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Procedura : 2015/2208(BUD)
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A8-0273/2015

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P8_TA(2015)0333

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Martedì 6 ottobre 2015 - Strasburgo
Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda EGF/2015/002 DE/Adam Opel) - Germania
P8_TA(2015)0333A8-0273/2015
Risoluzione
 Allegato

Risoluzione del Parlamento europeo del 6 ottobre 2015 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 13 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (domanda EGF/2015/002 DE/Adam Opel, presentata dalla Germania) (COM(2015)0342 – C8-0249/2015 – 2015/2208(BUD))

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2015)0342 – C8-0249/2015),

–  visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006(1) (regolamento FEG),

–  visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020(2), in particolare l'articolo 12,

–  visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria(3) (accordo AII del 2 dicembre 2013), in particolare il punto 13,

–  vista la procedura di trilogo prevista al punto 13 dell'AII del 2 dicembre 2013,

–  vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

–  vista la lettera della commissione per lo sviluppo regionale,

–  vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0273/2015),

A.  considerando che l'Unione ha predisposto strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze delle trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale o della crisi economica e finanziaria globale, nonché per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro;

B.  considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori collocati in esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008 e nel rispetto dell'AII del 2 dicembre 2013 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG);

C.  considerando che l'adozione del regolamento FEG riflette l'accordo raggiunto tra il Parlamento europeo e il Consiglio concernente la reintroduzione del criterio di mobilitazione a seguito della crisi, l'aumento del contributo finanziario dell'Unione al 60% dei costi totali stimati delle misure proposte, l'incremento dell'efficienza del trattamento delle domande d'intervento del FEG in seno alla Commissione e da parte del Parlamento europeo e del Consiglio ottenuto con la riduzione dei tempi per la valutazione e l'approvazione, l'estensione delle azioni e dei beneficiari ammissibili ai lavoratori autonomi e ai giovani, nonché il finanziamento di incentivi per la creazione di imprese proprie;

D.  considerando che la Germania ha presentato la domanda EGF/2015/002 DE/Adam Opel di contributo finanziario del FEG in seguito al collocamento in esubero di 2 881 lavoratori presso Adam Opel AG, un'impresa che opera nel settore economico classificato alla divisione 29 della NACE Rev. 2 (Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi)(4), e presso un fornitore;

E.  considerando che la domanda soddisfa i criteri di ammissibilità stabiliti dal regolamento FEG;

1.  conviene con la Commissione che le condizioni stabilite all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento FEG sono soddisfatte e che, di conseguenza, la Germania ha diritto a un contributo finanziario pari a 6 958 623 EUR a norma del regolamento in parola;

2.  constata che le autorità tedesche hanno presentato la domanda per ottenere un contributo finanziario del FEG il 26 febbraio 2015 e che la valutazione della Commissione è stata finalizzata il 14 luglio 2015 e notificata al Parlamento il 1° settembre 2015; si compiace della rapidità della procedura di valutazione, che è durata meno di cinque mesi;

3.  osserva che le vendite di automobili in Europa occidentale sono diminuite drasticamente e hanno raggiunto il minimo storico degli ultimi 20 anni(5) ed evidenza che il numero di automobili vendute in Europa ha raggiunto il livello minimo dal 1997; conclude che tali eventi sono direttamente collegati alla crisi finanziaria ed economica mondiale oggetto del regolamento (CE) n. 546/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio(6); sottolinea inoltre che i costruttori di autoveicoli di piccole e medie dimensioni del segmento di prezzo medio sono stati particolarmente colpiti e che Adam Opel AG, essendo uno dei principali attori in tale segmento, è stato particolarmente colpito, mentre le vendite di autoveicoli economici nonché di fascia alta e di lusso non sono state altrettanto colpite dalla crisi;

4.  osserva che tra il 2007 e il 2013 si è registrato un calo del 25% del numero di automobili di nuova immatricolazione negli Stati membri dell'UE e dell'EFTA (da oltre 16 milioni a 12 milioni di automobili di nuova immatricolazione, secondo l'Associazione dei costruttori europei di automobili); sottolinea, a tale riguardo, che le vendite di automobili Opel/Vauxhall in Europa sono diminuite drasticamente del 39% tra il 2007 e il 2013;

5.  osserva inoltre che Adam Opel AG è stata sfavorita dalla casa madre General Motors, che le ha consentito di vendere i suoi veicoli esclusivamente in Europa escludendola in tal modo dai mercati emergenti in altri continenti; ritiene che le politiche di austerità imposte ai paesi europei abbiano contribuito al drastico calo delle vendite della Opel/Vauxhall;

6.  osserva che questi esuberi avranno ripercussioni negative significative sull'economia locale di Bochum; ricorda che Bochum è una città situata nell'area della Ruhr, una regione industriale a forte urbanizzazione nello stato federale tedesco del Nord Reno-Westfalia che, come altre regioni di estrazione del carbone e di produzione dell'acciaio, a partire dagli anni Sessanta ha dovuto affrontare enormi sfide strutturali; sottolinea che il tasso di disoccupazione nell'area della Ruhr raggiunge già livelli molto superiori alla media tedesca;

7.  ricorda che Bochum ha già beneficiato di un sostegno a titolo del FEG dopo che la Nokia ha sospeso la produzione di telefoni cellulari con la conseguente perdita di 1 300 posti di lavoro; rileva che Outukumpu intende sospendere la produzione di acciaio inossidabile a Bochum alla fine del 2015, il che causerà un'ulteriore deindustrializzazione della città e un peggioramento della situazione occupazionale a livello locale e ragionale;

8.  osserva che ad oggi il settore alla divisione 29 della NACE Revisione 2 (Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi) è stato oggetto di 21 domande FEG, di cui 11 riconducibili alla globalizzazione degli scambi commerciali e 10 alla crisi finanziaria ed economica mondiale; ricorda in tale contesto la domanda FEG/2010/031 BE/General Motors Belgium, conseguenza della chiusura dell'impianto di produzione di Opel ad Anversa, in Belgio;

9.  si compiace del fatto che, al fine di prestare ai lavoratori un'assistenza rapida, le autorità tedesche hanno deciso di iniziare a fornire i servizi personalizzati ai lavoratori interessati il 1° gennaio 2015, con largo anticipo rispetto alla decisione e alla domanda di sostegno del FEG per il pacchetto coordinato proposto;

10.  osserva che i lavoratori in esubero possono beneficiare di una serie di misure volte a reinserirli nel mercato del lavoro; ritiene che il numero stimato di partecipanti ai servizi di consulenza per la creazione di imprese, solo 25 beneficiari stimati, sia basso;

11.  accoglie positivamente il fatto che la gestione e il controllo del contributo richiesto saranno gestiti dagli stessi organismi all'interno del Ministero federale del lavoro e degli affari sociali che gestiscono il Fondo sociale europeo e che hanno gestito anche i precedenti contributi del FSE;

12.  osserva che la Germania prevede le seguenti misure per i lavoratori collocati in esubero coperti dalla domanda: misure di formazione professionale (Qualifizierungen), orientamento professionale (Berufsorientierung), gruppi tra pari/seminari, servizi di consulenza per la creazione di imprese (Existenzgründerberatung), ricerca di lavoro (Stellenakquise)/fiere del lavoro (Jobmessen), tutoraggio a posteriori e servizi di consulenza (Nachbetreuung und - Beratung), indennità di formazione (Transferkurzarbeitergeld);

13.  rileva che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati è stato elaborato in consultazione con le parti sociali mediante la creazione di società di ricollocamento;

14.  osserva che le autorità intendono utilizzare il massimale consentito del 35 % dei costi totali del pacchetto coordinato di servizi personalizzati per indennità e incentivi sotto forma di una indennità di formazione (Transferkurzarbeitergeld) equivalente al 60% o al 67% del reddito netto precedente del lavoratore, a seconda della situazione di famiglia del beneficiario;

15.  sottolinea che i finanziamenti forniti per le indennità di formazione (in questo caso, il Transferkurzarbeitergeld) non devono sostituire gli obblighi giuridici dello Stato membro o dell'ex datore di lavoro; esorta la Commissione e lo Stato membro a fornire informazioni chiare e coerenti volte a precisare in quale misura il Transferkurzarbeitergeld costituisca un obbligo giuridico una volta creata la società di ricollocamento (Transfergesellschaft); chiede coerenza sia nelle prassi di finanziamento che nelle informazioni fornite al Parlamento; si attende pertanto che la Commissione fornisca un'analisi approfondita e coerente degli elementi che vanno oltre gli obblighi giuridici degli Stati membri, nonché particolari di tali elementi; ribadisce la sua posizione secondo la quale dovrebbero essere utilizzati finanziamenti a titolo del FEG per il Transferkurzarbeitergeld, al fine di consentire alla società di ricollocamento di andare oltre quanto normalmente farebbe per i lavoratori, fornendo un sostegno più personalizzato e misure più approfondite di quanto sarebbe possibile in assenza di un sostegno del FEG; sottolinea che il Parlamento continuerà a vegliare che il FEG non sia utilizzato per coprire gli obblighi di uno Stato membro o di un'impresa;

16.  invita la Commissione a elaborare un approccio coerente nei confronti delle domande di contributo che comprendono la misura del Transferkurzarbeitergeld, definendola in modo coerente in ciascuna domanda, verificando approfonditamente e indicando prove che la specifica misura sia effettivamente ammissibile a beneficiare di finanziamenti a titolo del FEG, come previsto dall'articolo 7 del regolamento FEG, e non si sostituisca in nessun modo alle misure passive di protezione sociale e sia infine escluso il rischio di doppi finanziamenti;

17.  rileva che le parti sociali hanno concordato la creazione di tre società di ricollocamento per attuare le misure a favore dei lavoratori collocati in esubero, il che è conforme alla prassi consueta in Germania; accoglie positivamente il fatto che i lavoratori licenziati dalla società fornitrice (Johnson Controls Objekt Bochum GmbH & Co. KG) potranno anch'essi prendere parte alle misure adottate dalle società di ricollocamento;

18.  ricorda l'importanza di migliorare le possibilità di impiego di tutti lavoratori attraverso una formazione adeguata e il riconoscimento delle capacità e delle competenze acquisite durante la carriera professionale; si attende che la formazione offerta nell'ambito del pacchetto coordinato sia adattata non solo alle esigenze dei lavoratori in esubero, ma anche all'effettivo contesto imprenditoriale;

19.  ricorda che, in conformità dell'articolo 7 del regolamento FEG, l'elaborazione del pacchetto coordinato di servizi personalizzati dovrebbe tener conto delle prospettive future del mercato del lavoro e delle competenze richieste ed essere compatibile con il passaggio a un'economia sostenibile ed efficiente sotto il profilo delle risorse;

20.  osserva che le informazioni fornite sul pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare a titolo del FEG includono informazioni sulla complementarità con azioni finanziate dai Fondi strutturali; sottolinea che le autorità tedesche confermano che le misure ammissibili non ricevono contributi da altri strumenti finanziari dell'Unione; ribadisce la sua richiesta alla Commissione affinché presenti, nelle sue relazioni annuali, una valutazione comparativa di tali dati, onde assicurare il pieno rispetto dei regolamenti esistenti ed evitare che si verifichino duplicazioni relativamente ai servizi finanziati dall'Unione;

21.  apprezza la procedura perfezionata messa in atto dalla Commissione, dando seguito alla richiesta del Parlamento di accelerare la concessione delle sovvenzioni; prende atto dei vincoli temporali che il nuovo calendario comporta e del potenziale impatto per quanto riguarda l'efficienza nel trattamento della pratica;

22.  approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

23.  incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

24.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.
(2) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.
(3) GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.
(4) Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).
(5) Associazione dei costruttori europei di automobili (ACEA), The Automobile Industry Pocket Guide 2014-2015 (Guida tascabile 2014-2015 dell'industria automobilistica), pag. 57f.
(6) Regolamento (CE) n. 546/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1927/2006 che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (GU L 167 del 29.6.2009, pag. 26).


ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda presentata dalla Germania – EGF/2015/002 DE/Adam Opel)

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione 2015/1871/UE.)

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