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Procedura : 2014/2169(IMM)
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Mercoledì 25 marzo 2015 - Bruxelles
Richiesta di revoca dell'immunità di Ivan Jakovčić
P8_TA(2015)0084A8-0059/2015

Decisione del Parlamento europeo del 25 marzo 2015 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Ivan Jakovčić (2014/2169(IMM))

Il Parlamento europeo,

–  vista la richiesta di revoca dell'immunità di Ivan Jakovčić, trasmessa il 5 settembre 2014, da dall'avvocato della parte lesa come ricorrente nel quadro di un procedimento penale dinanzi al tribunale municipale di Pazin (Crazia) (Rif. n. K-143/14) e comunicata in Aula il 23 ottobre 2014,

–  viste le lettere del rappresentante permanente della Repubblica di Croazia presso l'UE del 14 febbraio 2014 e 16 gennaio 2015 con la conferma che ai sensi della legge vigente in Croazia una parte lesa ricorrente ha la facoltà di chiedere la revoca dell'immunità di un deputato croato al Parlamento europeo,

–  avendo ascoltato Ivan Jakovčić a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del suo regolamento

–  visti l'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,

–  viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 12 maggio 1964, 10 luglio 1986, 15 e 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010, 6 settembre 2011 e 17 gennaio 2013(1),

–  vista la sua risoluzione del 24 aprile 2009 sull'immunità parlamentare in Polonia(2),

–  visti gli articoli 23 e 28 del regolamento del Parlamento croato,

–  visto l'articolo 61, paragrafo 1, del codice di procedura penale croato,

–  visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione giuridica (A8-0059/2015),

A.  considerando che l'avvocato di un ricorrente privato ha chiesto la revoca dell'immunità parlamentare del deputato al Parlamento europeo Ivan Jakovčić nel contesto di un procedimento riguardante un presunto reato di diffamazione,

B.  considerando che con una lettera in data 14 febbraio 2014 il rappresentante permanente della Repubblica di Croazia presso l'UE ha informato il Presidente del Parlamento europeo che, in mancanza di norme procedurali specifiche in materia di revoca dell'immunità di un deputato croato al Parlamento europeo, vanno applicate le disposizioni che disciplinano le richieste di revoca dell'immunità di un deputato al parlamento nazionale e che ai sensi di dette disposizioni la richiesta di deliberazione della detenzione preventiva o di avviare un procedimento penale a carico di un deputato può essere inoltrata da ogni organo statale competente, dalla parte lesa come ricorrente o da un ricorrente privato;

C.  considerando che con una lettera in data 16 gennaio 2015 il rappresentante permanente della Repubblica di Croazia presso l'UE ha confermato che il procedimento legale collegato alla richiesta formulata di revoca dell'immunità di Ivan Jakovčić era di fatto in corso dinanzi al tribunale competente in Croazia;

D.  considerando che secondo l'articolo 8 del protocollo sui privilegi e le immunità dell'Unione europea i deputati al Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni;

E.  considerando che tale disposizione ha lo scopo di assicurare che i membri del Parlamento europeo godano di libertà di parola come regola di principio, ma che tale facoltà di libera parola non autorizza la diffamazione, l'oltraggio, l'incitamento all'odio o i dubbi sull'onore altrui;

F.  considerando che la richiesta di revoca riguarda un procedimento penale avviato a carico di Ivan Jakovčić ai sensi dell'articolo 147, paragrafi 1 e 2, del codice penale croato in seguito alle dichiarazioni diffamatorie che gli sono attribuite nel corso di un'intervista del 22 luglio 2014 alla televisione croata HRT;

G.  considerando che a norma dell'articolo 61, paragrafo 1, del codice di procedura penale croato (Zakon o kaznenom postupku), ai fini di una querela l'accusa personale deve essere inoltrata entro tre mesi dalla data in cui la persona fisica o giuridica ha avuto conoscenza dell'offesa e del responsabile della stessa;

H.  considerando che a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento del Parlamento la richiesta di revoca dell'immunità deve essere esaminata senza indugi, ma tenendo in conto anche la sua complessità;

I.  considerando che all'epoca dell'intervista Ivan Jakovčić era deputato al Parlamento europeo; che tuttavia le dichiarazioni che gli sono addebitate riguardano una questione che risale a un periodo precedente quello del suo mandato;

J.  considerando pertanto che le dichiarazioni in questione non hanno un legame diretto ed evidente con l'esercizio del mandato di Ivan Jakovčić in quanto deputato al Parlamento europeo né costituiscono opinioni o voti espressi nell'esercizio del mandato di un deputato al Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 8 del protocollo n. 7;

K.  considerando che non si possa ritenere che Ivan Jakovčić abbia agito nell'esercizio delle sue funzioni idi deputato al Parlamento europeo;

1.  ritiene che la richiesta di revoca dell'immunità di Ivan Jakovčić sia stata presentata dall'autorità competente a norma dell'articolo 9 del regolamento e che, per tale ragione, va considerata ammissibile; ritiene altresì che, in virtù dell'articolo 9, paragrafo 2, del suo regolamento, non si possa fissare un termine entro cui la Parlamento delibera una decisione su una richiesta di revoca dell'immunità;

2.  decide di revocare l'immunità di Ivan Jakovčić;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente alle autorità competenti della Repubblica di Croazia e a Ivan Jakovčić.

(1)Sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 1964, 101/63 Wagner/Fohrmann e Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sentenza della Corte di giustizia del 10 luglio 1986, Wybot/Faure e altri, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2008, Mote/Parlamento, T-345/05,ECLI:EU:T:2008:440; sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C-200/07 e C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013 Gollnisch/Parlamento, T-346/11 eT-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
(2)GU C 184 E dell'8.7.2010, pag. 72.

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