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Procedura : 2014/2966(RSP)
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B8-0265/2014

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CRE 25/11/2014 - 7.5
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P8_TA(2014)0058

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Martedì 25 novembre 2014 - Strasburgo
Richiesta di un parere della Corte di giustizia sulla compatibilità con i trattati dell'accordo tra il Canada e l'Unione europea sul trasferimento e sul trattamento dei dati del codice di prenotazione (PNR)
P8_TA(2014)0058B8-0265/2014

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2014 sulla richiesta di un parere della Corte di giustizia circa la compatibilità con i trattati dell'accordo tra il Canada e l'Unione europea sul trasferimento e sul trattamento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) (2014/2966(RSP))

Il Parlamento europeo,

–  visto l'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare i paragrafi 6 e 11,

–  visto il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo tra il Canada e l'Unione europea sul trasferimento e sul trattamento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record – PNR) (12652/2013),

–  visto l'accordo tra il Canada e l'Unione europea sul trasferimento e sul trattamento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record – PNR) (12657/2013),

–  vista la comunicazione della Commissione sull'approccio globale al trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) verso paesi terzi (COM(2010)0492),

–  viste le sue risoluzioni del 5 maggio 2010 sull'avvio dei negoziati per la conclusione di accordi sui dati del codice di prenotazione (PNR) con gli Stati Uniti, l'Australia e il Canada(1) e dell'11 novembre 2010 sull'approccio globale al trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) verso paesi terzi(2),

–  visto il parere del Garante europeo della protezione dei dati, del 19 ottobre 2010, sulla comunicazione della Commissione sull'approccio globale al trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) verso paesi terzi(3),

–  visto il parere del Garante europeo della protezione dei dati, del 30 settembre 2013, sulle proposte di decisioni del Consiglio relative alla conclusione e alla firma dell'accordo tra il Canada e l'Unione europea sul trasferimento e sul trattamento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record – PNR)(4),

–  visto il parere 7/2010 del gruppo di lavoro articolo 29 per la protezione dei dati, adottato il 12 novembre 2010, sulla comunicazione della Commissione sull'approccio globale al trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) verso paesi terzi,

–  visti l'articolo 16 TFUE nonché gli articoli 7 e 8 e l'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

–  vista la sentenza della Corte di giustizia del 9 marzo 2010 nella causa C-518/07, Commissione europea/Repubblica federale di Germania,

–  vista la sentenza della Corte di giustizia dell'8 aprile 2014 nelle cause riunite C-293/12 e C-594/12 in cui la direttiva riguardante la conservazione dei dati è dichiarata invalida,

–  visto l'articolo 108, paragrafo 6, del suo regolamento,

A.  considerando che nel 2005 l'Unione europea ha concluso un accordo con il Canada sul trattamento dei dati delle pratiche passeggeri (Passenger Name Record, PNR) sulla base di una serie di impegni da parte dell'agenzia canadese per i servizi transfrontalieri (CBSA) in relazione all'attuazione del suo programma PNR; che, con lo scadere della pertinente decisione della Commissione il 22 settembre 2009, la base giuridica europea per la trasmissione di dati PNR alla CBSA è venuta meno;

B.  considerando che la CBSA ha unilateralmente provveduto a garantire all'UE che gli impegni sarebbero rimasti validi sino a che non fosse stato applicato un nuovo accordo e che ciò è stato comunicato a tutti gli Stati membri e alle rispettive autorità di protezione dei dati;

C.  considerando che, a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, per la conclusione di nuovi accordi PNR è necessario che il Parlamento europeo dia la sua approvazione prima che questi siano adottati dal Consiglio;

D.  considerando che il 2 dicembre 2010 il Consiglio ha adottato una decisione, con relative direttive di negoziato, che autorizza la Commissione ad avviare negoziati a nome dell'UE in vista di un accordo con il Canada sul trasferimento e sul trattamento dei dati del codice di prenotazione;

E.  considerando che il 18 luglio 2013 la Commissione ha proposto al Consiglio di prendere una decisione sulla conclusione dell'accordo;

F.  considerando che il 30 settembre 2013 il Garante europeo della protezione dei dati ha espresso parere sull'accordo, mettendo in dubbio la necessità e la proporzionalità dei sistemi PNR e dei trasferimenti in massa dei dati PNR a paesi terzi, e contestando la scelta della base giuridica;

G.  considerando che il 5 dicembre 2013 il Consiglio ha deciso di chiedere al Parlamento di dare la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

H.  considerando che l'accordo è stato firmato il 25 giugno 2014;

I.  considerando che il 7 luglio 2014 il Consiglio ha richiesto l'approvazione del Parlamento per la conclusione dell'accordo;

J.  considerando che l'8 aprile 2014 la Corte di giustizia, nelle cause riunite C-293/12 e C-594/12, ha dichiarato invalida la direttiva riguardante la conservazione dei dati;

K.  considerando che lo scopo dell'accordo, quale esposto all'articolo 1 dello stesso, è di definire le condizioni alle quali i dati PNR possono essere trasferiti e usati, nonché di stabilire i mezzi con cui tali dati devono essere protetti;

1.  ritiene che vi sia incertezza giuridica quanto alla compatibilità del progetto di accordo con le disposizioni dei trattati (articolo 16 TFUE) e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (articoli 7 e 8, e articolo 52, paragrafo 1) relativamente al diritto degli individui alla protezione dei dati di carattere personale; mette inoltre in dubbio la scelta della base giuridica, vale a dire dell'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma, lettera d), e l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), TFUE (cooperazione di polizia e giudiziaria) anziché dell'articolo 16 TFUE (protezione dei dati);

2.  decide di chiedere il parere della Corte di giustizia sulla compatibilità dell'accordo con i trattati;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione, e di prendere le disposizioni necessarie ai fini dell'ottenimento di tale parere.

(1) GU C 81 E del 15.3.2011, pag. 70.
(2) GU C 74 E del 13.3.2012, pag. 8.
(3) GU C 357 del 30.12.2010, pag. 7.
(4) GU C 51 del 22.2.2014, pag. 12.

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