Risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2015 sul tema "Verso la semplificazione della politica di coesione per il periodo 2014-2020 e il suo orientamento ai risultati" (2015/2772(RSP))
Il Parlamento europeo,
– visti gli articoli 174 e 175 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (regolamento recante disposizioni comuni – RDC),
– visti il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, e il regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione,
– vista la Sesta relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale (COM(2014)0473),
– vista la relazione annuale della Corte dei conti per l'esercizio 2014,
– vista l'interrogazione con richiesta di risposta orale alla Commissione sul tema "Verso la semplificazione della politica di coesione per il periodo 2014-2020 e il suo orientamento ai risultati" (O-000127/2015 – B8-1103/2015),
– vista la proposta di risoluzione della sua commissione per lo sviluppo regionale,
– visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando che il Parlamento riconosce l'importanza dei notevoli passi avanti che le istituzioni dell'Unione hanno compiuto verso la semplificazione, adottando misure quali il programma di semplificazione del quadro finanziario pluriennale 2014-2020, la designazione di un vicepresidente della Commissione competente per la qualità della legislazione, l'istituzione in seno alla Commissione di un gruppo ad alto livello di esperti indipendenti sul controllo della semplificazione per i beneficiari dei Fondi strutturali e d'investimento europei (fondi SIE), la revisione del regolamento finanziario e il regolamento sulle disposizioni comuni;
B. considerando che, malgrado l'attenzione rivolta ai metodi di semplificazione nell'ambito della politica di coesione riformata per il periodo di programmazione 2014-2020, la presentazione di domande, la gestione, la rendicontazione e il controllo nel quadro dei fondi SIE restano complessi sia per i beneficiari sia per le autorità di gestione, in particolare per quanti dispongono di minori risorse amministrative e finanziarie;
C. considerando che la sovraregolamentazione esistente, anche sul fronte del recepimento delle norme nel diritto nazionale, agisce come un freno e determina un prolungamento dell'assenza dal mercato nonché costi indiretti per i potenziali beneficiari alla ricerca di finanziamenti UE, riducendo in tal modo l'impatto sugli investimenti dei fondi dell'Unione e creando ostacoli per i beneficiari, i cittadini e le imprese nell'UE, in particolare per le piccole e medie imprese;
D. considerando che la complessità delle procedure può gravare pesantemente sui beneficiari, segnatamente le piccole e medie imprese, le ONG e i comuni che necessitano di finanziamenti UE; che, in generale, tali entità non dispongono né delle risorse umane e finanziarie né delle competenze utili per richiedere e gestire con successo le sovvenzioni dell'Unione; che la Commissione e gli Stati membri sono invitati a proseguire gli sforzi affinché lo strumento di valutazione del rischio ARACHNE sia operativo e più semplice da utilizzare per le autorità di gestione e i sistemi di controllo dei programmi operativi, che devono garantire un giusto equilibrio tra la semplificazione, da un lato, e l'individuazione e la prevenzione delle irregolarità, tra cui le frodi, dall'altro;
E. considerando che la duplicazione degli audit e le differenze esistenti tra le strategie e le metodologie di audit richiedono l'applicazione del "principio dell'audit unico" nonché un approccio maggiormente incentrato sul controllo di gestione, che consentirebbe di valutare più accuratamente l'efficienza e l'efficacia delle operazioni e di formulare proposte di semplificazione;
1. ritiene che la Commissione dovrebbe introdurre orientamenti dettagliati sulla semplificazione, onde sensibilizzare gli Stati membri e le regioni circa il loro compito di eliminare, o quanto meno ridurre significativamente, gli oneri amministrativi e la sovraregolamentazione presenti a livello nazionale e locale nel quadro delle procedure di aggiudicazione di appalti, della selezione dei progetti proposti e delle attività di monitoraggio e controllo, ad esempio evitando frequenti modifiche delle normative, semplificando il linguaggio e normalizzando le procedure, nonché improntando il bilancio dell'UE al conseguimento di risultati tangibili; afferma altresì che un pacchetto integrato di fondi regionali UE erogati tramite una singola interfaccia o uno sportello unico potrebbe essere un'opzione per passare a processi e procedure comuni ove possibile;
2. chiede alla Commissione di fornire agli Stati membri e alle regioni una tabella di marcia per razionalizzare e semplificare le attività di controllo, monitoraggio e rendicontazione, anche per i beneficiari, nell'ottica di eliminare le strozzature esistenti;
3. chiede alla Commissione e agli Stati membri di tenere presente la scadenza del 31 dicembre 2015, prevista dall'articolo 122, paragrafo 3, del regolamento sulle disposizioni comuni, per effettuare il passaggio alla coesione elettronica (e-cohesion) quale presupposto per ridurre nettamente il lasso di tempo tra la domanda e la concessione di sovvenzioni;
4. invita la Commissione a definire e applicare, in coordinamento con gli Stati membri e in linea con il principio di proporzionalità, un approccio "leggero" quanto agli obblighi dei beneficiari in materia di dati e informazioni durante la fase di presentazione delle domande e di rendicontazione relativa ai finanziamenti UE in regime di gestione concorrente, incoraggiando altresì lo scambio delle buone prassi;
5. esorta la Commissione e gli Stati membri a promuovere la semplificazione delle norme che disciplinano gli strumenti finanziari nel quadro dei fondi SIE, al fine di avvicinarli maggiormente alle esigenze dei beneficiari e, in ultima istanza, di migliorarne l'utilizzo;
6. chiede alla Commissione e agli Stati membri di avvalersi più frequentemente dell'approccio multifondo, tenendo conto delle necessità dei beneficiari;
7. invita la Commissione ad avviare un dialogo strutturato e permanente con il Parlamento, il Comitato delle regioni e altri portatori d'interesse su tutti gli aspetti del processo di semplificazione;
8. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, agli Stati membri e alle loro regioni.