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Procedura : 2015/2239(IMM)
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A8-0356/2015

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Martedì 15 dicembre 2015 - Strasburgo
Richiesta di revoca dell'immunità di Stelios Kouloglou
P8_TA(2015)0437A8-0356/2015

Decisione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2015 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Stelios Kouloglou (2015/2239(IMM))

Il Parlamento europeo,

–  vista la richiesta di revoca dell'immunità di Stelios Kouloglou, trasmessa il 7 agosto 2015 dalla Procura della repubblica presso la Corte suprema di Grecia nel quadro di un procedimento penale per diffamazione(1), e comunicata in Aula il 9 settembre 2015,

–  preso atto del fatto che Stelios Kouloglou ha rinunciato al diritto di essere ascoltato a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento del Parlamento,

–  visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,

–  viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 12 maggio 1964, il 10 luglio 1986, il 15 e il 21 ottobre 2008, il 19 marzo 2010, il 6 settembre 2011 e 17 gennaio 2013(2),

–  visto l'articolo 62 della Costituzione della Repubblica ellenica ,

–  visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del proprio regolamento,

–  vista la relazione della commissione giuridica (A8-0356/2015),

A.  considerando che la Procura della repubblica presso la Corte suprema di Grecia ha chiesto la revoca dell'immunità di Stelios Kouloglou, deputato al Parlamento europeo, in relazione a una possibile azione legale concernente un'ipotesi di reato;

B.  considerando che l'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea stabilisce che i membri del Parlamento europeo beneficiano, sul loro territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese;

C.  considerando che l'articolo 62 della Costituzione della Repubblica ellenica prevede che, durante la legislatura, i membri del Parlamento non possano essere perseguiti, arrestati, detenuti o altrimenti privati della libertà senza la preventiva autorizzazione del Parlamento;

D.  considerando che Stelios Kouloglou è accusato di diffamazione di membri del personale penitenziario di Patrasso;

E.  considerando che l'accusa si riferisce a dichiarazioni che Stelios Kouloglou avrebbe fatto alla stampa nel 2010 in merito alla probità di taluni membri del personale del carcere di Patrasso, in un'epoca in cui egli lavorava come giornalista e produceva soprattutto reportage televisivi;

F.  considerando che l'ipotesi di reato non ha palesemente nulla a che fare con la funzione di membro del Parlamento europeo rivestita da Stelios Kouloglou, ma è invece connessa alla sua precedente professione di reporter televisivo;

G.  considerando che l'azione penale non riguarda opinioni o voti espressi dal deputato in oggetto nell'esercizio delle funzioni di deputato al Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea;

H.  considerando che non vi è motivo di sospettare che l'intento sotteso al procedimento penale sia di danneggiare l'attività politica del deputato (fumus persecutionis), dal momento che l'azione penale è stata avviata alcuni anni prima che egli assumesse la sua carica al Parlamento europeo;

I.  considerando che le autorità greche hanno chiesto al Parlamento europeo di rispondere entro il 7 ottobre 2015, poiché altrimenti l'azione penale si sarebbe prescritta, ma che le norme procedurali del Parlamento non consentono di prendere una decisione in un lasso di tempo così breve;

J.  considerando tuttavia che, secondo l'opinione che la commissione giuridica si è formata dopo matura riflessione, alla luce della sentenza n. 1126/1994 della Corte suprema greca il corso della prescrizione è in ogni caso sospeso, per un periodo massimo di tre anni, durante il mandato di deputato al Parlamento europeo di Stelios Kouloglou;

1.  decide di revocare l'immunità di Stelios Kouloglou;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente alle autorità greche.

(1) Documento di riferimento ABM:IΓ/2011/11882.
(2) Sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 1964, Wagner/Fohrmann e Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sentenza della Corte di giustizia del 10 luglio 1986, Wybot/Faure e altri, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2008, Mote/Parlamento, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C-200/07 e C-201/07 ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

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