Emendamenti del Parlamento europeo, approvatiel'8 luglio 2015, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda taluni elementi della relazione sul governo societario (COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD))(1)
La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all'articolo 61, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A8-0158/2015).
Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo▌.
DIRETTIVA (UE) 2015/... DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti, la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda taluni elementi della relazione sul governo societario e la direttiva 2004/109/CE
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 50 e 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(1),
sentito il garante europeo della protezione dei dati,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(2) stabilisce i requisiti relativi all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti conferiti da azioni con diritto di voto in relazione alle assemblee di società che hanno la loro sede legale in uno Stato membro e le cui azioni sono ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato situato o operante all'interno di uno Stato membro.
(2) Anche se non possiedono le società, che sono entità giuridiche distinte al di fuori del loro pieno controllo, gli azionisti svolgono un ruolo importante nel governo delle stesse. La crisi finanziaria ha messo in evidenza che, in molti casi, gli azionisti hanno sostenuto l'assunzione di rischi eccessivi a breve termine da parte dei dirigenti. Inoltre, l'attuale livello di controllo e l'impegno nelle società partecipate da parte degli investitori istituzionali e dei gestori di attivi è spesso inadeguato e rivolge un'eccessiva attenzione ai risultati a breve termine, il che conduce a un governo societario e a risultati delle società quotate non ottimali.
(2 bis) Un maggiore coinvolgimento degli azionisti nel governo societario delle imprese è una delle leve che può contribuire a un miglioramento dei risultati, finanziari e non finanziari, di queste ultime. Ciononostante, dal momento che i diritti degli azionisti non sono l'unico fattore a lungo termine di cui si deve tenere conto nel governo societario, è opportuno che siano accompagnati da misure supplementari tese a garantire un maggiore coinvolgimento di tutti i portatori di interesse, in particolare i dipendenti, le autorità locali e la società civile.
(3) Nel piano d'azione sul diritto europeo delle società e governo societario, la Commissione ha annunciato una serie di iniziative in materia di governo societario, in particolare per incoraggiare l'impegno a lungo termine degli azionisti e aumentare la trasparenza tra società e investitori.
(4) Per facilitare ulteriormente l'esercizio dei diritti degli azionisti e favorire l'impegno degli azionisti nelle società quotate, queste ultime dovrebbero avere il diritto di identificare i propri azionisti e di comunicare direttamente con loro. Al fine di accrescere la trasparenza e migliorare il dialogo, la presente direttiva dovrebbe pertanto creare un quadro volto a garantire l'identificazione degli azionisti. [Em. 29]
(5) L'esercizio effettivo dei propri diritti da parte degli azionisti dipende in larga misura dall'efficienza della catena di intermediari che si occupano della tenuta dei conti titoli per gli azionisti, in particolare in un contesto transfrontaliero. La presente direttiva intende migliorare la trasmissione delle informazioni da parte degli intermediari attraverso la catena di detenzione azionaria per agevolare l'esercizio dei diritti dell'azionista.
(6) In considerazione del loro importante ruolo, gli intermediari dovrebbero essere tenuti ad agevolare l'esercizio dei diritti da parte degli azionisti nel momento in cui quest'ultimi intendono esercitare i loro diritti direttamente o mediante delega ad un terzo. Quando gli azionisti non intendonoesercitare direttamente i propri diritti e delegano l'intermediario, quest'ultimo dovrebbe essere obbligato ad esercitare tali diritti su esplicita autorizzazione e istruzione degli azionisti e nel loro interesse.
(7) Al fine di promuovere gli investimenti azionari in tutta l'Unione e l'esercizio dei diritti connessi alle azioni, la presente direttiva dovrebbe stabilire un elevato livello di trasparenza per quanto riguarda i costidei servizi forniti dagli intermediari. Al fine dieliminare la discriminazione basata sul prezzo delle azioni detenute a livello transfrontaliero rispetto a quelle detenute unicamente a livello nazionale, qualsiasi differenza fra i costi applicati per l'esercizio dei diritti a livello nazionale e transfrontaliero dovrebbe essere debitamente giustificata e rispecchiare la variazione dei costi reali sostenuti dagli intermediari per la prestazione di tali servizi. Gli intermediari di paesi terzi che hanno stabilito una succursale nell'Unione dovrebbero essere soggetti alle norme in materia di identificazione degli azionisti, trasmissione delle informazioni, agevolazione dei diritti degli azionisti e trasparenza dei costi per garantire un'applicazione efficace delle disposizioni alle azioni detenute tramite tali intermediari.
(8) Un impegno efficace e costante degli azionisti costituisce un elemento rilevante del modello di governo societario delle società quotate, basato su un sistema di pesi e contrappesi tra diversi organi e diversi portatori di interesse. Un adeguato coinvolgimento dei portatori di interesse, in particolare dei dipendenti, dovrebbe essere considerato un elemento della massima importanza nello sviluppo di un quadro europeo equilibrato sul governo societario.
(9) Gli investitori istituzionali e i gestori di attivi sono spesso azionisti importanti delle società quotate dell'Unione e di conseguenza possono svolgere un ruolo significativo nel governo societario di queste ultime, ma anche, più in generale, per quanto riguarda la strategia e i risultati a lungo termine di tali società. Tuttavia, l'esperienza degli ultimi anni ha dimostrato che spesso gli investitori istituzionali e i gestori di attivi non si impegnano adeguatamente nelle società di cui detengono le azioni e che i mercati dei capitali esercitano frequentemente pressioni sulle società per ottenere risultati a breve termine, il che mette a repentaglio i risultati finanziari e non finanziari a lungo termine delle societàe conduce, tra le altre numerose conseguenze negative, a un livello subottimale di investimenti, per esempio nel settore della ricerca e sviluppo, a scapito dei risultati a lungo termine delle società ▌.
(10) Spesso gli investitori istituzionali e i gestori di attivi non sono trasparenti per quanto riguarda le strategie di investimento, la politica di impegno, la relativa attuazione e i risultati. La pubblicazione di tali informazioni influirebbe positivamente sulla consapevolezza degli investitori, consentirebbe ai beneficiari finali, quali i futuri pensionati, di ottimizzare le decisioni di investimento, faciliterebbe il dialogo tra le società e i loro azionisti, potenzierebbe l'impegno degli azionisti e rafforzerebbe l'obbligo delle società di rendere conto ai portatori di interesse e alla società civile.
(11) Pertanto, gli investitori istituzionali e i gestori di attivi dovrebbero elaborare una politica di impegno degli azionisti che stabilisca, tra l'altro, le modalità d'integrazione di tale impegno nelle strategie di investimento, di controllo delle società partecipate, compresi i loro rischi ambientali e sociali, di dialogo con esse e con i rispettivi portatori di interesse e di esercizio dei diritti di voto. Tale politica di impegno dovrebbe comprendere strategie per gestire i conflitti d'interesse esistenti o potenziali, quali la prestazione di servizi finanziari da parte dell'investitore istituzionale o del gestore degli attivi, o da altre società ad essi collegate, alla società partecipata. Detta politica dovrebbe essere pubblicata annualmente assieme alle sue modalità di attuazione e ai suoi risultati ed essere trasmessa ai clienti degli investitori istituzionali. Se decidono di non elaborare una politica di questo tipo e/o di non comunicarne le modalità di attuazione e i risultati, gli investitori istituzionali o i gestori di attivi saranno tenuti a spiegare in modo chiaro e articolato il perché di questa scelta.
(12) Gli investitori istituzionali dovrebbero comunicare, con cadenza annuale, in che modo la loro strategia di investimento ▌è allineata al profilo e alla durata delle loro passività e contribuisce al rendimento a medio e lungo termine dei loro attivi. In caso di ricorso a gestori di attivi, tramite mandati discrezionali che prevedono la gestione degli attivi su base individuale o tramite fondi messi in comune, gli investitori istituzionali dovrebbero rendere pubblici i principali elementi del relativo accordo specificando in particolare: se il gestore degli attivi viene incentivato ad allineare la strategia e le decisioni di investimento al profilo e alla durata delle passività dell'investitore istituzionale, a prendere decisioni di investimento basate sui risultati della società a medio e lungo termine e a impegnarsi nella società; le modalità di valutazione dei risultati del gestore degli attivi; la struttura del corrispettivo versato per i servizi di gestione degli attivi e l'obiettivo perseguito in termini di rotazione del portafoglio. Ciò contribuirebbe a un corretto allineamento degli interessi tra i beneficiari finali degli investitori istituzionali, i gestori degli attivi e le società partecipate e potenzialmente allo sviluppo di strategie di investimento di lungo periodo e di rapporti più a lungo termine con le società partecipate che comportano l'impegno degli azionisti.
(13) I gestori degli attivi dovrebbero essere tenuti a comunicare pubblicamente in che modo la loro strategia d'investimento e la relativa attuazione sono conformi all'accordo di gestione degli attivi e in che modo la strategia e le decisioni di investimento contribuiscono al rendimento a medio e lungo termine degli attivi degli investitori istituzionali. Inoltre dovrebbero comunicare pubblicamentela rotazione del portafoglio, eventuali decisioni di investimento sulla base di una valutazione dei risultati a medio-lungo termine della società partecipata ▌e l'eventuale ricorso a consulenti in materia di voto ai fini delle attività di impegno. Ulteriori informazioni dovrebbero essere comunicate dai gestori di attivi direttamente agli investitori istituzionali, incluse le informazioni sulla composizione del portafoglio, sui costi di rotazione del portafoglio, sui conflitti di interesse emersi e su come siano stati affrontati. Queste informazioni consentirebbero all'investitore istituzionale di monitorare meglio il gestore degli attivi e di incentivare un corretto allineamento degli interessi e l'impegno degli azionisti.
(14) Al fine di migliorare l'informazione nella catena dell'investimento azionario, gli Stati membri dovrebbero assicurare che i consulenti in materia di voto adottino e applichino misure adeguate per garantire, al meglio delle loro capacità, che le loro raccomandazioni di voto siano accurate e affidabili, basate su un'analisi approfondita di tutte le informazioni disponibili e non influenzate da conflitti di interesse, esistenti o potenziali, o da relazioni commerciali. I consulenti in materia di voto dovrebbero adottare e seguire un codice di condotta. Le deroghe a detto codice dovrebbero essere dichiarate e spiegate, unitamente a qualsiasi altra soluzione alternativa adottata. I consulenti in materia di voto dovrebbero riferire annualmente in merito all'applicazione del loro codice di condotta. I consulenti in materia di voto dovrebbero comunicare determinate informazioni essenziali relative all'elaborazione delle loro raccomandazioni di voto e informare su eventuali conflitti di interesse reali o potenziali o relazioni commerciali che possono influenzare tale elaborazione.
(15) Poiché la remunerazione è uno degli strumenti principali a disposizione delle società per allineare i loro interessi e quelli dei loro amministratori e in considerazione del ruolo fondamentale degli amministratori nelle società, è importante che la politica retributiva delle società sia determinata in modo appropriato, fatte salve le disposizioni in materia di remunerazione della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio(3)e tenendo conto delle differenze nelle strutture dei consigli di amministrazione adottate dalle imprese nei diversi Stati membri. I risultati degli amministratori dovrebbero essere valutati utilizzando criteri finanziari e non, inclusi i fattori ambientali, sociali e di governo.
(15 bis) La politica retributiva per gli amministratori delle società dovrebbe altresì contribuire alla crescita a lungo termine della società stessa, in modo da corrispondere a una pratica di governo societario più efficace e da non essere legata, interamente o in larga misura, agli obiettivi di investimento a breve termine.
(16) Al fine di garantire che gli azionisti possano esprimersi sulla politica retributiva, dovrebbe essere concesso loro il diritto di votarla sulla base di un quadro chiaro, comprensibile ed esauriente della politica di remunerazione della società, che dovrebbe essere in linea con la strategia commerciale, gli obiettivi, i valori e gli interessi a lungo termine della società e dovrebbe comprendere misure atte a prevenire conflitti di interesse. Le società dovrebbero retribuire i propri amministratori secondo la politica di remunerazione votata dagli azionisti. La politica retributiva votata dovrebbe essere resa pubblica senza indugio. [Em. 30]
(17) Per garantire l'applicazione della politica retributiva approvata, agli azionisti dovrebbe essere concesso il diritto di esprimere un voto di natura consultiva sulla relazione sulle retribuzioni della società. Onde garantire la responsabilità degli amministratori, la relazione sulle retribuzioni dovrebbe essere chiara e comprensibile e dovrebbe fornire un quadro completo della remunerazione corrisposta ai singoli amministratori nel corso dell'ultimo esercizio finanziario. Se gli azionisti votano contro la relazione, ove necessario, la società dovrebbe avviare un dialogo con gli azionisti al fine di individuare le ragioni di tale decisione avversa. La società dovrebbe spiegare, nella relazione successiva, in che modo ha tenuto conto del voto degli azionisti. [Em. 31]
(17 bis) Una maggiore trasparenza riguardo alle attività delle grandi imprese e in particolare agli utili realizzati, alle imposte versate sull'utile e ai sussidi ricevuti, è essenziale per riconquistare la fiducia e promuovere l'impegno nelle imprese degli azionisti e di altri cittadini dell'Unione. Gli obblighi di informativa al riguardo possono pertanto essere considerati un elemento importante della responsabilità aziendale delle imprese nei confronti degli azionisti e della società.
(18) Al fine di fornire ai portatori di interesse, agli azionisti e alla società civile un facile accesso a tutte le informazioni rilevanti in materia di governo societario, la relazione sulle retribuzioni dovrebbe essere parte integrante della relazione sul governo societario che le società quotate dovrebbero pubblicare in conformità all'articolo 20 della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013(4).
(18 bis) Occorre chiarire che esiste una differenza tra le procedure per fissare la remunerazione degli amministratori e i sistemi di formazione delle retribuzioni dei dipendenti. Pertanto, le disposizioni in materia di retribuzione dovrebbero far salvi il pieno esercizio dei diritti fondamentali garantiti dall'articolo 153, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea(TFUE), i principi generali del diritto nazionale sui contratti e sul lavoro nonché, se del caso, i diritti delle parti sociali di concludere e applicare contratti collettivi conformemente alle leggi e alle consuetudini nazionali.
(18 ter) Le disposizioni in materia di retribuzioni dovrebbero inoltre far salve, se del caso, le disposizioni sulla rappresentanza dei dipendenti in seno agli organi amministrativi, direttivi o di vigilanza come stabilito dalla legislazione nazionale.
(19) Le operazioni con parti correlate possono causare pregiudizio alle società▌, in quanto possono offrire alla parte correlata la possibilità di appropriarsi di un valore appartenente all'impresa. È pertanto importante prevedere garanzie adeguate per la tutela degli interessi delle società. Per questo motivo gli Stati membri dovrebbero garantire che le operazioni rilevanti con parti correlate siano approvate dagli azionisti o dall'organo amministrativo o di vigilanza delle società conformemente alle procedure che impediscono a una parte correlata di trarre vantaggio dalla sua posizione e che tutelano adeguatamente gli interessi delle società e degli azionisti che non sono parti correlate, compresi gli azionisti di minoranza. Le operazioni rilevanti con parti correlate dovrebbero essere annunciate pubblicamente dalle società al più tardi al momento della loro conclusione e l'annuncio dovrebbe essere accompagnato con una relazione che valuti la conformità dell'operazione con le condizioni di mercato e ne confermi la correttezza e la ragionevolezza dal punto di vista della società, compresi gli azionisti di minoranza. Agli Stati membri dovrebbe essere consentito di escludere le operazioni concluse tra la società e le joint venture e uno o più membri del gruppo, a condizione che tali membri del gruppo o joint venture sianointeramente di proprietà della società o che nessun'altra parte correlata della società abbia un interesse confronti dei membri o delle joint venture, come pure le operazioni concluse nell'ambito dell'attività corrente e a condizioni di mercato normali.
(20) In considerazione della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995(5), è necessario raggiungere un equilibrio tra l'agevolazione dell'esercizio dei diritti degli azionisti e il diritto al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali. Le informazioni relative all'identificazione degli azionisti dovrebbero limitarsi al nome e al recapito, compresi indirizzo completo, numero di telefono e, se pertinente, indirizzo e-mail, numero di azioni detenute e diritti di voto. Tali informazioni dovrebbero essere accurate e mantenute aggiornate, e gli intermediari e le società dovrebbero consentire la rettifica o la cancellazione di tutti i dati inesatti o incompleti. Le informazioni per l'identificazione degli azionisti non dovrebbero essere utilizzate a fini diversi dall'agevolazione dell'esercizio dei loro diritti, dall'impegno degli azionisti e dal dialogo tra la società e l'azionista.
(21) Al fine di garantire un'applicazione uniforme degli articoli relativi all'identificazione degli azionisti, alla trasmissione delle informazioni, all'agevolazione dell'esercizio dei diritti degli azionisti e alla relazione sulle retribuzioni, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla definizione dei requisiti specifici relativi alla trasmissione delle informazioni sull'identità degli azionisti, alla trasmissione delle informazioni tra la società e gli azionisti, all'agevolazione, da parte dell'intermediario, dell'esercizio dei diritti degli azionisti e alla presentazione standardizzata della relazione sulle retribuzioni. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
(22) Per garantire l'osservanza degli obblighi fissati dalla presente direttiva o dalle misure di attuazione della direttiva, le violazioni di tali obblighi dovrebbero essere sanzionate. A tal fine le sanzioni dovrebbero essere sufficientemente dissuasive e proporzionate.
(23) Poiché, in considerazione del carattere internazionale del mercato azionario dell'Unione, gli obiettivi della presente direttiva non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, la cui azione individuale rischia di condurre a regolamentazioni diverse che potrebbero compromettere o ostacolare il funzionamento del mercato interno, e possono dunque, a motivo della loro portata e dei loro effetti, essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(24) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi(6), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Modifiche della direttiva 2007/36/CE
La direttiva 2007/36/CE è così modificata:
1) l'articolo 1 è così modificato:
a) al paragrafo 1, è aggiunta la frase seguente:"
"Inoltre, stabilisce obblighi specifici per facilitare l'impegno degli azionisti a lungo termine, inclusa l'identificazione degli azionisti, la trasmissione delle informazioni e l'agevolazione dell'esercizio dei diritti dell'azionista. Crea altresì trasparenza sulle politiche di impegno degli investitori istituzionali e dei gestori di attivi e sulle attività dei consulenti in materia di voto e stabilisce determinati obblighi per quanto riguarda le retribuzioni degli amministratori e le operazioni con parti correlate.";
"
a bis) dopo il paragrafo 3 è inserito il paragrafo seguente:"
“3 bis. Le imprese di cui al paragrafo 3 non sono in nessun caso esentate dalle disposizioni di cui al capo I ter.";
"
b) dopo il paragrafo 3 bis è aggiunto il paragrafo seguente:"
“3 ter Il capo I ter si applica agli investitori istituzionali e ai gestori di attivi, nella misura in cui investono, direttamente o tramite un organismo di investimento collettivo, per conto di investitori istituzionali, quando investono in azioni. Esso si applica altresì ai consulenti in materia di voto.";
"
b bis) dopo il paragrafo 3 ter è inserito il paragrafo seguente: "
"3 quater. Le disposizioni della presente direttiva fanno salve le disposizioni stabilite dalla legislazione settoriale dell'UE che disciplina forme specifiche di società quotate o enti. Le disposizioni della legislazione settoriale dell'UE prevalgono sulla presente direttiva laddove gli obblighi previsti da quest'ultima siano in contraddizione con gli obblighi stabiliti dalla legislazione settoriale dell'UE. Qualora la presente direttiva preveda norme più specifiche o introduca nuovi obblighi rispetto alle disposizioni stabilite nella legislazione settoriale dell'UE, tali disposizioni si applicano in combinato disposto con le disposizioni della presente direttiva.";
"
2) all'articolo 2, sono aggiunte le lettere seguenti da d) a j quater):"
“d) "intermediario": una persona giuridica che ha la sede legale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nell'Unione europea e tiene conti titoli per i clienti;
d bis)
"grande impresa": un'impresa che soddisfa i criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE;
d ter)
"grande gruppo": un gruppo che soddisfa i criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE;
e)
"intermediario di un paese terzo": una persona giuridica che ha la sede legale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale al di fuori dell'Unione europea e tiene conti titoli per i clienti;
f)
"investitore istituzionale": un'impresa che svolge attività di assicurazione nel ramo vita ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettere a), b) e c),e attività di riassicurazione che coprono obblighi di assicurazione nel ramo vita non escluse ai sensi degli articoli 3, 4, 9, 10, 11 o 12 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(7) e un ente pensionistico aziendale o professionale che rientra nel campo di applicazione della direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(8) in conformità dell'articolo 2, a meno che uno Stato membro abbia deciso di non applicare tale direttiva in tutto o in parte a detto ente pensionistico a norma dell'articolo 5 della direttiva;
g)
"gestore di attivi": un'impresa di investimento come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio(9) che presta servizi di gestione del portafoglio agli investitori istituzionali, un GEFIA (gestore di fondi di investimento alternativi) come definito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(10) che non soddisfa le condizioni per una deroga ai sensi dell'articolo 3 della stessa direttiva o una società di gestione quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(11); oppure una società di investimento autorizzata a norma della direttiva 2009/65/CE, purché non abbia designato per la sua gestione una società di gestione autorizzata ai sensi della stessa direttiva;
h)
"impegno degli azionisti": monitoraggio, da parte di un azionista o di un gruppo di azionisti, delle società su questioni rilevantitra cui strategia, risultati finanziari e non, rischio, struttura del capitale, risorse umane, impatto sociale e ambientale e governo societario, mediante un dialogo con le società e i rispettivi portatori di interesse su tali questioni e l'esercizio dei diritti di voto e di altri diritti associati alle azioni;
i)
"consulente in materia di voto": una persona giuridica che fornisce, a titolo professionale, raccomandazioni agli azionisti riguardanti l'esercizio dei loro diritti di voto;
l)
"amministratore":
—
i membri degli organi di amministrazione, di gestione o di sorveglianza di una società;
—
gli amministratori delegati e i vice-amministratori delegati che non siano membri degli organi amministrativi, direttivi o di vigilanza di una società ;
j)
"parte correlata": ha lo stesso significato che nei principi contabili internazionali adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio(12).";
j bis)
"attivi": il valore totale delle attività presentate nello stato patrimoniale consolidato della società elaborato conformemente ai principi internazionali di informativa finanziaria;
j ter)
"portatore di interesse": ogni individuo, gruppo, organizzazione o comunità locale influenzati dalle attività e dal rendimento di una società, o aventi comunque un interesse, nei medesimi;
j quater)
"informazioni riguardanti l'identità degli azionisti": le informazioni che consentono di stabilire l'identità di un'azionista, che includano almeno:
–
i nomi e i recapiti degli azionisti (compresi indirizzo completo, numero di telefono e indirizzo e-mail) e, se sono persone giuridiche, il loro identificatore unico o, qualora quest'ultimo non sia disponibile, altri dati identificativi,
–
il numero delle azioni detenute e i diritti di voto a queste associati.";
"
2 bis) all'articolo 2 è aggiunto il paragrafo seguente:"
"Gli Stati membri possono includere nella definizione di amministratore di cui alla lettera l) del primo paragrafo, ai fini della presente direttiva, altri individui che ricoprono posizioni simili."
"
2 ter) dopo l'articolo 2, è inserito l'articolo seguente:"
"Articolo 2 bis
Protezione dei dati
Gli Stati membri garantiscono che qualsiasi trattamento dei dati personali a norma della presente direttiva sia effettuato conformemente alle leggi nazionali di recepimento della direttiva 95/46/CE.";
"
3) dopo l'articolo 3, sono aggiunti i capi seguenti:"
"CAPO I BIS
Identificazione degli azionisti, trasmissione delle informazioni e agevolazione dell'esercizio dei diritti di voto degli azionisti
Articolo 3 bis
Identificazione degli azionisti
1. Gli Stati membri assicurano che le società abbiano il diritto di identificare i propri azionisti, tenendo in considerazione i sistemi nazionali esistenti.
2. Gli Stati membri assicurano che, su richiesta della società, l'intermediario comunichi tempestivamente alla società le informazioni riguardanti l'identità degli azionisti. Se una catena di detenzione comprende più intermediari, la richiesta della società è trasmessa da un intermediario all'altro senza indugio. L'intermediario in possesso delle informazioni riguardanti l'identità degli azionisti le trasmette direttamente alla società.
Gli Stati membri possono prevedere che i depositari centrali di titoli siano gli intermediari responsabili della raccolta delle informazioni riguardanti l'identità degli azionisti e della trasmissione delle stesse direttamente alla società.
3. Gli azionisti sono debitamente informati dai loro intermediari che le informazioni riguardanti la loro identità possono essere trattate a norma del presente articolo e, se del caso, che le informazioni sono effettivamente state trasmesse alla società. Tali informazioni possono essere usate soltanto ai fini dell'agevolazione dell'esercizio dei diritti degli azionisti, dell'impegno e del dialogo tra la società e gli azionisti su questioni che riguardano la società stessa. Le società sono, ad ogni modo, autorizzate a fornire a terzi una panoramica della struttura della partecipazione azionaria della società divulgando le diverse categorie di azionisti. La società e l'intermediario garantiscono che le persone fisiche e giuridiche siano in grado di rettificare o cancellare i dati incompleti o inesatti. Gli Stati membri assicurano che le società e gli intermediari non conservino le informazioni riguardanti l'identità degli azionisti trasmesse loro conformemente al presente articolo più a lungo di quanto necessario e, in ogni caso, per un periodo superiore a 24 mesi dopo che la società o gli intermediari hanno appreso che la persona interessata ha cessato di essere un'azionista.
4. Gli Stati membri assicurano che l'intermediario che comunica alla società le informazioni relative all'identità degli azionisti ai sensi del paragrafo 2 non sia considerato in violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte da clausole contrattuali o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.
5. Al fine di assicurare un'applicazione uniforme del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 14 bis, per precisare gli obblighi minimi di trasmissione delle informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 per quanto riguarda le informazioni da trasmettere, il formato della richiesta, compresi i formati sicuri da utilizzare, e i termini da rispettare. [Em. 24]
Articolo 3 ter
Trasmissione delle informazioni
1. Gli Stati membri assicurano che, se una società non comunica direttamente con i suoi azionisti, le informazioni relative alle azioni siano rese disponibili tramite il sito web della società e siano trasmesse dall'intermediario agli azionisti o, in conformità alle istruzioni da questi impartite, ai terzi senza indebito ritardo, almeno nei seguenti casi:
(a)
le informazioni sono necessarie affinché l'azionista possa esercitare un diritto conferito dalle azioni;
(b)
le informazioni sono destinate a tutti gli azionisti detentori di azioni della stessa categoria.
2. Gli Stati membri prescrivono alle società quotate di fornire e trasmettere all'intermediario le informazioni connesse all'esercizio dei diritti conferiti dalle azioni, in conformità del paragrafo 1, in maniera standardizzata e tempestiva.
3. Gli Stati membri impongono all'intermediario di trasmettere alla società, senza indugio e conformemente alle istruzioni ricevute dagli azionisti, le informazioni ricevute dagli azionisti connesse all'esercizio dei diritti conferiti dalle azioni.
4. Se una catena di detenzione comprende più intermediari, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 sono trasmesse tempestivamente da un intermediario all'altro.
5. Per assicurare l'applicazione uniforme del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 14 bis, per precisare gli obblighi minimi di trasmissione delle informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 per quanto riguarda il contenuto da trasmettere, i termini da rispettare e i tipi e il formato delle informazioni da comunicare, compresi i formati sicuri da utilizzare.
Articolo 3 quater
Agevolazione dell'esercizio dei diritti dell'azionista
1. Gli Stati membri assicurano che gli intermediariagevolino l'esercizio dei diritti da parte dell'azionista, ivi compreso il diritto di partecipare e votare nelle assemblee. Tale agevolazione comprende almeno uno dei seguenti elementi:
a)
l'intermediario adotta le misure necessarie affinché l'azionista o il terzo delegato dall'azionista possano esercitare essi stessi i diritti;
b)
l'intermediario esercita i diritti conferiti dalle azioni su esplicita autorizzazione e istruzione dell'azionista e nel suo interesse.
2. Gli Stati membri assicurano che le imprese rendano pubblici, sul loro sito web, i processi verbali delle assemblee e i risultati delle votazioni. Gli Stati membri assicurano che le società confermino i voti espressi in assemblea dagli azionisti o per loro conto quando i voti sono espressi con mezzi elettronici. Qualora il voto sia espresso dall'intermediario, egli trasmette la conferma di voto all'azionista. Se una catena di detenzione comprende più intermediari, la conferma è trasmessa tempestivamente da un intermediario all'altro.
3. Per assicurare l'applicazione uniforme del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati,conformemente all'articolo 14 bis, per precisare gli obblighi minimi di agevolazione dell'esercizio dei diritti dell'azionista di cui ai paragrafi 1 e 2, per quanto riguarda il tipo e il contenuto dell'agevolazione, la forma della conferma di voto e i termini da rispettare.
Articolo 3 quinquies
Trasparenza in materia di costi
1. Gli Stati membri possono consentire agli intermediari di addebitare costi per il servizio da fornire da parte delle società a norma del presente capo. Gli intermediari rendono pubblici i prezzi, le commissioni e ogni altro onere separatamente per ciascun servizio di cui al presente capo.
2. Qualora gli intermediari siano autorizzati ad addebitare costi a norma del paragrafo 1, gli Stati membri assicurano che gli intermediari rendano pubblici, separatamente per ciascun servizio, i costi dei servizi di cui al presente capitolo.
Gli Stati membri assicurano che i costi che un intermediario può applicare agli azionisti, alle società e agli altri intermediari siano non discriminatori,ragionevoli e proporzionati. Qualsiasi differenza fra gli oneri applicati per l'esercizio dei diritti a livello nazionale e transfrontaliero è consentita unicamente laddove debitamente giustificata e deve rispecchiare la variazione dei costi reali sostenuti per la prestazione dei servizi.
Articolo 3 sexies
Intermediari di paesi terzi
Il presente capo si applica agli intermediari di paesi terzi che hanno stabilito una succursale nell'Unione.
CAPO I TER
TRASPARENZA DEGLI INVESTITORI ISTITUZIONALI, DEI GESTORI DI ATTIVI E DEI CONSULENTI IN MATERIA DI VOTO
Articolo 3 septies
Politica di impegno
1. Gli Stati membri assicurano, fatto salvo l'articolo 3 septies, paragrafo 4, che gli investitori istituzionali e i gestori di attivi sviluppino una politica di impegno degli azionisti (di seguito "politica di impegno"). La politica di impegno stabilisce le modalità secondo le quali gli investitori istituzionali e i gestori di attivi:
a)
integrano l'impegno degli azionisti nella strategia di investimento;
b)
controllano le società partecipate, compresi i loro risultati non finanziari e la riduzione dei rischi sociali e ambientali;
c)
dialogano con le società partecipate;
d)
esercitano i diritti di voto;
e)
utilizzano i servizi forniti dai consulenti in materia di voto;
f)
collaborano con altri azionisti;
f bis)
dialogano e cooperano con altri portatori di interesse della società partecipata.
2. Gli Stati membri assicurano, fatto salvo l'articolo 3 septies, paragrafo 4, che la politica di impegno includa politiche per gestire i conflitti di interesse reali o potenziali per quanto riguarda l'impegno degli azionisti. Tali politiche sono elaborate, in particolare, per tutte le situazioni seguenti:
a)
l'investitore istituzionale o il gestore di attivi, o altre società ad essi collegate, offrono prodotti finanziari alla società partecipata o intrattengono altre relazioni commerciali con essa;
b)
un amministratore dell'investitore istituzionale o del gestore degli attivi è anche amministratore della società partecipata;
c)
il gestore di attivi che gestisce gli attivi di un ente pensionistico aziendale o professionale investe in una società che versa contributi a tale ente;
d)
l'investitore istituzionale o il gestore di attivi è affiliato ad una società le cui azioni sono oggetto di un'offerta pubblica di acquisto.
3. Gli Stati membri assicurano che gli investitori istituzionali e i gestori di attivi pubblichino annualmente la loro politica di impegno, le relative modalità di attuazione e i relativi risultati. Le informazioni di cui alla prima frase sono disponibili gratuitamente almeno sul sito internet della società. Gli investitori istituzionali forniscono tali informazioni ai loro clienti su base annua.
Per ogni società di cui detengono azioni, gli investitori istituzionali e i gestori di attivi rendono pubblico se e come voteranno nelle assemblee delle società interessate e motivano il loro comportamento di voto. Quando un gestore di attivi esprime il voto per conto di un investitore istituzionale, l'investitore istituzionale indica dove il gestore degli attivi ha pubblicato le informazioni riguardanti il voto. Le informazioni di cui al presente paragrafo sono disponibili gratuitamente almeno sul sito internet della società.
4. Se decidono di non elaborare una politica di impegno o di non comunicarne le modalità di attuazione e i risultati, gli investitori istituzionali o i gestori di attivi spiegano in modo chiaro e articolato il perché di questa scelta. [Em. 25]
Articolo 3 octies
Strategia d'investimento degli investitori istituzionali e accordi con i gestori di attivi
1. Gli Stati membri assicurano che gli investitori istituzionali comunichino al pubblico in che modo la loro strategia di investimento azionario è allineata al profilo e alla durata delle loro passività e contribuisce al rendimento a medio e lungo termine dei loro attivi. Le informazioni di cui alla prima frase, se applicabili, sono pubblicate gratuitamente almeno sul sito internet della società e sono inviate annualmente ai clienti della società insieme alle informazioni relative alla loro politica di impegno.
2. Quando un gestore di attivi investe per conto di un investitore istituzionale, sia su base discrezionale per ogni singolo cliente che tramite un organismo di investimento collettivo, l'investitore istituzionale pubblica ogni anno i principali elementi dell'accordo con il gestore degli attivi con riguardo ai seguenti aspetti:
a)
se e in quale misura incentiva il gestore degli attivi ad allineare la strategia e le decisioni di investimento al profilo e alla durata delle sue passività;
b)
se e in quale misura incentiva il gestore degli attivi a prendere decisioni di investimento basate sui risultati a medio e lungo termine della società, compresi i risultati non finanziari, e a impegnarsi nella società al fine di migliorarne i risultati e retribuire gli investimenti;
c)
il metodo e l'orizzonte temporale di valutazione dei risultati del gestore degli attivi, e in particolare se, e con quali modalità, la valutazione tiene conto dei risultati assoluti a lungo termine invece che dei risultati relativi a un indice di riferimento o ad altri gestori di attivi con strategie d'investimento analoghe;
d)
in che modo la struttura del corrispettivo versato per i servizi di gestione degli attivi contribuisce ad allineare le decisioni di investimento del gestore degli attivi al profilo e alla durata delle passività dell'investitore istituzionale;
e)
l'obiettivo relativo al livello o all'intervallo di rotazione del portafoglio, il metodo utilizzato per il calcolo della rotazione e le eventuali procedure previste in caso di superamento da parte del gestore degli attivi;
f)
la durata dell'accordo con il gestore degli attivi.
Se l'accordo con il gestore degli attivi non contiene uno o più degli elementi di cui alle lettere da a) a f), l'investitore istituzionale spiega in modo chiaro e articolato il perché di questa scelta. [Em. 26]
Articolo 3 nonies
Trasparenza dei gestori di attivi
1. Gli Stati membri assicurano che il gestore degli attivi comunichi, come specificato ai paragrafi 2 e 2 bis, in che modo la sua strategia d'investimento e la relativa attuazione rispettano l'accordo di cui all'articolo 3 octies, paragrafo 2.
2. Gli Stati membri assicurano che il gestore degli attivi comunichi ogni annoal pubblico tutte le informazioni seguenti:
a)
se adotta o no le decisioni di investimento sulla base di una valutazione dei risultati a medio-lungo termine della società partecipata, incluso i risultati non finanziari, e in caso affermativo secondo quali modalità;
▌
b)
il livello di rotazione del portafoglio, il metodo utilizzato per calcolarlo e, se del caso, il motivo del superamento del livello obiettivo;
▌
c)
se sono sorti conflitti di interesse reali o potenziali in relazione alle attività di impegno e in caso affermativo quali e in che modo sono stati affrontati;
d)
se fa ricorso o no a consulenti in materia di voto ai fini delle attività di impegno e in caso affermativo secondo quali modalità;
e)
il modo in cui la strategia di investimento e la sua attuazione contribuiscono complessivamente al rendimento a medio e lungo termine degli attivi di un investitore istituzionale.
2 bis. Gli Stati membri assicurano che il gestore degli attivi comunichi ogni anno all'investitore istituzionale con cui ha stipulato l'accordo di cui all'articolo 3 octies, paragrafo 2, tutte le informazioni seguenti:
a)
la composizione del portafoglio e la spiegazione relativa a qualsiasi cambiamento significativo intervenuto nel portafoglio durante il periodo precedente;
b)
i costi di rotazione del portafoglio;
c)
la politica di concessione di titoli in prestito e la relativa attuazione.
3. Le informazioni comunicate ai sensi del paragrafo 2 sono disponibili gratuitamente almeno sul sito internet del gestore di attivi. Le informazioni comunicate ai sensi del paragrafo 2 bissono fornite gratuitamente e, se il gestore degli attivi non gestisce gli attivi su base discrezionale per ogni singolo cliente, sono inoltre comunicate, su richiesta, ad altri investitori.
3 bis. Gli Stati membri possono provvedere a che, in casi eccezionali, un gestore di attivi possa avere la facoltà, previa autorizzazione dell'autorità competente, di evitare la divulgazione di determinate parti delle informazioni da comunicare ai sensi del presente articolo qualora tali parti riguardino sviluppi imminenti o questioni in corso di trattativa la cui divulgazione potrebbe arrecare gravi pregiudizi alla posizione commerciale del gestore di attivi.
Articolo 3 decies
Trasparenza dei consulenti in materia di voto
1. Gli Stati membri assicurano che i consulenti in materia di voto adottino e attuino misure volte a garantire per quanto in loro potere che le loro ricerche e raccomandazioni di voto siano accurate e affidabili e basate su un'analisi approfondita di tutte le informazioni a loro disposizione, nonché elaborate nell'esclusivo interesse dei propri clienti.
1 bis. Gli Stati membri provvedono affinché i consulenti in materia di voto facciano riferimento al codice di condotta da essi applicato. Qualora si discostino da una o più raccomandazioni enunciate nel codice di condotta, essi lo dichiarano e ne spiegano le ragioni, indicando anche eventuali misure alternative adottate. Tali informazioni, unitamente al riferimento al codice di condotta da essi applicato, sono pubblicate sul sito internet del consulente in materia di voto.
I consulenti in materia di voto riferiscono annualmente in merito all'applicazione del codice di condotta. Le relazioni annuali sono pubblicate sul sito internet dei consulenti in materia di voto e rimangono disponibili gratuitamente per almeno tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione.
2. Gli Stati membri provvedono affinché i consulenti in materia di voto pubblichino su base annuale tutte le informazioni seguenti in relazione all'elaborazione delle loro ricerche e raccomandazioni di voto:
a)
le caratteristiche essenziali delle metodologie e dei modelli applicati;
b)
le principali fonti di informazione utilizzate;
c)
se e in che modo tengono conto delle condizioni del mercato nazionale, giuridiche, regolamentari ▌nonché delle condizioni specifiche delle società;
c bis)
le caratteristiche essenziali delle ricerche condotte e delle politiche di voto applicate per ciascun mercato;
d)
se comunicanoo intrattengono un dialogo con le società oggetto delle loro ricerche e raccomandazioni di voto e con i loro portatori di interesse e, in caso affermativo, la portata e la natura del dialogo o delle comunicazioni;
d bis)
la politica relativa alla prevenzione e gestione dei potenziali conflitti di interesse;
e)
il numero totale e le qualifiche dei dipendenti coinvolti nella preparazione delle raccomandazioni di voto;
f)
il numero complessivo di raccomandazioni di voto fornite nel corso dell'ultimo anno.
Tali informazioni sono pubblicate sul sito internet dei consulenti in materia di voto e rimangono disponibili gratuitamente per almeno tre anni a decorrere dalla pubblicazione.
3. Gli Stati membri assicurano che i consulenti in materia di voto individuino e comunichino senza indugio ai loro clienti ▌qualsiasi conflitto di interesse reale o potenziale o relazione commerciale che può influenzare l'elaborazione della ricerca e della raccomandazione di voto e le azioni intraprese per eliminare o attenuare il conflitto di interesse reale o potenziale."
"
4) sono inseriti gli articoli seguenti:"
“Articolo 9 bis
Diritto di voto sulla politica retributiva
1. Gli Stati membri assicurano che le società elaborino una politica retributiva degli amministratori e che la sottopongano alla votazione vincolante dell'assemblea degli azionisti. Le società retribuiscono i propri amministratori solo secondo la politica retributiva votata dall'assemblea degli azionisti. Eventuali modifiche a tale politica sono sottoposte al voto dell'assemblea degli azionisti e, in ogni caso, tale politica è sottoposta all'approvazione dell'assemblea almeno ogni tre anni.
Gli Stati membri possono tuttavia stabilire che il voto dell'assemblea degli azionisti sulla politica retributiva sia di natura consultiva.
Nei casi in cui in precedenza non sia stata attuata alcuna politica retributiva e gli azionisti respingano il progetto di politica loro proposto, la società può, durante la rielaborazione del progetto e per un periodo non superiore a un anno prima dell'adozione del progetto, versare agli amministratori una remunerazione conforme alle prassi vigenti.
Qualora vi sia una politica retributiva esistente e gli azionisti respingano il progetto di politica loro sottoposto a norma del primo comma, la società può, durante la rielaborazione del progetto e per un periodo non superiore a un anno prima dell'adozione del progetto, versare agli amministratori una remunerazione conforme alla politica esistente.
2. La politica è chiara, comprensibile e in linea con la strategia aziendale, gli obiettivi, i valori e gli interessi a lungo termine della società e comprende misure intese ad evitare i conflitti d'interesse.
3. La politica illustra il modo in cui contribuisce agli interessi a lungo termine e alla sostenibilità della società. Essa stabilisce criteri chiari per la retribuzione fissa e variabile, compresi tutti i bonus e tutti i benefici in qualsiasi forma.
La politica indica la proporzione relativa adeguata delle diverse componenti della retribuzione fissa e variabile. Essa spiega come è stato tenuto conto delle retribuzioni e delle condizioni di lavoro dei dipendenti della società nella determinazione della politica stessa o della remunerazione degli amministratori.
Per la retribuzione variabile, la politica indica i criteri da utilizzare basati sui risultati finanziari e non finanziari, tenendo conto, se del caso, dei programmi e dei risultati raggiunti in materia di responsabilità sociale d'impresa, spiega in che modo essi contribuiscono agli interessi a lungo termine e alla sostenibilità della società e illustra i metodi da applicare per determinare in che misura i criteri basati sui risultati sono stati soddisfatti; precisa i periodi di differimento, i periodi di attribuzione per la remunerazione basata su azioni e il mantenimento delle azioni dopo l'attribuzione, nonché informazioni sulla possibilità per la società di chiedere la restituzione della componente variabile della remunerazione versata.
Gli Stati membri provvedono affinché il valore delle azioni non concorra in misura prevalente ai criteri basati sui risultati finanziari.
Gli Stati membri provvedono affinché la remunerazione basata sulle azioni non rappresenti la componente più rilevante della remunerazione variabile degli amministratori. Gli Stati membri possono prevedere deroghe alle disposizioni del presente comma, a condizione che la politica retributiva spieghi in modo chiaro e articolato in che modo tale deroga contribuisce agli interessi ed alla sostenibilità a lungo termine della società.
La politica riporta le principali condizioni dei contratti degli amministratori, compresi la durata e il periodo di preavviso applicabile, le condizioni di cessazione e i pagamenti connessi alla cessazione del contratto, nonché le caratteristiche della pensione integrativa o dei regimi di pensionamento anticipato. Laddove il diritto nazionale consenta alle società di stipulare accordi con gli amministratori senza un contratto, la politica riporta le principali condizioni degli accordi con gli amministratori, compresi la durata e il periodo di preavviso applicabile, le condizioni di cessazione e i pagamenti connessi alla cessazione, nonché le caratteristiche della pensione integrativa o dei regimi di pensionamento anticipato.
La politica specifica le procedure seguite dalla società per la determinazione della remunerazione degli amministratori, tra cui il ruolo ed il funzionamento del comitato per le remunerazioni.
La politica spiega il processo decisionale specifico per la sua definizione. L'eventuale revisione della politica comprende una spiegazione di tutte le modifiche significative e delle modalità con cui tiene conto dei voti e dei pareri degli azionisti sulla politica e sulla relazione sulle retribuzioni espressi, come minimo, nei tre anni consecutivi precedenti.
4. Gli Stati membri assicurano che dopo l'approvazione degli azionisti la politica sia pubblicata senza indugio e gratuitamente sul sito internet della società almeno per tutto il periodo di applicabilità. [Em. 27 rev]
Articolo 9 ter
Informazioni da inserire nella relazione sulle retribuzioni e diritto di voto sulla relazione
1. Gli Stati membri assicurano che la società rediga una relazione sulle retribuzioni, chiara e comprensibile, che fornisca un quadro completo della remunerazione, compresi tutti i benefici in qualsiasi forma, conformemente alla politica retributiva di cui all'articolo 9 bis, concessa ai singoli amministratori, inclusi gli amministratori recentemente assunti e gli ex amministratori, nel corso dell'ultimo esercizio. La relazione contiene, se del caso, tutti gli elementi seguenti:
a)
la remunerazione complessiva concessa, versata o dovuta, suddivisa per componente, la proporzione relativa di retribuzione fissa e variabile, la spiegazione delle modalità secondo le quali la remunerazione complessiva è legata ai risultati a lungo termine e informazioni sul modo in cui sono stati applicati i criteri basati sui risultati finanziari e non finanziari;
b)
la variazione relativa della remunerazione degli amministratori esecutivi negli ultimi tre esercizi e la relazione con l'andamento dei risultati generali della società e con la variazione della retribuzione media dei dipendenti nello stesso periodo;
c)
qualsiasi remunerazione percepita dagli amministratori della società, o a loro dovuta, da qualsiasi società appartenente allo stesso gruppo;
d)
il numero di azioni e di opzioni su azioni concesse o offerte e le principali condizioni per l'esercizio dei diritti, compresi il prezzo e la data di esercizio e eventuali modifiche;
e)
informazioni sul ricorso alla possibilità di esigere la restituzione della remunerazione variabile;
f)
informazioni sulle modalità di definizione della remunerazione degli amministratori, compreso il ruolo del comitato per le remunerazioni.
2. Gli Stati membri assicurano che, nel trattamento dei dati dell'amministratore, il diritto alla vita privata delle persone fisiche sia tutelato in conformità della direttiva 95/46/CE.
3. Gli Stati membri assicurano che gli azionisti possano esprimere un voto di natura consultiva sulle retribuzioni dell'ultimo esercizio in occasione dell'assemblea annuale. In caso di mancata approvazione della relazione sulle retribuzioni da parte degli azionisti, la società, se necessario, avvia un dialogo con gli azionisti al fine di individuare le ragioni di tale decisione avversa. La società spiega nella relazione successiva come ha tenuto conto del voto degli azionisti.
3 bis. Le disposizioni in materia di remunerazione di cui al presente articolo e all'articolo 9 bis sono applicate fatti salvi i sistemi nazionali di formazione delle retribuzioni dei dipendenti nonché, ove applicabili, le disposizioni nazionali sulla rappresentanza dei dipendenti nei consigli di amministrazione.
4. Al fine di assicurare un'applicazione uniforme del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 14 bis, per precisare la presentazione standardizzata delle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. [Em. 28]
Articolo 9 quater
Diritto di voto sulle operazioni con parti correlate
1. Gli Stati membri assicurano che le operazioni rilevanti con parti correlate▌ siano annunciate pubblicamente dalle società al più tardi al momento della loro conclusione e che l'annuncio sia accompagnato con la relazione ▌che valuti la conformità dell'operazione con le condizioni di mercato e ne confermi la correttezza e la ragionevolezza dell'operazione dal punto di vista della società,compresi gli azionisti di minoranza,fornendo una spiegazione delle considerazioni su cui si basa la valutazione. L'annuncio contiene informazioni sulla natura del rapporto con la parte correlata, il nome della parte correlata, l'importo dell'operazione e qualsiasi altra informazione necessaria per valutare la correttezza economica dell'operazione dal punto di vista della società, compresi gli azionisti di minoranza.
Gli Stati membri definiscono norme specifiche in merito alla relazione da adottare a norma del primo comma, compreso il soggetto incaricato di fornire le relazioni tra quelli indicati di seguito:
–
un terzo indipendente;
–
l'organo di sorveglianza della società; o
–
un comitato di amministratori indipendenti
2. Gli Stati membri assicurano che le operazioni rilevanti con parti correlate siano approvate dagli azionisti o dall'organo amministrativo o di vigilanza delle società, conformemente alle procedure che impediscono a una parte correlata di trarre vantaggio dalla sua posizione e tutelano in modo adeguato gli interessi della società e degli azionisti che non sono parti correlate, compresi gli azionisti di minoranza.
Gli Stati membri possono disporre che gli azionisti abbiano diritto di voto in merito alle operazioni rilevanti approvate dall'organo amministrativo o di vigilanza della società.
L'intenzione è di impedire che le parti correlate traggano vantaggio da una particolare posizione e di tutelare debitamente gli interessi della società.
2 bis. Gli Stati membri assicurano che le parti correlate e i loro rappresentanti siano esclusi dalla preparazione della relazione di cui al paragrafo 1 e dalle votazioni e decisioni che vengono adottate a norma del paragrafo 2. Qualora l'operazione con parti correlate coinvolga un azionista, quest'ultimo è escluso da qualsiasi votazione riguardante l'operazione. Gli Stati membri possono consentire all'azionista che è parte correlata di partecipare alla votazione, purché il diritto nazionale preveda garanzie adeguate che si applicano nel corso della procedura di votazione per tutelare gli interessi degli azionisti che non sono parti correlate, inclusi gli azionisti di minoranza, impedendo alla parte correlata di approvare l'operazione nonostante il parere contrario della maggioranza degli azionisti che non sono parti correlate o nonostante il parere contrario della maggioranza degli amministratori indipendenti.
3. Gli Stati membri provvedono affinché le operazioni concluse con la stessa parte correlata nel corso di un qualunque periodo di 12 mesi o nel medesimo esercizio e che non sono state assoggettate agli obblighi di cui ai paragrafi 1, 2 o 3siano aggregate ai fini dell'applicazione di tali paragrafi.
4. Gli Stati membri possono esentare dagli obblighi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3:
–
le operazioni concluse tra la società e uno o più membri del gruppo o di joint venture, a condizione che i membri del gruppo o delle joint venture siano interamente di proprietà della società o che nessun'altra parte correlata della società abbia un interesse in tali membri o nelle joint venture;
–
operazioni concluse nell'ambito delle attività correnti e a condizioni di mercato normali.
4 bis. Gli Stati membri definiscono le operazioni rilevanti con le parti correlate. Le operazioni rilevanti con le parti correlate sono definite tenendo conto:
a)
dell'influenza che le informazioni sull'operazione potrebbero avere sulle decisioni dei soggetti coinvolti nel processo di approvazione;
b)
dell'incidenza dell'operazione sui risultati, sugli attivi, sulla capitalizzazione o sul fatturato e la posizione della parte correlata;
c)
dei rischi che scaturiscono dall'operazione per la società e per i suoi azionisti di minoranza.
Nel definire le operazioni rilevanti con le parti correlate, gli Stati membri possono stabilire uno o più rapporti quantitativi basati sull'impatto dell'operazione sulle entrate, sugli attivi, sulla capitalizzazione o sul fatturato della società oppure tenere conto della natura dell'operazione e della posizione della parte correlata.
"
5) dopo l'articolo 14, è inserito il capo seguente:"
"CAPO II BIS
ATTI DELEGATI E SANZIONI
Articolo 14 bis
Esercizio dei poteri delegati
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare gli atti delegati previsti dall'articolo 3 bis, paragrafo 5, dall'articolo 3 ter, paragrafo 5, dall'articolo 3 quater, paragrafo 3 e dall'articolo 9 ter è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal …*.
3. La delega di poteri di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 5, all'articolo 3 ter, paragrafo 5, all'articolo 3 quater, paragrafo 3 e all'articolo 9 ter può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva in essa specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 5, dell'articolo 3 ter, paragrafo 5, dall'articolo 3 quater, paragrafo 3 e dell'articolo 9 ter entra in vigore solo se il Parlamento europeo o il Consiglio non hanno sollevato obiezioni entro tre mesi dalla sua notificazione al Parlamento europeo e al Consiglio, oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi comunicato alla Commissione che non formuleranno obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 14 ter
Sanzioni
Gli Stati membri stabiliscono la disciplina sanzionatoria applicabile in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi entro il [data di recepimento] ▌e la informano immediatamente di qualsiasi modifica apportata successivamente.".
"
Articolo 2
Modifiche della direttiva 2013/34/UE
La direttiva 2013/34/UE è così modificata:
-1) all'articolo 2, è aggiunto il punto seguente:"
"(17) "ruling fiscale": qualunque interpretazione o applicazione preventiva di una disposizione giuridica concernente una situazione od operazione transfrontaliera di una società che potrebbe tradursi in una perdita di gettito fiscale negli Stati membri o che potrebbe comportare risparmi d'imposta per la società risultanti da trasferimenti artificiali infragruppo di utili."
"
-1 bis) all'articolo 18, il paragrafo seguente è inserito dopo il paragrafo 2:"
'2 bis. Nelle note ai bilanci, le grandi imprese e gli enti di interesse pubblico comunicano anche, specificando per Stato membro e per paese terzo in cui hanno una sede, le seguenti informazioni su base consolidata per l'esercizio:
a)
nome o nomi, natura delle attività e ubicazione geografica;
b)
fatturato;
c)
numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno;
d)
valore delle attività e costo annuale del mantenimento delle stesse;
e)
vendite e acquisti;
f)
utile o perdita al lordo d'imposta;
g)
imposte sull'utile o sulla perdita;
h)
contributi pubblici ricevuti;
i)
le società madri forniscono un elenco delle controllate che operano in ciascuno Stato membro o paese terzo, unitamente alle informazioni pertinenti.";
"
-1 ter) all'articolo 18, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: "
'3. Gli Stati membri possono disporre che il paragrafo 1, lettera b) e il paragrafo 2 bis non si applichino ai bilanci annuali di un'impresa se l'impresa è inclusa nei bilanci consolidati che devono essere redatti a norma dell'articolo 22, a condizione che tali informazioni siano contenute nelle note ai bilanci consolidati.";
"
-1 quater) è inserito l'articolo seguente:"
"Articolo 18 bis
Obbligo di informazioni aggiuntive per le grandi imprese
1. Nelle note ai bilanci, oltre alle informazioni prescritte dagli articoli 16, 17 e 18 e da altre eventuali disposizioni della presente direttiva, le grandi imprese comunicano pubblicamente gli elementi essenziali e le informazioni concernenti i ruling fiscali, fornendo una ripartizione per Stato membro e per paese terzo in cui la grande impresa in questione ha una controllata. Alla Commissione è conferito il potere di definire, mediante atti delegati conformemente all'articolo 49, il formato e il contenuto della pubblicazione.
2. Le imprese che nel corso dell'esercizio occupano in media su base consolidata un numero di dipendenti non superiore a 500 e che, alla data di chiusura del bilancio, presentano un bilancio su base consolidata non superiore a 86 milioni di euro o un fatturato netto non superiore a 100 milioni di euro sono esentate dall'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3. L'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle imprese disciplinate dal diritto di uno Stato membro la cui società madre è soggetta alle leggi di uno Stato membro e le cui informazioni sono incluse nelle informazioni comunicate da detta società madre in conformità del paragrafo 1 del presente articolo.
4. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono sottoposte a revisione conformemente alla direttiva 2006/43/CE.";
"
1) l'articolo 20 è così modificato:
a) al paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente:"
"(h) la relazione sulle retribuzioni definita all'articolo 9 ter della direttiva 2007/36/CE.";
"
b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:"
"3. Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile esprimono il proprio giudizio a norma dell'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, riguardo alle informazioni approntate in conformità del paragrafo 1, lettere c) e d), e verificano che siano state fornite le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b), e), f), g) e h).";
"
(c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:"
“4. Gli Stati membri possono esentare le imprese di cui al paragrafo 1 che hanno emesso soltanto valori mobiliari diversi da azioni ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE, dall'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, lettere a), b), e), f), g) e h) salvo che tali imprese abbiano emesso azioni che sono negoziate in un sistema multilaterale di negoziazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2004/39/CE.".
"
Articolo 2 bis
Modifiche della direttiva 2004/109/CE
La direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(13) è così modificata:
1) all'articolo 2, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:"
"(r) "ruling fiscale": qualunque interpretazione o applicazione preventiva di una disposizione giuridica per una situazione o operazione transfrontaliera di una società che potrebbe tradursi in una perdita di gettito fiscale negli Stati membri o che potrebbe comportare risparmi d'imposta per la società risultanti da trasferimenti infragruppo artificiali di utili.";
"
2) sono inseriti gli articoli seguenti:"
"Articolo 16 bis
Obbligo di informazioni aggiuntive per gli emittenti
1. Gli Stati membri impongono a ciascun emittente di pubblicare ogni anno, specificando per Stato membro e per paese terzo in cui ha una controllata, le seguenti informazioni su base consolidata per l'esercizio:
a)
nome o nomi, natura delle attività e ubicazione geografica;
b)
fatturato;
c)
numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno;
d)
utile o perdita al lordo d'imposta;
e)
imposte sull'utile o sulla perdita;
f)
contributi pubblici ricevuti.
2. L'obbligo di cui al paragrafo 1 non si applica all'emittente disciplinato dal diritto di uno Stato membro la cui società madre è soggetta alle leggi di uno Stato membro e le cui informazioni sono incluse nelle informazioni comunicate da detta società madre in conformità del paragrafo 1 del presente articolo.
3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono sottoposte a revisione conformemente alla direttiva 2006/43/CE e sono pubblicate, ove possibile, come allegato al bilancio annuale o, se del caso, al bilancio consolidato dell'emittente in questione.";
"Articolo 16 ter
Obbligo di informazioni aggiuntive per gli emittenti
1. Gli Stati membri impongono a ciascun emittente di comunicare ogni anno, su base consolidata per l'esercizio, gli elementi essenziali e le informazioni concernenti i ruling fiscali, fornendo una ripartizione per Stato membro e per paese terzo in cui l'emittente ha una controllata. Alla Commissione è conferito il potere di definire, mediante atti delegati conformemente all'articolo 27, paragrafi 2 bis, 2 ter e 2 quater, il formato e il contenuto della pubblicazione.
2. L'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica all'emittente disciplinato dal diritto di uno Stato membro la cui società madre è soggetta alle leggi di uno Stato membro e le cui informazioni sono incluse nelle informazioni comunicate da detta società madre in conformità del paragrafo 1 del presente articolo.
3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono sottoposte a revisione conformemente alla direttiva 2006/43/CE e sono pubblicate, ove possibile, come allegato ai bilanci annuali o, se del caso, ai bilanci consolidati dell'emittente in questione.";
"
3) all'articolo 27, il paragrafo 2 bis è sostituito dal seguente:"
"2 bis. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 3, all'articolo 5, paragrafo 6, all'articolo 9, paragrafo 7, all'articolo 12, paragrafo 8, all'articolo 13, paragrafo 2, all'articolo 14, paragrafo 2, all'articolo 16 bis, paragrafo 1, all'articolo 17, paragrafo 4, all'articolo 18, paragrafo 5, all'articolo 19, paragrafo 4, all'articolo 21, paragrafo 4, all'articolo 23, paragrafo 4, all'articolo 23, paragrafo 5, e all'articolo 23, paragrafo 7, è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere da gennaio 2011. La Commissione redige una relazione sui poteri delegati al più tardi entro sei mesi prima della fine del periodo di quattro anni. La delega di poteri è automaticamente prorogata per periodi della stessa durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non la revochino a norma dell'articolo 27 bis.".
"
Articolo 3
Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi entro [18 mesi dall'entrata in vigore]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 4
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 5
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate (GU L 184 del 14.7.2007, pag. 17).
Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).
Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).
Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).
Direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali (GU L 235 del 23.9.2003, pag. 10).
Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (rifusione) (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).
Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 del 1.7.2011, pag. 1).
Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).
Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1).
Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38).