Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda un aumento del prefinanziamento iniziale versato a programmi operativi sostenuti dall'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (COM(2015)0046 – C8-0036/2015 – 2015/0026(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2015)0046),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 164 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0036/2015),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 marzo 2015(1),
– visto il parere della commissione per i bilanci sulla compatibilità finanziaria della proposta,
– visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 21 aprile 2015, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visti gli articoli 59 e 41 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e il parere della commissione per la cultura e l'istruzione (A8-0134/2015),
1. adotta la sua posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 29 aprile 2015 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2015/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1304/2013 per quanto riguarda un prefinanziamento iniziale supplementare versato a programmi operativi sostenuti dall'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile
Abrogazione del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 3030/93 relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi (COM(2014)0707 – C8-0271/2014 – 2014/0334(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2014)0707),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0271/2014),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera dell'11 marzo 2015, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visti l'articolo 59 e l'articolo 50, paragrafo 1, del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A8-0026/2015),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 29 aprile 2015 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2015/... del Parlamento europeo e del Consiglio recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 3030/93, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle misure di salvaguardia previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia (testo codificato) (COM(2014)0304 – C8-0010/2014 – 2014/0159(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2014)0304),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0010/2014),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi(1),
– visti gli articoli 103 e 59 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A8-0046/2015),
A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali;
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 29 aprile 2015 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2015/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle misure di salvaguardia previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia (codificazione)
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad alcune procedure di applicazione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall’altra (testo codificato) (COM(2014)0375 – C8-0034/2014 – 2014/0191(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2014)0375),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0034/2014),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi(1),
– visti gli articoli 103 e 59 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A8-0047/2015),
A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali;
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 29 aprile 2015 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2015/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra (codificazione)
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, e dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra (testo codificato) (COM(2014)0443 – C8-0087/2014 – 2014/0206(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2014)0443),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0087/2014),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi(1),
– visti gli articoli 103 e 59 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A8-0017/2015),
A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali;
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 29 aprile 2015 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2015/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, e dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra (codificazione)
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad alcune procedure di applicazione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall’altra (testo codificato) (COM(2014)0394 – C8-0041/2014 – 2014/0199(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2014)0394),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0041/2014),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi(1),
– visti gli articoli 103 e 59 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A8-0132/2015),
A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali;
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 29 aprile 2015 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2015/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad alcune procedure di applicazione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall’altra (codificazione)
Applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali *
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sulla proposta di regolamento del Consiglio sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (testo codificato) (COM(2014)0377 – C8-0139/2014 – 2014/0192(NLE))
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2014)0377),
– visto l'articolo 109 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0139/2014),
– visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi(1),
– visti gli articoli 103 e 59 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A8-0029/2014),
A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali;
1. approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (testo codificato) (COM(2014)0534 – C8-0212/2014 – 2014/0246(NLE))
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2014)0534),
– visto l'articolo 109 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0212/2014),
– visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi(1),
– visti gli articoli 103 e 59 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A8-0047/2014),
A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali;
1. approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
1.Decisione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2013, sezione III – Commissione e agenzie esecutive (2014/2075(DEC))
– visti la relazione della Commissione sul seguito dato al discarico per l'esercizio 2012 (COM(2014)0607) e i documenti di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagnano (SWD(2014)0285, SWD(2014)0286),
– vista la comunicazione della Commissione dell'11 giugno 2014 dal titolo "Sintesi delle realizzazioni della Commissione in materia di gestione per il 2013" (COM(2014)0342),
– visti la relazione annuale della Commissione sulla valutazione delle finanze dell'Unione in base ai risultati conseguiti (COM(2014)0383) e i documenti di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagnano (SWD(2014)0200, SWD(2014)0201),
– visti la relazione annuale della Commissione riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2013 presentata all'autorità competente per il discarico (COM(2014)0615) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2014)0293),
– viste la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2013, corredata delle risposte delle istituzioni(3), e le sue relazioni speciali,
– viste le varie decisioni e raccomandazioni del Mediatore europeo riguardanti la Commissione, unitamente all'attuazione di tali raccomandazioni da parte delle istituzioni, nell'interesse dei cittadini,
– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(4) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2013, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– vista la raccomandazione del Consiglio, del 17 febbraio 2015, sullo scarico da dare alla Commissione sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2013 (05303/2015 – C8-0053/2015),
– visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(5),
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(6), in particolare gli articoli 62, 164, 165 e 166,
– visti l'articolo 93 e l'allegato V del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri delle altre commissioni interessate (A8-0101/2015),
A. considerando che, in base all'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, la Commissione dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi e che, in applicazione dell'articolo 317 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, procede all'esecuzione del bilancio in cooperazione con gli Stati membri, sotto la propria responsabilità, in conformità del principio della buona gestione finanziaria;
1. concede il discarico alla Commissione per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2013;
2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2013, sezione III – Commissione e agenzie esecutive, nonché nella risoluzione del 29 aprile 2015 sulle relazioni speciali della Corte dei conti nel contesto del discarico alla Commissione per l'esercizio 2013(7);
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alla Corte dei conti e alla Banca europea per gli investimenti nonché ai parlamenti nazionali e alle istituzioni di controllo nazionali e regionali degli Stati membri, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
2.Decisione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per l'esercizio 2013 (2014/2075(DEC))
Il Parlamento europeo,
– visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2013(8),
– visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura relativi all'esercizio 2013(10),
– visti la relazione della Commissione sul seguito dato al discarico per l'esercizio 2012 (COM(2014)0607) e i documenti di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagnano (SWD(2014)0285, SWD(2014)0286),
– visti la relazione annuale della Commissione riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2013 presentata all'autorità competente per il discarico (COM(2014)0615) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2014)0293),
– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura relativi all'esercizio 2013, corredata delle risposte dell'Agenzia(11),
– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(12) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2013, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– vista la raccomandazione del Consiglio, del 17 febbraio 2015, sullo scarico da dare alle agenzie esecutive sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2013 (05305/2015 – C8-0048/2015),
– visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(13),
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(14), in particolare gli articoli 62, 164, 165 e 166,
– visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari(15), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,
– visto il regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari(16), in particolare l'articolo 66, primo e secondo comma,
– vista la decisione 2009/336/CE della Commissione del 20 aprile 2009 che istituisce l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per la gestione dell'azione comunitaria nei settori dell'istruzione, degli audiovisivi e della cultura, in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio(17),
– vista la decisione di esecuzione 2013/776/UE della Commissione, del 18 dicembre 2013, che istituisce l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura e abroga la decisione 2009/336/CE(18),
– visti l'articolo 93 e l'allegato V del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri delle altre commissioni interessate (A8-0101/2015),
A. considerando che, in base all'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, la Commissione dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi e che, in applicazione dell'articolo 317 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, procede all'esecuzione del bilancio in cooperazione con gli Stati membri, sotto la propria responsabilità, in conformità del principio della buona gestione finanziaria;
1. concede il discarico al direttore dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'esercizio 2013;
2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2013, sezione III – Commissione e agenzie esecutive;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, la decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2013, sezione III – Commissione e la risoluzione che costituisce parte integrante di tali decisioni al direttore dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia dell'Unione europea e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
3.Decisione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese (ex Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione) per l'esercizio 2013 (2014/2075(DEC))
Il Parlamento europeo,
– visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2013(19),
– visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese (ex Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione) relativi all'esercizio 2013(21),
– visti la relazione della Commissione sul seguito dato al discarico per l'esercizio 2012 (COM(2014)0607) e i documenti di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagnano (SWD(2014)0285, SWD(2014)0286),
– visti la relazione annuale della Commissione riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2013 presentata all'autorità competente per il discarico (COM(2014)0615) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2014)0293),
– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese (ex Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione) relativi all'esercizio 2013, corredata delle risposte dell'Agenzia(22),
– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(23) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2013, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– vista la raccomandazione del Consiglio, del 17 febbraio 2015, sullo scarico da dare alle agenzie esecutive sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2013 (05305/2015 – C8-0048/2015),
– visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(24),
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(25), in particolare gli articoli 62, 164, 165 e 166,
– visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari(26), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,
– visto il regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari(27), in particolare l'articolo 66, primo e secondo comma,
– vista la decisione 2004/20/CE della Commissione, del 23 dicembre 2003, che istituisce un'agenzia esecutiva, denominata "Agenzia esecutiva per l'energia intelligente", per la gestione dell'azione comunitaria nel settore dell'energia a norma del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio(28),
– vista la decisione di esecuzione 2013/771/UE della Commissione, del 17 dicembre 2013, che istituisce l'Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese e abroga le decisioni 2004/20/CE e 2007/372/CE(29),
– visti l'articolo 93 e l'allegato V del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri delle altre commissioni interessate (A8-0101/2015),
A. considerando che, in base all'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, la Commissione dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi e che, in applicazione dell'articolo 317 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, procede all'esecuzione del bilancio in cooperazione con gli Stati membri, sotto la propria responsabilità, in conformità del principio della buona gestione finanziaria;
1. concede il discarico al direttore dell'Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese (ex Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione) per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'esercizio 2013;
2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2013, sezione III – Commissione e agenzie esecutive;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, la decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2013, sezione III – Commissione e la risoluzione che costituisce parte integrante di tali decisioni al direttore dell'Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese (ex Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione), al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia dell'Unione europea e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
4.Decisione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare (ex Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori) per l'esercizio 2013 (2014/2075(DEC))
Il Parlamento europeo,
– visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2013(30),
– visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare (ex Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori) relativi all'esercizio 2013(32),
– visti la relazione della Commissione sul seguito dato al discarico per l'esercizio 2012 (COM(2014)0607) e i documenti di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagnano (SWD(2014)0285, SWD(2014)0286),
– visti la relazione annuale della Commissione riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2013 presentata all'autorità competente per il discarico (COM(2014)0615) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2014)0293),
– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare (ex Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori) relativi all'esercizio 2013, corredata delle risposte dell'Agenzia(33),
– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(34) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2013, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– vista la raccomandazione del Consiglio, del 17 febbraio 2015, sullo scarico da dare alle agenzie esecutive sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2013 (05305/2015 – C8-0048/2015),
– visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(35),
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(36), in particolare gli articoli 62, 164, 165 e 166,
– visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari(37), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,
– visto il regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari(38), in particolare l'articolo 66, primo e secondo comma,
– vista la decisione 2004/858/CE della Commissione, del 15 dicembre 2004, che istituisce un'agenzia esecutiva denominata "Agenzia esecutiva per il programma di sanità pubblica", per la gestione dell'azione comunitaria nel settore della sanità pubblica, a norma del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio(39),
– vista la decisione di esecuzione 2013/770/UE della Commissione, del 17 dicembre 2013, che istituisce l'Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute e la sicurezza alimentare, e che abroga la decisione 2004/858/CE(40),
– vista la decisione di esecuzione 2014/927/UE della Commissione, del 17 dicembre 2014, che modifica la decisione di esecuzione 2013/770/UE per trasformare "l'Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute e la sicurezza alimentare" nella "Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare"(41),
– visti l'articolo 93 e l'allegato V del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri delle altre commissioni interessate (A8-0101/2015),
A. considerando che, in base all'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, la Commissione dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi e che, in applicazione dell'articolo 317 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, procede all'esecuzione del bilancio in cooperazione con gli Stati membri, sotto la propria responsabilità, in conformità del principio della buona gestione finanziaria;
1. concede il discarico al direttore dell'Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare (ex Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori) per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'esercizio 2013;
2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2013, sezione III – Commissione e agenzie esecutive;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, la decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2013, sezione III – Commissione e la risoluzione che costituisce parte integrante di tali decisioni al direttore dell'Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare (ex Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori), al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia dell'Unione europea e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
5.Decisione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca per l'esercizio 2013 (2014/2075(DEC))
Il Parlamento europeo,
– visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2013(42),
– visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca relativi all'esercizio 2013,
– visti la relazione della Commissione sul seguito dato al discarico per l'esercizio 2012 (COM(2014)0607) e i documenti di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagnano (SWD(2014)0285, SWD(2014)0286),
– visti la relazione annuale della Commissione riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2013 presentata all'autorità competente per il discarico (COM(2014)0615) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2014)0293),
– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca relativi all'esercizio 2013, corredata delle risposte dell'Agenzia(44),
– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(45) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2013, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– vista la raccomandazione del Consiglio, del 17 febbraio 2015, sullo scarico da dare alle agenzie esecutive sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2013 (05305/2015 – C8-0048/2015),
– visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(46),
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(47), in particolare gli articoli 62, 164, 165 e 166,
– visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari(48), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,
– visto il regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari(49), in particolare l'articolo 66, primo e secondo comma,
– vista la decisione 2008/37/CE della Commissione, del 14 dicembre 2007, che istituisce l'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca per la gestione del programma specifico comunitario Idee, nel settore della ricerca di frontiera, a norma del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio(50),
– vista la decisione di esecuzione 2013/779/UE della Commissione, del 17 dicembre 2013, che istituisce l'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca e abroga la decisione 2008/37/CE(51),
– visti l'articolo 93 e l'allegato V del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri delle altre commissioni interessate (A8-0101/2015),
A. considerando che, in base all'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, la Commissione dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi e che, in applicazione dell'articolo 317 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, procede all'esecuzione del bilancio in cooperazione con gli Stati membri, sotto la propria responsabilità, in conformità del principio della buona gestione finanziaria;
1. concede il discarico al direttore dell'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'esercizio 2013;
2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2013, sezione III – Commissione e agenzie esecutive;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, la decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2013, sezione III – Commissione e la risoluzione che costituisce parte integrante di tali decisioni al direttore dell'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia dell'Unione europea e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
6.Decisione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per la ricerca per l'esercizio 2013 (2014/2075(DEC))
Il Parlamento europeo,
– visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2013(52),
– visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia esecutiva per la ricerca relativi all'esercizio 2013(54),
– visti la relazione della Commissione sul seguito dato al discarico per l'esercizio 2012 (COM(2014)0607) e i documenti di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagnano (SWD(2014)0285, SWD(2014)0286),
– visti la relazione annuale della Commissione riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2013 presentata all'autorità competente per il discarico (COM(2014)0615) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2014)0293),
– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia esecutiva per la ricerca relativi all'esercizio 2013, corredata delle risposte dell'Agenzia(55),
– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(56) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2013, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– vista la raccomandazione del Consiglio, del 17 febbraio 2015, sullo scarico da dare alle agenzie esecutive sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2013 (05305/2015 – C8-0048/2015),
– visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(57),
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(58), in particolare gli articoli 62, 164, 165 e 166,
– visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari(59), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,
– visto il regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari(60), in particolare l'articolo 66, primo e secondo comma,
– vista la decisione 2008/46/CE della Commissione, del 14 dicembre 2007, che istituisce l'Agenzia esecutiva per la ricerca per la gestione di talune parti dei programmi specifici comunitari Persone, Capacità e Cooperazione nel settore della ricerca, a norma del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio(61),
– vista la decisione di esecuzione 2013/778/UE della Commissione, del 13 dicembre 2013, che istituisce l'Agenzia esecutiva per la ricerca e abroga la decisione 2008/46/CE(62),
– visti l'articolo 93 e l'allegato V del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri delle altre commissioni interessate (A8-0101/2015),
A. considerando che, in base all'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, la Commissione dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi e che, in applicazione dell'articolo 317 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, procede all'esecuzione del bilancio in cooperazione con gli Stati membri, sotto la propria responsabilità, in conformità del principio della buona gestione finanziaria;
1. concede il discarico al direttore dell'Agenzia esecutiva per la ricerca per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'esercizio 2013;
2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2013, sezione III – Commissione e agenzie esecutive;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, la decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2013, sezione III – Commissione e la risoluzione che costituisce parte integrante di tali decisioni al direttore dell'Agenzia esecutiva per la ricerca, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia dell'Unione europea e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
7.Decisione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti (ex Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto) per l'esercizio 2013 (2014/2075(DEC))
Il Parlamento europeo,
– visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2013(63),
– visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti (ex Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto) relativi all'esercizio 2013(65),
– visti la relazione della Commissione sul seguito dato al discarico per l'esercizio 2012 (COM(2014)0607) e i documenti di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagnano (SWD(2014)0285, SWD(2014)0286),
– visti la relazione annuale della Commissione riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2013 presentata all'autorità competente per il discarico (COM(2014)0615) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2014)0293),
– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti (ex Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto) relativi all'esercizio 2013, corredata delle risposte dell'Agenzia(66),
– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(67) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2013, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– vista la raccomandazione del Consiglio, del 17 febbraio 2015, sullo scarico da dare alle agenzie esecutive sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2013 (05305/2015 – C8-0048/2015),
– visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(68),
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(69), in particolare gli articoli 62, 164, 165 e 166,
– visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari(70), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,
– visto il regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari(71), in particolare l'articolo 66, primo e secondo comma,
– vista la decisione 2007/60/CE della Commissione, del 26 ottobre 2006, che istituisce l'Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto, in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio(72),
– vista la decisione di esecuzione 2013/801/UE della Commissione, del 23 dicembre 2013, che istituisce l'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti e abroga la decisione 2007/60/CE quale modificata dalla decisione 2008/593/CE(73),
– visti l'articolo 93 e l'allegato V del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri delle altre commissioni interessate (A8-0101/2015),
A. considerando che, in base all'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, la Commissione dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi e che, in applicazione dell'articolo 317 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, procede all'esecuzione del bilancio in cooperazione con gli Stati membri, sotto la propria responsabilità, in conformità del principio della buona gestione finanziaria;
1. concede il discarico al direttore dell'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti (ex Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto) per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'esercizio 2013;
2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2013, sezione III – Commissione e agenzie esecutive;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, la decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2013, sezione III – Commissione e la risoluzione che costituisce parte integrante di tali decisioni al direttore dell'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti (ex Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto), al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia dell'Unione europea e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
8.Decisione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sulla chiusura dei conti del bilancio generale dell'Unione europea relativi all'esercizio 2013, sezione III – Commissione (2014/2075(DEC))
Il Parlamento europeo,
– visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2013(74),
– visti la relazione della Commissione sul seguito dato al discarico per l'esercizio 2012 (COM(2014)0607) e i documenti di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagnano (SWD(2014)0285, SWD(2014)0286),
– vista la comunicazione della Commissione dell'11 giugno 2014 dal titolo "Sintesi delle realizzazioni della Commissione in materia di gestione per il 2013" (COM(2014)0342),
– visti la relazione annuale della Commissione sulla valutazione delle finanze dell'Unione in base ai risultati conseguiti (COM(2014)0383) e i documenti di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagnano (SWD(2014)0200, SWD(2014)0201),
– visti la relazione annuale della Commissione riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2013 presentata all'autorità competente per il discarico (COM(2014)0615) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2014)0293),
– viste la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2013, corredata delle risposte delle istituzioni(76), e le sue relazioni speciali,
– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(77) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2013, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– vista la raccomandazione del Consiglio, del 17 febbraio 2015, sullo scarico da dare alla Commissione sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2013 (05303/2015 – C8-0053/2015),
– vista la raccomandazione del Consiglio, del 17 febbraio 2015, sullo scarico da dare alle agenzie esecutive sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2013 (05305/2015 – C8-0048/2015),
– visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(78),
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(79), in particolare gli articoli 62, 164, 165 e 166,
– visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari(80), in particolare l'articolo 14, paragrafi 2 e 3,
– visti l'articolo 93 e l'allegato V del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri delle altre commissioni interessate (A8-0101/2015),
1. approva la chiusura dei conti del bilancio generale dell'Unione europea relativi all'esercizio 2013;
2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2013, sezione III – Commissione e agenzie esecutive;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alla Corte dei conti e alla Banca europea per gli investimenti, nonché ai parlamenti nazionali e alle istituzioni di controllo nazionali e regionali degli Stati membri, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
9.Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante delle decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2013, sezione III – Commissione e agenzie esecutive (2014/2075(DEC))
Il Parlamento europeo,
– vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2013, sezione III – Commissione,
– viste le sue decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio delle agenzie esecutive per l'esercizio 2013,
– visti l'articolo 93 e l'allegato V del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri delle altre commissioni interessate (A8-0101/2015),
A. considerando che per la ventesima volta consecutiva la Corte dei conti non è stata in grado di esprimere una dichiarazione di affidabilità positiva sulla legittimità e la regolarità dei pagamenti alla base dei conti, il che rischia di compromettere la legittimità della spesa e delle politiche dell'Unione;
B. considerando che, soprattutto in una congiuntura di scarse risorse, la Commissione dovrebbe dare l'esempio dimostrando il valore aggiunto europeo delle proprie spese e garantendo che le risorse di cui è parzialmente o pienamente competente siano utilizzate conformemente alle vigenti norme e regolamentazioni finanziarie;
C. considerando che alla Commissione spetta la responsabilità ultima per l'esecuzione del bilancio dell'Unione e che gli Stati membri sono tenuti a cooperare lealmente con la Commissione per garantire che gli stanziamenti siano utilizzati secondo i principi della sana gestione finanziaria; considerando la particolare responsabilità che incombe agli Stati membri per l'esecuzione del bilancio dell'Unione, specialmente nell'ambito della gestione concorrente dei fondi;
D. considerando l'assoluta importanza che, nell'ambito della gestione concorrente dei fondi, i dati comunicati dagli Stati membri sulle entrate e le spese nell'ambito della gestione concorrente dei fondi siano veritieri ed esatti; considerando altresì l'assoluta importanza che gli Stati membri siano consapevoli della propria responsabilità per la gestione dei fondi dell'Unione nell'ambito della gestione concorrente;
E. considerando che il dialogo interistituzionale previsto all'articolo 318 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) rappresenta l'occasione per promuovere una nuova cultura del rendimento all'interno della Commissione;
Gestione concorrente e decentrata: carenze nella gestione della Commissione e degli Stati membri
Riserve in merito ai settori dell'agricoltura e dello sviluppo rurale
1. non può garantire da un punto di vista politico che le procedure di controllo poste in essere dalla Commissione e dagli Stati membri forniscano le necessarie garanzie riguardo alla legittimità e alla regolarità di tutte le operazioni sottostanti in materia di agricoltura e sviluppo rurale, come dimostrano le riserve espresse dal Direttore generale della DG AGRI nella sua relazione annuale di attività (RAA) del 31 marzo 2014;
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ABB 02 – Misure di mercato: 198,3 milioni di EUR a rischio; sette regimi di aiuto in nove Stati membri con 11 riserve: Polonia: 77,6 milioni di EUR; Spagna: 54 milioni di EUR; Francia: 32,4 milioni di EUR; Paesi Bassi: 16,4 milioni di EUR; Regno Unito: 8,5 milioni di EUR; Italia: 5 milioni di EUR; Repubblica ceca: 2 milioni di EUR; Austria: 1,9 milioni di EUR; Svezia: 0,5 milioni di EUR;
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ABB 03 – Pagamenti diretti: 652 milioni di EUR a rischio; 20 organismi pagatori che includono 6 Stati membri interessati: Spagna (15 su 17 organismi pagatori): 153 milioni di EUR; Francia: 203,4 milioni di EUR; Regno Unito (RPA England): 118 milioni di EUR; Grecia: 117,8 milioni di EUR; Ungheria: 36,6 milioni di EUR; Portogallo: 28 milioni di EUR;
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ABB 04 – Spesa per lo sviluppo rurale: 599 milioni di EUR a rischio; 31 organismi pagatori che includono 19 Stati membri interessati: Belgio e Bulgaria (56,8 milioni di EUR); Cipro, Germania (Baviera, Brandeburgo), Danimarca, Spagna (Andalusia, Asturia, Castilla la Mancha, Castilla y Léon, FOGGA Galicia, Madrid), Finlandia, Francia (ODARC, ASP) (70,3 milioni di EUR), Regno Unito (SGRPID Scotland, RPA England), Grecia, Irlanda, Italia (AGEA) (52,6 milioni di EUR), AGREA Emilia-Romagna, OPR Lombardia, OPPAB Bolzano, ARCEA Calabria), Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia (56,7 milioni di EUR), Portogallo (51,7 milioni di EUR), Romania (138,9 milioni di EUR) e Svezia;
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ABB 05 – 2,6 milioni di EUR a rischio – Assistenza IPARD a favore della Turchia;
Riserve in merito alla politica regionale
2. non può garantire da un punto di vista politico che le procedure di controllo poste in essere dalla Commissione e dagli Stati membri forniscano le necessarie garanzie riguardo alla legittimità e alla regolarità di tutte le operazioni sottostanti in materia di politica regionale, come dimostrano le riserve espresse dal Direttore generale della DG REGIO nella sua relazione annuale di attività del 31 marzo 2014; rileva che sono state espresse riserve su 73 di 322 programmi in ragione della parziale affidabilità dei sistemi di gestione e di controllo (rispetto a 85 su 317 programmi operativi (PO) nel 2012); rileva che i pagamenti intermedi effettuati per i suddetti programmi 2007-2013, su cui sono state espresse riserve, ammontano a 6,0355 miliardi di EUR; osserva che la Commissione ha stimato l'importo a rischio a 440,2 milioni di EUR;
3. riconosce che, sebbene da un lato le riserve espresse siano un segnale delle carenze riscontrate nei sistemi di controllo degli Stati membri, dall'altro esse costituiscono altresì uno strumento efficace utilizzato dalla Commissione per accelerare gli interventi degli stessi Stati membri al fine di ovviare a tali carenze e quindi tutelare il bilancio dell'Unione;
Riserve in merito ai settori dell'occupazione e degli affari sociali
4. non può garantire da un punto di vista politico che le procedure di controllo poste in essere dalla Commissione e dagli Stati membri forniscano le necessarie garanzie riguardo alla legittimità e alla regolarità di tutte le operazioni sottostanti in materia di occupazione e affari sociali, come dimostrano le riserve espresse dal Direttore generale della DG EMPL nella sua relazione annuale di attività del 31 marzo 2014; rileva che la relazione annuale di attività contiene una riserva relativa ai pagamenti effettuati per il periodo di programmazione 2007-2013, per un importo a rischio di 123,2 milioni di EUR nel 2013; osserva che tali riserve riguardano 36 dei 118 PO a titolo del Fondo sociale europeo (FSE) (rispetto ai 27 su 117 PO nel 2012);
La dichiarazione di affidabilità della Corte dei conti
Conti e legittimità e regolarità delle entrate – Giudizi senza riserve
5. accoglie positivamente il fatto che i conti annuali dell'Unione europea per l'esercizio 2013 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria dell'Unione al 31 dicembre 2013, e constata con soddisfazione che le entrate su cui si basano i conti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari;
Riserve in merito ai contributi basati sul reddito nazionale lordo (RNL)
6. esprime una riserva sulle modalità di calcolo dei contributi basati sull'RNL degli Stati membri a causa delle carenze riscontrate(81) riguardo alla verifica dei dati da parte della Commissione(82); ricorda le conclusioni della Corte dei conti, secondo cui la verifica dei dati RNL da parte della Commissione non è stata sufficientemente strutturata e mirata;
Legittimità e regolarità degli impegni – Giudizio senza riserve
7. constata con soddisfazione che gli impegni su cui si basano i conti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari;
Legittimità e regolarità dei pagamenti – Giudizio negativo
8. considera inaccettabile il fatto che, per il ventesimo anno consecutivo, i pagamenti continuino a essere inficiati da errori in misura rilevante;
9. rileva che il giudizio negativo della Corte dei conti si fonda sulla constatazione del fatto che i sistemi di vigilanza e controllo hanno un'efficacia soltanto parziale e che, di conseguenza, i pagamenti registrano un tasso di errore più probabile del 4,7%;
10. ricorda che il tasso di errore più probabile per i pagamenti era stato stimato al 4,8% nell'esercizio 2012, al 3,9% nell'esercizio 2011, al 3,7% nell'esercizio 2010, al 3,3% nell'esercizio 2009, al 5,2% nell'esercizio 2008 e al 6,9% nell'esercizio 2007, il che si traduce in un livello medio approssimativo del 4,6% nel periodo coperto dal precedente Quadro finanziario pluriennale (QFP) 2007-2013; constata che le relazioni annuali della Corte dei conti registrano pertanto una stabilizzazione del tasso di errore nel 2013 al livello della media del QFP 2007-2013, il che dimostra comunque una costante tendenza negativa al rialzo a partire dal 2009;
11. sottolinea che, secondo la relazione annuale della Corte dei conti per il 2013, i settori soggetti a gestione concorrente presentano un tasso di errore stimato del 5,2%; constata che tutte le altre spese operative (gestite, per la maggior parte, direttamente dalla Commissione) presentano un tasso di errore stimato del 3,7%; sottolinea che entrambi i tassi di errore sono al di sopra della soglia di rilevanza del 2%; evidenzia che i settori soggetti a gestione concorrente presentano un tasso di errore notevolmente superiore a quello di qualsiasi altra categoria di spesa operativa;
12. constata che, nella sua relazione annuale di attività del 31 marzo 2014, il Direttore generale della DG REGIO, in ragione della parziale affidabilità dei sistemi di gestione e di controllo, ha espresso riserve in merito a 73 programmi su 322 per il 2013, il che rappresenta un miglioramento rispetto al 2012 (85 su 317 PO); osserva che l'importo a rischio stimato è pari a 1,1353 miliardi di EUR e che le riserve in questione e i relativi importi riguardano i due periodi di programmazione 2007-2013 e 2000-2006;
13. constata che, nella sua relazione annuale di attività del 31 marzo 2014, il Direttore generale della DG RTD ha espresso una riserva circa il Settimo programma quadro di ricerca (7PQ) e che l'impatto stimato nel 2013 oscilla tra 105,5 e 109,5 milioni di EUR;
14. rileva che, nella sua relazione annuale di attività del 31 marzo 2014, il Direttore generale della DG MARE ha espresso una riserva riguardo al Fondo europeo per la pesca e che l'importo a rischio nel 2013 ammonta a 10,77 milioni di EUR;
15. richiama l'attenzione sulla necessità di migliorare costantemente i sistemi di gestione e di controllo negli Stati membri, onde garantire una migliore gestione finanziaria dei fondi dell'Unione e una riduzione del tasso di errore nei rispettivi ambiti di intervento durante il periodo di programmazione 2014-2020;
Rettifiche finanziarie e recuperi
16. rileva che le rettifiche finanziarie date per attuate nel 2013 sono diminuite da 3,7 miliardi di EUR nel 2012 a 2,5 miliardi di EUR nel 2013 e ricorda che l'elevato tasso di rettifiche finanziarie nel 2012 era in gran parte imputabile a un'unica rettifica di 1,8 miliardi di EUR in Spagna, relativa alle spese a titolo dei Fondi strutturali nel periodo 2000-2006; rileva che nel 2013 la Commissione ha effettuato rettifiche e recuperi finanziari per un importo di 3,362 miliardi di EUR, pari al 2,3% dei pagamenti a titolo del bilancio dell'Unione;
17. sottolinea che l'accumulo di rettifiche attuate al momento del versamento dei saldi dei programmi rappresenta un accumulo artificiale e che tali rettifiche, poiché sono rilevate dopo anni dalla loro realizzazione, non sono significative; chiede alla Commissione di valutare se la modifica metodologica che prevede il passaggio da rettifiche confermate a rettifiche attuate, avvenuta nel 2012, sia la più adeguata per rispecchiare la reale situazione dei sistemi di controllo e di gestione in un determinato esercizio;
18. constata che la conseguente diminuzione del 34% delle rettifiche finanziarie effettuate nel 2013 (da 3,7 miliardi di EUR a 2,5 miliardi di EUR) è stata parzialmente compensata da un aumento del 27% dei recuperi effettuati nel 2013 (da 0,7 miliardi di EUR a 0,9 miliardi di EUR);
19. si rammarica che, a causa del quadro normativo a tutela degli interessi finanziari dell'Unione, della complessità delle relative procedure e del numero dei livelli di controllo che intervengono in numerosi settori, gli errori possono essere rettificati soltanto diversi anni dopo essersi verificati;
20. fa notare che l'importo medio delle rettifiche finanziarie e dei recuperi effettuati nel periodo 2009-2013 è ammontato a 2,7 miliardi di EUR, che rappresentano il 2,1% dell'importo medio dei pagamenti a titolo del bilancio dell'Unione nel periodo in questione; osserva che, stando alla Commissione, tale tendenza si spiega con la chiusura del periodo di programmazione 2000-2006(83); rileva in particolare che, nel settore della politica di coesione, quattro quinti delle rettifiche effettuate nel periodo 2007-2013 si riferiscono a PO di periodi precedenti(84); ricorda che gli Stati membri hanno il diritto di sostituire le spese non ammissibili riscontrate con spese legittime e regolari in conformità con il quadro normativo vigente per i fondi strutturali;
21. ricorda alla Commissione e agli Stati membri che hanno il dovere di adottare misure correttive a tutela del bilancio dell'Unione nel caso di sistemi di controllo inefficaci o di spese irregolari; fa rilevare che la Commissione e gli Stati membri ricorrono a tali misure correttive e osserva che, se queste non fossero state applicate ai pagamenti del 2013 oggetto di audit da parte della Corte dei conti, il tasso di errore stimato complessivo sarebbe stato del 6,3% invece che del 4,7%; sottolinea che la Corte dei conti ha riscontrato che, in una serie di operazioni inficiate da errori, in particolare nei settori a gestione concorrente, le autorità disponevano di sufficienti informazioni per poter individuare e rettificare gli errori; chiede pertanto che la Corte dei conti, nelle sue future relazioni annuali, effettui una stima del tasso di errore nel caso in cui sono state adottate tutte le misure correttive;
22. deplora inoltre il fatto che le misure in questione abbiano a tutt'oggi un'incidenza finanziaria limitata sul bilancio dell'Unione, dal momento che oltre il 40% delle rettifiche finanziarie effettuate nel 2013 non sono considerate entrate con destinazione specifica(85) ma possono essere utilizzate dagli stessi Stati membri responsabili delle rettifiche in oggetto nell'ambito della politica di coesione, compromettendo in tal modo l'effetto preventivo delle rettifiche finanziarie;
23. osserva che, nel caso della politica di coesione, circa il 28% delle rettifiche finanziarie effettuate nel 2013 ha comportato una riduzione netta del finanziamento dell'Unione al programma e allo Stato membro interessato;
24. rileva con preoccupazione che la suddetta comunicazione della Commissione del 29 settembre 2014 non necessariamente fornisce informazioni attendibili sui ritiri, i recuperi e i recuperi pendenti dei Fondi strutturali da parte degli Stati membri, dal momento che la Commissione dichiara di aver dovuto adottare un approccio prudente a causa di alcune lacune nelle cifre fornite dagli Stati membri, in modo da assicurare che gli importi di cui sopra non siano sopravvalutati(86);
25. invita la Commissione e gli Stati membri a porre in essere valide procedure per confermare i tempi, l'origine e gli importi delle misure correttive e a fornire informazioni che consentano, quanto più possibile, di conciliare l'anno in cui viene effettuato il pagamento, l'anno in cui viene individuato il relativo errore e l'anno in cui i recuperi o le rettifiche finanziarie vengono menzionati nelle note allegate ai conti, tenendo conto del carattere pluriennale dell'intera procedura; ritiene altresì fondamentale una completa informazione relativa ai recuperi e alle rettifiche finanziare, oltre che la piena trasparenza dei dati relativi al disimpegno di fondi e alle procedure di infrazione relative all'anno in considerazione;
Relazione di sintesi e relazioni annuali di attività
26. constata che i direttori generali della Commissione hanno espresso un totale di 17 riserve quantificate in materia di spese; sottolinea che il numero ridotto di riserve quantificate nel 2013 (21 nel 2012) non ha avuto l'effetto di ridurre l'entità dell'importo a rischio e che l'importo totale massimo a rischio annunciato dalla Commissione nella sua relazione di sintesi(87) è inferiore a 4,179 miliardi di EUR, che corrisponde al 2,8% di tutte le spese effettuate;
27. chiede alla Commissione di precisare ulteriormente il calcolo dell'importo a rischio(88) per spiegare l'incidenza stimata dei meccanismi correttivi sull'importo in parola e di emettere nella relazione di sintesi una vera e propria "dichiarazione di affidabilità" sulla base delle relazioni annuali di attività dei direttori generali;
28. ricorda che le cifre cumulative utilizzate dalla Commissione riguardano i meccanismi correttivi applicati dalla stessa e dagli Stati membri (rettifiche finanziarie e recuperi) diversi anni dopo l'esborso dei fondi (in particolare durante i periodi 1994-1999 e 2000-2006) e rileva che, all'epoca, né la Corte dei conti né la Commissione hanno comunicato tassi di errore precisi;
Pressione sul bilancio
29. è preoccupato per il fatto che, a causa dell'inaccettabile posizione assunta dal Consiglio durante i negoziati sul bilancio annuale dell'Unione e nonostante l'elevato livello dei pagamenti, dai conti si evince che nel 2013 è proseguita la tendenza al rialzo degli impegni finanziari non liquidati (alla rubrica 1b, soprattutto per la politica regionale, il livello degli impegni finanziari non liquidati a fine 2013 è stimato a 23,4 miliardi di EUR, rispetto ai 5 miliardi a fine 2010, ai 11 miliardi di EUR a fine 2011 e ai 16 miliardi di EUR a fine 2012) e di altre passività; osserva che questi ultimi ammontavano a fine anno a 322 miliardi di EUR(89) e che tale cifra è destinata probabilmente ad aumentare nel 2014;
30. ricorda che alla fine del 2013 l'ammontare stimato dei RAL era pari a 322 miliardi di EUR e che si prevedeva un loro aumento nel corso del 2014; ritiene che tale situazione sia de facto in contraddizione con l'articolo 310 TFUE che disciplina la sana gestione finanziaria inficiando la legalità del bilancio;
31. sottolinea che tali obblighi finanziari "incombenti" sono motivo di particolare preoccupazione giacché, per la prima volta, i massimali di pagamento dovrebbero rimanere sostanzialmente stabili in termini reali per diversi anni(90);
32. sottolinea l'esiguità delle risorse finanziarie in tempi di crisi economica; rileva tuttavia che, per gran parte del bilancio, i massimali di spesa per le rubriche del QFP sono ripartiti in stanziamenti annui per Stato membro; osserva che la modalità di assorbimento dei fondi da parte degli Stati membri diventa spesso il principale obiettivo politico (pena la perdita degli stessi)(91); invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a promuovere il passaggio da una cultura della spesa a una cultura del rendimento, incentrata sui risultati ottenuti in base ai principi di efficienza, efficacia ed economia;
33. sottolinea che, alla fine del 2013, l'importo lordo dei prefinanziamenti ammontava a 79,4 miliardi di EUR e insiste sul fatto che il protrarsi dei periodi di prefinanziamento può comportare un maggiore rischio di errore o di perdite; sottolinea che tale rischio esiste in particolare per la rubrica 4 del bilancio ("L'UE come attore globale"), in cui per un'operazione standard trascorrono quattro anni fra l'impegno e la registrazione della spesa finale corrispondente da parte della Commissione;
34. esorta la Commissione una volta di più a preparare e a pubblicare una "previsione di tesoreria a lungo termine", che preveda il fabbisogno futuro di pagamenti per garantire che si possa dar corso ai pagamenti necessari a titolo dei bilanci annuali approvati; esige che la Commissione presenti, se necessario, modifiche ai regolamenti esistenti qualora i bilanci annuali non possano fornire stanziamenti sufficienti per soddisfare il livello necessario di pagamenti;
35. ribadisce la necessità di lavorare per trovare soluzioni a lungo termine che possano consentire alla Commissione di riprendere il controllo del suo bilancio; rileva che vi è una particolare necessità di una maggiore enfasi sulla responsabilità e di un accento sui risultati in materia di prestazioni e spesa; sottolinea a tal fine l'esigenza che il Parlamento svolga un ruolo più importante nel controllo di spese e prestazioni;
Strumenti finanziari
36. osserva che, a fine 2013, erano stati creati 941 strumenti di ingegneria finanziaria (SIF) nell'ambito di 176 PO a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo sociale europeo (FSE) in 25 Stati membri; esprime particolare preoccupazione per il fatto che fosse stato effettivamente versato ai beneficiari finali appena il 47% dei 14,3 miliardi di EUR (6,7 miliardi di EUR) erogati agli SIF, sebbene tale importo rappresenti un aumento rispetto ai 4,7 miliardi di EUR versati entro la fine del 2012; osserva che il tasso medio di esborso del 47% a fine 2013 maschera una certa variazione tra i fondi e gli Stati membri; rileva che l'esborso medio copre tutti e 900 i fondi: quelli costituiti nel 2008 e quelli neocostituiti nel 2013 la cui applicazione era appena all'inizio; osserva che, mentre alcuni fondi hanno scarsi risultati, altri hanno già raggiunto il 100% di assorbimento e stanno ora reinvestendo i fondi di rotazione;
37. osserva che sono stati creati 14 SIF negli Stati membri a titolo del Fondo di sviluppo rurale; rileva che, fino alla fine del 2013, sono stati versati a banche in Romania, Bulgaria, Grecia, Italia e Lituania 443,77 milioni di EUR dal bilancio dell'Unione; esprime preoccupazione per il fatto che neppure un euro dell'importo in questione sia stato erogato ai beneficiari finali; constata che, per sei SIF creati nell'ambito del Fondo europeo per la pesca, è stato versato a banche in Grecia, Romania, Bulgaria, Estonia, Lettonia e Paesi Bassi un importo di 72,37 milioni di EUR; osserva che soltanto in Lettonia gli importi disponibili sono stati interamente versati ai beneficiari finali, a fronte del 28% in Romania, del 77% in Bulgaria, del 91% in Estonia e dello 0% nei Paesi Bassi e in Grecia(92);
38. si rammarica, inoltre, che tali strumenti siano complessi e difficili da contabilizzare correttamente, il che rende anche più difficile il controllo pubblico; invita la Commissione ad essere più trasparente e a riferire regolarmente sulla leva finanziaria, le perdite e i rischi quali le bolle degli investimenti; esorta la Commissione a presentare un quadro completo del numero di progetti finanziati a titolo di ciascuno degli SIF e dei risultati ottenuti, a indicare chiaramente la quota degli stanziamenti dell'Unione impiegata per cofinanziare tali progetti a titolo degli SIF e a presentare un'analisi costi-benefici dello strumento costituito dai SIF rispetto a forme più dirette di finanziamento dei progetti;
39. si compiace del fatto che, nel corso delle riunioni annuali di verifica, l'attuazione degli strumenti finanziari venga sistematicamente inclusa all'ordine del giorno e che siano poi analizzate le carenze e proposte azioni correttive; riconosce con soddisfazione che, per il prossimo periodo 2014-2020, le carenze nel settore sono state corrette, vale a dire che i pagamenti saranno trasferiti ai fondi di gestione degli strumenti finanziari solo quando l'effettivo esborso ai beneficiari finali avrà raggiunto una determinata percentuale;
40. raccomanda, tenuto conto della pressione sulla dotazione per i pagamenti e del fatto che l'articolo 140, paragrafo 7, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (il regolamento finanziario) impone di evitare saldi eccessivi negli strumenti finanziari, che la Commissione garantisca che i contributi a titolo del bilancio dell'Unione a favore di tali strumenti rispecchino il reale fabbisogno di tesoreria;
41. esprime particolare preoccupazione per alcune risultanze della Corte dei conti circa l'efficacia del combinare le sovvenzioni dei meccanismi d'investimento regionali con i prestiti concessi dalle istituzioni finanziarie a sostegno delle politiche esterne dell'Unione(93);
42. sottolinea che, sebbene gli strumenti in questione siano stati creati correttamente, i potenziali benefici della combinazione non sono stati realizzati appieno in ragione delle carenze gestionali presso la Commissione; chiede a quest'ultima di erogare i finanziamenti soltanto allorché i beneficiari ne hanno effettivamente bisogno e di migliorare il controllo dell'esecuzione delle sovvenzioni dell'Unione;
Responsabilità della Commissione e degli Stati membri nella gestione concorrente
43. sottolinea che, a norma dell'articolo 317 TFUE, la Commissione è responsabile, in ultima istanza, dell'esecuzione del bilancio dell'Unione; sottolinea che, sebbene l'esecuzione del bilancio nell'ambito della gestione concorrente spetti alla Commissione, i compiti di esecuzione sono delegati, a norma dell'articolo 59 del regolamento finanziario, agli Stati membri, i quali ne hanno di conseguenza la responsabilità politica e finanziaria; ribadisce pertanto che gli Stati membri dovrebbero agire rigorosamente in conformità del principio di sana gestione finanziaria e non dovrebbero compromettere la propria responsabilità nella gestione dei fondi dell'Unione;
44. prende atto della comunicazione della Commissione del 28 ottobre 2014, relativa all'adozione delle raccomandazioni del gruppo di lavoro interistituzionale per la creazione e l'uso delle dichiarazioni nazionali (COM(2014)0688); sottolinea che la presentazione della dichiarazione è volontaria e pertanto si compiace del fatto che quattro Stati membri (Danimarca, Paesi Bassi, Svezia e Regno Unito) abbiano deciso di presentarla; deplora, tuttavia, che le dichiarazioni differiscano per forma, portata, completezza e periodo di riferimento, e rileva che esse risultano quindi poco utili;
45. sottolinea che, secondo numerose dichiarazioni della Corte dei conti, le dichiarazioni nazionali di gestione trasmesse dai quattro Stati membri summenzionati hanno un valore molto limitato nel processo di audit della Corte dei conti e non possono essere considerate come una fonte affidabile di informazioni per il rilascio della dichiarazione di affidabilità;
46. deplora inoltre, in relazione alla predetta comunicazione della Commissione del 28 ottobre 2014, la mancanza di progressi sostanziali nel miglioramento della gestione finanziaria, mancanza che potrebbe comportare una perdita continua di fondi dell'Unione a causa di decisioni errate a livello politico e amministrativo; chiede l'introduzione di un sistema sanzionatorio nel caso in cui gli Stati membri trasmettano informazioni e dichiarazioni inesatte sui programmi;
47. invita pertanto la Commissione e il Consiglio ad adottare misure concrete e significative per permettere i necessari progressi in una sana gestione finanziaria, compreso il maggiore utilizzo dello strumento delle dichiarazioni nazionali che, in pratica, non richiede molti sforzi supplementari (secondo le stime, meno di 1 equivalente a tempo pieno su base annua per ogni Stato membro), rilevando al contempo che è molto importante che gli Stati membri si assumano la responsabilità politica dell'utilizzo dei fondi dell'Unione con un documento pubblico; invita la Commissione e gli Stati membri a pubblicare non solo le dichiarazioni nazionali, ma anche le sintesi annuali e le dichiarazioni di gestione, onde fornire un quadro più chiaro e ottenere un reale miglioramento della gestione finanziaria; esorta la Commissione a presentare una raccomandazione al Parlamento e al Consiglio per promuovere l'uso delle dichiarazioni nazionali in linea con le raccomandazioni del gruppo di lavoro interistituzionale per la creazione e l'uso delle dichiarazioni nazionali;
48. ritiene essenziale promuovere la piena trasparenza nell'uso dei fondi strutturali attraverso la pubblicazione della documentazione contabile relativa ai progetti approvati;
Attendibilità dei dati trasmessi dagli Stati membri
49. osserva che la mancata attendibilità dei controlli di primo livello da parte degli Stati membri nell'ambito della gestione concorrente compromette la credibilità delle relazioni annuali di attività elaborate dai servizi della Commissione e della relazione di sintesi adottata dalla Commissione, dal momento che esse si basano in parte sui risultati dei controlli effettuati dalle autorità nazionali; ribadisce la propria richiesta che la Commissione valuti e, se necessario, rettifichi i dati forniti dagli Stati membri, onde elaborare relazioni annuali di attività attendibili e oggettive;
50. chiede che i direttori generali riferiscano dettagliatamente nelle loro relazioni annuali di attività in merito ai tassi di errore notificati dagli Stati membri e alle rettifiche apportate dalla Commissione, se del caso a livello dei PO;
Stati membri con i peggiori risultati
51. accoglie con favore il quadro generale dei risultati dell'audit della Corte dei conti in termini di fondi gestiti in regime di gestione concorrente nel settore agricolo e della coesione nel 2009-2013, pubblicato dalla Corte dei conti unitamente alla sua relazione annuale 2013, che viene parzialmente incontro alla richiesta espressa dal Parlamento nella risoluzione di discarico del 2012 di informazioni specifiche per paese nell'ambito della gestione concorrente;
52. sottolinea che, secondo i dati forniti dalla Corte dei conti in merito all'entità e alla percentuale dei fondi a rischio a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione (fonti dati incluse nelle relazioni annuali di attività 2013 della DG Occupazione, affari sociali e inclusione e della DG Politica regionale e urbana), i tassi di errore più elevati si registrano in Slovacchia, nel Regno Unito e in Spagna;
53. sottolinea che, secondo i dati forniti dalla Corte dei conti in merito all'entità e alla percentuale dei fondi a rischio a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione (fonti dati incluse nelle relazioni annuali di attività 2013 della DG Agricoltura e sviluppo rurale), i tassi di errore più elevati si registrano in Romania, in Bulgaria e in Portogallo;
54. invita la Corte dei conti a elaborare una propria metodologia di rendicontazione per paese, tenendo presenti non solo gli importi a rischio, ma anche i sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, unitamente ai meccanismi correttivi applicati dalla Commissione e dagli Stati membri per valutare adeguatamente l'andamento della gestione negli Stati membri con i peggiori risultati e a raccomandare le migliori soluzioni possibili;
55. ricorda che la corruzione nuoce gravemente ai fondi dell'Unione; esprime preoccupazione per i dati dai quali emerge che alcuni Stati membri sono particolarmente interessati da tale fenomeno e ricorda, a questo proposito, la raccomandazione della Commissione del 29 maggio 2013 relativa alla raccomandazione del Consiglio sul programma nazionale di riforma 2013 dell'Italia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità dell'Italia 2012-2017"(94); chiede una rapida adozione della direttiva relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale;
Conflitti d'interesse
56. deplora che in alcuni Stati membri la normativa sul conflitto d'interesse per i membri del parlamento, i membri del governo e i membri dei consigli locali sia vaga e insufficiente; invita la Commissione a valutare attentamente la situazione attuale e, se necessario, a presentare raccomandazioni o addirittura soluzioni giuridicamente vincolanti; ritiene che lo stesso dovrebbe applicarsi ai candidati Commissari e ai membri della Commissione;
Entrate: risorse proprie basate sull'RNL
57. rileva che l'audit della Corte dei conti (cfr. relazione annuale 2013, punto 2.27) non riscontra alcun errore sostanziale nel calcolo, da parte della Commissione, dei contributi degli Stati membri e del relativo pagamento, che si basano per lo più sui dati relativi alle previsioni del reddito nazionale lordo (RNL) per il 2013;
58. chiede alla Commissione di garantire che i dati di Eurostat e degli Stati membri siano identici in quanto l'indicatore dell'RNL rappresenta il punto di riferimento fondamentale non solo per le entrate, ma anche per le spese dell'Unione;
59. ricorda le critiche formulate dalla Corte dei conti nella sua relazione annuale per il 2012 in relazione alla mancata efficacia della verifica dei dati RNL da parte della Commissione (cfr. relazione annuale 2012, punto 2.41); sottolinea che il ricorso protratto alle riserve generali e l'eccessiva durata del ciclo di verifica dei dati RNL utilizzati ai fini delle risorse proprie possono comportare incertezza di bilancio, come messo in evidenza dalle discussioni tra gli Stati membri in merito al progetto di bilancio rettificativo n. 6 al bilancio generale 2014(95);
60. deplora che alcuni Stati membri, pur essendo a conoscenza dei cambiamenti intervenuti nella metodologia statistica per il calcolo del contributo basato sull'RNL dalla primavera 2014, non abbiano previsto che i cambiamenti in questione avrebbero comportato un aumento del loro contributo al bilancio;
61. si rammarica che la Commissione abbia per forza voluto trattare il fascicolo come se fosse di natura puramente tecnica(96), pur sapendo perfettamente sin dalla primavera 2013 che i cambiamenti nella metodologia statistica per il calcolo del contributo basato sull'RNL avrebbero comportato un sostanziale aumento dei contributi di taluni Stati membri;
62. ricorda che la Corte dei conti ha constatato, nel suo parere n. 7/2014(97), che la proposta della Commissione di consentire il pagamento differito dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e dei saldi e degli adeguamenti RNL in caso di circostanze eccezionali, può aumentare la complessità del sistema delle risorse proprie e l'incertezza di bilancio per gli Stati membri;
63. sottolinea, in particolare, che la proposta della Commissione che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 recante applicazione della decisione n. 2007/436/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (COM(2014)0704) si riferisce soltanto alla sospensione del termine per gli Stati membri per rendere disponibili le risorse in caso di importi significativi derivanti da saldi e adeguamenti IVA e RNL positivi e rileva che, qualora gli Stati membri presentino ingenti saldi e adeguamenti IVA e RNL negativi, la Commissione potrebbe essere costretta a reperire entrate supplementari mediante un bilancio rettificativo;
64. deplora che il Consiglio non sia riuscito finora ad avanzare verso la riforma del sistema delle risorse proprie sulla base delle proposte legislative, nonostante la Commissione abbia proposto una riforma globale del sistema delle risorse proprie, che è stata accolta favorevolmente dal Parlamento(98), mirante a rendere il sistema delle risorse proprie più equo, più comprensibile, più trasparente e più efficiente e a ridurre i contributi nazionali;
Misure da adottare
65. esorta la Commissione a:
–
ridurre a un massimo di quattro anni la durata del ciclo di verifica dei dati RNL utilizzati ai fini delle risorse proprie, se necessario mediante l'avvio di una procedura d'infrazione e/o imponendo termini rigorosi per la revoca delle riserve;
–
limitare il ricorso alle riserve generali a casi eccezionali di rischio significativo di mancata tutela degli interessi finanziari dell'Unione, per esempio allorché uno Stato membro procede a una revisione approfondita durante il ciclo di verifica o a intervalli irregolari;
–
redigere un piano d'azione per porre rimedio alle carenze individuate dalla Corte dei conti nella sua relazione speciale n. 11/2013 e riferire in merito al Parlamento europeo e alla Corte dei conti entro la fine del giugno 2015;
–
predisporre e monitorare attentamente un piano d'azione dettagliato, specificandone chiaramente le finalità, per far fronte ai problemi riscontrati nella compilazione dei conti nazionali della Grecia;
–
apportare una modifica alla predetta proposta della Commissione COM(2014)0704 al fine di autorizzare la Commissione a rinviare il rimborso degli importi dovuti in caso di saldi e adeguamenti "negativi";
66. evidenzia le carenze riscontrate dalla Corte dei conti nella relazione speciale n. 2/2014 dal titolo "I regimi di scambi preferenziali sono gestiti in modo adeguato?" nell'ambito della strategia di controllo e della gestione dei rischi in Germania, Francia e Regno Unito, che comportano potenziali perdite per il bilancio dell'Unione; rileva che tali carenze sono state confermate dall'importo delle entrate potenzialmente perse rilevato in questi tre Stati membri; osserva che, estrapolando gli errori riscontrati nel suo campione del 2009, la Corte ha stimato in 655 milioni di EUR l'importo dei dazi interessati in questi Stati membri a causa della prescrizione; rileva che ciò rappresenta circa il 6% dell'ammontare lordo dei dazi all'importazione riscossi nei cinque Stati membri selezionati quell'anno, di cui 167 milioni di EUR per la Germania, 176 milioni di EUR per la Francia e 312 milioni di EUR per il Regno Unito;
Agricoltura
Agricoltura: sfida demografica e sfida legata alla struttura dei beneficiari
67. sottolinea che i mutamenti demografici incidono sulla politica agricola comune (PAC) più che su qualsiasi altra politica dell'Unione, dal momento che circa un terzo dei 12 milioni di agricoltori europei tra cui è ripartito oltre il 45% del bilancio dell'Unione sono ultrasessantacinquenni, mentre appena il 6% hanno meno di 35 anni di età(99); accoglie pertanto con favore il programma di promozione dei giovani agricoltori avviato nel contesto della riforma della PAC;
68. si rammarica del fatto che le misure avviate dalla Commissione nel settore della politica agricola non siano state finora in grado di correggere lo squilibrio demografico e, alla luce di questo, invita la Commissione a riesaminare il sostegno a titolo del bilancio agricolo;
69. sottolinea il fatto che meno del 2% degli agricoltori dell'Unione riceve il 31% dei pagamenti diretti previsti dalla PAC; sottolinea che la PAC dovrebbe mirare in particolare ai piccoli agricoltori e ritiene che la pratica attuale comprometta ulteriormente l'accettazione politica della PAC;
70. ribadisce che, per rendere più equa la PAC, il Parlamento e il Consiglio hanno introdotto(100) una riduzione dei pagamenti superiori a 150 000 EUR e un eventuale livellamento dei pagamenti diretti; chiede quindi che la Corte dei conti controlli l'efficienza e l'efficacia di questa misura prima delle sue prossime relazioni annuali;
71. fa osservare che la Repubblica ceca, seguita da Slovacchia, Ungheria, Germania e Bulgaria, presenta le maggiori disparità a livello dei sistemi agricoli(101); invita la Commissione e gli Stati membri a garantire un migliore equilibrio della struttura dei loro beneficiari e chiede che il Direttore generale della DG AGRI alleghi ogni anno alla sua relazione annuale di attività i dati indicativi sulla ripartizione, per Stato membro e categoria di beneficiari, degli aiuti diretti ai produttori a titolo della PAC;
Agricoltura: tasso di errore relativo al primo pilastro
72. deplora che i pagamenti a titolo del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per il 2013 siano inficiati da errori rilevanti, con un tasso di errore più probabile stimato dalla Corte dei conti al 3,6% (2012: 3,8%)(102) e che dei cinque sistemi di controllo per i pagamenti esaminati, due siano risultati inefficaci, due solo parzialmente efficaci e soltanto uno efficace;
73. sottolinea che per 33 dei 101 errori quantificabili individuati dalla Corte dei conti, le autorità nazionali disponevano di informazioni sufficienti per prevenire, individuare e rettificare tali errori almeno parzialmente e che, se tutte queste informazioni fossero state utilizzate opportunamente, il tasso di errore più probabile per questo settore sarebbe stato inferiore dell'1,1% e quindi relativamente prossimo alla soglia di rilevanza del 2%; sottolinea che gli Stati membri hanno una seria responsabilità nella corretta e legittima attuazione del bilancio dell'Unione in quanto sono responsabili della gestione dei fondi dell'Unione;
Condizionalità
74. segnala che l'audit della Corte dei conti ha preso in esame i requisiti di condizionalità e che i casi di mancato rispetto di tali obblighi sono stati trattati come errori, purché potesse essere dimostrato che la violazione sussisteva già nell'anno in cui l'agricoltore aveva presentato la domanda di aiuto; rileva che la Corte dei conti incorpora le carenze nell'ambito della condizionalità nel suo calcolo del tasso di errore; osserva tuttavia che, a giudizio della Commissione, la condizionalità non riguarda l'ammissibilità ai pagamenti, ma si limita a dare luogo a sanzioni amministrative;
75. rileva che nella sua risposta alla Corte dei conti la Commissione precisa che nel periodo di programmazione 2014-2020 è stato semplificato il quadro giuridico e chiede che la Commissione riferisca entro la fine del 2015 sulle modalità con cui tali misure di semplificazione abbiano funzionato concretamente e quali misure supplementari andrebbero adottate in materia di complesse normative e requisiti di ammissibilità tuttora in vigore;
Tasso di errore relativo alle misure di mercato
76. manifesta inquietudine per il fatto che il tasso di errore relativo alle misure di mercato nel settore agricolo è pari al 7,44% come calcolato dalla Commissione; deplora che si tratti del secondo tasso di errore più elevato in un ambito d'intervento per il 2013;
77. sottolinea che le riserve formulate dal Direttore generale della DG AGRI nella sua relazione annuale di attività 2013 confermano l'inquietante situazione delle misure di mercato, dal momento che ne sono stati coinvolti sette regimi di aiuto in nove Stati membri, in particolare il settore ortofrutticolo, la ristrutturazione dei vigneti, gli investimenti in ambito vinicolo, le restituzioni all'esportazione per il pollame e il programma di distribuzione del latte nelle scuole;
78. richiama l'attenzione sul fatto che molti dei programmi più piccoli, come ad esempio i programmi di distribuzione di frutta e latte nelle scuole, non sono facili da gestire, in parte a causa del carico burocratico che li accompagna, per cui la loro diffusione ed esecuzione non sono ottimali;
79. deplora le rilevanti carenze riscontrate nelle procedure di controllo applicate in sede di concessione del riconoscimento alle associazioni di produttori ortofrutticoli(103) in Polonia, Austria, Paesi Bassi e Regno Unito, come evidenziato dalla Corte dei conti nella sua relazione annuale per il 2013 e confermato dal Direttore generale della DG AGRI che, nella sua relazione annuale di attività 2013, ha espresso una riserva in base alla previsione che è a rischio circa il 25% della spesa totale sostenuta nell'ambito della presente misura, cioè 102,7 milioni di EUR;
80. deplora, in particolare, le carenze riscontrate dalla Commissione riguardo alle misure concernenti la "ristrutturazione dei vigneti" in Spagna, che ha giustificato la riserva espressa dal Direttore generale della DG AGRI sulla base di un tasso di errore del 33% e un importo a rischio di 54 milioni di EUR, nonché alla misura "Esportazione di prodotti avicoli in Francia", sulla base di un tasso di errore del 69,6% e un importo a rischio di 29,3 milioni di EUR;
Attendibilità dei dati forniti dagli Stati membri sui pagamenti diretti
81. si compiace del fatto che, poiché i tassi di errore comunicati dagli Stati membri nelle loro statistiche non coprono tutte le componenti del tasso di errore residuo e non sono sempre attendibili, la DG AGRI ha condotto una valutazione individuale per ciascun organismo pagatore, sulla base di tutte le informazioni disponibili, tra cui le risultanze degli audit della Corte dei conti;
82. ribadisce le dichiarazioni della Corte dei conti(104), secondo cui i risultati del nuovo approccio dimostrano che le statistiche degli Stati membri sulle ispezioni, le dichiarazioni dei direttori degli organismi pagatori e il lavoro svolto dagli organismi di certificazione possono offrire soltanto una garanzia limitata;
83. sottolinea che, sebbene quasi tutti gli organismi pagatori per i pagamenti diretti fossero accreditati e certificati dalle autorità di certificazione e sebbene 79 delle 82 dichiarazioni di affidabilità da parte degli organismi pagatori avessero ricevuto un parere senza rilievi dagli organismi di certificazione nel 2013, confermando in tal modo la correttezza delle dichiarazioni di affidabilità presentate dai direttori degli organismi pagatori, la Commissione ha dovuto comunque rivedere al rialzo i tassi di errore comunicati da 42 organismi pagatori su 68, con un tasso di errore residuo superiore al 2%;
84. rileva che i cinque organismi pagatori che presentano il tasso di errore più elevato sono stati:
1. Regno Unito, RPA
5,66% (notifica dello Stato membro: 0,67%)
2. Grecia, OKEPE
5,17% (notifica dello Stato membro: 0,83%)
2. Spagna, AVGA
4,71% (notifica dello Stato membro: 1,93%)
4. Portogallo, IFAP
4,37% (notifica dello Stato membro: 0,82%)
5. Romania, PIAA
4,27% (notifica dello Stato membro: 1,77%)
85. si rammarica che l'attuale quadro legislativo non preveda sanzioni per gli organismi pagatori che presentano dichiarazioni incorrette o false(105);
86. chiede ai funzionari dell'Unione europea di rafforzare la vigilanza e di controllare e coordinare più da vicino gli organismi pagatori nazionali negli Stati membri in questione, così da porre rimedio alle carenze riscontrate, in particolare per quanto riguarda gli organismi pagatori che negli ultimi tre anni hanno dato prova di risultati costantemente inferiori alle aspettative, ai fini di una maggiore efficacia della gestione dei pagamenti;
SIGC e SIPA
87. condivide l'opinione espressa dalla Commissione e dalla Corte dei conti, secondo cui il Sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC) svolge un ruolo chiave nel prevenire e ridurre gli errori presenti nelle domande inoltrate dagli agricoltori e sottolinea che il suo corretto funzionamento avrebbe dovuto garantire l'assenza di errori rilevanti nei pagamenti diretti nel settore agricolo;
88. deplora, tuttavia, che il persistere di carenze nelle procedure di esclusione dei terreni non ammissibili dal Sistema per l'identificazione delle parcelle agricole (SIPA) e nel trattamento amministrativo delle domande degli agricoltori contribuisca notevolmente al livello rilevante di errori ancora riscontrabile nei pagamenti FEAGA;
89. sottolinea ancora una volta la dimensione orizzontale delle carenze riscontrate nel SIPA; rileva che, dal 2007, la Corte dei conti ha esaminato il SIGC presso 38 organismi pagatori in tutti i 28 Stati membri e si rammarica profondamente che solo sette dei sistemi di controllo siano risultati efficaci, a fronte di ventidue parzialmente efficaci e nove inefficaci; invita la Commissione a garantire che i rischi finanziari per il bilancio siano coperti con rettifiche finanziarie nette;
Procedure intese a garantire il recupero dei pagamenti indebiti
90. è preoccupato per il fatto denunciato dalla Corte dei conti(106), secondo cui le somme andate perdute a causa di irregolarità o negligenze relative ai crediti per l'esercizio 2008 o precedenti erano state notificate ai debitori in Irlanda con notevole ritardo e non erano state oggetto di alcuna procedura di recupero o di esecuzione forzata per parecchi anni;
91. afferma che, fino alla fine del 2012, dei 6,7 milioni di EUR di debiti non recuperati relativi a questi anni di domanda, 2,3 milioni di EUR sono stati sostenuti dall'Unione in applicazione della regola di condivisione 50/50, nonostante il ritardo constatato dalla Corte dei conti nella procedura di notifica, e teme che il denaro sia definitivamente perduto per il bilancio dell'Unione;
92. esprime preoccupazione altresì per i rilievi della Corte dei conti in relazione al fatto che le autorità italiane non hanno registrato se i debiti fossero imputabili a irregolarità o a errori amministrativi che potrebbero dar luogo a imputazioni al bilancio dell'Unione; chiede alla Commissione di riferire in merito a tale situazione tramite un'analisi dettagliata entro la fine dell'anno;
93. osserva che, secondo i dati della relazione annuale di attività della DG AGRI per il 2013(107), gli Stati membri che presentavano i peggiori risultati in materia di recuperi dei pagamenti indebiti sono la Bulgaria, con un tasso di recupero del 4%, la Grecia con il 21%, la Francia e la Slovenia con il 25%, la Slovacchia con il 27%, e l'Ungheria con il 33%; esprime preoccupazione per i livelli allarmanti dei recuperi in determinati settori e chiede alla Commissione una relazione sulle cause e le possibilità di conseguire miglioramenti;
Procedura di liquidazione dei conti
94. rileva che nel 2013 la Commissione ha adottato quattro decisioni di conformità, che hanno comportato rettifiche finanziarie per un importo di 1,1168 miliardi di EUR (861,9 milioni di EUR relativi al FEAGA e 236,2 milioni di EUR relativi al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)), il che rappresenta circa il 2% del bilancio dell'Unione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale nel 2013 (1,4% nel periodo 2008-2012);
95. sottolinea che tale importo non può essere rapportato al tasso di errore più probabile fornito dalla Corte di conti, in quanto gli audit di conformità della Commissione sono basati su sistemi, non verificano la regolarità delle operazioni sottostanti, riguardano spese relative a più esercizi di bilancio, comportano rettifiche finanziarie effettuate per il 65% su base forfettaria e, di conseguenza, non permettono di calcolare un tasso di errore annuo(108);
96. sottolinea che l'aumento nel 2013 del livello medio delle rettifiche finanziarie rispetto al periodo 2008-2012 è imputabile per lo più, in base alle conclusioni della Corte dei conti(109), al calo dell'arretrato dei fascicoli di audit aperti – da 553 a fine 2012 a 516 a fine 2013 – e che la risoluzione di questi casi, che si riferivano agli esercizi precedenti al 2010, ha comportato rettifiche finanziarie per 881 milioni di EUR (pari al 79% del totale);
97. è preoccupato dal fatto che le disposizioni attualmente in vigore non garantiscono l'indipendenza dell'organo di conciliazione che potrebbe essere coinvolto nella procedura di verifica della conformità(110);
Sviluppo rurale, ambiente, pesca e salute
98. osserva che i pagamenti nei settori dello sviluppo rurale, dell'ambiente, della pesca e della salute per il 2013 sono inficiati da errori rilevanti, con una riduzione del tasso di errore più probabile dal 6,7% al 7,9% nel 2012, e che sette dei 13 sistemi di supervisione e di controllo esaminati per i pagamenti contabilizzati come spese negli Stati membri sono risultati parzialmente efficaci e sei inefficaci;
99. condivide il parere espresso dalla Corte dei conti, secondo cui il tasso di errore più probabile sarebbe sceso al 2% se le autorità nazionali avessero utilizzato tutte le informazioni a loro disposizione per prevenire, individuare e rettificare gli errori; sottolinea che gli Stati membri hanno una seria responsabilità per quanto riguarda la corretta e legittima attuazione del bilancio dell'Unione, in quanto sono responsabili della gestione dei fondi dell'Unione;
100. deplora che il tasso di errore medio calcolato dalla Corte dei conti per lo sviluppo rurale riscontrato negli ultimi tre anni sia stato dell'8,2% e che nel 2013 si sia attestato al 7,9%(111); si rammarica inoltre vivamente che si tratti del tasso di errore più elevato in un ambito d'intervento per il 2013;
101. rileva che tali errori riscontrati dalla Corte dei conti si sono verificati soprattutto perché i beneficiari non hanno rispettato i criteri di ammissibilità, le norme sugli appalti non sono state correttamente applicate e gli impegni agroambientali non sono stati osservati;
102. esprime preoccupazione per la costatazione della Corte dei conti, secondo cui presunte violazioni deliberate da parte di beneficiari privati hanno contribuito per un ottavo al tasso di errore nel settore dello sviluppo rurale, e deplora che la misura specifica "Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali" sia quella che ha contribuito più significativamente al tasso di errore negli investimenti privati(112), il che ha portato la Corte dei conti ad esprimere grave preoccupazione per quanto riguarda "l'efficacia e l'efficienza della misura nel conseguire i suoi obiettivi strategici";
103. condivide l'opinione espressa dalla Corte dei conti(113), secondo cui gli errori sono in parte imputabili alla complessità delle regole e alla grande diversità dei regimi di aiuto nei programmi 2007-2013: in totale 46 misure per lo sviluppo rurale, ciascuna con le proprie norme e requisiti;
104. osserva il crescente livello di sospensione e interruzione dei pagamenti effettuati dalla Commissione, che garantisce che vengano sistematicamente poste in essere azioni correttive nei casi in cui siano constatate delle carenze;
105. accoglie con favore il nuovo approccio della Commissione al calcolo del tasso di errore residuo, che tiene conto di tutti gli audit e delle informazioni pertinenti allo scopo di adeguare il tasso di errore comunicato dagli Stati membri;
106. deplora la mancata attendibilità dei dati comunicati dagli Stati membri sull'esito dei loro controlli; osserva che gli organismi di certificazione hanno espresso un giudizio con rilievi per un tasso di errore superiore al 2% soltanto per nove organismi pagatori su 74(114), mentre la Commissione ha emesso un giudizio con rilievi per 31 organismi in 24 Stati membri(115);
107. deplora la scarsa qualità delle azioni correttive di alcuni Stati membri e l'assenza di un approccio sistematico per eliminare le cause degli errori in tutti gli Stati membri; sottolinea la mancanza di azioni preventive contro le diffuse carenze a livello di Unione;
108. riconosce che i principali fattori alla base della sottoesecuzione di 4 300 000 EUR al capitolo 17 04 "Sicurezza degli alimenti e dei mangimi, salute e benessere degli animali e salute delle piante" sono rappresentati dai 900 000 EUR relativi a entrate con destinazione specifica per i diversi programmi che possono essere utilizzati nel 2014 e dai 2 000 000 EUR relativi al Fondo di emergenza; nota che, di quest'ultimo importo, il 50%, ossia 1 milione di EUR, è stato riportato al 2014 (per combattere la febbre catarrale ovina in Germania) e utilizzato in quell'esercizio;
Richieste rivolte alla Commissione, agli Stati membri e alla Corte dei conti nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale
109. chiede alla Corte dei conti di calcolare separatamente i tassi di errore per le misure di mercato e per i pagamenti diretti nell'ambito del primo pilastro della PAC;
110. raccomanda alla Commissione di monitorare attivamente l'applicazione di misure correttive riguardo alle carenze riscontrate nel sistema di controllo applicabile agli aiuti dell'Unione per il riconoscimento dei gruppi di produttori ortofrutticoli in Polonia e nei programmi operativi per le organizzazioni di produttori in Austria, Paesi Bassi e Regno Unito;
111. esorta la Commissione a dimostrare il valore aggiunto dell'Unione delle misure di mercato nel settore agricolo, tenendo presente il rischio di potenziali perdite ai danni del bilancio dell'Unione, e la invita a prenderne in considerazione l'abolizione qualora il rischio fosse troppo elevato; invita la Commissione altresì a riferire, nella relazione sul seguito dato al discarico alla Commissione per il 2013, in merito alle azioni intraprese dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) alla luce della missione di audit delle restituzioni all'esportazione di pollame in Francia;
112. chiede alla Commissione di elaborare proposte intese a sanzionare gli organismi pagatori in caso di dichiarazioni false o inesatte, tra cui i tre seguenti aspetti: le statistiche sulle ispezioni, le dichiarazioni degli organismi pagatori e il lavoro svolto dagli organismi di certificazione; chiede che la Commissione sia autorizzata a revocare il riconoscimento degli organismi pagatori in caso di gravi inesattezze;
113. esorta il Direttore generale della DG AGRI a esaminare l'effettivo valore aggiunto di ritardare, anno dopo anno, le riserve giustificate dalle carenze riscontrate nel SIPA, laddove tali carenze hanno una chiara dimensione trasversale;
114. invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per garantire che il SIGC sia utilizzato al massimo delle sue potenzialità e, in particolare, per garantire che l'ammissibilità e le dimensioni delle parcelle agricole siano correttamente valutate e registrate dagli Stati membri, nonché che vengano adottate senza indugio azioni correttive adeguate da parte degli Stati membri in cui il SIGC risulta inficiato da errori sistemici;
115. esorta la Commissione a far luce sui fatti denunciati dalla Corte dei conti in Irlanda e in Italia ai punti 3.24 e 3.25 della sua relazione annuale per il 2013 per quanto riguarda le irregolarità nel recupero dei pagamenti indebiti, ad adottare le necessarie misure correttive e a riferire in merito al Parlamento entro il giugno 2015;
116. esorta la Commissione ad adottare misure per ridurre ulteriormente l'arretrato dei fascicoli di audit aperti nell'ambito della procedura di liquidazione dei conti, affinché tutti gli audit svolti prima del 2012 possano essere conclusi entro la fine del 2015;
117. chiede, in particolare, che il mandato dei membri dell'organo di conciliazione incaricato della procedura di liquidazione dei conti abbia una durata limitata a un periodo iniziale di tre anni, eventualmente prorogabile per un massimo di un anno; chiede inoltre che siano evitati eventuali conflitti d'interesse nella gestione di tali fascicoli e che non siano rappresentati in seno all'organo di conciliazione gli Stati membri direttamente interessati dalle rettifiche finanziarie;
118. chiede alla Commissione di presentare al Parlamento una relazione con dati disaggregati per Stato membro sull'attuazione del livellamento nei pagamenti diretti della PAC;
119. chiede una PAC meno burocratica al fine di ridurre i tassi di errore; accoglie pertanto con favore l'impegno assunto dalla Commissione per fare della semplificazione e della sussidiarietà una delle massime priorità nei prossimi cinque anni; chiede che in casi estremi gli organismi pagatori con risultati costantemente inferiori alle aspettative si vedano privati del loro accreditamento;
120. invita la Commissione a presentare a tempo debito un piano dettagliato per ridurre del 25% gli oneri burocratici nella PAC entro i cinque anni successivi;
121. invita la Corte dei conti a esaminare il settore della politica di sviluppo rurale in un capitolo a parte della sua relazione annuale o almeno a calcolare tassi di errore prevedibile distinti per il settore della politica di sviluppo rurale, il settore della politica della pesca e il programma LIFE+;
122. raccomanda alla Commissione di garantire che i piani d'azione degli Stati membri in materia di sviluppo rurale siano completati con l'inclusione di tutte le regioni e le misure rientranti nel loro ambito, in particolare le misure d'investimento, e che si tenga conto degli audit della Commissione e della Corte dei conti;
123. invita la Commissione a riferire in merito al seguito dato ai casi di presunte violazioni deliberate denunciate dalla Corte dei conti all'OLAF, in particolare per quanto riguarda la misura di sviluppo rurale "Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali", e a riesaminare integralmente l'impianto di tale misura alla luce delle osservazioni critiche formulate dalla Corte dei conti in relazione alla sua efficienza ed efficacia nella relazione sul seguito dato al discarico alla Commissione per il 2013;
124. esorta la Commissione a controllare da vicino l'attuazione dei programmi di sviluppo rurale e, nell'ambito dei propri audit di conformità, a tener conto delle norme applicabili, tra cui, se del caso, di quelle adottate a livello nazionale, onde ridurre il rischio che si ripresentino le carenze e gli errori riscontrati durante il periodo di programmazione 2007-2013;
Pesca
125. prende atto della riserva formulata dalla DG MARE per quanto riguarda un tasso di errore superiore al 2% relativo alle spese dichiarate da taluni Stati membri e, nel caso di uno Stato membro, una relazione giudicata non affidabile e la mancata presentazione di una relazione; deplora la situazione riguardante lo Stato membro in questione; osserva, tuttavia, che essa è migliorata a seguito delle istruzioni impartite dalla Commissione allo Stato membro in questione;
126. deplora il fatto che, a parte tali osservazioni, la Corte dei conti non abbia dettagliato con maggiore precisione il risultato dei suoi audit per lo specifico settore della pesca e degli affari marittimi e chiede che queste informazioni siano rese pubbliche a fini di trasparenza;
127. prende atto che il 92,31% dei pagamenti della DG MARE è stato effettuato in tempo; osserva tuttavia con preoccupazione che il numero dei pagamenti in ritardo è aumentato rispetto all'esercizio finanziario precedente; constata con soddisfazione la diminuzione degli interessi di mora pagati nel 2013 e incoraggia quindi la DG MARE a mantenere i termini di pagamento conformi alle esigenze regolamentari;
Politica regionale, trasporti ed energia
UE2020
128. sottolinea che, sull'importo totale dei pagamenti nel 2013 a titolo di tale politica settoriale (45 311 milioni di EUR), il 96% (43 494 milioni di EUR) è destinato alla politica regionale, in prevalenza attuata tramite il FESR e il Fondo di coesione (FC), 1 059 milioni di EUR sono destinati alla mobilità e ai trasporti e 758 milioni di EUR all'energia;
129. riconosce il ruolo determinante della politica regionale dell'Unione nella riduzione delle disparità regionali e nella promozione della coesione economica, sociale e territoriale tra le regioni degli Stati membri e tra gli Stati membri stessi; riconosce che tale politica è la principale politica per investimenti a lungo termine nell'economia reale a livello dell'Unione, pari al 29% delle uscite totali di bilancio dell'Unione nel 2013, ed è uno strumento consolidato per favorire la crescita e creare posti di lavoro nell'Unione, mirato a sostenere il conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020;
130. riconosce il ruolo rilevante delle politiche dei trasporti e dell'energia, al fine di prefigurare per i cittadini e le imprese dell'Unione sistemi e servizi sicuri, sostenibili e competitivi nel settore dei trasporti e dell'energia, e sottolinea il contributo di dette politiche all'attuazione degli obiettivi della strategia Europa 2020;
131. accoglie con favore il fatto che la Commissione verifichi l'efficacia, l'efficienza, la coerenza e il valore aggiunto europeo della politica regionale attraverso una valutazione a posteriori; si attende di ricevere aggiornamenti regolari della valutazione della Commissione;
132. sottolinea che la Commissione dovrebbe garantire di ricevere dagli Stati membri dati coerenti e affidabili sull'utilizzazione dei fondi del FESR; ritiene che tali dati dovrebbero riportare i progressi dei programmi operativi, in termini non solo di resa finanziaria, ma anche di risultato(116);
133. richiama l'attenzione sulla natura pluriennale del sistema di gestione della politica di coesione e sottolinea che la valutazione finale delle irregolarità relative all'attuazione della politica sarà possibile soltanto alla chiusura del periodo di programmazione;
Errori
134. constata che, su 180 operazioni controllate dalla Corte dei conti, 102 (il 57%) erano viziate da errori; rileva che la Corte dei conti valuta con un livello di affidabilità del 95% che il tasso di errore nella popolazione si collochi tra il 3,7% e il 10,1% (rispettivamente, il limite inferiore e quello superiore dell'errore) e ritiene, sulla base di 40 errori da essa quantificati, che il tasso più probabile di errore si collochi al 6,9% (2012: 6,8 %);
135. segnala che in 17 casi di errori quantificabili commessi dai beneficiari finali le autorità nazionali disponevano di informazioni sufficienti per prevenire, individuare e rettificare gli errori prima che venisse presentata la dichiarazione di spesa alla Commissione; osserva che se tutte queste informazioni fossero state utilizzate per rettificare gli errori, il tasso di errore stimato nel settore di intervento oggetto del presente capitolo sarebbe stato inferiore di 3 punti percentuali; sottolinea che gli Stati membri hanno una seria responsabilità nella corretta e legittima attuazione del bilancio dell'Unione in quanto sono responsabili della gestione dei fondi dell'Unione;
136. evidenzia che nel caso delle spese del FESR e del FC, nonché per la mobilità, i trasporti e l'energia, i principali rischi di non conformità riguardano: errori nelle norme a disciplina degli appalti pubblici (39%), progetti/attività o beneficiari non ammissibili (22%), spese non ammissibili inserite nelle dichiarazioni di spesa (21%) e non conformità con le norme in materia di aiuti di Stato per il FESR e il FC; si compiace delle azioni attuate dalla Commissione per attenuare tali rischi e la esorta a continuare a fornire alle autorità di gestione orientamento e formazione sui rischi riscontrati; si attende che le nuove regolamentazioni e norme per il periodo di programmazione 2014-2020 contribuiscano a ridurre il rischio di errori e a garantire prestazioni migliori grazie a una maggiore semplificazione e chiarezza delle procedure;
Affidabilità del rendiconto degli Stati membri
137. osserva che le autorità degli Stati membri hanno trasmesso 322 giudizi di audit nazionali sui loro programmi operativi e che i giudizi di audit hanno accertato in 209 casi (65%) un tasso di errore inferiore al 2%; osserva che quando la Commissione ha verificato i dati ha potuto soltanto confermare la notifica dei tassi di errore degli Stati membri in 78 giudizi di audit nazionali; rileva che la Commissione ha dovuto rettificare 244 giudizi di audit(117); chiede alla Commissione di riferire in futuro i dettagli delle rettifiche dei tassi di errore disposte dalla DG REGIO;
138. osserva che la Commissione ha ritenuto non attendibili tutti i tassi di errore dei giudizi di audit nazionale nelle relazioni della Slovacchia, 10 su 15 tassi di errore nelle relazioni dell'Ungheria, 2 su 7 nelle relazioni della Bulgaria e 1 su 4 nelle relazioni del Belgio; chiede alla Commissione di dimostrare se e come le rettifiche finanziarie forfetarie imposte per tutelare il bilancio dell'Unione (25% per un programma e 10% per nove programmi in Slovacchia, due per la Bulgaria e l'Italia e uno per il Belgio(118)) abbiano posto rimedio alla situazione;
139. sottolinea che la segnalazione degli errori per i programmi operativi seguenti è particolarmente inaffidabile:
Stato membro
Programma
Titolo
Importo deciso in milioni di EUR
Tasso di errore dello Stato membro nelle relazioni annuali di controllo
Tasso di errore/tasso forfettario della Commissione
BE
2007BE162PO001
Bruxelles, competitività regionale
56,93
6,23 %
10 %
BG
2007BG161PO002
Assistenza tecnica
1 466,43
4,10 %
10 %
DE
2007DE162PO006
ERDF Brema
142,01
0,31 %
5 %
DE
2007DE161PO003
ERDF Meclemburgo-Pomerania Anteriore
1 252,42
0,81 %
5 %
DE
2007DE162PO005
ERDF Assia
263,45
0,04 %
5 %
CTE
2007CB063PO052
INTERREG IV Italia/Austria
60,07
2,77 %
10 %
CTE
2007CG163PO030
Slovacchia/Repubblica ceca
92,74
0,96 %
10 %
CTE
2007CB163PO019
Meclemburgo Pomerania Anteriore - Polonia
132,81
0,02 %
5 %
HU
2007HU161PO001
Sviluppo economico
2 858,82
0,71 %
5 %
HU
2007HU161PO007
Trasporti
5 684,24
0,54 %
5 %
HU
2007HU161PO003
Pannonia occidentale
463,75
1,30 %
5 %
HU
2007HU161PO004
Grande pianura meridionale
748,71
1,30 %
5 %
HU
2007HU161PO005
Transdanubio centrale
507,92
130 %
5 %
HU
2007HU161PO006
Ungheria settentrionale
903,72
1,30 %
5 %
HU
2007HU161PO009
Grande pianura del nord
975,07
1,30 %
5%
HU
2007HU161PO011
Transdanubio meridionale
705,14
1,30 %
5 %
HU
2007HU161PO001
Ungheria centrale
1 467,20
0,10 %
5 %
IT
2007IT161PO007
Sviluppo Mezzogiorno
579,04
0,63 %
10 %
IT
2007IT161PO008
Calabria
1 499,12
2,45 %
10 %
SL
2007SL161PO001
Potenziale sviluppo regionale
1 783,29
2,80 %
5 %
SL
2007SL161PO002
Infrastrutture
1 562,06
2,80 %
5 %
SK
2007SK161PO006
Competitività e crescita economica
968,25
0 %
25 %
SK
2007SK161PO005
Salute
250,00
1,79 %
25 %
SK
2007SK161PO001
Società dell'informazione
843,60
1,79 %
10 %
SK
2007SK16UPO001
Ricerca & sviluppo
1 209,42
1,30 %
10 %
SK
2007SK161PO002
Ambiente
1 820,00
0,33 %
10 %
SK
2007SK161PO004
Trasporti
3 160,15
0,74 %
10 %
SK
2007SK161PO003
Programma operativo regionale
1 554,50
0,32 %
10 %
SK
2007SK161PO007
Assistenza tecnica
97,60
1,79 %
10 %
SK
2007SK162PO001
Bratislava
95,21
1,79 %
10 %
UK
2007UK162PO001
Aree pianeggianti e montuose della Scozia
375,96
5,98 %
8,42 %
UK
2007UK161PO002
Galles occidentale / regione delle valli
1 250,38
036 %
5 %
UK
2007UK162PO012
Galles orientale
72,45
0,36 %
5 %
140. chiede alla Commissione di riferire in futuro, nella relazione annuale di attività, i tassi di errore per programma, nei termini comunicati dagli Stati membri e accettati/rettificati dalla Commissione stessa;
141. prende atto che la Commissione ha valutato, sulla base del proprio riesame, che il lavoro di 40 autorità di audit nazionali incaricate di controllare il 90% degli stanziamenti del FESR/FC nel periodo di programmazione 2007-2013 era in generale affidabile;
Sistemi di gestione e controllo
142. chiede alla Commissione di fornire ulteriore orientamento e assistenza tecnica agli Stati membri; chiede alla Commissione e agli Stati membri di prestare particolare attenzione alla semplificazione delle procedure, comprese quelle per i beneficiari, in quanto ciò potrebbe apportare vantaggi sia per il controllo sia per la diminuzione dei tassi di errore, incrementando parallelamente l'efficacia dei sistemi di gestione e di controllo;
143. accoglie con favore un miglioramento nella gestione dei fondi dopo il 2011 in Austria, Repubblica ceca e Romania; esprime preoccupazione per il peggioramento della gestione del FESR in Slovacchia, Spagna, Paesi Bassi e Regno Unito(119);
144. sottolinea che, in 50 casi su 75, le riserve sono rimaste pendenti per un anno o più; invita la Commissione a fornire informazioni onde valutare se le carenze e le regioni sono rimaste le medesime e conoscere la ragione per cui le autorità di gestione nazionali non sono riuscite a correggere gli errori in maniera efficace;
145. sostiene fermamente l'interruzione e la sospensione dei pagamenti utilizzate dalla Commissione come efficace strumento di prevenzione a tutela degli interessi finanziari dell'Unione;
146. è consapevole del fatto che, secondo le disposizioni del nuovo quadro normativo per il periodo di programmazione 2014-2020, carenze gravi ai sensi del regolamento delegato della Commissione (UE) n. 480/2014(120), riscontrate dalla Commissione o dalla Corte dei conti dopo la presentazione dei conti, comportano rettifiche finanziarie nette per i programmi interessati; chiede alla Commissione di fornire un elenco di detti casi in tempo utile per la procedura di discarico 2014 della Commissione;
147. accoglie con favore le procedure rafforzate di controllo e di audit previste nel quadro normativo per il periodo di programmazione 2014-2020, in particolare per quanto riguarda le verifiche e i controlli di gestione prima della certificazione dei conti annuali dei programmi e prima della presentazione delle dichiarazione di gestione da parte delle autorità di gestione alla Commissione; osserva che la capacità correttiva della Commissione è stata ulteriormente migliorata eliminando la possibilità per gli Stati membri di riutilizzare i fondi, ottenendo in questo modo rettifiche finanziarie nette; si compiace della creazione di un Centro di competenza per il rafforzamento delle capacità amministrative per quanto riguarda i Fondi strutturali e d'investimento europei; appoggia il maggiore orientamento ai risultati e la concentrazione tematica della politica di coesione, che dovrebbero assicurare il passaggio dai criteri di assorbimento dei fondi verso la qualità della spesa e un elevato valore aggiunto delle operazioni cofinanziate;
148. rammenta il paragrafo 165 della sua risoluzione sul discarico alla Commissione per l'esercizio 2012, in cui il Parlamento ha sollecitato l'armonizzazione del trattamento degli errori legati agli appalti pubblici nella gestione concorrente; accoglie con favore l'armonizzazione attuata dalla Commissione con la sua decisione C(2013)9527, del 19 dicembre 2013, relativa alla fissazione e all'approvazione degli orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie che la Commissione deve applicare alle spese finanziate dall'Unione nell'ambito della gestione concorrente in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici; segnala che la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio(121) deve essere attuata degli Stati membri entro il 18 aprile 2016; ritiene che essa introdurrà notevoli cambiamenti nelle procedure d'appalto e potrebbe richiedere ulteriori rettifiche metodologiche;
149. rileva che la metodologia della Corte dei conti è stata coerente ed è stata applicata in tutti i settori gestionali; è consapevole che un ulteriore allineamento potrebbe portare a incongruenze nelle definizioni della Corte dei conti riguardo a operazioni illecite nella gestione diretta e concorrente;
Rettifiche finanziarie
150. osserva che nel 2013 la Commissione ha deciso rettifiche finanziarie per un importo pari a 912 371 222 EUR riguardo a programmi operativi degli Stati membri, di cui 239,50 milioni di EUR per la Repubblica ceca, 147,21 milioni di EUR per l'Ungheria e 95,47 milioni di EUR per la Grecia;
151. invita la Commissione ad effettuare valutazioni progressive delle prestazioni durante l'esecuzione e dopo la realizzazione dei progetti proposti dagli Stati membri per quanto riguarda i Fondi strutturali, al fine di aumentare l'efficacia dei progetti e il controllo sull'utilizzo di fondi pubblici e di essere pertanto in grado di rilevare eventuali abusi e frodi legati alla realizzazione dei progetti;
152. invita la Commissione a creare un meccanismo per lo scambio di informazioni tra le autorità di audit nazionali, al fine di consentire un controllo incrociato di scritture contabili relative a transazioni tra due o più Stati membri per combattere le frodi transfrontaliere riguardanti i Fondi strutturali e, in considerazione delle nuove disposizioni del Quadro finanziario pluriennale 2014-2020, la categoria più ampia di fondi ESI (Fondo sociale europeo (FSE), Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), Fondo di coesione (FC), Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), Fondo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP)), al fine di garantire un approccio trasversale alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione;
153. osserva inoltre che nel corso del periodo di programmazione 2007-2013, sei Stati membri (Repubblica ceca, Grecia, Spagna, Ungheria, Polonia e Romania) hanno totalizzato il 75% (ossia 1 342 milioni di EUR) delle rettifiche finanziarie confermate FERS/FC e FSE;
Disimpegni
154. deplora che nel 2013 si siano dovuti disimpegnare 397,8 milioni di EUR, 296,7 milioni di EUR per la sola Repubblica ceca; ritiene che tali disimpegni siano in contrasto con una sana gestione finanziaria; esprime preoccupazione per la costante incapacità di alcune regioni di assorbire i fondi stanziati e invita la Commissione a identificare le problematiche regionali alla base di tale incapacità di assorbimento; invita inoltre la Commissione a predisporre e presentare un piano dettagliato per aumentare la capacità di assorbimento dei fondi in quelle regioni che presentano un tasso di assorbimento particolarmente ridotto;
155. sottolinea che nel nuovo regolamento per il periodo di programmazione 2014-2020 è prevista la fissazione di un periodo di ammissibilità allo scopo di stabilire un termine entro il quale effettuare gli investimenti e incoraggiare le autorità di programma a investire tempestivamente nell'occupazione e nella crescita all'interno dell'Unione, riducendo il rischio di mancato utilizzo entro il dato periodo di ammissibilità e, quindi, il rischio di disimpegno;
Strumenti di ingegneria finanziaria
156. osserva che le autorità di gestione degli Stati membri hanno comunicato che, alla fine del 2013, un totale di 941 strumenti di ingegneria finanziaria (SIF) erano attivi in 25 Stati membri: il 91% di tali strumenti era a favore delle imprese, il 6% a favore di progetti di sviluppo urbano e il 3% a favore di fondi destinati all'efficienza energetica e alle energie rinnovabili; rileva che l'importo totale dei contributi ai programmi operativi erogati ai SIF era pari a 14 278,20 milioni di EUR, di cui 9 597,62 milioni di EUR di fondi strutturali; rileva che a soli due anni dalla conclusione è stato erogato ai destinatari finali soltanto il 47% dei contributi ai programmi operativi, ossia 6 678,20 milioni di EUR;
157. esprime preoccupazione per le constatazioni della Commissione nel suo rapporto annuale consolidato del 2013 sull'attuazione dei SIF – a norma dell'articolo 67, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (CE) n. 1083/2006(122) del Consiglio – secondo cui le autorità di gestione degli Stati membri non hanno fornito una panoramica completa sull'attuazione degli strumenti di ingegneria finanziaria e taluni dati evidenziavano "inesattezze" per quanto riguarda le informazioni relative ai SIF in Ungheria e Italia;
Grecia
158. esprime preoccupazione per l'attuazione dei progetti prioritari in Grecia diretti dalla task force di gestione; rileva che vanno accelerati 48 progetti prioritari; osserva che, secondo la Commissione, i problemi principali sono da ricondursi ai seguenti fattori: a) ritardi nella fase di sviluppo, b) ritardi nelle autorizzazioni, c) scioglimento di contratti per scarsa liquidità dei contraenti e d) lentezza dei ricorsi giudiziari nel contesto delle procedure di appalto; invita pertanto la Commissione a fornire un aggiornamento sui progetti prioritari nella relazione di verifica per il 2013;
Lago Trasimeno
159. prende atto del fatto che nel dicembre 2014 è stata effettuata una missione d'inchiesta dell'OLAF al fine di esaminare eventuali irregolarità nel contesto dell'assistenza fornita dall'Unione alle piste ciclabili lungo il lago Trasimeno in Italia; invita la Commissione a informare il Parlamento sugli ulteriori sviluppi nella relazione sul seguito dato al discarico per il 2013;
Privatizzazione di progetti infrastrutturali finanziati con fondi dell'Unione
160. osserva che l'Unione ha finanziato l'ammodernamento di una rete di distribuzione idrica a Skorkov (CZ) con un contributo pari a 1,1 milioni di EUR; è preoccupato per il fatto che le autorità comunali hanno concesso in locazione il sistema di distribuzione dell'acqua a un'impresa che gestisce già la rete fognaria locale; osserva che anche quest'ultimo è stato cofinanziato da fondi dell'Unione per un importo di 1,4 milioni di EUR e che il prezzo per la fornitura di acqua potabile è aumentato del 45%; è del parere che l'acqua potabile sia un bene pubblico e che tutti i cittadini debbano avere accesso ad acqua potabile di alta qualità a un prezzo ragionevole;
161. invita la Commissione a informare il Parlamento in merito a tutti i casi in cui i progetti ai quali l'Unione ha contribuito con una quota pari ad almeno il 30% siano stati successivamente privatizzati;
Fondo di solidarietà dell'Unione europea
162. prende atto della relazione della Commissione sul Fondo di solidarietà dell'Unione europea per il 2013(123); constata con stupore che non è stato dato seguito alle preoccupazioni sollevate nella relazione speciale n. 24/2012 della Corte dei conti e confermate nella relazione del Parlamento del 3 aprile 2014 sul discarico alla Commissione per il 2012(124); invita la Commissione a spiegare in che modo, nella versione riveduta del regolamento sul Fondo di solidarietà dell'Unione europea entrata in vigore il 28 giugno 2014, è stato posto rimedio alle carenze riscontrate dalla Corte dei conti nella fornitura di aiuti di emergenza alla regione Abruzzo, in particolare per quanto concerne la definizione di piani nazionali aggiornati di gestione delle catastrofi, la predisposizione di accordi sugli appalti di emergenza, la realizzazione di misure provvisorie di alloggio in zone disastrate e il trasferimento al bilancio dell'Unione di eventuali entrate generate da progetti del Fondo di solidarietà;
Misure da adottare
163. invita la Commissione a riferire in modo dettagliato sui progressi compiuti con i sistemi di gestione e controllo ritenuti parzialmente efficaci nel 2013, in tempo per la procedura di discarico 2014(125);
164. invita la Commissione a procedere, in linea con la raccomandazione della Corte dei conti, a una valutazione dei "controlli di primo livello" eseguiti nel periodo di programmazione 2007-2013 in conformità dell'articolo 32, paragrafo 5, del regolamento finanziario; invita la Commissione a inserire nella relazione annuale di attività della DG REGIO una valutazione dell'affidabilità dei dati trasmessi dagli organismi di certificazione negli Stati membri; accoglie con favore le valutazioni effettuate dal 2010 a questa parte attraverso audit mirati sui programmi ad alto rischio nel quadro dell'indagine di audit "Bridging the assurance gap";
165. invita la Corte dei conti a fornire al Parlamento una relazione dettagliata sull'evoluzione del tasso di errore (per anno, per politica settoriale e per Stato membro) durante l'intero periodo del precedente quadro finanziario pluriennale (2007-2013);
166. invita la Commissione a richiedere alle autorità di audit di certificare l'accuratezza dei dati sulle rettifiche finanziarie comunicati dalle autorità di certificazione per ogni singolo programma operativo; ritiene che tali dati dettagliati andrebbero pubblicati in allegato alla relazione annuale di attività della DG REGIO;
167. chiede alla Commissione di indicare costantemente nella relazione annuale di attività le ragioni per non esprimere riserve (o per non esprimere riserve aventi un minore impatto finanziario) nei casi in cui ciò sia dovuto ad eccezioni rispetto agli orientamenti della Commissione in materia o a strategie di audit convenute;
168. condivide la raccomandazione della Corte dei conti secondo cui la Commissione dovrebbe chiedere agli Stati membri di fornire nelle loro dichiarazioni sulla gestione (ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 5, lettera a), del regolamento finanziario) una conferma esplicita dell'efficacia dei controlli di primo livello eseguiti dalle autorità di gestione e di certificazione;
169. invita la Commissione a chiedere alle autorità nazionali di riferire se sono stati conseguiti gli obiettivi fissati per i progetti nell'ambito del FESR/FC e dell'FSE; ritiene che ciò dovrebbe avvenire in modo tale che i dati registrati siano comparabili a livello dell'Unione; ritiene che i cittadini interessati dalla realizzazione degli obiettivi di progetto dovrebbero avere l'opportunità di valutare il progetto dopo il suo compimento;
170. invita la Commissione a chiarire le inesattezze nell'ambito degli strumenti di ingegneria finanziaria e a valutarne dettagliatamente i risultati nella relazione annuale di attività 2014 della DG REGIO;
171. riconosce gli sforzi compiuti dalla Commissione per evolvere verso una cultura della performance; chiede pertanto alla Commissione (DG REGIO) di includere nel suo piano di gestione e nella relazione annuale di attività una valutazione del lavoro svolto per aumentare l'efficienza, l'efficacia e l'impatto della politica di coesione; invita la Commissione a controllare, oltre al metodo di esecuzione del bilancio, i risultati rispetto agli obiettivi e a fare un migliore uso delle valutazioni, nonché a sostenere gli Stati membri e le rispettive autorità di gestione affinché massimizzino la qualità delle loro relazioni di valutazione; sottolinea in questo contesto la necessità, in futuro, di prendere in considerazione e valutare i risultati dei progetti, la redditività degli investimenti e l'effettivo valore aggiunto per l'economia, l'occupazione e lo sviluppo regionale;
Occupazione e affari sociali
Strategia Europa 2020
172. sottolinea che le risorse dell'FSE contribuiscono notevolmente al conseguimento degli obiettivi di politica occupazionale e sociale; segnala che per l'anno di riferimento sono stati resi disponibili per questi obiettivi stanziamenti di pagamento per un valore di 14,1 miliardi di EUR, di cui il 98% effettuati tramite l'FSE; ritiene che sia però necessaria una valutazione di performance sul fondo che evidenzi non tanto il tasso di assorbimento del fondo quanto la sua reale capacità di creare posti di lavoro e reintrodurre i disoccupati nel mercato del lavoro; chiede un'analisi dettagliata relativa alla performance conseguita entro la fine dell'anno, vincolando a questa il giudizio politico sull'FSE;
173. si compiace del contributo del settore al conseguimento degli obiettivi della strategia UE2020 attraverso i progetti dell'FSE e gli altri strumenti a titolo di tale fondo;
174. sottolinea che, a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, le risorse dell'FSE non possono essere utilizzate per la rilocalizzazione del lavoro da uno Stato membro a un altro; insiste affinché la Commissione e gli Stati membri effettuino adeguati controlli per garantire che le risorse dell'Unione non siano oggetto di una simile appropriazione indebita;
175. osserva che l'intenzione degli Stati membri di assorbire i fondi dell'Unione dovrebbe perseguire il conseguimento di risultati e obiettivi sostenuti dall'FSE e non deve compromettere l'applicazione coerente di controlli efficaci poiché, in particolare verso la fine del periodo di ammissibilità, ne può derivare la mancata individuazione delle inadempienze alle norme, con il conseguente finanziamento di progetti troppo costosi, attuati in modo carente o poco suscettibili di produrre il risultato auspicato;
176. sottolinea che resta particolarmente urgente ridurre il tasso di disoccupazione giovanile; si compiace del fatto che oltre 12,4 miliardi di EUR a titolo dell'FSE e dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile siano stati destinati alla lotta contro la disoccupazione giovanile durante il nuovo periodo di programmazione; invita la Commissione a sostenere gli Stati membri nell'attuazione dei fondi dell'Unione e ad assicurarsi che tali risorse siano spese per le finalità indicate; invita la Commissione a istituire un sistema per il periodo di programmazione 2014-2020 che consenta di riferire in merito ai progressi compiuti nell'integrazione nel mondo del lavoro di persone o gruppi di persone svantaggiate (giovani, anziani, disoccupati di lungo periodo, rom);
Rom
177. rileva che i fondi a disposizione per l'integrazione dei rom non sempre sono stati spesi a tale scopo; è preoccupato per il fatto che molti rom sono vittime di discriminazioni ed esclusione sociale e vivono in pessime condizioni socioeconomiche; è inoltre profondamente preoccupato per le informazioni che emergono da un sondaggio effettuato dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali nel 2012(126), secondo il quale il 90% delle famiglie rom dispone di un reddito medio al di sotto delle soglie nazionali di povertà e, in media, il 45% circa dei rom vive in condizioni abitative estremamente disagiate;
178. invita la Commissione a sostenere l'efficace attuazione delle strategie nazionali di integrazione dei rom a livello locale e regionale e a garantire che la spesa di bilancio rifletta gli obiettivi delle politiche generali;
Errori
179. constata che, su 182 operazioni controllate dalla Corte dei conti, 50 (il 27%) erano inficiate da errori; osserva che sulla base dei 30 errori che ha quantificato, la Corte stima il tasso di errore più probabile al 3,1 % (3,2% nel 2012); osserva che in 13 casi di errori quantificabili commessi dai beneficiari finali le autorità nazionali disponevano di informazioni sufficienti per prevenire, individuare e rettificare gli errori prima di dichiarare la spesa alla Commissione; ritiene che se tutte queste informazioni fossero state utilizzate per rettificare gli errori, il tasso di errore più probabile stimato per il presente capitolo sarebbe stato inferiore di 1,3 punti percentuali; sottolinea l'importante responsabilità degli Stati membri riguardo alla corretta e regolare esecuzione del bilancio dell'Unione quando è affidata loro la gestione di fondi dell'Unione;
180. osserva che, per il settore dell'occupazione e degli affari sociali, la relazione annuale della Corte dei conti evidenzia una lieve riduzione del tasso di errore stimato, pari al 3,1% nel 2013 rispetto al 3,2% dell'anno precedente; osserva che il suddetto tasso di errore era comunque il secondo più basso fra tutti quelli degli altri settori di intervento e si attende un'ulteriore riduzione di tale tasso nei prossimi anni;
181. osserva che gli errori in questo settore d'intervento riguardavano, come negli anni precedenti, le spese non ammissibili (93% legati a sovraimputazione di spese generali, sovradichiarazione dei costi di personale e spese calcolate in maniera non corretta) e l'inosservanza delle norme sugli appalti pubblici (7%);
182. prende atto della raccomandazione della Corte dei conti rivolta alla Commissione affinché dia seguito, insieme agli Stati membri, alle lacune individuate nell'audit tematico basato sull'analisi dei rischi realizzato dalla DG EMPL sulle verifiche di gestione, e accoglie con favore i nuovi orientamenti elaborati dalla Commissione allo scopo di rafforzare ulteriormente l'affidabilità delle verifiche di gestione nel periodo di programmazione 2014-2020; rileva che tali orientamenti, fondati sulle esperienze acquisite durante il precedente periodo di programmazione, sono stati presentati agli Stati membri e saranno pubblicati nel primo semestre del 2015; sottolinea l'importanza che le autorità degli Stati membri utilizzino le informazioni a loro disposizione per individuare e correggere gli errori prima di presentare domanda di rimborso alla Commissione poiché, in tal modo, si otterrebbe una riduzione considerevole del tasso di errore nel settore dell'occupazione e degli affari sociali;
183. incoraggia la DG EMPL a perseguire il suo obiettivo di passare, per quanto riguarda l'FSE, da un approccio incentrato sulla correzione degli errori a uno basato sulla loro prevenzione e sostiene gli sforzi della DG EMPL volti ad aiutare gli Stati membri aventi i tassi di errore più elevati per l'FSE a migliorare i loro sistemi ricorrendo alle migliori prassi disponibili; osserva a tale proposito che la capacità amministrativa e l'organizzazione della DG EMPL dovrebbero corrispondere ai suoi compiti e alle sue responsabilità nei confronti degli Stati membri;
Affidabilità del rendiconto degli Stati membri
184. deplora che controlli di primo livello lacunosi da parte dei sistemi nazionali di gestione e controllo siano la fonte primaria di errori; esprime profonda preoccupazione per il fatto che gli Stati membri sono apparentemente meno scrupolosi nello spendere i fondi dell'Unione rispetto a quelli provenienti dal loro bilancio nazionale, sebbene incomba ad essi un'importante responsabilità riguardo alla corretta e regolare esecuzione del bilancio dell'Unione quando è affidata loro la gestione di fondi unionali; osserva che i seguenti programmi hanno mostrato particolare debolezze sistemiche: Polonia, Spagna (Castiglia e Leon), Romania, Portogallo, Italia (Sicilia), Germania (Bund), Germania (Turingia), Repubblica ceca e Ungheria; osserva inoltre che taluni audit tematici della Commissione hanno evidenziato carenze nei sistemi di gestione e di controllo dei programmi operativi in Irlanda (Investimenti in capitale umano), Slovacchia (Istruzione) e Spagna (Comunidad Valenciana);
185. sottolinea che, in sede di riesame dei tassi di errore comunicati dagli Stati membri nelle loro relazioni annuali di controllo (RAC), la Commissione ha aumentato il tasso di errore di oltre il 2% per i seguenti programmi operativi (PO):
Stato membro
Numero PO
Pagamenti intermedi per il 2013 in EUR
Tasso di errore nelle relazioni annuali di controllo dello Stato membro
Rettifica COM
Differenza
IT
2007IT052PO009
Bolzano
934 530
4,95%
7,11 %
2,16 %
CZ
2007CZ052PO001
Praha Adapabilita
3,58%
6,45 %
2,87 %
SK
2007SK05UPO002
OP occupazione e inclusione sociale
86 718 231
1,65%
4,66 %
3,01 %
UK
2007UK052PO002
Low- & Uplands Scotland
74 251 497
1,95%
10,59 %
8,64 %
IT
2007IT052PO001
Abruzzo
0,2%
15,9 %
15,88 %
ES
2007ES052PO011
La Rioja
0,38%
37,76 %
37,38 %
Inoltre, la Commissione ha ritenuto le relazioni annuali di controllo per i seguenti programmi operativi del tutto inattendibili, procedendo pertanto a una rettifica forfettaria:
Stato membro
Numero PO
Pagamenti intermedi per il 2013 in EUR
Tasso di errore nelle relazioni annuali di controllo dello Stato membro
Rettifica forfettariaCOM
Differenza
LU
2007LU052PO001
Programma operativo FSE
4 285 659
0,46%
2,0 %
1,54 %
IT
2007IT051PO001
Campania
77 486 332
0,38%
2,0 %
1,62 %
BE
2007BE052PO001
Comunità germanofona
0,0%
2,0 %
2 %
ES
2007ES052PO002
Castiglia e Leon
10 607 012
0,0%
2,0 %
2,0 %
BE
2007BE052PO003
Stato federale
3,66%
5,0 %
1,34 %
IT
2007IT051PO007
Pon istruzione
78 589 393
0,4%
5,0 %
4,6 %
BE
2007BE052PO005
Fiandre
118 201 220
1,61%
10,0 %
8,39 %
UK
2007UK051PO002
Galles occidentale e regione valli (West Wales and the valleys)
149 600 091
0,36%
10,0 %
9,64 %
UK
2007UK052PO001
Galles orientale (East Wales)
9 476 602
0,36%
10,0 %
9,64 %
IT
2007IT052PO012
Toscana
61.978.561
1,11
25 %
23,89 %
IT
2007IT052PO016
Sardegna
23.478.530
0,13
25 %
24,87 %
186. valuta positivamente, a tale proposito, le azioni specifiche di mitigazione adottate dalla Commissione, che comprendono misure sia preventive che correttive e gli audit basati sull'analisi del rischio effettuati dalla DG EMPL;
187. si compiace del fatto che nel 2013 la Commissione ha portato avanti la sua politica rigorosa in materia di interruzione e di sospensione; ritiene al riguardo significativo il fatto che nel 2013 la Commissione abbia applicato rettifiche finanziarie per un importo pari a 842 milioni di EUR, di cui 153 milioni di EUR per il periodo 1994-1999, 472 milioni di EUR per il periodo 2000-2006 e 217 milioni di EUR per il periodo 2007-2013; osserva che nel corso dei tre periodi di programmazione i seguenti Stati membri sono stati oggetto delle rettifiche finanziarie più rilevanti:
Stato membro
Rettifica finanziaria cumulativa accettata / decisa (milioni di EUR)
Rettifica finanziaria cumulativa attuata (milioni di EUR)
Italia
497,7
497,7
Romania
312,1
299,1
Spagna
1 070,1
1 064,3
188. rileva inoltre che nella relazione annuale di attività della DG EMPL figura una riserva relativa ai pagamenti effettuati per il periodo di programmazione 2007-2013, per un importo a rischio di 123,2 milioni di EUR nel 2013; osserva che tale riserva riguarda 36 dei 118 programmi operativi dell'FSE (rispetto ai 27 dei 117 PO nel 2012):
Periodo di programmazione 2007-2013
Stato
membro
Numero PO
Denominazione
Riserva
Belgio
2007BE051PO001
Convergence Hainaut
Totale
2007BE052PO002
Troika Wallonie-Bruxelles
Totale
2007BE052PO003
Federal
Reputazionale
2007BE052PO004
Bruxelles-Capitale : Emploi et cohésion sociale
Reputazionale
2007BE052PO005
Vlanderen
Totale
Repubblica ceca
2007CZ052PO001
Praha Adaptabilita
Reputazionale
2007CZ05UPO001
Lidské zdroje a zaměstnanost
Parziale di ordine reputazionale
Francia
2007FR052PO001
Programme opérationnel national FSE
Parziale
Germania
2007DE051PO002
Mecklemburg-Vorpommern
Totale
2007DE052PO003
Berlin
Totale
Irlanda
2007IE052PO001
Human Capital investment
Parziale di ordine reputazionale
Italia
2007IT051PO001
Campania
Totale
2007IT051PO007
PON Istruzione
Totale
2007IT052PO001
Abruzzo
Parziale di ordine reputazionale
2007IT052PO009
Bolzano
Totale
2007IT052PO012
Toscana
Totale
2007IT052PO016
Sardegna
Totale
Polonia
2007PL051PO001
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Parziale
Romania
2007RO051PO001
Human Resource Development
Totale
Slovacchia
2007SK05UPO001
OP Education
Parziale
2007SK05UPO002
OP Employment and Social Inclusion
Parziale di ordine reputazionale
Spagna
2007ES051PO003
Extremadura
Parziale
2007ES051PO005
Andalucia
Totale
2007ES052PO003
Comunidad Valenciana
Reputazionale
2007ES052PO004
Aragon
Totale
2007ES052PO005
Baleares
Totale
2007ES052PO007
Cataluña
Reputazionale
2007ES052PO008
Madrid
Parziale di ordine reputazionale
2007ES052PO011
La Rioja
Reputazionale
2007ES05UPO001
Adaptabilidad Y Empleo
Parziale
2007ES05UPO002
Lucha contra la discriminacion
Parziale
2007ES05UPO003
Asistencia tecnica
Parziale
Regno
Unito
2007UK051PO002
West Wales and the Valleys
Totale
2007UK052PO001
East Wales
Totale
2007UK052PO002
Lowlands and Uplands of Scotland
Totale
2007UK052PO003
Northern Ireland
Parziale
Periodo di programmazione 2000-2006
Stato
membro
Numero PO
Denominazione
Riserva
Francia
1999FR053DO001
Objectif 3 national
Reputazionale
2000FR162DO021
Nord-Pas-de-Calais
Italia
1999IT161PO006
Calabria
Svezia
1999SE161DO001
Norbotten & Vasterbotten
Regno
Unito
1999GB161DO005
Highlands and Islands of Scotland
2000GB162DO013
Western Scotland
189. sottolinea che, in 30 casi su 79, le riserve sono rimaste pendenti per un anno o più, senza considerare le riserve ricorrenti formulate per gli stessi programmi; invita la Commissione a fornire informazioni onde valutare se le carenze e le regioni sono rimaste le medesime e chiarire i motivi per cui le autorità di gestione nazionali non sono riuscite a correggere gli errori in maniera efficace; prende atto delle riserve ricorrenti in Belgio (competitività regionale e occupazione, occupazione e coesione sociale), Germania (Turingia e Berlino), Irlanda (investimenti in capitale umano), Italia (Campania, competenze e sviluppo), Slovacchia (istruzione), Spagna (Estremadura, Andalusia, isole Baleari, Catalogna, La Rioja, adattabilità e impiego, lotta contro la discriminazione, assistenza tecnica) e Regno Unito (Highlands and islands – Scozia, Lowlands and Uplands — Scozia); chiede alla Commissione, in siffatto contesto, per quale ragione tali riserve sono state formulate in maniera ricorrente e quali misure ha adottato per porre rimedio alla situazione;
190. evidenzia che sono oggetto di riserve una serie di pagamenti intermedi per programmi operativi del periodo 2007-2013 per un importo di 2 159,4 milioni di EUR; osserva che la Commissione ha stimato l'importo a rischio nel 2013 a 123,3 milioni di EUR;
191. appoggia la Corte dei conti quando chiede alla Commissione di indicare costantemente nella relazione annuale di attività le ragioni per non esprimere riserve (o per non esprimere riserve aventi un minore impatto finanziario) nei casi in cui ciò sia dovuto ad eccezioni rispetto agli orientamenti della Commissione o a strategie di audit convenute;
192. esprime preoccupazione per le debolezze sistemiche nei sistemi di gestione e di controllo in Spagna e Italia, aggravate da strutture statali decentrate;
193. chiede alla DG EMPL di includere nella sua relazione annuale di attività una tabella sulle relazioni annuali di controllo presentate in risposta alla domanda 19 del questionario sul discarico;
194. chiede alla Commissione di garantire che le autorità nazionali responsabili della gestione dei Fondi strutturali s'impegnino a risolvere il problema derivante dal fatto che i costi del personale per i progetti dell'Unione sono applicati a tassi più elevati rispetto ai progetti finanziati mediante risorse nazionali;
195. prende debitamente atto della relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio, in particolare per quanto riguarda l'occupazione e gli affari sociali, ma si rammarica della limitatezza dei riferimenti all'uguaglianza di genere in questo settore nonché dell'insufficiente attenzione dedicata all'occupazione, alla solidarietà sociale e all'uguaglianza di genere nelle relazioni speciali pubblicate dalla Corte dei conti nell'anno in corso;
196. ribadisce la richiesta di sviluppare ulteriormente gli indicatori e i dati specifici di genere onde consentire la valutazione del bilancio generale dell'Unione in una prospettiva di genere e monitorare gli sforzi compiuti in materia di bilancio di genere;
Disimpegni
197. è preoccupato per il fatto che, alla fine del 2014, potrebbe essere necessario disimpegnare 129 milioni di EUR in sei Stati membri (BE, CZ, DE, ES, IT e UK);
Strumento Progress di microfinanza
198. osserva che l'Unione ha contribuito con 100 milioni di EUR allo strumento Progress di microfinanza; ricorda che il Fondo europeo per gli investimenti, che attua lo strumento Progress di microfinanza per conto della Commissione e della Banca europea per gli investimenti, ha riferito che 52 fornitori di microcredito in 20 Stati membri hanno firmato accordi nell'ambito di Progress di microfinanza e che 31 895 microprestiti per un valore di 260,78 milioni di EUR sono già stati erogati a microimprenditori; in tale contesto, esprime preoccupazione per il fatto che non viene riservata sufficiente attenzione alla questione della responsabilità democratica in sede di creazione di strumenti finanziari;
Misure da adottare
199. invita la Commissione a provvedere a che gli Stati membri, in sede di approvazione dei programmi operativi per il nuovo periodo di programmazione, tengano conto di tutte le possibilità di semplificazione consentite dai regolamenti sui Fondi strutturali e sui Fondi di investimento per il periodo 2014-2020;
200. invita la Commissione a riferire sui progressi compiuti nella gestione dei succitati programmi operativi oggetto di riserve e a porre rimedio alle carenze riscontrate nella sua relazione sul seguito dato al discarico per il 2013;
201. esorta la Commissione a far sì che le autorità degli Stati membri incaricate della gestione dei fondi strutturali affrontino la questione dell'imputazione di costi del personale più elevati per i progetti dell'Unione rispetto a quelli imputati per i progetti finanziati da fondi nazionali;
202. invita la Commissione a esercitare pressioni sugli Stati membri e a sollecitarli ad attuare la strategia per i rom e garantire l'esecuzione dei fondi dell'Unione ad essi destinati;
203. invita la Commissione a esercitare pressioni sugli Stati membri e a sollecitarli a lottare attivamente e concretamente contro la disoccupazione, in particolare quella giovanile;
Relazioni esterne
Pressione sul bilancio
204. accoglie con favore la maggiore attenzione riservata dalla procedura di discarico al miglioramento della performance, nell'ottica di ottenere i migliori risultati possibili con i soldi dei contribuenti dell'Unione; incoraggia la Commissione, a questo proposito, a moltiplicare gli sforzi per migliorare il feedback continuo del ciclo di valutazioni, in modo tale che quanto appreso dalla pratica passata e dalle raccomandazioni di valutazione contribuisca in misura ancora maggiore a migliorare in futuro il processo decisionale, la programmazione e l'attuazione degli aiuti dell'Unione;
205. è seriamente preoccupato per il fatto che, nel bilancio 2013, gli stanziamenti di pagamento gestiti dalla direzione generale Sviluppo e cooperazione (DG DEVCO) registravano un ammanco di 293 milioni di EUR e per il fatto che l'approvazione tardiva dei necessari rinforzi abbia provocato un riporto all'anno successivo, esercitando così una maggiore pressione sui già scarsi stanziamenti di pagamento per il 2014;
206. rileva con preoccupazione la crescente discrepanza tra, da un lato, gli impegni internazionali dell'Unione, i suoi ambiziosi quadri politici e i nuovi strumenti (come ad esempio l'agenda di sviluppo post-2015 e gli strumenti di finanziamento esterno per il periodo 2014-2020) e, dall'altro, la sua incapacità di onorare gli impegni assunti nei confronti dei partner globali e di altri organismi, segnatamente per quanto riguarda gli aiuti umanitari, a causa della indisponibilità di sufficienti stanziamenti di pagamento;
207. ritiene che tale situazione comporti non solo un elevato rischio politico e di reputazione per la credibilità dell'Unione quale primo donatore mondiale, ma possa anche mettere in pericolo la stabilità di bilancio dei paesi partner, lasciando lacune finanziarie nei loro bilanci; teme che questa discrepanza possa diventare molto evidente nel 2015, quando il livello complessivo di aiuti pubblici allo sviluppo (APS) sarà ampiamente al di sotto dell'obiettivo collettivo dello 0,7% del RNL dell'Unione a fine esercizio;
208. sottolinea che nel 2013, per il secondo anno consecutivo, gli aiuti umanitari attraverso il bilancio dell'Unione hanno superato 1,3 miliardi di EUR di impegni a causa del verificarsi di un elevato numero di crisi umanitarie che hanno causato enormi sofferenze umane; si rammarica profondamente dell'impatto che la mancanza di stanziamenti di pagamento ha provocato in tale anno di crisi sulle attività della DG ECHO, che potrebbero essere mantenute solo attraverso una riprogrammazione dei piani di pagamento, con un conseguente riporto di 160 milioni di EUR in arretrati di pagamenti a fine esercizio; chiede al Consiglio di onorare il piano dei pagamenti concordato con il Parlamento europeo;
209. deplora il danno di reputazione già subito a causa di queste misure ad-hoc e sottolinea il paradosso tra l'aumento delle crisi umanitarie registrato in tutto il mondo negli ultimi anni e le misure operative che l'Unione ha adottato per affrontare in modo efficace le crisi improvvise (come l'apertura del Centro di coordinamento delle risposte alle emergenze nel maggio 2013), da un lato, e la mancanza di stanziamenti di pagamento, dall'altro; è allarmato dal possibile peggioramento di questa situazione nel caso in cui non venga garantito un adeguato rinforzo di bilancio;
Tasso di errore
210. rileva che il tasso di errore più probabile per la Corte dei conti è del 2,6% e che il tasso di errore residuo stabilito dal secondo studio condotto da EuropeAid è stimato al 3,35%; deplora che i sistemi esaminati presso EuropeAid dalla Corte dei conti siano considerati parzialmente efficaci;
211. osserva che, nel sostegno al bilancio e nei contributi dell'Unione a progetti finanziati da più donatori e attuati da organizzazioni internazionali, la natura degli strumenti e le condizioni di pagamento limitano la propensione delle operazioni all'errore;
212. chiede alla Commissione di presentare una relazione sul valore aggiunto del sostegno al bilancio e, in particolare, sul modo in cui ha aiutato i paesi in via di sviluppo a raggiungere gli obiettivi di sviluppo del Millennio; chiede a tale proposito che sia effettuata un'indagine sulle misure adottate per evitare che una parte dei finanziamenti vada perduta a causa della corruzione e delle frodi nonché sull'efficacia dei sistemi di gestione finanziaria in tale ambito;
213. condivide le critiche della Corte dei conti relative al cosiddetto "approccio nozionale" nel caso dei progetti cui partecipano più donatori e chiede alla Commissione di valutare la possibilità di presentare nei propri conti un'analisi di tali progetti nel loro complesso, invece di limitarsi a considerare se l'importo aggregato comprende sufficienti spese ammissibili per coprire il contributo dell'Unione;
214. chiede alla Corte dei conti di calcolare un tasso di errore distinto nell'ambito delle relazioni esterne per le spese non incluse nel sostegno al bilancio o nei contributi a progetti finanziati da più donatori e attuati da organizzazioni internazionali;
Relazioni annuali di attività
215. si rammarica del fatto che per nove operazioni riguardanti il programma nazionale di preadesione la Commissione abbia applicato una procedura contabile per liquidare l'importo di 150 milioni di EUR basata su stime anziché sui costi sostenuti, pagati e accettati comprovati da documenti giustificativi; evidenzia che tale prassi sistematica della DG Allargamento non è conforme all'articolo 88 del regolamento finanziario e all'articolo 100 delle modalità di esecuzione; sottolinea che tale prassi di lunga data ha inciso per molti anni, e incide tuttora, sulle dichiarazioni di affidabilità della direzione generale Allargamento, il che significa che per il 2013 il 20% di tutte le spese operate dalla DG era basato su stime; accoglie con favore il fatto che nel 2014 la Commissione ha posto in essere e attuato senza ritardi un sistema per garantire che i prefinanziamenti siano liquidati in futuro sulla base dei costi sostenuti e dichiarati correttamente; riconosce che la Commissione ha sottolineato con regolarità che nessuna spesa è stata ufficialmente convalidata o accettata dalla DG Allargamento nell'ambito della procedura di liquidazione dei conti e che, conseguentemente, non può essere presunta alcuna comunicazione al destinatario indicante accettazione;
216. ricorda che nella sua dichiarazione di affidabilità(127) il direttore generale di EuropeAid afferma che le procedure di controllo in essere forniscono le necessarie garanzie riguardo alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti; ritiene tuttavia che tale affermazione sia smentita dal fatto che egli ha emesso una riserva generica relativa al tasso di errore, superiore al 2%, il che dimostra che le procedure di controllo non sono in grado di prevenire, individuare e correggere errori materiali;
217. invita la Commissione a chiarire le istruzioni permanenti del Segretariato generale della Commissione in modo da poter esprimere un giudizio negativo qualora l'incidenza finanziaria superi la soglia di rilevanza per l'intero bilancio del quale è responsabile la DG;
218. chiede alla Commissione di valutare la possibilità di introdurre un sistema di sanzioni in caso di dichiarazione di affidabilità intenzionalmente irregolare effettuata da un ordinatore nella relazione annuale di attività di cui all'articolo 66, paragrafo 9, del regolamento finanziario;
Commercio internazionale
219. chiede alla Commissione di ridistribuire le risorse umane da altre direzioni generali alla DG Commercio in modo da garantire che quest'ultima sia in grado di rispondere alla legittima richiesta dei cittadini dell'Unione e del Parlamento europeo di una maggiore trasparenza e di un migliore accesso alle informazioni nel contesto dei negoziati commerciali dell'Unione in corso e del prossimo processo di ratifica, in particolare per quanto riguarda il TTIP, il CETA e il TISA, in modo efficace, efficiente e puntuale, senza vedersi costretta a trascurare altri compiti importanti affidati alla Commissione;
220. richiama l'attenzione sulla necessità di garantire controlli e audit adeguati dell'assistenza macro-finanziaria dell'Unione;
221. prende atto delle osservazioni della Corte dei conti in merito al fatto che, nonostante gli sviluppi positivi registrati, il sistema di preferenze generalizzate (SPG) non è ancora stato in grado di conseguire pienamente i suoi obiettivi; osserva inoltre che tale sistema è divenuto operativo soltanto di recente;
222. sottolinea che la valutazione e il controllo degli accordi commerciali non costituiscono soltanto una questione di bilancio, ma anche un aspetto fondamentale per far sì che i partner si attengano agli impegni sottoscritti nell'ambito dei diritti umani e degli standard lavorativi e ambientali;
223. chiede di garantire controlli sufficienti delle varie attività a sostegno dell'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese dell'Unione e del loro accesso ai mercati dei paesi terzi; ribadisce la necessità di valutare il livello di efficacia del coordinamento tra centri imprenditoriali dell'Unione, centri imprenditoriali nazionali e camere di commercio nei paesi terzi, in particolare in Asia, e individuare le pertinenti modalità di miglioramento;
Haiti
224. concorda con le raccomandazioni contenute nella relazione speciale n. 13/2014 della Corte dei conti europea dal titolo "Sostegno dell'UE per la riabilitazione a seguito del terremoto di Haiti", in particolare sull'adozione di una strategia comune DEVCO-ECHO per garantire un collegamento e una sinergia più efficaci tra le loro rispettive attività, ed esorta la Commissione ad attuare tali raccomandazioni in tutte le sue operazioni, in corso e future, a seguito di un disastro o in una situazione di fragilità; invita la Commissione a informare i colegislatori in merito ad eventuali vincoli di bilancio o giuridici che abbiano ostacolato l'effettiva attuazione del sostegno dell'Unione per il risanamento di Haiti a seguito del terremoto;
Finanziamento combinato
225. rileva con preoccupazione che il ricorso al finanziamento combinato nel settore dell'energia si concentra principalmente su grandi progetti che pongono un minore accento sulle soluzioni energetiche locali; esorta l'Unione ad astenersi dall'elaborare un approccio dall'alto da applicare allo sviluppo di infrastrutture energetiche per garantire un accesso universale all'energia per tutti entro il 2030, tenendo presente che le infrastrutture su larga scala potrebbero non essere adatte alla struttura economica e sociale del paese e non riuscire ad assicurare ai poveri accesso all'energia, per i quali sono di solito più idonee ed efficaci fonti di energia più piccole, decentrate e non collegate alla rete;
Politica estera e di sicurezza comune (PESC)
226. si compiace dei progressi compiuti dalla Commissione nell'accreditare tutte le missioni PESC in conformità della "valutazione fondata su sei pilastri" e della sua previsione secondo cui le quattro missioni principali saranno presto conformi; sottolinea la necessità per la Commissione di accreditare tutte le missioni in linea con la raccomandazione della Corte dei conti;
227. è profondamente preoccupato per le gravi accuse di corruzione nei confronti di EULEX Kosovo, che, se confermate, rimetteranno in questione l'integrità della reputazione dell'Unione europea e l'assistenza che essa fornisce ai paesi che attuano riforme nel settore dello Stato di diritto; è altresì particolarmente preoccupato circa il modo in cui le accuse di corruzione sono state trattate e per la lentezza di reazione del Servizio europeo per l'azione esterna; prende atto dell'indagine avviata per esaminare EULEX Kosovo; si aspetta di essere informato quanto prima dei risultati e sottolinea la necessità di attuare una politica a tolleranza zero per quanto riguarda le questioni di corruzione e di applicare gli insegnamenti tratti;
228. deplora i forti ritardi registrati nella fornitura di attrezzature e servizi essenziali per le missioni nel quadro della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), nonché le conseguenti ripercussioni negative sul funzionamento delle missioni stesse; ricorda che la Corte dei conti, nella sua relazione speciale n. 18/2012 intitolata "Assistenza dell'Unione europea al Kosovo in relazione allo stato di diritto", ha denunciato tale inefficienza concludendo che le regole in materia di appalti stabilite dal regolamento finanziario "non sono pensate per le missioni di PSDC (…) che a volte richiedono risposte rapide e flessibili"; esorta la Commissione a prendere in considerazione una revisione delle regole pertinenti;
Relazione sulla gestione degli aiuti esterni (EAMR)
229. osserva che gran parte delle delegazioni dell'Unione non hanno raggiunto i parametri fissati dalla Commissione per gli indicatori chiave di prestazione(128) che figurano nelle 119 relazioni sulla gestione degli aiuti esterni concernenti la pianificazione finanziaria e la ripartizione delle risorse, la gestione finanziaria e la revisione contabile;
230. osserva che, alla luce di tali indicatori chiave di prestazione definiti dalla Commissione, le delegazioni dell'Unione con i risultati migliori sono quelle in Nepal e Namibia, poiché hanno raggiunto i parametri di riferimento stabiliti dalla Commissione per 23 dei 26 indicatori essenziali di prestazione; deplora il fatto che la prestazione peggiore è stata conseguita dalla delegazione dell'Unione in Libia, la quale ha raggiunto i parametri di riferimento solo per tre dei 26 indicatori, seguita dalla delegazione nella Repubblica centrafricana, anch'essa caratterizzata da uno scarso rendimento in quanto ha raggiunto soltanto quattro parametri di riferimento;
231. si rammarica che, nella relazione sulla gestione degli aiuti esterni, le delegazioni ispezionate dalla DG Allargamento, ossia quelle in Albania, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Kosovo, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Turchia e Serbia, espongano poche informazioni e dati specifici;
232. si rammarica che i risultati, le realizzazioni e gli impatti delle azioni attuate dai servizi delle delegazioni dell'Unione non siano misurati in modo adeguato nel quadro degli attuali indicatori chiave di prestazione e che questi ultimi consentano una chiarezza assai limitata sulla quantità, e soprattutto sulle prestazioni delle delegazioni, nonché sul grado di "soddisfazione dei soggetti interessati" relativamente ai servizi forniti dalle delegazioni dell'Unione in detti paesi;
233. invita la Commissione a:
–
illustrare al Parlamento le misure adottate al fine di migliorare i risultati delle delegazioni dell'Unione per quanto riguarda la pianificazione finanziaria e la ripartizione delle risorse, la gestione finanziaria e la revisione contabile, in particolare per quanto attiene alle delegazioni che registrano le prestazioni peggiori;
–
documentare meglio ogni anno le conclusioni da essa tratte nella relazione sulla gestione degli aiuti esterni e per mezzo degli indicatori chiave di prestazione, e presentare al Parlamento tali conclusioni assieme alle relazioni sulla gestione degli aiuti esterni;
–
inserire nella relazione sulla gestione degli aiuti esterni un bilancio finanziario con dati contabili riguardanti la delegazione;
–
migliorare l'esaustività e la qualità dei dati forniti nella relazione sulla gestione degli aiuti esterni e la pertinenza della relazione stessa, in particolare per quanto riguarda le delegazioni controllate dalla DG Ampliamento;
–
inserire vincoli relativi alla lotta alla corruzione agli aiuti esterni;
Gruppo internazionale di gestione (IMG)
234. osserva che è stata fatta circolare una versione trapelata della relazione finale dell'OLAF sul Gruppo internazionale di gestione (IMG); chiede alla Commissione e al comitato di vigilanza dell'OLAF di indagare sul motivo e sulle modalità con cui la relazione dell'OLAF è trapelata nonché sull'autore di tale fuga di notizie, mentre l'IMG non è ancora a conoscenza del contenuto della relazione;
235. osserva che, sin dalla sua creazione nel 1994, l'IMG ha ricevuto, direttamente o indirettamente in regime di gestione congiunta, più di 130 milioni di EUR dalla Commissione; osserva che, in ragione dell'interruzione del pagamenti da parte della Commissione, l'IMG ha adito le vie legali e lo status dell'organizzazione è oggetto di una controversia giuridica; esorta la Commissione ad adottare una chiara decisione al riguardo e chiede alla stessa di informare il Parlamento in merito al seguito dato alla all'indagine OLAF avviata nel 2011; sollecita la Commissione a fornire al Parlamento un elenco in cui figurino tutte le organizzazioni, le imprese, gli altri organismi o soggetti che hanno ricevuto contratti della Commissione senza invito a presentare proposte, illustrando nel dettaglio il loro status giuridico;
Ucraina
236. rileva che nel 2013 i pagamenti dell'assistenza bilaterale a favore dell'Ucraina, finanziati a titolo del bilancio dello strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI), ammontavano a 152,8 milioni di EUR; osserva che il 42,5% dei pagamenti in questione (64,9 milioni di EUR) riguardano contratti gestiti direttamente dalla delegazione dell'Unione in Ucraina; segnala che il resto, ossia il 57,5% (87,9 milioni di EUR), è stato erogato sotto forma di sostegno al bilancio;
237. sottolinea che i pagamenti a sostegno del bilancio sono subordinati al raggiungimento di risultati e parametri di riferimento concordati congiuntamente; osserva che il governo beneficiario ha assunto un impegno riguardo a tali risultati e parametri di riferimento con la firma di un accordo di finanziamento bilaterale e che, laddove i risultati e i parametri non sono raggiunti, i pagamenti non vengono erogati;
238. riconosce che l'Ucraina si trova attualmente in una situazione particolarmente difficile; ritiene tuttavia che ciò non possa servire da scusa per non soddisfare le condizioni alle quali è concesso il sostegno al bilancio e, in particolare, per non affrontare il problema della corruzione diffusa nel paese;
239. invita pertanto la Commissione e la delegazione dell'Unione in Ucraina a dare prova di una particolare prudenza nell'erogazione dei fondi e a provvedere a che i fondi siano investiti nei progetti cui erano destinati;
Costi amministrativi dell'erogazione degli aiuti
240. esprime preoccupazione per gli elevati costi amministrativi, calcolati dalla Corte dei conti, derivanti dall'erogazione degli aiuti in Asia centrale; chiede alla Commissione di informare il Parlamento sui costi amministrativi dell'erogazione degli aiuti esterni, se superiori al 10% del bilancio previsionale;
Possibile appropriazione indebita di fondi per gli aiuti umanitari e di sviluppo dell'Unione
241. constata che l'OLAF ha redatto una relazione sugli aiuti umanitari concessi al campo profughi saharawi di Tindouf, Algeria (OF 2003/526); invita la Commissione a chiarire le misure adottate in risposta alle conclusioni di tale relazione; osserva che, stando a una relazione d'inchiesta dell'UNHRC(129), la mancata registrazione di una popolazione di profughi per un periodo così prolungato (quasi 30 anni dopo il loro arrivo) costituisce "una situazione anomala e unica nella storia dell'UNHRC"; esorta la Commissione a garantire che le persone algerine o saharawi messe sotto accusa dalla relazione dell'OLAF non abbiano più accesso agli aiuti finanziati dai contribuenti dell'Unione; invita la Commissione a rivalutare e adeguare gli aiuti dell'Unione all'effettivo fabbisogno della popolazione interessata e a garantire che gli interessi e le esigenze dei profughi non siano lesi, dal momento che sono i più vulnerabili a ogni possibile irregolarità;
242. esprime preoccupazione per la frode sulle retribuzioni pubbliche in Ghana dato che né la Banca mondiale né il Regno Unito, in quanto partner del progetto, hanno avvertito la Commissione circa le gravi preoccupazioni nutrite sulle carenze nei controlli e sul rischio riscontrato di errori contabili e frode;
Ricerca e altre politiche interne
Strategia Europa 2020
243. sottolinea che il settimo programma quadro (7°PQ) era il principale programma finanziato dalla Commissione; rileva che sono state firmate 809 convenzioni di sovvenzione, che interessano 10 345 partecipanti per un totale di 3 439 milioni di EUR di contributi dell'Unione; rileva che il 7°PQ contribuisce agli sforzi dell'Unione volti a investire in una competitività sostenibile ma evidenzia che l'Unione nel suo complesso è ancora lontana dall'obiettivo di destinare almeno il 3% del PIL a ricerca e sviluppo; osserva che sono stati compiuti alcuni progressi nel conseguimento degli indicatori chiave di performance (spesa lorda per ricerca e sviluppo – R&S, percentuale di spesa pubblica destinata alla R&S, progressi nell'attuazione dell'Unione dell'innovazione, quota dei contributi finanziari dell'Unione a favore delle piccole e medie imprese, riduzione dei tempi di concessione);
Errori
244. rileva che la Corte dei conti ha controllato 150 operazioni, segnatamente 89 operazioni relative alla ricerca (86 per il settimo programma quadro (7°PQ) e tre per il sesto programma quadro (6°PQ)), 25 operazioni relative ai programmi di apprendimento permanente (PAP) e "Gioventù in azione" (GiA) e 36 operazioni per altri programmi; si rammarica che la Corte dei conti stimi il tasso di errore più probabile al 4,6% (2012: 3,9%);
245. osserva che le spese legate a questo gruppo di politiche riguardano un'ampia gamma di obiettivi strategici, quali la ricerca e l'innovazione, l'istruzione, la sicurezza, la migrazione e le misure per combattere gli effetti della crisi finanziaria; osserva che la Commissione ha speso oltre il 50% (5 771 milioni di EUR) dell'importo disponibile per la ricerca; osserva che il 45% del bilancio di ricerca della Commissione è stato attuato da organismi (agenzie e imprese comuni) esterni alla direzione generale; constata che circa il 90% della spesa assume la forma di sovvenzioni a beneficiari che partecipano a progetti e che nel 2013 la Commissione ha concluso 809 convenzioni di sovvenzione;
246. rileva che il principale rischio sotto il profilo della regolarità è che i beneficiari possano indicare nelle proprie dichiarazioni di spesa costi non ammissibili o non documentati, che potrebbero non essere rilevati e corretti dai sistemi di controllo della Commissione o degli Stati membri;
247. si rammarica che il 35 % del tasso di errore stimato dipenda da spese per il personale non ammissibili o calcolate in maniera non corretta; rileva che in tale ambito rientrano la dichiarazione dei costi per il personale iscritti a bilancio anziché di quelli effettivi, come pure l'indicazione di costi per ore di lavoro non imputabili al progetto;
248. si rammarica che il 23% del tasso di errore stimato dipenda da costi indiretti non ammissibili, il 25% da altri costi diretti non ammissibili (IVA, spese di viaggio, ecc.) e il 17% dal mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici;
249. osserva che i richiedenti che presentano una domanda per la prima volta, in particolare le PMI, presentano profili di rischio/errore in gran parte sconosciuti; invita la Commissione a non compromettere gli sforzi compiuti per incoraggiare tali partecipanti a prendere parte al programma accrescendo sistematicamente il livello di controllo o gli oneri amministrativi nei loro confronti;
Sistemi di gestione e controllo
250. esprime stupore per il fatto che in nove delle 32 dichiarazioni di spesa certificate da revisori indipendenti la Corte dei conti ha riscontrato un livello significativo di errori; ritiene inaccettabile un simile livello di errore in quanto i revisori operano nel settore di loro competenza professionale;
251. invita la Commissione a sensibilizzare maggiormente i revisori in merito allo svolgimento delle loro funzioni;
252. constata che nel 2013 la Commissione ha condotto 500 audit ex post, svolgendo le relative azioni correttive e di recupero come pure controlli ex ante basati sul rischio;
253. appoggia la raccomandazione della Corte dei conti, accettata dalla Commissione, di svolgere le proprie attività di controllo per questo gruppo di politiche tenendo maggiormente in considerazione i rischi, focalizzando i controlli sui beneficiari a rischio elevato (ad esempio entità con minore esperienza in merito ai finanziamenti dell'Unione) e alleviando l'onere dei controlli per i beneficiari meno rischiosi;
254. ribadisce la necessità di trovare il giusto equilibrio tra minori oneri amministrativi e controlli finanziari efficaci;
255. si compiace del fatto che, nel 2014, i tempi per la concessione di sovvenzioni sono passati da 249 giorni a 209 giorni per il 94% delle convenzioni di sovvenzione;
256. accoglie con favore il fatto che la Commissione ha proseguito la sua campagna di comunicazione sulla base di un documento che elenca le dieci principali cause di errore, che è stato distribuito a tutti i partecipanti al programma nel 2012;
257. osserva che alla fine del 2013 il recupero degli importi dichiarati indebiti aveva raggiunto i 29,6 milioni di EUR, mentre gli importi recuperabili ancora dovuti erano cresciuti, passando da 12 milioni di EUR alla fine del 2012 a quasi 17 milioni di EUR;
258. rileva che le parti interessate del progetto (Organizzazione ITER e le agenzie nazionali, tra cui Fusion for Europe) hanno riconosciuto che il calendario e il bilancio attuali non sono realistici, come confermato da varie valutazioni indipendenti nel corso degli ultimi due anni (2013-2014); chiede di ricevere una copia del nuovo scadenziario e del nuovo bilancio che saranno presentati al Consiglio ITER nel giugno 2015; esprime preoccupazione per i sistematici ritardi nel programma ITER, che ne mettono in discussione l'efficienza e l'efficacia; è profondamente preoccupato per i sovraccosti che compromettono l'efficacia in termini di costi del programma oltre a mettere a rischio gli altri programmi europei, soprattutto nel settore della ricerca;
259. si compiace che il Fondo per le frontiere esterne abbia contribuito a favorire la solidarietà finanziaria; critica ciononostante il fatto che l'ulteriore valore aggiunto per l'Unione da esso fornito è stato limitato e che non si è potuto misurare il risultato complessivo, a causa di debolezze nel monitoraggio operato dalle autorità responsabili e di gravi carenze nelle valutazioni ex post svolte dalla Commissione e dagli Stati membri;
Galileo
260. prende atto delle risposte della Commissione sui progressi compiuti nell'attuazione del progetto Galileo: 4 satelliti della fase di validazione in orbita di Galileo (IOV) sono stati lanciati con successo nel 2011 e nel 2012, la fase di validazione in orbita di Galileo è stata conclusa con successo nel 2014, le caratteristiche progettuali del sistema, gli obiettivi di rendimento e il valore di riferimento per il funzionamento del sistema sono stati confermati, l'infrastruttura di terra, con diverse basi in tutto il mondo, è stata completata per le operazioni iniziali, le capacità di ricerca e salvataggio dei satelliti IOV Galileo sono state dimostrate con successo, il 22 agosto 2014 sono stati lanciati due satelliti (n. 5 e 6) che si sono collocati in un'orbita errata e, dal dicembre 2014, questi vengono progressivamente spostati verso un'orbita più favorevole al fine di utilizzarli nel miglior modo possibile, e, infine, è in corso la prova del carico pagante di navigazione dei satelliti; si attende di essere informato sui costi supplementari di tali azioni non previste;
261. rileva che nel 2013 la Corte dei conti ha sottoposto ad audit otto operazioni nel settore dei trasporti, concludendo che cinque di esse erano inficiate da uno o più errori; richiama l'attenzione sull'aumento della percentuale di operazioni affette da errori nel 2013 (62%) rispetto al 2012 (49%) ed esprime preoccupazione per il fatto che, come negli anni precedenti, per i progetti TEN-T esaminati la Corte dei conti ha rilevato diversi errori in relazione alla mancata osservanza delle norme unionali e nazionali sugli appalti; prende atto che, come nel precedente anno 2012, ancora una volta nel 2013 la DG MOVE non ha formulato una riserva relativa a errori in materia di appalti pubblici; invita perciò caldamente la Commissione ad adottare i provvedimenti necessari al fine di escludere tali errori in futuro; osserva che è estremamente importante estendere il controllo ex-ante ed ex-post dei beneficiari delle sovvenzioni, dei fondi e dei finanziamenti della Commissione, al fine di evitare un'utilizzazione abusiva delle risorse assegnate dall'Unione e di assicurare la verifica delle prestazioni; sottolinea che, sebbene il periodo di finanziamento 2007-2013 sia formalmente finito, per il finanziamento della coesione vige un principio N+2, il che significa che molti progetti saranno ancora in fase di realizzazione fino alla fine di quest'anno;
262. invita la Commissione, a fini di trasparenza, a pubblicare un elenco annuale facilmente accessibile dei progetti di trasporto cofinanziati dall'Unione, in cui figuri anche l'importo esatto del finanziamento accordato a ogni singolo progetto; osserva che tale elenco dovrà comprendere tutte le fonti di finanziamento unionale, come le TEN-T, Orizzonte 2020 e i fondi di coesione e regionali;
263. esorta la Commissione a riferire ogni anno in merito al modo in cui si è tenuto conto delle osservazioni sulle rispettive linee di bilancio;
264. ricorda che i progetti di trasporto nei periodi 2007-2013 e 2014-2020 sono stati e saranno finanziati da più fonti, tra cui il Meccanismo per collegare l'Europa, il Fondo di coesione e il Fondo europeo di sviluppo regionale; invita la Commissione a ricercare una maggiore sinergia tra le diverse fonti di finanziamento così da ottenere un'allocazione più efficiente dei fondi dell'Unione;
Ambiente e sanità pubblica
265. esprime soddisfazione per l'esecuzione globale delle linee di bilancio in materia di ambiente, azione per il clima, sanità pubblica e sicurezza alimentare nel 2013; ricorda ancora una volta che meno dello 0,5% del bilancio dell'Unione è dedicato a tali strumenti strategici e che non bisogna ignorare il chiaro valore aggiunto dell'Unione in tali settori nonché il sostegno dei cittadini europei a favore delle politiche ambientali e climatiche dell'Unione, oltre che della sanità pubblica e della sicurezza alimentare; deplora che tale percentuale sia scesa dallo 0,8 allo 0,5% nel 2012;
266. prende atto della presentazione dei settori strategici dell'ambiente e della sanità nell'ambito della relazione annuale della Corte dei conti per il 2013; esprime preoccupazione per il fatto che entrambi i settori strategici sono stati nuovamente inseriti nel capitolo dedicato anche allo sviluppo rurale e alla pesca; ribadisce la sua critica nei confronti di una simile composizione dei settori strategici e invita la Corte dei conti a rivedere il suo approccio nella prossima relazione annuale; ricorda al riguardo la relazione speciale n. 12/2014 della Corte dei conti dal titolo "Il FESR è efficace nel finanziare progetti che promuovono in modo diretto la biodiversità nell'ambito della strategia dell'UE per la biodiversità all'orizzonte 2020?", la quale sottolinea la necessità che la Commissione tenga una registrazione accurata della spesa diretta e indiretta in materia di biodiversità, fra cui Natura 2000; esorta gli Stati membri a facilitare questo processo fornendo dati precisi;
267. riconosce che la Corte dei conti effettua controlli a campione negli Stati membri in modo molto sistematico e stabilisce il tasso di errore su questa base; rileva che la Corte dei conti non indica in quali Stati membri o in quali settori sorgano i maggiori problemi; sottolinea pertanto la necessità di una chiara catena di responsabilità e, in tale contesto, attribuisce grande importanza alla qualità dei sistemi di controllo negli Stati membri;
268. considera soddisfacenti i progressi realizzati nell'attuazione di 14 progetti pilota (PP) e sei azioni preparatorie (AP), per un importo complessivo di 5 983 607 EUR; incoraggia la Commissione a continuare ad attuare i PP e le AP come proposto dal Parlamento;
269. rileva che la DG SANCO era responsabile dell'esecuzione di 233 928 461 EUR per le linee di bilancio relative alla sanità pubblica nel 2013, di cui il 98,1% è stato impegnato in modo soddisfacente; è consapevole del fatto che il 77% circa di tale bilancio è direttamente trasferito a tre agenzie decentrate (il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e l'Agenzia europea per i medicinali (EMA)), che tutti gli stanziamenti sono stati utilizzati al 100% tranne che per EMA ed EFSA, e che tale sottoesecuzione di stanziamenti di impegno di EMA ed EFSA corrisponde al risultato del 2012;
Cultura
270. si compiace del fatto che nel 2013 il tasso di esecuzione del bilancio per i programmi del periodo 2007-2013, in particolare per i programmi Apprendimento permanente (PAP), Cultura, Media e Gioventù in azione, è stato del 100%; chiede di rafforzare e aumentare la dotazione nel quadro dei programmi 2014-2020 in tema di istruzione e cultura; esprime particolare preoccupazione per il fatto che alla fine dell'anno la mancata corrispondenza tra gli stanziamenti di impegno e di pagamento adottati ha comportato una penuria di pagamenti (per il programma Erasmus+, ad esempio, pari a 202 milioni di EUR), con ripercussioni negative sull'esercizio successivo; teme fortemente e deplora che una situazione simile si possa verificare nel contesto dei nuovi programmi, in particolare Erasmus+ ed Europa creativa, il che, a sua volta, determinerebbe per l'Unione europea una pericolosa perdita di credibilità, minando la fiducia dei cittadini nelle sue istituzioni, e avrebbe conseguenze disastrose per i partecipanti ai programmi;
271. si compiace che il programma Erasmus, dal suo avvio nel 1987, abbia raggiunto e superato l'obiettivo di 3 milioni di studenti; prende atto del successo duraturo di cui sin dalla sua nascita gode questo programma di punta dell'Unione, che ha contribuito all'integrazione europea e alla crescente consapevolezza di una cittadinanza comune europea e del senso di appartenenza a essa;
272. esprime preoccupazione per il fatto che a livello europeo – come riportato nell'Eurobarometro speciale 399 del 2013 sulla partecipazione e sull'accesso alla cultura – i bilanci pubblici dedicati alla salvaguardia e alla promozione del patrimonio culturale sono in palese diminuzione, così come lo è la partecipazione alle attività culturali tradizionali; ritiene pertanto che debbano essere rafforzati i nuovi strumenti dell'Unione volti a sostenere l'agenda europea per la cultura, come i programmi Europa creativa e Orizzonte 2020 o la piattaforma culturale Europeana;
Misure da adottare
273. prende atto del fatto che il direttore generale della DG Ricerca e innovazione ha formulato una riserva generale per quanto riguarda la precisione delle dichiarazioni di spesa (3 664 milioni di EUR) per il 7° PQ nella relazione annuale di attività della direzione generale, anche se egli stesso si attende che l'incidenza finanziaria netta degli errori, basata su 1 552 progetti conclusi, sia pari a circa il 2,09%, vale a dire in prossimità della soglia di rilevanza; ritiene che tali riserve rendano priva di significato la dizione "sana gestione finanziaria"; invita pertanto il direttore generale a formulare in futuro riserve in modo più specifico e mirato;
274. invita la Commissione a fornire informazioni in merito alla durata media dei procedimenti in contraddittorio prima di procedere al recupero in questo gruppo di politiche, in tempo utile per la relazione sul seguito dato al discarico alla Commissione per il 2013;
275. si rammarica che la Commissione non abbia ancora inviato l'elenco dei beneficiari per paese; si attende di ricevere una risposta nella relazione sul seguito dato al discarico alla Commissione per il 2013;
276. si compiace che la Commissione abbia finalmente concesso al relatore l'accesso alla relazione di audit sui costi operativi per due programmi (6,9 milioni di EUR per Apprendimento permanente e 1,65 milioni di EUR per Gioventù in azione) nel 2012 e nel 2013 in Turchia; rileva che la relazione è stata trasmessa in virtù dell'accordo quadro; è preoccupato per le rilevanti carenze riscontrate ma si compiace delle misure adottate dalle autorità turche per porre rimedio al problema; chiede alla Commissione di valutare l'opportunità di imporre eventuali rettifiche finanziarie;
277. invita la Commissione a fornire ulteriori informazioni sulla spesa per il Programma di sostegno alla politica in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in tempo per la relazione sul seguito dato al discarico 2013 della Commissione; osserva che, per il programma in parola, l'importo dei pagamenti a rischio potrebbe arrivare a 3,4 milioni di EUR nel 2013, con un tasso di errore residuo del 2,8%; osserva che, nonostante queste circostanze, il direttore generale della DG Reti di comunicazione, contenuti e tecnologie (DG CONNECT) non ha formulato riserve;
278. invita la Commissione a riferire in modo esauriente, in tempo per la procedura di discarico 2014, sul potenziamento dell'orientamento strategico della direzione generale della Ricerca e dell'innovazione, avviato mediante l'esternalizzazione della gestione di due terzi dei costi operativi del 7° PQ a organismi esterni alla Commissione;
279. chiede alla Commissione di fornire, in tempo per la procedura di discarico 2014, un riepilogo dei progressi delle politiche tra il 7º PQ e Orizzonte 2020 per i ricercatori e le PMI;
Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)
280. accoglie favorevolmente le discussioni in corso tra l'OLAF e il suo comitato di vigilanza in merito alla revisione degli accordi operativi e li esorta a raggiungere un accordo comune e soddisfacente; prende atto degli sforzi compiuti dall'OLAF per attuare gli accordi operativi; sottolinea che tali sforzi non dovrebbero essere sproporzionati, in considerazione della ristrettezza delle risorse dell'ufficio;
281. segnala che il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio(130), in vigore dal 1º ottobre 2013, obbliga l'OLAF a garantire il funzionamento indipendente della segreteria del comitato di vigilanza (considerando 40 del regolamento in parola); non è a conoscenza, in questa fase, delle misure prese per attuare tale obbligo giuridico; sollecita la Commissione ad adottare provvedimenti immediati per porre rimedio alla situazione;
282. invita l'OLAF a consultare tempestivamente il proprio comitato di vigilanza, prima di modificare le istruzioni al suo personale in materia di procedure d'indagine e prima di stabilire le priorità della politica in materia di indagini;
283. deplora il fatto che l'OLAF non necessariamente attua le raccomandazioni del proprio comitato di vigilanza, a volte senza nemmeno fornire una motivazione; invita il direttore generale a migliorare la cooperazione in tale ambito;
284. ricorda che l'OLAF, al 31 gennaio 2012, aveva avviato 423 indagini; esprime preoccupazione in merito alla legittimità di una simile procedura; invita il comitato di vigilanza dell'OLAF a valutare la legittimità delle 423 indagini avviate all'improvviso nonché l'esito delle stesse; chiede inoltre al comitato di vigilanza dell'OLAF di esaminare le statistiche sulla durata delle indagini, di analizzare il funzionamento del sistema automatico di gestione dei fascicoli e di riferire in merito al Parlamento;
285. chiede altresì al comitato di vigilanza dell'OLAF di esaminare le statistiche sulla durata delle indagini, di analizzare il funzionamento del sistema automatico di gestione dei fascicoli e di riferire in merito alla commissione competente del Parlamento;
286. chiede all'OLAF di fornire statistiche più dettagliate sulla frequenza dell'avvio e della conclusione delle indagini nella sua relazione annuale;
287. chiede all'OLAF di fornire al Parlamento maggiori informazioni in merito agli aspetti pratici del processo di selezione dei fascicoli, alla lunghezza e agli orientamenti interni per il processo;
Amministrazione
288. evidenzia che negli ultimi quattro anni (2011-2014) sono state ricevute 336 145 domande per tutte le procedure di selezione avviate dall'Ufficio europeo di selezione del personale, che il costo medio di trattamento di una domanda può essere stimato a 238 EUR e che meno del 10% dei candidati viene infine inserito in una lista di riserva; sollecita risparmi con il denaro dei contribuenti dell'Unione riducendo la burocrazia e prorogando la validità delle liste di riserva per almeno due anni; chiede alla Commissione di riferire al riguardo entro giugno 2015;
289. chiede alla Commissione di indicare al Parlamento la pensione più elevata versata nel 2013 ai funzionari della Commissione;
290. esprime preoccupazione perché la Corte dei conti ha riscontrato che le disposizioni per ovviare a un basso rendimento del personale sono raramente attivate; invita la Commissione ad applicare pienamente le disposizioni dello statuto del personale;
291. sollecita informazioni sul personale che non figura nella tabella dell'organico e sui costi del personale finanziati da rubriche diverse da quella relativa all'"amministrazione"; deplora che non vengano trasmessi all'autorità di bilancio dati consolidati concernenti il numero totale di personale di questo tipo e le relative spese associate in seno alla Commissione;
292. segnala che il regolamento del Consiglio (CE, Euratom) n. 723/2004(131) ha introdotto nell'allegato 1.A due nuovi gradi, AD 13 e AD 14, accessibili al personale senza responsabilità di gestione, per il quale era prima previsto il limite al grado A4 (equivalente al grado AD 12); invita la Commissione ad aggiornare la relazione del 2011 sull'equivalenza delle carriere e la relazione sulle spese di personale generate nel 2013 dall'organico non dirigenziale di grado AD 13 e AD 14;
293. chiede alla Commissione di fornire informazioni circa il finanziamento di tutte le misure sociali, sportive e culturali per il proprio personale, compresi i benefici di tali misure per il rendimento e per l'integrazione delle persone trasferitesi all'estero e delle loro famiglie;
294. chiede alla Commissione di riferire in merito all'utilizzo del sistema di orario di lavoro flessibile nel seguito dato al discarico alla Commissione per il 2013;
295. esprime preoccupazione per il considerevole aumento del numero di alti funzionari di grado da AD 13 a AD 16; considera ciò un rischio per la reputazione dell'Unione, in quanto è difficile spiegare che le ore di lavoro straordinario non sono comprese in retribuzioni tanto cospicue;
296. osserva che le divergenze nei livelli retributivi dei funzionari che lavorano per le istituzioni dell'Unione e di quelli impiegati nelle amministrazioni nazionali continuano a essere alquanto considerevoli, comportando, tra l'altro, una mancanza di mobilità del personale tra il livello europeo e quello nazionale; invita la Commissione a condurre uno studio approfondito sui motivi di tali divergenze e a elaborare una strategia a lungo termine per ridurle, prestando particolare attenzione alle diverse indennità (indennità familiare, di dislocazione, di installazione e di nuova sistemazione), al congedo ordinario, alle vacanze, ai giorni di viaggio e alla compensazione di lavoro straordinario;
297. segnala la comunicazione del Segretario generale della Commissione sulla prevista limitazione a venti righe delle risposte alle interrogazioni parlamentari; invita i Commissari a farsi carico della loro responsabilità politica e a non permettere più che il Segretariato generale ponga un limite alle loro risposte;
298. esprime preoccupazione per la tutela degli informatori e sollecita la Commissione a vigilare affinché sia garantito il pieno rispetto dei loro diritti;
299. segnala che nel 2013 le organizzazioni non governative (ONG) hanno ricevuto quasi 9 milioni di EUR dalla DG Ambiente, quasi 4 milioni di EUR dalla DG Salute e consumatori e 5,7 milioni di EUR dalla DG Occupazione, affari sociali e inclusione; prende atto di una costante esternalizzazione dei compiti della Commissione; invita la Commissione a illustrare al Parlamento il valore aggiunto europeo dei fondi distribuiti attraverso tali ONG;
300. invita la Commissione a erogare ai Commissari in carica per meno di due anni un'indennità transitoria non superiore al periodo del loro mandato in qualità di Commissario;
301. ritiene che, in tempi di crisi e di tagli di bilancio in generale, sia necessario ridurre i costi degli "away day" del personale delle istituzioni europee e che esse dovrebbero svolgersi, per quanto possibile, nelle rispettive sedi delle istituzioni, dal momento che il loro valore aggiunto non giustifica costi così elevati;
302. esprime preoccupazione per la scarsa presenza di donne nei posti di responsabilità della Commissione; chiede alla Commissione di mettere a punto un piano per le pari opportunità, in particolare per quanto riguarda i posti dirigenziali, con l'obiettivo di correggere quanto prima tale squilibrio;
Ottenere risultati dal bilancio dell'Unione europea
303. deplora che, nonostante alcuni progressi riferiti dalla Corte dei conti(132), la quarta relazione di valutazione di cui all'articolo 318 TFUE ancora non costituisca un utile contributo all'attività di discarico, sebbene in virtù del TFUE dovrebbe essere parte delle prove quando il Parlamento concede ogni anno il discarico alla Commissione per l'esecuzione del bilancio; è preoccupato perché la mancata attenzione sulla performance costituisce un grave problema per il bilancio dell'Unione;
304. osserva che, nella relazione per il 2013, la Corte dei conti conclude che gli Stati membri, nel selezionare i progetti nell'ambito della gestione concorrente, si sono concentrati innanzitutto sulla necessità di spendere i fondi dell'Unione disponibili piuttosto che sulla performance da essi attesa; chiede, al fine di invertire tale tendenza e consentire un cambiamento verso una cultura del buon rendimento, che sia istituito un gruppo di lavoro indipendente di alto livello (al quale partecipino anche personalità accademiche) sui risultati del bilancio dell'Unione, allo scopo di formulare raccomandazioni per consentire un passaggio strutturale dalla logica della spesa a quella del buon rendimento, sulla base di una valutazione del valore aggiunto europeo e nel rispetto delle norme; ritiene che le conclusioni di tale gruppo di lavoro di alto livello dovrebbero essere disponibili in tempo utile prima della revisione intermedia dell'attuale QFP e costituire la base per il nuovo periodo di programmazione del QFP;
305. ribadisce la richiesta che le direzioni generali della Commissione definiscano nel loro piano di gestione un numero limitato di obiettivi semplici, conformi ai requisiti della Corte dei conti in termini di pertinenza, comparabilità e affidabilità e collegati ai principali obiettivi della strategia Europa 2020, riferiscano in merito al loro conseguimento nella relazione annuale di attività, in un capitolo intitolato "risultati politici", e che la Commissione adotti su tale fondamento la relazione di valutazione delle finanze dell'Unione come previsto all'articolo 318 TFUE;
306. chiede che la Commissione includa nelle prossime relazioni di valutazione di cui all'articolo 318 TFUE un'analisi dell'efficienza, dell'efficacia e dei risultati ottenuti in termini di crescita e posti di lavoro attraverso il piano di investimento di 315 miliardi di EUR annunciato il 26 novembre 2014 dal Presidente della Commissione Jean-Claude Juncker, in occasione della seduta plenaria del Parlamento;
307. chiede che nella prossima relazione di valutazione prevista all'articolo 318 TFUE la Commissione includa un'analisi effettuata in cooperazione con la Banca europea per gli investimenti sull'efficienza, sull'efficacia e sui risultati conseguiti dal piano per la crescita e l'occupazione di 120 miliardi di EUR adottato dal Consiglio europeo nella riunione del 28 e 29 giugno 2012;
308. ribadisce che l'organizzazione interna della Commissione, presieduta da Jean Claude Juncker, dovrebbe tenere presente il fatto che la strategia per la crescita e l'occupazione dell'Unione non si basa su attività condotte da singole direzioni generali, ma comprende sette iniziative faro trasversali, attuate di volta in volta da diverse DG; insiste sul fatto che il coordinamento e la cooperazione necessari in seno alla Commissione non dovrebbero comportare nuove formalità e oneri burocratici;
309. invita la Commissione a gestire il proprio bilancio in modo che non vi siano sovrapposizioni fra le politiche tematiche e duplicazioni degli sforzi tra le varie DG aventi competenze simili o identiche;
310. ritiene che il concetto/l'idea di studi concernenti la valutazione d'impatto sulla sostenibilità debba applicarsi a tutti i tipi di sostegno finanziario, non solo nell'ambito della spesa della Commissione ma anche di quella di tutte le tutte le istituzioni, organi ed agenzie dell'Unione; è del parere che nessuna spesa debba essere consentita e ammessa se non è conforme allo studio/all'analisi concernente la valutazione d'impatto;
311. chiede che la Commissione presenti alla commissione competente del Parlamento, entro settembre 2015, una relazione completa sulle attività da essa svolte al fine di incoraggiare i cittadini in generale a denunciare le irregolarità di cui vengono a conoscenza;
Agenzie esecutive
312. deplora che, secondo la relazione di revisione sui conti annuali dell'Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto(133), l'Agenzia non svolga verifiche ex ante soddisfacenti sulle spese per la propria sede fatturate dal gestore degli edifici e che, quindi, nel 2013 essa abbia pagato, senza chiederne il rimborso, l'IVA su tali spese per un ammontare di 113 513 EUR; osserva che la maggior parte dei contratti, delle fatture e delle ricevute alla base di tali spese non erano a disposizione dell'Agenzia esecutiva; segnala l'elevato tasso di riporti per il titolo II (27%, pari a 666 119 EUR), il quale solleva interrogativi in merito alla sana gestione finanziaria di tale Agenzia esecutiva;
Contrabbando di tabacco
313. ricorda che il Parlamento europeo ha chiesto, nella risoluzione che accompagna il discarico alla Commissione per l'esercizio 2012, una valutazione degli accordi esistenti con i quattro gruppi del tabacco (Philip Morris International Corporation Inc. (PMI), Japan Tobacco International Corporation, British American Tobacco Corporation e Imperial Tobacco Corporation); osserva che durante l'audizione a porte chiuse su tale tematica la Commissione si è impegnata a presentare, entro maggio 2015, una valutazione delle esperienze maturate in relazione all'accordo con PMI che scadrà a breve.
Cfr.la predetta risoluzione del Parlamento del 29 aprile 2015 sulle relazioni speciali della Corte dei conti nel contesto del discarico alla Commissione per l'esercizio 2013 - parte I.
Cfr.la predetta comunicazione della Commissione COM(2014)0618, tabella 5.2: ritiri nella politica di coesione (775 milioni di EUR), recuperi per lo sviluppo rurale (129 milioni di EUR) e rettifiche finanziarie disimpegno/detrazione alla chiusura nella politica di coesione (494 milioni di EUR) o in altri settori d'intervento diversi dalla politica agricola e di coesione sociale (1 milione di EUR).
Comunicazione della Commissione dell'11 giugno 2014 dal titolo "Sintesi delle realizzazioni della Commissione in materia di gestione per il 2013" (COM(2014)0342), pag. 14: importo totale massimo a rischio per l'intera spesa del 2013 (bilancio dell'UE e del FES).
L'allegato 1 alla relazione di sintesi definisce gli "importi a rischio" "il valore della frazione delle operazioni che si ritiene non siano pienamente conformi ai requisiti normativi e contrattuali di applicazione una volta attuati tutti i controlli (misure correttive) intesi a ridurre i rischi di non conformità".
Dei 322 miliardi di EUR in questione, 222 miliardi rappresentano impegni di bilancio non ancora liquidati e 99 miliardi riguardano passività di bilancio non coperte dagli impegni da liquidare.
Presentazione delle relazioni annuali della Corte dei conti a cura del suo presidente, Vítor Manuel da Silva Caldeira, nella riunione della commissione CONT del 5 novembre 2014.
Cfr.la relazione annuale della Corte dei conti per il 2013, punto 2.11, e la relazione speciale della Corte dei conti n. 11/2013 (discarico 2013) dal titolo "Ottenere dati affidabili relativi al reddito nazionale lordo (RNL): un approccio più strutturato e più mirato renderebbe più efficace la verifica della Commissione".
Dichiarazione di Jacek Dominik sulla revisione del reddito nazionale lordo degli Stati membri, comunicato stampa, Bruxelles, 27 ottobre 2014, ultima frase.
Parere n. 7/2014 su una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 recante applicazione della decisione 2007/436/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU C 459 del 19.12.2014, pag. 1).
Cfr.l'analisi panoramica della Corte dei conti dal titolo "Impiegare nel miglior modo i fondi dell’UE: un’analisi panoramica dei rischi per la gestione finanziaria del bilancio dell'UE", 2014, pag. 67.
Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).
Dati indicativi sulla distribuzione degli aiuti diretti ricevuti, in base a una classe dimensionale di aiuti, versati al produttore secondo il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, trasmessi dal Commissario Hogan l'8 dicembre 2014.
A norma del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1), in talune regioni può essere accordato un sostegno transitorio per incoraggiare i produttori che desiderano acquisire lo status di organizzazione di produttori (OP) per la costituzione di associazioni di produttori. Tale finanziamento può essere parzialmente rimborsato dall'UE e cessa non appena il gruppo di produttori è riconosciuto come OP.
Cfr.la risposta della Commissione alla domanda scritta n. 11, durante l'audizione della commissione CONT con il commissario Phil Hogan del 1º dicembre 2014.
Cfr.la relazione speciale n. 23/2014 della Corte dei conti intitolata: "Errori nella spesa per lo sviluppo rurale: quali sono le cause e in che modo sono stati affrontati?", che indica a pag. 10 che l'8,2% rappresenta una media per il triennio con un limite inferiore del 6,1% e un limite superiore del 10,3%. La media si articola nei seguenti valori annuali: 8,4% per il 2011, 8,3% per il 2012 e 7,9% per il 2013.
Dichiarazione del membro della Corte dei conti, Rasa Budbergyte, durante l'audizione della commissione CONT con il Commissario Phil Hogan del 1°dicembre 2014.
Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (GU L 138 del 13.5.2014, pag. 5).
Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).
Deplora che i seguenti 73 sistemi di gestione e controllo negli Stati membri siano stati ritenuti, nella migliore delle ipotesi, parzialmente attendibili (contrassegnati in arancione all'interno di una scala cromatica che comprende verde, giallo, arancione, rosso): Vorarlberg (AT), Vienna (AT), Stiria (AT), Tirolo (AT), Bruxelles (BE), sviluppo regionale (BG), ambiente (BG), imprese & innovazione (CZ), ROP NUTSII North-East (CZ), ROP NUTS II Silesia (CZ), PO integrato (CZ), Turingia (DE), Meclemburgo Pomerania Anteriore (DE), Sassonia-Anhalt, Brema (DE), Renania Settentrionale-Vestfalia (DE), EC ENV (EE), Attica (EL), Grecia occidentale (EL), Macedonia-Tracia (EL), Tessaglia-Grecia continentale-Epiro (EL), Creta e isole dell'Egeo (EL), Murcia (ES), Melilla (ES), Ceuta (ES), Asturie (ES), Galizia (ES), Estremadura (ES), Castiglia La Mancha (ES), Andalusía (ES), Fondo di coesione (ES), Cantabria (ES), regione basca (ES), Navarra (ES), Madrid (ES), Rioja (ES), Catalogna (ES), isole baleari (ES), Aragona (ES), Castiglia e Leon (ES), regione di Valencia (ES), isole Canarie (ES), ricerca, sviluppo e innovazione per le imprese (ES), sviluppo economico (HU), energia e ambiente (HU), Pannonia occidentale (HU), Grande pianura meridionale (HU), Transdanubio centrale (HU), Ungheria settentrionale (HU), trasporti (HU), Grande pianura settentrionale (HU), Transdanubio meridionale (HU), Ungheria centrale (HU), Adriatico (strumento di assistenza di preadesione - IPA), Meclemburgo-Pomerania occidentale/Brandeburgo-Polonia (cooperazione territoriale europea - ETC), regione frontaliera Fiandre-Paesi Bassi (ETC), reti e mobilità (IT), ricerca (IT), sicurezza (IT), Calabria (IT), Puglia (IT), Sicilia (IT), Basilicata (IT), Sardegna (IT), infrastrutture e ambiente (PL), sviluppo della Polonia orientale (PL), società dell'informazione (SK), ambiente (SK), PO regionale (SK), trasporti (SK), sanità (SK), competitività e crescita economica (SK), assistenza tecnica (SK), ricerca e sviluppo (SK).
a.b.c.d.e.f.g.h.i.ICP "20 Importi non ammissibili ex ante"ICP 1 "Attuazione delle previsioni finanziarie: Pagamenti"ICP 2 "Attuazione delle previsioni finanziarie: Contratti"ICP 4 "RAL - Capacità di assorbimento",ICP 18 "Percentuale di progetti ispezionati nel periodo della relazione sulla gestione degli aiuti esterni"ICP 21 "Attuazione del piano annuale di audit: anno n (2013)"ICP 22 "Attuazione del piano annuale di audit: anno n-1 (2012)"ICP 23 "Attuazione del piano annuale di audit: anno n-2 (2011)"ICP 26 "Recupero o motivazione degli importi non ammissibili di audit".
Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248, del 18.9.2013, pag. 1).
Regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità (GU L 124, del 27.4.2004, pag. 1).
Cfr.relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti relativi all'esercizio 2013, corredata delle risposte dell'Agenzia (in precedenza Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto) (GU C 442, del 10.12.2014, pag. 358), punti da 11 a 13.
Relazioni speciali della Corte dei conti nel contesto del discarico alla Commissione per l'esercizio 2013
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Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sulle relazioni speciali della Corte dei conti nel contesto del discarico alla Commissione per l'esercizio 2013 (2014/2140(DEC))
– vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2013, accompagnata dalle risposte delle istituzioni(3),
– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità(4) dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2013, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– viste la sua decisione del 29 Aprile 2015 sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2013, sezione III – Commissione(5), e la sua risoluzione recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione,
– viste le relazioni speciali della Corte dei conti elaborate a norma dell'articolo 287, paragrafo 4, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– vista la raccomandazione del Consiglio, del 17 febbraio 2015, sullo scarico da dare alla Commissione sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2013 (05303/2015 – C8-0053/2015),
– visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(6),
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(7), in particolare gli articoli 62, 164, 165 e 166,
– visti l'articolo 93 e l'allegato V del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0067/2015),
A. considerando che, in base all'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, la Commissione dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi e che, in applicazione dell'articolo 317 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, procede all'esecuzione del bilancio in cooperazione con gli Stati membri, sotto la propria responsabilità, in conformità del principio della buona gestione finanziaria;
B. considerando che le relazioni speciali della Corte dei conti forniscono informazioni su questioni d'interesse per l'esecuzione dei fondi e sono pertanto utili al Parlamento nell'esercizio del suo ruolo di autorità di discarico;
C. considerando che le sue osservazioni sulle relazioni speciali della Corte dei conti costituiscono parte integrante della sua decisione del 29 aprile 2015 sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2013, sezione III – Commissione;
Parte I - Relazione speciale n. 11/2013 della Corte dei conti dal titolo "Ottenere dati affidabili relativi al reddito nazionale lordo (RNL): un approccio più strutturato e meglio mirato renderebbe più efficace la verifica della Commissione"
1. invita la Commissione a svolgere un'analisi strutturata e formalizzata, che tenga conto dei costi e dei benefici e che consenta di pianificare la sua verifica di aree specifiche o (sub)processi di compilazione e stabilire le priorità; ritiene che tale analisi dovrebbe prendere in considerazione i rischi connessi alla compilazione dei conti nazionali effettuata dagli Stati membri e alla dimensione relativa dei componenti dell'RNL nell'economia totale; osserva che questa valutazione dei rischi dovrebbe essere basata su tutte le informazioni qualitative e quantitative disponibili in tutti i servizi di Eurostat e concentrarsi sulle procedure di compilazione descritte negli inventari RNL e nelle recenti relazioni sulla qualità dell'RNL degli Stati membri;
2. chiede alla Commissione di ridurre la durata del ciclo di verifica, al fine di limitare l'uso delle riserve generali; ritiene che tali riserve dovrebbero essere limitate a casi eccezionali in cui vi sono rischi significativi che gli interessi finanziari dell'Unione non siano tutelati, per esempio quando uno Stato membro effettua una revisione generale durante il ciclo di verifica o a intervalli irregolari;
3. invita Eurostat a riferire in modo chiaro e tempestivo al comitato RNL in merito a tutti i casi in cui ritiene venga applicata l'analisi costi/benefici;
4. si attende che il processo di verifica da parte della Commissione includa una valutazione qualitativa dei rischi, strutturata e formalizzata, delle procedure di compilazione descritte negli inventari RNL, nonché una verifica approfondita dei componenti dell'RNL rilevanti e a rischio; ritiene che la selezione dei componenti dell'RNL per la verifica approfondita dovrebbe essere effettuata in base all'analisi costi-benefici di cui alla raccomandazione 1; è del parere che l'estensione e gli obiettivi della verifica approfondita dovrebbero essere più ampi di quelli della verifica diretta effettuata da Eurostat nel recente ciclo di verifica;
5. invita la Commissione a prestare particolare attenzione, nell'ambito delle sue verifiche, all'esaustività dell'RNL degli Stati membri e all'uso di procedure di stima comparabili per valutare l'economia sommersa nei conti nazionali; chiede a Eurostat di controllare se gli orientamenti della Commissione siano seguiti da tutti gli Stati membri e di intraprendere le azioni del caso per garantire un trattamento uniforme di questo problema in tutti gli Stati membri;
6. invita la Commissione a documentare il proprio lavoro, raccogliendo informazioni complete sulla verifica effettuata da Eurostat sulla base di controlli documentali e/o di visite presso gli istituti nazionali di statistica (INS); ritiene che i fascicoli di controllo di Eurostat dovrebbero consentire d'identificare chiaramente i risultati dei controlli effettuati sui componenti dell'RNL selezionati, nel rispetto delle norme di controllo interno (ICS);
7. chiede a Eurostat di valutare, ove possibile, il potenziale impatto (per le osservazioni quantificabili) e/o gli importi a rischio (per le osservazioni non quantificabili) dei punti di azione, e di stabilire criteri di rilevanza chiari al fine di formulare riserve specifiche; è convinto che tali criteri dovrebbero essere qualitativi o quantitativi; è del parere che, come regola generale, si dovrebbero esprimere riserve su specifici componenti dell'RNL relativi ai punti d'azione non presi in considerazione dagli INS entro i termini fissati e il cui impatto potrebbe essere rilevante;
8. invita Eurostat a migliorare il coordinamento tra il servizio incaricato della verifica dell'RNL ai fini delle risorse proprie e gli altri servizi, in particolare quelli che si occupano dei conti nazionali; ritiene che laddove eventuali azioni intraprese da altri servizi di Eurostat possano avere ripercussioni sulla compilazione del prodotto interno lordo (PIL) e/o dell'RNL, il comitato RNL dovrebbe essere consultato e la decisione finale su tali misure dovrebbe essere presa a un livello gerarchico adeguato in seno a Eurostat;
9. chiede a Eurostat di migliorare le relazioni di valutazione per fornire un giudizio completo, trasparente e coerente dei dati RNL degli Stati membri; ritiene che i pareri annuali del comitato RNL dovrebbero includere una chiara valutazione dell'eventuale adeguatezza dei dati RNL degli Stati membri ai fini delle risorse proprie, dell'eventuale conformità dei loro contenuti ai requisiti del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003(8) del Consiglio (regolamento RNL) e dell'eventuale utilizzo appropriato nella procedura di bilancio prevista dal regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio(9) (regolamento sulle risorse proprie);
10. è del parere che le relazioni annuali di attività (RAA) della DG Bilancio e di Eurostat dovrebbero fornire un quadro veritiero e corretto della verifica dei dati RNL degli Stati membri e della gestione delle risorse proprie basate sull'RNL; invita pertanto la Commissione a stabilire requisiti affinché Eurostat riferisca con regolarità in merito ai risultati delle proprie verifiche dei dati RNL, consentendo alla DG Bilancio di formulare la necessaria dichiarazione di affidabilità, da utilizzare nel contesto delle sue RAA;
Parte II - Relazione speciale n. 13/2013 della Corte dei conti dal titolo "L'assistenza allo sviluppo fornita dall'UE all'Asia centrale"
11. accoglie con favore la relazione speciale che valuta l'assistenza allo sviluppo fornita dall'UE all'Asia centrale; prende atto dei rilievi, delle conclusioni e delle raccomandazioni e presenta qui di seguito le proprie osservazioni e raccomandazioni;
Osservazioni generali
12. si compiace delle osservazioni formulate nella relazione secondo cui la Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) hanno compiuto sforzi significativi in un contesto geografico e politico alquanto difficile;
13. sottolinea, tuttavia, che vi è ancora margine di miglioramento per quanto riguarda il migliore orientamento e adeguamento delle strategie di sviluppo dell'Unione attraverso modelli di assistenza appropriati per aumentare la visibilità e l'impatto degli obiettivi politici dell'Unione a livello regionale;
14. mette in risalto il fatto che il livello e la natura dell'impegno dell'Unione devono essere differenziati e subordinati a progressi misurabili nell'ambito della democratizzazione, dei diritti umani, della buona governance, dello sviluppo socioeconomico sostenibile, dello Stato di diritto e della lotta alla corruzione, offrendo laddove necessario la propria assistenza per favorire tali progressi, secondo orientamenti simili ai principi della politica di vicinato dell'Unione;
15. ritiene che la continua promozione da parte dell'Unione di programmi destinati ai paesi dell'Asia centrale rappresenti un importante strumento transfrontaliero per stimolare la comprensione e la cooperazione fra i paesi della regione;
16. sottolinea che la cooperazione allo sviluppo con i paesi dell'Asia centrale può portare a risultati solo se tali paesi rispettano i principi internazionali in materia di democrazia, governance, Stato di diritto e diritti umani; ribadisce allo stesso modo che la cooperazione allo sviluppo dell'Unione non deve essere subordinata a interessi economici, energetici o di sicurezza;
Futuri sviluppi per quanto riguarda la pianificazione e l'attuazione della futura assistenza allo sviluppo
17. ritiene che la Commissione dovrebbe progettare i futuri programmi regionali in modo che siano in grado di conseguire una vera e propria dimensione regionale;
18. chiede alla Commissione di concentrare tutta l'assistenza fornita su un numero ridotto di settori;
19. sottolinea che la futura assistenza allo sviluppo dovrebbe essere migliorata intensificando, da un lato, il coordinamento interno all'Unione e, dall'altro, l'impegno verso altri donatori internazionali e interlocutori regionali;
20. è decisamente favorevole ad aprire delegazioni dell'Unione a pieno titolo in tutti i paesi dell'Asia centrale, quale strumento per incrementare la presenza e la visibilità dell'Unione nella regione, nonché la cooperazione e l'impegno a lungo termine con tutti i settori della società e per promuovere lo sviluppo di una migliore comprensione e la nascita dello Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani; è convinto che la presenza di queste delegazioni contribuirà notevolmente al conseguimento degli obiettivi dell'assistenza allo sviluppo;
21. invita la Commissione a definire un sistema per il calcolo e la rendicontazione dei costi amministrativi complessivi derivanti dalla fornitura dell'assistenza allo sviluppo;
22. chiede che la Commissione definisca e applichi condizioni rigorose e oggettivamente verificabili per gli eventuali programmi di sostegno al bilancio prolungati, in particolare prestando sufficiente attenzione a sostenere i meccanismi anticorruzione;
23. ricorda che la corruzione rappresenta un grave problema nei paesi dell'Asia centrale; rileva che, nell'indice di percezione della corruzione di Transparency International, tutti i paesi dell'Asia centrale hanno ricevuto un punteggio inferiore a 28 su 100 nel 2011, mentre Kirghizistan, Uzbekistan e Tagikistan si classificano nell'ultimo 10 % dei 182 paesi esaminati;
24. ritiene che una corruzione così intensa possa incidere sulla reputazione della Commissione e ridurre l'efficacia dei programmi di sostegno;
25. è del parere che le decisioni di esborso dovrebbero essere basate sugli effettivi progressi conseguiti dai paesi partner piuttosto che sull'impegno a intraprendere riforme; sottolinea l'importanza di garantire un adeguato dialogo politico fondato su un approccio basato sugli incentivi e un controllo continuo delle riforme e dei programmi di settore che misurano le prestazioni e la sostenibilità dei risultati;
26. chiede una maggiore trasparenza nell'assegnazione dei fondi da parte dell'Unione e delle ambasciate degli Stati membri per sostenere partner non governativi realmente indipendenti, in modo tale da aiutarli a svolgere un ruolo efficace nello sviluppo e nel consolidamento della società civile;
27. chiede che la Commissione migliori la concezione e l'attuazione dei programmi alla luce degli insegnamenti tratti e dell'evoluzione delle circostanze;
28. chiede alla Commissione di rendere conto dei risultati e dell'impatto, in modo da consentire un confronto con i piani e gli obiettivi;
Parte III - Relazione speciale n. 15/2013 della Corte dei conti dal titolo "La componente Ambiente del programma LIFE è stata efficace?"
29. sottolinea che è necessario che il programma LIFE funga da catalizzatore dei cambiamenti nello sviluppo e nell'attuazione delle politiche, e che la Commissione stabilisca obiettivi chiari, specifici, misurabili e conseguibili per i progetti da finanziare;
30. evidenzia la necessità che i progetti finanziati dal programma LIFE contribuiscano alla realizzazione degli obiettivi specifici di più di uno dei settori prioritari del programma; sottolinea che i progetti finanziati non devono rimanere isolati, bensì assumere un carattere transnazionale e contribuire in modo misurabile alla diffusione, alla sostenibilità e alla replicabilità dei loro risultati in altri Stati membri;
31. osserva che la selezione dei progetti migliori può talvolta subire distorsioni dovute alle dotazioni nazionali; incoraggia gli Stati membri a mantenere un equilibrio geografico proponendo progetti più integrati, ma ribadisce che i fondi dovrebbero essere innanzitutto distribuiti in base al merito dei progetti, evitando di metterne a repentaglio la qualità;
32. rileva che occorre dedicare un'attenzione particolare al potenziale dei progetti da diffondere, sostenere e replicare; invita la Commissione a stabilire indicatori chiari onde esaminare il potenziale di diffusione, sostenibilità e replicabilità dei progetti valutati, in modo da realizzare gli obiettivi dei vari programmi; incoraggia la Commissione a monitorare il seguito di tali obiettivi;
33. esorta la Commissione a migliorare i propri strumenti di gestione dei programmi al fine di evitare procedure di selezione poco trasparenti; ritiene che ciò comprenda il miglioramento dei moduli di valutazione per la selezione dei progetti attraverso l'introduzione di modelli dettagliati per la valutazione dei costi dichiarati, un adeguato monitoraggio dei progetti con l'impiego di adeguati indicatori di realizzazione e di risultato comuni e un monitoraggio approfondito del seguito dato ai progetti;
Parte IV - Relazione speciale n. 16/2013 della Corte dei conti dal titolo "Valutazione della situazione per quanto attiene all''audit unico' (single audit) e all'utilizzo, da parte della Commissione, del lavoro svolto dalle autorità di audit nazionali nel settore della coesione"
34. sottolinea i possibili miglioramenti in termini di efficienza derivanti da una catena di audit unica basata su principi e regole comuni; incoraggia gli Stati membri, la Commissione e la Corte dei conti a portare avanti i loro sforzi in tale settore; è del parere che il sistema di audit unico debba altresì tenere conto dei cicli dei programmi pluriennali;
35. rammenta alla Commissione le osservazioni del Parlamento(10) riguardo alle conclusioni della Corte dei conti nella sua relazione annuale per il 2012: "sottolinea che i risultati dell'audit della Corte dei conti rivelano carenze nei "controlli di primo livello" delle spese [negli Stati membri]; osserva che, per il 56 % delle operazioni inficiate da errori (quantificabili e/o non quantificabili) nel settore della politica regionale, la Corte dei conti ritiene che le autorità degli Stati membri disponessero di informazioni sufficienti a rilevare e correggere uno o più errori prima di certificare la spesa alla Commissione"; osserva che, per tale motivo, il Parlamento ha condiviso le riserve espresse dal Direttore generale della DG REGIO riguardo ai sistemi di gestione e controllo del FESR/Fondo di coesione/Strumento di preadesione per il periodo di programmazione 2007-2013 in 17 Stati membri (72 programmi) e ha chiesto interventi urgenti;
36. resta pertanto persuaso che gli Stati membri debbano prestare un'attenzione ben maggiore nell'amministrare i fondi strutturali;
37. mette in evidenza, a tale proposito, l'importanza di introdurre dichiarazioni nazionali, sottoscritte da organismi competenti, possibilmente politici, e di basarsi sulle dichiarazioni annuali di affidabilità della gestione (articolo 59, paragrafo 5, del regolamento finanziario);
38. accoglie con favore il fatto che dal 2009 la Commissione abbia effettuato audit in loco di vasta portata per valutare il lavoro delle autorità di audit; osserva che ha proceduto a 269 missioni di audit e rivisto rispettivamente 47 e 84 autorità di audit per il FESR e il FSE; rileva che le missioni hanno coperto rispettivamente il 96 % e 99 % circa degli stanziamenti complessivi; ritiene che, durante un periodo di finanziamento, la Commissione dovrebbe controllare tutti i programmi operativi (PO) almeno una volta;
39. accoglie con favore il fatto che la Commissione si sia avvalsa di interruzioni e sospensioni dei pagamenti in caso di errori superiori alla soglia di rilevanza del 2 %; ritiene che si tratti di strumenti utili per proteggere gli interessi finanziari dell'Unione ed è del parere che la Commissione dovrebbe concentrare i propri controlli sugli attori con "prestazioni scadenti";
40. ritiene che gli Stati membri dovrebbero fornire alla Commissione informazioni sufficientemente dettagliate sui loro audit;
41. appoggia la raccomandazione della Corte dei conti secondo cui la Commissione dovrebbe adottare misure appropriate affinché le autorità di audit possano avvalersi di un quadro metodologico stabile e vincolante che assicuri in tutti gli Stati membri un controllo della spesa dell'Unione secondo principi comuni e una precisa comunicazione dei risultati;
42. osserva con soddisfazione che il 13 dicembre 2013 la Commissione ha presentato una comunicazione sull'applicazione delle rettifiche finanziarie nette agli Stati membri nei settori dell'agricoltura e della politica di coesione (COM(2013)0934); sottolinea tuttavia che molti sono i fattori da cui dipende la possibilità che il nuovo strumento porti a più frequenti rettifiche nette e quindi a un tasso di errore minore nella politica di coesione;
43. invita la Corte dei conti e la Commissione a sviluppare uno strumento di audit che, da un lato, registri annualmente gli errori e le irregolarità, mentre, dall'altro, prenda anche in considerazione le rettifiche finanziarie nel corso del periodo di programmazione;
44. accoglie con favore il fatto che, a settembre 2013, la Commissione abbia aggiornato la tabella di marcia per l'implementazione e il monitoraggio della corretta attuazione del principio dell'audit unico, la cui ottemperanza dovrebbe consentire alle autorità nazionali di ottenere lo "status di audit unico"; chiede una copia di tale documento;
45. è consapevole che il controllo della spesa potrebbe rappresentare un onere amministrativo; ritiene che l'obbligo dell'assunzione di responsabilità non debba scoraggiare i potenziali beneficiari dal chiedere un'assistenza finanziaria;
Parte V - Relazione speciale n. 17/2013 della Corte dei conti dal titolo "Finanziamenti UE per il clima nel contesto degli aiuti esterni"
46. accoglie con favore la relazione speciale sui finanziamenti dell'Unione per il clima nel contesto degli aiuti esterni, che reca un importante contributo al dibattito politico e finanziario generale sulla politica e la diplomazia dell'Unione in materia di clima; prende atto dei rilievi, delle conclusioni e delle raccomandazioni e presenta qui di seguito le proprie osservazioni e raccomandazioni;
Osservazioni generali
47. si compiace delle conclusioni della relazione, secondo cui la Commissione ha gestito bene la spesa dell'Unione legata al clima a carico del bilancio dell'Unione e del Fondo europeo di sviluppo (FES);
48. si compiace altresì dei lavori avviati da Commissione e Stati membri per l'elaborazione di una norma comune dell'Unione per il monitoraggio, la rendicontazione e la verifica in materia di finanziamenti pubblici per il clima;
49. ribadisce la posizione del Parlamento, di cui la Corte dei conti ha preso atto nella sua relazione speciale, secondo cui le risorse dell'Unione destinate al clima dovrebbero andare ad aggiungersi all'obiettivo dello 0,7 %; si rammarica che il concetto di addizionalità difeso dal Parlamento nei negoziati relativi allo strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI) non sia stato confermato;
50. segnala tuttavia che la Commissione dovrebbe esercitare un ruolo di guida adeguato per ottimizzare il suo impatto a livello internazionale e consolidare gli strumenti atti a creare i presupposti per la diplomazia climatica/verde dell'Unione nei prossimi anni, in particolare per rispettare i parametri di riferimento relativi al clima nell'ambito del DCI, quali adottati nel dicembre 2013, laddove la Commissione dovrebbe "contribuire a realizzare l'obiettivo di destinare almeno il 20 % del bilancio dell'Unione alla transizione verso una società a basse emissioni di carbonio e resistente ai cambiamenti climatici, mentre il programma su beni pubblici e sfide globali dovrebbe destinare almeno il 25 % dei fondi ai cambiamenti climatici e all'ambiente (considerando 20 del DCI)"; indica che l'allegato IV del DCI specifica inoltre che, nell'ambito del programma su beni pubblici e sfide globali, il 27 % dei fondi è destinato ad "Ambiente e cambiamenti climatici" e almeno il 50 % alle azioni per il clima e agli obiettivi ambientali;
51. si compiace del fatto che, dal 2011, circa 40 paesi si sono impegnati a migliorare la programmazione congiunta a livello dell'Unione; rileva tuttavia che il coordinamento tra la Commissione e gli Stati membri in materia di finanziamenti per il clima destinati ai paesi in via di sviluppo necessita ancora di un notevole miglioramento non solo per realizzare gli impegni all'orizzonte del 2020 ma anche per consentire all'Unione di rimanere in una posizione di avanguardia in termini di azioni per il clima e allo scopo di combattere la corruzione nei paesi in via di sviluppo;
52. ribadisce il sostegno del Parlamento a favore della programmazione congiunta e il riconoscimento dei significativi risultati raggiunti in tale ambito; si attende di essere consultato nuovamente, come promesso dalla Commissione, qualora la programmazione in parola dovesse comportare modifiche a quella del DCI;
53. prende atto delle spiegazioni relative alle difficoltà incontrate nel controllo e nella rendicontazione dovute alle diverse pratiche di rendicontazione adottate negli Stati membri, come illustrato nella relazione di rendiconto della Commissione sul finanziamento per lo sviluppo, pubblicata il 3 luglio 2014 sotto forma di documento di lavoro dei suoi servizi, compresa una sezione nel volume I sul finanziamento del clima in cui vengono fornite informazioni sul finanziamento dell'Unione al settore climatico; osserva che la relazione riporta la cifra di 7,3 miliardi di EUR resa disponibile dall'Unione e dagli Stati membri a titolo di finanziamento rapido, ed esorta a conseguire ulteriori miglioramenti nella rendicontazione relativa all'impatto e ai risultati degli aiuti allo sviluppo;
Sviluppi futuri
54. chiede che i fondi, quando incanalati attraverso il sostegno di bilancio, siano assegnati in misura maggiore a settori specifici, incluso il finanziamento per il clima, e sollecita in generale una maggiore trasparenza sull'impiego dei fondi;
55. ritiene che la Commissione e il SEAE dovrebbero rafforzare la loro politica di comunicazione, sia in merito al sostegno fornito globalmente o ai singoli paesi beneficiari che per promuovere i valori dell'Unione;
56. riconosce che la corruzione continua a rappresentare un ostacolo considerevole all'efficacia del finanziamento per il clima ed esorta la Commissione a intensificare i propri sforzi, di concerto con i partner allo sviluppo, sulle questioni relative alla lotta contro la corruzione;
57. invita la Commissione a proporre al Consiglio una tabella di marcia riguardo all'aumento progressivo dei finanziamenti per il clima in vista dell'obiettivo del 2020 definito nell'accordo di Copenaghen, nonché la definizione di finanziamenti privati;
58. chiede alla Commissione di svolgere una valutazione indipendente dell'Alleanza mondiale contro il cambiamento climatico, compreso un esame della ragione per cui la maggior parte degli Stati membri non abbia scelto di cofinanziarla;
59. chiede alla Commissione e al SEAE di riferire sulla misura in cui l'obiettivo di spendere il 20 % del bilancio dell'Unione e del FES tra il 2014 e il 2020 per le azioni legate al clima è attuato negli aiuti allo sviluppo, precisando quanto è stato impegnato ed erogato;
60. invita la Commissione e gli Stati membri, nel quadro del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio(11) (regolamento sul meccanismo di monitoraggio), a concordare norme comuni per il monitoraggio, la rendicontazione e la verifica, con particolare riferimento alla definizione di risorse "nuove e aggiuntive", all'applicazione dei marcatori di Rio e alla presentazione di relazioni sull'erogazione dei finanziamenti per il clima;
61. invita la Commissione e gli Stati membri a intensificare la loro cooperazione per l'attuazione del Codice di condotta dell'UE in materia di divisione dei compiti nell'ambito dei finanziamenti per il clima, in particolare per quanto riguarda lo scambio di informazioni sugli stanziamenti da parte dei paesi, sulla programmazione congiunta e la prevenzione e la lotta alla corruzione in tema di finanziamenti per il clima;
Parte VI - Relazione speciale n. 18/2013 della Corte dei conti dal titolo "L'attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola"
62. riconosce che i sistemi esaminati nella relazione speciale n. 18/2013 sono stati modificati dai nuovi regolamenti sulla PAC (politica agricola comune), con un aumento delle responsabilità in capo agli organismi di certificazione degli Stati membri in materia di verifica della legittimità e regolarità delle spese e verifica dei risultati dei controlli comunicati alla Commissione;
63. accoglie con favore gli sforzi attualmente profusi dalla Commissione per semplificare la PAC; si attende che la semplificazione dei criteri di ammissibilità porti alla semplificazione delle norme sui controlli e possa contribuire al raggiungimento di un tasso di errore inferiore;
64. ricorda alla Commissione di garantire che i problemi incontrati non si ripetano; ribadisce che le risultanze dalla Corte dei conti nella sua relazione annuale 2012 erano le seguenti:
a)
i sistemi di supervisione e di controllo degli Stati membri per i pagamenti contabilizzati e per lo sviluppo rurale erano solo parzialmente efficaci e, per un numero significativo di operazioni, inficiate da errori, le autorità nazionali disponevano di informazioni sufficienti per individuare e correggere gli errori in questione;
b)
l'efficacia del sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC) è risultata compromessa soprattutto dall'imprecisione delle banche dati utilizzate per i controlli incrociati;
65. rileva che il 3 aprile 2014 il Parlamento ha appoggiato la riserva espressa dal direttore generale della DG AGRI nella relazione annuale di attività di detta DG per il 2012 in merito alle carenze riscontrate dalla Commissione e dalla Corte dei conti per quanto riguarda l'identificazione delle superfici ammissibili; ribadisce che il Parlamento ha chiesto, in particolare, che le superfici a pascolo permanente fossero correttamente documentate nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA) e di essere informato dalla Commissione ogni sei mesi sui progressi compiuti;
66. invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure correttive immediate qualora si accerti che i sistemi di gestione e di controllo e/o le banche dati del sistema interno di gestione e di controllo sono inadeguati o obsoleti;
67. esorta la Commissione e gli Stati membri a provvedere a che i pagamenti si basino sui risultati delle ispezioni e che tali controlli in loco presentino la qualità necessaria per accertare in modo attendibile e uniforme le superfici ammissibili;
68. esorta la Commissione a provvedere affinché la concezione e la qualità del lavoro svolto dagli organismi pagatori e dagli organismi di certificazione forniscano una base attendibile per la valutazione della legittimità e regolarità delle operazioni soggiacenti; sostiene che, per raggiungere questo obiettivo, la Commissione dovrebbe adoperarsi per mettere a punto una strategia di audit unica per il sistema di controllo della PAC;
69. si compiace del nuovo e diverso approccio applicato dalla DG AGRI ai fini del calcolo del tasso di errore residuo per l'aiuto disaccoppiato alle superfici nel 2012, in quanto tiene conto del fatto che le statistiche sulle ispezioni, le dichiarazioni dei direttori degli organismi pagatori e il lavoro svolto dagli organismi di certificazione possono essere inficiati da carenze che incidono sulla loro attendibilità; esorta a estendere tale nuovo approccio a tutte le spese relative alla PAC nelle relazioni annuali di attività della DG AGRI per quanto concerne il nuovo periodo di finanziamento;
70. ricorda alla Commissione che ha appoggiato la riserva espressa nella relazione annuale di attività della DG AGRI in merito al totale delle spese del FEASR per il 2012 e che detta riserva è dovuta a perplessità circa la qualità dei controlli in alcuni Stati membri, come pure il tasso di errore comunicato dalla Corte dei conti;
71. invita gli Stati membri a eseguire in modo efficiente i rispettivi controlli amministrativi previsti utilizzando tutti i dati pertinenti a disposizione degli organismi pagatori, dato che in tal modo si potrebbe individuare e correggere la maggior parte degli errori;
72. invita la Commissione e gli Stati membri a concentrare l'attenzione sull'efficienza in termini di costi dei controlli e a considerarla un ambito importante, in particolare favorendo ulteriormente il ricorso ai controlli basati sul rischio;
73. invita la Commissione a garantire che, nel settore dello sviluppo rurale, i suoi organismi responsabili dell'approvazione e dell'audit applichino e rispettino parimenti norme e procedure uniformi;
Parte VII - Relazione speciale n. 1/2014 della Corte dei conti dal titolo "Efficacia dei progetti di trasporto pubblico urbano finanziati dall'UE"
74. sottolinea che i fondi strutturali e d'investimento europei (fondi ESI) sono in assoluto la più importante fonte di finanziamento unionale per piani di mobilità urbana e che tali piani non solo sono essenziali per l'accessibilità delle aree urbane nelle regioni meno sviluppate dell'Unione, ma hanno anche importanti connotazioni sociali e ambientali per la qualità della vita dei cittadini dell'Unione;
75. sottolinea la crescente importanza di proseguire l'assistenza finanziaria dell'Unione, soprattutto alla luce delle conseguenze negative della crescente espansione urbana e delle prospettive di un ulteriore persistente aumento della popolazione urbana;
76. sottolinea la necessità di assicurare che i piani di mobilità urbana presentati dalla Commissione e dagli Stati membri siano pertanto responsabili, efficaci ed efficienti e perseguano risultati concreti anziché l'assorbimento di finanziamenti disponibili;
77. ribadisce, tenendo presente il principio di sussidiarietà, l'invito fatto agli Stati membri nella comunicazione della Commissione, del 17 dicembre 2013, dal titolo "Insieme verso una mobilità urbana competitiva ed efficace sul piano delle risorse" (COM(2013)0913):
a)
effettuare l'attenta valutazione dell'efficienza presente e futura, coordinare e integrare i piani di mobilità urbana sostenibile in una più ampia strategia di sviluppo urbano e territoriale e modificare, laddove necessario, gli strumenti tecnici e di altro tipo a disposizione delle autorità di pianificazione;
b)
concentrarsi, oltre che sulle infrastrutture, su veicoli appropriati, in quanto strumento atto a fornire una mobilità urbana sostenibile nel quadro della logistica urbana;
78. esorta la Commissione e le autorità degli Stati membri, alla luce dell'impatto negativo della crisi finanziaria sull'uso dei sistemi di trasporto, a rivolgere maggiore attenzione agli obiettivi e agli indicatori, in particolare quelli esposti nei formulari di presentazione dei piani, al fine di identificare i rischi potenziali e prevenire una tendenza pregiudiziale all'ottimismo nei piani futuri, nonché a evitare lo sforamento dei costi e dei tempi cui fa riferimento la relazione speciale;
79. invita la Commissione a svolgere analisi dei costi e benefici più approfondite per il bilancio indicativo dei piani di trasporto urbano, a condividere le migliori pratiche con gli Stati membri nonché ad incoraggiare quest'ultimo a tali condivisioni, in modo da aiutare le autorità a sviluppare con successo i progetti non soggetti all'approvazione della Commissione;
80. insiste affinché la Commissione incoraggi gli Stati membri a fare uso dell'assistenza congiunta per la preparazione di progetti a favore delle regioni europee (Jaspers) e a sfruttarne appieno il potenziale, per contribuire allo sviluppo e alla valutazione della qualità dei progetti di trasporto urbano finanziati da fondi ESI;
81. richiama tuttavia l'attenzione sul fatto che il trasporto urbano pubblico non è solo un'attività che genera entrate, ma anche un elemento centrale e, talvolta, insostituibile dei sistemi di mobilità urbana in numerose città di grandi dimensioni, anche nelle regioni più sviluppate, in quanto anche esse soffrono del cosiddetto "paradosso urbano" a causa dell'esistenza di circoscrizioni socialmente vulnerabili;
82. invita pertanto le autorità competenti a prendere pienamente in considerazione la dimensione sociale dei progetti di trasporto urbano pubblico, introducendo motivazioni adeguate nei moduli di domanda;
83. chiede alla Commissione di adottare rapidamente gli atti delegati e di esecuzione pertinenti al fine di evitare possibili ritardi, riconoscendo che i progetti relativi ai trasporti richiedono spesso tempi lunghi di elaborazione e attuazione;
84. insiste che sia data attuazione agli elementi indicati nell'allegato alla summenzionata comunicazione della Commissione, del 17 dicembre 2013, compresi:
a)
svolgere un'analisi completa della situazione e linea di base mediante un "audit delle prestazioni della mobilità urbana", che funga da strumento per valutare i progressi futuri;
b)
individuare all'interno delle aree urbane le zone problematiche in cui l'efficienza dell'attuale sistema dei trasporti è particolarmente carente;
c)
individuare indicatori di prestazione appropriati, da controllare adeguatamente;
d)
identificare obiettivi di prestazione specifici e realisticamente ambiziosi in relazione agli obiettivi di un piano di mobilità urbana sostenibile;
e)
fissare obiettivi misurabili basati su una valutazione realistica della linea di base e delle risorse disponibili e che tengano conto degli obiettivi specifici di un piano di mobilità urbana sostenibile;
85. rileva la carenza di indicatori sufficienti per misurare l'efficacia dei progetti di trasporto urbano elencati nel regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio(12) (regolamento FESR), e insiste affinché la Commissione includa indicatori più adeguati negli atti delegati e di esecuzione connessi a tali tipi di progetti, tenendo in considerazione quelli raccomandati dalla Corte dei conti;
Parte VIII - Relazione speciale n. 2/2014 della Corte dei conti dal titolo "I regimi di scambi preferenziali sono gestiti in modo adeguato?"
86. accoglie con favore la relazione speciale che esamina la gestione dei regimi di scambi preferenziali nel contesto delle competenze esclusive dell'Unione e la reputa un contributo importante al dibattito politico generale sulla politiche esterne dell'Unione relative agli scambi commerciali e allo sviluppo; prende atto delle conclusioni e delle raccomandazioni della relazione e presenta qui di seguito le proprie osservazioni e raccomandazioni;
Osservazioni generali
87. esprime serie preoccupazioni per il fatto che la Commissione non abbia esaminato adeguatamente tutte le conseguenze economiche dei regimi di scambi preferenziali (RSP) e che non sia garantita la completezza della procedura concernente la riscossione delle entrate;
88. ricorda che una delle massime priorità è quella di informare adeguatamente i responsabili politici, le varie parti interessate e i contribuenti dell'Unione sul principale valore aggiunto e sui principali vantaggi delle diverse opzioni e dei diversi scenari di politica commerciale;
89. non ritiene accettabile che in alcuni casi manchino le valutazioni d'impatto sulla sostenibilità (VIS), ovvero siano incomplete, si basino su informazioni vecchie o non aggiornate o siano, in altri casi (Cile) disponibili soltanto dopo la firma dell'accordo;
90. insiste sul fatto che sia necessario completare e pubblicare il pertinente studio VIS prima della firma di un eventuale nuovo accordo;
91. deplora che non in tutti i casi le parti di un sistema di preferenze generalizzate (sistema SPG) abbiano sottoscritto le convenzioni internazionali sui diritti umani e il lavoro; invita la Commissione a sottolineare maggiormente l'ambiente e la buona governance nei regimi di scambi preferenziali;
92. gradirebbe essere informato in merito alle misure adottate dalla Commissione sulla base delle raccomandazioni e delle osservazioni del Parlamento e della Corte dei conti entro ottobre 2015;
Sviluppi futuri
93. ritiene che, al fine di migliorare la valutazione degli effetti economici degli RSP, la Commissione dovrebbe:
a)
effettuare una valutazione d'impatto (VI) e una VIS per ciascun RSP, fornendo un'analisi approfondita, completa e quantificata dell'impatto economico atteso, compresa una stima accurata delle mancate entrate;
b)
coinvolgere regolarmente Eurostat in una valutazione qualitativa delle fonti statistiche utilizzate nelle VIS e garantire una tempestiva messa a disposizione dei negoziatori dell'analisi effettuata;
c)
effettuare valutazioni intermedie ed ex post su tutti gli RSP al fine di valutare in che misura gli RSP che hanno un impatto rilevante rispondano agli obiettivi politici e come possa essere migliorata la loro performance nei settori chiave, includendo altresì una stima delle mancate entrate;
94. invita la Commissione, onde migliorare la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, a:
a)
creare profili di rischio dell'UE sugli RSP in modo tale che gli Stati membri adottino un approccio comune all'analisi dei rischi onde ridurre le perdite per il bilancio dell'Unione;
b)
verificare che gli Stati membri migliorino l'efficacia dei loro sistemi di gestione dei rischi e della strategia di controllo così da ridurre le perdite per il bilancio dell'Unione;
c)
incoraggiare gli Stati membri ad adottare misure cautelari appropriate quando ricevono una comunicazione di assistenza reciproca (AR);
d)
effettuare una valutazione e visite di monitoraggio, applicando un approccio basato sul rischio, nei paesi che beneficiano del trattamento preferenziale, in particolare per quel che riguarda le norme di origine e le disposizioni sul cumulo;
e)
obbligare gli Stati membri a migliorare la qualità delle informazioni che forniscono in materia di cooperazione amministrativa;
f)
migliorare il seguito finanziario dato alle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) onde evitare perdite per il bilancio dell'Unione per subentrata prescrizione;
g)
rafforzare la posizione dell'Unione negli RSP reciproci e ricorrere maggiormente alle misure precauzionali e di salvaguardia includendole in tutti gli accordi commerciali futuri;
h)
fornire senza indugio un quadro d'insieme dei recuperi effettuati dal 2010 al 2014;
i)
informare il Parlamento in merito all'esito dell'iniziativa Compact in Bangladesh;
Parte IX - Relazione speciale n. 3/2014 della Corte dei conti dal titolo "Insegnamenti da trarre dallo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) ad opera della Commissione europea"
95. accoglie con favore le conclusioni e le raccomandazioni contenute nella relazione speciale n. 3/2014 della Corte dei conti;
96. critica la Commissione per non avere fornito sufficiente personale esperto all'inizio del progetto, né in termini di attuazione tecnica né di valutazione della qualità in merito al progetto SIS II;
97. raccomanda l'integrazione di ogni progetto IT di rilievo nella procedura di governance informatica e di includere esperti non solo della Direzione generale Informatica della Commissione, ma anche di altre direzioni generali, oltre a esperti esterni, per meglio beneficiare delle conoscenze specialistiche interne;
98. raccomanda alla Commissione di trarre vantaggio dalle competenze degli Stati membri sin dall'inizio di ogni progetto importante e di istituire un gruppo di esperti composto da rappresentanti degli Stati membri incaricati del progetto; ritiene che le funzioni del gruppo di esperti e le competenze dei suoi membri dovrebbero essere definite in modo chiaro;
99. critica il fatto che né la Commissione, che avrebbe dovuto rappresentare, tra l'altro, gli interessi degli utenti finali del SIS II, né i principali attori fossero a conoscenza dei requisiti tecnici e delle esigenze degli utenti finali all'inizio del progetto;
100. si aspetta che per i futuri progetti la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, definisca all'inizio del progetto un profilo esatto dei requisiti tecnici e delle esigenze degli utenti finali da soddisfare;
101. ritiene che il fatto che la Commissione abbia pubblicato un invito generale a presentare proposte per il progetto senza averne chiaramente definito i requisiti costituisca uno spreco di denaro dei contribuenti;
102. raccomanda alla Commissione di definire per i futuri progetti IT un piano operativo e un calendario realistici, basati su requisiti chiaramente definiti nella forma e nel contenuto e su un'analisi chiara dei costi e dei tempi, tenendo conto dei rischi e della complessità del progetto;
103. critica il fatto che la Commissione abbia cercato varie volte di coprire i ritardi e l'aumento dei costi;
104. richiede la massima trasparenza possibile nei futuri progetti IT in termini di ciclo informativo continuo nei confronti della rispettiva commissione competente del Parlamento, in particolare quando si tratta di decisioni fondamentali che generano nuove fasi di progetto o comportano modifiche impreviste dei costi e dei tempi oppure il ricorso a soluzioni alternative;
105. è del parere che le condizioni per l'esecuzione delle richieste di indennizzo non avrebbero dovuto essere limitate al contratto con il contraente principale; ritiene che i futuri contratti dovrebbero prevedere un efficace meccanismo di sanzioni per garantire che le prestazioni siano fornite nel rispetto dei tempi e degli standard richiesti;
106. critica il fatto che la Commissione non abbia risolto il contratto con il contraente principale nonostante gli scarsi risultati forniti nella prima fase del progetto;
107. deplora che la Commissione non abbia insistito su un sistema di sviluppo basato su componenti per l'attuazione del SIS II; ritiene che se fossero stati introdotti blocchi di lavoro collegabili, sarebbe stato possibile consegnare elementi completi a un altro contraente, evitando così di impegnarsi con un unico contraente specifico;
108. critica il fatto che la Commissione abbia superato il valore del contratto originale di otto volte mediante la rinegoziazione del contratto, nonostante l'articolo 126, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione(13) disponga che il valore del contratto non debba superare di più del 50 % il suo valore originale;
109. osserva, a tale proposito, che potrebbe rendersi necessaria la revisione dell'articolo 134, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione(14) poiché che le ragioni tecniche o artistiche che vincolano le amministrazioni aggiudicatrici a uno specifico contraente o agente non dovrebbero eludere la disposizione di tutela di cui alla lettera e) del summenzionato articolo e consentire la moltiplicazione spropositata del valore originale del contratto principale;
110. osserva che, in caso di notevole aumento dei costi originali del progetto o di cambiamenti importanti in termini di benefici attesi, rischi o soluzioni alternative, dovrebbe essere necessaria l'approvazione preventiva dell'autorità di bilancio;
111. deplora le varie riassegnazioni di fondi di bilancio effettuate senza l'approvazione dell'autorità di bilancio;
112. accoglie con favore le linee guida sulla gestione dei progetti raccomandate dalla Direzione generale Informatica della Commissione dal 2011; ritiene che, sulla base di tali linee guida, la commissione competente per il progetto debba approvare l'introduzione delle successive fasi del progetto, note come "tappe di approvazione obbligatorie";
113. sottolinea l'esigenza di guardare a quanto avverrà in futuro, dato che entro la fine di questo decennio il SIS II potrebbe giungere a un punto di saturazione rendendo necessario un SIS III; auspica a tale proposito che i preparativi del SIS III siano effettuati in modo significativamente migliore;
Parte X - Relazione speciale n. 4/2014 della Corte dei conti dal titolo "L'integrazione nella PAC degli obiettivi della politica UE in materia di acque: un successo parziale"
114. chiede alla Commissione di proporre al legislatore dell'Unione le modifiche necessarie agli attuali strumenti (condizionalità e sviluppo rurale) al fine di garantire il rispetto della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(15) (direttiva quadro sulle acque) o, se necessario, nuovi strumenti capaci di far fronte agli obiettivi più ambiziosi rispetto all'integrazione nella PAC degli obiettivi della politica in materia di acque;
115. invita gli Stati membri, in conformità della direttiva quadro sulle acque, a:
a)
ovviare alle debolezze individuate dall'audit nei controlli in materia di condizionalità;
b)
imporre in modo sistematico sanzioni appropriate in caso di infrazioni;
c)
porre maggiore enfasi sull'individuazione e sulla risoluzione dei problemi relativi alle risorse idriche attraverso i programmi di sviluppo rurale (PSR) nonché verificarne la coerenza con i piani di gestione dei bacini idrografici (PGBI);
d)
definire e attuare rigorosamente procedure di salvaguardia per impedire gli effetti negativi sulle risorse idriche dovuti ad attività finanziate dallo sviluppo rurale;
e)
considerare attivamente e promuovere in modo adeguato l'uso dei fondi destinati alle questioni relative alle risorse idriche, in un modo che sia coerente con la sana gestione finanziaria;
116. si attende che la Commissione proponga meccanismi adeguati che possano esercitare efficacemente un influsso forte e positivo sulla qualità dei documenti di programmazione degli Stati membri relativi alla direttiva quadro sulle acque ed evitare di discostarsi dal calendario stabilito dalla direttiva; ritiene opportuno, a tal fine, che siano fissate condizioni minime per l'attuazione della direttiva quadro sulle acque prima di impegnare i fondi per lo sviluppo rurale;
117. invita gli Stati membri ad accelerare urgentemente il processo di attuazione della direttiva quadro sulle acque e a migliorare la qualità dei PGBI per il prossimo ciclo di gestione (2015), descrivendo le singole misure (ad esempio, in termini di ambito di applicazione, tempistica, obiettivi da conseguire e costi) e renderli sufficientemente chiari e concreti sul piano operativo fino al livello locale/di impresa agricola.
118. chiede alla Commissione di rafforzare le proprie conoscenze sui collegamenti esistenti tra la qualità/quantità delle acque e le pratiche agricole, migliorando gli attuali sistemi di monitoraggio e facendo in modo che essi siano quanto meno in grado di misurare l'evoluzione delle pressioni delle pratiche agricole sulle risorse idriche; ritiene che ciò contribuirebbe a identificare meglio le aree in cui sono maggiormente necessari i finanziamenti della PAC;
119. esorta gli Stati membri a migliorare la tempestività, l'affidabilità e la coerenza dei dati forniti alla Commissione, dato che la qualità delle informazioni sulle risorse idriche nell'Unione nel suo insieme dipende dalla qualità delle informazioni fornite dagli Stati membri;
Parte IX - Relazione speciale n. 5/2014 della Corte dei conti dal titolo "La vigilanza bancaria europea prende forma - l'ABE e il suo contesto in divenire"
120. sottolinea che è necessario prevedere un'analisi intersettoriale dell'impatto e che è importante tenere conto del tempo necessario per l'elaborazione di norme tecniche; accoglie con favore la proposta della Commissione di prevedere termini per i poteri conferiti relativamente alle norme tecniche e osserva che è in atto un'analisi intersettoriale per esaminare la legislazione finanziaria adottata negli anni precedenti dall'Unione in merito alle misure del pacchetto regolamentare;
121. sottolinea che le attività dell'Autorità bancaria europea (l'Autorità) dovrebbero continuare ad essere neutrali sotto il profilo politico; considera al contempo essenziale rafforzare quanto prima la convergenza delle attività di vigilanza affinché essa possa assolvere i propri compiti e svolgere il proprio ruolo;
122. ritiene che un sistema di controllo indipendente costituisca la base di un corretto funzionamento del mercato finanziario; esprime pertanto preoccupazione per la decisione politica di considerare l'Autorità solo un'autorità di coordinamento e non di vigilanza micro-prudenziale in un momento storico in cui sono necessarie azioni forti per mantenere la fiducia nelle istituzioni finanziarie;
123. prende atto dei vincoli dell'Autorità per quanto riguarda i collegi delle autorità di vigilanza, nonché la sua influenza sulla convergenza delle attività di vigilanza; accoglie con favore i progressi compiuti dall'Autorità entro questi vincoli per migliorare il funzionamento dei collegi, in particolare in relazione alle valutazioni congiunte del rischio, e al raggiungimento di decisioni comuni;
124. osserva con preoccupazione che, nonostante il rafforzamento del ruolo dell'Autorità per quanto concerne l'avvio e il coordinamento delle prove di stress nell'ambito del pacchetto che istituisce il meccanismo di vigilanza unico, la responsabilità giuridica per la conduzione delle prove di stress continua a spettare alle autorità competenti, il che priva l'Autorità di qualsiasi controllo sui risultati delle prove;
125. prende atto con preoccupazione dell'incapacità dell'Autorità di adempiere pienamente al suo mandato di protezione dei consumatori, in particolare a causa della mancanza di strumenti giuridici all'uopo previsti e della limitata possibilità di adottare decisioni giuridicamente vincolanti per vietare determinati prodotti o attività; evidenzia, tuttavia, il ruolo del comitato congiunto nel facilitare e migliorare lo scambio di opinioni tra i vari settori e concorda con la Corte dei conti sul fatto che sono necessarie misure rafforzate per la tutela dei consumatori nel settore finanziario dell'Unione;
126. è d'avviso che un maggiore coordinamento con le autorità nazionali preposte alla tutela dei consumatori potrebbe aumentare l'impatto dell'Autorità in questo settore;
127. concorda con la Corte dei conti che l'istituzione di un sistema di misurazione delle prestazioni è essenziale ai fini di un monitoraggio efficace e prende atto del fatto che l'Autorità sta per attuare un sistema di gestione delle prestazioni;
128. rileva che la vigilanza bancaria a livello dell'Unione richiede una chiara separazione dei rispettivi ruoli e delle responsabilità tra l'Autorità, la Banca centrale europea e le autorità nazionali di vigilanza sia all'interno che all'esterno del meccanismo di vigilanza unico; chiede pertanto un ulteriore chiarimento dei rispettivi ruoli e compiti, al fine di evitare il rischio di sovrapposizioni, lacune e mancanza di chiarezza nella definizione delle competenze;
129. considera necessario migliorare le norme di vigilanza vigenti, affinché prevedano il controllo più rigoroso delle banche nazionali dei paesi terzi che hanno adottato l'euro ma che non sono Stati membri, come lo Stato della Città del Vaticano, Andorra, Monaco e San Marino;
130. ritiene necessario rivedere i parametri delle attività ponderate per il rischio, per non penalizzare le banche più esposte ai prodotti bancari legati al credito e per non favorire le banche che detengono prodotti finanziari dubbi o di scarsa qualità quali i derivati;
Parte XII - Relazione speciale n. 6/2014 della Corte dei conti dal titolo "Il sostegno dei fondi della politica di coesione alla produzione di energia da fonti rinnovabili — ha ottenuto buoni risultati?"
131. accoglie con favore la relazione speciale n. 6/2014 della Corte dei conti e ne appoggia le raccomandazioni;
132. plaude al fatto che la Corte dei conti abbia riscontrato un'attuazione priva di problemi in alcuni progetti in tema di fonti di energia rinnovabile (FER) selezionati e ritiene che ciò stia a confermare la maturità delle tecnologie essenziali nella produzione di energia rinnovabile;
133. è d'avviso che nei progetti FER che generalmente impiegano un periodo di diversi anni per divenire pienamente operativi sia difficile operare una valutazione accurata delle prestazioni prima che sia trascorso tale periodo;
134. ritiene che il principio del rapporto costi-efficacia debba essere pienamente integrato negli strumenti della politica di coesione, come anche in altri strumenti quali il programma energetico europeo per la ripresa, e non solo nei progetti relativi alle FER, anche quando perseguono finalità più vaste; sottolinea che il concetto di efficienza dei costi può essere definito in vari modi; propone pertanto che la Commissione e gli Stati membri discutano le modalità per razionalizzare questa idea al fine di fornire indicazioni più efficaci per l'attuazione dei progetti in tema di FER;
135. è preoccupato per il fatto che il quadro normativo dell'Unione in materia di FER non corrisponda pienamente ai requisiti stabiliti dagli strumenti finanziari dell'Unione – Fondo europeo di sviluppo regionale e Fondo di coesione – che rappresentano le più importanti fonti di finanziamento delle energie rinnovabili; invita la Commissione a procedere ad un'analisi approfondita della legislazione e a correggere le incongruenze esistenti;
136. ritiene che i finanziamenti pubblici in questo settore dovrebbero rivestire un ruolo fondamentale nell'integrare ed incentivare gli investimenti; è tuttavia del parere che alcuni progetti, in particolare quelli di scala più ampia, necessitino di maggiori investimenti pubblici;
137. considera che gli investimenti nelle energie rinnovabili siano ostacolati da incentivi e regimi di sostegno instabili e imprevedibili; insiste sul fatto che le incertezze esistenti distorcono anche il processo di selezione delle tecnologie di produzione, il che mina ulteriormente il principio del rapporto costi-efficacia;
138. sottolinea che le difficoltà e le incertezze relative all'integrazione delle energie rinnovabili nella rete non solo rappresentano un ostacolo per gli investimenti del settore privato nello sviluppo delle energie rinnovabili, ma possono anche compromettere la sostenibilità economica e finanziaria dei progetti in corso, nonché l'attuazione di futuri programmi del FESR e del Fondo di coesione; invita la Commissione ad effettuare un'analisi aggiornata degli ostacoli normativi e tecnici a livello degli Stati membri, al fine di consentire un migliore accesso alla rete elettrica dei progetti FER sia su piccola che su grande scala;
139. rileva che la Commissione deve procedere ad una supervisione più rigorosa del nuovo quadro normativo per il periodo 2014-2020, compresi i suoi obiettivi iniziali e gli indicatori di performance, ai fini di un monitoraggio e di una valutazione efficaci;
140. chiede agli Stati membri di compiere ulteriori sforzi per lo scambio delle migliori prassi e la messa a punto di procedure comuni al fine di armonizzare i loro sistemi amministrativi nazionali;
141. osserva che criteri di selezione molto dettagliati in materia di FER possono diventare un modo per escludere concorrenti; invita la Commissione a rafforzare le linee guida in materia e a monitorare attentamente questi casi;
142. prende atto delle risposte della Commissione, la quale dichiara che alcune delle raccomandazioni della Corte dei conti sono già state attuate attraverso la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(16) (direttiva sulle energie rinnovabili);
Parte XIII - Relazione speciale n. 7/2014 della Corte dei conti dal titolo "Il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) ha sostenuto con successo lo sviluppo degli incubatori di imprese?"
143. accoglie positivamente la relazione speciale n. 7/2014 della Corte dei conti e ne appoggia le raccomandazioni;
144. osserva che gli incubatori di imprese favoriscono la creazione e lo sviluppo di giovani imprese, consentendo di mettere le piccole e medie imprese (PMI) al centro della crescita economica e della creazione di posti di lavoro nell'Unione;
145. ritiene che i programmi di finanziamento della politica di coesione di cui hanno beneficiato gli incubatori oggetto di audit dovrebbero essere pianificati in modo strutturato, perseguire una serie di obiettivi chiari ed essere oggetto di valutazioni efficaci; è del parere che gli incubatori oggetto di audit presentassero carenze per quanto concerne tutti i requisiti summenzionati;
146. ricorda che il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) ha apportato un importante contributo finanziario alla creazione dell'infrastruttura di incubatori di imprese e che, sebbene i servizi degli incubatori oggetto di audit siano stati creati correttamente, i loro risultati sono stati limitati;
147. osserva che il numero di piani aziendali creati con il sostegno di incubatori, il numero di aziende start-up che hanno beneficiato di incubatori e il numero di posti di lavoro creati sono stati, in media, molto inferiori a quelli rilevati negli incubatori di riferimento impiegati dalla Corte dei conti per confronto;
148. osserva che gli incubatori del FESR oggetto di audit offrivano una gamma di servizi più limitata rispetto agli incubatori di riferimento, e che il ventaglio di competenze ed esperienze del loro personale era meno esteso;
149. sottolinea che, affinché gli incubatori di imprese possano essere efficaci, è importante sostenere le imprese con una catena del valore efficace, con personale competente, impiegando le migliori prassi e attuando controlli regolari;
150. prende atto della risposta della Commissione, secondo la quale gli Stati membri che hanno aderito all'Unione nel 2004 dopo l'accessione non disponevano di infrastrutture, competenze ed esperienza in materia imprenditoriale e non potevano, per tali ragioni, ottenere risultati migliori; ricorda tuttavia che l'audit riguardava incubatori in 4+2 Stati membri, dei quali solo due avevano aderito all'Unione nel 2004;
151. ritiene che, nei periodi di programmazione consecutivi 2000-2006 e 2007-2013, la Commissione abbia dato prova di scarso impegno nel sostegno a queste imprese; rileva che ciò è confermato dalle lacune negli orientamenti forniti dalla Commissione in tali periodi di programmazione, soprattutto tra il 2006 e il 2010;
152. ricorda che la creazione e la condivisione delle migliori prassi, soprattutto nelle imprese di nuova creazione, sia un'importante misura per aumentare l'efficacia; deplora i risultati deludenti forniti dagli incubatori oggetto di audit; invita la Commissione a migliorare gli orientamenti forniti alle autorità di gestione degli Stati membri a questo proposito e invita gli Stati membri ad attuare tali orientamenti in modo efficace;
153. sottolinea che investire nella formazione del personale per assicurare un sostegno efficace alle imprese incubate e ai potenziali clienti è importante per la riuscita dell'attività d'impresa; deplora che anche questo elemento sia stato generalmente trascurato dagli incubatori oggetto di audit;
154. rileva che il sostegno agli incubatori di imprese potrebbe basarsi su un'analisi completa e approfondita, nonché su una serie di valutazioni individuali, specifiche e su misura dei progetti destinatari di un sostegno particolare (ad esempio uno studio di fattibilità, un piano aziendale ecc.); è convinto che queste analisi potrebbero consentire di motivare in modo chiaro l'attribuzione del sostegno;
155. ritiene che non tutte le località siano destinate ad ottenere risultati positivi in materia di sviluppo di incubatori di imprese progettati per apportare valore aggiunto nell'ambito dello sviluppo regionale ed economico; è del parere che andrebbero sostenuti soltanto gli incubatori che soddisfano le condizioni preliminari;
156. evidenzia che il sostegno agli incubatori di imprese potrebbe essere fornito ricorrendo a partenariati pubblico-privati (PPP), in virtù dei quali il rischio assunto dal servizio pubblico è condiviso con l'impresa privata destinataria del sostegno;
157. rileva che gli incubatori di imprese dovrebbero essere creati in stretta collaborazione con gli istituti d'insegnamento e le strutture di ricerca;
158. osserva che è importante trovare complementarietà e sinergie tra il sostegno agli incubatori di imprese a titolo del FESR, di Orizzonte 2020 e del programma per la competitività delle imprese e delle PMI (COSME) nel periodo 2014-2020;
Parte XIV - Relazione speciale n. 8/2014 della Corte di conti dal titolo "La Commissione ha gestito in maniera efficace l'integrazione del sostegno accoppiato nel regime di pagamento unico?"
159. approva le raccomandazioni della Corte dei conti e accoglie favorevolmente l'atteggiamento costruttivo della Commissione;
160. si rammarica che, secondo la Corte dei conti, alcuni Stati membri non abbiano sempre osservato il principio di sana gestione finanziaria in sede di definizione dei criteri per il calcolo dei diritti all'aiuto;
161. osserva che ciò ha portato gli agricoltori in alcuni settori a ottenere vantaggi eccezionali, cosa che, di per sé, non ha rappresentato una violazione delle norme esistenti:
a)
in Spagna, in base alle norme nazionali, il valore dei diritti all'aiuto era superiore al sostegno accoppiato percepito dagli agricoltori in passato;
b)
in Italia gli agricoltori avevano percepito diritti all'aiuto corrispondenti al loro livello di sostegno storico, anche se nel frattempo avevano ridotto in modo significativo le superfici che coltivavano;
c)
contrariamente a quanto prescritto dalla normativa dell'Unione, le autorità francesi non avevano ridotto il valore di tutti i diritti all'aiuto per finanziare il sostegno specifico a favore degli agricoltori (articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio(17)); ne consegue che, in Francia, il valore totale dei diritti è stato sovrastimato del 4,61 %, pari a 357,3 milioni di EUR; osserva che 74 milioni di EUR di questo importo riguardavano il sostegno integrato nel regime di pagamento unico (RPU) nel 2010 e che la Commissione afferma che nel piano d'azione per la Francia sono incluse misure correttive;
162. invita pertanto la Commissione a supervisionare in maniera adeguata il calcolo dei diritti all'aiuto assegnati agli agricoltori da parte degli Stati membri, compreso il rispetto dei massimali disponibili per l'assegnazione di tali diritti;
163. rileva con preoccupazione che anche dove la Commissione aveva individuato degli errori, i diritti all'aiuto non sono stati corretti a causa dell'eccessiva lentezza delle procedure amministrative;
164. invita la Commissione a migliorare la tempestiva supervisione e a prestare maggiore attenzione ai rischi connessi ai diritti;
165. osserva che a partire dal 2015 l'RPU sarà sostituito da un "regime di pagamento di base";
166. ritiene che il nuovo sistema dovrebbe avere l'obiettivo di ridurre gli oneri amministrativi per gli agricoltori;
167. è del parere che i controlli e le revisioni contabili della Commissione debbano essere essenzialmente basati sul rischio;
168. ribadisce che il nuovo sistema deve evitare divergenze ingiustificate nei calcoli dei diritti all'aiuto nei diversi Stati membri nonché la disparità di trattamento tra gli agricoltori, indipendentemente dal livello di discrezionalità che il regolamento può offrire; invita la Commissione a rassicurare il Parlamento e la sua commissione per il controllo dei bilanci confermando che le opportune misure per il conseguimento di tali obiettivi sono in atto;
169. è preoccupato che diritti all'aiuto errati possano portare a errori nei pagamenti anche dopo il 2014, giacché gli Stati membri potranno scegliere di pagare fino al 2021 una parte dell'aiuto futuro sulla base dell'attuale livello di sostegno a titolo dell'RPU; ritiene che, benché tali pagamenti possano essere corretti e recuperati, essi dovrebbero essere evitati sin dall'inizio;
170. rammenta alla Commissione che l'articolo 317 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sancisce che: "la Commissione dà esecuzione al bilancio, in cooperazione con gli Stati membri [...], sotto la propria responsabilità e nei limiti dei crediti stanziati, in conformità del principio della buona gestione finanziaria"; si attende pertanto che la Commissione fornisca un sufficiente orientamento agli Stati membri affinché possano attuare il regime di pagamento di base in conformità del principio della sana gestione finanziaria, e che istituisca le strutture di monitoraggio adeguate al fine di assumere la responsabilità globale per l'esecuzione del bilancio;
Parte XV - Relazione speciale n. 9/2014 della Corte dei conti dal titolo "Il sostegno dell'UE agli investimenti e alla promozione nel settore vitivinicolo è gestito in maniera soddisfacente e il suo contributo alla competitività dei vini dell'Unione è dimostrato?"
171. accoglie favorevolmente le conclusioni e le raccomandazioni contenute nella relazione speciale n. 9/2014 della Corte dei conti;
172. prende atto dell'adozione, da parte del Consiglio e del Parlamento, del regolamento (UE) n. 1308/2013(18) relativo alla nuova organizzazione comune dei mercati per il periodo 2014-2020;
173. rammenta la relazione speciale n. 7/2012 (discarico 2011) della Corte dei conti dal titolo "La riforma dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo: I progressi sinora compiuti" e la successiva relazione della commissione per il controllo dei bilanci;
174. concorda pienamente sul fatto che si dovrebbe razionalizzare il regime di aiuto e che la Commissione dovrebbe monitorare periodicamente l'assorbimento dei fondi; ribadisce l'assoluta necessità che la misura di investimento sia orientata alle imprese e ai risultati, che siano incoraggiati modelli di migliori prassi e che da essi siano tratti insegnamenti;
175. esprime preoccupazione per l'incapacità di attrarre un numero maggiore di piccole e medie imprese (PMI) nell'ambito del sostegno e della promozione dell'Unione al settore vitivinicolo; ritiene che i tassi di cofinanziamento dovrebbero essere rivisti affinché siano vantaggiosi per le PMI, agevolando in tal modo la partecipazione delle potenziali PMI beneficiarie, in particolare di quelle che presentano capacità amministrative e finanziarie limitate;
176. osserva che è necessario un sistema comune di valutazione della misura di promozione per garantire che la Commissione e gli Stati membri siano in grado di analizzare l'entità dei progressi e il conseguimento degli obiettivi prefissati nonché il loro impatto sulla competitività del settore vitivinicolo a livello degli Stati membri; evidenzia che l'aumento della quota di mercato globale di ciascuna azienda vinicola potrebbe far parte di tale sistema comune di valutazione;
177. sottoscrive la raccomandazione della Corte dei conti secondo cui le spese accessorie, come i costi e le spese generali degli organismi attuatori, dovrebbero essere debitamente giustificate e limitate a una percentuale massima dei costi totali;
178. sottolinea che è di fondamentale importanza fornire un insieme adeguato di misure che combinino investimenti e promozione; ritiene che la Commissione e gli Stati membri dovrebbero essere più efficienti nell'applicazione delle misure; osserva in particolare, per quanto riguarda la misura di promozione, che i beneficiari dovrebbero essere tenuti a dimostrare di aver bisogno dell'aiuto dell'Unione, che le spese di esercizio ordinarie non dovrebbero essere finanziate e che il sostegno ai beneficiari che presentano in ciascun periodo di programmazione programmi di promozione per gli stessi paesi destinatari dovrebbe essere limitato; evidenzia inoltre che i risultati delle azioni di promozione dovrebbero essere valutati a livello di beneficiario anziché per l'intero settore vitivinicolo dell'Unione;
179. sostiene la raccomandazione della Corte dei conti secondo cui la Commissione dovrebbe analizzare in che modo la dotazione assegnata ai programmi nazionali di sostegno per il periodo 2014 - 2018 corrisponde alle esigenze del settore vitivinicolo dell'Unione, nonché verificare la capacità di assorbimento degli Stati membri e rivedere, ove necessario, la dotazione di bilancio; invita la Commissione a valutare se non sia necessario dotare il settore vitivinicolo di strumenti finanziari aggiuntivi rispetto agli altri settori agricoli;
180. accoglie favorevolmente l'evoluzione positiva delle esportazioni di vini di qualità da parte dell'Unione; sottolinea che l'Unione dovrebbe individuare e sfruttare il proprio vantaggio concorrenziale in un mercato vitivinicolo mondiale multilaterale e sempre più competitivo, nonché incoraggiare i produttori di vino dell'Unione a realizzare vini di elevata qualità concorrendo ulteriormente a stabilire un equilibrio tra domanda e offerta all'interno dell'Unione;
181. incoraggia la Commissione a contribuire a una maggiore trasparenza per quanto concerne la promozione del vino nei paesi terzi, attraverso un migliore sistema di controllo e di monitoraggio dei progetti finanziati; sottolinea che questa misura dovrebbe anche permettere di evitare il doppio finanziamento;
Parte XVI - Relazione speciale n. 10/2014 della Corte dei conti dal titolo "L'efficacia del sostegno all'acquacoltura da parte del Fondo europeo per la pesca"
182. appoggia le principali raccomandazioni della Corte dei conti, rilevando al contempo che la Commissione sta mettendo a punto gli orientamenti richiesti per la direttiva quadro sulle acque e la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(19) (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino); accoglie con favore il fatto che la Commissione abbia preso atto delle raccomandazioni relative alla pianificazione territoriale e della necessità di una semplificazione amministrativa;
183. si compiace che nel nuovo Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) 2014-2020 si sia tenuto conto degli insegnamenti tratti dal periodo 2007-2013; sottolinea comunque che è necessario che la Commissione faccia in modo che tutte le raccomandazioni siano state, e saranno, messe in atto;
184. è consapevole del fatto che il raggiungimento degli obiettivi di crescita e occupazione nel settore dell'acquacoltura ha subito l'impatto negativo della crisi finanziaria; sottolinea tuttavia che uno dei principali obiettivi del Fondo europeo per la pesca (FEP) - crescita e sostenibilità dell'acquacoltura - non è stato raggiunto anche a causa di altri fattori; evidenzia che, a differenza di altre parti del mondo, invece di essere cresciuto, il settore dell'acquacoltura è fermo da anni;
185. deplora la mancanza di attribuzione di priorità a livello dei progetti e di pianificazione strategica a livello nazionale; esorta pertanto la Commissione a migliorare la progettazione al fine di rafforzare le misure di sostegno all'acquacoltura e la sollecita a garantire una migliore attuazione;
186. sottolinea che, sebbene un'acquacoltura più forte e sostenibile rappresenti uno degli obiettivi chiave della Commissione, tuttavia è stato fatto molto poco per raggiungere con successo questo obiettivo nell'ambito del FEP; osserva che si tratta di un errore sistematico, riscontrabile anche in altri programmi, e ritiene di conseguenza che la Commissione fallisca continuamente nel raggiungimento dei suoi obiettivi;
187. sollecita la Commissione a ripensare la sua gestione finanziaria e a modificare il suo approccio, concentrandosi sul fatto che la spesa sia allineata alle regole, offra un buon rapporto qualità-prezzo e fornisca un sostegno efficace per il raggiungimento degli obiettivi principali, piuttosto che spendere tutte le risorse disponibili;
188. rileva che gli Stati membri devono affrontare le carenze nella selezione dei progetti, invece di concedere fondi a tutti i progetti, e devono fare in modo che la procedura di selezione sia soggetta a regole di valutazione dettagliate, che esaminino il potenziale dei progetti nel fornire i risultati e il rapporto qualità-prezzo utili ai fini degli obiettivi del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), quali la crescita e l'occupazione; sottolinea che la Commissione dovrebbe sostenere gli Stati membri in questa operazione e incoraggiare il monitoraggio dei risultati dei progetti, stabilendo valutazioni post-progetto più complesse, da utilizzare come insegnamenti per il futuro;
189. è convinto che gli Stati membri debbano migliorare i loro strumenti e canali di rendicontazione, poiché i dati forniti alla Commissione sono spesso imprecisi; raccomanda alla Commissione di: a) sviluppare mezzi per esercitare maggiori pressioni sugli Stati membri affinché forniscano dati affidabili, soprattutto nei casi in cui vi sono evidenti discrepanze, e b) considerare la possibilità di penalizzare gli Stati membri sospettati di fornire intenzionalmente dati non corretti;
190. sottolinea che la Commissione deve sviluppare un quadro più solido per tutti i suoi programmi finanziari, comprese le nuove misure del FEAMP per l'acquacoltura; ritiene che la Commissione dovrebbe considerare la necessità di essere più coerente nel suo approccio e sviluppare una maggiore integrità;
191. invita la Commissione a garantire che gli Stati membri chiariscano le proprie strategie, attuandole in modo da integrare gli obiettivi del FEAMP; chiede alla Commissione di supervisionare che gli Stati membri compiano ulteriori sforzi nella valutazione dei progetti e risolvano il problema della mancanza di pensiero strategico nei progetti; sottolinea che occorre garantire che i valutatori esaminino i progetti con attenzione e con aspettative chiare;
192. raccomanda che il finanziamento dei progetti già avviati sia riconsiderato dal momento che non ha alcun impatto aggiuntivo; sconsiglia alla Commissione e agli Stati membri di limitarsi a "barrare caselle", onde evitare una mancanza di valore aggiunto;
193. incoraggia la semplificazione delle procedure amministrative per garantire l'elevata qualità dei progetti che chiedono finanziamenti;
194. accoglie con favore la proposta di un nuovo sistema di monitoraggio del FEAMP, che includerà una banca dati a livello di Stato membro che memorizzi le informazioni relative a ciascuna operazione e una relazione esaustiva con informazioni chiave, ma insiste affinché questa proposta sia attuata e affinché gli standard imposti siano elevati;
Parte XVII - Relazione speciale n. 11/2014 della Corte dei conti dal titolo "L'istituzione del servizio europeo per l'azione esterna"
195. plaude alla relazione speciale n. 11/2014 della Corte dei conti e ne approva le raccomandazioni;
196. ritiene che il servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) non sia ancora un servizio diplomatico dell'Unione a pieno titolo a causa dei vincoli riguardanti le risorse; considera che la Commissione e gli Stati membri sono i giusti attori in grado di fare pressioni per un consolidamento del SEAE;
197. rileva che il principio della neutralità di bilancio sia estremamente auspicabile; è tuttavia del parere che esso non vada visto disgiuntamente dai risparmi che gli Stati membri hanno ottenuto con la creazione del SEAE;
198. ritiene che il SEAE continui ad avere una struttura dirigenziale eccessivamente pesante che deve essere corretta; considera che le misure già attuate per correggere questo aspetto siano a buon punto e chiede alla Commissione di rafforzare il proprio impegno per migliorare la cooperazione tra i servizi;
199. ritiene che le competenze dei rappresentanti speciali dell'Unione siano molto opache, in quanto mancano un adeguato controllo e un'analisi dei risultati; propone che essi vengano integrati in seno al SEAE al fine di colmare tale lacuna;
200. giudica positivamente gli sviluppi registrati nel settore delle risorse umane, ciononostante concorda con le osservazioni della Corte dei conti secondo cui le competenze tematiche sono ancor più necessarie presso le delegazioni; invita la Commissione, unitamente al SEAE, a mettere a punto un approccio concertato per ottimizzare il profilo degli effettivi presso le delegazioni;
201. invita il SEAE a dotarsi di una migliore visione d'insieme dei costi sostenuti nelle procedure di assunzione; invita il SEAE a ricorrere a soluzioni innovative quali la videoconferenza per i colloqui di lavoro e ad avanzare, nei limiti del possibile, proposte analoghe anche per la formazione del personale;
202. incoraggia la Commissione e gli Stati membri a prendere misure volte a promuovere un migliore coordinamento e una migliore cooperazione tra i loro servizi per le relazioni esterne e il SEAE senza perdere di vista le questioni inerenti alle tematiche orizzontali;
203. sottolinea la necessità di provvedere a una maggiore flessibilità nel finanziamento delle missioni della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), al fine di garantire la sicurezza interna ed esterna dell'Unione a causa dei pericoli derivanti dai conflitti nei paesi confinanti, nonché dall'accresciuto rischio di possibili attività terroristiche collegate all'IS;
204. sollecita il SEAE a massimizzare i benefici delle economie di scala creando nuove sinergie nella sede centrale del SEAE e in seno alle sue delegazioni nonché cooperando con gli Stati membri e i servizi diplomatici nazionali, nello spirito di un autentico corpo diplomatico dell'Unione; rileva con soddisfazione che, seppur ancora limitata, sta aumentando la locazione in comune delle delegazioni dell'Unione e delle rappresentanze diplomatiche degli Stati membri, e si congratula con il SEAE per la priorità accordata a questo aspetto nell'ambito della sua azione;
205. riconosce che sono necessari ulteriori progressi per quanto riguarda i servizi consolari;
Parte XVIII - Relazione speciale n. 12/2014 della Corte dei conti dal titolo "Il FESR è efficace nel finanziare progetti che promuovono in modo diretto la biodiversità nell'ambito della strategia dell'UE per la biodiversità fino al 2020?"
206. nota che la Convenzione sulla biodiversità (CBD) definisce la diversità biologica come la variabilità degli organismi viventi di ogni origine, compresi gli ecosistemi terrestri, marini ed altri ecosistemi acquatici, oltre ai complessi ecologici di cui fanno parte; sottolinea che la CBD prende atto delle numerose minacce gravi alla biodiversità, quali la perdita e la frammentazione degli habitat, lo sfruttamento eccessivo di foreste, oceani, fiumi, laghi e del suolo, l'inquinamento, il cambiamento climatico e l'introduzione di specie che competono con la flora e la fauna autoctone;
207. sottolinea che la biodiversità è essenziale alla vita umana e al benessere delle società; evidenzia inoltre che il cambiamento climatico, la perdita di biodiversità, le minacce arrecate dalle specie invasive e il consumo eccessivo di risorse naturali costituiscono le sfide principali che riguardano ogni cittadino dell'Unione;
208. deplora che l'Unione non abbia potuto raggiungere il suo grande obiettivo di contenere la perdita di biodiversità nell'Unione entro il 2010;
209. constata che la perdita di biodiversità ha costi economici devastanti per la società, di cui finora non si è sufficientemente tenuto conto nelle politiche globali; rileva altresì che lo studio sull'economia degli ecosistemi e della biodiversità ha valutato che il costo dell'inazione e del degrado dei servizi ecologici rappresenterà fino al 7% del PIL mondiale annuo nel 2050(20);
210. è convinto che esista pertanto un bisogno urgente di agire e di dare una maggiore importanza politica alla biodiversità onde rispettare gli impegni del 2020 in materia;
211. constata che i risultati dei progetti emergono spesso con troppo ritardo, il che ne rende difficile la valutazione;
212. ritiene che, nonostante i limiti connessi allo scarso orientamento dei fondi in direzione della biodiversità e alle difficoltà di valutazione dell'utilizzazione fattane, è essenziale in questa fase mantenere tali fondi;
213. sottolinea che la protezione della biodiversità non rappresenta solamente uno scopo ambientale nobile, ma che una siffatta politica offre altresì un potenziale significativo per creare nuove competenze, nuovi posti di lavoro e nuove opportunità di business;
214. evidenzia l'importanza di integrare la tutela e la conservazione della biodiversità nello sviluppo, nell'attuazione e nel finanziamento di tutte le altre politiche dell'Unione (tra cui quelle in materia di agricoltura, silvicoltura, pesca, sviluppo e coesione regionale, energia, industria, trasporti, turismo, cooperazione e aiuti allo sviluppo, ricerca e innovazione), al fine di rendere più coerenti le politiche settoriali e di bilancio dell'Unione e di garantire che essa rispetti i propri impegni vincolanti relativi alla tutela della biodiversità; sottolinea, in tale contesto, la necessità di rafforzare la cooperazione tra le autorità locali, regionali, nazionali e dell'Unione;
215. osserva che, malgrado l'orientamento e l'impulso dati dalla Commissione, spetta esclusivamente agli Stati membri definire priorità di finanziamento in funzione delle proprie specifiche necessità e che la grande maggioranza degli Stati membri non utilizza il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) come strumento per proteggere la biodiversità;
216. ritiene pertanto necessario considerare, tenuto conto della loro scarsa utilizzazione (0,79 %), di destinare parte dei fondi FESR, secondo una percentuale da determinare, alla promozione della biodiversità;
Parte XIX - Relazione speciale n. 13/2014 della Corte dei conti dal titolo "Sostegno dell'UE per la riabilitazione a seguito del terremoto di Haiti"
217. accoglie positivamente la relazione speciale n. 13/2014 che valuta il sostegno dell'Unione per la riabilitazione a seguito del terremoto di Haiti quale importante contributo al dibattito politico generale sulla politica umanitaria e la politica di sviluppo condotte dall'Unione; prende atto delle risultanze e raccomandazioni della relazione;
218. accoglie con favore e rileva le principali conclusioni e raccomandazioni della relazione finale di valutazione della cooperazione dell'Unione con la Repubblica di Haiti, elaborata dalla direzione generale della Cooperazione internazionale e dello sviluppo – EuropeAid della Commissione su richiesta del Parlamento e presenta di seguito le proprie osservazioni e raccomandazioni;
Osservazioni generali
219. ribadisce la propria soddisfazione globale riguardo al lavoro e agli sforzi portati avanti dai servizi della Commissione in risposta al terremoto di Haiti del 2010, in una situazione estremamente critica per la delegazione dell'Unione e il suo personale; apprezza, a questo proposito, che l'abilità della Commissione nel rifiutare di erogare pagamenti a fronte dell'insoddisfacente evoluzione della gestione finanziaria da parte del governo e delle carenze delle procedure nazionali d'appalto pubblico;
220. deplora le carenze identificate a livello di coordinamento tra i donatori e nell'ambito dei servizi della Commissione, che sono stati oggetto di commento anche nella valutazione della cooperazione dell'Unione con la Repubblica di Haiti (2008-2012)(21) pubblicata per conto della Commissione; chiede a questo proposito che gli aiuti umanitari e gli aiuti allo sviluppo siano meglio articolati e che sia migliorata la correlazione tra soccorso, risanamento e sviluppo (LRRD) attraverso un quadro LRRD permanente; ritiene che occorra integrare, ove possibile, gli approcci tra la direzione generale per gli Aiuti umanitari e la protezione civile (ECHO) della Commissione e EuropeAid, con obiettivi di coordinamento chiaramente dichiarati, una coerente strategia per paese e la condivisione delle migliori prassi; accoglie favorevolmente, a questo proposito, la sistematica integrazione dell'approccio LRRD nel ciclo di finanziamento del periodo 2014-2020; chiede inoltre ai servizi della Commissione di migliorare la transizione dalle attività umanitarie a breve termine agli interventi di sviluppo a lungo termine e di mettere a punto un coordinamento coerente non solo tra i diversi soggetti unionali, ma anche tenendo conto delle priorità nazionali, attraverso una strategia comune sulla base di una struttura umanitaria e di sviluppo comune; invita la Commissione ad avviare un dialogo con il Parlamento laddove un coordinamento efficace tra i diversi strumenti finanziari nel campo dell'aiuto umanitario e allo sviluppo sia ostacolato dal quadro legislativo in vigore; ritiene inoltre che la partecipazione delle organizzazioni non governative della società civile locale possa potenziare l'uso della base di conoscenze locale, al fine di meglio identificare il fabbisogno di risanamento e di controllare i progressi compiuti dalle autorità nazionali;
221. ricorda le raccomandazioni formulate a seguito della missione della delegazione della commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento ad Haiti nel febbraio 2012 e insiste, quale principio costante, sul tema essenziale della tracciabilità e rendicontazione degli aiuti unionali allo sviluppo, in particolare ancorando il sostegno finanziario ai risultati e definendo chiaramente obblighi e doveri dell'amministrazione nazionale, al fine di assicurare un'adeguata trasparenza, tracciabilità e rendicontazione; ribadisce la propria richiesta di porre maggiormente l'accento sulla lotta contro la corruzione endemica; osserva che l'aiuto umanitario dovrebbe essere basato su una strategia di disimpegno e sottolinea che i fondi dovrebbero essere incanalati, ove possibile, attraverso le istituzioni haitiane nel quadro dell'accordo di Cotonou, onde garantire la titolarità e sostenere il rafforzamento degli organismi nazionali, tra cui l'agenzia per gli appalti, la quale dovrebbe fungere da filtro di controllo; invita la Commissione e il servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) a sottolineare la natura condizionale del sostegno finanziario settoriale;
222. ricorda che la costruzione dell'apparato statale deve essere al centro della strategia unionale per lo sviluppo e la chiave di volta di ogni situazione di crisi di questo tipo, coerentemente con i principi per l'intervento in contesti fragili; osserva che ciò comprende il sostegno alla costruzione istituzionale, la trasparenza ed efficienza della gestione finanziaria pubblica, stanziamenti di bilancio ed efficacia della spesa pubblica, insieme al rafforzamento dei dialoghi politici e strategici;
223. chiede che si definisca un buon mix di politiche, nella logica dell' intervento dell'Unione, mediante un approccio globale alle parti interessate statali e non statali/non governative e fornendo sostegno ai settori con una tempestiva valutazione delle esigenze settoriali, a beneficio della realizzabilità, complementarità e sostenibilità dei progetti;
Orientamenti per il futuro
224. considera che, al di là della situazione di Haiti, occorra discutere e migliorare le misure per rafforzare la struttura strategica di intervento e di riduzione del rischio di catastrofi, con il fine ultimo di limitare al minimo i rischi per le vite umane e per le condizioni di vita; ritiene che investire nella riduzione dei rischi di catastrofi sia un essenziale elemento integrante dello sviluppo sostenibile nonché altamente efficace sul profilo dei costi, in quanto autorizza un utilizzo delle risorse più efficiente ed efficace rispetto alla copertura delle spese a seguito delle catastrofi;
225. ritiene che le situazioni di crisi e fragilità rendano necessario lo sviluppo di strategie che includano nuovi approcci, metodi ed esperienza, in particolare per quanto riguarda attività quali i) l'identificazione dei rischi ai diversi livelli operativi, ii) l'elaborazione di scenari e proiezioni delle probabili conseguenze e iii) lo sviluppo di strumenti volti a evitare e ridurre i rischi e le potenziali catastrofi e prepararsi a tali eventi; chiede un approccio flessibile per consentire alla Commissione di adattare adeguatamente e rapidamente le proprie misure e i propri strumenti di assistenza a fronte di situazioni di crisi e post-crisi; osserva in proposito che nel frattempo la Commissione ha messo a punto un sistema per mobilitare esperti nei vari settori di competenza, al fine di permettere lo spiegamento a breve termine di personale complementare presso le delegazioni dell'Unione o presso i servizi centrali, in caso di insufficienza di personale;
226. incoraggia la Commissione e il SEAE a lavorare sistematicamente alle quattro fasi del ciclo di gestione delle catastrofi, vale a dire attenuazione del rischio e preparazione, risposta e ripristino per definire un quadro strategico per la gestione dei rischi di catastrofi e la costruzione della resilienza; invita la Commissione e il SEAE a informare il Parlamento sui progressi, in particolare riguardo alla gestione dei rischi e alla preparazione ad attuare e conseguire gli obiettivi dei programmi in un contesto post-catastrofe;
227. ricorda che in tali situazioni di crisi occorre rivolgere la debita attenzione alla solidità e all'efficacia operativa del quadro nazionale di governance per la gestione della riduzione dei rischi di catastrofe quale requisito per la riuscita dell'intervento unionale; ricorda che la valutazione di un eventuale quadro nazionale di governance dovrebbe tenere conto, tra l'altro, delle strutture esistenti di rendicontazione dei risultati, delle definizioni esistenti e delle decisioni riguardo alle responsabilità ai livelli centrali e locali, una chiara catena di comando e di controllo, canali d'informazione tra i diversi soggetti/donatori e meccanismi di feedback sui progetti;
228. appoggia le raccomandazioni della Corte dei conti riguardo al sostegno unionale per la riabilitazione a seguito del terremoto di Haiti e accoglie favorevolmente la risposta della Commissione di accettare anch'essa le raccomandazioni;
Parte XX - Relazione speciale n. 14/2014 della Corte dei conti dal titolo "Con quali modalità gli organi e le istituzioni dell'UE provvedono a calcolare, ridurre e compensare le proprie emissioni di gas a effetto serra?"
229. ritiene che tutte le istituzioni e tutti gli organi dell'Unione dovrebbero mirare a un approccio comune in materia di emissioni di gas a effetto serra in vista di un'eventuale riduzione delle stesse; è convinto che, ai fini della realizzazione di tale obiettivo, essi abbiano bisogno di calcolare globalmente le rispettive emissioni di gas a effetto serra e non dovrebbero astenersi dal pubblicare i risultati;
230. è del parere che, se vuole conservare la propria attendibilità nei negoziati in materia ambientale con parti terze, la Commissione dovrebbe adoperarsi maggiormente nella raccolta di ulteriori dati sulle proprie emissioni di gas a effetto serra;
231. invita le istituzioni e gli organi dell'Unione che non dispongono di una certificazione del sistema di ecogestione e audit (EMAS) a considerare di attuare rapidamente tale sistema; sottolinea tuttavia che l'EMAS dovrebbe essere visto come uno strumento per strutturare, fra l'altro, le emissioni di gas a effetto serra, e non dovrebbe essere considerato l'obiettivo ultimo della politica verde delle istituzioni;
232. evidenzia che la compensazione delle emissioni di gas a effetto serra può essere utilizzata dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione in misura maggiore, per ridurre la loro impronta di carbonio; concorda con la Corte dei conti sul fatto che il ricorso a compensazioni di alta qualità quale soluzione integrativa (e non sostitutiva) delle misure di riduzione delle emissioni sarebbe una risposta adeguata alle questioni testé citate; osserva, tuttavia, che la compensazione dovrebbe essere secondaria rispetto all'investimento di tali fondi ai fini di un ulteriore miglioramento della politica ambientale degli organismi e delle istituzioni dell'Unione;
233. accoglie con favore il fatto che alcune istituzioni dell'Unione abbiano avviato progetti pilota relativi ad appalti verdi; auspica che i risultati si dimostrino promettenti e che questo tipo di appalti diventi in futuro una procedura standard delle istituzioni e degli organi dell'Unione;
234. sottolinea che, nell'attuazione di tali politiche, i fattori umani permangano un aspetto chiave; sollecita quindi la dirigenza delle istituzioni e degli organi dell'Unione responsabile di tali politiche a prepararsi e a migliorare ulteriormente le proprie competenze e la propria comprensione dell'importanza che rivestono le emissioni di gas a effetto serra delle istituzioni; auspica che l'istituzione del nuovo collegio dei commissari nel 2014 offra l'opportunità di una nuova apertura nella messa in atto di standard più elevati presso la Commissione e le sue agenzie;
Parta XXI - Relazione speciale n. 15/2014 della Corte dei conti dal titolo "Il Fondo per le frontiere esterne ha favorito la solidarietà finanziaria, ma necessita di una migliore misurazione dei risultati e deve fornire un ulteriore valore aggiunto dell'UE"
235. rileva con preoccupazione che gli obiettivi strategici del Fondo per le frontiere esterne (FFE) non erano chiari e, in particolare, che vi sono discordanze tra la natura generale del FFE quale meccanismo di solidarietà e la sua concentrazione su obiettivi concreti di miglioramento della cooperazione nel settore dei controlli di frontiera e dei visti;
236. rileva che, per la Commissione, la riuscita del lancio di SIS II, VIS ed Eurosur in tutti gli Stati membri è dovuta al contributo del FFE; ritiene tuttavia che una dichiarazione così generica non possa essere utilizzata per rispondere in modo soddisfacente alle specifiche critiche formulate dalla Corte dei conti sulla mancanza di indicatori di risultato;
237. osserva che problemi analoghi possono emergere rispetto agli obiettivi dello strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti nell'ambito del Fondo sicurezza interna, poiché anche tale strumento mira tanto alla solidarietà tra gli Stati membri riguardo alla gestione dei controlli di frontiera, quanto alla realizzazione di un livello elevato e uniforme di controllo delle frontiere esterne, nonché al trattamento efficace dei visti Schengen, nel rispetto degli impegni dell'Unione in materia di libertà fondamentali e diritti umani;
238. sottolinea che gli Stati membri, pur riconoscendo l'importanza di controlli di frontiera efficaci ai confini esterni comuni quali parte dell'acquis di Schengen, continuano a considerare la gestione dei controlli di frontiera e, in misura minore, il trattamento dei visti, quali competenze essenzialmente nazionali;
239. invita pertanto gli Stati membri a includere il Fondo sicurezza interna nelle loro strategie nazionali di gestione delle frontiere, onde contribuire alla cooperazione consolare, a operazioni Frontex o ad azioni d'emergenza e specifiche d'importanza per l'area Schengen nel suo insieme; esorta la Commissione e gli Stati membri a migliorare la cooperazione al riguardo;
240. chiede che la Commissione esamini se possa essere utile dividere la parte del Fondo sicurezza interna relativa ai controlli di frontiera e ai visti in segmenti a destinazione specifica: uno per la solidarietà, uno per la realizzazione della cooperazione consolare, operazioni Frontex e azioni d'emergenza e specifiche e uno per azioni particolarmente rilevanti secondo una prospettiva nazionale;
241. raccomanda che gli Stati membri elaborino e utilizzino indicatori pertinenti e misurabili delle realizzazioni, dei risultati e dell'impatto dei progetti finanziati; sottolinea che è necessario condurre verifiche ex ante di elevata qualità per garantire che tutti i progetti finanziati perseguano obiettivi concreti e misurabili e possiedano un valore aggiunto; osserva che verifiche ex post permetterebbero di offrire meccanismi di controllo della qualità;
242. sottolinea che è possibile conseguire un valore aggiunto maggiore a livello dell'Unione attraverso contributi supplementari da parte degli Stati membri alle operazioni di Frontex, rendendo obbligatoria la registrazione di almeno una parte dei beni cofinanziati dal Fondo sicurezza interna nel parco attrezzature tecniche di Frontex;
243. esprime preoccupazione a fronte delle irregolarità individuate dalla Corte dei conti nelle varie politiche nazionali in materia d'appalto e sostiene che la clausola d'eccezione per gli appalti nei settori della difesa e della sicurezza non dovrebbe r essere utilizzata nei casi in cui procedure meno restrittive possono essere impiegate senza compromettere la sicurezza; raccomanda di snellire le procedure di appalto onde assicurare l'attivazione tempestiva dei finanziamenti;
244. loda la Commissione per avere preso misure finanziarie correttive nel caso di un progetto che violava libertà fondamentali e diritti umani, ma invita la Commissione a identificare ex ante, per quanto possibile, ogni possibile rischio di tal genere, soprattutto quando si tratta delle modalità di attuazione dei controlli di frontiera in relazione al diritto di chiedere asilo;
245. evidenzia la necessità di migliorare il principio di raccolta dei dati concernenti i progetti finanziati a livello nazionale, al fine di aumentare il grado di trasparenza;
Parte XXII - Relazione speciale n. 16/2014 della Corte dei conti dal titolo "L'efficacia del combinare le sovvenzioni dei meccanismi d'investimento regionali con i prestiti concessi dalle istituzioni finanziarie per sostenere le politiche esterne dell'UE"
246. accoglie con favore la relazione speciale dedicata alla valutazione dell'efficacia del combinare le sovvenzioni dei meccanismi d'investimento regionali con i prestiti concessi dalle istituzioni finanziarie per sostenere le politiche esterne dell'UE ed esprime le osservazioni e raccomandazioni riportate in appresso;
Osservazioni generali
247. esorta la Corte dei conti a estendere ulteriormente le attività di audit in questo settore di cooperazione emergente, per fornire periodicamente ai responsabili politici una valutazione regolare e completa delle problematiche e dei rischi in gioco;
248. riconosce che l'accresciuto interesse nei confronti del finanziamento misto e delle opportunità offerte dall'uso di nuovi meccanismi per gli investimenti finanziari è dovuto principalmente alla combinazione di importanti sfide in materia di sviluppo e di fondi pubblici fortemente limitati, il che ha condotto allo sviluppo di nuove risorse finanziarie che combinano le sovvenzioni concesse dall'Unione e altri tipi di risorse diverse dalle sovvenzioni;
249. sottolinea che eventuali nuovi strumenti finanziari e il finanziamento misto devono essere conformi agli obiettivi delle politiche di sviluppo dell'Unione, basati sui criteri per l'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) e fissati nel programma di cambiamento, quali il miglioramento della qualità, l'efficienza, la sostenibilità e la rapidità di attuazione degli interventi dell'Unione; ritiene che tali strumenti debbano essere incentrati sulle priorità dell'Unione caratterizzate da un valore aggiunto, economico e non economico, e da un'incidenza più elevati, e osserva che devono essere impiegati strategicamente nei settori in cui il sostegno finanziario dell'Unione è essenziale ai fini della vitalità degli investimenti e in cui il finanziamento misto può essere utilizzato nel modo più utile; si rammarica pertanto che la relazione sia incentrata prevalentemente sugli aspetti finanziari del combinare le sovvenzioni dei meccanismi d'investimento regionali, mentre la loro efficienza ed efficacia non sono analizzate a sufficienza;
250. chiede, quale principio fondamentale e costante, che venga neutralizzato il rischio che gli incentivi finanziari superino in importanza i principi di sviluppo (gli obiettivi finanziari potrebbero prevalere sulle questioni legate allo sviluppo) e chiede il rispetto dei principi di sviluppo sostenibile come le norme sociali e ambientali o l'accesso ai beni pubblici di base;
251. prende atto dei risultati del riesame della piattaforma UE per i finanziamenti misti nella cooperazione esterna avente l'obiettivo iniziale di accrescere l'efficacia, l'efficienza e la qualità dei meccanismi e strumenti di finanziamento misto esistenti, tenendo conto del fatto che l'armonizzazione dei principi fondamentali, validi per tutti i meccanismi regionali e gli strumenti finanziari, rivestirà la massima importanza nel nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP); invita la Commissione e il SEAE, in funzione dell'esito della revisione post-elettorale del QFP, a portare avanti un dialogo strutturato/strategico, in particolare sulla questione riguardante le modalità per poter assicurare e aumentare costantemente la trasparenza e la responsabilità;
252. ritiene che, durante la fase di programmazione, la Commissione dovrebbe concentrarsi sul conseguimento di obiettivi economici, sociali e ambientali sostenibili e a lungo termine nei settori in cui gli investimenti devono essere attuati;
253. chiede, quale principio fondamentale, la concentrazione dei fondi unionali sui progetti che non sarebbero attuati senza i finanziamenti dell'Unione, come ad esempio i progetti a redditività ridotta, ma che potrebbero contribuire al miglioramento del contesto sociale, ambientale e dei diritti umani;
254. chiede, quale principio fondamentale, il monitoraggio dei risultati e degli effetti a medio e lungo termine dei progetti attuati in ambito sociale, ambientale e dei diritti umani, e che vi si dia seguito; considera che l'esito di tali valutazioni di controllo dovrebbe essere utilizzato direttamente per riferire in merito agli obiettivi di lungo termine conseguiti e per migliorare la fase di programmazione/selezione dei progetti per i finanziamenti futuri;
255. chiede di rafforzare il ruolo politico della Commissione in quanto organo politicamente responsabile in tale settore;
256. chiede l'introduzione di norme comuni in materia di governance applicabili a tali attività finanziarie, come pure la definizione di migliori prassi e di criteri di ammissibilità e valutazione ben definiti per l'uso di tali strumenti finanziari; ritiene che norme di gestione coerenti, come relazioni strutturate, regole di controllo e quadri di monitoraggio chiari, porteranno alla riduzione dei costi di transazione ovvero alla riduzione di eventuali duplicazioni dei costi;
257. reputa imperativo elaborare adeguate strutture di governance dei vari meccanismi al fine di promuovere la titolarità di paesi destinatari, beneficiari e soggetti interessati su tali strumenti; rammenta che lo sviluppo del finanziamento misto dell'aiuto pubblico allo sviluppo erogato attraverso i meccanismi richiede una cooperazione ben strutturata tra la Commissione e il servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), da un lato, e la Banca europea per gli investimenti (BEI), gli Stati membri e il Parlamento, dall'altro; chiede che le delegazioni dell'Unione siano maggiormente coinvolte nel processo decisionale, in particolare nella fase di individuazione dei progetti, attraverso contributi all'analisi o alla valutazione d'impatto ex ante e, più in generale, che consolidino la posizione dell'Unione nel dialogo politico con i paesi partner e fungano da elemento di contatto con la società civile locale;
258. insiste sulla necessità di raggiungere il più elevato livello di trasparenza e responsabilità attraverso l'accesso a informazioni di bilancio e dati finanziari esaustivi e affidabili relativamente ai progetti finanziati a titolo di tali meccanismi di investimento per garantire al Parlamento il potere di controllo e di approvazione; chiede che siano regolarmente trasmesse al Parlamento relazioni sull'uso di tali strumenti finanziari e sui risultati ottenuti, in particolare sulla valutazione dell'effetto leva e del valore aggiunto finanziario e non finanziario, e rammenta altresì la necessità di osservare le disposizioni di cui all'articolo 140 del regolamento finanziario;
259. sostiene le raccomandazioni della Corte dei conti, quale primo passo nella giusta direzione, per quanto concerne l'efficacia del combinare le sovvenzioni dei meccanismi d'investimento regionali con i prestiti concessi dalle istituzioni finanziarie a sostegno delle politiche esterne dell'Unione e accoglie con favore il fatto che anche la Commissione abbia accettato tali raccomandazioni;
Parte XXIII - Relazione speciale n. 17/2014 della Corte dei conti dal titolo "L'iniziativa «centri di eccellenza» dell'UE è in grado di contribuire efficacemente ad attenuare i rischi chimici, biologici, radiologici e nucleari provenienti da aree esterne all'UE?"
260. accoglie con favore l'iniziativa "centri di eccellenza chimici, biologici, radiologici e nucleari" (CBRN); considera che la struttura di governance dell'iniziativa ne sottolinea l'intento di creazione di reti;
261. accoglie con favore lo slancio positivo generale della relazione speciale n. 17/2014 e delle raccomandazioni della Corte dei conti, tutte accettate dalla Commissione;
262. osserva come l'iniziativa rappresenti un approccio innovativo che consente la creazione di reti, la formazione di partenariati regionali e internazionali, il consolidamento, il coordinamento e l'ottimizzazione delle capacità esistenti in termini di competenze, formazione, assistenza tecnica e attrezzature;
263. evidenzia come tali strutture siano inevitabilmente complesse e pertanto difficili da porre in essere e da gestire;
264. ricorda che l'iniziativa disponeva di 100 milioni di euro per il periodo 2010-2013;
265. ritiene che il valore primario dell'iniziativa risieda nell'approccio dal basso verso l'alto, partendo dall'esperienza dei paesi partner; considera che le delegazioni dell'Unione dovrebbero ricevere informazioni regolari e assumere un ruolo più attivo nella consultazione con le autorità dei rispettivi paesi partner;
266. desidera sottolineare al contempo che il rispetto della "titolarità" dei progetti dei paesi partner non dovrebbe impedire alla Commissione di avanzare proposte alle quali gioverebbe una risposta congiunta (per esempio al fine di contrastare la diffusione dell'epidemia di ebola);
267. è convinto che la selezione dei progetti debba poter consentire una concentrazione delle limitate risorse disponibili nelle aree di maggiore rilevanza ai fini della sicurezza dell'Unione; ritiene che nella selezione dei progetti le istituzioni dell'Unione potrebbero proficuamente assumere il ruolo di camera di compensazione;
268. osserva che si dovrebbero potenziare le competenze tecniche dei segretariati regionali al fine di agevolare l'individuazione delle tematiche da trattare con le iniziative e migliorare la preparazione e l'attuazione dei singoli progetti;
269. accoglie con favore la possibilità per i paesi partner, a partire da maggio 2013, di proporre progetti in qualunque momento, consentendo una maggiore capacità di reazione alle minacce emergenti;
270. prende atto della necessità di ridurre ulteriormente i tempi che intercorrono tra la proposta del progetto e la successiva approvazione e attuazione;
271. sottolinea la necessità di una più ampia cooperazione strategica al fine di migliorare la coerenza e il coordinamento di vari strumenti di finanziamento in materia di sicurezza; sottolinea come un migliore coordinamento degli attori di rilievo nei settori CBRN potenzierebbe l'efficacia delle iniziative in atto;
272. ritiene che ai fini dell'iniziativa possa essere utile una distinzione più chiara tra la dimensione interna ed esterna delle azioni CBRN(22);
Parte XXIV - Relazione speciale n. 19/2014 della Corte dei conti dal titolo "L'assistenza preadesione dell'UE alla Serbia"
273. invita le autorità serbe a migliorare la qualità delle loro strategie e dei loro piani d'azione nazionali e a razionalizzarli ulteriormente, come pure ad affrontare in modo adeguato le varie questioni politiche e socioeconomiche; invita la Commissione, se necessario, a rendersi disponibile a fornire il sostegno tecnico richiesto a questo scopo;
274. sottolinea l'importanza di elaborare strategie nazionali in ambiti politicamente sensibili; chiede alle autorità competenti di predisporre strategie, abbinate a un calendario realistico per l'attuazione, in due settori chiave della governance: il decentramento territoriale e una strategia di coordinamento dell'attuazione della riforma nell'ambito della gestione delle finanze pubbliche;
275. esorta la Commissione e la delegazione dell'Unione in Serbia a prevenire le difficoltà sorte nella prima parte del periodo di programmazione 2007-2013, dovute alla scelta di progetti non sufficientemente sviluppati o problematici; appoggia la cooperazione tra la Commissione e le autorità serbe nell'affrontare i problemi individuati, tra cui l'assenza di sostegno da parte delle autorità nazionali, la mancanza di coordinamento interistituzionale, la concezione carente dei progetti, la definizione inadeguata dei capitolati d'oneri, la non sostenibilità delle soluzioni di finanziamento e l'incapacità di apprendere dagli errori commessi nei precedenti progetti;
276. accoglie con favore i buoni risultati ottenuti, in generale, dai progetti relativi alla governance, ma ritiene che i sistemi di attuazione e di controllo degli stessi siano stati deboli o inefficaci, specialmente se si considera che la Corte dei conti ha individuato carenze rilevanti in quattro degli otto progetti relativi allo strumento di assistenza preadesione in materia di governance controllati;
277. sottolinea che dal la riforma del settore giudiziario ha registrato sviluppi modesti;
278. insiste sulla necessità di potenziare l'attuale protezione degli informatori, come delineato nella strategia nazionale anticorruzione 2013-2018; pone l'accento sul fatto che le autorità serbe dovrebbero accelerare l'elaborazione di una nuova normativa in materia di denuncia delle irregolarità, che possa infondere fiducia e incoraggiare i potenziali informatori a farsi avanti;
279. appoggia le raccomandazioni della Corte dei conti e chiede alla Commissione di prestare la necessaria attenzione alla definizione degli obiettivi, alla valutazione dei bisogni e agli insegnamenti da trarre da precedenti progetti, nonché di evitare ritardi e procedure di appalto inefficienti o inefficaci; sottolinea l'importanza della sostenibilità, dal momento che i risultati hanno suscitato interrogativi nei due terzi dei progetti, soprattutto in quelli legati alla governance;
Parte XXV - Relazione speciale n. 20/2014 della Corte dei conti dal titolo "Il sostegno del FESR alle PMI nel campo del commercio elettronico è stato efficace?"
280. accoglie con favore la relazione speciale n. 20/2014 della Corte dei conti e si associa alle sue conclusioni e raccomandazioni;
281. accoglie altresì positivamente la reazione costruttiva della Commissione alle raccomandazioni della Corte dei conti;
282. osserva che le tecnologie del commercio elettronico sono essenziali per promuovere lo sviluppo e la competitività delle piccole e medie imprese (PMI); evidenzia l'importanza di queste ultime per lo sviluppo economico e la creazione di posti di lavoro nell'Unione;
283. riconosce che la relazione speciale della Corte dei conti ha posto l'accento sull'importanza delle misurazioni della performance e del valore aggiunto europeo;
284. osserva che, nonostante l'aumentata disponibilità di servizi commerciali online, i progetti selezionati per beneficiare di un investimento erano deboli; rileva che la mancanza di una selezione comparativa delle domande e di informazioni commerciali esaustive ha fatto sì che in oltre un terzo dei casi si sia trattato di progetti non sufficientemente in grado, o non in grado, di garantire un impiego ottimale delle risorse;
285. segnala che dieci dei trenta progetti cofinanziati presi in esame sarebbero stati realizzati anche in assenza del cofinanziamento pubblico e che, di questi dieci, cinque erano già stati avviati prima della notifica del finanziamento e tre ancor prima che le imprese presentassero domanda di cofinanziamento;
286. ritiene che debba essere resa obbligatoria la presentazione di un piano aziendale che dimostri il valore aggiunto europeo, al fine di evitare il fenomeno dell'effetto inerziale;
287. sottolinea la necessità che gli Stati membri predispongano criteri e procedure di selezione atti a garantire che i progetti scelti massimizzino il valore aggiunto in termini di incentivazione dello sviluppo del commercio elettronico nelle PMI e di conseguimento degli obiettivi indicati nell'agenda digitale europea (ADE);
288. segnala che, a causa di alcune carenze a livello di monitoraggio da parte della Commissione, è stato impossibile valutare in che misura il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) abbia contribuito alla realizzazione degli obiettivi nazionali e dell'Unione in materia di tecnologie dell'informazione, come pure all'attuazione dei piani aziendali delle PMI stesse;
289. ritiene che la Commissione debba adoperarsi per ottenere dagli Stati membri informazioni coerenti e affidabili sull'impiego dei finanziamenti a titolo del FESR; è del parere che tali informazioni dovrebbero indicare lo stato di avanzamento dei programmi operativi non solo in termini finanziari, ma anche sul piano della performance;
290. condivide il parere della Corte dei conti secondo cui è necessario definire nella convenzione di sovvenzione un insieme minimo di indicatori solidi, corredati di obiettivi, che vengano poi misurati e sottoposti a successivo monitoraggio, sia una volta attuato e messo in opera il progetto, che in una fase successiva, al fine di valutare la performance;
Parte XXVI - Relazione speciale n. 21/2014 della Corte dei conti dal titolo "Le infrastrutture aeroportuali finanziate dall'UE: un impiego non ottimale delle risorse"
291. riconosce che la Commissione ha già messo in atto cambiamenti per rispondere a molti dei problemi sollevati dalla relazione speciale e appoggia ampiamente il nuovo quadro normativo descritto dalla Commissione; propone, tenuto conto di ciò, che la Commissione riferisca alla commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento in merito ai progressi compiuti a seguito delle raccomandazioni, entro un anno dall'adozione della presente risoluzione;
292. appoggia la raccomandazione della Corte dei conti che chiede agli Stati membri di mettere a punto piani coerenti per lo sviluppo degli aeroporti e raccomanda che questi piani siano sottoposti all'approvazione della Commissione prima della concessione di eventuali finanziamenti per progetti specifici; raccomanda altresì che questi piani regionali, nazionali o sovranazionali tengano conto non solo del trasporto aereo, ma anche di altri mezzi di trasporto pubblico con orari di viaggio simili a quelli dei voli, tra cui i treni e gli autobus, onde evitare la saturazione del mercato e aumentare la redditività del servizio;
293. raccomanda che siano concessi fondi soltanto agli aeroporti finanziariamente sostenibili;
294. raccomanda che la Commissione esamini tutti i nuovi progetti in base a un'analisi del bacino d'utenza onde garantire la fattibilità, tenendo conto, in ciascun caso, dell'importanza degli aeroporti regionali ai fini dell'accessibilità e della mobilità all'interno dell'Unione;
295. è del parere che la Commissione debba monitorare attentamente e in via prioritaria gli Stati membri i cui progetti, stando alla relazione, abbiano presentato in passato problematiche particolari;
o o o
296. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alla Corte dei conti e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
Regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio, del 15 luglio 2003, relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (Regolamento RNL) (GU L 181 del 19.7.2003, pag. 1).
Regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1).
Risoluzione del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2012, sezione III – Commissione e agenzie esecutive (GU L 266 del 5.9.2014, pag. 32).
Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 13).
Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289).
Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1).
Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).
Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).
Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).
Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16).
Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).
Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).
Leon Braat, Patrick ten Brink (ed. et al.), The Cost of Policy Inaction: The case of not meeting the 2010 biodiversity target, Wageningen/Bruxelles, 2008, pag. 28.
Valutazione della cooperazione dell'Unione europea con la Repubblica di Haiti (2008-2012), Particip GmbH, svolta per conto della Commissione, agosto 2014.
Si veda anche la risoluzione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2010 sul rafforzamento della sicurezza chimica, biologica, radiologica e nucleare nell'Unione europea - Piano d'azione CBRN dell'UE (GU C 169 E del 15.6.2012, pag. 8).
Discarico 2013: Bilancio generale dell'UE - ottavo, nono e decimo FES
1.Decisione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'ottavo, nono e decimo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2013 (2014/2077(DEC))
– visti i bilanci finanziari e i conti di gestione dell'ottavo, nono e decimo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2013 (COM(2014)0487 – C8-0146/2014),
– vista la relazione annuale della Commissione del 14 aprile 2014 sulla gestione finanziaria dell'ottavo, nono e decimo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2013,
– viste le informazioni finanziarie sul Fondo europeo di sviluppo (COM(2014)0350),
– vista la relazione annuale della Corte dei conti sulle attività finanziate dall'ottavo, nono e decimo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2013, corredata delle risposte della Commissione(1),
– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(2) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2013 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– viste le raccomandazioni del Consiglio del 17 febbraio 2015 sullo scarico da dare alla Commissione per l'esecuzione delle operazioni dei Fondi europei di sviluppo per l'esercizio 2013 (05135/2015 – C8-0050/2015, 05136/2015 – C8-0051/2015, 05138/2015 – C8-0052/2015),
– visti la relazione della Commissione sul seguito dato al discarico per l'esercizio 2012 (COM(2014)0607) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2014)0286),
– visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000(3) e modificato a Ouagadougou (Burkina Faso) il 22 giugno 2010(4),
– vista la decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea ("decisione sull'associazione d'oltremare")(5),
– visto l'articolo 33 dell'accordo interno del 20 dicembre 1995 tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del secondo protocollo finanziario della quarta convenzione ACP-CE(6),
– visto l'articolo 32 dell'accordo interno del 18 settembre 2000 tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del protocollo finanziario dell'accordo di partenariato tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000, nonché alla concessione di un'assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato CE(7),
– visto l'articolo 11 dell'accordo interno del 17 luglio 2006 tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d'oltremare ai quali si applica la parte quarta del trattato CE(8),
– visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 74 del regolamento finanziario, del 16 giugno 1998, applicabile alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo a norma della quarta convenzione ACP-CE(9),
– visto l'articolo 119 del regolamento finanziario, del 27 marzo 2003, per il 9° Fondo europeo di sviluppo(10),
– visto l'articolo 142 del regolamento (CE) n. 215/2008 del Consiglio, del 18 febbraio 2008, recante il regolamento finanziario per il decimo Fondo europeo di sviluppo(11),
– visti l'articolo 93, l'articolo 94, terzo trattino, e l'allegato V del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per lo sviluppo (A8-0102/2015),
1. concede il discarico alla Commissione per l'esecuzione del bilancio dell'ottavo, nono e decimo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2013;
2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alla Corte dei conti e alla Banca europea per gli investimenti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
2.Decisione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sulla chiusura dei conti dell'ottavo, nono e decimo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2013 (2014/2077(DEC))
Il Parlamento europeo,
– visti i bilanci finanziari e i conti di gestione dell'ottavo, nono e decimo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2013 (COM(2014)0487 – C8-0146/2014),
– vista la relazione annuale della Commissione del 14 aprile 2014 sulla gestione finanziaria dell'ottavo, nono e decimo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2013,
– viste le informazioni finanziarie sul Fondo europeo di sviluppo (COM(2014)0350),
– vista la relazione annuale della Corte dei conti sulle attività finanziate dall'ottavo, nono e decimo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2013, corredata delle risposte della Commissione(12),
– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(13) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2013 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– viste le raccomandazioni del Consiglio del 17 febbraio 2015 sullo scarico da dare alla Commissione per l'esecuzione delle operazioni dei Fondi europei di sviluppo per l'esercizio 2013 (05135/2015 – C8-0050/2015, 05136/2015 – C8-0051/2015, 05138/2015 – C8-0052/2015),
– visti la relazione della Commissione sul seguito dato al discarico per l'esercizio 2012 (COM(2014)0607) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2014)0286),
– visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000(14) e modificato a Ouagadougou (Burkina Faso) il 22 giugno 2010(15),
– vista la decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea ("decisione sull'associazione d'oltremare")(16),
– visto l'articolo 33 dell'accordo interno del 20 dicembre 1995 tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del secondo protocollo finanziario della quarta convenzione ACP-CE(17),
– visto l'articolo 32 dell'accordo interno del 18 settembre 2000 tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del protocollo finanziario dell'accordo di partenariato tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000, nonché alla concessione di un'assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato CE(18),
– visto l'articolo 11 dell'accordo interno del 17 luglio 2006 tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d'oltremare ai quali si applica la parte quarta del trattato CE(19),
– visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 74 del regolamento finanziario, del 16 giugno 1998, applicabile alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo a norma della quarta convenzione ACP-CE(20),
– visto l'articolo 119 del regolamento finanziario, del 27 marzo 2003, per il 9° Fondo europeo di sviluppo(21),
– visto l'articolo 142 del regolamento (CE) n. 215/2008 del Consiglio, del 18 febbraio 2008, recante il regolamento finanziario per il decimo Fondo europeo di sviluppo(22),
– visti l'articolo 93, l'articolo 94, terzo trattino, e l'allegato V del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per lo sviluppo (A8-0102/2015),
1. constata che i conti annuali definitivi dell'ottavo, nono e decimo Fondo europeo di sviluppo si presentano come nella tabella 2 della relazione annuale della Corte dei conti;
2. approva la chiusura dei conti dell'ottavo, nono e decimo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2013;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alla Corte dei conti e alla Banca europea per gli investimenti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
3.Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'ottavo, nono e decimo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2013 (2014/2077(DEC))
Il Parlamento europeo,
– vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'ottavo, nono e decimo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2013,
– visti l'articolo 93, l'articolo 94, terzo trattino, e l'allegato V del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per lo sviluppo (A8-0102/2015),
A. considerando che l'obiettivo principale dell'accordo di Cotonou, che costituisce il quadro normativo che disciplina le relazioni dell'Unione con gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e i paesi e territori d'oltremare (PTOM), consiste nel ridurre e, infine, eliminare la povertà, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile e di integrazione progressiva dei paesi ACP e PTOM nell'economia mondiale;
B. considerando che gli obiettivi specifici della politica di sviluppo devono essere tutelati nel quadro del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE); sottolineando che altre considerazioni relative alla politica commerciale e alla politica estera e di sicurezza non devono prescindere dalle priorità di sviluppo dell'Unione;
C. considerando che i Fondi europei di sviluppo (FES), finanziati dagli Stati membri, sono il principale strumento finanziario dell'Unione per la cooperazione allo sviluppo con gli Stati ACP e che la Commissione è responsabile del discarico relativo ai FES;
D. considerando che gli strumenti di prefinanziamento finanziati dalla Commissione europea hanno raggiunto l'importo di 424 milioni di EUR e che le entrate di esercizio ammontavano a 124 milioni di EUR per l'esercizio 2013;
E. considerando che il FES ha definito i suoi settori strategici e prioritari sulla base di preferenze politiche, come pure di criteri economici e finanziari collegati a criteri di efficienza generale, e che opera con strumenti finanziari adeguati per realizzare tali priorità definite in una prospettiva sostenibile e a lungo termine;
F. considerando che nell'ambito dei paesi in via di sviluppo vi è un'elevata esposizione al rischio intrinseco, dovuta a un contesto geopolitico, istituzionale e amministrativo frequentemente associato a un contesto instabile e fragile;
G. considerando che il livello e la natura dell'impegno dell'Unione devono essere differenziati e subordinati a progressi misurabili in vari settori quali la democratizzazione, i diritti umani, il buon governo, lo sviluppo socioeconomico sostenibile, lo Stato di diritto, la trasparenza e la lotta alla corruzione;
H. considerando che il ricorso a strumenti finanziari innovativi come i meccanismi di combinazione è considerato uno dei modi per ampliare la portata degli strumenti esistenti, come sovvenzioni e prestiti, e include altresì sfide in termini di controllo e di governance;
I. considerando che è indispensabile garantire la visibilità dell'Unione e promuovere i suoi valori in tutti gli interventi dell'Unione;
J. considerando che l'iscrizione in bilancio del FES, che consiste nella sua inclusione e integrazione nella struttura del bilancio dell'Unione, rimane una priorità per il Parlamento; considerando che l'inclusione del FES nel bilancio generale comporterebbe una maggiore sicurezza finanziaria per i paesi beneficiari, ma anche una migliore coerenza politica e un maggiore controllo democratico;
K. considerando che il sostegno al bilancio comporta un considerevole rischio fiduciario e presenta in particolare una serie di sfide in termini di trasparenza, rendicontabilità e buona gestione finanziaria; considerando che il sostegno al bilancio esige un attento controllo e un dialogo politico tra l'Unione e il paese partner per quanto riguarda gli obiettivi, i progressi realizzati nel conseguimento dei risultati concordati e degli indicatori di risultato, nonché un'analisi dei rischi sistematica e una strategia di riduzione dei rischi che dovrebbero essere rafforzate;
Dichiarazione di affidabilità
Affidabilità dei conti
1. accoglie con favore il giudizio della Corte dei conti, secondo cui i conti annuali definitivi dell'ottavo, nono e decimo FES relativi all'esercizio 2013 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria degli stessi al 31 dicembre 2013, i risultati delle loro operazioni, i flussi di cassa e le variazioni dell'attivo netto per l'esercizio chiuso in tale data, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario del FES e ai principi contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello internazionale;
2. prende atto con soddisfazione dei miglioramenti conseguiti per quanto riguarda il numero e il valore dei recuperi, che sono aumentati rispetto al 2012, con 24 recuperi per un importo totale di 4,7 milioni di EUR nel 2013 contro i 13 recuperi effettuati nel 2012 per un importo di 1,3 milioni di EUR;
3. è tuttavia profondamente preoccupato per il fatto che gli ordinatori subdelegati non rispettano ancora sistematicamente la norma in base alla quale per i prefinanziamenti d'importo superiore a 750 000 EUR la Commissione è tenuta a riscuotere gli interessi su base annua e per il fatto che l'importo delle entrate provenienti da interessi che figura nei conti è basato in parte su stime;
4. si rammarica inoltre che gli interessi generati dai prefinanziamenti d'importo compreso fra 250 000 e 750 000 EUR non siano ancora riconosciuti come entrata finanziaria nei rendiconti, dato che lo sviluppo del Sistema integrato di gestione dell'informazione usato per le relazioni esterne (CRIS) non è ancora stato completato;
Legittimità e regolarità delle operazioni che sono alla base dei conti
5. si compiace del fatto che, a giudizio della Corte dei conti, le entrate e gli impegni che sono alla base dei conti per l'esercizio 2013 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari;
6. è tuttavia preoccupato per la valutazione della Corte dei conti circa la legittimità e la regolarità dei pagamenti che sono alla base dei conti, secondo cui i sistemi di supervisione e di controllo presso la sede centrale di EuropeAid e le delegazioni dell'Unione sono solo parzialmente efficaci nel garantire la legittimità e la regolarità dei pagamenti;
7. si rammarica che, secondo le stime della Corte dei conti, il tasso di errore più probabile per le operazioni di spesa dell'ottavo, nono e decimo FES è del 3,4%, registrando un leggero aumento rispetto al 2012 (3%) ma rimanendo comunque inferiore al picco raggiunto nel 2011 (5,1%);
8. prende atto che la relazione annuale della Corte dei conti concernente le attività del FES per l'esercizio 2013 indica che il tasso di errore è aumentato rispetto all'esercizio precedente e che si attesta ancora a un livello troppo elevato; esorta la Commissione ad adoperarsi per conseguire il tasso di errore concordato del 2%;
9. prende atto e si rammarica che i pagamenti alla base dei conti siano stati inficiati in misura rilevante da errori conseguenti alle carenze individuate nei meccanismi di supervisione e di controllo; rileva che il 27% dei pagamenti erano inficiati da errori, vale a dire 45 delle 165 operazioni di pagamento controllate;
10. prende atto dei risultati del campionamento per quanto riguarda i progetti, secondo cui delle 130 operazioni di pagamento controllate 42 (32%) erano inficiate da errori, e in particolare del fatto che 30 operazioni di pagamento su 42 erano inficiate da errori quantificabili e 17 erano pagamenti finali ordinati dopo che tutte le verifiche ex ante erano state espletate;
11. si rammarica che, nonostante il piano d'azione correttivo introdotto nel maggio 2013, la tipologia di errori identificati sia, in larga misura, simile agli anni precedenti, vale a dire l'assenza di documenti giustificativi, l'inosservanza, da parte del beneficiario, delle norme in materia di appalti e spese non ammissibili; osserva che questi errori sono stati riscontrati anche nelle seguenti attività: i) operazioni relative ai programmi a preventivo, ii) convenzioni di sovvenzione e iii) accordi di contributo fra la Commissione e organizzazioni internazionali;
12. esorta la Commissione a intensificare i suoi sforzi in questi specifici settori di cooperazione, ridefinendo il programma d'azione correttivo esistente, specialmente quando gli errori quantificabili denotano una debolezza nei controlli da parte delle organizzazioni internazionali riguardo al rispetto delle disposizioni contrattuali e nel quadro dello sforzo globale teso a migliorare i metodi di gestione dei rischi e i sistemi di controllo e di gestione generali;
Rischi connessi alla regolarità e all'efficacia dei meccanismi di controllo
13. prende atto che per l'esecuzione dei FES si fa ricorso a numerosi modus operandi e a diversi metodi di attuazione (gestione centralizzata diretta e indiretta) con regole e procedure complesse, come l'appalto e l'aggiudicazione di contratti e con un'ampia copertura geografica, che presentano un elevato grado di rischio intrinseco, rendendo difficile ottimizzare i sistemi di controllo e migliorare la trasparenza del finanziamento dei FES;
14. è profondamente preoccupato per il fatto che, secondo la valutazione della Corte dei conti, le verifiche ex ante condotte prima dell'esecuzione dei pagamenti relativi al progetto hanno ancora riscontrato delle debolezze significative;
15. invita la Commissione a prestare una costante attenzione alla qualità e all'adeguatezza delle verifiche ex ante svolte da tutti gli attori (personale della Commissione e revisori esterni) prima che i pagamenti relativi al progetto siano effettuati, in particolare in considerazione dell'elevato rischio sul piano politico e operativo;
16. prende atto che sia per il sostegno al bilancio (con 718 milioni di EUR di pagamenti a titolo del FES nel 2013) sia per i contributi dell'Unione a progetti finanziati da più donatori e attuati da organizzazioni internazionali come le Nazioni Unite (i pagamenti a titolo dei FES sono stati pari a 458 milioni di EUR nel 2013), la natura degli strumenti e le condizioni di pagamento limitano la propensione delle operazioni all'errore;
17. è preoccupato per il ricorrente problema degli errori riscontrati nelle domande di pagamento finali che erano state oggetto di audit esterni e di verifiche della spesa;
18. esorta la Direzione generale per lo Sviluppo e la cooperazione (DG DEVCO) della Commissione a dar seguito alla raccomandazione emessa dalla Corte nel 2011 e a rafforzare quanto prima la capacità del suo servizio di audit interno in modo tale che possa espletare con maggiore efficienza i compiti ad esso attribuiti;
Strategia e priorità
19. sottolinea che tutte le attività dei FES devono seguire attentamente i settori strategici e prioritari generali basati sulle preferenze politiche, come pure su criteri di efficienza economica e finanziaria, che sono di conseguenza rispecchiati nei risultati della gestione, incluse la gestione del rischio, le attività di controllo e la forma concreta degli strumenti finanziari a tal fine;
20. richiama l'attenzione, in considerazione della crescente importanza attribuita ai risultati degli aiuti dell'Unione, sul fatto che l'Africa subsahariana è la regione che registra il maggiore ritardo per quanto riguarda gli Obiettivi di sviluppo del Millennio (OSM) ed è l'unica regione al mondo in cui, secondo le proiezioni, molto probabilmente la povertà non sarà dimezzata entro il 2015; esprime preoccupazione per il fatto che la diminuzione, registrata negli ultimi anni, dei livelli di aiuto pubblico allo sviluppo destinati ai servizi sociali, in particolare ai settori dell'istruzione e della salute riproduttiva, rischia di invertire i progressi in materia di sviluppo del capitale umano;
21. conclude che è necessario intensificare gli sforzi per accelerare il conseguimento degli OSM in Africa entro il temine del 2015; invita la Commissione a tener conto, quale base per il controllo di gestione della Corte dei conti, dell'agenda per lo sviluppo post 2015 e dei negoziati sugli obiettivi di sviluppo sostenibile una volta adottati; si compiace che i FES, che rappresentano lo strumento principale per fornire gli aiuti dell'Unione a favore della cooperazione allo sviluppo agli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), abbiano rappresentato il 45% del valore totale dei nuovi contratti conclusi dalla DG DEVCO nel 2013;
22. rileva che nel 2013 è stato trovato un accordo sull'istituzione dell'undicesimo FES con un valore totale di circa 27 miliardi di EUR (ai prezzi 2011), congelando in tal modo i fondi al livello del decimo FES, invece di aumentarlo del 13% come aveva proposto la Commissione, nonostante il costante impegno dell'Unione ad aumentare i finanziamenti per lo sviluppo nei prossimi anni;
Monitoraggio e supervisione
23. è seriamente preoccupato per le carenze ancora riscontrabili nel sistema di informazione gestionale relativo ai risultati e al follow-up degli audit e delle verifiche di spesa esterni, malgrado l'impegno della Commissione a migliorare la qualità dei dati del sistema CRIS negli ultimi anni;
24. ricorda che l'attendibilità e l'accuratezza del sistema di informazione gestionale svolgono un ruolo chiave che richiede una costante vigilanza; esorta la Commissione a proseguire i suoi sforzi per sviluppare e creare nuove funzioni nel modulo di audit del proprio sistema CRIS, in particolare assicurando il follow-up di tutte le relazioni di audit e di tutti i tipi di valutazione; ritiene fondamentale disporre di sistemi di monitoraggio orientati ai risultati uniformi per fornire informazioni adeguate e affidabili sui risultati conseguiti al fine di adeguare le priorità strategiche;
25. considerando che la maggior parte dei FES sono eseguiti nell'ambito di un regime di gestione decentrata da parte delle delegazioni dell'Unione, invita gli uffici centrali della DG DEVCO a sostenere le delegazioni nella gestione del loro portafoglio in funzione delle rispettive componenti di rischio mediante il sistema CRIS; ribadisce e incoraggia a un migliore utilizzo delle possibilità previste dalla valutazione del rischio nel quadro del follow-up delle operazioni delle delegazioni dell'Unione;
26. accoglie con favore l'introduzione dello studio sul tasso di errore residuo nelle operazioni concluse come un esempio del contesto gestionale della DG DEVCO esistente;
27. osserva che, in base al secondo studio nel 2013, il tasso di errore è stato stimato dalla DG DEVCO al 3,35% (equivalente a circa 228,55 milioni di EUR), contro il 3,4% risultante dalle stime della Corte dei conti; osserva con preoccupazione che le principali cause identificate sono l'assenza di documentazione soddisfacente fornita dalle organizzazioni beneficiarie, gli errori dovuti alla mancata disponibilità di elementi probatori sufficienti per accertare la regolarità delle operazioni, l'inosservanza delle procedure in materia di appalti pubblici e la mancata riscossione e correzione di taluni importi;
28. ritiene che la definizione delle priorità potrebbe essere integrata nel piano d'azione messo a punto dalla DG DEVCO per l'attuazione di azioni attenuanti, incentrando l'attenzione sui settori specifici e più critici che destano preoccupazione e sulle opportunità di efficienza sul piano dei costi; invita la DG DEVCO a indicare nella relazione annuale di attività i progressi realizzati o le particolari difficoltà incontrate nell'attuazione del piano d'azione;
29. è convinto che sarà utile identificare chiaramente quali attività della formazione del bilancio per attività presentano il maggior numero di carenze e di errori e il più elevato livello di vulnerabilità; ritiene che, al fine di mantenere i costi dei controlli a un livello ragionevole, il trattamento e l'analisi di questi ambiti specifici potrebbero essere effettuati secondo un piano di rotazione pluriennale;
30. prende atto, per quanto riguarda l'efficienza sul piano dei costi dei meccanismi di controllo, che non si tratta di aggiungere altri livelli di controllo bensì di potenziare l'efficacia del quadro delle attività di controllo e la loro complementarità in base ai principi di buon governo;
31. si compiace dell'inclusione del quadro generale dei costi nella relazione annuale di attività, inclusi i costi delle spese amministrative come pure i costi dei sistemi di monitoraggio e controllo;
32. accoglie con favore la revisione delle relazioni sulla gestione degli aiuti esterni (EAMR), che adesso include una sintesi delle misure correttive per gli errori riscontrati, e la richiesta ai capi delle delegazioni di fornire la garanzia che aumenteranno il livello di responsabilità nella catena globale dell'affidabilità e l'esaustività delle relazioni fornite dalle delegazioni dell'Unione;
Sostegno al bilancio
33. prende atto con interesse e si compiace dell'attuazione del nuovo approccio della Commissione al sostegno al bilancio; rileva che nel 2013 un importo totale di 660 milioni di EUR è stato destinato alle nuove operazioni di sostegno al bilancio in Africa, utilizzate in parte per realizzare l'"Iniziativa OSM" a sostegno di quei paesi che registrano ritardi in settori importanti quali la salute, l'approvvigionamento idrico, le infrastrutture igienico-sanitarie, la sicurezza alimentare e la nutrizione;
34. considerando lo scopo del sostegno al bilancio, con il trasferimento diretto dei contributi al bilancio generale dei paesi beneficiari o a una dotazione del bilancio generale relativa a una politica o a un obiettivo specifico, insiste sul fatto che il sostegno al bilancio debba rispecchiare e collegare rigorosamente le condizioni generali di ammissibilità alla realizzazione di progressi significativi da parte dai paesi partner, in particolare nella gestione delle finanze pubbliche; accoglierebbe con favore l'elaborazione di indicatori chiave di performance vincolanti al fine di ridurre i rischi;
35. ricorda la necessità di sostenere la lotta contro la frode e la corruzione in tutti i settori di governo contemplati dalla strategia di cooperazione dell'Unione; sottolinea che il rischio che le risorse siano deviate resta elevato e che i rischi di corruzione e di frode sono legati alla gestione delle finanze pubbliche;
36. ribadisce la necessità di applicare indicatori chiave di performance solidi e obiettivamente verificabili a tutti i programmi di sostegno al bilancio continui; sottolinea che occorre concentrare l'attenzione sul principio di differenziazione, onde evitare un'interpretazione troppo ampia della condizionalità dell'erogazione del sostegno al bilancio; esige un forte sostegno ai meccanismi anticorruzione, visto che la corruzione sembra essere una delle questioni centrali, che riduce l'efficacia dei programmi di sostegno ed è pertanto la causa della mancanza di efficacia della cooperazione allo sviluppo europea; sottolinea quindi la necessità di rafforzare la cooperazione sulle misure di buon governo e l'attuazione di incentivi contro la corruzione;
37. deplora che nell'utilizzo finale i fondi trasferiti dall'Unione siano fusi con le risorse di bilancio del paese partner e che di conseguenza sia impossibile tracciare i fondi dell'Unione; chiede una relazione dettagliata pubblica per quanto riguarda l'utilizzo dei fondi, al fine di aumentare la trasparenza e di garantire una più agevole tracciabilità dei fondi trasferiti dall'Unione;
38. invita la Corte dei conti, in tale contesto, a prestare una crescente attenzione alla questione della corruzione e a tentare di quantificare e di indicare il grado di corruzione nelle sue relazioni speciali come pure nella relazione annuale di attività della Corte dei conti;
39. chiede che la natura condizionale del sostegno al bilancio settoriale sia utilizzata sistematicamente e rafforzata e che siano definiti parametri adeguati per l'intervento dell'Unione; si compiacerebbe se tutti i programmi generali di sostegno al bilancio fossero gradualmente trasformati in programmi di sostegno al bilancio settoriali, al fine di aumentare il livello di controllo e di rendicontabilità per tutelare maggiormente gli interessi finanziari dell'Unione;
40. sottolinea l'importanza di garantire un dialogo politico adeguato basato sugli incentivi e un monitoraggio continuo delle riforme e dei programmi settoriali, per misurare la performance e la sostenibilità dei risultati attraverso i sistemi di gestione finanziaria della Commissione per l'esecuzione del sostegno al bilancio nei paesi partner;
41. invita la Commissione a sostenere fermamente lo sviluppo degli organi di controllo parlamentare e di vigilanza e le competenze nei paesi beneficiari, anche mediante una costante prestazione di assistenza tecnica; insiste sulla necessità che l'esistenza di un organismo nazionale di audit indipendente sia una condizione per la concessione di un sostegno al bilancio;
42. appoggia fermamente la capacità della Commissione di bloccare il trasferimento di fondi ai paesi beneficiari quando non sono rispettate le condizionalità ex ante, in particolare le necessarie condizioni macroeconomiche; invita la Commissione a bloccare il trasferimento di fondi in quei paesi che presentino un elevato tasso di corruzione e che non intraprendono politiche mirate per combattere il fenomeno;
Cooperazione con le organizzazioni internazionali
43. propone che nel corso della nuova legislatura si debbano compiere ulteriori passi per migliorare lo scambio di informazioni con la Banca mondiale e le istituzioni delle Nazioni Unite al fine di ottimizzare la cooperazione;
44. ribadisce il sostegno del Parlamento alla definizione e allo scambio di buone prassi per stabilire principi fondamentali analoghi e sostenibili di affidabilità e rispetto dei regolamenti finanziari dell'Unione;
45. appoggia la più estesa pubblicazione delle relazioni di audit delle istituzioni dell'ONU per ottenere una migliore gestione dei finanziamenti dell'Unione;
46. ritiene che sia opportuno portare avanti il continuo ravvicinamento dei rispettivi sistemi di governance e di audit interno ed esterno per raffrontare i dati, le metodologie e i risultati;
47. chiede che sia rigorosamente rispettata la visibilità dei finanziamenti dell'Unione nelle iniziative finanziate da più donatori, in particolare quando i finanziamenti dell'Unione sono erogati in un contesto rischioso;
48. accoglie con favore il rafforzamento delle relazioni del Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF) e della Banca mondiale con l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) attraverso l'adozione delle linee guida dell'OLAF relative allo scambio di informazioni e di strategie;
49. ribadisce la propria preoccupazione in merito all'attuazione dell'undicesimo FES per il fatto che entità delegate possono a loro volta delegare compiti di esecuzione del bilancio ad altre organizzazioni di diritto privato in base a un contratto di prestazione di servizi, creando in tal modo una catena di rapporti fiduciari; invita la Commissione ad applicare rigorose condizioni per il subappalto e rammenta, riguardo a tali modalità di attuazione, che le entità delegate devono garantire un efficace livello di protezione degli interessi finanziari dell'Unione;
50. chiede che vengano forniti rapidamente ulteriori chiarimenti sulla messa in comune dei fondi (inclusi i fondi fiduciari) e sui relativi rischi concernenti la regolarità delle transazioni, segnatamente quando i contributi finanziari della Commissione ai progetti a cui partecipano più donatori vanno ad aggiungersi a quelli degli altri donatori, senza essere destinati a voci specifiche e identificabili della spesa ammissibile;
51. chiede di ricevere informazioni sullo studio preliminare dei sistemi di controllo e gestione realizzato dalla Commissione su altre organizzazioni internazionali associate; chiede inoltre informazioni sul livello di comparabilità e di coerenza dei sistemi esistenti;
52. chiede di essere informato sulle misure preventive, attenuanti e di altra natura che potrebbero essere attivate in caso di parere divergente sul livello di affidabilità da raggiungere e sul rischio correlato implicato per l'intera spesa;
Fondo investimenti della Banca europea per gli investimenti
53. ribadisce ed è fermamente convinto che anche il Fondo investimenti gestito dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) per conto dell'Unione dovrebbe essere soggetto alla procedura di discarico del Parlamento, visto che è finanziato con il denaro dei contribuenti europei;
54. osserva che l'accordo tripartito di cui all'articolo 287, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che disciplina la cooperazione tra la BEI, la Commissione e la Corte dei conti per quanto riguarda le modalità di controllo da parte della Corte dei conti sull'attività della Banca in merito alla gestione dei fondi dell'Unione e degli Stati membri, dovrà essere rinnovato nel 2015; invita la BEI ad aggiornare l'ambito di competenza della Corte dei conti europea in materia, includendo qualsiasi nuovo strumento finanziario della BEI che coinvolga fondi pubblici provenienti dal bilancio dell'Unione o dal Fondo europeo di sviluppo;
55. accoglie con favore l'inclusione nel programma di lavoro della Corte dei conti di un audit sul Fondo investimenti del FES, dando seguito alla richiesta del Parlamento nel quadro del discarico 2012, e attende l'esito di questa relazione speciale nel 2015;
56. prende atto che la BEI sostiene progetti in contesti altamente rischiosi, segnatamente con rischi politici collegati all'instabilità dei paesi beneficiari;
57. si compiace dell'approccio orientato ai risultati adottato dalla BEI, segnatamente con l'introduzione di un Quadro per la misurazione dei risultati, che permette la valutazione della solidità dei progetti, della loro sostenibilità finanziaria ed economica e del valore aggiunto della BEI; chiede che sia garantito un dialogo permanente sugli indicatori di misurazione e sulla convergenza dei risultati conseguiti con i partner associati;
58. sottolinea l'importanza della politica di tolleranza zero della BEI in materia di frodi e di corruzione; ricorda la necessità di evitare di finanziare imprese coinvolte in frodi e casi di corruzione comprovati; ritiene inadeguata l'attuale politica della BEI sulle "Non-Cooperative Jurisdiction", incluso l'ultimo addendum, e considera invece opportuno che la BEI adotti subito una nuova politica sulla tassazione responsabile, secondo cui la BEI attui una "forensic review" dei "beneficial owner" delle società finanziate e, nei casi in cui i finanziamenti BEI vadano a favore di multinazionali, che quest'ultime forniscano ex ante i dati disaggregati relativi a ogni paese in cui operano dei redditi, profitti generati e oneri fiscali sostenuti;
59. ricorda l'importanza di ottenere un ampio impatto sociale tramite i progetti finanziati dalla BEI, evitando speculazioni e privilegiando le aziende locali; chiede una valutazione annuale dettagliata dell'impatto sociale dei progetti finanziati dalla BEI;
60. chiede che le sovvenzioni dell'Unione siano concesse solamente agli intermediari finanziari che non operano in centri finanziari offshore, che hanno un forte radicamento locale e che dispongono degli strumenti necessari per applicare un approccio favorevole allo sviluppo a sostegno delle specificità delle piccole e medie imprese in ciascun paese; chiede che la BEI non cooperi con intermediari finanziari con precedenti negativi in termini di trasparenza, frode, corruzione e impatti ambientali e sociali; sottolinea che la BEI elabora di concerto con la Commissione un elenco di criteri rigorosi per la selezione degli intermediari finanziari che viene reso pubblico;
61. incoraggia la BEI a finanziare investimenti produttivi e a combinare i prestiti con l'assistenza tecnica, laddove necessario, per aumentare l'efficacia dei progetti e garantire un effettivo valore aggiunto dell'Unione per quanto riguarda l'addizionalità e per ottenere un maggiore impatto sullo sviluppo;
62. ricorda che la coerenza con gli obiettivi dell'Unione è cruciale e che occorre prestare particolare attenzione alla capacità di assorbimento degli Stati ACP;
63. chiede un accurato esame dei potenziali attori locali e intermediari durante la loro identificazione e selezione;
Finanziamenti misti
64. riconosce che l'accresciuto interesse nei confronti del finanziamento misto è dovuto principalmente alla correlazione tra importanti sfide in materia di sviluppo e fondi pubblici fortemente limitati, il che ha portato allo sviluppo di nuove risorse finanziarie che combinano le sovvenzioni concesse dall'Unione e altri tipi di risorse diverse dalle sovvenzioni; esorta la Corte dei conti a fornire periodicamente una valutazione completa delle attività finanziate mediante la combinazione di strumenti finanziari;
65. riconosce che combinando le sovvenzioni con risorse aggiuntive pubbliche e private (come prestiti e partecipazione al capitale) è possibile ottenere un notevole effetto leva delle sovvenzioni nonché un maggiore sviluppo e impatto delle politiche dell'Unione per sbloccare finanziamenti aggiuntivi;
66. sottolinea che eventuali nuovi strumenti finanziari e il finanziamento misto devono essere conformi agli obiettivi delle politiche di sviluppo dell'Unione, basati sui criteri per l'aiuto pubblico allo sviluppo e fissati nel programma di cambiamento; ritiene che tali strumenti debbano essere incentrati sulle priorità dell'Unione caratterizzate dal valore aggiunto economico e dall'impatto strategico più elevati;
67. prende atto dei risultati del riesame della piattaforma UE per i finanziamenti misti nella cooperazione esterna, avente l'obiettivo iniziale di accrescere l'efficacia, l'efficienza e la qualità dei meccanismi e strumenti di finanziamento misto esistenti;
68. chiede l'introduzione di norme comuni in materia di governance applicabili a tali attività finanziarie, come pure la definizione di migliori prassi e di criteri di ammissibilità e valutazione ben definiti per l'uso di tali strumenti finanziari; ritiene che norme di gestione coerenti, come le relazioni strutturate, regole di controllo e quadri di monitoraggio chiari, contribuiranno a ridurre i costi di transazione o l'eventuale duplicazione dei costi, a condizione di raggiungere il più elevato livello di trasparenza e rendicontabilità;
69. chiede, al fine di garantire il potere di controllo e di approvazione del Parlamento, che siano regolarmente trasmesse a quest'ultimo relazioni sull'uso di tali strumenti finanziari e sui risultati ottenuti, in particolare sulla valutazione dell'effetto leva e del valore aggiunto finanziario e non finanziario;
Sostegno dell'Unione alla Repubblica democratica del Congo
70. ribadisce la propria posizione sulla situazione preoccupante nella Repubblica democratica del Congo (RDC), in particolare per quanto riguarda la riforma del sistema giudiziario e la situazione dello Stato di diritto, le finanze pubbliche e la questione della decentralizzazione;
71. accoglie positivamente la valutazione della Corte dei conti riguardante gli aiuti allo sviluppo dell'Unione finanziati con risorse del FES; concorda sul fatto che la mancanza di volontà politica e di capacità di assorbimento è la causa principale degli scarsi risultati ottenuti nel miglioramento della governance nella RDC;
72. prende atto che la RDC è ampiamente considerata come uno degli Stati più fragili del mondo; propone fermamente l'elaborazione di indicatori chiave di performance e di parametri vincolanti per la valutazione dell'affidabilità dei miglioramenti; propone altresì con insistenza che gli indicatori chiave di performance e i parametri siano elaborati in maniera realistica;
73. chiede alla Commissione e al SEAE di fornire l'elenco più recente delle priorità per l'aiuto allo sviluppo europeo nella RDC per dare un seguito alla relazione di discarico dello scorso anno, che ha proposto un numero di priorità più limitato per consentire una strategia di aiuto allo sviluppo più efficace e più mirata;
Sostegno dell'UE ad Haiti
74. ribadisce la propria soddisfazione generale riguardo al lavoro e agli sforzi compiuti dai servizi della Commissione in risposta al terremoto di Haiti nel 2010, in una situazione estremamente critica per la delegazione dell'Unione e il suo personale; si compiace, a tale proposito, che la Commissione abbia saputo rifiutarsi di erogare pagamenti a fronte dell'insufficiente evoluzione della gestione finanziaria da parte del governo di Haiti e delle carenze delle procedure di appalto pubblico nazionali;
75. prende atto delle carenze identificate dalla Corte dei conti a livello di coordinamento e a tale proposito sottolinea l'importanza di mantenere uno stretto coordinamento tra i donatori e nell'ambito dei servizi della Commissione; chiede che gli aiuti umanitari e gli aiuti allo sviluppo siano costantemente articolati e che sia migliorato il collegamento tra aiuto d'emergenza, riabilitazione e sviluppo attraverso una piattaforma CARS (collegamento tra aiuto d'emergenza, riabilitazione e sviluppo) interservizi permanente; ritiene che occorra integrare, ove possibile, gli approcci tra ECHO e EuropeAid, con obiettivi di coordinamento chiaramente dichiarati, una coerente strategia per paese e la condivisione delle migliori prassi; invita la Commissione a instaurare un dialogo con il Parlamento; ritiene inoltre che la partecipazione della società civile locale possa potenziare l'uso della base di conoscenze locale;
76. ricorda le raccomandazioni formulate a seguito della missione della delegazione della commissione per il controllo dei bilanci ad Haiti nel febbraio 2012 e insiste nuovamente sul tema essenziale della tracciabilità e della rendicontazione degli aiuti dell'Unione allo sviluppo, in particolare ancorando il sostegno finanziario ai risultati; invita la Commissione e il SEAE a sottolineare la natura condizionale del sostegno al bilancio settoriale;
77. ricorda che le misure relative alla costruzione dell'apparato statale devono essere al centro della strategia dell'Unione per lo sviluppo e la chiave di volta di ogni piano d'azione per le situazioni di crisi; chiede che si definisca una buona combinazione delle politiche in linea con gli interventi dell'Unione;
78. ritiene che tali situazioni di crisi e fragilità rendano necessario lo sviluppo di nuovi approcci, in particolare per quanto riguarda attività quali i) l'identificazione dei rischi ai diversi livelli operativi, ii) l'elaborazione di proiezioni delle probabili conseguenze e iii) lo sviluppo di strumenti volti a ridurre i rischi e le potenziali catastrofi e preparare a tali eventi e che consentano un sufficiente livello di flessibilità e di capacità di mobilitare esperti in vari settori di competenze;
79. incoraggia la Commissione e il SEAE a lavorare in maniera più sistematica e coordinata alle quattro fasi del ciclo di gestione delle catastrofi; invita la Commissione e il SEAE a informare il Parlamento sui progressi, in particolare riguardo alla gestione dei rischi e alla preparazione, per attuare e conseguire gli obiettivi dei programmi in un contesto post-catastrofe;
80. ricorda che in tali situazioni di crisi occorre prestare la debita attenzione alla solidità e all'efficacia operativa della struttura nazionale di governance per la gestione della riduzione dei rischi di catastrofe, quale requisito per la riuscita dell'intervento dell'Unione;
Il futuro del FES
81. raccomanda che le strategie e le priorità per le future attività del FES siano definite con precisione e che su tale base sia costruito un sistema di strumenti finanziari, rispettando i principi di efficienza e di trasparenza;
82. si rammarica per il fatto che, nelle nuove regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012), i FES non siano stati inclusi nel bilancio generale;
83. rammenta che il Parlamento, il Consiglio e la Commissione hanno stabilito che tali regole finanziarie sarebbero state riviste per includere le modifiche rese necessarie dall'esito dei negoziati sul quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020, inclusa la questione del possibile inserimento del FES nel bilancio dell'Unione; fa nuovamente appello al Consiglio e agli Stati membri affinché si accordino sulla piena integrazione del FES nel bilancio dell'Unione;
84. ritiene che la nuova legislatura offra l'opportunità politica per incoraggiare le istituzioni dell'Unione ad avviare presto una riflessione e una valutazione sullo scenario post 2020 per una possibile sostituzione dell'attuale accordo di Cotonou; ricorda che secondo il Parlamento il FES dovrebbe essere incluso nel bilancio generale al più presto possibile;
85. è del parere che l'integrazione dei FES nel bilancio generale rafforzerà il controllo democratico coinvolgendo il Parlamento nella definizione delle priorità strategiche riguardanti l'assegnazione dei fondi e assicurerà un'esecuzione più efficace, con migliori meccanismi di coordinamento sia al livello dei servizi della Commissione sia sul terreno; chiede nuovamente alla Commissione di esaminare attentamente l'impatto finanziario dell'inclusione dei FES per gli Stati membri nella prossima valutazione e un possibile criterio di contribuzione vincolante per gli Stati membri;
86. è convinto che la semplificazione e l'uniformazione delle norme sui FES porterà probabilmente a una riduzione del rischio di errori e inefficienze e aumenterà il livello di trasparenza e certezza del diritto; incoraggia la Commissione a proporre un regolamento finanziario unico per tutti i FES; deplora che, nell'ambito delle discussioni sul futuro accordo per l'undicesimo FES, la Commissione non abbia proposto alcuna disposizione finanziaria per snellire la gestione dei FES;
Follow-up delle risoluzioni del Parlamento
87. invita la Corte dei conti a passare in rassegna nella sua prossima relazione annuale il follow-up dato alle raccomandazioni formulate dal Parlamento nella sua relazione annuale sul discarico.
1.Decisione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2013, sezione I – Parlamento europeo (2014/2078(DEC))
– vista la relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria per l'esercizio 2013, sezione I – Parlamento europeo(3),
– vista la relazione annuale del revisore interno per l'esercizio 2013,
– vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2013, corredata delle risposte delle istituzioni(4),
– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(5) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2013, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visti l'articolo 314, paragrafo 10, e l'articolo 318 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(6),
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(7), in particolare gli articoli 164, 165 e 166,
– vista la decisione dell'Ufficio di presidenza del 27 aprile 2005 sulle norme interne relative all'esecuzione del bilancio del Parlamento europeo(8), in particolare l'articolo 13,
– vista la sua risoluzione del 16 febbraio 2012 sugli orientamenti relativi alla procedura di bilancio 2013 – sezioni I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX e X(9),
– vista la sua risoluzione del 29 marzo 2012 sullo stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento europeo per l'esercizio 2013(10),
– visti l'articolo 94, l'articolo 98, paragrafo 3, e l'allegato V del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0082/2015),
A. considerando che il Presidente ha adottato i conti dell'Istituzione relativi all'esercizio 2013 il 25 giugno 2014;
B. considerando che, il 6 novembre 2014, il Segretario generale, in quanto principale ordinatore delegato, ha certificato con ragionevole certezza che le risorse assegnate al bilancio del Parlamento sono state utilizzate per gli scopi previsti e conformemente ai principi di sana gestione finanziaria;
C. considerando che la revisione contabile della Corte dei conti indica, per le spese amministrative del 2013, che tutte le istituzioni hanno utilizzato in maniera soddisfacente i sistemi di supervisione e controllo prescritti dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
D. considerando che l'articolo 166, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 prevede che tutte le istituzioni adottino ogni misura utile per dar seguito alle osservazioni che accompagnano la decisione di discarico del Parlamento;
1. concede il discarico al suo Presidente per l'esecuzione del bilancio del Parlamento europeo per l'esercizio 2013;
2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alla Corte dei conti, al Mediatore europeo e al Garante europeo della protezione dei dati, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
2.Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2013, sezione I – Parlamento europeo (2014/2078(DEC))
Il Parlamento europeo,
– vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2013, sezione I – Parlamento europeo,
– vista la decisione in data 26 febbraio 2015 del Mediatore europeo che chiude l'indagine di propria iniziativa OI/1/2014/PMC relativa alle denunce di irregolarità ("whistleblowing"),
– visti l'articolo 94, l'articolo 98, paragrafo 3, e l'allegato V del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0082/2015),
A. considerando che, nella sua certificazione dei conti definitivi, il contabile del Parlamento ha attestato con ragionevole certezza che i conti forniscono sotto ogni aspetto significativo un'immagine veritiera e fedele della situazione finanziaria del Parlamento europeo e che non è stato portato alla sua attenzione alcun elemento su cui esprimere riserve;
B. considerando che la Corte dei conti, a seguito del suo audit, ha constatato che da quest'ultimo non sono emerse carenze gravi rispetto ai temi esaminati per il Parlamento europeo e che i sistemi di supervisione e di controllo, in relazione alle spese amministrative del 2013, sono risultati efficaci;
C. considerando che, in base alla procedura abituale, è stato inviato un questionario all'amministrazione del Parlamento, le cui risposte sono state per la maggior parte discusse dalla commissione per il controllo dei bilanci, in presenza dei Vicepresidenti competenti per il bilancio, del Segretario generale e del revisore interno; che, per la prima volta, una serie di domande poste dai deputati non ha ricevuto risposta, né per iscritto né oralmente, il che ha impedito al Parlamento di disporre delle informazioni pertinenti e di prendere una decisione informata per quanto concerne determinati aspetti importanti correlati all'approvazione della gestione del Parlamento;
D. considerando che il controllo è necessario per garantire che l'amministrazione e i responsabili politici del Parlamento rispondano del proprio operato ai cittadini dell'Unione; che sussistono sempre margini di miglioramento in termini di qualità, efficienza ed efficacia nella gestione delle finanze pubbliche;
E. considerando che nella relazione della Corte dei conti adottata l'11 luglio 2014 si afferma che, se il Parlamento centralizzasse le sue attività, i risparmi potenziali per il bilancio dell'Unione sarebbero di circa 114 milioni di EUR l'anno;
F. considerando che il Parlamento è l'unica, tra le istituzioni, a concedere il discarico al proprio Presidente anziché al Segretario generale o a un vicepresidente responsabile;
Conti del Parlamento europeo
1. constata che gli stanziamenti definitivi del Parlamento per il 2013 ammontavano complessivamente a 1 750 463 939 EUR, pari al 19,07% della rubrica 5 del Quadro finanziario pluriennale accantonata per le spese amministrative delle istituzioni dell'Unione per il 2013, il che rappresentava nel complesso un aumento dell'1,9% rispetto al bilancio 2012 (1 717 868 121 EUR);
2. rileva che le entrate totali iscritte nei conti al 31 dicembre 2013 ammontavano a 158 117 371 EUR (2012: 175 541 860 EUR), di cui 25 991 783 EUR di entrate con destinazione specifica (2012: 22 274 843 EUR);
3. osserva che quattro capitoli hanno rappresentato da soli il 70% della totalità degli impegni: capitolo 10 (Membri dell'Istituzione), capitolo 12 (Funzionari e agenti temporanei), capitolo 20 (Immobili e spese accessorie) e capitolo 42 (Spese relative agli assistenti parlamentari);
4. prende atto delle cifre di chiusura dei conti del Parlamento europeo per l'esercizio 2013, vale a dire:
a) Stanziamenti disponibili (EUR)
Stanziamenti per il 2013
1 750 463 939
Riporti non automatici dall'esercizio 2012
0
Riporti automatici dall'esercizio 2012
305 457 875
Stanziamenti corrispondenti a entrate con destinazione specifica per il 2013
25 991 783
Riporti corrispondenti a entrate con destinazione specifica per il 2012
106 900 532
Totale
2 188 814 129
b) Utilizzo degli stanziamenti nell'esercizio finanziario 2013 (EUR)
Impegni
2 162 476 429
Pagamenti effettuati
1 769 756 705
Stanziamenti riportati automaticamente, compresi quelli provenienti da entrate con destinazione specifica
384 709 057
Stanziamenti riportati non automaticamente
734 000
Stanziamenti annullati
33 114 755
c) Entrate (EUR)
Riscosse nel 2013
158 117 371
d) Totale bilancio al 31 dicembre 2013 (EUR)
1 573 957 198
5. osserva che nel 2013 è stato impegnato il 99,02% degli stanziamenti iscritti nel bilancio del Parlamento, con un tasso di annullamento dello 0,8% e che, come negli esercizi precedenti, si è raggiunto un livello molto elevato di esecuzione del bilancio;
6. sottolinea, tuttavia, che questa elevata percentuale di esecuzione del bilancio non indica se sono inclusi gli storni volti a trasferire tutti gli stanziamenti disponibili a fine anno alle linee di bilancio previste per gli immobili, segnatamente per effettuare anticipi in conto capitale e ridurre in tal modo i futuri oneri di interessi; chiede pertanto che i dati relativi all'esecuzione del bilancio gli siano comunicati prima dell'avvio della procedura degli storni "di recupero";
7. rileva, in tale contesto, che un importo di 54 000 000 EUR è stato trasferito dalle voci di bilancio per gli stanziamenti accantonati e da altre fonti in modo da contribuire a finanziare l'ampliamento e l'ammodernamento dell'edificio Konrad Adenauer (KAD), che costituisce il principale progetto immobiliare a Lussemburgo;
8. considera che ciò comporterà un risparmio stimato di 18 100 000 EUR in oneri finanziari per l'intero periodo di costruzione e di ammortamento del prestito; ricorda, tuttavia, ai propri organi competenti che le operazioni di prefinanziamento o di rimborso riguardo agli edifici dovrebbero rientrare nella strategia di bilancio; invita i propri organi competenti a iscrivere pertanto in bilancio con sufficiente chiarezza la politica immobiliare del Parlamento per le future acquisizioni;
9. ricorda alla propria amministrazione che il Parlamento ha chiesto a più riprese che la politica immobiliare fosse adeguatamente iscritta in bilancio; si attende che si provveda in tal senso entro l'esercizio 2016;
10. deplora il sempre maggiore livello dei riporti, che nel 2013 ammontavano a 305 457 875 EUR (2012: 222 900 384 EUR);
Pareri della Corte dei conti sull'affidabilità dei conti 2013 e sulla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti a tali conti
11. si compiace del fatto che dall'audit non siano emerse gravi carenze relative ai temi esaminati per il Parlamento;
12. ricorda che la Corte dei conti svolge una valutazione specifica delle spese amministrative e di altra natura nel quadro di un singolo gruppo di politiche per tutte le istituzioni dell'Unione;
13. constata che la Corte dei conti ha rilevato che dai test eseguiti sulle operazioni si evince che il tasso di errore più probabile riscontrato per questo gruppo di politiche è pari all'1%, che pertanto tali politiche non sono inficiate da un livello di errore rilevante e che i sistemi di supervisione e di controllo sono risultati efficaci;
14. rileva che è stato esaminato un campione di 153 operazioni di pagamento, ossia 95 per spese relative al personale, 17 per le spese immobiliari e 41 per spese di altra natura; sottolinea che le spese amministrative e di altra natura sono considerate un settore a basso rischio e invita la Corte dei conti a focalizzare la sua analisi sui settori più soggetti a errori, vale a dire la mancata conformità con le procedure di appalto, le spese immobiliari e l'esecuzione dei contratti;
15. ricorda che una sede unica per il Parlamento europeo permetterebbe di conseguire grandi risparmi;
Relazione annuale del revisore interno
16. osserva che, nella riunione della commissione competente con il revisore interno del 26 gennaio 2015, quest'ultimo ha presentato la sua relazione annuale firmata il 23 luglio 2014, indicando di aver svolto, nel 2013, le seguenti attività di audit in relazione all'amministrazione del Parlamento:
–
incarico di consulenza sulle spese per ricevimenti e di rappresentanza delle commissioni parlamentari e delle delegazioni interparlamentari;
–
follow-up trasversale delle azioni in sospeso scaturite dalle relazioni di audit interno – fasi I e II – del 2013;
–
audit della consulenza esterna acquisita per lo STOA (Valutazione delle opzioni scientifiche e tecnologiche);
–
esame periodico del progetto relativo all'edificio Konrad Adenauer (KAD) – fase I: governance del progetto e sistemi di gestione;
–
esame del progetto di nuovo Sistema di gestione finanziaria – fase I: portata, governance, risorse e gestione dei rischi del progetto;
–
audit della consulenza esterna acquisita per la Direzione generale delle Politiche esterne;
–
audit degli Uffici di informazione e del processo di regolarizzazione della spesa a valere sulla cassa anticipi;
17. sottolinea, nell'ambito dell'esame dell'audit del progetto relativo all'edificio Konrad Adenauer (KAD):
–
la necessità di garantire la continua efficienza ed efficacia del partenariato con le autorità lussemburghesi per l'intera durata del progetto;
–
la necessità di garantire che l'équipe addetta al progetto KAD disponga di personale sufficiente per l'intera durata del progetto;
–
la necessità di definire e precisare ulteriormente le procedure di gestione e controllo finanziari applicabili all'attuazione dell'accordo di locazione concluso con la società immobiliare "SI KAD PE";
18. chiede che venga elaborata, entro il 20 maggio 2015, una presentazione sintetica (tre pagine) delle principali conclusioni critiche contenute nella relazione annuale del revisore interno;
Audit del quadro di controllo interno del Parlamento
19. constata che a fine 2013, dopo successivi audit di follow-up, restavano ancora da ultimare 13 delle 452 azioni originariamente approvate nell'ambito del quadro di controllo interno; prende atto dei progressi compiuti riguardo a quattro delle suddette 13 azioni, che hanno permesso di rivalutare il rischio residuo da "significativo" a "moderato";
20. esorta la dirigenza centrale e periferica ad attuare senza ulteriori indugi le restanti "azioni in sospeso"; chiede alla dirigenza centrale e periferica di attenersi a calendari più rigorosi per le azioni da attuare; invita il revisore interno a tenere informata la commissione per il controllo dei bilanci sui progressi compiuti in merito alle azioni in questione; li esorta inoltre a quantificare i costi sostenuti e i risparmi realizzati con le nuove misure proposte nella presente risoluzione e a includere tali importi nel monitoraggio del discarico 2013;
Seguito dato alla risoluzione sul discarico 2012
21. prende atto delle risposte scritte alla risoluzione sul discarico 2012 pervenute alla commissione per il controllo dei bilanci il 28 ottobre 2014 e della presentazione del Segretario generale relativa alle diverse domande e richieste contenute nella risoluzione del Parlamento sul discarico per il 2012, come pure dello scambio di opinioni con i deputati che ne è seguito; deplora che alcune delle raccomandazioni formulate dal PE non abbiano avuto un seguito adeguato;
22. rileva che, dopo cinque anni di applicazione del nuovo Statuto degli assistenti parlamentari, la valutazione avrebbe dovuto essere preparata entro la fine del 2014, in base all'impegno assunto dal Segretario generale nelle risposte fornite oralmente e per iscritto sul seguito dato alle raccomandazioni del PE sul discarico 2012; chiede che la valutazione sia effettuata congiuntamente ai rappresentanti degli assistenti parlamentari accreditati (APA) della precedente legislatura che continuano a lavorare in seno al PE, che sia presentata entro il 30 giugno 2015 e che la commissione per il controllo dei bilanci sia informata del suo esito; sottolinea che, al 31 dicembre 2013, erano 1 763 gli assistenti parlamentari accreditati al servizio del Parlamento;
23. rileva che il servizio di ristorazione ha registrato, a fine 2013, un disavanzo di 3 500 000 EUR; è sorpreso che l'aumento del 150% circa dei clienti nel periodo 2002- 2011 non abbia offerto l'occasione di riequilibrare la situazione finanziaria; ribadisce la propria richiesta, vista la seconda revisione dei prezzi (approvata dall'Ufficio di presidenza il 10 giugno 2013), che la politica dei prezzi al Parlamento non si discosti dalla prassi in vigore nelle altre istituzioni; evidenzia, ad esempio, la diversa struttura tariffaria presso i servizi di ristorazione e i bar della Commissione; segnala inoltre che il notevole incremento dei prezzi dei menu offerti non è stato accompagnato da un miglioramento per quanto riguarda la qualità o la varietà, che invece sono considerevolmente peggiorate;
24. si interroga sul motivo del sovrapprezzo del caffè all'entrata di alcune delle sale di riunione delle commissioni parlamentari, dove costa il 20% in più rispetto al medesimo prodotto che si può trovare nello stesso tipo di macchine oppure presso i bar del Parlamento; segnala che il servizio è fornito dalla stessa impresa incaricata della ristorazione, che gestisce anche le macchine distributrici di caffè Nespresso ubicate nel Parlamento; reputa necessaria una spiegazione riguardo al costo supplementare dell'estensione del contratto stipulato dal Parlamento con l'impresa concessionaria di cui sopra;
25. ritiene che sia opportuno attribuire una particolare importanza al miglioramento delle possibilità di accesso delle piccole e medie imprese (PMI) a tutti i mercati delle concessioni dell'Unione; è dell'avviso che la concessione assegnata dal Parlamento all'impresa attualmente responsabile della ristorazione nella sede di Bruxelles rappresenti un ostacolo alla libera prestazione di servizi, poiché priva altre PMI di diritti e opportunità commerciali di cui finora hanno avuto poche possibilità di beneficiare; chiede che sia valutata la possibilità di introdurre nei contratti di concessione un certo margine di flessibilità, tale da garantire che altri operatori dispongano di un accesso effettivo e non discriminatorio a determinati servizi specifici; è del parere che ciò favorirà altresì un utilizzo più ottimale delle risorse e consentirà di disporre di servizi di qualità superiore al miglior prezzo;
Discarico 2013 del Parlamento
26. prende atto dello scambio di opinioni tra i Vicepresidenti competenti per il bilancio, il Segretario generale e la commissione per il controllo dei bilanci, svoltosi il 26 gennaio 2015 alla presenza del membro competente della Corte dei conti e del revisore interno;
27. ribadisce una volta di più che i propri organi direttivi e la propria amministrazione devono rispondere delle risorse messe a disposizione del Parlamento per tutta la durata del discarico e che è pertanto essenziale che l'intero processo decisionale si svolga nella massima trasparenza, per garantire che i cittadini dell'Unione abbiano un quadro veritiero e preciso del modo in cui il Parlamento adotta le sue decisioni e usa le risorse a sua disposizione;
28. deplora che il Segretario generale non abbia risposto a una serie di domande poste dai deputati; ribadisce che la supervisione effettiva dell'esecuzione del bilancio del Parlamento ha sempre richiesto una stretta cooperazione tra l'amministrazione del Parlamento e la commissione per il controllo dei bilanci; sollecita, di conseguenza, il Segretario generale a completare il questionario rispondendo per iscritto ai seguenti quesiti:
Quadro strategico di esecuzione per il Parlamento europeo
a)
Nella presentazione del Quadro strategico di esecuzione (SEF) per il Parlamento europeo effettuata il 3 giugno 2014, il Segretario generale ha indicato che il SEF è basato su una teoria accademica elaborata dalla Stanford School of Engineering di Palo Alto (California). Può il Segretario generale spiegare quale è stato il percorso o la procedura che ha portato il Parlamento a scegliere questa teoria quale base per il SEF? Sono state considerate, studiate e raffrontate altre teorie, elaborate da università o istituti specializzati diversi, in particolare europei, o da altre istituzioni internazionali, prima che il Parlamento optasse per quella di Stanford? Se sì, perché è stata scelta la teoria elaborata dalla Stanford School of Engineering? Come è stata presa la decisione e da chi?
b)
Il Parlamento può utilizzare la teoria di Stanford gratuitamente o è tenuto a versare diritti di qualche tipo? In quest'ultimo caso, a quanto ammontano tali diritti?
c)
Nel quadro dell'elaborazione del SEF il personale del Parlamento ha dovuto seguire formazioni specifiche a Stanford o presso altre istituzioni accademiche? Se sì, quali membri del personale (gradi e funzioni) hanno partecipato a tali formazioni? Quale è stato il costo della formazione per ciascun partecipante? Sono previste altre formazioni in futuro? Se sì, quante e a quale costo?
d)
Si prevede di avviare una discussione interservizi o con il Comitato del personale e i sindacati riguardo al SEF? Quali saranno le modalità e le tempistiche dell'attuazione del SEF e i costi previsti?
Documenti strategici
e)
Negli ultimi mesi il Segretario generale ha presentato all'Ufficio di presidenza una serie di documenti strategici sul funzionamento del Parlamento, che avranno un'incidenza decisiva non solo sulla vita amministrativa ma anche sull'approccio del PE alla legislazione e alle politiche dell'UE. Tenuto conto dell'importanza di questi documenti per l'organizzazione e l'evoluzione futura del nostro lavoro, perché non è stata predisposta una procedura di discussione e di decisione che prevedesse la partecipazione di tutte le parti interessate, e non solo dell'Ufficio di presidenza del Parlamento?
Strategia relativa alle misure di efficienza delle risorse
f)
Prima di proporre e di applicare i nuovi orari per le riunioni, è stata realizzata una valutazione dell'impatto che tali modifiche avranno sull'organizzazione del lavoro dei deputati (limitazione delle fasce orarie per riunioni, riunioni di lavoro, incontri con organizzazioni e cittadini, ecc., al di fuori delle riunioni ufficiali)? Perché i deputati non sono stati consultati su una decisione che riguarda così direttamente l'organizzazione del loro lavoro?
Deputati al Parlamento europeo
g)
Dal momento che è operativo da svariati mesi, qual è il bilancio sul funzionamento dello sportello unico per la fornitura di servizi parlamentari ai deputati?
Direzione generale della ComunicazioneStrategia di comunicazione e preparazione della campagna d'informazione per le elezioni del 2014
h)
L'Evento europeo per i giovani tenutosi nel maggio 2014 nell'ambito della suddetta campagna ha portato 5 000 giovani a Strasburgo. Durante la preparazione di tale evento si è tenuto conto della situazione economica in Europa e del modo in cui i giovani europei potrebbero percepire le spese sostenute per un evento di tale portata?
i)
Il concetto "ACT, REACT, IMPACT" è generalmente considerato un successo? Quali sono gli indicatori di performance per misurare tale successo? Come viene usato il concetto dopo le elezioni? È stata elaborata una relazione di valutazione dopo le campagne legislative e di valore del PE? Si prega di fornire alla commissione per il controllo dei bilanci una copia della valutazione.
j)
Quale valutazione è stata fatta sul programma pluriennale di sovvenzioni 2012-2014 volto ad aumentare la consapevolezza sul ruolo del Parlamento europeo? Tali valutazioni possono essere messe a disposizione della commissione per il controllo dei bilanci?
Assistenti parlamentari accreditati (APA)
k)
L'efficacia dello strumento per l'assunzione degli assistenti parlamentari accreditati "APA-PEOPLE", introdotto all'inizio della nuova legislatura, è già stata valutata?
l)
Per quale ragione si è registrato un ritardo di parecchi mesi nell'inserimento di alcuni APA nei pertinenti indirizzari del PE (assistenti dell'8a legislatura, Bruxelles), il che ha impedito che ricevessero informazioni sul loro lavoro? Sono state adottate misure al riguardo?
Direzione generale delle Infrastrutture e della logisticaServizi di ristorazione
m)
Vorrebbe sapere per quale motivo nell'edificio SQM i prezzi risultano del 25% superiori a quelli della mensa ASP e si chiede se ciò non ostacola l'obiettivo di ridurre il sovraffollamento della mensa ASP?
Direzione generale della Sicurezza e della protezione
n)
Quali misure sono state identificate per aumentare la sicurezza dopo le recenti violazioni, in particolare quella del 7 ottobre 2014 ad opera di manifestanti curdi? Il "Nuovo concetto di sicurezza globale" sarà aggiornato?
o)
Il Parlamento ha acquistato un sistema di riconoscimento elettronico per le targhe delle automobili? Quale è stato il costo? Il sistema è stato installato e utilizzato agli ingressi del garage per controllare se la targa corrisponde alle informazione riportate sul tesserino di accesso?
29. raccomanda, ai fini di una maggiore trasparenza ed efficacia dell'attività politica e amministrativa del Parlamento europeo, che tutti gli ordini del giorno e i processi verbali delle riunioni, come pure le decisioni assunte dagli organi decisionali del Parlamento, siano comunicati in modo immediato e generale a tutti i deputati e al personale del Parlamento, nonché al pubblico in generale; ricorda l'utilità della vecchia commissione per il regolamento come forum preposto a discutere e migliorare, in modo trasparente e pubblico, non soltanto la procedura normativa, ma anche gli affari interni del Parlamento; raccomanda, in tal senso, l'istituzione di una commissione neutra per il regolamento e gli affari interni per consentire il trattamento di tutte le questioni in parola, le quali saranno successivamente legittimate dalla plenaria del Parlamento;
30. esprime profonda preoccupazione per il fatto che il Parlamento abbia destinato 17 800 000 EUR ad attività promozionali che costituivano la campagna elettorale istituzionale nel biennio 2013-2014, e ciononostante l'affluenza alle urne alle elezioni europee del 2014 ha fatto registrare un nuovo calo, attestandosi al 42,54% (rispetto al 43% registrato nel 2009); sollecita l'adozione di una nuova strategia intesa a incrementare l'attrattiva delle elezioni europee negli Stati membri;
31. sottolinea che è prevista per il giugno 2015 la presentazione della relazione di valutazione esterna ex post della strategia di comunicazione per le elezioni del 2014; chiede che la data di pubblicazione sia comunicata alla commissione per il controllo dei bilanci; si attende che tale relazione includa un'analisi dettagliata dei fondi;
32. osserva che, come emerge dal sondaggio Eurobarometro del Parlamento europeo (EB/EP 82.5), durante la campagna elettorale del 2014 il 23% degli intervistati ha dichiarato di avere un'immagine molto negativa del Parlamento e il 43% un'immagine neutra; sottolinea che l'analisi dei media suggerisce che un'immagine negativa è spesso associata al regime finanziario applicabile ai deputati, ad esempio indennità e salari, e al bilancio del Parlamento in generale; è pertanto convinto che per migliorare la fiducia e il sostegno nei confronti del Parlamento siano necessari miglioramenti strutturali, ad esempio assicurando completa trasparenza e rendicontabilità in relazione alle indennità per spese generali;
33. prende atto dell'istituzione della nuova Direzione generale dei Servizi di ricerca parlamentare, che fornirà una consulenza accademica indipendente rivolta principalmente ai singoli deputati, integrando così l'attività dei dipartimenti tematici, che rispondono alle esigenze degli organi parlamentari;
34. accoglie con favore la creazione di un servizio per la valutazione d'impatto della legislazione dell'Unione; chiede che tale servizio si concentri sui compromessi negoziati dal Parlamento e sulle modifiche apportate dal Parlamento alle proposte della Commissione; chiede che, entro il 30 ottobre 2015, sia elaborato un piano per una valutazione tempestiva della legislazione e del suo impatto, che questo servizio sia promosso presso i deputati e che sia fornita una presentazione dei costi complessivi; esorta il servizio a tenere scambi regolari con i servizi corrispondenti della Commissione, del Consiglio e dei parlamenti nazionali;
35. prende atto dell'accordo di cooperazione tra il Comitato economico e sociale europeo, il Comitato delle regioni e il Parlamento, che è stato infine firmato il 5 febbraio 2014 e la cui prima fase ha previsto un trasferimento consistente di personale da entrambi i comitati al nuovo Servizio di ricerca parlamentare (EPRS); è del parere che occorra migliorare l'efficacia della cooperazione interistituzionale e ritiene che la messa in comune delle competenze e del potere d'acquisto in settori in cui le istituzioni hanno bisogno di assistenza dello stesso tipo dovrebbe incidere positivamente sui risultati e ridurre i costi generali; auspica che lo sviluppo dell'accordo in parola fra le tre istituzioni contribuisca al raggiungimento degli obiettivi sopra citati, avvenga in modo equilibrato e arrechi vantaggi, equamente distribuiti, alle tre istituzioni; chiede a ciascuna di queste istituzioni di elaborare, trascorso un anno dall'avvio della collaborazione, una valutazione individuale dell'impatto dell'accordo sotto il profilo delle risorse umane, della spesa, delle sinergie, del valore aggiunto e dei contenuti;
36. prende atto dell'istituzione della Direzione generale della Sicurezza e della protezione; rammenta che l'internalizzazione dei propri servizi di sicurezza ha generato risparmi per 195 000 EUR nel 2013 e dovrebbe permettere di risparmiare oltre 11 milioni di EUR nel periodo 2013-2016; ritiene opportuno negoziare con il governo belga un maggior contributo alla sicurezza del Parlamento in virtù del fatto che il Belgio trae vantaggio economico dalla presenza delle istituzioni europee sul suo territorio; chiede che entro il 30 settembre 2015 sia presentata alla commissione per il controllo dei bilanci una valutazione della qualità dei servizi di sicurezza prima e dopo la creazione della Direzione generale della Sicurezza e della protezione; insiste affinché sia condotto uno studio comparativo sui sistemi di sicurezza delle altre istituzioni;
37. ribadisce che si deve attribuire la massima priorità al mantenimento della sicurezza presso gli edifici del Parlamento e nelle immediate vicinanze; chiede, in questo contesto, il miglioramento della sicurezza nei parcheggi;
38. esprime preoccupazione per la mancanza di parità in seno all'amministrazione alla luce del fatto che, al 31 dicembre 2013, le donne rappresentavano il 29% dei capi unità, il 34% dei direttori e il 33% dei direttori generali; chiede che sia predisposto un piano di pari opportunità, con particolare riferimento ai posti dirigenziali, onde porre rimedio quanto prima a questo squilibrio;
39. chiede che nell'assegnazione dei posti ai livelli dirigenziali dell'amministrazione del Parlamento sia garantito un equilibrio in relazione al paese di origine; si attende che sia elaborata, entro la fine del 2015, una relazione sui progressi realizzati nel conseguimento di questo obiettivo;
40. chiede che gli sia trasmesso, entro la fine del 2015, un quadro annuale dell'evoluzione del personale e delle spese relative al personale, ripartite per grado e livello dirigenziale; chiede all'amministrazione del Parlamento di indicare se studi analoghi, riguardanti le amministrazioni di assemblee parlamentari internazionali, potrebbero contenere conclusioni importanti per l'attività del Parlamento; osserva che anche il lavoro esternalizzato a specialisti dovrebbe essere incluso nelle relazioni onde promuovere l'etica della trasparenza e soddisfare nel contempo il miglior interesse degli elettori; osserva con preoccupazione che il nutrito numero di membri del personale nell'ufficio del Presidente del Parlamento europeo, costituito da un organico di 35 persone, e che include due autisti e un usciere personale, è altamente discutibile e costituisce un cattivo esempio per la riduzione dei costi e la responsabilità di bilancio all'interno del Parlamento;
41. constata che le misure di attuazione del codice di condotta dei deputati sono state adottate dall'Ufficio di presidenza il 15 aprile 2013; esprime tuttavia preoccupazione per la mancata attuazione del codice di condotta e per le differenze di interpretazione segnalate da una coalizione di ONG(11), e chiede un rafforzamento della posizione del comitato consultivo, cui deve essere conferito il diritto di iniziativa affinché possa avviare controlli a campione sulle dichiarazioni di interessi fornite dai deputati;
42. accoglie con favore il fatto che i deputati devono dar prova di maggiore trasparenza riguardo alle attività secondarie che svolgono parallelamente al loro mandato parlamentare; ricorda, tuttavia, che i deputati al Parlamento europeo, analogamente ai deputati ai parlamenti nazionali, non hanno un mandato esclusivo e possono pertanto esercitare altre attività professionali; è del parere che un modello di dichiarazione più dettagliato per i deputati contribuirebbe ad accrescere la trasparenza e ad evitare potenziali conflitti d'interesse; chiede al Segretario generale di istituire una banca dati pubblica, accessibile dal sito web del Parlamento, di tutte le attività secondarie svolte dai singoli deputati;
43. sottolinea la necessità di una maggiore trasparenza nelle indennità per spese generali dei deputati; invita l'Ufficio di presidenza ad adoperarsi per definire regole più precise per quanto concerne la contabilizzazione delle spese autorizzate nell'ambito di tale indennità, senza determinare costi aggiuntivi per il Parlamento;
44. esprime preoccupazione per l'assenza di verifiche ex post sull'uso delle auto di servizio da parte dei deputati e mette in discussione il fatto che al Presidente del Parlamento sono messe a disposizione due auto di servizio;
45. si compiace del fatto che la riduzione del 5% delle spese di viaggio dei deputati e delle spese di missione del personale abbia permesso di risparmiare 4 milioni di EUR nel 2013; ritiene opportuno perseguire una politica rigorosa di riduzione delle spese di viaggio tramite accordi negoziati con le compagnie aeree; invita il Segretario generale a presentare proposte in tal senso;
Gestione del regime di sovvenzioni per i gruppi di visitatori
46. esprime profonda preoccupazione per il fatto che la Corte dei conti, nella sua analisi panoramica della gestione finanziaria del bilancio dell'Unione, ha definito un "elemento ad alto rischio" la prassi di pagare in contanti il rimborso delle spese sostenute dai gruppi di visitatori; sottolinea che nel 2013 il 73% delle sovvenzioni è stato pagato in contanti e soltanto il 27% tramite bonifico bancario; è preoccupato per l'elevato rischio per la reputazione del Parlamento e il grave rischio di sicurezza che comporta il pagamento in contanti ai gruppi di visitatori;
47. sottolinea la necessità e l'importanza di informare i gruppi di visitatori, prima della loro visita, in merito ai mezzi di trasporto sostenibili con cui raggiungere il Parlamento; raccomanda l'introduzione di tassi di rimborso diversi in funzione del mezzo di trasporto scelto e del relativo livello di emissioni;
48. sottolinea che, per realizzare risparmi a lungo termine nel bilancio dell'Unione, il Parlamento e il Consiglio devono affrontare la questione della necessità di una tabella di marcia in vista dell'istituzione di una sede unica, come sostenuto dal Parlamento in diverse risoluzioni precedenti;
Direzione generale delle Politiche interne e Direzione generale delle Politiche esterne
49. richiama l'attenzione sui costi relativi al 2013 delle delegazioni, delle assemblee parlamentari paritetiche, delle delegazioni ad hoc e delle missioni di osservazione elettorale al di fuori dell'Unione, che ammontavano a circa 5 794 360 EUR; chiede che sia elaborata, entro la fine del 2015, una presentazione dei costi per questi settori per il periodo che va dal 2005 al 2015;
50. rileva con preoccupazione che il costo di una delegazione a un'assemblea parlamentare è ammontato a 493 193 EUR; invita l'Ufficio di presidenza a elaborare principi semplici ma efficaci per una più economica struttura dei costi per le missioni delle delegazioni, tenendo conto in particolare della loro importanza politica, della durata e dei risultati;
Delegazioni interparlamentari
51. reputa urgente e importante sviluppare e rendere più ricche di contenuti le pagine web delle delegazioni interparlamentari; considera altrettanto fondamentale che, nella misura in cui il bilancio lo consente, le riunioni pubbliche delle delegazioni siano trasmesse in diretta in streaming, al pari delle riunioni delle commissioni parlamentari;
Direzione generale della Comunicazione
52. deplora che il programma pluriennale di sovvenzioni 2012-2014, inteso a sensibilizzare l'opinione pubblica sul ruolo del Parlamento, sia costato circa 14 500 000 EUR; esprime dubbi quanto al fatto che tale programma di sovvenzioni illustri le competenze fondamentali del Parlamento e i compiti che gli derivano dalle sue prerogative in materia legislativa, di bilancio e di discarico; invita la propria amministrazione a fornire alla commissione per il controllo dei bilanci una valutazione esterna su tale programma di sovvenzioni in tempo utile per la procedura di discarico 2014;
53. chiede che gli sia trasmesso un quadro completo di tutte le sovvenzioni a titolo del bilancio del Parlamento per i progetti di comunicazione, che indichi i relativi importi e i beneficiari;
54. chiede che gli sia trasmessa una ripartizione delle eventuali spese relative alle organizzazioni "MEP Ranking" e "Vote Watch Europe" a carico del bilancio del Parlamento; si rammarica del fatto che tali organizzazioni valutino le attività dei deputati sulla base di criteri quantitativi, cosa che può dar luogo ad un tipo di incentivi non corretto e generare attività superflue; è del parere che i deputati si trovino di fronte ad una progressiva burocratizzazione e ad una restrizione ancor maggiore della loro libertà di esercizio del mandato;
EuroparlTV
55. ricorda che la dotazione di EuroparlTV ammontava a 8 000 000 EUR nel 2013 e a 5 000 000 EUR nel 2014 e si compiace del fatto che i risultati di tale servizio siano migliorati grazie all'avvio di una serie di nuove attività e progetti; rileva che tra il 2012 e il 2014 il numero medio di video guardati mensilmente è passato da 53 000 a 400 000;
56. ricorda che, in seguito alla decisione dell'Ufficio di presidenza del 12 dicembre 2012, è stato avviato uno studio esterno nel 2014 per dare un input sulla futura evoluzione del servizio video web del Parlamento (Europarl TV); rileva che le raccomandazioni dello studio andranno attuate nel corso del primo semestre del 2015;
Premio LUX
57. constata che la spesa per il Premio LUX nel 2013 ammontava a 448 000 EUR, in linea con i costi del 2012 (434 421 EUR) e ha riguardato:
–
la procedura relativa alla selezione ufficiale e al concorso;
–
le attività di comunicazione a Bruxelles e a Strasburgo;
–
le attività di sensibilizzazione dei deputati e dei partner specializzati del mondo dell'informazione, nonché del pubblico in generale;
–
i costi di sottotitolazione in 24 lingue ufficiali;
–
la creazione della versione adattata del film vincitore per persone ipoudenti o ipovedenti;
–
la partecipazione del Parlamento ai grandi eventi cinematografici europei per promuovere il Premio LUX;
58. chiede che siano identificate misure di efficienza nel suo bilancio;
59. chiede che venga effettuato un sondaggio rappresentativo presso i deputati entro la fine del 2015, per rilevare se il Premio LUX è ben conosciuto e, nel caso, in che modo esso è considerato nei rispettivi Stati membri;
Uffici di informazione
60. rileva con preoccupazione che nel 2013 le spese di missione degli Uffici di informazione ammontavano a 1 839 696 EUR, di cui 1 090 290 EUR per le missioni a Strasburgo; deplora che il costo delle missioni dagli Uffici di informazione a Strasburgo sia cresciuto del 7% circa dal 2012, con un ulteriore aumento del 2% dovuto alla creazione del nuovo Ufficio di informazione in Croazia; chiede che vengano indicate nel dettaglio le principali motivazioni delle missioni del personale degli Uffici di informazione a Strasburgo e a Bruxelles; chiede che gli sia trasmesso un quadro delle missioni effettuate da ciascun Ufficio di informazione negli anni 2005, 2010 e 2015 a fini di comparazione; insiste sulla necessità di privilegiare il ricorso alle videoconferenze, che comporterebbe riduzioni strutturali dei costi a carico del bilancio del Parlamento, oltre ai vantaggi ambientali, senza che l'attività parlamentare ne risenta;
61. rileva che i siti web di diversi Uffici di informazione negli Stati membri non sono stati aggiornati dalle elezioni; richiama l'attenzione sulle implicazioni che ciò potrebbe avere per la credibilità del Parlamento presso il grande pubblico; insiste affinché sia svolta un'indagine sull'utilizzo dei finanziamenti destinati agli Uffici di informazione che illustri le importanti variazioni dei costi delle connessioni a Internet tra i vari Stati membri;
Logo del Parlamento
62. osserva che il logo del Parlamento europeo è cambiato; esprime il suo disaccordo per non essere stato, ancora una volta, informato di una decisione in tempi adeguati; chiede ai servizi responsabili di spiegare i motivi che hanno determinato il cambiamento in parola, quale sia stato il processo decisionale e quali siano i costi che tale cambiamento ha comportato;
63. chiede un riepilogo dettagliato di tutti i costi esterni ed interni imputati al Parlamento e relativi alla Casa della Storia europea, distinti in base alle spese di progettazione (compresa la progettazione preliminare), le spese d'investimento e le spese di gestione (compresa la riserva per i lavori di costruzione e manutenzione, le spese di carattere personale, le spese di esposizione); rileva che la Commissione contribuisce al finanziamento della Casa della Storia europea con una dotazione annuale di 800 000 EUR; osserva che la Casa della Storia europea avrà effetti positivi non soltanto per le istituzioni dell'Unione ma anche per lo Stato belga sotto forma di una nuova attrazione turistica in grado di generare entrate; raccomanda, pertanto, che lo Stato belga sia invitato a sostenere la realizzazione della Casa della Storia europea;
Direzione generale del Personale
64. prende atto del fatto che, in linea di principio, il personale del Parlamento (funzionari permanenti) può essere assunto soltanto tramite concorso pubblico che circa il 10% dei candidati supera ad un'età media di 34 anni; mostra preoccupazione dato che, nonostante il fatto che l'occupazione giovanile sia una delle più alte priorità dell'Unione, le istituzioni dell'Unione, compreso il Parlamento, mancano totalmente di una politica di stimolo dell'occupazione dei giovani di età inferiore ai 30 anni;
65. sottolinea la difficoltà di assumere funzionari o agenti provenienti, in particolare, da determinati Stati membri; rileva che le attuali tabelle retributive e il grado d'ingresso offerti dalle istituzioni sono meno interessanti per il nuovo personale; sottolinea che non offrono né stipendi competitivi né prospettive di carriera interessanti per molti cittadini degli Stati membri dell'UE-15, in particolare per quanti stanno raggiungendo l'età del pensionamento; insiste che tale circostanza, associata alla riduzione inevitabile delle dimensioni dell'amministrazione pubblica europea, provocherà in un futuro immediato una riduzione della qualità dei servizi prestati e un rischio di un crescente squilibrio geografico;
66. chiede un esame delle attività organizzate e finanziate dal Comitato del personale, analizzando in dettaglio il tipo di attività, le spese sostenute e la conformità con la sana gestione finanziaria;
67. chiede alla DG Personale e ai servizi responsabili di promuovere attivamente la nomina di donne agli incarichi direttivi in seno al Parlamento o di valutare i motivi per la mancanza di parità e proporre misure atte a facilitare l'integrazione delle donne nelle alte cariche dell'amministrazione del Parlamento;
68. prende atto dell'elevato costo degli "away days" e di eventi simili per il personale nel 2013 (140 730 EUR per 8 eventi); ritiene che, in un'epoca di crisi e di tagli di bilancio generali, i costi degli "away days" del personale delle istituzioni dell'Unione debbano essere proporzionati e che tali eventi dovrebbero realizzarsi, nella misura del possibile, nelle stessi sedi delle istituzioni, dato che il valore aggiunto degli stessi non giustifica spese tanto elevate;
Assistenti parlamentari
69. esprime il proprio sostegno per le misure adottate per organizzare la gestione del termine del contratto di circa 1 700 assistenti parlamentari accreditati (APA) dinanzi alla fine della settima legislatura e all'inizio dell'ottava, e in particolare l'applicazione APA-People; ritiene, tuttavia, che sarebbe stato necessario dotare di più personale amministrativo alcuni servizi implicati nella procedura di assunzione degli APA per renderla più rapida ed efficiente; sottolinea che le risorse umane e tecniche non sono state sufficienti per evitare ritardi nella firma dei contratti di alcuni assistenti, interruzioni di contratti e ritardi nel pagamento delle diarie e di altre indennità e quindi degli stipendi; riconosce, tuttavia, che la procedura è migliorata in modo manifesto rispetto al 2009 e che il Parlamento deve continuare a lavorare per migliorare la rapidità e la fluidità della procedura di assunzione; è preoccupato per il fatto che non si offra una soluzione agli APA che hanno subito una riduzione dei loro diritti dato che è stata diminuita, almeno di un mese, la durata del loro contratto a causa dell'anticipo delle elezioni al Parlamento; insiste che si debba adeguare la legislazione relativa al tempo necessario per l'accesso ai diritti di pensionamento alle vicissitudini del ciclo parlamentare reale;
70. si rammarica che la relazione sociale del Parlamento corrispondente al 2013 - così come quelle precedenti - includa soltanto in minima parte i dati corrispondenti agli APA nonostante essi rappresentino il 29,4% del personale del Parlamento; chiede la rettifica di questa carenza, data l'importanza fondamentale di tale documento per il miglioramento della gestione delle risorse umane dell'istituzione;
71. si rammarica per la sentenza del Tribunale della funzione pubblica, del 12 dicembre 2013, nella causa F-129/12 e si rammarica profondamente che il Parlamento sia stato condannato per il fatto di non essere in grado di prestare assistenza a un'assistente parlamentare accreditata nel caso di molestie e di licenziamento irregolare; prende atto della creazione, su decisione dell'Ufficio di presidenza del 14 aprile 2014, del Comitato consultivo per la prevenzione del mobbing sul posto di lavoro, volto ad evitare questo tipo di situazioni per gli APA; mostra preoccupazione, tuttavia, per lo squilibrio nella composizione del Comitato, composto da tre Questori, un rappresentante dell'amministrazione e un rappresentate degli APA; prende atto che, almeno fino a novembre 2014, il Comitato aveva trattato tre casi in cui "i Questori avevano deciso che non sussistevano motivi per azioni ulteriori"; chiede pertanto all'Ufficio di presidenza di rivedere la sua decisione riguardo alla composizione del Comitato in modo che questo possa avere una composizione più equilibrata che includa almeno due rappresentanti degli APA;
72. prende atto con preoccupazione dell'elevata percentuale di abbandono dei corsi di lingua da parte degli APA, pari al 32% rispetto all'8% per il resto del personale statutario; chiede di modificare i corsi di lingua per garantire che siano più adattati alle circostanze specifiche del lavoro degli APA;
73. chiede di esaminare le possibili ragioni dell'ampia disparità tra gli APA e il resto del personale per quanto riguarda il ricorso al congedo per malattia;
74. attira l'attenzione sul fatto che gli APA percepiscono indennità di soggiorno per lo spostamento a Strasburgo del 30-45% più basse rispetto al resto del personale statutario; attira altresì l'attenzione sul fatto che tra gli stessi APA vi siano tre livelli di rimborso di tali spese e che sia contemplata anche la possibilità di non rimborsare la missione a Strasburgo; chiede che l'Ufficio di presidenza adotti le misure necessarie per porre termine a questa disuguaglianza ed equiparare i diritti degli APA a quelli del resto del personale statutario;
75. esprime preoccupazione per la notevole differenza del numero di assistenti locali al servizio di ciascun deputato, che nel 2013 oscillava tra zero e 43; chiede che sia svolta un'indagine per valutare se le procedure di assunzione siano state rispettate nei casi con un alto numero di assistenti locali nonché i motivi di tali numeri; chiede una valutazione delle procedure di assunzione degli assistenti locali e proposte relative a una loro semplificazione per evitare un numero eccessivo di assistenti locali per deputato; invita a garantire una maggiore trasparenza in merito all'assunzione degli assistenti locali e ai prestatori di servizi; chiede che sia pubblicato su internet un elenco di tutti i prestatori di servizi impiegati dai deputati;
76. richiama l'attenzione sul fatto che l'articolo 43, lettera d), delle misure di attuazione dello statuto dei deputati, adottato nel luglio 2008, esclude la possibilità per i deputati di assumere come assistenti il proprio coniuge o il partner stabile in un'unione di fatto o genitori, figli, fratelli o sorelle;
77. è preoccupato del ritardo nell'adozione delle norme interne sulle denunce di fatti sospetti; invita a procedere alla loro attuazione senza ulteriori indugi;
Direzione generale delle Infrastrutture e della logistica
Politica immobiliare del Parlamento
78. constata che, nei suoi tre luoghi di lavoro, il Parlamento occupa 1,1 milioni di m2 ed è proprietario dell'81% di tale superficie; considera della massima importanza stabilire misure adeguate per garantire la sostenibilità degli edifici del Parlamento a fronte dell'aumento dei costi di manutenzione;
79. chiede la conclusione di un accordo di cooperazione tra il Parlamento e la Commissione sulla gestione congiunta delle Case d'Europa allo scopo, da un lato, di definire un quadro per una programmazione pluriennale di prospezioni immobiliari ai fini dell'acquisto o della locazione di immobili e, d'altro lato, di semplificare le procedure amministrative e finanziarie per la gestione quotidiana;
80. constata che la Casa d'Europa a Sofia è pienamente operativa dal luglio 2013; rileva che i difetti e la mancata conformità della struttura dell'edificio sono stati imputati al venditore prima della firma dell'atto di acquisto;
Direzione generale dell'Interpretazione e delle Conferenze e Direzione generale della Traduzione
81. rileva con soddisfazione che l'attuazione della decisione dell'Ufficio di presidenza sul multilinguismo efficiente nell'uso delle risorse ha permesso di risparmiare, nel 2013, 15 milioni di EUR e 10 milioni di EUR rispettivamente nei servizi di interpretazione e di traduzione, senza pregiudicare il principio del multilinguismo o inficiare la qualità dell'attività parlamentare; ribadisce che la cooperazione interistituzionale è indispensabile per lo scambio delle migliori prassi che favoriscono l'efficacia e consentono di realizzare economie;
Direzione generale delle Finanze
Fondo di vitalizio volontario
82. osserva che a fine 2013 il deficit attuariale stimato del Fondo di vitalizio volontario, calcolato sulla base degli attivi del fondo, era aumentato a 197,5 milioni di EUR; sottolinea che le passività future stimate sono distribuite su un periodo di vari decenni;
83. constata che in ultima analisi non è possibile valutare se il Fondo è gestito in modo efficiente e regolare e raccomanda di commissionare una valutazione esterna;
84. osserva, tuttavia, che tale situazione solleva preoccupazioni circa il possibile esaurimento del fondo e che il Parlamento garantisce il pagamento dei diritti pensionistici se e quando il fondo non sarà in grado di far fronte ai propri obblighi;
85. prende atto che la Corte di giustizia ha sancito nel 2013 la validità della decisione di aumentare da 60 a 63 anni l'età pensionabile degli affiliati al fondo di vitalizio volontario, onde evitare l'esaurimento anticipato del capitale e allinearla al nuovo statuto dei deputati del Parlamento europeo;
Servizi forniti ai deputati
86. chiede di pubblicare sulla pagina web dei deputati al Parlamento europeo il nome dei prestatori di servizi e dei servizi prestati al deputato a fianco ai dati relativi agli APA e agli assistenti locali;
Direzione generale dell'Innovazione e dell'Assistenza tecnologica
87. prende atto del processo di internalizzazione del personale presso la Direzione generale dell'Innovazione e dell'Assistenza tecnologica, nonché della promessa riduzione dei costi e del maggiore livello di competenza del personale informatico; rammenta che il maggiore livello di competenza per le innovazioni a carattere permanente era stata anche la motivazione per esternalizzare il settore alcuni anni or sono; invita il Segretario generale a cooperare con l'Ufficio europeo per la selezione del personale per trovare il modo di accelerare le procedure di assunzione e di attrarre i migliori esperti nel campo delle tecnologie e della sicurezza informatica;
88. ricorda che sono state compromesse le caselle postali personali e riservate di un certo numero di deputati, assistenti parlamentari e funzionari in seguito all'attacco di tipo man-in-the-middle ai danni del Parlamento da parte di un hacker che ha intercettato le comunicazioni fra smartphone privati e la rete WiFi pubblica del Parlamento;
89. constata che è stato effettuato un audit sulla sicurezza delle TIC da parte di un soggetto terzo indipendente, che ha interessato tutti i sistemi di telecomunicazioni e TIC del Parlamento, allo scopo di tracciare una chiara tabella di marcia verso una più solida politica di sicurezza delle TIC nel 2015; rileva che l'audit sulla sicurezza delle TIC era atteso nel dicembre 2014; ribadisce che, in considerazione delle recenti notevoli minacce alla scurezza, esso dovrebbe essere prioritario e chiede che la commissione per il controllo dei bilanci sia informata dei risultati non appena la relazione sarà adottata in via definitiva;
90. prende atto delle misure immediate e a medio termine adottate dall'Ufficio di presidenza il 9 dicembre 2013 per rafforzare le norme di sicurezza del Parlamento riguardo all'uso di dispositivi mobili;
91. insiste sulla necessità che il Parlamento intensifichi la collaborazione con la Direzione generale dell'Informatica della Commissione allo scopo di identificare soluzioni idonee per sostituire in maniera adeguata i vecchi strumenti e infrastrutture TIC, che vadano nella direzione di soluzioni aperte, interoperabili e non legate a un particolare distributore, e ciò al fine di conseguire un ambiente informatico efficiente sotto il profilo dei costi e di elevata qualità per il Parlamento;
92. si compiace per l'avvio già da alcuni anni dell'utilissima e riuscita applicazione at4am per la presentazione di emendamenti; ritiene che sia necessario procedere a un miglioramento e a un'attualizzazione della stessa soprattutto in aspetti molti utili come l'autocorrezione e il back up;
93. sollecita affinché, ai fini della trasparenza e della parità di accesso ai documenti, tutti i deputati, e non soltanto i deputati titolari o sostituti della commissione per le petizioni, possano accedere attraverso l'applicazione ePetition a tutte le petizioni presentate dai cittadini a detta ;
Un Parlamento ecocompatibile
94. è a conoscenza del concetto di nuovo ambiente di lavoro (New World of Work), dell'accreditamento e del processo EMAS e del programma "paperless", comprese le applicazioni "e-Committee" e "e-Meeting"; chiede il rafforzamento di tale programma mediante applicazioni disponibili per smartphone e tablet;
95. richiama l'attenzione sul fatto che le teleconferenze e il telelavoro possono contribuire a un uso più efficiente del tempo e a un Parlamento più ecocompatibile, riducendo i costi amministrativi e di trasferta;
96. rileva che nel 2012 le emissioni di gas a effetto serra imputabili alle trasferte del proprio personale tra Bruxelles, Lussemburgo e Strasburgo sono diminuite del 34% rispetto al 2006; invita l'Ufficio di presidenza a garantire la massima trasparenza e a tener anche conto delle emissioni provocate dai viaggi dei deputati tra i rispettivi paesi di origine e Bruxelles e Strasburgo; plaude alle misure atte a compensare le emissioni che non possono essere ridotte e sono inevitabili; raccomanda l'attuazione mediante progetti di ulteriori politiche di compensazione secondo il meccanismo di sviluppo pulito (CDM) "Gold standard" riconosciuto dall'ONU;
97. invita il Segretario generale a elaborare un piano per ridurre il numero di bauli disponibili per le trasferte parlamentari; propone di utilizzare bauli di dimensioni ridotte o di attuare un sistema di condivisione degli stessi, riducendone così i costi in termini finanziari e di impronta di carbonio;
98. chiede ai servizi responsabili di sviluppare un concetto sostenibile e coerente che consenta il pieno utilizzo fino all'importo massimo della linea di bilancio 239 per la compensazione delle emissioni di CO2 al fine di compensare le emissioni inevitabili di CO2 dell'istituzione mediante progetti conformi al CDM "Gold standard" riconosciuto dall'ONU;
99. chiede che il sistema di climatizzazione sia incentrato sull'efficienza energetica al fine di garantire il minor impatto ecologico possibile;
Relazione annuale sui contratti aggiudicati
100. rileva che, su un totale di 264 contratti aggiudicati nel 2013, 120 si basavano su procedure aperte o ristrette, per un valore di 465 milioni di EUR, e 144 su procedure negoziate, per un valore complessivo di 152 milioni di EUR; osserva che, sebbene il numero totale dei contratti aggiudicati mediante procedura negoziata fosse del 37% inferiore nel 2013 (144 rispetto a 241 nel 2012), non vi sono stati mutamenti particolarmente significativi in termini di valore delle procedure negoziate;
101. evidenzia in tale contesto la necessità di attuare il concetto di appalti pubblici verdi per tutti i contratti e i bandi di gara; chiede che siano fissati obiettivi vincolanti crescenti e ambiziosi per i contratti verdi, segnatamente nei settori del vitto e della ristorazione, dei veicoli e del trasporto, delle installazioni sanitarie e idriche, della carta, della gestione dei rifiuti, delle apparecchiature informatiche e per il trattamento di immagini, dell'illuminazione, della pulizia e del mobilio;
102. constata che i contratti aggiudicati nel 2013 erano per lo più contratti di servizi (61%), per un valore totale di 374 milioni di EUR, e che tre direzioni generali hanno aggiudicato 14 contratti di valore superiore a 10 milioni di EUR; sottolinea la necessità di garantire che i contratti di elevato valore siano in particolare soggetti ad adeguati sistemi di controllo per monitorare costantemente l'esecuzione degli ordini;
103. rileva che la ripartizione dei contratti aggiudicati nel 2013 e nel 2012, per tipo di contratto, è la seguente:
Tipo di contratto
2013
2012
Numero di contratti
Percentuale
Numero di contratti
Percentuale
Servizi
Forniture
Lavori
Edifici
189
48
19
8
72%
18%
7%
3%
242
62
36
4
70%
18%
12%
1%
Totale
264
100%
344
100%
Tipo di contratto
2013
2012
Valore (EUR)
Percentuale
Valore (EUR)
Percentuale
Servizi
Forniture
Lavori
Edifici
374 147 951
91 377 603
15 512 763
136 289 339
61%
15%
2%
22%
493 930 204
145 592 868
48 386 872
180 358 035
57%
17%
5%
21%
Totale
617 327 656
100%
868 267 979
100%
(Relazione annuale sui contratti aggiudicati dal Parlamento europeo nel 2013, pag. 7)
104. rileva che la composizione dei contratti aggiudicati nel 2013 e nel 2012, per tipo di procedura, è la seguente:
Tipo di procedura
2013
2012
Numero di contratti
Percentuale
Numero di contratti
Percentuale
Aperta
Ristretta
Negoziata
Competitiva
Eccezionale
106
14
144
-
-
40%
5%
55%
-
-
98
5
241
-
-
28%
2%
70%
0%
0%
Totale
264
100%
344
100%
Tipo di procedura
2013
2012
Valore (EUR)
Percentuale
Valore (EUR)
Percentuale
Aperta
Ristretta
Negoziata
Competitiva
Eccezionale
382 045 667
83 288 252
151 993 737
-
-
62%
13%
25%
-
-
381 116 879
245 156 318
241 994 782
-
-
44%
28%
28%
0%
0%
Totale
724 297 066
100%
603 218 807
100%
(Relazione annuale sui contratti aggiudicati dal Parlamento europeo nel 2013, pag. 9)
Procedure negoziate a carattere eccezionale
105. rileva che le procedure negoziate a carattere eccezionale hanno rappresentato il 39% delle procedure negoziate avviate nel 2013; è preoccupato per il fatto che nel 2013 il Parlamento è ricorso a questo tipo di procedura negoziata per l'aggiudicazione di 56 contratti e chiede che sia indicato non solo il numero totale dei contratti in questione ma anche il loro valore cumulato;
106. è del parere che gli ordinatori debbano motivare in maniera esaustiva e trasparente il ricorso a una procedura negoziata a carattere eccezionale; invita l'Unità finanziaria centrale a integrare le informazioni nella relazione annuale sui contratti aggiudicati destinata all'autorità di discarico;
Gruppi politici (linea di bilancio 4 0 0)
107. rileva che nel 2013 gli stanziamenti iscritti alla linea di bilancio 4 0 0, destinati ai gruppi politici e ai deputati non iscritti, sono stati utilizzati nel modo seguente:
Gruppo
2013
2012
Stanziamenti annuali
Risorse proprie e stanziamenti riportati
Spese
Tasso di esecuzione stanziamenti annuali
Importi riportati all'esercizio successivo
Stanziamenti annuali
Risorse proprie e stanziamenti riportati
Spese
Tasso di esecuzione stanziamenti annuali
Importi riportati all'esercizio successivo (2011)
PPE
21 680
4 399
18 437
85,04%
7 642
21 128
2 024
18 974
89,81%
4 178
S&D
15 388
6 849
17 649
114,69%
4 588
14 908
6 313
14 520
97,40%
6 702
ALDE
6 719
2 172
7 142
106,30%
1 749
6 673
2 281
6 855
102,72%
2 100
Verts/ALE
4 366
1 787
4 778
109,44%
1 375
4 319
1 460
4 002
92,65%
1 778
GUE/NGL
2 658
1 076
3 317
124,79%
416
2 563
1 094
2 602
101,52%
1 055
ECR
4 046
1 602
4 598
113,64%
1 050
3 765
1 219
3 407
90,51%
1 577
EFD
2 614
939
2 422
92,65%
1 132
2 538
881
2 494
98,29%
925
Deputati non iscritti
1 316
367
931
70,74%
441
1 362
413
963
70,73%
367
Totale
58786
19193
59274
100,83%
18394
57255
15687
53 817
94,00%
18 680
* tutti gli importi sono espressi in migliaia di EUR
Partiti politici europei e fondazioni politiche europee
108. rileva che nel 2013 gli stanziamenti iscritti alla linea di bilancio 4 0 2 sono stati utilizzati nel modo seguente(12):
Partito
Acronimo
Risorse proprie*
Sovvenzione PE
Totale delle entrate
Sovvenzione PE in % spesa ammissibile (max. 85%)
Eccedenza di entrate (trasferimento alle riserve) o perdite
Partito popolare europeo
PPE
1 439
6 464
9 729
85%
192
Partito dei socialisti europei
PSE
1 283
4 985
6 841
85%
118
Partito dell'Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l'Europa
ALDE
518
2 232
3 009
85%
33
Partito Verde Europeo
PVE
461
1 563
2 151
78%
-36
Alleanza dei conservatori e riformisti europei
AECR
307
1 403
1 970
85%
45
Partito della Sinistra europea
EL
233
948
1 180
68%
-258
Partito Democratico Europeo
PDE
91
437
528
85%
0
Democratici UE
EUD
48
197
245
85%
12
Alleanza libera europea
EFA
93
439
592
85%
12
Movimento politico cristiano europeo
ECPM
61
305
366
85%
8
Alleanza europea per la libertà
EAF
68
384
452
85%
1
Alleanza europea dei movimenti nazionalisti
AEMN
53
350
403
85%
-38
Movimento per un'Europa della libertà e della democrazia
MELD
107
594
833
85%
0
Totale
4762
20301
28299
83%
89
(*) tutti gli importi sono espressi in migliaia di EUR
109. rileva che nel 2013 gli stanziamenti iscritti alla linea di bilancio 4 0 3 sono stati utilizzati nel modo seguente(13):
Fondazione
Acronimo
Partito di affiliazione
Risorse proprie*
Sovvenzione PE
Totale delle entrate
Sovvenzione PE in % della spesa ammissibile (max. 85%)
Centre d'études européennes
CES
PPE
772
3 985
4 757
85%
Fondazione europea di studi progressisti
FEPS
PSE
491
2 762
3 253
85%
Forum liberale europeo
ELF
ALDE
214
1 108
1 322
85%
Fondazione verde europea
GEF
PVE
158
881
1 039
85%
Transform Europe
TE
EL
130
538
668
85%
Istituto dei democratici europei
IED
PDE
50
219
269
85%
Centro Maurits Coppieters
CMC
EFA
50
227
277
85%
New Direction - Foundation for European Reform
ND
AERC
183
645
828
85%
Fondazione europea per la libertà
EFF
EAF
39
210
249
85%
Organizzazione per la cooperazione interstatale europea
OEIC
EUD
20
123
143
85%
Fondazione politica cristiana europea
ECPF
ECPM
31
170
201
85%
Fondazione per un'Europa della libertà e della democrazia
FELD
MELD
60
280
340
85%
Identités & Traditions europénnes
ITE
AEMN
31
177
208
85%
Totale
-
2 229
11 325
13 554
85%
(*) Tutti gli importi sono espressi in migliaia di euro.
1.Decisione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2013, sezione II – Consiglio europeo e Consiglio (2014/2079(DEC))
– vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2013, corredata delle risposte delle istituzioni(3),
– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(4), presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2013, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visti l'articolo 314, paragrafo 10, e gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(5),
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(6), in particolare gli articoli 55, 99, 164, 165 e 166,
– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0116/2015),
1. rinvia la decisione sul discarico al Segretario generale del Consiglio per l'esecuzione del bilancio del Consiglio europeo e del Consiglio per l'esercizio 2013;
2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alla Corte dei conti, al Mediatore europeo, al Garante europeo della protezione dei dati e al Servizio europeo per l'azione esterna, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
2.Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2013, sezione II – Consiglio europeo e Consiglio (2014/2079(DEC))
Il Parlamento europeo,
– vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2013, sezione II – Consiglio europeo e Consiglio,
– vista la decisione del 26 febbraio 2015 del Mediatore europeo che chiude l'indagine di propria iniziativa OI/1/2014/PMC sulle norme interne relative alla divulgazione nell'interesse generale ("whistleblowing"),
– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0116/2015),
A. considerando che tutte le istituzioni dell'Unione dovrebbero essere trasparenti e rendere pienamente conto ai cittadini dell'Unione in merito ai fondi loro affidati in qualità di istituzioni dell'Unione;
B. considerando che, in assenza di risposte alle domande del Parlamento e in mancanza di informazioni sufficienti, il Parlamento non è in grado di adottare una decisione con cognizione di causa sulla concessione del discarico;
1. prende atto che la Corte dei conti, sulla base del lavoro di audit svolto, ha concluso che i pagamenti relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 per le spese amministrative e di altra natura delle istituzioni e degli organi sono, nell'insieme, privi di errori rilevanti;
2. prende atto che la Corte dei conti, nella sua relazione annuale 2013, ha osservato di non aver individuato debolezze significative riguardo agli aspetti sottoposti a audit per quanto concerne il Consiglio europeo e il Consiglio;
3. rileva che, nel 2013, il Consiglio europeo e il Consiglio disponevano di un bilancio globale pari a 535 511 300 EUR (533 920 000 EUR nel 2012), con un tasso di esecuzione dell'86,7%; si rammarica della diminuzione del tasso di utilizzo nel 2013, rispetto al 91,8% del 2012;
4. è preoccupato per il fatto che il tasso di sottoutilizzo continui ad essere elevato e si riferisca a quasi tutte le categorie; reitera la propria richiesta affinché vengano sviluppati indicatori chiave di performance che consentano di migliorare la pianificazione del bilancio dei prossimi esercizi;
5. rileva che 71 376 244 EUR di stanziamenti d'impegno sono stati cancellati nel 2013 a causa del sottoutilizzo e di un uso ridotto delle infrastrutture;
6. constata con stupore che l'importo di 5 milioni di EUR stanziato per l'acquisizione dell'edificio "Europa" è stato riportato al 2014 per il pagamento effettivo; ritiene che questa operazione, in aggiunta al riporto di altri stanziamenti, sia contraria ai principi di annualità e di sana gestione finanziaria del regolamento finanziario;
7. ribadisce che il bilancio del Consiglio europeo e quello del Consiglio dovrebbero essere separati al fine di contribuire alla trasparenza della gestione finanziaria delle istituzioni e a una maggiore assunzione di responsabilità da parte di entrambe le istituzioni;
8. reitera la sua richiesta al Consiglio europeo e al Consiglio di trasmettere al Parlamento la loro relazione annuale di attività comprendente un quadro generale dettagliato di tutte le risorse umane a disposizione delle due istituzioni, suddivise per categoria, grado, genere, nazionalità e formazione professionale; osserva che tale tabella dovrebbe figurare automaticamente nella relazione annuale di attività delle istituzioni;
9. si compiace della creazione di un comitato di audit presso il Segretariato generale del Consiglio e dell'adozione di una nuova Carta del servizio di audit interno; invita il Consiglio a tenere informato il Parlamento dei benefici e dei risultati di questi cambiamenti;
10. si rammarica che nel 2013 vi sia stata una diminuzione nell'attuazione delle osservazioni del servizio di audit interno; concorda con il Consiglio circa l'importanza di una tempestiva attuazione delle raccomandazioni del servizio di audit(7); si attende che questa procedura sia applicata senza indugio;
11. è preoccupato per il ritardo nell'attuazione delle raccomandazioni di audit da parte del servizio di traduzione;
12. rileva con preoccupazione le enormi disparità esistenti tra le diverse istituzioni dell'Unione per quanto riguarda i costi di traduzione; chiede pertanto al Gruppo di lavoro interistituzionale sulla traduzione di individuare le cause di tali disparità e di proporre soluzioni volte a correggere tale squilibrio e armonizzare i costi di traduzione nel massimo rispetto della qualità e della diversità linguistica; osserva che, a tal fine, il Gruppo di lavoro dovrebbe dare nuovo impulso alla collaborazione tra le istituzioni per condividere le migliori prassi e i migliori risultati, nonché individuare gli ambiti in cui è possibile rafforzare la cooperazione o gli accordi tra le istituzioni; fa notare che il Gruppo di lavoro dovrebbe inoltre puntare alla creazione di una metodologia unificata di presentazione dei costi della traduzione per tutte le istituzioni al fine di semplificare l'analisi e il raffronto di tali costi; osserva che il Gruppo di lavoro dovrebbe presentare i risultati entro la fine del 2015; chiede a tutte le istituzioni di partecipare attivamente ai lavori del Gruppo di lavoro interistituzionale; ricorda in tal senso l'importanza fondamentale del rispetto del multilinguismo nelle istituzioni dell'Unione per garantire la parità di trattamento e di opportunità a tutti i cittadini dell'Unione;
13. ritiene che, in un periodo di crisi e di tagli di bilancio in generale, sia necessario ridurre i costi delle "giornate esterne" (away days) del personale delle istituzioni dell'Unione e che tali giornate dovrebbero svolgersi, per quanto possibile, nelle sedi proprie delle istituzioni, dal momento che il loro valore aggiunto non giustifica costi così elevati;
14. esprime preoccupazione per la scarsa presenza femminile nelle posizioni di responsabilità delle istituzioni dell'Unione; chiede al Consiglio di mettere a punto un piano in materia di pari opportunità, in particolare per quanto riguarda le posizioni dirigenziali, con l'obiettivo di correggere quanto prima tale squilibrio;
15. deplora che la redazione di un manuale per la gestione dei progetti immobiliari sia stata rinviata;
16. rileva che alcune raccomandazioni dell'audit interno relative al progetto dell'edificio "Europa" non sono ancora state attuate; invita nuovamente il Consiglio a fornire una spiegazione scritta esaustiva che indichi in modo dettagliato l'importo totale degli stanziamenti utilizzati per l'acquisto dell'edificio;
17. chiede che la politica immobiliare dell'istituzione sia allegata alla sua relazione annuale di attività, in particolare data l'importanza di assicurare che i costi di tale politica siano debitamente razionalizzati e non risultino eccessivi;
18. prende atto della crescita zero (0,3%) (1,6 milioni di EUR) del bilancio del Consiglio per il 2013; ritiene che questa tendenza sia positiva e si attende che essa continui anche nei prossimi esercizi;
19. invita il Consiglio a cooperare con le altre istituzioni per definire una metodologia unificata di presentazione dei costi della traduzione, onde semplificare l'analisi e il raffronto di tali costi;
20. è preoccupato per il ritardo nell'adozione delle norme interne in materia di "whistleblowing"; invita il Consiglio a procedere senza ulteriori indugi all'attuazione di tali norme;
21. invita il Consiglio a includere nelle sue relazioni annuali di attività, nel rispetto delle vigenti norme in materia di riservatezza e protezione dei dati, i risultati e le conseguenze dei casi chiusi dall'OLAF in cui l'indagine ha riguardato l'istituzione o uno dei membri del suo personale;
Motivi del rinvio della decisione sulla concessione del discarico
22. ribadisce che il Consiglio dovrebbe dar prova di trasparenza e rendere pienamente conto ai cittadini dell'Unione in merito ai fondi affidatigli in quanto istituzione dell'Unione; sottolinea che ciò implica una partecipazione piena e in buona fede del Consiglio alla procedura annuale di discarico, al pari delle altre istituzioni; ritiene, a tal proposito, che un controllo efficace dell'esecuzione del bilancio dell'Unione richieda una cooperazione tra il Parlamento e il Consiglio nel quadro di un accordo operativo; deplora le difficoltà riscontrate finora nelle procedure di discarico; prende atto tuttavia dell'interesse mostrato dall'attuale Presidenza dell'Unione ai fini della conciliazione delle diverse posizioni, nonché della lettera che il Segretario generale del Consiglio ha presentato in risposta ai quesiti formulati dalla commissione per il controllo dei bilanci, in cui si dichiara disposto a sostenere attivamente misure concrete per definire un "modus vivendi", come richiesto dal Parlamento nella sua risoluzione del 23 ottobre 2014(8); insiste sulla necessità di migliorare la capacità di dialogo tra le due istituzioni per trovare quanto prima una soluzione che consenta di garantire il rispetto del mandato conferito dal trattato e la responsabilità nei confronti dei cittadini;
23. ribadisce che un controllo di bilancio efficace può essere attuato solo mediante una cooperazione tra Parlamento e Consiglio, che deve prevedere innanzitutto riunioni ufficiali tra i rappresentanti del Consiglio e la commissione per il controllo dei bilanci, la risposta da parte del Consiglio alle domande formulate dai membri della commissione sulla base di un questionario scritto e la presentazione, su richiesta, di documenti che servano da materiale di supporto per il controllo di bilancio;
24. ribadisce che, senza la cooperazione del Consiglio come indicato sopra, il Parlamento non è in grado di adottare una decisione informata sulla concessione del discarico;
25. concorda con il parere espresso dalla Commissione nella sua lettera del 23 gennaio 2014 indirizzata al Parlamento, secondo cui è auspicabile che quest'ultimo continui a concedere, rinviare o rifiutare il discarico alle altre istituzioni, incluso il Consiglio, come avvenuto fino ad ora;
26. appoggia pienamente il parere espresso dalla Commissione nella sua lettera, secondo cui tutte le istituzioni devono partecipare pienamente al seguito da dare alle osservazioni formulate dal Parlamento nell'esercizio di discarico e cooperare per garantire il buon funzionamento della procedura di discarico, nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del diritto derivato applicabile;
27. informa il Consiglio del fatto che, nella sua lettera, la Commissione ha affermato che non intende vigilare sull'esecuzione dei bilanci delle altre istituzioni e che rispondere alle domande indirizzate a un'altra istituzione costituirebbe una violazione dell'autonomia di tale istituzione nell'esecuzione della rispettiva sezione del bilancio; ricorda che il Parlamento concede il discarico alle altre istituzioni dopo aver esaminato i documenti forniti e le risposte date alle domande; si rammarica che il Parlamento continui a incontrare difficoltà ad ottenere risposte dal Consiglio;
28. reputa democratico che il Parlamento eserciti il suo potere di concedere il discarico a norma degli articoli 316, 317 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in linea con l'attuale interpretazione e prassi, in particolare per concedere il discarico a ogni titolo di bilancio singolarmente, al fine di garantire la trasparenza e la responsabilità democratica nei confronti dei contribuenti dell'Unione; sostiene pertanto che la concessione o meno del discarico rappresenta un dovere del Parlamento nei confronti dei cittadini dell'Unione;
29. è del parere che il quadro giuridico dell'Unione relativo al discarico debba essere rivisto al fine di chiarire l'iter del discarico stesso;
30. si rammarica che non tutte le istituzioni europee rispettino le stesse norme in materia di trasparenza e ritiene che il Consiglio dovrebbe realizzare miglioramenti in questo senso.
1.Decisione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2013, sezione X – Servizio europeo per l'azione esterna (2014/2086(DEC))
– vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio finanziario 2013, corredata delle risposte delle istituzioni(3),
– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(4) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2013, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 314, paragrafo 10, e gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(5),
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(6), in particolare gli articoli 55, 99 e da 164 a 167,
– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per gli affari esteri (A8-0109/2015),
1. concede all'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza il discarico per l'esecuzione del bilancio del Servizio europeo per l'azione esterna per l'esercizio 2013;
2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alla Corte dei conti, al Mediatore europeo, al Garante europeo della protezione dei dati e al Servizio europeo per l'azione esterna, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
2.Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2013, sezione X – Servizio europeo per l'azione esterna (2014/2086(DEC))
Il Parlamento europeo,
– vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2013, sezione X – Servizio europeo per l'azione esterna,
– vista la decisione del Mediatore europeo in data 26 febbraio 2015 che chiude l'indagine di propria iniziativa OI/1/2014/PMC concernente le denunce di irregolarità (whistleblowing),
– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per gli affari esteri (A8-0109/2015),
1. si compiace del fatto che nel suo terzo esercizio finanziario il Servizio europeo per l'azione esterna ("SEAE") abbia nuovamente dato esecuzione al suo bilancio senza che la Corte dei conti individuasse errori rilevanti; prende atto dei progressi compiuti nel rimediare agli errori individuati negli esercizi precedenti e appoggia le raccomandazioni per ulteriori miglioramenti formulate dalla Corte dei conti nella sua relazione annuale; accoglie con favore la relazione speciale n. 11/2014 della Corte dei conti sull'istituzione del SEAE e i numerosi utili suggerimenti per miglioramenti che essa contiene e che è auspicabile siano attuati quanto prima;
2. sottolinea che nelle relazioni annuali 2011, 2012 e 2013 la Corte dei conti ha ripetutamente formulato osservazioni riguardanti il SEAE in relazione al pagamento degli stipendi al personale, a carenze nella gestione degli assegni familiari svolta per conto del SEAE dal PMO ("Paymaster Office ", l'Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali), agli appalti per i servizi di sicurezza nelle delegazioni e ai contratti per i servizi informatici;
3. è preoccupato per il fatto che già negli esercizi precedenti le indennità per il personale destavano preoccupazioni ed erano soggette ad errori; chiede che si effettuino controlli più rigorosi in materia, in particolare ricordando regolarmente al personale di dichiarare le indennità percepite da altre fonti;
4. è preoccupato per il fatto che nel 2013 il sistema del PMO non era ancora pienamente operativo, il che ha causato irregolarità nei pagamenti delle indennità sociali ai membri del personale; chiede al SEAE di estendere il sistema ai funzionari di tutti gli Stati membri;
5. ricorda che la sede centrale del SEAE deve sempre seguire con attenzione ogni tipo di procedura d'appalto, in tutte le sue fasi, specialmente nelle delegazioni; ritiene che il personale delle delegazioni impegnato in tali procedure dovrebbe essere costantemente supportato mediante orientamenti chiari, al fine di ridurre l'esposizione al rischio intrinseco, soprattutto nel caso di gare e contratti sensibili; accoglie con soddisfazione l'istituzione, presso la sede centrale del SEAE, di una task force dedicata per i contratti relativi ai servizi di sicurezza delle delegazioni;
6. rileva che, nel caso dei contratti quadro aggiudicati dal SEAE, si deve garantire la dovuta diligenza per quanto attiene alla tracciabilità delle operazioni, registrando una documentazione adeguata per ciascun contratto, indipendentemente dalla sua natura specifica; chiede alla sede centrale del SEAE di sviluppare ulteriormente le competenze e la sensibilità del personale delle delegazioni riguardo a tale questione e, più in generale, all'efficace applicazione delle pertinenti norme di controllo interno; rileva che la qualità dell'informazione è uno dei principali punti deboli individuati dai controlli ex ante effettuati nel 2013, e chiede che si ponga rapidamente rimedio a tale situazione onde poter accedere a un'informazione precisa e completa sulla gestione e l'amministrazione;
7. invita il SEAE a rafforzare la sua nuova strategia antifrode riguardante i paesi terzi e si compiace che il 23 gennaio 2015 sia stato infine firmato il Memorandum d'intesa amministrativo con l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF);
8. chiede al SEAE di riferire in merito ai progressi compiuti per quanto riguarda la nuova strategia antifrode per le delegazioni dell'Unione, la cui finalizzazione era prevista per il 2013;
9. è preoccupato per il ritardo nell'adozione delle regole interne in materia di "whistleblowing" (denunce di irregolarità); invita il SEAE a porre in atto tali regole senza ulteriori indugi;
10. invita il SEAE a includere nelle sue relazioni annuali di attività, rispettando le norme vigenti in materia di riservatezza e protezione dei dati, i risultati e le conseguenze dei casi chiusi dall'OLAF nei quali l'indagine aveva per oggetto l'istituzione o qualsiasi persona al suo servizio;
11. osserva che il bilancio definitivo della sede centrale del SEAE per l'esercizio 2013 ammontava a 508,8 milioni di euro, importo che rappresenta un aumento del 4,09%, ed era così ripartito: 195,81 milioni di euro per la sede centrale del SEAE e 312,95 milioni di euro per le delegazioni dell'Unione; osserva che al bilancio proprio del SEAE si è aggiunto un contributo della Commissione pari a 272,4 milioni di euro;
12. rileva che, per quanto riguarda la sede centrale del SEAE, il 69% del bilancio è destinato al pagamento delle retribuzioni e di altri diritti del personale statutario ed esterno (134,59 milioni di euro), mentre il 10% (ovvero 19,92 milioni di euro) è destinato agli immobili e alle spese accessorie; rileva altresì che, per quanto riguarda le delegazioni dell'Unione, 106,6 milioni di euro (34%) sono destinati alle retribuzioni del personale statutario, 62,2 milioni di euro (19,9%) al personale esterno e 99,6 milioni di euro (31,8%) agli immobili e alle spese accessorie;
13. è del parere che il SEAE non sia ancora un vero e proprio servizio diplomatico dell'Unione, e ciò a causa della ristrettezza delle risorse; ritiene che la Commissione e gli Stati membri siano gli attori competenti per promuovere il consolidamento del SEAE;
14. rileva che il principio della neutralità di bilancio è da accogliere molto favorevolmente, ma non va visto disgiuntamente dai risparmi che gli Stati membri hanno realizzato grazie all'istituzione del SEAE;
15. è del parere che il SEAE continui ad avere un'amministrazione squilibrata per la presenza di troppi funzionari di grado elevato, il che va corretto; ritiene che le misure già attuate per porre rimedio al problema siano un passo nella giusta direzione, e chiede alla Commissione di intensificare il proprio impegno per migliorare la cooperazione tra i servizi; chiede all'istituzione di riferire sulla riduzione dei posti AD 15 e AD 16 nella sua prossima relazione annuale di attività; rileva altresì la mancanza di un quadro di competenze per i dirigenti, che funga da base per la valutazione dei candidati preselezionati; sottolinea che la competenza nel campo degli affari esteri deve continuare ad essere il criterio principale per le decisioni in materia di assunzioni;
16. insiste sulla necessità di razionalizzare l'alta dirigenza del SEAE e di semplificare i processi decisionali;
17. valuta positivamente i miglioramenti conseguiti nell'equilibrio geografico per quanto riguarda il numero di dipendenti del SEAE provenienti dagli Stati membri che hanno aderito all'Unione a partire dal 2004, i quali rappresentano ormai il 18% degli amministratori e il 17,7% dei capi delegazione, a fronte di una percentuale di popolazione di tali paesi del 21%; sottolinea la necessità di un equilibrio geografico nell'assunzione e nella nomina del personale; è del parere che una rappresentanza geografica equilibrata in seno al SEAE sia un elemento importante, che contribuisce a migliorarne le prestazioni, e invita la Commissione a continuare a lavorare in questa direzione;
18. prende atto degli sforzi compiuti per migliorare l'equilibrio di genere e rimuovere i potenziali ostacoli alla progressione in carriera; sollecita il SEAE a continuare ad adoperarsi per ridurre gli squilibri di genere, specialmente nella categoria dei dipendenti di grado elevato;
19. esprime tuttavia preoccupazione per la scarsità di donne nelle posizioni di responsabilità del SEAE (204 uomini e 55 donne nelle delegazioni, mentre fra gli alti dirigenti il rapporto è di 42/4, vale a dire solo l'8,7% sono donne); chiede che si ponga in atto un piano di pari opportunità mirato in particolare alle posizioni dirigenziali al fine di correggere quanto prima tale squilibrio;
20. osserva che l'obiettivo statutario secondo il quale almeno un terzo del personale SEAE di livello AD (amministratori) dovrebbe essere costituito da diplomatici degli Stati membri è stato raggiunto nel 2013; fa notare cionondimeno il numero relativamente elevato di esperti nazionali distaccati dagli Stati membri (397 a giugno 2014) e chiede ulteriori chiarimenti circa il loro status e i loro diritti, nonché i relativi costi a carico del bilancio del Servizio;
21. rinnova la richiesta avanzata lo scorso anno di poter disporre di una tabella completa di tutte le risorse umane a disposizione del SEAE, ripartite per grado, genere e nazionalità; fa rilevare che detta tabella dovrebbe essere inclusa automaticamente nella relazione annuale d'attività dell'istituzione;
22. si rammarica tuttavia che non sia stato ancora conseguito un migliore equilibrio geografico e chiede al SEAE di rafforzarlo, in particolare per quanto concerne le nomine ai posti dirigenziali e ai posti di capo delegazione; ribadisce la necessità di un equilibrio geografico tra gli Stati membri imposto a tutti i livelli dell'amministrazione e sollecita il SEAE ad attuare misure che contribuiscono a una rappresentanza migliore e più equilibrata di tutti gli Stati membri;
23. ritiene che le responsabilità dei rappresentanti speciali dell'Unione siano molto poco chiare e manchino di un appropriato monitoraggio e di un'adeguata analisi delle prestazioni; suggerisce la loro integrazione nel SEAE al fine di colmare tale lacuna;
24. ricorda che è importante trasferire il bilancio dei rappresentanti speciali dell'Unione dalla politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) operativa al bilancio del SEAE, per supportare meglio la loro integrazione nel SEAE;
25. prende atto degli sviluppi operati nel settore delle risorse umane, ma concorda con le osservazioni della Corte dei conti sulla necessità delle competenze tematiche nelle delegazioni; esprime preoccupazione in merito alle carenze di organico delle delegazioni dell'Unione nelle sezioni politiche e per la pianificazione operativa e l'esecuzione delle missioni della politica estera e di sicurezza comune (PESC); rileva altresì che le delegazioni hanno difficoltà pratiche a ricevere e trattare le informazioni di intelligence; invita la Commissione e il SEAE a porre in atto di concerto un approccio inteso a ottimizzare il profilo del personale delle delegazioni;
26. osserva che il SEAE continua a destinare risorse insufficienti agli aspetti esterni delle politiche interne e manca del personale necessario per fornire un contributo adeguato alla programmazione degli strumenti finanziari, compromettendo così la coerenza dell'azione esterna dell'Unione;
27. ritiene che, in questi tempi di crisi e di generali tagli al bilancio, occorra ridurre i costi degli "away days" del personale delle istituzioni dell'Unione, e che tali giornate dovrebbero svolgersi, per quanto possibile, presso le sedi delle istituzioni stesse, dal momento che il valore aggiunto di queste "giornate esterne" non giustifica costi così elevati;
28. invita il SEAE ad avere una migliore visione d'insieme dei costi sostenuti per le procedure di assunzione; lo invita a ricorrere a soluzioni innovative come la videoconferenza per i colloqui di lavoro e a presentare proposte analoghe, nei limiti del possibile, per la formazione del personale;
29. ribadisce che è necessario che il SEAE introduca l'obbligo per il suo personale di nuova nomina di presentare una dichiarazione sull'onore in cui attesta di non aver lavorato in passato per servizi di intelligence;
30. incoraggia la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure volte a promuovere un migliore coordinamento e una migliore cooperazione tra i loro servizi per le relazioni esterne e il SEAE, senza trascurare le questioni tematiche orizzontali;
31. sottolinea che è possibile realizzare risparmi significativi migliorando la cooperazione tra gli Stati membri in materia di politica estera e di sicurezza, e individuando in maniera proattiva attività comuni che il SEAE può gradualmente rilevare per fare dell'Unione un protagonista globale più forte e più efficiente;
32. sottolinea che occorrerebbe sviluppare ulteriormente le prassi di lavoro per garantire la cooperazione con la DG Sviluppo e cooperazione (DEVCO) e fornire supporto alle divisioni tematiche (come la Direzione per la prevenzione dei conflitti e la politica di sicurezza);
33. sottolinea che le divisioni tematiche dovrebbero essere coinvolte in tutte le fasi della programmazione, per evitare che la prevenzione dei conflitti, la costruzione della pace, le questioni di genere e i diritti umani costituiscano aggiunte dell'ultimo minuto;
34. è del parere che l'attuale politica estera dell'Unione continui ad essere fortemente influenzata dalle politiche estere di determinati Stati membri; evidenzia che la politica di tagliare fuori i paesi dotati di competenze specifiche su qualcuno dei conflitti in corso, nello specifico il conflitto ucraino-russo, determina largamente i risultati della politica estera dell'Unione; invita il SEAE a monitorare costantemente tale aspetto e a tener conto dei possibili effetti della politica estera di determinati Stati membri sulla politica estera dell'Unione;
35. sottolinea l'importanza di riconoscere e sostenere il duro lavoro del personale civile e militare distaccato nelle aree più instabili e pericolose del mondo, dovendo l'UE essere rappresentata e svolgere il proprio ruolo anche in tali luoghi; ritiene fondamentale, perciò, che tale personale, che vive e lavora sotto il peso di una forte pressione, dal punto di vista sia della sicurezza che della mobilità, dell'unione/separazione della famiglia e dei fattori culturali e sociali, goda del massimo livello di protezione e sicurezza e di un sufficiente grado di flessibilità; è favorevole a un aumento delle risorse di bilancio destinate alle spese per la sicurezza delle delegazioni che si trovano nelle condizioni descritte; ritiene che sarebbe molto utile disporre di dati statistici comparativi per il personale del SEAE e il personale che attua l'azione esterna degli Stati membri operando in situazioni di questo tipo;
36. insiste sulla necessità di semplificare il regime di bilancio per il finanziamento delle delegazioni; sottolinea le difficili condizioni in cui si trovano le delegazioni che hanno la minor dotazione di personale a causa della complessità e rigidità delle norme che disciplinano la delega delle autorizzazioni di pagamento tra il personale del SEAE e quello della Commissione; invita il SEAE e la Commissione a valutare in che modo si potrebbe semplificare la procedura di autorizzazione dei fondi garantendo però il rispetto delle norme di controllo finanziario;
37. sottolinea che le regole finanziarie, quali attualmente applicate alle delegazioni dell'Unione, continuano a imporre un pesante onere amministrativo ai capi delegazione distogliendoli dalla loro responsabilità primaria, ossia il lavoro di natura politica; esorta il SEAE e la Commissione a trovare una soluzione al problema, cosa che potrebbe comportare una modifica delle regole finanziarie, a condizione che ciò non determini una riduzione della qualità e del rigore nella gestione finanziaria delle delegazioni; rileva altresì che continuano a essere utilizzate linee di bilancio sia del SEAE che della Commissione per le spese amministrative, il che complica inutilmente i circuiti finanziari;
38. fa rilevare che il personale dell'Unione delle delegazioni e il personale dell'Unione delle missioni PESC nelle stesse località ricevono un trattamento diverso per quanto riguarda i congedi, i voli, le indennità e altri benefici; chiede, a titolo d'esempio, un confronto dettagliato dei pagamenti e dei benefici ricevuti dal personale delle delegazioni dell'Unione e dal personale dell'Unione in missione PESC a Mogadiscio (Somalia) e a Bangui (Repubblica centrafricana) al 1° gennaio 2014, e chiede fermamente che, qualora esistano differenze, di trattamento ne siano fornite le ragioni;
39. pone l'accento sulla necessità di assicurare maggiore flessibilità nel finanziamento delle missioni PSDC per garantire la sicurezza interna ed esterna dell'Unione alla luce dei pericoli derivanti dai conflitti in paesi confinanti, nonché del rischio accresciuto di attività terroristiche;
40. sottolinea che è d'importanza fondamentale istituire un Centro servizi condivisi, che consentirebbe risparmi significativi fornendo un supporto centralizzato alle missioni PSDC e ai rappresentati speciali dell'Unione e ai loro uffici per quanto attiene alla logistica, agli appalti e agli aspetti amministrativi; deplora il forte ritardo registrato nell'istituzione di tale Centro e sollecita tutte le parti interessate a impegnarsi per raggiungere quanto prima un accordo su un Centro servizi condivisi ambizioso, in grado di fornire un efficace supporto alle missioni, in particolare al momento del loro avvio, nonché di standardizzare le procedure di lavoro e di organizzare le procedure d'appalto in modo più rapido ed economicamente più vantaggioso;
41. sollecita il SEAE a massimizzare i benefici delle economie di scala creando nuove sinergie in seno alla sede centrale e alle delegazioni, nonché nella cooperazione con gli Stati membri e i servizi diplomatici nazionali, nello spirito di una vera politica esterna dell'Unione e dei suoi servizi; rileva con soddisfazione che, seppur ancora limitata, la coubicazione delle delegazioni dell'Unione e delle rappresentanze diplomatiche degli Stati membri sta aumentando; chiede al SEAE di continuare a ricercare modi per aumentare ulteriormente la coubicazione;
42. esige che alla relazione annuale di attività sia allegata una descrizione della politica immobiliare del SEAE, specialmente in considerazione dell'importanza di razionalizzarne opportunamente i costi, che non devono risultare eccessivi;
43. sollecita il SEAE a fornire all'autorità di discarico l'elenco dei contratti immobiliari conclusi nel 2013, riportando le informazioni dettagliate relative a ciascun contratto, il paese in cui è stato stipulato e la durata, così come era stato fatto nella relazione annuale di attività del Servizio per il 2011, e chiede al SEAE di fornire le corrispondenti informazioni anche nella relazione annuale d'attività per il 2014;
44. riconosce che c'è ancora da lavorare per quanto riguarda i servizi consolari; richiama l'attenzione sulle potenzialità di risparmio offerte dalla fornitura di servizi consolari tramite le delegazioni dell'Unione; chiede al SEAE di preparare un'analisi circostanziata delle relative implicazioni finanziarie e invita gli Stati membri a raggiungere un accordo in proposito e a definire regole e norme di legge armonizzate;
45. invita la Corte dei conti a inserire nella sua prossima relazione annuale un esame del seguito dato dal SEAE alle raccomandazioni formulate dal Parlamento nella presente risoluzione.
1.Decisione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2013, sezione IV – Corte di giustizia (2014/2080(DEC))
– vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2013, corredata delle risposte delle istituzioni(3),
– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(4), presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2013, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visti l'articolo 314, paragrafo 10, e gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(5),
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(6), in particolare gli articoli 55, 99, 164, 165 e 166,
– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0111/2015),
1. concede il discarico al cancelliere della Corte di giustizia per l'esecuzione del bilancio della Corte di giustizia per l'esercizio 2013;
2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alla Corte dei conti, al Mediatore europeo, al Garante europeo della protezione dei dati e al Servizio europeo per l'azione esterna, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
2.Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2013, sezione IV – Corte di giustizia (2014/2080(DEC))
Il Parlamento europeo,
– vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2013, sezione IV – Corte di giustizia,
– vista la decisione in data 26 febbraio 2015 del Mediatore europeo che chiude l'indagine di propria iniziativa OI/1/2014/PMC riguardante la divulgazione nell'interesse generale ("whistleblowing"),
– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0111/2015),
1. osserva con soddisfazione che, nella sua relazione annuale 2013, la Corte dei conti ha constatato che per la Corte di giustizia dell'Unione europea (in appresso "Corte di giustizia") non sono emerse debolezze significative in merito agli aspetti sottoposti ad audit che riguardano le risorse umane e gli appalti;
2. si compiace del fatto che la Corte dei conti, sulla base del lavoro di audit svolto, abbia concluso che i pagamenti relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 per le spese amministrative e di altra natura delle istituzioni e degli organismi sono, nell'insieme, privi di errori rilevanti;
3. prende atto che nel 2013 la Corte di giustizia aveva stanziamenti per un totale di 354 880 000 EUR (rispetto a 348 300 000 EUR nel 2012), e che il tasso di esecuzione era del 96,3%; si rammarica della diminuzione del tasso di utilizzo nel 2013 rispetto al 98,6% del 2012;
4. prende atto che l'inferiore tasso di esecuzione può essere attribuito al fatto che gli stanziamenti iniziali per il 2013 avevano incluso una proposta di adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni per un totale di quasi 6 000 000 EUR, mentre alla fine l'adeguamento non è stato approvato dal Consiglio; evidenzia che le motivazioni alla base dell'inattesa sentenza sull'adeguamento delle retribuzioni non sono più applicabili in seguito all'accordo in merito al nuovo statuto del personale concluso nel 2014;
5. sottolinea tuttavia che il bilancio della Corte di giustizia è puramente amministrativo e che gran parte dello stesso è utilizzata per spese relative al personale che lavora all'interno dell'istituzione; prende atto della motivazione relativa alla diminuzione del tasso di utilizzo riportata nella relazione annuale di attività della Corte di giustizia per l'esercizio 2013;
6. osserva che la Corte di giustizia ha portato a termine 701 cause nel 2013 (nel 2012 le cause concluse erano 595), e sono state presentate dinanzi ad essa 699 nuove cause (632 nel 2012), tra cui 450 ricorsi e domande di pronuncia pregiudiziale; approva i positivi risultati statistici e ritiene che nonostante il buon esito vi siano ancora margini di miglioramento;
7. prende atto del fatto che nel 2013 sono state presentate al Tribunale 790 nuove cause, che quest'ultimo ha trattato 702 cause e che vi erano 1325 cause pendenti, dati che indicano un aumento generale del numero di procedimenti rispetto al 2012; osserva inoltre che la durata dei procedimenti è leggermente diminuita; evidenzia che l'istituzione di una nona Sezione non ha contribuito nel 2013 a un aumento dell'efficienza del Tribunale, ribadisce tuttavia la propria posizione secondo cui il Tribunale necessita di un potenziamento a livello di risorse umane;
8. osserva che nel 2013 il Tribunale della funzione pubblica ha completato 184 cause rispetto alle 121 del 2012 (con un aumento del 52%), riducendo pertanto di 24 il numero delle cause pendenti (con una riduzione dell'arretrato dell'11%); ritiene che nonostante gli scarsi risultati, l'eliminazione del Tribunale della funzione pubblica non rappresenti una soluzione adeguata per superare il persistente blocco del Consiglio;
9. ritiene che vi siano ancora margini di miglioramento con le risorse attualmente a disposizione della Corte di giustizia; sottolinea che le riforme interne attuate nel 2013, in particolare l'istituzione di una nuova Sezione del Tribunale e di un nuovo avvocato generale, nonché la riforma del regolamento di procedura che disciplina il funzionamento della Corte di giustizia, con particolare riferimento agli ambiti linguistico e informatico, e altre disposizioni complementari, hanno contribuito ad apportare cambiamenti positivi al sistema grazie ai quali si è conseguita una migliore ottimizzazione delle risorse; esorta la Corte di giustizia a continuare a lavorare in questa direzione;
10. raccomanda una riorganizzazione della struttura di gestione dell'istituzione, che permetta una migliore separazione delle funzioni giudiziarie da quelle amministrative in maggiore conformità all'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, affinché i giudici non si trovino più nella situazione di pronunciarsi su ricorsi contro atti ai quali i loro organi hanno partecipato direttamente;
11. rammenta che nella sua risposta alla risoluzione di discarico 2012 la Corte di giustizia indica che l'esecuzione di un numero maggiore di udienze e la pronuncia di un numero maggiore di sentenze non aumenterebbero in modo significativo la produttività; segnala che, d'altro canto, la Corte di giustizia ha chiesto di aumentare il numero di giudici; esorta la Corte di giustizia a richiedere una valutazione inter pares esterna per ottenere strumenti esterni volti a individuare possibili soluzioni ai problemi sollevati dalla Corte di giustizia;
12. sottolinea la particolare importanza del rispetto del multilinguismo nella Corte di giustizia, dal momento che deve garantire non solo la parità di accesso alla giurisprudenza della Corte di giustizia ma anche la parità di opportunità delle parti in causa dinanzi alla Corte stessa;
13. si rammarica per le insufficienti informazioni ricevute durante la procedura di discarico in merito all'elenco di attività esterne svolte dai giudici; chiede alla Corte di giustizia di pubblicare sul proprio sito web un registro contenente informazioni dettagliate sulle attività esterne di ciascun giudice che hanno un impatto sul bilancio dell'Unione;
14. chiede alla Corte di giustizia, nel caso dei due traduttori funzionari in pensione che hanno ottenuto contratti di traduzione, di presentare una relazione che consenta di verificare se la situazione sia conforme a quanto prescritto dallo statuto dei funzionari dell'Unione europea, per quanto riguarda sia il conflitto di interessi sia l'aspetto retributivo;
15. chiede alla Corte di giustizia di prendere in considerazione la possibilità di consolidare le cancellerie della Corte di giustizia per costituire una cancelleria unica, ai fini di un miglior coordinamento degli atti procedurali tra gli organi giurisdizionali europei;
16. prende atto dei miglioramenti apportati all'applicazione e-Curia; riconosce che l'applicazione non ha ancora raggiunto il suo pieno potenziale; raccomanda alla Corte di giustizia di elaborare un piano volto a incoraggiare tutti gli Stati membri a utilizzarla;
17. prende atto del lancio, avvenuto nel 2013, del progetto relativo alle raccolte di giurisprudenza digitali al fine di sostituire le raccolte di giurisprudenza cartacee; ritiene che tale progetto avrebbe potuto essere attuato prima;
18. è del parere che la Corte di giustizia, tenendo conto dei dati forniti nella relazione annuale di attività, possa ridurre ulteriormente il numero di copie cartacee senza compromettere le proprie responsabilità;
19. esorta la Corte di giustizia, alla luce del fatto che la sua prima trasmissione in diretta streaming è avvenuta nel 2013, a ricorrere maggiormente alla tecnologia e ad applicarla in misura maggiore agli ambiti lavorativi;
20. riconosce che la qualità dell'interpretazione in seno alla Corte di giustizia è fondamentale e che non è possibile controllare il numero delle udienze; ritiene tuttavia che una pianificazione più efficiente del calendario delle udienze sia possibile; suggerisce alla Corte di giustizia, nell'ambito delle sue relazioni interistituzionali, di esaminare le migliori prassi attuate dalle altre istituzioni in tale contesto;
21. prende atto della politica della Corte di giustizia di accordare preferenza alle risorse interne, con particolare riferimento ai servizi di traduzione; è consapevole delle difficoltà nel reperire esperti con competenze giuridiche per alcune combinazioni linguistiche; è tuttavia profondamente preoccupato per il numero estremamente elevato di stanziamenti inutilizzati (2 200 000 EUR) destinati alla traduzione esterna; ritiene pertanto che anche l'esternalizzazione, ove necessaria, dovrebbe portare a ulteriori risparmi;
22. chiede alla Corte di giustizia di prendere in considerazione la possibilità di attuare un sistema di traduzione "su richiesta" per cause specifiche e di ricorrere con maggiore frequenza agli strumenti di ausilio alla traduzione;
23. chiede alla Corte di verificare, caso per caso, la necessità della traduzione qualora vi sia una limitata rilevanza per i cittadini dell'Unione;
24. osserva con preoccupazione le enormi disparità esistenti tra le diverse istituzioni dell'Unione per quanto riguarda i costi di traduzione; chiede pertanto al gruppo di lavoro interistituzionale sulla traduzione di individuare le cause di tali disparità e di proporre soluzioni volte a correggere tale squilibrio e armonizzare i costi di traduzione nel massimo rispetto della qualità e della diversità linguistica; osserva, a tal fine, che il gruppo di lavoro dovrebbe dare nuovo impulso alla collaborazione interistituzionale per condividere le migliori prassi e i migliori risultati nonché individuare gli ambiti in cui è possibile rafforzare la cooperazione o gli accordi tra le istituzioni; osserva che il gruppo di lavoro dovrebbe puntare altresì alla messa a punto di una metodologia unificata di presentazione delle spese di traduzione per tutte le istituzioni al fine di semplificare l'analisi e la comparazione di tali costi; evidenzia che il gruppo di lavoro dovrebbe presentare i risultati di tale lavoro prima della fine del 2015; chiede a tutte le istituzioni di partecipare attivamente alle attività del gruppo di lavoro interistituzionale; ricorda, a tal proposito, l'importanza fondamentale del rispetto del multilinguismo in seno alle istituzioni dell'Unione per garantire parità di trattamento e pari opportunità a tutti i cittadini dell'Unione;
25. ritiene che, in tempi di crisi e di tagli di bilancio in generale, sia necessario ridurre i costi degli "away days" del personale delle istituzioni dell'Unione e che tali iniziative dovrebbero svolgersi, per quanto possibile, nelle rispettive sedi delle istituzioni, dal momento che il loro valore aggiunto non giustifica costi così elevati;
26. si attende che la Corte di giustizia continui a cercare nuove sinergie interne, soprattutto nel campo della traduzione e dell'interpretazione;
27. ribadisce la richiesta che l'ordine del giorno delle sedute della Corte di giustizia sia allegato alla relazione annuale di attività dell'anno corrispondente;
28. raccomanda che siano fissati criteri oggettivi per la definizione della durata eccessiva del periodo di pronuncia delle sentenze;
29. constata con rammarico che gli Stati membri che hanno aderito all'Unione dopo il 2004 non sono rappresentanti ai vertici dell'istituzione; ribadisce la necessità di un maggiore equilibrio geografico a tutti i livelli dell'amministrazione;
30. esprime preoccupazione per la scarsa presenza di donne nei posti di responsabilità della Corte di giustizia (70%-30%); chiede che sia messo a punto un piano per le pari opportunità, in particolare per quanto riguarda i posti dirigenziali, con l'obiettivo di correggere quanto prima tale squilibrio;
31. osserva che le regole applicate dalla Corte di giustizia per disciplinare l'uso a fini privati delle automobili ufficiali sono simili a quelle applicate da altre istituzioni; reputa opportuno aggiornare tali regole al fine di ridurre i costi, soprattutto nel caso di uso a fini privati;
32. invita la Corte di giustizia a ridurre il numero di automobili ufficiali a disposizione dei membri e del personale e a riferire al Parlamento in merito ai risparmi realizzati; ritiene che in tal modo sarebbe necessaria una revisione delle assegnazioni dei posti per i conducenti; segnala che i costi dei servizi privati ampliati forniti dai conducenti sono a carico dei contribuenti dell'Unione;
33. ritiene opportuno che la Corte di giustizia migliori il proprio impegno a favore dell'ambiente sviluppando ulteriormente le misure esistenti volte a ridurre le emissioni e a includere criteri ambientali nelle procedure di appalto;
34. prende atto dell'impegno della Corte di giustizia a continuare a migliorare il proprio sistema per il monitoraggio e il controllo tempestivi delle procedure di assunzione e di appalto; sostiene i continui sforzi della Corte di giustizia volti a monitorare la gestione delle indennità e a migliorare il livello dei risultati ottenuti;
35. considera abbastanza elevato il numero di appalti conclusi mediante procedura negoziata; chiede di essere ampiamente informato in merito alle motivazioni alla base di tali decisioni;
36. invita la Corte di giustizia a includere nelle sue relazioni annuali di attività, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di confidenzialità e protezione dei dati, i risultati e l'esito dei casi chiusi dall'OLAF in cui l'indagine ha riguardato l'istituzione o uno dei membri del suo personale;
37. prende atto della politica immobiliare della Corte di giustizia allegata alla relazione annuale di attività;
38. osserva con soddisfazione che la Corte di giustizia ha elaborato una relazione annuale di attività esauriente e dettagliata e vi ha incluso informazioni approfondite sulla sua gestione delle risorse umane, conformemente alle richieste del Parlamento;
39. è preoccupato quanto alla ritardata adozione delle regole interne in materia di "whistleblowing"; invita la Corte di giustizia a porre in atto tali regole senza ulteriori indugi.
1.Decisione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2013, sezione V – Corte dei conti (2014/2081(DEC))
– vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2013, corredata delle risposte delle istituzioni(3),
– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(4) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2013, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visti l'articolo 314, paragrafo 10, e gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(5),
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(6), in particolare gli articoli 55, 99, 164, 165 e 166,
– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0113/2015),
1. concede il discarico al Segretario generale della Corte dei conti per l'esecuzione del bilancio della Corte dei conti per l'esercizio 2013;
2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alla Corte dei conti, al Mediatore europeo, al Garante europeo della protezione dei dati e al Servizio europeo per l'azione esterna, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
2.Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2013, sezione V – Corte dei conti (2014/2081(DEC))
Il Parlamento europeo,
– vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2013, sezione V – Corte dei conti,
– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0113/2015),
1. osserva che i conti annuali della Corte dei conti sono sottoposti a revisione contabile da parte di un revisore esterno indipendente – PricewaterhouseCoopers SARL – al fine di applicare alla Corte i medesimi principi di trasparenza e di responsabilità da essa applicati ai soggetti che sottopone a revisione; prende atto del parere del revisore contabile, secondo il quale i rendiconti finanziari presentano un'immagine fedele della situazione finanziaria della Corte;
2. evidenzia che nel 2013 gli stanziamenti definitivi della Corte dei conti ammontavano a un totale di 142 761 000 EUR (contro i 142 477 000 EUR del 2012) e che il tasso complessivo di esecuzione del bilancio è stato del 92%; si rammarica della flessione del tasso di utilizzo nel 2013 rispetto al 96% del 2012;
3. sottolinea, tuttavia, che il bilancio della Corte dei conti è puramente amministrativo e che è in gran parte utilizzato per spese inerenti al personale che lavora all'interno dell'istituzione; prende atto della spiegazione relativa al calo del tasso di utilizzo fornita nella relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria e di bilancio relativa al 2013;
4. prende atto della nuova strategia della Corte dei conti per il periodo 2013-2017 volta a sviluppare al massimo il suo ruolo di revisore contabile esterno dell'Unione; appoggia il piano stabilito per il 2013 così come l'intenzione della Corte di accrescere la quantità e la qualità delle relazioni di controllo di gestione attraverso il miglioramento dell'efficienza e il potenziamento delle risorse destinate allo scopo; rileva altresì che il numero di tali relazioni è aumentato di circa il 60% dal 2008 e insiste sul fatto che la quantità non deve andare a scapito della qualità;
5. ricorda alla Corte dei conti che il Parlamento, il Consiglio e la Commissione hanno concordato, al paragrafo 54 dell'orientamento comune sulle agenzie decentrate del 2012, che tutti gli aspetti degli audit esterni commissionati a terzi "rimangono sotto la piena responsabilità della Corte dei conti, che gestisce tutte le procedure amministrative e d'appalto necessarie e le finanzia a carico del proprio bilancio, al pari di tutti gli altri costi associati agli audit esterni commissionati a terzi"; si attende che la Corte dei conti si attenga all'orientamento comune e commissioni e paghi gli audit esterni delle agenzie;
6. invita la Corte dei conti a effettuare un audit sugli effetti del consolidamento delle cancellerie della Corte di giustizia per costituire una cancelleria unica, ai fini di un miglior coordinamento degli atti procedurali tra gli organi giurisdizionali;
7. accoglie con favore il programma di riforma interna della Corte dei conti, incluso nella strategia 2013-2017 della medesima e basato sulla relazione del 2014 scaturita dalla peer review, sulla relazione sul futuro della Corte dei conti elaborata dal Parlamento europeo e sull'analisi interna condotta dalla Corte stessa; invita la Corte dei conti a informare puntualmente il Parlamento in merito all'evoluzione e all'attuazione della riforma;
8. ritiene che nel programma di lavoro della Corte dei conti sia necessario un certo grado di flessibilità per garantire che essa possa adattarsi rapidamente a situazioni impreviste di significativa rilevanza suscettibili di richiedere un audit o un'attenzione particolari e che possa accantonare tematiche contemplate dal programma nel frattempo divenute obsolete; reputa parimenti importante che la Corte consegua una certa diversificazione e un certo equilibrio anziché concentrarsi troppo, con frequenza eccessiva, su determinati settori d'attività; richiama l'attenzione della Corte dei conti sulle priorità politiche dei legislatori e sui temi di maggiore interesse per i cittadini dell'Unione quali segnalati dalla commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento;
9. sostiene la Corte dei conti nei suoi sforzi volti a destinare maggiori risorse ai controlli di gestione; ricorda che la Corte dei conti dovrebbe garantire che i revisori ai quali sono state assegnate verifiche contabili specifiche dispongano delle conoscenze tecniche e delle competenze metodologiche necessarie;
10. ricorda alla Corte dei conti la necessità di migliorare i calendari, soprattutto per le sue relazioni speciali, senza che ciò vada a discapito della qualità di queste ultime; constata con rammarico che la tempestività delle risultanze dell'audit continua ad essere ben lontana dall'obiettivo di lungo periodo; raccomanda che la Corte dei conti si ponga l'obiettivo di ridurre la durata di ciascuna fase del piano per il controllo di gestione;
11. rileva che la metodologia della Corte dei conti deve essere coerente e applicarsi a tutti gli ambiti di gestione; è consapevole che un ulteriore adeguamento potrebbe portare a incongruenze nelle definizioni di quelle che per la Corte sono operazioni illecite nella gestione diretta e concorrente;
12. osserva che per elaborare una relazione speciale servono tuttora in media 20 mesi, come nel 2012; constata con rammarico che la Corte dei conti non ha raggiunto l'obiettivo strategico di un periodo medio di 18 mesi per la stesura delle relazioni speciali; invita la Corte di conti ad allegare a ogni relazione speciale informazioni dettagliate sul contesto in cui essa si inserisce e sulle varie tappe della sua elaborazione;
13. ritiene che le raccomandazioni contenute nelle relazioni speciali dovrebbero essere più chiare e presentare in maniera coerente i comportamenti positivi e negativi dei paesi interessati;
14. prende atto del fatto che le recenti modifiche nel regolamento del PE, finalizzate a una maggiore partecipazione delle commissioni parlamentari nei vari settori con riferimento alle relazioni speciali, non hanno pienamente risposto alle aspettative; si impegna a studiare formule atte a migliorare le procedure parlamentari concernenti le relazioni speciali della Corte dei conti;
15. sostiene l'ulteriore potenziamento dei posti di revisore contabile nel 2013; prende atto dell'avvenuta assunzione di nuovo personale per i posti di audit e del minor numero di posti vacanti alla fine del 2013, rispetto al 2012;
16. prende atto del fatto che la Corte dei conti riconosce di non tener conto di criteri geografici per la nomina dei funzionari a posti di responsabilità; invita in proposito la Corte dei conti a fare il necessario per ovviare in futuro al notevole squilibrio esistente al suo interno sotto questo profilo, soprattutto per quanto concerne le posizioni direttive;
17. deplora che il piano d'azione per le pari opportunità, lanciato dalla Corte dei conti nel 2012 per garantire l'equilibrio di genere, non abbia dato i risultati sperati, soprattutto per quanto riguarda le posizioni di responsabilità; rileva che, dei 70 posti di direttore e capo unità, solo 21 sono ricoperti da donne, la maggior parte delle quali, inoltre, è in servizio presso le direzioni della traduzione e dell'amministrazione; sottolinea, accogliendolo con soddisfazione, l'aumento del numero di donne fra gli auditor, il che si ripercuoterà indubbiamente sulla presenza di donne in posizioni di responsabilità in questo settore; prende atto dell'impegno della Corte dei conti a rivedere in tempi brevi il piano d'azione per le pari opportunità al fine di individuare soluzioni efficaci che permettano di raggiungere quanto prima gli obiettivi fissati in materia;
18. invita la Corte dei conti a includere nella relazione annuale di attività un quadro riassuntivo del personale che ricopre posizioni manageriali, fornendo una ripartizione per nazionalità, genere e posizione in organico;
19. constata con compiacimento che l'edificio K3 è stato completato nel rispetto del budget e dei tempi previsti;
20. chiede che alla relazione annuale di attività della Corte dei conti sia allegata una descrizione della politica immobiliare dell'istituzione, segnatamente in considerazione dell'importanza di razionalizzare opportunamente i costi di tale politica, che non devono essere eccessivi;
21. prende atto del fatto che, presso la Corte dei conti, il costo delle traduzioni varia notevolmente a seconda della lingua (con differenze anche di 100 EUR per pagina, in funzione della lingua); è del parere che differenze di costo così grandi, anche tenendo conto dei costi indiretti, debbano essere analizzate e corrette;
22. prende atto con preoccupazione delle enormi disparità esistenti tra le varie istituzioni dell'Unione per quanto riguarda i costi di traduzione; invita pertanto il gruppo di lavoro interistituzionale sulla traduzione a identificare le cause di tali disparità e a proporre soluzioni per porre fine a questi squilibri e armonizzare i costi di traduzione, garantendo nel contempo il massimo rispetto per la qualità e la diversità linguistica; rileva, a questo proposito, l'opportunità che il gruppo di lavoro dia nuovo impulso alla collaborazione interistituzionale per condividere prassi e risultati di eccellenza e identificare gli ambiti nei quali è possibile rafforzare la cooperazione o gli accordi tra istituzioni; osserva che il gruppo di lavoro dovrebbe perseguire anche la messa a punto di una metodologia unificata per la presentazione delle spese di traduzione che tutte le istituzioni potranno utilizzare, allo scopo di semplificare l'analisi e la comparazione dei costi; osserva che il gruppo di lavoro dovrebbe presentare i suoi risultati entro la fine del 2015; invita tutte le istituzioni dell'Unione a partecipare attivamente alle attività del gruppo di lavoro interistituzionale; ricorda, a tale proposito, l'importanza fondamentale del rispetto del multilinguismo in seno alle istituzioni dell'Unione per garantire parità di trattamento e di opportunità a tutti i cittadini dell'Unione;
23. ritiene che, in epoca di crisi e di tagli di bilancio in generale, occorra ridurre i costi degli "away days" del personale delle istituzioni dell'Unione e che tali iniziative dovrebbero svolgersi, per quanto possibile, presso le sedi delle istituzioni stesse, dal momento che il loro valore aggiunto non giustifica spese tanto elevate;
24. riconosce che la Corte dei conti ha realizzato progressi quanto alla definizione e precisazione delle competenze e responsabilità della sezione "coordinamento, valutazione, affidabilità e sviluppo" (CEAD); incoraggia la Corte dei conti a continuare a impegnarsi in questo senso e chiede di essere informato in merito alle misure adottate per migliorare i risultati dell'attività di tale sezione;
25. constata che nel 2013 la Corte dei conti ha segnalato quattordici casi di frode sospetta emersi nel quadro della sua attività di audit e dieci casi emersi a seguito di segnalazioni inviate all'Ufficio europeo antifrode (OLAF); osserva che l'OLAF ha deciso di avviare un'inchiesta in sette dei quattordici casi, mentre nei casi restanti le informazioni sono state trasmesse a un'altra autorità affinché vi fosse dato seguito;
26. invita la Corte dei conti europea a includere nelle sue relazioni annuali di attività, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di confidenzialità e protezione dei dati, l'esito e le conseguenze dei casi chiusi dall'OLAF nei quali l'indagine ha riguardato l'istituzione o uno dei membri del suo personale;
27. si compiace delle analisi di follow-up del revisore interno per il 2013 e dei progressi compiuti nell'individuare e porre in ordine di priorità i rischi operativi e finanziari, così come nella messa a punto di adeguati controlli per la riduzione dei rischi;
28. rileva che la politica di sicurezza dell'informazione ha bisogno di una strategia di sicurezza aziendale coordinata e armonizzata; sottolinea che è possibile migliorare l'efficienza della gestione e i controlli interni nei principali ambiti di competenza della Corte dei conti;
29. prende atto dell'introduzione, presso la Corte, di un nuovo sistema di supporto all'audit (ASSYST) quale applicazione interna di audit; chiede di essere informato in merito agli obiettivi di risultato fissati per questa applicazione;
30. prende atto del fatto che la Corte dei conti ha assicurato di adottare tutte le misure possibili per garantire che gli stanziamenti relativi alle missioni siano utilizzati nel rigoroso rispetto dei principi di economia, efficienza ed efficacia;
31. prende altresì atto dell'introduzione di nuove applicazioni informatiche per migliorare la gestione dei corsi di lingue; confida nel fatto che questi strumenti miglioreranno ulteriormente la gestione della formazione linguistica;
32. comprende che la Corte dei conti sia interessata a valutare la sua presenza nei media; ritiene, tuttavia, che debba migliorare la chiarezza dei suoi messaggi; suggerisce, pertanto, che la qualità editoriale di tutti i testi della Corte dei conti sia oggetto di un processo centralizzato;
33. apprezza la cooperazione fra la Corte dei conti e la commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento europeo e si compiace del feedback sistematico in risposta alle richieste del Parlamento; invita la Corte dei conti a includere nella sua relazione annuale di attività, analogamente alla maggior parte delle altre istituzioni, una sezione specifica sul seguito dato alle raccomandazioni formulate dal Parlamento in occasione del discarico alla Corte per l'esercizio precedente; invita nondimeno la Corte dei conti e le autorità di discarico a migliorare ulteriormente la loro cooperazione per accrescere l'efficienza e l'efficacia del loro lavoro;
34. ritiene che le relazioni della Corte dei conti, e in particolare le relazioni speciali, forniscano un importante contributo ai fini di un approccio finalizzato a una migliore qualità della spesa per quanto riguarda le risorse dell'Unione; è del parere che le relazioni della Corte dei conti potrebbero avere un valore aggiunto addirittura maggiore se integrate da una serie di misure correttive da adottare a livello dell'Unione, corredate di un calendario per la loro attuazione, al fine di conseguire i risultati e gli obiettivi definiti dai programmi, dai Fondi o dalle politiche dell'Unione; ritiene che questa maggiore attenzione per i risultati, in particolare per i risultati a lungo termine, conformemente ai principi di efficienza ed efficacia, migliorerebbe pertanto il necessario processo di follow-up da parte della Corte, nell'ambito del quale verrebbero monitorati gli effetti delle raccomandazioni proposte;
35. chiede alla Corte dei conti di esaminare la possibilità di anticipare la presentazione della sua relazione annuale, nel rispetto dei parametri fissati dal regolamento finanziario dell'Unione.
1.Decisione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2013, sezione VI – Comitato economico e sociale europeo (2014/2082(DEC))
– vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2013, corredata delle risposte delle istituzioni(3),
– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(4), presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2013, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visti l'articolo 314, paragrafo 10, e gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(5),
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(6), in particolare gli articoli 55, 99, 164, 165 e 166,
– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0114/2015),
1. concede il discarico al Segretario generale del Comitato economico e sociale europeo per l'esecuzione del bilancio del Comitato economico e sociale europeo per l'esercizio 2013;
2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alla Corte dei conti, al Servizio europeo per l'azione esterna, al Comitato delle regioni, al Mediatore europeo e al Garante europeo della protezione dei dat, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
2.Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2013, sezione VI – Comitato economico e sociale europeo (2014/2082(DEC))
Il Parlamento europeo,
– vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2013, sezione VI – Comitato economico e sociale europeo,
– vista la decisione del Mediatore europeo del 26 febbraio 2015 che chiude la sua indagine di iniziativa OI/1/2014/PMC sulle regole interne relative alla denuncia di irregolarità ("whistleblowing"),
– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0114/2015),
1. si compiace del fatto che la Corte dei conti, sulla base del lavoro di audit svolto, sia giunta alla conclusione che i pagamenti per le spese amministrative e di altra natura delle istituzioni e degli organismi relativi all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2013 siano, nell'insieme, privi di errori rilevanti;
2. rileva con soddisfazione che, nella sua relazione annuale 2013, la Corte dei conti non ha constatato per il Comitato economico e sociale europeo (CESE) significativi punti deboli per quanto riguarda gli aspetti relativi a risorse umane e appalti sottoposti ad audit;
3. prende atto che nel 2013 il bilancio del CESE ammontava a 130 104 400 EUR (nel 2012 a 128 816 588 EUR), con un tasso di utilizzo del 94,1%; si rammarica della diminuzione del tasso di utilizzo registrato nel 2013 rispetto al 96,8 % del 2012;
4. sottolinea tuttavia che il bilancio del CESE è puramente amministrativo e che gran parte di esso è utilizzata per spese relative a persone che lavorano all'interno dell'istituzione, mentre il resto riguarda spese relative a immobili, mobilio e attrezzature nonché costi di funzionamento vari; prende atto della spiegazione fornita dal CESE, in base a cui la diminuzione del tasso di utilizzo è dovuta all'adozione di misure precauzionali;
5. fa notare che le ragioni alla base dell'inaspettata sentenza sull'adeguamento salariale non trovano più applicazione a seguito dell'accordo sul nuovo Statuto del personale del 2014;
6. prende atto dell'aumento dell'1 % del bilancio 2013 rispetto al bilancio annuale precedente; appoggia gli sforzi del CESE volti a limitare i bilanci dei prossimi anni, assicurando in tal modo un aumento forfettario;
7. prende atto delle osservazioni sul seguito dato alla risoluzione del Parlamento sul discarico 2012, allegate alla relazione annuale d'attività del CESE; ribadisce la sua richiesta di essere informato in merito alla revisione dettagliata delle spese e ai risultati di tale esercizio;
8. accoglie con favore l'intenzione del CESE di prevedere una migliore programmazione dei lavori nell'ambito del processo legislativo, non aumentando necessariamente il numero di pareri ma prestando maggiore attenzione alla qualità degli stessi;
9. rileva che il CESE ha applicato le nuove regole di rimborso delle spese di viaggio dei membri basate sui costi effettivi come raccomandato dal Parlamento; ricorda che il sistema dovrebbe essere pienamente operativo nell'autunno del 2015, quando avrà inizio il prossimo mandato del CESE;
10. prende atto della cooperazione fra il CESE e la commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento, in particolare in relazione alla procedura di discarico;
11. rileva che il ricorso alla traduzione esterna è diminuito attestandosi al 2,9 % nel 2013 rispetto al 4,5 % del 2012; ritiene tuttavia che anche la produttività del servizio interno di traduzione abbia registrato un calo;
12. osserva con preoccupazione le enormi disparità esistenti fra i costi di traduzione delle varie istituzioni europee; chiede pertanto che il gruppo di lavoro interistituzionale sulla traduzione individui le cause di tali disparità e proponga soluzioni intese a porre fine a questo squilibrio e a giungere all'armonizzazione dei costi di traduzione nel pieno rispetto della qualità e della diversità linguistica; osserva che, a tale scopo, il gruppo di lavoro dovrebbe rilanciare la collaborazione tra le istituzioni ai fini della condivisione delle migliori prassi e dei migliori risultati, nonché dell'individuazione di quegli ambiti nei quali è possibile rafforzare la cooperazione o gli accordi tra le istituzioni; rileva altresì che il gruppo di lavoro dovrebbe mirare a istituire una metodologia comune di presentazione dei costi di traduzione per tutte le istituzioni, onde semplificare l'analisi e il raffronto delle spese; osserva che il gruppo di lavoro dovrebbe presentare i risultati della propria attività entro la fine del 2015; chiede a tutte le istituzioni di partecipare attivamente ai lavori del gruppo di lavoro interistituzionale; ricorda a tal proposito l'importanza fondamentale del rispetto del multilinguismo nelle istituzioni europee onde garantire la parità di trattamento e di opportunità a tutti i cittadini dell'Unione;
13. prende atto dell'accordo di cooperazione tra il CESE, il Comitato delle regioni e il Parlamento, che è stato sottoscritto il 5 febbraio 2014 e che è iniziato con il trasferimento di una parte considerevole del personale dei Comitati al nuovo Servizio di ricerca del Parlamento europeo; si attende che l'evoluzione di tale accordo sarà equilibrata, apporterà gli stessi vantaggi alle tre istituzioni e contribuirà in modo positivo all'ulteriore razionalizzazione delle risorse; invita ciascuna delle istituzioni, trascorso un anno dall'avvio della cooperazione, a procedere a una valutazione individuale dell'impatto dell'accordo sia dal punto di vista delle risorse umane che della spesa, delle sinergie, del valore aggiunto e della qualità dei contenuti;
14. invita il CESE a includere nella relazione annuale di attività una panoramica del personale che occupa posizioni dirigenziali suddivisa per nazionalità, genere e posizione;
15. esprime preoccupazione per la mancanza di figure femminili nei posti di responsabilità del CESE (61% - 39%); chiede che si attui un piano per le pari opportunità in particolare per quanto concerne le posizioni dirigenziali, onde rimediare quanto prima a questo squilibrio;
16. raccomanda al CESE di continuare a procedere alla regolare verifica dei risparmi di bilancio derivanti dall'attuazione del nuovo accordo di cooperazione amministrativa con il Comitato delle regioni; chiede che gli vengano trasmesse informazioni dettagliate sui risultati di tale cooperazione;
17. osserva che il prossimo riesame a medio termine di tale accordo di cooperazione sarà il momento opportuno per valutare l'accordo e correggere eventuali carenze individuate;
18. chiede che siano fornite informazioni dettagliate sui risultati del riesame a medio termine e si attende che tale valutazione includa anche un'analisi congiunta delle economie di bilancio realizzate grazie alla cooperazione;
19. rileva che il ricorso agli strumenti di videoconferenza è ancora limitato; riconosce che sono in corso di attuazione misure volte ad ampliarne l'utilizzo; chiede di essere informato in merito ai progressi compiuti in questo ambito;
20. considera positiva la diminuzione della quota di servizi di interpretazione richiesti e non utilizzati, scesa dal 7,6% del 2012 al 5,1% del 2013; sottolinea tuttavia che tale tasso è ancora elevato e chiede un'ulteriore riduzione dei costi di interpretazione;
21. ritiene che in un periodo di crisi e di restrizioni di bilancio in generale, i costi delle giornate esterne ("away days") del personale delle istituzioni europee debbano essere ridotti e che questi eventi dovrebbero svolgersi, nella misura del possibile, nelle sedi proprie delle istituzioni, in quanto il valore aggiunto che ne deriva non giustifica spese così elevate;
22. esprime preoccupazione per il fatto che diversi grandi eventi in programma per l'anno 2013 siano stati annullati o rinviati; esorta il CESE a pianificare meglio e a razionalizzare l'organizzazione dei suoi eventi interni;
23. prende atto delle informazioni fornite in merito al nuovo contratto di assicurazione entrato in vigore il 1° luglio 2012 a copertura dei delegati della commissione consultiva per le trasformazioni industriali;
24. si rammarica della sentenza pubblicata il 22 maggio 2014 con cui il Tribunale della funzione pubblica condanna il CESE per aver violato la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nell'ambito del licenziamento di un membro del suo personale nel 2013; deplora altresì la sentenza negativa nei confronti del CESE emessa dalla Corte di giustizia dell'Unione europea l'8 ottobre 2014 nella causa T-530/12 P, M. B.G. c/CESE relativa alla denuncia di irregolarità contro l'ex Segretario generale da parte del capo del servizio giuridico del CESE; invita il CESE e il suo nuovo Segretario generale ad adottare misure adeguate per evitare che si verifichino altre gravi violazioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, a informare il suo Ufficio di presidenza, i membri e tutto il personale sul contenuto delle due sentenze e sul fatto che i funzionari e il personale statutario hanno l'obbligo di denunciare irregolarità e che l'Ufficio di presidenza del CESE è un organo competente per la ricezione di questo tipo di denunce; chiede inoltre di essere informato in merito al totale delle spese legali sostenute negli ultimi cinque anni per casi concernenti il personale che sono stati trattati dinanzi ai tribunali o al Mediatore;
25. esprime preoccupazione per il ritardo nell'adozione delle regole interne relative alle denunce di irregolarità; invita il CESE ad applicare tali norme senza ulteriori indugi;
26. rileva che il servizio di audit interno è composto da tre persone; osserva che congedi di malattia prolungati hanno ridotto in maniera considerevole la disponibilità di personale nel 2013; invita il CESE a rafforzare il servizio di audit interno e ad ampliare il campo delle sue indagini;
27. invita il CESE a includere nelle sue relazioni annuali di attività, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di confidenzialità e protezione dei dati, i risultati e l'esito dei casi chiusi dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode, nei quali l'istituzione o le persone che lavorano per essa sono state soggette a indagini;
28. esige che la politica immobiliare del CESE sia allegata alla relazione annuale di attività, in particolare in considerazione del fatto che è importante che i costi di tale politica siano opportunamente razionalizzati e non risultino eccessivi;
29. ribadisce la necessità di migliorare la visibilità del CESE rafforzando in maniera adeguata la politica di informazione e comunicazione.
1.Decisione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2013, sezione VII – Comitato delle regioni (2014/2083(DEC))
– vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2013, corredata delle risposte delle istituzioni(3),
– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(4), presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2013, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visti l'articolo 314, paragrafo 10, e gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(5),
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(6), in particolare gli articoli 55, 99, 164, 165 e 166,
– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0105/2015),
1. concede il discarico al Segretario generale del Comitato delle regioni per l'esecuzione del bilancio del Comitato delle regioni per l'esercizio 2013;
2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alla Corte dei conti, al Servizio europeo per l'azione esterna, al Comitato delle regioni, al Mediatore europeo e al Garante europeo della protezione dei dati, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
2.Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2013, sezione VII – Comitato delle regioni (2014/2083(DEC))
Il Parlamento europeo,
– vista la decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2013, sezione VII – Comitato delle regioni,
– vista la decisione del Mediatore europeo, del 26 febbraio 2015, nel quadro della chiusura dell'indagine di iniziativa OI/1/2014/PMC sulla denuncia di irregolarità,
– viste le nuove norme in materia di protezione degli informatori,
– vista la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea, del 7 maggio 2013,
– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0105/2015),
1. rileva con soddisfazione che, nella sua relazione annuale 2013, la Corte dei conti ha constatato che per il Comitato delle regioni (in appresso "il Comitato") non sono emerse debolezze significative in merito agli aspetti sottoposti ad audit che riguardano le risorse umane e gli appalti;
2. si compiace del fatto che la Corte dei conti, sulla base del lavoro di audit svolto, abbia concluso che i pagamenti relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 per le spese amministrative e di altra natura delle istituzioni e degli organismi sono, nell'insieme, privi di errori rilevanti;
3. osserva che nel 2013 il Comitato aveva un bilancio approvato di 87 373 000 EUR (86 503 000 EUR nel 2012), di cui 84 800 000 EUR in stanziamenti di impegno, con un tasso di utilizzo del 97%; si rammarica della diminuzione del tasso di utilizzo nel 2013 rispetto al 98,2% del 2012;
4. sottolinea tuttavia che il bilancio del Comitato è puramente amministrativo, e che gran parte dello stesso è utilizzata per spese relative a persone che lavorano all'interno dell'istituzione, mentre l'importo restante riguarda spese relative a immobili, mobilio e attrezzature nonché costi di funzionamento vari; prende atto della spiegazione del Comitato in merito alla diminuzione del tasso di utilizzo;
5. evidenzia che le motivazioni alla base dell'inattesa sentenza sull'adeguamento delle retribuzioni non sono più applicabili in seguito all'accordo in merito al nuovo statuto del personale concluso nel 2014;
6. accoglie con favore la Relazione annuale sulla sussidiarietà 2013 che presenta una panoramica delle attività di controllo della sussidiarietà del Comitato per l'intero anno; ritiene che la relazione sia un utile strumento per l'attività legislativa del Parlamento; chiede che l'avvio di simili relazioni sia adeguatamente pubblicizzato e che esse siano trasmesse ai colegislatori;
7. prende atto della costituzione di un nuovo gruppo politico (ECR) in seno al Comitato e della limitata incidenza finanziaria della sua costituzione nel 2013; accoglie con favore le informazioni fornite nella relazione annuale di attività in merito alle attività politiche del Comitato e chiede di essere ulteriormente aggiornato sui progetti e informato circa le incidenze di bilancio delle misure adottate;
8. riconosce la cooperazione fra il Comitato e la commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento, in particolare in relazione alla procedura di discarico;
9. rileva con soddisfazione che le raccomandazioni e le richieste formulate dalla commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento sono registrate dal servizio bilancio del Comitato in una banca dati centrale e che ne viene regolarmente monitorata l'attuazione; accoglie con favore la creazione, nel quadro dell'audit interno, di un comitato composto da cinque membri e da un esperto esterno, che finora ha tenuto conto delle raccomandazioni della Corte dei conti e del Parlamento;
10. accoglie favorevolmente il nuovo sistema di bilancio basato su attività posto in essere dal Comitato, che è maggiormente in linea con le caratteristiche specifiche delle istituzioni di minori dimensioni e permette di avere una visione più completa dei costi e delle attività previste; chiede al Comitato di effettuare una valutazione dei benefici ottenuti in seguito all'applicazione del nuovo sistema;
11. prende atto dell'accordo di cooperazione tra il Comitato economico e sociale europeo (CESE), il Comitato e il Parlamento, che è stato infine sottoscritto il 5 febbraio 2014 e ha portato a un consistente trasferimento di personale dai comitati al nuovo servizio Ricerca del Parlamento europeo (ERPS); si attende che l'evoluzione di tale accordo sarà equilibrata, apporterà gli stessi vantaggi alle tre istituzioni e contribuirà in modo positivo all'ulteriore razionalizzazione delle risorse; chiede a ciascuna istituzione di effettuare, trascorso il primo anno dall'avvio della collaborazione, una valutazione individuale dell'impatto di tale accordo sia dal punto di vista delle risorse umane che dei consumi, delle sinergie, del valore aggiunto e dei contenuti;
12. osserva che la domanda di traduzione è calata del 19,1% rispetto al 2012; rileva tuttavia che anche la produttività del servizio interno di traduzione è diminuita;
13. prende atto dell'intenzione del Comitato di razionalizzare le richieste di traduzione e di standardizzare alcuni tipi di documenti; sostiene l'iniziativa e chiede di essere pienamente informato in merito alla sua attuazione; rileva con preoccupazione che una parte del personale interno della traduzione è stato trasferito al nuovo servizio Ricerca del Parlamento europeo (ERPS), in virtù dell'accordo di cooperazione; chiede al Comitato di condurre uno studio specifico sull'impatto di questi tagli sulla qualità e sull'efficienza dei suoi servizi di traduzione;
14. osserva che è stata concordata con altre istituzioni una metodologia comune per il calcolo e il confronto dei costi di traduzione e di altri indicatori; invita il Comitato a informare l'autorità di discarico in merito all'attuazione della metodologia comune concordata;
15. ritiene che in un periodo di crisi e di tagli di bilancio in generale, i costi legati agli "away day" del personale delle istituzioni dell'Unione debbano essere ridotti e che tali eventi dovrebbero svolgersi, per quanto possibile, nelle sedi stesse delle istituzioni, dal momento che il loro valore aggiunto non giustifica costi così elevati;
16. rileva con soddisfazione che il Comitato ha incluso informazioni sui servizi di interpretazione non utilizzati nella relazione annuale di attività per il 2013; valuta positivamente il fatto che la quota di servizi di interpretazione non utilizzati sia diminuita dal 3,23% nel 2012 al 2,51% nel 2013; ritiene che sia possibile migliorare ulteriormente tale percentuale e invita il Comitato a pianificare meglio le proprie riunioni;
17. rileva che gli strumenti di videoconferenza continuano a essere utilizzati in modo limitato; riconosce che sono in corso di attuazione misure volte ad ampliarne l'utilizzo; chiede di essere informato in merito ai progressi compiuti in questo ambito;
18. raccomanda al Comitato di continuare a procedere alla regolare verifica dei risparmi di bilancio derivanti dall'attuazione del nuovo accordo di cooperazione amministrativa con il CESE; chiede che gli vengano trasmesse informazioni dettagliate sui risultati di tale cooperazione;
19. osserva che il prossimo riesame a medio termine del nuovo accordo di cooperazione rappresenterà il momento opportuno per valutare l'accordo e correggere eventuali carenze individuate;
20. chiede che siano fornite informazioni dettagliate sui risultati del riesame intermedio e si attende che tale valutazione includa anche un'analisi congiunta delle economie di bilancio realizzate grazie all'accordo di cooperazione;
21. insiste sulla necessità di migliorare la visibilità dell'istituzione attraverso il rafforzamento dell'adeguata politica di informazione e di comunicazione;
22. esprime preoccupazione per la mancanza di figure femminili nei posti di responsabilità del Comitato (67% - 33%); chiede che si attui un piano per le pari opportunità in particolare per quanto concerne le posizioni dirigenziali, onde rimediare quanto prima a questo squilibrio;
23. invita il Comitato a includere nelle sue relazioni annuali di attività, conformemente alle norme esistenti sulla riservatezza e sulla protezione dei dati, i risultati e l'esito dei casi chiusi dell'OLAF, nei quali l'istituzione o le persone che lavorano per essa sono stati oggetto di indagine;
24. esige che la politica immobiliare del Comitato sia allegata alla relazione annuale di attività, in particolare in considerazione del fatto che è importante che i costi di tale politica siano opportunamente razionalizzati e non risultino eccessivi;
25. si congratula con il Comitato per la qualità costante della relazione annuale di attività e per l'esauriente relazione annuale d'impatto che esso fornisce e che rappresenta uno strumento importante per valutare il suo lavoro; rileva con soddisfazione che nella relazione annuale d'attività figura una tabella esaustiva di tutte le risorse umane a disposizione del Comitato;
26. evidenzia che i membri del Comitato sono rappresentanti locali e regionali democraticamente legittimati che svolgono attività politica; ritiene pertanto che dovrebbero essere soggetti alle stesse regole applicabili agli altri esponenti politici nazionali o europei per quanto concerne il loro accesso alla Commissione e ai suoi servizi;
27. è preoccupato per il ritardo nell'adozione delle regole interne sulla segnalazione di irregolarità; invita il Comitato ad attuare tali regole senza ulteriori indugi;
28. ricorda che il Comitato si occupa del medesimo caso di denuncia di irregolarità dal 2003; sottolinea il costo considerevole che ne consegue per i contribuenti dell'Unione nonché il pregiudizio subito dal denunciante; sollecita il Comitato delle regioni a conformarsi senza indugio alle conclusioni della sentenza del Tribunale della funzione pubblica, del 7 maggio 2013, a riconoscere come legittima l'azione del denunciante e ad archiviare definitivamente il caso;
29. sottolinea che il Parlamento non tollererà alcun maltrattamento degli informatori al suo interno o in altre istituzioni dell'Unione e ribadisce il suo totale impegno nei confronti della legislazione in materia di protezione degli informatori, nello spirito e nella lettera.
1.Decisione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2013, sezione VIII – Mediatore europeo (2014/2084(DEC))
– vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2013 accompagnata dalle risposte delle istituzioni controllate(3),
– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(4) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2013, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 314, paragrafo 10, e gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(5),
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(6), in particolare gli articoli 55, 99, 164, 165 e 166,
– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0115/2015),
1. concede il discarico al Mediatore europeo per l'esecuzione del bilancio del Mediatore europeo per l'esercizio 2013;
2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alla Corte dei conti, al Mediatore europeo, al Garante europeo della protezione dei dati e al Servizio europeo per l'azione esterna, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
2.Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2013, sezione VIII – Mediatore europeo (2014/2084(DEC))
Il Parlamento europeo,
– vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2013, sezione VIII – Mediatore europeo,
– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0115/2015),
1. rileva con soddisfazione che la Corte dei conti, nella sua relazione annuale 2013, ha osservato di non aver individuato debolezze significative riguardo agli aspetti sottoposti a audit relativi alle risorse umane e agli appalti per quanto concerne il Mediatore europeo ("il Mediatore");
2. sottolinea che la Corte dei conti, sulla base del lavoro di audit svolto, ha concluso che i pagamenti relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 per le spese amministrative e di altra natura delle istituzioni e degli organismi sono, nell'insieme, privi di errori rilevanti;
3. sottolinea che il bilancio del Mediatore è puramente amministrativo e nel 2013 ammontava a 9 731 371 EUR (EUR 9 516 500 nel 2012), di cui 7 567 371 EUR assegnati al titolo 1 (spese relative alle persone appartenenti all'istituzione), 1 606 700 EUR al titolo 2 (immobili, materiale e spese varie di funzionamento) e 557 300 EUR al titolo 3 (spese risultanti dall'esecuzione da parte dell'istituzione di compiti specifici);
4. prende atto che, degli stanziamenti complessivi, il 98,20% è stato impegnato (rispetto al 98,30% nel 2012) e il 91,82% pagato (rispetto all'88,69% nel 2012), con un tasso di esecuzione del 98,20% (rispetto al 95,88% per il 2012); si compiace dei risultati conseguiti nel 2013;
5. prende atto dei continui miglioramenti della programmazione finanziaria e del suo controllo; chiede che tale sforzo sia portato avanti nei prossimi esercizi di bilancio;
6. appoggia il piano di gestione annuale del Mediatore per il 2013, in cui è incluso un quadro di indicatori chiave di performance al fine di misurare i risultati ottenuti dal suo Ufficio a livello di conseguimento degli obiettivi;
7. prende atto dell'impegno del Mediatore di continuare a migliorare il proprio sistema per il monitoraggio e il controllo tempestivi delle procedure di assunzione e di appalto; sostiene il Mediatore affinché continui a monitorare la gestione delle indennità e a migliorare i suoi livelli di prestazione;
8. prende atto del fatto che il Mediatore si adopera costantemente per migliorare la pianificazione finanziaria onde assicurare l'attuazione più efficace possibile del bilancio;
9. invita il Mediatore a indicare nella prossima relazione annuale di attività la quota non utilizzata dei servizi di interpretazione richiesti durante il relativo esercizio;
10. osserva con preoccupazione le enormi disparità esistenti nei costi di traduzione tra le varie istituzioni dell'Unione; chiede, pertanto, che il Gruppo di lavoro interistituzionale sulla traduzione individui le cause di dette disparità e proponga soluzioni per porre fine a tale squilibrio e conseguire l'armonizzazione dei costi di traduzione garantendo il massimo rispetto della qualità e della diversità linguistica; osserva che il Gruppo di lavoro, a tal fine, dovrebbe rilanciare la collaborazione tra le istituzioni allo scopo di porre in comune le migliori prassi e risultati nonché individuare gli ambiti in cui si possa rafforzare la cooperazione o gli accordi tra istituzioni; osserva che il Gruppo di lavoro dovrebbe anche prefiggersi l'obiettivo di creare una metodologia unificata per presentare i costi della traduzione per tutte le istituzioni al fine di semplificare l'analisi e il raffronto di tali costi; osserva che il Gruppo di lavoro dovrebbe presentare tali risultati prima della fine del 2015; chiede a tutte le istituzioni che partecipino attivamente ai lavori del Gruppo di lavoro interistituzionale; ricorda in tal senso l'importanza fondamentale del rispetto del multilinguismo nelle istituzioni dell'Unione per garantire la parità di trattamento e di opportunità a tutti i cittadini dell'Unione;
11. prende atto delle conclusioni del revisore interno nelle relazioni di audit 2013 secondo cui i sistemi di gestione e di controllo interni sono efficaci e secondo cui tutte le azioni pendenti sono state chiuse;
12. accoglie favorevolmente il fatto che nel 2013 si sia conseguito ampiamente l'obiettivo di chiudere casi in meno di un anno (70%); ritiene tuttavia che la percentuale di indagini archiviate nel lasso di tempo di 18 mesi, pur essendo passata dal 79% all'81%, sia ancora al di sotto dell'obiettivo fissato da Mediatore; è convinto che l'obiettivo del 90% sia realistico e possa essere realizzato; si aspetta che tale obiettivo sia conseguito nel 2014 e che i risultati afferenti siano esposti in modo dettagliato nella relazione annuale di attività; valuta positivamente l'avvio di indagini specifiche di propria iniziativa e chiede di essere informato sui primi risultati;
13. accoglie favorevolmente il fatto che il Mediatore abbia conseguito il primo livello di riconoscimento "Impegno verso l'eccellenza" della Fondazione europea per la gestione della qualità nel 2012 e che abbia continuato a mantenere una relazione eccellente e produttiva con la Fondazione nel 2013;
14. attira l'attenzione sulle spese elevate destinate agli "away days", conferenze o eventi simili per il personale dell'Ufficio del Mediatore europeo nel 2013 che superano nettamente quelle del resto delle altre istituzioni; ritiene che, in un periodo di crisi e di tagli di bilancio in generale, i costi degli "away days" del personale delle istituzioni dell'Unione debbano essere ridotti e che tali giornate dovrebbero tenersi, nella misura del possibile, nelle stesse sedi delle istituzioni dato che il valore aggiunto risultante dalle stesse non giustifica spese così elevate;
15. si compiace che una donna sia stata eletta Mediatore europeo; mostra preoccupazione, tuttavia, per la mancanza di donne in posti di responsabilità presso l'Ufficio del Mediatore; sollecita che venga avviato un piano di pari opportunità, in particolare per quanto riguarda i posti direttivi onde risolvere quanto prima questo squilibrio;
16. ritiene che il Mediatore debba proseguire i suoi sforzi per una costante qualità della relazione annuale di attività e per fornire una relazione d'impatto annuale esauriente, che costituisce uno strumento importante per la valutazione delle sue attività;
17. chiede che la politica immobiliare del Mediatore sia allegata nella sua relazione annuale di attività, specialmente dato che è importante che i costi di tale politica siano adeguatamente razionalizzati e che non siano eccessivi;
18. invita il Mediatore a includere nelle sue relazioni annuali di attività, conformemente alle norme esistenti sulla riservatezza e sulla protezione dei dati, i risultati e le conseguenze dei casi archiviati dall'OLAF, in cui l'istituzione o suoi funzionari siano stati oggetto di indagine;
19. esorta, concordando assolutamente con la politica di trasparenza promossa dall'Ufficio del Mediatore europeo, l'avvio di una procedura che valuti anteriormente l'eventuale impatto di determinate pubblicazioni al fine di corredarle di una relazione esplicativa che eviti usi tendenziosi; sottolinea che tale procedura dovrà essere lanciata su richiesta del Mediatore in cooperazione con il Garante europeo della protezione dei dati, la Commissione e l'istituzione a cui fa riferimento la pubblicazione;
20. sottolinea che la relazione annuale sulle attività del Mediatore per il 2013 è stata approvata in Aula il 15 gennaio 2015(7) e prende atto delle osservazioni ivi contenute.
1.Decisione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2013, sezione IX – Garante europeo della protezione dei dati (2014/2085(DEC))
– vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2013, accompagnata dalle risposte delle istituzioni controllate(3),
– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(4) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2013, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 314, paragrafo 10, e gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(5),
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(6), in particolare gli articoli 55, 99, 164, 165 e 166,
– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0118/2015),
1. concede il discarico al Garante europeo della protezione dei dati per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2013;
2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alla Corte dei conti, al Mediatore europeo, al Garante europeo della protezione dei dati e al Servizio europeo per l'azione esterna, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
2.Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2013, sezione IX – Garante europeo della protezione dei dati (2014/2085(DEC))
Il Parlamento europeo,
– vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2013, sezione IX – Garante europeo della protezione dei dati,
– vista la decisione del Mediatore europeo che chiude l'indagine di propria iniziativa OI/1/2014/PMC del 26 febbraio 2015 sulle segnalazioni di irregolarità,
– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0118/2015),
1. si compiace delle conclusioni della Corte dei conti secondo le quali i pagamenti relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 riguardanti le spese amministrative e di altra natura del Garante europeo della protezione dei dati ("il Garante") non presentano, nell’insieme, errori rilevanti e i sistemi di supervisione e controllo esaminati per quanto riguarda le spese amministrative e di altra natura si sono rivelati efficaci;
2. rileva che la Corte dei conti, nella sua relazione annuale 2013, ha osservato di non aver individuato debolezze significative riguardo agli aspetti sottoposti a audit relativi alle risorse umane e agli appalti per quanto concerne il Garante;
3. prende atto che nel 2013 il Garante disponeva di un totale di 7 661 409 EUR (rispetto a 7 624 090 EUR nel 2012), e che il tasso di esecuzione di tali stanziamenti è stato dell’84,7% (rispetto all’83,2% nel 2012); ritiene che questa sia una evoluzione positiva e chiede sforzi supplementari in modo da migliorare il tasso di esecuzione;
4. rileva che il bilancio del Garante è puramente amministrativo; osserva che il tasso di esecuzione delle spese relative alle persone appartenenti all’istituzione è del 93,41% (titolo 1), e quello delle spese per immobili, attrezzature e funzionamento è del 99,14% (titolo 2);
5. prende atto dell'impegno del Garante di continuare a migliorare il proprio sistema per il monitoraggio e il controllo tempestivi delle procedure di assunzione e di appalto, sostiene il Garante a continuare a monitorare la gestione delle indennità e a perfezionare i suoi livelli di prestazione;
6. rileva con soddisfazione che la verifica del seguito dato effettuata nel giugno 2013 dal servizio di audit interno ha consentito di considerare conclusa la maggior parte delle azioni e delle raccomandazioni formulate in materia di procedure amministrative, nonché di concludere che non vi erano raccomandazioni particolari al 31 dicembre 2013;
7. prende atto del fatto che, al momento della verifica del giugno 2013, l'attuazione della raccomandazione concernente la sicurezza dei dati contenuti nei reclami era incompleta a motivo di un ritardo nella predisposizione del sistema di gestione dei dossier ("Case Management System", CMS) e che tale raccomandazione era suscettibile di essere attuata integralmente nel corso del 2014, essendo il CMS entrato in funzione nell'ottobre 2013;
8. prende atto del fatto che l'ordinatore delegato ritiene che il livello di gestione e di controllo predisposto sia appropriato e in via di miglioramento, e che, al momento dell'elaborazione della relazione annuale di attività 2013, non si fosse prodotto alcun errore significativo e nessuna riserva dovesse essere formulata in relazione ai controlli preliminari;
9. ribadisce che il trattato di Lisbona ha rafforzato le competenze del Garante estendendo la protezione dei dati a tutti i settori oggetto delle politiche dell'Unione; rileva che le discussioni in seno al Consiglio in merito al nuovo quadro giuridico per la protezione dei dati (proposto dalla Commissione il 25 gennaio 2012) sono ancora in corso;
10. prende atto che un nuovo titolo III è stato aggiunto al bilancio del Garante per prevedere la creazione di una segreteria indipendente per un nuovo Comitato europeo per la protezione dei dati; riconosce che questo titolo non dispone di stanziamenti fino all'adozione del quadro giuridico;
11. prende atto del nuovo strumento per la determinazione dei costi, recentemente approvato, mirato a aumentare l'efficienza nell'assegnazione delle risorse e da applicare nel 2015;
12. chiede di essere informato sull'impatto di bilancio della riorganizzazione della segreteria del Garante;
13. rileva che il Servizio di audit interno (SAI) ha concluso che sono stati compiuti sostanziali miglioramenti dopo l'ultima valutazione del rischio nel 2011; esorta il Garante a proseguire questo sforzo per dare risposta alle raccomandazioni ancora pendenti;
14. prende atto dell'installazione di un sistema di videoconferenza presso i nuovi locali del Garante; chiede di essere informato sul numero di riunioni in cui è stato utilizzato il sistema per le riunioni nel 2013;
15. appoggia totalmente la creazione di indicatori chiave di performance (ICP) per valutare l'efficienza nell'uso delle risorse; invita il Garante a continuare a fornire il quadro di valutazione nella relazione annuale di attività;
16. chiede che la politica immobiliare del Garante sia allegata alla relazione annuale di attività, in particolare dato che è importante che questi costi di dette opzioni politiche siano debitamente razionalizzati e che non risultino eccessivi;
17. rinnova la sua richiesta di inserire nella prossima relazione annuale di attività una tabella completa di tutte le risorse umane a disposizione del Garante, disaggregate per categoria, grado, sesso e nazionalità; osserva che detta tabella dovrebbe figurare automaticamente nella relazione annuale di attività dell'istituzione;
18. esprime preoccupazione per la mancanza di donne nei posti dirigenziali (67% - 33%); chiede che si attui un piano per le pari opportunità in particolare per quanto concerne le posizioni dirigenziali, onde rimediare quanto prima a questo squilibrio;
19. ritiene che in un periodo di crisi e di tagli di bilancio in generale, i costi legati agli "away days" del personale delle istituzioni dell'Unione debbano essere ridotti e che tali eventi dovrebbero svolgersi, per quanto possibile, nelle sedi stesse delle istituzioni, dal momento che il loro valore aggiunto non giustifica costi così elevati;
20. osserva con preoccupazione le enormi disparità esistenti nei costi di traduzione tra le varie istituzioni dell'Unione; chiede, pertanto, che il gruppo di lavoro interistituzionale sulla traduzione individui le cause di dette disparità e proponga soluzioni per porre fine a tale squilibrio e conseguire l'armonizzazione dei costi di traduzione nel massimo rispetto della qualità e della diversità linguistica; osserva che il gruppo di lavoro, a tal fine, dovrebbe rilanciare la collaborazione tra le istituzioni allo scopo di porre in comune le migliori prassi e risultati nonché individuare gli ambiti in cui si possa rafforzare la cooperazione o gli accordi tra istituzioni; osserva che il gruppo di lavoro dovrebbe porsi anche l'obiettivo di creare una metodologia unificata per presentare i costi della traduzione per tutte le istituzioni al fine di semplificare l'analisi e il raffronto di tali costi; osserva che il gruppo di lavoro dovrebbe presentare tali conclusioni entro la fine del 2015; chiede a tutte le istituzioni di partecipare attivamente ai lavori del gruppo di lavoro interistituzionale; In tal senso ricorda l'importanza fondamentale del rispetto del multilinguismo nelle istituzioni europee per garantire la parità di trattamento e di opportunità a tutti i cittadini dell'Unione;
21. esorta, concordando assolutamente con la politica di trasparenza promossa dall'Ufficio del Mediatore europeo, l'avvio di una procedura che valuti ex ante l'eventuale impatto di determinate pubblicazioni al fine di corredarle di una relazione esplicativa che eviti abusi; tale procedura dovrà essere lanciata su richiesta del Mediatore in cooperazione con il Garante europeo della protezione dei dati, la Commissione e l'istituzione interessata dalla pubblicazione;
22. è preoccupato per il ritardo nell'adozione delle regole interne sulla segnalazione di irregolarità; invita il Garante ad applicarle senza ulteriori indugi;
23. si compiace del fatto che il Garante europeo della protezione dei dati abbia dato seguito alle osservazioni contenute nelle sue risoluzioni sul discarico per gli esercizi 2010 e 2012 al fine di stabilire la propria strategia 2013-2014 e che la messa in atto di detta strategia denoti risultati positivi a livello delle attività;
24. ritiene, in generale, che il Garante debba prestare maggiore attenzione al principio della sana gestione finanziaria in relazione al principio dell'annualità del bilancio, il che significa economia, efficacia ed efficienza nell'uso degli stanziamenti quando svolge il suo mandato.
Discarico 2013: prestazioni, gestione finanziaria e controllo delle agenzie dell'UE
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Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sul discarico per l'esecuzione del bilancio delle agenzie dell'Unione europea per l'esercizio 2013: prestazioni, gestione finanziaria e controllo (2014/2139(DEC))
– viste le sue decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio delle agenzie dell'Unione europea per l'esercizio 2013,
– visti la relazione della Commissione sul seguito dato al discarico per l'esercizio 2012 (COM(2014)0607) e i documenti di lavoro dei servizi della Commissione che l'accompagnano (SWD(2014)0285, SWD(2014)0286),
– viste le relazioni annuali specifiche(1) della Corte dei conti sui conti annuali delle agenzie decentrate per l'esercizio 2013,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(2),
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(3), in particolare l'articolo 208,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(4),
– visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(5), in particolare l'articolo 110,
– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8‑0070/2015),
A. considerando che la presente risoluzione contiene, per ciascun organismo di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, le osservazioni orizzontali che accompagnano la decisione di discarico in conformità dell'articolo 110 del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione e dell'articolo 3 dell'allegato V del regolamento del Parlamento;
B. considerando che nell'ultimo decennio il numero delle agenzie è aumentato in modo sostanziale passando da tre nel 2000 a 32 nel 2013;
1. ribadisce l'importanza dei compiti svolti dalle agenzie e il loro impatto diretto sulla vita quotidiana dei cittadini dell'Unione, e l'autonomia delle agenzie, in particolare di quelle di regolamentazione e di quelle la cui funzione consiste nel raccogliere informazioni in maniera indipendente; ricorda che le agenzie sono state istituite principalmente con lo scopo di effettuare valutazioni tecniche o scientifiche indipendenti; osserva che il ruolo delle agenzie decentrate consiste nell'assistere la Commissione ad attuare le politiche unionali a nome dell'Unione stessa; invita la Commissione e la rete delle agenzie dell'Unione (la "Rete") a migliorare le loro politiche in materia di comunicazione onde garantire che le agenzie comunichino efficacemente con i cittadini allo scopo di sensibilizzarli maggiormente in merito produttività e ai risultati conseguiti;
2. riconosce il ruolo svolto dalle agenzie nel sostenere le politiche dell'Unione; invita ad avvalersi maggiormente di queste competenze e capacità nelle pertinenti fasi del processo politico del Semestre europeo; sottolinea il contributo delle agenzie nell'ambito delle attività finalizzate al conseguimento degli obiettivi della Strategia Europa 2020;
3. riconosce che nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia è stato creato un numero elevato di agenzie, ma ribadisce l'importanza delle missioni cui esse adempiono e il loro impatto diretto sulla vita quotidiana dei cittadini; sottolinea che tutte le nuove agenzie sono state create per rispondere a una necessità specifica; rileva che alcune agenzie nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia sono agenzie operative e che l'esecuzione del loro bilancio dipende anche da fattori esterni;
4. ritiene che la discussione sui progetti di programma di lavoro annuale e le strategie pluriennali delle agenzie nell'ambito delle commissioni competenti contribuisca a garantire che programmi e strategie rispecchino le reali priorità politiche;
5. rileva, sulla base della sintesi delle risultanze degli audit annuali del 2013della Corte dei conti riguardo alle agenzie e ad altri organismi dell'Unione (la "sintesi della Corte"), che il bilancio 2013 delle agenzie è ammontato a circa 2 miliardi di EUR, il che rappresenta un aumento del 25% rispetto al 2012 e l'1,4% circa del bilancio generale dell'Unione; rileva che tale aumento origina soprattutto da agenzie di nuova istituzione e da nuove responsabilità assegnate ad alcune agenzie; osserva, sulla base della sintesi della Corte, che le agenzie occupano circa 6 500 persone tra funzionari permanenti e agenti temporanei, ossia il 14% del totale dei funzionari dell'U autorizzati nell'ambito del bilancio generale dell'Unione; osserva inoltre che prestano servizio presso le agenzie circa 2 900 addetti facenti parte del personale contrattuale o del personale distaccato;
6. ricorda che il rischio d'immagine associato alle agenzie è elevato per l'Unione, in quanto esse influenzano in misura significativa il processo politico e decisionale, nonché l'attuazione di programmi in settori di primaria importanza per i cittadini dell'Unione;
7. osserva che il principio del "rapporto costo-benefici" vale anche nel caso delle agenzie e che queste dovrebbero dimostrare che le loro prestazioni sono efficaci, assicurandosi che i cittadini siano ben informati dei risultati delle loro attività; richiede alla Rete di tenere l'autorità di discarico sempre informata dell'uso e del valore aggiunto della serie comune di principi e manuali sui sistemi e sui quadri di misurazione della performance, dei documenti di programmazione annuali e pluriennali, degli indicatori chiave di performance, e degli strumenti di notifica e di valutazione;
Approccio comune e tabella di marcia della Commissione
8. ricorda che nel luglio 2012 Parlamento europeo, Consiglio e Commissione hanno adottato un approccio comune sulle agenzie decentrate (l'"approccio comune"), un accordo politico concernente la futura gestione e riforma delle agenzie; prende atto che la Commissione è responsabile del seguito dato a tale accordo;
9. accoglie con favore la "tabella di marcia della Commissione relativa al seguito da dare all'approccio comune sulle agenzie decentrate dell'UE" (la "tabella di marcia") definita nel dicembre 2012 e invita tutte le parti interessate a proseguire il progresso ottenuto dall'attuazione delle idee espresse in detto documento; constata che nella sua tabella di marcia la Commissione ha definito un piano dettagliato riguardante le modalità del seguito da dare all'approccio comune ed ha elencato 90 punti per i quali era richiesta l'azione di tutti gli attori coinvolti;
10. prende atto della relazione della Commissione sui progressi compiuti nell'attuazione dell'approccio comune, della sua agenda per il 2013 e oltre, nonché degli sforzi che la Commissione e le agenzie decentrate hanno compiuto congiuntamente e che hanno portato a progressi comprovati; si compiace, a tale riguardo, che le modalità e i ruoli delle funzioni di controllo interno e dei servizi di revisione contabile interna delle agenzie siano stati chiariti nel regolamento finanziario quadro rivisto(6) (RFQ), nonché dell'elaborazione da parte dell' Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) degli orientamenti relativi alle strategie antifrode delle agenzie dall';
11. apprende dalla Rete che le agenzie hanno progredito bene in termini di attuazione delle azioni previste dall'approccio comune; riconosce inoltre che, in base allo studio lanciato dalla Rete fra le agenzie interessate dalla tabella di marcia, il tasso di completamento da parte delle agenzie delle azioni rilevanti per la tabella di marcia è del 96%;
12. prende atto del fatto che i servizi della Commissione hanno messo a punto disposizioni standard che includono disposizioni giuridiche adeguate per riflettere i principi concordati nell'ambito dell'approccio comune, nonché altre disposizioni che fanno abitualmente parte degli atti istitutivi delle agenzie; riconosce che tali disposizioni standard sono utilizzate come punto di riferimento quando si creano nuove agenzie o quando vengono rivisti gli atti istitutivi esistenti;
13. osserva che, sulla base del contributo delle agenzie, la Commissione ha elaborato linee guida contenenti disposizioni standard per accordi relativi alla sede tra agenzie decentrate e Stati membri ospitanti; osserva con preoccupazione che 10 agenzie non hanno ancora accordi relativi alla sede; esorta tali agenzie ad affrontare efficacemente e in via prioritaria la questione degli accordi relativi alla sede, al fine di aumentare l'efficacia e di risparmiare sui costi; esprime preoccupazione in relazione alle gravi ripercussioni che la mancanza di accordi sulla sede può avere per il personale delle agenzie e invita gli Stati membri a completare gli accordi prima che abbia inizio la prossima procedura di discarico;
14. ritiene necessario intraprendere una seria analisi al fine di valutare la possibilità di accorpare quelle agenzie che svolgono compiti similari, non solo per evitare uno spreco di risorse ma anche per creare una massa critica che renda le agenzie realmente efficaci;
15. constata che la Commissione ha migliorato i suoi servizi alle agenzie sotto forma di raccomandazioni sia generali che specifiche, utilizzando le informazioni e i suggerimenti forniti dalla Rete; rileva che, in un contesto di risorse finanziarie e umane limitate, tali miglioramenti hanno portato a prendere in considerazione possibili misure strutturali intese a razionalizzare il funzionamento delle agenzie; osserva che dette misure hanno già prodotto dei risultati, quali la condivisione i servizi tra agenzie, e incoraggia le agenzie a proseguire gli sforzi in tal senso;
Gestione finanziaria e di bilancio
16. ricorda che il principio dell'annualità è, insieme a quello dell'unità e a quello del pareggio, uno dei tre principi di bilancio fondamentali che sono indispensabili per garantire un'esecuzione efficace del bilancio dell'Unione; osserva che le agenzie decentrate non rispettano sempre appieno il principio dell'annualità; invita le agenzie a ridurre al minimo gli errori a tal riguardo;
17. rileva, sulla base della sintesi della Corte, che l'elevato livello di stanziamenti impegnati riportati all'esercizio successivo resta la questione più frequente in tema di gestione finanziaria e di bilancio e che tale problema ha riguardato 24 agenzie; riconosce che un alto livello di stanziamenti riportati è contrario al principio dell'annualità del bilancio;
18. prende atto del fatto che, in sette casi, la Corte dei conti ha comunque osservato un elevato livello di annullamenti degli stanziamenti riportati da esercizi precedenti; osserva che tali annullamenti indicano che gli stanziamenti riportati erano basati su una stima eccessiva del fabbisogno o che non erano comunque giustificati; invita le agenzie a fare quanto in loro potere, in particolare ad applicare migliori processi di pianificazione del bilancio, per evitare futuri riporti, concentrandosi in particolare su quelle agenzie che hanno annullato gli stanziamenti riportati dagli esercizi precedenti;
19. constata che la Commissione ha adottato, il 30 settembre 2013, il nuovo RFQ inteso a semplificare le regole applicabili alle agenzie;
20. osserva che, al fine di garantire una maggiore coerenza e comparabilità fra i documenti prodotti dalle agenzie, la Commissione sta collaborando con esse sulla definizione di linee guida per il documento di programmazione, che consiste di una componente annuale e di una pluriennale, nonché su di un modello per le relazioni annuali di attività consolidate che risponda ai requisiti stabiliti dal RFQ;
21. rileva che il RFQ prevede che una relazione di attività consolidata sia trasmessa entro il 1° luglio di ogni anno alla Commissione, alla Corte dei conti e all'autorità di discarico, la quale combina le informazioni provenienti dalla relazione annuale di attività, dalle relazioni di audit interno ed esterno, nonché dalle relazioni finanziarie come richiesto dal precedente regolamento finanziario quadro; osserva che le relazioni di discarico restano separate per via del loro carattere specifico e dei destinatari dei conti provvisori;
22. si rammarica del fatto che, nel caso dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia e di Frontex, la Corte dei conti abbia dovuto comunque esprimere un giudizio con rilievi sulla legittimità e la regolarità delle operazioni alla base dei loro conti; è preoccupato in relazione al numero ancora elevato di osservazioni (97) formulate dalla Corte dei conti relativamente a 35 agenzie; esorta la Rete a far sì che le agenzie interessate prendano tutte le misure necessarie per dar seguito alle osservazioni della Corte;
Cooperazione tra le agenzie – servizi condivisi e sinergie
23. esprime dubbi quanto all'ubicazione geografica delle agenzie, molte delle quali sono situate lontano dalle altre istituzioni europee; reputa che, per tutelare l'indipendenza delle agenzie, la distanza geografica non sia necessaria, e che non rappresenti di per sé una garanzia contro interferenze indesiderate da parte della Commissione o degli Stati membri, ma che comporti in tutti i casi spese di viaggio addizionali e renda più difficile beneficiare delle sinergie, ad esempio di servizi amministrativi e finanziari più centralizzati condivisi da tutte le agenzie o da un certo numero di esse;
24. osserva che tutte le agenzie hanno esaminato i loro processi amministrativi interni in linea con le precedenti raccomandazioni dell'autorità di discarico; osserva inoltre che alcune agenzie effettuano già a una valutazione regolare dei processi in conformità della certificazione ISO (ISO 9001) nonché audit a cura dei loro servizi incaricati della qualità e della revisione contabile interna; apprende che alcune agenzie hanno assunto consulenti, che le assistono nella valutazione dei loro processi amministrativi interni;
25. si compiace del fatto che il RFQ prevede la possibilità di condividere i servizi o di trasferirli nei casi in cui ciò possa migliorare l'efficienza in termini di costi; ricorda che le agenzie ricercano già le sinergie, lo scambio di migliori prassi e la condivisione dei servizi in vista di un funzionamento efficace e di uno sfruttamento ottimale delle loro risorse; riconosce che la cooperazione tra le agenzie ha registrato un'evoluzione e che essa andrà ulteriormente intensificandosi nei prossimi anni consentendo loro di continuare ad essere all'altezza dei loro obiettivi; osserva che l'82% delle agenzie ha firmato un memorandum d'intesa con altre agenzie; invita le agenzie a continuare ad ampliare la loro già ben avviata cooperazione e la condivisione dei servizi; invita le agenzie a cercare in modo proattivo di collaborare ulteriormente fra loro, al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia dei loro lavori;
26. prende dalle agenzie che è stato creato uno strumento di comunicazione online che funge da piattaforma per lo scambio di informazioni, conoscenze e migliori prassi fra di esse, e che include una banca dati di servizi condivisi in vari settori e di riferimenti a nuove iniziative; constata che la cooperazione fra le agenzie continua ad aumentare nei rispettivi settori di specializzazione e che, in un prossimo futuro, il 65% di esse prevede di concludere nuove iniziative e di firmare nuovi memorandum d'intesa con altre agenzie;
Performance
27. si compiace che siano stati concordati una serie comune di principi per una gestione orientata a risultati efficienti ed efficaci , nonché orientamenti comuni su sistemi di misurazione della performance, documenti di programmazione annuali e pluriennali e strumenti di notifica e valutazione; sottolinea che è importante che la Rete diventi membro del nuovo gruppo di lavoro interistituzionale sulla performance al fine di promuovere la comprensione comune del concetto di performance buona e migliorata; chiede che la Corte dei conti fornisca una valutazione della performance e dei risultati delle agenzie, in tempo utile per il riesame del Quadro finanziario pluriennale nel 2016;
28. ritiene che la tendenza a porre maggiore enfasi, nell'elaborazione delle relazioni, sull'efficacia e sui risultati conseguiti sia una tendenza positiva; chiede di rafforzare ulteriormente sotto questo aspetto il sistema di presentazione delle relazioni, al fine di migliorare la responsabilità democratica delle agenzie;
Gestione delle risorse umane
29. prende atto dell'adozione da parte della Commissione, nel luglio del 2013, di una comunicazione(7) intesa a stabilire una programmazione delle risorse umane e finanziarie per le agenzie decentrate nel periodo 2014-2020, con l'intento di garantire la compatibilità delle risorse con i vincoli imposti al riguardo dal quadro finanziario pluriennale 2014-2020;
30. riscontra dalla Rete che la maggior parte delle agenzie ha già attuato, seppur con grandi difficoltà, nei rispettivi piani pluriennali di politica del personale, la richiesta riduzione del 5%; si rammarica che la Commissione abbia creato una riserva di riassegnazione supplementare del 5% del personale , imponendo così nella realtà all'organigramma delle agenzie tagli ulteriori e andando al di là dell'obiettivo concordato del 5%;
31. apprende dalla Rete che alcune agenzie devono già far fronte a gravi difficoltà nell'espletamento del loro mandato, date le risorse limitate di cui dispongono; osserva con preoccupazione che sarà difficile per le agenzie mantenere lo stesso livello di qualità del lavoro se questo processo di riduzione ulteriore del personale continuerà, considerato che l'Unione affida loro un numero sempre crescente di compiti e responsabilità; invita la Commissione a rivedere il suo piano per quanto riguarda le riduzioni supplementari del personale e ad adattarlo in base al carico di lavoro e al fabbisogno di risorse di ciascuna agenzia;
32. ricorda la posizione del Parlamento in materia di procedura di bilancio secondo la quale il personale finanziato dai diritti provenienti dall'industria e, di conseguenza, non finanziato dal bilancio dell'Unione non dovrebbe essere interessato dal taglio annuale del 1% applicato dall'Unione; ritiene che la Commissione dovrebbe trattare le agenzie finanziate principalmente dal bilancio dell'Unione come un caso a parte e proporre un quadro specifico per le agenzie finanziate principalmente dall'industria che dovrebbe essere in proporzione ai servizi forniti dall'agenzia in questione;
33. osserva che la Rete ha deciso di creare un pool di investigatori interagenzia incaricato di effettuare indagini disciplinari; apprende che i candidati nominati dalle agenzie prenderanno parte, a tale scopo, a un'azione di formazione specifica organizzata dall'Ufficio di indagine e disciplina della Commissione;
34. invita le agenzie a migliorare il loro equilibrio geografico a livello della costituzione dell'organico; chiede a tutte le agenzie di pubblicare il loro equivalente a tempo pieno (ETP) effettivo, non solo per gli agenti temporanei e gli agenti contrattuali ma anche in riferimento al tempo lavorato da contraenti esterni, espresso in ETP;
Cooperazione della Rete con il Parlamento
35. è soddisfatto della cooperazione della Rete con la commissione parlamentare competente ed osserva la disponibilità e l'apertura dei direttori delle agenzie contattate dalla commissione nel quadro della procedura annuale di discarico; invita la Rete e le singole agenzie ad estendere ulteriormente la loro comunicazione e cooperazione con il Parlamento, al di là della procedura di discarico;
Conflitti di interesse e trasparenza
36. osserva che, sulla base della tabella di marcia, nel dicembre 2013 la Commissione ha pubblicato gli "Orientamenti sulla prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse nelle agenzie decentrate dell'UE" (gli "Orientamenti"); osserva altresì che detti Orientamenti includono disposizioni concernenti la pubblicazione delle dichiarazioni di interesse di membri del consiglio di amministrazione, di direttori esecutivi, di esperti di comitati scientifici o altri organismi e altro personale di questo tipo; osserva anche che gli Orientamenti forniscono un riferimento chiaro per le politiche adottate dalle agenzie; prende atto del fatto che un certo numero di agenzie ha pubblicato politiche sulla prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse, o aggiornato le proprie politiche esistenti al fine di rispecchiare gli Orientamenti;
37. rileva che gli Orientamenti non sono giuridicamente vincolanti per le agenzie e invita la Commissione a valutare come potrebbero essere conclusi con queste ultime accordi maggiormente vincolanti con lo scopo di promuovere la trasparenza e di evitare i conflitti di interesse;
38. apprende dalle agenzie che la fiducia dei cittadini dell'Unione nelle istituzioni, negli organi e negli organismi europei è della massima importanza; rileva che le agenzie hanno introdotto un certo numero di misure e strumenti concreti per affrontare in modo adeguato i rischi reali e presunti di conflitti di interesse; rileva altresì che l'88% delle agenzie ha già adottato politiche pertinenti in materia di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse, mentre il restante 12% sta provvedendo in tal senso; osserva che le politiche dell'81% delle agenzie tengono conto degli esperti nazionali distaccati così come del personale esterno e interinale;
39. rileva, tuttavia, che un certo numero di agenzie incontra ancora delle difficoltà per quanto riguarda l'attuazione delle rispettive politiche in materia di indipendenza, segnatamente in relazione allo staff presente nei gruppi di esperti e nei panel e comitati scientifici; raccomanda alle agenzie di affrontare la questione insieme alla Commissione, tenendo anche conto dei suggerimenti formulati nell'indagine di propria iniziativa del Mediatore europeo (OI/6/2014/NF) avviata il 12 maggio 2014, di cui nella lettera alla Commissione concernente la composizione dei suoi gruppi di esperti;
40. prende atto del fatto che il 61% delle agenzie ha già pubblicato sul sito Web i CV e le dichiarazioni di interessi dei membri dei consigli di amministrazione, del personale dirigente e dei rispettivi esperti esterni e interni; prende altresì atto del fatto che le restanti agenzie hanno deciso di pubblicare le stesse informazioni una volta adottate le politiche riviste e si aspetta che tali agenzie procedano all'adozione delle politiche riviste e alla pubblicazione delle suddette informazioni senza inutili ritardi;
41. osserva che né gli esperti nazionali distaccati né il personale esterno e interinale sono menzionati specificamente negli Orientamenti e che, soprattutto nel caso dei cosiddetti esperti indipendenti, vi è ancora margine per interpretazione, ad esempio per quanto concerne i docenti universitari che hanno anche intrapreso ricerche per singole società o per il mondo delle imprese in senso ampio; chiede alla Rete di garantire al riguardo un approccio armonizzato, che impedirà anche conflitti di interesse indiretti;
42. apprende che l'OLAF ha elaborato orientamenti per le strategie antifrode delle agenzie e che nel farlo ha tenuto conto del contributo di queste ultime; osserva che l'OLAF ha fornito sostegno alle agenzie per facilitare la messa in atto da parte loro di detti orientamenti;
43. invita la Corte dei conti a dar seguito alla sua relazione speciale n. 15/2012 su "La gestione del conflitto di interessi in quattro agenzie UE";
44. incoraggia la Commissione a intraprendere su base regolare una valutazione della trasparenza e dell'integrità delle agenzie nonché a rendere pubblici i risultati di detta valutazione;
Visibilità
45. deplora la mancanza di visibilità e di responsabilità democratica delle agenzie, che in linea di massima non sono ben conosciute dai cittadini e che sono vulnerabili rispetto alle influenze esterne di lobbisti specializzati, segnatamente di quelli che rappresentano grosse imprese;
46. riconosce che nel 2014 quasi tutte le agenzie hanno dichiarato sul loro sito Web di essere agenzie dell'Unione; sollecita le rimanenti agenzie ad aggiungere urgentemente questo tipo di dichiarazione e invita le agenzie a dare assicurazione del fatto che esse e la loro attività sono associate all'Unione;
47. si compiace dell'iniziativa presa da alcune agenzie di organizzare consultazioni pubbliche su talune loro politiche; invita le agenzie a proseguire con tale prassi;
48. osserva, in relazione alla responsabilità sociale, che tutti i contratti firmati dalle agenzie per servizi esterni vincolano i contraenti a rispettare la legislazione del lavoro e fiscale locale; riconosce che le agenzie hanno intrapreso anche altre azioni di promozione della responsabilità sociale, sia dovute al profilo sociale delle loro missioni specifiche sia in relazione alle comunità locali in cui hanno sede;
49. rileva in particolare le seguenti azioni:
–
l'Agenzia europea dei medicinali sta pubblicando sul suo sito Web la maggior parte dei suoi lavori, in vista di una migliore informazione e sensibilizzazione del pubblico,
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il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale sta sostenendo attivamente il Comune di Salonicco nella valutazione delle possibilità di localizzazione e abbinamento delle competenze a livello locale e regionale, nonché nella ridistribuzione delle sue attrezzature informatiche declassificate alle scuole e ad enti di beneficienza locali, sulla base di un processo trasparente di richiesta e attribuzione,
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il programma innovativo nel settore delle attività relative ai media sociali posto in atto dalla Fondazione europea per la formazione professionale nel quadro dell'Anno europeo di lotta alla povertà e all'esclusione sociale, nel 2010, ha vinto premi internazionali e tale approccio partecipativo è stato esteso anche ad altre attività della Fondazione;
50. osserva che solo un'agenzia, il Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea (CdT), pubblica la sua relazione annuale di attività in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, mentre tre agenzie traducono sintesi delle loro relazioni annuali di attività in 23 lingue ufficiali, ad eccezione dell'irlandese;
51. prende atto del fatto che, sotto la guida del CdT, la Rete ha condotto un'indagine sull'approccio delle agenzie al multilinguismo; osserva che da tale indagine risulta che le attuali impostazioni in materia di multilinguismo sono molto differenziate e che, avendo ciascuna agenzia un suo pubblico, essendo le , istanze rivolte da parte di gruppi di interesse differenti, e variando i loro bilanci e dimensioni, non può esserci una politica linguistica unica per tutte le agenzie;
52. riconosce, cionondimeno, che tutte le agenzie si stanno adoperando per applicare una prassi multilinguistica a livello della loro presenza online e per far sì che sul loro sito Web figuri almeno una sezione o un documento contenente informazioni di base sull'agenzia in tutte le lingue ufficiali dell'Unione; sottolinea che, sebbene un approccio multilinguistico necessiti di un impegno finanziario significativo, è necessario che le agenzie agiscano immediatamente in tale settore;
53. prende atto del fatto che i risultati dell'attività delle agenzie sono resi disponibili attraverso la pubblicazione, sui rispettivi siti Web, della loro relazione annuale di attività; osserva che parti di tale relazione comprendono descrizioni che spiegano, in termini accessibili, in che modo i fondi dell'Unione sono utilizzati nel bilancio delle agenzie; osserva altresì che la maggior parte delle agenzie elabora relazioni che sono connesse con l'impatto dei loro compiti specifici sui cittadini dell'Unione e che spiegano per quale motivo la loro attività è importante;
54. constata che numerose agenzie hanno potenziato la loro presenza online e hanno intrapreso sforzi considerevoli per accrescere la loro visibilità e si compiace dell'approccio proattivo adottato a tale riguardo; invita le agenzie a migliorare ulteriormente la loro visibilità per il tramite di altri strumenti quali, fra l'altro, le reti sociali, le giornate "porte aperte", la presenza alle fiere, e altri strumenti simili, con lo scopo di garantire che i cittadini europei siano informati in modo esaustivo e trasparente in merito alle attività delle agenzie;
Controlli interni
55. osserva che 10 agenzie hanno avuto un totale di 17 osservazioni riguardanti i controlli interni, il che rappresenta un progresso rispetto al 2012, esercizio in cui 22 agenzie avevano 34 osservazioni su tale aspetto; rileva che in quattro casi il problema riguardava l'attuazione delle norme di controllo interno che non erano state adottate alla fine dell'esercizio o che erano state adottate ma solo parzialmente attuate, o per le quali erano ancora in corso azioni correttive; rileva che il numero delle osservazioni relative alla gestione delle immobilizzazioni e alla gestione delle sovvenzioni è diminuito rispetto al 2012;
56. prende atto del fatto che il ruolo del Servizio di audit interno della Commissione (IAS) e quello delle Strutture di audit interno (IAC) delle agenzie sono stati ulteriormente chiariti dal RFQ, il che pone le premesse per un rafforzamento del coordinamento dei lavori, dello scambio di informazioni e delle sinergie globali fra di essi; rileva che il RFQ offre alle agenzie la possibilità di condividere le loro Strutture di audit interno e le invita a procedere in tal senso per quanto possibile;
57. invita la Corte dei conti a continuare a porre l'accento sulla verifica della buona gestione finanziaria delle agenzie, segnatamente l'economia, l'efficienza e l'efficacia con cui queste ultime hanno utilizzato i loro stanziamenti nell'esercizio delle rispettive responsabilità;
Agenzie autofinanziate
58. ribadisce che gli organismi dell'Unione cui non si applicano le regole finanziarie di cui nel RFQ dovrebbero se del caso introdurre, a fini di coerenza, regole analoghe(8); sottolinea che le attuali eccedenze devono essere trattate quanto prima, e che si dovrebbe esaminare la possibilità di riassegnare le risorse al bilancio dell'Unione; sottopone la questione, per esame, al gruppo di lavoro interistituzionale sulla performance;
Altre osservazioni
59. si compiace degli sforzi intrapresi dalle agenzie per affrontare le questioni dell'efficacia dei costi e del rispetto dell'ambiente da parte del quadro di lavoro; incoraggia le agenzie a ricercare, in relazione alla gestione del lavoro e degli edifici, ulteriori soluzioni che siano efficaci sotto il profilo dei costi e non dannose per l'ambiente, nonché a migliorare l'utilità delle soluzioni digitali, ad esempio delle videoconferenze, al fine di ridurre le spese di viaggio e altri costi;
o o o
60. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alle agenzie soggette a questa procedura di discarico, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
Attualmente l'UCVV (Ufficio comunitario delle varietà vegetali) con sede ad Angers, e l'UAMI (Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno) con sede ad Alicante.
Discarico 2013: Agenzia europea per la cooperazione fra i regolatori dell'energia (ACER)
1.Decisione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia per l'esercizio 2013 (2014/2123(DEC))
– visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia relativi all'esercizio 2013,
– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia relativi all'esercizio 2013, corredata delle risposte dell'Agenzia(1),
– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità(2) dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2013 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– vista la raccomandazione del Consiglio del 17 febbraio 2015 sullo scarico da dare all'Agenzia sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),
– visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(3),
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(4), in particolare l'articolo 208,
– visto il regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia(5), in particolare l'articolo 24,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(6),
– visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(7), in particolare l'articolo 108,
– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0117/2015),
1. concede il discarico al direttore dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia sull'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2013;
2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
2.Decisione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sulla chiusura dei conti dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia per l'esercizio 2013 (2014/2123(DEC))
Il Parlamento europeo,
– visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia relativi all'esercizio 2013,
– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia relativi all'esercizio 2013, corredata delle risposte dell'Agenzia(8),
– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti(9) nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2013, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– vista la raccomandazione del Consiglio del 17 febbraio 2015 sullo scarico da dare all'Agenzia sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),
– visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(10),
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(11), in particolare l'articolo 208,
– visto il regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia(12), in particolare l'articolo 24,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(13),
– visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(14), in particolare l'articolo 108,
– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0117/2015),
1. constata che i conti annuali definitivi dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia si presentano quali figuranti in allegato alla relazione della Corte dei conti;
2. approva la chiusura dei conti dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia per l'esercizio 2013;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
3.Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia per l'esercizio 2013 (2014/2123(DEC))
Il Parlamento europeo,
– vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia per l'esercizio 2013,
– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0117/2015),
A. considerando che, stando ai suoi rendiconti finanziari, il bilancio definitivo dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia ("l'Agenzia") per l'esercizio 2013 ammontava a 11 930 220 EUR, importo che rappresenta un aumento del 64,74% rispetto al 2012, che può essere spiegato dal fatto che l'Agenzia è stata creata recentemente e dall'applicazione del regolamento REMIT(15); considerando che l'intera dotazione dell'Agenzia proviene dal bilancio dell'Unione;
B. considerando che la Corte dei conti ("la Corte"), nella sua relazione sui conti annuali dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia relativi all'esercizio 2013 ("la relazione della Corte"), ha dichiarato di aver ottenuto garanzie ragionevoli in merito all'affidabilità dei conti annuali dell'Agenzia, nonché alla legittimità e alla regolarità delle relative operazioni;
Seguito dato al discarico del 2012
1. apprende dalla relazione della Corte che, per quanto riguarda due osservazioni formulate nella relazione della Corte per il 2011 e classificate come "in corso" nella relazione della Corte per il 2012, sono state intraprese azioni correttive e che entrambe le raccomandazioni risultano attualmente "completate" nella relazione della Corte; rileva altresì che, per quanto riguarda le cinque osservazioni formulate nella relazione della Corte per il 2012, sono state intraprese azioni correttive e che tre di esse risultano ora "completate" mentre due sono ancora "in corso";
2. apprende dall'Agenzia che le misure relative alle raccomandazioni sulle procedure di assunzione dell'Agenzia sono state formalizzate con l'adozione della decisione 2014-06 del suo direttore, del 4 aprile 2014; rileva che tale decisione è stata sottoposta alla Corte e invita l'Agenzia a informare l'autorità di discarico sul parere della Corte, non appena sarà disponibile;
3. riconosce che l'Agenzia ha attuato una serie di misure volte a migliorare le procedure di pianificazione di bilancio mediante lo sviluppo e l'implementazione di una serie di linee guida ad uso degli attori coinvolti nel processo di pianificazione di bilancio e ha svolto esercitazioni periodiche di previsione e revisione dell'utilizzo degli stanziamenti, compreso il monitoraggio mensile e la rendicontazione sull'esecuzione del bilancio;
Bilancio e gestione finanziaria
4. prende atto con preoccupazione dalla relazione annuale di attività dell'Agenzia del 2013 (RAA) che non è stato raggiunto alcun accordo circa un eventuale contributo all'Agenzia da parte degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio;
5. osserva che gli sforzi in materia di controllo di bilancio intrapresi durante l'esercizio 2013 hanno portato a un tasso di esecuzione del bilancio del 97,53%, che rappresenta un aumento del 4% rispetto al 2012, e che il tasso di esecuzione degli stanziamenti di pagamento è rimasto contenuto, attestandosi al 55,00%, al di sotto dell'obiettivo dell'Agenzia del 70%, e ciò, stando alla RAA, è dovuto principalmente al ricevimento tardivo dell'importo di 2 989 000 EUR attraverso un bilancio rettificativo approvato il 31 ottobre 2013;
6. osserva con preoccupazione che l'Agenzia deteneva alla fine dell'esercizio una liquidità di cassa di 5 500 000 EUR; invita l'Agenzia a garantire, in futuro, una gestione rigorosa della tesoreria;
Impegni e riporti
7. rileva che un totale di 1 900 000 EUR degli stanziamenti impegnati per il titolo II è stato riportato al 2014, principalmente come conseguenza dell'applicazione del regolamento REMIT; osserva che, secondo la Corte, questa è un'attività operativa pluriennale e avrebbe dovuto essere iscritta in bilancio sotto il titolo III; nota altresì che tale lacuna è stata rettificata nei successivi stanziamenti d'impegno;
8. osserva inoltre che, per il titolo III, l'Agenzia ha riportato 3 100 000 EUR, pari al 91% degli stanziamenti totali impegnati per tale titolo; riconosce che anche questi riporti sono connessi all'applicazione del regolamento REMIT e che il loro tasso eccezionalmente elevato è essenzialmente dovuto ai 2 989 000 EUR ricevuti tramite un bilancio rettificativo approvato il 31 ottobre 2013;
9. apprende dall'Agenzia che è stata attuata una serie di misure volte a migliorare i processi di pianificazione di bilancio; invita l'Agenzia a informare l'autorità di discarico in merito ai progressi e ai risultati di dette misure;
Prevenzione e gestione dei conflitti di interessi e trasparenza
10. riconosce che l'Agenzia ha riesaminato la propria strategia in materia di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse basandosi sugli orientamenti della Commissione relativi alla prevenzione e alla gestione dei conflitti di interesse nelle Agenzie decentrate dell'UE; rileva che, in seguito a tale revisione, l'Agenzia ha elaborato una nuova politica che è stata sottoposta alla procedura di consultazione interna dell'Agenzia e sta per essere adottata dal suo consiglio di amministrazione; invita l'Agenzia a informare l'autorità di discarico in merito ai risultati della valutazione quando saranno disponibili;
11. osserva inoltre che i curricula vitae e le dichiarazioni di interesse dei membri del comitato dei regolatori, del direttore, dei quadri superiori e degli esperti che partecipano ai gruppi di esperti dell'Agenzia, nonché i curricula vitae dei membri del consiglio di amministrazione e della commissione dei ricorsi, sono pubblicamente disponibili sul sito web dell'Agenzia; rileva che le dichiarazioni di interesse del direttore e dei membri della commissione di ricorso sono pubbliche;
Procedure di appalto e di assunzione
12. riconosce che l'Agenzia ha attuato nuove misure dopo l'adozione delle linee guida sulle procedure di assunzione e le attività dei comitati di selezione per la selezione degli agenti temporanei e contrattuali;
13. osserva che le domande per i colloqui e le prove sono stabilite prima dell'esame delle candidature; rileva inoltre che i criteri di ammissione alle prove scritte e ai colloqui e i criteri per l'inserimento nell'elenco di idoneità sono specificati in maggior dettaglio;
Audit interno
14. osserva che il servizio di audit interno della Commissione (IAS) ha proceduto a una revisione contabile dell'Agenzia conformemente al piano di audit strategico 2013-2015 della stessa;
15. rileva che, nel corso dell'analisi del rischio, lo IAS ha individuato un totale di otto procedure dall'elevato rischio intrinseco che non potevano essere considerate revisionabili nell'ambito del piano di audit, dato che i controlli sono stati giudicati assenti o insufficienti; riconosce che l'Agenzia ha presentato allo IAS un piano d'azione con l'obiettivo di porre rimedio alle lacune individuate;
16. apprende altresì che lo IAS ha formulato le seguenti raccomandazioni "molto importanti":
–
migliorare la struttura, migliorare i contenuti e assicurare la completezza del programma di lavoro annuale;
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rafforzare il monitoraggio delle attività legate agli appalti;
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potenziare il monitoraggio operativo e dell'esecuzione del bilancio;
17. rileva che, in risposta alle raccomandazioni formulate dallo IAS, l'Agenzia ha predisposto un piano d'azione per risolvere queste lacune; osserva che, a giudizio dello IAS, il piano d'azione affronta i rischi individuati in modo adeguato;
18. osserva che lo IAS ha proceduto a un esame documentale dell'attuazione delle sue precedenti raccomandazioni; prende atto che, al 31 dicembre 2013, nessuna raccomandazione critica era in sospeso e l'attuazione delle tre raccomandazioni molto importanti era a buon punto;
o o o
19. rinvia, per altre osservazioni di natura orizzontale che accompagnano la decisione di discarico, alla sua risoluzione del 29 aprile 2015(16) sulle prestazioni, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.
Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia (GU L 326 dell'8.12.2011, pag. 1.).
1.Decisione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Ufficio dell'organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche per l'esercizio 2013 (2014/2124(DEC))
– visti i conti annuali definitivi dell'Ufficio dell'organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche relativi all'esercizio 2013,
– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Ufficio dell'organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche relativi all'esercizio 2013, corredata delle risposte dell'Ufficio(1),
– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(2) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2013, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– vista la raccomandazione del Consiglio del 17 febbraio 2015 sullo scarico da dare all'Ufficio sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),
– visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(3),
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(4), in particolare l'articolo 208,
– visto il regolamento (CE) n. 1211/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l'Ufficio(5), in particolare l'articolo 13,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(6),
– visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(7), in particolare l'articolo 108,
– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0081/2015),
1. concede il discarico al comitato di gestione dell'Ufficio dell'organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche per l'esecuzione del bilancio dell'Ufficio per l'esercizio 2013;
2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante, al comitato di gestione dell'Ufficio dell'organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
2.Decisione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sulla chiusura dei conti dell'Ufficio dell'organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche per l'esercizio 2013 (2014/2124(DEC))
Il Parlamento europeo,
– visti i conti annuali definitivi dell'Ufficio dell'organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche relativi all'esercizio 2013,
– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Ufficio dell'organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche relativi all'esercizio 2013, corredata delle risposte dell'Ufficio(8),
– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(9) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2013, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– vista la raccomandazione del Consiglio del 17 febbraio 2015 sullo scarico da dare all'Ufficio sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),
– visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(10),
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(11), in particolare l'articolo 208,
– visto il regolamento (CE) n. 1211/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l'Ufficio(12), in particolare l'articolo 13,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(13),
– visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(14), in particolare l'articolo 108,
– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0081/2015),
1. constata che i conti annuali definitivi dell'Ufficio dell'organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche si presentano quali figuranti in allegato alla relazione della Corte dei conti;
2. approva la chiusura dei conti dell'Ufficio dell'organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche per l'esercizio 2013;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al comitato di gestione dell'Ufficio dell'organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
3.Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Ufficio dell'organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche per l'esercizio 2013 (2014/2124(DEC))
Il Parlamento europeo,
– vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Ufficio dell'organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche per l'esercizio 2013,
– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0081/2015),
A. considerando che, secondo i suoi rendiconti finanziari, il bilancio definitivo dell'Ufficio dell'organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (in appresso "l'Ufficio") per l'esercizio 2013 ammontava a 3 557 219 EUR, importo che rappresenta un aumento dell'11,51% rispetto al 2012, a seguito della recente istituzione dell'Ufficio;
B. considerando che, stando ai suoi rendiconti finanziari, il contributo complessivo dell'Unione al bilancio dell'Ufficio per il 2013 ammontava a 3 556 000 EUR, il che rappresenta un aumento dell'11,47% rispetto al 2012;
C. considerando che la Corte dei conti, nella sua relazione sui conti annuali dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche per l'esercizio 2013 (la "relazione della Corte"), ha dichiarato di aver ottenuto garanzie ragionevoli in merito all'affidabilità dei conti annuali dell'Ufficio nonché alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti;
Seguito dato al discarico del 2012
1. prende atto con soddisfazione del fatto che, nella relazione della Corte, per quanto riguarda le tre osservazioni formulate nella relazione della Corte per il 2011 e che risultavano "in corso" nella relazione della Corte per il 2012, sono state intraprese azioni correttive e tutte le osservazioni risultano "completate" nella relazione della Corte per il 2013; osserva inoltre che sono state intraprese azioni correttive anche riguardo alle 10 osservazioni formulate nella relazione della Corte per il 2012 e che otto osservazioni risultano ora "completate" e due "in corso";
2. apprende dall'Ufficio che esso ha adottato misure per mitigare le questioni legate all'esecuzione e al monitoraggio del bilancio, istituendo riunioni di bilancio mensili per gli amministratori dell'Ufficio e predisponendo sintesi dettagliate sullo stato di avanzamento dell'esecuzione del bilancio, che vengono presentate su base trimestrale al comitato di gestione per le osservazioni;
Gestione finanziaria e di bilancio
3. osserva che gli sforzi in materia di monitoraggio di bilancio intrapresi durante l'esercizio 2013 hanno portato a un tasso di esecuzione del bilancio pari all'89,55% e che il tasso di esecuzione degli stanziamenti di pagamento è stato del 76,58%;
4. apprende dalla relazione della Corte che i tassi di esecuzione del bilancio dell'Ufficio sono migliorati notevolmente rispetto al 2012, il che indica una migliore pianificazione e una esecuzione più tempestiva delle attività; osserva, tuttavia, che esistono ancora margini per un ulteriore miglioramento;
5. plaude agli sforzi dell'Ufficio intesi a migliorare l'accuratezza della sua pianificazione di bilancio e a ridurre al minimo l'annullamento degli stanziamenti d'impegno; invita l'Ufficio a informare l'autorità di discarico sull'esito di tali azioni;
Impegni e riporti
6. constata con preoccupazione che il livello dei riporti annullati relativi al 2012 è rimasto relativamente elevato, attestandosi al 28%, mentre nel 2012 era rimasto al 45%; apprende dall'Ufficio che l'elevato livello di annullamenti continuerà a essere oggetto di un'analisi approfondita degli importi riportati alla fine dell'anno, che dovrebbe ridurre il livello generale dei riporti;
7. prende atto dalla relazione della Corte che il livello degli stanziamenti impegnati riportati è diminuito dal 19%, come rilevato nel 2012, al 13% nel 2013; riconosce che i riporti hanno riguardato nella maggior parte dei casi contratti firmati nel secondo semestre del 2012 per le attività previste nel 2013 e 2014;
Procedure di appalto e di assunzione
8. osserva che, per quanto riguarda il 2013, né le operazioni incluse nel campione né altre risultanze dell'audit hanno dato luogo, nella relazione della Corte, a osservazioni sulle procedure di appalto o di assunzione dell'Ufficio;
9. prende atto del fatto che, alla fine dell'anno, l'Ufficio contava 25 dipendenti e aveva sei posti vacanti su 28 posti autorizzati; riconosce che, nel 2013, l'Ufficio ha ultimato sei procedure di assunzione, assumendo personale per due posti AST, tre posti di agente contrattuale e occupando un posto per esperto nazionale distaccato per un periodo di due mesi; riconosce che due ulteriori assunzioni sono state avviate nel 2013;
Prevenzione e gestione dei conflitti di interesse e trasparenza
10. prende atto dalla relazione annuale di attività dell'Ufficio che ai sensi del regolamento (CE) n. 1211/2009, l'Ufficio deve svolgere le sue attività, di concerto con l'Ufficio dell'organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC), con un livello elevato di trasparenza, garantendo che il pubblico e le eventuali parti interessate dispongano di informazioni obiettive, affidabili e facilmente accessibili in relazione ai risultati delle sue attività;
11. apprende dall'Ufficio che esso si assume la responsabilità per la gestione di tutti i documenti prodotti nel corso delle attività del BEREC e per garantire la massima trasparenza delle attività del BEREC, conformemente alla legislazione in vigore; riconosce inoltre che tali compiti sono svolti gestendo il registro pubblico dei documenti del BEREC e dell'Ufficio, nonché il suo sito web, e garantendo la trasparenza e l'efficienza delle procedure interne del BEREC e dell'Ufficio;
Audit interno
12. osserva che, nel 2013, il servizio di audit interno della Commissione (IAS) ha effettuato un esame limitato in merito all'adeguatezza della configurazione e dell'efficacia dell'attuazione delle norme di controllo interno, che ha riguardato 16 norme di controllo interno adottate dal comitato di gestione nel maggio 2011; osserva inoltre che, a seguito di tale esame limitato, e tenendo conto della recente istituzione dell'Ufficio e dello stato attuale delle operazioni e dell'amministrazione, lo IAS ha formulato 18 raccomandazioni, una delle quali classificata come "critica" e quattro come "molto importante";
13. riconosce che restano in sospeso due questioni, ovvero l'attuazione di adeguati controlli relativi alla sicurezza dell'informazione e l'istituzione di un processo sistematico per la gestione del rischio; constata che l'Ufficio è attualmente impegnato a individuare una soluzione appropriata per risolvere in breve tempo le due questioni; invita l'Ufficio a comunicare all'autorità di discarico i progressi compiuti in proposito;
14. apprende dall'Ufficio che a seguito di tale audit ha elaborato un piano d'azione che lo IAS ha considerato adeguato per affrontare adeguatamente i rischi individuati e, se verrà attuato come previsto, idoneo a mitigarne gli effetti;
Altre osservazioni
15. esprime profondo rammarico per il fatto che il 91% dei rimborsi per gli esperti nel 2013 sono giunti in ritardo; rileva, inoltre, che nel primo semestre del 2013, i pagamenti tardivi sono stati effettuati in media dopo 78 giorni, rispetto ai 33 giorni registrati nel secondo semestre del 2013; apprende dall'Ufficio che esso valuterà alcuni metodi per far sì che i ritardi nei pagamenti siano ridotti in modo da conseguire l'obiettivo prefissato di 30 giorni; invita l'Ufficio a risolvere questo problema con urgenza e a comunicare all'autorità di discarico le misure adottate a tal fine e i relativi risultati;
o o o
16. rinvia, per altre osservazioni di natura orizzontale che accompagnano la decisione sul discarico, alla sua risoluzione del 29 aprile 2015(15) sulle prestazioni, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.
1.Decisione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sul discarico per l'esecuzione del bilancio del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea per l'esercizio 2013 (2014/2101(DEC))
– visti i conti annuali definitivi del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea relativi all'esercizio 2013,
– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea relativi all'esercizio 2013, corredata delle risposte del Centro(1),
– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(2) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2013, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– vista la raccomandazione del Consiglio del 17 febbraio 2015 sullo scarico da dare al Centro sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),
– visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(3),
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(4), in particolare l'articolo 208,
– visto il regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo all'istituzione di un Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea(5), in particolare l'articolo 14,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(6),
– visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(7), in particolare l'articolo 108,
– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0084/2015),
1. concede il discarico al direttore del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea sull'esecuzione del bilancio del Centro per l'esercizio 2013;
2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
2.Decisione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sulla chiusura dei conti del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea per l'esercizio 2013 (2014/2101(DEC))
Il Parlamento europeo,
– visti i conti annuali definitivi del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea relativi all'esercizio 2013,
– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea relativi all'esercizio 2013, corredata delle risposte del Centro(8),
– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(9) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2013, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– vista la raccomandazione del Consiglio del 17 febbraio 2015 sullo scarico da dare al Centro sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),
– visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(10),
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(11), in particolare l'articolo 208,
– visto il regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo all'istituzione di un Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea(12), in particolare l'articolo 14,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(13),
– visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(14), in particolare l'articolo 108,
– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0084/2015),
1. constata che i conti annuali definitivi del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea si presentano quali figuranti in allegato alla relazione della Corte dei conti;
2. approva la chiusura dei conti del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea per l'esercizio 2013;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
3.Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea per l'esercizio 2013 (2014/2101(DEC))
Il Parlamento europeo,
– vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea per l'esercizio 2013,
– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0084/2015),
A. considerando che, secondo i suoi rendiconti finanziari, il bilancio definitivo del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea (in prosieguo "il Centro") per l'esercizio 2013 ammontava a 52 193 667 EUR, importo che rappresenta un aumento dell'8,08 % rispetto al 2012;
B. considerando che la Corte dei conti, nella sua relazione sui conti annuali del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea relativi all'esercizio 2013 ("la relazione della Corte"), ha dichiarato di aver ottenuto garanzie ragionevoli in merito all'affidabilità dei conti annuali del Centro e alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti;
C. considerando che il Centro ha il compito di fornire alle istituzioni o agli organismi dell'Unione che ne avanzino richiesta i servizi di traduzione necessari alle loro attività;
Seguito dato al discarico del 2012
1. prende atto dalla relazione della Corte che le due azioni correttive intraprese a seguito delle osservazioni formulate per l'esercizio precedente sono contrassegnate "in corso";
2. apprende dal Centro che esso ha preparato un piano d'azione per ridurre i suoi costi amministrativi individuati nei settori delle risorse umane, dei circuiti finanziari, delle tecnologie informatiche e delle infrastrutture; apprende dal Centro che esso ha raggiunto i suoi limiti in materia di riduzione dei costi amministrativi;
Gestione di bilancio e finanziaria
3. osserva che gli sforzi in materia di controllo di bilancio intrapresi durante l'esercizio 2013 hanno portato a un tasso di esecuzione del bilancio pari all'83,47 % e che il tasso di esecuzione degli stanziamenti di pagamento è stato del 77,68 %;
Contratti quadro
4. osserva che il Centro ha concluso 472 contratti quadro con servizi di traduzione per un periodo massimo di quattro anni nel 2008; constata, inoltre, che nel 2012 il Centro ha partecipato alla procedura di appalto della Commissione per i servizi di traduzione, anche se sui termini contrattuali non è stato possibile raggiungere un accordo con la Commissione;
5. riconosce che, di conseguenza, il Centro ha prorogato i suoi contratti quadro esistenti per un ulteriore anno; rileva con preoccupazione che, benché una deroga sia stata rilasciata dal direttore del Centro, tale proroga non è conforme alle regole di attuazione del regolamento finanziario del Centro, che prevede un periodo massimo di quattro anni per i contratti quadro;
6. apprende dal Centro che la mancanza di un accordo con la Commissione è dovuta al fatto che la Commissione ha modificato le condizioni di offerta in una fase tardiva della procedura; prende atto della decisione del Centro di prorogare i contratti esistenti in virtù della conseguenza negativa di non disporre di alcun contratto fino all'organizzazione della prossima gara d'appalto;
Impegni e riporti
7. riconosce che la relazione della Corte non menziona nulla di particolare per quanto riguarda il livello dei riporti nel 2013; rileva che il 5,79 % degli stanziamenti di bilancio sono stati riportati al 2014;
Controlli interni
8. apprende che nel 2013 il Servizio di audit interno (IAS) della Commissione ha effettuato una valutazione dei rischi completa che ha dato luogo al piano di audit interno strategico dell'IAS per il Centro, elencando le tematiche di audit proposte per il periodo 2014-2016;
9. riconosce che in seguito a vari impegni, come il trasferimento nell'edificio Drosbach, i progressi conseguiti nell'attuazione di varie azioni incluse del piano d'azione per il controllo interno non sono stati del tutto corrispondenti a quelli inizialmente anticipati;
10. osserva con preoccupazione che, nel corso della sua analisi del rischio, l'IAS ha individuato talune procedure a elevato rischio intrinseco che non potevano essere considerate revisionabili nell'ambito del piano di audit, dato che i controlli sono stati giudicati assenti o insufficienti; rileva che l'amministrazione del Centro ha presentato all'IAS un piano d'azione volto ad affrontare tali carenze e che le azioni intraprese dal Centro per risolverle saranno monitorate dall'IAS;
11. constata che l'IAS ha monitorato l'attuazione delle sue precedenti raccomandazioni attraverso un esame documentale, e che nessuna precedente raccomandazioni critica è rimasta in sospeso dal 31 dicembre 2013; rileva che una raccomandazione molto importante è in fase di attuazione e sul percorso giusto, e che l'attuazione di un'altra raccomandazione molto importante è stata rinviata; invita il Centro ad affrontare tale questione e a informarne l'autorità di discarico al momento del completamento;
12. rileva con preoccupazione che le deleghe formali degli ordinatori non sono sempre coerenti con i diritti di autorizzazione riguardanti le operazioni nel sistema contabile basato sul principio della competenza (ABAC); apprende dal Centro che esso ha aggiornato la delega formale per allinearla ai diritti di cui al sistema ABAC;
Storni
13. constata che, stando alla relazione annuale di attività del Centro e alla relazione della Corte, nel 2012 il livello e il carattere degli storni sono rimasti entro i limiti delle regole finanziarie;
Procedure di appalto e di assunzione
14. osserva che, per quanto riguarda l'esercizio 2013, né le operazioni incluse nel campione né altre risultanze dell'audit hanno dato luogo, nella relazione della Corte, a osservazioni sulle procedure di appalto del Centro;
Prevenzione e gestione dei conflitti di interesse e trasparenza
15. apprende dal Centro che esso ha valutato la sua politica in materia di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse sulla base degli orientamenti della Commissione sulla prevenzione e sulla gestione dei conflitti di interesse nelle agenzie decentrate dell'UE; osserva che, sulla base di tale valutazione, il Centro ha istituito una nuova politica che stabilisce che i curriculum vitae e le dichiarazioni di interesse dei membri del consiglio di amministrazione, del direttore e dei funzionari amministrativi di alto livello devono essere messi a disposizioni del pubblico;
16. osserva che il Centro ha presentato tale nuova politica al suo consiglio di amministrazione nel 2014 e che essa è stata approvata il 29 ottobre 2014; riconosce che il Centro ha messo a disposizione sul proprio sito web i curriculum vitae e le dichiarazioni di interesse dei membri del consiglio di amministrazione; invita il Centro a promuovere la facilità di accesso a tali documenti;
Prestazioni
17. rileva dalla relazione della Corte che la liquidità di cassa detenuta dal Centro è aumentata da 35 000 000 EUR alla fine del 2012 a 40 000 000 EUR alla fine del 2013; rileva, inoltre, che l'eccedenza di bilancio e le riserve sono aumentate da 30 900 000 EUR a 37 500 000 EUR nello stesso periodo;
18. apprende dal Centro che la sua eccedenza di bilancio del 2012 è stata generata principalmente da fattori esterni che sfuggono al suo controllo e che il Centro ha adottato misure per ridurla; osserva che, alla luce dell'analisi dei costo del Centro per il 2012, e dell'analisi dei costi del primo semestre del 2013, il Centro ha deciso di abbassare i suoi prezzi per il 2014; apprende dal Centro che i suoi bilanci per il 2014 e il 2015 sono stati pianificati come bilanci in disavanzo onde utilizzare parte delle eccedenze degli anni precedenti;
Altre osservazioni
19. riconosce che il Centro è divenuto operativo nel 1994 e, da allora, ha operato sulla base di scambi di corrispondenza e interazioni con lo Stato membro ospitante; riconosce che i negoziati del Centro con lo Stato membro ospitante per quanto riguarda la sede hanno raggiunto la fase finale, e che esso ha firmato l'accordo sulla sede con il governo del Granducato di Lussemburgo; osserva che il Centro è in attesa della conferma definitiva al riguardo;
o o o
20. rinvia, per altre osservazioni di natura orizzontale che accompagnano la decisione sul discarico, alla sua risoluzione del 29 aprile 2015(15) sulle prestazioni, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.
1.Decisione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sul discarico per l'esecuzione del bilancio del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per l'esercizio 2013 (2014/2087(DEC))
– visti i conti annuali definitivi del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale relativi all'esercizio 2013,
– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale relativi all'esercizio 2013, corredata delle risposte del Centro(1),
– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(2) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2013, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– vista la raccomandazione del Consiglio del 17 febbraio 2015 sullo scarico da dare al Centro sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),
– visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(3),
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(4), in particolare l'articolo 208,
– visto il regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio, del 10 febbraio 1975, relativo all'istituzione di un centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale(5), in particolare l'articolo 12 bis,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(6),
– visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(7), in particolare l'articolo 108,
– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A8-0079/2015),
1. concede il discarico al direttore del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale sull'esecuzione del bilancio del Centro per l'esercizio 2013;
2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
2.Decisione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sulla chiusura dei conti del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per l'esercizio 2013 (2014/2087(DEC))
Il Parlamento europeo,
– visti i conti annuali definitivi del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale relativi all'esercizio 2013,
– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale relativi all'esercizio 2013, corredata delle risposte del Centro(8),
– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(9) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2013, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– vista la raccomandazione del Consiglio del 17 febbraio 2015 sullo scarico da dare al Centro sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),
– visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(10),
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(11), in particolare l'articolo 208,
– visto il regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio, del 10 febbraio 1975, relativo all'istituzione di un centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale(12), in particolare l'articolo 12 bis,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(13),
– visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013 , che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(14), in particolare l'articolo 108,
– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A8-0079/2015),
1. constata che i conti annuali definitivi del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale si presentano quali figuranti in allegato alla relazione della Corte dei conti;
2. approva la chiusura dei conti del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per l'esercizio 2013;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
3.Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2013 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per l'esercizio 2013 (2014/2087(DEC))
Il Parlamento europeo,
– vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per l'esercizio 2013,
– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A8-0079/2015),
A. considerando che, stando ai suoi rendiconti finanziari, il bilancio definitivo del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (di seguito "il Centro") per l'esercizio 2013 ammontava a 17 925 075 EUR, importo che rappresenta un aumento dell'6,72% rispetto al 2012;
B. considerando che, stando ai suoi rendiconti finanziari, il contributo complessivo dell'Unione al bilancio del Centro per il 2013 ammontava a 17 133 900 EUR, importo che rappresenta una diminuzione dell'1,18% rispetto al 2012;
C. considerando che la Corte dei conti ("la Corte"), nella sua relazione sui conti annuali del Centro per l'esercizio 2013 ("la relazione della Corte"), ha dichiarato di aver ottenuto ragionevoli garanzie quanto al fatto che i conti annuali del Centro sono affidabili e le operazioni sottostanti sono legittime e regolari,
Seguito dato al discarico del 2012
1. prende atto del fatto che, nella relazione della Corte, per quanto riguarda due osservazioni formulate nella relazione per il 2011 che risultavano "in corso" nella relazione della Corte del 2012, sono state intraprese azioni correttive ed entrambe le raccomandazioni risultano ora "completate"; rileva inoltre che per quanto riguarda le tre osservazioni formulate nella relazione della Corte per il 2012, sono state intraprese due azioni correttive in risposta alle osservazioni sull'esercizio dell'anno precedente e che esse risultano ora "completate", mentre la terza risulta "non applicabile";
2. apprende dal Centro che:
–
dopo aver seguito la raccomandazione della Corte di garantire che i membri del comitato di preselezione firmino dichiarazioni di interessi, al fine di evitare conflitti di interesse, la procedura di assunzione dei funzionari di alto livello è stata completata;
–
ha riesaminato e adattato la propria politica in materia di conflitti di interesse; invita il Centro a informare l'autorità di discarico circa i risultati del riesame politico e le modifiche apportate dal Centro stesso;
–
sta intraprendendo azioni per quanto riguarda la pubblicazione dei CV dei membri del consiglio di amministrazione e le dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse; osserva con preoccupazione che il Centro non ha pienamente posto rimedio al problema e lo invita ad attuare azioni correttive e a informare d'urgenza l'autorità di discarico sui risultati di dette azioni;
–
l'informazione sulle attività del Centro è fornita principalmente alla Commissione, agli Stati membri e alle parti sociali, cosa che, a breve termine, ne limita l'impatto diretto fra i cittadini dell'Unione; rileva inoltre che la relazione annuale del Centro è accessibile al pubblico sul sito web del Centro stesso;
–
nel contesto del quadro di cooperazione il Centro coordina le proprie attività con la Fondazione europea per la formazione e la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, al fine di massimizzare le sinergie e la condivisione delle conoscenze;
Gestione finanziaria e di bilancio
3. osserva che gli sforzi in materia di controllo di bilancio intrapresi durante l'esercizio 2013 hanno portato a un tasso di esecuzione del bilancio pari al 98,95% e che il tasso di esecuzione degli stanziamenti di pagamento è stato del 92,39%;
4. apprende dal Centro che, a seguito di risparmi e rinvii delle assunzioni, la diminuzione delle spese del Titolo II ha compensato le spese sostenute ai sensi dei Titoli I e III, legate ai requisiti in materia di servizi e di prestazioni da fornirsi che figurano nel programma di lavoro; riconosce che, a seguito delle osservazioni della Corte del 2012, i riporti degli stanziamenti di impegno del Titolo II sono stati portati al di sotto della soglia del 20%, ossia al 17% nel 2013, rispetto al 37% nel 2012;
Procedure di appalto e di assunzione
5. osserva che, in relazione all'esercizio 2013, né le operazioni incluse nel campione né altre risultanze dell'audit hanno dato luogo, nella relazione annuale di audit della Corte dei conti, a osservazioni sulle procedure di appalto del Centro;
6. apprende dalla relazione annuale del Centro che l'organigramma per l'anno 2013 prevedeva 100 posti, 51 dei quali erano posti AD e 49 erano posti AST; prende inoltre atto del fatto che in entrambi i gruppi di funzioni il numero dei posti temporanei era superiore a quello dei posti permanenti;
7. rileva che a fine anno il Centro impiegava 96 persone, conformemente all'organigramma, ed erano stati pubblicati due inviti a candidarsi per i posti AD vacanti; riconosce inoltre che due posti erano stati tenuti vacanti in modo da poterli sopprimere nel 2014, in risposta alla richiesta della Commissione di ridurre il personale del 5% nei prossimi anni;
Controlli interni
8. osserva che, stando alle informazioni provenienti dal Centro, le nuove misure di verifica ex-post ed ex-ante sono state attuate in modo da rispondere alle preoccupazioni espresse dalla Corte nel 2012; rileva inoltre che le misure ex-post comprendono controlli dettagliati dei costi del personale per tre beneficiari selezionati a caso, sulla base di tutta la documentazione di supporto, compresi fogli di presenza, buste paga, calcolo delle tariffe giornaliere, contratti, fatture ed estratti conto;
9. prende atto che il centro ha finalmente messo a punto processi per monitorare la legittimità e la regolarità, nonché per riferirne in merito, e sta attualmente applicando la propria strategia antifrode;
Audit interno
10. osserva che il servizio di audit interno della Commissione (IAS) ha effettuato una valutazione completa del rischio al fine di determinare le priorità di audit per i tre anni seguenti, cosa che si è tradotta in un piano di audit strategico definitivo per il periodo 2013-2015; apprende dal Centro che il piano di audit strategico definitivo è stato approvato dal consiglio di amministrazione del Centro stesso nel mese di giugno 2013;
11. rileva tuttavia che, nel corso dell'analisi del rischio, lo IAS ha individuato talune procedure dall'elevato rischio intrinseco che non potevano essere considerate revisionabili nell'ambito del piano di audit, dato che i controlli sono stati giudicati assenti o insufficienti; apprende dal Centro che la sua direzione ha presentato un piano d'azione volto a rimediare a tali lacune, che sarà oggetto di seguito dello IAS durante la prossima valutazione approfondita del rischio;
12. prende atto del fatto che lo IAS ha seguito nel 2013 l'attuazione delle sue precedenti raccomandazioni attraverso un esame documentale delle informazioni fornite dal Centro sullo stato di avanzamento dell'attuazione delle raccomandazioni molto importanti, importanti o consigliabili; riconosce che nessuna raccomandazione essenziale o molto importante era pendente al 31 dicembre 2013;
Altre osservazioni
13. accoglie con favore le misure esemplari adottate dal Centro per quanto riguarda soluzioni efficaci sotto il profilo economico e rispettose dell'ambiente; lo incoraggia a proseguire in tale buona prassi;
14. constata con rammarico che i lavori di riparazione dell'edificio che ospita il Centro continuano a subire ritardi e che sarebbero dovuti essere ultimati solo nel 2014;
15. sottolinea che l'attività del Centro è di grande rilevanza per l'agenda politica dell'Unione in materia di istruzione e formazione professionale (IFP) e qualifiche; prende atto delle preoccupazioni espresse dal Centro quanto al fatto che, in mancanza di un'inversione di tendenza, la debole domanda economica, che causa una disoccupazione elevata, alimenterà e perpetuerà lo squilibrio tra l'offerta e la domanda di competenze nonché l'obsolescenza delle competenze per effetto della sovraqualificazione e della disoccupazione; prende atto dei risultati principali conseguiti dal Centro nel 2013 nel suo settore d'attività; rileva altresì che nel 2014 il Centro realizzerà la sua prima indagine paneuropea sulle qualifiche (eu-SKILL);
16. richiama l'attenzione sulle esperienze positive fatte in alcuni Stati membri con il sistema duale di istruzione; osserva tuttavia che esso non può essere considerato una formula magica per contrastare la forte disoccupazione giovanile;
17. si congratula con il Centro per i risultati della valutazione condotta nel 2013 dalla Commissione, che individua in esso un centro di eccellenza di primo piano a livello mondiale per quanto riguarda i quadri di riferimento delle qualifiche e le competenze e che riconosce l'importante contributo da esso fornito al rafforzamento della cooperazione tra i portatori d'interesse in materia di IFP in Europa.
o o o
18. rinvia, per altre osservazioni di natura orizzontale che accompagnano la decisione di discarico, alla sua risoluzione del 29 aprile 2015(15) sulle prestazioni, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.
1.Decisione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Accademia europea di polizia per l'esercizio 2013 (2014/2112(DEC))
– visti i conti annuali definitivi dell'Accademia europea di polizia relativi all'esercizio 2013,
– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Accademia europea di polizia relativi all'esercizio 2013, corredata delle risposte dell'Accademia(1),
– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(2), presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2013 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– vista la raccomandazione del Consiglio del 17 febbraio 2015 sullo scarico da dare all'Accademia sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),
– visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(3),
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(4), in particolare l'articolo 208,
– vista la decisione 2005/681/GAI del Consiglio, del 20 settembre 2005, che istituisce l’Accademia europea di polizia (CEPOL) e che abroga la decisione 2000/820/GAI (5), in particolare l'articolo 16,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(6),
– visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(7), in particolare l'articolo 108,
– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0086/2015),
1. concede il discarico al direttore dell'Accademia europea di polizia per l'esecuzione del bilancio dell'Accademia per l'esercizio 2013;
2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore dell'Accademia europea di polizia, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
2.Decisione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sulla chiusura dei conti dell'Accademia europea di polizia per l'esercizio 2013 (2014/2112(DEC))
Il Parlamento europeo,
– visti i conti annuali definitivi dell'Accademia europea di polizia relativi all'esercizio 2013,
– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Accademia europea di polizia relativi all'esercizio 2013, corredata delle risposte dell'Accademia(8),
– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(9), presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2013 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– vista la raccomandazione del Consiglio del 17 febbraio 2015 sullo scarico da dare all'Accademia sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),
– visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(10),
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(11), in particolare l'articolo 208,
– vista la decisione 2005/681/GAI del Consiglio, del 20 settembre 2005, che istituisce l’Accademia europea di polizia (CEPOL) e che abroga la decisione 2000/820/GAI (12), in particolare l'articolo 16,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(13),
– visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (14), in particolare l'articolo 108,
– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0086/2015),
1. constata che i conti annuali definitivi dell'Accademia europea di polizia si presentano quali figuranti in allegato alla relazione della Corte dei conti;
2. approva la chiusura dei conti dell'Accademia europea di polizia per l'esercizio 2013;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore dell'Accademia europea di polizia, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
3.Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Accademia europea di polizia per l'esercizio 2013 (2014/2112(DEC))
Il Parlamento europeo,
– vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Accademia europea di polizia per l'esercizio 2013,
– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0086/2015),
A. considerando che, secondo i suoi stati finanziari, il bilancio definitivo dell'Accademia europea di polizia (in appresso "l'Accademia") per l'esercizio 2013 ammontava a 8 450 640 EUR; che l'intero bilancio dell'Accademia proviene dal bilancio dell'Unione;
B. considerando che la Corte dei conti (in appresso "la Corte"), nella sua relazione sui conti annuali dell'Accademia europea di polizia relativi all'esercizio 2013 (in appresso "la relazione della Corte"), ha dichiarato di aver ottenuto una ragionevole certezza in merito all'affidabilità dei conti annuali dell'Accademia, nonché alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti;
Seguito dato al discarico 2012
1. rileva dalla relazione della Corte che, per quanto riguarda tre osservazioni formulate nella relazione della Corte per il 2011 che risultavano "pendenti" nella relazione della Corte per il 2012, nonché per quanto riguarda un'osservazione che risultava "in corso", un'azione correttiva è stata intrapresa e nella relazione della Corte risulta ora "completata", due risultano "in corso" e una risulta "non applicabile"; rileva inoltre che, per le sei osservazioni formulate nella relazione della Corte per il 2012, un'azione correttiva è stata intrapresa in risposta alle osservazioni dell'anno precedente e risulta ora "completata", due risultano "non applicabili", due "in corso" e una "pendente";
2. apprende dall'Accademia che:
–
le informazioni sull'impatto delle sue attività sui cittadini dell'Unione sono disponibili sul sito web dell'Accademia tramite la pubblicazione annuale di documenti strategici, tra cui la relazione annuale, nonché attraverso altri strumenti di comunicazione come video e sezioni dedicate del sito;
–
il consiglio di amministrazione ha deciso di esternalizzare una parte dei suoi servizi di contabilità alla Commissione a partire dal mese di aprile 2014; prende atto degli sforzi intrapresi dall'Accademia per diminuire le sue spese amministrative;
Bilancio e gestione finanziaria
3. osserva che gli sforzi in materia di controllo del bilancio intrapresi durante l'esercizio 2013 hanno avuto come risultato un tasso di esecuzione del bilancio del 94,89% e che il tasso di esecuzione degli stanziamenti di pagamento è stato del 92,46%; riconosce gli sforzi dell'Accademia per aumentare in misura significativa, del 21%, il livello di esecuzione dei pagamenti rispetto al 76% registrato nel 2012;
Impegni e riporti
4. rileva con preoccupazione che il livello degli stanziamenti impegnati riportati al 2014 è stato elevato, pari al 30,46%, per il Titolo II (spese amministrative); prende atto che per il Titolo III (spese operative) il livello degli stanziamenti impegnati riportati è stato del 17,91%; apprende dalla relazione della Corte che i riporti del Titolo II sono derivati principalmente da eventi che esulavano dal controllo dell’Accademia, come i pagamenti dovuti nel 2014 per beni e servizi commissionati e prestati come previsto nel 2013;
5. apprende inoltre che i livelli dei riporti dell’Accademia sono diminuiti dal 20% per le operazioni dal 2012 al 2013 all'11% per quelle dal 2013 al 2014; prende atto delle misure messe in atto dall'Accademia, ma la invita a migliorare ulteriormente i livelli di riporto, in modo da rispettare maggiormente il principio dell'annualità del bilancio;
6. è preoccupato per il fatto che, su un importo di 1 669 930 EUR di stanziamenti impegnati riportati dal 2012, gli impegni annullati nel 2013 sono stati pari a 303 740 EUR, cioè il 18,19%; constata che gli impegni annullati sono dipesi principalmente dal fatto che le spese da rimborsare nell'ambito delle convenzioni di sovvenzione del 2012 sono state inferiori alle stime; osserva che l'entità degli annullamenti indica la necessità di ottenere informazioni più precise dai beneficiari a fine esercizio sulle spese effettivamente sostenute; invita l'Accademia a informare l'autorità di discarico sulle misure adottate per far fronte con urgenza a questo inconveniente;
Storni
7. apprende dall'Accademia che essa ha messo in atto una nuova procedura per gli storni di bilancio, migliorando la struttura del bilancio e consentendo anche una supervisione rafforzata della sua esecuzione;
8. prende atto che nel 2013 l'Accademia ha eseguito nove storni di bilancio per un importo di 500 000 EUR nell’ambito dei rispettivi titoli; riconosce che tutti gli storni sono stati effettuati conformemente al regolamento finanziario e alle modalità d'esecuzione; osserva inoltre che i miglioramenti delle procedure di bilancio hanno determinato una tendenza alla diminuzione degli importi degli storni di bilancio;
Procedure di appalto e di assunzione
9. rileva con preoccupazione dalla relazione della Corte che le procedure di assunzione dell'Accademia non sono ancora pienamente trasparenti, poiché certi elementi procedurali sono ancora incompleti, non sufficientemente chiari o non conformi alle norme; prende atto delle iniziative dell'Accademia per una revisione del processo di assunzione mediante la riprogettazione e il miglioramento delle istruzioni di lavoro, delle liste di controllo e dei modelli relativi; invita l'Accademia a informare l'autorità di discarico in merito agli effetti del processo riprogettato sulle assunzioni avviate nel 2014, e attende con interesse i risultati dei futuri audit della Corte per quanto riguarda le procedure di assunzione;
Prevenzione e gestione dei conflitti d'interessi e trasparenza
10. prende atto che l'Accademia ha programmato un riesame delle disposizioni in vigore con l'obiettivo di sviluppare una politica specifica in materia di conflitti d'interessi, applicabile al suo personale ed anche ad altri soggetti interessati che collaborano direttamente con l'Accademia pur non essendone dipendenti; apprende che nel mese di novembre 2014 il consiglio di amministrazione dell'Accademia ha adottato la sua politica in materia di prevenzione e gestione dei conflitti d'interessi;
11. prende atto della pubblicazione delle dichiarazioni d'interessi del direttore, del vicedirettore e del capo dei servizi amministrativi sul sito web dell'Accademia; apprende che, a seguito dell'adozione, a novembre 2014, della politica in materia di conflitti d'interessi, l'Accademia ha chiesto ai membri del consiglio di amministrazione di pubblicare sul sito web dell'Accademia la loro dichiarazione d'interessi e il loro CV;
12. sollecita l'Accademia a pubblicare entro giugno 2015 le dichiarazioni di interessi del suo personale e dei membri del consiglio di amministrazione, dei membri dei gruppi di lavoro/del comitato di audit e degli esperti nazionali distaccati;
13. si rammarica della mancata risposta dell'Accademia alla domanda relativa a eventuali iniziative tese ad aumentare la trasparenza dei contatti delle agenzie con i lobbisti; sollecita l'Accademia a rispondere entro la fine di maggio 2015;
Audit interno
14. rileva che il Servizio di audit interno (IAS) della Commissione ha svolto un audit finalizzato a valutare l'adeguatezza della configurazione e l'effettiva applicazione del sistema di controllo interno per i sottoprocessi inerenti alle risorse umane gestiti dall'Accademia; prende atto che lo IAS ha concluso che il sistema di controllo interno in vigore fornisce una ragionevole garanzia in ordine al raggiungimento degli obiettivi operativi per i processi in materia di risorse umane interessati;
15. prende atto che lo IAS ha effettuato una verifica documentale dell'attuazione delle sue raccomandazioni precedenti, da cui non è emersa alcuna raccomandazione critica o molto importante rimasta in sospeso a fine esercizio;
16. prende atto degli sforzi compiuti dall'Accademia per attuare le raccomandazioni di audit della Corte e dello IAS al fine di garantire la rapida attuazione dei piani d'azione; rileva che per la fine del 2013 il tasso di attuazione delle raccomandazioni era dell'83%;
Altre osservazioni
17. si rallegra del fatto che l'Accademia ha ripreso ufficialmente l'attività nella sua nuova sede di Budapest nel mese di ottobre 2014; appoggia gli sforzi compiuti dall'Accademia per far svolgere il trasferimento nella nuova sede in accordo con i principi della sana gestione finanziaria; prende atto inoltre che in relazione a ciò è stata avviata una rettifica di bilancio per l'esercizio finanziario 2014 che è stata approvata dal consiglio di amministrazione;
18. prende atto che il trasferimento dell'Accademia da Bramshill nella nuova sede di Budapest ha generato risparmi annui per un valore di 200 000 EUR; si compiace di tali risparmi nelle spese operative dell'Accademia e si rallegra del fatto che l'uso degli uffici nella nuova sede dell'Accademia è gratuito e che l'infrastruttura è messa a disposizione per un periodo di almeno dieci anni; chiede all'Accademia di includere nella sua prossima relazione annuale una panoramica dei risparmi realizzati nelle spese operative;
19. rileva con preoccupazione che è in corso la discussione sul futuro dell'Accademia e che ciò danneggia la pianificazione e lo svolgimento dell'attività;
20. rileva con preoccupazione che l'Accademia non ha risposto esaurientemente alla domanda dell'autorità di discarico in merito alle soluzioni economicamente vantaggiose ed ecologiche per l'ambiente di lavoro; invita l'Accademia a porre rimedio a tale mancanza;
o o o
21. rinvia, per altre osservazioni, di natura orizzontale, che accompagnano la sua decisione sul discarico, alla sua risoluzione del 29 aprile 2015(15) sulle prestazioni, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.
1.Decisione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per l'esercizio 2013 (2014/2106(DEC))
– visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea relativi all'esercizio 2013,
– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea relativi all'esercizio 2013, corredata delle risposte dell'Agenzia(1),
– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(2) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2013, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– vista la raccomandazione del Consiglio del 17 febbraio 2015 sullo scarico da dare all'Agenzia sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),
– visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(3),
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(4), in particolare l'articolo 208,
– visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE(5), in particolare l'articolo 60,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(6),
– visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013 , che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(7), in particolare l'articolo 108,
– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0074/2015),
1. concede il discarico al direttore esecutivo dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2013;
2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore esecutivo dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
2.Decisione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sulla chiusura dei conti dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per l'esercizio 2013 (2014/2106(DEC))
Il Parlamento europeo,
– visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea relativi all'esercizio 2013,
– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea relativi all'esercizio 2013, corredata delle risposte dell'Agenzia(8),
– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(9) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2013, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– vista la raccomandazione del Consiglio del 17 febbraio 2015 sullo scarico da dare all'Agenzia sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),
– visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(10),
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(11), in particolare l'articolo 208,
– visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE(12), in particolare l'articolo 60,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(13),
– visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(14), in particolare l'articolo 108,
– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0074/2015),
1. constata che i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea si presentano quali figuranti in allegato alla relazione della Corte dei conti;
2. approva la chiusura dei conti dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea relativi all'esercizio 2013;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
3.Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per l'esercizio 2013 (2014/2106(DEC))
Il Parlamento europeo,
– vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per l'esercizio 2013,
– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0074/2015),
A. considerando che, secondo i suoi stati finanziari, il bilancio definitivo dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea (in appresso "l'Agenzia") per l'esercizio 2013 ammontava a 167 023 535 EUR, importo che rappresenta un aumento del 5,15% rispetto al 2012;
B. considerando che, secondo i suoi stati finanziari, il contributo dell'Unione al bilancio dell'Agenzia per il 2013 ammontava a 35 829 562 EUR, importo che rappresenta un aumento dello 0,2% rispetto al 2012;
C. considerando che la Corte dei conti, nella sua relazione sui conti annuali dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea relativi all'esercizio 2013 ("la relazione della Corte), ha dichiarato di aver ottenuto garanzie ragionevoli in merito all'affidabilità dei conti annuali dell'Agenzia, nonché alla legittimità e alla regolarità delle operazioni alla base di tali conti;
Seguito dato al discarico 2012
1. apprende dalla relazione della Corte che, per quanto riguarda un'osservazione formulata nella relazione della Corte per il 2011, che risultava "in corso" nella relazione della Corte per il 2012, è stata intrapresa un'azione correttiva e che nella relazione della Corte per il 2013 l'osservazione relativa a tale azione risulta ora "completata"; osserva inoltre che, per le quattro osservazioni formulate nella relazione della Corte per il 2012, sono state intraprese azioni correttive e che due delle osservazioni risultano ora "completate" mentre due "non applicabili";
2. prende atto da quanto indicato dall'Agenzia che:
–
le informazioni e i dati statistici sulla gestione dei conflitti di interessi figuravano nella sua relazione annuale di attività per il 2013;
–
i CV e le dichiarazioni di interesse del direttore esecutivo, dei direttori e dei capi di dipartimento sono stati integralmente pubblicati sul sito web dell'Agenzia a partire dal 1°dicembre 2014, come richiesto dall'autorità di discarico in relazione al discarico dell'Agenzia per il 2014;
–
le informazioni relative all'impatto delle attività dell'Agenzia sui cittadini dell'Unione sono fornite sul suo sito web mediante la pubblicazione annuale di documenti strategici quali la relazione generale annuale, il rapporto annuale sulla sicurezza e il programma di lavoro;
Osservazioni sulla legittimità e regolarità delle operazioni
3. osserva che nel 2013 l'Agenzia ha utilizzato circa 22 000 000 EUR per le procedure di appalto volte a esternalizzare parte delle proprie attività di certificazione ad autorità aeronautiche nazionali ed enti qualificati; riconosce che il processo di aggiudicazione di compiti specifici di certificazione alle parti contraenti, nonché i criteri da applicare erano descritti in specifiche linee guida elaborate dall'Agenzia con decisione del relativo consiglio di amministrazione;
4. invita l'Agenzia a migliorare la trasparenza del meccanismo di esternalizzazione attraverso una migliore documentazione dei processi di aggiudicazione, comprese le valutazioni fatte sulla base dei criteri stabiliti dalle linee guida; rileva con preoccupazione che ciò vale anche per le aggiudicazioni agli offerenti di molti altri appalti di valore modesto;
Impegni e riporti
5. osserva che il livello complessivo degli stanziamenti impegnati ammontava al 98%, percentuale che varia tra il 92% nel caso del titolo III (spese operative) e il 98% nel caso del titolo II (spese amministrative);
6. prende atto di una riduzione generale del livello globale dei riporti di stanziamenti impegnati, passando da 10 100 000 EUR (11%) nel 2012 a 7 200 000 EUR (8%) nel 2013; esprime preoccupazione per il fatto che, nonostante una riduzione del livello generale dei riporti, quest'ultimo è rimasto elevato nel caso del titolo III, ossia pari a 3 400 000 (42%); osserva che, sebbene tali riporti siano in parte giustificati dalla natura pluriennale delle operazioni dell'Agenzia, un livello così elevato è in contrasto con il principio di bilancio dell'annualità;
Procedure di appalto e di assunzione
7. osserva che, nella relazione annuale di audit per il 2013, la Corte non ha inserito osservazioni riguardanti le procedure di assunzione dell'Autorità;
8. apprende dall'Agenzia che i requisiti cui devono conformarsi i candidati nel quadro della procedura di assunzione sono stati fissati in conformità dello statuto dei funzionari dell'Unione europea e che il caso identificato nella relazione della Corte per il 2012 è considerato archiviato;
9. ricorda la posizione del Parlamento in materia di procedura di bilancio secondo la quale il personale finanziato dai diritti provenienti dal settore e, di conseguenza, non finanziato dal bilancio dell'Unione non dovrebbe essere interessato dal taglio annuale del 2% applicato dall'Unione; ritiene che la Commissione dovrebbe trattare le agenzie finanziate principalmente dal bilancio dell'Unione come un caso a parte e proporre un quadro specifico per le agenzie finanziate principalmente dai diritti gravanti sugli operatori, che dovrebbero essere in proporzione ai servizi forniti dall'agenzia in questione;
Prevenzione e gestione dei conflitti di interessi e trasparenza
10. osserva che nel 2013 l'Agenzia ha riesaminato 213 dichiarazioni di interesse alla luce del Codice di condotta per il personale dell'AESA, adottato nel 2012; si compiace della revisione del regolamento AESA e sottolinea la necessità di rivedere il codice di condotta onde evitare qualsiasi potenziale conflitto d'interessi; propone che al riguardo sia prevista una verifica periodica dell'applicazione del codice di condotta e dei singoli casi da parte della Corte dei conti; evidenzia che nel 2013 sono stati identificati due casi relativi al fenomeno delle "porte girevoli"; constata che l'Agenzia ha autorizzato le attività notificate relative a entrambi i casi a condizione che non si contatti ovvero influenzi il personale dell'Agenzia e che ci si astenga da negoziazioni contrattuali dirette con la stessa durante un periodo di riflessione compreso tra i 12 e i 24 mesi;
11. rileva con preoccupazione che la questione dei conflitti di interesse riguarda da vicino i membri del gruppo di esperti che sono chiamati a testare e autorizzare i prodotti; è profondamente preoccupato per i due casi di porte girevoli identificati dall'Agenzia nel 2013 e raccomanda a quest'ultima di rafforzare ulteriormente la propria politica in materia di indipendenza, in particolare pubblicando entro la fine di settembre 2015 i CV e le dichiarazioni di interesse dei dirigenti, dei membri del consiglio di amministrazione e del gruppo di esperti; invita l'Agenzia ad adottare politiche globali per la gestione di situazioni caratterizzate da conflitti di interessi, quali ad esempio la cessione degli interessi di un funzionario pubblico, la ricusazione del funzionario pubblico dalla partecipazione a un processo decisionale interessato, la restrizione dell'accesso da parte del funzionario pubblico interessato a particolari informazioni, la ridefinizione dei doveri del funzionario pubblico o le sue dimissioni dall'incarico;
Controlli interni
12. apprende dall'Agenzia che sono stati effettuati controlli ex ante ed ex post a seguito delle discussioni con la Corte e delle raccomandazioni dell'autorità di discarico; riconosce che i controlli ex post non sono obbligatori secondo il regolamento finanziario dell'Agenzia; rileva che è stato istituito un piano annuale di verifica ex post, il quale è basato sul rischio e comprende le procedure di appalto pubblico;
Audit interno
13. rileva che il Servizio di audit interno della Commissione (IAS) ha pubblicato la relazione concernente una revisione limitata della gestione dei progetti informatici nel 2013, che ha portato a due raccomandazioni "molto importanti"; rileva inoltre che l'IAS ha condotto un ulteriore audit sui "Capisaldi dell'affidabilità", che ha portato a un parere di garanzia ragionevole come pure a due raccomandazioni "molto importanti"; osserva che l'IAS ha confermato che 22 delle 23 raccomandazioni "molto importanti" da esso formulate negli anni precedenti sono "completate";
Altre osservazioni
14. osserva che sin dal 2004, anno in cui è diventata operativa, l'Agenzia ha operato sulla base di scambi di corrispondenza con lo Stato membro ospitante; rileva tuttavia che tra l'Agenzia e lo Stato membro non è stato ancora firmato un accordo globale sulla sede; rileva che un accordo di questo tipo promuoverebbe la trasparenza riguardo alle condizioni operative dell'Agenzia e del suo personale; invita l'Agenzia e lo Stato membro ospitante a risolvere urgentemente questo problema e a informare l'autorità di discarico sui progressi compiuti in merito alle negoziazioni;
15. ricorda che, in base all'approccio comune in materia di agenzie decentrate UE concordato tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione europea, "tutte le agenzie dovrebbero disporre di accordi relativi alla sede, che dovrebbero essere conclusi prima che l'agenzia inizi la sua fase operativa"; osserva a tale proposito che l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ha firmato un accordo sulla sede con il governo tedesco nel 2011; esorta lo Stato membro ospitante a concludere un accordo con l'Agenzia al più presto possibile, al fine di chiarire i rapporti tra le autorità giudiziarie nazionali e consentire all'Agenzia di svolgere il suo compito giuridico senza ostacoli; invita la Commissione a cogliere l'occasione di cui dispone quest'anno per modificare l'atto che istituisce l'Agenzia, al fine di ottenere un accordo sulla sede, consentendo all'Agenzia di operare senza intoppi; chiede pertanto, di essere informato in merito alla decisione finale sulla sede dell'Agenzia;
16. evidenzia il ruolo fondamentale svolto dall'Agenzia nel garantire il massimo livello di sicurezza aerea in tutta Europa; rileva che l'attuale riesame della legislazione relativa al Cielo unico europeo potrebbe indurre a rafforzare le competenze assegnate all'Agenzia; sottolinea che, in tal caso, l'Agenzia dovrà ottenere le necessarie risorse finanziarie, materiali e umane per espletare con successo le proprie funzioni;
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17. rinvia, per altre osservazioni di natura orizzontale che accompagnano la decisione di discarico, alla sua risoluzione del 29 aprile 2015(15) sulle prestazioni, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.
1.Decisione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo per l'esercizio 2013 (2014/2126(DEC))
– visti i conti annuali definitivi dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo relativi all'esercizio 2013,
– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo relativi all'esercizio 2013, corredata delle risposte dell'Ufficio(1),
– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti(2) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2013, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– vista la raccomandazione del Consiglio del 17 febbraio 2015 sullo scarico da dare all'Ufficio per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),
– visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(3),
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(4), in particolare l'articolo 208,
– visto il regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo(5), in particolare l'articolo 35,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(6),
– visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(7), in particolare l'articolo 108,
– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8‑0085/2015),
1. concede il discarico al direttore esecutivo dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo per l'esecuzione del bilancio dell'Ufficio per l'esercizio 2013;
2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante, al direttore esecutivo dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
2.Decisione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sulla chiusura dei conti dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo per l'esercizio 2013 (2014/2126(DEC))
Il Parlamento europeo,
– visti i conti annuali definitivi dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo relativi all'esercizio 2013,
– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo relativi all'esercizio 2013, corredata delle risposte dell'Ufficio(8),
– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti(9) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2013, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– vista la raccomandazione del Consiglio del 17 febbraio 2015 sullo scarico da dare all'Ufficio per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),
– visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(10),
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(11), in particolare l'articolo 208,
– visto il regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo(12), in particolare l'articolo 35,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(13),
– visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(14), in particolare l'articolo 108,
– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8‑0085/2015),
1. prende atto dei conti annuali definitivi dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo quali figuranti in allegato alla relazione della Corte dei conti;
2. approva la chiusura dei conti dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo per l'esercizio 2013;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
3.Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo per l'esercizio 2013 (2014/2126(DEC))
Il Parlamento europeo,
– vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo per l'esercizio 2013,
– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8‑0085/2015),
A. considerando che, secondo i suoi stati finanziari, il bilancio dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo ("l'Ufficio") per l'esercizio 2013 ammontava a 10 500 000 EUR; che l'intera dotazione dell'Ufficio proviene dal bilancio dell'Unione,
B. considerando che la Corte dei conti, nella sua relazione sui conti annuali dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo per l'esercizio 2013 ("la relazione della Corte") ha dichiarato di aver ottenuto ragionevoli garanzie in merito all'affidabilità dei conti annuali dell'Ufficio nonché alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti;
Seguito dato al discarico 2012
1. rileva che, a quanto risulta dalla relazione della Corte, delle 12 osservazioni da essa formulate nella sua relazione per il 2012, due risultano ora "completate", una "in corso", otto "non applicabili" e una "in sospeso";
2. riconosce che l'Ufficio ha effettuato un inventario fisico concluso alla fine del 2013;
3. riconosce all'Ufficio che le informazioni sull'impatto delle sue attività sui cittadini dell'Unione sono disponibili sul suo sito web grazie alla pubblicazione annuale di documenti, tra cui comunicati stampa, bollettini mensili o risposte dirette a richieste di cittadini dell'Unione;
Osservazioni sull’affidabilità dei conti
4. rileva con preoccupazione che, secondo la relazione della Corte, la documentazione giustificativa relativa ad una spesa di 40 000 EUR relativa a spese e indennità per il personale entrato in servizio nel 2013 non è stata resa disponibile nel corso dell’audit; riconosce, sulla base delle informazioni fornite dall'Ufficio, che tali spese costituiscono una stima, in attesa della conferma di tutte le indennità cui ha diritto il personale;
Osservazioni sulla legittimità e regolarità delle operazioni
5. rileva, sulla base delle informazioni fornite dall'Ufficio, che il sistema contabile è stato efficacemente convalidato dal suo contabile;
Gestione finanziaria e di bilancio
6. osserva che gli sforzi in materia di controllo di bilancio intrapresi durante l'esercizio 2013 hanno avuto come risultato un tasso di esecuzione del bilancio pari all'87,34 % e che il tasso di esecuzione degli stanziamenti di pagamento è stato pari all'87,18%; sottolinea che l'Ufficio ha sensibilmente migliorato il proprio tasso di esecuzione degli stanziamenti di pagamento rispetto all'esercizio precedente;
Impegni e riporti
7. rileva con preoccupazione che, secondo la relazione della Corte, il fabbisogno di bilancio è stato sovrastimato del 13% e che gli stanziamenti impegnati riportati sono stati pari al 24% del totale degli stanziamenti impegnati, 13% dei quali non era coperto da un impegno giuridico;
8. rileva che i riporti di stanziamenti impegnati si riferiscono per lo più a linee di bilancio dei titoli II e III e sono destinati principalmente a fatture non ancora ricevute o pagate a fine anno o ai casi in cui i servizi in questione non sono stati forniti;
9. prende atto delle misure adottate dall'Ufficio per ridurre e salvaguardare il livello degli stanziamenti d'impegno riportati, come le relazioni mensili sull'esecuzione del bilancio, la revisione semestrale del bilancio annuale e l'adozione del suo nuovo regolamento finanziario;
10. rileva che esiste ancora notevole margine di miglioramento nella pianificazione di bilancio, anche se sono stati compiuti significativi miglioramenti rispetto all'esercizio 2012, durante il quale l'Ufficio ha ottenuto la propria autonomia finanziaria; invita l'Ufficio a migliorare ulteriormente in futuro i propri sforzi di monitoraggio del bilancio;
Procedure di appalto e di assunzione
11. rileva con preoccupazione che le procedure di assunzione evidenziano una mancanza di trasparenza; concorda con l'osservazione della Corte secondo la quale la formulazione delle domande per i colloqui e le prove scritte dopo l'esame delle candidature aumentano il rischio che tali domande siano influenzate dalle singole candidature; rileva inoltre che è stata osservata una discrepanza in una procedura di assunzione tra un criterio di ammissibilità indicato nell'avviso di posto vacante e il corrispondente criterio di selezione; invita l'Ufficio a informare l'autorità di discarico in merito alle misure adottate per prevenire analoghe situazioni in futuro;
Prevenzione e gestione dei conflitti d'interessi e trasparenza
12. riconosce, in base alle informazioni dell'Ufficio, che esso ha ottemperato alle osservazioni della Corte e ha modificato la dichiarazione di conflitto di interessi per i comitati di selezione, al fine di includere un rapporto professionale come potenziale conflitto di interessi;
13. riconosce, sulla base delle informazioni dell'Ufficio, che è stata siglata nel 2013 una strategia in materia di prevenzione e gestione dei conflitti d'interessi e che il suo consiglio di amministrazione la ha approvata ; rileva inoltre che i membri del consiglio di amministrazione e il direttore esecutivo hanno firmato moduli di conflitto d'interessi conformi a detta strategia; invita l'Ufficio a rendere pubblici la propria strategia in materia di conflitti d'interessi e i rispettivi moduli firmati dai membri del Consiglio di amministrazione e dal direttore esecutivo;
Controlli interni
14. rileva con preoccupazione che, di tutti i pagamenti effettuati, il 18 % risulta essere stato effettuato oltre i termini ultimi fissati dal regolamento finanziario dell'Ufficio; rileva, dalle informazioni dell'Ufficio che, sebbene il loro numero sia diminuito entro il primo semestre 2013, si sono nuovamente verificati pagamenti in ritardo nel corso dell'ultimo trimestre del 2013, a causa di un notevole aumento del carico di lavoro di fine anno; accoglie con favore le nuove procedure messe in atto da parte dell'Ufficio al fine di diminuire il tasso di pagamenti in ritardo; invita l'Ufficio a porre rimedio a questo problema in via d'urgenza e ad informare l'autorità di discarico in merito agli effetti delle misure adottate;
15. riconosce, sulla base delle informazioni dell'Ufficio, che nel 2013 il servizio di audit interno della Commissione (IAS) ha effettuato una limitata revisione dell'attuazione di 16 standard di controllo interno (SCI) adottati dal consiglio di amministrazione dell'Ufficio; rileva che, in base ai risultati di tale analisi e alla luce dello stato attuale del controllo interno sulle attività operative e le funzioni di supporto amministrativo dell'Ufficio, l'IAS ha formulato 18 raccomandazioni, sei classificate come "molto importanti" e 12 come "importanti";
16. rileva che l'Ufficio ha effettuato un'autovalutazione per quanto riguarda lo stato di attuazione degli SCI nel marzo 2013, dimostrando la sua determinazione a comprendere e creare un valido ambiente di controllo interno;
17. stabilisce, sulla base della relazione della Corte, che sei dei 16 SCI non sono stati pienamente attuati; riconosce che la loro attuazione è in corso e invita l'Ufficio a riferire all'autorità di discarico in merito a propri risultati;
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18. rinvia, per altre osservazioni di natura orizzontale che accompagnano la decisione sul discarico, alla sua risoluzione del 29 aprile 2015(15) sulle prestazioni, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.
1.Decisione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Autorità bancaria europea per l'esercizio 2013 (2014/2120(DEC))
– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Autorità bancaria europea relativi all'esercizio 2013, corredata delle risposte dell'Autorità(1),
– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(2), presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2013 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– vista la raccomandazione del Consiglio del 17 febbraio 2015 sullo scarico da dare all'Autorità sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),
– visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(3),
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(4), in particolare l'articolo 208,
– visto il regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione(5), in particolare l'articolo 64,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(6),
– visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013 , che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(7), in particolare l'articolo 108,
– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0072/2015),
1. concede il discarico al direttore esecutivo dell'Autorità bancaria europea sull'esecuzione del bilancio dell'Autorità per l'esercizio 2013;
2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante, al direttore esecutivo dell'Autorità bancaria europea, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
2.Decisione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sulla chiusura dei conti dell'Autorità bancaria europea per l'esercizio 2013 (2014/2120(DEC))
– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Autorità bancaria europea relativi all'esercizio 2013, corredata delle risposte dell'Autorità(8),
– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(9), presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2013 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– vista la raccomandazione del Consiglio del 17 febbraio 2015 sullo scarico da dare all'Autorità sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),
– visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(10),
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(11), in particolare l'articolo 208,
– visto il regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione(12), in particolare l'articolo 64,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(13),
– visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013 , che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(14), in particolare l'articolo 108,
– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0072/2015),
1. constata che i conti annuali definitivi dell'Autorità bancaria europea si presentano quali figuranti in allegato alla relazione della Corte dei conti;
2. approva la chiusura dei conti dell'Autorità bancaria europea per l'esercizio 2013;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo dell'Autorità bancaria europea, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
3.Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Autorità bancaria europea per l'esercizio 2013 (2014/2120(DEC))
Il Parlamento europeo,
– vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Autorità bancaria europea per l'esercizio 2013,
– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0072/2015),
A. considerando che, in base ai suoi rendiconti finanziari, il bilancio definitivo dell'Autorità bancaria europea (in appresso "l'Autorità") per l'esercizio 2013 ammontava a 25 967 360 EUR, pari a un aumento del 25,16% rispetto al 2012 in ragione della recente creazione dell'Autorità;
B. considerando che, in base ai suoi rendiconti finanziari, il contributo iniziale dell'Unione al bilancio dell'Agenzia per il 2013 ammontava a 10 386 944 EUR, pari a un aumento del 25,16% rispetto al 2012;
C. considerando che la Corte dei conti, nella sua relazione sui conti annuali dell'Autorità bancaria europea per l'esercizio 2013 ("la relazione della Corte"), ha dichiarato di aver ottenuto garanzie ragionevoli in merito all'affidabilità dei conti annuali dell'Autorità, nonché alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti;
D. considerando che il compito dell'Autorità consiste nel contribuire all'elaborazione di norme e prassi comuni di regolamentazione e vigilanza di elevata qualità, nonché all'applicazione uniforme degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione, nell'incoraggiare e facilitare la delega di compiti e responsabilità tra autorità competenti, nel sorvegliare e valutare gli sviluppi di mercato nel suo settore di competenza e nel promuovere la tutela di depositanti e investitori;
Seguito dato al discarico del 2012
1. osserva dalla relazione della Corte che, per quanto riguarda sette osservazioni formulate nella relazione della Corte per il 2012, sono state intraprese azioni correttive e cinque risultano ormai "completate", una "in corso" e una "non applicabile";
2. apprende dall'Autorità che:
–
il contributo scolastico integrativo supplementare è stato incluso nel piano pluriennale dell'Autorità per la politica del personale nell'ambito della procedura annuale di bilancio, onde garantire parità di trattamento ai suoi dipendenti in relazione alle elevate rette scolastiche nel luogo in cui ha sede l'Autorità e che quest'ultima ha firmato accordi direttamente con le scuole ai fini del pagamento diretto delle rette scolastiche fino alle soglie previste;
–
è in fase di elaborazione una strategia di comunicazione sulla base di un'indagine condotta tra i più importanti soggetti interessati dell'Autorità allo scopo di semplificare alcune attuali sezioni del suo sito web, nonché di creare nuovi contenuti per garantire informazioni accessibili a un pubblico specializzato; rileva, inoltre, la creazione nel sito web di una sezione dedicata ai consumatori, in cui figurano informazioni facilmente accessibili sulle modalità di presentazione di denunce contro le istituzioni finanziarie, nonché consigli generali di finanza personale;
–
tutti i sistemi informatici sono stati internalizzati presso il centro dati dell'Autorità, ad eccezione di uno strumento informatico relativamente piccolo destinato ai collegi di vigilanza e, con l'ultimazione della procedura di internalizzazione, si sono attenuati pienamente i rischi legati allo scarso grado di controllo e vigilanza sui sistemi informatici dell'Agenzia;
Gestione di bilancio e finanziaria
3. constata dalla relazione della Corte che il livello globale degli stanziamenti impegnati dell'Autorità è stato del 90% (89% nel 2012); osserva che il livello degli stanziamenti impegnati è oscillato tra l'87% per il titolo I (spese per il personale), il 98% per il titolo II (spese amministrative) e il 92% per il titolo III (spese operative);
4. sottolinea che la decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea contraria all'indicizzazione delle retribuzioni per il periodo compreso tra il 1° luglio 2011 e il 30 giugno 2013 ha avuto un'incidenza negativa sul livello degli stanziamenti d'impegno dell'Autorità relativi al titolo I, che ammontava a 1 800 000 EUR;
Impegni e riporti
5. rileva dalla relazione della Corte che l'Autorità è riuscita a ridurre sostanzialmente il livello globale degli stanziamenti d'impegno riportati, da un importo di 6 547 808 EUR nel 2012 (36%) a un importo di 3 876 564 EUR nel 2013 (17%);
6. osserva con preoccupazione l'entità relativamente elevata dei riporti al titolo II (1 974 511 EUR, pari al 35%) e al titolo III (1 651 203 EUR, pari al 36%), imputabile per lo più al previsto acquisto di impianti e servizi informatici, i cui contratti erano stati conclusi come previsto nel dicembre 2013 e i relativi servizi prestati nel 2014;
Storni
7. rileva che, stando sia alla relazione annuale di attività dell'Autorità che alla relazione della Corte dei conti, nel 2013 il livello e il carattere degli storni sono rimasti entro i limiti delle regole finanziarie dell'Autorità;
Procedure di appalto e di assunzione
8. osserva che nella relazione della Corte non è formulata alcuna osservazione riguardo alle procedure di appalto dell'Autorità;
9. apprende dall'Autorità che, per quanto riguarda le raccomandazioni formulate dalla Corte e dall'autorità di discarico, nel 2012 sono state adottate misure correttive per tutte le procedure di assunzione in sospeso e che tali rettifiche sono state applicate sistematicamente in tutte le ulteriori procedure di assunzione;
Prevenzione e gestione dei conflitti d'interesse e trasparenza
10. rileva da quanto dichiarato dall'Autorità che, oltre alle norme deontologiche in vigore che si applicano a tutto il personale, l'Autorità ha avviato altresì i lavori alla definizione di politiche in materia di autonomia e processi decisionali riguardo alle dichiarazioni di interessi;
11. apprende dall'Autorità che quest'ultima ha adottato e attuato la sua politica in materia di conflitti d'interesse per il personale ed altre parti contraenti, nonché per altri soggetti estranei all'organico; osserva, da quanto riferito dall'Autorità, sono stati pubblicati sul sito web di quest'ultima i curricula e le dichiarazioni di interessi dei membri del consiglio di amministrazione e del consiglio delle autorità di vigilanza, così come le dichiarazioni di interessi del Presidente, del Direttore esecutivo e di altri alti dirigenti; constata che le dichiarazioni di interessi sono pubblicate sul sito web dell'Autorità;
12. accoglie con favore l'adozione, il 3 febbraio 2015, della politica in materia di indipendenza e processi decisionali da parte del consiglio delle autorità di vigilanza dell'Autorità e chiede un consolidamento dei risultati in seguito alla tempestiva attuazione di tale politica;
Controlli interni
13. rileva che il consiglio di amministrazione dall'Autorità è composto da sei membri eletti tra i membri del consiglio delle autorità di vigilanza da questi stessi membri; rileva, inoltre, che i membri del consiglio di amministrazione sono stati eletti nella riunione del consiglio delle autorità di vigilanza del 1° luglio 2013, a norma del regolamento riveduto di tale consiglio;
Audit interno
14. apprende che all'inizio del 2013 il Servizio di audit interno (SAI) della Commissione ha svolto un esame limitato dell'attuazione delle norme di controllo interno; osserva con inquietudine che, in sede di analisi dei rischi, il SAI ha individuato alcuni processi ad elevato rischio intrinseco che non potevano considerarsi sottoponibili ad audit nell'ambito del piano di audit, dal momento che i controlli erano stati ritenuti assenti o insufficienti;
15. sottolinea che la relazione del SAI formulava 14 raccomandazioni, due delle quali considerate "importantissime"; rileva che l'Autorità ha posto in essere un piano d'azione inteso ad affrontare i settori per i quali il SAI aveva raccomandato miglioramenti; rileva peraltro che gli interventi correttivi dell'Autorità destinati ai settori ad elevato rischio formeranno l'oggetto di un follow-up da parte del SAI durante la prossima valutazione approfondita dei rischi;
16. osserva che nel 2003 il SAI ha proceduto a un esame documentale sul seguito dato alle sue precedenti raccomandazioni; rileva che, secondo il SAI, nessuna raccomandazione critica era in sospeso al 31 dicembre 2013; constata che, delle due raccomandazioni considerate "importantissime" dal SAI, una risultava attuata e in attesa di follow-up e l'altra risultava in ritardo rispetto al piano d'azione iniziale;
17. rileva che nel 2014 il SAI ha proceduto a un secondo esame limitato della gestione del progetto informatico dell'Autorità, formulando due raccomandazioni considerate di estrema importanza e due considerate importanti; apprende che l'Autorità, in base alle sue stesse dichiarazioni, ha elaborato un piano d'azione dettagliato, con chiari traguardi intermedi, come risposta alle suddette raccomandazioni, la cui validità è stata accettata e confermata dal SAI;
Prestazioni
18. rileva che l'Autorità collabora strettamente con l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati per quanto riguarda tutte le funzioni di supporto, onde ridurre le spese amministrative ove possibile, generare sinergie e condividere prassi eccellenti; attende con interesse ulteriori sforzi da parte dell'Autorità intesi a intensificare la collaborazione con altre agenzie decentrate;
Altre osservazioni
19. ricorda che il Parlamento è stato determinante nell'istituzione di un nuovo Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF) globale, all'indomani della crisi finanziaria, e dell'Autorità nel 2011 che ne fa parte;
20. prende atto dell'osservazione formulata dalla Commissione nella sua ultima relazione sulle attività delle autorità europee di vigilanza (AEV) secondo cui, nonostante le difficili circostanze, le AEV hanno predisposto rapidamente organismi che funzionano bene, che hanno espletato una vasta gamma di compiti, con risorse umane limitate e aumento delle richieste;
21. sottolinea che il ruolo svolto dall'Autorità nella promozione di un regime comune di vigilanza in tutto il mercato interno è essenziale per garantire una migliore e più efficiente integrazione e sicurezza nel settore bancario dell'Unione, contribuendo in tal modo alla ripresa economica, alla creazione di posti di lavoro e alla crescita in Europa, come anche alla prevenzione di future crisi nel settore finanziario; chiede un coordinamento dell'Autorità con la Banca centrale europea nell'ambito della sua funzione di vigilanza bancaria, onde evitare una sovrapposizione e una creazione di capacità in eccesso;
22. prende atto della relazione speciale n. 5/2014 della Corte e delle carenze evidenziate nel funzionamento dei nuovi meccanismi in materia di vigilanza bancaria transfrontaliera, nella valutazione della resilienza delle banche europee e nella promozione della protezione dei consumatori; esorta l'Autorità, in merito alle sezioni delle raccomandazioni della Corte che non sono formulate esclusivamente per la Commissione o per il Parlamento e il Consiglio, ad adottare misure adeguate per porre rimedio a dette carenze;
23. prende atto della conclusione della Corte nella sua relazione speciale n. 5/2014, secondo cui nella sua fase di avvio l'Autorità non disponeva di risorse sufficienti ai fini dell'espletamento dei suoi compiti; riconosce che il SEVIF è ancora in fase di creazione e sottolinea che i compiti già assegnati all'Autorità, nonché quelli futuri previsti nell'ambito dei lavori legislativi in corso, richiedono un livello adeguato di personale e risorse finanziarie per consentire una vigilanza di elevata qualità; sottolinea che la necessità di combinare compiti aggiuntivi con risorse supplementari dovrebbe essere sempre valutata con attenzione; sottolinea, tuttavia, che qualsiasi potenziale incremento della sua dotazione dovrebbe essere preceduto e/o integrato da adeguati sforzi di razionalizzazione, ove possibile; evidenzia il ruolo di coordinamento dell'Autorità e la necessità di una stretta cooperazione con le autorità nazionali di vigilanza per adempiere al proprio mandato;
24. pone l'accento sul fatto che, date le risorse limitate, l'Autorità deve attenersi ai compiti assegnatile dal Parlamento e dal Consiglio e sottolinea che dovrebbe portali a compimento fino in fondo, senza cercare di spingersi oltre il proprio mandato, oltre al fatto che deve preservare la sua indipendenza; evidenzia il fatto che l'Autorità dovrebbe verificare la necessità di elaborare orientamenti e raccomandazioni;
25. evidenzia il fatto che l'Autorità dovrebbe esercitare appieno le sue prerogative in materia di protezione dei consumatori, garantite dal suo attuale mandato; sottolinea che, in tale ambito, l'Autorità dovrebbe instaurare una più stretta collaborazione con le altre AEV tramite il comitato congiunto;
26. constata che le modalità di finanziamento misto dell'Autorità sono inflessibili e onerose, oltre a rappresentare un potenziale rischio per la sua indipendenza; invita pertanto la Commissione a proporre, qualora lo consideri opportuno in base alla sua valutazione, un sistema di finanziamento per l'Autorità basato unicamente sull'introduzione di commissioni a carico degli operatori di mercato o sulla combinazione di commissioni a carico di tali operatori con un finanziamento di base a titolo di un'apposita linea del bilancio generale dell'Unione;
o o o
27. rinvia, per altre osservazioni di natura orizzontale che accompagnano la decisione di discarico, alla sua risoluzione del 29 aprile 2015(15) sulle prestazioni, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.
1.Decisione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sul discarico per l'esecuzione del bilancio del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l'esercizio 2013 (2014/2109(DEC))
– visti i conti annuali definitivi del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie relativi all'esercizio 2013,
– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie relativi all'esercizio 2013, corredata delle risposte del Centro(1),
– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(2) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2013, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– vista la raccomandazione del Consiglio del 17 febbraio 2015 sullo scarico da dare al Centro sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),
– visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(3),
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(4), in particolare l'articolo 208,
– visto il regolamento (CE) n. 851/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, con il quale si crea un Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie(5), in particolare l'articolo 23,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(6),
– visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(7), in particolare l'articolo 108,
– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0069/2015),
1. concede il discarico al direttore del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie sull'esecuzione del bilancio del Centro per l'esercizio 2013;
2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
2.Decisione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sulla chiusura dei conti del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l'esercizio 2013 (2014/2109(DEC))
Il Parlamento europeo,
– visti i conti annuali definitivi del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie relativi all'esercizio 2013,
– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie relativi all'esercizio 2013, corredata delle risposte del Centro(8),
– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(9) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2013, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– vista la raccomandazione del Consiglio del 17 febbraio 2015 sullo scarico da dare al Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),
– visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(10),
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(11), in particolare l'articolo 208,
– visto il regolamento (CE) n. 851/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, con il quale si crea un Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie(12), in particolare l'articolo 23,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(13),
– visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(14), in particolare l'articolo 108,
– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0069/2015),
1. constata che i conti annuali definitivi del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie si presentano quali figuranti in allegato alla relazione della Corte dei conti;
2. approva la chiusura dei conti del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie relativi all'esercizio 2013;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
3.Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l'esercizio 2013 (2014/2109(DEC))
Il Parlamento europeo,
– vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l'esercizio 2013,
– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare(A8-0069/2015),
A. considerando che, secondo i suoi stati finanziari, il bilancio definitivo del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (di seguito il "Centro") per l'esercizio 2013 ammontava a 58 315 000 EUR, importo che rappresenta un aumento dello 0,2% rispetto al 2012;
B. considerando che il contributo complessivo dell'Unione al bilancio del Centro per il 2013 ammontava a 56 727 000 EUR, importo invariato rispetto al 2012 e che rappresenta lo 0,039% del bilancio complessivo dell'Unione;
C. considerando che la Corte dei conti (di seguito la "Corte"), nella sua relazione sui conti annuali del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l'esercizio 2013 (di seguito "la relazione della Corte"), ha dichiarato di aver ottenuto garanzie ragionevoli in merito all'affidabilità dei conti annuali del Centro nonché alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti;
Seguito dato al discarico del 2012
1. constata che, secondo la relazione della Corte, delle tre osservazioni formulate nella relazione di discarico del 2012 due risultano "non applicabili" e una "in corso"; prende atto che la questione in corso riguarda le verifiche ex ante che non sono state comprovate da una documentazione sufficiente sull'ammissibilità e l'esattezza delle spese dichiarate; osserva con preoccupazione che il Centro ha adottato la strategia di verifica ex post con un ritardo di dieci mesi; si attende che il Centro informi l'autorità di discarico non appena la questione in corso sarà conclusa;
2. apprende dal Centro che:
a.
la versione rivista della strategia globale in materia di indipendenza del Centro, che avrebbe dovuto essere adottata dal Consiglio di amministrazione del Centro nel 2014, è stata suddivisa in una strategia applicabile agli esperti esterni e in una applicabile ai membri del personale; osserva che tali strategie saranno pronte per l'adozione da parte del Consiglio di amministrazione del Centro nel 2015; invita il Centro ad informare l'autorità di discarico in merito all'adozione delle summenzionate strategie;
b.
i curricula vitae e le dichiarazioni di interessi dei membri del Consiglio di amministrazione, del forum consultivo e degli alti dirigenti del Centro sono stati resi accessibili al pubblico sul sito web del Centro;
c.
le informazioni sull'impatto delle attività del Centro sui cittadini dell'Unione sono fornite sul suo sito web, per mezzo della pubblicazione di vari tipi di documenti, compresi comunicati stampa, newsletter, risultati di ricerche scientifiche e relazioni specifiche;
Osservazioni sulla legittimità e regolarità delle operazioni
3. constata con preoccupazione che, secondo la relazione della Corte, benché il Centro abbia migliorato la propria gestione delle procedure di appalto, per una procedura indetta nel 2013 sono state osservate informazioni contrastanti tra il bando di gara e il capitolato d'appalto che potrebbero aver inciso sulla gara e sull'esito della procedura; riconosce che, a seguito dell'audit della Corte, il Centro ha intrapreso immediate azioni correttive e il contratto quadro è stato annullato;
Bilancio e gestione finanziaria
4. osserva che gli sforzi di controllo di bilancio intrapresi durante l'esercizio 2013 hanno avuto come risultato un tasso di esecuzione del bilancio relativamente basso, del 92,96%, e che il tasso di esecuzione degli stanziamenti di pagamento è stato del 74,14%; osserva con preoccupazione che in tutti i titoli di bilancio si è registrato un annullamento di stanziamenti e sottolinea che il tasso di esecuzione degli stanziamenti di pagamento è diminuito del 2,12% rispetto all'esercizio precedente;
5. apprende dal Centro che parte dei fondi del bilancio 2013 sono stati riservati per adeguamenti retroattivi delle retribuzioni del personale; riconosce che la Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito nell'ultimo trimestre dell'anno che il Centro non poteva usare tali fondi per scopi diversi;
6. osserva che nel 2013 il Centro ha registrato un risultato positivo di bilancio che, sommato al risultato negativo degli anni passati, ha determinato un risultato di bilancio complessivamente positivo; che, di conseguenza, nel 2014 è stato necessario restituire alla Commissione 2 012 975 EUR relativamente al bilancio del 2013;
Impegni e riporti
7. osserva con preoccupazione che i livelli di stanziamenti impegnati riportati al 2014, vale a dire 1 714 484 EUR (26%) per il Titolo II (spese amministrative) e 7 907 139 EUR (44%) per il Titolo III (spese operative), sono stati relativamente elevati; riconosce che per il Titolo II i riporti hanno riguardato principalmente l'appalto di hardware e software informatico e la valutazione esterna del Centro in corso; osserva che, per il Titolo III, gli stanziamenti impegnati riportati hanno riguardato principalmente i progetti pluriennali e voci relative all'informatica, relativamente ai quali le attività sono state attuate e i pagamenti eseguiti in funzione delle necessità operative;
8. si rammarica che la Corte abbia rilevato debolezze nella pianificazione e nell'esecuzione del bilancio per riunioni operative, soprattutto per la sopravvalutazione dei livelli di partecipazione e delle spese per alberghi e voli; esprime preoccupazione per il fatto che, per la relativa linea di bilancio, è stato annullato il 29% degli stanziamenti del 2013 e il 59% degli stanziamenti riportati dal 2012, oltre al 38% degli stanziamenti del 2013 impegnati per le riunioni operative; chiede al Centro di rispettare il principio dell'annualità del bilancio e di migliorare la propria gestione finanziaria in tale ambito;
Procedure di appalto e di assunzione
9. osserva che, per quanto riguarda l'esercizio 2013, né le operazioni incluse nel campione né altre risultanze dell'audit hanno dato luogo, nella relazione della Corte, a osservazioni sulle procedure di appalto del Centro;
10. prende atto dell'iniziativa del Centro di rafforzare il settore degli appalti pubblici istituendo una sezione Appalti e una sezione Servizi legali e ristrutturando le attività relative ad appalti pubblici e finanziamenti;
11. osserva che nella relazione della Corte non sono state sollevate osservazioni in merito alle procedure di appalto del Centro;
12. constata che 190 posti su 198, come stabilito nella tabella dell'organico, sono stati occupati entro la fine del 2013; riconosce che il tasso di occupazione è migliorato rispetto al 2012;
Controlli interni
13. apprende dal Centro che il piano di verifica ex post delle sovvenzioni per il 2012 ha registrato ritardi e che è stato unito all'analogo piano per il 2013; osserva che il piano di verifica delle sovvenzioni per il 2013 è attualmente messo in atto con l'ausilio di una società di revisione esterna, selezionata nell'ambito del contratto quadro per la prestazione di servizi di assistenza tecnica nell'ambito di audit e controlli della Commissione; invita il Centro a informare l'autorità di discarico in merito ai risultati degli audit selezionati che sono in fase di realizzazione nell'ambito del piano per il 2013;
Audit interno
14. prende atto che nel 2013 il Servizio di audit interno (IAS) della Commissione ha effettuato una valutazione dei rischi completa che ha dato luogo al Piano di audit interno strategico per il Centro e che ha elencato i temi di audit proposti per il 2014-2016; osserva che lo IAS non ha svolto ulteriori incarichi di audit;
15. osserva che lo IAS ha dato seguito all'attuazione delle sue precedenti raccomandazioni attraverso un esame documentale; apprende dal Centro che, al 31 dicembre 2013, non erano in sospeso né raccomandazioni critiche né raccomandazioni molto importanti;
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16. rinvia, per altre osservazioni di natura orizzontale che accompagnano la decisione di discarico, alla sua risoluzione del 29 aprile 2015(15) sulle prestazioni, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.
1.Decisione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche per l'esercizio 2013 (2014/2116(DEC))
– visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche relativi all'esercizio 2013,
– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche relativi all'esercizio 2013, corredata delle risposte dell'Agenzia(1),
– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(2), presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2013 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– vista la raccomandazione del Consiglio del 17 febbraio 2015 sullo scarico da dare all'Agenzia sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),
– visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(3),
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(4), in particolare l'articolo 208,
– visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE della Commissione(5), in particolare l'articolo 97,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(6),
– visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(7), in particolare l'articolo 108,
– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0073/2015),
1. concede il discarico al direttore esecutivo dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2013;
2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore esecutivo dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
2.Decisione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sulla chiusura dei conti dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche per l'esercizio 2013 (2014/2116(DEC))
Il Parlamento europeo,
– visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche relativi all'esercizio 2013,
– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche relativi all'esercizio 2013, corredata delle risposte dell'Agenzia(8),
– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(9), presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2013 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– vista la raccomandazione del Consiglio del 17 febbraio 2015 sullo scarico da dare all'Agenzia sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),
– visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(10),
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(11), in particolare l'articolo 208,
– visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE(12), in particolare l'articolo 97,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(13),
– visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(14), in particolare l'articolo 108,
– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0073/2015),
1. constata che i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche si presentano quali figuranti in allegato alla relazione della Corte dei conti;
2. approva la chiusura dei conti dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche relativi all'esercizio 2013;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
3.Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche per l'esercizio 2013 (2014/2116(DEC))
Il Parlamento europeo,
– vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche per l'esercizio 2013,
– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0073/2015),
A. considerando che, secondo i suoi stati finanziari, il bilancio definitivo dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (in appresso "l'Agenzia") per l'esercizio 2013 ammontava a 107 270 800 EUR;
B. considerando che l'Agenzia ha ricevuto sussidi dell'Unione pari a 7 632 000 EUR da parte della Commissione e un prefinanziamento a titolo dello strumento di assistenza preadesione dell'importo di 103 524 EUR, nonché altri contributi e finanziamenti dalla Commissione pari a 920 900 EUR;
C. considerando che la Corte dei conti (in appresso "la Corte"), nella sua relazione sui conti annuali dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche relativi all'esercizio 2013 (in appresso "la relazione della Corte"), ha dichiarato di aver ottenuto garanzie ragionevoli in merito all'affidabilità dei conti annuali dell'Agenzia, nonché alla legittimità e alla regolarità delle operazioni alla base di tali conti;
1. osserva che, a decorrere dal 2012, all'Agenzia sono stati conferiti il compito di gestire e realizzare gli aspetti tecnici, scientifici e amministrativi del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento sui biocidi - BPR)(15) e compiti analoghi relativi all'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose ai sensi del regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento sull'assenso preliminare in conoscenza di causa - PIC)(16);
Seguito dato al discarico 2012
2. prende atto dalla relazione della Corte, per quanto riguarda due osservazioni formulate nella sua relazione per il 2011 e che risultavano "in corso" nella relazione per il 2012, che è stata intrapresa un'azione correttiva e nella relazione della Corte un'osservazione risulta ora "completata" mentre l'altra è contrassegnata come "non applicabile"; osserva inoltre, riguardo alle due osservazioni formulate nella relazione della Corte per il 2012, che è stata intrapresa un'azione correttiva e che un'osservazione risulta ora "completata" mentre l'altra è "non applicabile";
3. apprende dall'Agenzia che:
a.
nel 2013 è stata istituita ed attuata una politica formale sulla gestione delle immobilizzazioni; osserva che la Corte ha ritenuto completata la pertinente raccomandazione nella sua relazione;
b.
l'Agenzia ha pubblicato sul proprio sito web i curricula vitae e le dichiarazioni di interesse per tutti i membri del consiglio di amministrazione;
c.
informazioni sull'impatto delle attività dell'Agenzia per i cittadini dell'Unione sono fornite sul sito web dell'Agenzia mediante strumenti multipli e attraverso la pubblicazione di documenti strategici come le relazioni generali e le relazioni sulla valutazione;
Gestione finanziaria e di bilancio
4. prende atto del fatto che, per quanto riguarda il regolamento BPR, le spese dell'Agenzia relative ai biocidi sono finanziate in parte mediante le tariffe pagate dall'industria e in parte mediante contributi a carico del bilancio dell'Unione di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002; prende altresì atto del fatto che, nel 2013, il bilancio di spesa dell'Agenzia è stato per la maggior parte finanziato tramite contributi dell'Unione, poiché la fatturazione ai richiedenti ai sensi del regolamento BPR è iniziata il 1° settembre 2013;
5. rileva inoltre che l'Agenzia ha beneficiato di un importo di 920 900 EUR versato dalla Commissione quale compenso per mancate entrate e che il 30 dicembre 2013 ha ricevuto un contributo eccezionale volontario una tantum di 177 057 EUR dalla Norvegia (da utilizzare per lo sviluppo dei servizi dell'Agenzia relativi ai biocidi);
6. prende atto del fatto che, conformemente al regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento REACH), il finanziamento dell'Agenzia avviene mediante le tariffe versate dalle imprese per la registrazione delle sostanze chimiche, più un'eventuale sovvenzione dell'Unione per il pareggio del bilancio di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002; rileva altresì che nel 2013, per il terzo esercizio consecutivo, il finanziamento dell'Agenzia è stato interamente garantito dal gettito delle tariffe applicate per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche nonché per le operazioni di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze;
7. prende atto del fatto che, nel 2013, le spese dell'Agenzia in conformità del regolamento sull'assenso preliminare sono state finanziate mediante una sovvenzione a titolo del bilancio generale dell'Unione;
8. richiama l'attenzione sul fatto che, in termini di contante ricevuto, le entrate di bilancio derivanti da tariffe e oneri ammontano a 86 113 139 EUR; sottolinea che per la realizzazione delle attività a norma del regolamento BPR e del regolamento PIC è stato stanziato un importo di 7 632 000 EUR a carico del bilancio generale dell'Unione; fa notare che tale importo rappresenta lo 0,005% del bilancio complessivo dell'Unione;
9. osserva che gli sforzi in materia di controllo di bilancio intrapresi durante l'esercizio 2013 hanno portato a un tasso di esecuzione del bilancio pari al 98,64% e che il tasso di esecuzione degli stanziamenti di pagamento è stato dell'86,18%; rileva che il tasso di esecuzione degli stanziamenti di pagamento è aumentato del 3,28% rispetto all'esercizio precedente; osserva inoltre, in base alla relazione della Corte, che essa ha considerato soddisfacenti i tassi di esecuzione del bilancio per i Titoli I e II;
Impegni e riporti
10. osserva con preoccupazione che il livello degli stanziamenti impegnati riportati al 2014 è rimasto elevato (46%) per i titoli III, IV e V (spese operative); apprende tuttavia dalla relazione della Corte che tali riporti sono imputabili principalmente al carattere pluriennale dei progetti di sviluppo nel settore informatico previsti, ai costi di traduzioni ordinate nel 2013 ma non consegnate entro la fine dell'esercizio e alle valutazioni delle sostanze chimiche con scadenza stabilita dalla normativa a febbraio 2014; invita l'Agenzia a continuare a prestare attenzione al livello di riporti nei titoli operativi;
Procedure di appalto e di assunzione
11. osserva che, per quanto riguarda l'esercizio 2013, né le operazioni incluse nel campione né altre risultanze dell'audit hanno dato luogo, nella relazione della Corte, a osservazioni sulle procedure di appalto dell'Agenzia; osserva inoltre che, nella sua relazione, la Corte non ha formulato osservazioni riguardo alle procedure di assunzione dell'Agenzia;
12. richiama l'attenzione sul fatto che, tra il 2012 e il 2013, le spese per il personale sono aumentate dell'11%; segnala altresì che a fine 2013 erano stati coperti 468 dei 503 posti disponibili e che gli agenti contrattuali e gli esperti nazionali distaccati erano 95;
Prevenzione e gestione dei conflitti di interesse e trasparenza
13. osserva che l'Agenzia ha dato seguito alle raccomandazioni contenute nella relazione speciale n. 15/2012 della Corte relativa alla gestione del conflitto di interessi in quattro agenzie dell'Unione e si attende che le applichi in modo rigoroso;
14. rileva con preoccupazione che l'Agenzia concede numeri di registrazione – la condizione necessaria per essere autorizzati a proseguire la produzione o l'immissione sul mercato di una sostanza chimica – dopo un semplice controllo automatico di completezza; osserva tuttavia che essa non revoca un numero di registrazione nemmeno qualora sia riscontrata una chiara e persistente mancanza di conformità dei fascicoli di registrazione;
15. rileva con preoccupazione l'elevato livello di fascicoli di registrazione non conformi e osserva che l'Agenzia si astiene dal diffondere il nome delle imprese inadempienti;
16. riconosce che le dichiarazioni d'interesse dell'Agenzia sono trasparenti e la invita a rivedere costantemente le sue procedure interne e a migliorare ulteriormente le sue politiche per garantire indipendenza e trasparenza in tutti i suoi ambiti di attività per quanto riguarda sia il personale esterno che quello temporaneo;
17. prende atto della piattaforma di discussione tra l'Agenzia e le organizzazioni non governative, quale utile forum per discutere le questioni principali di interesse per la società civile;
Attuazione di REACH
18. prende atto della nomina di un ambasciatore delle piccole e medie imprese (PMI) che difende gli interessi delle imprese più piccole internamente ed esternamente all'Agenzia; osserva inoltre che la priorità dell'Agenzia è quella di fornire sostegno intensivo affinché le PMI siano in grado di rispettare le prescrizioni senza che questo imponga loro oneri sproporzionati;
19. prende atto delle azioni adottate al fine di migliorare la comunicazione tra l'Agenzia e i suoi beneficiari; rileva, a tale proposito, lo sviluppo di strumenti informatici, come la sezione domande frequenti o l'assistenza tecnica, e la pubblicazione di una tabella di marcia nella fase di avvicinamento al termine per la registrazione, come pure il sostegno agli help desk nazionali; ritiene che l'Agenzia debba ricercare maggiormente il dialogo con gli utenti a valle;
20. prende atto con preoccupazione del modo in cui l'Agenzia applica la procedura di autorizzazione nel quadro del regolamento REACH, concentrandosi in particolare sulla fornitura di aiuto alle imprese per ottenere l'autorizzazione ad utilizzare le sostanze ad alto rischio anziché fornire alle imprese lo stesso grado di assistenza al fine di promuovere la sostituzione delle sostanze chimiche più pericolose e l'innovazione mediante lo scambio con alternative più sicure;
21. osserva con preoccupazione che l'Agenzia non valuta correttamente le richieste di riservatezza nel quadro delle domande di autorizzazione;
Audit interno
22. osserva, in base alla relazione generale dell'Agenzia, che nel 2013 il Servizio di audit interno (IAS) della Commissione ha condotto un audit sulla "Gestione dei comitati nell'Agenzia europea per le sostanze chimiche", in seguito al quale sono state formulate sette raccomandazioni, tra cui una contrassegnata come "molto importante";
23. osserva che la raccomandazione molto importante riguarda un riesame del modo in cui l'Agenzia interpreta il calendario per il completamento dei pareri del comitato per la valutazione dei rischi in relazione alle sostanze per cui sono proposte la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio armonizzati a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio(17);
24. prende atto del fatto che la struttura di audit interno (IAC) dell'Agenzia ha svolto audit sull'affidabilità riguardanti l'esecuzione della videosorveglianza nei locali dell'Agenzia, il segretariato del forum e la gestione degli archivi e dei documenti; constata che sono stati elaborati piani d'azione in risposta alle raccomandazioni dell'IAS e dell'IAC;
25. valuta positivamente il fatto che l'Agenzia abbia effettuato un audit per accrescere l'efficienza delle procedure di gestione dei contratti d'appalto, che ha portato alla definizione di misure da attuare nel 2014;
Altre osservazioni
26. osserva con preoccupazione che il direttore esecutivo dell'Agenzia ha formulato una riserva in merito alla sua dichiarazione di affidabilità per l'esercizio 2013 dal momento che il mandato dell'Agenzia non prevede controlli o ispezioni a livello nazionale e che pertanto non era possibile confermare che le sostanze e i prodotti in circolazione sul mercato dell'Unione europea fossero solo quelli registrati o autorizzati e per i quali era stata pagata una tariffa all'Agenzia;
27. accoglie favorevolmente le misure esemplari adottate dall'Agenzia per quanto riguarda le soluzioni efficaci sotto il profilo dei costi e non dannose per l'ambiente; invita l'Agenzia a proseguire con tale prassi;
28. invita nuovamente l'Agenzia a specificare nelle sue comunicazioni interne ed esterne che riceve contributi dal bilancio generale dell'Unione (sovvenzioni dell'Unione) e non una sovvenzione della Commissione o della Comunità;
o o o
29. rinvia, per le altre osservazioni di natura orizzontale che accompagnano la decisione sul discarico, alla sua risoluzione del 29 aprile 2015(18) sulle prestazioni, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.
Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).
Regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 60).
Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).
1.Decisione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea dell'ambiente per l'esercizio 2013 (2014/2099(DEC))
– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia europea dell'ambiente relativi all'esercizio 2013, corredata delle risposte dell'Agenzia(1),
– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità(2) dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2013, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– vista la raccomandazione del Consiglio del 17 febbraio 2015 sullo scarico da dare all'Agenzia sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),
– visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(3),
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002(4) del Consiglio, in particolare l'articolo 208,
– visto il regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull'Agenzia europea dell'ambiente e la rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale(5), in particolare l'articolo 13,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(6),
– visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(7), in particolare l'articolo 108,
– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0083/2015),
1. concede il discarico al direttore esecutivo dell'Agenzia europea dell'ambiente per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2013;
2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante, al direttore esecutivo dell'Agenzia europea dell'ambiente, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
2.Decisione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sulla chiusura dei conti dell'Agenzia europea dell'ambiente per l'esercizio 2013 (2014/2099(DEC))
– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia europea dell'ambiente relativi all'esercizio 2013, corredata delle risposte dell'Agenzia(8),
– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità(9) dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2013, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– vista la raccomandazione del Consiglio del 17 febbraio 2015 sullo scarico da dare all'Agenzia sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),
– visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(10),
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002(11) del Consiglio, in particolare l'articolo 208,
– visto il regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull'Agenzia europea dell'ambiente e la rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale(12), in particolare l'articolo 13,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(13),
– visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(14), in particolare l'articolo 108,
– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0083/2015),
1. prende atto dei conti annuali definitivi dell'Agenzia europea dell'ambiente quali figurano in allegato alla relazione della Corte dei conti;
2. approva la chiusura dei conti dell'Agenzia europea dell'ambiente per l'esercizio 2013;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo dell'Agenzia europea dell'ambiente, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
3.Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea dell'ambiente per l'esercizio 2013 (2014/2099(DEC))
Il Parlamento europeo,
– vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea dell'ambiente per l'esercizio 2013,
– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0083/2015),
A. considerando che, stando ai suoi stati finanziari, il bilancio definitivo dell'Agenzia europea dell'ambiente (“l'Agenzia”) per l'esercizio 2013 ammontava a 49 270 722 EUR, importo che rappresenta un aumento del 18,16 % rispetto al 2012; considerando che tale aumento è in gran parte legato alle spese operative per le azioni strategiche;
B. considerando che, secondo i suoi stati finanziari, il contributo dell'Unione al bilancio dell'Agenzia per il 2013 ammontava a 34 886 367 EUR, importo che rappresenta una diminuzione dell'1,35 % rispetto al 2012;
C. considerando che la Corte dei conti, nella sua relazione sui conti annuali dell'Agenzia europea dell'ambiente relativi all'esercizio 2013 ("la relazione della Corte), ha dichiarato di aver ottenuto garanzie ragionevoli in merito all'affidabilità dei conti annuali dell'Agenzia, nonché alla legittimità e alla regolarità delle operazioni alla base di tali conti;
Seguito dato al discarico 2012
1. rileva dalla relazione della Corte che due delle osservazioni formulate nella relazione della Corte per il 2012 risultano ancora "in corso";
2. prende atto, da quanto indicato dall'Agenzia, che:
–
l'elevato livello delle spese di missione sostenute dal suo direttore esecutivo nel 2012 è dovuto alla partecipazione alla conferenza "Rio + 20" in Brasile, e alle relative missioni basate a Bruxelles e che il numero delle missioni effettuate dal direttore esecutivo è notevolmente diminuito dal 2012;
–
uno dei mezzi per comunicare i risultati del suo lavoro e l'impatto diretto sui cittadini dell'Unione è la messa a disposizione di materiale multimediale sul suo sito web;
Gestione finanziaria e di bilancio
3. osserva che gli sforzi in materia di controllo di bilancio intrapresi durante l'esercizio 2013 hanno avuto come risultato un tasso di esecuzione del bilancio del 98,66 % e che il tasso di esecuzione degli stanziamenti di pagamento è stato dell'88,92 %;
Impegni e riporti
4. prende atto del fatto che l'audit annuale della Corte non ha rilevato nulla di particolare per quanto riguarda il livello dei riporti nel 2013; e rileva che l'Agenzia ha rispettato il principio dell'annualità del bilancio e della sua tempestiva esecuzione;
Procedure di appalto e di assunzione
5. apprende dall'Agenzia che essa ha elaborato un piano pluriennale di politica del personale per il periodo 2013-2015, in linea con gli orientamenti della Commissione, che è stato approvato dal suo consiglio di amministrazione; osserva che nel 2013 l'Agenzia contava 209 membri del personale, che era composto da funzionari, agenti temporanei, agenti contrattuali ed esperti nazionali distaccati, con un decremento di otto posti rispetto al 2012;
6. accoglie con favore il fatto che l'Agenzia sia impegnata a riesaminare costantemente la propria struttura del personale e quella organizzativa, onde garantire che l'Agenzia svolga le sue attività e affronti le proprie sfide nella maniera più efficace possibile; valuta positivamente, a tale proposito, il fatto che nel 2013 sono stati aggiunti due posti di livello AD nella tabella dell'organico per coprire nuove mansioni legate a due tematiche importanti: la mitigazione dei cambiamenti climatici e la comunicazione delle informazioni sulla qualità dell'aria;
7. osserva che l'Agenzia dedica il 71 % delle proprie risorse umane allo svolgimento di mansioni operative e che ciò rappresenta un lieve aumento rispetto alla situazione del 2012; incoraggia l'Agenzia a compiere ulteriori progressi in tale direzione;
Prevenzione e gestione dei conflitti di interessi e trasparenza
8. apprende dall'Agenzia che, a seguito della valutazione concernente la sua esposizione a conflitti di interessi, la mappatura delle norme e delle prassi esistenti in seno all'Agenzia, nonché la valutazione dell'applicazione di tali norme, l'Agenzia ha messo a punto una politica di gestione e prevenzione dei conflitti di interessi, adottata dal suo consiglio di amministrazione nella riunione di giugno 2014;
9. rileva che tale politica prevede che i membri del personale e i membri del comitato scientifico debbano firmare dichiarazioni di interessi ; riconosce che le dichiarazioni di interessi dei membri del comitato scientifico vengono rese di pubblico dominio; deplora profondamente il fatto che le dichiarazioni di interessi dei membri del consiglio di amministrazione, del direttore esecutivo e degli alti dirigenti non siano disponibili al pubblico; si dichiara in disaccordo con la decisione del consiglio di amministrazione quanto al fatto che i CV e le dichiarazioni di interessi dei suoi membri non debbano essere pubblicati sul sito web dell'Agenzia; invita nuovamente l'Agenzia a porre urgentemente rimedio a tale situazione;
Controlli interni
10. apprende dalla relazione della Corte che nel 2013 l'Agenzia ha concesso sovvenzioni nell'ambito di cinque programmi a consorzi costituiti da istituzioni e organismi ambientali in Europa, organizzazioni delle Nazioni Unite e organizzazioni ambientali nazionali; osserva che, nel 2013, la spesa complessiva per le sovvenzioni ammontava a 13 900 000 EUR, pari al 31 % del totale delle spese operative; rileva che, a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte per l'esercizio 2014, l'Agenzia ha intensificato i controlli sull'ammissibilità e l'esattezza delle spese per il personale dichiarate nell'ambito dei programmi di sovvenzione, in quanto queste rappresentano la maggior parte dei costi complessivi;
11. osserva che le verifiche ex ante dell'Agenzia consistono in un'analisi documentale delle dichiarazioni di spesa, mentre le verifiche in loco presso i beneficiari sono rare; rileva con preoccupazione che i controlli esistenti forniscono solo una certezza limitata circa l'ammissibilità e l'esattezza delle spese dichiarate dai beneficiari; riconosce tuttavia che, per le operazioni controllate dalla Corte, è stata presentata la documentazione giustificativa che ha fornito una ragionevole certezza quanto alla legittimità e regolarità delle operazioni in questione;
12. apprende dall'Agenzia che, nel 2014, essa ha fornito ai beneficiari spiegazioni dettagliate e formazione per quanto riguarda i criteri di ammissibilità delle spese, e, in particolare, le metodologie accettabili per il calcolo dei costi per il personale, il tutto riportato in un manuale scritto; rileva inoltre che l'Agenzia ha condotto quattro controlli in loco al fine di verificare il calcolo dei costi dichiarati sulla base della documentazione rilevante e di analizzare l'affidabilità dei sistemi di controllo interno posti in essere; prende atto che le verifiche comprendevano il controllo dei pagamenti effettuati nel 2013, che coprivano il 20,45% dei costi complessivi del personale dei beneficiari, e osserva altresì che lo 0,12% dei costi controllati sono stati considerati non ammissibili; invita, tuttavia, l'Agenzia a migliorare ulteriormente il livello delle sue verifiche ex ante al fine di garantire l'ammissibilità dei beneficiari e di informare l'autorità di discarico in merito ad ulteriori progressi in tal senso;
Audit interno
13. apprende dalla relazione annuale di attività dell'Agenzia che la sua struttura di audit interno ha finalizzato la relazione di audit sulla gestione di stanziamenti specifici allo scopo di valutare l'impatto globale sull'Agenzia dei progetti finanziati mediante le entrate con destinazione specifica esterne; riconosce inoltre che la struttura di audit interno ha assistito attivamente l'equipe di revisori esterni incaricati dalla Commissione di esaminare le dichiarazioni di spese finanziarie per il 2010-2011;
14. apprende dall'Agenzia che il servizio di audit interno della Commissione (IAS) ha dato un seguito all'attuazione delle sue precedenti raccomandazioni mediante una revisione documentale, e che tutte le raccomandazioni rimaste in sospeso sono state concluse al 31 dicembre 2013;
Altre osservazioni
15. invita l'Agenzia a precisare, nelle sue future comunicazioni interne ed esterne, che essa riceve fondi messi a disposizione dal bilancio dell'Unione (sovvenzione dell'Unione) e non dalla Commissione o a titolo di sovvenzione comunitaria;
o o o
16. rinvia, per altre osservazioni di natura orizzontale che accompagnano la decisione di discarico, alla sua risoluzione del 29 aprile 2015(15) sulle prestazioni, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.
1.Decisione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea di controllo della pesca per l'esercizio 2013 (2014/2115(DEC))
– visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea di controllo della pesca relativi all'esercizio 2013,
– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia europea di controllo della pesca relativi all'esercizio 2013, corredata delle risposte dell'Agenzia(1),
– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(2), presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2013 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– vista la raccomandazione del Consiglio del 17 febbraio 2015 sullo scarico da dare all'Agenzia sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),
– visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(3),
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(4), in particolare l'articolo 208,
– visto il regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio del 26 aprile 2005 che istituisce un'Agenzia comunitaria di controllo della pesca e modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca(5), in particolare l'articolo 36,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(6),
– visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013 , che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(7), in particolare l'articolo 108,
– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per la pesca (A8-0100/2015),
1. concede il discarico al direttore esecutivo dell'Autorità europea di controllo della pesca per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2013;
2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante, al direttore esecutivo dell'Agenzia europea di controllo della pesca, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
2.Decisione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sulla chiusura dei conti dell'Agenzia europea di controllo della pesca per l'esercizio 2013 (2014/2115(DEC))
Il Parlamento europeo,
– visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea di controllo della pesca relativi all'esercizio 2013,
– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia europea di controllo della pesca relativi all'esercizio 2013, corredata delle risposte dell'Agenzia(8),
– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(9), presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2013 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– vista la raccomandazione del Consiglio del 17 febbraio 2015 sullo scarico da dare all'Agenzia sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),
– visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(10),
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(11), in particolare l'articolo 208,
– visto il regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio del 26 aprile 2005 che istituisce un'Agenzia comunitaria di controllo della pesca e modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca(12), in particolare l'articolo 36,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(13),
– visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013 , che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(14), in particolare l'articolo 108,
– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per la pesca (A8-0100/2015),
1. constata che i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea di controllo della pesca si presentano quali figuranti in allegato alla relazione della Corte dei conti;
2. approva la chiusura dei conti dell'Agenzia europea di controllo della pesca per l'esercizio 2013;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore al direttore esecutivo dell'Agenzia europea di controllo della pesca, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
3.Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea di controllo della pesca per l'esercizio 2013 (2014/2115(DEC))
Il Parlamento europeo,
– vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea di controllo della pesca per l'esercizio 2013
– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per la pesca (A8-0100/2015),
A. considerando che, secondo i suoi stati finanziari, il bilancio dell'Agenzia europea di controllo della pesca (di seguito "l'Agenzia") per l'esercizio 2013 ammontava a 9 216 900 EUR; che l'intera dotazione di bilancio dell'Agenzia proviene dall'Unione,
B. considerando che la Corte dei conti, nella sua relazione sui conti annuali dell'Agenzia europea di controllo della pesca relativi all'esercizio 2013 ("la relazione della Corte), ha dichiarato di aver ottenuto garanzie ragionevoli in merito all'affidabilità dei conti annuali dell'Agenzia, nonché alla legittimità e alla regolarità delle operazioni alla base di tali conti,
Seguito dato al discarico del 2012
1. apprende dalla relazione della Corte che sono state intraprese azioni correttive riguardo a un'osservazione formulata nella relazione della Corte per il 2011 che risultava "in corso" nella relazione della Corte per il 2012 e che, nella relazione della Corte per il 2013, l'azione risulta ora "completata"; osserva inoltre che sono state intraprese azioni correttive riguardo alle due osservazioni formulate nella relazione della Corte per il 2012 e che un'osservazione risulta ora "completata" e l'altra "non applicabile";
2. apprende dall'Agenzia che quest'ultima ha introdotto una procedura di previsione anticipata al fine di ridurre il livello degli stanziamenti riportati; invita l'Agenzia a continuare a cercare modi per ridurre il livello di riporti e evitare qualsiasi riporto non pianificato;
3. apprende dall'Agenzia che le informazioni sull'impatto delle sua attività sui cittadini dell'Unione sono fornite sul suo sito internet, perlopiù mediante la pubblicazione annuale di documenti strategici quali la relazione annuale d'attività o dei risultati di controlli e campagne d'ispezione; rileva che l'Agenzia sta attualmente predisponendo un nuovo sito internet per rafforzare la visibilità e la trasparenza;
4. apprende dall'Agenzia che essa valuta costantemente nuove possibilità di sviluppo di sinergie con altre agenzie, ad esempio l'accordo sul livello di servizio per condividere la capacità di audit interno, il coordinamento dei corsi di formazione e i controlli ex post realizzati con altre agenzie insediate in Spagna e Portogallo; osserva inoltre che l'Agenzia assiste attualmente l'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) fornendo un collegamento supplementare a "S-TESTA" e prevede che il proprio sito internet esterno sarà ospitato sul sito informatico secondario dell'EMSA; prende atto della collaborazione tra l'Agenzia e l'EMSA nel progetto comune del servizio di sorveglianza antipirateria (MARSURV-1);
Bilancio e gestione finanziaria
5. osserva che gli sforzi in materia di controllo di bilancio intrapresi durante l'esercizio 2013 hanno portato a un tasso di esecuzione del bilancio pari al 98,64% e che il tasso di esecuzione degli stanziamenti di pagamento è stato del 83,85%; apprende dalla relazione della Corte che l'elevato livello degli stanziamenti impegnati indica che gli impegni sono contratti in maniera tempestiva;
Impegni e riporti
6. rileva con preoccupazione che il livello degli stanziamenti impegnati riportati al 2014 è stato elevato, del 38% per il Titolo II (Spese amministrative) e del 43% per il Titolo III (Spese operative); rileva dalla risposta dell'Agenzia che i riporti del Titolo II erano in parte dovuti all'importo e alla tempistica dei pagamenti degli adeguamenti retroattivi delle retribuzioni relative al 2011 e al 2013, situazione che è stata chiarita nel novembre 2013; riconosce dalla relazione della Corte che i riporti del Titolo III erano dovuti prevalentemente ai numerosi progetti informatici lanciati nel 2013 o in corso durante tale esercizio;
Procedure di appalto e di assunzione
7. apprende dall'Agenzia che il suo Consiglio di amministrazione ha adottato nel marzo 2014, conformemente agli orientamenti della Commissione, un piano pluriennale per la politica del personale 2015-2017; osserva che, al 31 dicembre 2013, l'Agenzia disponeva di 68 posti autorizzati nella propria tabella dell'organico, consistente di agenti temporanei, agenti contrattuali e esperti nazionali in comando, e che 65 di tali posti erano coperti;
Prevenzione e gestione dei conflitti di interessi e trasparenza
8. apprende dall'Agenzia che la sua politica globale per la prevenzione e la gestione dei conflitti d'interessi è stata adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Agenzia in ottobre 2014, ed è accessibile al pubblico sul suo sito internet; invita l'Agenzia a informare l'autorità di discarico circa l'esito concreto di tale politica e di fornire un resoconto dei casi entro la fine di giugno 2015;
9. osserva che tale politica impone l'obbligo di pubblicare esclusivamente le dichiarazioni d'interessi dei membri del Consiglio di amministrazione, del direttore esecutivo e dei capi unità, ma non i loro CV, la cui pubblicazione avviene su base volontaria; apprende dall'Agenzia che tale obbligo non si applica ai membri del comitato consultivo, la cui indipendenza dovrebbe anche essere assicurata; invita l'Agenzia a rivedere questa politica e a pubblicare i CV del direttore esecutivo, dei capi unità e dei membri del consiglio di amministrazione su base obbligatoria; invita l'Agenzia a pubblicare inoltre i CV e le dichiarazioni di interessi dei membri del comitato consultivo al fine di contribuire a una maggiore trasparenza;
Audit interno
10. osserva che il Servizio di audit interno della Commissione (IAS) ha svolto un audit finalizzato a valutare l'adeguatezza della configurazione e dell'applicazione pratica del sistema di controllo interno per quanto riguarda la pianificazione strategica dei dispiegamenti comuni messi in atto dall'Agenzia; riconosce che il SAI ha accertato che il sistema di controllo interno in vigore fornisce una ragionevole garanzia di raggiungimento degli obiettivi operativi per quanto riguarda la pianificazione strategica dei dispiegamenti comuni;
11. riconosce che l'IAS ha effettuato una verifica documentale dell'attuazione delle sue raccomandazioni precedenti all'Agenzia, da cui è emerso che, al 31 dicembre 2013, non è rimasta in sospeso alcuna raccomandazione critica o molto importante;
Altre osservazioni
12. riconosce la qualità e l'importanza dei compiti svolti dall'agenzia e apprezza la sua efficacia, la sua costanza e gli ottimi risultati conseguiti dalla sua creazione;
13. evidenzia l'importanza del ruolo dell'Agenzia nella messa in atto della politica comune della pesca e nel conseguimento dei relativi obiettivi, segnatamente per quanto attiene all'obbligo di sbarco e alle esigenze di seguito, controllo e sorveglianza dell'attività di pesca;
14. esorta l'Agenzia a garantire un coordinamento e una messa in atto adeguati delle attività di controllo in tutti gli Stati membri;
o o o
15. rinvia, per le altre osservazioni di natura trasversale che accompagnano la decisione sul discarico, alla sua risoluzione del 29 aprile 2015(15) sulle prestazioni, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.
1.Decisione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per l'esercizio 2013 (2014/2108(DEC))
– visti i conti annuali definitivi dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare relativi all'esercizio 2013,
– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare relativi all'esercizio 2013, corredata delle risposte dell'Autorità(1),
– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti(2), presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2013 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– vista la raccomandazione del Consiglio del 17 febbraio 2015 sul discarico da concedere all'Autorità per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),
– visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(3),
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002(4) del Consiglio, in particolare l'articolo 208,
– visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare(5), in particolare l'articolo 44,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(6),
– visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(7), in particolare l'articolo 108,
– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0097/2015),
1. concede il discarico al direttore esecutivo dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2013;
2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante, al direttore esecutivo dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
2.Decisione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sulla chiusura dei conti dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per l'esercizio 2013 (2014/2108(DEC))
Il Parlamento europeo,
– visti i conti annuali definitivi dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare relativi all'esercizio 2013,
– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare relativi all'esercizio 2013, corredata delle risposte dell'Autorità(8),
– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti(9), presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2013 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– vista la raccomandazione del Consiglio del 17 febbraio 2015 sul discarico da concedere all'Autorità per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),
– visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(10),
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002(11) del Consiglio, in particolare l'articolo 208,
– visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare(12), in particolare l'articolo 44,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(13),
– visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(14), in particolare l'articolo 108,
– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0097/2015),
1. constata che i conti annuali definitivi dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare si presentano quali figuranti in allegato alla relazione della Corte;
2. approva la chiusura dei conti dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per l'esercizio 2013;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
3.Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per l'esercizio 2013 (2014/2108(DEC))
Il Parlamento europeo,
– vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per l'esercizio 2013,
– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0097/2015),
A. considerando che, secondo i suoi stati finanziari, il bilancio definitivo dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare ("l'Autorità") per l'esercizio 2013 ammontava a 78 051 000 EUR, con un decremento dello 0,31% rispetto al 2012;
B. considerando che l'intero bilancio dell'Autorità deriva dal bilancio dell'Unione;
C. considerando che la Corte dei conti ("la Corte"), nella sua relazione sui conti annuali dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per l'esercizio 2013 ("la relazione della Corte") ha dichiarato di aver ottenuto ragionevoli garanzie in merito all'affidabilità dei conti annuali dell'Autorità, nonché alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti;
Seguito dato al discarico del 2012
1. prende atto dalla relazione della Corte che, per quanto riguarda tre osservazioni formulate nella relazione della Corte per il 2011, che risultavano "in corso" dalla relazione della Corte per il 2012, sono state intraprese azioni correttive e due delle azioni risultano ora "completate", e una "non applicabile"; osserva inoltre che, per le tre osservazioni formulate nella relazione della Corte per il 2012, sono state intraprese azioni correttive e un'osservazione risulta ora "completata", una "non applicabile" e una "in corso";
2. apprende dall'Autorità che:
–
la convalida dei sistemi locali è stata inserita, ove opportuno, nella convalida dei sistemi contabili del contabile, unitamente ai sistemi centrali ABAC e SAP;
–
il monitoraggio del livello di esecuzione del bilancio e del livello complessivo dei riporti continua ad essere migliorato al fine di mantenere i riporti in linea con gli obiettivi di esecuzione di bilancio fissati per le attività operative;
–
l'elezione del presidente e del vicepresidente del consiglio di amministrazione si svolgerà in seduta pubblica in audio streaming a scrutinio segreto, come previsto dal suo regolamento, approvato nel giugno 2013;
–
il dialogo periodico con i soggetti interessati dell'Autorità costituisce regolare prassi; prende atto delle azioni intraprese a favore della trasparenza, come la consultazione pubblica sulla trasformazione in un'iniziativa "EFSA pubblica" o i gruppi di specialisti dell'EFSA;
–
nei settori della gestione dei dati, della continuità operativa e della sicurezza informatica, sono state attuate le raccomandazioni del consulente esterno; invita l'Autorità a informare l'autorità di discarico sugli ulteriori risultati in merito all'attuazione di azioni correttive;
–
l'Autorità ha ottimizzato la propria pagina web per renderla di più facile utilizzo e agevolare la consultazione su importanti aspetti dell'attività scientifica, come la competenza scientifica, la raccolta di dati, le metodologie di valutazione dei rischi, i pareri di valutazione dei rischi e il modo in cui possono influenzare i cittadini dell'Unione grazie ad un rapido accesso alla consulenza scientifica, alle pubblicazioni specialistiche o alle ultime notizie;
Gestione finanziaria e di bilancio
3. osserva che gli sforzi in materia di monitoraggio di bilancio intrapresi durante l'esercizio 2013 hanno avuto come risultato un tasso di esecuzione del bilancio pari al 98,80%, il che rappresenta una lieve diminuzione rispetto all'esercizio precedente (99,30%), e che il tasso di esecuzione degli stanziamenti di pagamento è stato elevato, attestandosi al 90,80%; prende atto dalla relazione annuale relativa al 2013 dell'Autorità (RAA) che, nel quadro del titolo I (Personale) e del titolo II (Infrastruttura), il bilancio è stato pienamente eseguito, mentre al titolo III (Operazioni) il tasso di esecuzione ha raggiunto il 96,99%;
4. apprende dalla RAA che il livello di esecuzione del bilancio è pari all'1% al di sotto dell'obiettivo iniziale e che il livello globale dei pagamenti si situa al 2% al di sotto dell'obiettivo iniziale; riconosce, tuttavia, che gli sforzi di monitoraggio di bilancio intrapresi nell'esercizio 2013 continuano a contribuire al costante tasso elevato di esecuzione del bilancio;
Impegni e riporti
5. apprende dalla RAA che gli stanziamenti impegnati riportati al 2014 ammontano a 6 431 431 EUR, con un decremento rispetto all'esercizio precedente; osserva che la riduzione è in gran parte legata alla centralizzazione dei pagamenti agli esperti che comportano una maggiore efficienza nella gestione dei pagamenti, come pure al bilancio operativo per le tecnologie dell'informazione che non è stato incrementato con storni da altri settori alla fine del 2013;
6. osserva che, sebbene dal 2008 i riporti complessivi siano diminuiti regolarmente, passando dal 23% all'11%, e il tasso dei pagamenti sia aumentato dal 73% al 91%, sono necessari ulteriori miglioramenti nel monitoraggio dell'esecuzione del bilancio affinché il livello dei riporti resti in linea con gli obiettivi di esecuzione del bilancio fissati per le attività operative;
Storni
7. rileva che il livello degli storni è rimasto entro i limiti fissati dalla normativa finanziaria, in quanto lo storno dal titolo I (Personale) al titolo II (Infrastruttura) è stato pari a 418 965 EUR, vale a dire il 4,7% del titolo II; riconosce che tale storno è legato principalmente al rigetto da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea ella proposta della Commissione relativa all'indicizzazione degli stipendi del 2011, che ha permesso all'Autorità di anticipare i pagamenti relativi all'acquisto di edifici e di ridurre i pagamenti di interessi;
Procedure di appalto e di assunzione
8. apprende dai conti annuali dell'Autorità che il 93,45% dei posti previsti era coperto alla fine del 2013; riconosce che, rispetto al 2012, il tasso di occupazione è diminuito;
Prevenzione e gestione dei conflitti di interessi e trasparenza
9. apprende dall'Autorità che, a seguito della consultazione con i principali partner nel 2014, essa ha chiarito e in parte rivisto le sue norme di attuazione in materia di politica sull'indipendenza concernente le dichiarazioni di interessi; si rammarica, tuttavia, che la procedura rivista di screening delle dichiarazioni di interessi annuali, speciali e orali dei membri del comitato scientifico dell'Autorità, dei gruppi scientifici e dei gruppi di lavoro sia ancora sotto l'autorità dei capi unità; osserva comunque che tale procedura ha introdotto i criteri su cui si basa lo screening, come pure il ruolo del responsabile dello screening, che deve segnalare immediatamente ogni eventuale conflitto di interessi al rispettivo responsabile di riferimento;
10. esprime profondo rammarico per il fatto che le principali lacune presenti nelle norme di attuazione dell'Autorità non siano state colmate nonostante il riesame; rileva, in particolare, il fatto che la valutazione degli interessi dei ricercatori sia eseguita in rapporto al mandato del gruppo interessato anziché al mandato dell'Autorità, mentre quest'ultimo è usato come ambito della dichiarazione di tali interessi;
11. sollecita l'Autorità a compiere sforzi concreti per eliminare tale pratica potenzialmente arbitraria dalle sue procedure interne onde garantire l'imparzialità dell'Autorità nei confronti della prevenzione e della gestione dei conflitti di interesse ed eliminare qualsiasi rischio; esprime profondo disappunto per la pratica corrente dell'Autorità di applicare agli esperti provenienti da organizzazioni per la sicurezza alimentare una politica di doppio standard sul piano del conflitto di interessi e in contrasto con quella applicata al personale di altre categorie; invita inoltre l'Autorità ad adottare una politica in materia di porte girevoli entro la fine di settembre 2015;
12. ritiene che debbano essere trattati con la massima attenzione soprattutto gli interessi finanziari e che occorra chiedere agli esperti di dichiarare se le loro attività siano state remunerate o meno; è del parere che, in tal caso, occorra specificare l'importo; reputa che la prassi attuale utilizzata dagli esperti per rendere anonimi i loro interessi, ad esempio attraverso l'uso dell'espressione "società privata", non debba essere accettata dall'Autorità;
13. osserva con preoccupazione che, secondo la recente decisione del Mediatore europeo, l'Autorità "dovrebbe rivedere le sue norme sul conflitto di interessi, nonché le relative istruzioni e i moduli da essa utilizzati per le dichiarazioni di interesse" onde "garantire che gli esperti che lavorano nel mondo accademico dichiarino all'EFSA tutte le informazioni pertinenti"; invita l'Autorità a far sì che i ricercatori appartenenti ai suoi comitati e gruppi di lavoro rendano noti gli accordi finanziari tra i dipartimenti delle università per cui lavorano e le società commerciali quando queste rientrano nell'ambito di competenza dell'Autorità;
14. prende atto del chiarimento della portata dei conflitti di interessi con nuove definizioni, per quanto riguarda tra l'altro l'obbligo di dichiarare anche il minimo interesse economico o la prassi che consente di rendere anonimi gli interessi degli esperti solo in via eccezionale, esclusivamente per garantire la conformità con la normativa sulla protezione dei dati; esprime tuttavia rammarico per il fatto che la definizione di "interesse" (di cui all'articolo 2, punto 2, lettera a), della decisione del direttore esecutivo dell'Autorità sulle dichiarazioni d'interesse) non includa anche "eventuali interessi personali pertinenti, di natura finanziaria o non finanziaria, relazioni personali o familiari, ecc.", come stabilito negli Orientamenti della Commissione per il 2013 sulla prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse nelle agenzie decentrate dell'UE.
15. osserva con preoccupazione che la revisione, da parte dell'Agenzia, delle norme in materia di dichiarazioni di interesse escludono esplicitamente gli esperti di organizzazioni di sicurezza alimentare designati dagli Stati membri che ricevono più del 50% del loro finanziamento da fonti private;
16. apprende dall'Autorità che viene applicato un periodo di riflessione di due anni, successivamente all'impiego presso l'Autorità, seguendo un approccio basato sul rischio per gli esperti impiegati dall'industria alimentare, ma non per tutte le altre forme di collaborazione con società nell'ambito di competenza dell'Autorità; ribadisce la sua richiesta secondo cui l'Autorità dovrebbe applicare un periodo di riflessione di due anni a tutti gli interessi concreti connessi al settore agroalimentare, includendo il finanziamento della ricerca, i contratti di consulenza e le posizioni decisionali nelle organizzazioni influenzate dal settore; invita l'Autorità a informare l'autorità di discarico in merito ai risultati della valutazione d'impatto in corso sull'introduzione di ulteriori periodi di riflessione, che avverrà nel quadro della prossima revisione della politica, e a includere nelle sue relazioni annuali le misure adottate per far rispettare il periodo di riflessione attuato; chiede che la valutazione d'impatto utilizzi quale primo indicatore l'indipendenza dell'Autorità dai settori economici che essa regolamenta;
17. esprime profondo rammarico per il fatto che l'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento del consiglio di amministrazione prevedesse una procedura non trasparente per l'elezione del suo presidente e vicepresidente, ovvero a ballottaggio segreto, nonostante la raccomandazione emanata dall'autorità di discarico nel 2014; sollecita l'Autorità a modificare le sue regole, a far sì che ciascun voto sia trasparente e soddisfi l'obbligo di rendicontabilità entro la fine di settembre 2015 e ad astenersi da qualsiasi nomina secondo la procedura segreta;
18. ritiene che l'Autorità debba prestare ulteriore attenzione all'opinione pubblica e impegnarsi il più possibile per instaurare un dialogo aperto e trasparente;
19. si congratula con l'Autorità per l'introduzione della riproducibilità dei suoi pareri scientifici quale obiettivo strategico della sua iniziativa per la trasparenza e la incoraggia a mantenere tali impegni estremamente importanti, fornendo in particolare un accesso integrale e proattivo all'insieme dei dati utilizzati per questi pareri scientifici;
Controlli interni
20. apprende dalla relazione della Corte che la maggior parte degli standard di controllo interno (SCI) sono stati soddisfatti in base all'autovalutazione dell'Autorità condotta nel 2012 e 2013; rileva con preoccupazione che lo SCI 4 ("Valutazione del personale e sviluppo") e lo SCI 11 ("Gestione dei documenti") non erano soddisfatti al momento dell'audit della Corte, e invita l'Autorità a informare l'autorità di discarico in merito all'esecuzione dello SCI 4 e dello SCI 11;
21. rileva con preoccupazione che il programma di lavoro annuale dell’Autorità non contiene dettagli sufficienti in merito alla pianificazione degli appalti e delle sovvenzioni che permettano di sancire le decisioni di finanziamento in conformità a quanto disposto dall’articolo 64 delle modalità di esecuzione del regolamento finanziario dell’Autorità; invita l'Autorità a porre rimedio a questa carenza, in quanto includere tali dettagli consentirebbe un monitoraggio più efficace di appalti e sovvenzioni;
Audit interno
22. rileva che il servizio di audit interno della Commissione (IAS) ha effettuato una valutazione completa dei rischi nel 2013, con un conseguente piano strategico di audit interno per l'Autorità che elenca gli aspetti proposti per l'audit nel 2014-2016, e ha seguito l'attuazione delle sue precedenti raccomandazioni;
23. deplora che, nel corso di tale valutazione dei rischi, l'IAS abbia individuato alcuni processi di elevati rischi intrinseci, con controlli ritenuti assenti o insufficienti; riconosce che l'Autorità ha preparato un piano d'azione volto ad affrontare tali carenze, che sarà seguito dall'IAS nel corso della prossima valutazione approfondita dei rischi; invita l'Autorità a informare l'autorità di discarico in merito all'attuazione delle eventuali azioni correttive;
24. esprime rammarico per il fatto che, rispetto ai termini fissati dall'Autorità nei piani d'azione iniziali, è stata ritardata l'attuazione di cinque precedenti raccomandazioni dell'IAS definite "molto importanti"; trova particolarmente inaccettabile che l'attuazione delle raccomandazioni in materia di gestione della sicurezza delle informazioni sia in ritardo da oltre 36 mesi, con la conseguente possibilità di accedere alle informazioni riservate senza autorizzazione o di rilasciare informazioni senza approvazione preventiva; invita l'Autorità a informare l'autorità di discarico in merito alle ragioni del ritardo e ad attuare in via d'urgenza azioni correttive;
Altre osservazioni
25. osserva con preoccupazione che, per gli spostamenti da e per l'aeroporto, l'Autorità utilizza un gruppo che effettua servizi di trasporto e che nel 2013 il costo è stato di 918.668 EUR; sollecita l'Autorità a trovare una soluzione meno costosa per tale finalità;
26. plaude alle misure esemplari adottate dall'Autorità per quanto concerne le soluzioni efficienti sotto il profilo dei costi e dell'ambiente per la sua sede; invita l'Autorità a portare avanti tale buona prassi;
27. invita l'Autorità a precisare nelle sue future comunicazioni interne ed esterne che essa riceve fondi messi a disposizione dal bilancio dell'Unione (sovvenzione dell'Unione) e non una sovvenzione della Commissione;
28. è particolarmente consapevole dell'interesse pubblico nel processo decisionale in seno all'Autorità, che si svolge nell'ambito del suo ruolo giuridico e delle sue responsabilità; constata che, nel 2013, l'Autorità ha destinato il 74% delle sue risorse umane alle attività scientifiche, alla valutazione e alla raccolta dei dati, e che ciò rappresenta un lieve aumento rispetto alla situazione relativa al 2012; incoraggia l'Autorità a compiere ulteriori progressi in tale direzione;
o o o
29. rinvia, per le altre osservazioni di natura trasversale che accompagnano la decisione sul discarico, alla sua risoluzione del 29 aprile 2015(15) sulle prestazioni, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.
1.Decisione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere per l'esercizio 2013 (2014/2119(DEC))
– visti i conti annuali definitivi dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere relativi all'esercizio 2013,
– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere relativi all'esercizio 2013, corredata dalle risposte dell'Istituto(1),
– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(2) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2013, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– vista la raccomandazione del Consiglio del 17 febbraio 2015 sullo scarico da dare all'Istituto per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),
– visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(3),
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002(4), in particolare l'articolo 208,
– visto il regolamento (CE) n. 1922/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Istituto europeo per l'uguaglianza di genere(5), in particolare l'articolo 15,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(6),
– visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(7), in particolare l'articolo 108,
– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A8-0098/2015),
1. concede il discarico al direttore dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere per l'esecuzione del bilancio dell'Istituto per l'esercizio 2013;
2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
2.Decisione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sulla chiusura dei conti dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere per l'esercizio 2013 (2014/2119(DEC))
Il Parlamento europeo,
– visti i conti annuali definitivi dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere relativi all'esercizio 2013,
– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere relativi all'esercizio 2013, corredata dalle risposte dell'Istituto(8),
– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(9) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2013, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– vista la raccomandazione del Consiglio del 17 febbraio 2015 sullo scarico da dare all'Istituto per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),
– visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(10),
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002(11), in particolare l'articolo 208,
– visto il regolamento (CE) n. 1922/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Istituto europeo per l'uguaglianza di genere(12), in particolare l'articolo 15,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(13),
– visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(14), in particolare l'articolo 108,
– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A8-0098/2015),
1. constata che i conti annuali definitivi dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere si presentano quali figuranti in allegato alla relazione della Corte dei conti;
2. approva la chiusura dei conti dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere per l'esercizio 2013;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
3.Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere per l'esercizio 2013 (2014/2119(DEC))
Il Parlamento europeo,
– vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere per l'esercizio 2013,
– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A8-0098/2015),
A. considerando che, stando ai suoi rendiconti finanziari, il bilancio definitivo dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere ("l'Istituto") per l'esercizio 2013 ammontava a 10 024 535 EUR, importo che rappresenta un aumento del 29,49% rispetto al 2012,
B. considerando che la Corte dei conti, nella sua relazione sui conti annuali dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere per l'esercizio 2013 ("la relazione della Corte”), ha dichiarato di aver ottenuto ragionevoli garanzie in merito all'affidabilità dei conti annuali dell’Istituto nonché alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti;
Seguito dato al discarico del 2012
1. rileva, sulla base della relazione della Corte che, per quanto riguarda due osservazioni formulate nella relazione della Corte per il 2011 e contrassegnate come "in corso" nella relazione della Corte per il 2012, sono state adottate azioni correttive e una sola osservazione è contrassegnata nella relazione della Corte per il 2013 come completata mentre l'altra è contrassegnata come "in corso"; rileva, inoltre, che anche per le due osservazioni formulate nella relazione della Corte per il 2012 sono state adottate azioni correttive e un’osservazione è ora contrassegnata come "completata" e l'altra come "in corso”;
2. apprende dall'Istituto che le informazioni relative all’impatto delle sue attività sui cittadini dell'Unione sono disponibili sul suo sito web, che è stato aggiornato, e sono state rese più accessibili attraverso l'uso dei social media;
3. osserva che, per migliorare le procedure di appalto, la pianificazione e il controllo, l'Istituto ha introdotto uno strumento di monitoraggio che controlla le date previste per ogni fase delle procedure d'appalto annuali;
Gestione finanziaria e di bilancio
4. osserva che gli sforzi in materia di controllo di bilancio intrapresi durante l'esercizio 2013 hanno portato a un tasso di esecuzione del bilancio pari al 98,01% e che il tasso di esecuzione degli stanziamenti di pagamento è stato del 76,93%;
5. apprende dall'Istituto che, secondo i suoi piani volti a garantire un monitoraggio e una rendicontazione adeguati in materia di esecuzione del bilancio, una procedura di controllo di bilancio centralizzata è stata adottata nel 2013; invita l'Istituto ad informare l'autorità di discarico in merito ai risultati ottenuti attraverso tale valutazione;
Impegni e riporti
6. apprende dalla relazione della Corte che, nel 2013, il livello globale degli stanziamenti impegnati è stato del 99%, il che indica che gli impegni erano stati contratti in maniera tempestiva; accoglie con favore l'ulteriore riduzione del livello complessivo dei riporti da 2 500 000 EUR (32%) nel 2012 a 2 200 000 EUR (29%) nel 2013; sottolinea che tali riporti interessano principalmente il Titolo III (spese operative) per 2 000 000 EUR, pari al 56% degli stanziamenti impegnati corrispondenti; riconosce che tali riporti interessano principalmente le procedure di aggiudicazione degli appalti concluse in ritardo nel 2013 per motivi in gran parte indipendenti dalla volontà dell'Istituto, quali la decisione differita della Presidenza del Consiglio dell'Unione riguardo a un argomento allo studio;
7. rileva che, sulla base della relazione della Corte, il livello di riporti è in linea con il principio dell'annualità del bilancio;
Procedure di appalto e di assunzione
8. apprende dall'Istituto che la sua procedura di assunzione e selezione è stata aggiornata secondo le raccomandazioni dell'autorità di discarico e comprende ora prove scritte e le relative ponderazioni, finalizzate prima della revisione di qualsiasi candidatura;
9. apprende dall'Istituto che dal 2013 il suo programma di lavoro annuale contempla una decisione di finanziamento in cui sono indicati nuovi dettagli in materia di appalti, compreso il bilancio totale annuo riservato agli appalti operativi e il calendario indicativo per il varo delle procedure di appalto;
10. apprende dall'Istituto che è stato sviluppato uno strumento centralizzato di monitoraggio degli appalti, che riguarda tutte le procedure di appalto ed indica le date previste e reali delle principali fasi procedurali in ogni gara d'appalto;
Prevenzione e gestione dei conflitti d'interesse e trasparenza
11. prende atto che il consiglio di amministrazione dell'Istituto ha adottato la politica di gestione dei conflitti di interesse dopo che la relativa proposta è stata esaminata e approvata dalla Commissione europea; apprende dall'Istituto che tale politica prevede la pubblicazione dei CV e delle dichiarazioni di interessi dei membri del consiglio di amministrazione, del direttore e degli alti dirigenti che vengono inseriti sul sito web dell'Istituto;
Audit interno
12. apprende dall'Istituto che, nel 2013, il Servizio di audit interno (IAS) della Commissione ha svolto attività di audit conformemente al piano di audit strategico dell'Istituto; osserva che questo lavoro comprendeva un audit sulla gestione delle risorse umane che ha individuato buone pratiche e ragionevoli garanzie per quanto riguarda la struttura della gestione delle risorse umane;
13. rileva con preoccupazione che, nel corso dell'analisi del rischio, l'IAS ha individuato talune procedure dall'elevato rischio intrinseco che non potevano essere riviste nell'ambito del piano di audit strategico dell'Istituto, dato che i controlli sono stati giudicati assenti o insufficienti; accoglie con favore la presentazione di un piano d'azione volto ad affrontare tali zone ad alto rischio; attende la prossima valutazione approfondita del rischio che darà seguito a questo piano d'azione e invita l'Istituto ad informare l'autorità di discarico dei suoi risultati;
14. apprende dall'Istituto che, al 31 dicembre 2013, nessuna raccomandazione classificata come "critica" o "molto importante" da parte dell'IAS era rimasta in sospeso;
Altre osservazioni
15. evidenzia che l'Istituto è stato creato per promuovere la parità di genere, tra cui l'integrazione della dimensione di genere in tutte le politiche dell'Unione e nelle politiche nazionali collegate, la lotta alla discriminazione basata sul sesso e la sensibilizzazione dei cittadini dell'Unione sulla parità di genere; segnala che secondo il programma annuale di lavoro dell'Istituto la sua missione è quella di diventare il centro di ricerca europeo sulle problematiche di genere;
16. segnala che l'Istituto svolge un ruolo fondamentale poiché una parità effettiva e reale tra donne e uomini va promossa e garantita in tutte le sfere della vita pubblica e privata;
17. esorta l'Istituto ad inserire nel suo programma di lavoro annuale le riunioni annuali congiunte che si tengono tra la commissione del Parlamento per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e l'Istituto; invita l'Istituto a presentare regolarmente i risultati e l'esito delle sue ricerche dinanzi alle commissione competenti del Parlamento; rileva che l'Istituto dovrebbe agevolare l'accesso in modo maggiormente proattivo alle informazioni in materia di genere, basate sul lavoro svolto dai suoi membri, alla commissione per i diritti della donna e dell'uguaglianza di genere del Parlamento; ritiene che ciò offrirebbe ai membri strumenti d'informazione importanti e più efficaci;
18. sollecita una migliore interazione tra priorità legislative e non legislative della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e le ricerche dell'Istituto; riconosce l'importanza del ruolo dell'Istituto nel raccogliere dati affidabili, comparabili disaggregati per sesso e fondamentali per l'elaborazione di politiche nazionali e unionali, segnatamente sulla violenza legata al genere; invita l'Istituto a collaborare strettamente con l'Eurostat e con l'Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali al fine di elaborare regolarmente relazioni su tematiche che la commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere ritiene della massima importanza, segnatamente la violenza contro le donne e le caratteristiche dell'occupazione femminile;
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19. rinvia, per le altre osservazioni di carattere orizzontale che accompagnano la sua decisione di discarico, alla propria risoluzione del 29 aprile 2015(15) sulle prestazioni, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.
1.Decisione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali per l'esercizio 2013 (2014/2121(DEC))
– visti i conti annuali definitivi dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali relativi all'esercizio 2013,
– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali relativi all'esercizio 2013, corredata delle risposte dell'Autorità(1),
– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(2), presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2013, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– vista la raccomandazione del Consiglio del 17 febbraio 2015 sullo scarico da dare all'Autorità sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),
– visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(3),
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(4), in particolare l'articolo 208,
– visto il regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione(5), in particolare l'articolo 64,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(6),
– visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013 , che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(7), in particolare l'articolo 108,
– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0096/2015),
1. concede il discarico al direttore esecutivo dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali per l'esecuzione del bilancio dell'Autorità per l'esercizio 2013;
2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore esecutivo dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
2.Decisione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sulla chiusura dei conti dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali per l'esercizio 2013 (2014/2121(DEC))
Il Parlamento europeo,
– visti i conti annuali definitivi dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali relativi all'esercizio 2013,
– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali relativi all'esercizio 2013, corredata delle risposte dell'Autorità(8),
– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(9), presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2013, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– vista la raccomandazione del Consiglio del 17 febbraio 2015 sullo scarico da dare all'Autorità sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),
– visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(10),
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(11), in particolare l'articolo 208,
– visto il regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione(12), in particolare l'articolo 64,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(13),
– visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013 , che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(14), in particolare l'articolo 108,
– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0096/2015),
1. constata che i conti annuali definitivi dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali si presentano quali figuranti in allegato alla relazione della Corte dei conti;
2. approva la chiusura dei conti dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali relativi all'esercizio 2013;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore al direttore esecutivo dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
3.Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali per l'esercizio 2013 (2014/2121(DEC))
Il Parlamento europeo,
– vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali per l'esercizio 2013,
– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0096/2015),
A. considerando che, secondo la sua scheda finanziaria, il bilancio definitivo dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (in appresso "l'Autorità") per l'esercizio 2013 ammontava a 18 767 470 EUR, importo che rappresenta un aumento del 19,88% rispetto al 2012, dovuto alla recente creazione dell'Autorità;
B. considerando che la Corte dei conti, nella sua relazione sui conti annuali dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali per l'esercizio 2013 ("la relazione della Corte") ha dichiarato di aver ottenuto garanzie ragionevoli in merito all'affidabilità dei conti annuali dell'Autorità, nonché alla legittimità e alla regolarità delle operazioni alla base di tali conti;
Seguito dato al discarico del 2012
1. prende atto del fatto che, nella relazione della Corte, sono state intraprese azioni correttive per quanto riguarda tre osservazioni formulate nella relazione della Corte per il 2012 che risultavano "in corso" e che due delle azioni risultano ora "completate"; osserva inoltre che sono state intraprese azioni correttive per le tre osservazioni formulate nella relazione della Corte per il 2012 e che un'osservazione risulta ora "completata", una "non applicabile" e una "in corso";
2. apprende dall'Autorità che:
–
ha rafforzato la sua capacità di supporto alle procedure di appalto a livello di organizzazione, definendo chiaramente ruoli e responsabilità dei funzionari coinvolti nelle procedure d'appalto e del personale operativo, nonché mediante formazioni specifiche sugli appalti per tutte le categorie di personale interessate;
–
ha adottato regole sulla gestione dei conflitti d'interessi, rivedendole alla luce degli orientamenti della Commissione sulla prevenzione e la gestione dei confitti di interesse nelle agenzie decentrate dell'UE;
–
ha rinnovato il proprio sito internet al fine di migliorare la trasparenza e l'accessibilità delle informazioni fornite;
–
ha pubblicato i CV dei membri del Consiglio d'amministrazione e le dichiarazioni d'interessi del presidente e del direttore esecutivo.
Esorta l'Autorità a pubblicare anche le dichiarazioni d'interessi dei membri del Consiglio d'amministrazione e del Consiglio delle autorità di vigilanza;
Gestione finanziaria e di bilancio
3. osserva con preoccupazione che il livello di stanziamenti impegnati riportati era elevato (28%), in particolare per il Titolo II (30%) e il Titolo III (85%), e configura un aumento rispetto agli esercizi precedenti;
Impegni e riporti
4. riconosce che i riporti sono stati dovuti alla strategia informatica e al piano di attuazione pluriennali, oltre che a contratti specifici di servizi da fornire nel 2014; riconosce altresì che gli impegni connessi sono legittimi, regolari e oggetto di stime valide, visto il basso tasso di annullamenti per gli stanziamenti riportati dall'esercizio 2012;
5. condivide fermamente l'osservazione della Corte secondo la quale l'utilizzo di stanziamenti 2013 a copertura di attività 2014 in tali proporzioni è in contrasto con il principio di bilancio dell'annualità; esorta l'Autorità a informare l'autorità di discarico in merito alle iniziative che prenderà per ridurre l'importo dei riporti;
Procedure di appalto e di assunzione
6. osserva che la relazione della Corte non formula commenti riguardo alle procedure di assunzione dell'Autorità;
Controlli interni
7. apprende dalla relazione della Corte che nel 2013 il Consiglio di amministrazione ha adottato 16 norme di controllo interno dell'Autorità; rileva che l'attuazione di tali norme risulta essere in corso, sulla base di un piano d'azione preciso concordato con il servizio di audit interno della Commissione (IAS);
8. deplora che gli impegni giuridici dell'Autorità non siano sempre stati autorizzati dagli ordinatori validamente delegati e non siano stati sistematicamente preceduti da impegni di bilancio adeguatamente autorizzati; ricorda all'Autorità che il rispetto dei circuiti finanziari definiti nel regolamento finanziario è essenziale; riconosce che sono state avviate azioni correttive per affrontare tali carenze; esorta l'Autorità a informare in dettaglio l'autorità di discarico in merito ai risultati delle azioni riguardanti la gestione dei circuiti finanziari;
Audit interno
9. apprende dall'Autorità che, nel 2013, l'IAS ha svolto un riesame limitato dell'attuazione delle norme di controllo interno risultanti dal piano strategico di audit e dalla precedente valutazione dei rischi dell'IAS;
10. osserva che, a seguito di tale riesame, l'Autorità ha elaborato un piano d'azione per trattare le venti raccomandazioni identificate dall'IAS, tre delle quali erano qualificate come "molto importanti"; riconosce che l'IAS ritiene che il piano d'azione tratterà adeguatamente i rischi identificati e, se attuato come pianificato, li ridurrà;
11. apprende dall'Autorità che l'IAS ha seguito l'attuazione delle sue raccomandazioni precedenti e che, al 31 dicembre 2013, né raccomandazioni critiche, né raccomandazioni molto importanti erano in sospeso.
Altre osservazioni
12. rammenta che il Parlamento è stato determinante nell'istituzione di un nuovo e completo Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF) in seguito alla crisi finanziaria, nonché nella creazione dell'Autorità nel 2011, che ne fa parte;
13. prende atto dell'osservazione formulata dalla Commissione nella sua ultima relazione sull'operato delle autorità europee di vigilanza (AEV) e del SEVIF secondo cui, nonostante le difficili circostanze, le AEV hanno costituito rapidamente organizzazioni ben funzionanti, che nel complesso hanno registrato buoni risultati a fronte di un ampio raggio di azione e sono riuscite altresì a rispondere alle crescenti richieste con risorse umane limitate;
14. sottolinea che il ruolo svolto dall'Autorità nella promozione di un regime comune di vigilanza in tutto il mercato unico è essenziale per garantire una migliore integrazione, efficienza e sicurezza nel settore delle assicurazioni e delle pensioni nell'Unione, contribuendo in tal modo alla ripresa economica, alla creazione di posti di lavoro e alla crescita in Europa, come anche alla prevenzione di future crisi nel settore finanziario;
15. prende atto che il SEVIF è ancora in fase di creazione e sottolinea che i compiti già assegnati all'Autorità, nonché quelli futuri previsti nell'ambito dei lavori legislativi in corso, richiedono un livello adeguato di personale e di dotazione finanziaria per consentire una vigilanza di elevata qualità; sottolinea che la necessità di combinare compiti aggiuntivi con risorse supplementari dovrebbe essere sempre valutata con attenzione; sottolinea tuttavia che qualsiasi potenziale aumento di mezzi dovrebbe essere preceduto e/o integrato da adeguati sforzi di razionalizzazione, ove possibile; evidenzia il ruolo di coordinamento dell'Autorità e la necessità di una stretta cooperazione con le autorità nazionali di vigilanza per adempiere al proprio mandato;
16. pone l'accento sul fatto che, date le risorse limitate, l'Autorità deve attenersi ai compiti assegnatile dal Parlamento europeo e dal Consiglio; sottolinea che l'Autorità dovrebbe espletare pienamente tali compiti, senza cercare di andare oltre il proprio mandato, e che deve rimanere indipendente; sottolinea che l'Autorità dovrebbe verificare la necessità di elaborare orientamenti e raccomandazioni;
17. sottolinea che l'Autorità dovrebbe esercitare appieno i suoi poteri, garantiti dal mandato, nel settore della protezione dei consumatori; sottolinea che in tale ambito l'Autorità dovrebbe coordinare maggiormente la sua azione con le altre AEV tramite il comitato congiunto;
18. conclude che il sistema di finanziamento misto dell'Autorità è inflessibile, oneroso e costituisce una potenziale minaccia alla sua indipendenza; invita pertanto la Commissione, qualora la sua valutazione ne confermi la necessità, a proporre entro il 2017 un sistema di finanziamento per l'Autorità basato esclusivamente sull'introduzione di commissioni a carico degli operatori di mercato o su una combinazione delle commissioni a loro carico, con un finanziamento di base a titolo di una linea distinta del bilancio generale dell'Unione;
o o o
19. rinvia, per le altre osservazioni di natura orizzontale che accompagnano la decisione sul discarico, alla sua risoluzione del 29 aprile 2015(15) sulle prestazioni, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.
1.Decisione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia per l'esercizio 2013 (2014/2125(DEC))
– visti i conti annuali definitivi dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia relativi all'esercizio 2013,
– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia relativi all'esercizio 2013, corredata delle risposte dell'Istituto(1),
– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(2) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2013, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– vista la raccomandazione del Consiglio del 17 febbraio 2015 sullo scarico da dare all'Istituto sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),
– visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(3),
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(4), in particolare l'articolo 208,
– visto il regolamento (CE) n. 294/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 marzo 2008, che istituisce l’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (5), in particolare l'articolo 21,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(6),
– visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013 , che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(7), in particolare l'articolo 108,
– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0077/2015),
1. rinvia la decisione sul discarico al direttore dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia sull'esecuzione del bilancio dell'Istituto per l'esercizio 2013;
2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
2.Decisione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sulla chiusura dei conti dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia per l'esercizio 2013 (2014/2125(DEC))
Il Parlamento europeo,
– visti i conti annuali definitivi dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia relativi all'esercizio 2013,
– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia relativi all'esercizio 2013, corredata delle risposte dell'Istituto(8),
– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(9) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2013, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– vista la raccomandazione del Consiglio del 17 febbraio 2015 sullo scarico da dare all'Istituto sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),
– visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(10),
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(11), in particolare l'articolo 208,
– visto il regolamento (CE) n. 294/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 marzo 2008, che istituisce l’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (12), in particolare l'articolo 21,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(13),
– visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(14), in particolare l'articolo 108,
– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0077/2015),
1. constata che i conti annuali definitivi dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia si presentano quali figuranti in allegato alla relazione della Corte dei conti;
2. rinvia la chiusura dei conti dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia per l'esercizio 2013;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
3.Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia per l'esercizio 2013 (2014/2125(DEC))
Il Parlamento europeo,
– vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia per l'esercizio 2013,
– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0077/2015),
A. considerando che, in base ai suoi stati finanziari, il bilancio finale dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia ("l'Istituto") per l'esercizio 2013 ammontava a 142 197 740 EUR per quanto concerne gli stanziamenti d'impegno, pari a un aumento del 47,05% rispetto al 2012, e a 98 760 073 EUR per quelli di pagamento;
B. considerando che, stando ai suoi stati finanziari, il contributo complessivo dell'Unione al bilancio dell'Agenzia per il 2013 ammontava a 93 462 181 EUR, importo che rappresenta un calo del 36,05% rispetto al 2012;
C. considerando che la Corte dei conti, nella sua relazione sui conti annuali dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia relativi all'esercizio 2013 ("la relazione della Corte"), ha dichiarato di aver ottenuto garanzie ragionevoli in merito all'affidabilità dei conti annuali dell'Agenzia, ma non è riuscita a ottenere sufficienti elementi probatori riguardo alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti;
Seguito dato al discarico del 2012
1. rileva dalla relazione della Corte che, per quanto riguarda un'osservazione formulata nella relazione della Corte per il 2011 che risultava "in corso", sono state intraprese azioni correttive e la relativa osservazione risulta ora, nella relazione della Corte del 2013, "completata"; rileva inoltre che, per quanto riguarda le due osservazioni formulate nella relazione della Corte per il 2012, è stata avviata un'azione correttiva e che una delle osservazioni risulta ora "completata", mentre l'altra risulta "in corso";
2. prende atto da quanto indicato dall'Istituto che:
–
ha fornito migliori istruzioni ai revisori incaricati della certificazione e nel giugno 2013 ha comunicato le istruzioni aggiornate alle "Comunità della conoscenza e dell'innovazione" (CCI), destinatarie delle sovvenzioni dell'Istituto; rileva che migliori istruzioni dovrebbero tradursi in un aumento del livello di affidabilità ottenuto con i certificati di audit;
–
gli obiettivi quantificabili sono stati integrati negli orientamenti elaborati per le CCI, con revisione nel 2013 e 2014 al fine di perfezionare la qualità della pianificazione e del rendiconto delle CCI;
–
audit ex post della convenzione di sovvenzione 2010 hanno portato al recupero di tutti gli importi erogati indebitamente dall'Istituto;
–
le politiche di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse sono oggetto di revisione da parte della capacità di audit interno dell'Istituto e si prevede l'applicazione delle versioni rivedute dei codici di condotta per il personale dell'Istituto e i membri del comitato direttivo; rileva che l'Istituto intende attuare, per i membri del comitato direttivo e i funzionari direttivi, la politica di pubblicare le loro dichiarazioni di interessi; invita l'Istituto a risolvere questo problema quanto prima e a informare l’autorità di discarico in merito ai risultati delle azioni correttive intraprese;
–
le informazioni sull'impatto delle sue attività sui cittadini dell'Unione sono fornite attraverso il sito web dell’Istituto e sono state rese più accessibili grazie all'uso dei media sociali e tramite la pubblicazione della sua relazione annuale di attività e i risultati dei suoi lavori;
Elementi a sostegno del giudizio con rilievi sulla legittimità e regolarità delle operazioni su cui si basano i conti
3. esprime profonda preoccupazione perché, per il secondo anno consecutivo, la Corte dei conti non ha trovato una garanzia ragionevole sulla legittimità e regolarità delle operazioni di sovvenzione dell’Istituto; rileva che circa l'87% della spesa per sovvenzioni dichiarata dai beneficiari è stata oggetto di certificazione rilasciata da società di audit indipendenti incaricate dagli stessi beneficiari e dai loro partner; deplora che, sebbene l'Istituto abbia continuato a impegnarsi per l'effettiva attuazione delle verifiche ex ante e per un migliore orientamento alle imprese di revisione contabile indipendenti, la Corte ne ha constatato la qualità insufficiente e ha rilevato che vi è margine per un ulteriore miglioramento nel loro lavoro generale; invita l'Istituto ad affrontare la questione e informare l'autorità di discarico in merito ai progressi compiuti entro il 1° settembre 2015;
4. rileva che l'Istituto ha stipulato contratti per verifiche complementari ex post svolte da una società di audit indipendente, al fine di ottenere un secondo livello di garanzia in merito alla legittimità e regolarità delle operazioni relative alle sovvenzioni; rileva inoltre che le dichiarazioni di spesa oggetto di audit corrispondono al 29% del totale delle operazioni legate alla concessione di sovvenzioni effettuate nel 2013; si rammarica per i risultati delle verifiche ex post da cui è emerso che le verifiche ex ante non sono ancora pienamente efficaci; esprime preoccupazione per il fatto che, in base agli errori individuati dalle verifiche ex post, nel 2014 l'Istituto ha deciso di recuperare il 3% delle sovvenzioni oggetto di audit nel 2012; invita l'Istituto a migliorare l'efficacia delle verifiche ex ante e a informare l'autorità di discarico dello stato di avanzamento per quanto concerne i progressi da compiere entro il 1º settembre 2015
5. rileva con preoccupazione che i pagamenti per i due contratti quadro conclusi nel 2010 e nel 2012 utilizzando una procedura negoziata e pari a 770 000 EUR sono stati ritenuti irregolari, in quanto, secondo le risultanze dell'audit, il ricorso alla procedura negoziata non era giustificato; invita l'Istituto a migliorare le proprie procedure interne per quanto riguarda gli appalti e a informare l’autorità di discarico in merito ai progressi compiuti entro il 1º settembre 2015;
6. evidenzia con preoccupazione che il tasso di errore combinato relativo alle questioni di concessione di sovvenzioni e pagamenti legati al contratto quadro si colloca tra il 2% e il 3% della spesa totale 2013 dell'Istituto;
Giudizio con rilievi sulla legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti
7. osserva che, secondo la Corte, ad eccezione delle questioni descritte sopra, le operazioni su cui sono basati i conti annuali per l’esercizio 2013 sono legittime e regolari sotto tutti gli aspetti rilevanti;
Osservazioni sulla legittimità e regolarità delle operazioni
8. deplora che, secondo la relazione della Corte, le attività complementari delle CCI come beneficiari di sovvenzioni dell'Istituto non saranno sottoposti ad audit prima del 2015; esprime preoccupazione perché durante i controlli alla Corte non sono state rese disponibili prove adeguate riguardo al finanziamento dell'Istituto non superiore alla soglia del 25% della spesa globale delle CCI; invita l'Istituto a informare l'autorità competente per il discarico circa lo stato di avanzamento connesso all'audit summenzionato entro il 1° settembre 2015;
Gestione finanziaria e di bilancio
9. osserva che gli sforzi in materia di controllo di bilancio intrapresi durante l'esercizio 2013 hanno avuto come risultato un tasso di esecuzione del bilancio del 96,97% e che il tasso di esecuzione degli stanziamenti di pagamento è stato dell'96,86%;
10. osserva tuttavia con preoccupazione che il tasso di esecuzione del bilancio per il titolo I (spese per il personale) è basso, pari al 74%; rileva dalla relazione della Corte che dipende soprattutto dall'alto tasso di ricambio del personale e al fatto che l’adozione del regolamento relativo all’adeguamento degli stipendi era ancora in sospeso; chiede al riguardo all'Istituto di perfezionare le sue politiche di assunzione onde evitare l'alto tasso di ricambio del personale;
Impegni e riporti
11. osserva con preoccupazione che il livello degli stanziamenti impegnati riportati è stato elevato per il titolo II (spese amministrative), risultando pari a 193 420 EUR o al 24%; prende atto che tali riporti riguardavano prevalentemente fatture non ancora ricevute e progetti informatici in corso; segnala con preoccupazione che gli stanziamenti impegnati riportati dal 2012 al 2013 non sono stati eseguiti, in gran parte a causa di costi sovrastimati per una riunione del consiglio di direzione;
12. esprime preoccupazione per il fatto che, nell’ambito del titolo III (spese operative), se l'Istituto ha iscritto un importo di 34 078 025 per le sovvenzioni alle CCI, il tasso di esecuzione è stato relativamente basso all'82%; prende atto del fatto che il basso tasso di esecuzione è dovuto alle CCI che non hanno pienamente assorbito i finanziamenti disponibili per le attività nel 2012; invita l'Istituto a informare l'autorità di discarico delle azioni che adotterà per aumentare la capacità di assorbimento delle CCI entro il 1º settembre 2015;
Audit interno
13. osserva dalla relazione annuale di attività dell'Istituto che il responsabile della funzione di revisione interna (IAF) si è dimesso il 31 dicembre 2012 e che l'assunzione del responsabile ha richiesto più tempo del previsto, dal momento che l'avviso di posto vacante ha dovuto essere pubblicato più volte a causa del numero insufficiente di candidati idonei; prende atto del fatto che il nuovo responsabile della funzione di revisione interna ha iniziato il 1º gennaio 2014 e che, di conseguenza, non sono stati effettuati audit legati alla IAF nel 2013;
14. apprende dall'Istituto che, allo scopo di coprire il periodo intercorrente tra la partenza dell'ex revisore interno e l'arrivo del nuovo revisore, questo ha deciso di costituire un comitato di audit del consiglio di direzione che fornisce sostegno al consiglio di direzione per aumentare la qualità del seguito e dell'attuazione delle raccomandazioni di audit, di cui il direttore dell’Istituto detiene la competenza esclusiva;
15. osserva che nel 2014 il servizio di audit interno della Commissione (IAS) ha verificato lo stato di attuazione delle raccomandazioni accettate nel corso del suo "esame limitato sulla gestione delle sovvenzioni – elaborazione delle convenzioni di sovvenzione annuali" presso l’Istituto; osserva inoltre che il carattere limitato di tale controllo ha dato luogo a sei raccomandazioni, di cui una contrassegnata come "critica" e quattro come "molto importanti", e che l'Istituto ha risposto alle sei raccomandazioni con un piano d'azione dettagliato comprendente 25 azioni, tra cui 13 dovevano essere presentate entro il 31 agosto 2013 o prima e 10 sono indicate come "pronte per il riesame" entro tale data;
16. deplora il fatto che quando lo IAS ha eseguito un esame documentale sullo stato di attuazione di queste dieci azioni ha concluso il 24 settembre 2013 che il grado di attuazione era insufficiente, o erano necessari ulteriori controlli in loco per confermare l’attuazione nella pratica; prende atto del fatto che in seguito l'Istituto ha riformulato alcune delle azioni e rivisto le relative scadenze per rispondere alle osservazioni dello IAS;
17. esprime preoccupazione per le conclusioni dello IAS nella sua relazione di verifica, che segnala il rischio che l'Istituto non sarebbe in grado di attuare pienamente tutte le azioni, in particolare le azioni il cui completamento era previsto nel secondo trimestre del 2014; considera detti ritardi inammissibili dato che lo IAS ritiene che ritardi nell'attuazione comporterebbero un ulteriore aumento del rischio per l'organizzazione;
18. riconosce l'impegno dell'Istituto a monitorare le verifiche ex ante al fine di conseguire garanzia ragionevole sulla legittimità e regolarità delle operazioni di sovvenzione;
19. invita l'Istituto a trasmettere all'autorità di discarico una relazione dettagliata sull'attuazione delle raccomandazioni dello IAS e sulle azioni intraprese in merito alle raccomandazioni della IAF dell'Istituto entro il 1º settembre 2015;
o o o
20. rinvia, per le altre osservazioni di natura orizzontale che accompagnano la decisione di discarico, alla sua risoluzione del 29 aprile 2015(15) sulle prestazioni, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.
1.Decisione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per i medicinali per l'esercizio 2013 (2014/2102(DEC))
– visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per i medicinali relativi all'esercizio 2013,
– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia europea per i medicinali relativi all'esercizio 2013, corredata delle risposte dell'Agenzia(1),
– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(2) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2013, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– vista la raccomandazione del Consiglio del 17 febbraio 2015 sullo scarico da dare all'Agenzia sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),
– visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(3),
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(4), in particolare l'articolo 208,
– visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali(5), in particolare l'articolo 68,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(6),
– visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(7), in particolare l'articolo 108,
– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0075/2015),
1. concede il discarico al direttore esecutivo dell'Agenzia europea per i medicinali per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2013;
2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore esecutivo dell'Agenzia europea per i medicinali, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
2.Decisione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sulla chiusura dei conti dell'Agenzia europea per i medicinali per l'esercizio 2013 (2014/2102(DEC))
Il Parlamento europeo,
– visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per i medicinali relativi all'esercizio 2013,
– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia europea per i medicinali relativi all'esercizio 2013, corredata delle risposte dell'Agenzia(8),
– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(9) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2013, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– vista la raccomandazione del Consiglio del 17 febbraio 2015 sullo scarico da dare all'Agenzia sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),
– visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(10),
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(11), in particolare l'articolo 208,
– visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali(12), in particolare l'articolo 68,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(13),
– visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(14), in particolare l'articolo 108,
– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0075/2015),
1. constata che i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per i medicinali si presentano quali figuranti in allegato alla relazione della Corte dei conti;
2. approva la chiusura dei conti dell'Agenzia europea per i medicinali per l'esercizio 2013;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo dell'Agenzia europea per i medicinali, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
3.Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per i medicinali per l'esercizio 2013 (2014/2102(DEC))
Il Parlamento europeo,
– vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per i medicinali per l'esercizio 2013,
– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0075/2015),
A. considerando che, secondo i suoi rendiconti finanziari, il bilancio definitivo dell'Agenzia europea per i medicinali ("l'Agenzia") per l'esercizio 2013 ammontava a 251 560 000 EUR, importo che rappresenta un aumento del 13,07% rispetto al 2012;
B. considerando che, stando ai suoi rendiconti finanziari, il contributo complessivo dell'Unione al bilancio dell'Agenzia per il 2013 ammontava a 40 937 951 EUR (pari al 17,03%), importo che rappresenta una diminuzione del 3,54% rispetto al 2012;
C. considerando che la Corte dei conti, nella sua relazione sui conti annuali dell'Agenzia europea per i medicinali relativi all'esercizio 2013 (in appresso "la relazione della Corte), ha dichiarato di aver ottenuto garanzie ragionevoli in merito all'affidabilità dei conti annuali dell'Agenzia, nonché alla legittimità e alla regolarità delle operazioni alla base di tali conti;
D. considerando che l'Agenzia opera attraverso una rete e coordina le risorse scientifiche messe a disposizione dalle autorità nazionali per provvedere alla valutazione e alla vigilanza sui medicinali per uso umano o veterinario;
1. ribadisce il ruolo importante dell'Agenzia nella protezione e promozione della sanità pubblica e della salute degli animali attraverso la valutazione e la supervisione dei medicinali per uso umano e veterinario;
Seguito dato al discarico del 2012
2. apprende dalla relazione della Corte che sono state intraprese azioni correttive per quanto riguarda tre osservazioni formulate nella relazione della Corte per il 2011, le cui azioni corrispondenti risultavano "in corso" o "pendenti" nella relazione della Corte per il 2012, e che tali azioni risultano ora "completate" nella relazione della Corte per il 2013; osserva inoltre che, con riferimento alle sei osservazioni formulate nella relazione della Corte per il 2012, sono state intraprese due azioni correttive e le che due osservazioni relative a tali azioni risultano ora "completate", tre sono "non applicabili" e una "in corso";
3. apprende dall'Agenzia che:
–
il suo sistema contabile nell'ambito delle immobilizzazioni immateriali, che rappresenta una parte totalmente integrata del sistema globale contabile e finanziario di pianificazione delle risorse d'impresa dell'Agenzia, è stato convalidato nel 2013;
–
la partecipazione di singoli pazienti, consumatori e professionisti del settore sanitario alla valutazione di prodotti specifici è subordinata alla presentazione di una dichiarazione di interessi in conformità della politica dell'Agenzia in materia di conflitti di interessi;
–
allo scopo di migliorare la comunicazione con i cittadini dell'Unione, l'Agenzia ha avviato di recente varie iniziative, quali la pubblicazione di documenti strategici che comprendono documenti di sintesi per il pubblico, documenti contenenti i punti salienti emersi dalle riunioni, bollettini informativi o relazioni annuali; osserva inoltre lo sviluppo di strumenti di comunicazione informatica, come la "Comunicazione sulla salute pubblica" che mette a disposizione del pubblico informazioni fondamentali riguardanti i medicinali, in particolare per quanto concerne la loro sicurezza; incoraggia, a tale proposito, l'Agenzia a fissare le audizioni pubbliche di farmacovigilanza;
Gestione finanziaria e di bilancio
4. osserva che gli sforzi in materia di controllo di bilancio intrapresi durante l'esercizio 2013 hanno avuto come risultato un tasso di esecuzione del bilancio del 96,76%, e che il tasso di esecuzione degli stanziamenti di pagamento è stato dell'83,49%;
5. osserva che l'83% del bilancio dell'Agenzia proviene dalle commissioni versate dalle imprese, il che rappresenta un aumento progressivo; sottolinea l'importanza di una trasparenza completa riguardo a questo aspetto del bilancio per evitare eventuali rischi a discapito dei diritti dei consumatori o della reputazione dell'Agenzia;
Impegni e riporti
6. riconosce che l'audit annuale della Corte dei conti non ha rilevato nulla di particolare per quanto riguarda il livello dei riporti nel 2013; prende atto del fatto che l'Agenzia ha rispettato il principio dell'annualità e ha proceduto all'esecuzione tempestiva del suo bilancio;
Storni
7. rileva con soddisfazione che, stando alla relazione annuale di attività dell'Agenzia e alle risultanze della Corte dei conti, nel 2012 il livello e il carattere degli storni sono rimasti entro i limiti delle regole finanziarie;
Procedure di appalto e di assunzione
8. apprende dall'Agenzia che, in seguito a una gara di appalto, nel 2013 è stato concluso un totale di 30 nuovi contratti di appalto, ciascuno di importo superiore a 25 000 EUR, rispetto ai 43 del 2012 e ai 28 del 2011; osserva che il valore complessivo di tali nuovi contratti è stato di 36 789 410 EUR;
9. accoglie con favore il fatto che entro la fine del 2013 sono stati coperti 583 posti su 611 disponibili e che erano impiegati presso l'Agenzia 144 tra agenti contrattuali, esperti nazionali distaccati e personale di agenzie interinali; constata che il tasso di occupazione è calato rispetto al 2012 e che la quota di personale a contratto, esperti nazionali distaccati e personale di agenzie interinali è diminuita rispetto al 2012; osserva che l'Agenzia dedica l'81% delle proprie risorse umane allo svolgimento di mansioni operative e che ciò rappresenta un lieve aumento rispetto alla situazione relativa al 2012; incoraggia l'Agenzia a compiere ulteriori progressi in tale direzione;
10. osserva che in passato l'Agenzia è stata oggetto di alcune controversie per vari casi riguardanti le procedure di assunzione; invita l'Agenzia a garantire in ogni momento piena trasparenza e chiarezza per quanto concerne le sue procedure di assunzione;
Prevenzione e gestione dei conflitti di interessi e trasparenza
11. apprende dall'Agenzia che i criteri di trasparenza per le organizzazioni partner, quelle di pazienti, sanitarie e di consumatori sono stati rivisti nel 2014 per accrescere la trasparenza a livello dei finanziamenti; prende atto dell'approvazione del documento contenente i criteri dettagliati relativi alla valutazione delle informazioni finanziarie delle organizzazioni di pazienti, consumatori e professionisti del settore sanitario; osserva altresì che questo documento è utilizzato per valutare se le organizzazioni possono partecipare al dialogo con l'Agenzia; rammenta che il suddetto documento stabilisce che le organizzazioni devono dichiarare eventuali conflitti di interessi all'inizio delle riunioni che danno avvio al dialogo; constata con rammarico la riduzione dei periodi di riflessione da cinque a tre anni; osserva con rammarico che è stata mantenuta la distinzione arbitraria fra conflitti di interessi diretti e indiretti; invita inoltre l'Agenzia a introdurre un elenco delle organizzazioni di pazienti con cui collabora e a pubblicarlo sul suo sito web, con un collegamento alle fonti di finanziamento di dette organizzazioni, onde aumentare la trasparenza;
12. riconosce che l'Agenzia ha rispettato la raccomandazione fatta dall'autorità di discarico, affinché una sezione specifica della sua relazione annuale di attività sia dedicata alla prevenzione e alla gestione dei conflitti di interessi;
13. osserva che il consiglio di amministrazione dell'Agenzia ha approvato una politica riveduta in materia di gestione delle dichiarazioni di interessi dei membri dei comitati scientifici e degli esperti; apprende con soddisfazione che tale politica è entrata in vigore il 30 gennaio 2015; esprime rammarico per il fatto che le lacune più importanti, come la distinzione fra conflitti di interessi diretti e indiretti, prevalgano e che l'Agenzia tenga conto quasi unicamente dei conflitti di interessi diretti; incoraggia l'Agenzia ad affrontare in modo attivo tale questione; osserva che la versione elettronica della dichiarazione di interessi e le procedure da seguire dovevano essere completate nel 2014; invita l'Agenzia a informare l'autorità di discarico in merito agli esiti di tale questione non appena saranno disponibili;
14. accoglie con favore il fatto che la politica riveduta preveda una distinzione più efficace in merito agli interessi dichiarati: a coloro che abbiano svolto un ruolo esecutivo o di primo piano nello sviluppo di un farmaco in una precedente attività lavorativa è fatto divieto, a tempo indeterminato, di avere qualsiasi legame con l'impresa o il prodotto in questione e per la maggioranza degli interessi dichiarati è previsto un periodo di riflessione di tre anni;
15. si rammarica per il fatto che le politiche in materia di pubblicazione proattiva dei dati sulle sperimentazioni cliniche, adottate di recente dall'Agenzia, contraddicano le disposizioni sulla trasparenza del regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio(15) (regolamento sulla sperimentazione clinica), in quanto permettono alle imprese di redigere i dati sulla base del potenziale pericolo per gli interessi commerciali; invita l'Agenzia a riferire all'autorità di discarico in merito a tale questione;
16. osserva con rammarico che la nozione di informazione commerciale di carattere riservato espressa dall'Agenzia è eccessivamente ampia e comprende imprese che collezionano dati chiave riguardanti la configurazione e la metodologia della sperimentazione, e invita l'Agenzia a dare adeguata attuazione alle disposizioni del regolamento sulla sperimentazione clinica, in particolare per quanto concerne i dati delle sperimentazioni cliniche che non sono da considerarsi informazioni commerciali di carattere riservato;
17. chiede che l'Agenzia pubblichi sul proprio sito web, al momento dell'autorizzazione alla sperimentazione e, in ogni caso, non oltre 12 mesi dalla fine della sperimentazione, le relazioni dettagliate delle consulenze scientifiche che essa ha fornito alle aziende farmaceutiche durante la fase di sviluppo e pre-registrazione del farmaco; osserva che le consulenze offerte alle imprese dagli enti normativi per quanto concerne i piani di sviluppo e di pre-registrazione del farmaco non possono essere considerate informazioni commerciali di carattere riservato, dal momento che sussiste un interesse pubblico prevalente alla divulgazione;
Audit interno
18. rileva che nel 2013 il servizio di audit interno (IAS) della Commissione ha svolto un'attività di consulenza e un'attività di follow-up a norma del suo piano di audit strategico per l'Agenzia per il periodo 2012-2014 concernente la gestione e la comunicazione delle parti interessate;
19. prende atto del fatto che, nel corso dell'analisi del rischio, lo IAS ha individuato alcune procedure dall'elevato rischio intrinseco che non potevano essere considerate revisionabili nell'ambito del piano di audit, dato che i controlli sono stati giudicati assenti o insufficienti; rileva altresì che la dirigenza dell'Agenzia ha presentato un piano d'azione per rispondere a queste carenze; riconosce che lo IAS darà seguito alle azioni nel corso della prossima valutazione approfondita dei rischi;
20. apprende dalla relazione dello IAS che il seguito è stato dato attraverso un audit sulle precedenti raccomandazioni indicate come "molto importanti" o "importanti", nonché attraverso un'analisi documentale dello stato delle precedenti raccomandazioni indicate come "importanti" o "auspicabili"; osserva inoltre che dall'attività di follow-up è emerso che al 31 dicembre 2013 nessuna raccomandazione "critica" o "molto importante" risultava in sospeso;
21. prende atto del fatto che l'Agenzia ha adottato una serie di norme di controllo interno intese a garantire un livello omogeneo di controllo interno di tutte le attività commerciali dell'Agenzia e a definire le regole di gestione che tutti i servizi devono rispettare nell'amministrazione delle loro risorse;
Controlli interni
22. osserva che dal 2012 l'ufficio di verifica dell'Agenzia effettua controlli ex ante basati su impegni di valore, contratti sensibili e procedure di appalto complesse nell'ambito dei quali sono stati identificati rischi maggiori; rileva che nel corso del 2013 l'ufficio di verifica non ha registrato alcun ritardo e che tutte le operazioni sono state verificate a fronte di liste di controllo in linea con i regolamenti finanziari e lo statuto del responsabile delle verifiche;
23. prende atto del fatto che l'Agenzia, dopo aver completato una serie di controlli ex post nel 2013, non ha individuato carenze significative nei suoi controlli interni;
24. riconosce che nel 2013 la funzione di audit interno dell'Agenzia ha sottoposto a verifica varie aree; osserva che alle raccomandazioni formulate dalla funzione di audit interno è stato già dato parzialmente seguito, mentre altre sono in fase di attuazione;
o o o
25. rinvia, per altre osservazioni di natura orizzontale che accompagnano la decisione di discarico, alla sua risoluzione del 29 aprile 2015(16) sulle prestazioni, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.
Regolamento (CE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e che abroga la direttiva 2001/20/CE (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 1).
1.Decisione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio 2013 (2014/2090(DEC))
– visti i conti annuali definitivi dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze relativi all'esercizio 2013,
– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze relativi all'esercizio 2013, corredata delle risposte dell'Osservatorio(1),
– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(2) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2013, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– vista la raccomandazione del Consiglio del 17 febbraio 2015 sullo scarico da dare all'Osservatorio sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2013 (0530/2015 – C8-0054/2015),
– visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(3),
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(4), in particolare l'articolo 208,
– visto il regolamento (CE) n. 1920/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo all'istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze(5), in particolare l'articolo 15,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(6),
– visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(7), in particolare l'articolo 108,
– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0068/2015),
1. concede il discarico al direttore dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esecuzione del bilancio dell'Osservatorio per l'esercizio 2013;
2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
2.Decisione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sulla chiusura dei conti dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio 2013 (2014/2090(DEC))
Il Parlamento europeo,
– visti i conti annuali definitivi dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze relativi all'esercizio 2013,
– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze relativi all'esercizio 2013, corredata delle risposte dell'Osservatorio(8),
– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(9) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2013, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– vista la raccomandazione del Consiglio del 17 febbraio 2015 sullo scarico da dare all'Osservatorio sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2013 (0530/2015 – C8-0054/2015),
– visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(10),
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(11), in particolare l'articolo 208,
– visto il regolamento (CE) n. 1920/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo all'istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze(12), in particolare l'articolo 15,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(13),
– visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(14), in particolare l'articolo 108,
– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0068/2015),
1. constata che i conti annuali definitivi dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze si presentano quali figuranti in allegato alla relazione della Corte dei conti;
2. approva la chiusura dei conti dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio 2013;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
3.Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio 2013 (2014/2090(DEC))
Il Parlamento europeo,
– vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio 2013,
– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0068/2015),
A. considerando che, stando ai suoi stati finanziari, il bilancio definitivo dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (di seguito "l'Osservatorio") per l'esercizio 2013 ammontava a 16 308 171,83 EUR, importo che rappresenta una riduzione dello 0,05% rispetto al 2012;
B. considerando che il contributo complessivo dell'Unione al bilancio dell'Osservatorio per il 2013 ammontava a 15 550 000 EUR, importo che rappresenta una riduzione dello 0,01% rispetto al 2012;
C. considerando che la Corte dei conti (di seguito "la Corte"), nella sua relazione sui conti annuali dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio 2013 (di seguito "la relazione della Corte"), ha dichiarato di aver ottenuto garanzie ragionevoli in merito all'affidabilità dei conti annuali dell'Osservatorio e alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti;
Seguito dato al discarico del 2012
1. prende atto dalla relazione della Corte che, per quanto riguarda due osservazioni formulate nella relazione della Corte per il 2011 e indicate come "in corso" o "pendenti" nella relazione per il 2012, sono state intraprese azioni correttive e che nella relazione della Corte una delle osservazioni relative alle azioni risulta ora "completata" e l'altra "in corso"; nota inoltre che, in merito alle quattro osservazioni formulate nella relazione 2012 della Corte, è stata intrapresa un'azione correttiva in risposta alle osservazioni dell'esercizio precedente, cosicché nella relazione della Corte l'osservazione corrispondente "completata" mentre altre tre risultano "in corso";
2. apprende dall'Osservatorio che quest'ultimo ha:
a.
ha attuato numerose procedure e misure al fine di garantire adeguate verifiche ex ante ed ex post e controlli dei costi relativi alle sovvenzioni volte a sostenere la cooperazione nell'ambito della rete Reitox; nota che le misure includono controlli dettagliati ex ante, istruzioni scritte ai punti focali nazionali Reitox, sessioni di informazione specifiche sulle questioni in gioco, un'analisi annuale della relazione finanziaria di ciascun punto focale nazionale e verifiche ex post sul posto;
b.
ha riveduto le sue norme volte a definire i requisiti per gli esercizi ex post al fine di collegare esplicitamente le verifiche ex post ai risultati della valutazione dei rischi; nota che l'ultima attività di valutazione dei rischi nel 2014 ha confermato l'esistenza di alcuni rischi da medi ad elevati, tali da giustificare la verifica ex post, che sono soprattutto di natura tecnica e correlati alla sicurezza ed alla configurazione informatiche;
Osservazioni sulla legittimità e regolarità delle operazioni
3. nota dalla relazione della Corte che l'Osservatorio ha lanciato una procedura di appalto per la locazione di attrezzatura di ufficio per un periodo di quattro anni e che i requisiti tecnici sono stati sottoposti ad una modifica significativa nel corso della procedura; esprime preoccupazione per il fatto che i requisiti tecnici siano stati ulteriormente modificati per la conclusione del contratto, conformemente all'opzione annunciata nelle specifiche pubblicate, determinando così una riduzione del valore del contratto; si rammarica che le informazioni pubblicate in merito alla struttura dei prezzi del contratto non fossero sufficientemente chiare, il che ha dato luogo ad un'interpretazione errata da parte di un offerente, il quale ha avuto quindi una minore possibilità di vedersi aggiudicare il contratto;
4. nota con preoccupazione che i criteri di valutazione per la procedura di cui sopra non erano abbastanza specifici per garantire piena trasparenza e parità di trattamento degli offerenti; osserva che la carenza di cui sopra ha minato l'efficienza e l'efficacia di tale procedura di appalto, oltre a creare il rischio di ostacolare la gara;
5. apprende dall'Osservatorio che il bando di gara pertinente è stato pubblicato attraverso il sistema informativo per gli appalti pubblici europei, che impone alcune restrizioni sulle informazioni che possono essere pubblicate; riconosce altresì che tutti gli offerenti sono stati trattati equamente e valutati in conformità dei criteri e del metodo di aggiudicazione stabiliti e pubblicati; invita nondimeno l'Osservatorio a migliorare le sue procedure di appalto e a riferire all'autorità di discarico in merito alle misure adottate;
Gestione finanziaria e di bilancio
6. osserva che gli sforzi in materia di controllo del bilancio intrapresi durante l'esercizio 2013 hanno avuto come risultato un tasso di esecuzione del bilancio del 99,73% e che il tasso di esecuzione degli stanziamenti di pagamento è stato del 97,71%, importo che rappresenta una leggera riduzione pari allo 0,1% rispetto al 2012; apprende dalla relazione della Corte che l'elevato livello degli stanziamenti impegnati indica che gli impegni sono stati contratti in maniera tempestiva;
7. prende atto del fatto che l'Osservatorio ha migliorato l'efficienza dei suoi processi di pagamento; nota in particolare che i pagamenti sono stati positivamente effettuati in media 16 giorni prima della relativa scadenza;
Impegni e riporti
8. prende atto del fatto che l'audit annuale della Corte non ha rilevato nulla di particolare per quanto riguarda il livello dei riporti nel 2013; rileva che l'Osservatorio ha rispettato il principio dell'annualità del bilancio e della sua tempestiva esecuzione;
Prevenzione e gestione dei conflitti di interesse e trasparenza
9. apprende dall'Osservatorio che esso ha riveduto la sua politica in materia di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse in linea con gli orientamenti della Commissione; nota che la politica riveduta è stata approvata dal consiglio di amministrazione dell'Osservatorio nella sua riunione del 4 e 5 dicembre 2014; è in attesa della pubblicazione delle dichiarazioni di interessi del consiglio di amministrazione, dell'alta dirigenza e del direttore;
Audit interno
10. apprende dall'Osservatorio che uno stato aggiornato relativo all'attuazione del suo piano di audit strategico triennale per il periodo 2013-2015 è stato inviato al Servizio di audit interno (SAI) della Commissione; nota altresì che nel 2013 il SAI ha eseguito un audit del bilancio e dei controlli nell'ambito dell'Osservatorio, che si è concluso con tre raccomandazioni molto importanti; prende atto che due raccomandazioni sono state attuate dall'Osservatorio e che una di esse è considerata conclusa dal SAI, mentre l'altra attende la revisione del SAI e la raccomandazione per la conclusione; nota altresì che una raccomandazione è in uno stato avanzato di attuazione;
11. prende nota del fatto che il SAI ha seguito l'attuazione delle sue precedenti raccomandazioni ed ha chiuso le quattro restanti raccomandazioni molto importanti relative ad audit precedenti al 2013; osserva che nessuna raccomandazione critica era in sospeso al 31 dicembre 2013;
Altre osservazioni
12. apprende dall'Osservatorio che il contratto per la vendita del suo precedente edificio inutilizzato, "Palacete Mascarenhas", è stato firmato nel gennaio 2015;
13. prende atto che l'edificio "Cais do Sodre Relogio" rimane in gran parte inutilizzato poiché solo poche manifestazioni di interesse per la locazione dell'edificio si sono materializzate in proposte concrete; prende atto che sono attualmente in corso negoziati per una locazione a breve termine con un'offerta ben al di sotto dei costi di affitto sostenuti dall'Osservatorio e che esso sta negoziando con il proprietario dell'edificio per una possibile riduzione dell'affitto al fine di neutralizzare per quanto possibile i costi di affitto; invita l'Osservatorio a informare l'autorità di discarico in merito a sviluppi futuri una volta che saranno disponibili maggiori informazioni;
o o o
14. rinvia, per altre osservazioni di natura orizzontale che accompagnano la decisione di discarico, alla sua risoluzione del 29 aprile 2015(15) sulle prestazioni, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.
1.Decisione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esercizio 2013 (2014/2105(DEC))
– visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima relativi all'esercizio 2013,
– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima relativi all'esercizio 2013, corredata delle risposte dell'Agenzia(1),
– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(2), presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2013 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– vista la raccomandazione del Consiglio del 17 febbraio 2015 sullo scarico da dare all'Agenzia sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),
– visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(3),
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(4), in particolare l'articolo 208,
– visto il regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima(5), in particolare l'articolo 19,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(6),
– visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(7), in particolare l'articolo 108,
– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0088/2015),
1. concede il discarico al direttore esecutivo dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima sull'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2013;
2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante, al direttore esecutivo dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
2.Decisione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sulla chiusura dei conti dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esercizio 2013 (2014/2105(DEC))
Il Parlamento europeo,
– visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima relativi all'esercizio 2013,
– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima relativi all'esercizio 2013, corredata delle risposte dell'Agenzia(8),
– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(9), presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2013 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– vista la raccomandazione del Consiglio del 17 febbraio 2015 sullo scarico da dare all'Agenzia sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),
– visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(10),
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(11), in particolare l'articolo 208,
– visto il regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima(12), in particolare l'articolo 19,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(13),
– visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(14), in particolare l'articolo 108,
– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0088/2015),
1. constata che i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima si presentano quali figuranti in allegato alla relazione della Corte dei conti;
2. approva la chiusura dei conti dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esercizio 2013;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore al direttore esecutivo dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
3.Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esercizio 2013 (2014/2105(DEC))
Il Parlamento europeo,
– vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esercizio 2013,
– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0088/2015),
A. considerando che, stando agli stati finanziari, il bilancio definitivo dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima ("l'Agenzia") per l'esercizio finanziario 2013 è pari a 57 819 864 EUR, il che rappresenta un aumento del 4,88% rispetto al 2012;
B. considerando che il contributo dell'Unione al bilancio per l’esercizio finanziario 2013 dell'Agenzia ammontava a 53 789 658 EUR, con un incremento del 2,65% rispetto al 2012,
C. considerando che la Corte dei conti, nella sua relazione sui conti annuali dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esercizio finanziario 2013 ("la relazione della Corte"), ha dichiarato di aver ottenuto ragionevoli garanzie quanto al fatto che i conti annuali dell’Agenzia sono affidabili e le operazioni sottostanti sono legittime e regolari,
Seguito dato al discarico 2012
1. apprende dalla relazione della Corte che, per quanto riguarda due osservazioni formulate nella relazione della Corte per il 2011 che risultavano "in corso" o "pendenti" nella relazione della Corte per il 2012, sono state intraprese azioni correttive e un’osservazione risulta ora, nella relazione della Corte per il 2013, "completata" e una "in corso"; rileva, inoltre, che per quanto riguarda tre osservazioni formulate nella relazione della Corte per il 2012, è stata intrapresa un’azione correttiva e l’osservazione corrispondente viene ora contrassegnata come "completata", una delle altre due osservazioni è ora contrassegnata come "in corso" e l'altra come "non applicabile";
2. apprende dall'Agenzia che, attraverso l'esame dei costi amministrativi interni, diversi processi in materia di risorse umane sono stati automatizzati e il monitoraggio e la rendicontazione finanziari sono stati razionalizzati utilizzando strumenti automatizzati;
Gestione finanziaria e di bilancio
3. osserva che gli sforzi in materia di controllo di bilancio intrapresi durante l'esercizio 2013 hanno avuto come risultato un tasso di esecuzione del bilancio del 98,07% e che il tasso di esecuzione degli stanziamenti di pagamento è stato dell'88,73%;
Impegni e riporti
4. riconosce che, secondo la relazione della Corte e la relazione annuale di attività dell'Agenzia (RAA), non sono stati individuati problemi di rilievo per quanto riguarda il livello di riporti nel 2013;
Storni
5. rileva che, secondo la relazione della Corte e la RAA dell'Agenzia, il livello e la natura degli storni nel 2013 sono rimasti entro i limiti delle norme finanziarie dell'Agenzia;
Procedure di appalto e di assunzione
6. osserva che, per quanto riguarda il 2013, né le operazioni incluse nel campione né altre risultanze dell'audit hanno dato luogo, nella relazione della Corte, a osservazioni sulle procedure di appalto dell’Agenzia;
Prevenzione e gestione dei conflitti di interessi e trasparenza
7. apprende dall'Agenzia che, nella sua riunione del 13 e 14 novembre 2013, il suo consiglio di amministrazione ha adottato una decisione riguardante il proprio regolamento che richiede che tutti i suoi membri o supplenti presentino dichiarazioni di impegno e di riservatezza all'inizio di ogni mandato;
8. riconosce che l'Agenzia si è adoperata per evitare potenziali situazioni di conflitto di interessi con l'introduzione della formazione su Deontologia e integrità che viene dispensata internamente ed è obbligatoria per tutto il personale;
9. apprende dall'Agenzia che, nel 2013 il suo consiglio di amministrazione ha adottato una politica sul conflitto di interessi che mira ad individuare i rischi per l'integrità dei suoi membri e a sensibilizzarli quanto all'incidenza di tali conflitti; prende atto del fatto che tale politica prende le mosse dalla relazione speciale della Corte su "La gestione del conflitto di interessi in quattro agenzie UE";
10. esorta l'Agenzia a pubblicare sul suo sito web le dichiarazioni di interessi e i CV del direttore esecutivo, dei capi unità e dei membri del consiglio di amministrazione per potenziare ulteriormente la trasparenza;
Audit interno
11. riconosce che, nel corso del 2013, il Servizio di audit interno (IAS) della Commissione ha effettuato un audit al fine di valutare l'adeguatezza e l'efficace applicazione del sistema di controllo interno in relazione ai Servizi di supporto marittimo e di fornire una garanzia indipendente in materia; osserva che, a seguito di tale audit, sono stati individuati diversi settori con margini di miglioramento e sono state formulate cinque raccomandazioni classificate come "importanti"; rileva che l'Agenzia ha elaborato un piano d'azione per affrontare queste cinque raccomandazioni e che lo IAS ha definito le azioni proposte come adeguate al fine di ridurre i rischi individuati;
12. prende nota che, nel 2013, lo IAS ha realizzato un’analisi documentale al fine di dare seguito all'attuazione delle sue precedenti raccomandazioni e ha definito “concluse” tutte le sue raccomandazioni classificate come "critiche" o "molto importanti";
13. riconosce che, nel corso del 2013, la Struttura di audit interno dell'Agenzia ha effettuato un audit sul suo strumento di continuità operativa di Porto; sottolinea che la Struttura di audit interno ha determinato che i controlli fisici e ambientali in atto offrono una ragionevole garanzia in materia di protezione delle apparecchiature e dei dati dell'Agenzia; rileva, inoltre, che, in seguito a tale audit, la Struttura di audit interno ha formulato un determinato numero di raccomandazioni che l'Agenzia ha preso in considerazione, presentando poi un piano d'azione volto ad ovviare alle lacune individuate;
14. rileva che, il 31 dicembre 2013, l'Agenzia ha concluso 31 delle 36 raccomandazioni formulate dallo IAS, dalla Struttura di audit interno e dalla Corte nel corso degli ultimi due anni;
o o o
15. rinvia, per le altre osservazioni di natura trasversale che accompagnano la decisione sul discarico, alla sua risoluzione del 29 aprile 2015(15) sulle prestazioni, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.
1.Decisione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione per l'esercizio 2013 (2014/2110(DEC))
– visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione relativi all'esercizio 2013,
– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione relativi all'esercizio 2013, corredata delle risposte dell'Agenzia(1),
– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(2), presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2013 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– vista la raccomandazione del Consiglio del 17 febbraio 2015 sullo scarico da dare all'Agenzia sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),
– visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(3),
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(4), in particolare l'articolo 208,
– visto il regolamento (CE) n. 460/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione(5),
– visto il regolamento (UE) n. 526/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo all'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) e che abroga il regolamento (CE) n. 460/2004(6), in particolare l'articolo 21,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(7),
– visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(8), in particolare l'articolo 108,
– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0089/2015),
1. concede il discarico al direttore esecutivo dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione sull'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2013;
2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante, al direttore esecutivo dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
2.Decisione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sulla chiusura dei conti dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione per l'esercizio 2013 (2014/2110(DEC))
Il Parlamento europeo,
– visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione relativi all'esercizio 2013,
– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione relativi all'esercizio 2013, corredata delle risposte dell'Agenzia(9),
– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(10), presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2013 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– vista la raccomandazione del Consiglio del 17 febbraio 2015 sullo scarico da dare all'Agenzia sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),
– visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(11),
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(12), in particolare l'articolo 208,
– visto il regolamento (CE) n. 460/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione(13),
– visto il regolamento (UE) n. 526/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo all'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) e che abroga il regolamento (CE) n. 460/2004(14), in particolare l'articolo 21,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(15),
– visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(16), in particolare l'articolo 108,
– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0089/2015),
1. constata che i conti annuali definitivi dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione si presentano quali figuranti in allegato alla relazione della Corte dei conti;
2. approva la chiusura dei conti dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione per l'esercizio 2013;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
3.Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione per l'esercizio 2013 (2014/2110(DEC))
Il Parlamento europeo,
– vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione per l'esercizio 2013,
– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0089/2015),
A. considerando che, secondo i suoi stati finanziari, il bilancio definitivo dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione ("l'Agenzia") per l'esercizio 2013 ammontava a 9 670 185 EUR, importo che rappresenta un aumento del 18,53 % rispetto al 2012;
B. considerando che il contributo dell'Unione al bilancio dell'Agenzia per il 2013 ammontava a 9 030 000 EUR, pari a un incremento del 10,69 % rispetto al 2012;
C. considerando che la Corte dei conti (la "Corte"), nella sua relazione sui conti annuali dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione relativi all'esercizio 2013 (in appresso "la relazione della Corte"), ha dichiarato di aver ottenuto garanzie ragionevoli in merito all'affidabilità dei conti annuali dell'Agenzia, nonché alla legittimità e alla regolarità delle operazioni alla base di tali conti;
D. considerando che il compito principale dell'Agenzia consiste nell'accrescere la capacità dell'Unione di prevenire e di reagire ai problemi di sicurezza delle reti e dell'informazione sulla base degli sforzi compiuti a livello nazionale e dell'Unione;
Seguito dato al discarico 2012
1. apprende dalla relazione della Corte che, per quanto riguarda un'osservazione formulata nella relazione della Corte per il 2011, che risultava "in corso" nella relazione della Corte per il 2012, sono state intraprese azioni correttive e che l'azione risulta ora "completata" nella relazione della Corte; rileva inoltre che l'osservazione formulata nella relazione della Corte per il 2012 risulta ora "in corso" nella relazione della Corte;
2. prende atto da quanto indicato dall'Agenzia che:
–
le informazioni concernenti l'impatto delle attività dell'Agenzia sui cittadini dell'Unione sono fornite sul suo sito Internet, mediante la pubblicazione annuale di documenti strategici quali la relazione annuale, nonché attraverso nuovi canali di comunicazione come i media sociali;
–
nel 2013 l'Agenzia ha effettuato un conteggio totale dell'inventario fisico; prende atto del fatto che i risultati di tale conteggio sono contenuti nella relazione annuale per il 2013 e che in base alla corrispondente osservazione della Corte l'azione risulta "in corso", dal momento che la procedura di declassificazione per gli articoli inutilizzati era ancora pendente quando la Corte ha proceduto all'audit;
Gestione finanziaria e di bilancio
3. osserva che gli sforzi in materia di controllo di bilancio intrapresi durante l'esercizio 2013 hanno portato a un tasso di esecuzione del bilancio pari al 94,41 %, e che il tasso di esecuzione degli stanziamenti di pagamento è stato dell'86,46 %; fa notare che nel novembre 2013 la Commissione ha approvato la richiesta di fondi aggiuntivi per il finanziamento della nuova sede di Atene dell'Agenzia; prende atto, in questo contesto, del fatto che un totale di 500 000 EUR non era ancora stato impegnato a fine esercizio ed è stato riportato all'esercizio successivo, previa decisione del consiglio di amministrazione;
4. riconosce che nel 2013 il personale operativo dell'Agenzia è stato trasferito ad Atene, mentre quello amministrativo è rimasto a Heraklion; conviene con il parere della Corte secondo cui gli oneri amministrativi potrebbero essere ridotti se tutto il personale dell'Agenzia fosse concentrato in un'unica sede e incoraggia l'Agenzia a mettere a punto una strategia che risolva efficacemente questo problema;
Impegni e riporti
5. osserva che sono stati riportati complessivamente 1 200 000 EUR di stanziamenti impegnati, pari al 13,5 % degli stanziamenti totali; esprime preoccupazione per il fatto che, del summenzionato importo, 800 000 EUR siano costituiti da riporti per il titolo II, il che rappresenta il 59 % degli stanziamenti totali per il titolo II; riconosce che la somma di 500 000 EUR di cui al paragrafo 3, unitamente a un riporto aggiuntivo di 300 000 EUR per il finanziamento di mobilio e attrezzature di rete per la nuova sede di Atene spiegano l'elevato livello di riporti per il titolo II;
Storni
6. rileva con soddisfazione che, stando alla relazione annuale dell'Agenzia e alle risultanze dell'audit della Corte, nel 2013 il livello e il carattere degli storni sono rimasti entro i limiti delle regole finanziarie;
Procedure di appalto e di assunzione
7. osserva che, per quanto riguarda l'esercizio 2013, né le operazioni incluse nel campione né altre risultanze dell'audit hanno dato luogo, nella relazione della Corte, a osservazioni sulle procedure di appalto dell'Agenzia;
8. rileva che, nella sua relazione, la Corte non ha formulato osservazioni per quanto riguarda le procedure di assunzione dell'Agenzia;
Prevenzione e gestione dei conflitti di interessi e trasparenza
9. riconosce che nell'ottobre 2013 il consiglio di amministrazione dell'Agenzia ha approvato e firmato la decisione sulle disposizioni pratiche per l'attuazione delle norme in materia di trasparenza e riservatezza;
10. constata dall'Agenzia che i CV e le dichiarazioni di interessi del direttore esecutivo, degli amministratori e dei responsabili di dipartimento sono stati integralmente pubblicati sul sito web dell'Agenzia, come richiesto dall'autorità di discarico per quanto concerne il discarico dell'Agenzia per il 2012;
Osservazioni sui controlli interni
11. apprende dall'Agenzia che, nel settembre 2013, il ruolo di coordinatore del controllo interno è stato svolto pienamente e si è concentrato in via prioritaria sull'attuazione e la successiva chiusura delle varie raccomandazioni formulate dal servizio di audit interno (IAS) della Commissione;
Audit interno
12. prende atto del fatto che nel corso del 2012 lo IAS ha condotto una valutazione dei rischi al fine di stabilire le priorità di audit per i tre esercizi successivi; rileva che il 3 dicembre 2012 lo IAS ha presentato il suo piano di audit strategico definitivo per il periodo 2013-2015 per l'Agenzia;
13. riconosce che nel 2013 lo IAS ha effettuato un audit documentale sulla gestione dei progetti nell'ambito delle attività operative, dal quale sono emerse cinque raccomandazioni totali; osserva che quattro di queste raccomandazioni sono già state chiuse, mentre la quinta attende l'esame da parte dello IAS;
14. rileva che al 31 dicembre 2013 non vi era in sospeso alcuna raccomandazione critica risultante dalle precedenti relazioni dello IAS; osserva altresì che l'unica raccomandazione contrassegnata come "molto importante" aperta a fine esercizio è stata attuata ed era in attesa di essere esaminata dallo IAS; mette in evidenza che detta raccomandazione si riferisce all'applicazione di controlli ex post; invita l'Agenzia a informare l'autorità di discarico dell'avvenuta convalida dei controlli ex post da parte dello IAS;
Altre osservazioni
15. prende atto del fatto che, in base al contratto di locazione concluso tra le autorità greche, l'Agenzia e il proprietario dei locali, il canone di locazione per la sede di Atene è corrisposto dalle autorità greche; esprime preoccupazione per i continui ritardi, anche di vari mesi, nel pagamento di detto canone, dal momento che ciò rappresenta un rischio finanziario e per la continuità operativa dell'Agenzia; osserva, a questo proposito, che l'Agenzia ha avviato una discussione con le parti interessate; rileva altresì che ad oggi il proprietario dei locali ha accettato i ritardi attribuiti alle procedure del governo greco senza imporre alcuna penalità all'Agenzia; chiede all'Agenzia di continuare a impegnarsi per mitigare i rischi derivanti da questa situazione e di informare l'autorità di discarico sui risultati conseguiti;
16. osserva con preoccupazione che l'Agenzia non ha fornito una risposta al quesito relativo all'efficacia in termini di costi e al rispetto dell'ambiente da parte del suo spazio di lavoro; invita l'Agenzia a informare l'autorità di discarico in merito alle misure adottate;
o o o
17. rinvia, per altre osservazioni di natura orizzontale che accompagnano la decisione di discarico, alla sua risoluzione del 29 aprile 2015(17) sulle prestazioni, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.
1.Decisione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia ferroviaria europea per l'esercizio 2013 (2014/2111(DEC))
– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia ferroviaria europea relativi all'esercizio 2013, corredata delle risposte dell'Agenzia(1),
– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(2) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2013, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– vista la raccomandazione del Consiglio del 17 febbraio 2015 sullo scarico da dare all'Agenzia sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),
– visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(3),
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(4), in particolare l'articolo 208,
– visto il regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che istituisce un'Agenzia ferroviaria europea (Regolamento sull'agenzia)(5), in particolare l'articolo 39,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(6),
– visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013 , che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(7), in particolare l'articolo 108,
– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0078/2015),
1. concede il discarico al direttore esecutivo dell'Agenzia ferroviaria europea sull'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2013;
2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore esecutivo dell'Agenzia ferroviaria europea, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
2.Decisione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sulla chiusura dei conti dell'Agenzia ferroviaria europea per l'esercizio 2013 (2014/2111(DEC))
– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia ferroviaria europea relativi all'esercizio 2013, corredata delle risposte dell'Agenzia(8),
– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(9) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2013, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– vista la raccomandazione del Consiglio del 17 febbraio 2015 sullo scarico da dare all'Agenzia sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),
– visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(10),
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(11), in particolare l'articolo 208,
– visto il regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che istituisce un'Agenzia ferroviaria europea (Regolamento sull'agenzia)(12), in particolare l'articolo 39,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(13),
– visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013 , che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(14), in particolare l'articolo 108,
– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0078/2015),
1. constata che i conti annuali definitivi dell'Agenzia ferroviaria europea si presentano quali figuranti in allegato alla relazione della Corte dei conti;
2. approva la chiusura dei conti dell'Agenzia ferroviaria europea per l'esercizio 2013;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo dell'Agenzia ferroviaria europea, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
3.Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia ferroviaria europea per l'esercizio 2013 (2014/2111(DEC))
Il Parlamento europeo,
– vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia ferroviaria europea per l'esercizio 2013
– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0078/2015),
A. considerando che, stando ai suoi stati finanziari, il bilancio definitivo dell'Agenzia ferroviaria europea (“l'Agenzia”) per l'esercizio 2013 ammontava a 25 858 799 EUR, importo che rappresenta un aumento dello 0,23% rispetto al 2012; che l'intera dotazione di bilancio dell'Agenzia proviene dall'Unione,
B. considerando che la Corte dei conti, nella sua relazione sui conti annuali dell'Agenzia ferroviaria europea relativi all'esercizio 2013 ("la relazione della Corte"), ha dichiarato di aver ottenuto garanzie ragionevoli in merito all'affidabilità dei conti annuali dell'Agenzia, nonché alla legittimità e alla regolarità delle operazioni alla base di tali conti;
Seguito dato al discarico del 2012
1. prende atto del fatto che, secondo la relazione della Corte, sono state intraprese azioni correttive per quanto riguarda tre osservazioni formulate nella relazione della Corte per il 2012 che risultavano "in corso" o "pendenti" e che nella relazione della Corte per il 2013 una delle osservazioni risulta ora "completata" e due "in corso"; osserva inoltre che sono state intraprese azioni correttive in relazione a tre osservazioni formulate nella relazione della Corte per il 2012 e che due osservazioni relative a tali azioni risultano ora "completate" e una "in corso";
2. apprende dall'Agenzia che:
–
essa ha modificato, d'accordo con la Commissione, le sue "norme attuative sull'impiego e l'assunzione di agenti temporanei" per ridurre le ripercussioni negative che le norme attualmente in vigore hanno sulle attività dell'Agenzia, al fine di ottenere una maggiore flessibilità riguardo alla durata dei contratti del personale operativo e di ridurre il rischio di interruzioni dell'attività e di perdite di conoscenza dovute a picchi di ricambio del personale;
–
ha deciso di mettere in atto provvedimenti adeguati per assicurare la continuità dei servizi informatici e dei sistemi orizzontali nel funzionamento dell'Agenzia; osserva a questo proposito che un locale per un server di back-up è stato predisposto nell'edificio del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea in Lussemburgo; osserva inoltre che il piano per la continuità operativa è stato adottato dal direttore esecutivo e che la procedura di ripristino in caso di disastro è in corso di elaborazione e che se ne prevede la sperimentazione in giugno 2015;
Bilancio e gestione finanziaria
3. osserva che gli sforzi in materia di controllo di bilancio intrapresi durante l'esercizio 2013 hanno avuto come risultato un tasso di esecuzione del 97,87% e che il tasso di esecuzione degli stanziamenti di pagamento è stato del 88,12%;
Impegni e riporti
4. deplora di apprendere dai conti annuali dell'Agenzia che il livello degli stanziamenti impegnati riportati al 2013 era di 2 398 742 EUR mentre gli stanziamenti impegnati riportati al 2014 ammontavano a 2 221 816 EUR; osserva che questa diminuzione dell'importo maggiorato riportato rispetto all'esercizio precedente è stata dovuta alla sottovalutazione/sovravalutazione delle spese di bilancio 2013; ricorda all'Agenzia l'obbligo di rispettare il principio dell'annualità del bilancio;
Storni
5. rileva che, stando alla relazione annuale di attività e alle risultanze dell'audit della Corte dei conti, nel 2013 il livello e il carattere degli storni sono rimasti entro i limiti delle regole finanziarie;
Procedure di appalto e di assunzione
6. incoraggia l'Agenzia a compiere ulteriori progressi nell'ambito delle sue procedure di assunzione, soprattutto per quanto riguarda gli esperti esterni, in modo da garantire trasparenza e parità di trattamento dei candidati, assicurando nel contempo la continuità operativa e prevenendo la perdita di conoscenze ed esperienza;
7. apprende con preoccupazione dalla relazione della Corte che la precisione e la documentazione delle informazioni usate nelle procedure di appalto dell'Agenzia sono suscettibili di essere migliorate; esprime profonda preoccupazione riguardo alla politica di gestione del personale dell'Agenzia, la quale nel periodo 2013-2015 dovrà sostituire metà del personale operativo, con il rischio di perturbare gravemente le attività operative; esorta l'Agenzia a elaborare una politica coerente, trasparente e obiettiva per trattare la risoluzione dei contratti del suo personale temporaneo;
8. riconosce che, secondo il regolamento istitutivo dell'Agenzia, il suo personale temporaneo può essere assunto per una durata massima di cinque anni e che la durata quinquennale del contratto può essere prorogata di tre anni al massimo durante i primi dieci anni di funzionamento dell'Agenzia; osserva che l'Agenzia ha fatto di questa opzione una pratica regolare sino al 2013;
9. osserva con preoccupazione che nel 2013 l'Agenzia ha riassunto, per una durata ulteriore di otto anni, quattro dipendenti temporanei i cui contratti con l'Agenzia erano giunti a termine nel 2013 dopo la durata massima di otto anni, in violazione del suo regolamento istitutivo; osserva che la proposta di modifica del regolamento istitutivo dell'Agenzia, che non è ancora stata adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio, comprende disposizioni analoghe; considera inaccettabile che l'Agenzia violi le proprie regole e la esorta a rispettare le proprie procedure di assunzione;
10. esprime profonda preoccupazione per il fatto che l'Agenzia non assicura il rispetto di criteri obiettivi, della piena trasparenza e della parità di trattamento nelle sue procedure di assunzione; esorta l'Agenzia a elaborare orientamenti globali, obiettivi e trasparenti riguardo alle condizioni d'esame, quali il livello del voto minimo necessario per accedere ai colloqui, criteri oggettivi per la selezione dei candidati iscritti negli elenchi di riserva, il tipo e il numero di domande da porre negli esami orali e scritti, ecc.; invita l'Agenzia a esplicitare tali garanzie in tutti gli avvisi di posto vacante entro la fine di settembre 2015; esorta altresì l'Agenzia ad adottare una procedura di ricorso per i candidati dichiarati non idonei a presentarsi per un impiego presso l'Agenzia stessa;
Prevenzione e gestione dei conflitti di interessi e trasparenza
11. esprime profonda delusione per il fatto che l'Agenzia non abbia ancora adottato una politica d'insieme chiara e obiettiva per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interessi, nonostante le raccomandazioni speciali formulate dall'autorità di discarico e dalla Corte in vari esercizi consecutivi;
12. riconosce che l'Agenzia si è impegnata ad adottare la sua politica rivista in materia di prevenzione e di gestione dei conflitti di interessi e a pubblicare nel 2015 i CV e le dichiarazioni di interessi dei membri del Consiglio d'amministrazione; esorta l'Agenzia a informare l'autorità di discarico quando avrà approvato la nuova politica e i CV e le dichiarazioni di interessi saranno stati resi pubblici;
Audit interno
13. prende atto del fatto che, con la decisione 81/2013 dell'Agenzia, del 20 marzo 2013, che modifica le norme di controllo interno della funzione di audit interno, la capacità di audit interno è stata soppressa e il servizio dell'audit interno della Commissione (IAS) svolge ora le funzioni di audit interno; osserva che nella stessa decisione l'Agenzia ha istituito una funzione di coordinatore del controllo interno (CCI); deplora che la procedura di assunzione per il posto di CCI sia stata lunga e che a gennaio 2014 il candidato selezionato non avesse ancora cominciato a prestare servizio presso l'Agenzia; prende atto del fatto che la posizione è stata alla fine occupata nel 2014;
14. riconosce che lo IAS ha svolto, nel novembre 2013, audit di verifica su tre precedenti esercizi di audit;
15. apprende dall'Agenzia che, come identificato dallo IAS, vi erano raccomandazioni in attesa di completamento al 31 dicembre 2013 per gli audit seguenti:
–
"gestione delle risorse umane" (2009) – una raccomandazione "molto importante",
–
"pianificazione e bilancio" (2010) – tre raccomandazioni "importanti",
–
"gestione di esperti nell'interoperabilità" (2011) – due raccomandazioni "importanti",
–
"capisaldi dell'affidabilità" (2012) – due raccomandazioni "molto importanti", quattro raccomandazioni "importanti" e una raccomandazione "auspicabile";
16. apprende dall'Agenzia che, a parte una raccomandazione "molto importante" riguardante l'audit sulla gestione delle risorse umane nell'Agenzia, tutte le altre raccomandazioni sono state completate nel corso del 2014; esorta l'Agenzia a prendere le misure necessarie a completare la raccomandazione rimanente;
17. osserva con preoccupazione che la Corte ha indicato nella sua relazione annuale di audit 2012 che l'Agenzia non rispetta la propria norma di controllo interno per quanto riguarda la continuità operativa e che non vi sono piani approvati per la continuità operativa e per il ripristino in caso di disastro dei sistemi informatici; riconosce che l'Agenzia ha deciso di attuare misure adeguate per garantire la continuità dei servizi e sistemi informatici che sono orizzontali per le sue attività; invita l'Agenzia a informare l'autorità di discarico in merito alle azioni attuate;
Prestazioni
18. apprende dall'Agenzia che le informazioni sull'impatto delle sue attività sui cittadini dell'Unione e sul settore ferroviario sono fornite attraverso la partecipazione e le presentazioni in diverse mostre e fiere europee del settore ferroviario, l'organizzazione di seminari, presentazioni e altri eventi negli Stati membri; osserva inoltre che le informazioni sono disponibili sul suo sito web grazie alla pubblicazione di documenti quali le relazioni annuali e i bollettini informativi;
Due sedi
19. deplora il fatto che l'utilizzo di due sedi (Lille e Valenciennes) per lo svolgimento delle sue funzioni espone l'Agenzia a costi aggiuntivi; prende atto degli sforzi profusi dall'Agenzia per ridurre al minimo l'impatto negativo derivante dalla decisione sulla sua sede;
20. chiede una sede unica dell'Agenzia ubicata in un luogo facilmente accessibile con i trasporti pubblici onde risparmiare sulle scarse risorse e migliorare la sua efficienza;
Altre osservazioni
21. ritiene che, qualora l'Agenzia assuma nuovi poteri a seguito dell'estensione dei suoi compiti di agenzia di certificazione del materiale ferroviario, parte dei finanziamenti dell'Agenzia dovrà provenire da diritti e imposte gravanti sul settore ferroviario, che dovranno in ogni caso essere adeguati al livello delle spese sostenute dall'Agenzia e non rappresentare un costo sproporzionato per il settore ferroviario;
o o o
22. rinvia, per altre osservazioni di natura orizzontale che accompagnano la decisione di discarico, alla sua risoluzione del 29 aprile 2015(15) sulle prestazioni, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.
1.Decisione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati per l'esercizio 2013 (2014/2122(DEC))
– visti i conti annuali definitivi dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati relativi all'esercizio 2013,
– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati relativi all'esercizio 2013, corredata delle risposte dell'Autorità(1),
– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(2), presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2013 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– vista la raccomandazione del Consiglio del 17 febbraio 2015 sullo scarico da dare all'Autorità sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),
– visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(3),
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(4), in particolare l'articolo 208,
– visto il regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione(5), in particolare l'articolo 64,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(6),
– visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), in particolare l'articolo 108,
– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0087/2015),
1. concede il discarico al direttore esecutivo dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati sull'esecuzione del bilancio dell'Autorità per l'esercizio 2013;
2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante, al direttore esecutivo dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
2.Decisione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sulla chiusura dei conti dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati per l'esercizio 2013 (2014/2122(DEC))
Il Parlamento europeo,
– visti i conti annuali definitivi dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati relativi all'esercizio 2013,
– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati relativi all'esercizio 2013, corredata delle risposte dell'Autorità(8),
– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(9), presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2013 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– vista la raccomandazione del Consiglio del 17 febbraio 2015. sullo scarico da dare all'Autorità sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),
– visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(10),
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(11), in particolare l'articolo 208,
– visto il regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione(12), in particolare l'articolo 64,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(13),
– visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013 , che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (14), in particolare l'articolo 108,
– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0087/2015),
1. constata che i conti annuali definitivi dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati si presentano quali figuranti in allegato alla relazione della Corte dei conti;
2. approva la chiusura dei conti dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati per l'esercizio 2013;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore al direttore esecutivo dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
3.Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati per l'esercizio 2013 (2014/2122(DEC))
Il Parlamento europeo,
– vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati per l'esercizio 2013,
– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0087/2015),
A. considerando che, stando ai suoi stati finanziari, il bilancio definitivo dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (in appresso "l'Autorità") per l'esercizio 2013 ammontava a 28 188 749 EUR, importo che rappresenta un aumento del 39,01% rispetto al 2012, dovuto ai compiti aggiuntivi attribuiti all'Autorità;
B. considerando che la Corte dei conti, nella sua relazione sui conti annuali dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati per l'esercizio 2013 (la "relazione della Corte") ha dichiarato di aver ottenuto garanzie ragionevoli in merito all'affidabilità dei conti annuali dell'Autorità, nonché alla legittimità e alla regolarità delle operazioni alla base di tali conti;
Seguito dato al discarico 2012
1. prende atto del fatto che, nella relazione della Corte, per quanto riguarda sei osservazioni formulate nella relazione della Corte per il 2011 che risultavano "in corso" o "pendenti", sono state intraprese azioni correttive; due delle azioni risultano ora "completate", tre "in corso" e una "non applicabile"; osserva inoltre che, per sette osservazioni formulate nella relazione della Corte per il 2012, sono state intraprese azioni correttive e due osservazioni risultano ora "completate", tre "in corso" e due "non applicabili";
2. apprende dall'Autorità che:
–
ha integrato la pianificazione di personale e di bilancio con il suo programma di lavoro annuale, per tenere conto delle priorità in tutta l'organizzazione e riassegnare personale a diversi compiti ove possibile;
–
ha modificato le proprie procedure di assunzione per includere maggiori controlli, quali verifiche ex ante, modelli più chiari e un meccanismo rivisto di valutazione dei candidati e che, secondo la relazione della Corte, l'azione correttiva riguardante le raccomandazioni della Corte in proposito risulta completata;
–
l'informazione sui suoi lavori e attività, destinata ai cittadini europei, è trasmessa pubblicando e divulgando informazioni attraverso una serie di canali che includono, senza limitarsi a essi, il suo sito web pubblico e una serie di documenti tematici;
Gestione finanziaria e di bilancio
3. osserva che gli sforzi in materia di controllo di bilancio intrapresi durante l'esercizio 2013 hanno avuto come risultato un tasso di esecuzione del bilancio del 93,18% e che il tasso di esecuzione degli stanziamenti di pagamento è stato del 72,54%;
4. osserva che, per assicurare che le azioni correttive relative all'esecuzione di bilancio fossero svolte nei tempi, l'Autorità ha fatto ricorso a una varietà di metodi, tra cui relazioni mensili al Direttore esecutivo e relazioni trimestrali al Consiglio di amministrazione; rileva che ciò ha portato a un tasso di esecuzione di bilancio superiore rispetto all'esercizio precedente;
Impegni e riporti
5. riconosce che gli impegni sono stati assunti in modo più tempestivo e che il livello globale degli stanziamenti impegnati è aumentato rispetto all'esercizio precedente; osserva con preoccupazione che il tasso degli stanziamenti impegnati riportati continua ad essere elevato per il Titolo III (pari al 58%, vale a dire un aumento del 6%);
6. osserva che l'alto livello di riporti è dovuto soprattutto a servizi informatici contrattati a fine esercizio, servizi ricevuti nel 2013 ma non pagati prima della fine dell'anno e ritardi negli appalti informatici, oltre che alla natura pluriennale di alcuni progetti informatici nell'ambito di tali contratti; invita l'Autorità a informare l'autorità di discarico sui provvedimenti presi per ridurre al minimo possibile il livello dei riporti;
Storni
7. osserva con preoccupazione che il livello degli storni è molto elevato (pari al 18% del bilancio, per un importo di 5 100 000 EUR); deplora che tale cifra sia in aumento rispetto al 2012, indicando il persistere di carenze nella programmazione di bilancio; invita l'Autorità a informare l'autorità di discarico in merito alle azioni adottate per rimediare a tali lacune;
Procedure di appalto e di assunzione
8. apprende dall'Autorità che le procedure d'appalto sono state centralizzate per tutti gli appalti superiori a 15 000 EUR per migliorarne la tempestività, il controllo di qualità e la conformità; rileva che nel 2013 sono state introdotte relazioni mensili al Direttore esecutivo sullo status del piano per gli appalti;
Prevenzione e gestione dei conflitti di interessi e trasparenza
9. apprende dall'Autorità che essa ha ulteriormente rafforzato le proprie regole deontologiche elaborando una politica in materia di conflitti d'interessi per i membri non facenti parte del personale, che tiene conto degli orientamenti della Commissione sulla prevenzione e sulla gestione dei conflitti d'interessi nelle agenzie decentrate dell'Unione europea e si applica ai membri del Consiglio delle autorità di vigilanza e ai membri del Consiglio di amministrazione;
10. osserva che la politica dell'Autorità in materia di conflitti d'interessi comprende una disposizione riguardante la pubblicazione delle dichiarazioni di interessi dei membri del Consiglio delle autorità di vigilanza e del Consiglio di amministrazione; osserva che i CV e le dichiarazioni di interessi dei membri del Consiglio delle autorità di vigilanza e del Consiglio di amministrazione, così come le dichiarazioni di interessi del Direttore esecutivo e degli alti dirigenti, non sono accessibili al pubblico; invita l'Autorità a rimediare urgentemente a questa lacuna e a rendere tali documenti facilmente accessibili attraverso il suo sito web;
Audit interno
11. apprende dall'Autorità che, nel 2013, il Servizio di audit interno della Commissione (IAS) ha svolto un riesame limitato della sua applicazione delle norme di controllo interno a seguito dei risultati della valutazione dei rischi svolta nel 2012 e del piano strategico di audit dell'Autorità 2013-2015;
12. osserva che, nel riesame 2013 delle norme di controllo interno, lo IAS ha formulato 14 raccomandazioni in diversi campi, una delle quali contrassegnata come "molto importante" e ha concluso che la maggior parte delle 15 norme di controllo interno riviste è stata messa in atto integralmente o per la maggior parte; prende nota del fatto che, secondo la missione di controllo svolta dallo IAS nel giugno 2014, metà delle raccomandazioni erano state attuate, compresa quella contrassegnata "molto importante";
Altre osservazioni
13. deplora che gli interessi di mora costituiscano il 27% del totale dei pagamenti per beni e servizi ricevuti, risultando in 3 834 EUR di interessi pagati, e che i pagamenti siano, in media, in ritardo di 32 giorni; esorta l'Autorità a fornire all'autorità di discarico informazioni dettagliate sulle misure prese per affrontare questa problematica e migliorare la tempestività delle procedure di pagamento;
14. osserva che gli attuali meccanismi di finanziamento dell'Autorità non sono flessibili, generano oneri amministrativi superflui e sono suscettibili di comprometterne l'indipendenza; esorta l'Autorità a cooperare con la Commissione al fine di rivedere la sua struttura di finanziamento attuale;
15. osserva che, dopo trattative con lo Stato membro ospite, l'Autorità ha iniziato a richiedere i rimborsi dell'IVA a norma del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e della direttiva dell'UE in materia di IVA(15); osserva che, alla fine del 2013, era stato richiesto il rimborso di solo il 39% dell'IVA imposta nel periodo 2011-2013; invita l'Autorità a informare l'autorità di discarico in merito alle azioni intraprese per chiedere il rimborso dell'IVA imposta, nonché dei tempi entro i quali si prevede di poter chiedere il rimborso dell'importo integrale;
16. rammenta che il Parlamento è stato determinante nell'istituzione di un nuovo e completo Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF) in seguito alla crisi finanziaria, nonché nella creazione dell'Autorità, che ne fa parte, nel 2011;
17. prende atto dell'osservazione formulata dalla Commissione nella sua ultima relazione sull'operato delle autorità europee di vigilanza (AEV) e del sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF) secondo cui, nonostante le difficili circostanze, le AEV hanno costituito rapidamente organizzazioni ben funzionanti, che nel complesso hanno registrato buoni risultati a fronte di un ampio raggio di azione e sono riuscite altresì a rispondere alle crescenti richieste con risorse umane limitate;
18. evidenzia che il ruolo svolto dall'Autorità nella promozione di un regime comune di vigilanza in tutto il mercato unico è essenziale per garantire una migliore integrazione, efficienza e sicurezza dei mercati finanziari dell'Unione, contribuendo in tal modo alla ripresa economica, alla creazione di posti di lavoro e alla crescita in Europa, come anche alla prevenzione di future crisi nel settore finanziario;
19. prende atto che il SEVIF è ancora in fase di creazione e sottolinea che i compiti già assegnati all'Autorità, nonché quelli futuri previsti nell'ambito dei lavori legislativi in corso, richiedono un livello adeguato di personale e di dotazione finanziaria per consentire una vigilanza di elevata qualità; sottolinea che la necessità di combinare compiti aggiuntivi con risorse supplementari dovrebbe essere sempre valutata con attenzione; sottolinea tuttavia che qualsiasi potenziale aumento di mezzi dovrebbe essere preceduto e/o integrato da adeguati sforzi di razionalizzazione, ove possibile; sottolinea il ruolo di coordinamento dell'Autorità e la necessità di cooperare strettamente con le autorità nazionali di vigilanza per adempiere al suo mandato;
20. pone l'accento sul fatto che, date le risorse limitate, l'Autorità deve attenersi ai compiti assegnatile dai colegislatori dell'Unione; sottolinea che l'Autorità dovrebbe espletare pienamente tali compiti, senza cercare di ampliare il proprio mandato, e che deve rimanere indipendente; sottolinea che l'Autorità dovrebbe verificare la necessità di elaborare orientamenti e raccomandazioni;
21. sottolinea che l'Autorità dovrebbe esercitare appieno i suoi poteri, garantiti dal suo mandato, nel settore della protezione dei consumatori; sottolinea che, in tale ambito, l'Autorità dovrebbe instaurare una più stretta collaborazione con le altre AEV tramite il comitato congiunto;
22. invita l'Autorità a evitare in futuro di assumere obblighi giuridici in assenza di impegni di bilancio corrispondenti;
o o o
23. rinvia, per le altre osservazioni di natura trasversale che accompagnano la decisione sul discarico, alla sua risoluzione del 29 aprile 2015(16) sulle prestazioni, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.
Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).
1.Decisione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sul discarico per l'esecuzione del bilancio della Fondazione europea per la formazione per l'esercizio 2013 (2014/2104(DEC))
– visti i conti annuali definitivi della Fondazione europea per la formazione relativi all'esercizio 2013,
– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali della Fondazione europea per la formazione relativi all'esercizio 2013, corredata delle risposte della Fondazione(1),
– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(2) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2013, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– vista la raccomandazione del Consiglio del 17 febbraio 2015 sullo scarico da dare alla Fondazione sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),
– visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(3),
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(4), in particolare l'articolo 208,
– visto il regolamento (CE) n. 1339/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una Fondazione europea per la formazione professionale(5), in particolare l'articolo 17,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(6),
– visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(7), in particolare l'articolo 108,
– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A8-0090/2015),
1. concede il discarico al direttore della Fondazione europea per la formazione professionale per l'esecuzione del bilancio della Fondazione per l'esercizio 2013;
2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore della Fondazione europea per la formazione, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
2.Decisione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sulla chiusura dei conti della Fondazione europea per la formazione per l'esercizio 2013 (2014/2104(DEC))
Il Parlamento europeo,
– visti i conti annuali definitivi della Fondazione europea per la formazione relativi all'esercizio 2013,
– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali della Fondazione europea per la formazione relativi all'esercizio 2013, corredata delle risposte della Fondazione(8),
– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(9) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2013, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– vista la raccomandazione del Consiglio del 17 febbraio 2015 sullo scarico da dare alla Fondazione sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),
– visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(10),
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(11), in particolare l'articolo 208,
– visto il regolamento (CE) n. 1339/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una Fondazione europea per la formazione professionale(12), in particolare l'articolo 17,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(13),
– visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(14), in particolare l'articolo 108,
– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A8-0090/2015),
1. constata che i conti annuali definitivi della Fondazione europea per la formazione si presentano quali figuranti in allegato alla relazione della Corte dei conti;
2. approva la chiusura dei conti della Fondazione europea per la formazione professionale per l'esercizio 2013;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore della Fondazione europea per la formazione, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
3.Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio della Fondazione europea per la formazione per l'esercizio 2013 (2014/2104(DEC))
Il Parlamento europeo,
– vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio della Fondazione europea per la formazione per l'esercizio 2013,
– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A8-0090/2015),
A. considerando che, stando ai suoi rendiconti finanziari, il bilancio definitivo della Fondazione europea per la formazione ("la Fondazione") per l'esercizio 2013 ammontava a 20 143 500 EUR, importo che rappresenta una diminuzione dello 0,01% rispetto al 2012, e che l'intera dotazione di bilancio della Fondazione proviene dal bilancio dell'Unione,
B. considerando che la Corte dei conti, nella sua relazione sui conti annuali della Fondazione europea per la formazione per l'esercizio 2013 ("la relazione della Corte”), ha dichiarato di aver ottenuto garanzie ragionevoli in merito all'affidabilità dei conti annuali della Fondazione nonché alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti;
Seguito dato al discarico del 2012
1. accoglie con favore il fatto che nel 2013, in Italia, sia stato concluso con le autorità della regione Piemonte un accordo sulla sede della Fondazione, il quale garantisce la prosecuzione delle attività della stessa per il periodo 2013-2015; apprende dalla Fondazione che sono stati avviati negoziati con il nuovo governo della regione Piemonte (Italia), ove è ubicata la sede della Fondazione, per quanto riguarda il rinnovo dell'appalto di servizi per i suoi locali a partire dal 2015;
Gestione finanziaria e di bilancio
2. osserva che gli sforzi in materia di controllo di bilancio intrapresi durante l'esercizio 2013 hanno portato a un tasso di esecuzione del bilancio pari al 99,78% e che il tasso di esecuzione degli stanziamenti di pagamento è stato del 95,72%;
3. apprende dalla relazione della Corte che, alla fine del 2013, la Fondazione disponeva di 7 500 000 EUR in conti detenuti presso una singola banca con un rating di credito poco elevato (F3, BBB); apprende dalla Fondazione che l'elevato saldo contabile registrato a fine anno era determinato dal fatto che la prima rata della sovvenzione per il 2014 era stata versata in anticipo, così come i fondi ricevuti per i nuovi progetti GEMM e FRAME; prende atto dell'intenzione della Fondazione di partecipare a una procedura di aggiudicazione congiunta per i servizi bancari lanciata dalla Commissione; ritiene che, nel caso in cui tale procedura non andasse a buon fine, la Fondazione dovrebbe adottare tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza dei suoi attivi; invita la Fondazione a valutare la necessità di una revisione della sua politica di tesoreria e a riferire all'autorità di discarico sui risultati della procedura di aggiudicazione;
Impegni e riporti
4. apprende dalla relazione della Corte che non vi sono osservazioni riguardo agli impegni e ai riporti per l'esercizio finanziario 2013 e si compiace con la Fondazione per la sua buona pianificazione di bilancio;
Procedure di appalto e di assunzione
5. apprende dalla relazione della Corte che né le operazioni incluse nel campione né altre risultanze dell'audit hanno dato luogo a osservazioni sulle procedure di appalto della Fondazione per quanto riguarda l'esercizio 2013;
Prevenzione e gestione dei conflitti d'interesse e trasparenza
6. apprende dalla Fondazione che questa ha adottato e pubblicato le linee guida sulla prevenzione e la gestione dei conflitti di interessi; prende atto del piano della Fondazione di pubblicare sul suo sito web i CV e le dichiarazioni di interessi dei membri del suo consiglio di amministrazione, del suo direttore e dell'alta dirigenza e invita la Fondazione a informare l'autorità di discarico circa i risultati di questo esercizio non appena completato;
Audit interno
7. apprende dalla Fondazione che nel 2013 il servizio di audit interno (IAS) della Commissione ha effettuato l'audit della struttura e dell'effettiva applicazione del sistema di controllo interno, istituito dalla direzione per quanto riguarda la gestione degli esperti e delle missioni; osserva che questo audit ha valutato, in particolare, se il sistema di controllo interno, nella sua applicazione durante il periodo interessato, permettesse di ottenere ragionevoli garanzie circa il rispetto delle norme e dei regolamenti applicabili, nonché l'efficacia e l'efficienza delle procedure di gestione degli esperti e delle missioni, in conformità dell'obiettivo dell'audit;
8. prende atto del fatto che, sulla base dei risultati di tale audit, lo IAS ritiene che il sistema di controllo interno offra ragionevoli garanzie, ad eccezione della nomina ufficiale del comitato di selezione, nonché delle dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse e di riservatezza;
9. apprende della Fondazione che, a seguito di tale audit, essa ha elaborato un piano d'azione che è stato presentato allo IAS; rileva che lo IAS lo ritiene adeguato per fungere da base per un'attuazione e un seguito efficaci delle raccomandazioni da esso formulate;
10. apprende dalla Fondazione che, il 1° settembre 2014, lo IAS ha formalmente chiuso tutte le 14 raccomandazioni formulate nel quadro del suo audit del 2011 sulla comunicazione;
Prestazioni
11. apprende dalla Fondazione che, in conformità della sua politica di comunicazione, l'opinione pubblica è un destinatario chiave delle sue attività di comunicazione; osserva che il primo livello di informazioni sul sito web della Fondazione si rivolge ai cittadini interessati e contiene informazioni di carattere generale, attività concrete e risultati; prende atto del ricorso da parte della Fondazione ad altri canali di comunicazione, come i media tradizionali e i social media;
Altre osservazioni
12. riconosce il contributo costante della Fondazione al miglioramento dello sviluppo del capitale umano nei paesi partner; plaude altresì ai risultati conseguiti nel 2013 nel contesto delle prospettive a medio termine 2010-2013 della Fondazione, che rispecchiano la riuscita esecuzione del piano quadriennale;
13. rileva che il 2013 è stato l'esercizio conclusivo delle prospettive a medio termine 2010-2013 e loda la Fondazione per il suo tasso di completamento degli obiettivi contenuti nei suoi quattro programmi di lavoro, tasso pari al 99%;
14. esprime apprezzamento per i progressi compiuti nello sviluppo di una riforma dell'istruzione e formazione professionale europea basata su riscontri empirici attraverso il processo di Torino e altri tipi di analisi specifiche delle politiche, che sono stati fatti propri dai paesi partner, conducendo a sviluppi delle politiche nazionali che contribuiscono a garantire la sostenibilità futura;
o o o
15. rinvia, per altre osservazioni di natura orizzontale che accompagnano la decisione sul discarico, alla sua risoluzione del 29 aprile 2015(15) sulle prestazioni, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.
1.Decisione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia per l'esercizio 2013 (2014/2128(DEC))
– visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia relativi all'esercizio 2013,
– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) relativi all'esercizio 2013, corredata delle risposte dell'Agenzia(1),
– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(2), presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2013 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– vista la raccomandazione del Consiglio del 17 febbraio 2015 sullo scarico da dare all'Agenzia sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2013 (05304/2015– C8-0054/2015),
– visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(3),
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(4), in particolare l'articolo 208,
– visto il regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia(5), in particolare l'articolo 33,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(6),
– visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(7), in particolare l'articolo 108,
– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0099/2015),
1. concede il discarico al direttore esecutivo dell'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2013;
2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore esecutivo dell'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
2.Decisione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sulla chiusura dei conti dell'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia per l'esercizio 2013 (2014/2128(DEC))
Il Parlamento europeo,
– visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia relativi all'esercizio 2013,
– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) relativi all'esercizio 2013, corredata delle risposte dell'Agenzia(8),
– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(9), presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2013, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– vista la raccomandazione del Consiglio del 17 febbraio 2015 sullo scarico da dare all'Agenzia sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2013 (05304/2015– C8-0054/2015),
– visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(10),
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(11), in particolare l'articolo 208,
– visto il regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia(12), in particolare l'articolo 33,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(13),
– visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(14), in particolare l'articolo 108,
– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0099/2015),
1. constata che i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia si presentano quali figuranti in allegato alla relazione della Corte dei conti;
2. approva la chiusura dei conti dell'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia per l'esercizio 2013;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo dell'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
3.Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia per l'esercizio 2013 (2014/2128(DEC))
Il Parlamento europeo,
– vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia per l'esercizio 2013,
– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0099/2015),
A. considerando che, stando ai suoi rendiconti finanziari, il bilancio dell'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia ("l'Agenzia") per l'esercizio finanziario 2013 ammontava a 61 345 072 EUR; che l'intero bilancio dell'Agenzia proviene dal bilancio dell'Unione;
B. considerando che la Corte dei conti, nella sua relazione sui conti annuali dell'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia relativi all'esercizio 2013 ("la relazione della Corte") ha dichiarato di aver ottenuto garanzie ragionevoli in merito all'affidabilità dei conti annuali dell'Agenzia, nonché alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti;
C. considerando che la funzione centrale dell'Agenzia è di assicurare i compiti relativi alla gestione operativa del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), del sistema d'informazione visti (VIS) e di Eurodac;
1. prende atto dalla relazione della Corte che, sebbene l'Agenzia abbia iniziato le sue operazioni nel dicembre 2012, la Commissione le ha concesso l'autonomia finanziaria solo il 22 maggio 2013, e pertanto il periodo sottoposto ad audit per l'esercizio finanziario 2013 è compreso fra il 22 maggio e il 31 dicembre 2013; rileva inoltre che il 2013 è stato il primo anno in cui la Corte ha svolto un audit dei rendiconti finanziari dell'Agenzia;
Osservazioni sull'affidabilità dei conti
2. prende atto con preoccupazione che la relazione della Corte ha richiamato l'attenzione sulle questioni legate alla valutazione dei sistemi SIS II, VIS ed Eurodac nei conti dell'Agenzia; rileva inoltre che, sebbene la valutazione non sia all'origine di inesattezze rilevanti, la Corte ha considerato tali questioni essenziali e ha attirato l'attenzione su di esse; osserva che la gestione operativa di questi sistemi costituisce l'attività essenziale dell'Agenzia e che la gestione di questi sistemi è stata trasferita dalla Commissione all'Agenzia nel maggio 2013 attraverso un'operazione non commerciale; osserva altresì che, in assenza di informazioni complete ed attendibili sui costi totali del loro sviluppo, tali sistemi sono stati registrati nella contabilità dell'Agenzia al valore residuo risultante nella contabilità della Commissione, che è stato poi aggiornato alla fine dell'esercizio; è preoccupato per il fatto che gli importi riguardano principalmente l'hardware e le componenti software commerciali e non includono i costi dello sviluppo del software;
Bilancio e gestione finanziaria
3. osserva che, in base al regolamento (UE) n. 1077/2011(15), la Commissione era responsabile dell'istituzione e del funzionamento iniziale dell'Agenzia fino alla data del conferimento dell'autonomia finanziaria; prende atto con preoccupazione che il ritardo nel completamento del sistema contabile dell'Agenzia ha inciso sulla pianificazione dei pagamenti dell'Agenzia e sulla preparazione dei conti provvisori;
4. rileva che, poiché il bilancio dell'Agenzia è stato eseguito dalla Commissione, la Corte non ha potuto eseguire un'analisi più dettagliata per titolo di bilancio;
5. prende atto che, in base ai conti finali dell'Agenzia, i tassi di esecuzione del bilancio sono stati del 96% per gli stanziamenti di impegno e del 67% per gli stanziamenti di pagamento;
6. rileva che, in base al regolamento (UE) n. 1077/2011, i paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen e alle misure relative a Eurodac devono contribuire al bilancio dell'Agenzia; rileva inoltre che sebbene i paesi associati a Schengen stessero usando i sistemi gestiti dall'Agenzia nel 2013, i negoziati con la Commissione erano ancora in corso; invita l'Agenzia a informare l'autorità competente per il discarico sullo stato di avanzamento dei negoziati;
Impegni e riporti
7. osserva che gli sforzi in materia di controllo di bilancio intrapresi durante l'esercizio 2013 hanno avuto come risultato un tasso di esecuzione del bilancio del 98,95% e che il tasso di esecuzione degli stanziamenti di pagamento è stato del 28,94%;
8. rileva che l'elevato livello di stanziamenti impegnati riportati all'esercizio 2014 proviene principalmente dagli stanziamenti dei titoli II e III ed è dovuto al fatto che l'Agenzia ha una serie di contratti pluriennali relativi alle sue funzioni principali;
Procedure di appalto e di assunzione
9. osserva che, per quanto riguarda l'esercizio 2013, né le operazioni incluse nel campione né altre risultanze dell'audit hanno dato luogo, nella relazione della Corte, a osservazioni sulle procedure di appalto dell'Agenzia;
Prevenzione e gestione dei conflitti di interesse
10. esprime profonda preoccupazione per il fatto che l'Agenzia non abbia risposto al questionario dell'autorità di discarico relativo ai conflitti di interesse; invita l'Agenzia a informare l'autorità di discarico sulle misure messe in atto per quanto riguarda la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse; esorta l'Agenzia a pubblicare entro la fine di dicembre 2015 i CV e le dichiarazioni di interessi del suo direttore esecutivo, dei membri del consiglio di amministrazione e degli esperti nazionali che siedono nel comitato consultivo;
Controlli interni
11. prende atto che il progetto di definizione delle norme di controllo interno dell'Agenzia era ancora in corso alla fine del 2013 e che il consiglio di amministrazione ha approvato tali norme nel giugno 2014;
12. apprende dalla relazione della Corte che l'Agenzia non ha alcuna copertura assicurativa per le immobilizzazioni materiali, ad eccezione di un'assicurazione multirischio contro gli incendi per la sede di Tallin; invita l'Agenzia a informare l'autorità di discarico in merito ai risultati delle eventuali azioni correttive adottate al riguardo;
Audit interno
13. rileva che la Struttura di audit interno dell'Agenzia ha iniziato a operare nell'ottobre 2013;
14. osserva che il Servizio di audit interno (IAS) della Commissione ha effettuato una valutazione dei rischi preliminare dei principali processi amministrativi dell'Agenzia al fine di preparare i futuri piani di audit interno; sottolinea che il SAI ha individuato una serie di settori potenzialmente ad alto rischio, che sono stati inclusi nelle attività di audit nel 2014, tra cui la continuità operativa, gli appalti, la governance, la gestione delle infrastrutture e altro; osserva che l'Agenzia ha avviato misure di esecuzione mirate a ridurre i rischi individuati;
Prestazioni
15. rileva che l'Agenzia ha sede a Tallinn (46 posti occupati), mentre le sue attività operative si svolgono a Strasburgo (79 posti occupati) e il sistema di continuità operativa si trova a Sankt Johann im Pongau (Austria); prende atto del parere della Corte secondo cui sarebbe stato possibile accrescere l'efficienza amministrativa e ridurre le spese amministrative se tutto il personale fosse stato concentrato in un'unica sede; invita pertanto la Commissione a includere nella sua relazione di valutazione, da elaborare conformemente all'articolo 31 del regolamento istitutivo dell'Agenzia, i vantaggi e gli svantaggi legati al fatto di disporre di tre sedi diverse, con particolare riferimento alle economie di bilancio attese, alle modalità pratiche e ai costi in relazione a una potenziale centralizzazione delle sue attività;
16. rileva che al momento dell'audit della Corte erano ancora in corso i negoziati tra l'Agenzia e lo Stato membro ospitante (Estonia) per trovare un accordo sulla sede che chiarisca le condizioni entro cui operano l'Agenzia e il personale; invita l'Agenzia a informare l'autorità competente per il discarico sullo stato di avanzamento dei negoziati entro la fine di dicembre 2015 e a concludere quanto prima un accordo sulla sede;
o o o
17. rinvia, per altre osservazioni di natura orizzontale che accompagnano la decisione di discarico, alla sua risoluzione del 29 aprile 2015(16) sulle prestazioni, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.
1.Decisione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l'esercizio 2013 (2014/2100(DEC))
– visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro relativi all'esercizio 2013,
– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro relativi all'esercizio 2013, corredata delle risposte dell'Agenzia(1),
– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(2), presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2013 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– vista la raccomandazione del Consiglio del 17 febbraio 2015 sullo scarico da dare all'Agenzia sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),
– visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(3),
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(4), in particolare l'articolo 208,
– visto il regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio, del 18 luglio 1994, relativo all'istituzione di un'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro(5), in particolare l'articolo 14,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(6),
– visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013 , che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(7), in particolare l'articolo 108,
– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A8-0076/2015),
1. concede il discarico al direttore dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro sull'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2013;
2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante, al direttore dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
2.Decisione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sulla chiusura dei conti dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l'esercizio 2013 (2014/2100(DEC))
Il Parlamento europeo,
– visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro relativi all'esercizio 2013,
– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro relativi all'esercizio 2013, corredata delle risposte dell'Agenzia(8),
– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(9), presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2013 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– vista la raccomandazione del Consiglio del 17 febbraio 2015 sullo scarico da dare all'Agenzia sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),
– visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(10),
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(11), in particolare l'articolo 208,
– visto il regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio, del 18 luglio 1994, relativo all'istituzione di un'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro(12), in particolare l'articolo 14,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(13),
– visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013 , che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(14), in particolare l'articolo 108,
– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A8-0076/2015),
1. constata che i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro si presentano quali figuranti in allegato alla relazione della Corte dei conti;
2. approva la chiusura dei conti dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l'esercizio 2013;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore al direttore dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
3.Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l'esercizio 2013 (2014/2100(DEC))
Il Parlamento europeo,
– vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l'esercizio 2013,
– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A8-0076/2015),
A. considerando che, stando ai suoi stati finanziari, il bilancio finale dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (in appresso "l'Agenzia") per l'esercizio finanziario 2013 ammontava a 17 682 338 EUR, pari ad un aumento del 4,50% rispetto al 2012;
B. considerando che il contributo dell'Unione al bilancio dell'Agenzia per il 2013 ammontava a 15 614 775 EUR, con un calo del 3,77 % rispetto al 2012;
C. considerando che la Corte dei conti, nella sua relazione sui conti annuali dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea relativi all'esercizio 2013 ("la relazione della Corte), ha dichiarato di aver ottenuto garanzie ragionevoli in merito all'affidabilità dei conti annuali dell'Agenzia, nonché alla legittimità e alla regolarità delle operazioni alla base di tali conti;
D. considerando che l'Agenzia ha il compito di raccogliere e diffondere le informazioni sulle priorità nazionali e dell’Unione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché di sostenere gli organi nazionali e dell’Unione interessati nella formulazione e nell’attuazione di politiche e di provvedere all’informazione sulle misure di prevenzione;
Seguito dato al discarico 2012
1. apprende dalla relazione della Corte che, per quanto riguarda due osservazioni formulate nella relazione della Corte per il 2011 e le cui azioni corrispondenti risultavano "in corso" o "pendenti" nella relazione della Corte per il 2012, sono state intraprese azioni correttive e le due azioni risultano ora "completate" nella relazione della Corte; rileva altresì che per quanto riguarda le due osservazioni formulate nella relazione della Corte per il 2012, è stata avviata un'azione correttiva e che l'azione risulta ora "completata", mentre l'altra è attualmente indicata come "in corso";
2. apprende dall'Agenzia che:
–
l'accordo con il Regno di Spagna concernente la sede dell'Agenzia è stato concluso positivamente nel settembre 2013;
–
le informazioni relative all'impatto delle sue attività sui cittadini dell'Unione sono fornite sul sito dell'Agenzia mediante la pubblicazione di valutazioni generali dell'Agenzia, della sua relazione annuale, della relazione annuale d'attività del Direttore nonché dell'analisi e della valutazione della relazione di attività da parte del consiglio di amministrazione;
–
in particolare, sono stati apportati miglioramenti significativi nell'attuazione del programma di lavoro annuale, nella compilazione del bilancio per attività nel 2013 e nelle questioni relative alle assunzioni e alle retribuzioni;
Gestione finanziaria e di bilancio
3. osserva che gli sforzi in materia di controllo di bilancio intrapresi durante l'esercizio 2013 hanno avuto come risultato un tasso di esecuzione del 98,94% e che il tasso di esecuzione degli stanziamenti di pagamento è stato del 70,19%;
Impegni e riporti
4. rileva con preoccupazione il livello elevato degli stanziamenti impegnati riportati al 2014 che ammontano a 601 426 EUR (30%) per il Titolo II (Spese amministrative) e a 3 693 549 EUR (46%) per il Titolo III (Spese operative);
5. rileva che il livello elevato dei riporti al Titolo II è dovuto all'acquisto pianificato di fine esercizio di beni e servizi connessi con il trasloco dell'Agenzia nei suoi nuovi locali e con il rinnovo dei contratti annuali per servizi informatici; osserva inoltre che l'elevato livello di riporti pianificati al Titolo III è imputabile principalmente alla natura pluriennale di progetti di rilievo lanciati nel 2013;
Storni
6. rileva che, stando alla relazione annuale di attività e alle risultanze dell'audit della Corte dei conti, il livello e la natura degli storni nel 2013 sono rimasti entro i limiti delle regole finanziarie;
Procedure di appalto e di assunzione
7. rileva che, in relazione all'esercizio 2013, né le operazioni prese a campione né altre risultanze dell'audit hanno dato luogo a osservazioni sulle procedure di appalto dell'Agenzia nella relazione annuale di audit della Corte dei conti;
8. osserva che, nella relazione annuale di audit per il 2013, la Corte dei conti non ha inserito osservazioni riguardanti le procedure di assunzione dell'Agenzia;
Prevenzione e gestione dei conflitti di interesse e trasparenza
9. apprende dall'Agenzia che il suo consiglio di direzione ha adottato la politica dell'Agenzia in materia di conflitti di interessi nel novembre 2014; rileva, inoltre, che detta politica prevede disposizioni concernenti la pubblicazione dei CV e delle dichiarazioni di interesse del Direttore e degli alti dirigenti; osserva che la maggioranza di tali documenti sono stati resi pubblici; sollecita l'Agenzia a fornire un elenco di tutti i casi di conflitto di interessi entro la fine di settembre 2015; osserva con preoccupazione che l'obbligo di pubblicare i CV e la dichiarazione di interesse non è applicabile agli esperti; invita l'Agenzia a estendere tale obbligo agli esperti;
10. chiede all'agenzia di adottare politiche esaustive per la gestione di situazioni di conflitto d'interesse quali la cessione dell'interesse da parte del funzionario pubblico, la ricusazione del funzionario pubblico dalla partecipazione a un processo decisionale interessato, la restrizione dell'accesso a particolari informazioni per il funzionario pubblico interessato, la ridefinizione dei doveri del funzionario pubblico o le sue dimissioni dall'incarico;
11. constata che le procedure esistenti relative alla prevenzione del conflitto di interessi del personale dell'Agenzia sono in fase di revisione e saranno completate nel 2015; invita l'Agenzia a comunicare all'autorità di discarico l'esito di tale revisione non appena sarà completata;
Controlli interni
12. prende atto che nel corso del 2013 il 100% del bilancio dell'Agenzia è stato oggetto di verifiche ex ante;
Audit interno
13. apprende dall'Agenzia che, nel 2012, il servizio di audit interno della Commissione (Internal Audit Service -IAS) ha effettuato un’approfondita valutazione dei rischi e ha presentato il suo piano di audit strategico definitivo per il periodo 2013-2015, piano che è stato approvato dal direttore dell'Agenzia e dal suo consiglio di amministrazione;
14. rileva che lo IAS ha altresì svolto un audit sulla informativa e sui capisaldi dell'affidabilità che ha portato alla formulazione di una raccomandazione classificata come "molto importante" e di sette classificate come "importanti"; prende atto che l'Agenzia ha presentato un piano d'azione atto a mitigare le carenze individuate che è stato approvato dallo IAS;
15. rileva che nel 2013 lo IAS ha dato seguito alle sue precedenti raccomandazioni e ha concluso che non era pendente alcuna raccomandazione critica, che una raccomandazione classificata come "molto importante" è stata conclusa e che l'attuazione delle seconde raccomandazioni "molto importanti" rispettava la tabella di marcia;
Altre osservazioni
16. osserva che il 2013 è stato l'anno conclusivo della strategia UE-OSHA 2009-2013; apprezza i traguardi raggiunti dall'Agenzia in tale periodo, in particolare la promozione di strumenti interattivi online per le piccole e medie imprese nel settore della gestione della salute e della sicurezza sul lavoro; prende atto del programma strategico pluriennale per gli anni 2014-2020 adottato dall'Agenzia;
17. si compiace del trasloco definitivo dell'Agenzia nella nuova sede, avvenuto il 1° gennaio 2014, e prende atto della diminuzione significativa dei costi di affitto, in seguito all'accordo sulla sede concluso con le autorità spagnole;
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18. rinvia, per le altre osservazioni di carattere orizzontale che accompagnano la decisione sul discarico, alla sua risoluzione del 29 aprile 2015(15) sulle prestazioni, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.
1.Decisione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom per l'esercizio 2013 (2014/2117(DEC))
– visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom relativi all'esercizio 2013,
– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom relativi all'esercizio 2013, corredata delle risposte dell'Agenzia(1),
– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(2) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2013, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– vista la raccomandazione del Consiglio del 17 febbraio 2015 sullo scarico da dare all'Agenzia sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),
– visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(3), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,
– vista la decisione 2008/114/CE, Euratom del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce lo statuto dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom(4), in particolare l'articolo 8, paragrafo 9, dell'allegato,
– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0119/2015),
1. concede il discarico al Direttore generale dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2013;
2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al Direttore generale dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
2.Decisione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sulla chiusura dei conti dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom per l'esercizio 2013 (2014/2117(DEC))
Il Parlamento europeo,
– visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom relativi all'esercizio 2013,
– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom relativi all'esercizio 2013, corredata delle risposte dell'Agenzia(5),
– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(6) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2013, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– vista la raccomandazione del Consiglio del 17 febbraio 2015 sullo scarico da dare all'Agenzia sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),
– visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(7), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,
– vista la decisione 2008/114/CE, Euratom del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce lo statuto dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom(8), in particolare l'articolo 8, paragrafo 9, dell'allegato,
– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0119/2015),
1. constata che i conti annuali definitivi dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom si presentano quali figuranti in allegato alla relazione della Corte dei conti;
2. approva la chiusura dei conti dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom relativi all'esercizio 2013;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Direttore generale dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
3.Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom per l'esercizio 2013 (2014/2117(DEC))
Il Parlamento europeo,
– vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom per l'esercizio 2013,
– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0119/2015),
A. considerando che, secondo i suoi stati finanziari, il bilancio definitivo dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom (di seguito "l'Agenzia") per l'esercizio 2013 ammontava a 104 000 EUR, importo pari a quello relativo all'esercizio 2012;
B. considerando che la Corte dei conti, nella sua relazione sui conti annuali dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom relativi all'esercizio 2013 (in appresso "la relazione della Corte"), ha dichiarato di aver ottenuto garanzie ragionevoli in merito all'affidabilità dei conti annuali dell'Agenzia, nonché alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti;
Seguito dato al discarico 2012
1. apprende dalla relazione della Corte sui conti annuali dell'Agenzia che, per quanto riguarda un'osservazione formulata nella relazione della Corte per il 2011, che risultava "in corso" nella relazione della Corte per il 2012, sono state intraprese azioni correttive e che l'azione risulta ora "completata"; rileva inoltre che l'azione relativa all'osservazione formulata nella relazione della Corte per il 2012 risulta ora "pendente";
Osservazioni sull'affidabilità dei conti
2. osserva che secondo le note allegate ai conti annuali dell'Agenzia, tutti gli stipendi e alcuni costi aggiuntivi per i servizi amministrativi sono stati pagati direttamente dal bilancio della Commissione; rileva che i costi salariali sono indicati, ma non vengono forniti dettagli sui costi per i servizi amministrativi; esprime la preoccupazione che tale situazione possa rendere meno chiara la misura in cui l'Agenzia dipende dalla Commissione; sottolinea che l'Agenzia dovrebbe godere di autonomia finanziaria, come previsto dal suo statuto;
3. prende atto dell'intenzione dell'Agenzia di presentare all'autorità di discarico una relazione più dettagliata circa le sue esigenze direttamente coperte dalla Commissione;
Gestione finanziaria e di bilancio
4. osserva che, a seguito degli sforzi in materia di controllo del bilancio intrapresi durante l'esercizio 2013, si è registrato un tasso di esecuzione degli stanziamenti di impegno pari al 95% e un tasso di esecuzione degli stanziamenti di pagamento pari al 59,22%;
Controlli interni
5. apprende dalla relazione della Corte che i principali elementi dei controlli interni dell'Agenzia, come la strategia di gestione e di controllo dei rischi, le procedure di controllo della performance, la valutazione del funzionamento del sistema di controllo interno e il codice delle norme professionali, non sono documentati in maniera sufficiente;
o o o
6. rinvia, per altre osservazioni di natura orizzontale che accompagnano la decisione di discarico, alla sua risoluzione del 29 aprile 2015(9) sulle prestazioni, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.
1.Decisione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sul discarico per l'esecuzione del bilancio della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esercizio 2013 (2014/2088(DEC))
– visti i conti annuali definitivi della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro relativi all'esercizio 2013,
– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro relativi all'esercizio 2013, corredata delle risposte della Fondazione(1),
– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(2) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2013, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– vista la raccomandazione del Consiglio del 17 febbraio 2015 sullo scarico da dare alla Fondazione per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),
– visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(3),
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(4), in particolare l'articolo 208,
– visto il regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio, del 26 maggio 1975, concernente l'istituzione di una Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro(5), in particolare l'articolo 16,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(6),
– visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(7), in particolare l'articolo 108,
– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A8-0092/2015),
1. concede il discarico al direttore della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro sull'esecuzione del bilancio della Fondazione per l'esercizio 2013;
2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante, al direttore della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
2.Decisione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sulla chiusura dei conti della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esercizio 2013 (2014/2088(DEC))
Il Parlamento europeo,
– visti i conti annuali definitivi della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro relativi all'esercizio 2013,
– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro relativi all'esercizio 2013, corredata delle risposte della Fondazione(8),
– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative(9) operazioni presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2013, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– vista la raccomandazione del Consiglio del 17 febbraio 2015 sullo scarico da dare alla Fondazione per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),
– visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(10),
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(11), in particolare l'articolo 208,
– visto il regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio, del 26 maggio 1975, concernente l'istituzione di una Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro(12), in particolare l'articolo 16,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(13),
– visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(14), in particolare l'articolo 108,
– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A8-0092/2015),
1. constata che i conti annuali definitivi della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro si presentano quali figuranti in allegato alla relazione della Corte dei conti;
2. approva la chiusura dei conti della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esercizio 2013;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
3.Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esercizio 2013 (2014/2088(DEC))
Il Parlamento europeo,
– vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esercizio 2013,
– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A8-0092/2015),
A. considerando che, in base ai suoi rendiconti finanziari, il bilancio definitivo della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro ("la Fondazione") per l'esercizio 2013 ammontava a 20 624 300 EUR, pari a un aumento del 3,76% rispetto al 2012;
B. considerando che la Corte dei conti, nella sua relazione sui conti annuali della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esercizio 2013 ("la relazione della Corte"), ha dichiarato di aver ottenuto garanzie ragionevoli in merito all'affidabilità dei conti annuali della Fondazione, nonché alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti;
Seguito dato al discarico del 2012
1. apprende dalle dichiarazioni della Fondazione che le informazioni sull'impatto delle sue attività sui cittadini dell'Unione figurano sul suo sito web, per lo più mediante la pubblicazione annuale di documenti strategici, quali la relazione annuale d'attività della Fondazione e molti altri documenti sulle politiche dell'Unione relative alle condizioni di vita e di lavoro;
Osservazioni sull'affidabilità dei conti
2. rileva dalla relazione della Corte che la Fondazione ha condotto un inventario fisico esaustivo alla fine del 2013 e all'inizio del 2014 e che la relazione sull'inventario fisico non era ancora ultimata nel febbraio 2014, allorché si è svolto l'audit della Corte; osserva con preoccupazione che dalle verifiche della Corte è emerso che non tutti i beni erano stati contrassegnati con un codice a barre, registrati e contabilizzati, che talune attrezzature erano state imputate come spese anziché essere iscritte all'attivo e che per alcuni attivi beni non è stato possibile stabilire la data esatta di decorrenza per il calcolo della quota di ammortamento;
3. apprende dalla Fondazione che la relazione sull'inventario fisico è stata ultimata e pubblicata dopo lo svolgimento dell'audit della Corte e che sono stati rettificati gli errori inerenti alla registrazione e all'apposizione del codice a barre; rileva inoltre che la Fondazione registra ormai la documentazione richiesta onde garantire la data esatta di decorrenza per il calcolo della quota di ammortamento;
4. apprende dalla Fondazione che le carenze riscontrate nel settore della registrazione delle immobilizzazioni e della contabilità erano imputabili per lo più al periodo di passaggio a un nuovo sistema di contabilità patrimoniale; constata che le carenze riscontrate sono state rettificate grazie alla piena attuazione del nuovo sistema e alle modiche apportate ai flussi di lavoro interni;
Bilancio e gestione finanziaria
5. constata, da quanto dichiarato dalla Fondazione, che gli sforzi in materia di controllo di bilancio intrapresi durante l'esercizio 2013 si sono tradotti in un tasso di esecuzione del bilancio del 99,50% e che il tasso di esecuzione degli stanziamenti di pagamento è stato del 78,10%;
Impegni e riporti
6. rileva con preoccupazione l'elevato livello degli stanziamenti impegnati riportati al 2014 per il titolo II (spese amministrative) e per il titolo III (spese operative), attestatisi rispettivamente al 35,60% e al 48,60 %;
7. apprende dalla Fondazione che i riporti relativi al titolo II sono dovuti per lo più all'acquisto di hardware e software informatici e a lavori di riparazione e di ristrutturazione urgenti e imprevisti già commissionati e pianificati per l'inizio del 2014, mentre i riporti relativi al titolo III erano imputabili per lo più a progetti pluriennali per i quali erano già state attuate attività, nonché a riporti imprevisti, quali ad esempio l'incremento della dotazione per diversi progetti di maggiore portata e qualità, a servizi di traduzione ordinati a fine anno e alla fatturazione tardiva da parte dei contraenti;
Procedure di appalto e di assunzione
8. osserva che né le operazioni incluse nel campione né altre risultanze dell'audit hanno dato luogo, nella relazione della Corte, a osservazioni in merito alle procedure di appalto della Fondazione né peraltro alle sue procedure di assunzione;
Prevenzione e gestione dei conflitti d'interesse e trasparenza
9. apprende dalla Fondazione che quest'ultima ha adottato la propria politica in materia di conflitti d'interesse nel 2014; si compiace del fatto le dichiarazioni di interessi e i CV del direttore e degli alti dirigenti sono stati pubblicati sul suo sito web; rileva che, sebbene la Fondazione ne abbia chiesto la pubblicazione sul proprio sito web, i CV dei membri del consiglio di amministrazione e dei loro supplenti non sono a tutt'oggi di pubblico dominio; invita la Fondazione a rimediare con urgenza a tale situazione;
Audit interno
10. apprende dalla Fondazione che nel 2013 il Servizio di audit interno della Commissione (IAS) ha condotto un audit sulla comunicazione bilaterale tra la Fondazione e i suoi clienti ovvero soggetti interessati, intesa a determinare se i suoi obiettivi sono conseguiti in maniera efficace ed efficiente; riconosce che dall'audit in questione i sistemi di gestione e di controllo della Fondazione risultavano funzionare in maniera efficace ed efficiente; osserva che, nel proprio audit, lo IAS formulava tre raccomandazioni alla Fondazione, una delle quali risultava "molto importante";
11. constata dalle dichiarazioni della Fondazione che tutte le raccomandazioni formulate dallo IAS nel 2012 e negli anni precedenti sono state attuate e che lo IAS ha proceduto ad archiviarle nel gennaio 2014;
Altre osservazioni
12. nota con inquietudine che, sebbene sia divenuta operativa nel 1975, ad oggi la Fondazione non ha ancora firmato un accordo generale sulla propria sede con lo Stato membro ospitante;
13. apprende dalla Fondazione che i negoziati con lo Stato membro ospitante sono stati avviati nel febbraio 2014; constata che è stato presentato alla Fondazione un progetto di accordo in cui vengono risolte la maggior parte delle precedenti controversie e attende con interesse la fase definitiva dei negoziati e la successiva firma di un accordo che promuoverebbe la trasparenza riguardo alle condizioni di funzionamento della Fondazione e del suo personale; invita la Fondazione a riferire all'autorità competente per il discarico in merito ai risultati dei negoziati in parola;
14. prende atto che il 2013 è stato il primo esercizio del programma quadriennale della Fondazione (2013-2016); esprime apprezzamento per le attività della Fondazione in tale contesto nel fornire conoscenze di elevata qualità, tempestive e pertinenti a sostegno della definizione delle politiche, a cui ha fatto ricorso, per esempio, l'Organizzazione internazionale del lavoro; prende altresì atto del miglioramento della maggior parte degli indicatori fondamentali di prestazione rispetto al 2012;
15. si compiace dell'aumento dei contributi della Fondazione allo sviluppo delle politiche, del maggiore uso delle sue competenze nei documenti strategici fondamentali dell'Unione e del crescente riconoscimento del valore scientifico della ricerca della Fondazione;
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16. rinvia, per altre osservazioni di natura orizzontale che accompagnano la decisione sul discarico, alla sua risoluzione del 29 aprile 2015(15) sulle prestazioni, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.
– visti i conti annuali definitivi di Eurojust relativi all'esercizio 2013,
– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali di Eurojust relativi all'esercizio 2013, corredata delle risposte di Eurojust(1),
– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(2) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2013, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– vista la raccomandazione del Consiglio del 17 febbraio 2015 sullo scarico da dare a Eurojust sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),
– visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(3),
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(4), in particolare l'articolo 208,
– vista la decisione 2002/187/GAI del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità(5), in particolare l'articolo 36,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(6),
– visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(7), in particolare l'articolo 108,
– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0091/2015),
1. concede il discarico al direttore amministrativo di Eurojust per l'esecuzione del bilancio di Eurojust per l'esercizio 2013;
2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore amministrativo di Eurojust, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
2.Decisione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sulla chiusura dei conti di Eurojust per l'esercizio 2013 (2014/2103(DEC))
Il Parlamento europeo,
– visti i conti annuali definitivi di Eurojust relativi all'esercizio 2013,
– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali di Eurojust relativi all'esercizio 2013, corredata delle risposte di Eurojust(8),
– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(9) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2013, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– vista la raccomandazione del Consiglio del 17 febbraio 2015 sullo scarico da dare a Eurojust sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),
– visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(10),
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(11), in particolare l'articolo 208,
– vista la decisione 2002/187/GAI del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità(12), in particolare l'articolo 36,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(13),
– visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(14), in particolare l'articolo 108,
– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0091/2015),
1. constata che i conti annuali definitivi di Eurojust si presentano quali figuranti in allegato alla relazione della Corte dei conti;
2. approva la chiusura dei conti di Eurojust relativi all'esercizio 2013;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore amministrativo di Eurojust, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
3.Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio di Eurojust per l'esercizio 2013 (2014/2103(DEC))
Il Parlamento europeo,
– vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio di Eurojust per l'esercizio 2013,
– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0091/2015),
A. considerando che, stando ai suoi stati finanziari, il bilancio definitivo di Eurojust per l'esercizio 2013 ammontava a 33 828 256 EUR;
B. considerando che il contributo dell'Unione al bilancio di Eurojust per il 2013 ammontava a 32 358 660 EUR, il che rappresenta una diminuzione dell'1,85% rispetto al 2012;
C. considerando che la Corte dei conti, nella sua relazione sui conti annuali di Eurojust relativi all'esercizio 2013 (la "relazione della Corte"), ha dichiarato di aver ottenuto garanzie ragionevoli in merito all'affidabilità dei conti annuali di Eurojust nonché alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti;
D. considerando che Eurojust è stato istituito con l'obiettivo di rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità organizzata e di migliorare il coordinamento delle indagini e delle azioni penali transfrontaliere tra gli Stati membri, come pure tra gli Stati membri e i paesi terzi;
Seguito dato al discarico 2012
1. prende atto dalla relazione della Corte che, per quanto riguarda due osservazioni formulate nella relazione della Corte per il 2011, che risultavano "in corso" o "pendenti" nella sua relazione per il 2012, sono state intraprese azioni correttive e che nella relazione della Corte per il 2013 una delle azioni risulta ora "completata" e l'altra "in corso"; osserva inoltre che, per quanto concerne le due osservazioni formulate nella relazione della Corte per il 2012, sono state intraprese azioni correttive, una delle quali risulta ora "completata" e l'altra "non applicabile";
2. apprende da Eurojust che esso ha adottato una serie di misure per ridurre i riporti automatici degli stanziamenti di impegno, tra cui una nuova relazione di previsione e una formazione obbligatoria riguardante il ciclo di vita della spesa destinata a tutti gli attori che partecipano all'esecuzione del bilancio;
Gestione finanziaria e di bilancio
3. constata, sulla base della relazione della Corte, che il livello degli stanziamenti impegnati per i diversi titoli è variato tra il 99% e il 98% degli stanziamenti totali, segno che gli impegni giuridici erano stati contratti in maniera tempestiva;
4. prende atto delle osservazioni della Corte dei conti riguardanti le migliorie da apportare nell'ambito della pianificazione e dell'esecuzione del bilancio; osserva allo stesso tempo che la tempistica della presentazione delle domande di rimborso dei costi relativi alle squadre investigative comuni sovvenzionate da Eurojust è, nella maggior parte dei casi, direttamente influenzata dalla natura del lavoro investigativo, che non è sempre pianificabile in anticipo e può, in molti casi, protrarsi sino alla fine dell'anno;
5. prende tuttavia nota, a tale riguardo, delle motivazioni addotte dalla Corte dei conti e degli sforzi compiuti in questo ambito da Eurojust, che ha già messo in pratica i consigli della Corte e ha ridotto il numero di linee di bilancio del 26,4% per l'esercizio 2014;
6. ritiene, in generale, che Eurojust debba prestare maggiore attenzione al principio della sana gestione finanziaria in relazione al principio dell'annualità del bilancio, assicurando cioè l'economia, l'efficacia e l'efficienza nell'uso degli stanziamenti quando svolge il suo mandato;
Impegni e riporti
7. osserva con preoccupazione che il livello degli stanziamenti impegnati riportati è stato elevato per il titolo III (spese operative), attestandosi a 2 341 825 EUR (32%); constata che tale livello elevato è soprattutto imputabile al trasferimento della gestione del software interno a un nuovo fornitore di servizi alla fine dell'esercizio;
Storni
8. esprime profonda preoccupazione per il fatto che nel 2013 Eurojust ha eseguito 49 storni che hanno interessato 101 linee di bilancio, dando prova di gravi debolezze nella pianificazione e nell'esecuzione del bilancio e di una gestione inadeguata; incoraggia Eurojust a realizzare il suo obiettivo di ridurre il numero di linee di bilancio e a informare l'autorità di discarico in merito ai progressi compiuti al riguardo;
Procedure di appalto e di assunzione
9. apprende da Eurojust che le sue procedure di assunzione sono state modificate a seguito delle raccomandazioni della Corte; osserva che tali procedure assicurano ormai che le domande per le prove e i colloqui siano stabilite prima che la commissione giudicatrice proceda all'esame delle candidature e che la ponderazione fra prove scritte e colloqui sia definita prima della selezione dei candidati;
Prevenzione e gestione dei conflitti di interesse e trasparenza
10. prende nota della ferma intenzione di Eurojust di rivedere i dispositivi di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse basandosi sugli orientamenti della Commissione relativi alla prevenzione e alla gestione dei conflitti di interesse nelle agenzie decentrate dell'Unione;
11. si rammarica tuttavia che il processo di revisione non sia stato portato a termine e mette in dubbio l'impegno di Eurojust ad attuare una solida politica in materia di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse; osserva che la mancata adozione di una politica volta a far fronte ai conflitti di interesse impedisce di conseguire risultati concreti in questo ambito;
12. invita Eurojust ad adottare con urgenza i dispositivi riveduti di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse, a informare l'autorità di discarico e a pubblicare entro la fine di ottobre 2015 i risultati concreti ottenuti;
13. apprende da Eurojust che i CV dei membri del consiglio direttivo e del direttore amministrativo sono pubblicamente disponibili sul suo sito web; osserva che il consiglio direttivo di Eurojust non ha ancora approvato i modelli per le dichiarazioni di interessi e invita a provvedere in tal senso entro luglio 2015; invita Eurojust a informare quanto prima l'autorità di discarico in merito ai progressi compiuti al riguardo; esorta Eurojust a pubblicare le dichiarazioni di interessi dei suoi membri del personale e degli esperti entro la fine di ottobre 2015;
14. conclude con rammarico che Eurojust non ha adottato alcuna misura concreta per garantire la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse e la trasparenza;
Audit interno
15. osserva che nel 2013 il servizio di audit interno (IAS) della Commissione ha effettuato un audit inteso a fornire garanzie circa l'adeguatezza dei sistemi di controllo di Eurojust nella gestione dei rischi rilevanti;
16. esprime preoccupazione per il fatto che, nel corso dell'analisi del rischio, lo IAS ha individuato taluni processi dall'elevato rischio intrinseco che non potevano essere considerati revisionabili nell'ambito del piano di audit, dato che i controlli giudicati erano assenti o insufficienti; osserva che la direzione di Eurojust ha presentato un piano d'azione inteso ad ovviare a tali carenze, che è stato ritenuto adeguato e sarà oggetto di follow-up da parte dello IAS durante la prossima valutazione del rischio approfondita;
17. constata che nel 2013 lo IAS ha altresì effettuato una verifica documentale dell'attuazione delle sue raccomandazioni precedenti; osserva che delle due raccomandazioni classificate come "molto importanti", l'attuazione di una è stata ritardata rispetto al programma originario, mentre l'altra è stata considerata completata; osserva altresì che nessuna raccomandazione critica risultava in sospeso alla fine dell'esercizio;
Altre osservazioni
18. osserva che nel 2011 la Corte ha sollevato una questione riguardante la sovrapposizione di competenze tra il direttore amministrativo e il collegio di Eurojust; osserva che tale questione non è ancora stata risolta, dal momento che il collegio non ha adottato misure correttive atte a riconsiderare la definizione delle responsabilità e dei ruoli rispettivi onde evitare la suddetta sovrapposizione di competenze; invita Eurojust a informare al più presto l'autorità di discarico circa la risoluzione di tale questione;
o o o
19. rinvia, per altre osservazioni di natura orizzontale che accompagnano la decisione di discarico, alla sua risoluzione del 29 aprile 2015(15) sulle prestazioni, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.
1.Decisione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Ufficio europeo di polizia per l'esercizio 2013 (2014/2118(DEC))
– visti i conti annuali definitivi dell'Ufficio europeo di polizia relativi all'esercizio 2013,
– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Ufficio europeo di polizia relativi all'esercizio 2013, corredata delle risposte dell'Ufficio(1),
– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(2) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2013, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– vista la raccomandazione del Consiglio del 17 febbraio 2015 sullo scarico da dare all'Ufficio sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),
– visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(3),
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(4), in particolare l'articolo 208,
– vista la decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol)(5), in particolare l'articolo 43,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(6),
– visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(7), in particolare l'articolo 108,
– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0080/2015),
1. concede il discarico al direttore dell'Ufficio europeo di polizia per l'esecuzione del bilancio dell'Ufficio per l'esercizio 2013;
2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore dell'Ufficio europeo di polizia, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
2.Decisione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sulla chiusura dei conti dell'Ufficio europeo di polizia per l'esercizio 2013 (2014/2118(DEC))
Il Parlamento europeo,
– visti i conti annuali definitivi dell'Ufficio europeo di polizia relativi all'esercizio 2013,
– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Ufficio europeo di polizia relativi all'esercizio 2013, corredata delle risposte dell'Ufficio(8),
– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(9) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2013, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– vista la raccomandazione del Consiglio del 17 febbraio 2015 sullo scarico da dare all'Ufficio sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),
– visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(10),
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(11), in particolare l'articolo 208,
– vista la decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol)(12), in particolare l'articolo 43,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(13),
– visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(14), in particolare l'articolo 108,
– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0080/2015),
1. constata che i conti annuali definitivi dell'Ufficio europeo di polizia si presentano quali figuranti in allegato alla relazione della Corte dei conti;
2. approva la chiusura dei conti dell'Ufficio europeo di polizia relativi all'esercizio 2013;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore dell'Ufficio europeo di polizia, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
3.Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Ufficio europeo di polizia per l'esercizio 2013 (2014/2118(DEC))
Il Parlamento europeo,
– vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Ufficio europeo di polizia per l'esercizio 2013,
– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0080/2015),
A. considerando che, secondo i rendiconti finanziari dell'Ufficio europeo di polizia (di seguito "l'Ufficio"), il bilancio definitivo di quest'ultimo per l'esercizio 2013 ammontava a 82 520 500 EUR, con una riduzione dell'1,94% rispetto al 2012;
B. considerando che la Corte dei conti ("la Corte"), nella sua relazione sui conti annuali dell'Ufficio europeo di polizia relativi all'esercizio 2013 ("la relazione della Corte"), ha dichiarato di aver ottenuto una ragionevole certezza in merito all'affidabilità dei conti annuali dell'Ufficio, nonché alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti;
Seguito dato al discarico 2012
1. rileva dalla relazione della Corte che, per quanto riguarda sette osservazioni formulate nella relazione della Corte per il 2011, sono state intraprese azioni correttive definite "in corso" o "pendenti" nella relazione della Corte per il 2012, e che nella relazione della Corte per il 2013 quattro risultano ora "completate", una "parzialmente completata" e "parzialmente in corso" e due "non applicabili"; rileva inoltre che sono state intraprese azioni correttive riguardo a cinque delle sei osservazioni formulate nella relazione della Corte per il 2012 e che le osservazioni relative a tali azioni risultano ora "completate", mentre una risulta "non applicabile";
2. apprende dall'Ufficio che:
a.
nella relazione della Corte la convalida del suo sistema contabile viene considerata conclusa; rileva con preoccupazione che la Corte considera ancora in corso l'azione correttiva per le eccezioni autorizzate, e invita l'Ufficio a informare l'autorità di discarico circa l'esito dell'attuazione dell'azione correttiva;
b.
l'attuazione della raccomandazione dell'autorità di discarico sulla pubblicazione del numero di documenti classificati che sono stati trattati è in corso, poiché l'Ufficio ha chiesto il parere del suo Comitato di sicurezza e sta consultando le fonti delle informazioni classificate sottostanti per quanto riguarda l'approccio da tenere in merito alla pubblicazione delle informazioni; invita l'Ufficio a informare l'autorità di discarico sui progressi compiuti al riguardo, nonché sui tempi previsti per il completamento del processo;
c.
l'Ufficio fornisce informazioni pubbliche principalmente sul suo sito web, attraverso il quale i cittadini dell'Unione hanno la possibilità di iscriversi a un servizio di mailing automatico delle notizie riguardanti le attività operative;
Osservazioni sulla legittimità e regolarità delle operazioni
3. rileva con preoccupazione dalla relazione della Corte che l'efficacia delle procedure di appalto nel 2013 ha risentito del fatto che alcune decisioni non sono state basate su criteri di selezione sufficientemente specifici o su offerte di prezzi realistiche, o non sono state conformi ai requisiti professionali stabiliti, sebbene l’Ufficio abbia migliorato nel corso degli anni la preparazione, l'esecuzione e la documentazione delle procedure d'appalto; apprende dall'Ufficio che, a seguito delle constatazioni della Corte, esso ha avviato nel 2014 una revisione, estesa a tutta l'organizzazione, dell'intera procedura di appalto allo scopo di perfezionare l'attuale struttura organizzativa interna e i processi sottostanti; invita l'Ufficio a informare l'autorità di discarico sui risultati della revisione e dei miglioramenti che intende apportare al processo degli appalti;
Bilancio e gestione finanziaria
4. osserva che gli sforzi in materia di controllo del bilancio intrapresi durante l'esercizio 2013 hanno avuto come risultato un tasso di esecuzione del bilancio del 98,60% e che il tasso di esecuzione degli stanziamenti di pagamento è stato dell'87,20%;
Impegni e riporti
5. constata che il livello dei riporti di stanziamenti impegnati è diminuito dal 19,64% del 2012 all'11,60% del 2013; rileva con preoccupazione che il livello dei riporti di stanziamenti d'impegno è stato ancora elevato, risultando pari al 41% per il Titolo II (spese amministrative); apprende che tali riporti riguardano principalmente ristrutturazioni dell'immobile pianificate per la fine dell'anno e altre spese amministrative per le quali a fine esercizio non erano pervenute le fatture; invita l'Ufficio ad intensificare gli sforzi per ridurre i riporti in futuro;
6. prende atto del fatto che il livello degli impegni annullati riportati che si è registrato nel 2013 ammontava all'8,9% dell'importo complessivo riportato, con un calo dell'8,4% rispetto all'importo registrato nel 2012; prende atto delle azioni correttive intraprese dall'Ufficio per ovviare a questo problema e rileva che la Corte considera la questione completata;
7. apprende dall'Ufficio che, in seguito alle iniziative da esso adottate in materia di definizione e valutazione dei requisiti tecnici per i riporti automatici, la Corte non ha mosso alcun rilievo durante le sue attività annuali di audit per il 2013;
Procedure di appalto e di assunzione
8. prende atto del fatto che l'Ufficio ha aggiornato le sue linee guida in materia di assunzioni e la descrizione del processo di assunzione, nonché i relativi formulari, in base al nuovo statuto del personale(15), entrato in vigore nel 2014; apprende che l'Ufficio ha messo in vigore il suo nuovo codice di condotta, al fine di rafforzare la trasparenza e l'indipendenza nell'espletamento dei suoi compiti;
Prevenzione e gestione dei conflitti d'interessi e trasparenza
9. osserva che i CV e le dichiarazioni di interessi dei membri del consiglio di amministrazione e degli alti dirigenti, così come la dichiarazione di interessi del direttore, non sono disponibili al pubblico; invita l'Ufficio a porre urgentemente rimedio a tale situazione;
Audit interno
10. rileva che il Servizio di audit interno (IAS) della Commissione ha effettuato nel 2013, insieme alla funzione di revisione interna dell'Ufficio, una valutazione completa del rischio per quanto riguarda il panorama del processo organizzativo, abbracciando gli aspetti amministrativi, finanziari, informatici e operativi delle attività dell'Ufficio; apprende che, in seguito all'audit, è stata presentata al consiglio di amministrazione dell'Ufficio una relazione sui risultati dell'operazione di valutazione dei rischi, comprendente un "Piano strategico di audit interno 2014–2016"; osserva che la relazione ha individuato come temi per gli audit successivi le assunzioni, la gestione delle parti interessate, e la gestione degli appalti e dei dati, compresa la sicurezza delle informazioni;
11. prende atto dall'Ufficio del fatto che lo IAS ha effettuato una verifica documentale dell'attuazione delle sue raccomandazioni precedenti e che al 31 dicembre 2013 nessuna raccomandazione critica o molto importante risultava in sospeso;
Altre osservazioni
12. rileva che, in linea con gli orientamenti della Corte e del consiglio di amministrazione dell'Ufficio, è previsto che il fondo pensioni dell'Europol sia consolidato con i conti annuali dell'Ufficio, con effetto dal 1° gennaio 2016; prende atto del fatto che, come riferito dall'Ufficio, è in preparazione uno specifico strumento legislativo al fine di consentire la tempestiva attuazione delle necessarie modifiche;
13. ricorda che nella sua relazione sull'esercizio 2011 la Corte ha osservato che il regolamento finanziario dell'Ufficio rimanda a regole e procedure dettagliate stabilite nelle modalità di esecuzione dello stesso, modalità che tuttavia non sono state ancora adottate; sollecita l'Ufficio ad intraprendere azioni correttive al riguardo;
o o o
14. rinvia, per altre osservazioni di natura orizzontale che accompagnano la decisione di discarico, alla sua risoluzione del 29 aprile 2015(16) sulle prestazioni, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.
Regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che modifica lo statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 15).
1.Decisione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per l'esercizio 2013 (2014/2089(DEC))
– visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali relativi all'esercizio 2013,
– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali relativi all'esercizio 2013 corredata delle risposte dell'Agenzia(1),
– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(2) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2013, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– vista la raccomandazione del Consiglio del 17 febbraio 2015 sul discarico da dare all'Agenzia sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),
– visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(3),
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(4), in particolare l'articolo 208,
– visto il regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali(5), in particolare l'articolo 21,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(6),
– visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(7), in particolare l'articolo 108,
– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0093/2015),
1. concede il discarico al direttore dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali sull'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2013;
2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
2.Decisione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sulla chiusura dei conti dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per l'esercizio 2013 (2014/2089(DEC))
Il Parlamento europeo,
– visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali relativi all'esercizio 2013,
– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali relativi all'esercizio 2013 corredata delle risposte dell'Agenzia(8),
– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(9) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2013, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– vista la raccomandazione del Consiglio del 17 febbraio 2015 sullo scarico da dare all'Agenzia sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),
– visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(10),
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(11), in particolare l'articolo 208,
– visto il regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali(12), in particolare l'articolo 21,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(13),
– visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(14), in particolare l'articolo 108,
– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0093/2015),
1. constata che i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per i diritti fondamentali si presentano quali figuranti in allegato alla relazione della Corte dei conti;
2. approva la chiusura dei conti dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per l'esercizio 2013;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
3.Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per l'esercizio 2013 (2014/2089(DEC))
Il Parlamento europeo,
– vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per l'esercizio 2013,
– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0093/2015),
A. considerando che, stando ai suoi stati finanziari, il bilancio definitivo dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali ("l'Agenzia") per l'esercizio 2013 ammontava a 21 348 510 EUR, importo che rappresenta un aumento del 4,77% rispetto al 2012;
B. considerando che la Corte dei conti ("la Corte"), nella sua relazione sui conti annuali dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali ("la relazione della Corte"), ha dichiarato di aver ottenuto garanzie ragionevoli in merito all'affidabilità dei conti annuali dell'Agenzia, nonché alla legittimità e alla regolarità delle operazioni alla base di tali conti;
Seguito dato al discarico del 2012
1. nota dalla relazione della Corte che per le tre osservazioni formulate nella relazione della Corte per il 2012 sono state intraprese azioni correttive e due delle tre raccomandazioni sono contrassegnate come "completate" mentre una è contrassegnata come "non applicabile";
2. apprende dall'Agenzia che:
–
nel 2012 l'Agenzia ha appaltato servizi di pulizia stipulando contratti quadro "a cascata" con due fornitori e che a causa di errori di trascrizione durante la valutazione delle offerte, la graduatoria delle imprese contraenti non era corretta; riconosce che, in linea con la relazione della Corte, i contratti sono stati annullati, la graduatoria è stata corretta ed è stato firmato un nuovo contratto con il fornitore corrispondente al corretto vincitore dell'appalto;
–
informazioni sull'impatto delle attività dell'Agenzia per i cittadini dell'Unione sono fornite sul suo sito web mediante strumenti multipli e attraverso la pubblicazione di documenti strategici quali la relazione annuale di attività;
–
l'Agenzia continua ad applicare le linee guida della Commissione in merito alle denunce di irregolarità, in seguito ad una decisione del proprio consiglio di amministrazione; osserva che queste line guida saranno sostituite non appena l'Agenzia adotterà i modelli di linee guida delle agenzie di regolamentazione in merito alle denunce di irregolarità;
–
sono stati istituiti accordi di cooperazione su un più stretto coordinamento con la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, le Nazioni Unite, l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea, l'Istituto universitario europeo, l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere e il Consiglio d'Europa;
Gestione finanziaria e di bilancio
3. osserva che gli sforzi in materia di controllo di bilancio intrapresi durante l'esercizio 2013 hanno portato a un tasso di esecuzione del bilancio pari al 100% e che il tasso di esecuzione degli stanziamenti di pagamento è stato del 70,27%, che rappresenta una riduzione dell'11% rispetto al 2012; apprende dalla relazione della Corte che l'elevato livello degli stanziamenti impegnati indica che gli impegni sono stati contratti in maniera tempestiva;
Impegni e riporti
4. rileva con preoccupazione il livello elevato degli stanziamenti impegnati riportati al 2014, che si attestava al 27% per il Titolo II (Spese amministrative) e al 69% per il Titolo III (Spese operative); riconosce che i riporti di cui al Titolo II riguardano principalmente l'acquisto programmato di beni e servizi informatici; prende atto altresì che gli stanziamenti riportati di cui al Titolo III riflettono prevalentemente il carattere pluriennale dei progetti operativi dell'Agenzia, nell'ambito dei quali i pagamenti vengono eseguiti a scadenze programmate; apprende dall'Agenzia che il fatto che il livello di annullamenti è inferiore al 2% è un'indicazione di una buona pianificazione e una corretta gestione degli importi riportati;
Procedure di appalto e di assunzione
5. osserva che, per quanto riguarda l'esercizio 2013, né le operazioni incluse nel campione né altre risultanze dell'audit hanno dato luogo, nella relazione della Corte, a osservazioni sulle procedure di appalto dell'Agenzia; osserva inoltre che, nella sua relazione, la Corte non ha formulato commenti riguardo alle procedure di assunzione dell'Agenzia;
Prevenzione e gestione dei conflitti di interesse e trasparenza
6. apprende dall'Agenzia che essa ha adottato norme provvisorie prima dell'adozione della sua strategia riveduta in materia di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse, sulla base degli orientamenti della Commissione relativi alla prevenzione e alla gestione dei conflitti di interesse nelle Agenzie decentrate dell'UE; nota che l'Agenzia sta armonizzando le norme relative al suo consiglio di amministrazione e deve adottare le norme applicabili al personale; invita l'Agenzia a informare l'autorità di discarico in merito ai risultati della revisione e dell'armonizzazione quando saranno disponibili;
7. rinnova la richiesta rivolta a tutte le agenzie e le imprese comuni di allegare sistematicamente un modello standardizzato per quanto concerne la pubblicazione dei loro conti annuali definitivi che includa i dati presentati nelle rispettive relazioni sull'esecuzione del bilancio e sulla gestione finanziaria e di bilancio; invita l'Agenzia ad armonizzare la presentazione dei suoi conti annuali con quelli di altre Agenzie dell'Unione;
8. prende atto che ogni membro del comitato di selezione coinvolto nella procedura di assunzione è tenuto a firmare una dichiarazione di confidenzialità e di assenza di conflitti di interesse;
Audit interno
9. nota che il servizio di audit interno della Commissione (IAS) ha eseguito una valutazione dei rischi intesa a definire il nuovo piano strategico di audit di IAS 2013-2015; riconosce che, in seguito alla valutazione dei rischi, lo IAS ha ritenuto che tutte le procedure fossero state correttamente controllate e che nessuna di esse dovesse essere classificata nella fascia di rischio elevato; apprende dall'Agenzia che il suo consiglio di amministrazione ha approvato il piano di audit strategico dello IAS nel maggio 2013;
10. prende nota del fatto che lo IAS ha eseguito l'audit della gestione delle risorse umane nel settembre 2013, con l'obiettivo di valutare e fornire una garanzia indipendente sull'adeguatezza e l'efficacia del sistema di controllo interno della gestione delle risorse umane; nota che, in seguito all'audit, lo IAS ha formulato sei raccomandazioni, due delle quali sono state classificate come "molto importanti" e quattro come "importanti"; nota altresì che l'Agenzia ha presentato un piano d'azione globale che è stato approvato dallo IAS al fine di attenuare le problematiche emerse e che l'Agenzia sta adottando azioni in relazione a tutte le raccomandazioni;
11. nota che lo IAS ha eseguito una revisione limitata della gestione dei contratti nell'ottobre 2013 che ha prodotto tre raccomandazioni, una delle quali è stata classificata come "molto importante" e due delle quali come "importanti"; nota altresì che l'Agenzia ha presentato un piano d'azione globale, che è stato approvato dallo IAS, al fine di attenuare le problematiche emerse in relazione alla gestione dei contratti e che l'Agenzia sta adottando azioni in relazione a tutte le raccomandazioni;
12. riconosce che nel 2013 lo IAS ha seguito l'attuazione delle sue precedenti raccomandazioni attraverso un'analisi documentale e che non ha rilevato raccomandazioni in sospeso al termine dell'esercizio;
o o o
13. rinvia, per le altre osservazioni di natura orizzontale che accompagnano la decisione sul discarico, alla sua risoluzione del 29 aprile 2015(15) sulle prestazioni, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.
1.Decisione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea per l'esercizio 2013 (2014/2113(DEC))
– visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea relativi all'esercizio 2013,
– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea relativi all'esercizio 2013, corredata delle risposte dell'Agenzia(1),
– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(2) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2013, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– vista la raccomandazione del Consiglio del 17 febbraio 2015 sullo scarico da dare all'Agenzia sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),
– visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(3),
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(4), in particolare l'articolo 208,
– visto il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea(5), in particolare l'articolo 30,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(6),
– visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(7), in particolare l'articolo 108,
– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0094/2015),
1. concede il discarico al direttore esecutivo dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2013;
2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore esecutivo dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
2.Decisione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sulla chiusura dei conti dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea per l'esercizio 2013 (2014/2113(DEC))
Il Parlamento europeo,
– visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea relativi all'esercizio 2013,
– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea relativi all'esercizio 2013, corredata delle risposte dell'Agenzia(8),
– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(9) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2013, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– vista la raccomandazione del Consiglio del 17 febbraio 2015 sullo scarico da dare all'Agenzia sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),
– visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(10),
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(11), in particolare l'articolo 208,
– visto il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea(12), in particolare l'articolo 30,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(13),
– visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(14), in particolare l'articolo 108,
– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0094/2015),
1. constata che i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea si presentano quali figuranti in allegato alla relazione della Corte dei conti;
2. approva la chiusura dei conti dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea relativi all'esercizio 2013;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
3.Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea per l'esercizio 2013 (2014/2113(DEC))
Il Parlamento europeo,
– vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea esterne per l'esercizio 2013,
– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0094/2015),
A. considerando che, stando ai suoi rendiconti finanziari, il bilancio definitivo dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea ("l'Agenzia") per l'esercizio 2013 ammontava a 93 950 000 EUR, importo che rappresenta un aumento del 4,88% rispetto al 2012;
B. considerando che, stando ai suoi rendiconti finanziari, il contributo complessivo dell'Unione al bilancio dell'Agenzia per il 2013 ammontava a 85 500 000 EUR, importo che rappresenta un aumento dell'1,79% rispetto al 2012;
C. considerando che la Corte dei conti, nella sua relazione sui conti annuali dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea relativi all'esercizio 2013 ("la relazione della Corte"), ha dichiarato di aver ottenuto garanzie ragionevoli in merito all'affidabilità dei conti annuali dell'Agenzia, ma che non è riuscita a ottenere sufficienti elementi probatori riguardo alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti;
Seguito dato al discarico del 2012
1. apprende dalla relazione della Corte che, per quanto riguarda le quattro osservazioni formulate nella relazione della Corte per il 2011 e che risultavano "in corso" nella relazione della Corte per il 2012, sono state intraprese azioni correttive e che nella relazione della Corte per il 2013 un'osservazione corrispondente a tali azioni risulta "completata", mentre tre sono ancora classificate come "in corso"; osserva inoltre che per quanto riguarda le sei osservazioni formulate nella relazione della Corte per il 2012, sono state intraprese azioni correttive e tre osservazioni risultano ora "completate" e altre tre "in corso";
2. apprende dall'Agenzia che:
–
sono state adottate diverse misure per gestire e prevenire situazioni di conflitti di interesse, incluso lo sviluppo di una procedura disciplinare dettagliata; invita l'Agenzia a informare l'autorità di discarico sul fatto di avere o meno adottato una strategia specifica per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse basata sugli orientamenti della Commissione;
–
i risultati e l'impatto del lavoro dell'Agenzia sui cittadini dell'Unione sono messi a disposizione del pubblico sul sito web dell'Agenzia, principalmente attraverso la sua relazione annuale di attività, ma anche mediante contatti con i mezzi d'informazione e con le organizzazioni della società civile;
–
le procedure di assunzione esaminate hanno evidenziato significative lacune per quel che riguarda la trasparenza e la parità di trattamento dei candidati; valuta positivamente il fatto che l'Agenzia abbia attuato procedure volte a ridurre le lacune in oggetto;
Elementi a sostegno del giudizio con rilievi sulla legittimità e regolarità delle operazioni su cui si basano i conti
3. deplora che per due anni consecutivi la Corte non abbia trovato garanzie ragionevoli in merito alla legittimità e regolarità delle operazioni dell'Agenzia; nota che, al fine di verificare le spese dichiarate dai paesi cooperanti, l'Agenzia ha effettuato verifiche di plausibilità prima di eseguire il pagamento per le operazioni di rimpatrio congiunte e le operazioni congiunte alle frontiere terrestri/marittime/aeree; esprime profonda preoccupazione per il fatto che per le convenzioni di sovvenzione firmate prima del giugno 2013 l'Agenzia generalmente non richiedeva la documentazione comprovante i diritti dei paesi cooperanti; sottolinea la necessità di condurre un'analisi efficace dell'utilizzo dei fondi dell'Unione nelle operazioni congiunte alle frontiere terrestri/marittime/aeree;
4. osserva che la maggior parte delle operazioni del 2013 riguardava convenzioni di sovvenzione firmate prima del giugno 2013; osserva altresì che le operazioni relative alle sovvenzioni per il 2013 non erano soggette a verifiche ex post, dato che solo le sovvenzioni relative a operazioni di anni precedenti sono soggette a tali verifiche;
5. rileva con preoccupazione che, in assenza di elementi probatori sufficienti e adeguati circa l'efficacia delle verifiche ex ante ed ex post sulle operazioni relative alle sovvenzioni per il 2013, la Corte non ha trovato garanzie sufficienti riguardo alla legittimità e alla regolarità delle operazioni relative alle sovvenzioni del 2013 per operazioni congiunte alle frontiere terrestri/marittime/aeree;
6. plaude all'introduzione di un sistema consolidato e maggiormente esaustivo di verifiche ex ante, che è stato introdotto per le convenzioni di sovvenzione firmate dopo il giugno 2013, come riconosciuto dalla Corte; apprende altresì dall'Agenzia che il campione statistico utilizzato dalla Corte per l'audit del 2013 non comprendeva le transazioni che rientravano nel sistema di controllo ex ante consolidato; invita l'Agenzia a fornire all'autorità di discarico una relazione sulle verifiche ex post eseguite nel quadro del sistema di controllo migliorato nonché un'analisi dettagliata dei miglioramenti del sistema;
Giudizio con rilievi sulla legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti
7. prende atto che, secondo la Corte, ad eccezione delle questioni descritte sopra, le operazioni su cui sono basati i conti annuali per l'esercizio 2013 sono legittime e regolari sotto tutti gli aspetti rilevanti;
Osservazioni sull'affidabilità dei conti
8. è preoccupato per il fatto che, secondo la relazione della Corte, le dichiarazioni dei fornitori a fine esercizio sono state riconciliate con notevole difficoltà; sottolinea la necessità di monitorare i saldi dei fornitori con più regolarità e di analizzare le differenze in maniera più tempestiva;
9. apprende tuttavia dall'Agenzia che il processo di riconciliazione è un esercizio lungo e dispendioso in termini di tempo, che richiede la cooperazione e i sistemi di informazione contabile di entrambe le parti; riconosce inoltre che la maggior parte delle entità pubbliche che coopera con l'Agenzia non possiede un sistema contabile centralizzato né attua una contabilità per competenza; prende atto che l'Agenzia ha avviato un esercizio di riconciliazione supplementare nel 2014 al fine di migliorare la qualità della riconciliazione;
Prevenzione e gestione dei conflitti di interesse
10. si rammarica che l'Agenzia non abbia ancora adottato una politica d'insieme chiara e obiettiva per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse; riconosce che, anche se l'Agenzia non ha ancora firmato l'accordo sulla sua sede centrale, ciò non le impedisce di adottare regole, codici e orientamenti interni che stabiliscano le definizioni, i principi e i requisiti essenziali per una politica in materia di conflitti di interesse; esorta inoltre l'Agenzia ad adottare misure concrete per risolvere e gestire i casi di conflitti di interesse; invita l'Agenzia ad adottare tali misure entro la fine di settembre 2015 e a informare l'autorità di discarico sull'esito concreto della sua politica in materia di conflitti di interesse;
11. riconosce che l'Agenzia è operativa dal 2005 e non ha ancora pubblicato i CV e le dichiarazioni di interessi dei membri del consiglio di amministrazione, del personale e degli esperti; sottolinea che è necessario pubblicare i suddetti documenti, i quali consentirebbero l'identificazione e la divulgazione di interessi privati che potrebbero essere in conflitto con i doveri dei funzionari;
12. esorta l'Agenzia a procedere alla divulgazione tempestiva, completa e approfondita dei CV e delle dichiarazione di interessi entro la fine di settembre 2015;
13. invita l'Agenzia ad adottare politiche globali per la gestione delle situazioni di conflitti di interesse, quali la cessione dell'interesse da parte di un funzionario pubblico, la ricusazione del funzionario pubblico dalla partecipazione a un processo decisionale interessato, la restrizione dell'accesso a particolari informazioni per il funzionario pubblico interessato, la ridefinizione dei doveri del funzionario pubblico o le sue dimissioni dal suo incarico;
Gestione finanziaria e di bilancio
14. osserva che gli sforzi in materia di controllo di bilancio intrapresi durante l'esercizio 2013 hanno avuto come risultato un tasso di esecuzione del bilancio del 97,75% e che il tasso di esecuzione degli stanziamenti di pagamento è stato del 63,98%;
Impegni e riporti
15. è preoccupato per il fatto che 32 milioni di EUR, pari al 35% degli stanziamenti impegnati nel 2013, sono stati riportati al 2014; apprende dalla relazione della Corte che il carattere pluriennale delle operazioni dell'Agenzia e il rischio aumentato di eventi imprevisti rappresentano una sfida particolare per la pianificazione e l'esecuzione annuale del bilancio e che gli ultimi bilanci rettificativi sfuggono al monitoraggio dell'Agenzia; sottolinea tuttavia che vi è ancora margine per migliorare il monitoraggio di bilancio per cercare di ridurre il livello dei riporti; invita l'Agenzia ad adottare azioni tempestive volte a migliorare il controllo del finanziamento delle attività operative di carattere pluriennale;
16. prende atto che i riporti comprendono un impegno globale di 5 200 000 EUR, che rappresentano il saldo residuo di un sussidio addizionale di 8 200 000 EUR; nota che il sussidio è stato messo a disposizione dalle autorità di bilancio verso la fine del 2013 per far fronte a necessità operative impreviste e urgenti; osserva che il regolamento finanziario dell'Agenzia non fornisce una base chiara per tali riporti, sebbene l'impegno globale sia stato preso a copertura delle operazioni correlate nel 2014; si rammarica del fatto che il regolamento finanziario dell'Agenzia, che si adegua al regolamento finanziario quadro rivisto, permane tuttora vago dopo la sua revisione nel 2013;
Storni
17. prende atto dalla relazione della Corte che nel 2013 sono stati eseguiti 20 storni di bilancio per 12 200 000 EUR; riconosce che ciò è dovuto in parte al fatto che i fondi necessari per le operazioni sono stati trasferiti da altre linee di bilancio fino a quando i sussidi addizionali non sono stati resi disponibili; riconosce altresì che l'Agenzia ha ridotto del 30% il numero di storni rispetto al 2012 e che proseguirà i suoi sforzi; osserva che le necessità operative continueranno a pilotare l'attribuzione degli stanziamenti alle linee di bilancio che ne hanno più bisogno;
Audit interno
18. prende atto che il Servizio di audit interno della Commissione (IAS) non ha proceduto ad alcuna attività di audit in relazione all'Agenzia nel 2013; rileva inoltre che lo IAS ha seguito lo stato di attuazione delle raccomandazioni accolte formulate negli audit dello IAS in relazione alla "Gestione delle sovvenzioni" e alla "Programmazione operativa avvalendosi di contributi di parti interessate interne ed esterne"; riconosce che lo IAS ha concluso che su cinque raccomandazioni indicate come "pronte per il riesame", quattro sono state adeguatamente attuate e una raccomandazione definita come "molto importante" e risultante dall'audit sulla "Gestione delle sovvenzioni" (2009) è stata declassata a "importante";
Altre osservazioni
19. prende atto che l'Agenzia, pur essendo diventata operativa nel 2005, ha operato finora sulla base di scambi di corrispondenza e riunioni con lo Stato membro ospitante ma tra l'Agenzia e lo Stato membro ospitante non è mai stato firmato un accordo completo sulla sede; concorda pertanto con la Corte che un accordo di questo tipo promuoverebbe maggiormente la trasparenza riguardo alle condizioni in cui operano l'Agenzia e il suo personale; chiede alle autorità dello Stato membro ospitante di porre rimedio alla situazione e invita l'Agenzia a includere nella sua prossima relazione annuale di attività le implicazioni di suddetto mancato accordo;
20. apprende dall'Agenzia che le sue ripetute richieste alle autorità dello Stato membro ospitante non sono state accolte e che l'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1168/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio(15) nel dicembre 2011 non ha cambiato la situazione; apprende dall'Agenzia che le autorità dello Stato membro ospitante hanno recentemente espresso la volontà di avviare dei negoziati e che degli scambi sono in corso; invita l'Agenzia a fornire all'autorità competente per il discarico un aggiornamento circa lo stato di avanzamento dei negoziati;
o o o
21. rinvia, per altre osservazioni di natura orizzontale che accompagnano la decisione di discarico, alla sua risoluzione del 29 aprile 2015(16) sulle prestazioni, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.
Regolamento (UE) n. 1168/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 1).
1.Decisione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia del GNSS europeo per l'esercizio 2013 (2014/2114(DEC))
– visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia del GNSS europeo relativi all'esercizio 2013,
– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia del GNSS europeo relativi all'esercizio 2013, corredata delle risposte dell'Agenzia(1),
– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(2) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2013, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– vista la raccomandazione del Consiglio del 17 febbraio 2015 sullo scarico da dare all'Agenzia sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),
– visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(3),
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(4), in particolare l'articolo 208,
– visto il regolamento (UE) n. 912/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, che istituisce l'Agenzia del GNSS europeo, abroga il regolamento (CE) n. 1321/2004 del Consiglio sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite e modifica il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio(5), in particolare l'articolo 14,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(6),
– visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(7), in particolare l'articolo 108,
– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0095/2015),
1. concede il discarico al direttore esecutivo dell'Agenzia del GNSS europeo sull'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2013;
2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore esecutivo dell'Agenzia del GNSS europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
2.Decisione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sulla chiusura dei conti dell'Agenzia del GNSS europeo per l'esercizio 2013 (2014/2114(DEC))
Il Parlamento europeo,
– visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia del GNSS europeo relativi all'esercizio 2013,
– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia del GNSS europeo relativi all'esercizio 2013, corredata delle risposte dell'Agenzia(8),
– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(9) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2013, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– vista la raccomandazione del Consiglio del 17 febbraio 2015 sullo scarico da dare all'Agenzia sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),
– visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(10),
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(11), in particolare l'articolo 208,
– visto il regolamento (UE) n. 912/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, che istituisce l'Agenzia del GNSS europeo, abroga il regolamento (CE) n. 1321/2004 del Consiglio sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite e modifica il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio(12), in particolare l'articolo 14,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(13),
– visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(14), in particolare l'articolo 108,
– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0095/2015),
1. constata che i conti annuali definitivi dell'Agenzia del GNSS europeo si presentano quali figuranti in allegato alla relazione della Corte dei conti;
2. approva la chiusura dei conti dell'Agenzia del GNSS europeo per l'esercizio 2013;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo dell'Agenzia del GNSS europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
3.Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia del GNSS europeo per l'esercizio 2013 (2014/2114(DEC))
Il Parlamento europeo,
– vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia del GNSS europeo per l'esercizio 2013,
– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0095/2015),
A. considerando che, stando ai suoi rendiconti finanziari, il bilancio definitivo dell'Agenzia del GNSS europeo ("l'Agenzia") per l'esercizio 2013 ammontava a 80 449 967 EUR, importo che rappresenta una diminuzione del 23,76% rispetto al 2012;
B. considerando che, stando ai suoi rendiconti finanziari, il contributo dell'Unione al bilancio dell'Agenzia per il 2013 ammontava a 13 973 518 EUR, importo che rappresenta un aumento del 9,69% rispetto al 2012;
C. considerando che la Corte dei conti, nella sua relazione sui conti annuali dell'Agenzia del GNSS europeo relativi all'esercizio 2013 ("la relazione della Corte), ha dichiarato di aver ottenuto garanzie ragionevoli in merito all'affidabilità dei conti annuali dell'Agenzia, nonché alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti;
Seguito dato al discarico 2012
1. apprende dalla relazione della Corte che, per quanto riguarda un'osservazione formulata nella relazione della Corte per l'esercizio 2011, che risultava "in corso" nella relazione della Corte per il 2012, sono state intraprese azioni correttive e che l'osservazione corrispondente a tale azione risulta ora "completata"; rileva inoltre che, per quanto riguarda due osservazioni formulate nella relazione della Corte per l'esercizio 2012, è stata intrapresa un'azione correttiva e che la corrispondente osservazione risulta ora "completata", mentre l'altra risulta "non applicabile";
2. si rammarica profondamente del fatto che l'Agenzia non abbia risposto al questionario dell'autorità di discarico sulla prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse; invita l'Agenzia ad adottare urgentemente una politica di prevenzione e di gestione dei conflitti di interesse, nonché a sviluppare e attuare politiche e procedure globali in materia di indipendenza, entro la fine del settembre 2015; esorta l'Agenzia a informare l'autorità di discarico sui progressi compiuti e sul termine fissato per il loro completamento;
3. constata con preoccupazione che l'Agenzia non ha ancora pubblicato i CV e le dichiarazioni di interessi del direttore esecutivo, dei membri del consiglio di amministrazione e degli alti dirigenti, nonostante la raccomandazione formulata dall'autorità di discarico nel 2014; invita l'Agenzia a porre urgentemente rimedio a tale situazione entro la fine del settembre 2015;
4. constata che l'Agenzia non ha risposto in maniera sufficiente alla domanda posta dall'autorità di discarico in merito alle soluzioni efficaci sotto il profilo dei costi ed ecocompatibili adottate per il luogo di lavoro; invita l'Agenzia a informare l'autorità di discarico a tale riguardo;
Osservazioni sulla legittimità e regolarità delle operazioni alla base dei conti
5. prende atto che l'Agenzia ha il compito di organizzare e gestire il Servizio europeo di copertura per la navigazione geostazionaria (EGNOS); osserva che, in base a un accordo di delega con la Commissione, l'Agenzia ha firmato un contratto per l'esercizio di EGNOS nel periodo 2014-2021, del valore di circa 588 milioni di EUR; è preoccupato per il fatto che, sebbene la competitività della procedura non sia messa in dubbio dalla Corte, un criterio di ammissibilità applicato nella prima fase della procedura di appalto, che escludeva la candidatura di consorzi, non era conforme alle modalità di applicazione del regolamento finanziario;
Gestione finanziaria e di bilancio
6. osserva che gli sforzi in materia di controllo di bilancio intrapresi durante l'esercizio 2012 hanno portato a un tasso di esecuzione complessivo degli stanziamenti impegnati prossimo al 100% e che il tasso di esecuzione degli stanziamenti di pagamento è stato dell'80,53%;
Impegni e riporti
7. osserva con preoccupazione che il livello degli stanziamenti impegnati riportati è stato elevato per il titolo II (spese amministrative), risultando pari a 1 800 000 EUR o al 52%; rileva che ciò è dovuto principalmente a contratti specifici firmati alla fine dell'esercizio, per un importo pari a 900 000 EUR, successivamente all'approvazione tardiva di un bilancio rettificativo nel settembre 2013; rileva inoltre che un importo pari a circa 400 000 EUR riguarda servizi prestati ma non fatturati nel 2013;
8. esprime delusione per l'inadeguatezza della gestione, che ha determinato un livello elevatissimo di riporti degli stanziamenti; esorta l'Agenzia a prenderne atto e a correggere la strategia gestionale che ha portato a errori così gravi;
Storni
9. rileva che, stando alla relazione annuale di attività dell'Agenzia e alla relazione della Corte dei conti, nel 2013 il livello e il carattere degli storni sono rimasti entro i limiti delle regole finanziarie dell'Agenzia;
Procedure di appalto e di assunzione
10. osserva che, per quanto riguarda l'esercizio 2013, né le operazioni incluse nel campione né altre risultanze dell'audit hanno dato luogo, nella relazione della Corte, a osservazioni sulle procedure di appalto dell'Agenzia;
11. prende atto dell'introduzione della soglia del 65% per quanto riguarda il punteggio minimo che un candidato deve ottenere per essere convocato a un colloquio; invita l'Agenzia a tenere conto dell'eventualità in cui uno o più candidati abbiano conseguito lo stesso punteggio, chiede all'Agenzia di definire una chiara linea d'azione per dichiarare l'ammissibilità dei candidati, nonché di precisare il numero minimo e il numero massimo di candidati che saranno invitati a un colloquio in base a criteri obiettivi e trasparenti; sollecita l'Agenzia ad adottare tali norme interne entro la fine del settembre 2015 e a informare l'autorità di discarico dei risultati delle attività intraprese per darvi seguito;
12. esprime preoccupazione per i poteri discrezionali dell'autorità investita del potere di nomina, che le consentono di obbligare un candidato idoneo a sostenere un secondo colloquio; invita l'Agenzia a pubblicare i criteri chiari ed esaustivi utilizzati dall'autorità investita del potere di nomina per motivare l'organizzazione di un secondo colloquio e la nomina ufficiale di un candidato dell'elenco di riserva per il posto;
Audit interno
13. prende atto che nel 2013 il servizio di audit interno (IAS) della Commissione ha svolto un audit conformemente al suo piano di audit strategico per il periodo 2013-2015; rileva altresì che lo IAS ha effettuato una valutazione del rischio operativo, che ha condotto al piano di audit interno strategico dello IAS per l'Agenzia, in cui sono elencati gli ambiti proposti per l'audit per il periodo 2014-2016;
14. osserva che, nel corso dell'analisi del rischio, lo IAS ha individuato determinati processi ad elevato rischio intrinseco che non potevano essere considerati revisionabili nell'ambito del piano di audit, visto che i controlli erano assenti o insufficienti;
15. prende atto che lo IAS ha condotto una verifica documentale del seguito dato alle sue precedenti raccomandazioni; osserva che nessuna raccomandazione "essenziale" o "molto importante" era sospesa al 31 dicembre 2013;
16. prende atto che nel 2013 lo IAS ha svolto un audit sulla "gestione delle risorse umane" presso l'Agenzia; osserva che l'audit ha coperto i settori chiave della gestione delle risorse umane, incentrando l'attenzione sulle assunzioni, la valutazione e lo sviluppo del personale, la supervisione e il controllo, nonché sulla pianificazione e l'assegnazione delle risorse; apprende dallo IAS che il sistema di controllo e di gestione esistente presso l'Agenzia fornisce una garanzia ragionevole per quanto riguarda il rispetto del quadro giuridico applicabile e delle procedure interne;
Altre osservazioni
17. si compiace delle misure adottate dall'Agenzia per quanto concerne la visibilità e la invita a proseguire con tali buone prassi;
o o o
18. rinvia, per altre osservazioni di carattere orizzontale che accompagnano la decisione di discarico, alla sua risoluzione del 29 aprile 2015(15) sulle prestazioni, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.
1.Decisione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune ARTEMIS per l'esercizio 2013 (2014/2132(DEC))
– visti i conti annuali definitivi dell'impresa comune ARTEMIS relativi all'esercizio 2013,
– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'impresa comune ARTEMIS relativi all'esercizio 2013, corredata delle risposte dell'impresa comune(1),
– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(2), presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2013, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– vista la raccomandazione del Consiglio del 17 febbraio 2015 sullo scarico da dare all'impresa comune per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2013 (05306/2015 – C8-0049/2015),
– visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(3),
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(4), in particolare l'articolo 209,
– visto il regolamento (CE) n. 74/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, relativo alla costituzione dell’«Impresa comune ARTEMIS» per l’attuazione di una iniziativa tecnologica congiunta in materia di sistemi informatici incorporati(5),
– visto il regolamento (UE) n. 561/2014 del Consiglio, del 6 maggio 2014, che istituisce l’impresa comune ECSEL(6), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, e l'articolo 12,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(7),
– visto il regolamento delegato (UE) n. 110/2014 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario tipo degli organismi di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(8),
– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0103/2015),
1. rinvia la decisione sul discarico al direttore esecutivo dell'impresa comune ECSEL per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune ARTEMIS per l'esercizio 2013;
2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore esecutivo dell'impresa comune ECSEL, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
2.Decisione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sulla chiusura dei conti dell'impresa comune ARTEMIS per l'esercizio 2013 (2014/2132(DEC))
Il Parlamento europeo,
– visti i conti annuali definitivi dell'impresa comune ARTEMIS relativi all'esercizio 2013,
– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'impresa comune ARTEMIS relativi all'esercizio 2013, corredata delle risposte dell'impresa comune(9),
– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(10), presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2013, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– vista la raccomandazione del Consiglio del 17 febbraio 2015 sullo scarico da dare all'impresa comune per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2013 (05306/2015 – C8-0049/2015),
– visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(11),
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(12), in particolare l'articolo 209,
– visto il regolamento (CE) n. 74/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, relativo alla costituzione dell’«Impresa comune ARTEMIS» per l’attuazione di una iniziativa tecnologica congiunta in materia di sistemi informatici incorporati(13),
– visto il regolamento (UE) n. 561/2014 del Consiglio, del 6 maggio 2014, che istituisce l’impresa comune ECSEL(14), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, e l'articolo 12,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(15),
– visto il regolamento delegato (UE) n. 110/2014 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario tipo degli organismi di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(16),
– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0103/2015),
1. rinvia la chiusura dei conti dell'impresa comune ARTEMIS relativi all'esercizio 2013;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo dell'impresa comune ECSEL, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
3.Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune ARTEMIS per l'esercizio 2013 (2014/2132(DEC))
Il Parlamento europeo,
– vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune ARTEMIS per l'esercizio 2013,
– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0103/2015),
A. considerando che l'impresa comune ARTEMIS (in appresso, "l'Impresa comune") è stata istituita nel dicembre 2007 per un periodo di 10 anni al fine di definire e attuare un'"agenda di ricerca" per lo sviluppo di tecnologie essenziali per i sistemi informatici incorporati in vari settori d'applicazione, al fine di rafforzare la competitività dell'Unione e la sostenibilità e permettere l'emergere di nuovi mercati e di nuove applicazioni sociali;
B. considerando che l'Impresa comune ha iniziato a lavorare autonomamente nell'ottobre 2009;
C. considerando che il contributo massimo dell'Unione all'Impresa comune per il periodo di 10 anni è pari a 420 000 000 EUR, a carico del bilancio del settimo programma quadro di ricerca;
D. considerando che i contributi finanziari dagli Stati membri di ARTEMIS dovrebbero corrispondere ad almeno 1,8 volte il contributo finanziario dell'Unione mentre i contributi in natura forniti dalle organizzazioni di ricerca che partecipano ai progetti per la durata dell'Impresa comune devono essere pari o superiori al contributo degli enti pubblici;
E. considerando che le imprese comuni ARTEMIS e ENIAC sono state fuse per dare vita all’iniziativa tecnologica congiunta “Componenti e sistemi elettronici per la leadership europea” (ITC ECSEL) che ha iniziato la sue attività nel giugno 2014 e resterà operativa per 10 anni;
F. considerando che la relazione della Corte dei conti sull'esercizio finanziario 2013 è stata redatta in base al principio della continuità delle attività;
Gestione finanziaria e di bilancio
1. rileva che, a giudizio della Corte dei conti (in appresso "la Corte"), i conti annuali dell'impresa comune per l'esercizio 2013 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la sua posizione finanziaria al 31 dicembre 2013, nonché i risultati delle sue operazioni e i suoi flussi di cassa per l'esercizio chiuso in tale data, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario dell'impresa comune;
2. prende atto che la strategia di audit ex post dell'Impresa comune, adottata il 25 novembre 2010, è stata modificata il 20 febbraio 2013; rileva dalla relazione della Corte che, grazie alle modifiche apportate nel 2013, la strategia costituisce uno strumento essenziale per valutare la legittimità e la regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti;
3. prende atto che secondo la relazione della Corte i pagamenti eseguiti nel 2013 a fronte dei certificati di accettazione dei costi rilasciati dalle autorità di finanziamento nazionali (AFN) degli Stati membri sono stati pari a 11 700 000 milioni di euro, corrispondenti al 57 % dei pagamenti totali per spese operative;
4. osserva con preoccupazione che gli accordi amministrativi conclusi con le AFN non contengono modalità pratiche per l’effettuazione di audit ex-post, sebbene l’audit delle dichiarazioni di spesa per i progetti sia stato delegato alle autorità di finanziamento nazionali (AFN),
5. rileva che la strategia ex post adottata dall'Impresa comune afferma che deve valutare almeno una volta all'anno se le informazioni inviate dalle AFN forniscono una garanzia sufficiente in merito alla legittimità e alla regolarità delle operazioni effettuate;
6. prende atto che, secondo la relazione della Corte, l’Impresa comune ha ricevuto dalle AFN relazioni di audit che coprono circa il 46 % dei costi relativi ai progetti completati; rileva con preoccupazione che l'Impresa comune non ha valutato la qualità di detti audit e che, alla fine del marzo 2014, l'Impresa comune non aveva ricevuto informazioni sulle strategie di audit di sette AFN su 23; osserva inoltre che l'Impresa comune non era pertanto in grado di valutare se gli audit ex post fornissero garanzie sufficienti riguardo alla legittimità e alla regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti;
7. apprende dall'Impresa comune che, oltre ai miglioramenti apportati alla sua strategia di audit ex post, è stato presentato un piano d'azione finalizzato a porre rimedio alle carenze accertate dalla Corte nel suo giudizio con rilievi; conferma di aver ricevuto l'ultimo aggiornamento da parte dell'Impresa comune riguardante l'attuazione dell'audit ex post in seno all'Impresa comune; attende il giudizio della Corte sulla nuova formula proposta per il calcolo di un tasso di errore residuo stimato nelle operazioni dell'Impresa comune; rileva che l'attuazione del piano d'azione è iniziata nel 2014; attende con interesse l'attuazione piena dell'intero piano d'azione nonché il giudizio della Corte sulla sua conclusione; segnala che potrebbero sorgere difficoltà in merito alle sfere di competenza esclusiva delle AFN nazionali e dell'Impresa comune; invita l'impresa comune a presentare una prima relazione di valutazione intermedia sull'attuazione del piano d'azione;
8. apprende dalla relazione della Corte che il bilancio iniziale 2013 dell'Impresa comune prevedeva stanziamenti d'impegno pari a 68,9 milioni di EUR ma che è stato modificato alla fine dell'anno con una riduzione degli stanziamenti d'impegno a 32,6 milioni di EUR; rileva con preoccupazione che a seguito di tale riduzione il tasso di utilizzo degli stanziamenti di pagamento è stato di appena il 69% mentre il tasso di utilizzo per gli stanziamenti d'impegno per spese operative è stato pari al 99,4%; il basso tasso di esecuzione del bilancio è principalmente dovuto alla complessità e alla lunga durata della procedura finanziaria per la chiusura dei progetti;
9. prende atto che il bilancio massimo totale dell'Impresa comune, ai sensi del suo regolamento istitutivo, ammonta a 410 milioni di EUR per coprire le spese operative; rileva inoltre che l'importo corrente degli stanziamenti impegnati per gli inviti a presentare proposte è di 201 milioni di EUR, pari al 49 % della dotazione;
10. è preoccupato per le scarse informazioni riguardanti la valutazione dei contributi degli Stati membri e degli enti di ricerca e sviluppo corrispondenti all'effettivo livello dei pagamenti dell'Unione; conformemente alle informazioni ricevute, il contributo degli Stati membri è al di sotto del livello dell'1,8 richiesto dallo statuto dell'Impresa comune; invita l'Impresa comune a presentare una relazione all'autorità di discarico concernente tutti i contributi di tutti i membri diversi dalla Commissione, compresa l'applicazione delle regole di valutazione, e accompagnata da una valutazione della Commissione;
Quadro giuridico
11. prende in considerazione il fatto che il nuovo regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione è stato adottato il 25 ottobre 2012 e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2013, mentre il regolamento finanziario tipo per gli organismi di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 209 del nuovo regolamento finanziario è entrato in vigore soltanto l'8 febbraio 2014; rileva che, data la recente fusione nell'impresa comune ECSEL, le norme finanziarie dell’impresa comune non sono state modificate per rispecchiare tali cambiamenti;
12. prende atto della dichiarazione congiunta del Parlamento, del Consiglio e della Commissione(17) e dell'accordo politico raggiunto successivamente sul discarico separato che deve essere dato dal Parlamento, su raccomandazione del Consiglio, per le imprese comuni a norma dell'articolo 209 del regolamento finanziario;
13. rinnova la sua richiesta alla Corte di presentare una valutazione finanziaria completa e congruente dei diritti e degli obblighi dell'impresa comune per il periodo dalla data di avvio delle attività dell'impresa comune ECSEL;
Sistemi di controllo interno
14. esprime preoccupazione per il fatto che l'Impresa comune non ha messo a punto la capacità interna di audit prevista dall'articolo 6, paragrafo 2, del suo regolamento istitutivo; rileva inoltre che, sebbene la carta delle funzioni del Servizio di audit interno della Commissione (SAI) sia stata adottata dal consiglio di direzione il 25 novembre 2010, le norme finanziarie dell'Impresa comune non sono state modificate in modo da integrare la disposizione del regolamento finanziario tipo concernente i poteri dello IAS;
15. prende atto che nel 2013 il SAI ha realizzato un audit sull'adeguatezza e l'efficacia del sistema di controllo interno dell'Impresa comune in merito alla gestione degli esperti; apprende dalle conclusioni dell'audit che l'attuale sistema di controllo interno fornisce una ragionevole certezza riguardo al raggiungimento degli obiettivi operativi stabiliti dall'Impresa comune per la gestione degli esperti; osserva, inoltre, che sono state formulate diverse raccomandazioni importanti in merito all’adozione di una esaustiva politica di riservatezza, alla sensibilità del posto di responsabile del programma e alle norme di ripartizione del carico di lavoro per i valutatori a distanza;
16. prende atto che l'Impresa comune, al pari delle imprese comuni Clean Sky, ENIAC, FCH e IMI, ha fatto oggetto di una valutazione del rischio informatico delle loro infrastrutture informatiche condivise, condotta dal SAI;
17. apprende dalla relazione della Corte che il piano di ripristino in caso di disastro per l’infrastruttura informatica comune delle imprese comuni non è stato approvato; rileva che l'Impresa comune ha adottato misure al suo livello per fronteggiare situazioni di emergenza;
Conflitti di interesse
18. rileva con grande preoccupazione che l'Impresa comune non ha rispettato le raccomandazioni espresse nel 2014 dall'autorità di discarico e non ha adottato una politica esaustiva di prevenzione e gestione dei conflitti d'interesse; ribadisce la necessità di definire chiaramente il concetto di conflitto d'interesse, che deve comprendere sia l'interesse finanziario che l'interesse non finanziario;
19. chiede con insistenza all'Impresa comune di procedere alla rapida, completa e approfondita pubblicazione dei CV e delle dichiarazioni d'interesse del suo direttore esecutivo e dei membri del consiglio di direzione entro settembre 2015; chiede altresì la creazione di una banca dati regolarmente aggiornata comprendente tutte le informazioni relative a conflitti d’interesse e di porre in essere una procedura per gestirli accompagnata da un meccanismo per trattare le violazioni della politica entro settembre 2015;
20. chiede all'Impresa comune di adottare politiche esaustive per la gestione di situazioni di conflitto d'interesse quali la cessione dell'interesse da parte del funzionario pubblico, la ricusazione del funzionario pubblico dalla partecipazione a un processo decisionale interessato, la restrizione dell'accesso a particolari informazioni per il funzionario pubblico interessato, la ridefinizione dei doveri del funzionario pubblico o le sue dimissioni dall'incarico;
21. Alla luce della fusione dell'Impresa comune nel 2014, l'autorità di discarico invita l'Impresa comune ECSEL a non perpetuare la mancanza di una politica in materia di gestione dei conflitti d'interesse;
Monitoraggio e comunicazione dei risultati della ricerca
22. rileva che la decisione relativa al settimo programma quadro(18) istituisce un sistema di monitoraggio e relazioni avente per oggetto la protezione, la diffusione e il trasferimento dei risultati della ricerca; osserva che l'Impresa comune ha elaborato in materia procedure per monitorare la protezione e la divulgazione dei risultati delle sue ricerche nelle diverse fasi di un progetto; rileva con preoccupazione nella relazione della Corte l'esigenza di ulteriore approfondimento per adempiere pienamente le disposizioni della decisione;
23. riconosce che tra settembre 2012 e febbraio 2013 la Commissione ha proceduto alla sua seconda valutazione intermedia avente come oggetto l'Impresa comune congiuntamente con l'Impresa comune ENIAC sotto il profilo della pertinenza, dell'efficacia, dell'efficienza e della qualità della ricerca; rileva che la relazione è stata pubblicata nel maggio 2013 e contiene diverse raccomandazioni all'Impresa comune; prende atto che tali raccomandazioni riguardano l'efficienza dell'esame dei progetti, il miglioramento della rispondenza del portafoglio di progetti agli obiettivi strategici europei e l'adeguatezza dei parametri per misurare l'impatto e il successo dei suoi progetti;
24. invita l'Impresa comune a presentare una relazione all'autorità di discarico sui vantaggi socio-economici dei progetti già completati; chiede che detta relazione da presentare all'autorità di discarico sia accompagnata da una valutazione della Commissione;
25. ricorda che in passato l'autorità di discarico ha chiesto alla Corte di elaborare una relazione speciale sulla capacità delle Imprese comuni, unitamente ai loro partner privati, di garantire un valore aggiunto e un'esecuzione efficiente dei programmi dell'Unione in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione.
Articolo 7 della decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 6).
1.Decisione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune Clean Sky per l'esercizio 2013 (2014/2131(DEC))
– visti i conti annuali definitivi dell'impresa comune Clean Sky relativi all'esercizio 2013,
– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'impresa comune Clean Sky relativi all'esercizio 2013, corredata delle risposte dell'impresa comune(1),
– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(2), presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2013 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– vista la raccomandazione del Consiglio del 17 febbraio 2015 sullo scarico da dare all'impresa comune per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2013 (05603/2015 – C8-0049/2015),
– visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(3),
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(4), in particolare l'articolo 209,
– visto il regolamento (CE) n. 71/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, che istituisce l'impresa comune Clean Sky(5),
– visto il regolamento (UE) n. 558/2014 del Consiglio, del 6 maggio 2014, che istituisce l'impresa comune Clean Sky 2(6), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, e l'articolo 12,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(7),
– visto il regolamento delegato (UE) n. 110/2014 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario tipo degli organismi di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(8),
– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0107/2015),
1. concede il discarico al direttore esecutivo dell'impresa comune Clean Sky 2 per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune Clean Sly per l'esercizio 2013;
2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore esecutivo dell'impresa comune Clean Sky 2, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
2.Decisione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sulla chiusura dei conti dell'impresa comune Clean Sky relativi all'esercizio 2013 (2014/2131(DEC))
Il Parlamento europeo,
– visti i conti annuali definitivi dell'impresa comune Clean Sky relativi all'esercizio 2013,
– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'impresa comune Clean Sky relativi all'esercizio 2013, corredata delle risposte dell'impresa comune(9),
– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(10), presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2013 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– vista la raccomandazione del Consiglio del 17 febbraio 2015 sullo scarico da dare all'impresa comune per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2013 (05306/2015 – C8-0049/2015),
– visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(11),
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(12), in particolare l'articolo 209,
– visto il regolamento (CE) n. 71/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, che istituisce l'impresa comune Clean Sky(13),
– visto il regolamento (UE) n. 558/2014 del Consiglio, del 6 maggio 2014, che istituisce l'impresa comune Clean Sky 2(14), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, e l'articolo 12,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(15),
– visto il regolamento delegato (UE) n. 110/2014 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario tipo degli organismi di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(16),
– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0107/2015),
1. approva la chiusura dei conti dell'impresa comune Clean Sky relativi all'esercizio 2013;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo dell'impresa comune Clean Sky 2, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
3.Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune Clean Sky per l'esercizio 2013 (2014/2131(DEC))
Il Parlamento europeo,
– vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune Clean Sky per l'esercizio 2013,
– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0107/2015),
A. considerando che l'impresa comune Clean Sky (di seguito "l'impresa comune") è stata istituita nel 2007 per un periodo di 10 anni con l'obiettivo di accelerare lo sviluppo, la convalida e la dimostrazione di tecnologie ecologiche per il trasporto aereo nell'Unione da diffondere il più rapidamente possibile;
B. considerando che l'impresa comune ha iniziato a operare in maniera autonoma il 16 novembre 2009;
C. considerando che i membri fondatori dell'impresa comune sono l'Unione europea, rappresentata dalla Commissione, e i partner industriali in qualità di responsabili dei dimostratori tecnologici integrati (DTI), assieme ai membri associati dei DTI;
D. considerando che il contributo massimo dell'Unione all'impresa comune per il periodo di 10 anni è pari a 800 000 000 di EUR, a carico del bilancio del settimo programma quadro di ricerca, e che il contributo degli altri membri dell'impresa comune è almeno pari al contributo dell'Unione, compresi i contributi in natura;
E. considerando che dall'inizio delle sue attività l'impresa comune ha coinvolto oltre 600 partecipanti nel suo programma per poi avvalersi di nuove collaborazioni e della partecipazione di nuove organizzazioni;
F. considerando che le piccole e medie imprese (PMI) hanno partecipato ampiamente al programma e si sono viste assegnare circa il 40% del bilancio per gli inviti a presentare proposte;
Gestione finanziaria e di bilancio
1. rileva che, a giudizio della Corte dei conti (di seguito "la Corte"), i conti annuali dell'impresa comune per l'esercizio 2013 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la sua posizione finanziaria al 31 dicembre 2013, nonché i risultati delle sue operazioni e i suoi flussi di cassa per l'esercizio chiuso in tale data, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario dell'impresa comune;
2. osserva che la Corte, nella sua relazione sui conti annuali dell'impresa comune (di seguito "la relazione della Corte") ha rilevato che le operazioni su cui sono basati i conti annuali sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari;
3. prende atto del fatto che il bilancio rettificativo definitivo del 2013 ha incluso stanziamenti d'impegno per 250 400 000 EUR e stanziamenti di pagamento per 158 200 000 EUR; osserva inoltre che il tasso di utilizzo degli stanziamenti d'impegno è stato del 90,6%, mentre quello degli stanziamenti di pagamento dell'87,7%.
4. rileva con preoccupazione che il tasso più basso per gli stanziamenti di pagamento, sebbene migliore rispetto all'anno precedente, riflette ancora ritardi nell'esecuzione del bilancio (75%); riconosce che ciò dipende principalmente da ritardi nell'attuazione delle funzioni e dall'intervallo di tempo intercorso tra la pubblicazione dell'invito a presentare proposte e la firma delle convenzioni di sovvenzione; osserva a tale riguardo che a dicembre 2013 soltanto 14 su 38 delle convenzioni di sovvenzione risultavano firmate e che il tempo medio occorrente per la firma era di nove mesi dalla data dell'invito e di cinque mesi dalla fine delle trattative;
5. apprende dalla relazione della Corte che, ai sensi del regolamento che istituisce l'impresa comune, i membri dell'impresa comune, esclusa la Commissione, apportano un contributo pari ad almeno 600 000 000 di EUR, comprensivi del loro contributo per i costi di funzionamento; rileva che, al momento dell'audit della Corte, il contributo impegnato dell'Unione europea ammontava a 713 000 000 di EUR, mentre le risorse provenienti dai membri ammontavano a 409 000 000 di EUR; invita l'impresa comune a presentare una relazione all'autorità di discarico sui contributi di tutti i membri diversi dalla Commissione, compresa l'applicazione delle regole di valutazione, insieme a una valutazione da parte della Commissione;
Sistemi di controllo interno
6. prende atto del parere della Corte secondo cui, nel corso del 2013, l'impresa comune ha ulteriormente migliorato le procedure di gestione nonché le procedure amministrative, finanziarie e contabili e osserva a tale riguardo che lo strumento di gestione delle sovvenzioni (Grant Management Tool, GMT) è stato completato; invita l'impresa comune a completare l'integrazione del GMT e a integrare nello strumento le informazioni complete in merito agli audit ex post;
7. osserva che il contabile che ha testato il funzionamento del GMT ha individuato numerose carenze; concorda con la raccomandazione della Corte secondo cui è necessario colmare tali lacune, in particolare in merito alla funzione usata per inserire i commenti dei responsabili finanziari e dei verificatori incaricati, poiché tale funzione è essenziale per la procedura di convalida; osserva che nel primo semestre del 2014 l'impresa comune ha attuato diversi adeguamenti del GMT e che sono previsti ulteriori sviluppi del sistema;
8. osserva che, nell'ambito del controllo ex ante sulle attività svolte dai membri dell'impresa comune, è stato identificato un caso in cui, contrariamente alle disposizioni finanziarie dell'impresa comune e del suo manuale di procedura, lo stesso agente ha effettuato la procedura di convalida dell'impegno sia in qualità di agente verificatore sia di ordinatore; rileva inoltre che è stato effettuato un pagamento nelle condizioni sopra descritte; prende atto che l'impresa comune ha aggiornato il sistema di back-up finanziario introducendo nuovi soggetti per rivestire i ruoli di verificatore finanziario e di agente ordinatore e che le funzioni di iniziazione e verifica/autorizzazione sono separate; osserva altresì che in un secondo caso, identificato nell'ambito del controllo ex ante, la relazione di valutazione tecnica non era disponibile nel GMT;
9. osserva con preoccupazione che, secondo la relazione della Corte, in relazione ai controlli ex ante sulle dichiarazioni di spesa presentate dai partner Clean Sky, sono state rilevate una serie di carenze, quali:
a)
le liste di controllo utilizzate per la verifica ex ante delle dichiarazioni di spesa non erano sempre complete;
b)
in un caso, i compiti di verifica finanziaria e operativa e l'autorizzazione erano affidati allo stesso funzionario e, in altri tre casi, i compiti dei responsabili finanziari e dell'ordinatore erano svolti dalla stessa persona; osserva con preoccupazione che tali casi sono contrari alle disposizioni previste dal manuale di procedura finanziaria e al principio della separazione delle funzioni;
c)
in un altro caso ancora, le convenzioni di sovvenzione con il partner sono state firmate cinque mesi dopo l'inizio delle attività come approvato nella relazione negoziale e nella convenzione di sovvenzione, ma in assenza di un documento giustificativo della necessità di dare il via alle attività prima della firma della convenzione di sovvenzione; osserva gli importanti risultati conseguiti in relazione alla gestione della convenzione di sovvenzione per partner nel 2013, nell'ambito della quale complessivamente sono state firmate 106 nuove convenzioni di sovvenzione per partner, sono stati finalizzati con successo 99 negoziati per nuove convenzioni di sovvenzione per partner, sono stati firmati 106 emendamenti di sovvenzioni in corso e sono stati effettuati 105 pagamenti ai partner;
d)
al 31 dicembre 2013, 56 su 163 dichiarazioni di spesa non erano state presentate all'impresa comune; esprime profonda preoccupazione per il fatto che in 15 casi su 56 il ritardo era superiore a un anno;
10. apprende dall'impresa comune che i casi di mancata separazione delle funzioni erano casi eccezionali causati dall'assenza di altri soggetti disponibili in grado di svolgere le funzioni;
11. osserva che nel 2013 il revisore interno, in collaborazione con una società di audit esterna, ha avviato un audit dei processi operativi dell'impresa comune relativi al "Coordinamento e valutazione delle attività dei DTI" e alla "Gestione delle attività dei partner";
12. apprende che nel marzo 2013 l'impresa comune ha adottato un piano d'azione in risposta alle osservazioni avanzate dal servizio di audit interno della Commissione (IAS) in merito alla gestione delle sovvenzioni - pianificazione annuale, ma che al momento dell'audit l'attuazione di tali azioni non era totalmente completata; osserva che le principali osservazioni nella relazione dell'IAS si riferiscono ai ritardi nell'applicazione del programma, al sottoutilizzo degli stanziamenti di bilancio e alle difficoltà nella valutazione del consumo delle risorse;
13. prende atto che il 14 marzo 2014 l'IAS ha presentato i risultati dell'audit relativo all'adeguatezza e all'efficacia del sistema di controllo interno in merito alla gestione delle sovvenzioni e alla loro attuazione finanziaria; osserva le conclusioni dell'IAS secondo cui il sistema di controllo interno in atto forniva una ragionevole certezza riguardo al raggiungimento degli obiettivi operativi stabiliti dall'impresa comune per la gestione delle sovvenzioni e la loro attuazione finanziaria; osserva inoltre quattro rilievi importanti e altri due molto importanti concernenti la formalizzazione della procedura di convalida delle realizzazioni dei progetti e i miglioramenti da apportare agli orientamenti consolidati sulla convalida ex ante e alle liste di controllo;
14. prende atto inoltre che l'IAS ha espletato una valutazione dei rischi informatici dell'infrastruttura informatica comune che l'impresa comune Clean Sky condivide con le imprese comuni FCH, IMI, ENIAC e Artemis;
15. apprende che il 31 marzo 2011 il consiglio di direzione ha adottato la carta delle funzioni (mission charter) dell'IAS; osserva che non è ancora stato modificato il regolamento finanziario dell'impresa comune per includervi le disposizioni del regolamento quadro(17) relative ai poteri del revisore interno della Commissione poiché non è ancora stato approvato il regolamento delegato (UE) n. 110/2014 della Commissione che stabilisce il regolamento finanziario tipo degli organismi di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio entrato in vigore solo l'8 febbraio 2014;
16. apprende che la decisione relativa al settimo programma quadro(18) (7 PQ) istituisce un sistema di monitoraggio e presentazione dei risultati avente per oggetto la protezione, la diffusione e il trasferimento dei risultati della ricerca; osserva con preoccupazione che le procedure relative al monitoraggio e alla presentazione dei risultati sviluppate dall'impresa comune non soddisfano totalmente le disposizioni della decisione sul 7 PQ per quanto riguarda la divulgazione dei risultati di ricerca e la loro integrazione nel sistema della Commissione; invita l'impresa comune a porre urgentemente rimedio a tale situazione;
17. osserva che la seconda valutazione intermedia della Commissione è stata effettuata tra marzo e ottobre 2013 ed ha valutato l'impresa comune in termini di efficacia, efficienza e qualità della ricerca;
18. è preoccupato per il fatto che tale relazione sulla valutazione intermedia contiene numerose raccomandazioni relative al numero insufficiente di personale tecnico in grado di esercitare la propria attività, al bisogno di armonizzare le relazioni sui progressi e le relative tecniche di valutazione tra i membri dei DTI dell'impresa comune, nonché ai miglioramenti necessari nelle procedure di selezione dei subappaltatori; osserva inoltre che l'impresa comune dovrebbe anche documentare meglio l'andamento delle convenzioni di sovvenzione, in modo da migliorare la conformità e la performance complessive;
19. apprende che il piano di continuità operativa dell'impresa comune è stato adottato dal direttore esecutivo il 29 novembre 2013 e ha per oggetto il ripristino in caso di disastro, eventuali provvedimenti immediati da adottare i meccanismi di ripristino e la prosecuzione delle attività;
Quadro giuridico
20. prende in considerazione il fatto che il nuovo regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione è stato adottato il 25 ottobre 2012 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2013, mentre il regolamento (UE) n. 110/2014 non è entrato in vigore fino all'8 febbraio 2014; prende atto del fatto che il regolamento finanziario dell'impresa comune è stato modificato il 3 luglio 2014 per tener conto del regolamento (UE) n. 110/2014.
Altre osservazioni
21. prende atto della dichiarazione congiunta del Parlamento, del Consiglio e della Commissione(19) e del successivo accordo politico raggiunto sul discarico separato per le imprese comuni ai sensi dell'articolo 209 del regolamento finanziario;
22. invita la Corte a presentare una valutazione finanziaria completa e adeguata dei diritti e degli obblighi dell'impresa comune per il periodo fino all'inizio dell'attività dell'impresa comune Clean Sky 2.
23. invita l'impresa comune a presentare una relazione all'autorità di discarico sui benefici socio-economici dei progetti già completati; chiede che tale relazione sia trasmessa all'autorità di discarico unitamente a una valutazione della Commissione;
24. prende atto che nel dicembre 2013 l'impresa comune ha adottato il codice di condotta per la prevenzione e l'attenuazione dei conflitti di interesse applicabile ai membri privati del consiglio di direzione; esprime preoccupazione per il fatto che, al momento dell'audit, non era stato ancora adottato un codice di condotta applicabile al personale dell'impresa comune e agli altri agenti (esperti inclusi); fa notare che l'impresa comune non ha sviluppato una banca dati per registrare conflitti di interesse, incompatibilità, dichiarazioni e documenti connessi;
25. osserva con preoccupazione che l'obbligo di pubblicare i CV e le dichiarazioni di interesse non è applicabile al personale e agli esperti; invita l'impresa comune a estendere tale obbligo anche al personale e agli esperti; esorta l'impresa comune a fornire una registrazione dei casi di conflitto di interesse risolti entro la fine di settembre 2015;
26. chiede all'impresa comune di adottare politiche globali per la gestione di casi di conflitto di interessi, quali la cessione dell'interesse da parte del funzionario pubblico, la ricusazione del funzionario pubblico per la partecipazione a un processo decisionale interessato, la restrizione dell'accesso a particolari informazioni per il funzionario pubblico interessato, la ridefinizione dei doveri del funzionario pubblico o le dimissioni del funzionario pubblico dall'incarico, prima della fine di settembre 2015;
27. ricorda che in passato l'autorità di discarico ha chiesto che la Corte elaborasse una relazione speciale sulla capacità delle imprese comuni, unitamente ai loro partner privati, di garantire un valore aggiunto e un'esecuzione efficiente dei programmi dell'Unione in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione;
28. ritiene che, ove opportuno, i legami tra l'impresa comune e l'impresa comune SESAR dovrebbero essere rafforzati; invita la Commissione a collaborare con entrambe le imprese comuni al fine di migliorare la comunicazione e consolidare sinergie e complementarietà, garantendo nel contempo che non sussista il rischio di sovrapposizione nelle attività delle due imprese comuni in questione.
Regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72).
1.Decisione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune ENIAC per l'esercizio 2013 (2014/2135(DEC))
– visti i conti annuali definitivi dell'impresa comune ENIAC relativi all'esercizio 2013,
– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'impresa comune ENIAC relativi all'esercizio 2013, corredata delle risposte dell'impresa comune(1),
– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(2), presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2013 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– vista la raccomandazione del Consiglio del 17 febbraio 2015 sullo scarico da dare all'impresa comune per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2013 (05306/2015 – C8-0049/2015),
– visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(3),
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(4), in particolare l'articolo 209,
– visto il regolamento (CE) n. 72/2008 del Consiglio del 20 dicembre 2007 relativo alla costituzione dell'impresa comune ENIAC(5),
– visto il regolamento (UE) n. 561/2014 del Consiglio, del 6 maggio 2014 , che istituisce l’impresa comune ECSEL(6), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, e l'articolo 12,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(7),
– visto il regolamento delegato (UE) n. 110/2014 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario tipo degli organismi di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(8),
– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0104/2015),
1. rinvia la decisione sul discarico al direttore esecutivo dell'impresa comune ECSEL per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune ENIAC per l'esercizio 2013;
2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore esecutivo dell'impresa comune ECSEL, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
2.Decisione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sulla chiusura dei conti dell'impresa comune ENIAC per l'esercizio 2013 (2014/2135(DEC))
Il Parlamento europeo,
– visti i conti annuali definitivi dell'impresa comune ENIAC relativi all'esercizio 2013,
– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'impresa comune ENIAC relativi all'esercizio 2013, corredata delle risposte dell'impresa comune(9),
– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(10), presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2013 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– vista la raccomandazione del Consiglio del 17 febbraio 2015 sullo scarico da dare all'impresa comune per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2013 (05306/2015 – C8-0049/2015),
– visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(11),
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(12), in particolare l'articolo 209,
– visto il regolamento (CE) n. 72/2008 del Consiglio del 20 dicembre 2007 relativo alla costituzione dell'impresa comune ENIAC(13),
– visto il regolamento (UE) n. 561/2014 del Consiglio, del 6 maggio 2014 , che istituisce l’impresa comune ECSEL(14), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, e l'articolo 12,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(15),
– visto il regolamento delegato (UE) n. 110/2014 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario tipo degli organismi di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(16),
– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0104/2015),
1. rinvia la chiusura dei conti dell'impresa comune ENIAC relativi all'esercizio 2013;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo dell'impresa comune ECSEL al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
3.Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune ENIAC per l'esercizio 2013 (2014/2135(DEC))
Il Parlamento europeo,
– vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune ENIAC per l'esercizio 2013,
– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0104/2015),
A. considerando che l'impresa comune ENIAC (di seguito "impresa comune") è stata costituita il 20 dicembre 2007 per un periodo di 10 anni con l'obiettivo di definire e attuare un'"agenda di ricerca" per lo sviluppo di competenze essenziali per la nanoelettronica in vari settori d'applicazione;
B. considerando che all'impresa comune è stata conferita autonomia finanziaria nel luglio 2010;
C. considerando che i membri fondatori dell’impresa comune sono l’Unione europea, rappresentata dalla Commissione, il Belgio, la Germania, l'Estonia, l'Irlanda, la Grecia, la Spagna, la Francia, l'Italia, i Paesi Bassi, la Polonia, il Portogallo, la Svezia, il Regno Unito e l’associazione AENEAS per le attività europee di nanoelettronica.
D. considerando che il contributo massimo dell'Unione all'impresa comune per il periodo di 10 anni è pari a 450 milioni di EUR a carico del bilancio del Settimo programma quadro di ricerca;
E. considerando che il contributo massimo dell'AENEAS all'impresa comune è pari a 30 milioni di euro per le spese correnti e gli Stati membri danno un contributo in natura ai costi operativi e un contributo finanziario pari almeno a 1,8 volte il contributo dell'Unione;
F. considerando che le imprese comuni ARTEMIS e ENIAC sono state fuse per dare vita all’iniziativa tecnologica congiunta “Componenti e sistemi elettronici per la leadership europea” (ITC ECSEL) che ha iniziato le sue attività nel giugno 2014 e resterà operativa per 10 anni;
G. considerando che la relazione della Corte dei conti sull'esercizio finanziario 2013 è stata redatta in base al principio della continuità delle attività;
Gestione finanziaria e di bilancio
1. osserva che la Corte dei conti (in appresso "la Corte"), nella sua relazione sui conti annuali dell'impresa comune per l'esercizio finanziario 2013 (in appresso "la relazione della Corte") ha rilevato che i conti annuali dell'impresa comune presentano fedelmente, in tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria della stessa al 31 dicembre 2013, nonché i risultati delle sue operazioni e i flussi di cassa per l’esercizio chiuso in tale data, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario dell’impresa comune e alle norme contabili adottate dal contabile della Commissione;
2. esprime profonda preoccupazione per il fatto che per il terzo anno consecutivo l’impresa comune è stata oggetto di un giudizio con riserva da parte della Corte sulla legittimità e sulla regolarità delle operazioni sottostanti i conti annuali a causa dell'incapacità di valutare se la strategia di audit ex post, che fa ampio affidamento sulle autorità di finanziamento nazionali (AFN) per l’audit delle dichiarazioni di spesa dei progetti, fornisca una garanzia sufficiente in merito alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti; ritiene che il giudizio con riserva metta in causa la volontà dell'impresa comune di essere efficace ed efficiente sulla base del principio "qualità-prezzo"; sollecita pertanto l'impresa comune a esporre all'autorità di discarico la sua strategia per rettificare rapidamente le attuali prassi;
3. rileva che le informazioni disponibili sull’applicazione della strategia di audit ex post dell’impresa comune non sono sufficienti perché la Corte possa stabilire se questo controllo basilare funzioni efficacemente; rinnova il proprio appello alla Corte affinché fornisca all'autorità di discarico, attraverso i suoi audit indipendenti, il proprio giudizio sulla legittimità e la regolarità delle operazioni su cui si basano i conti annuali dell'impresa comune;
4. ricorda che l'impresa comune ha adottato una strategia di audit ex post nel 2010 la cui attuazione è iniziata nel 2011; osserva che l'audit delle dichiarazioni di spesa dei progetti è stato delegato alle AFN degli Stati membri; prende atto del fatto che la strategia di audit ex post dell’impresa comune fa affidamento sulle AFN per l’audit delle dichiarazioni di spesa dei progetti;
5. rileva altresì che l'impresa comune ha svolto nel 2012 una revisione limitata delle dichiarazioni di spesa e ha concluso che il tasso di errore nel programma è inferiore al 2%; prende atto del parere della Corte secondo cui l'esercizio non ha previsto audit e non ha fornito garanzie sulla regolarità delle dichiarazioni di spesa riviste;
6. prende atto che da parte dell'impresa comune è stato presentato un piano d'azione mirato a porre rimedio alle carenze accertate dalla Corte nel suo giudizio con rilievi; conferma di aver ricevuto dall'impresa comune l'ultimo aggiornamento riguardante l'attuazione dell'audit ex post nell'impresa comune; attende il parere della Corte sulla nuova formula proposta per il calcolo del tasso di errore residuo stimato nelle operazioni dell'impresa comune; rileva che l'attuazione del piano d'azione è iniziata nel 2014; attende con interesse l'attuazione piena dell'intero piano d'azione nonché il giudizio della Corte sulla sua conclusione; segnala le eventuali difficoltà che potrebbero emergere tra le sfere di competenza esclusiva delle AFN nazionali e dell'impresa comune; invita l'impresa comune a presentare una prima relazione di valutazione intermedia sull'attuazione del piano d'azione;
7. prende atto del fatto che il bilancio di funzionamento dell'impresa comune per l'esercizio 2013 comprendeva inizialmente stanziamenti d'impegno per 115.600.000 euro e stanziamenti di pagamento per 59.700.000 euro; segnala che alla fine dell'anno il consiglio di direzione ha adottato un bilancio rettificativo che ha aumentato gli stanziamenti d’impegno a 170 000 000 di euro e ridotto gli stanziamenti di pagamento a 36 100 00 euro, con conseguente tasso di esecuzione degli stanziamenti di impegno operativi del 100% e degli stanziamenti di pagamento del 95%;
8. esprime preoccupazione per gli scarsi dati relativi alla valutazione dei contributi degli Stati membri e dell’associazione AENEAS per le attività europee di nanoelettronica alla luce dell'attuale livello dei pagamenti dell'Unione: secondo le informazioni ricevute, il contributo degli Stati membri è al di sotto del livello dell'1,8 richiesto dallo statuto dell'impresa comune; invita l'impresa comune a presentare all'autorità di discarico una relazione sui contributi di tutti i membri diversi dalla Commissione, compresa l'applicazione delle norme di valutazione, assieme con la valutazione della Commissione;
9. invita l'impresa comune a presentare all'autorità di discarico una relazione sui vantaggi socioeconomici dei progetti già completati; chiede che la relazione sia presentata all'autorità di discarico assieme alla valutazione della Commissione;
Sistemi di controllo interno
10. prende atto del fatto che nel 2013 il servizio di audit interno della Commissione (SAI) ha controllato l’adeguatezza e l’efficacia del processo di gestione delle sovvenzioni, concludendo che le procedure poste in essere forniscono una garanzia sufficiente; osserva che la relazione contiene numerose raccomandazioni e che l'impresa comune ha esaminato le due principali, ossia le definizione di una procedura documentata per selezionare gli esperti e per controllare i diritti di accesso;
11. rileva che l'impresa comune, assieme alle imprese comuni Clean Sky, Artemis, FCH e IMI, è stata oggetto di una valutazione del rischio informatico effettuata dal SAI e relativa alle infrastrutture informatiche comuni condivise; desume dalla relazione la necessità di formalizzare una politica di sicurezza informatica e di includere procedure dettagliate nei contratti futuri con i fornitori di servizi informatici;
12. rileva che la decisione relativa al settimo programma quadro istituisce un sistema di monitoraggio e rendicontazione avente per oggetto la protezione, la diffusione e il trasferimento dei risultati della ricerca; osserva che l'impresa comune ha elaborato in materia procedure per monitorare la protezione e la divulgazione dei risultati delle sue ricerche nelle diverse fasi di un progetto; rileva con preoccupazione nella relazione della Corte l'esigenza di ulteriore approfondimento per adempiere pienamente le disposizioni della decisione;
13. riconosce che tra settembre 2012 e febbraio 2013 la Commissione ha proceduto alla sua seconda valutazione intermedia e ha valutato l'impresa comune e l'impresa comune ARTEMIS in termini di pertinenza, efficacia, efficienza e qualità della ricerca; rileva che la relazione è stata pubblicata nel maggio 2013 e contiene diverse raccomandazioni all'impresa comune; segnala che la misure sono relative all’efficienza dell’esame dei progetti, alle misure da adottare per migliorare la rispondenza del portafoglio di progetti agli obiettivi strategici dell'Unione e ai parametri di misura appropriati per misurare l’impatto e il successo dei suoi progetti;
Inviti a presentare proposte
14. riconosce che gli ultimi due inviti a presentare proposte, lanciati nel 2013, hanno consentito all’impresa comune di utilizzare i restanti 170.000.000 milioni di euro;
Quadro giuridico
15. prende in considerazione il fatto che il nuovo regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione è stato adottato il 25 ottobre 2012 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2013, mentre il modello di regolamento finanziario per organismi di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 209 del nuovo regolamento finanziario non è entrato in vigore fino all'8 febbraio 2014; osserva che le norme finanziarie dell'impresa comune non sono state rettificate per tenere in conto il modello di regolamento finanziario a causa della sua fusione nell'impresa comune ECSEL;
16. prende atto della dichiarazione comune del Parlamento, del Consiglio e della Commissione(17) nonché del successivo accordo politico raggiunto su un discarico distinto per le imprese comuni ai sensi dell'articolo 209 del regolamento finanziario;
17. rinnova la sua richiesta alla Corte di presentare una valutazione finanziaria completa e congruente dei diritti e degli obblighi dell'impresa comune per il periodo dalla data di avvio delle attività dell'impresa comune ECSEL;
Prevenzione e gestione dei conflitti di interessi e trasparenza
18. riconosce che l'impresa comune ha adottato misure globali per prevenire i conflitti di interesse e le ha pubblicate sul proprio sito Interne; osserva che secondo la relazione della Corte dovrebbero essere contemplati ulteriori miglioramenti quali la creazione di una banca dati per includervi tutte le informazioni relative a conflitti di interessi;
19. chiede all'impresa comune di informare l'autorità di discarico sui progressi della banca dati dei conflitti d'interesse;
20. ricorda che in passato l'autorità di discarico ha chiesto che la Corte elaborasse una relazione speciale sulla capacità delle imprese comuni, unitamente ai loro partner privati, di garantire un valore aggiunto e un'esecuzione efficiente dei programmi dell'Unione in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione.
1.Decisione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno" (FCH) per l'esercizio 2013 (2014/2134(DEC))
– visti i conti annuali definitivi dell'impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno" (FCH) relativi all'esercizio 2013,
– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno" (FCH) relativi all'esercizio 2013, corredata delle risposte dell'impresa comune(1),
– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti(2), presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2013 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– vista la raccomandazione del Consiglio del 17 febbraio 2015 sul discarico da dare all'impresa comune per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2013 (05306/2015 – C8-0049/2015),
– visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(3),
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(4), in particolare l'articolo 209,
– visto il regolamento (CE) n. 521/2008 del Consiglio del 30 maggio 2008 che istituisce l’Impresa Comune "Celle a combustibile e idrogeno"(5),
– visto il regolamento (UE) n. 559/2014 del Consiglio, del 6 maggio 2014, che istituisce l’impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno 2"(6), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 12,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(7),
– visto il regolamento delegato (UE) n. 110/2014 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario tipo degli organismi di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(8),
– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0112/2015),
1. concede il discarico al direttore esecutivo dell'impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno" (FCH) per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune per l'esercizio 2013;
2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore esecutivo dell'impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno" (FCH), al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
2.Decisione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sulla chiusura dei conti dell'impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno" (FCH) per l'esercizio 2013 (2014/2134(DEC))
Il Parlamento europeo,
– visti i conti annuali definitivi dell'impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno" (FCH) relativi all'esercizio 2013,
– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno" (FCH) relativi all'esercizio 2013, corredata delle risposte dell'impresa comune(9),
– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti(10), presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2013 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– vista la raccomandazione del Consiglio del 17 febbraio 2015 sul discarico da dare all'impresa comune per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2013 (05306/2015 – C8-0049/2015),
– visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(11),
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(12), in particolare l'articolo 209,
– visto il regolamento (CE) n. 521/2008 del Consiglio del 30 maggio 2008 che istituisce l’Impresa Comune "Celle a combustibile e idrogeno"(13),
– visto il regolamento (UE) n. 559/2014 del Consiglio, del 6 maggio 2014, che istituisce l’impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno 2"(14), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 12,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(15),
– visto il regolamento delegato (UE) n. 110/2014 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario tipo degli organismi di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(16),
– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0112/2015),
1. approva la chiusura dei conti dell'impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno" (FCH) relativi all'esercizio 2013;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo dell'impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno" (FCH), al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
3.Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno" (FCH) per l'esercizio 2013 (2014/2134(DEC))
Il Parlamento europeo,
– vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno" (FCH) per l'esercizio 2013,
– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0112/2015),
A. considerando che l'impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno" (l'"impresa comune") è stata istituita nel maggio 2008 a titolo di partenariato pubblico/privato ai sensi del regolamento (CE) n. 521/2008, per un periodo che scadrà il 31 dicembre 2017, al fine di concentrarsi sullo sviluppo di applicazioni commerciali e facilitare in tal modo ulteriori sforzi delle imprese volti a una rapida introduzione delle tecnologie delle celle a combustibile e dell'idrogeno;
B. considerando che i membri dell'impresa comune sono l'Unione, rappresentata dalla Commissione, il Gruppo industriale d'iniziativa tecnologica congiunta "Celle a combustibile e idrogeno" ("il Gruppo industriale") e il gruppo di ricerca N.ERGHY ("il Gruppo di ricerca"),
C. considerando che il contributo massimo dell'Unione all'impresa comune per l'intero periodo è pari a 470 000 000 di EUR, finanziati a titolo della dotazione del Settimo programma quadro di ricerca, dei quali la parte destinata ai costi operativi non deve eccedere i 20 000 000 di EUR;
D. considerando che il Gruppo industriale dovrebbe contribuire ai costi operativi in misura del 50%, mentre il gruppo di ricerca dovrebbe contribuirvi per un dodicesimo, e che entrambi dovrebbero contribuire al finanziamento delle attività operative mediante contributi in natura pari almeno al contributo finanziario dell'Unione;
Gestione finanziaria e di bilancio
1. prende atto dell'affermazione della Corte dei conti ("la Corte"), secondo cui i conti annuali dell'impresa comune per l'esercizio 2013 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria della stessa al 31 dicembre 2013, nonché i risultati delle sue operazioni e i flussi di cassa per l'esercizio poi concluso, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario dell'impresa comune stessa;
2. rileva che il bilancio definitivo dell'impresa comune per l'esercizio 2013 comprendeva stanziamenti d'impegno per 74,5 milioni di EUR e stanziamenti di pagamento per 69,7 milioni di EUR; rileva altresì che i tassi di utilizzo degli stanziamenti d'impegno e di pagamento sono stati rispettivamente pari al 98,9% e al 56,7%; riconosce che il livello degli stanziamenti di pagamento è inferiore rispetto all'esercizio precedente, fatto che è determinato dal rinvio del finanziamento di tre progetti;
Inviti a presentare proposte
3. ricorda che, al 31 dicembre 2013, il programma dell'impresa comune era costituito da 130 convenzioni di sovvenzione derivanti da cinque inviti annuali lanciati tra il 2008 e il 2012; rileva che tali sovvenzioni ammontano a 365 milioni di euro, pari all'81% del contributo massimo dell'Unione all'impresa comune per le attività di ricerca di 452,5 milioni di EUR;
4. rileva che sono state firmate altre 23 convenzioni di sovvenzione dall'invito 2013-1, come pure altre due sovvenzioni dal lancio dell'invito 2013-2, per importi rispettivamente di 75 200 000 EUR e 7 milioni di EUR;
5. invita l'impresa comune a presentare una relazione all'autorità di discarico sui contributi di tutti i membri diversi della Commissione, compresa l'applicazione della metodologia di valutazione, unitamente a una valutazione da parte della Commissione;
Quadro giuridico
6. tiene conto del fatto che il nuovo regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione è stato adottato il 25 ottobre 2012 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2013, mentre il regolamento finanziario tipo per gli organismi di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 209 del nuovo regolamento finanziario non è entrato in vigore fino all'8 febbraio 2014; riconosce che le norme finanziarie dell'impresa comune sono state modificate il 30 giugno 2014 al fine di riflettere questi cambiamenti;
7. prende atto della dichiarazione congiunta del Parlamento, del Consiglio e della Commissione(17) e del successivo accordo politico raggiunto sul discarico separato per le imprese comuni ai sensi dell'articolo 209 del regolamento finanziario;
8. invita la Corte a presentare una valutazione finanziaria completa e adeguata dei diritti e degli obblighi dell'impresa comune per il periodo fino alla data d'inizio dell'attività dell'impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno 2";
Sistemi di controllo interno
9. rileva che la capacità di audit interno dell'impresa comune, in conformità con il piano strategico della Commissione per il servizio di audit interno/la capacità di audit interno per l'impresa comune per il periodo 2011-2013, ha effettuato un solo audit in materia di "gestione, trattativa, contrattazione e prefinanziamento delle sovvenzioni" nel corso del 2013, oltre a svolgere altri servizi di garanzia e di consulenza;
10. rileva con preoccupazione che la relazione finale relativa alla "Gestione delle sovvenzioni" ha evidenziato la necessità di ridurre i tempi occorrenti per la concessione delle sovvenzioni e quelli occorrenti per concludere i negoziati, nonché la necessità di chiarire alcuni aspetti della procedura impiegata dall’impresa comune per i "controlli di sostenibilità finanziaria"; prende atto dello sviluppo di un piano d'azione per rispondere a queste raccomandazioni, nonché per tener conto dell'impatto del nuovo quadro giuridico e delle norme nell'ambito di Orizzonte 2020 e invita l'impresa comune a informare l'autorità di discarico in merito ai risultati della sua attuazione;
11. rileva che l'impresa comune, assieme alle imprese comuni ARTEMIS, Clean Sky, Eniac e IMI, è stata oggetto di una valutazione dei rischi informatici dell'infrastruttura IT condivisa, effettuata dal servizio di audit interno della Commissione (SAI);
12. prende atto delle misure specifiche attuate dall'impresa comune per prevenire i conflitti d'interessi riguardo ai suoi tre principali soggetti: membri del consiglio di direzione, esperti e dipendenti, come ad esempio una chiara definizione di conflitto d'interessi, con una base dati di tutte le relative informazioni e dell'iter per gestirli; rileva che la procedura scritta per quanto riguarda le misure specifiche è stata presentata al consiglio di direzione nel novembre 2014; riconosce che la Commissione ha chiesto di rinviare l'adozione delle misure specifiche al fine di fornire un modello armonizzato per le misure, data la natura orizzontale dell'argomento; invita l'impresa comune a procedere rapidamente con l'adozione di tali misure specifiche;
13. sottolinea che, tra novembre 2012 e maggio 2013, è stata effettuata la seconda valutazione intermedia dell'impresa comune ad opera della Commissione; osserva che la relazione contiene varie raccomandazioni, come ad esempio l'assegnazione di maggiori risorse alle operazioni attraverso la condivisione di funzioni amministrative con altre imprese comuni e/o la loro restituzione ai servizi della Commissione, nonché una maggiore attenzione sulla strategia di ricerca per la prosecuzione dell'impresa comune in Orizzonte 2020, in conformità con i tre principi fondamentali (allineamento con le politiche UE; settori in cui l'Europa esercita o può conseguire la leadership; adattamento alle mutevoli esigenze del settore) e il rafforzamento della capacità di cambiamento; rileva che un piano d'azione è in corso di revisione da parte dell'impresa comune al fine di affrontare questi aspetti;
Monitoraggio e relazioni
14. rileva che la decisione relativa al settimo programma quadro(18) istituisce un sistema di monitoraggio e relazioni avente per oggetto la protezione, la diffusione e il trasferimento dei risultati della ricerca; riconosce che, nel 2013, l’impresa comune ha incrementato la propria capacità di monitorare e riferire sui risultati della ricerca scaturenti dai propri progetti, nonché la capacità di valutare il conseguimento del proprio programma tramite l'assunzione di un responsabile della gestione delle conoscenze e della politica in materia; prende atto dell'introduzione di un nuovo strumento informatico che contribuisce all'analisi e alla sintesi dei risultati dei progetti conclusi nonché alla comunicazione delle prime realizzazioni pubbliche di primo piano scaturenti dai progetti completati sul suo sito web;
15. invita l'impresa comune a presentare una relazione all'autorità di discarico sui benefici socio-economici dei progetti già completati; chiede che tale relazione sia presentata all'autorità di discarico unitamente a una valutazione da parte della Commissione;
16. riconosce gli sforzi compiuti dall'impresa comune per esaminare la possibilità di utilizzare il sistema informatico della Commissione europea a fini di monitoraggio delle finalità connesse alla tutela, alla diffusione e al trasferimento dei risultati della ricerca, nonché per sviluppare le proprie relazioni sui risultati, in linea con le osservazioni incluse nella Relazione annuale della Commissione per il 2012 sulle attività delle imprese comuni(19);
17. ricorda che in passato l'autorità di discarico ha chiesto alla Corte di elaborare una relazione speciale sulla capacità delle imprese comuni, unitamente ai loro partner privati, di assicurare un valore aggiunto e un'efficiente esecuzione dei programmi dell'Unione in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione.
Articolo 7 della decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 6).
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle attività delle imprese comuni dell'iniziativa tecnologica congiunta nel 2012 (SWD(2013)0539 def.).
Discarico 2013: impresa comune sui medicinali innovativi
1.Decisione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune per l'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali innovativi per l'esercizio 2013 (2014/2133(DEC))
– visti i conti annuali definitivi dell'impresa comune per l'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali innovativi relativi all'esercizio 2013,
– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'impresa comune per l'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali innovativi relativi all'esercizio 2013, corredata delle risposte dell'impresa comune(1),
– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(2) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2013, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– vista la raccomandazione del Consiglio del 17 febbraio 2015 sullo scarico da dare all'impresa comune per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2013 (05306/2015 – C8-0049/2015),
– visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(3),
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(4), in particolare l'articolo 209,
– visto il regolamento (CE) n. 73/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, che istituisce l'impresa comune per l'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali innovativi(5),
– visto il regolamento (UE) n. 557/2014 del Consiglio, del 6 maggio 2014, che istituisce l'impresa comune per l'iniziativa in materia di medicinali innovativi 2(6), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, e l'articolo 12,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(7),
– visto il regolamento delegato (UE) n. 110/2014 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario tipo degli organismi di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(8),
– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0106/2015),
1. concede il discarico al direttore esecutivo ad interim dell'impresa comune per l'iniziativa in materia di medicinali innovativi 2 per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune per l'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali innovativi per l'esercizio 2013;
2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore esecutivo ad interim dell'impresa comune per l'iniziativa in materia di medicinali innovativi 2, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
2.Decisione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sulla chiusura dei conti dell'impresa comune per l'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali innovativi per l'esercizio 2013 (2014/2133(DEC))
Il Parlamento europeo,
– visti i conti annuali definitivi dell'impresa comune per l'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali innovativi relativi all'esercizio 2013,
– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'impresa comune per l'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali innovativi relativi all'esercizio 2013, corredata delle risposte dell'impresa comune(9),
– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(10) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2013, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– vista la raccomandazione del Consiglio del 17 febbraio 2015 sullo scarico da dare all'impresa comune per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2013 (05306/2015 – C8-0049/2015),
– visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(11),
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(12), in particolare l'articolo 209,
– visto il regolamento (CE) n. 73/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, che istituisce l'impresa comune per l'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali innovativi(13),
– visto il regolamento (UE) n. 557/2014 del Consiglio, del 6 maggio 2014, che istituisce l'impresa comune per l'iniziativa in materia di medicinali innovativi 2(14), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, e l'articolo 12,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(15),
– visto il regolamento delegato (UE) n. 110/2014 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario tipo degli organismi di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(16),
– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0106/2015),
1. approva la chiusura dei conti dell'impresa comune per l'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali innovativi relativi all'esercizio 2013;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo ad interim dell'impresa comune per l'iniziativa in materia di medicinali innovativi 2, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
3.Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune per l'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali innovativi per l'esercizio 2013 (2014/2133(DEC))
Il Parlamento europeo,
– vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune per l'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali innovativi per l'esercizio 2013,
– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0106/2015),
A. considerando che l'impresa comune per l'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali innovativi (di seguito "impresa comune") è stata istituita nel dicembre 2007 per un periodo di 10 anni al fine di aumentare significativamente l'efficacia e l'efficienza del processo di sviluppo dei medicinali, con l'obiettivo a lungo termine di garantire che il settore farmaceutico produca medicinali innovativi più efficaci e più sicuri;
B. considerando che l'Unione europea, rappresentata dalla Commissione, e la Federazione europea delle industrie e delle associazioni farmaceutiche (EFPIA), sono membri fondatori dell'impresa comune;
C. considerando che l'impresa comune ha iniziato a operare in maniera autonoma il 16 novembre 2009;
D. considerando che il contributo massimo dell'Unione all'impresa comune per il decennio in questione è pari a 1 000 000 000 EUR, a carico del bilancio del Settimo programma quadro di ricerca, e che i membri fondatori contribuiscono in egual misura ai costi di funzionamento, ciascuno per un importo non superiore al 4 % del contributo totale dell'Unione, e alle attività di ricerca attività tramite contributi in natura quanto meno equivalenti al contributo finanziario dell'Unione;
Gestione finanziaria e di bilancio
1. rileva che, a giudizio della Corte dei conti ("la Corte"), i conti annuali dell'impresa comune presentano fedelmente, in tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria della stessa al 31 dicembre 2013, nonché i risultati delle sue operazioni e i flussi di cassa per l'esercizio chiuso in tale data, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario dell'impresa comune e alle norme contabili adottate dal contabile della Commissione;
2. prende atto che la strategia di audit ex post dell'impresa comune è stata adottata il 14 dicembre 2010 con decisione del consiglio di direzione ed è considerata uno strumento chiave per valutare la legittimità e regolarità delle operazioni alla base dei conti;
3. osserva con preoccupazione che al giugno 2014 erano stati finalizzati 14 dei 40 audit ex post del secondo campione rappresentativo, riguardanti 3 000 000 EUR (11,8 % della popolazione sottoposta ad audit); sottolinea che il tasso di errore rilevato a fronte dei suddetti audit è pari al 2,3 %; ricorda che il tasso di errore risultante dai 56 audit conclusi sul primo campione rappresentativo nel 2012 è stato del 5,82 %;
4. rileva con preoccupazione che la Corte, nella sua relazione sui conti annuali dell'impresa comune per l'esercizio 2013 ("la relazione della Corte"), ha espresso un giudizio con rilievi circa la legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti dell'impresa comune, sulla base del fatto che il tasso di errore rilevato è al di sopra della soglia di rilevanza del 2%; osserva con preoccupazione che la Corte ha espresso un giudizio con rilievi per il terzo anno consecutivo;
5. invita l'impresa comune a presentare una relazione di verifica sulle sue riserve negli ultimi tre anni;
6. apprende dall'impresa comune che sono state avviate le azioni di follow-up relative ai beneficiari controllati per i quali sono stati rilevati errori e che tutti gli errori rilevati sono stati comunicati ai beneficiari in questione; osserva inoltre che, per attenuare il rischio di errori futuri nelle dichiarazioni di spesa dei beneficiari, l'impresa comune ha adottato misure concrete, come l'organizzazione di seminari finanziari per i beneficiari e l'aggiornamento regolare degli orientamenti finanziari dell'impresa comune per i partecipanti;
7. chiede l'elaborazione di un piano d'azione con obiettivi chiari volti a porre rimedio alle carenze e agli errori individuati dalla Corte e che tale piano sia presentato all'autorità di discarico in tempo utile e sia seguito da una prima relazione di valutazione intermedia sulla sua attuazione;
8. constata dalla relazione della Corte che il bilancio inizialmente approvato per il 2013 includeva stanziamenti d'impegno per 226 000 000 EUR e stanziamenti di pagamento per 135 000 000 EUR; osserva inoltre che a fine anno il consiglio di direzione ha adottato un bilancio rettificativo che ha aumentato gli stanziamenti d'impegno a 255 700 000 EUR e ridotto gli stanziamenti di pagamento a 130 600 000 EUR; prende atto che dopo la rettifica del bilancio, il tasso di esecuzione globale per gli stanziamenti d'impegno era pari al 99,5 % e per gli stanziamenti di pagamento al 97,5 %; rileva dalla relazione della Corte che, nel caso delle attività operative, il tasso di esecuzione degli stanziamenti d'impegno era pari al 100 %, mentre per gli stanziamenti di pagamento al 99 %;
9. invita l'impresa comune a fornire all'autorità di discarico informazioni dettagliate sui contributi in natura delle aziende dell'EFPIA, in particolare sul tipo dei contributi in natura e sul loro rispettivo valore;
10. invita l'impresa comune a presentare all'autorità di discarico una relazione concernente i contributi di tutti i membri diversi dalla Commissione, compresa l'applicazione della metodologia per la valutazione dei contributi in natura, unitamente a una valutazione effettuata dalla Commissione;
11. invita la Corte dei conti a presentare una valutazione finanziaria completa e adeguata dei diritti e degli obblighi dell'impresa comune per il periodo fino all'inizio dell'attività dell'impresa comune per l'iniziativa in materia di medicinali innovativi 2;
Inviti a presentare proposte
12. tiene conto del fatto che il 2013 è stato l'ultimo anno in cui è stato possibile bandire inviti a presentare proposte nell'ambito del settimo programma quadro (7° PQ)(17); osserva che tutti i fondi previsti per la ricerca (970 000 000 EUR) sono stati impegnati, insieme ai corrispettivi contributi in natura richiesti dalle aziende dell'EFPIA (982 000 000 EUR);
Quadro giuridico
13. prende in considerazione il fatto che il nuovo regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione è stato adottato il 25 ottobre 2012 e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2013, mentre il regolamento finanziario tipo per gli organismi di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 209 del nuovo regolamento finanziario è entrato in vigore soltanto l'8 febbraio 2014; prende atto che le norme finanziarie dell'impresa comune sono state modificate nel luglio 2014 per tenere conto del regolamento finanziario tipo;
14. prende atto della dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione(18) e del successivo accordo politico raggiunto sul discarico separato che il Parlamento dovrà dare su raccomandazione del Consiglio alle imprese comuni ai sensi dell'articolo 209 del regolamento finanziario;
Sistemi di controllo interno
15. osserva che, conformemente al piano strategico di audit relativo al periodo 2012-2014, approvato dal consiglio di direzione dell'impresa comune il 3 novembre 2011, il Servizio di audit interno della Commissione (IAS) ha effettuato un incarico di asseverazione della gestione dei progetti e della rendicontazione sulla performance operativa; sottolinea che la relazione finale del 30 gennaio 2014 include raccomandazioni in merito al processo messo in atto dall'impresa comune per migliorare i propri sistemi di controllo delle prestazioni operative, quali riesaminare la definizione e gli obiettivi degli indicatori chiave di performance, rafforzare il monitoraggio del progetto e potenziare i sistemi informatici per migliorare la rendicontazione;
16. constata che lo IAS ha altresì espletato una valutazione dei rischi informatici, sia dei sistemi informatici specifici dell'impresa comune sia dell'infrastruttura comune che questa condivide con le imprese comuni FCH, Clean Sky, ENIAC e ARTEMIS; sottolinea che, nel caso dei sistemi informatici specifici dell'impresa comune, lo IAS rileva la necessità di istruzioni più formali sulla gestione dei progetti e sui processi di controllo dei cambiamenti nei contratti, in modo da ridurre i rischi connessi alla gestione dei contratti; prende atto, dalla relazione della Corte, che la raccomandazione è stata attuata nel gennaio 2014;
17. prende atto che l'impresa comune ha sviluppato procedure in materia di protezione, diffusione e trasferimento dei risultati della ricerca in relazione all'articolo 7 del 7° PQ; osserva inoltre che l'impresa comune ha definito i requisiti della relazione di monitoraggio generale del 7° PQ e ha trasmesso alla Commissione i dati relativi ai progetti nel 2013 affinché siano inseriti nell'archivio comune di dati sulla ricerca; è tuttavia preoccupato per il fatto che il processo di monitoraggio messo a punto richiede di essere ulteriormente sviluppato per rispondere pienamente alle disposizioni vigenti;
18. prende atto che, per prevenire i conflitti di interesse riguardo ai membri del consiglio di direzione, agli esperti e ai dipendenti, l'impresa comune ha posto in essere misure specifiche, che sono incluse nelle norme di procedura del consiglio di direzione e del comitato scientifico e nella documentazione sul codice di condotta e conflitti di interesse nel caso intervengano esperti indipendenti durante la valutazione; osserva inoltre che, nell'aprile 2013, l'impresa comune ha adottato una politica aggiornata ed esaustiva in merito ai conflitti di interesse sia per la direzione sia per il personale;
19. constata che, tra i mesi di marzo e luglio del 2013, la Commissione ha effettuato la seconda valutazione intermedia per valutare l'impresa comune in termini di pertinenza, efficacia, efficienza e qualità della ricerca e che la relazione di valutazione è stata pubblicata il 31 luglio 2013;
20. osserva che la relazione mette in luce gli ambiti ai quali si possono apportare miglioramenti; prende atto tuttavia che la relazione esprime un giudizio positivo in merito alla capacità dell'impresa comune di realizzare gli obiettivi prefissati; rileva, in particolare, che per quanto riguarda la strategia comunicativa dell'impresa comune, è necessario sviluppare ulteriori indicatori chiave di performance per dimostrare a livello quantitativo l'impatto e i benefici socioeconomici dell'impresa comune, l'ottimizzazione della struttura organizzativa e un meccanismo di finanziamento più flessibile;
21. rileva dalla relazione della Corte che le rettifiche di audit ex post risultanti dai primi audit del campione rappresentativo sono state messe in atto e trovano riscontro nei conti del 2013; osserva tuttavia che la convalida del sistema contabile non contempla ancora l'attuazione dei risultati degli audit ex post; invita l'impresa comune a porre urgentemente rimedio a tale situazione;
22. prende atto che la metodologia per la valutazione dei contributi in natura, che specifica che i contributi sono convalidati mediante certificazione ex ante e audit ex post, è stata approvata dal consiglio di direzione nel 2011; osserva inoltre che le rimanenti otto metodologie certificate per i contributi in natura sono state completate nel 2013 e che il numero totale dei membri dell'EFPIA è stato portato a 22; constata che i primi tre audit ex post relativi a contributi in natura sono stati completati nell'arco dell'anno, un altro audit ex post è stato avviato e altri due erano in procinto di essere avviati alla fine dell'anno;
Altre osservazioni
23. invita l'impresa comune a presentare all'autorità di discarico una relazione sui benefici socioeconomici dei progetti già completati; chiede che tale relazione sia presentata all'autorità di discarico unitamente a una valutazione effettuata dalla Commissione;
24. ricorda che in passato l'autorità di discarico ha chiesto che la Corte dei conti elaborasse una relazione speciale sulla capacità delle imprese comuni, unitamente ai loro partner privati, di garantire un valore aggiunto e un'esecuzione efficiente dei programmi dell'Unione in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione.
1.Decisione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione per l'esercizio 2013 (2014/2129(DEC))
– visti i conti annuali definitivi dell'impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione relativi all'esercizio 2013,
– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'impresa comune per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione relativi all'esercizio 2013, corredata delle risposte dell'impresa comune(1),
– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(2), presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2013 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– vista la raccomandazione del Consiglio del 17 febbraio 2015 sullo scarico da dare all'impresa comune sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2013 (05306/2015 – C8-0049/2015),
– visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(3),
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002(4), in particolare l'articolo 208,
– vista la decisione 2007/198/Euratom del Consiglio, del 27 marzo 2007, che istituisce l'impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione e le conferisce dei vantaggi(5), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(6),
– visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(7),
– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0108/2015),
1. concede il discarico al direttore dell'impresa comune per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune per l'esercizio 2013;
2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore dell'impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
2.Decisione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sulla chiusura dei conti dell'impresa comune per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione per l'esercizio 2013 (2014/2129(DEC))
Il Parlamento europeo,
– visti i conti annuali definitivi dell'impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione relativi all'esercizio 2013,
– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'impresa comune per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione relativi all'esercizio 2013, corredata delle risposte dell'impresa comune(8),
– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(9), presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2013 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– vista la raccomandazione del Consiglio del 17 febbraio 2015 sullo scarico da dare all'impresa comune sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2013 (05306/2015 – C8-0049/2015),
– visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(10),
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002(11), in particolare l'articolo 208,
– vista la decisione 2007/198/Euratom del Consiglio, del 27 marzo 2007, che istituisce l'impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione e le conferisce dei vantaggi(12), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(13),
– visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(14),
– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0108/2015),
1. approva la chiusura dei conti dell'impresa comune per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione relativi all'esercizio 2013;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore dell'impresa comune per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
3.Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione per l'esercizio 2013 (2014/2129(DEC))
Il Parlamento europeo,
– vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione relativi all'esercizio 2013,
– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0108/2015),
A. considerando che l'impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione (in appresso l'"impresa comune") è stata istituita nel marzo 2007 per un periodo di 35 anni;
B. considerando che i membri dell'impresa comune sono l'Euratom, rappresentata dalla Commissione, gli Stati membri dell'Euratom e gli altri paesi che hanno concluso con l'Euratom, nel settore della fusione nucleare controllata, accordi di cooperazione;
C. considerando che l'impresa comune ha iniziato a lavorare autonomamente nel marzo 2008,
D. considerando che il 9 ottobre 2008 la Corte dei conti (in seguito, "la Corte") ha emesso il parere n. 4/2008 sul regolamento finanziario dell'impresa comune;
Gestione finanziaria e di bilancio
1. prende atto dell'affermazione della Corte secondo cui i conti annuali dell'impresa comune per l'esercizio 2013 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria della stessa al 31 dicembre 2013, nonché i risultati delle sue operazioni e i flussi di cassa per l'esercizio chiuso in tale data, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario dell'impresa comune stessa;
2. osserva con preoccupazione che la relazione della Corte contiene un "paragrafo d'enfasi" come parte integrante della sua dichiarazione di affidabilità, in cui indica un rischio significativo di aumento a cui è soggetto l'importo del contributo dell'impresa comune alla fase di costruzione del progetto ITER; rileva inoltre che il rischio di aumento dell'importo del contributo è dovuto principalmente al cambiamento dell'estensione delle realizzazioni dei progetti e del calendario attuale, che è considerato irrealistico ed è attualmente in corso di revisione; considera importante che si segua un approccio realistico ai fini di un bilancio e di una gestione finanziaria efficaci; rileva che l'impresa comune sta contribuendo allo stabilimento, a livello di ITER, di un programma globale realistico per l'intero progetto; invita l'impresa comune a presentare tale programma al Consiglio ITER con la massima urgenza;
3. osserva che le conclusioni del Consiglio adottate il 7 luglio 2010(15) hanno approvato un contributo dell’impresa comune alla fase di costruzione del progetto ITER di 6,6 miliardi di euro (valore 2008); esprime preoccupazione per il fatto che, secondo il "paragrafo d'enfasi" contenuto nella relazione della Corte, tale importo sia il doppio di quello originariamente iscritto in bilancio e non contenga una somma di 663 000 000 EUR proposta dalla Commissione e intesa a copertura di potenziali contingenze; considera che l'aumento significativo del costo del progetto possa mettere in pericolo altri programmi che sono anche finanziati a titolo del bilancio dell'Unione e potrebbe essere in contraddizione con il principio della redditività;
4. esprime preoccupazione per il fatto che, nel novembre 2013, l’impresa comune ha stimato che il deficit di finanziamenti fino alla finalizzazione della fase di costruzione dei progetti fosse di 290 milioni di euro, vale a dire una deviazione del 4,39% rispetto all'importo approvato dal Consiglio nel 2010 e un aumento del 10,7% rispetto al bilancio iniziale del progetto;
5. esprime preoccupazione per il fatto che, in relazione a questi rischi, l'impresa comune non abbia ancora attuato a livello di contratti un sistema per il monitoraggio regolare degli scostamenti dei costi e non abbia aggiornato la valutazione del contributo dell'impresa comune al progetto ITER dopo il completamento della fase di costruzione;
6. rileva con preoccupazione le continue revisioni dello scadenzario e del calendario dei costi a causa dei continui ritardi nella sottoscrizione di importanti contratti, che non consentono di procedere ai rinvii del pre-finanziamento previsti relativamente alle procedure di appalto per le attività operative;
7. osserva con preoccupazione che l'impresa comune non ha indicato, nelle sue dichiarazioni finanziarie, lo stato di avanzamento dei lavori in corso; apprende dalla Corte che queste informazioni sono essenziali per conoscere lo stato delle attività finora svolte dall'impresa comune relativamente agli accordi sugli appalti stipulati con l'Organizzazione internazionale ITER; evidenzia che, stando all'impresa comune, le informazioni relative ai progressi complessivi figurano nella sua relazione annuale sullo stato di avanzamento e nella relazione annuale di attività, sebbene tali informazioni si limitino a una stima preliminare sommaria della quota di opere completate, sulla base delle spese sostenute ad oggi per l'organizzazione degli appalti e del loro raffronto con l'importo stimato del contributo in natura al progetto; prende atto inoltre che nei conti annuali del 2013 è inclusa una bozza di stima preliminare dei lavori conclusi; pone in evidenza la necessità di informazioni e indicatori per una corretta misurazione del rendimento, che si applichi sia ai risultati che alla gestione interna;
8. osserva che la dotazione finanziaria definitiva dell'impresa comune per il 2013 comprendeva stanziamenti di impegno per 1 297 milioni di euro e stanziamenti di pagamento per 432,4 milioni di euro; rileva, inoltre, che i tassi di utilizzo per gli stanziamenti d'impegno e di pagamento sono stati rispettivamente del 100% e dell'89,8%; sottolinea che il tasso di esecuzione per gli stanziamenti di pagamento indicati nel bilancio iniziale per il 2013 era solo del 57,8%; apprende dall'impresa comune che i motivi di ciò sono da ricercarsi nei ritardi e nella cattiva gestione della fornitura dei dati da parte dell'Organizzazione internazionale ITER e nelle trattative con le aziende più lunghe del previsto intese a diminuire i costi; esprime preoccupazione per gli eventuali ritardi o costi supplementari futuri e per il loro impatto sul bilancio del progetto ITER;
9. chiede alla Commissione e al direttore dell'impresa comune per ITER di presentare alle autorità di discarico una relazione sulla posizione ufficiale di tutte le parti interessate per quanto riguarda i loro impegni futuri in relazione al progetto ITER;
10. osserva che, dei 1 254 milioni di euro di stanziamenti d'impegno dell'impresa comune disponibili per le attività operative, solo il 61,7% è stato eseguito mediante impegni singoli diretti, mentre il restante 38,3% è stato eseguito mediante impegni globali;
11. rileva con preoccupazione che i contributi annuali di adesione relativi al 2013 di sette membri, per un totale di 2,2 milioni di euro, sono stati versati con ritardo; ritiene che tutti i ritardi nel pagamento del contributo annuale potrebbero avere un impatto sul modo in cui è gestito il progetto; sottolinea che l'arco di tempo dei ritardi va da tre a 48 giorni; apprende dall'impresa comune che il 77% dei pagamenti in ritardo corrisponde al contributo di due membri, che è stato ricevuto con un giorno lavorativo di ritardo;
12. invita l'impresa comune a presentare all'autorità di discarico una relazione riguardante i contributi di tutti i membri diversi della Commissione, compresa l'applicazione delle regole di valutazione per i contributi in natura, corredata di una valutazione da parte della Commissione;
13. è preoccupato per il fatto che il presidente del consiglio di direzione dell'impresa comune abbia fatto riferimento nella relazione annuale di attività per il 2013 a ritardi nei progetti e alla necessità di ricercare risparmi sui costi; rileva inoltre che il direttore fa riferimento ai rischi connessi ad una potenziale carenza di fondi entro il 2020, dovuta principalmente alle maggiori spese relative agli edifici di ITER nonché al calendario attualmente stabilito; apprende dall'impresa comune che il bilancio stanziato nel QFP attuale fino al 2020 sarà rispettato grazie alla messa a punto e all'attuazione di una vasta gamma di misure di contenimento dei costi;
14. invita l'impresa comune a presentare a tempo debito una relazione all'autorità di discarico sull'effettivo livello di esecuzione dei progetti, sui rischi potenziali e gli sviluppi futuri del progetto, corredati di una valutazione della Commissione;
Prevenzione e gestione dei conflitti di interessi e trasparenza
15. ribadisce la necessità di rendere accessibili al pubblico i CV dei membri del Consiglio di amministrazione, del direttore e degli alti dirigenti dell'impresa comune; invita l'impresa comune a porre urgentemente rimedio a tale situazione; riconosce che le norme in materia di gestione dei conflitti di interesse del personale sono entrate in vigore e chiede che ne sia tenuta una casistica rigorosa;
Accordo con lo Stato ospitante sulla sede
16. apprende dall'impresa comune che, in base all'accordo con lo Stato ospitante stipulato il 28 giugno 2007 con il Regno di Spagna, una sede permanente avrebbe dovuto essere messa a disposizione dell'impresa comune entro il giugno 2010; rileva con preoccupazione che, al momento dell'audit (aprile 2014), ciò non era ancora avvenuto; riconosce gli sforzi profusi dall'impresa comune per rimediare alla situazione, così come la mancanza di risultati nel quadro del dialogo con lo Stato ospitante;
Condizioni di lavoro
17. esprime profonda preoccupazione per il fatto che l'impresa comune non abbia ancora adottato tutte le norme di applicazione dello statuto del personale; rileva con preoccupazione che lo spazio di lavoro attualmente messo a disposizione non è sufficiente e impedisce al personale dell'impresa comune di operare in condizioni ottimali; esprime profonda inquietudine per il fatto che le condizioni di spazio di lavoro incidano negativamente sullo sforzo sostenuto dall'impresa comune per coprire tutte le posizioni disponibili e ridurre il tasso di posti vacanti; osserva con preoccupazione che, in un recente sondaggio rivolto al personale dell'impresa comune, le condizioni di spazio di lavoro sono state citate come una delle principali difficoltà e motivo di preoccupazione; chiede alla Commissione e al direttore dell'impresa comune di presentare alle autorità di discarico una relazione dettagliata sui motivi del ritardo nell'attuazione dello statuto dei funzionari e sulla situazione relativa alle condizioni di lavoro;
Sistemi di controllo interno
18. rileva con preoccupazione dalla relazione della Corte che, sebbene siano stati conseguiti significativi progressi nel corso del 2013 per quanto riguarda i sistemi di controllo interno dell'impresa comune, devono ancora essere intraprese diverse azioni; tali azioni comprendono l'ulteriore sviluppo della procedura per la gestione delle stime dei costi a livello di contratto, nonché i risultati degli audit derivanti dall'attuazione della strategia globale sul controllo e il monitoraggio dei contratti e delle sovvenzioni relative alle attività operative, che non erano disponibili al momento dell'audit; invita l'impresa comune a rendere disponibile la relazione come richiesto dalla Corte;
19. segnala con preoccupazione che, ad eccezione del piano d'azione in risposta all'audit interno sulla gestione dei contratti per gli esperti, gli altri piani d'azione adottati dall'impresa comune in risposta agli audit interni non erano stati integralmente attuati;
20. invita l'impresa comune a fornire tempestivamente i capitolati d'oneri al fine di eliminare le incertezze sui costi connesse con l'eventuale evoluzione della concezione e della pianificazione del progetto ITER;
21. apprende dalla relazione della Corte che, per quanto riguarda le azioni adottate in risposta ai principali rischi individuati in precedenza, al novembre 2013, 12 erano state attuate, 19 erano in corso e 6 non erano state avviate; invita l'impresa comune a porre urgentemente rimedio a tale situazione;
22. rileva che l'impresa comune ha adottato norme specifiche per evitare potenziali conflitti di interesse dei membri del consiglio di direzione, del comitato esecutivo, del comitato di audit e degli esperti; osserva che, al momento dell'audit, le norme applicabili al personale non erano ancora state adottate e la banca dati per le dichiarazioni di interessi generali doveva ancora essere istituita; apprende dall'impresa comune che le norme sulla gestione del conflitto di interessi per quanto riguarda i membri del personale sono state adottate dal consiglio di amministrazione e sono entrate in vigore il 1° luglio 2014; prende atto inoltre del fatto che è in fase di elaborazione una banca dati ad hoc per le dichiarazioni di interessi generali;
Procedure di appalto e sovvenzioni relative alle attività operative
23. rileva che delle 41 procedure di gara relative alle attività operative indette nel 2013, il 44% era costituito da procedure negoziate; fa notare che tale percentuale è superiore del 4% alla cifra registrata nel 2012; condivide la raccomandazione della Corte secondo cui occorre accrescere la concorrenza nell'ambito delle procedure d'appalto riducendo il ricorso alle procedure negoziate; prende atto che, quanto riguarda le sovvenzioni, il numero medio di proposte è stato di una sola proposta per invito; apprende dall'impresa comune che, a causa del loro basso valore medio, le procedure negoziate a cui fa riferimento la Corte corrispondono soltanto al 15% dell'impegno annuale dell'impresa comune;
24. prende atto con preoccupazione delle continue carenze nelle procedure di appalto per le attività operative dell'impresa comune; invita l'impresa comune a presentare all'autorità di discarico una relazione dettagliata sulle procedure d'appalto svolte dal 2008 ad oggi, precisando:
–
in quante procedure si è verificato un aumento significativo dei costi (più del 5%) rispetto al limite preventivato inizialmente per il contratto e quali sono stati i motivi precisi degli aumenti?
–
quali procedure sono state caratterizzate da un notevole ritardo rispetto alla scadenza inizialmente prevista e quali sono state le conseguenze finanziarie derivanti da tali ritardi?
–
In che modo intende l'impresa comune garantire il futuro rispetto delle date stabilite alla firma del contratto?
–
Quali sono le procedure di appalto per le quali non è stato fissato alcun termine specifico al momento dell'aggiudicazione dei contratti?
–
Per quali procedure l'impresa comune non ha pubblicizzato il relativo contratto mediante avviso di preinformazione, mancando in tal modo di aumentare la competitività della procedura e per quali motivi? Quali partner contrattuali hanno beneficiato in particolare della conseguente limitata competitività?
–
Quali procedure (oltre allo statuto applicabile) sono in atto per evitare un possibile conflitto di interessi in relazione ai membri del personale coinvolti in procedure di gara? In quanti casi i membri del personale non erano formalmente incaricati dell'organizzazione delle gare d'appalto?
–
Come intende l'impresa comune garantire che la sua procedura decisionale interna sia migliorata onde evitare ulteriori ritardi nelle procedure di gara, come stabilito dalla Corte, e al fine di garantire, in futuro, la trasparenza, la tempestività e la legittimità degli appalti?
25. rileva con preoccupazione dalla relazione della Corte che, dopo aver sottoposto ad audit cinque procedure di appalto relative ad attività operative, sono state individuate le seguenti debolezze:
–
in una procedura di appalto, l'impresa comune non ha pubblicizzato l'appalto mediante avviso di preinformazione; apprende dall'impresa comune che l'appalto in questione era stato lanciato prima che la procedura relativa all'avviso di preinformazione fosse approvata nel settembre 2012;
–
in una procedura di appalto vi è stato un aumento dei costi del 32% rispetto alle stime iniziali; osserva inoltre che in altre due procedure la riconciliazione delle differenze tra il valore finale del contratto e i valori iniziali stimati è stata difficile data la natura delle informazioni disponibili nei fascicoli; apprende dall'impresa comune che la complessità della riconciliazione è riconducibile alla rivalutazione della portata iniziale del contratto, che ha portato a un aumento dei tempi, nonché alla natura, alla complessità e agli importi coinvolti in tali contratti;
–
in una procedura di appalto non si disponeva di orientamenti e procedure specifici per far sì che gli elaborati di terzi utilizzati come input per le procedure di gara fossero uniformemente e sistematicamente rivisti e formalmente accettati dall'impresa comune; prende atto che l'impresa comune stilerà un elenco di controllo formale per assicurare l'uso appropriato delle informazioni di terze parti; invita l'impresa comune a mettere in pratica quanto prima tale elenco di controllo onde evitare situazioni simili in futuro;
–
in una procedura d'appalto, le rettifiche al contratto originario hanno aumentato il valore del contratto del 15% rispetto all'importo iniziale; segnala che le informazioni disponibili non erano sufficienti per stabilire che era stata eseguita una valutazione della rilevanza delle modifiche, come richiesto dalle procedure interne dell'impresa comune;
–
in una procedura, la fase di dialogo ha subito un forte ritardo, ragion per cui le clausole finali del contratto e la versione aggiornata delle specifiche di gara sono state trasmesse più tardi del previsto e il contratto è stato firmato quattro mesi dopo la data stabilita;
26. reputa inaccettabile che l'impresa comune non abbia elaborato una procedura interna riguardante il coinvolgimento del proprio personale nelle procedure di gara; segnala l'urgente necessità di apportare miglioramenti in tale ambito;
27. rileva dalla relazione della Corte che, in due procedure di appalto, i membri del personale dell'impresa comune che fornivano consulenza tecnica per la valutazione delle offerte su richiesta del comitato di valutazione non erano stati formalmente nominati dall'autorità avente il potere di nomina né come membri del comitato di valutazione, né come consulenti tecnici del comitato; segnala che, in una procedura di gara, l'ordinatore ha nominato un gruppo che attuasse il dialogo competitivo con i candidati selezionati a seguito dell'invito a manifestare interesse, sebbene tale gruppo non avesse ricevuto un mandato formale che stabilisse la strategia da adottare per tale dialogo, gli obiettivi da conseguire e i parametri tecnici, finanziari e contrattuali per le trattative;
Controllo e monitoraggio globale dei contratti di appalto e di sovvenzione relativi alle attività operative
28. riconosce che l'impresa comune dispone di un sistema per effettuare audit a livello dei contraenti al fine di controllare la conformità ai requisiti in materia di garanzia di qualità; fa notare che i risultati degli audit ex post sulle sovvenzioni e delle verifiche finanziarie e di conformità sull'esecuzione dei contratti basate sulla strategia complessiva di monitoraggio e controllo non erano disponibili al momento dell'audit della Corte (aprile 2014);
Quadro giuridico
29. osserva che le norme finanziarie dell'impresa comune non sono state ancora modificate per rispecchiare i cambiamenti introdotti con il nuovo regolamento finanziario e il regolamento finanziario quadro degli organismi(16) di cui all'articolo 208 del nuovo regolamento finanziario; rileva, sulla base delle informazioni fornite dall'impresa comune, che quest'ultima ha valutato le modifiche e proposto emendamenti al suo Consiglio di direzione; rileva che, conformemente all'articolo 5 della decisione n. 2007/198/Euratom del Consiglio, la Commissione deve emettere un parere prima che la versione definitiva delle regole finanziarie sia sottoposta al consiglio di amministrazione dell'impresa comune; invita la Commissione e l'impresa comune a risolvere quanto prima questa situazione;
30. prende atto della dichiarazione congiunta del Parlamento, del Consiglio e della Commissione(17) e del successivo accordo politico raggiunto sulla procedura di discarico distinta per le imprese comuni;
Diritti di proprietà intellettuale e politica industriale
31. prende atto che, il 27 giugno 2013, il consiglio di direzione dell'impresa comune ha adottato la decisione sull'attuazione della politica industriale dell'impresa comune nonché della politica in materia di diritti di proprietà intellettuale e di diffusione delle informazioni; osserva che l'impresa comune non ha ancora adottato e attuato misure specifiche per ridurre determinati rischi relativi alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale e di diffusione dei risultati della ricerca; prende atto del parere dell'impresa comune, secondo cui il costo dell'attuazione di tali misure non sembra proporzionato all'entità del rischio residuo e sarebbe difficile da attuare nella pratica;
32. apprende dalla relazione della Corte che l'impresa comune offre ai contraenti diritti esclusivi di sfruttamento della proprietà intellettuale prodotta in settori diversi dalla fusione, mentre nel settore della fusione i contraenti hanno diritti non esclusivi; osserva che ciò potrebbe esporre l'impresa comune a un rischio per quanto riguarda il suo obbligo di conservare il diritto di accesso a tutti i diritti di proprietà intellettuale connessi al versamento dei contributi in natura europei e di trasferire tale diritto di accesso all'organizzazione ITER, ove necessario; concorda con la raccomandazione della Corte di monitorare l'applicazione della clausola contrattuale onde obbligare i contraenti ad astenersi dal diffondere i risultati della ricerca fino a quando non sia stata presa una decisione riguardo alla loro eventuale tutela; invita l'impresa comune a definire i confini di ciò che potrebbe essere considerata una richiesta inerente il settore della fusione onde garantire nei confronti dei contraenti la massima chiarezza e trasparenza.
1.Decisione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune SESAR per l'esercizio 2013 (2014/2130(DEC))
– visti i conti annuali definitivi dell'impresa comune SESAR relativi all'esercizio 2013,
– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'impresa comune SESAR relativi all'esercizio 2013, corredata delle risposte dell'impresa comune(1),
– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(2), presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2013, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– vista la raccomandazione del Consiglio del 17 febbraio 2015 sullo scarico da dare all'impresa comune per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2013 (05306/2015 – C8-0049/2015),
– visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(3),
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(4), in particolare l'articolo 208,
– visto il regolamento (CE) n. 219/2007 del Consiglio, del 27 febbraio 2007, relativo alla costituzione di un'impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR)(5), in particolare l'articolo 4 ter,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(6),
– visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(7),
– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0110/2015),
1. concede il discarico al direttore esecutivo dell'impresa comune SESAR per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune per l'esercizio 2013;
2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore esecutivo dell'impresa comune SESAR, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
2.Decisione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sulla chiusura dei conti dell'impresa comune SESAR relativi all'esercizio 2013 (2014/2130(DEC))
Il Parlamento europeo,
– visti i conti annuali definitivi dell'impresa comune SESAR relativi all'esercizio 2013,
– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'impresa comune SESAR relativi all'esercizio 2013, corredata delle risposte dell'impresa comune(8),
– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(9), presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2013, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– vista la raccomandazione del Consiglio del 17 febbraio 2015 sullo scarico da dare all'impresa comune per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2013 (05306/2015 – C8-0049/2014),
– visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(10),
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(11), in particolare l'articolo 208,
– visto il regolamento (CE) n. 219/2007 del Consiglio, del 27 febbraio 2007, relativo alla costituzione di un'impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR)(12), in particolare l'articolo 4 ter,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(13),
– visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(14),
– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0110/2015),
1. approva la chiusura dei conti dell'impresa comune SESAR relativi all'esercizio 2013;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo dell'impresa comune SESAR, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
3.Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune SESAR per l'esercizio 2013 (2014/2130(DEC))
Il Parlamento europeo,
– vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune SESAR per l'esercizio 2013,
– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0110/2015),
A. considerando che l'impresa comune SESAR (in appresso "l'impresa comune") è stata istituita nel febbraio 2007 con il compito di gestire il programma di ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo (SESAR), che mira a modernizzare la gestione del traffico aereo in Europa;
B. considerando che il progetto SESAR si divide in una "fase di definizione" (2004-2007) sotto la guida di Eurocontrol, una prima "fase di sviluppo" (2008-2016), finanziata a titolo del periodo di programmazione 2008-2013 e gestita dall'impresa comune, e una "fase di realizzazione" (2014-2020) che viene svolta in parallelo con la "fase di sviluppo"; che è previsto che la fase di realizzazione sia guidata dall'industria e dalle parti interessate per la produzione e realizzazione su vasta scala della nuova infrastruttura di gestione del traffico aereo;
C. considerando che l'impresa comune ha iniziato a operare autonomamente nel 2007;
D. considerando che l'impresa comune è stata concepita come partenariato pubblico-privato di cui l'Unione ed Eurocontrol sono membri fondatori;
E. considerando che la dotazione finanziaria per la fase di sviluppo del progetto SESAR nel periodo 2008-2016 è pari a 2 100 000 000 EUR, cui contribuiscono in parti uguali l'Unione, Eurocontrol e i partner pubblici e privati partecipanti;
1. sottolinea il ruolo essenziale svolto dall'impresa comune nel coordinare e attuare le ricerche del progetto SESAR, che costituisce un pilastro del Cielo unico europeo; rileva altresì che il 2014 segna l'inizio della fase di realizzazione del progetto SESAR;
Gestione finanziaria e di bilancio
2. prende atto dell'affermazione della Corte dei conti (la "Corte"), secondo cui i conti annuali dell'impresa comune per l'esercizio 2013 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria della stessa al 31 dicembre 2013, nonché i risultati delle sue operazioni e i flussi di cassa per l'esercizio chiuso in tale data, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario dell'impresa comune stessa;
3. rileva che il bilancio definitivo dell'impresa comune per l'esercizio 2013 comprendeva stanziamenti d'impegno per 64 300 000 EUR e stanziamenti di pagamento per 105 400 000 EUR; rileva inoltre che i tassi di utilizzo per gli stanziamenti d'impegno e di pagamento sono stati rispettivamente del 99,6% e del 94,7%;
4. constata che, al 31 dicembre 2013, la fase di sviluppo dell'impresa comune aveva compreso lo svolgimento, da parte di 16 membri (incluso Eurocontrol), di lavori per progetti inerenti alle attività del programma cui avevano partecipato più di 100 enti pubblici e privati e subcontraenti, il che ha portato all'attuazione o al completamento di 333 dei 358 progetti del programma a titolo del 3° Accordo quadro multilaterale (AQM);
5. rileva che è stato impegnato il 100% dei contributi che l'Unione ed Eurocontrol dovevano versare agli altri 15 membri in virtù del 3° AQM di 595 000 000 EUR; osserva inoltre che il 55 % di tale cifra, vale a dire 316 000 000 EUR, è stato versato entro il 31 dicembre 2013, mentre il restante 45 % (279 000 000 EUR) dovrebbe essere corrisposto entro il 31 dicembre 2016;
6. riconosce che nel 2013 l'impresa comune ha concluso il 4° AQM, entrato in vigore il 1° gennaio 2014 e che, secondo quanto previsto, dovrebbe restarlo per gli ultimi tre anni della vita operativa dell'impresa comune; osserva che il 4°AQM prevede di ridurre a 250 il numero dei progetti, tramite fusioni di quelli attuali, nonché di destinare a nuove attività operative finanziamenti per 38 000 000 EUR; constata che tale stanziamento verrà fornito dall'impresa comune e sarà il risultato di sinergie nell'ambito delle fusioni summenzionate;
7. invita l'impresa comune a presentare una relazione all'autorità di discarico riguardante i contributi di tutti i membri diversi dalla Commissione, compresa l'applicazione delle regole di valutazione per i contributi in natura, unitamente a una valutazione da parte della Commissione;
Quadro giuridico
8. constata che il 13 dicembre 2013 il consiglio di amministrazione dell'impresa ha adottato, di concerto con la Commissione e a titolo provvisorio, il regolamento finanziario dell'impresa comune per il periodo di programmazione 2014-2020; rammenta che il regolamento finanziario è stato adottato conformemente al regolamento finanziario quadro della Commissione(15) con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014;
9. osserva che la Commissione formulerà a breve il proprio parere e la relativa decisione sul regolamento finanziario dell'impresa comune, con particolare riferimento al proseguimento delle deroghe di finanziamento applicate nel precedente periodo di programmazione;
10. prende atto della dichiarazione congiunta del Parlamento, del Consiglio e della Commissione(16) e dell'accordo politico successivamente raggiunto sul discarico distinto per le imprese comuni;
Sistemi di controllo interno
11. rileva che, conformemente al piano strategico di audit dell'impresa comune per il periodo 2012-2014, il Servizio di audit interno della Commissione (IAS) ha svolto un esame limitato della procedura di chiusura applicabile ai progetti di gestione delle sovvenzioni e una valutazione dei rischi delle tecnologie dell'informazione; osserva inoltre che la struttura di audit interno (IAC) ha svolto nel 2013 un audit di conformità sulla gestione degli appalti e dei contratti nonché un esame delle autorizzazioni per "ABAC workflow";
12. sottolinea che l'impresa comune ha posto in essere misure specifiche per prevenire i conflitti di interesse riguardo ai suoi tre principali interlocutori: membri del consiglio di amministrazione, dipendenti ed esperti;
13. prende atto che dall'ottobre 2012 al marzo 2014 si è svolta la seconda valutazione intermedia della Commissione, intesa a valutare l'impresa comune per quanto riguarda l'attuazione del suo regolamento istitutivo, i metodi di lavoro, i risultati ottenuti e la situazione finanziaria generale; evidenzia che la relazione contiene due principali raccomandazioni, la prima riguardante la necessità di rispondere meglio alle esigenze specifiche in materia di informazione e di comunicazione degli Stati membri e la seconda concernente la necessità di continuare ad impegnarsi per migliorare il tasso di attuazione degli obiettivi annuali dell'impresa comune; esprime preoccupazione per il fatto che il tasso di attuazione degli obiettivi annuali era pari all'82% alla fine del 2012 (era del 60% nel 2010) e ritiene che i risultati debbano essere migliorati;
14. constata dalla relazione della Corte che sono stati attuati miglioramenti concernenti l'area del controllo ex ante;
Monitoraggio e comunicazione dei risultati della ricerca
15. rileva che, il 31 maggio 2013, l'impresa comune ha pubblicato la relazione annuale sul monitoraggio da essa svolto sull'attuazione delle disposizioni in materia di proprietà intellettuale in tutti gli esercizi finanziari anteriori al 2013; prende inoltre atto dell'adozione, da parte del consiglio di amministrazione, il 30 ottobre 2013, dell'elenco delle conoscenze acquisite e del relativo stato della proprietà per tutti gli esercizi anteriori al 2013;
16. ritiene che debbano essere potenziati, ove opportuno, i collegamenti tra l'impresa comune e l'impresa comune Clean Sky; invita la Commissione a collaborare con entrambe le imprese comuni al fine di migliorare la comunicazione e rafforzare le sinergie e le complementarità, garantendo nel contempo che non vi sia il rischio di sovrapposizione tra le attività delle due imprese comuni in questione;
17. apprende dalla relazione della Corte che l'impresa comune ha diffuso i risultati della ricerca mettendo a disposizione delle parti interessate, nel proprio Extranet, informazioni dettagliate sui prodotti forniti e i relativi processi e pubblicando dati generali sulle realizzazioni del 2013 nella propria relazione annuale di attività 2013;
18. invita l'impresa comune a presentare una relazione all'autorità di discarico sui benefici socio-economici dei progetti già completati; chiede che tale relazione sia presentata all'autorità di discarico, unitamente a una valutazione della Commissione;
19. ricorda che in passato il Parlamento ha chiesto che la Corte elaborasse una relazione speciale sulla capacità delle imprese comuni di garantire, insieme ai loro partner privati, un valore aggiunto e un'esecuzione efficiente dei programmi dell'Unione in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione.
Regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42).
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 29 aprile 2015, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui fondi comuni monetari (COM(2013)0615 – C7-0263/2013 – 2013/0306(COD))(1)
REGOLAMENTO (UE) 2015/... DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sui fondi comuni monetari (Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(3),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1) I fondi comuni monetari (FCM) forniscono finanziamenti a breve termine agli enti finanziari, alle società o alle amministrazioni pubbliche; finanziando tali soggetti, contribuiscono al finanziamento dell'economia europea. Per tali soggetti, gli investimenti negli FCM costituiscono un mezzo efficace per ripartire il loro rischio di credito e la loro esposizione, anziché affidarsi esclusivamente ai depositi bancari.
(2) Sul versante della domanda gli FCM costituiscono strumenti di gestione del contante a breve termine caratterizzati da elevata liquidità, diversificazione, stabilità del valore del capitale investito combinata a un rendimento basato sul mercato. Gli FCM sono utilizzati da una vasta gamma di soggetti, compresi enti di beneficenza, associazioni edilizie, enti locali e investitori professionali di grandi dimensioni come le società e i fondi pensione desiderosi d'investire le eccedenze di disponibilità liquide per un periodo breve: rappresentano quindi un raccordo fondamentale fra domanda e offerta di denaro a breve termine.
(3) Alcuni eventi verificatisi nel corso della crisi finanziaria hanno messo in luce varie caratteristiche degli FCM che, determinandone la vulnerabilità nei periodi di difficoltà sui mercati finanziari, possono diffondere o amplificare rischi attraverso il sistema finanziario. Quando i prezzi delle attività in cui ha investito cominciano a scendere, specie in caso di mercati sotto pressione, non sempre l'FCM è in grado di tener fede alla promessa di rimborso immediato e della salvaguardia del valore nominale delle azioni o quote emesse: si tratta di una situazione che, secondo il Financial Stability Board (FSB) e l'International Organization of Securities Commissions (IOSCO), può essere particolarmente grave per gli FCM con valore patrimoniale netto costante o stabile, determinare un numero improvvisamente elevato di richieste di riscatto e quindi, in potenza, innescare conseguenze macroeconomiche su più vasta scala.
(4) Un numero ingente di richieste di riscatto può obbligare l'FCM a vendere alcune attività d'investimento in un mercato in calo, alimentando così potenzialmente una crisi di liquidità. Si verifica quindi una situazione che, in caso di esaurimento dei mercati delle commercial paper (cambiali finanziarie) e di altri strumenti del mercato monetario, può porre serie difficoltà di reperimento fondi agli emittenti che vi operano. Ciò potrebbe dar luogo a un contagio del mercato del finanziamento a breve termine e comportare direttamente ▌ grandi difficoltà per il finanziamento degli enti finanziari, delle società e delle amministrazioni pubbliche e, quindi, dell'economia.
(5) Il gestore delle attività può decidere, con l'appoggiodel promotore, di fornire un sostegno discrezionale per mantenere la liquidità e stabilità del proprio FCM. Spesso i promotori sono costretti a sostenere i propri FCM che stanno perdendo valore, perché devono arginare il rischio di reputazione e il timore che il panico si diffonda agli altri loro rami di attività. Secondo la dimensione del fondo e l'intensità della pressione al riscatto, il sostegno del promotore può acquistare proporzioni superiori alle riserve di cui egli può disporre immediatamente. È pertanto importante delineare un quadro normativo uniforme per impedire il fallimento del promotore e la propagazione del rischio ad altri soggetti che promuovono FCM.
(6) Per salvaguardare l'integrità e stabilità del mercato interno ▌ occorre stabilire norme sul funzionamento degli FCM, in particolare sulla composizione del loro portafoglio. Ciò ha lo scopo è di rendere più resilienti gli FCM e limitare le vie di contagio. Sono necessarie norme uniformi in tutta l'Unione affinché gli FCM siano in grado di onorare le richieste di riscatto degli investitori, soprattutto in situazione di mercati sotto pressione. Occorrono altresì norme uniformi sul portafoglio degli FCM che permettano loro di far fronte a un numero improvvisamente elevato di richieste di riscatto presentate da un gruppo nutrito di investitori.
(7) Norme uniformi sugli FCM sono necessarie anche per assicurare il buon funzionamento del mercato del finanziamento a breve termine per gli enti finanziari, le società emittenti di titoli di debito a breve termine e le amministrazioni pubbliche, nonché per garantire parità di trattamento agli investitori dell'FCM e per evitare che gli ultimi a chiedere il rimborso siano svantaggiati in caso di sospensione temporanea dei rimborsi o di liquidazione dell'FCM.
(8) Occorre prevedere l'armonizzazione della regolamentazione prudenziale relativa agli FCM stabilendo regole chiare che impongano direttamente obblighi agli FCM e ai relativi gestori in tutta l'Unione. Si rafforzerebbe così la stabilità degli FCM in quanto fonte di finanziamento a breve termine per le amministrazioni pubbliche e le società in tutta l'Unione e si assicurerebbe il mantenimento del ruolo degli FCM quali strumenti affidabili per la gestione delle disponibilità liquide dell'industria dell'Unione.
(9) Il persistere di norme nazionali divergenti è dimostrato dal fatto che, un anno dopo l'entrata in vigore, solo 12 Stati membri abbiano attuato gli orientamenti sugli FCM adottati dal comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (Committee of European Securities Regulators – CESR) per instaurare nell'Unione condizioni minime di parità in materia. La coesistenza di impostazioni nazionali differenti non permette di far fronte alle aree di vulnerabilità dei mercati monetari dell'Unione né di attenuare i rischi di contagio, con conseguenti pericoli per il funzionamento e la stabilità del mercato interno, come è emerso con la crisi finanziaria. Occorre pertanto che le norme comuni sugli FCM offrano un livello elevato di tutela degli investitori e scongiurino e attenuino i potenziali rischi di contagio derivanti da eventuali fughe ▌ dagli FCM.
(10) Se manca un regolamento che fissi le norme applicabili agli FCM, è possibile che a livello nazionale continuino ad essere adottate disposizioni divergenti che, presentando differenze rilevanti su criteri essenziali di tutela degli investimenti, rischiano di provocare considerevoli distorsioni della concorrenza. Dalla divergenza dei requisiti in tema di composizione del portafoglio, attività ammissibili e scadenza, liquidità e diversificazione relative, così come in tema di qualità creditizia degli emittenti di strumenti del mercato monetario, scaturiscono livelli diversi di tutela degli investitori, corrispondenti ai livelli diversi di rischio insito nella proposta d'investimento associata al fondo comune monetario. ▌ È pertanto di fondamentale importanza adottare una serie uniforme di norme per scongiurare, sul mercato del finanziamento a breve termine e tra i promotori degli FCM, l'eventualità di un contagio che metterebbe a rischio la stabilità del mercato finanziario dell'Unione. Per attenuare il rischio sistemico, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento gli FCM con valore patrimoniale netto costante (FCM di tipo CNAV) dovrebbero operare nell'Unione soltanto come FCM di tipo CNAV che investono in debito pubblico, come FCM di tipo CNAV al dettaglio o come FCM con NAV a bassa volatilità (FCM di tipo LVNAV). Tutti i riferimenti agli FCM di tipo CNAV che figurano nel presente regolamento si intendono fatti, salvo diversamente indicato, agli FCM di tipo CNAV che investono in debito pubblico, agli FCM di tipo CNAV al dettaglio e agli FCM con LVNAV. Gli attuali FCM di tipo CNAV dovrebbero invece poter scegliere di operare come FCM con valore patrimoniale netto variabile (FCM di tipo VNAV).
(11) Le nuove norme sugli FCM sono intimamente connesse alla direttiva 2009/65/CE(4) e alla direttiva 2011/61/UE(5), in quanto tali atti compongono il quadro giuridico che disciplina la costituzione, gestione e commercializzazione degli FCM nell'Unione.
(12) Nell'Unione gli organismi d'investimento collettivo possono operare come organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), amministrati da gestori di OICVM o da società d'investimento autorizzati a norma della direttiva 2009/65/CE, oppure come fondi di investimento alternativi (FIA) amministrati da gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) autorizzati o registrati a norma della direttiva 2011/61/UE. Le nuove norme sugli FCM integrano le disposizioni di dette direttive: vanno quindi applicate in aggiunta alle direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE. Nel contempo, occorre escludere espressamente l'applicazione di varie disposizioni del capo VII della direttiva 2009/65/CE relative alle politiche d'investimento degli OICVM fissando regole specifiche ai prodotti in questione nelle nuove norme uniformi sugli FCM.
(13) Agli organismi d'investimento collettivo che hanno caratteristiche analoghe a quelle degli FCM dovrebbero applicarsi norme uniformi. È opportuno che la conformità alle nuove norme sugli FCM sia obbligatoria per gli OICVM e i FIA che investono in attività a breve termine, quali strumenti del mercato monetario o depositi, oppure effettuano operazioni di acquisto con patto di rivendita o concludono determinati contratti derivati esclusivamente al fine di coprire i rischi insiti in altri investimenti del fondo, e che mirano a offrire rendimenti in linea con i tassi del mercato monetario o a mantenere il valore dell'investimento.
(14) La peculiarità degli FCM discende dalla combinazione tra attività in cui investono e obiettivi che perseguono. L'obiettivo di offrire un rendimento in linea con i tassi del mercato monetario e quello di mantenere il valore dell'investimento non si escludono a vicenda: l'FCM può perseguire l'uno o l'altro oppure entrambi.
(15) È opportuno interpretare in senso lato l'obiettivo di offrire rendimenti in linea con i tassi del mercato monetario: non necessariamente il rendimento prospettato dev'essere perfettamente allineato all'EONIA, al Libor, all'Euribor o ad altro tasso pertinente del mercato monetario e il fatto che l'OICVM o FIA persegua l'obiettivo di guadagnare un piccolo margine oltre il tasso del mercato monetario non dovrebbe escluderlo dall'ambito di applicazione delle nuove norme uniformi.
(16) L'obiettivo di mantenere il valore dell'investimento non dovrebbe essere inteso come la promessa della garanzia del capitale da parte del fondo, bensì come una finalità perseguita dall'OICVM o FIA. Il fatto che il valore degli investimenti diminuisca non dovrebbe implicare una modifica dell'obiettivo perseguito dall'organismo d'investimento collettivo di mantenere tale valore.
(17) È importante che gli OICVM e i FIA che hanno le caratteristiche degli FCM siano identificati come tali e che se ne verifichi esplicitamente la capacità di rispettare su base continuativa le nuove norme uniformi sugli FCM. A tal fine occorre prevedere che gli FCM ottengano un'autorizzazione dalle autorità competenti. Per gli OICVM tale autorizzazione dovrebbe costituire parte integrante dell'autorizzazione in quanto OICVM ottenuta secondo le procedure armonizzate previste dalla direttiva 2009/65/CE. Poiché la direttiva 2011/61/UE non stabilisce procedure armonizzate di autorizzazione e vigilanza al riguardo, per l'autorizzazione dei FIA occorre prevedere norme fondamentali comuni che rispecchino le norme armonizzate vigenti per gli OICVM. Occorre che le procedure applicabili assicurino che il FIA autorizzato come FCM sia gestito da un GEFIA autorizzato a norma della direttiva 2011/61/UE.
(18) Affinché le nuove norme comuni sugli FCM si applichino a tutti gli organismi d'investimento collettivo che ne presentano le caratteristiche, è necessario vietare, laddove non siano rispettate le disposizioni del presente regolamento, l'uso della denominazione "FCM", o di qualsiasi altro termine che evochi l'assimilazione dell'organismo d'investimento collettivo a un FCM. Per evitare qualsiasi elusione delle norme sugli FCM, le autorità competenti dovrebbero monitorare le pratiche di mercato degli organismi d'investimento collettivo stabiliti o commercializzati nella rispettiva giurisdizione per accertare che non abusino della denominazione "FCM" o che non lascino intendere di essere un FCM senza conformarsi al nuovo quadro normativo.
(19) È opportuno fondare le nuove norme applicabili agli FCM sul vigente quadro normativo costituito dalle direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE e dagli atti adottati in loro esecuzione. Pertanto, le regole di prodotto relative agli FCM dovrebbero applicarsi in aggiunta a quelle previste dalla normativa dell'UE vigente, a meno che l'applicazione di quest'ultima non sia esclusa esplicitamente. Agli FCM dovrebbero applicarsi altresì le norme di gestione e di commercializzazione previste dal quadro vigente, in funzione della loro natura di OICVM o di FIA. Analogamente, le norme sulla prestazione transfrontaliera di servizi e sulla libertà di stabilimento previste dalle direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE dovrebbero applicarsi di conseguenza alle attività transfrontaliere degli FCM.
(20) Poiché un OICVM o FIA può assumere forme giuridiche diverse che non necessariamente gli conferiscono personalità giuridica, occorre intendere le disposizioni che impongono all'FCM di agire come riferite al suo gestore, qualora l'FCM sia costituito come OICVM o FIA impossibilitato ad agire autonomamente perché privo di personalità giuridica propria.
(21) È opportuno che le norme sul portafoglio degli FCM impongano un'identificazione chiara delle categorie di attività in cui essi sono autorizzati a investire e delle condizioni cui è subordinata l'ammissibilità delle attività. Per garantirne l'integrità è altresì opportuno vietare all'FCM la partecipazione ad operazioni finanziarie che ne mettano a repentaglio la strategia d'investimento e gli obiettivi.
(22) Tra gli strumenti del mercato monetario rientrano i valori mobiliari negoziati di norma sul mercato monetario, quali buoni del Tesoro e degli enti locali, certificati di deposito, commercial paper (cambiali finanziarie), titoli garantiti da attività liquide di qualità elevata, accettazioni bancarie o medium o short-term notes. Tali strumenti dovrebbero essere ammessi a costituire investimenti dell'FCM solo se rispettano i limiti di scadenza o, nel caso dei titoli garantiti da attività, se sono ammissibili come attività di qualità elevata in conformità dei requisiti di liquidità di cui alla parte sei del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio(6) e sono considerati dall'FCM di elevata qualità creditizia.
(23) Le commercial paper garantite da attività (ABCP) dovrebbero essere considerate strumenti del mercato monetario ammissibili nella misura in cui rispettano requisiti aggiuntivi. Data la particolare instabilità di talune cartolarizzazioni nel corso della crisi, è necessario imporre limiti di scadenza e condizioni di qualità alle attività sottostanti e garantire che l'aggregato di esposizioni sia sufficientemente diversificato. Tuttavia, non tutte le categorie di attività sottostanti si sono rivelate instabili, in particolare le cartolarizzazioni le cui attività sottostanti sono state associate al sostegno del capitale d'esercizio dei produttori e delle vendite di beni e servizi nell'economia reale. Tali cartolarizzazioni hanno ottenuto buoni risultati e dovrebbero essere considerate strumenti del mercato monetario ammissibili nella misura in cui sono attività liquide di qualità elevata in conformità dei requisiti di liquidità di cui alla parte sei del regolamento (UE) n. 575/2013, specificati nel regolamento delegato (UE) n. ... della Commissione(7). Ciò dovrebbe applicarsi ai titoli qualificati garantiti da attività liquide di qualità elevata che comprendono una delle sottocategorie di attività sottostanti cartolarizzate di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punti iii) e iv), del regolamento delegato (UE) n. ... della Commissione, vale a dire prestiti e leasing auto concessi a titolari di prestiti o leasing stabiliti o residenti in uno Stato membro e prestiti commerciali, leasing o agevolazioni creditizie concessi a imprese stabilite in uno Stato membro per il finanziamento di spese in conto capitale o di attività commerciali diverse dall'acquisizione o dallo sviluppo di immobili commerciali. Il riferimento a determinate sottocategorie di attività sottostanti cartolarizzate di cui al regolamento delegato (UE) n. ... della Commissione è importante per garantire una definizione uniforme delle attività sottostanti cartolarizzate ammissibili ai fini delle norme in materia di liquidità per gli enti creditizi nonché del presente regolamento, il che, a sua volta, è essenziale per la liquidità di tali strumenti, allo scopo di evitare ostacoli alle cartolarizzazioni nell'economia reale.
(23 bis) Alla Commissione dovrebbe essere delegato il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) riguardo alla definizione dei criteri per identificare una cartolarizzazione semplice, trasparente e standardizzata. Nel far ciò, la Commissione dovrebbe garantire la coerenza con gli atti delegati adottati conformemente all'articolo 460 del regolamento (UE) n. 575/2013 e all'articolo 135, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) e tenere conto delle caratteristiche specifiche delle cartolarizzazioni con scadenza all'emissione inferiore a 397 giorni. Alla Commissione dovrebbe essere delegato il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla definizione dei criteri per identificare il debito di qualità creditizia elevata e le commercial paper garantite da attività liquide. La Commissione dovrebbe garantire la coerenza con i rispettivi flussi di lavoro dell'Autorità bancaria europea (ABE) e sostenerli.
(24) È opportuno permettere all'FCM d'investire in depositi, a condizione che sia in grado di ritirare il capitale investito in qualsiasi momento. L'effettiva possibilità di ritiro risulterebbe inficiata se il ritiro anticipato comportasse penali di entità tale da superare gli interessi maturati prima del ritiro. L'FCM dovrebbe pertanto evitare di effettuare depositi presso un ente creditizio che imponga penali superiori alla media o di impegnarsi in depositi di durata esageratamente lunga che possano determinare penali eccessive.
(25) È opportuno che gli strumenti finanziari derivati in cui l'FCM è autorizzato a investire siano finalizzati esclusivamente a coprire il rischio di cambio e di tasso d'interesse e abbiano come sottostante esclusivamente tassi d'interesse, valute convertibili o indici che rappresentano tali categorie. Il ricorso a derivati per finalità diverse o con attività sottostanti diverse dovrebbe essere vietato: i derivati dovrebbero costituire soltanto un complemento della strategia del fondo, non il principale strumento per conseguire gli obiettivi del fondo. Qualora l'FCM investa in attività denominate in una valuta diversa dalla propria, è previsto che il gestore dell'FCM copra integralmente l'esposizione al rischio di cambio, anche tramite derivati. È opportuno che gli FCM possano investire in strumenti finanziari derivati, se tali strumenti vengono negoziati in mercati regolamentati ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 1, lettera a), b) o c), della direttiva 2009/65/CE oppure negoziati fuori borsa (OTC) o in sedi organizzate di cui al regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari.
(26) L'FCM potrebbe ricorrere a operazioni di acquisto con patto di rivendita come mezzo per investire le eccedenze di disponibilità liquide a brevissimo termine, purché la posizione sia garantita integralmente. A tutela degli interessi degli investitori occorre assicurare che la garanzia offerta nel quadro di operazioni di acquisto con patto di rivendita sia qualitativamente solida. L'FCM non dovrebbe applicare nessun'altra tecnica efficiente di gestione del portafoglio, comprese l'assunzione e la concessione in prestito di titoli, in quanto essa rischierebbe di ostacolarlo nel conseguimento dei suoi obiettivi d'investimento.
(27) Per limitare l'assunzione di rischi, è fondamentale ridurre il rischio di controparte dell'FCM assoggettandone il portafoglio a precisi obblighi di diversificazione. A tal fine occorre altresì che le operazioni di acquisto con patto di rivendita siano garantite integralmente e che, a limitazione del rischio operativo, la controparte di una siffatta operazione non possa rappresentare più del 20% delle attività dell'FCM. Tutti i derivati negoziati fuori borsa (over-the-counter – OTC) dovrebbero essere conformi al regolamento (UE) n. 648/2012(8).
(28) A scopi prudenziali e per scongiurare il rischio che l'FCM eserciti un'influenza significativa sulla gestione di un emittente, è necessario evitare una concentrazione eccessiva dell'FCM su investimenti in strumenti di uno stesso emittente.
(29) È opportuno attribuire all'FCM la responsabilità d'investire in attività ammissibili di elevata qualità. Esso dovrebbe pertanto predisporre una procedura di valutazione del credito prudente per stabilire la qualità creditizia degli strumenti del mercato monetario in cui intende investire. In conformità alla normativa dell'Unione che limita l'eccesso di dipendenza dai rating del credito, è importante che, nel valutare la qualità delle attività ammissibili, l'FCM non si basi eccessivamente sui rating attribuiti dalle agenzie di rating. ▌
(29 bis) Tenuto conto del lavoro svolto da organismi internazionali quali l'IOSCO e l'FSB, nonché della normativa europea, come il regolamento (UE) n. 462/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio(9) e la direttiva 2013/14/UE del Parlamento europeo e del Consiglio(10), in merito alla riduzione dell'eccessiva dipendenza degli investitori dai rating del credito, non è opportuno vietare esplicitamente a qualsiasi prodotto, non solo agli FCM, di richiedere o finanziare un rating del credito esterno.
(30) È essenziale che, nella valutazione della qualità del credito degli strumenti del mercato monetario, i gestori stabiliscano una procedura di valutazione interna basata su metodologie di attribuzione dei rating prudenti, sistematiche e costanti per evitare che, applicando criteri diversi, a uno stesso strumento siano attribuite caratteristiche diverse di rischio. ▌ Tra gli esempi di criteri di valutazione si annoverano: parametri quantitativi relativi all'emittente dello strumento, quali indici finanziari, dinamiche di bilancio e linee guida di redditività, che sono valutati e comparati rispetto a quelli degli omologhi e dei gruppi del settore; parametri qualitativi relativi all'emittente dello strumento, quali efficienza di gestione e strategia societaria, che sono analizzati al fine di appurare che la strategia globale dell'emittente non ne comprometta in futuro la qualità creditizia. L'attribuzione a uno strumento della valutazione interna più alta dovrebbe rispecchiare il fatto che l'emittente mantiene in ogni momento un merito di credito al massimo livello possibile.
(31) Ai fini dello sviluppo di una procedura di valutazione del credito trasparente e coerente, il gestore dovrebbe documentare la procedura applicata per la valutazione del credito, assicurando che essa si attenga a regole chiare e verificabili e che le parti interessate e l'autorità nazionale competente siano informate, a richiesta, delle metodologie seguite.
(32) Per ridurre il rischio di portafoglio dell'FCM è importante stabilire limiti applicabili alle scadenze fissando un massimo ammissibile di scadenza media ponderata (weighted average maturity - WAM) e di vita media ponderata (weighted average life - WAL).
(33) La WAM è utilizzata per misurare la sensibilità dell'FCM alla variazione dei tassi di interesse sul mercato monetario. Nello stabilire la WAM il gestore dovrebbe tener conto dell'impatto degli strumenti finanziari derivati, dei depositi e delle operazioni di acquisto con patto di rivendita, rispecchiandone gli effetti sul rischio di tasso d'interesse dell'FCM. Nello stabilire la WAM si dovrebbe inoltre tener conto dei casi in cui l'FCM effettua un'operazione di swap per assumere una posizione su uno strumento a tasso fisso anziché a tasso variabile.
(34) La WAL è utilizzata per misurare il rischio di credito, poiché quanto più a lungo è posticipato il rimborso del capitale, tanto più alto è il rischio di credito. La WAL è utilizzata anche per limitare il rischio di liquidità. Contrariamente al calcolo della WAM, il calcolo della WAL per titoli a tasso variabile e strumenti finanziari strutturati non consente l'uso di date di aggiustamento del tasso di interesse e si basa invece solo sulla scadenza finale dichiarata dello strumento finanziario. La durata utilizzata per il calcolo della WAL è la vita residua fino alla data legale di rimborso, in quanto è l'unica data in cui il gestore può avere la certezza dell'avvenuto rimborso dello strumento. Ai fini di tale calcolo non possono essere prese in considerazione caratteristiche proprie dello strumento quali la possibilità di riscatto in date specifiche (le cosiddette opzioni di vendita).
(35) Per rafforzare la capacità dell'FCM di far fronte ai rimborsi e impedire che le sue attività siano liquidate a prezzi fortemente ribassati, occorre prevedere che l'FCM detenga in ogni momento un volume minimo di attività liquide a scadenza giornaliera o settimanale. Ai fini del calcolo della percentuale di attività a scadenza giornaliera o settimanale ci si dovrebbe basare sulla data legale di rimborso. Si può tener conto della possibilità offerta al gestore di chiudere a breve termine il contratto: ad esempio, l'operazione di acquisto con patto di rivendita che può essere chiusa con un giorno di preavviso andrebbe considerata un'attività a scadenza giornaliera, così come può essere considerata un'attività a scadenza giornaliera la possibilità offerta al gestore di ritirare denaro da un conto di deposito con un giorno di preavviso. I titoli di Stato possono essere inclusi tra le attività a scadenza giornaliera, se un gestore di FCM determina che sono di qualità creditizia elevata.
(36) Giacché gli FCM possono investire in attività con diverse scadenze, gli investitori dovrebbero poter distinguere tra diverse categorie di FCM. Occorre pertanto classificare gli FCM in FCM a breve termine o FCM standard. Gli FCM a breve termine hanno l'obiettivo di offrire i rendimenti del mercato monetario garantendo il livello più elevato possibile di sicurezza per gli investitori. Con WAM e WAL brevi, il rischio di durata e il rischio di credito degli FCM a breve termine sono mantenuti a livelli bassi.
(37) Gli FCM standard mirano a offrire rendimenti lievemente superiori a quelli del mercato monetario e investono pertanto in attività a scadenza più lunga. Per poter ottenere tale risultato migliore, occorre che questa categorie di FCM possa contare su limiti più ampi riguardo al rischio di portafoglio, in termini di scadenza media ponderata e di vita media ponderata.
(38) A norma dell'articolo 84 della direttiva 2009/65/CE, il gestore dell'FCM OICVM ha la facoltà di sospendere provvisoriamente i rimborsi in casi eccezionali, quando le circostanze lo richiedano. A norma dell'articolo 16 della direttiva 2011/61/UE e dell'articolo 47 del regolamento delegato (UE) n. 231/2013(11), il gestore dell'FCM FIA può applicare disposizioni speciali per far fronte alla sopravvenuta illiquidità delle attività del fondo.
(39) Per evitare che la gestione del rischio dell'FCM sia condizionata dalle decisioni a breve termine influenzate dal possibile rating dell'FCM, qualora il gestore dell'FCM intenda fare ricorso a un rating del credito esterno, tale procedura è soggetta al regolamento (UE) n. 462/2013 ed è eseguita in conformità dello stesso. ▌ Ai fini di una gestione adeguata della liquidità, è necessario che l'FCM predisponga politiche e procedure solide per conoscere i propri investitori. Le politiche attuate dal gestore dovrebbero agevolare la conoscenza della base di investitori dell'FCM in modo da poter prevedere in anticipo eventuali forti richieste di riscatto. Per scongiurare l'eventualità di forti ed improvvise richieste di riscatto, si dovrebbero seguire con particolare attenzione i grandi investitori che rappresentano una percentuale considerevole delle attività dell'FCM, ad esempio l'investitore che, da solo, rappresenta attività per un volume superiore alla percentuale delle attività a scadenza giornaliera: in tal caso, l'FCM dovrebbe aumentare le attività a scadenza giornaliera fino alla percentuale rappresentata da tale investitore. Nella misura del possibile il gestore dovrebbe accertare l'identità degli investitori, anche se rappresentati da conti di soggetti che agiscono su mandato (nominee), portali o altro acquirente indiretto.
(40) Nel quadro di una gestione prudente del rischio, l'FCM dovrebbe effettuare prove di stress almeno a cadenza trimestrale. Laddove queste evidenzino punti di vulnerabilità, il gestore dell'FCM è tenuto a intervenire per rafforzare la solidità dell'FCM.
(41) Per rispecchiarne il valore effettivo, il metodo da privilegiare per valutare le attività dell'FCM dovrebbe essere la valutazione in base ai prezzi di mercato. Quando questa permette di attribuire all'attività un valore attendibile, non dovrebbe essere consentito al gestore il ricorso alla valutazione in base ad un modello, che si presta ad essere meno accurata. Valutare in modo attendibile il valore in base ai prezzi di mercato è in genere possibile per attività quali buoni del Tesoro e degli enti locali, medium e short-term notes. Per la valutazione delle commercial paper o dei certificati di deposito il gestore dovrebbe appurare se un mercato secondario fornisca prezzi precisi. È inoltre opportuno considerare il prezzo di riacquisto offerto dall'emittente una stima adeguata del valore della commercial paper. Il gestore dovrebbe effettuare una stima del valore, ad esempio basandosi su dati di mercato quali i rendimenti di emissioni ed emittenti analoghi o utilizzare il metodo del costo ammortizzato riconosciuto a livello internazionale e previsto dai principi contabili internazionali riconosciuti.
(42) Obiettivo degli FCM di tipo CNAV è salvaguardare il capitale investito assicurando nel contempo un grado elevato di liquidità. La maggior parte degli FCM di tipo CNAV prevede un valore patrimoniale netto (NAV) per azione o quota, fissato, ad esempio, a 1 EUR o 1 GBP o 1 USD, quando distribuisce reddito agli investitori, mentre altri accumulano il reddito nel NAV del fondo mantenendo contestualmente a un valore costante il valore intrinseco dell'attività.
(43) Date le peculiarità che li contraddistinguono, occorre consentire agli FCM di tipo CNAV di determinare il valore patrimoniale netto costante per azione o quota anche secondo il metodo della valutazione al costo ammortizzato. Per poter monitorare in ogni momento la differenza fra NAV costante per azione o quota e NAV per azione o quota, occorre tuttavia che l'FCM di tipo CNAV calcoli altresì il valore delle attività secondo il metodo della valutazione in base ai prezzi di mercato o il metodo della valutazione in base ad un modello.
(44) Dato che l'FCM dovrebbe pubblicare un NAV che rispecchi tutte le variazioni di valore delle sue attività, è opportuno che il NAV pubblicato sia arrotondato al massimo al più vicino punto base o equivalente: per il NAV pubblicato in una data valuta, ad esempio 1 EUR, la variazione progressiva di valore dovrebbe quindi essere rilevata ogni 0,0001 EUR, e per il NAV a 100 EUR, ogni 0,01 EUR. L'FCM può pubblicare un prezzo che non rispecchia interamente le variazioni di valore delle sue attività solo se si tratta di un FCM di tipo CNAV, nel qual caso è possibile arrotondare al più vicino cent il NAV a 1 EUR (ogni variazione di 0,01 EUR).
(44 bis) L'investitore dovrebbe ricevere, prima di effettuare l'investimento, informazioni chiare sulla natura dell'FCM (FCM a breve termine o standard). Per non generare nell'investitore aspettative immotivate, la documentazione promozionale dovrebbe inoltre specificare chiaramente che l'FCM non è un veicolo di investimento garantito.
(45) Per essere in grado di mitigare i possibili riscatti da parte dei clienti in periodi di forti tensioni nei mercati, tutti gli FCM di tipo CNAV che investono in debito pubblico, gli FCM di tipo CNAV al dettaglio e gli FCM di tipo LVNAV dovrebbero applicare disposizioni in materia di commissioni di liquidità e restrizioni dei riscatti, al fine di impedire riscatti significativi in periodi di tensioni nei mercati e di evitare che gli altri investitori siano ingiustamente esposti alle condizioni prevalenti del mercato. La commissione di liquidità dovrebbe essere equivalente al costo effettivo di liquidazione delle attività sostenuto per il riscatto da parte del cliente in periodi di tensione dei mercati e non corrispondere a una penale superiore alla somma necessaria a controbilanciare le perdite causate dal riscatto ad altri investitori.
(46) Gli FCM di tipo CNAV che investono in debito pubblico e gli FCM di tipo CNAV al dettaglio dovrebbero cessare di essere di tipo CNAV qualora non siano in grado di soddisfare il requisito del volume minimo di attività liquide a scadenza settimanale entro 30 giorni dopo aver utilizzato le commissioni di liquidità o le restrizioni dei riscatti. In tal caso, l'FCM di tipo CNAV che investe in debito pubblico o al dettaglio in questione dovrebbe convertirsi automaticamente in FCM di tipo VNAV o essere liquidato.
(46 bis) Gli FCM di tipo LVNAV dovrebbero essere autorizzati solo per un periodo di cinque anni. La Commissione dovrebbe riesaminare la loro adeguatezza quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. Il riesame dovrebbe riguardare l'impatto e l'attuazione delle disposizioni concernenti gli FCM di tipo LVNAV, compresa la frequenza dei meccanismi di salvaguardia di cui al presente regolamento. Il riesame dovrebbe inoltre tenere conto del rischio per la stabilità finanziaria del sistema finanziario dell'Unione e dei costi per l'economia, in particolare per le imprese, il settore degli FCM e, più in generale, il settore finanziario. Il riesame dovrebbe altresì esaminare la possibilità di autorizzare gli FCM di tipo LVNAV per un periodo superiore a cinque anni o a tempo indeterminato e, in tal caso, verificare se sia necessario apportare modifiche al regime degli FCM di tipo LVNAV.
(47) Fornire sostegno esterno all'FCM ▌ al fine di preservarne la liquidità o stabilità, ovvero con la conseguenza, di fatto, di ottenere tale risultato, acuisce il rischio di contagio fra il settore degli FCM e il resto del settore finanziario. Il terzo che fornisce sostegno nutre un interesse al riguardo, perché ha un interesse economico nella società di gestione dell'FCM oppure perché vuole tutelarsi dai danni che potrebbero ledere la sua reputazione se il suo nome fosse associato al fallimento dell'FCM. Poiché il terzo in questione non s'impegna esplicitamente a fornirlo o a garantirlo, non è detto che il sostegno sia concesso quando l'FCM ne ha bisogno: questa discrezionalità del sostegno del promotore alimenta quindi nei partecipanti al mercato l'incertezza circa il soggetto che dovrebbe farsi carico delle eventuali perdite subite dall'FCM. Tale incertezza aumenta con ogni probabilità la vulnerabilità dell'FCM alla fuga degli investitori nei periodi d'instabilità finanziaria, quando maggiori sono i rischi finanziari generali e quando affiorano timori circa la solidità del promotore e la sua capacità di fornire sostegno all'FCM affiliato. Per tali motivi, il sostegno esterno all'FCM dovrebbe essere vietato.
(48) L'investitore dovrebbe ricevere, prima di effettuare l'investimento, informazioni chiare sulla natura dell'FCM (FCM a breve termine o standard) ▌. Per non generare nell'investitore aspettative immotivate, la documentazione promozionale deve inoltre specificare chiaramente che l'FCM non è un veicolo di investimento garantito. ▌
(48 bis) Gli investitori dovrebbero inoltre essere informati in merito alle fonti di accesso alle informazioni relative al portafoglio di investimenti e ai livelli di liquidità dell'FCM.
▌
(50) L'autorità competente dell'FCM dovrebbe verificare se questo sia in grado di assicurare continuativamente la conformità al presente regolamento. Le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE conferiscono già ampi poteri alle autorità competenti, che occorre estendere perché possano essere esercitati riguardo alle nuove norme comuni sugli FCM. Le autorità competenti degli OICVM e dei FIA dovrebbero verificare altresì la conformità di tutti gli organismi d'investimento collettivo con caratteristiche di FCM esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
(50 bis) È opportuno che, nei tre anni seguenti all'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione analizzi l'esperienza acquisita con la sua applicazione e gli effetti sui diversi aspetti economici inerenti agli FCM. Il debito emesso o garantito dagli Stati membri rappresenta una categoria distinta di investimento con caratteristiche specifiche di credito e liquidità. Inoltre il debito sovrano svolge un ruolo fondamentale nel finanziamento degli Stati membri. È opportuno che la Commissione valuti l'evoluzione del mercato del debito sovrano emesso o garantito dagli Stati membri e la possibilità di creare un quadro speciale per gli FCM che concentrano i loro investimenti su quel tipo di debito.
(51) Dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) riguardo alla procedura di valutazione interna. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti.
(52) È opportuno che alla Commissione sia conferito anche il potere di adottare norme tecniche di attuazione attraverso atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 291 del TFUE e ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio(12). È opportuno che l'AESFEM sia incaricata di elaborare i progetti delle norme tecniche di attuazione, da presentare alla Commissione, relative al modulo (template) per la segnalazione di informazioni sugli FCM per le autorità competenti.
(53) È auspicabile che l'AESFEM possa esercitare, riguardo al presente regolamento, tutti i poteri conferitile dalle direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE. L'AESFEM è inoltre incaricata di elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione.
(54) È essenziale ▌ che, nei tre anni seguenti all'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione analizzi l'esperienza acquisita con la sua applicazione e gli effetti sui diversi aspetti economici inerenti agli FCM. Tale riesame dovrebbe essere incentrato sull'effetto sull'economia reale e sulla stabilità finanziaria delle modifiche richieste dal presente regolamento.
(55) È opportuno che le nuove norme uniformi sugli FCM rispettino la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(13) e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio(14).
(56) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire la fissazione di requisiti prudenziali uniformi applicabili agli FCM in tutta l'Unione tenendo pienamente conto della necessità di raggiungere un equilibrio fra, da un lato, la sicurezza e l'affidabilità degli FCM e, dall'altro, il funzionamento efficiente dei mercati monetari e il costo a carico delle diverse parti interessate, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono invece, a motivo della portata e degli effetti dell'azione, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(57) Le nuove norme uniformi sugli FCM rispettano i diritti fondamentali e osservano i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente la protezione dei consumatori, la libertà d'impresa e la protezione dei dati di carattere personale. Le nuove norme uniformi sugli FCM dovrebbero essere applicate conformemente a tali diritti e principi,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Capo I
Disposizioni generali
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina i fondi comuni monetari (FCM) relativamente agli strumenti finanziari nei quali sono autorizzati a investire, al portafoglio e alla valutazione, nonché gli obblighi di segnalazione riguardanti gli FCM stabiliti, gestiti o commercializzati nell'Unione.
Il presente regolamento si applica agli organismi d'investimento collettivo che:
i) devono essere autorizzati come OICVM a norma della direttiva 2009/65/CE o come FIA a norma della direttiva 2011/61/UE;
ii) investono in attività a breve termine;
iii) sono finalizzati all'obiettivo di offrire rendimenti in linea con i tassi del mercato monetario o di mantenere il valore dell'investimento ovvero ad entrambi gli obiettivi.
2. Gli Stati membri non impongono obblighi aggiuntivi nella materia disciplinata dal presente regolamento.
Articolo 1 bis
Tipologie di FCM di tipo CNAV
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli FCM di tipo CNAV operano nell'Unione solo come:
a) FCM di tipo CNAV che investono in debito pubblico;
b) FCM di tipo CNAV al dettaglio; o
c) FCM di tipo LVNAV.
Tutti i riferimenti agli FCM di tipo CNAV che figurano nel presente regolamento si intendono fatti, salvo diversamente indicato, agli FCM di tipo CNAV che investono in debito pubblico, agli FCM di tipo CNAV al dettaglio e agli FCM di tipo LVNAV.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
(1) "attività a breve termine": le attività finanziarie con vita residua non superiore a due anni;
(2) "strumenti del mercato monetario": gli strumenti trasferibilidi cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera o), della direttiva 2009/65/CE negoziati di norma sul mercato monetario, inclusi buoni del Tesoro e degli enti locali, certificati di deposito, commercial paper, accettazioni bancarie o medium e short-term notes, nonché gli strumenti di cui all'articolo 3 della direttiva 2007/16/CE;
(3) "valori mobiliari": i valori mobiliari ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera n), della direttiva 2009/65/CE;
(4) "operazione di vendita con patto di riacquisto": l'operazione con la quale una parte trasferisce titoli o diritti loro connessi ad una controparte con l'obbligo di riacquistarli ad un determinato prezzo e ad una data stabilita o da stabilire;
(5) "operazione di acquisto con patto di rivendita": l'operazione con la quale una parte riceve titoli o diritti loro connessi da una controparte con l'obbligo di rivenderli ad un determinato prezzo e ad una data stabilita o da stabilire;
(6) "concessione e assunzione di titoli in prestito": l'operazione con la quale l'ente o la sua controparte trasferisce titoli con l'impegno per chi riceve il prestito di restituire titoli equivalenti ad una data da stabilirsi o quando richiesto dal concedente il prestito; costituisce una concessione di titoli in prestito per l'ente che trasferisce i titoli e un'assunzione di titoli in prestito per l'ente a cui tali titoli sono trasferiti;
(7) "cartolarizzazione": la cartolarizzazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 61, del regolamento (UE) n. 575/2013;
(7 bis) "titolo garantito da attività liquide di qualità elevata": il titolo qualificato garantito da attività che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 13 del regolamento delegato (UE) n. ... della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi sulla base dell'articolo 460 del regolamento (UE) n. 575/2013, definito ai fini di una descrizione uniforme delle attività trasferibili ammissibili aventi una liquidità e una qualità creditizia elevate conformemente all'articolo 416, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013;
(8) "debito societario": gli strumenti di debito emessi da un'impresa effettivamente impegnata nella produzione e nel commercio di beni o servizi non finanziari;
(9) "valutazione in base ai prezzi di mercato": la valutazione delle posizioni in base a prezzi di chiusura prontamente disponibili forniti da fonti indipendenti, tra cui i prezzi di borsa, le quotazioni a video o quelle fornite da diversi broker indipendenti di elevata reputazione;
(10) "valutazione in base ad un modello": qualsiasi valutazione basata su un parametro (benchmark) o estrapolata o altrimenti calcolata a partire da uno o più dati di mercato;
(11) "metodo del costo ammortizzato": il metodo di valutazione che considera il costo di acquisizione dell'attività e ne corregge il valore per tener conto dell'ammortamento dei premi (o degli sconti) fino a scadenza;
(12) "fondo comune monetario con valore patrimoniale netto costante" (di seguito "FCM di tipo CNAV"): il fondo comune monetario che mantiene invariato il NAV per azione o quota, dove il reddito del fondo è accumulato quotidianamente o può essere versato all'investitore e dove le attività sono generalmente valutate con il metodo del costo ammortizzato o il NAV è arrotondato al più vicino punto percentuale o all'equivalente in termini valutari;
(12 bis) "fondo comune monetario con valore patrimoniale netto costante al dettaglio" (di seguito "FCM di tipo CNAV al dettaglio"): il fondo comune monetario di tipo CNAV che può essere sottoscritto esclusivamente da enti di beneficienza, organizzazioni senza scopo di lucro, enti pubblici e fondazioni pubbliche;
(12 ter) "fondo comune monetario con valore patrimoniale netto a bassa volatilità" (di seguito "FCM di tipo LVNAV"): il fondo comune monetario che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 27, paragrafi da 1 a 4;
(13) "FCM a breve termine": il fondo del mercato monetario che investe in strumenti del mercato monetario ammissibili di cui all'articolo 9, paragrafo 1;
(14) "FCM standard": il fondo del mercato monetario che investe in strumenti del mercato monetario ammissibili di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2;
(15) "enti creditizi": gli enti creditizi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013;
(16) "autorità competente dell'FCM":
a) per l'OICVM, l'autorità competente dello Stato membro di origine dell'OICVM designata conformemente all'articolo 97 della direttiva 2009/65/CE;
b) per il FIA dell'UE, l'autorità competente dello Stato membro di origine del FIA definita all'articolo 4, paragrafo 1, lettera p), della direttiva 2011/61/UE;
c) per il FIA non UE,una delle seguenti autorità:
i) l'autorità competente dello Stato membro in cui il FIA non UE è commercializzato nell'Unione senza passaporto;
ii) l'autorità competente del gestore del fondo d'investimento alternativo dell'UE (GEFIA dell'UE) che gestisce il FIA non UE dove questo è commercializzato nell'Unione con passaporto oppure non è commercializzato nell'Unione;
iii) l'autorità competente dello Stato membro di riferimento se il FIA non UE non è gestito da un GEFIA dell'UE ed è commercializzato nell'Unione con passaporto;
(17) "Stato membro di origine dell'FCM": lo Stato membro in cui l'FCM è autorizzato;
(18) "scadenza media ponderata" (WAM): il periodo di tempo medio fino alla scadenza legale, o, se precedente, fino al successivo adeguamento del tasso di interesse al tasso del mercato monetario, di tutte le attività sottostanti del fondo in funzione della consistenza relativa di ciascuna attività;
(19) "vita media ponderata" (WAL): il periodo di tempo medio fino alla scadenza legale di tutte le attività sottostanti del fondo in funzione della consistenza relativa di ciascuna attività;
(20) "scadenza legale": la data alla quale il capitale di un titolo dev'essere rimborsato integralmente e che non è soggetta a discrezionalità;
(21) "vita residua": il periodo di tempo fino alla scadenza legale;
(22) "vendita allo scoperto": la vendita di strumenti del mercato monetario non direttamente posseduti;
(22 bis) "FCM di tipo CNAV che investe in debito pubblico": il fondo comune monetario di tipo CNAV che investe il 99,5% delle sue attività in strumenti del debito pubblico e, entro il 2020, almeno l'80% delle sue attività in strumenti del debito pubblico dell'UE. Gli FCM di tipo CNAV che investono in debito pubblico dovrebbero aumentare gradualmente i loro investimenti nel debito pubblico;
(22 ter) "sostegno esterno": il sostegno diretto o indiretto offerto da terzi, tra cui il promotore dell'FCM, avente l'obiettivo o l'effetto di garantire la liquidità dell'FCM o stabilizzarne il NAV per azione o quota. Esso comprende:
a) capitale da parte di terzi;
b) l'acquisto da parte di terzi delle attività dell'FCM a prezzo gonfiato;
c) l'acquisto da parte di terzi di quote o azioni dell'FCM al fine di fornirgli liquidità;
d) la concessione all'FCM da parte di terzi di qualsiasi tipo di garanzia esplicita o implicita o lettera di sostegno;
e) ogni azione da parte di terzi mirante direttamente o indirettamente a mantenere il profilo di liquidità e il NAV per azione o quota dell'FCM;
(22 quater) "strumenti di debito pubblico dell'UE": gli strumenti di debito pubblico che sono liquidità, attivi pubblici degli Stati membri o operazioni di acquisto con patto di rivenditagarantiti dal debito pubblico delle istituzioni dell'Unione o dei suoi organi e organismi, in particolare la Banca centrale europea, il Meccanismo europeo di stabilità, la Banca europea per gli investimenti, il Fondo europeo per gli investimenti e il Fondo europeo per gli investimenti strategici;
(22 quinquies) "strumenti di debito pubblico": liquidità, attivi pubblici o operazioni di acquisto con patto di rivendita garantiti dal debito pubblico sovrano, come determinato dal gestore dell'FCM.
Articolo 3
Autorizzazione dell'FCM
1. È istituito, commercializzato o gestito nell'Unione come FCM soltanto l'organismo d'investimento collettivo autorizzato a norma del presente regolamento.
L'autorizzazione è valida in tutti gli Stati membri.
2. L'organismo d'investimento collettivo che deve essere autorizzato come OICVM a norma della direttiva 2009/65/CE è autorizzato come FCM nel quadro della procedura di autorizzazione ai sensi di detta direttiva.
3. L'organismo d'investimento collettivo che è un FIA è autorizzato come FCM secondo la procedura di autorizzazione prevista all'articolo 4.
4. È autorizzato come FCM soltanto l'organismo d'investimento collettivo per il quale l'autorità competente dell'FCM reputa che questo sia in grado di adempiere tutti gli obblighi previsti dal presente regolamento.
5. Ai fini dell'autorizzazione l'FCM trasmette all'autorità competente la documentazione seguente:
a) il regolamento o i documenti costitutivi del fondo;
b) l'identità del gestore;
c) l'identità del depositario;
d) una descrizione dell'FCM o ogni altra informazione al riguardo messa a disposizione degli investitori;
e) una descrizione o ogni altra informazione relativa alle disposizioni e procedure necessarie per ottemperare agli obblighi di cui ai capi da II a VII;
f) ogni altra informazione o documentazione che l'autorità competente dell'FCM chiede per verificare il rispetto degli obblighi imposti dal presente regolamento.
6. L'autorità competente informa l'AESFEM, a cadenza trimestrale, delle autorizzazioni rilasciate o revocate conformemente al presente regolamento.
7. L'AESFEM tiene un registro pubblico centrale in cui è identificato ciascun FCM autorizzato a norma del presente regolamento, con indicazione della tipologia, del gestore e dell'autorità competente. Il registro è messo a disposizione in formato elettronico.
Articolo 4
Procedura di autorizzazione dell'FCM FIA
1. Il FIA è autorizzato come FCM soltanto se l'autorità competente ha approvato la domanda di gestire il FIA presentata dal GEFIA autorizzato a norma della direttiva 2011/61/UE, il regolamento del fondo e la scelta del depositario.
2. All'atto della presentazione della domanda di gestire il FIA, il GEFIA autorizzato trasmette all'autorità competente dell'FCM:
a) l'accordo con il depositario, in forma scritta;
b) informazioni sulle modalità di delega relative alla gestione del portafoglio, alla gestione del rischio e all'amministrazione del FIA;
c) informazioni sulle strategie d'investimento, sul profilo di rischio e sulle altre caratteristiche del FIA che il GEFIA è autorizzato a gestire.
L'autorità competente dell'FCM può chiedere all'autorità competente del GEFIA precisazioni e informazioni riguardo alla documentazione prevista al comma precedente ovvero un'attestazione che indichi se l'FCM rientra nell'ambito di applicazione dell'autorizzazione di gestione del GEFIA. L'autorità competente del GEFIA risponde alla richiesta dell'autorità competente dell'FCM entro 10 giorni lavorativi.
3. Il GEFIA comunica immediatamente all'autorità competente dell'FCM qualsiasi successiva modifica alla documentazione di cui al paragrafo 2.
4. L'autorità competente dell'FCM può rigettare la domanda del GEFIA soltanto se questo:
a) non rispetta il presente regolamento;
b) non rispetta la direttiva 2011/61/UE;
c) non ha ottenuto dall'autorità competente l'autorizzazione a gestire FCM;
d) non ha fornito la documentazione di cui al paragrafo 2.
Prima di rigettare la domanda l'autorità competente dell'FCM consulta l'autorità competente del GEFIA.
5. Non costituisce una condizione per l'autorizzazione del FIA come FCM il fatto che il FIA sia gestito da un GEFIA autorizzato nello Stato membro di origine del FIA né che il GEFIA eserciti o deleghi attività nello Stato membro di origine del FIA.
6. Entro due mesi dalla presentazione della domanda completa il GEFIA riceve comunicazione del rilascio o del rifiuto dell'autorizzazione del FIA come FCM.
7. L'autorità competente dell'FCM non rilascia l'autorizzazione se al FIA è preclusa per legge la possibilità di commercializzare azioni o quote nello Stato membro d'origine.
Articolo 5
Uso della denominazione di FCM
1. L'OICVM o il FIA usa la denominazione "fondo comune monetario" o "FCM" riferendosi a se stesso oppure alle azioni o quote che emette soltanto se è stato autorizzato a norma del presente regolamento.
L'OICVM o il FIA usa una denominazione che evoca un fondo comune monetario o usa termini quali "contante", "liquido", "denaro", "attività di pronto realizzo", "tipo deposito" o termini analoghi soltanto se è autorizzato a norma del presente regolamento.
2. Per uso della denominazione "fondo comune monetario" o "FCM" ovvero di una denominazione che evoca un FCM e per uso dei termini di cui al paragrafo 1 s'intende l'uso in qualsiasi documento, interno o esterno, relazione, dichiarazione, messaggio promozionale, comunicazione, lettera o altro materiale divulgato, o destinato ad essere divulgato, a potenziali investitori, detentori di quote, azionisti o autorità competenti, siano essi in forma scritta, orale, elettronica o di altro tipo.
Articolo 6
Norme applicabili
1. L'FCM rispetta in ogni momento le disposizioni del presente regolamento.
2. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, l'FCM OICVM e il suo gestore rispettano in ogni momento le disposizioni della direttiva 2009/65/CE.
3. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, l'FCM FIA e il suo gestore rispettano in ogni momento le disposizioni della direttiva 2011/61/UE.
4. Il gestore dell'FCM ha la responsabilità di assicurare la conformità al presente regolamento. Il gestore risponde di qualsiasi perdita o danno dovuti all'inosservanza del presente regolamento.
5. Il presente regolamento non osta a che l'FCM applichi limiti d'investimento più rigorosi di quelli imposti dal presente regolamento.
Capo II
Obblighi relativi alle politiche d'investimento dell'FCM
Sezione I
Norme generali e attivitÀ ammissibili
Articolo 7
Principi generali
1. Se l'FCM comprende più comparti d'investimento, ogni comparto è considerato un FCM separato ai fini dei capi da II a VII.
2. Salvo disposizione contraria esplicita del presente regolamento, l'FCM autorizzato come OICVM non è soggetto agli obblighi relativi alle politiche d'investimento degli OICVM imposti dagli articoli 49, 50 e 50 bis, dall'articolo 51, paragrafo 2, e dagli articoli da 52 a 57 della direttiva 2009/65/CE.
Articolo 8
Attività ammissibili
1. L'FCM investe soltanto in una o più delle seguenti categorie di attività finanziarie, rigorosamente alle condizioni stabilite dal presente regolamento:
a) strumenti del mercato monetario;
a bis) strumenti finanziari emessi o garantiti individualmente o congiuntamente dalle amministrazioni nazionali, regionali e locali degli Stati membri, dalle loro banche centrali o dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione, in particolare la Banca centrale europea, oppure dalla Banca europea per gli investimenti, dal Fondo europeo per gli investimenti, dal nuovo Fondo europeo per gli investimenti strategici, o dal Meccanismo europeo di stabilità, dal Fondo monetario internazionale, dalla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, dalla Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa e dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo;
b) depositi presso enti creditizi;
c) strumenti ▌ derivati ammissibili utilizzati esclusivamente a fini di copertura;
d) operazioni di acquisto con patto di rivendita od operazioni di vendita con patto di riacquisto, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
i) le attività fornite in garanzia non siano vendute, reinvestite o impegnate;
ii) il contratto di vendita con patto di riacquisto sia utilizzato su base temporanea e non a fini di investimento;
iii) l'FCM abbia diritto di porre fine all'operazione in qualsiasi momento con un preavviso massimo di due giorni lavorativi;
iv) la liquidità ricevuta dall'FCM nel quadro delle operazioni di vendita con patto di riacquisto non superi il 10% delle sue attività e non sia trasferita, reinvestita o in altro modo riutilizzata.
2. L'FCM non svolge nessuna delle attività seguenti:
a) investimento in attività non menzionate al paragrafo 1;
b) vendita allo scoperto di strumenti del mercato monetario;
c) assunzione di esposizione diretta o indiretta in fondi indicizzati quotati (ETF), azioni o materie prime, neanche per mezzo di derivati, certificati che le rappresentano, indici basati su di esse o qualsiasi altro mezzo o strumento che determini un'esposizione in esse;
d) conclusione di accordi di concessione o assunzione di titoli in prestito ▌ ovvero conclusione di qualsiasi altro accordo che vincoli le attività dell'FCM;
e) assunzione e concessione di prestiti in contante;
e bis) investimento in altri FCM.
Articolo 9
Strumenti del mercato monetario ammissibili
1. L'FCM è autorizzato a investire negli strumenti del mercato monetario che soddisfano tutti i requisiti seguenti:
a) rientrano in una delle categorie di strumenti del mercato monetario di cui all'articolo 50, paragrafo 1, lettera a), b), c) o h), della direttiva 2009/65/CE;
b) presentano una delle caratteristiche alternative seguenti:
i) scadenza legale all'emissione pari o inferiore a 397 giorni;
ii) vita residua pari o inferiore a 397 giorni; o
iii) sono ammissibili come titoli garantiti da attività liquide di qualità elevata ai sensi dell'articolo 2, punto 7 bis;
c) al relativo emittente è stato attribuito uno dei due gradi più elevati di rating interno a norma dell'articolo 18;
d) in caso di cartolarizzazioni, lo strumento è soggetto ai requisiti aggiuntivi di cui all'articolo 10.
2. L'FCM standard è autorizzato a investire in strumenti del mercato monetario soggetti, ogni 397 giorni o più frequentemente, a rettifiche periodiche del rendimento in linea con le condizioni del mercato monetario, purché non abbiano vita residua superiore a due anni.
3. Il paragrafo 1, lettera c), non si applica agli strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da un'autorità centrale o dalla banca centrale di uno Stato membro, dalla Banca centrale europea, dall'Unione, dal Meccanismo europeo di stabilità o dalla Banca europea per gli investimenti.
Articolo 10
Cartolarizzazioni ammissibili
1. La cartolarizzazione è ▌ ammissibile purché soddisfi tutte le condizioni seguenti:
a) l'esposizione o l'aggregato di esposizioni sottostanti sono costituiti esclusivamente da debito ammissibilee sono sufficientemente diversificati;
b) il debito ▌ sottostante ammissibile è di qualità creditizia elevata e liquido;
c) il debito ▌ sottostante ammissibile ha una scadenza legale all'emissione pari o inferiore a 397 giorni o ha una vita residua pari o inferiore a 397 giorni.
1 bis. I titoli garantiti da attività liquide di qualità elevata di cui all'articolo 2, punto 7 bis, sono considerati cartolarizzazioni ammissibili.
1 ter. Le commercial paper garantite da attività sono considerate cartolarizzazioni ammissibili purché siano liquide ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 e le esposizioni sottostanti siano di qualità creditizia elevata.
2. La Commissione, entro [i 6 mesi successivi alla pubblicazione del presente regolamento], adotta atti delegati conformemente all'articolo 44 riguardo alla definizione dei criteri per identificare una cartolarizzazione semplice, trasparente e standardizzata in relazione a ciascuno dei seguenti aspetti:
a) le condizioni e le circostanze nelle quali l'esposizione o l'aggregato di esposizioni sottostanti sono considerati come costituiti esclusivamente da debito ammissibilee se sono considerati sufficientemente diversificati;
b) le condizioni e le soglie numeriche in base alle quali è stabilito se il debito sottostante è di qualità creditizia elevata e liquido;
b bis) gli obblighi di trasparenza della cartolarizzazione e delle sue attività sottostanti.
Nel far ciò, la Commissione garantisce la coerenza con gli atti delegati adottati conformemente all'articolo 460 del regolamento (UE) n. 575/2013 e all'articolo 135, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) e tiene conto delle caratteristiche specifiche delle cartolarizzazioni con scadenza all'emissione inferiore a 397 giorni.
Inoltre, la Commissione, entro [i 6 mesi successivi alla pubblicazione del presente regolamento], adotta atti delegati che specificano i criteri per identificare il debito delle commercial paper garantite da attività liquide di qualità creditizia elevata in relazione al paragrafo 1 bis. Nel far ciò, la Commissione garantisce la coerenza con i rispettivi flussi di lavoro dell'ABE e li sostiene.
Articolo 11
Depositi ammissibili presso enti creditizi
L'FCM è autorizzato a investire in un deposito presso un ente creditizio che soddisfa tutte le condizioni seguenti:
a) è rimborsabile su richiesta o può essere ritirato in qualsiasi momento;
b) giunge a scadenza entro 12 mesi;
c) è costituito presso un ente creditizio che ha sede legale in uno Stato membro o, se la sede è situata in un paese terzo, è soggetto a norme prudenziali considerate equivalenti a quelle stabilite dalla normativa dell'Unione ai sensi della procedura di cui all'articolo 107, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.
Articolo 12
Strumenti finanziari derivati ammissibili
L'FCM è autorizzato a investire in strumenti finanziari derivati negoziati su un mercato regolamentato di cui all'articolo 50, paragrafo 1, lettera a), b) o c), della direttiva 2009/65/CE oppure è soggetto all'obbligo di compensazione previsto dal regolamento (UE) n. 648/2012, purché soddisfino ▌ tutte le condizioni seguenti:
a) il sottostante è costituito da tassi d'interesse, tassi di cambio, valute oppure indici che rappresentano una di tali categorie;
b) scopo esclusivo dello strumento derivato è coprire il rischio di durata e il rischio di cambio insiti in altri investimenti dell'FCM;
c) le controparti degli strumenti derivati ▌ sono enti soggetti a regolamentazione e vigilanza prudenziali, appartenenti alle categorie approvate dalle autorità competenti dello Stato membro di origine dell'FCM;
d) gli strumenti derivati ▌ sono oggetto di una valutazione affidabile e verificabile su base quotidiana e possono essere venduti, liquidati o chiusi con un'operazione di compensazione in qualsiasi momento al loro valore equo ("fair value") su iniziativa dell'FCM.
Articolo 13
Operazioni di acquisto con patto di rivendita ammissibili
1. L'FCM è autorizzato a effettuare l'operazione di acquisto con patto di rivendita che soddisfa tutte le condizioni seguenti:
a) l'FCM abbia diritto di porre fine all'operazione in qualsiasi momento con un preavviso massimo di due giorni lavorativi;
b) il valore di mercato delle attività ricevute nel quadro dell'operazione è pari in qualsiasi momento almeno al valore del contante distribuito.
2. Le attività ricevute dall'FCM nel quadro dell'operazione di acquisto con patto di rivendita consistono in strumenti del mercato monetario previsti all'articolo 9.
3. Le cartolarizzazioni ai sensi dell'articolo 10 non possono essere ricevute dall'FCM nel quadro dell'operazione di acquisto con patto di rivendita. ▌
4. Le attività ricevute dall'FCM nel quadro dell'operazione di acquisto con patto di rivendita sono computate nel calcolo dei limiti di diversificazione e di concentrazione previsti dal presente regolamento. Dette attività non sono vendute, reinvestite, impegnate né altrimenti trasferite.
5. In deroga al paragrafo 2, nel quadro dell'operazione di acquisto con patto di rivendita l'FCM può ricevere valori mobiliari o strumenti del mercato monetario liquidi diversi da quelli previsti all'articolo 9 purché tali attività soddisfino una delle condizioni seguenti:
a) siano di elevata qualità creditizia e siano emesse o garantite da un'autorità centrale o dalla banca centrale di uno Stato membro, dalla Banca centrale europea, dall'Unione, dal Meccanismo europeo di stabilità o dalla Banca europea per gli investimenti;
b) siano emesse o garantite da un'autorità centrale o dalla banca centrale di un paese terzo, a condizione che il paese terzo in questione superi la valutazione interna a norma degli articoli da 16 a 19.
Gli investitori dell'FCM sono informati delle attività ricevute nel quadro delle operazioni di acquisto con patto di rivendita a norma del primo comma.
Le attività ricevute nel quadro dell'operazione di acquisto con patto di rivendita conformemente al primo comma sono soggette al disposto dell'articolo 14, paragrafo 6.
5 bis. L'FCM può prendere in prestito o stipulare contratti di vendita con patto di riacquisto, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) il contratto di vendita con patto di riacquisto sia utilizzato su base temporanea, per un massimo di sette giorni lavorativi e non a fini di investimento;
b) l'importo dei contratti di vendita con patto di riacquisto non superi il 10% delle sue attività e non sia investito in attività ammissibili;
c) l'FCM abbia diritto di porre fine all'operazione in qualsiasi momento con un preavviso massimo di due giorni lavorativi;
d) la garanzia in contanti ricevuta sia esclusivamente:
– affidata in deposito presso gli enti di cui all'articolo 50, lettera f), della direttiva OICVM;
– investita in titoli di Stato di qualità elevata;
– utilizzata ai fini di operazioni di acquisto con patto di rivendita, purché le operazioni avvengano con istituti di credito soggetti a vigilanza prudenziale e l'OICVM possa ritirare in qualsiasi momento l'intero importo in contanti secondo il criterio della competenza;
– investita in fondi comuni monetari a breve termine, quali definiti negli orientamenti relativi a una definizione comune dei fondi comuni monetari europei.
La garanzia in contanti reinvestita viene diversificata sulla base dei requisiti di diversificazione applicabili alle garanzie non in contanti. Il prospetto informa chiaramente gli investitori in merito alla politica di garanzia dell'OICVM, inclusa, nel caso di garanzie in contanti, la politica di reinvestimento dell'OICVM e i rischi da essa derivanti.
▌
Sezione II
POLITICHE D'INVESTIMENTO
Articolo 14
Diversificazione
1. L'FCM investe non oltre il 5% delle attività in:
a) strumenti del mercato monetario emessi da uno stesso organismo;
b) depositi costituiti presso uno stesso ente creditizio.
2. Il valore aggregato di tutte le esposizioni su cartolarizzazioni non supera il 10% delle attività dell'FCM.
3. L'esposizione complessiva al rischio verso una stessa controparte, determinata da operazioni in derivati ▌, non supera il 5% delle attività dell'FCM.
4. L'importo complessivo del contante fornito a una stessa controparte nel quadro di operazioni di acquisto con patto di rivendita non supera il 10% delle attività dell'FCM.
5. Fermi restando i limiti individuali stabiliti nei paragrafi 1 e 3, l'FMC che investe in debito pubblico e l'FCM standard non possono, qualora ciò determini investimenti in un unico organismo pari a oltre l'8% delle proprie attività, cumulare:
a) investimenti in strumenti del mercato monetario emessi da detto organismo;
b) depositi costituiti presso detto organismo;
c) strumenti finanziari derivati ▌che comportano un'esposizione al rischio di controparte nei confronti di detto organismo.
6. In deroga al paragrafo 1, lettera a), l'autorità competente può autorizzare l'FCM a investire, nel rispetto del principio di ripartizione dei rischi, sino al 100% delle attività in strumenti del mercato monetario diversi emessi o garantiti da un'autorità centrale, regionale o locale o dalla banca centrale di uno Stato membro, dalla Banca centrale europea, dall'Unione, dal Meccanismo europeo di stabilità, dalla Banca europea per gli investimenti, da un'autorità centrale o dalla banca centrale di un paese terzo oppure da un organismo pubblico internazionale di cui fanno parte uno o più Stati membri.
Il primo comma si applica soltanto se l'FCM soddisfa tutti i requisiti seguenti:
a) detiene strumenti del mercato monetario di almeno sei emissioni diverse dell'emittente in questione;
b) limita al 30% delle proprie attività l'investimento in strumenti del mercato monetario provenienti da una stessa emissione;
c) cita espressamente, nel regolamento o nei documenti costitutivi, le autoritàcentrali, regionali o locali o le banche centralidegli Stati membri, la Banca centrale europea, l'Unione, il Meccanismo europeo di stabilità o la Banca europea per gli investimenti, il Fondo europeo per gli investimenti, il Fondo europeo per gli investimenti strategici, l'autorità centrale o la banca centrale di un paese terzo, strumenti di debito pubblico,il Fondo monetario internazionale, la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo,la Banca dei regolamenti internazionali, la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo o qualunque altra organizzazione internazionale di cui fanno parte uno o più Stati membri che emette o garantisce gli strumenti del mercato monetario nei quali l'FCM intende investire oltre il 5% delle attività;
d) inserisce nel prospetto e nelle comunicazioni promozionali, dandole adeguato risalto, una dichiarazione in cui segnala il ricorso a questa deroga e indica le autorità centrali, regionali o locali o le banche centralidegli Stati membri, la Banca centrale europea, l'Unione, il Meccanismo europeo di stabilità, la Banca europea per gli investimenti, il Fondo europeo per gli investimenti, il Fondo europeo per gli investimenti strategici, l'autorità centrale o la banca centrale di un paese terzo, il Fondo monetario internazionale,la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo,la Banca dei regolamenti internazionali o qualunque altra organizzazione internazionale di cui fanno parte uno o più Stati membri che emette o garantisce gli strumenti del mercato monetario nei quali l'FCM intende investire oltre il 5% delle attività;
7. Le società che sono incluse nello stesso gruppo ai fini della redazione dei conti consolidati, come previsto dalla direttiva 83/349/CEE del Consiglio(15), o in base alle norme contabili riconosciute a livello internazionale, sono considerate un unico organismo ai fini del calcolo dei limiti di cui ai paragrafi da 1 a 5.
Articolo 15
Concentrazione
1. L'FCM non può detenere più del 5% degli strumenti del mercato monetario emessi da un unico organismo.
2. Il limite fissato al paragrafo 1 non si applica alla detenzione di strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da un'autorità centrale, regionale o locale o dalla banca centrale di uno Stato membro, dalla Banca centrale europea, dall'Unione, dal Meccanismo europeo di stabilità o dalla Banca europea per gli investimenti, da un'autorità centrale o dalla banca centrale di un paese terzo oppure da un organismo pubblico internazionale di cui fanno parte uno o più Stati membri.
SEZIONE III
QUALITÀ CREDITIZIA DEGLI STRUMENTI DEL MERCATO MONETARIO
Articolo 16
Procedura di valutazione interna
1. Il gestore dell'FCM predispone, attua e applica ▌una procedura prudente ▌di valutazione interna per determinare la qualità creditizia degli strumenti del mercato monetario in considerazione dell'emittente e delle caratteristiche dello strumento stesso.
1 bis. Il gestore dell'FCM garantisce che le informazioni utilizzate in sede di applicazione della procedura di valutazione interna siano qualitativamente adeguate, aggiornate e provenienti da fonti attendibili.
2. La procedura di valutazione interna si fonda su ▌metodologie di attribuzione dei rating prudenti, ▌sistematiche e costanti. Le metodologie utilizzate sono sottoposte a convalida del gestore dell'FCM, che si basa sull'esperienza del passato e su prove empiriche, anche sotto forma di test retrospettivi.
3. La procedura di valutazione interna osserva i seguenti principi generali:
a) stabilisce un processo efficace di acquisizione e aggiornamento delle pertinenti informazioni sulle caratteristiche dell'emittente;
b) il gestore dell'FCM adotta e applica misure atte ad assicurare che la valutazione del credito si svolga sulla scorta di un'analisi approfondita delle informazioni disponibili e pertinenti e tenendo conto di tutti i fattori del caso che influiscono sul merito di credito dell'emittente;
c) il gestore dell'FCM tiene costantemente controllatala procedura di valutazione interna e riesamina tutte le valutazioni del credito a cadenza semestrale. Riconsidera la propria valutazione interna ogniqualvolta si verifichi un cambiamento sostanziale che può ripercuotersi sulla propria valutazione del credito dell'emittente;
d) all'atto dell'applicazione della propria procedura di valutazione interna, il gestore dell'FCM procede in tal senso fatto salvo il regolamento (UE) n. 462/2013 e in conformità dello stesso;
e) le metodologie di valutazione del credito sono riesaminate dal gestore dell'FCM a cadenza almeno semestrale per determinare se siano sempre adeguate al portafoglio e alle condizioni esterne del momento etale riesame è trasmesso alle autorità competenti;
f) in caso di modifica delle metodologie, dei modelli o delle ipotesi fondamentali di rating utilizzati nelle procedure di valutazione interna, il gestore dell'FCM riesamina al più presto tutte le valutazioni interne del credito interessate;
g) le valutazioni interne del credito e il relativo riesame periodico da parte del gestore dell'FCM non sono effettuati da persone incaricate della gestione del portafoglio dell'FCM o che ne hanno la responsabilità.
Articolo 17
Procedura di valutazione interna del credito
1. A ciascun emittente di strumenti del mercato monetario in cui l'FCM intende investire è attribuita una valutazione del credito in base alla procedura di valutazione del credito,definita in conformità della procedura di valutazione interna.
2. La struttura della procedura di valutazione del credito osserva i seguenti principi generali:
a) la procedura prende in esame la quantificazione del rischio di credito dell'emittente tenendo conto del relativo rischio di inadempimento;
b) la procedura prende in esame il rischio di credito dell'emittente e documenta i criteri impiegati per determinare il livello di rischio di credito;
c) la procedura tiene conto del carattere a breve termine degli strumenti del mercato monetario.
3. La valutazione del credito di cui al paragrafo 1 si basa su criteri che soddisfano i requisiti seguenti:
a) comprendono almeno indicatori quantitativi e qualitativi relativi all'emittente dello strumento e alla situazione macroeconomica e dei mercati finanziari;
b) rimandano ai valori di riferimento numerici e qualitativi comuni utilizzati per valutare gli indicatori quantitativi e qualitativi;
c) sono adeguati al tipo specifico di emittente. È operata una distinzione almeno tra i tipi seguenti di emittenti: autorità pubblica statale, regionale o locale, società finanziarie e società non finanziarie;
d) in caso di esposizioni su cartolarizzazioni, tengono conto del rischio di credito dell'emittente, della struttura della cartolarizzazione e del rischio di credito delle attività sottostanti.
Articolo 18
Documentazione
1. Il gestore dell'FCM documenta la procedura di valutazione interna e il sistema di rating interno. La documentazione specifica:
a) la struttura e le modalità operative della procedura di valutazione interna e del sistema di rating interno, in modo che l'autorità competente possa comprendere come sono attribuiti i vari gradi e valutare l'adeguatezza del grado attribuito;
b) la logica e l'analisi su cui si fonda la scelta operata dal gestore quanto ai criteri di rating e alla frequenza del riesame. L'analisi include i parametri, il modello e i limiti del modello utilizzato per scegliere i criteri di rating;
c) tutte le modifiche di rilievo apportate alla procedura di valutazione interna, compresa l'indicazione dei fattori che le hanno determinate;
d) l'organizzazione della procedura di valutazione interna, compresi il processo di attribuzione del rating e la struttura di controllo interno;
e) serie storiche complete dei rating interni degli emittenti e dei garanti riconosciuti;
f) la data di attribuzione del rating interno;
g) i dati fondamentali e la metodologia utilizzati per ottenere il rating interno, comprese le ipotesi fondamentali di rating;
h) il o i responsabili dell'attribuzione del rating interno.
2. La procedura di valutazione interna è illustrata nel regolamento o nei documenti costitutivi dell'FCM e tutti i documenti menzionati al paragrafo 1 sono messi a disposizione su richiesta dell'autorità competente dell'FCM o dell'autorità competente del gestore dell'FCM.
Articolo 19
Atti delegati
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 44 riguardo alla precisazione dei punti seguenti:
a) le condizioni alle quali le metodologie di attribuzione del rating sono considerate prudenti, sistematiche e costanti e le condizioni della convalida di cui all'articolo 16, paragrafo 2;
b) le definizioni di ciascun grado con riferimento alla quantificazione del rischio di credito dell'emittente di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettera a) e i criteri per quantificare il rischio di credito di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettera b);
c) i valori di riferimento precisi per ciascun indicatore qualitativo e i valori di riferimento numerici per ciascun indicatore quantitativo. Tali valori di riferimento degli indicatori sono specificati per ciascun grado di rating, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 17, paragrafo 3;
d) il significato del termine "cambiamento sostanziale" di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettera c).
Articolo 20
Governance della valutazione della qualità creditizia
1. La procedura di valutazione interna è approvata dall'alta dirigenza, dall'organo di gestione e, se esiste, dall'organo che esercita la funzione di sorveglianza sul gestore dell'FCM.
Detti soggetti hanno una buona conoscenza delle procedure di valutazione interna, dei sistemi di rating interno e delle metodologie di attribuzione del rating del gestore e una conoscenza particolareggiata delle connesse segnalazioni.
2. L'analisi del profilo di rischio di credito dell'FCM, basata sui rating interni, costituisce parte essenziale delle segnalazioni ai soggetti di cui al paragrafo 1. Le segnalazioni contemplano almeno il profilo di rischio per gradi di rating, la migrazione fra i vari gradi, la stima dei parametri pertinenti per ciascun grado e il raffronto dei tassi di inadempimento effettivi. La frequenza delle segnalazioni dipende dalla rilevanza e dalla tipologia delle informazioni ed è perlomeno annuale.
3. L'alta dirigenza assicura in ogni momento che la procedura di valutazione interna funzioni correttamente.
L'alta dirigenza è informata periodicamente dei risultati del processo di valutazione interna, degli aspetti nei quali sono state rilevate carenze e dell'andamento delle iniziative e degli interventi intrapresi per rimediare alle carenze rilevate in precedenza.
Capo III
Obblighi relativi alla gestione del rischio degli FCM
Articolo 21
Norme in materia di portafoglio degli FCM a breve termine
L'FCM a breve termine rispetta in ogni momento tutti i seguenti obblighi in materia di portafoglio:
a) il portafoglio ha una WAM non superiore a 60 giorni;
b) il portafoglio ha una WAL non superiore a 120 giorni;
c) almeno il 10% delle attività è costituito da attività a scadenza giornaliera. L'FCM a breve termine non acquista attività diverse dalle attività a scadenza giornaliera quando con tale acquisizione si troverebbe a investire in attività a scadenza giornaliera meno del 10% del suo portafoglio;
d) almeno il 20% delle attività è costituito da attività a scadenza settimanale. L'FCM a breve termine non acquista attività diverse dalle attività a scadenza settimanale quando con tale acquisizione si troverebbe a investire in attività a scadenza settimanale meno del 20% del portafoglio. Ai fini del calcolo, gli strumenti del mercato monetario possono essere inclusi tra le attività a scadenza settimanale fino a un massimo del 5%, a condizione che possano essere venduti per regolamento entro i successivi cinque giorni lavorativi.
d bis) I requisiti di liquidità giornaliera e settimanale di cui alle lettere c) e d) sono incrementati rispettivamente:
– del 5% delle attività dell'FCM valutate utilizzando il metodo del costo ammortizzato;
– del 10% delle attività dell'FCM valutate utilizzando il metodo del costo ammortizzato.
Articolo 22
Norme in materia di portafoglio degli FCM standard
1. L'FCM standard rispetta tutti i seguenti obblighi in materia di portafoglio:
a) il portafoglio ha costantemente una WAM non superiore a 6 mesi;
b) il portafoglio ha costantemente una WAL non superiore a 12 mesi;
c) almeno il 10% delle attività è costituito da attività a scadenza giornaliera. L'FCM standard non acquista attività diverse dalle attività a scadenza giornaliera quando con tale acquisizione si troverebbe a investire in attività a scadenza giornaliera meno del 10% del suo portafoglio;
d) almeno il 20% delle attività è costituito da attività a scadenza settimanale. L'FCM standard non acquista attività diverse dalle attività a scadenza settimanale quando con tale acquisizione si troverebbe a investire in attività a scadenza settimanale meno del 20% del portafoglio. Ai fini del calcolo, gli strumenti del mercato monetario possono essere inclusi tra le attività a scadenza settimanale fino a un massimo del 5%, a condizione che possano essere venduti per regolamento entro i successivi cinque giorni lavorativi.
d bis) I requisiti di liquidità giornaliera e settimanale di cui alle lettere c) e d) sono incrementati rispettivamente:
– del 5% delle attività dell'FCM valutate utilizzando il metodo del costo ammortizzato;
– del 10% delle attività dell'FCM valutate utilizzando il metodo del costo ammortizzato.
2. L'FCM standard può investire fino al 10% delle attività in strumenti del mercato monetario emessi da un unico organismo.
3. Nonostante il limite individuale stabilito al paragrafo 2,e a titolo di deroga, l'FCM standard può cumulare quanto segue, qualora ciò determini investimenti in un unico organismo non superiori al 15% delle proprie attività:
a) investimenti in strumenti del mercato monetario emessi da detto organismo;
b) depositi costituiti presso detto organismo;
c) strumenti finanziari derivati ▌che comportano un'esposizione al rischio di controparte nei confronti di detto organismo.
4. Tutte le attività di portafoglio che l'FCM standard investe conformemente ai paragrafi 2 e 5 sono comunicate agli investitori dell'FCM.
5. L'FCM standard non assume la forma di FCM di tipo CNAV.
Articolo 23
Rating del credito dell'FCM
Nel caso in cui l'FCM intenda fare ricorso a un rating del credito esterno, tale procedura è soggetta al regolamento (UE) n. 462/2013 ed è eseguita in conformità dello stesso.
Articolo 24
Conoscenza del proprio cliente
1. Il gestore dell'FCM istituisce, attua e applica procedure ed esercita tutta la diligenza dovuta per determinare il numero di investitori dell'FCM, le loro esigenze e il loro comportamento e l'entità delle rispettive quote, al fine di prevedere correttamente l'effetto di riscatti concomitanti da parte di diversi investitori, tenendo conto perlomeno del tipo di investitori, del numero di azioni del fondo detenute da un singolo investitore e dell'evoluzione dei flussi in entrata e in uscita. A tal fine, il gestore dell'FCM prende in considerazione almeno i seguenti elementi:
a) le dinamiche individuabili delle esigenze di liquidità degli investitori;
b) il tipo di investitore;
c) l'avversione al rischio dei diversi investitori;
d) il grado di correlazione o gli stretti legami tra i diversi investitori dell'FCM;
d bis) l'evoluzione ciclica del numero di azioni nell'FCM.
1a. Se gli investitori dell'FCM effettuano i loro investimenti tramite un intermediario, il gestore dell'FCM richiede informazioni che gli consentano di gestire adeguatamente la liquidità e la concentrazione di investitori dell'FCM, e l'intermediario provvede a fornirle.
2. Il gestore dell'FCM assicura che
a) il valore delle azioni o quote detenute da un singolo investitore non superi in alcun momento il valore delle attività a scadenza giornaliera;
b) il riscatto da parte di un investitore non abbia un impatto rilevante sul profilo di liquidità dell'FCM.
Articolo 25
Prove di stress
1. Per ogni FCM sono messe in atto solide procedure per l'effettuazione di prove di stress che consentano di individuare possibili eventi o cambiamenti futuri delle condizioni economiche che potrebbero avere effetti negativi sull'FCM. Il gestore dell'FCM procede regolarmente a prove di stress ed elabora piani di azione relativi a diversi scenari possibili. Inoltre, nel caso degli FCM di tipo LVNAV, le prove di stress valutano per i diversi scenari la differenza tra il NAV costante per azione o quota e il NAV reale per azione o quota.
Le prove di stress sono basate su criteri obiettivi e tengono conto degli effetti di scenari gravi plausibili. Gli scenari delle prove di stress prendono in considerazione almeno i parametri di riferimento, tra cui i seguenti fattori:
a) le variazioni ipotetiche del livello della liquidità delle attività detenute nel portafoglio dell'FCM;
b) le variazioni ipotetiche del livello di rischio di credito delle attività detenute nel portafoglio dell'FCM, compresi gli eventi creditizi e di rating;
c) le fluttuazioni ipotetiche dei tassi di interesse;
d) i livelli ipotetici di riscatto;
d bis) l'ampliamento o la riduzione ipotetici degli scarti tra gli indici a cui sono legati i tassi di interesse dei titoli in portafoglio;
d ter) gli shock macrosistemici ipotetici che incidono sull'economia nel suo insieme.
2. Inoltre, nel caso degli FCM di tipo CNAV che investono in debito pubblicoe degli FCM di tipo CNAV al dettaglio, le prove di stress valutano per i diversi scenari la differenza tra il NAV costante per azione o quota e il NAV per azione o quota. In base agli esiti della prova di stress, il gestore dell'FCM elabora piani di recupero per i diversi scenari possibili. I piani di recupero sono approvati dalle autorità competenti.
▌
4. Le prove di stress sono effettuate con una frequenza stabilita dal consiglio di amministrazione ▌dell'FCM, dopo aver preso in considerazione l'adeguatezza e la ragionevolezza della frequenza alla luce delle condizioni di mercato e dei cambiamenti previsti del portafoglio dell'FCM. La frequenza è almeno trimestrale.
4 bis. Se le prove di stress evidenziano una vulnerabilità dell'FCM, il gestore dell'FCM prende provvedimenti per potenziarne la solidità, comprese azioni per rafforzare la liquidità o per migliorare la qualità delle attività dell'FCM, e informa immediatamente l'autorità competente circa le misure adottate.
5. Un'ampia relazione contenente i risultati delle prove di stress e una proposta di piano di azione sono sottoposte all'esame del consiglio di amministrazione ▌dell'FCM. Se necessario, il consiglio di amministrazione modifica il piano di azione proposto e approva il piano di azione definitivo. La relazione è conservata per almeno cinque anni.
▌
6. La relazione di cui al paragrafo 5 è presentata all'autorità competente dell'FCM. Le autorità competenti trasmettono la relazione all'AESFEM.
▌
Capo IV
Regole di valutazione e trattamento contabile
Articolo 26
Valutazione delle attività dell'FCM
1. Le attività dell'FCM sono valutate almeno su base giornaliera. Il risultato di tale valutazione è pubblicato quotidianamente sul sito web dell'FCM. Fatto salvo l'articolo 27, paragrafo 4, lettere a) e b), la valutazione è condotta da un terzo indipendente che si avvale dei metodi della valutazione in base ai prezzi di mercato o della valutazione in base ad un modello. Essa non è condotta dall'FCM stesso, né dal suo gestore di attività o dal suo promotore.
2. Fatto salvo l'articolo 27, paragrafo 4, lettera b), le attività dell'FCM sono valutate in base ai prezzi di mercato ogniqualvolta ciò sia possibile.
3. In caso di ricorso al metododella valutazione in base ai prezzi di mercato, la valutazione delle attività fa riferimento al livello denaro e lettera più prudente, a meno che l'ente possa liquidare alla media di mercato. In caso di ricorso al metodo della valutazione in base ai prezzi di mercato, sono utilizzati unicamente dati di mercato di qualità forniti da soggetti indipendenti riconosciuti, a condizione che non pregiudichino indebitamente il regolamento nello stesso giorno. La qualità dei dati di mercato è valutata sulla base di tutti gli elementi seguenti:
a) il numero e la qualità delle controparti;
b) il volume dell'attività sul mercato e il volume dei relativi scambi;
c) l'entità dell'emissione e la parte dell'emissione che l'FCM prevede di acquistare o di vendere.
4. Quando ▌non è possibile ricorrere al metodo della valutazione in base ai prezzi di mercato o quando i dati di mercato non sono di qualità sufficiente, le attività dell'FCM sono valutate in modo prudente utilizzando il metodo della valutazione in base ad un modello. Il modello stima con precisione il valore intrinseco dell'attività, sulla base degli elementi chiave aggiornati in appresso:
a) il volume dell'attività sul mercato e il volume dei relativi scambi;
b) l'entità dell'emissione e la parte dell'emissione che l'FCM prevede di acquistare o di vendere;
c) il rischio di mercato, il rischio di tasso di interesse e il rischio di credito connessi all'attività.
In caso di ricorso al metodo della valutazione in base ad un modello, non si utilizza il metodo della valutazione al costo ammortizzato.
In caso di ricorso al metodo della valutazione in base ad un modello, si possono utilizzare soltanto dati sui prezzi forniti da soggetti indipendenti riconosciuti e la metodologia di determinazione del prezzo del modello è soggetta all'approvazione dell'autorità competente dell'FCM.
5. In deroga ai paragrafi da 1 a 4, le attività dell'FCM di tipo CNAV che investe in debito pubblico e dell'FCM di tipo CNAV al dettaglio possono essere valutate ▌utilizzando il metodo del costo ammortizzato ai fini della valutazione delle attività.
Articolo 27
Calcolo del NAV per azione o quota
1. Fatto salvo l'articolo 2, punto 13 ter,il NAV reale per azione o quota è calcolato come la differenza tra la somma di tutte le attività dell'FCM e la somma di tutte le passività dell'FCM ed è valutato utilizzando il metodo della valutazione in base ai prezzi di mercato o il metodo della valutazione in base ad un modello, e tale importo è diviso per il numero di quote o azioni in essere dell'FCM.
Il primo comma si applica a tutti gli FCM, ivi compresi gli FCM di tipo LVNAV, quelli di tipo CNAV che investono in debito pubblico e quelli di tipo CNAV al dettaglio.
2. Il NAV reale per azione o quota è arrotondato al punto base più vicino o ad un valore equivalente se il NAV è pubblicato in un'unità monetaria.
3. Il NAV reale per azione o quota dell'FCM è calcolato almeno giornalmente.
4. Oltre a calcolare il NAV reale per azione o quota in conformità dei paragrafi da 1 a 3, l'FCM di tipo LVNAV può altresì presentare un NAV costante per quota o azione, a condizione che siano rispettate tutte le condizioni seguenti:
a) viene utilizzato il metodo del costo ammortizzato per la valutazione delle attività con vita residua al di sotto dei 90 giorni; tutte le attività con vita residua superiore ai 90 giorni sono valutate in base ai prezzi di mercato o in base ad un modello;
b) ai fini della valutazione le attività sono arrotondate al secondo decimale, purché il NAV costante per azione o quota non si scosti dal relativo NAV reale di oltre 20 punti base, e, in seguito, al quarto decimale;
c) si rimborsa o si sottoscrive al NAV costante per azione o quota, purché quest'ultimo non si scosti dal relativo NAV reale di oltre 20 punti base;
d) si rimborsa o si sottoscrive al NAV costante per azione o quota, il quale è arrotondato al quarto decimale, oppure a un decimale inferiore qualora il NAV costante si scosti dal NAV reale di oltre 20 punti base;
e) prima della conclusione del contratto i potenziali investitori sono avvertiti chiaramente per iscritto delle circostanze in cui il fondo non rimborsa o non sottoscrive più al NAV costante;
f) la differenza tra il NAV costante per azione o quota e il NAV reale per azione o quota è tenuta costantemente sotto controllo e pubblicata quotidianamente sul sito web dell'FCM.
5. Quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione svolge un riesame relativo all'impatto e all'attuazione del presente regolamento, che contempli altresì la frequenza dei meccanismi di salvaguardia impiegati di cui all'articolo 27, paragrafo 4, lettera d), e lo presenta al Parlamento europeo e al Consiglio.
Le autorizzazioni concesse agli LVNAV nell'ambito di applicazione del presente regolamento scadono cinque anni dopo l'entrata in vigore di quest'ultimo.
La Commissione valuta se il rischio sistemico così come qualsiasi altra minaccia alla stabilità finanziaria dell'interno sistema finanziario dell'Unione, o di una parte di esso, siano stati adeguatamente presi in considerazione dall'FCM di tipo LVNAV. In linea con i risultati del riesame in parola e dell'impatto sulla stabilità finanziaria, la Commissione formula proposte legislative in conformità del primo comma, valutando anche la possibilità di sopprimere il secondo comma.
▌
Articolo 28
Prezzo di emissione e prezzo di rimborso
1. Le azioni o quote dell'FCM,ad eccezione dell'FCM di tipo LVNAV soggetto all'articolo 27, paragrafo 4, sono emesse o rimborsate ad un prezzo pari al NAV per azione o quota dell'FCM.
2. In deroga al paragrafo 1, le azioni o quote dell'FCM di tipo CNAV al dettaglio e dell'FCM di tipo CNAV che investe in debito pubblico sono emesse o rimborsate ad un prezzo pari al NAV costante per azione o quota dell'FCM.
▌
Capo V bis
Obblighi specifici per gli FCM di tipo CNAV che investono in debito pubblico, gli FCM di tipo CNAV al dettaglio e gli FCM di tipo LVNAV
Articolo 34 bis
Obblighi aggiuntivi per gli FCM di tipo CNAV che investono in debito pubblico e gli FCM di tipo CNAV al dettaglio
L'FCM non utilizza il metodo del costo ammortizzato per la valutazione, né pubblica un NAV costante per azione o quota o arrotonda il NAV costante per azione o quota al punto percentuale più vicino o ad un valore equivalente se il NAV è pubblicato in un'unità monetaria, a meno che sia stato esplicitamente autorizzato come FCM di tipo CNAV che investe in debito pubblico o come FCM di tipo CNAV al dettaglio, o a meno che sia un FCM di tipo LVNAV soggetto all'articolo 27, paragrafo 4.
Articolo 34 ter
Commissioni di liquidità e restrizioni al riscatto per gli FCM di tipo CNAV che investono in debito pubblico, gli FCM di tipo CNAV al dettaglio e gli FCM di tipo LVNAV
1. Il gestore dell'FCM di tipo CNAV che investe in debito pubblico, dell'FCM di tipo CNAV al dettaglio oppure dell'FCM di tipo LVNAV istituisce, attua e applica in modo coerente una procedura di valutazione interna prudente, rigorosa, sistematica e costante al fine di stabilire le soglie di liquidità settimanale applicabili all'FCM. Nella gestione delle soglie di liquidità settimanale si applicano le seguenti procedure:
a) Ogniqualvolta la percentuale di attività a scadenza settimanale scende al di sotto del 30% delle attività complessive dell'FCM, il gestore e il consiglio di amministrazione dell'FCM rispettano la seguente procedura:
i) il gestore informa immediatamente il consiglio di amministrazione dell'FCM, il quale procede a una valutazione documentata della situazione al fine di determinare l'opportuna linea d'azione da intraprendere, tenendo presenti gli interessi degli investitori dell'FCM, e decide se applicare o meno una delle seguenti misure:
– commissioni di liquidità sui riscatti che riflettano adeguatamente il costo che l'FCM deve sostenere per reperire la liquidità e garantire che gli investitori che rimangono nel fondo non siano ingiustamente penalizzati qualora altri investitori riscattino le loro quote o azioni nel corso del periodo;
– restrizioni al riscatto che limitino la quantità di quote o azioni da rimborsare in qualsiasi giorno lavorativo al 10% delle quote o azioni dell'FCM per qualsiasi periodo non superiore a 15 giorni lavorativi;
– una sospensione dei riscatti per qualsiasi periodo di tempo non superiore a 15 giorni lavorativi; oppure
– nessun provvedimento immediato.
b) Ogniqualvolta la percentuale di attività a scadenza settimanale scende al di sotto del 10% delle attività complessive dell'FCM, il gestore e il consiglio di amministrazione dell'FCM rispettano la seguente procedura:
i) il gestore informa immediatamente il consiglio di amministrazione dell'FCM, il quale procede a una valutazione documentata della situazione al fine di determinare la linea d'azione opportuna da intraprendere, tenendo presenti gli interessi degli investitori dell'FCM, e decide se applicare o meno una delle seguenti misure:
– commissioni di liquidità sui riscatti che riflettano adeguatamente il costo che l'FCM deve sostenere per reperire la liquidità e garantire che gli investitori che rimangono nel fondo non siano ingiustamente penalizzati qualora altri investitori riscattino le loro quote o azioni nel corso del periodo;
– una sospensione dei riscatti per un periodo non superiore a 15 giorni lavorativi;
c) Dopo che il consiglio di amministrazione dell'FCM ha determinato la linea d'azione da intraprendere per ciascuna delle procedure di cui alle lettere a) e b), esso comunica tempestivamente i dettagli della decisione all'autorità competente dell'FCM.
Capo VI
Sostegno esterno
Articolo 35
Sostegno esterno
1. L'FCM ▌non riceve sostegno esterno ▌.
▌
3. Per sostegno esterno si intende il sostegno diretto o indiretto offerto da terzi, tra cui il promotore dell'FCM, mirante a o avente l'effetto di garantire la liquidità dell'FCM o stabilizzarne il NAV per azione o quota.
Il sostegno esterno comprende:
a) apporti di capitale da parte di terzi;
b) acquisto da parte di terzi delle attività dell'FCM a prezzo gonfiato;
c) acquisto da parte di terzi di quote o azioni dell'FCM al fine di fornirgli liquidità;
d) concessione all'FCM da parte di terzi di qualsiasi tipo di garanzia esplicita o implicita o lettera di sostegno;
e) ogni azione da parte di terzi mirante direttamente o indirettamente a mantenere il profilo di liquidità e il NAV per azione o quota dell'FCM.
▌
Capo VII
Obblighi di trasparenza
Articolo 37
Trasparenza
1. Gli investitori dell'FCM ricevono, almeno a cadenza settimanale, le seguenti informazioni:
a) il profilo di liquidità dell'FCM, compresa la percentuale cumulativa di investimenti a scadenza giornaliera e settimanale e il modo in cui è ottenuta la liquidità;
b) il profilo di credito e la composizione del portafoglio;
c) la WAM e la WAL dell'FCM;
d) la concentrazione cumulativa dei cinque principali investitori dell'FCM.
2. Oltre ad osservare gli obblighi di cui al paragrafo 1, gli FCM di tipo CNAV che investono in debito pubblico, quelli di tipo CNAV al dettaglio e quelli di tipo LVNAV comunicano ai relativi investitori le seguenti informazioni:
a) il valore totale delle attività;
b) la WAM e la WAL;
c) la scomposizione per scadenza;
d) la percentuale delle attività in portafoglio a scadenza giornaliera;
e) la percentuale delle attività in portafoglio a scadenza settimanale;
f) il rendimento netto;
g) il valore indicativo giornaliero al tasso di mercato al quarto decimale;
h) le informazioni relative alle attività detenute nel portafoglio dell'FCM, quali nome, paese, scadenza e tipo di attività (comprese le informazioni sulla controparte in caso di accordi di rivendita);
i) il NAV pubblicato sul proprio sito web.
3. L'FCM comunica periodicamente informazioni sulla percentuale del portafoglio complessivo che si compone di:
a) strumenti del mercato monetario emessi dal promotore dell'FCM;
b) se del caso, cartolarizzazioni emesse dal promotore dell'FCM;
c) se il promotore è un ente creditizio, depositi in contanti costituiti presso il promotore dell'FCM, nonché
d) esposizioni nei confronti del promotore dell'FCM quale controparte delle operazioni con strumenti derivati OTC.
4. Laddove il promotore dell'FCM investa in azioni o quote dell'FCM, il fondo comunica agli altri investitori dell'FCM l'importo totale investito dal promotore nell'FCM e, successivamente, li informa di qualsiasi variazione delle azioni o quote totali detenute.
▌
Articolo 38
Segnalazione alle autorità competenti
1. Per ogni FCM gestito il gestore trasmette almeno trimestralmente informazioni all'autorità competente dell'FCM. Il gestore fornisce, su richiesta, le informazioni anche all'autorità competente del gestore, se diversa dall'autorità competente dell'FCM.
2. Le informazioni comunicate ai sensi del paragrafo 1 comprendono gli elementi seguenti:
a) il tipo e le caratteristiche dell'FCM;
b) indicatori di portafoglio quali valore totale delle attività, NAV, WAM, WAL, scomposizione per scadenza, liquidità e rendimento;
▌
d) i risultati delle prove di stress;
e) informazioni sulle attività detenute in portafoglio dall'FCM:
i) le caratteristiche di ciascuna attività, quali nome, paese, categoria di emittente, rischio o scadenza e rating interni assegnati;
ii) il tipo di attività, comprese le coordinate della controparte in caso di derivati o di operazioni di acquisto con patto di rivendita;
f) informazioni sulle passività dell'FCM, compresi gli elementi seguenti:
i) il paese di stabilimento dell'investitore;
ii) la categoria di investitore;
iii) l'attività di sottoscrizione e di rimborso.
Se necessario e debitamente giustificato, le autorità competenti possono richiedere informazioni supplementari.
3. L'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire un modulo (template) per la trasmissione delle informazioni contenente tutte le informazioni di cui al paragrafo 2.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
4. Le autorità competenti comunicano all'AESFEM tutte le informazioni ricevute ai sensi del presente articolo, nonché ogni altra informazione scambiata con l'FCM o il suo gestore in virtù del presente regolamento. Dette informazioni sono trasmesse all'AESFEM entro 30 giorni dalla fine del trimestre di riferimento.
L'AESFEM raccoglie le informazioni e crea una banca dati centrale di tutti gli FCM stabiliti, gestiti o commercializzati nell'Unione. La Banca centrale europea ha diritto di accedere alla banca dati unicamente a fini statistici.
Capo VIII
Vigilanza
Articolo 39
Vigilanza delle autorità competenti
1. Le autorità competenti vigilano sul rispetto del presente regolamento su base continuativa. L'autorizzazione dell'FCM è ritirata in caso di violazione del divieto relativo al sostegno del promotore.
2. L'autorità competente dell'FCM è responsabile del rispetto delle disposizioni di cui ai capi da II a VII.
3. L'autorità competente dell'FCM è responsabile della vigilanza sul rispetto degli obblighi previsti dal regolamento o dai documenti costitutivi del fondo e degli obblighi previsti nel prospetto, che sono conformi al presente regolamento.
4. L'autorità competente del gestore è responsabile della vigilanza sull'adeguatezza dei meccanismi e dell'organizzazione predisposti dal gestore per conformarsi agli obblighi e alle norme in materia di costituzione e funzionamento di tutti gli FCM da esso gestiti.
5. Le autorità competenti controllano gli OICVM o i FIA stabiliti o commercializzati nel loro territorio per verificare che utilizzino la designazione di FCM o si presentino come FCM solo se rispettano il presente regolamento.
Articolo 40
Poteri delle autorità competenti
1. Alle autorità competenti sono conferiti tutti i poteri di vigilanza e di indagine necessari per l'esercizio delle loro funzioni conformemente al presente regolamento.
2. I poteri conferiti alle autorità competenti conformemente alla direttiva 2009/65/CE e alla direttiva 2011/61/UE sono esercitati anche in riferimento al presente regolamento.
Articolo 41
Poteri e competenze dell'AESFEM
1. All'AESFEM sono conferiti i poteri necessari per l'esercizio delle funzioni che le sono attribuite dal presente regolamento.
2. I poteri dell'AESFEM ai sensi della direttiva 2009/65/CE e della direttiva 2011/61/UE sono esercitati anche in relazione al presente regolamento e in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001.
3. Ai fini dell'applicazione del regolamento (UE) n. 1095/2010, il presente regolamento è incluso in ogni ulteriore atto giuridicamente vincolante dell'Unione che attribuisca compiti all'Autorità di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 42
Cooperazione tra autorità
1. L'autorità competente dell'FCM e l'autorità competente del gestore, se diversa, cooperano tra di loro e si scambiano informazioni ai fini dell'esercizio delle funzioni loro assegnate dal presente regolamento.
2. Le autorità competenti, incluse le autorità designate da uno Stato membro conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 e alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio(16) relativa agli enti creditizi nello Stato membro d'origine dell'FCM, il MVU e la BCE, e l'AESFEM collaborano per l'esercizio delle funzioni loro assegnate dal presente regolamento conformemente al regolamento (UE) n. 1095/2010.
3. Le autorità competenti,incluse le autorità designate da uno Stato membro conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 e alla direttiva 2013/36/UE relativa agli enti creditizi nello Stato membro d'origine dell'FCM, il MVU e la BCE, e l'AESFEM si scambiano tutte le informazioni e la documentazione necessarie per l'esercizio delle funzioni loro assegnate dal presente regolamento conformemente al regolamento (UE) n. 1095/2010, in particolare per identificare violazioni del presente regolamento e porvi rimedio.
Capo IX
Disposizioni finali
Articolo 43
Trattamento degli OICVM e dei FIA esistenti
1. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli OICVM o i FIA esistenti che investono in attività a breve termine e che hanno come obiettivi distinti o cumulativi l'offerta di rendimenti in linea con i tassi del mercato monetario o la preservazione del valore dell'investimento presentano domanda all'autorità competente corredata dei documenti e delle prove necessari per dimostrare la conformità alle disposizioni del presente regolamento.
▌
Articolo 44
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui agli articoli 13 e 19 è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.
3. La delega dei poteri di cui agli articoli 13 e 19 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 13 e 19 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 45
Riesame
Entro [tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione riesamina l'adeguatezza del presente regolamento dal punto di vista sia prudenziale che economico. In particolare, il riesame valuta l'opportunità di apportare modifiche al regime degli FCM di tipo CNAV al dettaglio, degli FCM di tipo CNAV che investono in debito pubblico e degli FCM di tipo LVNAV.Inoltre, in sede di riesame la Commissione
a) analizza l'esperienza acquisita nell'applicazione del presente regolamento, l'impatto sugli investitori, sugli FCM e sui gestori di FCM nell'Unione;
b) valuta il ruolo svolto dagli FCM nell'acquisto del debito emesso o garantito dagli Stati membri;
c) tiene conto delle caratteristiche specifiche del debito emesso o garantito dagli Stati membri e del ruolo svolto da tale debito nel finanziamento degli Stati membri;
d) tiene conto della relazione di cui all'articolo 509, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 575/2013;
e) tiene conto dell'evoluzione del quadro regolamentare a livello internazionale.
I risultati del riesame sono comunicati al Parlamento europeo e al Consiglio, accompagnati, se del caso, da opportune proposte di modifica.
Articolo 46
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all'articolo 61, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A8-0041/2015).
Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).
Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).
Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
Regolamento delegato (UE) n. … della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi.
Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).
Regolamento (UE) n. 462/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 146 del 31.5.2013, pag. 1).
Direttiva 2013/14/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 che modifica la direttiva 2003/41/CE, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali, la direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), e la direttiva 2011/61/UE, sui gestori di fondi di investimento alternativi, per quanto riguarda l’eccessivo affidamento ai rating del credito (GU L 145 del 31.5.2013, pag. 1).
Regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza (GU L 83 del 22.3.2013, pag. 1).
Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).
Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).
Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
Settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti consolidati (GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1).
Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 , sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE ( GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
Importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi non contemplate da alcun regime unionale specifico in materia di importazioni ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime unionale specifico in materia di importazioni (rifusione) (COM(2014)0345 – C8-0023/2014 – 2014/0177(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2014)0345),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0023/2014),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 10 dicembre 2014(1),
– visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi(2),
– vista la lettera del 13 novembre 2014 della commissione giuridica alla commissione per il commercio internazionale a norma dell'articolo 104, paragrafo 3, del suo regolamento,
– visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 18 febbraio 2015, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visti gli articoli 104 e 59 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A8-0016/2015),
A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta della Commissione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali;
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 29 aprile 2015 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2015/... del Parlamento europeo e del Consiglio che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime dell'Unione specifico in materia di importazioni (rifusione)
Stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio 2016 - Sezione I - Parlamento
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83k
Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sullo stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento europeo per l'esercizio 2016 (2015/2012(BUD))
– visto l'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(1), in particolare l'articolo 36,
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020(2),
– visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria(3), in particolare il punto 27,
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che modifica lo statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea(4),
– viste le sue risoluzioni del 23 ottobre 2013(5) e del 22 ottobre 2014(6) sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea rispettivamente per gli esercizi finanziari 2014 e 2015,
– vista la relazione del Segretario generale all'Ufficio di presidenza in vista della definizione del progetto preliminare di stato di previsione del Parlamento per l'esercizio 2016,
– visto il progetto preliminare di stato di previsione stabilito dall'Ufficio di presidenza il 27 aprile 2015,
– visto il progetto di stato di previsione redatto dalla commissione per i bilanci a norma dell'articolo 96, paragrafo 2, del regolamento del Parlamento,
– visti gli articoli 96 e 97 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0144/2015),
A. considerando che questa procedura è la prima procedura di bilancio completa che si svolge nella nuova legislatura e la terza procedura del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2014-2020;
B. considerando che nella riunione del 9 febbraio 2015 l'Ufficio di presidenza ha approvato gli orientamenti per il bilancio 2016 proposti dal Segretario generale; che tali orientamenti sono incentrati sul rafforzamento della capacità delle commissioni parlamentari di controllare l'esecutivo, in particolare per quanto riguarda gli atti delegati, gli investimenti nella sicurezza degli edifici del Parlamento e nella sicurezza informatica, nonché il supporto ai deputati, in particolare per quanto riguarda l'assistenza parlamentare;
C. considerando che il Segretario generale ha proposto un importo pari a 1 850 470 600 EUR per il progetto preliminare di stato di previsione del Parlamento per il 2016, il che rappresenta un aumento del 3,09% rispetto al bilancio 2015 e corrisponde al 19,51% della rubrica 5 del quadro finanziario pluriennale 2014-2020;
D. considerando che, nel contesto di un pesante onere del debito pubblico e del risanamento dei bilanci a cui gli Stati membri sono confrontati, il Parlamento dovrebbe dar prova di senso della responsabilità e di rigore in materia di bilancio, garantendo al contempo che siano stanziate risorse sufficienti che gli consentano di esercitare tutti i suoi poteri e di funzionare correttamente;
E. considerando la necessità di prendere comunque in considerazione determinati investimenti per rafforzare il ruolo istituzionale del Parlamento, nonostante lo scarso margine di manovra e la necessità di controbilanciare le economie realizzate in altri settori;
F. considerando che il massimale della rubrica 5 del QFP per il 2016 è fissato a 9 483 milioni di EUR a prezzi correnti;
G. considerando che il 24 marzo, il 14 aprile e il 15 aprile 2015 si sono tenute riunioni di concertazione tra le delegazioni dell'Ufficio di presidenza e della commissione per i bilanci;
Quadro generale e bilancio globale
1. si compiace della proficua collaborazione tra l'Ufficio di presidenza e la commissione per i bilanci instaurata nel corso dell'attuale procedura di bilancio e dell'accordo raggiunto in sede di concertazione;
2. prende atto degli obiettivi prioritari proposti dal Segretario generale per il 2016;
3. ricorda che, dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il bilancio del Parlamento ha sostenuto spese addizionali significative dovute ai seguenti sviluppi: il conferimento al Parlamento di un ruolo di vero e proprio colegislatore e il rafforzamento della politica immobiliare (2010-2012), l'adesione della Croazia, la Casa della storia europea (2013) e la creazione della Direzione generale dei Servizi di ricerca parlamentare (2014-2015); si compiace che il Parlamento abbia potuto compensare buona parte della sua spesa con i risparmi risultanti dalle riforme strutturali e organizzative, rendendo così necessari solo aumenti di bilancio moderati intorno al tasso di inflazione;
4. osserva che, nella scorsa legislatura, il Parlamento ha approvato una serie di priorità politiche che hanno dato luogo a moderati aumenti del bilancio o a risparmi; ritiene che il Parlamento neoeletto dovrebbe esaminare in modo approfondito l'attuazione di tali progetti pluriennali e decidere, su tale base, sulle proprie priorità politiche, incluse se del caso quelle negative; chiede, a tale riguardo, al Segretario generale di presentare una relazione di valutazione su tali progetti pluriennali, in tempo utile per la lettura del Parlamento che è prevista per l'autunno 2015;
5. ritiene che per il 2016 occorra accordare priorità al potenziamento dell'attività parlamentare, in particolare rafforzando l'attività legislativa del Parlamento come pure la sua capacità di controllo sull'esecutivo, nonché la sicurezza degli edifici del Parlamento e la sicurezza informatica;
6. è del parere che il Parlamento dovrebbe dare l'esempio, compiendo particolari sforzi per quanto riguarda il volume del suo bilancio e il tasso di aumento delle spese rispetto al 2015; sottolinea che il bilancio 2016 dovrebbe avere un impianto realistico ed essere conforme ai principi della disciplina di bilancio e della sana gestione finanziaria;
7. ritiene che occorra portare avanti le riforme strutturali e organizzative mirate a conseguire un'efficienza, una sostenibilità ambientale e un'efficacia maggiori attraverso un esame approfondito delle sinergie e dei risparmi possibili; rammenta che potrebbero essere realizzati risparmi sostanziali se si passasse da tre sedi (Bruxelles, Strasburgo, Lussemburgo) a una sede unica; sottolinea che questo processo dovrebbe essere condotto senza pregiudicare l'eccellenza legislativa del Parlamento, i suoi poteri di bilancio e di controllo, nonché la qualità delle condizioni di lavoro per i deputati, gli assistenti e il personale;
8. sottolinea che occorre garantire un livello di risorse sufficiente, al fine di consentire ai deputati di esercitare il loro mandato e al Parlamento di esercitare tutti i suoi poteri; sottolinea che le spese prescritte e obbligatorie necessarie per il 2016 devono essere coperte;
9. si compiace che la quota del bilancio del Parlamento sul totale della rubrica 5 del QFP si sia attestata, durante la passata legislatura, eccezion fatta per gli esercizi 2011 e 2014, al di sotto del 20%; è del parere che, anche nel 2016, la quota del bilancio del Parlamento dovrebbe essere mantenuta al di sotto di tale percentuale;
10. è del parere che l'aumento totale della spesa del bilancio del Parlamento per il 2016 rispetto al 2015 dovrebbe essere determinato dai due fattori seguenti:
i)
il tasso di aumento delle spese correnti, che non può superare l'1,6%;
ii)
il livello delle spese eccezionali necessarie nel 2016 per rafforzare la sicurezza degli edifici del Parlamento e la sicurezza informatica a Bruxelles, per un importo massimo di 15 milioni di EUR;
sottolinea che a tal fine si rendono necessari risparmi in altri settori;
11. accoglie positivamente l'accordo sui risparmi raggiunto tra le delegazioni della commissione per i bilanci e dell'Ufficio di presidenza alle riunioni di concertazione del 14 e 15 aprile 2015, rispetto al livello del progetto preliminare di stato di previsione inizialmente proposto dall'Ufficio di presidenza;
12. fissa il livello delle spese correnti/di funzionamento per l'esercizio 2016 a 1 823 648 600 EUR, che rappresenta un aumento dell'1,6% rispetto al bilancio 2015, e iscrive nel progetto di stato di previsione un importo pari a 15 milioni di EUR per coprire le spese eccezionali necessarie nel 2016 per rafforzare la sicurezza dei suoi edifici e Bruxelles e la sicurezza informatica del Parlamento;
13. chiede al Segretario generale e all'Ufficio di presidenza, approfittando di questa prima vera e propria procedura di concertazione sul bilancio del Parlamento nel quadro dell'ottava legislatura, di presentare una programmazione di bilancio a medio e lungo termine, unitamente ai documenti relativi alla procedura di definizione del bilancio per il 2017; chiede altresì al Segretario generale di indicare chiaramente la spesa relativa agli investimenti (edifici, acquisizioni, ecc.) nonché quella relativa al funzionamento del Parlamento e ai suoi obblighi statutari;
14. ricorda che il Parlamento, nel contesto della procedura di bilancio, ha la possibilità di adeguare le priorità di bilancio e che adotterà la decisione definitiva nell'autunno 2015;
Questioni specifiche
Priorità all'attività parlamentare
15. sottolinea che, a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, che ha conferito al Parlamento un ruolo di vero e proprio colegislatore, e considerando che uno dei compiti più importanti del Parlamento consiste nel controllo dell'esecutivo, è assolutamente essenziale porre l'accento sull'attività legislativa e di controllo dei deputati;
16. ritiene che, al fine di consolidare il ruolo del Parlamento, occorra rafforzare di conseguenza, laddove non sia già stato fatto, la capacità amministrativa delle segreterie delle commissioni parlamentari specializzate, attraverso riassegnazioni;
17. è convinto che, al fine di assicurare un adeguato sostegno ai deputati nello svolgimento delle loro attività parlamentari, sia necessario un nuovo equilibrio tra gli assistenti parlamentari accreditati e gli assistenti locali; chiede al Segretario generale di presentare quanto prima una proposta di decisione all'Ufficio di presidenza a tal fine; è del parere che, nel caso di una revisione delle norme attuali, dovrebbe essere previsto un periodo di transizione, e si attende che la decisione definitiva entri in vigore al più tardi nel luglio 2016;
18. sottolinea la necessità di una maggiore trasparenza per quanto riguarda l'indennità di spese generali dei deputati; invita l'Ufficio di presidenza del Parlamento a definire regole più precise per quanto concerne la contabilizzazione delle spese autorizzate nell'ambito di tale indennità, senza determinare costi aggiuntivi per il Parlamento;
19. ricorda che, conformemente all'articolo 130 del regolamento del Parlamento, la Conferenza dei presidenti procede, entro il luglio 2015, a una valutazione del sistema delle interrogazioni con richiesta di risposta scritta per quanto riguarda le interrogazioni supplementari; sottolinea che l'accento posto sulle statistiche dell'attività parlamentare non dovrebbe andare a scapito dell'effettiva attività legislativa dei deputati; chiede pertanto una revisione del sistema e invita l'autorità competente a:
–
limitare, per ciascun deputato, il numero delle interrogazioni parlamentari presentate in formato elettronico a un massimo di cinque interrogazioni al mese (senza tener conto dei coautori);
–
abolire la possibilità di presentare interrogazioni supplementari sotto forma di documento cartaceo depositato e firmato personalmente dal deputato interessato;
20. sottolinea che tale revisione dell'articolo 130 del regolamento del Parlamento che disciplina le interrogazioni con richiesta di risposta scritta può generare risparmi e limiterà l'onere amministrativo delle istituzioni europee, senza pregiudicare i poteri legislativi del Parlamento europeo; auspica che le norme rivedute siano applicabili a decorrere da gennaio 2016;
21. ritiene che il rinnovo del mobilio in tutti gli uffici dei deputati e del personale non rappresenti una priorità per il bilancio 2016;
Sicurezza
22. evidenzia che, nel contesto attuale, occorra accordare la massima priorità alla sicurezza degli edifici del Parlamento; sottolinea che il Parlamento dovrà adottare le nuove misure necessarie per rafforzare la sicurezza all'interno e all'esterno dei suoi edifici, pur continuando a essere una "casa aperta" per i cittadini europei, come pure la sicurezza informatica;
23. chiede, a tale riguardo, al Segretario generale di presentare alla commissione per i bilanci una valutazione globale delle misure di sicurezza adottate finora dal Parlamento e delle incidenze di bilancio di tali misure, successivamente alla decisione di internalizzare i servizi di sicurezza del Parlamento (decisione dell'Ufficio di presidenza del giugno 2012), e di illustrare le misure previste per rafforzare la sicurezza del Parlamento all'interno e all'esterno dei suoi edifici, come pure l'impatto di tali misure sul bilancio 2016; chiede informazioni sulle ripercussioni finanziarie degli accordi di cooperazione amministrativa interistituzionali nel settore della sicurezza;
Sicurezza informatica
24. è del parere che, in considerazione del crescente utilizzo delle apparecchiature e dei mezzi elettronici, occorra prestare una particolare attenzione alla sicurezza informatica, al fine di garantire il massimo livello di sicurezza possibile dei propri sistemi di informazione e comunicazione; ritiene che qualsiasi misura in questo settore debba essere basata su una chiara valutazione delle esigenze del Parlamento ed essere decisa nel contesto della procedura di bilancio;
Politica immobiliare
25. ricorda che la strategia immobiliare a medio termine, adottata dall'Ufficio di presidenza nel 2010, è attualmente in fase di revisione; invita il Segretario generale a presentare quanto prima, al più tardi entro l'agosto 2015, la nuova strategia immobiliare a medio termine alla commissione per i bilanci, prima della lettura del bilancio da parte del Parlamento nell'autunno 2015;
26. ribadisce la necessità di trattare con prudenza e in maniera trasparente gli investimenti di lungo periodo, come ad esempio i progetti immobiliari del Parlamento; insiste sulla necessità che la gestione dei costi e la programmazione e la supervisione dei progetti siano improntate al rigore; ribadisce la sua richiesta di un processo decisionale trasparente nel settore della politica immobiliare, basato su informazioni tempestive, tenendo conto dell'articolo 203 del regolamento finanziario;
27. invita i vicepresidenti competenti in materia a presentare alla commissione competente la nuova strategia immobiliare a medio termine come pure una relazione sullo stato di avanzamento dell'edificio KAD che includa le opzioni di finanziamento; deciderà, su tale base, durante la lettura del bilancio, in merito all'iscrizione del finanziamento dell'edificio KAD nel bilancio del Parlamento per il 2016 tenendo conto dei possibili risparmi sugli interessi;
28. rammenta che, grazie alla costruzione dell'edificio KAD, in futuro i pagamenti totali annui saranno nettamente inferiori alle spese di locazione per edifici analoghi;
Comunicazione
29. invita il Segretario generale a riferire alla commissione per i bilanci sulla valutazione della campagna di informazione sulle elezioni parlamentari del 2014 nonché sull'efficacia delle misure di comunicazione del Parlamento destinate al grande pubblico;
30. è fermamente convinto che il principale mandato dei deputati consista nell'attività legislativa; ritiene pertanto che a tal fine occorra accordare priorità alla comunicazione con il pubblico e gli altri soggetti interessati, potenziando le attrezzature tecniche e gli impianti per i mezzi di informazione, in considerazione dell'accresciuto interesse dei media, della crescente importanza dei media sociali e delle esigenze supplementari dei deputati durante le sedute plenarie ordinarie;
31. chiede all'Ufficio di presidenza di procedere a una valutazione indipendente del primo Evento europeo della gioventù prima di organizzarne un secondo;
Impronta ambientale del Parlamento
32. ribadisce che il Parlamento ha la responsabilità di operare in modo sostenibile; accoglie con favore gli sforzi compiuti per creare un ambiente di lavoro privo di supporti cartacei e le importanti attività realizzate grazie alla strategia EMAS; ritiene che il processo EMAS necessiti di un costante sostegno finanziario;
33. chiede una valutazione dei risultati dell'approccio volontario nella scelta della classe business per i voli a corto raggio;
Casa della storia europea
34. rileva che l'apertura della Casa della storia europea è prevista nel 2016; chiede al Segretario generale di presentare alla commissione per i bilanci, in tempo utile prima della lettura del Parlamento nell'autunno 2015, un aggiornamento della programmazione del bilancio per i prossimi cinque anni per quanto concerne le spese operative e di funzionamento previste per la Casa della storia europea a partire dalla sua apertura, ivi compreso il contributo della Commissione; rammenta che nella sezione III del bilancio 2014 dell'Unione è stata creata una nuova linea di bilancio 16 03 04 "Casa della storia europea" per il contributo della Commissione alle spese operative della Casa della storia europea;
Misure riguardanti il personale
35. sottolinea che nel 2016 occorre continuare a perseguire l'obiettivo della riduzione del personale del 5%, deciso nel quadro dell'accordo sul QFP 2014-2020; accoglie positivamente la conferma di non estendere la riduzione del personale al personale dei gruppi politici, che è pienamente in linea con le summenzionate risoluzioni del Parlamento sui bilanci 2014 e 2015;
36. rileva che per il 2016 si propone di sopprimere 57 posti nell'organigramma del Segretariato del Parlamento, il che consentirebbe di risparmiare circa 1,8 milioni di EUR, considerando che alcuni di questi posti sono attualmente vacanti e che i funzionari che occupano i posti restanti andranno in pensione o saranno riassegnati ad altre funzioni nel corso dell'esercizio; osserva altresì che si propone di sopprimere altri due posti nell'organigramma del Parlamento e di trasferirli alla Commissione in relazione a due progetti informatici interistituzionali gestiti dalla Commissione, e che di conseguenza saranno creati due posti nell'organigramma della Commissione per il 2016;
37. approva la proposta del Segretario generale di creare 25 nuovi posti per potenziare la DG SAFE, al fine di aumentare l'efficacia dei sistemi di sicurezza all'interno e all'esterno degli edifici del Parlamento, di migliorare la prevenzione antincendio, come pure di garantire un'adeguata protezione dei deputati, del personale e degli ospiti di alto livello presso gli edifici del Parlamento; chiede di conoscere il costo preciso di tali posti; ritiene tuttavia che le autorità belghe dovrebbero garantire il sistema di sicurezza all'esterno degli edifici del Parlamento;
38. accoglie con favore la proposta di rafforzare le segreterie delle commissioni parlamentari, affinché i deputati possano ricevere il sostegno necessario nello svolgimento della funzione di controllo, in particolare nelle commissioni parlamentari che trattano attualmente o tratteranno in futuro il maggior numero di atti di esecuzione e delegati; sottolinea che qualsiasi aumento dovrebbe essere realizzato attraverso riassegnazione;
39. prende atto, a tale proposito, che il Segretario generale propone la creazione di 20 nuovi posti al fine di rafforzare le segreterie delle commissioni parlamentari interessate (ECON, ENVI, ITRE, TRAN e LIBE);
40. invita il Segretario generale a presentare alla commissione per i bilanci una panoramica completa dell'evoluzione dei posti in seno al Parlamento, che indichi le modalità con le quali è stato finora perseguito l'obiettivo di riduzione del personale del 5% e con le quali tale obiettivo sarà raggiunto entro i tempi previsti, nonché il numero di posti nella tabella dell'organico che viene utilizzato come riferimento per realizzare tale obiettivo;
Considerazioni conclusive
41. stabilisce lo stato di previsione per l'esercizio 2016;
42. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e lo stato di previsione al Consiglio e alla Commissione.
Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea (COM(2013)0534 – 2013/0255(APP))
– vista la proposta di regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea (COM(2013)0534),
– vista la sua risoluzione del 12 marzo 2014 sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea(1),
– vista la proposta di direttiva relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (COM(2012)0363),
– vista la sua risoluzione del 23 ottobre 2013 sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro: raccomandazioni in merito ad azioni e iniziative da intraprendere(2),
– vista la proposta di regolamento che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) (COM(2013)0535),
– visti gli articoli 8 e 10 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, gli articoli 2, 6 e 7 del trattato sull'Unione europea e la carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
– vista la risoluzione del Consiglio del 30 novembre 2009 relativa a una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali,
– visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare gli articoli 86, 218, 263, 265, 267, 268 e 340,
– visto l'articolo 99, paragrafo 3, del suo regolamento,
– visti la relazione interlocutoria della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione giuridica (A8-0055/2015),
A. considerando che i dati raccolti e analizzati dalla Commissione hanno condotto all'individuazione di sospetta frode agli interessi finanziari dell'Unione per un valore che si aggira intorno ai 500 milioni di euro annui, anche se vi sono buone ragioni per ritenere che la cifra a rischio di frode potrebbe addirittura ammontare a 3 miliardi di euro annui;
B. considerando che il tasso di imputazioni è basso – assestandosi intorno al 31% negli otto anni dal 2006 al 2013 – rispetto al numero di raccomandazioni giudiziarie rivolte agli Stati membri dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF); che uno degli obiettivi della Procura europea (EPPO) è di colmare questa lacuna;
C. considerando che è possibile che taluni Stati membri agiscano con minore efficacia in quanto all'accertamento e al perseguimento delle frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, arrecando così danno ai contribuenti di tutti gli Stati membri che concorrono al bilancio dell'Unione;
D. considerando che nella risoluzione del 12 marzo 2014 il Parlamento invitava al Consiglio a coinvolgerlo ampiamente nella sua attività legislativa attraverso un flusso costante di informazioni e una consultazione senza soluzione di continuità;
E. considerando che la differenza tra giurisdizioni, tradizioni giuridiche e sistemi giudiziari e di applicazione della legge nei vari Stati membri non dovrebbe ostacolare o indebolire la lotta contro le frodi e la criminalità che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
F. considerando che il terrorismo è finanziato anche dalla criminalità organizzata, con gruppi criminali che raccolgono fondi attraverso la frode;
G. considerando che l'articolo 86 TFUE prevede un ampliamento delle attribuzioni della Procura europea alle forme gravi di criminalità aventi dimensione transfrontaliera; che tale possibilità può essere presa in considerazione dal Consiglio una volta istituita la Procura europea e resa correttamente operativa;
1. ribadisce la sua ferma volontà di realizzare le priorità necessarie all'istituzione della Procura europea e di individuare i principi e le condizioni in base a cui può dare la sua approvazione;
2. ribadisce il contenuto della sua precedente relazione interlocutoria, adottata nella risoluzione del 12 marzo 2014, e si propone di integrarlo e aggiornarlo seguendo gli ultimi sviluppi del dibattito in seno al Consiglio;
3. invita il Consiglio ad assicurare trasparenza e legittimità democratica tenendo il Parlamento pienamente informato e consultandolo regolarmente; sollecita il Consiglio a tenere in debito conto le sue opinioni, quale presupposto per assicurare l'approvazione dell'adozione del regolamento che istituisce la Procura europea;
4. rammenta che la Procura europea dovrebbe essere competente per i reati correlati alla frode a danno degli interessi finanziari dell'Unione; ricorda al riguardo che i pertinenti illeciti penali devono figurare nella proposta di direttiva relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (direttiva PIF); invita il Consiglio, pur riconoscendo i progressi compiuti dai colegislatori nei negoziati per l'adozione della direttiva PIF, a rinnovare i suoi sforzi ai fini di un accordo su quest'ultima per l'istituzione della Procura europea;
5. ritiene necessario un approccio innovativo per indagare, perseguire e portare in giudizio gli autori di frodi agli interessi finanziari dell'Unione, al fine di aumentare l'efficacia della lotta contro la frode, il tasso di recupero e la fiducia dei contribuenti nelle istituzioni dell'UE;
6. reputa fondamentale garantire la creazione di una Procura europea unica, forte e indipendente, in grado di indagare, perseguire e portare in giudizio gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, e ritiene che qualsiasi soluzione meno incisiva costituirebbe un costo per il bilancio dell'Unione;
Una Procura europea indipendente
7. sottolinea che la struttura della Procura europea dovrebbe essere del tutto indipendente dai governi nazionali e dalle istituzioni dell'UE e protetta da influenze e pressioni politiche; chiede pertanto apertura, obiettività e trasparenza nelle procedure di selezione e di nomina del procuratore capo europeo, dei suoi sostituti, dei procuratori europei e dei procuratori europei delegati; ritiene che, onde prevenire qualsiasi conflitto di interessi, l'incarico del Procuratore europeo debba essere a tempo pieno;
8. sottolinea l'importanza del suo coinvolgimento nelle procedure di nomina dei procuratori europei e suggerisce un concorso generale per i candidati che rispondono ai necessari criteri di integrità, professionalità, esperienza e competenze; ritiene che i procuratori europei dovrebbero essere nominati dal Consiglio e dal Parlamento di comune accordo sulla base di un elenco ristretto elaborato dalla Commissione, a seguito di una valutazione da parte di un gruppo indipendente di esperti scelti tra giudici, pubblici ministeri e avvocati di notoria competenza; il procuratore capo europeo dovrebbe essere nominato secondo la stessa procedura a seguito di un'audizione del Parlamento;
9. ritiene che i membri del Collegio dovrebbero essere revocati a seguito di una decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea, su richiesta del Consiglio, della Commissione, del Parlamento e/o del procuratore capo europeo;
10. sottolinea che gli Stati membri devono coinvolgere gli organismi giudiziari autonomi nazionali nelle procedure di nomina dei procuratori europei delegati, in conformità alle leggi e alle prassi nazionali;
11. accoglie con favore la disposizione contenuta nel testo del Consiglio riguardante la presentazione di una relazione annuale alle istituzioni dell'UE al fine di garantire una valutazione continua delle attività svolte dal nuovo organismo; chiede al Consiglio di garantire che la relazione annuale contenga, tra l'altro, informazioni dettagliate sulla disponibilità delle autorità nazionali a cooperare con la Procura europea;
Una chiara ripartizione delle competenze tra la Procura europea e le autorità nazionali
12. ritiene che le norme che disciplinano la ripartizione delle competenze tra la Procura europea e le autorità nazionali dovrebbero essere definite con chiarezza onde evitare qualsiasi incertezza o errore di interpretazione nella fase operativa: la Procura europea dovrebbe essere competente a investigare e perseguire i reati che costituiscono frodi agli interessi finanziari dell'Unione in base alla direttiva relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale; ritiene che la Procura europea dovrebbe innanzitutto stabilire, prima che le autorità nazionali avviino indagini proprie, se il caso rientri nelle proprie competenze, al fine di evitare l'inefficienza di indagini parallele;
13. insiste sul fatto che le autorità nazionali preposte alle indagini sui reati che possono rientrare nell'ambito di competenza della Procura europea dovrebbero essere tenute a informare quest'ultima in merito a tali indagini; ribadisce la necessità che la Procura europea goda del diritto di prendere in carico tali indagini qualora lo ritenga opportuno, così da garantire la sua indipendenza e la sua efficacia;
14. ribadisce che le attribuzioni della Procura europea dovrebbero essere estese a reati diversi da quelli che ledono gli interessi finanziari dell'Unione soltanto se cumulativamente:
a)
la specifica condotta costituisce contemporaneamente un reato che lede gli interessi finanziari dell'Unione e altri reati;
b)
i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione sono prevalenti e gli altri sono meramente accessori; e
c)
l'ulteriore azione e sanzione penale per gli altri reati non sarebbe più possibile se essi non fossero perseguiti e giudicati insieme ai reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
reputa anche che, in caso di disaccordo tra la Procura europea e le procure nazionali quanto all'esercizio delle competenze, la Procura europea dovrebbe decidere, a livello centrale, a chi competa investigare e perseguire i reati; ritiene inoltre che la determinazione della competenza, in conformità a tali criteri, dovrebbe essere sempre soggetta a controllo giurisdizionale;
Una struttura efficiente per la gestione efficace delle cause
15. deplora che gli Stati membri stiano vagliando l'opzione di una struttura collegiale, invece della struttura gerarchica inizialmente proposta dalla Commissione; ritiene a tal proposito che le decisioni relative all'esercizio dell'azione penale, alla scelta della giurisdizione competente, alla riassegnazione o all'archiviazione di un caso e al compromesso dovrebbero essere prese a livello centrale dalle camere;
16. sottolinea che le camere dovrebbero svolgere un ruolo di primo piano nelle indagini e nei procedimenti giudiziari, senza limitare le loro attività a semplici funzioni di coordinamento, ma piuttosto controllando l'operato dei procuratori delegati europei nel settore;
17. esprime preoccupazione per il collegamento automatico tra un procuratore europeo nell'ufficio centrale e una causa depositata presso il suo Stato membro, in quanto ciò potrebbe condurre a debolezze manifeste in termini di indipendenza dei procuratori e di distribuzione uniforme delle cause;
18. chiede pertanto un'organizzazione razionale del carico di lavoro della Procura europea a livello centrale; rileva, a tale proposito, che il sistema di assegnazione delle cause tra le camere dovrebbe seguire criteri predeterminati e oggettivi; suggerisce inoltre che in una fase successiva potrebbe essere prevista una specializzazione specifica delle camere;
19. è convinto che le conoscenze, l'esperienza e le competenze necessarie riguardo ai sistemi nazionali di applicazione della legge saranno garantite anche dal personale della Procura europea in forza nell'ufficio centrale;
Misure investigative e ammissibilità delle prove
20. invita il legislatore a garantire procedure snelle affinché la Procura europea ottenga l'autorizzazione a mettere in atto misure investigative nei casi transfrontalieri, in conformità della legge degli Stati membri in cui è attuata la misura in questione; rammenta che i colegislatori hanno concordato criteri per la richiesta di misure investigative da parte degli Stati membri in base al principio del reciproco riconoscimento nella direttiva 2014/41/UE relativa all'ordine europeo di indagine penale; ritiene che si dovrebbero applicare i medesimi criteri alle misure investigative che necessitano dell'autorizzazione della Procura europea, in particolare per quanto riguarda i motivi di rifiuto;
21. invita il Consiglio a garantire l'ammissibilità delle prove raccolte dalla Procura europea, nel pieno rispetto per la legislazione europea e nazionale pertinente, in tutta l'Unione, in quanto elemento cruciale per assicurare l'efficacia delle azioni penali, conformemente all'articolo 6 TUE, alla carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e alla convenzione europea dei diritti dell'uomo;
22. ribadisce la necessità che la Procura europea raccolga tutte le prove pertinenti, sia a carico che a discarico; insiste inoltre sull'esigenza, in qualunque indagine intrapresa dalla Procura europea, di garantire all'indagato o imputato determinati diritti relativi alle prove, in particolare:
a)
l'indagato o imputato dovrebbe godere del diritto di sottoporre prove al vaglio della Procura europea;
b)
l'indagato o imputato dovrebbe godere del diritto di chiedere alla Procura europea di raccogliere tutte le prove utili alle indagini, comprese la nomina di esperti e l'audizione di testimoni;
23. ritiene che, in considerazione della possibile compresenza di più giurisdizioni per i reati transfrontalieri di competenza della Procura europea, sia fondamentale garantire che i procuratori europei, i procuratori europei delegati e le procure nazionali rispettino appieno il principio del ne bis in idem con riferimento alle azioni penali per reati di competenza della Procura europea;
Accesso al controllo giurisdizionale
24. afferma che il diritto al controllo giurisdizionale dovrebbe essere costantemente difeso in relazione all'attività della Procura europea e riconosce altresì la necessità che quest'ultima operi in modo efficace; ritiene pertanto che tutte le decisioni prese dalla Procura dovrebbero essere soggette a controllo giurisdizionale dinanzi alla corte competente; sottolinea che le decisioni prese dalle camere, come la scelta del foro per l'azione penale, l'archiviazione o riassegnazione di un caso o il compromesso, dovrebbero essere soggette a controllo giurisdizionale dinanzi alle corti dell'Unione;
25. ritiene che, ai fini del controllo giurisdizionale di tutte le misure investigative e di altre misure procedurali adottate nell'esercizio dell'azione penale, la Procura europea dovrebbe essere considerata un'autorità nazionale dinanzi alle corti competenti degli Stati membri;
Tutela giuridica coerente per indagati e imputati
26. ricorda che la nuova Procura dovrebbe svolgere le sue attività nel pieno rispetto dei diritti degli indagati o imputati sanciti dall'articolo 6 TUE, dall'articolo 16 TFUE e dalla carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché dalle misure legislative già adottate a livello di Unione sui diritti procedurali di indagati e imputati in procedimenti penali e sulla protezione dei dati personali;
27. sostiene che la futura direttiva sul patrocinio dovrebbe applicarsi in egual modo a tutti gli indagati e imputati che sono sotto inchiesta o perseguiti dalla Procura europea; invita gli Stati membri, in assenza di una direttiva UE, a garantire l'effettivo accesso al patrocinio in conformità con le leggi nazionali in materia;
28. sottolinea che tutti gli indagati e imputati che sono sotto inchiesta o perseguiti dalla Procura europea hanno diritto alla tutela dei loro dati personali; pone l'accento al riguardo sul fatto che il trattamento di dati personali a opera della Procura europea deve essere soggetto al regolamento (CE) n. 45/2001; evidenzia che eventuali disposizioni specifiche sulla protezione dei dati contenute nel regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea possono soltanto integrare ed elaborare ulteriormente le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 45/2001, e solo nella misura del necessario;
29. ribadisce la sua ferma volontà di istituire una Procura europea e di procedere alla riforma di Eurojust, come anticipato dalla Commissione in entrambe le proposte; chiede alla Commissione di riadeguare le stime sull'impatto di bilancio della struttura collegiale; chiede chiarimenti sulle relazioni tra Eurojust, Procura europea e OLAF, al fine di differenziare i loro rispettivi ruoli nella protezione degli interessi finanziari dell'UE; invita il Consiglio e la Commissione a esaminare la possibilità di un approccio integrato più incisivo da parte di queste agenzie, al fine di rendere più efficaci le indagini;
o o o
30. esorta il Consiglio a seguire queste raccomandazioni e sottolinea che le condizioni summenzionate sono fondamentali ai fini dell'approvazione da parte del Parlamento del progetto di regolamento del Consiglio;
31. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
– vista l'interrogazione alla Commissione sulla strategia in materia di alcol (O-000008/2015 – B8-0108/2015),
– visto il regolamento (UE) n. 282/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, sulla istituzione del terzo programma d'azione dell'Unione in materia di salute (2014-2020) e che abroga la decisione n. 1350/2007/CE(1),
– vista la sua risoluzione dell'8 marzo 2011 sulla riduzione delle disuguaglianze sanitarie nell'UE(2),
– visto l'articolo 168 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che stabilisce che l'Unione si limita a completare le politiche degli Stati membri in materia di sanità pubblica,
– vista la relazione annuale 2011 della piattaforma d'azione europea per l'alimentazione, l'attività fisica e la salute,
– vista la sua risoluzione del 5 settembre 2007 su una strategia comunitaria volta ad affiancare gli Stati membri nei loro sforzi per ridurre i danni derivanti dal consumo di alcol(3),
– viste le conclusioni del Consiglio "Occupazione, politica sociale, salute e consumatori" dell'1-2 dicembre 2011 sul tema "Colmare i divari esistenti in materia di sanità all'interno dell'UE attraverso un'azione concertata volta a promuovere stili di vita sani",
– visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando che in alcuni Stati membri l'abuso di alcol è la seconda causa di malattia correlata allo stile di vita e che la dipendenza dall'alcol rappresenta un fattore di rischio per oltre 60 malattie croniche, tra cui le malattie epatiche da alcol, le forme di pancreatite cronica legate all'abuso di alcol e quasi tutte le altre malattie dell'apparato digerente, il cancro, il diabete, le malattie cardiovascolari, l'obesità, il disturbo dello spettro fetale alcolico e patologie neuropsichiatriche come la dipendenza da alcol;
B. considerando che le autorità competenti degli Stati membri sono più preparate a definire politiche individuali mirate per prevenire l'abuso di alcol;
C. considerando che vi è un nesso di causalità tra l'abuso di alcol e una serie di disordini mentali e comportamentali e altre lesioni e malattie non trasmissibili;
D. considerando che i costi sociali direttamente e indirettamente imputabili all'abuso di alcol sono stati stimati a 155,8 miliardi di EUR in Europa nel 2010, la maggior parte dei quali (82,9 miliardi di EUR) non riguardano il sistema sanitario;
E. considerando che, ogni anno, l'abuso di alcol causa la morte di 3,3 milioni di persone in tutto il mondo, una cifra che rappresenta il 5,9 % dei decessi; che il 25 % circa dei decessi nella fascia d'età 20-39 è attribuibile all'abuso di alcol; che tali decessi sono spesso la conseguenza di incidenti, violenze o patologie epatiche;
F. considerando che all'incirca tra cinque e nove milioni di minori vivono in famiglie che risentono degli effetti negativi del consumo di alcol;
G. considerando che non tutto il consumo di alcol ha le stesse conseguenze, dato che dipende molto dalle abitudini di consumo, compresi il tipo di bevanda e le modalità di consumo; che le abitudini e le tendenze di consumo variano notevolmente tra le regioni dell'Unione europea, con abitudini di consumo subregionali ed effetti sulla salute significativi legati a un consumo nocivo di alcol in tutta l'UE; che le variazioni sociali, culturali, geografiche ed economiche nei paesi dell'UE rendono necessaria una distinzione tra le diverse abitudini e tendenze di consumo;
H. considerando che una politica di riduzione dei danni causati dall'alcol e di sostegno al consumo responsabile di alcol adeguata alle specificità territoriali avrebbe come effetto la riduzione delle spese sanitarie e sociali connesse agli effetti diretti e indiretti dei danni causati dall'alcol, quali la dipendenza dall'alcol, le patologie croniche, la mortalità e la violenza domestica, nonché un calo dei costi connessi al consumo di alcol; che una politica di riduzione dei danni causati dall'alcol non dovrebbe riguardare solo il settore sanitario ma anche le parti interessate, comprese le associazioni a sostegno delle persone affette da alcolismo, e dovrebbe essere pienamente coerente con il principio di sussidiarietà e di tutela della salute in tutte le politiche, garantendo al contempo considerevoli miglioramenti in termini di salute pubblica;
I. considerando che l'abuso e l'uso dannoso di alcol possono portare a dipendenza dall'alcol, che va affrontata con maggiore attenzione e sostegno all'interno dei sistemi sanitari nazionali degli Stati membri;
J. considerando che occorre sottolineare che alcuni gruppi tendono ad adottare maggiori comportamenti scorretti riguardo al consumo di alcol, per esempio i giovani; che le morti dovute all'alcol sono circa il 25 % di tutte le morti tra i giovani uomini di età compresa tra i 15 e i 29 anni e il 10 % tra le giovani donne; che il consumo eccessivo di alcol presso i giovani è una pratica che si sta diffondendo negli Stati membri con modalità particolari di consumo quali il binge drinking; che, di norma, il fegato di un uomo smaltisce l'alcol con una velocità notevolmente superiore a quello di una donna, il che significa che le donne diventano alcoliste croniche molto più rapidamente e assumendo minori quantità di alcol;
K. considerando che i danni legati all'alcol tendono a essere collegati a una serie di fattori quali il livello socioeconomico, il contesto culturale e le abitudini di consumo, l'influenza dei genitori e delle persone vicine, nonché il grado e il livello di attuazione e di applicazione di politiche adeguate in tale settore; che le vulnerabilità all'interno di una società possono talvolta essere tanto diverse quanto le vulnerabilità tra diverse società;
L. considerando che in alcune regioni d'Europa la produzione artigianale di bevande alcoliche è un elemento cardine del turismo locale;
M. considerando che la pubblicità e il marketing incidono sul livello di consumo dell'alcol, in particolare tra i giovani; che l'attuazione della direttiva 2010/13/UE sui servizi di media audiovisivi è fondamentale per la tutela efficace dello sviluppo fisico, mentale e morale dei bambini e dei minori; che esiste una correlazione tra iniziare a bere in età precoce e la probabilità di incorrere in problemi legati all'alcol in età adulta; che gli strumenti più efficaci per prevenire il consumo eccessivo di alcol da parte dei giovani sono l'educazione, l'informazione e le campagne di prevenzione; che è pertanto opportuno che la Commissione inizi immediatamente a definire una nuova strategia europea in materia di alcol per contribuire a limitarne il consumo eccessivo e che l'opinione pubblica sia informata tramite una campagna di sensibilizzazione riguardante gli effetti negativi sulla salute provocati dal consumo di alcol;
N. considerando che l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) sottolinea la necessità di acquisire maggiori conoscenze e adottare ulteriori provvedimenti in merito a questioni quali la relazione tra il consumo di alcol e il nascituro, il consumo di alcol tra gli anziani, gli impatti sulle persone socialmente svantaggiate e l'esclusione sociale legata all'abuso di alcol;
O. considerando che esistono diverse abitudini e tendenze di consumo dell'alcol in seno all'Unione europea, che si riflettono anche localmente, in ragione in particolare delle variazioni sociali, culturali, geografiche ed economiche e che comportano atteggiamenti diversi verso il consumo di alcol;
P. considerando che occorre operare una distinzione chiara tra consumo responsabile e consumo nocivo di alcol; che il consumo responsabile di alcol è compatibile con uno stile di vita sano;
Q. considerando che circa un incidente stradale su quattro è dovuto a guida in stato di ebbrezza e che almeno 5 200 persone muoiono ogni anno nell'UE in incidenti stradali legati al consumo di alcol; che la guida in stato di ebbrezza resta la seconda principale causa di incidenti mortali sulle strade dell'UE;
R. considerando che molti cittadini dell'UE, in particolare i giovani, non sono sufficientemente informati sui rischi che il consumo nocivo e la dipendenza da alcol comportano per la salute e che la prevenzione e la sensibilizzazione sono pertanto fondamentali nell'ambito della nuova strategia europea in materia di alcol; che la diagnosi precoce e la consulenza rivolta a persone con abitudini dannose di consumo di alcol si sono dimostrate efficaci; che esistono ampi margini di miglioramento per quanto riguarda la protezione dei minori dalla pubblicità di bevande alcoliche;
S. considerando che il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002(4), conclude che gli alimenti non sono considerati sicuri se ritenuti dannosi per la salute;
T. considerando che le abitudini nel consumo di alcol variano a seconda della fascia d'età e non sono state finora esaminate adeguatamente;
U. considerando che il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori(5) ha escluso le bevande con contenuto alcolico superiore all'1,2 % in volume da due delle sue disposizioni, ovvero l'elenco degli ingredienti e i requisiti di etichettatura nutrizionale; che la natura dei rischi legati all'alcol esige, tuttavia, un'informazione esaustiva sulle bevande alcoliche;
V. considerando che, conformemente al regolamento (UE) n. 1169/2011, la Commissione era tenuta a produrre entro dicembre 2014 una relazione tesa a valutare se le bevande alcoliche debbano essere assoggettate in futuro all'obbligo di fornire informazioni sul valore energetico, precisando i motivi che giustificano eventuali deroghe, oltre a una proposta legislativa, se del caso, che stabilisca le regole relative all'elenco di ingredienti o alla dichiarazione nutrizionale obbligatoria per tali prodotti;
W. considerando che la strategia dell'UE in materia di alcol si è rivelata efficace nel sostenere le misure degli Stati membri volte a ridurre i danni provocati dall'alcol, in particolare mediante la condivisione delle migliori prassi in ambiti quali la protezione dei giovani, la riduzione degli incidenti stradali legati all'abuso di alcol, la sensibilizzazione sul consumo di alcol e la creazione di una base di dati e un monitoraggio comuni a livello UE, nonché nel rafforzare il coordinamento tra la Commissione e gli Stati membri, il che ha portato all'elaborazione, da parte del Comitato per le politiche e le azioni nazionali in materia di alcol, di un piano d'azione sul consumo di alcol tra i giovani e l'assunzione occasionale e smodata di alcol (2014-2016);
X. considerando che il coinvolgimento di un'ampia gamma di parti interessate all'interno e all'esterno del Forum europeo "Alcol e salute" ha favorito l'elaborazione di azioni concrete e misurabili per la riduzione dei danni derivanti dall'abuso di alcol a livello locale in tutta l'Unione europea;
Y. considerando che il terzo programma d'azione dell'Unione in materia di salute (2014-2020) promuove l'adozione delle migliori prassi convalidate per misure di prevenzione efficaci sotto il profilo dei costi incentrate sui principali fattori di rischio, tra cui l'abuso di alcol;
Z. considerando che la valutazione esterna della strategia effettuata nel 2012 ha confermato la pertinenza e l'utilità dell'approccio della strategia esistente e le sue priorità tematiche;
1. osserva che nella riunione del Comitato per le politiche e le azioni nazionali in materia di alcol tenutasi il 22 ottobre 2013, la Commissione ha annunciato l'intenzione di lavorare in stretta cooperazione con gli Stati membri al fine di elaborare un piano d'azione europeo per la riduzione dei danni causati dall'alcol; prende atto dell'adozione, nel settembre 2014, di un piano d'azione sul consumo di alcol tra i giovani e l'assunzione occasionale e smodata di alcol (binge drinking) (2014-2016) e invita la Commissione a monitorarne l'attuazione da parte degli Stati membri;
2. invita la Commissione a fornire orientamenti in materia di lotta ai danni causati dall'alcol e a continuare a sostenere le autorità competenti degli Stati membri laddove ciò apporti valore aggiunto, rispettando al contempo i principi di sussidiarietà e di proporzionalità;
3. sottolinea che la riduzione dei problemi socioeconomici e per la salute e la sicurezza causati dall'alcol richiederebbe interventi sul grado, sulle abitudini e sui contesti del consumo di alcol, nonché sui relativi determinanti sociali più ampi, ad esempio tramite misure educative e il lancio di campagne informative;
4. invita la Commissione ad avviare immediatamente i lavori sulla nuova strategia dell'UE in materia di alcol (2016-2022), con i medesimi obiettivi, per aggiornare il quadro regolamentare e sostenere i governi nazionali affinché si occupino dei danni derivanti dall'alcol, promuovere il monitoraggio e la raccolta di dati affidabili, incoraggiare la prevenzione, la promozione e l'educazione in materia di salute, le diagnosi precoci, un migliore accesso alle cure e un sostegno continuativo alle persone colpite e alle loro famiglie, anche con programmi di consulenza, ridurre gli incidenti stradali provocati da guida in stato di ebbrezza e operare una migliore differenziazione all'interno delle abitudini di consumo e dei comportamenti e atteggiamenti verso il consumo di alcol;
5. ritiene che l'attuale strategia dell'UE che sostiene gli Stati membri nell'affrontare i danni derivanti dal consumo di alcol debba essere rinnovata mantenendo sostanzialmente il medesimo formato e gli stessi obiettivi, ovvero affrontare i danni derivanti dal consumo di alcol a livello di Stati membri, essere orientata all'azione e promuovere un approccio partecipativo che coinvolga numerosi soggetti interessati;
6. esorta la Commissione a produrre immediatamente la relazione prevista entro dicembre 2014 dal regolamento (UE) n. 1169/2011, tesa a valutare se le bevande alcoliche debbano essere assoggettate in futuro all'obbligo di fornire informazioni relative agli ingredienti e alle qualità nutrizionali, tenendo conto, in particolare, dell'impatto sulle PMI e sulla produzione artigianale;
7. esorta la Commissione a chiedere immediatamente all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) di rivalutare l'uso dell'acetaldeide come sostanza aromatizzante nelle bevande alcoliche e non alcoliche;
8. sottolinea la necessità di indicare chiaramente e al più presto sulle etichette almeno il contenuto calorico delle bevande alcoliche, e chiede alla Commissione di presentare la corrispondente proposta legislativa al più tardi nel 2016;
9. invita la Commissione ad avviare immediatamente i lavori su una nuova strategia dell'UE in materia di alcol per il periodo 2016-2022, tenendo conto del piano d'azione del Comitato per le politiche e le azioni nazionali in materia di alcol e delle conclusioni della valutazione indipendente della strategia dell'UE sui danni derivanti dal consumo di alcol, al fine di rendere permanenti i risultati raggiunti finora e continuare a sostenere i governi nazionali nel far fronte ai danni derivanti dal consumo di alcol nel lungo periodo;
10. sottolinea che la complementarità tra la legislazione e i codici di condotta per tutelare i minori dalle conseguenze negative del consumo pericoloso di alcol è necessaria per garantire una protezione efficace dei minori; invita gli Stati membri a imporre il rigido rispetto della legislazione nazionale vigente sui limiti di età per il consumo di alcol e a valutare la necessità di ulteriori requisiti giuridici vincolanti per garantire una protezione efficace dei minori;
11. invita gli Stati membri ad attuare politiche e a erogare cure nell'ambito dei sistemi sanitari nazionali per ridurre la dipendenza dall'alcol;
12. invita gli Stati membri a intensificare gli sforzi per informare i cittadini, in particolare i minori e le donne in gravidanza, in merito agli effetti nocivi del consumo di alcol e, se del caso, a legiferare di conseguenza;
13. riconosce le differenze nelle abitudini di consumo tra gli Stati membri e gli aspetti culturali del consumo responsabile di alcol;
14. sottolinea la necessità di una campagna informativa a livello di UE che inviti le donne in gravidanza a non consumare alcol, e chiede alla Commissione di esaminare gli effetti dell'etichettatura a tal proposito e di presentare una proposta legislativa corrispondente al più tardi nel 2016;;
15. esorta gli Stati membri, che sono in primo luogo responsabili di elaborare, attuare e valutare le politiche di salute pubblica volte a ridurre il consumo nocivo di alcol, a introdurre regolamentazioni severe in materia di commercializzazione delle bevande alcoliche, in particolare ai minori;
16. invita la Commissione a valutare l'opportunità di un'etichettatura a livello di UE che metta in guardia i consumatori in merito ai pericoli della guida in stato di ebbrezza;
17. invita la Commissione a valutare e, se necessario, riformare il ruolo e il funzionamento del Forum europeo "Alcol e salute", onde garantire che l'adesione sia realmente rappresentativa, in modo equilibrato, di tutte le parti interessate, con un'adeguata rappresentanza degli operatori economici e delle ONG, e ad adoperarsi per incoraggiare e sostenere la loro partecipazione al Forum e il loro impegno a elaborare azioni concrete ed efficaci per ridurre i danni derivanti dal consumo di alcol e a sostenere azioni mirate che siano pertinenti a livello nazionale, regionale e locale;
18. invita la Commissione a introdurre ulteriori miglioramenti operativi nell'attuale processo di attuazione della strategia dell'UE, quali estendere la partecipazione al Forum a tutte le parti interessate, intensificare l'interazione con il Comitato per le politiche e le azioni nazionali in materia di alcol a livello dell'UE, promuovere le buone pratiche per definire, monitorare e valutare gli impegni, raccogliere indicatori migliori in grado di restituire un quadro obiettivo, aggiornato e realistico delle abitudini di consumo e dei danni derivanti dal consumo di alcol nonché sostenere azioni mirate che siano pertinenti a livello locale, nel pieno rispetto delle norme fondamentali dei trattati UE;
19. sottolinea che la nuova strategia UE in materia di alcol non deve definire nuovi obiettivi, ma piuttosto sostenere quelli già concordati nell'ambito del piano di azione europeo dell'OMS per il periodo 2012-2020 volto a ridurre il consumo nocivo di alcol;
20. osserva che una nuova strategia dell'UE può essere preziosa nell'offrire agli Stati membri delle possibilità d'intervento basate su dati concreti, considerato che spetta alle autorità nazionali, regionali e locali utilizzare l'approccio più adatto per ridurre i danni derivanti dal consumo di alcol; esorta la Commissione a continuare a svolgere un ruolo significativo nel promuovere la buona ricerca e la condivisione degli elementi di conoscenza;
21. ribadisce l'importanza di un forte impegno politico da parte della Commissione, del Parlamento, del Consiglio e degli Stati membri volto a intensificare gli sforzi per prevenire i danni derivanti dal consumo di alcol e dare una risposta politica adeguata, basata su dati concreti, che tenga conto dei problemi sanitari gravi e diversificati e delle ripercussioni socioeconomiche che i danni derivanti dal consumo di alcol comportano, nonché delle sue interrelazioni con altri fattori di rischio;
22. ricorda l'importanza di obiettivi strategici misurabili e rigorosi, nonché di adeguati meccanismi pluriennali per monitorare i progressi realizzati, al fine di assicurare un'attuazione efficace della strategia negli Stati membri; sottolinea la necessità di monitorare l'attuazione della legislazione nazionale in materia di alcol;
23. invita la Commissione e gli Stati membri ad adoperarsi attivamente per migliorare gli indicatori, la raccolta affidabile, la comparabilità e l'analisi tempestiva dei dati relativi al consumo di alcol e alle sue conseguenze sanitarie e sociali, a stanziare risorse sufficienti per ridurre gli oneri dovuti all'abuso di alcol e i costi diretti e indiretti che comportano per la società i danni derivanti dal consumo di alcol, nonché a promuovere un'effettiva integrazione dei dati pertinenti nelle politiche nazionali e dell'UE in materia di alcol sulla base di un fondamento probatorio comune;
24. esorta gli Stati membri a intensificare gli sforzi per tutelare i giovani dai danni derivanti dall'alcol, in particolare applicando rigorosamente le normative nazionali sul limite di età e garantendo una pubblicità responsabile;
25. invita la Commissione e gli Stati membri a investire in misure educative al fine di sottolineare gli effetti sulla salute e sulla società del consumo nocivo di alcol, promuovendo al contempo un consumo moderato e responsabile delle bevande alcoliche;
26. sottolinea che il denaro pubblico non deve essere utilizzato per promuovere il consumo di alcol, fatta eccezione per le misure di cui ai regolamenti (UE) n. 1144/2014 e n. 1308/2013;
27. sottolinea la necessità che gli Stati membri limitino la possibilità di vendere alcol ai giovani di età inferiore all'età minima richiesta, adottando misure di controllo regolari, in particolare in prossimità delle scuole; invita la Commissione ad affrontare adeguatamente il problema della vendita transfrontaliera di alcol via Internet; invita la Commissione e gli Stati membri a organizzare campagne di sensibilizzazione in merito ai pericoli del binge drinking, destinate soprattutto ai minori, e ad adoperarsi ulteriormente per ridurre il numero di incidenti stradali dovuti a guida in stato di ebbrezza;
28. esorta la Commissione a monitorare da vicino l'attuazione della direttiva 2010/13/UE sui servizi di media audiovisivi e a valutarne la revisione per quanto riguarda la commercializzazione di alcol presso i giovani e la sua sponsorizzazione, al fine di ridurre l'esposizione dei giovani al marketing per le bevande alcoliche;
29. invita gli Stati membri, la Commissione e tutte le altre parti interessate a rivedere e rafforzare le campagne di sensibilizzazione relative al consumo nocivo di alcol, in particolare da parte delle donne in gravidanza, e all'impatto dell'alcol sul nascituro;
30. chiede alla Commissione e agli Stati membri di riflettere su misure concrete per limitare il consumo d'alcol, in particolare da parte dei minori e delle persone che soffrono di gravi patologie, malattie croniche o forti dipendenze legate al consumo di alcol;
31. invita la Commissione a mantenere nella sua strategia il sostegno finanziario a progetti efficaci e basati su riscontri scientifici volti a far fronte ai danni derivanti dall'abuso di alcol e a comprendere le cause alla base di tale abuso nell'ambito del nuovo programma in materia di salute e del programma Orizzonte 2020; invita la Commissione a garantire che il proprio sostegno finanziario sia concesso solo a progetti con una metodologia scientifica solida e gestiti da operatori affidabili;
32. esorta gli Stati membri, la Commissione e altre parti interessate a diversificare le loro campagne di informazione sui rischi del consumo di alcol a seconda delle fasce di età, sul comportamento alla guida e sulle conseguenze della guida in stato di ebbrezza, nonché ad adeguarle alle varie fasce di età e a rafforzarle;
33. invita gli Stati membri ad attuare misure di sensibilizzazione ed educazione rivolte ai giovani, nel quadro delle loro strategie volte a prevenire gli abusi e a diffondere le migliori prassi;
34. invita gli Stati membri a ispirarsi alla strategia in materia di alcol dell'OMS e a migliorare la diagnosi precoce di consumo nocivo di alcol nelle cure mediche di base, promuovendo i controlli e garantendo servizi di sostegno adeguati per il trattamento dei disturbi collegati al consumo di alcol e delle patologie croniche correlate;
35. sottolinea che le norme applicate dalle rispettive autorità degli Stati membri devono contribuire a sensibilizzare in merito alle conseguenze dell'abuso di alcol, a rendere accessibili, anche economicamente, le cure per coloro che soffrono di disturbi legati al consumo eccessivo di alcol nonché a introdurre programmi di screening e brevi interventi in caso di consumo di alcol nocivo e pericoloso; chiede agli Stati membri di collaborare onde trovare soluzioni per sostenere le persone che soffrono di gravi disturbi, di malattie croniche o di forti dipendenze legate al consumo di alcol, per aiutarle a curarsi e porre fine alla loro situazione di dipendenza;
36. deplora la riduzione di servizi essenziali per la dipendenza da alcol in alcuni Stati membri;
37. invita gli Stati membri e le altre parti interessate a proseguire, intensificare e/o elaborare politiche e azioni volte a promuovere stili di vita sani, comprese una corretta alimentazione ed attività sportive e ricreative salutari, pur riconoscendo che il consumo moderato di bevande alcoliche in molti Stati membri costituisce parte integrante della vita culturale e non è necessariamente in conflitto con uno stile di vita sano;
38. invita gli Stati membri a valutare attentamente l'opportunità di introdurre politiche nazionali volte a impedire la vendita di alcol a prezzi molto bassi, a condizione che tali misure garantiscano una protezione efficace della salute e tengano debitamente conto dei principi di proporzionalità e di sussidiarietà e dell'imminente parere della Corte di giustizia dell'Unione europea sulla compatibilità della politica del prezzo minimo del governo scozzese con il diritto dell'UE;
39. sollecita gli Stati membri a esaminare le rispettive legislazioni e iniziative esistenti in materia di informazione dei consumatori e cultura del bere appropriata, al fine di educare e sensibilizzare in merito alle conseguenze di un consumo nocivo di bevande alcoliche e ridurre i danni derivanti dall'abuso di alcol; raccomanda, in particolare, agli Stati membri di monitorare la pubblicità sugli alcolici e i suoi effetti sui giovani e ad adottare misure idonee per limitare la loro esposizione;
40. invita la Commissione a esaminare la legislazione europea vigente in merito alla necessità di migliorare le informazioni relative all'alcol disponibili ai consumatori, garantendo che questi siano informati sul contenuto alcolico e calorico senza imporre barriere al mercato unico; insiste sull'importanza di un'informazione chiara, concisa ed efficace sugli effetti del consumo di alcol e dei rischi per la salute; invita la Commissione a considerare l'adozione di un'etichettatura a livello UE che metta in guardia i consumatori in merito ai pericoli connessi all'uso di bevande alcoliche durante il periodo di gravidanza e quando si è alla guida;
41. invita la Commissione e gli Stati membri a elaborare strategie adeguate e a intensificare i controlli per affrontare il problema della contraffazione di bevande alcoliche e della vendita illegale e clandestina di alcol, con effetti particolarmente negativi per le fasce sociali più svantaggiate e per i giovani, e a tutelare le indicazioni geografiche all'interno dell'Unione e a livello mondiale tramite accordi commerciali internazionali;
42. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione.
Secondo anniversario del crollo dell'edificio Rana Plaza e situazione del patto di sostenibilità
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Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sul secondo anniversario del crollo dell'edificio Rana Plaza e la situazione del Patto di sostenibilità del Bangladesh (2015/2589(RSP))
– viste le sue precedenti risoluzioni sul Bangladesh, in particolare quelle del 18 settembre 2014(1), del 16 gennaio 2014(2), del 21 novembre 2013(3) e del 14 marzo 2013(4),
– viste le sue risoluzioni del 25 novembre 2010 sui diritti umani e le norme sociali e ambientali negli accordi commerciali internazionali(5) e sulla responsabilità sociale delle imprese negli accordi commerciali internazionali(6),
– visto l'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica popolare del Bangladesh sul partenariato e sullo sviluppo(7),
– visto il Patto di sostenibilità per il miglioramento costante dei diritti dei lavoratori e della sicurezza nelle fabbriche dell'industria della confezione e della maglieria in Bangladesh,
– vista la dichiarazione comune rilasciata dal vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza Federica Mogherini, dal commissario per il Commercio Cecilia Malmström, dal commissario per l'Occupazione, gli affari sociali, le competenze e la mobilità dei lavoratori Marianne Thyssen, e dal commissario per la Cooperazione internazionale e lo sviluppo Neven Mimica, in occasione del secondo anniversario della tragedia del Rana Plaza,
– vista la dichiarazione di Johannesburg delle Nazioni Unite sul consumo e la produzione sostenibili per promuovere lo sviluppo economico e sociale,
– viste le convenzioni dell'OIL sul quadro promozionale per la sicurezza e la salute sul lavoro (C-187 del 2006) e in materia di sicurezza e salute sul lavoro (C-155 del 1981), che non sono state ratificate dal Bangladesh, così come le rispettive raccomandazioni (R-197); viste inoltre la convenzione sull'ispezione del lavoro (C-81 del 1947), della quale il Bangladesh è firmatario, e le relative raccomandazioni (R-164),
– visto il programma dell'OIL "Better Work" a favore del Bangladesh avviato nell'ottobre 2013,
– visti la comunicazione della Commissione dal titolo "Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese" (COM(2011)0681) e i risultati della consultazione pubblica sui lavori della Commissione sulla gestione della sua politica in materia di responsabilità sociale delle imprese (RSI) dopo il 2014,
– viste le sue risoluzioni del 6 febbraio 2013 dal titolo "Responsabilità sociale delle imprese: comportamento commerciale trasparente e responsabile e crescita sostenibile"(8) e "Responsabilità sociale delle imprese: promuovere gli interessi della società e un cammino verso una ripresa sostenibile e inclusiva"(9),
– visti i principi guida delle Nazioni Unite in materia di imprese e diritti umani, che definiscono un quadro per i governi e le aziende finalizzato alla tutela e al rispetto dei diritti umani e che sono stati approvati dal Consiglio dei diritti dell'uomo nel giugno 2011,
– vista la risoluzione del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani adottata il 26 giugno 2014, che istituisce un gruppo di lavoro intergovernativo incaricato di mettere a punto uno strumento internazionale giuridicamente vincolante per disciplinare le attività delle società transnazionali,
– vista la dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali sul luogo di lavoro,
– visto il Patto globale (Global Compact) delle Nazioni Unite sui diritti umani, il lavoro, l'ambiente e la lotta alla corruzione,
– vista la proposta di regolamento della Commissione che istituisce un sistema europeo di autocertificazione dell'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento (COM(2014)0111), inteso a recepire nella legislazione le Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per una catena di approvvigionamento responsabile dei minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio,
– visto il progetto di legge relativo al dovere di diligenza delle imprese madri e delle società appaltatrici (n. 2578) approvato in prima lettura dall'Assemblea nazionale francese il 30 marzo 2015,
– visto l'articolo 123, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,
A. considerando che il 24 aprile 2013 il Rana Plaza, un edificio di otto piani situato a Savar nella periferia di Dacca e sede di varie fabbriche di abbigliamento, è crollato, e che nell'incidente hanno perso la vita oltre 1 100 persone mentre circa 2 500 sono rimaste ferite; che il crollo dell'edificio Rana Plaza è stato il peggior disastro industriale verificatosi in Bangladesh e il cedimento strutturale accidentale più mortale della storia moderna;
B. considerando che il 24 novembre 2012 almeno 112 persone hanno trovato la morte nell'incendio della fabbrica Tazreen, situata nel distretto di Ashulia, a Dacca, in Bangladesh; che gli incendi di fabbriche, i crolli di edifici e gli altri incidenti correlati alla salute e alla sicurezza sul lavoro non sono limitati al settore delle confezioni bangladese, ma continuano a destare gravi preoccupazioni anche in altri paesi in via di sviluppo e meno avanzati con un settore delle confezioni fortemente orientato all'esportazione come il Pakistan o la Cambogia;
C. considerando che, a seguito della scadenza dell'Accordo Multifibre, e per via del fatto che quello della confezione è un settore ad alta intensità di manodopera, paesi in via di sviluppo quali la Cina, il Bangladesh, l'India e il Vietnam sono diventati produttori globali; che il Bangladesh era diventato il secondo esportatore mondiale di capi di abbigliamento dopo la Cina, che applicava salari fra i più bassi del settore e che il suo comparto tessile rappresentava quasi l'85% delle esportazioni nazionali; che il 60% della sua produzione di capi di abbigliamento era destinato all'UE, che rappresenta il principale mercato di esportazione del Bangladesh;
D. considerando che in Bangladesh l'industria della confezione impiega circa 4 milioni di persone e provvede indirettamente al sostentamento di ben 40 milioni di persone – circa un quarto della popolazione bangladese; che il settore della confezione ha contribuito in modo significativo alla riduzione della povertà; che il Bangladesh ha compiuto grandi passi avanti nella riduzione del divario di genere nella società, essendo riuscito con successo a raggiungere il terzo obiettivo di sviluppo del Millennio dell'ONU relativo all'uguaglianza di genere, e che il settore delle confezioni ha fornito un contributo importante dato che dei 4 milioni di lavoratori impiegati nel settore 3,2 milioni sono donne; che in molti casi l'impiego delle donne ha contribuito alla loro emancipazione;
E. considerando che la riorganizzazione del settore delle confezioni intorno al modello integrato della catena del valore ha significato che gli ordini possono essere garantiti solo migliorando la produttività e abbassando ulteriormente i costi di produzione, cosa che rende la manodopera del Bangladesh e di altri paesi in via di sviluppo particolarmente vulnerabile; che la Cambogia e lo Sri Lanka, dove l'economia dipende fortemente dal settore delle confezioni, hanno registrato un calo dei salari nonostante un forte aumento degli impianti di produzione e dell'occupazione; che il salario minimo in Bangladesh è stato aumentato in maniera sostanziale a seguito del disastro del Rana Plaza, ma continua a risultare inferiore rispetto a quello che viene considerato un livello adeguato per sopperire alle esigenze di base dei lavoratori;
F. considerando che, secondo varie fonti, dal 2006 all'inizio del 2013 oltre 600 lavoratori del settore tessile hanno perso la vita in incendi sviluppatisi in fabbriche del Bangladesh, mentre, stando a quanto affermato dalle organizzazioni per i diritti umani, nessuno dei proprietari o dei dirigenti degli impianti è mai stato sottoposto a processo;
G. considerando che l'edificio crollato nel complesso Rana Plaza era stato costruito illegalmente e non rispettava le norme di sicurezza; che in Bangladesh, dopo il disastro, sono state chiuse in modo permanente 32 fabbriche, in seguito alle forti preoccupazioni in materia di sicurezza, mentre 26 fabbriche sono state chiuse parzialmente; che un numero significativo di fabbriche deve ancora innalzare i propri standard per portarli a un livello conforme alla legge; che l'OIL sostiene l'iniziativa del governo del Bangladesh volta a eseguire ispezioni della sicurezza strutturale, elettrica e antincendio in circa 1 800 fabbriche del settore delle confezioni, molte delle quali sono edifici commerciali o residenziali riconvertiti;
H. considerando che il 24 aprile 2013 i rappresentanti del governo del Bangladesh, i produttori del tessile locali e i marchi di abbigliamento internazionali, i sindacati locali e internazionali e le ONG internazionali hanno sottoscritto l'"Accordo sulle modalità pratiche per il risarcimento alle vittime dell'incidente del Rana Plaza e alle loro famiglie" (fondo fiduciario dei donatori) allo scopo di risarcire le vittime del disastro e le loro famiglie; che l'importo stabilito per coprire i costi di tutte le richieste di risarcimento è pari a 30 milioni di USD; che, a due anni dal disastro, l'importo totale raccolto tramite le donazioni volontarie delle imprese era di circa 27 milioni di USD, il che lascia uno scoperto di 3 milioni;
I. considerando che il risarcimento finanziario rappresenta un sostegno economico fondamentale e che non sarà possibile coprire le spese mediche per le vittime che necessitano di assistenza a lungo termine se il fondo continuerà a essere sottofinanziato; che il Parlamento si è rammaricato del fatto che il meccanismo di risarcimento volontario per mezzo del fondo fiduciario dei donatori non abbia raggiunto il suo obiettivo e ha osservato che un meccanismo obbligatorio garantirebbe benefici maggiori ai sopravvissuti e alle famiglie delle vittime;
J. considerando che in conseguenza dei tragici eventi del Rana Plaza e degli appelli ad agire lanciati pubblicamente dal Parlamento europeo, l'Unione europea ha elaborato in data 8 luglio 2013, in collaborazione con il governo del Bangladesh e l'OIL, il "Patto per il miglioramento costante dei diritti dei lavoratori e della sicurezza nelle fabbriche dell'industria della confezione e della maglieria in Bangladesh" (il Patto), nell'ambito del quale il Bangladesh si è impegnato a intervenire per migliorare le norme e le condizioni di lavoro nel settore delle confezioni del paese;
K. considerando che prima dell'incidente il Bangladesh disponeva soltanto di 92 ispettori per controllare circa 5 000 fabbriche e altri impianti industriali del settore delle confezioni nel paese; che il governo del Bangladesh si era impegnato ad assumere altri 200 ispettori aggiuntivi entro la fine del 2013;
L. considerando che in base alle conclusioni del primo riesame del Patto, avvenuto nell'ottobre 2014, è necessario che il governo del Bangladesh, pur in presenza di progressi, adotti altre misure importanti, in particolare per quanto concerne il miglioramento e l'attuazione della legge sul lavoro, rafforzando i diritti del lavoro nelle zone di trasformazione per l'esportazione (ZTE) e assumendo un numero maggiore di ispettori del lavoro; che il secondo riesame del Patto avrà luogo nell'autunno 2015;
M. considerando che la legge sul lavoro del Bangladesh è stata modificata nel luglio 2013; che, pur prevedendo alcune riforme positive, ad esempio nel settore della salute e della sicurezza sul lavoro, tale legge continua a non essere in linea con gli standard internazionali in materia di libertà di associazione e contrattazione collettiva, come rilevato nelle osservazioni del comitato di esperti dell'OIL sulle convenzioni 87 e 98, tra cui restrizioni al diritto di eleggere rappresentanti in piena libertà, numerose limitazioni concernenti il diritto di sciopero e un'ampia facoltà amministrativa di annullare la registrazione di un sindacato; che il governo ha ripetutamente dichiarato di non avere alcuna intenzione di valutare la possibilità di introdurre ulteriori modifiche;
N. considerando che l'Accordo bangladese sulla sicurezza antincendio e degli edifici (di seguito "l'Accordo"), avente valore giuridicamente vincolante, è stato firmato il 13 maggio 2013 da società del comparto dell'abbigliamento, sindacati globali e locali, ONG e gruppi per la difesa dei diritti dei lavoratori, e che l'Alleanza per la sicurezza dei lavoratori del Bangladesh (di seguito "l'Alleanza") è stata istituita il 9 luglio 2013 raggruppando 26 marchi di origine prevalentemente nordamericana, ma senza la partecipazione di sindacati; che attualmente 175 marchi di moda e di vendita al dettaglio hanno sottoscritto l'Accordo; che l'Accordo e l'Alleanza hanno condotto ispezioni nelle 1 904 fabbriche che producono per l'esportazione;
O. considerando che il governo del Bangladesh deve ancora adottare le norme e i regolamenti di attuazione per la legge sul lavoro nonostante le ripetute promesse a provvedere in tal senso, l'ultima delle quali ne prevedeva l'adozione entro l'estate del 2015; che l'attuazione di tale legge è una condizione necessaria per l'ammissibilità al programma "Better Work" dell'OIL e per il funzionamento del programma di formazione nel quadro dell'Accordo;
P. considerando che in Bangladesh il 10% della forza lavoro del settore delle confezioni è impiegata nelle ZTE; che nel luglio 2014 il gabinetto ha emanato una nuova legge sul lavoro nelle ZTE, che tuttavia non garantisce ai lavoratori diritti commensurati a quelli riconosciuti in altre zone del Bangladesh; che, sebbene il divieto di sciopero sia scaduto il 1° gennaio 2014, le Associazioni assistenziali per i lavoratori non godono degli stessi diritti e privilegi dei sindacati;
Q. considerando che nel settore tessile sono stati registrati circa 300 nuovi sindacati dall'inizio del 2013; che nel 2014 sono state respinte 66 domande, vale a dire il 26% di tutte quelle presentate; che la discriminazione antisindacale resta un problema estremamente serio e in rapida crescita; che, secondo le segnalazioni dei sindacati, il governo del Bangladesh impedisce attivamente ai lavoratori e ai datori di lavoro che desiderano istituire i propri comitati per la sicurezza come richiesto dall'Accordo di procedere in tal senso;
R. considerando che nell'indice di trasparenza il Bangladesh si colloca al 136º posto su 177 paesi e che la corruzione nella catena di approvvigionamento del settore tessile mondiale è endemica e coinvolge la classe politica così come le imprese locali e multinazionali;
S. considerando che, secondo il consorzio per i diritti dei lavoratori, il prezzo di fabbrica di ciascuno dei 7 miliardi di capi di abbigliamento che il Bangladesh vende ogni anno ai marchi occidentali aumenterebbe di meno di 10 centesimi se si procedesse alla messa a norma delle 5 000 fabbriche bangladesi del settore in cinque anni secondo gli standard di sicurezza occidentali; che non vi sono dati indicanti un aumento dei prezzi dei capi e dei manufatti tessili negli ultimi due anni;
T. considerando che il settore delle confezioni è largamente dominato da grandi rivenditori al dettaglio, produttori e venditori di marca che controllano le reti globali di produzione e stabiliscono direttamente le specifiche di fornitura; che, nel quadro di un'industria globalizzata, i fabbricanti di prodotti tessili e di abbigliamento spesso non hanno altra scelta se non quella di accettare una riduzione dei prezzi, migliorare gli standard di qualità, accorciare i tempi di consegna, ridurre i quantitativi minimi e assumersi più rischi possibili; che si ravvisano gravi carenze in termini di trasparenza e tracciabilità nella catena di approvvigionamento mondiale; che il tema delle condizioni di lavoro dignitose nelle catene di approvvigionamento globali sarà un punto chiave all'ordine del giorno della Conferenza dell'OIL del 2016;
U. considerando che, in seguito al disastro, vi è stata una richiesta inusitata di maggiori informazioni da parte dei consumatori europei desiderosi di conoscere l'origine dei prodotti e le condizioni in cui vengono fabbricati; che i cittadini europei hanno presentato numerose petizioni e hanno organizzato campagne per chiedere maggiore responsabilità da parte dei marchi di abbigliamento affinché assicurino che i loro prodotti siano fabbricati in modo etico;
V. considerando che il Bangladesh, in quanto paese meno avanzato, beneficia di un accesso al mercato dell'UE in esenzione da dazi e da contingenti per tutti i suoi prodotti nel quadro dell'iniziativa "Tutto tranne le armi", che copre il 55% delle esportazioni del paese, costituite in buona parte da tessile e abbigliamento, e che pertanto è tenuto ad assicurare l'effettiva attuazione di diverse convenzioni fondamentali dell'ONU/OIL relative ai diritti umani e dei lavoratori;
1. ricorda le vittime del Rana Plaza in occasione del secondo anniversario della tragedia, uno dei più devastanti disastri industriali di tutti i tempi; esprime nuovamente il proprio cordoglio alle famiglie delle vittime e la propria partecipazione a quanti sono rimasti feriti o invalidi; sottolinea che tali perdite si sarebbero potute evitare garantendo sistemi di sicurezza sul lavoro più efficaci;
2. ricorda che il comitato di coordinamento Rana Plaza ha istituito il fondo fiduciario dei donatori del Rana Plaza, finalizzato a raccogliere le donazioni volontarie delle aziende per risarcire le vittime e le loro famiglie; deplora il fatto che 3 milioni di USD, su un totale di 30 milioni di USD di risarcimento, non erano ancora stati versati ad aprile 2015, ed esorta i marchi internazionali per i quali le fabbriche del Rana Plaza realizzavano capi di abbigliamento o aventi legami significativi con il Bangladesh, come pure il governo del Bangladesh e l'associazione degli industriali e degli esportatori di prodotti dell'abbigliamento del Bangladesh a garantire che tutti i risarcimenti dovuti siano distribuiti senza indugio;
3. denuncia il fatto che circa un terzo delle aziende che si ritiene avessero legami con il complesso industriale, quali Adler Modemarkte, Ascena Retail, Carrefour, Grabalok, J.C. Penney, Manifattura Corona, NKD, PWT o YesZee, devono ancora versare il loro contributo al fondo fiduciario; esprime profondo rammarico per il fatto che, dopo mesi di stallo, Benetton abbia concesso soltanto 1,1 milioni di dollari USA al fondo fiduciario dei donatori del Rana Plaza, nonostante la stima del contributo necessario sia molto più elevata in ragione della solvibilità dell'azienda e dell'entità del suo coinvolgimento nel Rana Plaza; si rammarica altresì per il fatto che ogni marchio legato al Rana Plaza abbia effettuato donazioni insufficienti e si sia quindi dimostrato non all'altezza di assumersi le proprie responsabilità nei confronti delle vittime, come nel caso di Mango, Matalan e Inditex, che hanno rifiutato di rendere note le proprie donazioni, e di altri come Walmart e The Children's Place, che hanno versato solo somme minime;
4. osserva che il risarcimento per l'incendio di Tazreen è attualmente in corso di negoziazione in base agli stessi termini dell'accordo del Rana Plaza, si rammarica profondamente per i continui ritardi e chiede che il risarcimento sia erogato con tempestività;
5. accoglie con favore le misure in fase di adozione intese a istituire un regime permanente di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro a livello nazionale e incoraggia il governo del Bangladesh a rispettare gli impegni assunti nel quadro del piano d'azione nazionale tripartito in proposito; invita la Commissione a sostenere tali sforzi ove del caso e osserva tuttavia che, nonostante le notevoli iniziative in atto per giungere a un risarcimento, esso continuerà a rappresentare un ostacolo al miglioramento in tale ambito;
6. chiede alla Commissione, ai governi dell'UE e ad altre parti interessate di prendere in considerazione proposte di quadri normativi obbligatori che assicurino l'accesso ai meccanismi di ricorso e di risarcimento basato sulla necessità e sulla responsabilità e non solo sulla capacità di stigmatizzazione dei gruppi di pressione o sugli sforzi volontari delle aziende;
7. valuta positivamente l'iniziativa guidata dall'UE intesa ad avviare il patto di sostenibilità, allo scopo di garantire un nuovo inizio in materia di salute e sicurezza sul lavoro, condizioni di lavoro e rispetto dei diritti dei lavoratori nonché promuovere un comportamento responsabile da parte delle imprese nell'industria delle confezioni in Bangladesh;
8. prende atto dell'esito della prima revisione di tale patto nell'ottobre 2014, che mette in luce i buoni risultati conseguiti dalle autorità del Bangladesh, e riconosce il contributo del patto di sostenibilità ai fini del miglioramento della salute e della sicurezza nelle fabbriche e delle condizioni di lavoro nell'industria delle confezioni; esorta tuttavia il governo del Bangladesh a rafforzare, in via estremamente prioritaria, il proprio livello di impegno ai fini dell'attuazione concreta di tutti gli impegni previsti dal patto di sostenibilità; è convinto che grazie alla seconda revisione del patto di sostenibilità, prevista per l'autunno del 205, sia possibile conseguire risultati significativi in tutti gli ambiti legati al lavoro e alla sicurezza, in particolare in materia rispetto dei diritti dei lavoratori, ispezioni sul lavoro, salari dignitosi, integrità strutturale degli edifici, salute e sicurezza sul luogo di lavoro e condotta responsabile delle imprese;
9. prende atto delle misure intraprese dal Bangladesh per modificare la sua legge sul lavoro a seguito del disastro del Rana Plaza, con il rafforzamento dei diritti fondamentali nei settori della salute e della sicurezza sul lavoro e dei diritti dei lavoratori; deplora che varie restrizioni alla libertà di associazione dei lavoratori non siano state trattate e che la legge sul lavoro non risulti ancora conforme alle convenzioni dell'OIL;
10. esorta il governo e il parlamento del Bangladesh ad adottare, in linea con gli impegni previsti nel patto di sostenibilità e con estrema urgenza, le norme e i regolamenti necessari per garantire l'efficace applicazione della legge sul lavoro, in piena consultazione con il Comitato consultivo tripartito e prestando particolare attenzione a che sia data attuazione alle convenzioni dell'OIL 87 e 98 sulla libertà di associazione e la contrattazione collettiva;
11. esprime preoccupazione per la situazione delle ZTE, nelle quali i sindacati continuano a non essere autorizzati e le condizioni di lavoro, come pure le norme in materia di salute e sicurezza sono scadenti, e sottolinea che i lavoratori presenti in tali zone dovrebbero godere delle libertà giuridiche fondamentali e di standard di sicurezza simili a quelli di cui godono i lavoratori presenti in altre zone del paese; deplora profondamente che il progetto di legge sul lavoro nelle ZTE continui a vietare ai lavoratori di costituire sindacati in tali zone ed evidenzia che le Associazioni assistenziali per i lavoratori non hanno in alcun modo diritti e privilegi comparabili con quelli dei sindacati; esorta il governo del Bangladesh a estendere immediatamente e pienamente la legge sul lavoro alle ZTE;
12. accoglie con favore il recente aumento del 77% del salario minimo nel settore delle confezioni, che passa da 35 EUR a 62 EUR mensili, e ne incoraggia un'attuazione più universale; rileva tuttavia che, nella pratica, il salario minimo del settore non permette ancora di soddisfare i bisogni primari dei lavoratori e che, per farlo, dovrebbe ammontare come minimo a 104 EUR; invita il governo del Bangladesh a fissare una salario minimo in piena consultazione con i sindacati e i lavoratori; lo esorta inoltre a garantire che tutte le fabbriche di abbigliamento versino effettivamente i salari dovuti;
13. accoglie con soddisfazione la registrazione di circa 300 nuovi sindacati nel settore dell'abbigliamento dall'inizio del 2013, il che ne raddoppia il numero nel settore in oggetto, ma esprime preoccupazione per il fatto che nel 2014 e nel 2015 il processo di registrazione abbia subito un rallentamento; incoraggia le autorità del Bangladesh a proseguire questa tendenza iniziale positiva al fine di conseguire l'obiettivo di un'adeguata rappresentanza dei 4 milioni di lavoratori del settore delle confezioni;
14. manifesta profonda inquietudine per le segnalazioni di discriminazioni, licenziamenti e rappresaglie di cui sarebbero stati vittime i sindacati di recente creazione; è costernato per la diffusa discriminazione nei confronti dei sindacati, come evidenziato dai ben attestati episodi di minacce, intimidazioni e violenza fisica contro i rappresentanti dei lavoratori, tra cui l'omicidio del leader sindacale Aminul Islam; esorta il governo del Bangladesh a contrastare in modo efficace le pratiche di lavoro inique, attuando le misure necessarie per prevenire, accertare e perseguire le irregolarità in modo rapido e trasparente, allo scopo di porre fine all'impunità e assicurare alla giustizia gli assassini di Aminul Islam; è convinto che un'adeguata formazione e sensibilizzazione ai diritti del lavoro sia uno strumento efficace per attenuare la discriminazione antisindacale;
15. ritiene che l'esistenza di strutture sindacali democratiche svolga un ruolo importante per garantire migliori norme sanitarie e di sicurezza, come ad esempio il costante sviluppo di comitati di sicurezza guidati dai lavoratori in tutti gli stabilimenti; sottolinea altresì l'importanza che i sindacati possano accedere alle fabbriche per formare i lavoratori sulle modalità attraverso cui possono tutelare i loro diritti e la loro sicurezza, compreso il diritto di rifiutare il lavoro pericoloso;
16. plaude all'impegno assunto dal governo del Bangladesh di ricostituire il Dipartimento per le ispezioni nelle fabbriche e negli stabilimenti (DIFE), che dovrebbe disporre in via definitiva di un organico di 993 unità e di 23 uffici distrettuali, nonché al potenziamento dei suoi servizi di ispezione nel gennaio 2014 e all'adozione di una politica nazionale in materia di salute e sicurezza, come pure di norme unificate per le ispezioni sanitarie e di sicurezza; invita la Commissione e i partner internazionali a fornire assistenza tecnica e a condividere prassi eccellenti che contribuiscano a potenziare il DIFE; chiede al governo del Bangladesh di tenere fede agli impegni assunti riguardo alle ispezioni del lavoro e all'osservanza della convenzione OIL n. 81; si compiace della chiusura delle fabbriche che non hanno rispettano le norme di sicurezza;
17. ribadisce la propria preoccupazione per le accuse di corruzione endemica in Bangladesh tra gli ispettori sanitari e di sicurezza e i proprietari degli stabilimenti di abbigliamento e chiede che si faccia di più per combattere tali pratiche;
18. è consapevole delle difficoltà nel far progredire le assunzioni di ispettori, a causa della necessità di formare in maniera adeguata il personale in base a un unico standard e a procedure operative armonizzate prima dell'entrata in servizio; deplora, tuttavia, il mancato conseguimento dell'obiettivo di assumere 200 ispettori entro la fine del 2013, dal momento che i neoassunti sono attualmente 173, e sottolinea che 200 ispettori sono ben al di sotto del livello necessario per controllare un settore industriale con 4 milioni di lavoratori;
19. si compiace che l'Accordo e l'Alleanza abbiano concluso le ispezioni di tutte le fabbriche di loro competenza e abbiano messo a punto più di 400 piani d'azione correttivi; esorta il governo del Bangladesh a completare tale azione effettuando rapidamente le ispezioni delle fabbriche che rientrano nelle sue responsabilità e ad adottare le opportune misure correttive; sostiene l'importante lavoro svolto dall'OIL per contribuire a tale scopo; accoglie con favore l'impegno dei fabbricanti che desiderano migliorare gli standard e invita tutte le parti interessate a provvedere a una corretta attuazione dei piani d'azione correttivi;
20. si compiace che, ad oggi, oltre 250 marchi di moda e al dettaglio che si riforniscono di capi confezionati in Bangladesh abbiano firmato l'Accordo o abbiano aderito all'Alleanza allo scopo di coordinare gli sforzi volti a contribuire al miglioramento della sicurezza nelle fabbriche del Bangladesh che forniscono i prodotti a tali marchi; incoraggia in proposito altre società, tra cui le PMI, ad aderire all'Accordo; sottolinea la necessità di un adeguato coinvolgimento di tutte le parti interessate ai fini di un'efficace attuazione dell'Accordo e ne incoraggia la replica in altri paesi ad alto rischio;
21. incoraggia l'Accordo e l'Alleanza a migliorare la cooperazione e a scambiarsi sistematicamente i rapporti delle ispezioni nelle fabbriche onde evitare duplicazioni del lavoro e standard divergenti; invita inoltre l'Alleanza a pubblicare i propri rapporti in bengalese e a inserirvi immagini affinché possano essere accessibili a tutti nel paese;
22. ritiene che i rivenditori e i produttori di marca a livello mondiale abbiano una grande responsabilità, alla luce degli attuali modelli produttivi, nell'ostacolare il miglioramento delle condizioni di lavoro e dei salari nei paesi produttori; ritiene che si potrebbero creare strutture di mercato e condizioni sociali più eque se tali imprese garantissero, lungo l'intera catena di approvvigionamento, il pieno rispetto delle norme fondamentali del lavoro dell'OIL, delle norme riconosciute a livello internazionale in materia di responsabilità sociale delle imprese, in particolare della recente versione aggiornata delle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali, dei dieci principi dell'iniziativa "Global Compact" (patto mondiale) delle Nazioni Unite, della norma di orientamento ISO 26000 sulla responsabilità sociale, della dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'OIL, nonché dei principi guida delle Nazioni Unite in materia di attività economiche e diritti umani; si compiace dell'iniziativa faro della Commissione sulla gestione responsabile della catena di approvvigionamento nel settore dell'abbigliamento, che tiene conto delle iniziative nazionali già in atto in Germania, Paesi Bassi, Danimarca e Francia, e ritiene che l'UE abbia la capacità e il dovere di porsi quale leader globale nella responsabilità lungo la catena di approvvigionamento;
23. ritiene che l'accesso alle informazioni nel settore dell'abbigliamento costituisca spesso il principale ostacolo al contrasto delle violazioni dei diritti umani nella catena di approvvigionamento globale e che occorra prevedere un sistema di segnalazione obbligatorio per fornire informazioni che mettano in collegamento tutti gli attori all'interno della catena del valore di un singolo prodotto, dal luogo di produzione al rivenditore al dettaglio; è del parere che sia necessaria una nuova legislazione a livello dell'UE che istituisca un obbligo giuridico di dovuta diligenza per le imprese dell'Unione che trasferiscono la produzione nei paesi terzi, ivi comprese misure che garantiscano la tracciabilità e la trasparenza, in linea con i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e con le linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali;
24. invita il Consiglio e la Commissione a inserire una clausola vincolante ed esecutiva sulla responsabilità sociale delle imprese (RSI) in tutti gli accordi bilaterali in materia di scambi e investimenti sottoscritti dall'Unione europea, che obblighi gli investitori europei al rispetto dei principi di RSI definiti a livello internazionale, tra cui l'aggiornamento del 2010 delle linee guida dell'OCSE e le norme definite dalle Nazioni Unite, dall'OIL e dall'UE; chiede che, nei futuri accordi commerciali dell'UE con paesi terzi, la sicurezza e la salute sul lavoro assumano una posizione di maggior rilievo come parte dell'agenda per il lavoro dignitoso e che l'UE fornisca assistenza tecnica per l'attuazione di queste disposizioni, di modo che non costituiscano un ostacolo al commercio;
25. riconosce che l'occupazione nel settore dell'abbigliamento ha consentito a milioni di donne povere delle zone rurali del Bangladesh e di altri paesi di sfuggire alla povertà e alla dipendenza dal sostegno maschile; rileva che la forza lavoro che non fa parte di un sindacato è composta essenzialmente da lavoratori non qualificati e donne del settore delle confezioni nei paesi in via di sviluppo; riconosce che è essenziale compiere progressi in materia di protezione e diritti dei lavoratori al fine di emancipare le donne, e sottolinea la necessità di accrescere la rappresentanza femminile all'interno dei sindacati, inclusi quelli di recente creazione in Bangladesh; si compiace che il Patto riconosca l'importanza dell'emancipazione di genere nel miglioramento delle norme in materia di lavoro;
26. osserva che l'iniziativa "Tutto tranne le armi" (EBA) ha svolto un ruolo importante nello sviluppo economico del Bangladesh e ha contribuito a migliorare le condizioni materiali di milioni di persone, in particolare delle donne; è tuttavia convinto che senza solidi criteri di condizionalità in materia di diritti umani e del lavoro, l'iniziativa EBA e l'SPG rischino di peggiorare lo scarso livello di protezione dei lavoratori e di compromettere il lavoro dignitoso; invita la Commissione ad accertare se il Bangladesh rispetta le convenzioni in materia di diritti umani, lavoro e ambiente nel quadro del sistema di preferenze generalizzate e a riferire in merito al Parlamento; evidenzia che i paesi che realizzano notevoli progressi sul fronte delle norme sociali e del lavoro andrebbero premiati garantendo ai loro prodotti pieno accesso al mercato;
27. incoraggia il VP/AR Mogherini e il commissario Malmström a continuare a includere la ratifica delle norme fondamentali dell'OIL, le ispezioni sanitarie e di sicurezza e la libertà di associazione nei colloqui con il Bangladesh sulla prosecuzione del regime commerciale preferenziale;
28. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, al Servizio europeo per l'azione esterna, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo, al governo e al parlamento del Bangladesh nonché al direttore generale dell'OIL.
Consiglio europeo straordinario (23 aprile 2015) - Recenti tragedie nel Mediterraneo e politiche UE in materia di migrazione e asilo
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Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sulle recenti tragedie nel Mediterraneo e sulle politiche dell'UE in materia di migrazione e asilo (2015/2660(RSP))
– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
– vista la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,
– vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,
– visti la Convenzione di Ginevra del 1951 e il relativo protocollo aggiuntivo,
– vista la sua risoluzione del 23 ottobre 2013 sui flussi migratori nel Mediterraneo, con particolare attenzione ai tragici eventi al largo di Lampedusa(1),
– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 22 maggio 2014 concernente l'attuazione della comunicazione sull'attività della Task Force "Mediterraneo",
– vista la discussione svoltasi in Aula il 25 novembre 2014 sulla situazione nel Mediterraneo e la necessità di un approccio globale dell'UE alle migrazioni,
– vista la sua risoluzione del 17 dicembre 2014 sulla situazione nel Mediterraneo e la necessità di un approccio globale dell'UE alle migrazioni(2),
– viste l'iniziativa per il Mediterraneo centrale dell'UNHCR e le proposte di quest'ultimo intese a far fronte agli attuali e futuri arrivi in Europa di richiedenti asilo, profughi e migranti,
– visto il piano d'azione in dieci punti sulla migrazione adottato in occasione della sessione congiunta del Consiglio "Affari esteri" e "Affari interni" del 20 aprile 2015,
– viste le conclusioni della riunione straordinaria del Consiglio europeo del 22 aprile 2015 sull'emergenza profughi nel Mediterraneo,
– visto l'articolo 123, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,
A. considerando che, secondo le stime dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), le persone che hanno perso la vita nel Mar Mediterraneo dall'inizio dell'anno sono più di 1 500;
B. considerando che, stando alle stime dell'OIM, 23 918 migranti hanno raggiunto le coste italiane dal 1° gennaio 2015; che, secondo le autorità greche, 10 445 migranti sono stati tratti in salvo nel Mar Egeo dalla guardia costiera greca nel primo trimestre del 2015;
C. considerando che le forze navali italiane, la guardia costiera italiana, la marina italiana e numerose navi mercantili sono state ininterrottamente impegnate in operazioni di salvataggio di migranti in difficoltà nel Mediterraneo, arrivando a salvare circa 10 000 persone in sei giorni, da venerdì 10 aprile a giovedì 16 aprile 2015;
D. considerando che Mare Nostrum, l'ultima operazione dedicata esclusivamente alla ricerca e al soccorso nel Mediterraneo, ha tratto in salvo 150 810 migranti in 364 giorni; che le stime iniziali non mostrano ad oggi una diminuzione del numero di migranti che attraversano il Mediterraneo;
E. considerando che la maggior parte di persone che cercano di attraversare il Mediterraneo è in fuga da conflitti o persecuzioni in Siria, Iraq, Eritrea, Somalia e Libia; che mancano all'appello ben 700 migranti e si teme che siano annegati quando il peschereccio in legno sul quale erano stipati si è capovolto nei pressi della costa libica, la notte di sabato 18 aprile 2015, mentre un mercantile portoghese si stava avvicinando per prestare soccorso; che uno dei sopravvissuti avrebbe dichiarato alle autorità italiane che a bordo avrebbero potuto esserci sino a 950 persone; che agli inizi del mese di aprile si era verificata una tragedia analoga, nella quale avrebbero perso la vita in mare circa 400 migranti quando un peschereccio in legno che ne trasportava circa 550 si è capovolto;
F. considerando che l'operazione congiunta "Triton", coordinata da Frontex, è divenuta pienamente operativa il 1° novembre 2014 e dispone di una dotazione iniziale di soli 2,9 milioni di EUR mensili, a fronte degli oltre 9 milioni di EUR mensili a disposizione di Mare Nostrum; che, dall'avvio dell'operazione congiunta "Triton", sono stati soccorsi lungo la rotta del Mediterraneo centrale più di 24 400 migranti irregolari, tra cui circa 7 860 migranti con il concorso di risorse cofinanziate da Frontex;
G. considerando che gli scafisti e i trafficanti di esseri umani sfruttano l'immigrazione clandestina e mettono a repentaglio le vite dei migranti per il loro tornaconto economico, sono responsabili di migliaia di morti e rappresentano una seria minaccia per l'Unione europea e gli Stati membri; che le attività criminali dei trafficanti generano profitti per 20 miliardi di EUR l'anno; che, secondo Europol, i gruppi di criminalità organizzata che facilitano attivamente il trasporto di migranti irregolari nel Mediterraneo sono collegati al traffico di esseri umani, droga e armi da fuoco nonché al terrorismo; che il 17 marzo 2015 Europol ha istituito il team operativo comune "Mare" per contrastare tali gruppi criminali;
H. considerando che i conflitti e l'instabilità della regione hanno conseguenze sul massiccio afflusso di migranti e sui flussi di sfollati nonché, di conseguenza, sul numero delle persone che tentano di raggiungere l'UE; che la rapida espansione dell'IS e del Da'ish nelle regioni circostanti interessate da conflitti si ripercuoterà sui flussi di sfollati e determinerà in ultima analisi un massiccio afflusso di migranti;
1. esprime profondo dolore e cordoglio per la tragica perdita di vite umane che continua a ripetersi nel Mediterraneo; esorta l'UE e gli Stati membri a basarsi sull'attuale cooperazione e a compiere ogni sforzo possibile per scongiurare nuove perdite di vite umane in mare; invita l'UE e gli Stati membri a fare tutto il possibile per identificare i corpi e le persone scomparse e a informare i familiari;
2. chiede all'UE e agli Stati membri di fornire le risorse necessarie a garantire che gli obblighi di ricerca e soccorso siano di fatto rispettati e quindi adeguatamente finanziati; chiede agli Stati membri di continuare a dare prova di solidarietà e impegno aumentando il loro contributo al bilancio e alle attività di Frontex e dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) e si impegna a fornire a tali agenzie le risorse (umane e logistiche) necessarie affinché adempiano ai loro obblighi mediante il bilancio dell'UE e i suoi fondi pertinenti;
3. ribadisce la necessità che l'UE basi la sua risposta alle recenti tragedie nel Mediterraneo sulla solidarietà e l'equa ripartizione della responsabilità, come sancito dall'articolo 80 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e adotti un approccio europeo d'insieme; ribadisce che l'UE deve rafforzare l'equa ripartizione delle responsabilità e la solidarietà nei confronti degli Stati membri che accolgono il maggior numero di profughi e richiedenti asilo in termini assoluti o relativi;
4. accoglie con favore l'impegno assunto dal Consiglio europeo quanto al rafforzamento dell'operazione Triton aumentandone il finanziamento e i mezzi; esorta l'UE a definire un mandato chiaro per Triton, in modo da ampliarne l'ambito di intervento e il mandato per le operazioni di ricerca e soccorso a livello di UE;
5. chiede che sia messa a punto un'operazione umanitaria europea di ricerca, solida e permanente, che, come Mare Nostrum, sia operativa in alto mare e alla quale contribuiscano tutti gli Stati membri sia con risorse finanziarie che con attrezzature e mezzi; sollecita l'UE a cofinanziare tale operazione;
6. accoglie con favore la proposta del Consiglio europeo di esaminare congiuntamente le domande di asilo con il sostegno delle squadre EASO; chiede alla Commissione di estendere il mandato dell'EASO onde rafforzarne il ruolo operativo nel trattamento delle domande di asilo;
7. invita gli Stati membri ad avvalersi appieno delle possibilità esistenti per rilasciare visti umanitari presso le rispettive ambasciate e i rispettivi uffici consolari; osserva, in tale contesto, che il Consiglio dovrebbe seriamente prendere in considerazione la possibilità di applicare la direttiva del 2001 sulla protezione temporanea oppure l'articolo 78, paragrafo 3, TFUE, i quali prevedono entrambi un meccanismo di solidarietà in caso di afflusso massiccio e improvviso di sfollati;
8. chiede agli Stati membri, in particolare a quelli che non hanno ancora contribuito per niente, di potenziare i loro contributi a favore dei programmi di reinsediamento esistenti;
9. invita la Commissione a fissare una quota vincolante per la ripartizione dei richiedenti asilo tra tutti gli Stati membri;
10. sottolinea la necessità di incoraggiare le politiche di rimpatrio volontario garantendo nel contempo la protezione dei diritti di tutti i migranti e l'accesso sicuro e legale al sistema di asilo dell'UE, nel rispetto del principio di non respingimento;
11. si compiace del fatto che il VP/AR e la Presidenza lettone abbiano immediatamente convocato una riunione congiunta straordinaria del Consiglio "Affari esteri" e "Affari interni" a Lussemburgo, come pure del fatto che gli Stati membri abbiano indetto senza indugio un vertice straordinario finalizzato a individuare soluzioni comuni in risposta alla situazione di crisi nel Mediterraneo; osserva che si è tenuto un primo ampio dibattito sulle opzioni per salvare vite umane, combattere scafisti e trafficanti e condividere le responsabilità di accoglienza e protezione tra gli Stati membri; sottolinea la necessità di un maggiore impegno da parte degli Stati membri e si rammarica della mancanza di impegno da parte del Consiglio europeo a istituire un meccanismo di solidarietà a livello dell'UE credibile e vincolante;
12. chiede un recepimento rapido e completo e un'attuazione efficace del Sistema europeo comune di asilo da parte di tutti gli Stati membri partecipanti, garantendo in tal modo standard comuni europei, tra cui le condizioni per l'accoglienza dei richiedenti asilo e il rispetto dei diritti fondamentali, come previsto dalla legislazione vigente;
13. chiede un più stretto coordinamento delle politiche dell'Unione e degli Stati membri nell'affrontare le cause profonde della migrazione; sottolinea la necessità di un approccio globale dell'UE, che rafforzi la coerenza delle politiche interne ed esterne, con particolare riferimento alla politica estera e di sicurezza comune, alla politica di sviluppo e alla politica migratoria; chiede un rafforzamento della cooperazione dell'Unione con i paesi partner nel Medio Oriente e in Africa al fine di promuovere la democrazia, le libertà e i diritti fondamentali, la sicurezza e la prosperità;
14. esorta gli Stati membri e i paesi terzi a stabilire sanzioni penali il più possibile severe contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti sia verso l'Unione europea che al suo interno, nonché contro le persone o i gruppi che sfruttano i migranti vulnerabili nell'UE, garantendo nel contempo che le persone che prestano aiuto ai richiedenti asilo e alle imbarcazioni in pericolo non siano perseguite;
15. chiede agli Stati membri di collaborare strettamente con Europol, Frontex, EASO ed Eurojust nella lotta contro i trafficanti di esseri umani e le reti criminali di scafisti, nonché di individuare e rintracciare i loro finanziamenti e di identificare il loro modus operandi per impedire loro di arricchirsi mettendo a repentaglio la vita dei migranti; sottolinea la necessità di rafforzare la cooperazione con i paesi terzi, in particolare con i vicini della Libia, quale strumento indispensabile per poter smantellare con successo tali reti criminali, attraverso la formazione delle autorità di contrasto e la predisposizione di servizi d'informazione; sottolinea la necessità che i paesi terzi rispettino il diritto internazionale per quanto riguarda il salvataggio di vite umane in mare e garantiscano la protezione dei profughi nonché il rispetto dei diritti fondamentali;
16. sottolinea che le cause alla base della violenza e del sottosviluppo vanno affrontate nei paesi di origine al fine di arrestare il flusso di profughi e migranti economici; evidenzia, a tale proposito, che il significativo miglioramento delle strutture di governance attraverso la creazione di istituzioni pubbliche efficaci e inclusive, il rafforzamento delle capacità dei sistemi di asilo dei paesi terzi, l'istituzione dello Stato di diritto e la lotta contro la corruzione endemica a tutti i livelli, come pure la promozione dei diritti umani e di una maggiore democrazia dovrebbero rientrare tra le principali priorità di tutti i governi dei paesi di origine;
17. ribadisce il proprio sostegno a favore di negoziati sotto la guida delle Nazioni Unite al fine di ripristinare l'autorità di governo democratica in Libia e l'impegno a intensificare gli sforzi per affrontare le situazioni di conflitto e l'instabilità in Libia e in Siria; sottolinea che la creazione di una stabilità regionale nelle zone di conflitto è fondamentale per impedire l'ulteriore sfollamento di persone;
18. rammenta che lo scopo della presente risoluzione è fornire una risposta ai tragici eventi accaduti di recente nel Mediterraneo e alle conclusioni del Consiglio europeo del 23 aprile 2015, e proporre una serie di misure urgenti da adottare immediatamente, tenendo presente che la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, sta al momento elaborando una relazione che rifletterà gli orientamenti programmatici a medio e lungo termine del Parlamento in materia di migrazione;
19. invita la Commissione a sviluppare e presentare un'agenda europea ambiziosa in materia di migrazione, che tenga conto di tutti gli aspetti del fenomeno;
20. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.