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Procedura : 2015/2042(INI)
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Ciclo del documento : A8-0331/2015

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A8-0331/2015

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PV 14/12/2015 - 16
CRE 14/12/2015 - 16

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PV 15/12/2015 - 4.23
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P8_TA(2015)0446

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Martedì 15 dicembre 2015 - Strasburgo
Attuazione dello strumento europeo Progress di microfinanza
P8_TA(2015)0446A8-0331/2015

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2015 sull'attuazione dello strumento europeo Progress di microfinanza (2015/2042(INI))

Il Parlamento europeo,

–  vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'attuazione dello strumento europeo Progress di microfinanza – 2013 (COM(2014)0639),

–  vista la valutazione intermedia dello strumento europeo Progress di microfinanza, del 5 maggio 2015(1),

–   visto lo studio sulle imperfezioni nel settore della microfinanza e sulle opzioni per correggerle tramite uno strumento finanziario dell'UE(2),

–  visto il regolamento (UE) n. 1296/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo a un programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale ("EaSI") e che modifica la decisione n. 283/2010/UE che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale(3) (il "regolamento EaSI"),

–  vista la decisione n. 283/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2010, che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale(4) ("lo strumento") (in appresso, la "decisione"),

–  vista la sua risoluzione del 24 marzo 2009 recante raccomandazioni alla Commissione sull'iniziativa europea per lo sviluppo del microcredito a sostegno della crescita e dell'occupazione(5),

–   vista l'analisi approfondita a cura del Servizio Ricerca del Parlamento europeo intitolata European Progress Microfinance Facility – Interim evaluation (valutazione intermedia dello strumento europeo Progress di microfinanza)(6), del maggio 2015,

–  vista la relazione speciale n. 8/2015 della Corte dei conti europea dal titolo "Il sostegno finanziario dell'UE fa adeguatamente fronte alle esigenze dei microimprenditori?",

–  visto l'articolo 52 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e il parere della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0331/2015),

A.  considerando che la microfinanza contribuisce al conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 e può aiutare le persone a uscire dalla povertà e dalla disoccupazione, conferire loro dignità e rafforzare la coesione all'interno delle comunità migliorando l'inclusione sociale e riducendo al minimo le differenze sociali;

B.  considerando che l'obiettivo dello strumento è accrescere l'accesso ai microfinanziamenti e la loro disponibilità per quanti hanno perso o rischiano di perdere il posto di lavoro o hanno difficoltà a entrare o rientrare nel mercato del lavoro, come pure per le persone a rischio di esclusione sociale o per quelle vulnerabili che si trovano in una posizione svantaggiata per quanto riguarda l'accesso al mercato del credito convenzionale e che desiderano avviare o sviluppare ulteriormente la loro microimpresa, compresa un'attività autonoma; che l'obiettivo dello strumento è anche accrescere l'accesso ai microfinanziamenti e la disponibilità di questi ultimi per le microimprese e l'economia sociale;

C.  considerando che lo strumento si propone di migliorare la capacità degli intermediari al fine di accrescere il numero di operazioni potenziali, così da generare occupazione mediante la creazione di posti di lavoro di qualità, la crescita e l'inclusione sociale a livello locale;

D.  considerando che la situazione finanziaria delle mutuatarie appare peggiore di quella dei mutuatari e che la percentuale di donne disoccupate o a rischio di povertà risulta più elevata(7); che il rapporto tra imprenditrici e imprenditori che hanno beneficiato dello strumento è di appena 36 a 64 e che si tratta di un risultato ancora insufficiente in termini di equilibrio di genere;

E.  considerando che la marginalizzazione e la discriminazione multipla subite da alcuni gruppi di donne acuiscono ulteriormente il loro svantaggio economico e le loro difficoltà di accesso ai finanziamenti; che l'inserimento delle donne colpite dall'esclusione dovrebbe essere prioritario;

F.  considerando che il numero di donne che partecipano al mercato del lavoro e costituiscono anche il principale sostegno economico delle rispettive famiglie è in costante aumento; che la percentuale di genitori soli è più elevata tra le donne che tra gli uomini; che un numero maggiore di donne dovrebbe beneficiare di microfinanziamenti;

G.  considerando che l'economia sociale comprende le cooperative, le mutue, le associazioni senza scopo di lucro, le fondazioni e le imprese sociali, che nell'Unione europea contribuiscono all'occupazione, alla coesione sociale, allo sviluppo regionale e rurale, alla tutela ambientale, alla protezione dei consumatori, allo sviluppo agricolo, allo sviluppo dei paesi terzi nonché alle politiche di sicurezza sociale;

H.  considerando che, a seguito della crisi economica e finanziaria, i livelli di povertà ed esclusione sociale sono aumentati, unitamente alla disoccupazione di lungo periodo, alla disoccupazione giovanile e alle disuguaglianze sociali;

I.  considerando che lo strumento migliora le condizioni alle quali i mutuatari possono ottenere prestiti e consente di ottenere finanziamenti a persone che altrimenti non vi potrebbero accedere; che dello strumento hanno beneficiato intermediari di microfinanza di 22 Stati membri; che l'obiettivo globale dello strumento è quello di erogare, entro il 2020, un importo stimato di 500 milioni di EUR mediante 46 000 microprestiti;

J.  considerando che il tasso di rimborso da parte dei mutuatari è stimato al 95 %; che lo strumento ha permesso alle persone di entrare o rientrare nel mercato del lavoro o di avviare attività in proprio e aiutato i lavoratori autonomi a salvaguardare o espandere le loro microimprese, in termini di posti di lavoro conservati, nuove assunzioni e fatturato; che lo strumento ha raggiunto zone periferiche dell'Unione e dato impulso all'attività economica;

K.  considerando che resta difficile valutare l'impatto sulle minoranze, dal momento che la maggior parte degli intermediari di microfinanza non è specificamente impegnata in attività destinate ad accrescere il numero di beneficiari appartenenti a minoranze; che i beneficiari di microprestiti non si considerano necessariamente come appartenenti a categorie emarginate o temono discriminazioni qualora sia resa nota la loro origine etnica;

L.  considerando che il 60 % delle persone per le quali esistono dati era disoccupato o inattivo al momento della domanda di microprestito; che l'84 % dei beneficiari apparteneva alla fascia di età compresa fra 25 e 54 anni e che il 36 % degli imprenditori registrati che hanno beneficiato di prestiti erano donne;

M.  considerando che lo strumento dovrebbe essere analizzato anche sotto il profilo qualitativo, e non solo quantitativo; che sebbene sia più facile analizzare lo strumento in termini di efficienza economica, occorre analizzarne anche l'efficacia per quanto riguarda il raggiungimento dell'obiettivo dell'inclusione sociale, così come dovrebbero essere esaminati la qualità e l'impatto indiretto dei posti di lavoro creati;

N.  considerando che l'obiettivo di un rapporto di 40 a 60 tra imprenditrici e imprenditori è stato quasi raggiunto e che tale rapporto è significativamente superiore alla media dell'Unione;

O.  considerando che i servizi per lo sviluppo dell'imprenditoria (quali formazione e tutoraggio) sono fondamentali per il successo e la sostenibilità di una microimpresa;

P.  considerando che fra le lacune dello strumento individuate rientra il mancato finanziamento delle imprese dell'economia sociale;

Q.  considerando che, stando agli elementi disponibili, la microfinanza potrebbe essere uno degli strumenti in grado di aiutare le imprese a passare dall'economia sommersa allo status di attività economiche dichiarate;

R.  considerando che una maggiore comunicazione al pubblico dei dati relativi all'erogazione di microprestiti da parte degli intermediari di microfinanza è il modo migliore per promuovere un uso più efficiente dei fondi pubblici; che una maggiore pubblicità dei dati rende più agevole confrontare le prestazioni degli intermediari di microfinanza;

S.  considerando che esiste un potenziale di sinergie tra lo strumento e il Fondo sociale europeo (FSE), il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) e altri fondi dell'UE, il che permette di evitare sovrapposizioni indesiderate;

T.  considerando che l'articolo 6 del regolamento finanziario stabilisce che "la formazione e l'esecuzione del bilancio rispettano i principi dell'unità, della verità del bilancio, dell'annualità, del pareggio, dell'unità di conto, dell'universalità, della specializzazione, della sana gestione finanziaria, che richiede un controllo interno efficace ed efficiente, e della trasparenza";

U.  considerando che lo strumento beneficia di finanziamenti da parte dell'Unione e del contributo finanziario della Banca europea per gli investimenti, entrambi gestiti dal Fondo europeo per gli investimenti (FEI); che sono altresì previsti finanziamenti supplementari da parte di investitori privati;

V.  considerando che tale strumento è ancora poco noto ai possibili beneficiari;

Estensione dell'accesso alla microfinanza

1.  sottolinea l'importanza, in tempi di crisi finanziaria, di disporre di uno strumento finanziario come quello in esame per creare nuove imprese, promuovere l'occupazione e garantire che disoccupati, persone svantaggiate e microimprese abbiano accesso al finanziamento, attenuando nel contempo il rischio per gli intermediari di microfinanza;

2.  osserva che l'impatto in termini di creazione di occupazione è stato inferiore alle aspettative iniziali, pur riconoscendo che, in assenza del microcredito, molti dei beneficiari sarebbero stati completamente esclusi dal mercato del credito; ritiene che questo risultato inferiore alle aspettative quanto alla creazione di occupazione sia parzialmente dovuto al fatto che l'attuazione dello strumento ha coinciso con una profonda crisi economica, che ha inciso sia sul mercato creditizio sia sull'occupazione; osserva tuttavia che lo strumento ha contribuito in modo sostanziale alla salvaguardia di posti di lavoro; tiene conto del fatto che il nuovo programma EaSI, più flessibile, prenderà in considerazione questo aspetto;

3.  deplora il numero elevato di domande di microfinanziamento respinte (sono state respinte circa 2 000 domande, in parte a causa dell'eccessivo indebitamento delle persone e delle imprese interessate) e le lacune tuttora significative del mercato della microfinanza, nonostante l'aumento del numero di beneficiari di microcredito; invita la Commissione a effettuare uno studio più dettagliato dei motivi di tali rifiuti, cercando anche possibili soluzioni al riguardo;

4.  sottolinea l'importanza dello strumento, soprattutto in tempi di crisi, in quanto consente a disoccupati e persone svantaggiate di accedere ai finanziamenti; evidenzia che, soprattutto nel contesto dell'attuale crisi in materia di migrazione e asilo, il microfinanziamento può costituire un sostegno fondamentale per i profughi e i migranti che si affacciano al mercato del lavoro dell'Unione;

5.  invita gli Stati membri a istituire punti di contatto per promuovere la conoscenza dello strumento tra i potenziali beneficiari e i cittadini in generale;

6.  invita la Commissione e gli Stati membri a mettere a frutto l'esperienza maturata finora per fare opera di sensibilizzazione riguardo all'esistenza dello strumento, ai vantaggi che esso offre e alle modalità di accesso, soprattutto nelle regioni periferiche e presso le varie comunità, in particolare quelle delle minoranze, o presso le organizzazioni che si occupano di persone con disabilità;

7.  osserva che nel 2013 le azioni finanziate mediante lo strumento includevano prestiti privilegiati e garanzie; osserva inoltre che alcuni degli intermediari di microfinanza beneficiano sia di garanzie che di prestiti, ma che questi due strumenti coprono sempre portafogli distinti;

8.  chiede che lo strumento tenga conto del valore aggiunto dei progetti in regioni caratterizzate da svantaggi naturali o demografici gravi e permanenti, ad esempio le regioni a scarsa densità di popolazione o soggette a spopolamento, poiché ciò non solo promuoverà la creazione di posti di lavoro, ma contribuirà anche a stabilizzare i livelli di popolazione;

9.  si compiace del fatto che la Commissione e il FEI abbiano reso operativo il pilastro "microfinanza e imprenditoria sociale" (MF/IS) del programma EaSI, in modo da garantire ai beneficiari l'accesso ai finanziamenti; si attende che EaSI riuscirà ad ovviare alle carenze dello strumento;

10.  invita la Commissione a valutare l'adeguatezza dell'attuale definizione di microcredito al fine di garantire che i futuri strumenti finanziari rispondano alle esigenze del mercato e dei beneficiari nonché agli obiettivi di cui all'articolo 2 della decisione;

11.  incoraggia la Commissione e gli Stati membri a raccogliere informazioni sulle caratteristiche delle microimprese, le loro esigenze e i loro tassi di sopravvivenza, ad analizzare tali informazioni e a proporre, se del caso, adeguamenti del regolamento EaSI in occasione della valutazione intermedia; accoglie con favore il fatto che il saldo residuo e i rientri disponibili alla chiusura dello strumento confluiranno nella dotazione del pilastro MF/IS di EaSI, aumentando così il numero delle garanzie e degli strumenti finanziati offerti ai micromutuatari;

12.  si compiace del fatto che tutti e sette gli strumenti finanziari dello strumento finora esaminati abbiano attratto finanziamenti privati aggiuntivi; esprime tuttavia preoccupazione per il fatto che, secondo la relazione della Corte dei Conti, per quanto riguarda le garanzie i valori obiettivo per i coefficienti di leva siano stati raggiunti soltanto in un caso su sette e in due casi non siano stati conseguiti;

13.  accoglie positivamente la maggiore flessibilità del nuovo programma nell'ambito di EaSI nel rispondere all'evoluzione delle esigenze per quanto riguarda la riassegnazione di fondi tra gli assi del programma; invita la Commissione a evitare doppi finanziamenti sviluppando sinergie chiare e trasparenti tra EaSI e altri programmi e iniziative dell'Unione;

14.  invita la Commissione a garantire una maggiore pubblicità e informazione sullo strumento e sulle modalità di accesso al medesimo;

15.  invita la Commissione ad ampliare l'ambito geografico dello strumento, in modo da raggiungere ogni Stato membro; sottolinea la necessità di allargarne l'ambito di applicazione settoriale, andando oltre l'agricoltura e il commercio;

Capacità di raggiungere i gruppi bersaglio e relazioni sull'impatto sociale

16.  deplora il fatto che, a causa della mancanza di una rendicontazione ben definita sulla situazione sociale, l'impatto sociale dello strumento non sia stato misurato in modo più preciso, in termini di creazione di posti di lavoro, sostenibilità delle imprese e impatto sulle minoranze; invita dunque la Commissione ad attenersi empiricamente alle norme per la valutazione dei risultati in campo sociale, così da garantire il massimo impatto sociale, anche per quanto riguarda gli obiettivi della strategia Europa 2020, e a valutare se sia necessario precisare ulteriormente la definizione dei gruppi bersaglio, incluse le persone con disabilità;

17.  osserva che lo strumento ha iniziato a operare come progetto pilota; osserva inoltre che sono state identificate carenze in termini di capacità di raggiungere gruppi vulnerabili quali i migranti e le persone con disabilità; ritiene, tuttavia, che si sia tenuto conto delle esperienze fatte e che alcune delle carenze siano già state superate nel nuovo programma EaSI; accoglie con favore il fatto che la valutazione strategica sia stata condotta conformemente agli obiettivi della strategia Europa 2020;

18.  invita il FEI a cooperare con gli intermediari di microfinanza, esigendo che essi applichino il codice europeo di buona condotta per l'erogazione di microcrediti e privilegiando quegli intermediari che hanno dimostrato la propria capacità e volontà di cooperare con le organizzazioni che forniscono ulteriore sostegno ai beneficiari finali; invita altresì il FEI a imporre l'applicazione, negli accordi con gli intermediari di microfinanza, di disposizioni che richiedano a questi ultimi di cooperare più strettamente con le organizzazioni che rappresentano categorie vulnerabili, al fine di raggiungere più efficacemente i gruppi bersaglio;

19.  invita la Commissione a migliorare i metodi per valutare, dopo il rimborso del microcredito, la redditività delle imprese e il loro impatto sulla comunità in cui sono inserite;

20.  invita la Commissione e il FEI a migliorare la presentazione di relazioni sui beneficiari e sugli intermediari di microfinanza, pur riconoscendo che occorre trovare un equilibrio in modo da non caricare di oneri eccessivi gli intermediari; sottolinea che le informazioni necessarie per una relazione appropriata sono fornite sia dagli intermediari di microfinanza, sia dai micromutuatari al momento di richiedere un prestito;

21.  ritiene deplorevole che le informazioni sull'utilizzo dei prestiti e delle garanzie a titolo dello strumento siano frammentarie e incomplete e che manchino informazioni dettagliate sullo status occupazionale dei destinatari finali, anche se la Corte dei Conti ha rilevato che la rendicontazione è in linea con quanto prescritto dalla decisione;

22.  invita il FEI ad assicurare che gli intermediari di microfinanza pubblichino informazioni sul numero e sull'importo dei microcrediti forniti, nonché sul tipo di beneficiari finali;

23.  invita la Commissione a perseguire la parità tra uomini e donne in termini di accesso alla microfinanza e a prevedere in futuro la stessa percentuale obiettivo per imprenditori e imprenditrici; invita la Commissione e gli Stati membri a incoraggiare gli intermediari di microfinanza a mettere in atto strategie ad hoc destinate alle donne e al sostegno all'imprenditoria femminile, tra l'altro attraverso la cooperazione con le associazioni e organizzazioni pertinenti;

24.  invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere ulteriormente la visibilità e l'informazione riguardo alle possibilità di finanziamento a titolo di questo strumento, anche mediante campagne di sensibilizzazione, lo scambio di prassi di eccellenza tra imprenditrici e seminari e formazioni specificamente rivolti alle donne, ai fini di un migliore equilibrio di genere nell'accesso alla microfinanza;

25.  invita la Commissione a tenere conto dei benefici della microfinanza per le donne, tra cui la creazione di posti di lavoro sostenibili; invita la Commissione a facilitare gli scambi di opinioni e la condivisione delle buone prassi tra le imprenditrici;

26.  riconosce l'importanza dell'obiettivo perseguito quanto al rapporto tra imprenditrici e imprenditori; ritiene tuttavia che il successo dello strumento non dovrebbe essere misurato solo in termini di obiettivi generali, ma anche in funzione della sua capacità di consentire ai microimprenditori e alle PMI di far decollare i propri progetti e di contribuire alla crescita economica e alla coesione sociale;

27.  esorta la Commissione a concentrare i propri sforzi sul miglioramento dell'accesso alla microfinanza per i clienti che ne sarebbero potenzialmente esclusi, quali migranti, profughi, disoccupati di lunga durata, giovani, persone a basso reddito, lavoratori poco qualificati e persone con disabilità, che attualmente non beneficiano a sufficienza dello strumento;

28.  invita la Commissione a considerare i profughi e i richiedenti asilo come gruppo bersaglio;

29.  invita la Commissione a moltiplicare le iniziative e i fondi a disposizione per la concessione di microcrediti alle start-up innovative a conduzione giovanile, al fine di sostenere l'imprenditoria giovanile e un'elevata innovazione tecnologica, scientifica e sociale in un periodo di crisi economica e di difficoltà di accesso al credito; sottolinea altresì la necessità che gli Stati membri si adoperino per ridurre gli adempimenti burocratici imposti agli imprenditori per accedere ai fondi messi a loro disposizione dall'Unione;

Sostegno all'economia sociale

30.  si rammarica che lo strumento non abbia finanziato un numero significativo di imprese dell'economia sociale; accoglie pertanto con favore il fatto che una determinata percentuale del bilancio EaSI è destinata al finanziamento di tali imprese;

31.  incoraggia la Commissione a seguire da vicino questa novità e a incoraggiare gli Stati membri a scambiarsi informazioni, conoscenze e prassi di eccellenza in proposito, provvedendo a che gli intermediari di microfinanza presentino appropriate relazioni e spronandoli a sostenere progetti ad alto impatto sociale presso i loro clienti potenziali;

32.  invita la Commissione a valutare e, se necessario, rivedere il massimale fissato per i prestiti alle imprese sociali nell'ambito del programma EaSI, in modo da fornire loro, in misura sufficiente, i mezzi necessari per il loro sviluppo positivo e rispondere così alle esigenze del mercato;

33.  sottolinea l'importanza di incorporare una prospettiva di genere nei programmi di finanziamento; ritiene che le valutazioni dell'impatto di genere e il bilancio di genere siano utili al fine di valutare e migliorare l'incidenza che le priorità di investimento, la ripartizione delle risorse finanziarie e le specifiche dei programmi di finanziamento hanno sulle donne; pone l'accento sull'esigenza di raccogliere sistematicamente e di analizzare periodicamente dati disaggregati per genere;

Servizi di tutoraggio e formazione e complementarità con gli altri strumenti

34.  accoglie con favore la possibilità, nell'ambito del programma EaSI, di finanziamenti per il potenziamento delle capacità degli intermediari di microfinanza e l'assistenza tecnica ai medesimi, allo scopo di migliorare il loro livello di professionalità, la fornitura di servizi e la raccolta e il trattamento di dati per permettere un migliore feedback sullo strumento;

35.  incoraggia la Commissione a collegare gli strumenti di microfinanza alla formazione imprenditoriale di base, in modo da assicurare la redditività economica dell'impresa e la finalità del prestito;

36.  deplora il fatto che i servizi per lo sviluppo dell'imprenditoria, compresi il tutoraggio e la formazione, non possano essere finanziati direttamente nell'ambito di EaSI, e invita la Commissione a studiare future vie di finanziamento mediante nuovi strumenti apposito in partenariato con fondi nazionali o dell'Unione europea;

37.  osserva che il FSE dovrebbe fornire finanziamenti chiave per la creazione di imprese, la microfinanza sostenibile e l'imprenditoria sociale, accompagnandoli con programmi di orientamento e di formazione; deplora che tutto ciò non sia finanziato direttamente da EaSI;

38.  raccomanda che la Commissione e gli Stati membri sviluppino la loro cooperazione strategica con le organizzazioni e istituzioni locali e regionali per quanto concerne EaSI, il FSE e altri eventuali programmi nazionali, promuovendone la cooperazione con gli intermediari di microfinanza e i beneficiari finali, al fine di migliorare l'assistenza fornita ai micromutuatari in termini di formazione, tutoraggio e sostegno generale per il miglioramento della redditività delle imprese;

39.  plaude alla possibilità di utilizzare i fondi FSE per il pilastro MF/IS di EaSI e invita la Commissione e il FEI a informare meglio gli intermediari di microfinanza in merito a tale possibilità ai sensi dell'articolo 38 del regolamento recante disposizioni comuni(8);

40.  invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che le microimprese possano ottenere finanziamenti a titolo del FEIS;

Intermediari di microfinanza

41.  incoraggia la Commissione a coordinare il sostegno a titolo del FSE e di EaSI al fine di migliorare la complementarità tra i due programmi per quanto riguarda gli strumenti di microfinanza, concentrandosi tra l'altro sulla cooperazione tra gli intermediari di microfinanza e i centri di sostegno alle imprese cofinanziati dal FSE;

42.  valuta positivamente il processo di selezione degli intermediari di microcredito, che è conforme alle norme e procedure del FEI, e ribadisce la richiesta del Parlamento volta a far sì che tali intermediari rispettino i principi del prestito responsabile e della prevenzione dell'indebitamento eccessivo di persone e imprese;

43.  raccomanda di rendere più semplice la procedura di accesso allo strumento e più flessibili e di più agevole comprensione gli accordi tra gli intermediari di microfinanza e il FEI, il che consentirebbe agli intermediari più piccoli di fare rapidamente pieno uso degli strumenti finanziari e delle strutture del FEI;

44.  deplora che numerose domande di intervento dello strumento non fossero complete e che il FEI non abbia potuto approvarle; invita la Commissione a valutare i motivi alla base di tale dato negativo (ad esempio mancanza di informazioni o scarsa accessibilità, ovvero oneri burocratici da semplificare); invita la Commissione ad agire con rapidità per risolvere il problema;

45.  invita la Commissione a garantire una maggiore pubblicità e informazione sullo strumento e sulle modalità di accesso nonché a semplificare la procedura e a rendere più flessibili e di più agevole comprensione gli accordi tra gli intermediari di microfinanza e il FEI, consentendo agli intermediari più piccoli di accedere più rapidamente al mercato;

46.  invita la Commissione e il FEI a valutare il modo migliore per permettere a un pubblico più vasto di beneficiare dello strumento, andando oltre quanto imposto attualmente agli intermediari di microfinanza;

47.  incoraggia la Commissione a rafforzare la cooperazione tra gli intermediari di microfinanza e le organizzazioni che rappresentano gli interessi dei beneficiari, al di là della pubblicità dei prodotti o dell'individuazione di nuovi clienti;

48.  invita gli Stati membri a sviluppare il settore della microfinanza, per permetterne l'espansione necessaria a realizzare gli obiettivi della strategia Europa 2020, e ad avvalersi dello strumento, studiando possibilità affinché gli intermediari non bancari possano accedere al mercato del microcredito senza dipendere da una banca partner;

49.  incoraggia la Commissione a intensificare il dialogo con gli attori della microfinanza (intermediari di microfinanza, banche e istituti non bancari, reti come la rete europea di microfinanza), così come con i portatori d'interesse attualmente non coinvolti, sui temi dell'accessibilità, dell'uso e della concezione dei prodotti da offrire nell'ambito di programmi finanziati dall'Unione;

50.  incoraggia la Commissione e gli Stati membri a facilitare lo scambio di prassi di eccellenza tra gli intermediari di microfinanza di diversi Stati membri;

51.  invita la Commissione e il FEI a garantire che il pilastro MF/IS di EaSI continui a promuovere la diffusione del codice europeo di buona condotta per l'erogazione di microcrediti e la sua integrazione nei contratti con gli intermediari di microfinanza;

52.  ritiene che la relazione della Commissione sull'attuazione dello strumento europeo Progress di microfinanza – 2013 sia molto generica e poco dettagliata per quanto riguarda l'attuazione;

53.  incoraggia la Commissione ad assicurare che lo strumento, così come il programma EaSI, continuino a contribuire al valore aggiunto e alla visibilità dell'Unione europea;

o
o   o

54.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=it&pubId=7760
(2) http://bookshop.europa.eu/it/study-on-imperfections-in-the-area-of-microfinance-and-options-how-to-address-them-through-an-eu-financial-instrument-pbKE0214424/?CatalogCategoryID=ZjsKABstHnIAAAEjH5EY4e5L
(3) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 238.
(4) GU L 87 del 7.4.2010, pag. 1.
(5) GU C 117 E del 6.5.2010, pag. 85.
(6) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/547555/ EPRS_IDA(2015)547555_EN.pdf
(7) Valutazione intermedia dello strumento europeo Progress di microfinanza.
(8) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

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