gruppi aventi le competenze necessarie per assistere l'autorità competente:
i) un centro nazionale di lotta alle malattie funzionale;
ii) centri regionali e locali di lotta alle malattie, in funzione della situazione geografica e amministrativa degli Stati membri;
iii) gruppi operativi di esperti;
e) l'attuazione delle misure di lotta alle malattie di cui al capo 1 del titolo II per le malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e per le malattie emergenti;
f) le disposizioni in merito alla vaccinazione di emergenza, se del caso;
g) i principi per la delimitazione geografica delle zone soggette a restrizioni istituite dall'autorità competente in conformità dell'articolo 64, paragrafo 1;
h) il coordinamento con gli Stati membri confinanti e con i paesi e i territori terzi confinanti, se del caso.
2 bis. Gli Stati membri consultano i pertinenti soggetti interessati all'atto di elaborare e aggiornare i piani di emergenza. [Em. 157]
Articolo 44
Delega di potere e competenze di esecuzione per i piani di emergenza
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alle prescrizioni e alle condizioni dettagliate per i piani di emergenza di cui all'articolo 43, paragrafo 1, e per integrare le prescrizioni di cui all'articolo 43, paragrafo 2, tenendo conto:
a) degli obiettivi dei piani di emergenza per garantire un livello elevato di sensibilizzazione, preparazione e reazione rapida alle malattie;
b) del profilo della malattia delle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a);
c) delle nuove conoscenze e dei nuovi sviluppi riguardanti le malattie elencate e in materia di strumenti di lotta alle malattie. [Em. 158]
2. La Commissione, mediante atti di esecuzione, stabilisce le prescrizioni riguardanti l'attuazione pratica negli Stati membri dei piani di emergenza di cui all'articolo 43, paragrafo 1, per quanto concerne:
a) le questioni di cui all'articolo 43, paragrafo 2, lettera a) e lettere da c) ad h);
b) gli altri aspetti operativi dei piani di emergenza negli Stati membri;
c) le prescrizioni e le condizioni dettagliate per l'attuazione pratica degli atti delegati adottati a norma del paragrafo 1 del presente articolo.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2.
Articolo 45
Esercizi di simulazione
1. L'autorità competente garantisce lo svolgimento periodico di esercizi di simulazione riguardanti i piani di emergenza di cui all'articolo 43, paragrafo 1:
a) per garantire un livello elevato di sensibilizzazione, preparazione e risposta rapida alle malattie nello Stato membro;
b) per verificare la funzionalità di tali piani di emergenza.
2. Ove possibile e opportuno, gli esercizi di simulazione si svolgono in stretta collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri confinanti e dei paesi e dei territori terzi confinanti.
3. Gli Stati membri, su richiesta, mettono a disposizione della Commissione e degli altri Stati membri una relazione sui principali risultati degli esercizi di simulazione.
4. Ove opportuno e necessario, la Commissione, mediante atti di esecuzione, stabilisce le norme relative allo svolgimento degli esercizi di simulazione negli Stati membri, in particolare:
a) la frequenza, il contenuto e il formato degli esercizi di simulazione;
b) gli esercizi di simulazione che coprono più di una malattia elencata di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a);
c) la collaborazione tra Stati membri confinanti e con i paesi e i territori terzi confinanti.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2.
Capo 2
Uso dei medicinali veterinari per la prevenzione e la lotta alle malattie
Articolo 46
Uso dei medicinali veterinari per la prevenzione e la lotta alle malattie
1. Gli Stati membri possono adottareadottano misure relative all'uso responsabile dei medicinali veterinari per le malattie elencateinfettive, per garantire la prevenzione e la lotta più efficaci possibili a tali malattie, a condizione che tali misure siano conformi alle norme sull'uso dei medicinali veterinari di cui agli atti delegati adottati a norma dell'articolo 47. [Em. 159]
Tali misure possono disciplinare quanto segue:
a) i divieti e le restrizioni d'uso dei medicinali veterinari;
b) l'uso obbligatorio dei medicinali veterinari.
2. Gli Stati membri tengono conto dei seguenti criteri nel decidere se usare o no e come usare i medicinali veterinari come misure di prevenzione e lotta alle malattie per una malattia elencata specifica: [Em. 160]
a) il profilo della malattia;
b) la distribuzione della malattia elencata:
i) nello Stato membro;
ii) nell'Unione;
iii) se pertinente, nei paesi e nei territori terzi confinanti;
iv) nei paesi e nei territori terzi da cui gli animali e i prodotti sono introdotti nell'Unione;
c) la disponibilità, l'efficacia e i rischi dei medicinali veterinari, nonché gli effetti negativi della resistenza antimicrobica; [Em. 161]
d) la disponibilità di test diagnostici per individuare le infezioni negli animali trattati con i medicinali veterinari;
e) l'impatto economico, sociale, sulla sanità animale e sull'ambiente dell'uso dei medicinali veterinari rispetto ad altre strategie disponibili di prevenzione e lotta alle malattie.
3. Gli Stati membri adottano opportune misure preventive riguardanti l'uso dei medicinali veterinari per studi scientifici o al fine del loro sviluppo e della loro sperimentazione in condizioni controllate per proteggere la sanità animale e pubblica.
3 bis. Al fine di ridurre la resistenza antimicrobica e conformemente all'azione n. 5 della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Piano d'azione di lotta ai crescenti rischi di resistenza antimicrobica", gli Stati membri, al più tardi entro due anni dall'entrata in vigore del regolamento, segnalano alla Commissione l'utilizzo sul loro territorio di medicinali veterinari contenenti antibiotici. L'Unione procede quindi a stabilire adeguati obiettivi di riduzione, al più tardi entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento. [Em. 162]
Articolo 47
Delega di potere per l'uso dei medicinali veterinari
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo a:
a) i divieti e le restrizioni d'uso dei medicinali veterinari;
b) le condizioni specifiche per l'uso dei medicinali veterinari per una malattia elencata specifica; [Em. 163]
c) l'uso obbligatorio dei medicinali veterinari;
d) le misure di riduzione dei rischi per prevenire la diffusione delle malattie elencate attraverso gli animali trattati con i medicinali o i prodotti veterinari ottenuti da tali animali; [Em. 164]
e) la sorveglianza in seguito all'uso di vaccini e di altri medicinali veterinari per malattie elencate specifiche. [Em. 165]
e bis) le disposizioni sull'utilizzo cui possono essere destinati gli animali sottoposti a vaccinazione d'emergenza. [Em. 166]
2. La Commissione tiene conto dei criteri di cui all'articolo 46, paragrafo 2, nel definire le norme di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3. Nel caso di rischi emergenti, qualora imperativi motivi di urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 254 si applica alle norme adottate ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.
Capo 3
Banche degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnostici
Articolo 48
L'istituzione di banche dell'Unione degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnostici
1. Per le malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), per le quali la vaccinazione non è vietata da un atto delegato adottato a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, la Commissione può istituire ed essere responsabile della gestione di banche dell'Unione degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnostici per il magazzinaggio e la sostituzione degli stock di uno o più dei seguenti prodotti biologici:
a) antigeni;
b) vaccini;
c) ceppi madre dei vaccini;
d) reagenti diagnostici.
1 bis. La Commissione assicura una procedura accelerata di sviluppo e registrazione per gli agenti patogeni delle nuove malattie emergenti e/o l'importazione di prodotti veterinari correttamente registrati; [Em. 167]
2. La Commissione assicura che le banche dell'Unione degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnostici di cui al paragrafo 1:
a) conservino scorte sufficienti del tipo appropriato di antigeni, vaccini, ceppi madre dei vaccini e reagenti diagnostici per la malattia elencata specifica, tenendo conto delle necessità degli Stati membri stimate nell'ambito dei piani di emergenza di cui all'articolo 43, paragrafo 1;
b) ricevano un approvvigionamento regolare e sostituiscano tempestivamente gli antigeni, i vaccini, i ceppi madre dei vaccini e i reagenti diagnostici;
c) siano mantenute e spostate nel rispetto delle norme appropriate di bioprotezione, biosicurezza e biocontenimento di cui all'articolo 15, paragrafo 1 e agli atti delegati adottati a norma dell'articolo 15, paragrafo 2;
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo a:
a) la gestione, il magazzinaggio e il rinnovo delle scorte delle banche dell'Unione degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnostici conformemente ai paragrafi 1 e 2;
b) le prescrizioni in materia di bioprotezione, biosicurezza e biocontenimento per il loro funzionamento, tenendo conto delle prescrizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1, e agli atti delegati adottati a norma dell'articolo 15, paragrafo 2.
Articolo 49
Accesso alle banche dell'Unione degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnostici
1. La Commissione si occupa della consegna dei prodotti biologici di cui all'articolo 48, paragrafo 1 dalle banche dell'Unione degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnostici, su richiesta, a condizione che vi siano scorte disponibili, a:
a) gli Stati membri;
b) i paesi o i territori terzi, a condizione che siano destinati principalmente a prevenire la diffusione di una malattia nell'Unione.
2. In caso di disponibilità limitata delle scorte, la Commissione stabilisce la priorità per l'accesso di cui al paragrafo 1, tenendo conto:
a) delle circostanze relative alla malattia in cui è presentata la domanda;
b) dell'esistenza di una banca nazionale degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnostici nello Stato membro o nel paese o nel territorio terzo richiedente;
c) dell'esistenza di misure dell'Unione per la vaccinazione obbligatoria di cui agli atti delegati adottati a norma dell'articolo 47, paragrafo 1.
Articolo 50
Competenze di esecuzione relative alle banche dell'Unione degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnostici
La Commissione, mediante atti di esecuzione, stabilisce le norme per le banche dell'Unione degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnostici specificando per i prodotti biologici di cui all'articolo 48, paragrafo 1:
a) quali di tali prodotti biologici devono essere inclusi nelle banche dell'Unione degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnostici e per quali delle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a);
b) i tipi di tali prodotti biologici che devono essere inclusi nelle banche dell'Unione degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnostici e in quale quantità per ciascuna malattia elencata specifica di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), per la quale esiste la banca;
c) le prescrizioni riguardanti la fornitura, il magazzinaggio e la sostituzione di tali prodotti biologici;
d) la consegna di tali prodotti biologici dalla banca dell'Unione degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnostici agli Stati membri e ai paesi e territori terzi;
e) le prescrizioni procedurali e tecniche per l'inclusione di tali prodotti biologici nella banca dell'Unione degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnostici e per chiedere l'accesso a tali prodotti.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2.
Per motivi di urgenza imperativi e debitamente giustificati relativi ad una malattia elencata di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), che costituisce un rischio dall'impatto molto forte, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili conformemente alla procedura di cui all'articolo 255, paragrafo 3.
Articolo 51
Riservatezza delle informazioni relative alle banche dell'Unione degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnostici
Le informazioni sui quantitativi e i sottotipi dei prodotti biologici di cui all'articolo 48, paragrafo 1, conservati nelle banche dell'Unione degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnostici sono considerate informazioni riservate e non sono pubblicate.
Articolo 52
Banche nazionali degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnostici
1. Gli Stati membri che hanno istituito banche nazionali degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnostici per le malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), per le quali esistono banche dell'Unione degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnostici, garantiscono che le loro banche nazionali degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnostici soddisfino le prescrizioni in materia di bioprotezione, biosicurezza e biocontenimento di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a) e agli atti delegati adottati a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, e dell'articolo 48, paragrafo 3, lettera b).
2. Gli Stati membri forniscono alla Commissione e agli altri Stati membri informazioni aggiornate su:
a) l'esistenza o l'istituzione di banche nazionali degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnostici di cui al paragrafo 1;
b) i tipi di antigeni, di vaccini, di ceppi madre dei vaccini e di reagenti diagnostici e i relativi quantitativi presenti in tali banche;
c) le eventuali modifiche del loro funzionamento.
3. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire norme precisanti il contenuto, la frequenza e il formato delle informazioni fornite in conformità del paragrafo 2 del presente articolo.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2.
TITOLO II
Misure di lotta alle malattie
Capo 1
Le malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a)
Sezione 1
Misure di lotta alle malattie in caso di sospetto di una malattia elencata in animali detenuti
Articolo 53
Obblighi degli operatori, dei professionisti degli animali e dei detentori di animali da compagnia
1. In caso di sospetto della presenza di una delle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), in animali detenuti, i professionisti degli animali, gli operatori e i detentori di animali da compagnia, oltre a comunicare i sintomi o il sospetto all'autorità e ai veterinari competenti, conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, e in attesa di eventuali misure di lotta alle malattie adottate dall'autorità competente in conformità dell'articolo 54, paragrafo 1, e all'articolo 55, paragrafo 1, adottano le opportune misure di lotta alle malattie di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettere c), d) ed e), per prevenire la diffusione di tale malattia elencata dagli animali, dagli stabilimenti e dai luoghi infetti sotto la loro responsabilità ad altri animali o all'uomo.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alle norme dettagliate integranti le misure di lotta alle malattie che gli operatori, i professionisti degli animali e i detentori di animali da compagnia devono adottare conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.
Articolo 54
Indagini condotte dall'autorità competente in caso di sospetto della presenza di una malattia elencata
1. L'autorità competente in caso di sospetto della presenza di una delle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), in animali detenuti, conduce senza indugio un'indagine per confermare o escludere la presenza di tale malattia elencata.
2. Ai fini dell'indagine di cui al paragrafo 1, l'autorità competente, se del caso, si assicura che i veterinari ufficiali:
a) effettuino un esame clinico su un campione rappresentativo di animali detenuti delle specie elencate per quella particolare malattia elencata;
b) prelevino opportuni campioni da tali animali detenuti delle specie elencate e altri campioni per esami di laboratorio da eseguire in laboratori designati a tal fine dall'autorità competente;
c) effettuino esami di laboratorio per confermare o escludere la presenza di tale malattia elencata.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alle norme dettagliate integranti le norme relative all'indagine condotta dall'autorità competente di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Articolo 55
Misure preliminari di lotta alle malattie attuate dall'autorità competente
1. L'autorità competente in caso di sospetto della presenza di una delle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), in animali detenuti attua le seguenti misure preliminari di lotta alle malattie in attesa dei risultati dell'indagine di cui all'articolo 54, paragrafo 1, e dell'attuazione delle misure di lotta alle malattie conformemente all'articolo 61, paragrafo 1:
a) mette sotto sorveglianza ufficiale lo stabilimento, l'abitazione, l'azienda alimentare e di mangimi, l'azienda di trasporti, l'azienda di commercio del bestiame o lo stabilimento che tratta sottoprodotti di origine animale o qualsiasi altro luogo in cui vi è il sospetto della presenza della malattia; [Em. 168]
b) redige un inventario:
i) degli animali detenuti presenti nello stabilimento, nell'abitazione, nell'azienda alimentare e di mangimi, nell'azienda di trasporti, nell'azienda di commercio del bestiame o nello stabilimento che tratta sottoprodotti di origine animale o in qualsiasi altro luogo; [Em. 169]
ii) dei prodotti presenti nello stabilimento, nell'abitazione, nell'azienda alimentare e di mangimi, nell'azienda di trasporti, nell'azienda di commercio del bestiame o nello stabilimento che tratta sottoprodotti di origine animale o in qualsiasi altro luogo, ove rilevante per la diffusione di tale malattia elencata; [Em. 170]
c) applica garantisce che siano applicate opportune misure di bioprotezione per prevenire la trasmissione di tale agente patogeno della malattia elencata ad altri animali o all'uomo; [Em. 171]
d) se del caso, per prevenire l'ulteriore diffusione dell'agente patogeno, tiene in isolamento gli animali detenuti delle specie elencate per la malattia elencata in questione e impedisce il contatto con la fauna selvatica;
e) limita gli spostamenti degli animali detenuti, dei prodotti e, se del caso, delle persone, dei veicoli e dei materiali o degli altri mezzi attraverso i quali l'agente patogeno potrebbe diffondersi a o dallo stabilimento, a o dalle abitazioniaziende alimentari e di mangimi, a o dalle aziende alimentari e di mangimidi trasporti, a o dalle aziende di commercio del bestiame, a o dagli stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale, nonché a o da qualsiasi altro luogo in cui si sospetta la presenza di tale malattia elencata, nella misura necessaria a prevenire la diffusione della malattia elencata; [Em. 172]
f) adotta ogni altra misura di lotta alle malattie necessaria, tenendo conto delle misure di lotta alle malattie di cui alla sezione 4, riguardantie garantisce che le misure di lotta non causino dolore e sofferenze evitabili agli animali colpiti,per quanto riguarda: [Em. 173]
i) l'esecuzione dell'indagine da parte dell'autorità competente di cui all'articolo 54, paragrafo 1, e l'applicazione delle misure di lotta alle malattie di cui alle lettere da a) a d) del presente paragrafo agli altri stabilimenti, alle loro unità epidemiologiche, alle abitazioni, alle aziende alimentari e di mangimi, alle aziende di trasporti, alle aziende di commercio del bestiame o agli stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale; [Em. 174]
ii) l'istituzione di zone soggette a restrizioni temporanee adeguate tenendo conto del profilo della malattia;
g) avvia l'indagine epidemiologica di cui all'articolo 57, paragrafo 1.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alle norme dettagliate integranti le norme di cui al paragrafo 1 del presente articolo per quanto riguarda le misure specifiche e dettagliate di lotta alle malattie da adottare a seconda della malattia elencata di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), considerati i rischi connessi per:
a) la specie o la categoria di animali;
b) il tipo di produzione.
Articolo 56
Revisione ed estensione delle misure preliminari di lotta alle malattie
Le misure di lotta alle malattie di cui all'articolo 55, paragrafo 1, sono:
a) esaminate dall'autorità competente, se del caso, a seguito dei risultati:
i) dell'indagine di cui all'articolo 54, paragrafo 1;
ii) dell'indagine epidemiologica di cui all'articolo 57, paragrafo 1;
b) ulteriormente estese ad altri luoghi conformemente all'articolo 55, paragrafo 1, lettera e), se necessario.
Sezione 2
Indagine epidemiologica
Articolo 57
Indagine epidemiologica
1. L'autorità competente conduce un'indagine epidemiologica in caso di sospetto o di conferma di una malattia elencata di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), negli animali.
2. L'indagine epidemiologica di cui al paragrafo 1 è volta a:
a) identificare la probabile origine della malattia elencata e i suoi mezzi di diffusione;
b) calcolare la probabile durata della presenza della malattia;
c) individuare gli stabilimenti e le loro unità epidemiologiche, le abitazioni, le aziende alimentari e di mangimi, le aziende di trasporti, le aziende di commercio del bestiame o gli stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale o qualsiasi altro luogo con cui c'è stato un contatto, dove animali delle specie elencate per la presunta malattia elencata possono essere stati infettati, infestati o contaminati; [Em. 175]
d) ottenere informazioni sugli spostamenti degli animali detenuti, delle persone, dei prodotti, dei veicoli, dei materiali o degli altri mezzi attraverso i quali l'agente patogeno potrebbe essere stato diffuso nel periodo interessato precedente la notifica del sospetto o della conferma della malattia elencata;
e) ottenere informazioni sulla probabile diffusione della malattia elencata nell'ambiente circostante, compresa la presenza e la distribuzione dei vettori della malattia.
Sezione 3
Conferma della malattia in animali detenuti
Articolo 58
Conferma ufficiale da parte dell'autorità competente di una malattia elencata di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a)
1. L'autorità competente basa la conferma ufficiale di una malattia elencata di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), sulle seguenti informazioni:
a) i risultati degli esami clinici e di laboratorio di cui all'articolo 54, paragrafo 2;
b) l'indagine epidemiologica di cui all'articolo 57, paragrafo 1;
c) altri dati epidemiologici disponibili.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alle prescrizioni da soddisfare per la conferma ufficiale di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Articolo 59
Sospensione delle misure preliminari di lotta alle malattie successiva all'esclusione della presenza della malattia elencata o di una malattia emergente [Em. 176]
L'autorità competente continua ad applicare le misure preliminari di lotta alle malattie di cui all'articolo 55, paragrafo 1, e all'articolo 56, fino a quando la presenza delle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), o di una malattia emergente, non venga esclusa in base alle informazioni di cui all'articolo 58, paragrafo 1, o alle norme adottate ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2. [Em. 177]
Sezione 4
Misure di lotta alle malattie in caso di conferma di malattia negli animali detenuti
Articolo 60
Misure immediate di lotta alle malattie che l'autorità competente deve adottare
In caso di conferma ufficiale a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, di un focolaio di una malattia elencata di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), negli animali detenuti, l'autorità competente procede immediatamente a:
a) dichiarare ufficialmente infetto lo stabilimento, l'abitazione, l'azienda alimentare e di mangimi, l'azienda di trasporti, l'azienda di commercio del bestiame, lo stabilimento che tratta sottoprodotti di origine animale o qualunque altro luogo colpito da tale malattia elencata; [Em. 178]
b) stabilire una zona soggetta a restrizioni, come opportuno per tale malattia elencata;
c) attuare il piano di emergenza di cui all'articolo 43, paragrafo 1, per garantire il massimo coordinamento delle misure di lotta alle malattie.
Articolo 61
Stabilimenti e altri luoghi colpiti
1. In caso di focolaio di una malattia elencata di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a) negli animali detenuti in uno stabilimento, un'abitazione, un'azienda alimentare e di mangimi, un'azienda di trasporti, un'azienda di commercio del bestiame, uno stabilimento che tratta sottoprodotti di origine animale o qualunque altro luogo, l'autorità competente adotta immediatamente una o più delle seguenti misure di lotta alle malattie per prevenire l'ulteriore diffusione di tale malattia elencata: [Em. 179]
a) restrizioni degli spostamenti delle persone, degli animali, dei prodotti, dei veicoli o di qualsiasi altro materiale o sostanza che potrebbero essere contaminati e contribuire alla diffusione della malattia elencata;
b) abbattimento ed eliminazione o macellazione con metodi umani degli animali che potrebbero essere contaminati e contribuire alla diffusione della malattia elencata, purché ciò avvenga con modalità che risparmino agli animali dolore, ansia o sofferenze evitabili; [Em. 180]
c) distruzione, lavorazione, trasformazione o trattamento dei prodotti, dei mangimi o delle altre sostanze, o trattamento delle attrezzature, dei mezzi di trasporto, delle piante o dei prodotti vegetali o dell'acqua che potrebbero essere contaminati, nella misura adeguata a garantire che qualsiasi agente patogeno o vettore della malattia sia distrutto;
d) vaccinazione o trattamento con altri medicinali veterinari degli animali detenuti a norma dell'articolo 46, paragrafo 1, e degli eventuali atti delegati adottati a norma dell'articolo 47, paragrafo 1; di preferenza, vaccinazione alla quale gli animali sopravvivano e che non comporti conseguenze negative per gli scambi commerciali nell'Unione e con i paesi terzi; [Em. 181]
e) isolamento, quarantena o trattamento degli animali e dei prodotti che potrebbero essere contaminati e contribuire alla diffusione della malattia elencata;
f) pulizia, disinfezione, disinfestazione o altre misure di bioprotezione necessarie da applicare allo stabilimento, all'abitazione, all'azienda alimentare e di mangimi, all'azienda di trasporti, all'azienda di commercio del bestiame, allo stabilimento che tratta sottoprodotti di origine animale o a qualunque altro luogo colpito per ridurre al minimo il rischio di diffusione della malattia elencata; [Em. 182]
g) prelievo di un numero sufficiente di campioni adeguati necessari per completare l'indagine epidemiologica di cui all'articolo 57, paragrafo 1;
h) analisi di laboratorio dei campioni.
2. Nel determinare quali delle misure di lotta alle malattie di cui al paragrafo 1 siano appropriate, l'autorità competente tiene conto:
a) del profilo della malattia;
b) del tipo di produzione e delle unità epidemiologiche nello stabilimento, nell'abitazione, nell'azienda alimentare e di mangimi, nell'azienda di trasporti, nell'azienda di commercio del bestiame, nello stabilimento che tratta sottoprodotti di origine animale o in qualunque altro luogo colpiticolpito. [Em. 183]
b bis) delle ripercussioni delle misure sulla diversità genetica degli animali da allevamento e della necessità di conservare le risorse genetiche di tali animali. [Em. 184]
3. L'autorità competente autorizza il ripopolamento dello stabilimento, dell'abitazione o di qualsiasi altro luogo esclusivamente se: [Em. 185]
a) tutte le misure di lotta alle malattie e tutti gli esami di laboratorio appropriati di cui al paragrafo 1 sono stati completati con successo;
b) è trascorso un lasso di tempo sufficiente ad impedire la ricontaminazione dello stabilimento, dell'abitazione, dell'azienda alimentare eo di mangimi, dell'azienda di trasporti, dell'azienda di commercio del bestiame, dello stabilimento che tratta sottoprodotti di origine animale o di qualunque altro luogo colpito dalla malattia elencata che aveva causato il focolaio di cui al paragrafo 1. [Em. 186]
Articolo 62
Stabilimenti e luoghi epidemiologicamente connessi
1. L'autorità competente estende le misure di lotta alle malattie di cui all'articolo 61, paragrafo 1, agli altri stabilimenti e alle loro unità epidemiologiche, alle abitazioni, alle aziende alimentari eo di mangimi, aziende di trasporti, aziende di commercio del bestiame o agli stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale o a qualunque altro luogo o mezzo di trasporto dove secondo l'indagine epidemiologica di cui all'articolo 57, paragrafo 1, o i risultati delle indagini cliniche o di laboratorio o altri dati epidemiologici vi è motivo di sospettare la diffusione a, da oppure attraverso di essi della malattia elencata di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), per la quale tali misure erano state adottate. [Em. 187]
2. Se l'indagine epidemiologica di cui all'articolo 57, paragrafo 1, dimostra che la probabile origine della malattia elencata di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), è un altro Stato membro o che probabilmente tale malattia elencata si è diffusa ad un altro Stato membro, l'autorità competente informa tale Stato membro e la Commissione. [Em. 188]
3. Nei casi descritti al paragrafo 2, le autorità competenti dei diversi Stati membri cooperano ad un'ulteriore indagine epidemiologica e all'applicazione di misure di lotta alle malattie.
Articolo 63
Delega delle competenze per le misure di lotta alle malattie negli stabilimenti e nei luoghi colpiti e epidemiologicamente connessi
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alle norme dettagliate sulle misure di lotta alle malattie che l'autorità competente deve adottare ai sensi degli articoli 61 e 62 negli stabilimenti, nelle aziende alimentari e di mangimi, negli stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale o in qualunque altro luogo colpito e epidemiologicamente connesso per tutte le malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a).
Tali norme dettagliate riguardano:
a) le condizioni e le prescrizioni relative alle misure di lotta alle malattie di cui all'articolo 61, paragrafo 1, lettere da a) a e);
b) le procedure di pulizia, di disinfezione e di disinfestazione di cui all'articolo 61, paragrafo 1, lettera f), che specifica l'uso dei biocidi a tali fini ove opportuno;
c) le condizioni e le prescrizioni relative al campionamento e agli esami di laboratorio di cui all'articolo 61, paragrafo 1, lettere da g) a h);
d) le condizioni e le prescrizioni dettagliate relative al ripopolamento di cui all'articolo 61, paragrafo 3;
e) le misure di lotta alle malattie necessarie di cui all'articolo 62 da attuare negli stabilimenti, nei luoghi e nei mezzi di trasporto epidemiologicamente connessi.
Articolo 64
Istituzione di zone soggette a restrizioni da parte dell'autorità competente
1. L'autorità competente, ove opportuno, istituisce una zona soggetta a restrizioni attorno allo stabilimento, all'abitazione, all'azienda alimentare e o di mangimi, all'azienda di trasporti, all'azienda di commercio del bestiame, allo stabilimento che tratta sottoprodotti di origine animale o a qualunque altro luogo dove si è sviluppato il focolaio di una malattia elencata di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), negli animali detenuti, tenendo conto di quanto segue: [Em. 189]
a) il profilo della malattia;
b) la situazione geografica delle zone soggette a restrizioni;
c) i fattori ecologici e idrologici delle zone soggette a restrizioni;
d) le condizioni meteorologiche;
e) la presenza, la distribuzione e il tipo di vettori nelle zone soggette a restrizioni;
f) i risultati dell'indagine epidemiologica di cui all'articolo 57, paragrafo 1, e degli altri studi realizzati e i dati epidemiologici;
g) i risultati delle prove di laboratorio;
h) le misure di lotta alle malattie applicate;
h bis) i costi diretti e indiretti per i settori interessati e per l'economia nel suo insieme. [Em. 190]
Nell'istituire la zona soggetta a restrizioni, l'autorità competente rispetta il principio di proporzionalità. [Em. 191]
La zona soggetta a restrizioni include, ove opportuno, una zona di protezione e di sorveglianza di dimensioni e con una configurazione definite.
2. L'autorità competente valuta e analizza continuamente la situazione e, se del caso, al fine di impedire la diffusione delle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a):
a) modifica i confini della zona soggetta a restrizioni;
b) istituisce ulteriori zone soggette a restrizioni.
3. Laddove le zone soggette a restrizioni si trovano nel territorio di più Stati membri, le autorità competenti di tali Stati membri cooperano all'istituzione delle zone soggette a restrizioni di cui al paragrafo 1.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253, riguardo alle norme dettagliate per l'istituzione e la modifica delle zone soggette a restrizioni, comprese le zone di protezione o di sorveglianza.
Articolo 65
Misure di lotta alle malattie in una zona soggetta a restrizioni
1. L'autorità competente adotta una o più delle seguenti misure di lotta alle malattie nella zona soggetta a restrizioni per prevenire l'ulteriore diffusione della malattia elencata di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a):
a) identificazione degli stabilimenti, delle abitazioni, delle aziende alimentari eo di mangimi, delle aziende di trasporti, delle aziende di commercio del bestiame, degli stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale o di qualunque altro luogo dove sono detenuti animali delle specie elencate per tale malattia elencata; [Em. 192]
b) visite agli stabilimenti, alle abitazioni, alle aziende alimentari eo di mangimi, alle aziende di trasporti, alle aziende di commercio del bestiame, agli stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale o a qualunque altro luogo dove sono detenuti animali delle specie elencate per tale malattia elencata e, se del caso, esami, campionamento e analisi di laboratorio dei campioni; [Em. 193]
c) condizioni di spostamento per gli spostamenti delle persone, degli animali, dei prodotti, dei mangimi, dei veicoli e di qualsiasi altro materiale o sostanza che potrebbe essere contaminato o contribuire alla diffusione di tale malattia elencata nelle e dalle zone soggette a restrizioni e il trasporto nelle zone soggette a restrizioni;
d) prescrizioni in materia di bioprotezione per:
i) la produzione, la trasformazione e la distribuzione dei prodotti di origine animale;
ii) la raccolta e lo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale;
iii) l'inseminazione artificiale;
e) vaccinazione e trattamento con altri medicinali veterinari degli animali detenuti a norma dell'articolo 46, paragrafo 1, e degli eventuali atti delegati adottati a norma dell'articolo 47, paragrafo 1;
f) pulizia, disinfezione e disinfestazione;
g) designazione o, se del caso, riconoscimento di uno stabilimento alimentare ai fini della macellazione, previo stordimento, degli animali o del trattamento dei prodotti di origine animale originari delle zone soggette a restrizioni; [Em. 194]
h) prescrizioni in materia di identificazione e tracciabilità per lo spostamento degli animali, del materiale germinale o dei prodotti di origine animale;
i) altre misure di bioprotezione e riduzione dei rischi necessarie per ridurre al minimo i rischi di diffusione di tale malattia elencata.
2. L'autorità competente adotta tutte le misure necessarie al fine di informare esaurientemente le persone nelle zone soggette a restrizioni in merito alle restrizioni in vigore e alla natura delle misure di lotta alle malattie.
3. Nel determinare quali delle misure di lotta alle malattie di cui al paragrafo 1 si debbano adottare, l'autorità competente tiene conto di quanto segue:
a) il profilo della malattia;
b) i tipi di produzione;
c) la fattibilità, la disponibilità e l'efficacia di tali misure di lotta alle malattie.
Articolo 66
Obblighi degli operatori nelle zone soggette a restrizioni
1. Gli operatori che detengono animali e prodotti nella zona soggetta a restrizioni di cui all'articolo 64, paragrafo 1, comunicano all'autorità competente qualsiasi spostamento previsto di animali detenuti e di prodotti nella o al di fuori della zona soggetta a restrizioni.
2. Essi spostano gli animali detenuti e i prodotti esclusivamente in conformità delle istruzioni dell'autorità competente.
Articolo 67
Delega di potere concernente le misure di lotta alle malattie nelle zone soggette a restrizioni
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alle norme dettagliate concernenti le misure di lotta alle malattie da adottare in una zona soggetta a restrizioni di cui all'articolo 65, paragrafo 1, per ciascuna delle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a).
Tali norme dettagliate riguardano:
a) le condizioni e le prescrizioni relative alle misure di lotta alle malattie di cui all'articolo 65, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), g), h), e i);
b) i principi concernenti le procedure di pulizia, di disinfezione e di disinfestazione di cui all'articolo 65, paragrafo 1, lettera f), che specificaspecificano l'uso dei biocidi a tali fini ove opportuno; [Em. 195]
c) la necessaria sorveglianza da garantire in seguito all'applicazione delle misure di lotta alle malattie e gli esami di laboratorio di cui all'articolo 65, paragrafo 1, lettera b);
d) altre misure specifiche di lotta alle malattie per limitare la diffusione di determinate malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a).
Articolo 68
Mantenimento delle misure di lotta alle malattie nelle zone soggette a restrizioni e atti delegati
1. L'autorità competente continua ad applicare le misure di lotta alle malattie di cui alla presente sezione finché:
a) non saranno state attuate le misure di lotta alle malattie appropriate per la malattia elencata di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), all'origine delle restrizioni;
b) non saranno state completate la pulizia, la disinfezione o la disinfestazione finali appropriate per:
i) la malattia elencata di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), per la quale sono state applicate le misure di lotta alle malattie;
ii) la specie colpita di animali detenuti;
iii) il tipo di produzione;
c) non sarà stata attuata una sorveglianza adeguata nella zona soggetta a restrizioni, appropriata per la malattia elencata di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), per la quale sono state applicate le misure di lotta alle malattie e per il tipo di stabilimento o di luogo, comprovante l'eradicazione di tale malattia elencata.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alle norme dettagliate concernenti le misure di lotta alle malattie che l'autorità competente deve adottare ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo in merito a:
a) le procedure per la pulizia, la disinfezione e la disinfestazione finali e, se del caso, l'uso dei biocidi a tali fini;
b) la struttura, gli strumenti, i metodi, la frequenza, l'intensità, la popolazione animale bersaglio e i modelli di campionamento della sorveglianza per riottenere lo status di indenne da malattia dopo il focolaio;
c) il ripopolamento delle zone soggette a restrizioni dopo il completamento delle misure di lotta alle malattie di cui al paragrafo 1 del presente articolo, tenendo conto delle condizioni di ripopolamento di cui all'articolo 61, paragrafo 3;
d) altre misure di lotta alle malattie necessarie per riottenere lo status di indenne da malattia.
Articolo 69
Vaccinazione di emergenza
1. Ove pertinente per lottare efficacemente contro la malattia elencata di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), alla quale si applicano le misure di lotta alle malattie in seguito alla comparsa di un focolaio, l'autorità competente può:
a) elaborare un piano di vaccinazione;
b) istituire zone di vaccinazione.
2. L'autorità competente, nel decidere il piano di vaccinazione e l'istituzione delle zone di vaccinazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, tiene conto di:
a) le prescrizioni in materia di vaccinazione di emergenza previste nei piani di emergenza di cui all'articolo 43, paragrafo 1;
b) le prescrizioni relative all'uso dei vaccini di cui all'articolo 46, paragrafo 1, e agli atti delegati adottati a norma dell'articolo 47, paragrafo 1.
3. Le zone di vaccinazione di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, sono conformi alle prescrizioni in materia di misure di riduzione dei rischi per evitare la diffusione delle malattie elencate e di sorveglianza previste negli atti delegati adottati in conformità dell'articolo 47, paragrafo 1, lettere d) ed e).
3 bis. Gli animali sottoposti a vaccinazione d'emergenza possono essere destinati a un utilizzo specifico conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera f). [Em. 196]
3 ter. Se il vaccino utilizzato è certificato come sicuro per il consumo umano, andrebbe evitata la successiva macellazione degli animali vaccinati non infetti. [Em. 197]
Sezione 5
Animali selvatici e animali randagi di specie domestiche [Em. 198]
Articolo 70
Animali selvatici e animali randagi di specie domestiche [Em. 199]
1. In caso di sospetto o di conferma ufficiale di una malattia elencata di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), negli animali selvatici o negli animali randagi di specie domestiche, lo Stato membro interessato: [Em. 200]
a) conduce, ove rilevante per tale malattia elencata specifica, una sorveglianza nella popolazione di animali selvatici;
a bis) sorveglia la popolazione di animali randagi di specie domestiche, qualora ciò sia rilevante per la specifica malattia elencata; [Em. 201]
b) adotta le necessarie misure di prevenzione e lotta alle malattie per evitare l'ulteriore diffusione di tale malattia elencata o pervenire alla sua eradicazione, e garantisce che qualsiasi misura di lotta risparmi agli animali colpiti dolore e sofferenze evitabili. [Em. 202]
2. Le misure di prevenzione e lotta alle malattie di cui al paragrafo 1, lettera b), tengono conto dei seguenti aspetti:
a) il profilo della malattia;
b) gli animali selvatici colpiti e gli animali di specie domestiche non detenuti; [Em. 203]
b bis) il contatto tra gli animali selvatici e quelli detenuti e il rischio di contagio reciproco a ciò collegato; [Em. 204
b ter) il contatto diretto tra gli animali colpiti e l'uomo e la vicinanza fisica all'uomo; [Em. 205]
c) le misure di lotta alle malattie da adottare in caso di sospetto o di conferma ufficiale di una malattia elencata di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), in zone soggette a restrizioni negli animali detenuti conformemente alle norme di cui alle sezioni da 1 a 4.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo a:
a) la sorveglianza di cui al paragrafo 1, lettera a);
b) le misure di prevenzione e lotta alle malattie di cui al paragrafo 1, lettera b).
Nell'adottare tali atti delegati, la Commissione tiene conto del profilo della malattia e delle specie elencate per la malattia elencata di cui al paragrafo 1.
Sezione 6
Misure supplementari di lotta alle malattie adottate dagli Stati membri, coordinamento da parte della Commissione e norme speciali temporanee in materia di lotta alle malattie
Articolo 71
Misure supplementari di lotta alle malattie adottate dagli Stati membri, coordinamento delle misure da parte della Commissione e norme speciali temporanee di lotta alle malattie concernenti le sezioni da 1 a 5
1. Gli Stati membri possono adottare misure supplementari di lotta alle malattie oltre a quelle previste all'articolo 61, paragrafo 1, all'articolo 62, all'articolo 65, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 68, paragrafo 1, e negli atti delegati adottati a norma dell'articolo 67 e dell'articolo 68, paragrafo 2, nella misura in cui tali misure sono in linea con le norme stabilite nel presente regolamento e sono necessarie e proporzionate a contrastare la diffusione della malattia elencata di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), tenendo conto di:
a) le circostanze epidemiologiche specifiche;
b) il tipo di stabilimenti, di altri luoghi e di produzione;
c) le categorie e le specie di animali interessate;
d) le condizioni economiche o sociali.
2. Gli Stati membri informano senza indugio la Commissione in merito a:
a) le misure di lotta alle malattie adottate dall'autorità competente in conformità degli articoli 58, 59, 61, 62, 64 e 65, all'articolo 68, paragrafo 1, all'articolo 69 e all'articolo 70, paragrafi 1 e 2, e agli atti delegati adottati a norma degli articoli 63 e 67, dell'articolo 68, paragrafo 2, e dell'articolo 70, paragrafo 3;
b) le eventuali ulteriori misure di lotta alle malattie da essa adottate in conformità del paragrafo 1.
3. La Commissione riesamina la situazione della malattia e le misure di lotta alle malattie adottate dall'autorità competente e le eventuali misure di lotta alle malattie supplementari adottate dallo Stato membro, in conformità del presente capo e può, mediante atti di esecuzione, stabilire misure speciali di lotta alle malattie per un periodo di tempo limitato, a condizioni adatte alla situazione epidemiologica, se:
a) tali misure di lotta alle malattie sono considerate inadatte alla situazione epidemiologica;
b) la malattia elencata di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), sembra diffondersi nonostante le misure di lotta alle malattie adottate conformemente al presente capo.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2.
4. Per motivi di urgenza imperativi e debitamente giustificati relativi ad una malattia che costituisce un rischio emergente con un impatto molto forte, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili conformemente alla procedura di cui all'articolo 255, paragrafo 3.
Capo 2
Malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere b) e c)
Articolo 71 bis
Ambito di applicazione del capo 2
Per quanto riguarda le malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), le seguenti disposizioni del capo 2 si applicano unicamente negli Stati membri che hanno elaborato un programma nazionale. [Em. 206]
Sezione 1
Misure Di Lotta Alle Malattie In Caso Di Sospetto Della Presenza Di Una Malattia In Animali Detenuti
Articolo 72
Obblighi degli operatori, dei professionisti degli animali e dei detentori di animali da compagnia
1. In caso di sospetto della presenza di una delle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere b) e c), in animali detenuti, gli operatori, i professionisti degli animali e i detentori di animali da compagnia, oltre a comunicare i sintomi e il sospetto all'autorità e ai veterinari competenti, conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, e in attesa di eventuali misure di lotta alle malattie adottate dall'autorità competente in conformità dell'articolo 74, paragrafo 1, adottano le opportune misure di lotta alle malattie di cui all'articolo 74, paragrafo 1, lettera a), e agli eventuali atti delegati adottati a norma dell'articolo 74, paragrafo 3, per prevenire la diffusione di tale malattia elencata dagli animali, dagli stabilimenti e dai luoghi colpiti sotto la loro responsabilità ad altri animali o all'uomo.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alle norme dettagliate integranti le misure di lotta alle malattie che gli operatori, i professionisti degli animali e i detentori di animali da compagnia devono adottare conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.
Articolo 73
Indagini condotte dall'autorità competente in caso di sospetto della presenza di una malattia elencata
1. L'autorità competente in caso di sospetto della presenza di una delle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere b) e c), in animali detenuti, conduce senza indugio un'indagine per confermare o escludere la presenza di tale malattia elencata.
2. Ai fini dell'indagine di cui al paragrafo 1, l'autorità competente, se del caso, si assicura che i veterinari ufficiali:
a) effettuino un esame clinico su un campione rappresentativo di animali detenuti delle specie elencate per quella particolare malattia elencata;
b) prelevino opportuni campioni dagli animali detenuti delle specie elencate e altri campioni per esami di laboratorio da eseguire in laboratori designati a tal fine dall'autorità competente;
c) effettuino un esame di laboratorio per confermare o escludere la presenza di tale malattia elencata.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alle norme dettagliate integranti le norme relative all'indagine di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Articolo 74
Misure preliminari di lotta alle malattie attuate dall'autorità competente
1. L'autorità competente in caso di sospetto della presenza di una delle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) o c), in animali detenuti attua le seguenti misure preliminari di lotta alle malattie in attesa dei risultati dell'indagine di cui all'articolo 73, paragrafo 1, e dell'attuazione delle misure di lotta alle malattie conformemente all'articolo 78, paragrafi 1 e 2:
a) applica misure di lotta alle malattie per limitare la diffusione di tale malattia elencata dal territorio, dallo stabilimento, dall'abitazione, dall'azienda alimentare o di mangimi, dall'azienda di trasporti, dall'azienda di commercio del bestiame, dallo stabilimento che tratta sottoprodotti di origine animale o da qualunque altro luogo colpiticolpito; [Em. 207]
b) avvia ove necessario un'indagine epidemiologica, tenendo conto delle norme relative a tali indagini di cui all'articolo 57, paragrafo 1, e delle eventuali norme adottate ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 2.
2. Le misure preliminari di lotta alle malattie di cui al paragrafo 1 devono essere adeguate e proporzionate al rischio associato alla malattia elencata di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) o c), tenendo conto de:
a) il profilo della malattia;
b) gli animali detenuti colpiti;
c) lo stato sanitario dello Stato membro, della zona, del compartimento o dello stabilimento in cui si sospetta la presenza di tale malattia elencata;
d) le misure preliminari di lotta alle malattie di cui all'articolo 55, paragrafo 1, e all'articolo 56 e agli eventuali atti delegati adottati a norma dell'articolo 55, paragrafo 2.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo a norme integranti le norme di cui al paragrafo 1 del presente articolo, tenendo conto di quanto riportato al paragrafo 2, in relazione a:
a) le misure preliminari di lotta alle malattie da adottare per prevenire la diffusione della malattia elencata, in conformità del paragrafo 1, lettera a);
b) l'applicazione delle misure preliminari di lotta alle malattie di cui al paragrafo 1, lettera a), ad altri stabilimenti, alle loro unità epidemiologiche, alle abitazioni, alle aziende alimentari o di mangimi, aziende di trasporti, aziende di commercio del bestiame e agli stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale o ad altri luoghi; [Em. 208]
c) l'istituzione di zone soggette a restrizioni temporanee, appropriate secondo il profilo della malattia.
Articolo 75
Revisione ed estensione delle misure preliminari di lotta alle malattie
Le misure di lotta alle malattie di cui all'articolo 74, paragrafo 1, sono:
a) riesaminate dall'autorità competente ove opportuno in seguito ai risultati dell'indagine di cui all'articolo 73, paragrafo 1, e, se del caso, dell'indagine epidemiologica di cui all'articolo 74, paragrafo 1, lettera b);
b) ulteriormente estese ad altri luoghi conformemente all'articolo 74, paragrafo 3, lettera b), se necessario.
Sezione 2
Conferma della presenza di malattia in animali detenuti
Articolo 76
Conferma ufficiale della malattia da parte dell'autorità competente
1. L'autorità competente basa la conferma ufficiale di una malattia elencata di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) o c), sulle seguenti informazioni:
a) i risultati degli esami clinici e di laboratorio di cui all'articolo 73, paragrafo 2;
b) l'indagine epidemiologica di cui all'articolo 74, paragrafo 1, lettera b), ove pertinente;
c) altri dati epidemiologici disponibili.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alle prescrizioni da soddisfare per la conferma ufficiale di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Articolo 77
Soppressione delle misure preliminari di lotta alle malattie in caso di esclusione di malattia
L'autorità competente continua ad applicare le misure preliminari di lotta alle malattie di cui all'articolo 74, paragrafo 1, e all'articolo 75, fino a quando la presenza delle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere b) o c), non è stata esclusa ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 1, o delle norme adottate ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 2.
Sezione 3
Misure di lotta alle malattie in caso di conferma della presenza di malattia in animali detenuti
Articolo 78
Misure di lotta alle malattie attuate dall'autorità competente
1. In caso di conferma ufficiale a norma dell'articolo 76, paragrafo 1, di un focolaio di una malattia elencata di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), in animali detenuti, l'autorità competente:
a) in uno Stato membro, una zona o un compartimento oggetto di un programma di eradicazione obbligatoria di cui all'articolo 30, paragrafo 1, di quella malattia elencata, applica le misure di lotta alle malattie previste in tale programma di eradicazione obbligatoria;
b) in uno Stato membro, un'area, una zona o un compartimento che non è ancora oggetto di un programma di eradicazione obbligatoria di cui all'articolo 30, paragrafo 1, di quella malattia elencata, avvia tale programma di eradicazione obbligatoria e applica le misure di lotta alle malattie ivi previste.
2. In caso di conferma ufficiale a norma dell'articolo 76, paragrafo 1, di un focolaio di una malattia elencata di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), in animali detenuti, l'autorità competente:
a) in uno Stato membro, una zona o un compartimento oggetto di un programma di eradicazione volontaria di cui all'articolo 30, paragrafo 2, di quella malattia elencata, applica le misure di lotta alle malattie previste in tale programma di eradicazione volontaria;
b) in uno Stato membro, un'area, una zona o un compartimento che non è oggetto di un programma di eradicazione volontaria di cui all'articolo 30, paragrafo 2, di quella malattia elencata, applica, ove opportuno, misure di lotta alle malattie e misure per prevenirne la diffusione. [Em. 209]
3. Le misure di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo sono proporzionate al rischio costituito dalla malattia elencata di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c) e tengono conto de:
a) il profilo della malattia;
b) gli animali detenuti colpiti, considerando in particolare la loro appartenenza a una razza o varietà minacciata; [Em. 210]
c) lo stato sanitario dello Stato membro, dell'area, della zona, del compartimento o dello stabilimento in cui la presenza della malattia elencata è stata ufficialmente confermata;
d) le misure di lotta alle malattie da adottare negli stabilimenti, negli altri luoghi e nelle zone soggette a restrizioni conformemente alla sezione 4, del capo 1, del presente titolo.
Articolo 79
Delega di potere per le misure di lotta alle malattie che l'autorità competente deve adottare
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alle norme dettagliate concernenti le misure di lotta alle malattie da adottare in caso di focolai di una malattia elencata di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) o c), in animali detenuti, a norma dell'articolo 78, paragrafo 2, lettera b), tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 78, paragrafo 3.
Sezione 4
Animali selvatici e animali di specie domestiche non detenuti [Em. 211]
Articolo 80
Animali selvatici e animali di specie domestiche non detenuti [Em. 212]
1. In caso di sospetto o di conferma ufficiale della presenza di una malattia elencata di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), in animali selvatici e in animali di specie domestiche non detenuti, l'autorità competente dello Stato membro interessato: [Em. 213]
a) in tutto il territorio dello Stato membro, nell'area o nella zona oggetto di un programma di eradicazione obbligatoria di cui all'articolo 30, paragrafo 1, di quella malattia elencata, applica le misure di lotta alle malattie previste in tale programma di eradicazione obbligatoria;
b) in tutto il territorio dello Stato membro, nell'area o nella zona che non è oggetto di un programma di eradicazione obbligatoria di cui all'articolo 30, paragrafo 1, di quella malattia elencata, avvia tale programma di eradicazione obbligatoria e applica le misure di lotta alle malattie ivi previste, ove opportuno, per controllarne e prevenirne la diffusione.
2. In caso di focolaio di una malattia elencata di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), in animali selvatici e in animali di specie domestiche non detenuti, che non rientra nelle previsionidell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), l'autorità competente dello Stato membro interessato: [Em. 214]
a) in tutto il territorio dello Stato membro, nell'area, nella zona o nel compartimento oggetto di un programma di eradicazione volontaria di cui all'articolo 30, paragrafo 2, di quella malattia elencata, applica le misure di lotta alle malattie previste in tale programma di eradicazione volontaria;
b) in tutto il territorio dello Stato membro, nell'area, nella zona o nel compartimento che non è oggetto di un programma di eradicazione volontaria di cui all'articolo 30, paragrafo 2, di quella malattia elencata, applica, ove opportuno, misure per controllarne e prevenirne la diffusione.
3. Le misure di lotta alle malattie di cui al paragrafo 2, lettera b), tengono conto dei seguenti aspetti:
a) il profilo della malattia;
b) gli animali selvatici e gli animali di specie domestiche non detenuti colpiti; [Em. 215]
b bis) il contatto tra gli animali che vivono allo stato selvatico e quelli detenuti, e il rischio di contagio reciproco a ciò collegato; [Em. 216]
b ter) il contatto diretto tra gli animali interessati e l'uomo e la vicinanza fisica all'uomo; [Em. 217]
c) le misure di lotta alle malattie da adottare in caso di sospetto o di conferma ufficiale di una malattia elencata in zone soggette a restrizioni in animali detenuti conformemente alle norme di cui alle sezioni da 1 a 4, del capo 1, del presente titolo.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alle norme dettagliate integranti le misure di lotta alle malattie da adottare in caso di focolai di una malattia elencata di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) o c), in animali selvatici e in animali di specie domestiche non detenuti, a norma del paragrafo 2, lettera b), del presente articolo. [Em. 218]
Sezione 5
Coordinamento da parte della Commissione e norme speciali temporanee di lotta alle malattie
Articolo 81
Coordinamento delle misure da parte della Commissione e norme speciali temporanee riguardanti le sezioni da 1 a 4
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure di lotta alle malattie adottate dall'autorità competente in relazione ad una malattia elencata di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) o c), in conformità dell'articolo 76, paragrafo 1, agli articoli 77 e 78, e all'articolo 80, paragrafi 1 e 2, e agli atti delegati adottati a norma dell'articolo 76, paragrafo 2, dell'articolo 79, e dell'articolo 80, paragrafo 4.
2. La Commissione riesamina la situazione epidemiologica e le misure di lotta alle malattie adottate dall'autorità competente in conformità del presente capo e può, mediante atti di esecuzione, stabilire norme speciali di lotta alle malattie per un periodo di tempo limitato in relazione a una malattia elencata di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere b) e c), a condizioni adatte alla situazione epidemiologica, se:
a) tali misure di lotta alle malattie adottate dall'autorità competente si rivelano inadatte alla situazione epidemiologica;
b) tale malattia elencata di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) o c), sembra diffondersi nonostante le misure di lotta alle malattie adottate conformemente al presente capo, ove opportuno.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2.
3. Per motivi di urgenza imperativi e debitamente giustificati relativi ad una malattia elencata di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere b) e c), che costituisce un rischio emergente dall'impatto molto forte, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili conformemente alla procedura di cui all'articolo 255, paragrafo 3.
PARTE IV
REGISTRAZIONE, RICONOSCIMENTO, TRACCIABILITÀ E SPOSTAMENTI
TITOLO I
Animali terrestri, materiale germinale e prodotti di origine animale ottenuti da animali terrestri
Capo 1
Registrazione, riconoscimento, conservazione della documentazione e registri
Sezione 1
Registrazione degli stabilimenti e dei trasportatori
Articolo 82
Obbligo degli operatori di registrare gli stabilimenti
1. Gli operatori degli stabilimenti che detengono animali terrestri o che raccolgono, producono, trasformano o immagazzinano materiale germinale, al fine di essere registrati in conformità dell'articolo 88, prima di iniziare tali attività:
a) informano l'autorità competente in merito ad ogni stabilimento sotto la loro responsabilità;
b) trasmettono all'autorità competente informazioni riguardanti:
i) il nome e l'indirizzo dell'operatore;
ii) l'ubicazione e una descrizione delle strutture;
iii) le categorie, le specie e il numero di animali terrestri detenuti o la quantità di materiale germinale presenti nello stabilimento e la capacità dello stabilimento;
iv) il tipo di stabilimento;
v) altri aspetti dello stabilimento utili per determinare il rischio che esso costituisce.
2. Gli operatori degli stabilimenti di cui al paragrafo 1 informano l'autorità competente:
a) di eventuali cambiamenti significativi nello stabilimento in relazione agli elementi di cui al paragrafo 1, lettera b);
b) dell'eventuale cessazione delle attività dello stabilimento.
3. Gli stabilimenti che devono essere riconosciuti in conformità dell'articolo 89, paragrafo 1, non sono tenuti a fornire le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Articolo 83
Deroghe all'obbligo per gli operatori di registrare gli stabilimenti
In deroga all'articolo 82, paragrafo 1, gli Stati membri possono esonerare alcune categorie di stabilimenti dall'obbligo di registrazione, tenendo conto dei seguenti criteri:
a) le categorie, le specie e il numero di animali terrestri detenuti e la quantità di materiale germinale presenti nello stabilimento e la capacità dello stabilimento;
b) il tipo di stabilimento;
c) gli spostamenti di animali terrestri detenuti o di materiale germinale in entrata e in uscita dallo stabilimento.
Articolo 84
Competenze di esecuzione riguardanti l'obbligo degli operatori di registrare gli stabilimenti
La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire norme riguardanti:
a) le informazioni che gli operatori devono trasmettere ai fini della registrazione degli stabilimenti di cui all'articolo 82, paragrafo 1;
b) i tipi di stabilimenti che gli Stati membri possono esonerare dall'obbligo di registrazione a norma dell'articolo 83, purché tali stabilimenti comportino un rischio irrilevante e tenuto conto dei criteri di cui a tale articolo.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2.
Articolo 85
Obblighi di registrazione dei trasportatori di ungulati detenuti e atti delegati
1. Per essere registrati conformemente all'articolo 88, i trasportatori di ungulati detenuti che trasportano tali animali tra Stati membri, prima di iniziare tali attività:
a) informano l'autorità competente della loro attività;
b) trasmettono all'autorità competente informazioni riguardanti:
i) il nome e l'indirizzo del trasportatore;
ii) le categorie, le specie e il numero di animali terrestri detenuti trasportati;
iii) il tipo di trasporto;
iv) il mezzo di trasporto.
2. I trasportatori informano l'autorità competente:
a) di eventuali cambiamenti significativi in relazione agli elementi di cui al paragrafo 1, lettera b);
b) della cessazione dell'attività di trasporto.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo all'integrazione e alla modifica delle norme di cui al paragrafo 1 relative all'obbligo per altri tipi di trasportatori di fornire informazioni ai fini della registrazione della loro attività, tenendo conto dei rischi che tali trasporti comportano.
Articolo 86
Deroghe all'obbligo di registrare i trasportatori di ungulati detenuti
In deroga all'articolo 85, paragrafo 1, gli Stati membri possono esonerare alcune categorie di trasportatori dall'obbligo di registrazione, tenendo conto dei seguenti criteri:
a) le distanze dei trasporti di tali animali terrestri detenuti;
b) le categorie, le specie e il numero di animali terrestri detenuti trasportati. [Em. 219]
Articolo 87
Atti di esecuzione riguardanti l'obbligo di registrazione dei trasportatori
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione riguardo a:
a) le informazioni che l'operatore deve trasmettere ai fini della registrazione della propria attività, conformemente all'articolo 85, paragrafo 1;
b) i tipi di trasportatori che gli Stati membri possono esonerare dall'obbligo di registrazione a norma dell'articolo 86, purché il tipo di trasporto comporti un rischio irrilevante e tenuto conto dei criteri di cui a tale articolo. [Em. 220]
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2.
Articolo 88
Obblighi dell'autorità competente per quanto riguarda la registrazione degli stabilimenti e dei trasportatori
L'autorità competente registra:
a) gli stabilimenti nel registro degli stabilimenti e dei trasportatori di cui all'articolo 96, paragrafo 1, se l'operatore ha trasmesso le informazioni richieste conformemente all'articolo 82, paragrafo 1;
b) i trasportatori in tale registro degli stabilimenti e dei trasportatori di cui all'articolo 96, paragrafo 1, se il trasportatore ha trasmesso le informazioni richieste conformemente all'articolo 85, paragrafo 1.
Sezione 2
Riconoscimento di determinati tipi di stabilimenti
Articolo 89
Riconoscimento di determinati stabilimenti e atti delegati
1. Gli operatori dei seguenti tipi di stabilimenti chiedono all'autorità competente il riconoscimento conformemente all'articolo 91, paragrafo 1, e avviano le loro attività solo dopo che il loro stabilimento è stato riconosciuto conformemente all'articolo 92, paragrafo 1:
a) stabilimenti per le operazioni di raccolta di ungulati e pollame, da cui tali animali sono spostati in un altro Stato membro;
b) stabilimenti di materiale germinale per bovini, suini, ovini, caprini ed equini, da cui il materiale germinale di tali animali è spostato in un altro Stato membro;
c) incubatoi, da cui le uova da cova o il pollame sono spostati in un altro Stato membro;
d) stabilimenti che detengono pollame, da cui pollame destinato a scopi diversi dalla macellazione o uova da cova sono spostati in un altro Stato membro;
e) qualsiasi altro tipo di stabilimento per animali terrestri detenuti che costituisce un rischio significativo e che deve essere riconosciuto in conformità delle norme stabilite in un atto delegato adottato ai sensi del paragrafo 3, lettera b), del presente articolo.
2. Gli operatori cessano l'attività in uno stabilimento di cui al paragrafo 1:
a) nel caso in cui l'autorità competente revochi o sospenda il riconoscimento a norma dell'articolo 95, paragrafo 2; o
b) in caso di riconoscimento condizionato rilasciato a norma dell'articolo 94, paragrafo 3, qualora lo stabilimento non soddisfi le altre prescrizioni di cui all'articolo 94, paragrafo 3, e non ottenga un riconoscimento definitivo a norma dell'articolo 92, paragrafo 1.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo all'integrazione e alla modifica delle norme relative al riconoscimento degli stabilimenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo riguardo a:
a) le deroghe all'obbligo per gli operatori dei tipi di stabilimenti di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), di chiedere il riconoscimento all'autorità competente, quando tali stabilimenti costituiscono un rischio irrilevante;
b) i tipi di stabilimenti che devono essere riconosciuti conformemente al paragrafo 1, lettera e);
c) le norme speciali per la cessazione delle attività degli stabilimenti di materiale germinale di cui al paragrafo 1, lettera b).
4. La Commissione, nell'adottare gli atti delegati di cui al paragrafo 3, tiene conto dei seguenti criteri:
a) le categorie e le specie o le razze di animali terrestri detenuti o di materiale germinale presenti in uno stabilimento; [Em. 221]
b) il numero di specie e il numero di animali terrestri detenuti o la quantità di materiale germinale presenti in uno stabilimento;
c) il tipo di stabilimento e il tipo di produzione,
d) gli spostamenti di animali terrestri detenuti o di materiale germinale in entrata e in uscita da tali tipi di stabilimenti.
Articolo 90
Riconoscimento dello status di stabilimento confinato
Gli operatori di stabilimenti che intendono ottenere lo status di stabilimento confinato:
a) chiedono il riconoscimento all'autorità competente conformemente all'articolo 91, paragrafo 1;
b) non trasferiscono animali detenuti a uno stabilimento confinato a norma delle prescrizioni dell'articolo 134, paragrafo 1, e degli eventuali atti delegati adottati conformemente all'articolo 134, paragrafo 2, fino a quando il loro stabilimento non abbia ottenuto il riconoscimento di tale status dall'autorità competente in conformità degli articoli 92 e 94.
Articolo 91
Obbligo di informazione degli operatori al fine di ottenere il riconoscimento e atti di esecuzione
1. Gli operatori, ai fini della domanda di riconoscimento del loro stabilimento di cui all'articolo 89, paragrafo 1, e all'articolo 90, lettera a), trasmettono all'autorità competente le seguenti informazioni:
a) il nome e l'indirizzo dell'operatore;
b) l'ubicazione dello stabilimento e una descrizione delle strutture;
c) le categorie, le specie e il numero di animali terrestri detenuti o la quantità di materiale germinale presenti nello stabilimento;
d) il tipo di stabilimento;
e) altri aspetti dello stabilimento, connessi alla sua specificità, utili per determinare il rischio da esso costituito.
2. Gli operatori degli stabilimenti di cui al paragrafo 1 informano l'autorità competente:
a) di eventuali cambiamenti significativi negli stabilimenti in relazione agli elementi di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c);
b) della cessazione delle attività nello stabilimento.
3. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire norme relative alle informazioni che gli operatori devono fornire nella domanda di riconoscimento del loro stabilimento in conformità del paragrafo 1 del presente articolo.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2.
Articolo 92
Rilascio e condizioni per il riconoscimento degli stabilimenti e atti delegati
1. L'autorità competente rilascia il riconoscimento degli stabilimenti esclusivamente in conformità dell'articolo 89, paragrafo 1, e all'articolo 90, lettera a), qualora tali stabilimenti: [Em. 222]
a) soddisfino, se del caso, le seguenti prescrizioni:
i) misure di quarantena, isolamento e altre misure di bioprotezione, tenuto conto delle prescrizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), e delle norme adottate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2;
ii) le prescrizioni in materia di sorveglianza di cui all'articolo 22, e se pertinente per il tipo di stabilimento e il rischio connesso, all'articolo 23 e alle norme adottate ai sensi dell'articolo 24;
iii) le prescrizioni in materia di conservazione della documentazione di cui agli articoli 97 e 98 e alle norme adottate ai sensi degli articoli 100 e 101;
b) dispongano di strutture e attrezzature:
i) adeguate per ridurre il rischio di introduzione e diffusione di malattie a un livello accettabile, tenuto conto del tipo di stabilimento;
ii) di una capacità adeguata per il numero di animali terrestri detenuti o la quantità di materiale germinale;
c) non costituiscano un rischio inaccettabile di diffusione di malattie, tenuto conto delle misure di riduzione dei rischi adottate;
d) dispongano di un numero sufficiente di addetti adeguatamente formati per l'attività dello stabilimento;
e) siano dotati di un sistema che consenta all'operatore di dimostrare all'autorità competente che le prescrizioni di cui alle lettere da a) a d) sono soddisfatte.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alle prescrizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo in relazione a:
a) la quarantena, l'isolamento e le altre misure di bioprotezione di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i);
b) la sorveglianza di cui al paragrafo 1, lettera a), punto ii);
c) le strutture e le attrezzature di cui al paragrafo 1, lettera b);
d) le responsabilità, le competenze e la formazione del personale e dei veterinari di cui al paragrafo 1, lettera d);
e) la supervisione e il controllo necessari da parte dell'autorità competente.
3. La Commissione, nell'elaborazione delle norme di cui agli atti delegati da adottare in conformità del paragrafo 2, tiene conto dei seguenti fattori:
a) i rischi presentati da ciascun tipo di stabilimento;
b) le categorie e le specie di animali terrestri detenuti;
c) il tipo di produzione;
d) le modalità tipiche di spostamento adottate dal tipo di stabilimento e le specie e le categorie di animali detenuti in tali stabilimenti.
Articolo 93
Portata del riconoscimento degli stabilimenti
L'autorità competente indica espressamente nel riconoscimento di uno stabilimento rilasciato a norma dell'articolo 92, paragrafo 1, a seguito di una domanda presentata conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, e all'articolo 90, lettera a):
a) per quali dei tipi di stabilimento di cui all'articolo 89, paragrafo 1, all'articolo 90 e alle norme adottate conformemente all'articolo 89, paragrafo 3, lettera b), vale il riconoscimento;
b) per quali categorie e specie di animali terrestri detenuti o di materiale germinale di tali specie vale il riconoscimento.
Articolo 94
Procedure per il rilascio del riconoscimento da parte dell'autorità competente
1. L'autorità competente definisce le procedure che gli operatori devono seguire per chiedere il riconoscimento dei loro stabilimenti a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, dell'articolo 90 e dell'articolo 91, paragrafo 1, nonché un limite temporale massimo entro il quale si impegna a effettuare le visite in loco di cui al seguente paragrafo. [Em. 223]
2. Dopo aver ricevuto una domanda di riconoscimento da parte di un operatore, l'autorità competente, a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, e dell'articolo 90, lettera a), effettua una visita in loco.
2 bis. L'autorità competente rilascia il riconoscimento a uno stabilimento se, dalla domanda presentata dall'operatore e dalla successiva visita in loco dello stabilimento da parte dell'autorità competente di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, risulta che lo stabilimento soddisfa tutte le prescrizioni per il riconoscimento di cui all'articolo 92, paragrafo 1, e le norme adottate in conformità dell'articolo 92, paragrafo 2. [Em. 224]
3. L'autorità competente può rilasciare un riconoscimento condizionato a uno stabilimento qualora, dalla domanda presentata dall'operatore e dalla successiva visita in loco dello stabilimento da parte dell'autorità competente di cui al paragrafo 2 del presente articolo, risulti che lo stabilimento soddisfa tutte le principali condizioni che offrono garanzie sufficienti che tale stabilimento non costituisce un rischio significativo, in attesa di garantire la conformità a tutte le prescrizioni per il riconoscimento di cui all'articolo 92, paragrafo 1, e alle norme adottate ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 2.
4. L'autorità competente, qualora abbia rilasciato un riconoscimento condizionato a norma del paragrafo 3 del presente articolo, rilascia un riconoscimento completo solo se, da una successiva visita in loco dello stabilimento effettuata entro tre mesi dalla data di rilascio del riconoscimento condizionato, risulta che lo stabilimento soddisfa tutte le prescrizioni per il riconoscimento di cui all'articolo 92, paragrafo 1, e alle norme adottate ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 2.
Se dalla visita in loco emerge che lo stabilimento ha compiuto progressi evidenti, ma non soddisfa ancora tutte le prescrizioni pertinenti, l'autorità competente può prorogare il riconoscimento condizionato e fornisce gli orientamenti efficaci necessari per contribuire a rimediare adeguatamente alle carenze riscontrate. Il riconoscimento condizionato può tuttavia valere per un periodo massimo di sei mesi. [Em. 225]
Articolo 95
Riesame, sospensione e revoca del riconoscimento da parte dell'autorità competente
1. L'autorità competente riesamina costantemente i riconoscimenti degli stabilimenti rilasciati a norma degli articoli 92 e 94. L'autorità competente, basandosi sul rischio, definisce la frequenza temporale del riesame, o un limite temporale minimo e massimo entro il quale esso deve avvenire, e i casi in cui tali limiti possono non essere rispettati. [Em. 226]
2. Qualora rilevi gravi carenze in uno stabilimento per quanto riguarda la conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 92, paragrafo 1, e alle norme adottate ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 2, e l'operatore non sia in grado di fornire garanzie adeguate in merito all'eliminazione di tali carenze, l'autorità competente avvia le procedure per revocare il riconoscimento dello stabilimento.
L'autorità competente può tuttavia sospendere il riconoscimento di uno stabilimento se l'operatore è in grado di garantire che ovvierà a tali carenze entro un periodo di tempo ragionevole.
3. Dopo la revoca o la sospensione a norma del paragrafo 2, il riconoscimento può essere ripristinato solo se l'autorità competente accerta che lo stabilimento soddisfa integralmente tutte le prescrizioni del presente regolamento concernenti tale tipo di stabilimento.
Sezione 3
Registro degli stabilimenti e dei trasportatori dell'autorità competente
Articolo 96
Registro degli stabilimenti e dei trasportatori
1. L'autorità competente istituisce e mantiene aggiornato un registro:
a) di tutti gli stabilimenti e i trasportatori registrati a norma dell'articolo 88;
b) di tutti gli stabilimenti riconosciuti a norma degli articoli 92 e 94.
Essa mette tale registro a disposizione della Commissione, degli altri Stati membri e del pubblico. [Em. 227]
2. Ove opportuno e pertinente, l'autorità competente può combinare la registrazione di cui al paragrafo 1, lettera a), e il riconoscimento di cui al paragrafo 1, lettera b), con la registrazione per altri scopi.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo a:
a) le informazioni da riportare nel registro di cui al paragrafo 1;
b) le prescrizioni supplementari per i registri degli stabilimenti di materiale germinale, dopo la cessazione delle loro attività;
c) la messa a disposizione del pubblico del registro di cui al paragrafo 1.
4. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire norme relative al formato e alle procedure del registro degli stabilimenti e dei trasportatori e degli stabilimenti riconosciuti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2.
Sezione 4
Conservazione della documentazione
Articolo 97
Obbligo di conservazione della documentazione per gli operatori degli stabilimenti diversi dagli stabilimenti di materiale germinale
1. Gli operatori degli stabilimenti soggetti all'obbligo di registrazione a norma dell'articolo 88 o di riconoscimento a norma dell'articolo 92, paragrafo 1, conservano e aggiornano la documentazione recante almeno le seguenti informazioni:
a) le specie, le categorie, il numero e, se del caso, l'identificazione degli animali terrestri detenuti presenti nel loro stabilimento; [Em. 228]
b) gli spostamenti di animali terrestri detenuti in entrata e in uscita dal loro stabilimento, indicando secondo i casi:
i) il luogo di origine o di destinazione;
ii) la data di tali spostamenti;
c) i documenti in formato cartaceo o elettronico che devono accompagnare gli animali terrestri detenuti che entrano o escono dallo stabilimento in conformità degli articoli 106, lettera b), 107, lettera b), 109, lettera c), 110, lettera b), 113, lettera b), dell'articolo 140, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 162, paragrafo 2, e delle norme adottate ai sensi degli articoli 114 e 117 e dell'articolo 141, paragrafo 1, lettere b) e c);
d) gli eventualiil trattamento dei problemi di sanità animale degli animali detenuti presenti nel loro stabilimento; [Em. 229]
e) le misure di bioprotezione, la sorveglianza, i trattamenti, i risultati di prove e altre informazioni pertinenti se del caso per:
i) la categoria e le specie di animali terrestri detenuti nello stabilimento;
ii) il tipo di produzione;
iii) il tipo e le dimensioni dello stabilimento;
f) i risultati delle visite di sanità animale richieste conformemente all'articolo 23, paragrafo 1, e alle norme adottate ai sensi dell'articolo 24.
2. Gli stabilimenti esonerati dall'obbligo di registrazione in conformità dell'articolo 83 possono essere esonerati dallo Stato membro dall'obbligo di conservare la documentazione recante le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Gli Stati membri notificano alla Commissione gli eventuali esoneri accordati e tengono un registro di tutti gli stabilimenti che sono stati esonerati nel loro territorio. [Em. 230]
3. Gli operatori degli stabilimenti conservano la documentazione di cui al paragrafo 1 nello stabilimento e:
a) la mettono a disposizione dell'autorità competente su richiesta;
b) la conservano per un periodo di tempo minimo che deve essere fissato dall'autorità competente, ma che non può essere inferiore a tre anni.
Articolo 98
Conservazione della documentazione per gli stabilimenti di materiale germinale
1. Gli operatori degli stabilimenti di materiale germinale conservano e aggiornano la documentazione recante almeno le seguenti informazioni:
a) la razza, l'età e gli estremi per l'identificazione degli animali donatori utilizzati per la produzione di materiale germinale;
b) la data e il luogo di raccolta, di trasformazione e di magazzinaggio del materiale germinale raccolto, prodotto o trasformato;
c) gli estremi per l'identificazione del materiale germinale e i particolari relativi al luogo di destinazione, se conosciuti;
d) i documenti in formato cartaceo o elettronico che devono accompagnare il materiale germinale in arrivo o in partenza dallo stabilimento conformemente all'articolo 159 e all'articolo 162, paragrafo 2, e alle norme adottate ai sensi dell'articolo 160, paragrafi 3 e 4;
d bis) i risultati degli esami clinici e di laboratorio; [Em. 231]
e) le tecniche di laboratorio utilizzate.
2. Gli stabilimenti esonerati dall'obbligo di registrazione in conformità dell'articolo 84 possono essere esonerati dallo Stato membro dall'obbligo di conservare la documentazione recante le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Gli Stati membri notificano alla Commissione gli eventuali esoneri accordati e tengono un registro di tutti gli stabilimenti che sono stati esonerati nel loro territorio. [Em. 232]
3. Gli operatori degli stabilimenti di materiale germinale conservano la documentazione di cui al paragrafo 1 nello stabilimento e:
a) la mettono a disposizione dell'autorità competente su richiesta;
b) la conservano per un periodo di tempo minimo che deve essere fissato dall'autorità competente, ma che non può essere inferiore a tre anni.
Articolo 99
Conservazione della documentazione per i trasportatori
1. I trasportatori di materiale germinale conservano e aggiornano la documentazione recante almeno le seguenti informazioni:
a) gli stabilimenti visitati;
b) le categorie, le specie e la quantità di materiale germinale da essi trasportati;
c) la pulizia, la disinfezione e la disinfestazione del mezzo di trasporto.
2. I trasportatori esonerati dall'obbligo di registrazione in conformità dell'articolo 86 possono essere esonerati dallo Stato membro dall'obbligo di conservare la documentazione recante le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Gli Stati membri notificano alla Commissione gli eventuali esoneri accordati e tengono un registro di tutti gli stabilimenti che sono stati esonerati nel loro territorio. [Em. 233]
3. I trasportatori conservano la documentazione di cui al paragrafo 1:
a) in modo che possa essere messa immediatamente a disposizione dell'autorità competente su richiesta;
b) per un periodo di tempo minimo che deve essere fissato dall'autorità competente, ma che non può essere inferiore a tre anni.
Articolo 100
Delega di potere per la conservazione della documentazione
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alle norme integranti le prescrizioni in materia di conservazione della documentazione di cui agli articoli 97, 98 e 99 per quanto concerne:
a) le deroghe alle prescrizioni in materia di conservazione della documentazione per:
i) gli operatori di alcuni tipi di stabilimenti e alcuni tipi di trasportatori;
ii) gli stabilimenti che detengono o i trasportatori che manipolano un numero ridotto di animali terrestri detenuti o una piccola quantità di materiale germinale;
iii) alcune categorie o specie di animali terrestri detenuti o di materiale germinale; [Em. 234]
b) le informazioni da conservare in aggiunta a quelle di cui all'articolo 97, paragrafo 1, all'articolo 98, paragrafo 1, e all'articolo 99, paragrafo 1;
c) le prescrizioni supplementari relative alla conservazione della documentazione per il materiale germinale raccolto, prodotto o trasformato in uno stabilimento di materiale germinale, dopo che ha cessato le proprie attività.
2. La Commissione, nell'elaborare le norme da inserire negli atti delegati di cui al paragrafo 1, tiene conto dei seguenti fattori:
a) i rischi presentati da ciascun tipo di stabilimento o di trasportatore;
b) le categorie e le specie di animali terrestri detenuti o di materiale germinale presenti nello stabilimento o trasportati;
c) il tipo di produzione nello stabilimento o il tipo di trasporto;
d) le modalità tipiche di spostamento del tipo di stabilimento e delle categorie di animali interessati;
e) il numero di animali terrestri detenuti o la quantità di materiale germinale tenuti nello stabilimento o trasportati dal trasportatore.
Articolo 101
Competenze di esecuzione per la conservazione della documentazione
La Commissione, mediante atti di esecuzione, adotta norme riguardanti:
a) il formato della documentazione di cui all'articolo 97, paragrafo 1, all'articolo 98, paragrafo 1, e all'articolo 99, paragrafo 1, e alle norme adottate ai sensi dell'articolo 100;
b) la conservazione della documentazione in formato elettronico di cui all'articolo 97, paragrafo 1, all'articolo 98, paragrafo 1, e all'articolo 99, paragrafo 1, e alle norme adottate ai sensi dell'articolo 100;
c) le procedure per la conservazione della documentazione di cui all'articolo 97, paragrafo 1, all'articolo 98, paragrafo 1, e all'articolo 99, paragrafo 1, e alle norme adottate ai sensi dell'articolo 100;
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2.
Capo 2
Prescrizioni in materia di tracciabilità per gli animali terrestri detenuti e per il materiale germinale
Sezione 1
animali terrestri detenuti
Articolo 102
Responsabilità degli Stati membri riguardo all'istituzione di un sistema di identificazione e registrazione degli animali terrestri detenuti
1. Gli Stati membri dispongono di un sistema per l'identificazione e la registrazione degli animali terrestri detenuti e, se del caso, per la registrazione dei loro spostamenti, che tiene conto:
a) della specie o della categoria di animali terrestri detenuti;
b) del rischio rappresentato da tale specie o categoria.
2. Il sistema di cui al paragrafo 1 comprende i seguenti elementi:
a) i mezzi per identificare gli animali terrestri detenuti singolarmente o in gruppi;
b) i documenti di identificazione, i documenti di trasporto e gli altri documenti per l'identificazione e la tracciabilità degli animali terrestri detenuti di cui all'articolo 104;
c) la documentazione aggiornata conservata negli stabilimenti conformemente all'articolo 97, paragrafo 1, lettere a) e b);
d) una base dati informatizzata degli animali terrestri detenuti conformemente all'articolo 103, paragrafo 1.
3. Il sistema di cui al paragrafo 1 è concepito in modo da:
a) garantire l'applicazione efficace delle misure di prevenzione e lotta alle malattie stabilite dal presente regolamento;
b) facilitare la tracciabilità degli animali terrestri detenuti e dei loro spostamenti all'interno e tra gli Stati membri come pure del loro ingresso nell'Unione;
c) assicurare l'efficiente interoperabilità, integrazione e compatibilità degli elementi che lo compongono;
d) garantire che sia adatto nella misura appropriata:
i) al sistema informatico per il trattamento delle informazioni per la notifica e la comunicazione nell'Unione di cui all'articolo 20;
ii) al sistema IMSOC;
e) garantire un approccio coerente per le diverse specie animali oggetto del sistema.
4. Se del caso gli Stati membri possono:
a) utilizzare in tutto o in parte il sistema di cui al paragrafo 1 per scopi diversi da quelli indicati al paragrafo 3, lettere a) e b);
b) integrare i documenti di identificazione, i documenti di trasporto e gli altri documenti di cui all'articolo 104 con i certificati sanitari o l'autodichiarazione previsti all'articolo 140, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 148, paragrafo 1, e nelle norme adottate ai sensi dell'articolo 141, lettere b) e c), e dell'articolo 148, paragrafi 3 e 4;
c) designare un'altra autorità o autorizzare un altro organismo o una persona fisica ai fini dell'applicazione pratica del sistema di identificazione e registrazione di cui al paragrafo 1.
Articolo 103
Obbligo per gli Stati membri di istituire una base dati informatizzata degli animali terrestri detenuti
1. Gli Stati membri istituiscono e mantengono una base dati informatizzata per la registrazione:
a) delle seguenti informazioni relative agli animali detenuti delle specie bovina, ovina e caprina:
i) la loro identificazione individuale conformemente all'articolo 106, lettera a), e all'articolo 107, lettera a);
ii) gli stabilimenti in cui sono tenuti;
iii) i loro spostamenti in entrata e in uscita dagli stabilimenti;
b) delle seguenti informazioni relative agli animali detenuti della specie suina e agli:
i) gli stabilimenti dove sono tenuti;
ii) i loro spostamenti in entrata e in uscita dagli stabilimenti; [Em. 235]
c) delle seguenti informazioni relative agli animali detenuti della specie equina:
i) il loro numero unico di identificazione a vita conformemente all'articolo 109, paragrafo 1, lettera a);
ii) se del caso, il mezzo di identificazione che collega l'animale al documento di identificazione di cui al punto iii);
iii) il documento di identificazione di cui all'articolo 109, paragrafo 1, lettera c);
iv) gli stabilimenti in cui tali animali sono abitualmente tenuti;
d) delle informazioni relative agli animali terrestri detenuti di specie diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c), quando ciò sia previsto nelle norme adottate conformemente al paragrafo 2.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alla registrazione di informazioni relative a specie animali diverse da quelle di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), del presente articolo nella base dati informatizzata di cui al suddetto paragrafo, qualora ciò sia necessario, tenuto conto dei rischi presentati da tali specie, per:
a) garantire l'applicazione efficace delle misure di prevenzione e lotta alle malattie stabilite dal presente regolamento;
b) facilitare la tracciabilità degli animali terrestri detenuti e dei loro spostamenti all'interno e tra gli Stati membri come pure del loro ingresso nell'Unione.
2 bis. Entro il 1° gennaio 2018 gli Stati membri introducono l'obbligo di registrazione dei cani. Entro il 31 luglio 2019 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'esperienza acquisita dagli Stati membri in materia di registrazione e identificazione dei cani, con particolare riferimento agli animali randagi. Se del caso, la relazione è accompagnata da una proposta riguardante i requisiti minimi applicabili alle basi dati ai sensi del paragrafo 1. [Em. 236]
Articolo 104
Obblighi dell'autorità competente per quanto riguarda i documenti di identificazione, i documenti di trasporto e gli altri documenti per l'identificazione e la tracciabilità degli animali terrestri detenuti
L'autorità competente rilascia:
a) i documenti di identificazione degli animali terrestri detenuti se richiesto dall'articolo 106, lettera b), dall'articolo 109, lettera c), dall'articolo 112, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, lettera b), dall'articolo 113, lettera b), e dalle norme adottate ai sensi degli articoli 114 e 117;
b) i documenti di trasporto e gli altri documenti per l'identificazione e la tracciabilità degli animali terrestri detenuti se richiesto dall'articolo 107, lettera b), dall'articolo 110, lettera b), dall'articolo 113, lettera b), e dalle norme adottate ai sensi degli articoli 114 e 117.
Articolo 105
Disponibilità al pubblico delle informazioni sui mezzi di identificazione
L'autorità competente informa la Commissione e mette a disposizione del pubblico informazioni riguardanti:
a) i punti di contatto per le basi dati informatizzate istituite dagli Stati membri a norma dell'articolo 103, paragrafo 1;
b) le autorità o gli organismi competenti per il rilascio dei documenti di identificazione, dei documenti di trasporto e degli altri documenti conformemente all'articolo 104, tenuto conto dell'articolo 102, paragrafo 4, lettera c);
c) i mezzi di identificazione da utilizzare per ciascuna categoria e specie di animali terrestri detenuti conformemente all'articolo 106, lettera a), all'articolo 107, lettera a), all'articolo 109, paragrafo 1, all'articolo 110, lettera a), all'articolo 112, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, lettera a), all'articolo 113, lettera a), e alle norme adottate ai sensi degli articoli 114 e 117;
d) il formato prescritto per il rilascio dei documenti di identificazione e degli altri documenti di cui all'articolo 104.
Articolo 106
Obblighi degli operatori per quanto riguarda l'identificazione degli animali detenuti della specie bovina
Gli operatori che detengono animali della specie bovina:
a) provvedono affinché tali animali detenuti siano identificati individualmente con un mezzo fisico di identificazione;
b) garantiscono che a tali animali detenuti sia rilasciato un documento di identificazione, che è un documento unico a vita, dall'autorità competente o dall'autorità designata o da un organismo autorizzato e che questo documento:
i) sia conservato, compilato correttamente e aggiornato dall'operatore;
ii) accompagni tali animali detenuti quando vengono spostati;
c) trasmettono le informazioni sugli spostamenti in entrata e in uscita dallo stabilimento di questi animali detenuti alla base dati informatizzata di cui all'articolo 103, paragrafo 1, e alle norme adottate ai sensi degli articoli 114 e 117.
Articolo 107
Obblighi degli operatori per quanto riguarda l'identificazione degli animali detenuti delle specie ovina e caprina
Gli operatori che detengono animali delle specie ovina e caprina:
a) provvedono affinché tali animali detenuti siano identificati individualmente con un mezzo fisico di identificazione;
b) garantiscono che questi animali detenuti, quando vengono spostati dallo stabilimento in cui sono tenuti, siano accompagnati da un documento di trasporto correttamente compilato rilasciato dall'autorità competente in conformità dell'articolo 104;
c) trasmettono le informazioni sugli spostamenti in entrata e in uscita dallo stabilimento di questi animali detenuti alla base dati informatizzata di cui all'articolo 103, paragrafo 1, e alle norme adottate ai sensi degli articoli 114 e 117.
Articolo 108
Deroghe relative ai documenti di identificazione e ai documenti di trasporto per gli animali detenuti delle specie bovina, ovina e caprina
In deroga all'articolo 104, all'articolo 106, lettera b), e all'articolo 107, lettera b), gli Stati membri possono esonerare gli operatori dall'obbligo di garantire che, negli spostamenti all'interno dello Stato membro, gli animali detenuti delle specie bovina, ovina e caprina siano accompagnati da documenti di identificazione o documenti di trasporto, purché:
a) le informazioni contenute nel documento di trasporto o nel documento di identificazione siano inserite nella base dati informatizzata di cui all'articolo 103, paragrafo 1;
b) il sistema per l'identificazione e la registrazione degli animali detenuti delle specie bovina, ovina e caprina offra un livello di tracciabilità equivalente a quello dei documenti di identificazione e dei documenti di trasporto.
Articolo 109
Obblighi degli operatori per quanto riguarda l'identificazione e la registrazione degli animali detenuti della specie equina
1. Gli operatori che detengono animali della specie equina provvedono affinché tali animali siano identificati individualmente mediante:
a) un numero unico di identificazione a vita, che è registrato nella base dati informatizzata di cui all'articolo 103, paragrafo 1;
b) un metodo che colleghi in maniera inequivocabile l'animale detenuto e il documento di identificazione di cui alla lettera c) del presente paragrafo rilasciato dall'autorità competente conformemente all'articolo 104;
c) un documento unico di identificazione a vita correttamente compilato.
2. Gli operatori che detengono animali della specie equina trasmettono le informazioni su tali animali alla base dati informatizzata di cui all'articolo 103, paragrafo 1, e alle norme adottate ai sensi degli articoli 114 e 117.
Articolo 110
Obblighi degli operatori per quanto riguarda l'identificazione e la registrazione degli animali detenuti della specie suina
Gli operatori che detengono animali della specie suina:
a) provvedono affinché tali animali detenuti siano identificati con un mezzo fisico di identificazione;
b) garantiscono che questi animali detenuti, quando vengono spostati dallo stabilimento in cui sono tenuti, siano accompagnati da un documento di trasporto correttamente compilato rilasciato dall'autorità competente in conformità dell'articolo 104, lettera b);
c) trasmettono le informazioni relative allo stabilimento dove sono tenuti tali animali alla base dati informatizzata di cui all'articolo 103, paragrafo 1, e alle norme adottate ai sensi degli articoli 114 e 117.
Articolo 111
Deroghe relative agli spostamenti di animali detenuti della specie suina
In deroga all'articolo 110, lettera b), gli Stati membri possono esonerare gli operatori dall'obbligo di garantire che, negli spostamenti all'interno dello Stato membro, gli animali detenuti della specie suina siano accompagnati da documenti di trasporto correttamente compilati rilasciati dall'autorità competente, purché:
a) le informazioni contenute in tali documenti di trasporto siano inserite nella base dati informatizzata istituita dallo Stato membro conformemente all'articolo 103, paragrafo 1;
b) il sistema per l'identificazione e la registrazione degli animali detenuti della specie suina offra un livello di tracciabilità equivalente a quello di tali documenti di trasporto.
Articolo 112
Obblighi dei detentori di animali da compagnia terrestri per quanto riguarda l'identificazione e la registrazione di tali animali
1. I detentori di animali da compagnia provvedono affinché gli animali da compagnia terrestri delle specie elencate nell'allegato I, parte A, che sono trasferiti da uno Stato membro ad un altro:soddisfino i requisiti del regolamento (UE) n. 576/2013. [Em. 239]
a) siano identificati individualmente con un mezzo fisico di identificazione; [Em. 240]
b) siano accompagnati da un documento di identificazione correttamente compilato e aggiornato, rilasciato dall'autorità competente in conformità all'articolo 104. [Em. 241]
2. I detentori di animali da compagnia garantiscono che gli animali da compagnia terrestri delle specie elencate nell'allegato I, parte B, quando vengono spostati da uno Stato membro ad un altro, e quando richiesto dalle norme adottate ai sensi degli articoli 114 e 117:soddisfino i requisiti del regolamento (UE) n. 576/2013. [Em. 242]
a) siano identificati, singolarmente o in gruppi; [Em. 243]
b) siano accompagnati da documenti di identificazione, documenti di trasporto o altri documenti per l'identificazione e la tracciabilità degli animali, a seconda delle specie animali interessate, correttamente compilati e aggiornati. [Em. 244]
Articolo 113
Obblighi degli operatori per quanto riguarda l'identificazione degli animali terrestri detenuti diversi dagli animali delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina e dagli animali da compagnia
Gli operatori provvedono affinché gli animali terrestri detenuti diversi dagli animali delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina e dagli animali da compagnia soddisfino, se richiesto dalle norme adottate ai sensi degli articoli 114 e 117, le seguenti prescrizioni:
a) sono identificati, singolarmente o in gruppi;
b) sono accompagnati da documenti di identificazione, documenti di trasporto o altri documenti per l'identificazione e la tracciabilità degli animali, a seconda delle specie animali interessate, correttamente compilati e aggiornati.
Articolo 114
Delega di potere in materia di identificazione e registrazione
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo:
a) alla designazione di altre autorità o all'autorizzazione di organismi o persone fisiche, come previsto all'articolo 102, paragrafo 4, lettera c); [Em. 245]
b) alle prescrizioni dettagliate in materia di:
i) mezzi di identificazione degli animali terrestri detenuti di cui all'articolo 106, lettera a), all'articolo 107, lettera a), all'articolo 109, paragrafo 1, all'articolo 110, lettera a), all'articolo 112, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 113, lettera a);
ii) applicazione e uso di tali mezzi di identificazione;
c) alle informazioni da inserire:
i) nelle basi dati informatizzate di cui all'articolo 103, paragrafo 1;
ii) nel documento di identificazione degli animali detenuti della specie bovina di cui all'articolo 105, lettera b);
iii) nel documento di trasporto degli animali detenuti delle specie ovina e caprina di cui all'articolo 107, lettera b);
iv) nel documento di identificazione degli animali detenuti della specie equina di cui all'articolo 109, paragrafo 1, lettera c);
v) nel documento di trasporto degli animali detenuti della specie suina di cui all'articolo 110, lettera b);
vi) nei documenti di identificazione degli animali da compagnia terrestri di cui all'articolo 112, paragrafo 1, lettera b), o nei documenti di identificazione, nei documenti di trasporto o negli altri documenti per gli animali da compagnia terrestri di cui all'articolo 112, paragrafo 2, lettera b); [Em. 246]
vii) nei documenti di identificazione o nei documenti di trasporto degli animali terrestri detenuti diversi dagli animali delle specie bovina, ovina, caprina, suina, equina e dagli animali da compagnia di cui all'articolo 113, lettera b);
d) alle prescrizioni dettagliate per le varie specie e categorie di animali terrestri detenuti miranti a garantire il buon funzionamento del sistema di identificazione e registrazione di cui all'articolo 102, paragrafo 1;
e) alle prescrizioni dettagliate per gli animali terrestri detenuti che entrano nell'Unione a partire da paesi e territori terzi;
f) alle prescrizioni in materia di identificazione e registrazione per gli animali da compagnia terrestri detenuti elencati nell'allegato I, parte B, e per gli animali terrestri detenuti diversi da quelli delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina, qualora ciò sia necessario, tenuto conto dei rischi presentati da tali specie, per:
i) garantire l'applicazione efficace delle misure di prevenzione e lotta alle malattie stabilite dal presente regolamento;
ii) facilitare la tracciabilità degli animali terrestri detenuti e dei loro spostamenti all'interno e tra gli Stati membri come pure del loro ingresso nell'Unione; [Em. 247]
Articolo 115
Delega di potere per quanto riguarda le deroghe alle prescrizioni in materia di tracciabilità
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alle deroghe, per gli operatori, alle prescrizioni in materia di identificazione e registrazione di cui agli articoli 106, 107, 109 e 110, purché sia assicurata la piena tracciabilità: [Em. 248]
a) nel caso in cui uno o più di tali elementi non risultino necessari per adempiere alle prescrizioni di cui all'articolo 102, paragrafo 3, lettere a) e b);
b) quando altre misure di tracciabilità adottate negli Stati membri garantiscono che il livello di tracciabilità degli animali in questione non sia compromesso.
Articolo 116
Fattori da prendere in considerazione nell'adottare gli atti delegati di cui agli articoli 114 e 115
La Commissione, nello stabilire le norme da definire negli atti delegati di cui agli articoli 114 e 115, tiene conto dei seguenti fattori:
a) le categorie e le specie di animali terrestri detenuti;
b) i rischi per tali animali terrestri detenuti;
c) il numero di animali presenti nello stabilimento;
d) il tipo di produzione negli stabilimenti in cui sono tenuti tali animali terrestri;
e) le modalità di spostamento delle specie e categorie di animali terrestri detenuti;
f) considerazioni in merito alla protezione e alla conservazione delle specie di animali terrestri detenuti;
g) l'applicazione efficace degli altri elementi di tracciabilità del sistema di identificazione e registrazione degli animali terrestri detenuti di cui all'articolo 102, paragrafo 2.
Articolo 117
Competenze di esecuzione per quanto riguarda la tracciabilità degli animali terrestri detenuti
La Commissione, mediante atti di esecuzione, stabilisce norme per l'attuazione delle prescrizioni previste negli articoli 106, 107, 109, 110, 112 e 113 e di quelle fissate negli atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 2, e degli articoli 114 e 115, riguardo:
a) alle specifiche tecniche, ai formati e alle modalità di funzionamento relativi:
i) ai mezzi e metodi di identificazione e all'uso dell'identificazione;
ii) al documento di identificazione o al documento di trasporto degli animali detenuti delle specie bovina, ovina e caprina;
iii) al documento di identificazione degli animali detenuti della specie equina;
iv) ai documenti di identificazione e trasporto e agli altri documenti per gli animali terrestri detenuti di specie diverse dalle specie bovina, ovina, caprina ed equina;
v) alle basi dati informatizzate.
b) ai termini per:
i) la trasmissione di informazioni alla base dati informatizzata da parte degli operatori;
ii) la registrazione degli animali terrestri detenuti;
iii) l'identificazione degli animali terrestri detenuti e la sostituzione dei marchi di identificazione;
c) l'applicazione pratica delle deroghe in materia di identificazione e registrazione previste nelle norme adottate ai sensi dell'articolo 115.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2.
Sezione 2
materiale germinale
Articolo 118
Prescrizioni in materia di tracciabilità per il materiale germinale di animali detenuti delle specie bovina, ovina, caprina, equina e suina e del pollame
1. Gli operatori che producono, trasformano o immagazzinano materiale germinale appongono sul materiale germinale di animali detenuti delle specie bovina, ovina, caprina, equina e suina un marchio che consenta di determinare chiaramente:
a) gli animali donatori;
b) la data della raccolta;
b bis) la razza; [Em. 249]
c) gli stabilimenti di materiale germinale in cui tale materiale è stato raccolto, prodotto, trasformato e immagazzinato.
2. La marcatura di cui al paragrafo 1 è concepita in modo da assicurare:
a) l'applicazione efficace delle misure di prevenzione e lotta alle malattie stabilite dal presente regolamento;
b) la tracciabilità del materiale germinale e dei suoi spostamenti all'interno e tra gli Stati membri come pure del suo ingresso nell'Unione.
Articolo 119
Delega di potere per quanto riguarda le prescrizioni in materia di tracciabilità del materiale germinale
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo:
a) alle prescrizioni in materia di tracciabilità relative al materiale germinale di animali terrestri detenuti delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina che modificano e integrano le norme definite all'articolo 118;
b) alle prescrizioni in materia di tracciabilità relative al materiale germinale di animali terrestri detenuti diversi dagli animali delle specie bovina, ovina, caprina, equina e suina, se necessario per:
i) l'applicazione efficace delle misure di prevenzione e lotta alle malattie stabilite dal presente regolamento;
ii) la tracciabilità di tale materiale germinale e dei suoi spostamenti all'interno e tra gli Stati membri come pure del suo ingresso nell'Unione.
2. La Commissione, nell'adottare gli atti delegati di cui al paragrafo 1, tiene conto dei seguenti fattori:
a) le specie di animali terrestri detenuti da cui proviene il materiale germinale;
b) lo stato sanitario degli animali donatori;
c) i rischi connessi a tale materiale germinale;
d) il tipo di materiale germinale;
e) il tipo di raccolta, trasformazione o magazzinaggio;
f) le modalità di spostamento delle specie e categorie di animali terrestri detenuti e del loro materiale germinale;
g) considerazioni in merito alla protezione e alla conservazione delle specie di animali terrestri detenuti;
h) altri elementi che possono contribuire alla tracciabilità del materiale germinale.
Articolo 120
Competenze di esecuzione per quanto riguarda le prescrizioni in materia di tracciabilità del materiale germinale
La Commissione, mediante atti di esecuzione, stabilisce norme riguardanti:
a) le prescrizioni e le specifiche tecniche per la marcatura di cui all'articolo 118, paragrafo 1;
b) i requisiti operativi relativi alle prescrizioni in materia di tracciabilità di cui agli atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 119, paragrafo 1.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2.
Capo 3
Spostamenti all'interno dell'Unione di animali terrestri detenuti diversi dagli animali da compagnia terrestri
Sezione 1
Prescrizioni generali relative agli spostamenti
Articolo 121
Prescrizioni generali relative agli spostamenti di animali terrestri detenuti
1. Gli operatori adottano misure preventive appropriate per garantire che gli spostamenti di animali terrestri detenuti non compromettano lo stato sanitario nel luogo di destinazione per quanto riguarda:
a) le malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d);
b) le malattie emergenti.
2. Gli operatori spostano dagli stabilimenti e vi ricevono animali terrestri detenuti solo se questi soddisfano le seguenti condizioni:
a) provengono da stabilimenti che sono stati:
i) inseriti dall'autorità competente nel registro degli stabilimenti conformemente all'articolo 88, lettera a), e per i quali non sono state concesse deroghe dallo Stato membro di origine a norma dell'articolo 83;
ii) riconosciuti dall'autorità competente conformemente all'articolo 92, paragrafo 1, se richiesto dall'articolo 89, paragrafo 1, o dall'articolo 90;
b) soddisfano le prescrizioni in materia di identificazione e registrazione previste agli articoli 106, 107, 109, 110 e 113 e nelle norme adottate ai sensi dell'articolo 114, lettere da a) a d), e dell'articolo 117;
b bis) sono spostati nel rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio(63). [Em. 250]
Articolo 122
Misure di prevenzione relative al trasporto
1. Gli operatori adottano le misure di prevenzione e di promozione della salute necessarie e appropriate per assicurare che: [Em. 251]
a) lo stato sanitario degli animali terrestri detenuti non sia messo a rischio durante il trasporto;
b) le operazioni di trasporto degli animali terrestri detenuti non provochino la potenziale diffusione delle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), all'uomo e agli animali nei luoghi di raggruppamento, di carico, di scarico, di ricarico, di sosta e di destinazione; [Em. 252]
c) si provveda alla pulizia, alla disinfezione e alla disinfestazione delle attrezzature e dei mezzi di trasporto e si adottino altre misure appropriate di bioprotezione, in funzione dei rischi connessi al trasporto;
c bis) si tenga conto delle pertinenti prescrizioni del regolamento (CE) n. 1/2005. [Em. 253]
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo:
a) alla pulizia, alla disinfezione e alla disinfestazione delle attrezzature e dei mezzi di trasporto come pure all'impiego di biocidi a tali fini;
b) alle altre misure appropriate di bioprotezione di cui al paragrafo 1, lettera c).
Sezione 2
Spostamenti tra Stati membri
Articolo 123
Prescrizioni generali relative agli spostamenti tra Stati membri di animali terrestri detenuti
1. Gli operatori spostano in un altro Stato membro animali terrestri detenuti solo se tali animali soddisfano le seguenti condizioni:
a) provengono da uno stabilimento:
i) che è privo di mortalità anormale o di altri sintomi di malattie la cui causa è indeterminata;
ii) che non è soggetto a restrizioni degli spostamenti riguardanti le specie da spostare conformemente alle norme di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera d), all'articolo 61, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 62, all'articolo 65, paragrafo 1, lettera c), all'articolo 74, paragrafo 1, all'articolo 78, paragrafi 1 e 2, e alle norme adottate ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 2, degli articoli 63 e 67, dell'articolo 71, paragrafo 3, dell'articolo 74, paragrafo 3, dell'articolo 79 e dell'articolo 81, paragrafo 2, o alle misure di emergenza di cui agli articoli 246 e 247 e alle norme adottate ai sensi dell'articolo 248, tranne qualora siano state concesse deroghe alle restrizioni degli spostamenti in conformità di tali norme;
iii) che non è situato in una zona soggetta a restrizioni conformemente alle norme di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera f), punto ii), agli articoli 64 e 65, all'articolo 74, paragrafo 1, all'articolo 78 e alle norme adottate ai sensi dell'articolo 67, dell'articolo 71, paragrafo 3, dell'articolo 74, paragrafo 3, dell'articolo 79 e dell'articolo 81, paragrafo 2, o alle misure di emergenza di cui agli articoli 246 e 247 e alle norme adottate ai sensi dell'articolo 248, tranne qualora siano state concesse deroghe in conformità di tali norme;
b) non sono stati in contatto con animali terrestri detenuti cui si applicano le restrizioni degli spostamenti di cui alla lettera a), punti ii) e iii), o con animali terrestri detenuti di una specie elencata di stato sanitario inferiore, per un periodo di tempo sufficiente, prima della data prevista per lo spostamento in un altro Stato membro, di modo che sia ridotta al minimo la possibilità di diffondere malattie, tenuto conto dei seguenti fattori:
i) il periodo d'incubazione e le vie di trasmissione delle malattie elencate e delle malattie emergenti;
ii) il tipo di stabilimento;
iii) le specie e le categorie degli animali terrestri detenuti oggetto degli spostamenti;
iv) altri fattori epidemiologici;
c) soddisfano le prescrizioni pertinenti di cui alle sezioni da 3 a 8.
2. Gli operatori adottano tutte le misure necessarie per garantire che gli animali terrestri detenuti che vengono spostati in un altro Stato membro siano consegnati direttamente al luogo di destinazione nell'altro Stato membro tranne qualora, per motivi di benessere degli animali, debbano fermarsi in un luogo di sosta.
Articolo 124
Obblighi degli operatori nel luogo di destinazione
1. Gli operatori di stabilimenti e macelli che ricevono da un altro Stato membro animali terrestri detenuti:
a) verificano:
i) che siano presenti i mezzi di identificazione previsti all'articolo 106, lettera a), all'articolo 107, lettera a), all'articolo 109, paragrafo 1, all'articolo 110, lettera a), all'articolo 113, lettera a), e nelle norme adottate ai sensi degli articoli 114 e 117;
ii) che siano presenti e correttamente compilati i documenti di identificazione previsti dall'articolo 106, lettera b), dall'articolo 107, lettera b), dall'articolo 109, paragrafo 1, lettera c), dall'articolo 113, lettera b), e nelle norme adottate ai sensi degli articoli 114 e 117;
b) verificano che siano presenti i certificati sanitari previsti dall'articolo 140 e nelle norme adottate ai sensi dell'articolo 141, lettere b) e c), o le autodichiarazioni previste all'articolo 148 e nelle norme adottate ai sensi dell'articolo 148, paragrafo 2;
c) informano l'autorità competente in merito a qualsiasi irregolarità riguardante:
i) gli animali terrestri detenuti che hanno ricevuto;
ii) la presenza dei mezzi di identificazione di cui alla lettera a), punto i);
iii) i documenti di cui alla lettera a), punto ii), e alla lettera b).
2. Nel caso di un'irregolarità di cui al paragrafo 1, lettera c), l'operatore isola gli animali interessati fino all'adozione di una decisione in merito da parte dell'autorità competente.
Articolo 125
Divieto degli spostamenti tra Stati membri di animali terrestri detenuti
In caso di animali destinati a essere macellati a fini di eradicazione delle malattie nell'ambito di un programma di eradicazione di cui all'articolo 30, paragrafi 1, 2 e 3, gli operatori spostano in un altro Stato membro animali terrestri detenuti solo se, prima dello spostamento, lo Stato membro di destinazione e gli Stati membri di transito danno la propria esplicita autorizzazione. [Em. 254]
Articolo 126
Prescrizioni generali per gli operatori per quanto riguarda gli spostamenti di animali terrestri detenuti che passano attraverso Stati membri ma sono destinati all'esportazione dall'Unione verso paesi o territori terzi
Gli operatori garantiscono che gli animali terrestri detenuti destinati all'esportazione verso un paese o territorio terzo che passano attraverso il territorio di un altro Stato membro soddisfino le prescrizioni di cui agli articoli 121, 122, 123 e 125.
Sezione 3
Prescrizioni specifiche relative agli spostamenti verso altri Stati membri di ungulati e pollame
Articolo 127
Spostamenti verso altri Stati membri di ungulati e pollame detenuti
Gli operatori spostano ungulati e pollame detenuti da uno stabilimento situato in uno Stato membro ad un altro Stato membro solo se tali animali soddisfano le seguenti condizioni in rapporto alle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d):
a) alla data dello spostamento non presentano sintomi clinici o segni delle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d);
b) sono stati sottoposti a un periodo di permanenza appropriato a tali malattie elencate, tenuto conto delle specie e categorie di ungulati e pollame detenuti che saranno oggetto di spostamento;
c) nello stabilimento di origine non sono stati introdotti ungulati o pollame detenuti per un periodo di tempo appropriato a tali malattie elencate e alle specie e categorie di ungulati o pollame che saranno oggetto di spostamento, tranne nel caso in cui siano state adottate appropriate misure di bioprotezione; [Em. 255]
d) non comportano un rischio significativo di diffusione di tali malattie elencate nel luogo di destinazione.
Articolo 128
Delega di potere per quanto riguarda gli spostamenti verso altri Stati membri di ungulati e pollame detenuti
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo:
a) ai periodi di permanenza e alle misure di bioprotezione di cui all'articolo 127, lettera b); [Em. 256]
b) al periodo di tempo necessario per limitare l'introduzione negli stabilimenti, prima dello spostamento, di ungulati o pollame detenuti, come previsto all'articolo 127, lettera c);
c) alle prescrizioni supplementari atte a garantire che gli ungulati e il pollame detenuti non comportino un rischio significativo di diffusione delle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), come previsto all'articolo 127, lettera d);
d) ad altre misure di riduzione dei rischi che modificano ed integrano le prescrizioni di cui all'articolo 127.
2. La Commissione, nello stabilire le norme da definire negli atti delegati di cui al paragrafo 1, tiene conto dei seguenti fattori:
a) le malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), pertinenti per le specie elencate o le categorie di ungulati o pollame detenuti da spostare;
b) lo stato sanitario in relazione alle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), negli stabilimenti, nei compartimenti, nelle zone e negli Stati membri di origine e di destinazione;
c) il tipo di stabilimento e il tipo di produzione nei luoghi di origine e di destinazione;
d) il tipo di spostamento;
e) le categorie e le specie di ungulati o pollame detenuti da spostare;
f) l'età degli ungulati o del pollame detenuti da spostare;
g) altri fattori epidemiologici.
Articolo 129
Ungulati e pollame detenuti spostati in un altro Stato membro e destinati alla macellazione
1. Gli operatori di macelli che ricevono da un altro Stato membro ungulati e pollame detenuti procedono alla macellazione, previo stordimento, di tali animali quanto prima dopo il loro arrivo e, al più tardi, entro un termine da definire negli atti delegati adottati a norma del paragrafo 2. [Em. 257]
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo ai termini per la macellazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Sezione 4
Operazioni di raggruppamento relative agli ungulati e al pollame detenuti
Articolo 130
Deroga per le operazioni di raggruppamento
1. In deroga all'articolo 123, paragrafo 2, gli operatori possono sottoporre gli ungulati e il pollame detenuti a un massimo di:tre operazioni di raggruppamento.
a) un'operazione di raggruppamento nello Stato membro di origine;
b) un'operazione di raggruppamento nello Stato membro di passaggio;
c) un'operazione di raggruppamento nello Stato membro di destinazione. [Em. 258]
2. Le operazioni di raggruppamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo avvengono unicamente in uno stabilimento riconosciuto a tal fine a norma dell'articolo 92, paragrafo 1, e dell'articolo 94, paragrafi 3 e 4.
Tuttavia, lo Stato membro d'origine può consentire che le operazioni di raggruppamento nel suo territorio avvengano sui mezzi di trasporto, che raccolgono gli ungulati e il pollame detenuti direttamente dai loro stabilimenti di origine, purché tali animali non siano nuovamente scaricati dopo tali operazioni prima:
a) dell'arrivo allo stabilimento o al luogo finale di destinazione; o
b) di un'operazione di raggruppamento di cui al paragrafo 1, lettere b) e c).
Articolo 131
Prescrizioni in materia di prevenzione delle malattie per le operazioni di raggruppamento
Gli operatori che procedono alle operazioni di raggruppamento garantiscono:
a) che gli ungulati e il pollame detenuti che vengono raggruppati abbiano lo stesso stato sanitario o, in caso contrario, che a tutti gli animali raggruppati sia applicato lo stato sanitario inferiore;
b) che gli ungulati e il pollame detenuti vengano raggruppati e spostati al luogo finale di destinazione in un altro Stato membro quanto prima dopo aver lasciato lo stabilimento di origine e, al più tardi, entro un termine da definire negli atti delegati adottati a norma dell'articolo 132, lettera c); [Em. 259]
c) che siano adottate le necessarie misure di bioprotezione per assicurare che gli ungulati e il pollame detenuti che sono raggruppati:
i) non entrino in contatto con ungulati o pollame detenuti di stato sanitario inferiore;
ii) non comportino un rischio significativo di diffusione delle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), agli ungulati o al pollame detenuti presenti nel luogo in cui avviene l'operazione di raggruppamento;
d) che gli ungulati o il pollame detenuti siano identificati e, ove richiesto, accompagnati dai seguenti documenti:
i) i documenti di identificazione e registrazione se previsti all'articolo 106, lettera b), all'articolo 107, lettera b), all'articolo 109, lettera c), all'articolo 110, lettera b), e all'articolo 113, lettera b), e nelle norme adottate ai sensi degli articoli 114 e 117, tranne in caso di deroghe conformemente all'articolo 115;
ii) i certificati sanitari se previsti all'articolo 140 e all'articolo 141, lettera c), tranne qualora siano previste deroghe nelle norme adottate ai sensi dell'articolo 141, lettera a);
iii) l'autodichiarazione se prevista all'articolo 148.
Articolo 132
Delega di potere per quanto riguarda le operazioni di raggruppamento
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253, purché tali atti siano basati su riscontri scientifici e tengano in debito conto i pareri dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, riguardo: [Em. 260]
a) alle norme specifiche relative alle operazioni di raggruppamento, quando sono in atto altre misure di riduzione dei rischi, in aggiunta a quelle di cui all'articolo 131, lettere b) e c);
b) ai criteri in base ai quali gli Stati membri d'origine possono autorizzare che le operazioni di raggruppamento avvengano sui mezzi di trasporto, conformemente all'articolo 130, paragrafo 2, secondo comma;
c) al periodo di tempo che intercorre tra la partenza degli ungulati o del pollame detenuti dal loro stabilimento di origine e la loro partenza dal luogo dell'operazione di raggruppamento verso la destinazione finale in un altro Stato membro, come indicato all'articolo 131, lettera b); [Em. 261]
d) alle misure di bioprotezione di cui all'articolo 131, lettera c).
Sezione 5
Spostamenti verso altri Stati membri di animali terrestri detenuti diversi dagli ungulati e dal pollame detenuti
Articolo 133
Spostamenti verso altri Stati membri di animali terrestri detenuti diversi dagli ungulati e dal pollame detenuti e atti delegati
1. Gli operatori spostano da uno stabilimento situato in uno Stato membro ad un altro Stato membro animali terrestri detenuti diversi dagli ungulati o dal pollame detenuti solo se tali animali non comportano un rischio significativo di diffusione delle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), nel luogo di destinazione.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alle norme dettagliate intese a garantire che gli animali terrestri detenuti diversi dagli ungulati o dal pollame detenuti non comportino un rischio significativo di diffusione delle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.
3. La Commissione, nello stabilire le norme dettagliate da definire negli atti delegati di cui al paragrafo 2, tiene conto dei seguenti fattori:
a) le malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), pertinenti per le specie elencate o le categorie di animali terrestri detenuti da spostare;
b) lo stato sanitario in relazione alle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), negli stabilimenti, nei compartimenti, nelle zone e negli Stati membri di origine e nel luogo di destinazione;
c) i tipi di stabilimento e i tipi di produzione nei luoghi di origine e di destinazione;
d) i tipi di spostamento in rapporto all'utilizzazione finale degli animali nel luogo di destinazione;
e) le categorie e le specie di animali terrestri detenuti da spostare;
f) l'età degli animali terrestri detenuti da spostare;
g) altri fattori epidemiologici.
Sezione 6
Deroghe e misure integrative di riduzione dei rischi
Articolo 134
Animali destinati a stabilimenti confinati e atti delegati
1. Gli operatori spostano in uno stabilimento confinato animali terrestri detenuti solo se tali animali soddisfano le seguenti condizioni:
a) provengono da un altro stabilimento confinato;
b) non comportano un rischio significativo di diffusione delle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), alle specie elencate o alle categorie di animali presenti nello stabilimento confinato di destinazione, tranne qualora lo spostamento sia autorizzato a fini scientifici.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo:
a) alle norme dettagliate, in aggiunta a quelle di cui al paragrafo 1 del presente articolo, per gli spostamenti in stabilimenti confinati di animali terrestri detenuti;
b) alle norme specifiche per gli spostamenti in stabilimenti confinati di animali terrestri detenuti quando le misure di riduzione dei rischi in atto garantiscono che tali spostamenti non comportino un rischio significativo per la salute degli animali terrestri detenuti all'interno dello stabilimento confinato in questione e negli stabilimenti circostanti.
Articolo 135
Deroghe per gli spostamenti a fini scientifici di animali terrestri detenuti e atti delegati
1. L'autorità competente dello Stato membro di destinazione può, previo accordo dell'autorità competente del luogo di origine, autorizzare gli spostamenti nel proprio territorio, a fini scientifici, di animali terrestri detenuti che non soddisfano le prescrizioni delle sezioni da 1 a 5, fatta eccezione per gli articoli 121 e 122, per l'articolo 123, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e per l'articolo 124.
2. Le autorità competenti concedono le deroghe di cui al paragrafo 1 solo alle seguenti condizioni:
a) le autorità competenti del luogo di destinazione e del luogo di origine:
i) hanno convenuto le condizioni per tali spostamenti;
ii) hanno adottato le necessarie misure di riduzione dei rischi per garantire che gli spostamenti in questione non compromettano lo stato sanitario nei luoghi situati lungo il tragitto e nel luogo di destinazione per quanto riguarda le malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d);
iii) hanno informato l'autorità competente degli Stati membri di passaggio, se del caso, della deroga concessa e delle relative condizioni;
b) gli spostamenti di tali animali avvengono sotto la supervisione delle autorità competenti dei luoghi di origine e di destinazione e, se del caso, dell'autorità competente dello Stato membro di passaggio.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alla modifica e all'integrazione delle norme relative alle deroghe concesse dalle autorità competenti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
Articolo 136
Deroghe riguardanti l'uso ricreativo, gli eventi sportivi e culturali, il pascolo e il lavoro in prossimità delle frontiere
1. L'autorità competente del luogo di destinazione può concedere deroghe alle prescrizioni di cui alle sezioni da 2 a 5, fatta eccezione per gli articoli 123, lettere a) e b), e per gli articoli 124 e 125, per gli spostamenti tra Stati membri, all'interno dell'Unione, di animali terrestri detenuti qualora tali spostamenti abbiano le seguenti finalità:
a) uso ricreativo in prossimità delle frontiere;
b) esposizioni nonché eventi sportivi, culturali ed eventi analoghi organizzati in prossimità delle frontiere;
c) pascolo di animali terrestri detenuti in aree di pascolo condivise tra Stati membri;
d) lavoro effettuato in prossimità delle frontiere tra Stati membri da animali terrestri detenuti.
2. Le deroghe concesse dall'autorità competente del luogo di destinazione per gli spostamenti di animali terrestri detenuti ai fini indicati nel paragrafo 1 sono concordate tra gli Stati membri di origine e destinazione e sono adottate misure appropriate di riduzione dei rischi per garantire che tali spostamenti non comportino un rischio significativo.
3. Gli Stati membri di cui al paragrafo 2 informano la Commissione della concessione delle deroghe di cui al paragrafo 1.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alla modifica e all'integrazione delle norme relative alle deroghe concesse dall'autorità competente del luogo di destinazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Articolo 137
Delega di potere per quanto riguarda le deroghe per circhi, esposizioni, eventi sportivi, uso ricreativo, zoo, negozi di animali da compagnia e grossisti
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo:
a) alle prescrizioni specifiche che integrano le norme di cui alle sezioni da 2 a 5 per gli spostamenti di animali terrestri detenuti destinati a:
i) circhi, zoo, negozi di animali da compagnia, ricoveri per animali e grossisti;
ii) esposizioni, eventi sportivi o culturali ed eventi analoghi;
b) alle deroghe alle sezioni da 2 a 5, ad eccezione dell'articolo 123, lettere a) e b), e degli articoli 124 e 125, per gli spostamenti di animali terrestri detenuti di cui alla lettera a).
Articolo 138
Competenze di esecuzione per quanto riguarda le deroghe temporanee per gli spostamenti di specie o categorie specifiche di animali terrestri detenuti
La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire norme relative alle deroghe temporanee alle norme del presente capo per gli spostamenti di specie o categorie specifiche di animali terrestri detenuti se:
a) le prescrizioni in materia di spostamenti previste all'articolo 127, all'articolo 129, paragrafo 1, agli articoli 130 e 131, all'articolo 133, paragrafo 1, all'articolo 134, paragrafo 1, all'articolo 135, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 136 e nelle norme adottate ai sensi dell'articolo 128, paragrafo 1, dell'articolo 129, paragrafo 2, dell'articolo 132, dell'articolo 133, paragrafo 2, dell'articolo 134, paragrafo 2, dell'articolo 135, paragrafo 3, dell'articolo 136, paragrafo 4, e dell'articolo 137 non si stanno dimostrando efficaci per ridurre i rischi che gli spostamenti di tali animali comportano; o
b) le malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), sembrano diffondersi malgrado le prescrizioni in materia di spostamenti di cui alle sezioni da 1 a 6.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2.
Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati connessi a malattie che comportano un rischio di impatto molto forte e tenuto conto dei fattori di cui all'articolo 139, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 255, paragrafo 3.
Articolo 139
Fattori da prendere in considerazione nell'adottare gli atti delegati e gli atti di esecuzione di cui alla presente sezione
La Commissione, nello stabilire le norme da definire negli atti delegati e negli atti di esecuzione di cui all'articolo 134, paragrafo 2, all'articolo 135, paragrafo 3, all'articolo 136, paragrafo 4, e agli articoli 137 e 138, tiene conto dei seguenti fattori:
a) i rischi inerenti agli spostamenti di cui alle suddette disposizioni;
b) lo stato sanitario in relazione alle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), nei luoghi di origine e di destinazione;
c) le specie animali elencate per le malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d);
d) le misure di bioprotezione in vigore nei luoghi di origine, di destinazione e lungo il tragitto;
e) eventuali condizioni specifiche in cui sono tenuti gli animali terrestri detenuti negli stabilimenti;
f) le modalità specifiche di spostamento del tipo di stabilimento e delle specie e categorie di animali terrestri detenuti interessati;
g) altri fattori epidemiologici.
Sezione 7
Certificazione sanitaria
Articolo 140
Obbligo per gli operatori di garantire che gli animali siano accompagnati da un certificato sanitario
1. Gli operatori spostano in un altro Stato membro le seguenti specie e categorie di animali terrestri detenuti solo se gli animali in questione sono accompagnati da un certificato sanitario rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro d'origine a norma dell'articolo 146, paragrafo 1:
a) ungulati;
b) pollame;
c) animali terrestri detenuti diversi dagli ungulati e dal pollame, destinati ad uno stabilimento confinato;
d) animali terrestri detenuti diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo, se richiesto dagli atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 141, paragrafo 1, lettera c).
2. Gli operatori non spostano animali terrestri detenuti all'interno di uno Stato membro o da uno Stato membro ad un altro tranne qualora tali animali siano accompagnati da un certificato sanitario rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro di origine conformemente all'articolo 146, paragrafo 1, se sono soddisfatte le condizioni di cui alle seguenti lettere a) e b): [Em. 262]
a) gli animali terrestri detenuti sono autorizzati a lasciare una zona soggetta a restrizioni di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera f), punto ii), all'articolo 56 e all'articolo 64, paragrafo 1, e sono soggetti a misure di lotta alle malattie previste all'articolo 55, paragrafo 1, all'articolo 65, paragrafo 1, all'articolo 74, paragrafo 1 o all'articolo 78, paragrafi 1 e 2, o nelle norme adottate ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 2, dell'articolo 67, dell'articolo 71, paragrafo 3, dell'articolo 74, paragrafo 3, dell'articolo 79, dell'articolo 81, paragrafo 3, o dell'articolo 248;
b) gli animali terrestri detenuti appartengono a specie soggette a tali misure di lotta alle malattie.
3. Gli operatori adottano tutte le misure necessarie per garantire che il certificato sanitario di cui al paragrafo 1 del presente articolo accompagni gli animali terrestri detenuti dal luogo di origine al luogo finale di destinazione, tranne qualora siano previste misure specifiche nelle norme adottate ai sensi dell'articolo 144.
Articolo 141
Delega di potere per quanto riguarda l'obbligo per gli operatori di garantire che gli animali siano accompagnati da un certificato sanitario
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo:
a) alle deroghe agli obblighi di certificazione sanitaria di cui all'articolo 140, paragrafo 1, per gli spostamenti di animali terrestri detenuti che non presentano un rischio significativo di diffusione di una malattia a causa:
i) delle specie o categorie di animali terrestri detenuti che sono spostati e delle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), in relazione alle quali sono specie elencate;
ii) dei metodi con cui sono tenute tali specie e categorie di animali terrestri detenuti e del relativo tipo di produzione;
iii) dell'uso previsto degli animali terrestri detenuti;
iv) del luogo di destinazione degli animali terrestri detenuti; o
b) alle norme speciali riguardanti gli obblighi di certificazione sanitaria di cui all'articolo 140, paragrafo 1, qualora l'autorità competente adotti misure specifiche di riduzione dei rischi in materia di sorveglianza e bioprotezione, tenuto conto dei fattori di cui al paragrafo 2 del presente articolo, che garantiscono:
i) la tracciabilità degli animali terrestri detenuti che vengono spostati;
ii) che gli animali terrestri detenuti che vengono spostati soddisfino le necessarie prescrizioni di sanità animale per gli spostamenti di cui alle sezioni da 1 a 6;
c) all'obbligo di certificazione sanitaria per gli spostamenti di specie e categorie di animali terrestri detenuti diverse da quelle di cui all'articolo 140, paragrafo 1, lettere a), b) e c), nel caso in cui la certificazione sanitaria sia indispensabile per garantire che gli spostamenti in questione soddisfino le prescrizioni di sanità animale per gli spostamenti di cui alle sezioni da 1 a 6.
2. Nello stabilire le norme speciali di cui al paragrafo 1, lettera b), la Commissione tiene conto dei seguenti fattori:
a) la fiducia dell'autorità competente nei confronti delle misure di bioprotezione messe in atto dagli operatori conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b, e alle norme adottate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2;
b) la capacità dell'autorità competente di adottare le misure necessarie e appropriate e di realizzare le attività richieste dal presente regolamento conformemente all'articolo 12, paragrafo 1;
c) il livello di conoscenze di base acquisite in materia di sanità animale conformemente all'articolo 10 e il sostegno di cui all'articolo 12, paragrafo 2;
d) l'attuazione efficace delle visite di sanità animale previste all'articolo 23 e nelle norme adottate ai sensi dell'articolo 24, in assenza di qualsiasi altra sorveglianza, sistemi di garanzia della qualità o controlli ufficiali pertinenti di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera c);
e) l'attuazione efficace della notifica e della comunicazione nell'Unione conformemente agli articoli da 17 a 20 e alle norme adottate ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, dell'articolo 18, paragrafo 3 e dell'articolo 21, da parte dell'autorità competente;
f) l'applicazione della sorveglianza di cui all'articolo 25 e dei programmi di sorveglianza conformemente all'articolo 27 e alle norme adottate ai sensi degli articoli 28 e 29.
3. Nel definire le prescrizioni in materia di certificazione sanitaria di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo la Commissione tiene conto dei fattori menzionati al paragrafo 1, lettera a), punti da i) a iv).
Articolo 142
Contenuto dei certificati sanitari
1. Il certificato sanitario contiene le seguenti informazioni:
a) lo stabilimento o il luogo di origine, lo stabilimento o il luogo di destinazione e, se del caso, gli stabilimenti per le operazioni di raggruppamento o per le soste degli animali terrestri detenuti;
b) una descrizione degli animali terrestri detenuti;
c) il numero di animali terrestri detenuti;
d) l'identificazione e la registrazione degli animali terrestri detenuti, se richieste dagli articoli 106, 107, 109, 110 e 113 e dalle norme adottate ai sensi degli articoli 114 e 117, tranne in caso di deroghe conformemente all'articolo 115; e
e) le informazioni necessarie per dimostrare che gli animali terrestri detenuti soddisfano le pertinenti prescrizioni di sanità animale per gli spostamenti di cui alle sezioni da 1 a 6.
2. Il certificato sanitario può contenere anche altre informazioni richieste in base ad altra normativa dell'Unione.
Articolo 143
Delega di potere e atti di esecuzione per quanto riguarda il contenuto dei certificati sanitari
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo:
a) alle norme dettagliate sul contenuto dei certificati sanitari di cui all'articolo 142, paragrafo 1, per le diverse categorie e specie di animali terrestri detenuti e per i tipi specifici di spostamenti previsti nelle norme adottate ai sensi dell'articolo 144;
b) alle informazioni aggiuntive che devono figurare nel certificato sanitario di cui all'articolo 142, paragrafo 1.
2. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire norme relative ai modelli dei certificati sanitari. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2.
Articolo 144
Delega di potere per quanto riguarda tipi specifici di spostamenti di animali terrestri detenuti
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo a misure specifiche che integrano l'obbligo per gli operatori di garantire che gli animali siano accompagnati da un certificato sanitario, previsto all'articolo 140 e nelle norme adottate ai sensi dell'articolo 141, per i seguenti tipi di spostamenti di animali terrestri detenuti:
a) spostamenti di ungulati e pollame detenuti che passano attraverso le operazioni di raggruppamento di cui all'articolo 130 prima di raggiungere il luogo finale di destinazione;
b) spostamenti di animali terrestri detenuti che non possono proseguire il tragitto verso il luogo finale di destinazione e devono ritornare al luogo d'origine o essere trasferiti a un'altra destinazione, per uno o più dei seguenti motivi:
i) il tragitto previsto è stato inaspettatamente interrotto per motivi legati al benessere degli animali;
ii) incidenti o eventi imprevisti lungo il tragitto;
iii) gli animali terrestri detenuti sono stati respinti nel luogo di destinazione in uno Stato membro o alla frontiera esterna dell'Unione;
iv) gli animali terrestri detenuti sono stati respinti in un luogo di raggruppamento o di sosta;
v) gli animali terrestri detenuti sono stati respinti in un paese terzo;
c) spostamenti di animali terrestri detenuti destinati a esposizioni, eventi sportivi, culturali e simili e loro successivo ritorno al luogo di origine.
Articolo 145
Obbligo per gli operatori di collaborare con l'autorità competente in materia di certificazione sanitaria
Gli operatori:
a) forniscono all'autorità competente tutte le informazioni necessarie per completare il certificato sanitario di cui all'articolo 140, paragrafi 1 e 2, e alle norme adottate ai sensi dell'articolo 143, paragrafo 1, o dell'articolo 144;
b) se necessario, sottopongono gli animali terrestri detenuti a controlli fisici, documentari e d'identità conformemente all'articolo 146, paragrafo 3.
Articolo 146
Responsabilità dell'autorità competente in materia di certificazione sanitaria
1. L'autorità competente, su richiesta dell'operatore, rilascia un certificato sanitario per lo spostamento verso un altro Stato membro di animali terrestri detenuti se richiesto dall'articolo 140 o dagli atti delegati adottati a norma dell'articolo 141, paragrafo 1, e dell'articolo 143, paragrafo 2, a condizione che siano soddisfatte le seguenti prescrizioni in materia di spostamenti:
a) le prescrizioni di cui all'articolo 121, all'articolo 122, paragrafo 1, agli articoli 123, 125, 126, 127, 129, 130 e 131, all'articolo 133, paragrafo 1, all'articolo 134, paragrafo 1, e agli articoli 135 e 136;
b) le prescrizioni di cui agli atti delegati adottati a norma dell'articolo 122, paragrafo 2, dell'articolo 128, paragrafo 1, dell'articolo 132, dell'articolo 133, paragrafo 2, dell'articolo 134, paragrafo 2, dell'articolo 135, paragrafo 4, dell'articolo 136, paragrafo 4, e dell'articolo 137;
c) le prescrizioni di cui agli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 138.
2. I certificati sanitari:
a) sono verificati e firmati dal veterinario ufficiale;
b) restano validi per il periodo di tempo previsto nelle norme adottate ai sensi del paragrafo 4, lettera c), durante il quale gli animali terrestri detenuti oggetto dei certificati continuano a rispettare le garanzie in materia di sanità animale in essi contenute.
3. Il veterinario ufficiale, prima di firmare un certificato sanitario, verifica che gli animali terrestri detenuti oggetto dello stesso soddisfino le prescrizioni del presente capo mediante i controlli fisici, documentari e d'identità previsti dagli atti delegati adottati a norma del paragrafo 4.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 recanti norme riguardo:
a) ai tipi di controlli fisici, documentari e d'identità per le diverse specie e categorie di animali terrestri detenuti che devono essere effettuati dal veterinario ufficiale conformemente al paragrafo 3 del presente articolo al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni del presente capo;
b) ai tempi necessari per l'esecuzione di tali controlli fisici, documentari e d'identità e per il rilascio dei certificati sanitari da parte del veterinario ufficiale prima dello spostamento delle partite di animali terrestri detenuti;
c) alla durata di validità dei certificati sanitari.
Articolo 147
Certificati sanitari elettronici
I certificati sanitari elettronici prodotti, trattati e trasmessi mediante il sistema IMSOC possono sostituire i certificati sanitari di accompagnamento di cui all'articolo 146, paragrafo 1, se:
a) tali certificati sanitari elettronici contengono tutte le informazioni che il modello di certificato sanitario deve contenere conformemente all'articolo 142 e alle norme adottate ai sensi dell'articolo 143;
b) la tracciabilità degli animali terrestri detenuti e il collegamento tra tali animali e il certificato sanitario elettronico sono assicurati.
Articolo 148
Autodichiarazione degli operatori per gli spostamenti verso altri Stati membri
1. Gli operatori nel luogo di origine redigono un'autodichiarazione per gli spostamenti di animali terrestri detenuti dal luogo di origine in uno Stato membro al luogo di destinazione in un altro Stato membro e provvedono a che questo documento accompagni gli animali se questi non sono tenuti a essere accompagnati da un certificato sanitario di cui all'articolo 140, paragrafi 1 e 2.
2. L'autodichiarazione di cui al paragrafo 1 contiene le seguenti informazioni relative agli animali terrestri detenuti:
a) il luogo di origine e il luogo di destinazione e, se del caso, eventuali luoghi di raggruppamento o di sosta;
b) una descrizione degli animali terrestri detenuti e l'indicazione della loro specie, categoria e quantità;
c) l'identificazione e la registrazione, se richieste dagli articoli 106, 107, 109, 110 e dall'articolo 113, lettera a), e dalle norme adottate ai sensi degli articoli 114 e 117;
d) le informazioni necessarie per dimostrare che gli animali terrestri detenuti soddisfano le prescrizioni di sanità animale per gli spostamenti di cui alle sezioni da 1 a 6.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo:
a) alle norme dettagliate relative al contenuto dell'autodichiarazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo per le diverse categorie e specie di animali;
b) alle informazioni che devono figurare nell'autodichiarazione in aggiunta a quelle di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
4. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire norme relative ai modelli di autodichiarazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2.
Sezione 8
Notifica degli spostamenti verso altri Stati membri di animali terrestri detenuti
Articolo 149
Obblighi degli operatori per quanto riguarda la notifica degli spostamenti verso altri Stati membri di animali terrestri detenuti
Gli operatori notificano in anticipo all'autorità competente del proprio Stato membro di origine gli spostamenti previsti di animali terrestri detenuti da tale Stato membro a un altro Stato membro nel caso in cui:
a) gli animali debbano essere accompagnati da un certificato sanitario rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro di origine conformemente agli articoli 146 e 147 e alle norme adottate ai sensi dell'articolo 146, paragrafo 4;
b) gli animali debbano essere accompagnati da un certificato sanitario per gli animali terrestri detenuti qualora siano spostati da una zona soggetta a restrizioni e ad essi si applichino le misure di lotta alle malattie di cui all'articolo 140, paragrafo 2;
c) la notifica sia prevista conformemente agli atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 151, paragrafo 1.
Ai fini del primo paragrafo del presente articolo, gli operatori forniscono all'autorità competente del loro Stato membro di origine tutte le informazioni necessarie per consentirle di notificare gli spostamenti di animali terrestri detenuti all'autorità competente dello Stato membro di destinazione a norma dell'articolo 150, paragrafo 1.
Articolo 150
Responsabilità dell'autorità competente per quanto riguarda la notifica degli spostamenti verso altri Stati membri
1. L'autorità competente dello Stato membro di origine notifica all'autorità competente dello Stato membro di destinazione gli spostamenti di animali terrestri detenuti di cui all'articolo 149.
2. La notifica di cui al paragrafo 1 avviene, ove possibile, mediante il sistema IMSOC.
3. Gli Stati membri designano regioni per la gestione delle notifiche degli spostamenti di cui al paragrafo 1.
4. In deroga al paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro di origine può autorizzare l'operatore a notificare parzialmente o integralmente attraverso il sistema IMSOC gli spostamenti di animali terrestri detenuti all'autorità competente dello Stato membro di destinazione.
Articolo 151
Delega di potere e atti di esecuzione per quanto riguarda la notifica degli spostamenti da parte degli operatoti e dell'autorità competente
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo:
a) all'obbligo per gli operatori di notificare in anticipo gli spostamenti tra Stati membri di animali terrestri detenuti conformemente all'articolo 149 per le categorie o specie di animali diverse da quelle di cui alle lettere a) e b) di detto articolo, qualora la tracciabilità degli spostamenti di tali specie o categorie sia necessaria per garantire il rispetto delle prescrizioni di sanità animale per gli spostamenti di cui alle sezioni da 1 a 6;
b) alle informazioni necessarie per notificare gli spostamenti di animali terrestri detenuti di cui agli articoli 149 e 150;
c) alle procedure di emergenza per la notifica degli spostamenti di animali terrestri detenuti in caso di interruzioni di corrente o di altre perturbazioni del sistema IMSOC;
d) alle prescrizioni relative alla designazione, da parte degli Stati membri, delle regioni che gestiscono le notifiche degli spostamenti di cui all'articolo 150, paragrafo 3.
2. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire norme relative:
a) al formato delle notifiche degli spostamenti di animali terrestri detenuti:
i) da parte degli operatori all'autorità competente del loro Stato membro di origine conformemente all'articolo 149;
ii) da parte dell'autorità competente dello Stato membro di origine allo Stato membro di destinazione conformemente all'articolo 150;
b) ai termini entro i quali:
i) le necessarie informazioni di cui all'articolo 149 devono essere trasmesse dall'operatore all'autorità competente dello Stato membro di origine;
ii) l'autorità competente dello Stato membro di origine deve notificare gli spostamenti di animali terrestri detenuti conformemente all'articolo 150, paragrafo 1.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2.
Capo 4
Spostamenti all'interno dell'Unione di animali da compagnia terrestri
Articolo 152
Spostamenti a carattere non commerciale di animali da compagnia terrestri, atti delegati e atti di esecuzione
1. I detentori di animali da compagnia procedono a spostamenti a carattere non commerciale da uno Stato membro a un altro di animali da compagnia terrestri delle specie elencate nell'allegato I solo laddove:in conformità delle disposizioni del regolamento (UE) n. 576/2013. [Em. 263]
a) tali animali da compagnia terrestri siano identificati e accompagnati da un documento di identificazione se richiesto conformemente all'articolo 112 o alle norme adottate ai sensi dell'articolo 114, lettera e), e dell'articolo 117; [Em. 264]
b) nel corso di tali spostamenti siano state adottate misure appropriate di prevenzione e lotta alle malattie al fine di garantire che gli animali da compagnia terrestri non comportino un rischio significativo di diffusione delle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), e di malattie emergenti agli animali terrestri detenuti nel luogo di destinazione e durante il trasporto. [Em. 265]
2. Alla Commissione, fatte salve le disposizioni del regolamento (UE) n. 576/2013, è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alle misure di prevenzione e lotta alle malattie di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, al fine di garantire che gli animali da compagnia terrestri non comportino un rischio significativo di diffusione delle malattie di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), e di malattie emergenti agli animali durante il trasporto e nel luogo di destinazione e, se del caso, tenuto conto dello stato sanitario nel luogo di destinazione. [Em. 266]
3. Fatto salvo il regolamento (UE) n. 576/2013, la Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire norme relative alle misure di prevenzione e lotta alle malattie previste al paragrafo 12 del presente articolo e nelle norme adottate ai sensi del paragrafo 2. [Em. 267]
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 254, paragrafo 2.
Capo 5
Spostamenti di animali selvatici terrestri
Articolo 153
Animali selvatici terrestri
1. Gli operatori spostano animali selvatici da un habitat in uno Stato membro a un habitat o uno stabilimento in un altro Stato membro solo qualora:
a) gli spostamenti di animali selvatici dal loro habitat siano effettuati in modo da non comportare un rischio significativo di diffusione delle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), o di malattie emergenti lungo il tragitto o nel luogo di destinazione;
b) gli animali selvatici non provengano da un habitat situato in una zona soggetta a restrizioni degli spostamenti in seguito all'insorgere di una delle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), o di una malattia emergente per le specie elencate di cui all'articolo 70, paragrafo 2, lettera c), all'articolo 80, paragrafi 1 e 2, e alle norme adottate ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 3, lettera b), dell'articolo 71, paragrafo 3, dell'articolo 80, paragrafo 4, e dell'articolo 81, paragrafo 3, o alle misure di emergenza di cui agli articoli 245 e 246 e alle norme adottate ai sensi dell'articolo 248, tranne qualora siano concesse deroghe in base a tali norme;
c) gli animali selvatici siano accompagnati da un certificato sanitario o da altri documenti nel caso in cui la certificazione sanitaria sia necessaria per garantire il rispetto delle prescrizioni di sanità animale per gli spostamenti previste alle lettere a) e b) del presente paragrafo e delle norme adottate ai sensi dell'articolo 154, paragrafo 1, lettere c) e d);
d) lo spostamento sia notificato dall'autorità competente dello Stato membro di origine all'autorità competente dello Stato membro di destinazione, qualora un certificato sanitario sia richiesto dalle norme adottate ai sensi dell'articolo 154, paragrafo 1, lettera c).
2. Qualora la certificazione sanitaria sia richiesta dalle norme adottate ai sensi dell'articolo 154, paragrafo 1, lettera c), agli spostamenti di animali selvatici terrestri si applicano le prescrizioni stabilite agli articoli 142 e 145, all'articolo 146, paragrafi 1, 2 e 3, e all'articolo 147 e nelle norme adottate ai sensi degli articoli 143 e 144 e dell'articolo 146, paragrafo 4.
3. Qualora sia richiesta la notifica degli spostamenti conformemente al paragrafo 1, lettera d), del presente articolo, agli spostamenti di animali selvatici terrestri si applicano le prescrizioni stabilite agli articoli 149 e 150 e nelle norme adottate in base agli atti delegati di cui all'articolo 151.
Articolo 154
Conferimento di poteri per quanto riguarda gli spostamenti di animali selvatici terrestri
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo:
a) alle prescrizioni in materia di sanità animale per gli spostamenti di animali selvatici terrestri di cui all'articolo 153, paragrafo 1, lettere a) e b);
b) alle prescrizioni in materia di sanità animale per l'introduzione di animali selvatici terrestri che vengono spostati dall'habitat naturale:
i) in stabilimenti;
ii) per essere tenuti come animali da compagnia;
c) ai tipi di spostamenti di animali selvatici terrestri per i quali, o alle situazioni nelle quali, un certificato sanitario o un altro documento deve accompagnare tali spostamenti e alle prescrizioni relative al contenuto di tali certificati o documenti;
d) alla notifica da parte dell'autorità competente dello Stato membro di origine all'autorità competente dello Stato membro di destinazione nel caso di spostamenti di animali selvatici terrestri tra Stati membri e alle informazioni da includere in tale notifica.
2. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire norme che precisano le prescrizioni previste all'articolo 153 e nelle norme di cui agli atti delegati adottati ai sensi del paragrafo 1 per quanto riguarda:
a) i modelli di certificati sanitari e di altri documenti che devono accompagnare gli spostamenti di animali selvatici terrestri, se previsti negli atti delegati adottati ai sensi del paragrafo 1, lettera c);
b) il formato della notifica da parte dell'autorità competente dello Stato membro di origine e i termini per tale notifica, se prevista dalle norme adottate ai sensi del paragrafo 1, lettera d).
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2.
Capo 6
Spostamenti all'interno dell'Unione di materiale germinale
Sezione 1
Prescrizioni generali
Articolo 155
Prescrizioni generali relative agli spostamenti di materiale germinale
1. Gli operatori adottano misure preventive appropriate per garantire che gli spostamenti di materiale germinale non compromettano lo stato sanitario degli animali terrestri detenuti nel luogo di destinazione per quanto riguarda:
a) le malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d);
b) le malattie emergenti.
2. Gli operatori spostano dai loro stabilimenti e vi ricevono materiale germinale solo se tale materiale soddisfa le seguenti condizioni:
a) proviene da stabilimenti che sono stati:
i) inseriti dall'autorità competente nel registro degli stabilimenti conformemente all'articolo 88, lettera a), e per i quali non sono state concesse deroghe dallo Stato membro di origine a norma dell'articolo 83;
ii) riconosciuti dall'autorità competente conformemente all'articolo 92, paragrafo 1, se richiesto dall'articolo 89, paragrafo 1, o dall'articolo 90;
b) soddisfa le prescrizioni in materia di tracciabilità previste all'articolo 118, paragrafo 1, e nelle norme adottate ai sensi dell'articolo 119, paragrafo 1.
3. Gli operatori ottemperano alle prescrizioni di cui all'articolo 122 per il trasporto di materiale germinale di animali terrestri detenuti.
4. In caso di materiale germinale che deve essere distrutto a fini di eradicazione delle malattie nel quadro di un programma di eradicazione di cui all'articolo 30, paragrafi 1 o 2, gli operatori spostano tale materiale da uno stabilimento in uno Stato membro a uno stabilimento in un altro Stato membro solo se l'autorità competente dello Stato membro di destinazione autorizza esplicitamente lo spostamento in questione.
Articolo 156
Obblighi per gli operatori nel luogo di destinazione
1. Gli operatori di stabilimenti nel luogo di destinazione che ricevono materiale germinale da uno stabilimento situato in un altro Stato membro:
a) verificano la presenza:
i) dei marchi di identificazione conformemente all'articolo 118 e alle norme adottate ai sensi dell'articolo 119;
ii) dei certificati sanitari di cui all'articolo 159;
b) informano l'autorità competente in merito a qualsiasi irregolarità riguardante:
i) il materiale germinale ricevuto;
ii) la presenza dei mezzi di identificazione di cui alla lettera a), punto i);
iii) la presenza dei certificati sanitari di cui alla lettera a), punto ii).
2. Nel caso di un'irregolarità di cui al paragrafo 1, lettera b), l'operatore mantiene il materiale germinale sotto la propria supervisione fino all'adozione di una decisione in merito da parte dell'autorità competente.
Sezione 2
spostamenti verso altri Stati membri di materiale germinale di animali detenuti delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina e di pollame
Articolo 157
Obblighi degli operatori per quanto riguarda gli spostamenti verso altri Stati membri di materiale germinale di animali detenuti delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina e di pollame
1. Gli operatori spostano in un altro Stato membro materiale germinale di animali detenuti delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina e di pollame solo se tale materiale germinale soddisfa le seguenti condizioni:
a) è stato raccolto, prodotto, trasformato e immagazzinato in stabilimenti di materiale germinale riconosciuti a tal fine conformemente all'articolo 92, paragrafo 1, e all'articolo 94;
b) soddisfa le prescrizioni in materia di tracciabilità applicabili al tipo di materiale germinale interessato conformemente all'articolo 118 e alle norme adottate ai sensi dell'articolo 119;
c) è stato raccolto da animali donatori che soddisfano le necessarie prescrizioni in materia di sanità animale in modo da assicurare che il materiale germinale non diffonda malattie elencate;
d) è stato raccolto, prodotto, trasformato, immagazzinato e trasportato in modo da garantire che non diffonda malattie elencate.
2. Gli operatori non spostano materiale germinale di animali detenuti delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina e di pollame da uno stabilimento di materiale germinale soggetto a restrizioni degli spostamenti riguardanti le specie elencate conformemente:
a) all'articolo 55, paragrafo 1, lettere a), c) ed e), all'articolo 55, paragrafo 1, lettera f), punto ii), all'articolo 56, all'articolo 61, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 62, paragrafo 1, all'articolo 65, paragrafo 1, lettera c), all'articolo 74, paragrafo 1, all'articolo 78, paragrafi 1 e 2;
b) alle norme adottate ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 2, degli articoli 63 e 67, dell'articolo 71, paragrafo 3, dell'articolo 74, paragrafo 3, dell'articolo 79 e dell'articolo 81, paragrafo 2; e
c) alle misure di emergenza di cui agli articoli 246 e 247 e alle norme adottate ai sensi dell'articolo 248, tranne qualora siano previste deroghe nelle norme adottate ai sensi dell'articolo 247
Articolo 158
Delega di potere per quanto riguarda gli spostamenti verso altri Stati membri di materiale germinale di animali detenuti delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina e di pollame
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alle prescrizioni in materia di sanità animale per gli spostamenti verso altri Stati membri di materiale germinale di animali detenuti delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina e di pollame di cui all'articolo 157, in cui si precisano:
a) le norme per la raccolta, la produzione, la trasformazione e il magazzinaggio del materiale germinale di tali animali detenuti in stabilimenti riconosciuti conformemente all'articolo 157, paragrafo 1, lettera a);
b) le prescrizioni in materia di sanità animale di cui all'articolo 157, paragrafo 1, lettera c):
i) per gli animali detenuti da cui è stato raccolto il materiale germinale;
ii) per l'isolamento o la quarantena degli animali detenuti donatori di cui al punto i);
c) le prove di laboratorio e di altro tipo sugli animali detenuti donatori e sul materiale germinale;
d) le prescrizioni in materia di sanità animale relative alla raccolta, alla produzione, alla trasformazione, al magazzinaggio o ad altre procedure e al trasporto di cui all'articolo 157, paragrafo 1, lettera d);
e) le deroghe per gli operatori alle norme di cui all'articolo 157, tenuto conto dei rischi di tale materiale germinale e delle eventuali misure di riduzione dei rischi in vigore.
Sezione 3
Certificazione sanitaria e notifica degli spostamenti
Articolo 159
Obblighi degli operatori per quanto riguarda la certificazione sanitaria per gli spostamenti di materiale germinale di animali detenuti delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina e di pollame e atti delegati
1. Gli operatori spostano materiale germinale di animali detenuti delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina e di pollame, solo se tale materiale è accompagnato da un certificato sanitario rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro di origine in conformità del paragrafo 3 qualora sia spostato:
a) in un altro Stato membro;
b) all'interno di uno Stato membro o in un altro Stato membro, nel caso in cui:
i) il materiale germinale di animali detenuti sia autorizzato a lasciare una zona soggetta a restrizioni sottoposta alle misure di lotta alle malattie di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera f), punto ii), agli articoli 56, 64 e 65, all'articolo 74, paragrafo 1, all'articolo 78 e alle norme adottate ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 2, dell'articolo 67, dell'articolo 71, paragrafo 3, dell'articolo 74, paragrafo 3, dell'articolo 79 e dell'articolo 81, paragrafo 2, o alle misure di emergenza di cui agli articoli 246 e 247 e alle norme adottate ai sensi dell'articolo 248, tranne qualora siano concesse deroghe all'obbligo di certificazione sanitaria conformemente alle norme citate nel presente punto; e
ii) il materiale germinale di animali detenuti appartenga a specie soggette alle misure di lotta alle malattie o alle misure di emergenza di cui al punto i).
2. Gli operatori adottano tutte le misure necessarie per garantire che il certificato sanitario di cui al paragrafo 1 accompagni il materiale germinale dal luogo di origine al luogo di destinazione.
3. L'autorità competente, su richiesta dell'operatore, rilascia un certificato sanitario per gli spostamenti di materiale germinale di cui al paragrafo 1.
4. Gli articoli 142, 145, 146 e 147 e le norme adottate ai sensi degli articoli 143 e 144 e dell'articolo 146, paragrafo 4, si applicano alla certificazione sanitaria del materiale germinale di cui al paragrafo 1 del presente articolo, e l'articolo 148, paragrafo 1, e le norme adottate ai sensi dell'articolo 148, paragrafo 2, si applicano all'autodichiarazione relativa agli spostamenti di materiale germinale.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alle deroghe agli obblighi in materia di certificati sanitari di cui al paragrafo 1 del presente articolo per gli spostamenti di materiale germinale di animali detenuti delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina e di pollame che non presentano un rischio significativo di diffusione delle malattie elencate a causa:
a) della natura del materiale germinale o delle specie di animali da cui proviene tale materiale;
b) dei metodi di produzione e trasformazione utilizzati presso lo stabilimento di materiale germinale;
c) dell'uso previsto del materiale germinale;
d) delle misure alternative di riduzione dei rischi in vigore per il tipo e la categoria di materiale germinale e di stabilimento di materiale germinale.
Articolo 160
Contenuto dei certificati sanitari
1. Il certificato sanitario per il materiale germinale di cui all'articolo 159 contiene almeno le seguenti informazioni:
a) lo stabilimento di materiale germinale di origine e lo stabilimento o il luogo di destinazione;
b) il tipo di materiale germinale e le specie di animali detenuti donatori;
c) il volume di materiale germinale;
d) la marcatura del materiale germinale, se richiesta dall'articolo 118, paragrafo 1, e dalle norme adottate ai sensi dell'articolo 119, paragrafo 1;
e) le informazioni necessarie per dimostrare che il materiale germinale della partita è conforme alle prescrizioni in materia di spostamenti per le specie interessate di cui agli articoli 155 e 157 e alle norme adottate ai sensi dell'articolo 158.
2. Il certificato sanitario per il materiale germinale di cui all'articolo 159 può contenere altre informazioni richieste in base ad altra normativa dell'Unione.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo:
a) alle informazioni che devono figurare nel certificato sanitario di cui al paragrafo 1 del presente articolo;
b) alla certificazione sanitaria per i diversi tipi di materiale germinale e di diverse specie animali.
4. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire norme relative ai modelli dei certificati sanitari per il materiale germinale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2.
Articolo 161
Notifica degli spostamenti verso altri Stati membri di materiale germinale di animali detenuti delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina e di pollame
1. Gli operatori:
a) informano in anticipo l'autorità competente del proprio Stato membro di origine degli spostamenti previsti di materiale germinale di animali detenuti delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina e di pollame in un altro Stato membro nel caso in cui:
i) il materiale germinale debba essere accompagnato da un certificato sanitario conformemente all'articolo 159, paragrafo 1;
ii) la notifica degli spostamenti sia prevista conformemente agli atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 151, paragrafo 1, per il materiale germinale, tenuto conto del paragrafo 3 del presente articolo;
b) forniscono tutte le informazioni necessarie per permettere all'autorità competente dello Stato membro di origine di notificare gli spostamenti di materiale germinale all'autorità competente dello Stato membro di destinazione conformemente al paragrafo 2.
2. L'autorità competente dello Stato membro di origine notifica all'autorità competente dello Stato membro di destinazione gli spostamenti di materiale germinale di animali detenuti delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina e di pollame conformemente alle norme adottate ai sensi dell'articolo 151.
3. Alla notifica del materiale germinale si applicano gli articoli 149 e 150 e le norme adottate ai sensi dell'articolo 151.
Sezione 4
Spostamenti verso altri Stati membri di materiale germinale di animali terrestri detenuti diversi da quelli delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina e dal pollame
Articolo 162
Materiale germinale di animali terrestri detenuti diversi da quelli delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina e dal pollame
1. Gli operatori spostano in un altro Stato membro materiale germinale di animali terrestri detenuti diversi da quelli delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina e dal pollame solo se tale materiale non comporta un rischio significativo di diffusione delle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), alle specie elencate presenti nel luogo di destinazione, tenuto conto dello stato sanitario nel luogo di destinazione.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alle prescrizioni in materia di sanità animale, alla certificazione sanitaria e agli obblighi di notifica per gli spostamenti di materiale germinale di animali terrestri detenuti diversi da quelli delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina e dal pollame, tenuto conto dei seguenti fattori:
a) le malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), per le specie elencate;
b) le specie animali da cui è stato raccolto il materiale germinale e il tipo di materiale germinale;
c) lo stato sanitario nei luoghi di origine e di destinazione;
d) il tipo di raccolta, produzione, trasformazione e magazzinaggio;
e) altri fattori epidemiologici.
3. Qualora la certificazione sanitaria e la notifica degli spostamenti di materiale germinale siano richieste conformemente al paragrafo 2 del presente articolo:
a) a tale certificazione si applicano le norme di cui agli articoli 159, 160 e 161 e le norme adottate ai sensi dell'articolo 159, paragrafo 5, e dell'articolo 160, paragrafo 3;
b) alla notifica degli spostamenti si applicano le norme di cui all'articolo 161, paragrafi 1 e 2.
Sezione 5
Deroghe
Articolo 163
Materiale germinale per fini scientifici e atti delegati
1. In deroga alle sezioni da 1 a 4, l'autorità competente del luogo di destinazione può autorizzare gli spostamenti a fini scientifici di materiale germinale non conforme alle prescrizioni di tali sezioni, ad eccezione dell'articolo 155, paragrafo 1, dell'articolo 155, paragrafo 2, lettera c), dell'articolo 155, paragrafo 3 e dell'articolo156, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
a) prima di concedere tale autorizzazione l'autorità competente del luogo di destinazione deve adottare le necessarie misure di riduzione dei rischi per garantire che gli spostamenti del materiale germinale in questione non compromettano lo stato sanitario nei luoghi situati lungo il tragitto e nel luogo di destinazione per quanto riguarda le malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d);
b) gli spostamenti di tale materiale germinale avvengono sotto la supervisione dell'autorità competente del luogo di destinazione.
2. Qualora conceda una deroga a norma del paragrafo 1, l'autorità competente del luogo di destinazione notifica allo Stato membro di origine e agli Stati membri di passaggio la deroga concessa e le relative condizioni.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alle condizioni per le deroghe concesse dall'autorità competente del luogo di destinazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Capo 7
Produzione, trasformazione e distribuzione all'interno dell'Unione di prodotti di origine animale
Articolo 164
Obblighi generali degli operatori in materia di sanità animale e atti delegati
1. Gli operatori adottano appropriate misure preventive per garantire che in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di prodotti di origine animale nell'Unione, tali prodotti non provochino la diffusione:
a) delle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), tenuto conto dello stato sanitario nel luogo di produzione, trasformazione o destinazione;
b) di malattie emergenti.
2. Gli operatori garantiscono che i prodotti di origine animale non provengano da stabilimenti o stabilimenti alimentari o non siano ottenuti da animali provenienti da stabilimenti sottoposti:
a) alle misure di emergenza di cui agli articoli 246 e 247 e alle norme adottate ai sensi dell'articolo 248, tranne qualora queste ultime prevedano deroghe all'obbligo di cui al paragrafo 1;
b) a restrizioni degli spostamenti applicabili agli animali terrestri detenuti e ai prodotti di origine animale, conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, all'articolo 55, paragrafo 1, lettera e), all'articolo 56, all'articolo 61, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 62, paragrafo 1), all'articolo 65, paragrafo 1, lettera c), all'articolo 70, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 74, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 78, paragrafi 1 e 2 e alle norme adottate ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 2, degli articoli 63 e 66, dell'articolo 71, paragrafo 3, dell'articolo 74, paragrafo 3, dell'articolo 79 e dell'articolo 81, paragrafo 2, tranne qualora queste norme prevedano deroghe a tali restrizioni degli spostamenti.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo a prescrizioni dettagliate che modificano e integrano le prescrizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo per gli spostamenti di prodotti di origine animale, tenuto conto:
a) delle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), e delle specie interessate;
b) dei rischi connessi.
Articolo 165
Obblighi degli operatori per quanto riguarda i certificati sanitari e atti delegati
1. Gli operatori spostano i seguenti prodotti di origine animale all'interno di uno Stato membro o in un altro Stato membro solo se tali prodotti sono accompagnati da un certificato sanitario rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro di origine conformemente al paragrafo 3:
a) prodotti di origine animale che:
i) sono autorizzati ad essere spostati da una zona soggetta a restrizioni sottoposta alle misure di emergenza di cui alle norme adottate ai sensi dell'articolo 248;
ii) provengono da animali di specie soggette a tali misure di emergenza;
b) prodotti di origine animale che:
i) sono autorizzati ad essere spostati da una zona soggetta a restrizioni sottoposta a misure di lotta alle malattie conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, all'articolo 55, paragrafo 1, lettera f), punto ii), all'articolo 56, all'articolo 61, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 62, paragrafo 1, all'articolo 64, all'articolo 65, paragrafo 1, lettera c), all'articolo 70, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 74, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 78, paragrafi 1 e 2, e alle norme adottate ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 2, degli articoli 63 e 67, dell'articolo 71, paragrafo 3, dell'articolo 74, paragrafo 3, dell'articolo 79, e dell'articolo 81, paragrafo 2;
ii) provengono da animali di specie soggette a tali misure di lotta alle malattie.
2. Gli operatori adottano tutte le misure necessarie per garantire che il certificato sanitario di cui al paragrafo 1 accompagni i prodotti di origine animale dal luogo di origine al luogo di destinazione.
3. L'autorità competente, su richiesta dell'operatore, rilascia un certificato sanitario per gli spostamenti di prodotti di origine animale di cui al paragrafo 1.
4. Alla certificazione sanitaria degli spostamenti di prodotti di origine animale di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applicano gli articoli 145, 146 e 147 e le norme adottate ai sensi degli articoli 143 e 144 e dell'articolo 146, paragrafo 4.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alle deroghe agli obblighi in materia di certificati sanitari di cui al paragrafo 1 del presente articolo e alle condizioni di tali deroghe per gli spostamenti di prodotti di origine animale che non presentano un rischio significativo di diffusione delle malattie a causa:
a) dei tipi di prodotti di origine animale;
b) delle misure di riduzione dei rischi applicate ai prodotti di origine animale, che diminuiscono il rischio di diffusione delle malattie;
c) dell'uso previsto dei prodotti di origine animale;
d) del luogo di destinazione dei prodotti di origine animale.
Articolo 166
Contenuto dei certificati sanitari, atti delegati e atti di esecuzione
1. Il certificato sanitario per i prodotti di origine animale di cui all'articolo 165, paragrafo 1, contiene almeno le seguenti informazioni:
a) lo stabilimento o il luogo d'origine e lo stabilimento o il luogo di destinazione;
b) una descrizione dei prodotti di origine animale;
c) il quantitativo di prodotti di origine animale;
d) l'identificazione dei prodotti di origine animale, se richiesta dall'articolo 65, paragrafo 1, lettera h), o dalle norme adottate ai sensi dell'articolo 67, lettera a);
e) le informazioni necessarie per dimostrare che i prodotti di origine animale soddisfano le prescrizioni in materia di restrizioni degli spostamenti di cui all'articolo 164, paragrafo 2, e alle norme adottate ai sensi dell'articolo 164, paragrafo 3.
2. Il certificato sanitario per i prodotti di origine animale di cui al paragrafo 1 può contenere anche altre informazioni richieste ai sensi di altra normativa dell'Unione.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alle informazioni che devono figurare nel certificato sanitario di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
4. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire norme relative ai modelli di certificati sanitari per i prodotti di origine animale di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2.
Articolo 167
Notifica degli spostamenti verso altri Stati membri di prodotti di origine animale
1. Gli operatori:
a) informano in anticipo l'autorità competente del proprio Stato membro di origine degli spostamenti previsti di prodotti di origine animale quando le partite devono essere accompagnate da un certificato sanitario conformemente all'articolo 165, paragrafo 1;
b) forniscono tutte le informazioni necessarie per permettere all'autorità competente dello Stato membro di origine di notificare gli spostamenti di prodotti di origine animale allo Stato membro di destinazione conformemente al paragrafo 2.
2. L'autorità competente dello Stato membro di origine notifica all'autorità competente dello Stato membro di destinazione gli spostamenti di prodotti di origine animale conformemente all'articolo 150 e alle norme adottate ai sensi dell'articolo 151.
3. Alla notifica relativa ai prodotti di origine animale si applicano gli articoli 149 e 150 e le norme adottate ai sensi dell'articolo 151.
Capo 8
Ambito di applicazione delle misure nazionali
Articolo 168
Misure nazionali relative agli spostamenti di animali e di materiale germinale
1. Gli Stati membri restano liberi di adottare misure nazionali relative agli spostamenti all'interno dei rispettivi territori di animali terrestri detenuti e di materiale germinale di tali animali.
2. Tali misure nazionali:
a) tengono conto delle norme sugli spostamenti di animali e di materiale germinale di cui ai capi 3, 4, 5 e 6 e non sono in contraddizione con tali norme;
b) non ostacolano gli spostamenti di animali e prodotti tra Stati membri;
c) non vanno oltre quanto è appropriato e necessario per prevenire l'introduzione e la diffusione delle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d).
Articolo 169
Misure nazionali intese a limitare l'impatto di malattie diverse dalle malattie elencate
Qualora una malattia diversa da quelle elencate comporti un rischio significativo per la situazione sanitaria degli animali terrestri detenuti in uno Stato membro, lo Stato membro interessato può adottare misure nazionali per lottare controprevenire l'introduzione o la diffusione di tale malattia, purché queste misure:
a) non ostacolino gli spostamenti di animali e prodotti tra Stati membri solamente se ciò è giustificato dal punto di vista scientifico per ragioni di lotta alle malattie infettive;
b) siano proporzionate in relazione al rischio e non vadano oltre quanto è appropriato e necessario per lottare contro la malattia in questione.
Gli Stati membri notificano in anticipo alla Commissione eventuali misure nazionali proposte a norma del primo comma che possono incidere sugli spostamenti tra Stati membri.
Qualora le condizioni di cui al primo paragrafo non siano rispettate, la Commissione, mediante atti di esecuzione, può opporsi alle misure nazionali di cui al secondo paragrafo o modificarle.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2, ed entrano in vigore con effetto immediato. [Em. 268]
TITOLO II
Animali acquatici e prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici
Capo 1
Registrazione, riconoscimento, conservazione della documentazione e registri
Sezione 1
Registrazione degli stabilimenti di acquacoltura
Articolo 170
Obbligo degli operatori di registrare gli stabilimenti di acquacoltura
1. Ai fini della registrazione di cui all'articolo 171, prima di iniziare l'attività gli operatori di stabilimenti di acquacoltura:
a) informano l'autorità competente in merito ad ogni stabilimento di acquacoltura sotto la loro responsabilità;
b) trasmettono all'autorità competente informazioni riguardanti:
i) il nome e l'indirizzo dell'operatore;
ii) l'ubicazione e una descrizione delle strutture;
iii) le categorie, le specie e il numero di animali d'acquacoltura presenti nello stabilimento di acquacoltura e la capacità dello stabilimento;
iv) il tipo di stabilimento di acquacoltura;
v) altri aspetti dello stabilimento utili per determinare il rischio che esso comporta.
2. Gli operatori degli stabilimenti di acquacoltura di cui al paragrafo 1 informano l'autorità competente in merito:
a) a eventuali cambiamenti significativi negli stabilimenti di acquacoltura in relazione agli elementi di cui al paragrafo 1, lettera b);
b) all'eventuale cessazione delle attività dello stabilimento di acquacoltura.
3. Gli stabilimenti di acquacoltura che devono essere riconosciuti in conformità dell'articolo 174, paragrafo 1, non sono tenuti a fornire le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
4. Un operatore può chiedere che la registrazione di cui al paragrafo 1 riguardi un gruppo di stabilimenti di acquacoltura purché questi ultimi soddisfino le condizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b):
a) sono situati in un'area epidemiologicamente connessa e tutti gli operatori in tale area svolgono la loro attività nel quadro di un sistema comune di bioprotezione;
b) sono sotto la responsabilità di uno stesso operatore, e
i) funzionano nel quadro di un sistema comune di bioprotezione; e
ii) sono geograficamente vicini.
Qualora una domanda di registrazione riguardi un gruppo di stabilimenti di acquacoltura, le norme di cui ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo e all'articolo 171, paragrafo 2, nonché le norme adottate ai sensi dell'articolo 173, che sono applicabili a un singolo stabilimento di acquacoltura, si applicano all'intero gruppo.
Articolo 171
Obblighi dell'autorità competente per quanto riguarda la registrazione degli stabilimenti di acquacoltura
L'autorità competente registra:
a) gli stabilimenti di acquacoltura nel registro degli stabilimenti di acquacoltura di cui all'articolo 183, paragrafo 1, se l'operatore ha trasmesso le informazioni richieste conformemente all'articolo 170, paragrafo 1;
b) gruppi di stabilimenti di acquacoltura nel registro degli stabilimenti di acquacoltura purché siano rispettati i criteri di cui all'articolo 170, paragrafo 4.
Articolo 172
Deroghe all'obbligo per gli operatori di registrare gli stabilimenti di acquacoltura
In deroga all'articolo 170, paragrafo 1, gli Stati membri possono esonerare alcune categorie di stabilimenti di acquacoltura dall'obbligo di registrazione, tenendo conto dei seguenti criteri:
a) le categorie, le specie e il numero o il volume di animali di acquacoltura presenti nello stabilimento di acquacoltura e la capacità dello stabilimento;
b) il tipo di stabilimento di acquacoltura;
c) gli spostamenti di animali di acquacoltura in entrata e in uscita dallo stabilimento.
Articolo 173
Competenze di esecuzione per quanto riguarda le deroghe all'obbligo di registrare gli stabilimenti di acquacoltura
La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire norme relative:
a) alle informazioni che gli operatori devono trasmettere ai fini della registrazione dello stabilimento di acquacoltura di cui all'articolo 170, paragrafo 1;
b) ai tipi di stabilimenti di acquacoltura per i quali gli Stati membri possono concedere deroghe all'obbligo di registrazione conformemente all'articolo 172 purché tali stabilimenti comportino un rischio irrilevante e tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 172.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2.
Sezione 2
Riconoscimento di determinati tipi di stabilimenti di acquacoltura
Articolo 174
Riconoscimento di determinati stabilimenti di acquacoltura e atti delegati
1. Gli operatori dei seguenti tipi di stabilimenti di acquacoltura chiedono all'autorità competente il riconoscimento conformemente all'articolo 178, paragrafo 1, e avviano l'attività solo quando il loro stabilimento di acquacoltura è stato riconosciuto conformemente all'articolo 179, paragrafo 1:
a) stabilimenti di acquacoltura in cui gli animali di acquacoltura sono detenuti per essere spostati da tali stabilimenti vivi o come prodotti ottenuti da animali di acquacoltura. Non è tuttavia necessario presentare una domanda di riconoscimento se gli animali di acquacoltura sono spostati unicamente: [Em. 269]
i) per la fornitura diretta al consumatore finale in piccoli quantitativi destinati al consumo umano; o [Em. 270]
ii) verso stabilimenti locali di vendita al dettaglio che riforniscono direttamente il consumatore finale; [Em. 271]
b) altri stabilimenti di acquacoltura che comportano un rischio elevato a causa:
i) delle categorie, delle specie e del numero di animali di acquacoltura presenti nello stabilimento di acquacoltura;
ii) del tipo di stabilimento di acquacoltura;
iii) degli spostamenti di animali di acquacoltura in entrata e in uscita dallo stabilimento di acquacoltura.
1 bis. In deroga al paragrafo 1, l'autorità competente può escludere dall'obbligo di richiesta di riconoscimento gli operatori di stabilimenti di acquacoltura se gli animali di acquacoltura sono spostati unicamente:
i) per la fornitura diretta al consumatore finale in piccoli quantitativi destinati al consumo umano; o
ii) verso stabilimenti locali di vendita al dettaglio che riforniscono direttamente il consumatore finale,
purché tali spostamenti non costituiscano un rischio significativo. [Em. 272]
2. Gli operatori cessano l'attività in uno stabilimento di acquacoltura di cui al paragrafo 1 qualora:
a) l'autorità competente revochi o sospenda il riconoscimento a norma dell'articolo 182, paragrafo 2; o
b) in caso di riconoscimento condizionato rilasciato a norma dell'articolo 181, paragrafo 3, lo stabilimento di acquacoltura non soddisfi le altre prescrizioni di cui all'articolo 181, paragrafo 3, e non ottenga un riconoscimento definitivo a norma dell'articolo 182, paragrafo 4.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alla modifica e all'integrazione delle norme relative al riconoscimento degli stabilimenti di acquacoltura di cui al paragrafo 1 del presente articolo per quanto riguarda:
a) le deroghe all'obbligo per gli operatori di chiedere all'autorità competente il riconoscimento dei tipi di stabilimenti di acquacoltura di cui al paragrafo 1, lettera a);
b) i tipi di stabilimenti di acquacoltura che devono essere riconosciuti conformemente al paragrafo 1, lettera b).
4. La Commissione, nell'adottare gli atti delegati di cui al paragrafo 3, tiene conto dei seguenti fattori:
a) le specie e le categorie di animali di acquacoltura detenuti in uno stabilimento di acquacoltura;
b) il tipo di stabilimento di acquacoltura e il tipo di produzione;
c) le modalità specifiche di spostamento adottate dal tipo di stabilimento di acquacoltura e le specie o categorie di animali di acquacoltura interessate.
5. Un operatore può chiedere il riconoscimento di un gruppo di stabilimenti di acquacoltura purché siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 175, lettere a) e b).
Articolo 175
Riconoscimento di un gruppo di stabilimenti di acquacoltura da parte dell'autorità competente
L'autorità competente può rilasciare il riconoscimento di cui all'articolo 179, paragrafo 1, per un gruppo di stabilimenti di acquacoltura purché questi ultimi soddisfino le condizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b):
a) sono situati in un'area epidemiologicamente connessa e tutti gli operatori svolgono la loro attività nel quadro di un sistema comune di bioprotezione; tuttavia, i centri di spedizione, i centri di depurazione e gli stabilimenti simili situati all'interno di tale area epidemiologicamente connessa devono essere riconosciuti singolarmente;
b) sono sotto la responsabilità di uno stesso operatore; e
i) funzionano nel quadro di un sistema comune di bioprotezione; e
ii) sono geograficamente vicini.
Qualora sia rilasciato un riconoscimento unico per un gruppo di stabilimenti di acquacoltura, all'intero gruppo si applicano le norme di cui agli articoli 176 e da 178 a 182 e le norme adottate ai sensi dell'articolo 178, paragrafo 2, e dell'articolo 179, paragrafo 2, le quali sono applicabili a un singolo stabilimento di acquacoltura.
Articolo 176
Riconoscimento dello status di stabilimento di acquacoltura confinato
Gli operatori di stabilimenti di acquacoltura che intendono ottenere lo status di stabilimento confinato:
a) chiedono il riconoscimento all'autorità competente conformemente all'articolo 178, paragrafo 1;
b) non spostano animali di acquacoltura a uno stabilimento di acquacoltura confinato in conformità delle prescrizioni previste all'articolo 203, paragrafo 1, e in qualsiasi atto delegato adottato conformemente all'articolo 203, paragrafo 2, fino a quando il loro stabilimento non abbia ottenuto il riconoscimento di tale status dall'autorità competente in conformità dell'articolo 179 o dell'articolo 181.
Articolo 177
Riconoscimento di stabilimenti di trasformazione e di stabilimenti di alimenti di origine acquatica autorizzati a lottare contro le malattie [Em. 273]
Gli operatori diLe persone fisiche e giuridiche che intendano gestirestabilimenti di trasformazione e stabilimenti di alimenti di origine acquatica autorizzati a lottare contro le malattie provvedono a che i loro stabilimenti siano riconosciuti dall'autorità competente per la macellazione di animali acquatici a fini di lotta alle malattie conformemente all'articolo 61, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 62, all'articolo 68, paragrafo 1, all'articolo 78, paragrafi 1 e 2, e alle norme adottate ai sensi dell'articolo 63, dell'articolo 70, paragrafo 3, dell'articolo 71, paragrafo 3, e dell'articolo 78, paragrafo 3. [Emm. 274 e 275]
Articolo 178
Obbligo di informazione a carico degli operatori al fine di ottenere il riconoscimento e atti di esecuzione
1. GliLe persone che intendono diventare operatori, ai fini della domanda di riconoscimento del loro stabilimento di cui all'articolo 174, paragrafo 1, all'articolo 175, all'articolo 176, lettera a), e all'articolo 177, trasmettono all'autorità competente informazioni riguardanti: [Em. 276]
a) il nome e l'indirizzo dell'operatore;
b) l'ubicazione dello stabilimento e una descrizione delle strutture;
c) le categorie, le specie e il numero di animali di acquacoltura presenti che intendono detenere nello stabilimento; [Em. 277]
d) il tipo di stabilimento;
e) se del caso, i dettagli relativi al riconoscimento di un gruppo di stabilimenti di acquacoltura a norma dell'articolo 175;
f) altri aspetti dello stabilimento di acquacoltura utili per determinare il rischio che esso comporta;
f bis) il sistema di approvvigionamento idrico e di eliminazione delle acque di scarico dello stabilimento. [Em. 278]
2. Gli operatori degli stabilimenti di acquacoltura di cui al paragrafo 1 informano l'autorità competente in merito:
a) a eventuali cambiamenti significativi negli stabilimenti in relazione agli elementi di cui al paragrafo 1, lettera c);
b) all'eventuale cessazione delle attività dello stabilimento.
3. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire norme relative alle informazioni che gli operatori devono fornire nella domanda di riconoscimento del loro stabilimento a norma del paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2.
Articolo 179
Rilascio del riconoscimento, condizioni per il riconoscimento e atti delegati
1. L'autorità competente riconosce gli stabilimenti di acquacoltura di cui all'articolo 174, paragrafo 1, e all'articolo 176, lettera a), i gruppi di stabilimenti di acquacoltura di cui all'articolo 175 e gli stabilimenti di alimenti di origine acquatica autorizzati a lottare contro le malattie di cui all'articolo 177 solo se tali stabilimenti:
a) soddisfano, se del caso, le seguenti prescrizioni:
i) misure di quarantena, isolamento e altre misure di bioprotezione, tenuto conto delle prescrizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), e delle norme adottate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2;
ii) le prescrizioni in materia di sorveglianza di cui all'articolo 22, e se pertinente per il tipo di stabilimento e il rischio connesso, all'articolo 23 e alle norme adottate ai sensi dell'articolo 24;
iii) le prescrizioni in materia di conservazione della documentazione di cui agli articoli da 185 a 187 e alle norme adottate ai sensi degli articoli 188 e 189;
b) dispongono di strutture e attrezzature:
i) adeguate per ridurre il rischio di introduzione e diffusione di malattie a un livello accettabile, tenuto conto del tipo di stabilimento;
ii) di capacità adeguata per il quantitativo di animali acquatici;
c) non comportano un rischio inaccettabile di diffusione di malattie, tenuto conto delle misure di riduzione dei rischi in vigore;
d) sono dotati di un sistema che consente all'operatore di dimostrare all'autorità competente il rispetto delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c).
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alle prescrizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo in relazione:
a) alle misure di quarantena, isolamento e alle altre misure di bioprotezione di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i);
b) alla sorveglianza di cui al paragrafo 1, lettera a), punto ii);
c) alle strutture e alle attrezzature di cui al paragrafo 1, lettera b).
3. La Commissione, nello stabilire le norme da definire negli atti delegati che devono essere adottati in conformità del paragrafo 2, tiene conto dei seguenti fattori:
a) i rischi presentati da ciascun tipo di stabilimento;
b) le specie e le categorie di animali acquatici o di acquacoltura;
c) il tipo di produzione;
d) le modalità specifiche di spostamento adottate dal tipo di stabilimento di acquacoltura e le specie e categorie di animali detenuti in tali stabilimenti.
Articolo 180
Portata del riconoscimento degli stabilimenti
Nei riconoscimenti di stabilimenti di acquacoltura o di stabilimenti di alimenti di origine acquatica autorizzati a lottare contro le malattie rilasciati a norma dell'articolo 179, paragrafo 1, l'autorità competente precisa espressamente:
a) i tipi di stabilimenti di acquacoltura di cui all'articolo 174, paragrafo 1, e all'articolo 176, lettera a), di gruppi di stabilimenti di acquacoltura di cui all'articolo 175 e di stabilimenti di alimenti di origine acquatica autorizzati a lottare contro le malattie di cui all'articolo 177 e alle norme adottate ai sensi dell'articolo 174, paragrafo 3, lettera b), ai quali si applica il riconoscimento;
b) le specie e le categorie di animali di acquacoltura alle quali si applica il riconoscimento.
Articolo 181
Procedure per il rilascio del riconoscimento da parte dell'autorità competente
1. L'autorità competente definisce le procedure che gli operatori devono seguire per chiedere il riconoscimento dei loro stabilimenti a norma dell'articolo 174, paragrafo 1, e degli articoli 176 e 177.
2. Dopo aver ricevuto una domanda di riconoscimento da un operatore a norma dell'articolo 174, paragrafo 1, e degli articoli 176 e 177, l'autorità competente effettua una visita in loco.
3. L'autorità competente può rilasciare un riconoscimento condizionato a uno stabilimento qualora, dalla domanda presentata dall'operatore e dalla successiva visita in loco dello stabilimento da parte dell'autorità competente di cui al paragrafo 1 del presente articolo, risulti che lo stabilimento soddisfa tutte le principali prescrizioni tali da offrire garanzie sufficienti che lo stabilimento in questione non comporta un rischio significativo, in attesa che sia garantita la conformità delle altre prescrizioni per il riconoscimento di cui all'articolo 179, paragrafo 1, e alle norme adottate ai sensi dell'articolo 179, paragrafo 2.
4. L'autorità competente, qualora abbia rilasciato un riconoscimento condizionato a norma del paragrafo 3 del presente articolo, rilascia un riconoscimento completo solo se, da una successiva visita in loco dello stabilimento effettuata entro tre mesi dalla data di rilascio del riconoscimento condizionato, risulta che lo stabilimento soddisfa tutte le prescrizioni per il riconoscimento di cui all'articolo 179, paragrafo 1, e alle norme adottate ai sensi dell'articolo 179, paragrafo 2.
Se dalla visita in loco emerge che lo stabilimento ha compiuto progressi evidenti ma non soddisfa ancora tutte le prescrizioni pertinenti, l'autorità competente può prorogare il riconoscimento condizionato. La durata del riconoscimento condizionato non può tuttavia superare un totale di sei mesi.
Articolo 182
Riesame, sospensione e revoca del riconoscimento da parte dell'autorità competente
1. L'autorità competente riesamina costantemente i riconoscimenti degli stabilimenti rilasciati a norma dell'articolo 179, paragrafo 1. L'autorità competente, basandosi sul rischio, definisce la frequenza temporale del riesame, o un limite temporale minimo e massimo entro il quale esso deve avvenire, e i casi in cui tali limiti possono non essere rispettati. [Em. 279]
2. Qualora rilevi gravi carenze in uno stabilimento per quanto riguarda la conformità delle prescrizioni di cui all'articolo 179, paragrafo 1, e alle norme adottate ai sensi dell'articolo 179, paragrafo 2, e l'operatore non sia in grado di fornire garanzie adeguate in merito all'eliminazione di tali carenze, l'autorità competente avvia le procedure per revocare il riconoscimento dello stabilimento.
L'autorità competente può tuttavia sospendere il riconoscimento di uno stabilimento se l'operatore è in grado di garantire che ovvierà a tali carenze entro un periodo di tempo ragionevole.
3. Dopo la revoca o la sospensione a norma del paragrafo 2, il riconoscimento può essere ripristinato solo se l'autorità competente accerta che lo stabilimento soddisfa integralmente tutte le prescrizioni del presente regolamento applicabili al tipo di stabilimento in questione.
Sezione 3
Registro degli stabilimenti di acquacoltura, degli stabilimenti di trasformazione e degli stabilimenti di alimenti di origine acquatica autorizzati a lottare contro le malattie tenuto dall'autorità competente [Em. 280]
Articolo 183
Registro degli stabilimenti di acquacoltura, degli stabilimenti di trasformazione e degli stabilimenti di alimenti di origine acquatica autorizzati a lottare contro le malattie [Em. 281]
1. L'autorità competente istituisce e mantiene aggiornato un registro:
a) di tutti gli stabilimenti di acquacoltura registrati a norma dell'articolo 171;
b) di tutti gli stabilimenti di acquacoltura riconosciuti a norma dell'articolo 179, paragrafo 1;
c) di tutti gli stabilimenti di trasformazione e gli stabilimenti di alimenti di origine acquatica autorizzati a lottare contro le malattie riconosciuti a norma dell'articolo 179, paragrafo 1. [Em. 282]
2. Il registro degli stabilimenti di acquacoltura di cui al paragrafo 1 contiene informazioni riguardanti:
a) il nome e l'indirizzo dell'operatore e il numero di registrazione;
b) la posizione geografica dello stabilimento di acquacoltura o, se del caso, del gruppo di stabilimenti di acquacoltura;
c) il tipo di produzione dello stabilimento;
d) il sistema di approvvigionamento idrico e di eliminazione delle acque di scarico dello stabilimento, se pertinente;
e) le specie di animali di acquacoltura detenuti nello stabilimento;
f) informazioni aggiornate sullo stato sanitario dello stabilimento di acquacoltura registrato o, se del caso, del gruppo di stabilimenti per quanto riguarda le malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d).
3. Per gli stabilimenti riconosciuti a norma dell'articolo 179, paragrafo 1, l'autorità competente rende disponibili al pubblico, con mezzi elettronici, almeno le informazioni di cui al paragrafo 2, lettere a), c), e) e f), del presente articolo.
4. Ove opportuno e pertinente, l'autorità competente può combinare la registrazione di cui al paragrafo 1 con la registrazione per altri scopi.
Articolo 184
Delega di potere e atti di esecuzione per quanto riguarda il registro degli stabilimenti di acquacoltura
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 254 riguardo:
a) alle informazioni da inserire nel registro degli stabilimenti di acquacoltura di cui all'articolo 183, paragrafo 1;
b) alla messa a disposizione del pubblico di tale registro degli stabilimenti.
2. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire norme relative al formato e alle procedure del registro degli stabilimenti di cui all'articolo 183, paragrafi 1 e 3.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2.
Sezione 4
Conservazione della documentazione e tracciabilità
Articolo 185
Obbligo di conservazione della documentazione per gli operatori degli stabilimenti di acquacoltura
1. Gli operatori di stabilimenti di acquacoltura soggetti a registrazione a norma dell'articolo 171 o a riconoscimento a norma dell'articolo 179, paragrafo 1, conservano la documentazione aggiornata contenente almeno le seguenti informazioni:
a) tutti gli spostamenti degli animali di acquacoltura e dei prodotti di origine animale ottenuti da tali animali in entrata e in uscita dallo stabilimento di acquacoltura, con l'indicazione a seconda dei casi:
i) del luogo di origine o di destinazione;
ii) della data di tali spostamenti;
b) i certificati sanitari in formato cartaceo o elettronico che devono accompagnare gli spostamenti di animali di acquacoltura in arrivo presso lo stabilimento di acquacoltura conformemente all'articolo 208 e alle norme adottate ai sensi dell'articolo 211, lettere b) e c), e dell'articolo 213, paragrafo 2;
c) la mortalità in ciascuna unità epidemiologica e altri problemi sanitari nello stabilimento di acquacoltura, se pertinenti in relazione al tipo di produzione;
d) le misure di bioprotezione, la sorveglianza, i trattamenti, i risultati di prove e altre informazioni pertinenti, se del caso, per:
i) le categorie e le specie di animali di acquacoltura presenti nello stabilimento;
ii) il tipo di produzione dello stabilimento di acquacoltura;
iii) il tipo di stabilimento di acquacoltura;
e) i risultati delle visite di sanità animale, se richieste conformemente all'articolo 23, paragrafo 1, e alle norme adottate ai sensi dell'articolo 24.
2. Gli operatori degli stabilimenti di acquacoltura:
a) registrano le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), in modo che la tracciabilità dei luoghi di origine e di destinazione degli animali acquatici possa essere garantita;
b) conservano le informazioni di cui al paragrafo 1 presso lo stabilimento di acquacoltura e le mettono a disposizione dell'autorità competente su richiesta;
c) conservano le informazioni di cui al paragrafo 1 per un periodo di tempo minimo che deve essere fissato dall'autorità competente, ma che non può essere inferiore a tre anni.
Articolo 186
Obbligo di conservazione della documentazione per gli stabilimenti di trasformazione e gli stabilimenti di alimenti di origine acquatica autorizzati a lottare contro le malattie [Em. 283]
1. Gli operatori di stabilimenti di trasformazione e di stabilimenti di alimenti di origine acquatica autorizzati a lottare contro le malattie soggetti a riconoscimento a norma dell'articolo 177 conservano la documentazione aggiornata relativa a tutti gli spostamenti di animali di acquacoltura e di prodotti di origine animale ottenuti da tali animali in entrata e in uscita da questi stabilimenti. [Em. 284]
2. Gli operatori di stabilimenti di trasformazione e di stabilimenti di alimenti di origine acquatica autorizzati a lottare contro le malattie: [Em. 285]
a) conservano la documentazione di cui al paragrafo 1 presso lo stabilimento di alimenti di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie e la mettono a disposizione dell'autorità competente su richiesta;
b) conservano la documentazione di cui al paragrafo 1 per un periodo di tempo minimo che deve essere fissato dall'autorità competente, ma che non può essere inferiore a tre anni.
Articolo 187
Obbligo di conservazione della documentazione per i trasportatori
1. I trasportatori di animali di acquacoltura e di animali acquatici selvatici destinati all'acquacoltura o al rilascio nell'ambiente naturale a fini di ripopolamento degli stock selvatici conservano la documentazione aggiornata relativa: [Em. 286]
a) ai tassi di mortalità, durante il trasporto, degli animali di acquacoltura e degli animali acquatici selvatici, in funzione del tipo di trasporto e delle specie di animali di acquacoltura e di animali acquatici selvatici trasportati;
b) agli stabilimenti di acquacoltura e agli stabilimenti di alimenti di origine acquatica autorizzati a lottare contro le malattie visitati dai mezzi di trasporto;
c) a ogni eventuale ricambio di acqua durante il trasporto, precisando l'origine dell'approvvigionamento e i luoghi di scolo delle acque reflue.
2. I trasportatori:
a) conservano la documentazione di cui al paragrafo 1 e la mettono a disposizione dell'autorità competente su richiesta;
b) conservano la documentazione di cui al paragrafo 1 per un periodo di tempo minimo che deve essere fissato dall'autorità competente, ma che non può essere inferiore a tre anni.
Articolo 188
Delega di potere per la conservazione della documentazione
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alle norme che integrano le prescrizioni in materia di conservazione della documentazione di cui agli articoli 185, 186 e 187 per quanto riguarda:
a) le deroghe alle prescrizioni in materia di conservazione della documentazione per:
i) gli operatori di alcune categorie di stabilimenti di acquacoltura e i trasportatori;
ii) gli stabilimenti di acquacoltura che detengono un numero limitato di animali o i trasportatori che trasportano un numero limitato di animali;
iii) alcune categorie o specie di animali;
b) le informazioni che gli operatori devono registrare in aggiunta a quelle di cui all'articolo 185, paragrafo 1, all'articolo 186, paragrafo 1, e all'articolo 187, paragrafo 1;
c) il periodo di tempo minimo durante il quale la documentazione di cui agli articoli 185, 186 e 187 deve essere conservata.
2. La Commissione, nell'adottare gli atti delegati di cui al paragrafo 1, tiene conto dei seguenti fattori:
a) i rischi presentati da ciascun tipo di stabilimento di acquacoltura;
b) le categorie o le specie di animali di acquacoltura presenti nello stabilimento di acquacoltura;
c) il tipo di produzione dello stabilimento;
d) le modalità specifiche di spostamento adottate dal tipo di stabilimento di acquacoltura o di stabilimento di alimenti di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie;
e) il numero o il volume di animali di acquacoltura presenti nello stabilimento o che vengono trasportati.
Articolo 189
Competenze di esecuzione per la conservazione della documentazione
La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire norme riguardo:
a) al formato della documentazione da conservare in conformità degli articoli 185, 186 e 187;
b) alla conservazione della documentazione in formato elettronico;
c) alle specifiche operative per la conservazione della documentazione.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2.
Capo 2
Spostamenti all'interno dell'Unione di animali acquatici diversi dagli animali da compagnia acquatici
Sezione 1
Prescrizioni generali
Articolo 190
Prescrizioni generali relative agli spostamenti di animali acquatici
1. Gli operatori adottano misure appropriate per garantire che gli spostamenti di animali acquatici non compromettano lo stato sanitario nel luogo di destinazione per quanto riguarda:
a) le malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d);
b) le malattie emergenti.
2. Gli operatori non spostano animali acquatici in uno stabilimento di acquacoltura o per destinarli al consumo umano né li rilasciano in natura se tali animali acquatici sono soggetti:
a) a restrizioni degli spostamenti riguardanti le categorie e specie interessate conformemente alle norme di cui all'articolo 55, paragrafo 1, all'articolo 56, all'articolo 61, paragrafo 1, agli articolo 62, 64 e 65, all'articolo 70, paragrafi 1 e 2, all'articolo 74, paragrafo 1, all'articolo 78, paragrafi 1 e 2, all'articolo 80, paragrafi 1 e 2, e alle norme adottate ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 2, degli articoli 63 e 67, dell'articolo 70, paragrafo 3, dell'articolo 71, paragrafo 3, dell'articolo 74, paragrafo 3, dell'articolo 79, dell'articolo 80, paragrafo 4, e dell'articolo 81, paragrafo 2; o
b) alle misure di emergenza di cui agli articoli 244 e 247 e alle norme adottate ai sensi dell'articolo 248.
Gli operatori possono tuttavia spostare tali animali acquatici qualora nella parte III, titolo II, siano previste deroghe alle restrizioni degli spostamenti applicabili a tali spostamenti o a tale rilascio in natura o qualora nelle norme adottate ai sensi dell'articolo 248 siano previste deroghe alle misure di emergenza.
3. Gli operatori adottano tutte le misure necessarie per garantire che gli animali acquatici, dopo aver lasciato il luogo di origine, siano consegnati senza indugio al luogo finale di destinazione.
Articolo 191
Misure di prevenzione delle malattie relative al trasporto e atti delegati
1. Gli operatori adottano le necessarie e appropriate misure di prevenzione delle malattie per assicurare che:
a) lo stato sanitario degli animali acquatici non sia messo a rischio durante il trasporto;
b) le operazioni di trasporto degli animali acquatici non provochino la potenziale diffusione di malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), all'uomo o agli animali lungo il tragitto e nel luogo di destinazione;
c) si provveda alla pulizia, alla disinfezione e alla disinfestazione delle attrezzature e dei mezzi di trasporto e si adottino altre misure appropriate di bioprotezione, in funzione dei rischi connessi al trasporto;
d) eventuali ricambi di acqua durante il trasporto di animali acquatici destinati all'acquacoltura avvengano in luoghi e in condizioni tali da non compromettere lo stato sanitario per quanto riguarda le malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d):
i) degli animali acquatici che vengono trasportati;
ii) degli animali acquatici presenti lungo il tragitto verso il luogo di destinazione;
iii) degli animali acquatici nel luogo di destinazione.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo:
a) alla pulizia, alla disinfezione e alla disinfestazione delle attrezzature e dei mezzi di trasporto conformemente al paragrafo 1, lettera c), come pure all'impiego di biocidi a tali fini;
b) alle altre misure appropriate di bioprotezione durante il trasporto di cui al paragrafo 1, lettera c);
c) ai ricambi d'acqua durante il trasporto di cui al paragrafo 1, lettera d).
Articolo 192
Modifica dell'uso previsto
1. Gli animali acquatici che vengono spostati per essere distrutti o abbattuti conformemente alle misure di cui alle lettere a) o b) non vengono utilizzati per altri scopi:
a) misure di lotta alle malattie di cui all'articolo 31, paragrafo 1, all'articolo 55, paragrafo 1, agli articoli 56, 61, 62, 64, 65, 67 e 70, all'articolo 74, paragrafo 1, agli articoli 78 e 80 e alle norme adottate in conformità dell'articolo 55, paragrafo 2, agli articoli 63 e 66, all'articolo 70, paragrafo 3, all'articolo 71, paragrafo 3, all'articolo 74, paragrafo 3, all'articolo 79, all'articolo 80, paragrafo 3, e all'articolo 81, paragrafo 2;
b) misure di emergenza di cui agli articoli 246 e 247 e alle norme adottate ai sensi dell'articolo 248.
2. Gli animali acquatici spostati per essere destinati al consumo umano, all'acquacoltura, al rilascio in natura o per qualsiasi altro scopo specifico non sono utilizzati per scopi diversi da quello previsto.
Articolo 193
Obblighi per gli operatori nel luogo di destinazione
1. Gli operatori degli stabilimenti e degli stabilimenti alimentari che ricevono animali di acquacolturaacquatici, prima che questi siano scaricati: [Em. 287]
a) verificano che sia presente uno dei seguenti documenti:
i) i certificati sanitari di cui all'articolo 208, paragrafo 1, all'articolo 209, all'articolo 224, paragrafo 1, e alle norme adottate in conformità degli articoli 188, 211 e 213;
ii) le autodichiarazioni di cui all'articolo 218, paragrafo 1, e alle norme adottate in conformità dell'articolo 218, paragrafi 3 e 4;
a bis) ispezionano la partita alla ricerca di eventuali irregolarità; [Em. 288]
b) informano l'autorità competente in merito a qualsiasi irregolarità riguardante:
i) gli animali di acquacolturaacquatici ricevuti; [Em. 289]
ii) la presenza dei documenti di cui alla lettera a), punti i) e ii).
2. Nel caso di un'irregolarità di cui al paragrafo 1, lettera b), l'operatore isolanon consente che gli animali di acquacoltura interessati siano scaricati fino all'adozione di una decisione in merito da parte dell'autorità competente. [Em. 290]
Articolo 194
Prescrizioni generali relative agli spostamenti di animali di acquacoltura che passano attraverso Stati membri ma sono destinati all'esportazione dall'Unione verso paesi o territori terzi
Gli operatori garantiscono che gli animali di acquacoltura destinati all'esportazione verso un paese o territorio terzo che passano attraverso il territorio di un altro Stato membro soddisfino le prescrizioni di cui agli articoli 190, 191 e 192.
Sezione 2
Animali acquatici destinati a stabilimenti di acquacoltura o a essere rilasciati in natura
Articolo 195
Mortalità anormale o altri sintomi di malattie gravi
1. Gli operatori non spostano animali acquatici da uno stabilimento di acquacoltura o dall'ambiente naturale in un altro stabilimento di acquacoltura né li rilasciano in natura se tali animali provengono da uno stabilimento di acquacoltura o da un ambiente dove sono presenti:
a) casi anormali di mortalità; o
b) altri sintomi di malattie gravi le cui cause siano indeterminate.
2. In deroga al paragrafo 1, l'autorità competente può autorizzare tali spostamenti di animali acquatici o il loro rilascio in natura sulla base di una valutazione dei rischi, a condizione che gli animali acquatici provengano da una parte dello stabilimento di acquacoltura o dell'ambiente naturale indipendente dall'unità epidemiologica in cui si sono verificati i casi anormali di mortalità o altri sintomi di malattie.
Articolo 196
Spostamenti di animali di acquacolturaacquatici detenuti destinati a Stati membri, zone o compartimenti dichiarati indenni da malattia o sottoposti a un programma di eradicazione e atti delegati [Em. 291]
1. Gli operatori spostano animali di acquacolturaacquatici detenuti da uno stabilimento di acquacoltura per le finalità di cui alla letteraalle lettere a) oe b) del presente articolo solo se tali animali di acquacoltura provengono da uno Stato membro, o da una zona o un compartimento dello stesso, dichiarato indenne da malattia conformemente all'articolo 36, paragrafo 3, o all'articolo 37, paragrafo 4, per le malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) o c), se appartengono a specie elencate per tali malattie elencate e: [Em. 292]
a) se devono essere introdotti in uno Stato membro, o una zona o un compartimento dello stesso:
i) dichiarato indenne da malattia in conformità dell'articolo 36, paragrafo 3, o dell'articolo 37, paragrafo 4; o
ii) sottoposto a un programma di eradicazione conformemente all'articolo 30, paragrafi 1 e 2, per una o più delle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere b) e c);
b) se sono destinati:
i) a uno stabilimento di acquacoltura soggetto a:
– registrazione a norma dell'articolo 171; o
– riconoscimento a norma degli articoli 174, 175, 176 e 177; o
ii) a essere rilasciati in natura. [Em. 293]
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alle deroghe alle prescrizioni in materia di spostamenti o rilascio in natura di cui al paragrafo 1 del presente articolo se tali operazioni non presentano un rischio significativo di diffusione delle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), a causa:
a) delle specie, delle categorie e della fase del ciclo di vita degli animali di acquacolturaacquatici detenuti; [Em. 294]
b) del tipo di stabilimento di origine e di destinazione;
c) dell'uso previsto degli animali di acquacolturaacquatici detenuti; [Em. 295]
d) del luogo di destinazione degli animali di acquacolturaacquatici detenuti; [Em. 296]
e) dei trattamenti, dei metodi di trasformazione e di altre misure speciali di riduzione dei rischi applicate nel luogo di origine o nel luogo di destinazione.
Articolo 197
Deroghe degli Stati membri agli obblighi degli operatori per quanto riguarda gli spostamenti di animali di acquacoltura tra Stati membri, zone o compartimenti sottoposti a un programma di eradicazione
In deroga all'articolo 196, paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare gli operatori a spostare animali di acquacoltura in una zona o compartimento in un altro Stato membronel proprio territorio per cui sia stato stabilito un programma di eradicazione in conformità dell'articolo 30, paragrafi 1 e 2, per le malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere b) e c), a partire da un'altrauna zona o compartimento in un altro Stato membro per cui sia stato stabilito un programma analogo per le stesse malattie elencate, a condizione che tali spostamenti non compromettano lo stato sanitario dello Stato membro, della zona o del compartimento di destinazione. [Em. 297]
Articolo 198
Misure degli Stati membri per quanto riguarda il rilascio in natura di animali di acquacoltura
Gli Stati membri possono prescrivere che gli animali di acquacolturaacquatici siano rilasciati in natura solo se provengono da uno Stato membro, o da una zona o un compartimento dichiarato indenne da malattia in conformità dell'articolo 36, paragrafo 1, o all'articolo 37, paragrafo 1, per quanto riguarda le malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere b) e c), per cui la specie di animali di acquacolturaacquatici da spostare è una specie elencata, indipendentemente dallo stato sanitario dell'area in cui gli animali saranno rilasciati. [Em. 298]
Articolo 199
Spostamenti di animali acquatici selvatici destinati a Stati membri, zone o compartimenti dichiarati indenni da malattia o sottoposti a un programma di eradicazione e atti delegati
1. Gli articoli 196 e 197 si applicano anche agli spostamenti di animali acquatici selvatici destinati a uno stabilimento di acquacoltura, a uno stabilimento di trasformazione o a uno stabilimento di alimenti di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie soggetto a: [Em. 299]
a) registrazione a norma dell'articolo 171; o
b) riconoscimento a norma degli articoli da 174 a 177.
2. Gli operatori che spostano animali acquatici selvatici da un habitat a un altro adottano misure di prevenzione delle malattie affinché tali spostamenti non comportino un rischio significativo di diffusione delle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), agli animali acquatici presenti nel luogo di destinazione.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alle misure di prevenzione delle malattie che devono essere adottate dagli operatori a norma del paragrafo 2 del presente articolo.
Sezione 3
Animali acquatici destinati al consumo umano
Articolo 200
Spostamenti di animali di acquacolturaacquatici detenuti destinati aal consumo umano in Stati membri, zone o compartimenti dichiarati indenni da malattia o sottoposti a un programma di eradicazione e atti delegati [Em. 300]
1. Gli operatori spostano animali di acquacolturaacquatici detenuti destinati al consumo umano da uno stabilimento di acquacoltura per le finalità di cui alla lettera a) o alla lettera b) del presente paragrafo solo se tali animali di acquacoltura provengono da uno Stato membro, o da una zona o un compartimento dello stesso, dichiarato indenne da malattia conformemente all'articolo 36, paragrafo 3, o all'articolo 37, paragrafo 4, per le malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) o lettera c), se appartengono a specie elencate per tali malattie elencate e: [Em. 301]
a) se devono essere introdotti in uno Stato membro, o una zona o un compartimento dello stesso dichiarato indenne da malattia conformemente all'articolo 36, paragrafo 3, o all'articolo 37, paragrafo 4, o per cui sia stato stabilito un programma di eradicazione a norma dell'articolo 30, paragrafo 1 o 2, in merito a una o più delle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere b) e c);
b) se sono destinati al consumo umano.
2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri possono autorizzare gli operatori a introdurre animali di acquacolturaacquatici detenuti in una zona o compartimento per cui sia stato stabilito un programma di eradicazione in conformità dell'articolo 30, paragrafo 1 o 2, per le malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere b) e c), a partire da un'altra zona o compartimento per cui sia stato stabilito un programma analogo per le stesse malattie all'interno dello Stato membro in questione, a condizione che tali spostamenti non compromettano lo stato sanitario dello Stato membro, o della zona o del compartimento dello stesso. [Em. 302]
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alle deroghe alle prescrizioni per gli spostamenti di cui al paragrafo 2 del presente articolo se tali spostamenti di animali di acquacolturaacquatici detenuti che non presentano un rischio significativo di diffusione delle malattie a causa: [Em. 303]
a) delle specie, delle categorie e della fase del ciclo di vita degli animali di acquacolturaacquatici detenuti; [Em. 304]
b) dei metodi con cui sono tenuti gli animali di acquacolturaacquatici e del tipo di produzione negli stabilimenti di acquacoltura di origine e di destinazione; [Em. 305]
c) dell'uso previsto degli animali di acquacolturaacquatici detenuti; [Em. 306]
d) del luogo di destinazione degli animali di acquacolturaacquatici detenuti; [Em. 307]
e) dei trattamenti, dei metodi di trasformazione e di altre misure speciali di riduzione dei rischi applicate nel luogo di origine o nel luogo di destinazione.
Articolo 201
Spostamenti di animali acquatici selvatici destinati a Stati membri, zone o compartimenti dichiarati indenni da malattia o sottoposti a un programma di eradicazione e atti delegati
1. L'articolo 200, paragrafi 1 e 2, e le norme adottate ai sensi dell'articolo 200, paragrafo 3, si applicano anche agli spostamenti di animali acquatici selvatici per il consumo umano destinati a Stati membri, zone o compartimenti degli stessi dichiarati indenni da malattia conformemente all'articolo 36, paragrafo 3, o all'articolo 37, paragrafo 4, o sottoposti a un programma di eradicazione conformemente all'articolo 30, paragrafo 1 o 2, laddove tali misure siano necessarie per garantire che questi animali acquatici selvatici non comportino un rischio significativo di diffusione delle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), agli animali acquatici presenti nel luogo di destinazione.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo a prescrizioni in materia di spostamenti di animali acquatici selvatici destinati al consumo umano che integrano il paragrafo 1 del presente articolo.
Sezione 4
Animali acquatici non destinati a stabilimenti, al rilascio in natura o al consumo umano
Articolo 202
Spostamenti di animali acquatici non destinati a stabilimenti, al rilascio in natura o al consumo umano e atti delegati
1. Gli operatori che spostano animali acquatici non destinati a stabilimenti, al rilascio in natura o al consumo umano adottano le misure preventive necessarie affinché tali spostamenti non comportino un rischio significativo di diffusione delle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), agli animali acquatici presenti nel luogo di destinazione.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alle misure preventive di cui al paragrafo 1 del presente articolo per garantire che gli animali acquatici non diffondano le malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), tenendo conto nel contempo dei fattori di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
3. La Commissione, nell'adottare gli atti delegati di cui al paragrafo 2, tiene conto dei seguenti fattori:
a) le malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), pertinenti per le specie elencate o le categorie di animali acquatici;
b) lo stato sanitario in relazione alle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), nei compartimenti, nelle zone o negli Stati membri di origine e di destinazione;
c) i luoghi di origine e di destinazione;
d) il tipo di spostamento di animali acquatici;
e) le specie e le categorie di animali acquatici;
f) l'età degli animali acquatici;
g) altri fattori epidemiologici.
Sezione 5
Deroghe alle sezioni da 1 a 4 e misure aggiuntive di riduzione dei rischi
Articolo 203
Animali acquatici destinati a stabilimenti di acquacoltura confinati e atti delegati
1. Gli operatori spostano animali acquatici in uno stabilimento di acquacoltura confinato solo se tali animali soddisfano le seguenti condizioni:
a) provengono da un altro stabilimento di acquacoltura confinato;
b) non comportano un rischio significativo di diffusione delle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), alle specie elencate di animali presenti nello stabilimento di acquacoltura confinato di destinazione, tranne qualora gli spostamenti siano autorizzati a fini scientifici.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo:
a) alle prescrizioni dettagliate, in aggiunta a quelle di cui al paragrafo 1 del presente articolo, per gli spostamenti di animali di acquacoltura verso stabilimenti di acquacoltura confinati;
b) alle norme specifiche per gli spostamenti di animali di acquacoltura verso stabilimenti di acquacoltura confinati quando le misure di riduzione dei rischi in atto garantiscono che tali spostamenti non comportino un rischio significativo per la salute degli animali di acquacoltura all'interno dello stabilimento di acquacoltura confinato in questione e negli stabilimenti circostanti.
Articolo 204
Deroghe per gli spostamenti a fini scientifici di animali acquatici e atti delegati
1. L'autorità competente del luogo di destinazione può, previo accordo dell'autorità competente del luogo di origine, autorizzare gli spostamenti a fini scientifici verso il suo territorio di animali acquatici che non soddisfano le prescrizioni delle sezioni da 1 a 4, fatta eccezione per l'articolo 190, paragrafi 1 e 3, e per gli articoli 191, 192 e 193.
2. Le autorità competenti concedono le deroghe per gli spostamenti a fini scientifici di animali acquatici di cui al paragrafo 1 solo alle seguenti condizioni:
a) le autorità competenti del luogo di destinazione e quelle del luogo di origine:
i) hanno convenuto le condizioni per tali spostamenti;
ii) hanno adottato le necessarie misure di riduzione dei rischi per garantire che gli spostamenti di questi animali acquatici non compromettano lo stato sanitario nei luoghi situati lungo il tragitto e nel luogo di destinazione per quanto riguarda le malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d);
iii) hanno informato, se del caso, l'autorità competente degli Stati membri di passaggio della deroga concessa e delle condizioni alle quali tale autorizzazione è rilasciata;
b) gli spostamenti di tali animali acquatici avvengono sotto la supervisione delle autorità competenti del luogo di origine, del luogo di destinazione e, se del caso, dell'autorità competente dello Stato membro di passaggio.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alla modifica e all'integrazione delle norme relative alle deroghe concesse dalle autorità competenti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
Articolo 205
Delega di potere per quanto riguarda le prescrizioni specifiche e le deroghe per esposizioni, zoo, negozi di animali da compagnia, stagni da giardino, acquari a scopi commerciali e grossisti
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo:
a) alle prescrizioni specifiche che integrano le norme di cui alle sezioni da 1 a 4 e che sono applicabili agli spostamenti di animali acquatici destinati a:
i) zoo, negozi di animali da compagnia e grossisti;
ii) esposizioni, eventi sportivi o culturali ed eventi analoghi; o
iii) acquari a scopi commerciali;
b) alle deroghe alle sezioni da 1 a 4, ad eccezione dell'articolo 190, paragrafi 1 e 3, e degli articoli 191, 192 193, per gli spostamenti di animali acquatici di cui alla lettera a), purché siano in vigore disposizioni adeguate di bioprotezione per assicurare che tali spostamenti non comportino un rischio significativo per lo stato sanitario del luogo di destinazione. [Em. 308]
Articolo 206
Competenze di esecuzione per quanto riguarda le deroghe temporanee per gli spostamenti di specie o categorie specifiche di animali acquatici
La Commissione, mediante atti di esecuzione, stabilisce norme relative alle deroghe temporanee alle disposizioni del presente capo per gli spostamenti di specie o categorie specifiche di animali acquatici se:
a) le prescrizioni in materia di spostamenti previste all'articolo 195, all'articolo 196, paragrafo 1, agli articoli 197 e 198, all'articolo 199, paragrafi 1 e 2, all'articolo 200, all'articolo 201, paragrafo 1, all'articolo 202, paragrafo 1, all'articolo 203, paragrafo 1, all'articolo 204, paragrafi 1 e 2, e nelle norme adottate ai sensi dell'articolo 196, paragrafo 2, dell'articolo 199, paragrafo 3, dell'articolo 201, paragrafo 2, dell'articolo 202, paragrafo 2, dell'articolo 203, paragrafo 2, dell'articolo 204, paragrafo 3, e dell'articolo 205 non si stiano dimostrando efficaci per ridurre i rischi che comportano determinati spostamenti di tali animali acquatici; o
b) le malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), sembrano diffondersi malgrado le prescrizioni in materia di spostamenti di cui alle sezioni da 1 a 5.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2.
Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati connessi a una malattia elencata che comporta un rischio di impatto molto forte e tenuto conto dei fattori di cui all'articolo 205, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 255, paragrafo 3.
Articolo 207
Fattori da prendere in considerazione nell'adottare gli atti delegati e gli atti di esecuzione di cui alla presente sezione
La Commissione, nello stabilire le norme da definire negli atti delegati e negli atti di esecuzione di cui all'articolo 203, paragrafo 2, all'articolo 204, paragrafo 3, e agli articoli 205 e 206, tiene conto dei seguenti fattori:
a) i rischi inerenti agli spostamenti;
b) lo stato sanitario in relazione alle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), nei luoghi di origine e di destinazione;
c) le specie elencate di animali acquatici per le malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d);
d) le misure di bioprotezione in vigore;
e) le eventuali condizioni specifiche alle quali sono tenuti gli animali di acquacolturaacquatici; [Em. 309]
f) le modalità specifiche di spostamento adottate dal tipo di stabilimento di acquacoltura e le specie o categorie di animali di acquacolturaacquatici interessate; [Em. 310]
g) altri fattori epidemiologici.
Sezione 6
Certificazione sanitaria
Articolo 208
Obbligo per gli operatori di garantire che gli animali di acquacoltura siano accompagnati da un certificato sanitario
1. Gli operatori spostano animali di acquacoltura solo se questi sono accompagnati da un certificato sanitario rilasciato dall'autorità competente del luogo di origine conformemente all'articolo 216, paragrafo 1, se appartengono a specie elencate per le malattie elencate di cui alla lettera a) e sono spostati per una delle seguenti finalità:
a) per essere introdotti in uno Stato membro, o una zona o un compartimento dello stesso dichiarato indenne da malattia conformemente all'articolo 36, paragrafo 3, e all'articolo 37, paragrafo 4, o per cui sia stato stabilito un programma di eradicazione a norma dell'articolo 30, paragrafo 1 o 2, in merito a una o più delle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere b) e c);
b) per essere destinati a una delle seguenti finalità:
i) uno stabilimento di acquacoltura;
ii) il rilascio in natura;
iii) il consumo umano.
2. Gli operatori spostano animali di acquacoltura solo se questi sono accompagnati da un certificato sanitario rilasciato dall'autorità competente del luogo di origine conformemente all'articolo 216, paragrafo 1, se appartengono a specie elencate per le malattie elencate pertinenti di cui alla lettera a) e sono spostati per uno dei seguenti motivi:
a) sono autorizzati a lasciare una zona soggetta a restrizioni sottoposta a misure di lotta alle malattie previste all'articolo 55, paragrafo 1, lettera f), punto ii), agli articoli 56 e 64, all'articolo 65, paragrafo 1, all'articolo 74, paragrafo 1, all'articolo 78, paragrafi 1 e 2, o nelle norme adottate ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 2, degli articoli 67 e 68, dell'articolo 71, paragrafo 3, dell'articolo 74, paragrafo 3, dell'articolo 79, dell'articolo 81, paragrafo 2, e dell'articolo 248 per una o più delle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b);
b) sono destinati a uno dei seguenti usi:
i) uno stabilimento di acquacoltura;
ii) il rilascio in natura;
iii) il consumo umano.
3. Gli operatori adottano tutte le misure necessarie per garantire che il certificato sanitario accompagni gli animali di acquacoltura dal luogo di origine al luogo di destinazione, tranne qualora siano previste misure specifiche nelle norme adottate ai sensi dell'articolo 214.
Articolo 209
Obbligo per gli operatori di garantire che gli altri animali acquatici siano accompagnati da un certificato sanitario e competenze di esecuzione
1. Gli operatori spostano animali acquatici diversi dagli animali di acquacoltura di cui all'articolo 208, paragrafi 1 e 2, solo se questi sono accompagnati da un certificato sanitario rilasciato dall'autorità competente del luogo di origine conformemente all'articolo 216, paragrafo 1, nel caso in cui, a causa dei rischi inerenti agli spostamenti di tali animali acquatici, la certificazione sanitaria sia necessaria per garantire che siano soddisfatte le seguenti prescrizioni per gli spostamenti delle specie elencate di animali:
a) le prescrizioni di cui alle sezioni da 1 a 5 e alle norme adottate conformemente a tali sezioni;
b) le misure di lotta alle malattie di cui all'articolo 55, paragrafo 1, all'articolo 56, all'articolo 61, paragrafo 1, agli articoli 62 e 64, all'articolo 65, paragrafo 1, all'articolo 74, paragrafo 1, all'articolo 78, paragrafi 1 e 2, o alle norme adottate ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 2, degli articoli 63, 67 e 68, dell'articolo 71, paragrafo 3, dell'articolo 74, paragrafo 3, dell'articolo 79 e dell'articolo 81, paragrafo 2.
c) le misure di emergenza di cui alle norme adottate ai sensi dell'articolo 248.
2. L'articolo 208 si applica anche agli animali acquatici selvatici destinati ad uno stabilimento di acquacoltura, a meno che l'autorità competente del luogo di origine concluda che la certificazione non è possibile a causa della natura del luogo di origine di tali animali acquatici selvatici.
3. La Commissione, mediante atti di esecuzione, stabilisce norme relative all'obbligo per gli operatori di garantire che gli animali acquatici selvatici destinati a uno stabilimento di acquacoltura siano accompagnati da un certificato sanitario, previsto al paragrafo 2 del presente articolo.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2.
Articolo 210
Deroga degli Stati membri alla certificazione sanitaria nazionale
In deroga agli obblighi di certificazione sanitaria di cui agli articoli 208 e 209, gli Stati membri possono concedere deroghe per gli spostamenti di determinate partite di animali acquatici prive di certificato sanitario all'interno dei loro territori purché sia disponibile un sistema alternativo che garantisca la tracciabilità di tali partite e siano soddisfatte le prescrizioni in materia di sanità animale per tali spostamenti di cui alle sezioni da 1 a 5.
Articolo 211
Delega di potere per quanto riguarda la certificazione sanitaria per gli animali acquatici
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo:
a) alle deroghe agli obblighi in materia di certificati sanitari di cui agli articoli 208 e 209 e alle condizioni per la concessione di tali deroghe per gli spostamenti di animali acquatici che non presentano un rischio significativo di diffusione delle malattie a causa:
i) delle specie, delle categorie o della fase del ciclo di vita degli animali acquatici;
ii) dei metodi con cui sono tenute tali specie e categorie di animali di acquacoltura e del relativo tipo di produzione;
iii) dell'uso previsto degli animali acquatici;
iv) del luogo di destinazione degli animali acquatici;
b) alle norme speciali per la certificazione sanitaria di cui agli articoli 208 e 209 qualora le misure alternative di riduzione dei rischi adottate dall'autorità competente garantiscano:
i) la tracciabilità degli animali acquatici;
ii) che gli animali acquatici che vengono spostati soddisfano le condizioni prescritte in materia di sanità animale di cui alle sezioni da 1 a 5;
c) alle norme dettagliate sui certificati sanitari che devono accompagnare gli spostamenti di animali acquatici a fini scientifici di cui all'articolo 204, paragrafo 1.
Articolo 212
Contenuto dei certificati sanitari
1. Il certificato sanitario contiene almeno le seguenti informazioni:
a) lo stabilimento o il luogo di origine, lo stabilimento o il luogo di destinazione e, se pertinente per la diffusione delle malattie, eventuali stabilimenti o luoghi visitati lungo il tragitto;
b) una descrizione degli animali acquatici;
c) il numero, il volume o il peso degli animali acquatici;
d) le informazioni necessarie per dimostrare che gli animali soddisfano le prescrizioni in materia di spostamenti di cui alle sezioni da 1 a 5.
2. Il certificato sanitario può contenere anche altre informazioni richieste ai sensi di altra normativa dell'Unione.
Articolo 213
Delega di potere e atti di esecuzione per quanto riguarda il contenuto dei certificati sanitari
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo al contenuto dei certificati sanitari di cui all'articolo 212, paragrafo 1:
a) norme dettagliate relative al contenuto dei certificati sanitari di cui all'articolo 212, paragrafo 1, per le diverse categorie e specie di animali acquatici;
b) informazioni aggiuntive che devono figurare nel certificato sanitario di cui all'articolo 212, paragrafo 1.
2. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire norme relative ai modelli di certificati sanitari.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2.
Articolo 214
Obbligo per gli operatori di garantire che i certificati sanitari accompagnino gli animali al luogo di destinazione e atti delegati
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo a misure specifiche che integrano le prescrizioni in materia di certificazione sanitaria previste all'articolo 208 per i seguenti tipi di spostamenti di animali acquatici:
a) spostamenti di animali acquatici che non possono proseguire il tragitto verso il luogo finale di destinazione e devono ritornare al luogo d'origine o essere trasferiti a un'altra destinazione, per uno o più dei seguenti motivi:
i) il tragitto previsto è stato inaspettatamente interrotto per motivi legati al benessere degli animali;
ii) incidenti o eventi imprevisti lungo il tragitto;
iii) gli animali acquatici sono stati respinti nel luogo di destinazione in un altro Stato membro o alla frontiera esterna dell'Unione;
iv) gli animali acquatici sono stati respinti in un paese terzo;
b) spostamenti di animali di acquacoltura destinati a esposizioni, eventi sportivi, culturali e simili e loro successivo ritorno al luogo di origine.
Articolo 215
Obbligo per gli operatori di collaborare con le autorità competenti in materia di certificazione sanitaria
Gli operatori:
a) forniscono all'autorità competente tutte le informazioni necessarie per completare i certificati sanitari di cui agli articoli 208 e 209 e alle norme adottate ai sensi degli articoli 211, 213 e 214;
b) se necessario, sottopongono gli animali acquatici a controlli fisici, documentari e d'identità conformemente all'articolo 216, paragrafo 3, e alle norme adottate ai sensi dell'articolo 216, paragrafo 4.
Articolo 216
Responsabilità dell'autorità competente in materia di certificazione sanitaria e atti delegati
1. L'autorità competente, su richiesta dell'operatore, rilascia un certificato sanitario per gli spostamenti di animali acquatici, se richiesto dagli articoli 208 e 209, o dalle norme adottate ai sensi degli articoli 211 e 214, purché siano rispettate, a seconda dei casi, le seguenti prescrizioni in materia di sanità animale:
a) le prescrizioni di cui all'articolo 190, all'articolo 191, paragrafo 1, agli articoli 192, 194 e 195, all'articolo 196, paragrafo 1, agli articoli 197 e 198, all'articolo 199, paragrafi 1 e 2, all'articolo 200, all'articolo 202, paragrafo 1, all'articolo 203, paragrafo 1, e all'articolo 204, paragrafi 1 e 2;
b) le prescrizioni di cui agli atti delegati adottati a norma dell'articolo 191, paragrafo 2, dell'articolo 196, paragrafo 2, dell'articolo 199, paragrafo 3, dell'articolo 200, paragrafo 3, dell'articolo 201, paragrafo 2, dell'articolo 202, paragrafo 2, dell'articolo 203, paragrafo 2, dell'articolo 204, paragrafo 3, e dell'articolo 205;
c) le prescrizioni di cui agli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 206.
2. I certificati sanitari:
a) sono verificati e firmati dal veterinario ufficiale;
b) restano validi per il periodo di tempo stabilito nelle norme adottate ai sensi del paragrafo 4, lettera b), durante il quale gli animali di acquacoltura oggetto dei certificati devono continuare a rispettare le garanzie in materia di sanità animale in essi contenute.
3. Il veterinario ufficiale, prima di firmare un certificato sanitario, verifica che gli animali acquatici oggetto dello stesso soddisfino le prescrizioni del presente capo mediante controlli fisici, documentari e d'identità come previsto dagli atti delegati adottati in virtù del paragrafo 4, se del caso, tenuto conto delle specie e categorie di animali acquatici interessati e delle prescrizioni in materia di sanità animale.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 recanti norme riguardo:
a) ai tipi di controlli fisici, documentari e d'identità e agli esami per le diverse specie e categorie di animali acquatici che devono essere effettuati dal veterinario ufficiale conformemente al paragrafo 3 del presente articolo al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni del presente capo;
b) ai tempi necessari per l'esecuzione di tali controlli fisici, documentari e d'identità e di tali esami nonché per il rilascio dei certificati sanitari da parte del veterinario ufficiale prima dello spostamento delle partite di animali acquatici.
Articolo 217
Certificati sanitari elettronici
I certificati sanitari elettronici prodotti, trattati e trasmessi mediante il sistema IMSOC possono sostituire i certificati sanitari di accompagnamento di cui all'articolo 208 se:
a) contengono tutte le informazioni che devono figurare nel modello di certificato sanitario conformemente all'articolo 212, paragrafo 1, e alle norme adottate ai sensi dell'articolo 213;
b) garantiscono la tracciabilità degli animali acquatici e il collegamento tra tali animali e il certificato sanitario elettronico.
Articolo 218
Autodichiarazione degli operatori per gli spostamenti di animali di acquacolturaacquatici verso altri Stati membri e atti delegati [Em. 311]
1. Gli operatori nel luogo di origine redigono un'autodichiarazione per gli spostamenti di animali di acquacolturaacquatici dal luogo di origine in uno Stato membro al luogo di destinazione in un altro Stato membro e provvedono a che questo documento accompagni gli animali di acquacolturaacquatici interessati se questi non sono tenuti a essere accompagnati da un certificato sanitario di cui agli articoli 208 e 209 o alle norme adottate ai sensi degli articoli 211 e 214. [Em. 312]
2. L'autodichiarazione di cui al paragrafo 1 contiene almeno le seguenti informazioni relative agli animali di acquacolturaacquatici: [Em. 313]
a) il luogo di origine e il luogo di destinazione e, se del caso, i luoghi situati lungo il tragitto;
b) una descrizione degli animali di acquacolturaacquatici, la specie, la quantità, il peso o il volume in funzione degli animali interessati; [Em. 314]
c) le informazioni necessarie per dimostrare che gli animali di acquacolturaacquatici soddisfano le prescrizioni in materia di spostamenti di cui alle sezioni da 1 a 5. [Em. 315]
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo:
a) alle norme dettagliate relative al contenuto dell'autodichiarazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo per le diverse specie e categorie di animali di acquacolturaacquatici; [Em. 316]
b) alle informazioni che devono figurare nell'autodichiarazione in aggiunta a quelle di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
4. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire norme relative ai modelli di autodichiarazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2.
Sezione 7
Notifica degli spostamenti di animali acquatici verso altri Stati membri
Articolo 219
Obblighi degli operatori per quanto riguarda la notifica degli spostamenti di animali acquatici tra Stati membri
Gli operatori notificano in anticipo all'autorità competente del proprio Stato membro di origine gli spostamenti previsti di animali acquatici da uno Stato membro a un altro nel caso in cui:
a) gli animali acquatici debbano essere accompagnati da un certificato sanitario rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro di origine conformemente agli articoli 208 e 209 o alle norme adottate ai sensi dell'articolo 211 e dell'articolo 214, paragrafo 2;
b) gli animali acquatici debbano essere accompagnati da un certificato sanitario per gli animali acquatici qualora siano spostati da una zona soggetta a restrizioni come previsto all'articolo 208, paragrafo 2, lettera a);
c) gli animali di acquacoltura e gli animali acquatici selvatici oggetto degli spostamenti siano destinati:
i) a uno stabilimento soggetto a registrazione a norma dell'articolo 171 o a riconoscimento a norma degli articoli da 174 a 177;
ii) a essere rilasciati in natura;
d) la notifica sia prevista conformemente agli atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 221.
Ai fini della notifica di cui al primo paragrafo del presente articolo, gli operatori forniscono all'autorità competente dello Stato membro di origine tutte le informazioni necessarie per consentirle di notificare gli spostamenti all'autorità competente dello Stato membro di destinazione a norma dell'articolo 220, paragrafo 1.
Articolo 220
Responsabilità dell'autorità competente per quanto riguarda la notifica degli spostamenti di animali acquatici verso altri Stati membri
1. L'autorità competente dello Stato membro di origine notifica all'autorità competente dello Stato membro di destinazione gli spostamenti di animali acquatici di cui all'articolo 219, paragrafo 1, tranne qualora sia stata concessa una deroga per tale notifica conformemente all'articolo 221, paragrafo 1, lettera c).
2. La notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo avviene, ove possibile, mediante il sistema IMSOC.
3. Gli Stati membri designano regioni per la gestione delle notifiche degli spostamenti da parte dell'autorità competente di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
4. In deroga al paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro di origine può autorizzare l'operatore a notificare parzialmente o integralmente attraverso il sistema IMSOC gli spostamenti di animali acquatici all'autorità competente dello Stato membro di destinazione.
Articolo 221
Delega di potere e atti di esecuzione per quanto riguarda la notifica degli spostamenti di animali acquatici da parte dell'autorità competente
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo:
a) all'obbligo per gli operatori di notificare, conformemente all'articolo 219, paragrafo 1, gli spostamenti tra Stati membri di animali acquatici di categorie o specie diverse da quelle di cui al paragrafo 1,lettere a), b), e c) di detto articolo, qualora la tracciabilità di tali spostamenti sia necessaria per garantire il rispetto delle prescrizioni in materia di sanità animale di cui al presente capo;
b) alle informazioni necessarie per la notifica degli spostamenti di animali acquatici da parte degli operatori e dell'autorità competente di cui all'articolo 219, paragrafo 1, e all'articolo 220, paragrafo 1;
c) alle deroghe all'obbligo di notifica di cui all'articolo 219, paragrafo 1, lettera c), per le categorie o specie di animali acquatici o per i tipi di spostamenti che presentano un rischio irrilevante;
d) alle procedure di emergenza per la notifica degli spostamenti di animali acquatici in caso di interruzioni di corrente o di altre perturbazioni del sistema IMSOC;
e) alle prescrizioni relative alla designazione delle regioni da parte degli Stati membri di cui all'articolo 220, paragrafo 3.
2. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire norme riguardanti:
a) il formato delle notifiche:
i) degli spostamenti di animali acquatici, da parte degli operatori all'autorità competente dello Stato membro di origine, conformemente all'articolo 219, paragrafo 1;
ii) degli spostamenti di animali acquatici, da parte dell'autorità competente dello Stato membro di origine allo Stato membro di destinazione, conformemente all'articolo 220, paragrafo 1;
b) i termini per:
i) la trasmissione delle necessarie informazioni all'autorità competente dello Stato membro di origine da parte degli operatori conformemente all'articolo 219, paragrafo 1;
ii) la notifica degli spostamenti da parte dell'autorità competente dello Stato membro di origine conformemente all'articolo 220, paragrafo 1.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2.
Capo 3
Spostamenti all'interno dell'Unione di animali da compagnia acquatici
Articolo 222
Spostamenti a carattere non commerciale di animali da compagnia acquatici, atti delegati e atti di esecuzione
1. I detentori di animali da compagnia procedono a spostamenti a carattere non commerciale di animali da compagnia acquatici delle specie elencate nell'allegato I solo qualora siano state adottate misure appropriate di prevenzione e lotta alle malattie al fine di garantire che tali animali non comportino un rischio significativo di diffusione delle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), e di malattie emergenti agli animali presenti nel luogo di destinazione e durante il trasporto.
2. Ai fini dell'identificazione, della registrazione e della tracciabilità degli animali da compagnia acquatici si applicano l'articolo 112 e le norme stabilite negli atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 114, lettera f), e negli atti di esecuzione adottati ai sensi dell'articolo 117.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alle misure di prevenzione e lotta alle malattie di cui al paragrafo 1 del presente articolo al fine di garantire che gli animali da compagnia acquatici non comportino un rischio significativo di diffusione delle malattie di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), e di malattie emergenti agli animali durante il trasporto e nel luogo di destinazione, tenuto conto, se del caso, dello stato sanitario nel luogo di destinazione.
4. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire norme relative alle misure di prevenzione e lotta alle malattie previste al paragrafo 1 del presente articolo e nelle norme adottate ai sensi del paragrafo 2.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2.
Capo 4
Produzione, trasformazione e distribuzione all'interno dell'Unione di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici, diversi dagli animali acquatici vivi
Articolo 223
Obblighi generali degli operatori in materia di sanità animale e atti delegati
1. Gli operatori adottano appropriate misure preventive per garantire che in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione nell'Unione di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici, diversi dagli animali acquatici vivi, tali prodotti non provochino la diffusione:
a) delle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), tenuto conto dello stato sanitario nel luogo di produzione, trasformazione e destinazione;
b) di malattie emergenti.
2. Gli operatori garantiscono che i prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici, diversi dagli animali acquatici vivi, non provengano da stabilimenti o stabilimenti alimentari o non siano ottenuti da animali provenienti da stabilimenti o stabilimenti alimentari che sono soggetti:
a) alle misure di emergenza di cui agli articoli 246 e 247 e alle norme adottate ai sensi dell'articolo 248, tranne qualora siano previste deroghe per tali norme nella parte VI;
b) a restrizioni degli spostamenti applicabili agli animali acquatici e ai prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici, conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, all'articolo 55, paragrafo 1, all'articolo 56, all'articolo 61, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 62, paragrafo 1, all'articolo 65, paragrafo 1, lettera c), all'articolo 70, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 74, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 78, paragrafi 1 e 2, all'articolo 80, paragrafi 1 e 2, e alle norme adottate ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 2, degli articoli 63 e 67, dell'articolo 71, paragrafo 3, dell'articolo 74, paragrafo 3, dell'articolo 79, dell'articolo 80, paragrafo 3, e dell'articolo 81, paragrafo 2, tranne qualora siano previste deroghe in tali norme.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo a prescrizioni dettagliate che integrano il paragrafo 2 del presente articolo per gli spostamenti di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici, diversi dagli animali acquatici vivi, tenuto conto dei seguenti elementi:
a) le malattie e le specie di animali acquatici interessate dalle malattie, cui si applicano le misure di emergenza o le restrizioni degli spostamenti di cui al paragrafo 2;
b) i tipi di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici;
c) le misure di riduzione dei rischi applicate nei luoghi di origine e di destinazione ai prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici;
d) l'uso previsto dei prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici;
e) il luogo di destinazione dei prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici.
Articolo 224
Certificati sanitari e atti delegati
1. Gli operatori spostano i seguenti prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi solo se tali prodotti sono accompagnati da un certificato sanitario rilasciato dall'autorità competente del luogo di origine conformemente al paragrafo 3:
a) prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici che sono autorizzati a lasciare una zona soggetta a restrizioni sottoposta alle misure di emergenza di cui alle norme adottate ai sensi dell'articolo 248 e che sono ottenuti da animali acquatici di specie soggette a tali misure di emergenza;
b) prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici che sono autorizzati a lasciare una zona soggetta a restrizioni sottoposta a misure di lotta alle malattie conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, all'articolo 55, paragrafo 1, lettera c), all'articolo 56, all'articolo 61, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 62, paragrafo 1, all'articolo 63, paragrafo 1, all'articolo 65, paragrafo 1, lettera c), all'articolo 70, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 74, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 78, paragrafi 1 e 2, all'articolo 80, paragrafi 1 e 2, e alle norme adottate ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 2, degli articoli 63 e 67, dell'articolo 71, paragrafo 3, dell'articolo 74, paragrafo 3, dell'articolo 79, dell'articolo 80, paragrafo 3, e dell'articolo 81, paragrafo 2, e che sono ottenuti da animali acquatici di specie soggette a tali misure di lotta alle malattie.
2. Gli operatori adottano tutte le misure necessarie per garantire che il certificato sanitario di cui al paragrafo 1 accompagni i prodotti di origine animale dal luogo di origine al luogo di destinazione.
3. L'autorità competente, su richiesta dell'operatore, rilascia un certificato sanitario per gli spostamenti di prodotti di origine animale diversi dagli animali acquatici vivi di cui al paragrafo 1.
4. Alla certificazione degli spostamenti di prodotti di origine animale diversi dagli animali acquatici vivi, di cui al paragrafo 1 del presente articolo, si applicano gli articoli 212, gli articoli da 214 a 217 e le norme adottate ai sensi dell'articolo 213 e dell'articolo 216, paragrafo 4.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo a prescrizioni e norme dettagliate relative al certificato sanitario che deve accompagnare gli spostamenti di prodotti di origine animale diversi dagli animali acquatici vivi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, tenuto conto dei seguenti elementi:
a) i tipi di prodotti di origine animale;
b) le misure di riduzione dei rischi applicate ai prodotti di origine animale, che diminuiscono il rischio di diffusione delle malattie;
c) l'uso previsto dei prodotti di origine animale;
d) il luogo di destinazione dei prodotti di origine animale.
Articolo 225
Contenuto dei certificati sanitari, atti delegati e atti di esecuzione
1. Il certificato sanitario per i prodotti di origine animale diversi dagli animali acquatici vivi contiene almeno le seguenti informazioni:
a) lo stabilimento o il luogo d'origine e lo stabilimento o il luogo di destinazione;
b) una descrizione dei prodotti di origine animale;
c) la quantità o il volume di prodotti di origine animale;
d) l'identificazione dei prodotti di origine animale, se richiesta dall'articolo 65, paragrafo 1, lettera h), o dalle norme adottate ai sensi dell'articolo 66;
e) le informazioni necessarie per dimostrare che i prodotti di origine animale della partita soddisfano le prescrizioni in materia di restrizioni degli spostamenti di cui all'articolo 223, paragrafo 2, e alle norme adottate ai sensi dell'articolo 223, paragrafo 3.
2. Il certificato sanitario per i prodotti di origine animale diversi dagli animali acquatici vivi può contenere anche altre informazioni richieste in base ad altra normativa dell'Unione.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alla modifica e all'integrazione delle informazioni che devono figurare nel certificato sanitario di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
4. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire norme relative ai modelli dei certificati sanitari di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2.
Articolo 226
Notifica degli spostamenti verso altri Stati membri di prodotti di origine animale
1. Gli operatori:
a) informano in anticipo l'autorità competente del proprio Stato membro di origine degli spostamenti previsti di prodotti di origine animale, diversi dagli animali acquatici vivi, quando le partite devono essere accompagnate da un certificato sanitario conformemente all'articolo 224, paragrafo 1;
b) forniscono tutte le informazioni necessarie per permettere all'autorità competente dello Stato membro di origine di notificare gli spostamenti di prodotti di origine animale, diversi dagli animali acquatici vivi, allo Stato membro di destinazione conformemente al paragrafo 2.
2. L'autorità competente dello Stato membro di origine notifica all'autorità competente dello Stato membro di destinazione gli spostamenti di prodotti di origine animale, diversi dagli animali acquatici vivi, conformemente all'articolo 220, paragrafo 1.
3. Alla notifica relativa ai prodotti di origine animale diversi dagli animali acquatici vivi si applicano gli articoli 219 e 220 e le norme adottate ai sensi dell'articolo 221.
Capo 5
Misure nazionali
Articolo 227
Misure nazionali intese a limitare l'impatto di malattie diverse dalle malattie elencate
1. Qualora una malattia diversa da una malattia elencata di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), comporti un rischio significativo per gli animali acquatici in uno Stato membro, lo Stato membro interessato può adottare misure nazionali per prevenire l'introduzione della malattia o lottare contro la sua diffusione.
Gli Stati membri garantiscono che tali misure nazionali non vadano oltre quanto è appropriato e necessario per prevenire l'introduzione della malattia o lottare contro la sua diffusione all'interno del loro territorio.
2. Gli Stati membri notificano in anticipo alla Commissione eventuali misure nazionali proposte a norma del paragrafo 1 che possono incidere sugli spostamenti tra Stati membri.
3. La Commissione approva e, ove necessario, modifica le misure nazionali di cui al paragrafo 2 del presente articolo mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2.
4. L'approvazione di cui al paragrafo 3 è concessa solo qualora sia necessario stabilire restrizioni degli spostamenti tra Stati membri per prevenire l'introduzione della malattia di cui al paragrafo 1 o lottare contro la sua diffusione, tenuto conto dell'incidenza globale della malattia e delle misure prese per l'Unione.
TITOLO III
Animali di specie diverse da quelle che rientrano nella definizione di animali terrestri ed acquatici e materiale germinale e prodotti di origine animale ottenuti da tali animali di specie diverse
Articolo 228
Prescrizioni in materia di sanità animale relative ad altri animali, al materiale germinale e ai prodotti di origine animale ottenuti da questi altri animali
Nel caso in cui altri animali figurino tra le specie elencate per una malattia elencata di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), e questi altri animali o il loro materiale germinale o i prodotti di origine animale da essi ottenuti comportino un rischio per la sanità animale o per la sanità pubblica, si applicano le seguenti prescrizioni in materia di sanità animale:
a) le prescrizioni relative alla registrazione, al riconoscimento, alla conservazione della documentazione e ai registri degli stabilimenti e dei trasportatori di cui al titolo I, capo 1, e al titolo II, capo 1;
b) le prescrizioni in materia di tracciabilità di cui agli articoli da 102 a 105 e agli articoli 112 e 113 per gli altri animali e all'articolo 119 per il materiale germinale;
c) prescrizioni relative agli spostamenti:
i) per gli altri animali che vivono prevalentemente in ambiente terrestre o sono generalmente colpiti da malattie degli animali terrestri, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 229, paragrafo 3, lettere d) ed e), le prescrizioni di cui alla parte IV, titolo I, capo 3, sezioni 1 e 6, e capi 4 e 5;
ii) per gli altri animali che vivono prevalentemente in ambiente acquatico o sono generalmente colpiti da malattie degli animali acquatici, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 229, paragrafo 3, lettere d) ed e), le prescrizioni di cui alla parte IV, titolo II, capo 2, sezioni da 1 a 5, e al titolo II, capo 2;
iii) per gli altri animali da compagnia, le prescrizioni di cui agli articoli 112 e 152;
iv) per il materiale germinale le prescrizioni generali relative agli spostamenti di cui agli articoli 155 e 156 e le prescrizioni speciali relative agli spostamenti verso altri Stati membri di cui agli articoli 162 e 163;
v) per i prodotti di origine animale, gli obblighi generali degli operatori in materia di sanità animale per quanto riguarda la produzione, la trasformazione e la distribuzione all'interno dell'Unione di prodotti di origine animale di cui agli articoli 164 e 223;
d) i seguenti obblighi di certificazione sanitaria a carico degli operatori e dell'autorità competente e di autodichiarazione a carico degli operatori:
i) per gli altri animali, in conformità delle norme di cui agli articoli da 140 a 148 o agli articoli da 208 a 218;
ii) per il materiale germinale, in conformità delle norme di cui agli articoli 159 e 160;
iii) per i prodotti di origine animale, in conformità delle norme di cui agli articoli 165 e 166 o agli articoli 224 e 225;
e) la notifica degli spostamenti da parte degli operatori e dell'autorità competente, tenuto conto delle prescrizioni di cui agli articoli 149, 150, 151, 161, 167, agli articoli da 219 a 221 e all'articolo 226.
Articolo 229
Delega di potere e atti di esecuzione per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale relative agli altri animali e al materiale germinale e ai prodotti di origine animale ottenuti da altri animali
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alla modifica e all'integrazione delle prescrizioni relative agli altri animali e al materiale germinale o ai prodotti di origine animale da essi ottenuti di cui all'articolo 228, necessarie per ridurre il rischio delle malattie ivi indicate, per quanto riguarda:
a) le prescrizioni relative alla registrazione, al riconoscimento, alla conservazione della documentazione e ai registri per gli stabilimenti che detengono o i trasportatori che trasportano altri animali e materiale germinale o prodotti di origine animale da essi ottenuti, previste all'articolo 228, lettera a);
b) le prescrizioni in materia di tracciabilità per gli altri animali e il loro materiale germinale, previste all'articolo 228, lettera b);
c) le prescrizioni relative agli spostamenti di altri animali e del materiale germinale e dei prodotti di origine animale da essi ottenuti, previste all'articolo 228, lettera c);
d) le prescrizioni relative agli obblighi di certificazione sanitaria a carico degli operatori e dell'autorità competente e agli obblighi di autodichiarazione a carico degli operatori per gli altri animali e il materiale germinale e i prodotti di origine animale da essi ottenuti, previste all'articolo 228, lettera d);
e) le prescrizioni relative alla notifica, da parte degli operatori e dell'autorità competente, degli spostamenti di altri animali e di materiale germinale e prodotti di origine animale da essi ottenuti, previste all'articolo 228, lettera e).
2. La Commissione può adottare atti di esecuzione riguardanti le norme dettagliate per l'attuazione delle misure di prevenzione e lotta alle malattie di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2.
3. La Commissione, nell'adottare gli atti delegati e gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 1 e 2, tiene conto di uno o più dei seguenti criteri:
a) le specie o categorie di altri animali inserite in un elenco, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, come specie elencate per una o più malattie elencate, alle quali si applicano determinate misure di prevenzione e lotta alle malattie stabilite nel presente regolamento;
b) il profilo della malattia elencata, riguardante le specie e categorie di altri animali di cui alla lettera a);
c) la fattibilità, la disponibilità e l'efficacia delle misure di prevenzione e lotta alle malattie per le specie elencate interessate dalle misure in questione;
d) l'ambiente di vita prevalente, terrestre o acquatico, di questi altri animali;
e) il tipo di malattie che interessano questi altri animali, che possono essere malattie che colpiscono generalmente gli animali terrestri o colpiscono generalmente gli animali acquatici, indipendentemente dall'ambiente di vita prevalente di cui alla lettera b).
PARTE V
INGRESSO NELL'UNIONE ED ESPORTAZIONE
Capo 1
Ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi e territori terzi
Sezione 1
Prescrizioni relative all'ingresso nell'Unione
Articolo 230
Prescrizioni relative all'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale
1. Gli Stati membri consentono l'ingresso nell'Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi o territori terzi solo se tali partite soddisfano le seguenti prescrizioni:
a) provengono da un paese o un territorio terzo, che figura negli elenchi di cui all'articolo 231 per le specie e categorie specifiche di animali, materiale germinale o prodotti di origine animale, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, tranne qualora ad esse si applichi una deroga o norme supplementari adottate ai sensi dell'articolo 241, paragrafo 1;
b) provengono da stabilimenti riconosciuti e inseriti in elenchi qualora il riconoscimento e l'inserimento negli elenchi siano richiesti dall'articolo 234 e dalle norme adottate ai sensi dell'articolo 235;
c) soddisfano le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione definite negli atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 236, paragrafo 1, qualora tali prescrizioni riguardino gli animali, il materiale germinale o i prodotti di origine animale della partita;
d) sono accompagnate da un certificato sanitario, da dichiarazioni e da altri documenti, se richiesto dall'articolo 239, paragrafo 1, o dalle norme adottate ai sensi dell'articolo 239, paragrafo 4.
2. Gli operatori presentano le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi o territori terzi al punto di entrata nell'Unione ai fini dei controlli ufficiali di cui all'articolo 45 del regolamento (UE) n. xxxx/xxxx [regolamento sui controlli ufficiali], tranne qualora sia prevista una deroga a norma di tale regolamento.
Sezione 2
Redazione di elenchi di paesi e territori terzi
Articolo 231
Elenchi di paesi e territori terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale, atti di esecuzione e atti delegati
1. La Commissione, mediante atti di esecuzione, stabilisce elenchi di paesi e territori terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di specie e categorie specifiche di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale, tenendo conto dei seguenti criteri:
a) la normativa in materia di sanità animale del paese o del territorio terzo e le norme relative all'ingresso in tale paese o territorio di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da altri paesi e territori terzi;
b) le garanzie fornite dall'autorità competente del paese o del territorio terzo circa l'efficace attuazione e il controllo della normativa in materia di sanità animale di cui alla lettera a);
c) l'organizzazione, la struttura, le risorse e le competenze giuridiche dell'autorità competente del paese o del territorio terzo;
d) le procedure di certificazione sanitaria applicate nel paese o nel territorio terzo;
e) lo stato sanitario degli animali nel paese o nel territorio terzo, o in zone e compartimenti dello stesso, per quanto riguarda:
i) le malattie elencate e le malattie emergenti;
ii) qualsiasi aspetto relativo alla sanità pubblica e a quella animale o riguardante la situazione ambientale nel paese o territorio terzo, o in una zona o un compartimento dello stesso, che può comportare un rischio per la sanità pubblica o per quella animale o per lo stato ambientale dell'Unione;
f) le garanzie che l'autorità competente del paese o territorio terzo può fornire in merito alla conformità o all'equivalenza con le pertinenti prescrizioni in materia di sanità animale applicabili nell'Unione;
g) la regolarità e la tempestività con cui il paese o territorio terzo fornisce informazioni sulle malattie infettive o contagiose degli animali sul suo territorio all'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE), in particolare le informazioni sulle malattie elencate nel codice sanitario per gli animali terrestri e acquatici dell'OIE;
h) i risultati dei controlli effettuati dalla Commissione nel paese o territorio terzo;
i) qualsiasi esperienza acquisita da precedenti ingressi di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti dal paese o territorio terzo e i risultati dei controlli ufficiali effettuati al punto di entrata nell'Unione sugli animali, sul materiale germinale e sui prodotti di origine animale in questione.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2.
2. In attesa dell'adozione degli elenchi di paesi e territori terzi di cui al paragrafo 1, e a condizione che tali elenchi non siano stato stabiliti in base alla normativa dell'Unione di cui all'articolo 258, paragrafo 2, gli Stati membri decidono da quali paesi o territori terzi è autorizzato l'ingresso nell'Unione di specie o categorie specifiche di animali, materiale germinale o prodotti di origine animale.
Ai fini del primo comma, gli Stati membri tengono conto dei criteri per l'inserimento negli elenchi di paesi o territori terzi di cui al paragrafo 1, lettere da a) a i), del presente articolo.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo a deroghe al paragrafo 2 del presente articolo che limitano la possibilità per gli Stati membri di decidere da quali paesi e territori terzi è autorizzato l'ingresso nell'Unione di una specie o categoria specifica di animali, materiale germinale o prodotti di origine animale, se necessario a causa del rischio che comporta tale specie o categoria specifica di animali, materiale germinale o prodotti di origine animale.
Articolo 232
Informazioni da inserire negli elenchi di paesi e territori terzi
La Commissione precisa le seguenti informazioni per ciascun paese o territorio terzo che figura negli elenchi di cui all'articolo 231, paragrafo 1:
a) le categorie o specie di animali, materiale germinale o prodotti di origine animale che possono entrare nell'Unione da tale paese o territorio terzo;
b) se gli animali, il materiale germinale o i prodotti di origine animale precisati conformemente alla lettera a) possono entrare nell'Unione dall'intero territorio di tale paese o territorio terzo o solo da una o più zone o compartimenti dello stesso.
Articolo 233
Sospensione e ritiro dall'elenco di paesi e territori terzi e atti di esecuzione
1. La Commissione, mediante atti di esecuzione, sospende o ritira dall'elenco di cui all'articolo 231, paragrafo 1, un paese o territorio terzo, o una zona o un compartimento dello stesso, per una delle seguenti ragioni:
a) il paese o territorio terzo, o una o più zone o compartimenti dello stesso, non rispetta più i criteri di cui all'articolo 231, paragrafo 1, se pertinenti per l'ingresso nell'Unione di una specie o categoria specifica di animali, materiale germinale o prodotti di origine animale;
b) la situazione della sanità animale nel paese o territorio terzo, o in una zona o un compartimento dello stesso, è tale da rendere necessario il ritiro dall'elenco o la sospensione per proteggere lo stato sanitario degli animali nell'Unione;
c) malgrado la Commissione abbia chiesto al paese o territorio terzo informazioni aggiornate sulla situazione della sanità animale e su altre questioni di cui all'articolo 231, paragrafo 1, tale paese o territorio terzo non ha fornito le informazioni in questione;
d) il paese o territorio terzo ha rifiutato l'esecuzione sul suo territorio di un controllo della Commissione per conto dell'Unione.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2.
Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati connessi a un grave rischio di introduzione nell'Unione di una malattia elencata di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 255, paragrafo 3.
2. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, reinserire un paese o territorio terzo, o una zona o un compartimento dello stesso, che è stato sospeso o ritirato dall'elenco di cui all'articolo 231, paragrafo 1, per una delle seguenti ragioni:
a) per le ragioni di cui al paragrafo 1, lettera a) o lettera c), del presente articolo, purché tale paese o territorio terzo dimostri di rispettare i criteri per l'inserimento nell'elenco di cui all'articolo 231, paragrafo 1;
b) per le ragioni di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, purché tale paese o territorio terzo fornisca adeguate garanzie del fatto che la situazione della sanità animale o della sanità pubblica che ha comportato la sospensione o il ritiro dall'elenco si è risolta o non costituisce più una minaccia per la sanità pubblica o per quella animale nell'Unione; [Em. 317]
c) per le ragioni di cui al paragrafo 1, lettera d), del presente articolo, purché:
i) il paese o territorio terzo abbia accettato l'esecuzione sul suo territorio di un controllo della Commissione per conto dell'Unione; e
ii) i risultati del controllo della Commissione dimostrino che il paese o territorio terzo, o la zona o il compartimento dello stesso, rispetta i criteri per l'inserimento nell'elenco di cui all'articolo 231, paragrafo 1.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo a norme che modificano e integrano i criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo per la sospensione e il ritiro di un paese o territorio terzo, o una zona o un compartimento dello stesso, dall'elenco di cui all'articolo 231, paragrafo 1.
Sezione 3
Riconoscimento e redazione di elenchi di stabilimenti in paesi e territori terzi
Articolo 234
Riconoscimento e redazione di elenchi di stabilimenti
1. Gli Stati membri consentono l'ingresso nell'Unione di animali terrestri e del loro materiale germinale provenienti da un tipo di stabilimento per il quale è richiesto il riconoscimento nell'Unione conformemente all'articolo 89, paragrafo 2, e alle norme adottate ai sensi dell'articolo 89, paragrafo 3, e dell'articolo 90, solo se lo stabilimento del paese o territorio terzo:
a) è conforme, in tale paese o territorio terzo, a prescrizioni in materia di sanità animale che sono equivalenti alle norme applicabili nell'Unione a quel tipo di stabilimento;
b) è riconosciuto e inserito in elenchi dall'autorità competente del paese o territorio terzo di spedizione.
2. La Commissione raccoglie gli elenchi di stabilimenti riconosciuti di cui al paragrafo 1, lettera b), che ha ricevuto dalle autorità competenti dei paesi o territori terzi.
3. La Commissione trasmette agli Stati membri tutti gli elenchi nuovi o aggiornati di stabilimenti riconosciuti che ha ricevuto da paesi o territori terzi e li rende disponibili al pubblico.
Articolo 235
Delega di potere per quanto riguarda il riconoscimento e la redazione di elenchi di stabilimenti
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo a norme che derogano alle prescrizioni di cui all'articolo 234, paragrafo 1, lettera b), qualora misure alternative di riduzione dei rischi in vigore nel paese o territorio terzo forniscano garanzie equivalenti per la sanità animale nell'Unione.
Sezione 4
Ingresso nell'Unione di specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale
Articolo 236
Delega di potere per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale relative all'ingresso nell'Unione di specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alle prescrizioni in materia di sanità animale per:
a) l'ingresso nell'Unione di specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale da paesi o territori terzi;
b) gli spostamenti all'interno dell'Unione e la movimentazione, dopo il loro ingresso nell'Unione, di tali animali, materiale germinale e prodotti di origine animale.
2. Le prescrizioni in materia di sanità animale di cui al paragrafo 1, lettera a), sono:
a) altrettanto rigorose di quelle stabilite nel presente regolamento e nelle norme adottate in applicazione dello stesso per gli spostamenti delle specie e categorie di animali, materiale germinale o prodotti di origine animale in questione all'interno dell'Unione; o
b) equivalenti alle prescrizioni in materia di sanità animale applicabili alle specie e categorie di animali, al materiale germinale o ai prodotti di origine animale di cui alla parte IV del presente regolamento.
3. In attesa dell'adozione di atti delegati che stabiliscono prescrizioni in materia di sanità animale per una specie o categoria particolare di animali, materiale germinale o prodotti di origine animale di cui al paragrafo 1 del presente articolo e a condizione che tali prescrizioni non siano già state definite ai sensi della normativa dell'Unione di cui all'articolo 258, paragrafo 2, gli Stati membri possono applicare norme nazionali purché tali norme:
a) rispettino le prescrizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo e tengano conto dei fattori di cui agli articoli 237 e 238;
b) non siano meno rigorose di quelle stabilite alla parte IV, titoli I e II.
Articolo 237
Fattori da prendere in considerazione negli atti delegati di cui all'articolo 236 per quanto riguarda l'ingresso di animali nell'Unione
La Commissione, nello stabilire le prescrizioni di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di specie e categorie specifiche di animali negli atti delegati di cui all'articolo 236, paragrafo 1, tiene conto dei seguenti fattori:
a) le malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), e le malattie emergenti;
b) lo stato sanitario dell'Unione in rapporto alle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), e alle malattie emergenti;
c) le specie elencate per le malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), e le malattie emergenti;
d) l'età e il sesso degli animali;
e) l'origine degli animali;
f) il tipo di stabilimento e il tipo di produzione nei luoghi di origine e di destinazione;
g) il luogo previsto di destinazione;
h) l'uso previsto degli animali;
i) eventuali misure di riduzione dei rischi in vigore nei paesi o territori terzi di origine o di transito, o dopo l'arrivo nel territorio dell'Unione;
j) le prescrizioni in materia di sanità animale applicabili agli spostamenti di tali animali all'interno dell'Unione;
k) altri fattori epidemiologici;
l) le norme internazionali di sanità animale applicabili agli scambi commerciali, pertinenti per le specie e le categorie di animali in questione.
Articolo 238
Fattori da prendere in considerazione negli atti delegati di cui all'articolo 236 per quanto riguarda l'ingresso nell'Unione di materiale germinale e di prodotti di origine animale
La Commissione, nello stabilire le prescrizioni di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di materiale germinale e di prodotti di origine animale negli atti delegati di cui all'articolo 236, paragrafo 1, tiene conto dei seguenti fattori:
a) le malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), e le malattie emergenti;
b) lo stato sanitario degli animali da cui provengono il materiale germinale o i prodotti di origine animale nonché lo stato sanitario dell'Unione in rapporto alle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), e alle malattie emergenti;
c) il tipo e la natura di materiale germinale o prodotti di origine animale specifici, i trattamenti, i metodi di trasformazione e altre misure di riduzione dei rischi applicati nei luoghi di origine, spedizione della partita o destinazione;
d) il tipo di stabilimento e il tipo di produzione nei luoghi di origine e di destinazione;
e) il luogo previsto di destinazione;
f) l'uso previsto del materiale germinale o dei prodotti di origine animale;
g) le prescrizioni in materia di sanità animale applicabili agli spostamenti di materiale germinale e prodotti di origine animale all'interno dell'Unione;
h) altri fattori epidemiologici;
i) le norme internazionali di sanità animale applicabili agli scambi commerciali, pertinenti per il materiale germinale e i prodotti di origine animale in questione.
Sezione 5
Certificati sanitari, dichiarazioni e altri documenti
Articolo 239
Certificati sanitari, dichiarazioni e altri documenti per l'ingresso nell'Unione
1. Gli Stati membri autorizzano l'ingresso nell'Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale solo se queste sono accompagnate da:
a) un certificato sanitario rilasciato dall'autorità competente del paese o territorio terzo di origine;
b) dichiarazioni o altri documenti, ove richiesto dalle norme adottate ai sensi del paragrafo 4, lettera a).
2. Gli Stati membri autorizzano l'ingresso nell'Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale solo se il certificato sanitario di cui al paragrafo 1, lettera a), è stato verificato e firmato da un veterinario ufficiale in un paese o territorio terzo in conformità di prescrizioni in materia di certificazione equivalenti a quelle previste all'articolo 146, paragrafo 3, o all'articolo 216, paragrafo 3, e nelle norme adottate ai sensi dell'articolo 146, paragrafo 4, o dell'articolo 216, paragrafo 4.
3. Gli Stati membri autorizzano la sostituzione dei certificati sanitari di accompagnamento di cui al paragrafo 1 con certificati sanitari elettronici prodotti, trattati e trasmessi mediante il sistema IMSOC se questi ultimi:
a) contengono tutte le informazioni che devono figurare nel certificato sanitario di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo conformemente all'articolo 240, paragrafo 1, e alle norme adottate ai sensi dell'articolo 240, paragrafo 3;
b) garantiscono la tracciabilità delle partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale e il collegamento tra tali partite e il certificato sanitario elettronico.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo:
a) alle deroghe alle prescrizioni in materia di sanità animale di cui al paragrafo 1, lettera a), e alle norme specifiche applicabili alla certificazione sanitaria per le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che comportano un rischio irrilevante per la sanità animale o pubblica all'interno dell'Unione, a causa di uno o più dei seguenti fattori:
i) le categorie o specie di animali, materiale germinale o prodotti di origine animale;
ii) i metodi con cui sono tenuti gli animali e i tipi di produzione relativi agli animali, al materiale germinale e ai prodotti di origine animale;
iii) il loro uso previsto;
iv) misure alternative di riduzione dei rischi in vigore nei paesi o territori terzi di origine o di transito, o dopo l'arrivo nel territorio dell'Unione, che forniscono un livello equivalente di tutela della sanità animale e pubblica nell'Unione rispetto a quanto previsto dal presente regolamento;
v) la fornitura, da parte del paese o territorio terzo, di garanzie che il rispetto delle prescrizioni per l'ingresso nell'Unione è dimostrato con mezzi diversi da un certificato sanitario;
b) all'obbligo per le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che entrano nell'Unione di essere accompagnate da dichiarazioni o altri documenti necessari per dimostrare che gli animali, il materiale germinale e i prodotti di origine animale in questione soddisfano le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione stabilite nelle norme adottate ai sensi dell'articolo 236, paragrafo 1.
Articolo 240
Contenuto dei certificati sanitari
1. Il certificato sanitario di cui all'articolo 239, paragrafo 1, lettera a), contiene almeno le seguenti informazioni:
a) il nome e l'indirizzo:
i) dello stabilimento o del luogo di origine;
ii) dello stabilimento o del luogo di destinazione;
iii) se del caso, degli stabilimenti per le operazioni di raggruppamento o le soste degli animali detenuti;
b) una descrizione degli animali, del materiale germinale o dei prodotti di origine animale;
c) il numero o il volume degli animali, del materiale germinale o dei prodotti di origine animale;
d) se del caso, l'identificazione e la registrazione degli animali o del materiale germinale;
e) le informazioni necessarie per dimostrare che gli animali, il materiale germinale e i prodotti di origine animale della partita soddisfano le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione previste all'articolo 230 e all'articolo 236, paragrafo 3, e nelle norme adottate ai sensi dell'articolo 236, paragrafo 1, e dell'articolo 241.
2. Il certificato sanitario di cui all'articolo 239, paragrafo 1, lettera a), può contenere anche altre informazioni richieste in base ad altra normativa dell'Unione.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo:
a) alle informazioni che devono figurare nel certificato sanitario di cui all'articolo 239, paragrafo 1, lettera a), in aggiunta a quelle di cui al paragrafo 1 del presente articolo;
b) alle informazioni che devono figurare nelle dichiarazioni o negli altri documenti di cui all'articolo 239, paragrafo 1, lettera b).
4. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire norme relative ai modelli di certificati sanitari, dichiarazioni e altri documenti di cui all'articolo 239, paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2.
5. In attesa della definizione di norme negli atti delegati e di esecuzione adottati in conformità dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo per quanto riguarda specie o categorie specifiche di animali, materiale germinale o prodotti di origine animale, e a condizione che tali norme non siano state stabilite conformemente alla normativa dell'Unione di cui all'articolo 258, paragrafo 2, gli Stati membri possono applicare norme nazionali purché rispettino le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Sezione 6
Deroghe e prescrizioni supplementari relative a determinate categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale
Articolo 241
Deroghe e prescrizioni supplementari relative a determinate categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo a deroghe alle prescrizioni di cui all'articolo 230, paragrafo 1, e agli articoli 234 e 239 nonché a prescrizioni supplementari per l'ingresso nell'Unione di:
a) animali:
i) destinati a circhi, eventi, esposizioni, mostre, spettacoli e stabilimenti confinati;
ii) che sono animali da compagnia;
iii) destinati a essere utilizzati a fini scientifici;
iv) per i quali l'Unione non è il luogo di destinazione finale;
v) che sono originari dell'Unione e vengono spostati in un paese o territorio terzo, per poi essere spostati nuovamente nell'Unione da tale paese o territorio terzo;
vi) che sono originari dell'Unione e sono trasportati attraverso un paese o territorio terzo nel loro tragitto verso un'altra parte dell'Unione;
vii) che sono destinati temporaneamente al pascolo, in prossimità delle frontiere dell'Unione;
viii) che comportano un rischio irrilevante per lo stato sanitario degli animali all'interno dell'Unione;
b) prodotti di origine animale:
i) destinati ad uso personale;
ii) destinati al consumo sui mezzi di trasporto in arrivo da paesi o territori terzi;
c) materiale germinale e prodotti di origine animale:
i) destinati ad essere utilizzati come campioni commerciali;
ii) destinati ad essere utilizzati come campioni diagnostici e di ricerca;
iii) per i quali l'Unione non è il luogo di destinazione finale;
iv) che sono originari dell'Unione e vengono spostati in un paese o territorio terzo, per poi essere spostati nuovamente nell'Unione da tale paese o territorio terzo;
v) che sono originari dell'Unione e sono trasportati attraverso un paese o territorio terzo nel loro tragitto verso un'altra parte dell'Unione;
vi) che comportano un rischio irrilevante per lo stato sanitario degli animali all'interno dell'Unione.
Tali atti delegati tengono conto dei fattori di cui agli articoli 237 e 238.
2. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire norme:
a) relative ai modelli di certificati sanitari, dichiarazioni ed altri documenti per le categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale di cui al paragrafo 1;
b) che indicano, per i prodotti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, i codici della Nomenclatura combinata, qualora tali codici non siano indicati nelle norme adottate in conformità dell'articolo 45, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. XXX/XXX [No to be added…on official controls].
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2.
Capo 2
Ingresso nell'Unione di determinate merci diverse da animali, materiale germinale e prodotti di origine animale da paesi e territori terzi
Articolo 242
Agenti patogeni e atti delegati
1. Qualsiasi persona fisica o giuridica che introduca agenti patogeni nell'Unione:
a) garantisce che il loro ingresso nell'Unione non comporti un rischio per la sanità animale o per la sanità pubblica all'interno dell'Unione in rapporto alle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), e alle malattie emergenti;
b) adotta appropriate misure preventive e di lotta alle malattie volte a garantire che l'ingresso nell'Unione di tali agenti patogeni non comporti un rischio di bioterrorismo.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 che stabiliscono prescrizioni per l'ingresso di agenti patogeni nell'Unione per quanto riguarda:
a) l'imballaggio degli agenti patogeni;
b) altre misure di riduzione dei rischi necessarie per impedire il rilascio e la propagazione di agenti patogeni.
Articolo 243
Materiale vegetale, atti delegati e atti di esecuzione
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo:
a) alle prescrizioni specifiche in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di materiale vegetale, che agisce da veicolo di trasmissione di malattie elencate o emergenti;
b) alle prescrizioni relative:
i) alla certificazione sanitaria, tenuto conto delle norme di cui all'articolo 239, paragrafo 1, lettera a), e paragrafi 2 e 3; o
ii) alle dichiarazioni o agli altri documenti, tenuto conto delle norme di cui all'articolo 239, paragrafo 1, lettera b).
2. La Commissione stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale di cui al paragrafo 1 del presente articolo in caso di situazione epidemiologica sfavorevole in paesi o territori terzi in rapporto a malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), o a malattie emergenti, tenendo conto dei seguenti criteri:
a) il fatto che la malattia elencata o emergente che può trasmettersi attraverso il materiale vegetale rappresenti o no un grave rischio per la salute umana o degli animali nell'Unione;
b) la probabilità che animali delle specie elencate per una particolare malattia elencata o malattia emergente vengano a contatto diretto o indiretto con il materiale vegetale di cui al paragrafo 1;
c) la disponibilità e l'efficacia di misure alternative di riduzione dei rischi in relazione a tale materiale vegetale, in grado di eliminare o minimizzare il rischio di trasmissione di cui al paragrafo 2, lettera a).
3. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire norme che indicano, per il materiale vegetale di cui al paragrafo 1 del presente articolo, i codici della Nomenclatura combinata, qualora tali codici non siano indicati nelle norme adottate in conformità dell'articolo 45, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. xxxx/xxxx [regolamento sui controlli ufficiali].
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2.
Articolo 244
Mezzi di trasporto, attrezzature, materiali da imballaggio, acqua di trasporto, mangimi e foraggio, atti delegati e atti di esecuzione
1. Gli operatori che introducono animali e prodotti nell'Unione adottano le necessarie e appropriate misure di prevenzione delle malattie durante il trasporto conformemente all'articolo 122, paragrafo 1, e all'articolo 191, paragrafo 1.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo:
a) alle prescrizioni specifiche in materia di sanità animale relative all'ingresso nell'Unione di:
i) mezzi di trasporto per animali, materiale germinale, prodotti di origine animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati;
ii) attrezzature, materiale da imballaggio o acqua di trasporto per animali, materiale germinale, prodotti di origine animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, o mangimi e foraggi che possono trasmettere malattie animali;
b) alle prescrizioni relative:
i) alla certificazione sanitaria, tenuto conto delle norme di cui all'articolo 239, paragrafo 1, lettera a), e paragrafi 2 e 3; o
ii) alle dichiarazioni o agli altri documenti, tenuto conto delle norme di cui all'articolo 239, paragrafo 1, lettera b).
3. La Commissione stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale di cui al paragrafo 2 in caso di situazione epidemiologica sfavorevole riguardante una o più delle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), o malattie emergenti, che presenta un grave rischio per la salute umana o degli animali nell'Unione:
a) in un paese terzo limitrofo;
b) nel paese terzo di origine;
c) in un paese terzo di transito.
4. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire norme che indicano, per le merci di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo, i codici della Nomenclatura combinata, qualora tali codici non siano indicati nelle norme adottate in conformità dell'articolo 45, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. xxxx/xxxx [regolamento sui controlli ufficiali].
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2.
Capo 3
Esportazione
Articolo 245
Esportazione dall'Unione
1. Gli Stati membri adottano misure appropriate per garantire che l'esportazione e la riesportazione dall'Unione verso un paese o un territorio terzo di animali e prodotti avvengano conformemente alle norme applicabili agli spostamenti di animali e prodotti tra Stati membri di cui alla parte IV, tenendo conto nel contempo dello stato sanitario degli animali nel paese o nel territorio terzo di destinazione, o nella zona o compartimento dello stesso, in relazione alle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), e alle malattie emergenti.
Tuttavia, se richiesto dell'autorità competente del paese o del territorio terzo di importazione, o se stabilito da leggi, regolamenti, norme, codici di condotta o altre procedure giuridiche e amministrative in vigore in tale paese o territorio, l'esportazione e la riesportazione dall'Unione possono avvenire conformemente a tali disposizioni.
2. Qualora siano applicabili le disposizioni di un accordo bilaterale concluso tra l'Unione e un paese o territorio terzo, gli animali e i prodotti esportati dall'Unione in tale paese o territorio terzo sono conformi a tali disposizioni.
PARTE VI
MISURE DI EMERGENZA
Sezione 1
Misure di emergenza relative agli spostamenti di animali e prodotti all'interno dell'Unione e ai mezzi di trasporto e altri materiali che possono essere venuti a contatto con tali animali e prodotti
Articolo 246
Misure di emergenza che le autorità competenti dello Stato membro interessato devono adottare in caso di focolaio di una malattia elencata o di una malattia emergente o di insorgenza di un pericolo nel loro territorio
1. In caso di focolaio di una malattia elencata o di una malattia emergente o di insorgenza di un pericolo che può probabilmente comportare un grave rischio, l'autorità competente dello Stato membro interessato, in funzione della gravità della situazione e della malattia o del pericolo in questione, adotta immediatamente una o più delle seguenti misure di emergenza intese a prevenire la diffusione della malattia o del pericolo:
a) per le malattie elencate:
i) di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), le misure di lotta alle malattie stabilite alla parte III, titolo II, capo 1;
ii) di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere b) e c), le misure di lotta alle malattie stabilite alla parte III, titolo II, capo 2;
b) per le malattie emergenti e i pericoli:
i) restrizioni degli spostamenti di animali e prodotti provenienti da stabilimenti o, se del caso, da zone o compartimenti soggetti a restrizioni, in cui si è verificato il focolaio o il pericolo, nonché dei mezzi di trasporto e di altri materiali che possono essere venuti a contatto con tali animali o prodotti;
ii) quarantena degli animali e isolamento dei prodotti;
iii) misure di sorveglianza e tracciabilità;
iv) qualsiasi misura di lotta alle malattie di cui alla parte III, titolo II, capo 1, che risulti appropriata;
c) qualsiasi altra misura di emergenza che ritenga appropriata per prevenire e lottare in modo efficace ed efficiente contro la diffusione della malattia o del pericolo.
2. L'autorità competente di cui al paragrafo 1 informa la Commissione e gli altri Stati membri:
a) immediatamente di un focolaio o dell'insorgenza di un pericolo di cui al paragrafo 1;
b) senza indugio delle misure di emergenza adottate in conformità del paragrafo 1.
Articolo 247
Misure di emergenza che devono adottare gli Stati membri diversi dallo Stato membro in cui si è verificato il focolaio o il pericolo
1. L'autorità competente di uno Stato membro, diverso da quello in cui si è verificato il focolaio o il pericolo di cui all'articolo 246, paragrafo 1, adotta una o più delle misure di emergenza di cui all'articolo 246, paragrafo 1, qualora rilevi la presenza sul suo territorio di animali o prodotti provenienti dallo Stato membro di cui all'articolo 246, paragrafo 1, o di mezzi di trasporto o altri materiali che possono essere venuti a contatto con tali animali e prodotti.
2. Qualora esista un rischio grave in attesa dell'adozione di misure di emergenza da parte della Commissione conformemente all'articolo 248, l'autorità competente di cui al paragrafo 1 del presente articolo può adottare a titolo provvisorio le misure di emergenza di cui all'articolo 246, paragrafo 1, in funzione della gravità della situazione in relazione agli animali o ai prodotti provenienti dagli stabilimenti o da qualsiasi altro luogo o, se del caso, dalle zone soggette a restrizioni dello Stato membro in cui la malattia o il pericolo di cui all'articolo 246, paragrafo 1, si è verificato, o ai mezzi di trasporto o agli altri materiali che possono essere venuti a contatto con tali animali o prodotti.
3. L'autorità competente di cui al paragrafo 1 informa la Commissione e gli altri Stati membri:
a) immediatamente di un focolaio o dell'insorgenza di un pericolo di cui al paragrafo 1;
b) senza indugio delle misure di emergenza adottate in conformità dei paragrafi 1 e 2.
Articolo 248
Misure di emergenza della Commissione
1. In caso di focolaio o di insorgenza di un pericolo, come indicato all'articolo 246, paragrafo 1, e di adozione, da parte delle autorità competenti degli Stati membri, di misure di emergenza a norma dell'articolo 246, paragrafo 1, e dell'articolo 247, paragrafi 1 e 2, la Commissione riesamina la situazione e le misure di emergenza prese e adotta, mediante un atto di esecuzione, una o più delle misure di emergenza di cui all'articolo 246, paragrafo 1, per quanto riguarda gli animali e i prodotti nonché i mezzi di trasporto e altri materiali che possono essere venuti a contatto con tali animali o prodotti, in uno dei seguenti casi:
a) la Commissione non è stata informata delle misure prese a norma dell'articolo 246, paragrafo 1, e dell'articolo 247, paragrafi 1 e 2;
b) la Commissione ritiene che le misure prese a norma dell'articolo 246, paragrafo 1, e dell'articolo 247, paragrafi 1 e 2, siano inadeguate;
c) la Commissione ritiene necessario approvare o sostituire le misure prese dalle autorità competenti degli Stati membri a norma dell'articolo 246, paragrafo 1, e dell'articolo 247, paragrafi 1 e 2, al fine di evitare ingiustificate perturbazioni degli spostamenti di animali e prodotti.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2.
2. Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati connessi a gravi rischi di diffusione di una malattia o di un pericolo la Commissione può adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili conformemente all'articolo 255, paragrafo 3.
Sezione 2
Misure di emergenza relative alle partite di animali e prodotti originari di paesi e territori terzi e ai mezzi di trasporto e altri materiali che possono essere venuti a contatto con tali partite
Articolo 249
Misure di emergenza che devono essere adottate dall'autorità competente dello Stato membro
Qualora venga a conoscenza di una partita di animali o prodotti originari di un paese o un territorio terzo che può probabilmente comportare un grave rischio nell'Unione a causa della possibile infezione o contaminazione da parte di malattie elencate o di malattie emergenti o di pericoli, oppure di mezzi di trasporto o materiali che possono essere venuti a contatto con tale partita, l'autorità competente di uno Stato membro procede immediatamente:
a) ad adottare una o più delle seguenti misure di emergenza necessarie per limitare tale rischio, a seconda della gravità della situazione:
i) distruzione della partita;
ii) quarantena degli animali e isolamento dei prodotti;
iii) misure di sorveglianza e tracciabilità;
iv) qualsiasi misura di lotta alle malattie di cui alla parte III, titolo II, capo 1, che risulti appropriata;
v) qualsiasi altra misura di emergenza che ritenga appropriata per impedire la diffusione della malattia o di un pericolo nell'Unione;
b) ad informare la Commissione e gli altri Stati membri dei rischi associati alla partita in questione e dell'origine della partita mediante il sistema IMSOC.
Articolo 250
Misure di emergenza della Commissione
1. Se una malattia elencata, una malattia emergente o un pericolo che può probabilmente comportare un grave rischio si verifica o si diffonde in un paese o territorio terzo, o se giustificato da altri seri motivi di sanità pubblica o animale, la Commissione può, mediante un atto di esecuzione e agendo di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, adottare una o più delle seguenti misure di emergenza, in funzione della gravità della situazione:
a) sospendere l'ingresso nell'Unione di partite di animali e prodotti, nonché di mezzi di trasporto o di altri materiali che possono essere venuti a contatto con queste partite, che possono diffondere tale malattia o pericolo nell'Unione;
b) stabilire prescrizioni speciali per l'ingresso nell'Unione di partite di animali e prodotti, nonché di mezzi di trasporto o di altri materiali che possono essere venuti a contatto con queste partite, che possono diffondere tale malattia o pericolo nell'Unione;
c) prendere qualsiasi altra misura appropriata di emergenza per la lotta alle malattie per prevenire la diffusione di tale malattia o pericolo nell'Unione.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2.
2. Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati connessi a rischi gravi, la Commissione, dopo aver sentito lo Stato membro interessato, adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 255, paragrafo 3.
Articolo 251
Misure di emergenza adottate dagli Stati membri in caso di mancato intervento della Commissione
1. Qualora uno Stato membro abbia chiesto alla Commissione di adottare misure di emergenza conformemente all'articolo 250 e la Commissione non lo abbia fatto, lo Stato membro in questione:
a) può, in attesa dell'adozione di misure di emergenza da parte della Commissione a norma del paragrafo 2 del presente articolo, prendere a titolo provvisorio una o più misure di emergenza di cui all'articolo 249, lettera a), in relazione alle partite di animali e prodotti, nonché ai mezzi di trasporto o agli altri materiali che possono essere venuti a contatto con queste partite, provenienti dal paese o territorio terzo di cui all'articolo 250, paragrafo 1, in funzione della gravità della situazione sul suo territorio;
b) informa senza indugio la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri di tali misure di emergenza, indicando i motivi della loro adozione.
2. La Commissione riesamina la situazione e le misure di emergenza prese dallo Stato membro conformemente al paragrafo 1 del presente articolo e, se necessario, adotta, mediante un atto di esecuzione, una o più misure di emergenza di cui all'articolo 250.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2.
3. Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati connessi a rischi gravi, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 255, paragrafo 3.
PARTE VII
DISPOSIZIONI COMUNI
TITOLO I
Disposizioni procedurali
Articolo 252
Modifiche degli allegati I e II
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alle modifiche degli allegati I e II per tener conto dei progressi tecnici e scientifici e del mutamento di circostanze a livello di sanità pubblica e di sanità animale. [Em. 318]
Articolo 253
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo e purché la normativa sia coerente e di facile comprensione e applicazione. Al fine di garantire la piena fruibilità, la corretta interpretazione e applicazione delle previsioni di cui agli atti delegati elencati nel paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione è tenuta a individuare un criterio di organizzazione che semplifichi la struttura e il numero degli atti delegati che adotterà. [Em. 319]
3. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 229, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da (*).
(*) Data di entrata in vigore dell'atto legislativo di base o qualsiasi altra data fissata dal legislatore. [Em. 321]
3 bis. Gli atti delegati sono basati sui dati scientifici disponibili e adottati previa consultazione delle parti interessate e degli esperti e dopo aver tenuto in debito conto i pareri scientifici dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare. [Em. 322]
4. La delega di potere di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 229, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo e dell'articolo 229, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 254
Procedura d'urgenza
1. Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.
2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 253, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.
Articolo 255
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi istituito dall'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con il suo articolo 5.
TITOLO II
Sanzioni
Articolo 256
Sanzioni
Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive.
Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro [date to be inserted: one year from the date of application of this Regulation] e provvedono a notificare immediatamente ogni successiva modifica.
TITOLO III
Misure degli Stati membri
Articolo 257
Misure degli Stati membri
1. Gli Stati membri possono applicare, nei rispettivi territori, misure supplementari o più rigorose rispetto a quelle stabilite nel presente regolamento soltanto per quanto riguarda:
a) le responsabilità in materia di sanità animale di cui alla parte I, capo 3;
b) la notifica all'interno degli Stati membri di cui all'articolo 16;
c) la sorveglianza di cui alla parte II, capo 2;
d) la registrazione, l'approvazione, la conservazione della documentazione e i registri di cui alla parte IV, titolo I, capo 1, e titolo II, capo 1;
e) le prescrizioni in materia di tracciabilità degli animali terrestri detenuti e del materiale germinale di cui alla parte IV, titolo I, capo 2.
2. Le misure nazionali di cui al paragrafo 1 sono conformi alle norme stabilite nel presente regolamento e:
a) non ostacolano gli spostamenti di animali e prodotti tra Stati membri solamente se giustificato dal punto di vista scientifico per consentire il controllo delle malattie infettive;
b) non sono in contrasto con le norme di cui al paragrafo 1. [Em. 323]
PARTE VIII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Articolo 258
Abrogazione
1. La decisione 78/642/CEE, la direttiva 79/110/CEE, la direttiva 81/6/CEE, la decisione 89/455/CEE, la direttiva 90/423/CEE e la decisione 90/678/CEE sono abrogate.
2. I seguenti atti sono abrogati a decorrere dal [the date of application of this Regulation]:
– direttiva 64/432/CEE,
– direttiva 77/391/CEE,
– direttiva 78/52/CEE,
– direttiva 80/1095/CEE,
– direttiva 82/894/CEE,
– direttiva 88/407/CEE,
– direttiva 89/556/CEE,
– direttiva 90/429/CEE,
– direttiva 91/68/CEE,
– decisione 91/666/CEE,
– direttiva 92/35/CEE,
– direttiva 92/65/CEE,
– direttiva 92/66/CEE,
– direttiva 92/118/CEE,
– direttiva 92/119/CEE,
– decisione 95/410/CE,
– direttiva 2000/75/CE,
– decisione 2000/258/CE,
– regolamento (CE) n. 1760/2000, [Em. 324]
– direttiva 2001/89/CE,
– direttiva 2002/60/CE,
– direttiva 2002/99/CE,
– direttiva 2003/85/CE,
– regolamento (UE) n. [XXX/XXX [Publication office: Number to be inserted… non-commercial movements of pet animals and repealing Regulation (EC) No 998/2003], [Em. 325]
– regolamento (CE) n. 21/2004, [Em. 326]
– direttiva 2004/68/CE,
– direttiva 2005/94/CE,
– direttiva 2006/88/CE,
– direttiva 2008/71/CE, [Em. 327]
– direttiva 2009/156/CE,
– direttiva 2009/158/CE.
I riferimenti agli atti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.
3. Gli atti adottati dalla Commissione in forza degli atti del Consiglio e del Parlamento europeo di cui al paragrafo 2 rimangono in vigore nella misura in cui non sono in contraddizione con le norme stabilite nel presente regolamento.
Articolo 259
Misure transitorie relative all'abrogazione del regolamento (CE) n. 1760/2000, del regolamento (CE) n. 21/2004 e della direttiva 2008/71/CE
1. In deroga all'articolo 258, paragrafo 2, del presente regolamento, il regolamento (CE) n. 1760/2000, il regolamento (CE) n. 21/2004 e la direttiva 2008/71/CE continuano ad applicarsi fino alla data da fissare in un atto delegato adottato ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 252 riguardo alla data alla quale gli atti di cui al paragrafo 1 del presente articolo cessano di essere applicabili.
Tale data è la data di applicazione delle corrispondenti norme da adottare in virtù degli atti delegati di cui all'articolo 103, paragrafo 2, e agli articoli 114 e 115 del presente regolamento. [Em. 328]
Articolo 260
Misure transitorie relative all'abrogazione delle direttive 92/66/CEE, 2000/75/CE, 2001/89/CE, 2002/60/CE, 2003/85/CE e 2005/94/CE
1. In deroga all'articolo 258, paragrafo 2, del presente regolamento, le direttive 92/66/CEE, 2000/75/CE, 2001/89/CE, 2002/60/CE, 2003/85/CE e 2005/94/CE continuano ad applicarsi fino alla data da fissare in un atto delegato adottato ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alla data alla quale le direttive di cui al paragrafo 1 del presente articolo cessano di essere applicabili.
Tale data è la data di applicazione delle corrispondenti norme da adottare in virtù degli atti delegati di cui all'articolo 44, paragrafo 1, all'articolo 47, paragrafo 1, all'articolo 48, paragrafo 3, all'articolo 53, paragrafo 1, all'articolo 54, paragrafo 3, all'articolo 58, paragrafo 2, all'articolo 63, all'articolo 64, paragrafo 4, all'articolo 67, all'articolo 68, paragrafo 2, e all'articolo 70, paragrafo 3, del presente regolamento.
Articolo 261
Misure transitorie relative all'abrogazione del regolamento (UE) n. [XXX/XXX on the non-commercial movement of pet animals]
1. In deroga all'articolo 258, paragrafo 2, del presente regolamento, il regolamento (UE) n. [XXX/XXX] continua ad applicarsi fino alla data che deve fissata in un atto delegato adottato ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alla data alla quale il regolamento XXX/XXX cessa di essere applicabile.
Tale data è la data di applicazione delle corrispondenti norme da adottare in virtù degli atti delegati di cui all'articolo 114, lettera f), all'articolo 152, paragrafo 2, e all'articolo 222, paragrafo 3, del presente regolamento. [Em. 329]
Articolo 261 bis
Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio
Entro il 31 dicembre 2019, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione della Commissione contiene una verifica dell'impatto del presente regolamento, ivi compresa l'esperienza acquisita nell'applicazione degli atti delegati conformemente all'articolo 253 e, se del caso, è corredata di proposte pertinenti. [Em. 330]
Articolo 262
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a partire da 36 mesi dopo la data della sua entrata in vigore.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a …, il
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il presidente Il presidente
ALLEGATO – I
Parte 1
Malattie di animali terrestri
Soggette alle norme di cui agli articoli
Articolo 8, paragrafo 1, lettera a)
Misure immediate di lotta alle malattie ed eradicazione
Articolo 8, paragrafo 1), lettera b)
Eradicazione obbligatoria
Articolo 8, paragrafo 1, lettera c)
Eradicazione "volontaria" opzionale
Articolo 8, paragrafo 1, lettera d)
Commercio
Articolo 8, paragrafo 1, lettera e)
Notifica, comunicazione e sorveglianza
Specie elencate
Peste suina classica
X
X
0
X
X
Suidae e Tayassuidae
Febbre catarrale degli ovini
X
X
0
X
X
Tutti i ruminanti
VETTORI: Culicoides, ecc.
Malattia emorragica epizootica dei cervi
X
X
0
X
X
Tutti i ruminanti
VETTORI: Culicoides, ecc.
Malattia vescicolare dei suini
X
X
0
X
X
Suidae e Tayassuidae
Influenza aviaria ad alta patogenicità
X
X
0
X
X
Pollame, volatili in cattività e selvatici
Influenza aviaria a bassa patogenicità (H5, H7)
X
X
0
X
X
Pollame e volatili in cattività
Peste suina africana
X
X
0
X
X
Suidae e Tayassuidae
VETTORI/SERBATOI: ZECCA del genere Ornithodorus
Afta epizootica
X
X
0
X
X
Qualsiasi animale domestico o selvatico dell'ordine Artylodactyla, sottordini Ruminatia, Suina e Tylopoda;
(inoltre, per alcune misure: Rodentia e Proboscidae)
Peste bovina
X
X
0
X
X
Ungulati
Peste dei piccoli ruminanti (PPR)
X
X
0
X
X
Bovidae e Suidae
Febbre della valle del Rift
X
X
0
X
X
Tutte le specie di ungulati diverse da quelle della famiglia dei Suidae
Ostrica piatta australiana (Ostrea angasi), ostrica cilena (O. chilensis), ostrica piatta europea (O. edulis), ostrica argentina (O. puelchana), mitilo (Mytilus edulis) e mitilo mediterraneo (M. galloprovencialis)
Infezione da Bonamia ostreae
0
0
X
X
X
Ostrica piatta australiana (O. angasi), ostrica cilena (O. chilensis) ostrica di Olympia (O. conchaphila), ostrica asiatica (O. denselammellosa), ostrica piatta europea (O. edulis), e ostrica argentina (O. puelchana).
Malattia dei punti bianchi
0
0
X
X
X
Tutti i decapodi (ordine Decapoda)
Note:
* Codice OIE = in appresso B. abortus, B. melitensis o B. suis in un capo, con raccomandazioni per (in base all'attuale proposta): bovidi [bovini (Bos taurus, B. indicus, B. frontalis, B. javanicus e B. grunniens), bisonte (Bison bison e B. bonasus) e bufalo indiano (Bubalus bubalis)], pecore (Ovis aries) e capre (Capra aegagrus), maiali (Sus scrofa), camelidi [dromedario (Camelus dromedarius), cammello (Camelus bactrianus), lama (Lama glama), alpaca (Lama pacos), guanaco (Lama guanicoe) e vicuna (Vicugna vicugna)], cervidi [capriolo (Capreolus capreolus), cervo (Cervus elaphus elaphus), wapiti/alce (C. elaphus canadensis), sika (C. nippon), sambar indiano (C. unicolor unicolor), sambar dalla criniera (C. timorensis), daino (Dama dama), cervo dalla coda bianca, cervo dalla coda nera, cervo mulo (Odocoileus spp.) e renna (Rangifer tarandus), lepre europea (Lepus europaeus).
** M. tubercolosi non elencata dall'OIE; inclusa comunque nel capo 6, sezione 11 sulle zoonosi trasmissibili da primati non umani come il complesso M. tubercolosi, per raccomandazioni specifiche sulle prove/trattamenti durante la quarantena
*** Opzionale nella direttiva 2003/99/CE, in base alla situazione epidemiologica nello Stato membro
Il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione(65) definisce le "malattie trasmissibili gravi" come segue: "le malattie di cui all'articolo 1.2.3 del codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE, edizione del 2010, e di cui al capo 1.3 del codice sanitario per gli animali acquatici, edizione del 2010, sono considerate malattie trasmissibili gravi ai fini delle restrizioni di polizia sanitaria generali di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (CE) n. 1069/2009". [Em. 331]
ALLEGATO I
Specie di animali da compagnia
PARTE A
Cani (Canis lupus familiaris)
Gatti (Felis silvestris catus)
Furetti (Mustela putorius furo)
PARTE B
Invertebrati (eccetto api, calabroni, molluschi e crostacei)
Animali acquatici ornamentali
Anfibi
Rettili
Volatili: tutte le specie di volatili diversi dal pollame
Mammiferi: roditori e conigli diversi da quelli destinati alla produzione alimentare.
Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1).
Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).
Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.
Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).
Direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31).
Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1).
Decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 1998, che istituisce una rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità (GU L 268 del 3.10.1998, pag. 1).
Direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14).
Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I della direttiva 90/425/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54).
Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).
Regolamento (UE) n. …./…. del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante, sul materiale riproduttivo vegetale, sui prodotti fitosanitari e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, n. 1829/2003, n. 1831/2003, n. 1/2005, n. 396/2005, n. 834/2007, n. 1099/2009, n. 1069/2009, n. 1107/2009, dei regolamenti (UE) n. 1151/2012, [Ufficio delle pubblicazioni: inserire il numero del regolamento che stabilisce le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, la salute e il benessere degli animali, e relative alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale]/2013 e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE e 2009/128/CE (Regolamento sui controlli ufficiali) (GU L ...).
Direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativa alla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 33).
Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977).
Direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini (GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19).
Direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1).
Direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74).
Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1).
Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle norme sui servizi della società dell'informazione (GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37).
Direttiva 77/391/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, che instaura un'azione della Comunità per l'eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi dei bovini (GU L 145 del 13.6.1977, pag. 44).
Direttiva 78/52/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1977, che stabilisce i criteri comunitari per i piani nazionali di accelerazione dell'eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi enzootica dei bovini (GU L 15 del 19.1.1978, pag. 34).
Direttiva 80/1095/CEE, dell'11 novembre 1980, che fissa le condizioni per rendere il territorio della Comunità esente dalla peste suina classica e mantenerlo tale (GU L 325 dell'1.12.1980, pag. 1).
Direttiva 82/894/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità (GU L 378 del 31.12.1982, pag. 58).
Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina (GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10).
Direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1).
Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62).
Decisione 91/666/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1991, che istituisce riserve comunitarie di vaccini contro l'afta epizootica (GU L 368 del 31.12.1991, pag. 21).
Direttiva 92/35/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1992, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina (GU L 157 del 10.6.1992, pag. 19).
Direttiva 92/66/CEE del Consiglio, del 14 luglio 1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle (GU L 260 del 5.9.1992, pag. 1).
Direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE (GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49).
Direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini (GU L 62 del 15.3.1993, pag. 69).
Decisione 95/410/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, che stabilisce le norme relative al test microbiologico per campionatura da effettuare nello stabilimento di origine del pollame da macellazione destinato alla Finlandia e alla Svezia (GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 25).
Direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74).
Decisione 2000/258/CE del Consiglio, del 20 marzo 2000, che designa un istituto specifico responsabile per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici (GU L 79 del 30.3.2000, pag. 40).
Direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (GU L 316 dell'1.12.2001, pag. 5).
Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27).
Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11).
Direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE (GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1).
Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8).
Direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 321).
Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).
Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (recante codificazione della direttiva 92/102/CEE del Consiglio) (GU L 213 dell'8.8.2008, pag. 31).
Decisione 78/642/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativa a misure di protezione sanitaria nei confronti della Repubblica del Botswana (GU L 213 del 3.8.1978, pag. 15).
Direttiva 79/110/CEE del Consiglio, del 24 gennaio 1979, che autorizza la Repubblica italiana a rinviare la comunicazione e l'attuazione dei piani nazionali di eradicazione accelerata della brucellosi e della tubercolosi dei bovini (GU L 29 del 3.2.1979, pag. 24).
Direttiva 81/6/CEE del Consiglio, del 1° gennaio 1981, che autorizza la Repubblica ellenica a comunicare ed attuare i suoi piani nazionali di eradicazione accelerata della brucellosi e della tubercolosi dei bovini (GU L 14 del 16.1.1981, pag. 22).
Decisione 89/455/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1989, che stabilisce un'azione comunitaria per l'elaborazione di progetti pilota di lotta contro la rabbia, in vista della sua eradicazione o prevenzione (GU L 223 del 2.8.1989, pag. 19).
Direttiva 90/423/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, recante modifica della direttiva 85/511/CEE che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 13).
Decisione 90/678/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1990, che riconosce come ufficialmente indenni da peste suina o indenni da peste suina alcune parti del territorio della Comunità (GU L 373 del 31.12.1990, pag. 29).
Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale(GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).
Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali(GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22).
Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93(GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).
Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1).
Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).
Misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante (COM(2013)0267 – C7-0122/2013 – 2013/0141(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0267),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0122/2013),
– visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere motivato inviato dal Consiglio federale austriaco, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 10 dicembre 2013(1),
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0147/2014),
1. adotta la sua posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 aprile 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(2),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(3),
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 2000/29/CE del Consiglio(4) istituisce un regime fitosanitario.
(2) Il 21 novembre 2008 il Consiglio ha invitato la Commissione a procedere ad una valutazione del suddetto regime fitosanitario(5).
(3) In considerazione dei risultati della suddetta valutazione e delle esperienze acquisite con l'applicazione della direttiva 2000/29/CE, risulta opportuno sostituirla. Per garantire un'applicazione uniforme delle nuove norme, l'atto che sostituisce la suddetta direttiva assume la forma di un regolamento.
(4) L'aspetto fitosanitario è estremamente importante nella produzione vegetale, per le aree verdi pubbliche e private, per gli ecosistemi naturali, i servizi ecosistemici e la biodiversità nell'Unione. La sanità delle piante è minacciata da specie dannose per le piante e per i prodotti vegetali, definite qui di seguito "organismi nocivi", i cui rischi di introduzione nel territorio dell'Unione sono aumentati a causa della globalizzazione degli scambi commerciali e del cambiamento climatico. Per contrastare tale minaccia è necessario adottare misure che consentano di determinare i rischi fitosanitari connessi ai suddetti organismi nocivi e di ridurli ad un livello accettabile. [Em. 1]
(5) La necessità di tali misure è stata da tempo riconosciuta. Le misure sono state oggetto di accordi e convenzioni internazionali, fra cui la Convenzione internazionale per la protezione delle piante (International Plant Protection Convention, IPPC) del 6 dicembre 1951, conclusa in seno all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), e la sua nuova versione riveduta, approvata dalla 29ma sessione della FAO del novembre 1997, nonché la Convenzione internazionale sulla diversità biologica (International Convention on Biological Diversity, CBD) del 29 dicembre 1993. L'Unione è parte sia dell'IPPC che della CBD. [Em. 2]
(6) Per stabilire l'ambito d'applicazione del presente regolamento è risultato importante tenere conto di aspetti biogeografici, onde evitare che gli organismi nocivi non presenti sul territorio europeo dell'Unione vi si diffondano. Di conseguenza, i territori non europei (regioni ultraperiferiche) degli Stati membri di cui all'articolo 355, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) dovrebbero essere esclusi dall'ambito d'applicazione territoriale del presente regolamento. È opportuno redigere un elenco di tali territori. Quando lo status di uno dei suddetti territori o di un territorio di cui all'articolo 355, paragrafo 2, TFUE è modificato in virtù dell'articolo 355, paragrafo 6, TFUE, il suddetto elenco deve essere modificato affinché l'ambito d'applicazione territoriale del presente regolamento resti limitato alla parte europea del territorio dell'Unione. I riferimenti ai paesi terzi vanno intesi come riferimenti anche ai territori compresi nel suddetto elenco.
(7) La direttiva 2000/29/CE stabilisce norme riguardanti i controlli ufficiali che devono essere effettuati dalle autorità competenti in relazione alle misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi per le piante o per i prodotti vegetali e contro la diffusione di detti organismi nella Comunità. Tali norme sono attualmente stabilite dal regolamento (UE) n. …/….. ……del Parlamento europeo e del Consiglio(6) [Numero del regolamento sui controlli ufficiali e nota a piè di pagina con gli estremi di pubblicazione] e non sono quindi oggetto del presente regolamento.
(8) Occorre stabilire criteri che consentano di identificare gli organismi nocivi per i quali è necessario adottare misure di lotta su tutto il territorio dell'Unione. Tali organismi sono definiti "organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione". Occorre inoltre stabilire criteri che consentano di identificare gli organismi nocivi per i quali è necessario adottare misure di lotta solo in relazione ad una o più parti del territorio dell'Unione. Tali organismi sono definiti "organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette".
(9) Affinché le attività volte a contrastare gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione possano essere concentrate su quelli aventi il più grave impatto economico, ambientale o sociale per l'intero territorio dell'Unione, occorre redigere un elenco ristretto di tali organismi nocivi, definiti qui di seguito "organismi nocivi prioritari".
(10) Occorre concedere esenzioni dal divieto di introdurre e spostare all'interno del territorio dell'Unione organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione a fini scientifici, sperimentali, di selezione varietale, riproduttivi ed espositivi.
(11) Per garantire interventi efficaci e tempestivi nei casi in cui si manifestano organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, occorre istituire obblighi di notifica per il pubblico, gli operatori professionali e gli Stati membri. È fondamentale sensibilizzare e formare alla lotta contro gli organismi nocivi per le piante i professionisti degli spazi verdi, i funzionari degli enti territoriali, i centri florovivaistici, i vivaisti, gli importatori, i paesaggisti, gli arboristi, gli insegnanti, i ricercatori, gli industriali, gli agenti di servizi ufficiali, i rappresentanti eletti e i cittadini. [Em. 3]
(12) Nei casi in cui i suddetti obblighi di notifica implicano la comunicazione alle autorità competenti di dati personali di persone fisiche o giuridiche si può configurare una limitazione dell'articolo 8 (Protezione dei dati di carattere personale) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Si tratterebbe comunque di una limitazione necessaria e proporzionata al raggiungimento dell'obiettivo di interesse pubblico del presente regolamento.
(13) Un operatore professionale che constati la presenza di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione in una pianta, in un prodotto vegetale o in un altro oggetto che è o era sotto il suo controllo deve essere tenuto ad adottare tutte le misure appropriate riguardanti l'eliminazione dell'organismo nocivo, il ritiro o il richiamo delle piante, dei prodotti vegetali o degli altri oggetti interessati e l'informazione dell'autorità competente, di altri soggetti nella catena commerciale e del pubblico.
(14) Gli Stati membri devono adottare tutte le misure necessarie ad eradicare gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione dei quali è constatata la presenza nei loro territori. Occorre stabilire misure che gli Stati membri possono adottare in tali situazioni, nonché i principi in base ai quali essi decidono quali misure adottare. Tra le suddette misure deve figurare la creazione di zone di divieto, costituite da una zona infestata e una zona cuscinetto.
(15) In determinati casi gli Stati membri devono istituire misure di eradicazione degli organismi nocivi da quarantena presenti su piante in luoghi privati perché, per eradicare gli organismi nocivi in modo efficace, è indispensabile rimuovere tutte le fonti di infestazione. A tal fine le autorità competenti degli Stati membri devono avere accesso per legge ai luoghi in questione. Questo può costituire una limitazione dell'articolo 7 (Rispetto della vita privata e della vita familiare) e dell'articolo 17 (Diritto di proprietà) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Si tratta di una limitazione necessaria e proporzionata al raggiungimento dell'obiettivo di interesse pubblico del regime, in quanto gli Stati membri garantiscono un risarcimento equo in tempo utile per la perdita di proprietà privata.
(16) La prevenzione, le misure di protezione e l'accertamento precoce della presenza di organismi nocivi èsono estremamente importanteimportanti per la loro tempestiva ed effettiva eradicazione di tali organismi. Gli Stati membri devono pertanto svolgere indagini sulla presenza di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione nelle zone in cui non è accertata la loro presenza. In considerazione del numero di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, del tempo e delle risorse necessari per effettuare le suddette indagini, gli Stati membri devonodovrebbero elaborare programmi pluriennali di indagini. [Em. 4]
(16 bis) Le misure agronomiche preventive e la difesa integrata ai sensi della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(7) non dovrebbero includere la profilassi sistematica con pesticidi, ossia l'applicazione di biocidi prima ancora che sia rilevata la presenza dell'organismo nocivo. [Em. 5]
(17) In caso di presenza sospettata o confermata di specifici organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, alla Commissione devedovrebbe essere conferito il potere di adottare misure riguardanti, in particolare, la loro eradicazione e il loro contenimento, nonché la creazione di zone di divieto, la realizzazione di indagini, piani di emergenza, esercizi di simulazione e programmi di eradicazione di tali organismi nocivi. È opportuno che la Commissione consulti preventivamente gli Stati membri in merito alle misure adottate. [Em. 6]
(18) Per garantire un intervento rapido ed efficace contro gli organismi nocivi che non sono organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, ma che secondo gli Stati membri possono rispettare le condizioni per essere inseriti nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, occorre consentire agli Stati membri di adottare misure qualora essi constatino la presenza di tali organismi nocivi. Occorre stabilire disposizioni analoghe per la Commissione.
(19) Nel rispetto di determinate condizioni, occorre consentire agli Stati membri di adottare misure di eradicazione più severe di quelle contemplate dalla legislazione dell'Unione, purché siano applicate in modo sostenibile. [Em. 7]
(20) Agli organismi nocivi prioritari si devono applicare disposizioni speciali per quanto concerne l'informazione del pubblico, le indagini, i piani di emergenza, i piani di eradicazione e, in particolare, il cofinanziamento delle misure da parte dell'Unione.
(21) Gli organismi nocivi da quarantena presenti nel territorio dell'Unione, ma assenti in determinate parti di tale territorio denominate "zone protette", la cui presenza avrebbe ripercussioni economiche, sociali o ambientali inaccettabili solo per tali zone protette, devono essere identificati in modo specifico ed inseriti in un elenco degli "organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette". Occorre vietare l'introduzione, lo spostamento e l'immissione nelle rispettive zone protette di organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette.
(22) Occorre stabilire norme relative al riconoscimento, alla modifica o alla revoca dello status di zone protette, agli obblighi di indagine per le zone protette e agli interventi da effettuare qualora nelle rispettive zone protette siano individuati organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette. Qualora sia rilevata la presenza di organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette all'interno delle rispettive zone protette, è opportuno applicare norme severe per la modifica e la revoca dello status di zona protetta.
(23) Un organismo nocivo che non è un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione si definisce "organismo nocivo per la qualità nell'Unione" se viene trasmesso prevalentemente attraverso determinate piante da impianto, se la sua presenza su tali piante da impianto ha ripercussioni economiche inaccettabili in relazione all'uso previsto di tali piante ed è incluso nell'elenco degli organismi nocivi per la qualità nell'Unione. Per limitare la presenza di tali organismi nocivi occorre vietarne l'introduzione e lo spostamento nel territorio dell'Unione sulle piante da impianto in questione, a meno che l'elenco non contenga disposizioni contrarie.
(24) Alcune piante, alcuni prodotti vegetali e altri oggetti rappresentano un rischio fitosanitario inaccettabile in considerazione della probabilità che contengano organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione. Per taluni esistono misure accettabili di attenuazione del rischio, ma per altri no. A seconda della disponibilità di misure accettabili di attenuazione del rischio, la loro introduzione ed il loro spostamento nel territorio dell'Unione devono essere o vietati o subordinati al rispetto di prescrizioni particolari. Occorre stabilire un elenco di tali piante, prodotti vegetali e altri oggetti.
(25) È necessario prevedere deroghe ai divieti o all'applicazione di prescrizioni particolari in relazione all'introduzione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell'Unione. Alla Commissione deve essere conferito il potere di considerare determinate misure di paesi terzi equivalenti alle prescrizioni applicabili allo spostamento nel territorio dell'Unione di piante, prodotti vegetali o altri oggetti in questione.
(26) I suddetti divieti e le suddette prescrizioni non si applicano a piccoli quantitativi di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, escluse le piante da impianto, per fini non commerciali e non professionali, né all'introduzione o allo spostamento all'interno di zone di frontiera di piante, prodotti vegetali e altri oggetti. Essi non si applicano neppure all'introduzione e allo spostamento nel territorio dell'Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti a fini scientifici, sperimentali, di selezione varietale, riproduttivi ed espositivi. Occorre stabilire adeguate misure di salvaguardia e informare i soggetti interessati.
(27) Le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti in transito devono essere esentati dall'applicazione delle norme dell'Unione relative all'introduzione e allo spostamento nel territorio dell'Unione.
(28) Gli scambi commerciali internazionali di piante da impianto per le quali si dispone di esperienza fitosanitaria limitata possono implicare gravi rischi di insediamento di organismi nocivi da quarantena, per i quali non sono state adottate misure a norma del presente regolamento. Per garantire un intervento rapido ed efficace contro i rischi di recente identificazione connessi a piante da impianto non soggette a prescrizioni permanenti o a divieti, ma che possono rispettare le condizioni di applicazione di tali prescrizioni permanenti, la Commissione deve avere la possibilità di adottare misure provvisorie, nel rispetto del principio di precauzione.
(29) Occorre istituire divieti e prescrizioni specifiche, analoghe a quelle stabilite per il territorio dell'Unione, riguardanti l'introduzione e lo spostamento nelle zone protette di piante, prodotti vegetali e altri oggetti che possono rappresentare un rischio fitosanitario di livello inaccettabile a causa della probabilità che contengano i rispettivi organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette.
(30) Per i veicoli ed il materiale da imballaggio di piante, prodotti vegetali e altri oggetti devono essere adottate prescrizioni generali al fine di garantire che siano indenni da organismi nocivi da quarantena.
(31) Gli Stati membri devono designare stazioni di quarantena. Occorre stabilire prescrizioni sulla designazione, sul funzionamento e sulla supervisione delle suddette stazioni di quarantena nonché sull'uscita da tali stazioni di piante, prodotti vegetali o altri oggetti. Qualora tali prescrizioni comprendano la tenuta di elenchi del personale e dei visitatori che accedono alle stazioni, questo può costituire una limitazione dell'articolo 8 (Protezione dei dati di carattere personale) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Si tratterebbe comunque di una limitazione necessaria e proporzionata al raggiungimento dell'obiettivo di interesse pubblico del presente regolamento.
(32) Se richiesto nell'ambito di un accordo bilaterale tra l'Unione e un paese terzo, oppure dalla legislazione di un paese terzo, le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti che escono dal territorio dell'Unione per entrare nel paese terzo in questione devono rispettare tali norme.
(33) Se a determinate piante, prodotti vegetali o altri oggetti in uscita dal territorio dell'Unione verso paesi terzi non si applica nessun accordo fitosanitario bilaterale concluso tra l'Unione ed un paese terzo, né la legislazione fitosanitaria di un paese terzo, occorre proteggere i paesi terzi contro gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, vista la loro riconosciuta nocività, ad eccezione dei casi in cui è ufficialmente nota la presenza di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione nel paese terzo in questione e l'organismo non si trova sotto il controllo ufficiale, oppure se si può ragionevolmente presumere che tale organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione non rispetti le condizioni per poter essere considerato organismo nocivo da quarantena per il paese terzo in questione.
(33 bis) La vendita a distanza di piante può comportare un elevato rischio fitosanitario quando i beni sono infestati da organismi nocivi non autoctoni, compresi gli organismi nocivi da quarantena. In particolare, le partite di piante importate da paesi terzi e acquistate mediante la vendita a distanza sono, in molti casi, non conformi ai requisiti fitosanitari di importazione previsti dall'Unione. Per affrontare tali lacune, è essenziale sensibilizzare i consumatori e i commercianti di piante e garantire la tracciabilità delle vendite a distanza in seno all'Unione e nei paesi terzi. [Em. 9]
(33 ter) Gli Stati membri dovrebbero adottare misure di sensibilizzazione in merito ai possibili effetti economici, ambientali e sociali degli organismi nocivi per le piante, ai principi più importanti della prevenzione e della diffusione nonché alla responsabilità della società nel suo insieme nel garantire la sanità delle piante nell'Unione. La Commissione dovrebbe inoltre mantenere un elenco pubblico aggiornato degli organismi nocivi emergenti nei paesi terzi che possono rappresentare un rischio per la sanità delle piante nel territorio dell'Unione. [Em. 10]
(34) Al fine di garantire l'efficace attuazione del presente regolamento, gli operatori professionali soggetti agli obblighi istituiti dal presente regolamento devono essere iscritti in appositi registri predisposti dagli Stati membri. Per ridurre l'onere amministrativo, in tali registri devono figurare anche gli operatori professionali che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. …/… del Parlamento europeo e del Consiglio(8) [Numero e nota a piè di pagina con gli estremi di pubblicazione del regolamento sul materiale riproduttivo vegetale].
(35) Gli operatori professionali che operano in più siti aziendali devono avere la possibilità di registrarsi separatamente per ognuno di essi.
(36) Per individuare più agevolmente la fonte di contaminazione di un organismo nocivo da quarantena, è opportuno che gli operatori professionali siano tenuti a registrare i dati relativi a piante, prodotti vegetali e altri oggetti forniti loro da operatori professionali e che essi forniscono ad altri operatori professionali. Visti i tempi di latenza di taluni organismi nocivi da quarantena ed il tempo necessario per individuare la fonte di contaminazione, i dati registrati devono essere conservati per tre anni.
(37) Gli operatori professionali devono inoltre istituire sistemi e procedure atti a consentire l'identificazione degli spostamenti delle loro piante, dei loro prodotti vegetali e altri oggetti nelle loro aziende.
(38) Per l'introduzione nel territorio dell'Unione e nelle zone protette di determinate piante, prodotti vegetali e altri oggetti provenienti da paesi terzi deve essere fornito un certificato fitosanitario. Per motivi di chiarezza occorre stabilire un elenco di tali piante, prodotti vegetali e altri oggetti.
(39) I certificati fitosanitari devono rispettare le prescrizioni dell'IPPC ed attestare il rispetto delle prescrizioni e delle misure istituite a norma del presente regolamento. Per garantire la credibilità dei certificati fitosanitari occorre stabilirne le condizioni di validità e di annullamento.
(40) Gli spostamenti nel territorio dell'Unione, verso e nelle zone protette di determinate piante, prodotti vegetali e altri oggetti devono essere consentiti solo se accompagnati da un passaporto delle piante che attesti il rispetto delle prescrizioni e delle misure istituite a norma del presente regolamento. Per motivi di chiarezza occorre stabilire un elenco di tali piante, prodotti vegetali e altri oggetti.
(41) I passaporti delle piante non dovrebbero essere richiesti per le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti destinati ad utilizzatori finali, come ad esempio i giardinieri non professionisti. [Em. 11]
(42) Per garantire la credibilità dei passaporti delle piante occorre stabilire norme riguardanti i loro contenuti.
(43) I passaporti delle piante sono in generale rilasciati dall'operatore professionale. Nei casi in cui gli operatori professionali non dispongono delle risorse necessarie per rilasciare i passaporti delle piante devedovrebbe essere fornita loro la possibilità, su richiesta, di farli rilasciare dalle autorità competenti degli Stati membri. [Em. 12]
(44) Occorre stabilire norme per il rilascio dei passaporti delle piante, gli esami necessari a tal fine, l'autorizzazione ed il controllo degli operatori professionali che rilasciano passaporti delle piante, gli obblighi degli operatori autorizzati ed il ritiro di tale autorizzazione.
(45) Per ridurre l'onere degli operatori autorizzati, è opportuno, ove possibile, combinare gli esami per il rilascio dei passaporti delle piante con quelli richiesti a norma del regolamento (UE) n…/…. [Numero del regolamento sul materiale riproduttivo vegetale].
(46) Gli operatori autorizzati devono disporre delle conoscenze necessarie in merito agli organismi nocivi.
(47) Alcuni operatori autorizzati possono avere l'intenzione di elaborare un piano di gestione dei rischi fitosanitari, che garantisca e dimostri un livello elevato di competenza e consapevolezza in merito ai rischi fitosanitari e ai punti critici delle loro attività professionali e che giustifichi specifici accordi in materia di controlli con le autorità competenti. Occorre stabilire norme dell'Unione riguardanti i contenuti dei suddetti piani. [Em. 13]
(48) È necessario adottare disposizioni relative alla sostituzione dei passaporti delle piante e dei certificati fitosanitari.
(49) I passaporti delle piante che non rispettano le norme dell'Unione devono essere ritirati, invalidati e conservati a fini di tracciabilità.
(50) La norma internazionale per le misure fitosanitarie n.15 della FAO prescrive che sul materiale da imballaggio di legno sia apposto un marchio specifico, applicato da operatori professionali debitamente autorizzati e controllati. Il presente regolamento deve stabilire il modello e i contenuti di tale marchio nonché disciplinare l'autorizzazione ed il controllo degli operatori professionali che lo applicano nel territorio dell'Unione.
(51) Se richiesto da un paese terzo, le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti in uscita dal territorio dell'Unione verso tale paese terzo devono essere accompagnati da un certificato fitosanitario per l'esportazione o la riesportazione. In applicazione delle pertinenti disposizioni dell'IPPC, tali certificati devono essere rilasciati dalle autorità competenti e rispettare i contenuti dei modelli di certificati di esportazione e riesportazione stabiliti dall'IPPC.
(52) Se una pianta, un prodotto vegetale o un altro oggetto attraversa più di uno Stato membro prima di essere esportato verso un paese terzo, è importante che lo Stato membro in cui la pianta, il prodotto vegetale e l'altro oggetto sono stati prodotti o trasformati scambi informazioni con lo Stato membro che rilascia il certificato fitosanitario di esportazione. Lo scambio di informazioni deve consentire di attestare la conformità alle prescrizioni del paese terzo. A tal fine deve essere elaborato un certificato armonizzato di pre-esportazione, per garantire che lo scambio di informazioni avvenga in modo uniforme.
(53) La Commissione deve predisporre un sistema elettronico per le notifiche richieste dal presente regolamento.
(53 bis) Al fine di tenere conto dei progressi tecnici, degli sviluppi scientifici e delle mutate circostanze in ambito fitosanitario, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alle regole per la modifica o l'integrazione degli elenchi di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, di organismi nocivi prioritari nonché di organismi nocivi per la qualità dell'Unione e di piante da impianto interessate. In presenza di un grave rischio fitosanitario, alla Commissione dovrebbe essere delegato il potere di adottare atti secondo la procedura di urgenza per inserire gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione nell'elenco degli organismi nocivi prioritari. [Em. 14]
(54) Per garantire che le eccezioni per gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione utilizzati a fini scientifici, sperimentali, per selezioni varietali, riproduttivi o espositivi siano gestite in modo da non costituire un rischio fitosanitario per il territorio dell'Unione o sue parti, alla Commissione deve essere conferito il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto riguarda le norme sullo scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione sull'introduzione e sullo spostamento nel territorio dell'Unione degli organismi nocivi in questione, sulle rispettive valutazioni e autorizzazioni, sul controllo della conformità, sulle misure da adottare in caso di non conformità e sulla relativa notifica.
(55) Per garantire l'efficacia del sistema di notifiche, alla Commissione deve essere conferito il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto riguarda le norme sugli obblighi di notifica della presenza sospetta, ma non ancora confermata ufficialmente, di determinati organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione.
(56) Per tenere conto degli sviluppi in ambito tecnico e scientifico riguardanti le indagini sulla presenza di organismi nocivi, alla Commissione deve essere conferito il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto riguarda le norme che modificano o integrano gli elementi da trattare nei programmi pluriennali di indagine.
(57) Per garantire l'effettivo funzionamento degli esercizi di simulazione, alla Commissione deve essere conferito il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto riguarda le norme che stabiliscono la frequenza, il contenuto, il formato e altre disposizioni relative agli esercizi di simulazione.
(58) Per garantire che le zone protette siano istituite e gestite in modo affidabile, alla Commissione deve essere conferito il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto riguarda le norme sulle indagini da effettuare a fini di riconoscimento delle zone protette e per accertare che le zone protette rispettino le rispettive prescrizioni.
(59) Per garantire un'applicazione proporzionata e limitata delle esenzioni riguardanti lo spostamento di piante, prodotti vegetali e altri oggetti verso o nelle zone di frontiera, alla Commissione deve essere conferito il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto riguarda le norme sull'ampiezza massima delle zone di frontiera dei paesi terzi e degli Stati membri, sulla distanza massima dello spostamento delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti in questione nelle zone di frontiera dei paesi terzi e degli Stati membri e sulle procedure di autorizzazione dell'introduzione e dello spostamento nelle zone di frontiera degli Stati membri di piante, prodotti vegetali e altri oggetti.
(60) Per evitare rischi fitosanitari durante il transito di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, alla Commissione deve essere conferito il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto riguarda le norme che stabiliscono il contenuto di una dichiarazione sull'attraversamento del territorio dell'Unione da parte di piante, prodotti vegetali e altri oggetti diretti verso un paese terzo.
(61) Per garantire che la registrazione degli operatori professionali sia proporzionata all'obiettivo di controllo del rischio fitosanitario, alla Commissione deve essere conferito il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto riguarda le norme che stabiliscono le categorie e le condizioni di esenzione, per gli operatori professionali, dall'obbligo di iscrizione in un registro.
(62) Per garantire la credibilità dei certificati fitosanitari di paesi terzi che non sono parte dell'IPPC, alla Commissione deve essere conferito il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto riguarda le norme che integrano le condizioni di accettazione dei certificati fitosanitari di tali paesi terzi.
(63) Per minimizzare i rischi fitosanitari durante il movimento di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell'Unione, alla Commissione deve essere conferito il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto riguarda le norme che stabiliscono il limite massimo per l'esenzione dal passaporto delle piante di piccoli quantitativi di determinate piante, prodotti vegetali e altri oggetti.
(64) Per garantire l'affidabilità degli esami di piante, prodotti vegetali e altri oggetti effettuati a fini del rilascio dei passaporti delle piante, alla Commissione deve essere conferito il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto riguarda le norme sull'esame visivo, il campionamento e le prove nonché l'uso dei sistemi di certificazione.
(65) Per migliorare la credibilità dei passaporti delle piante, alla Commissione deve essere conferito il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto riguarda le norme che stabiliscono le qualifiche che l'operatore professionale deve possedere per essere autorizzato a rilasciare passaporti delle piante.
(66) Per migliorare l'ambito d'applicazione e l'utilità del piano di gestione del rischio fitosanitario, alla Commissione deve essere conferito il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto riguarda le norme che integrano o modificano gli elementi contenuti in tale piano.
(67) Per tenere conto dello sviluppo delle norme internazionali, alla Commissione deve essere conferito il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto riguarda le norme sugli attestati per specifici tipi di merci, escluso il materiale da imballaggio di legno, per i quali sarebbe necessario disporre di uno specifico attestato di conformità alle prescrizioni del presente regolamento.
(68) Per garantire l'utilità e l'affidabilità degli attestati ufficiali e dei certificati di pre-esportazione, alla Commissione deve essere conferito il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto riguarda le norme che disciplinano i contenuti degli attestati ufficiali, l'autorizzazione ed il controllo degli operatori professionali che rilasciano tali attestati e il contenuto del certificato di pre-esportazione.
(69) Per operare gli adeguamenti agli sviluppi in campo tecnico e scientifico e ad una decisione del Consiglio europeo adottata a norma dell'articolo 355, paragrafo 6, TFUE, alla Commissione deve essere conferito il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto riguarda le norme che modificano gli allegati del presente regolamento.
(70) È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
(71) Per garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento devono essere conferite alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda l'elaborazione di un elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, l'elaborazione di un elenco degli organismi nocivi prioritari, l'adozione di misure contro specifici organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, l'adozione di misure temporanee atte a contenere i rischi fitosanitari connessi ad organismi nocivi provvisoriamente considerati come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, il riconoscimento delle zone protette in virtù dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), primo comma, della direttiva 2000/29/CE e la redazione di un elenco dei rispettivi organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette, la modifica o la revoca di zone protette, la modifica dell'elenco delle zone protette, la redazione di un elenco degli organismi nocivi per la qualità nell'Unione e delle piante da impianto in questione, la redazione di un elenco delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti la cui introduzione e il cui spostamento nel territorio dell'Unione devono essere vietati, nonché dei paesi terzi coinvolti, la redazione di un elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti e delle prescrizioni per la loro introduzione e per il loro spostamento nel territorio dell'Unione, l'equivalenza tra le prescrizioni sullo spostamento all'interno dell'Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti e le prescrizioni dei paesi terzi in tale ambito, l'elaborazione di specifiche condizioni o misure riguardanti l'introduzione di determinate piante, prodotti vegetali o altri oggetti in zone di frontiera degli Stati membri, l'adozione di misure provvisorie per l'introduzione e lo spostamento nel territorio dell'Unione di piante da impianto provenienti da paesi terzi, la redazione di un elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti la cui introduzione e il cui spostamento in determinate zone protette devono essere vietati, la redazione di un elenco di prescrizioni per l'introduzione e lo spostamento in determinate zone protette di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, la redazione di un elenco delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti, con indicazione dei rispettivi paesi terzi di origine o di spedizione, per i quali è richiesto un certificato fitosanitario per l'introduzione nel territorio dell'Unione, la redazione di un elenco delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti, con indicazione dei rispettivi paesi terzi di origine o di spedizione, per i quali è richiesto un certificato fitosanitario per l'introduzione in determinate zone protette, la redazione di un elenco delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle piante per lo spostamento nel territorio dell'Unione, la redazione di un elenco delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle piante per l'introduzione in determinate zone protette e la fissazione del formato del passaporto delle piante. Tali competenze devono essere esercitate in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio(9).
(72) La procedura consultiva deve essere applicata per adottare l'elenco iniziale degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, dato che tale elenco iniziale deve contenere esclusivamente e senza modifiche gli organismi nocivi di cui all'allegato I, parte A, e all'allegato II, sezione I, parte A, della direttiva 2000/29/CE, per modificare il nome scientifico di un organismo nocivo, qualora tale modifica sia giustificata sulla base degli sviluppi delle conoscenze scientifiche, per adottare l'elenco iniziale delle zone protette e dei rispettivi organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette, dato che tale elenco iniziale deve contenere esclusivamente e senza modifiche le zone protette riconosciute in virtù dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), primo comma, della direttiva 2000/29/CE e gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette di cui all'allegato I, parte B e all'allegato II, parte B, della direttiva 2000/29/CE, per modificare e revocare zone protette, per adottare l'elenco iniziale degli organismi nocivi per la qualità nell'Unione, dato che tale elenco iniziale deve contenere esclusivamente e senza modifiche gli organismi nocivi elencati in determinate direttive sulla produzione e sulla commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione, per adottare l'elenco iniziale di piante, prodotti vegetali e altri oggetti la cui introduzione e il cui spostamento nel territorio dell'Unione devono essere vietati, dato che tale elenco iniziale deve contenere esclusivamente e senza modifiche le piante, gli organismi vegetali e altri oggetti, unitamente ai divieti e ai paesi terzi in questione, come stabilito dall'allegato III, parte A, della direttiva 2000/29/CE, e ai rispettivi codici della Nomenclatura Combinata (NC), per adottare l'elenco iniziale di piante, prodotti vegetali e altri oggetti la cui introduzione e il cui spostamento nel territorio dell'Unione devono essere soggetti a prescrizioni specifiche, dato che tale elenco iniziale deve contenere esclusivamente e senza modifiche le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti in questione, unitamente alle prescrizioni e ai paesi terzi in questione, come stabilito dall'allegato IV, parte A, della direttiva 2000/29/CE, e ai rispettivi codici della Nomenclatura Combinata (NC), per adottare l'elenco iniziale di piante, prodotti vegetali e altri oggetti la cui introduzione in determinate zone protette deve essere soggetta a prescrizioni specifiche, dato che tale elenco iniziale deve contenere esclusivamente e senza modifiche le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti, unitamente ai divieti e ai paesi terzi in questione, come stabilito dall'allegato III, parte B, della direttiva 2000/29/CE, e ai rispettivi codici della Nomenclatura Combinata (NC), per adottare l'elenco iniziale di piante, prodotti vegetali e altri oggetti la cui introduzione e il cui spostamento in determinate zone protette devono essere soggetti a prescrizioni specifiche, dato che tale elenco iniziale deve contenere esclusivamente e senza modifiche le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti, unitamente alle prescrizioni, come stabilito dall'allegato IV, parte B, della direttiva 2000/29/CE, e ai rispettivi codici della Nomenclatura Combinata (NC), per adottare un elenco delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti, unitamente ai rispettivi paesi terzi di origine o di spedizione, per i quali è richiesto un certificato fitosanitario per l'introduzione nel territorio dell'Unione, dato che tale elenco iniziale deve contenere esclusivamente e senza modifiche le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti di cui all'allegato V, parte B, punto I, della direttiva 2000/29/CE, per adottare l'elenco iniziale delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti, unitamente ai rispettivi paesi terzi di origine o di spedizione, per i quali è richiesto un certificato fitosanitario per l'introduzione in determinate zone protette, dato che tale elenco iniziale deve contenere esclusivamente e senza modifiche le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti di cui all'allegato V parte B, punto II, della direttiva 2000/29/CE, per adottare l'elenco iniziale delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti, per i quali è richiesto un passaporto delle piante per lo spostamento nel territorio dell'Unione, dato che tale elenco iniziale deve contenere esclusivamente e senza modifiche le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti di cui all'allegato V, parte A, punto I, della direttiva 2000/29/CE, e per adottare l'elenco iniziale delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti, per i quali è richiesto un passaporto delle piante per l'introduzione in determinate zone protette, dato che tale elenco iniziale deve contenere esclusivamente e senza modifiche le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti di cui all'allegato V, parte A, punto II, della direttiva 2000/29/CE.
(73) La direttiva 74/647/CEE del Consiglio(10) e la direttiva 69/466/CEE del Consiglio(11) stabiliscono misure di lotta contro i rispettivi organismi nocivi. Successivamente all'entrata in vigore delle suddette direttive, gli organismi nocivi in questione si sono ampiamente diffusi nel territorio dell'Unione e il loro contenimento non è quindi più possibile. Pertanto è opportuno abrogare tali direttive.
(74) La direttiva 69/464/CEE del Consiglio(12), la direttiva 93/85/CEE del Consiglio(13), la direttiva 98/57/CE del Consiglio(14) e la direttiva 2007/33/CE del Consiglio(15) dovrebbero essere abrogate, dato che per gli organismi nocivi in questione devono essere adottate nuove misure a norma del presente regolamento. In considerazione del tempo e delle risorse necessari per adottare i nuovi provvedimenti, tali atti devono essere abrogati entro il 1° gennaio 2021. [Em. 15]
(75) Il regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio(16) stabilisce che le sovvenzioni per le misure di lotta contro gli organismi nocivi devono riguardare determinati organismi nocivi elencati negli allegati della direttiva 2000/29/CE e determinati organismi nocivi non elencati in tali allegati, ma soggetti a misure temporanee adottate dall'Unione nei loro confronti. Il presente regolamento istituisce la categoria degli organismi nocivi prioritari. È opportunoessenziale che determinate misure adottate dagli Stati membri in relazione, in particolare, agli organismi nocivi prioritari possano beneficiare di sovvenzioni dell'Unione, fra cui risarcimenti agli operatori professionali per il valore delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti distrutti in applicazione delle misure di eradicazione di cui al presente regolamento, nonché all'attuazione di misure di biosicurezza rafforzate essenziali per la prevenzione, l'individuazione e il controllo degli organismi nocivi prioritari a livello di azienda agricola.
È opportuno, inoltre, che anche le misure adottate dagli Stati membri a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. …/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio(17) [Numero e nota a piè di pagina con gli estremi di pubblicazione del regolamento recante disposizioni volte a prevenire e a gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive] per l'eradicazione di specie esotiche potenzialmente pericolose in fase iniziale di invasione possano beneficiare di sovvenzioni dell'Unione, fra cui risarcimenti agli operatori professionali per il valore delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti distrutti ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. …/2014[Numero del regolamento recante disposizioni volte a prevenire e a gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive]. ÈOccorre pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 652/2014. [Em. 16]
(75 bis) La politica agricola comune include disposizioni che collegano il finanziamento/sostegno dell'Unione agli agricoltori all'ottemperanza di questi ultimi a norme specifiche in materia di ambiente, sanità pubblica, sanità animale, sanità delle piante e benessere degli animali. [Em. 17]
(76) Poiché lo scopo del presente regolamento, ovvero assicurare un approccio armonizzato in materia di misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle sue ripercussioni, della sua complessità, del suo carattere transfrontaliero e internazionale, essere realizzato meglio a livello dell'Unione, l'Unione può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(77) Il presente regolamento non determina oneri amministrativi sproporzionati né ripercussioni economiche eccessive per le piccole e medie imprese. Nel presente regolamento, basandosi sulla consultazione dei soggetti interessati, è stato tenuto conto ogniqualvolta possibile della situazione particolare delle piccole e medie imprese. Alla luce degli obiettivi di ordine pubblico relativi alla protezione della sanità delle piante non è stata presa in considerazione l'eventualità di un'esenzione universale delle microimprese, che rappresentano la maggior parte delle imprese del settore.
(78) Il presente regolamento rispetta l'IPPC, l'accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie (accordo SPS) e i relativi orientamenti.
(78 bis) In conformità al principio della regolamentazione intelligente, il presente regolamento è collegato al regolamento (UE) n. …/2014 [Numero del regolamento recante disposizioni volte a prevenire e a gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive] al fine di garantire la piena applicazione della legislazione in materia di sanità vegetale. [Em. 18]
(79) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente il rispetto della vita privata e della vita familiare, il diritto di proprietà, la protezione dei dati di carattere personale, la libertà d'impresa e la libertà delle arti e delle scienze. Gli Stati membri devono applicare il presente regolamento osservando tali diritti e principi,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Capo I
Oggetto, ambito di applicazione e definizioni
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce norme per determinareconcernenti le ispezioni e altre misure ufficiali intraprese dalle autorità degli Stati membri al fine di individuare i rischi fitosanitari costituiti da qualsiasi specie, ceppo o biotipo di agenti patogeni, animali o piante parassite dannosi per le piante o i prodotti vegetali (di seguito "organismi nocivi") e misure per ridurre tali rischi ad un livello accettabile, comprese le piante esotiche invasive nocive ai vegetali, e le misure fitosanitarie necessarie per prevenire l'introduzione di organismi nocivi provenienti da altri Stati membri o paesi terzi. [Em. 19]
2. Ai fini del presente regolamento, i riferimenti ai paesi terzi si intendono fatti ai paesi terzi e ai territori di cui all'allegato I.
Ai fini del presente regolamento, i riferimenti al territorio dell'Unione si intendono fatti al territorio dell'Unione, esclusi i territori di cui all'allegato I.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 98, per modificare l'allegato I onde garantire che l'ambito d'applicazione del presente regolamento sia limitato alla parte europea del territorio dell'Unione. La suddetta modifica riguarda, alternativamente:
a) l'aggiunta all'allegato I di uno o più territori di cui all'articolo 355, paragrafo 1, del trattato;
b) la soppressione dall'allegato I di uno o più territori di cui all'articolo 355, paragrafo 2, del trattato.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) "piante": le piante vive e le seguenti parti vive di piante:
a) sementi, in senso botanico, escluse quelle non destinate all'impianto;
2) "prodotti vegetali": i prodotti di origine vegetale non trasformati o che hanno subito un trattamento semplice, purché non si tratti di piante.
Salvo disposizioni contrarie, il legno è considerato unicamente "prodotto vegetale" se non ha subito una trasformazione volta ad eliminare i rischi fitosanitari e qualora rispetti almeno uno dei seguenti punti:
a) conserva totalmente o parzialmente la superficie rotonda naturale, con o senza corteccia;
b) non ha conservato la superficie rotonda naturale perché è stato segato, tagliato o spaccato;
c) è in forma di piccole placche, particelle, segatura, avanzi, trucioli o cascami e non è stato trasformato mediante l'utilizzo di colla, calore o pressione o una combinazione di tali elementi per produrre pellet, mattonelle, compensato o pannelli di particelle;
d) è utilizzato o è destinato ad essere utilizzato come materiale da imballaggio o paglioli, indipendentemente dal fatto che sia effettivamente impiegato per il trasporto di merci;
3) "piante da impianto":
– piante in grado di e destinate a produrre piante intere già piantate e destinate ad esserea restare piantate,o a essere ripiantate o a restare piantate;dopo la loro introduzione, o
– piante non ancora piantate al momento della loro introduzione, ma destinate a essere piantate in seguito; [Em. 20]
4) "altri oggetti": materiali o oggetti, escluse le piante e i prodotti vegetali, in grado di contenere o diffondere organismi nocivi, compresa la terra ed il substrato colturale;
5) "autorità competente": l'autorità competente quale definita dall'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. …/… [Numero del regolamento sui controlli ufficiali];
6) "lotto": una serie di unità di un singolo prodotto, identificabile a fini fitosanitari in base all'omogeneità della sua composizione e della sua origine, che fa parte di una partita;
7) "operatore professionale": un soggetto di diritto pubblico o di diritto privato, che svolge a titolo professionale almeno una delle attività seguenti in relazione alle piante, ai prodotti vegetali e agli altri oggetti:
a) impianto;
b) coltivazione;
c) produzione;
d) introduzione e spostamento nel territorio dell'Unione e in uscita dal territorio dell'Unione;
e) messa a disposizione sul mercato;
e bis) riproduzione; [Em. 21]
e ter) moltiplicazione; [Em. 22]
e quater) mantenimento; [Em. 23]
e quinquies) fornitura di servizi; [Em. 24]
e sexies) conservazione, ivi compreso lo stoccaggio; [Em. 25]
8) "utilizzatore finale": persona che, non agendo per fini commerciali o professionali, acquista per uso proprio piante o prodotti vegetali;
9) "prova": esame ufficiale, non visivo, inteso ad accertare la presenza di organismi nocivi o ad identificarli;
10) "trattamento": procedura intesa a sopprimere, rendere inattivi o rimuovere gli organismi nocivi, oppure a renderli sterili o a devitalizzarli;
10 bis) “operatore”: un operatore quale definito all’articolo 2, paragrafo 26, del regolamento (UE) n. …/2014 [Numero del regolamento sui controlli ufficiali]; [Em. 26]
10 ter) "ispezione fitosanitaria": una forma di controllo ufficiale che comporta l'esame:
a) delle piante o delle merci;
b) delle misure che rientrano nell'ambito di applicazione delle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 1, nonché delle attrezzature e dei mezzi di trasporto utilizzati per svolgere tali attività;
c) dei luoghi o degli spazi in cui tali misure sono eseguite; [Em. 27]
10 quater) "misura fitosanitaria": qualsiasi misura intesa a eliminare i rischi o a prevenire l'introduzione nel territorio dell'Unione di organismi nocivi provenienti da altri Stati membri o paesi terzi; [Em. 28]
10 quinquies) "stazioni di quarantena": spazi, indicati dalle autorità competenti, nei quali le piante provenienti dai paesi terzi sono depositate per un periodo di tempo sufficiente fino a quando si ritiene che sia stato eliminato il rischio dell'introduzione di organismi nocivi provenienti dai paesi terzi. [Em. 29]
Capo II
Organismi nocivi da quarantena
Sezione 1
Organismi nocivi da quarantena
Articolo 3
Definizione degli organismi nocivi da quarantena
Si definisce "organismo nocivo da quarantena", in riferimento ad un territorio definito, un organismo nocivo che rispetta le seguenti condizioni:
a) la sua identità è stata accertata ai sensi dell'allegato II, sezione 1, punto 1);
b) non è presente in tale territorio, ai sensi dell'allegato II, sezione 1, punto 2), lettera a) oppure, se presente, la sua presenza all'interno di tale territorio è limitata, ai sensi dell'allegato II, sezione 1, punto 2), lettere b) e c);
c) è in grado di introdursi in tale territorio, di restarvi presente in un futuro prevedibile dopo l'ingresso (qui di seguito "insediarsi") e di diffondersi all'interno di tale territorio oppure, se già presente, all'interno delle parti di territorio in cui è presente in forma limitata, a norma dell'allegato II, sezione 1, punto 3);
d) il suo ingresso, il suo insediamento e la sua diffusione, ai sensi dell'allegato II, sezione 1, punto 4), hanno ripercussioni economiche, ambientali o sociali inaccettabili per il territorio in questione oppure, se presente, per le parti in cui la sua presenza è limitata;
e) sono disponibili misure realizzabili ed efficaci per prevenire l'ingresso, l'insediamento o la diffusione di tale organismo nocivo all'interno di tale territorio e per attenuare i rischi fitosanitari e le ripercussioni ad esso connessi.
Sezione 2
Organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione
Articolo 4
Definizione degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione
Si definisce "organismo da quarantena rilevante per l'Unione" un organismo da quarantena compreso nell'elenco di cui all'articolo 5, paragrafo 2, per il quale il territorio definito cui si fa riferimento nella frase introduttiva dell'articolo 3 è il territorio dell'Unione.
Articolo 5
Divieto di introduzione e di spostamento degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione
1. Nel territorio dell'Unione non sono consentiti né l'introduzione, né lo spostamento degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione.
Non sono consentiti interventi intenzionali che potrebbero contribuire all'introduzione, all'insediamento e alla diffusione all'interno del territorio dell'Unione di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione.
2. La Commissione, adottando un atto di esecuzione, stabilisceAll'allegato I bisè stabilito un elenco di organismi nocivi che rispettano le condizioni di cui all'articolo 3, lettere b), c) e d), in relazione al territorio dell'Unione, definito "elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione". [Em. 30]
Il suddetto elenco comprende gli organismi nocivi di cui all'allegato I, parte A, e all'allegato II, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE. [Em. 31]
Gli organismi nocivi indigeni in una parte del territorio dell'Unione, per cause naturali o perché introdotti dall'esterno del territorio dell'Unione, devono essere segnalati in tale elenco come organismi nocivi di cui è nota la presenza nel territorio dell'Unione.
Gli organismi nocivi che non sono indigeni in nessuna parte del territorio dell'Unione devono essere segnalati in tale elenco come organismi di cui non è nota la presenza nel territorio dell'Unione.
Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 99, paragrafo 2. [Em. 32]
3. LaAlla Commissione modifica l'atto di esecuzioneè conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 riguardo alla modifica dell'elenco di cui al paragrafo 2 qualora da una valutazione emerga che un organismo nocivo non elencato in tale attoelenco soddisfa le condizioni di cui all'articolo 3, lettere b), c) e d) in relazione al territorio dell'Unione, oppure che un organismo nocivo elencato in tale atto di esecuzioneelenco non soddisfa più almeno una di tali condizioni. Nel primo caso la Commissione aggiunge l'organismo nocivo in questione all'elenco di cui al paragrafo 2, nel secondo caso lo elimina dall'elenco. [Em. 33]
La Commissione mette tale valutazione a disposizione degli Stati membri.
Gli atti di esecuzione che modificano l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 2 sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3. La stessa procedura si applicaAlla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 con riguardo all'abrogazione o alla sostituzione dell'atto di esecuzione elenco di cui al paragrafo 2. [Em. 34]
4. LaAlla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 riguardo alla modifica l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 2 cambiando il del nome scientifico di un organismo nocivo incluso nell'elencodi cui al paragrafo 2 qualora tale modifica sia giustificata dagli sviluppi delle conoscenze scientifiche. [Em. 35]
Tali atti sono adottati secondo la procedura di consultazione di cui all’articolo 99, paragrafo 2. [Em. 36]
Articolo 6
Organismi nocivi prioritari
1. Si definisce "organismo nocivo prioritario" un organismo da quarantena rilevante per l'Unione che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
a) per quanto riguarda il territorio dell'Unione, le condizioni di cui all'allegato II, sezione 1, punto 2 a) o 2 b);
b) il suo potenziale impatto economico, ambientale o sociale è particolarmente grave per il territorio dell'Unione, come indicato nell'allegato II, sezione 2;
c) è elencato conformemente al paragrafo 2.
2. La Alla Commissione, adottando un atto di esecuzione, stabilisce e modifica unè conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 per modificarel'elenco degli organismi nocivi prioritari di cui all'allegato I ter, denominato qui di seguito "elenco degli organismi nocivi prioritari". [Em. 37]
Se dai risultati di una valutazione emerge che un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1, oppure che non soddisfa più almeno una di tali condizioni, laalla Commissione modifica l'atto di esecuzioneè conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98per modificarel'elenco di cui al primo comma aggiungendo o togliendo dall'elenco l'organismo in questione. [Em. 38]
La Commissione mette senza indugio tale valutazione a disposizione degli Stati membri. [Em. 39]
Il numero di organismi nocivi prioritari non supera il 10% del numero degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione elencati a norma dell'articolo 5, paragrafi 2 e 3. Se il numero di organismi nocivi prioritari supera il 10% del numero degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione elencati a norma dell'articolo 5, paragrafi 2 e 3, la Commissione modifica l'atto di esecuzione di cui al primo comma adeguando di conseguenza il numero di organismi nocivi dell'elenco, sulla base del loro potenziale impatto economico, ambientale o sociale, come indicato nell'allegato II, sezione 2. [Em. 40]
Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3. [Em. 41]
Per motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati connessi a gravi rischi fitosanitari, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all'articolo 99, paragrafo 4, per elencare organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione come organismi nocivi prioritari. In caso di grave rischio fitosanitario, se lo impongono imperativi motivi di urgenza, agli atti delegati adottati in virtù del presente articolo si applica la procedura di cui all'articolo 98 bis. [Em. 42]
Articolo 7
Modifica delle sezioni 1 e 2 dell'allegato II
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 al fine di modificare la sezione 1 dell'allegato II, che espone i criteri di identificazione degli organismi nocivi che possono essere considerati organismi nocivi da quarantena, per quanto riguarda l'identità degli organismi nocivi, la loro presenza, la loro capacità di introdursi, insediarsi e diffondersi, nonché il loro potenziale impatto economico, sociale e ambientale, tenendo conto degli sviluppi delle conoscenze tecniche e scientifiche nonché dell'evoluzione delle norme internazionali. [Em. 43]
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 al fine di modificare la sezione 2 dell'allegato II, che espone i criteri di identificazione degli organismi nocivi che possono essere considerati organismi nocivi da quarantena, per quanto riguarda le loro potenziali ripercussioni economiche, sociali e ambientali, tenendo conto degli sviluppi delle conoscenze tecniche e scientifiche.
Articolo 8
Organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione utilizzati a fini scientifici, sperimentali, di selezione varietale, riproduttivi o espositivi
1. In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, gli Stati membri possono, su richiesta, autorizzare l'introduzione e lo spostamento nel loro territorio di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione per fini scientifici, sperimentali, di selezione varietale, riproduttivi o espositivi se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) l'introduzione, lo spostamento e l'utilizzo dell'organismo nocivo in questione non determinano il suo insediamento o la sua diffusione nel territorio dell'Unione, qualora siano imposte opportune restrizioni;
b) le strutture di magazzinaggio in cui l'organismo nocivo deve essere conservato e le stazioni di quarantena di cui all'articolo 56, nelle quali l'organismo nocivo deve essere utilizzato, sono adeguate;
c) le qualifiche scientifiche e tecniche del personale adibito allo svolgimento dell'attività riguardante l'organismo nocivo sono adeguate.
2. L'autorità competente valuta i rischi di insediamento e di diffusione dell'organismo nocivo in questione, come indicato al paragrafo 1, lettera a), tenendo conto dell'identità, della biologia e dei mezzi di diffusione dell'organismo nocivo, dell'attività prevista, dell'interazione con l'ambiente e altri fattori pertinenti al rischio connesso a tale organismo nocivo.
Essa valuta le strutture di magazzinaggio in cui l'organismo nocivo deve essere tenuto, come indicato al paragrafo 1, lettera b), e le qualifiche tecniche e scientifiche del personale adibito allo svolgimento dell'attività riguardante l'organismo nocivo, come indicato al paragrafo 1, lettera c).
Sulla base di tali valutazioni l'autorità competente autorizza l'introduzione o lo spostamento dell'organismo nocivo nel territorio dell'Unione, qualora siano rispettate le condizioni di cui al paragrafo 1.
3. Nell'autorizzazione sono indicate tutte le condizioni seguenti:
a) l'organismo nocivo deve essere tenuto in strutture di magazzinaggio che sono state ritenute adeguate dalle autorità competenti e alle quali si fa riferimento nell'autorizzazione;
b) l'attività riguardante l'organismo nocivo deve essere svolta in una stazione di quarantena designata a norma dell'articolo 56 dall'autorità e alla quale si fa riferimento nell'autorizzazione;
c) l'attività riguardante l'organismo nocivo deve essere svolta da personale le cui qualifiche scientifiche e tecniche sono ritenute adeguate dall'autorità competente e al quale si fa riferimento nell'autorizzazione;
d) per l'ingresso o lo spostamento nel territorio dell'Unione l'organismo nocivo deve essere accompagnato dall'autorizzazione.
4. L'autorizzazione è limitata al quantitativo necessario per l'attività prevista e non eccede la capacità della stazione di quarantena designata.
Essa comprende le restrizioni necessarie per attenuare adeguatamente il rischio di insediamento e di diffusione dell'organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione in questione.
5. L'autorità competente controlla il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 3 nonché della limitazione e delle restrizioni di cui al paragrafo 4 e adotta i provvedimenti necessari qualora tali condizioni, limitazione o restrizioni non siano rispettate. Se opportuno, i provvedimenti possono determinare la revoca dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1.
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 per stabilire norme dettagliate riguardanti:
a) lo scambio di informazioni tra Stati membri e Commissione sull'introduzione e sullo spostamento nel territorio dell'Unione degli organismi nocivi in questione;
b) le valutazioni e l'autorizzazione di cui al paragrafo 2; nonché
c) il controllo della conformità, i provvedimenti in caso di non conformità e la relativa notifica, come indicato al precedente paragrafo 5.
Articolo 9
Notifica alle autorità competenti degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione
1. Chiunque venga a conoscenza della presenza di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione o abbia motivi di sospettarne la presenza, deve notificarla immediatamente all'autorità competente e confermare la notifica per iscritto entro dieci giorni di calendario all'autorità competente. [Em. 44]
2. Se richiesto dall'autorità competente, la persona di cui al paragrafo 1 le fornisce le informazioni in suo possesso riguardanti la presenza dell'organismo nocivo.
Articolo 10
Misure in caso di sospetta presenza di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione
Qualora un'autorità competente sospetti la presenza di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione in una parte del territorio del rispettivo Stato membro in cui non era nota la presenza dell'organismo nocivo in questione, essa adotta immediatamente tutti i provvedimenti necessari per confermare in via ufficiale se tale organismo nocivo sia o non sia presente.
Articolo 11
Notifica alla Commissione e agli altri Stati membri dell'organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione
1. Uno Stato membro invia una notifica alla Commissione e agli altri Stati membri attraverso il sistema elettronico per le notifiche di cui all'articolo 97 nei casi seguenti:
a) la sua autorità competente ha ricevuto una diagnosi da un laboratorio ufficiale, come indicato nell'articolo 36 del regolamento (UE) n…/… [Numero del regolamento sui controlli ufficiali], che conferma (di seguito "conferma ufficialmente") la presenza nel suo territorio di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione la cui presenza non era nota in tale Stato membro;
b) la sua autorità competente ha confermato in via ufficiale la presenza nel suo territorio di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione, se tale organismo nocivo risulta presente in una parte del suo territorio in cui non lo era in precedenza;
c) la sua autorità competente ha confermato in via ufficiale la presenza nel suo territorio di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione in una partita di piante, prodotti vegetali o altri oggetti introdotta o destinata all'introduzione o allo spostamento nel territorio dell'Unione.
2. Le notifiche di cui al paragrafo 1 sono trasmesse entro tre giorni feriali dalla data di conferma ufficiale da parte dell'autorità competente della presenza del rispettivo organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 98, al fine di stabilire che gli obblighi di notifica di cui al paragrafo 1 si applicano anche alla presenza sospetta, ma non ancora confermata in via ufficiale, di determinati organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione. Tali atti delegati possono anche fissare una scadenza entro cui trasmettere le notifiche.
Articolo 12
Informazioni sugli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione fornite agli operatori professionali dalle autorità competenti
Quando si verifica uno dei casi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, l'autorità competente interessata si accerta che gli operatori professionali le cui piante, i cui prodotti vegetali e altri oggetti possono essere colpiti siano immediatamente informati della presenza dell'organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione in questione.
Articolo 13
Informazioni sugli organismi nocivi prioritari fornite al pubblico dalle autorità competenti
Quando si verifica uno dei casi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) o b) in relazione ad un organismo nocivo prioritario, l'autorità competente informa il pubblico in merito alle misure che ha adottato e intende adottare e, se del caso, in merito alle misure che determinati operatori professionali o altre persone devono adottare.
Gli Stati membri garantiscono la disponibilità per il pubblico di informazioni relative ai possibili effetti economici, ambientali e sociali degli organismi nocivi per le piante, ai principi più importanti della prevenzione e della diffusione nonché alla responsabilità della società nel suo insieme nel garantire la sanità delle piante nel territorio dell'Unione.
La Commissione compila e mantiene aggiornato un elenco pubblico degli organismi nocivi emergenti nei paesi terzi che possono rappresentare un rischio per la sanità delle piante nel territorio dell'Unione. [Em. 45]
Articolo 14
Notifica di pericoli imminenti
1. Quando uno Stato membro dispone di dati attestanti l'imminente pericolo di ingresso di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione nel territorio dell'Unione o in una sua parte in cui non è ancora presente, tale Stato membro notifica i suddetti dati immediatamente e per iscritto alla Commissione e agli altri Stati membri.
2. Gli operatori professionali notificano immediatamente alle autorità competenti qualsiasi dato a loro disposizione riguardante un pericolo imminente di cui al paragrafo 1 in relazione ad un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione.
2 bis. In caso di pericolo imminente ai sensi dei paragrafi 1 e 2, gli Stati membri e gli operatori professionali adottano tutte le misure necessarie, commisurate al rischio esistente, per prevenire l'ingresso degli organismi nocivi in questione nel territorio dell'Unione. [Em. 46]
Articolo 15
Misure che gli operatori professionali devono adottare immediatamente
1. Quando un operatore professionale viene a conoscenza della presenza di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione su piante, prodotti vegetali o altri oggetti sotto il suo controllo, dopo aver informato l'autorità competente ed essersi consultato con quest'ultima egli adotta immediatamente le misure fitosanitarie necessarie ad eliminare tale organismo nocivo dalle piante, dai prodotti vegetali e altri oggetti in questione e dai suoi siti, se del caso, e a prevenire la diffusione dell'organismo nocivo.
L'operatore professionale in questione, dopo aver informato l'autorità competente ed essersi consultato con quest'ultima, informa i soggetti della filiera commerciale dai quali sono state ottenute le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti in questione.
L'autorità competente garantisce, se del caso, che l'operatore professionale in questione ritiri dal mercato le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti nei quali può essere presente l'organismo nocivo.
2. Se le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti di cui al paragrafo 1 non si trovano più sotto il controllo dell'operatore professionale in questione quest'ultimo, dopo aver informato l'autorità competente ed essersi consultato con essa, informa immediatamente i soggetti della filiera commerciale dai quali sono state ottenute tali piante, tali prodotti vegetali o altri oggetti e ai quali le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti sono stati forniti, della presenza dell'organismo nocivo.
3. Se del caso, l'autorità competente si accerta che l'operatore professionale richiami dal mercato le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti nei quali l'organismo nocivo può essere presente e, qualora le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti possano aver raggiunto l'utilizzatore finale, che l'operatore professionale li richiami dagli utilizzatori finali in questione.
4. Quando si applicano le disposizioni del paragrafo 1 o del paragrafo 2, l'operatore professionale in questione fornisce all'autorità competente tutte le informazioni pertinenti per il pubblico. L'autorità informa il pubblico qualora sia necessario intervenire nei confronti delle piante, dei prodotti vegetali o degli altri oggetti nei quali può essere presente l'organismo nocivo in questione.
Articolo 16
Eradicazione degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione
1. Quando la presenza di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione è confermata in via ufficiale, l'autorità competente adotta immediatamente tutte le misure necessarie per eliminare, ove possibile, tale organismo nocivo dalla zona interessata (di seguito "eradicare")o, qualora tale eradicazione non sia possibile, e per evitare la sua diffusione al di fuori di tale zona (di seguito "eradicarecontenere"). Tali misure sono adottate in conformità dell'allegato IV su misure e principi di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi. [Em. 47]
1 bis. Nel caso in cui gli Stati membri risarciscano agli operatori professionali, a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera c bis), del regolamento (UE) n. 652/2014, il valore delle piante, dei prodotti vegetali o degli altri oggetti distrutti nel quadro delle misure di cui al paragrafo 1 attuate in un'area transfrontaliera, essi provvedono al coordinamento degli Stati membri interessati in modo che il risarcimento sia adeguato e siano evitate, laddove possibile, indebite distorsioni del mercato. [Em. 48]
2. Quando la presenza dell'organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione in questione può essere messa in relazione a spostamenti di piante, prodotti vegetali o altri oggetti, l'autorità competente indaga sull'origine di tale presenza e sulla possibilità che l'organismo nocivo in questione sia stato diffuso ad altre piante, prodotti vegetali o altri oggetti attraverso tali spostamenti.
3. Quando le misure di cui al paragrafo 1 riguardano l'introduzione o lo spostamento nel territorio dell'Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, lo Stato membro in questione le notifica immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri.
4. I siti di privati non sono esclusi dall'applicazione delle misure di cui al paragrafo 1, né dalle indagini di cui al paragrafo 2.
Articolo 17
Creazione di zone di divieto
1. Dopo la conferma ufficiale di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), l'autorità competente crea immediatamente una zona in cui si applicano le misure di cui al suddetto articolo (di seguito "zona di divieto").
La zona di divieto è costituita da una zona infestata, come indicato nel paragrafo 2, e da una zona cuscinetto, come indicato nel paragrafo 3.
2. La zona infestata contiene:
a) tutte le piante delle quali è nota l'infestazione dall'organismo nocivo in questione;
b) tutte le piante che mostrano segni o sintomi indicativi della possibile infestazione da tale organismo nocivo;
c) tutte le altre piante che possono essere infestate da tale organismo nocivo vista la loro suscettibilità ad esso e la loro immediata vicinanza a piante infestate, oppure la fonte di produzione, se nota, comune con piante infestate, oppure piante coltivate a partire da queste ultime.
3. La zona cuscinetto è adiacente alla zona infestata e la circonda.
La sua dimensione è adeguata al rischio che l'organismo nocivo in questione si diffonda al di fuori della zona infestata per via naturale o tramite le attività umane nella zona infestata e nelle sue adiacenze ed è stabilita nel rispetto dei principi di cui all'allegato IV, sezione 2 relativo a misure e principi di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi.
Tuttavia, se il rischio di diffusione dell'organismo nocivo al di fuori della zona infestata è sufficientemente attenuato da barriere naturali o artificiali, non è necessario creare zone cuscinetto.
4. In deroga al paragrafo 1, se a prima vista l'autorità competente, considerati la natura dell'organismo nocivo in questione ed il luogo in cui è stato trovato, conclude che tale organismo nocivo può essere eliminato immediatamente, essa può decidere di non creare una zona di divieto.
In tal caso l'autorità competente svolge un'indagine per stabilire se altre piante o altri prodotti vegetali sono stati infestati. In base ai risultati di tale indagine l'autorità competente decide se sia necessario creare una zona di divieto. L'autorità competente in questione notifica alla Commissione e agli altri Stati membri le conclusioni della suddetta indagine.
5. Se, a norma dei paragrafi 2 e 3, una zona di divieto si deve estendere nel territorio di un altro Stato membro, lo Stato membro in cui è stata rilevata la presenza dell'organismo nocivo in questione contatta immediatamente lo Stato membro nel cui territorio deve essere estesa la zona di divieto per consentire a tale Stato membro di adottare tutti i provvedimenti necessari, come indicato nei paragrafi da 1 a 4.
6. Entro il 31 marzo di ogni anno gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri il numero e l'ubicazione delle zone di divieto create, gli organismi nocivi in questione e le rispettive misure adottate durante l'anno precedente.
Articolo 18
Indagini e modifiche delle zone di divieto nonché revoca delle restrizioni
1. Le autorità competenti effettuano, in base al rischio e con frequenza adeguata, un'indagine annuale su ogni zona di divieto per quanto riguarda gli sviluppi della presenza dell'organismo nocivo in questione. [Em. 49]
Le indagini sono svolte nel rispetto delle prescrizioni ad esse relative, di cui all'articolo 21, paragrafi 1 e 2.
2. Se da undall'indagine annuale dell'autorità competente risulta che l'organismo nocivo in questione è presente nella zona cuscinetto, lo Stato membro in questione notifica immediatamente tale presenza alla Commissione e agli altri Stati membri, specificando che la presenza dell'organismo nocivo è stata rilevata nella zona cuscinetto. [Em. 50]
3. Le autorità competenti modificano i confini delle zone infestate, delle zone cuscinetto e delle zone di divieto, se del caso, in considerazione dei risultati delle indagini di cui al paragrafo 1.
4. Le autorità competenti possono decidere di abolire una zona di divieto e di revocare le rispettive misure di eradicazione se, durante le indagini di cui al paragrafo 1, la presenza dell'organismo nocivo in questione in tale zona di divieto non è stata rilevata per un periodo sufficientemente lungo per verificare che la zona sia indenne da organismi nocivi. [Em. 51]
5. Quando decide in merito alle modifiche di cui al paragrafo 3 oppure all'abolizione della zona di divieto di cui al paragrafo 4, l'autorità competente tiene conto almeno della biologia dell'organismo nocivo e del vettore in questione, della presenza di piante ospiti, delle condizioni ecoclimatiche e della probabilità di successo delle misure di eradicazione.
Articolo 19
Relazioni sulle misure adottate a norma degli articoli 16, 17 e 18
Gli Stati membri elaborano una relazione sulle misure adottate a norma degli articoli 16, 17 e 18.
Quando tali misure adottate da uno Stato membro riguardano una zona adiacente al confine con un altro Stato membro, la relazione è trasmessa a quest'ultimo Stato membro.
A richiesta la relazione è trasmessa alla Commissione e agli altri Stati membri.
Articolo 20
Modifica dell'allegato IV
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 per modificare l'allegato IV, sezione 1 relativo a misure di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi da quarantena per quanto riguarda le misure volte a prevenire ed eliminare le infestazioni di piante coltivate e selvatiche, le misure riguardanti partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, le misure riguardanti altre vie di diffusione degli organismi nocivi da quarantena, e per modificare l'allegato IV, sezione 2 sui principi di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi per quanto riguarda i principi di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi, tenendo conto degli sviluppi delle conoscenze tecniche e scientifiche nonché dell'evoluzione delle norme internazionali per le misure fitosanitarie approvate nell'ambito della Convenzione internazionale per la protezione delle piante (IPPC). [Em. 52]
Articolo 21
Indagini sugli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione e sugli organismi nocivi considerati provvisoriamente come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione
1. Gli Stati membri conducono indagini, sulla base di rischi evidenti, per periodi specifici di tempo, volte ad accertare l'eventuale presenza di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione nonché di segni o sintomi di organismi nocivi considerati provvisoriamente come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, a norma dell'allegato II, sezione 3, in tutte le zone in cui non era nota la presenza di tali organismi nocivi. [Em. 53]
2. Le suddette indagini consistono almeno in esami visivi effettuati dall'autorità competente e, se del caso, comprendono il prelievo di campioni e l'esecuzione di prove. Esse si basano su solidi principi scientifici e tecnici e sono svolte in periodi adatti per quanto riguarda la possibilità di individuare l'organismo nocivo in questione.
Nelle indagini si tiene conto di elementi di prova scientifici e tecnici nonché di qualsiasi altra informazione adeguata in merito alla presenza degli organismi nocivi in questione.
3. Entro il 30 aprile di ogni anno gli Stati membri riferiscono alla Commissione e agli altri Stati membri i risultati delle indagini di cui al paragrafo 1 effettuate durante l'anno precedente.
Articolo 22
Programmi d'indagini pluriennali e raccolta di informazioni
1. Gli Stati membri elaborano programmi pluriennali che stabiliscono il contenuto delle indagini da svolgere a norma dell'articolo 21. Tali programmi prevedono la raccolta e la registrazione degli elementi di prova scientifici e tecnici e di altre informazioni di cui all'articolo 21, paragrafo 2, secondo comma.
I suddetti programmi comprendono gli elementi seguenti: l'obiettivo specifico di ogni indagine, il suo ambito d'applicazione spaziale e temporale, gli organismi nocivi, le piante e le merci oggetto dell'indagine, la metodologia d'indagine e la gestione della qualità, compresa una descrizione delle procedure di esame visivo, di campionamento e di prova e la loro motivazione tecnica, il calendario, la frequenza e i numeri degli esami visivi, dei campionamenti e delle prove previsti, i metodi di registrazione delle informazioni raccolte e la loro comunicazione.
I programmi pluriennali si estendono su periodi di cinque - sette anni.
2. Dopo averli elaborati, gli Stati membri notificano i loro programmi d'indagini pluriennali alla Commissione e agli altri Stati membri.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dellconformemente all'articolo 98 per richiedere agli Stati membri di modificare o integrare gli elementi da trattare nei programmi d'indagini pluriennali, come indicato nel paragrafo 1. [Em. 54]
Articolo 23
Indagini sugli organismi nocivi prioritari
1. Per ogni organismo nocivo prioritario gli Stati membri effettuano un'indagine annuale distinta, come indicato nell'articolo 21, paragrafo 1. Tali indagini comprendono un numero sufficiente di esami visivi, campionamenti e prove che, a seconda degli organismi nocivi in questione, ne consentono la tempestiva individuazione con un livello di probabilità elevato.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno gli Stati membri riferiscono alla Commissione e agli altri Stati membri i risultati delle indagini di cui al paragrafo 1 effettuate durante l'anno precedente.
Articolo 24
Piani di emergenza per gli organismi nocivi prioritari
1. Ogni Stato membro elabora e tiene aggiornato, per ogni organismo nocivo prioritario in grado di entrare e insediarsi nel suo territorio, o in una sua parte, un piano distinto contenente informazioni sui processi decisionali, sulle procedure e sui protocolli da seguire, nonché sulle risorse da mettere a disposizione in caso di presenza confermata o sospetta dell'organismo nocivo in questione, qui di seguito "piano di emergenza". Gli Stati membri devono coinvolgere da subito tutti i portatori d'interessi pertinenti nel processo di elaborazione e aggiornamento del piano di emergenza. [Em. 55]
2. Il piano di emergenza stabilisce:
a) i ruoli e le responsabilità degli organismi partecipanti alla sua esecuzione, in caso di presenza confermata o sospetta dell'organismo prioritario in questione, la linea di comando e le procedure di coordinamento degli interventi delle autorità competenti, di altre autorità pubbliche, come indicato nell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n…/… [Numero del regolamento sui controlli ufficiali], degli organismi delegati o delle persone fisiche partecipanti, come indicato nell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. …/… [Numero del regolamento sui controlli ufficiali], dei laboratori e degli operatori professionali, compreso il coordinamento con gli Stati membri vicini e, se del caso, con i paesi terzi vicini;
b) l'accesso delle autorità competenti ai siti degli operatori professionali e delle persone fisiche e, se necessario, a laboratori, attrezzature, personale, periti esterni e risorse necessari per eradicare rapidamente ed efficacemente oppure, se del caso, contenere l'organismo nocivo prioritario in questione;
c) le misure da adottare in merito all'informazione della Commissione, degli altri Stati membri, degli operatori professionali in questione e del pubblico, per quanto riguarda la presenza dell'organismo nocivo prioritario in questione e le misure adottate nei suoi confronti, qualora la presenza di tale organismo nocivo sia confermata in via ufficiale o sospetta;
d) le modalità di registrazione dei dati riguardanti la presenza dell'organismo nocivo prioritario in questione;
e) le valutazioni disponibili di cui all'articolo 6, paragrafo 2, ed eventuali valutazioni dello Stato membro riguardanti il rischio derivante dall'organismo nocivo prioritario per il suo territorio;
f) le misure di gestione del rischio da attuare per quanto riguarda l'organismo nocivo prioritario in questione, conformemente all'allegato IV, sezione 1, nonché le procedure da seguire;
g) i principi di demarcazione geografica delle zone di divieto;
h) i protocolli che descrivono i metodi di esame visivo, di campionamento e delle prove di laboratorio;
i) i principi relativi alla formazione del personale delle autorità competenti.
Se del caso, i punti da a) a i) possono assumere la forma di manuali d'istruzioni.
3. Entro un anno dall'inserimento dell'organismo nocivo in questione nell'elenco degli organismi nocivi prioritari, gli Stati membri elaborano un piano di emergenza per tale organismo nocivo prioritario.
Gli Stati membri rivedono regolarmente e, se necessario, aggiornano i loro piani di emergenza.
4. A richiesta, gli Stati membri comunicano i loro piani di emergenza alla Commissione e agli altri Stati membri e informano tutti gli operatori interessati. [Em. 56]
Articolo 25
Esercizi di simulazione
1. Gli Stati membri eseguono esercizi di simulazione sull'attuazione dei piani di emergenza ad intervalli stabiliti conformemente alla biologia dell'organismo nocivo prioritario in questione e ai rischi fitosanitari ad esso connessi.
Tali esercizi sono effettuati per tutti gli organismi nocivi prioritari in questione, entro un periodo di tempo ragionevole e con il coinvolgimento delle parti interessate. [Em. 57]
2. Per gli organismi nocivi prioritari la cui presenza in uno Stato membro potrebbe avere impatti sugli Stati membri vicini, gli esercizi di simulazione sonopossono essere effettuati in comune dagli Stati membri interessati, sulla base dei rispettivi piani di emergenza. [Em. 58]
Se del caso, gli Stati membri effettuano i suddetti esercizi di simulazione con i paesi terzi vicini.
3. A richiesta, gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione e degli altri Stati membri la relazione contenente i risultati di ogni esercizio di simulazione.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 che specifichino:
a) la frequenza, i contenuti ed il formato degli esercizi di simulazione;
b) gli esercizi di simulazione riguardanti più di un organismo nocivo prioritario;
c) la collaborazione tra Stati membri e degli Stati membri con i paesi terzi;
d) i contenuti delle relazioni sugli esercizi di simulazione di cui al paragrafo 3. [Em. 59]
Articolo 26
Piani di eradicazione degli organismi nocivi prioritari
1. Quando la presenza di un organismo nocivo prioritariouno o più organismi nocivi prioritari è confermata in via ufficiale nel territorio di uno Stato membro, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), l'autorità competente, dopo aver consultato gli operatori interessati, adotta immediatamente un piano recante le misure per l'eradicazione dell'organismo nocivoo degli organismi nocivi in questione, come stabilito dagli articoli 16, 17 e 18, unitamente ad un calendario di attuazione delle suddette misure. Tale piano si definisce "piano di eradicazione". [Em. 60]
Il piano di eradicazione comprende una descrizione delle caratteristiche e dell'organizzazione delle indagini da svolgere e stabilisce il numero di esami visivi, campionamenti e prove di laboratorio da effettuare.
2. A richiesta, gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri i piani di eradicazione ed una relazione annuale sulle misure adottate a norma degli articoli 16, 17 e 18 nell'ambito dei piani di eradicazione in questione.
Articolo 27
Misure dell'Unione nei confronti di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione
1. LaAlla Commissione, adottando atti di esecuzione, può stabilireè conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 riguardo alla definizionedi misure nei confronti di determinati organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione. Tali misure attuano, specificamente per ognuno degli organismi nocivi in questione, una o più disposizioni seguenti: [Em. 61]
a) l'articolo 10 relativo a misure in caso di sospetta presenza di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione;
b) l'articolo 15 relativo a misure che gli operatori professionali devono adottare immediatamente;
c) l'articolo 16 relativo all'eradicazione degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione;
d) l'articolo 17 relativo alla creazione di zone di divieto;
e) l'articolo 18 relativo a indagini e modifiche delle zone di divieto nonché alla revoca delle restrizioni;
f) l'articolo 21 relativo a indagini sugli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione e sugli organismi nocivi considerati provvisoriamente come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione;
g) l'articolo 23 relativo a indagini sugli organismi nocivi prioritari, per quanto riguarda il numero di esami visivi, campionamenti e prove per determinati organismi nocivi prioritari;
h) l'articolo 24 relativo ai piani di emergenza per gli organismi nocivi prioritari;
i) l'articolo 25 relativo agli esercizi di simulazione;
j) l'articolo 26 relativo ai piani di eradicazione degli organismi nocivi prioritari.
Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3. [Em. 62]
2. Se per una determinata zona di divieto la Commissione, in base alle indagini di cui all'articolo 18 o ad altri elementi di prova conclude che l'eradicazione dell'organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione in questione non è possibile, essa può adottare atti di esecuzione di cui al paragrafo 1le è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 98, per stabilire misure unicamente al fine di prevenire la diffusione di tali organismi nocivi al di fuori delle zone in questione. Tale prevenzione è definita "contenimento". [Em. 63]
3. Se conclude che sono necessarie misure di prevenzione in siti esterni alle zone di divieto per proteggere la parte di territorio dell'Unione in cui l'organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione non è presente, laalla Commissione puòè conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 98, adottare atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 per stabilire tali misure. [Em. 64]
4. Le misure di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono adottate conformemente all'allegato IV relativo a misure e principi di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi, tenendo conto dei rischi specifici connessi agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione in questione e della necessità di attuare le necessarie misure di attenuazione dei rischi in modo armonizzato a livello dell'Unione.
5. Gli atti di esecuzionedelegati di cui al paragrafo 1 possono disporre che le misure di cui alle lettere da a) a j) adottate dagli Stati membri siano abrogate o modificate. Fintantoché la Commissione non adotti misure, lo Stato membro mantiene le misure da esso applicate. [Em. 65]
6. Per imperativi motivi di urgenza, debitamente giustificati, allo scopo di affrontare unIn caso di grave rischio fitosanitario, la Commissione adottase lo impongono imperativi motivi di urgenza, agli atti di esecuzione immediatamente applicabili secondodelegati adottati in virtù del presente articolo si applica la procedura di cui all'articolo 99, paragrafo 498 bis. [Em. 66]
7. Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri attraverso il sistema elettronico per le notifiche di cui all'articolo 97 tutti i casi di mancato rispetto da parte degli operatori professionali delle misure adottate a norma del presente articolo.
Articolo 28
Misure degli Stati membri riguardanti organismi nocivi non elencati come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione
1. Quando la presenza nel territorio di uno Stato membro di un organismo nocivo non incluso nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione è confermata in via ufficiale e l'autorità competente interessata ritiene che tale organismo possa rispettare le condizioni per l'iscrizione nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, essa valuta immediatamente se tale organismo soddisfi i criteri di cui all'allegato II, sezione 3, sottosezione 1. Se l'autorità conclude che tali criteri sono soddisfatti, adotta immediatamente misure di eradicazione a norma dell'allegato IV relativo a misure e principi di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi. Si applicano gli articoli da 16 a 19.
Se un'autorità competente sospetta la presenza nel proprio territorio di un organismo nocivo che soddisfa i criteri di cui al primo comma, si applica di conseguenza l'articolo 10.
2. Dopo aver applicato le misure di cui al paragrafo 1, lo Stato membro valuta se l'organismo nocivo in questione soddisfa, per quanto riguarda il territorio dell'Unione, i criteri relativi agli organismi nocivi da quarantena di cui all'allegato II, sezione 1.
3. Lo Stato membro interessato notifica immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri la presenza dell'organismo nocivo, la valutazione di cui al paragrafo 1, le misure adottate e gli elementi di prova a sostegno di tali misure.
Lo Stato membro notifica alla Commissione i risultati della valutazione di cui al paragrafo 2 entro 24 mesi dalla conferma ufficiale della presenza dell'organismo nocivo.
Le notifiche della presenza dell'organismo nocivo in questione sono trasmesse utilizzando il sistema elettronico per le notifiche di cui all'articolo 97.
Articolo 29
Misure dell'Unione riguardanti organismi nocivi non elencati come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione
1. Quando la Commissione riceve la notifica di cui all'articolo 28, paragrafo 3, primo comma, o dispone di altri elementi di prova riguardanti la presenza o il pericolo imminente di ingresso nel territorio dell'Unione di un organismo nocivo non incluso nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione e ritiene che tale organismo possa rispettare le condizioni per essere inserito in tale elenco, valuta immediatamente se, per quanto riguarda il territorio dell'Unione, tale organismo nocivo soddisfi i criteri di cui all'allegato II, sezione 3, sottosezione 2.
Se conclude che tali criteri sono soddisfatti, la Commissione adotta immediatamente atti di esecuzione per istituire misure per un periodo di tempo limitato, volte ad affrontare i rischi fitosanitari connessi all'organismo nocivo in questione. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3.
Le suddette misure attuano specificamente per ognuno degli organismi nocivi in questione una o più disposizioni di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettere da a) a f).
2. Se, in base alle indagini di cui all'articolo 18 e all'articolo 21, o in base ad altri elementi di prova la Commissione conclude che l'eradicazione dell'organismo nocivo in questione non è possibile in determinate zone di divieto, gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1, secondo comma, possono istituire misure miranti unicamente al contenimento di tale organismo nocivo.
3. Se conclude che sono necessarie misure di prevenzione in siti esterni alle zone di divieto per proteggere la parte di territorio dell'Unione in cui l'organismo nocivo in questione non è presente, la Commissione può adottare gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 per stabilire tali misure.
4. Le misure di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono adottate conformemente all'allegato IV, sezione 1 relativo a misure di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi da quarantena e all'allegato IV, sezione 2 relativo ai principi di gestione dei rischi connessi ad organismi nocivi, tenendo conto dei rischi specifici connessi agli organismi nocivi in questione e della necessità di attuare le misure di attenuazione dei rischi in modo armonizzato a livello dell'Unione.
5. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 possono disporre che le misure adottate dagli Stati membri a norma dell'articolo 28 siano abrogate o modificate. Fintantoché la Commissione non adotti misure, lo Stato membro mantiene le misure da esso applicate.
6. Per imperativi motivi di urgenza, debitamente giustificati, allo scopo di affrontare un grave rischio fitosanitario, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 99, paragrafo 4.
7. Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri attraverso il sistema elettronico per le notifiche di cui all'articolo 97 tutti i casi di mancato rispetto da parte degli operatori professionali delle misure adottate a norma del presente articolo.
Articolo 30
Modifica della sezione 3 dell'allegato II
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 per modificare la sezione 3 dell'allegato II relativo ai criteri di identificazione degli organismi nocivi, conformemente agli articoli 28 e 29, per quanto riguarda i criteri relativi all'identità degli organismi nocivi, la loro presenza, la probabilità di ingresso, insediamento e diffusione, nonché il loro potenziale impatto economico, sociale e ambientale, tenendo conto degli sviluppi delle conoscenze tecniche e scientifiche nonché dell'evoluzione delle norme internazionali. [Em. 67]
Articolo 31
Prescrizioni più severe adottate dagli Stati membri
1. Nei loro territori gli Stati membri possono applicare misure più severe rispetto a quelle adottate a norma dell'articolo 27, paragrafi 1, 2 e 3 e dell'articolo 29, paragrafi 1, 2 e 3, se giustificate dell'obiettivo di protezione fitosanitaria e nel rispetto dell'allegato IV, sezione 2 sulle misure e sui principi di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi.
Le suddette misure non impongono e non determinano divieti o limitazioni dell'introduzione o dello spostamento di piante, prodotti vegetali o altri oggetti nel territorio dell'Unione che siano diversi da quelli istituiti dalle disposizioni degli articoli da 40 a 54 e degli articoli da 67 a 96.
2. Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri le misure da essi adottate nell'ambito del paragrafo 1.
A richiesta gli Stati membri trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri una relazione annuale sulle misure adottate conformemente al paragrafo 1. [Em. 68]
Sezione 3
Organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette
Articolo 32
Riconoscimento delle zone protette
1. Quando un organismo nocivo da quarantena è presente nel territorio dell'Unione, ma non nello Stato membro interessato, e non è un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione, la Commissione, su richiesta di tale Stato membro a norma del paragrafo 4, può riconoscere il territorio di tale Stato membro come zona protetta a norma del paragrafo 3.
Quando un organismo nocivo da quarantena rilevante per le zone protette non è presente in una parte del territorio di uno Stato membro, quanto suesposto si applica in relazione a tale parte.
Tale organismo nocivo da quarantena è definito "organismo nocivo da quarantena rilevante per le zone protette".
2. Nella rispettiva zona protetta non sono consentiti né l'introduzione, né lo spostamento dell'organismo nocivo da quarantena rilevante per le zone protette.
Nessuno agisce intenzionalmente in modo da contribuire all'introduzione, all'insediamento e alla diffusione in una zona protetta del rispettivo organismo nocivo da quarantena rilevante per le zone protette.
3. La Commissione, adottando un atto di esecuzione, elabora un elenco di zone protette e dei rispettivi organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette. Sull'elenco figurano le zone protette riconosciute in virtù dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), primo trattino, della direttiva 2000/29/CE e i rispettivi organismi nocivi, di cui all'allegato I, parte B e all'allegato II, parte B, della direttiva 2000/29/CE. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 99, paragrafo 2.
La Commissione può riconoscere altre zone protette modificando l'atto di esecuzione di cui al primo comma, qualora siano rispettate le condizioni di cui al paragrafo 1. Tali modifiche sono adottate secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3. La stessa procedura si applica all'abrogazione o alla sostituzione dell'atto di esecuzione di cui al primo comma.
Nei casi in cui si applica l'articolo 35, l'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 99, paragrafo 2.
4. Unitamente alla richiesta di cui al paragrafo 1, lo Stato membro interessato trasmette:
a) una descrizione dei confini della zona protetta interessata, comprese le relative carte;
b) i risultati delle indagini dai quali risulti che, nei tre anni precedenti alla richiesta, l'organismo nocivo da quarantena in questione non era presente nel territorio interessato.
Le indagini devono essere state effettuate in periodi adeguati e con un'intensità tale da consentire di rilevare l'eventuale presenza dell'organismo nocivo da quarantena in questione. Esse devono essere state fondate su solidi principi scientifici e tecnici.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 per stabilire norme dettagliate per lo svolgimento di indagini a fini di riconoscimento delle zone protette.
Articolo 33
Obblighi generali riguardanti le zone protette
1. Per quanto riguarda le zone protette, gli obblighi di cui ai seguenti articoli si applicano di conseguenza agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette:
a) articoli da 9 a 12 riguardanti la conferma, la notifica e le informazioni in merito alla presenza di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione;
b) articolo 15 riguardanti misure che gli operatori professionali devono adottare immediatamente;
c) articoli 16, 17 e 18 riguardanti l'eradicazione degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, la creazione e la modifica di zone di divieto e le indagini in tali zone.
2. Una pianta, un prodotto vegetale o un altro oggetto originari di una zona di divieto creata, a norma dell'articolo 17, in una zona protetta in relazione all'organismo nocivo da quarantena rilevante per le zone protette interessate, non possono essere spostati all'interno di o verso qualsiasi zona protetta istituita per tale organismo nocivo. Se escono dalla zona protetta in questione la pianta, il prodotto vegetale o l'altro oggetto devono essere imballati e spostati in modo da evitare il rischio di diffusione di tale organismo nocivo da quarantena rilevante per le zone protette all'interno di tale zona protetta.
3. Le zone di divieto create all'interno di una zona protetta e le misure di eradicazione adottate in tali zone di divieto a norma degli articoli 16, 17 e 18 sono notificate immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri.
Articolo 34
Indagini sugli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette
1. L'autorità competente effettua un'indagine annuale su ogni zona protetta per quanto riguarda la presenza dell'organismo nocivo da quarantena rilevante per la zona protetta in questione. Le indagini devono essere state effettuate in periodi adeguati e con un'intensità tale da consentire di rilevare l'eventuale presenza dell'organismo nocivo da quarantena in questione. Esse devono essere state fondate su solidi principi scientifici e tecnici.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 98 al fine di stabilire norme dettagliate riguardanti le indagini da effettuare per confermare che le zone protette continuano a soddisfare le condizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno gli Stati membri riferiscono alla Commissione e agli altri Stati membri i risultati delle indagini di cui al paragrafo 1 effettuate durante l'anno precedente.
Articolo 35
Modifica e revoca delle zone protette
1. La dimensione della zona protetta può essere modificata dalla Commissione su richiesta dello Stato membro il cui territorio la comprende.
Quando la Commissione modifica la zona protetta, lo Stato membro interessato notifica alla Commissione, agli altri Stati membri e, attraverso Internet, agli operatori professionali la modifica di tale zona, allegando le relative carte.
Se la modifica implica l'estensione di una zona protetta, si applicano gli articoli 32, 33 e 34.
2. A richiesta dello Stato membro di cui al paragrafo 1, la Commissione revoca il riconoscimento di una zona protetta o ne riduce la dimensione.
3. La Commissione revoca il riconoscimento di una zona protetta qualora le indagini di cui all'articolo 34 non siano state effettuate rispettando le disposizioni di tale articolo.
4. La Commissione revoca il riconoscimento di una zona protetta qualora in tale zona sia stata rilevata la presenza del rispettivo organismo nocivo da quarantena rilevante per le zone protette e sia soddisfatta una delle condizioni seguenti:
a) non sono state designate zone di divieto a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, entro tre mesi dalla conferma della presenza dell'organismo nocivo;
b) le misure di eradicazione adottate in una zona di divieto a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, non hanno avuto successo nei 24 mesi successivi alla conferma della presenza dell'organismo nocivo;
c) dalle informazioni a disposizione della Commissione risulta, per quanto riguarda l'applicazione delle misure conformi agli articoli 16, 17 e 18, come stabilito dall'articolo 33, paragrafo 1, lettera c), che la reazione alla presenza dell'organismo nocivo nella zona protetta in questione è stata negligente.
Capo III
Organismi nocivi per la qualità nell'Unione
Articolo 36
Definizione degli organismi nocivi per la qualità nell'Unione
Un organismo nocivo è definito "organismo nocivo per la qualità nell'Unione" ed è inserito nell'elenco di cui all'articolo 37 se soddisfa tutte le condizioni seguenti: [Em. 69]
a) la sua identità è stata accertata ai sensi dell'allegato II, sezione 4, punto 1);
b) è presente nel territorio dell'Unione;
c) non è un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione;
d) è trasmesso prevalentemente attraverso determinate piante da impianto, conformemente all'allegato II, sezione 4, punto 2);
e) la sua presenza su tali piante da impianto ha un impatto economico inaccettabile in relazione all'uso previsto di tali piante da impianto, conformemente all'allegato II, sezione 4, punto 3);
f) sono disponibili misure realizzabili ed efficaci per impedirne la presenza sulle piante da impianto in questione. [Em. 70]
Articolo 37
Divieto di introduzione e di spostamento degli organismi nocivi per la qualità nell'Unione sulle piante da impianto
1. Gli organismi nocivi per la qualità nell'Unione non costituiscono oggetto di introduzione o spostamento nel territorio dell'Unione sulle piante da impianto attraverso le quali sono trasmessi, come specificato nell'elenco di cui al paragrafo 2.
2. La Commissione adotta un atto di esecuzione per stabilire Un elenco degli organismi nocivi per la qualità nell'Unione e delle specifiche piante da impianto, di cui all'articolo 36, lettera d), eventualmente comprendente anche le categorie di cui al paragrafo 4 e le soglie di cui al paragrafo 5,figura all'allegato I quater. [Em. 71]
In tale elenco figurano gli organismi nocivi e le rispettive piante da impianto come stabilito dagli atti seguenti:
a) allegato II, sezione II, parte A, della direttiva 2000/29/CE;
b) allegato I, punti 3 e 6, e allegato II, punto 3, della direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali(18);
c) allegato della direttiva 93/48/CEE della Commissione, del 23 giugno 1993, che stabilisce la scheda sui requisiti da rispettare per i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e per le piante da frutto destinate alla produzione di frutti, prevista dalla direttiva 92/34/CEE del Consiglio(19);
d) allegato della direttiva 93/49/CEE della Commissione, del 23 giugno 1993, che stabilisce la scheda sui requisiti da rispettare per i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e per le piante ornamentali, prevista dalla direttiva 91/682/CEE del Consiglio(20);
e) allegato II, lettera b), della direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi(21);
f) allegato I, punto 6 e allegato II, punto B, della direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali(22);
g) allegato I, punto 4 e allegato II, punto 5, della direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra(23). [Em. 72]
Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 99, paragrafo 2. [Em. 73]
3. LaAlla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 riguardo alla modifica l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 2dell'allegato I quater qualora da una valutazione risulti che un organismo nocivo non elencato in tale attoallegato soddisfa le condizioni di cui all'articolo 36, che un organismo nocivo elencato in tale atto di esecuzioneallegato non soddisfa più almeno una di tali condizioni oppure qualora sia necessario modificare detto elenco per quanto riguarda le categorie di cui al paragrafo 4 o le soglie di cui al paragrafo 5. Prima dell'adozione di tali atti delegati, la Commissione consulta i soggetti interessati. [Em. 74]
La Commissione mette senza indugio tale valutazione a disposizione degli Stati membri. [Em. 75]
4. Se le condizioni di cui all'articolo 36, lettera e), sono soddisfatte solo per una o più delle categorie di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. …/…[Numero del regolamento sul materiale riproduttivo vegetale], tali categorie figurano nell'elenco di cui al paragrafo 1, con la precisazione che il divieto di introduzione e di spostamento di cui al paragrafo 1 si applica unicamente a tali categorie.
5. Se le condizioni di cui all'articolo 36, lettera e) sono soddisfatte solo qualora l'organismo nocivo in questione sia presente al di sopra di una determinata soglia, tale soglia figura nell'elenco di cui al paragrafo 1, con la precisazione che il divieto di introduzione e di spostamento di cui al paragrafo 1 si applica solo al di sopra di tale soglia.
È stabilita una soglia solo se si verificano le condizioni seguenti:
a) attraverso misure adottate dall'operatore professionale è possibile garantire che la presenza dell'organismo nocivo per la qualità nell'Unione sulle piante da impianto in questione non ecceda tale soglia;
b) è possibile verificare se tale soglia non sia superata in lotti di piante da impianto.
Si applicano i principi di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi di cui all'allegato IV, sezione 2.
6. Per le modifiche dell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 2 necessarie per adeguare l'atto in questione a cambiamenti del nome scientifico di un organismo nocivo, si applica la procedura consultiva di cui all'articolo 99, paragrafo 2.
Tutte le altre modifiche dell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 2 sono adottate secondo la procedura di esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3. La stessa procedura si applica all'abrogazione o alla sostituzione dell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 2. [Em. 76]
Articolo 38
Modifica della sezione 4 dell'allegato II
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 per modificare la sezione 4 dell'allegato II relativo ai criteri di identificazione degli organismi nocivi che si possono considerare organismi nocivi per la qualità nell'Unione, per quanto riguarda i criteri relativi all'identità dell'organismo nocivo, alla sua pertinenza, alla probabilità di diffusione, al potenziale impatto economico, sociale e ambientale, tenendo conto degli sviluppi delle conoscenze tecniche e scientifiche nonché dell'evoluzione delle norme internazionali. [Em. 77]
Articolo 39
Organismi nocivi per la qualità nell'Unione utilizzati a fini scientifici, sperimentali, di selezione varietale, riproduttivi o espositivi
Il divieto di cui all'articolo 37 non si applica agli organismi nocivi per la qualità nell'Unione presenti sulle piante da impianto in questione e utilizzati a fini scientifici, sperimentali, di selezione varietale, riproduttivi o espositivi.
Capo IV
Misure riguardanti le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti
Sezione 1
Misure riguardanti l'intero territorio dell'Unione
Articolo 40
Divieto di introduzione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell'Unione
1. La Commissione adotta un atto di esecuzione in cui sono indicate le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti, i divieti e i paesi terzi interessati, come stabilito dall'allegato III, parte A, della direttiva 2000/29/CE.
L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 99, paragrafo 2, del presente regolamento.
Nell'elenco di cui al suddetto atto di esecuzione le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti sono identificati dal rispettivo codice della nomenclatura combinata stabilita dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio(24) (di seguito: "codice NC").
2. Qualora una pianta, un prodotto vegetale o un altro oggetto originari di o spediti da un paese terzo rappresentino un rischio fitosanitario di livello inaccettabile a causa della probabilità che ospitino un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione e tale rischio non possa essere ridotto ad un livello accettabile applicando una o più misure tra quelle indicate ai punti 2 e 3 della sezione 1 dell'allegato IV sulle misure e sui principi di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi, la Commissione modifica opportunamente l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 aggiungendovi la pianta, il prodotto vegetale o l'altro oggetto e i paesi terzi in questione.
Qualora una pianta, un prodotto vegetale o un altro oggetto di cui al suddetto atto di esecuzione non rappresentino un rischio fitosanitario di livello inaccettabile oppure rappresentino tale rischio, ma sia possibile ridurlo ad un livello accettabile applicando una o più misure tra quelle indicate ai punti 2 e 3 della sezione 1 dell'allegato IV sulle misure e sui principi di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi, la Commissione modifica di conseguenza il suddetto atto di esecuzione.
L'accettabilità del livello di rischio fitosanitario è valutata applicando i principi di cui alla sezione 2 dell'allegato IV sui principi di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi. Se del caso, l'accettabilità di tale livello di rischio fitosanitario è valutata in relazione ad uno o più specifici paesi terzi.
Le modifiche di cui sopra sono adottate secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3 del presente regolamento.
Per imperativi motivi di urgenza, debitamente giustificati, allo scopo di affrontare un grave rischio fitosanitario, la Commissione adotta le suddette modifiche mediante atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all'articolo 99, paragrafo 4.
3. Una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto figuranti nell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 non sono introdotti nel territorio dell'Unione dai paesi terzi compresi nell'elenco.
4. Gli Stati membri, attraverso il sistema elettronico per le notifiche di cui all'articolo 97, trasmettono una notifica alla Commissione e agli altri Stati membri qualora piante, prodotti vegetali o altri oggetti siano stati introdotti nel territorio dell'Unione in violazione del paragrafo 3.
La notifica è trasmessa anche al paese terzo dal quale le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti sono stati introdotti nel territorio dell'Unione.
Articolo 41
Piante, prodotti vegetali e altri oggetti soggetti a prescrizioni particolari ed equivalenti
1. La Commissione adotta un atto di esecuzione in cui sono elencate le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti, nonché le prescrizioni e, se del caso, i paesi terzi interessati, come stabilito dall'allegato IV, parte A, della direttiva 2000/29/CE.
L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 99, paragrafo 2, del presente regolamento.
Nell'elenco stabilito dal suddetto atto di esecuzione le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti sono identificati dal rispettivo codice NC.
2. Qualora una pianta, un prodotto vegetale o un altro oggetto rappresentino un rischio fitosanitario di livello inaccettabile a causa della probabilità che ospitino un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione e tale rischio possa essere ridotto ad un livello accettabile applicando una o più misure tra quelle indicate ai punti 2 e 3 della sezione 1 dell'allegato IV sulle misure e sui principi di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi, la Commissione modifica l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 aggiungendovi la pianta, il prodotto vegetale o l'altro oggetto e le misure da applicare nei suoi confronti. Tali misure e le prescrizioni di cui al paragrafo 1 sono definite di seguito "prescrizioni particolari".
Le suddette misure possono assumere la forma di prescrizioni specifiche, adottate in conformità dell'articolo 42, paragrafo 1, per l'introduzione nel territorio dell'Unione di determinate piante, prodotti vegetali o altri oggetti, che sono equivalenti a prescrizioni particolari per lo spostamento di tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti nel territorio dell'Unione (di seguito: "prescrizioni equivalenti").
Qualora una pianta, un prodotto vegetale o un altro oggetto elencati nel suddetto atto di esecuzione non presentino un rischio fitosanitario inaccettabile oppure presentino un tale rischio, ma non sia possibile ridurlo ad un livello accettabile applicando le prescrizioni particolari, la Commissione modifica l'atto di esecuzione.
L'accettabilità del livello di tale rischio fitosanitario è valutata e le misure intese a ridurlo ad un livello accettabile sono adottate applicando i principi di cui alla sezione 2 dell'allegato IV sui principi di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi. Se del caso, l'accettabilità del livello di rischio fitosanitario è valutata e le misure sono adottate in relazione ad uno o più specifici paesi terzi o loro parti.
Le modifiche di cui sopra sono adottate secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3 del presente regolamento.
Per imperativi motivi di urgenza, debitamente giustificati, allo scopo di affrontare un grave rischio fitosanitario, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 99, paragrafo 4.
3. L'introduzione e lo spostamento nel territorio dell'Unione di piante, prodotti vegetali o altri oggetti elencati nell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 sono consentiti unicamente nel rispetto delle prescrizioni particolari o delle prescrizioni equivalenti.
4. Gli Stati membri, attraverso il sistema elettronico per le notifiche di cui all'articolo 97, trasmettono una notifica alla Commissione e agli altri Stati membri qualora piante, prodotti vegetali o altri oggetti siano stati introdotti o spostati nel territorio dell'Unione in violazione del paragrafo 3.
La notifica è eventualmente trasmessa anche al paese terzo dal quale le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti sono stati introdotti nel territorio dell'Unione.
Articolo 42
Fissazione di prescrizioni equivalenti
1. Le prescrizioni equivalenti di cui all'articolo 41, paragrafo 2, secondo comma, sono adottate a richiesta di un paese terzo, con un atto di esecuzione, se tutte le condizioni seguenti sono soddisfatte:
a) il paese terzo in questione garantisce, con l'applicazione sotto il proprio controllo ufficiale di una o più misure specificate, un livello di protezione fitosanitaria equivalente a quello ottenuto grazie alle prescrizioni particolari adottate a norma dell'articolo 41, paragrafi 1 e 2 in relazione agli spostamenti nel territorio dell'Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti in questione;
b) il paese terzo in questione dimostra obiettivamente alla Commissione che le misure specificate di cui alla lettera a) consentono di ottenere il livello di protezione fitosanitaria ivi indicato.
2. Se del caso, la Commissione verifica nel paese terzo in questione e conformemente all'articolo 119 del regolamento (UE) n. …/… [Numero del regolamento sui controlli ufficiali], se siano soddisfatte le condizioni di cui alle lettere a) e b).
3. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3.
Articolo 43
Informazioni da fornire ai viaggiatori, agli utenti dei servizi postali e agli acquirenti su Internet
1. La Commissione, gli Stati membri e gli operatori di trasporto internazionale mettono a disposizione dei passeggeri le informazioni sui divieti istituiti in virtù dell'articolo 40, paragrafo 3, sulle prescrizioni stabilite a norma degli articoli 41, paragrafo 1, e 42, paragrafo 2, nonché sulle esenzioni concesse a norma dell'articolo 70, paragrafo 2, per quanto riguarda l'introduzione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell'Unione. [Em. 86]
Le suddette informazioni sono diffusesi possono diffondere in forma di manifesti o opuscoli che, se del caso, saranno messi in rete. [Em. 87]
Le informazioni messe a disposizione dei passeggeri di porti e aeroporti sono fornite in forma di manifesti.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto di esecuzione riguardante tali manifesti e opuscoli. L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 99, paragrafo 2, del presente regolamento.
2. I servizi postali e gli operatori professionali che effettuano vendite a distanza mettono a disposizione dei loro clienti le informazioni di cui al paragrafo 1 utilizzando Internet.
3. Ogni due anni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione annuale che riassume le informazioni fornite in applicazione del presente articolo. [Em. 88]
Articolo 44
Eccezioni ai divieti e alle prescrizioni per le zone di frontiera
1. In deroga agli articoli 40, paragrafo 3, e 41, paragrafo 3, gli Stati membri possono autorizzare l'introduzione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell'Unione qualora tali piante, prodotti vegetali e altri oggetti soddisfino le condizioni seguenti:
a) essere coltivati o prodotti in zone di paesi terzi situate in prossimità dei loro confini terrestri con gli Stati membri (di seguito: "zone di frontiera"); [Em. 89]
b) essere introdotti in zone di Stati membri immediatamente oltre tale confine (di seguito: "zone di frontiera degli Stati membri");
c) essere destinati ad una trasformazione nelle rispettive zone di frontiera degli Stati membri, in seguito alla quale è eliminato qualsiasi rischio fitosanitario;
d) non determinare rischi di diffusione di organismi nocivi da quarantena in seguito a spostamenti all'interno della zona di frontiera.
Tali piante, prodotti vegetali e altri oggetti sono introdotti o spostati unicamente nelle zone di frontiera dello Stato membro e solo sotto il controllo ufficiale dell'autorità competente.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 che specifichino:
a) l'ampiezza massima delle zone di frontiera dei paesi terzi e delle zone di frontiera degli Stati membri, a seconda delle singole piante e dei singoli prodotti vegetali e altri oggetti;
b) la distanza massima di spostamento delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti in questione nelle zone di frontiera dei paesi terzi e degli Stati membri; nonché
c) le procedure di autorizzazione dell'introduzione e dello spostamento nelle zone di frontiera degli Stati membri delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti di cui al paragrafo 1.
L'ampiezza delle suddette zone è tale da garantire che l'introduzione e lo spostamento di detti piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell'Unione non comportino rischi fitosanitari per il territorio dell'Unione o per sue parti.
3. La Commissione, adottando atti di esecuzione, può stabilire condizioni o misure specifiche riguardanti l'introduzione nelle zone di frontiera degli Stati membri di particolari piante, prodotti vegetali e altri oggetti provenienti da specifici paesi terzi, soggetti al presente articolo.
Tali atti sono adottati in conformità della sezione 1 dell'allegato IV sulle misure di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi da quarantena e della sezione 2 del medesimo allegato sui principi di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi, tenendo conto degli sviluppi scientifici e tecnici.
Tali atti di esecuzione sono adottati, e se necessario abrogati o modificati, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3.
4. Gli Stati membri, attraverso il sistema elettronico per le notifiche di cui all'articolo 97, trasmettono una notifica alla Commissione e agli altri Stati membri qualora siano stati effettuati l'introduzione o lo spostamento di piante, prodotti vegetali o altri oggetti nelle zone di frontiera di cui ai paragrafi 1 e 2 in violazione di tali paragrafi.
La notifica è trasmessa anche al paese terzo dal quale le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti sono stati introdotti nella zona di frontiera in questione.
Articolo 45
Eccezioni ai divieti e alle Prescrizioni per il transito fitosanitario [Em. 90]
1. In deroga all'articolo 40, paragrafo 3 e all'articolo 41, paragrafo 3, gli Stati membri possono autorizzare l'introduzione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell'Unione e il loro attraversamento di tale territorio in direzione di un paese terzo (di seguito: "transito fitosanitario"), qualora tali piante, prodotti vegetali e altri oggetti soddisfino le condizioni seguenti:
a) essere accompagnati da una dichiarazione firmata dell'operatore professionale sotto il cui controllo si trovano, secondo la quale le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti sono in transito fitosanitario;
b) essere imballati e spostati in modo da non comportare rischi di diffusione degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione durante la loro introduzione nel territorio dell'Unione ed il loro attraversamento dello stesso, utilizzando un sigillo fitosanitario ufficiale che garantisca l'imballaggio di origine e il trasporto (autocarro sigillato) ed eviti la rottura del carico e il suo frazionamento, in modo da assicurare in maniera ufficiale l'attraversamento senza rischio fitosanitario per l'Unione; [Em. 91]
c) essere introdotti nel territorio dell'Unione, attraversarlo e, senza indugio, uscirne sotto il controllo ufficiale delle autorità competenti in questione e sotto la sorveglianza di funzionari doganali. L'autorità competente dello Stato membro in cui tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti sono introdotti oppure spostati per la prima volta nel territorio dell'Unione informa le autorità competenti di tutti gli altri Stati membri che tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti devono attraversare per uscire dal territorio dell'Unione. [Em. 92]
Le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti che si trovano in transito fitosanitario da un paese terzo a un altro paese terzo attraverso il territorio dell'Unione devono essere conformi alle prescrizioni fitosanitarie di cui all'articolo 40, fatte salve le altre disposizioni fitosanitarie applicabili. [Em. 93]
Conformemente al comma 1 bis, l'autorità competente dello Stato membro in cui le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti sono introdotti oppure spostati per la prima volta nel territorio dell'Unione deve effettuare il controllo della documentazione relativa a tale introduzione ed è responsabile del sigillo della merce secondo quanto disposto al primo comma, lettera b). [Em. 94]
Analogamente, l'autorità competente dello Stato membro che la merce in transito attraversa in uscita dall'Unione informa le autorità competenti dello Stato membro di introduzione e degli Stati membri di transito nel momento in cui la merce lascia il territorio dell'Unione. [Em. 95]
L'autorità competente dello Stato membro in cui tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti sono introdotti oppure spostati per la prima volta nel territorio dell'Unione informa le autorità competenti di tutti gli altri Stati membri che tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti devono attraversare per uscire dal territorio dell'Unione. [Em. 96]
2. Qualora gli atti adottati a norma dell'articolo 27, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 29, paragrafi 1 e 2 lo stabiliscano, il presente articolo si applica di conseguenza.
3. Alla Commissione è conferito il potere, in conformità dell'articolo 98, di adottare atti delegati che stabiliscono i contenuti della dichiarazione di cui al paragrafo 1, lettera a).
4. La Commissione, attraverso atti di esecuzione, può adottare specifiche di formato per la dichiarazione di cui al paragrafo 1, lettera a). Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3.
5. Gli Stati membri, attraverso il sistema elettronico per le notifiche di cui all'articolo 97, trasmettono una notifica alla Commissione e agli altri Stati membri qualora siano stati effettuati l'introduzione o lo spostamento di piante, prodotti vegetali o altri oggetti nel territorio dell'Unione di cui al paragrafo 1 in violazione delle disposizioni di tale paragrafo.
La notifica è trasmessa anche al paese terzo dal quale le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti sono stati introdotti nel territorio dell'Unione.
Articolo 46
Piante, prodotti vegetali e altri oggetti utilizzati a fini scientifici, sperimentali, di selezione varietale, riproduttivi ed espositivi
1. In deroga all'articolo 40, paragrafo 3, e all'articolo 41, paragrafo 3, gli Stati membri possono, su richiesta, autorizzare l'introduzione e lo spostamento nel loro territorio di piante, prodotti vegetali e altri oggetti utilizzati a fini scientifici, sperimentali, di selezione varietale, riproduttivi ed espositivi se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) la presenza delle piante, dei prodotti vegetali o altri oggetti in questione non comporta un rischio inaccettabile di diffusione di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione qualora siano imposte adeguate restrizioni;
b) le strutture di magazzinaggio in cui le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti devono essere conservati e le stazioni di quarantena di cui all'articolo 56, nelle quali essi devono essere utilizzati, sono adeguate;
c) le qualifiche scientifiche e tecniche del personale adibito allo svolgimento dell'attività riguardante le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti sono adeguate.
2. L'autorità competente valuta il rischio di diffusione di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione connesso alle piante, ai prodotti vegetali o altri oggetti, come indicato al paragrafo 1, lettera a), tenendo conto dell'identità, della biologia e dei mezzi di diffusione dell'organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione in questione, dell'attività prevista, dell'interazione con l'ambiente e di altri fattori pertinenti al rischio connesso a tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti.
Essa valuta le strutture di magazzinaggio in cui le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti devono essere tenuti, come indicato al paragrafo 1, lettera b), e le qualifiche tecniche e scientifiche del personale adibito allo svolgimento dell'attività riguardante le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti, come indicato al paragrafo 1, lettera c).
Sulla base di tali valutazioni l'autorità competente autorizza l'introduzione o lo spostamento delle piante, dei prodotti vegetali o altri oggetti nel territorio dell'Unione, qualora siano rispettate le condizioni di cui al paragrafo 1.
3. Nell'autorizzazione sono indicate tutte le condizioni seguenti:
a) le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti devono essere tenuti in strutture di magazzinaggio che sono state ritenute adeguate dalle autorità competenti e alle quali si fa riferimento nell'autorizzazione;
b) l'attività riguardante le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti deve essere svolta in una stazione di quarantena designata a norma dell'articolo 56 dall'autorità competente e alla quale si fa riferimento nell'autorizzazione;
c) l'attività riguardante le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti deve essere svolta da personale le cui qualifiche scientifiche e tecniche sono ritenute adeguate dall'autorità competente e al quale si fa riferimento nell'autorizzazione;
d) per l'introduzione o lo spostamento nel territorio dell'Unione le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti devono essere accompagnati dall'autorizzazione.
4. L'autorizzazione è limitata al quantitativo necessario per l'attività prevista e non eccede la capacità della stazione di quarantena designata.
Essa comprende le restrizioni necessarie per attenuare adeguatamente il rischio di diffusione degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione in questione.
5. L'autorità competente controlla il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 3 nonché della limitazione e delle restrizioni di cui al paragrafo 4 e adotta i provvedimenti necessari qualora le condizioni, la limitazione o le restrizioni non siano rispettate.
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 per stabilire norme dettagliate riguardanti:
a) lo scambio di informazioni tra Stati membri e Commissione sull'introduzione e sullo spostamento nel territorio dell'Unione delle piante, dei prodotti vegetali e degli altri oggetti in questione;
b) le valutazioni e l'autorizzazione di cui al paragrafo 2;
c) il controllo della conformità, i provvedimenti in caso di non conformità e la relativa notifica, come indicato al precedente paragrafo 5.
7. Gli Stati membri, attraverso il sistema elettronico per le notifiche di cui all'articolo 97, trasmettono una notifica alla Commissione e agli altri Stati membri qualora siano stati effettuati l'introduzione o lo spostamento di piante, prodotti vegetali o altri oggetti nel territorio dell'Unione in violazione delle disposizioni dei paragrafi da 1 a 4.
Se del caso le notifiche comprendono anche le misure adottate dagli Stati membri riguardanti le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti in questione e l'indicazione se l'introduzione o lo spostamento nel territorio dell'Unione di tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti sono stati consentiti dopo l'attuazione delle misure.
La notifica è eventualmente trasmessa anche al paese terzo dal quale le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti sono stati introdotti nel territorio dell'Unione.
Ogni due anni, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione annuale che riassume le informazioni pertinenti sulle autorizzazioni concesse in virtù del paragrafo 1 e i risultati del controllo di cui al paragrafo 5. [Em. 97]
Articolo 47
Misure temporanee riguardanti le piante da impianto
1. La Commissione, tramite atti di esecuzione, può adottare misure temporanee riguardanti l'introduzione e lo spostamento nel territorio dell'Unione di piante da impianto, prodotti vegetali e altri oggetti provenienti da paesi terzi, purché siano rispettate le seguenti condizioni: [Em. 138]
a) l'esperienza fitosanitaria per quanto riguarda gli scambi commerciali di piante da impianto originarie o spedite, prodotti vegetali e altri oggetti originari o spediti dal paese terzo interessato è limitata o nulla; [Em. 139]
b) non sono stati valutati i rischi fitosanitari per il territorio dell'Unione connessi a tali piante da impianto, prodotti vegetali e altri oggetti provenienti dai paesi terzi in questione; [Em. 140]
c) le piante da impianto, i prodotti vegetali e altri oggetti possono comportare rischi fitosanitari che non sono connessi o non possono ancora essere connessi ad organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione elencati a norma dell'articolo 5, paragrafi 2 e 3, o ad organismi nocivi nei confronti dei quali sono state adottate misure in applicazione dell'articolo 29. [Em. 141]
Tali atti di esecuzione sono adottati e, se necessario, abrogati o modificati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3.
2. Le misure temporanee di cui al paragrafo 1 sono adottate in conformità dell'allegato III sugli elementi di identificazione delle piante da impianto, dei prodotti vegetali e di altri oggetti che comportano rischi fitosanitari per il territorio dell'Unione e dell'allegato IV, sezione 2 sui principi di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi. [Em. 142]
Le suddette misure dispongono quanto segue, a seconda del caso in questione:
a) campionamento intensivo, al punto d'introduzione, di ogni lotto di piante da impianto introdotte, prodotti vegetali e altri oggetti introdotti nel territorio dell'Unione e prove su campioni; [Em. 143]
b) se l'assenza di rischi fitosanitari non può essere garantita mediante il campionamento intensivo e le prove all'introduzione delle piante da impianto, dei prodotti vegetali e di altri oggetti in questione nel territorio dell'Unione, un periodo di quarantena per verificare l'assenza di tali rischi fitosanitari nelle piante da impianto, nei prodotti vegetali e in altri oggetti; [Em. 144]
c) se l'assenza di rischi fitosanitari non può essere garantita mediante il campionamento intensivo e le prove all'introduzione delle piante da impianto, dei prodotti vegetali e di altri oggetti in questione nel territorio dell'Unione, né con un periodo di quarantena, il divieto di introduzione nel territorio dell'Unione di tali piante da impianto, prodotti vegetali e altri oggetti. [Em. 145]
3. Le misure di cui al paragrafo 1 si applicano per un periodo che non supera i duecinque anni. Tale periodo può essere prorogato una volta per duecinque anni al massimo. [Em. 146]
4. Per imperativi motivi di urgenza, debitamente giustificati, allo scopo di affrontare un grave rischio fitosanitario, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all'articolo 99, paragrafo 4.
5. In deroga alle misure adottate in conformità del paragrafo 1, l'articolo 46 si applica all'introduzione e allo spostamento nel territorio dell'Unione di piante da impianto utilizzate per fini scientifici, sperimentali, di selezione varietale, riproduttivi ed espositivi.
6. Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri i casi in cui ad una pianta, a un prodotto vegetale o altri oggetti sono state applicate le misure di cui al paragrafo 2, lettere a) o b).
Se, in seguito all'applicazione delle misure di cui al paragrafo 2, lettere a) o b), sono stati individuati organismi nocivi che possono comportare nuovi rischi fitosanitari, gli Stati membri inviano una notifica alla Commissione e agli altri Stati membri.
Se l'introduzione di una pianta, di un prodotto vegetale o altro oggetto nel territorio dell'Unione non è stata consentita oppure se il loro spostamento nel territorio dell'Unione è stato vietato in quanto lo Stato membro interessato ha ritenuto che non fosse stato rispettato il divieto di cui al paragrafo 2, lettera c), gli Stati membri trasmettono una notifica alla Commissione e agli altri Stati membri utilizzando il sistema elettronico per le notifiche di cui all'articolo 97. Se del caso, le notifiche includono le misure adottate dagli Stati membri nei confronti delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti in questione a norma dell'articolo 64, paragrafo 3, del regolamento (UE) n …/… [Numero del regolamento sui controlli ufficiali].
La notifica è eventualmente trasmessa anche al paese terzo dal quale le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti sono stati spediti per essere introdotti nel territorio dell'Unione.
Articolo 47 bis
Entro ...(25) la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, comprensiva di un'analisi dei costi e dei benefici, sull'applicazione e l'efficacia delle misure relative alle importazioni nel territorio dell'Unione, corredata se del caso da una proposta legislativa. [Em. 98]
Articolo 48
Modifica dell'allegato III
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dellconformemente all'articolo 98, che modificano l'allegato III sugli elementi di identificazione delle piante da impianto che comportano rischi fitosanitari per il territorio dell'Unione, per quanto riguarda le caratteristiche e l'origine di tali piante da impianto, in modo da adeguarlo agli sviluppi delle conoscenze tecniche e scientifiche nonché all'evoluzione delle norme internazionali. [Em. 99]
Sezione 2
Misure riguardanti le zone protette
Articolo 49
Divieto di introduzione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nelle zone protette
1. La Commissione adotta un atto di esecuzione in cui sono indicate le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti, nonché i divieti e le zone protette interessate, come stabilito dall'allegato III, parte B, della direttiva 2000/29/CE.
L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 99, paragrafo 2, del presente regolamento.
Nell'elenco stabilito dal suddetto atto di esecuzione le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti sono identificati dal rispettivo codice NC.
2. Qualora una pianta, un prodotto vegetale o un altro oggetto provenienti da una zona esterna alla zona protetta presentino un rischio fitosanitario inaccettabile a causa della probabilità che ospitino un organismo nocivo da quarantena rilevante per le zone protette e tale rischio non possa essere ridotto ad un livello accettabile applicando una o più misure tra quelle indicate ai punti 2 e 3 della sezione 1 dell'allegato IV sulle misure di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi, la Commissione modifica opportunamente l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 aggiungendovi la pianta, il prodotto vegetale o l'altro oggetto nonché le zone protette in questione.
Qualora una pianta, un prodotto vegetale o un altro oggetto di cui al suddetto atto di esecuzione non presentino un rischio fitosanitario inaccettabile oppure presentino tale rischio, ma sia possibile ridurlo ad un livello accettabile applicando una o più misure tra quelle indicate ai punti 2 e 3 della sezione 1 dell'allegato IV sulle misure di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi, la Commissione modifica il suddetto atto di esecuzione.
Le modifiche di cui sopra sono adottate secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3 del presente regolamento.
L'accettabilità del livello di rischio fitosanitario è valutata applicando i principi di cui alla sezione 2 dell'allegato II sui principi di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi.
3. Una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto elencati nell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 non sono introdotti nella rispettiva zona protetta dal paese terzo o dalla zona del territorio dell'Unione interessati.
4. Per imperativi motivi di urgenza, debitamente giustificati, allo scopo di affrontare un grave rischio fitosanitario, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 99, paragrafo 4.
5. Gli Stati membri, attraverso il sistema elettronico per le notifiche di cui all'articolo 97, trasmettono una notifica alla Commissione e agli altri Stati membri qualora siano stati effettuati l'introduzione o lo spostamento di piante, prodotti vegetali o altri oggetti nella zona protetta in questione in violazione dei divieti adottati in virtù del presente articolo.
La notifica è eventualmente trasmessa anche al paese terzo dal quale le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti sono stati introdotti nella zona protetta in questione.
Articolo 50
Piante, prodotti vegetali e altri oggetti soggetti a prescrizioni particolari per le zone protette
1. La Commissione adotta un atto di esecuzione in cui sono indicate le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti, nonché le rispettive zone protette e le prescrizioni, come stabilito dall'allegato IV, parte B, della direttiva 2000/29/CE.
L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 99, paragrafo 2, del presente regolamento.
Nell'elenco stabilito dal suddetto atto di esecuzione le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti sono identificati dal rispettivo codice NC.
2. Qualora una pianta, un prodotto vegetale o un altro oggetto provenienti da fuori dalla zona protetta presentino un rischio fitosanitario inaccettabile per tale zona protetta a causa della probabilità che ospitino un organismo nocivo da quarantena rilevante per le zone protette e tale rischio possa essere ridotto ad un livello accettabile applicando una o più misure tra quelle indicate ai punti 2 e 3 della sezione 1 dell'allegato IV sulle misure di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi, la Commissione modifica opportunamente l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 aggiungendovi la pianta, il prodotto vegetale o l'altro oggetto e le misure da applicare nei suoi confronti. Tali misure e le prescrizioni di cui al paragrafo 1 sono definite di seguito "prescrizioni particolari per le zone protette".
Qualora una pianta, un prodotto vegetale o un altro oggetto elencati nel suddetto atto di esecuzione non presentino un rischio fitosanitario inaccettabile per la zona protetta in questione oppure presentino un tale rischio, ma non sia possibile ridurlo ad un livello accettabile applicando le prescrizioni particolari per le zone protette, la Commissione modifica l'atto di esecuzione.
Le modifiche di cui sopra sono adottate secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3 del presente regolamento.
L'accettabilità del livello di rischio fitosanitario è valutata e le misure intese a ridurlo ad un livello accettabile sono adottate applicando i principi di cui alla sezione 2 dell'allegato II sui principi di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi.
Per imperativi motivi di urgenza, debitamente giustificati, allo scopo di affrontare un grave rischio fitosanitario, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 99, paragrafo 4.
3. L'introduzione e lo spostamento nel territorio dell'Unione di piante, prodotti vegetali o altri oggetti elencati nell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 sono consentiti unicamente nel rispetto delle prescrizioni particolari per le zone protette.
4. Gli Stati membri, attraverso il sistema elettronico per le notifiche di cui all'articolo 97, trasmettono una notifica alla Commissione e agli altri Stati membri qualora siano stati effettuati l'introduzione o lo spostamento di piante, prodotti vegetali o altri oggetti nella zona protetta in questione in violazione delle misure adottate in virtù del presente articolo.
La notifica è eventualmente trasmessa anche al paese terzo dal quale le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti sono stati introdotti nel territorio dell'Unione.
Articolo 51
Informazioni da fornire ai viaggiatori, agli utenti dei servizi postali e ai clienti su Internet per quanto riguarda le zone protette
L'articolo 43 riguardante le informazioni da fornire ai viaggiatori, agli utenti dei servizi postali e ai clienti su Internet si applica di conseguenza in relazione all'introduzione in zone protette di piante, prodotti vegetali e altri oggetti provenienti da paesi terzi.
Articolo 52
Eccezioni ai divieti e alle prescrizioni per le zone di frontiera per quanto riguarda le zone protette
L'articolo 44 riguardante le eccezioni ai divieti e alle prescrizioni per le zone di frontiera si applica per quanto riguarda le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti elencati a norma dell'articolo 49, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 50, paragrafi 1 e 2, in relazione alle zone protette che confinano con zone di frontiera di paesi terzi.
Articolo 53
Eccezioni ai divieti e alle prescrizioni per il transito fitosanitario per quanto riguarda le zone protette
L'articolo 45 riguardante le eccezioni ai divieti e alle prescrizioni per il transito fitosanitario si applica di conseguenza per quanto riguarda le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti elencati a norma dell'articolo 49, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 50, paragrafi 1 e 2, in relazione al transito fitosanitario attraverso zone protette.
Articolo 54
Piante, prodotti vegetali e altri oggetti utilizzati a fini scientifici, sperimentali, di selezione varietale, riproduttivi ed espositivi in zone protette
In deroga ai divieti e alle prescrizioni di cui agli articoli 49, paragrafo 3, e 50, paragrafo 3, l'articolo 46 si applica per quanto riguarda le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti elencati a norma dell'articolo 49, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 50, paragrafi 1 e 2 in relazione all'introduzione e allo spostamento nelle zone protette di piante, prodotti vegetali e altri oggetti utilizzati a fini scientifici, sperimentali, di selezione varietale, riproduttivi ed espositivi.
Sezione 3
Altre misure riguardanti le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti
Articolo 55
Prescrizioni generali per l'imballaggio e i veicoli
1. Il materiale da imballaggio utilizzato per l'introduzione o gli spostamenti nel territorio dell'Unione di piante, prodotti vegetali o altri oggetti, di cui agli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 27, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 29, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 40, paragrafo 1, dell'articolo 41, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 47, paragrafo 1, dell'articolo 49, paragrafo 1 e dell'articolo 50, paragrafo 1, deve essere indenne da organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione.
Lo stesso si applica ai veicoli che trasportano le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti.
2. Il materiale da imballaggio di cui al paragrafo 1, escluso il materiale da imballaggio di legno, copre le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti in modo che, durante lo spostamento o l'introduzione nel territorio dell'Unione, non vi siano rischi di diffusione degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione.
I veicoli di cui al paragrafo 1, se del caso, sono coperti o chiusi in modo che, durante lo spostamento o l'introduzione nel territorio dell'Unione, non vi siano rischi di diffusione degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione.
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano anche alle zone protette per quanto riguarda i rispettivi organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette.
Articolo 56
Designazione delle stazioni di quarantena
1. Gli Stati membri designano nel loro territorio stazioni di quarantena per le piante, i prodotti vegetali, altri oggetti nonché per gli organismi nocivi, oppure autorizzano l'utilizzo di stazioni di quarantena designate in altri Stati membri, purché tali stazioni soddisfino le prescrizioni di cui al paragrafo 2.
Su richiesta, l'autorità competente può anche designare un impianto come stazione di quarantena purché esso soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 2.
2. Le stazioni di quarantena soddisfano le condizioni seguenti:
a) isolano fisicamente le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti da tenere in quarantena e garantiscono che non sia possibile accedervi o prelevarli senza il consenso dell'autorità competente;
b) se le attività svolte nelle stazioni di quarantena riguardano piante, prodotti vegetali o altri oggetti, le stazioni forniscono adeguate condizioni di coltivazione o incubazione che favoriscono lo sviluppo sulle suddette piante, prodotti vegetali o altri oggetti di segni e sintomi della presenza di organismi nocivi da quarantena;
c) hanno superfici costituite da materiali lisci e impermeabili, che consentono una pulizia e una decontaminazione efficaci;
d) hanno superfici resistenti al deterioramento e agli attacchi di insetti e di altri artropodi;
e) dispongono di sistemi di irrigazione, di scarico delle acque residue e di ventilazione che non consentono la trasmissione o la fuoriuscita di organismi nocivi da quarantena;
f) dispongono di sistemi di sterilizzazione, di decontaminazione o di distruzione delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti infestati, dei rifiuti e delle attrezzature infestati prima della rimozione dalle stazioni;
g) forniscono indumenti protettivi e protezioni per le calzature;
h) dispongono, se del caso, di sistemi di decontaminazione del personale e dei visitatori all'uscita dalla stazione;
i) è disponibile una definizione dei compiti della stazione ed eventualmente delle condizioni alle quali saranno eseguiti;
j) è disponibile un numero sufficiente di addetti qualificati, formati ed esperti.
3. A richiesta, gli Stati membri trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri un elenco delle stazioni di quarantena designate nel loro territorio.
Articolo 57
Funzionamento delle stazioni di quarantena
1. Il responsabile della stazione di quarantena effettua il monitoraggio della stazione stessa e delle immediate vicinanze in relazione alla presenza di organismi nocivi da quarantena.
Qualora risulti presente un tale organismo nocivo, il responsabile della stazione di quarantena adotta i provvedimenti adeguati. Egli notifica all'autorità competente la presenza dell'organismo nocivo e i provvedimenti adottati.
2. Il responsabile della stazione di quarantena si accerta che il personale e i visitatori indossino indumenti protettivi e protezioni per le calzature e che, se del caso, siano decontaminati all'uscita dalla stazione.
3. Il responsabile della stazione di quarantena conserva informazioni relative:
a) al personale impiegato;
b) ai visitatori che hanno avuto accesso alla stazione;
c) a piante, prodotti vegetali e altri oggetti che sono entrati e usciti dalla stazione;
d) al luogo di origine di tali piante, prodotti vegetali e altri oggetti;
e) alle osservazioni riguardanti la presenza di organismi nocivi su tali piante, prodotti vegetali e altri oggetti.
I dati devono essere conservati per tre anni.
Articolo 58
Supervisione delle stazioni di quarantena e revoca della designazione
1. L'autorità competente organizza audit o ispezioni delle stazioni di quarantena almeno una volta l'annoogni due anni, per verificare se rispettino le condizioni di cui all'articolo 56, paragrafo 2, e all'articolo 57. [Em. 100]
2. L'autorità competente revoca la designazione di cui all'articolo 56, paragrafo 1 senza indugio qualora:
a) in seguito ad un audit o ad un'ispezione risulti che la stazione di quarantena in questione non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 56, paragrafo 2, o all'articolo 57;
b) il responsabile della stazione di quarantena non adotti provvedimenti correttivi adeguati e con la dovuta urgenza.
Articolo 59
Uscita delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti dalle stazioni di quarantena
1. Le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti lasciano le stazioni di quarantena con l'autorizzazione delle autorità competenti, qualora sia confermato che sono indenni da organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione oppure, se del caso, da organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette.
2. Le autorità competenti possono autorizzare lo spostamento di piante, prodotti vegetali e altri oggetti dalle stazioni di quarantena ad altre stazioni di quarantena oppure verso altri siti solo se sono adottate misure atte a garantire che, nella zona in questione, non sono diffusi organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione oppure, se del caso, organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette.
2 bis. La Commissione è incoraggiata a elaborare un documento di orientamento inteso ad armonizzare i regolamenti degli Stati membri ed evitare indebiti ritardi nell'uscita delle piante, dei prodotti vegetali e degli altri oggetti dalle stazioni di quarantena. Tale documento di orientamento fornisce, in particolare, chiare indicazioni sui casi in cui possano rendersi necessarie restrizioni e su quali misure di attenuazione del rischio possano essere adottate. [Em. 101]
Articolo 60
Uscita dal territorio dell'Unione
1. Se l'uscita dal territorio dell'Unione di una pianta, di un prodotto vegetale o altro oggetto è disciplinata da un accordo fitosanitario con un paese terzo, essa avviene in conformità dell'accordo stesso.
2. Se l'uscita dal territorio dell'Unione di una pianta, di un prodotto vegetale o altro oggetto non è disciplinata da un accordo fitosanitario con un paese terzo, essa avviene in conformità delle norme fitosanitarie del paese terzo verso il quale la pianta, il prodotto vegetale o altro oggetto sono diretti.
3. Se l'uscita dal territorio dell'Unione di una pianta, di un prodotto vegetale o altro oggetto non è disciplinata né da un accordo fitosanitario con un paese terzo, né dalle norme fitosanitarie del paese terzo verso il quale la pianta, il prodotto vegetale o altro oggetto sono diretti, si applicano le prescrizioni relative agli spostamenti di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell'Unione, come indicato nell'elenco di cui all'articolo 41, paragrafi 1 e 2.
Tuttavia, le suddette prescrizioni non si applicano se riguardano un organismo nocivo che soddisfa una delle condizioni seguenti:
a) è riconosciuto dal paese terzo in questione come presente nel suo territorio e non è soggetto al controllo ufficiale;
b) si può ragionevolmente presumere che non possa essere considerato organismo nocivo da quarantena per il territorio di tale paese terzo.
Capo V
Registrazione degli operatori professionali e tracciabilità
Articolo 61
Registro ufficiale degli operatori professionali
1. L'autorità competente mantiene e aggiorna un registro degli operatori professionali che svolgono le attività elencate al secondo comma nel territorio del suo Stato membro e sono compresi in una delle seguenti categorie:
a) sono operatori professionali le cui attività riguardano piante, prodotti vegetali o altri oggetti di cui trattasi in un atto delegato di cui all'articolo 27, paragrafo 1, 2 o 3, o in un atto di esecuzione di cui all'articolo 29, paragrafo 1, 2 o 3, all'articolo 40, paragrafo 1, all'articolo 41, paragrafo 1 o 2, all'articolo 47, paragrafo 1, all'articolo 49, paragrafo 1, o all'articolo 50, paragrafo 1, oppure sono soggetti alle disposizioni dell'articolo 43, paragrafo 1 o 2, dell'articolo 44, paragrafo 1, dell'articolo 45, paragrafo 1, dell'articolo 51, dell'articolo 52 o dell'articolo 53;
b) sono operatori professionali ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (UE) n…/… [Numero del regolamento sul materiale riproduttivo vegetale].
Il presente paragrafo si applica per quanto riguarda le attività seguenti:
a) impianto;
b) coltivazione;
c) produzione;
d) introduzione nel territorio dell'Unione;
e) spostamento nel territorio dell'Unione;
f) uscita dal territorio dell'Unione;
g) produzione e/o messa a disposizione sul mercato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (UE) n…/… [Numero del regolamento sul materiale riproduttivo vegetale];
h) vendite a distanza.
Il suddetto registro è definito "il registro". Gli operatori professionali registrati a norma del primo comma, lettere a) e b), sono definiti "operatori registrati".
2. Un operatore professionale può essere iscritto nel registro di un'autorità competente più di una volta, purché ogni registrazione sia collegata a siti, depositi collettivi e centri di spedizione diversi, come indicato all'articolo 62, paragrafo 2, lettera d). Per ogni registrazione va seguita la procedura di cui all'articolo 62.
3. Il paragrafo 1 non si applica agli operatori professionali che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:
a) fornisce agli utilizzatori finali esclusivamente piccoli quantitativi, a seconda dei casi, di piante, prodotti vegetali e altri oggetti in questione, di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, attraverso mezzi diversi dalla vendita in base a contratti a distanza; [Em. 102]
b) la sua attività professionale riguardante le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti si limita al loro trasporto per conto di un altro operatore professionale;
c) la sua attività professionale riguarda esclusivamente il trasporto di oggetti di ogni tipo, con l'utilizzo di materiale da imballaggio di legno.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 che specifichino:
a) ulteriori categorie di operatori professionali da esonerare dall'applicazione del paragrafo 1, qualora la registrazione costituisca un onere amministrativo per loro sproporzionato rispetto al rischio fitosanitario connesso alle loro attività professionali;
b) particolari prescrizioni per la registrazione di determinate categorie di operatori professionali;
c) la cifra massima relativa ai piccoli quantitativi di determinate piante, prodotti vegetali o altri oggetti di cui al primo comma, lettera a). [Em. 103]
Articolo 62
Procedura di registrazione
1. Gli operatori professionali che rientrano nell'ambito d'applicazione dell'articolo 61, paragrafo 1, primo comma, lettere a) o b), presentano una domanda di iscrizione nel registro all'autorità competente.
2. La domanda deve contenere gli elementi seguenti:
a) nome, indirizzo e coordinate dell'operatore professionale;
b) una dichiarazione dell'intenzione dell'operatore professionale di svolgere ognuna delle attività di cui all'articolo 61, paragrafo 1, riguardanti piante, prodotti vegetali e altri oggetti;
c) una dichiarazione dell'intenzione dell'operatore professionale di svolgere ognuna delle attività seguenti:
i) rilasciare passaporti delle piante per piante, prodotti vegetali e altri oggetti, a norma dell'articolo 79, paragrafo 1;
ii) apporre il marchio sul materiale da imballaggio di legno di cui all'articolo 91, paragrafo 1;
iii) rilasciare qualsiasi altro attestato di cui all'articolo 93, paragrafo 1;
iv) rilasciare etichette ufficiali per materiale riproduttivo vegetale, a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. .../... [Numero del regolamento sul materiale riproduttivo vegetale];
d) indirizzo dei siti aziendali, dei depositi collettivi e dei centri di spedizione utilizzati dall'operatore professionale nello Stato membro in questione per svolgere le attività di cui all'articolo 61, paragrafo 1, ai fini della registrazione;
e) generi e specie delle piante e dei prodotti vegetali nonché, se del caso, natura degli altri oggetti interessati dalle attività dell'operatore professionale.
3. Le autorità competenti registrano senza indugio un operatore professionale se la domanda di registrazione contiene gli elementi di cui al paragrafo 2. [Em. 104]
4. Se del caso, gli operatori professionali registrati presentano una domanda di aggiornamento dei dati di cui al paragrafo 2, lettere a), d) ed e) nonché delle dichiarazioni di cui al paragrafo 2, lettere b) e c).
5. Qualora apprenda che l'operatore registrato non svolge più le attività di cui all'articolo 61, paragrafo 1, oppure che l'operatore registrato ha presentato una domanda che non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 2, l'autorità competente chiede all'operatore in questione di rispettare le suddette condizioni immediatamente o entro un termine specificato.
Se l'operatore registrato non rispetta le suddette condizioni entro il termine indicato dall'autorità competente, quest'ultima revoca la registrazione dell'operatore.
Articolo 63
Contenuto del registro
Il registro contiene gli elementi di cui all'articolo 62, paragrafo 2, lettere a), b), d) e e) nonché gli elementi seguenti:
a) il numero di registrazione ufficiale;
b) il codice di due lettere di cui alla norma ISO 3166-1-alpha-2(26) per lo Stato membro in cui l'operatore professionale è registrato;
c) un'indicazione se l'operatore professionale è autorizzato per ognuna delle attività di cui all'articolo 62, paragrafo 2, lettera c).
Articolo 64
Disponibilità delle informazioni dei registri ufficiali
1. A richiesta, lo Stato membro che tiene il registro mette le informazioni ivi contenute a disposizione degli altri Stati membri o della Commissione.
2. A richiesta, lo Stato membro che tiene il registro mette a disposizione degli operatori professionali le informazioni di cui all'articolo 63, eccetto quelle di cui all'articolo 62, paragrafo 2, lettere d) e e).
Articolo 65
Tracciabilità
1. Un operatore professionale al quale sono fornite piante, prodotti vegetali o altri oggetti per i quali sono istituiti divieti, prescrizioni o condizioni a norma dell'articolo 40, paragrafo 1, dell'articolo 41, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 44, paragrafi 1 e 3, dell'articolo 45, paragrafo 1, dell'articolo 46, paragrafi 1 e 3, dell'articolo 47, paragrafo 1, dell'articolo 49, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 50, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 52, dell'articolo 53 e dell'articolo 54 registra i dati riguardanti ogni pianta, prodotto vegetale o altro oggetto fornito che gli consentono di identificare gli operatori professionali che lo hanno fornito.
2. Un operatore professionale che fornisce piante, prodotti vegetali o altri oggetti rispetto ai quali sono istituiti divieti, prescrizioni o condizioni a norma dell'articolo 40, paragrafo 1, dell'articolo 41, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 44, paragrafi 1 e 3, dell'articolo 45, paragrafo 1, dell'articolo 46, paragrafi 1 e 3, dell'articolo 47, paragrafo 1, dell'articolo 49, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 50, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 52, dell'articolo 53 e dell'articolo 54 registra i dati che gli consentono di identificare, per ogni pianta, prodotto vegetale o altro oggetto, gli operatori professionali ai quali sono stati forniti.
3. Gli operatori professionali conservano i dati registrati di cui ai paragrafi 1 e 2 per tre anni dalla data in cui sono stati loro forniti o essi hanno fornito la pianta, il prodotto vegetale o altro oggetto in questione.
4. A richiesta, essi comunicano alle autorità competenti le informazioni registrate di cui ai paragrafi 1 e 2.
5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano agli operatori professionali di cui all'articolo 61, paragrafo 3, lettera b).
Articolo 66
Spostamenti di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nell'azienda dell'operatore professionale
1. Gli operatori professionali istituiscono sistemi e procedure di tracciabilità atti a consentire l'identificazione degli spostamenti delle loro piante, dei loro prodotti vegetali e altri oggetti nelle loro aziende.
Il primo comma non si applica agli operatori professionali di cui all'articolo 61, paragrafo 3, lettera b).
2. Le informazioni ottenute attraverso i sistemi e le procedure di cui al paragrafo 1 relative allo spostamento di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nelle suddette aziende sono messe a disposizione delle autorità competenti, a richiesta.
Articolo 66 bis
Buone prassi fitosanitarie
Un operatore professionale che fornisce o al quale sono fornite piante, prodotti vegetali o altri oggetti per i quali sono istituiti divieti, prescrizioni o condizioni a norma dell'articolo 40, paragrafo 1, dell'articolo 41, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 44, paragrafi 1 e 3, dell'articolo 45, paragrafo 1, dell'articolo 46, paragrafi 1 e 3, dell'articolo 47, paragrafo 1, dell'articolo 49, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 50, paragrafi 1 e 2, nonché degli articoli 52, 53 e 54 rispetta le buone prassi fitosanitarie per prevenire l'insorgenza e la diffusione degli organismi nocivi. Le buone prassi fitosanitarie di cui al paragrafo 1 consistono, in particolare:
a) nell'identificare e monitorare i punti critici del processo di produzione o dei movimenti di piante, prodotti vegetali e altri oggetti che possono avere ripercussioni sulla loro qualità fitosanitaria;
b) nel garantire che le autorità competenti abbiano accesso agli impianti, nonché ai dati di monitoraggio e a tutti i documenti connessi;
c) nell'adottare misure, se del caso, per garantire il mantenimento della qualità fitosanitaria delle piante, dei prodotti vegetali e degli altri oggetti. [Em. 105]
Capo VI
Certificazione delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti
Sezione 1
Certificati fitosanitari richiesti per l'introduzione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell'Unione
Articolo 67
Certificato fitosanitario per l'introduzione nel territorio dell'Unione
1. Il certificato fitosanitario per l'introduzione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell'Unione è un documento rilasciato da un paese terzo che rispetta le condizioni di cui all'articolo 71, contiene gli elementi elencati nell'allegato V, parte A oppure, se del caso, nell'allegato V, parte B e certifica il rispetto di tutte le condizioni seguenti:
a) essere indenni da organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione;
b) rispettare le prescrizioni dell'articolo 37, paragrafo 1, riguardanti la presenza di organismi nocivi rilevanti per l'Unione sulle piante da impianto;
c) rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 41, paragrafi 1 e 2;
d) se del caso, essere conformi alle norme adottate in virtù delle disposizioni di cui all'articolo 27, paragrafi 1 e 2 e all'articolo 29, paragrafo 1.
2. Il certificato fitosanitario specifica, se del caso, sotto il titolo "Dichiarazione supplementare" e in conformità degli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 41, paragrafi 1 e 2 e dell'articolo 50, paragrafi 1 e 2, quale prescrizione specifica sia soddisfatta, qualora vi sia la possibilità di scegliere tra varie opzioni. Nella specificazione è aggiunto il testo o un riferimento all'opzione pertinente fornita nei suddetti atti. [Em. 106]
3. Se del caso, nel certificato fitosanitario si dichiara che le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti sono conformi alle misure fitosanitarie riconosciute come equivalenti, a norma dell'articolo 42, alle prescrizioni dell'atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 41, paragrafo 2.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 98, per modificare l'allegato V, parti A e B, al fine di adeguarlo agli sviluppi tecnici e scientifici e all'evoluzione delle norme internazionali.
4 bis. I certificati fitosanitari possono anche essere utilizzati conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio(27) o del regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione(28). [Em. 107]
Articolo 68
Piante, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali sono richiesti i certificati fitosanitari
1. La Commissione adotta un atto di esecuzione che istituisce un elenco delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti nonché dei rispettivi paesi terzi di origine o di spedizione per i quali è richiesto un certificato fitosanitario in caso di introduzione nel territorio dell'Unione.
Tale elenco include:
a) le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti elencati nella parte B, punto I dell'allegato V della direttiva 2000/29/CE;
b) le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti per i quali sono state stabilite prescrizioni a norma degli articoli 27, paragrafo 1 e 29, paragrafo 1 riguardanti l'introduzione nel territorio dell'Unione;
c) le sementi elencate a norma dell'articolo 37, paragrafo 2;
d) le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti elencati a norma dell'articolo 41, paragrafi 1 e 2.
Le lettere da a) a d) non si applicano tuttavia se l'atto adottato a norma degli articoli 27, paragrafo 1, 29, paragrafo 1 o 41, paragrafi 1 e 2 prescrive un'attestazione di conformità sotto forma di marchio ufficiale, come indicato all'articolo 91, paragrafo 1, o un altro attestato ufficiale, come indicato all'articolo 93, paragrafo 1.
Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 99, paragrafo 2.
2. La Commissione, adottando un atto di esecuzione, modifica l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 nei casi seguenti:
a) quando una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto elencato in tale atto di esecuzione non rispetta il paragrafo 1, lettere b), c) o d);
b) quando una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto non elencato in tale atto rispetta il paragrafo 1, lettere b), c) o d).
Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 99, paragrafo 2.
3. La Commissione, adottando un atto di esecuzione, può modificare l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1, conformemente ai principi di cui all'allegato IV, sezione 2, qualora vi sia il rischio che una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto, non elencato in tale atto, ospiti un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione oppure qualora tale rischio non sia più presente per una pianta, un prodotto vegetale o un altro oggetto elencati in tale atto.
Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di esame di cui all’articolo 99, paragrafo 3.
4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, non è richiesto alcun certificato fitosanitario per le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti ai quali si applicano gli articoli 44, 45, 46 e 70.
Articolo 69
Piante, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali sono richiesti i certificati fitosanitari per l'introduzione in una zona protetta
1. La Commissione adotta un atto di esecuzione che istituisce un elenco delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti, nonché dei rispettivi paesi terzi di origine o di spedizione, per i quali è richiesto un certificato fitosanitario, oltre ai casi di cui all'articolo 68, paragrafi 1, 2 e 3, in caso di introduzione in determinate zone protette, in provenienza da tali paesi terzi.
Tale elenco include:
a) le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti elencati nella parte B, punto II dell'allegato V della direttiva 2000/29/CE;
b) le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti elencati a norma dell'articolo 50, paragrafi 1 o 2.
Le lettere a) e b) non si applicano tuttavia se l'atto adottato a norma dell'articolo 50, paragrafi 1 o 2 prescrive un'attestazione di conformità sotto forma di marchio ufficiale, come indicato all'articolo 91, paragrafo 1, o un altro attestato ufficiale, come indicato all'articolo 93, paragrafo 1.
Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 99, paragrafo 2.
2. La Commissione, adottando un atto di esecuzione, modifica l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 nei casi seguenti:
a) quando una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto elencato in tale atto di esecuzione non rispetta il paragrafo 1, lettera b);
b) quando una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto non elencato in tale atto rispetta il paragrafo 1, lettera b).
Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 99, paragrafo 2.
3. La Commissione, adottando un atto di esecuzione, può modificare l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1, conformemente ai principi di cui all'allegato IV, sezione 2, qualora vi sia il rischio che una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto, non elencato in tale atto, ospiti un organismo nocivo da quarantena rilevante per la zona protetta oppure qualora tale rischio non sia più presente per una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto elencati in tale atto.
Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3.
4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, non è richiesto alcun certificato fitosanitario per le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti ai quali si applicano gli articoli 52, 53, 54 e 70.
Articolo 70
Eccezioni per i bagagli dei viaggiatori, per gli utenti dei servizi postali e i clienti su Internet
1. Piccoli quantitativi di determinate piante, di determinati prodotti vegetali e altri oggetti provenienti da un paese terzo possono essere esonerati dalla prescrizione relativa al certificato fitosanitario di cui all'articolo 68, paragrafo 1, e all'articolo 69, paragrafo 1, qualora rispettino tutte le condizioni seguenti:
a) essere introdotti nel territorio dell'Unione nel bagaglio personale dei viaggiatori, nelle spedizioni inoltrate in seguito a vendite a distanza agli utilizzatori finali (di seguito "clienti su Internet"), oppure come pacchi consegnati dai servizi postali agli utilizzatori finali;
b) non essere destinati ad usi professionali o commerciali;
c) essere elencati conformemente al paragrafo 2.
L'esenzione non si applica alle piante da impianto, diverse dalle sementi.
2. La Commissione, adottando atti di esecuzione, redige un elenco delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti di cui al paragrafo 1, nonché dei paesi terzi interessati, e stabilisce i quantitativi massimi a seconda della pianta, prodotto vegetale o altro oggetto in questione, soggetti all'esenzione di tale paragrafo nonché, se del caso, una o più misure di gestione del rischio tra quelle illustrate nella sezione 1 dell'allegato IV.
La redazione dell'elenco e la fissazione dei quantitativi massimi in questione nonché, se necessario, delle misure di gestione del rischio, sono basate sul rischio fitosanitario connesso a piccoli quantitativi delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti, conformemente ai criteri di cui all'allegato IV, sezione 2.
Il suddetto atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3 del presente regolamento.
Articolo 71
Condizioni che il certificato fitosanitario deve soddisfare
1. L'autorità competente accetta un certificato sanitario che accompagna piante, prodotti vegetali o altri oggetti da introdurre da un paese terzo solo qualora il contenuto del suddetto certificato sia conforme all'allegato V, parte A. Se le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti sono destinati all'introduzione da un paese terzo del quale non sono originari, l'autorità competente accetta unicamente un certificato fitosanitario conforme all'allegato V, parte B.
L'autorità competente non accetta il certificato fitosanitario qualora non sia presente o non sia corretta la dichiarazione supplementare di cui all'articolo 67, paragrafo 2, qualora non sia presente la dichiarazione di cui all'articolo 67, paragrafo 3.
2. L'autorità competente accetta un certificato fitosanitario solo se esso rispetta le seguenti condizioni:
a) essere redatto in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione;
b) essere indirizzato all'Unione o a uno dei suoi Stati membri;
c) essere stato rilasciato non più di 14 giorni prima della data in cui le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti cui si riferisce sono usciti dal paese terzo nel quale il certificato è stato rilasciato.
3. Qualora il paese terzo sia parte dell'IPPC, l'autorità competente accetta solo i certificati fitosanitari rilasciati dall'organizzazione ufficiale nazionale per la protezione delle piante di tale paese terzo oppure, sotto la responsabilità di quest'ultima, da un funzionario pubblico tecnicamente qualificato e debitamente autorizzato da tale organizzazione.
4. Qualora il paese terzo non sia parte dell'IPPC, l'autorità competente accetta solo i certificati fitosanitari rilasciati dalle autorità competenti in conformità delle norme nazionali di tale paese terzo, che sono state notificate alla Commissione. La Commissione informa gli Stati membri e gli operatori attraverso il sistema elettronico per le notifiche di cui all'articolo 97, a norma dell'articolo 131, lettera a), del regolamento (UE) n. …/… [Numero del regolamento sui controlli ufficiali], delle notifiche ricevute.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 98, che integrino le condizioni di accettazione di cui al primo comma, al fine di garantire l'affidabilità dei suddetti certificati.
5. I certificati fitosanitari in formato elettronico sono accettati solo se presentati attraverso il sistema informatico di gestione delle informazioni di cui all'articolo 130 del regolamento (UE) n .../… [Numero del regolamento sui controlli ufficiali] o nel quadro di uno scambio elettronico con detto sistema.
Articolo 72
Dichiarazione di nullità di un certificato fitosanitario
1. Quando un certificato fitosanitario è stato rilasciato in conformità dell'articolo 67, paragrafi 1, 2 e 3, e l'autorità competente in questione conclude che le condizioni di cui all'articolo 71 non sono soddisfatte, essa dichiara nullo il certificato fitosanitario e garantisce che non accompagni più le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti in questione. In tal caso, e per quanto riguarda tali piante, prodotti vegetali e altri oggetti, l'autorità competente adotta una delle misure di cui all'articolo 64, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. …/… [Numero del regolamento sui controlli ufficiali].
2. Quando un certificato fitosanitario è dichiarato nullo a norma del paragrafo 1, gli Stati membri inviano una notifica alla Commissione e agli altri Stati membri utilizzando il sistema elettronico per le notifiche di cui all'articolo 97.
La notifica è inviata anche al paese terzo che ha rilasciato tale certificato fitosanitario.
Sezione 2
Passaporti delle piante richiesti per lo spostamento di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell'Unione
Articolo 73
Passaporti delle piante
Il passaporto delle piante è un etichetta ufficiale utilizzata per lo spostamento di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell'Unione e, se del caso, per la loro introduzione ed il loro spostamento nelle zone protette, che certifica il rispetto di tutte le prescrizioni di cui all'articolo 80 e, per l'introduzione nelle zone protette, all'articolo 81, ed il cui contenuto e formato sono conformi all'articolo 78.
Articolo 73 bis
Entro ...(29) la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio per illustrare l'esperienza acquisita in seguito all'estensione del sistema del passaporto delle piante a tutti gli spostamenti di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell'Unione, comprensiva di una chiara analisi dei costi e dei benefici per gli operatori e corredata, se del caso, da una proposta legislativa. [Em. 108]
Articolo 74
Piante, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle piante per lo spostamento nel territorio dell'Unione
1. La Commissione adotta un atto di esecuzione che istituisce un elenco delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle piante in caso di spostamento nel territorio dell'Unione.
Tale elenco include:
a) tutte le piante da impianto, escluse le sementi;
b) le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti elencati nella parte A, punto I dell'allegato V della direttiva 2000/29/CE;
c) le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti per i quali sono state stabilite prescrizioni a norma degli articoli 27, paragrafi 1, 2 o 3, oppure 29, paragrafi 1, 2 o 3 riguardanti lo spostamento nel territorio dell'Unione;
d) le sementi elencate a norma dell'articolo 37, paragrafo 2;
e) le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti elencati a norma dell'articolo 41, paragrafi 1 e 2.
Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 99, paragrafo 2.
2. La Commissione, adottando un atto di esecuzione, modifica l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 nei casi seguenti:
a) quando una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto non elencato in tale atto rispetta il paragrafo 1, lettere c), d) o e);
b) quando una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto elencato in tale atto di esecuzione non rispetta il paragrafo 1, lettere c), d) o e).
Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 99, paragrafo 3.
3. La Commissione, adottando un atto di esecuzione, può modificare l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1, conformemente ai principi di cui all'allegato IV, sezione 2, qualora vi sia il rischio che una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto, non elencato in tale atto, ospiti un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione oppure qualora tale rischio non sia più presente in relazione a una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto elencati in tale atto.
Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3.
4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, non è richiesto alcun passaporto delle piante per le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti ai quali si applicano gli articoli 44, 45, 46 e 70.
4 bis. Entro ...(30) la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio per illustrare l'esperienza acquisita in seguito all'estensione del sistema del passaporto delle piante a tutti gli spostamenti di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell'Unione, comprensiva di una chiara analisi dei costi e dei benefici per gli operatori. [Em. 109]
Articolo 75
Piante, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle piante per l'introduzione e lo spostamento nelle zone protette
1. La Commissione adotta un atto di esecuzione che istituisce un elenco delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle piante in caso di introduzione in determinate zone protette.
Tale elenco include:
a) le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti elencati nella parte A, punto II dell'allegato V della direttiva 2000/29/CE;
b) altre piante, prodotti vegetali e altri oggetti elencati a norma dell'articolo 50, paragrafo 2.
Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 99, paragrafo 2.
2. La Commissione, adottando un atto di esecuzione, modifica l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 nei casi seguenti:
a) quando una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto non elencato in tale atto rispetta il paragrafo 1, lettera b);
b) quando una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto elencato in tale atto di esecuzione non rispetta il paragrafo 1, lettere a) o b).
Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 99, paragrafo 2.
3. La Commissione, adottando un atto di esecuzione, può modificare l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1, conformemente ai principi di cui all'allegato IV, sezione 2, qualora vi sia il rischio che una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto, non elencato in tale atto, ospiti un organismo nocivo da quarantena rilevante per la zona protetta oppure qualora per una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto elencati in tale atto tale rischio non sia più presente.
Tale atto di esecuzione è adottato in conformità con la procedura di esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3.
4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, non è richiesto alcun passaporto delle piante per le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti ai quali si applicano gli articoli 52, 53, 54 e 70.
Articolo 76
Eccezione per gli utilizzatori finali
Il passaporto delle piante non è richiesto per gli spostamenti di piccoli quantitativi, a seconda dei casi, di piante, prodotti vegetali o altri oggetti, destinati ad un utilizzatore finale, compresi gli ortogiardinieri amatoriali. [Em. 110]
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98, per stabilire la quantità massima corrispondente ai piccoli quantitativi di determinate piante, di determinati prodotti vegetali o altri oggetti.
Articolo 77
Eccezioni per gli spostamenti nei e tra i siti di un operatore professionale
Il passaporto delle piante non è richiesto per gli spostamenti di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nei e tra i siti aziendali dello stesso operatore professionale.
Articolo 78
Contenuto e formato del passaporto delle piante
1. Il passaporto delle piante è costituito da un'etichetta distinta, stampata su qualsiasi superficie adatta, purché separata da qualsiasi altra informazione o etichetta che possano figurare sulla stessa superficie.
Il passaporto delle piante deve essere chiaramente leggibile e indelebile.
2. Il passaporto delle piante per gli spostamenti nel territorio dell'Unione contiene gli elementi illustrati nell'allegato VI, parte A.
Il passaporto delle piante per l'introduzione e lo spostamento in una zona protetta contiene gli elementi illustrati nell'allegato VI, parte B.
3. Per le piante da impianto prodotte o messe a disposizione sul mercato, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. …/… [Numero del regolamento sul materiale riproduttivo vegetale], come materiale prebase, di base o certificato ai sensi dell'articolo 10 del medesimo regolamento, il passaporto delle piante è incluso, in forma distinta, nell'etichetta ufficiale prodotta in conformità dell'articolo 22 del suddetto regolamento oppure, se del caso, nel certificato principale rilasciato a norma dell'articolo 122, paragrafo 1, del suddetto regolamento.
Nei casi in cui si applica il presente paragrafo, il passaporto delle piante per lo spostamento nel territorio dell'Unione contiene gli elementi illustrati nell'allegato VI, parte C.
Nei casi in cui si applica il presente paragrafo, il passaporto delle piante per l'introduzione e lo spostamento in una zona protetta contiene gli elementi illustrati nell'allegato VI, parte D.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 98, per modificare l'allegato VI, parti A, B, C e D, al fine di adeguarle, se del caso, agli sviluppi nel settore scientifico e tecnico.
5. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione, attraverso atti di esecuzione, adotta le specifiche sul formato del passaporto delle piante per lo spostamento nel territorio dell'Unione e del passaporto delle piante per l'introduzione e lo spostamento in una zona protetta, per quanto riguarda i passaporti delle piante di cui al paragrafo 2, primo e secondo comma, e al paragrafo 3, secondo e terzo comma. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3.
Qualora la natura di determinate piante, prodotti vegetali o altri oggetti lo richieda, possono essere fissate specifiche particolari riguardanti le loro dimensioni.
Articolo 79
Rilascio da parte di operatori professionali autorizzati e di autorità competenti
1. I passaporti delle piante sono rilasciati da operatori registrati, autorizzati a norma dell'articolo 84 dall'autorità competente a rilasciare passaporti delle piante, qui di seguito "operatori autorizzati", sotto la supervisione delle autorità competenti.
Gli operatori autorizzati rilasciano passaporti delle piante solo per le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti dei quali sono responsabili.
2. I passaporti delle piante possono tuttavia essere rilasciati dalle autorità competenti, qualora un operatore registrato lo richieda.
3. Gli operatori autorizzati rilasciano passaporti delle piante solo nei siti, nei depositi collettivi e nei centri di spedizione di cui all'articolo 62, paragrafo 2, lettera d).
Articolo 80
Prescrizioni sostanziali relative ad un passaporto delle piante per lo spostamento nel territorio dell'Unione
Il passaporto delle piante per gli spostamenti nel territorio dell'Unione di una pianta, di un prodotto vegetale o altro oggetto è rilasciato solo se questi soddisfano le condizioni seguenti:
a) essere indenni da organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione;
b) rispettare le prescrizioni dell'articolo 37, paragrafo 1, riguardanti la presenza di organismi nocivi per la qualità nell'Unione sulle piante da impianto;
c) rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 41, paragrafi 1 e 2;
d) se del caso, rispettare le norme adottate in virtù delle disposizioni di cui all'articolo 27, paragrafi 1 e 2 e all'articolo 29, paragrafi 1 e 2;
e) se del caso, rispettare le misure adottate dalle autorità competenti per l'eradicazione degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione a norma dell'articolo 16, paragrafo 1 e per l'eradicazione degli organismi nocivi provvisoriamente considerati come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione a norma dell'articolo 28, paragrafo 1.
Articolo 81
Prescrizioni sostanziali relative ai passaporti delle piante necessari per l'introduzione e per gli spostamenti in una zona protetta
1. Il passaporto delle piante per l'introduzione e lo spostamento di una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto in una zona protetta è rilasciato per solo se sono rispettate tutte le condizioni di cui all'articolo 80, nonché le condizioni seguenti:
a) essere indenni dal rispettivo organismo nocivo da quarantena rilevante per la zona protetta; e
b) rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 50, paragrafi 1 e 2.
2. Qualora si applichi l'articolo 33, paragrafo 2, il passaporto delle piante di cui al paragrafo 1 non è rilasciato.
Articolo 82
Esami per i passaporti delle piante
1. I passaporti delle piante possono essere rilasciati solo per piante, prodotti vegetali e altri oggetti che sono stati sottoposti ad un esame scrupoloso a norma dei paragrafi 2, 3 e 4, dal quale sia risultato che rispettano le condizioni di cui all'articolo 80 e, se del caso, all'articolo 81.
Le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti possono essere esaminati uno per uno oppure per campioni rappresentativi. L'esame riguarda anche il materiale d'imballaggio delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti.
2. L'esame è effettuato dall'operatore autorizzato oppure, se del caso a norma dell'articolo 79, paragrafo 2, dalle autorità competenti.
3. L'esame soddisfa le seguenti condizioni:
a) essere effettuato a intervalli regolari, nei periodi opportuni e tenendo conto dei rischi inerenti;
b) essere effettuato nelle aziende, nei depositi collettivi e nei centri di spedizione di cui all'articolo 62, paragrafo 2, lettera d);
c) essere composto da un esame visivo e, in caso di sospetta presenza di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione oppure, nel caso di una zona protetta, di un organismo nocivo da quarantena rilevante per la zona protetta in questione, da campionamenti e prove.
L'esame è effettuato a prescindere da eventuali prescrizioni relative ad esami particolari o misure particolari adottate a norma degli articoli 27, paragrafi 1, 2 o 3, 29, paragrafi 1, 2 o 3, 41, paragrafi 1 e 2 e 50, paragrafi 1 e 2.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 98, per stabilire misure dettagliate riguardanti l'esame visivo, il campionamento e le prove, nonché la frequenza e il calendario degli esami di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 per quanto riguarda specifiche piante, prodotti vegetali e altri oggetti, sulla base dei particolari rischi fitosanitari che possono comportare. Gli esami riguardano, se opportuno, determinate piante da impianto appartenenti alle categorie di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. …/… (numero del regolamento sul materiale riproduttivo vegetale) e, se opportuno, sono effettuati per ognuno degli elementi di cui all'allegato II, parte D, del suddetto regolamento, a seconda delle necessità.
Quando la Commissione adotta un tale atto delegato per determinate piante da impianto e tali piante da impianto sono soggette a sistemi di certificazione a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. …/… [numero del regolamento sul materiale riproduttivo vegetale], i rispettivi esami sono riuniti in un sistema di certificazione unico.
Quando adotta tali atti delegati, la Commissione tiene conto delle conoscenze e degli sviluppi in campo tecnico e scientifico. [Em. 111]
Articolo 83
Apposizione dei passaporti delle piante
I passaporti delle piante sono apposti dagli operatori autorizzati oppure, nel caso previsto dall'articolo 79, paragrafo 2, dalle autorità competenti, su ogni lotto di piante, prodotti vegetali e altri oggetti prima del loro spostamento nel territorio dell'Unione a norma dell'articolo 74 o del loro spostamento o della loro introduzione in una zona protetta a norma dell'articolo 75. Se le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti sono trasportati in un imballaggio, in un fascio o in un contenitore, il passaporto delle piante è apposto su tale imballaggio, fascio o contenitore.
Articolo 84
Autorizzazione degli operatori professionali a rilasciare passaporti delle piante
1. L'autorità competente concede all'operatore professionale un'autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante (di seguito "autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante") purché egli rispetti le condizioni seguenti:
a) possedere le conoscenze necessarie per effettuare gli esami di cui all'articolo 82, riguardanti gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e gli organismi nocivi per la qualità nell'Unione che possono colpire le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti, nonché per individuare i segni della presenza di tali organismi nocivi e i sintomi ad essi collegati, i mezzi per prevenire la presenza e la diffusione di tali organismi nocivi e i mezzi per eradicarli;
b) disporre di sistemi e procedure che gli consentono di rispettare gli obblighi in materia di tracciabilità di cui agli articoli 65 e 66.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 98, per stabilire le prescrizioni relative alle qualifiche che gli operatori professionali devono possedere al fine di soddisfare le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a).
Articolo 85
Obblighi degli operatori autorizzati
1. Quando un operatore autorizzato intende rilasciare un passaporto delle piante, egli identifica e controlla i punti del suo processo di produzione e i punti relativi al movimento delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti che risultano critici per quanto riguarda il rispetto delle norme adottate in virtù dell'articolo 27, paragrafi 1, 2 e 3, dell'articolo 29, paragrafi 1, 2 e 3, dell'articolo 37, paragrafo 1, dell'articolo 41, paragrafo 3, dell'articolo 80 e dell'articolo 82 nonché, se del caso, dell'articolo 33, paragrafo 2, dell'articolo 50, paragrafo 3 e dell'articolo 81.
Egli conserva i dati riguardanti l'identificazione ed il controllo dei suddetti punti.
2. L'operatore autorizzato di cui al paragrafo 1 impartisce una formazione adeguata al suo personale che partecipa all'esecuzione degli esami di cui all'articolo 82, al fine di garantire che possieda le conoscenze necessarie per effettuare gli esami.
Articolo 86
Piani di gestione del rischio fitosanitario
1. L'autorità competente può approvare, se del caso, piani degli operatori autorizzati per la gestione del rischio fitosanitario che comprendono le misure attuate da tali operatori per soddisfare gli obblighi di cui all'articolo 85, paragrafo 1.
2. Il piano di gestione del rischio fitosanitario comprende, se del caso sotto forma di manuali d'istruzioni, almeno gli elementi seguenti:
a) le informazioni richieste dall'articolo 62, paragrafo 2, in merito alla registrazione dell'operatore autorizzato;
b) le informazioni richieste dall'articolo 65, paragrafo 3 e dall'articolo 66, paragrafo 1 in merito alla tracciabilità delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti;
c) una descrizione dei processi di produzione dell'operatore autorizzato e delle sue attività per quanto riguarda lo spostamento e le vendite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti;
d) un'analisi dei punti critici di cui all'articolo 85, paragrafo 1 e le misure adottate dall'operatore autorizzato per attenuare i rischi fitosanitari connessi a tali punti critici;
e) le procedure in atto e gli interventi previsti in caso di presenza sospetta o confermata di organismi nocivi da quarantena, la registrazione di tale presenza sospetta o confermata e degli interventi realizzati;
f) i ruoli e le responsabilità del personale coinvolto nelle notifiche di cui all'articolo 9, paragrafo 1, negli esami di cui all'articolo 82, paragrafo 1 e nel rilascio di passaporti delle piante a norma dell'articolo 79, paragrafo 1, dell'articolo 88, paragrafi 1 e 2 e dell'articolo 89;
g) la formazione impartita al personale di cui alla lettera f).
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, a norma dell'articolo 98, al fine di modificare o integrare gli elementi di cui al paragrafo 2.
Articolo 87
Revoca dell'autorizzazione
1. Qualora venga a conoscenza del fatto che un operatore autorizzato non rispetta gli articoli 82, paragrafi 1, 2, 3 o 4 oppure l'articolo 84, paragrafo 1, oppure che una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto per il quale l'operatore professionale ha rilasciato un passaporto delle piante non rispetta l'articolo 80 oppure, se del caso, l'articolo 81, l'autorità competente adotta senza indugio le misure necessarie a porre fine a tale inosservanza.
2. Qualora abbia adottato misure a norma del paragrafo 1, diverse dalla revoca dell'autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante, e il mancato rispetto delle prescrizioni persista, l'autorità competente revoca senza indugio la suddetta autorizzazione.
Articolo 88
Sostituzione di un passaporto delle piante
1. Un operatore autorizzato che ha ricevuto un lotto di piante, prodotti vegetali o altri oggetti per i quali è stato rilasciato un passaporto delle piante, oppure l'autorità competente che agisce su richiesta di un operatore professionale, possono rilasciare un nuovo passaporto per il lotto in questione, per sostituire il passaporto delle piante rilasciato inizialmente per tale lotto, purché siano rispettate le condizioni di cui al paragrafo 3.
2. Se un lotto di piante, prodotti vegetali o altri oggetti per i quali è stato rilasciato un passaporto delle piante è diviso in due o più lotti, l'operatore autorizzato responsabile di tali nuovi lotti, oppure l'autorità competente che agisce su richiesta di un operatore professionale, rilasciano un passaporto delle piante per ogni nuovo lotto risultante dalla divisione, purché siano rispettate le condizioni di cui al paragrafo 3. Tali passaporti delle piante sostituiscono il passaporto delle piante rilasciato per il lotto iniziale.
Se due lotti, per ognuno dei quali è stato rilasciato un passaporto delle piante, sono riuniti in un lotto unico, l'operatore autorizzato responsabile di tale nuovo lotto, oppure l'autorità competente che agisce su richiesta di un operatore professionale, rilasciano un passaporto delle piante per tale lotto. Tale passaporto delle piante sostituisce quello rilasciato per i lotti iniziali, purché siano rispettate le condizioni di cui al paragrafo 3.
3. Il passaporto delle piante di cui ai paragrafi 1 e 2 può essere rilasciato solo se sono rispettate le condizioni seguenti:
a) l'identità delle piante, dei prodotti vegetali o altri oggetti in questione è garantita;
b) le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti in questione continuano a rispettare le prescrizioni di cui agli articoli 80 e 81.
4. Se un passaporto delle piante è rilasciato a norma dei paragrafi 1 o 2, l'esame di cui all'articolo 82, paragrafo 1 non è richiesto.
5. Dopo aver sostituito un passaporto delle piante a norma dei paragrafi 1 e 2, l'operatore autorizzato in questione conserva il passaporto delle piante sostituito per tre anni.
Qualora tale passaporto delle piante sia rilasciato dall'autorità competente per sostituirne un altro, l'operatore professionale che ha richiesto il rilascio conserva il passaporto delle piante sostituito per tre anni.
Articolo 89
Passaporti delle piante che sostituiscono certificati fitosanitari
1. In deroga all'articolo 82 se una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto, introdotto nel territorio dell'Unione da un paese terzo, necessita per lo spostamento nel territorio dell'Unione di un passaporto delle piante a norma degli atti di esecuzione di cui all'articolo 74, paragrafo 1, e all'articolo 75, paragrafo 1, tale passaporto è rilasciato se i controlli di cui all'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n …/… [Numero del regolamento sui controlli ufficiali] riguardanti l'introduzione della rispettiva pianta, del rispettivo prodotto vegetale o altro oggetto sono stati ultimati in modo soddisfacente e permettono di stabilire che le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti interessati soddisfano le prescrizioni sostanziali per il rilascio di un passaporto delle piante ai sensi dell'articolo 80 e, se del caso, dell'articolo 81. [Em. 112]
2. Dopo il rilascio del passaporto delle piante di cui al paragrafo 1, l'operatore autorizzato che lo ha effettuato conserva il certificato fitosanitario per tre anni.
Nei casi in cui si applica l'articolo 95, paragrafo 2, lettera c), il certificato fitosanitario è sostituito da una sua copia certificata.
Articolo 90
Obbligo di rimuovere il passaporto delle piante
1. L'operatore professionale che ha sotto il proprio controllo un lotto di piante, prodotti vegetali o altri oggetti, rimuove il passaporto delle piante da tale lotto, qualora venga a conoscenza del fatto che le prescrizioni degli articoli da 78 a 82, 84 o 85 non sono rispettate.
L'operatore professionale annulla il passaporto delle piante tracciandovi sopra una linea diagonale rossa chiaramente visibile e indelebile.
2. Qualora l'operatore professionale non rispetti il paragrafo 1, l'autorità competente rimuove il passaporto delle piante dal lotto in questione e lo annulla tracciandovi sopra una linea diagonale rossa chiaramente visibile e indelebile.
3. Nei casi in cui si applicano i paragrafi 1 e 2, l'operatore professionale in questione conserva il passaporto delle piante annullato per tre anni.
4. Nei casi in cui si applicano i paragrafi 1 e 2, l'operatore professionale in questione informa di conseguenza l'operatore autorizzato o l'autorità competente che ha emesso il passaporto delle piante annullato.
5. Quando un passaporto delle piante è rimosso e annullato a norma del paragrafo 2, gli Stati membri inviano una notifica alla Commissione e agli altri Stati membri utilizzando il sistema elettronico per le notifiche di cui all'articolo 97.
Sezione 3
Altri attestati
Articolo 91
Marchio per il materiale da imballaggio di legno
1. Il marchio che attesta che il materiale da imballaggio di legno è stato trattato contro gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione e contro gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette, secondo un metodo stabilito in conformità dell'articolo 27, paragrafo 1 o 2, dell'articolo 29, paragrafo 1 o 2, dell'articolo 41, paragrafo 1 o 2 o dell'articolo 50, paragrafo 1 o 2, contiene gli elementi illustrati nell'allegato VII.
2. Alla Commissione è conferito il potere, in conformità dell'articolo 98, di adottare atti delegati per modificare l'allegato VII al fine di adeguare il marchio all'evoluzione delle norme internazionali.
3. Il marchio è applicato esclusivamente dagli operatori professionali autorizzati a norma dell'articolo 92.
4. La Commissione, attraverso atti di esecuzione, adotta le specifiche di formato del marchio di cui al paragrafo 1. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3.
Articolo 92
Autorizzazione e controllo degli operatori professionali che applicano il marchio per il materiale da imballaggio di legno nel territorio dell'Unione
1. L'autorizzazione ad applicare il marchio di cui all'articolo 91, paragrafo 3, è concessa ad un operatore registrato che rispetti le seguenti condizioni:
a) possedere le conoscenze necessarie per eseguire i trattamenti del materiale da imballaggio di legno richiesti dagli atti di cui all'articolo 91, paragrafo 1;
b) disporre degli impianti adeguati per effettuare i suddetti trattamenti (di seguito: "impianti per i trattamenti").
Alla Commissione è conferito il potere, in conformità dell'articolo 98, di adottare atti delegati per modificare le prescrizioni relative all'autorizzazione, se del caso in funzione degli sviluppi delle conoscenze scientifiche e tecniche.
L'autorizzazione è concessa, su richiesta, dall'autorità competente.
2. In deroga al paragrafo 1, l'autorizzazione di cui a tale paragrafo può essere concessa, per quanto riguarda l'applicazione del marchio al materiale da imballaggio interamente costituito da legno trattato, nei casi in cui l'operatore registrato soddisfa tutte le condizioni seguenti:
a) usare esclusivamente legno proveniente dagli impianti di trattamento gestiti da un operatore autorizzato a norma del paragrafo 1;
b) garantire la tracciabilità del legno utilizzato a tale scopo fino a tali impianti di trattamento;
c) se del caso a norma degli articoli 27, paragrafi 1 e 2, 29, paragrafi 1 e 2, 41, paragrafi 1 e 2 e 50, paragrafi 1 e 2, usare esclusivamente legno di cui alla lettera a) accompagnato da un passaporto delle piante.
3. L'autorità competente controlla gli operatori professionali autorizzati a norma del paragrafo 1, al fine di verificare e garantire che trattino il materiale da imballaggio di legno e vi appongano il marchio a norma dell'articolo 91, paragrafo 1 e soddisfino le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 98, per integrare le prescrizioni del presente paragrafo sul controllo degli operatori professionali da parte dell'autorità competente.
4. Qualora l'autorità competente venga a conoscenza del fatto che un operatore professionale non rispetta le prescrizioni di cui ai paragrafi 1, 2 o 3, essa adotta senza indugio le misure necessarie a porre fine a tale inosservanza.
Qualora abbia adottato misure a norma del paragrafo 1, diverse dalla revoca dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1, e il mancato rispetto delle prescrizioni persista, l'autorità competente revoca senza indugio l'autorizzazione di cui al paragrafo 1.
Articolo 93
Attestati diversi dal marchio per il materiale da imballaggio di legno
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 98, per stabilire quali elementi debbano essere presenti negli attestati ufficiali specifici per le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti, escluso il materiale da imballaggio di legno, richiesti dalle norme internazionali applicabili quale prova dell'attuazione di misure adottate a norma dell'articolo 27, paragrafo 1 o 2, dell'articolo 29, paragrafo 1 o 2, dell'articolo 41, paragrafo 1 o 2 oppure dell'articolo 50, paragrafo 1 o 2.
2. I suddetti atti delegati possono anche stabilire prescrizioni riguardanti uno o più punti fra i seguenti:
a) l'autorizzazione degli operatori professionali a rilasciare gli attestati ufficiali di cui al paragrafo 1;
b) il controllo, da parte dell'autorità competente, degli operatori professionali autorizzati a norma della lettera a);
c) la revoca dell'autorizzazione di cui alla lettera a).
3. La Commissione, attraverso atti di esecuzione, adotta le specifiche di formato degli attestati di cui al paragrafo 1. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3.
Sezione 4
Esportazione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti dal territorio dell'Unione
Articolo 94
Certificato fitosanitario per l'esportazione
1. Se per l'esportazione di una pianta, di un prodotto vegetale o altro oggetto dal territorio dell'Unione verso un paese terzo la normativa di tale paese terzo richiede un certificato fitosanitario (di seguito "certificato fitosanitario per l'esportazione"), l'autorità competente lo rilascia su richiesta dell'operatore professionale che ha sotto il proprio controllo la pianta, il prodotto vegetale o altro oggetto destinati all'esportazione.
2. Il certificato fitosanitario per l'esportazione è rilasciato a condizione che le informazioni disponibili siano sufficienti a certificare la conformità alle prescrizioni del paese terzo in questione. Le informazioni possono provenire, se del caso, da una o più fonti tra le seguenti:
a) passaporto delle piante di cui all'articolo 73, che accompagna la pianta, il prodotto vegetale o altro oggetto in questione;
b) il marchio per il materiale da imballaggio di legno di cui all'articolo 91, paragrafo 1, oppure l'attestato di cui all'articolo 93, paragrafo 1;
c) le informazioni incluse nel certificato di pre-esportazione di cui all'articolo 96;
d) le informazioni ufficiali contenute nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 67 qualora la pianta, il prodotto vegetale o altro oggetto in questione siano stati introdotti nel territorio dell'Unione da un paese terzo;
e) ispezioni ufficiali, campionamenti e prove effettuati sulla pianta, sul prodotto vegetale o altro oggetto in questione.
3. Il certificato fitosanitario per l'esportazione contiene gli elementi di cui all'allegato VIII, parte A.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 98, per modificare l'allegato VIII, parte A, al fine di adeguarlo agli sviluppi in campo tecnico e scientifico e all'evoluzione delle norme internazionali.
5. La Commissione, attraverso atti di esecuzione, adotta le specifiche sul formato del certificato fitosanitario di cui al paragrafo 1. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3.
6. I certificati fitosanitari in formato elettronico sono accettati solo se presentati attraverso il sistema informatico di gestione delle informazioni di cui all'articolo 130 del regolamento (UE) n .../… [Numero del regolamento sui controlli ufficiali] o nel quadro di uno scambio elettronico con tale sistema.
Articolo 95
Certificato fitosanitario per la riesportazione
1. Se una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto originario di un paese terzo è stato introdotto nel territorio dell'Unione da tale paese terzo, oppure da un altro paese terzo, anziché il certificato fitosanitario per l'esportazione può essere rilasciato un certificato fitosanitario per la riesportazione.
Il certificato fitosanitario per la riesportazione è rilasciato dall'autorità competente su richiesta dell'operatore professionale che ha sotto il proprio controllo la pianta, il prodotto vegetale o altro oggetto da esportare.
2. Il certificato fitosanitario per la riesportazione è rilasciato solo se sono rispettate tutte le condizioni seguenti:
a) la pianta, il prodotto vegetale o altro oggetto in questione non sono stati coltivati, fabbricati o trasformati nello Stato membro dal quale sono esportati verso il paese terzo in questione;
b) la pianta, il prodotto vegetale o altro oggetto in questione non sono stati esposti a rischi di infestazione da organismi nocivi da quarantena elencati come tali dal paese terzo di destinazione durante la permanenza in deposito nello Stato membro a partire dal quale saranno esportati verso tale paese terzo;
c) se disponibile, il certificato fitosanitario che accompagna la pianta, il prodotto vegetale o altro oggetto in questione dal paese terzo di origine, oppure una sua copia certificata, sono allegati al certificato fitosanitario per la riesportazione.
3. Le disposizioni dell'articolo 94, paragrafo 2, riguardanti le informazioni sufficienti a certificare la conformità alle prescrizioni del paese terzo in questione, si applicano di conseguenza.
4. Il certificato fitosanitario per la riesportazione contiene gli elementi di cui all'allegato VIII, parte B.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 98, per modificare l'allegato VIII, parte B, al fine di adeguarlo agli sviluppi in campo tecnico e scientifico e all'evoluzione delle norme internazionali.
6. La Commissione, attraverso atti di esecuzione, adotta le specifiche sul formato del certificato fitosanitario di cui al paragrafo 1. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3.
6 bis. La Commissione consulta il gruppo consultivo per la catena alimentare e per la salute animale e vegetale istituito a norma della decisione 2004/613/CE della Commissione(31). Detto gruppo consultivo offre il proprio contributo in sede di elaborazione degli atti delegati e di esecuzione. [Em. 113]
7. I certificati fitosanitari per la riesportazione in formato elettronico sono accettati solo se presentati attraverso, il sistema informatico di gestione delle informazioni di cui all'articolo 130 del regolamento (UE) n .../… [Numero del regolamento sui controlli ufficiali] o nel quadro di uno scambio elettronico con tale sistema.
Articolo 96
Certificati di pre-esportazione
1. Lo Stato membro dal quale sono esportate le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti di cui all'articolo 94, paragrafo 1, e lo Stato membro nel quale le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti sono stati coltivati, prodotti o trasformati, si scambiano informazioni a seconda delle necessità per rilasciare senza indugio il certificato fitosanitario per l'esportazione.
2. Lo scambio di informazioni di cui al paragrafo 1 assume la forma di un documento armonizzato (di seguito "certificato di pre-esportazione") nel quale lo Stato membro in cui le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti sono stati coltivati, prodotti o trasformati, attesta la conformità di tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti alle specifiche prescrizioni fitosanitarie riguardanti uno o più elementi fra i seguenti:
a) l'assenza di determinati organismi nocivi nelle piante, nei prodotti vegetali o in altri oggetti;
b) l'origine delle piante, dei prodotti vegetali o altri oggetti in questione;
c) le procedure fitosanitarie applicate alla produzione o alla trasformazione delle piante, dei prodotti vegetali o altri oggetti in questione.
3. Il certificato di pre-esportazione è rilasciato, a richiesta dell'operatore professionale, dallo Stato membro, o dall'operatore professionale autorizzato quale definito all'articolo 84, in cui le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti sono stati coltivati, prodotti o trasformati, mentre tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti si trovano nei siti dell'operatore professionale in questione. [Em. 114]
4. Il certificato di pre-esportazione accompagna le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti in questione durante lo spostamento nel territorio dell'Unione, a meno che le informazioni ivi contenute siano scambiate tra gli Stati membri interessati attraverso mezzi elettronici.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 98, per stabilire i contenuti del certificato di pre-esportazione.
6. La Commissione, attraverso atti di esecuzione, adotta le specifiche di formato del certificato di pre-esportazione. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3.
Capo VII
Misure di sostegno da parte della Commissione
Articolo 97
Istituzione del sistema elettronico per le notifiche
1. La Commissione istituisce un sistema elettronico per la trasmissione delle notifiche da parte degli Stati membri e per la comunicazione con gli operatori professionali, se del caso. [Em. 115]
Tale sistema è collegato e compatibile con il sistema informatico di gestione delle informazioni di cui all'articolo 130, paragrafo 1, del regolamento (UE) n .../… [Numero del regolamento sui controlli ufficiali].
2. Se la notifica riguarda la presenza di un organismo nocivo in piante, prodotti vegetali o altri oggetti introdotti nel territorio dell'Unione oppure presentati ufficialmente per essere introdotti nel territorio dell'Unione o spostati nel territorio dell'Unione, la notifica di cui al paragrafo 1 include un riferimento alle piante, ai prodotti vegetali e altri oggetti in questione, alla natura della non conformità e alle misure adottate.
Se la notifica riguarda la presenza di un organismo nocivo nel territorio di uno Stato membro, in un luogo diverso da piante, prodotti vegetali o altri oggetti introdotti nel territorio dell'Unione oppure presentati ufficialmente per essere introdotti nel territorio dell'Unione o spostati nel territorio dell'Unione, la notifica di cui al paragrafo 1 include un riferimento alle piante, ai prodotti vegetali e altri oggetti in questione, al nome dell'organismo nocivo, alla sua ubicazione e alle sue coordinate GPS nonché alle misure adottate.
Capo VIII
Disposizioni finali
Articolo 98
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. La delega diIl potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 1, paragrafo 2, all'articolo 5, paragrafi 2,3 e 4, all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, all'articolo 8, paragrafo 6, all'articolo 11, paragrafo 3, alall'articolo 20, all'articolo 22, paragrafo 3, all'articolo 27, all'articolo 30, all'articolo 32, paragrafo 4, all'articolo 34, paragrafo 1, all'articolo 37, paragrafo 3, all'articolo 38, all'articolo 44, paragrafo 2, all'articolo 45, paragrafo 3, all'articolo 46, paragrafo 6, all'articolo 48, all'articolo 67, paragrafo 4, all'articolo 71, paragrafo 4, all'articolo 76, all'articolo 78, paragrafo 4, all'articolo 84, paragrafo 2, all'articolo 86, paragrafo 3, all'articolo 91, paragrafo 2, all'articolo 92, paragrafi 1 e 3, all'articolo 93, paragrafo 1, all'articolo 94, paragrafo 4, all'articolo 95, paragrafo 5, e all'articolo 96, paragrafo 5, è conferitaconferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminatodall'entrata in vigore del presente regolamentocinque anni a decorrere da …(32). La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga. [Em. 116]
3. La delega di potere di cui all'articolo 1, paragrafo 2, all'articolo 5, paragrafi 2, 3 e 4, all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, all'articolo 8, paragrafo 6, all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 20, all'articolo 22, paragrafo 3, all'articolo 27, all'articolo 30, all'articolo 32, paragrafo 4, all'articolo 34, paragrafo 1, all'articolo 37, paragrafo 3, all'articolo 38, all'articolo 44, paragrafo 2, all'articolo 45, paragrafo 3, all'articolo 46, paragrafo 6, all'articolo 48, all'articolo 67, paragrafo 4, all'articolo 71, paragrafo 4, all'articolo 76, all'articolo 78, paragrafo 4, all'articolo 84, paragrafo 2, all'articolo 86, paragrafo 3, all'articolo 91, paragrafo 2, all'articolo 92, paragrafi 1 e 3, all'articolo 93, paragrafo 1, all'articolo 94, paragrafo 4, all'articolo 95, paragrafo 5 e all'articolo 96, paragrafo 5, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega del di potere specificato nella decisione medesimaivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. [Em. 117]
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, dell'articolo 5, paragrafi 2, 3 e 4, dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 8, paragrafo 6, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 20, dell'articolo 22, paragrafo 3, dell'articolo 27, dell'articolo 30, dell'articolo 32, paragrafo 4, dell'articolo 34, paragrafo 1, dell'articolo 37, paragrafo 3, dell'articolo 38, dell'articolo 44, paragrafo 2, dell'articolo 45, paragrafo 3, dell'articolo 46, paragrafo 6, dell'articolo 48, dell'articolo 67, paragrafo 4, dell'articolo 71, paragrafo 4, dell'articolo 76, dell'articolo 78, paragrafo 4, dell'articolo 84, paragrafo 2, dell'articolo 86, paragrafo 3, dell'articolo 91, paragrafo 2, dell'articolo 92, paragrafi 1 e 3, dell'articolo 93, paragrafo 1, dell'articolo 94, paragrafo 4, dell'articolo 95, paragrafo 5 e dell'articolo 96, paragrafo 5, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
5 bis. Dopo quattro anni a decorrere da …(33), la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio riguardo all'uso del potere di adottare atti delegati di cui al paragrafo 2. [Em. 118]
Articolo 98 bis
Procedura d'urgenza
1. Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.
2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 98, paragrafo 5. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni. [Em. 119]
Articolo 99
Procedura del comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi istituito dall'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio(34). Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Se il parere del comitato deve essere ottenuto tramite procedura scritta, la procedura è conclusa senza risultati qualora, entro il termine per la presentazione del parere, il presidente lo decida o la maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Se il parere del comitato deve essere ottenuto tramite procedura scritta, la procedura è conclusa senza risultati qualora, entro il termine per la presentazione del parere, il presidente lo decida o la maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda.
4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con il suo articolo 5.
Articolo 100
Sanzioni
Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate alla portata del danno economicoe fitosanitario causato in tutto il territorio dell'Unione e dissuasive. [Em. 120]
Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro …… [Data di applicazione del presente regolamento] e notificano immediatamente qualsiasi successiva modifica ad esse apportata.
Articolo 101
Abrogazioni
1. La direttiva 2000/29/CE è abrogata.
Sono inoltre abrogati i seguenti atti:
a) la direttiva 69/464/CEE;
b) la direttiva 69/466/CEE;
c) la direttiva 74/647/CEE;
d) la direttiva 93/85/CEE;
e) la direttiva 98/57/CE;
f) la direttiva 2007/33/CE.
2. I riferimenti agli atti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IX.
Articolo 102
Modifica del regolamento (UE) n. 652/2014
Il regolamento (UE) n. 652/2014 è così modificato:
1) all'articolo 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:"
"e) sulle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;"
"
2) all'articolo 16, paragrafo 1, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:"
"a) misure di eradicazione di un organismo nocivo da una zona infestata, adottate dalle autorità competenti a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, dell'articolo 27, paragrafo 1 o dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. […]/[…] del Parlamento europeo e del Consiglio*;
b)
misure di contenimento di un organismo nocivo prioritario, elencato a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. […]/[…]* [Numero del presente regolamento relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante], nei confronti del quale sono state adottate misure di contenimento a livello dell'Unione a norma dell'articolo 27, paragrafo 2 o dell'articolo 29, paragrafo 2 del medesimo regolamento, in una zona infestata dalla quale l'organismo prioritario in questione non può essere eradicato, qualora tali misure siano essenziali per proteggere il territorio dell'Unione da un'ulteriore diffusione dell'organismo nocivo prioritario. Le suddette misure riguardano l'eradicazione dell'organismo nocivo dalla zona cuscinetto che circonda la zona infestata qualora la sua presenza sia rilevata in tale zona cuscinetto;
c)
misure di prevenzione adottate per contrastare la diffusione di un organismo nocivo prioritario, elencato a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. […]/[…]*[Numero del presente regolamento relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante], nei confronti del quale sono state adottate misure a livello dell'Unione a norma dell'articolo 27, paragrafo 3 o dell'articolo 29, paragrafo 3 del medesimo regolamento, qualora tali misure siano essenziali per proteggere il territorio dell'Unione da un'ulteriore diffusione dell'organismo nocivo prioritario.
c bis)
misure di eradicazione rapida nella fase iniziale dell'invasione di una specie esotica, adottate dagli Stati membri a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. […]/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio**.
__________________
* Regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante (GU L …, del ……., pag. …) [Numero, data e nota a piè di pagina con gli estremi di pubblicazione del presente regolamento, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante]
**Regolamento (UE) n. […]/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, recante disposizioni volte a prevenire e a gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (GU L ..., ..., ...). [Numero, data e nota a piè di pagina con gli estremi di pubblicazioni di tale regolamento]"; [Em. 121]
"
3) l'articolo 17 è così modificato:
a) al primo comma, le lettere a) e d) sono sostituite dalle seguenti:"
"a) riguardano organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione dei quali non è nota la presenza nel territorio dell'Unione, elencati a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. […]/[...]*[Numero del presente regolamento relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante];
b)
riguardano organismi nocivi prioritari elencati a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. […]/[…] [Numero del presente regolamento, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante];
c)
riguardano organismi nocivi non elencati come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, oggetto di misure adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. […]/[…] [Numero del presente regolamento, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante];
c bis)
riguardano esemplari vivi di specie, sottospecie o taxon inferiori di piante, funghi o microrganismi che, se introdotti nel territorio dell'Unione, potrebbero avere effetti negativi sulla sanità delle piante e che sono compresi nelle misure di eradicazione precoce adottate a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. […]/2014[Numero del regolamento recante disposizioni volte a prevenire e a gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive]; [Em. 122] "
"
b) il secondo comma è sostituito dal seguente:"
"Per le misure che soddisfano la condizione di cui al primo comma, lettera c), la sovvenzione non copre i costi sostenuti dopo la scadenza delle misure adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. […]/[…][Numero del presente regolamento, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante]."
"
4) l'articolo 18, paragrafo 1 è così modificato:
a) dopo la lettera c) sono inserite le lettere seguenti:"
"c bis) costi sostenuti dagli Stati membri per risarcire gli operatori di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. […]/[…] [Numero del presente regolamento, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante] del valore delle piante, dei prodotti vegetali o altri oggetti distrutti ai quali si applicano le misure di cui all'articolo 16 del suddetto regolamento, per quanto riguarda gli organismi nocivi prioritari elencati a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del medesimo regolamento;
c ter)
costi sostenuti dagli Stati membri per risarcire gli operatori di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. […]/2014 [Numero del presente regolamento, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante] per il valore delle piante, dei prodotti vegetali o altri oggetti distrutti in applicazione delle misure di eradicazione rapida nella fase iniziale dell'invasione adottate a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. […]/[…] [Numero del regolamento recante disposizioni volte a prevenire e a gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive]; [Em. 123]
c quater)
costi sostenuti per risarcire gli operatori di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. […]/[…] [Numero dele regolamento relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante] per l'attuazione di misure di biosicurezza rafforzate essenziali per proteggere il territorio dell'Unione da organismi nocivi prioritari. [Em. 124] "
"
b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:"
"e) in casi eccezionali e debitamente giustificati, tenendo conto del valore aggiunto a livello Unione delle misure, i costi sostenuti per attuare altre misure necessarie oltre a quelle di cui alle lettere da a) a d), purché tali misure siano stabilite nella decisione di sovvenzione di cui all'articolo 36, paragrafo 4.";
"
c) è aggiunto il seguente secondo comma:"
"Ai fini del primo comma, letteralettere c bis), c ter) e c quater), il risarcimento non eccede il valore di mercato delle piante, dei prodotti vegetali o altri oggetti immediatamente prima della loro distruzione e l'eventuale valore di recupero è detratto dal risarcimento. [Em. 125]; "
"
5) l'articolo 19 è così modificato:
a) al primo comma, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:"
"a) riguardano organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione dei quali non è nota la presenza nel territorio dell'Unione, elencati a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. […]/[...] [Numero del presente regolamento, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante];
b)
riguardano organismi nocivi prioritari elencati a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. […]/[…] [Numero del presente regolamento, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante];
c)
riguardano organismi nocivi non elencati come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione oggetto di misure adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. […]/[…] […]/[…][Numero del presente regolamento, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante]."
"
b) Il terzo comma è sostituito dal seguente:"
"Per le misure che soddisfano la condizione di cui al primo comma, lettera c), la sovvenzione non copre i costi sostenuti dopo la scadenza della misura adottata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. […]/[…] [Numero del presente regolamento, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante]."
"
Articolo 103
Entrata in vigore e applicazione
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica [Data corrispondente a 36 mesi dall'entrata in vigore].
2. L'articolo 97, paragrafo 2 si applica dalla data in cui sono istituiti i sistemi di cui all'articolo 97, paragrafo 1.
3. Gli atti di cui all'articolo 101, paragrafo 1, lettere a), d), e) e f) sono abrogati in data 31 dicembre 2021. In caso di conflitto tra le disposizioni di tali atti e le disposizioni del presente regolamento, prevalgono queste ultime.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a …, il
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il presidente Il presidente
ALLEGATO I
Territori per i quali, ai fini del presente regolamento, i riferimenti ai paesi terzi vanno letti come riferimenti ai paesi terzi e a tali territori e i riferimenti al territorio dell'Unione vanno letti come riferimenti al territorio dell'Unione esclusi tali territori, conformemente all'articolo 1, paragrafo 2
I territori di:
1. Guadalupa
2. Guyana francese
3. Martinica
4. Riunione
5. Sint Maarten
6. Mayotte
7. Ceuta
8. Melilla
9. Isole Canarie
ALLEGATO I bis
Elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione di cui all'articolo 5
ORGANISMI NOCIVI DI CUI NON SIA NOTA LA PRESENZA IN ALCUNA PARTE DEL TERRITORIO UNIONALE E CHE RIVESTONO IMPORTANZA PER TUTTA L'UNIONE
a) Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo
Acleris spp. (specie non europee)
Aculops fuchsiae Keifer
Agrilus planipennis Fairmaire
Aleurochantus spp.
Amauromyza maculosa (Malloch)
Anomala orientalis Waterhouse
Anoplophora chinensis (Thomson)
Anoplophora glabripennis (Motschulsky)
Anoplophora malasiaca (Forster)
Anthonomus bisignifer (Schenkling)
Anthonomus signatus (Say)
Aonidella citrina Coquillet
Aphelenchoïdes besseyi Christie
Arrhenodes minutus Drury
Aschistonyx eppoi Inouye
Bemisia tabaci Genn. (popolazioni non europee) vettore di virus quali:
a) Bean golden mosaic virus
b) Cowpea mild mottle virus
c) Lettuce infectious yellows virus
d) Pepper mild tigré virus
e) Squash leaf curl virus
f) Euphorbia mosaic virus
g) Florida tomato virus
Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buher) Nickle et al.
Carposina niponensis Walsingham
Cicadellidae (non europei) noti come vettori della malattia di Pierce (causata da Xylella fastidiosa), quali:
a) Carneocephala fulgida Nottingham
b) Draeculacephala minerva Bali
c) Graphocephala atropunctata (Signoret)
Choristoneura spp. (specie non europee)
Conotrachelus nenuphar (Herbst)
Dendrolimus sibiricus Tschetverikov
Diabrotica barberi Smith & Lawrence
Diabrotica undecimpunctata howardi Barber
Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim
Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith
Diaphorina citri Kuway
Enarmonia packardi (Zeller)
Enarmonia prunivora Walsh
Eotetranychus lewisi McGregor
Grapholita inopinata Heinrich
Heliothis zea (Boddie)
Hirschmanniella spp. ad eccezione di Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc & Goodey
Hishomonus phycitis
Leucaspis japonica Ckll.
Liriomyza sativae Blanchard
Listronotus bonariensis (Kuschel)
Longidorus diadecturus Eveleigh et Allen
Margarodes, specie non europee, quali:
a) Margarodes vitis (Phillipi)
b) Margarodes vredendalensis de Klerk
c) Margarodes prieskeansis Jakubski
Monochamus spp. (specie non europee)
Myndus crudus Van Duzee
Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne et Allen
Naupactus leucoloma Boheman
Numonia pirivorella (Matsumura)
Oligonychus perditus Pritchard et Baker
Pissodes spp. (specie non europee)
Premnotrypes spp. (specie non europee)
Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann)
Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff)
Radopholus citrophilus Huettel Dickson et Kaplan
Rhynchophorus palmarum (L.)
Scaphoideus luteolus (Van Duzee)
Scirtothrips aurantii Faure
Scirtothrips dorsalis Hood
Scirtothrips citri (Moultex)
Scolytidae spp. (specie non europee)
Scrobipalpopsis solanivora Povolny
Spodoptera eridania (Cramer)
Spodoptera frugiperda (Smith)
Spodoptera litura (Fabricus)
Tachypterellus quadrigibbus Say
Taxoptera citricida Kirk.
Thaumatotibia leucotreta
Thrips palmi Karny
Tephritidae (non europei) quali:
a) Anastrepha fraterculus (Wiedemann)
b) Anastrepha ludens (Loew)
c) Anastrepha obliqua Macquart
d) Anastrepha suspensa (Loew)
e) Dacus ciliatus Loew
f) Dacus cucurbitae Coquillet
g) Dacus dorsalis Hendel
h) Dacus tryoni (Froggatt)
i) Dacus tsunconis Miyake
j) Dacus zonatus Saund
k) Epochra canadensis (Loew)
l) Pardalaspis cyanescens Bezzi
m) Pardalaspis quinaria Bezzi
n) Pterandrus rosa (Karsch)
o) Rhacochlaena japonica Ito
p) Rhagoletis cingulata (Loew)
q) Rhagoletis completa Cresson
r) Rhagoletis fausta (Osten-Sacken)
s) Rhagoletis indifferens Curran
t) Rhagoletis mendax Curran
u) Rhagoletis pomonella Walsh
v) Rhagoletis ribicola Doane
w) Rhagoletis suavis (Loew)
Trioza erytreae Del Guercio
Unaspis citri Comstock
Xiphinema americanum Cobb sensu lato (popolazioni non europee)
Xiphinema californicum Lamberti et Bleve-Zacheo
b) Batteri
Citrus greening bacterium
Citrus variegated chlorosis
Erwinia stewartii (Smith) Dye
Xanthomonas campestris (tutti i ceppi patogeni per Citrus)
Xanthomonas campestris pv. oryzae (Ishiyama) Dye e pv. oryzicola (Fang. et al.) Dye
Criteri di qualificazione degli organismi nocivi in base ai rischi che comportano per il territorio dell'Unione
Sezione 1
Criteri per identificare gli organismi nocivi che si possono considerare organismi nocivi da quarantena, come indicato agli articoli 3, 7, paragrafo 1 e 28, paragrafo 2
1) Identità dell'organismo nocivo
L'identità tassonomica dell'organismo nocivo è chiaramente definita oppure, in alternativa, è dimostrato che l'organismo nocivo produce sintomi coerenti ed è trasmissibile.
L'identità tassonomica dell'organismo nocivo è definita a livello della specie oppure, in alternativa, ad un livello tassonomico superiore o inferiore, e tale livello tassonomico è fondato su opportune basi scientifiche in relazione alla sua virulenza, alla gamma di organismi ospiti o alle relazioni con i vettori.
2) Presenza dell'organismo nocivo nel territorio interessato
Si applica almeno una delle condizioni seguenti:
a) la presenza dell'organismo nocivo non è nota nel territorio in questione;
b) la presenza dell'organismo nocivo non è nota nel territorio in questione, eccetto in una sua parte limitata;
c) la presenza dell'organismo nocivo non è nota nel territorio in questione, eccetto in casi sporadici, irregolari, isolati e non frequenti.
Se si applicano le lettere b) o c), si considera che l'organismo nocivo è diffuso in modo limitato.
3) Capacità dell'organismo nocivo di introdursi, insediarsi e diffondersi nel territorio interessato
a) Capacità di introdursi
L'organismo nocivo è considerato capace di introdursi nel territorio in questione oppure, se presente, nella parte di territorio in cui è diffuso in modo limitato (di seguito: "zona in pericolo") o per via naturale oppure se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
i) è associato, per quanto riguarda piante, prodotti vegetali o altri oggetti che entrano nel territorio in questione, a tali piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio di origine o di provenienza, dal quale sono introdotti nel territorio in questione;
ii) sopravvive durante il trasporto o l'immagazzinamento;
iii) può essere trasferito ad un ospite adatto, sia esso pianta, prodotto vegetale o altro oggetto, nel territorio in questione.
b) Capacità di insediarsi
L'organismo nocivo è considerato capace di restare presente in un futuro prevedibile (di seguito: "insediarsi") nel territorio in questione oppure, se presente, nella parte di territorio in cui è diffuso in modo limitato, se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
i) sono disponibili organismi ospiti e, se del caso, vettori di trasmissione dell'organismo nocivo;
ii) i fattori ambientali decisivi sono favorevoli all'organismo nocivo in questione e, se del caso, al suo vettore, e gli consentono di sopravvivere in periodi di stress climatico e di completare il suo ciclo vitale;
iii) le pratiche colturali e le misure di controllo applicate nel territorio sono favorevoli;
iv) i metodi di sopravvivenza, la strategia riproduttiva, l'adattabilità genetica dell'organismo nocivo e la dimensione della sua popolazione minima vitale ne favoriscono l'insediamento.
c) Capacità di diffondersi
L'organismo nocivo è considerato capace di diffondersi nel territorio in questione oppure, se presente, nella parte di territorio in cui è diffuso in modo limitato se è soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti:
i) l'ambiente è adatto alla diffusione naturale dell'organismo nocivo;
ii) gli ostacoli alla diffusione naturale dell'organismo nocivo non sono sufficienti;
iii) le merci o i trasporti consentono all'organismo nocivo di spostarsi;
iv) sono presenti organismi ospiti e, se del caso, vettori dell'organismo nocivo;
v) i nemici naturali e gli antagonisti dell'organismo nocivo non sono presenti oppure non sono sufficientemente in grado di sopprimerlo.
4) Potenziale impatto economico, sociale e ambientale
L'ingresso, l'insediamento e la diffusione dell'organismo nocivo nel territorio in questione oppure, se presente, nella parte di territorio in cui è diffuso in modo limitato, hanno un impatto economico, sociale e/o ambientale inaccettabile per il territorio in questione oppure per la parte di territorio in cui è diffuso in modo limitato, per quanto riguarda almeno uno degli aspetti seguenti:
a) perdite quantitative e qualitative del raccolto;
b) costi delle misure di controllo;
c) costi di reimpianto e perdite dovute alla necessità di effettuare colture sostitutive;
d) effetti sulle pratiche di produzione esistenti;
e) effetti sugli alberi lungo le strade, sui parchi e sulle aree verdi pubbliche e private;
f) effetti sulle piante autoctone, sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici;
g) effetti sull'insediamento, sulla diffusione e sull'impatto di altri organismi nocivi, dovuti alla capacità dell'organismo nocivo in questione di agire da vettore per altri organismi nocivi;
h) modifiche dei costi di produzione o delle domande di mezzi di produzione, compresi costi connessi al controllo e costi di eradicazione e contenimento;
i) effetti sui profitti dei produttori, risultanti dalle modifiche dei costi di produzione, delle rese o dei livelli di prezzo;
j) modifiche della domanda dei consumatori nazionali o esteri di un determinato prodotto, risultante da modifiche della qualità;
k) effetti sui mercati nazionali e di esportazione e sui prezzi pagati, compresi gli effetti sull'accesso al mercato di esportazione e la probabilità di restrizioni fitosanitarie istituite dai partner commerciali;
l) risorse necessarie per ulteriori ricerche e consulenza;
m) effetti sull'ambiente e altri effetti indesiderati delle misure di controllo;
n) effetti su Natura 2000 o altre zone protette;
n bis) effetti sul patrimonio paesaggistico e sulle zone turistiche; [Em. 129]
o) modifiche dei processi ecologici e della struttura, della stabilità o dei processi di un ecosistema, compresi ulteriori effetti sulle specie vegetali, erosione, variazioni della superficie freatica, pericoli d'incendio, ciclo dei nutrienti;
p) costi del ripristino ambientale;
q) effetti sulla sicurezza alimentare;
r) effetti sull'occupazione;
s) effetti sulla qualità delle acque, sul tempo libero, sul turismo, sui pascoli, sulla caccia e sulla pesca.
Per quanto riguarda le lettere da a) a g), si tiene conto degli effetti diretti sugli ospiti nella zona in pericolo. Tali effetti sono valutati tenendo conto della gamma di specie ospiti e basandosi sui tipi, sull'entità e sulla frequenza dei danni patiti dalle suddette specie ospiti.
Per quanto riguarda le lettere da h) a s), si tiene conto degli effetti indiretti all'interno e all'esterno della zona in pericolo.
Sezione 2
Criteri per identificare gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione che si possono considerare organismi nocivi prioritari, come indicato all'articolo 6, paragrafo 1 e all'articolo 7, paragrafo 2
Si considera che un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione abbia il più grave impatto economico, sociale o ambientale per il territorio dell'Unione se il suo ingresso, il suo insediamento o la sua diffusione soddisfano almeno una delle condizioni seguenti:
a) impatti economici: l'organismo ha il potenziale di provocare notevoli perdite in termini di effetti diretti e indiretti di cui alla sezione I, punto 4, per le colture il cui valore totale annuo di produzione per ilnel territorio dell'Unione ammonta ad almeno 1 miliardo di EUR. [Em. 130]
a bis) In caso di organismi nocivi che colpiscono le colture speciali, coltivate nel territorio europeo su una superficie inferiore a 200 000 ettari, la perdita potenziale in termini di valore totale annuo di produzione dell'Unione è di almeno 200 milioni di EUR. [Em. 131]
b) Impatti sociali: l'organismo nocivo ha il potenziale di provocare almeno uno degli effetti seguenti:
i) significativa diminuzione dell'occupazione nel settore agricolo, orticolo o silvicolo in questione;
ii) rischi per la sicurezza alimentare;
iii) scomparsa o danneggiamento permanente su vasta scala delle principali specie di alberi autoctone o coltivate nel territorio dell'Unione.
c) Impatti ambientali: l'organismo nocivo ha il potenziale di provocare almeno uno degli effetti seguenti:
i) effetti sulle specie e gli habitat elencati dalle disposizioni della direttiva 92/43/CEE del Consiglio(35) e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(36);
ii) aumenti consistenti e permanenti dell'impiego di prodotti fitosanitari sulle colture in questione.
Sezione 3
Criteri di valutazione preliminare per identificare gli organismi nocivi provvisoriamente considerati organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione che richiedono misure temporanee come indicato negli articoli 21, paragrafo 1, 28, paragrafo 1, 29, paragrafo 1, e 30
Sottosezione 1
Criteri di valutazione preliminare per identificare gli organismi nocivi provvisoriamente considerati organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione che richiedono misure temporanee come indicato nell'articolo 28, paragrafo 1
1) Identità dell'organismo nocivo
L'organismo nocivo rispetta i criteri di cui alla sezione 1, punto 1.
2) Presenza dell'organismo nocivo nel territorio dello Stato membro
La presenza dell'organismo nocivo non è mai stata riscontrata nota nel territorio dello Stato membro. Secondo le informazioni a disposizione dello Stato membro in questione, non è mai stata riscontrata neppure la presenza dell'organismo nocivo nel territorio dell'Unione, oppure si considera che l'organismo nocivo soddisfa le condizioni di cui alla sezione 1, punto 2, lettere b) o c) per quanto concerne il territorio dell'Unione.
3) Probabilità di insediamento e diffusione dell'organismo nocivo nel territorio dell'Unione, o in una o più parti specifiche parti del territorio dell'Unione in cui non è presente
Secondo le informazioni a disposizione dello Stato membro, l'organismo nocivo soddisfa i criteri di cui alla sezione 1, punto 3, lettere b) e c) per quanto riguarda il suo territorio e, per quanto lo Stato membro possa valutarlo, il territorio dell'Unione.
4) Potenziale impatto economico, sociale e ambientale dell'organismo nocivo
Secondo le informazioni a disposizione dello Stato membro, l'organismo nocivo ha impatti economici, sociali e/o ambientali inaccettabili per quanto riguarda il suo territorio e, per quanto lo Stato membro possa valutarlo, il territorio dell'Unione in caso di insediamento e diffusione in tale territorio, per quanto riguarda uno o più aspetti di cui alla sezione 1, punto 4.
I suddetti impatti comprendono almeno uno degli effetti diretti di cui alla sezione 1, punto 4, lettere da a) a g).
Sottosezione 2
Criteri di valutazione preliminare per identificare gli organismi nocivi provvisoriamente considerati organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione che richiedono misure temporanee come indicato nell'articolo 29, paragrafo 1
1) Identità dell'organismo nocivo
L'organismo nocivo rispetta i criteri di cui alla sezione 1, punto 1.
2) Presenza dell'organismo nocivo nel territorio dell'Unione
La presenza dell'organismo nocivo nel territorio dell'Unione non è mai stata riscontrata, oppure si considera che l'organismo nocivo soddisfa le condizioni di cui alla sezione 1, punto 2, lettere b) o c) per quanto concerne il territorio dell'Unione.
3) Probabilità di insediamento e diffusione dell'organismo nocivo nel territorio dell'Unione, o in una o più specifiche parti del territorio dell'Unione in cui non è presente
Secondo le informazioni a disposizione dell'Unione, l'organismo nocivo soddisfa i criteri di cui alla sezione 1, punto 3, lettere b) e c) per quanto riguarda il territorio dell'Unione.
4) Potenziale impatto economico, sociale e ambientale dell'organismo nocivo
Secondo le informazioni disponibili all'Unione, l'organismo nocivo ha impatti economici, sociali e/o ambientali inaccettabili per quanto riguarda il territorio dell'Unione in caso di insediamento e diffusione in tale territorio, per quanto riguarda uno o più aspetti di cui alla sezione 1, punto 4.
I suddetti impatti comprendono almeno uno degli effetti diretti di cui alla sezione 1, punto 4, lettere da a) a g).
Sezione 4
Criteri per identificare gli organismi nocivi che si possono considerare organismi nocivi da quarantena rilvanti per l'Unione, come indicato agli articoli 36 e 38
1) Identità dell'organismo nocivo
L'organismo nocivo rispetta i criteri di cui alla sezione 1, punto 1.
2) Probabilità di diffusione dell'organismo nocivo nel territorio dell'Unione
È valutata prevalentemente la diffusione dell'organismo nocivo attraverso specifiche piante da impianto anziché per via naturale o attraverso lo spostamento di prodotti vegetali o altri oggetti.
Tale valutazione tiene conto, a seconda dei casi, degli aspetti seguenti:
a) numero dei cicli vitali dell'organismo nocivo sugli ospiti in questione;
b) biologia, epidemiologia e capacità di sopravvivenza dell'organismo nocivo;
c) possibili vie di diffusione naturali, artificiali o di altro tipo per la trasmissione dell'organismo nocivo all'ospite ed efficienza delle vie di diffusione, compresi i meccanismi di dispersione e il tasso di dispersione;
d) infestazione secondaria e trasmissione dell'organismo nocivo dall'ospite ad altre piante e viceversa;
e) fattori climatici;
f) pratiche colturali prima e dopo il raccolto;
g) tipi di terreno;
h) suscettibilità dell'ospite in questione e fasi pertinenti delle piante ospiti;
i) presenza di vettori dell'organismo nocivo;
j) presenza di nemici naturali e di antagonisti dell'organismo nocivo;
k) presenza di altri ospiti suscettibili all'organismo nocivo;
l) prevalenza dell'organismo nocivo nel territorio dell'Unione;
m) uso previsto delle piante.
3) Potenziale impatto economico, sociale e ambientale dell'organismo nocivo
Le infestazioni delle piante da impianto di cui al punto 2 da parte dell'organismo nocivo hanno un impatto economico inaccettabile sull'uso previsto di tali piante sotto almeno uno degli aspetti seguenti:
a) perdite quantitative e qualitative del raccolto;
b) costi aggiuntivi delle misure di controllo;
c) costi aggiuntivi di raccolto e selezione;
d) costi di reimpianto;
e) perdite dovute alla necessità di effettuare colture sostitutive;
f) effetti sulle pratiche di produzione esistenti;
g) effetti su altre piante ospiti nel luogo di produzione;
h) effetti sull'insediamento, sulla diffusione e sull'impatto di altri organismi nocivi, dovuti alla capacità dell'organismo nocivo in questione di agire da vettore per altri organismi nocivi;
i) effetti sui costi di produzione o sulle domande di mezzi di produzione, compresi costi di controllo e costi di eradicazione e contenimento;
j) effetti sui profitti dei produttori, risultanti dalle modifiche dei costi di produzione, delle rese o dei livelli di prezzo;
k) modifiche della domanda dei consumatori nazionali o esteri di un determinato prodotto, risultante da modifiche della qualità;
l) effetti sui mercati nazionali e di esportazione e prezzi pagati;
m) effetti sull'occupazione.
Per quanto riguarda le lettere da a) a h), si tiene conto degli effetti diretti sugli ospiti nella zona in pericolo. Tali effetti sono valutati sulla base dei tipi, dell'entità e della frequenza dei rispettivi danni.
Per quanto riguarda le lettere da i) a m), si tiene conto degli effetti indiretti all'interno e all'esterno della zona in pericolo.
ALLEGATO III
Elementi di identificazione delle piante da impianto che comportano rischi fitosanitari per il territorio dell'Unione, come indicato all'articolo 47, paragrafo 2, e all'articolo 48
Si considera che le piante da impianto provenienti da paesi terzi possono comportare rischi fitosanitari per il territorio dell'Unione, come indicato all'articolo 47, paragrafo 1, se soddisfano almeno treuna delle condizioni seguenti, tra le quali almeno una di quelle elencate al punto 1, lettere a), b) e c): [Em. 132]
1) Caratteristiche delle piante da impianto
a) Esse appartengono ad un genere o ad una famiglia dei quali è risaputo che ospitano comunemente organismi nocivi regolamentati come organismi nocivi da quarantena nel territorio dell'Unione o in paesi terzi.
b) Esse appartengono ad un genere o ad una famiglia dei quali è risaputo che ospitano comunemente organismi nocivi polifagi, oppure organismi nocivi monofagi dei quali è noto il notevole impatto su specie vegetali coltivate nel territorio dell'Unione e aventi grande importanza economica, sociale o ambientale per il territorio dell'Unione.
c) Esse appartengono ad un genere o una famiglia delle quali è risaputo che ospitano comunemente organismi nocivi senza mostrarne segni o sintomi, oppure che hanno un periodo di latenza prima della manifestazione di tali segni o sintomi di almeno tre mesi, il che rende quindi quasi impossibile rilevare la presenza degli organismi nocivi su tali piante da impianto durante i controlli ufficiali all'ingresso nel territorio dell'Unione, senza ricorrere al campionamento e alle prove o all'applicazione delle procedure di quarantena.
d) Esse sono coltivate all'aperto nei paesi terzi di origine.
e) Esse non sono trattate con prodotti fitosanitari generici né prima né durante il trasporto. [Em. 133]
f) Esse non sono soggette a controlli ufficiali di esportazione e a certificazione per l'esportazione nel paese terzo di origine. [Em. 134]
g) Esse non sono spedite in contenitori o imballaggi chiusi, oppure se lo sono le partite, a causa delle loro dimensioni, non possono essere aperte in locali chiusi a fini di controllo ufficiale all'ingresso nel territorio dell'Unione.
2) Origine delle piante da impianto
a) Esse sono originarie o provengono da un paese terzo che è fonte di frequenti notifiche o di intercettazioni di organismi nocivi da quarantena non elencati a norma dell'articolo 5, paragrafo 2.
b) Esse sono originarie o provengono da un paese terzo non membro dell'IPPC.
ALLEGATO IV
Misure e principi di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi
Sezione 1
Misure di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi da quarantena come indicato
La gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi da quarantena consiste in una o più misure, a seconda delle esigenze, fra le seguenti:
1) Misure di prevenzione e di eliminazione dell'infestazione di piante coltivate e selvatiche
a) Restrizioni per quanto riguarda l'identità, la natura, l'origine, l'ascendenza, la provenienza e la cronologia della produzione delle piante coltivate.
b) Restrizioni della coltivazione, del raccolto e dell'impiego delle piante.
c) Restrizioni dell'uso dei prodotti vegetali, dei siti, del terreno, delle acque, della terra, dei substrati di coltivazione, degli impianti, dei macchinari, delle attrezzature e altri oggetti.
d) Sorveglianza, esame visivo, campionamento e prove di laboratorio delle piante, dei prodotti vegetali, dei siti, del terreno, delle acque, della terra, dei substrati di coltivazione, degli impianti, dei macchinari, delle attrezzature e di altri oggetti per rilevare l'eventuale presenza di organismi nocivi da quarantena.
e) Sorveglianza della perdita o dell'alterazione dell'efficacia di una specie vegetale resistente connessa con un cambiamento della composizione dell'organismo nocivo da quarantena o del suo biotipo, patotipo, razza o gruppo di virulenza.
f) Trattamento fisico, chimico e biologico delle piante, dei prodotti vegetali, dei siti, del terreno, delle acque, della terra, dei substrati di coltivazione, degli impianti, dei macchinari, delle attrezzature e di altri oggetti infestati o potenzialmente infestati da organismi nocivi da quarantena.
g) Distruzione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, infestati o potenzialmente infestati da organismi nocivi da quarantena o a fini di prevenzione.
h) Obblighi di informazione, di registrazione di dati, di comunicazione e trasmissione di dati.
Ai fini della lettera b), le misure possono comprendere prescrizioni relative alle prove su specie vegetali e su varietà vegetali per verificarne la resistenza all'organismo nocivo da quarantena in questione e all'elaborazione di un elenco di specie e varietà vegetali che sono risultate resistenti all'organismo nocivo da quarantena in questione.
Ai fini della lettera f), le misure possono comprendere prescrizioni riguardanti:
a) la registrazione, l'autorizzazione e la supervisione ufficiale degli operatori professionali che applicano il trattamento in questione;
b) il rilascio di un certificato fitosanitario, di un passaporto delle piante, di un'etichetta o di altri attestati ufficiali per le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti trattati e l'apposizione del marchio di cui all'articolo 91, paragrafo 1, successiva all'applicazione del trattamento in questione.
2) Misure riguardanti le partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti
a) Restrizioni riguardanti l'identità, la natura, l'origine, la provenienza, l'ascendenza, il metodo di produzione, la cronologia della produzione e la tracciabilità delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti.
b) Restrizioni dell'introduzione, dello spostamento, dell'uso, della movimentazione, della trasformazione, dell'imballaggio, dell'immagazzinamento, della distribuzione e della destinazione delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti.
c) Sorveglianza, esame visivo, campionamento, prove di laboratorio di piante, prodotti vegetali e altri oggetti per rilevare l'eventuale presenza di organismi nocivi da quarantena, anche attraverso procedure di quarantena e ispezioni preimbarco nei paesi terzi. [Em. 135]
d) Trattamento fisico, chimico e biologico e, se del caso, distruzione delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti infestati o potenzialmente infestati da organismi nocivi da quarantena.
e) Obblighi di informazione, di registrazione di dati, di comunicazione e trasmissione di dati.
Ai fini delle lettere da a) a d), le misure possono comprendere prescrizioni riguardanti:
a) il rilascio di un certificato fitosanitario, di un passaporto delle piante, di un'etichetta o altri attestati ufficiali, compresa l'apposizione del marchio di cui all'articolo 91, paragrafo 1 per attestare il rispetto delle disposizioni di cui alle lettere da a) a d);
b) la registrazione, l'autorizzazione e la supervisione ufficiale degli operatori professionali che applicano il trattamento di cui alla lettera d).
3) Misure riguardanti le vie di diffusione degli organismi nocivi da quarantena, escluse le partite di piante, prodotti vegetali o altri oggetti
a) Restrizioni dell'introduzione e dello spostamento di organismi nocivi da quarantena come merci.
b) Sorveglianza, esame visivo, campionamento e prove di laboratorio e, se necessario, distruzione degli organismi nocivi da quarantena come merci.
c) Restrizioni riguardanti le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti trasportati dai passeggeri.
d) Sorveglianza, esame visivo, campionamento e prove di laboratorio nonché, se del caso, trattamento o distruzione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti trasportati dai passeggeri.
e) Restrizioni riguardanti i veicoli, l'imballaggio e altri oggetti utilizzati nel trasporto di merci.
f) Sorveglianza, esame visivo, campionamento e prove di laboratorio nonché, se del caso, trattamento o distruzione di veicoli, imballaggio e altri oggetti utilizzati nel trasporto di merci.
g) Obblighi di informazione, di registrazione di dati, di comunicazione e trasmissione di dati.
Sezione 2
Principi di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, all'articolo 17, paragrafo 2, all'articolo 27, paragrafo 4, all'articolo 28, paragrafo 1, all'articolo 29, paragrafo 4, all'articolo 31, paragrafo 1, all'articolo 37, paragrafo 5, all'articolo 44, paragrafo 3, all'articolo 47, paragrafo 2, all'articolo 68, paragrafo 3, all'articolo 69, paragrafo 3, all'articolo 70, paragrafo 2, all'articolo 74, paragrafo 3 e all'articolo 75, paragrafo 3
La gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e degli organismi nocivi per la qualità nell'Unione rispetta i seguenti principi:
1) Necessità
Le misure di gestione del rischio connesso ad un organismo nocivo si applicano solo se sono necessarie per impedire l'introduzione, l'insediamento e la diffusione di tale organismo nocivo.
2) Proporzionalità
Le misure adottate per gestire il rischio connesso ad un organismo nocivo sono proporzionate al rischio in questione e al livello di protezione necessario.
3) Impatto minimo
Le misure adottate per gestire il rischio connesso ad un organismo nocivo rappresentano quelle meno restrittive tra quelle disponibili e determinano ostacoli minimi agli spostamenti internazionali di persone, merci e ai mezzi di trasporto internazionale.
4) Non discriminazione
Le misure adottate per gestire il rischio connesso ad un organismo nocivo non sono applicate in modo da costituire né un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata, né una restrizione dissimulata, soprattutto negli scambi commerciali internazionali. Nei confronti dei paesi terzi esse non sono più rigorose di quelle applicate allo stesso organismo nocivo se presente nel territorio dell'Unione, qualora i paesi terzi possano dimostrare di avere lo stesso status fitosanitario e di applicare misure fitosanitarie identiche o equivalenti.
5) Giustificazione tecnica
Le misure adottate per gestire il rischio connesso ad un organismo nocivo sono giustificate dal punto di vista tecnico da conclusioni raggiunte attraverso un'adeguata analisi del rischio oppure, se del caso, un altro esame paragonabile e una valutazione delle informazioni scientifiche disponibili condotta sotto la supervisione dell'EFSA. Tali misure rispecchiano l'analisi del rischio nuova o aggiornata o le informazioni scientifiche pertinenti e, se del caso, sono modificate o revocate per tenerne conto. [Em. 136]
6) Fattibilità
Le misure adottate per gestire il rischio connesso ad un organismo nocivo devono essere tali da consentire di raggiungere con ogni probabilità il loro obiettivo.
ALLEGATO V
Contenuti del certificato fitosanitario per l'introduzione nel territorio dell'Unione
Parte A
Certificati fitosanitari per l'esportazione di cui all'articolo 71, paragrafo 1
Modello di certificato fitosanitario
N.
Organizzazione per la protezione delle piante di
A: Organizzazione(i) per la protezione delle piante di
I. Descrizione della partita
Nome e indirizzo dell'esportatore:
Nome e indirizzo dichiarati del destinatario:
Numero e descrizione dei colli:
Segni particolari:
Luogo di origine:
Mezzi di trasporto dichiarati:
Punto d'entrata dichiarato:
Nome del prodotto e quantitativo dichiarato:
Denominazione botanica delle piante:
Si certifica che le piante, i prodotti vegetali o altri articoli regolamentati qui descritti sono stati ispezionati e/o testati secondo le adeguate procedure ufficiali e sono considerati indenni dagli organismi nocivi da quarantena specificati dalla parte contraente importatrice e conformi alle attuali prescrizioni fitosanitarie della parte contraente importatrice, comprese quelle per gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena.
Si presume che essi siano praticamente indenni da altri organismi nocivi.*
II. Dichiarazione supplementare
[Inserire il testo]
III. Trattamento di disinfestazione e/o disinfezione
Data ________ Trattamento ___________ Sostanza chimica (principio attivo)
Durata e temperatura
Concentrazione
Informazioni supplementari
Luogo di rilascio
(Timbro dell'organizzazione) ________ Nome del funzionario autorizzato
Data
(Firma)
Nessuna responsabilità finanziaria con riguardo al presente certificato può essere attribuita al ____________ (nome dell'organizzazione per la protezione delle piante) o a suoi funzionari o rappresentanti.*
* Clausola facoltativa
Parte B
Certificati fitosanitari per la riesportazione di cui all'articolo 71, paragrafo 1
Modello di certificato fitosanitario per la riesportazione
N.
Organizzazione per la protezione delle piante di _______________________ (parte contraente di riesportazione)
A: Organizzazione(i) per la protezione delle piante di _______________________ (parte(i) contraente (i) di importazione)
I. Descrizione della partita
Nome e indirizzo dell'esportatore:
Nome e indirizzo dichiarati del destinatario:
Numero e descrizione dei colli:
Segni particolari:
Luogo di origine:
Mezzi di trasporto dichiarati:
Punto d'entrata dichiarato:
Nome del prodotto e quantitativo dichiarato:
Denominazione botanica delle piante:
Si certifica che le piante, i prodotti vegetali o altri articoli regolamentati descritti sopra ________________ sono stati importati in (parte contraente di riesportazione) ________________ da _________________ (parte contraente di origine) con la copertura del certificato fitosanitario N. __________________,
*originale
*copia conforme
del quale è allegato/a al presente certificato; sono
*imballati
*reimballati
in contenitori
*d'origine
*nuovi
e che in base al
* certificato fitosanitario originale
e all'
*ispezione supplementare
sono considerati conformi alle prescrizioni fitosanitarie attuali della parte contraente importatrice, e che durante l'immagazzinamento in ______________ (parte contraente di riesportazione) la partita non è stata esposta al rischio di infestazione o infezione.
*Contrassegnare le caselle opportune
.
II. Dichiarazione supplementare
[Inserire il testo]
III. Trattamento di disinfestazione e/o disinfezione
Data ________ Trattamento ___________ Sostanza chimica (principio attivo)
Durata e temperatura
Concentrazione
Informazioni supplementari
Luogo di rilascio
(Timbro dell'organizzazione) ________ Nome del funzionario autorizzato
Data
(Firma)
Nessuna responsabilità finanziaria con riguardo al presente certificato può essere attribuita al ____________ (nome dell'organizzazione per la protezione delle piante) o a suoi funzionari o rappresentanti.*
* Clausola facoltativa
ALLEGATO VI
Passaporti delle piante
Parte A
Passaporti delle piante per gli spostamenti all'interno del territorio dell'Unione di cui all'articolo 78, paragrafo 2, primo comma
1) Il passaporto delle piante per gli spostamenti all'interno del territorio dell'Unione contiene gli elementi seguenti:
a) nell'angolo superiore sinistro, la dicitura "Passaporto delle piante";
b) nell'angolo superiore destro, la bandiera dell'Unione europea;
c) la lettera "A", seguita dalla denominazione botanica della specie o taxon in questione, in caso di piante e prodotti vegetali oppure, se del caso, il nome dell'oggetto in questione;
d) la lettera "B", seguita dal codice di due lettere, di cui all'articolo 63, lettera b), per lo Stato membro in cui l'operatore professionale che rilascia il passaporto è registrato, un trattino ed il numero di registrazione dell'operatore professionale in questione;
e) la lettera "C", seguita dal numero del lotto della pianta, del prodotto vegetale o altro oggetto in questione;
f) la lettera "D", facoltativamente seguita dal nome del paese terzo di origine o dal codice di due lettere, di cui all'articolo 63, lettera b), per lo Stato membro di origine.
2) Il numero di lotto di cui al punto 1, lettera e) può essere sostituito da un riferimento ad un unico codice a barre, ologramma, chip o altro supporto di dati di tracciabilità, presente sul lotto.
Parte B
Passaporti delle piante per l'introduzione e gli spostamenti in zone protette di cui all'articolo 78, paragrafo 2, secondo comma
1) Il passaporto delle piante per gli spostamenti verso e in zone protette contiene gli elementi seguenti:
a) nell'angolo superiore sinistro, la dicitura "Passaporto delle piante - ZP";
b) immediatamente sotto tale dicitura, la denominazione scientifica dell'organismo nocivo da quarantena rilevante per la zona protetta in questione;
c) nell'angolo superiore destro, la bandiera dell'Unione europea;
d) la lettera "A", seguita dalla denominazione botanica della specie o taxon in questione, in caso di piante e prodotti vegetali oppure, se del caso, il nome dell'oggetto in questione;
e) la lettera "B", seguita dal codice di due lettere, di cui all'articolo 63, lettera b), per lo Stato membro in cui l'operatore professionale che rilascia il passaporto è registrato, un trattino ed il numero di registrazione dell'operatore professionale in questione;
f) la lettera "C", seguita dal numero del lotto della pianta, del prodotto vegetale o altro oggetto in questione;
g) la lettera "D", facoltativamente seguita dal nome del paese terzo di origine o dal codice di due lettere, di cui all'articolo 63, lettera b), per lo Stato membro di origine.
2) Il numero di lotto di cui al punto 1, lettera f) può essere sostituito da un riferimento ad un unico codice a barre, ologramma, chip o altro supporto di dati di tracciabilità, presente sul lotto.
Parte C
Passaporti delle piante per gli spostamenti all'interno del territorio dell'Unione, combinati con un'etichetta di certificazione, di cui all'articolo 78, paragrafo 3, secondo comma
1) Il passaporto delle piante per gli spostamenti all'interno del territorio dell'Unione, combinato in un'unica etichetta con l'etichetta ufficiale ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. …/… [Numero del regolamento sul materiale riproduttivo vegetale], oppure con il certificato principale ai sensi dell'articolo 122 di tale regolamento, contiene gli elementi seguenti:
a) nell'angolo superiore sinistro dell'etichetta unica, la dicitura "Passaporto delle piante";
b) nell'angolo superiore destro dell'etichetta unica, la bandiera dell'Unione europea.
Sull'etichetta unica il passaporto delle piante è posizionato immediatamente sopra l'etichetta ufficiale oppure, se del caso, sopra il certificato principale ed ha la loro stessa larghezza.
Se gli elementi di cui alla parte A, punto 1, lettere c), d), e) o f) non sono contenuti nell'etichetta ufficiale o, se del caso, nel certificato principale, essi sono indicati nel passaporto delle piante di cui al primo comma.
2) Il punto 2 della parte A si applica di conseguenza.
Parte D
Passaporti delle piante per l'introduzione e gli spostamenti in zone protette, combinati con un'etichetta di certificazione di cui all'articolo 78, paragrafo 3, terzo comma
1) Il passaporto delle piante per l'introduzione e gli spostamenti nelle zone protette, combinato in un'unica etichetta con l'etichetta ufficiale ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. …/… [Numero del regolamento sul materiale riproduttivo vegetale], oppure con il certificato principale ai sensi dell'articolo 122 di tale regolamento, contiene gli elementi seguenti:
a) nell'angolo superiore sinistro dell'etichetta unica, la dicitura "Passaporto delle piante - ZP";
b) immediatamente sotto tale dicitura, la denominazione scientifica dell'organismo nocivo da quarantena rilevante per la zona protetta in questione;
c) nell'angolo superiore destro dell'etichetta unica, la bandiera dell'Unione europea.
Sull'etichetta unica il passaporto delle piante è posizionato immediatamente sopra l'etichetta ufficiale oppure, se del caso, sopra il certificato principale ed ha la loro stessa larghezza.
Se gli elementi di cui alla parte B, punto 1, lettere d), e), f) o g) non sono contenuti nell'etichetta ufficiale o, se del caso, nel certificato principale, essi sono indicati nel passaporto delle piante di cui al primo comma.
2) Il punto 2 della parte B si applica di conseguenza.
ALLEGATO VII
Marchio per il materiale da imballaggio di legno di cui all'articolo 91, paragrafo 1
Il marchio da applicare al materiale da imballaggio di legno a norma dell'articolo 91, paragrafo 1, contiene gli elementi seguenti:
a) sul lato sinistro, l'emblema dell'IPPC;
b) sul lato destro, di seguito, il codice di due lettere di cui all'articolo 63, lettera b), per lo Stato membro in cui l'operatore professionale che applica il marchio è registrato, un trattino ed il numero di registrazione dell'operatore professionale in questione, seguito dalle lettere "HT";
All'interno del marchio non sono contenute altre informazioni.
Il marchio non dev'essere disegnato a mano.
ALLEGATO VIII
Contenuti dei certificati fitosanitari per l'esportazione e la riesportazione di cui all'articolo 94, paragrafo 3, e all'articolo 95, paragrafo 4
Parte A
Certificati fitosanitari per l'esportazione di cui all'articolo 94, paragrafo 3
1) Il certificato fitosanitario per l'uscita dal territorio dell'Unione, a fini di esportazione verso un paese terzo, contiene gli elementi seguenti:
a) la dicitura "Certificato fitosanitario", seguita immediatamente:
i) dalla sigla "UE";
ii) dal codice di due lettere di cui all'articolo 63, lettera b), per lo Stato membro in cui è registrato l'operatore professionale che chiede il rilascio del certificato fitosanitario per l'esportazione;
iii) da una barra obliqua (/);
iv) da un codice di identificazione unico per il certificato, costituito da una serie di cifre o una combinazione di lettere e cifre in cui le lettere rappresentano la provincia, la regione, ecc., dello Stato membro in cui è rilasciato il certificato;
b) la dicitura "Nome e indirizzo dell'esportatore", seguita dal nome e dall'indirizzo dell'operatore registrato che chiede il rilascio del certificato fitosanitario per l'esportazione;
c) la dicitura "Nome e indirizzo dichiarati del destinatario", seguita dal nome e dall'indirizzo dichiarati del destinatario;
d) la dicitura "Organizzazione per la protezione delle piante di", seguita dal nome dello Stato membro in cui l'organizzazione per la protezione delle piante rilascia il certificato, seguito dalla dicitura "all'organizzazione per la protezione delle piante di", seguita dal nome oppure dai nomi del paese o dei paesi di destinazione;
e) la dicitura "Luogo di origine", seguita dal luogo di origine delle piante, dei prodotti vegetali o altri oggetti compresi nella partita per i quali è rilasciato il certificato;
f) la dicitura "Mezzi di trasporto dichiarati", seguita dai mezzi di trasporto dichiarati della partita;
g) la dicitura "Punto d'entrata dichiarato", seguita dal punto d'ingresso dichiarato della partita nel paese di destinazione;
h) la dicitura "Segni particolari: numero e descrizione dei colli; nome del prodotto; denominazione botanica delle piante", seguita dal numero e dal tipo di colli compresi nella partita;
i) la dicitura "Quantitativo dichiarato", seguita dal quantitativo di piante, prodotti vegetali o altri oggetti compresi nella partita, espresso in unità o in peso;
j) la dicitura "Si certifica che le piante, i prodotti vegetali o altri articoli regolamentati qui descritti sono stati ispezionati e/o testati secondo le adeguate procedure ufficiali e sono considerati indenni dagli organismi nocivi da quarantena specificati dalla parte contraente importatrice e conformi alle attuali prescrizioni fitosanitarie della parte contraente importatrice, comprese quelle per gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena. Si presume che essi siano praticamente indenni da altri organismi nocivi.";
k) la dicitura "Dichiarazione supplementare", seguita dalla dichiarazione supplementare di cui all'articolo 67, paragrafo 2 e dalla dichiarazione di cui all'articolo 67, paragrafo 3 nonché, facoltativamente, da eventuali informazioni fitosanitarie pertinenti alla partita. Se lo spazio riservato alla dichiarazione supplementare non è sufficiente, utilizzare anche il retro del certificato;
l) la dicitura "Trattamento di disinfestazione e/o disinfezione";
m) la dicitura "Trattamento", seguita dal trattamento che è stato applicato alla partita;
n) la dicitura "Sostanza chimica (principio attivo)", seguita dal principio attivo del prodotto chimico impiegato per il trattamento di cui alla lettera m);
o) la dicitura "Durata e temperatura", seguita dalla durata e, se del caso, dalla temperatura del trattamento;
p) la dicitura "Concentrazione", seguita dalla concentrazione della sostanza chimica durante il trattamento;
q) la dicitura "Data", seguita dalla data nella quale è stato eseguito il trattamento;
r) la dicitura "Informazioni supplementari", seguita da eventuali informazioni supplementari che l'autorità competente intende inserire nel certificato;
s) la dicitura "Luogo del rilascio", seguita dal luogo di rilascio del certificato fitosanitario;
t) la dicitura "Data", seguita dalla data di rilascio del certificato fitosanitario;
u) la dicitura "Nome e firma del funzionario autorizzato", seguita dal nome e dalla firma del funzionario che rilascia e firma il certificato fitosanitario;
v) la dicitura "Timbro dell'organizzazione", seguita dal timbro ufficiale dell'autorità competente che rilascia il certificato fitosanitario.
2) La carta utilizzata contiene il timbro a secco dell'autorità competente che firma il certificato.
Parte B
Certificati fitosanitari per la riesportazione di cui all'articolo 95, paragrafo 4
1) Il certificato fitosanitario per l'uscita dal territorio dell'Unione, a fini di riesportazione verso un paese terzo, contiene gli elementi seguenti:
a) la dicitura "Certificato fitosanitario per la riesportazione", seguita immediatamente:
i) dalla sigla "UE";
ii) dal codice di due lettere di cui all'articolo 63, lettera b), per lo Stato membro in cui è registrato l'operatore professionale che chiede il rilascio del certificato fitosanitario per la riesportazione;
iii) da una barra obliqua (/);
iv) da un codice di identificazione unico per il certificato, costituito da una serie di cifre o una combinazione di lettere e cifre in cui le lettere rappresentano la provincia, la regione, ecc., dello Stato membro in cui è rilasciato il certificato;
b) la dicitura "Nome e indirizzo dell'esportatore", seguita dal nome e dall'indirizzo dell'operatore registrato che chiede il rilascio del certificato fitosanitario per la riesportazione;
c) la dicitura "Nome e indirizzo dichiarati del destinatario", seguita dal nome e dall'indirizzo dichiarati del destinatario;
d) la dicitura "Organizzazione per la protezione delle piante di", seguita dal nome dello Stato membro in cui l'organizzazione per la protezione delle piante rilascia il certificato, seguito dalla dicitura "all'organizzazione per la protezione delle piante di", seguita dal nome oppure dai nomi del paese o dei paesi di destinazione;
e) la dicitura "Luogo di origine", seguita dal luogo di origine delle piante, dei prodotti vegetali o altri oggetti compresi nella partita per i quali è rilasciato il certificato;
f) la dicitura "Mezzi di trasporto dichiarati", seguita dai mezzi di trasporto dichiarati della partita;
g) la dicitura "Punto d'entrata dichiarato", seguita dal punto d'ingresso dichiarato della partita nel paese di destinazione;
h) la dicitura "Segni particolari: numero e descrizione dei colli; nome del prodotto; denominazione botanica delle piante", seguita dal numero e dal tipo di colli compresi nella partita;
i) la dicitura "Quantitativo dichiarato", seguita dal quantitativo di piante, prodotti vegetali o altri oggetti compresi nella partita, espresso in unità o in peso;
j) il testo seguente:
Si certifica che:
– le piante o i prodotti vegetali descritti sopra sono stati importati in ……………. (paese di riesportazione) da ……………… (paese di origine) con la copertura del certificato fitosanitario N. …………..
*originale
*copia conforme del quale è allegato/a al presente certificato,
– sono
*imballati
*reimballati
in
*contenitori d'origine
*contenitori nuovi,
– e che in base al
* certificato fitosanitario originale
e all'
*ispezione supplementare,
sono considerati conformi all'attuale normativa fitosanitaria del paese importatore, e che
– durante l'immagazzinamento in ………………. (paese di riesportazione) la partita non è stata esposta al rischio di infestazione o infezione.
* Contrassegnare le caselle opportune",
il testo va completato con le informazioni richieste e devono essere contrassegnate le caselle opportune;
k) la dicitura "Dichiarazione supplementare", seguita dalla dichiarazione supplementare di cui all'articolo 67, paragrafo 2 e dalla dichiarazione di cui all'articolo 67, paragrafo 3 nonché, facoltativamente, da eventuali informazioni fitosanitarie pertinenti alla partita. Se lo spazio riservato alla dichiarazione supplementare non è sufficiente, essa può essere continuata sul retro del certificato;
l) la dicitura "Trattamento di disinfestazione e/o disinfezione";
m) la dicitura "Trattamento", seguita dal trattamento che è stato applicato alla partita;
n) la dicitura "Sostanza chimica (principio attivo)", seguita dal principio attivo del prodotto chimico impiegato per il trattamento di cui alla lettera m);
o) la dicitura "Durata e temperatura", seguita dalla durata e, se del caso, dalla temperatura del trattamento;
p) la dicitura "Concentrazione", seguita dalla concentrazione della sostanza chimica durante il trattamento;
q) la dicitura "Data", seguita dalla data nella quale è stato eseguito il trattamento;
r) la dicitura "Informazioni supplementari", seguita da eventuali informazioni supplementari che l'autorità competente intende inserire nel certificato;
s) la dicitura "Luogo del rilascio", seguita dal luogo di rilascio del certificato fitosanitario;
t) la dicitura "Data", seguita dalla data di rilascio del certificato fitosanitario;
u) la dicitura "Nome e firma del funzionario autorizzato", seguita dal nome e dalla firma del funzionario che rilascia e firma il certificato fitosanitario;
v) la dicitura "Timbro dell'organizzazione", seguita dal timbro ufficiale dell'autorità competente che rilascia il certificato fitosanitario.
2) La carta utilizzata contiene il timbro a secco dell'autorità competente che firma il certificato.
ALLEGATO IX
Tavola di concordanza
Direttiva 69/464/CEE del Consiglio
Presente regolamento
Regolamento (UE) n…/... [Numero del regolamento sui controlli ufficiali]
Articolo 1
Articolo 27, paragrafo 1
─
Articolo 2
Articolo 27, paragrafo 1, lettera d)
─
Articoli 3, 4 e 5
Articolo 27, paragrafo 1, lettera c)
─
Articolo 6
Articolo 27, paragrafo 1, lettera e)
─
Articolo 7
─
─
Articolo 8
Articolo 8
─
Articolo 9
Articolo 31, paragrafo 1
─
Articoli 10 e 11
Articolo 27, paragrafo 1, lettera c)
─
Articoli 12 e 13
─
─
Direttiva 93/85/CEE del Consiglio
Presente regolamento
Regolamento (UE) n…/... [Numero del regolamento sui controlli ufficiali]
Articolo 1
Articolo 27, paragrafo 1
─
Articolo 2
Articolo 27, paragrafo 1, lettera f).
─
Articolo 3
Articolo 9
─
Articoli da 4 a 8
Articolo 27, paragrafo 1, lettere a), b), e c)
─
Articolo 9
─
─
Articolo 10
Articolo 8
─
Articolo 11
Articolo 31, paragrafo 1
─
Articolo 12
Articolo 27, paragrafo 1
─
Articoli da 13 a 15
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Allegati da I a V
Articolo 27, paragrafo 1
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Direttiva 98/57/CE del Consiglio
Presente regolamento
Regolamento (UE) n…/... [Numero del regolamento sui controlli ufficiali]
Articolo 1
Articolo 27, paragrafo 1
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Articolo 2
Articolo 27, paragrafo 1, lettera f).
─
Articolo 3
Articolo 9
─
Articoli da 4 a 7
Articolo 27, paragrafo 1, lettere a), b), e c)
─
Articolo 8
─
─
Articolo 9
Articolo 8
─
Articolo 10
Articolo 31, paragrafo 1
─
Articolo 11
Articolo 27, paragrafo 1
─
Articoli da 12 a 14
─
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Allegati da I a VII
Articolo 27, paragrafo 1
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Direttiva 2007/33/CE del Consiglio
Presente regolamento
Regolamento (UE) n…/... [Numero del regolamento sui controlli ufficiali]
Articolo 1
Articolo 27, paragrafo 1
─
Articoli 2 e 3
Articolo 27, paragrafi 1 e 2
─
Articoli da 4 a 8
Articolo 27, paragrafo 1, lettera f)
─
Articoli da 9 a 13
Articolo 27, paragrafi 1 e 2
─
Articolo 14
Articolo 8
─
Articolo 15
Articolo 31, paragrafo 1
─
Articolo 16
Articolo 27, paragrafo 1
─
Articolo 17
Articolo 99
─
Articoli da 18 a 20
─
─
Allegati da I a IV
Articolo 27, paragrafo 1
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Direttiva 2000/29/CE del Consiglio
Presente regolamento
Regolamento (UE) n…/... [Numero del regolamento sui controlli ufficiali]
Articolo 1, paragrafi 1, 2 e 3
Articolo 1
─
Articolo 1, paragrafo 4
─
Articolo 3
Articolo 1, paragrafi 5 e 6
─
─
Articolo 2, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 2, paragrafo 1
─
Articolo 2, paragrafo 1, lettera b)
Articolo 2, paragrafo 2
─
Articolo 2, paragrafo 1, lettera c)
─
─
Articolo 2, paragrafo 1, lettera d)
Articolo 2, paragrafo 3
─
Articolo 2, paragrafo 1, lettera e)
Articolo 1, paragrafo 1
─
Articolo 2, paragrafo 1, lettera f)
Articolo 73
─
Articolo 2, paragrafo 1, lettera g)
─
Articoli 3, 25 e 36
Articolo 2, paragrafo 1, lettera h)
Articoli da 32 a 35
─
Articolo 2, paragrafo 1, lettera i), primo comma,
Articolo 71
Articolo 4
Articolo 2, paragrafo 1, lettera i), secondo comma
Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1).
2906a sessione del Consiglio dell'Unione europea, "Economia e finanza/Bilancio", 21 novembre 2008. Conclusioni del Consiglio sulla revisione del regime fitosanitario dell'UE, Documento Nº 104228.
Regolamento (UE) n. …/… del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, sui controlli ufficiali e altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità vegetale e sul materiale riproduttivo vegetale, sui prodotti fitosanitari e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, dei regolamenti (UE) n. 1151/2012, 652/2014 e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE e 2009/128/CE (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L ..., del ..., pag. ...).
Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 , che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009).
Regolamento (UE) n. …/… del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, relativo alla produzione e alla messa a disposizione sul mercato di materiale riproduttivo vegetale (GU L … del …, pag. ).
Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le norme e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
Direttiva 98/57/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente la lotta contro Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.(GU L 235 del 21.8.1998, pag. 1).
Direttiva 2007/33/CE del Consiglio, dell'11 giugno 2007, relativa alla lotta ai nematodi a cisti della patata e che abroga la direttiva 69/465/CEE (GU L 156 del 16.6.2007, pag. 12).
Regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che stabilisce disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla salute delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, e che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 1).
Regolamento (UE) n. …/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni volte a prevenire e a gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.
Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
ISO 3166-1:2006, Codici per la rappresentazione dei nomi dei paesi e delle loro suddivisioni – Parte 1: codici dei Paesi. Organizzazione internazionale di normalizzazione, Ginevra.
Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1).
Regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 166 del 19.6.2006, pag. 1).
Decisione 2004/613/CE della Commissione, del 6 agosto 2004, relativa alla costituzione di un gruppo consultivo per la catena alimentare e per la salute animale e vegetale (GU L 275 del 25.8.2004, pag. 17).
Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).
Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).
Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei prodotti di consumo e che abroga la direttiva 87/357/CEE del Consiglio e la direttiva 2001/95/CE (COM(2013)0078 – C7-0042/2013 – 2013/0049(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0078),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0042/2013),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 22 maggio 2013(1),
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e i pareri della commissione per il commercio internazionale, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione giuridica (A7-0355/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 aprile 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei prodotti di consumo e che abroga la direttiva 87/357/CEE del Consiglio e la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(2),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(3),
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti(4) stabilisce il requisito fondamentale per i prodotti nel mercato interno che i prodotti di consumo devono essere sicuri e che le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri devono adottare misure efficienti contro i prodotti pericolosi nonché scambiarsi informazioni in proposito mediante il sistema comunitario di informazione rapida (RAPEX). La direttiva 2001/95/CE va rivista radicalmente per migliorarne il funzionamento e garantirne la coerenza con gli sviluppi della legislazione dell'Unione relativa alla vigilanza del mercato, agli obblighi degli operatori economici e alla normazione. Per motivi di chiarezza, la direttiva 2001/95/CE va abrogata e sostituita dal presente regolamento. [Em. 1]
(2) Il regolamento è lo strumento giuridico adeguato in quanto prevede norme chiare e dettagliate che non lasciano spazio a divergenze nel recepimento e nell'applicazione da parte degli Stati membri. Un regolamento garantisce inoltre che le disposizioni giuridiche siano applicabili contemporaneamente in tutta l'Unione. [Em. 2]
(3) Per garantire un elevato livello di tutela dei consumatori, è opportuno che l'Unione contribuisca alla protezione della salute e della sicurezza degli stessi. A tale proposito, il presente regolamento deve contribuireè indispensabile per conseguire l'obiettivo fondamentale di un mercato interno di prodotti sicuri, contribuendo nel contempo al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 169 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare esso deve mirare ad assicurare il funzionamento del mercato interno per quanto riguarda i prodotti destinati ai consumatori mediante disposizioni uniformi relative a un requisito generale di sicurezza, ai criteri di valutazione e agli obblighi degli operatori economici. Dato che le disposizioni relative alla vigilanza del mercato, comprese quelle che disciplinano RAPEX, sono fissate nel regolamento (UE) n. […/…] [sulla vigilanza del mercato dei prodotti](5) che si applica anche ai prodotti di cui al presente regolamento, nel presente regolamento non sono necessarie disposizioni ulteriori relative alla vigilanza del mercato o al sistema RAPEX. [Em. 3]
(3 bis) Il presente regolamento dovrebbe mirare, in particolare, ad assicurare il funzionamento del mercato interno per quanto riguarda i prodotti destinati ai consumatori, mediante disposizioni uniformi relative a un requisito generale di sicurezza, ai criteri di valutazione e agli obblighi degli operatori economici. Dato che le disposizioni relative alla vigilanza del mercato, comprese quelle che disciplinano RAPEX, sono fissate nel regolamento (UE) n. …/… del Parlamento europeo e del Consiglio(6)(7), nel presente regolamento non sono necessarie ulteriori disposizioni relative alla vigilanza del mercato o al sistema RAPEX. [Em. 4]
(3 ter) La sicurezza dei consumatori dipende in larga misura da un controllo attivo del rispetto dei requisiti unionali di sicurezza dei prodotti. Le attività di vigilanza del mercato ai livelli nazionale e dell'Unione dovrebbero essere costantemente migliorate e dimostrare una sempre maggiore efficacia al fine di raccogliere le mutevoli sfide poste da un mercato ormai globale e dalla crescente complessità della catena di fornitura. Sistemi inefficaci di vigilanza del mercato potrebbero determinare una distorsione della concorrenza, pregiudicare la sicurezza dei consumatori e indebolire la fiducia dei cittadini nei confronti del mercato interno. Gli Stati membri dovrebbero pertanto prevedere metodi sistematici per garantire una sempre migliore efficienza della vigilanza del mercato e altre attività di controllo dell'esecuzione, assicurandone inoltre l'accessibilità al pubblico e alle parti interessate. [Em. 5]
(4) La legislazione dell'Unione relativa agli alimenti, ai mangimi e ai settori collegati istituisce un regime specifico che garantisce la sicurezza dei prodotti da esso contemplati. L'applicazione del presente regolamento non riguarda dunque tali prodotti, con l'eccezione dei materiali e degli articoli destinati a venire a contatto con gli alimenti, nella misura in cui possono presentare rischi non contemplati dal regolamento (CE) n 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio(8) o da altra legislazione specifica relativa ai prodotti alimentari che contempli esclusivamente il rischio chimico e biologico connesso ai prodotti alimentari.
(5) I prodotti medicinali sono immessi sul mercato solo dopo essere stati sottoposti a una valutazione che comprende un'analisi rischi-benefici specifica. Essi vanno pertanto esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento.
(6) Il presente regolamento non riguarda i servizi. Tuttavia, per assicurare la protezione della salute e della sicurezza dei consumatori, esso va applicato aia tutti i prodotti utilizzati, forniti o resi disponibili ai consumatori nel contesto di una prestazione di servizi, compresi i prodotti ai quali i consumatori sono direttamente esposti durante una prestazione di servizi Le attrezzature su cui i consumatori circolano o viaggiano gestiteda un prestatore di servizivanno escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento poiché connesse alla sicurezza della prestazione fornita. [Em. 6]
(6 bis) I prodotti destinati ad uso esclusivamente professionale, ma successivamente immessi sul mercato dei consumi, dovrebbero ottemperare ai requisiti del presente regolamento in quanto possono presentare rischi per la salute e la sicurezza dei consumatori se utilizzati in condizioni ragionevolmente prevedibili. [Em. 7]
(6 ter) Le attrezzature su cui i consumatori viaggiano che sono gestite da un prestatore di servizi andrebbero escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento poiché connesse alla sicurezza della prestazione fornita. [Em. 8]
(7) Nonostante l'evoluzione della normativa settoriale di armonizzazione dell'Unione che affronta gli aspetti relativi alla sicurezza dei prodotti o di categorie di prodotti specifici è impossibile nella pratica adottare una legislazione dell'Unione per tutti i prodotti di consumo esistenti e futuri. Vi è pertanto ancora bisogno di un quadro legislativo orizzontale che colmi le lacune esistenti e assicuri la protezione dei consumatori non altrimenti garantita, in particolare al fine di ottenere un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei consumatori secondo quanto disposto dagli articoli 114 e 169 TFUE.
(8) Per quanto riguarda i prodotti di consumo soggetti al presente regolamento, l'ambito di applicazione delle sue diverse parti va delimitato chiaramente rispetto alla normativa settoriale di armonizzazione dell'Unione. Mentre il requisito generale di sicurezza dei prodotti e le disposizioni correlate di cui al capo I del presente regolamento vanno applicate a tutti i prodotti di consumo, gli obblighi degli operatori economici non vanno applicati nel caso in cui la normativa di armonizzazione dell'Unione preveda obblighi equivalenti, quali ad esempio quelli previsti dalla normativa dell'Unione sui cosmetici, i giocattoli, gli elettrodomestici o i prodotti da costruzione. [Em. 9]
(9) Al fine di assicurare la coerenza tra il presente regolamento e la normativa settoriale di armonizzazione dell'Unione riguardo agli obblighi specifici degli operatori economici, le disposizioni relative a fabbricanti, mandatari, importatori e distributori vanno basate sulle disposizioni di riferimento di cui alla decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti(9). Tuttavia, la normativa armonizzata non dovrebbe gravare gli operatori economici di oneri amministrativi superflui. [Em. 10]
(10) Il campoL'ambito di applicazione del presente regolamento non va limitato in relazione alla tecnica di vendita dei prodotti di consumo, e deve pertanto comprendere anche la vendita a distanza, ad esempio il commercio elettronico, le vendite online e le piattaforme di vendita. [Em. 11]
(11) Il presente regolamento va applicato ai prodotti di seconda mano reimmessi nella catena di fornitura nell'ambito di un'attività commerciale, purché siano stati immessi sul mercato in quanto tali, nonché ai prodotti di seconda mano originariamente immessi sul mercato dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, fatta eccezione per i prodotti di seconda mano per i quali il consumatore non può ragionevolmente attendersi una piena conformità alle attuali regole di sicurezza, quali ad esempio gli oggetti di antiquariato. [Em. 12]
(12) Il presente regolamento va altresì applicato,e quindi ne vieta la commercializzazione, l'importazione, la fabbricazione e l'esportazione, ai prodotti di consumo che pur non essendo prodotti alimentari vi assomigliano e possono essere confusi con i prodotti alimentari con la conseguenza che i consumatori, specialmente indurre le persone, in particolare i bambini piccoli, a confonderli con alimenti e quindi a, possono portarli alla bocca, succhiarli o ingerirli con conseguente, comportando un rischio di soffocamento, intossicazione, perforazione o ostruzione del tubo digerentemorte o infortunio. Tali imitazioni di prodotti alimentari sono stati finora regolamentati dalla direttiva 87/357/CEE del Consiglio(10), che dovrebbe essere abrogata. [Em. 13]
(13) La sicurezza dei prodotti va valutata tenendo conto di tutti gli aspetti pertinenti, in particolare le caratteristiche e , la composizione, l'autenticità, i materiali, i componenti e la presentazione del prodotto e l'imballaggio nonché tenendo conto delle categorie di consumatori che potrebbero probabilmente utilizzarli, con riguardo alla loro vulnerabilità specialmente nel caso di bambini, anziani e persone con disabilità. [Em. 14]
(13 bis) Il principio di precauzione, quale sancito dall'articolo 191, paragrafo 2, TFUE e descritto altresì nella comunicazione della Commissione del 2 febbraio 2000 sul principio di precauzione è un principio fondamentale per la sicurezza dei prodotti e dei consumatori, del quale è opportuno tenere debitamente conto al momento di stabilire i criteri per valutare la sicurezza di un prodotto. [Em. 15]
(13 ter) Il presente regolamento dovrebbe tenere conto altresì dei "prodotti attraenti per i bambini" il cui design, imballaggio e caratteristiche assomigliano a un giocattolo o ad un oggetto in grado di attirare i bambini o destinato ad essere utilizzato da loro. Occorre inoltre valutare il livello di rischio dei prodotti in grado di attirare i bambini e prendere i provvedimenti opportuni per ridurre tale rischio.[Em. 16]
(13 quater) Nel valutare la sicurezza di un prodotto, è opportuno esaminare in particolare se il prodotto ha provocato infortuni notificati nella banca dati paneuropea degli infortuni prevista ai sensi del regolamento (UE) n. …/…(11). [Em. 17]
(14) Al fine di evitare sovrapposizioni con i requisiti di sicurezza e conflitti con altra legislazione dell'Unione, un prodotto conforme alla normativa settoriale di armonizzazione dell'Unione intesa a tutelare la protezione della salute e della sicurezza delle persone va considerato sicuro a norma del presente regolamento.
(15) Gli operatori economici devono essere responsabili del fatto che i prodotti rispettino la normativa pertinente, in relazione al rispettivo ruolo nella catena di fornitura, al fine di garantire un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei consumatori. A tale proposito, è opportuno garantire un rigoroso allineamento delle disposizioni sugli obblighi degli operatori economici nella decisione n. 768/2008/CE, in quanto ciò assicurerà pari obblighi per gli operatori economici oggetto della normativa di armonizzazione e per quelli oggetto della legislazione non armonizzata di cui al presente regolamento. [Em. 20]
(15 bis) Nel caso di prodotti che non sono soggetti alla normativa di armonizzazione dell'Unione, alle norme europee o alla legislazione nazionale sui requisiti in materia di salute e sicurezza, gli operatori economici valutano la sicurezza dei prodotti secondo criteri specifici in base ai quali stabiliscono il livello di rischio associato ad un prodotto. Le autorità di vigilanza del mercato possono assistere gli operatori economici nell'eseguire la valutazione di sicurezza. [Em. 21]
(15 ter) Al fine di favorire l'immissione sul mercato di prodotti sicuri, gli operatori economici, in particolare le piccole e medie imprese (PMI), dovrebbero poter rispondere agli obblighi imposti dal presente regolamento attraverso la creazione di consorzi, con il duplice obiettivo di garantire il rispetto dei requisiti di sicurezza dei prodotti e di norme di qualità elevate e di ridurre i costi e gli oneri amministrativi e burocratici che ricadono sulle singole imprese. [Em. 22]
(16) Tutti gli operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione devono adottare le misure necessarie per garantire che i prodotti messi a disposizione sul mercato siano sicuri a norma della presente direttiva. È necessario ripartire in modo chiaro e proporzionato gli obblighi corrispondenti al ruolo di ciascun operatore nel processo di fornitura e distribuzione.
(16 bis) I fabbricanti dovrebbero garantire che i prodotti che immettono sul mercato sono stati progettati e fabbricati nel rispetto dei requisiti di sicurezza di cui al presente regolamento. Al fine di precisare gli obblighi dei fabbricanti e ridurre al minimo le relative incombenze amministrative, è opportuno che la Commissione definisca a livello di Unione una metodologia generale di valutazione del rischio dei prodotti e metta a punto strumenti elettronici di facile impiego per l'analisi dei rischi. La metodologia dovrebbe costituire uno strumento efficace di valutazione del rischio di cui possono avvalersi i fabbricanti all'atto di progettare i prodotti, basandosi su prassi eccellenti e sui contributi degli interessati. [Em. 23]
(16 ter) Per facilitare la comunicazione tra gli operatori economici, le autorità di vigilanza del mercato e i consumatori, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare gli operatori economici a fornire l'indirizzo del sito Internet in aggiunta a quello postale. [Em. 24]
(17) Gli importatori sono responsabili della conformità ai requisiti del presente regolamento dei prodotti provenienti da paesi terzi che essi immettono sul mercato dell'Unione. Gli obblighi specifici degli importatori vanno pertanto inseriti nel presente regolamento.
(18) I distributori mettono un prodotto a disposizione sul mercato dopo che il fabbricante o l'importatore lo ha immesso sul mercato e devono agire con la dovuta diligenza per garantire che la manipolazione del prodotto non incida negativamente sulla sua conformità al presente regolamento.
(18 bis) È opportuno che il distributore garantisca che il fabbricante e l'importatore abbiano adempiuto ai loro obblighi, verificando che sul prodotto o sul suo imballaggio siano indicati il nome, il nome del modello, il marchio di fabbrica o l'indirizzo al quale è possibile prendere contatto con il fabbricante e l'importatore, e sia apposto il numero di lotto o di serie o un altro elemento utile all'identificazione del prodotto. Il distributore non dovrebbe controllare ogni prodotto individualmente, a meno che non ritenga che il fabbricante o l'importatore non abbiano adempiuto ai loro obblighi. [Em. 25]
(19) L'operatore economico che immette sul mercato un prodotto con il proprio nome o marchio commerciale oppure modifica un prodotto in modo tale da incidere sulla conformità alle disposizioni del presente regolamento deve esserne considerato il fabbricante e ne assume pertanto i relativi obblighi.
(20) Garantire l'identificazione e la tracciabilità del prodotto lungo l'intera catena di fornitura aiuta a identificare gli operatori economici e ad adottare misure correttive efficaci contro i prodotti non sicuri, quali i ritiri mirati. L'identificazione del prodotto e la tracciabilità garantiscono dunque che i consumatori e gli operatori economici ottengano informazioni accurate sui prodotti non sicuri, accrescendo così la fiducia nel mercato ed evitando di turbare inutilmente gli scambi. I prodotti devono pertanto recare informazioni che consentano la loro identificazione e l'identificazione del fabbricante e, se del caso, dell'importatore. I fabbricanti devono inoltre produrre una documentazione tecnica relativa ai loro prodotti, per la quale possono scegliere la forma più appropriata ed efficiente dal punto di vista dei costi, quale ad esempio la forma elettronica. Gli operatori economici devono inoltre essere in grado di identificare gli operatori che hanno fornito loro un prodotto e gli operatori ai quali un loro prodotto è stato fornito. Al trattamento dei dati personali nell'ambito del presente regolamento si applica la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(12).
(20 bis) La globalizzazione, un maggiore ricorso all'esternalizzazione e la crescita del commercio internazionale implicano lo scambio di un maggior numero di prodotti sui mercati di tutto il mondo e, al riguardo, è indispensabile una stretta cooperazione tra i regolatori globali e gli altri soggetti interessati nel settore della sicurezza dei prodotti di consumo per affrontare le sfide poste dalla complessità delle catene di fornitura e dal maggiore volume di scambi. In particolare, è opportuno incoraggiare la Commissione a rafforzare l'attenzione sulla sicurezza dei prodotti fin dalla progettazione grazie a una collaborazione bilaterale con le autorità di vigilanza del mercato di paesi terzi. [Em. 26]
(20 ter) Gli attuali sistemi di tracciabilità e le procedure di identificazione esistenti dovrebbero essere applicati efficacemente e migliorati. A tale proposito, è necessario analizzare e valutare l'utilizzo delle tecnologie disponibili allo scopo di migliorare le prestazioni e alleggerire gli oneri amministrativi gravanti sugli operatori economici. Uno degli obiettivi del presente regolamento consiste nel continuo miglioramento dei sistemi di tracciabilità imposti agli operatori economici e ai prodotti. [Em. 27]
(20 quater) Ai fini del futuro miglioramento della tracciabilità, occorre che la Commissione esamini in che modo agevolare l'applicazione di tecnologie specifiche di rilevamento e localizzazione (track-and-trace) e di autenticazione dei prodotti. Nell'ambito di tale esame, le tecnologie valutate dovrebbero garantire, tra l'altro, la sicurezza dei prodotti di consumo, migliorare i meccanismi di rilevamento ed evitare di creare inutili incombenze amministrative per gli operatori economici, in modo tale che i costi delle stesse non siano imputati ai consumatori. [Em. 28]
(20 quinquies) Basandosi sull'istituzione di punti di contatto nazionali di cui al regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio(13), i punti di contatto per la sicurezza dei prodotti dovrebbero fungere da centri di informazione negli Stati membri, offrendo agli operatori economici orientamenti e formazione sulle prescrizioni in materia di sicurezza dei prodotti e sulla relativa legislazione. [Em. 29]
(21) L'indicazione dell'origine si aggiungecostituisce un complemento necessario ai requisiti di base di tracciabilità di cui al presente regolamento relativi al nome e all'indirizzo del fabbricante. In particolareInoltre, l'indicazione del paese d'origine aiuta a identificare il luogo effettivo di fabbricazione nel caso in cui il fabbricante non sia rintracciabile o, in particolare qualora l'indirizzo fornito sia diverso da quello del luogo effettivo di fabbricazione, il nome e il recapito del fabbricante siano completamente assenti o se l'indirizzo figurava sull'imballaggio che è impossibile ritrovare. Tali informazioni possono facilitare il compito delle autorità di vigilanza del mercato nel reperire il luogo di fabbricazione effettivo e rendono possibili i contatti con le autorità del paese d'origine nel quadro della cooperazione bilaterale o multilaterale sulla sicurezza dei prodotti di consumo al fine di intraprendere appropriate azioni di monitoraggio successive. [Em. 30]
(21 bis) L'indicazione dell'origine del prodotto permetterebbe ai consumatori di ottenere più agevolmente informazioni sulla catena del prodotto, garantendo loro pertanto una maggiore consapevolezza. In particolare, nell'indicare il nome del fabbricante in forza degli obblighi che incombono agli operatori economici, vi è il rischio di trarre in inganno i consumatori, dal momento che una tale indicazione non consente loro necessariamente di determinare il paese di produzione. Pertanto l'indicazione dell'origine rappresenterebbe l'unico modo in cui i consumatori possono determinare il paese di produzione del prodotto. [Em. 31]
(21 ter) In diverse giurisdizioni dei partner commerciali dell'Unione, l'indicazione di origine è obbligatoria sull'etichettatura dei prodotti e sulle dichiarazioni doganali. L'introduzione dell'indicazione di origine ai sensi del presente regolamento garantirà l'allineamento dell'Unione al regime del commercio internazionale. Inoltre, poiché la prescrizione di fornire un'indicazione di origine si applica a tutti prodotti non alimentari nel territorio dell'Unione, a prescindere dal fatto che siano importati o meno, essa sarà conforme agli obblighi dell'Unione in materia di commercio internazionale. [Em. 32]
(22) Per agevolare l'applicazione efficace e coerente del requisito generale di sicurezza di cui al presente regolamento è importante far uso di norme europee per taluni prodotti e rischi in modo che un prodotto conforme alle norme europee, il cui riferimento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, possa essere considerato conforme a tale requisito.
(23) Qualora identifichi la necessità di una norma europea che garantisca la conformità di determinati prodotti al requisito generale di sicurezza di cui al presente regolamento, la Commissione applica la disposizione pertinente del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(14) per richiedere a una o più organizzazioni di normazione europee di elaborare o identificare norme adatte a garantire che il prodotto ad esse conforme sia considerato sicuro. I riferimenti di tali norme europee devono essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
(24) Le procedure per richiedere norme europee a supporto del presente regolamento e le procedure relative alle obiezioni contro tali norme vanno fissate nel presente regolamento e allineate al regolamento (UE) n. 1025/2012. Al fine di garantire la coerenza complessiva di quanto attiene alla normazione europea, le richieste di norme europee, o le obiezioni alle norme europee, devono essere sottoposte al comitato istituito da tale regolamento dopo appropriata consultazione degli esperti degli Stati membri nel settore della sicurezza dei prodotti di consumo e dei soggetti interessati. [Em. 33]
(25) Le norme europee i cui riferimenti sono stati pubblicati in conformità alla direttiva 2001/95/CE devono continuare a conferire la presunzione di conformità al requisito generale di sicurezza. I mandati di normazione conferiti dalla Commissione in conformità alla direttiva 2001/95/CE vanno considerati richieste di normazione emesse a norma del presente regolamento.
(26) In assenza di pertinenti norme europee o di altri mezzi riconosciuti per valutare la sicurezza dei prodotti, la valutazione deve prendere in considerazione le raccomandazioni della Commissione adottate a tal fine in conformità all'articolo 292 TFUE.
(26 bis) Al fine di mantenere un livello elevato di salute e sicurezza dei consumatori occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti, in conformità all'articolo 290 TFUE, che determinano i prodotti, le categorie o i gruppi per i quali non è necessario riportare il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e l'indirizzo del fabbricante o dell'importatore a causa del basso livello di rischio connesso al prodotto, che determinano i prodotti, le categorie o i gruppi di prodotti che possono presentare un rischio grave per la salute e la sicurezza delle persone e specificare i dati che gli operatori economici devono raccogliere e conservare mediante il sistema di tracciabilità. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione deve provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
(27) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, è necessario attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda l'esenzione dall'obbligo di informare le autorità di vigilanza del mercato sui prodotti che presentano un rischio, il tipo di supporto dati e la sua collocazione sul prodotto ai fini del sistema di tracciabilità, le richieste di normazione alle organizzazioni europee di normazione e le decisioni relative alla obiezioni formali alle norme europee. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio(15).
(28) La procedura consultiva va seguita per adottare atti di esecuzione riguardanti le decisioni su obiezioni formali a norme europee i cui riferimenti non sono ancora stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, dato che la norma in questione non ha ancora portato alla presunzione di conformità al requisito generale di sicurezza di cui al presente regolamento.
(30) Gli Stati membri devono stabilire le sanzioni da irrogare in caso di violazione del presente regolamento e assicurarne l'esecuzione. Tali sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive e dipendono dalla gravità, dalla durata e dal carattere intenzionale o ricorrente della violazione nonché dalle dimensioni delle imprese, in termini di dipendenti e fatturato annuo degli operatori economici interessati, prestando particolare attenzione alle PMI. Le violazioni dovrebbero comportare sanzioni amministrative armonizzate a livello di Unione.Gli Stati membri sono invitati a destinare le entrate derivanti da tali sanzioni ad attività di vigilanza del mercato. [Em. 34]
(30 bis) Per aumentare l'effetto dissuasivo delle sanzioni, è necessario che la Commissione le renda pubbliche. Inoltre, gli operatori economici a carico dei quali è accertata una ripetuta violazione intenzionale del presente regolamento sono inseriti in una lista nera pubblica diffusa in tutto il territorio dell'Unione. [Em. 35]
(31) Per consentire agli operatori economici, agli Stati membri e alla Commissione di adeguarsi alle modifiche introdotte dal presente regolamento va previsto un periodo transitorio sufficiente prima che le disposizioni del presente regolamento divengano applicabili.
(32) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire assicurare il corretto funzionamento del mercato interno dei prodotti destinati ai consumatori mantenendo nel contempo un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza dei consumatori, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata dell'azione, può essere conseguito meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. In conformità al principio di proporzionalità enunciato in tale articolo, il presente regolamento si limita a quanto necessario per conseguire tale obiettivo.
(33) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, il presente regolamento intende assicurare il pieno rispetto dell'obbligo di garantire un livello elevato di protezione della salute umana e di tutela dei consumatori così come il pieno rispetto della libertà d'impresa,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
Disposizioni generali
Articolo 1
Oggetto e obiettivo [Em. 36]
Obiettivo del presente regolamento è assicurare il corretto funzionamento del mercato interno mantenendo nel contempo un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza dei consumatori. [Em. 37]
Il presente regolamento stabilisce norme in materia di sicurezza dei prodotti di consumo immessi o messi a disposizione sul mercato dell'Unione.
Le disposizioni del presente regolamento si basano sul principio di precauzione. [Em. 38]
Articolo 2
Campo di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai prodotti ottenuti mediante un processo di fabbricazione, immessi o messi a disposizione sul mercato, ivi compreso quello online, nuovi, usati o ricondizionati e che rispondano a uno dei seguenti criteri: [Em. 39]
a) prodotti destinati ai consumatori;
b) prodotti suscettibili, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzati dai consumatori anche se, quando sono stati immessi sul mercato, non erano loro destinati; prodotti non suscettibili di essere utilizzati dai consumatori perché destinati all'uso esclusivo da parte di professionisti e che sono esplicitamente etichettati e presentati come tali; [Em. 40]
c) prodotti ai quali i consumatoriche sono esposti nel contesto diforniti a un consumatore durante una prestazione di servizi, a prescindere se siano o meno utilizzati dal consumatore stesso. [Em. 41]
2. Il presente regolamento non si applica ai prodotti da riparare o ricondizionare prima dell'uso messi a disposizione sul mercato in quanto tali, né ai prodotti di seconda mano originariamente immessi sul mercato prima del ...(16). [Em. 42]
3. Il presente regolamento non si applica a:
a) medicinali per uso umano o veterinario;
b) alimenti;
c) materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti, nella misura in cui i rischi connessi a tali prodotti sono disciplinati dal regolamento (CE) n. 1935/2004 o da altra normativa dell'Unione applicabile agli alimenti;
d) mangimi;
d bis) dispositivi medici definiti nella direttiva 90/385/CEE del Consiglio(17), nella direttiva 93/42/CEE del Consiglio(18), e nella direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(19); [Em. 43]
e) piante e animali vivi, organismi geneticamente modificati, microorganismi geneticamente modificati a impiego confinato, prodotti di piante ed animali collegati direttamente alla loro futura riproduzione;
f) sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati;
g) prodotti fitosanitari;
h) attrezzature su cui i consumatori circolano o viaggiano gestite da un prestatore di servizi nel contesto della prestazione del servizio;
i) oggetti d'antiquariato;
i bis) i prodotti da costruzione definiti nel regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio(20). [Em. 44]
4. I capi da II a IV del presente regolamento non si applicano ai prodotti oggetto di prescrizioni intese a tutelare la salute e la sicurezza delle persone di cui alla normativa di armonizzazione dell'Unione o in applicazione di tale normativa.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) "prodotto sicuro": qualsiasi prodotto autentico conforme alle normative di armonizzazione dell'Unione in materia di salute e sicurezza. In assenza di tali normative, qualsiasi prodotto che, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, compresa la durata di utilizzo e, se del caso, la messa in servizio, l'installazione e , la manutenzione, le esigenze di manutenzioneformazione e supervisione, non presenti alcun rischio oppure presenti unicamente rischi minimi, compatibili con il suo impiego, considerati accettabili e coerenti con un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone; [Em. 45]
1 bis) "modello del prodotto": prodotti considerati distinti in quanto presentano caratteristiche essenziali identiche o simili e le cui eventuali differenze non hanno alcun impatto sul loro livello di sicurezza se non diversamente dimostrato dal fabbricante o dall'importatore; [Em. 46]
2) "messa a disposizione sul mercato": la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
3) "immissione sul mercato": la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell'Unione;
4) "fabbricante": una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio;
5) "mandatario": una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a determinati compiti;
6) "importatore": una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione un prodotto proveniente da un paese terzo;
7) "distributore": una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette un prodotto a disposizione sul mercato;
8) "operatori economici": il fabbricante, il mandatario, l'importatore e il distributore;
9) "norma internazionale": una norma internazionale quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1025/2012 ;
10) "norma europea": una norma europea quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1025/2012 ;
11) "norma nazionale": una norma nazionale quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1025/2012;
12) "organizzazione europea di normazione": una organizzazione europea di normazione quale definita all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1025/2012;
13) "autorità di vigilanza del mercato": un'autorità di vigilanza del mercato quale definita all'articolo 3, punto 12 del regolamento (UE) n. …/…(21) ;
14) "richiamo": un provvedimento volto ad ottenere la restituzione di un prodotto che è già stato reso disponibile all'utilizzatore finale;
15) "ritiro": un provvedimento volto a impedire l'ulteriore messa a disposizione sul mercato di un prodotto nella catena di fornitura;
16) "normativa di armonizzazione dell'Unione": la normativa dell'Unione che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti;
17) "rischio grave": unqualsiasi rischio grave, compresi quelli i cui effetti non sono immediati, che richieda un intervento e un controllo successivo rapidi, anche nel caso in cui gli effetti non siano immediatirapido delle autorità pubbliche. [Em. 47]
Articolo 4
Requisito generale di sicurezza
Gli operatori economici immettono o mettono a disposizione sul mercato solo prodotti sicuri.
Articolo 4 bis
Divieto di commercializzare, importare, fabbricare o esportare prodotti che imitano generi alimentari
Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per interdire la commercializzazione, l'importazione, la fabbricazione e l'esportazione di prodotti che, pur non essendo generi alimentari, vi assomigliano e possono essere confusi con questi ultimi per forma, odore, colore, aspetto, imballaggio, etichettatura, volume, dimensioni o altre caratteristiche, mettendo così a rischio la salute o la sicurezza dei consumatori. [Em. 48]
Articolo 5
Presunzione di sicurezza
Ai fini del presente regolamento un prodotto è presunto conforme al requisito generale di sicurezza di cui all'articolo 4 nei seguenti casi :
a) per quanto concerne i rischi disciplinati dalle prescrizioni intese a tutelare la salute e la sicurezza delle persone stabilite nella normativa di armonizzazione dell'Unione o in applicazione di tale normativa, se soddisfa tali prescrizioni;
a bis) è autentico, ossia il prodotto o qualsiasi sua presentazione non reca un marchio registrato, senza l'autorizzazione del titolare del marchio, identico o simile ad un marchio registrato per tale prodotto, in modo da trarre in inganno i consumatori in merito alla reale identità del prodotto; [Em. 49]
b) in mancanza di prescrizioni intese a tutelare la salute e la sicurezza delle persone di cui alla normativa di armonizzazione dell'Unione o in applicazione di tale normativa citate alla lettera a) del presente articolo, se tale prodotto è conforme alle pertinenti norme europee o loro parti i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in conformità agli articoli 16 e 17;
c) in mancanza di prescrizioni di cui alla normativa di armonizzazione dell'Unione o in applicazione di tale normativa citate alla lettera a) e delle norme europee citate alla lettera b), se, in relazione ai rischi disciplinati dalle prescrizioni relative alla salute e alla sicurezza della legislazione dello Stato membro nel quale inil prodotto è messo a disposizione sul mercato, il prodotto soddisfarispetta tali prescrizioninorme, a condizione che siano conformi al diritto dell'Unione. [Em. 50]
Articolo 6
Aspetti della valutazione della sicurezza del prodotto
1. In mancanza di normativa di armonizzazione dell'Unione, norme europee o prescrizioni relative alla salute e alla sicurezza stabilite nella legislazione dello Stato dove il prodotto è messo a disposizione sul mercato, di cui all'articolo 5, punti a), a bis), b) e c), i seguenti aspetti sono presi in considerazione per la valutazione della sicurezza di un prodotto:
a) le caratteristiche del prodotto, in particolare la sua autenticità, la sua composizione, il suo imballaggio, le modalità del suo assemblaggio e, se del caso, della sua installazione e della sua manutenzione; [Em. 51]
b) l'effetto del prodotto su altri prodotti, qualora sia ragionevolmente prevedibile l'utilizzo del primo con i secondi;
c) la presentazione del prodotto, la sua etichettatura, le eventuali avvertenze e istruzioni per l'uso e per lo smaltimento nonché qualsiasi altra indicazione o informazione relativa al prodotto;
d) le categorie dicaratteristichedei consumatori che sono esposti al rischio nell'utilizzazione del prodotto in condizioni ragionevolmente prevedibili, in particolare i consumatori vulnerabili; [Em. 52]
e) l'aspetto del prodotto e in particolare di quelli che:
i) pur non essendo prodotti alimentari vi assomigliano e possono essere confusi con questi ultimi per la loro forma, odore, colore, aspetto, imballaggio, etichettatura, volume, dimensioni o altre caratteristiche; o
ii) pur non essendo destinati o concepiti per essere utilizzati da bambini, assomigliano a un oggetto normalmente riconosciuto come attraente per i bambini o destinato a essere utilizzato da loro, in ragione del suo design, del suo imballaggio e delle sue caratteristiche. [Em. 53]
La possibilità di raggiungere un livello di sicurezza superiore o la disponibilità di altri prodotti che presentano un rischio minore non costituisce un motivo sufficiente per considerare un prodotto come "non sicuro".
2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, per valutare se un prodotto sia sicuro si prendono in considerazione, se del caso, i seguenti aspetti:
a) lo stato dell'arte e la tecnologia; [Em. 54]
a bis) la sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente attendersi in termini di natura, composizione e uso previsto del prodotto; [Em. 55]
b) le norme europee diverse da quelle i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in conformità agli articoli 16 e 17;
b bis) i requisiti essenziali contenuti nelle richieste di normazione alle organizzazioni europee di normazione conformemente all'articolo 16, finché la Commissione non ha ancora pubblicato gli estremi della norma armonizzata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; [Em. 56]
c) le norme internazionali;
d) gli accordi internazionali;
e) le raccomandazioni o gli orientamenti della Commissione sulla valutazione della sicurezza dei prodotti;
f) le norme elaborate nello Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione;
g) i codici di buona condotta in materia di sicurezza dei prodotti vigenti nel settore interessato;
g bis) la questione se il prodotto, le categorie o i gruppi di prodotti abbiano provocato infortuni notificati nella banca dati paneuropea degli infortuni prevista dal regolamento (UE) n. …/…(22). [Em. 57]
h) la sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente attendersi. [Em. 58]
h bis) lo stato dell'arte e la tecnologia. [Em. 59]
Articolo 7
Indicazione dell'origine
1. I fabbricanti e gli importatori appongono sui prodotti un'indicazione del paese d'origine del prodotto o, se le dimensioni o la natura del prodotto non lo consentono, tale indicazione è apposta sull'imballaggio o su un documento di accompagnamento del prodotto.
2. Al fine di determinare il paese d'origine di cui al paragrafo 1 del presente articolo, si applicano le regole d'origine non preferenziali di cui agli articoli da 23 a 25 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario59 a 62 del regolamento(UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio(23), compresi gli atti delegati da adottare conformemente all'articolo 62 di dettoregolamento. [Em. 61]
3. Se il paese d'origine di cui al paragrafo 2 è uno Stato membro dell'Unione i fabbricanti e gli importatori possono far riferimento all'Unione o a un determinato Stato membro.
3 bis. I fabbricanti che vogliono apporre l'indicazione del paese d'origine sono autorizzati a farlo solo in inglese (con la dicitura "Made in [paese]"), in quanto facilmente comprensibile per i consumatori. [Em. 62]
CAPO II
Obblighi degli operatori economici
Articolo 8
Obblighi dei fabbricanti
1. All'atto dell'immissione dei loro prodotti sul mercato, i fabbricanti garantiscono che questi siano stati progettati e fabbricati conformemente al requisito generale di sicurezza di cui all'articolo 4.
2. I fabbricanti garantiscono che siano attuate le procedure necessarie affinché la produzione in serie continui a essere conforme al requisito generale di sicurezza di cui all'articolo 4.
3. In proporzione ai rischi presentati da un prodotto, i fabbricanti eseguono, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, prove rappresentative a campione su prodotti presi a caso messi a disposizione sul mercato scelti sotto il controllo di un ufficiale giudiziario o di una persona qualificata designata da ciascuno Stato membro, esaminando i reclami e mantenendo un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami di prodotti e informando i distributori di tale monitoraggio. Tali informazioni sono messe a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato, su loro richiesta. [Em. 63]
3 bis. Quando i prodotti messi a disposizione sul mercato sono stati oggetto di una decisione della Commissione adottata a norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. .../....(24), i fabbricanti o, se del caso, gli importatori, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori e in proporzione ai possibili rischi di un prodotto, eseguono almeno una volta all'anno prove a campione rappresentative sui prodotti messi a disposizione sul mercato scelti sotto il controllo di un ufficiale giudiziario o di una persona qualificata designata da ciascuno Stato membro. [Em. 64]
4. In proporzione ai rischi presentati da un prodotto, i fabbricanti elaborano una documentazione tecnica. La documentazione tecnica comprende, se pertinenti: [Em. 65]
a) una descrizione generale del prodotto e delle sue proprietà essenziali pertinenti per la valutazione della sicurezza del prodotto;
b) un'analisi dei rischi possibili connessi al prodotto e delle soluzioni adottate per eliminare o attenuare tali rischi, ivi compresi i risultati delle prove effettuate dal fabbricante o da un terzo per suo conto;
c) se del caso, un elenco delle norme europee di cui all'articolo 5, lettera b), o delle prescrizioni relative alla salute e alla sicurezza della legislazione dello Stato membro nel quale il prodotto è messo a disposizione sul mercato di cui all'articolo 5, lettera c), o altri aspetti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, applicati per soddisfare il requisito generale di sicurezza di cui all'articolo 4.
Qualora le norme europee, le prescrizioni relative alla salute e alla sicurezza o gli altri aspetti di cui al primo comma, lettera c), siano stati applicati solo in parte, sono identificate le parti applicate.
5. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica in forma cartacea o elettronica a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per un periodo di 10 anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato, e la mettono a disposizione dellerendono disponibile a tali autorità di vigilanza del mercato su suasu richiesta motivata. [Em. 66]
6. I fabbricanti appongono sui loro prodotti un numero di tipo, lotto, serie o altro, facilmente visibile e leggibile, che ne consenta l'identificazione; se la dimensione o la natura del prodotto non lo consentono essi forniscono le informazioni prescritte sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto.
Quando le informazioni che consentono l'identificazione del prodotto non sono riportate sul prodotto stesso i fabbricanti indicano in maniera sufficientemente visibile che tali informazioni, ovunque esse siano indicate, devono essere conservate. [Em. 67]
6 bis. I fabbricanti di prodotti soggetti a una decisione della Commissione adottata ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. .../...(25), predispongono un elenco dei modelli di prodotti, completi di fotografia, che mettono altresì a disposizione del pubblico e degli altri operatori economici avvalendosi di qualunque strumento adatto allo scopo.
Il fabbricante fornisce alle autorità di vigilanza del mercato, su richiesta, nonché a qualsiasi operatore economico a cui distribuisce i suoi prodotti, elementi di prova a sostegno dell'esistenza di differenze a livello di caratteristiche essenziali tra i suoi modelli ai sensi della definizione di cui all'articolo 3, punto 1 bis, del presente regolamento. [Em. 68]
7. I fabbricanti indicano sul prodotto il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo al quale possono essere contattati oppure, ove ciò non sia possibile, riportano le informazioni sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto. L'indirizzo deve indicare un unico punto di contatto del fabbricante.
8. I fabbricanti si assicurano che il loro prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza chiare e comprensibili destinate al consumatore in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori, come determinato dallo Stato membro nel quale il prodotto è messo a disposizione, tranne nei casi in cui il prodotto può essere utilizzato in condizioni di sicurezza e come previsto dal fabbricante senza tali istruzioni e informazioni. [Em. 69]
Gli Stati membri informano la Commissione delle disposizioni adottate per la determinazione della lingua o delle lingue richieste.
9. I fabbricanti si assicurano di disporre di apposite procedure per l'adozione di misure correttive nonché per il ritiro o il richiamo dei loro prodotti. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di ritenere che un prodotto da essi immesso sul mercato non sia sicuro o non sia conforme al presente regolamento adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto, ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi, ed informare i consumatori che sono a rischio in ragione della non conformità del prodotto. Inoltre, qualora il prodotto non sia sicuro, i fabbricanti informano immediatamente le competenti autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto, fornendo in particolare i dettagli relativi ai rischi per la salute e la sicurezza e alle misure correttive adottate nonché ai risultati ottenuti con queste ultime. [Em. 70]
Articolo 9
Mandatari
1. Il fabbricante può nominare, mediante mandato scritto, un mandatario.
Gli obblighi di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 4, non rientrano nel mandato del mandatario.
2. Il mandatario esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato consente al mandatario di eseguire almeno i seguenti compiti:
a) a seguito di una richiesta motivata dell'autorità di vigilanza del mercato, fornire a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un prodotto; [Em.71]
b) cooperare con l'autorità di vigilanza del mercato, su sua richiesta, in qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti che rientrano nel suo mandato.
Articolo 10
Obblighi degli importatori
1. Prima di immettere un prodotto sul mercato gli importatori si assicurano che il prodotto sia conforme al requisito generale di sicurezza di cui all'articolo 4, e che il fabbricante si sia conformato alle prescrizioni di cui all'articolo 8, paragrafi 4, 6 e 7.
2. L'importatore, se ritiene o ha motivo di ritenere che un prodotto non sia conforme alle prescrizioni del presente regolamento, non immette il prodotto sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, qualora il prodotto non sia sicuro, l'importatore ne informa il fabbricante e l'autorità di vigilanza del mercato dello Stato membro nel quale è stabilito.
3. Gli importatori indicano il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo a cui possono essere contattati sul prodotto oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto. Essi si assicurano che le informazioni che figurano sull'etichetta appostaastengono dal coprire qualunque informazione obbligatoria o relativa alla sicurezza fornita dal fabbricante non siano coperte da eventuali altre etichette. [Em. 72]
4. Gli importatori si assicurano che il prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori, come determinato dallo Stato membro nel quale il prodotto è messo a disposizione, tranne nei casi in cui il prodotto può essere utilizzato in condizioni di sicurezza e come previsto dal fabbricante senza tali istruzioni e informazioni.
Gli Stati membri informano la Commissione delle disposizioni adottate per la determinazione della lingua o delle lingue richieste.
5. Gli importatori garantiscono che, per il periodo in cui un prodotto è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non ne compromettano la conformità al requisito generale di sicurezza di cui all'articolo 4 e la conformità all'articolo 8, paragrafo 6.
6. In proporzione ai rischi presentati da un prodotto, gli importatori, per proteggere la salute e la sicurezza delle persone, eseguono prove a campione e indagini suisu prodotti commercializzati scelti a caso, e, se necessario, mantengono un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami di prodotti e informano i fabbricanti di tale monitoraggio. [Em. 73]
7. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di ritenere che un prodotto da essi immesso sul mercato non sia sicuro o non sia conforme al presente regolamento adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto, ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il prodotto non sia sicuro, gli importatori informano immediatamente le competenti autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto, fornendo in particolare i dettagli relativi ai rischi per la salute e la sicurezza e alle misure correttive adottate nonché ai risultati ottenuti con queste ultime. [Em. 74]
8. Gli importatori conservano la documentazione tecnica in forma cartacea o elettronica a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per un periodo di dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato e la mettono a disposizione dellerendono disponibile a tali autorità di vigilanza del mercato su richiesta motivata. [Em. 75]
Articolo 11
Obblighi dei distributori
1. Quando mettono un prodotto a disposizione sul mercato, i distributori applicano scrupolosamente le prescrizioni del presente regolamento.
2. Prima di mettere un prodotto a disposizione sul mercato i distributori si accertano che il fabbricante e l'importatore abbiano rispettato le prescrizioniprodotto rechi le informazioni necessarie di cui all'articolo 8, paragrafi 6, 7 e 8, e all'articolo 10, paragrafi 3 e 4, a seconda dei casi. I distributori si astengono dal coprire le informazioni obbligatorie o relative alla sicurezza fornite dal fabbricante o dall'importatore. [Em. 76]
3. Il distributore, se ritiene o ha motivo di ritenere che un prodotto non sia conforme alle prescrizioni del presente regolamento, non mette a disposizione il prodotto sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, qualora il prodotto non sia sicuro, l'importatore ne informa il fabbricante o l'importatore, a seconda dei casi, e l'autorità di vigilanza del mercato dello Stato membro nel quale è stabilito.
4. I distributori garantiscono che, per il periodo in cui un prodotto è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non ne compromettano la conformità al requisito generale di sicurezza di cui all'articolo 4, e la conformità all'articolo 8, paragrafi 6, 7 e 8, e all'articolo 10, paragrafi 3 e 4, a seconda dei casi.
4 bis. In funzione dei rischi che un prodotto è suscettibile di presentare, i distributori possono testare i prodotti messi a disposizione sul mercato prelevandone dei campioni casuali, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei consumatori. [Em. 77]
5. I distributori che ritengono o hanno motivo di ritenere che un prodotto che hanno messo a disposizione sul mercato non sia sicuro o non sia conforme all'articolo 8, paragrafi 6, 7 e 8, e all'articolo 10, paragrafi 3 e 4, secondo pertinenza, si assicurano immediatamente che siano prese le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il prodotto non sia sicuro, i distributori ne informano immediatamente il fabbricante o l'importatore, a seconda dei casi, e le competenti autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri nei quali hanno messo a disposizione il prodotto, fornendo in particolare i dettagli relativi ai rischi per la salute e la sicurezza e alle misure correttive adottate nonché ai risultati ottenuti con queste ultime. [Em. 78]
Articolo 12
Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori
Ai fini del presente regolamento, gli importatori o i distributori sono considerati fabbricanti e quindi soggetti agli obblighi dei fabbricanti di cui all'articolo 8, se immettono sul mercato un prodotto con il proprio nome o marchio commerciale o modificano un prodotto già immesso sul mercato in modo tale da condizionarne la conformità ai requisiti del presente regolamento.
Articolo 13
Esenzione da determinati obblighi di fabbricanti, importatori e distributori
1. L'obbligo di informare le autorità di vigilanza del mercato in conformità all'articolo 8, paragrafo 9, all'articolo 10, paragrafi 2 e 7, e all'articolo 11, paragrafi 3 e 5, non si applica quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) solo un numero limitato di prodotti ben identificati non è sicuro;
b) il fabbricante, l'importatore o il distributore è in grado di dimostrare che il rischio è sotto controllo e non può più mettere ineffettivo al fine di prevenire qualsiasi pericolo per la salute e la sicurezza delle persone. [Em. 79]
c) la causa del rischio presentato dal prodotto è tale che la sua conoscenza non è un'informazione utile per le autorità pubbliche. [Em. 80]
2. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire le situazioni che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 19, paragrafo 3.
3. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 18 bis che determinano i prodotti, le categorie o i gruppi di prodotti per i quali, dato il basso livello di rischio, non è necessario riportare le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 7, e all'articolo 10, paragrafo 3, sul prodotto stesso.
Articolo 14
Identificazione degli operatori economici
1. Gli operatori economici notificano, su richiesta, forniscono alle autorità di vigilanza del mercato le seguenti informazioni: [Em. 81]
a) qualsiasi operatore economico che abbia loro fornito un prodotto;
b) qualsiasi operatore economico cui essi abbiano fornito un prodotto.
2. Gli operatori economici devono poter presentare le informazioni di cui al primo comma per un periodo di dieci anni dal momento in cui sia stato loro fornito un prodotto e dal momento in cui essi abbiano fornito un prodotto.
2 bis. Le autorità di vigilanza del mercato trattano come confidenziali le informazioni eventualmente indicate dagli operatori economici di cui al paragrafo 1. [Em. 82]
Articolo 15
Tracciabilità dei prodotti
1. La Commissione, previa consultazione delle pertinenti parti interessate, se del caso, può disporre che gli operatori economici predispongano un sistema di tracciabilità, o vi aderiscano, per taluni prodotti, gruppi e categorie di prodotti da essi immessi o messi a disposizione sul mercato che possono presentare un rischio grave per la sicurezza e la salute delle persone a causa delle loro caratteristiche o condizioni specifiche di distribuzione o di uso. [Em. 83]
2. Il sistema di tracciabilità consiste nella raccolta e nella conservazione in formato elettronico di dati che consentano l'identificazione del prodotto e degli operatori economici parte della catena di fornitura e nell'apposizione sul prodotto, sull'imballaggio o sui documenti di accompagnamento di un supporto dati che renda tali dati accessibili.
3. è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 bis al fine di:
a) determinare i prodotti, le categorie o i gruppi di prodotti che possono presentare un rischio grave per la salute e la sicurezza delle persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo. La Commissione indica negli atti delegati interessati se ha usato il metodo di valutazione del rischio di cui alla decisione della Commissione 2010/15/UE(26) o, nel caso in cui tale metodo non fosse idoneo per il prodotto in questione, fornisce una descrizione dettagliata della metodologia utilizzata; [Em. 84]
b) specificare i dati che gli operatori economici devono raccogliere e conservare mediante il sistema di tracciabilità di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
4. La Commissione può determinare mediante atti di esecuzione il tipo di supporto dati di cui al paragrafo 2 del presente articolo e la sua collocazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 19, paragrafo 3.
5. Nell'adottare gli atti di cui ai paragrafi 3 e 4 la Commissione tiene conto:
a) del rapporto costo-efficacia degli atti, compreso il loro impatto sulle imprese, in particolare le PMI;
b) della compatibilità con i sistemi di tracciabilità disponibili a livello internazionale.
Articolo 15 bis
Punti di contatto per la sicurezza dei prodotti
1. Gli Stati membri designano punti di contatto per la sicurezza dei prodotti nel loro territorio e ne comunicano gli estremi agli altri Stati membri e alla Commissione.
2. La Commissione compila e aggiorna regolarmente un elenco dei punti di contatto per la sicurezza dei prodotti e lo pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La Commissione pubblica inoltre tali informazioni sul proprio sito Internet. [Em. 85]
Articolo 15 ter
Compiti dei punti di contatto per la sicurezza dei prodotti
1. I punti di contatto per la sicurezza dei prodotti forniscono, su richiesta, tra l'altro, di un operatore economico o di un'autorità competente di un altro Stato membro, le seguenti informazioni:
a) le regole tecniche applicabili a un particolare tipo di prodotto nel territorio in cui sono stabiliti detti punti di contatto per la sicurezza dei prodotti e informazioni riguardo all'eventuale obbligo di autorizzazione preventiva cui è soggetto tale tipo di prodotto in virtù della legislazione del loro Stato membro, unitamente ad informazioni sul principio del reciproco riconoscimento, come disposto nel regolamento (CE) n. 764/2008, e sull'applicazione del presente regolamento nel territorio di detto Stato membro;
b) gli estremi delle autorità competenti in tale Stato membro mediante i quali queste possano essere contattate direttamente, compresi quelli delle autorità incaricate di sovrintendere all’applicazione delle regole tecniche in questione sul territorio di detto Stato membro;
c) i mezzi di ricorso di norma esperibili sul territorio di detto Stato membro in caso di controversia tra le autorità competenti e un operatore economico.
2. I punti di contatto per la sicurezza dei prodotti rispondono entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento delle richieste di cui al paragrafo 1.
3. I punti di contatto per la sicurezza dei prodotti dello Stato membro nel quale l'operatore economico interessato ha legalmente commercializzato il prodotto di cui trattasi possono fornire all'operatore economico o all'autorità competente di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 764/2008 qualsiasi pertinente informazione od osservazione.
4. Gli Stati membri creano uffici nell'ambito dei punti di contatto per la sicurezza dei prodotti al fine di agevolare la formazione alla normativa e ai requisiti generali in materia di sicurezza dei prodotti, nonché diffondere informazioni tra le imprese, onde promuovere l'educazione degli operatori economici ai requisiti di sicurezza dei prodotti.
5. I punti di contatto per la sicurezza dei prodotti non riscuotono alcun diritto per la fornitura delle informazioni di cui al paragrafo 1. [Em. 86]
CAPO III
Norme europee che conferiscono la presunzione di conformità
Articolo 16
Richieste di normazione alle organizzazioni europee di normazione
1. La Commissione può chiedere a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare o identificare una norma europea volta a garantire che il prodotto conforme a tale norma o a una sua parte soddisfi il requisito generale di sicurezza di cui all'articolo 4. Tenuto conto, se del caso, delle opinioni delle pertinenti parti interessate, la Commissione stabilisce le prescrizioni relative al contenuto della norma europea e un termine per la sua adozione. [Em. 87]
La Commissione adotta la richiesta di cui al primo comma del presente paragrafo mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 19, paragrafo 3.
2. L'organizzazione di normazione europea coinvolta comunica se la richiesta di cui al paragrafo 1 è accettata entro un mese dalla sua ricezione.
3. Qualora sia presentata una richiesta di finanziamento, entro due mesi dall'accettazione della richiesta di cui al paragrafo 2, la Commissione informa le organizzazioni europee di normazione coinvolte in merito alla concessione di una sovvenzione per l'elaborazione di una norma.
4. Le organizzazioni europee di normazione informano la Commissione in merito alle attività svolte inerenti all'elaborazione della norma di cui al paragrafo 1. La Commissione valuta, insieme alle organizzazioni europee di normazione, la conformità alla sua richiesta iniziale delle norme elaborate o identificate dalle organizzazioni di normazione europee.
5. Se una norma europea soddisfa le prescrizioni cui intende riferirsi e il requisito generale di sicurezza di cui all'articolo 4, la Commissione pubblica senza indugio un riferimento a tale norma europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 17
Obiezioni formali alle norme europee
1. Qualora uno Stato membro o il Parlamento europeo ritenga che una norma europea di cui all'articolo 16 non soddisfi completamente le prescrizioni cui intende riferirsi e il requisito generale di sicurezza di cui all'articolo 4 ne informa la Commissione fornendo una spiegazione dettagliata e la Commissione decide, mediante atti di esecuzione, se:
a) pubblicare, non pubblicare o pubblicare con limitazioni i riferimenti della norma europea in questione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
b) mantenere, mantenere con limitazioni o ritirare i riferimenti della norma europea in questione nella o dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. La Commissione pubblica sul proprio sito web le informazioni relative alle norme europee oggetto della decisione di cui al paragrafo 1.
3. La Commissione informa l'organizzazione di normazione europea interessata della decisione di cui al paragrafo 1 e, all'occorrenza, richiede la revisione delle norme europee in questione.
4. La decisione di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, è adottata secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 19, paragrafo 2.
5. La decisione di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, è adottata secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 19, paragrafo 3.
CAPO IV
Disposizioni finali
Articolo 18
Sanzioni
1. Gli Stati membri definiscono le norme che stabiliscono le sanzioni appropriate da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano i provvedimenti necessari per assicurarne l'esecuzione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tali disposizioni entro [insert date – tre mesi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento]…(27)e notificano immediatamente qualsiasi loro modifica successiva. [Em. 88]
2. Le sanzioni di cui al paragrafo 1previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Le sanzioni tengono conto della dimensione imprese e in particolaregravità, della situazione delle PMIdurata e, ove applicabile, del carattere intenzionale della violazione. Inoltre le sanzioni possono essere inasprite qualoratengono conto della possibilità che l'operatore economico coinvolto abbia già commesso una violazione analoga in passato. [Em. 89]
2 bis. Le sanzioni amministrative applicabili in caso di violazioni devono almeno controbilanciare il vantaggio economico perseguito attraverso la violazione, ma non devono superare il 10% del fatturato annuo o di una stima dello stesso. Le sanzioni imposte possono superare il 10% del fatturato annuo o di una stima dello stesso, ove ciò sia necessario per controbilanciare il vantaggio economico perseguito mediante la violazione. Esse possono comprendere sanzioni penali per le infrazioni gravi. [Em. 90]
2 ter. Lo Stato membro informa la Commissione in merito al tipo e all'ammontare delle sanzioni imposte ai sensi del presente regolamento, identifica le violazioni effettive del presente regolamento e indica l'identità degli operatori economici cui sono state imposte le sanzioni. La Commissione mette tali informazioni a disposizione del pubblico senza indugio sotto forma elettronica e, se del caso, con altri mezzi.
La Commissione, sulla base delle informazioni ricevute ai sensi del primo comma, pubblica e aggiorna una "lista nera" unionale degli operatori economici a carico dei quali è accertata una ripetuta violazione intenzionale del presente regolamento. [Em. 91]
Articolo 18 bis
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. È conferito alla Commissione il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 13, paragrafo 3 e all'articolo 15, paragrafo 3 per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dalla ...(28)[insert date - data di entrata in vigore del presenteregolamento].
3. La delega di potere di cui all'articolo 13, paragrafo 3, e all'articolo 15, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. Un atto delegato adottato in conformità all'articolo 13, paragrafo 3, e all'articolo 15, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui l'atto è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 19
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato. Tale comitato è un comitato a norma del regolamento (UE) n. 182/2011.
Tuttavia, ai fini degli articoli 16 e 17 del presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato istituito dal regolamento (UE) n. 2015/2012. Tale comitato è un comitato a norma del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
4. Quando il parere del comitato di cui al paragrafo 1, comma 2, deve essere ottenuto mediante procedura scritta, tale procedura si conclude senza esito se, entro il termine fissato per la trasmissione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda.
Articolo 21
Valutazione
Entro …(29), e in seguito ogni cinque anni, la Commissione valuta l'applicazione del presente regolamento e trasmette una relazione di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione valuta se gli obiettivi del presente regolamento sono stati raggiunti, in particolare per quanto riguarda il miglioramento della protezione dei consumatori nei confronti dei prodotti non sicuri ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento, tenendo conto del suo impatto sulle imprese, in particolare le PMI. La relazione valuta inoltre le implicazioni e i contributi del regolamento (UE) n. 1025/2012 nell'ambito di applicazione del presente regolamento. [Em. 92]
Articolo 22
Abrogazione
1. La direttiva 2001/95/CE è abrogata a decorrere da …(30) .
2. La direttiva 87/357/CEE è abrogata a decorrere da…*.
3. I riferimenti alla direttiva 2001/95/CE e alla direttiva 87/357/CEE si intendono come riferimenti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza in allegato.
Articolo 23
Disposizioni transitorie
1. Gli Stati membri non ostacolano la messa a disposizione sul mercato dei prodotti contemplati dalla direttiva 2001/95/CE conformi a tale direttiva e immessi sul mercato prima del …*.
2. Le norme europee il cui riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in conformità alla direttiva 2001/95/CE si considerano norme europee di cui all'articolo 5, lettera b) del presente regolamento.
3. I mandati conferiti dalla Commissione a un'organizzazione europea di normazione in conformità alla direttiva 2001/95/CE si considerano una richiesta di normazione di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del presente regolamento.
Articolo 24
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il …(31).
Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4).
Regolamento (UE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio del ... sulla vigilanza del mercato dei prodotti e che modifica le direttive 89/686/EEC and 93/15/CEE e 94/9/CE del Consiglio e le direttive 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 1999/5/CE, 2000/9/CE, 2000/14/CE, 2001/95/CE, 2004/108/CE, 2006/42/CE, 2006/95/CE, 2007/23/CE, 2008/57/CE, 2009/48/CE, 2009/105/CE, 2009/142/CE, 2011/65/UE, il regolamento (CE) n. 764/2008, il regolamento (CE) n. 765/2008 e il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L ... ).
Numero del regolamento (2013/0048(COD)) nel considerando e numero, data di adozione e estremi di pubblicazione del regolamento nella nota a piè di pagina.
Regolamento (CE) n 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4).
Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE(GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82).
Direttiva 87/357/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la salute o (la sicurezza dei consumatori (GU L 192 dell'11.7.1987, pag. 42).
Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).
Regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 21).
Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).
Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
Direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi (GU L 189 del 20.7.1990, pag. 17).
Direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 1998 relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro (GU L 331 del 7.12.1998, pag. 1).
Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5).
GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
Decisione della Commissione 2010/15/UE, del 16 dicembre 2009, recante linee guida per la gestione del sistema comunitario d'informazione rapida (RAPEX) e della procedura di notifica di cui, rispettivamente, all'articolo 12 e all'articolo 11 della direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU L 22 del 26.1.2010, pag. 1).
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla vigilanza del mercato dei prodotti e che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio e le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 1999/5/CE, 2000/9/CE, 2000/14/CE, 2001/95/CE, 2004/108/CE, 2006/42/CE, 2006/95/CE, 2007/23/CE, 2008/57/CE, 2009/48/CE, 2009/105/CE, 2009/142/CE, 2011/65/UE, il regolamento (UE) n. 305/2011, il regolamento (CE) n. 764/2008 e il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2013)0075 – C7-0043/2013 – 2013/0048(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0075),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 33, l'articolo 114 e l'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0043/2013),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 22 maggio 2013(1),
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e il parere della commissione per il commercio internazionale (A7-0346/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentare nuovamente al Parlamento la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un altro testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 aprile 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla vigilanza del mercato dei prodotti e che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio e le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 1999/5/CE, 2000/9/CE, 2000/14/CE, 2001/95/CE, 2004/108/CE, 2006/42/CE, 2006/95/CE, 2007/23/CE, 2008/57/CE, 2009/48/CE, 2009/105/CE, 2009/142/CE, 2011/65/UE, il regolamento (CE) n. 764/2008, il regolamento (CE) n. 765/2008 e il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 33, 114 e 207,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(2),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(3),
considerando quanto segue:
(1) Al fine di garantire la libera circolazione dei prodotti nell'Unione è necessario assicurare che soddisfino le prescrizioni che offrono un livello elevato di protezione degli interessi pubblici quali la salute e la sicurezza delle persone in generale, la salute e la sicurezza sul posto di lavoro, la tutela dei consumatori, la protezione dell'ambiente e la sicurezza pubblica. L'applicazione rigorosa di queste prescrizioni è indispensabile per tutelare adeguatamente questi interessi e per creare le condizioni che favoriscano la concorrenza leale sul mercato dei beni dell'Unione. Sono quindi necessarie norme in materia di vigilanza del mercato e di controlli sui prodotti che entrano nell'Unione da paesi terzi.
(2) Le attività di vigilanza del mercato che rientrano nel presente regolamento non dovrebbero essere dirette esclusivamente alla protezione della salute e della sicurezza, ma dovrebbero applicarsi anche all'applicazione della normativa dell'Unione volta a difendere altri interessi pubblici, ad esempio, regolamentando l'accuratezza delle misurazioni, la compatibilità elettromagnetica e l'efficienza energetica e la legislazione ambientale applicabile. [Em. 1]
(3) Occorre stabilire un quadro generale di norme e principi in materia di vigilanza del mercato, che non dovrebbe incidere sulle norme sostanziali della normativa dell'UE esistente volte a tutelare interessi pubblici come la salute e la sicurezza e la protezione dei consumatori e dell'ambiente, ma dovrebbe mirare a migliorarne il funzionamento.
(4) Il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio(4) è stato adottato per stabilire un quadro per la vigilanza del mercato volto ad integrare e a rafforzare le disposizioni della normativa di armonizzazione dell'Unione esistenti in materia di vigilanza del mercato e la loro applicazione.
(5) Per assicurare un'applicazione equivalente e coerente della normativa di armonizzazione dell'Unione, il regolamento (CE) n. 765/2008 ha introdotto un quadro dell'UE in materia di vigilanza del mercato, stabilendo prescrizioni minime alla luce degli obiettivi che gli Stati membri devono conseguire e un quadro per la cooperazione amministrativa, compreso lo scambio di informazioni fra gli Stati membri.
(6) La direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(5), ha istituito norme per garantire la sicurezza dei prodotti destinati o suscettibili di essere utilizzati dai consumatori. Il regolamento (CE) n. 765/2008 ha mantenuto la possibilità per le autorità di vigilanza del mercato di adottare le misure più specifiche a loro disposizione a norma di detta direttiva.
(7) Nella risoluzione dell'8 marzo 2011 sulla revisione della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti e la sorveglianza del mercato(6) il Parlamento europeo afferma che l'esistenza di un regolamento unico è il solo modo di instaurare un sistema unico di vigilanza del mercato per tutti i prodotti ed esorta quindi la Commissione a istituire un sistema unico di vigilanza del mercato per tutti i prodotti, basato su un unico atto legislativo che copra sia la direttiva 2001/95/CE che il regolamento (CE) n. 765/2008.
(8) Il presente regolamento dovrebbe pertanto integrare le disposizioni del regolamento (CE) n. 765/2008, della direttiva 2001/95/CE e di alcuni atti settoriali della normativa di armonizzazione dell'Unione relativi alla vigilanza del mercato in un unico regolamento che copra i prodotti rientranti sia nelle aree armonizzate che nelle aree non armonizzate della normativa dell'Unione, indipendentemente dal fatto che siano destinati o suscettibili di essere utilizzati dai consumatori o dai professionisti.
(9) La normativa dell'Unione applicabile ai prodotti e ai processi della catena alimentare, in particolare il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio(7), stabilisce un quadro generale per l'esecuzione dei controlli e delle altre attività ufficiali atti a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e il benessere degli animali, alle norme sugli organismi geneticamente modificati, alle norme fitosanitarie e alle norme sui materiali di moltiplicazione dei vegetali, sui fitofarmaci e sui pesticidi. Questi ambiti vanno pertanto esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento.
(10) La normativa dell'Unione in materia di prodotti farmaceutici, di dispositivi medici, di dispositivi medico-diagnostici in vitro e di sostanze di origine umana reca disposizioni speciali, atte a garantire la sicurezza dopo la commercializzazione, basate in particolare sulla vigilanza settoriale e sui sistemi di vigilanza del mercato. Anche questi prodotti vanno dunque esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento, fatta eccezione per le disposizioni relative al controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione, che vanno applicate a tali prodotti nella misura in cui la normativa dell'Unione pertinente non reca norme specifiche riguardo all'organizzazione dei controlli alle frontiere.
(11) La direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio(8) si applica non soltanto alle attrezzature a pressione trasportabili di nuova fabbricazione ai fini della loro messa a disposizione sul mercato, ma anche ad alcune altre attrezzature a pressione trasportabili ai fini delle ispezioni periodiche, delle ispezioni intermedie, delle verifiche straordinarie e dell'uso straordinario. Tale direttiva prevede la marcatura Pi specifica e una procedura di salvaguardia dell'Unione nonché procedure particolari per la gestione delle attrezzature a pressione trasportabili che comportano rischi a livello nazionale, delle attrezzature a pressione trasportabili conformi che presentano rischi per la salute e la sicurezza e delle non conformità formali. Pertanto, le procedure di controllo dei prodotti all'interno dell'Unione di cui al presente regolamento non si applicano alle attrezzature a pressione trasportabili che rientrano nella direttiva 2010/35/UE.
(12) Il presente regolamento dovrebbe istituire un quadro completo per la vigilanza del mercato nell'Unione. Dovrebbe definire l'ambito dei prodotti coperti e di quelli esclusi, imporre un obbligo per gli Stati membri di organizzare ed effettuare la vigilanza del mercato, richiedere agli Stati membri di designare le autorità di vigilanza del mercato e di precisarne le competenze e gli obblighi e investire gli Stati membri della responsabilità di elaborare programmi di vigilanza del mercato generali e settoriali.
(12 bis) Il presente regolamento dovrebbe essere applicato a tutte le modalità di fornitura di prodotti, tra cui anche la vendita a distanza. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero elaborare un approccio comune in materia di vigilanza del mercato per i prodotti venduti online e, se del caso, definire orientamenti sui rispettivi ruoli e responsabilità degli operatori attivi nella filiera di distribuzione del commercio elettronico al fine di consolidare l'attuazione delle normative riguardanti i prodotti venduti online. [Em. 2]
(13) Vari atti legislativi di armonizzazione dell'Unione recano disposizioni in materia di vigilanza del mercato e clausole di salvaguardia. Queste possono basarsi sulle disposizioni di riferimento in materia di vigilanza del mercato e clausole di salvaguardia contenute nella decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(9). È opportuno che il presente regolamento rechi tutte le disposizioni in materia di vigilanza del mercato applicabili ai prodotti che rientrano nel suo campo d'applicazione. Il presente regolamento dovrebbe pertanto includere le disposizioni di riferimento in materia di vigilanza del mercato e clausole di salvaguardia di cui alla decisione n. 768/2008/CE. Le disposizioni della normativa di armonizzazione dell'Unione esistente relative alla vigilanza del mercato e alle clausole di salvaguardia, elaborate prima dell'adozione della decisione n. 768/2008/CE o sulla base delle sue disposizioni di riferimento, vanno eliminate da tale normativa di armonizzazione, salvo che non sussistano motivi settoriali specifici per mantenerle. È opportuno derogare dalle disposizioni di salvaguardia in relazione ai prodotti oggetto del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio(10), ad alcuni accessori oggetto della direttiva 2009/142/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(11), ad alcune attrezzature a pressione disciplinate dalla direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(12), e a taluni apparecchi a pressione disciplinati dalla direttiva 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(13).
(14) Al fine di rendere l'intero processo di vigilanza del mercato trasparente e facile da seguire sia per le autorità di vigilanza del mercato che per gli operatori economici, è opportuno che il regolamento indichi chiaramente le fasi di tale processo in ordine cronologico, dal momento in cui le autorità di vigilanza del mercato identificano un prodotto che a loro avviso potrebbe presentare rischi, alla valutazione del rischio presentato, all'azione correttiva che l'operatore economico interessato deve realizzare entro un determinato periodo di tempo, alle misure che le stesse autorità di vigilanza del mercato devono realizzare, se gli operatori economici non lo fanno o nei casi di emergenza.
(14 bis) Al fine di facilitare il lavoro delle autorità di vigilanza del mercato, gli operatori economici dovrebbero mettere a disposizione tutta la documentazione e le informazioni necessarie a tali autorità affinché possano svolgere le loro attività. Le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero richiedere soltanto la documentazione e le informazioni di cui si prevede sia in possesso l'operatore economico interessato in base al suo ruolo nella catena di fornitura. [Em. 3]
(15) La vigilanza del mercato dovrebbe basarsi sulla valutazione del rischio presentato da un prodotto tenendo conto di tutti i dati pertinenti. La metodologia e criteri di valutazione dei rischi devono essere omogenei in tutti gli Stati membri al fine di garantire parità di condizioni per tutti gli operatori economici. Si presume che un prodotto oggetto della normativa di armonizzazione dell'Unione, che stabilisce i requisiti essenziali in materia di tutela di determinati interessi pubblici, non costituisca un rischio per tali interessi pubblici, se rispetta tali requisiti essenziali. [Em. 4]
(15 bis) I consumatori possono svolgere un ruolo attivo e importante nel contribuire alla vigilanza del mercato, in quanto sono di solito a diretto contatto con i prodotti che presentano un rischio, compresi i prodotti che non sono conformi alla normativa applicabile dell'Unione. In tale contesto gli Stati membri dovrebbero aumentare la consapevolezza dei consumatori per quanto riguarda i loro diritti di presentare denunce su questioni attinenti alla sicurezza dei prodotti e alle attività di vigilanza del mercato e garantire che la procedura di comunicazione sia facilmente accessibile, relativamente semplice ed efficace. La Commissione dovrebbe inoltre esaminare le opportunità di armonizzare la presentazione di tali denunce in tutta l'Unione, ad esempio attraverso la creazione di una banca dati centrale in cui le denunce presentate dai consumatori potrebbero essere memorizzate, nonché esaminare le possibilità di rendere tali denunce pubbliche e soggette al diritto di revisione e di risposta da parte degli operatori economici coinvolti. [Em. 5]
(16) Si presume che i prodotti oggetto della normativa di armonizzazione dell'Unione che non stabilisce requisiti essenziali, ma che mira a garantire la tutela di determinati interessi pubblici, non costituiscano un rischio per tali interessi pubblici, se sono conformi a tale normativa.
(17) Analogamente, si presume che un prodotto, che non è oggetto della normativa di armonizzazione dell'Unione, ma che è conforme alle disposizioni nazionali in materia di salute e sicurezza delle persone o alle norme europee le cui citazioni sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, non costituisca un rischio per la salute e la sicurezza.
(18) Ai fini del presente regolamento, la valutazione del rischio va effettuata per identificare i prodotti che potrebbero potenzialmente recare pregiudizio agli interessi pubblici tutelati dal regolamento (UE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio(14)(15) , dalla normativa settoriale di armonizzazione dell'Unione e da altre normative dell'Unione sui prodotti oggetto del presente regolamento. La valutazione del rischio tiene conto dei dati sui rischi che si sono materializzati in precedenza in relazione al prodotto in questione, se disponibili, e dei provvedimenti eventualmente adottati dall'operatore economico interessato per attenuare i rischi. Va considerata la particolare vulnerabilità potenziale dei consumatori, rispetto agli utilizzatori professionali, e la maggiore vulnerabilità di alcune categorie di consumatori, come i minori, gli anziani o le persone diversamente abili.
(19) I prodotti sia nuovi che di seconda mano originari al di fuori dell'Unione possono essere immessi sul mercato solo dopo la loro immissione in libera pratica. Sono necessari controlli efficaci alle frontiere esterne dell'Unione per sospendere l'immissione in libera pratica di prodotti che possono costituire un rischio se immessi sul mercato nell'Unione in attesa della valutazione e di una decisione definitiva da parte delle autorità di vigilanza del mercato.
(20) Imponendo alle autorità responsabili dei controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione di svolgere controlli su scala adeguata, si contribuisce a rendere più sicuro il mercato dei prodotti dell'Unione. Al fine di aumentare l'efficacia di questi controlli, è opportuno rafforzare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra tali autorità e le autorità di vigilanza del mercatotali autorità e le autorità di vigilanza del mercato sono tenute a cooperare e a scambiarsi informazioni sui prodotti che presentano un rischio. [Em. 6]
(21) È opportuno autorizzare le autorità di vigilanza del mercato a distruggere i prodotti, a renderli inutilizzabili o ad ordinarne la distruzione da parte dell'operatore economico interessato, qualora lo ritengano necessario e proporzionato, per garantire che tali merci non possano costituire ulteriori minacce. L'operatore economico interessato deve sostenere tutte le spese connesse a tali azioni, in particolare le spese sostenute dall'autorità di vigilanza del mercato. [Em. 7]
(22) L'immissione in libera pratica di prodotti posseduti da persone che entrano nell'Unione e importati per il proprio uso personale e non a fini commerciali non va sospesa o rifiutata a norma del presente regolamento dalle autorità responsabili dei controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione.
(23) Lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e la Commissione deve essere efficace, rapido e accurato. È pertanto necessario prevedere strumenti efficaci a tal fine. Il sistema di allarme rapido dell'Unione (RAPEX) ha dimostrato la sua efficacia ed efficienza. Esso permette di adottare misure in tutta l'Unione relativamente a prodotti che presentano un rischio che va al di là del territorio di un singolo Stato membro. Per evitare inutili duplicazioni, tale sistema va utilizzato e aggiornato costantemente per tutte le notifiche di allarme prescritte dal presente regolamento relative a prodotti che presentano un rischio. Il sistema RAPEX dovrebbe includere anche le notifiche relative ai materiali che vengono a contatto con gli alimenti, ivi trasferiti dal sistema di allarme rapido per alimenti e mangimi (RASFF). [Em. 8]
(24) Un'attività di vigilanza del mercato coerente ed efficiente in termini di costi in tutta l'Unione richiede anche un'archiviazione e una condivisione ben strutturate e complete fra gli Stati membri di tutte le informazioni pertinenti sulle attività nazionali in questo campo, compreso un riferimento alle notifiche prescritte dal presente regolamento, per costituire una base dati completa delle informazioni in materia di vigilanza del mercato. La Commissione ha creato una banca dati denominata "Sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato", che si presta a tale scopo e va quindi utilizzata.
(25) Date le dimensioni del mercato delle merci dell'Unione e non essendoci frontiere interne, è indispensabile che il presente regolamento costituisca un quadro per le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri siano disposte e in grado diaffinché possano collaborare tra loro in modo efficace e di coordinare il sostegno comune e gli interventi congiunti. Di conseguenza, vanno stabiliti, applicati, verificati e debitamente finanziati meccanismi di assistenza reciproca. [Em. 9]
(25 bis) La Commissione è tenuta a monitorare attentamente la coerente applicazione del presente regolamento ed è anche chiamata, all'occorrenza, a formulare raccomandazioni destinate agli Stati membri, laddove si renda conto che i poteri e le risorse che essi hanno destinato alle loro autorità di vigilanza del mercato non sono sufficienti a soddisfare convenientemente i requisiti del presente regolamento. [Em. 10]
(26) Al fine di agevolare la vigilanza del mercato dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione da paesi terzi, è opportuno che il presente regolamento fornisca una base per la cooperazione tra le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri e le autorità di tali paesi terzi.
(26 bis) Gli infortuni e gli incidenti impongono alle società, in generale, e ai singoli cittadini un elevato onere sociale ed economico. La loro prevenzione può essere rafforzata soprattutto migliorando la sorveglianza degli infortuni. Sulla base delle esperienze acquisite nel quadro dell'azione comune per il monitoraggio delle lesioni in Europa (progetto JAMIE), occorre istituire urgentemente una vera e propria base di dati paneuropea degli infortuni, soprattutto in considerazione del fatto che il progetto JAMIE scade nel 2014. È inoltre necessario un impegno politico per garantire che lo scambio di dati fra Stati membri sugli infortuni rappresenti una priorità assoluta. [Em. 11]
(27) È opportuno istituire un forum europeo di vigilanza del mercato (EMSF) composto da rappresentanti delle autorità di vigilanza del mercato. L'EMSF dovrebbe fungere da piattaforma per una cooperazione strutturata fra le autorità degli Stati membri e costituire uno strumento continuo e permanente per coinvolgere tutte le parti interessate, comprese le organizzazioni professionali e imprenditoriali e le associazioni dei consumatori, al fine di sfruttare le informazioni disponibili utili per la vigilanza del mercato quando si definiscono, si attuano e si aggiornano i programmi di vigilanza del mercato. [Em. 12]
(28) È opportuno che la Commissione sostenga la cooperazione tra le autorità di vigilanza del mercato e che partecipi all'EMSF. Tale regolamento dovrebbe stabilire un elenco di compiti che dovranno essere svolti dall'EMSF. Un segretariato esecutivo si occuperebbe di organizzare le riunioni dell'EMSF e di fornire il sostegno operativo necessario all'espletamento dei suoi compiti. Per snellire le pratiche di vigilanza del mercato all'interno dell'Unione e per rendere più efficace detta vigilanza, la Commissione deve valutare l'ipotesi di proporre che, in occasione della prossima revisione del presente regolamento, all'EMSF sia attribuito il potere di prescrivere raccomandazioni vincolanti per quanto concerne la qualità e le pratiche di vigilanza del mercato. [Em. 13]
(29) Se del caso, occorre designare laboratori di riferimento che offrano una consulenza tecnica e imparziale di esperti e che effettuino sui prodotti le prove richieste in relazione alle attività di vigilanza del mercato.
(29 bis) Alla luce del conflitto tra il crescente numero di prodotti in circolazione nel mercato interno, da un lato, e i vincoli sulle risorse pubbliche che limitano la possibilità di aumentare drasticamente la vigilanza pubblica del mercato su scala adeguata, dall'altro, la Commissione è chiamata a esaminare soluzioni complementari, nuove e innovative, fondate su criteri di mercato, per una vigilanza di mercato più efficace su scala più ampia, quali, ad esempio, audit a cura di terzi sui sistemi di controllo della qualità e sui prodotti. La Commissione dovrebbe inserire i risultati di tali deliberazioni nella sua relazione di valutazione generale. [Em. 14]
(30) Il presente regolamento dovrebbe permettere di raggiungere un equilibrio tra la trasparenza attraverso la divulgazione al pubblico del maggior numero di informazioni possibili e la salvaguardia della riservatezza, ad esempio per ragioni di protezione dei dati personali, di segretezza commerciale o per tutelare le indagini, conformemente alle norme in materia di riservatezza contenute nel diritto nazionale applicabile o, per quanto riguarda la Commissione, conformemente al regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione(16). Inoltre, il presente regolamento deve rispettare i principi di protezione dei dati, come ad esempio il trattamento confidenziale dei dati personali, l'obbligo di elaborare i dati in modo corretto e lecito e per scopi specifici, garantendo nel contempo la qualità e permettendo ai singoli interessati di esercitare i loro diritti. Nell'ambito del presente regolamento si applicano la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati(17) e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari nonché la libera circolazione di tali dati(18). [Em. 15]
(31) Le informazioni scambiate tra le autorità competenti devono essere coperte dalle più rigorose garanzie di riservatezza e segretezza professionale e trattate in modo da non compromettere le indagini e da non danneggiare la reputazione degli operatori economici.
(32) Gli Stati membri devono prevedere mezzi di impugnazione dinanzi ai tribunali competenti delle misure restrittive adottate dalle autorità nazionali.
(33) Gli Stati membri dovrebbero stabilire le sanzioni da irrogare in caso di violazione del presente regolamento e assicurarne l'esecuzione. Tali sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive e proporzionate alla gravità, alla durata e alla natura intenzionale o ripetuta della violazione nonché alle dimensioni dell'impresa, in termini di dipendenti e di fatturato annuo degli operatori economici interessati, in particolare in relazione a piccole e medie imprese (PMI). Le violazioni dovrebbero comportare sanzioni amministrative armonizzate a livello dell'Unione.Gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a destinare il gettito di tali sanzioni alle attività di vigilanza del mercato. [Em. 16]
(33 bis) Per aumentare l'effetto dissuasivo delle sanzioni, occorre che la Commissione le renda pubbliche. Inoltre, gli operatori economici a carico dei quali è accertata una ripetuta violazione intenzionale del presente regolamento dovrebbero essere inseriti in una lista nera pubblica diffusa in tutto il territorio dell'Unione. [Em. 17]
(34) La vigilanza del mercato dovrebbe essere finanziata, almeno in parte, da tasse a carico degli operatori economici, nei casi in cui le autorità di vigilanza del mercato impongono agli operatori economici di adottare misure correttive o sono obbligate a prendere provvedimenti in prima persona. Gli Stati membri dovrebbero garantire che i proventi derivanti da tali prelievi applicati a norma del presente regolamento siano destinati alle attività di vigilanza del mercato. [Em. 18]
(35) Per conseguire gli obiettivi del presente regolamento è opportuno che l'Unione contribuisca al finanziamento delle attività necessarie ad attuare le politiche nel campo della vigilanza del mercato, come la stesura e l'aggiornamento degli orientamenti, le attività preliminari o accessorie connesse all'attuazione della normativa dell'Unione e dei programmi di assistenza tecnica e di cooperazione con i paesi terzi nonché il miglioramento delle politiche a livello di Unione e internazionale.
(36) Il finanziamento dell'Unione dovrebbe essere messo a disposizione a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(19), in funzione della natura dell'attività da finanziare, in particolare per sostenere il segretariato esecutivo dell'EMSF.
(36 bis) Al fine di facilitare l'identificazione e la tracciabilità dei prodotti con gravi rischi potenziali per la salute e la sicurezza e quindi di mantenere un elevato livello di salute e sicurezza per i consumatori, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo a una banca dati paneuropea sugli infortuni. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. [Em. 19]
(37) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, è opportuno conferire competenze di esecuzione alla Commissione per quanto concerne le misure nazionali adottate e notificate da uno Stato membro in relazione a prodotti oggetto della normativa di armonizzazione dell'Unione e l'istituzione di laboratori di riferimento dell'Unione.
(38) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, è opportuno conferire competenze di esecuzione alla Commissione per quanto concerne le condizioni uniformi di esecuzione dei controlli, con riferimento a categorie di prodotti o settori particolari, compresa la portata dei controlli da effettuare e l'adeguatezza dei campioni da sottoporre a controllo. Occorre inoltre conferire competenze di esecuzione per quanto riguarda le modalità di comunicazione delle informazioni alle autorità di vigilanza del mercato da parte degli operatori economici e l'elaborazione di condizioni uniformi per determinare i casi in cui tali informazioni non devono essere fornite. Occorre conferire competenze di esecuzione alla Commissione anche per quanto riguarda le modalità e le procedure di scambio di informazioni attraverso il sistema RAPEX e l'adozione di restrizioni temporanee o permanenti alla commercializzazione dei prodotti che presentano un rischio grave, se del caso, specificando le misure di controllo necessarie che devono essere adottate dagli Stati membri per garantirne l'effettiva attuazione, nei casi in cui altre normative dell'Unione non prevedono una procedura specifica per affrontare i rischi in questione. Occorre inoltre conferire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto concerne l'adozione della metodologia generale di valutazione del rischio. Occorre che tali poteri vengano esercitati conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione(20). [Em. 20]
(39) La Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili qualora, in casi debitamente giustificati in relazione a misure restrittive relative a prodotti che presentano un rischio grave, motivi imperativi di emergenza lo richiedano.
(39 bis) Il principio di precauzione, quale sancito dall'articolo 191, paragrafo 2, del TFUE e descritto altresì nella comunicazione della Commissione sul principio di precauzione, del 2 febbraio 2000, è un principio fondamentale per la sicurezza dei prodotti e dei consumatori, del quale è opportuno che le autorità di vigilanza del mercato tengano debitamente conto al momento di valutare la sicurezza di un prodotto. [Em. 21]
(40) Le disposizioni in materia di vigilanza del mercato della direttiva 89/686/CEE del Consiglio(21), della direttiva 93/15/CEE del Consiglio(22), della direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(23), della direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(24), della direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(25), della direttiva 97/23/CE, della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(26), della direttiva 2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(27), della direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(28), della direttiva 2001/95/CE, della direttiva 2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(29), della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(30), della direttiva 2006/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(31), della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(32), della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(33), della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(34), della direttiva 2009/105/CE, della direttiva 2009/142/CE, della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio(35), del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio(36) e del regolamento (CE) n. 765/2008 si sovrappongono alle disposizioni del presente regolamento e vanno dunque soppresse. Il regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio(37) va modificato di conseguenza.
(40 bis) Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n 45/2001 e ha espresso un parere il 30 maggio 2013(38).
(41) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire assicurare che i prodotti sul mercato oggetto della normativa dell'Unione soddisfino i requisiti che garantiscono un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza e tutelano altri interessi pubblici, assicurando al contempo il funzionamento del mercato interno grazie ad un quadro per una vigilanza del mercato coerente nell'UE, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, perché la sua realizzazione richiede un grado elevato di cooperazione, interazione e uniformità di funzionamento tra tutte le autorità competenti di tutti gli Stati membri ma. a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(42) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in modo particolare nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, il presente regolamento intende assicurare il pieno rispetto dell'obbligo di garantire un livello elevato di protezione della salute umana e dei consumatori nonché il pieno rispetto della libertà d'impresa e del diritto di proprietà,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
Disposizioni generali
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce un quadro per verificare che i prodotti soddisfino i requisiti che salvaguardano, ad un livello elevato, la salute e la sicurezza delle persone in generale, la salute e la sicurezza sul posto di lavoro, la protezione dei consumatori, l'ambiente, la sicurezza pubblica e altri interessi pubblici.
Le disposizioni del presente regolamento sono bassate sul principio di precauzione. [Em. 22]
Articolo 2
Ambito di applicazione
1. I capi I, II, III, V e VI del presente regolamento si applicano a tutti i prodotti oggetto del regolamento (UE) n. …/...(39) o della normativa di armonizzazione dell'Unione, compresi i prodotti assemblati o fabbricati ad uso del fabbricante, e nella misura in cui la normativa di armonizzazione dell'Unione non contiene disposizioni specifiche con lo stesso obiettivo.
2. I capi I e IV e l'articolo 23 si applicano a tutti i prodotti oggetto della normativa dell'Unione, nella misura in cui altri atti dell'Unione non contengono disposizioni specifiche riguardo all'organizzazione dei controlli alle frontiere esterne o alla cooperazione tra le autorità preposte ai controlli alle frontiere esterne.
3. I capi II, III, V e VI non si applicano ai seguenti prodotti:
a) medicinali per uso umano e veterinario,
b) dispositivi medici e dispositivi medico-diagnostici in vitro,
c) sangue, tessuti, cellule, organi e altre sostanze di origine umana.
4. Il capo III del presente regolamento non si applica alle attrezzature a pressione trasportabili oggetto della direttiva 2010/35/UE.
5. Gli articoli 11 e 18 del presente regolamento non si applicano ai seguenti prodotti:
a) i prodotti oggetto del regolamento (CE) n. 1907/2006,
b) i dispositivi, come definiti all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2009/142/CE,
c) le attrezzature a pressione oggetto delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 97/23/CE,
d) i recipienti semplici a pressione oggetto delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/105/CE.
6. Il presente regolamento non si applica nei settori disciplinati dalla normativa dell'Unione in materia di controlli ufficiali e altre attività ufficiali svolte per verificare la conformità alle seguenti norme:
a) norme che disciplinano gli alimenti e la sicurezza degli alimenti, in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare gli interessi e l'informazione dei consumatori,
b) norme che disciplinano la fabbricazione e l'uso di materiali e articoli destinati a venire a contatto con gli alimenti,
c) norme che disciplinano l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati,
d) norme che disciplinano i mangimi e la sicurezza dei mangimi, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dell'uso degli stessi, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare gli interessi e l'informazione dei consumatori,
e) norme che fissano i requisiti di polizia sanitaria,
f) norme volte a prevenire e a ridurre al minimo i rischi per la salute umana e degli animali derivanti dai sottoprodotti e dai prodotti derivati di origine animale,
g) norme che fissano i requisiti in materia di benessere degli animali,
h) norme sulle misure di protezione contro i parassiti delle piante,
i) norme sulla produzione, in vista dell'immissione sul mercato, e sull'immissione sul mercato dei materiali di moltiplicazione delle piante,
j) norme che fissano i requisiti per l'immissione sul mercato e per l'uso dei prodotti fitosanitari e per un utilizzo sostenibile dei pesticidi,
k) norme che disciplinano la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici,
l) norme sull'utilizzo e l'etichettatura delle denominazioni di origine protetta, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) "prodotto": una sostanza, una miscela, un preparato o una merce, ottenuti mediante un processo di fabbricazione, diverso da alimenti, mangimi, prodotti di origine umana e prodotti di piante e animali collegati direttamente alla loro futura riproduzione; [Em. 23]
2) "messa a disposizione sul mercato": la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
3) "immissione sul mercato": la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell'Unione;
4) "fabbricante": una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio;
5) "mandatario": una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a determinati compiti con riferimento agli obblighi del fabbricante ai sensi della pertinente legislazione dell'Unione; [Em. 24]
6) "importatore": una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione un prodotto proveniente da un paese terzo;
7) "distributore": una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa da un fabbricante o da un importatore, che mette un prodotto a disposizione sul mercato;
7 bis) "prestatori intermediari di servizi": qualsiasi persona fisica o giuridica che permette l'immissione o la messa a disposizione sul mercato di un prodotto tramite mezzi elettronici, come piattaforme di commercio elettronico o siti web ospitanti; [Em. 25]
8) "operatori economici": il fabbricante, il mandatario, l'importatore e il distributore;
9) "valutazione di conformità": la valutazione della conformità, come definita all'articolo 2, punto 12 del regolamento (CE) n. 765/2008;
10) "organismo di valutazione della conformità": l'organismo di valutazione della conformità, come definito all'articolo 2, punto 13 del regolamento (CE) n. 765/2008;
11) "vigilanza del mercato": le attività svolte e le misure adottate dalle autorità pubbliche per garantire che i prodotti non mettano a repentaglio la salute, la sicurezza o qualsiasi altro aspetto della protezione del pubblico interesse e, nel caso di prodotti che rientrano nel campo di applicazione della normativa di armonizzazione dell'Unione, che soddisfino le prescrizioni di tale normativa;
12) "autorità di vigilanza del mercato": l'autorità di uno Stato membro preposta alla vigilanza del mercato nel territorio di tale Stato competente a esercitare le prerogative disciplinate dal presente regolamento; [Em. 26]
(- 13) "prodotto non conforme": un prodotto che non risponde ai requisiti stabiliti dalla normativa applicabile di armonizzazione dell'Unione; [Em. 27]
13) "prodotto che presenta un rischio": un prodotto che potenzialmente potrebbe pregiudicare la salute e la sicurezza delle persone in generale, la salute e la sicurezza sul posto di lavoro, la protezione dei consumatori, l'ambiente e la sicurezza pubblica, nonché altri interessi pubblici oltre quanto ritenuto ragionevole ed accettabile nelle condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili, incluse la durata di utilizzo e, se del caso, le prescrizioni relative alla messa in servizio, all'installazione e alla manutenzione;
(13 bis) "prodotto che presenta un rischio emergente": un prodotto non soggetto alla normativa di armonizzazione dell'Unione, il quale, in base a solide prove scientifiche, presenta un rischio manifestatosi di recente o un rischio noto se venduto per l'impiego in condizioni nuove o sconosciute che ragionevolmente non possono essere previste dal fabbricante; [Em. 29]
14) "prodotto che presenta un rischio grave": un prodotto che presenta un rischio grave che richiede un intervento e un monitoraggio rapidi, compresi i casi in cui gli effetti possono non essere immediati;
15) "richiamo": qualsiasi provvedimento volto ad ottenere la restituzione di un prodotto che è già stato reso disponibile all'utilizzatore finale;
16) "ritiro": qualsiasi provvedimento volto a impedire la messa a disposizione sul mercato di un prodotto nella catena di fornitura;
17) "immissione in libera pratica": la procedura di cui all'articolo 77 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio(40);
18) "normativa di armonizzazione dell'Unione": la normativa dell'Unione che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti definendo le caratteristiche richieste di un prodotto, quali i livelli di qualità, le prestazioni, la sicurezza o le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove e i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura o l'etichettatura e le procedure di valutazione della conformità; [Em. 30]
19) "norma europea": una norma europea, quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(41);
20) "norma armonizzata": una norma armonizzata, quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012.
CAPO II
Quadro di vigilanza del mercato dell'Unione
Articolo 4
Obbligo di vigilanza del mercato
1. Gli Stati membri sono responsabili della vigilanza del mercato per quanto riguarda i prodotti oggetto del presente regolamento.
2. La vigilanza del mercato è organizzata ed effettuata in conformità al presente regolamento al fine di garantire che i prodotti che presentano un rischio e i prodotti non conformi non siano immessi o messi a disposizione sul mercato dell'Unione e, nel caso in cui tali prodotti siano stati immessi o messi a disposizione, che si adottino misure efficaci e proporzionate per eliminare il rischio presentato dal prodotto o per porre rimedio alla non conformità. [Em. 31]
3. L'attuazione delleGli Stati membri riferiscono annualmente alla Commissione in merito alle attività di vigilanza del mercato e dei controlli alle frontiere esterne è monitorata dagli Stati membri, che riferiscono annualmente su tali attività e controlli alla Commissione. Le informazioni fornite comprendono le statistiche relative al numero e all'esito di controlli effettuati e sono comunicate a tutti gli Stati membri. Gli Stati membri possono mettere una sintesi dei risultati a disposizione delLa Commissione rende accessibili al pubblico le informazioni per via elettronica e, ove opportuno, con altri mezzi. [Em. 32]
4. I risultati del monitoraggio e della valutazione delle attività di vigilanza del mercato effettuati a norma del paragrafo 3 sono messi a disposizione del pubblico per via elettronica e, ove opportuno, con altri mezzi. [Em. 33]
Articolo 5
Autorità di vigilanza del mercato
1. Ciascuno Stato membro istituisce o designa le autorità di vigilanza del mercato e ne definisce i compiti, i poteri e l'organizzazione. [Em. 34]
2. LeCiascuno Stato membro concede alle autorità di vigilanza del mercato dispongono deii poteri, dellele risorse e deii mezzi necessari per svolgere adeguatamente i propri compiti e riferisce alla Commissione in merito. La Commissione valuta se i poteri e le risorse concessi siano adeguati al corretto adempimento degli obblighi di vigilanza del mercato che incombono su detto Stato membro a norma del presente regolamento, e rende pubblici i risultati delle proprie valutazioni per via elettronica e, ove opportuno, con altri mezzi. [Em. 35]
3. Ciascuno Stato membro istituisce meccanismi appropriati per assicurare che Le autorità di vigilanza del mercato che ha istituito o designato si scambinoscambiano informazioni, cooperinocooperano e coordininocoordinano le proprie attività tra loro e con le autorità responsabili dei controlli sui prodotti alle frontiere esterne dell'Unione. [Em. 36]
4. Ciascuno Stato membro informa la Commissione in merito alle sue autorità di vigilanza del mercato e al loro ambito di competenza, fornendo i necessari recapiti, e la.La Commissione trasmette tali informazioni agli altri Stati membri e pubblica un elenco delle autorità di vigilanza del mercatorende accessibile al pubblico l'elenco, per via elettronica e, ove opportuno, con altri mezzi. [Em. 37]
5. Gli Stati membri informano il pubblico dell'esistenza, delle competenze, dei poteri, delle risorse disponibili, dei meccanismi di cooperazione e dell'identità delle autorità nazionali di vigilanza del mercato e del modo per contattarle. [Em. 38]
Articolo 6
Obblighi generali delle autorità di vigilanza del mercato
1. Le autorità di vigilanza del mercato organizzano le proprie attività in modo tale da conseguire la massima efficacia. Esse effettuano controlli opportuni sulle caratteristiche dei prodotti, su scala e con una frequenza adeguate, attraverso una verifica documentale e, se del caso, una verifica fisica e di laboratorio sulla base di un campione appropriato. A tal fine sono pertanto tenute a esaminare a campione un numero di prodotti che sia comunque sufficiente a valutare la conformità e il rischio effettivo dei medesimi prodotti. Essi registrano tali controlli nel sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato di cui all'articolo 21. Se del caso, insieme a questi meccanismi tradizionali di campionamento sul mercato, le autorità di vigilanza del mercato passano a una revisione contabile proattiva dei processi della catena di fornitura presso entità coinvolte nella produzione, importazione, commercio, apposizione di marchio e vendita al dettaglio di prodotti di consumo. [Em. 39]
Nei casi di rischio noto o emergente connesso agli obiettivi di cui all'articolo 1 del presente regolamento e riguardante un prodotto o una categoria di prodotti particolare, la Commissione può adottare atti di esecuzione al fine di stabilire condizioni uniformi per l'esecuzione dei controlli da parte di una o più autorità di vigilanza del mercato in riferimento a tale prodotto o categoria di prodotti particolare, criteri per determinare il volume di campioni da controllare in riferimento a tale prodotto o categoria di prodotti particolare e alle caratteristiche di tale rischio noto o emergente. Tali condizioni possono comprendere prescrizioni relative ad un aumento temporaneo della scala e della frequenza dei controlli da eseguire e all'adeguatezza dei campioni da sottoporre a controllo. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità alla procedura d'esame di cui all'articolo 32, paragrafo 2. [Em. 40]
2. Se del caso, leLe autorità di vigilanza del mercato allertano senza indugio gli utilizzatori nel loro territorio, con una tempistica opportuna, in merito a prodotti da esse identificati come prodotti che presentano un rischio. Se disponibili, queste informazioni comprendono anche i dati relativi al fabbricante, al canale di vendita al dettaglio, al prezzo e al periodo di vendita. [Em. 41]
EsseLe competenti autorità di vigilanza del mercato cooperano con gli operatori economici e con le altre autorità nazionali competenti per prevenire o ridurre i rischi derivanti dai prodotti messi a disposizione da tali operatori economici. A questo fine incoraggiano e favoriscono l'intervento volontario degli operatori economici, se del caso, anche attraverso l'elaborazione e l'adesione a codici di buone prassi. [Em. 42]
3. Le autorità di vigilanza del mercato eseguono i loro compiti in modo indipendente, imparziale e senza pregiudizi, adempiono ai loro obblighi a norma del presente regolamento ed esercitano i loro poteri in relazione agli operatori economici in conformità al principio di proporzionalità.
4. Se necessario e giustificato al fine dello svolgimento dei propri compiti, le autorità di vigilanza del mercato possono entrare nei locali degli operatori economici, effettuare adeguati controlli documentali, fotocopiare i pertinenti documenti e prelevare i campioni di prodotti necessari. [Em. 43]
5. Le autorità di vigilanza del mercato:
a) offrono ai consumatori e alle altre parti interessate la possibilità di presentare e di seguire come si conviene denunce, entro tempi ragionevoli, su questioni relative alla sicurezza dei prodotti, alle attività di vigilanza del mercato e ai rischi derivanti dai prodotti, [Em. 44]
b) verificano tempestivamente l'adozione di misure correttive; [Em. 45]
c) seguono e si tengono aggiornate sull'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche relative alla sicurezza dei prodotti e sulla conformità dei prodotti alla legislazione applicabile dell'Unione. [Em. 46]
c bis) tiene monitorati gli incidenti e i danni alla salute che si sospetta siano stati causati dai prodotti; [Em. 47]
c ter) sono incoraggiate a partecipare alle attività nazionali di normazione finalizzate all'elaborazione o alla revisione delle norme europee richieste dalla Commissione ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1025/2012. [Em. 48]
6. Sono stabilite procedure adeguate per permettere alle autorità di vigilanza del mercato di adempiere agli obblighi di cui al paragrafo 5 e tali procedure sono rese note al pubblico.
7. Fatta salva la normativa nazionale in materia di riservatezza, è garantita la salvaguardia della riservatezza delle informazioni ricevute e raccolte dalle autorità di vigilanza del mercato. Le informazioni riservate scambiate tra le autorità nazionali di vigilanza del mercato e tra queste e la Commissione rimangono riservate, a meno che l'autorità che le ha fornite non acconsenta a divulgarle.
8. La tutela della riservatezza non impedisce la trasmissione alle autorità di vigilanza del mercato delle informazioni necessarie a garantire una vigilanza del mercato efficace.
Articolo 7
Programmi di vigilanza del mercato
1. Ogni Stato membro elabora un programma generale di vigilanza del mercato e lo rivede, e se del caso lo aggiorna, almeno ogni quattro anni. Il programma copre l'organizzazione della vigilanza del mercato e le attività connesse e tiene conto delle esigenze specifiche delle imprese in generale e delle PMI in particolare all'atto di attuare la normativa di armonizzazione dell'Unione e il regolamento (UE) n. …/…(42) e fornisce orientamento e assistenza. Esso comprende i seguenti elementi:
a) la competenza settoriale e geografica delle autorità designate a norma dell'articolo 5, paragrafo 1,
b) le risorse finanziarie, il personale, i mezzi tecnici e di altra natura assegnati alle autorità,
b bis) i livelli e i metodi di calcolo delle tasse applicabili agli operatori economici a norma degli articoli 10 e 16; [Em. 49]
c) un'indicazione dei settori prioritari di intervento delle diverse autorità,
d) i meccanismi di coordinamento tra le diverse autorità e con le autorità doganali,
e) la partecipazione delle autorità allo scambio di informazioni di cui al capo V,
f) la partecipazione delle autorità alla cooperazione settoriale o finalizzata a progetti a livello di Unione,
g) i mezzi per soddisfare i requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 5.
2. Ciascuno Stato membro elabora programmi settoriali con il contributo delle principali parti interessate, fra cui le organizzazioni professionali e industriali e le associazioni dei consumatori, e li rivede, e se del caso li aggiorna, ogni anno. Tali programmi coprono tutti i settori in cui le autorità realizzano attività di vigilanza del mercato. [Em. 50]
3. I programmi generali e settoriali e i loro aggiornamenti sono comunicati agli altri Stati membri e alla Commissione e, a.A norma dell'articolo 6, paragrafo 6, sono resi accessibili al pubblico per via elettronica e, ove opportuno, con altri mezzi. [Em. 51]
La Commissione valuta i programmi generali e settoriali e, ove opportuno, formula raccomandazioni agli Stati membri sulla base di tale valutazione. La Commissione rende accessibili al pubblico i risultati delle sue valutazioni e, se del caso, le sue raccomandazioni agli Stati membri pubblicandoli per via elettronica e, ove opportuno, con altri mezzi. [Em. 52]
Articolo 8
Obblighi generali degli operatori economici
1. A seguito di una richiesta motivata, gli operatori economici, in conformità del rispettivo ruolo che rivestono nella catena di fornitura e, se del caso, degli organismi di valutazione della conformità, mettono a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato qualsiasi documento e informazione richiesti da queste ultime per lo svolgimento delle loro attività, in una lingua che possa essere facilmente compresa dalle stessecomprese se del caso le informazioni che consentono l'identificazione precisa del prodotto e ne facilitano la tracciabilità. Se un operatore economico ha ottenuto in precedenza la documentazione e le informazioni da un altro operatore economico ed esse siano considerate riservate a norma della legislazione dell'Unione o degli Stati membri per motivi legati al segreto commerciale, le autorità di vigilanza garantiscono la riservatezza in caso di trasmissione delle stesse. [Em. 53]
2. Gli operatori economici forniscono tutte le informazioni necessarie allecooperano con le autorità di vigilanza del mercato, comprese le informazioni che consentono l'identificazione precisa del prodotto e ne facilitano la tracciabilità, su loro richiesta, in qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti che hanno immesso o messo a disposizione sul mercato. [Em. 54]
2 bis. Gli elementi informativi messi a disposizione o forniti alle autorità di vigilanza del mercato in virtù del presente articolo devono essere presentati in modo chiaro, comprensibile e intellegibile. [Em. 55]
2 ter. Gli obblighi di cui al presente articolo si applicano anche ai fornitori di servizi intermedi. [Em. 56]
CAPO III
Controllo dei prodotti nell'Unione
Articolo 9
Prodotti non conformi e prodotti che presentano un rischio [Em. 57]
1. Se, nel corso dello svolgimento dei controlli di cui all'articolo 6, paragrafo 1, o a seguito delle informazioni ricevute, le autorità di vigilanza del mercato hanno sufficienti motivi per ritenere che un prodotto immesso o messo a disposizione sul mercato o utilizzato nell'ambito della prestazione di un servizio possa risultare non conforme o presentare un rischio, esse effettuano una valutazione del rischio in relazione a tale prodotto tenendo conto delle considerazioni e dei criteri di cui all'articolo 13 del presente regolamentoe dell'articolo 6 del regolamento(UE) n. .../...(43). [Em. 58]
Le autorità di vigilanza del mercato tengono debitamente conto di qualsiasi risultato di prove e della valutazione del rischio già effettuate o pubblicate in relazione al prodotto da un operatore economico o da ogni altra persona o autorità, disponibili in tempi rapidi e comprensibili, comprese le autorità degli altri Stati membri. [Em. 59]
2. In relazione a un prodotto,oggetto una non conformità formale della normativa di armonizzazione dell'Unione, rispetto a tale normativa dàpuò dare alle autorità di vigilanza del mercato motivo sufficiente per ritenere che il prodotto possa comportare un rischio in uno qualsiasi dei seguenti casi: [Em. 60]
a) la marcatura CE o le altre marcature previste dalla normativa di armonizzazione dell'Unione non sono state apposte o sono state apposte in modo scorretto,
a bis) il prodotto o qualsiasi presentazione del prodotto reca, senza autorizzazione, un marchio sostanzialmente simile o simile a un marchio registrato per tale prodotto, che non consente di garantirne l'autenticità o l'origine; [Em. 61]
b) la dichiarazione di conformità UE, ove richiesta, non è stata redatta o non è stata redatta correttamente,
c) la documentazione tecnica è incompleta o non disponibile,
d) l'etichettatura o le istruzioni per l'uso richieste sono incomplete o inesistenti.
Indipendentemente dal fatto che la valutazione del rischio indichi che il prodotto presenta effettivamente un rischio, le autorità di vigilanza del mercato chiedono all'operatore economico di rettificare la non conformità formale. Se l'operatore economico non lo fa, le autorità di vigilanza del mercato si assicurano chepossono, se del caso, ritirare o richiamare il prodotto sia ritirato o richiamatoin questione fino a quando non sia posto rimedio alla non conformità. [Em. 62]
3. Fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 4, quando le autorità di vigilanza del mercato constatano che un prodotto presenta un rischio, esse specificano senza indugio le misure correttive necessarie che l'operatore economico interessato deve adottare per eliminare il rischio entro un termine prestabilito. Le autorità di vigilanza del mercato possono raccomandare o concordare con l'operatore economico interessato le misure correttive da adottare.
L'operatore economico garantisce che siano adottate tutte le misure correttive necessarie in merito a tutti i prodotti interessati che ha messo a disposizione sul mercato dell'Unione.
L'operatore economico fornisce tutte le informazioni necessarie alle autorità di vigilanza del mercato a norma dell'articolo 8, e in particolare le seguenti informazioni:
a) una descrizione completa del rischio presentato dal prodotto,
b) una descrizione di tutte le azioni correttive intraprese per fronteggiare il rischio.
Ove possibile, le autorità di vigilanza del mercato identificano il fabbricante o l'importatore del prodotto e intervengono in relazione a tale operatore economico oltre che al distributore.
4. Le azioni correttive che gli operatori economici devono realizzare in relazione a un prodotto che presenta un rischio possono comprendere: [Em. 63]
a) nel caso di un prodotto oggetto delle prescrizioni di cui o in applicazione della normativa di armonizzazione dell'Unione, l'adozione delle misure necessarie a rendere il prodotto conforme a tali prescrizioni,
b) nel caso di un prodotto che può presentare un rischio unicamente in determinate condizioni o solo per determinate persone e se tale rischio non è contemplato nelle prescrizioni della normativa di armonizzazione dell'Unione: [Em. 64]
i) l'apposizione sul prodotto delle opportune avvertenze, formulate in modo chiaro e facilmente comprensibili, sui rischi che può presentare, nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione sul mercato,
ii) l'imposizione di condizioni preliminari alla commercializzazione del prodotto,
iii) la comunicazione immediata dell'informazione alle persone a rischio in tempo utile e in un modo opportuno, anche mediante la pubblicazione di avvertenze specifiche, [Em. 65]
c) nel caso di un prodotto che può presentare un rischio grave, il divieto temporaneo all'immissione o alla messa a disposizione sul mercato, in attesa di una valutazione del rischio,
d) nel caso di un prodotto che presenta un rischio grave:
i) il divieto immediato di immissione o di messa a disposizione sul mercato, [Em. 66]
ii) il ritiro o il richiamo del prodotto e lal'immediata comunicazione al pubblico del rischio esistente con modalità adeguate, [Em. 67]
iii) la distruzione o la messa fuori uso del prodotto.
5. La Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscano le modalità di fornitura delle informazioni a norma del paragrafo 3, terzo comma, garantendo nel contempo l'efficacia e il corretto funzionamento del sistema. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità alla procedura d'esame di cui all'articolo 32, paragrafo 2. [Em. 68]
Articolo 10
Misure adottate dalle autorità di vigilanza del mercato
1. Se l'identità dell'operatore economico interessato non può essere determinata dalle autorità di vigilanza del mercato o se un operatore economico non ha preso le misure correttive necessarie a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, entro il periodo indicato, le autorità di vigilanza del mercato adottano tutte le misure necessarie per fronteggiare il rischio presentato dal prodotto.
2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, le autorità di vigilanza del mercato possono obbligare gli operatori economici interessati ad adottare tra l'altro qualsivoglia delle azioni correttive di cui all'articolo 9, paragrafo 4, o adottarle esse stesse, a seconda dei casi.
Le autorità di vigilanza del mercato possono distruggere o rendere altrimenti inutilizzabile un prodotto che presenta un rischio qualora lo ritengano necessario e proporzionato. Esse possono esigere che l'operatore economico interessato sostenga i costi di tale azione. [Em. 69]
Tutte le spese sostenute dall'autorità di vigilanza del mercato nel contesto dell'applicazione del comma uno sono a carico dell'operatore economico a meno che l'autorità di vigilanza non ritenga che questa decisione sia sproporzionata, nel qual caso essa può decidere che i costi siano solo in parte a carico dell'operatore economico. [Em. 70]
Il primo comma non impedisce agli Stati membri di consentire alle autorità di vigilanza del mercato di adottare altre misure supplementari.
3. Prima di adottare qualsiasi misura a norma del paragrafo 1 in relazione a un operatore economico che non ha realizzato le necessarie azioni correttive, le autorità di vigilanza del mercato gli concedono almeno 10 giorni di tempo per essere sentito. [Em. 71]
4. Qualora le autorità di vigilanza del mercato ritengano che un prodotto comporta un rischio grave, esse adottano tutte le misure necessarie e possono farlo senza chiedere prima all'operatore economico di intraprendere azioni correttive a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, e senza concedergli preventivamente la possibilità di essere sentito. In questi casi l'operatore economico è sentito non appena possibile.
5. Qualsiasi misura adottata a norma dei paragrafi 1 o 4:
a) è comunicata senza indugio all'operatore economico insieme ad informazioni circa i mezzi di ricorso previsti dalla normativa dello Stato membro interessato,
b) menziona le motivazioni esatte su cui è basata,
c) è revocata senza indugio se l'operatore economico dimostra di aver realizzato le azioni correttive richieste.
Ai fini della lettera a) del primo comma, se l'operatore economico cui è stata comunicata la misura non è l'operatore economico interessato, il fabbricante stabilito nell'Unione o l'importatore è informato della misura, purché le autorità di vigilanza del mercato ne conoscano l'identità.
6. LeIn relazione ai prodotti per i quali sia stato accertato che presentano un rischio, le autorità di vigilanza del mercato pubblicano su un sito web dedicato informazioni sull'identificazione del prodotto, sulla natura del rischio e sulle misure adottate per prevenirlo, ridurlo o eliminarlo, nella misura necessaria a tutelare gli interessi degli utilizzatori dei prodotti nell'Unione. Queste informazioni non sono pubblicate quando è necessario mantenere la riservatezza per proteggere segreti commerciali, tutelare dati personali a norma del diritto nazionale e dell'Unione o evitare di compromettere attività di controllo e di indagine. [Em. 72]
7. Qualsiasi misura adottata a norma dei paragrafi 1 o 4 può essere oggetto di ricorso, anche dinanzi ai tribunali nazionali competenti.
8. Quando adottano misure a norma dei paragrafi 1 o 4, leLe autorità di vigilanza del mercato possono richiedereimpongono agli operatori economici scoperti a immettere o mettere a disposizione sul mercato dell'Unione prodotti non conformi e prodotti che presentano un rischio il pagamento di una tassa a copertura totale o parziale dei.Tale tassa copre in tutto o in parte i costi delle loro attività, comprese le prove effettuate per la valutazione del rischio quando adottano misure a norma dei paragrafi 1 o 4. [Em. 73]
Le tasse sono calcolate sulla base dei costi effettivi di ciascuna attività di vigilanza del mercato e sono imposte agli operatori economici soggetti a tali attività di vigilanza. Tali tasse non possono essere d'importo superiore ai costi effettivamente sostenuti per le attività di vigilanza del mercato svolte e possono in tutto o in parte tenere conto del tempo impiegato dal personale delle autorità di vigilanza del mercato per effettuare detti controlli. [Em. 74]
Articolo 11
Valutazione dell'Unione per i prodotti controllati nell'Unione e oggetto della normativa di armonizzazione
1. Entro i 6030 giorni successivi alla comunicazione da parte della Commissione agli Stati membri, a norma dell'articolo 20, paragrafo 4, delle misure adottate a norma dell'articolo 10, paragrafi 1 o 4, dallo Stato membro notificante originale, uno Stato membro può opporsi a tali misure, se si riferiscono a un prodotto oggetto della normativa di armonizzazione dell'Unione. Lo Stato membro specifica i motivi della sua obiezione e indica le eventuali differenze nella sua valutazione del rischio presentato dal prodotto, le eventuali circostanze particolari e qualsiasi altra informazione supplementare sul prodotto in questione. [Em. 75]
2. Se non è sollevata alcuna obiezione da parte di uno Stato membro a norma del paragrafo 1 e la Commissione non ritiene che le misure nazionali siano contrarie alla normativa dell'Unione, le misure prese dallo Stato membro notificante originale sono ritenute giustificate e ciascuno Stato membro garantisce che siano adottate senza indugio misure restrittive in relazione al prodotto in questione.
3. Se uno Stato membro solleva un'obiezione a norma del paragrafo 1 o se la Commissione ritiene che le misure nazionali possano essere contrarie alla normativa dell'Unione, essa avvia senza indugio consultazioni con lo Stato membro notificante e l'operatore o gli operatori economici interessati e valuta entro un massimo di 30 giorni le misure nazionali, tenendo conto di tutte le prove scientifiche o tecniche disponibili. [Em. 76]
3 bis. Qualora sia sollevata un'obiezione a norma del paragrafo 1 da parte di uno Stato membro o la Commissione consideri che le misure nazionali possano essere contrarie alla normativa dell'Unione, la Commissione ne da comunicazione a tutti gli Stati membri attraverso i punti di contatto RAPEX. [Em. 77]
4. Sulla base dei risultati della valutazione svolta a norma del paragrafo 3, la Commissione può decideredecide entro tre mesi tramite atti di esecuzione se le misure nazionali sono giustificate e se misure analoghe dovrebbero essere adottate da tutti gli Stati membri che non lo hanno ancora fatto. In tal caso, gli Stati membri interessati sono i destinatari di tale decisione, che è comunicata immediatamente a tutti gli Stati membri e all'operatore o agli operatori economici interessati. [Em. 78]
5. Se la Commissione decide che le misure nazionali sono giustificate, ciascuno Stato membro adotta le necessarie misure restrittive senza indugio. Se decide che la misura nazionale non è giustificata, lo Stato membro notificante originale e ogni altro Stato membro che abbia adottato una misura analoga la ritira e ne dà notifica tramite il sistema RAPEXi a norma dell'articolo 20.
6. Se la misura nazionale è ritenuta giustificata e viene accertato che il prodotto non è conforme alla normativa di armonizzazione dell'Unione a causa di carenze nelle norme armonizzate pertinenti, la Commissione informa l'organismo europeo di normazione competente e può fare una richiesta opportuna conformemente all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1025/2012.
Articolo 12
Azione dell'Unione nei confronti di prodotti che presentano un rischio grave
1. Se è evidente che un prodotto o una categoria o un gruppo specifici di prodotti, se utilizzati secondo l'uso previsto o in condizioni ragionevolmente prevedibili, presentano un rischio grave, la Commissione può, mediante atti di esecuzione, adottare tutte le misure necessarie in funzione della gravità della situazione, comprese misure atte a vietare, sospendere o limitare l'immissione o la messa a disposizione sul mercato di tali prodotti o a stabilire condizioni speciali per la loro commercializzazione, al fine di garantire un livello elevato di protezione dell'interesse pubblico, a condizione che il rischio non possa essere opportunamente contenuto mediante misure adottate dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati o mediante qualsiasi altro procedimento previsto nella normativa dell'Unione. Mediante tali atti di esecuzione la Commissione può definire le misure di controllo opportune che gli Stati membri devono prendere per garantire l'attuazione efficace delle misure adottate.
Gli atti di esecuzione di cui al primo comma del presente paragrafo sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 32, paragrafo 2.
Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati relativi alla salute e alla sicurezza delle persone in generale, alla salute e alla sicurezza sul posto di lavoro, alla protezione dei consumatori, all'ambiente e alla sicurezza pubblica e ad altri interessi pubblici, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili conformemente alla procedura di cui all'articolo 32, paragrafo 3.
2. Per i prodotti e i rischi oggetto del regolamento (CE) n. 1907/2006, unala Commissione può adottare una decisione a norma del paragrafo 1 del presente articolosoltanto ove sussista un motivo giustificato per ritenere necessaria un'azione urgente per tutelare la salute umana o l'ambiente. Una decisione presa dalla Commissione a norma del paragrafo 1 del presente articolo è valida per un periodo massimo di due anni e può essere prorogata al massimo per ulteriori due anni. Tale decisione non pregiudica le procedure previste in detto regolamento. La Commissione informa immediatamente gli Stati membri e l'Agenzia europea delle sostanze chimiche, motivando la sua decisione e comunicando le informazioni scientifiche o tecniche sulle quali è basata la misura provvisoria. Se la misura provvisoria adottata dalla Commissione consiste in una restrizione dell'immissione sul mercato o dell'impiego di una sostanza, la Commissione avvia una procedura unionale di restrizione invitando l'Agenzia europea delle sostanze chimiche e predisporre un fascicolo, a norma dell'allegato XV del regolamento (CE) n. 1907/2006, entro tre mesi dalla data della decisione della Commissione. [Em. 79]
3. L'esportazione dall'Unione di un prodotto la cui immissione o messa a disposizione sul mercato dell'Unione è stata vietata in base ad una misura adottata in conformità al paragrafo 1 è vietata, a meno che la misura non la consenta espressamente.
4. Ogni Stato membro può presentare alla Commissione una domanda motivata di esaminare la necessità di adottare una misura di cui al paragrafo 1.
Articolo 13
Valutazione del rischio
1. La valutazione del rischio si fonda sulle prove scientifiche o tecniche disponibili. La valutazione del rischio viene effettuata conformemente alla metodologia generale di valutazione del rischio e, se del caso, secondo le linee guida della Commissione per l'applicazione della stessa a specifiche categorie di prodotti. Mediante atti di esecuzione, la Commissione adotta le misure necessarie riguardanti la valutazione generale del rischio. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 32, paragrafo 2. [Em. 80]
Per i prodotti oggetto del regolamento (CE) n. 1907/2006, la valutazione del rischio è effettuata, se del caso, in linea con le parti pertinenti dell'allegato I di detto regolamento.
2. Nel contesto della valutazione del rischio, le autorità di vigilanza del mercato tengono conto della misura in cui il prodotto soddisfa:
a) le prescrizioni di cui o in applicazione della normativa di armonizzazione dell'Unione applicabili al prodotto e riguardanti il rischio potenziale in esame, tenendo pienamente conto dei verbali o dei certificati di prova, ispezione e taratura, attestanti la conformità e rilasciati da un organismo di valutazione della conformità,accreditato a norma del regolamento (CE) n. 765/2008, comprese le valutazioni effettuate a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006, ad esempio nel contesto della registrazione, autorizzazione, restrizione o notifica. [Em. 81]
b) in assenza di prescrizioni di cui o in applicazione della normativa di armonizzazione dell'Unione, disposizioni specifiche che stabiliscono requisiti in materia di salute e sicurezza per tali prodotti nella legislazione nazionale dello Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione sul mercato, a condizione che tali disposizioni siano conformi al diritto dell'Unione,
c) le norme europee i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2 bis. In assenza dei criteri di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c), del presente articolo si tiene conto degli aspetti menzionati all'articolo 6 del regolamento (UE) n. ...(44); [Em. 82]
3. La conformità ai criteria qualsiasi criterio di cui ai punti a), b) e c) del paragrafo 2 determina una presunzione che il prodotto salvaguardi adeguatamente gli interessi pubblici cui tali criteri si riferiscono. Tuttavia, ciò non impedisce alle autorità di vigilanza del mercato di adottare misure a norma del presente regolamento, se emergono nuovi elementi di prova che, nonostante tale conformità, il prodotto presenta un rischio. In tal caso, l'autorità di vigilanza del mercato dimostra che il prodotto presenta un rischio. [Em. 83]
4. La possibilità di ottenere livelli più elevati di protezione dell'interesse pubblico in questione e la disponibilità di altri prodotti che presentano un rischio minore non costituiscono un motivo sufficiente per ritenere che un prodotto presenti un rischio. [Em. 84]
4 bis. La Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di un'autorità di vigilanza del mercato, può richiedere una valutazione del rischio da parte di un laboratorio di riferimento dell'Unione, ai sensi dell'articolo 28. Tale valutazione è vincolante per tutte le parti interessate. [Em. 85]
4 ter. Se le prassi di valutazione del rischio degli Stati membri differiscono, dando luogo a interpretazioni divergenti per quanto riguarda la necessità delle misure da adottare per prodotti simili, la Commissione fornisce indicazioni sulle tecniche di valutazione del rischio appropriate. La Commissione è assistita dai comitati scientifici istituiti a norma della decisione 2004/210/CE della Commissione(45) e tiene conto di tutte le prove scientifiche e tecniche disponibili riguardanti i rischi in esame. [Em. 86]
CAPO IV
Controllo dei prodotti che entrano nell'Unione
Articolo 14
Controlli e sospensione dell'immissione in libera pratica
1. Le autorità degli Stati membri responsabili del controllo dei prodotti alle frontiere esterne dell'Unione dispongono dei poteri e delle risorse necessari per svolgere adeguatamente i propri compiti. Esse effettuano opportuni controlli documentali e, se del caso, verifiche fisiche e di laboratorio sui prodotti prima che siano immessi in libera pratica.
2. Se in uno Stato membro più autorità sono responsabili della vigilanza del mercato o dei controlli alle frontiere esterne, tali autorità cooperano tra loro, condividendo le informazioni rilevanti per l'esercizio delle loro funzioni.
3. A norma dell'articolo 17, le autorità responsabili dei controlli alle frontiere esterne sospendono l'immissione in libera pratica di un prodotto nel mercato dell'Unione, se nel corso dei controlli di cui al paragrafo 1 del presente articolo hanno motivo di ritenere che il prodotto possa presentare un rischio.
Relativamente a un prodotto che deve essere conforme alla normativa di armonizzazione dell'Unione quando è immesso in libera pratica, la non conformità formale a tale normativa costituisce per le autorità degli Stati membri motivo sufficiente per ritenere che il prodotto possa presentare un rischio nei seguenti casi:
a) se non è accompagnato dalla documentazione richiesta dalla normativa di armonizzazione dell'Unione,
b) se non è contrassegnato o etichettato a norma di tale normativa,
b bis) il prodotto o qualsiasi presentazione del prodotto reca, senza autorizzazione, un marchio sostanzialmente simile a un marchio registrato per tale prodotto, che non consente di garantirne l'autenticità o l'origine. [Em. 87]
c) se la marcatura CE o qualsiasi altra marcatura prescritta nella normativa di armonizzazione dell'Unione è stata apposta in modo falso o fuorviante.
3 bis. Se i prodotti non sono destinati alla commercializzazione nello Stato membro in cui vengono immessi in libera pratica, la lingua in cui vengono indicate le informazioni di cui alle lettere a), b), b bis) e c), del paragrafo 3, comma 2, non costituisce per le autorità incaricate dei controlli alle frontiere esterne un motivo sufficiente per ritenere che il prodotto presenti un rischio. [Em. 88]
3 ter. Le misure correttive adottate dalle autorità di vigilanza del mercato sono proporzionate alla gravità della non conformità. [Em. 89]
4. Le autorità incaricate dei controlli alle frontiere esterne informano immediatamente le autorità di vigilanza del mercato circa i provvedimenti di sospensione adottati a norma del paragrafo 3.
5. Per quanto riguarda i prodotti deperibili, le autorità incaricate dei controlli alle frontiere esterne favoriscono, nella misura del possibile, circostanze atte a consentire che le condizioni da esse imposte relativamente al magazzinaggio dei prodotti o allo stazionamento dei veicoli usati per il trasporto non siano incompatibili con la conservazione dei prodotti. [Em. 90]
6. Se le autorità incaricate dei controlli alle frontiere esterne hanno motivo di ritenere che prodotti non dichiarati per l'immissione in libera pratica presentano un rischio, esse trasmettono tutte le informazioni pertinenti alle autorità incaricate dei controlli alle frontiere esterne dello Stato membro di destinazione finale.
Articolo 15
Immissione in libera pratica
1. Un prodotto la cui immissione in libera pratica è stata sospesa dalle autorità incaricate dei controlli alle frontiere esterne a norma dell'articolo 14, è immesso in libera pratica se, entro tre giorni lavorativi dalla notifica della sospensione, non è loro richiesto dalle autorità di vigilanza del mercato di mantenere la sospensione o sono informate dalle autorità di vigilanza del mercato che il prodotto non presenta un rischio, e a condizione che tutte le altre prescrizioni e formalità riguardanti tale immissione in libera pratica siano soddisfatte. [Em. 91]
2. Se le autorità di vigilanza del mercato concludono che un prodotto la cui immissione in libera pratica è stata sospesa a causa di una non conformità formale a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, secondo comma, in effetti non presenta alcun rischio, l'operatore economico corregge comunque la non conformità formale prima che il prodotto sia immesso in libera pratica.
3. La conformità alle prescrizioni della normativa di armonizzazione dell'Unione applicabili al prodotto al momento della sua immissione in libera pratica riguardanti il rischio potenziale in esame, tenuto debitamente conto dei verbali o dei certificati di provariguardanti prove, ispezioni e tarature, attestanti la conformità e rilasciati da un organismo di valutazione della conformità accreditato a norma del regolamento (CE) n. 765/2008, determina una presunzione da parte delle autorità di vigilanza del mercato che il prodotto non presenta alcun rischio. Tuttavia, ciò non impedisce a tali autorità di dare istruzioni alle autorità incaricate dei controlli alle frontiere esterne di non immettere il prodotto in libera pratica nel caso in cui sia dimostrato che, nonostante detta conformità, esso presenta effettivamente un rischio. [Em. 92]
Articolo 16
Rifiuto dell'immissione in libera pratica
1. Qualora le autorità di vigilanza del mercato concludano che un prodotto presenta un rischio, esse danno istruzioni alle autorità incaricate dei controlli alle frontiere esterne di non immettere tale prodotto in libera pratica e di apporre la seguente dicitura sulla fattura commerciale che accompagna il prodotto e su qualsiasi altro documento di accompagnamento pertinente:"
"Il prodotto presenta un rischio — immissione in libera pratica non autorizzata — Regolamento (UE) n. …/…/UE(46)".
"
2. Qualora tale prodotto venga successivamente dichiarato per una procedura doganale diversa dall'immissione in libera pratica e purché le autorità di vigilanza del mercato non vi si oppongano, la dicitura di cui al paragrafo 1 è apposta, alle condizioni di cui allo stesso paragrafo, anche sui documenti utilizzati in relazione a tale procedura.
3. Le autorità di vigilanza del mercato o le autorità responsabili dei controlli alle frontiere esterne, secondo i casi, possono distruggere o rendere altrimenti inutilizzabile un prodotto che presenta un rischio qualora lo ritengano necessario e proporzionato. Il costo di tale azione è a carico della persona che dichiara il prodotto per l'immissione in libera pratica.
4. Le autorità di vigilanza del mercato informano le autorità incaricate dei controlli alle frontiere esterne in merito alle categorie di prodotti nelle quali è stato identificato un rischio a norma del paragrafo 1.
5. Qualsiasi misura adottata a norma dei paragrafi 1 o 3 può essere oggetto di ricorso, anche dinanzi ai tribunali nazionali competenti.
6. Quando adottano misure a norma del paragrafo 1, le autorità di vigilanza del mercato possono richiedererichiedono alla persona che dichiara il prodotto per l'immissione in libera pratica il pagamento di una tassa a copertura totale o parziale dei costi delle loro attività, comprese le prove effettuate per la valutazione del rischio. [Em. 93]
Le tasse sono calcolate sulla base dei costi effettivi di ciascuna attività di vigilanza del mercato e sono imposte alla persona che dichiara il prodotto per l'immissione in libera pratica soggetta a tali attività di vigilanza. Tali tasse non possono essere d'importo superiore ai costi effettivamente sostenuti per le attività di vigilanza del mercato svolte e possono in tutto o in parte tenere conto del tempo impiegato dal personale delle autorità di vigilanza del mercato per effettuare detti controlli. [Em. 94]
Articolo 17
Importazioni personali
1. Quando un prodotto entra nell'Unione insieme e in quanto proprietà di una persona fisica e sembra essere ragionevolmente destinato all'uso personale di tale persona, la sua immissione in libera pratica non è sospesa a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, salvo nel caso in cui l'uso del prodotto possa mettere in pericolo la salute e la vita delle persone, degli animali o dei vegetali.
2. Un prodotto è considerato destinato all'uso personale di una persona fisica che lo porta nell'Unione se è di natura occasionale ed è destinato esclusivamente ad essere usato da tale persona o dalla sua famiglia e per la sua natura o quantità non indica alcun intento commerciale.
Articolo 18
Valutazione dell'Unione per i prodotti che entrano nell'Unione e che sono oggetto della normativa di armonizzazione
1. Entro i 6030 giorni successivi alla comunicazione da parte della Commissione agli Stati membri, a norma dell'articolo 20, paragrafo 4, di un rifiuto all'immissione in libera pratica di un prodotto da parte dello Stato membro notificante originale, uno Stato membro può opporsi a tale rifiuto, se esso riguarda un prodotto oggetto della normativa di armonizzazione dell'Unione. Lo Stato membro specifica i motivi della sua opposizione e indica le eventuali differenze nella sua valutazione del rischio presentato dal prodotto, le eventuali circostanze particolari e qualsiasi altra informazione supplementare sul prodotto in questione. [Em. 95]
2. Se non è sollevata alcuna obiezione da parte di uno Stato membro a norma del paragrafo 1 e la Commissione non ritiene che le misure nazionali siano contrarie alla normativa dell'Unione, il rifiuto dello Stato membro notificante originale è ritenuto giustificato e ciascuno Stato membro garantisce che siano adottate senza indugio misure restrittive in relazione al prodotto in questione.
3. Se è sollevata un'obiezione da uno Stato membro a norma del paragrafo 1 o se la Commissione ritiene che il rifiuto possa essere contrario alla normativa dell'Unione, essa avvia senza indugio consultazioni con lo Stato membro notificante e l'operatore o gli operatori economici interessati e valuta il rifiutoentro un termine massimo di 30 giorni le misure nazionali, tenendo conto di tutte le prove scientifiche o tecniche disponibili. [Em. 96]
3 bis. Qualora sia sollevata un'obiezione entro 30 giorni ai sensi del paragrafo 1 da parte di uno Stato membro o la Commissione consideri che le misure nazionali possano essere contrarie alla normativa dell'Unione, la Commissione ne da comunicazione a tutti gli Stati membri attraverso i punti di contatto RAPEX. [Em. 97]
4. Sulla base dei risultati della valutazione svolta a norma del paragrafo 3, la Commissione può decidere tramite atti di esecuzione se il rifiuto è giustificato e se misure analoghe dovrebbero essere adottate da tutti gli Stati membri che non lo hanno ancora fatto. In questo caso, gli Stati membri interessati sono i destinatari di tale decisione, che è comunicata immediatamente a tutti gli Stati membri e all'operatore o agli operatori economici interessati.
5. Se la Commissione decide che il rifiuto è giustificato, ciascuno Stato membro adotta le necessarie misure restrittive senza indugio. Se decide che il rifiuto non è giustificato, lo Stato membro notificante originale e ogni altro Stato membro che abbia adottato una misura analoga la ritira e ne dà notifica tramite il sistema RAPEX a norma dell'articolo 20.
6. Se un rifiuto è ritenuto giustificato e si accerta che il prodotto non è conforme alla normativa di armonizzazione dell'Unione a causa di carenze nelle norme armonizzate pertinenti, la Commissione informa l'organismo europeo di normazione competente e può fare una richiesta opportuna a norma dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1025/2012.
CAPO V
Scambio di informazioni
Articolo 19
Sistema di scambio rapido di informazioni dell'UE - RAPEX
1. La Commissione mantiene il sistema di scambio rapido di informazioni (RAPEX). Gli Stati membri utilizzano il sistema RAPEX per scambiarsi informazioni sui prodotti che presentano un rischio a norma del presente regolamento.
2. Ogni Stato membro designa un unico punto di contatto per il sistema RAPEX.
3. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, prescrivere le modalità e le procedure per lo scambio di informazioni tramite il sistema RAPEX. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 32, paragrafo 2.
4. La partecipazione al sistema RAPEX è aperta ai paesi candidati, ai paesi terzi o alle organizzazioni internazionali nel quadro e in conformità agli accordi tra l'Unione e tali paesi o organizzazioni. Tali accordi si basano sul principio di reciprocità e recano disposizioni sulla riservatezza analoghe a quelle vigenti nell'Unione nonché disposizioni specifiche sulla protezione dei dati personali, a norma dell'articolo 25 della direttiva 95/46/CE e dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 45/2001. [Em. 98]
Articolo 20
Notifica tramite il sistema RAPEX dei prodotti che presentano un rischio
1. Il punto di contatto RAPEX notifica immediatamente alla Commissione le informazioni riguardanti:
a) eventuali azioni correttive intraprese dagli operatori economici a norma dell'articolo 9, paragrafo 3,
b) ogni misura adottata dalle autorità di vigilanza del mercato a norma dell'articolo 10, paragrafi 1 o 4, a meno che questa non riguardi un prodotto oggetto di una notifica a norma della lettera a) del presente paragrafo,
c) qualsiasi rifiuto all'immissione in libera pratica di un prodotto a norma dell'articolo 16.
Il primo comma non si applica quando il punto di contatto RAPEX ha motivo di ritenere che gli effetti del rischio presentato da un prodotto non vadano al di là del territorio del suo Stato membro. [Em. 99]
Il punto di contatto RAPEX informa immediatamente la Commissione di qualsiasi aggiornamento, modifica o ritiro dell'azione correttiva o delle misure di cui al primo comma.
2. Le informazioni fornite a norma del paragrafo 1 comprendono tutti i particolari disponibili relativi al rischio e almeno quanto segue:
a) la natura e il livello del rischio, compresa una sintesi dei risultati della valutazione del rischioi dati necessari all'identificazione e alla tracciabilità del prodotto, [Em. 100]
b) la natura delle eventuali non conformità alla normativa di armonizzazione dell'Unionee il livello del rischio, compresa una sintesi dei risultati della valutazione della sicurezza e della valutazione del rischio, [Em. 101]
c) i dati necessari all'identificazione del prodottola natura di qualsiasi violazione della legislazione dell'Unione,[Em. 102]
d) l'origine e la catena di fornitura del prodotto,
e) la data di adozione della misura o dell'azione correttiva e la sua durata,
f) la natura della misura o dell'azione correttiva adottata specificando se è volontaria, approvata, richiesta,
f bis) se è noto che il prodotto è contraffatto. [Em. 103]
g) se l'operatore economico ha avuto la possibilità di essere sentito.
Le informazioni di cui al primo comma sono trasmesse utilizzando il modulo di notifica standard messo a disposizione dalla Commissione nel sistema RAPEX.
3. Nel caso in cui una notifica si riferisca ad un prodotto risultato non conforme alla normativa di armonizzazione dell'Unione, nelle informazioni fornite va specificato anche se la non conformità è dovuta a:
a) mancato rispetto delle prescrizioni della normativa applicabile,
b) carenze nelle norme armonizzate cui fa riferimento tale normativa, che conferiscono una presunzione di conformità a tali prescrizioni.
Se una misura o un'azione correttiva di cui al paragrafo 1 si riferisce ad un prodotto che è stato oggetto di una valutazione di conformità effettuata da un organismo notificato, le autorità di vigilanza del mercato garantiscono che l'organismo notificato interessato sia informato in merito all'azione o alle misure correttive adottate.
4. Al ricevimento di una notifica, la Commissione la trasmette senza indugi all'operatore economico interessato e agli altri Stati membri. Se la notifica non soddisfa le prescrizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, la Commissione può sospenderla. [Em. 104]
5. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione dell'azione o delle misure adottate in seguito al ricevimento di una notifica e forniscono eventuali informazioni supplementari, compresi i risultati di prove o analisi effettuate o eventuali opinioni divergenti. La Commissione trasmette immediatamente dette informazioni agli altri Stati membri.
5 bis. Ove pertinente, le informazioni contenute in una notifica in RAPEX sono aggiornate. [Em. 105]
Articolo 21
Sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato
1. La Commissione mantiene un sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato (ICSMS) per la raccolta e l'immagazzinamento strutturato di informazioni su questioni attinenti alla vigilanza del mercato. Gli Stati membri raccolgono e inseriscono nell'ICSMS, in particolare le seguenti informazioni: [Em. 106]
a) le autorità di vigilanza del mercato e i loro ambiti di competenza,
b) i programmi di vigilanza del mercato,
c) il monitoraggio, la revisione e la valutazione delle attività di vigilanza del mercato,
d) le denunce o le relazioni su questioni attinenti ai rischi derivanti dai prodotti,
d bis) l'identificazione dei rischi e le loro caratteristiche; [Em. 107]
e) qualsiasi non conformità alla normativa di armonizzazione dell'Unione diversa dalle misure o dalle azioni correttive notificate tramite il sistema RAPEX a norma dell'articolo 20, [Em. 108]
f) qualsiasi obiezione sollevata da uno Stato membro a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, o dell'articolo 18, paragrafo 1, e il relativo seguito.
La Commissione fornisce una soluzione d'interfaccia tra l'ICSMS e il RAPEX ai fini di un eventuale scambio di dati tra i due sistemi. [Em. 109]
L'ICSMS contiene un registro di riferimenti alle notifiche di misure o azioni correttive inviate tramite il sistema RAPEX a norma dell'articolo 20.
Se necessario o opportuno, l'ICSMS puòè anche essere messo a disposizione delle autorità responsabili dei controlli alle frontiere esterne. [Em. 110]
2. Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri inseriscono nell'ICSMS tutte le informazioni di cui dispongono, e che non sono già state notificate a norma dell'articolo 20, sui prodotti che presentano un rischio, in particolare, relativamente all'identificazione dei rischi, ai risultati delle prove effettuate, alle misure restrittive adottate, ai contatti con gli operatori economici interessati e ai motivi che giustificano l'adozione o la mancata adozione di provvedimenti.
3. Le autorità di vigilanza del mercato riconoscono la validità e utilizzano i verbali di provariguardanti prove, ispezioni e tarature redatti da o per i loro omologhi in altri Stati membri e caricati nell'ICSMS. [Em. 111]
Articolo 21 bis
Banca dati paneuropea degli infortuni
1. La Commissione adotta atti delegati in conformità dell'articolo 31 bis per istituire una banca dati paneuropea degli infortuni ("banca dati") che copra tutti i tipi di infortuni e segnatamente quelli legati a prodotti di uso domestico o ricreativo, nonché in attività di trasporto o sul lavoro entro il .....(47). La banca dati è coordinata e gestita dalla Commissione.
2. La competenti autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri contribuiscono all'istituzione della banca dati e forniscono dati comprensibili sugli infortuni. In consultazione con gli Stati membri, la Commissione elabora e pubblica una guida dettagliata sui dati pertinenti da inserire nella banca dati nonché sui metodi di comunicazione elettronica dei dati.
Entro due anni dall'istituzione della banca dati, la Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio sul funzionamento della banca dati. [Em. 112]
Articolo 22
Scambio internazionale di informazioni riservate
La Commissione eassieme agli Stati membri si possonopuò scambiare informazioni riservate, incluse le informazioni scambiate tramite il sistema RAPEX, con le autorità di regolamentazione di paesi richiedenti, paesi terzi o con le organizzazioni internazionali con cui la Commissione e lo Stato membro o il gruppo di Stati membri hanno concluso accordi di riservatezza bilaterali o multilaterali, basati sul principio di reciprocità. Tali accordi recano disposizioni sulla riservatezza analoghe a quelle vigenti nell'Unione nonché disposizioni specifiche sulla protezione dei dati personali, a norma dell'articolo 25 della direttiva 95/46/CE e dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 45/2001. [Em. 113]
CAPO VI
Cooperazione
Articolo 23
Assistenza reciproca
1. Vi sono una cooperazione e uno scambio di informazioni efficaci tra le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri, tra le diverse autorità all'interno di ciascuno Stato membroe fra Stati membri e tra le autorità di vigilanza del mercato, la Commissione e le competenti agenzie dell'Unione sui programmi di vigilanza del mercato e su tutte le questioni riguardanti i prodotti che comportano un rischio. [Em. 114]
2. Le autorità di vigilanza del mercato, su richiesta debitamente motivata di un'autorità di vigilanza del mercato di un altro Stato membro, forniscono informazioni o documentazione ed effettuano verifiche, ispezioni o indagini e riferiscono in merito alle stesse e alle eventuali azioni di controllo intraprese all'autorità richiedente.
Le informazioni, la documentazione e le comunicazioni di cui al primo comma sono utilizzate solo in relazione alla questione per cui sono state richieste e sono elaborate il più rapidamente possibile, per via elettronica.
Articolo 24
Cooperazione con le autorità competenti dei paesi terzi
1. Le autorità di vigilanza del mercato possono cooperare con le autorità competenti dei paesi terzi al fine di scambiarsi informazioni e assistenza tecnica, promuovere e agevolare l'accesso ai sistemi di scambio di informazioni dell'Unione, compreso il sistema RAPEX, a norma dell'articolo 19, paragrafo 4, e promuovere attività di valutazione della conformità e di vigilanza del mercato.
2. La cooperazione con le autorità competenti dei paesi terzi prende, tra l'altro, la forma dei tipi di attività di cui all'articolo 27. Gli Stati membri garantiscono che le loro autorità competenti partecipino a tali attività.
2 bis. Se lo scambio di informazioni comprende anche dati personali, si applica la direttiva 95/46/CE. [Em. 115]
Articolo 25
Forum europeo di vigilanza del mercato
1. È istituito un forum europeo di vigilanza del mercato (European Market Surveillance Forum - EMSF).
2. Ciascuno Stato membro è rappresentato nelle riunioni dell'EMSF da una persona o da persone, selezionate dallo Stato membro, aventi le competenze e l'esperienza specifiche richieste secondo il tema della riunione.
3. L'EMSF si riunisce ad intervalli regolari e, se necessario, su richiesta della Commissione o di uno Stato membro.
4. L'EMSF si adopera per raggiungere un accordo. Qualora sia impossibile raggiungere un accordo, l'EMSF adotta la sua posizione a maggioranza semplice dei suoi membri. I membri possono chiedere che le loro posizioni e le relative motivazioni siano verbalizzati.
5. L'EMSF può invitare su base regolare e permanente esperti e altri terzi a partecipare alle riunioni o a inviare contributi scritti. Le organizzazioni imprenditoriali, le PMI, i consumatori, i laboratori e gli organismi di valutazione della conformità a livello di Unione possono essere consultati in merito al programma annuale di vigilanza del mercato. [Em. 116]
6. L'EMSF può istituire sottogruppi permanenti o temporanei comprendenti i gruppi di cooperazione amministrativa per la vigilanza del mercato stabiliti ai fini dell'applicazione della normativa di armonizzazione dell'Unione. Le organizzazioni che rappresentano gli interessi dell'industria, delle piccole e medie impresePMI, dei consumatori, dei laboratori e degli organismi di valutazione della conformità a livello di Unione possono esseresono invitate a partecipare a tali sottogruppi in qualità di osservatori su base regolare e permanente. [Em. 117]
7. L'EMSF adotta il proprio regolamento interno, che entra in vigore previo parere favorevole della Commissione.
8. L'EMSF coopera con il Forum per lo scambio di informazioni sull'applicazione, istituito dal regolamento (CE) n. 1907/2006.
Articolo 26
Sostegno della Commissione e segretariato esecutivo
1. La Commissione sostiene la cooperazione tra le autorità di vigilanza del mercato e partecipa alle riunioni dell'EMSF e dei suoi sottogruppi.
2. Per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 27, l'EMSF è coadiuvato da un segretariato esecutivo che fornisce sostegno tecnico e logistico all'EMSF e ai suoi sottogruppi.
Articolo 27
Compiti dell'EMSF
L'EMSF ha i seguenti compiti:
a) agevolare lo scambio di informazioni sui prodotti che presentano un rischio, sulla valutazione del rischio, sui metodi di prova e i risultati delle prove, sui recenti sviluppi scientifici e su altri aspetti attinenti le attività di controllo,
b) coordinare l'elaborazione e l'attuazione dei programmi generali e settoriali di vigilanza del mercato di cui all'articolo 7,
c) organizzarefacilitare l'organizzazione di una vigilanza del mercato congiunta e progetti comuni di prove sui prodotti, [Em. 118]
d) scambiare conoscenze e migliori pratiche,
e) organizzarefacilitare l'organizzazione di programmi di formazione e scambi di funzionari nazionali, [Em. 119]
f) partecipare alle attività di monitoraggio di cui all'articolo 4, paragrafo 3,
g) organizzarefacilitare l'organizzazione di campagne informative e programmi di visite comuni, compresi controlli alle frontiere, [Em. 120]
h) migliorare la cooperazione a livello di Unione in materia di individuazione, ritiro e richiamo dei prodotti che presentano un rischio,
i) rendere semplice l'accesso, il recupero e la condivisione delle informazioni sulla sicurezza dei prodotti raccolte dalle autorità di vigilanza del mercato, comprese le informazioni sulle denunce, gli incidenti, le relazioni sul pregiudizio arrecato e i risultati delle indagini e delle prove,
j) contribuire alla definizione di orientamenti per garantire un'attuazione efficace e uniforme del presente regolamento, tenendo debitamente conto degli interessi delle imprese, in particolare delle piccole e delle medie imprese,PMI, della protezione dei consumatori e delle altre parti interessate, [Em. 121]
k) fornire consulenza e assistenza alla Commissione, su sua richiesta, nella valutazione di tutte le questioni relative all'applicazione del presente regolamento,
l) contribuire all'uniformità delle pratiche amministrative relative alla vigilanza del mercato negli Stati membri;
l bis) organizzare azioni specifiche e regolari di vigilanza del mercato sui prodotti che vengono distribuiti online; [Em. 122]
l ter) garantire l'adeguata partecipazione e cooperazione delle autorità doganali; [Em. 123]
l quater) contribuire alla semplificazione delle pratiche amministrative ed esecutive relative alla vigilanza del mercato negli Stati membri. [Em. 124]
Articolo 28
Laboratori di riferimento dell'Unione
1. Per prodotti specifici o per una categoria o un gruppo di prodotti o per rischi specifici connessi a una categoria o ad un gruppo di prodotti, la Commissione può, mediante atti di esecuzione, designare laboratori di riferimento dell'Unione che soddisfino i criteri di cui al paragrafo 2.
2. Ogni laboratorio di riferimento dell'Unione soddisfa i seguenti criteri:
a) dispone di personale in possesso delle qualifiche e con una formazione adeguate nelle tecniche analitiche utilizzate nel rispettivo ambito di competenza e con una conoscenza adeguata di norme e pratiche,
b) possiede le attrezzature e il materiale di riferimento necessari per espletare i compiti che gli sono assegnati,
c) agisce nel pubblico interesse in modo imparziale e indipendente,
d) assicura che il personale rispetti il carattere riservato di alcuni temi, risultati o comunicazioni,
d bis) è accreditato a norma delle disposizioni del regolamento (CE) n. 765/2008. [Em. 125]
3. Nella zona di designazione, i laboratori di riferimento dell'Unione, se del caso, hanno i seguenti compiti:
a) effettuano prove sui prodotti in relazione ad attività di vigilanza del mercato e di indagine,
b) contribuiscono alla risoluzione dirisolvono eventuali controversie derivanti da una divergente valutazione dei rischi tra le autorità deglidi vigilanzadel mercato dei diversi Stati membri, gli operatori economici e gli organismi di valutazione della conformità, [Em. 126]
c) danno pareri tecnici o scientifici indipendenti alla Commissione e agli Stati membri,
d) sviluppano tecniche e metodi di analisi nuovi,
e) diffondono informazioni e offrono formazione.
CAPO VII
Finanziamento
Articolo 29
Finanziamento delle attività
1. L'Unione può finanziare le seguenti attività in relazione all'applicazione del presente regolamento:
a) l'elaborazione e l'aggiornamento di contributi agli orientamenti sulla vigilanza del mercato,
b) la messa a disposizione della Commissione di competenze tecniche o scientifiche allo scopo di aiutarla nell'attuazione della cooperazione amministrativa in materia di vigilanza del mercato e delle procedure di valutazione dell'Unione di cui agli articoli 11 e 18,
c) la realizzazione di lavori preparatori o accessori relativi all'attuazione delle attività di vigilanza del mercato connesse all'applicazione della normativa dell'Unione, come studi, programmi, valutazioni, orientamenti, analisi comparative, visite congiunte reciproche, lavoro di ricerca, sviluppo e aggiornamento di banche dati, attività di formazione, attività di laboratorio, prove valutative, prove interlaboratorio e attività di valutazione della conformità nonché campagne europee di vigilanza del mercato e attività analoghe,
d) le attività svolte nell'ambito di programmi di assistenza tecnica, la cooperazione con paesi terzi e la promozione e la valorizzazione delle politiche e dei sistemi europei di vigilanza del mercato tra le parti interessate a livello europeo e internazionale,
e) il funzionamento della cooperazione tra le autorità di vigilanza del mercato e il sostegno tecnico e logistico del segretariato esecutivo all'EMSF e ai suoi sottogruppi.
2. Il contributo finanziario dell'Unione alle attività che rientrano nel presente regolamento è erogato conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, in forma diretta o indiretta, con delega delle funzioni di esecuzione del bilancio alle entità elencate all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
3. Gli stanziamenti assegnati alle attività di cui al paragrafo 1 sono determinati ogni anno dal Parlamento europeo e dal Consiglio entro i limiti del quadro finanziario in vigore.
4. Gli stanziamenti stabiliti dal Parlamento europeo e dal Consiglio per il finanziamento di attività di vigilanza del mercato possono anche coprire spese relative ad attività di preparazione, monitoraggio, controllo, revisione contabile e valutazione necessarie per la gestione delle attività a norma del presente regolamento e per la realizzazione dei loro obiettivi, in particolare, studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, tra cui la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione, nella misura in cui sono legate agli obiettivi generali delle attività di vigilanza del mercato, spese legate alle reti informatiche per l'elaborazione e lo scambio di informazioni, oltre a tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa sostenute dalla Commissione per la gestione delle attività a norma del presente regolamento.
5. La Commissione valuta la pertinenza delle attività di vigilanza del mercato che ricevono il finanziamento dell'Unione alla luce delle prescrizioni delle politiche e della normativa dell'Unione e informa il Parlamento europeo e il Consiglio circa i risultati di tale valutazione entro …(48) e successivamente ogni cinque anni.
Articolo 30
Tutela degli interessi finanziari dell'Unione
1. La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nella realizzazione delle azioni finanziate a norma del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive
2. La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno la facoltà di sottoporre ad audit, documentale e con verifiche in loco, tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti, nonché terzi che hanno ottenuto fondi dell'Unione a norma del presente regolamento.
3. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare controlli e verifiche sul posto presso gli operatori economici che siano direttamente o indirettamente interessati da tali finanziamenti, secondo le procedure stabilite dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio(49), per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a convenzioni o decisioni di sovvenzione o a contratti relativi ai finanziamenti stessi.
4. Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali e le convenzioni e decisioni di sovvenzione e i contratti conclusi in applicazione del presente regolamento abilitano espressamente la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF ad effettuare revisioni, controlli e verifiche sul posto.
CAPO VIII
Disposizioni finali
Articolo 31
Sanzioni
1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alleche fissano appropriate sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento che impongono obblighi agli operatori economici e delle disposizioni di qualsiasi normativa di armonizzazione dell'Unione sui prodotti disciplinati dal presente regolamento che impongono obblighi agli operatori economici, se tali normative non prevedono sanzioni, e adottano tutte le misure necessarie ad assicurare che tali sanzioni siano applicate. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri comunicano tali norme alla Commissione entro [3 mesi precedenti alla data di applicazione del presente regolamento]...(50) e notificano immediatamente alla Commissione qualsiasi modifica successiva delle stesse. [Em. 127]
Le sanzioni di cui al primo comma tengono conto delle dimensioni delle imprese e, in particolare, della situazione delle piccole e medie imprese. Lepreviste sono effettive, proporzionate e dissuasive. La sanzioni tengono in conto la gravità, la durata e, se del caso, il carattere intenzionale della violazione.Inoltre, le sanzioni possono essere inaspritetengono in conto se l'operatore economico interessato ha precedentemente commesso una violazione analoga e possono comprendere sanzioni penali per le infrazioni gravi. [Em. 128]
1 bis. Le sanzioni amministrative applicabili alle violazioni sono almeno tali da controbilanciare il vantaggio economico perseguito attraverso la violazione, ma non essere superiori al 10% del fatturato annuo effettivo o stimato. Le sanzioni irrogate possono essere superiori al 10% del fatturato annuo effettivo o stimato ove ciò sia necessario per controbilanciare il vantaggio economico perseguito attraverso la violazione. Le sanzioni possono comprendere sanzioni penali per le infrazioni gravi. [Em. 129]
1 ter. Gli Stati membri informano la Commissione in merito al tipo e al livello delle sanzioni irrogate in virtù del presente regolamento, accertano la violazione effettiva del presente regolamento e comunicano l'identità degli operatori economici cui sono state irrogate sanzioni. La Commissione rende accessibili al pubblico senza indebiti ritardi le informazioni per via elettronica e, ove opportuno, con altri mezzi. [Em. 130]
La Commissione, alla luce delle informazioni ricevute a norma del comma uno, pubblica e aggiorna una lista nera dell'Unione di operatori economici a carico dei quali è stata accertata una ripetuta violazione intenzionale del presente regolamento. [Em. 131]
Articolo 31 bis
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 21 bis è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato con decorrenza dal …(51).
3. La delega di potere di cui all'articolo 21 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 21 bis entra in vigore solo se non sono state sollevate obiezioni né dal Parlamento europeo né dal Consiglio entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. [Em. 132]
Articolo 32
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato. Tale comitato è un comitato a norma del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con il suo articolo 5.
Articolo 33
Valutazione
Entro …(52), la Commissione valuta l'applicazione del presente regolamento e trasmette una relazione di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione valuta se il presente regolamento ha raggiunto i suoi obiettivi, in particolare: assicurare un'applicazione più efficace ed efficiente delle norme in materia di sicurezza dei prodotti e della normativa di armonizzazione dell'Unione, migliorare la cooperazione tra le autorità di vigilanza del mercato, aumentare i controlli sui prodotti che entrano nell'Unione e proteggere meglio la salute e la sicurezza delle persone in generale, la salute e la sicurezza sul posto di lavoro, i consumatori, l'ambiente, l'efficienza energetica, la sicurezza pubblica e gli altri interessi pubblici, tenendo conto dell'impatto dello stesso sulle imprese e in particolare sulle piccole e medie impresePMI. Inoltre, tale relazione esplora nuove soluzioni innovative e fondate su criteri di mercato che possano efficacemente integrare le azioni di vigilanza del mercato effettuate dalle competenti autorità e comprende, fra l'altro, una riflessione sulle potenzialità dei regimi di audit obbligatori a cura di terzi. [Em. 133]
Articolo 34
Modifiche
1. Sono soppresse le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 7 della direttiva 89/686/CEE;
b) l'articolo 7, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 8 della direttiva 93/15/CEE;
c) l'articolo 7 della direttiva 94/9/CE;
d) l'articolo 7, l'articolo 10, paragrafo 4, e l'articolo 11 della direttiva 94/25/CE;
e) gli articoli 7 e 11 della direttiva 95/16/CE;
f) gli articoli 8, 16 e 18 della direttiva 97/23/CE;
g) l'articolo 9 della direttiva 1999/5/CE;
h) gli articoli 14, 15 e 19 della direttiva 2000/9/CE;
i) l'articolo 5 della direttiva 2000/14/CE;
j) l'articolo 6, paragrafi 2 e 3, gli articoli 8, 9, 10, 11, 12 e 13 e l'allegato II della direttiva 2001/95/CE;
k) gli articoli 10 e 11 della direttiva 2004/108/CE;
l) l'articolo 4, paragrafi 3 e 4, e gli articoli 11, 17 e 20 della direttiva 2006/42/CE;
m) l'articolo 9 della direttiva 2006/95/CE;
n) l'articolo 14, paragrafi 5 e 6, e gli articoli 15, 16 e 17 della direttiva 2007/23/CE;
o) l'articolo 13, paragrafo 5, e l'articolo 14 della direttiva 2008/57/CE;
p) gli articoli 39, 40 e da 42 a 45 della direttiva 2009/48/CE;
q) gli articoli 7, 15 e 17 della direttiva 2009/105/CE;
r) gli articoli 7, 11 e 12 della direttiva 2009/142/CE;
s) l'articolo 18 della direttiva 2011/65/UE;
t) gli articoli da 56 a 59 del regolamento (UE) n. 305/2011.
2. L'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 764/2008 è sostituito dal seguente:"
"a) articolo 10 del regolamento (UE) n. …/… del Parlamento europeo e del Consiglio, del … *;
______
* Regolamento (UE) n. …/... del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, sulla vigilanza del mercato dei prodotti e che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio e le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 1999/5/CE, 2000/9/CE, 2000/14/CE, 2001/95/CE, 2004/108/CE, 2006/42/CE, 2006/95/CE, 2007/23/CE, 2008/57/CE, 2009/48/CE, 2009/105/CE, 2009/142/CE, 2011/65/UE, il regolamento (CE) n. 764/2008, il regolamento (CE) n. 765/2008 e il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L...)(53).”.;
"
3. Il regolamento (CE) n. 765/2008 è così modificato:
a) il titolo è sostituito dal seguente:"
"Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, recante le prescrizioni per l'accreditamento degli organismi di valutazione della conformità e i principi generali della marcatura CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93"
"
b) l'articolo 1, paragrafi 2 e 3, l'articolo 2, punti 14, 15, 17, 18 e 19, il capo III e l'articolo 32, paragrafo 1, lettera e), sono soppressi;
I riferimenti alle disposizioni degli articoli da 15 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008 si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata nell'allegato al presente regolamento.
Articolo 35
Disposizioni transitorie
Le procedure avviate a livello nazionale o dell'Unione in applicazione di qualsivoglia delle disposizioni di cui all'articolo 34 del presente regolamento o degli articoli da 6 a 9 della direttiva 2001/95/CE continuano a essere disciplinate da tali disposizioni.
Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).
Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4).
Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).
Direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, in materia di attrezzature a pressione trasportabili che abroga le direttive 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE e 1999/36/CE del Consiglio (GU L165 del 30.6.2010, pag. 1).
Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti (GU L 218 del 13.8.2008, p.82).
Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE ( GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
Direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 maggio 1997, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione (GU L 181 del 9.7.1997, pag. 1).
Direttiva 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativa ai recipienti semplici a pressione (GU L 264 dell'8.10.2009, pag. 12).
Regolamento (UE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio del ... sulla valutazione del rischio e che abroga la direttiva 87/357/CEE del Consiglio e la direttiva 2011/95/CE (GU L ...).
Numero del regolamento (2013/0049(COD)) nel considerando e numero, data di approvazione e estremi di pubblicazione del regolamento nella nota a piè di pagina.
Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).
Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).
Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 1113).
Direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale (GU L 399 del 30.12.1989, pag. 18).
Direttiva 93/15/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile (GU L 121 del 15.5.1993, pag. 20).
Direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva( GU L 100 del 19.4.1994, pag. 1).
Direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diportoGU L 164 del 30.6.1994, pag. 15.
Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori (GU L 213 del 7.9.1995, pag. 1).
Direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità (GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10).
Direttiva 2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (GU L 106 del 3.5.2000, pag. 21).
Direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto (GU L 162 del 3.7.2000, pag. 1).
Direttiva 2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 24).
Direttiva 2006/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (GU L 374 del 27.12.2006, pag. 10).
Direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici (GU L 154 del 14.6.2007, pag. 1).
Direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1).
Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88).
Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5).
Regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 21).
Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 , sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).
Decisione 2004/210/EC della Commissione, del 3 marzo 2004, che istituisce comitati scientifici nel settore della sicurezza dei consumatori, della sanità pubblica e dell'ambiente (GU L 66 del 4.3.2004, pag. 45).
Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 14.11.1996, pag. 2).
Data di entrata in vigore del regolamento (2013/0049(COD)).
Mercati di strumenti finanziari e modifica del regolamento EMIR sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento [EMIR] sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (COM(2011)0652 – C7-0359/2011 – 2011/0296(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0652),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0359/2011),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere della Banca centrale europea del 22 marzo 2012(1),
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 22 febbraio 2012(2),
– visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 19 febbraio 2014, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A7-0303/2012),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso(3);
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 aprile 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 600/2014.)
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari che abroga la direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (rifusione) (COM(2011)0656 – C7-0382/2011 – 2011/0298(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0656),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 53, paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0382/2011),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere della Banca centrale europea del 22 marzo 2012(1),
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 25 aprile 2012(2),
– visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi(3),
– vista la lettera in data 1° marzo 2012 della commissione giuridica alla commissione per i problemi economici e monetari a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, del suo regolamento,
– visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 19 febbraio 2014, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visti gli articoli 87 e 55 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A7-0306/2012),
A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne le disposizioni rimaste immutate dei testi esistenti, la proposta si limita ad una mera codificazione di tali disposizioni, senza modificazioni sostanziali,
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso(4), tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 aprile 2014 in vista dell'adozione della direttiva 2014/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (rifusione)
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 638/2004 relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri quanto al conferimento di poteri delegati e competenze di esecuzione alla Commissione per l'adozione di determinate misure, la comunicazione di informazioni da parte dell'amministrazione doganale, lo scambio di dati riservati tra Stati membri e la definizione di valore statistico (COM(2013)0578 – C7-0242/2013 – 2013/0278(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0578),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 338, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0242/2013),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 19 marzo 2014, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0457/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso(1);
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 aprile 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 638/2004 relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri quanto al conferimento di poteri delegati e competenze di esecuzione alla Commissione per l'adozione di determinate misure, la comunicazione di informazioni da parte dell'amministrazione doganale, lo scambio di dati riservati tra Stati membri e la definizione di valore statistico
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 659/2014.)
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica della direttiva 98/26/CE (COM(2012)0073 – C7-0071/2012 – 2012/0029(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0073),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0071/2012),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere della Banca centrale europea del 1° agosto 2012(1),
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell’11 luglio 2012(2),
– visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 26 febbraio 2014, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 55 del suo Regolamento,
– visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione giuridica (A7-0039/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 aprile 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 909/2014.)
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull’equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE (COM(2012)0772 – C7-0414/2012 – 2012/0358(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0772),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 100, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0414/2012),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 20 marzo 2013(1),
– previa consultazione del Comitato delle regioni,
– visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 19 febbraio 2014, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0255/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 aprile 2014 in vista dell'adozione della direttiva 2014/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione) (COM(2013)0471 – C7-0203/2013 – 2013/0221(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0471),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0203/2013),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 16 ottobre 2013(1),
– visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi(2),
– vista la lettera in data 16 dicembre 2013 della commissione giuridica alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, del suo regolamento,
– visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 12 febbraio 2014, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visti gli articoli 87 e 55 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0008/2014),
A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali;
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;
2. approva la sua dichiarazione allegata, che sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L, unitamente all'atto legislativo finale;
3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 aprile 2014 in vista dell’adozione della direttiva 2014/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione)
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2014/68/UE.)
ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA
DICHIARAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
Il Parlamento europeo ritiene che le commissioni possano essere considerate comitati di "comitatologia" ai sensi dell'allegato I dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea unicamente se e nella misura in cui tali commissioni nelle loro riunioni discutono di atti di esecuzione ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. Le riunioni delle commissioni rientrano quindi nell'ambito di applicazione del punto 15 dell'accordo quadro se e nella misura in cui vengono discussi altri temi.
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (COM(2013)0554 – C7-0239/2013 – 2013/0268(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0554),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, l’articolo 67, paragrafo 4, e l'articolo 81, paragrafo 2, lettere a), c) ed e), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0239/2013),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 26 febbraio 2014(1),
– visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 5 febbraio 2014, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A7-0052/2014),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 aprile 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 1215/2012 per quanto riguarda le norme da applicare con riferimento al Tribunale unificato dei brevetti e alla Corte di giustizia del Benelux
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 542/2014.)
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità (COM(2013)0155 – C7-0086/2013 – 2013/0084(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0155),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 338, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0086/2013),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 7 marzo 2014, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e il parere della commissione per i bilanci (A7-0344/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 aprile 2014 in vista dell’adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 545/2014.)
Agenzia europea per la sicurezza marittima e intervento contro l'inquinamento ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento pluriennale dell'azione dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima in materia di intervento contro l'inquinamento causato dalle navi e l'inquinamento marino causato dagli impianti per l'estrazione di gas e idrocarburi (COM(2013)0174 – C7-0089/2013 – 2013/0092(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0174),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 100, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0089/2013),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 10 luglio 2013(1),
– previa consultazione del Comitato delle regioni,
– visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 7 marzo 2014, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e il parere della commissione per i bilanci (A7-0300/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. sottolinea che qualsiasi decisione dell'autorità legislativa a favore di tale finanziamento pluriennale per l'Agenzia europea per la sicurezza marittima non pregiudica le decisioni dell'autorità di bilancio nel contesto della procedura di bilancio annuale;
3. chiede alla Commissione di presentare una scheda finanziaria che tenga pienamente conto del risultato dell'accordo legislativo tra il Parlamento europeo e il Consiglio al fine di soddisfare le esigenze di bilancio e di personale dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima ed eventualmente dei servizi della Commissione;
4. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 aprile 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento pluriennale dell'azione dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima in materia di intervento contro l'inquinamento marino causato dalle navi e dagli impianti per l'estrazione di gas e idrocarburi
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 911/2014.)
Un ambiente favorevole in cui le imprese di ogni dimensione, comprese quelle di nuova costituzione, creino posti di lavoro
182k
97k
Risoluzione del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sul possibile contributo dell'UE a un ambiente favorevole in cui le imprese di ogni dimensione, comprese quelle di nuova costituzione, creino posti di lavoro (2013/2176(INI))
– visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– vista la comunicazione della Commissione, del 3 marzo 2010, dal titolo "Europa 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" (COM(2010)2020),
– visto il lavoro del gruppo ad alto livello di esperti indipendenti della Commissione sugli oneri amministrativi,
– vista la relazione della Commissione "Ridurre al minimo indispensabile gli oneri normativi che gravano sulle PMI - Adeguare la normativa dell'UE alle esigenze delle microimprese" (COM(2011)0803),
– vista la comunicazione della Commissione concernente l'adeguatezza della regolamentazione dell'Unione europea (COM(2013)0685),
– visto il piano d'azione "Imprenditorialità 2020" della Commissione,
– vista la comunicazione della Commissione "Un piano d'azione per migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti" (COM(2011)0870),
– vista la sua risoluzione del 5 febbraio 2013 su come migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti(1),
– vista la direttiva sui ritardi di pagamento (direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio),
– vista l'indagine condotta dal Consiglio dei datori di lavoro europei dell'industria metallurgica, ingegneristica e tecnologica (CEEMET) dal titolo "Flexible employment contracts responding to changing market circumstances and meeting employee needs"(2) (Contratti di lavoro flessibili in risposta a un contesto di mercato in trasformazione e alle esigenze dei lavoratori),
– visto il nuovo programma per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI) che, tra l'altro, estenderà il sostegno concesso ai fornitori di microcredito nell'ambito dell'attuale strumento europeo Progress di microfinanza,
– vista la relazione Eurofound del gennaio 2013 dal titolo "Born global: The potential of job creation in new international businesses" (Globali fin dalla nascita: il potenziale di creazione di posti di lavoro nelle nuove imprese internazionali),
– vista la relazione Eurofound del 2013 dal titolo "Public policy and support for restructuring in SMEs" (Strategia e sostegno pubblici per il risanamento delle PMI) ,
– vista la relazione Eurofound del 2010 dal titolo "Job creation measures" (Misure di creazione di posti di lavoro),
– visto l'articolo 48 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per lo sviluppo regionale (A7-0101/2014),
A. considerando che il tempo di avvio di un'impresa in Europa è diverso a seconda degli Stati membri e varia dai 4 ai 40 giorni, con possibili ripercussioni per la creazione di posti di lavoro;
B. considerando che la rigidità del mercato del lavoro è ritenuta uno dei fattori che, in alcuni Stati membri, incidono negativamente sulla creazione di posti di lavoro, e che unendo flessibilità e sicurezza a livello lavorativo si può creare un contesto più favorevole;
C. considerando che il mercato unico e il potenziale europeo in termini di risorse umane possono svolgere un ruolo di primaria importanza per il raggiungimento degli obiettivi di Europa 2020 in materia di occupazione;
D. considerando che le piccole e medie imprese (PMI), essendo responsabili dell'85% dei nuovi posti di lavoro creati, costituiscono la spina dorsale dell'economia dell'UE e hanno un enorme potenziale in termini di creazione di posti di lavoro;
E. considerando che 20,7 milioni di PMI rappresentano oltre il 67% dell'occupazione del settore privato nell'UE, e che il 30% è riconducibile a microimprese;
F. considerando che per le PMI i costi per dipendente legati al rispetto degli obblighi normativi possono essere dieci volte più alti rispetto a quelli a carico delle imprese di grandi dimensioni (COM(2011)0803);
G. considerando che, a causa della crisi finanziaria e della stretta creditizia che ne è derivata, le PMI sono confrontate a oneri di finanziamento estremamente elevati nonché a una contrazione della disponibilità di crediti; che, secondo l'Institute of International Finance, le imprese di dimensioni minori negli Stati membri periferici pagano tra i 4 e i 6 punti percentuali in più per i prestiti bancari rispetto alle loro controparti dell'Europa centrale, e che tale circostanza le pone in una posizione di considerevole svantaggio, la quale a sua volta rappresenta un ostacolo per le prospettive della regione in termini di ripresa economica e creazione netta di posti di lavoro;
H. considerando che i mercati azionari, delle obbligazioni societarie e delle cartolarizzazioni continuano a mostrare in Europa un livello di sviluppo relativamente inferiore a quello di altre economie, e che il finanziamento da fonti non bancarie rimane perlopiù inaccessibile per le PMI, a tutto svantaggio del loro potenziale in termini di crescita e creazione di posti di lavoro;
I. considerando che l'efficace prestazione di servizi è fondamentale per la crescita, l'innovazione e la creazione di posti di lavoro del futuro;
J. considerando che, nonostante l'attuale generazione di giovani sia la più istruita nella storia d'Europa e gli Stati membri abbiano investito ingenti risorse finanziarie nell'istruzione e nella formazione, i giovani europei sono in gran parte esclusi dal mercato del lavoro e le loro competenze rimangono inutilizzate, dal momento che essi concorrono per posizioni temporanee e sottopagate;
K. considerando che il Fondo sociale europeo ha svolto un ruolo importante in termini di assistenza agli Stati membri finalizzata a offrire opportunità e formazione ai disoccupati in vista di un loro reinserimento nel mercato del lavoro;
L. considerando che il tasso di disoccupazione per i giovani europei tra i 15 e i 24 anni ha raggiunto l'insostenibile percentuale del 23% ed è superiore al 50% negli Stati membri più gravemente colpiti dalla crisi; che una disoccupazione giovanile generalizzata come quella in questione determina una fuga di cervelli su vasta scala e compromette notevolmente le future capacità di crescita sostenibile dell'Europa;
M. considerando che l'UE è minacciata dalla prospettiva della "crescita senza creazione di posti di lavoro", ovvero una situazione che indebolirà ulteriormente il tessuto sociale ed economico delle società europee nonché le prospettive a lungo termine dell'Unione per una concorrenza a parità di condizioni in un'economia globalizzata basata sulla conoscenza;
Creazione di posti di lavoro
1. manifesta preoccupazione per l'onerosità, la complessità e la lunghezza dei tempi necessari per la fondazione di un'impresa in alcune parti dell'Unione europea, ovvero fattori che, nel loro complesso, possono influire negativamente sulla futura creazione di posti di lavoro; ritiene che, affinché l'UE possa migliorare la propria competitività e creare più posti di lavoro, gli Stati membri debbano adoperarsi per semplificare e accelerare il processo in questione nonché ridurre i relativi costi, mettendo altresì a disposizione adeguati meccanismi di assistenza e sostegno;
2. osserva che le giovani imprese la cui internazionalizzazione avviene in maniera rapida e intensiva dopo l'avviamento mostrano contributi promettenti all'economia, creando esse stesse innovazione, promuovendo l'innovazione in altre imprese, partecipando alle catene di approvvigionamento internazionale e creando posti di lavoro sostenibili e di qualità; sottolinea, tuttavia, che tali imprese affrontano, nella fase di avviamento, notevoli sfide che devono essere affrontate rapidamente nonché con scarsi capitali, e che procedure di avviamento semplici, rapide e a basso costo sarebbero quindi vantaggiose per loro;
3. constata che le tendenze globali hanno generato pressioni competitive nonché opportunità per le imprese; sottolinea la necessità per gli Stati membri di istituire il giusto quadro normativo e fiscale per promuovere la creazione di posti di lavoro, garantendo nel contempo un contesto lavorativo sicuro;
4. ritiene che, per poter contribuire a un contesto maggiormente favorevole alla creazione di posti di lavoro, gli Stati membri debbano, con il sostegno dell'Unione laddove appropriato, introdurre le riforme necessarie per affrontare i seguenti aspetti del problema: competenze, livelli di qualifica, imprenditorialità, impatto del cambiamento demografico, accesso al mercato, finanziamenti, mercato del lavoro, diritti dei lavoratori, costi amministrativi e migliore legiferazione;
5. sottolinea l'importanza della ricerca e dell'innovazione per il rafforzamento del potenziale di competitività, produttività, sostenibilità e creazione di posti di lavoro delle PMI europee e prende atto della notevole importanza attribuita da Orizzonte 2020 e dall'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) alla creazione e al sostegno di PMI innovative a forte crescita;
6. sottolinea il potenziale occupazionale dell'economia verde che, stando alle stime della Commissione, potrebbe creare 5 milioni di posti di lavoro entro il 2020 soltanto nei settori dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili, a condizione che siano attuate politiche ambiziose in materia di clima ed energia; esorta gli Stati membri ad assicurare livelli adeguati di investimento nei citati settori, a prevedere le future competenze dei lavoratori e a garantire la qualità dei "lavori verdi";
7. osserva l'importante ruolo degli accordi di libero scambio dell'UE nella creazione e nel mantenimento degli investimenti e dei posti di lavoro negli Stati membri dell'Unione europea;
8. ritiene che lo sviluppo costante e il potenziamento del mercato interno dell'UE stiano creando un numero elevato di nuove opportunità concrete per le imprese di tutte le dimensioni, con conseguente necessità evidente di disposizioni quadro flessibili per promuovere l'imprenditorialità e il lavoro autonomo, e che invece il corretto funzionamento del mercato interno richieda un insieme di norme regolamentari minime, in particolare per quanto riguarda la salute e la sicurezza pubbliche, la salute e la sicurezza sul lavoro, la sicurezza alimentare e la protezione dell'ambiente;
Competenze
9. ritiene che l'UE si trovi a far fronte a gravi deficit e disallineamenti a livello di competenze in una serie di settori e regioni, e che tali fenomeni stiano ostacolando la crescita e la realizzazione della strategia Europa 2020; osserva che nell'UE ci sono oltre 1,85 milioni di posti vacanti non occupati; manifesta preoccupazione per il fatto che, secondo i risultati dell'ultima indagine sulle competenze degli adulti (PIAAC) condotta dall'OCSE con il sostegno della DG Istruzione e cultura della Commissione, il 20% della popolazione in età lavorativa dell'UE presenta una scarsa alfabetizzazione linguistica e matematica e il 25% degli adulti non dispone delle competenze necessarie per utilizzare efficacemente le tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
10. constata la tendenza verso lavori caratterizzati da un più alto grado di competenze e quindi il fatto che il 90% dei posti di lavoro che probabilmente verranno creati o saranno disponibili entro il 2020 richiederà qualifiche medio-alte;
11. ritiene che politiche attive a favore di corsi di formazione, perfezionamento professionale, formazione continua, partenariati scuola-imprese e apprendistati potrebbero consentire l'acquisizione di competenze maggiormente in linea con quelle ricercate dalle imprese;
12. riconosce, alla luce della carenza di competenze, i vantaggi che l'apprendimento permanente e la libera circolazione dei lavoratori nell'UE possono offrire per far fronte alla domanda del mercato del lavoro;
13. sottolinea che, sebbene l'eccellenza, l'innovazione e le risorse umane costituiscano i vantaggi comparativi dell'Unione, la diminuzione degli investimenti nella ricerca, nell'istruzione e nella formazione, unita ai tassi di disoccupazione particolarmente elevati in alcuni Stati membri e nell'area dell'euro, sta spingendo molti europei a cercare occupazione su altri mercati del lavoro; sottolinea che la fuga di cervelli rappresenta un importante ostacolo per la crescita, per l'incremento della competitività dell'Unione e per le misure di promozione dell'imprenditorialità;
14. ritiene che i sistemi di istruzione e formazione di alcuni Stati membri debbano essere meglio adattati e avvicinarsi alle future esigenze delle imprese in termini di competenze; segnala con preoccupazione il fatto che nel 2015 il deficit stimato di personale qualificato nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'UE si situerà tra le 384 000 e le 700 000 unità, e che se da un lato la disponibilità di competenze STEM (scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche) non soddisferà la crescente domanda delle imprese nei prossimi anni, dall'altro non è stato adeguatamente preso in considerazione il calo del tasso di partecipazione delle donne in tali settori; ritiene giusto incoraggiare gli Stati membri a istituire sistemi di istruzione e formazione "duali", incentrati sulle materie STEM, nonché a promuovere la riqualificazione e il perfezionamento professionale dei lavoratori, in particolare quelli scarsamente qualificati o con competenze obsolete;
15. sottolinea l'importanza dei sistemi di istruzione e formazione "duali", incentrati in particolare sulle materie STEM e caratterizzati dalla combinazione di corsi pratici presso scuole professionali con l'apprendimento sul posto di lavoro, dal momento che si sono dimostrati la soluzione migliore per favorire il passaggio dalla scuola al mercato del lavoro;
16. accoglie con favore la comunicazione della Commissione dal titolo "Aprire l'istruzione" volta a garantire che i giovani siano dotati di competenze digitali;
17. è del parere che sia indispensabile introdurre nei sistemi di istruzione di base l'insegnamento delle competenze imprenditoriali e programmi che consentano di imparare in che modo operano, funzionano e interagiscono il mercato, l'economia e il sistema finanziario; ritiene che un piano di attività ben concepito sia il primo passo verso un migliore accesso ai finanziamenti e la redditività; invita la Commissione e gli Stati membri a introdurre l'educazione finanziaria e la consulenza per l'avviamento di imprese nei loro programmi scolastici, nonché a considerare gli investimenti nello studio dell'imprenditorialità come una risorsa; sostiene, in tale contesto, il programma "Erasmus per giovani imprenditori", concepito per promuovere una cultura imprenditoriale nonché per sviluppare il mercato unico e la competitività;
18. sottolinea la necessità di accelerare il passaggio dal mondo della scuola a quello del lavoro, in modo da consentire ai giovani di accedere al mercato del lavoro quanto prima evitando altresì il rischio legato al fenomeno NEET (né occupati né iscritti a corsi di istruzione o formazione);
19. osserva che i Fondi strutturali e di investimento europei offrono sostegno alle autorità e alle parti interessate a livello locale, regionale e nazionale che intendono promuovere, tra l'altro, l'apprendimento sul lavoro, la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione nonché migliorare la competitività delle microimprese (in particolare delle imprese individuali) e delle PMI mediante la cooperazione con il mondo della scienza e della ricerca, contribuendo così ad affrontare le attuali sfide economiche e sociali, in particolare l'elevato tasso di disoccupazione;
20. sottolinea che gli sforzi per sostenere la crescita, l'innovazione e la creazione di posti di lavoro in un'economia sostenibile dovrebbero garantire gli standard in materia di salute e sicurezza e assicurare l'equilibrio tra i requisiti economici, sociali e ambientali sostenendo, al tempo stesso, la specializzazione intelligente, rispettando l'ecosistema e creando posti di lavoro di qualità e adeguatamente retribuiti in tutte le regioni dell'UE; sottolinea al riguardo l'importante ruolo spettante alle imprese e al settore dell'istruzione in termini di conduzione di progetti transfrontalieri, di cooperazione tra università e altri istituti di istruzione di eccellenza nonché di creazione di "cluster" innovativi; chiede di agevolare i programmi di finanziamento locali e regionali a favore dell'apprendistato;
21. ritiene che la realizzazione del mercato unico del digitale contribuirà al sostegno e allo sviluppo delle PMI; reputa necessario adottare misure atte a garantire la disponibilità del personale qualificato richiesto nel settore delle TIC nonché delle competenze digitali necessarie ai cittadini europei per utilizzare tali tecnologie;
22. sottolinea che, per far fronte alla carenza di competenze che si registra attualmente in Europa, è necessario adottare provvedimenti urgenti per l'accesso delle donne alle formazioni e professioni scientifiche e tecnologiche, segnatamente nel settore delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione (NTIC);
23. chiede iniziative atte a promuovere i partenariati tra imprese, centri di ricerca e università nonché a mettere a disposizione le competenze necessarie ai cittadini europei per accedere a posti di lavoro legati alle TIC e all'energia oppure nel settore manifatturiero ad alta tecnologia;
Imprenditorialità
24. manifesta preoccupazione per il fatto che il numero di cittadini dell'UE che intende avviare un'attività in proprio è calato dal 45% al 37% negli ultimi 3 anni, e che circa la metà teme il fallimento, mentre oltre il 50% afferma che è difficile ottenere sufficienti informazioni su come avviare un'impresa; ritiene che la crescita delle PMI sia legata all'imprenditorialità; sottolinea che le nuove imprese e il lavoro autonomo generano opportunità occupazionali e contribuiscono alla solidità dei settori secondario e terziario; auspica quindi che gli Stati membri siano incoraggiati a promuovere una mentalità e competenze imprenditoriali ai diversi livelli di istruzione e a istituire servizi di consulenza sull'avviamento di imprese presso le università e gli istituti di formazione professionale di pari livello; osserva con preoccupazione che le donne rappresentano solo il 30% di tutti gli imprenditori in Europa; sottolinea la necessità di promuovere l'imprenditoria femminile agevolando l'accesso a reti di sostegno tecnico, scientifico e commerciale nonché lo sviluppo di programmi di affiancamento (coaching)/tutoraggio per le imprenditrici;
25. osserva che il fattore "rischio" relativo al lavoro autonomo e le ripercussioni negative della recente crisi economica sulle condizioni di prestito rappresentano un deterrente per l'avvio di attività imprenditoriali come quelle in oggetto; raccomanda pertanto agli Stati membri di considerare l'ipotesi di adottare misure atte a equilibrare la rete di sicurezza sociale per i lavoratori autonomi senza pregiudicare la flessibilità del particolare tipo di attività in questione;
26. rileva con preoccupazione che la crisi finanziaria e la conseguente recessione hanno duramente colpito molte PMI europee e che molte di esse sono state liquidate anziché riavviate; sottolinea l'importanza di un quadro normativo favorevole per promuovere ristrutturazioni efficaci e quindi la conservazione dei posti di lavoro; plaude al piano d'azione della Commissione in materia di imprenditorialità che sostiene gli sforzi degli Stati membri volti ad agevolare la sopravvivenza delle imprese solide e a offrire una seconda opportunità agli imprenditori onesti in virtù del positivo impatto di tali misure sulla creazione del posto di lavoro; esorta la Commissione a presentare una panoramica delle azioni intraprese nei diversi Stati membri per rafforzare il clima imprenditoriale; sottolinea la responsabilità degli Stati membri in termini di pieno utilizzo del sostegno offerto dalla Commissione per migliorare il clima imprenditoriale; si compiace degli sforzi della Commissione volti a informare i cittadini e le imprese in merito alle opportunità di finanziamento attraverso pubblicazioni come "Overview of the financial rules and funding opportunities 2007-2013" (Contesto normativo finanziario e opportunità di finanziamento 2007-2013);
27. accoglie favorevolmente il programma per la competitività delle imprese e le PMI (COSME) e lo strumento per le PMI previsto dal programma Orizzonte 2020; deplora tuttavia il carattere limitato del bilancio per COSME e per le PMI nell'ambito di Orizzonte 2020 a titolo del quadro finanziario pluriennale;
28. si compiace, in particolare, delle azioni specifiche previste nel quadro di COSME e concepite per migliorare le condizioni quadro per le imprese, in particolare le PMI, per agevolare l'accesso ai finanziamenti e ai mercati nonché per promuovere l'imprenditorialità e la cultura imprenditoriale; sottolinea che un contesto normativo prevedibile e chiaro è una condizione essenziale per promuovere lo sviluppo dell'imprenditorialità in Europa; si attende che le misure e le azioni a sostegno dell'imprenditorialità a livello europeo o nazionale si applichino a tutti i modelli di imprese, incluse le cooperative, le attività artigianali, le libere professioni e le imprese sociali; plaude, in particolar modo, alla continuità del sostegno per il finanziamento del capitale proprio e del debito nel quadro di Orizzonte 2020 e di COSME;
29. ritiene che i giovani imprenditori rappresentino promotori dell'innovazione e della creazione di posti di lavoro; sottolinea la necessità di affiancare tutor esperti agli aspiranti giovani imprenditori e di agevolare la creazione di strutture di sostegno per le start-up innovative; accoglie con favore i programmi come "Erasmus per giovani imprenditori" volti a facilitare l'acquisizione da parte dei nuovi imprenditori delle competenze necessarie per la gestione di un'impresa, e ritiene che tali programmi debbano essere ulteriormente promossi per aiutare un maggior numero di imprenditori a crescere e a creare posti di lavoro; invita gli Stati membri a promuovere agli aspetti pratici dell'istruzione e della formazione in ambito imprenditoriale nel quadro di meccanismi come i progetti scuola-impresa e il collocamento di tirocinanti; invita la Commissione e gli Stati membri a tenere conto del citato aspetto nell'attuazione del programma COSME; accoglie positivamente il potenziamento dell'EIT e il fatto che si concentri chiaramente sulla trasmissione di competenze imprenditoriali e innovative a 10 000 studenti di lauree specialistiche nonché a 10 000 dottorandi entro il 2020;
30. chiede il sostegno dei programmi dell'UE per la mobilità degli imprenditori, ad esempio "Erasmus per giovani imprenditori", e l'integrazione della formazione imprenditoriale nei programmi scolastici nazionali tramite lo scambio di migliori prassi;
31. osserva l'importanza dell'istituzione e del sostegno di incubatori di imprese che forniscano ai giovani imprenditori la possibilità di sperimentare le loro idee e familiarizzare con le reti commerciali aiutandoli altresì a contattare potenziali partner, clienti e investitori; ritiene che il finanziamento dell'UE possa svolgere un ruolo essenziale e sottolinea il successo di progetti finanziati dall'UE e programmi universitari che, come il Birmingham Skills for Enterprise and Employability Network (BSEEN) nel Regno Unito (finanziato dal Fondo europeo per lo viluppo regionale – FESR), rafforzano le imprese e le competenze imprenditoriali fornendo servizi di tutoraggio, sostegno intensivo per le nuove imprese e vivai di nuove iniziative imprenditoriali, divenendo così fondamentali per la futura creazione di posti di lavoro;
32. richiama l'attenzione sul fatto che, di fronte a un rischio di chiusura, i lavoratori di numerose imprese europee possono diventare proprietari delle stesse per mezzo di società cooperative; chiede di esaminare nuove possibili linee di sostegno mediante il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione e la Banca europea per gli investimenti per le imprese attive in settori chiave nell'ambito della strategia Europa 2020;
33. esprime preoccupazione per il crescente fenomeno del lavoro autonomo fittizio nell'Unione europea; chiede agli Stati membri di adottare politiche specifiche atte a prevenirlo garantendo, ad esempio, opportunità lavorative sufficienti e migliori ispezioni nei luoghi di lavoro;
34. invita gli Stati membri a promuovere la cultura dell'internazionalizzazione attraverso l'informazione, la presentazione di buone prassi e la messa a disposizione di una piattaforma di scambio; li esorta a sviluppare le competenze in materia di imprenditorialità con un approccio internazionale, a promuovere la trasparenza per quanto riguarda gli strumenti di sostegno a disposizione delle nuove imprese, a sostenere la creazione di reti e scambi che fungano da punti di contatto tra giovani imprenditori e potenziali investitori e partner commerciali, nonché a offrire consulenze operative e assistenza anche dopo la fase di avviamento, in modo da contribuire al superamento dei primi anni, che sono critici, e fornire incentivi all'occupazione;
35. sottolinea l'importanza di fornire ai giovani europei un'istruzione in ambito imprenditoriale e di promuovere le loro attitudini in tal senso; osserva, in tale contesto, il ruolo importante svolto dall'EIT in termini di promozione di una cultura imprenditoriale mediante l'istruzione, la formazione e la pratica; osserva che tutte le comunità della conoscenza e dell'innovazione (CCI) dell'EIT promuovono attivamente l'imprenditorialità nei loro ambiti rispettivi, mediante lo sviluppo di programmi che combinano l'eccellenza nella scienza e nell'innovazione con le competenze e le esperienze imprenditoriali, preparando così gli imprenditori di domani e infondendo alle imprese già avviate una mentalità innovativa e imprenditoriale;
36. precisa che, ai fini della coesione sociale nell'Unione, è estremamente importante contrastare gli elevati tassi di disoccupazione nell'UE, in particolare quelli relativi ai giovani e ad altri gruppi vulnerabili, incentivando la competitività e l'occupazione a livello regionale nonché promuovendo uno spirito imprenditoriale; chiede pertanto agli Stati membri di utilizzare i Fondi strutturali e di investimento europei per portare avanti misure incentrate sulla creazione di posti di lavoro sostenibili e di opportunità commerciali assicurando un ambiente favorevole e il giusto quadro normativo per le microimprese e le piccole e medie imprese, le aziende e le start-up;
37. sottolinea che ai Fondi strutturali e di investimento europei spetta un ruolo importante nel sostegno all'occupazione e nell'ambito di progetti concreti volti a rafforzare le competenze imprenditoriali, creative e d'impresa, comprese quelle dei giovani; pone l'accento sulla necessità che tutti gli Stati membri e le regioni sfruttino appieno tale opportunità al fine di combattere la disoccupazione giovanile; sottolinea che, mediante i Fondi strutturali e di investimento europei, le autorità locali e regionali dovrebbero prestare particolare attenzione alla promozione dello spirito imprenditoriale a livello locale e regionale concentrandosi anche sulla creazione di nuove imprese da parte dei giovani;
38. accoglie con favore la crescita dell'economia sociale negli ultimi anni in quanto nuova forma di imprenditorialità nell'Unione europea, soprattutto per i giovani; invita gli Stati membri a sviluppare strategie e programmi a favore dell'economia sociale;
Demografia
39. ritiene che, vista la diffusione del fenomeno dell'invecchiamento della popolazione, gli Stati membri debbano essere incoraggiati, anche nel quadro della solidarietà intergenerazionale, a promuovere la permanenza dei lavoratori più anziani (uomini e donne) nel mercato del lavoro valorizzando l'esperienza; sottolinea che il ricorso a una forza lavoro più anziana e l'allungamento della vita attiva possono offrire un positivo contributo alla ripresa e alla crescita futura; evidenzia pertanto l'importanza dell'apprendimento permanente, soprattutto per i lavoratori più anziani; sottolinea infine che le persone più anziane sono essenziali per il trasferimento della conoscenza e dell'esperienza alle generazioni successive;
40. è convinto dell'importanza di promuovere lo spirito imprenditoriale dei meno giovani in un'ottica di coinvolgimento della popolazione anziana, dotata di una significativa esperienza professionale, nel processo di innovazione, in quanto soluzione che consente di allungare la vita attiva e mantenere competenze indispensabili nel mercato del lavoro;
41. invita gli Stati membri ad attuare efficacemente la normativa dell'UE che vieta la discriminazione sul posto di lavoro fondata sull'età, sulla disabilità, sull'orientamento sessuale, sulla religione o sul credo;
42. riconosce l'importanza di tenere conto della situazione delle persone che si trovano a dover conciliare vita professionale e familiare;
Accesso al mercato
43. sottolinea il fatto che le opportunità direttamente offerte dal mercato unico dell'UE devono essere utilizzate per instillare nuova vita nelle economie europee aprendo le frontiere, rimuovendo gli ostacoli alla mobilità dei lavoratori ancora esistenti e creando nuove opportunità imprenditoriali nonché nuovi posti di lavoro;
44. chiede l'eliminazione degli ostacoli alla prestazione transfrontaliera di servizi ancora esistenti in modo da permettere la creazione di un maggior numero di posti di lavoro;
45. sottolinea che per le PMI le dimensioni effettivamente contano e che una maggiore entità consente alle PMI di resistere più facilmente ai cicli economici, di accumulare una più approfondita esperienza, di individuare nuovi clienti e mercati, di collegarsi alle catene di approvvigionamento globali, di ottenere un più agevole accesso ai finanziamenti bancari, di ampliare le fonti di finanziamento e quindi di creare più posti di lavoro; ritiene che la Commissione e gli Stati membri debbano incoraggiare le formazioni in materia di strategia di gestione e d'impresa per i titolari di PMI che intendono espandere le proprie attività; sottolinea l'importanza degli aiuti alle PMI per sviluppare collegamenti con mercati esteri inutilizzati reindirizzando a tal fine le agenzie pubbliche esistenti alla collaborazione con le banche e le associazioni di PMI;
46. sottolinea che l'introduzione di disposizioni per il mercato unico quadro idonee e flessibili atte a promuovere l'imprenditorialità e a sostenere le piccole e medie imprese che formano la spina dorsale dell'economia dell'Unione non deve in nessun caso essere realizzata a scapito degli standard minimi europei e dei diritti fondamentali in materia di lavoro;
47. osserva che è fondamentale non solo garantire sostegno alle aspirazioni di internazionalizzazione delle PMI mediante prestiti a medio e lungo termine o investimenti azionari, ma anche insegnare a dette imprese come accedere ai finanziamenti al commercio;
48. prende atto dell'importanza dell'economia digitale per la creazione di posti di lavoro, in particolare se collegata a settori in cui l'Europa è tradizionalmente forte come quelli dell'industria creativa, del patrimonio culturale e del turismo;
49. sottolinea che una concorrenza libera e leale nel mercato unico, sorretta da norme sociali comuni, è di fondamentale importanza per promuovere la crescita e l'innovazione e, di conseguenza, incrementare l'occupazione nell'Unione;
Finanza
50. osserva che il prestito bancario è ancora la fonte più comune di finanziamento in Europa; ritiene tuttavia che esistano reali benefici nelle nuove forme di finanziamento mediante sistemi innovativi e percorsi all'esterno del sistema bancario, come il finanziamento collettivo (crowd funding), gli investitori informali in PMI, i prestiti peer-to-peer, i micro finanziamenti, le agenzie di microcredito facilmente accessibili e altri strumenti che possono offrire investimenti essenziali per la crescita delle nuove imprese e delle PMI per la creazione di posti di lavoro; ritiene che nuove forme di finanziamento sarebbero proficue per le giovani imprese dinamiche che presentano difficoltà di accesso a fonti di finanziamento più tradizionali a causa del fatto che tali imprese sono in una fase di avvio; sottolinea che tali forme di finanziamento non dovrebbero limitarsi alle fasi di avvio e di crescita e che la promozione dei mercati di capitali alternativi contribuirebbe altresì a realizzare risultati positivi sia per le società sia per i dipendenti, per esempio in caso di ristrutturazione;
51. ritiene di fondamentale importanza che gli Stati membri attuino la direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, che prevede che, in caso di transazioni tra imprese e pubbliche amministrazioni, gli Stati membri assicurino che il periodo di pagamento stabilito nel contratto non superi il termine di cui all'articolo 4, paragrafo 3, se non diversamente concordato espressamente nel contratto e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche, e non superi comunque i sessanta giorni di calendario;
52. sottolinea che anche le PMI non innovative e consolidate che cercano di espandersi in nuovi mercati o di trasferire la loro proprietà necessitano spesso del sostegno pubblico al fine di garantire il finanziamento necessario;
53. sottolinea che la politica di coesione per il periodo 2014-2020 costituisce uno strumento importante ed efficace per promuovere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e per conseguire gli obiettivi di Europa 2020 sostenendo, mediante un'ampia serie di misure e di strumenti finanziari innovativi, l'avvio e lo sviluppo delle piccole e medie imprese (PMI), incluse le microimprese, quali uno dei principali creatori di posti di lavoro nell'UE;
54. accoglie con favore le iniziative volte a semplificare l'accesso dei cittadini, delle organizzazioni e delle imprese, in particolare le PMI, al sostegno dell'UE tramite un unico portale multilingue che offra informazioni sui Fondi strutturali, inclusi FSE, Orizzonte 2020 e COSME; plaude altresì agli sforzi della rete Enterprise Europe in tale ambito; ritiene tuttavia che siano necessari maggiori sforzi per diffondere informazioni chiare ed esaustive sulle opportunità di finanziamento per gli imprenditori esistenti e potenziali, attraverso sportelli unici in tutto il territorio delle regioni, e per promuovere un maggiore utilizzo degli strumenti di finanziamento disponibili da parte degli intermediari finanziari;
55. chiede un migliore coordinamento dei meccanismi di finanziamento dell'UE, inclusi Fondi strutturali, FESR, Orizzonte 2020 e investimenti della BEI, in particolare per quanto riguarda i finanziamenti alle PMI innovative e chiede una valutazione degli attuali ostacoli derivanti dal fatto che in vari Stati membri le banche non trasferiscono fondi e garanzie sui prestiti alle PMI e all'economia reale;
56. sottolinea l'importanza della ricerca e dell'innovazione per il rafforzamento del potenziale di competitività, produttività, sostenibilità e creazione di posti di lavoro delle PMI europee e constata l'importanza notevole attribuita da Orizzonte 2020 e dall'EIT alla creazione e al sostegno di PMI innovative a forte crescita;
57. plaude alla creazione di uno strumento per le PMI nel quadro del programma Orizzonte 2020, che consente alle PMI di accedere al sostegno finanziario e non finanziario per attuare idee innovative; invita la Commissione a introdurre tale strumento a partire dal 2014 nel modo più favorevole per le PMI, ossia attraverso un'unica agenzia dedicata, nonché consentendo una reale presentazione dal basso verso l'alto dei progetti e sostenendo tutti i tipi di innovazione, inclusa l'innovazione non tecnologica e sociale;
58. osserva, tuttavia, che le aziende hanno spesso difficoltà a trovare i fondi per finanziare la ricerca, sviluppare nuovi prodotti o accedere a nuovi mercati;
59. sostiene le iniziative a livello di Unione europea che aiutano le PMI ad accedere più facilmente a maggiori risorse finanziarie poiché agevolano un accesso più semplice e rapido ai finanziamenti da parte delle aziende giovani e innovative; invita gli Stati membri ad adottare meccanismi d'incentivazione all'innovazione, ad esempio, tramite meccanismi di credito d'imposta per il finanziamento di attività di ricerca e innovazione, e a colmare le disparità tra Stati membri; sostiene altresì le iniziative volte a incoraggiare gli imprenditori dopo il fallimento al fine di offrire loro una seconda opportunità e di non scoraggiare l'assunzione di rischi;
60. accoglie con favore la semplificazione dei metodi di rimborso contenuta nella proposta di regolamento della Commissione recante disposizioni comuni sui fondi strutturali, alla luce dell'importante funzione che questi strumenti assolvono in molte regioni per la promozione dell'imprenditorialità e delle competenze professionali; chiede alla Commissione di monitorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti dell'Unione e di riferire in merito al Parlamento;
61. ritiene che gli investimenti pubblici e il sostegno da parte dello Stato per l'istituzione e il mantenimento in attività delle imprese siano fondamentali; è del parere che gli Stati debbano chiedere salvaguardie e garanzie alle imprese che si insediano in ogni Stato membro e che ricevono sostegno pubblico, con l'obiettivo di mantenere i posti di lavoro;
Mercato del lavoro
62. ritiene fortemente che le imprese possano creare ulteriori posti di lavoro solo se sussistono le giuste condizioni, tra cui l'accesso a una forza lavoro qualificata e con un livello elevato di competenze, l'equilibrio tra lavoro e vita privata, costi e imposte ragionevoli ed il mantenimento degli oneri amministrativi al minimo;
63. ribadisce l'importanza della flessicurezza sul posto di lavoro, che garantisca da un lato una sicurezza adeguata al lavoratore e consenta dall'altro agli operatori economici di reagire in modo flessibile agli sviluppi del mercato;
64. ritiene che l'inserimento dei cosiddetti "tutor per i giovani" nelle agenzie del lavoro sia un passo importante per ridurre ulteriormente il numero di giovani che non riescono a fare la transizione dagli studi al mercato del lavoro;
65. ritiene che gli Stati membri debbano investire di più nel capitale umano ed essere più ricettivi nei confronti delle esigenze del mercato del lavoro, in particolare garantendo forti legami tra il mondo dell'istruzione e il mondo del lavoro, assicurando che i giovani ricevano informazioni, consulenza e orientamento adeguati per compiere valide scelte professionali e favorendo l'apprendimento sul lavoro e l'apprendistato nonché la riqualificazione dei dipendenti e l'offerta di opportunità di apprendimento permanente;
66. ritiene che vi sia ampio margine per un aumento della partecipazione delle parti sociali e degli organismi interessati nella formulazione di una strategia a lungo termine per le piccole e medie imprese, dal momento che si tratta dell'unico modo per individuare un malfunzionamento, formulare una normativa intelligente e flessibile, evitare la frammentazione del mercato e promuovere la creazione e lo sviluppo di occupazione sostenibile e di qualità;
67. invita la Commissione e gli Stati membri a creare sistemi di transizione affidabili dall'istruzione superiore e dalla formazione professionale al mercato del lavoro, in particolare per i giovani professionisti che accedono per la prima volta al mercato del lavoro;
68. invita gli Stati membri a proseguire nell'adozione di provvedimenti politici, con meccanismi di incentivazione economica e regolamentare, che modellino il sistema culturale e il sistema educativo, attraverso la creazione di partenariati e reti di scambio tra tutti i diversi livelli di istruzione e le imprese, al fine di colmare il divario attuale tra il mondo della formazione universitaria e il mercato e al fine di semplificare la mobilità di ricercatori dalle università alle aziende, accelerando così l'innovazione;
PMI e microimprese
69. ritiene che le PMI siano i principali motori dell'innovazione e della crescita economica nell'Unione europea e svolgano un ruolo fondamentale nel creare percorsi per l'accesso al lavoro per le persone di tutte le età, sia donne che uomini; si rammarica che in molti Stati membri siano escluse dalle politiche pubbliche in materia di ricerca, innovazione e sviluppo;
70. sottolinea l'importanza delle PMI non solo in termini di creazione, ma anche di mantenimento dei posti di lavoro;
71. osserva che oltre 20 milioni di PMI nell'Unione europea rappresentano il 99% delle imprese e che le PMI sono un motore essenziale per la crescita economica, l'innovazione, l'occupazione e l'integrazione sociale;
72. ritiene che le misure di politica pubblica svolgano un ruolo chiave per sostenere e promuovere la creazione e lo sviluppo di PMI (quali prestiti accessibili, servizi di consulenza in materia di iniziative pubbliche e normative, incubatori e acceleratori, distretti, uffici per il trasferimento di tecnologie, servizi di formazione e tutoraggio ecc.); considera che la creazione di reti e lo scambio di migliori prassi svolgano un ruolo importante in tale contesto; ritiene che forme di sostegno immateriali e non finanziarie, tra cui l'accesso alle conoscenze e alle informazioni, all'educazione finanziaria e alle reti di aziende, siano fondamentali per i nuovi imprenditori e per le PMI al fine di sviluppare le loro attività; ritiene che, per promuovere il mercato interno e il commercio tra le piccole imprese, sia particolarmente importante garantire il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali e l'interoperabilità dei diversi sistemi normativi commerciali;
73. ritiene che l'innovazione nelle PMI sia la via da seguire per creare occupazione; sottolinea che, affinché le PMI possano partecipare con successo al sistema di innovazione, è essenziale che esse assumano un ruolo di avanguardia in relazione alle attività innovative che svolgono e che il sostegno sia meglio adeguato alle loro reali necessità;
74. pone in evidenza il principio "pensare anzitutto in piccolo" ("think small first"); riconosce i vantaggi del commercio elettronico transfrontaliero nel fornire alle PMI nuove opportunità per accedere al mercato unico, creare opportunità di lavoro, ridurre i costi e competere a livello globale;
75. sottolinea le opportunità offerte dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) in termini di rafforzamento della produttività e della competitività; sottolinea la necessità di valorizzare il potenziale del mercato unico digitale e ricorda che il costo di creazione di una start-up innovativa nell'ambito delle TIC è diminuito di un fattore di 100 negli ultimi dieci anni, segnatamente grazie a tecnologie quali la banda larga superveloce e universale, il cloud computing, il software open-source, i dati aperti e l'accesso alle informazioni del settore pubblico;
76. evidenzia che l'eGovernment è particolarmente vantaggioso per gli imprenditori, in particolare per le PMI, che devono spesso affrontare barriere insormontabili nell'ambito di operazioni transfrontaliere all'interno dell'UE, in quanto comporta costi e oneri amministrativi ridotti, un aumento di produttività, efficienza, competitività, trasparenza, apertura, efficacia politica, accessibilità e razionalizzazione delle procedure;
77. ritiene che la mancanza di protezione adeguata per le PMI possa in molti casi indebolire le imprese e bloccare la crescita economica e possa altresì scoraggiare gli imprenditori dall'assumersi dei rischi, il che inciderebbe sulla loro capacità di crescere e di creare posti di lavoro;
78. nota che i principali ostacoli cui devono far fronte le nuove imprese e che incidono sullo sviluppo delle PMI a forte crescita sono un difficile accesso ai finanziamenti e il costo di questi ultimi, normative onerose, scarse conoscenze delle normative, i costi indiretti del lavoro, un accesso limitato ai mercati per l'esportazione, i tempi di pagamento medi e i deficit di competenze;
79. accoglie con favore l'introduzione del "test PMI" e l'impegno della Commissione di proporre regimi normativi semplificati per le PMI e l'esenzione per le microimprese, su base caso per caso, senza compromettere le norme in materia di salute, sicurezza e occupazione; ritiene che sia necessario introdurre misure di attenuazione attraverso una serie di proposte legislative, per esempio tempi di attuazione più lunghi, ispezioni efficienti ed efficaci o linee guida per semplificare le procedure amministrative delle imprese, senza tuttavia creare un mercato del lavoro a due livelli;
80. accoglie con favore iniziative come il progetto CREATE che affronta gli ostacoli alla crescita, alla creazione di posti di lavoro e alla competitività cui devono far fronte le PMI nelle zone rurali;
81. ritiene che gli Stati membri debbano essere incoraggiati a condividere le migliori prassi – ad esempio attraverso la rete europea dei rappresentanti delle PMI – in relazione a modalità innovative per creare posti di lavoro, ridurre la burocrazia e migliorare la comunicazione, in particolare per le PMI e le microimprese;
82. chiede alla Commissione e agli Stati membri di sostenere i distretti locali e le associazioni di PMI per promuovere la realtà produttiva locale e l'eccellenza dei prodotti, anche attraverso l'aggregazione di imprese per progetti comuni di ricerca e sviluppo;
83. ritiene che anche le organizzazioni che rappresentano le PMI debbano essere incoraggiate a condividere le migliori prassi transfrontaliere su modalità innovative di riduzione della burocrazia;
84. deplora il fatto che, in seguito alle riforme del lavoro attuate in diversi Stati membri, numerosi lavoratori non siano più tutelati dai contratti collettivi, in particolare nelle PMI; ritiene che qualsiasi miglioramento in materia di flessibilità del mercato del lavoro debba essere accompagnato da una protezione adeguata dell'occupazione;
85. ritiene che occorra migliorare il quadro per la partecipazione delle PMI agli appalti pubblici;
86. rileva che in molti Stati membri il sostegno e/o il quadro normativo per le aziende restano insufficienti ai fini di predisporre condizioni adeguate per le imprese e le start-up giovani e innovative e sottolinea la necessità di coordinare meglio le diverse politiche e gli strumenti relativi alle PMI a livello europeo, nazionale, regionale e locale;
87. rileva la necessità di potenziare le normative dell'Unione in materia di tracciabilità dei prodotti, al fine di combattere la contraffazione e creare un valido strumento per stimolare la crescita delle PMI;
Miglioramento della regolamentazione
88. sottolinea la necessità di una regolamentazione più efficiente e redatta in modo più chiaro, che possa essere applicata in modo semplice e possa consentire a tutti gli attori, inclusi gli imprenditori, di operare nell'ambito dello Stato di diritto e permetta ai datori di lavoro e ai dipendenti di beneficiare delle opportunità e della protezione garantite dalla normativa in materia di occupazione, salute e sicurezza;
89. sottolinea la necessità di una maggiore integrazione delle politiche dell'Unione a favore delle piccole e medie imprese (PMI) in materia di innovazione, crescita, competitività, internazionalizzazione, imprenditorialità, produttività delle risorse, riduzione della burocrazia, qualità delle risorse umane e responsabilità sociale e ambientale;
90. prende atto delle misure della Commissione per tenere conto dei risultati della revisione delle 10 norme più onerose per le PMI, misure destinate ad aiutare le imprese a creare maggiori opportunità occupazionali; ritiene che la Commissione debba urgentemente dare priorità al miglioramento di tali regolamentazioni in modo da affrontare le preoccupazioni delle PMI; ritiene che sia necessario garantire che l'UE tenga in considerazione le specifiche esigenze delle imprese, nonché le misure di sostegno destinate a tali imprese, in particolare delle PMI e delle microimprese, nel processo politico;
91. rileva che le aziende giovani che intraprendono una rapida e intensa internazionalizzazione dopo la fase di avvio offrono un promettente contributo all'economia mediante la creazione di innovazioni e stimolano l'innovazione nelle altre imprese, la partecipazione alle catene di approvvigionamento internazionali e la creazione di un'occupazione sostenibile e di elevata qualità; sottolinea, nondimeno, che nella fase di avvio tali imprese devono affrontare notevoli sfide con livelli di capitale bassi e che pertanto esse trarrebbero beneficio da procedure di avvio semplici, rapide e a basso costo;
92. sottolinea che le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e protezione dei lavoratori non possono essere considerate regolamentazioni onerose; invita la Commissione a semplificare gli oneri amministrativi eccessivi, pur garantendo sempre salute e sicurezza sul lavoro e che le PMI dispongano di conoscenze e risorse adeguate che consentano loro di gestire correttamente l'ambiente di lavoro dei propri dipendenti;
93. prende atto della nuova strategia per la salute e la sicurezza; auspica che sia incentrata sulla prevenzione, l'utilizzabilità, la chiarezza, la semplificazione, la prevenzione e su una migliore attuazione della normativa in vigore al fine di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori;
94. plaude alla riduzione delle tariffe di registrazione REACH per le PMI, anche se le tariffe rappresentano una frazione dei costi complessivi di messa in conformità; è tuttavia estremamente preoccupato per il fatto che le stime iniziali dei costi REACH siano state sottostimate e che la differenza ammonti già a oltre un miliardo di euro e tale cifra continuerà ad aumentare;
95. rileva la necessità di migliorare l'efficienza complessiva delle imprese, attraverso progetti e strumenti che consentano di affrontare la sfida del recupero energetico al fine di favorire la riduzione dei costi dell'energia;
96. rileva che le disposizioni della regolamentazione per il periodo di riferimento della politica di coesione 2014-2020 mirano a ridurre gli oneri amministrativi che gravano sulle microimprese e sulle PMI, soprattutto per quanto riguarda l'attivazione di disoccupati, contribuendo pertanto a creare condizioni più favorevoli alla creazione di posti di lavoro; invita gli Stati membri a eliminare gli ostacoli che impediscono una migliore attuazione dei Fondi strutturali e di investimento europei a favore delle microimprese e delle PMI;
Raccomandazioni
97. chiede alla Commissione e agli Stati membri di agire rapidamente e in modo ambizioso per ridurre gli oneri normativi per le PMI, garantendo nel contempo che qualsiasi soluzione proposta si basi su elementi concreti e rispetti la salute e la sicurezza e l'articolo 9 TFUE;
98. invita la Commissione e gli Stati membri a sfruttare appieno il potenziale occupazionale dell'economia verde elaborando una strategia RISE (Renaissance of Industry for a Sustainable Europe) che persegua un'innovazione tecnologica, aziendale e sociale verso una terza rivoluzione industriale che includa un'offensiva di modernizzazione a basse emissioni di carbonio; sostiene che la strategia RISE farà nascere nuovi mercati, modelli aziendali e imprenditori creativi, nuova occupazione e posti di lavoro dignitosi, che favoriranno il rinnovamento industriale attraverso il dinamismo economico, la fiducia e la competitività; ritiene che l'impiego efficiente dell'energia e delle risorse costituisca il pilastro fondamentale di tale strategia;
99. ritiene che la proposta della Commissione volta a escludere le microentità dall'ambito di applicazione della futura legislazione proposta, salvo necessità delle stesse di esservi ricomprese, possa rappresentare un approccio adeguato;
100. invita la Commissione ad assicurare che le organizzazioni nazionali delle PMI facciano parte della neoistituita rete di rappresentanti nazionali delle PMI e dell'Assemblea delle PMI e siano correttamente informate delle iniziative e delle politiche proposte dall'UE; sottolinea, in tale contesto, il ruolo ugualmente importante degli Eurosportelli (EIC), che finora non sono peraltro riusciti a fornire un servizio pari alle esigenze e alle aspettative delle imprese europee;
101. invita gli Stati membri a promuovere l'apprendimento delle lingue nel quadro della formazione continua (professionale) per i dipendenti delle PMI e delle microimprese, quale mezzo per rafforzare l'accesso e la partecipazione di tali imprese al mercato unico;
102. chiede alla Commissione di garantire alle PMI un più facile accesso ai fondi strutturali, in particolare ammorbidendo i requisiti per i progetti pre-finanziati, riducendo i requisiti per il cofinanziamento, focalizzandosi meglio sui diversi tipi di PMI, colmando il divario di finanziamento tra i cicli di richiesta e sostenendo lo sviluppo delle capacità per quanto riguarda il finanziamento delle PMI;
103. raccomanda ai deputati al Parlamento europeo di fare pieno ricorso alla Direzione della Valutazione d'impatto e del valore aggiunto europeo, al fine di verificare il costo, i vantaggi e altre implicazioni dei progetti legislativi presentati, in particolare in materia di PMI e creazione di posti di lavoro;
104. invita la Commissione e gli Stati membri ad essere maggiormente rigorosi nel valutare l'impatto della regolamentazione futura e attuale sulle PMI e sulla competitività in generale;
105. rammenta agli Stati membri il loro impegno a norma dello Small Business Act di rendere possibile l'avvio di un'impresa entro un massimo di 48 ore; invita gli Stati membri, in tale contesto, ad impegnarsi in tutti i modi per conseguire questo target al fine di realizzare gli obiettivi in materia di occupazione previsti dalla strategia Europa 2020;
106. chiede alla Commissione di affrontare tutti gli effetti negativi identificati che la normativa UE ha sulle imprese e sulla loro capacità di creare posti di lavoro, in particolare per quanto riguarda gli aspetti legati alla carenza di conoscenze, alla percezione generale ed alla mancanza di sostegno per l'applicazione pratica della legislazione UE; esorta la Commissione a migliorare il flusso di informazioni destinate alle PMI;
107. invita la Commissione, nel contesto del programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT), a verificare che tutta la normativa serva allo scopo prefissato e a identificare i settori in cui si registrano incoerenze e misure inefficaci;
108. sottolinea la recente tendenza delle imprese a far rientrare la produzione e i servizi in Europa e le opportunità che ciò comporta per la creazione di posti di lavoro; ritiene che le economie dell'UE abbiano di fronte un'opportunità unica per accelerare questa tendenza al rimpatrio ("re-shoring") dei posti di lavoro e invita gli Stati membri a valutare, di concerto con la Commissione, la possibilità di istituire un sostegno specifico, che comprenda eventualmente l'apertura di sportelli unici ("one-stop shop"), per aiutare le imprese a cogliere le opportunità offerte dal rimpatrio;
109. invita gli Stati membri e la Commissione a sostenere il lavoro autonomo, possibilmente a livello transfrontaliero e in particolare tra le donne e i giovani, creando un contesto adeguato e sviluppando un sistema di protezione sociale e di istruzione che incoraggi gli imprenditori ad istituire e sviluppare le proprie imprese ed a creare nuovi posti di lavoro, per esempio promuovendo l'imprenditorialità tra gli studenti e i professionisti;
110. esprime l’auspicio che l'imprenditorialità sia un argomento più importante nei prossimi anni; rileva che ciò richiede una riflessione, in particolare per quanto riguarda l'attuazione del Piano d'azione per l'imprenditorialità 2020; ritiene che lo sviluppo dello spirito e delle competenze imprenditoriali costituisca un modo sostenibile di avanzare in termini di creazione di posti di lavoro, un numero maggiore di nuove imprese e innovazione aziendale; auspica che la Commissione proclami il 2017 "Anno europeo dell'imprenditorialità";
111. invita le parti sociali ad adottare strumenti per legiferare con intelligenza, ad aumentare il ricorso alle valutazioni d'impatto nei loro negoziati ed a fare riferimento all'accordo che propone un'azione legislativa al comitato per la valutazione d'impatto della Commissione;
112. insiste sul fatto che il regolamento sulla protezione dei dati dovrebbe basarsi su un approccio equilibrato, tutelando la riservatezza dei dati e promuovendo nel contempo l'economia digitale, la creazione di posti di lavoro e la crescita;
113. chiede all'UE di collaborare con gli Stati membri, le università, gli istituti di ricerca e le imprese per coordinare e utilizzare appieno le fonti di finanziamento dell'UE (per esempio FSE, FESR, Orizzonte 2020 ed Erasmus+) al fine di promuovere una cultura imprenditoriale, in particolare tra le donne e i giovani, sviluppare e migliorare le qualifiche e le competenze richieste dal mercato del lavoro e sostenere la creazione di nuove imprese;
114. invita l'UE e gli Stati membri a cooperare per introdurre le competenze imprenditoriali nei programmi di studio in tutte le fasi dell'istruzione;
115. chiede all'UE di cooperare con gli Stati membri, le scuole e le università in merito all'attuazione dell'istruzione basata sulle tecnologie aperte;
o o o
116. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
– visti gli articoli 165 e 166 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 14 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
– vista la comunicazione della Commissione del 25 settembre 2013 intitolata "Aprire l'istruzione: tecniche innovative di insegnamento e di apprendimento per tutti grazie alle nuove tecnologie e alle risorse didattiche aperte" (COM(2013)0654) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione sull'analisi e la mappatura dell'insegnamento e dell'apprendimento innovativi per tutti grazie alle nuove tecnologie e alle risorse didattiche aperte in Europa (SWD(2013)0341),
– vista la comunicazione della Commissione dell'11 luglio 2013 intitolata: "L'istruzione superiore europea nel mondo" (COM(2013)0499),
– visto il regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che istituisce "Erasmus+": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE(1),
– viste le conclusioni del Consiglio, del 24 febbraio 2014, su un'istruzione e una formazione efficienti e innovative per investire nelle competenze - sostegno al semestre europeo 2014(2),
– vista la raccomandazione del Consiglio, del 20 dicembre 2012, riguardante la convalida dell'apprendimento non formale e informale(3),
– viste le conclusioni del Consiglio, del 14 febbraio 2011, sul ruolo dell'istruzione e della formazione nell'attuazione della strategia Europa 2020(4),
– viste le conclusioni del Consiglio, dell’11 maggio 2010, sulla dimensione sociale dell’istruzione e della formazione(5),
– viste le conclusioni del Consiglio, dell'11 maggio 2010, sull'internazionalizzazione dell'istruzione superiore(6),
– vista la sua risoluzione del 22 ottobre 2013 sul tema "Ripensare l'istruzione"(7),
– vista la sua risoluzione del 12 settembre 2013 sull'agenda digitale per la crescita, la mobilità e l'occupazione: è ora di cambiare marcia"(8),
– vista la sua risoluzione dell’11 settembre 2012 sull'istruzione, la formazione e la strategia Europa 2020(9),
– vista la sua risoluzione del 20 aprile 2012 sulla modernizzazione dei sistemi d'istruzione superiore in Europa(10),
– vista la propria risoluzione del 26 ottobre 2011 su un'agenda per nuove competenze e per l'occupazione(11),
– vista la sua risoluzione del 12 maggio 2011 su "Youth on the Move: – un quadro per migliorare i sistemi europei di istruzione e di formazione"(12),
– visto il parere del Comitato economico e sociale del 26 febbraio 2014(13),
– visto il parere del Comitato delle regioni del 31 gennaio 2014(14),
– visto l'articolo 48 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione (A7-0249/2014),
A. considerando che è necessario adeguare i sistemi di istruzione e formazione in modo tale che offrano pari opportunità nell'apprendimento e soddisfino un'esigenza sempre maggiore di aggiornamento continuo delle conoscenze e delle competenze;
B. considerando che la strategia Europa 2020 mira a stimolare l'innovazione, a creare nuove opportunità di lavoro, a migliorare la coesione sociale e a gettare basi solide per una crescita sostenibile e inclusiva nell'UE grazie a una forza lavoro dalle competenze elevate che può contare su un accesso paritario all'istruzione;
C. considerando che gli elevati livelli di disoccupazione corrispondono a un considerevole numero di posti vacanti in Europa che non possono essere coperti, indicando una spiccata lacuna in materia di competenze, e che per colmarla i modelli della formazione professionale duale sarebbero, tra le altre cose, i più indicati; che nel 2012 il 15,8% dei giovani nell'UE non aveva un'occupazione, né seguiva un'istruzione o una formazione (NEET), rischiando così di rimanere escluso dal mercato del lavoro per uno squilibrio sempre maggiore nelle competenze;
D. che, entro il 2020, il 90% dei posti di lavoro richiederà competenze digitali e che, entro il 2015, esisteranno nell'UE fino a 900 000 posti vacanti correlati alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC);
E. considerando che stando a tutte le previsioni il numero di diplomati di istituzioni universitarie si quadruplicherà entro il 2030;
F. considerando che tra il 18% e il 28% degli studenti dell'UE ha scarse possibilità di accesso alla rete e di utilizzo della stessa, a scuola o a casa; che soltanto il 30% degli studenti dell'UE può essere considerato in possesso di competenza digitale; considerando che solo il 20% degli studenti dell'UE può contare su insegnanti motivati e competenti a livello digitale e che il 70% degli insegnanti dell'UE vorrebbe migliorare le proprie competenze nel settore delle TIC; che il 40% degli europei di età compresa tra i 16 e i -74 anni dispone di competenze scarse nel settore delle TIC, ovvero non dispone di alcuna competenza;
G. considerando che le risorse didattiche aperte (RDA) possono svolgere un ruolo determinante nella facilitazione dell'apprendimento permanente per tutti i discenti e che parallelamente un sistema d'istruzione lacunoso in termini digitali può costituire un freno allo sviluppo delle conoscenze e delle competenze dei discenti;
H. considerando che l'UE non ha ancora compreso appieno il potenziale offerto dalle TIC in termini di ricchezza e di diversità culturale ed educativa, di accesso all'informazione e di scambio di buone pratiche;
I. considerando che la modernizzazione dei sistemi d'istruzione in Europa richiede investimenti in strutture d'insegnamento ampliamente dotate di tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
J. considerando perciò fondamentale la diffusione dell'accesso alla banda larga (anche nelle zone rurali, montane e periferiche degli Stati membri);
K. considerando che la scuola è chiamata anche a formare i minori all'uso pratico e critico delle tecnologie digitali e della rete;
Opportunità e sfide
1. plaude alla comunicazione della Commissione, che istituisce un'agenda dell'Unione nel settore delle RDA e concentra l'attenzione sul potenziale che le suddette risorse hanno di ampliare l'accesso all'istruzione, e l'equità della stessa, e di diversificarla ulteriormente e riconosce la pertinenza delle RDA in una società che si fa sempre più digitale; ritiene che l'emergere di un quadro europeo per lo sviluppo delle RDA possa permettere di migliorare i sistemi d'istruzione degli Stati membri;
2. segnala che onde sfruttare concretamente le RDA occorre incentivare le iniziative volte a diffondere l'educazione digitale, raccogliendo informazioni sulle buone prassi e divulgandole in vari ambienti;
3. sottolinea che le RDA danno vita a opportunità di insegnamento e apprendimento in modalità innovative per le istituzioni didattiche e della formazione, i docenti, gli studenti, gli allievi e i discenti di tutte le età; invita le istituzioni didattiche a valutare ulteriormente i vantaggi che le RDA possono offrire nei rispettivi sistemi didattici e nella prospettiva di creare un ambiente organizzativo ove tale innovazione sia accolta con favore, internalizzata, applicata e favorita; invita in questo contesto gli Stati membri e le regioni, nell'ambito delle strategie di specializzazione intelligente, a istituire poli di eccellenza dell'innovazione e della creazione utilizzando appieno il potenziale delle TIC;
4. lamenta che la comunicazione della Commissione non operi alcuna distinzione tra i vari livelli scolastici per quanto concerne l'impiego delle nuove tecnologie e dei contenuti digitali nel processo di apprendimento e di insegnamento; mette in rilievo che i discenti acquisiscono competenze e conoscenze diverse a seconda dell'età e che, di conseguenza, i programmi e i metodi di apprendimento variano a seconda del livello scolastico;
5. rileva che l'assicurazione della qualità svolge un ruolo determinante nell'incremento della fiducia nelle RDA e nel relativo utilizzo; incoraggia la ricerca e la disseminazione di buone pratiche che favoriscano una efficace fruizione delle RDA, investendo in particolare nell'area della sperimentazione metodologica, delle meta-competenze (riflessive, proattive e di pensiero critico) e delle soft skills; constata inoltre la necessità di incoraggiare la ricerca sui metodi di valutazione delle competenze acquisite all'interno di questi percorsi, che non può limitarsi alla valutazione tra pari, o a sistemi automatizzati, come accade nelle prassi comuni;
6. prende atto del fatto che le RDA sono prodotte, in via generale, in un numero di lingue ristretto e principalmente, anche se non esclusivamente, dalle istituzioni didattiche superiori (soprattutto per quanto concerne i corsi aperti on line e di massa, MOOC); incoraggia le istituzioni didattiche e della formazione a tutti i livelli, nella totalità degli Stati membri, nonché le altre parti interessate, a produrre le RDA nelle loro lingue, al fine di sfruttare le complete potenzialità della tecnologia digitale e del multilinguismo; ricorda che la disponibilità, l'accessibilità e l'innovatività dei materiali svolge un ruolo fondamentale ai fini dell'impiego dei materiali per l'e-learning nell'istruzione;
7. puntualizza che le TIC e le RDA, all'ora attuale, si utilizzano principalmente nell'istruzione superiore; ove opportuno, sostiene il loro utilizzo nell'istruzione primaria e secondaria, nell'insegnamento professionale nonché in altri contesti di apprendimento informale, dove un apprendimento incentrato sul discente e combinato con le TIC offre anche un potenziale enorme;
8. osserva che una corretta contestualizzazione è un fattore chiave affinché i software didattici siano efficaci; rileva che tale processo deve iscriversi in modo adeguato nei processi di insegnamento e di apprendimento e deve tenere in considerazione gli obiettivi e gli strumenti pedagogici e dei programmi, nonché i percorsi individuali di apprendimento;
9. pone l'accento sulla necessità di agevolare, continuando a dialogare con le parti interessate, il riconoscimento delle conoscenze e delle competenze acquisite mediante le RDA; inoltre, invita gli Stati membri a includere nei rispettivi quadri nazionali delle qualifiche idonei provvedimenti di convalida di tale apprendimento;
10. sottolinea la necessità che il riconoscimento delle conoscenze acquisite all'estero sia facilitato, onde incrementare e agevolare l'utilizzo delle RDA e dei MOOC, riducendo le strutture burocratiche;
11. pone in luce come siano cruciali la disponibilità di materiale didattico gratuito, di elevata qualità e adeguato on line, e l'accesso allo stesso;
12. sottolinea la necessità di armonizzare le limitazioni e le deroghe al diritto d'autore che già esistono per l'illustrazione ai fini dell'insegnamento non commerciale, onde promuovere le RDA e l'apprendimento a distanza transfrontaliero e consentire alle piattaforme europee di competere a livello globale grazie a economie di scala;
13. esorta la Commissione a presentare una proposta di riesame della direttiva 2001/29/CE onde creare nell'UE un sistema armonizzato e flessibile per i diritti d'autore e i diritti connessi, che sia adeguato per l'era digitale e riconosca il valore pubblico dell'accesso alla conoscenza;
14. esorta gli Stati membri a valutare il potenziale di risparmio previsto che le RDA promettono per i costi dell'istruzione, sia pubblici sia privati, in particolare i costi dei materiali didattici, senza trascurare però l'aspetto della qualità;
15. osserva l'importanza di assicurare che siano definiti modelli sostenibili per la creazione di RDA e di MOOC; invita la Commissione a promuovere la prosecuzione della ricerca in merito alla loro formazione, uso e diffusione, dialogando con le parti interessate;
16. riconosce che le RDA devono essere adottate in modo tale da promuovere lo sviluppo di soluzioni per l'apprendimento per il 21° secolo e creare nuove opportunità di attività per i fornitori di soluzioni per l'apprendimento innovativi e di piccole e medie dimensioni in Europa;
17. chiede agli Stati membri di irrobustire l'istruzione informale in materia di sicurezza in linea e prevedere politiche di sicurezza in linea nelle scuole offrendo una formazione adeguata agli insegnanti;
18. invita gli Stati membri a garantire un'istruzione coordinata e progressiva sulla sicurezza di Internet nelle scuole; osserva che i genitori devono essere considerati degli alleati nell'intento di garantire la sicurezza di Internet e raccomanda l'elaborazione di strategie complementari mirate proprio ai genitori, consolidando mediante esse il ruolo della mediazione parentale; mette in rilievo il fatto che gli sforzi profusi a tal fine devono mirare a rendere i giovani più indipendenti, in modo tale che questi assumano la paternità delle loro azioni e le loro responsabilità su Internet e sviluppino le competenze elettroniche; insiste su come debba essere assicurata la protezione dell'integrità individuale, della privacy e dei dati personali di docenti e discenti che utilizzino le RDA;
19. chiede alla Commissione di sostenere lo scambio di buone prassi fra gli Stati membri nel settore dell'istruzione formale e informale in materia di sicurezza in linea, la creazione dei pertinenti contenuti didattici e la costituzione di partenariati pubblico-privati volti a coinvolgere i ragazzi, i loro genitori e insegnanti e tutti coloro che si occupano di giovani, comprese le ONG coinvolte nel network Safer Internet;
Competenze per i docenti e i discenti
20. rileva che le nuove tecnologie e le RDA consentono di apprendere in modo più interattivo e rappresentano strumenti preziosi per mettere il discente al centro del processo didattico;
21. evidenzia che, a tutti i livelli dell'istruzione, i docenti hanno un ruolo fondamentale nel monitorare l'accesso ai materiali didattici on line – e il relativo uso – da parte dei discenti, nonché nell'aiutare questi ultimi ad acquisire le competenze digitali;
22. sottolinea la necessità urgente di dotare tutti i discenti di risorse tecniche nel modo più rapido e migliore possibile, nonché dell'accesso irrinunciabile a Internet a banda larga;
23. rammenta l'importanza fondamentale di una formazione di qualità dei docenti, che deve essere completata da una formazione professionale obbligatoria lungo tutta la carriera con enfasi su metodi didattici innovativi e sull'insegnamento della didattica ("imparare a imparare") ai fini dell'ulteriore trasmissione ai discenti;
24. esorta gli Stati membri a sostenere i docenti nel loro sviluppo professionale offrendo curricula moderni nella loro istruzione iniziale ed erogando una formazione sul lavoro, idonea a dotarli delle loro le competenze necessarie affinché impieghino metodi didattici basati sulle tecnologie digitali;
25. sottolinea esplicitamente i vantaggi delle esperienze obbligatorie in altri paesi europei per i docenti, ad esempio nell'ambito di "Erasmus+", e chiede un consistente ampliamento di questo e di altri programmi connessi;
26. puntualizza che le abilità basilari di lettura, scrittura e calcolo, nonché le competenze trasversali, come il pensiero critico e l'apprendere ad apprendere, sono condizione preliminare per l'efficace sviluppo delle competenze digitali e l'efficace utilizzo delle RDA; in tale contesto, invita la Commissione a valutare ulteriormente l'impatto dei materiali didattici digitali e/o on line sul rendimento dei discenti in termini di apprendimento, in base all'età e al livello scolastico;
27. riconosce l'importanza delle modalità di insegnamento e di apprendimento tradizionali e invita la Commissione a sostenere un'ulteriore ricerca sulla questione del se e del come le RDA e i corsi aperti on line e di massa (MOOC) possono migliorare gli esiti dell'apprendimento degli individui come complemento, o come parte integrante, dei metodi didattici tradizionali;
28. ricorda che i metodi didattici innovativi agevolati dalle TIC e dalle RDA contribuiscono a sviluppare quelle competenze generiche e trasversali, come il pensiero critico, la capacità di prendere decisioni, le competenze di comunicazione e la capacità di risolvere i problemi, che sono fondamentali per l'occupabilità e per affermarsi sul mercato del lavoro;
29. sottolinea che le politiche in materia di istruzione devono innanzitutto mirare ad assistere i discenti nell'acquisizione di competenze cognitive e sociali fondamentali; invita la Commissione a valutare ulteriormente le conseguenze che l'impiego di strumenti e contenuti digitali a fini pedagogici può avere sui discenti, assicurandone l'integrità fisica e psicologica;
30. osserva che devono essere sviluppate delle RDA orientate alle esigenze dei discenti adulti, onde offrire maggiori opportunità di apprendimento permanente ai cittadini europei che dispongono di basse qualifiche, tenendo in considerazione che molti discenti hanno scarse competenze nell'ambito delle TIC;
31. sottolinea il fatto che le competenze e le conoscenze digitali sono cruciali per i cittadini che vivono in una società incentrata sull'informazione che punta a diventare l'economia basata sulla conoscenza più dinamica al mondo;
32. osserva che l'alfabetizzazione digitale, aprendo nuovi canali per la comunicazione e per l'apprendimento, ha un impatto positivo in termini di rafforzamento della coesione sociale, sviluppo personale, dialogo interculturale e cittadinanza attiva;
33. pone in luce come le TIC e i materiali didattici on line, ivi comprese le RDA, possano promuovere l'insegnamento e l'apprendimento delle lingue straniere a tutti i livelli dell'istruzione e della formazione; mette in evidenza che l'interazione sociale è un presupposto imprescindibile per l'apprendimento di una lingua straniera;
34. esorta gli Stati membri a migliorare e ad approfondire le competenze digitali, tra l'altro inserendo nei programmi scolastici la codifica e la programmazione, onde promuovere la competitività economica e dotare gli studenti delle competenze necessarie per il mercato del lavoro del futuro;
35. ribadisce l'essenzialità di un aggiornamento continuo delle conoscenze e delle competenze per una proficua integrazione nel mercato del lavoro; osserva, inoltre, che le RDA possono concorrere ad agevolare l'apprendimento permanente necessario per rimanere competitivi sul mercato del lavoro; incentiva un utilizzo delle TIC più equilibrato dal punto di vista del genere, al fine di garantire anche alle donne che rimangano al di fuori del mercato del lavoro per un periodo (ad esempio, per maternità o altre cure parentali) di usufruire di questo tipo di formazione per l'autoaggiornamento e l'autoapprendimento e quindi migliorando le loro future possibilità di ricollocazione nel mercato del lavoro;
36. osserva che le biblioteche pubbliche e i centri di istruzione possono offrire libero accesso ai computer e a Internet e una formazione sull'uso delle risorse disponibili su Internet;
Ampliamento della platea
37. pone l'accento sull'importanza dell'accesso all'istruzione e alla formazione per tutti i discenti, compresi quelli affetti da disabilità, quelli provenienti da retroterra svantaggiati, i giovani disoccupati che non seguono un'istruzione o una formazione (NEET) e quelli provenienti da regioni geograficamente isolate, nonché chiunque desideri migliorare le proprie qualifiche;
38. fa osservare, ancora una volta, che non tutti i cittadini hanno accesso alle TIC in condizioni equivalenti quanto alla fissazione delle tariffe e alla qualità del servizio e che, semplificando, le regioni urbane sono servite meglio rispetto alle regioni rurali, il che provoca un divario digitale deleterio per le pari opportunità dei cittadini indipendentemente da dove si trovino sul territorio dell'UE;
39. sottolinea la crescente importanza dell'istruzione degli adulti, in particolare nell'ambito dell'acquisizione di qualifiche professionali lungo tutto l'arco della vita e chiede il riconoscimento, il rafforzamento e la promozione in tutta Europa di tutte le organizzazioni impegnate nell'istruzione degli adulti;
40. conferma i vantaggi dell'apprendimento transgenerazionale e sottolinea le grandi potenzialità educative offerte dall'apprendimento digitale e dalle RDA, anche in vista di un accesso più ampio all'istruzione e alla formazione per tutte le fasce d'età;
41. prende atto di come le nuove tecnologie e le RDA, in particolare i MOOC, hanno reso possibile per le istituzioni didattiche e della formazione raggiungere migliaia di discenti nell'Unione – compresi quelli delle regioni ultraperiferiche della stessa – e in tutto il mondo; riconosce che l'istruzione e la conoscenza varcano oggi le frontiere con facilità, il che accresce il potenziale di cooperazione internazionale e contribuisce alla promozione degli istituti scolastici europei quali centri di innovazione e sviluppo di moderne tecnologie;
42. osserva che è importante mantenere il giusto equilibrio tra la qualità e l'accessibilità dell'istruzione; mette in evidenza il fatto che le nuove tecnologie possono essere impiegate per assicurare che un'istruzione più accessibile non implichi una minore qualità della stessa;
43. rileva che l'UE rischia di rimanere indietro rispetto ad altre aree del mondo, quali gli Stati Uniti d'America o l'Asia, dove si effettuano massicci investimenti in ricerca e sviluppo, nelle nuove tecnologie e nelle RDA; rileva che l'Unione europea deve sfruttare i suoi punti di forza nella diversità culturale e linguistica e adeguare gli investimenti nel materiale per l'e-learning, ivi comprese le RDA, e nelle nuove tecnologie onde sostenere al meglio la sua popolazione;
44. ricorda che le nuove tecnologie possono contribuire alla competitività del sistema di istruzione europeo a livello globale, offrire opportunità per l'internazionalizzazione dell'istruzione superiore europea e, di conseguenza, rendere l'Europa più interessante come destinazione per gli studi;
45. ribadisce che le RDA possono contribuire a migliorare la qualità dell'istruzione europea, a tale proposito incoraggia la cooperazione con gli istituti scolastici di tutto il mondo, in particolare degli Stati Uniti;
46. ribadisce che le strategie per le RDA e i MOOC, se efficaci, possono contribuire alle strategie di internazionalizzazione, migliorando la qualità e la visibilità degli istituti di istruzione (superiore) in Europa e attirando studenti e ricercatori in quella che è una gara su scala sempre più globale per accaparrarsi i talenti;
47. esorta gli Stati membri a promuovere la cooperazione e le sinergie nel settore dell'apprendimento permanente, in particolare a facilitare il più possibile l'accesso all'apprendimento e adattare e ammodernare i programmi degli istituti di istruzione alle opportunità e alle offerte in rapida evoluzione dell'apprendimento digitale e delle RDA, onde affrontare nel modo migliore possibile le nuove sfide del mondo contemporaneo;
48. incoraggia una cooperazione potenziata tra le istituzioni europee didattiche e della formazione, come pure con le organizzazioni e gli attori internazionali, al fine di agevolare una migliore comprensione dei nuovi metodi didattici e di apprendimento nonché dell'impatto delle TIC sull'istruzione; incoraggia l'elaborazione di piattaforme comuni per la suddetta cooperazione;
49. sottolinea che l'uso delle nuove tecnologie deve essere adeguatamente mirato per soddisfare le esigenze del mercato del lavoro e colmare le attuali lacune nelle competenze; mette in rilievo la necessità di migliorare la comunicazione e la cooperazione tra gli istituti di istruzione e di formazione e il mondo delle imprese;
50. rileva che le nuove tecnologie e l'e-learning offrono il valore aggiunto di consentire a coloro che non partecipano a programmi di mobilità di fare comunque un'esperienza internazionale nel percorso di apprendimento;
51. pone in luce come nell'istruzione e nella formazione, in tutta l'Unione, non siano sfruttate appieno le tecnologie digitali; paventa che tale situazione possa determinare un'ulteriore frammentazione degli approcci di insegnamento e di apprendimento; invita gli Stati membri ad applicare principi di equità nei nuovi mercati, dal momento che le RDA devono rimanere uno strumento inteso ad ampliare l'accesso all'istruzione, e non ridursi a un intento meramente economico;
52. sottolinea che la tecnologia digitale costituisce un importante strumento di formazione alla cittadinanza, che agevola la partecipazione di un gran numero di cittadini residenti in aree decentrate e soprattutto dei giovani, consentendo loro di trarre pieno vantaggio dalla libertà di espressione e di comunicazione on line;
Il contributo dei programmi dell'UE
53. plaude al lancio del portale Open Education Europa, che offre un accesso unico alle RDA europee e ne sostiene un forte sviluppo, oltre a una decisa promozione negli Stati membri;
54. osserva che un'adeguata infrastruttura digitale basata su tecnologie popolari e diffuse costituisce una condizione preliminare per raggiungere il maggior numero di discenti possibile con le RDA;
55. chiede alla Commissione europea di organizzare una volta all'anno una conferenza europea sulla gestione del territorio per garantire che l'accesso ai servizi delle TIC sia possibile per tutti i cittadini indipendentemente da dove si trovino sul territorio dell'UE;
56. puntualizza che le autorità locali e regionali hanno un ruolo chiave nello sviluppo delle infrastrutture, nel disseminare e far conoscere le diverse iniziative a un più vasto pubblico, nel coinvolgere altri attori del territorio, così come nella diffusione e nell'attuazione delle iniziative europee del caso, sul piano nazionale, regionale e locale;
57. invita gli Stati membri e le autorità locali e regionali ad avvalersi dei finanziamenti disponibili mediante i fondi europei strutturali e di investimento per ridurre il divario digitale tra i territori migliorando le infrastrutture e le reti e favorendo la formazione relativa alle TIC e al loro utilizzo corretto, tenendo conto delle esigenze delle istituzioni didattiche (in particolar modo nelle regioni rurali e isolate); osserva che, per sfruttare in modo intelligente ed esaustivo i finanziamenti unionali, occorre trovare sinergie tra i vari programmi e strumenti, compresi Erasmus+, Orizzonte 2020 e i fondi strutturali e di investimento;
58. invita la Commissione a incentivare lo scambio di buone pratiche tra gli Stati membri e tra le istituzioni didattiche, attingendo ai progetti e alle esperienze in essere;
59. plaude all'iniziativa che la Commissione ha adottato di elaborare indicatori per l'accurato monitoraggio dell'integrazione delle TIC nelle istituzioni didattiche e della formazione, nonché di sostenere analisi quantitative su scala dell'Unione;
60. chiede alla Commissione di promuovere e ampliare la rete e le azioni di European Schoolnet;
61. apprezza il fatto che tutti i materiali didattici redatti con il sostegno del programma Erasmus + saranno a disposizione del pubblico in base a licenze aperte; incoraggia pratiche affini per gli altri programmi dell'Unione, tra cui un'ampia diffusione dell'accesso aperto nell'ambito del programma Orizzonte 2020;
62. pone in luce come i programmi Erasmus + e Orizzonte 2020 possano svolgere un importante ruolo per la generazione delle RDA mediante prassi comuni, come quella dei docenti scolastici che si avvalgono della piattaforma eTwinning; incoraggia un'estensione dell'utilizzo di tali piattaforme ad altri settori didattici;
o o o
63. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
Procedura di voto nelle procedure in materia di immunità di un deputato (interpretazione del regolamento)
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Decisione del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 concernente la procedura di voto nel procedimento relativo all'immunità di un deputato (interpretazione dell'articolo 166, dell'articolo 167, paragrafo 1, e dell'articolo 195, paragrafo 3, del regolamento) (2014/2028(REG))
Il Parlamento europeo,
– vista la lettera del 9 aprile 2014 del presidente della commissione per gli affari costituzionali,
– visto l'articolo 211 del suo regolamento,
1. decide di pubblicare la seguente interpretazione dell'articolo 166, dell'articolo 167, paragrafo 1, e dell'articolo 195, paragrafo 3, del suo regolamento:
"Le disposizioni di cui all'articolo 166, all'articolo 167, paragrafo 1, e all'articolo 195, paragrafo 3, sulla votazione per appello nominale non si applicano alle relazioni di cui all'articolo 6 ter, paragrafo 2, e all'articolo 7, paragrafi 3, 6 e 8, nel quadro delle procedure in materia di immunità di un deputato."
3. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.