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 Testo integrale 
Procedura : 2013/0313(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A7-0108/2014

Testi presentati :

A7-0108/2014

Discussioni :

Votazioni :

PV 16/04/2014 - 7.28
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Testi approvati :

P7_TA(2014)0423

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Mercoledì 16 aprile 2014 - Strasburgo
Regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione ***I
P7_TA(2014)0423A7-0108/2014
Risoluzione
 Testo
 Allegato

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (COM(2013)0639 – C7-0303/2013 – 2013/0313(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0639),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0303/2013),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere della Corte dei conti del 3 dicembre 2013(1),

–  visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 28 marzo 2014, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0108/2014),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  approva la dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione allegata alla presente risoluzione;

3.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

4.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti nonché ai parlamenti nazionali.

(1) GU C 4 dell'8.1.2014, pag. 1.


Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE, Euratom) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione
P7_TC1-COD(2013)0313

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE, Euratom) n. 547/2014.)


ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione congiunta sulla procedura di discarico distinta per le imprese comuni

in virtù dell'articolo 209 del regolamento finanziario

1.  Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono che per beneficiare di regolamenti finanziari semplificati meglio adattati alla loro natura pubblico-privata, le imprese comuni dovrebbero essere istituite ai sensi dell'articolo 209 del regolamento finanziario.

Tuttavia, hanno convenuto altresì che:

–  alla luce della natura specifica e dello status attuale delle imprese comuni, e al fine di garantire continuità con il 7° programma quadro, le imprese comuni dovrebbero continuare ad essere oggetto di una distinta procedura di discarico che deve essere dato dal Parlamento europeo su raccomandazione del Consiglio. Per tale ragione, negli atti costitutivi delle imprese comuni da istituirsi nell'ambito del programma Orizzonte 2020 vengono introdotte deroghe specifiche all'articolo 209 del regolamento finanziario. Tali deroghe faranno riferimento alla procedura di discarico distinta e comprenderanno ogni necessaria modifica supplementare.

–  Affinché le imprese comuni possano beneficiare immediatamente delle semplificazioni introdotte nel nuovo quadro finanziario, occorre che entri in vigore il regolamento delegato della Commissione, del 30 settembre 2013, relativo al regolamento finanziario tipo per gli organismi PPP conformemente all'articolo 209 del regolamento finanziario.

2.  Il Parlamento europeo e il Consiglio prendono atto che la Commissione:

–  garantirà che i regolamenti finanziari delle imprese comuni comprendano deroghe al regolamento finanziario tipo per organismi PPP per riflettere l'introduzione della procedura di discarico distinta nei loro atti costituenti;

–  nel contesto della revisione futura del regolamento finanziario, intende proporre le pertinenti modifiche all'articolo 209 e all'articolo 60, paragrafo 7, dello stesso.

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