Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2015 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione in conformità del punto 13 dell'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (domanda EGF/2014/014 DE/Aleo Solar, presentata dalla Germania) (COM(2014)0726 – C8-0012/2015 – 2015/2018(BUD))
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2014)0726 – C8-0012/2015),
– visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006(1) (regolamento FEG),
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020(2), in particolare l'articolo 12,
– visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria(3) (AII del 2 dicembre 2013), in particolare il punto 13,
– vista la procedura di trilogo prevista al punto 13 dell'AII del 2 dicembre 2013,
– vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,
– vista la lettera della commissione per lo sviluppo regionale,
– vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0030/2015),
A. considerando che l'Unione europea ha predisposto appositi strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze delle trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale e per agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro;
B. considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori collocati in esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel rispetto dell'AII del 2 dicembre 2013 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG);
C. considerando l'adozione del nuovo regolamento FEG, che riflette l'accordo raggiunto tra il Parlamento europeo e il Consiglio concernente la reintroduzione del criterio di mobilitazione a seguito della crisi, l'aumento del contributo finanziario dell'Unione al 60% dei costi totali stimati delle misure proposte, l'incremento dell'efficienza del trattamento delle domande d'intervento del FEG in seno alla Commissione e da parte del Parlamento europeo e del Consiglio riducendo i tempi per la valutazione e l'approvazione, l'estensione delle azioni e dei beneficiari ammissibili ai lavoratori autonomi e ai giovani, nonché il finanziamento di incentivi per la creazione di imprese proprie;
D. considerando che le autorità tedesche hanno presentato la domanda EGF/2014/014 DE/Aleo Solar per un contributo finanziario a valere sul FEG a seguito di 657 esuberi, 390 dei quali presso Aleo Solar AG, una società che operava nell'ambito del settore economico classificato nella divisione 26 della NACE Rev. 2 ("Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica") e 267 presso due sue filiali; che il numero stimato di lavoratori interessati che dovrebbero beneficiare delle misure è di 476; che gli esuberi hanno avuto luogo durante e dopo il periodo di riferimento dal 7 marzo 2014 al 7 luglio 2014 a seguito di una diminuzione delle quote di mercato unionali nelle società del settore dei moduli solari;
E. considerando che la domanda di assistenza soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento FEG;
1. constata che le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento FEG sono soddisfatte e conviene pertanto con la Commissione che la Germania ha diritto a un contributo finanziario a norma del regolamento in parola;
2. rileva che le autorità tedesche hanno presentato la domanda per un contributo finanziario a valere sul FEG il 29 luglio 2014, integrandola con informazioni supplementari fino al 23 settembre 2014, e che la valutazione della Commissione è stata resa disponibile il 16 dicembre 2014;
3. valuta positivamente il fatto che, al fine di fornire un'assistenza tempestiva ai lavoratori, le autorità tedesche abbiano deciso di avviare l'attuazione dei servizi personalizzati a favore dei lavoratori interessati già l'11 aprile 2014, con largo anticipo rispetto alla decisione definitiva e persino rispetto alla presentazione della domanda in merito alla concessione del sostegno del FEG al pacchetto coordinato proposto;
4. ritiene che gli esuberi presso Aleo Solar AG siano conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, che hanno portato a un aumento della quota delle entrate della Cina dall'11% al 45%, mentre quella della Germania è crollata dal 64% al 21%; osserva che la Cina ha acquisito enormi sovraccapacità nei moduli solari, che né i propri consumatori né il mercato mondiale sono in grado di assorbire; rileva che nel 2011 i prezzi dell'Unione sono diminuiti del 40% rispetto al 2010, a un livello inferiore ai costi di produzione di Aleo Solar AG; osserva che nel 2013 l'Unione ha approvato dazi addizionali sui moduli solari originari della Cina nonché un prezzo minimo, che tuttavia è ancora inferiore ai costi di produzione dei produttori tedeschi;
5. osserva che nel 2010 Aleo Solar AG ha registrato un fatturato di 550 milioni di EUR e un utile di 43 milioni di EUR; rileva che dal 2011 tali cifre sono andate rapidamente diminuendo, fino a riportare perdite per 92 milioni di EUR nel 2013; sottolinea che, malgrado diverse iniziative di ristrutturazione e di miglioramento dell'efficienza, essa non è riuscita a recuperare redditività;
6. osserva che questa è la seconda domanda di intervento del FEG riguardante la fabbricazione di moduli solari e che ve ne saranno numerose altre;
7. osserva che gli esuberi presso Aleo Solar AG hanno un impatto negativo di rilievo sull'economia regionale a Prenzlau/Brandeburgo, dove il reddito pro-capite è ben al di sotto della media nazionale e si registrano i tassi di disoccupazione più elevati in Germania, rispettivamente del 15,5% e del 16,4%; sottolinea che l'inclusione degli esuberi presso Aleo Solar AG aumenterebbe tale tasso dello 0,9%; si rammarica per il fatto che non vi sia alcuna prospettiva immediata, per i lavoratori in esubero, di trovare una nuova occupazione equivalente a causa di una densità di popolazione relativamente bassa e della mancanza di potenziali datori di lavoro, poiché nella zona vi sono per lo più piccole e medie imprese, e soltanto 10 imprese (lo 0,3%) con più di 249 lavoratori (Aleo Solar AG era uno di questi grandi datori di lavoro);
8. osserva che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati da cofinanziare comprende le seguenti misure per il reinserimento professionale di 476 lavoratori in esubero: misure di formazione professionale, consulenza e orientamento professionale, gruppi tra pari/seminari, consulenza per l'imprenditorialità, consulenza interregionale, ricerca di lavoro accompagnata da un professionista nella ricerca di lavoro, tutoraggio a posteriori/consulenza per i lavoratori che abbiano trovato un nuovo lavoro ma necessitino di consulenza per la sua conservazione o perché esso renda necessario trasferirsi, un'indennità di formazione del 60% del reddito netto precedente del lavoratore, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento FEG;
9. osserva che le autorità prevedono di utilizzare il massimo consentito del 35% di tutti i costi per indennità e incentivi sotto forma di indennità di formazione (Transferkurzarbeitergeld) che costituiscono il 60 o il 67% del precedente reddito netto del lavoratore – a seconda della situazione familiare del beneficiario – il che è in linea con la prassi in caso di esubero in Germania; rileva che tale indennità non sostituisce le misure passive di protezione sociale ed è subordinata al rispetto di rigorose condizioni per quanto riguarda la partecipazione alla formazione e altre attività organizzate;
10. accoglie positivamente il fatto che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati sia stato elaborato di concerto con i rappresentanti dei beneficiari interessati, tenendo conto del potenziale della zona e del contesto imprenditoriale;
11. ricorda l'importanza di migliorare l'occupabilità di tutti lavoratori attraverso una formazione adeguata e il riconoscimento delle capacità e delle competenze acquisite durante la carriera professionale del lavoratore; si attende che la formazione offerta nell'ambito del pacchetto coordinato sia adattata non solo alle esigenze dei lavoratori in esubero, ma anche all'effettivo contesto imprenditoriale;
12. osserva che 164 dei lavoratori di Aleo Solar AG di Prenzlau collocati in esubero sono stati nuovamente assunti da un consorzio asiatico, che ha acquistato lo stabilimento dal liquidatore; rileva che il ragionamento seguito dalle autorità tedesche per consentire a questi lavoratori di beneficiare delle misure finanziate dal FEG è che, in quel momento, non vi era ancora la certezza di un nuovo lavoro;
13. osserva che i 104 lavoratori collocati in esubero al centro amministrativo di Oldenburg non sono inclusi nelle misure finanziate a titolo del FEG; prende atto che la situazione dell'occupazione in questa regione è notevolmente più promettente;
14. deplora che il rischio di disoccupazione di lunga durata per i lavoratori in esubero sia elevato e sottolinea pertanto l'importanza di misure che incoraggino i lavoratori a cercare lavoro al di fuori della zona immediatamente circostante e ad accettare offerte di lavoro in altre regioni;
15. ritiene che i lavoratori che si trovano nelle fasce di età comprese tra 55 e 64 e 15 e 29 anni siano a più alto rischio di disoccupazione prolungata e di esclusione dal mercato del lavoro; ritiene pertanto che questi lavoratori abbiano esigenze particolari in termini di servizi personalizzati;
16. ricorda che, in conformità dell'articolo 7 del regolamento FEG, il pacchetto coordinato di servizi personalizzati di formazione e riqualificazione dovrebbe tenere conto delle prospettive future del mercato del lavoro e delle competenze richieste ed essere compatibile con il passaggio a un'economia sostenibile nonché efficiente sotto il profilo delle risorse;
17. sottolinea che l'assistenza del FEG può cofinanziare solo misure attive a favore del mercato del lavoro che portino a un'occupazione stabile e a lungo termine; ribadisce che l'assistenza del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in virtù della legislazione nazionale o di contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori;
18. approva la decisione allegata alla presente risoluzione;
19. incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
20. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.