Decisione del Parlamento europeo dell'8 settembre 2015 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Janusz Korwin-Mikke (2015/2102(IMM))
Il Parlamento europeo,
– vista la richiesta di revoca dell'immunità di Janusz Korwin-Mikke, trasmessa il 13 marzo 2015 dal Procuratore generale della Repubblica di Polonia, nel quadro di un procedimento giudiziario avviato dal Capo della polizia municipale di Piotrków Trybunalski in data 9 marzo 2015 (n. registro SM.O.4151-F.2454/16769/2014), e comunicata in Aula il 15 aprile 2015,
– avendo ascoltato Janusz Korwin-Mikke a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del suo regolamento,
– visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,
– viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 12 maggio 1964, 10 luglio 1986, 15 e 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010, 6 settembre 2011 e 17 gennaio 2013(1),
– visti l'articolo 105, paragrafo 2, della Costituzione della Repubblica di Polonia e gli articoli 7 ter, paragrafo 1, e 7 quater, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 10 ter della legge polacca del 9 maggio 1996 sull'esercizio del mandato di deputato e senatore,
– visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A8-0229/2015),
A. considerando che il Procuratore generale della Repubblica di Polonia ha trasmesso la richiesta del Capo della polizia municipale di Piotrków Trybunalski di concedere l'autorizzazione ad avviare un procedimento giudiziario a carico di Janusz Korwin-Mikke, deputato al Parlamento europeo, in relazione al reato previsto all'articolo 92 bis della legge del 20 maggio 1971 che istituisce il Codice per i reati minori, in combinato disposto con l'articolo 20, paragrafo 1, del Codice della strada del 20 giugno 1997; che il presunto reato riguarda, in particolare, il superamento del limite di velocità consentito in una zona abitata;
B. considerando che, a norma dell'articolo 8 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, i deputati al Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni;
C. considerando che, a norma dell'articolo 9 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, i deputati al Parlamento europeo beneficiano sul territorio nazionale delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese;
D. considerando che, a norma dell'articolo 105, paragrafo 2, della Costituzione della Repubblica di Polonia, un deputato non può essere chiamato a rispondere penalmente senza l'autorizzazione del Sejm;
E. considerando che spetta esclusivamente al Parlamento decidere se l'immunità debba essere o meno revocata in un determinato caso; che il Parlamento può ragionevolmente tener conto della posizione del deputato nella formazione della propria decisione sull'opportunità di revocare o meno la sua immunità(2);
F. considerando che il presunto reato non ha collegamento diretto od ovvio con l'esercizio delle funzioni di deputato al Parlamento europeo di Korwin-Mikke e non costituisce un'opinione o un voto espressi nell'esercizio delle sue funzioni di deputato al Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 8 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea;
G. considerando che, nel caso in parola, il Parlamento non ha riscontrato prova di fumus persecutionis, vale a dire un sospetto sufficientemente serio e preciso che la causa sia stata avviata con l'intenzione di ledere politicamente il deputato interessato;
1. decide di revocare l'immunità di Janusz Korwin-Mikke;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente all'autorità competente della Repubblica di Polonia e a Janusz Korwin-Mikke.
Sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 1964, Wagner/Fohrmann e Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sentenza della Corte di giustizia del 10 luglio 1986, Wybot/Faure e altri, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2008, Mote/Parlamento, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C-200/07 e C-201/07 ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.