Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (COM(2012)0363 – C7-0192/2012 – 2012/0193(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0363),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 325, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0192/2012),
– visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere motivato inviato dal Parlamento svedese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
– visto il parere della Corte dei conti del 15 novembre 2012(1),
– visto il parere del Comitato delle regioni del 10 ottobre 2012(2),
– visti gli articoli 55 e 37 del suo regolamento,
– viste le deliberazioni congiunte della commissione per il controllo dei bilanci e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni a norma dell'articolo 51 del regolamento,
– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione giuridica (A7-0251/2014),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile 2014 in vista dell'adozione della direttiva 2014/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(3),
considerando quanto segue:
(1) La tutela degli interessi finanziari dell’Unione riguarda non solo la gestione degli stanziamenti di bilancio, ma si estende a qualsiasi misura che incida o minacci di incidere negativamente sul suo patrimonio e su quello degli Stati membri, in quanto destinata a sostenere o stabilizzare l’economia o le finanze pubbliche degli Stati membri nell’interesse delle politiche dell’Unione.
(2) Al fine di garantire una protezione efficace, proporzionata e dissuasiva degli interessi finanziari dell'Unione, il diritto penale dovrebbe continuare ad integrare negli Stati membri, per i tipi didalle condotte fraudolente più gravi nel settore, la protezione offerta dal e di assicurare che gli interessi finanziari dell'Unione siano protetti in maniera ottimale, le misure adottate in applicazione deldiritto amministrativoe dal del diritto civile dovrebbero essere integrate da disposizioni di diritto penale degliStati membri, evitando al contempo incongruenze sia all'interno di ciascuna di tali branche del diritto che tra di esse. [Em. 2]
(3) La tutela degli interessi finanziari dell’Unione richiede una definizione comune di frode che ricomprenda la condotta fraudolenta dal lato delle entrate e delle spese, dell'attivo e del passivo del bilancio dell’UEUnione, comprese le attività di assunzione e di erogazione di prestiti. [Em. 3]
(4) La frode in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) riduce il gettito fiscale degli Stati membri e quindi l’applicazione di un’aliquota uniforme alla base imponibile IVA degli Stati membri. Come confermato dalla giurisprudenza(4) della Corte di giustizia dell'Unione europea, sussiste un nesso diretto tra la riscossione del gettito dell’IVA nell’osservanza del diritto dell’Unione applicabile e la messa a disposizione del bilancio dell’Unione delle corrispondenti risorse IVA, poiché qualsiasi lacuna nella riscossione del primo determina potenzialmente una riduzione delle seconde. La direttiva pertanto copre le entrate derivanti dall’IVA negli Stati membri.
(5) Nel prendere in considerazione l’impatto significativo sugli interessi finanziari dell’Unione risultante dalla diminuzione illegale della risorsa propria basata sull’IVA e nell’applicare le soglie fissate dalla presente direttiva va rispettato il principio di proporzionalità, tenuto conto della natura specifica e della metodologia di calcolo di tale risorsa propria, compreso il trattamento differenziato degli Stati membri.
(6) Può esservi incidenza negativa sugli interessi finanziari dell'Unione quando, allo scopo di aggirare o distorcere infrangere le norme applicabili a una procedura di gara d'appalto pubblico o di sovvenzione, singoli offerenti forniscono alle autorità contraenti o erogatrici dati fondati su informazioni indebitamenteillegalmente ottenute, direttamente o indirettamente, dall'organismo appaltante o erogatore. Pur essendo molto simile alla frode, tale condotta non presenta necessariamente costituiscetutte le caratteristiche di un reato di frode in tutti i suoi aspetti dal punto di vista dell'offerente, poiché la gara può di per sé risultare pienamente conforme asoddisfare tutti i requisiticriteri richiesti. Le manipolazioni di gare d'appalto da parte degli offerenti violano le regole di concorrenza dell'Unione e le disposizioni nazionali equivalenti; costituendo oggetto di azioni repressive e sanzioni in tutta l'Unione, dovrebbero rimanere al di fuori del campo di applicazione della presente direttiva. [Em. 4]
(7) La normativa dell’Unione in materia di riciclaggio di denaro è pienamente applicabile al riciclaggio dei proventi derivanti dai reati di cui alla presente direttiva. È opportuno un richiamo a detta normativa al fine di garantire che il regime sanzionatorio introdotto dalla presente direttiva si applichi a tutti i reati contro gli interessi finanziari dell’Unione.
(8) La corruzione costituisce una minaccia particolarmente grave nei confronti degli interessi finanziari dell'Unione e può essere in molti casi legata a una condotta fraudolenta. Si rende pertanto necessaria l'introduzione di specifiche fattispecie di reato, nelle cui definizioni siano ricompresi i reati pertinenti a prescindere che la condotta sia tenuta o meno in violazione di doveri d'ufficio. Per quanto riguarda i reati di corruzione passiva e di ritenzione illecita, occorre includere una definizione di funzionario pubblico che abbracci oltre a tutti coloro che ricoprono un incarico formale perché nominati, eletti o impiegati in base a contratto nell'Unione, negli Stati membri o nei paesi terzi.I soggetti privati sono sempre più coinvolti nella gestione dei fondi dell'Unione. Al fine di tutelare adeguatamente detti fondi dalla corruzione e dalla ritenzione illecita, la definizione di "funzionario pubblico" ai fini della presente direttiva deve pertanto ricomprendere anche persone anche coloro che, pur non ricoprendo un incarico formale, forniscono ai cittadini o nell'interesse pubblico servizi dello Stato o di altre autorità pubblichesono tuttavia investite, esercitandole in maniera analoga, di funzioni di pubblico servizio relativamente a fondi dell'Unione, come i contraenti coinvolti nella gestione deidi tali fondi dell'Unione europea. [Em. 5]
(9) Possono ledere gli interessi finanziari dell'Unione alcuni tipi di condotta di funzionari pubblici che intendono appropriarsi indebitamente di fondi o beni per uno scopo contrario a quello previsto e con l'intenzione di ledere detti interessi. Occorre pertanto introdurre una definizione precisa e univoca dei reati in cui rientrino tali tipi di condotta. [Em. 6]
(9 bis) Per quanto riguarda i reati commessi da persone fisiche quali definiti nella presente direttiva, è necessario stabilire l'intenzionalità relativamente a tutti i loro elementi. I reati commessi da persone fisiche che non hanno il requisito dell'intenzionalità non sono coperti dalla presente direttiva. [Em. 7]
(10) Alcuni reati contro gli interessi finanziari dell’Unione nella pratica sono spesso strettamente correlati ai reati di cui all’articolo 83, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e alla legislazione dell’Unione basata su questo articolo. Nel formulare le disposizioni è pertanto necessario garantire la coerenza con tale legislazione.
(11) Nella misura in cui gli interessi finanziari dell’Unione possono anche essere lesi o messi a repentaglio dalla condotta imputabile a persone giuridiche, queste devono essere responsabili dei reati commessi in loro nome, quali definiti nella presente direttiva.
(12) Per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione in maniera equivalente mediante misure che siano dissuasive in tutta l’Unione, è necessario che gli Stati membri prevedano altresì alcuni tipi e livelli minimi di sanzioni applicabili qualora siano commessi i reati definiti nella presente direttiva. I livelli delle sanzioni non devono andare oltre quanto è proporzionato ai reati, e pertanto occorre introdurre una soglia pecuniaria al di sotto della quale non si configura reato.
(13) La presente direttiva non preclude l’adeguata ed efficace applicazione di misure disciplinari. Le sanzioni non assimilabili a sanzioni penali possono essere tenute in considerazione nei singoli casi a norma del diritto nazionale in occasione della condanna di una persona per uno dei reati definiti dalla presente direttiva; per gli altri tipi di sanzione deve essere pienamente rispettato il principio del ne bis in idem. La presente direttiva non configura come reati condotte che non sono anche oggetto di sanzioni disciplinari o di altre misure relative alla violazione di doveri d’ufficio nei casi in cui dette sanzioni disciplinari o altre misure possono essere applicate agli interessati.
(14) Le sanzioni per le persone fisiche devono prevedere, nei casi più gravi, pene detentive minime e massime. Tali casi devono essere definiti in riferimento a un danno globale minimo, espresso in denaro, provocato dalla condotta illecita contro il bilancio dell’Unione ed eventualmente altri bilanci. L’introduzione di livelli minimi e massimi di pena detentiva è necessaria a garantire che gli interessi finanziari dell’Unione ricevano una protezione equivalente in tutta Europa. La sanzione minima di sei mesi garantisce che possa essere emesso ed eseguito un mandato d’arresto europeo per i reati di cui all’articolo 2 della decisione quadro sul mandato d’arresto europeo, assicurando quindi il più efficiente grado di cooperazione giudiziaria e di polizia. Le sanzioni serviranno anche come forte deterrente per potenziali autori di reati, con effetti in tutta Europa. Nei casi in cui il reato è stato commesso nell’ambito di un’organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI(5) del Consiglio devono essere imposti livelli di sanzione più severi.
(15) Considerate, in particolare, la mobilità degli autori dei reati e dei proventi derivanti dalle attività illegali ai danni degli interessi finanziari dell’Unione e la complessità delle indagini transfrontaliere che ne derivano, è necessario che tutti gli Stati membri stabiliscano la propria competenza giurisdizionale e si dotino di norme sui termini di prescrizione al fine di poter contrastare tali attività.
(16) Per assicurare la coerenza del diritto dell’Unione e salvaguardare il principio per cui nessuno può essere punito due volte per lo stesso reato, occorre chiarire il rapporto tra le pene a norma della presente direttiva e le altre misure amministrative pertinenti previste dal diritto dell’Unione. La direttiva non deve pregiudicare l’applicazione di specifiche misure amministrative, pene e ammende previste dal diritto dell’Unione.
(17) Fatti salvi gli altri obblighi derivanti dal diritto dell’Unione, è necessario prevedere disposizioni adeguate affinché gli Stati membri e la Commissione cooperino, anche mediante louno scambio di informazioni che includa Eurojust, per garantire un’azione efficace contro i reati definiti nella presente direttiva a danno degli interessi finanziari dell’Unione. [Em. 10]
(18) È opportuno abrogare e sostituire con la presente direttiva la convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995(6), e i relativi protocolli del 27 settembre 1996(7) e del 29 novembre 1996(8).
(19) La corretta attuazione della presente direttiva da parte degli Stati membri comporta il trattamento di dati personali ad opera delle autorità nazionali competenti e il loro scambio tra Stati membri, da un lato, e gli organismi competenti dell’Unione, dall’altro. È opportuno che il trattamento dei dati personali a livello nazionale tra autorità competenti degli Stati membri sia regolato dal diritto nazionale nel rispetto della convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato dei dati a carattere personale, del 28 gennaio 1981, e relativi protocolli (ETS n. 181). Lo scambio di dati personali tra Stati membri deve avvenire nel rispetto dei requisiti fissati dalla decisione quadro 2008/977/GAI(9) del Consiglio. Nella misura in cui i dati personali sono trattati dalle istituzioni, organi ed organismi dell’Unione, devono osservarsi le disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio(10) e le norme applicabili in materia di segreto istruttorio.
(20) L’auspicato effetto deterrente dell’applicazione di sanzioni penali impone particolare cautela con riferimento ai diritti fondamentali. La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e si conforma ai principi sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, segnatamente il diritto alla libertà e alla sicurezza, la protezione dei dati di carattere personale, la libertà professionale e il diritto di lavorare, la libertà d’impresa, il diritto di proprietà, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, la presunzione d’innocenza e i diritti della difesa, i principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene e il diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato. La presente direttiva mira a garantire il pieno rispetto di tali diritti e principi e deve essere attuata di conseguenza.
(21) La presente direttiva si applicherà fatte salve le disposizioni relative alla revoca delle immunità stabilite dal TFUE, dal protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, dallo statuto della Corte di giustizia e dai testi che vi danno attuazione o norme simili incorporate nel diritto nazionale.
(22) La presente direttiva non pregiudica le norme e i principi generali di diritto penale nazionale relativi all’applicazione e all’esecuzione delle pene conformemente alle circostanze concrete di ogni caso.
(23) Poiché l’obiettivo della presente direttiva non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri individualmente ma, a motivo della portata e degli effetti, può essere conseguito meglio a livello dell'Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Titolo I
Oggetto e definizione
Articolo 1
Oggetto
La presente direttiva stabilisce misure necessarie nel campo della prevenzione e della lotta contro la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, mediante la definizione di reati e sanzioni, al fine di offrire una protezione efficace ed equivalente negli Stati membri e nelle istituzioni, negli organi e negli organismi dell'Unione, nonché di rafforzare la credibilità delle istituzione e dell'azione dell'Unione. [Em. 11]
Articolo 2
Definizione degli interessi finanziari dell’Unione
Ai fini della presente direttiva, per ''interessi finanziari dell'Unione'' si intendono tutto l'attivo e il passivo gestito da o per conto dell'Unione e delle sue istituzioni, dei suoi organi e organismi, e tutte le sue operazioni finanziarie, comprese le attività di assunzione e di erogazione di prestiti come anche, in particolare, tutte le entrate e le spese che sono coperte o acquisite oppure dovute in virtù: [Em. 12]
a) del bilancio dell’Unione;
b) dei bilanci delle istituzioni, organi e organismi stabiliti in applicazione dei trattati o dei bilanci da questi direttamente o indirettamente gestiti e controllati. [Em. 13]
Titolo II
Reati nel campo della prevenzione e della lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione
Articolo 3
Frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la seguente condotta, se intenzionale, configuri reato:
a) in materia di spese, l’azione od omissione relativa
i) all’utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti, cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio dell’Unione o dai bilanci gestiti da quest’ultima o per suo conto,
ii) alla mancata comunicazione di un’informazione in violazione di un obbligo specifico, cui consegua lo stesso effetto, oppure
iii) alla distrazione delle spese o passività per fini diversi da quelli per cui erano state autorizzate;
b) in materia di entrate, l’azione od omissione relativa
i) all’utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti, cui consegua la diminuzione illegittima di risorse del bilancio dell’Unione o dei bilanci gestiti da quest’ultima o per suo conto,
ii) alla mancata comunicazione di un’informazione in violazione di un obbligo specifico, cui consegua lo stesso effetto, oppure
iii) alla distrazione di un beneficio lecitamente ottenuto, cui consegua lo stesso effetto.
Articolo 4
Reati connessi alla frode che ledono gli interessi finanziari dell’Unione
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché configuri reato la comunicazione o l'omessa comunicazione di informazioni a entità o autorità incaricate di aggiudicare un appalto pubblico o concedere una sovvenzione che incida sugli interessi finanziari dell'Unione, imputabile a candidati o offerenti, oppure a incaricati, o persone altrimenti coinvolte, a predisporre le risposte ai bandi di gara o le domande di sovvenzione dei partecipanti, quando tale azione od omissione sia intenzionale e abbia lo scopo di aggirare o distorcere l'applicazione dei criteri di ammissibilità, esclusione, selezione o concessione, o di distorcere o distruggere la concorrenza naturale tra partecipanti alle gare d'appalto. [Em. 14]
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché configuri reato il riciclaggio di denaro, quale definito all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(11), che riguarda beni o entrate procurati con i reati rientranti nel campo di applicazione della presente direttiva. [Em. 15]
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la seguente condottacorruzione passiva e la corruzione attiva, se intenzionaleintenzionali, configuriconfigurino reato:.
a)Ai fini della presente direttiva, si intende per corruzione passiva l’azione del funzionario pubblico che, direttamente o tramite un intermediario, solleciti o ricevaaccetti in anticipo vantaggi di qualsiasi natura, o la promessa di siffatti vantaggi, per sé o per un terzo, o ne accetti la promessa per compiere, ritardareood omettere un atto proprio delle sue funzioni o nell’esercizio di queste, che ledesia o meno in violazione dei suoi obblighi ufficiali, in un modo che leda o potrebbesia suscettibile di ledere gli interessi finanziari dell’Unione (corruzione passiva);.
b)Ai fini della presente direttiva, si intende per corruzione attiva l’azione di chiunque prometta, offra o procuri a un funzionario pubblico, direttamente o tramite un intermediario, un vantaggio di qualsiasi natura per il funzionario stesso o per un terzo, affinché questi compia, ritardiood ometta un atto proprio delle sue funzioni o nell’esercizio di queste, in un modo che ledeleda o potrebbesia suscettibile di ledere gli interessi finanziari dell’Unione (corruzione attiva), o l'azione di chiunque abbia avuto tali comportamenti in passato. [Em. 16]
4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché configuri reato l’azione intenzionale del funzionario pubblico di impegnare o erogare fondi o di appropriarsi di beni o utilizzarli, per uno scopo diverso da quello per essi previsto e nell’intento di ledere gli interessi finanziari dell’Unione (la ritenzione illecita), se intenzionale, configuri reato.
Ai fini della presente direttiva, si intende per ritenzione illecita l'azione del funzionario pubblico di impegnare o erogare fondi o di appropriarsi di beni o utilizzarli, per uno scopo diverso da quello per essi previsto, che leda gli interessi finanziari dell'Unione. [Em. 17]
5. Ai fini del presente articolo, si intende per “funzionario pubblico”:
a) chiunque eserciti funzioni di pubblico servizio per l’Unione o negli Stati membri o in paesi terzi, svolgendo mansioni legislative, amministrative o giudiziarie;qualsiasi funzionario sia dell'Unione che nazionale, ivi compresi qualsiasi funzionario nazionale di un altro Stato membro e qualsiasi funzionario nazionale di un paese terzo.
Si intende per "funzionario dell'Unione":
i) qualsiasi persona che rivesta la qualifica di funzionario o di agente assunto per contratto ai sensi dello statuto dei funzionari dell'Unione europea o del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea ("statuto dei funzionari");
ii) qualsiasi persona comandata dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o organismo privato presso un'istituzione, un organo o un organismo dell'Unione europea, che vi eserciti funzioni corrispondenti a quelle esercitate dai funzionari o dagli altri agenti dell'Unione.
Sono assimilati ai funzionari dell'Unione i membri e il personale degli organi, organismi e servizi dell'Unione costituiti secondo i trattati e il personale di detti organi e organismi cui non si applica lo statuto dei funzionari dell'Unione europea.
Sono assimilati ai funzionari dell'Unione i membri e il personale degli organismi costituiti secondo i trattati e il personale di detti organi e organismi cui non si applica lo statuto dei funzionari dell'Unione europea.
Tuttavia, nel caso di procedimenti giudiziari che coinvolgono un funzionario di uno Stato membro, o un funzionario nazionale di un paese terzo, avviati da un altro Stato membro, quest'ultimo ha l'obbligo di applicare la definizione di "funzionario nazionale" soltanto nella misura in cui tale definizione è compatibile con il suo diritto interno;
b) chiunquequalsiasi altra persona a cui siano state assegnate e che eserciti funzioni di pubblico servizio per l’Unione o negli Stati membri o in paesi terzi, senza svolgere tali mansioni, e partecipi allache implichino la gestione degli interessi finanziari dell’Unione o alle decisioni che li riguardano negli Stati membri o in paesi terzi. [Em. 18]
Titolo III
Disposizioni generali relative ai reati nel campo della prevenzione e della lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione
Articolo 5
Istigazione, favoreggiamento, concorso e tentativo
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché configurino reato l’istigazione, il favoreggiamento e il concorso nella commissione dei reati di cui al titolo IIagli articoli 3 e 4. [Em. 19]
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché configuri reato il tentativo di commettere i reatiqualsiasi reato di cui all’articolo 3 oe all’articolo 4, paragrafo 4. [Em. 20]
Articolo 6
Responsabilità delle persone giuridiche
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute penalmente responsabili dei reati di cui al titolo IIagli articoli 3, 4 e 5, commessi a loro vantaggio da qualsiasi soggetto, a titolo individuale o in quanto membro di un organismo della persona giuridica, che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica, basata su: [Em. 21]
a) il potere di rappresentanza di detta persona giuridica;
b) il potere di adottare decisioni per conto della persona giuridica, oppure
c) l’autorità sull’esercizio del controllo in seno a tale persona giuridica.
2. Gli Stati membri adottano inoltre le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute penalmente responsabili qualora la mancata sorveglianza o il mancato controllo da parte di un soggetto tra quelli di cui al paragrafo 1 abbiano reso possibile la commissione, a vantaggio della persona giuridica, dei reati di cui al titolo IIagli articoli 3, 4 e 5 da parte di una persona sottoposta all’autorità di tale soggetto. [Em. 22]
3. La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non esclude l’avvio di procedimenti penali contro le persone fisiche che abbiano commesso i reati di cui al titolo IIagli articoli 3 e 4 o che siano penalmente responsabili ai sensi dell’articolo 5. [Em. 23]
4. Ai fini della presente direttiva, si intende per “persona giuridica” qualsiasi entità che abbia personalità giuridica in forza del diritto applicabile, a eccezione degli Stati o di altre istituzioni pubbliche nell’esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche.
Articolo 7
Pene per le persone fisiche
1. Nei riguardi delle persone fisiche, gli Stati membri assicurano che i reati di cui al titolo IIagli articoli 3, 4 e 5 siano puniti con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendono pene pecuniarie e detentive come specificato all’articolo 8. [Em. 24]
2. Per i casi di reati minori da cui derivino danni inferiori a 10 0005 000 EUR e vantaggi inferiori a 10 0005 000 EUR, e che non presentino aspetti di particolare gravitàcircostanze aggravanti, gli Stati membri possono prevedere l'imposizione di sanzioni di natura diversa da quella penale. [Em. 25]
3. Il paragrafo 1 del presente articolo non pregiudica l'esercizio dei poteri disciplinari da parte delle autorità competenti nei riguardi dei funzionari pubblici quali definiti all'articolo 4, paragrafo 5. [Em. 26]
4. Gli Stati membri assicurano che le sanzioni di altra natura, non assimilabili alle sanzioni penali, già comminate alla stessa persona per la stessa condotta possano essere tenute in considerazione nel giudizio di condanna per un reato di cui al titolo II.
Articolo 8
Soglie per le pene detentive
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all’articolo 3 e all’articolo 4, paragrafi 1 e 4, da cui derivi un vantaggio o un danno pari almeno a 100 00050 000 EUR siano puniti con: [Em. 43]
a) una pena detentiva minima di almeno sei mesi; [Em. 27]
b) una pena detentiva massima di almeno 5 anni.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all’articolo 4, paragrafi 2 e 3, da cui derivi un vantaggio o un danno pari almeno a 30 000 EUR siano puniti con
a) una pena detentiva minima di almeno sei mesi; [Em. 28]
b) una pena detentiva massima di almeno 5 anni.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui al titolo IIagli articoli 3, 4 e 5, ove commessi nell’ambito di un’organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI, siano puniti con una pena detentiva massima di almeno 10 anni. [Em. 30]
Articolo 8 bis
Circostanze aggravanti
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, laddove si accerti che i reati di cui agli articoli 3, 4 o 5 sono stati commessi nell'ambito di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI, tale fatto sia considerato una circostanza aggravante ai fini della condanna. [Em. 31]
Articolo 9
Tipi di sanzioni minime per le persone giuridiche
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la persona giuridica riconosciuta responsabile ai sensi dell’articolo 6 sia sottoposta a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendono sanzioni pecuniarie penali o non penali e che possono comprendere anche altre sanzioni quali:
a) l’esclusione dal godimento di un beneficio o di un aiuto pubblico;
a bis) l'esclusione temporanea o permanente dalle procedure di gara dell'Unione; [Em. 32]
b) l’interdizione temporanea o permanente di esercitare un’attività commerciale;
c) l’assoggettamento a sorveglianza giudiziaria;
d) provvedimenti giudiziari di scioglimento;
e) la chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti che sono stati usati per commettere il reato.
Articolo 9 bis
Principio "ne bis in idem"
Gli Stati membri applicano, nel loro diritto penale interno, il principio "ne bis in idem", in virtù del quale la persona che è stata giudicata con provvedimento definitivo in uno Stato membro non può essere perseguita in un altro Stato membro per gli stessi fatti, purché la pena eventualmente applicata sia stata eseguita, sia in fase di esecuzione o non possa essere più eseguita in virtù della legislazione dello Stato che ha pronunciato la condanna. [Em. 33]
Articolo 10
Congelamento e confisca
Gli Stati membri garantiscono il congelamento e la confisca dei proventi e degli strumenti dei reati di cui al titolo II a norma della direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio(12).
Articolo 11
Giurisdizione
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a stabilire la propria giurisdizione per i reati di cui al titolo IIagli articoli 3, 4 e 5 nei seguenti casi:
a) il reato è stato commesso in tutto o in parte sul loro territorio, oppure;
b) l’autore del reato è un loro cittadino.o risiede nel loro territorio; oppure
c) l'autore del reato è soggetto allo statuto dei funzionari o lo era al momento della commissione del reato. [Em. 34]
2. Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la loro giurisdizione non sia subordinata alla condizione che il reato sia perseguibile solo su querela della vittima nel luogo in cui è stato commesso o su segnalazione dello Stato in cui è stato commesso.
3. Gli Stati membri provvedono affinché rientrino nella loro giurisdizione i casi in cui un reato sia stato commesso a mezzo di tecnologie dell’informazione e della comunicazione a cui l’autore ha avuto accesso dal loro territorio.
Articolo 12
Prescrizione per i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione
1. Gli Stati membri prevedono un termine di prescrizione di almeno cinque anni dal momento in cui è stato commesso il reato, entro il quale continua ad essere possibile avviare le indagini, esercitare l’azione penale, svolgere il processo e prendere la decisione giudiziaria in merito ai reati di cui al titolo II e all’articolo 5.
2. Gli Stati membri assicurano che il termine di prescrizione sia interrotto e ricominci a decorrere da qualunque atto di un’autorità nazionale competente, compreso in particolare l’inizio effettivo dell’indagine o dell’azione penale, almeno fino a dieci anni a partire dal momento in cui il reato è stato commesso.
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la pena comminata a seguito di condanna definitiva per uno dei reati di cui al titolo II e all’articolo 5 possa essere eseguita per un periodo sufficiente non inferiore a dieci anni a partire dalla condanna definitiva.
Articolo 13
Recupero
La presente direttiva non pregiudica il recupero delle somme indebitamente pagate nel quadro della commissione dei reati di cui al titolo IIagli articoli 3, 4 e 5.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire il tempestivo recupero di tali somme e il loro trasferimento al bilancio dell'Unione, senza che ciò osti alle pertinenti norme settoriali dell'Unione in materia di rettifiche finanziarie e recupero degli importi spesi indebitamente. Gli Stati membri, inoltre, documentano regolarmente le somme recuperate e informano le istituzioni o gli organismi pertinenti dell'Unione in merito a tali somme o, se non sono state recuperate, in merito ai motivi del mancato recupero. [Em. 35]
Articolo 14
Interazione con altri atti giuridici applicabili dell’Unione
L’applicazione di misure amministrative, pene e ammende disposte dal diritto dell’Unione, in particolare quelle previste dagli articoli 4 e 5 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio(13), o da disposizioni del diritto nazionale adottate conformemente ad un obbligo specifico a norma del diritto dell’Unione, non pregiudica l’applicazione della presente direttiva. Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi procedimento penale avviato sulla base di disposizioni nazionali che attuano la presente direttiva non pregiudichi l’applicazione adeguata ed efficace di misure amministrative, pene e ammende non assimilabili ad un procedimento penale, disposte dal diritto dell’Unione o da disposizioni nazionali di attuazione.
Titolo IV
Disposizioni finali
Articolo 15
Cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione europea (Ufficio europeo per la lotta antifrode) [Em. 36]
1. Fatte salve le norme in materia di cooperazione transfrontaliera e di mutua assistenza giudiziaria in materia penale, gli Stati membri, Eurojust e la Commissione cooperano tra loro, nell'ambito delle rispettive competenze, nella lotta contro i reati di cui al titolo IIagli articoli 3, 4 e 5. A tal fine, la Commissione offree, se del caso, Eurojust offrono l’assistenza tecnica e operativa chedi cui le autorità nazionali competenti possano necessitare per facilitare il coordinamento delle loro indagini. [Em. 37]
2. Le autorità competenti degli Stati membri possono, nell'ambito delle rispettive competenze, scambiare informazioni con la Commissione per semplificare l’accertamento dei fatti e assicurare un’azione efficace contro i reati di cui al titolo IIagli articoli 3, 4 e 5. La Commissione, Eurojust e le competenti autorità nazionali tengono contorispettano in ciascun caso specifico l'articolo 6 del trattato sull'Unione europea, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la legislazione dell'Unione applicabile in materia di protezione dei dati personali, e tengono conto degli obblighi del segreto istruttorio e della protezione dei dati. A questo scopo, quando fornisce informazioni alla Commissione e a Eurojust, uno Stato membro può subordinarne l’uso a condizioni specifiche applicabili anche a qualunque altro Stato membro le riceva. [Em. 38]
2 bis. La Corte dei conti, le istituzioni nazionali di controllo (ad esempio, per il controllo di operazioni derivanti dalla gestione concorrente) e i revisori dei conti cui sia stata affidata una missione di audit in relazione ai bilanci delle istituzioni, degli organi e degli organismi costituiti secondo i trattati, o ai bilanci gestiti e controllati dalle istituzioni, rivelano all'OLAF gli illeciti penali di cui siano giunti a conoscenza nel corso della loro missione. [Em. 39]
2 ter. I funzionari dell'Unione rivelano all'OLAF gli illeciti penali di cui siano giunti a conoscenza nel corso della loro missione. [Em. 40]
Articolo 16
Abrogazione delle convezioni in materia penale per la tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee
La convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee del 26 luglio 1995 e i relativi protocolli del 27 settembre 1996, 29 novembre 1996 e 19 giugno 1997 sono abrogati con effetto dal [giorno dell’applicazione ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, secondo comma].
Articolo 17
Recepimento
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro […], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere da ….
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 17 bis
Relazioni, dati statistici e valutazione
1. Entro [24 mesi dalla scadenza del termine per l'attuazione della presente direttiva] e successivamente ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che valuta in quale misura gli Stati membri hanno adottato i provvedimenti necessari per conformarsi alla presente direttiva nonché l'efficacia di quest'ultima per quanto attiene al raggiungimento dei suoi obiettivi.
Tali relazioni fanno riferimento alle informazioni messe a disposizione dagli Stati membri a norma del paragrafo 2.
2. Al fine di verificare l'efficacia dei propri regimi a tutela degli interessi finanziari dell'Unione, gli Stati membri raccolgono periodicamente e conservano dati statistici esaurienti provenienti dalle autorità pertinenti. I dati statistici raccolti sono inviati alla Commissione ogni anno e includono:
a) il numero dei procedimenti penali avviati, ripartiti in procedimenti archiviati, procedimenti che si sono conclusi con un proscioglimento, procedimenti che si sono conclusi con una condanna e procedimenti in corso,
b) le somme recuperate e quelle non recuperate a seguito dei procedimenti penali,
c) il numero delle richieste di assistenza pervenute da altri Stati membri, ripartite in richieste cui è stato dato seguito e richieste respinte.
3. Entro [60 mesi dalla scadenza del termine per l'attuazione della presente direttiva] la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione completa della presente direttiva, basata sull'esperienza maturata e, in particolare, sulle relazioni e i dati statistici forniti a norma dei paragrafi 1 e 2. Se del caso, la Commissione presenta nel contempo una proposta di modifica della presente direttiva, tenendo in debito conto l'esito della valutazione. [Em. 41]
Articolo 18
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 19
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42).
Decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (GU L 350 del 30.12.2008, pag. 60).
Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1)
Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).
Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 39).
Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995 relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).