Decisione del Parlamento europeo del 25 marzo 2015 sulla richiesta di revoca dell'immunità di António Marinho e Pinto (2014/2191(IMM))
Il Parlamento europeo,
– vista la richiesta di revoca dell'immunità di António Marinho e Pinto, trasmessa l'8 ottobre 2014 dal Dr. Rodrigo Pereira da Costa, giudice presso il Tribunale distrettuale di Coimbra, con il riferimento 6076/12.0TDLSB, e comunicata in Aula il 12 novembre 2014,
– avendo ascoltato António Marinho e Pinto, a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del suo regolamento,
– visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,
– viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 12 maggio 1964, 10 luglio 1986, 15 e 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010 e 6 settembre 2011(1),
– visto l'articolo 157, paragrafi 2 e 3, della Costituzione delle Repubblica portoghese,
– visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A8-0062/2015),
A. considerando che il giudice del Tribunale distrettuale di Coimbra ha richiesto la revoca dell'immunità parlamentare di António Marinho e Pinto, deputato al Parlamento europeo, in relazione a un eventuale procedimento giudiziario in ordine a un presunto reato;
Β. considerando che, in base all'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, i membri del Parlamento europeo beneficiano, sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese;
C. considerando che, in base all'articolo 157, paragrafi 2 e 3, della Costituzione della Repubblica portoghese, nessun deputato può, per tutta la durata della legislatura, essere perseguito, arrestato, detenuto o altrimenti privato della sua libertà senza l'autorizzazione previa dell'Assemblea;
D. considerando che António Marinho e Pinto è accusato di diffamazione nei confronti di ex funzionari dell'Ordine degli avvocati portoghesi;
Ε. considerando che le accuse non hanno chiaramente alcun rapporto con la carica di deputato al Parlamento europeo di António Marinho e Pinto, ma risultano dalla sua precedente funzione di Presidente dell'Ordine degli avvocati portoghesi;
F. considerando che gli atti presunti non si riconducono a opinioni o voti espressi nell'esercizio delle funzioni di deputato al Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea;
G. considerando che non si ravvisa alcun motivo per supporre l'esistenza di un fumus persecutionis, e che il caso in questione ha avuto in realtà inizio prima che António Marinho e Pinto assumesse il suo mandato al Parlamento europeo;
1. decide di revocare l'immunità di António Marinho e Pinto;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente al giudice del Tribunale distrettuale di Coimbra e ad António Marinho e Pinto.
Sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 1964, 101/63 Wagner/Fohrmann e Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sentenza della Corte di giustizia del 10 luglio 1986, Wybot/Faure e altri, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2008, Mote/Parlamento, T-345/05,ECLI:EU:T:2008:440; sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C-200/07 e C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013 Gollnisch/Parlamento, T-346/11 eT-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.