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Mercoledì 15 aprile 2015 - Bruxelles
Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros - Francia
 Decisione che istituisce il comitato per la protezione sociale *
 Decisione che istituisce il comitato per l'occupazione *
 Modifica del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 ***
 Centesimo anniversario del genocidio armeno
 Giornata internazionale dei rom – zingarofobia in Europa e riconoscimento, da parte dell'UE, della giornata commemorativa del genocidio dei rom durante la Seconda guerra mondiale

Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros - Francia
PDF 224kWORD 62k
Risoluzione
Allegato
Risoluzione del Parlamento europeo del 15 aprile 2015 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 13 dell'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (domanda EFG/2014/017 FR/Mory-Ducros, presentata dalla Francia) (COM(2015)0068 – C8-0058/2015 – 2015/2056(BUD))
P8_TA(2015)0090A8-0124/2015

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2015)0068 – C8-0058/2015),

–  visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006(1) (regolamento FEG),

–  visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020(2), in particolare l'articolo 12,

–  visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria(3) (AII del 2 dicembre 2013), in particolare il punto 13,

–  vista la procedura di trilogo prevista al punto 13 dell'AII del 2 dicembre 2013,

–  vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

–  vista la lettera della commissione per lo sviluppo regionale,

–  vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0124/2015),

A.  considerando che l'Unione ha predisposto strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze delle trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale o della crisi economica e finanziaria globale e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro;

B.  considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori in esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel rispetto dell'AII del 2 dicembre 2013 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del FEG;

C.  considerando che l'adozione del regolamento FEG riflette l'accordo raggiunto tra il Parlamento europeo e il Consiglio concernente la reintroduzione del criterio di mobilitazione relativo alla crisi, l'aumento del contributo finanziario dell'Unione fino al 60% dei costi totali stimati delle misure proposte, l'incremento dell'efficienza del trattamento delle domande d'intervento del FEG in seno alla Commissione e da parte del Parlamento e del Consiglio ottenuto con la riduzione dei tempi di valutazione e approvazione, l'estensione delle azioni e dei beneficiari mediante l'inclusione dei lavoratori autonomi e dei giovani, nonché il finanziamento di incentivi per la creazione di imprese proprie;

D.  considerando che la Francia ha presentato la domanda EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros per un contributo finanziario da parte dell' FEG in seguito a 2 513 esuberi presso la Mory-Ducros SAS, società che operava nel settore economico classificato alla divisione 49 della NACE Rev. 2 ("Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte"), e che gli esuberi hanno interessato 84 località di tutta la Francia continentale;

E.  considerando che la domanda di assistenza soddisfa i criteri di ammissibilità stabiliti dal regolamento FEG;

1.  conviene con la Commissione che le condizioni stabilite all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento FEG sono soddisfatte e che, di conseguenza, la Francia ha diritto a un contributo finanziario a norma del regolamento in parola;

2.  rileva che le autorità francesi hanno presentato la domanda relativa al contributo finanziario del FEG il 6 ottobre 2014 e che la valutazione della Commissione è stata resa disponibile il 23 febbraio 2015; si compiace della rapidità della valutazione, che è durata meno di cinque mesi;

3.  osserva che i costi totali stimati ammontano a 10 087 000 EUR, dei quali 35 000 EUR previsti per le attività di controllo e certificazione, e che il contributo finanziario totale richiesto al FEG ammonta a 6 052 200 EUR, che corrisponde al 60% dei costi totali;

4.  ritiene che gli esuberi presso la Mory-Ducros SAS siano legati al calo generale della produzione fisica in Europa, il quale ha provocato la riduzione dei volumi da trasportare e ha scatenato una guerra dei prezzi all'interno del settore del trasporto di merci su strada, il che a partire dal 2007 ha portato a un continuo deterioramento dei margini operativi e a una serie di perdite per il settore in Francia; osserva che a ciò ha fatto seguito un'ondata di fallimenti, tra cui quello di Mory-Ducros; conclude che predetti eventi sono direttamente connessi alla crisi economica e finanziaria mondiale;

5.  mette in evidenza che, a seguito dell'accordo che ha seguito la chiusura della Mory-Ducros SAS, la MORY Global, società di nuova creazione, ha acquisito oltre 50 agenzie su un totale di 84 e ha riassunto 2 107 lavoratori su un totale di 4 911 e che, pertanto, 2 804 lavoratori sono stati effettivamente collocati in esubero;

6.  sottolinea che oltre il 17% dei beneficiari che potrebbero essere interessati dalle misure proposte rientra nella fascia di età tra i 55 e i 64 anni, e che la loro partecipazione alle misure di sostegno proposte contribuirebbe a evitare loro disoccupazione di lunga durata ed esclusione sociale;

7.  rileva che, finora, il settore del "Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte" è stato oggetto di un'altra domanda di intervento del FEG (EGF/2011/001 AT/Nieder- und Oberösterreich), anch'essa dovuta alla crisi finanziaria ed economica globale;

8.  valuta positivamente il fatto che, al fine di fornire un'assistenza tempestiva ai lavoratori, le autorità francesi abbiano deciso di avviare l'attuazione dei servizi personalizzati a favore dei lavoratori colpiti già il 24 febbraio 2014, con largo anticipo rispetto alla decisione e persino alla domanda di sostegno del FEG al pacchetto coordinato proposto;

9.  osserva che i servizi personalizzati da prestare consistono in un'unica azione da realizzare mediante uno sportello unico (cellule de reclassement) gestito da tre agenzie appaltatrici; rileva che la Francia chiede il finanziamento del FEG soltanto per tale sportello unico; si attende che la Commissione e le autorità francesi seguano rigorosamente il principio in base al quale i pagamenti alle agenzie appaltatrici saranno effettuati a rate e in base ai risultati conseguiti;

10.  rileva che le tre agenzie appaltatrici che gestiscono la cellule de reclassement sono state selezionate dall'amministratore giudiziario in seguito a consultazioni con i rappresentanti dei lavoratori in esubero con l'obiettivo di coprire la maggior area possibile della Francia continentale e di garantire il reinserimento del maggior numero possibile di lavoratori interessati;

11.  ritiene che il monitoraggio delle attività delle agenzie mediante relazioni scritte periodiche assicura l'utilizzo appropriato dei finanziamenti del FEG per fornire ai partecipanti un percorso professionale personalizzato, un numero sufficiente di offerte di lavoro e la consultazione di esperti specializzati nella creazione di imprese nel quadro del sistema dello sportello unico;

12.  rammenta che i fondi FEG devono aiutare i lavoratori a trovare una nuova occupazione attraverso programmi di formazione e che non devono in nessun caso sostenere le agenzie e i loro costi amministrativi;

13.  osserva che il compito dei contraenti è assistere e orientare i lavoratori in esubero e aiutarli a trovare soluzioni che consentano loro di restare nel mercato del lavoro e di ottenere un nuovo posto di lavoro;

14.  reputa che i lavoratori appartenenti alla fascia di età compresa tra i 55 e i 64 anni siano maggiormente esposti al rischio di disoccupazione prolungata e di esclusione dal mercato del lavoro; ritiene pertanto che questi lavoratori abbiano esigenze particolari in termini di servizi personalizzati;

15.  ricorda che, in conformità dell'articolo 7 del regolamento FEG, la progettazione del pacchetto coordinato di servizi personalizzati dovrebbe tenere conto delle prospettive future del mercato del lavoro e delle competenze richieste ed essere compatibile con il passaggio a un'economia sostenibile nonché efficiente sotto il profilo delle risorse;

16.  accoglie favorevolmente il ricorso al Fondo sociale europeo per ulteriori misure attive (ad esempio corsi di formazione più lunghi), che non sono incluse nella domanda presentata dalla Francia;

17.  deplora la mancanza di fondi destinati alle misure di comunicazione e promozione del FEG; ritiene che la pubblicità e l'informazione riguardo a queste azioni svolgano un ruolo importante non solo allo scopo di attirare beneficiari, ma anche per mettere in luce l'azione dell'Unione nel settore sociale;

18.  si attende che le autorità francesi rispettino le disposizioni del regolamento FEG per quanto attiene alla fornitura di informazioni e alla pubblicizzazione delle azioni finanziate, benché le stesse autorità non abbiano chiesto finanziamenti per le attività di preparazione, gestione, informazione e pubblicità;

19.  osserva che le informazioni fornite sul pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare a titolo del FEG includono informazioni sulla complementarità con azioni finanziate dai Fondi strutturali; sottolinea che le autorità francesi confermano che le azioni ammissibili non ricevono assistenza da parte di altri strumenti finanziari dell'Unione; ribadisce la sua richiesta alla Commissione affinché presenti, nelle sue relazioni annuali, una valutazione comparativa di tali dati, onde assicurare il pieno rispetto dei regolamenti esistenti ed evitare che si verifichino duplicazioni relativamente ai servizi finanziati dall'Unione;

20.  apprezza la procedura perfezionata messa in atto dalla Commissione, dando seguito alla richiesta del Parlamento di accelerare la concessione delle sovvenzioni; prende atto dei vincoli temporali che il nuovo calendario comporta e del potenziale impatto per quanto riguarda l'efficienza nel trattamento della pratica;

21.  approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

22.  incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

23.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda EFG/2014/017 FR/Mory-Ducros, presentata dalla Francia)

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione (UE) 2015/738.)

(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.
(2) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.
(3) GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.


Decisione che istituisce il comitato per la protezione sociale *
PDF 208kWORD 53k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2015 sul progetto di decisione del Consiglio che istituisce un comitato per la protezione sociale e che abroga la decisione 2004/689/CE (05126/2015 – C8-0025/2015 – 2015/0802(CNS))
P8_TA(2015)0091A8-0066/2015

(Procedura legislativa speciale – consultazione)

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto del Consiglio (05126/2015),

–  visto l'articolo 160 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0025/2015),

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A8-0066/2015),

1.  approva il progetto del Consiglio quale emendato;

2.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.  chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il suo progetto;

4.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Progetto del Consiglio   Emendamento
Emendamento 1
Progetto di decisione
Considerando 3
(3)  Nelle conclusioni del 17 dicembre 1999 sul rafforzamento della cooperazione per modernizzare e migliorare la protezione sociale2, il Consiglio ha appoggiato la proposta della Commissione di definire un meccanismo per rafforzare la cooperazione, mediante l'intervento di un gruppo di funzionari di alto livello, volto all'attuazione di tale azione. Il Consiglio ha sottolineato che questo tipo di cooperazione dovrebbe abbracciare tutte le forme di protezione sociale e, se necessario, aiutare gli Stati membri a migliorare e a rafforzare i rispettivi sistemi di protezione sociale secondo le loro priorità nazionali. Ha ricordato inoltre la competenza degli Stati membri per l'organizzazione e il finanziamento della protezione sociale ed ha approvato i quattro obiettivi generali individuati dalla Commissione nel contesto della sfida globale relativa alla modernizzazione dei sistemi di protezione sociale, vale a dire: rendere il lavoro proficuo offrendo un reddito sicuro, garantire la sicurezza e la sostenibilità dei regimi pensionistici, promuovere l'integrazione sociale e garantire un'assistenza sanitaria di elevata qualità e sostenibile; ha sottolineato altresì che la parità tra donne e uomini deve costituire una dominante in tutte le attività volte a realizzare i quattro obiettivi. Il Consiglio infine ha riconosciuto che gli aspetti riguardanti il finanziamento sono comuni a tutti gli obiettivi.
(3)  Nelle conclusioni del 17 dicembre 1999 sul rafforzamento della cooperazione per modernizzare e migliorare la protezione sociale2, il Consiglio ha appoggiato la proposta della Commissione di definire un meccanismo per rafforzare la cooperazione, mediante l'intervento di un gruppo di funzionari di alto livello, volto all'attuazione di tale azione. Il Consiglio ha sottolineato che questo tipo di cooperazione dovrebbe abbracciare tutte le forme di protezione sociale e, se necessario, aiutare gli Stati membri a migliorare e a rafforzare i rispettivi sistemi di protezione sociale secondo le loro priorità nazionali. Ha ricordato inoltre la competenza degli Stati membri per l'organizzazione e il finanziamento della protezione sociale ed ha approvato i quattro obiettivi generali individuati dalla Commissione nel contesto della sfida globale relativa alla modernizzazione dei sistemi di protezione sociale, vale a dire: rendere il lavoro proficuo offrendo un reddito sicuro, garantire la sicurezza e la sostenibilità dei regimi pensionistici, promuovere l'integrazione sociale e garantire a tutti un'assistenza sanitaria di elevata qualità e sostenibile; ha sottolineato altresì che la parità tra donne e uomini deve costituire una dominante in tutte le attività volte a realizzare i quattro obiettivi. Il Consiglio infine ha riconosciuto che gli aspetti riguardanti il finanziamento sono comuni a tutti gli obiettivi.
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2 GU C 8 del 12.1.2000, pag. 7.
2 GU C 8 del 12.1.2000, pag. 7.
Emendamento 2
Progetto di decisione
Considerando 7
(7)  Nelle conclusioni del giugno 2013 il Consiglio europeo ha affermato che la dimensione sociale dell'UEM dovrebbe essere rafforzata. Innanzitutto è importante monitorare meglio e prendere in considerazione la situazione sociale e del mercato del lavoro in seno all'UEM, in particolare utilizzando gli opportuni indicatori sociali e dell'occupazione nel quadro del semestre europeo. È altresì importante assicurare un migliore coordinamento delle politiche occupazionali e sociali pur rispettando pienamente le competenze nazionali.
(7)  Nelle conclusioni del giugno 2013 il Consiglio europeo ha affermato che la dimensione sociale dell'UEM dovrebbe essere rafforzata. Innanzitutto è importante monitorare meglio e prendere in considerazione la situazione sociale e del mercato del lavoro in seno all'UEM, in particolare utilizzando gli opportuni indicatori sociali e dell'occupazione nel quadro del semestre europeo. È altresì importante assicurare un migliore coordinamento delle politiche occupazionali, sociali e socio-economiche pur rispettando pienamente le competenze nazionali.

Decisione che istituisce il comitato per l'occupazione *
PDF 195kWORD 46k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2015 sul progetto di decisione del Consiglio che istituisce il comitato per l'occupazione e che abroga la decisione 2000/98/CE (05125/2015 – C8-0026/2015 – 2015/0801(CNS))
P8_TA(2015)0092A8-0065/2015

(Procedura legislativa speciale – consultazione)

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto del Consiglio (05125/2015),

–  visto l'articolo 150 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0026/2015),

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A8-0065/2015),

1.  approva il progetto del Consiglio;

2.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.  chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;

4.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


Modifica del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 ***
PDF 205kWORD 49k
Risoluzione
Allegato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2015 concernente il progetto di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014/2020 (05479/2015 – C8-0047/2015 – 2015/0010(APP))
P8_TA(2015)0093A8-0125/2015

(Procedura legislativa speciale – approvazione)

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto di regolamento del Consiglio (05479/2015),

–  vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 312 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (C8-0047/2015),

–  vista la sua risoluzione del 15 aprile 2014 sui negoziati sul QFP 2014-2020: insegnamenti da trarre e prospettive future(1),

–  visti l'articolo 86 e l'articolo 99, paragrafo 1, primo e terzo comma, del suo regolamento,

–  visti la raccomandazione della commissione per i bilanci e il parere della commissione per lo sviluppo regionale (A8-0125/2015),

1.  dà la sua approvazione al progetto di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014/2020 come indicato nell'allegato alla presente risoluzione;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

ALLEGATO

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

(UE, Euratom) 2015/....

recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013

che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, il regolamento (UE, Euratom) 2015/623 del Consiglio.)

(1) Testi approvati, P7_TA(2014)0378.


Centesimo anniversario del genocidio armeno
PDF 124kWORD 51k
Risoluzione del Parlamento europeo del 15 aprile 2015 sul centenario del genocidio armeno (2015/2590(RSP))
P8_TA(2015)0094RC-B8-0342/2015

Il Parlamento europeo,

–  vista la Convenzione delle Nazioni Unite del 1948 per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio,

–  vista la sua risoluzione del 18 giugno 1987 su una soluzione politica del problema armeno(1),

–  vista la sua risoluzione del 12 marzo 2015 sulla relazione annuale sui diritti dell'uomo e la democrazia nel mondo nel 2013 e sulla politica dell'Unione in materia(2),

–  visto il protocollo sull'istituzione di relazioni diplomatiche tra la Repubblica di Armenia e la Repubblica di Turchia nonché il protocollo sullo sviluppo delle relazioni tra la Repubblica di Armenia e la Repubblica di Turchia, firmati a Zurigo il 10 ottobre 2009,

–  vista la dichiarazione resa il 12 aprile 2015 da Sua Santità Papa Francesco,

–  visto l'articolo 123, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A.  considerando che il 2015 segna il centenario del genocidio armeno perpetrato nell'impero ottomano;

B.  considerando che un numero crescente di Stati membri e parlamenti nazionali riconosce il genocidio armeno perpetrato nell'impero ottomano;

C.  considerando che una delle principali motivazioni alla base del movimento di unificazione europea è la volontà di evitare il ripetersi di guerre e crimini contro l'umanità in Europa;

D.  considerando che la Turchia e l'Armenia hanno avviato un processo di normalizzazione diplomatica, firmando nel 2009 a Zurigo protocolli volti a instaurare e sviluppare le relazioni;

E.  considerando che l'importanza di mantenere vivo il ricordo del passato è fondamentale, perché non può esservi riconciliazione senza verità e memoria;

1.  rende omaggio, alla vigilia del centenario, alla memoria del milione e mezzo di vittime armene innocenti che perirono nell'Impero ottomano; si unisce alla commemorazione del centenario del genocidio armeno in uno spirito di solidarietà europea e giustizia; chiede alla Commissione e al Consiglio di unirsi a loro volta alla commemorazione;

2.  ricorda la sua risoluzione del 18 giugno 1987 nella quale ha riconosciuto, tra l'altro, che i tragici avvenimenti verificatisi negli anni 1915-1917 a danno degli armeni sul territorio dell'Impero ottomano costituiscono un genocidio ai sensi della Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio; condanna tutti i casi di crimini contro l'umanità e di genocidio e deplora fermamente ogni tentativo di negazionismo;

3.  rende omaggio alla memoria delle vittime innocenti di tutti i genocidi e dei crimini commessi contro l'umanità; propone l'istituzione di una Giornata europea del ricordo dei genocidi, al fine di ricordare ancora una volta il diritto di tutti i popoli e di tutte le nazioni del mondo alla pace e alla dignità;

4.  sottolinea che la tempestiva prevenzione e l'efficace punizione dei genocidi e dei crimini contro l'umanità dovrebbero figurare tra le priorità fondamentali della comunità internazionale e dell'Unione europea;

5.  valuta positivamente le dichiarazioni del presidente della Repubblica di Turchia, Recep Tayyip Erdoğan, e del primo ministro della Repubblica di Turchia, Ahmet Davutoğlu, in cui porgono le loro condoglianze e riconoscono le atrocità ai danni degli armeni ottomani e ritiene che tali dichiarazioni rappresentino un passo nella giusta direzione; incoraggia la Turchia a cogliere l'importante opportunità offerta dalla commemorazione del centenario del genocidio armeno per portare avanti gli sforzi volti a venire a patti con il passato, anche con l'apertura degli archivi, e a riconoscere il genocidio armeno, aprendo così la strada a un'autentica riconciliazione tra il popolo turco e il popolo armeno;

6.  elogia il messaggio di Sua Santità Papa Francesco del 12 aprile 2015, che commemora il centenario del genocidio armeno in uno spirito di pace e riconciliazione;

7.  invita la Turchia a rispettare e realizzare appieno gli obblighi che ha assunto in materia di salvaguardia del patrimonio culturale e, in particolare, a effettuare in buona fede un inventario integrato del patrimonio culturale armeno e di altre culture distrutto o rovinato entro la sua giurisdizione durante il secolo scorso;

8.  invita l'Armenia e la Turchia a ispirarsi ad esempi di riconciliazione positiva tra le nazioni europee e a concentrarsi su un'agenda che metta in primo piano la cooperazione tra i popoli; confida nel fatto che ciò contribuirà alla riconciliazione storica del popolo armeno e turco in uno spirito di verità e rispetto; sostiene le iniziative della società civile tra Turchia e Armenia che puntano alla normalizzazione delle relazioni; esorta la Turchia e l'Armenia a procedere alla normalizzazione delle loro relazioni, ratificando e attuando senza condizioni preliminari i protocolli sull'istituzione di relazioni diplomatiche, aprendo la frontiera e migliorando attivamente le proprie relazioni, con particolare riferimento alla cooperazione transfrontaliera e all'integrazione economica;

9.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al governo e al parlamento della Repubblica di Armenia nonché al governo e al parlamento della Repubblica di Turchia.

(1) GU C 190 del 20.7.1987, pag. 119.
(2) Testi approvati, P8_TA(2015)0076.


Giornata internazionale dei rom – zingarofobia in Europa e riconoscimento, da parte dell'UE, della giornata commemorativa del genocidio dei rom durante la Seconda guerra mondiale
PDF 225kWORD 58k
Risoluzione del Parlamento europeo del 15 aprile 2015 in occasione della Giornata internazionale dei rom – antiziganismo in Europa e riconoscimento, da parte dell'UE, della giornata commemorativa del genocidio dei rom durante la Seconda guerra mondiale (2015/2615(RSP))
P8_TA(2015)0095B8-0326/2015

Il Parlamento europeo,

–  visto il preambolo del trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare il secondo comma e i commi dal quarto al settimo,

–  visti, tra l'altro, l'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, e gli articoli 6 e 7 del TUE,

–  vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000 ("la Carta"), proclamata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo ed entrata in vigore con il trattato di Lisbona nel dicembre 2009,

–  viste la sua risoluzione del 9 marzo 2011 sulla strategia dell'UE per l'inclusione dei rom(1), la comunicazione della Commissione del 5 aprile 2011 su un Quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020 (COM(2011)0173), la comunicazione della Commissione del 2 aprile 2014 sull'attuazione del Quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom (COM(2014)0209) e la raccomandazione del Consiglio del 9 dicembre 2013 su misure efficaci per l'integrazione dei Rom negli Stati membri,

–  visti i risultati dell'indagine pilota sui rom realizzata nel 2011 dall'Agenzia per i diritti fondamentali,

–  viste la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa per la protezione delle minoranze nazionali e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,

–  vista la dichiarazione del comitato dei ministri del Consiglio d'Europa sulla recrudescenza dell'antiziganismo e della violenza razzista nei confronti dei rom in Europa, adottata il 1° febbraio 2012,

–  vista la raccomandazione di politica generale n. 13 della Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI), sulla lotta contro l'antiziganismo e le discriminazioni nei confronti dei rom,

–  visto il piano d'azione globale adottato dagli Stati che partecipano all'OSCE, compresi gli Stati membri dell'UE e i paesi candidati, che punta a migliorare la situazione dei rom e dei sinti nella zona OSCE e nel quadro del quale gli Stati si impegnano, tra l'altro, a intensificare i loro sforzi per garantire che le popolazioni rom e sinti possano partecipare a pieno titolo e con pari diritti alle nostre società, nonché a eliminare le discriminazioni di cui sono vittime,

–  visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando che i rom, con una popolazione stimata a 10-12 milioni, sono la più grande minoranza etnica in Europa;

B.  considerando che il termine "rom" è utilizzato nella presente risoluzione come termine generale che comprende diversi gruppi affini in tutta Europa, sedentari o meno, come rom, travellers, sinti, manouches, kalé, romanichals, boyash, ashkali, egiziani, jenisch, dom e lom, che possono avere culture e stili di vita diversi;

C.  considerando che l'antiziganismo, la specifica forma di razzismo nei confronti dei rom, è un'ideologia basata sulla superiorità razziale, una forma di disumanizzazione e razzismo istituzionale nutrita da discriminazioni storiche, che si esprime, tra l'altro, attraverso la violenza, l'incitazione all'odio, lo sfruttamento, la stigmatizzazione e la più evidente forma di discriminazione;

D.  considerando che l'antiziganismo costituisce una delle principali cause della discriminazione e dell'emarginazione di cui è storicamente vittima la popolazione rom in numerosi paesi europei;

E.  considerando che molti rom vivono tuttora in condizioni di assoluta povertà e sono vittime di livelli estremi di esclusione sociale e discriminazione;

F.  considerando la situazione dei rom europei, che storicamente fanno parte della società di numerosi paesi europei, senza un unico Stato di riferimento, e contribuiscono all'Europa in quanto cittadini, è diversa da quella di altre minoranze nazionali europee, il che giustifica l'adozione di misure specifiche a livello europeo; che i rom sono parte integrante della cultura e dei valori europei;

G.  considerando che le donne rom sono spesso esposte a discriminazioni multiple e intersettoriali in ragione del genere e dell'origine etnica e hanno un accesso limitato all'occupazione, all'istruzione, alla sanità, ai servizi sociali e ai processi decisionali; che la discriminazione può verificarsi nella società in generale, in un contesto di crescente razzismo nei confronti dei rom, ma anche all'interno delle comunità di donne in ragione del loro sesso;

H.  considerando che la comunicazione della Commissione del 5 aprile 2011 su un Quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020 invita gli Stati membri ad adottare o sviluppare ulteriormente un approccio globale all'integrazione dei rom e a sostenere una serie di obiettivi comuni; che la raccomandazione del Consiglio del 9 dicembre 2013 invita gli Stati membri ad adottare misure di intervento efficaci per assicurare la parità di trattamento dei rom e il rispetto dei loro diritti fondamentali, tra cui la parità di accesso all'istruzione, all'occupazione, all'assistenza sanitaria e all'alloggio;

I.  considerando che il 27 gennaio, data della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau, è stato proclamato dalle Nazioni Unite Giornata internazionale di commemorazione delle vittime dell'Olocausto;

J.  considerando che, secondo le stime, almeno 500 000 rom sono stati sterminati dai nazisti e da altri regimi e dai loro alleati durante la Seconda guerra mondiale, e che in alcuni paesi oltre l'80% della popolazione rom è stata sterminata; che almeno 23 000 rom sono stati uccisi nelle camere a gas nello Zigeunerlager (campo degli zingari) di Auschwitz-Birkenau durante la Seconda guerra mondiale e in una notte, tra il 2 e il 3 agosto 1944, 2 897 rom, principalmente donne, bambini e anziani, sono stati uccisi nello stesso campo; che, pertanto, il 2 agosto è stato scelto dalle organizzazioni rom come la giornata di commemorazione di tutte le vittime rom di tale genocidio;

K.  considerando che il genocidio dei rom ad opera dei nazisti e di altri regimi e dei loro alleati durante la Seconda guerra mondiale è un fatto ancora ampiamente ignorato ed è pertanto sconosciuto al grande pubblico e spesso non riconosciuto né insegnato nelle scuole, il che colloca i rom tra le vittime "ignorate" del genocidio perpetrato durante la Seconda guerra mondiale;

L.  considerando che la commemorazione dei crimini contro l'umanità e delle gravi violazioni dei diritti umani è fondamentale al fine di promuovere le cause della pace, della riconciliazione, della democrazia e dei diritti umani in Europa; che il genocidio dei rom in Europa merita un pieno riconoscimento commisurato alla gravità dei crimini perpetrati dai nazisti e da altri regimi che perseguivano l'obiettivo di eliminare fisicamente i rom dall'Europa, così come gli ebrei ed altri gruppi mirati;

M.  considerando che il riconoscimento e la commemorazione del genocidio dei rom durante la Seconda guerra mondiale sono importanti al fine di offrire al popolo rom, laddove appropriato, un risarcimento per le atrocità inflitte loro dai nazisti ed altri regimi e dai loro alleati durante la Seconda guerra mondiale;

N.  considerando che il riconoscimento del genocidio dei rom durante la Seconda guerra mondiale e l'istituzione di una Giornata europea di commemorazione dedicata rappresenterebbe quindi un importante passo simbolico nella lotta contro l'antiziganismo e contribuirebbe alla conoscenza generale della storia dei rom in Europa;

1.  esprime profonda preoccupazione per la recrudescenza dell'antiziganismo, che si manifesta tra l'altro attraverso una retorica ostile ai rom e violenti attacchi contro i rom in Europa, inclusi assassinii, che sono incompatibili con le norme ed i valori dell'Unione europea e costituiscono un grave ostacolo per una riuscita integrazione sociale dei rom e per garantire il pieno rispetto dei loro diritti umani;

2.  sottolinea che la discriminazione e l'emarginazione non sono mai causate dalla debolezza insita in un individuo o in un gruppo che subisce tale discriminazione ed emarginazione, ma derivano soprattutto dal mancato riconoscimento da parte della società in generale dei diritti degli individui e dal fatto che questi ultimi non dispongono degli strumenti necessari per invocare tali diritti;

3.  invita gli Stati membri ad attuare in modo efficace la direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, al fine di prevenire ed eliminare le discriminazioni nei confronti dei rom, in particolare nei settori dell'occupazione, dell'istruzione e dell'accesso all'alloggio;

4.  sottolinea la necessità di contrastare l'antiziganismo a tutti i livelli e con ogni strumento possibile, e nota che tale fenomeno è una forma di razzismo particolarmente persistente, violenta, ricorrente e comune; chiede agli Stati membri di rafforzare ulteriormente la lotta contro l'antiziganismo nel quadro delle loro strategie nazionali d'integrazione dei rom promuovendo le buone prassi;

5.  plaude alla partecipazione delle comunità rom e delle ONG all'attuazione delle strategie nazionali d'integrazione dei rom, e chiede un loro ulteriore coinvolgimento nella progettazione, nel monitoraggio, nella valutazione e nell'attuazione di dette strategie;

6.  sottolinea la necessità di garantire che misure specifiche per i diritti delle donne e l'integrazione di genere siano incluse nelle strategie nazionali d'integrazione dei rom e che una valutazione e un monitoraggio annuali tengano conto di una prospettiva relativa ai diritti delle donne ed alla parità di genere in ciascuna sezione di dette strategie;

7.  invita gli Stati membri e la Commissione a dare la priorità ai minori nell'attuazione del quadro dell'UE per le strategie nazionali d'integrazione dei rom, e ribadisce l'importanza di promuovere la parità di accesso ad alloggi, sanità, istruzione e condizioni di vita dignitose per i minori rom;

8.  chiede agli Stati membri di applicare in modo efficace la decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale, al fine di contrastare efficacemente l'antiziganismo, la retorica antirom ed i violenti attacchi contro i rom, nonché l'apologia, la negazione o la minimizzazione grossolana del genicidio dei rom;

9.  ricorda che i rom fanno parte della cultura e dei valori condivisi dell'Europa, ed incoraggia pertanto gli Stati membri ed altri paesi europei ad affrontare la storia dei rom attraverso il dialogo con i cittadini ed i giovani, in particolare il genocidio dei rom durante la Seconda guerra mondiale;

10.  condanna totalmente ed inequivocabilmente tutte le forme di razzismo e discriminazione di cui sono vittima i rom, e sottolinea la necessità di contrastare in modo efficace l'antiziganismo se si vuole fare in modo che le misure adottate in altri campi siano efficaci;

11.  invita a tale proposito la Commissione a monitorare e valutare efficacemente l'osservanza da parte degli Stati membri dei valori fondamentali dell'Unione europea; invita la Commissione a garantire che i diritti fondamentali, la democrazia e lo Stato di diritto siano rispettati in tutti gli Stati membri, a monitorare e valutare in modo efficace la conformità degli Stati membri con tali valori, e ad assicurare che reagirà ad eventuali violazioni sistematiche;

12.  riconosce pertanto solennemente il fatto storico del genocidio dei rom avvenuto durante la Seconda guerra mondiale;

13.  invita gli Stati membri a riconoscere ufficialmente tale genocidio ed altre forme di persecuzione dei rom, quali la deportazione e l'internamento avvenuti durante la Seconda guerra mondiale;

14.  dichiara che si dovrebbe istituire una giornata europea per la commemorazione delle vittime del genocidio dei rom durante la Seconda guerra mondiale e che questa giornata dovrebbe intitolarsi Giornata europea di commemorazione dell'olocausto dei rom;

15.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi candidati, al Consiglio d'Europa, all'OSCE e alle Nazioni Unite.

(1) GU C 199 E del 7.7.2012, pag. 112.

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