Indice 
 Precedente 
 Seguente 
 Testo integrale 
Procedura : 2014/2954(DEA)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : B8-0346/2014

Testi presentati :

B8-0346/2014

Discussioni :

Votazioni :

Testi approvati :

P8_TA(2014)0085

Testi approvati
PDF 207kWORD 50k
Mercoledì 17 dicembre 2014 - Strasburgo
Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: regimi per prodotti originari di alcuni Stati ACP
P8_TA(2014)0085B8-0346/2014

Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 14 novembre 2014 che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono o portano ad istituire accordi di partenariato economico (C(2014)08355 – 2014/2954(DEA))

Il Parlamento europeo,

–  visto il regolamento delegato della Commissione (C(2014)08355),

–  vista la lettera del 26 novembre 2014 della Commissione, con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non solleverà obiezioni al regolamento delegato,

–  vista la lettera del 5 dicembre 2014 della commissione per il commercio internazionale al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione,

–  visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico(1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 2, e l'articolo 24 bis, paragrafo 6,

–  visto il regolamento (UE) n. 527/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'esclusione di alcuni paesi dall'elenco delle regioni o degli Stati che hanno concluso negoziati(2),

–  vista la raccomandazione di decisione della commissione per il commercio internazionale,

–  visto l'articolo 105, paragrafo 6, del suo regolamento,

–  visto che non è stata sollevata alcuna obiezione nel termine previsto all'articolo 105, paragrafo 6, terzo e quarto trattino, del suo regolamento, che arrivava a scadenza il 16 dicembre 2014,

A.  considerando che, ai sensi del regolamento (UE) n. 527/2013, dal 1° ottobre 2014 il Kenya non rientra più nel regime di accesso al mercato previsto dal regolamento (CE) n. 1528/2007;

B.  considerando che il 16 ottobre 2014 il Kenya, l'Unione europea e i suoi Stati membri hanno concluso i negoziati su un accordo di partenariato economico;

C.  considerando che il 14 novembre 2014 la Commissione ha adottato un atto delegato volto a reinserire il Kenya nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007;

D.  considerando che la Commissione ha sottolineato che la decisione di non sollevare obiezioni limiterebbe il rischio di diversione degli scambi e di minori esportazioni nell'UE da parte del Kenya, riducendo l'impatto negativo sul settore del tonno, dell'orticoltura e dei fiori recisi;

1.  dichiara di non sollevare obiezioni al regolamento delegato;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU L 348 del 31.12.2007, pag. 1.
(2) GU L 165 del 18.6.2013, pag. 59.

Note legali - Informativa sulla privacy