Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2015 sulle ripercussioni esterne della politica commerciale e d'investimento dell'UE sulle iniziative pubblico-private nei paesi al di fuori dell'UE (2014/2233(INI))
Il Parlamento europeo,
– visto l'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– vista la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione(1),
– vista la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE(2)
– vista la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE(3),
– visti i rispettivi pareri della commissione per il commercio internazionale sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici (COM(2011)0896), sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali (COM(2011)0895), e sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (COM(2011)0897),
– viste le comunicazioni della Commissione dal titolo "Mobilitare gli investimenti pubblici e privati per la ripresa e i cambiamenti strutturali a lungo termine: sviluppare i partenariati pubblico-privato" (COM(2009)0615), "Un ruolo più incisivo del settore privato nella crescita inclusiva e sostenibile dei paesi in via di sviluppo" (COM(2014)0263), "Europa 2020: Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" COM(2010)2020), "Commercio, crescita e affari mondiali – La politica commerciale quale componente essenziale della strategia 2020 dell'UE" (COM(2010)0612), "Verso una ripresa fonte di occupazione" (COM(2012)0173) e "Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-2014 in materia di responsabilità sociale delle imprese" (COM(2011)0681),
– viste la sue risoluzioni del 27 settembre 2011 sulla nuova politica commerciale per l'Europa nel quadro della strategia Europa 2020(4), del 6 febbraio 2013 sulla strategia di responsabilità sociale delle imprese: promuovere gli interessi della società e un cammino verso una ripresa sostenibile e inclusiva(5)e del 26 ottobre 2006 sui partenariati pubblico-privati e il diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni(6),
– vista la relazione del 2010 dell'EIM per la Commissione dal titolo "Internationalisation of European SMEs",
– visti il paragrafo 5 della comunicazione della Commissione intitolata "Strategia per la parità tra donne e uomini 2010-2015" (COM(2010)0491), i principi delle Nazioni Unite sull'emancipazione delle donne introdotti nel marzo del 2010, i principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite e le conclusioni del Consiglio "Affari esteri" dell'8 dicembre 2009 e il paragrafo 46 del documento finale della conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile (Rio+20),
– visti le raccomandazioni dell'OCSE del maggio 2012 sui principi di governance pubblica dei partenariati pubblico-privati(7), la convenzione OCSE del 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali e gli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali, aggiornati nel maggio 2011(8),
– viste le pertinenti convenzioni dell'OIL,
– visto il manuale della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite del 2008, sulla promozione della buona governance nei partenariati pubblico-privati (Guidebook on Promoting Good Governance in Public-Private Partnerships)(9),
– visti la guida legislativa del 2001(10) della Commissione dell'ONU per il diritto commerciale internazionale (CNUDCI) sui progetti infrastrutturali con finanziamenti privati, e i documenti presentati al convegno internazionale della CNUDCI sui partenariati pubblico-privati tenutosi a Vienna il 2 e 3 maggio 2013,
– vista la relazione CAF del 2010 intitolata "Infraestructura pública y participación privada: conceptos y experiencias en América y España",
– vista la "Guida di riferimento sui partenariati pubblico-privati: versione 2.0" del luglio 2014 realizzata dalla Banca asiatica di sviluppo (ADB), dalla Banca interamericana di sviluppo (IDB), dal Gruppo della Banca mondiale e dalla Public-Private Infrastructure Advisory Facility (PPIAF)(11),
– visto l'articolo 52 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A8-0182/2015),
A. considerando che le società e le strutture economiche dei paesi e il loro dinamismo traggono beneficio da ambienti che consentono l'interazione tra il settore pubblico e quello privato e la cooperazione tra soggetti pubblici e privati, tra gli altri modelli attraverso iniziative e imprese congiunte;
B. considerando che, sebbene i partenariati pubblico-privati (PPP) siano uno strumento utilizzato nelle politiche governative a livello internazionale, nazionale, regionale e locale, non vi è per essi alcuna definizione riconosciuta sul piano internazionale né esiste un quadro regolamentare globale; considerando che, nella pratica, i partenariati pubblico-privati sono intesi come uno spettro ampio e diversificato di relazioni cooperative tra attori della sfera pubblica (governi, agenzie e organismi internazionali o una combinazione di questi soggetti) e attori privati (imprese o organismi senza scopo di lucro) e in genere comportano la fornitura, da parte del settore privato, di infrastrutture o beni solitamente messi a disposizione dai governi;
C. considerando che i PPP sono importanti quale strumento di crescita economica, innovazione, competitività e creazione di posti di lavoro sia nel mercato unico che all'esterno e rivestono un ruolo strategico nell'ammodernamento delle infrastrutture, in particolare le infrastrutture energetiche, idriche, stradali e digitali; considerando che le imprese dell'UE sono ben preparate per competere e far funzionare tali accordi;
D. considerando che gli accordi di partenariato pubblico-privato possono assumere forme diverse e la legislazione sul mercato unico stabilisce norme procedurali rigorose; considerando che tale normativa è stata riveduta e consolidata nelle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE sugli appalti pubblici, nella direttiva 2014/23/UE sulle concessioni e nella guida sui partenariati pubblico-privati istituzionalizzati;
E. considerando che i partenariati pubblico-privati per la messa a disposizione di infrastrutture, beni e servizi di base sono caratterizzati da una certa complessità tecnica;
F. considerando che la crisi economica globale ha avuto gravi ripercussioni su tutti i paesi sviluppati, emergenti e in via di sviluppo fin dal 2007, con ricadute sulle politiche di bilancio e sull'accesso degli organismi sia istituzionali che privati, segnatamente PMI, ai fondi necessari per la realizzazione dei progetti, colpendo lo sviluppo infrastrutturale e altri progetti a intensità di capitale e l'erogazione dei servizi di base;
G. considerando che un numero crescente di governi, viste le ristrettezze di bilancio aggravate dalla crisi economica e dal debito pubblico, ricorre a soluzioni innovative, come i PPP che, sviluppati in maniera adeguata, possono contribuire a ottimizzare i costi, l'efficacia, l'efficienza e la qualità dei servizi pubblici e garantire la realizzazione delle infrastrutture pubbliche nei tempi previsti, grazie ad un opportuno coinvolgimento degli attori pubblici e privati;
H. considerando che gli effetti positivi dei PPP sono dovuti alla migliore realizzazione dei progetti, al buon rapporto costi-benefici, alla possibilità di finanziamento a lungo termine dei costi, allo stimolo all'innovazione e alla ricerca nonché a un ambiente di gestione più flessibile e specializzato;
I. considerando che la liberalizzazione del commercio e degli investimenti non è fine a se stessa, ma rappresenta uno strumento che dovrebbe creare ricchezza e contribuire a migliorare la qualità della vita della popolazione mondiale e che, in questo senso, esiste la possibilità di sviluppare politiche innovative, oltre a nuovi strumenti, come quelli finanziari di nuova ideazione, e a una rete di accordi di libero scambio utili ai governi dei paesi terzi per garantire la fornitura di infrastrutture, beni e servizi di interesse generale, fornendo nel contempo, o aprendo la via, a un'ulteriore partecipazione delle imprese dell'UE a progetti di investimento all'estero che vedono la collaborazione di imprese private ed organismi pubblici;
J. considerando che i PPP sono caratterizzati da un lungo ciclo di vita che talvolta si estende da 10 a 30 anni e che il ciclo di vita dei PPP dovrebbe essere importante e coerente con gli obiettivi perseguiti in termini di lavoro, beni e servizi da fornire senza distorcere in modo artificioso la concorrenza o creare costi più elevati e oneri inutili per le amministrazioni pubbliche e i contribuenti;
K. considerando che la politica commerciale dell'Unione europea non deve incoraggiare né frenare la decisione sovrana di utilizzare o meno un partenariato pubblico-privato, ma che, una volta adottata la decisione, il dovere dell'Unione consiste nel conseguire il migliore accesso delle imprese europee, grandi, medie, piccole e microimprese, ai mercati degli appalti nello Stato partner, apportando valore aggiunto alla comunità locale, in linea con i principi di apertura, partecipazione, responsabilità, efficacia e coerenza politica;
L. considerando che è possibile che il settore privato sottovaluti l'infrastruttura sociale e la copertura che essa fornisce, i notevoli costi connessi alla messa a disposizione dell'infrastruttura, la posizione di alcuni settori in qualità di monopoli naturali o la loro importanza strategica dimostrano che in molti casi l'aperta concorrenza e la privatizzazione non sono l'opzione politica più adatta quando deve prevalere l'interesse pubblico;
M. considerando quindi che lo scopo dei partenariati pubblico-privati è di combinare gli aspetti migliori di entrambe le sfere, ovvero l'erogazione di servizi e infrastrutture di interesse generale ma attraverso una maggiore partecipazione del settore privato piuttosto che mediante processi di privatizzazione;
N. considerando che molti paesi emergenti e in via di sviluppo devono far fronte a uno squilibrio tra il dinamismo delle imprese private e la scarsa affidabilità dell'infrastruttura pubblica; considerando che tali lacune (che sono lampanti in paesi come l'India o il Brasile) hanno compromesso la crescita potenziale, limitando le capacità di esportazione/importazione o interferendo con le linee di produzione a causa dell'assenza di infrastrutture portuali adeguate, di carenze nel trasporto interno (reti ferroviarie, reti commerciali o autostrade) o dell'insufficienza delle unità di produzione energetica o delle reti di distribuzione dell'energia; che tali lacune hanno un impatto negativo anche sul benessere delle persone (a causa della scarsità di reti fognarie e di distribuzione dell'acqua); che i partenariati pubblico-privati consentono soluzioni integrate attraverso le quali un partner o un consorzio fornisce la "struttura" (servizi di costruzione, progettazione e architettura), il "finanziamento" (iniezione di fondi privati, almeno per prefinanziare un progetto) e la "gestione" (servizi di manutenzione, vigilanza e amministrazione);
O. considerando che le organizzazioni intergovernative hanno utilizzato i partenariati pubblico-privati anche per versare aiuti ai paesi meno sviluppati attraverso partnership attivate nel settore dello sviluppo e della cooperazione: la Banca mondiale, le banche regionali per la ricostruzione, l'organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura, l'Organizzazione mondiale della sanità e il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF), per nominarne alcune, hanno fatto ricorso ai partenariati pubblico-privati per attuare le loro azioni; considerando che, in termini di concentrazione geografica, Stati Uniti, Australia, Giappone, Malaysia, Singapore, Emirati Arabi Uniti e altri paesi asiatici e dell'America latina (guidati dal Cile) hanno esperienze di partenariati pubblico-privati; considerando che anche i paesi dell'OCSE (Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Irlanda, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna) dispongono di una legislazione pertinente in materia; considerando che il Regno Unito ha il programma più sviluppato in termini di partenariati pubblico-privati (con la Private Finance Initiative che risponde per circa il 20% degli investimenti pubblici); che l'UE occupa una posizione di leadership nel mercato delle infrastrutture dei partenariati pubblico-privati, poiché vi si concentra più del 45% del valore nominale dei partenariati pubblico-privati;
P. considerando che i partenariati pubblico-privati sono stati utilizzati nel contesto dei fondi strutturali, dell'allargamento, delle reti transeuropee, delle iniziative tecnologiche congiunte, di Europa 2020, della ricerca e sviluppo (fabbriche del futuro, edifici a efficienza energetica, iniziativa per i veicoli verdi, industria dei processi sostenibili, fotonica, robotica, calcolo ad alte prestazioni e reti G5), dell'apprendimento elettronico, di progetti di ricerca con le università e in altri programmi nel settore della salute (come l'iniziativa sui medicinali innovativi); considerando che la Banca europea per gli investimenti e il centro di consulenza per i partenariati pubblico-privati hanno attuato progetti nell'UE, nei paesi vicini e oltre; che l'UE ha dato il suo contribuito anche attraverso il Fondo globale per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili; che il fondo europeo per gli investimenti strategici mira a sostenere alcuni partenariati pubblico-privati nell'UE cui possono partecipare imprese provenienti dai partner commerciali;
Q. considerando che l'UE ha finora lasciato i propri mercati di appalti pubblici ampiamente aperti alla concorrenza internazionale ed è dotata di norme miranti a migliorare la concorrenza leale ed effettiva all'interno del mercato unico e a offrire condizioni omogenee agli investitori internazionali; che nell'UE non vi sono discriminazioni sulla base della proprietà o del controllo da parte di soggetti stranieri e che le società estere possono stabilirsi localmente per partecipare ai partenariati pubblico-privati;
R. considerando che gli accordi di libero scambio dell'UE contemplano disposizioni che favoriscono la partecipazione delle imprese ai partenariati pubblico-privati attraverso l'accesso al mercato e la costituzione anticipata; che il trattamento e le possibilità disponibili per paesi quali Corea, Colombia/Perù, America centrale, Singapore e Canada (e Vietnam e Giappone) sono definiti in modo diverso e specifico; che occorre un approccio relativamente flessibile riguardo alle negoziazioni con le diverse parti; che l'obiettivo deve essere sempre quello di contribuire a uno sviluppo sociale, economico e ambientale sostenibile, alla democrazia e al buon governo, al rispetto dei diritti umani e alla promozione degli standard di protezione riconosciuti a livello internazionale, ivi compresa la creazione di posti di lavoro dignitosi; che, a livello multilaterale, l'Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) e l'Accordo sugli appalti pubblici (AAP) prevedono anche una serie di obblighi, come peraltro possono fare altri strumenti multilaterali come l'Accordo sugli scambi di servizi (TiSA); considerando quindi che l'ambiente nell'UE sta diventando più competitivo;
Contesto
1. sottolinea la necessità di stimolare la creazione di posti di lavoro dignitosi, la competitività e la produttività all'interno dell'UE e in paesi terzi attraverso politiche innovative e nuovi strumenti diretti a promuovere il dinamismo degli attori economici per rilanciare la crescita sostenibile, anche attraverso investimenti esterni al mercato unico; ritiene che i PPP potrebbero essere - come una delle diverse opzioni - una potenziale fonte di crescita per le imprese dell'UE e, allo stesso tempo, essere utili per i paesi terzi nostri partner, in quanto tali PPP potrebbero fornire infrastrutture, beni e servizi di interesse generale;
2. ricorda che i PPP dovrebbero apportare un elevato valore aggiunto ai cittadini e ai consumatori, garantire servizi e/o beni di qualità e fornire concreti vantaggi sul piano competitivo ed economico per le amministrazioni pubbliche, sia a livello statale che locale, evitando nel contempo di creare oneri aggiuntivi o perdite per il settore pubblico;
3. esorta la Commissione a promuovere una definizione di partenariato pubblico-privato riconosciuta a livello internazionale, come relazione di lungo periodo tra promotore pubblico e investitori privati per la fornitura di servizi pubblici e infrastrutture di qualità e accessibili, rispettando condizioni chiaramente definite nei contratti, facilmente valutabili mediante indicatori di controllo in grado di garantire una retribuzione giusta e adeguata se si rispettano le condizioni del contratto;
4. nota che sia le PMI che le imprese più grandi possono fornire conoscenze, esperienze e buone prassi, nonché reti uniche costruite nel settore privato, coinvolgendo le autorità pubbliche nei paesi al di fuori dell'UE, contribuendo in modo efficace ad attuare politiche di sviluppo sostenibile; ritiene che le PMI possano realizzare nel modo migliore il loro potenziale se si creano reti e si attivano a livello globale e si inseriscono nei mercati extra-europei, anche attraverso i partenariati pubblico-privati; chiede, a tale riguardo, alla Commissione di promuovere e favorire la formazione di consorzi e altre forme di cooperazione tra grandi imprese e PMI, al fine di facilitare l'accesso di queste ultime ai progetti PPP;
5. sottolinea che lo sviluppo dei PPP deve tener conto, in particolare, delle sfide per le PMI con sede nell'UE che competono sui mercati internazionali nell'ambito di PPP e dell'esigenza di garantire che le PMI abbiano un accesso concreto, equo e reciproco soprattutto nei settori dell'erogazione di servizi, come previsto dalla direttiva 2014/25/UE; evidenzia, a tale proposito, l'importanza di norme specifiche che permettano alle PMI di formare raggruppamenti o cluster per la partecipazione agli appalti e del ricorso a catene di subappalto trasparenti;
Sfide
6. trova deplorevole che, finora, l'UE abbia mantenuto i suoi mercati degli appalti pubblici estremamente aperti alla concorrenza internazionale, mentre le società statunitensi devono ancora affrontare ostacoli considerevoli all'estero; invita la Commissione a garantire che gli accordi commerciali dell'UE contemplino strumenti intesi a permettere alle nostre imprese che operano all'estero, in particolare alle PMI, di competere alle stesse condizioni con le imprese nazionali estere; chiede inoltre una regolamentazione chiara e un accesso semplice alle informazioni relative ai criteri di gara e di aggiudicazione, eliminando tutte le barriere commerciali discriminatorie e ingiustificate nel settore degli appalti, dei servizi o degli investimenti pubblici (come la discriminazione fiscale, gli ostacoli normativi all'istituzione di succursali o filiali e le restrizioni sull'accesso ai finanziamenti); invita i nostri paesi partner ad applicare i principi di amministrazione aperta al fine di garantire la trasparenza ed evitare conflitti di interesse, e ad utilizzare la pratica PPP con cautela, tenendo conto non solo delle analisi costo-benefici e della fattibilità dei progetti, ma anche della capacità finanziaria e tecnica delle autorità pubbliche di monitorare le fornitura di servizi o infrastrutture in linea con l'interesse pubblico generale;
7. riconosce che le sfide legate ai PPP si possono superare attraverso i principi di buona governance, come la trasparenza e la chiarezza delle regole, in cui sono fondamentali le seguenti tematiche: aggiudicazione, attuazione e valutazione dei progetti sin dalle fasi iniziali; il modello e la definizione del trasferimento dei rischi (segnatamente la valutazione dell'efficacia rispetto ai costi nel medio e nel lungo periodo); la partecipazione delle parti interessate e delle organizzazioni della società civile; la lotta contro la corruzione e la frode; la capacità finanziaria e tecnica dell'amministrazione responsabile di un'adeguata pianificazione e monitoraggio dell'attuazione dei contratti; e il rafforzamento della certezza giuridica, in un contesto che garantisca l'esercizio del legittimo potere da parte delle autorità pubbliche. invita la Commissione e gli Stati membri (fondamentali a tale proposito) a promuovere tali principi e le relative migliori pratiche al di là dei nostri confini;
8. ricorda che i partenariati pubblico-privati sono caratterizzati da un elevato valore e da una certa complessità tecnica nonché dall'impegno a lungo termine delle parti; rileva che essi richiedono, di conseguenza, livelli adeguati di flessibilità e di garanzie procedurali per assicurare la trasparenza, la non discriminazione e la parità di trattamento;
9. ricorda che esistono rischi intrinsechi nei progetti infrastrutturali (in particolare in quelli riguardanti l'edilizia, l'ambiente, le telecomunicazioni e le reti dell'energia) e che lo Stato, attraverso i PPP, trasferisce parte del rischio al contraente privato affinché entrambi possano raccogliere i frutti ma anche condividere i rischi e le responsabilità di tali progetti; sottolinea inoltre che un'adeguata ripartizione dei rischi è essenziale per ridurre i costi di un progetto e garantirne la positiva attuazione e fattibilità;
10. ricorda che la prestazione al pubblico, sia all'interno che all'esterno dell'UE, di servizi di elevata qualità, accessibili ed efficienti rispetto ai costi è una condizione fondamentale per garantire la buona attuazione e la sostenibilità dei PPP; ribadisce che la complessità della scelta di modelli e contratti si ripercuote sull'evoluzione di un progetto; mette in guardia rispetto al fatto che, in alcune fasi, i PPP sono stati utilizzati solo per conseguire l'obiettivo di rispettare formalmente gli obiettivi in materia di deficit pubblico; sottolinea la necessità di un quadro istituzionale adeguato che combini impegno politico, buona governance e una legislazione di base efficace per garantire che i PPP offrano una migliore qualità ed un'ampia copertura di servizi ai cittadini; sottolinea, a questo proposito, l'importanza di un'adeguata valutazione del profilo e delle esperienze passate delle imprese coinvolte per determinare la qualità dei servizi che hanno fornito e se la loro condotta commerciale sia stata responsabile;
Coinvolgere il settore privato nello sviluppo
11. sottolinea che le politiche UE in materia di commercio, investimenti e sviluppo sono interconnesse e che l'articolo 208 del trattato di Lisbona sancisce il principio della coerenza della politica per lo sviluppo, prevedendo che gli obiettivi della cooperazione allo sviluppo siano tenuti in considerazione nell'attuazione delle politiche che possono avere incidenze sui paesi in via di sviluppo; evidenzia inoltre l'importanza di garantire che le politiche dell'UE in materia di investimenti siano orientate a scelte finanziarie che includano una reale valutazione dell'impatto sociale;
12. sottolinea il potenziale crescente dei PPP, come una tra le varie opzioni disponibili, nel promuovere soluzioni innovative e mobilitare finanziamenti privati e risorse interne a lungo termine per realizzare obiettivi di sviluppo, dato che occorrono investimenti imponenti nei paesi in via di sviluppo - in termini di infrastrutture, fornitura di acqua ed energia - che il settore pubblico non sarà in grado di fornire da solo e che per la maggior parte beneficerebbero di un coinvolgimento del settore privato; ritiene che i partenariati pubblico-privati possano inoltre generare innovazione nelle tecnologie e nei modelli d'impresa, e sviluppare meccanismi di responsabilità del settore privato; sottolinea, tuttavia, casi in cui la partecipazione del settore privato nei PPP in alcuni paesi in via di sviluppo non ha dato i risultati sperati; osserva che, di conseguenza, è necessario un apporto di assistenza tecnica per rafforzare il quadro giuridico e istituzionale in cui i PPP sono sviluppati, in particolare per quanto riguarda la capacità di valutare, pianificare e controllare l'esecuzione di tali progetti in modo corretto e di fornire la possibilità per i partner pubblici di esigere un risarcimento da parte delle aziende private in caso di inadempimento contrattuale;
13. osserva che i partenariati pubblico-privati occupano un posto di primo piano tra le priorità per lo sviluppo e che vengono promossi sempre più spesso come un modo per colmare le carenze nel finanziamento di infrastrutture sia nei paesi sviluppati che nei paesi in via di sviluppo;
14. esorta la Commissione, in seguito alla volontà da essa espressa di estendere notevolmente il ricorso al finanziamento combinato nei prossimi anni, ad attuare le raccomandazioni formulate nella relazione speciale della Corte dei conti europea sul ricorso al finanziamento combinato e a valutare il meccanismo di combinazione di sovvenzioni e prestiti, in particolare in termini di sviluppo e addizionalità, trasparenza e responsabilità finanziarie;
15. invita gli organismi dell'UE a incoraggiare le imprese dell'Unione a partecipare ai partenariati pubblico-privati nei paesi terzi, in particolare nei paesi meno sviluppati, per lavorare nel rispetto del principio della coerenza politica, in linea con gli orientamenti esistenti dell'OCSE per le multinazionali, al fine di tener conto degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo; invita la Commissione ad incoraggiare investimenti sostenibili, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo, dando la priorità allo sviluppo a lungo termine delle economie nazionali in particolare e a promuovere progetti incentrati, per esempio, sulla protezione dell'ambiente, sulla riduzione della povertà, sull'istruzione, sulla gestione dei rifiuti o sull'utilizzo delle energie rinnovabili;
16. sottolinea che, nel settore degli aiuti allo sviluppo, i partenariati pubblico-privati sono uno strumento efficace per utilizzare i fondi europei e sostenere, al contempo, le priorità dell'UE e la coerenza con le altre politiche; chiede un maggiore coinvolgimento e maggiori investimenti della Commissione nei partenariati pubblico-privati per lo sviluppo e di utilizzare tali partenariati quali veicoli per consentire di ampliare il limitato bilancio per lo sviluppo dell'Unione;
17. sottolinea che gli investimenti e i fondi privati possono probabilmente costituire il principale motore della crescita sostenibile, che dovrebbe attestarsi al 5% circa nei paesi in via di sviluppo nei prossimi anni; riconosce che tali fondi privati possono contribuire a sostenere le economie e le imprese locali e a garantire posti di lavoro dignitosi, conducendo in tal modo all'eliminazione della povertà, a condizione che gli investimenti esteri diretti siano adeguatamente regolamentati e subordinati a miglioramenti concreti nelle economie dei paesi partner, ad esempio mediante il trasferimento delle tecnologie e opportunità di formazione indirizzate alla forza lavoro locale; ritiene che, in tali circostanze, i PPP potrebbero favorire i PMS dato che lo sproporzionato rischio d'investimento non incentiva sufficientemente gli investimenti privati; sottolinea che i futuri PPP nell'ambito dell'agenda per lo sviluppo dopo il 2015 dovrebbero prefiggersi la riduzione della povertà e altri obiettivi di sviluppo sostenibile e dovrebbero essere coerenti ai piani nazionali di sviluppo dei paesi partner;
18. osserva che partenariati pubblico/privato adeguatamente strutturati e attuati in modo efficiente possono comportare numerosi benefici tra cui l'innovazione, una maggiore efficienza nell'impiego delle risorse nonché una garanzia e un controllo della qualità più elevati; nota inoltre che i PPP nei paesi in via di sviluppo devono essere valutati sulla base della loro capacità di ottenere risultati connessi allo sviluppo e che occorre un'equa distribuzione dell'onere di rischio tra il settore pubblico e quello privato; evidenzia che i PPP nei paesi in via di sviluppo sono stati finora incentrati principalmente sui settori dell'energia e delle telecomunicazioni, mentre l'impegno privato nelle infrastrutture sociali costituisce ancora una rarità; sostiene pertanto quei PPP che si prefiggono principalmente il conseguimento di obiettivi di sviluppo sostenibile;
19. chiede che sia aumentata l'assistenza tecnica, comprese la formazione del personale locale e la condivisione delle tecnologie, fornita ai governi dei paesi partner, per incrementare la loro capacità di rivendicare la titolarità dei PPP e assumersi le proprie responsabilità nella gestione dei progetti dei PPP, aiutandoli tra l'altro ad istituire sistemi bancari e amministrazioni fiscali in grado di garantire la governance finanziaria e la gestione dei fondi pubblici e privati; sottolinea che le esperienze passate insegnano che i contratti di PPP risultanti da una negoziazione insoddisfacente possono, in alcuni casi, aggravare l'indebitamento di uno Stato e chiede di istituire il quadro normativo sui finanziamenti responsabili; invita la Commissione a prendere in considerazione la possibilità di fornire ai paesi in via di sviluppo assistenza tecnica e consulenza su come preparare e attuare le norme dell'UE nei loro mercati;
20. sostiene fermamente una diffusione e un'attuazione efficaci e globali dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani all'interno e all'esterno dell'UE ed evidenzia la necessità di adottare tutti i provvedimenti politici e legislativi necessari per colmare le lacune esistenti nell'efficace attuazione dei principi guida dell'ONU, anche nel settore dell'accesso alla giustizia;
21. sottolinea che le agenzie per lo sviluppo devono garantire che i finanziamenti pubblici allo sviluppo siano utilizzati per sostenere le reti economiche locali nei paesi in via di sviluppo e non siano dirottati per promuovere imprese private e multinazionali dei paesi donatori; sottolinea in particolare che i PPP dovrebbero mirare a rafforzare le capacità delle microimprese e delle piccole e medie imprese nazionali;
22. ricorda che l'Unione europea è impegnata a favore della promozione della parità di genere e dell'integrazione della dimensione di genere in tutte le sue azioni; chiede pertanto di integrare la dimensione di genere nella pianificazione e nella realizzazione dei PPP, utilizzando ad esempio dati e analisi disaggregati per genere ai fini di investimenti mirati e fissando nei contratti indicatori essenziali di rendimento per i benefici a favore delle donne; chiede, in tale contesto, un sostegno maggiore alle PMI locali, e in particolare alle imprenditrici, per consentire loro di beneficiare della crescita sostenuta dal settore privato;
Potenziali strumenti per permettere alle imprese dell'UE di partecipare ai partenariati pubblico-privati al di fuori dell'UE
23. invita la Commissione a impegnarsi per ottenere impegni sostanziali per quanto riguarda l'accesso ai mercati degli appalti pubblici sul piano internazionale presso l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e nei negoziati bilaterali in corso con paesi terzi nel quadro di un approccio positivo e di reciprocità che consenta la concorrenza internazionale, per correggere gli squilibri a livello di apertura dei mercati di appalti pubblici tra l'UE e altri partner commerciali; chiede alla Commissione di intervenire per eliminare le barriere amministrative, procedurali e tecniche che impediscono alle aziende dell'UE di partecipare a PPP stranieri;
24. invita la Commissione, nell'ambito dei negoziati relativi ad accordi commerciali e di investimento con altri paesi, a sostenere l'eliminazione delle barriere per le imprese dell'UE, in particolare le PMI, nell'accesso ai PPP in tali paesi e a sostenere la mobilità dei professionisti dell'UE in tali Stati affinché possano competere in condizioni di parità con le imprese nazionali e le imprese provenienti da paesi terzi;
25. invita la Commissione a monitorare le imprese UE all'estero, a trarre conclusioni in merito a esperienze positive, modelli da seguire e buone pratiche al fine dell'elaborazione di linee guida, e a considerare la possibilità di creare centri o osservatori di documentazione virtuale per facilitare l'accesso delle aziende dell'UE, segnatamente le PMI, alle informazioni in materia di opportunità di PPP; invita la Commissione ad incoraggiare la creazione di piattaforme e reti di facile utilizzo al fine di promuovere un dialogo strutturato tra parti interessate e fornire assistenza tecnica riguardo al quadro giuridico e alle sfide attese chiede alla Commissione di intraprendere uno studio sugli effetti degli accordi di libero scambio dell'Unione e la loro attuazione sull'accesso ai partenariati pubblico-privati da parte delle imprese dell'UE; ritiene che tale studio possa fornire un'indicazione degli effetti concreti degli ALS nel settore dei PPP e permettere l'individuazione delle barriere che non sono state ancora affrontate;
26. invita la Commissione a promuovere l'utilizzo di norme contabili chiare e globali a livello internazionale, per ridurre le incertezze connesse ai partenariati pubblico-privati promuovendo al tempo stesso sane politiche di bilancio e la sostenibilità dei progetti;
27. invita la Commissione a provvedere a che anche gli organismi sostenuti dall'UE, quali l'Agenzia europea per le piccole e medie imprese (EASME) e la Rete Enterprise Europe (EEN), possano avere accesso alle informazioni relative alle modalità di adesione ai PPP negli Stati esterni all'UE e di promozione della partecipazione delle piccole e medie imprese ai PPP nei paesi terzi, e scambiarle con le PMI;
28. sottolinea che per attirare i finanziamenti transfrontalieri del settore privato nei partenariati pubblico-privati è essenziale fornire garanzie sufficienti che tali investimenti a lungo termine beneficeranno di un ambiente chiaro, stabile e sicuro, con una buona governance, certezza giuridica, trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e una risoluzione efficace delle controversie; invita la Commissione e il Consiglio a lavorare insieme a tal fine nelle sedi internazionali competenti e nelle istituzioni finanziarie internazionali, per garantire che il quadro giuridico necessario in questo settore esista e sia trasparente, democratico, efficace ed economicamente efficiente;
Partenariati pubblico-privati al di fuori dell'UE: nuove opportunità di occupazione e crescita per le imprese dell'UE
29. è convinto che una maggiore partecipazione delle imprese dell'UE a partenariati pubblico-privati internazionali su grande scala potrebbe portare vantaggi sostanziali in termini di creazione di posti di lavoro dignitosi, produttività, competitività, capacità tecnologiche e sviluppo dell'innovazione nell'UE; ricorda che lo studio della Commissione del 2010 su "Internationalisation of European SME" mette in evidenza il nesso positivo tra l'internazionalizzazione e l'innovazione in termini di prodotti, servizi e processi;
30. sottolinea che il lavoro in questo settore deve tenere conto, in particolare, delle sfide che le PMI con sede nell'UE affrontano per competere sui mercati internazionali nel quadro dei partenariati pubblico-privati e dell'esigenza di garantire che le PMI abbiano un accesso concreto ed equo; evidenzia, a tale proposito, l'importanza di norme specifiche che permettano alle PMI di formare raggruppamenti o cluster per la partecipazione agli appalti e del ricorso a catene di subappalto trasparenti; ritiene che le PMI dovrebbero essere incoraggiate a partecipare in qualità di subappaltatori o di membri di consorzi per la partecipazione agli appalti;
31. ricorda i traguardi raggiunti nell'UE attraverso i PPP nello sviluppo delle infrastrutture così come nei settori all'avanguardia della tecnologia, della ricerca, dell'apprendimento elettronico e di altri settori ad alto valore aggiunto, e incoraggia la Commissione a individuare i progetti che hanno raccolto i risultati migliori nell'UE e a promuovere la partecipazione di tutti i tipi di imprese dell'UE, in particolare delle PMI, a queste iniziative all'estero;
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32. Incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e alla Banca europea per gli investimenti.