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Procedura : 2014/2107(BUD)
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A8-0023/2014

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P8_TA(2014)0048

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Giovedì 13 novembre 2014 - Bruxelles
Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2014/009 EL/Sprider Stores - Grecia
P8_TA(2014)0048A8-0023/2014
Risoluzione
 Allegato

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 novembre 2014 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 13 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (domanda EGF/2014/009 EL/Sprider Stores, presentata dalla Grecia) (COM(2014)0620 – C8-0183/2014 – 2014/2107(BUD))

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2014)0620 – C8-0183/2014),

–  visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006(1) (regolamento FEG),

–  visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020(2), in particolare l'articolo 12,

–  visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria(3) (AII del 2 dicembre 2013), in particolare il punto 13,

–  vista la procedura di trilogo prevista al punto 13 dell'AII del 2 dicembre 2013,

–  vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

–  vista la lettera della commissione per lo sviluppo regionale,

–  vista la relazione della commissione per i bilanci (A8‑0023/2014),

A.  considerando che l'Unione europea ha predisposto appositi strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali e per agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro;

B.  considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori licenziati per esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel rispetto dell'AII del 2 dicembre 2013 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG);

C.  considerando che l'adozione del regolamento FEG riflette l'accordo raggiunto tra il Parlamento europeo e il Consiglio concernente la reintroduzione del criterio di mobilitazione a seguito della crisi, l'aumento del contributo finanziario dell'Unione al 60% dei costi totali stimati delle misure proposte, l'incremento dell'efficienza del trattamento delle domande d'intervento del FEG in seno alla Commissione e da parte del Parlamento europeo e del Consiglio riducendo i tempi per la valutazione e l'approvazione, l'estensione delle azioni e dei beneficiari ammissibili ai lavoratori autonomi e ai giovani, nonché il finanziamento di incentivi per la creazione di imprese proprie;

D.  considerando che le autorità greche hanno presentato il 6 giugno 2014 la domanda EGF/2014/009 EL/Sprider Stores a seguito dei 761 licenziamenti per esubero effettuati dalla Sprider Stores S.A., un'impresa che operava nel settore economico classificato nella divisione 47 della NACE Rev. 2 ("Commercio al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e di motocicli");

E.  considerando che la domanda soddisfa i criteri di ammissibilità stabilite dal regolamento FEG;

1.  rileva che le autorità greche hanno presentato la domanda a titolo del criterio di intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento FEG, detto anche "criterio della crisi economica", che prevede il collocamento in esubero di almeno 500 lavoratori o la cessazione dell'attività di lavoratori autonomi, nell'arco di un periodo di riferimento di quattro mesi, in un'impresa di uno Stato membro, compresi i lavoratori licenziati per esubero e i lavoratori autonomi la cui attività sia cessata presso i fornitori o i produttori a valle dell'impresa in questione;

2.  rileva che le autorità greche, tenendo ampiamente conto dei molteplici benefici di questo prezioso strumento di bilancio, hanno presentato la domanda relativa al contributo finanziario del FEG il 6 giugno 2014 e che la valutazione della Commissione è stata resa disponibile il 7 ottobre 2014; si compiace della brevità del periodo di valutazione, che è durato meno di cinque mesi;

3.  conviene con la Commissione che i criteri di intervento stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento FEG sono soddisfatti e che, di conseguenza, la Grecia ha diritto a un contributo finanziario a norma del regolamento in parola;

4.  conviene sui fatti che hanno causato i licenziamenti per esubero, nella fattispecie la diminuzione del reddito disponibile delle famiglie, dovuta all'aumento della pressione fiscale, alla diminuzione dei salari (sia nel settore pubblico sia in quello privato) e all'aumento della disoccupazione, che ha causato un crollo del potere d'acquisto e la drastica riduzione del credito alle imprese e ai singoli cittadini a causa della mancanza di liquidità delle banche greche è connessa alla crisi economica e, di conseguenza, la Grecia ha diritto a un contributo finanziario a titolo del FEG;

5.  osserva che, ad oggi, il settore del commercio al dettaglio è stato oggetto di altre tre domande FEG, anch'esse motivate dalla crisi finanziaria ed economica mondiale; raccomanda alla Commissione, a tale riguardo, di valutare i risultati delle altre tre domande FEG, al fine di definire programmi di reinserimento che hanno ottenuto i migliori risultati;

6.  osserva che questi licenziamenti per esubero aggraveranno ulteriormente la situazione occupazionale del paese, che si è già deteriorata a seguito della crisi economica e finanziaria e che registra il tasso di disoccupazione più elevato tra tutti gli Stati membri; accoglie tuttavia con favore il fatto che negli ultimi mesi il tasso di disoccupazione abbia smesso di aumentare;

7.  osserva che, oltre ai 761 licenziamenti per esubero, le autorità greche offriranno servizi personalizzati cofinanziati dal FEG a un massimo di 550 giovani disoccupati e non frequentanti corsi di istruzione o di formazione (NEET) che abbiano meno di 30 anni alla data di presentazione della domanda, in quanto 682 dei licenziamenti per esubero si verificano in regioni di livello NUTS 2 ammissibili nell'ambito dell'iniziativa per l'occupazione giovanile;

8.  osserva che, per la selezione del gruppo di NEET interessati, le autorità greche si baseranno su criteri concreti allineati con quelli inclusi nel piano di attuazione della Garanzia per i giovani (ad esempio il rischio di esclusione, il reddito delle famiglie, il livello di istruzione e la durata della disoccupazione), come pure sulle manifestazioni di interesse; osserva che, per la prima volta in una domanda nell'ambito del nuovo regolamento FEG, vengono fornite alcune informazioni riguardanti la selezione del gruppo di NEET interessati dalle misure di sostegno; esorta le autorità greche a tenere conto dei criteri sociali e ad assicurare che la selezione dei beneficiari di misure di sostegno a titolo del FEG rispetti pienamente i principi della non discriminazione e delle pari opportunità;

9.  ritiene che le azioni di informazione e pubblicità sostenute nell'ambito della domanda FEG in esame debbano portare a una maggiore consapevolezza in merito al contributo a titolo del FEG e dimostrarsi efficaci nel rivolgersi ai giovani disoccupati al fine di agevolare la procedura di selezione con una manifestazione di interesse;

10.  valuta positivamente il fatto che, al fine di fornire un'assistenza tempestiva ai lavoratori, le autorità greche abbiano iniziato a fornire i servizi personalizzati ai beneficiari interessati il 1° settembre 2014, in anticipo rispetto alla decisione definitiva in merito alla concessione del sostegno del FEG al pacchetto coordinato proposto;

11.  osserva che le autorità greche hanno comunicato che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati è stato elaborato in consultazione con i rappresentanti dei beneficiari interessati e con la Federazione dei dipendenti privati greca e che nel maggio 2014 la proposta di domanda è stata discussa in occasione di due riunioni con le parti sociali, che sono state consultate su varie tematiche connesse al contenuto del pacchetto integrato di misure; raccomanda inoltre alla Commissione di valutare il contenuto e i risultati attesi del pacchetto integrato di servizi personalizzati, nel contesto della valutazione di cui al paragrafo 5, al fine di identificare le migliori prassi per le azioni future;

12.  osserva che i servizi personalizzati da fornire ai lavoratori licenziamenti per esubero e ai 550 NEET consistono nelle azioni di seguito indicate, la cui combinazione forma un pacchetto coordinato di servizi personalizzati: sostegno all'orientamento professionale e alla pianificazione della carriera, formazione, riqualificazione e formazione professionale, contributo per l'avvio di un'impresa, indennità per la ricerca di un lavoro e indennità di formazione, indennità di mobilità; osserva che tali servizi sono finalizzati ad aiutare i beneficiari interessati a identificare le proprie capacità e a stabilire un piano professionale realistico, e sono subordinati alla partecipazione attiva ad attività di formazione e di ricerca di occupazione;

13.  ricorda che le azioni proposte dovrebbero essere adattate per tenere conto delle differenze tra le esigenze dei lavoratori licenziati per esubero e quelle dei NEET selezionati;

14.  osserva che l'importo massimo ammissibile di 15 000 EUR sarà concesso a 200 lavoratori e NEET selezionati quale contributo volto a consentire loro di rendersi professionalmente autonomi; sottolinea che la finalità di questa misura è quella di promuovere l'imprenditorialità fornendo finanziamenti alle iniziative imprenditoriali sostenibili, nell'ottica di portare alla creazione di nuovi posti di lavoro a medio termine; osserva che tale importo massimo ammissibile sarà concesso ove siano soddisfatte determinate condizioni e in base alla sostenibilità delle nuove imprese beneficiarie;

15.  osserva che le misure di sostegno al reddito saranno strettamente limitate a un importo massimo pari al 35% del pacchetto globale di misure personalizzate, come stabilito nel regolamento FEG; fa inoltre notare che tali azioni sono subordinate alla partecipazione attiva dei beneficiari interessati ad attività di formazione e di ricerca di occupazione;

16.  accoglie positivamente il fatto che saranno rispettati i principi di parità di trattamento e di non discriminazione per quanto riguarda l'accesso alle azioni proposte e la loro attuazione;

17.  ricorda che, in conformità dell'articolo 7 del regolamento FEG, l'elaborazione del pacchetto coordinato di servizi personalizzati dovrebbe tener conto delle prospettive future del mercato del lavoro e delle competenze richieste ed essere compatibile con il passaggio a un'economia sostenibile ed efficiente sotto il profilo delle risorse;

18.  approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

19.  incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

20.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.
(2) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.
(3) GU C 373 del 20.12.2013 pag. 1.


ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 13 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (domanda EGF/2014/009 EL/Sprider Stores, presentata dalla Grecia)

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione 2014/879/UE.)

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