Decisione del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 sulla modifica dell'articolo 90 del regolamento del Parlamento europeo concernente gli accordi internazionali (2013/2259(REG))
Il Parlamento europeo,
– viste la lettera del presidente della commissione per gli affari esteri del 29 gennaio 2013 e la lettera del presidente della commissione per il commercio internazionale del 13 febbraio 2013 indirizzate al presidente della commissione per gli affari costituzionali,
– visti gli articoli 211 e 212 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A7-0253/2014),
1. decide di apportare al suo regolamento le modifiche in appresso;
2. ricorda che tali modifiche entrano in vigore il primo giorno della prossima tornata;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.
Testo in vigore
Emendamento
Emendamento 1 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 90 – paragrafo 4
4. In ogni fase dei negoziati il Parlamento, sulla base della relazione della commissione competente e dopo aver esaminato qualsiasi proposta in materia presentata a norma dell'articolo 121, può adottare raccomandazioni e chiedere che esse siano prese in considerazione prima della conclusione dell'accordo internazionale in questione.
4. In ogni fase dei negoziati,e dal termine dei negoziati stessi fino alla conclusione dell'accordo internazionale, il Parlamento, sulla base della relazione della commissione competente e dopo aver esaminato qualsiasi proposta in materia presentata a norma dell'articolo 121, può adottare raccomandazioni e chiedere che esse siano prese in considerazione prima della conclusione di tale accordo.
Emendamento 2 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 90 – paragrafo 5
5. Allorché i negoziati sono conclusi, ma prima della firma di un accordo, il progetto di accordo è sottoposto al Parlamento per parere o approvazione. Per la procedura di approvazione si applica l'articolo 81.
5. Nei casi in cui il Consiglio chiede l'approvazione o il parere del Parlamento, tale richiesta è trasmessa dal Presidente, per esame, alla commissione competente, in conformità dell'articolo 81 o dell'articolo 43, paragrafo 1.
Emendamento 3 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 90 – paragrafo 6
6. Prima della votazione sull'approvazione, la commissione competente, un gruppo politico o almeno un decimo dei deputati possono proporre che il Parlamento chieda il parere della Corte di giustizia sulla compatibilità di un accordo internazionale con i trattati. Se il Parlamento approva la proposta, la votazione sull'approvazione è rinviata fino a quando la Corte si sarà pronunciata15.
6. Prima della votazione, la commissione competente, un gruppo politico o almeno un decimo dei deputati possono proporre che il Parlamento chieda il parere della Corte di giustizia sulla compatibilità di un accordo internazionale con i trattati. Se il Parlamento approva la proposta, la votazione è rinviata fino a quando la Corte si sarà pronunciata15.
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15 Si veda anche l'interpretazione dell'articolo 128.
15 Si veda anche l'interpretazione dell'articolo 128.