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Procedura : 2015/2957(RSP)
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RC-B8-1278/2015

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PV 26/11/2015 - 11.6

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P8_TA(2015)0417

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Giovedì 26 novembre 2015 - Strasburgo
Strategia in materia di benessere degli animali per il periodo 2016-2020
P8_TA(2015)0417RC-B8-1278/2015

Risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2015 su una nuova strategia in materia di benessere degli animali per il periodo 2016-2020 (2015/2957(RSP))

Il Parlamento europeo,

–  visto l'articolo 13 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  visto l'articolo 43 TFUE relativo al funzionamento della politica agricola comune e della politica comune della pesca,

–  vista la comunicazione della Commissione, del 15 febbraio 2012, sulla strategia dell'Unione europea per la protezione e il benessere degli animali 2012-2015 (COM(2012)0006),

–  vista la sua risoluzione del 4 luglio 2012 sulla strategia dell'Unione europea per la protezione e il benessere degli animali 2012-2015(1),

–  visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.  considerando che la legislazione dell'UE in materia di benessere degli animali contribuisce alla creazione di condizioni di parità all'interno dell'Unione e, pertanto, al buon funzionamento del mercato interno;

B.  considerando che i cittadini europei nutrono un forte interesse per il benessere degli animali e desiderano poter compiere scelte più informate in quanto consumatori;

C.  considerando che le norme nazionali in materia di benessere degli animali non devono essere contrarie ai principi del mercato unico dell'UE;

D.  considerando che il benessere degli animali è correlato alla salute animale e alla salute pubblica;

E.  considerando che le norme unionali e nazionali in materia di benessere degli animali, a causa della loro complessità e delle interpretazioni divergenti, creano incertezza giuridica e possono comportare per i produttori di alcuni Stati membri un grave svantaggio concorrenziale;

F.  considerando che il livello di benessere degli animali nell'Unione è tra i più elevati al mondo;

G.  considerando che occorrerebbe migliorare ulteriormente il benessere degli animali sulla base delle conclusioni generalmente accettate in ambito scientifico e tenendo debitamente conto dell'efficienza e della competitività della zootecnia agricola; che la coerenza delle norme in materia di benessere degli animali in tutta l'UE trarrebbe beneficio da una definizione delle buone prassi zootecniche;

H.  considerando che, per garantire la sostenibilità, è importante assicurare un livello elevato di benessere degli animali, sebbene questo comporti investimenti e costi operativi supplementari che non sono distribuiti in modo proporzionato lungo la filiera alimentare;

1.  esorta la Commissione ad attuare senza indugio i punti ancora in sospeso della strategia dell'Unione europea per la protezione e il benessere degli animali 2012-2015;

2.  esorta la Commissione a procedere a una valutazione della strategia esistente e a elaborare una nuova e ambiziosa strategia in materia di protezione e benessere degli animali per il periodo 2016-2020, che prosegua il lavoro svolto nell'ambito della precedente strategia e assicuri continuità al quadro normativo onde conseguire norme rigorose in materia di benessere degli animali in tutti gli Stati membri;

3.  chiede alla Commissione di garantire un quadro legislativo aggiornato, esaustivo e chiaro che adempia pienamente ai requisiti dell'articolo 13 TFUE; ribadisce tuttavia che il livello di benessere degli animali non deve in alcun caso essere ridotto per ragioni di semplificazione amministrativa; sottolinea che tali obiettivi non si escludono a vicenda;

4.  sottolinea che l'articolo 13 TFUE è di portata generale, ha carattere orizzontale e, in quanto tale, ha la stessa importanza delle disposizioni in materia di agricoltura, ambiente o protezione dei consumatori;

5.  rammenta che il Parlamento è impegnato nei negoziati in corso e ha approvato atti legislativi che affrontano questioni relative al benessere degli animali, come la salute animale, le condizioni zootecniche, la produzione biologica e i controlli ufficiali;

6.  riconosce gli sforzi già profusi dagli agricoltori nei vari Stati membri in materia di benessere degli animali;

7.  esorta la Commissione, in presenza di chiare prove scientifiche che evidenziano problemi legati al benessere degli animali, ad adattare gli strumenti strategici esistenti o a introdurne di nuovi per risolvere tali problemi; chiede alla Commissione di monitorare da vicino l'attuazione, negli Stati membri, della legislazione dell'UE relativa al benessere degli animali;

8.  esprime preoccupazione circa l'effettiva attuazione ed esecuzione della vigente normativa UE sul benessere degli animali, data la complessità e la considerevole quantità di atti legislativi esistenti in materia; sottolinea che migliorare l'applicazione e il rispetto della legislazione in vigore dovrebbe essere l'obiettivo principale di tutte le norme sulla salute e sul benessere degli animali;

9.  sollecita nel contempo la Commissione a essere più ambiziosa e a includere, attribuendovi una priorità elevata, la reciprocità delle norme in materia di benessere degli animali, quale preoccupazione di natura extracommerciale, nella sua politica commerciale e nei negoziati relativi ad accordi commerciali internazionali, nonché a promuovere il benessere degli animali nei paesi terzi esigendo norme di benessere equivalenti per gli animali e i prodotti importati, associate a controlli severi;

10.  sottolinea l'importanza di garantire un finanziamento della politica agricola comune che sia adeguato e compatibile con il livello delle nostre ambizioni, al fine di impedire la delocalizzazione della produzione e del commercio verso paesi e continenti con norme meno stringenti in materia di benessere degli animali;

11.  invita la Commissione a sviluppare, scambiare e diffondere buone pratiche basate su dati scientifici e a sostenere l'innovazione e la ricerca nell'ottica di sviluppare nuove tecniche e tecnologie per il benessere degli animali;

12.  ricorda che esistono squilibri nella filiera alimentare che collocano i produttori primari in posizione di svantaggio, e che tale situazione limita la portata degli investimenti nella salute animale a livello di azienda agricola;

13.  ricorda che i produttori sono oberati di obblighi amministrativi e che, nella continua ricerca della semplificazione amministrativa, questa strategia europea non dovrebbe aumentare ulteriormente gli oneri esistenti; sottolinea la necessità di assicurare investimenti stabili e prevedibili in questo settore, nonché di garantire una concorrenza leale a livello internazionale;

14.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU C 349 E del 29.11.2013, pag. 62.

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