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Procedura : 2015/2566(RSO)
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Giovedì 12 febbraio 2015 - Strasburgo
Costituzione di una commissione speciale sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto
P8_TA(2015)0039B8-0169/2015

Decisione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2015 sulla costituzione, le attribuzioni, la composizione numerica e la durata del mandato della commissione speciale sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto (2015/2566(RSO))

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Conferenza dei presidenti,

–  vista la decisione della Commissione di esaminare le pratiche in materia di decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) di tutti gli Stati membri alla luce delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato,

–  visto l'obbligo che incombe a ogni Stato membro, ai sensi della normativa dell'Unione in materia fiscale, di comunicare spontaneamente agli altri Stati membri informazioni sulle decisioni anticipate in materia fiscale, in particolare qualora vi possa essere una perdita di gettito fiscale in un altro Stato membro o qualora possa esistere una riduzione d'imposta risultante da trasferimenti fittizi di utili all'interno di gruppi d'imprese,

–  visto l'articolo 197 del suo regolamento,

1.  decide di costituire una commissione speciale sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto per esaminare le prassi seguite nell'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato e tassazione in relazione alle decisioni anticipate in materia fiscale e ad altre misure analoghe per natura o effetto adottate dagli Stati membri, qualora tali prassi risultino da atti di uno Stato membro o della Commissione;

2.  decide che la commissione speciale avrà le seguenti attribuzioni:

   a) analizzare ed esaminare le prassi seguite relativamente all'applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) per quanto riguarda le decisioni anticipate in materia fiscale e altre misure analoghe per natura o effetto adottate dagli Stati membri a partire dal 1° gennaio 1991;
   b) analizzare e valutare la prassi della Commissione consistente nel procedere all'esame permanente, in conformità dell'articolo 108 TFUE, di tutti i regimi di aiuti esistenti negli Stati membri, nel proporre a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno, nel verificare se l'aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, sia compatibile con il mercato interno e se non sia attuato in modo abusivo, nel decidere che lo Stato interessato debba sopprimere o modificare tale aiuto entro un termine fissato e, qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione, nell'adire la Corte di giustizia dell'Unione europea, il che avrebbe dato luogo a un cospicuo numero di decisioni anticipate in materia fiscale incompatibili con le norme dell'Unione sugli aiuti di Stato;
   c) analizzare ed esaminare il rispetto da parte degli Stati membri, a decorrere dal 1° gennaio 1991, degli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea(1), per quanto riguarda l'obbligo di collaborare e di fornire tutta la documentazione necessaria;
   d) analizzare ed esaminare l'osservanza degli obblighi di cui alla direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri in materia di imposte dirette e di imposte sui premi assicurativi(2), e alla direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE(3), per quanto riguarda la comunicazione di informazioni sulle decisioni anticipate in materia fiscale da parte degli Stati membri agli altri Stati membri, a decorrere dal 1° gennaio 1991, mediante scambio spontaneo;
   e) analizzare e valutare la prassi della Commissione per quanto concerne la corretta applicazione delle direttive 77/799/CEE e 2011/16/UE relativamente alla comunicazione di informazioni sulle decisioni anticipate in materia fiscale da parte degli Stati membri agli altri Stati membri, mediante scambio spontaneo;
   f) analizzare e valutare il rispetto, da parte degli Stati membri, del principio di leale collaborazione sancito dall'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE), come il rispetto dell'obbligo di facilitare l'adempimento dei compiti dell'Unione e di astenersi da qualsiasi misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell'Unione, considerate la presunta vasta scala della pianificazione fiscale aggressiva agevolata da taluni Stati membri e le conseguenze verosimilmente significative che ciò ha avuto sulle finanze pubbliche dell'Unione e nell'Unione stessa;
   g) analizzare e valutare la dimensione della pianificazione fiscale aggressiva relativamente ai paesi terzi, attuata da società stabilite o registrate negli Stati membri, nonché lo scambio di informazioni al riguardo con i paesi terzi;
   h) formulare tutte le raccomandazioni ritenute necessarie a tale proposito;

3.  decide che la commissione speciale sarà composta di 45 membri;

4.  decide che la durata del mandato della commissione speciale sarà di 6 mesi, a decorrere dalla data di approvazione della presente decisione;

5.  ritiene opportuno che la commissione speciale presenti una relazione elaborata da due co-relatori.

(1) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.
(2) GU L 336 del 27.12.1977, pag. 15.
(3) GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1.

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