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Testi approvati
Martedì 28 aprile 2015 - Strasburgo
Esame della dichiarazione di interessi finanziari di un commissario designato (interpretazione dell'allegato XVI, paragrafo 1, lettera a), del regolamento)
 Convenzione internazionale sulle norme relative agli equipaggi dei pescherecci ***
 Progetto di bilancio rettificativo n. 2/2015: revisione del quadro finanziario pluriennale per gli anni 2014-2020
 Sviluppo del sistema eCall di bordo ***II
 Direttiva sulla qualità dei carburanti e direttiva sulle energie rinnovabili ***II
 Riduzione del consumo di borse di plastica in materiale leggero ***II
 Emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo ***II
 Statistiche europee ***II
 Piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock ***I
 Obbligo di sbarco ***I
 Protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato CE-Russia per tener conto dell'adesione della Croazia all’Unione europea ***
 Attuazione del processo di Bologna
 Il cinema europeo nell'era digitale
 Una nuova strategia forestale dell'Unione europea: per le foreste e il settore forestale

Esame della dichiarazione di interessi finanziari di un commissario designato (interpretazione dell'allegato XVI, paragrafo 1, lettera a), del regolamento)
PDF 142kWORD 60k
Decisione del Parlamento europeo del 28 aprile 2015 concernente l'esame della dichiarazione di interessi finanziari di un commissario designato (interpretazione dell'allegato XVI, paragrafo 1, lettera a), del regolamento) (2015/2047(REG))

Il Parlamento europeo,

–  vista la lettera del 9 aprile 2015 del presidente della commissione affari costituzionali,

–  visto l'articolo 226 del suo regolamento,

1.  decide di pubblicare la seguente interpretazione dell'allegato XVI, paragrafo 1, lettera a), del suo regolamento:

"L'esame, da parte della commissione competente per gli affari giuridici, della dichiarazione di interessi finanziari di un commissario designato non consiste solo nel verificare che la dichiarazione sia stata debitamente completata, ma anche nel valutare se dal contenuto della dichiarazione medesima possa essere dedotta l'esistenza di un conflitto d'interessi. Spetta allora alla commissione competente per l'audizione decidere se richiedere o meno al commissario designato informazioni supplementari."

2.  incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.


Convenzione internazionale sulle norme relative agli equipaggi dei pescherecci ***
PDF 233kWORD 59k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 aprile 2015 concernente il progetto di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri ad aderire, nell’interesse dell’Unione europea, alla convenzione internazionale dell'Organizzazione marittima internazionale sulle norme relative alla formazione degli equipaggi dei pescherecci, al rilascio dei brevetti ed alla guardia (15528/2014 – C8-0295/2014 – 2013/0285(NLE))
P8_TA(2015)0097A8-0064/2015

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto di decisione del Consiglio (15528/2014),

–  vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 46, dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'articolo 62 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e paragrafo 8, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0295/2014),

–  visti l'articolo 99, paragrafo 1, primo e terzo comma, l'articolo 99, paragrafo 2, e l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento

–  vista la raccomandazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A8-0064/2015),

1.  dà la sua approvazione al progetto di decisione del Consiglio;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


Progetto di bilancio rettificativo n. 2/2015: revisione del quadro finanziario pluriennale per gli anni 2014-2020
PDF 246kWORD 66k
Risoluzione del Parlamento europeo del 28 aprile 2015 concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 2/2015 dell'Unione europea per l'esercizio 2015, sezione III – Commissione (07660/2015 – C8-0098/2015 – 2015/2013(BUD))
P8_TA(2015)0098A8-0138/2015

Il Parlamento europeo,

–  visto l'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

–  visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(1), in particolare l'articolo 41,

–  visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015, definitivamente adottato il 17 dicembre 2014(2),

–  visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020(3) (regolamento QFP),

–  visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria(4),

–  visto il progetto di bilancio rettificativo n. 2/2015 adottato dalla Commissione il 20 gennaio 2015 (COM(2015)0016),

–  vista la posizione sul progetto di bilancio rettificativo n. 2/2015 adottata dal Consiglio il 21 aprile 2015 e trasmessa al Parlamento europeo il 22 aprile 2015 (07660/2015),

–  visto il regolamento (UE, Euratom) 2015/623 del Consiglio del 21 aprile 2015 recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020(5),

–  visti gli articoli 88 e 91 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per i bilanci e il parere della commissione per lo sviluppo regionale (A8-0138/2015),

A.  considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 2/2015 riguarda la proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento QFP (COM(2015)0015) come previsto dal suo articolo 19;

B.  considerando che conformemente all'articolo 19 del regolamento QFP, in caso di adozione ritardata di norme o programmi in regime di gestione concorrente le assegnazioni non utilizzate nel 2014 devono essere trasferite agli anni successivi, oltre i corrispondenti massimali di spesa;

C.  considerando gli stanziamenti di impegno per i programmi in regime di gestione concorrente ai sensi dell'articolo 19 del regolamento QFP scaduti nel 2014 per un importo pari a 21 043 639 478 EUR a prezzi correnti, che corrisponde alle tranche 2014 dei programmi che non è stato possibile né impegnare nel 2014 né riportare al 2015;

D.  considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 2/2015 prevede di trasferire la maggior parte delle assegnazioni non utilizzate al bilancio 2015, con trasferimenti più contenuti da integrare nei progetti di bilancio per gli esercizi 2016 e 2017;

E.  considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 2/2015 propone per il 2015 un aumento di 16 476,4 milioni di EUR in stanziamenti d'impegno per i diversi fondi in regime di gestione concorrente nell'ambito della sottorubrica 1b e delle rubriche 2 e 3;

F.  considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 2/2015 propone inoltre un aumento di 2,5 milioni di EUR per lo strumento di assistenza preadesione (IPA II) nell'ambito della rubrica 4, onde mantenere un trattamento analogo per i contributi della rubrica 4 e della sottorubrica 1b ai programmi del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – Cooperazione territoriale europea (CTE);

1.  prende atto del progetto di bilancio rettificativo n. 2/2015 quale presentato dalla Commissione e della posizione del Consiglio al riguardo;

2.  ricorda che la revisione del regolamento QFP è una procedura standard all'inizio di ogni periodo del QFP e che il corrispondente progetto di bilancio rettificativo deve essere allineato alla revisione;

3.  ricorda che per i cittadini europei e per le economie di tutti gli Stati membri è essenziale che gli stanziamenti inutilizzati per l'esercizio 2014 possano essere trasferiti agli esercizi successivi, al fine di contribuire alla creazione di posti di lavoro e alla crescita;

4.  accoglie con favore il fatto che le assegnazioni non utilizzate nel 2014 siano state trasferite per quanto più possibile all'esercizio 2015, in quanto ciò eviterà il trattamento iniquo di taluni Stati membri, regioni e programmi operativi, accelererà l'esecuzione e il raggiungimento degli obiettivi della politica di coesione e contribuirà a evitare la concentrazione di pagamenti alla fine del periodo del QFP;

5.  è preoccupato, tuttavia, per l'impatto a lungo termine che questo rinvio di un anno avrà sulla situazione generale dei pagamenti; invita pertanto la Commissione a monitorare attentamente l'esecuzione e a fare tutto il possibile per evitare l'effetto valanga delle fatture non pagate, presentando opportune proposte volte ad adeguare se necessario i livelli annuali degli stanziamenti di pagamento, in conformità delle pertinenti disposizioni del regolamento QFP;

6.  richiama l'attenzione sul fatto che la decisione di trasferire la maggior parte degli stanziamenti non utilizzati dal 2014 al 2015 potrebbe richiedere un approccio flessibile da parte della Commissione per affrontare le possibili difficoltà derivanti da un profilo finanziario disomogeneo, il quale potrebbe produrre stanziamenti di impegno non utilizzati nel periodo 2014-2020; invita la Commissione, qualora tale situazione si verifichi, a proporre misure adeguate, basate su esperienze analoghe in passato, che hanno tenuto conto dei ritardi nell'approvazione dei programmi;

7.  sottolinea la necessità di trovare un accordo su questo progetto di bilancio rettificativo in tempo utile onde consentire una rapida adozione di tutti i programmi in questione;

8.  approva la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 2/2015;

9.  incarica il suo Presidente di constatare che il bilancio rettificativo n. 1/2015 è definitivamente adottato e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

10.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti, al Comitato delle regioni e ai parlamenti nazionali.

(1) GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.
(2) GU L 69 del 13.3.2015.
(3) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.
(4) GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.
(5) GU L 103 del 22.4.2015, pag. 1.


Sviluppo del sistema eCall di bordo ***II
PDF 237kWORD 60k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 aprile 2015 concernente la posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti di omologazione per lo sviluppo del sistema eCall di bordo basato sul servizio 112 e che modifica la direttiva 2007/46/CE (05130/3/2015 – C8-0063/2015 – 2013/0165(COD))
P8_TA(2015)0099A8-0053/2015

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la posizione del Consiglio in prima lettura (05130/3/2015 – C8-0063/2015),

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 19 settembre 2013(1),

–  vista la sua posizione in prima lettura(2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0316),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 76 del suo regolamento,

–  vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A8-0053/2015),

1.  approva la posizione del Consiglio in prima lettura;

2.  constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;

3.  incarica il suo Presidente di firmare l'atto, congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

4.  incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1) GU C 341 del 21.11.2013, pag. 47.
(2) Testi approvati del 26.2.2014, P7_TA(2014)0154.


Direttiva sulla qualità dei carburanti e direttiva sulle energie rinnovabili ***II
PDF 238kWORD 70k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 aprile 2015 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (10710/2/2014 – C8-0004/2015 – 2012/0288(COD))
P8_TA(2015)0100A8-0025/2015

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la posizione del Consiglio in prima lettura (10710/2/2014 – C8-0004/2015),

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 aprile 2013(1),

–  previa consultazione del Comitato delle regioni,

–  vista la sua posizione in prima lettura(2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0595),

–  visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera dell'1 aprile 2015, di approvare la posizione del Parlamento europeo in seconda lettura, in conformità dell'articolo 298, paragrafo 8, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 69 del suo regolamento,

–  vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0025/2015),

1.  adotta la posizione in seconda lettura figurante in appresso;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 28 aprile 2015 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2015/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili

P8_TC2-COD(2012)0288


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva (UE) 2015/1513)

(1)GU C 198 del 10.7.2013, pag. 56.
(2)Testi approvati dell'11 settembre 2013, P7_TA(2013)0357.


Riduzione del consumo di borse di plastica in materiale leggero ***II
PDF 246kWORD 63k
Risoluzione
Allegato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 aprile 2015 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero (05094/1/2015 – C8-0064/2015 – 2013/0371(COD))
P8_TA(2015)0101A8-0130/2015

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la posizione del Consiglio in prima lettura (05094/1/2015 – C8-0064/2015),

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 26 febbraio 2014(1),

–  visto il parere del Comitato delle regioni del 3 aprile 2014(2),

–  vista la sua posizione in prima lettura(3) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0761),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 76 del suo regolamento,

–  vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0130/2015),

1.  approva la posizione del Consiglio in prima lettura;

2.  approva la propria dichiarazione allegata alla presente risoluzione;

3.  constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;

4.  incarica il suo Presidente di firmare l'atto, congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

5.  incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

6.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione del Parlamento europeo

Il Parlamento prende atto della dichiarazione della Commissione sull'adozione dell'accordo che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero.

Come affermato nella relazione della Commissione, la proposta originaria aveva l'obiettivo di "limitare le relative conseguenze negative sull'ambiente, in particolare per quanto riguarda la trasformazione in immondizia, nonché contribuire a prevenire la formazione di rifiuti e promuovere un uso più efficace delle risorse, contenendo al contempo gli impatti socioeconomici negativi. Nello specifico, la proposta mira a ridurre il consumo nell'Unione europea delle borse di plastica con spessore inferiore a 50 micron (0,05 millimetri)."

Il Parlamento ritiene che il testo concordato dai colegislatori sia perfettamente in linea con gli obiettivi della proposta della Commissione.

La Commissione ha concluso nella sua valutazione d'impatto che "l'opzione che combina un obiettivo di prevenzione a livello di UE con una raccomandazione esplicita a ricorrere a una misura idi pagamento e la possibilità prevista per gli Stati membri di applicare delle restrizioni alla commercializzazione in deroga all'articolo 18 [...] evidenzia il potenziale più elevato di produrre risultati ambientali ambiziosi, assicurando al contempo impatti economici positivi, limitando gli effetti negativi sull'occupazione, garantendo l'accettazione da parte dell'opinione pubblica e contribuendo a una maggiore sensibilizzazione sul consumo sostenibile".

Il Parlamento ritiene che il testo finale concordato si basi sull'opzione preferita nella valutazione d'impatto della stessa Commissione, e stabilisce adeguate disposizioni per gli Stati membri al fine di garantire un'effettiva riduzione del consumo delle borse di plastica in tutta l'Unione.

Il Parlamento ricorda inoltre che conformemente all'articolo 30 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 2003, spetta ai colegislatori decidere se occorra effettuare una valutazione d'impatto prima dell'adozione di eventuali modifiche sostanziali.

Il Parlamento ricorda che conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, TUE "Le istituzioni attuano tra loro una leale cooperazione". Il Parlamento apprezza gli sforzi compiuti dalla Commissione per concludere i negoziati interistituzionali. Tuttavia, deplora che la dichiarazione della Commissione affronti questioni che sono già state trattate adeguatamente nel corso della procedura legislativa.

Infine, il Parlamento ricorda che la Commissione, in qualità di custode dei trattati, è interamente responsabile della corretta applicazione del diritto dell'Unione da parte degli Stati membri.

(1) GU C 214 dell'8.7.2014, pag. 40.
(2) GU C 174 del 7.6.2014, pag. 43.
(3) Testi approvati del 16.4.2014, P7_TA(2014)0417.


Emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo ***II
PDF 236kWORD 60k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 aprile 2015 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE (17086/1/2014 – C8-0072/2015 – 2013/0224(COD))
P8_TA(2015)0102A8-0122/2015

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la posizione del Consiglio in prima lettura (17086/1/2014 – C8-0072/2015),

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 16 ottobre 2013(1),

–  vista la sua posizione in prima lettura(2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0480),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 76 del suo regolamento,

–  vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0122/2015),

1.  approva la posizione del Consiglio in prima lettura;

2.  constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;

3.  incarica il suo Presidente di firmare l'atto, congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

4.  incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1) GU C 67 del 6.3.2014, pag. 70.
(2) Testi approvati del 16 aprile 2014, P7_TA(2014)0424.


Statistiche europee ***II
PDF 238kWORD 60k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 aprile 2015 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 223/2009, relativo alle statistiche europee (05161/2/2015 – C8-0073/2015 – 2012/0084(COD))
P8_TA(2015)0103A8-0137/2015

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la posizione del Consiglio in prima lettura (05161/2/2015 – C8-0073/2015),

–  visti i pareri motivati inviati dal Congresso dei deputati spagnolo, dal Senato spagnolo e dal Consiglio federale austriaco, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

–  visto il parere della Banca centrale europea del 6 novembre 2012(1),

–  vista la sua posizione in prima lettura(2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0167),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 76 del suo regolamento,

–  vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0137/2015),

1.  approva la posizione del Consiglio in prima lettura;

2.  constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;

3.  incarica il suo Presidente di firmare l'atto, congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

4.  incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1) GU C 374 del 4.12.2012, pag. 2.
(2) Testi approvati del 21.11.2013, P7_TA(2013)0505.


Piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock ***I
PDF 591kWORD 223k
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 28 aprile 2015, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio (COM(2014)0614 – C8-0174/2014 – 2014/0285(COD))(1)
P8_TA(2015)0104A8-0128/2015

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Testo della Commissione   Emendamento
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 1
(1)  La convenzione delle Nazioni Unite del 10 dicembre 1982 sul diritto del mare16, di cui l' Unione è parte contraente, stabilisce obblighi in materia di conservazione, e in particolare l' obbligo di mantenere o ricostituire le popolazioni delle specie pescate a livelli atti a produrre il rendimento massimo sostenibile.
(1)  La convenzione delle Nazioni Unite del 10 dicembre 1982 sul diritto del mare16, di cui l'Unione è parte contraente, stabilisce obblighi in materia di conservazione, e in particolare l'obbligo di mantenere o ricostituire le popolazioni delle specie pescate a livelli atti a produrre il rendimento massimo sostenibile, in considerazione dei pertinenti fattori ambientali ed economici.
__________________
__________________
16 GU L 179 del 23.6.1998, pag. 3.
16 GU L 179 del 23.6.1998, pag. 3.
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 4
(4)  Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio fissa le norme della politica comune della pesca ("PCP"), conformemente agli obblighi internazionali dell'Unione. Gli obiettivi della PCP sono, tra l'altro, garantire che le attività di pesca e di acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista ambientale nel lungo termine, applicare l'approccio precauzionale alla gestione delle attività di pesca e applicare un approccio basato sugli ecosistemi alla gestione della pesca.
(4)  Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio fissa le norme della politica comune della pesca ("PCP"), conformemente agli obblighi internazionali dell'Unione. Gli obiettivi della PCP sono, tra l'altro, garantire che le attività di pesca e di acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista socioeconomico e ambientale nel lungo termine, conformemente ad un'applicazione ponderata dell'approccio precauzionale e dell'approccio basato sugli ecosistemi alla gestione della pesca.
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)
(7 bis)  Il piano di gestione multispecie istituito dal presente regolamento richiede che si tenga maggiormente conto delle funzioni e dei ruoli ecologici diversi delle specie contemplate dal piano. Poiché le varie specie interagiscono in larga misura, non è possibile massimizzare in modo sostenibile le catture per tutte le specie contemporaneamente, ed è necessario decidere a quali specie conferire la priorità.
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 7 ter (nuovo)
(7 ter)  Il Consiglio e il Parlamento europeo dovrebbero prendere in considerazione le raccomandazioni e le relazioni più recenti del CIEM per quanto riguarda il rendimento massimo sostenibile per garantire che il presente regolamento sia quanto più aggiornato possibile.
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 7 quater (nuovo)
(7 quater)  Conformemente alla direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis (di seguito "direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino), le dimensioni naturali e la ripartizione delle età degli stock alieutici a uso commerciale sono indicatori importanti per conseguire un buono stato ecologico dell'ambiente marino.
_________________________
1 bis Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 8
(8)  È opportuno istituire un piano di pesca multispecie che tenga conto delle dinamiche esistenti tra gli stock di merluzzo bianco, di aringa e di spratto, e che tenga altresì conto delle specie prelevate come catture accessorie nella pesca di tali stock, in particolare gli stock di passera di mare, rombo liscio, passera pianuzza e rombo chiodato del Mar Baltico. Il piano dovrebbe essere finalizzato a conseguire e mantenere il rendimento massimo sostenibile per gli stock interessati.
(8)  L'obiettivo finale è quello di istituire un piano di pesca multispecie che tenga conto delle dinamiche esistenti tra gli stock di merluzzo bianco, di aringa e di spratto, e che tenga altresì conto delle specie prelevate come catture accessorie nella pesca di tali stock, in particolare gli stock di passera di mare, rombo liscio, passera pianuzza e rombo chiodato del Mar Baltico. Il piano dovrebbe essere finalizzato a ricostituire, portare e mantenere le popolazioni delle specie in questione al di sopra di livelli in grado di produrre un rendimento sostenibile per gli stock interessati nonché a minimizzare il più possibile l'impatto su altre specie, quali gli uccelli marini, e sull'ambiente marino in generale, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 9
(9)  Lo sfruttamento degli stock di merluzzo bianco e degli stock pelagici non dovrebbe compromettere la sostenibilità degli stock prelevati come catture accessorie in queste attività di pesca, in particolare gli stock di passera di mare, rombo liscio, passera pianuzza e rombo chiodato del Mar Baltico. Pertanto, il piano dovrebbe puntare anche a garantire la conservazione di tali stock di catture accessorie al di sopra dei livelli di biomassa corrispondenti all'approccio precauzionale.
(9)  Lo sfruttamento degli stock di merluzzo bianco e degli stock pelagici non dovrebbe compromettere la sostenibilità degli stock prelevati come catture accessorie in queste attività di pesca, in particolare gli stock di passera di mare, rombo liscio, passera pianuzza e rombo chiodato del Mar Baltico. Pertanto, il piano dovrebbe puntare anche a garantire la conservazione di tali stock di catture accessorie al di sopra dei livelli di biomassa corrispondenti a un approccio precauzionale ed ecosistemico alla gestione delle attività di pesca in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile.
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)
(9 bis)  Il regolamento (UE) n. 1380/2013 è inteso inoltre a eliminare gradualmente i rigetti in mare, tenendo conto dei migliori pareri scientifici, evitando e riducendo le catture accidentali. Tale obiettivo può essere raggiunto attraverso il miglioramento della selettività degli attrezzi e delle pratiche di pesca.
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 11
(11)  L'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013 prevede che le possibilità di pesca siano assegnate conformemente agli obiettivi stabiliti nei piani pluriennali.
(11)  L'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013 prevede che le possibilità di pesca siano assegnate conformemente agli obiettivi stabiliti nei piani pluriennali. I livelli da raggiungere in termini di mortalità per pesca e di biomassa dovrebbero tenere conto dei pareri scientifici più recenti.
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 12
(12)  Tali obiettivi dovrebbero pertanto essere stabiliti ed espressi in termini di tassi di mortalità per pesca, sulla base di pareri scientifici19.
(12)  Tali obiettivi dovrebbero pertanto essere stabiliti ed espressi in termini di tassi di mortalità per pesca, sulla base di pareri scientifici19, in modo da permettere di ricostituire e mantenere le popolazioni delle specie pescate al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. Il tasso di sfruttamento del rendimento massimo sostenibile dovrebbe essere il limite superiore di sfruttamento.
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__________________
19 Servizi tecnici CIEM, settembre 2014
http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2014/Special%20Requests/EU_Fmsy_range_for_Baltic_cod_and_pelagic_stocks.pdf
19 Servizi tecnici CIEM, settembre 2014
http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2014/Special%20Requests/EU_Fmsy_range_for_Baltic_cod_and_pelagic_stocks.pdf
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 13
(13)  È necessario stabilire valori di riferimento per la conservazione che consentano di prendere ulteriori precauzioni nel caso in cui le dimensioni di uno stock raggiungano un determinato livello critico che presenti un rischio elevato. Tali valori di riferimento per la conservazione dovrebbero essere stabiliti ai livelli minimi della biomassa riproduttiva di uno stock corrispondenti alla piena capacità riproduttiva. È opportuno prevedere misure correttive nel caso in cui le dimensioni dello stock scendano al di sotto di livello minimo della biomassa riproduttiva.
(13)  È necessario stabilire valori di riferimento per la conservazione che consentano di prendere ulteriori precauzioni nel caso in cui le dimensioni di uno stock raggiungano un determinato livello critico che presenti un rischio elevato. Tali valori di riferimento per la conservazione dovrebbero essere stabiliti ai livelli di biomassa corrispondenti al rendimento massimo sostenibile (BMSY) di uno stock. È opportuno prevedere misure correttive per impedire che le dimensioni dello stock scendano al di sotto di tale livello.
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 14
(14)   Per gli stock prelevati come catture accessorie, in mancanza di pareri scientifici su tale livello minimo di biomassa riproduttiva, è opportuno adottare misure specifiche di conservazione quando i pareri scientifici indicano che uno stock è a rischio.
(14)   Per gli stock prelevati come catture accessorie, in mancanza di pareri scientifici su tale livello minimo di biomassa riproduttiva, è opportuno adottare misure specifiche di conservazione quando altri indicatori permettono di formulare pareri scientifici che indicano che uno stock è a rischio. I dati scientifici sui livelli della biomassa riproduttiva per le catture accessorie devono essere messi a disposizione rapidamente per poter adottare le misure necessarie.
Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 16
(16)   Al fine di rispettare l'obbligo di sbarco istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il piano dovrebbe prevedere altre misure di gestione come stabilito all'articolo 15, paragrafo 4, lettere da a) a c), di detto regolamento. Tali misure dovrebbero essere stabilite mediante atti delegati.
(16)   Al fine di rispettare l'obbligo di sbarco istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il piano dovrebbe prevedere altre misure di gestione come stabilito all'articolo 15, paragrafo 4, lettere da a) a c), di detto regolamento. Tali misure dovrebbero essere stabilite mediante atti delegati previa consultazione dei consigli consultivi interessati.
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)
(16 bis)  La Commissione dovrebbe tenere conto del parere dei consigli consultivi interessati nell'adottare atti delegati per conformarsi all'obbligo di sbarco istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, onde prevedere altre misure di gestione come stabilito all'articolo 15, paragrafo 4, lettere da a) a c), di detto regolamento.
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 17
(17)   Il piano dovrebbe anche prevedere l'adozione, mediante atti delegati, di misure tecniche di accompagnamento per contribuire al raggiungimento degli obiettivi del piano, in particolare per quanto riguarda la protezione del novellame o i pesci in riproduzione. In attesa della revisione del regolamento (CE) n. 2187/200520 del Consiglio, occorre inoltre prevedere che tali misure possano, ove ciò si riveli necessario per il raggiungimento degli obiettivi del piano, derogare a taluni elementi non essenziali di detto regolamento.
(17)   Il piano dovrebbe anche prevedere l'adozione, mediante atti delegati e previa consultazione dei consigli consultivi interessati, di misure tecniche di accompagnamento per contribuire al raggiungimento degli obiettivi del piano, in particolare per quanto riguarda la protezione del novellame o i pesci in riproduzione. In attesa della revisione del regolamento (CE) n. 2187/200520 del Consiglio, occorre inoltre prevedere che tali misure possano, ove ciò si riveli necessario per il raggiungimento degli obiettivi del piano, derogare a taluni elementi non essenziali di detto regolamento.
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20 Regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005, relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund che modifica il regolamento (CE) n. 1434/98 e che abroga il regolamento (CE) n. 88/98 (GU L 349 del 31.12.2005, pag. 1).
20 Regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005, relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund che modifica il regolamento (CE) n. 1434/98 e che abroga il regolamento (CE) n. 88/98 (GU L 349 del 31.12.2005, pag. 1).
Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 17 bis (nuovo)
(17 bis)  La Commissione dovrebbe tenere conto del parere dei consigli consultivi interessati nell'adottare talune misure tecniche di accompagnamento al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi del piano.
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 18
(18)  Al fine di adeguarsi ai progressi tecnici e scientifici in tempo utile e in modo proporzionato, nonché di garantire la flessibilità e permettere l'evoluzione di talune misure, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per quanto concerne l'integrazione del presente regolamento con misure correttive riguardanti la passera di mare, la passera pianuzza, il rombo chiodato e il rombo liscio, l'attuazione dell'obbligo di sbarco e le misure tecniche. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
(18)  Al fine di adeguarsi ai progressi tecnici e scientifici in tempo utile e in modo proporzionato, nonché di garantire la flessibilità e permettere l'evoluzione di talune misure, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto concerne l'integrazione del presente regolamento con misure correttive riguardanti la passera di mare, la passera pianuzza, il rombo chiodato e il rombo liscio, l'attuazione dell'obbligo di sbarco e le misure tecniche. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti e di organismi specializzati degli Stati membri e dell'Unione, con la partecipazione di esperti sia del Parlamento europeo che del Consiglio. È opportuno condurre un dialogo approfondito con i soggetti interessati prima di finalizzare una proposta di misura specifica. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)
(18 bis)  La Commissione dovrebbe tenere conto del parere dei consigli consultivi interessati nell'adottare atti delegati volti ad estendere l'ambito di applicazione del presente regolamento per quanto riguarda le misure correttive concernenti la passera di mare, la passera pianuzza, il rombo chiodato e il rombo liscio, l'attuazione dell'obbligo di sbarco e le misure tecniche.
Emendamento 19
Proposta di regolamento
Considerando 18 ter (nuovo)
(18 ter)  Nell'attuazione del piano istituito dal presente regolamento, la priorità dovrebbe essere accordata all'applicazione del principio di regionalizzazione come previsto dall'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Emendamento 20
Proposta di regolamento
Considerando 19
(19)   A norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013, se alla Commissione è stato conferito il potere di adottare misure mediante atti delegati o di esecuzione in ordine a talune misure di conservazione definite nel piano, agli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto nella pesca nel Mar Baltico dovrebbe essere accordata la possibilità di presentare raccomandazioni comuni per tali misure affinché siano concepite per corrispondere alle particolarità del Mar Baltico e delle attività di pesca ivi praticate. Occorre stabilire un termine per la presentazione di tali raccomandazioni, come prescritto dall'articolo 18, paragrafo 1, di tale regolamento.
(19)   A norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013, se alla Commissione è stato conferito il potere di adottare misure mediante atti delegati o di esecuzione in ordine a talune misure di conservazione definite nel piano, agli Stati membri e ai consigli consultivi aventi un interesse di gestione diretto nella pesca nel Mar Baltico dovrebbe essere accordata la possibilità di presentare raccomandazioni comuni per tali misure affinché siano concepite per corrispondere alle particolarità del Mar Baltico e delle attività di pesca ivi praticate. È opportuno stabilire un termine per la presentazione di tali raccomandazioni, come prescritto dall'articolo 18, paragrafo 1, di tale regolamento.
Emendamento 21
Proposta di regolamento
Considerando 19 bis (nuovo)
(19 bis)  Per rafforzare gli aspetti di efficacia e innovazione del piano, le raccomandazioni comuni e i successivi atti delegati dovrebbero essere finalizzati a garantire l'inclusione di approcci dal basso e basati sui risultati.
Emendamento 22
Proposta di regolamento
Considerando 19 ter (nuovo)
(19 ter)  La Commissione dovrebbe tenere conto del parere dei consigli consultivi interessati nell'adottare atti delegati riguardo a talune misure di conservazione previste dal piano.
Emendamento 23
Proposta di regolamento
Considerando 22 bis (nuovo)
(22 bis)  È opportuno prevedere norme che garantiscano la possibilità di fornire sostegno finanziario in conformità del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis in caso di arresto temporaneo delle attività di pesca.
___________
1 bis Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).
Emendamento 50
Proposta di regolamento
Considerando 25
(25)   Per quanto riguarda i tempi, si prevede che per gli stock interessati il rendimento massimo sostenibile dovrebbe essere raggiunto entro il 2015 ed essere mantenuto a decorrere da tale data.
(25)   Per quanto riguarda i tempi, gli stock interessati dovrebbero raggiungere l'obiettivo entro il 2015, se possibile. Dovrebbe essere consentito conseguire i tassi di sfruttamento in una data successiva solo qualora il loro conseguimento entro il 2015 comprometta seriamente la sostenibilità sociale ed economica delle flotte da pesca interessate. Dopo il 2015, tali tassi dovrebbero essere conseguiti al più presto possibile, e in ogni caso entro il 2020. L'obiettivo dovrebbe essere mantenuto a decorrere da tali date.
Emendamento 25
Proposta di regolamento
Considerando 26
(26)  In assenza del regime di gestione dello sforzo di pesca è necessario sopprimere le norme specifiche in materia di permesso di pesca speciale e la sostituzione di navi o di motori applicabili al Golfo di Riga. Occorre abrogare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio.
soppresso
Emendamento 26
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2
2.  Il piano si applica anche alla passera di mare, alla passera pianuzza, al rombo chiodato e al rombo liscio nelle sottodivisioni CIEM 22-32 catturati durante le attività di pesca per gli stock interessati.
2.  Il presente regolamento prevede anche misure concernenti le catture accessorie di passera di mare, passera pianuzza, rombo chiodato e rombo liscio nelle sottodivisioni CIEM 22-32 da applicare durante le attività di pesca per gli stock di cui al paragrafo 1.
Emendamento 27
Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettere b e c
b)  "reti trappola", grandi reti ancorate, fissate su pali o, in alcuni casi, galleggianti, aperte in superficie e munite di dispositivi di vario tipo destinati a convogliare e a trattenere il pesce e che si compongono generalmente di più camere chiuse sul fondo da pezze di rete;
b)"reti trappola, cogolli e reti a postazione fissa", reti ancorate, fissate su pali o, in alcuni casi, galleggianti e munite di dispositivi di vario tipo destinati a convogliare e a trattenere il pesce e che si compongono generalmente di più camere chiuse sul fondo da pezze di rete;
c)  "nasse", piccole trappole destinate alla cattura di crostacei o pesci, sotto forma di gabbie o ceste realizzate con vari materiali e poste sul fondale marino, singolarmente o in file; sono unite per mezzo di cavi (grippie) alle boe che indicano la loro posizione in superficie e presentano una o più aperture o accessi;
c)  "nasse", trappole destinate alla cattura di crostacei o pesci, sotto forma di gabbie o ceste realizzate con vari materiali e poste sul fondale marino, singolarmente o in file; sono unite per mezzo di cavi (grippie) alle boe che indicano la loro posizione in superficie e presentano una o più aperture o accessi;
Emendamenti 63, 28 e 56
Proposta di regolamento
Articolo 3
1.   Il piano è inteso a contribuire al conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca enunciati all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e in particolare:
1.   Il piano garantisce il conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca enunciati all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013, nonché della direttiva quadro n. 2008/56/CE sulla strategia marina, in particolare:
a)  conseguire e mantenere il rendimento massimo sostenibile per gli stock interessati;
a)  ricostituire e mantenere gli stock interessati al di sopra di livelli di biomassa in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile;
b)   garantire la conservazione degli stock di passera di mare, rombo liscio, passera pianuzza e rombo chiodato conformemente all'approccio precauzionale.
b)   garantire la conservazione degli stock di passera di mare, rombo liscio, passera pianuzza e rombo chiodato al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile.
2.  Il piano è inteso a contribuire all'attuazione dell'obbligo di sbarco enunciato all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per gli stock interessati e per la passera di mare.
2.  Il piano contribuisce a eliminare i rigetti in mare, tenendo conto dei migliori pareri scientifici disponibili, evitando e riducendo le catture accidentali, e concorre all'attuazione dell'obbligo di sbarco enunciato all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per gli stock interessati e per la passera di mare.
Emendamento 29
Proposta di regolamento
Articolo 3 bis (nuovo)
Articolo 3 bis
Coerenza con la legislazione ambientale dell'Unione
1.  Il piano applica l'approccio ecosistemico alla gestione della pesca.
2.  Per garantire che le attività di pesca abbiano un impatto negativo ridotto al minimo sugli ecosistemi marini e che evitino il degrado dell'ambiente marino, il piano è coerente con gli obiettivi della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino e contribuisce al loro raggiungimento, onde conseguire un buono stato ecologico entro il 2020. In particolare, il piano è inteso a:
a)  garantire che siano rispettate le condizioni indicate al descrittore 3 di cui all'allegato I di tale direttiva;
b)  contribuire alla realizzazione dei descrittori 1, 4 e 6 di cui all'allegato I di tale direttiva in proporzione al ruolo svolto dalle attività di pesca a tal fine.
Emendamento 30
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1
1.  I tassi-obiettivo di mortalità per pesca devono essere raggiunti entro il 2015 e successivamente mantenuti per gli stock interessati nei seguenti intervalli di valori:
1.  L'obiettivo di mortalità per pesca tiene conto dei più recenti pareri scientifici, deve essere raggiunto entro il 2015, ove possibile, e progressivamente al più tardi entro il 2020, e deve essere successivamente mantenuto per gli stock interessati. La mortalità per pesca per gli stock interessati è fissata nei seguenti intervalli di valori:
Stock
Obiettivo di mortalità per pesca

Stock
Obiettivo di mortalità per pesca

Merluzzo bianco del Baltico occidentale
0,23-0,29

Merluzzo bianco del Baltico occidentale
da 0 a FMSY

Merluzzo bianco del Baltico orientale
0,41-0,51

Merluzzo bianco del Baltico orientale
da 0 a FMSY

Aringa del Baltico centrale
0,23-0,29

Aringa del Baltico centrale
da 0 a FMSY

Aringa del Golfo di Riga
0,32-0,39

Aringa del Golfo di Riga
da 0 a FMSY

Aringa del Mare di Botnia
0,13-0,17

Aringa del Mare di Botnia
da 0 a FMSY

Aringa del Golfo di Botnia
da fissare

Aringa del Golfo di Botnia
da 0 a FMSY

Aringa del Baltico occidentale
0,25-0,31

Aringa del Baltico occidentale
da 0 a FMSY

Spratto del Baltico
0,26-0,32

Spratto del Baltico
da 0 a FMSY

I valori di FMSY (mortalità per pesca compatibile con il conseguimento del rendimento massimo sostenibile) provengono dai più recenti pareri scientifici affidabili disponibili e la mortalità per pesca (F) dovrebbe tendere a 0,8 volte FMSY.
Emendamento 58
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.  Le possibilità di pesca sono fissate in modo tale da garantire che la probabilità che siano superiori ai valori FMSY figuranti nella tabella di cui al paragrafo 1 sia inferiore al 5%.
Emendamento 31
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 ter (nuovo)
2 ter.  Il presente regolamento prevede l'arresto temporaneo delle attività di pesca conformemente all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 508/2014 con la concessione di un sostegno finanziario a norma di tale regolamento.
Emendamento 32
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1
1.  I valori di riferimento per la conservazione espressi in un livello minimo di biomassa riproduttiva corrispondente alla piena capacità riproduttiva sono fissati come segue per gli stock considerati:
1.  I valori di riferimento per la conservazione corrispondenti alla piena capacità riproduttiva sono fissati come segue per gli stock considerati:
Stock
Livello minimo di biomassa riproduttiva (in tonnellate)

Stock
Livello minimo di biomassa riproduttiva (in tonnellate)

Merluzzo bianco del Baltico occidentale
36 400

Merluzzo bianco del Baltico occidentale
36 400 per il 2015 e BMSY per gli anni restanti

Merluzzo bianco del Baltico orientale
88 200

Merluzzo bianco del Baltico orientale
88 200 per il 2015 e BMSY per gli anni restanti

Aringa del Baltico centrale
600 000

Aringa del Baltico centrale
600 000 per il 2015 e BMSY per gli anni restanti

Aringa del Golfo di Riga
da fissare

Aringa del Golfo di Riga
da fissare per il 2015 e BMSY per gli anni restanti

Aringa del Mare di Botnia
da fissare

Aringa del Mare di Botnia
da fissare per il 2015 e BMSY per gli anni restanti

Aringa del Golfo di Botnia
da fissare

Aringa del Golfo di Botnia
da fissare per il 2015 e BMSY per gli anni restanti

Aringa del Baltico occidentale
110 000

Aringa del Baltico occidentale
110 000 per il 2015 e BMSY per gli anni restanti

Spratto del Baltico
570 000

Spratto del Baltico
570 000 per il 2015 e BMSY per gli anni restanti

Emendamento 33
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2
2.  Quando la biomassa riproduttiva di uno degli stock interessati per un determinato anno è inferiore al livello minimo di biomassa riproduttiva di cui al paragrafo 1, vengono adottate misure correttive adeguate per assicurare un rapido ritorno dello stock in questione ai livelli precauzionali. In particolare, in deroga all'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento e ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, le possibilità di pesca sono fissate a livelli inferiori a quelli risultanti negli intervalli di tassi-obiettivo di mortalità per pesca di cui all'articolo 4, paragrafo 1. Tali misure correttive possono inoltre includere, se del caso, la presentazione di proposte legislative da parte della Commissione e l'adozione di misure di emergenza da parte della Commissione a norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
2.  Quando la biomassa riproduttiva di uno degli stock interessati per un determinato anno è inferiore al livello minimo di biomassa riproduttiva di cui al paragrafo 1, vengono adottate misure correttive adeguate per assicurare che gli stock in questione ritornino il prima possibile al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. In particolare, in deroga all'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento e ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, le possibilità di pesca sono fissate a livelli inferiori a quelli risultanti negli intervalli di tassi-obiettivo di mortalità per pesca di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento. Tali misure correttive possono inoltre includere, se del caso, la presentazione di proposte legislative da parte della Commissione e l'adozione di misure di emergenza da parte della Commissione a norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Emendamento 59
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.  Allorché la biomassa di uno degli stock interessati per un determinato anno scende al di sotto del livello indicato nella tabella in appresso, sono adottate idonee misure per sospendere la pesca mirata per lo stock in questione:
Stock
Livello limite di biomassa (in tonnellate)

Merluzzo bianco del Baltico occidentale
26 000

Merluzzo bianco del Baltico orientale
63 000

Aringa del Baltico centrale
430 000

Aringa del Golfo di Riga
da fissare

Aringa del Mare di Botnia
da fissare

Aringa del Golfo di Botnia
da fissare

Aringa del Baltico occidentale
90 000

Spratto del Baltico
410 000

Emendamento 34
Proposta di regolamento
Articolo 6
Articolo 6
Articolo 6
Misure in caso di minaccia per la passera di mare, la passera pianuzza, il rombo chiodato e il rombo liscio
Misure tecniche di conservazione per la passera di mare, la passera pianuzza, il rombo chiodato e il rombo liscio
1.  Quando i pareri scientifici indicano che la conservazione degli stock di passera di mare, passera pianuzza, rombo chiodato e rombo liscio del Mar Baltico sono a rischio, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 riguardo a misure specifiche di conservazione dello stock minacciato e in merito alle seguenti circostanze:
1.   Quando i pareri scientifici indicano che sono necessarie misure correttive per garantire che la gestione degli stock di passera di mare, passera pianuzza, rombo chiodato e rombo liscio del Mar Baltico sia conforme all'approccio precauzionale, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 riguardo a misure specifiche di conservazione per le catture accessorie di passera di mare, passera pianuzza, rombo chiodato e rombo liscio e in merito alle seguenti misure tecniche:
a)  adeguamento della capacità di pesca e dello sforzo di pesca;
a)  adeguamento della capacità di pesca e dello sforzo di pesca;
b)  misure tecniche, tra cui:
(1)   caratteristiche degli attrezzi da pesca, in particolare l'apertura di maglia, lo spessore del filo ritorto, le dimensioni dell'attrezzo;
b)   caratteristiche degli attrezzi da pesca, in particolare l'apertura di maglia, lo spessore del filo ritorto, le dimensioni dell'attrezzo;
(2)   utilizzo degli attrezzi da pesca, in particolare tempo di immersione, profondità di utilizzo dell'attrezzo;
c)   utilizzo degli attrezzi da pesca, in particolare tempo di immersione e profondità di utilizzo dell'attrezzo;
(3)   divieto o limitazione di pesca in zone specifiche;
d)   divieto o limitazione di pesca in zone specifiche;
(4)   divieto o limitazione di pesca durante specifici periodi di tempo;
e)   divieto o limitazione di pesca durante specifici periodi di tempo;
(5)   taglie minime di riferimento per la conservazione.
f)   taglie minime di riferimento per la conservazione;
g)  altre caratteristiche correlate alla selettività.
2.  Le misure di cui al paragrafo 1 mirano a conseguire l'obiettivo enunciato all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e devono basarsi su pareri scientifici.
2.  Le misure di cui al paragrafo 1 mirano a conseguire l'obiettivo enunciato all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), nonché ad assicurare la coerenza con la legislazione ambientale dell'Unione, conformemente all'articolo 3 bis, e si basano sui migliori pareri scientifici disponibili.
3.  Gli Stati membri interessati possono presentare raccomandazioni comuni ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, per le misure specifiche di conservazione di cui al paragrafo 1.
3.  Gli Stati membri interessati possono presentare raccomandazioni comuni ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, per le misure specifiche di conservazione di cui al paragrafo 1.
3 bis.  Prima di adottare un atto delegato, la Commissione consulta il Parlamento europeo e i consigli consultivi interessati.
3 ter.  La Commissione, in consultazione con gli Stati membri interessati, analizza l'impatto degli atti delegati di cui al paragrafo 1 un anno dopo la loro adozione e, successivamente, ogni anno. Se da tale analisi emerge che un atto delegato non è idoneo a far fronte alla situazione in esame, gli Stati membri interessati possono presentare una raccomandazione comune in conformità dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 7
In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'obbligo di sbarco non si applica agli stock interessati e alla passera di mare nell'ambito della pesca praticata con gli attrezzi seguenti: reti trappola e nasse.
In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'obbligo di sbarco non si applica al merluzzo bianco nell'ambito della pesca praticata con gli attrezzi seguenti: reti trappola, nasse, cogolli e reti a postazione fissa.
Emendamento 36
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2
2.  Le misure di cui al paragrafo 1 mirano a conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3 e, in particolare, la protezione del novellame o dei pesci in fase di riproduzione.
2.  Le misure di cui al paragrafo 1 mirano a conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3, e in particolare la protezione del novellame o dei pesci in fase di riproduzione, come pure la coerenza con la legislazione ambientale dell'Unione, conformemente all'articolo 3 bis, nonché a garantire che le attività di pesca abbiano un impatto negativo ridotto al minimo sugli ecosistemi marini.
Emendamento 37
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera a
a)  le indicazioni delle specie bersaglio e dell'apertura di maglia stabiliti negli allegati II e III di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 2187/2005;
a)  le indicazioni delle specie bersaglio, dell'apertura di maglia e delle taglie minime di riferimento per la conservazione stabilite negli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 2187/2005 e di cui agli articoli 3 e 4 e all'articolo 14, paragrafo 1, di detto regolamento;
Emendamento 38
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera f
f)  il divieto di pesca con attrezzi da traino per il Golfo di Riga, di cui all'articolo 22.
soppresso
Emendamento 39
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 bis (nuovo)
4 bis.  Inoltre, la Commissione si impegna a tenere conto dei più recenti studi scientifici, compresi quelli del CIEM, prima di adottare misure tecniche.
Emendamento 40
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 ter (nuovo)
4 ter.  Durante la stagione riproduttiva del merluzzo bianco, è vietata la pesca pelagica con attrezzatura statica a maglie di dimensioni inferiori a 110 mm, o 120 mm per il materiale di pesca a strascico.
Emendamento 41
Proposta di regolamento
Capo VI bis (nuovo)
CAPO VI bis
MISURE SPECIFICHE
Articolo 9 bis
Misure specifiche
1.  È proibita ogni attività di pesca dal 1° maggio al 31 ottobre nella zona ottenuta congiungendo successivamente con lossodromie le seguenti coordinate geografiche, misurate conformemente al sistema di coordinate WGS84:
a)  zona 1:
–  55° 45′ N, 15° 30′ E
–  55° 45′ N, 16° 30′ E
–  55° 00′ N, 16° 30′ E
–  55° 00′ N, 16° 00′ E
–  55° 15′ N, 16° 00′ E
–  55° 15′ N, 15° 30′ E
–  55° 45′ N, 15° 30′ E
b)  zona 2:
–  55° 00′ N, 19° 14′ E
–  54° 48′ N, 19° 20′ E
–  54° 45′ N, 19° 19′ E
–  54° 45′ N, 18° 55′ E
–  55° 00′ N, 19° 14′ E
c)  zona 3:
–  56° 13′ N, 18° 27′ E
–  56° 13′ N, 19° 31′ E
–  55° 59′ N, 19° 13′ E
–  56° 03′ N, 19° 06′ E
–  56° 00′ N, 18° 51′ E
–  55° 47′ N, 18° 57′ E
–  55° 30′ N, 18° 34′ E
–  56° 13′ N, 18° 27′ E.
2.  Tutti i pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a otto metri che abbiano a bordo o utilizzino attrezzi per la pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2187/2005 devono essere in possesso di un permesso speciale per la pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico.
3.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 per modificare il presente articolo, qualora ciò fosse necessario per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 e in particolare per la protezione del novellame o dei pesci in fase di riproduzione.
Emendamento 42
Proposta di regolamento
Articolo 10
Articolo 10
Articolo 10
Cooperazione regionale
Cooperazione regionale
1.  L'articolo 18, paragrafi da 1 a 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle misure di cui al presente capo.
1.  L'articolo 18, paragrafi da 1 a 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle misure di cui agli articoli 6, 8 e 9 del presente regolamento.
2.   Gli Stati membri interessati possono presentare raccomandazioni comuni conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, entro i seguenti termini:
2.   Gli Stati membri interessati possono, previa consultazione dei consigli consultivi regionali, presentare le raccomandazioni comuni di cui all'articolo 6, paragrafo 3, all'articolo 8, paragrafo 3, e all'articolo 9, paragrafo 4, per la prima volta al più tardi dodici mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e, successivamente, dodici mesi dopo ciascuna presentazione della valutazione del piano a norma dell'articolo 14, e comunque non oltre il 1° settembre per le misure che riguardano gli Stati membri. Gli Stati membri possono presentare dette raccomandazioni anche in caso di eventuali cambiamenti improvvisi della situazione di qualunque stock contemplato dal piano, qualora le misure raccomandate siano ritenute necessarie o siano giustificate da pareri scientifici.
a)  per le misure di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e per un dato anno civile, entro il 1º settembre dell'anno precedente;
b)  per le misure di cui all'articolo 8, paragrafo 1 e all'articolo 9, paragrafo 1, per la prima volta al più tardi sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e successivamente ogni sei mesi dopo la presentazione del piano di valutazione conformemente all'articolo 14.
2 bis.  Anche i consigli consultivi interessati possono presentare raccomandazioni entro i termini di cui al paragrafo 2.
2 ter.  Eventuali scostamenti, da parte della Commissione, dalle raccomandazioni comuni sono presentati al Parlamento europeo e al Consiglio e possono essere sottoposti a controllo.
Emendamento 43
Proposta di regolamento
Articolo 12
Articolo 12
Articolo 12
Notifica preventiva
Notifica preventiva
1.  In deroga all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, l'obbligo di notifica preventiva previsto da tale articolo si applica
1.  In deroga all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, l'obbligo di notifica preventiva previsto da tale articolo si applica:
ai comandanti dei pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a otto metri che detengono a bordo almeno 300 kg di merluzzo bianco
a)   per quanto concerne i pescherecci che praticano la pesca del merluzzo bianco, ai comandanti dei pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a otto metri che detengono a bordo almeno 300 chilogrammi di merluzzo bianco;
o due tonnellate di stock pelagici.
b)  per quanto concerne i pescherecci che praticano la pesca dell'aringa e/o dello spratto, ai comandanti dei pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a otto metri che detengono a bordo almeno due tonnellate di stock pelagici.
2.  In deroga all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, l'anticipo del termine di notifica di cui a tale articolo deve essere di almeno un'ora prima dell'ora di arrivo prevista nel porto.
2.  In deroga all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la notifica preventiva di cui a tale articolo deve essere di almeno un'ora prima dell'ora di arrivo prevista nel porto. Le autorità competenti degli Stati membri costieri possono autorizzare, caso per caso, un ingresso in porto anticipato purché sussistano le condizioni necessarie per attuare le opportune misure di controllo.
Emendamento 45
Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera b
b)  5 tonnellate di stock pelagici.
b)  2 tonnellate di stock pelagici.
Emendamento 46
Proposta di regolamento
Articolo 14
Articolo 14
Articolo 14
Valutazione del piano
Valutazione del piano
La Commissione garantisce una valutazione dell'impatto del presente piano per gli stock contemplati dal presente regolamento e per le attività di pesca che sfruttano tali stock, in particolare per tener conto di modifiche dei pareri scientifici, sei anni dopo l'entrata in vigore del piano e, successivamente, ogni sei anni. La Commissione trasmette i risultati di tali valutazioni al Parlamento europeo e al Consiglio.
Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione valuta l'impatto del presente piano pluriennale per gli stock contemplati dal presente regolamento e per le attività di pesca che sfruttano tali stock, in particolare per quanto concerne i progressi compiuti nella ricostituzione e nel mantenimento degli stock ittici al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. La Commissione trasmette i risultati di tale valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio e può, ove opportuno e tenendo conto dei più recenti pareri scientifici, proporre adeguamenti del piano pluriennale o apportare modifiche agli atti delegati.
Emendamento 47
Proposta di regolamento
Capo IX bis (nuovo)
CAPO IX bis
SOSTEGNO EROGATO DAL FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA
Articolo 14 bis
Sostegno erogato dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
Ai fini dell'articolo 33, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 508/2014, il piano pluriennale istituito dal presente regolamento è considerato un piano pluriennale ai sensi degli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Emendamento 48
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2
2.   La delega di potere di cui agli articoli 6, 8 e 9 è conferita alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento.
2.   Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 6, 8 e 9 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° settembre 2015. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
Emendamento 49
Proposta di regolamento
Articolo 16
Gli articoli 20 e 21 del regolamento (CE) n. 2187/2005 sono soppressi.
Il regolamento (CE) n. 2187/2005 è così modificato:
1.  all'articolo 13, il paragrafo 3 è soppresso;
2.  all'allegato IV, nella colonna denominata "Taglia minima", le parole "38 cm" relativamente alla taglia minima di riferimento per la conservazione del merluzzo bianco sono sostituite dalle parole "35 cm".

(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all'articolo 61, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A8-0128/2015).


Obbligo di sbarco ***I
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Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 aprile 2015 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 850/98, (CE) n. 2187/2005, (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 2347/2002 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1434/98 del Consiglio per quanto riguarda l'obbligo di sbarco (COM(2013)0889 – C7-0465/2013 – 2013/0436(COD))
P8_TA(2015)0105A8-0060/2014

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0889),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0465/2013),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 29 aprile 2014(1),

–  visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 20 febbraio 2015, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per la pesca (A8-0060/2014),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 28 aprile 2015 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2015/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 850/98, (CE) n. 2187/2005, (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 2347/2002 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, e i regolamenti (UE) n. 1379/2013 e (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'obbligo di sbarco e abroga il regolamento (CE) n. 1434/98 del Consiglio

P8_TC1-COD(2013)0436


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 2015/812)

(1) GU C 311 del 12.9.2014, pag. 68.


Protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato CE-Russia per tener conto dell'adesione della Croazia all’Unione europea ***
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 aprile 2015 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea e dei suoi Stati membri, del protocollo dell’accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea (11878/2014 – C8-0006/2015 – 2014/0052(NLE))
P8_TA(2015)0106A8-0129/2015

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto di decisione del Consiglio (11878/2014),

–  visto il progetto del protocollo dell’accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea (11513/2014),

–  vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 91, dell'articolo 100, paragrafo 2, degli articoli 207 e 212 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8‑0006/2015),

–  visti l'articolo 99, paragrafo 1, primo e terzo comma, e paragrafo 2, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

–  vista la raccomandazione della commissione per gli affari esteri (A8-0129/2015),

1.  dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Federazione russa.


Attuazione del processo di Bologna
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Risoluzione del Parlamento europeo del 28 aprile 2015 sul seguito dell'attuazione del Processo di Bologna (2015/2039(INI))
P8_TA(2015)0107A8-0121/2015

Il Parlamento europeo,

–  visto l'articolo 165 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, in particolare l'articolo 26,

–  vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 14,

–  vista la dichiarazione congiunta della Sorbona sull'armonizzazione dell'architettura del sistema europeo di istruzione superiore, sottoscritta a Parigi il 25 maggio 1998 dai quattro ministri competenti di Francia, Germania, Italia e Regno Unito (dichiarazione della Sorbona)(1),

–  vista la dichiarazione congiunta sottoscritta il 19 giugno 1999 a Bologna dai ministri dell'Istruzione di 29 paesi europei (dichiarazione di Bologna)(2),

–  visto il comunicato della conferenza dei ministri europei per l'Istruzione superiore svoltasi il 28 e 29 aprile 2009 a Lovanio e Louvain-la-Neuve(3),

–  vista la dichiarazione di Budapest e Vienna adottata il 12 marzo 2010 dai ministri dell'Istruzione di 47 paesi, con la quale viene ufficialmente varato lo Spazio europeo dell'istruzione superiore (SEIS)(4),

–  visto il comunicato della conferenza ministeriale e terzo Forum sulle politiche di Bologna, tenutosi a Bucarest il 26 e 27 aprile 2012(5),

–  vista la strategia di mobilità 2020 per lo Spazio europeo dell'istruzione superiore (SEIS), adottata dalla conferenza ministeriale SEIS tenutasi a Bucarest il 26 e 27 aprile 2012(6),

–  vista la direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno ("regolamento IMI")(7),

–  vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, diretta a facilitare il rilascio, da parte degli Stati membri, di visti uniformi di soggiorno di breve durata per i ricercatori di paesi terzi che si spostano nella Comunità a fini di ricerca scientifica(8),

–  vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, sul proseguimento della cooperazione europea in materia di certificazione della qualità nell'istruzione superiore(9),

–  vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente(10) (EQF-LLL),

–  viste le conclusioni del Consiglio, del 12 maggio 2009, su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione (ET 2020)(11),

–  viste le conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 26 novembre 2009, sullo sviluppo del ruolo dell'educazione in un triangolo della conoscenza perfettamente funzionante(12),

–  viste le conclusioni del Consiglio, dell'11 maggio 2010, sull'internazionalizzazione dell'istruzione superiore(13),

–  vista la raccomandazione del Consiglio, del 28 giugno 2011, sulle politiche di riduzione dell'abbandono scolastico(14),

–  vista la raccomandazione del Consiglio, del 28 giugno 2011, intitolata "Youth on the Move – promuovere la mobilità dei giovani per l'apprendimento"(15),

–  vista la comunicazione della Commissione, del 10 maggio 2006, intitolata "Portare avanti l'agenda di modernizzazione delle università: istruzione, ricerca e innovazione" (COM(2006)0208),

–  vista la comunicazione della Commissione, del 3 marzo 2010, intitolata "Europa 2020 – una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" (COM(2010)2020),

–  vista la comunicazione della Commissione, del 26 agosto 2010, intitolata "Un'agenda digitale europea" (COM(2010)0245/2),

–  vista la comunicazione della Commissione, del 20 settembre 2011, intitolata "Sostenere la crescita e l'occupazione – un progetto per la modernizzazione dei sistemi d'istruzione superiore in Europa" (COM(2011)0567),

–  vista la relazione intitolata "L'istruzione superiore in Europa 2009: gli sviluppi del Processo di Bologna" (Eurydice, Commissione europea, 2009)(16),

–  vista la relazione intitolata "Focus sull'istruzione superiore in Europa 2010: l'impatto del Processo di Bologna" (Eurydice, Commissione europea, 2010)(17),

–  vista la relazione intitolata "Lo Spazio europeo dell'istruzione superiore nel 2012: rapporto di implementazione del Processo di Bologna" (Eurydice, Commissione europea, 2012)(18),

–  vista l'indagine condotta dall'Eurobarometro nel 2007 sulla percezione della riforma dell'istruzione superiore tra i docenti(19),

–  vista l'indagine condotta dall'Eurobarometro nel 2009 sulla percezione della riforma dell'istruzione superiore tra gli studenti(20),

–  vista la pubblicazione di Eurostat, del 16 aprile 2009, intitolata "The Bologna Process in Higher Education in Europe – Key Indicators on the Social Dimension and Mobility" (Il Processo di Bologna nell'istruzione superiore in Europa – indicatori chiave sulla dimensione sociale e sulla mobilità)(21),

–  vista la relazione finale della conferenza internazionale sul finanziamento dell'istruzione superiore tenutasi a Erevan, in Armenia, l'8 e 9 settembre 2011(22),

–  vista la sua risoluzione del 23 settembre 2008 sul Processo di Bologna e la mobilità degli studenti(23),

–  vista la sua risoluzione del 20 maggio 2010 sul dialogo università-imprese: un nuovo partenariato per la modernizzazione delle università in Europa(24),

–  vista la sua risoluzione del 13 marzo 2012 sul contributo delle istituzioni europee al consolidamento e all'avanzamento del Processo di Bologna(25),

–  visto il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS)(26),

–  visto l'articolo 52 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione (A8-0121/2015),

A.  considerando che, nell'attuale contesto economico, l'importanza del Processo di Bologna dovrebbe risiedere nel perseguimento degli obiettivi di sviluppo del livello di conoscenza e innovazione più elevato possibile per i cittadini mediante un ampio accesso all'istruzione e al suo continuo aggiornamento, e considerando che ciò dovrebbe rispecchiarsi nella revisione della strategia Europa 2020 e nell'attuazione del piano Juncker di investimenti per l'Europa;

B.  considerando che dalle analisi emerge che quasi un datore di lavoro su tre nell'UE riscontra problemi nella ricerca di lavoratori adeguatamente qualificati; che, dal punto di vista dell'obiettivo della riduzione dello squilibrio tra domanda e offerta di competenze nell'UE (divario tra le capacità professionali dei soggetti e la domanda del mercato del lavoro), la riforma di Bologna non ha avuto molto successo finora; che lo squilibrio tra domanda e offerta di competenze è diventato una sfida centrale per l'Europa, che interessa tutti gli ambiti della società, dalla produttività e dall'efficienza delle imprese al benessere attuale e futuro dei giovani;

C.  considerando che il problema della disoccupazione giovanile non è migliorato molto dall'inizio della crisi del 2008; che alla fine del 2014 nell'UE i giovani disoccupati al di sotto dei 25 anni erano circa 5 milioni;

D.  considerando che, come è stato affermato da un filosofo, "la ricerca della verità e della bellezza dovrebbe essere il segno distintivo delle università", oltre al compito di preparare nuovi professionisti, scienziati, ingegneri, docenti, dottori, politici e cittadini;

E.  considerando che è importante ritenere le università i principali attori effettivi del Processo di Bologna oltre ai ruoli di sostegno in termini di coordinamento, regolamentazione e risorse delle istituzioni regionali e nazionali;

F.  considerando che tale iniziativa intergovernativa, portata avanti in collaborazione con il mondo accademico, ha comportato sforzi per dare una risposta europea comune ai gravi problemi esistenti in molti paesi, ma gli sforzi si soro rivelati insufficienti;

G.  considerando che il vero obiettivo del Processo di Bologna è quello di garantire la compatibilità e la comparabilità degli standard e della qualità dei diversi sistemi d'istruzione superiore, rispettando nel contempo l'autonomia delle università e contribuendo in tal modo alla creazione di uno spazio europeo realmente democratico e in grado di offrire pari opportunità ai cittadini;

H.  considerando che è necessario effettuare una valutazione dei progressi compiuti negli ultimi quindici anni, tenendo conto tanto dei successi, in termini di cooperazione intraregionale, quanto dei problemi che persistono e della copertura ineguale degli squilibri nel conseguimento degli obiettivi dichiarati;

I.  considerando che sebbene nella maggior parte dei paesi il Processo di Bologna abbia orientato e motivato le riforme nel settore dell'istruzione, in alcuni paesi potrebbe essere percepito, a causa di carenze comunicative e di una scarsa comprensione dei suoi veri ideali, come un onere burocratico;

J.  considerando che è importante riconoscere il carattere paneuropeo del Processo di Bologna, come pure il coinvolgimento di tutti i suoi attori, quali studenti, docenti, ricercatori e membri del personale non docente;

K.  considerando che un sostegno finanziario continuativo e crescente per l'istruzione, la formazione, inclusa la formazione professionale, la conoscenza e la ricerca riveste un'importanza cruciale soprattutto in questo periodo di crisi economica;

L.  considerando che, in questo contesto in continuo mutamento, è necessario riaffermare l'impegno politico alla base del Processo di Bologna e la partecipazione nella realizzazione del Processo stesso delle istituzioni europee, dei governi nazionali e di tutte le altri parti interessate;

Ruolo del Processo di Bologna

1.  osserva che l'istruzione e la ricerca sono uno dei principali pilastri della nostra società per quanto concerne la promozione dello sviluppo delle competenze, della crescita e della creazione di posti di lavoro; sottolinea che è fondamentale investire maggiormente nell'istruzione per combattere efficacemente povertà, diseguaglianze sociali e disoccupazione, in particolare quella giovanile, e promuovere l'inclusione sociale;

2.  osserva che il Processo di Bologna potrebbe contribuire a contrastare lo squilibrio fra domanda e offerta di competenze nell'UE, se consentisse agli studenti di acquisire e sviluppare le competenze richieste dal mercato del lavoro, e che in tal modo potrebbe conseguire un importante obiettivo per rafforzare l'occupabilità dei laureati;

3.  è consapevole del ruolo del Processo di Bologna per la creazione di un'Europa della conoscenza; evidenzia che la diffusione della conoscenza, l'istruzione e la ricerca rappresentano elementi chiave della strategia di Europa 2020 e contribuiscono a promuovere la cittadinanza europea; sottolinea tuttavia la necessità di consultazione all'interno della comunità dell'istruzione superiore (docenti, studenti e personale non docente) al fine di comprendere l'opposizione alle riforme correlate al Processo di Bologna, nonché la necessità di assicurare l'istruzione pubblica, gratuita e accessibile a tutti, che risponda alle esigenze della società;

4.  osserva che le riforme di Bologna hanno portato alla creazione di uno Spazio europeo dell'istruzione superiore (SEIS) e hanno permesso di conseguire importanti risultati, negli ultimi quindici anni, in termini di migliore comparabilità delle strutture dell'istruzione superiore, maggiore mobilità, miglioramento della qualità dei sistemi d'istruzione, come pure dell'attrattiva dell'istruzione superiore in Europa;

5.  osserva che rimane ancora molto lavoro da svolgere nel Processo di Bologna nell'ambito dell'adeguamento dei sistemi d'istruzione alle esigenze del mercato del lavoro e del miglioramento dell'occupabilità e della competitività complessive, come pure dell'attrattiva dell'istruzione superiore in Europa; osserva che gli istituti di istruzione superiore (IIS) europei devono essere in grado di rispondere rapidamente ai cambiamenti economici, culturali, scientifici e tecnologici nella società moderna per utilizzare appieno il loro potenziale di promozione della crescita, dell'occupabilità e della coesione sociale;

6.  prende atto degli obiettivi per gli anni a venire e delle priorità nazionali per le azioni da intraprendere entro il 2015, secondo quanto delineato dalla conferenza ministeriale SEIS di Bucarest, nonché delle sue raccomandazioni per la strategia sulla mobilità 2020 per il SEIS, raccomandando la creazione di nuovi osservatori, nuovi approcci alle diverse comunità universitarie europee e nuovi sistemi di integrazione dei membri di dette comunità universitarie al processo di riforma del piano in questione;

Priorità e sfide

7.  esorta i paesi del SEIS ad attuare le riforme concordate, che mirano ad accelerare il conseguimento degli obiettivi del Processo di Bologna, e a rafforzare la credibilità del SEIS; incoraggia il sostegno ai paesi che riscontrino difficoltà nell'attuare tali riforme; caldeggia, in questo contesto, la creazione di ampi partenariati fra paesi e parti interessate;

8.  invita gli Stati membri a migliorare e aggiornare ulteriormente la valutazione degli istituti d'istruzione superiore, rispetto agli standard precedentemente stabiliti dai sistemi d'istruzione a livello internazionale, premiando l'eccellenza in vista dello sviluppo della conoscenza, della ricerca e della scienza;

9.   sottolinea l'importanza di tutelare la diversità dell'insegnamento, compresa la diversità delle lingue; esorta gli Stati membri ad aumentare le sovvenzioni agli studenti e ad assicurare che siano facilmente accessibili;

10.  evidenzia la necessità di compiere ulteriori sforzi per sviluppare il SEIS e consolidare i progressi conseguiti nel perseguimento dei suoi obiettivi e in coordinamento con lo Spazio europeo dell'istruzione e della formazione, lo Spazio europeo dell'apprendimento permanente e lo Spazio europeo della ricerca;

11.  invita tutte le parti interessate all'attuazione del Processo di Bologna a rafforzare la certificazione della qualità al fine di conseguire uno spazio europeo dell'istruzione superiore che migliori la sua attrattiva quale riferimento di eccellenza accademica in tutto il mondo;

12.  esorta gli Stati membri, i paesi del SEIS e l'UE nel suo insieme a promuovere la comprensione e il sostegno del pubblico nei confronti del Processo di Bologna, anche agendo a livello locale per coinvolgere i cittadini nel raggiungimento degli obiettivi del Processo, in modo più efficace e dinamico;

13.  precisa che la Commissione svolge un ruolo insostituibile nella creazione del SEIS e nel sostegno al Processo di Bologna e la esorta ad approfondire il proprio ruolo nel rilancio del Processo e nell'accelerazione degli sforzi volti a conseguire gli obiettivi stabiliti;

14.  evidenzia la necessità di inserire negli obiettivi dichiarati la qualità dell'istruzione e della ricerca nel settore terziario; ritiene che uno degli indicatori del conseguimento di detti obiettivi sarebbe l'aumento dell'occupabilità dei laureati, che rientra anche fra gli obiettivi della strategia Europa 2020;

15.  chiede che si porti avanti un dialogo fra governi e istituti d'istruzione superiore (IIS) e istituti di ricerca allo scopo di massimizzare l'impiego dei fondi disponibili e renderlo più mirato, come pure di cercare nuovi e diversi modelli di finanziamento per integrare il finanziamento pubblico; sottolinea, a questo proposito, l'importanza di Orizzonte 2020 nel condurre progetti collaborativi di ricerca tra gli IIS europei ed esprime preoccupazione per i continui tentativi di ridurre il proprio finanziamento mentre altri settori del bilancio rimangono immutati;

16.  invita i governi a migliorare l'efficienza dell'utilizzo di finanziamenti pubblici nel settore dell'istruzione e a rispettare il principale obiettivo dell'Unione europea del 3% del PIL dell'UE da investire in R&S entro il 2020; sottolinea che un finanziamento ambizioso nel settore dell'istruzione e della ricerca è necessario in quanto costituisce uno dei principali strumenti atti a garantire a tutti l'accesso a un'istruzione di qualità, nonché a contrastare la crisi economica e la disoccupazione;

17.  prende atto delle eventuali possibilità di finanziamento per l'istruzione superiore, l'istruzione e la formazione professionali che dovrebbero essere fornite dal FEIS; esprime la sua forte preoccupazione circa la riduzione di fondi prevista per Orizzonte 2020 che interessano i programmi direttamente correlati alla ricerca e all'istruzione, a favore del FEIS;

18.  avverte che qualsiasi taglio in Orizzonte 2020 influenzerebbe senza dubbio la piena attuazione del Processo di Bologna ed esorta pertanto la Commissione a ritirare qualsiasi proposta in merito;

19.  incoraggia tanto un approccio dall'alto al basso come uno dal basso all'alto, con il coinvolgimento dell'intera comunità accademica e delle parti sociali, e chiede l'impegno politico e la cooperazione dei ministri del SEIS nello sviluppo di una strategia comune per la realizzazione delle riforme di Bologna;

20.  chiede un ulteriore sviluppo di programmi di studio che abbiano obiettivi chiari e forniscano le conoscenze e la combinazione di competenze generali e professionali necessarie non solo per preparare i laureati a rispondere ai requisiti del mercato del lavoro e dell'apprendimento permanente, ma anche e soprattutto per l'integrazione dei cittadini; sostiene la piena attuazione del quadro europeo per la certificazione delle qualifiche professionali;

21.  sottolinea il ruolo delle materie STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) e la loro importanza per la società, l'economia e l'occupabilità dei laureati;

22.  chiede la corretta attuazione del sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti (ECTS) e del supplemento al diploma nel SEIS, strumenti fondamentali collegati al carico di lavoro dello studente e ai suoi risultati d'apprendimento, allo scopo di agevolare la mobilità e aiutare gli studenti a render conto dei propri risultati accademici;

23.  evidenzia l'importanza di garantire il riconoscimento reciproco e la compatibilità dei titoli accademici per rafforzare il sistema di certificazione della qualità a livello europeo e in tutti i paesi che hanno aderito al SEIS, in conformità con la versione riveduta delle norme e degli orientamenti in materia di certificazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore; invita i paesi partecipanti al SEIS e le loro rispettive agenzie di certificazione della qualità ad aderire alle reti europee di certificazione della qualità (ENQA e EQAR);

24.  incoraggia le parti nel Processo di Bologna, e in particolare la Commissione europea, a valutare periodicamente le competenze e lo squilibrio tra domanda e offerta di competenze nel momento in cui i laureati entrano nel mondo del lavoro;

25.  sottolinea l'importanza dell'obiettivo della strategia Europa 2020 del 40% dei 30-34enni che completano l'istruzione universitaria e acquisiscono le abilità e le competenze adeguate per trovare un'occupazione soddisfacente;

26.  sottolinea il valore dei quadri delle qualifiche per il miglioramento della trasparenza e chiede a tutti i paesi che partecipano al Processo di Bologna di garantire la compatibilità dei propri quadri nazionali con quelli del SEIS ed europei;

27.  sottolinea che i quadri nazionali delle qualifiche in molti Stati membri devono ancora essere adattati al quadro europeo delle qualifiche nonché alle norme e agli orientamenti europei per la certificazione della qualità; osserva che molti quadri nazionali delle qualifiche non sono ancora registrati nel Registro europeo di certificazione della qualità dell'istruzione superiore (EQAR);

28.  osserva che la mobilità di studenti, docenti, ricercatori e membri del personale non docente è una delle grandi priorità del Processo di Bologna; invita gli Stati membri ad aumentare le possibilità e la qualità della mobilità e sottolinea la necessità di rafforzare l'attuazione della strategia di mobilità 2020 per il SEIS nonché a conseguire l'obiettivo quantitativo del 20% per la mobilità degli studenti entro il 2020; evidenzia, a questo proposito, il ruolo cruciale del programma Erasmus+ e Orizzonte 2020 e l'importanza di garantirne la corretta ed efficace attuazione e promozione; sottolinea che le borse di studio concesse all'interno del programma Erasmus+ devono essere esenti da imposte e oneri sociali;

29.  chiede un graduale inserimento della mobilità degli studenti nell'ambito del piano di studi ufficiale delle università;

30.  sottolinea la necessità che nei programmi di mobilità dell'UE siano adeguatamente presenti gli studenti e i docenti dell'educazione artistica e musicale;

31.  invita la Commissione e gli Stati membri a valutare, nell'ambito dei criteri di ranking per le università e gli istituti di alta formazione, il livello di partnership e di mobilità europea e internazionale che promuovono;

32.  prende atto del ruolo centrale degli IIS nel promuovere la mobilità e nel produrre laureati e ricercatori con conoscenze e competenze che consentano loro di conseguire un'occupazione nell'economia globale;

33.  esorta gli Stati membri, l'UE e il SEIS nel suo insieme a rafforzare la mobilità incrementando lo studio delle lingue, eliminando gli ostacoli amministrativi, fornendo meccanismi di sostegno finanziario adeguati e garantendo la trasferibilità delle sovvenzioni e dei crediti; osserva che la mobilità è ancora meno accessibile per gli studenti che appartengono alle fasce meno abbienti;

34.  sottolinea, sia nel caso dell'elaborazione che in quello dell'attuazione dei programmi, il cambiamento del paradigma dell'istruzione verso un approccio maggiormente incentrato sullo studente e che guarda anche allo sviluppo della sua personalità; sottolinea l'importanza della partecipazione degli studenti alla governance dell'istruzione superiore;

35.  sottolinea che i programmi di studio devono incentrarsi sulla domanda del mercato a lungo termine; evidenzia inoltre che l'occupabilità indica che gli studenti hanno acquisito un'ampia gamma di varie competenze che li preparano al mercato del lavoro e danno loro l'abilità per l'apprendimento permanente; incoraggia, a questo proposito, un dialogo attivo e una cooperazione nazionale e transfrontaliera fra università e imprese su programmi e tirocini nelle aziende, che contribuirebbero a contrastare la crisi economica, stimolare la crescita economica, costruire una società basata sulla conoscenza e offrire in tal modo opportunità di benefici reciproci in un senso sociale più ampio; incoraggia gli IIS a essere aperti a studi interdisciplinari, alla creazione di istituti universitari di ricerca e alla collaborazione con varie parti;

36.  sottolinea la necessità di fornire ampie opportunità per l'apprendimento permanente e per forme complementari di apprendimento quali l'istruzione non formale e informale, fondamentali per lo sviluppo di competenze trasversali;

37.  chiede che si compiano sforzi per rafforzare il legame tra istruzione superiore, ricerca e innovazione, anche tramite la promozione dell'istruzione basata sulla ricerca, e pone l'accento sul programma Orizzonte 2020 quale importante meccanismo di finanziamento per stimolare la ricerca; chiede una migliore sincronizzazione tra le azioni che sostengono il Processo di Bologna, quali i programmi Orizzonte 2020 e Erasmus+;

38.  chiede l'introduzione di percorsi di apprendimento più flessibili, che includano programmi di laurea comuni e studi interdisciplinari e che sostengano l'innovazione, la creatività, l'istruzione e la formazione professionali (IFP), l'istruzione duale e l'imprenditorialità nell'istruzione superiore, e chiede che si esplori il potenziale offerto dalle nuove tecnologie, dalla digitalizzazione e dalle TIC al fine di arricchire l'apprendimento e l'insegnamento, nonché di sviluppare ulteriormente un'ampia gamma di competenze e di nuovi modelli di apprendimento, insegnamento e valutazione;

39.  esorta gli IIS, le amministrazioni pubbliche, le parti sociali e le imprese a intrattenere un dialogo continuo che agevoli e promuova l'occupabilità; sottolinea, a questo proposito, la necessità di incentrare la discussione su un potenziale inutilizzato dell'istruzione superiore per stimolare la crescita e l'occupazione; invita i paesi del SEIS e gli IIS a rafforzare la cooperazione in merito ai tirocini e agli apprendistati e a incrementare la mobilità in tale ambito; sottolinea che le parti interessate devono migliorare la collaborazione per innalzare le qualifiche iniziali, rinnovare una manodopera qualificata e migliorare l'offerta, l'accesso e la qualità dei servizi di orientamento alla carriera e all'impiego; osserva inoltre che occorre incoraggiare ulteriormente l'inclusione di tirocini nei programmi di studio nonché la formazione sul posto di lavoro;

40.  sottolinea che è necessario consentire ai rifugiati statutari l'accesso a tutte le istituzioni nel SEIS, che possono consentire loro di creare una vita indipendente attraverso l'istruzione; sottolinea, inoltre, che è opportuno liberalizzare ulteriormente i permessi di soggiorno per i laureati alla ricerca di un'attività professionale qualificata; sottolinea che gli sforzi a favore del reciproco riconoscimento dei rifugiati statutari devono essere moltiplicati in particolare nell'ottica della mobilità di tali studenti;

41.  sottolinea che agli Stati membri e a tutti gli IIS che hanno aderito al FEIS incombe la responsabilità di fornire un'istruzione di qualità che risponda alle sfide sociali ed evidenzia la necessità della loro stretta cooperazione al fine di raggiungere gli obiettivi stabiliti dal Processo di Bologna;

42.  osserva che solo alcuni Stati membri hanno creato una strategia globale per includere gli studenti appartenenti a un contesto socioeconomico svantaggiato nell'istruzione superiore e affrontare pertanto il problema del cosiddetto filtro sociale;

43.  chiede un maggiore coinvolgimento dei docenti della scuola secondaria nel Processo di Bologna in termini di promozione della qualità nella formazione dei docenti e nella mobilità professionale al fine di rispondere alle nuove necessità educative e di formazione di una società basata sulla conoscenza e di contribuire a migliorare il rendimento degli studenti;

44.  evidenzia il ruolo dell'istruzione, la sua qualità e la missione di insegnamento nel formare le generazioni future, contribuendo a una più ampia coesione sociale ed economica nonché alla creazione di posti di lavoro, a maggiore competitività e potenziale di crescita; chiede, a questo proposito, un migliore riconoscimento della professione dell'insegnante;

45.  chiede che si esplichino sforzi a livello economico e sociale per potenziare l'inclusione sociale, aprendo a tutti un accesso equo a un'istruzione di qualità, agevolando il riconoscimento dei titoli accademici e professionali, dei periodi di studio all'estero e della formazione precedente, dei programmi di competenze trasversali e dell'apprendimento non formale e informale, come pure offrendo un'istruzione pertinente a una popolazione studentesca diversificata, tramite l'apprendimento permanente;

46.  evidenzia la dimensione sociale del Processo di Bologna; chiede di promuovere una maggiore partecipazione dei gruppi sottorappresentati e svantaggiati, anche mediante programmi di mobilità internazionali;

47.  sottolinea il ruolo della mobilità dell'istruzione nell'apprendimento interculturale e che il Processo di Bologna deve attivarsi per promuovere la conoscenza e il rispetto interculturali degli studenti;

48.  chiede che si esplichino sforzi per sviluppare una strategia per la dimensione esterna del SEIS grazie alla cooperazione con altre regioni del mondo, allo scopo di aumentare la sua competitività e attrattiva nel contesto globale, di migliorare la fornitura di informazioni sul SEIS, di rafforzare la cooperazione basata sul partenariato, di intensificare il dialogo politico e di riconoscere ulteriormente le qualifiche;

49.  evidenzia la necessità di rafforzare la raccolta dei dati tra i paesi del SEIS al fine di identificare e rispondere meglio alle sfide del Processo di Bologna;

50.  pone l'accento sulla necessità che la prossima conferenza ministeriale del SEIS, che si terrà a Erevan a maggio 2015, passi in rassegna in maniera obiettiva e critica i progressi compiuti e le carenze riscontrate nel conseguimento delle priorità stabilite per il periodo 2012-2015, nell'ottica di promuovere e consolidare ulteriormente il SEIS con il pieno sostegno dell'Unione;

o
o   o

51.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/SORBONNE_DECLARATION1.pdf
(2) http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/BOLOGNA_DECLARATION1.pdf
(3) http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/Leuven_Louvain-la-Neuve_Communiqu%C3%A9_April_2009.pdf
(4) http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/Budapest-Vienna_Declaration.pdf
(5) http://www.ehea.info/Uploads/(1)/Bucharest%20Communique%202012(1).pdf
(6) http://www.ehea.info/Uploads/%281%29/2012%20EHEA%20Mobility%20Strategy.pdf
(7) GU L 354 del 28.12.2013, pag. 132.
(8) GU L 289 del 3.11.2005, pag. 23.
(9) GU L 64 del 4.3.2006, pag. 60.
(10) GU C 111 del 6.5.2008, pag. 1.
(11) GU C 119 del 28.5.2009, pag. 2.
(12) GU C 302 del 12.12.2009, pag. 3.
(13) GU C 135 del 26.5.2010, pag. 12.
(14) GU C 191 dell'1.7. 2011, pag. 1.
(15) GU C 199 del 7.7.2011, pag. 1.
(16) http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/099IT.pdf
(17) http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/122IT.pdf
(18) http://www.ehea.info/Uploads/(1)/Bologna%20Process%20Implementation%20Report.pdf
(19) http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl198_en.pdf
(20) http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_260_en.pdf
(21) http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/5713011/KS-78-09-653-EN.PDF/3eb9f4ec-dc39-4e51-a18b-b61eb7c2518b?version=1.0
(22) http://www.ehea.info/news-details.aspx?ArticleId=253
(23) GU C 8 E del 14.1.2010, pag. 18.
(24) GU C 161 E del 31.5.2011, pag. 95.
(25) GU C 251 E del 31.8.2013, pag. 24.
(26) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici e che modifica i regolamenti (UE) nn. 1291/2013 e 1316/2013 (COM(2015)0010).


Il cinema europeo nell'era digitale
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Risoluzione del Parlamento europeo del 28 aprile 2015 sul cinema europeo nell'era digitale (2014/2148(INI))
P8_TA(2015)0108A8-0123/2015

Il Parlamento europeo,

–  visto l'articolo 167 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  vista la convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali adottata il 20 ottobre 2005 dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO),

–  vista la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi)(1),

–  vista la direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione(2),

–  visto il regolamento (UE) n. 1295/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma Europa creativa (2014-2020) e che abroga le decisioni n. 1718/2006/CE, n. 1855/2006/CE e n. 1041/2009/CE(3),

–  viste le conclusioni del Consiglio del 25 novembre 2014 sulla politica audiovisiva europea nell'era digitale(4),

–  vista la comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 dal titolo "Europa 2020: una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" (COM(2010)2020),

–  vista la comunicazione della Commissione del 26 agosto 2010 intitolata "Un'agenda digitale europea" (COM(2010)0245),

–  vista la prima relazione della Commissione, del 4 maggio 2012, sull'applicazione della direttiva 2010/13/UE "Direttiva sui servizi di media audiovisivi " - Servizi di media audiovisivi e dispositivi connessi: passato e futuro (COM(2012)0203),

–  vista la prima relazione della Commissione, del 24 settembre 2012, relativa all'applicazione degli articoli 13, 16 e 17 della direttiva 2010/13/UE per il periodo 2009-2010 - Promozione delle opere europee nei servizi di media audiovisivi programmati o a richiesta (COM(2012)0522),

–  vista la terza relazione della Commissione, del 7 dicembre 2012, dal titolo "On the challenges for European film heritage from the analogue and the digital era" (SWD(2012)0431) sull'attuazione della raccomandazione 2005/865/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 novembre 2005 relativa al patrimonio cinematografico e alla competitività delle attività industriali correlate,

–  vista la comunicazione della Commissione del 18 dicembre 2012 sui contenuti del mercato unico digitale (COM(2012)0789),

–  visto il Libro verde della Commissione del 24 aprile 2013 sul tema "Prepararsi a un mondo audiovisivo della piena convergenza: crescita, creazione e valori" (COM(2013)0231),

–  vista la comunicazione della Commissione del 15 novembre 2013 relativa agli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive(5),

–  vista la comunicazione della Commissione del 15 maggio 2014 intitolata "Cinema europeo nell'era digitale - Creare un ponte tra diversità culturale e competitività" (COM(2014)0272),

–  visto il parere del Comitato delle regioni del 4 dicembre 2014 sul tema "Il cinema europeo nell'era digitale",

–  vista la propria risoluzione del 16 novembre 2011 sul cinema europeo nell'era digitale(6),

–  vista la propria risoluzione dell'11 settembre 2012 sulla distribuzione online di opere audiovisive nell'Unione europea(7),

–  vista la propria risoluzione del 22 maggio 2013 sull'applicazione della direttiva sui servizi di media audiovisivi(8),

–  vista la propria risoluzione del 12 marzo 2014 sulla preparazione a un mondo audiovisivo caratterizzato dalla piena convergenza(9),

–  visto l'articolo 52 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione (A8-0123/2015),

A.  considerando che le opere cinematografiche sono beni sia culturali che economici e danno un importante contributo all'economia europea in termini di crescita e occupazione, contribuendo nel contempo a plasmare le identità europee rispecchiando la diversità culturale e linguistica, promuovendo le culture europee al di là delle frontiere e favorendo gli scambi culturali e la reciproca comprensione fra i cittadini, e contribuendo anche alla formazione e allo sviluppo di un pensiero critico;

B.  considerando che il potenziale dei settori culturali e creativi in Europa, e in particolare dell'industria cinematografica europea, non è ancora pienamente sfruttato nella promozione della diversità e del patrimonio della cultura europea e nella generazione di crescita sostenibile e di posti di lavoro capaci a loro volta di recare beneficio anche ad altri settori dell'economia, offrendo all'Europa un vantaggio competitivo a livello mondiale;

C.  considerando che l'industria cinematografica europea è una delle maggiori produttrici mondiali, con 1500 film distribuiti nel 2014, ma è caratterizzata da una struttura eterogenea sia in termini di finanziamenti che di tipo di produzione;

D.  considerando che la cinematografia europea è contraddistinta dalla sua qualità, originalità e diversità, ma soffre di una limitata promozione e distribuzione in tutta l'Unione, il che si riflette nel numero relativamente basso di spettatori in presenza di una forte concorrenza internazionale e di difficoltà di distribuzione, sia in Europa che al di fuori di essa;

E.  considerando che la circolazione negli Stati membri di opere cinematografiche provenienti da altri paesi europei rimane scarsa, malgrado il gran numero di film prodotti ogni anno, mentre le produzioni non europee godono di un'ampia distribuzione all'interno dell'Unione;

F.  considerando che la diversità del cinema europeo, che rispecchia la ricchezza e il vigore della diversità linguistica e culturale del nostro continente, fa sì che il mercato cinematografico europeo sia per sua natura frammentato;

G.  considerando che la promozione della produzione cinematografica di qualità è particolarmente importante per i piccoli Stati membri le cui lingue hanno un numero ristretto di parlanti;

H.  considerando che il sottoprogramma MEDIA di Europa creativa (di seguito MEDIA) offre nuove fonti di finanziamento e opportunità di distribuzione e circolazione dei film europei in paesi diversi da quello di produzione, nonché di ampliamento del pubblico e di sostegno all'alfabetizzazione mediatica;

I.  considerando che uno dei principali obiettivi del mercato unico digitale dovrebbe essere quello di sviluppare la fiducia nei confronti di Internet e aumentare l'accesso ai contenuti audiovisivi legali, favorendo in tal modo gli investimenti nelle opere cinematografiche europee;

J.  considerando che la proiezione cinematografica, quale prima finestra di sfruttamento, continua a generare una parte importante degli introiti del cinema ed è pertanto essenziale per finanziare la produzione e la distribuzione di film europei, svolgendo inoltre un ruolo decisivo per il successo dei film stessi nelle successive finestre di distribuzione;

K.  considerando, tuttavia, che un numero crescente di film europei con un modesto budget di produzione e promozione trarrebbe beneficio da strategie di distribuzione più flessibili e da un accesso anticipato al circuito dei servizi di video a richiesta (Video on Demand: VoD);

L.  considerando che una migliore organizzazione delle finestre di sfruttamento farebbe aumentare al massimo il pubblico potenziale, riducendo nel contempo l'attrattiva del consumo non autorizzato di film;

M.  considerando che l'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva sui servizi di media audiovisivi impone agli Stati membri di assicurare che i fornitori di servizi a richiesta promuovano le opere europee; che tale disposizione è stata attuata in maniera diversificata e con livelli diversi di obbligo giuridico e ciò ha indotto i fornitori a stabilirsi negli Stati membri che prevedono minori obblighi;

N.  considerando che la maggior parte dei finanziamenti pubblici all'industria cinematografica europea, sia di fonte nazionale che unionale, è dedicata alla produzione dei film;

O.  considerando che nel regolamento (UE) n. 1295/2013 istitutivo del programma Europa creativa, all'articolo 14, è previsto che la Commissione istituisca uno "strumento di garanzia per i settori culturali e creativi" con l'obiettivo di facilitare l'accesso al credito da parte delle PMI nei settori culturali e creativi e migliorare la capacità degli intermediari finanziari partecipanti di valutare i rischi associati ai progetti delle PMI richiedenti prestiti e finanziamenti;

P.  considerando che nella terza relazione del 7 dicembre 2012 "On the challenges for European film heritage from the analogue and the digital era" la Commissione sottolineava come solo l'1,5% del patrimonio cinematografico europeo fosse stato digitalizzato; che tale quota percentuale a oggi rimane invariata, nonostante da tempo i rischi di perdita definitiva di gran parte di tale patrimonio e di mancata trasmissione alle future generazioni fossero stati sottolineati, riportando a titolo di esempio il caso dei film muti dei quali si è conservato solo il 10%;

Q.  considerando che la digitalizzazione e la convergenza mediatica creano nuove opportunità di distribuzione e promozione transfrontaliera delle opere cinematografiche europee, nonché un maggior potenziale di innovazione e flessibilità, causando nel contempo rilevanti cambiamenti nei comportamenti e nelle aspettative degli spettatori;

R.  considerando che è fondamentale garantire finanziamenti per la digitalizzazione, la conservazione e la disponibilità online del patrimonio cinematografico e dei materiali connessi e stabilire norme europee in materia di conservazione dei film digitali;

S.  considerando che l'alfabetizzazione mediatica e in particolare l'alfabetizzazione cinematografica possono mettere i cittadini in condizione di sviluppare il pensiero critico e la comprensione e possono stimolare la loro creatività e capacità di espressione;

T.  considerando che i diritti d'autore, nell'era digitale, dovrebbero continuare a stimolare gli investimenti nella produzione e nella creazione cinematografica, nonché garantire ai titolari dei diritti un compenso appropriato, incentivando nel contempo lo sviluppo di nuovi servizi e l'accesso transfrontaliero per i cittadini e consentendo alle industrie culturali e creative di continuare a contribuire alla crescita e alla creazione di posti di lavoro;

U.  considerando che è importante garantire l'efficace applicazione della direttiva 2012/28/UE su taluni utilizzi consentiti di opere orfane e rendere pubblicamente accessibili le opere cinematografiche rientranti nella definizione di opere orfane;

Promozione, distribuzione transfrontaliera e accessibilità

1.  incoraggia l'industria cinematografica europea a perseguire lo sviluppo di servizi innovativi, di nuovi modelli aziendali e di nuovi canali di distribuzione, al fine di migliorare la disponibilità transfrontaliera delle opere cinematografiche europee nell'Unione e, oltre a ciò, permettere agli spettatori di tutta l'Unione l'accesso a un ventaglio sempre maggiore di film su un numero crescente di piattaforme; suggerisce, a tale proposito, che l'industria cinematografica europea tragga insegnamento dalle migliori pratiche commerciali esistenti al di fuori dell'Unione;

2.  riconosce l'impatto che l'utilizzazione non autorizzata delle opere creative ha sul ciclo creativo e sui diritti dei creatori; sottolinea la necessità di maggiori offerte legali di alta qualità e di un'opera di sensibilizzazione dei giovani;

3.  suggerisce la possibilità di vagliare ulteriormente lo sviluppo della portabilità transfrontaliera dei servizi audiovisivi, tenendo conto della rapida crescita del VoD e delle transazioni on line in tutta l'Unione, in quanto tale sviluppo consentirebbe agli spettatori l'accesso alle opere cinematografiche dovunque essi si trovino;

4.  sottolinea l'importanza di una commercializzazione mirata in tutta l'Unione che tenga conto delle specificità culturali dei diversi segmenti del pubblico d'Europa allo scopo di assicurare una promozione migliore e più efficiente dei film europei;

5.  esorta in tal senso a una maggiore disponibilità di opere sottotitolate, allo scopo di dare impulso alla circolazione transfrontaliera delle opere cinematografiche europee, di accrescere fra gli spettatori la consapevolezza della diversità culturale e linguistica dell'Europa e di migliorare la reciproca comprensione;

6.  rileva in particolare il ruolo svolto da MEDIA nel sostegno alla sottotitolazione e al doppiaggio allo scopo di aumentare la disponibilità di film europei, specialmente nella versione originale sottotitolata che agevola la loro circolazione e migliora la conoscenza e la comprensione delle culture e delle lingue europee;

7.  sottolinea l'importanza dell'azione preparatoria di recente adozione "Crowdsourcing del sottotitolaggio per promuovere la circolazione delle opere europee" e del lavoro che la Commissione dovrà svolgere per attuarla;

8.  sostiene, oltre a ciò, iniziative quale il progetto pilota della Commissione "Promozione dell’integrazione europea attraverso la cultura", volto a incrementare l'offerta di film europei sottotitolati fornendo nuove versioni sottotitolate di programmi televisivi selezionati in tutta Europa;

9.  ribadisce la fondamentale importanza di migliorare ancora l'accessibilità delle opere cinematografiche per le persone disabili, in particolare mediante la descrizione audio e la sottotitolazione;

10.  sottolinea la particolare importanza delle emittenti televisive europee private e pubbliche nella produzione cinematografica, sia per le produzioni televisive che per le coproduzioni cinematografiche, e pone l'accento sul ruolo che possono svolgere per la sopravvivenza di numerose imprese di produzione cinematografica nell'UE, soprattutto quelle di piccole e medie dimensioni;

11.  rammenta il ruolo del premio LUX del Parlamento europeo, che ha conquistato negli anni un apprezzamento sempre maggiore, nel promuovere il cinema europeo mediante la traduzione dei sottotitoli del film vincitore in tutte le 24 lingue ufficiali dell'Unione, assicurando così ai film europei maggiore visibilità, conoscenza e disponibilità; invita i parlamenti nazionali a promuovere maggiormente il Premio LUX negli Stati membri, in collaborazione con gli Uffici d'informazione del Parlamento europeo;

12.  fa presente la necessità di promuovere e sostenere le coproduzioni europee e ritiene che la loro crescita possa portare a una più ampia distribuzione dei film europei in tutta Europa;

13.  evidenzia inoltre il crescente successo delle serie televisive europee di alta qualità e l'importanza strategica di incoraggiarne ulteriormente la produzione, la distribuzione e la promozione sul mercato europeo e mondiale;

14.  invita gli Stati membri a sovvenzionare e promuovere eventi speciali, quali festival cinematografici e iniziative di cinema itinerante, al fine di incoraggiare e sostenere la diffusione e la circolazione dei film europei nel loro territorio;

15.  suggerisce di rafforzare le misure già in atto per ottimizzare i prezzi dei biglietti dei cinema e mettere a punto offerte promozionali innovative, nonché offerte in abbonamento capaci di contribuire ad assicurare l'attrattiva delle sale cinematografiche e la possibilità per tutti di frequentarle;

Ampliamento del pubblico

16.  incoraggia i distributori e gli espositori cinematografici ad accrescere la visibilità e la disponibilità dei film di altri paesi europei, al fine di raggiungere un pubblico più ampio;

17.  riconosce che i cinema continuano a essere le sedi più importanti in cui presentare e promuovere i film, oltre a essere luoghi dotati di un'importante dimensione sociale in cui le persone s'incontrano e si scambiano opinioni; sottolinea che la scomparsa dei cinema piccoli e indipendenti, in particolare nei centri minori e nelle regioni meno sviluppate, sta limitando l'accesso alle risorse e al patrimonio della cultura europea e al dialogo culturale europeo; in tale contesto, invita la Commissione e gli Stati membri a offrire sovvenzioni per consentire a tutti gli schermi di dotarsi delle proiezione digitale e della tecnologia del suono, al fine di preservare tali sale cinematografiche;

18.  sottolinea l'importanza di promuovere le opere cinematografiche a uno stadio precoce della produzione, al fine di migliorarne la circolazione e aumentarne la conoscenza presso il pubblico potenziale in tutta Europa;

19.  sottolinea l'importanza di MEDIA nella sperimentazione di approcci innovativi in materia di ampliamento del pubblico, in particolare attraverso il sostegno ai festival, alle iniziative di alfabetizzazione cinematografica e alle azioni di ampliamento del pubblico;

Parità di condizioni

20.  rammenta che l'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva sui servizi di media audiovisivi impone agli Stati membri di assicurare che i fornitori di servizi a richiesta promuovano le opere europee; sottolinea che tale disposizione è stata attuata in modo non uniforme, con livelli diversi di obbligo giuridico, e che ciò potrebbe portare i fornitori a stabilirsi negli Stati membri che prevedono minori obblighi;

21.  è del parere che tutti coloro che traggono un vantaggio economico dalle opere cinematografiche europee, seppure indirettamente, tramite l'offerta diretta, la commercializzazione o la diffusione, anche mediante link o la messa a disposizione mediante servizi VoD, debbano contribuire finanziariamente alla creazione di tali opere; invita la Commissione ad applicare questo principio anche in sede di esame dei sistemi di finanziamento delle opere cinematografiche degli Stati membri sotto il profilo della concorrenza;

22.  invita la Commissione a tener conto di quanto sopra al momento di proporre una revisione dell'attuale quadro giuridico, al fine di garantire la parità di condizioni nel mercato europeo dell'audiovisivo, con condizioni eque e uguali per tutti i fornitori;

23.  invita le piattaforme di servizi VoD e SVoD a rendere pubblici i dati sul consumo di ogni film presente nel loro catalogo, al fine di garantire una corretta valutazione del loro impatto;

Finanziamento

24.  reputa che, al fine di migliorare la circolazione dei film europei sui mercati sia europei che internazionali, il finanziamento pubblico alla produzione e alla distribuzione debba essere meglio equilibrato, allo scopo di accrescere il sostegno allo sviluppo, alla promozione e alla distribuzione internazionale;

25.  ritiene imprescindibile provvedere a un aumento di budget in termini assoluti per le attività di distribuzione, promozione e commercializzazione delle opere cinematografiche senza che ciò vada a discapito dei finanziamenti per le attività di produzione;

26.  invita gli Stati membri, in particolare, ad aumentare i finanziamenti pubblici per sostenere nelle fasi iniziali la distribuzione e la promozione dei film nazionali all'estero, come pure dei film di altri paesi europei;

27.  invita gli Stati membri a promuovere incentivi a favore della produzione, distribuzione, disponibilità e attrattività delle opere cinematografiche europee; ritiene che l'applicazione delle stesse aliquote IVA ridotte alle opere audiovisive culturali vendute online e a quelle vendute offline stimoli la crescita di nuovi servizi e piattaforme;

28.  evidenzia il ruolo che dovrà ricoprire lo strumento di garanzia per i settori culturali e creativi di "Europa creativa", in termini di agevolazione dell'accesso ai finanziamenti per le PMI dei settori culturali e creativi nonché di incentivazione di maggiori investimenti da parte degli intermediari finanziari, accrescendo così le opportunità di finanziamento per l'industria cinematografica;

29.  propone di valutare l'efficacia e l'efficienza dei sistemi europei e nazionali di sovvenzioni al cinema, dedicando particolare attenzione alla qualità e alla capacità di diffusione delle opere finanziate, tenendo conto anche della misura in cui siano disponibili e siano efficaci strumenti di finanziamento per la commercializzazione e l'ampliamento del pubblico; invita la Commissione a trasmettere agli altri Stati membri gli esempi di migliori pratiche emersi dai risultati di tale valutazione;

30.  ricorda che la produzione e la coproduzione di opere cinematografiche richiedono investimenti notevoli e che l'attuale quadro normativo non impedisce la concessione di licenze multiterritoriali; sottolinea pertanto che è opportuno mantenere la diversità dei sistemi di produzione e distribuzione al fine di incoraggiare gli investimenti in film europei, in modo da rispondere alle esigenze del mercato europeo, linguisticamente e culturalmente diversificato, e salvaguardare e promuovere la diversità culturale;

31.  sottolinea che i film europei ricevono finanziamenti da un gran numero di fondi pubblici europei, nazionali e regionali, e che si dovrebbe incoraggiare una maggiore complementarità del loro utilizzo al fine di aumentarne l'efficacia;

Forum del cinema europeo

32.  plaude all'iniziativa della Commissione di istituire un forum del cinema europeo per favorire un dialogo strutturato con tutte le parti interessate del settore audiovisivo sulla sfide che il settore deve oggi affrontare nell'era digitale, in modo da migliorare la cooperazione, l'aggregazione delle informazioni e lo scambio delle migliori pratiche;

33.  chiede a tale riguardo un'ampia partecipazione e cooperazione di tutte le istituzioni interessate, in particolare con il Parlamento europeo;

Alfabetizzazione mediatica

34.  invita gli Stati membri a intensificare i loro sforzi per migliorare l'alfabetizzazione mediatica, e in particolare cinematografica, nei programmi scolastici e nelle istituzioni preposte alla formazione culturale, e a sviluppare iniziative a livello nazionale, regionale o locale che coprano tutti i livelli di istruzione e formazione formale, informale e non formale;

35.  è consapevole della particolare importanza dei cinematografi quali centri intergenerazionali di apprendimento per l'alfabetizzazione cinematografica e mediatica, e vede con favore le misure che promuovono in modo mirato questa funzione delle sale cinematografiche;

36.  richiama l'attenzione sulla valorizzazione delle produzioni cinematografiche educative destinate ai ragazzi, e sostiene i concorsi in cui i questi sono invitati a creare opere audiovisive; sottolinea inoltre le possibilità offerte da MEDIA per il sostegno ai progetti di alfabetizzazione cinematografica;

Innovazione

37.  sostiene le prassi e i progetti innovativi quale l'azione preparatoria della Commissione sulla circolazione dei film europei nell'era digitale, ideata per sperimentare una distribuzione più flessibile delle opere cinematografiche in tutti i media in vari Stati membri, e vede con favore l'integrazione di tale azione nel programma Europa creativa;

38.  ritiene che tali iniziative, rendendo più flessibili le finestre di distribuzione, possano recare beneficio a taluni tipi di opere cinematografiche europee in termini di visibilità, raggiungimento del pubblico, introiti e risparmio di costi, e incoraggia la Commissione e gli Stati membri a dedicare ulteriore attenzione a tali iniziative;

Digitalizzazione e archiviazione

39.  invita gli Stati membri a garantire la digitalizzazione delle opere cinematografiche e a istituire meccanismi di deposito obbligatorio per i formati digitali o ad adattare a tali formati i meccanismi di cui dispongono, richiedendo per i film digitali il deposito di un master digitale conforme a standard internazionali;

40.  sottolinea l'importanza degli archivi audiovisivi, specialmente quelli degli istituti per il patrimonio cinematografico e delle emittenti di servizio pubblico, ed esorta gli Stati membri a garantire finanziamenti adeguati e sistemi di gestione dei diritti per agevolare l'assolvimento delle loro missioni di interesse pubblico, che comprendono la conservazione, la digitalizzazione e la messa a disposizione del pubblico del patrimonio cinematografico;

41.  sottolinea l'importante ruolo della biblioteca digitale europea EUROPEANA quale biblioteca digitale per il patrimonio audiovisivo europeo (sia cinematografico che televisivo);

o
o   o

42.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1.
(2) GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10.
(3) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 221.
(4) GU C 433 del 3.12.2014, pag. 2.
(5) GU C 332 del 15.11.2013, pag. 1.
(6) GU C 153 E del 31.5.2013, pag. 102.
(7) GU C 353 E del 3.12.2013, pag. 64.
(8) Testi approvati, P7_TA(2013)0215.
(9) Testi approvati, P7_TA(2014)0232.


Una nuova strategia forestale dell'Unione europea: per le foreste e il settore forestale
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Risoluzione del Parlamento europeo del 28 aprile 2015 sul tema "Una nuova strategia forestale dell’Unione europea: per le foreste e il settore forestale" (2014/2223(INI))
P8_TA(2015)0109A8-0126/2015

Il Parlamento europeo,

–  vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo "Una nuova strategia forestale dell’Unione europea: per le foreste e il settore forestale" (COM(2013)0659),

–  visti i documenti di lavoro dei servizi della Commissione che accompagnano tale comunicazione (SWD(2013)0342 e SWD(2013)0343),

–  viste le conclusioni del Consiglio "Agricoltura e Pesca" del 19 maggio 2014 sulla nuova strategia forestale dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato delle regioni del 30 gennaio 2014 dal titolo: "Una nuova strategia forestale dell'Unione europea: per le foreste e il settore forestale",

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 10 luglio 2014 sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo "Una nuova strategia forestale dell'Unione europea: per le foreste e il settore forestale",

–  vista la sua risoluzione del 16 febbraio 2006 sull'attuazione di una strategia forestale per l'Unione europea(1),

–  vista la decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 "Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta",

–  vista la strategia Europa 2020, ivi incluse "L'Unione dell'innovazione" e "Un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse",

–  vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo "Strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici" (COM(2013)0216),

–  vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo "La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020" (COM(2011)0244),

–  visto l'articolo 52 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A8-0126/2015),

A.  considerando che l'Unione europea non ha alcuna competenza in merito all'elaborazione di una politica forestale comune, ma che talune politiche dell'Unione possono presentare implicazioni per le politiche forestali nazionali, mentre spetta agli Stati membri decidere in merito alla linea politica da seguire per quanto riguarda l'economia forestale e le foreste;

B.  considerando che, pur trattandosi chiaramente di un ambito di competenza degli Stati membri, vi sono vantaggi che il settore forestale può ottenere tramite un migliore e un più attivo coordinamento e un più elevato posizionamento di tale importante comparto economico, che assicura posti di lavoro a livello europeo, in particolare nelle zone rurali, proteggendo nel contempo gli ecosistemi e offrendo vantaggi ecologici per tutti, fatta salva la competenza degli Stati membri;

C.  considerando che il legno rappresenta una risorsa rinnovabile e spesso sottoutilizzata in Europa e che occorre assicurare un impiego intelligente e sostenibile di questa materia prima, anche tramite lo sviluppo e lo scambio di know-how;

D.  considerando che le foreste sono una fonte unica di flora, fauna e funghi;

E.  considerando che le dimensioni e le caratteristiche delle foreste variano enormemente e che in alcuni Stati membri esse coprono oltre la metà del territorio; che una gestione sostenibile delle foreste è di fondamentale importanza per la creazione di valore a livello locale, regionale, europeo e internazionale, la conservazione dei posti di lavoro nelle zone rurali e il contributo a una società basata sulla bioeconomia, il che rappresenta un vantaggio per la salute umana, soprattutto nelle regioni strutturalmente svantaggiate, e contribuisce in modo fondamentale, nel contempo, alla protezione dell'ambiente e del clima nonché alla biodiversità;

F.  considerando che la biomassa forestale è una fonte molto importante di energia rinnovabile; che le foreste europee assorbono e immagazzinano attualmente circa il 10 % delle emissioni di carbonio dell'UE, contribuendo così significativamente agli sforzi di mitigazione dei cambiamenti climatici;

G.  considerando che, a causa dell'urbanizzazione della nostra società, i cittadini dell'Unione sono meno a contatto con le foreste e conoscono poco l'economia forestale e i suoi effetti sul benessere, l'occupazione, il clima, l'ambiente, la salute umana, la catena di creazione del valore nel suo complesso e il nesso con gli ecosistemi più ampi;

H.  considerando che un numero crescente di politiche dell'UE avanza sempre maggiori richieste nei confronti delle foreste; che tali richieste devono essere bilanciate con attenzione e che la domanda relativa a nuovi usi del legno nel settore della bioeconomia e della bioenergia deve andare di pari passo con l'efficienza nell'impiego delle risorse, l'uso di nuove tecnologie e il rispetto dei limiti dell'approvvigionamento sostenibile;

I.  considerando che l'economia forestale europea si caratterizza per la gestione sostenibile e la pianificazione sul lungo periodo e che il principio della sostenibilità dovrebbe essere ulteriormente affermato a tutti i livelli, da quello locale a quello mondiale, allo scopo di creare posti di lavoro, proteggere la biodiversità, mitigare il cambiamento climatico e contrastare la desertificazione;

J.  considerando che occorre sottolineare il ruolo economico, sociale e ambientale delle foreste, anche nel contesto della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale e naturale nonché della promozione dell'(eco)turismo sostenibile;

K.  considerando che l'aumento della popolazione mondiale determina una crescita proporzionale della domanda di energia e che le foreste dovrebbero quindi svolgere un ruolo più importante nel futuro mix energetico dell'UE;

Contesto generale – Importanza delle foreste, dell'economia forestale e del comparto forestale per l'economia e la società

1.  accoglie favorevolmente la comunicazione della Commissione su una nuova strategia forestale dell'Unione europea e i documenti di lavoro che l'accompagnano, e sottolinea che una strategia forestale dell'UE deve incentrarsi sulla gestione sostenibile delle foreste e sul loro ruolo multifunzionale sotto il profilo economico, sociale e ambientale e deve altresì garantire un migliore coordinamento e una migliore comunicazione delle politiche dell'Unione direttamente o indirettamente collegate all'economia forestale;; segnala, in tale contesto, che un numero crescente di iniziative strategiche europee in ambiti quali le politiche economica, occupazionale, energetica, ambientale e climatica richiedono un maggiore contributo da parte dell'economia forestale;

2.  sottolinea la necessità di determinare in maniera più sistematica il valore dei servizi ecosistemici forestali e di tenerne conto nei processi decisionali pubblici e privati;

3.  ricorda che soltanto foreste montane sane e stabili sono in grado di esercitare appieno le loro funzioni di protezione dell'uomo e della natura, evitando che si verifichino valanghe e smottamenti e fungendo da protezione naturale contro le inondazioni; sottolinea che, soprattutto a tale riguardo, risulta indispensabile una comunicazione transnazionale;

4.  mette in rilievo, a tal proposito, che occorre contrastare gli eventuali tentativi di fare dell'economia forestale una questione di politica dell'UE e che occorre rispettare la base locale e regionale del settore e la competenza degli Stati membri, cercando nel contempo di assicurare la coerenza fra le rispettive competenze dell'UE e degli Stati membri;

5.  sottolinea che le foreste dell'UE hanno un carattere estremamente eterogeneo e presentano notevoli differenze a livello di proprietà, dimensione, natura e sfide cui sono esposte;

6.  pone in rilievo che la strategia per le foreste dell'UE deve tenere conto del fatto che, in alcuni Stati membri, più della metà dei territori è ricoperta da foreste e che le foreste gestite in modo sostenibile sono estremamente importanti nell'apportare valore aggiunto a livello locale e regionale e nel garantire posti di lavoro nelle zone rurali, fornendo nel contempo un contributo essenziale all'ambiente;

7.  ricorda il ruolo particolarmente prezioso delle foreste miste stabili, che includono specie arboree autoctone adeguate alle condizioni locali, nonché il ruolo fondamentale svolto dalle foreste miste negli ecosistemi e il loro contributo alla biodiversità;

8.  invita gli Stati membri a sostenere i proprietari delle foreste nei loro sforzi intesi a conservare e a creare foreste miste autoctone locali;

9.  esprime la propria disapprovazione per il mancato riferimento alle condizioni di lavoro degli operatori forestali nella strategia proposta, e chiede alla Commissione di tenere in considerazione l'organizzazione intelligente del lavoro, elevati standard tecnologici e la qualità dei posti di lavoro;

10.  osserva che il comparto forestale impiega oltre 3 milioni di cittadini europei e sottolinea che la sua competitività a lungo termine può essere ottenuta soltanto con una forza lavoro qualificata;

11.  ritiene che la strategia forestale europea debba creare le condizioni per consentire all'UE di avere adeguate strutture di formazione e una forza lavoro pienamente consapevole delle sfide e delle minacce attualmente presenti nel settore forestale, nonché delle norme di sicurezza insite nella gestione forestale;

12.  sottolinea la necessità di una strategia comune globale e olistica e plaude al riconoscimento del ruolo economico, ambientale e sociale delle foreste, nonché dei vantaggi insiti nelle foreste e nei settori a esse collegati;

13.  ritiene che tale riconoscimento costituisca una solida base del sostegno al comparto forestale dell'UE, fra l'altro al fine di prevenire e gestire le catastrofi forestali, migliorare l'efficienza delle risorse, aumentare la competitività, rilanciare l'occupazione, rafforzare le imprese forestali e preservare le funzioni ecologiche;

14.  sottolinea l'importante ruolo svolto dalla bioeconomia nel conseguimento delle nuove priorità della Commissione per la crescita, l'occupazione e gli investimenti;

15.  riconosce che l'UE ha un ruolo da svolgere nel sostenere le politiche nazionali volte a conseguire una gestione delle foreste attiva, multifunzionale e sostenibile, compresa la gestione dei diversi tipi di foreste, e nel rafforzamento della cooperazione di fronte alle sfide transfrontaliere quali gli incendi boschivi, il cambiamento climatico e le catastrofi naturali o le specie esotiche invasive;

16.  reputa necessario che la strategia affronti in misura maggiore il problema delle malattie degli alberi quale ad esempio il marciume secco, che sta devastando le foreste di querce da sughero in Portogallo, Francia e Spagna e colpisce persino le zone di protezione speciale e le riserve della biosfera;

17.  sottolinea che la crescita prevista della domanda di legname rappresenta sia un'opportunità che una sfida per le foreste e tutti i settori forestali, soprattutto perché si prevede che le siccità, gli incendi, le tempeste e le infestazioni di parassiti danneggeranno le foreste con maggiore frequenza e gravità a causa dei cambiamenti climatici; ricorda, a tal proposito, la necessità di proteggere le foreste da queste crescenti minacce e di conciliare le loro funzioni produttive e protettive;

18.  plaude agli interventi volti ad aumentare la superficie forestale, soprattutto con specie autoctone, nelle zone non adatte alla produzione alimentare e, in particolare, in prossimità delle aree urbane, al fine di mitigare gli effetti nocivi del calore, ridurre l'inquinamento e migliorare i legami tra le persone e le foreste;

19.  sostiene fermamente gli sforzi della Commissione volti a promuovere in modo sostenibile l'occupazione e il benessere generati in Europa dal settore forestale;

20.  sottolinea il ruolo importante svolto dalla produzione e dall'utilizzo sostenibili di legname e altri materiali provenienti dalle foreste, come il sughero e i derivati del legno, tra cui le fibre tessili, per lo sviluppo di modelli economici sostenibili e la creazione di posti di lavoro verdi;

21.  invita la Commissione ad analizzare le difficoltà di approvvigionamento a valle della filiera dovute all'aumento della domanda nei paesi terzi, in particolare di legname tondo, e a sostenere il settore in parola;

22.  invita la Commissione e gli Stati membri a offrire incentivi affinché il numero crescente di donne che sono proprietarie di foreste riceva consulenza e sostegno specifici ai fini di una gestione attiva e sostenibile delle loro foreste;

23.  sottolinea che circa il 60 % delle foreste dell'UE è di proprietà privata (i proprietari di foreste private sono circa 16 milioni) e pone in rilievo, a tale proposito, l'importanza della proprietà e dei diritti di possesso e appoggia tutte le misure che consentono ai gruppi di interesse di partecipare al dialogo sul rafforzamento e l'attuazione di una gestione sostenibile delle foreste nonché di migliorare lo scambio di informazioni;

24.  osserva che i proprietari di foreste sono attori chiave nelle zone rurali e plaude, a tale riguardo, al riconoscimento dato al ruolo dell'economia forestale e dei sistemi agroforestali nei programmi di sviluppo rurale nel quadro della PAC 2014-2020;

25.  ritiene che la strategia forestale dell'UE sarebbe attuata con maggiore efficacia se supportata da un coordinamento appropriato con i fondi disponibili dell'UE, anche a titolo del FEASR; 

26.  sottolinea l'opportunità di cui dispongono gli Stati membri e le regioni di avvalersi dei finanziamenti disponibili nell'ambito dei rispettivi programmi di sviluppo rurale per sostenere la gestione sostenibile delle foreste, potenziare i sistemi agroforestali e fornire beni pubblici ambientali come la produzione di ossigeno, l'assorbimento del carbonio e la protezione delle colture contro gli effetti climatici, come pure il rilancio delle economie locali e la creazione di posti di lavoro verdi;

27.  riconosce che, per la gestione delle foreste e l'estrazione del legname, occorrono trasporti e strumenti logistici più efficienti; invita, pertanto, gli Stati membri a sviluppare sistemi logistici e di sfruttamento forestale sostenibili, che producano un impatto ridotto sul clima e che contemplino l'uso di mezzi pesanti e navi alimentati a biocarburante sostenibile nonché un maggiore ricorso alle reti ferroviarie; incoraggia, a tal fine, l'uso dei Fondi strutturali e dei programmi di sviluppo rurale dell'UE;

28.  riconosce il ruolo delle foreste in relazione alla salute fisica e mentale dei cittadini e il fatto che le foreste, oltre a rappresentare un luogo ideale per le attività all'aperto, forniscono beni pubblici i quali non solo presentano un elevato valore ambientale e ricreativo, ma contribuiscono inoltre alla qualità della vita, in particolare per quanto concerne l'approvvigionamento di ossigeno, la cattura del carbonio, la filtrazione dell'aria, lo stoccaggio e la filtrazione dell'acqua, il controllo dell'erosione e la protezione dalle valanghe;

29.  incoraggia i collegamenti di trasporto pubblico fra le aree urbane e le foreste onde facilitare l'accesso alle foreste e ai boschi;

30.  sottolinea l'importanza delle altre attività correlate alle foreste, quali ad esempio la raccolta di prodotti forestali diversi dal legno (come i funghi e le bacche), il pascolo e l'apicoltura;

31.  invita la Commissione a promuovere le attività economiche che possono fungere da fonte di materie prime per le industrie farmaceutiche, cosmetiche e alimentari e da strumento alternativo per far fronte alla disoccupazione e allo spopolamento delle campagne, nonché a promuovere i prodotti di tali attività in quanto benefici per la salute umana;

Efficienza nell'uso delle risorse – Il legno come materia prima sostenibile (gestione sostenibile delle foreste)

32.  mette in evidenza che l'uso del legno e di altri prodotti a base di legno come materie prime rinnovabili e non dannose per il clima, da un lato, e una gestione sostenibile delle foreste, dall'altro, svolgono un ruolo importante per il conseguimento degli obiettivi sociopolitici dell'UE, come la transizione energetica, la mitigazione e l'adeguamento al cambiamento climatico e la realizzazione degli obiettivi previsti dalla strategia Europa 2020 e di quelli relativi alla biodiversità; osserva che la mancata gestione attiva delle risorse forestali sarebbe in contrasto con la realizzazione di tali obiettivi;

33.  sottolinea che le foreste sottoposte a gestione presentano una capacità di assorbimento di CO2 superiore a quella delle foreste non gestite ed evidenzia l'importanza della gestione sostenibile delle foreste nell'ottimizzazione del potenziale di cattura del carbonio delle foreste dell'UE;

34.  è convinto che le foreste non debbano essere considerate soltanto come serbatoi di carbonio;

35.  mette in risalto la necessità di assicurare che le risorse e i materiali legnosi delle foreste siano impiegati e riutilizzati in modo efficiente, sia come fonte di riduzione del deficit della bilancia commerciale dell'UE, migliorando l'autosufficienza dell'UE in materia di legname e rilanciando la competitività del settore forestale, sia come contributo alla riduzione della gestione non sostenibile delle foreste, preservando l'ambiente e riducendo la deforestazione nei paesi terzi;

36.  appoggia fermamente un utilizzo del legname, in quanto materia prima rinnovabile e versatile con una disponibilità limitata, che sia efficiente sotto il profilo delle risorse ed è contrario a norme giuridicamente vincolanti per conferire priorità all'impiego del legname, poiché ciò non soltanto limiterebbe il mercato energetico e lo sviluppo di usi nuovi e innovativi della biomassa, ma risulterebbe comunque impraticabile in talune zone rurali e isolate, anche solo per ragioni infrastrutturali;

37.  è favorevole a un approccio aperto e orientato al mercato che rispetti la libertà di tutti gli operatori dando la priorità al legno di provenienza locale, onde ridurre al minimo l'impronta del carbonio creata dal trasporto via mare e stimolare una produzione locale sostenibile;

38.  ritiene fondamentale, dato che alcune delle risorse di biomassa più cospicue dell'Unione si trovano nelle regioni più scarsamente popolate e più remote, che la strategia tenga in piena considerazione anche le specificità di tali regioni;

39.  riconosce il valore del legno destinato a fini energetici quale mezzo per combattere la povertà energetica, contribuire agli obiettivi in materia di energia rinnovabile del quadro 2030 per il clima e l'energia e aprire nuove opportunità commerciali;

40.  ritiene che la nuova strategia forestale debba permettere una maggiore cooperazione sulla questione della strutturazione della filiera del legname e del raggruppamento degli operatori, al fine di garantire una migliore valorizzazione delle risorse forestali;

41.  ritiene che una gestione forestale sostenibile debba fondarsi su principi e strumenti generalmente riconosciuti e accettati, come i criteri e gli indicatori per una gestione sostenibile delle foreste, che devono sempre essere applicati all'intero comparto, a prescindere dall'utilizzo finale del legname;

42.  sostiene l'intenzione della Commissione di elaborare, insieme agli Stati membri e ai soggetti interessati, un insieme di criteri e indicatori ambiziosi, oggettivi e dimostrabili per la gestione sostenibile delle foreste, evidenziando che tali criteri dovrebbero essere conformi ai requisiti elaborati nell'ambito di Forest Europe (la conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa)(2), i quali costituiscono una base paneuropea per una comunicazione uniforme sulla gestione forestale sostenibile e rappresentano il presupposto per la certificazione di sostenibilità, tenendo in debita considerazione la diversità dei tipi di foreste esistenti in Europa;

43.  riconosce che la domanda crescente di materiale forestale che deriva principalmente dallo sviluppo delle energie rinnovabili provenienti dalla biomassa rende necessarie nuove misure volte ad aumentare la disponibilità di legname garantendo una gestione sostenibile delle foreste;

44.  prende atto, a tale proposito, dei significativi progressi ottenuti dai negoziati condotti nel quadro di Forest Europe per una "convenzione forestale europea"(3) quale quadro vincolante per una gestione forestale sostenibile e per conseguire un migliore equilibrio fra gli interessi in gioco nella politica sulle foreste, e invita gli Stati membri e la Commissione a compiere tutti gli sforzi necessari per riprendere tali negoziati e per guidarli verso una conclusione positiva;

45.  ritiene che i piani di gestione forestale, o gli strumenti a essi equivalenti, possano rappresentare altrettanti strumenti strategici importanti in vista dell'attuazione di misure concrete a livello delle singole imprese, della pianificazione a lungo termine e dell'applicazione di una gestione sostenibile delle foreste europee; sottolinea, tuttavia, che l'attuazione delle misure concrete contenute in siffatti piani a livello di azienda forestale deve rimanere soggetta alle normative nazionali;

46.  invita gli Stati membri, in linea con i principi della sussidiarietà e della proporzionalità, a monitorare e a promuovere l'applicazione dei piani di gestione forestale senza creare inutili oneri amministrativi;

47.  plaude a una netta separazione tra i piani di gestione forestale e i piani di gestione di Natura 2000;

48.  sottolinea che i piani di gestione forestale costituiscono solamente una delle condizioni per accedere ai fondi dell'UE per lo sviluppo rurale destinati a imprese beneficiarie superiori a una determinata dimensione, mentre le foreste al di sotto della soglia stabilita sono escluse; rileva inoltre che è possibile approvare strumenti analoghi;

49.  invita gli Stati membri ad avvalersi pienamente della flessibilità esistente in sede di attuazione della legislazione, specialmente a vantaggio degli operatori più piccoli;

50.  invita la Commissione e gli Stati membri a creare incentivi e a promuovere nuovi modelli di business, come le comunità di produzione, affinché i piccoli proprietari forestali privati siano incoraggiati a gestire in modo attivo e sostenibile i propri appezzamenti forestali;

51.  sostiene che, per attuare opportunamente la strategia, è essenziale disporre di uno specifico piano d'azione a lungo termine che sottolinei l'importanza della mobilitazione e dell'uso sostenibile del legname forestale, al fine di creare valore aggiunto e posti di lavoro, fornendo nel contempo i mezzi per rafforzare le imprese private del settore forestale e per sostenere i gruppi organizzati di proprietari di foreste;

52.  sottolinea la necessità che una gestione efficiente delle risorse preveda programmi di sostegno per l'imboschimento dei terreni inadatti all'agricoltura, nonché per la creazione di barriere frangivento;

Ricerca e sviluppo – Formazione e aggiornamento

53.  ritiene che occorra privilegiare le applicazioni pratiche della ricerca, dal momento che l'intero settore può beneficiare di nuove idee e che le imprese forestali abbiano un notevole potenziale di crescita; è del parere che ulteriori investimenti nel settore delle innovazioni possano aprire nuove nicchie produttive e processi più efficienti e sostenibili, che garantirebbero un uso più intelligente delle risorse disponibili e potrebbero ridurre al minimo le incidenze negative sulle risorse forestali;

54.  invita la Commissione a esaminare, tenendo conto delle priorità della silvicoltura e della lavorazione del legname, i programmi europei di ricerca e sviluppo (Orizzonte 2020) e il programma per la competitività delle imprese e le piccole e medie imprese (COSME) e, se del caso, a sviluppare nuovi strumenti per il comparto forestale nonché a promuovere una ricerca mirata, intesa a trovare soluzioni efficienti sotto il profilo dei costi per prodotti del legno nuovi e innovativi, a sostegno dell'ulteriore sviluppo di una bioeconomia basata sul legno;

55.  valuta positivamente i benefici derivanti dalla condivisione tra gli Stati membri delle prassi eccellenti e delle conoscenze attuali in ambito forestale ed esorta gli Stati membri e la Commissione a favorire gli scambi tra imprese, mondo scientifico e produttori;

56.  sottolinea l'importanza di sostenere i programmi quadro dell'UE per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione ai fini di una crescita intelligente e sostenibile, dello sviluppo di prodotti con maggiore valore aggiunto, di tecnologie più pulite e di un elevato livello di progresso tecnologico, in particolare per quanto riguarda i biocarburanti raffinati e le costruzioni industriali in legno, oltre che nel settore automobilistico e in quello tessile,

57.  ricorda che, secondo la Commissione, nel 2009 la bioeconomia costituiva un mercato con un valore stimato superiore a 2 000 miliardi di EUR, che dava lavoro a 20 milioni di persone e rappresentava il 9% dell'occupazione complessiva nell'UE;

58.  osserva che ogni euro investito nella ricerca e innovazione in bioeconomia nel quadro di Orizzonte 2020 genererà circa 10 EUR di valore aggiunto; sottolinea che le foreste svolgono, e continueranno a svolgere in futuro, un ruolo fondamentale nella bioeconomia;

59.  ritiene opportuno incoraggiare la sostituzione di materie prime a base di petrolio o ad alta intensità calorifica con legname e prodotti legnosi, in linea con i progressi della ricerca e dello sviluppo tecnologico, ed è del parere che ciò possa contribuire in maniera positiva al conseguimento di ulteriori risultati in termini di attenuazione dei cambiamenti climatici e di creazione di posti di lavoro;

60.  sottolinea la necessità di effettuare una valutazione dei costi di tutta la legislazione dell'UE avente un impatto sulle catene del valore delle imprese forestali, con l'obiettivo di eliminare tutti gli inutili oneri burocratici e istituire un quadro che consenta di incrementare in modo sostenibile la competitività a lungo termine del settore, nonché di sostenere il principio per cui le proposte legislative che incidono sul settore forestale e sulle catene del valore delle imprese forestali devono essere esaminate approfonditamente, tramite una valutazione d'impatto;

61.  è del parere che per la ricerca sia fondamentale migliorare la base di conoscenze in ambito forestale e che per la realizzazione della strategia forestale siano imprescindibili informazioni affidabili;

62.  prende atto della disponibilità di informazioni e di risorse per il monitoraggio attraverso il programma Copernico e altre iniziative spaziali a livello europeo e raccomanda un maggiore utilizzo di queste risorse e strumenti;

63.  osserva che gli inventari forestali nazionali assicurano un monitoraggio complessivo per la valutazione delle risorse forestali e aiutano a non trascurare l'aspetto regionale, venendo nel contempo incontro alla richiesta di uno snellimento della burocrazia e di una riduzione dei costi;

64.  plaude all'impegno della Commissione inteso a creare un sistema europeo d'informazione forestale basato sui dati nazionali e alle iniziative volte a migliorare la comparabilità dei dati esistenti e nuovi, auspicando, a tale proposito, che venga rafforzata l'analisi dei dati relativi all'economia e all'occupazione nel settore silvicolo e nella filiera della lavorazione del legname;

65.  raccomanda, in particolare, la disponibilità di insiemi di dati a più lungo termine per favorire la comprensione delle tendenze in ambito forestale e il suo adattamento al cambiamento climatico;

66.  è del parere che una forza lavoro qualificata e ben formata sia essenziale per realizzare pienamente la gestione sostenibile delle foreste e invita la Commissione e gli Stati membri ad elaborare provvedimenti intesi a combattere la penuria di manodopera qualificata nel settore forestale, sfruttando, ove possibile, gli strumenti europei esistenti, come il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE) e i programmai europei per l'istruzione e la formazione (ET 2020), al fine di favorire il ricambio generazionale e ovviare alla carenza di manodopera specializzata nel settore forestale;

67.  invita la Commissione a sostenere la preparazione di campagne d'informazione per il settore volte a sensibilizzare i destinatari in merito al contributo che può apportare il comparto forestale per far fronte ai problemi della disoccupazione e dello spopolamento, nonché ad aumentarne l'attrattiva per i giovani;

68.  è del parere che occorra elaborare programmi di formazione e di aggiornamento, in particolare per i nuovi operatori e per i giovani silvicoltori, nonché attività di sensibilizzazione per il personale impiegato nel settore edile sulle opportunità create dall'utilizzo del legno, onde assicurare la trasmissione delle conoscenze riguardo alla gestione forestale sostenibile e alle imprese a valle;

69.  riconosce che una gestione sostenibile lungo l'intero ciclo di vita dei prodotti forestali può dare un contributo significativo al raggiungimento degli obiettivi dell'economia verde, in particolare a quelli legati alle politiche di attenuazione del cambiamento climatico e di un uso efficiente delle risorse;

70.  ritiene che gli Stati membri debbano promuove l'uso sostenibile dei prodotti forestali nel settore edilizio, incluso l'impiego per la costruzione di abitazioni più economiche, realizzate con materie prime di origine sostenibile;

71.  sottolinea l'importanza degli utilizzi tradizionali ad elevato valore, che hanno a tutt'oggi un enorme potenziale di crescita, come l'impiego del legno nell'edilizia e negli imballaggi;

72.  rileva che gli attuali sviluppi tecnologici consentono la costruzione di insediamenti ad elevata capacità realizzati prevalentemente in legno, riducendo così in modo significativo le emissioni di CO2 nel settore edilizio;

73.  sottolinea come divergano nei vari Stati Membri le norme sull'uso del legno in edilizia; chiede pertanto l'impegno ad adottare norme a livello di Unione che promuovano l'ulteriore impiego del legno nell'edilizia;

74.  invita gli Stati membri a intraprendere iniziative a sostegno del trasferimento tecnologico e delle conoscenze e ad avvalersi pienamente dei programmi UE esistenti per sostenere la ricerca e l'innovazione nella silvicoltura e nei settori a essa collegati;

75.  rileva diverse lacune nella ricerca scientifica e tecnologica relativa all'adattamento dell'economia forestale al cambiamento climatico, nonché nella ricerca sull'incidenza dell'aumento degli organismi infestanti e delle malattie, che rappresentano una grave minaccia per le foreste europee e tutti i settori a esse collegati;

76.  incoraggia gli Stati membri e la Commissione a organizzare campagne di sensibilizzazione sul ruolo economico, ambientale e sociale delle foreste e della silvicoltura in Europa, nonché sull'importanza di una bioeconomia basata sulle foreste e del legno quale materia prima rinnovabile fondamentale nell'UE;

77.  ritiene importante promuovere una ricerca scientifica orientata all'uso razionale della biomassa e alla creazione di colture energetiche a crescita rapida, come pure creare un modello d'incentivazione economica per l'utilizzo dei residui della biomassa;

Sfide globali – Protezione dell'ambiente e cambiamento climatico

78.  sottolinea che una gestione forestale sostenibile incide positivamente sulla biodiversità e sull'attenuazione delle conseguenze del cambiamento climatico e può ridurre il rischio di incendi forestali, di danni da attacchi parassitari e di malattie;

79.  sottolinea che l'Unione si è prefissa per il 2020 l'obiettivo di arrestare la perdita di biodiversità e il degrado dei servizi ecosistemici, compresa l'impollinazione, di preservare gli ecosistemi e i relativi servizi e di ripristinare almeno il 15% degli ecosistemi degradati; aggiunge che l'Unione ha inoltre convenuto che la gestione forestale deve essere sostenibile, che le foreste, la loro biodiversità e i servizi che offrono devono essere protetti e rafforzati nei limiti del fattibile, e che la resilienza delle foreste ai cambiamenti climatici, agli incendi, alle tempeste, alle infestazioni di parassiti e alle malattie deve essere migliorata; sottolinea inoltre che è necessario sviluppare e attuare una strategia rinnovata per le foreste dell’Unione che tenga conto sia delle numerose esigenze, sia dei vantaggi delle foreste e che contribuisca a un approccio più strategico alla protezione e al miglioramento delle stesse, anche attraverso una loro gestione sostenibile(4);

80.  rileva l'opportunità di approfondire altre tematiche, in particolare il problema del sovrappopolamento degli erbivori, la salute delle foreste e la promozione di una produzione di legname sostenibile, le risorse genetiche forestali (RGF), le misure di prevenzione e di lotta agli incendi e gli interventi per evitare l'erosione del suolo, nonché il ripristino del manto vegetale;

81.  riconosce che la silvicoltura a ciclo breve potrebbe fornire biomassa legnosa sostenibile e nel contempo garantire la necessaria manutenzione del territorio, riducendo così il rischio di erosione del suolo e di frane su terreni messi a riposo o abbandonati;

82.  invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare un'azione specifica per il raggiungimento dell'obiettivo 5 di Aichi, che preveda, entro il 2020, almeno il dimezzamento e, ove possibile, l'azzeramento pressoché totale del tasso di perdita di tutti gli habitat naturali, tra cui le foreste, nonché la significativa riduzione del degrado e della frammentazione;

83.  esorta gli Stati membri a definire la loro politica forestale in modo da tenere pienamente conto dell'importanza delle foreste in termini di protezione della biodiversità, prevenzione dell'erosione del suolo, garanzia di cattura del carbonio, purificazione dell'aria e mantenimento del ciclo dell'acqua;

84.  osserva che la bioeconomia, quale elemento centrale di una crescita intelligente e verde in Europa, è necessaria al conseguimento degli obiettivi delle iniziative faro "Un'Unione dell'innovazione" e "L'Europa efficiente sotto il profilo della risorse" nel quadro della strategia Europa 2020; osserva, inoltre, che il legno come materia prima svolge un ruolo importante per la transizione verso la bioeconomia;

85.  sottolinea la necessità di chiarire con urgenza gli effetti serra causati dai diversi utilizzi della biomassa forestale per la generazione di energia e di individuare gli utilizzi che possono produrre i maggiori benefici in termini di mitigazione nei tempi previsti dalle pertinenti politiche;

86.  considera importante promuovere l'applicazione del concetto di bioeconomia, rispettando nel contempo i limiti di sostenibilità dell'offerta di materie prime, onde favorire la redditività economica delle catene di valore forestali mediante l'innovazione e il trasferimento tecnologico;

87.  chiede un maggiore sostegno per i prodotti forestali diversi dal legno, garantendo che le diverse domande di prodotti forestali siano equilibrate e valutate in base al potenziale di approvvigionamento sostenibile e alle altre funzioni e servizi ecosistemici forniti dalle foreste;

88.  esprime profonda preoccupazione per il ritmo della deforestazione in tutto il mondo e specialmente nei paesi in via di sviluppo, spesso a causa dell'abbattimento illegale di alberi;

89.  è favorevole ai meccanismi che promuovono la transizione, a livello mondiale, della silvicoltura verso un uso più sostenibile delle risorse e a tale proposito ricorda, in particolare, la direttiva dell'UE sulla commercializzazione del legno(5) e il sistema di licenze per le importazioni di legname nella Comunità europea (FLEGT)(6), nonché gli accordi volontari di partenariato;

90.  chiede alla Commissione di pubblicare l'attesa revisione del funzionamento e dell'efficacia del regolamento dell'UE sulla commercializzazione del legname e sottolinea che il nuovo regolamento dovrebbe essere proporzionato e inteso a individuare modalità di riduzione dei costi e dei requisiti di rendicontazione superflui per i proprietari di foreste e i silvicoltori, senza pregiudicare la finalità del regolamento stesso;

91.   è del parere che, viste le sfide poste dal riscaldamento globale e dal cambiamento climatico, gli ecosistemi e le popolazioni di specie debbano essere sani, biologicamente diversi e forti ai fini della loro resilienza;

92.  richiama l'attenzione sulle possibilità offerte dai siti Natura 2000 in cui, grazie alla presenza di straordinarie risorse naturali, è possibile produrre beni e servizi forestali di grande valore ambientale e culturale;

93.  sottolinea l'importanza di ecosistemi forestali sani quale habitat per piante e animali, pur rilevando che atti legislativi lodevoli, quali la direttiva dell'UE sugli habitat, incidono sulle decisioni in materia di gestione del suolo e devono pertanto essere attuati in maniera proporzionata;

94.  riconosce il ruolo svolto dalle foreste nello sviluppo dei settori correlati e insiste, a tal proposito, sull'importanza di sostenere la coltivazione degli alberi melliferi, che a sua volta contribuisce al processo di impollinazione;

95.  ritiene che talune problematiche riguardino il settore silvicolo su scala mondiale, in particolare l'abbattimento illegale di alberi, e invita pertanto la Commissione a rafforzare il sostegno alla silvicoltura presso le istanze internazionali pertinenti;

96.  constata che la domanda di biomassa, in particolare di legno, è in aumento e plaude pertanto agli sforzi compiuti dalla Commissione e dagli Stati membri per assistere i paesi in via di sviluppo nelle misure che adottano per migliorare politiche e normative in materia forestale, in particolare grazie a REDD+(7) (riduzione delle emissioni da deforestazione e degrado delle foreste);

97.  invita la Commissione a elaborare un piano d'azione contro la deforestazione e il degrado forestale per conseguire gli obiettivi fissati nella sua comunicazione sulla deforestazione, come richiesto nel settimo programma d'azione per l'ambiente; ritiene importante provvedere non solo alla conservazione e alla gestione delle foreste esistenti, ma anche al rimboschimento delle aree deforestate;

98.  ritiene altresì necessario menzionare separatamente la necessità di un esteso rimboschimento nelle zone colpite da ripetuti incendi;

Attuazione – Relazione sui progressi compiuti

99.  sottolinea che l'attuazione della strategia forestale dell'Unione europea dovrebbe essere un processo coordinato pluriennale, in cui occorre tenere conto dei pareri del Parlamento europeo, e che dovrebbe essere attuata in modo efficiente, coerente e poco burocratico;

100.  deplora che il processo di attuazione sia iniziato in parte prima che il Parlamento adottasse la propria posizione e ritiene che ciò contrasti con l'obiettivo di un migliore coordinamento delle politiche forestali, stabilito dalla Commissione nel suo documento di strategia;

101.  ritiene che la nuova strategia debba stabilire dei collegamenti fra le strategie e i piani di finanziamento dell'Unione europea e degli Stati membri e rafforzare la coerenza a livello di pianificazione, finanziamento e attuazione delle attività transettoriali;

102.  chiede un'attuazione inclusiva, ben strutturata ed equilibrata della strategia;

103.  è pertanto del parere che occorra rafforzare il mandato del comitato permanente forestale e dotarlo di migliori risorse, affinché la Commissione possa sfruttare pienamente la competenza degli Stati membri nell'attuazione della nuova strategia forestale a livello dell'UE; invita la Commissione a consultare tempestivamente il comitato permanente forestale prima di qualsiasi iniziativa o progetto di testo avente un impatto sulla gestione delle foreste e sulla filiera del legname;

104.  evidenzia l'importanza del ruolo del gruppo di dialogo civile sulle foreste e il sughero e di altri soggetti interessati e ne chiede l'adeguato coinvolgimento nell'attuazione della strategia;

105.  ritiene che il carattere trasversale delle problematiche forestali richieda una cooperazione interna tra i vari servizi della Commissione in sede di esame di eventuali misure suscettibili di incidere sulle specificità della gestione forestale sostenibile e dei settori associati; invita pertanto la DG Ambiente, la DG Azione per il clima, la DG Agri, la DG Energia e la DG Ricerca e innovazione a operare insieme in modo strategico per garantire un'attuazione efficace della strategia grazie a un coordinamento e un'informazione rafforzati;

106.  è del parere, con riferimento alle priorità stabilite dalla Commissione in materia di crescita, occupazione e investimenti, che sia opportuno privilegiare, in sede di attuazione della nuova strategia forestale dell'Unione europea, anche la promozione della competitività e della sostenibilità del settore forestale, il sostegno alle zone sia rurali che urbane, l'ampliamento della base di conoscenze, la tutela delle foreste e la conservazione dei loro ecosistemi, nonché un maggiore impiego sostenibile del legno e dei prodotti forestali non derivati dal legno;

107.  invita la Commissione a integrare la strategia con un valido piano d'azione che preveda misure specifiche e a presentargli una relazione annuale sui progressi conseguiti nell'attuazione di azioni concrete nell'ambito della strategia;

108.  sostiene la convocazione di una commissione ampliata AGRI, ENVI e ITRE, che permetta lo svolgimento di una discussione equilibrata sull'attuazione della nuova strategia forestale dell'Unione europea;

o
o   o

109.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU C 290 E del 29.11.2006, pag. 413.
(2) Forest Europe – Conferenza ministeriale per la protezione delle foreste in Europa, Comitato intergovernativo di negoziato per un accordo giuridicamente vincolante sulle foreste in Europa: http://www.foresteurope.org/
(3)Cfr.http://www.forestnegotiations.org/
(4) Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, su un programma generale di azione dell’Unione in materia di ambiente fino al 2020 – "Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta".
(5) Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati.
(6) Regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea (FLEGT=applicazione delle normative, governance e commercio nel settore forestale).
(7) Programma per la riduzione delle emissioni prodotte dalla deforestazione e dal degrado delle foreste: http://unfccc.int/methods/redd/items/7377.php

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