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Procedura : 2015/2699(RSP)
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Testi presentati :

RC-B8-0539/2015

Discussioni :

PV 09/06/2015 - 13
CRE 09/06/2015 - 13

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PV 10/06/2015 - 8.7

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P8_TA(2015)0226

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Mercoledì 10 giugno 2015 - Strasburgo
Relazione annuale 2014 del comitato di vigilanza dell'OLAF
P8_TA(2015)0226RC-B8-0539/2015

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 giugno 2015 sulla relazione annuale 2014 del comitato di vigilanza dell'OLAF (2015/2699(RSP))

Il Parlamento europeo,

–  visto il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio(1),

–  vista la sua decisione del 29 aprile 2015 sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2013, sezione III – Commissione e agenzie esecutive(2),

–  vista la sua decisione del 3 aprile 2014 sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2012, sezione III – Commissione e agenzie esecutive(3),

–  vista la sua risoluzione del 3 luglio 2013 concernente la relazione annuale 2011 sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea – Lotta contro la frode(4),

–  vista la sua risoluzione dell'11 marzo 2015 concernente la relazione annuale 2013 sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea – Lotta contro la frode(5),

–  vista la relazione annuale d'attività per il 2014 del comitato di vigilanza dell'OLAF,

–  visto il parere n. 4/2014 del comitato di vigilanza, dal titolo "Control of the duration of investigations conducted by the European Anti-fraud Office" (controllo della durata delle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode),

–  vista la risposta dell'OLAF al parere n. 4/2014 del comitato di vigilanza,

–  visto il parere n. 5/2014 del comitato di vigilanza, dal titolo "OLAF external reporting on the duration of investigations" (relazione esterna dell'OLAF sulla durata delle indagini),

–  vista la risposta dell'OLAF al parere n. 5/2014 del comitato di vigilanza,

–  vista la relazione n. 1/2014 del comitato di vigilanza, dal titolo "Safeguarding OLAF's investigative independence" (tutelare l'indipendenza investigativa dell'OLAF),

–  vista la relazione n. 2/2014 del comitato di vigilanza, dal titolo "Implementation by OLAF of the Supervisory Committee’s recommendations" (attuazione da parte dell'OLAF delle raccomandazioni del comitato di vigilanza),

–  vista la relazione n. 3/2014 del comitato di vigilanza, dal titolo "Opening of cases in OLAF in 2012" (apertura di casi presso l'OLAF nel 2012),

–  vista la risposta dell'OLAF alla relazione n. 3/2014 del comitato di vigilanza,

–  vista la nota del comitato di vigilanza sull'analisi del comitato di vigilanza del progetto relativo alle priorità della politica di indagine (Investigation Policy Priorities – IPP) dell'OLAF per il 2015,

–  vista la relazione annuale di attività del comitato di vigilanza per il 2013,

–  visto il parere n. 2/2013 del comitato di vigilanza, dal titolo "Establishing an internal OLAF procedure for complaints" (istituire una procedura interna all'OLAF per le denunce),

–  visto il parere n. 1/2014 del comitato di vigilanza, dal titolo "OLAF Investigation Policy Priorities" (priorità della politica di indagine dell'OLAF),

–  visto il parere n. 2/2014 del comitato di vigilanza, dal titolo "Case selection in OLAF" (selezione dei casi presso l'OLAF),

–  viste le osservazioni del comitato di vigilanza sulle procedure investigative nell'ambito dell'OLAF,

–  viste le raccomandazioni del comitato di vigilanza per il 2012,

–  visto il documento del comitato di vigilanza dal titolo "Mission, competences and objectives of the Supervisory Committee of the European Anti-Fraud Office – Mid-term strategy (2014‑2015)" (missione, competenze e obiettivi del comitato di vigilanza dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode – Strategia intermedia (2014‑2015)),

–  viste le modalità di lavoro del comitato di vigilanza con l'OLAF,

–  viste le interrogazioni alla Commissione e al Consiglio sulla relazione annuale 2014 del comitato di vigilanza dell'OLAF (O-000060/2015 – B8‑0553/2015, O‑000061/2015 – B8‑0554/2015 e O-000066/2015 – B8‑0555/2015),

–  visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.  considerando che nella sua relazione annuale di attività per il 2014 il comitato di vigilanza dell'OLAF ha osservato che, all'epoca della riorganizzazione dell'OLAF (1° febbraio 2012), nello stesso giorno sono stati aperti 423 casi sulla base di un'unica decisione del Direttore generale dell'OLAF; che, in base a tale analisi, il comitato di vigilanza ha concluso che i) l'OLAF non aveva eseguito una valutazione adeguata delle informazioni ricevute per nessuno dei casi analizzati dal comitato di vigilanza, ii) per gran parte dei casi non vi era alcuna traccia di qualsivoglia attività di valutazione, e iii) il Direttore generale dell'OLAF aveva aperto tutti i casi in questione senza aver determinato in precedenza se vi fossero sospetti sufficientemente gravi in merito alla presenza di frodi, corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione – il che è in contraddizione con l'allora vigente requisito giuridico per l'avvio di un'indagine da parte dell'OLAF;

B.  considerando che il comitato di vigilanza, nelle sue comunicazioni alle istituzioni dell'UE, ha sottolineato che, nonostante il chiaro obbligo di cui all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, il Direttore generale dell'OLAF non aveva riferito al comitato di vigilanza nel 2014 in merito alle raccomandazioni dell'OLAF che non erano state attuate;

C.  considerando che, nella prima metà del suo mandato, il comitato di vigilanza ha emesso 50 raccomandazioni all'OLAF, di cui solo otto sono state attuate pienamente, sei sono state attuate parzialmente, una è in corso e 20 non hanno trovato attuazione, e che in 15 casi il comitato di vigilanza non ha potuto verificare l'avvenuta attuazione per mancanza di informazioni significative;

D.  considerando che il comitato di vigilanza – nella sua nota sul progetto relativo alle priorità della politica di indagine (IPP) dell'OLAF per il 2015 – ha osservato che l'OLAF non ha tenuto conto delle tre raccomandazioni formulate nel parere n. 1/2014 del comitato di vigilanza: i) il Direttore generale dell'OLAF non ha emanato orientamenti sull'applicazione dei principi di selezione stabiliti dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 (utilizzo efficiente delle risorse, proporzionalità/sussidiarietà, valore aggiunto) e, invece di rivedere gli indicatori finanziari per adeguarli alla realtà dei programmi di spesa, li ha aboliti completamente; ii) il progetto relativo alle IPP per il 2015 sembrava tenere conto di diversi documenti provenienti dai soggetti interessati, tuttavia non risulta che sia stato avviato alcun dialogo con detti soggetti in relazione agli indicatori finanziari e ad un eventuale controllo dei casi per i quali vi era un sufficiente sospetto di frode, ma ai quali non era stato dato seguito sulla base delle IPP o dei principi di selezione; iii) il Direttore generale dell'OLAF non ha trasmesso al comitato di vigilanza una valutazione dell'applicazione delle precedenti IPP o una sintesi del feedback fornito dai soggetti interessati, benché in precedenza si fosse impegnato in tal senso;

E.  considerando che il comitato di vigilanza ha costantemente sottolineato il fatto che, non avendo accesso alle necessarie informazioni, non era in grado di controllare l'indipendenza dell'OLAF, la sua funzione di indagine, l'applicazione delle garanzie procedurali e la durata delle indagini;

F.  considerando che il comitato di vigilanza ha affermato che il problema centrale per quanto riguarda l'efficacia del suo ruolo di supervisione non risiede nella scorretta attuazione delle modalità di lavoro, quanto nella fondamentale divergenza di vedute tra il comitato di vigilanza e il Direttore generale dell'OLAF in termini di percezione del ruolo del comitato;

G.  considerando che il Parlamento, nelle sue risoluzioni sopra citate sulle relazioni annuali 2011 e 2013 sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea – Lotta contro la frode, ha chiesto un miglioramento della capacità del comitato di vigilanza di adempiere al proprio ruolo;

H.  considerando che il comitato di vigilanza ha chiesto in più occasioni alle istituzioni dell'UE di rafforzare le sue competenze, in particolare attraverso un pieno accesso ai fascicoli dei casi indagati dall'OLAF, o di adottare altre misure atte a garantire l'attendibilità dell'OLAF;

I.  considerando che nel marzo 2014 il Direttore generale dell'OLAF si è impegnato a riferire al comitato di vigilanza una volta all'anno in merito al numero di denunce ricevute, alle tempistiche del loro trattamento e alla loro classificazione come giustificate o meno; che, tuttavia, il comitato di vigilanza afferma di non aver mai ricevuto tali informazioni;

J.  considerando che il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 ha rafforzato il ruolo del comitato di vigilanza nel monitorare la durata delle indagini dell'OLAF; che, nonostante il rispetto formale da parte dell'OLAF del suo obbligo di riferire regolarmente al comitato di vigilanza in merito alle indagini di durata superiore ai 12 mesi, il comitato di vigilanza ha concluso, nel suo parere n. 4/2014 intitolato "Control of the duration of investigations conducted by OLAF" (controllo della durata delle indagini condotte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode) che le informazioni fornite non erano sufficienti per consentirgli di monitorare in modo adeguato ed efficace la durata delle indagini dell'OLAF;

K.  considerando che, nel suo parere n. 5/2014 intitolato "OLAF external reporting on the duration of investigations" (relazione esterna dell'OLAF sulla durata delle indagini), il comitato di vigilanza ha concluso che la relazione sulla durata delle indagini dell'OLAF non aveva fornito un quadro esaustivo dell'attività investigativa di quest'ultimo; che, mentre l'OLAF ha dichiarato nella sua relazione annuale che "le indagini sono portate a termine in tempi più brevi", il comitato di vigilanza ha concluso che il miglioramento dei risultati delle indagini dell'OLAF era dovuto all'introduzione di nuovi metodi di calcolo;

L.  considerando che, nella sua relazione n. 1/2014 dal titolo "Safeguarding OLAF's independence" (tutelare l'indipendenza dell'OLAF), il comitato di vigilanza ha chiesto chiarimenti in merito al ruolo dell'OLAF nell'attuazione della politica antifrode della Commissione nel settore delle sigarette;

M.  considerando che per due anni consecutivi il comitato di vigilanza ha espresso, nella sua relazione annuale di attività, preoccupazioni in merito alla mancanza di trasparenza in relazione alla partecipazione dell'OLAF alle riunioni di scambio di informazioni della Commissione ed ai rischi inerenti per l'indipendenza investigativa dell'OLAF;

N.  considerando che il comitato di vigilanza ha richiamato l'attenzione delle istituzioni dell'Unione europea sulla necessità di applicare i requisiti del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 per quanto riguarda il funzionamento indipendente del segretariato del comitato di vigilanza;

O.  considerando che il comitato di vigilanza ha individuato quattro condizioni di base per garantire il funzionamento indipendente del segretariato: i) assunzione, valutazione e promozione del capo del segretariato sulla base delle decisioni del comitato di vigilanza; ii) riclassificazione del capo del segretariato come dirigente di alto livello ("senior manager"); iii) assunzione, valutazione e promozione del personale del segretariato da parte del capo; iv) sotto delega dell'esecuzione del bilancio del segretariato al suo capo;

P.  considerando che il Parlamento ha esaminato le risposte dell'OLAF alle relazioni ed ai pareri del comitato di vigilanza che gli sono state trasmesse;

1.  sottolinea con forza la responsabilità dell'OLAF di rispettare i requisiti giuridici per l'avvio di un'indagine; ricorda che, per quanto concerne i 423 casi aperti nello stesso giorno, solo l'8,4% di quelli che sono stati conclusi ha dato luogo a raccomandazioni; chiede al comitato di vigilanza di monitorare su base regolare il rispetto dei requisiti giuridici;

2.  fa riferimento alla sua risoluzione sopra citata del 29 aprile 2015 sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2013, ed esorta l'OLAF a fornire, senza indebito ritardo, una giustificazione per i casi in cui non ha attuato le raccomandazioni formulate dal comitato di vigilanza;

3.  nota con rammarico che il comitato di vigilanza non è stato in grado di stabilire se le priorità della politica di indagine siano state individuate correttamente e se la loro applicazione abbia avuto conseguenze positive o negative per la lotta contro la frode e la corruzione;

4.  deplora il fatto che il comitato di vigilanza non possa svolgere appieno il proprio mandato; fa riferimento alle sue risoluzioni sopra citate sulle relazioni annuali 2011 e 2013 sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea – Lotta contro la frode, e chiede alla Commissione di adottare misure intese a migliorare la capacità del comitato di vigilare sull'indipendenza dell'OLAF, sulla sua funzione di indagine, sull'applicazione delle garanzie procedurali e sulla durata delle indagini, senza, tuttavia, che ciò pregiudichi l'indipendenza dell'OLAF;

5.  sollecita la Commissione a facilitare i negoziati tra l'OLAF e il comitato di vigilanza elaborando un piano d'azione entro il 31 dicembre 2015, nell'ottica di modificare le modalità di lavoro al fine di creare un ambiente operativo in cui il comitato di vigilanza possa adempiere al proprio mandato; è del parere che le modalità di lavoro modificate dovrebbero chiarire il ruolo del comitato di vigilanza a tutte le parti interessate; osserva che il segretariato dell'autorità di vigilanza è sotto il controllo (amministrativo) dell'organismo controllato;

6.  chiede che il Direttore generale dell'OLAF mantenga il proprio impegno di comunicare al comitato di vigilanza una volta all'anno il numero di denunce ricevute, le tempistiche del loro trattamento e la loro classificazione come giustificate o meno;

7.  esorta l'OLAF a rispettare i requisiti giuridici per consentire al comitato di vigilanza di adempiere ad una delle sue funzioni principali relativa alla supervisione della durata delle indagini dell'OLAF;

8.  accoglie tuttavia con favore il fatto che l'OLAF e il comitato di vigilanza abbiano iniziato a cooperare per migliorare le informazioni che l'OLAF fornisce al comitato ed arricchire il contenuto delle relazioni sulle indagini di durata superiore a 12 mesi;

9.  rileva che dei 134 investigatori alla fine del 2014, 13 (10%) erano assegnati all'unità per il tabacco e la contraffazione, e 44 (33%) alle unità per i fondi agricoli e strutturali, che rappresentano l'86% degli interessi finanziari in gioco (1,9 miliardi di EUR); raccomanda pertanto all'OLAF di rivalutare l'assegnazione delle proprie risorse;

10.  esprime preoccupazione in merito alla trasparenza della partecipazione dell'OLAF alle riunioni di scambio di informazioni della Commissione;

11.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai parlamenti nazionali e al comitato di vigilanza dell'OLAF.

(1) GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1.
(2) Testi approvati, P8_TA(2015)0118.
(3) Testi approvati, P7_TA(2014)0287.
(4) Testi approvati, P7_TA(2013)0318.
(5) Testi approvati, P8_TA(2015)0062.

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