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Procedura : 2015/2061(INI)
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A8-0244/2015

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PV 09/09/2015 - 8.17
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Mercoledì 9 settembre 2015 - Strasburgo
SEE-Svizzera: ostacoli all'attuazione completa del mercato interno
P8_TA(2015)0313A8-0244/2015

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 settembre 2015 su SEE-Svizzera: ostacoli all'attuazione completa del mercato interno (2015/2061(INI))

Il Parlamento europeo,

–  visto l'accordo di libero scambio del 22 luglio 1972 tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera,

–  visto l'accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Confederazione svizzera, dall'altro, sulla libera circolazione delle persone, in particolare l'allegato I sulla libera circolazione delle persone e l'allegato III sul riconoscimento delle qualifiche professionali,

–  visto l'accordo del 25 giugno 2009 tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera per l'agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure di sicurezza doganali,

–  visto l'accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità,

–  visto l'accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici,

–  visto il protocollo del 27 maggio 2008 all'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Confederazione svizzera, dall'altro, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, della Repubblica di Bulgaria e della Romania, successivamente alla loro adesione all'Unione europea,

–  visto il protocollo del 26 ottobre 2004 all'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Confederazione svizzera, dall'altro, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, successivamente alla loro adesione all'Unione europea,

–  visto l'accordo sullo Spazio economico europeo,

–  vista la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno ("direttiva servizi")(1),

–  vista la direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali(2),

–  vista la sua risoluzione del 7 settembre 2010 su SEE-Svizzera: ostacoli alla piena attuazione del mercato interno(3),

–  vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2014 sulla relazione concernente i progressi compiuti dall'Islanda nel 2012 e sulle prospettive post-elettorali(4),

–  vista la sua risoluzione dell'11 marzo 2015 sulla governance del mercato unico nell'ambito del semestre europeo 2015(5),

–  viste le conclusioni del Consiglio del 21 marzo 2014,

–  viste le conclusioni del Consiglio del 16 dicembre 2014 su un mercato unico esteso omogeneo e sulle relazioni dell'UE con i paesi dell'Europa occidentale non appartenenti all'UE,

–  viste le conclusioni adottate dal consiglio del SEE in occasione della sua quarantaduesima riunione del 19 novembre 2014,

–  visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 7 dicembre 2012 su una verifica del funzionamento dello Spazio economico europeo (SWD(2012)0425),

–  vista la comunicazione della Commissione del 20 novembre 2012 dal titolo "Le relazioni dell'Unione europea con il Principato di Andorra, il Principato di Monaco e la Repubblica di San Marino – Opzioni per una maggiore integrazione nell'Unione" (COM(2012)0680),

–  vista la relazione della Commissione del 18 novembre 2013 dal titolo "Le relazioni dell'Unione europea con il Principato di Andorra, il Principato di Monaco e la Repubblica di San Marino Opzioni per la loro partecipazione al mercato interno",

–  vista la relazione della commissione parlamentare mista dello Spazio economico europeo (SEE) sulla relazione annuale relativa al funzionamento dell'accordo SEE nel 2013,

–  vista la risoluzione della commissione parlamentare mista dello Spazio economico europeo (SEE) del 30 maggio 2013 sul futuro del SEE e sulle relazioni dell'UE con i paesi di piccole dimensioni e la Svizzera,

–  vista la risoluzione della commissione parlamentare mista dello Spazio economico europeo (SEE) del 26 marzo 2014 sulla governance del mercato unico,

–  vista la risoluzione della commissione parlamentare mista dello Spazio economico europeo (SEE) del 17 marzo 2015 sulla politica industriale in Europa,

–  vista la risoluzione della commissione parlamentare mista dello Spazio economico europeo (SEE) del 17 marzo 2015 sul partenariato transatlantico su commercio e investimenti e le sue eventuali ripercussioni per gli Stati EFTA-SEE,

–  vista la relazione sulla politica estera della Svizzera del 14 gennaio 2015,

–  visto il trentacinquesimo quadro di valutazione del mercato interno degli Stati SEE-EFTA,

–  visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, che attribuisce all'Unione il diritto di concludere accordi internazionali,

–  visto l'articolo 52 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A8-0244/2015),

A.  considerando che i quattro Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), ovvero Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera, sono partner commerciali importanti dell'Unione europea (UE), e che la Svizzera e la Norvegia sono rispettivamente il quarto e il quinto partner commerciale più importante dell'UE in termini di volume;

B.  considerando che le relazioni tra l'UE e tre Stati membri dell'EFTA (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) si basano sullo Spazio economico europeo (SEE), il quale prevede la partecipazione al mercato interno, e che l'accordo SEE è gestito e controllato da un quadro altamente istituzionalizzato;

C.  considerando che la partecipazione della Svizzera all'accordo SEE è stata contestata da un voto popolare nel 1992 e che attualmente le relazioni tra la Svizzera e l'UE si basano, pertanto, su più di 100 accordi settoriali che prevedono un ampio grado di integrazione;

D.  considerando che un mercato unico reale e ben funzionante, fondato su un'economia di mercato sociale altamente competitiva, è necessario per stimolare la crescita e la competitività, nonché per creare posti di lavoro per rilanciare l'economia europea, ma che la legislazione sul mercato unico deve essere correttamente recepita, attuata e fatta applicare affinché produca appieno i suoi benefici negli Stati membri dell'UE e negli Stati SEE-EFTA;

Introduzione

1.  considera l'accordo SEE un elemento chiave di propulsione della crescita economica, nonché il più ampio strumento globale per l'estensione del mercato unico ai paesi terzi; reputa che, tenendo conto delle evoluzioni interne all'UE, si sia dimostrato un accordo solido, efficiente e ben funzionante, a garanzia dell'integrità del mercato unico anche nel lungo periodo;

2.  prende atto di come le salde relazioni tra l'UE, i paesi SEE-EFTA e la Svizzera vadano oltre l'integrazione economica e l'estensione del mercato unico, e di come concorrano alla stabilità e alla prosperità a vantaggio di tutti i cittadini e di tutte le imprese, comprese le PMI; sottolinea l'importanza di garantire il corretto funzionamento del mercato unico, al fine di creare condizioni di parità e generare nuovi posti di lavoro;

Attuazione della legislazione sul mercato unico: paesi SEE-EFTA

3.  rileva con preoccupazione che, sulla base del quadro di valutazione del mercato interno degli Stati SEE-EFTA, l'attuale deficit di recepimento medio dei tre Stati EFTA è salito al 2% dall'1,9% del luglio 2014;

4.  plaude ai notevoli sforzi compiuti per migliorare la celere incorporazione dell'acquis di pertinenza nell'accordo SEE, nonché al recente accordo sui principi per l'incorporazione dei regolamenti dell'UE che istituiscono le autorità europee di vigilanza nel settore dei servizi finanziari;

5.  rileva che gli Stati SEE-EFTA partecipano a numerosi programmi e agenzie dell'UE e a misure concrete di cooperazione, quali il sistema d’informazione del mercato interno o SOLVIT, e contribuiscono alla coesione dell'UE attraverso il meccanismo finanziario SEE e norvegese; ritiene che tale cooperazione favorisca l'efficace funzionamento di un mercato unico ampliato; incoraggia l'UE e gli Stati SEE-EFTA a sviluppare ulteriori strumenti preventivi e risposte relativamente a possibili minacce al fine di garantire il funzionamento del mercato interno dell'energia;

6.  reputa che sia essenziale un'attuazione puntuale, e il più prossima possibile alla simultaneità, della legislazione sul mercato unico di pertinenza e che tale processo potrebbe essere ulteriormente migliorato e velocizzato;

7.  sottolinea che l'arretrato degli atti giuridici in attesa di incorporazione resta una preoccupazione; esorta, pertanto, gli Stati SEE-EFTA a incrementare, in stretta collaborazione con l'UE, i loro sforzi, al fine di sostenere l'integrità del mercato unico;

8.  prende atto di come sia necessario il previo assenso di tutti gli Stati SEE-EFTA riguardo alla determinazione della rilevanza ai fini del SEE, nonché di come possano essere richiesti adeguamenti tecnici prima dell'incorporazione; è tuttavia preoccupato di come le numerose richieste di adeguamenti e deroghe stiano determinando inutili ritardi e possano frammentare il mercato unico; invita con decisione i suddetti paesi a porre rimedio a tale situazione e a collaborare strettamente con l'UE al fine di garantire condizioni di parità nel mercato unico esteso;

9.  rileva che dalla firma dell'accordo SEE l'UE ha fatto ricorso in misura maggiore alle agenzie; si compiace che gli Stati SEE-EFTA partecipino alle operazioni di tali agenzie; invita gli Stati SEE-EFTA e la Commissione a continuare a migliorare tale cooperazione e partecipazione;

10.  osserva che l'UE e gli Stati Uniti stanno attualmente negoziando un accordo organico in materia di libero scambio e investimenti; sottolinea che, in base alle condizioni previste dall'accordo SEE, gli Stati SEE-EFTA applicano la normativa relativa al mercato unico e che gli effetti di un partenariato compiuto in materia di scambi e investimenti avranno probabilmente ripercussioni anche per gli Stati SEE-EFTA; sottolinea, altresì, che la conclusione del TTIP non deve portare alla creazione di nuove barriere commerciali tra l'UE e gli Stati SEE-EFTA;

Principato del Liechtenstein

11.  è preoccupato del fatto che il deficit di recepimento del Liechtenstein sia passato dallo 0,7% all'1,2%; è inoltre preoccupato del fatto che la sua legislazione relativa ai diritti di ingresso e soggiorno di taluni membri della famiglia di cittadini del SEE, come pure le restrizioni sull'accettazione di un'occupazione in un altro Stato SEE imposte ai cittadini del SEE residenti nel Liechtenstein, che secondo il Liechtenstein è una disposizione basata sulle norme specifiche sulle quote previste dall'accordo SEE, non sembri del tutto coerente con il diritto del SEE stesso;

Repubblica d'Islanda

12.  prende nota della lettera del 12 marzo 2015, inviata dal governo islandese, sulla posizione dell'Islanda quale paese candidato all'adesione all'UE; esorta con decisione l'Islanda a incrementare i propri sforzi per l'adempimento ai propri obblighi a norma dell'accordo SEE, considerato che ha un deficit di recepimento del 2,8%, il più elevato di tutti gli Stati interessati; incoraggia l'UE e l'Islanda a rafforzare ulteriormente la cooperazione per quanto concerne, tra l'altro, la preparazione alle catastrofi nella regione nordatlantica e a distribuire le risorse per contrastare le relative sfide;

Regno di Norvegia

13.  plaude al fatto che la Norvegia, con cui i legami si sono rafforzati negli ultimi anni, faccia parte dell'iniziativa "Frontrunners", tesa a migliorare il mercato unico; rileva, tuttavia, che il deficit di recepimento è salito al 2% ed esorta la Norvegia a incrementare i suoi sforzi a tale proposito, specialmente allo scopo di completare il mercato interno dell'energia; incoraggia l'intensificazione della cooperazione, tra l'altro, in materia di politica energetica; rileva, tuttavia, che permangono questioni da valutare in relazione all'aumento dei dazi all'importazione su taluni prodotti;

Principato di Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino

14.  prende atto di come relazioni più strette potrebbero portare reciproci vantaggi, specialmente ai livelli regionale e locale, nelle regioni limitrofe dell'UE; plaude, pertanto, all'apertura di negoziati sugli accordi di associazione, quale significativo avanzamento in merito alla loro partecipazione al mercato unico ed eventualmente a settori che ne esulino, tenendo nel contempo conto della particolare natura di tali paesi;

Attuazione della legislazione sul mercato unico: Confederazione svizzera

15.  elogia le salde relazioni fra l'UE e la Svizzera, di lunga data e costantemente fiorenti, che hanno concorso alla pace, alla prosperità e alla crescita in Europa negli scorsi decenni; è persuaso che si possano approfondire tali relazioni, a vantaggio di entrambe le parti, rivedendo in modo globale gli accordi settoriali, nella totale osservanza dei principi fondamentali dell'UE, e che esse possano ampliare i numerosi punti comuni e interessi reciproci;

16.  plaude, in tale contesto, all'apertura, nel maggio 2014, dei negoziati per un quadro istituzionale quale precondizione per l'ulteriore sviluppo di un approccio bilaterale; sottolinea che, senza un simile accordo quadro, non saranno conclusi ulteriori accordi sulla partecipazione svizzera al mercato interno; esorta il governo svizzero all'incremento dei propri sforzi per progredire con i negoziati sulle problematiche insolute;

17.  prende atto dell'esito dell'iniziativa popolare del 9 febbraio 2014 "contro l'immigrazione di massa", nonché delle decisioni assunte l'11 febbraio 2015 dal Consiglio federale svizzero relativamente all'attuazione, da parte sua, di un progetto di legge attuativa e di nuove misure d'accompagnamento; evidenzia che ciò è contrario agli obblighi derivanti dall'accordo sulla libera circolazione delle persone (ALCP) e auspica che la Svizzera rispetti tali obblighi; puntualizza che la questione della migrazione di cittadini dai paesi terzi non deve essere confusa con la libera circolazione delle persone, quale sancita nei trattati; sottolinea che le misure unilaterali adottate dalla Svizzera finalizzate a scongiurare la discriminazione a danno dei cittadini croati sono ben lungi dal sostituire la ratifica del protocollo di estensione dell'ALCP per includere la Croazia e che la ratifica di tale protocollo consentirebbe alla Svizzera di proseguire la partecipazione al programma Orizzonte 2020 e di prorogarla oltre il 2016 al fine di promuovere l'accesso dei ricercatori ai fondi di Orizzonte 2020; invita la Commissione a collaborare con la Svizzera e gli Stati membri per trovare una soluzione soddisfacente che rispetti le disposizioni degli accordi interessati e la conformità allo Stato di diritto;

18.  ribadisce che la libera circolazione delle persone è una delle libertà fondamentali e un pilastro del mercato unico, e che essa è sempre stata una parte inscindibile dell'approccio bilaterale fra l'UE e la Svizzera e una precondizione per lo stesso; sostiene, pertanto, appieno il respingimento da parte dell'UE, nel luglio 2014, della richiesta delle autorità svizzere di rinegoziare l'ALCP, allo scopo di introdurre una quota o un sistema di preferenze nazionali; prende atto con preoccupazione delle denunce relative all'applicazione da parte di talune imprese e cantoni di un sistema di preferenza nazionale e osserva che tale prassi è contraria all'accordo sulla libertà di circolazione;

19.  osserva che le restrizioni alla libera circolazione delle persone imposte a seguito di un referendum in Svizzera rischiano di generare uno squilibrio e di compromettere i vantaggi degli accordi per gli Stati membri dell'UE;

20.  osserva che la Svizzera ha introdotto disposizioni transitorie in seguito alla sospensione dei negoziati sulla partecipazione svizzera al programma Erasmus+; è preoccupato per il fatto che tali misure probabilmente incideranno sulla mobilità degli studenti nell'insegnamento superiore tra l'UE e la Svizzera; invita la Svizzera e l'Unione europea ad adoperarsi al massimo per soddisfare i requisiti previsti per la partecipazione al programma Erasmus+, al fine di garantire la reciprocità degli scambi e non penalizzare le giovani generazioni;

21.  chiede con insistenza che l'attuale prassi secondo cui le imprese di taxi di Stati membri dell'UE possono prestare servizi in Svizzera senza restrizioni possa continuare, in quanto contribuisce da tempo allo sviluppo economico delle regioni confinanti con la Svizzera ed è reciprocamente vantaggiosa;

22.  invita la Commissione a monitorare più da vicino le implicazioni dell'acquisizione e dell'affitto di terreni da parte di agricoltori svizzeri nelle regioni confinanti dell'UE;

23.  deplora l'introduzione e il successivo consolidamento da parte della Svizzera di misure unilaterali d'accompagnamento nell'ambito dell'accordo sulla libera circolazione delle persone, quali l'imposizione di costi per la coperture di spese amministrative o l'obbligo di fornire garanzie bancarie, o una combinazione di tali misure, in quanto esse ostacolano gravemente la fornitura di servizi previsti dall'accordo in Svizzera, in particolare da parte di PMI; chiede alla Svizzera, pertanto, di rivedere tali misure al fine di renderle conformi all'accordo sulla libertà di circolazione;

24.  è del parere che l'attuazione, nel 2013, della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali aveva già da tempo superato la scadenza e chiede una celere integrazione della direttiva 2013/55/UE nell'allegato all'accordo sulla libertà di circolazione in attesa che la Svizzera trovi il modo di garantire che l'accordo resti in vigore; osserva che l'allegato II dell'accordo sulla libera circolazione delle persone è stato aggiornato recentemente nell'ottica di garantire un coordinamento più efficace dei sistemi di previdenza sociale tra l'UE e la Svizzera; invita la Svizzera a proseguire il recepimento della legislazione dell'UE conformemente ai suoi obblighi;

25.  ritiene necessarie la reciprocità e la correttezza tra il SEE e la Svizzera per quanto riguarda il loro uso del mercato interno;

26.  invita la Commissione a esaminare in futuro tutte le implicazioni per le regioni dell'UE che confinano con la Svizzera dell'introduzione di nuove norme, quali la recente modifica dell'articolo 561 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, che mira a imporre severe restrizioni all'uso a fini privati da parte dei dipendenti residenti sul territorio doganale dell'UE di autovetture aziendali registrate in un paese terzo;

27.  osserva che in generale la cooperazione prevista dall'accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità è soddisfacente, ma che il funzionamento dell'accordo potrebbe essere sostanzialmente migliorato se la Svizzera si impegnasse ad aggiornarlo in modo coerente con gli sviluppi nel diritto unionale;

28.  invita a rimuovere gli ostacoli alla mobilità professionale transfrontaliera per intensificare il mercato interno; insiste, a tal fine, sull'importanza di promuovere l'apprendimento delle lingue, informare meglio e dare un supporto concreto alle persone alla ricerca di un lavoro, in particolare attraverso la rete EURES, in Svizzera e in tutti i paesi del SEE; plaude pertanto alla partecipazione attiva della Svizzera alle attività della rete EURES, specialmente nelle regioni transfrontaliere; invita la Svizzera a proseguire lo sviluppo dei suoi servizi EURES transnazionali e transfrontalieri, in conformità dell'attuale regolamento EURES, al fine di promuovere la mobilità dei lavoratori e creare un mercato del lavoro realmente integrato tra l'Unione europea e la Svizzera; incoraggia altresì, in vista di promuovere la mobilità dei lavoratori, gli sforzi tesi ad individuare una vasta gamma di industrie emergenti e di settori strategici per la crescita, nell'ambito dei quali i paesi SEE, la Svizzera e gli Stati membri dovrebbero concentrarsi sullo sviluppo della rispettiva base di competenze, al fine di adeguare meglio le competenze e le qualifiche all'offerta e alla domanda;

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o   o

29.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.
(2) GU L 354 del 28.12.2013, pag. 132.
(3) GU C 308 E del 20.10.2011, pag. 18.
(4) Testi approvati, P7_TA(2014)0041.
(5) Testi approvati, P8_TA(2015)0069.

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