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A8-0024/2014

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Giovedì 13 novembre 2014 - Bruxelles
Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland - Irlanda
P8_TA(2014)0047A8-0024/2014
Risoluzione
 Allegato

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 novembre 2014 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione in conformità del punto 13 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (domanda EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland, presentata dall'Irlanda) (COM(2014)0616 – C8-0173/2014 – 2014/2098(BUD))

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2014)0616 – C8-0173/2014),

–  visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006(1) (regolamento FEG),

–  visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020(2), in particolare l'articolo 12,

–  visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria(3) (AII del 2 dicembre 2013), in particolare il punto 13,

–  vista la procedura di trilogo prevista al punto 13 dell'AII del 2 dicembre 2013,

–  vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

–  vista la lettera della commissione per lo sviluppo regionale,

–  vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0024/2014),

A.  considerando che l'Unione europea ha predisposto strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali e per agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro;

B.  considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori licenziati per esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel rispetto dell'AII del 2 dicembre 2013 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG);

C.  considerando che l'adozione del regolamento FEG riflette l'accordo raggiunto tra il Parlamento europeo e il Consiglio concernente la reintroduzione del criterio di mobilitazione a seguito della crisi, l'aumento del contributo finanziario dell'Unione al 60% dei costi totali stimati delle misure proposte, l'incremento dell'efficienza del trattamento delle domande d'intervento del FEG in seno alla Commissione e da parte del Parlamento europeo e del Consiglio riducendo i tempi per la valutazione e l'approvazione, l'estensione delle azioni e dei beneficiari ammissibili ai lavoratori autonomi e ai giovani, nonché il finanziamento di incentivi per la creazione di imprese proprie;

D.  considerando che l'Irlanda ha presentato la domanda EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland per ottenere un contributo finanziario del FEG a seguito dei 171 licenziamenti per esubero presso la società Andersen Ireland Limited, un'impresa operante nel settore economico classificato alla divisione 32 della NACE Rev. 2 ("Fabbricazione di gioielleria, bigiotteria e articoli connessi"), durante il periodo di riferimento compreso tra il 21 ottobre 2013 e il 21 febbraio 2014;

E.  considerando che la domanda soddisfa i criteri di ammissibilità stabiliti dal regolamento FEG;

1.  osserva che le autorità irlandesi hanno presentato la domanda a titolo del criterio d'intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento FEG in deroga ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), che prevede il collocamento in esubero di almeno 500 lavoratori o la cessazione dell'attività di lavoratori autonomi, nell'arco di un periodo di riferimento di quattro mesi, in un'impresa di uno Stato membro;

2.  concorda con la Commissione che le circostanze eccezionali addotte dalle autorità irlandesi, vale a dire che i licenziamenti per esubero incidono gravemente sull'occupazione regionale e sull'economia locale e regionale, giustificano una deroga al minimo di 500 lavoratori licenziati per esubero a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento FEG, e che, pertanto, l'Irlanda ha diritto a un contributo finanziario a norma del regolamento in parola;

3.  rileva che le autorità irlandesi hanno presentato la domanda relativa al contributo finanziario del FEG il 16 maggio 2014 e che la valutazione della Commissione è stata resa disponibile il 3 ottobre 2014; si compiace della rapidità del periodo di valutazione, che è durata meno di cinque mesi;

4.  ritiene che i 171 licenziamenti per esubero presso Andersen Ireland Limited siano imputabili ai grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali dovuti alla globalizzazione, a seguito dei quali la produzione dell'Unione europea nel settore della gioielleria è stata superata di ben quattro volte dalle importazioni (il 95% delle quali provenienti dall'Asia) nell'arco di quattro anni (dal 2008 al 2012);

5.  osserva che questa è la prima domanda di intervento del FEG per i lavoratori licenziati per esubero nel settore della gioielleria, della bigiotteria e degli articoli connessi, un settore che risente anche degli aumenti delle vendite online, che lo hanno, con ogni probabilità, indebolito ulteriormente;

6.  osserva che questi licenziamenti per esubero peggioreranno ulteriormente la situazione occupazionale nella regione, in quanto Andersen Ireland era un importante datore di lavoro in questa zona, prevalentemente rurale, che registrava già un tasso di disoccupazione (39,3%) più del doppio rispetto allo media nazionale (19%);

7.  osserva che, oltre ai lavoratori licenziati per esubero, le autorità irlandesi hanno deciso di offrire servizi personalizzati cofinanziati dal FEG a un massimo di 138 giovani al di sotto dei 25 anni, disoccupati e non iscritti a corsi di istruzione o di formazione (NEET), il che aumenterà il numero dei beneficiari interessati che dovrebbero partecipare alle misure, portandolo a 276 persone; esprime preoccupazione circa l'incertezza sulle modalità per individuare i NEET interessati; esorta le autorità irlandesi a tenere conto dei criteri sociali e ad assicurare che la selezione dei beneficiari di misure di sostegno a titolo del FEG rispetti pienamente i principi della non discriminazione e delle pari opportunità;

8.  rammenta che le azioni proposte andrebbero adattate affinché tengano conto delle differenze tra le esigenze dei lavoratori licenziati e quelle dei NEET;

9.  si aspetta che nell'ambito della revisione intermedia sia elaborato un elenco distinto di misure finanziarie a favore dei NEET interessati;

10.  rileva che la formazione a disposizione dei NEET dovrebbe essere inclusiva e riguardare tutte le fasce della società, ivi compresi i gruppi svantaggiati;

11.  valuta positivamente il fatto che, per fornire un'assistenza tempestiva ai lavoratori, le autorità irlandesi abbiano iniziato a fornire i servizi personalizzati ai beneficiari interessati il 21 ottobre 2013, con largo anticipo rispetto alla decisione definitiva in merito alla concessione del sostegno del FEG al pacchetto coordinato proposto;

12.  osserva che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati da cofinanziare mirerà ad offrire il più ampio ventaglio possibile di opportunità di occupazione in una zona in cui esistono pochi settori o siti di produzione in espansione, e che sarà necessario un significativo miglioramento delle competenze dei lavoratori licenziati per esubero;

13.  osserva che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati è stato elaborato in consultazione con i beneficiari interessati e i loro rappresentanti, così come con le parti sociali; accoglie favorevolmente l'intenzione di istituire un foro consultivo ad integrazione del lavoro dell'unità di coordinamento del FEG con l'obiettivo di offrire ai lavoratori licenziati per esubero la possibilità di contribuire in modo continuativo all'attuazione del programma del FEG;

14.  accoglie positivamente la creazione dell'unità di coordinamento del FEG, che servirà da sportello unico per i lavoratori licenziati per esubero e per i NEET, nelle immediate vicinanze della località colpita;

15.  si compiace che si sia svolta una giornata porte aperte per i lavoratori licenziati per esubero e i NEET interessati a livello locale con l'obiettivo di presentare la gamma di misure di sostegno disponibili nel quadro del programma, e di permettere ai futuri beneficiari del contributo del FEG di discutere le opzioni disponibili con i prestatori di servizi;

16.  osserva che i servizi personalizzati da fornire ai lavoratori licenziati per esubero consistono nelle azioni di seguito indicate, la cui combinazione forma un pacchetto coordinato di servizi personalizzati: sostegno all'orientamento professionale e alla pianificazione della carriera, finanziamenti del FEG per la formazione, programmi di formazione e istruzione di secondo livello, programmi d'istruzione superiore, sostegno alla formazione Skillnets, sostegno alla creazione di imprese/attività autonome e sostegni al reddito, compresi i contributi alle spese per la partecipazione ai corsi;

17.  accoglie favorevolmente l'idea di inserire tra le azioni proposte il sostegno alla formazione Skillnets, che prevede una formazione finalizzata al reinserimento in aziende operanti nello stesso settore industriale o nella medesima area geografica;

18.  rileva che le misure di sostegno al reddito saranno strettamente limitate ad un massimo pari al 35% del valore del pacchetto complessivo di misure personalizzate, come stabilito nel regolamento FEG;

19.  rileva una mancanza di chiarezza per quanto concerne le stime degli importi da concedere quale sostegno alla creazione di imprese/attività autonome; ritiene che il numero degli effettivi beneficiari potrebbe differire dalle stime, il che comporterebbe una ripartizione diversa dei costi complessivi stimati; pone l'accento sull'importante ruolo svolto dai comitati d'impresa locali nel fornire servizi e un sostegno materiale, in particolare nel valutare la fattibilità delle proposte commerciali e nel concedere gli importi a sostegno fino a un massimo di 15 000 EUR;

20.  ricorda che, in linea con l'articolo 7 del regolamento FEG, la progettazione del pacchetto coordinato di servizi personalizzati dovrebbe tenere conto delle prospettive future del mercato del lavoro e delle competenze richieste ed essere compatibile con il passaggio a un'economia sostenibile nonché efficiente sotto il profilo delle risorse;

21.  accoglie positivamente il fatto che saranno rispettati i principi di parità di trattamento e di non discriminazione per quanto riguarda l'accesso alle azioni proposte e la loro attuazione;

22.  approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

23.  incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

24.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.
(2) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.
(3) GU C 373 del 20.12.2013 pag. 1.


ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione in conformità del punto 13 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (domanda EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland, presentata dall'Irlanda)

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione 2014/877/UE.)

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