Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: sistema provvisorio di acconti sui contributi per coprire le spese amministrative del Comitato di risoluzione unico durante il periodo provvisorio
Decisione del Parlamento europeo del 27 novembre 2014 di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione dell'8 ottobre 2014 relativo al sistema provvisorio di acconti sui contributi per coprire le spese amministrative del Comitato di risoluzione unico durante il periodo provvisorio (C(2014)7164 – 2014/2882(DEA))
Il Parlamento europeo,
– visto il regolamento delegato della Commissione dell'8 ottobre 2014 (C(2014)7164),
– vista la lettera in data 23 ottobre 2014 della Commissione con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non solleverà obiezioni al regolamento delegato,
– vista la lettera in data 4 novembre 2014 della commissione per i problemi economici e monetari al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione,
– visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010(1), in particolare l'articolo 65, paragrafo 5, lettere a), b) e c),
– vista la raccomandazione di decisione della commissione per i problemi economici e monetari,
– visto l'articolo 105, paragrafo 6, del suo regolamento,
A. considerando che l'articolo 42 del regolamento (UE) n. 806/2014 (regolamento sul meccanismo di risoluzione unico) prevede l'istituzione, a decorrere dal 19 agosto 2014, di un Comitato di risoluzione unico (di seguito "Comitato") sotto forma di agenzia dell'Unione europea;
B. considerando che l'articolo 98 del regolamento sul meccanismo di risoluzione unico prescrive che il Comitato sia pienamente operativo a partire dal 1° gennaio 2015;
C. considerando che il Comitato deve disporre di un bilancio autonomo, che non faccia parte del bilancio dell'Unione e che sia finanziato tramite contributi del settore bancario, in particolare tramite contributi alle spese amministrative del Comitato che devono essere versati da enti creditizi, imprese madri, imprese d'investimento ed enti finanziari oggetto del regolamento sul meccanismo di risoluzione unico;
D. considerando che l'articolo 65, paragrafo 5, del regolamento sul meccanismo di risoluzione unico conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati sui contributi per determinarne il tipo e il calcolo e, in particolare, per determinare i contributi annuali necessari per coprire le spese amministrative del Comitato prima che diventi pienamente operativo;
E. considerando che l'8 ottobre 2014 la Commissione ha adottato, in virtù dei summenzionati poteri conferiteli, il regolamento delegato della Commissione relativo al sistema provvisorio di acconti sui contributi per coprire le spese amministrative del Comitato di risoluzione unico durante il periodo provvisorio;
F. considerando che predetto regolamento delegato potrebbe entrare in vigore alla fine del tempo di esame da parte del Parlamento e del Consiglio solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni; che il tempo di esame è stato fissato, ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 6, del regolamento sul meccanismo di risoluzione unico, a tre mesi dalla data di notifica, vale a dire fino all'8 gennaio 2015, e che può essere prorogato di altri tre mesi;
G. considerando che, al fine di garantire un corretto funzionamento del Comitato a partire dal 1° gennaio 2015, quest'ultimo dovrà disporre quanto prima dei relativi meccanismi di finanziamento, e comunque prima del 1° gennaio 2015, in modo tale da poter coprire le prime spese amministrative (retribuzione del personale, spese infrastrutturali, amministrative e operative) tramite le risorse proprie;
H. considerando che il regolamento delegato in parola dovrebbe pertanto entrare in vigore nel 2014, prima che termini il tempo di esame di cui al considerando F;
1. dichiara di non sollevare obiezioni al regolamento delegato;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.