Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 sul progetto di regolamento del Consiglio concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (rifusione) (05603/2014 – C7-0037/2014 – 2011/0185(CNS))
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2011)0742),
– visto l'articolo 322, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0037/2014),
– vista la sua risoluzione del 29 marzo 2007 sul futuro delle risorse proprie dell'Unione europea(1),
– vista la sua risoluzione dell'8 giugno 2011 dal titolo "Investire nel futuro: un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa competitiva, sostenibile e inclusiva"(2),
– vista la sua risoluzione del 13 giugno 2012 sul quadro finanziario pluriennale e le risorse proprie(3),
– vista la sua risoluzione del 23 ottobre 2012 per favorire il buon esito della procedura di approvazione del quadro finanziario pluriennale(4),
– vista la sua risoluzione del 13 marzo 2013 sulle conclusioni del Consiglio europeo del 7 e 8 febbraio 2013 relative al quadro finanziario pluriennale(5),
– vista la sua risoluzione del 3 luglio 2013 sull'accordo politico relativo al quadro finanziario pluriennale 2014-2020(6),
– visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi(7),
– vista la lettera in data 6 marzo 2012 della commissione giuridica alla commissione per i bilanci a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, del suo regolamento,
– visti gli articoli 87 e 55 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0268/2014),
A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta della Commissione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali;
1. approva il progetto del Consiglio quale adattato alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;
2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.