Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 14 novembre 2014 che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono o portano ad istituire accordi di partenariato economico (C(2014)08355 – 2014/2954(DEA))
Il Parlamento europeo,
– visto il regolamento delegato della Commissione (C(2014)08355),
– vista la lettera del 26 novembre 2014 della Commissione, con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non solleverà obiezioni al regolamento delegato,
– vista la lettera del 5 dicembre 2014 della commissione per il commercio internazionale al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione,
– visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico(1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 2, e l'articolo 24 bis, paragrafo 6,
– visto il regolamento (UE) n. 527/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'esclusione di alcuni paesi dall'elenco delle regioni o degli Stati che hanno concluso negoziati(2),
– vista la raccomandazione di decisione della commissione per il commercio internazionale,
– visto l'articolo 105, paragrafo 6, del suo regolamento,
– visto che non è stata sollevata alcuna obiezione nel termine previsto all'articolo 105, paragrafo 6, terzo e quarto trattino, del suo regolamento, che arrivava a scadenza il 16 dicembre 2014,
A. considerando che, ai sensi del regolamento (UE) n. 527/2013, dal 1° ottobre 2014 il Kenya non rientra più nel regime di accesso al mercato previsto dal regolamento (CE) n. 1528/2007;
B. considerando che il 16 ottobre 2014 il Kenya, l'Unione europea e i suoi Stati membri hanno concluso i negoziati su un accordo di partenariato economico;
C. considerando che il 14 novembre 2014 la Commissione ha adottato un atto delegato volto a reinserire il Kenya nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007;
D. considerando che la Commissione ha sottolineato che la decisione di non sollevare obiezioni limiterebbe il rischio di diversione degli scambi e di minori esportazioni nell'UE da parte del Kenya, riducendo l'impatto negativo sul settore del tonno, dell'orticoltura e dei fiori recisi;
1. dichiara di non sollevare obiezioni al regolamento delegato;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.