Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2015 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle misure di salvaguardia previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda (testo codificato) (COM(2014)0308 – C8-0011/2014 – 2014/0160(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2014)0308),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0011/2014),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 10 dicembre 2014(1),
– visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi(2),
– visti gli articoli 103 e 59 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A8-0031/2014),
A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali;
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 febbraio 2015 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2015/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle misure di salvaguardia previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda (codificazione)
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2015 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai provvedimenti che l'Unione può prendere facendo seguito a una relazione adottata dall'organo di conciliazione dell'OMC (DSB) in materia di misure antidumping e antisovvenzioni (testo codificato) (COM(2014)0317 – C8-0017/2014 – 2014/0163(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2014)0317),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0017/2014),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 10 dicembre 2014(1),
– visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi(2),
– visti gli articoli 103 e 59 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A8-0033/2014),
A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali;
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 febbraio 2015 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2015/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai provvedimenti che l'Unione può prendere facendo seguito a una relazione adottata dall'organo di conciliazione dell'OMC (DSB) in materia di misure antidumping e antisovvenzioni (codificazione)
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2015 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle misure che l'Unione può adottare in merito all'effetto combinato dei dazi antidumping/compensativi e delle misure di salvaguardia (testo codificato) (COM(2014)0318 – C8-0016/2014 – 2014/0164(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2014)0318),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0016/2014),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,
– visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato per la codificazione ufficiale dei testi legislativi(1),
– visti gli articoli 103 e 59 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A8-0032/2014),
A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali;
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 febbraio 2015 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2015/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle misure che l'Unione può adottare in merito all'effetto combinato dei dazi antidumping/compensativi e delle misure di salvaguardia (codificazione)
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2015 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al regime comune applicabile alle importazioni (testo codificato) (COM(2014)0321 – C8-0012/2014 – 2014/0166(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2014)0321),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0012/2014),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 10 dicembre 2014(1),
– visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi(2),
– visti gli articoli 103 e 59 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A8-0040/2014),
A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali;
1. adotta la sua posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 febbraio 2015 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2015/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al regime comune applicabile alle importazioni (codificazione)
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2015 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un regime comune applicabile alle esportazioni (testo codificato) (COM(2014)0322 – C8-0013/2014 – 2014/0167(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2014)0322),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0013/2014),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 10 dicembre 2014(1),
– visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi(2),
– visti gli articoli 103 e 59 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A8-0035/2014),
A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali;
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 febbraio 2015 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2015/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un regime comune applicabile alle esportazioni (codificazione)
Adesione del Gabon alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori *
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2015 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla dichiarazione di accettazione da parte degli Stati membri, nell'interesse dell'Unione europea, dell'adesione del Gabon alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (COM(2011)0904 – C8-0263/2014 – 2011/0441(NLE))
– vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2011)0904),
– visto l'articolo 38, paragrafo 4, della convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori,
– visti l'articolo 81, paragrafo 3, nonché l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C8-0263/2014),
– visto il parere della Corte di giustizia del 14 ottobre 2014,
– visti l'articolo 59 e l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A8-0007/2015),
1. approva la proposta di decisione del Consiglio e approva l'accettazione dell'adesione;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e del Gabon.
Adesione di Andorra alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori *
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2015 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla dichiarazione di accettazione da parte degli Stati membri, nell'interesse dell'Unione europea, dell'adesione di Andorra alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (COM(2011)0908 – C8-0264/2014 – 2011/0443(NLE))
– vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2011)0908),
– visto l'articolo 38, paragrafo 4, della convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori,
– visti l'articolo 81, paragrafo 3, nonché l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C8-0264/2014),
– visto il parere della Corte di giustizia del 14 ottobre 2014,
– visti l'articolo 59 e l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A8-0004/2015),
1. approva la proposta di decisione del Consiglio e approva l'accettazione dell'adesione;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e di Andorra.
Adesione delle Seychelles alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori *
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2015 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla dichiarazione di accettazione da parte degli Stati membri, nell'interesse dell'Unione europea, dell'adesione delle Seychelles alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (COM(2011)0909 – C8-0265/2014 – 2011/0444(NLE))
– vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2011)0909),
– visto l'articolo 38, paragrafo 4, della convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori,
– visti l'articolo 81, paragrafo 3, nonché l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C8-0265/2014),
– visto il parere della Corte di giustizia del 14 ottobre 2014,
– visti l'articolo 59 e l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A8‑0006/2015),
1. approva la proposta di decisione del Consiglio e approva l'accettazione dell'adesione;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e delle Seychelles.
Adesione della Federazione russa alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori *
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2015 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla dichiarazione di accettazione da parte degli Stati membri, nell'interesse dell'Unione europea, dell'adesione della Federazione russa alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (COM(2011)0911 – C8-0266/2014 – 2011/0447(NLE))
– vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2011)0911),
– visto l'articolo 38, paragrafo 4, della convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori,
– visti l'articolo 81, paragrafo 3, nonché l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C8-0266/2014),
– visto il parere della Corte di giustizia del 14 ottobre 2014,
– visti l'articolo 59 e l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A8-0008/2015),
1. approva la proposta di decisione del Consiglio e approva l'accettazione dell'adesione;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Federazione russa.
Adesione dell'Albania alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori *
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2015 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla dichiarazione di accettazione da parte degli Stati membri, nell'interesse dell'Unione europea, dell'adesione dell'Albania alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (COM(2011)0912 – C8-0262/2014 – 2011/0448(NLE))
– vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2011)0912),
– visto l'articolo 38, paragrafo 4, della convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori,
– visti l'articolo 81, paragrafo 3, nonché l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C8-0262/2014),
– visto il parere della Corte di giustizia del 14 ottobre 2014,
– visti l'articolo 59 e l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A8-0002/2015),
1. approva la proposta di decisione del Consiglio e approva l'accettazione dell'adesione;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dell'Albania.
Adesione di Singapore alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori *
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2015 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla dichiarazione di accettazione da parte degli Stati membri, nell'interesse dell'Unione europea, dell'adesione di Singapore alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (COM(2011)0915 – C8-0267/2014 – 2011/0450(NLE))
– vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2011)0915),
– visto l'articolo 38, paragrafo 4, della convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori,
– visti l'articolo 81, paragrafo 3, nonché l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C8-0267/2014),
– visto il parere della Corte di giustizia del 14 ottobre 2014,
– visti l'articolo 59 e l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A8-0003/2015),
1. approva la proposta di decisione del Consiglio e approva l'accettazione dell'adesione;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e di Singapore.
Adesione del Marocco alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori *
201k
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2015 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla dichiarazione di accettazione da parte degli Stati membri, nell'interesse dell'Unione europea, dell'adesione del Marocco alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (COM(2011)0916 – C8-0268/2014 – 2011/0451(NLE))
– vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2011)0916),
– visto l'articolo 38, paragrafo 4, della convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori,
– visti l'articolo 81, paragrafo3, nonché l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C8-0268/2014),
– visto il parere della Corte di giustizia del 14 ottobre 2014,
– visti l'articolo 59 e l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A8-0005/2015),
1. approva la proposta di decisione del Consiglio e approva l'accettazione dell'adesione;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e del Marocco.
Adesione dell'Armenia alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori *
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2015 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla dichiarazione di accettazione da parte degli Stati membri, nell'interesse dell'Unione europea, dell'adesione dell'Armenia alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (COM(2011)0917 – C8-0269/2014 – 2011/0452(NLE))
– vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2011)0917),
– visto l'articolo 38, paragrafo 4, della convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori,
– visti l'articolo 81, paragrafo 3, e l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C8-0269/2014),
– visto il parere della Corte di giustizia del 14 ottobre 2014,
– visti l'articolo 59 e l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A8-0009/2015),
1. approva la proposta di decisione del Consiglio e approva l'accettazione dell'adesione;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dell'Armenia.
– visto l'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto del 20 settembre 1976(1),
– vista la sua decisione del 28 settembre 2005 che adotta lo statuto dei deputati del Parlamento europeo(2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, e l'articolo 3, paragrafo 1,
– vista la direttiva 93/109/CE del Consiglio, del 6 dicembre 1993, relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini(3),
– viste le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 7 luglio 2005 e del 30 aprile 2009(4),
– visti gli articoli 3, 4 e 11 nonché l'allegato I del suo regolamento,
– viste le comunicazioni ufficiali delle autorità competenti degli Stati membri concernenti i risultati dell'elezione del Parlamento europeo,
– vista la relazione della commissione giuridica (A8-0013/2015),
A. considerando che l'articolo 7, paragrafi 1 e 2, dell'atto del 20 settembre 1976 precisa le cariche che sono incompatibili con quella di membro del Parlamento europeo;
B. considerando che in base all'articolo 11 e all'allegato I del regolamento i deputati sono tenuti a dichiarare con precisione le attività professionali da loro svolte e qualsiasi altra funzione o attività retribuita;
C. considerando che tutti gli Stati membri hanno comunicato al Parlamento europeo i nomi dei candidati eletti, ma che alcuni di loro non hanno ancora trasmesso – o lo hanno fatto con ritardo – l'elenco degli eventuali sostituti nonché la graduatoria, così come risulta dal voto, in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 4, del suo regolamento;
D. considerando che, in alcuni casi, gli Stati membri hanno proceduto a una notifica parziale dei candidati eletti, comunicando parte delle informazioni in una fase successiva;
E. considerando che in alcuni Stati membri è in corso l'esame delle contestazioni presentate in merito all'elezione di alcuni deputati ai sensi della legislazione nazionale vigente e che tali procedure potrebbero portare ad un annullamento dell'elezione dei deputati in questione;
F. considerando che, ai sensi dell'articolo 12 dell'atto del 20 settembre 1976, il Parlamento europeo decide sulle contestazioni sollevate in merito alla validità del mandato dei suoi membri unicamente nel caso di violazione delle disposizioni del predetto atto e non nel caso di violazione delle disposizioni elettorali nazionali cui tale atto rinvia;
G. considerando che, al fine di verificare i poteri dei suoi membri, ai sensi dell'articolo 12 dell'atto del 1976, il Parlamento deve prendere atto dei risultati delle elezioni proclamati ufficialmente dalle autorità competenti degli Stati membri senza alcun potere discrezionale al riguardo; che, tuttavia, tale disposizione non impedisce al Parlamento di riferire, se del caso, eventuali casi di incompatibilità tra la legislazione elettorale nazionale, su cui si basano i risultati, e il diritto dell'UE;
H. considerando che i cittadini di taluni Stati membri che hanno vissuto in un altro paese per un determinato periodo di tempo possono essere privati del diritto di voto nel loro Stato membro di origine (privazione del diritto di voto); che in alcuni casi questo può anche comportare la privazione del diritto di eleggibilità;
I. considerando che la commissione elettorale del Regno Unito ha riferito che alcuni cittadini di altri Stati membri che risiedono nel Regno Unito non hanno potuto esercitare il loro diritto di voto nelle ultime elezioni europee;
1. dichiara valido, con riserva di eventuali decisioni delle autorità competenti degli Stati membri in cui i risultati elettorali siano stati contestati, il mandato dei membri del Parlamento europeo menzionati nell'allegato della presente decisione la cui elezione è stata comunicata dalle autorità nazionali competenti e che hanno reso le dichiarazioni scritte derivanti dall'articolo 7, paragrafi 1 e 2, dell'atto del 20 settembre 1976 e dall'allegato I del regolamento;
2. ribadisce la propria richiesta alle autorità degli Stati membri di comunicargli i nomi dei candidati eletti come pure quelli dei loro eventuali sostituti nonché la graduatoria, così come risulta dal voto;
3. invita le autorità competenti degli Stati membri a condurre tempestivamente a termine l'esame delle contestazioni loro presentate e a informare il Parlamento europeo dell'esito di tale esame;
4. ritiene che la privazione del diritto di voto equivalga a punire i cittadini che hanno esercitato il diritto alla libera circolazione all'interno dell'UE (articolo 20, paragrafo 2, lettera a), TFUE), a negare loro il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nel loro Stato membro di residenza, (articolo 20, paragrafo 2, lettera b), TFUE) e a violare il principio del suffragio universale diretto (articolo 14, paragrafo 3, TUE e articolo 1, paragrafo 3, dell'atto del 1976); ritiene che in nessun caso la privazione del diritto di voto possa essere applicata alle elezioni europee e invita la Commissione a garantire che in nessuno Stato membro sia prevista questa possibilità;
5. invita gli Stati membri a provvedere a che le formalità di registrazione relative alla partecipazione di cittadini di altri Stati membri alle elezioni europee, sia come votanti che come candidati, siano semplificate, in particolare eliminando gli ostacoli amministrativi superflui così da garantire l'effettivo esercizio dei diritti previsti all'articolo 20, paragrafo 2, lettere a) e b), TFUE; chiede alla Commissione di assicurare che le pratiche degli Stati membri siano conformi al diritto dell'Unione;
6. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione alla Commissione e alle autorità nazionali competenti, nonché ai parlamenti degli Stati membri.
ALLEGATO
Elenco dei membri del Parlamento europeo il cui mandato è dichiarato valido
DEPUTATI ELETTI AL PARLAMENTO PER STATO MEMBRO
(1° luglio 2014)
Belgio (21 deputati)
ANNEMANS Gerolf
ARENA Maria
ARIMONT Pascal
BAYET Hugues
BELET Ivo
DE BACKER Philippe
DEMESMAEKER Mark
DEPREZ Gérard
IDE Louis*
LAMBERTS Philippe
LOONES Sander**
MICHEL Louis
NEYTS-UYTTEBROECK Annemie***
RIES Frédérique
ROLIN Claude
STAES Bart
STEVENS Helga
TARABELLA Marc
THYSSEN Marianne****
VAN BREMPT Kathleen
VANDENKENDELAERE Tom*****
VAN OVERTVELDT Johan******
VERHOFSTADT Guy
(*) Il mandato di Louis IDE è cessato il 19 dicembre 2014.
(**) La convalida ha effetto dal 14 ottobre 2014, data della notifica da parte dell'autorità nazionale competente dell'elezione di Sander LOONES in sostituzione di Johan VAN OVERTVELDT.
(***) Il mandato di Annemie NEYTS-UYTTEBROECK è cessato il 1° gennaio 2015.
(****) Il mandato di Marianne THYSSEN è cessato il 1° novembre 2014.
(*****) La convalida ha effetto dal 6 novembre 2014, data della notifica da parte dell'autorità nazionale competente dell'elezione di Tom VANDENKENDELAERE in sostituzione di Marianne THYSSEN.
(******) Il mandato di Johan VAN OVERTVELDT è cessato l'11 ottobre 2014.
DEPUTATI ELETTI AL PARLAMENTO PER STATO MEMBRO
(1° luglio 2014)
Bulgaria (17 deputati)
ALI Nedzhmi
BAREKOV Nikolay
DONCHEV Tomislav*
DZHAMBAZKI Angel
GABRIEL Mariya
HYUSMENOVA Filiz Hakaeva
IOTOVA Iliana Malinova
KOVATCHEV Andrey
KYUCHYUK Ilhan
MALINOV Svetoslav Hristov
MIHAYLOVA Iskra
NEKOV Momchil
NOVAKOV Andrey **
PAUNOVA Eva
PIRINSKI Georgi
RADEV Emil
STANISHEV Sergey
URUTCHEV Vladimir
(*) Il mandato di Tomislav DONCHEV è cessato il 7 novembre 2014.
(**) La convalida ha effetto dal 24 novembre 2014, data della notifica da parte dell'autorità nazionale competente dell'elezione di Andrey NOVAKOV in sostituzione di Tomislav DONCHEV.
DEPUTATI ELETTI AL PARLAMENTO PER STATO MEMBRO
(1° luglio 2014)
Repubblica ceca (21 deputati)
Charanzová Dita
Dlabajová Martina
Ježek Petr
Keller Jan
Konečná Kateřina
Mach Petr
Maštálka Jiří
Niedermayer Ludek
Poc Pavel
Poche Miroslav
Polčák Stanislav
Pospíšil Jiří
Ransdorf Miloslav
Sehnalová Olga
Šojdrová Michaela
Štětina Jaromír
Svoboda Pavel
Telička Pavel
Tošenovský Evžen
Zahradil Jan
Zdechovský Tomáš
DEPUTATI ELETTI AL PARLAMENTO PER STATO MEMBRO
(1° luglio 2014)
Danimarca (13 deputati)
AUKEN Margrete
BENDTSEN Bendt
CHRISTENSEN Ole
DOHRMANN Jørn
KARI Rina Ronja
KARLSSON Rikke
KOFOD Jeppe
MESSERSCHMIDT Morten
PETERSEN Morten Helveg
ROHDE Jens
SCHALDEMOSE Christel
TØRNӔS Ulla
VISTISEN Anders Primdahl
DEPUTATI ELETTI AL PARLAMENTO PER STATO MEMBRO
(1° luglio 2014)
Germania (96 deputati)
ALBRECHT Jan Philipp
BALZ Burkhard
BÖGE Reimer
BROK Elmar
BUCHNER Klaus
BULLMANN Udo
BÜTIKOFER Reinhard
CASPARY Daniel
COLLIN-LANGEN Birgit
CRAMER Michael
DE MASI Fabio
DESS Albert
ECK Stefan
EHLER Christian
ERNST Cornelia
ERTUG Ismail
FERBER Markus
FLECKENSTEIN Knut
FLORENZ Karl-Heinz
GAHLER Michael
GEBHARDT Evelyne
GEIER Jens
GERICKE Arne
GIEGOLD Sven
GIESEKE Jens
GRÄSSLE Ingeborg
GROOTE Matthias
HÄNDEL Thomas
HARMS Rebecca
HÄUSLING Martin
HENKEL Hans-Olaf
HEUBUCH Maria
HOFFMANN Iris
HOHLMEIER Monika
JAHR Peter
KAMMEREVERT Petra
KAUFMANN Sylvia-Yvonne
KELLER Ska
KOCH Dieter-Lebrecht
KÖLMEL Bernd
KÖSTER Dietmar
KREHL Constanze Angela
KUHN Werner
LAMBSDORFF Alexander Graf
LANGE Bernd
LANGEN Werner
LEINEN Jo
LIESE Peter
LIETZ Arne
LINS Norbert
LOCHBIHLER Barbara
LÖSING Sabine
LUCKE Bernd
McALLISTER David
MANN Thomas
MEISSNER Gesine
MELIOR Susanne
MICHELS Martina
MÜLLER Ulrike
NEUSER Norbert
NIEBLER Angelika
NOICHL Maria
PIEPER Markus
PRETZELL Marcus
PREUSS Gabriele
QUISTHOUDT-ROWOHL Godelieve
REDA Julia
REINTKE Theresa
REUL Herbert
RODUST Ulrike
SCHOLZ Helmut
SCHULZ Martin
SCHULZE Sven
SCHUSTER Joachim
SCHWAB Andreas
SIMON Peter
SIPPEL Birgit
SOMMER Renate
SONNEBORN Martin
STARBATTY Joachim
STEINRUCK Jutta
von STORCH Beatrix
THEURER Michael
TREBESIUS Ulrike
TRÜPEL Helga
VERHEYEN Sabine
VOIGT Udo
VOSS Axel
WEBER Manfred
von WEIZSÄCKER Jakob
WERNER Martina
WESTPHAL Kerstin
WIELAND Rainer
WINKLER Hermann
ZELLER Joachim
ZIMMER Gabriele
DEPUTATI ELETTI AL PARLAMENTO PER STATO MEMBRO
(1° luglio 2014)
Estonia (6 deputati)
ANSIP Andrus*
KALLAS Kaja
KELAM Tunne
LAURISTIN Marju
PAET Urmas**
TARAND Indrek
TOOM Yana
(*) Il mandato di Andrus ANSIP è cessato il 1° novembre 2014.
(**) La convalida ha effetto dal 3 novembre 2014, data della notifica da parte dell'autorità nazionale competente dell'elezione di Urmas PAET in sostituzione di Andrus ANSIP.
DEPUTATI ELETTI AL PARLAMENTO PER STATO MEMBRO
(1° luglio 2014)
Irlanda (11 deputati)
BOYLAN Lynn
CARTY Matt
CHILDERS Nessa
CLUNE Deirdre
CROWLEY Brian
FLANAGAN Luke "Ming"
HARKIN Marian
HAYES Brian
KELLY Seán
McGUINNESS Mairead
NÍ RIADA Liadh
DEPUTATI ELETTI AL PARLAMENTO PER STATO MEMBRO
(1° luglio 2014)
Grecia (21 deputati)
ANDROULAKIS Nikos
CHRYSOGONOS Konstantinos
EPITIDEIOS Georgios
FOUNTOULIS Lampros
GLEZOS Emmanouil
GRAMMATIKAKIS Giorgos
KAILI Eva
KATROUGALOS Georgios*
KEFALOGIANNIS Manolis
KUNEVA Kostadinka
KYRKOS Miltiadis
KYRTSOS Georgios
MARIAS Notis
PAPADAKIS Konstantinos
PAPADIMOULIS Dimitrios
SAKORAFA Sofia
SPYRAKI Maria
SYNADINOS Eleytherios
VOZEMBERG Elissavet
ZAGORAKIS Theodoros
ZARIANOPOULOS Sotirios
* Il mandato di Georgios KATROUGALOS è cessato il 27°gennaio 2015.
DEPUTATI ELETTI AL PARLAMENTO PER STATO MEMBRO
(1° luglio 2014)
Spagna (54 deputati)
AGUILERA GARCÍA Clara Eugenia
ALBIOL GUZMÁN Marina
ARIAS CAÑETE Miguel*
AYALA SENDER Inés
AYUSO Pilar
BECERRA BASTERRECHEA Beatriz
BILBAO BARANDICA Izaskun
BLANCO LÓPEZ José
CABEZÓN RUIZ Soledad
CALVET CHAMBON Enrique**
COUSO PERMUY Javier***
del CASTILLO VERA Pilar
de GRANDES PASCUAL Luis
DÍAZ DE MERA GARCÍA
CONSUEGRA Agustín
ECHENIQUE ROBBA Pablo
ESTARÀS FERRAGUT Rosa
FERNÁNDEZ ÁLVAREZ Jonás
FISAS AYXELÀ Santiago
GAMBÚS Francesc
GARCÍA PÉREZ Iratxe
GARDIAZABAL RUBIAL Eider
GIRAUTA VIDAL Juan Carlos
GONZÁLEZ PEÑAS Tania****
GONZÁLEZ PONS Esteban
GUERRERO SALOM Enrique
GUTIÉRREZ PRIETO Sergio
HERRANZ GARCÍA Esther
IGLESIAS TURRIÓN Pablo
ITURGAIZ Carlos*****
JÁUREGUI ATONDO Ramón
JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO Teresa
JIMÉNEZ VILLAREJO Carlos******
JUARISTI ABAUNZ Iosu Mirena
LOPE FONTAGNÉ Verónica
LÓPEZ AGUILAR Juan Fernando
LÓPEZ BERMEJO Paloma
LÓPEZ FERNÁNDEZ Javier
LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE Antonio
MARAGALL Ernest
MATO ADROVER Gabriel
MAURA BARANDIARÁN Fernando
MEYER Willy*******
MILLÁN MON Francisco José
NART Javier
PAGAZAURTUNDÚA RUIZ María Teresa
RODRIGUEZ-RUBIO VÁZQUEZ Maria Teresa
SÁNCHEZ CALDENTEY Lola
SEBASTIÀ TALAVERA Jordi
SENRA RODRÍGUEZ María Lidia
SOSA WAGNER Francisco********
TERRICABRAS Josep-Maria
TREMOSA i BALCELLS Ramon
URTASUN Ernest
VALCÁRCEL SISO Ramón Luis
VALENCIANO MARTÍNEZ-OROZCO Elena
VALLINA DE LA NOVAL Ángela Rosa
ZALBA BIDEGAIN Pablo
(*) Il mandato di Miguel ARIAS CAÑETE è cessato il 1° novembre 2014.
(**) La convalida ha effetto dal 20 novembre 2014, data della notifica da parte dell'autorità nazionale competente dell'elezione di Enrique CALVET CHAMBON in sostituzione di Francisco SOSA WAGNER.
(***) La convalida ha effetto dal 15 luglio 2014, data della notifica da parte delle autorità nazionali competenti dell'elezione di Javier COUSO PERMUY in sostituzione di Willy MEYER.
(****) La convalida ha effetto dall'11 settembre 2014, data della notifica da parte delle autorità nazionali competenti dell'elezione di Tania GONZÁLEZ PEÑAS in sostituzione di Carlos JIMÉNEZ VILLAREJO.
(*****)La convalida ha effetto dal 6 novembre 2014, data della notifica da parte dell'autorità nazionale competente dell'elezione di Carlos ITURGAIZ in sostituzione di Miguel ARIAS CAÑETE.
(******) Il mandato di Carlos JIMÉNEZ VILLAREJO è cessato il 1° agosto 2014.
(*******) Il mandato di Willy MEYER è cessato il 10 luglio 2014.
(********) Il mandato di Francisco SOSA WAGNER è cessato il 20 ottobre 2014.
DEPUTATI ELETTI AL PARLAMENTO PER STATO MEMBRO
(1° luglio 2014)
Francia (74 deputati)
ALIOT Louis
ALLIOT-MARIE Michèle
ANDRIEU Eric
ARNAUTU Marie-Christine
ARTHUIS Jean
BALAS Guillaume
BAY Nicolas
BERÈS Pervenche
BERGERON Joëlle
BILDE Dominique
BOUTONNET Marie-Christine
BOVÉ José
BRIOIS Steeve
CADEC Alain
CAVADA Jean-Marie
CHAUPRADE Aymeric
DANJEAN Arnaud
DANTIN Michel
DATI Rachida
DELAHAYE Angélique
DELLI Karima
DENANOT Jean-Paul
de SARNEZ Marielle
D'ORNANO Mireille
DURAND Pascal
FERRAND Edouard
GODDYN SYLVIE
GOLLNISCH Bruno
GOULARD Sylvie
GRIESBECK Nathalie
GROSSETÊTE Françoise
GUILLAUME Sylvie
HORTEFEUX Brice
JADOT Yannick
JALKH Jean-François
JOLY Eva
JOULAUD Marc
JUVIN Philippe
LAMASSOURE Alain
LAVRILLEUX Jérôme
LEBRETON Gilles
LE GRIP Constance
LE HYARIC Patrick
LE PEN Jean-Marie
LE PEN Marine
LOISEAU Philippe
MANSCOUR Louis-Joseph
MARTIN Dominique
MARTIN Edouard
MAUREL Emmanuel
MÉLENCHON Jean-Luc
MELIN Joelle
MONOT Bernard
MONTEL Sophie
MORANO Nadine
MORIN-CHARTIER Elisabeth
MUSELIER Renaud
OMARJEE Younous
PARGNEAUX Gilles
PEILLON Vincent
PHILIPPOT Florian
PONGA Maurice
PROUST Franck
REVAULT D'ALLONNES BONNEFOY Christine
RIQUET Dominique
RIVASI Michèle
ROCHEFORT Robert
ROZIÈRE Virginie
SAÏFI Tokia
SANDER Anne
SCHAFFHAUSER Jean-Luc
THOMAS Isabelle
TROSZCZYNSKI Mylène
VERGIAT Marie-Christine
DEPUTATI ELETTI AL PARLAMENTO PER STATO MEMBRO
(1° luglio 2014)
Italia (73 deputati)
ADINOLFI Isabella
AFFRONTE Marco
AGEA Laura
AIUTO Daniela
BEGHIN Tiziana
BENIFEI Brando Maria
BETTINI Goffredo Maria
BIZZOTTO Mara
BONAFÈ Simona
BORGHEZIO Mario
BORRELLI Davide
BRESSO Mercedes
BRIANO Renata
BUONANNO Gianluca
CAPUTO Nicola
CASTALDO Fabio Massimo
CESA Lorenzo
CHINNICI Caterina
CICU Salvatore
CIRIO Alberto
COFFERATI Sergio Gaetano
COMI Lara
CORRAO Ignazio
COSTA Silvia
COZZOLINO Andrea
D'AMATO Rosa
DANTI Nicola
DE CASTRO Paolo
DE MONTE Isabella
DORFMANN Herbert
EVI Eleonora
FERRARA Laura
FITTO Raffaele
FONTANA Lorenzo*
FORENZA Eleonora
GARDINI Elisabetta
GASBARRA Enrico
GENTILE Elena
GIUFFRIDA Michela
GUALTIERI Roberto
KYENGE Kashetu
LA VIA Giovanni
MALTESE Curzio
MARTUSCIELLO Fulvio
MATERA Barbara
MOI Giulia
MORETTI Alessandra**
MORGANO Luigi
MOSCA Alessia Maria
MUSSOLINI Alessandra
PANZERI Pier Antonio
PAOLUCCI Massimo
PATRICIELLO Aldo
PEDICINI Piernicola
PICIERNO Giuseppina
PITTELLA Gianni
POGLIESE Salvatore Domenico
SALINI Massimiliano
SALVINI Matteo
SASSOLI David-Maria
SCHLEIN Elena Ethel
SERNAGIOTTO Remo
SORU Renato
SPINELLI Barbara
TAJANI Antonio
TAMBURRANO Dario
TOIA Patrizia
TOSI Flavio***
TOTI Giovanni
VALLI Marco
VIOTTI Daniele
ZANNI Marco
ZANONATO Flavio
ZULLO Marco
(*) La convalida ha effetto dall'11 luglio 2014, data della notifica da parte dell'autorità nazionale competente dell'elezione di Lorenzo FONTANA in sostituzione di Flavio TOSI.
(**) Il mandato di Alessandra MORETTI è cessato il 2 febbraio 2015.
(***) Il mandato di Flavio TOSI è cessato il 9 luglio 2014.
DEPUTATI ELETTI AL PARLAMENTO PER STATO MEMBRO
(1° luglio 2014)
Cipro (6 deputati)
CHRISTOFOROU Lefteris *
HADJIGEORGIOU Takis
MAVRIDES Costas
PAPADAKIS Demetris
STYLIANIDES Christos**
SYLIKIOTIS Neoklis
THEOCHAROUS Eleni
(*)La convalida ha effetto dal 3 novembre 2014, data della notifica da parte dell'autorità nazionale competente dell'elezione di Lefteris CHRISTOFOROU in sostituzione di Christos STYLIANIDES.
(**) Il mandato di Christos STYLIANIDES è cessato il 1° novembre 2014.
DEPUTATI ELETTI AL PARLAMENTO PER STATO MEMBRO
(1° luglio 2014)
Lettonia (8 deputati)
DOMBROVSKIS Valdis*
GRIGULE Iveta
KALNIETE Sandra
KARIŅŠ Krišjānis
MAMIKINS Andrejs
PABRIKS Artis
VAIDERE Inese**
ŽDANOKA Tatjana
ZĪLE Roberts
(*) Il mandato di Valdis DOMBROVSKIS è cessato il 1° novembre 2014.
(**) La convalida ha effetto dal 1° novembre 2014, data della notifica da parte dell'autorità nazionale competente dell'elezione di Inese VAIDERE in sostituzione di Valdis DOMBROVSKIS.
DEPUTATI ELETTI AL PARLAMENTO PER STATO MEMBRO
(1° luglio 2014)
Lituania (11 deputati)
AUŠTREVIČIUS Petras
BALČYTIS Zigmantas
BLINKEVIČIŪTĖ Vilija
GUOGA Antanas
LANDSBERGIS Gabrielius
MAZURONIS Valentinas
PAKSAS Rolandas
ROPÉ Bronis
SAUDARGAS Algirdas
TOMAŠEVSKI Valdemar
USPASKICH Viktor
DEPUTATI ELETTI AL PARLAMENTO PER STATO MEMBRO
(1° luglio 2014)
Lussemburgo (6 deputati)
BACH Georges
DELVAUX-STEHRES Mady
ENGEL Frank
GOERENS Charles
REDING Viviane
TURMES Claude
DEPUTATI ELETTI AL PARLAMENTO PER STATO MEMBRO
(1° luglio 2014)
Croazia (11 deputati)
BORZAN Biljana
JAKOVČIĆ Ivan
MALETIĆ Ivana
PETIR Marijana
PICULA Tonino
PLENKOVIĆ Andrej
RADOŠ Jozo
ŠKRLEC Davor
STIER Davor Ivo
ŠUICA Dubravka
TOMAŠIĆ Ruža
DEPUTATI ELETTI AL PARLAMENTO PER STATO MEMBRO
(1° luglio 2014)
Ungheria (21 deputati)
BALCZÓ Zoltán
BOCSKOR Andrea
DELI Andor
DEUTSCH Tamás
ERDŐS Norbert
GÁL Kinga
GÁLL-PELCZ Ildikó
GYÜRK András
HÖLVÉNYI György
JÁVOR Benedek
KÓSA Ádám
KOVÁCS Béla
MESZERICS Tamás
MOLNÁR Csaba
MORVAI Krisztina
NIEDERMÜLLER Péter
SCHÖPFLIN György
SZÁJER József
SZANYI Tibor Jenő
TŐKÉS László
UJHELYI István
DEPUTATI ELETTI AL PARLAMENTO PER STATO MEMBRO
(1° luglio 2014)
Malta (6 deputati)
CASA David
COMODINI CACHIA Therese
DALLI Miriam
METSOLA Roberta
MIZZI Marlene
SANT Alfred
DEPUTATI ELETTI AL PARLAMENTO PER STATO MEMBRO
(1° luglio 2014)
Paesi Bassi (26 deputati)
van BAALEN Johannes Cornelis
BELDER Bas
van de CAMP Wim
van DALEN Peter
EICKHOUT Bas
GERBRANDY Gerben-Jan
de GRAAFF Marcel
HAZEKAMP Antje Anna Helena
HUITEMA Jan
JANSEN Hans
de JONG Cornelis
JONGERIUS Agnes
de LANGE Esther
LENAERS Jeroen
MAEIJER Vicky
van MILTENBURG Matthijs
MINEUR Anne-Marie
van NIEUWENHUIZEN-WIJBENGA Cora
van NISTELROOIJ Lambert
PIRI Kati
SARGENTINI Judith
SCHAAKE Marietje
SCHREIJER-PIERIK Annie
STUGER Olaf
TANG Paul
in 't VELD Sophia
DEPUTATI ELETTI AL PARLAMENTO PER STATO MEMBRO
(1° luglio 2014)
Austria (18 deputati)
BECKER Heinz K.
FREUND Eugen
KADENBACH Karin
KAPPEL Barbara
KARAS Othmar
KÖSTINGER Elisabeth
LEICHTFRIED Jörg
LUNACEK Ulrike
MAYER Georg
MLINAR Angelika
OBERMAYR Franz
REGNER Evelyn
REIMON Michel
RÜBIG Paul
SCHMIDT Claudia
VANA Monika
VILIMSKY Harald
WEIDENHOLZER Josef
DEPUTATI ELETTI AL PARLAMENTO PER STATO MEMBRO
(1° luglio 2014)
Polonia (51 deputati)
BONI Michał
BUZEK Jerzy
CZARNECKI Ryszard
DUDA Andrzej Sebastian
FOTYGA Anna Elżbieta
GERINGER de OEDENBERG Lidia Joanna
GIEREK Adam
GOSIEWSKA Beata Barbara
GRÓBARCZYK Marek Józef
GRZYB Andrzej
HETMAN Krzysztof
HÜBNER Danuta Maria
IWASZKIEWICZ Robert Jarosław
JACKIEWICZ Dawid Bohdan
JAZŁOWIECKA Danuta
JUREK Marek
KALINOWSKI Jarosław
KARSKI Karol Adam
KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard
KOZŁOWSKA-RAJEWICZ Agnieszka
KRASNODĘBSKI Zdzisław Marek
KUDRYCKA Barbara
KUŹMIUK Zbigniew Krzysztof
LEGUTKO Ryszard Antoni
LEWANDOWSKI Janusz
LIBERADZKI Bogusław
ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna
ŁYBACKA Krystyna
MARUSIK Michał
OLBRYCHT Jan
OŻÓG Stanisław
PIECHA Bolesław Grzegorz
PIOTROWSKI Mirosław
PITERA Julia
PLURA Marek Mirosław
PORĘBA Tomasz Piotr
ROSATI Dariusz
SARYUSZ-WOLSKI Jacek
SIEKIERSKI Czesław Adam
SZEJNFELD Adam
THUN UND HOHENSTEIN Róża Gräfin von
UJAZDOWSKI Kazimierz Michał
WAŁĘSA Jarosław Leszek
WENTA Bogdan Brunon
WIŚNIEWSKA Jadwiga
WOJCIECHOWSKI Janusz
ZDROJEWSKI Bogdan Andrzej
ZEMKE Janusz Władysław
ZŁOTOWSKI Kosma Tadeusz
ZWIEFKA Tadeusz
ŻÓŁTEK Stanisław Józef
DEPUTATI ELETTI AL PARLAMENTO PER STATO MEMBRO
(1° luglio 2014)
Portogallo (21 deputati)
ASSIS Francisco
COELHO Carlos
FARIA José Inácio
FERNANDES José Manuel
FERREIRA Elisa
FERREIRA João
GOMES Ana
MARINHO E PINTO António
MATIAS Marisa
MELO Nuno
MONTEIRO DE AGUIAR Cláudia
RANGEL Paulo
RIBEIRO Sofia
RODRIGUES Liliana
RODRIGUES Maria João
RUAS Fernando
SERRÃO SANTOS Ricardo
SILVA PEREIRA Pedro
VIEGAS Miguel
ZORRINHO Carlos
ZUBER Inês Cristina
DEPUTATI ELETTI AL PARLAMENTO PER STATO MEMBRO
(1° luglio 2014)
Romania (32 deputati)
BOŞTINARU Victor
BUDA Daniel
BUŞOI Cristian Silviu
CREŢU Corina*
CRISTEA Andi-Lucian
DĂNCILĂ Vasilica Viorica
DIACONU Mircea
DRĂGHICI Damian
FRUNZULICĂ Doru-Claudian
GRAPINI Maria
HELLVIG Eduard-Raul
IVAN Cătălin Sorin
MACOVEI Monica Luisa
MĂNESCU Ramona Nicole
MARINESCU Marian-Jean
MOISĂ Ionel-Sorin
MUREȘAN Siegfried Vasile
NEGRESCU Victor
NICA Dan
NICOLAI Norica
PAŞCU Ioan Mircea
PAVEL Emilian **
PREDA Cristian Dan
REBEGA Constantin-Laurențiu
SÂRBU Daciana Octavia
SÓGOR Csaba
STOLOJAN Theodor Dumitru
TĂNĂSESCU Claudiu Ciprian
TAPARDEL Ana-Claudia
UNGUREANU Traian
VĂLEAN Adina-Ioana
WEBER Renate
WINKLER Iuliu
(*) Il mandato di Corina CREȚU è cessato il 1° novembre 2014.
(**) La convalida ha effetto dal 1° novembre 2014, data della notifica da parte dell'autorità nazionale competente dell'elezione di Emilian PAVEL in sostituzione di Corina CREȚU.
DEPUTATI ELETTI AL PARLAMENTO PER STATO MEMBRO
(1° luglio 2014)
Slovenia (8 deputati)
BOGOVIČ Franc
FAJON Tanja
PETERLE Alojz
ŠOLTES Igor
ŠULIN Patricija
TOMC Romana
VAJGL Ivo
ZVER Milan
DEPUTATI ELETTI AL PARLAMENTO PER STATO MEMBRO
(1° luglio 2014)
Slovacchia (13 deputati)
CSÁKY Pál
FLAŠIKOVÁ BEŇOVÁ Monika
KUKAN Eduard
MAŇKA Vladimír
MIKOLÁŠIK Miroslav
NAGY József
SMOLKOVÁ Monika
ŠKRIPEK Branislav
ŠTEFANEC Ivan
SULÍK Richard
ZÁBORSKÁ Anna
ZALA Boris
ŽITŇANSKÁ Jana
DEPUTATI ELETTI AL PARLAMENTO PER STATO MEMBRO
(1° luglio 2014)
Finlandia (13 deputati)
HALLA-AHO Jussi
HAUTALA Heidi
JAAKONSAARI Liisa
JÄÄTTEENMÄKI Anneli
KUMPULA-NATRI Miapetra
KYLLÖNEN Merja
PIETIKÄINEN Sirpa
REHN Olli
SARVAMAA Petri
TERHO Sampo
TORVALDS Nils
VÄYRYNEN Paavo
VIRKKUNEN Henna
DEPUTATI ELETTI AL PARLAMENTO PER STATO MEMBRO
(1° luglio 2014)
Svezia (20 deputati)
ADAKTUSSON Lars
ANDERSSON Max
BJÖRK Malin
CEBALLOS Bodil
CORAZZA BILDT Anna Maria
ENGSTRÖM Linnéa*
ERIKSSON Peter
FEDERLEY Fredrick
FJELLNER Christofer
GUTELAND Jytte
HEDH Anna
HÖKMARK Gunnar
LÖVIN Isabella**
LUDVIGSSON Olle
LUNDGREN Peter
NILSSON Jens
PAULSEN Marit
POST Soraya
ULVSKOG Marita
WIKSTRÖM Cecilia
WINBERG Kristina
(*) La convalida ha effetto dall'8 ottobre 2014, data della notifica da parte delle autorità nazionali competenti dell'elezione di Linnéa ENGSTRÖM in sostituzione di Isabella LÖVIN.
(**) Il mandato di Isabella LÖVIN è cessato il 3 ottobre 2014.
DEPUTATI ELETTI AL PARLAMENTO PER STATO MEMBRO
(1° luglio 2014)
Regno Unito (73 deputati)
AGNEW John Stuart
AKER Tim
ANDERSON Lucy
ANDERSON Martina
ARNOTT Jonathan
ASHWORTH Richard
ATKINSON Janice
BASHIR Amjad
BATTEN Gerard
BEARDER Catherine
BOURS Louise
BRADBOURN Philip*
BRANNEN Paul
CAMPBELL BANNERMAN David
CARVER Jim
COBURN David
COLLINS Jane
CORBETT Richard
DANCE Seb
(The Earl of) DARTMOUTH William
DEVA Nirj
DODDS Anneliese
DODDS Diane
DUNCAN Ian
ETHERIDGE Bill
EVANS Jill
FARAGE Nigel
FINCH Raymond
FORD Vicky
FOSTER Jacqueline
FOX Ashley
GILL Nathan
GILL Neena
GIRLING Julie
GRIFFIN Theresa
HANNAN Daniel
HELMER Roger
HONEYBALL Mary
HOOKEM Mike
HOWITT Richard
HUDGHTON Ian
JAMES Diane
KAMALL Syed
KARIM Sajjad
KHAN Afzal
KIRKHOPE Timothy
KIRTON-DARLING Jude
LAMBERT Jean
LEWER Andrew
McAVAN Linda
McCLARKIN Emma
McINTYRE Anthea
MARTIN David
MOODY Clare
MORAES Claude
NICHOLSON James
NUTTALL Paul
O'FLYNN Patrick
PARKER Margot
REID Julia
SCOTT CATO Molly
SEYMOUR Jill
SIMON Sion
SMITH Alyn
STIHLER Catherine
SWINBURNE Kay
TANNOCK Charles
TAYLOR Keith
VAN ORDEN Geoffrey
VAUGHAN Derek
WARD Julie
WILLMOTT Glenis
WOOLFE Steven
(*) Il mandato di Philip BRADBOURN è cessato il 20 dicembre 2014.
Sentenza nella causa Le Pen / Parlamento, C-208/03, EU:C:2005:429; e sentenza nella causa Italia e Donnici / Parlamento, C-393/07 e C-9/08, EU:C:2009:275.
Scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2015 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (COM(2014)0476 – C8-0113/2014 – 2014/0218(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2014)0476),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 91, paragrafo 1, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0113/2014),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 15 ottobre 2014(1),
– previa consultazione del Comitato delle regioni,
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0001/2015),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 febbraio 2015 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2015/... del Parlamento europeo e del Consiglio intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale
Accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'UE e la Repubblica del Senegal ***
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2015 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica del Senegal e del relativo protocollo di attuazione (12812/2014 – C8-0276/2014 – 2014/0238(NLE))
– visto il progetto di decisione del Consiglio (12812/2014),
– visto l'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica del Senegal (12830/2014),
– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 43, dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), e dell'articolo 218, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0276/2014),
– visti l'articolo 99, paragrafo 1, primo e terzo comma, l'articolo 99, paragrafo 2, e l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,
– visti la raccomandazione della commissione per la pesca e i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione per i bilanci (A8-0010/2015),
1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;
2. invita la Commissione a trasmettere al Parlamento i processi verbali e le conclusioni delle riunioni della commissione mista di cui all'articolo 7 dell'accordo, nonché il programma settoriale pluriennale di cui all'articolo 4 del nuovo protocollo;
3. invita altresì la Commissione ad agevolare la partecipazione, in qualità di osservatori, dei rappresentanti del Parlamento alle riunioni della commissione mista;
4. invita la Commissione a trasmettere al Parlamento e al Consiglio, prima della scadenza dell'accordo in vigore e all'inizio dei negoziati per il futuro accordo, informazioni dettagliate sotto forma di una relazione ex post sui costi e i benefici dell'accordo;
5. invita la Commissione a presentare al Parlamento relazioni annuali sull'attuazione dell'accordo, in particolare per quanto riguarda il programma pluriennale di cui all'articolo 4 del relativo protocollo di attuazione, recanti altresì informazioni dettagliate sulle modalità di utilizzo dei fondi stanziati in virtù dell'accordo;
6. invita la Commissione e il Consiglio, nei limiti delle rispettive attribuzioni, a informare immediatamente e pienamente il Parlamento in tutte le fasi delle procedure relative al protocollo e al suo rinnovo, conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, e all'articolo 218, paragrafo 10, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
7. invita la Commissione a concentrarsi in particolare sulla promozione della gestione e della rendicontazione locali, nonché ad agevolare la fornitura di informazioni adeguate a tutti gli attori locali interessati dall'accordo e dalla sua attuazione;
8. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica del Senegal.
Relazione del Senato USA sul ricorso alla tortura da parte della CIA
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Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2015 sulla relazione del Senato USA sul ricorso alla tortura da parte della CIA (2014/2997(RSP))
– visto il trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare gli articoli 2, 3, 4, 6, 7 e 21,
– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 1, 2, 3, 4, 18 e 19,
– vista la Convenzione europea sui diritti dell'uomo e i relativi protocolli,
– visti i pertinenti strumenti delle Nazioni Unite in materia di diritti umani, in particolare il patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 16 dicembre 1966, la convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti del 10 dicembre 1984 e i relativi protocolli nonché la convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate del 20 dicembre 2006,
– viste le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo nelle cause al-Nashiri contro Polonia, Abu Zubaydah contro Lituania, Husayn (Abu Zubaydah) contro Polonia, El-Masri contro ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Nasr e Ghali contro Italia, e al-Nashiri contro Romania,
– vista la sentenza del tribunale italiano che ha condannato in contumacia 22 agenti della CIA, un pilota dell'aeronautica e due agenti italiani per il loro coinvolgimento, nel 2003, nel sequestro dell'imam di Milano, Abu Omar,
– vista la sua risoluzione del 6 luglio 2006 sul presunto utilizzo di paesi europei da parte della CIA per il trasporto e la detenzione illegali di persone, adottata in una fase intermedia dei lavori della commissione temporanea(1),
– vista la sua risoluzione del 14 febbraio 2007 sul presunto uso dei paesi europei da parte della CIA per il trasporto e la detenzione illegali di prigionieri(2),
– vista la sua risoluzione dell'11 settembre 2012 sui presunti casi di trasporto e detenzione illegale di prigionieri in paesi europei da parte della CIA: seguito della relazione della commissione TDIP del Parlamento europeo(3),
– vista la sua risoluzione del 10 ottobre 2013 sui presunti casi di trasporto e detenzione illegale di prigionieri in paesi europei da parte della CIA(4),
– visto lo studio della commissione ad hoc del Senato degli Stati Uniti per i servizi segreti sul programma di detenzione e interrogatori della CIA e il suo ricorso a varie forme di tortura sui detenuti tra il 2001 e il 2006,
– viste le sue risoluzioni su Guantánamo, compresa la più recente, del 23 maggio 2013, su Guantánamo: sciopero della fame dei prigionieri(5),
– viste le conclusioni del Consiglio sui diritti fondamentali e lo Stato di diritto e sulla relazione della Commissione del 2013 sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Lussemburgo, 5 e 6 giugno 2014),
– vista la sua risoluzione del 27 febbraio 2014 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea (2012)(6),
– vista la comunicazione della Commissione, dell'11 marzo 2014, intitolata "Un nuovo quadro dell'UE per rafforzare lo Stato di diritto" (COM(2014)0158),
– vista la relazione della Commissione, del 3 febbraio 2014, intitolata "Relazione dell'Unione sulla lotta alla corruzione" (COM(2014)0038),
– vista la sua risoluzione del 12 marzo 2014 sul programma di sorveglianza dell'Agenzia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, sugli organi di sorveglianza in diversi Stati membri e sul loro impatto sui diritti fondamentali dei cittadini dell'UE, e sulla cooperazione transatlantica nel campo della giustizia e degli affari interni(7),
– vista la direttiva 2012/29/UE, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio,
– visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando che il rispetto dei diritti fondamentali e dello Stato di diritto è un elemento essenziale di politiche antiterrorismo efficaci;
B. considerando che il Parlamento ha ripetutamente condannato il programma di detenzioni segrete e consegne straordinarie della CIA, che ha comportato molteplici violazioni dei diritti umani, compresi l'uso della tortura e di altri trattamenti disumani o degradanti, sequestri, detenzioni segrete, detenzioni senza processo, nonché violazioni del principio di non respingimento;
C. considerando che, nonostante la loro peculiare natura, le politiche di sicurezza nazionale e antiterrorismo non sono esenti dal principio di responsabilità e che le violazioni del diritto internazionale e dei diritti umani non possono restare impunite;
D. considerando che l'assunzione di responsabilità in relazione alle consegne straordinarie, ai sequestri, alle detenzioni segrete illegali e alla tortura è essenziale per proteggere e promuovere efficacemente i diritti umani nelle politiche interne ed esterne dell'UE e assicurare politiche di sicurezza legittime ed efficaci fondate sullo Stato di diritto;
E. considerando che il Parlamento ha più volte ribadito la necessità di indagini a tutto campo sulla collaborazione degli Stati membri al programma di detenzioni segrete e consegne straordinarie della CIA;
F. considerando che il precedente Parlamento, nella sua sopracitata risoluzione del 10 ottobre 2013, invita l'attuale Parlamento a proseguire nell'adempimento ed esecuzione del mandato conferitogli dalla commissione temporanea sul presunto utilizzo dei paesi europei da parte della CIA per il trasporto e la detenzione illegale di prigionieri e, di conseguenza, ad assicurare che sia dato seguito alle sue raccomandazioni, a esaminare i nuovi elementi che possono emergere, nonché a utilizzare appieno e sviluppare ulteriormente i propri diritti d'inchiesta;
G. considerando che la relazione della commissione ad hoc del Senato degli Stati Uniti per i servizi segreti rivela nuovi fatti che rafforzano le accuse secondo cui alcuni Stati membri dell'UE, le loro autorità, nonché funzionari e agenti dei loro servizi di sicurezza e intelligence sarebbero stati complici nel programma di detenzioni segrete e consegne straordinarie della CIA, talvolta mediante pratiche di corruzione basate sull'offerta di ingenti somme di denaro da parte della CIA in cambio della loro collaborazione;
H. considerando che la relazione della commissione ad hoc del Senato degli Stati Uniti per i servizi segreti confuta le dichiarazioni della CIA secondo cui grazie alla tortura sarebbero state rivelate informazioni che non sarebbe stato possibile ottenere mediante tecniche di interrogatorio tradizionali e non violente;
I. considerando che un procedimento penale aperto (n. 150/09, dinanzi alla Corte centrale n. 5 (Juzgado Central n. 5)) per le torture praticate nella Base navale di Guantanámo Bay è in corso presso la Corte nazionale (Audiencia Nacional) del Regno di Spagna;
J. considerando che il presidente degli Stati Uniti Barack Obama si era impegnato a chiudere entro gennaio 2010 Guantánamo Bay, una struttura nella quale sono detenute 122 persone che non sono state formalmente accusate dinanzi a un tribunale penale, inclusi 54 detenuti che hanno ufficialmente ottenuto l'autorizzazione al rilascio;
K. considerando la lentezza e l'esiguità dell'assistenza fornita dagli Stati membri dell'UE ai fini del reinsediamento di alcuni prigionieri di Guantánamo Bay;
1. si compiace della decisione della commissione ad hoc del Senato degli Stati Uniti per i servizi segreti di pubblicare una sintesi della sua relazione sul programma di detenzioni e interrogatori della CIA; incoraggia la pubblicazione integrale della relazione, senza eccessive e inutili revisioni;
2. esprime la sua ferma condanna per le raccapriccianti pratiche di interrogatorio che hanno caratterizzato tali operazioni antiterroristiche illegali; sottolinea la conclusione fondamentale del Senato degli Stati Uniti, secondo cui i metodi violenti applicati dalla CIA non hanno permesso di ottenere le informazioni necessarie a prevenire nuovi attacchi terroristici; ribadisce la sua condanna assoluta della tortura;
3. ritiene che il clima di impunità concernente il programma della CIA abbia favorito il protrarsi delle violazioni dei diritti fondamentali, come evidenziato anche dai programmi di sorveglianza di massa dell'Agenzia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti e dai servizi segreti di vari Stati membri dell'UE;
4. invita gli Stati Uniti a indagare sulle molteplici violazioni dei diritti umani causate dai programmi di consegne straordinarie e detenzioni segrete della CIA e a perseguirne gli autori, nonché a cooperare con tutte le richieste degli Stati membri dell'UE in materia di informazione, estradizione o mezzi di ricorso efficaci per le vittime in relazione al programma della CIA;
5. ribadisce il suo invito agli Stati membri affinché indaghino sulla presunta esistenza, sul loro territorio, di prigioni segrete che avrebbero ospitato detenuti nell'ambito del programma della CIA e affinché perseguano le persone coinvolte in tali operazioni, tenendo conto di tutti i nuovi elementi di prova emersi;
6. invita gli Stati membri a effettuare indagini approfondite sulle recenti accuse stando alle quali i trasferimenti e le detenzioni illeciti e le torture avrebbero avuto luogo nel loro territorio e di perseguirne i responsabili;
7. esprime preoccupazione in merito agli ostacoli posti alle indagini parlamentari e giudiziarie a livello nazionale relative al coinvolgimento di alcuni Stati membri nel programma della CIA, all'abuso del segreto di Stato e all'indebita classificazione di documenti, con la conseguente cessazione dei procedimenti penali e l'impunità di fatto dei responsabili delle violazioni dei diritti umani;
8. chiede che le conclusioni delle indagini in corso sul coinvolgimento degli Stati membri nel programma della CIA, in particolare l'inchiesta Chilcot, siano pubblicate senza ulteriori indugi;
9. chiede l'adozione di una strategia interna dell'UE sui diritti fondamentali e invita la Commissione a proporre l'adozione di tale strategia e di un relativo piano d'azione;
10. incarica la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, in associazione con la commissione per gli affari esteri e, in particolare, la sottocommissione per i diritti dell'uomo, di riprendere l'indagine sui "presunti casi di trasporto e detenzione illegale di prigionieri in paesi europei da parte della CIA" e di riferire in merito all'Aula entro un anno:
–
dando seguito alle raccomandazioni formulate nella sua sopracitata dell'11 settembre 2012 sui presunti casi di trasporto e detenzione illegale di prigionieri in paesi europei da parte della CIA: seguito della relazione della commissione TDIP del Parlamento europeo,
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facilitando e sostenendo l'assistenza giuridica e la cooperazione giudiziaria reciproche nel rispetto dei diritti umani tra le autorità responsabili delle indagini nonché la cooperazione tra gli avvocati coinvolti nella determinazione delle responsabilità negli Stati membri;
–
organizzando un'audizione alla quale partecipino i parlamenti nazionali e i professionisti per fare un bilancio di tutte le inchieste parlamentari e giudiziarie passate e in corso;
–
organizzando una missione d'inchiesta parlamentare che coinvolga tutti i gruppi politici interessati degli Stati membri dell'UE che presumibilmente ospitavano siti di detenzione segreta;
–
raccogliendo tutte le informazioni e gli elementi di prova pertinenti su possibili tangenti o altri atti di corruzione in relazione al programma della CIA;
11. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
– visti gli articoli 2, 3, 6, 7 e 21 del trattato sull'Unione europea (TUE) e gli articoli 4, 16, 20, 67, 68, 70, 71, 72, 75, 82, 83, 84, 85, 86, 87 e 88 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 6, 7 e 8, l'articolo 10, paragrafo 1, e gli articoli 11, 12, 21, da 47 a 50, 52 e 53,
– vista la comunicazione della Commissione del 20 giugno 2014 intitolata "Relazione finale sull'attuazione della strategia di sicurezza interna dell'UE per il periodo 2010-2014" (COM(2014)0365),
– vista la relazione di Europol sulla situazione e le tendenze del terrorismo nell'UE (TE-SAT) per il 2014,
– vista la risoluzione adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 24 settembre 2014 sulle minacce alla pace e alla sicurezza internazionali causate da atti terroristici (risoluzione 2178(2014)),
– vista la strategia di sicurezza interna dell'UE adottata dal Consiglio il 25 febbraio 2010,
– vista la sua risoluzione del 14 dicembre 2011 sulla strategia antiterrorismo dell'UE: principali risultati e sfide future(1),
– vista la sua raccomandazione, del 24 aprile 2009, destinata al Consiglio sul problema di definire un profilo, in particolare sulla base dell'origine etnica o della razza, nelle operazioni antiterrorismo, di applicazione della legge, di controllo dell'immigrazione, dei servizi doganali e dei controlli alle frontiere(2),
– vista la sua risoluzione del 12 settembre 2013 sulla seconda relazione sull'attuazione della strategia di sicurezza interna dell'UE(3),
– vista la valutazione, a cura di Europol, della minaccia sul crimine organizzato a mezzo Internet (iOCTA) per il 2014,
– vista la valutazione, a cura di Europol, della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata e dalle forme gravi di criminalità (SOCTA) per il 2013,
– vista la sua discussione in Aula del 28 gennaio 2015 sulle misure antiterrorismo,
– visto il Consiglio informale Giustizia e affari interni (GAI) tenutosi a Riga il 29 e 30 gennaio 2015,
– vista la sua risoluzione del 17 dicembre 2014 sul rinnovo della strategia di sicurezza interna dell'UE(4),
– vista la dichiarazione del Consiglio informale GAI dell'11 gennaio 2015,
– viste le conclusioni del Consiglio GAI del 9 ottobre 2014 e del 5 dicembre 2014,
– vista la relazione del coordinatore antiterrorismo dell'UE destinata al Consiglio europeo del 24 novembre 2014 (15799/14),
– visto il programma di lavoro della Commissione per il 2015 pubblicato il 16 dicembre 2014 (COM(2014)0910),
– vista la comunicazione della Commissione del 15 gennaio 2014 dal titolo "Prevenire la radicalizzazione che porta al terrorismo e all'estremismo violento: rafforzare la risposta dell'UE" (COM(2013)0941),
– visto il parere del Gruppo dell'articolo 29 per la tutela dei dati, sull'applicazione dei principi di necessità e proporzionalità e la protezione dei dati nell'azione di contrasto (parere 01/2014),
– visti la sentenza della Corte di giustizia dell'8 aprile 2014 nelle cause riunite C-293/12 e C-594/12, Digital Rights Ireland ltd e Seitlinger e a., e il parere del Servizio giuridico del Parlamento sull'interpretazione della sentenza,
– visto l'articolo 123, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,
A. considerando che il terrorismo e l'estremismo violento sono tra le principali minacce alla nostra sicurezza e alla nostra libertà;
B. considerando che i recenti tragici eventi di Parigi hanno ricordato che l'Unione europea sta affrontando una minaccia terroristica costante e in continua evoluzione che, nello scorso decennio, ha colpito gravemente vari suoi Stati membri con attacchi mirati non solo alle persone, ma anche ai valori e alle libertà sulle quali si fonda l'Unione;
C. considerando che la sicurezza è uno dei diritti garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE, ma che i diritti fondamentali, le libertà civili e la proporzionalità costituiscono elementi essenziali per il successo delle politiche antiterrorismo;
D. considerando che le strategie preventive di lotta al terrorismo dovrebbero affidarsi ad un approccio poliedrico volto a contrastare direttamente la preparazione di attacchi sul territorio UE, ma anche ad integrare la necessità di affrontare le cause alla radice del terrorismo; che il terrorismo è una minaccia globale che deve essere affrontata a livello locale, nazionale, europeo e mondiale, nell'ottica di rafforzare la sicurezza dei nostri cittadini, difendere i valori fondamentali della libertà, della democrazia e dei diritti umani e far rispettare il diritto internazionale;
E. considerando che diversi gravi attacchi terroristici avvenuti sul territorio dell'Unione dopo gli attentati dell'11 settembre 2001, i più recenti dei quali risalgono a gennaio di quest'anno, hanno avuto un impatto notevole sul senso di sicurezza tra i cittadini e i residenti dell'UE; che negli ultimi anni la situazione della sicurezza in Europa è cambiata radicalmente a causa di nuovi conflitti e sconvolgimenti nell'immediato vicinato dell'UE, del rapido sviluppo di nuove tecnologie e della crescente e allarmante radicalizzazione che sfocia nella violenza e nel terrorismo, sia all'interno dell'UE sia nei paesi limitrofi;
F. considerando che la diffusione della propaganda terroristica è facilitata dall'uso di Internet e dei social media; che il ciberterrorismo permette ai gruppi terroristici di tessere e intrattenere legami senza l'ostacolo fisico delle frontiere, riducendo pertanto l'esigenza di disporre di basi o rifugi nei vari paesi;
G. considerando che l'UE si trova dinanzi alla grave e crescente minaccia costituita dai cosiddetti "combattenti stranieri dell'UE", ossia singoli individui che si spostano in uno Stato diverso da quello di residenza o cittadinanza al fine di perpetrare o preparare atti terroristici o per impartire o ricevere addestramento terroristico, anche in connessione a conflitti armati; che, secondo le stime, tra i 3 500 e i 5 000 cittadini dell'UE hanno lasciato le proprie case per diventare "combattenti stranieri" a seguito dello scoppio della guerra e della violenza in Siria, Iraq e Libia, il che costituisce una gravissima minaccia per la sicurezza dei cittadini dell'Unione;
1. condanna con la massima fermezza le atrocità commesse a Parigi ed esprime nuovamente il suo profondo cordoglio alla popolazione francese e alle famiglie delle vittime, ribadendo la sua unità nella lotta mondiale contro il terrorismo e l'attentato ai nostri valori e alle nostre libertà democratiche;
2. condanna con forza e in modo categorico tutti gli atti terroristici, la promozione del terrorismo, la celebrazione di coloro che sono coinvolti in atti di terrorismo e il sostegno alle ideologie violente estremiste, ovunque abbiano luogo o siano promossi nel mondo; sottolinea che non vi è libertà senza sicurezza e non vi è sicurezza senza libertà;
3. osserva con preoccupazione il numero in rapida crescita di cittadini dell'UE che si recano in aree di conflitto per unirsi a organizzazioni terroristiche e successivamente tornano nel territorio dell'UE, con conseguenti rischi per la sicurezza interna dell'Unione e la vita dei suoi cittadini; chiede alla Commissione di proporre una definizione, chiara e comune, di "combattenti stranieri dell'UE" allo scopo di accrescere la certezza giuridica;
4. evidenzia la necessità di misure maggiormente specifiche volte ad affrontare il problema dei cittadini dell'Unione che partono per andare a combattere al fianco di organizzazioni terroristiche all'estero; afferma che, sebbene in alcuni casi sia possibile avviare procedimenti giudiziari, è opportuno applicare altre misure per prevenire la radicalizzazione che sfocia in estremismo violento, interrompere il viaggio dei combattenti europei e di altre nazionalità e occuparsi di quelli che ritornano; invita gli Stati membri e la Commissione a elaborare migliori prassi sulla base di quelle degli Stati membri che hanno adottato strategie, piani d'azione e programmi efficaci in tale ambito;
Combattere le cause alla radice del terrorismo e la radicalizzazione che porta all'estremismo violento
5. sottolinea che per far fronte alla minaccia costituita dal terrorismo in generale occorre una strategia antiterrorismo basata su un approccio articolato in vari livelli, che affronti in modo esauriente i fattori alla base della radicalizzazione che porta all'estremismo violento, ad esempio dando impulso alla coesione sociale, all'inclusione e alla tolleranza politica e religiosa, impedendo la ghettizzazione, analizzando e controbilanciando l'istigazione online a compiere atti terroristici, contrastando gli espatri mirati all'adesione a organizzazioni terroristiche, prevenendo e bloccando il reclutamento e la partecipazione a conflitti armati, smantellando il sostegno finanziario alle organizzazioni terroristiche e agli individui che intendono aderirvi, assicurando una risoluta azione giudiziaria, ove del caso, e mettendo a disposizione delle autorità preposte all'applicazione della legge strumenti appropriati affinché assolvano ai loro compiti nel pieno rispetto dei diritti fondamentali;
6. invita gli Stati membri a investire in sistemi che affrontino le cause alla radice della radicalizzazione, prevedendo anche programmi educativi che promuovano l'integrazione, l'inclusione sociale, il dialogo, la partecipazione, l'uguaglianza, la tolleranza e la comprensione tra diverse culture e religioni, nonché programmi di riabilitazione;
7. mette in evidenza con profonda preoccupazione il fenomeno della radicalizzazione nelle carceri e invita gli Stati membri a procedere ad uno scambio delle migliori prassi in materia; chiede di riservare particolare attenzione alle condizioni carcerarie e di detenzione, con misure mirate volte a contrastare la radicalizzazione in questo contesto; invita gli Stati membri a impegnarsi maggiormente al fine di migliorare i sistemi amministrativi carcerari, in modo da facilitare l'individuazione dei detenuti coinvolti nella preparazione di atti terroristici, monitorare e prevenire i processi di radicalizzazione e impostare programmi specifici di disimpegno, riabilitazione e deradicalizzazione;
8. sottolinea l'urgente necessità di intensificare la prevenzione della radicalizzazione e di promuovere programmi di deradicalizzazione coinvolgendo le comunità e la società civile a livello nazionale e locale e potenziandone le capacità onde porre fine alla diffusione di ideologie estremiste; invita la Commissione a rafforzare la Rete di sensibilizzazione al problema della radicalizzazione (RAN), che riunisce tutti gli attori coinvolti nello sviluppo di campagne contro la radicalizzazione e nella creazione di strutture e processi di deradicalizzazione per i "combattenti stranieri" che rientrano nel paese di origine, e a sfidare direttamente le ideologie estremiste fornendo alternative positive;
9. sostiene l'adozione di una strategia europea volta a contrastare la propaganda terroristica, le reti radicali e il reclutamento online, che sviluppi gli sforzi già in atto e le iniziative già adottate su base intergovernativa e volontaria, al fine di garantire ulteriori scambi delle migliori prassi e metodi efficaci in tale settore;
10. chiede l'adozione di una raccomandazione del Consiglio riguardante le strategie nazionali per la prevenzione della radicalizzazione, che affronti l'ampia gamma di fattori alla base della radicalizzazione e rivolga raccomandazioni agli Stati membri per l'istituzione di programmi di disimpegno, riabilitazione e deradicalizzazione;
Attuazione e riesame delle misure di applicazione della legge esistenti
11. invita gli Stati membri a sfruttare in modo ottimale le piattaforme, le banche dati e i sistemi di allerta esistenti a livello europeo, come il sistema di informazione di Schengen (SIS) e il sistema di informazione anticipata sui passeggeri (APIS);
12. sottolinea che la libera circolazione nello spazio Schengen costituisce una delle libertà fondamentali dell'Unione europea ed esclude quindi di prendere in considerazione proposte volte a sospendere il sistema Schengen, incoraggiando invece gli Stati membri a rendere più severe le regole vigenti, che già prevedono la possibilità di introdurre temporaneamente controlli dei documenti, e ad applicare meglio il sistema SIS II; rileva che è già possibile effettuare alcuni controlli mirati sulle persone che attraversano le frontiere esterne;
13. si impegna ad adoperarsi per la finalizzazione di una direttiva PNR dell'UE entro la fine dell'anno; esorta pertanto la Commissione a illustrare le conseguenze della sentenza della Corte di giustizia dell'UE sulla direttiva in materia di conservazione dei dati(5) e le sue possibili ripercussioni sulla direttiva PNR dell'UE; incoraggia il Consiglio a far avanzare i lavori sul pacchetto relativo alla protezione dei dati affinché i triloghi sullo stesso e sulla direttiva PNR dell'UE possano eventualmente svolgersi in parallelo; sollecita la Commissione a invitare esperti indipendenti facenti capo alle comunità dell'applicazione della legge, della sicurezza e dell'intelligence come pure rappresentanti del gruppo dell'articolo 29 a fornire opinioni e orientamenti, alla luce delle esigenze in materia di sicurezza, sulla necessità e la proporzionalità del PNR;
14. chiede alla Commissione di procedere a un'immediata valutazione degli attuali strumenti, da ripetere quindi su base periodica, e di condurre un corrispondente esame delle lacune ancora esistenti nella lotta contro il terrorismo, mentre il Consiglio è chiamato a valutare regolarmente le minacce cui è confrontata l'Unione onde consentire all'UE e agli Stati membri di adottare misure efficaci; invita la Commissione e il Consiglio a promuovere una nuova tabella di marcia per la lotta al terrorismo che fornisca un'efficace risposta alle attuali minacce e assicuri un'effettiva sicurezza per tutti, garantendo nel contempo i diritti e le libertà che costituiscono i principi fondanti dell'Unione europea;
15. sottolinea che un aspetto essenziale della lotta contro il terrorismo deve consistere nell'introduzione di politiche volte a proteggere e sostenere le vittime e le loro famiglie; invita pertanto tutti gli Stati membri ad attuare correttamente la direttiva 2012/29/UE del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato;
16. ritiene che combattere il traffico di armi da fuoco dovrebbe essere una priorità dell'UE nella lotta alla criminalità organizzata internazionale e alle forme gravi di criminalità internazionale; reputa in particolare che occorra rafforzare ulteriormente la cooperazione per quanto concerne i meccanismi per lo scambio di informazioni come pure la tracciabilità delle armi proibite e la loro distruzione; invita la Commissione a valutare con urgenza le norme dell'UE vigenti in materia di circolazione di armi da fuoco illegali, ordigni esplosivi e traffico di armi collegato alla criminalità organizzata;
17. si compiace dell'imminente adozione a livello europeo di un quadro giuridico aggiornato in materia di lotta al riciclaggio di denaro, quale passo decisivo che dovrà essere attuato a tutti i livelli per garantirne l'efficacia e contrastare così una fonte significativa di finanziamento delle organizzazioni terroristiche;
18. invita gli Stati membri a intensificare la loro cooperazione giudiziaria sulla base degli strumenti dell'UE disponibili, come ECRIS, il mandato d'arresto europeo e l'ordine europeo di indagine penale;
Sicurezza interna dell'UE e capacità di applicazione della legge dell'UE e delle agenzie
19. invita gli Stati membri a prevenire la circolazione di sospettati terroristi rafforzando i controlli alle frontiere esterne, procedendo a controlli più sistematici ed efficaci dei documenti di viaggio, contrastando il traffico illegale di armi e l'uso fraudolento dell'identità nonché individuando i settori a rischio;
20. rileva con preoccupazione l'uso crescente di Internet e della tecnologia delle comunicazioni da parte di organizzazioni terroristiche per comunicare, pianificare attacchi e diffondere propaganda; chiede che le imprese operanti nel campo di Internet e dei social media cooperino con i governi, le autorità preposte all'applicazione della legge e la società civile per combattere tale fenomeno, garantendo nel contempo il rispetto in ogni circostanza dei principi generali della libertà di espressione e della tutela della vita privata; sottolinea che le misure volte a limitare l'utilizzo e la diffusione di dati su Internet a fini di antiterrorismo devono essere necessarie e proporzionate;
21. ribadisce che tutte le attività di raccolta e condivisione dei dati, anche ad opera di agenzie dell'UE come Europol, dovrebbero essere svolte nel rispetto del diritto dell'UE e nazionale ed essere basate su un quadro coerente in materia di protezione dei dati, che preveda norme di protezione dei dati personali giuridicamente vincolanti a livello di Unione europea;
22. sollecita con forza un migliore scambio di informazioni tra le autorità nazionali preposte all'applicazione della legge e le agenzie dell'UE; sottolinea inoltre l'esigenza di migliorare, intensificare e accelerare la condivisione globale delle informazioni nell'ambito dell'applicazione della legge; chiede una cooperazione operativa più efficace tra gli Stati membri e i paesi terzi attraverso l'utilizzo dei validi strumenti esistenti, come le squadre investigative comuni, il programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi e accordi sui dati del codice di prenotazione (PNR), nonché una condivisione più rapida ed efficiente di dati e informazioni pertinenti, con garanzie appropriate in materia di protezione dei dati e della vita privata;
23. invita la Commissione e il Consiglio a svolgere una valutazione d'insieme delle misure antiterrorismo dell'UE e delle misure correlate, in particolare per quanto riguarda la loro attuazione nella legge e nella pratica negli Stati membri e la misura in cui gli Stati membri cooperano con le agenzie dell'Unione in materia, segnatamente con Europol ed Eurojust, nonché ad effettuare una corrispondente valutazione delle lacune che permangono ricorrendo alla procedura di cui all'articolo 70 TFUE e a includere tale processo di valutazione nel quadro dell'Agenda europea sulla sicurezza;
24. sottolinea la necessità che le agenzie europee e le autorità nazionali preposte all'applicazione della legge lottino contro le principali fonti di finanziamento delle organizzazioni terroristiche, tra cui riciclaggio di denaro, tratta di esseri umani e commercio illegale di armi; sollecita al riguardo la piena attuazione della legislazione dell'UE in materia, onde pervenire a un approccio coordinato su scala dell'UE; osserva che solo il 50% delle informazioni riguardanti il terrorismo e la criminalità organizzata sono fornite dagli Stati membri a Europol ed Eurojust;
25. invita gli Stati membri a utilizzare meglio le capacità uniche offerte da Europol, garantendo che le loro unità nazionali forniscano a Europol le informazioni pertinenti in maniera più sistematica e regolare; sostiene inoltre la creazione di una piattaforma europea antiterrorismo all'interno di Europol, così da ottimizzare le sue capacità operative, tecniche e di scambio di intelligence;
26. sottolinea la necessità di rafforzare l'efficacia e il coordinamento della risposta della giustizia penale attraverso Eurojust, di armonizzare in tutta l'UE la qualificazione penale dei reati connessi ai combattenti stranieri per creare un quadro giuridico e di facilitare la cooperazione transfrontaliera, onde evitare lacune dell'azione penale e far fronte alle difficoltà pratiche e giuridiche nella raccolta e ammissibilità delle prove nei casi di terrorismo, aggiornando la decisione quadro 2008/919/GAI;
27. chiede un solido controllo democratico e giudiziario delle politiche antiterrorismo e dell'attività di intelligence all'interno dell'UE, assicurando il pieno controllo democratico indipendente, e insiste sul fatto che la cooperazione nell'ambito della sicurezza dovrebbe essere rigorosamente conforme al diritto internazionale;
Adozione di una strategia esterna dell'UE per la lotta al terrorismo internazionale
28. chiede che l'UE promuova in modo più attivo un partenariato globale contro il terrorismo e cooperi strettamente con interlocutori regionali come l'Unione africana, il Consiglio di cooperazione del Golfo e la Lega araba, e segnatamente con i paesi che confinano con la Siria e l'Iraq e con quelli che risentono maggiormente delle conseguenze del conflitto come Giordania, Libano e Turchia, nonché con le Nazioni Unite e in particolare con il suo comitato antiterrorismo; chiede al riguardo un dialogo più intenso tra gli esperti nei settori dello sviluppo e della sicurezza dell'UE e di tali paesi;
29. sottolinea in particolare la necessità che l'Unione europea, i suoi Stati membri e i paesi partner fondino la propria strategia di lotta contro il terrorismo internazionale sul rispetto dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali; sottolinea inoltre che le azioni esterne dell'Unione per combattere il terrorismo internazionale dovrebbero essere innanzitutto finalizzate a prevenire, contrastare e perseguire il terrorismo;
30. invita il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) ad adottare una strategia esterna dell'UE per la lotta contro il terrorismo internazionale, al fine di affrontare le cause di tale fenomeno e integrare l'antiterrorismo; sollecita la Commissione e il SEAE a sviluppare una strategia di cooperazione antiterrorismo con i paesi terzi, garantendo nel contempo che siano rispettate le norme internazionali in materia di diritti umani;
31. esorta l'Unione europea a rivedere la propria strategia per il Mediterraneo meridionale nel quadro del riesame della politica europea di vicinato attualmente in corso e ad adoperarsi per sostenere i paesi e gli attori realmente impegnati a favore di valori condivisi e del processo di riforma;
32. sottolinea la necessità di porre l'accento sulla prevenzione e sul contrasto della radicalizzazione nei piani d'azione e nei dialoghi politici tra l'UE e i paesi partner, tra l'altro rafforzando la cooperazione internazionale, ricorrendo ai programmi e alle capacità esistenti e cooperando con gli attori della società civile nei paesi interessati per combattere la propaganda terroristica e radicale attraverso Internet e altri mezzi di comunicazione;
33. sottolinea che una strategia globale dell'UE in materia di misure antiterrorismo deve avvalersi pienamente anche della politica estera e della politica di sviluppo dell'Unione, al fine di lottare contro la povertà, la discriminazione e l'emarginazione, di combattere la corruzione e promuovere la buona governance nonché di prevenire e risolvere i conflitti, poiché tutti questi problemi contribuiscono all'emarginazione di alcuni gruppi e settori della società rendendoli più vulnerabili alla propaganda dei gruppi estremisti;
o o o
34. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti degli Stati membri.
Direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE (GU L 105 del 13.4.2006, pag. 54).
Rinnovo del mandato del Forum sulla governance di Internet
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Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2015 sul rinnovo del mandato del Forum sulla governance di Internet (2015/2526(RSP))
– vista la sua risoluzione del 23 giugno 2005 sulla società dell'informazione(1),
– vista la sua risoluzione del 14 marzo 2006 su un modello europeo di società dell'informazione per la crescita e l'occupazione(2),
– vista la sua risoluzione del 17 gennaio 2008 sul secondo Forum sulla governance di Internet(3),
– visti la dichiarazione di principi e il piano d'azione del Vertice mondiale sulla società dell'informazione (WSIS) adottati a Ginevra il 12 dicembre 2003,
– vista la comunicazione della Commissione intitolata "Verso un partenariato mondiale nella società dell'informazione: tradurre in pratica i principi di Ginevra" (COM(2004)0480),
– visti l'impegno e l'agenda di Tunisi per la società dell'informazione, adottati il 18 novembre 2005,
– vista la comunicazione della Commissione in seguito al WSIS del 2006 (COM(2006)0181),
– vista la sua risoluzione del 15 giugno 2010 sulla governance di Internet: le prossime tappe(4),
– vista la dichiarazione multipartecipativa di NetMundial, presentata il 24 aprile 2014,
– vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Governance e politica di internet – Il ruolo dell'Europa nel forgiare il futuro della governance di internet" (COM(2014)0072),
– vista la dichiarazione congiunta della delegazione dell'UE al Forum sulla governance di Internet svoltosi a Istanbul dal 2 al 5 settembre 2014,
– visto l'articolo 123, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,
A. considerando che il Forum sulla governance di Internet (IGF) si prefigge di dare attuazione al mandato conferitogli dal Vertice mondiale sulla società dell'informazione (WSIS) per quanto riguarda l'instaurazione di un dialogo politico democratico, trasparente e multipartecipativo attraverso l'organizzazione di fora;
B. considerando che il ruolo principale dell'IGF è di discutere un'ampia gamma di questioni relative alla governance di Internet e, se del caso, rivolgere raccomandazioni alla comunità internazionale;
C. considerando che il 20 dicembre 2010 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha deciso di prorogare il mandato dell'IGF di altri cinque anni;
D. considerando che la discussione e la decisione in merito all'ulteriore rinnovo del mandato dell'IGF avranno luogo nel 2015 in seno all'Assemblea generale delle Nazioni Unite;
E. considerando che, nel 2005, il Parlamento ha inviato una delegazione ad hoc al WSIS e, da allora, ha continuato a farlo per ogni riunione annuale dell'IGF;
F. considerando che le delegazioni ad hoc inviate dal Parlamento hanno svolto un ruolo fondamentale per quanto concerne la promozione dei valori europei e l'interazione con le organizzazioni della società civile e con i rappresentanti dei parlamenti nazionali presenti a tali eventi, in cooperazione con gli Stati membri e la Commissione;
G. considerando che le principali priorità dell'Unione europea durante il nono IGF tenutosi nel settembre 2014 e dal tema generale "Connecting Continents for Enhanced Multistakeholder Internet Governance" (Collegare i continenti per ottenere una migliore governance multipartecipativa di Internet) sono state di estendere l'accesso alla rete a livello globale, mantenere Internet quale risorsa globale, aperta e comune, favorire un accesso non discriminatorio alla conoscenza, assicurare una maggiore responsabilità e trasparenza nel modello multipartecipativo di governance di Internet, rifiutare l'idea di una rete Internet controllata dallo Stato nonché riconoscere la non negoziabilità delle libertà fondamentali e dei diritti umani, che devono essere tutelati online;
H. considerando che il 27 novembre 2014 i ministri dei Trasporti, delle Telecomunicazioni e dell'Energia dell'UE hanno approvato le conclusioni del Consiglio sottolineando l'importanza di una posizione europea coordinata in materia di governance di Internet e del sostegno al rafforzamento dell'IGF in quanto piattaforma multipartecipativa;
I. considerando che nel marzo 2014 l'organo del dipartimento statunitense del Commercio preposto alle telecomunicazioni e all'informazione (National Telecommunications and Information Administration, NTIA) ha comunicato l'intenzione di trasferire le funzioni di vigilanza di Internet dell'autorità per l'assegnazione degli indirizzi IP (Internet Assigned Numbers Authority, IANA) alla comunità multipartecipativa globale prima della scadenza, nel settembre 2015, del contratto in essere tra la NTIA e l'ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, organizzazione responsabile dell'amministrazione del sistema di nomi di dominio a livello mondiale); che è opportuno trovare quanto prima una soluzione equilibrata alla transizione, che possa creare un sistema che non sia soggetto a controlli e a manipolazioni e continui quindi ad assicurare la stabilità di Internet;
J. considerando che nell'aprile 2014 il vertice multipartecipativo globale NetMundial sul futuro della governance di Internet ha messo a punto una serie di principi sulla governance di Internet e una tabella di marcia per il futuro sviluppo dell'ecosistema di Internet;
K. considerando che, secondo le previsioni, la crescita legata all'economia di Internet sarà pari a circa l'11 % nell'UE, mentre il contributo al PIL dovrebbe aumentare passando dal 3,8 % del 2010 al 5,7 % del 2016;
L. considerando che Internet costituisce un pilastro fondamentale del mercato unico digitale e favorisce, tra l'altro, l'innovazione, la crescita, gli scambi commerciali, la democrazia, la diversità culturale e i diritti umani;
M. considerando che in una rete Internet aperta tutti i diritti e le libertà di cui le persone godono offline dovrebbero valere anche online;
1. chiede all'Assemblea generale delle Nazioni Unite di rinnovare il mandato dell'IGF e di rafforzarne le risorse e il modello multipartecipativo di governance di Internet;
2. reputa che, sebbene l'IGF non adotti conclusioni formali, sia responsabilità dell'Unione europea sostenere tale processo e accrescere l'impatto degli scambi nell'ambito delle discussioni programmatiche, in quanto ciò offre un contesto positivo e concreto per definire il futuro di Internet sulla base di un approccio multipartecipativo;
3. invita gli Stati membri e le istituzioni dell'UE interessate a dare priorità all'IGF nella loro agenda e a continuare a sostenere sia il Forum sulla governance di Internet che la sua segreteria, nonché ad adoperarsi per sviluppare una organizzazione efficiente e indipendente in grado di svolgere il proprio mandato e di contribuire all'evoluzione del modello di governance di Internet;
4. sottolinea che il Parlamento deve continuare a partecipare con una nutrita delegazione alle riunioni future dell'IGF, onde contribuire efficacemente alla formulazione di un approccio alla governance di Internet a livello di UE, assieme agli Stati membri e alla Commissione;
5. sottolinea la necessità di migliorare l'accesso a Internet in tutto il mondo; mette in risalto l'opportunità che l'IGF consolidi la partecipazione inclusiva di tutte le parti interessate;
6. ribadisce il suo fermo impegno nei confronti del modello multipartecipativo di governance di Internet; invita gli Stati membri, la Commissione e tutte le competenti parti interessate a rafforzare ulteriormente la sostenibilità del modello in parola, facendo sì che gli attori e i processi a livello nazionale, regionale e internazionale siano più inclusivi, trasparenti e responsabili;
7. sottolinea l'importanza di completare la globalizzazione delle funzioni e delle organizzazioni di base di Internet; accoglie con favore l'impegno assunto dal governo degli USA nel marzo 2014 a trasferire l'attività di gestione delle funzioni della IANA; evidenzia l'importanza di una piena assunzione di responsabilità e trasparenza dell'ICANN;
8. attira l'attenzione sull'esistenza di un termine prestabilito per il completamento dei negoziati sulle funzioni della IANA, che forniranno una soluzione a lungo termine per la stabilità e la sicurezza della rete, dal momento che, nel settembre 2015, giungerà a scadenza il contratto in essere tra l'ICANN e il governo degli Stati Uniti in materia di vigilanza sulle funzioni della IANA;
9. invita gli Stati membri e la Commissione ad intensificare i loro sforzi al fine di sostenere la conclusione di questo nuovo accordo tempestivo;
10. invita le istituzioni dell'UE interessate a proporre l'UE stessa come primo partner internazionale presso l'ICANN per quanto concerne le funzioni IANA, includendo anche un ruolo paritario con gli USA e altri Stati per quanto concerne la conferma degli impegni che attualmente regolano i servizi IANA; ritiene che si tratti di un passo importante per garantire la piena neutralità dell'ICANN;
11. sottolinea che si possono già trarre lezioni utili dai fruttuosi scambi avvenuti nell'ambito degli IGF svoltisi finora, e che si possono applicare nella pratica, in particolare per quanto riguarda gli aspetti normativi delle comunicazioni elettroniche e le problematiche legate alla riservatezza e alla sicurezza dei dati; ritiene che occorrano ulteriori discussioni in seno all'IGF su questioni riguardanti la sicurezza informatica e i reati informatici, discussioni che spazino dalle soluzioni per migliorare la sicurezza delle infrastrutture critiche alla fornitura di strumenti adeguati per mettere in sicurezza le comunicazioni degli individui e delle piccole imprese, con particolare riferimento all'autenticazione elettronica e alla crittografia; pone l'accento sulla necessità di garantire una rete Internet aperta e indipendente quale risorsa globale e comune, unitamente a un accesso non discriminatorio alla conoscenza in futuro, che si basi sulle iniziative e le esigenze delle parti interessate, e alla libertà di espressione;
12. mette in risalto l'estrema importanza di continuare a profondere sforzi per garantire la tutela giuridica della neutralità della rete quale prerequisito essenziale per salvaguardare la libertà di informazione e di espressione, favorire la crescita e l'occupazione tramite la creazione di opportunità di innovazione e di business legate a Internet, nonché promuovere e tutelare la diversità culturale e linguistica;
13. sottolinea che le libertà fondamentali e i diritti umani non sono negoziabili e devono essere tutelati sia online che offline; deplora il fatto che alcuni paesi tentino di frenare la connettività globale dei loro cittadini mediante la censura e altre restrizioni; respinge nettamente l'idea di un controllo di Internet da parte dello Stato e di una sorveglianza di massa della rete;
14. mette in evidenza l'importanza economica e sociale dei diritti alla riservatezza e al controllo online dei propri dati personali da parte dell'utente; ritiene che tali diritti siano fondamentali per garantire la democrazia, una rete Internet aperta e neutrale e parità di condizioni per le imprese sul Web;
15. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, agli Stati membri e ai parlamenti nazionali.
Indicazione del paese di origine nell'etichettatura per gli ingredienti carnei contenuti nei prodotti alimentari trasformati
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Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2015 sull'indicazione del paese di origine delle carni sull'etichetta dei prodotti alimentari trasformati (2014/2875(RSP))
– visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione(1) ("il regolamento relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori"), in particolare l'articolo 26, paragrafi 6 e 7,
– visti la relazione della Commissione del 17 dicembre 2013, sull'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza per le carni utilizzate come ingrediente (COM(2013)0755), e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che l'accompagnava, anch'esso del 17 dicembre 2013, sull'atteggiamento dei consumatori nei confronti dell'etichettatura di origine delle carni utilizzate come ingrediente, sulla fattibilità di possibili scenari relativi a tale etichettatura e sui relativi impatti (SWD(2013)0437),
– visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1337/2013 della Commissione, del 13 dicembre 2013, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza delle carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili(2),
– vista la sua risoluzione del 6 febbraio 2014 sul suddetto regolamento di esecuzione della Commissione del 13 dicembre 2013(3),
– vista la sua risoluzione del 14 gennaio 2014 sulla crisi alimentare, le frodi nella catena alimentare e il loro controllo(4),
– vista l'interrogazione alla Commissione sull'indicazione del paese di origine delle carni sull'etichettatura dei prodotti alimentari trasformati (O-000091/2014 – B8-0101/2015),
– vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,
– visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando che, ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 6, del regolamento relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, la Commissione era tenuta a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 13 dicembre 2013, una relazione sull'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza per le carni utilizzate come ingrediente;
B. considerando che, ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 7, del suddetto regolamento, la relazione doveva tra l'altro prendere in considerazione l'esigenza del consumatore di essere informato, la fattibilità della fornitura dell'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza e un'analisi dei relativi costi e benefici; che secondo il disposto di tale articolo la relazione poteva altresì essere corredata di proposte di modifica delle pertinenti disposizioni dell'Unione;
C. considerando che il 17 dicembre 2013 la Commissione ha debitamente pubblicato la sua relazione sull'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza per le carni utilizzate come ingrediente, accompagnata da un documento di lavoro dei servizi della Commissione sull'atteggiamento dei consumatori nei confronti dell'etichettatura d'origine delle carni utilizzate come ingrediente, sulla fattibilità di possibili scenari relativi a tale etichettatura e sui relativi impatti;
D. considerando che, a seconda dello Stato membro, si stima che una percentuale compresa tra il 30% e il 50% del volume totale delle carni macellate sia trasformata in carne da utilizzare come ingrediente per prodotti alimentari, principalmente in carne macinata, preparazioni a base di carne e prodotti a base di carne;
E. considerando che la Commissione deve ancora far seguire eventuali proposte legislative e che essa conclude che ulteriori iniziative appropriate saranno adottate alla luce della discussione in seno al Parlamento e al Consiglio;
F. considerando che, stando alla summenzionata relazione della Commissione sull'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza per le carni utilizzate come ingrediente, i sistemi di tracciabilità esistenti nell'UE non sono adeguati per trasmettere informazioni sull'origine lungo la filiera alimentare;
G. considerando che l'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori stabilisce che l'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza è obbligatoria nel caso in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al paese d'origine o al luogo di provenienza reali dell'alimento, in particolare se le informazioni che accompagnano l'alimento o l'etichetta nel suo complesso potrebbero altrimenti far pensare che l'alimento abbia un differente paese d'origine o luogo di provenienza;
H. considerando che la valutazione d'impatto a supporto del regolamento relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori indicava che l'origine delle carni sembra essere la principale preoccupazione per i consumatori dell'Unione europea(5);
I. considerando che, in base al sondaggio sulle varie categorie di prodotti alimentari condotta nel 2013 presso i consumatori dal Consorzio per la valutazione della filiera alimentare, i prodotti a base di carne sono risultati al primo posto per quanto riguarda l'interesse per l'indicazione d'origine sull'etichetta; che, esaminando in modo più mirato i diversi tipi di prodotti trasformati a base di carne, dal sondaggio emerge che oltre il 90% dei consumatori intervistati ritiene importante che l'origine sia indicata sull'etichetta;
1. rileva che, a seguito della crisi dell'encefalopatia spongiforme bovina (ESB)(6), l'indicazione dell'origine è obbligatoria nell'Unione per le carni bovine non trasformate e per i prodotti a base di carni bovine, che dal 1° gennaio 2002 sono in vigore norme dell'Unione in materia di etichettatura delle carni bovine e che i requisiti concernenti l'etichettatura includono già l'indicazione del luogo di nascita, di allevamento e di macellazione;
2. ritiene che i suddetti requisiti applicabili alle carni bovine e ai prodotti a base di carni bovine non trasformati abbiano suscitato aspettative nei consumatori per quanto riguarda le informazioni sull'origine di altri tipi di carni fresche largamente consumate nell'Unione e delle carni utilizzate come ingredienti di alimenti trasformati;
3. rileva che il considerando 31 del regolamento relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori sottolinea che l'origine delle carni è di primaria importanza per i consumatori e che questi di conseguenza si aspettano di essere adeguatamente informati in merito al paese di origine delle carni; sottolinea altresì che, in base al considerando 31, i requisiti obbligatori in materia di etichettatura dovrebbero tener conto del principio di proporzionalità, così come degli oneri amministrativi per gli operatori del settore alimentare e per le autorità incaricate di far applicare la legislazione;
4. sottolinea che il 90% delle imprese che operano nel settore della trasformazione delle carni sono PMI; mette in evidenza il particolare ruolo svolto dalle PMI nella creazione di crescita e occupazione, il contributo da esse fornito alla competitività dell'economia europea e il loro impegno a favore di alimenti di qualità e sicuri; è del parere che sia fondamentale creare pari condizioni tra i diversi attori del settore;
5. ribadisce la sua preoccupazione per i potenziali effetti della frode alimentare sulla sicurezza alimentare, sulla salute e sulla fiducia dei consumatori, sul funzionamento della filiera alimentare e sulla stabilità dei prezzi agricoli e pone in evidenza l'importanza di affrontare in via prioritaria la questione della frode alimentare, e quindi di ristabilire rapidamente la fiducia dei consumatori europei;
6. ritiene che l'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza delle carni e dei prodotti a base di carne sull'etichetta non impedisca, di per sé, il verificarsi di frodi, ma che un sistema rigoroso di tracciabilità contribuisca indubbiamente a individuare e contrastare eventuali infrazioni; osserva che i recenti scandali alimentari, tra cui la sostituzione fraudolenta di carni bovine con carne di cavallo, hanno dimostrato che i consumatori auspicano regole più severe in materia di tracciabilità e di informazione; osserva che regole più severe sulla tracciabilità consentirebbero anche alle autorità di condurre indagini più efficaci sui casi di frode alimentare;
7. sottolinea che, con riferimento alle carni utilizzate come ingrediente di alimenti trasformati, è importante considerare anche la carne equina, oltre alle carni bovine, ovine, caprine e di pollame, dal momento che essa rappresenta una percentuale considerevole delle carni utilizzate nei prodotti alimentari trasformati;
8. sottolinea inoltre che nella relazione della Commissione si riconosce che oltre il 90% dei consumatori interpellati ritiene importante che l'etichetta dei prodotti alimentari trasformati indichi l'origine delle carni(7); osserva che questo è uno dei molteplici fattori che possono influenzare il comportamento dei consumatori;
9. ritiene che l'indicazione dell'origine delle carni utilizzate come ingredienti di alimenti contribuirebbe a garantire una migliore tracciabilità lungo la filiera alimentare e rapporti più stabili tra i fornitori di carni e le aziende di trasformazione, oltre a rafforzare la diligenza nella scelta dei fornitori e dei prodotti da parte degli operatori del settore alimentare;
10. ritiene che l'etichettatura dei prodotti alimentari debba tener conto della trasparenza e della leggibilità delle informazioni per i consumatori, pur consentendo al contempo alle imprese europee di operare in modo economicamente redditizio a condizioni accettabili per il potere d'acquisto dei consumatori;
11. fa notare che, per quanto riguarda l'impatto sui prezzi, i risultati di una ricerca condotta da un'associazione di consumatori francese divergono considerevolmente dai dati contenuti nella relazione della Commissione circa i costi dell'introduzione dell'indicazione del paese d'origine sull'etichetta; raccomanda di esaminare in maniera più approfondita la questione onde ottenere un quadro più chiaro dei possibili effetti sui prezzi, a condizione che tale analisi sia effettuata in collaborazione con le associazioni dei consumatori e senza ritardare le proposte legislative;
12. prende atto del fatto che per le carni suine, ovine, caprine e di pollame non trasformate l'indicazione del paese d'origine sull'etichetta sarà obbligatoria a partire da aprile 2015; osserva che nel valutare il costo della messa a disposizione di informazioni sull'origine di tali carni utilizzate come ingredienti occorre tener conto di questa circostanza;
13. osserva che le informazioni sull'origine fornite attualmente su base volontaria possono indurre in errore i consumatori;
14. invita la Commissione a riesaminare tali regimi volontari in materia di etichettatura d'origine e a proporre norme chiare, coerenti, armonizzate e applicabili per quei produttori che decidono di procedere su base volontaria all'etichettatura d'origine;
15. prende altresì atto del fatto che, come indicato nella relazione della Commissione, l'obbligo di indicare sull'etichetta "UE/non-UE" rappresenta un'alternativa economicamente meno costosa, ma che secondo una ricerca effettuata dall'Ufficio europeo delle Unioni dei consumatori (BEUC), che copre vari Stati membri, questa non sarebbe una soluzione accettabile per i consumatori(8);
16. ritiene che la Commissione dovrebbe analizzare ulteriormente la prassi (già discretamente diffusa) seguita da alcuni dettaglianti e produttori europei di indicare sull'etichetta l'origine delle carni contenute negli alimenti trasformati, e quindi riferire in proposito;
17. rinnova l'invito rivolto alla Commissione a fare tutto il necessario per far sì che la prevenzione delle frodi alimentari e il loro contrasto siano parte integrante della strategia dell'Unione e per ovviare alle debolezze strutturali lungo l'intera filiera alimentare, in particolare aumentando e rafforzando i controlli;
18. sollecita la Commissione ad adottare un atto di esecuzione per l'applicazione dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che riguarda l'indicazione del paese d'origine degli ingredienti primari quando tale paese non è lo stesso dell'alimento;
19. esorta la Commissione a far seguire alla sua relazione proposte legislative che rendano obbligatoria l'indicazione dell'origine delle carni presenti negli alimenti trasformati, onde assicurare maggiore trasparenza lungo la filiera alimentare e informare meglio i consumatori europei, tenendo conto nel contempo delle sue valutazioni di impatto ed evitando costi e oneri amministrativi eccessivi;
20. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
Cfr.il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 30 gennaio 2008, che accompagna la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori - Valutazione d'impatto relativa alle questioni di etichettatura generale dei prodotti alimentari (SEC(2008)0092).
Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1).
– visto l'accordo di partenariato fra i membri del gruppo di Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall'altro, sottoscritto a Cotonou il 23 giugno 2000(1) (accordo di Cotonou), modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005(2) e la seconda volta a Ouagadougou il 22 giugno 2010(3),
– vista la sua posizione del 13 giugno 2013 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo che modifica per la seconda volta l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005(4),
– visto il regolamento dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE (APP), adottato il 3 aprile 2003(5) e modificato da ultimo ad Addis Abeba (Etiopia) il 27 novembre 2013(6),
– visto il regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020(7),
– vista la sua posizione dell'11 dicembre 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo(8),
– vista la sua risoluzione del 12 marzo 2013 sulla preparazione del quadro finanziario pluriennale relativo al finanziamento della cooperazione dell'UE con gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e i paesi e territori d'oltremare per il periodo 2014-2020 (11° Fondo europeo di sviluppo)(9),
– viste le sue decisioni del 3 aprile 2014 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'8°, 9° e 10° Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2012(10) e del 3 aprile 2014 sulla chiusura dei conti dell'8°, 9° e 10° Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2012(11); vista la sua risoluzione del 3 aprile 2014 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'8°, 9° e 10° Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2012(12),
– viste le risoluzioni approvate dall'APP il 27 novembre 2013 riguardanti: il rispetto dello Stato di diritto e il ruolo di un sistema giudiziario imparziale e indipendente; la cooperazione sud-sud e la cooperazione triangolare: opportunità e sfide per i paesi ACP; le conseguenze sociali e ambientali della pastorizia sui paesi ACP; e la sicurezza nella regione dei Grandi Laghi,
– viste le risoluzioni approvate dall'APP il 19 giugno 2013 riguardanti: le minacce che i colpi di stato militari rappresentano ancora una volta per la democrazia e la stabilità politica nei paesi ACP e il ruolo della comunità internazionale; gli accordi di partenariato economico - le prossime fasi; le risorse umane per la salute nei paesi ACP; la situazione nella Repubblica di Guinea; e la situazione nella Repubblica centrafricana,
– viste le risoluzioni approvate dall'APP il 29 novembre 2012 riguardanti: la crisi politica e umanitaria in Somalia: le sfide per l'Unione europea e il gruppo ACP; l'imprenditorialità basata sulle TIC e il suo impatto sullo sviluppo nei paesi ACP; e importanza dell'accesso all'energia per lo sviluppo economico sostenibile e per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del Millennio,
– viste le risoluzioni approvate dall'APP il 30 maggio 2012 riguardanti: le ripercussioni politiche del conflitto libico sui paesi ACP confinanti e sugli Stati membri dell'UE; la volatilità dei prezzi, il funzionamento dei mercati globali per i prodotti agricoli e il loro impatto sulla sicurezza alimentare nei paesi ACP; e le conseguenze sociali e ambientali delle attività minerarie nei paesi ACP,
– visto il comunicato adottato il 19 luglio 2013 ad Abuja (Nigeria) nel corso della riunione regionale dell'APP nell'Africa occidentale(13),
– visto il comunicato adottato il 16 febbraio 2013 a Santo Domingo (Repubblica dominicana) nel corso della riunione regionale dell'APP nei Caraibi(14),
– visto il comunicato adottato il 20 luglio 2012 ad Apia (Samoa) nel corso della riunione regionale dell'APP nel Pacifico(15),
– visto il comunicato adottato il 24 febbraio 2012 a Lusaka (Zambia) nel corso della riunione regionale dell'APP in Africa meridionale(16),
– visto il codice di condotta adottato il 19 giugno 2013 per i membri dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE che partecipano alle missioni di osservazione elettorale,
– vista la dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite del 18 settembre 2000 che stabilisce gli obiettivi di sviluppo del Millennio (OSM) definiti di concerto con la comunità internazionale per l'eliminazione della povertà,
– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo "Potenziare l'impatto della politica di sviluppo dell'Unione europea: un programma di cambiamento" (COM(2011)0637),
– visto l'articolo 52 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per lo sviluppo (A8-0012/2015),
A. considerando che l'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE gode di uno status unico, essendo l'unica assemblea interparlamentare multilaterale istituita nel quadro di un accordo internazionale, l'accordo di Cotonou;
B. considerando che l'APP è diventata un'autentica assemblea parlamentare che offre una sede per discutere in modo aperto e diretto i temi centrali della cooperazione allo sviluppo, fornendo anche un contributo significativo al partenariato su un piano di parità per i paesi ACP e per l'UE;
C. considerando che l'accordo di Cotonou tra i membri del gruppo degli Stati ACP e l'UE si basa sull'obiettivo di ridurre e infine eliminare la povertà; che la cooperazione dovrebbe contribuire anche allo sviluppo economico sostenibile, che è il fondamento di pace e sicurezza durature, nonché alla stabilità democratica e politica dei paesi ACP;
D. considerando che nel 2013 sono state organizzate missioni conoscitive in Mali, per comprendere meglio la fragile situazione del paese, in Liberia, per contribuire al dialogo politico previsto dall'articolo 8 dell'accordo di Cotonou, nonché ad Haiti, per verificare la ricostruzione e la situazione politica;
E. considerando che, dopo l'adozione da parte dell'Assemblea di un codice di condotta per i suoi membri che partecipano alle missioni di osservazione elettorale, si è venuta a creare una nuova dinamica che dà valore aggiunto, nel caso in specie alle missioni congiunte dell'APP per le elezioni presidenziali in Mali e per le elezioni parlamentari e per la seconda tornata delle elezioni presidenziali in Madagascar;
F. considerando che la revisione dell'accordo di partenariato di Cotonou nel 2010 ha consolidato il ruolo dell'APP e la sua dimensione regionale;
G. considerando che occorrerebbe assicurare il pieno coinvolgimento dell'APP nel quadro del dialogo politico condotto a norma dell'articolo 8 dell'accordo di Cotonou;
H. considerando che sarebbe importante stimolare un dialogo informale continuo, fondato su un'analisi sostanziale, con diverse categorie di soggetti interessati, ufficiali e non ufficiali, negli ambienti ACP-UE (Assemblea parlamentare paritetica, Consiglio ACP-UE, settore privato ACP-UE e dialoghi con la società civile) e in altri ambienti che non abbiano un interesse diretto nei confronti della realtà ACP-UE;
I. considerando che, dal 2003 al 2013, quasi tutte le sessioni europee dell'APP si sono tenute in linea di principio nel paese che esercitava la presidenza di turno del Consiglio dell'Unione europea; che le presidenze di turno devono rispettare gli impegni sottoscritti al riguardo a norma dell'accordo di partenariato di Cotonou;
J. considerando che la rapida crescita dei paesi BRICS (Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica) e di altre economie emergenti a livello globale e nei paesi e nelle regioni ACP ha un impatto crescente sul gruppo ACP e sullo stato attuale delle relazioni ACP-UE;
K. considerando che le nuove norme adottate dall'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo che disciplinano gli spostamenti degli assistenti parlamentari accreditati non consentono più a questi ultimi di assistere i deputati nel corso delle sessioni plenarie dell'Assemblea parlamentare paritetica, il che incide fortemente sui lavori parlamentari;
1. si compiace del fatto che l'APP, in quanto una delle istituzioni congiunte dell'accordo di Cotonou, continui a fornire un quadro di riferimento per un dialogo aperto, democratico e globale tra i deputati al Parlamento europeo e i parlamentari dei paesi ACP sull'attuazione di tale accordo, che include il controllo della cooperazione allo sviluppo nell'ambito del FES e la conclusione e attuazione degli accordi di partenariato economico (APE); accoglie con favore la capacità dell'APP di fungere da sede in cui poter discutere argomenti difficili e controversi in modo schietto e aperto; chiede pertanto che il futuro accordo in sostituzione dell'accordo di Cotonou includa un esplicito riferimento alla non discriminazione fondata sull'orientamento sessuale e all'identità di genere, come richiesto più volte dal Parlamento;
2. sottolinea la necessità di rafforzare il dialogo politico ed evidenzia al riguardo il ruolo dell'Assemblea parlamentare paritetica nella promozione e nella difesa dei principi di cui all'articolo 9 dell'accordo di Cotonou, fra cui, in particolare, il principio del buon governo;
3. sottolinea il valore aggiunto che deriva dallo svolgimento delle sessioni dell'APP negli Stati membri dell'UE che esercitano la presidenza di turno del Consiglio dell'Unione, e ritiene che tale rotazione debba essere mantenuta in futuro; esprime preoccupazione riguardo alle sfortunate circostanze che hanno spinto la Presidenza irlandese a decidere di non ospitare la 25a sessione dell'APP; si congratula tuttavia con il governo della Danimarca per aver accettato di ospitare la 23a sessione, assai riuscita, a Horsens, dove si sono stabiliti legami culturali ed educativi tra i cittadini di Horsens e i delegati ACP; deplora il disinteresse a ospitare le sessioni dell'APP mostrato da alcuni Stati membri dell'UE che hanno esercitato, o che dovrebbero esercitare in futuro, la presidenza di turno del Consiglio dell'UE; invita tutti gli Stati membri dell'UE destinati ad assumere la presidenza di turno del Consiglio a partecipare in modo più incisivo alle attività finalizzate a preparare, organizzare e ospitare la sessione dell'APP;
4. sottolinea l'importanza delle riunioni dell'Assemblea parlamentare paritetica, incluse le riunioni delle commissioni permanenti, ma lamenta il fatto che, spesso, la partecipazione dei membri dell'UE e dei membri ACP non sia stata paritaria ed è preoccupato per la ridotta partecipazione dei deputati al Parlamento europeo, specialmente durante le sessioni di voto; constata che la partecipazione alle missioni è stata maggiormente equilibrata, per esempio alle riunioni regionali, e auspica che, in futuro, si seguano tali esempi anche per le riunioni dell'APP a Bruxelles;
5. ricorda l'impegno assunto dal Vicepresidente/Alto rappresentante uscente affinché il Consiglio dell'Unione sia rappresentato a livello ministeriale nelle sessioni dell'Assemblea, e invita il prossimo Vicepresidente/Alto rappresentante a onorare tale impegno;
6. ricorda l'obbligo del Consiglio ACP-UE di fornire una relazione annuale all'Assemblea sull'attuazione dell'accordo di Cotonou, relazione che dovrebbe comprendere elementi politici e socioeconomici, nonché relativi all'impatto ambientale, piuttosto che essere un mero rendiconto delle riunioni svolte;
7. ricorda che, conformemente all'articolo 14 dell'accordo di Cotonou rivisto, le istituzioni congiunte "si adoperano per garantire il coordinamento, la coerenza e la complementarietà nonché un efficace reciproco scambio di informazioni"; è del parere che, essendo il Presidente del Parlamento europeo invitato alle riunioni del Consiglio europeo, i due copresidenti dell'APP debbano avere l'opportunità di partecipare alle sessioni del Consiglio dei ministri congiunto ACP-UE; invita il Vicepresidente/Alto rappresentante a migliorare ulteriormente la cooperazione esistente e a garantire che l'APP sia invitata a partecipare al prossimo Consiglio congiunto;
8. sottolinea il ruolo cruciale dei parlamenti nazionali, delle autorità locali e degli attori non statali dei paesi ACP nelle fasi preparatorie e nel monitoraggio dei documenti di strategia nazionali e regionali e nell'attuazione del Fondo europeo di sviluppo (FES); invita la Commissione e i governi dei paesi ACP a garantire la loro partecipazione, fornendo tutte le informazioni disponibili ai parlamenti dei paesi ACP a tempo debito, nonché assistendoli nell'esercizio del controllo democratico, specialmente attraverso il rafforzamento delle capacità;
9. prende atto dell'operato dei gruppi di lavoro della commissione per lo sviluppo del Parlamento europeo per quanto attiene ai controlli in fase di valutazione e monitoraggio dei documenti di programmazione per i paesi e le regioni ACP nell'ambito dell'11° Fondo europeo di sviluppo e chiede una procedura di notifica ai membri dell'APP dei risultati di tale processo;
10. si congratula con l'Ufficio di presidenza dell'APP per aver ampliato l'ambito delle sue attività al di là delle questioni meramente amministrative e per il fatto che utilizza le sue riunioni anche per le discussioni politiche, includendo nell'ordine del giorno delle sue riunioni a Bruxelles e Addis Abeba questioni sostanziali di interesse reciproco, per esempio "il futuro delle relazioni ACP-UE dopo il 2020"; sollecita la prosecuzione di tale prassi in futuro;
11. invita l'Ufficio di presidenza dell'APP a promuovere un orientamento più strategico in merito al programma di lavoro dell'Assemblea e alla selezione delle relazioni da parte delle proprie commissioni permanenti, facendo in modo che le relazioni siano strettamente connesse agli obiettivi strategici dell'APP e contribuiscano in particolare ai negoziati sul quadro di sviluppo post 2015 e sulle relazioni UE-ACP dopo il 2020;
12. ribadisce la sua più profonda preoccupazione per il peggioramento della situazione politica e umanitaria in diversi paesi e in diverse regioni ACP, incluse le ripercussioni interne ed esterne di tale situazione a vari livelli, ed esprime solidarietà nei confronti delle popolazioni colpite; invita l'APP a continuare a monitorare la situazione dei paesi ACP in crisi, a prestare maggiore attenzione alle situazioni di fragilità degli Stati nonché a esortare i paesi ACP e gli Stati membri dell'UE a contrastare in modo coordinato l'epidemia di Ebola in Africa occidentale;
13. valuta positivamente il carattere sempre più parlamentare, e quindi politico, dell'APP, nonché il ruolo sempre più attivo dei suoi membri e la migliore qualità delle sue discussioni, che permettono di apportare un contributo essenziale al partenariato ACP-UE; invita l'APP a rafforzare il dialogo sui diritti umani, in linea con la dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dell'uomo e con l'accordo di Cotonou, e a iscrivere tale dialogo, quale elemento ricorrente, fra i punti all'ordine del giorno;
14. richiama l'attenzione sulla discussione concernente le relazioni ACP-UE dopo il 2020 e il futuro del gruppo ACP, attualmente in corso, e sottolinea l'importanza del ruolo che l'APP dovrebbe svolgere in tale processo; sottolinea, in tal senso, la necessità di un controllo parlamentare congiunto globale e rafforzato, indipendentemente dall'esito finale; pone in evidenza che qualsiasi accordo futuro in sostituzione dell'accordo di Cotonou deve includere un esplicito riferimento alla non discriminazione fondata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere, come richiesto più volte dal Parlamento;
15. ribadisce la sua profonda preoccupazione per l'adozione e la discussione di atti legislativi che criminalizzano ulteriormente l'omosessualità in taluni paesi ACP; invita l'APP a iscrivere tale situazione all'ordine del giorno dei suoi dibattiti; chiede di rafforzare il principio di non negoziabilità delle clausole sui diritti umani e delle sanzioni in caso di mancato rispetto di tali clausole, con riferimento, fra l'altro, alle discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età, l'orientamento sessuale e l'identità di genere nonché alle discriminazioni nei confronti delle persone affette da HIV/AIDS;
16. ritiene che il dibattito sul dopo Cotonou debba costituire un'occasione per analizzare a fondo i successi e gli insuccessi dell'attuale accordo in termini di sviluppo socioeconomico sostenibile dei paesi ACP; è inoltre del parere che qualsiasi accordo futuro ACP-UE in materia di cooperazione allo sviluppo e cooperazione economica e qualsiasi intesa di natura commerciale e di investimento debbano garantire che nessun paese ACP venga a trovarsi in condizioni peggiori;
17. invita l'Ufficio di presidenza dell'APP a designare, in seno all'Assemblea, due correlatori permanenti con riferimento alla coerenza delle politiche per lo sviluppo (CPS), a collaborare strettamente con il relatore permanente del Parlamento europeo sulla CPS e a produrre una relazione semestrale sull'attuazione dell'articolo 12 dell'accordo di Cotonou rivisto;
18. sottolinea l'importanza, contestualmente alle sessioni dell'Assemblea paritetica ACP-UE, di organizzare momenti di incontro con le organizzazioni della società civile impegnate in attività nei paesi coinvolti, in modo da favorire lo sviluppo di una visione più ampia e valorizzare le loro esperienze e attività ponendo in rilievo le prassi migliori, al fine di rafforzare i legami con le organizzazioni stesse;
19. ribadisce che gli APE con i paesi ACP devono favorire il conseguimento di obiettivi di sviluppo che riflettano sia gli interessi nazionali e regionali sia le esigenze delle popolazioni dei paesi ACP, al fine di ridurre la povertà, raggiungere gli obiettivi di sviluppo del Millennio e assicurare il rispetto dei diritti umani fondamentali, tra cui i diritti socioeconomici, quali il diritto all'alimentazione o il diritto di accedere ai servizi pubblici di base;
20. invita l'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE a sviluppare un approccio comune nella definizione del futuro quadro di sviluppo dopo il 2015; sollecita l'impegno dei membri dell'APP nei negoziati sui nuovi obiettivi di sviluppo sostenibile;
21. si compiace della buona riuscita delle riunioni regionali previste dall'accordo di Cotonou e dal regolamento dell'APP nel 2012 e nel 2013; riconosce che tali riunioni rendono possibile un autentico scambio di punti di vista sui temi regionali, che includono la prevenzione e risoluzione dei conflitti, l'integrazione e la cooperazione regionale e i negoziati relativi ad APE che siano conformi alle disposizioni dell'OMC; si congratula con gli organizzatori delle riunioni coronate da successo in Nigeria, nella Repubblica dominicana, a Samoa e nello Zambia;
22. sottolinea l'importanza dei seminari organizzati durante le sessioni dell'APP, che integrano i dibattiti in plenaria; invita l'Ufficio di presidenza, responsabile del monitoraggio del seguito dato alle risoluzioni e decisioni dell'Assemblea, a rafforzare il suo ruolo e il seguito con il presidente e il relatore della commissione permanente interessata;
23. plaude alla partecipazione del copresidente del Parlamento europeo dell'APP alle riunioni informali dei ministri dello Sviluppo dell'UE e al 7° vertice dei capi di Stato e di governo dei paesi ACP;
24. invita la Commissione a proseguire con la pratica di fornire risposte per iscritto prima delle interrogazioni orali presentate a ogni sessione dell'Assemblea;
25. invita gli Stati che non l'hanno ancora fatto, a ratificare l'accordo di Cotonou rivisto;
26. si congratula con il commissario Piebalgs per la sua partecipazione piena di impegno e per l'alta qualità del suo contributo alle attività dell'APP;
27. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Consiglio ACP, al Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, all'Ufficio di presidenza dell'APP e ai governi e ai parlamenti di Danimarca, Suriname, Irlanda e Etiopia.