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Procedura : 2014/2206(INI)
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A8-0161/2015

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PV 08/06/2015 - 14
CRE 08/06/2015 - 14

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PV 09/06/2015 - 4.3
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P8_TA(2015)0219

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Martedì 9 giugno 2015 - Strasburgo
Diritti di proprietà intellettuale nei paesi terzi
P8_TA(2015)0219A8-0161/2015

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 giugno 2015 sulla strategia per la tutela e il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale nei paesi terzi (2014/2206(INI))

Il Parlamento europeo,

–  vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo del 1° luglio 2014 intitolata "Commercio, crescita e proprietà intellettuale – Strategia per la tutela e il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale nei paesi terzi" (COM(2014)0389),

–  viste la strategia della Commissione di applicazione dei diritti di proprietà intellettuale nei paesi terzi(1) e la sua valutazione indipendente del novembre 2010,

–  vista la Carta dei diritti fondamentali dell'UE, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1, e l'articolo 17, paragrafo 2,

–  vista la strategia Europa 2020 (COM(2010)2020),

–  viste le conclusioni del Consiglio europeo del 21 marzo 2014,

–  vista la relazione del 2008 dell'Organizzazione per lo sviluppo e la cooperazione economica (OCSE) intitolata "L'impatto economico della contraffazione e della pirateria", aggiornata nel 2009,

–  vista la relazione del 2009 dell'Organizzazione per lo sviluppo e la cooperazione economica (OCSE) intitolata "La pirateria dal contenuto digitale",

–  visto lo studio congiunto del 2013 dell'Ufficio europeo dei brevetti e dell'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno (UEB/UAMI) dal titolo "Settori a forte intensità di diritti di proprietà intellettuale: contributo ai risultati economici e all'occupazione nell'UE",

–  visto il documento di lavoro del 2010 sulla politica commerciale, a cura dell'OCSE, dal titolo "Policy Complements to the Strengthening of IPRS in Developing Countries" (Integrazione politica al rafforzamento dei DPI nei paesi in via di sviluppo),

–  visto lo studio del 2013 dell'Organizzazione mondiale del commercio, dell'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale e dell'Organizzazione mondiale della sanità, dal titolo "Promoting Access to Medical Technologies and Innovation" (Promuovere l'accesso alle tecnologie e all'innovazione in campo medico),

–  visto il regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio(2) (regolamento sugli ostacoli agli scambi),

–  vista la direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale(3),

–  visto il regolamento (CE) n. 816/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, concernente la concessione di licenze obbligatorie per brevetti relativi alla fabbricazione di prodotti farmaceutici destinati all'esportazione verso paesi con problemi di salute pubblica(4),

–  visto il regolamento (CE) n. 953/2003 del Consiglio, del 26 maggio 2003, inteso ad evitare la diversione verso l'Unione europea di taluni medicinali essenziali(5),

–  visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione(6),

–  visto il regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla verifica del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che abroga il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio(7),

–  visti l'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPs) e la dichiarazione di Doha sull'accordo TRIPS e la salute pubblica, adottata il 14 novembre 2001 durante la conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio,

–  vista la sua risoluzione del 12 luglio 2007 sull'accordo TRIPS e l'accesso ai farmaci(8),

–  vista la sua risoluzione del 18 dicembre 2008 sull'impatto della contraffazione sul commercio internazionale(9),

–  vista la sua risoluzione del 22 settembre 2010 sull'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale nel mercato interno(10),

–  vista la relazione della Commissione del 31 luglio 2014 sull'azione delle dogane UE per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale — Risultati alle frontiere dell'Unione europea 2013(11),

–  vista la risoluzione del Consiglio relativa al piano d'azione doganale dell'UE in materia di lotta contro le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale per il periodo 2013-2017(12),

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 10 dicembre 2014,

–  visto l'articolo 52 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A8-0161/2015),

A.  considerando che la competitività dell'UE si è basata, e lo sarà sempre di più, sulla creatività e sull'innovazione, e che la "crescita intelligente" – sviluppare un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione – è una delle tre priorità della strategia Europa 2020;

B.  considerando che i diritti di proprietà intellettuale (DPI) concorrono allo sviluppo dell'innovazione e della creatività, che la loro protezione è una sfida centrale per la competitività dell'Europa e che, pertanto, l'Unione deve dotarsi di una strategia più ambiziosa in materia di protezione dei diritti di proprietà intellettuale nei confronti dei suoi partner commerciali;

C.  considerando che è essenziale promuovere il rafforzamento dei collegamenti tra istruzione, imprese, ricerca e innovazione, e proprietà intellettuale; che le procedure per combattere le violazioni dei DPI sono dispendiose in termini economici e di tempo, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI), compresi i singoli titolari dei diritti;

D.  considerando che l'UE e gli Stati membri, in quanto aderenti all'Organizzazione mondiale del commercio, sono vincolati dall'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS), in forza del quale si impegnano ad adottare e attuare standard minimi per misure efficaci contro tutte le violazioni dei DPI;

E.  considerando che il dibattito sui DPI dovrebbe partire da una riflessione qualificata sulle esperienze pregresse e sulle future tendenze tecnologiche, mantenendo al contempo la coerenza tra aspetti interni ed esterni, distinguendo, ove del caso, tra ambienti fisici e digitali, tenendo conto delle preoccupazioni di tutte le parti interessate, comprese le PMI e le associazioni dei consumatori e puntando a garantire una piena trasparenza degli interessi e un'opportuna legittimità nella ricerca di un giusto equilibrio tra tutti gli interessi in gioco;

F.  considerando che la contraffazione non è più circoscritta ai prodotti di lusso, ma interessa anche beni di uso corrente quali giocattoli, medicinali, cosmetici e prodotti alimentari, che, se contraffatti, possono provocare lesioni o presentare un grave rischio per la salute dei consumatori;

G.  considerando che, nel 2013, le autorità doganali nell'UE hanno sequestrato quasi 36 milioni di articoli per sospetta violazione dei diritti di proprietà intellettuale e che il valore dei beni intercettati superava i 760 milioni di EUR;

H.  considerando che il 72% della totalità dei sequestri eseguiti nel 2013 ha riguardato spedizioni di piccole partite; che i medicinali (19% dei precitati sequestri e 10% dei sequestri complessivi) hanno rappresentato per il quarto anno consecutivo la categoria più interessata;

I.  considerando che è necessario combattere le violazioni dei DPI al fine di: ridurre i rischi che queste violazioni possono comportare per la salute e la sicurezza dei consumatori e per l'ambiente; proteggere la creazione di valore nell'UE e nei paesi terzi; evitare conseguenze economiche e sociali alle imprese e ai creatori dell'UE; nonché scongiurare le minacce alla diversità culturale in Europa e nei paesi terzi; che la lotta contro la criminalità organizzata che trae profitto dal commercio di merci contraffatte e piratate richiede un'attenzione specifica;

J.  considerando che un quadro giuridico completo in materia di DPI deve accompagnarsi a un'applicazione efficace di tali diritti, con riferimento, se del caso, a misure di attuazione e penalità, garantendo al contempo che le misure di applicazione dei DPI non gravino eccessivamente sugli scambi legittimi;

K.  considerando che uno degli elementi centrali della tutela della proprietà intellettuale consiste nella corretta applicazione delle leggi e degli impegni internazionali in essere, ivi compresa la regolamentazione in materia di sanzioni;

Osservazioni generali

1.  apprezza l'impostazione seguita dalla Commissione, in particolare per quanto riguarda l'invito a garantire un equilibrio tra interessi divergenti;

2.  ritiene che il dibattito su un giusto equilibrio tra gli interessi dei titolari dei diritti e quelli degli utilizzatori finali sia articolato ed estremamente complesso e che tutte le parti abbiano interessi economici; reputa che la Commissione dovrebbe analizzare in che modo sia possibile avviare un dibattito pubblico informato e trasparente sulla tutela e il rispetto della PI e quali siano le conseguenze per i consumatori; è d'avviso che l'invito a rafforzare la partecipazione dei soggetti interessati al dibattito sui DPI debba essere accompagnato da provvedimenti volti a garantire trasparenza e legittimità per tutti i partecipanti; considera la comunicazione mancante di una valutazione che tenga conto sia della strategia del 2004 per la tutela e il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale nei paesi terzi sia del respingimento dell'accordo commerciale anticontraffazione (ACTA);

3.  sottolinea che i mezzi e il metodo da impiegare per conseguire i risultati specificati nella comunicazione non sono indicati con sufficiente chiarezza, in particolare per quanto riguarda le risorse da utilizzare e la loro provenienza, in considerazione, tra l'altro, delle risorse limitate messe a disposizione per sostenere i titolari dei diritti europei che esportano in mercati terzi o che vi si stabiliscono;

4.  ritiene che non vi sia una chiara indicazione del coordinamento tra politiche interne ed esterne in materia di tutela dei DPI e sottolinea l'importanza di un miglioramento interno su questo fronte; riconosce che la coerenza tra le politiche interne e quelle esterne non fa venire meno la necessità di un approccio personalizzato, che tenga presenti i fatti e le circostanze specifiche del mercato terzo in questione;

5.  sottolinea che la tutela dei DPI deve essere considerata un primo passo – necessario ma non sufficiente – verso l'accesso al mercato di un paese terzo e che la possibilità di esercitare effettivamente diritti di PI riconosciuti è subordinata ad una tutela sostanziale, ivi compresa un'applicazione e dei mezzi di ricorso efficaci nel paese interessato;

6.  sottolinea che la natura commerciale di numerose violazioni dei DPI e il crescente coinvolgimento della criminalità organizzata in questo tipo di violazione sono diventati un problema di primaria importanza; deplora che la convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (convenzione di Palermo) non disponga ancora di un protocollo sulla lotta alla contraffazione e chiede alla Commissione e agli Stati membri di intensificare notevolmente i loro sforzi in tal senso;

7.  apprezza e sottoscrive l'obiettivo di assicurare una maggiore coerenza tra la politica in materia di tutela e rispetto dei DPI e le altre politiche, nonché tra la Commissione e gli Stati membri nel perseguimento di tale scopo; ritiene che la tutela dei DPI e un adeguato contrasto delle relative violazioni possano contribuire alla lotta contro la criminalità organizzata, il riciclaggio di denaro e l'evasione fiscale nonché allo sviluppo di un mercato digitale equo, sostenibile, proiettato al futuro e propizio all'innovazione;

8.  sostiene la Commissione nella sua opera di identificazione delle priorità geografiche a partire dalle sue relazioni semestrali sulla tutela e il rispetto dei DPI nei paesi terzi;

9.  ritiene che la strategia non accordi la debita importanza alla distinzione tra la contraffazione fisica di marchi e brevetti, da un lato, e, dall'altro, le violazioni dei diritti di autore, in particolare nell'ambiente digitale; osserva che, di fronte a uno sviluppo sempre più rapido della digitalizzazione, la questione relativa alla tutela e al rispetto dei DPI nel mondo digitale assumerà una crescente importanza a livello mondiale;

10.  ritiene che la strategia debba essere più adattata all'ambiente digitale e prevedere una stretta collaborazione con le autorità doganali e quelle di vigilanza del mercato nell'ottica di garantire la coerenza orizzontale;

11.  sottolinea che le indicazioni geografiche (e la relativa tutela) sono importanti tanto quanto altre tipologie di proprietà intellettuale, nella misura in cui garantiscono la tracciabilità dei prodotti di consumo e salvaguardano le competenze e conoscenze dei produttori;

12.  ritiene che la Commissione debba garantire il riconoscimento e la protezione effettiva delle indicazioni geografiche in sede di negoziazione di accordi di libero scambio con Stati terzi, in particolare nei negoziati sul partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP);

13.  ritiene che l'accordo TRIPS debba essere attuato ove opportuno in modo equilibrato ed efficace e che le eventuali flessibilità previste dalla sua formulazione dovrebbero rispettare pienamente il principio fondamentale di trattamento non discriminatorio di tutti i settori della tecnologia, di cui all'articolo 27, paragrafo 1, dell'accordo; ritiene che occorra altresì tener conto della dichiarazione di Doha, sottolineando nel contempo che il rafforzamento della tutela e del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale non va solamente a vantaggio dei paesi dell'UE, ma aiuta anche i paesi in via di sviluppo a creare e a sviluppare i quadri nazionali necessari per incoraggiare e tutelare l'innovazione e la ricerca, aspetto che riveste una crescente importanza nel progresso di tali paesi nella catena del valore commerciale internazionale;

Rispetto delle norme e sensibilizzazione dell'opinione pubblica

14.  sottolinea la necessità di un dibattito pubblico informato, equilibrato e più trasparente sul rispetto delle norme, con la partecipazione di tutte le parti interessate e bilanciando interessi pubblici e privati;

15.  riconosce la necessità di sensibilizzare i consumatori sui danni economici, all'innovazione e alla creatività nonché, talvolta, sui pericoli per la salute e la sicurezza derivanti dall'acquisto o dall'acquisizione di merci che violano i diritti di proprietà intellettuale; evidenzia che un'attuazione più rigorosa non basterà, da sola, a risolvere le preoccupazioni attuali e future riguardanti la tutela e il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, e che dovrebbe essere complementare rispetto a una maggiore sensibilizzazione dei consumatori; sottolinea il ruolo del settore imprenditoriale al riguardo;

16.  ritiene che sia chiaro che è necessario indurre nei cittadini un atteggiamento di difesa dei DPI; prende atto, a tale riguardo, dell'attività dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI), che include campagne di sensibilizzazione rivolte ai cittadini sull'impatto delle violazioni dei DPI a livello commerciale;

Internet e i DPI

17.  accoglie con favore il protocollo d'intesa, sottoscritto il 4 maggio 2011, dai titolari dei diritti e dalle piattaforme Internet in uno sforzo congiunto di ridurre le vendite di merci contraffatte attraverso piattaforme di commercio elettronico; invita la Commissione e gli Stati membri a instaurare un dialogo strutturato con le piattaforme online al fine di determinare le modalità per meglio identificare e contrastare le vendite di merci contraffatte;

18.  osserva che il problema delle violazioni dei DPI si è propagato negli ultimi anni a seguito della digitalizzazione e del crescente numero di piattaforme di vendita online, attraverso le quali le merci contraffatte sono vendute e distribuite in tutto il mondo senza mezzi di controllo effettivi; chiede, a tale riguardo, una riflessione più approfondita in vista dell'adozione di strumenti più efficaci per il controllo della vendita online di prodotti fisici;

19.  ritiene che la formulazione della strategia relativamente alla promozione dell'efficace tutela delle indicazioni geografiche in Internet debba essere più specifica onde proporre obiettivi concreti;

20.  invita la Commissione a collaborare con l'ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) e l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) al fine di istituire un meccanismo di tutela delle indicazioni geografiche in Internet;

21.  ritiene che le responsabilità degli intermediari debbano essere valutate attentamente; avrebbe preferito, a tale riguardo, una strategia più sofisticata, pur riconoscendo che tale questione dev'essere oggetto di una discussione separata;

Sviluppo ed economie emergenti

22.  invita la Commissione a contribuire alla creazione di un contesto di convergenza tra gli interessi degli Stati membri e quelli dei paesi terzi e in cui vi sia un interesse reciproco a creare quadri di tutela con standard elevati associati a mezzi di ricorso efficaci per colmare le lacune nella tutela dei DPI; rileva la necessità di operare una chiara distinzione tra le circostanze dei diversi "paesi in via di sviluppo" e le questioni commerciali implicate, tenendo in considerazione le specificità dei singoli paesi in via di sviluppo;

23.  valuta positivamente il lavoro svolto dalla Commissione nel sostenere, caso per caso, i paesi in via di sviluppo che intendono migliorare i loro regimi di DPI, e invita la Commissione a proseguire e intensificare tali sforzi continuando a prestare l'assistenza tecnica adeguata, sotto forma di programmi di sensibilizzazione, assistenza sul piano legislativo e formazione dei funzionari, tenendo conto dei livelli di sviluppo di ciascun paese;

Accesso ai medicinali

24.  concorda con l'invito a fornire una risposta su più fronti al problema complesso e multidimensionale della relazione tra i DPI e l'accesso universale a medicinali a prezzi contenuti, sottolineando, a tale riguardo, l'importanza di un approccio ai DPI incentrato sul paziente nel settore farmaceutico;

25.  invita la Commissione e gli Stati membri a continuare a sostenere un dialogo costruttivo sull'accesso ai medicinali che coinvolga tutti i pertinenti soggetti interessati e a individuare soluzioni onde facilitare l'accesso ai medicinali per le popolazioni degli Stati più poveri, che non hanno i mezzi per beneficiare dei trattamenti di ultima generazione;

26.  reputa che, fermo restando l'imperativo di tutelare gli interessi e la competitività delle aziende farmaceutiche dell'UE preservandone la capacità di innovare, e tenendo in considerazione il fatto che alcune imprese dell'UE offrono la possibilità di accedere ai farmaci attraverso programmi di assistenza e prezzi scontati o graduati, sia necessario rendere i prezzi dei medicinali accessibili alle persone del paese in cui sono commercializzati, da cui deriva la necessità di appoggiare il ricorso alle cosiddette flessibilità previste dall'accordo TRIPS e riconosciute come essenziali nella dichiarazione di Doha, e tenere altresì conto delle distorsioni del mercato generate dalla rivendita di medicinali nei paesi terzi; invita la Commissione e gli Stati membri a proseguire i loro sforzi per assicurare che le azioni alle frontiere intese a bloccare l'importazione di medicinali contraffatti non abbiano un impatto negativo sul transito dei medicinali generici;

27.  sottolinea che le imprese devono essere incoraggiate a collaborare meglio nel proprio ambiente competitivo e a cooperare con le autorità pubbliche allo scopo di garantire un accesso migliore e più ampio ai medicinali negli Stati membri e nei paesi terzi; invita la Commissione a valutare l'opportunità di sostenere meccanismi innovativi quali i pool di brevetti per incentivare la ricerca in parallelo alla produzione di generici;

28.  ritiene che l'Unione debba partecipare al più ampio dibattito sul tema del miglioramento dell'assistenza sanitaria nel mondo, comprese le strategie volte a rafforzare i sistemi sanitari;

29.  invita la Commissione a promuovere l'accelerazione delle esportazioni di medicinali generici o biosimilari prodotti nell'UE non appena cessino di avere tutela brevettuale nei paesi terzi;

Fornire dati migliori

30.  ritiene che alcuni dei dati statistici citati nella comunicazione siano stati ottenuti con una metodologia controversa e già oggetto di critiche, e che debbano essere migliorati onde riflettere meglio la situazione effettiva in relazione alla centralità dei DPI, la relativa tutela e osservanza, nel contesto dell'economia dell'UE, non solo per divulgare e perfezionare l'attuale politica, ma anche per sostenere il principio di una procedura politica basata sulla comprova;

31.  concorda con le motivazioni che hanno indotto la Commissione a istituire l'Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale e chiede che tale struttura sia dotata di risorse dedicate;

32.  evidenzia che l'Osservatorio deve essere onnicomprensivo nella sua composizione e non deve replicare organismi già esistenti;

33.  invita la Commissione ad adoperarsi affinché l'Osservatorio mantenga la propria indipendenza, onde garantire che la sua attività non sia inficiata da ingerenze reali o percepite;

La legislazione dell'UE e la cooperazione all'interno dell'Unione

34.  riconosce che politiche interne migliori e debitamente armonizzate in materia di DPI potrebbero giovare agli sforzi volti a perfezionare gli standard di tutela e rispetto dei DPI a livello mondiale;

35.  invita la Commissione a collaborare con gli Stati membri ai fini della ratifica del trattato sul diritto dei marchi dell'OMPI, dell'atto di Ginevra dell'accordo dell'Aia e dell'accordo di Lisbona per la protezione e la registrazione internazionale delle denominazioni di origine nonché di altri accordi internazionali inerenti ai DPI;

36.  sollecita la Commissione ad adottare ulteriori iniziative in linea con l'esito della consultazione pubblica sul Libro verde "Sfruttare al meglio il know-how tradizionale dell'Europa" (COM(2014)0469) in ordine a una possibile estensione della protezione delle indicazioni geografiche dell'Unione ai prodotti non agricoli;

La tutela e il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale nei paesi terzi

37.  sostiene l'impegno della Commissione ad assegnare priorità alla promozione di una migliore tutela e attuazione dei DPI in seno all'OMC e in ogni altra sede internazionale e ad aprire in tal modo nuovi mercati per le esportazioni europee o migliorare gli attuali accessi ai mercati;

38.  osserva che la concessione dello status di economia di mercato sotto il profilo degli strumenti di difesa commerciale è subordinata, tra gli altri criteri, alla protezione della proprietà intellettuale nel paese in questione;

39.  invita la Commissione e gli Stati membri a tutelare meglio i DPI in tutte le organizzazioni multilaterali competenti per la materia (Organizzazione mondiale del commercio, Organizzazione mondiale della sanità, Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale) e ad adoperarsi affinché nel sistema dell'OMC siano inclusi gli accordi internazionali in materia di DPI che non ne sono ancora parte, come il trattato sul diritto dei marchi dell'OMPI, il trattato dell'OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (WPPT), il trattato dell'OMPI sul diritto d'autore (WCT), l'atto di Ginevra dell'accordo dell'Aia e l'accordo di Lisbona per la protezione e la registrazione internazionale delle denominazioni di origine;

40.  ritiene che nei negoziati per gli accordi bilaterali di libero scambio debba essere riservata debita attenzione ai capitoli sulla proprietà intellettuale e che le parti negoziali debbano riconoscere che la libertà d'impresa deve presupporre il rispetto dei DPI e l'osservanza del quadro legislativo vigente; si compiace del lavoro svolto finora dalla Commissione per integrare proficuamente i capitoli sulla protezione e l'attuazione dei diritti i proprietà intellettuale negli accordi bilaterali di libero scambio;

41.  ritiene che la ratifica dei trattati dell'OMPI summenzionati ai fini dell'inserimento nel sistema OMC debba essere prevista negli accordi bilaterali di libero scambio conclusi dall'Unione;

42.  appoggia l'iniziativa della Commissione di istituire dialoghi e gruppi di lavoro sulla proprietà intellettuale con paesi prioritari con cui non sono in corso negoziati completi, allo scopo di ottenere e potenziare specifici impegni a favore della tutela e del rispetto della proprietà intellettuale; sottolinea l'esigenza di iscrivere i DPI nell'ordine del giorno delle riunioni politiche di massimo livello in caso di mancanza di progressi a livello dei dialoghi sulla proprietà intellettuale e delle riunioni tra agenzie;

43.  sottolinea che la cooperazione in materia di DPI tra l'Unione e altri blocchi regionali deve essere potenziata laddove possibile;

44.  invita la Commissione ad avvalersi con maggiore regolarità dei pertinenti meccanismi di risoluzione delle controversie, compreso l'Organo di conciliazione dell'OMC, in presenza di violazioni dei diritti degli operatori economici dell'Unione, tra cui anche tutti i detentori di diritti di proprietà intellettuale;

45.  chiede alla Commissione di incoraggiare i paesi terzi ad applicare il reciproco riconoscimento del diritto ad esercitare degli esperti giuridici specializzati in materia di proprietà intellettuale;

46.  invita la Commissione e gli Stati membri a una maggiore cooperazione doganale all'interno dell'Unione e con i paesi terzi ai fini del sequestro di merci contraffatte e a semplificare le procedure doganali;

47.  invita la Commissione e gli Stati membri a cooperare più strettamente con i paesi terzi sulle questioni riguardanti i diritti d'autore e la concessione di licenze;

48.  è convinto che una migliore tutela dei diritti di proprietà intellettuale e un'applicazione efficace delle regole inerenti agli stessi negli Stati membri spronerebbero fortemente gli investitori dell'Unione europea e di altre regioni agli investimenti, alla condivisione delle nuove competenze tecnologiche e alla modernizzazione delle tecnologie esistenti;

Assistenza nei paesi terzi e priorità geografiche

49.  rileva che alcuni Stati membri hanno, all'interno delle proprie delegazioni nei paesi più importanti, degli addetti alla proprietà intellettuale e ritiene che un maggiore coordinamento e un migliore scambio di informazioni tra gli Stati membri potrebbero offrire nuove opportunità per la realizzazione di obiettivi condivisi di protezione della proprietà intellettuale nei paesi terzi;

50.  ritiene che, nei paesi terzi in cui le violazioni dei DPI sono più comuni, gli operatori economici e i consumatori dell'UE debbano essere protetti in maniera specifica mediante un numero interno dell'helpdesk DPI;

o
o   o

51.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU C 129 del 26.5.2005, pag. 3.
(2) GU L 349 del 31.12.1994, pag. 71.
(3) GU L 157 del 30.4.2004, pag. 45.
(4) GU L 157 del 9.6.2006, pag. 1.
(5) GU L 135 del 3.6.2003, pag. 5.
(6) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.
(7) GU L 181 del 29.6.2013, pag. 15.
(8) GU C 175E del 10.7.2008, pag. 591.
(9) GU C 45E del 23.2.2010, pag. 47.
(10) GU C 50E del 21.2.2012, pag. 48.
(11)  http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/2014_ipr_statistics_en.pdf.
(12) GU C 80 del 19.3.2013, pag. 1.

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