Regime di aiuti per la distribuzione di ortofrutticoli, banane e latte negli istituti scolastici (decisione sull'avvio di negoziati interistituzionali)
Decisione del Parlamento europeo del 27 maggio 2015 in merito all'avvio di negoziati interistituzionali, e al relativo mandato, sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il finanziamento del regime di aiuti per la distribuzione di ortofrutticoli, banane e latte negli istituti scolastici (COM(2014)0032 – C8-0025/2014 – 2014/0014(COD))
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,
– visti l'articolo 73, paragrafo 2, e l'articolo 74 del suo regolamento,
decide di avviare negoziati interistituzionali sulla base del mandato in appresso:
MANDATO
Testo della Commissione
Emendamento
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 2
(2) Dall'esperienza acquisita con l'attuazione dei programmi attuali e dalle conclusioni delle valutazioni esterne, nonché dalla successiva analisi delle diverse opzioni strategiche, è emerso che il principio alla base dei due programmi destinati alle scuole è tuttora valido. Alla luce dell'attuale calo dei consumi di frutta e verdura, comprese le banane, e di prodotti lattiero-caseari, aggravato in particolare dalle moderne tendenze di consumo che privilegiano prodotti alimentari altamente trasformati, che per di più spesso contengono elevate dosi di zuccheri, sale e grassi aggiunti, l'aiuto dell'Unione al finanziamento della distribuzione di prodotti agricoli selezionati ai bambini negli istituti scolastici dovrebbe essere mantenuto.
(2) Dall'esperienza acquisita con l'attuazione dei programmi attuali e dalle conclusioni delle valutazioni esterne, dalla successiva analisi delle diverse opzioni strategiche nonché dalle difficoltà sociali che gli Stati membri si trovano ad affrontare, è emerso che il proseguimento e il potenziamento dei due programmi destinati alle scuole sono della massima importanza. Alla luce dell'attuale calo dei consumi di ortofrutticoli freschi, comprese le banane, e di prodotti lattiero-caseari, soprattutto tra i bambini, nonché dell'aumento dell’incidenza dell’obesità infantile dovuto ad abitudini di consumo orientate a prodotti alimentari altamente trasformati, che per di più spesso contengono elevate dosi di zuccheri, sale, grassi e/o additivi aggiunti, l'aiuto dell'Unione al finanziamento della distribuzione di prodotti agricoli selezionati ai bambini negli istituti scolastici dovrebbe contribuire in maggior misura alla promozione di abitudini alimentari sane e del consumo di prodotti locali.
Or.fr
Motivazione
Emendamento di compromesso 6 AGRI. Questo compromesso sottolinea l'importanza dei programmi destinati alle scuole e i motivi per cui essi dovrebbero essere proseguiti e rafforzati. Inoltre, a seguito della decisione della Commissione di rivalutare la proposta, è importante che il Parlamento adotti una posizione forte a favore del proseguimento dei programmi.
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 3
(3) L'analisi delle varie opzioni strategiche dimostra che un approccio unificato, all'interno di un quadro giuridico e finanziario comune, è più appropriato ed efficace per conseguire gli obiettivi specifici della politica agricola comune attraverso i programmi destinati alle scuole. Ciò permetterebbe agli Stati membri di ottimizzare l'impatto della distribuzione nei limiti di una dotazione di bilancio costante e di incrementare l'efficienza della gestione. Tuttavia, per tenere conto delle differenze tra i prodotti ortofrutticoli, incluse le banane, i prodotti lattiero-caseari e le rispettive catene di approvvigionamento, alcuni elementi dovrebbero rimanere separati, in particolare le rispettive dotazioni di bilancio. Alla luce dell'esperienza acquisita con i programmi attuali, la partecipazione al regime di aiuto dovrebbe continuare a essere facoltativa per gli Stati membri. Tenendo conto delle diverse situazioni di consumo nei diversi Stati membri, gli Stati membri partecipanti dovrebbero avere la possibilità di scegliere se distribuire tutti o solo uno dei prodotti ammissibili al regime di distribuzione ai bambini negli istituti scolastici.
(3) L'analisi delle varie opzioni strategiche dimostra che un approccio unificato, all'interno di un quadro giuridico e finanziario comune, è più appropriato ed efficace per conseguire gli obiettivi specifici della politica agricola comune attraverso i programmi destinati alle scuole. Ciò permetterebbe agli Stati membri di ottimizzare l'impatto della distribuzione nei limiti di una dotazione di bilancio costante e di incrementare l'efficienza della gestione. Tuttavia, per tenere conto delle differenze tra gli ortofrutticoli, incluse le banane, i prodotti lattiero-caseari e le rispettive catene di approvvigionamento, alcuni elementi tra cui le rispettive dotazioni di bilancio dovrebbero rimanere separati. Alla luce dell'esperienza acquisita con i programmi attuali, la partecipazione al regime di aiuto dovrebbe continuare a essere facoltativa per gli Stati membri. Tenendo conto delle diverse situazioni di consumo nei diversi Stati membri, gli Stati membri partecipanti dovrebbero avere la possibilità di scegliere, d'accordo con le regioni interessate, se distribuire tutti o solo uno dei prodotti ammissibili al regime di distribuzione ai bambini negli istituti scolastici. Gli Stati membri potrebbero anche esaminare la possibilità di introdurre misure mirate per affrontare il calo del consumo di latte tra gli adolescenti.
Or.it
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 4
(4) Si constata una tendenza al calo dei consumi di ortofrutticoli freschi, incluse le banane, e di latte alimentare. È quindi opportuno, nell'ambito dei programmi dedicati alle scuole, incentrare la distribuzione su questi prodotti. Ciò permetterebbe a sua volta di ridurre l'onere organizzativo per le scuole, di aumentare l'impatto della distribuzione entro i limiti di una dotazione prestabilita e sarebbe in linea con la prassi corrente, poiché questi sono i prodotti maggiormente distribuiti.
(4) Si constata una tendenza al calo dei consumi di ortofrutticoli freschi, incluse le banane, e di latte alimentare. È quindi opportuno, nell'ambito dei programmi dedicati alle scuole, incentrare la distribuzione in via prioritaria su questi prodotti. Ciò permetterebbe a sua volta di ridurre l'onere organizzativo per le scuole e di aumentare l'impatto della distribuzione entro i limiti di una dotazione prestabilita e sarebbe in linea con la prassi corrente, poiché questi sono i prodotti maggiormente distribuiti. Tuttavia, al fine di rispettare le raccomandazioni nutrizionali sull'assunzione di calcio e alla luce dei crescenti problemi legati all'intolleranza al lattosio nel latte, agli Stati membri dovrebbe essere consentito di distribuire altri prodotti lattiero-caseari, come yogurt e formaggio, che hanno indiscutibili effetti positivi sulla salute infantile. Sarebbe, inoltre, opportuno effettuare sforzi intesi a garantire la distribuzione di prodotti locali e regionali.
Or.fr
Motivazione
Emendamento di compromesso 1- parte 3 AGRI.
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 5
(5) Sono necessarie misure educative a sostegno della distribuzione, affinché il programma sia efficace nel conseguire gli obiettivi a medio e lungo termine di aumentare il consumo di prodotti agricoli selezionati e di promuovere un'alimentazione più sana. Alla luce della loro importanza, queste misure dovrebbero sostenere sia la distribuzione di ortofrutticoli, banane incluse, sia la distribuzione del latte. Esse dovrebbero essere ammissibili a ricevere l'aiuto dell'Unione. Poiché le misure di sostegno rappresentano uno strumento indispensabile per riavvicinare i più giovani all'agricoltura e ai suoi diversi prodotti e per conseguire gli obiettivi del programma, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a includere una più ampia gamma di prodotti agricoli nelle loro misure tematiche. Tuttavia, per promuovere abitudini alimentari sane, le autorità sanitarie nazionali dovrebbero essere coinvolte nel processo e approvare l'elenco dei prodotti, nonché i due gruppi di prodotti ammissibili ai programmi di distribuzione, e decidere in merito agli aspetti nutrizionali.
(5) Sono necessarie misure educative di accompagnamento a sostegno della distribuzione, affinché il programma sia efficace nel conseguire gli obiettivi a medio e lungo termine di aumentare il consumo di prodotti agricoli selezionati e di promuovere un'alimentazione più sana. Alla luce della loro importanza, queste misure dovrebbero sostenere la distribuzione sia di ortofrutticoli, banane incluse, chedi latte e di prodotti lattiero-caseari. Esse dovrebbero essere ammissibili a ricevere l'aiuto dell'Unione. Come misure educative di accompagnamento, esse rappresentano uno strumento indispensabile per riavvicinare i più giovani all'agricoltura e alla varietà dei prodotti agricoli dell’Unione, in particolare ai prodotti dlla loro regione, con l’ausilio, ad esempio, di esperti nutrizionisti ed agricoltori, e per conseguire gli obiettivi del programma, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a includere, nelle loro misure tematiche, una più ampia gamma di prodotti agricoli, come gli ortofrutticoli trasformati senza aggiunta di zuccheri, sale, grassi o dolcificanti, e altre specialità locali, regionali o nazionali, quali miele, olive da tavola, olio d'oliva e frutta secca. Tuttavia, per promuovere abitudini alimentari sane, le autorità nazionali responsabili per l’alimentazione e/o la salute dovrebbero essere coinvolte nel processo e dovrebbero approvare l'elenco di tali prodotti, nonché i due gruppi di prodotti ammissibili alla distribuzione, e dovrebbero decidere in merito ai loro aspetti nutrizionali.
Or.fr
Motivazione
Emendamento di compromesso 2- parte 5 AGRI.
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 6
(6) Al fine di garantire una sana gestione finanziaria è opportuno fissare un massimale dell'aiuto dell'Unione a favore della distribuzione di frutta e verdura, comprese le banane, e di latte, delle misure educative di sostegno e di altri costi connessi. Questo massimale dovrebbe rispecchiare la situazione attuale. Alla luce dell'esperienza acquisita e al fine di semplificare la gestione, i meccanismi di finanziamento dovrebbero essere armonizzati e basati su un approccio unico per quanto riguarda il livello del contributo finanziario dell'Unione. È pertanto opportuno limitare il livello dell'aiuto dell'Unione a favore del prezzo dei prodotti attraverso la fissazione di un aiuto per porzione di frutta e verdura, comprese le banane, e di latte, e abolire il principio del cofinanziamento obbligatorio per gli ortofrutticoli, comprese le banane. Data la volatilità dei prezzi dei prodotti in questione, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare determinati atti riguardanti le misure che fissano i livelli dell'aiuto dell'Unione al prezzo di una porzione di prodotti e che stabiliscono la definizione di porzione.
(6) Al fine di garantire una sana gestione finanziaria è opportuno fissare un massimale dell’aiuto dell’Unione a favore della distribuzione di ortofrutticoli, comprese le banane, e di latte, delle misure educative di accompagnamento e di altri costi connessi. Questo massimale dovrebbe rispecchiare la situazione attuale. Alla luce dell'esperienza acquisita e al fine di semplificare la gestione, i meccanismi di finanziamento dovrebbero essere armonizzati e basati su un approccio unico per quanto riguarda il livello del contributo finanziario dell'Unione. È pertanto opportuno limitare il livello dell'aiuto dell'Unione a favore del prezzo dei prodotti attraverso la fissazione di un importo massimo di aiuto dell'Unione per bambino e per operazione di distribuzione sia diortofrutticoli, comprese le banane, e di latte, e abolire il principio del cofinanziamento obbligatorio per gli ortofrutticoli, comprese le banane. Data la volatilità dei prezzi dei prodotti in questione, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare determinati atti ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardanti le misure che fissano il massimale dell'aiuto dell'Unione.
Or.de
Emendamento 6 Proposta di regolamento Considerando 7
(7) Per garantire un uso efficiente e mirato dei fondi dell'Unione, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare determinati atti riguardanti le misure che fissano le ripartizioni indicative dell'aiuto dell'Unione a ciascuno Stato membro e il metodo di riassegnazione della ripartizione indicativa dell'aiuto tra gli Stati membri sulla base delle richieste di aiuto ricevute. Le ripartizioni indicative dovrebbero essere fissate separatamente per gli ortofrutticoli, comprese le banane, e per il latte, tenendo conto del fatto che la distribuzione si basa su una partecipazione facoltativa. La chiave di ripartizione per gli ortofrutticoli, comprese le banane, dovrebbe riflettere l'attuale ripartizione per Stato membro, basata sul criterio oggettivo del numero di bambini nella fascia d'età compresa tra i sei e i dieci anni in percentuale della popolazione, tenendo conto anche del livello di sviluppo delle regioni interessate. Per consentire agli Stati membri di mantenere lo stesso ordine di grandezza dei programmi esistenti e al fine di incoraggiarne altri a partecipare al programma di distribuzione del latte, è opportuno utilizzare la combinazione delle due chiavi di ripartizione dei fondi per il latte, vale a dire l'uso storico dei fondi da parte degli Stati membri nell'ambito del programma “Latte nelle scuole”, e il criterio oggettivo del numero di bambini nella fascia d'età compresa tra sei e dieci anni in percentuale della popolazione usato per il programma di distribuzione di ortofrutticoli, comprese le banane. È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti riguardanti l'adozione di norme aggiuntive sull'equilibrio tra questi due criteri. Inoltre, tenuto conto della continua evoluzione dell'andamento demografico e del livello di sviluppo delle regioni negli Stati membri, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare determinati atti riguardanti la valutazione, ogni tre anni, dell'attualità delle ripartizioni tra gli Stati membri, eseguite in base ai criteri di cui sopra.
(7) Per garantire un uso efficiente e mirato dei fondi dell'Unione, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare determinati atti ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardanti le misure che fissano le ripartizioni indicative dell'aiuto dell'Unione a ciascuno Stato membro e il metodo di riassegnazione della ripartizione indicativa dell'aiuto tra gli Stati membri sulla base delle richieste di aiuto ricevute. Le ripartizioni indicative dovrebbero essere fissate separatamente per gli ortofrutticoli, comprese le banane, e per il latte, tenendo conto del fatto che la distribuzione si basa su una partecipazione facoltativa. La chiave di ripartizione per gli ortofrutticoli, comprese le banane, dovrebbe riflettere l'attuale ripartizione per Stato membro, basata sul criterio oggettivo del numero di bambini nella fascia d'età compresa tra i sei e i dieci anni in percentuale della popolazione, tenendo conto anche del livello di sviluppo delle regioni interessate. Per consentire agli Stati membri di mantenere lo stesso ordine di grandezza dei programmi esistenti e al fine di incoraggiarne altri a partecipare al programma di distribuzione del latte, è opportuno utilizzare la combinazione delle quattro chiavi di ripartizione dei fondi per il latte, vale a dire l'uso storico dei fondi da parte degli Stati membri nell'ambito del programma “Latte nelle scuole”, tranne nel caso della Croazia, per la quale occorre determinare uno specifico importo fisso sulla base del presente regolamento, il criterio oggettivo del numero di bambini nella fascia d'età compresa tra sei e dieci anni in percentuale della popolazione usato per il programma di distribuzione di ortofrutticoli, comprese le banane, il grado di sviluppo delle regioni all'interno di uno Stato membro e la definizione di un livello minimo di spesa dell'aiuto dell'Unione per bambino e per anno. Al fine di individuare la giusta proporzione tra questi quattro criteri è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti riguardanti l'adozione di norme aggiuntive sull'equilibrio tra dettiquattro criteri. Inoltre, tenuto conto della continua evoluzione dell'andamento demografico e del livello di sviluppo delle regioni negli Stati membri, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare determinati atti ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardanti la valutazione, ogni tre anni, dell'attualità delle ripartizioni tra gli Stati membri, eseguite in base ai criteri di cui sopra. Si dovrebbe prevedere una maggiorazione del 5% all'aiuto dell'Unione nell'applicazione di detto programma nelle regioni ultraperiferiche, tenuto conto della loro limitata diversificazione agricola e della frequente impossibilità di trovare taluni prodotti nella regione interessata, il che implica costi più elevati di trasporto e di immagazzinamento.
Or.fr
Motivazione
Emendamento di compromesso 4- parte 3 AGRI.
Emendamento 7 Proposta di regolamento Considerando 8
(8) Onde consentire agli Stati membri con una limitata dimensione demografica di attuare un programma efficace sotto il profilo dei costi, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare determinati atti che fissano l'importo minimo dell'aiuto dell'Unione che gli Stati membri hanno il diritto di ricevere per i programmi di distribuzione di ortofrutticoli, comprese le banane, edi latte.
(8) Onde consentire agli Stati membri con una limitata dimensione demografica di attuare un programma efficace sotto il profilo dei costi, alla Commissione dovrebbe essere conferito, ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il potere di adottare determinati atti che fissano l’importo minimo dell’aiuto dell’Unione che gli Stati membri hanno il diritto di ricevere per i programmi di distribuzione di ortofrutticoli, comprese le banane, latte e prodotti lattiero-caseari.
Or.en
Emendamento 8 Proposta di regolamento Considerando 9
(9) Nell'interesse di un'amministrazione sana e di una gestione corretta del bilancio, è opportuno stabilire che gli Stati membri che intendono partecipare ai programmi di distribuzione di ortofrutticoli, comprese le banane e/o di distribuzione di latte presentino la domanda di aiuto dell'Unione su base annuale. Al fine di semplificare le procedure e la gestione, è importante che siano presentate. È opportuno che, sulla base delle richieste degli Stati membri, la Commissione decida in merito alla ripartizione definitiva per gli ortofrutticoli, incluse le banane, e per il latte, nei limiti delle dotazioni disponibili nel bilancio e tenendo conto di trasferimenti limitati tra ripartizioni, in modo da incoraggiare la definizione di priorità di distribuzione sulla base di esigenze nutrizionali. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati riguardanti le misure relative alle condizioni e ai limiti entro i quali possono essere effettuati questi trasferimenti.
(9) Nell’interesse di un’amministrazione sana e di una gestione corretta del bilancio, è opportuno stabilire che gli Stati membri che intendono partecipare ai programmi di distribuzione di ortofrutticoli, comprese le banane e/o di latte e di prodotti lattiero-caseari presentino la domanda di aiuto dell’Unione ogni anno. Al fine di semplificare le procedure e la gestione, è importante che tali domande siano presentate in mododistinto. È opportuno che, una volta ricevute le richieste degli Stati membri, la Commissione decida in merito alla ripartizione definitiva per gli ortofrutticoli, incluse le banane, e/o per il latte e i prodotti lattiero-caseari, nei limiti delle dotazioni disponibili nel bilancio e tenendo conto di trasferimenti limitati tra ripartizioni, il cheincoraggia la definizione di priorità di distribuzione sulla base di esigenze nutrizionali. Alla Commissione dovrebbe essere conferito, a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il potere di adottare determinati atti riguardanti le misure relative alle condizioni e ai limiti entro i quali possono essere effettuati tali trasferimenti.
Or.es
Emendamento 9 Proposta di regolamento Considerando 9 bis (nuovo)
(9 bis) Al fine di semplificare le procedure amministrative e organizzative a beneficio degli istituti scolastici che partecipano ai due programmi, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in merito all'introduzione di procedure uniche per la presentazione delle domande di partecipazione degli istituti scolastici e per i controlli.
Or.fr
Motivazione
È importante ridurre gli oneri amministrativi che costituiscono un deterrente alla partecipazione delle scuole, segnatamente di quelle che desiderano partecipare ai due programmi e che si vedono costrette a compilare due tipi di moduli diversi o a sottoporsi a varie serie di controlli.
Emendamenti 10 e 57 Proposta di regolamento Considerando 10
(10) La strategia nazionale dovrebbe essere considerata come un presupposto per la partecipazione al programma da parte dello Stato membro e assumere la forma di un documento strategico pluriennale che definisce gli obiettivi e le priorità dello Stato membro. Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad aggiornare regolarmente la loro strategia, in particolare alla luce di valutazioni e riesami delle priorità o degli obiettivi.
(10) La strategia nazionale dovrebbe essere considerata come un presupposto per la partecipazione al programma da parte di uno Stato membro. Agli Stati membri che desiderano partecipare dovrebbe essere richiesto di presentare un documento strategico per un periodo di sei anni, che quantifichi il problema esistente e definisca gli obiettivi che gli stessi devono raggiungere, metodologie in linea con il problema presentato e rispettive priorità. Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad aggiornare regolarmente la loro strategia, in particolare alla luce di valutazioni e riesami delle priorità o degli obiettivi e del successo dei loro programmi. Quando aggiornano la loro strategia nazionale, gli Stati membri dovebbero essere tenuti a consultare formalmente le parti interessate sul loro territorio.
Or.pt
Emendamento 11 Proposta di regolamento Considerando 11 bis (nuovo)
(11 bis) Per garantire la visibilità del programma presso i suoi beneficiari in tutta l'Unione, occorre prevedere un'identità comune e un logo dell'Unione da apporre obbligatoriamente sui manifesti relativi alla partecipazione delle scuole ai programmi e sul materiale informativo messo a disposizione degli alunni nel quadro delle misure educative di accompagnamento. A tal fine, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla definizione di criteri specifici concernenti la presentazione, la composizione, le dimensioni e l'aspetto dell'identità comune e del logo dell'Unione.
Or.fr
Motivazione
Emendamento in linea con il compromesso 5 AGRI.
Emendamento 12 Proposta di regolamento Considerando 12
(12) Per garantire che il prezzo dei prodotti distribuiti ai bambini nell'ambito del programma rifletta pienamente l'importo dell'aiuto concesso e impedire che i prodotti sovvenzionati siano utilizzati per altri fini, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare determinati atti riguardanti l'introduzione di un sistema di monitoraggio dei prezzi nel quadro del programma stesso.
(12) Per garantire che il prezzo dei prodotti distribuiti ai bambini nell’ambito del programma rifletta pienamente l’importo dell’aiuto concesso e impedire che i prodotti sovvenzionati siano utilizzati per altri fini, alla Commissione dovrebbe essere conferito, conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il potere di adottare determinati atti riguardanti l’introduzione di un sistema di monitoraggio dei prezzi nel quadro del programma stesso. Tali atti non dovrebbero scoraggiare gli Stati membri dal rifornirsi di prodotti locali.
Or.en
Motivazione
Emendamento in linea con il compromesso 5 AGRI.
Emendamento 13 Proposta di regolamento Considerando 12 bis (nuovo)
(12 bis) Per verificare l'efficacia dei programmi negli Stati membri, è opportuno che vengano finanziate azioni di monitoraggio e valutazione dei risultati conseguiti, con particolare attenzione al cambiamento a medio termine dei consumi.
Or.en
Emendamento 14 Proposta di regolamento Considerando 13 bis (nuovo)
(13 bis) Il presente regolamento non dovrebbe interferire nella ripartizione delle competenze regionali o locali in seno agli Stati membri, compresa l'autonomia regionale e locale.
Or.en
Emendamento 15 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 3 Regolamento (UE) n. 1308/2013 Articolo 23 – titolo
Aiuto per la distribuzione di ortofrutticoli, banane e latte, per misure educative di sostegno e per i relativi costi
Aiuto per la distribuzione di ortofrutticoli, banane, latte e taluni prodotti lattiero-caseari, per misure educative di accompagnamento e per i relativi costi
Or.de
Motivazione
Emendamento di compromesso 1- parte 1 AGRI.
Emendamento 16 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 3 Regolamento (UE) n. 1308/2013 Articolo 23 – paragrafo 1 – lettera a
a) per la fornitura di ortofrutticoli, banane e latte;
a) per la fornitura di ortofrutticoli, comprese banane, latte e prodotti lattiero-caseari, di cui al paragrafo 2;
Or.en
Motivazione
Emendamento di compromesso 1- parte 1 AGRI. Questo compromesso sostiene la proposta della Commissione secondo la quale agli Stati membri deve ancora essere consentito di distribuire prodotti freschi. La formulazione "ortofrutticoli" comprende prodotti freschi e refrigerati, porzioni pronte al consumo (come, ad esempio, le carote pelate/affettate in piccoli sacchetti) e permette anche alle scuole di spremere i prodotti per farne succhi di frutta freschi. Spetta agli Stati membri decidere quali prodotti freschi distribuire (e come) e organizzare la relativa strategia.
Emendamento 17 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 3 Regolamento (UE) n. 1308/2013 Articolo 23 – paragrafo 1 – lettera b
b) per l'attuazione di misure educative di sostegno e
b) per misure educative di accompagnamento; e
Or.fr
Motivazione
Emendamento di compromesso 2- parte 1 AGRI. La sostituzione del termine "sostegno" con "accompagnamento" mira a chiarire che le misure educative appoggiate dall'UE nell'ambito dei programmi destinati alle scuole non sono di competenza degli insegnanti delle scuole, ma di soggetti esterni come nutrizionisti, agricoltori, ecc.
Emendamento 18 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 3 Regolamento (UE) n. 1308/2013 Articolo 23 – paragrafo 1 – lettera c
c) per coprire taluni costi correlati, inerenti alla logistica e alla distribuzione, all'attrezzatura, alla pubblicità, al monitoraggio e alla valutazione.
c) per coprire i costi correlati, inerenti alla logistica e alla distribuzione, all'attrezzatura, alla comunicazione e alla pubblicità, al monitoraggio, alla valutazione e ad altre attività direttamente legate all'attuazione del programma.
Or.hu
Emendamento 19 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 3 Regolamento (UE) n. 1308/2013 Articolo 23 – paragrafo 2
2. Gli Stati membri che intendono partecipare al regime di aiuto di cui al paragrafo 1 ("il programma destinato alle scuole") possono distribuire ortofrutticoli, comprese le banane, o latte di cui al codice NC 0401, oppure entrambi.
2. Gli Stati membri che intendono partecipare al regime di aiuto di cui al paragrafo 1 ("il programma destinato alle scuole") possono distribuire:
a) ortofrutticoli comprese le banane e/o
b) latte, e prodotti lattiero-caseari delle seguenti categorie (“prodotti lattiero-caseari”):
i) latte e crema di cui al codice NC 0401;
ii) latticello, latte coagulato, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati di cui al codice NC 0403, ad esclusione di quelli contenenti l'aggiunta di aromi o materie non lattiche di cui ai codici da NC 0403 10 51 a NC 0403 10 99 e da NC 0403 90 71 a NC 0403 90 99;
iii) formaggi e latticini di cui al codice NC 0406;
iv) latte senza lattosio consistente in latte la cui composizione naturale è stata alterata per quanto attiene al suo contenuto di lattosio e non contenente altre materie non lattiche di cui al codice NC 0404 90.
Or.fr
Motivazione
Emendamento di compromesso 1- parte 2 AGRI. Lo scopo di questi programmi è quello di favorire il consumo di prodotti agricoli e di promuovere sane abitudini alimentari. Abbiamo, inoltre, argomenti concreti a sostegno del fatto che il consumo di latte alimentare è in calo; il formaggio e gli yogurt naturali sono l’alternativa migliore a causa delle intolleranze al lattosio.
Emendamento 20 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 3 Regolamento (UE) n. 1308/2013 Articolo 23 – paragrafo 3
3. La partecipazione degli Stati membri al programma destinato alle scuole è subordinata all'elaborazione di una strategia, a livello nazionale o regionale, per l'attuazione del programma prima dell'inizio dello stesso e successivamente ogni sei anni. La strategia può essere modificata dallo Stato membro, in particolare alla luce del monitoraggio e della valutazione. La strategia contiene almeno la definizione delle esigenze da coprire, elencate in ordine di priorità, il gruppo di popolazione a cui è rivolta, i risultati attesi e gli obiettivi quantificati da raggiungere rispetto alla situazione iniziale, e stabilisce gli strumenti e le azioni più appropriati per conseguirli.
3. La partecipazione degli Stati membri al programma destinato alle scuole è subordinata all’elaborazione di una strategia, a livello nazionale o regionale, per l’attuazione del programma prima dell’inizio dello stesso e successivamente ogni sei anni. La strategia può essere modificata da uno Stato membro o da un’autorità regionale, in particolare alla luce del monitoraggio e della valutazione e dei risultati conseguiti, facendo buon uso dei fondi dell'Unione. La strategia contiene, come minimo, la definizione delle esigenze da coprire, elencate in ordine di priorità, il gruppo di popolazione a cui è rivolta, i risultati attesi e gli obiettivi quantificati da raggiungere rispetto alla situazione iniziale, e stabilisce gli strumenti e le azioni più appropriati per conseguirli
Or.en
Motivazione
L'emendamento dà alle autorità sub-nazionali maggiore possibilità di controllo del programma, conformemente alla distribuzione costituzionale delle competenze all'interno degli Stati membri. L'emendamento riflette inoltre il parere del Comitato delle regioni.
Emendamento 21 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 3 Regolamento (UE) n. 1308/2013 Articolo 23 – paragrafo 4
4. Al fine di garantire l'efficacia del programma destinato alle scuole, gli Stati membri prevedono inoltre misure educative di sostegno, che possono includere misure e attività volte ad avvicinare i bambini all'agricoltura e a una più ampia gamma di prodotti agricoli, e ad informali su aspetti correlati, quali sane abitudini alimentari, la lotta agli sprechi alimentari, le filiere alimentari locali o l'agricoltura biologica.
4. Al fine di garantire l'efficacia del programma destinato alle scuole, gli Stati membri prevedono inoltre misure educative di accompagnamento, che possono includere misure e attività volte ad avvicinare i bambini all'agricoltura, come visite alle aziende agricole, e la distribuzione di una più ampia gamma di prodotti agricoli, quali ortofrutticoli trasformati e altre specialità locali, regionali o nazionali, come miele, olive, olio d'oliva e frutta secca. Ciò contribuirà a educare su aspetti correlati, quali sane abitudini alimentari, la lotta agli sprechi alimentari, le filiere alimentari locali, l'agricoltura biologica e la produzione sostenibile.
Or.en
Motivazione
Emendamento di compromesso 2- parte 2 AGRI. In considerazione del fatto che le misure educative consentono la distribuzione occasionale di altri prodotti, il compromesso prevede modifiche relative alle specialità locali, regionali e nazionali, come il miele, le olive, l’olio d'oliva e la frutta secca.
Emendamento 50 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 3 Regolamento (UE) n. 1308/2013 Articolo 23 – paragrafo 5
5. Nell'elaborare le loro strategie, gli Stati membri stabiliscono un elenco di prodotti agricoli, oltre agli ortofrutticoli, alle banane e al latte, che possono essere occasionalmente oggetto delle misure educative di sostegno.
5. Nell'elaborare le loro strategie, gli Stati membri stabiliscono un elenco di prodotti agricoli, oltre agli ortofrutticoli, alle banane, al latte e ai prodotti lattiero-caseari, che possono essere occasionalmente oggetto della distribuzione nel quadro delle misure educative di accompagnamento. Per quanto riguarda gli ortofrutticoli trasformati, non sono consentiti prodotti contenenti zuccheri aggiunti, grassi aggiunti, sale aggiunto, dolcificanti aggiunti e/o esaltatori di sapidità artificiali (additivi alimentari artificiali identificati dai codici da E620 a E650).
Or.en
Motivazione
Gli additivi alimentari identificati dai codici da E620 a E650 hanno effetti nocivi sulla salute dei consumatori se assunti in quantità piuttosto significative. Poiché il programma mira a promuovere un'alimentazione sana, autorizzare additivi con effetti dubbi sulla salute sarebbe contrario ai suoi obiettivi.
Emendamento 23 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 3 Regolamento (UE) n. 1308/2013 Articolo 23 – paragrafo 6
6. Gli Stati membri scelgono i prodotti da distribuire o da includere nelle misure educative di sostegno in base a criteri oggettivi che possono includere considerazioni di ordine ambientale e sanitario, la stagionalità, nonché la varietà o la disponibilità di prodotti locali, privilegiando per quanto possibile i prodotti originari dell'Unione, in particolare l'acquisto locale, i prodotti biologici, le filiere corte o i benefici ambientali.
6. Gli Stati membri scelgono i prodotti da distribuire o da includere nelle misure educative di accompagnamento in base a criteri oggettivi che includono considerazioni di ordine sanitario, ambientale e etico, la stagionalità, nonché la varietà o la disponibilità di prodotti locali, privilegiando i prodotti originari dell'Unione, in particolare la produzione e l'acquisto locali e regionali, le filiere corte, i prodotti biologici o i benefici ambientali e i prodotti di qualità di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012. Nel caso delle banane, possono essere privilegiati i prodotti provenienti dal commercio equo e solidale con paesi terzi solo ove non siano disponibili prodotti equivalenti originari dell'Unione.
Or.de
Motivazione
Emendamento di compromesso 3 AGRI.
Emendamento 24 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 3 Regolamento (UE) n. 1308/2013 Articolo 23 – paragrafo 7
7. Al fine di promuovere abitudini alimentari sane, gli Stati membri fanno in modo che le rispettive autorità sanitarie competenti approvino l'elenco dei prodotti forniti nell'ambito del programma e decidano in merito ai relativi aspetti nutrizionali.
7. Al fine di promuovere abitudini alimentari sane, anche tra i bambini che sono intolleranti al lattosio, gli Stati membri fanno in modo che le loro autorità nazionali responsabili in materia nutrizionale e/o sanitaria approvino l'elenco dei prodotti forniti nell'ambito del programma e decidano in merito ai relativi aspetti nutrizionali.
Or.de
Emendamento 25 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 4 Regolamento (UE) n. 1308/2013 Articolo 23 bis – paragrafo 1 – parte introduttiva
1. Gli aiuti assegnati, nel quadro del programma destinato alle scuole, a favore della distribuzione dei prodotti, delle misure educative di sostegno e dei costi correlati, di cui all'articolo 23, paragrafo 1, fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 4 non superano:
1. L'aiuto assegnato, nel quadro del programma destinato alle scuole, a favore della distribuzione dei prodotti, delle misure educative di accompagnamento e dei costi correlati, di cui all'articolo 23, paragrafo 1, fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo non superano:
Or.de
Motivazione
Emendamento in linea con l’emendamento di compromesso 2 AGRI.
Emendamento 26 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 4 Regolamento (UE) n. 1308/2013 Articolo 23 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b
b) per il latte, 80 milioni di EUR per anno scolastico.
b) per il latte e i prodotti lattiero-caseari,100 milioni di EUR per anno scolastico.
Or.ro
Motivazione
Emendamento di compromesso 4- parte 4 AGRI. E’ previsto un aumento della dotazione per il latte pari a 20 milioni di euro al fine di consentire l'introduzione di una spesa minima annua per bambino per tutti gli Stati membri e di garantire che nessuno Stato membro riporti perdite a seguito dell'introduzione dei nuovi criteri.
Emendamento 27 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 4 Regolamento (UE) n. 1308/2013 Articolo 23 bis – paragrafo 1 – comma 2
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 227, che fissano il livello dell'aiuto dell'Unione che può essere versato per il prezzo della porzione di ortofrutticoli, comprese le banane, e di latte distribuita e la definizione di porzione. Alla Commissione è altresì conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 227, che fissano un importo minimo e un importo massimo per il finanziamento di misure educative di sostegno nell'ambito delle ripartizioni definitive annuali degli Stati membri.
soppresso
Or.fr
Motivazione
Per salvaguardare la coerenza del testo, tali poteri sono contemplati dall'articolo 24, paragrafo 1 bis.
Emendamento 28 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 4 Regolamento (UE) n. 1308/2013 Articolo 23 bis – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a
a) per gli ortofrutticoli, incluse le banane, i criteri oggettivi basati su:
a) per gli ortofrutticoli, incluse le banane, criteri oggettivi basati su:
i) il numero di bambini di età compresa tra sei e dieci anni in percentuale della popolazione,
i) il numero di bambini di età compresa tra sei e dieci anni in percentuale della popolazione dello Stato membro interessato,
ii) il grado di sviluppo delle regioni all'interno di uno Stato membro, in modo da garantire un aiuto maggiore alle regioni meno sviluppate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del presente regolamento, alle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del trattato e/o alle isole minori del Mar Egeo ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 229/2013, e
ii) il grado di sviluppo delle regioni all'interno di uno Stato membro, in modo da garantire la concessione di un aiuto maggiore alle regioni meno sviluppate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del presente regolamento, alle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 TFUE e/o alle isole minori del Mar Egeo ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 229/2013,
iii) un aumento aggiuntivo del 5 % dell'aiuto dell'Unione, da applicare alle regioni ultraperiferiche, con un ulteriore incremento del 5 % se tali regioni importano prodotti provenienti da altre regioni ultraperiferiche che si trovano nelle vicinanze; e
Or.pt
Motivazione
Emendamento di compromesso 4- parte 1 AGRI. E’ opportuno mantenere criteri oggettivi basati sul numero di bambini di età compresa tra i 6 e i 10 anni in percentuale della popolazione e il livello di sviluppo delle regioni all'interno di uno Stato membro poiché sembrano costituire un sistema equo corrispondente alle esigenze degli Stati membri.
Emendamento 29 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 4 Regolamento (UE) n. 1308/2013 Articolo 23 bis – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b
b) per il latte, l'utilizzo storico dei fondi nell'ambito dei programmi precedenti di distribuzione di latte e di prodotti lattiero-caseari ai bambini e criteri oggettivi basati sulla percentuale di bambini di età compresa tra sei e dieci anni.
b) per il latte e i prodotti lattiero-caseari, una combinazione dei criteri seguenti, da applicare durante un periodo transitorio di sei anni a decorrere dall’entrata in vigore del nuovo programma:
i) il numero, in percentuale, di bambini di età compresa tra sei e dieci anni rispetto alla popolazione dello Stato membro interessato, ii) il grado di sviluppo delle regioni all'interno di uno Stato membro, in modo da garantire la concessione di un aiuto maggiore alle regioni meno sviluppate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del presente regolamento, alle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 TFUE e/o alle isole minori del Mar Egeo ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 229/2013,
iii) l'utilizzo storico di fondi ’nell'ambito dei programmi precedenti di distribuzione di latte e di prodotti lattiero-caseari ai bambini, ad eccezione della Croazia, per la quale verrà introdotto un sistema di pagamento forfettario; al fine di garantire un'equa distribuzione dei fondi tra gli Stati membri, il presente criterio è controbilanciato dall'introduzione di un importo minimo annuo di aiuto dell'Unione per i bambini nella fascia di età di cui al punto i) e definito sulla base del consumo medio di fondi per bambino per Stato membro,
iv) un aumento aggiuntivo del 5 % dell'aiuto dell'Unione, da applicare alle regioni ultraperiferiche, con un ulteriore incremento del 5 % se tali regioni importano prodotti provenienti da altre regioni ultraperiferiche che si trovano nelle vicinanze.
Or.en
Motivazione
Emendamento di compromesso 4- parte 2 AGRI. Tenendo conto degli emendamenti presentati, in particolare di quelli che eliminano i criteri storici per il latte, l'obiettivo di questo compromesso è quello di definire un sistema di ripartizione più equo, senza penalizzare gli Stati membri che hanno sinora utilizzato in modo efficiente il programma di distribuzione del latte nelle scuole ed hanno ricevuto grandi quantità di aiuti. Questo compromesso si basa su calcoli elaborati dalla DG AGRI su richiesta del relatore.
Emendamento 30 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 4 Regolamento (UE) n. 1308/2013 Articolo 23 bis – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)
Alla fine del periodo transitorio di cui alla lettera b), il latte e i prodotti lattiero-caseari sono soggetti ai criteri di cui ai punti i) e ii) della lettera a).
Or.fr
Motivazione
Emendamento di compromesso 4- parte 2 AGRI.
Emendamento 31 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 4 Regolamento (UE) n. 1308/2013 Articolo 23 bis – paragrafo 2 – comma 2
La Commissione valuta almeno ogni tre anni se le ripartizioni indicative per gli ortofrutticoli, comprese le banane, e per il latte restano coerenti con i criteri oggettivi di cui al presente paragrafo.
La Commissione valuta almeno ogni tre anni se le ripartizioni indicative per gli ortofrutticoli, comprese le banane, e per il latte e i prodotti lattiero-caseari restano coerenti con i criteri oggettivi di cui al presente paragrafo.
Or.en
Motivazione
Emendamento in linea con l’emendamento di compromesso 1 AGRI.
Emendamento 32 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 4 Regolamento (UE) n. 1308/2013 Articolo 23 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. Gli Stati membri assicurano che un minimo del 10% e un massimo del 20% del finanziamento loro assegnato ogni anno nell'ambito del programma destinato alle scuole sia attribuito a misure educative di accompagnamento.
Or.fr
Motivazione
Emendamento di compromesso 2- parte 4 AGRI. In considerazione dell'importanza fondamentale delle misure educative nel quadro del nuovo programma, e degli emendamenti presentati, il compromesso prevede un minimo del 10% e un massimo del 20% per il finanziamento di misure educative.
Emendamento 33 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 4 Regolamento (UE) n. 1308/2013 Articolo 23 bis – paragrafo 4
4. Entro i limiti del massimale complessivo di 230 milioni di EUR, risultante dalla somma degli importi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), gli Stati membri possono trasferire da un settore all'altro fino al 15% delle loro ripartizioni indicative per gli ortofrutticoli, comprese le banane, o per il latte, alle condizioni stabilite dalla Commissione mediante atti delegati adottati conformemente all'articolo 227.
4. Entro i limiti del massimale complessivo di 250 milioni di EUR, risultante dalla somma degli importi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), gli Stati membri possono trasferire da un settore all'altro fino al 10% delle loro ripartizioni indicative per gli ortofrutticoli, comprese le banane, o per il latte e i prodotti lattiero-caseari, e tale trasferimento può essere maggiorato del 20% nel caso delle regioni ultraperiferiche alle condizioni stabilite dalla Commissione mediante atti delegati adottati conformemente all'articolo 227.
Or.pt
Motivazione
Emendamento di compromesso 4- parte 5 AGRI. E’ previsto un aumento della dotazione per il latte pari a 20 milioni di euro al fine di consentire l'introduzione di una spesa minima annua per bambino per tutti gli Stati membri e di garantire che nessuno Stato membro riporti perdite a seguito dell'introduzione dei nuovi criteri. Per quanto riguarda gli storni di stanziamenti, il compromesso è una via di mezzo tra gli emendamenti presentati su questo tema.
Emendamento 34 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 4 Regolamento (UE) n. 1308/2013 Articolo 23 bis – paragrafo 5 bis (nuovo)
5 bis. L'aiuto dell'Unione concesso conformemente al paragrafo 1 non è utilizzato per sostituire il finanziamento di eventuali programmi nazionali esistenti destinati alle scuole riguardanti il latte o la frutta che forniscono ortofrutticoli, ortofrutticoli trasformati, banane, latte e prodotti lattiero-caseari, o di altri programmi di distribuzione nelle scuole che includono tali prodotti. L'aiuto dell'Unione è concesso al fine di integrare il finanziamento nazionale.
Or.en
Motivazione
Ripristino dell'articolo 23, paragrafo 6, del regolamento OCM: i finanziamenti dell'UE dovrebbero essere aggiuntivi rispetto a quelli nazionali, per evitare un effetto inerziale.
Emendamento 35 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 4 Regolamento (UE) n. 1308/2013 Articolo 23 bis – paragrafo 6 bis (nuovo)
6 bis. Gli Stati membri possono decidere, conformemente alle rispettive strategie, di non concedere l'aiuto richiesto qualora l'importo dell’aiuto richiesto sia inferiore ad un importo minimo stabilito dallo Stato membro interessato.
Or.fr
Emendamento 36 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 4 Regolamento (UE) n. 1308/2013 Articolo 23 bis – paragrafo 7
7. A norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1306/2013, l'Unione può finanziare anche azioni di informazione, monitoraggio e valutazione relative al programma destinato alle scuole, comprese azioni di sensibilizzazione del pubblico e attività in rete correlate.
7. A norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1306/2013, l'Unione può finanziare anche azioni di informazione, comunicazione e pubblicità, monitoraggio e valutazione relative al programma destinato alle scuole, comprese azioni di sensibilizzazione del pubblico riguardo ai suoi obiettivi, rivolte soprattutto ai genitori e ai formatori, e attività in rete correlate, nonché altre attività direttamente collegate all'attuazione del programma destinato alle scuole.
Or.ro
Emendamento 37 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 4 Regolamento (UE) n. 1308/2013 Articolo 23 bis – paragrafo 8
8. Gli Stati membri partecipanti rendono pubblica, nei luoghi di distribuzione degli alimenti, la loro adesione al programma di aiuto e segnalano che esso è sovvenzionato dall'Unione europea. Gli Stati membri garantiscono il valore aggiunto e la visibilità del programma dell'Unione destinato alle scuole nell'ambito della fornitura di altri pasti nelle scuole.
8. Gli Stati membri partecipanti rendono pubblica, nei luoghi di distribuzione degli alimenti, la loro adesione al programma di aiuto e segnalano che esso è sovvenzionato dall'Unione europea, per mezzo di manifesti affissi all'entrata degli istituti scolastici. Gli Stati membri possono, inoltre, utilizzare mezzi di comunicazione adeguati come siti web dedicati, materiale grafico informativo e campagne di informazione e sensibilizzazione. Un'identità comune e un logo dell'Unione sono utilizzati in tutto il materiale informativo destinato ai beneficiari. Gli Stati membri garantiscono il valore aggiunto e la visibilità del programma dell'Unione destinato alle scuole nell'ambito della fornitura di altri pasti nelle scuole.
Or.pt
Motivazione
Emendamento di compromesso 5- parte 1 AGRI. Gli Stati membri che distribuiscono aiuti dell’UE dovrebbero utilizzare manifesti affissi all’entrata degli istituti scolastici al fine di garantire una migliore visibilità dell'azione dell'UE, come previsto nei vigenti regolamenti di esecuzione dei programmi. Tenendo conto del valore aggiunto UE del programma, è importante potenziare la sua visibilità e la sensibilizzazione del pubblico, soprattutto in un momento in cui lo scetticismo sull'Europa è in aumento.
Emendamento 38 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 5 Regolamento (UE) n. 1308/2013 Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera c
c) l'elaborazione delle strategie nazionali o regionali e norme riguardanti le misure educative di sostegno.
c) l’elaborazione delle strategie nazionali o regionali e norme riguardanti le misure educative di accompagnamento.
Or.fr
Motivazione
Emendamento in linea con l’emendamento di compromesso 2 AGRI.
Emendamento 39 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 5 Regolamento (UE) n. 1308/2013 Articolo 24 – paragrafo 2 – parte introduttiva
2. Per garantire un uso efficiente e mirato dei fondi europei, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardanti:
2. Per garantire un uso efficiente e mirato dei fondi unionali, assicurare una ripartizione equa di tali fondi tra gli Stati membri e limitare l'onere amministrativo per gli istituti scolastici che partecipano al programma e per gli Stati membri, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardanti:
Or.fr
Emendamento 40 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 5 Regolamento (UE) n. 1308/2013 Articolo 24 – paragrafo 2 – lettera -a (nuova)
—a) il massimale dell'aiuto dell'Unione che può essere versato per bambino e per operazione di distribuzione a titolo di contributo al prezzo degli ortofrutticoli, comprese le banane, e del latte e dei prodotti lattiero-caseari distribuiti;
Or.fr
Motivazione
Poteri delegati spostati dall'articolo 23 bis, paragrafo 1, onde salvaguardare la coerenza del testo. Ai fini della buona gestione di bilancio dei programmi, sarebbe più opportuno prevedere un aiuto massimo per operazione di distribuzione anziché un aiuto per porzione difficilmente controllabile – cfr. emendamento al considerando 6.
Emendamento 41 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 5 Regolamento (UE) n. 1308/2013 Articolo 24 – paragrafo 2 – lettera a
a) la ripartizione indicativa dell'aiuto tra gli Stati membri per i prodotti ortofrutticoli, comprese le banane, e il latte e, se del caso, la sua revisione a seguito della valutazione di cui all'articolo 23 bis, paragrafo 2, secondo comma, gli importi minimi dell'aiuto dell'Unione per ciascuno Stato membro, il metodo di riassegnazione della ripartizione degli aiuti tra gli Stati membri, sulle base delle domande di aiuto ricevute e le norme aggiuntive riguardanti le modalità con cui tener conto dei criteri di cui all'articolo 23 bis, paragrafo 2, primo comma, per l'assegnazione dei fondi;
a) la ripartizione indicativa dell'aiuto tra gli Stati membri per gli ortofrutticoli, comprese le banane, il latte e i prodotti lattiero-caseari, l’importo minimo dell'aiuto annuo dell'Unione speso per bambino di cui all'articolo 23 bis, paragrafo 2,lettera b), gli importi minimi dell'aiuto dell'Unione per ciascuno Stato membro, il metodo di riassegnazione della ripartizione dell'aiuto tra gli Stati membri, sulle base delle domande di aiuto ricevute e le norme aggiuntive riguardanti le modalità con cui occorre tener conto dei criteri di cui all'articolo 23 bis, paragrafo 2, primo comma, per l'assegnazione dei fondi;
Or.fr
Emendamento 42 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 5 Regolamento (UE) n. 1308/2013 Articolo 24 – paragrafo 2 – lettera b
(b) le condizioni relative ai trasferimenti tra le ripartizioni assegnate agli ortofrutticoli, incluse le banane, e al latte;
(b) le condizioni relative ai trasferimenti tra le ripartizioni assegnate agli ortofrutticoli, incluse le banane, al latte e ai prodotti lattiero-caseari;
Or.en
Motivazione
Emendamento in linea con il compromesso 1 AGRI.
Emendamento 43 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 5 Regolamento (UE) n. 1308/2013 Articolo 24 – paragrafo 2 – lettera c
c) i costi e/o le misure che sono ammissibili all'aiuto dell'Unione e la possibilità di fissazione di importi minimi e massimi per costi specifici;
c) i costi e/o le misure che sono ammissibili all'aiuto dell'Unione e la possibilità di fissazione di importi massimi per costi specifici;
Or.fr
Emendamento 44 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 5 Regolamento (UE) n. 1308/2013 Articolo 24 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)
c bis) l'introduzione di procedure uniche per la presentazione delle domande di partecipazione degli istituti scolastici e di procedure uniche di controllo;
Or.fr
Motivazione
Oltre ai criteri tecnici definiti mediante atto di esecuzione in virtù dell'articolo 25, lettera c), sarebbe utile fissare, mediante atto delegato, dei principi per procedure uniche di presentazione delle domande di partecipazione degli istituti scolastici e per i controlli, con lo scopo di ridurre gli oneri amministrativi che rappresentano un deterrente alla partecipazione delle scuole ai programmi, in particolare per quelle che desiderano partecipare a entrambi i programmi.
Emendamento 45 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 5 Regolamento (UE) n. 1308/2013 Articolo 24 – paragrafo 3 – parte introduttiva
3. Per sensibilizzare il pubblico al programma destinato alle scuole, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi a fare obbligo agli Stati membri che attuano un programma destinato alle scuole di segnalare che si tratta di un programma sovvenzionato mediante l'aiuto dell'Unione.
3. Per promuovere ed accrescere la sensibilizzazione del pubblico nei confronti del programma destinato alle scuole e per aumentare la visibilità dell’aiuto unionale, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi ad imporre agli Stati membri che attuano un programma destinato alle scuole l'obbligo di segnalare chiaramente il fatto che essi stanno ricevendo sostegno dell’Unione ai fini dell’attuazione del programma, per quanto riguarda:
a) i criteri specifici relativi all’utilizzo di manifesti ed altro supporto informativo;
b) la definizione di criteri specifici per quanto concerne la presentazione, la composizione, le dimensioni e l'aspetto dell'elemento distintivo comune e del logo dell'Unione.
Or.fr
Motivazione
Emendamento di compromesso 5- parte 2 AGRI. Poteri delegati in linea con l'emendamento all'articolo 23 bis, paragrafo 8.
Emendamento 46 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 5 Regolamento (UE) n. 1308/2013 Articolo 25 – lettera a
a) la ripartizione definitiva degli aiuti per gli ortofrutticoli, comprese le banane, e /o il latte tra gli Stati membri partecipanti entro i limiti definiti dall'articolo 23 bis, paragrafo 1, tenendo conto dei trasferimenti di cui all'articolo 23 bis, paragrafo 4.
a) la ripartizione definitiva dell'aiuto per gli ortofrutticoli, comprese le banane, e /o il latte e i prodotti lattiero-caseari tra gli Stati membri partecipanti entro i limiti definiti dall'articolo 23 bis, paragrafo 1, tenendo conto dei trasferimenti di cui all'articolo 23 bis, paragrafo 4.
Or.en
Motivazione
Emendamento in linea con l’emendamento di compromesso 1 AGRI.
Emendamento 47 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 5 Regolamento (UE) n. 1308/2013 Articolo 25 – lettera f bis (nuova)
f bis) metodi per affrontare le problematiche che si verificano nel processo di attuazione, onde evitare interruzioni provocate da una burocrazia eccessivamente onerosa;
Or.ro
Emendamento 48 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 7 Regolamento (UE) n. 1308/2013 Articolo 217 – comma 1
Gli Stati membri possono concedere pagamenti nazionali, a integrazione dell'aiuto unionale di cui all'articolo 23, per la fornitura dei prodotti agli allievi degli istituti scolastici o per i costi correlati di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera c).
Gli Stati membri, oltre a ricevere e ad applicare l'aiuto unionale di cui all'articolo 23, possono effettuare pagamenti nazionali o regionali ai fini della fornitura di prodotti agli allievi, unitamente a misure educative di accompagnamento, negli istituti scolastici o per onorare i costi correlati di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera c).