Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2015 sull'indicazione del paese di origine delle carni sull'etichetta dei prodotti alimentari trasformati (2014/2875(RSP))
Il Parlamento europeo,
– visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione(1) ("il regolamento relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori"), in particolare l'articolo 26, paragrafi 6 e 7,
– visti la relazione della Commissione del 17 dicembre 2013, sull'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza per le carni utilizzate come ingrediente (COM(2013)0755), e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che l'accompagnava, anch'esso del 17 dicembre 2013, sull'atteggiamento dei consumatori nei confronti dell'etichettatura di origine delle carni utilizzate come ingrediente, sulla fattibilità di possibili scenari relativi a tale etichettatura e sui relativi impatti (SWD(2013)0437),
– visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1337/2013 della Commissione, del 13 dicembre 2013, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza delle carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili(2),
– vista la sua risoluzione del 6 febbraio 2014 sul suddetto regolamento di esecuzione della Commissione del 13 dicembre 2013(3),
– vista la sua risoluzione del 14 gennaio 2014 sulla crisi alimentare, le frodi nella catena alimentare e il loro controllo(4),
– vista l'interrogazione alla Commissione sull'indicazione del paese di origine delle carni sull'etichettatura dei prodotti alimentari trasformati (O-000091/2014 – B8-0101/2015),
– vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,
– visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando che, ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 6, del regolamento relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, la Commissione era tenuta a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 13 dicembre 2013, una relazione sull'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza per le carni utilizzate come ingrediente;
B. considerando che, ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 7, del suddetto regolamento, la relazione doveva tra l'altro prendere in considerazione l'esigenza del consumatore di essere informato, la fattibilità della fornitura dell'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza e un'analisi dei relativi costi e benefici; che secondo il disposto di tale articolo la relazione poteva altresì essere corredata di proposte di modifica delle pertinenti disposizioni dell'Unione;
C. considerando che il 17 dicembre 2013 la Commissione ha debitamente pubblicato la sua relazione sull'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza per le carni utilizzate come ingrediente, accompagnata da un documento di lavoro dei servizi della Commissione sull'atteggiamento dei consumatori nei confronti dell'etichettatura d'origine delle carni utilizzate come ingrediente, sulla fattibilità di possibili scenari relativi a tale etichettatura e sui relativi impatti;
D. considerando che, a seconda dello Stato membro, si stima che una percentuale compresa tra il 30% e il 50% del volume totale delle carni macellate sia trasformata in carne da utilizzare come ingrediente per prodotti alimentari, principalmente in carne macinata, preparazioni a base di carne e prodotti a base di carne;
E. considerando che la Commissione deve ancora far seguire eventuali proposte legislative e che essa conclude che ulteriori iniziative appropriate saranno adottate alla luce della discussione in seno al Parlamento e al Consiglio;
F. considerando che, stando alla summenzionata relazione della Commissione sull'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza per le carni utilizzate come ingrediente, i sistemi di tracciabilità esistenti nell'UE non sono adeguati per trasmettere informazioni sull'origine lungo la filiera alimentare;
G. considerando che l'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori stabilisce che l'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza è obbligatoria nel caso in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al paese d'origine o al luogo di provenienza reali dell'alimento, in particolare se le informazioni che accompagnano l'alimento o l'etichetta nel suo complesso potrebbero altrimenti far pensare che l'alimento abbia un differente paese d'origine o luogo di provenienza;
H. considerando che la valutazione d'impatto a supporto del regolamento relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori indicava che l'origine delle carni sembra essere la principale preoccupazione per i consumatori dell'Unione europea(5);
I. considerando che, in base al sondaggio sulle varie categorie di prodotti alimentari condotta nel 2013 presso i consumatori dal Consorzio per la valutazione della filiera alimentare, i prodotti a base di carne sono risultati al primo posto per quanto riguarda l'interesse per l'indicazione d'origine sull'etichetta; che, esaminando in modo più mirato i diversi tipi di prodotti trasformati a base di carne, dal sondaggio emerge che oltre il 90% dei consumatori intervistati ritiene importante che l'origine sia indicata sull'etichetta;
1. rileva che, a seguito della crisi dell'encefalopatia spongiforme bovina (ESB)(6), l'indicazione dell'origine è obbligatoria nell'Unione per le carni bovine non trasformate e per i prodotti a base di carni bovine, che dal 1° gennaio 2002 sono in vigore norme dell'Unione in materia di etichettatura delle carni bovine e che i requisiti concernenti l'etichettatura includono già l'indicazione del luogo di nascita, di allevamento e di macellazione;
2. ritiene che i suddetti requisiti applicabili alle carni bovine e ai prodotti a base di carni bovine non trasformati abbiano suscitato aspettative nei consumatori per quanto riguarda le informazioni sull'origine di altri tipi di carni fresche largamente consumate nell'Unione e delle carni utilizzate come ingredienti di alimenti trasformati;
3. rileva che il considerando 31 del regolamento relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori sottolinea che l'origine delle carni è di primaria importanza per i consumatori e che questi di conseguenza si aspettano di essere adeguatamente informati in merito al paese di origine delle carni; sottolinea altresì che, in base al considerando 31, i requisiti obbligatori in materia di etichettatura dovrebbero tener conto del principio di proporzionalità, così come degli oneri amministrativi per gli operatori del settore alimentare e per le autorità incaricate di far applicare la legislazione;
4. sottolinea che il 90% delle imprese che operano nel settore della trasformazione delle carni sono PMI; mette in evidenza il particolare ruolo svolto dalle PMI nella creazione di crescita e occupazione, il contributo da esse fornito alla competitività dell'economia europea e il loro impegno a favore di alimenti di qualità e sicuri; è del parere che sia fondamentale creare pari condizioni tra i diversi attori del settore;
5. ribadisce la sua preoccupazione per i potenziali effetti della frode alimentare sulla sicurezza alimentare, sulla salute e sulla fiducia dei consumatori, sul funzionamento della filiera alimentare e sulla stabilità dei prezzi agricoli e pone in evidenza l'importanza di affrontare in via prioritaria la questione della frode alimentare, e quindi di ristabilire rapidamente la fiducia dei consumatori europei;
6. ritiene che l'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza delle carni e dei prodotti a base di carne sull'etichetta non impedisca, di per sé, il verificarsi di frodi, ma che un sistema rigoroso di tracciabilità contribuisca indubbiamente a individuare e contrastare eventuali infrazioni; osserva che i recenti scandali alimentari, tra cui la sostituzione fraudolenta di carni bovine con carne di cavallo, hanno dimostrato che i consumatori auspicano regole più severe in materia di tracciabilità e di informazione; osserva che regole più severe sulla tracciabilità consentirebbero anche alle autorità di condurre indagini più efficaci sui casi di frode alimentare;
7. sottolinea che, con riferimento alle carni utilizzate come ingrediente di alimenti trasformati, è importante considerare anche la carne equina, oltre alle carni bovine, ovine, caprine e di pollame, dal momento che essa rappresenta una percentuale considerevole delle carni utilizzate nei prodotti alimentari trasformati;
8. sottolinea inoltre che nella relazione della Commissione si riconosce che oltre il 90% dei consumatori interpellati ritiene importante che l'etichetta dei prodotti alimentari trasformati indichi l'origine delle carni(7); osserva che questo è uno dei molteplici fattori che possono influenzare il comportamento dei consumatori;
9. ritiene che l'indicazione dell'origine delle carni utilizzate come ingredienti di alimenti contribuirebbe a garantire una migliore tracciabilità lungo la filiera alimentare e rapporti più stabili tra i fornitori di carni e le aziende di trasformazione, oltre a rafforzare la diligenza nella scelta dei fornitori e dei prodotti da parte degli operatori del settore alimentare;
10. ritiene che l'etichettatura dei prodotti alimentari debba tener conto della trasparenza e della leggibilità delle informazioni per i consumatori, pur consentendo al contempo alle imprese europee di operare in modo economicamente redditizio a condizioni accettabili per il potere d'acquisto dei consumatori;
11. fa notare che, per quanto riguarda l'impatto sui prezzi, i risultati di una ricerca condotta da un'associazione di consumatori francese divergono considerevolmente dai dati contenuti nella relazione della Commissione circa i costi dell'introduzione dell'indicazione del paese d'origine sull'etichetta; raccomanda di esaminare in maniera più approfondita la questione onde ottenere un quadro più chiaro dei possibili effetti sui prezzi, a condizione che tale analisi sia effettuata in collaborazione con le associazioni dei consumatori e senza ritardare le proposte legislative;
12. prende atto del fatto che per le carni suine, ovine, caprine e di pollame non trasformate l'indicazione del paese d'origine sull'etichetta sarà obbligatoria a partire da aprile 2015; osserva che nel valutare il costo della messa a disposizione di informazioni sull'origine di tali carni utilizzate come ingredienti occorre tener conto di questa circostanza;
13. osserva che le informazioni sull'origine fornite attualmente su base volontaria possono indurre in errore i consumatori;
14. invita la Commissione a riesaminare tali regimi volontari in materia di etichettatura d'origine e a proporre norme chiare, coerenti, armonizzate e applicabili per quei produttori che decidono di procedere su base volontaria all'etichettatura d'origine;
15. prende altresì atto del fatto che, come indicato nella relazione della Commissione, l'obbligo di indicare sull'etichetta "UE/non-UE" rappresenta un'alternativa economicamente meno costosa, ma che secondo una ricerca effettuata dall'Ufficio europeo delle Unioni dei consumatori (BEUC), che copre vari Stati membri, questa non sarebbe una soluzione accettabile per i consumatori(8);
16. ritiene che la Commissione dovrebbe analizzare ulteriormente la prassi (già discretamente diffusa) seguita da alcuni dettaglianti e produttori europei di indicare sull'etichetta l'origine delle carni contenute negli alimenti trasformati, e quindi riferire in proposito;
17. rinnova l'invito rivolto alla Commissione a fare tutto il necessario per far sì che la prevenzione delle frodi alimentari e il loro contrasto siano parte integrante della strategia dell'Unione e per ovviare alle debolezze strutturali lungo l'intera filiera alimentare, in particolare aumentando e rafforzando i controlli;
18. sollecita la Commissione ad adottare un atto di esecuzione per l'applicazione dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che riguarda l'indicazione del paese d'origine degli ingredienti primari quando tale paese non è lo stesso dell'alimento;
19. esorta la Commissione a far seguire alla sua relazione proposte legislative che rendano obbligatoria l'indicazione dell'origine delle carni presenti negli alimenti trasformati, onde assicurare maggiore trasparenza lungo la filiera alimentare e informare meglio i consumatori europei, tenendo conto nel contempo delle sue valutazioni di impatto ed evitando costi e oneri amministrativi eccessivi;
20. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
Cfr.il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 30 gennaio 2008, che accompagna la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori - Valutazione d'impatto relativa alle questioni di etichettatura generale dei prodotti alimentari (SEC(2008)0092).
Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1).