Risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2014 sul rinnovo della strategia di sicurezza interna dell'UE (2014/2918(RSP))
Il Parlamento europeo,
– visti gli articoli 2, 3, 6, 7 e 21 del trattato sull'Unione europea (TUE) e gli articoli 4, 16, 20, 67, 68, 70, 71, 72, 75, 82, 83, 84, 85, 86, 87 e 88 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 6, 7, 8, l'articolo 10, paragrafo 1, e gli articoli 11, 12, 21, 47-50, 52 e 53,
– vista la comunicazione della Commissione del 20 giugno 2014 "Relazione finale sull'attuazione della strategia di sicurezza interna dell’UE per il periodo 2010-2014" (COM(2014)0365),
– visto il documento di Europol "EU Terrorism Situation and Trend Report (TE-SAT)" (relazione sulla situazione e le tendenze del terrorismo nell'UE) per il 2014,
– visto il documento di Europol "Internet Organised Crime Threat Assessment (iOCTA)" (valutazione della minaccia della criminalità organizzata su Internet) per il 2014,
– visto il documento di Europol "EU Serious and Organised Crime Threat Assessment (SOCTA)" (valutazione della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata e dalle forme gravi di criminalità nell'UE) per il 2013,
– visto il parere 01/2014 del Gruppo dell'articolo 29 per la tutela dei dati, sull'applicazione dei principi di necessità e proporzionalità e la protezione dei dati nell'azione di contrasto,
– vista la risoluzione adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 24 settembre 2014 sulle minacce alla pace e alla sicurezza internazionali causate da atti terroristici (risoluzione 2178 (2014)),
– vista la sua risoluzione del 2 aprile 2014 sulla revisione intermedia del programma di Stoccolma(1),
– vista la sua risoluzione del 12 marzo 2014 sul programma di sorveglianza dell'Agenzia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, sugli organi di sorveglianza in diversi Stati membri e sul loro impatto sui diritti fondamentali dei cittadini dell'UE(2),
– vista la sua risoluzione del 27 febbraio 2014 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea (2012)(3),
– vista la sua risoluzione del 12 settembre 2013 sulla seconda relazione sull'attuazione della strategia di sicurezza interna dell'UE(4),
– vista la strategia di sicurezza interna dell'Unione europea adottata dal Consiglio il 25 febbraio 2010,
– viste le interrogazioni al Consiglio e alla Commissione sul rinnovo della strategia di sicurezza interna dell'UE (O-000089/2014 – B8-0044/2014 e O-000090/2014 – B8-0045/2014),
– visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando che il trattato di Lisbona ha posto le fondamenta per lo sviluppo di una politica di sicurezza dell'UE strettamente condivisa dall'UE e dai suoi Stati membri, basata sullo Stato di diritto, il rispetto dei diritti fondamentali e la solidarietà, e soggetta al controllo democratico a livello europeo e nazionale, confermando nel contempo il principio di sussidiarietà; considerando che l'entrata in vigore del trattato di Lisbona ha reso il Parlamento un attore a pieno titolo nel campo della politica di sicurezza così da garantire il controllo democratico, conferendogli in tal modo il potere di partecipare attivamente alla definizione delle priorità in questo settore e di interagire con tutti i soggetti pertinenti a livello unionale e nazionale al fine di realizzare una politica di sicurezza dell'UE globale, mirata ed efficace;
B. considerando che negli ultimi anni la situazione della sicurezza in Europa è cambiata radicalmente a causa di nuovi conflitti e sconvolgimenti nel vicinato immediato dell'UE, del rapido sviluppo delle nuove tecnologie e della crescente radicalizzazione che sfocia nella violenza e nel terrorismo; considerando che molte delle odierne sfide per la sicurezza hanno carattere transfrontaliero e transettoriale, superando la capacità di qualunque singolo Stato membro di rispondervi efficacemente, e che ciò richiede un approccio comune europeo;
C. considerando che l'UE e gli Stati membri hanno la responsabilità comune di garantire la sicurezza e la libertà dei cittadini europei; che libertà, sicurezza e giustizia sono obiettivi che vanno perseguiti in parallelo e che, al fine di conseguire libertà e giustizia, le misure di sicurezza dovrebbero quindi fondarsi sempre su fatti provati, conformemente ai principi di necessità, proporzionalità e rispetto dei diritti fondamentali e sulla base di un adeguato controllo democratico e di un appropriato obbligo di rendiconto;
D. considerando che particolare attenzione dev'essere rivolta a sostenere e proteggere tutte le vittime della criminalità in tutta l'UE;
E. considerando che la strategia di sicurezza interna (SSI) per il periodo 2010-2014 sta per concludersi e che è in corso di preparazione una nuova SSI per il periodo 2015-2019;
1. valuta positivamente la preparazione di una nuova SSI per i prossimi quattro anni; rileva che dopo l'istituzione dell'attuale SSI sono emerse nuove minacce alla sicurezza, mentre altre richiedono una risposta politica diversa; ribadisce inoltre che con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona la Carta dei diritti fondamentali dell'UE è stata incorporata nel diritto dell'Unione; ritiene pertanto che l'attuale SSI debba essere accuratamente valutata, aggiornata e rinnovata;
2. ritiene che fra i presupposti essenziali per una SSI efficace vi sia un'analisi approfondita delle minacce alla sicurezza da affrontare, che dev'essere compiuta da Europol in stretta collaborazione con gli altri organismi unionali pertinenti e con gli Stati membri;
3. si duole del fatto che la comunicazione della Commissione non contenga una valutazione degli strumenti attuali e una corrispondente analisi delle lacune ancora presenti; invita con urgenza la Commissione a compiere tale valutazione e analisi e a concentrare i suoi sforzi sulla corretta applicazione e su un uso migliore della legislazione e degli strumenti esistenti, prima di proporre la creazione di norme e strumenti nuovi; in particolare invita il Consiglio, in cooperazione con la Commissione, a valutare globalmente l'attuazione delle misure adottate in materia di sicurezza interna prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, avvalendosi della procedura di cui all'articolo 70 TFUE;
4. chiede che la nuova SSI sia lungimirante e strategica, e facilmente adattabile all'evolvere delle situazioni, incentrandosi non solo sulle minacce alla sicurezza esistenti ma anche su quelle emergenti e applicando un approccio integrato, globale e olistico a settori prioritari quali la sicurezza informatica, la tratta di esseri umani e la lotta al terrorismo e a problemi interconnessi come la criminalità organizzata, il riciclaggio di denaro e la corruzione;
5. osserva con preoccupazione il numero in rapida crescita di cittadini dell'UE che si recano in aree di conflitto per unirsi a organizzazioni terroristiche e successivamente tornano nel territorio dell'UE, fenomeno che crea rischi di nuovo tipo per la sicurezza interna dell'Unione; intende affrontare questa preoccupante tendenza con un approccio multidimensionale, che comprenda i seguenti versanti d'intervento: (i) agire in modo complessivo su fattori di fondo, quali la radicalizzazione, l'intolleranza e la discriminazione, promuovendo la tolleranza politica e religiosa, sviluppando la coesione e l'inclusività sociale e facilitando il reinserimento, (ii) analizzare e controbilanciare l'incitamento a compiere atti terroristici motivati dall'estremismo e a partire per aderire a organizzazioni terroristiche, (iii) prevenire e contrastare il reclutamento e la partecipazione ai conflitti, anche impedendo il viaggio stesso dei combattenti stranieri verso le zone di conflitto, nell'ambito degli appropriati quadri giuridici, (iv) smantellare le vie di finanziamento delle organizzazioni terroristiche e degli individui che si propongono di aderirvi, e (v) assicurare, ove appropriato, il perseguimento penale;
6. rileva che rispetto al passato le minacce alla sicurezza sono oggi più diversificate, internazionali, molteplici e asimmetriche, rendendo necessaria una più stretta cooperazione transfrontaliera e tra agenzie; chiede una cooperazione operativa più efficace tra gli Stati membri attraverso una maggiore utilizzazione dei validi strumenti esistenti, come le squadre investigative comuni, e una condivisione più rapida ed efficiente di dati e informazioni pertinenti, fatte salve le garanzie appropriate in materia di protezione dei dati e della sfera privata; in tale contesto, sottolinea l'estrema importanza della rapida adozione della proposta di direttiva sulla protezione dei dati, in modo da disporre di un quadro giuridico completo per la condivisione dei dati nell'ambito delle attività di contrasto; sottolinea che, al fine di promuovere ulteriormente la cooperazione operativa fra gli Stati membri, sono necessarie ancora altre misure volte a rafforzare la fiducia; sostiene pertanto il rafforzamento dei programmi europei di formazione e di scambio per gli operatori nazionali, al fine di promuovere maggiormente una cultura europea in materia di attività di contrasto;
7. ricorda al Consiglio europeo l'obbligo, che gli deriva dall'articolo 222 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di valutare regolarmente le minacce per l'Unione, e invita la Commissione a presentare proposte concrete su come attuare nel modo migliore tale obbligo, riunendo le valutazioni delle minacce e dei rischi compiute a livello unionale e nazionale, attualmente troppo frammentate e caratterizzate da un'ottica troppo ristretta;
8. invita a cercare il giusto equilibrio tra politiche di prevenzione e misure repressive al fine di preservare la libertà, la sicurezza e la giustizia; sottolinea che le misure di sicurezza dovrebbero essere sempre attuate in conformità dei principi dello Stato di diritto e della tutela di tutti i diritti fondamentali; invita pertanto la Commissione, in sede di elaborazione e attuazione della nuova SSI, a tenere debito conto della recente pronuncia sulla direttiva riguardante la conservazione dei dati con cui la Corte di giustizia stabilisce che tutti gli strumenti devono essere conformi ai principi di proporzionalità, necessità e legalità e devono includere le appropriate garanzie in materia di obbligo di rendiconto e di ricorso giurisdizionale;
9. si duole che la SSI manchi tuttora di un'appropriata "dimensione di giustizia"; ricorda che, in linea col programma di Stoccolma, la fiducia reciproca va rafforzata sviluppando progressivamente una cultura giudiziaria europea basata sulla diversità dei sistemi e delle tradizioni giuridiche, attraverso la cooperazione e la legislazione europee in questo settore e, in particolare, attraverso lo sviluppo della cooperazione giudiziaria in materia penale;
10. rileva che è di fondamentale importanza la corretta attuazione della nuova SSI, che è necessaria una chiara divisione dei compiti tra il livello unionale e quello nazionale, e che sia il Parlamento europeo sia i parlamenti nazionali devono partecipare a questo processo di monitoraggio; intende perciò effettuare, in stretta collaborazione con i parlamenti nazionali, regolari attività di monitoraggio della corretta attuazione della SSI;
11. sottolinea l'importanza della coerenza tra gli aspetti interni e quelli esterni della sicurezza; ritiene che vadano portate al massimo grado le sinergie tra gli strumenti della politica estera e di sicurezza comune (PESC) e quelli del settore giustizia e affari interni (GAI), tra cui lo scambio di informazioni e la cooperazione giudiziaria e di polizia con i paesi terzi, specialmente mediante il ricorso ad accordi sulla mutua assistenza giudiziaria, nel pieno rispetto dei principi stabiliti agli articoli 2, 3, 6 e 21 del TUE; sottolinea in questo contesto che tutti gli attori pertinenti, tra cui il coordinatore antiterrorismo dell'UE e il coordinatore anti-tratta dell'UE, devono operare in stretta collaborazione, integrando gli aspetti interni ed esterni;
12. sottolinea la necessità di assicurare risorse finanziarie adeguate per la corretta attuazione delle misure enunciate nella SSI, e in particolare di garantire che le agenzie dell'UE come Europol ed Eurojust siano sufficientemente attrezzate per svolgere i compiti loro assegnati; riconosce, a questo proposito, l'importante ruolo che possono svolgere la ricerca e l'innovazione per lo sviluppo di strumenti utili a fronteggiare il terrorismo, la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità;
13. rileva che, nella pratica, la SSI ha ripercussioni anche sulla definizione delle priorità nelle attività delle agenzie europee e nei finanziamenti europei nel settore GAI, in cui il Parlamento è colegislatore; esorta pertanto il Consiglio a tenere debitamente conto del contributo del Parlamento alla nuova SSI prima di adottare la nuova strategia;
14. intende elaborare ulteriormente la propria posizione sulle priorità e le azioni nel campo della sicurezza interna, anche sulla base della prevista comunicazione della Commissione sulla nuova SSI, e intavolare su questo tema un dialogo proficuo con il Consiglio e la Commissione nello spirito del trattato di Lisbona;
15. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio nonché ai parlamenti degli Stati membri.