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A8-0124/2015

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Mercoledì 15 aprile 2015 - Bruxelles
Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros - Francia
P8_TA(2015)0090A8-0124/2015
Risoluzione
 Allegato

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 aprile 2015 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 13 dell'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (domanda EFG/2014/017 FR/Mory-Ducros, presentata dalla Francia) (COM(2015)0068 – C8-0058/2015 – 2015/2056(BUD))

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2015)0068 – C8-0058/2015),

–  visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006(1) (regolamento FEG),

–  visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020(2), in particolare l'articolo 12,

–  visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria(3) (AII del 2 dicembre 2013), in particolare il punto 13,

–  vista la procedura di trilogo prevista al punto 13 dell'AII del 2 dicembre 2013,

–  vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

–  vista la lettera della commissione per lo sviluppo regionale,

–  vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0124/2015),

A.  considerando che l'Unione ha predisposto strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze delle trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale o della crisi economica e finanziaria globale e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro;

B.  considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori in esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel rispetto dell'AII del 2 dicembre 2013 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del FEG;

C.  considerando che l'adozione del regolamento FEG riflette l'accordo raggiunto tra il Parlamento europeo e il Consiglio concernente la reintroduzione del criterio di mobilitazione relativo alla crisi, l'aumento del contributo finanziario dell'Unione fino al 60% dei costi totali stimati delle misure proposte, l'incremento dell'efficienza del trattamento delle domande d'intervento del FEG in seno alla Commissione e da parte del Parlamento e del Consiglio ottenuto con la riduzione dei tempi di valutazione e approvazione, l'estensione delle azioni e dei beneficiari mediante l'inclusione dei lavoratori autonomi e dei giovani, nonché il finanziamento di incentivi per la creazione di imprese proprie;

D.  considerando che la Francia ha presentato la domanda EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros per un contributo finanziario da parte dell' FEG in seguito a 2 513 esuberi presso la Mory-Ducros SAS, società che operava nel settore economico classificato alla divisione 49 della NACE Rev. 2 ("Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte"), e che gli esuberi hanno interessato 84 località di tutta la Francia continentale;

E.  considerando che la domanda di assistenza soddisfa i criteri di ammissibilità stabiliti dal regolamento FEG;

1.  conviene con la Commissione che le condizioni stabilite all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento FEG sono soddisfatte e che, di conseguenza, la Francia ha diritto a un contributo finanziario a norma del regolamento in parola;

2.  rileva che le autorità francesi hanno presentato la domanda relativa al contributo finanziario del FEG il 6 ottobre 2014 e che la valutazione della Commissione è stata resa disponibile il 23 febbraio 2015; si compiace della rapidità della valutazione, che è durata meno di cinque mesi;

3.  osserva che i costi totali stimati ammontano a 10 087 000 EUR, dei quali 35 000 EUR previsti per le attività di controllo e certificazione, e che il contributo finanziario totale richiesto al FEG ammonta a 6 052 200 EUR, che corrisponde al 60% dei costi totali;

4.  ritiene che gli esuberi presso la Mory-Ducros SAS siano legati al calo generale della produzione fisica in Europa, il quale ha provocato la riduzione dei volumi da trasportare e ha scatenato una guerra dei prezzi all'interno del settore del trasporto di merci su strada, il che a partire dal 2007 ha portato a un continuo deterioramento dei margini operativi e a una serie di perdite per il settore in Francia; osserva che a ciò ha fatto seguito un'ondata di fallimenti, tra cui quello di Mory-Ducros; conclude che predetti eventi sono direttamente connessi alla crisi economica e finanziaria mondiale;

5.  mette in evidenza che, a seguito dell'accordo che ha seguito la chiusura della Mory-Ducros SAS, la MORY Global, società di nuova creazione, ha acquisito oltre 50 agenzie su un totale di 84 e ha riassunto 2 107 lavoratori su un totale di 4 911 e che, pertanto, 2 804 lavoratori sono stati effettivamente collocati in esubero;

6.  sottolinea che oltre il 17% dei beneficiari che potrebbero essere interessati dalle misure proposte rientra nella fascia di età tra i 55 e i 64 anni, e che la loro partecipazione alle misure di sostegno proposte contribuirebbe a evitare loro disoccupazione di lunga durata ed esclusione sociale;

7.  rileva che, finora, il settore del "Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte" è stato oggetto di un'altra domanda di intervento del FEG (EGF/2011/001 AT/Nieder- und Oberösterreich), anch'essa dovuta alla crisi finanziaria ed economica globale;

8.  valuta positivamente il fatto che, al fine di fornire un'assistenza tempestiva ai lavoratori, le autorità francesi abbiano deciso di avviare l'attuazione dei servizi personalizzati a favore dei lavoratori colpiti già il 24 febbraio 2014, con largo anticipo rispetto alla decisione e persino alla domanda di sostegno del FEG al pacchetto coordinato proposto;

9.  osserva che i servizi personalizzati da prestare consistono in un'unica azione da realizzare mediante uno sportello unico (cellule de reclassement) gestito da tre agenzie appaltatrici; rileva che la Francia chiede il finanziamento del FEG soltanto per tale sportello unico; si attende che la Commissione e le autorità francesi seguano rigorosamente il principio in base al quale i pagamenti alle agenzie appaltatrici saranno effettuati a rate e in base ai risultati conseguiti;

10.  rileva che le tre agenzie appaltatrici che gestiscono la cellule de reclassement sono state selezionate dall'amministratore giudiziario in seguito a consultazioni con i rappresentanti dei lavoratori in esubero con l'obiettivo di coprire la maggior area possibile della Francia continentale e di garantire il reinserimento del maggior numero possibile di lavoratori interessati;

11.  ritiene che il monitoraggio delle attività delle agenzie mediante relazioni scritte periodiche assicura l'utilizzo appropriato dei finanziamenti del FEG per fornire ai partecipanti un percorso professionale personalizzato, un numero sufficiente di offerte di lavoro e la consultazione di esperti specializzati nella creazione di imprese nel quadro del sistema dello sportello unico;

12.  rammenta che i fondi FEG devono aiutare i lavoratori a trovare una nuova occupazione attraverso programmi di formazione e che non devono in nessun caso sostenere le agenzie e i loro costi amministrativi;

13.  osserva che il compito dei contraenti è assistere e orientare i lavoratori in esubero e aiutarli a trovare soluzioni che consentano loro di restare nel mercato del lavoro e di ottenere un nuovo posto di lavoro;

14.  reputa che i lavoratori appartenenti alla fascia di età compresa tra i 55 e i 64 anni siano maggiormente esposti al rischio di disoccupazione prolungata e di esclusione dal mercato del lavoro; ritiene pertanto che questi lavoratori abbiano esigenze particolari in termini di servizi personalizzati;

15.  ricorda che, in conformità dell'articolo 7 del regolamento FEG, la progettazione del pacchetto coordinato di servizi personalizzati dovrebbe tenere conto delle prospettive future del mercato del lavoro e delle competenze richieste ed essere compatibile con il passaggio a un'economia sostenibile nonché efficiente sotto il profilo delle risorse;

16.  accoglie favorevolmente il ricorso al Fondo sociale europeo per ulteriori misure attive (ad esempio corsi di formazione più lunghi), che non sono incluse nella domanda presentata dalla Francia;

17.  deplora la mancanza di fondi destinati alle misure di comunicazione e promozione del FEG; ritiene che la pubblicità e l'informazione riguardo a queste azioni svolgano un ruolo importante non solo allo scopo di attirare beneficiari, ma anche per mettere in luce l'azione dell'Unione nel settore sociale;

18.  si attende che le autorità francesi rispettino le disposizioni del regolamento FEG per quanto attiene alla fornitura di informazioni e alla pubblicizzazione delle azioni finanziate, benché le stesse autorità non abbiano chiesto finanziamenti per le attività di preparazione, gestione, informazione e pubblicità;

19.  osserva che le informazioni fornite sul pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare a titolo del FEG includono informazioni sulla complementarità con azioni finanziate dai Fondi strutturali; sottolinea che le autorità francesi confermano che le azioni ammissibili non ricevono assistenza da parte di altri strumenti finanziari dell'Unione; ribadisce la sua richiesta alla Commissione affinché presenti, nelle sue relazioni annuali, una valutazione comparativa di tali dati, onde assicurare il pieno rispetto dei regolamenti esistenti ed evitare che si verifichino duplicazioni relativamente ai servizi finanziati dall'Unione;

20.  apprezza la procedura perfezionata messa in atto dalla Commissione, dando seguito alla richiesta del Parlamento di accelerare la concessione delle sovvenzioni; prende atto dei vincoli temporali che il nuovo calendario comporta e del potenziale impatto per quanto riguarda l'efficienza nel trattamento della pratica;

21.  approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

22.  incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

23.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.
(2) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.
(3) GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.


ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda EFG/2014/017 FR/Mory-Ducros, presentata dalla Francia)

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione (UE) 2015/738.)

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