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Procedura : 2013/2259(REG)
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Ciclo del documento : A7-0253/2014

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A7-0253/2014

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PV 16/04/2014 - 7.13
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P7_TA(2014)0409

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Mercoledì 16 aprile 2014 - Strasburgo
Modifica dell'articolo 90 del regolamento del Parlamento europeo sugli accordi internazionali
P7_TA(2014)0409A7-0253/2014

Decisione del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 sulla modifica dell'articolo 90 del regolamento del Parlamento europeo concernente gli accordi internazionali (2013/2259(REG))

Il Parlamento europeo,

–  viste la lettera del presidente della commissione per gli affari esteri del 29 gennaio 2013 e la lettera del presidente della commissione per il commercio internazionale del 13 febbraio 2013 indirizzate al presidente della commissione per gli affari costituzionali,

–  visti gli articoli 211 e 212 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A7-0253/2014),

1.  decide di apportare al suo regolamento le modifiche in appresso;

2.  ricorda che tali modifiche entrano in vigore il primo giorno della prossima tornata;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.

Testo in vigore   Emendamento
Emendamento 1
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 90 – paragrafo 4
4.  In ogni fase dei negoziati il Parlamento, sulla base della relazione della commissione competente e dopo aver esaminato qualsiasi proposta in materia presentata a norma dell'articolo 121, può adottare raccomandazioni e chiedere che esse siano prese in considerazione prima della conclusione dell'accordo internazionale in questione.
4.  In ogni fase dei negoziati, e dal termine dei negoziati stessi fino alla conclusione dell'accordo internazionale, il Parlamento, sulla base della relazione della commissione competente e dopo aver esaminato qualsiasi proposta in materia presentata a norma dell'articolo 121, può adottare raccomandazioni e chiedere che esse siano prese in considerazione prima della conclusione di tale accordo.
Emendamento 2
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 90 – paragrafo 5
5.   Allorché i negoziati sono conclusi, ma prima della firma di un accordo, il progetto di accordo è sottoposto al Parlamento per parere o approvazione. Per la procedura di approvazione si applica l'articolo 81.
5.   Nei casi in cui il Consiglio chiede l'approvazione o il parere del Parlamento, tale richiesta è trasmessa dal Presidente, per esame, alla commissione competente, in conformità dell'articolo 81 o dell'articolo 43, paragrafo 1.
Emendamento 3
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 90 – paragrafo 6
6.  Prima della votazione sull'approvazione, la commissione competente, un gruppo politico o almeno un decimo dei deputati possono proporre che il Parlamento chieda il parere della Corte di giustizia sulla compatibilità di un accordo internazionale con i trattati. Se il Parlamento approva la proposta, la votazione sull'approvazione è rinviata fino a quando la Corte si sarà pronunciata15.
6.  Prima della votazione, la commissione competente, un gruppo politico o almeno un decimo dei deputati possono proporre che il Parlamento chieda il parere della Corte di giustizia sulla compatibilità di un accordo internazionale con i trattati. Se il Parlamento approva la proposta, la votazione è rinviata fino a quando la Corte si sarà pronunciata15.
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15 Si veda anche l'interpretazione dell'articolo 128.
15 Si veda anche l'interpretazione dell'articolo 128.
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