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Procedura : 2015/2053(INI)
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Ciclo del documento : A8-0259/2015

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A8-0259/2015

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PV 05/10/2015 - 15
CRE 05/10/2015 - 15

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PV 06/10/2015 - 7.7
CRE 06/10/2015 - 7.7
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P8_TA(2015)0331

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Martedì 6 ottobre 2015 - Strasburgo
Possibile estensione della protezione delle indicazioni geografiche dell'Unione europea ai prodotti non agricoli
P8_TA(2015)0331A8-0259/2015

Risoluzione del Parlamento europeo del 6 ottobre 2015 sulla possibile estensione della protezione delle indicazioni geografiche dell'Unione europea ai prodotti non agricoli 2015/2053(INI)

Il Parlamento europeo,

–  visto l'accordo dell'Organizzazione mondiale per il commercio (OMC) sugli aspetti commerciali relativi ai diritti di proprietà intellettuale (TRIPS),

–  visto il Libro verde della Commissione intitolato "Sfruttare al meglio il know-how tradizionale dell'Europa: una possibile estensione della protezione delle indicazioni geografiche dell'Unione europea ai prodotti non agricoli" (COM(2014)0469),

–  visto il regolamento (UE) n. 1151/2012(1) sui prodotti agricoli e alimentari, ovvero il "regolamento sulla qualità",

–  visto il regolamento (UE) n. 1308/2013(2) sui prodotti vitivinicoli, ovvero il "regolamento OCM unica",

–  visto il regolamento (CE) n. 110/2008(3) relativo alle bevande spiritose,

–  visto il regolamento (UE) n. 251/2014(4) sui prodotti vitivinicoli aromatizzati,

–  visto il parere del Comitato delle regioni del 12 febbraio 2015,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 febbraio 2015,

–  vista la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia di indicazioni geografiche,

–  visto l'atto di Ginevra all'Accordo di Lisbona per la protezione delle denominazioni di origine, del 31 ottobre 1958, riveduto a Stoccolma il 14 luglio 1967 e il 28 settembre 1979, riguardante la proprietà intellettuale e che garantisce la tutela dei prodotti commercializzati a livello internazionale e ampiamente riconosciuti per le caratteristiche della loro specifica area geografica di origine,

–  visto l'articolo 52 del proprio regolamento,

–  visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione per il commercio internazionale e della commissione per la cultura e l'istruzione (A8-0259/2015),

A.  considerando che i prodotti agricoli con un'origine geografica specifica che possiedono determinate qualità o sono realizzati secondo metodi tradizionali possono essere tutelati mediante un'indicazione geografica unitaria (IG) a livello dell'UE;

B.  considerando che per l'OMC, le indicazioni geografiche sono le indicazioni che identificano un prodotto come originario del territorio di un paese membro [OMC] o di una regione o località di detto territorio, quando una determinata qualità, reputazione o altra caratteristica del prodotto è attribuibile essenzialmente alla sua origine geografica;

C.  considerando che i prodotti tradizionali europei di alta qualità, frutto di conoscenze e tecniche tradizionali, rappresentano un patrimonio culturale dell'UE e sono un elemento essenziale da preservare nella vita economica e sociale di numerose regioni europee, in quanto generano attività che presentano un legame diretto con le realtà locali, in particolare nelle zone rurali, inoltre contribuiscono ad accrescere l'attrattività complessiva di un territorio, a preservare le identità locali e a promuovere il loro carattere distintivo, con effetti benefici per il turismo, la cultura, l'occupazione e il commercio;

D.  considerando che tali prodotti potrebbero contribuire a sviluppare nuove strategie per sostenere l'imprenditorialità, a livello locale e regionale, favorire il mantenimento delle infrastrutture e lo sviluppo di nuova occupazione qualificata e legata al territorio, con particolare riferimento alle aree rurali, alle aree depresse e alle regioni più marginali, in cui l'occupazione dipende spesso dalle produzioni tipiche realizzate a livello locale, fornendo un nuovo impulso alla formazione professionale e artigianale strettamente connessa allo sviluppo del territorio e alle aree produttive, pur conservando e promuovendo nel contempo il patrimonio unico e diversificato di ciascuna regione;

E.  ricorda che i prodotti non agricoli sono una parte integrante della nostra identità e un elemento importante del patrimonio culturale degli Stati membri; sottolinea che una delle principali sfide per il settore è la graduale estinzione delle competenze e dei mestieri tradizionali e che la protezione delle IG dei prodotti non agricoli potrebbe rivelarsi un incentivo per salvaguardare il patrimonio culturale e il know-how tradizionale, nonché per garantire sia un'equa remunerazione dei produttori sia l'originalità e la più ampia disponibilità possibile di tali prodotti;

F.  considerando che la reputazione di un'indicazione geografica è un bene immateriale collettivo che, ove non tutelato, può essere utilizzato liberamente e senza restrizioni, provocando la diminuzione del suo valore e persino la scomparsa del prodotto stesso;

G.  considerando che le indicazioni geografiche possono avere un notevole potenziale economico e che prevederne un'adeguata protezione può originare benefici significativi, specialmente per le PMI e le regioni dell'UE;

H.  considerando che le regioni europee possono vantare un patrimonio di prodotti non agricoli basati su competenze tradizionali e artigianali di altissimo livello che hanno contribuito a consolidarne la reputazione oltre a rappresentare parte integrante della cultura regionale e locale;

I.  considerando che le autorità pubbliche dovrebbero tutelare, incentivare (su richiesta del settore privato) e promuovere i prodotti tradizionali europei di qualità e le relative indicazioni geografiche;

J.  considerando che la qualità, la reputazione e le altre caratteristiche di un prodotto possono essere determinate dalla sua origine; che la reputazione di un prodotto determinata dalla sua origine può essere gravemente pregiudicata da talune pratiche abusive in materia di denominazione;

K.  considerando che i prodotti tradizionali europei possono formare oggetto di usurpazione, perché sono di qualità e sono ricercati come tali, a scapito sia dei consumatori che dei produttori;

L.  considerando che un'adeguata protezione a livello europeo delle indicazioni geografiche dei prodotti non agricoli, che comporti la vigilanza, il monitoraggio e la lotta contro le frodi, potrebbe contribuire a contrastare la contraffazione ed evitare la concorrenza sleale e l'inganno del consumatore;

M.  considerando che i consumatori manifestano un crescente interesse non solo nei confronti della sicurezza dei prodotti, ma anche nei confronti dell'origine, dell'autenticità e dei metodi di produzione;

N.  considerando che i consumatori dovrebbero poter operare scelte consapevoli al momento dell'acquisto dei beni, riuscendo a identificare l'origine e la qualità dei prodotti;

O.  considerando che le attuali legislazioni nazionali che tutelano i prodotti non agricoli danno luogo a livelli diversi di protezione negli Stati membri, il che non è conforme alle finalità del mercato interno, e provocano difficoltà in merito all'effettiva tutela in Europa e negli Stati membri in cui non vige una legislazione nazionale in materia, evidenziando pertanto l'esigenza di un sistema unico di tutela delle indicazioni geografiche in tutta l'UE;

P.  considerando che una legislazione europea armonizzata non potrà che essere positiva per l'UE nei negoziati commerciali internazionali;

Q.  considerando che l'assenza di un sistema UE di protezione unitario per le indicazioni geografiche dei prodotti non agricoli determina un quadro europeo inadeguato e particolarmente frammentato, dovuto al fatto che alcuni Stati membri non offrono alcuna protezione specifica mentre in altri vigono definizioni, procedure e livelli di protezione diversi all'interno delle norme nazionali e locali, di carattere settoriale o trasversale, con effetti distorsivi che ostacolano lo sviluppo armonico del mercato comune e una protezione omogenea nonché un'effettiva concorrenza in condizioni di parità, impediscono ai consumatori di ricevere informazioni esatte, veritiere e comparabili e di poter prendere decisioni più ponderate, oltre a costituire un ostacolo alla tutela dei consumatori;

Introduzione

1.  accoglie positivamente l'iniziativa della Commissione di organizzare una consultazione delle parti interessate su una possibile estensione della protezione delle indicazioni geografiche (IG) dell'UE ai prodotti non agricoli, così come l'esito della consultazione conclusasi nell'ottobre 2014 e nettamente a favore di un sistema di protezione UE basato sulle indicazioni geografiche per i prodotti non agricoli;

2.  ritiene che a livello europeo sia necessario stabilire uno strumento di protezione, nell'ambito di una più ampia strategia di valorizzazione dei prodotti UE di alta qualità, nel quadro di un più forte impegno delle istituzioni dell'UE a considerare i settori manifatturiero e artigianale quali forza propulsiva per la crescita e il completamento del mercato unico, rafforzando il prestigio delle produzioni manifatturiere e artigianali locali, sostenendo lo sviluppo economico locale e l'occupazione nelle zone interessate, rilanciando il turismo e rafforzando la fiducia dei consumatori;

3.  invita la Commissione a presentare senza indugio una proposta legislativa con l'obiettivo di istituire un sistema unico europeo di protezione delle indicazioni geografiche per prodotti non agricoli, sulla base dei risultati della consultazione delle parti interessate già effettuata nonché delle ulteriori analisi, e garantendo che siano considerati appieno gli effetti del nuovo sistema sui produttori, sui loro concorrenti, sui consumatori e sugli Stati membri;

4.  evidenzia che l'introduzione di un simile strumento dovrà essere accompagnata da campagne di informazione e comunicazione per consentire a produttori e consumatori di conoscere la nuova tipologia di indicazione geografica;

5.  è fermamente convinto che l'estensione della protezione delle indicazioni geografiche ai prodotti non agricoli possa avere molteplici e diversificati effetti positivi per i cittadini, i consumatori, i produttori e per l'insieme del tessuto economico e sociale europeo;

6.  ritiene che tale sistema possa in particolare tutelare più efficacemente i consumatori, migliorare la loro fiducia nei prodotti etichettati e aiutarli a compiere scelte di acquisto più ponderate incrementando la trasparenza ed eliminando la confusione causata da denominazioni o descrizioni fuorvianti, in particolare se l'esistenza di un tale sistema è comunicata in modo efficace; reputa che possa anche contribuire a migliorare la tracciabilità e fornire maggiori informazioni sulla qualità, l'origine e i metodi e le condizioni di produzione, non ultimo in considerazione del crescente interesse dei consumatori per tali questioni;

Benefici di una protezione uniforme a livello UE

7.  ricorda che per l'UE sarebbe altamente raccomandabile adottare una normativa sulle IG per i prodotti non agricoli, onde sfruttare appieno gli effetti economici positivi della tutela del carattere distintivo e della qualità di tali prodotti, fornire ai consumatori informazioni affidabili sul luogo e il metodo di produzione e preservare il know-how e i posti di lavoro ad essi connessi;

8.  ritiene che tale legislazione possa favorire l'innovazione nei processi di produzione tradizionali e la creazione di nuove start-up per i prodotti tradizionali e contribuire altresì alla sostenibilità dei posti di lavoro creati in aree scarsamente sviluppate, in particolare offrendo alle piccole imprese e alle microimprese, che sono responsabili per circa l'80% dei prodotti tipici prodotti a livello locale che potrebbero trovare tutela attraverso il sistema delle indicazioni geografiche, la possibilità di incrementare le vendite grazie a operazioni di marketing più efficaci nonché un incentivo a cooperare maggiormente, considerata la natura collettiva del sistema;

9.  evidenzia che esso potrebbe contribuire efficacemente a contrastare la contraffazione, l'uso fraudolento delle denominazioni di origine geografica e altre pratiche sleali, che sono ingannevoli per il consumatore finale e dannose soprattutto per le microimprese e le PMI che producono legittimamente la stragrande maggioranza dei prodotti potenzialmente beneficiari di protezione e che, al momento, non dispongono dei mezzi giuridici o finanziari per difendere i loro interessi, il che ha inoltre effetti negativi sulle loro esportazioni;

10.  ritiene che tale protezione promuova e faciliti l'accesso al mercato comune e ai mercati al fuori dall'UE per le produzioni artigianali europee, frutto di tradizionali conoscenze e competenze che contribuiscono a preservare il prezioso know-how che caratterizza intere comunità sociali e locali e che rappresentano anche un elemento significativo del patrimonio storico, culturale, economico e sociale europeo;

11.  ritiene che una protezione uniforme delle IG per i prodotti non agricoli stimolerebbe lo sviluppo tecnologico ed economico a livello regionale e locale aumentando il numero degli addetti alla fabbricazione di prodotti tradizionali;

12.  sottolinea che una protezione uniforme delle IG contribuirebbe non solo alla promozione di prodotti tradizionali, ma anche al riconoscimento della qualità delle materie prime in essi utilizzate e dell'eccellenza necessaria in tutte le fasi del processo produttivo;

13.  rileva che le IG costituiscono tanto una garanzia di qualità del prodotto per i consumatori quanto un riconoscimento del know-how e una forma di protezione per i produttori;

14.  sottolinea che ai fini del riconoscimento della protezione delle IG per i prodotti non agricoli e tradizionali, un know-how di alta qualità costituisce un interesse difensivo e offensivo nel quadro della politica commerciale comune, inoltre può essere uno strumento efficace per sostenere le microimprese, le piccole e medie imprese e i produttori (PMI) nel contrastare le imitazioni e i prodotti contraffatti e per garantire un approccio più sostenibile sul piano sociale, economico e ambientale nei confronti dello sviluppo economico all'interno dell'UE e al suo esterno, nonché una concorrenza leale e la protezione dei consumatori, permettendo pertanto di identificare con maggiore efficacia l'autenticità e la qualità dei prodotti; ritiene che il riconoscimento della protezione unitaria delle IG per i prodotti non agricoli contribuisca altresì alla costruzione di capitale sociale nelle regioni di produzione;

15.  ritiene che un sistema uniforme su scala UE potrebbe accrescere l'attrattività delle professioni legate al patrimonio;

16.  sottolinea che la conservazione del know-how e della produzione tradizionali può contribuire ad arrestare lo spopolamento e la distruzione delle aree rurali, come pure il flusso di giovani che abbandona tali zone;

17.  evidenzia l'importanza degli aspetti culturali, educativi, sociali e legati alla sostenibilità dei prodotti non agricoli che saranno inclusi nel processo e sottolinea la necessità di conservare, tramandare e sviluppare il know-how e le competenze tradizionali ad essi associati, nonché di promuovere una maggiore cooperazione con le industrie creative, anche al fine di valorizzare la qualità dei materiali utilizzati e dei prodotti finali; chiede che l'uso della denominazione o del logo sia accessibile a tutti i produttori di una determinata area che realizzano prodotti secondo i metodi previsti;

18.  sottolinea che la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti non agricoli contribuirà a preservare il patrimonio culturale e artistico costituito dalle tradizioni locali e regionali europee;

19.  prende atto del ruolo fondamentale delle PMI che investono in know-how tradizionale di grande qualità e offrono posti di lavoro e apprendistati locali per la formazione di professionisti qualificati che svolgono un ruolo importante nel tramandare metodi produttivi tradizionali; riconosce l'importanza di investire nell'istruzione e nella formazione in tale settore e incoraggia gli Stati membri a utilizzare in modo ottimale i finanziamenti e i programmi dell'UE esistenti per sostenere la formazione professionale di specialisti attivi nella produzione e nella promozione di prodotti dell'artigianato e dell'industria locali e regionali rispettosi dell'ambiente;

20.  incoraggia gli Stati membri a procedere allo scambio di buone pratiche in materia di creazione e sostegno alle iniziative volte a stimolare il settore dell'artigianato tradizionale, che a loro volta potrebbero accrescere la consapevolezza del patrimonio culturale locale e stimolare lo sviluppo delle aree rurali;

21.  evidenzia che una diffusa conoscenza dell'IG potrebbe contribuire a una migliore promozione degli itinerari culturali europei;

22.  chiede alla Commissione e agli Stati Membri di promuovere la cooperazione transregionale e transnazionale e il raggruppamento delle migliori pratiche tra cluster di prodotti non agricoli e settori affini;

23.  sottolinea l'importanza delle indicazioni geografiche (IG) nel contesto più ampio dei diritti di proprietà intellettuale, quale strumento per proteggere i valori locali, tra cui le infrastrutture e l'occupazione, rafforzando lo sviluppo regionale e migliorando la tracciabilità, la trasparenza e l'informazione dei consumatori;

24.  osserva che i prodotti industriali e artigianali connessi con la propria origine o radicati nel territorio costituiscono un elemento centrale della vita economica e sociale di numerose regioni europee, in quanto generano attività non delocalizzabili che presentano un legame diretto con le realtà locali, in particolare nelle zone rurali; sottolinea che l'adozione a livello europeo di un sistema di protezione dei prodotti industriali e artigianali connessi con la propria origine o radicati nel territorio consentirebbe di preservare l'originalità dei nostri prodotti industriali e artigianali, evitando una standardizzazione dei prodotti;

Relazioni con i paesi terzi

25.  ritiene che i futuri accordi commerciali dell'UE con i paesi terzi dovrebbero includere elenchi aperti di tutti i prodotti, sia agricoli che non agricoli, protetti dalle indicazioni geografiche;

26.  ritiene che possano realizzarsi anche effetti positivi per i rapporti commerciali che l'UE intrattiene o negozia con i paesi terzi, permettendo all'UE di ottenere una protezione analoga per tali prodotti europei anche nel quadro dei negoziati commerciali internazionali;

27.  ritiene che l'estensione della protezione delle indicazioni geografiche dell'UE ai prodotti non agricoli permetta di stimolare le esportazioni europee e di conquistare quote di mercato, permettendo nel contempo un riconoscimento internazionale di tali prodotti e sviluppandone l'immagine di alta qualità e la reputazione attraverso i negoziati e gli scambi commerciali;

28.  ritiene che la protezione a livello UE delle IG per i prodotti non agricoli rafforzi la posizione dell'Unione nell'OMC nel chiedere un aumento del livello standard di protezione e possa rilanciare positivamente le discussioni relative alla creazione di un registro multilaterale delle IG nel quadro dell'agenda per lo sviluppo di Doha, rimanendo nel contempo completamente in linea con l'accordo TRIPS;

29.  ritiene che la protezione delle IG per i prodotti non agricoli debba essere accompagnata da una strategia più efficace per la protezione e il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale nei paesi terzi, nell'ottica di intensificare le misure intese a contrastare i prodotti falsificati o le imitazioni;

30.  ritiene che una protezione uniforme delle indicazioni geografiche dei prodotti non agricoli nell'UE possa costituire un vantaggio nella negoziazione di accordi commerciali con paesi terzi e, per contro, sottolinea che alcuni dei nostri grandi partner commerciali, quali l'India e la Cina, hanno già introdotto sistemi per proteggere tali indicazioni geografiche;

31.  invita la Commissione a includere nella sua futura comunicazione concernente la strategia commerciale e per gli investimenti dell'UE una strategia coerente e ben preparata per quanto concerne tutte le IG, che ne garantisca l'osservanza e il riconoscimento;

32.  è del parere che l'estensione del sistema della protezione delle indicazioni geografiche ai prodotti non agricoli possa contribuire a rafforzare e rendere ancora più coerente la posizione dell'UE in tale ambito, sia nel contesto dei negoziati commerciali bilaterali sia nelle sedi multilaterali, con l'obiettivo finale di assicurare una forte protezione di tutte le produzioni europee di alta qualità al di fuori dell'UE; ritiene, in particolare, che i prodotti agricoli e i prodotti non agricoli protetti dalle indicazioni geografiche dovrebbero essere pienamente tenuti presenti nei negoziati relativi ai futuri accordi commerciali dell'UE; ritiene che un sistema globale dell'UE in materia di indicazioni geografiche favorirebbe l'espansione commerciale e agevolerebbe lo svolgimento di campagne promozionali comuni al di fuori dell'UE;

Principi generali

33.  sottolinea l'importanza delle indicazioni geografiche (IG) quale importante strumento per migliorare la tracciabilità, la trasparenza e le informazioni per i consumatori e per valorizzare ulteriormente le regioni e le località dell'UE, nel quadro di un approccio più sostenibile sul piano sociale e ambientale allo sviluppo economico, oltre che per lo sviluppo del ruolo chiave che le IG svolgono nella strategia commerciale dell'UE;

34.  è convinto che il sistema debba essere basato sulle migliori prassi e su principi di trasparenza e non discriminazione e che esso possa essere uno strumento efficace per contrastare le imitazioni e i prodotti contraffatti, nonché per assicurare che l'approccio nei confronti dello sviluppo economico sia più sostenibile sotto il profilo sociale, economico e ambientale all'interno e all'esterno dell'UE, aumentando anche la protezione dei consumatori;

35.  chiede alla Commissione di avvalersi dell'esperienza maturata nei settori agricolo e alimentare con l'obiettivo di creare un sistema basato sulle migliori prassi, su principi non discriminatori e che sia trasparente, efficace, agile e privo di inutili oneri amministrativi e costi dissuasivi per i produttori che decidono volontariamente di registrare un prodotto nel sistema delle indicazioni geografiche; ritiene inoltre che tale sistema dovrebbe garantire un controllo rigoroso e la massima trasparenza possibile ed essere dotato di strumenti adeguati per affrontare le frodi; invita, a tale proposito, la Commissione ad applicare un approccio non settoriale nei confronti di qualsiasi sistema di protezione;

36.  è del parere che il nuovo sistema, così come avvenuto in passato per i prodotti agroalimentari, dovrebbe rappresentare una garanzia intuitivamente percepibile agli occhi dei consumatori di prodotti di alta qualità in termini di autenticità e origine con un forte collegamento alla zona geografica interessata e il supporto di informazioni affidabili e chiare; ritiene che l'efficacia di un tale sistema unico europeo di protezione delle indicazioni geografiche dipenderà dalla possibilità che tutte le informazioni necessarie raggiungano i produttori e i consumatori; sottolinea che il sistema deve essere trasparente e garantire una protezione accessibile, in quanto ciò è un elemento chiave per la fiducia dei consumatori e dei produttori;

37.  ritiene che, in base al nuovo quadro normativo dell'UE sugli appalti, un sistema di certificazione di qualità e di origine dei prodotti potrebbe essere utilizzato dalle autorità aggiudicatrici con riferimento alle specifiche tecniche, alle certificazioni e ai criteri di aggiudicazione, in particolare a livello locale e regionale;

38.  auspica che questi prodotti assumano una posizione centrale nell'ambito dei progetti di sviluppo regionale, di ricerca e di innovazione, di Orizzonte 2020 e dei fondi di coesione;

39.  è del parere che un sistema per la protezione dell'IG per i prodotti non agricoli a livello UE, il quale sia coerente, semplice, trasparente e non oneroso sotto il profilo burocratico e finanziario, al quale possano accedervi in particolare le PMI, consentirebbe all'UE di conseguire una protezione analoga per detti prodotti europei al di fuori dell'UE nel quadro dei negoziati commerciali internazionali, e comporterebbe un vantaggio significativo nel negoziare gli accordi di libero scambio, a livello bilaterale con i partner commerciali dell'Unione e a livello multilaterale nell'ambito dell'OMC;

40.  è del parere che la realizzazione di un'unica protezione a livello UE per quanto concerne le IG per i prodotti non agricoli, che includa definizioni, procedure di registrazione e spese comuni, l'ambito di applicazione della protezione e gli strumenti applicativi, nonché l'istituzione di un'autorità affidabile che abbia la competenza di decidere sulla concessione di una IG ai prodotti non agricoli, e che sia riconosciuta a livello UE, senza ridurre gli standard di protezione già esistenti in 15 Stati membri, sia il modo migliore per rafforzare l'efficacia nell'UE e nei negoziati con i paesi terzi;

Campo di applicazione

41.  ribadisce che il legame con il territorio di produzione è fondamentale per poter individuare un know-how particolare e designare la qualità, l'autenticità e le caratteristiche del prodotto;

42.  si esprime a favore di una definizione ampia che permetterebbe di riconoscere il legame tra il prodotto e la zona coperta dall'IG; ritiene che un sistema di protezione a livello dell'UE dovrebbe essere dotato di un campo di applicazione esteso che consenta l'inclusione di denominazioni, anche non geografiche, le quali siano associate in maniera non ambigua a un determinato luogo;

43.  ritiene che il sistema di protezione dovrebbe includere segni e simboli non testuali inequivocabilmente associati ad una particolare regione;

44.  sostiene che l'etichetta/riconoscimento/marchio/logo per le IG non agricole dovrebbe essere semplice, facilmente riconoscibile, riflettere l'identità regionale/locale dei prodotti ed essere espressa almeno nella lingua del luogo di origine del prodotto e in quella del paese in cui è importato;

45.  sottolinea che alcune indicazioni, come i termini generici o gli omonimi, devono essere escluse dalla protezione delle IG; osserva, inoltre, che le esenzioni di cui all'articolo 6, paragrafi 1, 3 e 4 del regolamento (UE) n. 1151/2012 sulle IG agricole potrebbero servire da esempio;

Il processo di registrazione

46.  è favorevole a una procedura di registrazione obbligatoria, in quanto fornirebbe maggiore certezza, soprattutto per quanto riguarda l'applicazione dei diritti in caso di controversia; chiede alla Commissione di proporre un meccanismo di registrazione dei prodotti caratterizzato dalla massima efficienza, semplicità, utilità e accessibilità, e di assicurare che il sistema preveda procedure di registrazione, modifica e cancellazione economicamente accessibili, chiare e trasparenti, offrendo in questo modo garanzie giuridiche alle parti interessate; chiede alla Commissione di effettuare una valutazione approfondita allo scopo di minimizzare gli oneri finanziari e amministrativi a carico delle parti interessate;

47.  sottolinea che tale sistema deve essere accompagnato dalla creazione di un registro unico europeo standardizzato e pubblico per i prodotti non agricoli che beneficiano della protezione dell'indicazione geografica, allo scopo di favorire i prodotti artigianali e informare e tutelare sia i consumatori che i produttori, evitando nel contempo qualsiasi inutile onere amministrativo;

48.  sottolinea, inoltre, che un tale sistema dovrebbe essere caratterizzato da un approccio trasversale, per massimizzare il suo impatto economico e sociale, e dovrebbe valorizzare in modo significativo il legame esistente tra i prodotti e il territorio di origine e rafforzare la trasparenza, al fine di accrescere la credibilità e l'autenticità di un prodotto, garantirne l'origine e contribuire a migliorarne la tracciabilità; sottolinea che è necessario effettuare controlli periodici dopo la concessione dell'indicazione geografica, onde garantire che i criteri necessari all'ottenimento dell'indicazione continuino a essere rispettati;

49.  ritiene che la registrazione debba essere effettuata in due fasi: in primo luogo, è necessario che le autorità nazionali o regionali effettuino controlli in loco per verificare che le caratteristiche specifiche non siano oggetto di interferenze, e, in secondo luogo, è necessario che vi sia un sistema unico di registrazione europeo per garantire il rispetto dei criteri comuni in ogni parte dell'UE;

50.  propone che la Commissione esamini la possibilità di trasferire, in detto contesto, anche la registrazione delle IG agricole all'UAMI; propone che tale sistema sia gestito a livello UE dall'UAMI;

51.  sottolinea che tale sistema dovrebbe mantenere al minimo i costi e gli oneri amministrativi per le imprese, offrendo al tempo stesso sufficienti garanzie ai consumatori e aiutandoli a compiere scelte più consapevoli al momento dell'acquisto dei prodotti;

52.  ritiene che tale sistema dovrebbe lasciare l'iniziativa dell'istituzione dell'IG alle imprese interessate, in particolare per quanto riguarda la definizione delle caratteristiche specifiche cui devono rispondere le IG;

53.  ritiene che i criteri figuranti nelle caratteristiche specifiche del prodotto dovrebbero essere gestiti in maniera flessibile onde garantire che lo sviluppo dei processi di produzione e le future innovazioni non siano impediti, ma incoraggiati, purché la qualità e l'autenticità del prodotto finale non siano pregiudicate;

54.  ritiene che almeno i criteri seguenti dovrebbero essere inclusi nelle caratteristiche specifiche: materie prime utilizzate, descrizione del processo di produzione, prova del legame con il territorio ed elementi di responsabilità sociale delle imprese;

55.  propone che i produttori, le loro associazioni e le camere di commercio siano i principali soggetti autorizzati a richiedere la registrazione di una IG per prodotti non agricoli;

56.  ritiene che ai fini dell'ottenimento di una IG potrebbe essere richiesto ai produttori il versamento di un contributo, purché si tratti di un contributo una tantum, che sia equo rispetto ai costi sostenuti e applicato in modo omogeneo in tutta l'UE;

Misure di controllo

57.  ritiene importante prevedere altresì i mezzi per mettere in atto efficacemente la protezione offerta da un tale strumento, indipendentemente dai mezzi di distribuzione del prodotto in caso di abusi; sottolinea l'esigenza di assicurare che le IG siano altrettanto ben protette nei mercati digitali;

58.  sottolinea l'importanza dei controlli di qualità, alla luce delle differenze significative esistenti tra prodotti agricoli e prodotti non agricoli (ad esempio il numero di produttori);

59.  sollecita altresì l'istituzione di un sistema di ispezione, accertamento e sanzioni finalizzato a monitorare le indicazioni geografiche dei prodotti commercializzati in Europa;

60.  ritiene che, ai fini della massima protezione delle IG dei prodotti non agricoli, dovrebbe essere introdotto un divieto dell'uso scorretto delle IG, non solo ove si profili il rischio che i consumatori possano essere tratti in inganno o ove vi sia concorrenza sleale, ma anche quando l'origine effettiva del prodotto sia chiaramente indicata; propone pertanto che la protezione supplementare di cui all'articolo 23 dell'accordo TRIPS, inizialmente applicabile soltanto ai vini e alle bevande alcoliche, sia estesa per essere applicata alle IG dei prodotti non agricoli;

61.  propone l'introduzione di una procedura aperta alle parti interessate con cui possa essere impugnata la registrazione di una IG;

62.  ritiene che tale aspetto possa facilitare la definizione di procedure di controllo efficaci, dando così la possibilità ai consumatori e ai produttori di difendersi dalle contraffazioni, dalle imitazioni e da altre pratiche illecite;

Coesistenza con i diritti anteriori

63.  ritiene che qualsiasi indicazione geografica futura debba poter coesistere con i diritti già associati a tale prodotto e debba tenere conto delle migliori pratiche esistenti a livello nazionale e locale nell'UE;

64.  sottolinea che il rapporto tra i marchi e le IG dovrebbe essere chiaramente stabilito, al fine di evitare i conflitti;

65.  propone che le norme riguardanti la relazione tra i marchi e le IG siano applicate alla protezione delle IG dei prodotti non agricoli;

66.  propone che gli Stati membri in cui esiste già una tutela dispongano di un periodo di applicazione adeguato, prevedendo al contempo l'attuazione di accordi transitori mirati alla coesistenza dei due sistemi nella prospettiva di un meccanismo dell'UE;

o
o   o

67.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(3) GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16.
(4) GU L 84 del 20.3.2014, pag. 14.

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