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Procedura : 2014/2183(BUD)
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A8-0063/2014

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Martedì 16 dicembre 2014 - Strasburgo
Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas - Grecia
P8_TA(2014)0082A8-0063/2014
Risoluzione
 Allegato

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2014 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 13 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (domanda EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas, presentata dalla Grecia) (COM(2014)0702 – C8-0245/2014 – 2014/2183(BUD))

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2014)0702 – C8-0245/2014),

–  visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006(1) (regolamento FEG),

–  visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020(2), in particolare l'articolo 12,

–  visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria(3) (AII del 2 dicembre 2013), in particolare il punto 13,

–  vista la procedura di trilogo prevista al punto 13 dell'AII del 2 dicembre 2013,

–  vista la lettera dalla commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

–  vista la lettera della commissione per lo sviluppo regionale,

–  vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0063/2014),

A.  considerando che l'Unione europea ha predisposto strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali o della crisi economica e finanziaria mondiale e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro;

B.  considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori collocati in esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel rispetto dell'AII del 2 dicembre 2013 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG);

C.  considerando che l'adozione del regolamento FEG riflette l'accordo raggiunto tra il Parlamento europeo e il Consiglio concernente la reintroduzione del criterio di mobilitazione a seguito della crisi, l'aumento del contributo finanziario dell'Unione al 60% dei costi totali stimati delle misure proposte, l'incremento dell'efficienza del trattamento delle domande d'intervento del FEG in seno alla Commissione e da parte del Parlamento europeo e del Consiglio mediante la riduzione dei tempi per la valutazione e l'approvazione, l'estensione delle azioni e dei beneficiari ammissibili ai lavoratori autonomi e ai giovani, nonché il finanziamento di incentivi per la creazione di imprese proprie;

D.  considerando che il 29 luglio 2014 le autorità greche hanno presentato la domanda EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas in seguito alle 551 collocazioni in esubero effettuate dalla Odyssefs Fokas S.A., un'impresa operante nel settore economico classificato nella divisione 47 della NACE Rev. 2 ("Commercio al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e di motocicli");

E.  considerando che la domanda soddisfa i criteri di ammissibilità stabiliti dal regolamento FEG;

1.  si compiace che le autorità greche tengano conto dei notevoli vantaggi del presente strumento finanziario e lo abbiano già utilizzato a più riprese per contrastare gli effetti negativi della crisi economica e finanziaria;

2.  rileva che le autorità greche hanno presentato la domanda in base al criterio di intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento FEG, che prevede almeno 500 collocamenti in esubero di lavoratori o cessazioni dell'attività di lavoratori autonomi, nell'arco di un periodo di riferimento di quattro mesi, in un'impresa di uno Stato membro, compresi i lavoratori collocati in esubero e i lavoratori autonomi la cui attività sia cessata presso i fornitori o i produttori a valle dell'impresa in questione;

3.  constata che le autorità greche hanno presentato la domanda per ottenere un contributo finanziario del FEG il 29 luglio 2014 e che la valutazione della Commissione è stata comunicata l'11 novembre 2014; si compiace della rapidità della procedura di valutazione, che è durata meno di cinque mesi;

4.  osserva che, secondo le autorità greche, i fatti che hanno causato gli esuberi sono principalmente due: la diminuzione del reddito disponibile delle famiglie, dovuta all'aumento della pressione fiscale, alla diminuzione dei salari (sia nel settore pubblico sia in quello privato) e all'aumento della disoccupazione, che ha causato un crollo del potere d'acquisto; e la drastica riduzione dei prestiti alle imprese e ai singoli cittadini a causa della mancanza di liquidità delle banche greche;

5.  conviene che tali fattori sono connessi con il persistere della crisi economica e finanziaria mondiale oggetto del regolamento (CE) n. 546/2009(4) e che la Grecia ha pertanto diritto a un contributo finanziario a titolo del FEG;

6.  osserva che, ad oggi, il settore del commercio al dettaglio è stato oggetto di altre tre domande FEG, due delle quali presentate dalla Grecia, anch'esse motivate dalla crisi finanziaria ed economica mondiale;

7.  osserva che questi esuberi aggraveranno ulteriormente la situazione occupazionale in un paese in cui, nel periodo 2008-2013, il numero dei disoccupati è quadruplicato e che presenta il tasso di disoccupazione più elevato tra gli Stati membri e il quinto più elevato a livello mondiale; è particolarmente preoccupato per le regioni dell'Attica e della Macedonia centrale, dove è concentrato il 90% degli esuberi e che presentano già tassi di disoccupazione superiori alla media nazionale del 27,5%;

8.  osserva che, oltre ai 551 lavoratori collocati in esubero nel periodo di riferimento, i beneficiari ammissibili comprendono anche 49 lavoratori collocati in esubero prima del periodo di rifermento di quattro mesi, il che porta il numero totale dei beneficiari ammissibili a 600 persone; rileva che l'89,17% dei lavoratori collocati in esubero ammissibili al sostegno del FEG sono donne;

9.  accoglie inoltre con favore il fatto che le autorità greche offriranno servizi personalizzati cofinanziati dal FEG a un massimo di 500 giovani disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione (NEET) al di sotto dei 30 anni alla data di presentazione della domanda, considerato che tutti gli esuberi di cui al punto 8 si verificano nelle regioni di livello NUTS 2 di Κεντρική Μακεδονία (Macedonia centrale, EL 12), Θεσσαλία (Tessaglia, EL14) e Aττική (Attica, EL 30), ammesse a beneficiare dell'iniziativa per l'occupazione giovanile, il che porta a 1 100 il numero dei beneficiari;

10.  prende atto che le autorità greche hanno deciso di offrire servizi personalizzati cofinanziati dal FEG a un massimo di 500 giovani NEET al di sotto dei 30 anni; rileva che, in base alla domanda, le autorità greche si baseranno, tra l'altro, su criteri uniformati a quelli inclusi nel piano di attuazione della Garanzia per i giovani in Grecia (ad esempio giovani a rischio di esclusione, reddito delle famiglie, livello di istruzione, durata della disoccupazione, ecc.), come pure sulle manifestazioni di interesse; esorta le autorità greche a tenere conto dei criteri sociali e ad assicurare che la selezione dei beneficiari di misure di sostegno a titolo del FEG rispetti pienamente i principi della non discriminazione e delle pari opportunità;

11.  appoggia i criteri sociali applicati dalle autorità greche per selezionare i NEET cui destinare le misure del FEG, che tengono conto di dati sul reddito delle famiglie, il livello di istruzione e la durata della disoccupazione; chiede che nella selezione dei destinatari delle misure si rispettino pienamente i principi di non discriminazione, in modo tale da offrire opportunità alle persone più lontane dal mercato del lavoro;

12.  invita le autorità greche a fornire informazioni dettagliate sulle azioni finanziate e sui risultati conseguiti, al fine di condividere le migliori prassi, in particolare per quanto riguarda la selezione dei NEET e il sostegno prestato loro;

13.  rileva che i costi totali stimati per questa mobilitazione del FEG sono pari a 10 740 000 EUR, di cui 210 000 EUR sono destinati all'attuazione, e che il contributo finanziario del FEG ammonta a 6 444 000 EUR, pari al 60% dei costi totali;

14.  rileva che il contributo per le attività di preparazione, gestione, informazione e pubblicità, controllo e comunicazione costituisce l'1,96% del bilancio totale; osserva inoltre che è previsto che oltre la metà di detto contributo sia destinata all'informazione e pubblicità;

15.  valuta positivamente il fatto che, al fine di fornire un'assistenza tempestiva ai lavoratori, le autorità greche abbiano deciso di avviare l'attuazione dei servizi personalizzati a favore dei lavoratori interessati già il 20 ottobre 2014, in anticipo rispetto alla decisione definitiva in merito alla concessione del sostegno del FEG al pacchetto coordinato proposto;

16.  osserva che le autorità greche hanno comunicato che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati è stato elaborato in consultazione con i rappresentanti dei beneficiari interessati (ex dipendenti di Fokas e loro avvocati) e con la Federazione greca dei lavoratori dipendenti del settore privato;

17.  rileva che i servizi personalizzati da fornire sono stati concepiti per tener conto delle esigenze specifiche dei NEET e consistono nelle seguenti misure: orientamento professionale, formazione, riqualificazione e formazione professionale, contributi all'avvio di imprese, indennità per la ricerca di un lavoro e indennità di formazione, indennità di mobilità;

18.  sottolinea l'importanza di servizi personalizzati finalizzati ad aiutare i beneficiari interessati a individuare le proprie competenze e a mettere a punto un progetto professionale realistico basato sui loro interessi e sulle loro qualifiche;

19.  si compiace che il controllo figuri tra le misure proposte e preveda il monitoraggio dei partecipanti durante i sei mesi successivi alla fine dell'attuazione delle misure;

20.  prende atto che la maggior parte dei finanziamenti richiesti sono destinati a coprire i contributi all'avvio di imprese (3 000 000 EUR) e le misure di formazione (2 960 000 EUR);

21.  osserva che l'importo ammissibile massimo di 15 000 EUR sarà concesso a 200 lavoratori e NEET selezionati quale contributo volto a consentire loro di avviare la propria attività; sottolinea che la finalità di questa misura è quella di promuovere l'imprenditorialità fornendo finanziamenti alle iniziative imprenditoriali fattibili, nell'ottica di portare alla creazione di nuovi posti di lavoro a medio termine; osserva che tale importo massimo ammissibile sarà concesso subordinatamente a determinate condizioni e alla possibilità di sopravvivenza delle start-up beneficiarie;

22.  mette in evidenza l'effettivo valore aggiunto e raccomanda l'offerta di misure attive a favore del mercato del lavoro; osserva che circa un terzo del sostegno previsto consiste in indennità e pertanto in misure passive del mercato del lavoro;

23.  rileva che il costo delle misure di formazione di questa domanda si colloca a un livello paragonabile con altre domande presentate dalla Grecia; osserva che si riscontrano variazioni di tali costi in domande analoghe presentate da altri Stati membri;

24.  chiede che le misure del Fondo sociale europeo (FES) previste nel suo nuovo periodo di programmazione vadano ad integrare il piano FEG e agevolino il reinserimento dei lavoratori in settori economici sostenibili e orientati al futuro; ricorda che, in conformità dell'articolo 7 del regolamento FEG, l'elaborazione del pacchetto coordinato di servizi personalizzati finanziati dal FEG dovrebbe tener conto delle prospettive future del mercato del lavoro e delle competenze richieste ed essere compatibile con il passaggio a un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse;

25.  accoglie positivamente il fatto che saranno rispettati i principi di parità di trattamento e di non discriminazione per quanto riguarda l'accesso alle azioni proposte e la loro attuazione;

26.  approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

27.  incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

28.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.
(2) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.
(3) GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.
(4) GU L 167 del 29.6.2009, pag. 26.


ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 13 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (domanda EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas, presentata dalla Grecia)

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione (UE) 2015/43.)

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