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Procedura : 2014/2215(INI)
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Ciclo del documento : A8-0343/2015

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A8-0343/2015

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PV 02/12/2015 - 11
CRE 02/12/2015 - 11

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PV 02/12/2015 - 13.4
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P8_TA(2015)0422

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Mercoledì 2 dicembre 2015 - Bruxelles
Relazione speciale del Mediatore europeo sull'indagine di propria iniziativa relativa a Frontex
P8_TA(2015)0422A8-0343/2015

Risoluzione del Parlamento europeo del 2 dicembre 2015 sulla relazione speciale del Mediatore europeo sull'indagine di propria iniziativa OI/5/2012/BEH-MHZ relativa a Frontex (2014/2215(INI))

Il Parlamento europeo,

–  vista la relazione speciale del Mediatore europeo, del 7 novembre 2013, sull'indagine di propria iniziativa OI/5/2012/BEH-MHZ relativa a Frontex,

–  visto l'articolo 2 del trattato sull'Unione europea,

–  visti l'articolo 67, paragrafo 1, l'articolo 72, l'articolo 228, paragrafo 1, secondo comma, e l'articolo 263 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 41 (diritto ad una buona amministrazione) e l'articolo 47 (diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale),

–  vista la decisione 94/262/CECA, CE, Euratom del Parlamento europeo, del 9 marzo 1994, concernente lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore, e in particolare l'articolo 3, paragrafo 7,

–  vista la risoluzione 1932(2013) dell'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa "Frontex: responsabilità in materia di diritti umani",

–  visto il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (regolamento Frontex),

–  visto il regolamento (UE) n. 1168/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea,

–  vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Piano d'azione dell'UE sul rimpatrio" (COM(2015)0453),

–  visto il codice di condotta di Frontex per le operazioni congiunte di rimpatrio coordinate dall'Agenzia,

–  viste le conclusioni del Consiglio europeo del 15 ottobre 2015, in particolare il punto 2, lettera n),

–  visti la Convenzione ONU del 1951 relativa allo status dei rifugiati (la Convenzione di Ginevra) e il protocollo di New York del 1967 relativo allo status dei rifugiati,

–  visto l'articolo 220, paragrafo 2, prima frase, del suo regolamento,

–  viste le deliberazioni congiunte della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per le petizioni a norma dell'articolo 55 del regolamento,

–  vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per le petizioni (A8-0343/2015),

A.  considerando che il regolamento (UE) n. 1168/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (in appresso "regolamento Frontex"), prevede che l'Agenzia garantisca il pieno rispetto dei diritti fondamentali e dei diritti dei migranti, dei rifugiati e dei richiedenti asilo;

B.  considerando che Frontex, come ogni altra istituzione, organo o organismo dell'UE, è tenuta a rispettare la Carta dei diritti fondamentali nello svolgimento delle sue attività e che tale obbligo trova riscontro nell'articolo 263 TFUE, in virtù del quale "gli atti che istituiscono gli organi e organismi dell'Unione possono prevedere condizioni e modalità specifiche relative ai ricorsi proposti da persone fisiche o giuridiche contro atti di detti organi o organismi destinati a produrre effetti giuridici nei loro confronti";

C.  considerando che a tutt'oggi l'attività di coordinamento di Frontex non può essere dissociata nella pratica dalle azioni effettuate dagli Stati membri nell'ambito di tale coordinamento, motivo per cui Frontex (e conseguentemente mediante esso l'UE) potrebbe avere un impatto diretto o indiretto sui diritti dei singoli e configurare, come minimo, la responsabilità extracontrattuale dell'UE (cfr. sentenza della Corte di giustizia T-341/07, Sison III); che tale responsabilità non può essere evitata semplicemente per via dell'esistenza di disposizioni amministrative con gli Stati membri partecipanti alle operazioni coordinate da Frontex quando tali disposizioni si ripercuotono sui diritti fondamentali;

D.  considerando che l'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del Consiglio d'Europa;

E.  considerando che l'articolo 26 bis del regolamento Frontex stabilisce una strategia in materia di diritti fondamentali e prevede che l'Agenzia elabori, sviluppi ulteriormente e attui tale strategia, istituisca un forum consultivo e designi un responsabile dei diritti fondamentali;

F.  considerando che l'articolo 5, lettera a), del codice di condotta per tutte le persone che partecipano alle attività di Frontex sottolinea che tutti i partecipanti in tali attività devono, tra le altre cose, promuovere la diffusione di informazioni sui diritti e sulle procedure alle persone richiedenti protezione internazionale;

G.  considerando che l'articolo 9 del regolamento (CE) n. 863/2007 sancisce che i membri delle squadre responsabili di svolgere i compiti di controllo e sorveglianza alle frontiere esterne sono tenuti a osservare la normativa comunitaria e la legislazione nazionale dello Stato membro ospitante;

H.  considerando che nel 2012 il Mediatore europeo ha avviato un'indagine di propria iniziativa sull'assolvimento, da parte di Frontex, dei suoi obblighi in materia di diritti fondamentali;

I.  considerando che i progetti di raccomandazione del Mediatore europeo prevedono l'attuazione di un meccanismo per le denunce individuali;

J.  considerando che il Mediatore europeo ha inoltre pubblicato una relazione speciale in cui si insiste sull'attuazione di un meccanismo per le denunce individuali;

K.  considerando che, a norma dell'articolo 220, paragrafo 2, del regolamento del Parlamento, il Mediatore europeo è tenuto a informare il Parlamento dei casi di cattiva amministrazione, e che la commissione competente può elaborare una relazione su tali casi;

L.  considerando che Frontex è incaricata di garantire l'efficace attuazione delle norme comuni in materia di criteri e procedure relativi al controllo e alla sorveglianza delle frontiere esterne nel rispetto dei diritti fondamentali, mediante un maggiore coordinamento della cooperazione operativa tra gli Stati membri, e che tali attività hanno chiaramente delle conseguenze sui diritti umani che non sono state affrontate in modo adeguato da Frontex e dall'UE;

M.  considerando che Frontex, come parte integrante della sua missione, costruisce anche una cooperazione operativa con paesi al di fuori dell'UE, in ambiti fondamentali quali lo scambio di informazioni, l'analisi dei rischi, l'addestramento, la ricerca e lo sviluppo, le operazioni congiunte (incluse le operazioni congiunte di rimpatrio) e i progetti pilota;

N.  considerando che, a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento Frontex, l'Agenzia e gli Stati membri osservano norme e standard almeno equivalenti a quelli stabiliti dalla normativa dell'Unione, anche quando la cooperazione con i paesi terzi avviene nel territorio di detti paesi;

O.  considerando che la cooperazione operativa di Frontex con le autorità competenti dei paesi partner è realizzata per mezzo di accordi di lavoro che non sono giuridicamente vincolanti e non rientrano nell'ambito del diritto internazionale e la cui attuazione pratica non è da considerarsi alla stregua dell'assolvimento da parte di Frontex e dell'UE dei loro obblighi internazionali; che tale situazione costituisce una fonte di incertezza giuridica che può essere reputata contraddittoria rispetto agli obblighi di Frontex in materia di diritti umani;

P.  considerando che Frontex e gli Stati membri hanno responsabilità condivise ma distinte riguardo alle azioni degli agenti impiegati nelle operazioni e nei progetti pilota di Frontex;

Q.  considerando che, dato l'aumento delle competenze attribuite a Frontex dalla sua istituzione, l'Agenzia dovrebbe essere considerata responsabile quale parte interessata principale nel processo di gestione delle frontiere, anche per quanto riguarda le segnalazioni relative ai diritti fondamentali;

R.  considerando che la maggior parte dei partecipanti alle operazioni Frontex sono agenti distaccati inviati da Stati membri diversi da quello che ospita l'operazione Frontex, a sostegno di tale operazione;

S.  considerando che l'articolo 2 bis del regolamento Frontex prevede che il codice di condotta sia applicabile a tutti coloro che prendono parte alle attività dell'Agenzia;

T.  considerando che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento Frontex, gli agenti distaccati che partecipano alle missioni Frontex possono svolgere compiti ed esercitare competenze esclusivamente agli ordini delle guardie di frontiera dello Stato membro ospitante e, di norma, in loro presenza;

U.  considerando che l'uso nel corso delle operazioni Frontex di uniformi diverse e dell'emblema di Frontex fa sì che le persone abbiano difficoltà a individuare l'autorità alla quale fa capo un agente e quindi stabilire in quale sede presentare una denuncia, se presso Frontex o direttamente presso lo Stato membro interessato;

V.  considerando che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento Frontex, l'Agenzia non dispone di poteri di esecuzione negli Stati membri né del potere di sanzionare gli Stati membri o i loro funzionari;

W.  considerando che i piani operativi per le operazioni congiunte di Frontex sono giuridicamente vincolanti e, a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 1, del regolamento Frontex, devono essere concordati dal direttore esecutivo di Frontex e dallo Stato membro ospitante, in consultazione con gli Stati membri che partecipanti;

X.  considerando che Frontex ha già istituito un sistema di notifica degli incidenti che coinvolge la divisione operativa, l'unità giuridica e il responsabile per i diritti fondamentali di Frontex, e che la decisione definitiva spetta al direttore esecutivo di Frontex; che tale sistema riguarda le denunce interne presentate dal personale di Frontex e dagli agenti distaccati, e che conseguentemente non tratta le denunce dirette presentate da persone che sostengono di aver subito una violazione dei diritti fondamentali;

Y.  considerando che a livello europeo esistono già meccanismi per le denunce individuali, all'interno delle strutture della Banca europea per gli investimenti, dell'Agenzia europea per i diritti fondamentali e della Rete europea dei difensori civici; che occorre notare che Frontex è un'agenzia operativa la quale differisce, per la sua natura, dalle summenzionate organizzazioni;

Z.  considerando che la Commissione si è impegnata a effettuare una revisione di Frontex nel prossimo futuro;

Motivi per cui Frontex dovrebbe istituire un meccanismo per le denunce individuali

1.  accoglie con favore la relazione speciale del Mediatore europeo sull'indagine di propria iniziativa relativa a Frontex; sostiene gli sforzi compiuti da Frontex per tenere conto di 12 delle 13 raccomandazioni del Mediatore; prende atto degli sforzi attualmente profusi da Frontex per rafforzare il rispetto dei diritti fondamentali, tra cui l'introduzione di un sistema di notifica degli incidenti, l'elaborazione di codici di condotta, la creazione di un forum consultivo sui diritti fondamentali e l'istituzione di un ufficio del responsabile dei diritti fondamentali;

2.  sostiene la raccomandazione, formulata dal Mediatore europeo, secondo la quale Frontex dovrebbe occuparsi delle denunce individuali delle violazioni di diritti fondamentali commesse nel corso delle sue operazioni e fornire a tal fine un adeguato sostegno amministrativo; invita Frontex a istituire un adeguato meccanismo per le denunce, anche nel quadro degli accordi di lavoro stipulati con le autorità competenti dei paesi terzi;

3.  esprime profonda preoccupazione per il vuoto giuridico che circonda il distacco di agenti dei paesi terzi durante le operazioni congiunte di rimpatrio, come sottolineato nella relazione del Mediatore europeo, e per la mancanza di responsabilità che quindi prevale nei casi di violazioni dei diritti umani riguardanti gli agenti dei paesi terzi;

4.  reputa che, in considerazione delle sfide sempre crescenti che si presentano sul piano umanitario e giuridico alle frontiere esterne dell'UE e del rafforzamento delle operazioni di Frontex, sia necessario un meccanismo in grado di trattare le denunce individuali di presunte violazioni dei diritti fondamentali commesse nel corso delle operazioni di Frontex o nella cooperazione con i paesi terzi, diventando così un'istanza di primo grado per la gestione delle denunce;

5.  osserva che l'istituzione di un meccanismo per le denunce individuali offrirebbe alle persone un'opportunità di esercitare il diritto a un ricorso effettivo in caso di violazione dei loro diritti fondamentali; riconosce che l'introduzione di un tale meccanismo aumenterebbe la trasparenza e il rispetto dei diritti fondamentali anche nel contesto degli accordi di lavoro di Frontex, dal momento che sia l'Agenzia che le istituzioni dell'UE sarebbero maggiormente consapevoli delle eventuali violazioni dei diritti fondamentali che potrebbero altrimenti non essere rilevate né denunciate e alle quali non sarebbe data risposta; sottolinea che tale mancanza di trasparenza vale soprattutto nel caso degli accordi di lavoro di Frontex, sui quali il Parlamento non può esercitare il controllo democratico poiché non sussiste l'obbligo di una sua consultazione preventiva alla definizione di tali accordi e il Parlamento non è neanche informato sulla loro attuazione pratica;

6.  osserva che, a norma del regolamento Frontex, sembrano non esserci ostacoli giuridici all'istituzione di un meccanismo per le denunce individuali e che un tale meccanismo rientrerebbe nell'ambito di applicazione dell'articolo 26 bis, paragrafo 3, del regolamento Frontex, il quale prevede che il responsabile dei diritti fondamentali contribuisca al meccanismo per il monitoraggio dei diritti fondamentali; osserva che un tale meccanismo sarebbe conforme al diritto dell'UE e al principio di buona amministrazione e rafforzerebbe l'effettiva attuazione della strategia dell'Agenzia in materia di diritti fondamentali; reputa che la capacità di Frontex di gestire possibili violazioni dei diritti fondamentali vada rafforzata, nel quadro di un ampliamento del suo ruolo a norma del diritto dell'UE, in particolare riguardo alla sua partecipazione ai gruppi di sostegno per la gestione della migrazione che operano nei punti di crisi ("hotspot") e alla sua cooperazione operativa con le autorità competenti dei paesi partner mediante gli accordi di lavoro;

7.  reputa che il ruolo di coordinamento di Frontex non dovrebbe limitare la sua responsabilità a norma del diritto dell'UE e internazionale, in particolare per quanto riguarda la responsabilità di garantire che i diritti fondamentali dei migranti e dei richiedenti asilo siano rispettati e tutelati; rammenta che tutte le agenzie e gli Stati membri dell'Unione sono tenuti, nell'attuazione del diritto dell'UE, a rispettare le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali;

Struttura del meccanismo per le denunce individuali

8.  è del parere che sia legittimo attendersi che le azioni di coloro che partecipano alle operazioni Frontex siano attribuibili a Frontex e, più in generale, all'UE; sottolinea che i rapporti giuridici e le responsabilità distinte ma condivise, esistenti tra Frontex e gli Stati membri, non dovrebbero pregiudicare la salvaguardia dei diritti fondamentali e il rispetto di tali diritti nelle operazioni congiunte; ribadisce che Frontex non ha il potere di sanzionare né gli Stati membri né i loro funzionari; reputa che occorra, pertanto, prestare la debita attenzione alla questione delle competenze di Frontex e di quelle degli Stati membri;

9.  sottolinea la necessità di una struttura centrale ufficiale interna a Frontex per il trattamento delle denunce individuali; raccomanda che l'ufficio del responsabile Frontex dei diritti fondamentali svolga un ruolo cruciale nella gestione delle denunce; ritiene, in particolare, che tale ufficio dovrebbe verificare obiettivamente l'ammissibilità delle denunce, filtrarle, inoltrarle alle autorità responsabili e seguirne attentamente l'intero iter;

10.  si rallegra del fatto che Frontex abbia già stabilito una procedura completa per gestire le relazioni interne del personale di Frontex e degli agenti distaccati relative a gravi violazioni dei diritti fondamentali; fa notare che tale procedura è già utilizzata per gestire le denunce di terzi non direttamente coinvolti nelle operazioni di Frontex e raccomanda di basarsi su di essa per istituire un meccanismo per le denunce individuali completo e accessibile; sottolinea che Frontex dovrebbe garantire che tale meccanismo rispetti i criteri di accessibilità, indipendenza, efficacia e trasparenza;

Presentazione e ammissibilità delle denunce

11.  è del parere che le persone che ritengono di essere state danneggiate da guardie di frontiera con l'emblema di Frontex dovrebbero avere il diritto di presentare una denuncia; sollecita Frontex a garantire la piena riservatezza e a non rivelare a terzi l'identità del denunciante senza il consenso di quest'ultimo, a meno che non sia giuridicamente tenuto a farlo in virtù di una decisione giudiziaria; ritiene inoltre che Frontex dovrebbe assicurare di fare tutto quanto in suo potere per evitare i conflitti d'interesse nel trattamento delle denunce;

12.  riconosce che sono necessarie delle garanzie per evitare abusi del meccanismo per le denunce; raccomanda pertanto di non accettare le denunce anonime; sottolinea tuttavia che tale raccomandazione non esclude le denunce presentate da terzi che agiscono in buona fede nell'interesse di un denunciante che non desidera divulgare la propria identità; suggerisce inoltre di ammettere soltanto le denunce fondate su violazioni dei diritti fondamentali quali tutelati dal diritto dell'UE; ritiene che ciò non dovrebbe impedire a Frontex di tener conto di altre fonti d'informazione relative a presunte violazioni di diritti fondamentali, comprese le relazioni generali delle ONG, delle organizzazioni internazionali e di altre parti interessate, oltre alla procedura di denuncia; sottolinea la necessità di chiari criteri di ammissibilità delle denunce e raccomanda di redigere un modulo standard di denuncia che richieda informazioni dettagliate, come la data e il luogo dell'incidente, poiché tale provvedimento faciliterebbe le decisioni sull'ammissibilità; raccomanda che i criteri e il modulo standard siano stabiliti in collaborazione con il forum consultivo;

13.  sottolinea che il suddetto modulo dovrebbe essere accessibile nelle lingue che i migranti e i richiedenti asilo capiscono o possono essere ragionevolmente in grado di capire, e che dovrebbe includere tutte le informazioni necessarie sulle modalità di presentazione di una denuncia, comprese linee guida pratiche formulate in modo comprensibile; ricorda che il regolamento (UE) n. 656/2014 prevede già la disponibilità a terra di interpreti, consulenti legali e altri esperti competenti; raccomanda di dare la possibilità di avviare una procedura di denuncia oralmente presso una persona che indossa l'emblema di Frontex, la quale provvederà a metterla debitamente per iscritto; sollecita Frontex a rendere il modulo di denuncia disponibile, in formato sia elettronico compatibile con smartphone (sul suo sito web) che cartaceo, nei centri di controllo degli Stati membri e presso il personale dell'Agenzia e gli agenti distaccati partecipanti a un'operazione Frontex;

14.  raccomanda che Frontex fissi un termine ragionevole per presentare denuncia e garantisca la possibilità di farlo dopo la conclusione di un'operazione Frontex; ritiene che ciò sia particolarmente importante nel caso delle operazioni di rimpatrio; raccomanda che gli Stati membri gestiscano le denunce entro tempi ragionevoli, nel rispetto delle norme procedurali nazionali;

Denunce nei confronti di agenti distaccati

15.  riconosce che le eventuali denunce possono riguardare la condotta degli agenti distaccati che rientrano sotto l'autorità specifica di uno Stato membro ma indossano l'emblema di Frontex; osserva che, nello svolgimento delle loro mansioni, tali agenti indossano la rispettiva uniforme nazionale, che non reca necessariamente un nome o un numero di identificazioni visibile; osserva che, benché gli agenti distaccati debbano essere muniti di un documento di riconoscimento, la richiesta di identificazione potrebbe costituire un ostacolo alla presentazione di una denuncia nei confronti di un agente; raccomanda che tutte le persone che operano indossando l'emblema di Frontex portino un nome o un numero visibile sulla loro uniforme;

16.  rammenta che Frontex non ha alcuna competenza per avviare misure disciplinari nei confronti di persone diverse dai membri del proprio personale, e che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento Frontex, l'adozione di misure disciplinari rientra nella competenza esclusiva dello Stato membro d'origine;

17.  constata che gli Stati membri gestiscono in modi molto diversi le denunce nei confronti degli agenti distaccati; esprime la preoccupazione che alcuni Stati membri possano non dare seguito in maniera efficace alle denunce di violazioni di diritti fondamentali; esorta Frontex e gli Stati membri a cooperare strettamente e a scambiare le migliori pratiche al fine di garantire un seguito adeguato alle denunce presentate nei confronti di agenti distaccati;

18.  raccomanda che l'ufficio del responsabile dei diritti fondamentali trasmetta le denunce nei confronti di agenti distaccati attraverso un sistema ben definito di rinvio all'autorità nazionale competente; raccomanda altresì che tale sistema comprenda un meccanismo di ricorso qualora la denuncia sia dichiarata irricevibile o venga respinta; reputa di cruciale importanza coinvolgere i difensori civici nazionali o gli altri organi pertinenti, competenti in materia di diritti fondamentali, che, a differenza del responsabile dei diritti fondamentali, hanno la facoltà di svolgere indagini sulle autorità e i funzionari nazionali; sottolinea la necessità che Frontex collabori con gli organismi nazionali di tutela dei diritti umani e con le autorità di frontiera nazionali;

19.  raccomanda che sia il personale di Frontex sia gli agenti distaccati seguano una formazione obbligatoria basata sul genere prima della loro integrazione in un'operazione Frontex, in particolare per sensibilizzarli in merito alla violenza di genere e alla vulnerabilità delle donne migranti;

20.  è dell'avviso che, se del caso, il responsabile dei diritti fondamentali dovrebbe, in stretta cooperazione con la pertinente divisione operativa di Frontex, contribuire alle indagini delle autorità nazionali fornendo ulteriori informazioni in merito all'incidente;

21.  sottolinea che Frontex dovrebbe dare attento seguito alle denunce mediante una richiesta formale di spiegazioni allo Stato membro interessato e, se necessario, una lettera di monito in cui ricordi le azioni che l'Agenzia potrebbe intraprendere qualora essa non riceva alcun riscontro; rammenta che Frontex ha il diritto di ricevere informazioni in merito alle violazioni di diritti fondamentali commesse da agenti distaccati, nell'ambito del suo obbligo di monitorare il rispetto di tali diritti in tutte le sue attività; raccomanda che Frontex collabori strettamente non solo con le autorità di frontiera nazionali, ma anche con gli organismi nazionali di tutela dei diritti umani;

22.  raccomanda che, qualora Frontex decida di non dar seguito alla denuncia, il responsabile dei diritti fondamentali ne fornisca la motivazione al denunciante, comunicando altresì il recapito dell'autorità nazionale responsabile;

23.  rammenta che, se lo Stato membro vi acconsente, il procedimento disciplinare di Frontex può trovare applicazione anche nei confronti degli agenti distaccati o degli esperti nazionali distaccati; ricorda che, qualora lo Stato membro non acconsenta all'avvio di tale procedimento, Frontex può chiedere allo Stato membro la rimozione immediata dell'agente o dell'esperto in questione dall'attività di Frontex e, se necessario, la rimozione di tale persona dal gruppo degli agenti distaccati;

24.  invita il direttore esecutivo di Frontex a considerare la possibilità di escludere da qualsiasi operazione o progetto pilota dell'Agenzia qualunque agente che risulti aver violato diritti fondamentali; sottolinea che lo stesso dovrebbe valere anche per gli agenti nazionali di paesi partner che partecipano alle operazioni Frontex nel quadro di un accordo di lavoro;

25.  ritiene che occorra esplorare la possibilità di ritirare il sostegno finanziario degli Stati membri o di sospendere la partecipazione di uno Stato membro a operazioni congiunte in caso di gravi violazioni di diritti fondamentali; ritiene inoltre che la sospensione e, in ultima istanza, la cessazione di un'operazione in caso di gravi e persistenti violazioni di diritti fondamentali debbano essere decise senza pregiudicare il salvataggio di vite umane;

26.  ritiene che sia opportuno definire chiari criteri per determinare quando concludere le operazioni Frontex, sulla scorta di raccomandazioni del forum consultivo, del responsabile dei diritti fondamentali e di altri attori e ONG competenti quali l'Agenzia europea per i diritti fondamentali, l'UNHCR e l'Organizzazione internazionale per le migrazioni;

27.  sottolinea che un meccanismo per le denunce individuali non dovrebbe essere inteso a conferire ai denuncianti alcun diritto aggiuntivo di accesso alla giustizia penale; rammenta che le indagini penali devono essere condotte dallo Stato membro in cui le operazioni si svolgono;

Osservazioni generali

28.  è dell'avviso che un meccanismo per le denunce individuali possa essere efficace soltanto se i potenziali denuncianti, nonché gli agenti che partecipano alle operazioni Frontex, vengono resi edotti, attraverso una campagna informativa efficace che tenga conto delle specificità di genere, del diritto delle persone di sporgere denuncia, sia nelle lingue ufficiali dell'UE sia nelle lingue che i richiedenti asilo e i migranti capiscono o possono essere ragionevolmente in grado di capire; ritiene che, grazie a una tale campagna informativa e a un controllo di ricevibilità delle denunce ben strutturato, dovrebbe essere possibile limitare in misura sostanziale il numero delle denunce potenzialmente inammissibili; osserva che i rimpatriati dovrebbero essere informati dei loro diritti, compreso quello di sporgere denuncia, prima dell'inizio delle operazioni di rimpatrio;

29.  ritiene che un meccanismo per le denunce individuali dovrebbe essere tanto efficiente quanto trasparente; sottolinea che l'ufficio del responsabile dei diritti fondamentali deve essere adeguatamente attrezzato e dotato di personale per gestire le denunce ricevute e chiede che, a tal fine, siano stanziate le necessarie risorse aggiuntive;

30.  è dell'avviso che la descrizione delle mansioni affidate al responsabile dei diritti fondamentali sia troppo limitata e formulata in modo impreciso; osserva che attualmente i compiti del responsabile sono descritti solamente nell'avviso di posto vacante; suggerisce di includere le disposizioni concernenti le mansioni del responsabile dei diritti fondamentali nella prossima revisione del regolamento Frontex;

31.  ritiene che, onde migliorare la trasparenza, la responsabilità e l'efficacia di Frontex e consentire lo svolgimento di indagini approfondite sulle denunce individuali, sia opportuno che l'utilizzo dei fondi da parte di Frontex venga regolarmente comunicato al Parlamento e reso pubblico sul sito web di Frontex;

32.  si rallegra per la disponibilità del Mediatore europeo, dei membri della Rete europea dei difensori civici competenti in materia di diritti fondamentali e del Forum consultivo di Frontex a sostenere l'Agenzia nell'instaurazione e nell'attuazione di un meccanismo per le denunce individuali; invita Frontex a seguire le buone pratiche di altri organi europei, come la Banca europea per gli investimenti, in stretta cooperazione con il Mediatore europeo;

33.  raccomanda che Frontex e il Mediatore europeo stabiliscano tra loro una stretta cooperazione al fine di migliorare la protezione delle persone da eventuali atti di cattiva amministrazione per quanto riguarda le attività di Frontex, anche quando l'Agenzia opera oltre le frontiere esterne dell'UE mediante accordi di lavoro;

34.  invita gli Stati membri e i paesi partner che hanno concluso accordi di lavoro con Frontex a cooperare in modo efficiente con l'Agenzia per garantire il buon funzionamento del meccanismo per le denunce; incoraggia Frontex a fornire assistenza tecnica agli Stati membri e ai paesi terzi interessati al fine di garantire l'efficacia di tale meccanismo;

35.  sottolinea la necessità di misure speciali di protezione per minori non accompagnati, donne vittime di persecuzioni basate sul genere, persone LGBTI e altre categorie vulnerabili; raccomanda che, se del caso, Frontex consulti le pertinenti agenzie dell'UE in quest'ottica;

36.  invita Frontex a fornire informazioni accessibili al pubblico sul meccanismo di denuncia nell'ambito della sua relazione generale annuale; raccomanda di indicare il numero delle denunce ricevute, il tipo di violazioni di diritti fondamentali, l'operazione Frontex interessata e le misure adottate dall'Agenzia per dare seguito alle denunce; osserva che tali informazioni aiuterebbero Frontex a identificare eventuali lacune e a migliorare i propri metodi di lavoro;

37.  raccomanda che, con la prossima revisione del regolamento Frontex, sia inclusa nel regolamento la disciplina del meccanismo per le denunce individuali;

o
o   o

38.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Mediatore europeo, ai parlamenti nazionali e a Frontex.

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