Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 aprile 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica, per quanto riguarda la definizione di "stupefacenti", la decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti (COM(2013)0618 – C7-0271/2013 – 2013/0304(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento e al Consiglio (COM(2013)0618),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 83, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0271/2013),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visti i pareri motivati inviati dalla Camera dei comuni del Regno Unito e dalla Camera dei Lord del Regno Unito, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0173/2014),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 aprile 2014 in vista dell'adozione della direttiva 2014/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica, per quanto riguarda la definizione di "stupefacenti", la decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 83, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai Parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(1),
considerando quanto segue:
(1) La decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio(2), prevede una comune strategia intesa a combattere tale traffico, che rappresenta una minaccia per la salute, la sicurezza e la qualità di vita dei cittadini dell'Unione europea, oltre che per l'economia legale, la stabilità e la sicurezza degli Stati membri. Essa stabilisce norme minime comuni relative alla definizione di reati di traffico di stupefacenti e alle sanzioni, per evitare che possano sorgere problemi nella cooperazione fra le autorità giudiziarie e fra i servizi di contrasto degli Stati membri, dovuti al fatto che il reato o i reati interessati non sono punibili ai sensi del diritto sia dello Stato richiedente che dello Stato richiesto.
(1 bis) La fissazione di norme minime comuni nell'Unione relative alla definizione di reati di traffico di stupefacenti e alle sanzioni dovrebbe contribuire in ultima analisi alla tutela della salute pubblica e alla riduzione dei danni connessi al traffico e al consumo di stupefacenti. [Em. 1]
(2) La decisione quadro 2004/757/GAI si applica alle sostanze contemplate dalla Convenzione unica delle Nazioni Unite del 1961 sugli stupefacenti, quale modificata dal protocollo del 1972, e dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 1971 sulle sostanze psicotrope ("Convenzioni delle Nazioni Unite"), così come alle droghe sintetiche sottoposte a controllo nell'Unione ai sensi dell'azione comune 97/396/GAI(3), che pongono rischi per la salute pubblica comparabili a quelli posti dalle sostanze classificate ai sensi delle Convenzioni delle Nazioni Unite.
(3) Sarebbe opportuno che la decisione quadro 2004/757/GAI si applicasse anche alle sostanze soggette a misure di controllo e a sanzioni penali ai sensi della decisione 2005/387/GAI del Consiglio(4) che pongono rischi di salute pubblica comparabili a quelli rappresentati dalle sostanze classificate ai sensi delle Convenzioni delle Nazioni Unite.
(4) Nell'Unione stanno comparendo con frequenza e si stanno diffondendo rapidamente nuove sostanze psicoattive, come i prodotti che contengono agonisti sintetici del recettore dei cannabinoidi (CRA), che imitano gli effetti delle sostanze classificate ai sensi delle Convenzioni delle Nazioni Unite. Alcune nuove sostanze psicoattive pongono gravi rischi sociali, di salute pubblica e di sicurezza, come indicato dal regolamento (UE) n. …/… del Parlamento europeo e del Consiglio(5). Ai sensi di tale regolamento, le nuove sostanze psicoattive che pongono gravi rischi sociali, di salute e di sicurezza possono essere oggetto di misure che ne vietano la produzione, la fabbricazione, la messa a disposizione sul mercato, inclusa l'importazione nell'Unione, il trasporto e l'esportazione dall'Unione. Per ridurre efficacemente la disponibilità delle nuove sostanze psicoattive che pongono gravi rischi agli individui e alla società, e per scoraggiare il traffico di tali sostanze nell'Unione così come l'implicazione delle organizzazioni criminali, che con il traffico illecito di stupefacenti generano spesso ingenti profitti, le misure di restrizione permanente di mercato adottate ai sensi del regolamento dovrebbero essere sostenute da disposizioni proporzionate di diritto penale, applicabili unicamente a produttori, fornitori e distributori e non ai singoli consumatori. [Em. 2]
(4 bis) Per ridurre in modo efficace la domanda di nuove sostanze psicoattive che pongono gravi rischi sociali, di salute e di sicurezza, è opportuno che la divulgazione di informazioni circostanziate sulla salute pubblica e i sistemi di allerta precoce rivolti ai consumatori costituiscano parte integrante di una strategia inclusiva e partecipativa intesa a prevenire e ridurre i danni. [Em. 3]
(5) Pertanto, dopo essere state inserite nell'allegato della decisione quadro 2004/757/GAI, le nuove sostanze psicoattive oggetto di una restrizione permanente di mercato ai sensi del regolamento (UE) n. …/… dovrebbero pertanto rientrare nel camponell'ambito d'applicazione delle disposizioni di diritto penale dell'Unione relative al traffico illecito di stupefacenti. Ciò contribuirebbe anche a ottimizzare e a chiarire il quadro giuridico dell'Unione, poiché alle sostanze di cui alle Convenzioni delle Nazioni Unite e alle nuove sostanze psicoattive più dannose si applicherebbero le stesse disposizioni di diritto penale. Occorre quindi modificare laAl fine di inserire tali sostanze nell'allegato, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica dell'allegato e, di conseguenza, della definizione di "stupefacenti" di cui alla decisione quadro 2004/757/GAI. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. [Em. 4]
(6) Per reagire rapidamente alla comparsa e alla diffusione nell'Unione di nuove sostanze psicoattive dannose, gli Stati membri dovrebbero applicare le disposizioni della decisione quadro 2004/757/GAI a talialle nuove sostanze che pongonopsicoattive che sono soggette a restrizioni permanenti di mercato sulla base dei gravi rischi sociali, di salute e di sicurezza che pongono, ai sensi del regolamento (UE) n. …/…, entro dodici 12 mesi dal loro assoggettamento a una restrizione permanente di mercato ai sensi del [regolamento (UE) n. …/… sulle nuove sostanze psicoattive]inserimento nell'allegato della suddetta decisione quadro. [Em. 5]
(6 bis) La presente direttiva, in linea con le disposizioni della decisione quadro 2004/757/GAI da essa modificata, non prevede la criminalizzazione del possesso di nuove sostanze psicoattive per uso personale, fatto salvo il diritto degli Stati membri di criminalizzare il possesso di stupefacenti per uso personale a livello nazionale. [Em. 6]
(6 ter) È opportuno che la Commissione valuti l'impatto della decisione quadro 2004/757/GAI sull'offerta di stupefacenti, tra l'altro sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri. A tale scopo, è opportuno che gli Stati membri presentino informazioni dettagliate sui canali di distribuzione delle sostanze psicoattive utilizzati sul loro territorio per la fornitura di sostanze psicoattive destinate alla distribuzione in altri Stati membri, come i negozi specializzati e i dettaglianti on line, nonché su altre caratteristiche dei rispettivi mercati degli stupefacenti. L'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze dovrebbe sostenere gli Stati membri nella raccolta e nella condivisione di informazioni e dati accurati, raffrontabili e affidabili sull'offerta di stupefacenti. [Em. 7]
(6 quater) È opportuno che gli Stati membri forniscano alla Commissione dati su diversi indicatori relativi agli interventi di contrasto attuati a livello nazionale sul loro territorio, inclusi gli impianti di produzione di stupefacenti smantellati, i reati di offerta di stupefacenti, i prezzi nazionali degli stupefacenti al dettaglio e le analisi forensi degli stupefacenti sequestrati. [Em. 8]
(7) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, ossia estendere alle nuove sostanze psicoattive che pongono gravi rischi sociali, di salute e di sicurezza l'ambito di applicazione delle disposizioni di diritto penale dell'Unione riguardanti il traffico illecito di stupefacenti, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma può essere conseguito meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(8) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, fra cui il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, la presunzione di innocenza e i diritti della difesa, il diritto di non essere giudicati o puniti due volte per lo stesso reato, i principi della legalità e della proporzionalità dei reati, il diritto di accesso alla prevenzione sanitaria e il diritto di ottenere cure mediche. [Em. 9]
(8 bis) L'Unione e i suoi Stati membri dovrebbero sviluppare ulteriormente l'approccio unionale basato sui diritti fondamentali, sulla prevenzione, sull'assistenza sanitaria e sulla riduzione del danno nell'ottica di aiutare gli utilizzatori di stupefacenti a superare la loro dipendenza e di ridurre l'impatto negativo di tali sostanze a livello sociale, economico e di salute pubblica. [Em. 10]
(9) [A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, detti Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione della presente direttiva.]
E / O
(10) [A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, detti Stati membri non partecipano all'adozione della presente direttiva, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione.]
(11) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
(12) La decisione quadro 2004/757/GAI va pertanto modificata di conseguenza,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La decisione quadro 2004/757/GAI è così modificata:
1) all'articolo 1, il paragrafopunto 1 è sostituito dal seguente:"
"1. 'stupefacenti': tutte le seguenti sostanze:
a)
tutte le sostanze contemplate dalla Convenzione unica delle Nazioni Unite del 1961 sugli stupefacenti (quale modificata dal protocollo del 1972) e dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 1971 sulle sostanze psicotrope;
b)
tutte le sostanze elencate in allegato;
c)
tutte le nuove sostanze psicoattive che pongono gravi rischi sociali, di salute e di sicurezza, soggette a una restrizione permanente di mercato ai sensi del [articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. …/… sulle nuove sostanze psicoattive];miscele o soluzioni contenenti una o più sostanze di cui alle lettere a) e b)."; [Em. 11]
"
1 bis) l'articolo 2 è così modificato:
a) la parte introduttiva del paragrafo 1 è sostituita dal testo seguente:"
"1. Ciascuno Stato membro provvede affinché siano punite le seguenti condotte intenzionali allorché non autorizzate a norma del diritto nazionale:" [Em. 12]
"
b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"
"2. Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente decisione quadro le condotte descritte al paragrafo 1, se tenute per uso personale quale definito dai rispettivi diritti nazionali."; [Em. 13]
"
1 ter) sono inseriti gli articoli seguenti:"
"Articolo 8 bis
Delega di potere
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per modificare l'allegato della presente decisione quadro, in particolare per aggiungere a tale allegato nuove sostanze psicoattive soggette a una restrizione permanente di mercato ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. …/… del Parlamento europeo e del Consiglio*." [Em. 15]
"Articolo 8ter
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 8 bis è conferito alla Commissione per un periodo di dieci anni a decorrere da …(6). La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di dieci anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per un ulteriore periodo di dieci anni, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di tale periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 8 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 8 bis entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. [Em. 16]
________________________
* Regolamento (UE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, [sulle nuove sostanze psicoattive] (GU L...).";
"
2) all'articolo 9, sono aggiunti i paragrafi seguenti:"
"3. Per quanto riguarda le nuove sostanze psicoattive soggette a una restrizione permanente di mercato ai sensi del [articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. …/… sulle nuove sostanze psicoattive]inserite nell'allegato della presente decisione quadro, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per applicare ad esse le disposizioni della presente decisione quadro entro 12 mesi dall'entrata in vigore della restrizione permanente di mercatomodifica dell'allegato, e comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. [Em. 14]
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente decisione quadro o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
4. Entro …(7), la Commissione valuta in che misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro e pubblica una relazione.";
"
3) è aggiunto un allegato, quale quello figurante in allegato alla presente direttiva.
Articolo 2
Recepimento
Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro …(8). Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.
Fatto a …, il
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il Presidente Il Presidente
ALLEGATO
"ALLEGATO
Elenco delle sostanze di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b)
a) P-Metiltioanfetamina o 4-Metiltioanfetamina, di cui alla decisione 1999/615/GAI del Consiglio(10).
b) Parametossimetilamfetamina o N-metil-1-(4-metossifenil)-2-aminopropano, di cui alla decisione 2002/188/GAI dei Consiglio(11).
c) 2,5 dimetossi-4-iodofenetilamina, 2,5-dimetossi-4-etiltiofenetilamina, 2,5 dimetossi‑4-(n)-propiltiofenetilamina e 2,4,5-trimetossianfetamina, di cui alla decisione 2003/847/GAI del Consiglio(12).
d) 1-benzilpiperazina o 1-benzil-1,4-diazacicloesano o N-benzilpiperazina o benzilpiperazina, di cui alla decisione 2008/206/GAI del Consiglio(13).
e) 4-methylmethcathinone, di cui alla decisione 2010/759/UE del Consiglio(14).
f) 4-metilanfetamina, di cui alla decisione 2013/129/UE del Consiglio(15).
g) 5-(2-amminopropil)indolo, di cui alla decisione di esecuzione del Consiglio 2013/496/UE(16).".
Decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti (GU L 335 dell' 11.11.2004, pag. 8).
Azione comune 97/396/GAI, del 16 giugno 1997, riguardante lo scambio di informazioni, la valutazione dei rischi e il controllo delle nuove droghe sintetiche (GU L 167 del 25.6.1997, pag. 1).
Decisione 2005/387/GAI del Consiglio, del 10 maggio 2005, relativa allo scambio di informazioni, alla valutazione dei rischi e al controllo delle nuove sostanze psicoattive (GU L 127 del 20.5.2005, pag. 32).
Decisione 1999/615/GAI del Consiglio, del 13 settembre 1999, che definisce la 4-MTA quale nuova droga sintetica da sottoporre a misure di controllo e a sanzioni penali (GU L 244 del 16.9.1999, pag. 1).
Decisione 2002/188/GAI dei Consiglio, del 28 febbraio 2002, avente ad oggetto misure di controllo e sanzioni penali relative alla nuova droga sintetica PMMA (GU L 63 del 6.3.2002, pag. 14).
Decisione 2003/847/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativa a misure di controllo e sanzioni penali in relazione alle nuove droghe sintetiche 2C-I, 2C-T-2, 2C‑T-7 e TMA-2 (GU L 321 del 6.12.2003, pag. 64).
Decisione 2008/206/GAI del Consiglio, del 3 marzo 2008, che definisce la 1-benzilpiperazina (BZP) quale nuova sostanza psicoattiva da sottoporre a misure di controllo e a sanzioni penali (GU L 63 del 7.3.2008, pag. 45).
Decisione 2010/759/UE del Consiglio, del 2 dicembre 2010, sull'opportunità di sottoporre a misure di controllo il 4‑methylmethcathinone (mefedrone) (GU L 322 del 8.12.2010, pag. 44).
Decisione di esecuzione 2013/496/UE del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che sottopone a misure di controllo il 5-(2-amminopropil)indolo (GU L 272 del 12.10.2013, pag. 44).