Modalità e procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, nonché misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 dicembre 2015 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (COM(2015)0447 – C8-0277/2015 – 2015/0204(NLE))
(Consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2015)0447),
– visti l'articolo 322, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C8-0277/2015),
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0357/2015),
A. considerando che la decisione del Consiglio 2014/335/UE, Euratom(1) dovrebbe entrare in vigore all'inizio del 2016;
B. considerando che la decisione è accompagnata dal regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014(2) del Consiglio, che entra in vigore lo stesso giorno della decisione;
C. considerando che la corrispondente legislazione attualmente in vigore legata alla decisione del Consiglio 2007/436/CE, Euratom(3) ha dovuto essere rivista alla fine del 2014 a causa degli importi eccezionalmente elevati delle rettifiche delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL nel caso di taluni Stati membri;
D. considerando che anche il regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 deve essere rivisto alla luce dell'esperienza maturata con le rettifiche del 2014;
E. considerando che la messa a disposizione e la rettifica dei contributi degli Stati membri al bilancio dell'Unione non dovrebbero essere oggetto di contrattazioni politiche, ma costituire un processo tecnico volto a far fronte al fabbisogno di tesoreria;
F. considerando che sinora gli Stati membri hanno versato, in linea di massima, senza ritardi significativi l'importo integrale dei loro contributi al bilancio dell'Unione basati sull'IVA e sull'RNL, anche in periodi di crisi e di forte pressione fiscale;
G. considerando che, in un'ottica di trasparenza, ogni anno dovrebbero essere presentati al Parlamento una relazione sui calcoli e i dati sottostanti alle rettifiche dei saldi IVA e RNL, come anche le date e gli importi dei contributi trasferiti dagli Stati membri al bilancio dell'Unione;
H. considerando che la proposta della Commissione contiene altresì modifiche relative alle norme in materia di interessi, nonché a un certo numero di aspetti e chiarimenti più tecnici;
I. considerando che il regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza;
1. sottolinea che è necessario prevedere norme efficaci che garantiscano il versamento tempestivo, da parte degli Stati membri, dei loro contributi al bilancio dell'Unione, onde consentire alla Commissione di gestire con efficacia la propria tesoreria;
2. è favorevole alla possibilità concessa alla Commissione di chiedere agli Stati membri il pagamento di un terzo dodicesimo delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL nel primo semestre dell'esercizio, per permettere alla Commissione di ridurre in misura maggiore l'arretrato dei pagamenti dell'esercizio precedente a titolo del Fondo europeo agricolo di garanzia (e dei Fondi strutturali e di investimento europei) nonché di ridurre gli interessi di mora;
3. sottolinea in particolare che è necessario procedere all'erogazione tempestiva dei pagamenti ai beneficiari del bilancio dell'Unione; si compiace, a tale riguardo, della modifica proposta all'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014, che mira non solo a incentivare la tempestività dei pagamenti rendendo più oneroso qualsiasi ritardo di pagamento, ma anche ad assicurare la proporzionalità, fissando il massimale per la maggiorazione del tasso di interesse a 20 punti percentuali;
4. evidenzia che le modifiche proposte ai metodi applicabili alle rettifiche dei contributi sono volte ad evitare che si riproducano incidenti simili a quello del 2014;
5. sottolinea che tali rettifiche dei contributi dovrebbero essere gestite quanto più automaticamente possibile per evitare interferenze politiche con le già convenute modalità di finanziamento del bilancio dell'Unione e per ridurre al minimo il margine discrezionale lasciato agli Stati membri quanto alle scadenze per il versamento dei loro contributi addizionali al bilancio dell'Unione risultanti dalle rettifiche RNL;
6. condivide quindi la proposta della Commissione di modificare i termini temporali di comunicazione e, in particolare, la scadenza per la messa a disposizione delle rettifiche spostandoli dal 1° dicembre all'inizio dell'anno, cosa che renderà più facile alle tesorerie nazionali la gestione del finanziamento di rettifiche eventuali;
7. appoggia inoltre la proposta della Commissione in base alla quale, per evitare perdite ai danni del bilancio dell'Unione, ciascuno Stato membro assicura che gli importi che ha accreditato sul conto risorse proprie non siano ridotti da interessi negativi o altre spese nel periodo durante il quale devono rimanere su detto conto;
8. fa osservare che le modalità con cui gli Stati membri gestiscono la loro contabilità nazionale dei contributi al bilancio dell'Unione sono profondamente diverse fra loro e invita la Commissione a elaborare raccomandazioni al riguardo onde consentire un confronto più agevole fra gli Stati membri;
9. sottolinea che il sistema delle risorse proprie continua ad essere troppo complesso e necessita di essere profondamente riformato in occasione del prossimo quadro finanziario pluriennale; richiama l'attenzione, in questo contesto, sul ruolo chiave svolto dal gruppo ad alto livello sulle risorse proprie ai fini della presentazione di proposte volte ad ovviare alle carenze del sistema in vigore;
10. approva la proposta della Commissione quale emendata;
11. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica;
12. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
13. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
14. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Testo della Commissione
Emendamento
Emendamento 1 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 4 Regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 Articolo 10 ter – paragrafo 5 – comma 3
La Commissione comunica agli Stati membri gli importi risultanti da detto calcolo anteriormente al 1° febbraio dell'anno successivo a quello di trasmissione dei dati ai fini delle rettifiche. Ciascuno Stato membro iscrive l'importo netto al conto di cui all'articolo 9 il primo giorno feriale del mese di giugno dello stesso anno.
La Commissione comunica agli Stati membri e al Parlamento europeo gli importi risultanti da detto calcolo anteriormente al 1° febbraio dell'anno successivo a quello di trasmissione dei dati ai fini delle rettifiche. Ciascuno Stato membro iscrive l'importo netto al conto di cui all'articolo 9 il primo giorno feriale del mese di giugno dello stesso anno.
Decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 105).
Regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 39).
Decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17).