Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 9 settembre 2015 sulla proposta di decisione del Consiglio che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (COM(2015)0286 – C8-0156/2015 – 2015/0125(NLE))
(Consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2015)0286),
– visto l'articolo 78, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0156/2015),
– vista la lettera del Consiglio del 30 luglio 2015 con la quale ha comunicato al Parlamento il proprio orientamento generale,
– vista la lettera della commissione per i bilanci,
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0245/2015),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. approva la dichiarazione allegata alla presente risoluzione;
3. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
4. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
5. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
6. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Testo della Commissione
Emendamento
Emendamento 1 Proposta di decisione Visto 3 bis (nuovo)
vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il capo I e gli articoli 18 e 19,
Emendamento 2 Proposta di decisione Considerando 2 bis (nuovo)
(2 bis) Conformemente all'articolo 78, paragrafo 3, e all'articolo 80 del trattato, le misure di solidarietà previste nella presente decisione sono vincolanti.
Emendamento 3 Proposta di decisione Considerando 4 bis (nuovo)
(4 bis) Le misure temporanee per la ricollocazione di emergenza rappresentano soltanto una parte dell'approccio globale in materia di immigrazione illustrato nella comunicazione della Commissione del 13 maggio 2015 dal titolo "Agenda europea sulla migrazione" e nella prossima relazione d'iniziativa del Parlamento europeo. Il Parlamento europeo sottolinea che tutte le dimensioni dell'approccio globale sono importanti e dovrebbero essere portate avanti in parallelo. Nella sua riunione del 25 e 26 giugno 2015, il Consiglio europeo, alla luce dell'attuale situazione di emergenza e dell'impegno a rafforzare la solidarietà e la responsabilità, ha raggiunto un accordo in particolare sulla ricollocazione temporanea ed eccezionale, su un periodo di due anni, dall'Italia e dalla Grecia ad altri Stati membri, di 40 000 persone con evidente bisogno di protezione internazionale. Gli Stati membri dovrebbero concordare quote vincolanti per la distribuzione di tali persone.
Emendamento 4 Proposta di decisione Considerando 5
(5) Nella risoluzione del 29 aprile 2015 il Parlamento europeo ha ribadito la necessità per l'Unione di fondare la sua risposta alle recenti tragedie nel Mediterraneo sul principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità e di intensificare gli sforzi in questo settore nei confronti degli Stati membri che accolgono il numero più elevato di rifugiati e richiedenti protezione internazionale in termini assoluti o relativi.
(5) Nella risoluzione del 29 aprile 2015 il Parlamento europeo ha ribadito la necessità per l'Unione di fondare la sua risposta alle recenti tragedie nel Mediterraneo sul principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità e di intensificare gli sforzi in questo settore nei confronti degli Stati membri che accolgono il numero più elevato di rifugiati e richiedenti protezione internazionale in termini assoluti o relativi sulla base dei criteri per la determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale, conformemente al regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio1bis. Il Parlamento europeo ha chiesto una quota vincolante per la ripartizione dei richiedenti asilo tra tutti gli Stati membri.
______________
1bis Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31).
Emendamento 5 Proposta di decisione Considerando 7
(7) Tra gli Stati membri soggetti a pressione particolare, e alla luce dei tragici eventi verificatisi di recente nel Mediterraneo, soprattutto l'Italia e la Grecia registrano flussi senza precedenti di migranti, anche persone con evidente bisogno di protezione internazionale, che mettono a dura prova i sistemi di asilo e migrazione.
(7) Tra gli Stati membri soggetti a pressione particolare, e alla luce dei tragici eventi verificatisi di recente nel Mediterraneo, soprattutto l'Italia e la Grecia registrano flussi senza precedenti di migranti, anche persone con evidente bisogno di protezione internazionale, che mettono a dura prova i sistemi di asilo e migrazione, una situazione che dimostra l'impatto negativo del regolamento (UE) n. 604/2013 per il primo paese di ingresso nell'Unione e che, purtroppo, non ha ancora portato alla sospensione di tale regolamento o, per lo meno, alla soppressione del riferimento al primo paese di ingresso nell'Unione.Tuttavia, anche altri paesi dell'Unione registrano un aumento considerevole del numero di richiedenti asilo che ricevono.
Emendamento 6 Proposta di decisione Considerando 7 bis (nuovo)
(7 bis) Gli esperti prevedono, nel breve e medio periodo, un aumento della pressione migratoria alle frontiere esterne, marittime e terrestri, dell'Unione.
Emendamento 7 Proposta di decisione Considerando 8
(8) Secondo i dati dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex), nel 2014 la rotta del Mediterraneo centrale e orientale è stata la più utilizzata per l'attraversamento irregolare delle frontiere dell'Unione. Nel 2014 sono arrivati in Italia più di 170 000 migranti irregolari, pari a un aumento del 277% rispetto al 2013. Nel paese sono entrati oltre 50 000 migranti irregolari, il 153% in più rispetto al 2013. Le statistiche sui primi mesi del 2015 confermano questa chiara tendenza per quanto riguarda l'Italia. Nei primi mesi del 2015 la Grecia ha registrato un'impennata del numero di attraversamenti irregolari delle frontiere, pari a oltre il 50% di tutti gli attraversamenti irregolari del 2014 (quasi 28 000 nei primi quattro mesi del 2015 rispetto a un totale di quasi 55 000 nel 2014). Una percentuale significativa del numero totale di migranti irregolari individuati nelle due regioni era costituita da migranti di nazionalità che, stando ai dati Eurostat, godono di un alto tasso di riconoscimento nell'Unione (nel 2014 siriani e eritrei, etnie per le quali il tasso di riconoscimento nell'UE supera il 75%, hanno rappresentato più del 40% dei migranti irregolari in Italia e più del 50% dei migranti irregolari in Grecia). Dai dati Eurostat risulta che nel 2014 sono stati individuati sul territorio greco 30 505 siriani in posizione irregolare, contro 8 220 nel 2013.
(8) Secondo i dati dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex), nel 2014 la rotta del Mediterraneo centrale e orientale è stata la più utilizzata per l'attraversamento irregolare delle frontiere dell'Unione. Nel 2014 sono arrivati in Italia più di 170 000 migranti irregolari, il che rappresenta un aumento del 277% rispetto al 2013, tra cui più di 26 100 bambini, dei quali circa 13 000 erano minori non accompagnati – una cifra che rappresenta il 7,6% del numero totale di migranti. Nel paese sono entrati oltre 50 000 migranti irregolari, il 153% in più rispetto al 2013. Le statistiche sui primi mesi del 2015 confermano questa chiara tendenza per quanto riguarda l'Italia. Da gennaio a giugno 2015 l'Italia ha registrato un aumento del 5% del numero di attraversamenti irregolari delle frontiere rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Nei primi mesi del 2015 la Grecia ha registrato un'impennata del numero di attraversamenti irregolari delle frontiere, pari a un aumento di sei volte rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e del 140% circa rispetto all'anno precedente nel complesso (76 293 da gennaio a giugno 2015, secondo i dati Frontex, rispetto a un totale di quasi 55 000 nel 2014). Una percentuale significativa del numero totale di migranti irregolari individuati nelle due regioni era costituita da migranti di nazionalità che, stando ai dati Eurostat, godono di un alto tasso di riconoscimento nell'Unione (nel 2014 siriani e eritrei, etnie per le quali il tasso di riconoscimento nell'UE supera il 75%, hanno rappresentato più del 40% dei migranti irregolari in Italia e più del 50% dei migranti irregolari in Grecia; da gennaio a giugno 2015 siriani ed eritrei hanno rappresentato il 30 % degli arrivi in Italia e quasi il 60 % degli arrivi in Grecia). Dai dati Eurostat risulta che nel 2014 sono stati individuati sul territorio greco 30 505 siriani in posizione irregolare, contro 8 220 nel 2013.
Emendamento 8 Proposta di decisione Considerando 10
(10) Stando ai dati Frontex, un'altra importante rotta di immigrazione nell'Unione nel 2014 è stata quella dei Balcani occidentali, con 43 357 attraversamenti irregolari delle frontiere. Tuttavia la maggior parte dei migranti arrivati per la rotta dei Balcani - 51% kosovari - non risultano prima facie bisognosi di protezione internazionale.
(10) Stando ai dati Frontex, un'altra importante rotta di immigrazione nell'Unione nel 2014 è stata quella dei Balcani occidentali, con 43 357 attraversamenti irregolari delle frontiere. Il numero degli attraversamenti irregolari delle frontiere è aumentato drasticamente nel 2015. Da gennaio a giugno 2015, 67 444 migranti e rifugiati hanno utilizzato la rotta che attraversa i confini della Turchia con Grecia e Bulgaria e le frontiere terrestri dell'Ungheria. Ciò corrisponde a un aumento del 962% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Questa rotta viene ormai utilizzata in maniera crescente anche dalle persone in fuga da guerre e persecuzioni. Da gennaio a giugno 2015, 17 955 rifugiati provenienti dall'Afghanistan, 13 225 provenienti dalla Siria, 3 021 dall'Iraq e 196 dall'Eritrea sono entrati nell'Unione attraverso tale rotta.
Emendamento 9 Proposta di decisione Considerando 13 bis (nuovo)
(13 bis) È opportuno che tutti gli Stati membri partecipanti assicurino un recepimento rapido e completo e un'attuazione efficace del Sistema europeo comune di asilo, in modo da garantire norme comuni dell'Unione, incluse le condizioni per l'accoglienza dei richiedenti asilo e il rispetto dei diritti fondamentali, come previsto dalla vigente legislazione dell'Unione;
Emendamento 10 Proposta di decisione Considerando 15
(15) Qualora uno Stato membro diverso dall'Italia o dalla Grecia debba affrontare un'analoga situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può adottare misure temporanee a beneficio dello Stato membro interessato, conformemente all'articolo 78, paragrafo 3, del trattato. Tali misure possono comprendere, se del caso, la sospensione degli obblighi che la presente decisione impone allo Stato membro di ricollocazione.
(15) Tenendo conto dell'attuale instabilità e dei conflitti nell'immediato vicinato dell'Unione, nonché della natura mutevole dei flussi migratori, qualora uno Stato membro diverso dall'Italia o dalla Grecia debba affrontare un'analoga situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può adottare misure temporanee a beneficio dello Stato membro interessato, conformemente all'articolo 78, paragrafo 3, del trattato. Tali misure possono comprendere, se del caso, la sospensione degli obblighi che la presente decisione impone allo Stato membro di ricollocazione.
Emendamento 11 Proposta di decisione Considerando 17
(17) Le misure previste dalla presente decisione comportano una deroga temporanea al criterio di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio1 e alle fasi procedurali, compresi i termini, di cui agli articoli 21, 22 e 29 del medesimo regolamento.
(17) Le misure previste dalla decisione proposta comportano una deroga temporanea al criterio di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013 e alle fasi procedurali, compresi i termini, di cui agli articoli 21, 22 e 29 del medesimo regolamento. Le misure di ricollocazione non dovrebbero impedire agli Stati membri di avvalersi pienamente del regolamento (UE) n. 604/2013 e di ricorrere in maniera proattiva ed efficace a tutti i criteri, come il ricongiungimento familiare, la protezione speciale dei minori non accompagnati e la clausola discrezionale per motivi umanitari.
____________________
____________________
1 Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31).
Emendamento 12 Proposta di decisione Considerando 18
(18) Si è imposta una scelta quanto ai criteri da applicare per decidere quali e quanti richiedenti ricollocare dall'Italia e dalla Grecia. È contemplato un sistema chiaro e funzionale, basato su una soglia corrispondente al tasso medio a livello UE delle decisioni di riconoscimento della protezione internazionale prese in primo grado calcolato, in base agli ultimi dati Eurostat disponibili, sul numero totale a livello UE delle decisioni relative alle domande di protezione internazionale. Tale soglia dovrebbe garantire, nella massima misura possibile, che tutti i richiedenti potenzialmente più bisognosi di protezione internazionale possano godere pienamente e rapidamente dei diritti di protezione nello Stato membro di ricollocazione e impedire, sempre nella massima misura possibile, che i richiedenti la cui domanda sarà verosimilmente respinta siano ricollocati in un altro Stato membro, prolungando indebitamente il soggiorno nell'Unione. Stando ai dati Eurostat sulle decisioni di primo grado del 2014, ai fini della presente decisione dovrebbe valere la soglia del 75% corrispondente alle decisioni del 2014 relative alle domande di siriani e eritrei.
(18) Si è imposta una scelta quanto ai criteri da applicare per decidere quali e quanti richiedenti ricollocare dall'Italia e dalla Grecia. È contemplato un sistema chiaro e funzionale, basato su una soglia corrispondente al tasso medio a livello UE delle decisioni di riconoscimento della protezione internazionale prese in primo grado calcolato, in base agli ultimi dati Eurostat disponibili, sul numero totale a livello UE delle decisioni relative alle domande di protezione internazionale. Tale soglia dovrebbe garantire, nella massima misura possibile, che tutti i richiedenti potenzialmente più bisognosi di protezione internazionale possano godere pienamente e rapidamente dei diritti di protezione nello Stato membro di ricollocazione e impedire, sempre nella massima misura possibile, che i richiedenti la cui domanda sarà verosimilmente respinta siano ricollocati in un altro Stato membro, prolungando indebitamente il soggiorno nell'Unione. Stando ai dati Eurostat sulle decisioni di primo grado del 2014, ai fini della presente decisione dovrebbe valere la soglia del 75% corrispondente alle decisioni del 2014 relative alle domande di siriani e eritrei. Al fine di tener conto della natura mutevole dei flussi migratori, il gruppo di beneficiari da destinare a ricollocazione dovrebbe essere valutato su base trimestrale.
Emendamento 13 Proposta di decisione Considerando 19
(19) Tali misure temporanee sono destinate ad alleviare la forte pressione sul sistema di asilo di Italia e Grecia, di cui provvedono a ricollocare un buon numero dei richiedenti con evidente bisogno di protezione internazionale arrivati nei loro territori dopo la data di applicazione della presente decisione. In base al numero complessivo di cittadini di paesi terzi entrati in modo irregolare in Italia e in Grecia nel 2014 e al numero di persone bisognose di protezione internazionale, dovrebbero essere ricollocati dall'Italia e dalla Grecia, in totale, 40 000 richiedenti con evidente bisogno di protezione internazionale. Questo numero corrisponde a circa il 40% del numero totale di cittadini di paesi terzi con evidente bisogno di protezione internazionale entrati irregolarmente in Italia e in Grecia nel 2014. Pertanto la misura di ricollocazione proposta costituisce un'equa ripartizione degli oneri tra l'Italia e la Grecia, da un lato, e gli altri Stati membri, dall'altro. Sempre in base a queste cifre complessive per il 2014 e per i primi quattro mesi del 2015, il 60% di questi richiedenti dovrebbe essere ricollocato dall'Italia e il 40% dalla Grecia.
(19) Tali misure di emergenza temporanee sono destinate a istituire un meccanismo di ricollocazione giusto ed equo e ad alleviare la forte pressione sul sistema di asilo di Italia e Grecia, di cui provvedono a ricollocare un buon numero dei richiedenti con evidente bisogno di protezione internazionale arrivati nei loro territori dopo la data di applicazione della presente decisione. In base al numero complessivo di cittadini di paesi terzi entrati in modo irregolare in Italia e in Grecia nel 2014 e al numero di persone bisognose di protezione internazionale, dovrebbero essere ricollocati dall'Italia e dalla Grecia, in totale, 40 000 richiedenti con evidente bisogno di protezione internazionale. Questo numero corrisponde a circa il 40% del numero totale di cittadini di paesi terzi con evidente bisogno di protezione internazionale entrati irregolarmente in Italia e in Grecia nel 2014. Pertanto la misura di ricollocazione proposta costituisce un'equa ripartizione delle responsabilità tra l'Italia e la Grecia, da un lato, e gli altri Stati membri, dall'altro. Sempre in base a queste cifre complessive per il 2014 e per i primi quattro mesi del 2015, il 60% di questi richiedenti dovrebbe essere ricollocato dall'Italia e il 40% dalla Grecia. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente decisione, la Commissione dovrebbe valutare la percentuale di persone da ricollocare dall'Italia e dalla Grecia, sulla base dei dati più recenti a disposizione, al fine di adeguarla all'evoluzione dei flussi migratori. Il meccanismo di ricollocazione di emergenza non costituisce una soluzione alla sfida a lungo termine della pressione sul sistema di asilo alle frontiere esterne dell'Unione, quanto piuttosto un banco di prova in vista della prossima proposta legislativa concernente un meccanismo permanente di ricollocazione di emergenza sulla base dell'articolo 78, paragrafo 2, del trattato e, pertanto, è inizialmente limitato a un totale di 40 000 richiedenti. Tuttavia, dovrebbe essere valutata l'opportunità di un successivo aumento del numero dei posti per la ricollocazione, se del caso, al fine di adeguarlo alla rapida evoluzione delle tendenze e dei flussi dei rifugiati nel corso dell'applicazione della presente decisione. Qualsiasi proposta relativa a un meccanismo permanente di ricollocazione di emergenza deve basarsi su un contributo più sostanziale in termini di solidarietà e condivisione delle responsabilità tra gli Stati membri, che includa un aumento significativo del numero di posti disponibili per la ricollocazione in funzione della rapida evoluzione delle tendenze e dei flussi migratori. Tale meccanismo dovrebbe fondarsi su criteri chiaramente definiti, incluso un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi e una pressione eccezionale sul sistema di asilo, che ne consentano l'attivazione sulla base di indicatori trasparenti e oggettivi.
Emendamento 14 Proposta di decisione Considerando 20 bis (nuovo)
(20 bis) Nel definire il meccanismo permanente di ricollocazione a norma dell'articolo 78, paragrafo 2, del trattato, la Commissione dovrebbe includere il territorio di uno Stato membro tra i criteri per la determinazione della chiave di distribuzione dei migranti.
Emendamento 15 Proposta di decisione Considerando 21
(21) Il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF), istituito con regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio1, sostiene le operazioni di ripartizione degli oneri accordate tra gli Stati membri ed è aperto ai nuovi sviluppi strategici del settore. L'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 516/2014 prevede la possibilità che gli Stati membri attuino azioni connesse con il trasferimento di richiedenti protezione internazionale nell'ambito dei programmi nazionali, mentre l'articolo 18 del medesimo regolamento prevede la possibilità di una somma forfettaria di 6 000 EUR per il trasferimento di beneficiari di protezione internazionale provenienti da un altro Stato membro.
(21) Il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF), istituito con regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio1, sostiene le operazioni di equa ripartizione delle responsabilità accordate tra gli Stati membri ed è aperto ai nuovi sviluppi strategici del settore. L'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 516/2014 prevede la possibilità che gli Stati membri attuino azioni connesse con il trasferimento di richiedenti protezione internazionale nell'ambito dei programmi nazionali, mentre l'articolo 18 del medesimo regolamento prevede la possibilità di una somma forfettaria di 6 000 EUR per il trasferimento di beneficiari di protezione internazionale provenienti da un altro Stato membro.
______________
___________________
9 Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 168).
9 Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 168).
Emendamento 16 Proposta di decisione Considerando 21 bis (nuovo)
(21 bis) La Commissione dovrebbe controllare l'utilizzo dell'importo di 6 000 EUR destinato alla ricollocazione di ciascun richiedente.
Emendamento 17 Proposta di decisione Considerando 25
(25) Nel decidere quali richiedenti con evidente bisogno di protezione internazionale ricollocare dall'Italia e dalla Grecia, è opportuno dare priorità ai richiedenti vulnerabili ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio10. Al riguardo dovrebbero prevalere le esigenze particolari dei richiedenti, comprese la salute. L'interesse superiore del minore dovrebbe essere sempre considerato preminente.
(25) Nel decidere quali richiedenti con evidente bisogno di protezione internazionale ricollocare dall'Italia e dalla Grecia, è opportuno dare priorità ai richiedenti vulnerabili – e, tra questi, particolare attenzione dovrebbe essere prestata ai minori non accompagnati – ai sensi degli articoli21 e 22 della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio10. Al fine di tener conto della situazione specifica delle persone vulnerabili, gli Stati membri sono tenuti, a norma della direttiva 2013/33/UE e della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio1bis, a effettuare una valutazione individuale della vulnerabilità delle persone in termini delle loro particolari esigenze di accoglienza e procedurali. Pertanto, gli Stati membri devono adottare misure attive per valutare le esigenze individuali dei richiedenti asilo e non possono affidarsi unicamente all'autoidentificazione di questi ultimi per garantire in modo efficace i loro diritti in virtù del diritto dell'Unione. Al riguardo dovrebbero prevalere le esigenze particolari dei richiedenti, comprese la salute. L'interesse superiore del minore dovrebbe essere sempre considerato preminente in tutte le procedure avviate nell'ambito della presente decisione, e i principi fondamentali stabiliti nella sentenza della Corte di giustizia del 6 giugno 2013 nella causaC-648/111ter non dovrebbero mai essere messi in discussione.
______________
___________________
10 Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione) (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 96).
10 Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione) (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 96).
1bis Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 60).
1ter Sentenza della Corte di giustizia del 6 giugno 2013, MA e altri, C-648/11, EU:C:2013:367.
Emendamento 18 Proposta di decisione Considerando 26
(26) Inoltre, nel determinare lo Stato membro di ricollocazione è opportuno tenere conto delle qualifiche specifiche del richiedente che potrebbero facilitarne l'integrazione, quali le competenze linguistiche. Nel caso di richiedenti particolarmente vulnerabili, dovrebbe essere presa in considerazione la capacità dello Stato membro di ricollocazione di assicurare loro un sostegno adeguato.
(26) Inoltre, nel determinare lo Stato membro di ricollocazione è opportuno tenere conto delle preferenze e delle qualifiche specifiche del richiedente che potrebbero facilitarne l'integrazione, quali le competenze linguistiche, i legami familiari in un senso più ampio rispetto alla definizione di "familiari" di cui al regolamento (UE) n. 604/2013, le relazioni sociali, i legami culturali, i precedenti soggiorni in uno Stato membro, nonché i precedenti periodi di studio e le precedenti esperienze lavorative con una società o un'organizzazione di un determinato Stato membro, così come le qualifiche specifiche che potrebbero rivelarsi importanti per l'integrazione dei richiedenti nel mercato del lavoro dello Stato membro di ricollocazione. Gli Stati membri dovrebbero pertanto facilitare l'effettivo riconoscimento dei diplomi, delle qualifiche e delle competenze dei richiedenti. Inoltre, gli Stati membri possono informare i richiedenti in merito alle opportunità sui rispettivi mercati del lavoro. Nel caso di richiedenti particolarmente vulnerabili, dovrebbe essere presa in considerazione la capacità dello Stato membro di ricollocazione di assicurare loro un sostegno adeguato. Sebbene i richiedenti non abbiano il diritto di scegliere lo Stato membro verso cui essere ricollocati, è opportuno tener conto, per quanto possibile, delle loro esigenze, delle loro preferenze e delle loro qualifiche specifiche.
Emendamento 19 Proposta di decisione Considerando 26 bis (nuovo)
(26 bis) Sulla base degli insegnamenti tratti dal progetto pilota di ricollocazione da Malta (Eurema), le aspettative e le preferenze dovrebbero essere prese in considerazione nella misura del possibile. In una prima fase, i richiedenti dovrebbero avere l'opportunità di esprimere le loro preferenze. Essi dovrebbero elencare gli Stati membri in ordine di preferenza e motivare la loro scelta sulla base di elementi quali i legami familiari, sociali e culturali, come le competenze linguistiche, i precedenti soggiorni, i precedenti periodi di studio e le precedenti esperienze lavorative. Ciò dovrebbe avvenire nel corso del trattamento iniziale della domanda. In una seconda fase, i rispettivi Stati membri dovrebbero essere informati delle preferenze dei richiedenti e, quindi, avere l'opportunità di indicare a loro volta le loro preferenze rispetto ai richiedenti che hanno espresso una preferenza per lo Stato membro interessato. Gli Stati membri dovrebbero motivare le loro preferenze sulla base di aspetti come i legami familiari, sociali e culturali. I funzionari di collegamento nominati dagli Stati membri potrebbero agevolare la procedura organizzando colloqui con i rispettivi richiedenti. Questi ultimi dovrebbero inoltre avere l'opportunità di consultare altri attori, come organizzazioni non governative, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM). Infine, l'Italia e la Grecia, con l'assistenza dell'EASO, dovrebbero adottare una decisione in merito alla ricollocazione di ciascun richiedente verso uno specifico Stato membro tenendo conto, nella misura del possibile, delle preferenze espresse. Sarebbe opportuno consultare l'UNHCR in merito alle migliori pratiche sviluppate in materia di reinsediamento, inclusa la gestione delle preferenze e delle qualifiche specifiche.
Emendamento 20 Proposta di decisione Considerando 26 ter (nuovo)
(26 ter) Il principio di non discriminazione sancito dall'articolo 10 del trattato dovrebbe essere pienamente rispettato durante l'intera procedura di ricollocazione. La discriminazione fondata su sesso, età, origine etnica, disabilità e religione costituisce una palese violazione del trattato.
Emendamento 21 Proposta di decisione Considerando 28
(28) Le garanzie giuridiche e procedurali previste dal regolamento (UE) n. 604/2013 restano applicabili ai richiedenti cui si riferisce la presente decisione. Inoltre i richiedenti dovrebbero essere informati della procedura di ricollocazione istituita con la presente decisione e della decisione di ricollocazione. Considerato che nel quadro della legislazione dell'UE il richiedente non ha il diritto di scegliere lo Stato membro competente per l'esame della sua domanda, egli dovrebbe avere il diritto a un ricorso effettivo avverso la decisione di ricollocazione, in linea con il regolamento (UE) n. 604/2013, solo al fine di assicurare il rispetto dei suoi diritti fondamentali.
(28) Le garanzie giuridiche e procedurali previste dal regolamento (UE) n. 604/2013 restano applicabili ai richiedenti cui si riferisce la presente decisione. Inoltre i richiedenti dovrebbero essere informati della procedura di ricollocazione istituita con la presente decisione e della decisione di ricollocazione. Il richiedente dovrebbe avere il diritto a un ricorso effettivo avverso la decisione di ricollocazione, in linea con il regolamento (UE) n. 604/2013 e con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
Emendamento 22 Proposta di decisione Considerando 30
(30) È opportuno adottare misure per evitare i movimenti secondari dei ricollocati, dallo Stato membro di ricollocazione verso altri Stati membri. In particolare il richiedente dovrebbe essere informato delle conseguenze dei movimenti successivi all'interno degli Stati membri e del fatto che, se lo Stato membro di ricollocazione gli riconosce la protezione internazionale, in linea di principio è legittimato solo ai diritti collegati alla protezione internazionale in tale Stato membro.
(30) È opportuno adottare misure per evitare i movimenti secondari dei ricollocati, dallo Stato membro di ricollocazione verso altri Stati membri. Il fatto di tener conto il più possibile delle preferenze espresse dal richiedente, inclusi i legami familiari in un senso più ampio rispetto alle disposizioni in materia di famiglia di cui al regolamento (UE) n. 604/2013, come pure i legami sociali e culturali, costituisce una misura semplice e lineare che consente al richiedente di sviluppare un senso di appartenenza allo Stato membro di ricollocazione. Il richiedente dovrebbe ricevere, in una lingua che comprende o che è ragionevole supporre possa comprendere, tutte le informazioni necessarie in merito alla sua destinazione e, qualora non sia possibile tenere pienamente conto della sua preferenza, in merito ai motivi per cui ciò non è possibile. Inoltre, al fine di evitare i movimenti secondari, il richiedente dovrebbe essere informato delle conseguenze dei movimenti successivi all'interno degli Stati membri, come previsto all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 604/2013, e del fatto che, se lo Stato membro di ricollocazione gli riconosce la protezione internazionale, in linea di principio è legittimato solo ai diritti collegati alla protezione internazionale in tale Stato membro.
Emendamento 23 Proposta di decisione Considerando 30 bis (nuovo)
(30 bis) Il consenso alla ricollocazione da parte dei richiedenti o dei beneficiari di protezione internazionale è un principio consolidato nel diritto derivato dell'Unione e sancito all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 516/2014 e, per analogia, all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis nonché all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 604/2013, mentre sulla base dell'articolo 78, paragrafo 3, del trattato, le deroghe dal diritto dell'Unione sono possibili in circostanze molto limitate. Occorre assicurare un'efficace attuazione del meccanismo di ricollocazione di emergenza, mentre il consenso riveste una particolare importanza ai fini della prevenzione dei movimenti secondari e dovrebbe pertanto, in linea di principio, essere richiesto prima della ricollocazione. In mancanza di tale consenso la persona interessata non dovrebbe, in linea di principio, essere ricollocata e tale opportunità dovrebbe essere offerta a un'altra persona.
_________
1bis Regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (GU L 132 del 29.5.2010, pag. 11).
Emendamento 24 Proposta di decisione Articolo 1
La presente decisione istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia, al fine di consentire a tali Stati membri di affrontare una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi nel loro territorio.
La presente decisione istituisce misure vincolanti temporanee di emergenza nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia, al fine di consentire a tali Stati membri di affrontare una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi o di apolidi nel loro territorio.
Emendamento 25 Proposta di decisione Articolo 2 – comma 1 – lettera b
b) "richiedente": il cittadino di paese terzo o l'apolide che abbia manifestato la volontà di chiedere la protezione internazionale sulla quale non è stata ancora adottata una decisione definitiva;
b) "richiedente": il cittadino di paese terzo o l'apolide che abbia manifestato la volontà di chiedere la protezione internazionale sulla quale non è stata ancora adottata una decisione definitiva, come indicato all'articolo 2, punto i), della direttiva 2011/95/UE;
Emendamento 26 Proposta di decisione Articolo 2 – comma 1 – lettera d
d) "familiari": i familiari quali definiti all'articolo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
d) "parenti stretti": il coniuge, i figli, i genitori, le persone che esercitano la patria potestà, i nonni e i nipoti;
(Emendamento orizzontale. Esso si applica in tutto il testo della proposta della Commissione.)
Emendamento 27 Proposta di decisione Articolo 2 – lettera f bis (nuova)
f bis) "preferenza": la preferenza espressa da un richiedente per un determinato Stato membro, o da uno Stato membro per un determinato richiedente, sulla base di elementi quali ad esempio legami familiari in un senso più ampio rispetto alla definizione di "familiari" di cui all'articolo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 604/2013, legami sociali (ad esempio con comunità etniche e culturali) e legami culturali instaurati con lo Stato membro di preferenza, quali ad esempio competenze linguistiche, un precedente soggiorno effettuato in uno Stato membro o precedenti relazioni di studio o di lavoro intrattenute con società od organizzazioni dello Stato membro in questione.
Emendamento 28 Proposta di decisione Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. Data la natura mutevole dei flussi migratori, il gruppo di beneficiari da destinare a ricollocazione dovrebbe essere oggetto di valutazione a cadenza trimestrale.
Emendamento 47 Proposta di decisione Articolo 4
-1. Al fine di alleviare la notevole pressione cui è sottoposto il sistema di asilo dell'Italia e della Grecia, ma anche per fungere da importante banco di prova in vista della futura proposta legislativa concernente un meccanismo permanente di ricollocazione di emergenza sulla base dell'articolo 78, paragrafo 2 del trattato, dall'Italia e dalla Grecia è ricollocato un numero complessivo iniziale di 110 000 richiedenti. Sarà valutato, se del caso, un successivo aumento di tale numero al fine di adeguarlo alla rapida evoluzione delle tendenze e dei flussi dei rifugiati nel corso dell'applicazione della presente decisione.
1. Dall'Italia sono ricollocati nel territorio degli altri Stati membri 24 000 richiedenti, come indicato nell'allegato I.
1. Dall'Italia sono inizialmente ricollocati nel territorio degli altri Stati membri 40 000 richiedenti.
2. Dalla Grecia sono ricollocati nel territorio degli altri Stati membri 16 000 richiedenti, come indicato nell'allegato II.
2. Dalla Grecia sono inizialmente ricollocati nel territorio degli altri Stati membri 70 000 richiedenti.
2 bis. Entro [sei mesi dall'entrata in vigore della presente decisione] la Commissione valuta la quota di persone da ricollocare, rispettivamente, dall'Italia e dalla Grecia al fine di adeguare tale quota all'evoluzione dei flussi migratori, sulla base dei dati Frontex più recenti a disposizione.
Emendamento 30 Proposta di decisione Articolo 4 bis (nuovo)
Articolo 4 bis
Consenso
Per la ricollocazione di un richiedente è necessario, in linea di principio, il suo consenso.
Emendamento 31 Proposta di decisione Articolo 5 – paragrafo 2
2. Durante il periodo di applicazione della presente decisione l'Italia e la Grecia, a intervalli regolari e con l'assistenza dell'EASO e, se del caso, dei funzionari di collegamento degli Stati membri di cui al paragrafo 8, individuano i singoli richiedenti da ricollocare negli altri Stati membri e comunicano ai punti di contatto di quegli Stati membri e dell'EASO il numero di richiedenti ricollocabili. A tal fine è data priorità ai richiedenti vulnerabili ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 2013/33/UE.
2. Durante il periodo di applicazione della presente decisione l'Italia e la Grecia, a intervalli regolari e con l'assistenza dell'EASO e delle altre agenzie competenti, individuano i singoli richiedenti da ricollocare negli altri Stati membri e comunicano ai punti di contatto di quegli Stati membri e dell'EASO il numero di richiedenti ricollocabili. A tal fine è data priorità ai richiedenti vulnerabili ai sensi degli articoli 21 e 22 della direttiva 2013/33/UE ed è opportuno dedicare un'attenzione particolare ai minori non accompagnati.
Emendamento 32 Proposta di decisione Articolo 5 – paragrafo 3
3. Quanto prima possibile dopo aver ricevuto le informazioni di cui al paragrafo 2, gli Stati membri indicano il numero di richiedenti che sono in grado di ricollocare immediatamente nel loro territorio e qualsiasi altra informazione pertinente, entro i valori fissati nell'allegato I e nell'allegato II, rispettivamente.
3. Quanto prima possibile dopo aver ricevuto le informazioni di cui al paragrafo 2, gli Stati membri forniscono informazioni riguardo alla capacità di accoglienza di migranti disponibile e indicano il numero di richiedenti che sono in grado di ricollocare immediatamente nel loro territorio e qualsiasi altra informazione pertinente, entro i valori fissati nell'allegato I e nell'allegato II, rispettivamente.
Emendamento 33 Proposta di decisione Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis. L'Italia e la Grecia, con l'assistenza dell'EASO, forniscono ai richiedenti informazioni sugli Stati membri che aderiscono alla ricollocazione di emergenza in una lingua che essi comprendono (o che è ragionevole supporre possano comprendere). I richiedenti hanno inoltre accesso alle informazioni fornite da altri attori, quali ad esempio organizzazioni non governative, l'UNHCR e l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM). Durante il trattamento iniziale delle domande ai richiedenti viene chiesto di elencare gli Stati membri in ordine di preferenza e di motivare tale preferenza.
Emendamenti 34 e 48 Proposta di decisione Articolo 5 – paragrafo 5
5. I richiedenti a cui devono essere rilevate le impronte digitali in applicazione dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 603/2013 possono essere ricollocati solo previo rilevamento delle impronte digitali.
5. I richiedenti le cui impronte digitali devono essere rilevate e trasmesse in applicazione dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 603/2013 possono essere ricollocati solo previo rilevamento delle impronte digitali,nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali e senza ricorrere ad alcuna misura di coercizione o detenzione.
Emendamento 35 Proposta di decisione Articolo 5 – paragrafo 8
8. Ai fini dell'attuazione di tutti gli aspetti della procedura di ricollocazione descritta nel presente articolo, gli Stati membri possono decidere di inviare funzionari di collegamento in Italia e in Grecia.
soppresso
Emendamento 36 Proposta di decisione Articolo 6 – paragrafo 4
4. Una volta presa la decisione di ricollocazione e prima dell'effettiva ricollocazione, l'Italia e la Grecia informano l'interessato per iscritto della decisione di ricollocarlo. Tale decisione specifica lo Stato membro di ricollocazione.
4. Una volta presa la decisione di ricollocazione e prima dell'effettiva ricollocazione, l'Italia e la Grecia, con l'assistenza dell'EASO e di altri attori, quali ad esempio i funzionari di collegamento se disponibili, informanol'interessato, in modo esaustivo e in una lingua che comprende, o che è ragionevole supporre possa comprendere,in merito allo Stato membro di ricollocazione o, qualora non siano state tenute in considerazione le sue preferenze, in merito ai motivi di tale decisione. L'Italia e la Grecia informano inoltre l'interessato per iscritto della decisione di ricollocarlo. Tale decisione specifica lo Stato membro di ricollocazione.
Emendamento 37 Proposta di decisione Articolo 7 – comma 1 – lettera b
b) trattamento iniziale delle domande;
b) trattamento iniziale delle domande, compresa l'identificazione delle vulnerabilità e delle preferenze al fine di individuare potenziali richiedenti suscettibili di ricollocazione, e screening dei richiedenti, tra cui la chiara identificazione, il rilevamento delle impronte digitali e la registrazione delle domande di protezione internazionale;
Emendamento 38 Proposta di decisione Articolo 7 – comma 1 – lettera d
d) esecuzione del trasferimento dei richiedenti verso lo Stato membro di ricollocazione.
d) esecuzione del trasferimento dei richiedenti verso lo Stato membro di ricollocazione. I costi del trasferimento verso lo Stato membro di ricollocazione non dovrebbero costituire un ulteriore onere per la Grecia e l'Italia.
Emendamento 39 Proposta di decisione Articolo 8 – paragrafo 2
2. Qualora l'Italia o la Grecia non rispettino l'obbligo di cui al paragrafo 1, la Commissione può decidere di sospendere la presente decisione nei confronti dello Stato membro inadempiente per un periodo massimo di tre mesi. La Commissione può decidere di prorogare la sospensione una volta sola per un ulteriore periodo di massimo tre mesi.
2. Qualora l'Italia o la Grecia non rispettino l'obbligo di cui al paragrafo 1, la Commissione può decidere, dopo aver dato allo Stato membro interessato l'opportunità di esporre le proprie opinioni, di sospendere la presente decisione nei confronti dello Stato membro inadempiente per un periodo massimo di tre mesi. La Commissione può decidere di prorogare la sospensione una volta sola per un ulteriore periodo di massimo tre mesi.
Emendamento 40 Proposta di decisione Articolo 9
Nel caso di una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi nello Stato membro di ricollocazione, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può adottare misure temporanee a beneficio dello Stato membro interessato, ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 3, del trattato. Tali misure possono comprendere, se del caso, la sospensione degli obblighi che la presente decisione impone allo Stato membro di ricollocazione.
Nel caso di una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi nello Stato membro di ricollocazione, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può adottare misure temporanee a beneficio dello Stato membro interessato, ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 3, del trattato. Tali misure possono comprendere, se del caso, anche la sospensione degli obblighi che la presente decisione impone allo Stato membro di ricollocazione.
Emendamento 41 Proposta di decisione Articolo 11
Ogni tre mesi l'Italia e la Grecia riferiscono al Consiglio e alla Commissione sull'attuazione della presente decisione e delle tabelle di marcia di cui all'articolo 8.
Ogni tre mesi l'Italia e la Grecia riferiscono al Consiglio e alla Commissione sull'attuazione e sul corretto utilizzo dei fondi ricevuti nel quadro della presente decisione e sull'attuazione delle tabelle di marcia di cui all'articolo 8.
Emendamento 42 Proposta di decisione Articolo 11 bis (nuovo)
Articolo 11 bis
Valutazione
Entro luglio 2016 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione intermedia dell'applicazione della presente decisione, proponendo all'occorrenza le necessarie raccomandazioni per l'istituzione di un meccanismo permanente di ricollocazione, anche in vista del previsto "controllo di qualità" del regolamento di Dublino.
Entro il ...* la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione finale dell'applicazione della presente decisione.
Gli Stati membri trasmettono tempestivamente alla Commissione qualsiasi informazione utile per la stesura della relazione.
____________
* GU: si prega di inserire la data: 30 mesi dalla data di entrata in vigore della presente decisione.
Emendamento 43 Proposta di decisione Allegato II bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
Allegato II bis
Procedura di ricollocazione
Procedura quale prevista nella proposta della Commissione; le fasi procedurali aggiuntive introdotte dal Parlamento europeo sono sottolineate
1 –Trattamento iniziale delle domande di protezione internazionale
— Identificazione delle persone di cui un altro Stato membro è (o dovrebbe essere) responsabile conformemente al regolamento di Dublino
→ Trasferimenti Dublino
— Identificazione di richiedenti vulnerabili
— Identificazione dei parenti stretti ai fini della ricollocazione congiunta
— Identificazione delle preferenze dei richiedenti per determinati Stati membri
↓
2 – Selezione di richiedenti da destinare a ricollocazione
— Italia/Grecia determinano quali richiedenti saranno oggetto di ricollocazione
— Informano gli Stati membri del numero di posti richiesto, nonché delle preferenze espresse dai richiedenti
↓
3 –Partecipazione degli Stati membri
— Gli Stati membri informano l'Italia/la Grecia del numero di posti disponibili per la ricollocazione
— I funzionari di collegamento possono organizzare colloqui con i richiedenti che hanno espresso una preferenza per il loro Stato membro
— Gli Stati membri indicano le loro preferenze nei confronti dei richiedenti
↓
4 –Decisione di ricollocazione
— Italia/Grecia stabiliscono quali richiedenti saranno oggetto di ricollocazione verso quale Stato membro, tenendo conto delle preferenze espresse da ambo le parti
↓
5 –Informazione e consenso
— I richiedenti sono informati in modo esaustivo in merito allo Stato membro di ricollocazione
— In linea di principio, i richiedenti danno il consenso alla loro ricollocazione nello Stato membro in questione
↓
6 –Trasferimento
Trasferimento dei richiedenti nello Stato membro di ricollocazione entro un mese
ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA
DICHIARAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
Il Parlamento europeo, vista la necessità di adottare misure immediate a beneficio degli Stati membri che devono affrontare una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi, ha accettato come base giuridica l'articolo 78, paragrafo 3, TFUE come da proposta di decisione del Consiglio, presentata dalla Commissione, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia. Ciononostante, il Parlamento europeo può accettare l'articolo 78, paragrafo 3, TFUE come base giuridica unicamente per una misura di emergenza, cui farà seguito una vera e propria proposta legislativa volta a gestire in modo strutturato eventuali situazioni di emergenza future. Insiste sul fatto che la base giuridica corretta è costituita dall'articolo 78, paragrafo 2, TFUE in base al quale, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, sono adottate le misure per la determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale, in combinato disposto con l'articolo 80 TFUE, seconda frase, che dà attuazione al principio di solidarietà formulato nella prima frase. Il Parlamento europeo sottolinea inoltre che l'adozione della decisione all'esame non pregiudica in alcun modo il ventaglio delle basi giuridiche a disposizione del co-legislatore in futuro, con particolare riferimento all'articolo 78 in combinato disposto con l'articolo 80 TFUE. Il Parlamento europeo esorta la Commissione a presentare una proposta legislativa che preveda un meccanismo permanente di ricollocazione sulla base dell'articolo 78, paragrafo 2, e dell'articolo 80, entro la fine del 2015, come annunciato dalla Commissione nell'agenda europea sulla migrazione. Il Parlamento europeo si riserva il diritto di elaborare una relazione di iniziativa legislativa qualora la Commissione non presenti a tempo debito tale proposta legislativa.