– vista la richiesta di revoca dell'immunità di Ana Gomes, inoltrata il 18 giugno 2014 dal Sostituto procuratore generale della Repubblica portoghese nell'ambito di un procedimento penale pendente dinanzi alla seconda sezione del dipartimento di investigazione e di azione penale di Lisbona (rif. NUIPC 8773/13.4TDLSB) e annunciata in Aula il 3 luglio 2014,
– avendo ascoltato Ana Gomes, a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del suo regolamento,
– visti l'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,
– viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 12 maggio 1964, 10 luglio 1986, 15 e 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010, 6 settembre 2011 e 17 gennaio 2013(1),
– visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A8-0025/2014),
A. considerando che il Sostituto procuratore generale della Repubblica portoghese ha inoltrato la richiesta di revoca dell'immunità parlamentare di Ana Gomes, avanzata da un pubblico ministero del dipartimento di investigazione e azione penale di Lisbona in relazione a presunte dichiarazioni diffamatorie pronunciate dall'on. Gomes nel corso di un dibattito televisivo; che la richiesta è stata avanzata affinché possa essere aperto un procedimento penale a carico dell'on. Gomes e quest'ultima possa essere ascoltata nel contesto di tale procedimento;
B. considerando che, a norma dell'articolo 8 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, i membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni;
C. considerando che l'articolo 6 del regolamento stabilisce che, nell'esercizio dei suoi poteri in materia di privilegi e immunità, il Parlamento opera al fine di mantenere la propria integrità di assemblea legislativa democratica e di garantire l'indipendenza dei suoi membri nell'esercizio delle loro funzioni;
D. considerando che la Corte di giustizia ha riconosciuto che una dichiarazione espressa da un deputato al di fuori del Parlamento europeo può costituire un'opinione espressa nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi dell'articolo 8 del protocollo, dando rilevanza non al luogo in cui la dichiarazione è stata effettuata, ma alla natura e al contenuto della stessa;
E. considerando che nelle democrazie moderne il dibattito politico si svolge non solo in Parlamento ma anche attraverso i mezzi di comunicazione, che spaziano dai comunicati stampa all'Internet;
F. considerando che nella trasmissione televisiva in questione l'on. Gomes ha parlato in qualità di deputato al Parlamento europeo, discutendo questioni di cui si era interessata a livello europeo, come risulta, tra l'altro, dalle interrogazioni con risposta scritta alla Commissione che ha presentato in Aula;
G. considerando che l'on. Gomes, richiamando l'attenzione sulla decisione del governo portoghese in merito alla privatizzazione dei cantieri navali di Viana do Castelo, decisione che ha condotto anche a un'indagine da parte della Commissione europea sulla violazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato, stava esercitando le sue funzioni di deputato al Parlamento europeo;
1. decide di non revocare l'immunità di Ana Gomes;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente all'autorità competente della Repubblica portoghese e ad Ana Gomes.
Sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 1964, Wagner/Fohrmann e Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sentenza della Corte di giustizia del 10 luglio 1986, Wybot/Faure e altri, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2008, Mote/Parlamento, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C-200/07 e C-201/07 ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland - Irlanda
Risoluzione del Parlamento europeo del 13 novembre 2014 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione in conformità del punto 13 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (domanda EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland, presentata dall'Irlanda) (COM(2014)0616 – C8-0173/2014 – 2014/2098(BUD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2014)0616 – C8-0173/2014),
– visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006(1) (regolamento FEG),
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020(2), in particolare l'articolo 12,
– visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria(3) (AII del 2 dicembre 2013), in particolare il punto 13,
– vista la procedura di trilogo prevista al punto 13 dell'AII del 2 dicembre 2013,
– vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,
– vista la lettera della commissione per lo sviluppo regionale,
– vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0024/2014),
A. considerando che l'Unione europea ha predisposto strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali e per agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro;
B. considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori licenziati per esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel rispetto dell'AII del 2 dicembre 2013 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG);
C. considerando che l'adozione del regolamento FEG riflette l'accordo raggiunto tra il Parlamento europeo e il Consiglio concernente la reintroduzione del criterio di mobilitazione a seguito della crisi, l'aumento del contributo finanziario dell'Unione al 60% dei costi totali stimati delle misure proposte, l'incremento dell'efficienza del trattamento delle domande d'intervento del FEG in seno alla Commissione e da parte del Parlamento europeo e del Consiglio riducendo i tempi per la valutazione e l'approvazione, l'estensione delle azioni e dei beneficiari ammissibili ai lavoratori autonomi e ai giovani, nonché il finanziamento di incentivi per la creazione di imprese proprie;
D. considerando che l'Irlanda ha presentato la domanda EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland per ottenere un contributo finanziario del FEG a seguito dei 171 licenziamenti per esubero presso la società Andersen Ireland Limited, un'impresa operante nel settore economico classificato alla divisione 32 della NACE Rev. 2 ("Fabbricazione di gioielleria, bigiotteria e articoli connessi"), durante il periodo di riferimento compreso tra il 21 ottobre 2013 e il 21 febbraio 2014;
E. considerando che la domanda soddisfa i criteri di ammissibilità stabiliti dal regolamento FEG;
1. osserva che le autorità irlandesi hanno presentato la domanda a titolo del criterio d'intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento FEG in deroga ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), che prevede il collocamento in esubero di almeno 500 lavoratori o la cessazione dell'attività di lavoratori autonomi, nell'arco di un periodo di riferimento di quattro mesi, in un'impresa di uno Stato membro;
2. concorda con la Commissione che le circostanze eccezionali addotte dalle autorità irlandesi, vale a dire che i licenziamenti per esubero incidono gravemente sull'occupazione regionale e sull'economia locale e regionale, giustificano una deroga al minimo di 500 lavoratori licenziati per esubero a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento FEG, e che, pertanto, l'Irlanda ha diritto a un contributo finanziario a norma del regolamento in parola;
3. rileva che le autorità irlandesi hanno presentato la domanda relativa al contributo finanziario del FEG il 16 maggio 2014 e che la valutazione della Commissione è stata resa disponibile il 3 ottobre 2014; si compiace della rapidità del periodo di valutazione, che è durata meno di cinque mesi;
4. ritiene che i 171 licenziamenti per esubero presso Andersen Ireland Limited siano imputabili ai grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali dovuti alla globalizzazione, a seguito dei quali la produzione dell'Unione europea nel settore della gioielleria è stata superata di ben quattro volte dalle importazioni (il 95% delle quali provenienti dall'Asia) nell'arco di quattro anni (dal 2008 al 2012);
5. osserva che questa è la prima domanda di intervento del FEG per i lavoratori licenziati per esubero nel settore della gioielleria, della bigiotteria e degli articoli connessi, un settore che risente anche degli aumenti delle vendite online, che lo hanno, con ogni probabilità, indebolito ulteriormente;
6. osserva che questi licenziamenti per esubero peggioreranno ulteriormente la situazione occupazionale nella regione, in quanto Andersen Ireland era un importante datore di lavoro in questa zona, prevalentemente rurale, che registrava già un tasso di disoccupazione (39,3%) più del doppio rispetto allo media nazionale (19%);
7. osserva che, oltre ai lavoratori licenziati per esubero, le autorità irlandesi hanno deciso di offrire servizi personalizzati cofinanziati dal FEG a un massimo di 138 giovani al di sotto dei 25 anni, disoccupati e non iscritti a corsi di istruzione o di formazione (NEET), il che aumenterà il numero dei beneficiari interessati che dovrebbero partecipare alle misure, portandolo a 276 persone; esprime preoccupazione circa l'incertezza sulle modalità per individuare i NEET interessati; esorta le autorità irlandesi a tenere conto dei criteri sociali e ad assicurare che la selezione dei beneficiari di misure di sostegno a titolo del FEG rispetti pienamente i principi della non discriminazione e delle pari opportunità;
8. rammenta che le azioni proposte andrebbero adattate affinché tengano conto delle differenze tra le esigenze dei lavoratori licenziati e quelle dei NEET;
9. si aspetta che nell'ambito della revisione intermedia sia elaborato un elenco distinto di misure finanziarie a favore dei NEET interessati;
10. rileva che la formazione a disposizione dei NEET dovrebbe essere inclusiva e riguardare tutte le fasce della società, ivi compresi i gruppi svantaggiati;
11. valuta positivamente il fatto che, per fornire un'assistenza tempestiva ai lavoratori, le autorità irlandesi abbiano iniziato a fornire i servizi personalizzati ai beneficiari interessati il 21 ottobre 2013, con largo anticipo rispetto alla decisione definitiva in merito alla concessione del sostegno del FEG al pacchetto coordinato proposto;
12. osserva che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati da cofinanziare mirerà ad offrire il più ampio ventaglio possibile di opportunità di occupazione in una zona in cui esistono pochi settori o siti di produzione in espansione, e che sarà necessario un significativo miglioramento delle competenze dei lavoratori licenziati per esubero;
13. osserva che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati è stato elaborato in consultazione con i beneficiari interessati e i loro rappresentanti, così come con le parti sociali; accoglie favorevolmente l'intenzione di istituire un foro consultivo ad integrazione del lavoro dell'unità di coordinamento del FEG con l'obiettivo di offrire ai lavoratori licenziati per esubero la possibilità di contribuire in modo continuativo all'attuazione del programma del FEG;
14. accoglie positivamente la creazione dell'unità di coordinamento del FEG, che servirà da sportello unico per i lavoratori licenziati per esubero e per i NEET, nelle immediate vicinanze della località colpita;
15. si compiace che si sia svolta una giornata porte aperte per i lavoratori licenziati per esubero e i NEET interessati a livello locale con l'obiettivo di presentare la gamma di misure di sostegno disponibili nel quadro del programma, e di permettere ai futuri beneficiari del contributo del FEG di discutere le opzioni disponibili con i prestatori di servizi;
16. osserva che i servizi personalizzati da fornire ai lavoratori licenziati per esubero consistono nelle azioni di seguito indicate, la cui combinazione forma un pacchetto coordinato di servizi personalizzati: sostegno all'orientamento professionale e alla pianificazione della carriera, finanziamenti del FEG per la formazione, programmi di formazione e istruzione di secondo livello, programmi d'istruzione superiore, sostegno alla formazione Skillnets, sostegno alla creazione di imprese/attività autonome e sostegni al reddito, compresi i contributi alle spese per la partecipazione ai corsi;
17. accoglie favorevolmente l'idea di inserire tra le azioni proposte il sostegno alla formazione Skillnets, che prevede una formazione finalizzata al reinserimento in aziende operanti nello stesso settore industriale o nella medesima area geografica;
18. rileva che le misure di sostegno al reddito saranno strettamente limitate ad un massimo pari al 35% del valore del pacchetto complessivo di misure personalizzate, come stabilito nel regolamento FEG;
19. rileva una mancanza di chiarezza per quanto concerne le stime degli importi da concedere quale sostegno alla creazione di imprese/attività autonome; ritiene che il numero degli effettivi beneficiari potrebbe differire dalle stime, il che comporterebbe una ripartizione diversa dei costi complessivi stimati; pone l'accento sull'importante ruolo svolto dai comitati d'impresa locali nel fornire servizi e un sostegno materiale, in particolare nel valutare la fattibilità delle proposte commerciali e nel concedere gli importi a sostegno fino a un massimo di 15 000 EUR;
20. ricorda che, in linea con l'articolo 7 del regolamento FEG, la progettazione del pacchetto coordinato di servizi personalizzati dovrebbe tenere conto delle prospettive future del mercato del lavoro e delle competenze richieste ed essere compatibile con il passaggio a un'economia sostenibile nonché efficiente sotto il profilo delle risorse;
21. accoglie positivamente il fatto che saranno rispettati i principi di parità di trattamento e di non discriminazione per quanto riguarda l'accesso alle azioni proposte e la loro attuazione;
22. approva la decisione allegata alla presente risoluzione;
23. incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
24. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.
ALLEGATO
DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione in conformità del punto 13 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (domanda EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland, presentata dall'Irlanda)
(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione 2014/877/UE.)
Risoluzione del Parlamento europeo del 13 novembre 2014 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 13 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (domanda EGF/2014/009 EL/Sprider Stores, presentata dalla Grecia) (COM(2014)0620 – C8-0183/2014 – 2014/2107(BUD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2014)0620 – C8-0183/2014),
– visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006(1) (regolamento FEG),
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020(2), in particolare l'articolo 12,
– visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria(3) (AII del 2 dicembre 2013), in particolare il punto 13,
– vista la procedura di trilogo prevista al punto 13 dell'AII del 2 dicembre 2013,
– vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,
– vista la lettera della commissione per lo sviluppo regionale,
– vista la relazione della commissione per i bilanci (A8‑0023/2014),
A. considerando che l'Unione europea ha predisposto appositi strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali e per agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro;
B. considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori licenziati per esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel rispetto dell'AII del 2 dicembre 2013 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG);
C. considerando che l'adozione del regolamento FEG riflette l'accordo raggiunto tra il Parlamento europeo e il Consiglio concernente la reintroduzione del criterio di mobilitazione a seguito della crisi, l'aumento del contributo finanziario dell'Unione al 60% dei costi totali stimati delle misure proposte, l'incremento dell'efficienza del trattamento delle domande d'intervento del FEG in seno alla Commissione e da parte del Parlamento europeo e del Consiglio riducendo i tempi per la valutazione e l'approvazione, l'estensione delle azioni e dei beneficiari ammissibili ai lavoratori autonomi e ai giovani, nonché il finanziamento di incentivi per la creazione di imprese proprie;
D. considerando che le autorità greche hanno presentato il 6 giugno 2014 la domanda EGF/2014/009 EL/Sprider Stores a seguito dei 761 licenziamenti per esubero effettuati dalla Sprider Stores S.A., un'impresa che operava nel settore economico classificato nella divisione 47 della NACE Rev. 2 ("Commercio al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e di motocicli");
E. considerando che la domanda soddisfa i criteri di ammissibilità stabilite dal regolamento FEG;
1. rileva che le autorità greche hanno presentato la domanda a titolo del criterio di intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento FEG, detto anche "criterio della crisi economica", che prevede il collocamento in esubero di almeno 500 lavoratori o la cessazione dell'attività di lavoratori autonomi, nell'arco di un periodo di riferimento di quattro mesi, in un'impresa di uno Stato membro, compresi i lavoratori licenziati per esubero e i lavoratori autonomi la cui attività sia cessata presso i fornitori o i produttori a valle dell'impresa in questione;
2. rileva che le autorità greche, tenendo ampiamente conto dei molteplici benefici di questo prezioso strumento di bilancio, hanno presentato la domanda relativa al contributo finanziario del FEG il 6 giugno 2014 e che la valutazione della Commissione è stata resa disponibile il 7 ottobre 2014; si compiace della brevità del periodo di valutazione, che è durato meno di cinque mesi;
3. conviene con la Commissione che i criteri di intervento stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento FEG sono soddisfatti e che, di conseguenza, la Grecia ha diritto a un contributo finanziario a norma del regolamento in parola;
4. conviene sui fatti che hanno causato i licenziamenti per esubero, nella fattispecie la diminuzione del reddito disponibile delle famiglie, dovuta all'aumento della pressione fiscale, alla diminuzione dei salari (sia nel settore pubblico sia in quello privato) e all'aumento della disoccupazione, che ha causato un crollo del potere d'acquisto e la drastica riduzione del credito alle imprese e ai singoli cittadini a causa della mancanza di liquidità delle banche greche è connessa alla crisi economica e, di conseguenza, la Grecia ha diritto a un contributo finanziario a titolo del FEG;
5. osserva che, ad oggi, il settore del commercio al dettaglio è stato oggetto di altre tre domande FEG, anch'esse motivate dalla crisi finanziaria ed economica mondiale; raccomanda alla Commissione, a tale riguardo, di valutare i risultati delle altre tre domande FEG, al fine di definire programmi di reinserimento che hanno ottenuto i migliori risultati;
6. osserva che questi licenziamenti per esubero aggraveranno ulteriormente la situazione occupazionale del paese, che si è già deteriorata a seguito della crisi economica e finanziaria e che registra il tasso di disoccupazione più elevato tra tutti gli Stati membri; accoglie tuttavia con favore il fatto che negli ultimi mesi il tasso di disoccupazione abbia smesso di aumentare;
7. osserva che, oltre ai 761 licenziamenti per esubero, le autorità greche offriranno servizi personalizzati cofinanziati dal FEG a un massimo di 550 giovani disoccupati e non frequentanti corsi di istruzione o di formazione (NEET) che abbiano meno di 30 anni alla data di presentazione della domanda, in quanto 682 dei licenziamenti per esubero si verificano in regioni di livello NUTS 2 ammissibili nell'ambito dell'iniziativa per l'occupazione giovanile;
8. osserva che, per la selezione del gruppo di NEET interessati, le autorità greche si baseranno su criteri concreti allineati con quelli inclusi nel piano di attuazione della Garanzia per i giovani (ad esempio il rischio di esclusione, il reddito delle famiglie, il livello di istruzione e la durata della disoccupazione), come pure sulle manifestazioni di interesse; osserva che, per la prima volta in una domanda nell'ambito del nuovo regolamento FEG, vengono fornite alcune informazioni riguardanti la selezione del gruppo di NEET interessati dalle misure di sostegno; esorta le autorità greche a tenere conto dei criteri sociali e ad assicurare che la selezione dei beneficiari di misure di sostegno a titolo del FEG rispetti pienamente i principi della non discriminazione e delle pari opportunità;
9. ritiene che le azioni di informazione e pubblicità sostenute nell'ambito della domanda FEG in esame debbano portare a una maggiore consapevolezza in merito al contributo a titolo del FEG e dimostrarsi efficaci nel rivolgersi ai giovani disoccupati al fine di agevolare la procedura di selezione con una manifestazione di interesse;
10. valuta positivamente il fatto che, al fine di fornire un'assistenza tempestiva ai lavoratori, le autorità greche abbiano iniziato a fornire i servizi personalizzati ai beneficiari interessati il 1° settembre 2014, in anticipo rispetto alla decisione definitiva in merito alla concessione del sostegno del FEG al pacchetto coordinato proposto;
11. osserva che le autorità greche hanno comunicato che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati è stato elaborato in consultazione con i rappresentanti dei beneficiari interessati e con la Federazione dei dipendenti privati greca e che nel maggio 2014 la proposta di domanda è stata discussa in occasione di due riunioni con le parti sociali, che sono state consultate su varie tematiche connesse al contenuto del pacchetto integrato di misure; raccomanda inoltre alla Commissione di valutare il contenuto e i risultati attesi del pacchetto integrato di servizi personalizzati, nel contesto della valutazione di cui al paragrafo 5, al fine di identificare le migliori prassi per le azioni future;
12. osserva che i servizi personalizzati da fornire ai lavoratori licenziamenti per esubero e ai 550 NEET consistono nelle azioni di seguito indicate, la cui combinazione forma un pacchetto coordinato di servizi personalizzati: sostegno all'orientamento professionale e alla pianificazione della carriera, formazione, riqualificazione e formazione professionale, contributo per l'avvio di un'impresa, indennità per la ricerca di un lavoro e indennità di formazione, indennità di mobilità; osserva che tali servizi sono finalizzati ad aiutare i beneficiari interessati a identificare le proprie capacità e a stabilire un piano professionale realistico, e sono subordinati alla partecipazione attiva ad attività di formazione e di ricerca di occupazione;
13. ricorda che le azioni proposte dovrebbero essere adattate per tenere conto delle differenze tra le esigenze dei lavoratori licenziati per esubero e quelle dei NEET selezionati;
14. osserva che l'importo massimo ammissibile di 15 000 EUR sarà concesso a 200 lavoratori e NEET selezionati quale contributo volto a consentire loro di rendersi professionalmente autonomi; sottolinea che la finalità di questa misura è quella di promuovere l'imprenditorialità fornendo finanziamenti alle iniziative imprenditoriali sostenibili, nell'ottica di portare alla creazione di nuovi posti di lavoro a medio termine; osserva che tale importo massimo ammissibile sarà concesso ove siano soddisfatte determinate condizioni e in base alla sostenibilità delle nuove imprese beneficiarie;
15. osserva che le misure di sostegno al reddito saranno strettamente limitate a un importo massimo pari al 35% del pacchetto globale di misure personalizzate, come stabilito nel regolamento FEG; fa inoltre notare che tali azioni sono subordinate alla partecipazione attiva dei beneficiari interessati ad attività di formazione e di ricerca di occupazione;
16. accoglie positivamente il fatto che saranno rispettati i principi di parità di trattamento e di non discriminazione per quanto riguarda l'accesso alle azioni proposte e la loro attuazione;
17. ricorda che, in conformità dell'articolo 7 del regolamento FEG, l'elaborazione del pacchetto coordinato di servizi personalizzati dovrebbe tener conto delle prospettive future del mercato del lavoro e delle competenze richieste ed essere compatibile con il passaggio a un'economia sostenibile ed efficiente sotto il profilo delle risorse;
18. approva la decisione allegata alla presente risoluzione;
19. incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
20. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.
ALLEGATO
DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 13 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (domanda EGF/2014/009 EL/Sprider Stores, presentata dalla Grecia)
(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione 2014/879/UE.)
Conclusione di un accordo di associazione tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova
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Risoluzione non legislativa del Parlamento europeo del 13 novembre 2014 sul progetto di decisione del Consiglio relativo alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (09828/2014 – C8-0130/2014 – 2014/0083(NLE) – 2014/2817(INI))
– visto il progetto di decisione del Consiglio (09828/2014),
– visto il progetto di accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (17903/2013),
– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 217 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), dell'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma, nonché dell'articolo 218, paragrafo 7 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0130/2014),
– vista la sua risoluzione del 15 settembre 2011 recante le raccomandazioni del Parlamento europeo al Consiglio, alla Commissione e al SEAE sui negoziati tra l'UE e la Repubblica di Moldova sull'accordo di associazione(1),
– vista la sua risoluzione legislativa del 13 novembre 2014 sul progetto di decisione(2),
– viste le sue precedenti risoluzioni sulla situazione nel partenariato orientale e in particolare quelle del 12 marzo 2014 sulla valutazione e definizione di priorità nell’ambito delle relazioni dell'UE con i paesi del partenariato orientale(3) e del 17 aprile 2014 sulla pressione esercitata dalla Russia sui paesi del partenariato orientale (EaP), in particolare sulla destabilizzazione dell'Ucraina(4),
– vista l'agenda di associazione tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova che è stata approvata il 26 giugno 2014 dal Consiglio di cooperazione e ha sostituito il piano d'azione PEV del 22 febbraio 2005,
– visto l'articolo 49 del trattato sull'Unione europea,
– visto l'articolo 99, paragrafo 1, secondo comma, del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per gli affari esteri e il parere della commissione per il commercio internazionale (A8-0022/2014),
A. considerando che negli ultimi anni, grazie alla determinazione politica del suo governo, la Repubblica di Moldova ha compiuto rilevanti progressi sul piano delle riforme e rafforzato le relazioni con l'Unione europea;
B. considerando che la persistente crisi in Ucraina, l’illecita annessione della Crimea e il ruolo svolto dalla Russia costituiscono una grave minaccia per la sicurezza europea e hanno modificato la situazione geopolitica; che ciò ha ripercussioni anche per le relazioni UE-Repubblica di Moldova;
C. considerando che il partenariato orientale ha creato un quadro politico significativo per approfondire le relazioni, accelerare l'associazione politica e promuovere una maggiore integrazione economica tra l'UE e la Repubblica di Moldova, accomunate da forti legami geografici, storici e culturali, sostenendo le riforme politiche e socio-economiche e facilitando l'avvicinamento all'UE, in particolare alla luce delle sanzioni economiche e delle azioni destabilizzanti attuate dalla Russia nei confronti della Repubblica di Moldova;
D. considerando che la Repubblica di Moldova ha ratificato l’accordo di associazione, compresa una zona di libero scambio globale e approfondito (DCFTA) il 2 luglio 2014 e che talune sue disposizioni si applicano in via provvisoria a partire dal 1° settembre 2014, in attesa della ratifica da parte degli Stati membri;
E. considerando che la conclusione dell'accordo di associazione non è fine a sé stessa, ma fa parte di un più ampio processo di potenziamento della prospettiva europea della Repubblica di Moldova a livello politico, economico e sociale; considerando che l’avvio del regime di esenzione dal visto per i cittadini moldovi, la conclusione di accordi in materia di aviazione, agricoltura e protezione civile sulla partecipazione della Repubblica di Moldova alle agenzie e ai programmi dell’UE in materia di sicurezza comune e cooperazione nell’ambito della politica di difesa, e, soprattutto, la firma dell'accordo di associazione UE-Repubblica di Moldova rappresentano un'espressione tangibile di tale processo; considerando che, a tal fine, l'attuazione di tutti gli accordi è essenziale;
F. considerando che il Primo ministro della Repubblica di Moldova, Iurie Leanca, ha rilasciato una dichiarazione sull'intenzione della Repubblica di Moldova di presentare una domanda di adesione all'Unione europea nel 2015:
G. considerando che il consenso in un'ampia parte dello spettro politico sulle relazioni UE-Repubblica di Moldova e le relative priorità possono contribuire ad una migliore e più rapida attuazione dell'agenda di associazione a beneficio dei cittadini moldovi;
H. considerando la necessità di un dialogo nazionale inclusivo e partecipativo e di un approccio costruttivo a tutti i livelli di governo e della società affinché tutte le regioni e le minoranze nazionali svolgano una parte attiva nel processo decisionale;
I. considerando che una vigorosa campagna di informazione e di comunicazioni nell'UE e nella Repubblica di Moldova può contribuire ad una migliore comprensione da parte dei cittadini quanto ai benefici reciproci derivanti dall'accordo di associazione e dalla DCFTA;
J. considerando che i quadri regionali, tra cui l'Assemblea parlamentare Euronest, costituiscono un ulteriore consesso in cui condividere esperienze, informazioni e migliori pratiche sull'attuazione dell'agenda di associazione;
K. considerando che specifici progetti di infrastrutture energetiche possono portare benefici concreti ai cittadini in termini di sicurezza energetica e riduzione dei costi energetici per la popolazione, realizzando al contempo gli obiettivi della Comunità dell'energia;
L. considerando che le restrizioni commerciali su specifici prodotti moldovi da parte della Federazione russa hanno pesantemente colpito i produttori locali e l'economia della Repubblica di Moldova in generale;
M. considerando che nei mesi precedenti la Russia ha organizzato esercitazioni militari nella regione separatista moldava della Transnistria; che il parlamento della Transnistria ha reiterato il suo appello a Mosca per poter aderire alla Federazione russa;
N. considerando che la creazione di una DCFTA tra l'UE e la Repubblica di Moldova costituisce uno dei più significativi vantaggi reciproci dell'accordo, comportando un’indiscutibile importanza per il commercio e la crescita economica, la creazione di occupazione, la prosperità e la stabilità nel paese;
O. considerando che, istituendo una DCFTA con l'UE, la Repubblica di Moldova potenzierà il proprio accesso al mercato dell'Unione, creando così nuove opportunità di sviluppo e di crescita e arrecando vantaggi direttamente alle imprese e ai cittadini moldovi; considerando che l'UE beneficerà di flussi commerciali più agevoli e di migliori condizioni di investimento nella Repubblica di Moldova;
P. considerando che la DCFTA comprende varie disposizioni volte a riformare il diritto e le politiche commerciali del paese, basandosi sull’acquis dell'UE e in linea con quest'ultimo, contribuendo alla modernizzazione dell'economia del paese e ad un ambiente imprenditoriale più prevedibile, anche per le piccole e medie imprese;
Q. considerando che, senza un forte sostegno amministrativo di esperti dell'UE, è molto difficile per qualsiasi governo moldovo attuare il ravvicinamento che è stato concordato tra la legislazione e l'acquis dell'Unione;
R. considerando che, grazie alla concessione di preferenze commerciali autonome e, precedentemente, di preferenze SPG+, l'UE ha già offerto notevoli benefici all'economia moldova e dovrebbe continuare a sostenere il paese in futuro;
S. considerando che legami politici ed economici più forti porteranno maggiore stabilità e prosperità all'intero continente europeo; che una cooperazione di questo tipo si fonda su valori comuni in termini di diritti dell'uomo, libertà fondamentali e Stato di diritto, ed è ispirata dalla nostra visione del valore unico di ciascun individuo;
T. considerando che l'accordo di associazione e la progressiva integrazione della Repubblica di Moldova nelle politiche dell'UE ad esso collegata non dovrebbero escludere la Repubblica di Moldova dai suoi legami tradizionali, storici ed economici con altri paesi della regione ma, al contrario, dovrebbero creare le condizioni affinché il paese possa beneficiare al massimo del suo potenziale;
1. accoglie molto favorevolmente la firma dell'accordo di associazione, un forte segnale di riconoscimento degli sforzi e delle ambizioni di riforma del popolo e delle autorità moldovi e del sostanziale progresso realizzato nell'ultimo periodo; accoglie con favore l'ulteriore assistenza messa a disposizione dalla Commissione attraverso il meccanismo "more for more" (maggiori aiuti a fronte di un maggiore impegno) nel 2014 per riconoscere tali sviluppi positivi in settori prioritari; riconosce che l'accordo di associazione rappresenta un passo avanti significativo nelle relazioni UE-Repubblica di Moldova e un impegno verso l'associazione politica e l'integrazione economica; sottolinea che la piena attuazione dell'accordo è imprescindibile; esorta, in tale contesto, gli Stati membri a procedere il più rapidamente possibile alla ratifica dell'accordo di associazione;
2. sottolinea che la firma e la ratifica dell'accordo di associazione non sono obiettivi fini a sé stessi nelle relazioni UE - Repubblica di Moldova e ricorda che, a norma dell'articolo 49 del trattato sull'Unione europea, la Repubblica di Moldova - come ogni altro Stato europeo - ha una prospettiva europea e può chiedere di unirsi all'Unione europea a condizione di aderire ai principi della democrazia, di rispettare le libertà fondamentali e i diritti delle minoranze e di garantire lo stato di diritto;
3. rimarca che l'accordo di associazione riguarda l’intero territorio internazionalmente riconosciuto della Repubblica di Moldova ed è a beneficio di tutta la popolazione; sottolinea, quindi, la necessità di affrontare in modo tempestivo e corretto le conseguenze sociali delle riforme associate; esorta la Repubblica di Moldova ad assicurare che le riforme siano profondamente ancorate e radicate nel quadro istituzionale; sottolinea la necessità di una campagna di informazione globale orientata al pubblico sugli obiettivi e il contenuto dell'accordo di associazione e i benefici diretti e concreti per i cittadini derivanti dalla realizzazione dell'agenda di associazione;
4. accoglie positivamente l'agenda di associazione, che comprende provvedimenti e condizioni concreti per raggiungere gli obiettivi generali dell'accordo di associazione e dovrebbe costituire il quadro al quale le relazioni UE-Repubblica di Moldova debbano improntarsi;
5. sottolinea che sia la Repubblica di Moldova che l'UE dovrebbero essere implicate nell'attuazione dell'agenda di associazione, e che le priorità in essa definite dovrebbero ricevere un adeguato sostegno tecnico e finanziario in modo tale che i vantaggi dell'associazione siano visibili ai cittadini moldovi quanto prima possibile; esorta la Commissione a seguire tali priorità quando programma finanziamenti per la Repubblica di Moldova; sottolinea la necessità di migliorare la capacità di assorbimento della Repubblica di Moldova, per assicurare un'attuazione efficiente dei progetti e un efficace uso dei finanziamenti; delinea l'importanza di potenziare un meccanismo di gestione, trasparenza e responsabilità al fine di monitorare l'assorbimento e l'utilizzo dei fondi UE; invita le parti a identificare il fabbisogno di formazione, per assicurare che la Repubblica di Moldova sia in grado di soddisfare gli obblighi che le incombono a titolo dell'accordo di associazione e dell'agenda di associazione;
6. sottolinea l'importanza di rafforzare la stabilità, l'indipendenza e l'efficacia delle istituzioni responsabili di garantire la democrazia, lo Stato di diritto e il buon governo, e di consolidare il sistema di tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali; osserva, in questo contesto, l'importanza dei precedenti passi verso le riforme, come il rafforzamento dell'autonomia del sistema di nomina dei giudici, la configurazione rappresentativa del comitato elettorale centrale e il miglioramento dell'efficacia e dell'indipendenza della Corte dei conti;
7. invita le autorità della Moldova ad assicurare che l'imminente processo elettorale si svolga nel rispetto delle più elevate norme europee ed internazionali e ad adottare le misure necessarie al fine di facilitare la partecipazione dei moldovi che vivono all'estero; esorta le autorità a collaborare strettamente con l'OSCE/ODIHR, la commissione di Venezia del Consiglio d'Europa e a tener conto delle loro raccomandazioni;sottolinea l'importanza del ruolo svolto dai soggetti e partiti politici e la necessità di adottare una normativa efficace che assicuri la trasparenza del finanziamento dei partiti; si impegna a garantire la presenza di osservatori elettorali e invierà la propria missione di osservazione elettorale per monitorare le elezioni parlamentari del 30 novembre 2014;
8. rileva la necessità di modificare l'articolo 78 della Costituzione della Moldova riguardante l'elezione del Presidente, al fine di evitare il ripresentarsi di uno stallo istituzionale che nuocerebbe al ritmo delle riforme; chiede che ogni riforma della Costituzione sia realizzata in consultazione con la commissione di Venezia e con le parti interessate nazionali pertinenti;
9. prende atto con soddisfazione dei progressi compiuti dalla autorità della Repubblica di Moldova nell'attuazione del programma di riforme europeo, compresa la riforma della giustizia e delle autorità di contrasto, come sottolineato nella relazione della Commissione del 27 marzo 2014, la ristrutturazione del quadro anti-corruzione, l'attuazione del piano d'azione sui diritti umani e del piano d'azione a sostegno del popolo Rom, il mantenimento del suo dialogo con Tiraspol e il proseguimento delle difficili riforme normative e settoriali;
10. prende atto dei progressi sinora realizzati; invita le autorità a proseguire con l'efficace attuazione del piano d'azione nazionale sui diritti umani, con particolare attenzione ai diritti umani del popolo Rom;
11. sottolinea la necessità di affrontare con rinnovato vigore la riforma del sistema giudiziario, di garantire la sua indipendenza e quella dei sistemi di contrasto e di assicurare disposizioni costituzionali per una magistratura indipendente, pari diritti dinanzi alla legge e diritti civili di base; sottolinea la necessità di intensificare la lotta contro la corruzione a tutti i livelli, anche attuando pienamente il pacchetto legislativo approvato nel 2013 e migliorando i risultati delle istituzioni anti-corruzione; esorta le autorità della Moldova ad assicurare che i meccanismi del sistema anti-corruzione, in particolare il Centro nazionale anticorruzione e il Centro nazionale per l'integrità, siano indipendenti, pienamente funzionanti adeguatamente finanziati e dotati di personale ed esenti da pressioni indebite;
12. invita le autorità della Moldova a migliorare la trasparenza e la responsabilità nella gestione delle finanze pubbliche, nel processo di privatizzazione e negli appalti pubblici, al fine di garantire buon governo, pari opportunità di accesso e una concorrenza equa, e a rafforzare ulteriormente la supervisione del settore bancario;
13. sottolinea la necessità di indagare adeguatamente e appieno su tutte le accuse di violazioni dei diritti dell'uomo e, in particolare, a combattere l'impunità e perseguire efficacemente i responsabili nei casi di maltrattamenti o tortura; esorta pertanto la Commissione a fornire assistenza agli organi governativi affinché affrontino adeguatamente tali violazioni con gli strumenti giuridici e i meccanismi sociali necessari, volti a prevenire tali reati, nonché a cooperare da vicino con la società civile per aiutarli ad assumere un maggior ruolo nella tutela dei diritti dell'uomo;
14. evidenzia l'importanza di una legislazione antidiscriminatoria volta ad assicurare l'uguaglianza e la tutela a tutte le minoranze, in particolare le minoranze etniche, religiose e le persone LGBT, ed esorta le autorità moldove a eliminare tutte le disposizioni discriminatorie rimanenti; sottolinea l'importanza del neo-istituito Consiglio per la prevenzione e l'eliminazione della discriminazione e la tutela dell'uguaglianza nel quadro dell'attuazione della legge del 2012 a tutela dell'uguaglianza;
15. esorta il governo a fornire i meccanismi di controllo adeguati e le risorse necessarie ad attuare le garanzie giuridiche per tutte le minoranze nazionali e ad ampliare la portata dell'istruzione nella madrelingua per le minoranze nazionali e linguistiche; sottolinea, inoltre, l'importanza per il governo di avviare un dialogo con i rappresentanti di tutte le minoranze etniche e di fornire sostegno tecnico e finanziario al fine di migliorare le infrastrutture nell'unità territoriale autonoma di Gagauzia e nel distretto di Taraclia;
16. ribadisce la necessità di potenziare e promuovere la libertà e il pluralismo dei media e di assicurare la neutralità dei media di proprietà pubblica, sostenendo, altresì, nel contempo i media indipendenti; esprime preoccupazione per la mancanza di trasparenza in materia di proprietà dei media e per la concentrazione della proprietà dei mezzi di comunicazione di massa che indebolisce la pluralità del panorama dei media; incoraggia le autorità, quindi, ad agevolare un mercato dei media più competitivo e ad assicurare che tutti le agenzie responsabili nel settore dei mezzi di comunicazione si attengano alle norme dell'UE sulla libertà e il pluralismo dei media;
17. accoglie positivamente il capitolo 27 dell'accordo di associazione UE-Repubblica di Moldova che si concentra in particolare sulla cooperazione per la tutela e la promozione dei diritti dei minori e invita entrambe le parti a sostenere l'attuazione delle pertinenti disposizioni dell'agenda di associazione;
18. appoggia pienamente il regime di esenzione dei visti per i cittadini della Moldova e ricorda che la Repubblica di Moldova è stato il primo partner orientale a raggiungere questo obiettivo; esorta le autorità della Moldova a continuare a divulgare informazioni riguardo ai diritti e ai doveri connessi alla liberalizzazione dei visti;
19. prende nota del miglioramento delle capacità dei servizi doganali e di controllo di frontiera e della proseguita demarcazione del confine con l'Ucraina; accoglie positivamente il lavoro della missione di assistenza di frontiera dell'UE (EUBAM) e la cooperazione costruttiva delle autorità della Moldova;
20. esorta Chisinau e Comrat a continuare a cooperare in modo costruttivo in uno spirito di fiducia e dialogo inclusivo al fine di attuare con successo l'accordo di associazione e di creare un clima politico che sia favorevole ad ulteriori progressi sulla via europea;
21. sottolinea la necessità di continuare a professionalizzare e depoliticizzare l'amministrazione a livello sia centrale che locale, in quanto anche ciò contribuirà in notevole misura alla piena attuazione dell'accordo di associazione; invita la Repubblica di Moldova a perseguire la strategia di decentramento in modo inclusivo; sottolinea l'importanza di autorità municipali locali efficaci e di infrastrutture adeguate per lo sviluppo delle zone rurali, sviluppo che costituisce un presupposto per ridurre il tasso di spopolamento rurale;
22. accoglie con favore la volontà politica di rispettare i requisiti dell'accordo di associazione e plaude agli sforzi di modernizzazione intrapresi nel paese; è tuttavia consapevole della necessità di consolidare ulteriormente le istituzioni democratiche e incoraggia il governo della repubblica di Moldova a continuare a lavorare duramente all'attuazione delle misure necessarie; ritiene che la stabilità politica e un consenso duraturo sulle riforme, soprattutto per quanto riguarda lo Stato di diritto e l'indipendenza dalle istituzioni statali, siano di fondamentale importanza ai fini delle aspirazioni europee della Moldova;
23. si attende che l'attuazione dell'accordo di associazione e della DCFTA contribuisca allo sviluppo sostenibile e a un'integrazione armoniosa dell'economia della Moldova con i mercati mondiali, stimolando il suo processo di modernizzazione e creando migliori condizioni di lavoro; esorta la Commissione a fornire assistenza e consulenza alla Moldova su come gestire in modo efficace le sfide di adeguamento nel breve termine, anche attraverso la cooperazione con i sindacati e con la comunità imprenditoriale locali;
24. continua a sottolineare la necessità di un ambiente commerciale e per gli investimenti trasparente, di una opportuna riforma regolamentare e della prosecuzione del processo di privatizzazione, al fine di rilanciare la competitività dell'economia della Repubblica di Moldova, favorire gli investimenti esteri diretti e assicurare la sostenibilità delle misure adottate per affrontare i problemi economici strutturali; sottolinea la necessità di estendere le catene del valore nel settore agricolo, quale presupposto per lo sviluppo socio-economico;
25. elogia la determinazione e l'impegno della Repubblica di Moldova nel perseguire più stretti legami economici con l'UE, intraprendendo riforme economiche profonde, complesse e costose; è fermamente convinto che la DCFTA avrà un effetto positivo a lungo termine sull'economia moldova e contribuirà così a migliorare la qualità della vita dei suoi cittadini;
26. sottolinea che il successo della DCFTA è subordinato ad un'attuazione rapida, piena ed efficace degli impegni stabiliti nell'accordo da entrambe le parti; invita, a tale riguardo, l ' UE a fornire alla Repubblica di Moldova tutta l ' assistenza finanziaria e tecnica necessaria, anche al fine di alleviare i costi a breve termine per la Repubblica di Moldova;
27. ritiene che il controllo parlamentare costituisca una condizione fondamentale per il sostegno democratico alle politiche dell'UE; esorta, quindi, la Commissione ad agevolare tempestivamente il monitoraggio regolare e dettagliato dell'attuazione della DCFTA da parte del Parlamento;
28. osserva che la DCFTA è stata introdotta provvisoriamente a partire dal 1° settembre 2014, a seguito della sua firma il 27 giugno 2014 e della decisione 2014/492/UE del Consiglio, del 16 giugno 2014, relativa alla firma e all ' applicazione provvisoria dell ' accordo di associazione, sulla base di una visione condivisa delle istituzioni dell'UE per quanto riguarda le circostanze eccezionali e l'urgente necessità di sostenere il paese;
29. deplora fortemente che la Russia continui a servirsi degli scambi commerciali come mezzo per destabilizzare la regione, introducendo vari divieti all'importazione di prodotti provenienti dalla Repubblica di Moldova, in violazione degli impegni assunti dalla Russia in ambito OMC; invita la Federazione russa a rispettare pienamente l' integrità territoriale della repubblica di Moldova e la sua scelta europea; appoggia pienamente le iniziative della Commissione volte a contrastare gli effetti dell'embargo russo sui prodotti della Moldova, tra l'altro fornendo sostegno finanziario ed estendendo e approfondendo le preferenze commerciali autonome concesse alla Repubblica di Moldova;
30. accoglie positivamente la firma, il 1° luglio 2014, dell'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Moldova al programma quadro Orizzonte 2020; ritiene che la cooperazione in questo contesto darà uno slancio alla crescita, all'innovazione e alla competitività, creando nuovi posti di lavoro e nuove opportunità; chiede una maggiore partecipazione della Repubblica di Moldova ai programmi e alle agenzie dell'Unione e l'organizzazione di più numerosi progetti di gemellaggio e di scambio di studenti;
31. prende atto della recente revisione della strategia energetica e invita il governo della Repubblica di Moldova a riesaminare e a rafforzare il piano d'azione nazionale 2013-2015 per l'efficienza energetica, a elaborare un piano credibile ed efficace sulle energie rinnovabili al fine di diversificare le fonti energetiche, e ad allinearsi alle politiche e agli obiettivi dell'UE in materia di cambiamenti climatici;
32. accoglie positivamente l'inaugurazione dell'interconnettore per il gas Iasi-Ungheni; invita la Commissione a intensificare gli sforzi nella costruzione del gasdotto Ungheni-Chisinau, tra l'altro facilitando il cofinanziamento da parte di altri partner internazionali e rafforzando il sostegno finanziario, al fine di finalizzare il progetto al più presto possibile;
33. esorta Chisinau e Tiraspol a continuare a impegnarsi costruttivamente per trovare una soluzione efficace al problema della Transnistria e a prendere iniziative concrete per migliorare le condizioni di vita della popolazione; esprime il proprio disappunto per il fatto che finora il quadro "5 + 2" non sia riuscito ad offrire una soluzione e chiede un ruolo più importante per l'UE, in particolare aggiornando il suo status a quello di partner negoziale, e invita tutte le parti interessate ad utilizzare tutti gli strumenti a loro disposizione per gettare le basi per un dialogo costruttivo e ad agevolare il rapido proseguimento dei negoziati ufficiali; esorta l'AR/VP e il SEAE ad operare proattivamente per una soluzione d'insieme che rispetti la sovranità e l'integrità territoriale della repubblica di Moldova e promuova il rafforzamento della fiducia, lavorando a stretto contatto con le strutture competenti dell'OSCE; sottolinea la necessità di assicurare che la Transnistria, in quanto parte integrale della Repubblica di Moldova, sia coperta dal campo di applicazione e dagli effetti dell'accordo di associazione; incoraggia le autorità della Moldova, a tal fine, ad avviare un dialogo con la popolazione in generale, con la comunità imprenditoriale e con le organizzazioni della società civile; osserva che qualsiasi soluzione dovrebbe essere coerente con i principi del diritto internazionale e ad essi pienamente conforme;
34. sottolinea l'importanza, a questo proposito, di potenziare i contatti interpersonali a tutti i livelli, per creare le condizioni di un dialogo sostenuto e promuovere ulteriormente la creazione di fiducia in vista di un'accelerazione del processo di pace e del raggiungimento della riconciliazione tra le parti;
35. sottolinea l ' importanza della propria cooperazione con il parlamento della Repubblica di Moldova in quanto strumento per sorvegliare l'attuazione dell'accordo di associazione e dell'agenda di associazione;
36. invita la Commissione ad accelerare la fornitura di assistenza ed esperienza alle organizzazioni della società civile nella Repubblica di Moldova al fine di consentire loro di fornire un controllo dall'interno e una presa di responsabilità per quanto riguarda le riforme e gli impegni assunti dal governo nel processo di elaborazione e attuazione della legislazione, nonché ad assistere la società civile a potenziare la propria capacità organizzativa e di sostegno, il proprio ruolo di sorveglianza delle attività antidiscriminatorie e anticorruzione e, in generale, il proprio ruolo di promozione di una cultura della partecipazione civica e del volontariato;
37. esprime preoccupazione riguardo alle azioni della Russia volte a minare il processo di associazione dei paesi del vicinato orientale dell'UE; ribadisce la propria convinzione che il processo di associazione dei partner orientali dell'UE non costituisca una minaccia per gli interessi politici ed economici della Russia, e deplora che la dirigenza russa lo consideri tale; sottolinea che le preoccupazioni della Russia riguardo al processo di associazione meritano di essere adeguatamente affrontate e spiegate, in modo da dissipare i timori relativi alla formazione di nuovi blocchi geopolitici divisi sul continente europeo; precisa che ogni paese è pienamente legittimato a effettuare le proprie scelte politiche, ma che l'impegno dell'UE nei confronti dei partner orientali è volto a diffondere la prosperità e ad accrescere la stabilità politica, aspetti di cui, in ultima istanza, anche la Federazione russa beneficerà;
38. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, nonché al governo e al parlamento della Repubblica di Moldova.
Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova ***
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 novembre 2014 sul progetto di decisione del Consiglio relativo alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (09828/2014 – C8-0130/2014 – 2014/0083(NLE))
– visto il progetto di decisione del Consiglio (09828/2014),
– visto il progetto di accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (17903/2013),
– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 217 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), e paragrafi 7 e 8, secondo comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0130/2014),
– vista la sua risoluzione del 15 settembre 2011 recante la raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio, alla Commissione e al Servizio europeo per l'azione esterna sui negoziati dell'accordo di associazione tra l'UE e la Repubblica di Moldova(1),
– vista la sua risoluzione non legislativa del 13 novembre 2014 sul progetto di decisione(2),
– visti l'articolo 99, paragrafo 1, primo e terzo comma, e paragrafo 2, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,
– visti la raccomandazione della commissione per gli affari esteri e il parere della commissione per il commercio internazionale (A8-0020/2014),
1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica di Moldova.
– visto l'accordo del Venerdì santo, noto anche come accordo di Belfast, raggiunto in negoziati multilaterali e firmato il 10 aprile 1998,
– visto l'accordo di Weston Park del 2001,
– visto l'accordo raggiunto nei negoziati multilaterali tenutisi a Saint Andrews, nel Fife, in Scozia, dall'11 al 13 ottobre 2006 tra i due governi e tutti i principali partiti dell'Irlanda del Nord,
– visto l'accordo di Hillsborough del 2010,
– visto il regolamento (UE) n. 1232/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, relativo ai contributi finanziari dell’Unione europea al Fondo internazionale per l’Irlanda (2007-2010)(1),
– visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando che è essenziale che sia posta fine a tutti i conflitti violenti all'interno dell'Unione europea;
B. considerando che i colloqui tra i partiti politici e i governi del Regno Unito e dell'Irlanda hanno portato nel 1998 all'accordo del Venerdì santo (accordo di Belfast), che prevedeva l'istituzione di un'amministrazione decentrata comportante la creazione di un'assemblea e un esecutivo con poteri condivisi, un consiglio ministeriale nord/sud, un'associazione interparlamentare nord/sud, un forum consultivo nord/sud, una conferenza intergovernativa britannico-irlandese, un consiglio britannico-irlandese e un organo interparlamentare britannico-irlandese allargato;
C. considerando che l'Unione europea, insieme a partner internazionali come gli Stati Uniti, il Canada, la Nuova Zelanda e l'Australia, ha svolto un ruolo importante nel sostenere l'attuazione del processo di pace, tra l'altro attraverso il Fondo internazionale per l'Irlanda;
D. considerando che i progressi compiuti finora hanno rappresentato un esempio importante e costruttivo di risoluzione dei conflitti, basato sul partenariato, sul consenso e sui principi di parità di trattamento, di parità di stima e di mutuo rispetto, producendo un impatto positivo sulle relazioni politiche non solo all'interno dell'Irlanda del Nord ma anche al di là di essa;
E. considerando che le istituzioni politiche create nel quadro dell'accordo del Venerdì santo hanno operato con successo per un lungo periodo;
F. considerando che nella nuova situazione politica sono stati realizzati significativi progressi economici, con una riduzione della disoccupazione, l'attrazione di investimenti esteri e la conversione dell'Irlanda del Nord in sede privilegiata per conferenze internazionali, eventi sportivi e attività culturali;
G. considerando che permangono rilevanti disparità regionali in materia di sviluppo sociale ed economico;
H. considerando che il processo di pace richiede sforzi incessanti e che comunque negli ultimi anni vi sono state numerose crisi politiche, tra cui minacce da parte di gruppi oppositori, sfociate ora in uno stallo del processo, anche se l'assemblea e l'esecutivo sono ancora operativi;
I. considerando che i colloqui tra tutte le parti, presieduti dall'ex diplomatico statunitense e inviato per l'Irlanda del Nord Richard Haass, miranti ad affrontare alcune tra le problematiche alla base delle più forti divergenze, come l'uso di bandiere ed emblemi, proteste e sfilate, si sono interrotti nel dicembre 2013;
J. considerando che i negoziati sono ripresi nell'intento di risolvere le questioni in sospeso;
K. considerando che il programma PEACE dell'UE mira a rafforzare i progressi verso una società pacifica e stabile e a promuovere la riconciliazione mediante il sostegno ad attività e progetti che contribuiscano a riappacificare le comunità e a favorire una società condivisa da tutti;
1. esprime preoccupazione per il fatto che l'attuazione del processo di pace ha raggiunto un punto morto ed esorta tutte le parti coinvolte nel processo a lavorare in modo costruttivo ai fini di una soluzione durevole del conflitto e della piena attuazione dell'accordo del Venerdì santo e degli accordi successivi per una pace duratura e stabile;
2. accoglie con favore l'iniziativa di organizzare colloqui tra tutte le parti per superare l'attuale impasse e sottolinea la necessità di un accordo sulle problematiche in sospeso, al fine di sostenere il funzionamento e la stabilità delle istituzioni democratiche dell'Irlanda del Nord; incoraggia tutte le parti a impegnarsi in questi colloqui con spirito positivo per risolvere tutte le questioni ancora sul tavolo;
3. accoglie con favore il fatto che John Kerry, segretario di Stato del Presidente Obama, abbia nominato il senatore Gary Hart come suo inviato personale;
4. è preoccupato per il fatto che la continua attività violenta, criminale e antisociale di elementi marginali stia minando il processo di pace; sottolinea la necessità di combattere tale attività criminosa affrontando le sfide economiche esistenti, come la disoccupazione e i bassi livelli di reddito e di tenore di vita; sottolinea che il persistere della violenza e delle intimidazioni deve essere superato attraverso l'ampia partecipazione delle rispettive comunità con il sostegno di tutte le agenzie interessate;
5. pone l'accento quindi sull'urgente necessità di incoraggiare ulteriormente la riconciliazione e di migliorare le relazioni tra le comunità, nonché di promuovere lo sviluppo economico e sociale al fine di consolidare il processo di pace; mette in evidenza a tale riguardo il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale dell'Unione europea e, in particolare, i 150 milioni di euro destinati al programma PEACE per affrontare tali questioni prioritarie in Irlanda del Nord e nelle contee limitrofe dell'Irlanda, a beneficio di tutti, nord e sud;
6. auspica che la task force della Commissione per l'Irlanda del Nord continui a svolgere in futuro un importante ruolo di sostegno;
7. sottolinea che il Parlamento è pronto a offrire qualsiasi tipo di assistenza che le parti interessate ritengono possa essere di aiuto al processo di pace; invita il primo ministro e il vice primo ministro a illustrare dinanzi al Parlamento la positiva conclusione dei colloqui tra tutte le parti;
8. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, all'esecutivo dell'Irlanda del Nord e ai governi del Regno Unito e dell'Irlanda.
Azioni della Turchia che creano tensioni nella zona economica esclusiva di Cipro
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Risoluzione del Parlamento europeo del 13 novembre 2014 sulle azioni della Turchia che creano tensioni nella zona economica esclusiva della Repubblica di Cipro (2014/2921(RSP))
– vista la sua risoluzione del 12 marzo 2014 sulla relazione 2013 relativa ai progressi compiuti dalla Turchia(1),
– viste le conclusioni del Consiglio "Affari generali" del 17 dicembre 2013,
– vista la dichiarazione del portavoce del Presidente del Consiglio europeo in data 7 ottobre 2014,
– vista la relazione 2014 relativa ai progressi compiuti dalla Turchia dell'8 ottobre 2014,
– viste le conclusioni del Consiglio europeo del 24 ottobre 2014,
– visto l'articolo 123, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,
A. considerando che il 3 ottobre 2014 la Turchia ha emesso una direttiva marittima NAVTEX (Navigational Telex) con cui ha "designato" un'ampia area nella parte meridionale della zona economica esclusiva (ZEE) della Repubblica di Cipro come riservata ai rilevamenti sismici che avrebbe svolto la nave turca Barbaros dal 20 ottobre al 30 dicembre 2014; che tali rilevamenti sismici interessano "blocchi" che il governo della Repubblica di Cipro ha assegnato alla società italiana Eni e alla Korea Gas Corporation per l'esplorazione di possibili riserve di idrocarburi sul fondale e nel sottosuolo marino;
B. considerando che, nonostante i ripetuti inviti da parte dell'Unione europea, formulati anche nella relazione 2014 della Commissione relativa ai progressi compiuti dalla Turchia, quest'ultima continua a contestare l'esistenza della Repubblica di Cipro e il suo legittimo diritto di esplorare e sfruttare le risorse naturali presenti nella sua ZEE, sfidando così l'attività di una società europea; che le rivendicazioni e le azioni della Turchia non hanno alcun fondamento giuridico e sono in diretto conflitto con il diritto internazionale, compresa la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS);
C. considerando che l'UNCLOS stabilisce un quadro giuridico globale che istituisce un regime di ordine pubblico nonché norme che disciplinano tutti gli usi degli oceani e delle loro risorse; che l'Unione europea ha ratificato l'UNCLOS, che è oggi parte integrante del suo acquis;
D. considerando che l'Unione europea ha spesso ribadito che la Turchia deve impegnarsi in maniera inequivocabile a favore di relazioni di buon vicinato e di una soluzione pacifica delle controversie in conformità della Carta delle Nazioni Unite;
E. considerando che le azioni della Turchia nella ZEE della Repubblica di Cipro coincidono con la recente nomina del nuovo consigliere speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite, Espen Barth Eide, e incidono negativamente sui negoziati miranti a raggiungere una soluzione globale della questione cipriota;
1. esorta la Turchia a dar prova di moderazione e ad agire in conformità del diritto internazionale; deplora l'escalation di minacce e di azioni unilaterali da parte della Turchia nei confronti della Repubblica di Cipro in relazione alla ZEE; ricorda la legittimità della ZEE della Repubblica di Cipro; invita la Turchia a rispettare e a dare piena attuazione alla dichiarazione della Comunità europea e dei suoi Stati membri del 21 settembre 2005, compresa la disposizione secondo cui il riconoscimento di tutti gli Stati membri è una componente necessaria del processo di adesione;
2. sottolinea che la Repubblica di Cipro ha il pieno diritto sovrano di esplorare le risorse naturali all'interno della sua ZEE e che i rilevamenti marittimi turchi devono essere giudicati illegali e provocatori; chiede che le navi turche che operano nelle acque della ZEE di Cipro e nei suoi dintorni siano ritirate immediatamente;
3. evidenzia che le azioni della Turchia costituiscono una violazione dei diritti sovrani della Repubblica di Cipro nonché del diritto internazionale, compresa l'UNCLOS; ribadisce il proprio invito al governo turco a firmare e ratificare senza ulteriori indugi l'UNCLOS, che fa parte dell'acquis dell'Unione;
4. esorta la Turchia a revocare immediatamente la sua direttiva marittima e ad astenersi da qualsiasi violazione dei diritti sovrani della Repubblica di Cipro;
5. invita la Turchia a rispettare la sovranità degli Stati membri dell'Unione europea sulle loro acque territoriali; riafferma che i diritti sovrani degli Stati membri comprendono il diritto di concludere accordi bilaterali e quello di esplorare e sfruttare le proprie risorse naturali conformemente all'UNCLOS;
6. condivide il parere delle Nazioni Unite secondo cui qualsiasi ritrovamento di gas andrebbe a beneficio di entrambe le comunità a Cipro se si potesse trovare una soluzione politica duratura per porre termine al conflitto; è convinto che, se gestita in modo adeguato, la scoperta di importanti riserve di idrocarburi nella regione potrebbe migliorare le relazioni economiche, politiche e sociali tra le due comunità a Cipro;
7. ritiene che i vantaggi derivanti dalla scoperta di importanti riserve di idrocarburi dovrebbero rappresentare per l'intera regione uno strumento di prosperità, ricchezza e garanzia di una vita migliore e pacifica a beneficio di tutti coloro che vivono nell'area, sulla base del diritto internazionale;
8. sostiene il diritto della Repubblica di Cipro di presentare, dinanzi alle Nazioni Unite e all'Organizzazione marittima internazionale, una denuncia formale contro le violazioni compiute nel suo territorio sovrano o nelle sue acque sovrane;
9. ribadisce l'importanza che annette alla normalizzazione delle relazioni fra la Turchia e tutti gli Stati membri dell'Unione europea, ed è del parere che il proseguimento e/o la ripetizione di queste azioni potrebbero avere un impatto negativo sulle relazioni della Turchia con l'Unione, compreso il suo processo di adesione;
10. sottolinea che è importante cessare le azioni provocatorie all'interno della ZEE della Repubblica di Cipro e astenersi dalle minacce nei confronti di tale Stato; osserva che tali azioni e minacce pregiudicano il proseguimento dei negoziati per una soluzione globale della questione cipriota; chiede stabilità in questa regione particolarmente sensibile, in vista delle sfide future;
11. chiede che il Servizio europeo per l'azione esterna e la Commissione seguano attentamente le attività della Turchia nella ZEE della Repubblica di Cipro e ne riferiscano al Parlamento;
12. esprime il proprio costante impegno e sostegno a favore dei negoziati di riunificazione condotti sotto l'egida delle Nazioni Unite in vista di una soluzione globale della questione cipriota; appoggia gli sforzi profusi dal consigliere speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite per Cipro, Espen Barth Eide, volti a creare le condizioni atte ad allentare la tensione e rilanciare i negoziati;
13. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al governo e al parlamento della Repubblica di Turchia.
– viste le sue precedenti risoluzioni sul Sud Sudan, in particolare quella del 16 gennaio 2014 sulla situazione nel Sud Sudan(1),
– viste le dichiarazioni rilasciate il 23 gennaio 2014 e il 10 maggio 2014 dal vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) Catherine Ashton sulla situazione nel Sud Sudan,
– viste le dichiarazioni rilasciate il 28 agosto 2014 e il 31 ottobre 2014 dal portavoce del VP/AR sulla situazione nel Sud Sudan,
– vista la decisione 2014/449/PESC del Consiglio, del 10 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nel Sud Sudan(2),
– vista la risoluzione 2155(2014) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,
– vista la relazione intermedia dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani riguardante la situazione dei diritti umani nel Sud Sudan, distribuita ai fini della discussione a livello di esperti in seno alla 27ª sessione del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite,
– vista la dichiarazione del Consiglio del 10 luglio 2014 sul Sud Sudan,
– viste le conclusioni del Consiglio del 20 gennaio 2014 e del 17 marzo 2014 sul Sud Sudan,
– vista la dichiarazione rilasciata il 25 settembre 2014 dal commissario europeo per la cooperazione internazionale, gli aiuti umanitari e la risposta alle crisi, Kristalina Georgieva,
– vista la dichiarazione rilasciata il 30 ottobre 2014 dal Segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon,
– vista la dichiarazione rilasciata il 20 ottobre 2014 dall'Autorità intergovernativa per lo sviluppo (IGAD),
– vista la risoluzione adottata il 7 novembre 2014 dal 28° vertice straordinario dei capi di Stato e di governo dell'IGAD,
– vista la tabella di marcia per il Sudan e il Sud Sudan, illustrata nel comunicato emesso il 24 aprile 2012 dal Consiglio per la pace e la sicurezza dell'Unione africana, che gode del pieno sostegno dell'UE,
– vista la relazione intermedia della commissione d'inchiesta sul Sud Sudan dell'Unione africana, presentata il 26 e 27 giugno 2014 a Malabo, Guinea equatoriale,
– visto l'accordo di Cotonou riveduto,
– vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,
– vista la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli,
– visto l'articolo 123, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,
A. considerando che il conflitto politico ha avuto inizio dopo che Salva Kiir, il presidente del paese, ha accusato l'ex vicepresidente deposto Riek Machar di aver progettato un colpo di Stato contro di lui; che Riek Machar ha negato di aver tentato un colpo di Stato;
B. considerando che, secondo le stime delle Nazioni Unite, oltre 10 000 persone sarebbero rimaste uccise in mesi di combattimenti e che sono stati segnalati numerosi atti di straordinaria crudeltà e violenza etnica che costituiscono veri e propri crimini di guerra;
C. considerando che il Sud Sudan è lo Stato più giovane e fragile del mondo e che esso si colloca al secondo posto della graduatoria stilata in base all'indice finale di valutazione delle crisi e della vulnerabilità umanitaria globale della Commissione europea;
D. considerando che le parti in conflitto nel Sud Sudan hanno avviato i negoziati il 7 gennaio 2014 ad Addis Abeba, sotto l'egida dell'IGAD;
E. considerando che un accordo di cessate il fuoco è stato firmato il 23 gennaio 2014 e riconfermato il 9 maggio 2014, ma continua a essere violato senza che siano adottate misure punitive;
F. considerando che i colloqui di pace hanno prodotto scarsi risultati per quanto riguarda la ricerca di una soluzione duratura, e che il coordinatore degli aiuti umanitari delle Nazioni Unite ha dichiarato che le possibilità di giungere a una pace sostenibile a livello politico e tra le varie comunità non sono buone;
G. considerando che, tuttavia, il 7 novembre 2014 il governo del Sud Sudan e il gruppo armato di opposizione del Movimento armato per la liberazione del popolo sudanese hanno firmato un accordo con cui si impegnano a porre fine alle ostilità, pena l'applicazione di sanzioni da parte dell'IGAD in caso di violazione dell'accordo;
H. considerando che i combattimenti tra le forze del presidente Kiir e i ribelli fedeli a Riek Machar sono già ripresi al termine della stagione delle piogge e si intensificheranno probabilmente nella stagione secca se non si troverà una soluzione politica;
I. considerando che, nella risoluzione 2155(2014), il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite esprime profonda preoccupazione per lo sfollamento su larga scala della popolazione e per l'aggravarsi della crisi umanitaria; che la crisi umanitaria attuale rischia di interessare una regione molto più ampia in una zona che è già incline all'instabilità e che gruppi di ribelli sudanesi e truppe ugandesi hanno già preso parte ai combattimenti; che tale instabilità può essere risolta soltanto affrontandone le cause profonde, tra cui l'estrema povertà, il cambiamento climatico, gli interessi e gli interventi geostrategici dell'UE e internazionali, l'iniqua distribuzione della ricchezza e lo sfruttamento delle risorse;
J. considerando che la maggior parte della popolazione risente della povertà diffusa, nonostante il paese sia ricco di petrolio e di risorse naturali e nonostante le esportazioni di petrolio ammontino a oltre il 70% del PIL e rappresentino circa il 90% delle entrate del governo; che i proventi generati dall'industria petrolifera hanno alimentato violenti conflitti;
K. considerando che le terribili violenze sessuali provocate dal conflitto hanno raggiunto proporzioni allarmanti, come sottolineato dal rappresentante speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite sulla violenza sessuale nei conflitti, Zainab Bangura; che, stando a informazioni non confermate, nel Sud Sudan si continuano a reclutare bambini soldato e che nel paese oltre la metà della popolazione è costituita da minori;
L. considerando che le Nazioni Unite hanno dichiarato la situazione nel Sud Sudan un'emergenza di livello 3, che corrisponde al livello più grave di crisi umanitaria;
M. considerando che dall'inizio dell'anno sono stati forniti aiuti umanitari a 3,5 milioni di persone nel Sud Sudan; che, grazie alla combinazione di meccanismi di risposta locali e aiuti umanitari internazionali, è stato possibile evitare una carestia; che tuttavia le prospettive di sicurezza alimentare del paese sono negative in caso di ripresa dei combattimenti, soprattutto a Bor e Bentiu, e che 2,5 milioni di persone si troveranno probabilmente a continuare a far fronte a un'insicurezza alimentare a livello di crisi e di emergenza; che le donne sono particolarmente esposte all'insicurezza alimentare, dato che il 57% dei nuclei familiari ubicati nei siti di protezione ha a capo una donna; che le principali agenzie umanitarie, tra cui Oxfam, CARE e Cafod, hanno avvertito che, se verranno ripresi i combattimenti, alcune regioni del Sud Sudan potrebbero essere colpite da una carestia all'inizio del prossimo anno;
N. considerando che, stando alle stime, 3,8 milioni di sud-sudanesi necessitano di assistenza umanitaria, 1,4 milioni sono sfollati interni e oltre 470 000 cercano rifugio nei paesi vicini;
O. considerando che le necessità umanitarie più urgenti sono il cibo, l'acqua potabile, l'assistenza sanitaria, l'alloggio, i servizi igienico-sanitari, la risposta alle epidemie (come il colera, la malaria, la leishmaniosi viscerale e l'epatite) e la protezione; che le vittime di violenza sessuale hanno bisogno di un maggiore sostegno psicosociale;
P. considerando che l'accesso alle popolazioni in stato di necessità continua a essere ostacolato dalle ostilità e dalla violenza, dirette anche contro gli operatori umanitari e i rifornimenti; che circa l'80% di tutti i servizi di base e sanitari è fornito da organizzazioni non governative;
Q. considerando che nel settembre 2014 il ministro del Lavoro del Sud Sudan ha dichiarato che tutti i lavoratori stranieri avrebbero dovuto lasciare il paese entro metà ottobre, dichiarazione che ha successivamente ritirato;
R. considerando che l'adozione di un disegno di legge sulle ONG volto a limitate lo spazio in cui tali organizzazioni e la società civile possono operare nel Sud Sudan è stata rinviata a dicembre 2014; che, se attuato, il disegno di legge sulle ONG potrebbe avere importanti conseguenze per le operazioni umanitarie nell'attuale situazione critica in cui la comunità internazionale sta tentando di impedire lo sviluppo della carestia;
S. considerando che le risorse umanitarie internazionali sono ormai al limite a causa delle molteplici e prolungate crisi a livello mondiale; che la comunità internazionale non sarà in grado di continuare a far fronte, né sul piano finanziario né su quello operativo, al protrarsi della crisi;
T. considerando che l'Unione europea ha fornito oltre un terzo (38%) di tutti i contributi internazionali in risposta alla crisi umanitaria nel Sud Sudan e che la sola Commissione ha aumentato la dotazione destinata agli aiuti umanitari per la crisi portandola a oltre 130 milioni di EUR nel 2014;
U. considerando che l'Unione africana ha nominato una commissione d'inchiesta per indagare sulle atrocità frequentemente segnalate contro i diritti umani;
V. considerando che il 10 luglio 2014 l'Unione europea ha annunciato un primo ciclo di misure mirate nei confronti di coloro che ostacolano il processo di pace, violano l'accordo di cessate il fuoco e commettono gravi violazioni dei diritti umani; che l'UE ha mantenuto l'embargo sulle armi nei confronti del Sud Sudan;
W. considerando che si dovrebbe trovare una soluzione politica democratica al conflitto attuale, che spiani la strada a istituzioni democraticamente concordate per costruire il nuovo Stato formatosi dopo il referendum per l'indipendenza; che una pace sostenibile, la costruzione postbellica dello Stato e gli sforzi per superare la fragilità richiedono una prospettiva a lungo termine e un impegno deciso, prevedibile e stabile da parte della comunità internazionale;
1. denuncia fermamente l'allarmante catastrofe provocata dall'uomo nel Sud Sudan, in contrasto con i valori e le finalità del movimento di liberazione del paese;
2. condanna fermamente la ripresa degli atti di violenza e le ripetute violazioni passate dell'accordo di cessazione delle ostilità, che hanno causato morti, feriti e danni tra la popolazione civile nonché lo sfollamento di centinaia di migliaia di persone nel Sud Sudan, un paese già fragile e instabile; deplora il debole comando e controllo delle forze armate, circostanza che aumenta la probabilità di un'ulteriore frammentazione delle forze combattenti e che può portare a un aumento della violenza e alla violazione degli accordi di pace;
3. invita la comunità internazionale a onorare i propri impegni di finanziamento nel Sud Sudan e nella regione e a mobilitare le risorse necessarie per fornire una risposta immediata all'inasprimento della situazione umanitaria nel paese; si compiace, in tale contesto, del contributo fornito dall'Unione nell'affrontare la crisi umanitaria nel Sud Sudan e chiede agli Stati membri di trovare una soluzione, in linea con i loro impegni internazionali, per i finanziamenti destinati a un numero crescente di crisi;
4. incoraggia l'UE a riprogrammare i propri aiuti allo sviluppo al fine di rispondere alle esigenze più urgenti della popolazione del Sud Sudan, nonché a sostenere la transizione verso la pace e la stabilità; si compiace pertanto della sospensione degli aiuti allo sviluppo erogati tramite un sostegno al bilancio del Sud Sudan, ad eccezione delle azioni che forniscono un sostegno diretto alla popolazione, a una transizione democratica e agli aiuti umanitari; chiede un riorientamento degli aiuti attraverso ONG e organizzazioni internazionali;
5. ribadisce che prospettive a lungo termine di coesistenza pacifica e di sviluppo richiedono riforme istituzionali globali volte a dare al paese procedure di governo che garantiscano lo Stato di diritto; pone l'accento sulla probabilità che il periodo di transizione postbellica si protragga per anni e richieda un impegno costante e a lungo termine da parte della comunità internazionale;
6. denuncia il deterioramento delle relazioni tra la comunità umanitaria e tutte le parti implicate nel conflitto, in particolare la tassazione illecita degli aiuti così come le vessazioni e persino l'uccisione di operatori umanitari perpetrate impunemente; osserva che numerose organizzazioni umanitarie straniere si sono già ritirate dal Sud Sudan e quelle che rimangono hanno difficoltà a rispondere alle esigenze dei civili sfollati;
7. insiste sul fatto che gli aiuti umanitari e gli aiuti alimentari devono essere forniti alle persone più vulnerabili semplicemente in base alle necessità e ricorda a tutte le parti coinvolte nel conflitto nel Sud Sudan il loro obbligo di riconoscere e rispettare la neutralità, l'indipendenza e l'imparzialità degli operatori umanitari, di agevolare l'assistenza di primo soccorso alle persone in difficoltà, indipendentemente dalle loro affiliazioni politiche e dalla loro etnia, nonché di porre immediatamente fine a tutte le vessazioni nei confronti degli operatori umanitari, alla requisizione dei beni umanitari e al dirottamento degli aiuti; chiede inoltre il ritiro o la reiezione del disegno di legge sulle ONG;
8. insiste sul fatto che gli aiuti umanitari, in particolare sotto forma di servizi di base e assistenza alimentare, non dovrebbero essere dirottati verso i gruppi armati;
9. è fortemente preoccupato per la situazione della sicurezza alimentare nel Sud Sudan, che è stata provocata dal conflitto ed è peggiorata a causa delle ricorrenti catastrofi naturali e che, secondo quanto previsto, si aggraverà pesantemente in caso di una ripresa dei combattimenti;
10. insiste sul fatto che un accordo di pace permetterebbe alle persone di fare ritorno alle fattorie abbandonate, di riaprire i mercati e di ricostruire le loro case;
11. condanna fermamente le esecuzioni extragiudiziali e le uccisioni di massa, gli attacchi deliberati a danno di civili, le violazioni dei diritti umani (tra cui quelle a danno dei rifugiati e degli sfollati, delle donne, delle persone appartenenti a gruppi vulnerabili e dei giornalisti), gli arresti e le detenzioni arbitrarie, le sparizioni forzate, i maltrattamenti e le torture per mano di tutte le parti; ritiene che il presidente Kiir e Riek Machar debbano fare tutto il possibile per impedire ai soldati sotto il loro controllo di commettere tali abusi contro la popolazione;
12. esorta la Commissione, gli Stati membri e le autorità del Sud Sudan a collaborare con le comunità locali e le organizzazioni per i diritti delle donne al fine di fornire e promuovere l'accesso a un'istruzione di qualità, ai diritti sessuali e riproduttivi e ai servizi sanitari per le donne e le ragazze, tra cui l'accesso alla contraccezione nonché ai test e alle terapie per l'HIV/AIDS;
13. deplora che il conflitto abbia compromesso diversi servizi sociali di base e che centinaia di migliaia di bambini non frequentino la scuola; esprime preoccupazione per il fatto che i bambini continuino a subire il peso della violenza, che essi soffrano di un disagio psicologico e non abbiano accesso ai servizi, tra cui l'istruzione; sollecita le parti coinvolte a porre fine al reclutamento e all'impiego di bambini nelle forze armate nonché alle altre gravi violazioni a danno dei minori;
14. è fortemente preoccupato per la dimensione etnica assunta dal conflitto; sottolinea che il tentativo di assumere il potere tramite il ricorso alla violenza o alla divisione per motivi etnici è contrario allo Stato di diritto democratico;
15. chiede lo svolgimento di indagini credibili, trasparenti e complete che rispettino le norme internazionali – segnatamente da parte della commissione d'inchiesta dell'Unione africana – in relazione a tutte le accuse di reati gravi perpetrati da ogni parte implicata nel conflitto; incoraggia l'istituzione di meccanismi di giustizia di transizione, con l'appoggio internazionale necessario, al fine di promuovere la riconciliazione e l'assunzione di responsabilità; invita il governo del Sud Sudan ad aderire quanto prima allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale;
16. plaude al potenziamento delle capacità di indagine in materia di diritti umani della missione dell'ONU nel Sud Sudan (UNMISS), grazie al sostegno dell'Ufficio dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani;
17. sostiene, a tale proposito, l'istituzione di un tribunale ibrido speciale con una partecipazione internazionale al fine di assicurare alla giustizia i leader responsabili delle gravi violazioni dei diritti umani commesse da entrambe le parti del conflitto, come suggerito dal Segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon e come raccomandato in un rapporto sui diritti umani di UNMISS;
18. ricorda che gli aiuti umanitari sono di vitale importanza, ma non sono in grado risolvere un problema politico, e che la responsabilità primaria di proteggere i civili spetta al governo; chiede pertanto che le ricchezze del paese vengano messe direttamente a disposizione per il benessere della popolazione del Sud Sudan; esorta tutte le parti a rispettare l'accordo e a impegnarsi in maniera costruttiva, attraverso il dialogo e la cooperazione, nel quadro dei colloqui di pace di Addis Abeba, ai fini della piena applicazione dell'accordo di cessate il fuoco e della rapida ripresa di consultazioni che portino alla formazione di un governo transitorio di unità nazionale, che rappresenta l'unica soluzione a lungo termine, e a una riconciliazione nazionale nell'interesse dell'intera popolazione del Sud Sudan;
19. deplora che, nonostante i continui sforzi dell'IGAD per mediare i colloqui di pace volti alla formazione di un governo transitorio di unità nazionale, non siano stati compiuti progressi significativi;
20. plaude tuttavia all'accordo raggiunto il 7 novembre 2014 e ne chiede l'immediata e piena attuazione; continua ad appoggiare la mediazione condotta dall'IGAD e i suoi sforzi intesi ad aprire la strada a un dialogo politico inclusivo; esorta l'UE a continuare ad aiutare l'IGAD in termini concreti e finanziari e a fornire personale per il meccanismo di monitoraggio e verifica del cessate il fuoco;
21. sottolinea che la creazione di istituzioni adeguate e di un contesto giuridico per la gestione della ricchezza derivante dal petrolio nel quadro di un federalismo etnico è un elemento centrale ai fini di uno sviluppo pacifico; invita in particolare l'UE a sostenere una strategia di sviluppo a lungo termine nei confronti del Sud Sudan che permetta la creazione di un solido sistema di buona governance, trasparenza e responsabilità (specialmente per quanto riguarda l'attuazione dell'iniziativa per la trasparenza delle industrie estrattive), nonché lo sviluppo delle infrastrutture e dei programmi nel campo dell'istruzione, della sanità e della previdenza sociale utilizzando i proventi del petrolio e degli aiuti allo sviluppo;
22. esorta le autorità del Sud Sudan ad assicurare che i proventi del petrolio vadano a vantaggio della popolazione; invita le parti negoziali a includere nel processo di pace la questione della trasparenza e del controllo pubblico del settore petrolifero, in modo da consentire che il reddito proveniente da tale risorsa sia utilizzato per lo sviluppo sostenibile del paese e per migliorare il tenore di vita della popolazione;
23. si rammarica per l'inefficacia delle sanzioni specifiche imposte dall'UE e chiede l'imposizione di sanzioni mirate da parte dell'IGAD, dell'Unione africana e della comunità mondiale; sostiene il mantenimento dell'embargo sugli armamenti per il Sud Sudan e caldeggia l'adozione di un embargo sulle armi da parte delle Nazioni Unite nei confronti del paese e dell'intera regione;
24. sostiene la partecipazione della società civile ai negoziati di pace, ritenendola essenziale;
25. mette in guardia circa gli effetti destabilizzanti e le ripercussioni che il conflitto esercita su una regione già instabile, soprattutto in ragione del crescente numero di profughi nei paesi vicini; invita tutti i paesi vicini del Sud Sudan e le potenze regionali a cooperare strettamente al fine di migliorare la situazione della sicurezza nel paese e nella regione e a cercare una soluzione politica pacifica e duratura alla crisi attuale; sottolinea che la cooperazione con il Sudan, in particolare, rappresenterebbe un miglioramento dei rapporti;
26. chiede l'istituzione di un gruppo di contatto al quale partecipino gli attori chiave nel Sud Sudan, al fine di consolidare il lavoro dell'IGAD e assicurare la coesione internazionale;
27. plaude all'operato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Corno d'Africa, Alexander Rondos; raccomanda che tutti i suoi sforzi siano incentrati sulla ricerca di una soluzione duratura;
28. incoraggia il governo del Sud Sudan a ratificare l'accordo di Cotonou tra l'UE e il gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP);
29. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al governo del Sud Sudan, al Commissario per i diritti umani del Sud Sudan, all'Assemblea legislativa nazionale del Sud Sudan, alle istituzioni dell'Unione africana, all'Autorità intergovernativa per lo sviluppo, ai copresidenti dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE nonché al Segretario generale delle Nazioni Unite.